{"id":5035,"date":"2023-10-15T22:32:39","date_gmt":"2023-10-15T20:32:39","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5035"},"modified":"2023-10-22T21:50:52","modified_gmt":"2023-10-22T19:50:52","slug":"venerdi-20-settembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5035","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 20 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5035\" class=\"elementor elementor-5035\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b266e31 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b266e31\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b4377ae\" data-id=\"b4377ae\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b82c637 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"b82c637\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460920sed010ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a255a55 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a255a55\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p><strong>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/strong><\/p><p><strong>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/strong><\/p><p>10.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 20 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>I princip\u00ee dei rapporti civili<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Marchesi \u2013 Grassi \u2013 Mastrojanni \u2013 Moro \u2013 Mancini \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Lucifero \u2013 Togliatti \u2013 Basso, <em>Relatore<\/em> \u2013 La Pira, <em>Relatore<\/em> \u2013 Cevolotto.<\/p><p>La seduta comincia alle 12.10.<\/p><p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti civili.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura dell\u2019articolo 7, nel testo proposto dai Relatori:<\/p><p>\u00abOgni cittadino pu\u00f2 circolare e fissare la propria residenza o domicilio in ogni parte del territorio, salvo i limiti imposti dalla legge per motivi di sanit\u00e0 o di ordine pubblico.<\/p><p>\u00abIl diritto di emigrare, salvo gli obblighi di legge, \u00e8 garantito\u00bb.<\/p><p>Fa rilevare che la prima parte del presente articolo \u00e8 tratta dall\u2019articolo 4 della relazione presentata a suo tempo dall\u2019onorevole Basso. Il primo e l\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo in esame sono presi dall\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo 13 della relazione La Pira.<\/p><p>Pone in discussione il primo comma dell\u2019articolo 7.<\/p><p>MARCHESI propone che si aggiunga alla parola \u00abterritorio\u00bb l\u2019altra \u00abnazionale\u00bb. Non si sa quali saranno le sorti o i limiti di attuazione del principio di autonomia regionale oggi tanto invocato. E quindi bisogna comunque, fin da questo momento, affermare che nessun limite di spazio sul territorio nazionale pu\u00f2 essere posto alla libera circolazione dei cittadini.<\/p><p>GRASSI dichiara di preferire la dizione: \u00abterritorio dello Stato\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI, poich\u00e9 in questa prima parte dell\u2019articolo 7 si usa due volte, a brevissima distanza, la parola \u00abogni\u00bb, propone che invece di \u00abogni cittadino\u00bb si dica \u00abchiunque\u00bb.<\/p><p>MORO \u00e8 del parere di dire semplicemente: \u00abcittadino\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI propone che, lasciando \u00abogni cittadino\u00bb, si dica poi \u00abin qualunque parte\u00bb invece di \u00abin ogni parte\u00bb.<\/p><p>MARCHESI fa osservare che la specificazione \u00abogni\u00bb \u00e8 necessaria per la parte del territorio, ma non per il cittadino. Quindi si pu\u00f2 dire senz\u2019altro: \u00abil cittadino\u00bb.<\/p><p>MANCINI propone che si dica: \u00abin ogni parte del territorio della Repubblica\u00bb. Una volta si diceva: \u00abterritorio del Regno\u00bb; trova perci\u00f2 opportuno che ora si dica \u00abterritorio della Repubblica\u00bb. Questa Repubblica \u00e8 stata ed \u00e8 la nostra passione e non incidente qualsiasi nello evolversi di una Nazione.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che, se si dice \u00abterritorio dello Stato\u00bb, la espressione \u00e8 pi\u00f9 ampia e comprensiva.<\/p><p>GRASSI osserva che il territorio \u00e8 uno dei tre elementi costitutivi dello Stato. Quando si parla di territorio, non si pu\u00f2 che riferirsi al territorio dello Stato. Dichiara per questo motivo che voter\u00e0 l\u2019articolo cos\u00ec come \u00e8 stato proposto originariamente dai Relatori.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI propone di dire: \u00abnello Stato repubblicano\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di ritenere che queste specificazioni rientrino nelle funzioni dei coordinatori. Quando si dovr\u00e0 fare il testo definitivo, si user\u00e0 sempre o l\u2019una o l\u2019altra espressione. Ad ogni modo, crede che sia pi\u00f9 tecnica la parola \u00abStato\u00bb. Non ritiene che si debba specificare \u00abdel territorio della Repubblica\u00bb, poich\u00e9 non vede a quali altri territori si possa riferirsi.<\/p><p>MASTROJANNI, riprendendo le osservazioni dell\u2019onorevole Marchesi, dichiara di insistere nella sua proposta. Dovendosi provvedere all\u2019autonomia regionale, ci si potrebbe trovare di fronte ad equivoci ed a contrasti circa la possibilit\u00e0 di percorrere tutto il territorio dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta Mastrojanni di aggiungere alla parola \u00abterritorio\u00bb le altre \u00abdello Stato\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 respinta con 4 voti favorevoli e 11 contrari<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti la proposta degli onorevoli Mancini e Marchesi, di aggiungere alla parola \u00abterritorio\u00bb le altre \u00abdella Repubblica\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata con 11 voti favorevoli e 4 contrari<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni di sostituire le parole: \u00abin ogni parte del territorio\u00bb con le parole \u00abin qualunque parte del territorio\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che \u00e8 meglio dire \u00abqualsiasi\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta di sostituire la parola \u00abqualsiasi\u00bb all\u2019altra \u00abogni\u00bb viene approvata alla unanimit\u00e0<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Marchesi di sostituire al principio dell\u2019articolo le parole \u00abil cittadino\u00bb alle altre \u00abogni cittadino\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>).<\/p><p>MASTROJANNI fa presente il caso di un individuo che non sia cittadino, e domanda se nell\u2019ipotesi che vi siano in Italia \u2013 come ve ne sono \u2013 individui che non abbiano la cittadinanza italiana, essi debbano essere sottoposti a misure speciali.<\/p><p>TOGLIATTI risponde affermativamente.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che questi stranieri, essendo autorizzati a risiedere in Italia, per recarsi da una provincia all\u2019altra dovrebbero chiedere il permesso.<\/p><p>MORO non ritiene che in questo caso debba dirsi in modo preciso che lo straniero dovr\u00e0 ottenere una autorizzazione particolare. Ad ogni modo la Costituzione dovr\u00e0 necessariamente regolare anche i limiti della parificazione dello straniero al cittadino, in sede di diritto privato e pubblico.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che la Sottocommissione si riserva di definire meglio, in sede opportuna, i diritti dello straniero, di colui cio\u00e8 che non gode della cittadinanza italiana.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara che era sua intenzione di parlare, a proposito di questo articolo, del diritto di asilo. Dopo le parole del Presidente, si riserva di trattarne nella parte della Costituzione che parler\u00e0 dei diritti e dei doveri degli stranieri.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la prima parte dell\u2019articolo 7 con gli emendamenti approvati: \u00abIl cittadino pu\u00f2 circolare e fissare la propria residenza o domicilio in qualsiasi parte del territorio della Repubblica\u00bb<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato con 15 voti favorevoli e 2 contrari<\/em>).<\/p><p>Pone in discussione l\u2019altra parte dell\u2019articolo, la quale, nella proposta dei Relatori, suona cos\u00ec: \u00absalvo i limiti imposti dalla legge per motivi di sanit\u00e0 o di ordine pubblico\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che quando si stabilisce che le autorit\u00e0 possano porre i limiti che vogliono per ragioni di ordine pubblico, si d\u00e0 la possibilit\u00e0 alle autorit\u00e0 stesse di fare qualsiasi cosa. Propone perci\u00f2 che l\u2019espressione sia modificata nel modo seguente: \u00absalvo i limiti disposti dalla legge, in circostanze eccezionali\u00bb.<\/p><p>GRASSI osserva che invece di \u00abordine pubblico\u00bb, si potrebbe dire \u00absicurezza pubblica\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI ripete che se si lascia facolt\u00e0 alla polizia, questa potr\u00e0 inibire la circolazione dei cittadini per motivi di ogni genere.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, appunto per impedire gli arb\u00ectri \u00e8 stato detto: \u00absalvo i limi ti imposti dalla legge\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI replica che gli italiani sono stati sempre ingannati dalla legge.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare che i Relatori, nel compilare il testo dell\u2019articolo, non hanno voluto dire qualche cosa di diverso da quel che dice l\u2019onorevole Togliatti. Essi hanno ripreso una dizione che si trova in tutte le Costituzioni democratiche.<\/p><p>TOGLIATTI insiste nella sua proposta di modifica: \u00absalvo i limiti disposti dalla legge, in circostanze eccezionali\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, richiamandosi a quanto ha sempre detto in casi simili, dichiara che per lui la garanzia contro l\u2019arbitrio \u00e8 nelle disposizioni di legge. Si potrebbe, se l\u2019onorevole Togliatti \u00e8 d\u2019accordo, rendere pi\u00f9 chiara la formula, accettando quella affiorata nelle discussioni della Commissione del Ministero della Costituente: \u00absalvo i limiti imposti con carattere generale dalla legge\u00bb. Con questo chiarimento si intender\u00e0 dire che le autorit\u00e0 esecutive non possono porre limiti contro una determinata persona o determinate categorie.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, fa presente che la formula integrale della relazione Mortati dice: \u00abOgni cittadino pu\u00f2 fissare o prendere la propria residenza o domicilio in ogni parte del territorio, salvo i limiti imposti con carattere generale dalla legge, per soli motivi di sanit\u00e0 o di ordine pubblico\u00bb.<\/p><p>Osserva che, usando le parole: \u00abcon carattere generale\u00bb, si d\u00e0 una specificazione ancora pi\u00f9 precisa.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare che questa specificazione sottrae il cittadino ad ogni arbitrio di natura personale.<\/p><p>TOGLIATTI ritiene che si debba essere pi\u00f9 concreti, precisando quali sono queste circostanze in cui la legge pu\u00f2 limitare.<\/p><p>LUCIFERO osserva che le limitazioni dovrebbero essere consentite soltanto nei casi di guerra, epidemia, pubbliche calamit\u00e0.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, fa presente che una analoga disposizione, inserita nella Costituzione estone, dice: \u00abLe autorit\u00e0 giudiziarie soltanto hanno la facolt\u00e0 di limitare o sopprimere il diritto dei cittadini di circolare e di fissare liberamente la propria dimora. Questa libert\u00e0 pu\u00f2 essere altres\u00ec limitata o soppressa da altre autorit\u00e0, per ragioni di igiene, nei casi e secondo le norme fissate dalla legge\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO propone che si dica semplicemente: \u00absalvo i casi di guerra, di epidemie e di pubbliche calamit\u00e0\u00bb. Sono i tre casi in cui si possono inibire movimenti di popolazione per ragioni sostanziali che non sono \u00ab<em>ad personam<\/em>\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di concordare con la proposta dell\u2019onorevole Lucifero. La formula completa potrebbe essere: \u00absalvo i limiti imposti dalla legge per i casi di guerra, di epidemie e di pubbliche calamit\u00e0\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI fa osservare che, limitando la facolt\u00e0 della legge ai tre casi previsti nella proposta dell\u2019onorevole Lucifero, si verrebbe a togliere alle autorit\u00e0 di pubblica sicurezza la possibilit\u00e0 di rinviare al proprio domicilio, con foglio di via obbligatorio, le persone che siano, per un motivo o per un altro, indesiderabili, come nei casi di accattonaggio, prostituzione, ecc. Occorre tener presente che l\u2019esercizio di una coercizione del genere da parte delle autorit\u00e0 di pubblica sicurezza risponde indubbiamente ad uno scopo di utilit\u00e0 e di necessit\u00e0 per l\u2019umana convivenza.<\/p><p>Ritiene perci\u00f2 che la dizione \u00abper motivi di sanit\u00e0 e di ordine pubblico\u00bb debba rimanere. Accetterebbe la specificazione dell\u2019onorevole Lucifero, purch\u00e9 comprendesse anche i casi di ordine pubblico:<\/p><p>MANCINI dichiara di accettare la proposta dell\u2019onorevole Lucifero a condizione che venga limitata alle esigenze dell\u2019igiene e della guerra, poich\u00e9 non ha mai compreso il vero e concreto significato dell\u2019espressione \u00abpubblica calamit\u00e0\u00bb cos\u00ec generico ed estensivo a tanti incidenti della vita di un Paese.<\/p><p>TOGLIATTI, spiega che sono casi di pubblica calamit\u00e0, per esempio, i terremoti.<\/p><p>MANCINI osserva che, estendendo il concetto di pubblica calamit\u00e0, si pu\u00f2 arrivare anche a qualche cosa che rassomigli molto da vicino ai casi di ordine pubblico. Perci\u00f2 limiterebbe le eccezioni soltanto ai casi di guerra e alle esigenze igieniche.<\/p><p>MORO ritiene che non possano essere trascurate le considerazioni fatte dall\u2019onorevole Mastrojanni. \u00c8 una forma essenziale di tutela della libert\u00e0 dei cittadini quella di permettere alla polizia di restituire al loro domicilio e ivi fissare le persone pericolose alla sicurezza pubblica.<\/p><p>Un accenno all\u2019ordine pubblico, o a qualche cosa di analogo, deve perci\u00f2 essere fatto.<\/p><p>LUCIFERO ritiene di interpretare anche il pensiero dell\u2019onorevole Togliatti dichiarando di preoccuparsi che i diritti del cittadino possano essere limitati proprio per ragioni di pubblica sicurezza. Quando venga introdotto questo concetto, si sa perfettamente che uso larghissimo ne pu\u00f2 fare il potere esecutivo. Ci\u00f2 che si vuole impedire \u00e8 proprio questo. Se si tollera che, per motivi di ordine pubblico e per ragioni di pubblica sicurezza, si possano porre limitazioni alla libert\u00e0, si stabilisce la possibilit\u00e0 dell\u2019arbitrio.<\/p><p>Le osservazioni dell\u2019onorevole Mastrojanni non ricadono in questi casi. Le disposizioni di pubblica sicurezza riguardanti il foglio di via scaturiscono da altre ragioni.<\/p><p>GRASSI ritiene che non si debba prescindere dal fatto che le leggi che possono limitare la libert\u00e0 di circolazione del cittadino sono soltanto quelle di sanit\u00e0 o di pubblica sicurezza. Saranno quindi le leggi di sanit\u00e0 e di pubblica sicurezza, esaminate ed approvate dagli organi competenti, che stabiliranno le eccezioni, ponendo i limiti alle eccezioni stesse. Perci\u00f2 propone che si dica soltanto: \u00abmotivi di sanit\u00e0 o di sicurezza pubblica\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che la Commissione, la quale prepara il testo del progetto della nuova legge di pubblica sicurezza, ha sottolineato la possibilit\u00e0 che nella Costituzione vengano usate formule che impediscano l\u2019intervento dell\u2019autorit\u00e0 nei casi ai quali ha accennato l\u2019onorevole Mastrojanni. Osserva anche che il Consiglio di Stato, pur essendosi ispirato a princip\u00ee liberalissimi, ha dato parere favorevole a che siano poste delle eccezioni, per i casi accennati, al principio della libert\u00e0 dalla circolazione. Non si possono limitare queste facolt\u00e0 della pubblica autorit\u00e0.<\/p><p>MORO propone che si aggiunga l\u2019espressione: \u00abIn nessun caso la legge pu\u00f2 limitare questa libert\u00e0 per motivi di carattere politico\u00bb. Si dovrebbe cio\u00e8 chiarire il senso di \u00abordine pubblico\u00bb, in modo che sia stabilita una tutela di fronte alla delinquenza comune, ma non per motivi di carattere politico.<\/p><p>MARCHESI dichiara che accetterebbe la proposta dell\u2019onorevole Moro, se non sapesse, per lunghissima esperienza, che ad un certo punto l\u2019avversario politico diventa un delinquente comune e quindi la legge lo colpisce come tale. Per quanto riguarda le parole \u00abordine pubblico\u00bb e \u00abpubblica sicurezza\u00bb, ricorda che questi due termini hanno una tristissima storia, ed hanno portato con s\u00e9 una serie infinita di arbitrii a danno di cittadini che certo non erano meritevoli di tale trattamento.<\/p><p>Pertanto si associa alla proposta dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>Per quanto riguarda poi i casi di immoralit\u00e0 e simili, fa presente che \u00e8 stato gi\u00e0 votato un articolo circa il fermo di pubblica sicurezza. Se c\u2019\u00e8 una persona che, comunque, con la sua condotta immorale o con altre azioni, offende il diritto comune, diventa violatrice del diritto stesso, ed allora la pubblica sicurezza ha il potere di procedere al suo fermo o all\u2019arresto.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, fa osservare che la ipotesi prevista nell\u2019articolo precedente parlava del fermo, ma solo quando vi era il fondato sospetto di reato. Quindi la cosa \u00e8 diversa.<\/p><p>LUCIFERO ripete la sua proposta di aggiungere: \u00absalvo i limiti imposti dalla legge per i casi di guerra, di epidemia e di pubblica calamit\u00e0\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che la preoccupazione di molti commissari non \u00e8 diretta a non ammettere quello che suggerisce l\u2019onorevole Lucifero, ma \u00e8 ispirata dal timore che con la formula dell\u2019onorevole Lucifero non si esaurisca un\u2019altra infinit\u00e0 di casi che potrebbero presentarsi e, meglio, potrebbero essere compresi in un\u2019affermazione di carattere generale.<\/p><p>Occorre magari specificare, ma non lasciare una lacuna nella Costituzione.<\/p><p>LUCIFERO replica che con la sua formula non si lascia una lacuna, perch\u00e9, per le osservazioni fatte dall\u2019onorevole Marchesi, evidentemente la prostituzione e l\u2019accattonaggio, come altri casi a cui si \u00e8 accennato, saranno considerati, in determinate forme, nella legge ordinaria. Ritiene cosa essenziale sottrarre la competenza di queste decisioni all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, e darla invece alla magistratura.<\/p><p>PRESIDENTE propone di adottare una formula che possa comprendere almeno alcuni dei casi denunciati nel corso della discussione. Se al termine \u00abepidemia\u00bb si sostituisse il termine \u00absanit\u00e0\u00bb si adotterebbe una formula generica in cui potrebbero essere comprese anche la prostituzione, l\u2019accattonaggio, ecc.<\/p><p>Domanda agli onorevoli Lucifero e Togliatti se accettano l\u2019espressione \u00absanit\u00e0\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO e TOGLIATTI dichiarano di accettare la sostituzione.<\/p><p>GRASSI domanda se una volta stabilito nella Costituzione che la legge pu\u00f2 imporre dei limiti in quei casi di guerra, di epidemia, ecc., si escluder\u00e0 che le leggi penali, che verranno dopo la Costituzione, possano anche contemplare altri casi.<\/p><p>MORO risponde che la legge pu\u00f2 stabilire quelle forme di sanzione penale che permettano di attuare procedure di polizia che non sono state stabilite prima.<\/p><p>MANCINI dichiara di non essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole Moro, perch\u00e9, ritiene che una legge successiva non pu\u00f2 in nessun caso modificare la legge fondamentale costituzionale.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI propone la formula seguente: \u00absalvo i limiti imposti dalla legge dello Stato per motivi di Sanit\u00e0 e di ordine pubblico\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, ritiene ingiustificata in questo caso l\u2019osservazione che le leggi penali non possano istituire quelle determinate norme in quanto sarebbero contrarie alla legge costituzionale, perch\u00e9 nella legge costituzionale \u00e8 stato sancito un principio che comprende tutti gli altri, dando facolt\u00e0 all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria di privare il cittadino della libert\u00e0 personale. \u00c8 chiaro che se poi la pena prevede la reclusione, non si pu\u00f2 dire che vi \u00e8 una contraddizione.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta di chiudere la discussione, salvo il diritto a prendere la parola per coloro che lo hanno domandato.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>CEVOLOTTO si dichiara d\u2019accordo con gli onorevoli Mancini e Grassi quando sostengono che la legge speciale, e anche il Codice penale, non possono derogare dai limiti fissati dalla Costituzione. Quando la Costituzione dice: \u00abin qualsiasi parte del territorio della Repubblica, salvo i limiti imposti dalla legge per motivi di sanit\u00e0 e di ordine pubblico\u00bb, \u00e8 evidente che si esclude che il Codice penale possa, se non per motivi di sanit\u00e0 o di ordine pubblico, creare una disposizione che preveda l\u2019ordine di traduzione e di restituzione nella propria dimora dei vagabondi e di altre persone che si trovano in determinate condizioni.<\/p><p>Contrariamente a quanto ha affermato l\u2019onorevole Basso, ritiene che, malgrado quella disposizione di ordine generale, deve essere tenuto presente il fatto che nel successivo articolo 7 viene fissata in materia di domicilio una norma speciale pi\u00f9 restrittiva, stabilendosi che il cittadino pu\u00f2 circolare e fissare la propria residenza o domicilio in qualsiasi parte del territorio, salvo i limiti imposti dalla legge per motivi di sanit\u00e0 e di ordine pubblico\u00bb. Non vi \u00e8 quindi possibilit\u00e0 di derogare da tale principio neppure in una legge speciale.<\/p><p>MASTROJANNI insiste perch\u00e9 venga mantenuta l\u2019espressione: \u00abordine pubblico\u00bb, facendo presente che la formula dei relatori \u00e8 comprensiva e nello stesso tempo esclusiva di qualsiasi ipotesi di arbitrio. D\u2019altra parte si deve consentire all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza di poter prevenire i reati, ci\u00f2 che non pu\u00f2 avvenire se non quando l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza ha la possibilit\u00e0 di sorvegliare nel loro domicilio determinati elementi pericolosi per la societ\u00e0. Ritiene quindi essenziale inserire nella Costituzione il principio che le leggi speciali, in tema di sanit\u00e0 e di ordine pubblico, possano derogare alle norme generali.<\/p><p>MORO osserva che l\u2019unico limite costituzionale che si pu\u00f2 ammettere per la legge penale \u00e8 quello gi\u00e0 introdotto nella Costituzione dove \u00e8 stabilito che non possono essere irrogate pene crudeli, e che le pene devono avere il fine della rieducazione del reo. Con tali disposizioni si sono limitate le possibilit\u00e0 di attentare alla libert\u00e0 individuale.<\/p><p>Ritiene che l\u2019espressione \u00abordine pubblico\u00bb e \u00absanit\u00e0\u00bb possano essere conservate, e propone la seguente formula: \u00abper motivi di guerra o di pubblica calamit\u00e0, di sanit\u00e0 e di moralit\u00e0 nei riguardi di coloro che escono dallo stato di detenzione\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, ricorda che l\u2019onorevole Moro aveva fatto una precedente proposta, che ritiene accettabile, ricavando la formula dalla relazione sui lavori preparatori per la Costituente, aggiungendo poi che \u00abin nessun caso la legge pu\u00f2 limitare questa libert\u00e0 per motivi di carattere politico\u00bb.<\/p><p>MORO dichiara di mantenere la prima proposta, e di presentare anche la seconda solo in via subordinata.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta Moro-Basso cos\u00ec formulata: \u00absalvi i limiti imposti con carattere generale dalla legge per soli motivi di sanit\u00e0 o di ordine pubblico. In nessun caso la legge pu\u00f2 limitare questa libert\u00e0 per motivi di carattere politico\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata con 9 voti favorevoli e 6 contrari<\/em>).<\/p><p>Precisa che la prima parte dell\u2019articolo 7 risulta approvata nei seguenti termini: \u00abIl cittadino pu\u00f2 circolare e fissare la propria residenza o domicilio in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, salvo i limiti imposti con carattere generale dalle leggi, per soli motivi di sanit\u00e0 o di ordine pubblico. In nessun caso la legge pu\u00f2 limitare questa libert\u00e0 per motivi di carattere politico\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO richiama l\u2019attenzione della Commissione sul fatto che nell\u2019articolo 7, prima parte, test\u00e9 approvata, non \u00e8 stato contemplato il caso della guerra.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Lucifero \u00e8 tardiva, in quanto che quella parte dell\u2019articolo 7, in cui poteva venir contemplato il caso della guerra, \u00e8 stata gi\u00e0 votata e approvata.<\/p><p>Mette ai voti l\u2019ultima parte dell\u2019articolo 7 che \u00e8 la seguente: \u00abIl diritto di emigrare, salvi gli obblighi di legge, \u00e8 garantito a tutti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata all\u2019unanimit\u00e0 \u2013 L\u2019articolo 7 \u00e8 approvato nel suo complesso<\/em>).<\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 8, il cui primo comma, nel progetto degli onorevoli Basso e La Pira, \u00e8 cos\u00ec formulato: \u00abLa libert\u00e0 e la segretezza di comunicazioni e di corrispondenza in qualsiasi forma sono garantite\u00bb.<\/p><p>Mette ai voti questa parte dell\u2019articolo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>).<\/p><p>Pone in discussione il primo capoverso dell\u2019articolo stesso il quale dice: \u00abPu\u00f2 derogarsi a questa disposizione per specifica decisione dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI domanda se l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 decidere, ad esempio, che sia applicato un sistema di ascolto ai telefoni.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, risponde che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 intervenire solo nei casi di reato.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, fa presente che questa possibilit\u00e0 di deroga ammessa per l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria c\u2019\u00e8 in tutte le Costituzioni.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, per maggiore chiarezza si potr\u00e0 dire, invece di \u00abspecifica decisione\u00bb, \u00abmotivata decisione\u00bb.<\/p><p>MORO propone che, per chiarire nel senso desiderato dall\u2019onorevole Togliatti, si dica: \u00abdell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, per ragioni di polizia giudiziaria o per fini di giudizio\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che nella formula da lui presentata: \u00abpu\u00f2 derogarsi a questa disposizione solo per motivata decisione dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb, \u00e8 inclusa la preoccupazione espressa dall\u2019onorevole Moro.<\/p><p>MORO dichiara di non essere d\u2019accordo col parere del Presidente, perch\u00e9 l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 ordinare l\u2019esibizione di una lettera che serva come prova, e non ha necessit\u00e0 di motivare la sua richiesta.<\/p><p>PRESIDENTE replica che qui si tratta di una garanzia generale per il cittadino.<\/p><p>Mette ai voti la proposta di sostituire alla parola \u00abspecifica\u00bb l\u2019altra \u00abmotivata\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>).<\/p><p>Pone in discussione il secondo capoverso dell\u2019articolo 8 cos\u00ec formulato: \u00abDurante il tempo di guerra, per disposizioni di legge, possono essere stabilite limitazioni e istituite censure\u00bb. Propone che questa dizione sia sostituita con la seguente: \u00abLa legge pu\u00f2 stabilire limitazioni e istituire censure per il tempo di guerra\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>).<\/p><p>Pone in discussione l\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo 8: \u00abLa divulgazione di notizie conosciute per questi tramiti \u00e8 vietata per legge\u00bb, proponendo che vengano soppresse le parole \u00abper legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato all\u2019unanimit\u00e0<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti l\u2019intero articolo 8 cos\u00ec come risulta dopo le modificazioni apportate al testo dei Relatori Basso e La Pira:<\/p><p>\u00abLa libert\u00e0 e la segretezza di comunicazioni e di corrispondenza, in qualsiasi forma sono garantite.<\/p><p>\u00abPu\u00f2 derogarsi a questa disposizione solo per motivata decisione dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>\u00abLa legge pu\u00f2 stabilire limitazioni ed istituire censure per il tempo di guerra.<\/p><p>\u00abLa divulgazione di notizie conosciute per questi tramiti \u00e8 vietata\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Rinvia la seduta a domani alle ore 12.<\/p><p>La seduta termina alle 13.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Grassi, Iotti Leonilde, La Pira, Lombardi Giovanni, Lucifero, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Togliatti, Tupini.<\/p><p><em>Assente giustificato:<\/em> Dossetti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 10. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 20 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE I princip\u00ee dei rapporti civili (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Marchesi \u2013 Grassi \u2013 Mastrojanni \u2013 Moro \u2013 Mancini \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Lucifero \u2013 Togliatti \u2013 Basso, Relatore \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[91,69],"tags":[],"post_folder":[115],"class_list":["post-5035","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5035","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5035"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5035\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7651,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5035\/revisions\/7651"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5035"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5035"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5035"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5035"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}