{"id":5039,"date":"2023-10-15T22:33:18","date_gmt":"2023-10-15T20:33:18","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5039"},"modified":"2023-10-22T21:53:35","modified_gmt":"2023-10-22T19:53:35","slug":"martedi-24-settembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5039","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 24 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5039\" class=\"elementor elementor-5039\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b6157e4 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b6157e4\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-63f77e6\" data-id=\"63f77e6\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ab29f4f elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"ab29f4f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460924sed012ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7260237 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7260237\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>12.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 24 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p>I princip\u00ee dei rapporti civili (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Moro \u2013 Marchesi \u2013 Mastrojanni \u2013 Lucifero \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Mancini \u2013 Basso, <em>Relatore \u2013 <\/em>La Pira, <em>Relatore \u2013 <\/em>De Vita \u2013 Grassi \u2013 Cevolotto \u2013 Caristia \u2013 Corsanego.<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti civili.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente la discussione si era fermata sulla formula da lui proposta per la seconda parte dell\u2019articolo 2-<em>bis<\/em>: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza per motivi politici. La perdita della cittadinanza per altri motivi \u00e8 regolata dalla legge\u00bb, e che su di essa si era giunti ad un accordo di massima da parte di tutti i Commissari ad eccezione dell\u2019onorevole Dossetti, cui si era unito anche l\u2019onorevole Basso; se non che, dopo la seduta, gli onorevoli Basso e Dossetti gli dichiaravano di accettare la sua formula.<\/p><p>Propone perci\u00f2 di votare le proposizioni gi\u00e0 esaminate, salvo a passare poi all\u2019esame delle altre proposte di articoli depositate alla Segreteria, che fissano posizioni diverse da quelle gi\u00e0 approvate, o fanno delle aggiunte a titolo di svolgimento e completamento del pensiero contenuto nelle prime proposizioni.<\/p><p>Richiama l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea dopo che sar\u00e0 stato approvato per intero questo articolo sul piano della discussione che era stata avviata e interrotta salvo ad esaminare le nuove proposte contenute in questi nuovi articoli e a dare, se saranno approvati, una posizione ad essi, in relazione logica con quelli che eventualmente fossero stati approvati in precedenza.<\/p><p>Rilegge la parte gi\u00e0 approvata:<\/p><p>\u00abOgni uomo \u00e8 soggetto di diritto. Nessuno pu\u00f2 essere privato del proprio nome\u00bb e avverte che a questo punto, secondo la sua proposta, dovrebbe aggiungersi la seguente dizione: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza per motivi politici. La perdita della cittadinanza per altri motivi \u00e8 regolata dalla legge\u00bb.<\/p><p>La mette ai voti.<\/p><p>MORO dichiara che voter\u00e0 favorevolmente alla proposta del Presidente. Richiama per\u00f2 l\u2019attenzione della Commissione su ci\u00f2 che era stato proposto dai due relatori, i quali, modificando lievemente la formula del Presidente, avevano proposto di stabilire che \u00abi casi di perdita della cittadinanza sono regolati dalla legge\u00bb. Ritiene che una formula del genere sia la pi\u00f9 adatta.<\/p><p>Propone quindi di fare in primo luogo un\u2019affermazione di carattere generale cos\u00ec formulata: \u00abI casi di perdita della cittadinanza sono regolati dalla legge\u00bb; e di mettere poi come eccezione: \u00abNessuno pu\u00f2 \u00e8ssere privato della cittadinanza per motivi politici\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE dubita sulla opportunit\u00e0 di iniziare una discussione su questa proposta.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di accettare la formula suggerita dal Presidente. Fa presente per\u00f2 quanto ebbe a rilevare nella seduta precedente, in ordine alle sue preoccupazioni per il significato lato che pu\u00f2 rivestire il concetto di motivo politico.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di non poter accettare nessuna delle due formule proposte sia dall\u2019onorevole Moro, sia dal Presidente, perch\u00e9 crede che la formula migliore sia quella proposta dall\u2019onorevole De Vita nella precedente seduta, in base alla quale si stabiliva che la cittadinanza non si pu\u00f2 perdere se non per acquisto di un\u2019altra.<\/p><p>Fa sue le osservazioni dell\u2019onorevole Mastrojanni, che, cio\u00e8, i motivi politici sono talmente vasti che vi si pu\u00f2 far entrare qualunque ipotesi. Invita, se si voter\u00e0 favorevolmente questa dizione, di chiarirla bene, altrimenti il problema non sar\u00e0 risolto.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che tutti furono unanimi nel ritenere che alla formula si dovesse dare una specifica chiarificazione: motivi di partito, di opinione politica, di fazione, ecc.<\/p><p>LUCIFERO osserva che tale interpretazione dovrebbe essere inserita nel testo della Costituzione, e non soltanto inclusa nel verbale. Quando il legislatore far\u00e0 le leggi in applicazione della Costituzione, o il magistrato far\u00e0 le sentenze in applicazione della legge o della Costituzione, non terr\u00e0 conto del verbale della Sottocommissione, ma si atterr\u00e0 alla lettera del testo che avr\u00e0 sotto gli occhi.<\/p><p>PRESIDENTE fa rilevare che il legislatore dovr\u00e0 tener conto anche dello spirito della Costituzione.<\/p><p>LUCIFERO replica che il legislatore ne terr\u00e0 conto solo quando gli far\u00e0 comodo. Domanda che si trovi il modo di formulare questa specificazione, fermo restando che, personalmente, egli \u00e8 contrario alla proposta del Presidente, in quanto ritiene che la cittadinanza non possa in nessun caso essere tolta.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI insiste sulla formula da lui indicata fin dal primo momento: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza per motivi politici, salvo per i motivi indicati tassativamente dalla legge\u00bb. Desidera che resti fissato in primo luogo il fatto che non si pu\u00f2 togliere la cittadinanza per motivi politici, perch\u00e9 questo importa stabilire non solo dal punto di vista storico, ma anche legislativo, a causa degli ultimi anni di fascismo, in cui fu tolta la cittadinanza e perfino furono tolti gli averi a chi era andato fuori dell\u2019Italia. \u00c8 una affermazione di libert\u00e0 repubblicana, a cui tiene soprattutto per venire incontro ai molti dubbi manifestati.<\/p><p>Avverte per\u00f2 che, in subordinata, aderisce alla proposta del Presidente.<\/p><p>MARCHESI si dichiara favorevole alla formula proposta dal Presidente. Fa osservare all\u2019onorevole Moro che \u00e8 importante che i motivi politici abbiano un posto dominante nella formulazione dell\u2019articolo. \u00c8 d\u2019avviso anzi che si possa anche eliminare l\u2019ultima parte della formula, inquantoch\u00e9 dire che nessuno pu\u00f2 essere escluso dalla cittadinanza per motivi politici, implica che la cittadinanza stessa pu\u00f2 essere perduta per altri motivi disposti dalla legge.<\/p><p>Avrebbe preferito che fosse lasciata come una gemma solitaria quella parte riguardante l\u2019esclusione dei motivi politici, come eventuale causale della perdita della cittadinanza. Desidera che in verbale sia messo che egli vota questo articolo col proposito che la libert\u00e0 politica del cittadino non sia in alcuna maniera menomata, n\u00e9 limitata oltre e dentro i confini della Patria.<\/p><p>MANCINI dichiara di aderire pienamente al concetto svolto dall\u2019onorevole Marchesi.<\/p><p>MASTROJANNI propone la seguente formulazione: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza per motivi politici, a meno che essi non rivestano il carattere di delitti contro la personalit\u00e0 interna o internazionale dello Stato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE riassume la situazione molto complicata a cui \u00e8 giunta la discussione, per quanto riguarda la forma e non per quanto riguarda la sostanza.<\/p><p>Fa presente che la proposta pi\u00f9 radicale \u00e8 quella dell\u2019onorevole De Vita, il quale propone si dica: \u00abNon si pu\u00f2 perdere la cittadinanza senza l\u2019acquisto di un\u2019altra\u00bb. Tale proposta, quindi, deve essere votata per prima. Chiede il parere dei relatori.<\/p><p>BASSO e LA PIRA, <em>Relatori<\/em>, dichiarano di accettare la formulazione proposta dal Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta De Vita.<\/p><p>MORO dichiara che voter\u00e0 contro la proposta perch\u00e9 non tiene conto di nessuna delle due esigenze che si \u00e8 cercato di far valere: escludere, cio\u00e8, la perdita della cittadinanza per motivi politici e stabilire che soltanto la legge possa sancire la perdita della cittadinanza.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 respinta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la dizione proposta dell\u2019onorevole Moro cos\u00ec formulata: \u00abI casi di perdita della cittadinanza sono regolati dalla legge. Nessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza per motivi politici\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 respinta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la prima parte della formula da lui proposta: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza per motivi politici\u00bb.<\/p><p>DE VITA dichiara di votare contro perch\u00e9 ritiene che non si debba in nessun caso privare il cittadino della cittadinanza.<\/p><p>(<em>La prima parte della formula proposta dal Presidente \u00e8 approvata \u2013 Voti favorevoli: 11 \u2013 Voti contrari: 3<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta Mastrojanni, aggiuntiva alla proposizione test\u00e9 approvata.<\/p><p>MARCHESI crede che dovrebbe avere la precedenza la sua proposta, di fermarsi cio\u00e8 alla proposizione gi\u00e0 approvata.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che l\u2019onorevole Marchesi propone che la dizione dell\u2019articolo si limiti alla prima proposizione, sopprimendo la seconda. Fa presente peraltro che l\u2019onorevole Marchesi ha dichiarato che, ove il voto dell\u2019Assemblea non accogliesse la sua proposta, egli \u00e8 disposto a votare anche la seconda proposizione.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, ritiene pi\u00f9 opportuno votare anche la seconda parte dell\u2019articolo, per la garanzia del cittadino. Perch\u00e9 tale garanzia sia completa, \u00e8 necessario affermare che un atto cos\u00ec importante come la perdita della cittadinanza non pu\u00f2 essere regolato in via amministrativa, ma soltanto a mezzo della legge.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta Marchesi.<\/p><p>(<em>La proposta non \u00e8 approvata \u2013 Voti favorevoli:<\/em> 3 \u2013 <em>Voti contrari: 11<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni di aggiungere dopo le parole, \u00abnessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza per motivi politici\u00bb, le altre \u00aba meno che essi non rivestano il carattere di delitti contro la personalit\u00e0 interna o internazionale dello Stato\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che voter\u00e0 contro questa proposta che si risolve in una casistica pericolosa. Se fosse accettata, si verrebbe praticamente a distruggere tutto il senso che si vuole dare all\u2019espressione.<\/p><p>MORO si associa, per le stesse ragioni, all\u2019onorevole Basso nel respingere la formula proposta dall\u2019onorevole Mastrojanni.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 respinta \u2013 Voti favorevoli:<\/em> <em>1 \u2013<\/em> <em>Voti contrari: 13<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta da lui presentata di aggiungere dopo le parole: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza per motivi politici\u00bb le altre \u00abLa perdita della cittadinanza per altri motivi \u00e8 regolata dalla legge\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata con<\/em> <em>11<\/em> <em>voti favorevoli e<\/em> 3 <em>contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ricorda che nella seduta precedente l\u2019onorevole Lombardi aveva proposto che l\u2019articolo 2-<em>bis<\/em> fosse collocato subito prima dell\u2019articolo 2 e dopo l\u2019articolo 1, e cio\u00e8 diventasse articolo 1-<em>bis.<\/em><\/p><p>Propone a questo proposito che le questioni riguardanti il collocamento degli articoli siano esaminate dalla Commissione alla fine dei suoi lavori. Domanda all\u2019onorevole Lombardi se \u00e8 d\u2019accordo.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI \u00e8 d\u2019accordo.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, dichiara di aderire anch\u2019egli alla proposta del Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019articolo 2-<em>ter<\/em>, il quale ad una prima proposizione gi\u00e0 approvata in un precedente articolo: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato del proprio nome\u00bb, aggiunge una seconda proposizione che contiene disposizioni per quanto riguarda i titoli nobiliari.<\/p><p>Osserva che la questione dei titoli nobiliari era stata prevista dai due Relatori che avevano proposto due formule diverse. L\u2019onorevole Basso aveva proposto la seguente formulazione: \u00abI titoli nobiliari sono aboliti e non possono esserne concessi altri. I predicati di quelli attualmente esistenti divengono parte integrante del nome\u00bb. La formula dell\u2019onorevole La Pira diceva invece: \u00abI titoli nobiliari valgono solamente come parte integrante del nome e non dovranno esserne conferiti di nuovi\u00bb.<\/p><p>MORO, prima di passare alla discussione dell\u2019articolo 2-<em>ter<\/em>, desidera ricordare che egli aveva proposto di staccare la prima formulazione: \u00abOgni uomo \u00e8 soggetto di diritto\u00bb e farne un articolo a s\u00e9 il quale esprima il punto di vista della Costituzione sul problema della capacit\u00e0 giuridica. D\u2019accordo con l\u2019onorevole La Pira e con l\u2019onorevole Basso, proporrebbe poi di integrare l\u2019articolo 2-<em>bis<\/em>, in cui \u00e8 contenuta la proposizione: \u00abOgni uomo \u00e8 soggetto di diritto\u00bb, con un\u2019altra dichiarazione riguardante il problema della personalit\u00e0 giuridica degli enti.<\/p><p>Sottolinea inoltre l\u2019opportunit\u00e0 di distinguere l\u2019articolo riguardante la capacit\u00e0 giuridica dagli altri due riguardanti il problema del nome e il problema della cittadinanza. Tanto pi\u00f9 che l\u2019articolo riguardante il nome viene ad essere integrato da alcune necessarie disposizioni in materia di titoli nobiliari e di onorificenze.<\/p><p>Pertanto propone di scindere l\u2019articolo 2-<em>bis<\/em> in tre articoli.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare che l\u2019articolo 2-<em>bis <\/em>\u00e8 stato discusso e approvato in una determinata espressione. Si pu\u00f2 ora discutere la proposta aggiuntiva dell\u2019onorevole Moro; ma la posizione formale o logica pi\u00f9 appropriata di questa espressione aggiuntiva sar\u00e0 definita in sede di coordinamento e di collocamento degli articoli: L\u2019articolo 2-<em>bis<\/em> \u00e8 stato gi\u00e0 approvato con quella determinata forma e pertanto andrebbe lasciato cos\u00ec come \u00e8.<\/p><p>MORO fa presente alla Commissione che non presenta una proposta nuova, ma soltanto richiama una sua vecchia proposta, che era stata accantonata. Questa proposta \u00e8 ora tanto pi\u00f9 valida in quanto, attraverso le discussioni, \u00e8 apparso opportuno scindere le due questioni della capacit\u00e0 giuridica e del diritto al nome.<\/p><p>PRESIDENTE insiste sulla sua proposta di riservare la questione del collocamento al momento opportuno. Ci\u00f2 non pregiudica in nessun modo l\u2019ulteriore esame dei concetti nuovi che l\u2019onorevole Moro ha proposto, con le sue proposizioni aggiuntive. Per il momento non ritiene sia il caso, anche per regolarit\u00e0 di procedura, ritornare a discutere sull\u2019articolo che \u00e8 stato gi\u00e0 approvato, anche se si tratta del collocamento di qualche proposizione aggiuntiva.<\/p><p>Crede che l\u2019onorevole Moro sia d\u2019accordo su questo concetto e che quindi si possa passare a discutere l\u2019altra proposta fatta dall\u2019onorevole Moro, d\u2019accordo con i Relatori Basso e La Pira, e cio\u00e8 di inserire nell\u2019articolo 2-<em>bis<\/em> la proposizione seguente: \u00abAgli enti spetta, nelle condizioni previste dalla legge, la personalit\u00e0 giuridica\u00bb.<\/p><p>MORO dichiara di ritenere che questa proposizione sia un necessario completamento della dichiarazione: \u00abOgni uomo \u00e8 soggetto di diritto\u00bb. Ogni ordinamento giuridico riconosce la personalit\u00e0 di diritto non solo all\u2019uomo ma anche agli enti, cio\u00e8 alle associazioni che vengono chiamate \u00abcorporazioni e fondazioni\u00bb. Anche in questo caso si verte in quel tema del riconoscimento di diritto fatto al singolo da parte dello Stato e garantito dalla Costituzione. Quando si afferma che agli enti, costituiti secondo la forma prevista dalla legge, spetta la personalit\u00e0 giuridica, si riconosce non solo il fondamentale diritto alle associazioni di avere una personalit\u00e0 giuridica, ma anche il diritto di dare vita agli enti che abbiano quegli strumenti di attivit\u00e0 nell\u2019ambito della vita sociale e giuridica dello Stato. Si ha quindi il riconoscimento della personalit\u00e0 e la possibilit\u00e0 per questi enti di funzionare come un tutto per fini privati.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI domanda che vengano specificati questi enti. Infatti, dire, per esempio, \u00abenti di diritto pubblico\u00bb, potrebbe anche essere ammesso; ma dire soltanto enti in generale gli sembra eccessivo.<\/p><p>MORO osserva che, quando si dice che questi enti devono essere nelle condizioni previste dalla legge, non si intende dire enti in generale. Tutte le volte nelle quali sussistano fondate ragioni per ritenere che un determinato ente si debba considerare come un tutto a s\u00e9, lo Stato non pu\u00f2 rifiutare di concedere a questo il riconoscimento giuridico.<\/p><p>GRASSI ritiene che sia inutile aggiungere una proposizione che riguardi gli enti. Non vi \u00e8 dubbio che quando vi siano delle determinate condizioni, gli enti debbono essere riconosciuti dallo Stato. C\u2019\u00e8 dunque la legge che li riconosce. Nella Costituzione si debbono affermare soltanto quei concetti che sono essenziali veramente. Quando si afferma che l\u2019uomo \u00e8 soggetto di diritto si afferma un principio universale. Per quanto riguarda gli enti, invece, \u00e8 chiaro che la legge dovr\u00e0 riconoscere quando sussistono quelle determinate condizioni che ne ammettano il riconoscimento.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, richiama l\u2019attenzione della Sottocommissione sul contenuto della relazione Mortati, in cui si affermava, quanto ai diritti di libert\u00e0 propri della persona fisica e comuni alla persona giuridica, la necessit\u00e0 di sancire alcuni di quei diritti specifici alla persona giuridica, e primo tra questi il diritto al conseguimento della personalit\u00e0 giuridica. L\u2019affermazione di tale diritto deve muovere dalla considerazione della natura propria dell\u2019atto di riconoscimento, da intendere secondo una recente tendenza non come un atto di concessione, bens\u00ec come un atto tale da far sorgere un vero diritto alla sua emanazione.<\/p><p>Il problema \u00e8 questo: quando nella Costituzione si afferma che gli enti hanno diritto al riconoscimento della loro personalit\u00e0 giuridica, si afferma che non si tratta di una concessione da parte dello Stato, ma di un diritto originario che quindi \u00e8 un atto dovuto dallo Stato. Pertanto sorge la necessit\u00e0 di affermare questo principio nella Costituzione.<\/p><p>MARCHESI osserva che si tratta di un diritto originario, ma condizionato.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, replica che si tratta appunto di riconoscere la originariet\u00e0 di questo diritto e la sua natura di non concessione da parte dello Stato.<\/p><p>DE VITA ritiene opportuno che sia lasciata alla dottrina la soluzione di questo dibattutissimo problema della personalit\u00e0 giuridica degli enti collettivi. Si tratta di materia di legislazione ordinaria che non deve essere disciplinata nella Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE fa rilevare che la preoccupazione della Sottocommissione \u00e8 quella di poter arrivare possibilmente ad una precisazione di questi enti. Prega pertanto l\u2019onorevole Moro di voler dare una precisazione in questo senso.<\/p><p>MORO ribadisce il punto di vista gi\u00e0 enunciato, affermando il diritto di libert\u00e0 in merito alla concessione della personalit\u00e0 giuridica agli enti collettivi. Da un lato si garantiscono queste naturali formazioni umane che perseguono i fini pi\u00f9 diversi, e possono perseguirli soltanto in quanto, oltre ad essere riconosciuto il diritto agli uomini di associarsi, viene riconosciuto ad essi anche il diritto ad agire in modo compatto attraverso quelle entit\u00e0 unitarie che sono le persone giuridiche. Dall\u2019altro lato, si garantisce inoltre il diritto di libert\u00e0 individuale, in quanto tra le libert\u00e0 individuali vi \u00e8, oltre quella di essere riconosciuti personalmente come soggetti di diritto, anche quella di dar vita ad un soggetto di diritto di natura collettiva il quale naturalmente sar\u00e0 sempre al servizio della persona umana.<\/p><p>Per quanto riguarda la precisazione degli enti, non gli pare che sia questa la sede: si pu\u00f2 dire in ogni modo che le corporazioni e le fondazioni sono le due categorie fondamentali di questi enti giuridici. Cos\u00ec pure non gli sembra opportuno voler specificare gli enti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Comunque, si pu\u00f2 dire che, per quanto riguarda il diritto privato, sar\u00e0 la legge stessa che li specificher\u00e0; nell\u2019ambito del diritto pubblico li specificher\u00e0 la Commissione stessa quando parler\u00e0 dei comuni, dei partiti, e definir\u00e0 in qual senso si deve intendete questa personalit\u00e0 giuridica.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019altra osservazione che, aggiungendo questa proposizione, non si fa altro che un rinvio alle leggi, non gli sembra che essa sia fondata. Egli ha inserito nella sua formula la espressione: \u00abnelle condizioni previste dalla legge\u00bb, perch\u00e9 si deve ritenere che lo Stato abbia il diritto di controllare se sussistano i motivi sufficienti per attribuire agli enti la personalit\u00e0 giuridica.<\/p><p>Lo Stato pu\u00f2 fissare delle condizioni per questo riconoscimento; ma non pu\u00f2 negare la personalit\u00e0 giuridica agli enti che lo meritano. Si affidano allo Stato i necessari poteri di controllo, ma gli si sottraggono poteri arbitrari dicendo che esso deve riconoscere gli enti tutte le volte che sussistano queste condizioni.<\/p><p>CEVOLOTTO non ritiene che ci sia bisogno di questa proposizione per garantire la personalit\u00e0 giuridica agli enti. Quando si obbliga il legislatore a riconoscere le persone giuridiche nei limiti della legge che sar\u00e0 fatta, si dice una cosa inutile. Si capisce che, per forza di cose, questo riconoscimento ci sar\u00e0.<\/p><p>DE VITA ritiene che, nel caso degli enti collettivi, non si tratti di una realt\u00e0 fisica, umana, ma di una finzione della personalit\u00e0 giuridica.<\/p><p>Dichiara pertanto di essere contrario alla proposta dell\u2019onorevole Moro e dei relatori.<\/p><p>MASTROJANNI si dichiara anch\u2019egli contrario alla proposta Moro. Non ritiene che sia il caso di fare un\u2019enunciazione specifica degli enti nella Costituzione. Se la si facesse, si metterebbe in evidenza la necessit\u00e0 naturale dell\u2019esistenza di queste associazioni, le quali potrebbero costituire un pericolo dal punto di vista politico. Si meraviglia che dopo l\u2019esempio del fascismo, il quale attraverso il riconoscimento giuridico dei sindacati ha creato uno stato di cose le cui conseguenze oggi sono lamentate da tutti, si tenti \u2013 attraverso questa enunciazione complessa e un poco sibillina \u2013 di ripristinare un vieto sistema che tutti hanno condannato. Per queste ragioni voter\u00e0 contro l\u2019inciso suggerito dall\u2019onorevole Moro e dai relatori.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, all\u2019osservazione dell\u2019onorevole De Vita che le associazioni sono delle finzioni giuridiche, risponde che portando questo argomento si viene a toccare uno dei problemi fondamentali del diritto. Secondo una concezione che l\u2019oratore accetta, le associazioni non sono delle finzioni: la personalit\u00e0 giuridica attribuita ad un ente non \u00e8 una finzione giuridica. L\u2019ente \u00e8 una realt\u00e0 sociale: \u00e8 una realt\u00e0 diversa dalla realt\u00e0 individuale. Come la persona singola \u00e8 fornita di diritti originari e quindi ha diritto al riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica, lo stesso principio vale per le associazioni le quali non sono una finzione giuridica.<\/p><p>All\u2019osservazione dell\u2019onorevole Mastrojanni, il quale si preoccupa che si voglia costituire uno Stato totalitario, dichiara che non si vuol costituire uno Stato totalitario, ma uno Stato pluralista, cio\u00e8 uno Stato nel quale esiste la sfera giuridica dei singoli e la sfera giuridica degli enti, che \u00e8 una sfera integratrice e sussidiaria dello Stato.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI rileva che l\u2019osservazione dell\u2019onorevole La Pira tende in sostanza a sostenere che gli enti dovrebbero avere la personalit\u00e0 giuridica <em>de jure<\/em> non <em>juris tantum<\/em>, cio\u00e8 col riconoscimento dello Stato e quando concorrano le condizioni previste dalla legge. \u00c8 questa una osservazione che aggrava la situazione, non la rende pi\u00f9 limpida e pi\u00f9 chiara, in quanto che gli enti possono avere fini diversi ed essere costituiti da associazioni, e queste associazioni possono essere di natura diversissima. Si potrebbe anche avere domani un\u2019associazione contro lo Stato o contro la Chiesa. Ora a un\u2019associazione di questo genere nessuno vieter\u00e0 la libert\u00e0 di pensare, di parlare e di difendere il proprio punto di vista ed i propri diritti, ma nessuno vorr\u00e0 <em>de jure<\/em> concedere una personalit\u00e0 giuridica che possa metterla con eguali diritti e doveri contro lo Stato stesso. Tutto questo gli sembra non una concezione totalitaria, ma una concezione atomistica dello Stato, nella quale queste personalit\u00e0 giuridiche dei diversi enti concorrerebbero contro lo Stato alla attuazione del diritto.<\/p><p>Per conseguenza, se questa concezione non dovesse essere ritenuta superflua dato che ogni ente pu\u00f2 chiedere, e con le condizioni di legge avere, la personalit\u00e0 giuridica, egli propone di aggiungere alla parola \u00abenti\u00bb le altre \u00abdi diritto pubblico\u00bb.<\/p><p>N\u00e9 si pu\u00f2 parlare di arbitrio dello Stato, perch\u00e9 col riconoscimento <em>de jure<\/em> lo Stato, pi\u00f9 che essere l\u2019arbitro, finirebbe per essere la vittima di queste diverse personalit\u00e0 giuridiche. \u00c8 quello che \u00e8 avvenuto nel passato. La storia non \u00e8 soltanto quella del regime fascista, \u00e8 anche quella medioevale.<\/p><p>MANCINI osserva che il fascismo non \u00e8 storia, ma cronaca nera.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI replica che \u00e8 un fatto storico che vi siano stati sindacati con personalit\u00e0 giuridica, in quanto erano una filiazione diretta dello Stato: cio\u00e8, nell\u2019atto che si concedeva loro la personalit\u00e0 giuridica, si svuotavano i sindacati del loro vero contenuto psicologico, morale e politico. Ora non si debbono fare di queste astrazioni e si deve poter concedere la personalit\u00e0 giuridica soltanto a quegli enti che, nelle condizioni previste dalla legge, lo Stato crede di poter ammettere nel novero delle personalit\u00e0 giuridiche. Ma una formula generica, col criterio della nativit\u00e0 della personalit\u00e0 giuridica, non pu\u00f2 che portare a gravi conseguenze.<\/p><p>Concludendo, dichiara di essere del parere che la proposizione sia soppressa, o che si parli solo di enti di diritto pubblico.<\/p><p>MANCINI ritiene che la questione abbia un doppio aspetto. Il primo aspetto \u00e8 quello di decidere se la enunciazione illustrata dall\u2019onorevole Moro sia da collocarsi in sede costituzionale. Il secondo aspetto riguarda le ragioni che giustificano l\u2019enunciazione. L\u2019onorevole Grassi si \u00e8 opposto a che il principio venga inserito nella Costituzione e ne ha specificato le ragioni. Ad esso l\u2019onorevole Moro e i Relatori hanno soltanto opposto le ragioni che giustificano l\u2019enunciazione; ma non quelle che consigliano la inclusione nella Costituzione.<\/p><p>L\u2019onorevole La Pira ha tentato timidamente di giustificare l\u2019inclusione della enunciazione in sede costituzionale, perch\u00e9 in siffatto modo si afferma un \u00abriconoscimento\u00bb e non una \u00abconcessione\u00bb. Risponde subito all\u2019onorevole La Pira che, quando nelle leggi dello Stato vi \u00e8 una concessione, si intende che vi sia un riconoscimento. E allora, se la concessione \u00e8 nelle leggi dello Stato, interessa nella Costituzione affermare soltanto il principio generale che riguarda la personalit\u00e0 umana.<\/p><p>La personalit\u00e0 giuridica degli enti sar\u00e0 configurata o prevista dalle leggi speciali. Perci\u00f2 si dichiara contrario all\u2019inclusione nella Carta costituzionale dell\u2019enunciazione proposta dai Relatori e dall\u2019onorevole Moro.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che nelle prime sedute, quando si discusse la relazione La Pira dove si parlava ai questo diritto originario delle comunit\u00e0, fu nettamente contrario alla enunciazione. Dichiara di rimanere dello stesso punto di vista. Se ha acceduto a questa formulazione, l\u2019ha fatto con lo spirito con il quale crede che si debba lavorare, quello cio\u00e8 di cercare una formula soddisfacente per tutti. D\u2019altro lato, dubita che questa formulazione possa salvaguardare le preoccupazioni legittime di coloro i quali temono che si inserisca nella Costituzione l\u2019affermazione di un diritto originario di queste comunit\u00e0 al di fuori dello Stato. Non condivide il concetto del diritto originario della comunit\u00e0 portato nella discussione dall\u2019onorevole La Pira, a giustificazione dell\u2019articolo proposto. L\u2019onorevole La Pira ha citato l\u2019opinione espressa nella relazione Mortati: dichiara di non condividere questo concetto ed afferma che non si deve in questa sede risolvere una questione giuridica.<\/p><p>Riconosce che questo tentativo transazionale tra le due opposte posizioni \u00e8 inoperante e dichiara che personalmente \u00e8 contrario al riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica come esistente prima dello Stato.<\/p><p>Pensa peraltro che si possa trovare una formulazione che accontenti tutti, e propone la seguente: \u00abIl riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica degli enti \u00e8 disciplinato dalla legge\u00bb.<\/p><p>CARISTIA ritiene che il concetto dei Relatori non sia quello di affermare un diritto che si vuol far nascere prima dello Stato, ma un diritto che sia come un prolungamento di quello che \u00e8 il diritto dello stesso individuo ad essere riconosciuto. Se si ammette che deve esistere un diritto di associazione, come negare poi a queste associazioni il diritto ad essere riconosciute come persone giuridiche? Qui non si fa questione teorica, se cio\u00e8 le persone giuridiche abbiano questa o quell\u2019altra figura; si fa questione della opportunit\u00e0 di affermare o meno, in sede costituzionale, il diritto che gli enti siano riconosciuti da parte dello Stato. Naturalmente, questo dovr\u00e0 avvenire sempre nei limiti consentiti dalla legge dello Stato stesso, il quale non potr\u00e0 mai rinunciare al suo controllo su queste persone, anche quando esse siano soggetto di diritto. Ritiene perci\u00f2 che si possa trovare una formula conciliativa per salvaguardare il diritto dello Stato e il diritto delle associazioni ad essere riconosciute come personalit\u00e0 giuridiche.<\/p><p>MORO dichiara di aderire alle precisazioni dell\u2019onorevole Caristia e di voler aggiungere qualche chiarimento. Crede di non essere stato ben capito quando ha illustrato il significato della sua proposta. Ha sentito dire alcune cose che sono lontanissime e dalle sue intenzioni e dalla sostanza della questione. Ha sentito parlare di una concezione atomistica dello Stato, di enti che, essendo contro lo Stato, sarebbero riconosciuti come forniti di capacit\u00e0 giuridica; si sono fatti accostamenti ai sindacati fascisti e si sono confuse le idee circa la personalit\u00e0 giuridica. Rileva che la personalit\u00e0 giuridica \u00e8 una cosa molto semplice, che non ha alcun sottinteso politico. Discutendo di personalit\u00e0 di enti di fronte allo Stato non si parla di comunit\u00e0, di quelle che i cristiani chiamano comunit\u00e0 naturali: la famiglia, ecc. Qui si discute un problema tecnico: si tratta di definire se gli uomini possano associarsi per un fine superindividuale, e possano agire come entit\u00e0 completa, unitaria. Si tratta di definire se dei beni possano essere destinati ad uno scopo, e quindi creati come personalit\u00e0 giuridica. Nessun sottinteso giuridico e nessuna priorit\u00e0 di questi enti contro lo Stato, tanto \u00e8 vero che si riconosce che lo Stato debba accordare ad essi personalit\u00e0 giuridica nelle condizioni disposte dalla legge.<\/p><p>Rispondendo all\u2019onorevole Cevolotto circa la non necessariet\u00e0 di una dichiarazione del genere nella Costituzione, osserva che con siffatta dichiarazione si afferma un principio che serve come criterio di orientamento per la legislazione dello Stato.<\/p><p>Anche nei riguardi dei diritti degli uomini come individui, \u00e8 stato posto un principio generalissimo che orienta tutta la legislazione, ma non \u00e8 stata privata la legge del suo potere di definire la sfera particolare nell\u2019ambito della quale quella soggettivit\u00e0 in concreto non pu\u00f2 essere riconosciuta. Lo stesso si fa in questo caso. Si dice che lo Stato, fissando le condizioni per il riconoscimento della capacit\u00e0 giuridica, non pu\u00f2 negarla a suo arbitrio. Non si afferma nessuna posizione di priorit\u00e0 nei confronti dello Stato; soltanto si dice che non solo viene lasciata all\u2019uomo la personalit\u00e0 giuridica individuale, ma gli si riconosce il diritto di associarsi, di destinare beni, di ottenere in questa nuova forma di associazione, o destinazione di beni, un incremento di azione che \u00e8 appunto la personalit\u00e0 giuridica.<\/p><p>Comprende l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Mastrojanni, che parte da una concezione individualistica, ma non giustifica le osservazioni di parte socialista. Con siffatta affermazione non si vuole riprendere la discussione sulle comunit\u00e0, ma si chiede la personalit\u00e0 giuridica per alcuni enti quali quelli di beneficenza, per esempio, perch\u00e9 enti di diritto pubblico.<\/p><p>Conclude ripetendo che con l\u2019affermazione riguardante gli enti non si va contro lo Stato. D\u2019altra parte non si introduce lo Stato attraverso questo riconoscimento in ogni sfera privata; si riconosce soltanto una entit\u00e0 che agisce in maniera compatta nella vita giuridica.<\/p><p>PRESIDENTE domanda se c\u2019\u00e8 una proposta concreta da parte di coloro che hanno sostenuto la superfluit\u00e0 della norma in sede costituzionale.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di fare una proposta concreta in tal senso e di ritenere che tale proposta abbia la priorit\u00e0 su tutto le altre nella votazione.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che la proposta di soppressione pura e semplice della formula, presentata dall\u2019onorevole Cevolotto e sostenuta da altri componenti della Commissione, \u00e8 la pi\u00f9 radicale, e quindi ha diritto alla priorit\u00e0 nella votazione. Pertanto la mette ai voti.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata con 8 voti favorevoli e 6 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORO dichiara di riservarsi di sollevare la questione in sede opportuna.<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione le proposte di formulazione dell\u2019articolo che, per ora, avr\u00e0 il numero d\u2019ordine 2-<em>ter.<\/em><\/p><p>Ricorda che vi \u00e8 la proposta dell\u2019onorevole Basso che dice: \u00abI titoli nobiliari sono aboliti e non possono esserne concessi altri. I predicati di quelli attualmente esistenti diventano parte integrante del nome\u00bb. La proposta dell\u2019onorevole La Pira invece \u00e8 formulata in questi termini: \u00abI titoli nobiliari valgono solamente come parte del nome e non dovranno esserne conferiti di nuovi.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, fa rilevare che nel testo da lui proposto si dice espressamente: \u00abI titoli nobiliari sono aboliti\u00bb. Nel suo concetto, perci\u00f2, colui che oggi \u00e8 principe perder\u00e0 il titolo di principe, ma conserver\u00e0 il predicato. Nel concetto della formula proposta dall\u2019onorevole La Pira non vi \u00e8 questa affermazione di abolizione del titolo.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, precisa di aver fatta sua la formula della Costituzione di Weimar. Poich\u00e9 i titoli nobiliari non sono pi\u00f9 fondamento di privilegi o di diritti oggi, o tanto meno lo saranno domani, non vi \u00e8 nessuna difficolt\u00e0 ad ammettere che il titolo di conte, principe o marchese possa restare. E ci\u00f2 anche per una ragione di Delicatezza politica: esistono infatti in Italia molti casati nobili; non v\u2019\u00e8 nessuna ragione giuridica o politica che costringa ad abolirli formalmente.<\/p><p>LUCIFERO ritiene che la formula dell\u2019onorevole La Pira sia la migliore. Nello stato giuridico del diritto nobiliare italiano il titolo fa parte integrante del nome: tant\u2019\u00e8 vero che determinati atti pubblici si debbono firmare con il titolo. Per ragioni anche di indole pratica, crede che il titolo, come parte integrante del nome, dovrebbe essere mantenuto. Fa presente quello che succede in Paesi deve i titoli nobiliari sono stati aboliti. In Francia, per esempio, vi \u00e8 un pullulare di nobili come non si \u00e8 visto in nessun altro paese. E in questo Paese si verifica anche l\u2019inconveniente che, non potendo pi\u00f9 essere perseguibile chi abusivamente porta un titolo, a molti lestofanti si rende facile spacciarsi per nobili e crearsi una carta di visita che permette di commettere azioni poco pulite. Quando si stabilisce che il titolo per legge fa parte integrante del nome, ci si difende da questo pullulare incontrollato di persone, che approfittano della situazione per infiltrarsi non solo nell\u2019ambiente di societ\u00e0, ma per commettere azioni disoneste. Per tali ragioni dichiara di accettare la formula dell\u2019onorevole La Pira. D\u2019altra parte, visto che i titoli non portano pi\u00f9 nessun privilegio, mentre se sono aboliti portano un privilegio a favore degli sfruttatori, inserire il titolo vicino al nome sarebbe una disposizione pratica che rispetterebbe anche un diritto acquisito.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che, come democratico, non pu\u00f2 che essere favorevole alla abolizione dei titoli nobiliari. L\u2019unica perplessit\u00e0 \u00e8 una perplessit\u00e0 di indole politica. Con questa abolizione si finir\u00e0 col portare tutta una classe abbastanza numerosa a diventare, anche se oggi sarebbe disposta a farsi repubblicana, strettamente monarchica, nella speranza di riavere i titoli nobiliari perduti.<\/p><p>Osserva per\u00f2 che la formula proposta dall\u2019onorevole La Pira, se si dovesse venire all\u2019abolizione del titolo, non lo soddisfa perch\u00e9 rappresenta una via di mezzo, peggiore della soluzione radicale. Tale formula inoltre, nell\u2019esecuzione pratica, porterebbe forse ad una situazione peggiore della presente, perch\u00e9 vi sono dei titoli che si ereditano per linea primogenita, o che sono conferiti solo a tutti i discendenti maschi. Quando si stabilisca che il titolo \u00e8 parte integrante del nome, tutti i figli lo erediterebbero, anche quelli che non avrebbero potuto ereditarlo in base alla legge precedente. D\u2019altre parte, se si volesse modificare questo diritto successorio si dovrebbe mantenere la Consulta araldica, e quindi tutta la bardatura del diritto nobiliare che si vuole abolire. Quindi, o si mantiene, per una ragione di opportunit\u00e0 politica, il titolo nobiliare con la disciplina che deve avere secondo il diritto nobiliare, oppure lo si abolisce del tutto.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI sottolinea la necessit\u00e0 di tener presente l\u2019importanza della rivoluzione compiutasi. Non si \u00e8 voluta fare una Repubblica all\u2019uso di Gioberti, ma una Repubblica all\u2019uso di Mazzini. Questa repubblica non deve tollerare che permangano delle cariatidi del passato che hanno ricevuto il titolo nobiliare in epoca remotissima. N\u00e9 ci si pu\u00f2 attardare sulle preoccupazioni esposte da alcuni oratori circa la possibilit\u00e0 che dei truffatori, in caso di abolizione, si servano di titoli inventati da loro; ad essi penser\u00e0 il Codice penale. Per queste ragioni si dichiara contrario alla conservazione dei vecchi titoli, e non pu\u00f2 accettare neppure la formula proposta dall\u2019onorevole Basso, che \u00e8 una formula monca.<\/p><p>\u00c8 stato affermato che molti titoli hanno una storia: egli per contro afferma che questi rimasugli di una storia superata dalla vittoriosa Repubblica offenderebbero il nostro sentimento. Propone che si dica soltanto: \u00abI titoli nobiliari sono aboliti e non ve ne possono essere pi\u00f9\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che, nella questione dei titoli nobiliari, si verte pi\u00f9 in tema demagogico, che in tema costituzionale. L\u2019abolizione dei titoli nobiliari presuppone una preoccupazione di permanente soggezione a chi \u00e8 fornito di un titolo da parte di chi non lo possiede. Ora questo presupposto, dal quale non si pu\u00f2 prescindere per giungere alla conclusione voluta da alcuni oratori, \u00e8 offensivo per l sensibilit\u00e0 del popolo italiano, il quale nella persona titolata non vede che un uomo come lui, che ha un titolo, ma non ha alcun privilegio. Ritiene che una Repubblica democratica quale \u00e8 quella italiana, la quale si preoccupa di una questione cos\u00ec sottile e in nome della democrazia e della libert\u00e0 viene a distruggere quello che \u00e8 un diritto acquisito per legge, sia in contraddizione con se stessa.<\/p><p>Va bene stabilire che i titoli nobiliari sono aboliti per l\u2019avvenire; ma giungere al punto di togliere quello che costituisce un patrimonio spirituale, avrebbe il valore di una patente lesione della libert\u00e0 individuale da parte di chi ne ha affermato i sacri princip\u00ee.<\/p><p>Propone perci\u00f2 che nella Costituzione non si parli affatto della questione dei titoli nobiliari; e che, in via subordinata, se non si ritiene opportuno omettere del tutto la questione stessa, si provveda per l\u2019avvenire, ma si lasci integro quello che \u00e8 un patrimonio gi\u00e0 acquisito.<\/p><p>MARCHESI rileva che i Relatori concordano nell\u2019abolire la distinzione di casta nobiliare la quale, se oggi non costituisce un privilegio, rappresenta una lunga storia di privilegi. Se si dovessero mantenere i titoli nobiliari, data la molteplicit\u00e0 dei titolati, si verrebbe a mantenere la casta; si dichiara quindi favorevole alla formula dell\u2019onorevole Basso e non a quella dell\u2019onorevole La Pira.<\/p><p>Se la Repubblica vuole abolire queste distinzioni di casta, \u00e8 bene che esse siano abolite di fatto e non di nome, perch\u00e9 le concessioni nobiliari in Italia, specie in talune contrade, sono numerosissime e il titolo di barone, di conte e di principe, specialmente in Sicilia, ha il suo valore. Insomma si tratta di svincolare una gran parte della popolazione minuta di talune contrade italiane, non da un privilegio effettivo, ma da una soggezione che \u00e8 realmente esistente.<\/p><p>Accetta perci\u00f2 la formula proposta dall\u2019onorevole Basso.<\/p><p>CARISTIA dichiara che voter\u00e0 la formula proposta dall\u2019onorevole La Pira, in quanto, pur essendo persuaso che nella Repubblica la prima legge \u00e8 quella dell\u2019uguaglianza, e pertanto non debbono esistere caste nobiliari, non pu\u00f2 non restare perplesso circa l\u2019abolizione dei titoli, soprattutto per le ragioni esposte dall\u2019onorevole Cevolotto. Si domanda se proprio in questo momento sia assolutamente necessario andare contro una classe la quale in sostanza \u00e8 perfettamente innocua. La Repubblica \u00e8 ben salda e non ha bisogno certo di essere rafforzata con siffatte abolizioni.<\/p><p>\u00c8 stato detto che questi nobili possiedono un privilegio, anzi rappresentano una collana di privilegi antecedenti; ma non vede in che cosa consistano praticamente, questi privilegi. Non si deve dare soverchia importanza alla situazione che pu\u00f2 riscontrarsi in alcune piccole contrade d\u2019Italia. Ritiene che ci si debba mettere su di un terreno di opportunit\u00e0, e domandarsi se sia il caso di abolire i titoli che gi\u00e0 esistono. Per l\u2019avvenire, invece, \u00e8 chiaro che essi non dovranno pi\u00f9 essere concessi.<\/p><p>MANCINI ritiene che l\u2019abolizione dei titoli nobiliari non sia una manifestazione demagogica. Se cos\u00ec fosse, non la voterebbe. Essa, invece, \u00e8 la conseguenza logica, politica dell\u2019ordinamento democratico repubblicano oggi vigente. E la prova che non sia demagogica \u00e8 data ad esuberanza dai ricordi storici. La Rivoluzione francese abol\u00ec i titoli nobiliari, e la Rivoluzione francese non faceva demagogia. La Repubblica di Weimar, di cui l\u2019onorevole La Pira ha riportato integralmente l\u2019articolo, non fece della demagogia. Rammenta che in una pagina di Giuseppe Mazzini sta scritto che: \u00abla sola nobilt\u00e0 che si ha il dovere di rispettare \u00e8 la nobilt\u00e0 dell\u2019ingegno e del lavoro\u00bb. Bastano queste parole per indicare a tutti gli oppositori come l\u2019abolizione dei titoli nobiliari non sia una manifestazione demagogica.<\/p><p>Fa presente inoltre che il Consiglio dei Ministri ha abolito il titolo e l\u2019attributo di Eccellenza, che non \u00e8 un titolo nobiliare, ma un attributo conquistato da colui che \u00e8 <em>eccelso <\/em>per virt\u00f9 d\u2019ingegno e di lavoro. Se, dunque, \u00e8 stato abolito l\u2019attributo di Eccellenza, come si pu\u00f2 mantenere in vita il titolo di nobilt\u00e0 conquistato dalla violenza delle armi o dai favoritismi regi?<\/p><p>Si dichiara perci\u00f2 favorevole all\u2019abolizione pura e semplice del titolo nobiliare, come conseguenza legittima dell\u2019ordinamento repubblicano.<\/p><p>GRASSI \u00e8 d\u2019accordo circa l\u2019abolizione del titolo come conseguenza dell\u2019ordinamento repubblicano. Fa per\u00f2 osservare che il titolo ormai fa parte integrante del nome, \u00e8 scritto nello stato civile, nel catasto, ecc., e quindi la persona che porta il titolo \u00e8 seguita da tutta una situazione particolare. Perci\u00f2 il titolo, anche se abolito, deve restare a far parte del nome; altrimenti si dovrebbe stabilire una legge per togliere nello stato civile, nel catasto, ecc. tutte le intestazioni fatte a quel nome.<\/p><p>Si dichiara pertanto favorevole alla formula proposta dall\u2019onorevole La Pira.<\/p><p>MARCHESI fa presente la necessit\u00e0 di chiarire, nel caso in cui venga mantenuto il titolo, se ne mantiene anche la trasferibilit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE propone di votare anzitutto la proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni il quale, pur non dichiarandosi contrario all\u2019abolizione dei titoli nobiliari, ritiene inopportuno far parola di tale questione in sede di Costituzione.<\/p><p>LUCIFERO fa presente che \u00e8 perfettamente inutile stabilire che per l\u2019avvenire non si concedono titoli nobiliari, una volta venuta meno la fonte dalla quale essi emanano.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta Mastrojanni, il quale ritiene che non sia assolutamente necessario, anzi che sia inopportuno, parlare della questione in sede costituzionale.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 respinta con 2 voti favorevoli e 12 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Poich\u00e9 ritiene che tutti siano d\u2019accordo sul principio che per l\u2019avvenire i titoli nobiliari devono essere aboliti, propone che sia votata anzitutto la proposizione in cui \u00e8 detto: \u00abPer l\u2019avvenire i titoli nobiliari non possono essere concessi\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO ritiene che giuridicamente prima di tutto vada posta la questione se i titoli nobiliari debbano essere aboliti o meno; poi sar\u00e0 votata l\u2019altra questione se debbano esserne concessi dei nuovi.<\/p><p>GRASSI dichiara che voter\u00e0 in favore della abolizione, con l\u2019intesa che si provveda con apposita disposizione per quanto riguarda il passato.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare che, se si mette in votazione una formula la quale stabilisca che per l\u2019avvenire sono vietati i titoli nobiliari, si ha l\u2019unanimit\u00e0.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, prega di voler mettere ai voti pi\u00f9 che l\u2019articolo, il concetto. Dichiara che, se la sua proposta venisse respinta, egli non accederebbe in subordinata alla formula proposta dall\u2019onorevole La Pira, perch\u00e9 ritiene che essa peggiorerebbe la situazione portando come conseguenza una inflazione dei titoli nobiliari, che verrebbero ereditati, come \u00e8 gi\u00e0 stato osservato, non soltanto dal primogenito, ma da tutti i figli, e anche dalle donne. Inoltre si verrebbe a stabilire con una norma costituzionale che questi titoli non possano essere toccati, tanto che, se in futuro si volesse abolirli, si dovrebbe modificare la Costituzione. Perci\u00f2 ritiene che, ove non si approvi la sua formula, \u00e8 meglio non parlare della questione dei titoli in sede costituzionale.<\/p><p>Fa presente che l\u2019articolo della Costituzione di Weimar, citato dall\u2019onorevole La Pira, aveva un senso in quanto in Germania il titolo conferiva dei privilegi, mentre in Italia i privilegi sono stati aboliti da tempo.<\/p><p>Conclude dichiarando che bisogna in primo luogo vedere se la Sottocommissione \u00e8 d\u2019accordo sul principio che i titoli nobiliari debbano essere aboliti e che ne resti soltanto il predicato connesso col nome. Se questo concetto non \u00e8 approvato, ritiene che non si possa ulteriormente discutere.<\/p><p>GRASSI fa osservare all\u2019onorevole Basso che il predicato, conservato con la formula da lui proposta, andrebbe a tutti gli eredi.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 d\u2019accordo, ma osserva che non andrebbe agli eredi il titolo.<\/p><p>GRASSI replica che \u00e8 la stessa cosa.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI fa presente che, di fronte alle tante difficolt\u00e0 che nascerebbero sia dalla proposta Basso sia da quella dell\u2019onorevole La Pira, egli e l\u2019onorevole Mancini hanno proposto di dire semplicemente: \u00abI titoli nobiliari sono aboliti e non possono esserne concessi altri\u00bb. Chiede che su questa proposta sia fatta la votazione.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, poich\u00e9 tutti sono d\u2019accordo per quanto riguarda l\u2019avvenire, occorre solo trovare una formula che accomuni i vari pareri, e che sia chiara nell\u2019interpretazione del legislatore.<\/p><p>Appare invece difficile intendersi per quanto riguarda il passato.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, fa notare che la proposta di limitare l\u2019accenno in sede costituzionale all\u2019avvenire \u00e8 superflua, come osservava anche l\u2019onorevole Lucifero. Caduta la monarchia, se si afferma espressamente nella Costituzione che la Repubblica non pu\u00f2 conferire dei titoli, si intende che essi sono senz\u2019altro aboliti.<\/p><p>MANCINI chiede che la proposta fatta da lui e dall\u2019onorevole Lombardi sia votata per appello nominale.<\/p><p>CEVOLOTTO ripete che, con la formula dell\u2019onorevole La Pira, i titoli nobiliari saranno moltiplicati, sia pure con il semplice valore di nome, e per il pubblico continueranno ad essere titoli nobiliari, come avviene per il titolo di Eccellenza, che \u00e8 stato abolito e si continua a usare.<\/p><p>Prega perci\u00f2 l\u2019onorevole La Pira di voler riflettere sugli inconvenienti che presenta la sua proposta.<\/p><p>MARCHESI chiede la chiusura della discussione.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Marchesi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE fa presente alla Sottocommissione che arrivando all\u2019adozione di una delle due proposte dei relatori si rischia di creare una sperequazione che non gli sembra opportuna. Perci\u00f2 si domanda se non sia il caso di riproporre la formula dell\u2019onorevole Mastrojanni. Comunque \u00e8 propenso a fare la proposta formale che non si dica nulla nella Costituzione per quanto riguarda i titoli nobiliari del passato, e che si stabilisca per l\u2019avvenire che i titoli nobiliari sono aboliti e non se ne possono pi\u00f9 concedere.<\/p><p>MANCINI, sottolinea che il silenzio in ordine ai titoli nobiliari significa implicitamente riconoscerli. Invece egli e l\u2019onorevole Lombardi intendono non riconoscerli, in omaggio alla loro fede repubblicana e democratica progressiva.<\/p><p>MORO propone l\u2019abolizione completa della questione dei titoli nobiliari nella Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che la proposta dell\u2019onorevole Moro, mirante a sopprimere la questione dei titoli nobiliari nella Costituzione, \u00e8 pi\u00f9 radicale di quella dell\u2019onorevole Mancini, appartenendo ad un ordine di proposte pregiudiziali. Pertanto la dovrebbe mettere in votazione per prima.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, osserva che la proposta dell\u2019onorevole Moro non fa che riproporre quella dell\u2019onorevole Mastrojanni che \u00e8 stata gi\u00e0 votata e respinta, e pertanto non ritiene che debba essere votata una seconda volta. Chiede che la votazione avvenga prima sulla formula dell\u2019onorevole Mancini alla quale dichiara di aderire.<\/p><p>MARCHESE prega l\u2019onorevole Moro di non insistere nella sua proposta, perch\u00e9 essa potrebbe riproporsi per moltissimi articoli che saranno esaminati dalla Commissione, e sarebbe allora molto pericoloso stabilire il principio che si possa sempre votare per una proposta pregiudiziale di questo genere.<\/p><p>MORO dichiara di ritirare la sua proposta, poich\u00e9 egli ne faceva soltanto una questione di opportunit\u00e0. Insiste per\u00f2 nella sua opinione che la Costituzione, in ogni modo, debba dare una giusta regolamentazione per i titoli nobiliari del passato.<\/p><p>MANCINI osserva che in tal caso si dovrebbero riconoscere anche i malfamati titoli nobiliari concessi dal regime fascista. Insiste nel chiedere che la sua formula sia votata per appello nominale.<\/p><p>PRESIDENTE chiede alla Commissione se non sia opportuno riesaminare la questione per vedere di trovare, d\u2019accordo con i relatori, una formula che possa eliminare ogni perplessit\u00e0.<\/p><p>MANCINI dichiara di non avere, per suo conto, alcuna perplessit\u00e0; anzi di essere soddisfatto di tale doverosa depennazione, che annulla un privilegio di nascita, sovente mortificato dalle discendenze.<\/p><p>GRASSI rileva che, per quanto riguarda la prima proposizione, i titoli nobiliari cio\u00e8 debbano essere aboliti, non esiste nessuna divergenza. I pareri sono discordi invece sulla parte che segue, poich\u00e9, mentre uno dei Relatori, affermando che i titoli sono aboliti, vuole conservare solo i predicati, l\u2019altro vorrebbe conservare i titoli ed i predicati. Crede che si potrebbe trovare una conciliazione tra questi due punti di vista. Riallacciandosi alle situazioni storiche e giuridiche del nome e cognome, dato che il titolo fa parte del nome e del cognome, si potrebbero congiungere le due proposte, dicendo che gli attuali titoli nobiliari valgono solamente come parte integrante del nome. Si dovrebbe cio\u00e8 dire: \u00abI titoli nobiliari sono aboliti e non possono esserne concessi altri\u00bb. Poi invece di dire: \u00abI predicati di quelli attualmente esistenti divengono parte integrante del nome\u00bb, dire: \u00abQuelli attualmente esistenti diventano parte integrante del nome\u00bb.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, dichiara di poter accettare la formula dell\u2019onorevole Grassi.<\/p><p>CEVOLOTTO propone che sia messa ai voti quella parte sulla quale sono tutti d\u2019accordo e che dice: \u00abI titoli nobiliari sono aboliti e non possono esserne concessi altri\u00bb. Successivamente si potr\u00e0 votare la proposta degli onorevoli Mancini e Lombardi, pi\u00f9 radicale, che mira a non aggiungere altre proposizioni. Se la proposta Mancini e Lombardi fosse respinta, si dovrebbe passare alla formula dell\u2019onorevole Basso o a quella dell\u2019onorevole La Pira.<\/p><p>LOMBARDI fa rilevare che uno dei Relatori, l\u2019onorevole Basso, ha gi\u00e0 rinunciato alla sua proposta ed ha aderito a quella formulata da lui e dall\u2019onorevole Mancini.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, esprime il parere che si debba votare la prima proposizione; poi si discuter\u00e0 sul resto.<\/p><p>MASTROJANNI crede che non si possa votare isolatamente la prima proposizione, in quanto essa non pu\u00f2 essere scissa dalla seconda. La sua coscienza sar\u00e0 tranquillizzata, nel caso dell\u2019abolizione, solamente quando sia garantita la sorte dei nobili per l\u2019avvenire.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, osserva che, poich\u00e9 sono tutti d\u2019accordo per l\u2019abolizione pura e semplice nel futuro, votare la prima proposizione vuol dire abolire i titoli esistenti. Chi non \u00e8 d\u2019accordo voter\u00e0 contro.<\/p><p>GRASSI osserva che, per logica di cose, i due concetti sono connessi. Bisognerebbe mettere prima ai voti la soppressione della seconda parte, dopo di che rimarrebbe la prima.<\/p><p>Sull\u2019ultima parte dell\u2019articolo non si \u00e8 trovato un accordo; occorre perci\u00f2 trovare una formula di compromesso.<\/p><p>MANCINI insiste perch\u00e9 sia messa ai voti la sua proposta, che \u00e8 assorbente di tutte le altre subordinate.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, fa osservare che, se sar\u00e0 approvata la proposta degli onorevoli<\/p><p>Lombardi e Mancini, questo significher\u00e0 che \u00e8 soppresso tutto il resto. Se essa verr\u00e0 respinta allora \u00e8 pi\u00f9 logico ripiegare sulla proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni. Ci sono tre possibilit\u00e0: 1\u00b0) abolizione pura e semplice dei titoli nobiliari; 2\u00b0) abolizione dei titoli nobiliari conservando qualche cosa, o il predicato o il nome; 3\u00b0) non parlarne affatto in sede di Costituzione. \u00c8 logico quindi che si debba votare per prima la proposta Lombardi-Mancini.<\/p><p>GRASSI osserva che c\u2019\u00e8 un equivoco e che non \u00e8 possibile votare la prima proposizione dicendo che essa assorbe tutto. Egli voterebbe la prima parte riguardante l\u2019abolizione dei titoli nobiliari, ma poich\u00e9 vuole salvare la seconda parte della proposta La Pira, dovrebbe votare contro la proposta Mancini.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che si \u00e8 voluto dare, da parte di alcuni Commissari, un significato politico alla questione. Dichiara che non intende fare il protettore dei nobili, ma si preoccupa, per un principio di giustizia, che venga regolata la posizione di coloro che attualmente hanno un titolo. Ci\u00f2 premesso, in una votazione come quella che propone l\u2019onorevole Mancini, il meno che potrebbe fare \u00e8 di astenersi; mentre vorrebbe votare pi\u00f9 giustamente esprimendo la contrariet\u00e0 alle nuove concessioni di titoli nobiliari, e nello stesso tempo applicando un principio di giustizia nei confronti di coloro che hanno gi\u00e0 un titolo.<\/p><p>MORO osserva che si \u00e8 fatto male a dare un significato politico alla questione.<\/p><p>CORSANEGO fa presente che i titoli nobiliari attribuiti dal fascismo sono gi\u00e0 stati aboliti dalla legge.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI replica che la Commissione si metterebbe contro questa legge, mantenendo gli altri titoli che non sono migliori di quelli dati dal fascismo.<\/p><p>MANCINI insiste perch\u00e9 la votazione sia fatta subito e per appello nominale.<\/p><p>CEVOLOTTO fa notare che la proposta degli onorevoli Mancini e Lombardi ha la precedenza nella votazione perch\u00e9 \u00e8 la pi\u00f9 radicale, e la Commissione non pu\u00f2 cominciare la votazione della seconda parte della proposizione che \u00e8 una subordinata.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che si asterr\u00e0 dal votare questa proposta perch\u00e9, pur essendo decisamente contrario ai titoli nobiliari, intende limitare questa contrariet\u00e0 a quello che il legislatore far\u00e0 da oggi in poi.<\/p><p>MORO dichiara che voter\u00e0 contro la proposta degli onorevoli Mancini-Lombardi. Ritiene che tutti siano d\u2019accordo intorno allo spirito democratico dello Stato repubblicano. \u00c8 acquisito alla coscienza sociale di tutti gli italiani che i titoli nobiliari non rappresentano pi\u00f9 alcun privilegio.<\/p><p>Se voter\u00e0 in senso contrario alla proposta degli onorevoli Mancini e Lombardi lo far\u00e0 innanzi tutto per una ragione di delicatezza politica, in quanto gli pare che la Commissione abbia un supremo interesse, quello di non creare una casta la quale sia per principio ostile alla Repubblica, mentre potrebbe essere e dovrebbe essere immessa nel ritmo vitale della nuova organizzazione dello Stato.<\/p><p>Voter\u00e0 contro anche per un\u2019altra ragione, e cio\u00e8 perch\u00e9 gli pare che, quando il titolo nobiliare sia ridotto nel significato puro e semplice di un nome, intaccare il nome significa intaccare la libert\u00e0 individuale.<\/p><p>Per quanto riguarda i titoli fascisti, ritiene che la legge ordinaria potr\u00e0 provvedere meglio di quello che non sia una disposizione contenuta nella Costituzione.<\/p><p>MARCHESI risponde all\u2019onorevole Moro che il riconoscere nel titolo nobiliare soltanto una tradizione familiare, e non una realt\u00e0 di privilegi, non sarebbe merito della nostra Costituzione, ma sarebbe gi\u00e0 un merito della nostra storia. La Costituzione avrebbe un merito soltanto nel cancellare la traccia di una tradizione che una volta rappresentava un privilegio.<\/p><p>GRASSI dichiara di associarsi alla proposta dell\u2019onorevole Moro e di votare contro la proposta degli onorevoli Mancini-Lombardi per le ragioni esposte dallo stesso onorevole Moro.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, si associa completamente alle osservazioni dell\u2019onorevole Moro.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che voter\u00e0 contro la proposta degli onorevoli Mancini e Lombardi per le considerazioni che ha gi\u00e0 svolto, e che in seguito di tempo sono state condivise da altri oratori.<\/p><p>CORSANEGO si associa alla proposta dell\u2019onorevole Moro, riallacciandosi alle ragioni esposte dall\u2019onorevole Cevolotto: non si dovr\u00e0 creare una casta la quale possa avere un pretesto per dimostrarsi ostile alla Repubblica.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di essere favorevole alla proposta degli onorevoli Mancini e Lombardi.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta degli onorevoli Mancini e Lombardi alla quale ha anche aderito il relatore onorevole Basso.<\/p><p>Avverte che, su richiesta degli onorevoli Mancini e Lombardi, la votazione avr\u00e0 luogo per appello nominale.<\/p><p><em>Votano s\u00ec:<\/em> Basso, Cevolotto, De Vita, Lombardi Giovanni, Mancini, Marchesi.<\/p><p><em>Votano no:<\/em> Corsanego, Grassi, La Pira, Lucifero, Mastrojanni, Moro.<\/p><p><em>Astenuto:<\/em> Tupini.<\/p><p>Comunica che la votazione ha dato come risultato sei voti favorevoli e sei voti contrari. In base al regolamento, la proposta \u00e8 respinta.<\/p><p>La seduta termina alle 14.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Grassi, La Pira, Lombardi Giovanni, Lucifero, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Moro e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Dossetti, Iotti Leonilde, Merlin Umberto, Togliatti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 12. 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