{"id":5032,"date":"2023-10-15T22:32:13","date_gmt":"2023-10-15T20:32:13","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5032"},"modified":"2023-10-22T21:49:38","modified_gmt":"2023-10-22T19:49:38","slug":"giovedi-19-settembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5032","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 19 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5032\" class=\"elementor elementor-5032\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f37bdd3 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"f37bdd3\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-36c8f6b\" data-id=\"36c8f6b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ffb7047 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"ffb7047\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460919sed009ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5763e13 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5763e13\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>9.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 19 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>I princip\u00ee dei rapporti civili<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Marchesi \u2013 Moro \u2013 Grassi \u2013 Mastrojanni \u2013 Mancini \u2013 Basso, <em>Relatore \u2013 <\/em>Lombardi Giovanni \u2013 Cevolotto \u2013 La Pira, <em>Relatore \u2013 <\/em>De Vita \u2013 Togliatti \u2013 Merlin Umberto.<\/p><p>La seduta comincia alle 12.15.<\/p><p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti civili.<\/p><p>PRESIDENTE rilegge la parte dell\u2019articolo 5 approvata nella seduta precedente:<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a processo n\u00e9 punito, se non in virt\u00f9 di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso e con le pene da essa previste.<\/p><p>\u00abLa responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale\u00bb.<\/p><p>Pone in discussione l\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo:<\/p><p>\u00abLe sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del reo. La pena di morte non \u00e8 ammessa se non nei Codici penali militari di guerra. Non possono istituirsi pene crudeli n\u00e9 irrogarsi sanzioni collettive\u00bb.<\/p><p>Propone che si esamini anzitutto la prima proposizione che dice: \u00abLe sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del reo\u00bb.<\/p><p>MARCHESI osserva che i due Relatori hanno preferito alla parola \u00abcolpevole\u00bb, che era stata adoperata nella prima proposta del Relatore Basso, il termine \u00abreo\u00bb, che \u00e8 quello proposto dal Relatore La Pira. Forse \u00e8 stato preferito tale termine per indicare il colpito da una condanna penale e nello stesso tempo per lasciar posto ad una possibilit\u00e0 di innocenza che la parola \u00abcolpevole\u00bb rimuoverebbe interamente.<\/p><p>\u00c8 d\u2019accordo nel concetto, perch\u00e9 essere inchiodato alla croce di una condanna ed essere inchiodato alla croce di una colpa sono cose diverse. Per\u00f2, se nel diritto penale moderno reato significa l\u2019infrazione di una norma giuridica, se reato significa la violazione di una norma sanzionata con una condanna, ne consegue che \u00abreo\u00bb \u00e8 il violatore di questa norma e quindi \u00abreo\u00bb \u00e8 il colpevole. Ma la parola <em>reus<\/em> ha una storia e un\u2019evoluzione, ed egli preferisce le parole che non hanno una storia. Infatti la parola <em>reus<\/em> ha avuto un\u2019evoluzione in tutto il diritto romano antico.<\/p><p>Senza alcuna eccezione letterale e tardiva, la parola <em>reus<\/em> significa \u00abil giudicabile\u00bb, cio\u00e8 colui che \u00e8 sottoposto a giudizio e non vi \u00e8 alcuna eccezione fino al diritto costantiniano. Pi\u00f9 tardi, nel diritto moderno, <em>reus<\/em> significa \u00abgiudicato\u00bb. Ora una parola che non ha storia e che egli preferirebbe, \u00e8 quella di <em>condemnatus<\/em>, cio\u00e8 di \u00abcondannato\u00bb, che dalla legge delle Dodici Tavole, dal Codice decemvirale fino ad oggi, mantiene lo stresso significato. D\u2019altra parte la figura del <em>condemnatus<\/em> innocente \u00e8 limpida, chiara ed immediata, mentre la figura del \u00abreo\u00bb innocente non \u00e8 ugualmente immediata e limpida.<\/p><p>Propone quindi che alla parola \u00abreo\u00bb, che si pu\u00f2 prestare a delle eccezioni, sia sostituita la parola \u00abcondannato\u00bb che non si presta a nessuna ambiguit\u00e0 di significato.<\/p><p>MORO fa osservare che il termine tecnico giuridico \u00e8 quello di \u00abreo\u00bb. Questa parola viene sempre usata nel linguaggio giuridico e dei codici, e se si mettesse una parola diversa, si potrebbero creare degli equivoci. La parola \u00abcondannato\u00bb \u00e8 un termine che si potrebbe anche accettare, ma pu\u00f2 essere fonte di preoccupazioni l\u2019usare una parola che non \u00e8 mai adoperata se non forse nel linguaggio processuale.<\/p><p>MARCHESI propone allora di ritornare al termine di \u00abcolpevole\u00bb. Questa parola \u00e8 pi\u00f9 chiara, specialmente quando si parla di rieducazione del colpevole, perch\u00e9 il termine di rieducazione presuppone una colpa.<\/p><p>GRASSI ricorda che nell\u2019articolo 4 \u00e8 stato usato il termine \u00abcolpevole\u00bb quando si \u00e8 detto che l\u2019imputato \u00e8 presunto innocente finch\u00e9 non sia stato dichiarato colpevole.<\/p><p>MORO dichiara di non poter disconoscere che la parola colpevole sia appropriata, ma la terminologia giuridica fa differenza tra \u00abcolpevole\u00bb e \u00abreo\u00bb. Colpevole s\u2019intende colui che \u00e8 riconosciuto come tale e che ha partecipato personalmente al reato (la partecipazione spirituale in senso tecnico si chiama anche colpevolezza). Questo sarebbe il lato soggettivo del reato. Quando si dice \u00abreo\u00bb invece si ha riguardo sia al lato soggettivo che a quello oggettivo. Adoperando una parola diversa, cio\u00e8 per esempio \u00abcolpevole\u00bb, si adopera una terminologia poco comune.<\/p><p>PRESIDENTE insiste sulla parola \u00abcolpevole\u00bb la quale, oltre a rispondere alla preoccupazione dell\u2019onorevole Marchesi, si richiama ad un termine che la Commissione ha gi\u00e0 adoperato.<\/p><p>MARCHESI domanda all\u2019onorevole Moro quali difficolt\u00e0 di carattere tecnico e giuridico possano sorgere se si adopera il termine \u00abcondannato\u00bb che \u00e8 un termine giuridico.<\/p><p>MORO torna ad osservare che questa parola \u00e8 usata soltanto in un senso processuale. Condannato \u00e8 colui al quale \u00e8 stata irrogata una pena. Guardando il complesso della persona, sia sotto il profilo sostantivo che processuale, si dice sempre \u00abreo\u00bb.<\/p><p>MARCHESI osserva che, con il termine \u00abcolpevole\u00bb, si verrebbe ad escludere la violazione, la lesione del diritto, e quindi non ritiene di poter accettare questo termine, che sostituirebbe con \u00abcondannato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, anche per armonizzare la terminologia che \u00e8 stata fin qui adoperata, userebbe il termine \u00abcolpevole\u00bb.<\/p><p>MORO osserva che la parola \u00abcolpevole\u00bb si adopera, per esempio, quando si dice \u00ab\u00e8 stato riconosciuto colpevole\u00bb. In questo caso la parola \u00e8 giusta dal punto di vista tecnico-giuridico.<\/p><p>Dichiara di accedere piuttosto alla parola \u00abcondannato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, accetta il termine \u00abcondannato\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che la sanzione penale pu\u00f2 essere irrogata, senza che venga fatta scontare come nei casi di concessione dei benefici di legge.<\/p><p>In tali casi come si pu\u00f2 parlare di rieducazione del condannato, se questi non sconta la pena? La rieducazione in concreto deve estrinsecarsi nei confronti di chi subisce la condanna.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che l\u2019onorevole Mastrojanni, nel fare questa osservazione, non tiene conto dello spirito di questo articolo, il quale pu\u00f2 prevedere anche il caso da lui accennato. Infatti la concessione dei benefici di legge, anzi gli stessi benefici di legge hanno per presupposto e per fine la rieducazione del reo.<\/p><p>MORO spiega che la presunzione della pena c\u2019\u00e8; soltanto non \u00e8 eseguita.<\/p><p>MASTROJANNI ritiene che sia necessario e indispensabile aver anche riguardo alla forma, poich\u00e9 si deve poter presumere che il colpevole in avvenire si asterr\u00e0 dal commettere reati.<\/p><p>Poich\u00e9 l\u2019onorevole Moro faceva distinzione tra \u00abreo\u00bb e \u00abcondannato\u00bb, conferma che \u00e8 pi\u00f9 opportuno usare il termine \u00abreo\u00bb per le considerazioni che ha sopra esposte, che cio\u00e8 il condannato pu\u00f2 anche non scontare la pena, e allora non si pu\u00f2 parlare di rieducazione.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la prima proposizione dell\u2019articolo con l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Marchesi:<\/p><p>\u00abLe sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del condannato\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata all\u2019unanimit\u00e0 meno uno<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione la seconda proposizione dell\u2019articolo 5:<\/p><p>\u00abLa pena di morte non \u00e8 ammessa (se non nei Codici penali militari di guerra)\u00bb.<\/p><p>MANCINI sostiene la necessit\u00e0 di affermare che la pena di morte debba essere soppressa senza eccezione, anche nei Codici militari.<\/p><p>Il Presidente della Sottocommissione gli \u00e8 buon testimone che quando si port\u00f2 al Consiglio dei Ministri il decreto-legge per la soppressione della pena di morte, egli fu incondizionatamente favorevole al decreto stesso e, pertanto, si dichiara contrario alla pena di morte senza eccezioni di sorta: lo Stato non ha il diritto di commettere un delitto pi\u00f9 grave di quello commesso dal delinquente.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che, nel testo da lui presentato d\u2019accordo con l\u2019onorevole La Pira, la frase che stabilisce un\u2019eccezione al principio della non ammissibilit\u00e0 della pena di morte e che riguarda i Codici penali militari di guerra, \u00e8 stata messa tra parentesi poich\u00e9 l\u2019onorevole La Pira non era d\u2019accordo nell\u2019introdurre questa eccezione, ed anche l\u2019oratore consentiva sul principio di abolire la pena di morte. Ma poi consider\u00f2 la difficolt\u00e0 pratica di sopprimere, specialmente in tempo di guerra, la condanna a morte. Se si ritiene di doverla mantenere nei Codici militari di guerra, si deve nella Costituzione introdurre questa eccezione, perch\u00e9 altrimenti, quando si far\u00e0 il Codice penale militare di guerra, si sar\u00e0 costretti a introdurre una modifica alla Costituzione.<\/p><p>Pertanto insiste per il mantenimento della formula proposta.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara che avrebbe desiderato che all\u2019affermazione generica \u00abla rieducazione del reo\u00bb si fosse aggiunto qualche cosa che ricollegasse la rieducazione ad un fatto concreto.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare all\u2019onorevole Lombardi che la parte dell\u2019articolo che riguarda la rieducazione del reo \u00e8 stata gi\u00e0 votata.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI presenta alla Sottocommissione una sua proposta di legge del 1920, dove la rieducazione del reo era studiata, e chiede che tal proposta faccia parte dei lavori preparatori della Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 atto all\u2019onorevole Lombardi della presentazione della sua proposta di legge e della richiesta che essa faccia parte dei lavori preparatori della Costituzione.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI, per quanto riguarda la pena di morte, ricorda che, quando questa fu stabilita nel Codice fascista, egli immediatamente scrisse un libro contro la pena di morte. Riallacciandosi a quelle conclusioni, si dichiara d\u2019accordo con la proposta dell\u2019onorevole Mancini che si abolisca la pena di morte, soprattutto nei Codici penali militari, dove ogni aberrazione \u00e8 possibile.<\/p><p>Dichiara altres\u00ec che la pena di morte dovrebbe essere riconfermata solo per quei delinquenti tipici, non costituzionali ma atavici, la cui esistenza \u00e8 un\u2019offesa al genere umano.<\/p><p>PRESIDENTE chiede all\u2019onorevole Lombardi di mettere a disposizione della Commissione il libro accennato.<\/p><p>MANCINI insiste nella richiesta che la pena di morte sia soppressa senza alcuna eccezione, e chiede la votazione su questa proposta.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di non essere personalmente contrario al concetto espresso dall\u2019onorevole Mancini. Fa osservare per\u00f2 che difficilmente un simile principio potrebbe essere approvato dalla Commissione centrale dell\u2019Assemblea. Infatti nel Codice militare non si pu\u00f2 fare a meno, specialmente in tempo di guerra, di prevedere il caso in cui si deve applicare la pena di morte. Si tratta di una necessit\u00e0 assoluta.<\/p><p>Pertanto \u00e8 del parere che sia necessario mantenere l\u2019eccezione.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di essere dell\u2019opinione dei correlatori e favorevole alla proposta da essi presentata.<\/p><p>Da atto all\u2019onorevole Mancini dell\u2019aver egli sostenuto, anche in sede di Consiglio dei Ministri, l\u2019abolizione pura e semplice e per ogni caso della pena di morte, mentre l\u2019oratore fece salvi i casi previsti dai Codici militari di guerra.<\/p><p>Mette ai voti la prima parte della proposizione che dice: \u00abLa pena di morte non \u00e8 ammessa\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione la seconda parte, che stabilisce l\u2019eccezione per i Codici penali militari di guerra. Fa osservare a coloro che sostengono la soppressione di questa eccezione che il legislatore, nell\u2019ipotesi che debba sanzionare un\u2019eccezione, si troverebbe nella condizione di dover modificare la Costituzione. D\u2019altra parte la formula adoperata dai Relatori d\u00e0 senz\u2019altro per ammesso che i Codici penali militari di guerra potranno stabilire la pena di morte.<\/p><p>Propone invece una formula diversa, che potrebbe essere del seguente tenore: \u00abPossono farvi eccezione i Codici penali militari di guerra\u00bb.<\/p><p>In tal modo, non si approva fin dal principio l\u2019eccezione; ma si mette il legislatore nella condizione di poter adottare una simile soluzione senza essere costretto a modificare la Costituzione.<\/p><p>MANCINI insiste per una formula secondo la quale la pena di morte sia abolita senza alcuna eccezione.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, osserva che, quando esiste lo stato di guerra, vi \u00e8 anche uno stato di emergenza giuridica in cui vengono soppresse anche le garanzie costituzionali. Pertanto \u00e8 forse meglio affermare decisamente che la pena di morte non \u00e8 ammessa.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che porr\u00e0 ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mancini, diretta ad abolire, senza alcuna eccezione, la pena di morte.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di essere d\u2019accordo sul principio che la pena di morte non \u00e8 ammessa. Se la coscienza giuridica del paese \u00e8 matura per il principio della non applicabilit\u00e0 della pena di morte, voterebbe anche egli per la soppressione della pena di morte senza eccezioni, purch\u00e9 questo non dia luogo a discussioni ed a difficolt\u00e0.<\/p><p>DE VITA dichiara che voter\u00e0 a favore della proposta Mancini.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di votare contro la proposta Mancini, perch\u00e9 vi possono essere delle guerre giuste che si devono combatterei ed allora, in caso di una guerra, \u00e8 necessario che la pena di morte sia prevista.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta Mancini di soppressione pura e semplice delle parole: \u00abse non nei Codici penali militari di guerra\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta non \u00e8 approvata \u2013 Voti favorevoli: 6, contrari: 9<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la formula proposta dai Relatori con la modifica da lui suggerita, che \u00e8 la seguente: \u00abpossono farvi eccezione i Codici penali militari di guerra\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata con 10 voti favorevoli e 5 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione il comma:<\/p><p>\u00abNon possono istituirsi pene crudeli n\u00e9 irrogarsi sanzioni collettive\u00bb.<\/p><p>Coerentemente a quanto disse nella seduta precedente circa la responsabilit\u00e0 personale, propone che vengano soppresse le parole: \u00abn\u00e9 irrogarsi sanzioni collettive\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI domanda se, invece di \u00abpene crudeli\u00bb, non sia meglio dire \u00abpene corporali\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che una delle pene veramente crudeli da sopprimere \u00e8 quella della segregazione cellulare continua. Desidera se ne faccia cenno nel verbale come suo suggerimento.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che appunto in tale spirito aveva detto \u00abpene crudeli\u00bb. Non sono crudeli solo le pene corporali.<\/p><p>MASTROJANNI suggerisce anche la soppressione di quell\u2019altra affermazione del diritto penale fascista per la quale gli stati emotivi e passionali non escludono n\u00e9 diminuiscono la imputabilit\u00e0.<\/p><p>DE VITA desidera sapere se questo divieto di sanzioni collettive debba intendersi esteso anche ai Codici penali militari di guerra.<\/p><p>PRESIDENTE risponde affermativamente. L\u2019unica eccezione consentita \u00e8 quella della pena di morte nei casi previsti dal Codice penale militare di guerra, e con esclusione assoluta anche da parte di questo di ogni sanzione collettiva.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI ritiene che il dire \u00abnon possono istituirsi pene crudeli\u00bb costituisca una formula ingenua. La pena \u00e8 per se stessa un male necessario e crudele, dal carcere alla segregazione, dalla reclusione alla morte. Gli sembra che pi\u00f9 crudele della morte non ci sia alcunch\u00e9. Domanda poi che cosa si intenda per \u00abpene crudeli\u00bb.<\/p><p>MARCHESI risponde che sono pene crudeli quelle che infieriscono sul vivo, non quelle che uccidono.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI osserva che tutte le pene infieriscono sul vivo. Propone perci\u00f2 la soppressione pura e semplice delle parole \u00abnon possono istituirsi pene crudeli\u00bb.<\/p><p>MERLIN UMBERTO si dichiara favorevole alla soppressione.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, spiega che il concetto espresso nel comma in discussione rientra in quello generale gi\u00e0 affermato, che cio\u00e8 la sanzione penale deve tendere alla rieducazione del reo. Unica eccezione quella della pena di morte che pu\u00f2 essere introdotta nel Codice penale militare. Per\u00f2, chi ha esperienza di vita carceraria, fatta come carcerato, sa che occorrer\u00e0 del tempo prima di riuscire ad infondere nei nostri ordinamenti carcerari questo spirito di rieducazione. Pensa perci\u00f2 che non sia male ribadire questo concetto. Ci\u00f2 che si pu\u00f2 ottenere subito \u00e8 che in nessun caso la sanzione arrivi alla crudelt\u00e0. Negli attuali ordinamenti carcerari ci sono le pene corporali, la segregazione cellulare, il vitto ridotto a pane e acqua ed altre forme del genere. Non si perde nulla se si afferma questo principio.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, concorda pienamente con quanto ha detto l\u2019onorevole Basso. Nella sua relazione aveva proposto: \u00abLe pene corporali sono vietate\u00bb. Ma si \u00e8 scelta la formula proposta dal Relatore Basso proprio per informare di questo spirito umano tutta la materia carceraria.<\/p><p>MANCINI si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Basso e con l\u2019onorevole La Pira, ma vorrebbe che questi concetti venissero espressi con un\u2019altra formula.<\/p><p>MORO osserva che \u00e8 stato gi\u00e0 votato un articolo nel quale si garantiva un trattamento umano alla persona arrestata o comunque detenuta. Qui \u00e8 configurata un\u2019altra ipotesi, quella dell\u2019istituzione di pene crudeli; viene posto un vincolo al legislatore, non all\u2019agente carcerario.<\/p><p>In questo senso gli sembra che \u00abpene crudeli\u00bb possa andare come ipotesi, cio\u00e8 per il legislatore. Il trattamento carcerario \u00e8 previsto gi\u00e0 nell\u2019articolo 3.<\/p><p>MERLIN UMBERTO \u00e8 del parere di sopprimere questa parte del comma.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che la parte del comma riguardante le sanzioni collettive possa essere soppressa, inquantoch\u00e9 questo concetto \u00e8 implicitamente contenuto nella disposizione circa la responsabilit\u00e0 penale personale. Non sa, dopo quello che ha detto l\u2019onorevole Moro, se anche per quanto riguarda le pene crudeli si possa fare riferimento a quella parte dell\u2019articolo 3, ultimo capoverso, in cui si dice che durante lo stato di privazione della libert\u00e0 personale \u00e8 garantito un trattamento, umano.<\/p><p>Quando si \u00e8 fissato in sede di Costituzione che il trattamento di chiunque \u00e8 privato della libert\u00e0 personale deve essere umano, si \u00e8 gi\u00e0 detto che la pena deve essere umana. Con questa spiegazione il concetto risulta chiaro e preciso e ribadisce la formula gi\u00e0 approvata in precedenza.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di non essere d\u2019accordo con il Presidente proprio per le ragioni esposte dall\u2019onorevole Moro. Tutta, la struttura dell\u2019articolo 3, dove si dice che \u00e8 vietata ogni violenza fisica e morale \u00e8, in sostanza, una norma rivolta essenzialmente ai funzionari della forza pubblica, onde impedire un abuso da parte dei funzionari stessi, i quali possono compiere violenze o infliggere trattamenti inumani arbitrariamente.<\/p><p>Il concetto che si \u00e8 inteso affermare in questo articolo 5 non \u00e8 il divieto di un trattamento arbitrario inumano, ma quello che neanche il legislatore pu\u00f2 istituire delle pene che abbiano carattere di crudelt\u00e0, come la segregazione cellulare che \u00e8 durata come pena nel nostro Codice troppi anni. Sono due concezioni diverse quelle che si vogliono distintamente affermare nei due articoli.<\/p><p>MORO concorda con il Relatore Basso, e per venire incontro all\u2019onorevole Mancini che desidera una maggiore chiarezza, propone di spostare le parole al principio del capoverso nel modo seguente:<\/p><p>\u00abNon possono istituirsi pene crudeli e le sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del condannato\u00bb.<\/p><p>Si stabilisce cos\u00ec che solo nei limiti della necessit\u00e0 la pena pu\u00f2 essere afflittiva e si segnano i limiti della necessit\u00e0 dell\u2019afflizione.<\/p><p>MASTROJANNI ritiene che si debba distinguere tra sanzioni penali e sanzioni disciplinari. All\u2019inconveniente temuto dal Relatore Basso, relativo alla sanzione disciplinare, ossia al trattamento carcerario, si potrebbe ovviare aggiungendo dopo le parole: \u00able sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del condannato\u00bb, le altre: \u00able sanzioni disciplinari devono essere contenute in limiti umani\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che vi sono due proposte: una per il mantenimento della formula da trasferire ed anteporre alla prima parte dell\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo 5; un\u2019altra per la soppressione pura e semplice della formula stessa.<\/p><p>Mette ai voti la proposta soppressiva.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che voter\u00e0 favorevolmente la proposta soppressione perch\u00e9 ritiene che non vi sia alcun pericolo che possano essere istituite pene crudeli.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di approvare la soppressione proposta.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, insiste perch\u00e9 sia mantenuta la dizione come era stata da lui proposta. Il concetto di rieducazione pu\u00f2 comprendere quello di divieto di pene crudeli, ma pu\u00f2 anche non comprenderlo.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che nello spirito sono tutti d\u2019accordo e discordano soltanto nella forma.<\/p><p>Mette ai voti la soppressione pura e semplice dell\u2019ultima parte dell\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo 5 che dice: \u00abNon possono istituirsi pene crudeli n\u00e9 irrogarsi sanzioni collettive\u00bb.<\/p><p>(<em>La soppressione \u00e8 approvata con 9 voti favorevoli e 6 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti l\u2019intero articolo 5 nel testo definitivamente approvato:<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a processo, n\u00e9 punito, se non in virt\u00f9 di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso e con la pena da essa prevista.<\/p><p>\u00abLa responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale.<\/p><p>\u00abLe sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del condannato. La pena di morte non \u00e8 ammessa. Possono fare eccezione i Codici penali militari di guerra\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato.<\/em>)<\/p><p>D\u00e0 quindi lettura dell\u2019articolo 6 nel testo proposto dai Relatori:<\/p><p>\u00abIl domicilio \u00e8 inviolabile. Nessuno pu\u00f2 introdurvisi se non per ordine dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, salvo il caso di flagranza di reato o altri casi eccezionali tassativamente regolati dalle leggi, per necessit\u00e0 di ordine pubblico.<\/p><p>\u00abLe ispezioni e le perquisizioni domiciliari devono esser fatte in presenza dell\u2019interessato o di persona di famiglia, o, in mancanza, di due vicini facenti fede e secondo le norme stabilite dalla legge\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che, quando si dice: \u00abo altri casi eccezionali, tassativamente regolati dalle leggi, per necessit\u00e0 di ordine pubblico\u00bb, vi \u00e8 una tale ampiezza nella quale tutto pu\u00f2 rientrare.<\/p><p>Nella legge si potr\u00e0 contraddire la Costituzione \u00abper motivi di ordine pubblico\u00bb, e in tal caso il domicilio non sar\u00e0 pi\u00f9 inviolabile.<\/p><p>Propone perci\u00f2 che l\u2019inciso venga soppresso.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, osserva che l\u2019esperienza pratica ammonisce che la soppressione non \u00e8 possibile. La garanzia \u00e8 nel fatto che non sono ammesse altre eccezioni se non quelle fissate dalla legge. Se si facesse salvo soltanto il caso di \u00abflagranza di reato\u00bb si escluderebbero molte ipotesi che in pratica possono verificarsi.<\/p><p>MORO ritiene che la norma si ricolleghi a quanto \u00e8 stato sancito nell\u2019articolo 3 circa il fermo e l\u2019arresto. Se si stabilisce che le autorit\u00e0 di pubblica sicurezza possano arrestare e tenere in carcere per 48 ore un individuo, si deve ammettere anche la facolt\u00e0 di entrare nel domicilio per l\u2019arresto, nell\u2019ipotesi di fondato sospetto di reato.<\/p><p>TOGLIATTI domanda se si debba specificare il caso di flagranza o quello di fondato sospetto di reato.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di concordare con l\u2019onorevole Togliatti. Una qualsiasi legge, in situazioni contingenti speciali, pu\u00f2 infrangere il concetto della Costituzione e lasciare che l\u2019arbitrio prevalga sulla legge, tanto pi\u00f9 se si dice: \u00abo altri casi eccezionali tassativamente regolati dalle leggi\u00bb. Una legge eccezionale potrebbe consentire di violare il domicilio.<\/p><p>DE VITA concorda nella proposta dell\u2019onorevole Togliatti di sopprimere inciso.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, osserva che si pu\u00f2 sopprimere tutto; per\u00f2 ci si potr\u00e0 trovare di fronte a tanti casi, come quello del trasporto di un pazzo pericoloso a s\u00e9 e agli altri, o quello di un malato contagioso. Non crede che si possano evitare questi casi.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che ci saranno le leggi sanitarie che dovranno provvedere in materia.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, se si vieta nella Costituzione la ipotesi dei casi eccezionali, le leggi sanitarie non potranno intervenire.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, ripete che, quando si stabilisce che sono salvi soltanto i casi regolati dalle leggi, si \u00e8 gi\u00e0 provveduto a difendere il cittadino dall\u2019arbitrio.<\/p><p>MARCHESI osserva che i casi a cui ha fatto riferimento l\u2019onorevole Basso, di un malato contagioso o di un pazzo, non riguardano l\u2019ordine pubblico, ma 1\u2019incolumit\u00e0 pubblica.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che i casi a cui accennava il Relatore Basso sono evidentemente gravi e non rimarrebbero compresi in questo articolo se si limitasse a considerare il solo caso di fondato sospetto di reato. Escludere le ipotesi configurate nel testo proposto dai Relatori \u00e8 una cosa pericolosa; includerle \u00e8 una garanzia che faciliter\u00e0 l\u2019opera del legislatore di fronte a casi gravi senza costringerlo o a violare la Costituzione o a modificarla.<\/p><p>MANCINI ricorda che al Consiglio dei Ministri \u00e8 stata votata una legge in cui si autorizza l\u2019entrata nelle case dei cittadini alla milizia annonaria.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che proprio per questo vanno esclusi tutti i casi che possano rientrare nelle cosiddette \u00abnecessit\u00e0 di ordine pubblico\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI insiste nella proposta di soppressione, perch\u00e9 purtroppo nel diritto pubblico e nel costume pubblico e politico dell\u2019Italia \u00e8 invalso l\u2019uso che la sola legge che conta \u00e8 quella di pubblica sicurezza. Si pu\u00f2 scrivere quello che si vuole nella Costituzione e nei Codici. Poi il Governo fa la legge di pubblica sicurezza, la quale \u00e8 la sola che regola i rapporti tra il cittadino e l\u2019autorit\u00e0 dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che vi \u00e8 una proposta conciliativa dell\u2019onorevole Moro, la quale dice:<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 introdurvisi se non per flagranza o fondato sospetto di reato, ed in altri casi eccezionali tassativamente regolati dalle leggi per proteggere la pubblica incolumit\u00e0\u00bb.<\/p><p>GRASSI ricorda all\u2019onorevole Togliatti che il principio dell\u2019inviolabilit\u00e0 del domicilio, su cui sono tutti d\u2019accordo, \u00e8 presentemente violato non solo da parte dello Stato, ma da parte di tutti. In verit\u00e0 molte volte bisogna violarlo non soltanto in flagranza di reato, ma per altre esigenze e necessit\u00e0, come quelle annonarie, in cui le perquisizioni possono esser fatte senza arrivare all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Propone che si dica: \u00abo altri casi eccezionali tassativamente regolati dalla legge\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che \u00e8 stato presentato un emendamento aggiuntivo che dice: \u00absalvo il caso di flagranza o fondato sospetto di reato\u00bb.<\/p><p>MANCINI osserva che in tal modo si favorisce l\u2019arbitrio: ogni poliziotto potr\u00e0 dire di avere un fondato sospetto di reato.<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione la seguente formulazione proposta dall\u2019onorevole Togliatti e che si riferisce alla prima parte della proposizione: \u00abNessuno pu\u00f2 introdurvisi se non per ordine dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, salvo il caso di flagranza di reato o per pubblica necessit\u00e0 in casi tassativamente preveduti dalla legge\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di poter accettare la formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti, perch\u00e9 quello che interessa in questa faccenda \u00e8 che rimanga la garanzia contenuta nell\u2019espressione: \u00abtassativamente preveduti dalla legge\u00bb.<\/p><p>Alla preoccupazione dell\u2019onorevole Togliatti che il Governo possa emanare una legge di pubblica sicurezza che contrasti con il divieto della violazione di domicilio, risponde che la legge emanata dal Governo deve essere poi approvata dal Parlamento, cio\u00e8 dai rappresentanti eletti dal popolo, e naturalmente non potr\u00e0 avere forme generiche ma dovr\u00e0 stabilire ogni caso specifico.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di accettare la formula Togliatti, ma insiste anche per l\u2019approvazione della proposta dell\u2019onorevole Moro che aggiunge alla formula stessa il caso di \u00abfondato sospetto di reato\u00bb. Se non si inserisce questa formula, non vi sar\u00e0 pi\u00f9 il diritto di andare a vedere, per esempio, se in una determinata casa siano nascoste armi, anche se vi fosse un fondato sospetto.<\/p><p>MORO insiste sulla formula da lui proposta, che gli sembra pi\u00f9 completa perch\u00e9 prevede la flagranza, il sospetto di reato e anche il caso in cui sia in pericolo la pubblica incolumit\u00e0. La formula \u00abpubblica incolumit\u00e0\u00bb \u00e8 pi\u00f9 restrittiva e pi\u00f9 umana, mentre la formula \u00abpubblica necessit\u00e0\u00bb \u00e8 pi\u00f9 larga e si presta all\u2019arbitrio. Preferirebbe magari che si dicesse \u00abper motivi di ordine pubblico\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE consente con l\u2019onorevole Moro nel ritenere che la formula: \u00abpubblica necessit\u00e0\u00bb sia pi\u00f9 larga nei confronti di quella pi\u00f9 restrittiva proposta dai Relatori.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che la formula \u00abordine pubblico\u00bb potrebbe prestarsi a coprire qualsiasi arbitrio.<\/p><p>DE VITA ritiene che la legge ordinaria non sia garanzia sufficiente, quando al legislatore ordinario sono concessi limiti troppo ampi. Il rinvio alla legge speciale in questa materia gli sembra pericoloso, se si pongono dei limiti troppo vasti.<\/p><p>MORO fa presenti le tre ipotesi che possono interessare: flagranza, fondato sospetto di reato e pubblica incolumit\u00e0. In questa ultima ipotesi possono rientrare i casi di pazzia, di malati contagiosi, ecc. Queste tre ipotesi vengono racchiuse nella formula da lui proposta; e pertanto questa formula, mentre \u00e8 la pi\u00f9 larga come comprensione, \u00e8 nello stesso tempo quella che impone limiti maggiori.<\/p><p>PRESIDENTE fa rilevare all\u2019onorevole Togliatti che la proposta dell\u2019onorevole Moro gli viene incontro, nel senso che \u00e8 pi\u00f9 limitativa della formula che l\u2019onorevole Togliatti voleva sostituire all\u2019altra dell\u2019ordine pubblico, perch\u00e9 troppo estensiva. La proposta di sostituire la parola \u00abnecessit\u00e0\u00bb con la parola \u00abincolumit\u00e0\u00bb \u00e8 pi\u00f9 restrittiva dell\u2019ipotesi di necessit\u00e0 pubblica e di ordine pubblico.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI si dichiara favorevole alla formula proposta dal Relatore, perch\u00e9 teme le specificazioni. Ordine pubblico, o incolumit\u00e0 pubblica, o necessit\u00e0 pubblica, sono tre formule che possono benissimo costituire la base di ogni arbitrio. Crede che la formula generica: \u00abin caso di flagranza o in casi previsti tassativamente dalla legge\u00bb esprima un concetto generale al quale si pu\u00f2 accedere.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di aderire alla proposta dell\u2019onorevole Moro, purch\u00e9 si mantenga il riferimento al fondato sospetto di reato.<\/p><p>MANCINI dichiara di non poter aderire alla formula dell\u2019onorevole Moro perch\u00e9 la sua aggiunta: \u00abfondato sospetto di reato\u00bb, \u00e8 molto pi\u00f9 estensiva di quella degli onorevoli Togliatti e Basso. Nel \u00abfondato sospetto di reato\u00bb la pubblica sicurezza, con il suo ben noto sistema, pu\u00f2 far entrare tutti i casi che invece si vogliono escludere e specialmente le azioni o i fatti a contenuto politico.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda all\u2019onorevole Mancini che \u00e8 stato ammesso, in un articolo gi\u00e0 precedentemente approvato, che si possa operare l\u2019arresto o il fermo di polizia per fondato sospetto di reato. E questa gli sembra una cosa molto pi\u00f9 grave di una perquisizione domiciliare, perch\u00e9 si tratta di portare in carcere un cittadino.<\/p><p>MANCINI replica che l\u2019arresto limitato alle 48 ore non pu\u00f2 avere una grave conseguenza. Mentre, invece, quando il domicilio di un cittadino pu\u00f2 essere campo libero di perquisizioni per un fondato sospetto di reato, si possono mascherare nella formula tutte le ipotesi politiche che si vogliono tassativamente escludere.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la prima parte del comma: \u00abIl domicilio \u00e8 inviolabile. Nessuno pu\u00f2 introdurvisi se non per ordine dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la seconda parte: \u00absalvo il caso di flagranza di reato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ricorda che vi \u00e8 una proposta dell\u2019onorevole Moro di aggiungere le parole: \u00abo per fondato sospetto di reato\u00bb. La mette ai voti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata con voti favorevoli 4 e 11 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti l\u2019altra parte della proposizione proposta dai Relatori, che dice: \u00abo altri casi eccezionali tassativamente regolati dalle leggi, per necessit\u00e0 di ordine pubblico\u00bb.<\/p><p>Ricorda che c\u2019\u00e8 una proposta Moro che mira a sostituire alle parole: \u00abper necessit\u00e0 di ordine pubblico\u00bb le altre: \u00abper pubblica incolumit\u00e0\u00bb, ed una dell\u2019onorevole Togliatti che vorrebbe sostituire le stesse parole con le altre: \u00abper pubblica necessit\u00e0\u00bb. Domanda all\u2019onorevole Togliatti se accetta la formula proposta dall\u2019onorevole Moro: \u00abper pubblica incolumit\u00e0\u00bb, anzich\u00e9 \u00abper pubblica necessit\u00e0\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI accetta.<\/p><p>CEVOLOTTO domanda all\u2019onorevole Moro se mantiene la sua proposta, dal momento che non \u00e8 stata approvata l\u2019aggiunta da lui proposta: \u00abo per fondato sospetto di reato\u00bb.<\/p><p>MORO dichiara di recedere dalla sua proposta.<\/p><p>MANCINI dichiara di fare sua la proposta ritirata dall\u2019onorevole Moro.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di far sua la proposta presentata dal Relatore Basso, e in seguito da lui ritirata, tendente a sopprimere le parole: \u00abper necessit\u00e0 di ordine pubblico\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, fa presente d\u2019aver dichiarato che, siccome per lui la garanzia di libert\u00e0 si ritrova nella dizione \u00abtassativamente regolati dalle leggi\u00bb, gli \u00e8 indifferente che le parole \u00abper necessit\u00e0 d\u2019ordine pubblico\u00bb siano aggiunte o siano soppresse.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta soppressiva dell\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>(<em>La proposta<\/em> <em>\u00e8<\/em> <em>approvata con 8 voti favorevoli e 7 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che il testo del primo comma dell\u2019articolo rimane cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl domicilio \u00e8 inviolabile. Nessuno pu\u00f2 introdurvisi se non per ordine dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, salvo il caso di flagranza di reato o altri casi eccezionali, tassativamente regolati dalle leggi\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di riservarsi di ritornare sull\u2019argomento in sede di discussione davanti alla Commissione centrale.<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione il secondo capoverso dell\u2019articolo 6, il quale non fa che mitigare e regolare l\u2019esercizio di questa facolt\u00e0 di perquisizione, in quanto la circonda di tali cautele che possono per s\u00e9 risolvere le preoccupazioni di coloro che mostrano una certa apprensione nell\u2019approvare l\u2019ultima parte del primo capoverso. La dizione proposta dai due Relatori \u00e8 la seguente:<\/p><p>\u00abLe ispezioni e le perquisizioni domiciliari debbono esser fatte in presenza dell\u2019interessato o di persona di famiglia, o, in mancanza, di due vicini facenti fede e secondo le norme stabilite dalle leggi\u00bb.<\/p><p>MARCHESI osserva che la legge, cui \u00e8 tanto devoto l\u2019onorevole Basso, pu\u00f2 allargare di molto le maglie, in maniera che la porta del domicilio debba aprirsi anche all\u2019arbitrio.<\/p><p>PRESIDENTE replica che le disposizioni in discussione sono fatte proprio per evitare l\u2019arbitrio.<\/p><p>GRASSI ritiene che le disposizioni di questo ultimo capoverso siano pi\u00f9 propriamente materia di regolamento.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che la dizione finale del capoverso \u00e8 troppo generica, e propone: \u00abe nelle forme stabilite dalla legge a garanzia del cittadino\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO fa osservare che questa formula del capoverso \u00e8 in molte altre Costituzioni. Questo significa che si vede la necessit\u00e0 di scendere, in casi del genere, anche ad un dettaglio, data la delicatezza dell\u2019argomento. Crede, perci\u00f2, che non vi siano ragioni per non specificare anche nella nostra Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che queste disposizioni dovrebbero contribuire a rassicurare chi \u00e8 specialmente preoccupato di garantire il cittadino.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara che voter\u00e0 a favore del capoverso come formulato dai Relatori.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara che non voter\u00e0 favorevolmente a questa parte, non perch\u00e9 non la approvi, ma perch\u00e9 gli sembra materia estranea ad una norma statutaria.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il secondo capoverso dell\u2019articolo 6.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato all\u2019unanimit\u00e0 meno un voto<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti l\u2019intero articolo 6 nel testo definitivo:<\/p><p>\u00abIl domicilio \u00e8 inviolabile. Nessuno pu\u00f2 introdurvisi se non per ordine dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, salvo il caso di flagranza di reato o altri casi eccezionali tassativamente regolati dalle leggi.<\/p><p>\u00abLe ispezioni e le perquisizioni domiciliari debbono essere fatte in presenza dell\u2019interessato o di persona di famiglia o, in mancanza, di due vicini facenti fede secondo le norme stabilite dalle leggi\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 13.35.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Basso, Caristia, Cevolotto, De Vita, Iotti Leonilde, Grassi, La Pira, Lombardi Giovanni, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Togliatti, Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Corsanego, Dossetti, Lucifero.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 9. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 19 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE I princip\u00ee dei rapporti civili (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Marchesi \u2013 Moro \u2013 Grassi \u2013 Mastrojanni \u2013 Mancini \u2013 Basso, Relatore \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Cevolotto \u2013 La Pira, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[91,69],"tags":[],"post_folder":[115],"class_list":["post-5032","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5032","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5032"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5032\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7647,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5032\/revisions\/7647"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5032"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5032"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5032"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5032"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}