{"id":5037,"date":"2023-10-15T22:32:58","date_gmt":"2023-10-15T20:32:58","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5037"},"modified":"2023-10-22T21:52:13","modified_gmt":"2023-10-22T19:52:13","slug":"sabato-21-settembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5037","title":{"rendered":"SABATO 21 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5037\" class=\"elementor elementor-5037\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c475cab elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c475cab\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4897ca7\" data-id=\"4897ca7\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0340491 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"0340491\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460921sed011ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-017c009 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"017c009\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>11.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI SABATO 21 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p>I principi dei rapporti civili (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Dossetti \u2013 Moro \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Caristia \u2013 Mancini \u2013 Cevolotto \u2013 Marchesi \u2013 Mastrojanni \u2013 Corsanego \u2013 Lucifero \u2013 Basso, <em>Relatore<\/em> \u2013 De Vita \u2013 Togliatti \u2013 Grassi.<\/p><p>La seduta comincia alle 12.<\/p><p>Seguito della discussione sui principi dei rapporti civili.<\/p><p>PRESIDENTE comunica il testo di una lettera inviata dal Presidente della Commissione Centrale per la Costituzione, onorevole Ruini, nella quale si invita la Sottocommissione ad affrettare i lavori in modo da poterli esaurire, possibilmente, entro il mese di settembre, come era stato stabilito nel programma di massima.<\/p><p>DOSSETTI dichiara di ritenere che il voto espresso dall\u2019onorevole Ruini nella sua lettera sia giustificato come speranza e come incitamento, ma che l\u2019indole del lavoro della Commissione non consenta l\u2019adozione di criteri che possono essere idonei per altro genere di lavoro che non riveste un carattere di cos\u00ec particolare delicatezza.<\/p><p>MORO aderisce alle osservazioni fatte dall\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI si associa.<\/p><p>MORO domanda che sia ripreso in esame l\u2019articolo 8 che \u00e8 stato approvato con tanta rapidit\u00e0 nella seduta precedente.<\/p><p>DOSSETTI, pur non chiedendo che si riapra la discussione sopra un articolo che \u00e8 gi\u00e0 stato approvato, fa osservare che la struttura, almeno formale, dell\u2019articolo 8 \u00e8 discutibile, specialmente riferendosi alla ultima espressione, dove si dice che \u00abla divulgazione di notizie conosciute per questi tramiti \u00e8 vietata\u00bb.<\/p><p>Domanda quali sono questi \u00abtramiti\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che la questione sollevata dall\u2019onorevole Moro \u00e8 di carattere generale e, poich\u00e9 l\u2019articolo \u00e8 stato gi\u00e0 discusso, votato e approvato, non si pu\u00f2 ritornarvi sopra.<\/p><p>\u00c8 principio di carattere generale che l\u2019eccezione deve essere giustificata da fondati motivi per poter consentire di riaprire una discussione gi\u00e0 esaurita.<\/p><p>All\u2019onorevole Dossetti spiega che i \u00abtramiti\u00bb sono le limitazioni ed istituzioni di censure. L\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo 8 deve essere riferito al capoverso precedente.<\/p><p>DOSSETTI dichiara di ritenere che nell\u2019articolo 8, pi\u00f9 che una volont\u00e0, si sia espressa una velleit\u00e0.<\/p><p>CARISTIA dichiara di opporsi alla ripresa in esame del contenuto dell\u2019articolo 8 su cui si era raggiunta l\u2019unanimit\u00e0.<\/p><p>MANCINI si associa, osservando che i commissari i quali erano assenti non hanno diritto di fare osservazioni su quello che \u00e8 stato gi\u00e0 votato. Queste osservazioni potranno riservarle in sede di Commissione plenaria.<\/p><p>DOSSETTI dichiara di essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mancini e di non voler per nulla intaccare il principio che giustamente egli difende.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che tutti sono d\u2019accordo sul principio generale che \u00e8 gi\u00e0 stato discusso e approvato. Ci\u00f2 non toglie che ogni singolo commissario dopo aver fatto un esame pi\u00f9 approfondito, possa proporre una pi\u00f9 esatta formulazione all\u2019Assemblea plenaria o all\u2019Ufficio di Presidenza, sempre che si tratti di un perfezionamento di forma.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che, in sede di coordinamento degli articoli approvati, saranno sempre possibili eventuali perfezionamenti di forma.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che si potr\u00e0 sempre proporre una formula nuova sia in sede di Commissione centrale che in sede di Assemblea plenaria. L\u2019importante \u00e8 tener fermo il sistema che, una volta approvato l\u2019articolo, non si debba tornarvi sopra.<\/p><p>Prima di passare all\u2019esame degli articoli 9 e 10 pone in discussione l\u2019articolo 2-<em>bis<\/em>, nel seguente testo proposto dai Relatori:<\/p><p>\u00abOgni uomo \u00e8 soggetto di diritto. Nessuno pu\u00f2 essere privato del proprio nome. Nessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza come sanzione anche indiretta di carattere politico\u00bb.<\/p><p>Propone che sia esaminata anzitutto la prima proposizione dell\u2019articolo stesso: \u00abOgni uomo \u00e8 soggetto di diritto\u00bb.<\/p><p>MARCHESI propone di aggiungere l\u2019aggettivo \u00abcapace\u00bb dopo la parola \u00absoggetto\u00bb, tenendo conto che la Costituzione \u00e8 indirizzata anche a chi non ha una perizia profonda nelle frasi e nelle formule giuridiche, e che si dica pertanto: \u00abogni uomo \u00e8 soggetto capace di diritto\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI fa osservare che bisogna distinguere tra \u00absoggetto di diritto\u00bb e \u00abcapace di diritto\u00bb. Tutti sono soggetti di diritto, ma non tutti sono capaci di diritto.<\/p><p>MARCHESI dichiara di consentire nell\u2019osservazione dell\u2019onorevole Mastrojanni, sapendo bene che vi \u00e8 una capacit\u00e0 di diritto e un soggetto di diritto, che cio\u00e8 vi \u00e8 differenza tra una capacit\u00e0 di diritto e una capacit\u00e0 di agire.<\/p><p>MASTROJANNI rileva che la capacit\u00e0 di diritto deriva dal complesso delle condizioni fisiche e psichiche per cui il soggetto di diritto diviene capace di diritto.<\/p><p>MORO osserva che si tratta di una questione essenzialmente di terminologia, e ritiene che l\u2019onorevole Marchesi abbia colto perfettamente il significato della questione. Quando si dice \u00absoggetto di diritto\u00bb s\u2019intende la capacit\u00e0 di diritto. Se si vuole ampliare l\u2019espressione per renderla pi\u00f9 accessibile a tutti aggiungendo \u00abcapace\u00bb, si user\u00e0 una espressione che nella terminologia giuridica non \u00e8 coerente, ma che per il significato educativo che deve avere la Costituzione si pu\u00f2 accettare.<\/p><p>DOSSETTI osserva che, a proposito della questione sollevata dall\u2019onorevole Marchesi, si possono fare molte distinzioni e si sono verificati negli ultimissimi anni sviluppi importantissimi nella scienza giuridica.<\/p><p>Bisogna distinguere quella che \u00e8 l\u2019oggettivit\u00e0 del diritto (che \u00e8 possibilit\u00e0 generica e pu\u00f2 riguardare la totalit\u00e0 dei diritti indeterminabili) dalla capacit\u00e0 giuridica, che \u00e8 la possibilit\u00e0 di esercitare una complessit\u00e0 maggiore o minore di diritti. Vi \u00e8 poi la capacit\u00e0 di agire, che \u00e8 la possibilit\u00e0 di esercitare quei diritti e di essere soggetti concreti di diritti e di doveri. L\u2019oggettivit\u00e0 del diritto \u00e8 precisamente quella considerata nella prima proposizione dell\u2019articolo in esame.<\/p><p>Ritiene che, per il caso in esame, si debbano fare affermazioni distinte. Anzitutto occorre affermare la possibilit\u00e0 di una capacit\u00e0 generica, cio\u00e8 che ogni uomo in quanto \u00e8 uomo \u00e8 soggetto di diritto. Poi, in un articolo successivo, dovr\u00e0 essere contenuta l\u2019affermazione che ogni uomo soggetto di diritto ha una piena capacit\u00e0 di diritto. A questo punto la questione si biforcher\u00e0 in una piena capacit\u00e0 o titolarit\u00e0 di diritto privato, e in una capacit\u00e0 di diritto pubblico in ordine alle funzioni pubbliche, cio\u00e8 alla possibilit\u00e0 di ammissione ai pubblici impieghi, ecc. Fa rilevare che, come affermazione generica, ritiene accettabile la formula \u00abintegrit\u00e0 giuridica\u00bb consigliata dall\u2019articolo 5 del progetto La Pira.<\/p><p>Ogni uomo, per il fatto di essere uomo e quindi soggetto di diritto, ha diritto ad una sua integrit\u00e0 giuridica. Si tratterebbe soltanto di trovare la formula pi\u00f9 adatta.<\/p><p>MANCINI, concordando con le osservazioni dell\u2019onorevole Marchesi, ritiene che \u00absoggetto di diritto\u00bb e \u00abcapace di diritto\u00bb non siano due termini reciprocabili, ma distinti. Infatti soggetto di diritto \u00e8 un termine generico, mentre capace di diritto \u00e8 un termine specifico. Soggetti di diritto sono tutti, riguardati in se stessi; capaci di diritto sono quegli uomini che vivono in societ\u00e0 e diventano titolari di un diritto; dal bambino incapace fino al capace. Quindi la differenza tra soggetto di diritto e capace di diritto esiste e si deve farla risultare nella disposizione statutaria.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI propone che l\u2019articolo 2-<em>bis<\/em> preceda quello che gi\u00e0 era l\u2019articolo 2, perch\u00e9 \u00e8 dalla soggettivit\u00e0 del diritto che nascono poi tutte le altre conseguenze che nell\u2019articolo 2 sono elencate.<\/p><p>Per quanto riguarda la capacit\u00e0 di diritto, osserva che questa \u00e8 una cosa a s\u00e9, che non ha a che fare con la soggettivit\u00e0 del diritto. Non si pu\u00f2 affermare in uno Statuto quello che deve essere enunciato dalle leggi speciali riguardanti gli uomini, i bambini minori o maggiori di et\u00e0, ecc. Tutte queste questioni rientrano nella capacit\u00e0 di diritto. Solo la soggettivit\u00e0 di diritto \u00e8 quella che deve essere affermata nella Costituzione.<\/p><p>Propone infine che, invece di dire \u00abogni uomo\u00bb, si dica \u00abogni persona\u00bb, dovendosi intendere individui dei due sessi.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che la proposta dell\u2019onorevole Lombardi, riguardante la precedenza dell\u2019articolo 2-<em>bis<\/em>, potr\u00e0 essere esaminata in sede di coordinamento.<\/p><p>Per quello che si riferisce alla sostanza della proposizione in esame, ritiene che essa possa essere soppressa perch\u00e9 superflua. Non fa per\u00f2 una proposta concreta, e non desidera che sia messa in votazione.<\/p><p>MARCHESI dichiara che la sua proposta di aggiungere la parola \u00abcapace\u00bb dopo la parola \u00absoggetto\u00bb mirava ad un chiarimento della frase, non ad un mutamento sostanziale.<\/p><p>Dichiara di accettare la formula del relatore.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la chiusura della discussione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORO fa osservare all\u2019onorevole Lombardi che, quando si parla di uomo, si parla anche di donna; e se v\u2019\u00e8 un punto dove la sostituzione terminologica non ha ragione di essere fatta \u00e8 proprio questo. Se si dice \u00abpersona\u00bb si corre il rischio di creare degli equivoci.<\/p><p>Per quanto riguarda la collocazione dell\u2019articolo 2-<em>bis<\/em> prima dell\u2019articolo 2, aderisce alla proposta dell\u2019onorevole Lombardi. E poich\u00e9 la discussione ha mostrato che questo articolo si presenta con un carattere d\u2019impostazione generale, ritiene che sarebbe forse bene scindere le due parti dell\u2019articolo stesso: la prima che riguarda il riconoscimento della soggettivit\u00e0 dei diritti, e la seconda che fa un\u2019applicazione particolare dei diritti al nome e alla cittadinanza.<\/p><p>Per quanto riguarda la sostanza del problema, \u00e8 del parere di conservare l\u2019espressione di carattere generico contenuta nella proposta dei relatori.<\/p><p>CARISTIA si dichiara dello stesso parere.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposizione cos\u00ec come \u00e8 stata proposta dai Relatori: \u00abOgni uomo \u00e8 soggetto di diritto\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione la seconda proposizione dell\u2019articolo: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato del proprio nome\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI desidera un chiarimento, perch\u00e9 non sono a sua conoscenza casi nei quali si possa privare un uomo del proprio nome.<\/p><p>CORSANEGO ricorda che nel periodo fascista alcune persone sono state obbligate anche a cambiare il proprio nome.<\/p><p>PRESIDENTE cita l\u2019esempio degli ebrei.<\/p><p>LUCIFERO aggiunge che un caso analogo fu quello degli allogeni.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la seconda proposizione dell\u2019articolo 2-<em>bis.<\/em><\/p><p>(<em>\u00c8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione la terza proposizione dell\u2019articolo 2-<em>bis<\/em> nella formula proposta dai Relatori: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza come sanzione anche indiretta di carattere politico\u00bb.<\/p><p>MARCHESI propone che, invece di \u00abcome sanzione\u00bb si dica \u00abper sanzione\u00bb, oppure \u00abLa privazione della cittadinanza non \u00e8 ammessa quale sanzione anche indiretta di carattere politico\u00bb.<\/p><p>CARISTIA ritiene che la formula sia un po\u2019 esuberante e poco concreta e propone di dire: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza nemmeno per motivi politici\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, fa osservare che si pu\u00f2 perdere la cittadinanza per altri motivi, ed \u00e8 questo che i Relatori hanno voluto sottintendere nella formula da loro proposta.<\/p><p>DOSSETTI fa presente che il principio ha valore soprattutto come misura contro eventuali interventi di carattere politico; ma ci possono essere delle ipotesi di perdita, o meglio di privazione della cittadinanza, per esempio per acquisto di un\u2019altra cittadinanza, o per avere accettato un incarico da un Governo straniero senza il consenso del Governo italiano.<\/p><p>CARISTIA osserva che questi sono effetti della legge.<\/p><p>DOSSETTI replica che, con la dizione proposta, si viene a vietare la privazione per legge della cittadinanza, quando sia motivata solo da ragioni di carattere politico.<\/p><p>CARISTIA fa osservare che nei casi contemplati dall\u2019onorevole Dossetti la cittadinanza non viene tolta, essa viene meno. In altre parole la perdita della cittadinanza non assume il carattere di sanzione, bens\u00ec quello di applicazione di una legge.<\/p><p>DOSSETTI afferma che \u00e8 necessario intendersi sul valore della parola \u00absanzioni\u00bb. Se si intende in un senso specifico, condivide il punto di vista dell\u2019onorevole Caristia; ma se invece si intende come effetto giuridico generico, si deve dire che questa privazione \u00e8 gi\u00e0 nella legge, e in tanto la si pu\u00f2 ammettere nella legge in quanto non venga ad avere significato politico.<\/p><p>Comunque la si chiami, se questa privazione della cittadinanza <em>ex lege<\/em> dovesse essere ispirata a considerazioni di carattere politico, non potrebbe essere accettata.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che si potrebbero superare tutte le difficolt\u00e0 se si togliesse la parola \u00absanzioni\u00bb e si dicesse invece: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza per ragioni anche indirette di carattere politico\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO fa osservare che, se si adotta la parola \u00abragioni\u00bb, non si regge pi\u00f9 l\u2019inciso \u00abanche indirette\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE suggerisce si dica \u00abper motivi\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO propone che si dica brevemente \u00abper ragioni di carattere politico\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE propone la sospensione della seduta per alcuni minuti onde dare modo di esaminare le proposte presentate.<\/p><p>(<em>La Commissione approva \u2013 La seduta \u00e8 sospesa per alcuni minuti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Riapre la seduta, riassumendo la discussione.<\/p><p>DOSSETTI osserva che la dizione \u00abper motivi di carattere politico\u00bb supera le obiezioni fatte. Per\u00f2 fa rilevare che si pu\u00f2 aprire, in sede di interpretazione della Costituzione, un problema molto importante. Si supponga che una legge sulla cittadinanza stabilisca la perdita della cittadinanza per acquisto di una cittadinanza straniera, oppure per avere prestato dei servizi ad uno Stato straniero senza consenso dello Stato italiano. Sorgerebbe allora il problema interpretativo se la seconda ipotesi possa essere considerata come privazione della cittadinanza per motivi politici, e si potrebbe arrivare anche alla dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 della legge.<\/p><p>Ritiene che questa possibilit\u00e0 debba essere affermata e fatta salva. Per evitare inconvenienti interpretativi bisogna o mutare la formula, o specificare espressamente, come fanno alcune Costituzioni. Sarebbe pertanto favorevole a una formula che dicesse: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza per motivi di carattere politico\u00bb; ma aggiungerebbe che: \u00ab\u00c8 prevista la perdita della cittadinanza per accettazione di impieghi o di incarichi presso Stati stranieri senza l\u2019autorizzazione dello Stato italiano.<\/p><p>PRESIDENTE chiede all\u2019onorevole Dossetti se \u00e8 d\u2019accordo con gli altri nell\u2019accettare la formula: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza per motivi di carattere politico\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI dichiara di essere d\u2019accordo qualora si eccettuino le ipotesi da lui specificate; altrimenti no.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che, se si introducono nell\u2019articolo le ipotesi fatte dall\u2019onorevole Dossetti, si sollever\u00e0 l\u2019altro problema della negazione a carattere tassativo o esplicativo.<\/p><p>Ritiene che la formula originaria fosse la migliore. Il dire \u00abcome sanzione\u00bb toglieva questi dubbi.<\/p><p>DOSSETTI ritiene sia possibile trovare una formula che risolva anche questa eccezione.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di non essere favorevole all\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Dossetti. Si viene in tal modo ad aprire una questione che dovrebbe essere esaminata a fondo. Per esempio, se un professore universitario accetta una cattedra all\u2019estero, dovr\u00e0 essere privato della cittadinanza italiana, anche nel caso che vi possa essere un qualche addentellato politico. Si dovrebbe esaminare allora in questa sede la portata della legge sulla cittadinanza e sarebbe molto pericoloso specificare questi casi di esclusione.<\/p><p>Accetta pertanto la formula scaturita dalla discussione: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza per motivi di carattere politico\u00bb.<\/p><p>DE VITA propone la formula seguente: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza, tranne il caso di acquisto della cittadinanza straniera\u00bb, facendo osservare che in essa possono essere compresi tutti i casi previsti ed esaminati.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI propone che si dica: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza, salvo per i motivi indicati tassativamente dalla legge che riguarda la cittadinanza stessa\u00bb.<\/p><p>Se vi fossero altri dubbi si potrebbe completare la formula in questo modo: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza, salvo per i motivi indicati tassativamente dalla legge escludendo i motivi politici\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di accettare la formula che \u00e8 stata proposta dal Presidente, e di non comprendere la formula proposta dall\u2019onorevole Dossetti. La Commissione vuole affermare unicamente che la cittadinanza non si pu\u00f2 togliere per motivi politici, e l\u2019onorevole Dossetti propone un\u2019eccezione per motivi di diritto comune e amministrativo che investono i rapporti tra cittadino e lo Stato, ma non rapporti necessariamente politici.<\/p><p>Quando si \u00e8 affermato che per motivi politici non si pu\u00f2 privare una persona della nazionalit\u00e0, questo significa che per altri motivi lo si pu\u00f2 fare.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta di chiudere la discussione sulla terza proposizione dell\u2019articolo 2-<em>bis<\/em>, salvo il diritto di parlare a coloro che si sono gi\u00e0 iscritti.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MANCINI ritiene che, nel corso della discussione, si sono dimenticate le ragioni politiche della disposizione in esame, e si \u00e8 invece indugiato a sottolineare le ragioni giuridiche. Il motivo che ha determinato gli onorevoli Relatori a formulare in questo modo l\u2019articolo \u00e8 per chi vuole intenderla squisitamente politica. Essi hanno avuto presente alla memoria il precedente della legge fascista che sanciva la perdita della cittadinanza per motivi politici. Con ci\u00f2 tutte le osservazioni sottilissime dell\u2019onorevole Dossetti restano al di fuori della disposizione in esame. Egli afferma che ci sono dei casi in cui il cittadino pu\u00f2 e deve essere privato della cittadinanza. Ai casi da lui suggeriti, l\u2019oratore ne potrebbe aggiungere altri tre. Ma tutte queste ipotesi escogitate fanno parte di un capitolo del Codice civile il quale si intitola precisamente: \u00abAcquisto e perdita della cittadinanza\u00bb.<\/p><p>Per queste ragioni insiste nell\u2019accettazione della formula redatta dal Presidente. Se poi si volessero fugare le preoccupazioni esposte dall\u2019onorevole Dossetti, si potrebbe mantenere la parola \u00absanzione\u00bb cos\u00ec come era stata proposta dai Relatori.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di rendersi conto della preoccupazione dell\u2019onorevole Dossetti, riposta nel significato giuridico della parola \u00abpolitico\u00bb. Questa parola pu\u00f2 avere due sensi, sia che con essa si vogliano indicare parti e fazioni, sia che essa si voglia ricollegare etimologicamente alla parola greca <em>polis<\/em>, nel quale ultimo caso verrebbe a indicare interessi pubblici della comunit\u00e0. Ha perci\u00f2 formulato un nuovo testo cos\u00ec concepito: \u00abLa privazione della cittadinanza pu\u00f2 essere stabilita in conseguenza dell\u2019assunzione di un impiego o incarico da parte di uno Stato estero, senza l\u2019autorizzazione dello Stato italiano, o nelle altre ipotesi tassativamente indicate dalla legge, esclusi per\u00f2 in ogni caso motivi di carattere politico.<\/p><p>TOGLIATTI, essendovi nuove proposte, chiede che si riapra la discussione.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>DOSSETTI dichiara di associarsi alla formula proposta dall\u2019onorevole Basso.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di avere delle preoccupazioni circa l\u2019estensione della dizione: \u00abmotivi politici\u00bb. In essa pu\u00f2 essere fatta rientrare ogni e qualunque manifestazione contrastante in pieno con le necessit\u00e0 e le ragioni etiche dello Stato. \u00c8 pericoloso inserire in questo articolo una esclusione pura e semplice dei motivi politici. Fa il caso del cittadino italiano che recatosi all\u2019estero, per ragioni politiche sue personali si arruola nelle file di un esercito nemico e combatte contro l\u2019Italia; e domanda se a questo cittadino dovr\u00e0 essere conservato il diritto di cittadinanza.<\/p><p>TOGLIATTI fa osservare che nel caso accennato si \u00e8 di fronte ad un reato.<\/p><p>MASTROJANNI replica che anche il condannato conserva la cittadinanza.<\/p><p>Nell\u2019ipotesi da lui suggerita, penalmente il cittadino conserverebbe il diritto alla cittadinanza perch\u00e9 avrebbe subito una condanna per motivi politici. Per tutte le ipotesi che possono verificarsi, non ritiene che sia opportuno fare un\u2019affermazione di principio di questo genere. Chiede che sia lasciato tempo ai commissari di formulare meglio l\u2019articolo, a meno che non venga accolta la seguente formula da lui proposta: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza, tranne nei casi previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che se l\u2019onorevole Mastrojanni insiste nella sua proposta di sospensiva, la porr\u00e0 in votazione.<\/p><p>CEVOLOTTO chiede che la votazione su questa proposta di sospensiva sia fatta dopo la discussione, la quale potrebbe offrire dei motivi a quella ulteriore meditazione che l\u2019onorevole Mastrojanni ritiene necessaria.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di poter essere favorevole alla sospensiva, per\u00f2 ritiene anch\u2019egli che l\u2019onorevole Mastrojanni farebbe bene a ripresentarla quando la discussione fosse esaurita.<\/p><p>PRESIDENTE domanda all\u2019onorevole Mastrojanni se accede all\u2019invito dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di non potervi accedere poich\u00e9 un argomento come quello in discussione non consente una formulazione rapida e sintetica che risolva il problema.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni, di rinviare ad altra riunione l\u2019ulteriore discussione dell\u2019ultima proposizione dell\u2019articolo 2-<em>bis.<\/em><\/p><p>(<em>La proposta non<\/em> <em>\u00e8<\/em> <em>approvata con 7 voti favorevoli e 7 contrari<\/em>).<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di essere contrario alla proposta degli onorevoli Basso e Dossetti, ma non per le ragioni a cui prima ha accennato, cio\u00e8 della evidente contraddizione che essa presenta, ma per il suo contenuto. Ritiene che stabilire in una Costituzione che colui il quale assume un qualsiasi incarico all\u2019estero pu\u00f2 essere privato della cittadinanza, vuol dire stabilire una cosa antidemocratica e antiliberale. Con una simile formula si ritornerebbe ai tempi che precedono lo Statuto Albertino, quando per andare all\u2019estero occorreva il permesso del re.<\/p><p>I diversi casi in cui si pu\u00f2 perdere la cittadinanza potranno essere contemplati dalla legge sulla cittadinanza, ma non dalla Costituzione.<\/p><p>DOSSETTI rileva che l\u2019onorevole Togliatti forse non ha ben compreso la formula proposta dall\u2019onorevole Basso e da lui. La formula diceva che la privazione della cittadinanza pu\u00f2 essere stabilita dalla legge in conseguenza dell\u2019assunzione di impieghi e incarichi da parte di Stati esteri.<\/p><p>Con questa formula non viene fatta una affermazione categorica; soltanto si consente che la legge possa stabilire la perdita della cittadinanza in quei determinati casi. Se l\u2019onorevole Togliatti lo crede necessario, si dichiara disposto a consentire che si aggiunga qualche aggettivo o qualche locuzione. Si potrebbe dire, per esempio, che la perdita della cittadinanza pu\u00f2 essere stabilita \u00abin certi casi\u00bb, in conseguenza dell\u2019assunzione di \u00abdeterminati\u00bb oppure \u00abspeciali incarichi\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI insiste nel respingere la formula degli onorevoli Basso e Dossetti. Pu\u00f2 ammettere che nel Codice penale, come sanzione penale, possa venire comminata la privazione i della cittadinanza, quantunque ritenga che ci\u00f2 non possa verificarsi perch\u00e9 lo Stato ha interesse a mantenere i cittadini nei diritti di cittadinanza per poterli eventualmente punire. Ma \u00e8 del parere che prevedere nella Costituzione, senza nemmeno specificare quali sarebbero questi impieghi o incarichi, la privazione di un tale diritto, non sia un principio da accettare.<\/p><p>CARISTIA si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Togliatti, e pertanto propone di votare la formula cos\u00ec come l\u2019ha proposta il Presidente, per un motivo di ordine teorico e per un motivo di ordine pratico. \u00c8 convinto che la Costituzione si debba limitare ad affermare princip\u00ee di carattere generale. Ora, quando si dice che nessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza, in nessun caso, per motivi politici, si fa un\u2019affermazione generale che non pu\u00f2 dare luogo ad equivoci.<\/p><p>LUCIFERO si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Togliatti per i motivi che egli ha addotto, ma dichiara anche di non poter accettare la formula proposta dal Presidente, perch\u00e9 gli sembra che sia stata determinata dalla preoccupazione particolare che la perdita della cittadinanza possa avvenire in seguito ad un atto arbitrario. Ritiene che la cittadinanza si perda soltanto quando se ne acquista un\u2019altra, e pertanto richiama l\u2019attenzione della Sottocommissione sulla formula proposta dall\u2019onorevole De Vita: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza tranne il caso di acquisto della cittadinanza straniera\u00bb.<\/p><p>MANCINI ritiene che ogni persona ha diritto a due beni davvero inviolabili: il proprio nome e la propria cittadinanza (<em>ius nominis <\/em>e <em>status civitatis<\/em>). Ora questi due diritti personali non possono essere violati che in casi eccezionali. Respinge nel modo pi\u00f9 energico la possibilit\u00e0 di togliere la cittadinanza a persona che abbia accettato incarichi da parte di Nazione estera. Vi possono se mai essere dei casi gravi, per cui un cittadino perde la cittadinanza, ma allora si tratta di un commesso reato; e il reato in tanto esiste in quanto viene rigorosamente accertato ed il cittadino condannato. Allora in siffatto caso si va incontro alla pi\u00f9 severa sanzione, la quale porta come conseguenza la perdita della cittadinanza. Questa perdita, come quella della interdizione dai pubblici uffici, \u00e8 un corollario della pena corporale.<\/p><p>Per queste ragioni insiste per l\u2019accettazione della formula suggerita dai Presidente.<\/p><p>DOSSETTI invita la Sottocommissione a fermare l\u2019attenzione sull\u2019articolo nella sua organicit\u00e0, in quanto che alcuni degli oratori hanno espresso delle esigenze contraddittorie. L\u2019unico oratore che, a suo giudizio, ha espresso un punto di vista perfettamente coerente \u00e8 l\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>La Commissione si trova di fronte alla necessit\u00e0 di affermare questo principio: lo <em>status civitatis<\/em>, la cittadinanza, come lo <em>status familiae<\/em>, cio\u00e8 il diritto al nome, \u00e8 un diritto fondamentale del cittadino di cui non si pu\u00f2 essere privati. A garantire e completare questo diritto si vuole aggiungere che particolarmente il cittadino non deve essere privato di questo diritto, se questa privazione deve avvenire per motivi di carattere politico, intendendo, come ha dimostrato l\u2019onorevole Basso, che sono motivi di carattere politico quelli che si potrebbero dire motivi di parte, cio\u00e8 di fazione, di partito. Ma quando i motivi politici non sono di parte, di fazione, ma motivi politici nel senso che interessano globalmente la comunit\u00e0? Si dichiara pronto a sottoscrivere che lo <em>status civitatis<\/em> \u00e8 un diritto di cui nessuno pu\u00f2 essere privato, e che questo non deve avvenire per motivi politici. Non \u00e8 per\u00f2 disposto a sottoscrivere l\u2019impossibilit\u00e0 costituzionale di stabilire per legge che possa essere privato dello <em>status civitatis<\/em> il cittadino che presta in uno Stato straniero quei servizi che lo Stato ritiene contraddittori con quello che \u00e8 l\u2019interesse collettivo della comunit\u00e0. Si \u00e8 detto che in questi casi si tratta di un reato; ma fa osservare che vi sono due distinzioni da fare: una cosa \u00e8 il reato e le sue sanzioni, e una cosa \u00e8 quella attivit\u00e0 che si ritiene possa essere configurata come reato. Pu\u00f2 esserci un\u2019attivit\u00e0 che di per s\u00e9 non \u00e8 reato, ma che \u00e8 contrastante con quello che \u00e8 l\u2019interesse della comunit\u00e0 statale. Evidentemente quando si dice che il cittadino non pu\u00f2 essere privato, per motivi politici, della cittadinanza, senza aggiungere altro, si stabilisce il principio costituzionale dell\u2019impossibilit\u00e0 di privare il cittadino della cittadinanza per i servizi resi ad uno Stato straniero.<\/p><p>Egli non si sente di sottoscrivere questa conseguenza. \u00c8 invece del parere che il cittadino possa essere privato della cittadinanza quando presti determinati servizi, che la legge stabilir\u00e0, allo Stato straniero. Rispondendo alle obiezioni fatte da alcuni oratori, fa osservare che lo <em>status civitatis<\/em> \u00e8 il diritto alla cittadinanza in quanto una persona si mantenga rispetto allo Stato in una determinata posizione di collaborazione e di solidariet\u00e0. Il giorno in cui una persona si mette, rispetto alla sua comunit\u00e0 statale, in una posizione che non \u00e8 pi\u00f9 di solidariet\u00e0 e di collaborazione, evidentemente pu\u00f2 essere dallo Stato stesso privata del diritto alla cittadinanza.<\/p><p>N\u00e9 pu\u00f2 valere l\u2019argomento addotto che lo Stato, se vedr\u00e0 nell\u2019atteggiamento del cittadino gli elementi di un reato, non lo priver\u00e0 della cittadinanza per non sottrarlo alle conseguenze punitive della legge, perch\u00e9 \u00e8 necessario distinguere quello che \u00e8 il lato passivo, e quello che \u00e8 il lato attivo. Il lato passivo evidentemente \u00e8 rappresentato dalle conseguenze punitive dell\u2019eventuale reato: se vi \u00e8 reato vi sar\u00e0 la privazione della cittadinanza. Il lato attivo \u00e8 rappresentato per\u00f2 da quelli che sono i vantaggi di appartenere ad una determinata cittadinanza.<\/p><p>Conclude sostenendo la necessit\u00e0 di affermare il principio che lo <em>status civitatis<\/em> non pu\u00f2 essere tolto per motivi politici, intesi nel senso di motivi di parte; ma dichiara di non poter votare una formula in cui questi motivi politici vengano affermati in modo generico, di maniera che in sede di interpretazione costituzionale se ne possa dedurre l\u2019impossibilit\u00e0 legislativa di affermare la perdita della cittadinanza in determinati casi.<\/p><p>DE VITA \u00e8 del parere che non si possa arrivare all\u2019estremo di privare il cittadino della cittadinanza, senza che questi abbia acquistato una cittadinanza straniera, qualunque sia l\u2019ipotesi e qualunque sia il comportamento del cittadino stesso.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che le ragioni esposte dall\u2019onorevole Dossetti non lo hanno persuaso, e che resta della sua opinione precedente che coincide con quella dell\u2019onorevole Togliatti. Non gli sembra che le difficolt\u00e0 prospettate dall\u2019onorevole Dossetti, nel caso di chi presti servizio militare in un esercito straniero, abbiano il rilievo che egli ha creduto di dare. Ha detto l\u2019onorevole Lucifero, che in questo caso si pu\u00f2 conservare la cittadinanza all\u2019individuo e condannarlo per aver commesso azioni ritenute delittuose. Ma se venisse una legge speciale, la quale dicesse che chi ha prestato servizio in un esercito straniero, anche fuori dei casi di guerra, \u00e8 privato della cittadinanza, per questa sua mancanza ai doveri fondamentali del cittadino, si potrebbe obiettare che questa \u00e8 una privazione della cittadinanza per motivi politici. Non \u00e8 per\u00f2 d\u2019accordo con gli onorevoli Lucifero e De Vita nel dire che la cittadinanza non pu\u00f2 essere tolta ad alcuno se non nel caso che egli ne abbia acquistata un\u2019altra. Questo limiterebbe troppo la facolt\u00e0 di privare della cittadinanza un individuo per ragioni che non siano politiche. Per esempio, se in determinati casi un individuo collaborasse con uno Stato estero in una forma lesiva degli interessi dello Stato italiano, anche senza acquistare la cittadinanza dello Stato estero che egli serve, dovrebbe essere lasciata alla legge la possibilit\u00e0 di togliergli la cittadinanza italiana per motivi che non sarebbero certamente di carattere politico.<\/p><p>MORO ritiene di dover aderire in gran parte a quanto ha dichiarato l\u2019onorevole Dossetti. Si tratta di un problema cos\u00ec grave che ha bisogno di essere considerato con attenzione. Non \u00e8 contrario all\u2019idea, che la nostra Costituzione contenga princip\u00ee in ordine alla cittadinanza e dia un lume preciso sulla legge stessa che tratter\u00e0 della cittadinanza. Se la Sottocommissione, compresa della gravit\u00e0 di questo problema, vuole stabilire nella nostra Costituzione un principio di carattere generale in ordine alla concessione e perdita della cittadinanza, l\u2019oratore domanda che sia rinviata la discussione, non essendo finora affiorati motivi d\u2019intesa.<\/p><p>Se invece vuole limitarsi al principio negativo, propone di ampliare l\u2019espressione in questo modo: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza per motivi di opinione politica\u00bb. Questa espressione di carattere limitativo toglie ogni possibilit\u00e0 di equivoco intorno al significato della parola \u00abpolitico\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare che, oltre le opinioni, ci possono essere anche le azioni.<\/p><p>GRASSI fa presente che, agli inizi della discussione, tutti erano d\u2019accordo sul principio che lo <em>status <\/em><em>civitatis<\/em> non pu\u00f2 essere tolto ad un cittadino dallo Stato o, per meglio dire, dai governanti, per ragioni di carattere politico. Fissato questo concetto, l\u2019onorevole Dossetti ha espresso la preoccupazione che non fosse possibile privare della cittadinanza quel cittadino che accettasse incarichi all\u2019estero senza autorizzazione, dimostrando cos\u00ec di aver perduto quel senso di solidariet\u00e0 che lo avrebbe dovuto legare alla cittadinanza di origine.<\/p><p>Ora questo punto \u00e8 superato perch\u00e9 non \u00e8 in questa sede che ci si deve preoccupare della collaborazione eventuale del cittadino con altre collettivit\u00e0 che non siano quella nazionale, e della incompatibilit\u00e0 a continuare il godimento della cittadinanza di origine. La norma costituzionale che si intende approvare non impedisce che in seguito la legge sulla cittadinanza prenda in esame il caso. Il concetto che si vuole affermare in questo momento \u00e8 che il cittadino non possa essere privato della sua cittadinanza in ragione del suo atteggiamento politico, inteso questo nel senso pi\u00f9 ristretto di fazione o di parte. Il testo originario che parla di \u00absanzione\u00bb era pi\u00f9 chiaro: significava che il Governo non poteva privare il cittadino del diritto del suo <em>status civitatis<\/em> per motivi politici.<\/p><p>Ci\u00f2 premesso, prega gli onorevoli Lucifero e De Vita di voler ritirare i loro emendamenti. Non \u00e8 possibile, in sede di Costituzione, affrontare l\u2019intero problema dei diritti di cittadinanza, il quale invece deve trovare la sua sede nella legge speciale. Comunque, ricorda agli onorevoli De Vita e Lucifero, i quali hanno proposto che si debba privare il cittadino italiano della cittadinanza allorquando ne assuma una straniera, che nella legislazione italiana si \u00e8 sempre teso all\u2019affermazione della possibilit\u00e0 della doppia cittadinanza. Noi italiani, nel nostro interesse, dobbiamo mantenere e rafforzare, specialmente in questo momento, il principio della doppia cittadinanza.<\/p><p>PRESIDENTE richiama l\u2019attenzione sul principio su cui tutti si erano trovati d\u2019accordo e contenuto nella formula da lui proposta: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza per motivi politici\u00bb. Per venire incontro al punto di vista degli onorevoli Basso e Dossetti ed alle loro preoccupazioni, propone di inserire questo nuovo concetto: \u00abLa perdita della cittadinanza per altri motivi \u00e8 regolata dalla legge\u00bb. In questo modo non si preclude la possibilit\u00e0 che la legge provveda anche per gli altri motivi compresi quelli che sono stati oggetto di particolare insistenza da parte dell\u2019onorevole Dossetti e si viene a dire che solo la legge potr\u00e0 provvedere agli altri casi di perdita della cittadinanza. La nuova formula sarebbe quindi la seguente: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza per motivi politici. La perdita della cittadinanza per altri motivi deve essere disposta dalla legge\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI fa presente che egli aveva prospettato il problema in termini chiari, precisi e categorici e su questo punto aveva chiesto che qualcuno dei commissari intervenisse per chiarire la situazione; ma nessuno dei commissari ha sfiorato, sia pure lontanamente, l\u2019argomento. Egli aveva detto che la formala comprensiva dei motivi politici non era accettabile, in quanto che nei motivi politici potevano essere inseriti tutti gli atteggiamenti contrastanti e lesivi dello Stato e della comunit\u00e0. Aveva portato anche, come esempio, casi specifici e precisi: quello, ad esempio, per il quale cittadini italiani potevano, per le loro ideologie o per orientamenti politici, combattere contro la comunit\u00e0 italiana. Questo \u00e8 un caso tipico che certamente ha un\u2019importanza di gran lunga superiore a quello che pu\u00f2 essere il caso del professore che insegna all\u2019estero.<\/p><p>Siccome gli onorevoli Dossetti e Moro hanno toccato l\u2019argomento sotto un aspetto meno preoccupante di quello da lui prospettato, ritiene che si sia trascurato un argomento della pi\u00f9 assoluta importanza, sul quale si debbono assumere delle responsabilit\u00e0 precise e specifiche. Per tali ragioni chiede che su questo argomento sia fatto anche l\u2019appello nominale, perch\u00e9 la questione da lui prospettata deve essere affrontata e risolta. Si tratta di stabilire se il cittadino italiano che per ragioni ideologiche combatte contro la comunit\u00e0 italiana, abbia o no il diritto di mantenere la cittadinanza italiana.<\/p><p>CARISTIA si dichiara perfettamente d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mastrojanni, e pertanto propone che, data l\u2019importanza dell\u2019argomento e dato il dissidio notevole che si \u00e8 venuto delineando tra i commissari, si voti soltanto la prima parte dell\u2019articolo, e si rimandi la seconda parte ad una prossima riunione.<\/p><p>DOSSETTI dichiara di essere contrario a questa proposta. Il risultato della statuizione che si deve stabilire \u00e8 pregiudicato, se si fa un\u2019affermazione generica conforme a quella espressa dall\u2019onorevole Caristia.<\/p><p>Osserva che l\u2019onorevole Mastrojanni \u00e8 caduto in un errore logico. Mentre sembrava per lo meno pacifico che si dovesse fare l\u2019enunciazione generale che i motivi politici non dovessero essere causa di perdita della cittadinanza, l\u2019onorevole Mastrojanni ha posto in discussione l\u2019intera affermazione, esprimendo il parere che si possa stabilire la privazione della cittadinanza per motivi politici.<\/p><p>MASTROJANNI, per fatto personale, dichiara che non intendeva affermare che si privi il cittadino della cittadinanza per motivi politici, ma esprimeva il desiderio che i motivi politici fossero definiti in termini categorici, in modo da escludere quei fatti che sotto la parvenza politica possano, per le loro conseguenze, ledere i diritti e dei cittadini e anche dello Stato.<\/p><p>CEVOLOTTO propone il rinvio puro e semplice della discussione.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta di rinvio della discussione della seconda parte dell\u2019articolo 2-<em>bis.<\/em><\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Ricorda che dell\u2019articolo 2-<em>bis<\/em> rimangono approvate soltanto due proposizioni che sono le seguenti: \u00abOgni uomo \u00e8 soggetto di diritto. Nessuno pu\u00f2 essere privato del proprio nome\u00bb.<\/p><p>Il resto dell\u2019articolo sar\u00e0 sottoposto ad un\u2019ulteriore discussione nella prossima riunione che rimane fissata per marted\u00ec alle ore 11.<\/p><p>La seduta termina alle 13.50.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Grassi, Iotti Leonilde, Lombardi Giovanni, Lucifero, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Moro, Togliatti, Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> La Pira e Merlin Umberto.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 11. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI SABATO 21 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE I principi dei rapporti civili (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Dossetti \u2013 Moro \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Caristia \u2013 Mancini \u2013 Cevolotto \u2013 Marchesi \u2013 Mastrojanni \u2013 Corsanego \u2013 Lucifero [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[91,69],"tags":[],"post_folder":[115],"class_list":["post-5037","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5037","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5037"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5037\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7655,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5037\/revisions\/7655"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5037"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5037"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5037"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5037"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}