{"id":5031,"date":"2023-10-15T22:31:54","date_gmt":"2023-10-15T20:31:54","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5031"},"modified":"2023-10-22T21:48:04","modified_gmt":"2023-10-22T19:48:04","slug":"mercoledi-18-settembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5031","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 18 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5031\" class=\"elementor elementor-5031\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-dc553e4 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"dc553e4\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-1167dad\" data-id=\"1167dad\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6b55134 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"6b55134\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460918sed008ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-308a909 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"308a909\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p>\n<p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p>\n<p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p>\n<p>8.<\/p>\n<p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p>\n<p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 18 SETTEMBRE 1946<\/p>\n<p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p>\n<p>INDICE<\/p>\n<p>I princip\u00ee dei rapporti civili (Seguito della discussione)<\/p>\n<p>Presidente \u2013 Mastrojanni \u2013 Moro \u2013 Caristia \u2013 Mancini \u2013 Cevolotto \u2013 La Pira, <em>Relatore \u2013 <\/em>Lombardi Giovanni \u2013 De Vita \u2013 Basso, <em>Relatore \u2013 <\/em>Dossetti \u2013 Togliatti \u2013 Corsanego.<\/p>\n<p>La seduta comincia alle 12.<\/p>\n<p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti civili.<\/p>\n<p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura dell\u2019articolo 5 cos\u00ec come \u00e8 stato proposto dai Relatori La Pira e Basso:<\/p>\n<p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a processo n\u00e9 punito se non in virt\u00f9 di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso.<\/p>\n<p>\u00abNon possono essere irrogate che le pene tassativamente fissate dalla legge. La responsabilit\u00e0 \u00e8 personale.<\/p>\n<p>Le sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del reo. La pena di morte non \u00e8 ammessa se non nei codici penali militari di guerra. Non possono istituirsi pene crudeli n\u00e9 irrogarsi sanzioni collettive\u00bb.<\/p>\n<p>Pone in discussione il primo capoverso dell\u2019articolo, osservando che esso ha la sua origine nelle proposte del Relatore La Pira che formano buona parte dell\u2019articolo 11 e in quelle del Relatore Basso, per buona parte contenute nell\u2019articolo 2. Evidentemente questo articolo 5, non \u00e8 che il combinato sforzo dei due Relatori per sintetizzare in un articolo unico quello che era contenuto, quasi con una coincidenza sintomatica, nelle due relazioni.<\/p>\n<p>MASTROJANNI chiede se non si potrebbe dire semplicemente: \u00abLa legge non ha effetto retroattivo\u00bb.<\/p>\n<p>PRESIDENTE, premesso che ritiene opportuno ritornare a quel carattere d\u2019espressione che si \u00e8 prevalentemente usato nei precedenti articoli, nei quali si \u00e8 cercato di cominciare il meno possibile con la parola \u00abnessuno\u00bb, adoperata soltanto come conseguenza di affermazioni di carattere generale, \u00e8 dell\u2019opinione che si potrebbe dire: \u00abLa norma penale non \u00e8 retroattiva\u00bb, oppure: \u00abLa retroattivit\u00e0 della norma penale \u00e8 vietata\u00bb.<\/p>\n<p>MORO osserva che nella formula proposta dai Relatori sono consacrati due princip\u00ee che si distinguono, il principio della irretroattivit\u00e0 della legge penale e quello della tassativit\u00e0 della legge penale. Dire che la legge penale \u00e8 irretroattiva non \u00e8 dire con esattezza che nessuno pu\u00f2 essere punito se non per una legge penale che indichi quella determinata pena. Crede pertanto che si debba mantenere la formula cos\u00ec come \u00e8 stata proposta.<\/p>\n<p>CARISTIA fa presente che il principio della non retroattivit\u00e0 \u00e8 gi\u00e0 compreso nel Codice penale. Comunque ritiene pi\u00f9 concreta la formula proposta dai Relatori.<\/p>\n<p>MANCINI aderisce al concetto espresso dall\u2019onorevole Moro, per\u00f2 pensa che si dovrebbero togliere le parole: \u00abn\u00e9 punito\u00bb, poich\u00e9 s\u2019intende che ogni processo si conclude o con la assoluzione o con la punizione.<\/p>\n<p>Chiede poi un chiarimento. Nell\u2019articolo proposto si legge: \u00abse non in virt\u00f9 di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso\u00bb. Talch\u00e9 se c\u2019\u00e8 una legge posteriore al fatto commesso, la quale prevede il fatto come reato, questo non potr\u00e0 essere punito? A rimanere alle parole dell\u2019articolo si verrebbe a stabilire che una legge emanata posteriormente al fatto commesso, la quale contempla il fatto stesso come reato, non pu\u00f2 essere applicata e il cittadino che si sia reso colpevole di un reato non pu\u00f2 essere processato o punito. Si verrebbe in tal modo a creare una condizione di privilegio a benef\u00eccio di chi ha commesso il fatto anteriormente alla emanazione della legge, mentre nei confronti di chi abbia commesso lo stesso fatto posteriormente all\u2019entrata in vigore della legge vi \u00e8 l\u2019impunit\u00e0.<\/p>\n<p>MORO ritiene che la Commissione debba garantire la libert\u00e0 individuale contro la possibilit\u00e0 che gli organi giudiziari irroghino pene per fatti non previsti dalla legge quando furono commessi. Con la formula proposta si vieta al giudice di incriminare qualsiasi fatto non previsto dalla legge come reato. Non si pu\u00f2 punire un cittadino per aver commesso un fatto che solo posteriormente al fatto stesso venga dalla legge riconosciuto come reato; altrimenti la legge avrebbe effetto retroattivo.<\/p>\n<p>MANCINI vorrebbe che l\u2019articolo avesse una specificazione maggiore.<\/p>\n<p>CEVOLOTTO ritiene che la preoccupazione dell\u2019onorevole Caristia, che in questa sede si ponga una norma superflua perch\u00e9 gi\u00e0 contenuta nel codice, non abbia ragione d\u2019essere. Sebbene il Codice penale parli di irretroattivit\u00e0 della legge penale, si sa benissimo che pu\u00f2 venirne un\u2019altra retroattiva, come purtroppo \u00e8 avvenuto anche in questo ultimo periodo, pure ammettendo che necessit\u00e0 rivoluzionarie abbiano potuto giustificare questo fatto. Comunque, il fatto \u00e8 stato possibile perch\u00e9 la Costituzione non era pi\u00f9 una realt\u00e0. Bisogna mettere perci\u00f2 questo divieto nella Costituzione, perch\u00e9 non sia pi\u00f9 possibile emanare norme che abbiano valore retroattivo.<\/p>\n<p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, rispondendo all\u2019onorevole Mancini, fa osservare che il principio della non retroattivit\u00e0 delle leggi \u00e8 fondamentale e bisogna fissarlo nella Costituzione. Se c\u2019\u00e8 un problema politico che ha interessato il mondo in questi ultimi tempi \u00e8 proprio questo. Anche le parole \u00abn\u00e9 punito\u00bb vanno conservate perch\u00e9 affermano che la persona non pu\u00f2 essere punita se non nel modo che la legge penale ha stabilito nel tempo del commesso reato.<\/p>\n<p>Fa presente inoltre che questa formula si ritrova in tutte le Costituzioni a cominciare dalla lontana dichiarazione del 1789.<\/p>\n<p>Il progetto di Costituzione francese dice: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a processo n\u00e9 punito se non in forza di una legge promulgata e pubblicata anteriormente al fatto commesso\u00bb. La dichiarazione del 1789 dice: \u00abNessuno pu\u00f2 essere punito che in virt\u00f9 di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata\u00bb. Anche la Costituzione di Weimar dice all\u2019articolo 116: \u00abUn fatto pu\u00f2 essere punito unicamente se la legge lo abbia dichiarato punibile prima che sia stato commesso\u00bb.<\/p>\n<p>Per ragioni di ordine politico e giuridico sostiene la dizione proposta da lui e dall\u2019onorevole Basso.<\/p>\n<p>LOMBARDI GIOVANNI rileva che lo schema in discussione \u00e8 uno statuto nel quale bisogna affermare i princip\u00ee. Che cosa sono il processo e la punizione? Sono due aspetti di un solo fenomeno giudiziario. Quindi affermare l\u2019una e l\u2019altra cosa non solo \u00e8 una superfluit\u00e0, ma in uno statuto \u00e8 una cosa che va oltre il criterio fondamentale che lo statuto deve fissare.<\/p>\n<p>Per conseguenza, senza tener conto di quello che dissero un secolo fa i francesi i quali non hanno, come avevano i romani, il pregio o il privilegio delle sintesi, direbbe semplicemente cos\u00ec: \u00abLa legge penale non pu\u00f2 essere retroattiva\u00bb.<\/p>\n<p>CEVOLOTTO ritiene che la formula: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a processo se non in virt\u00f9 di una legge\u00bb, sia incompleta perch\u00e9 potrebbe darsi che leggi posteriori vengano ad aggravare la pena per un fatto gi\u00e0 commesso e questo non dovrebbe essere ammesso. \u00c8 necessario completare la formula in modo che sia ben chiaro il principio della irretroattivit\u00e0 della legge: che nessuno pu\u00f2 essere punito se non in base ad una legge anteriore e con le pene che questa stabilisce, e che non vi pu\u00f2 essere nemmeno un posteriore aggravamento della pena ai danni dell\u2019imputato. Per queste ragioni ritiene che la formula dei Relatori debba essere accettata completamente.<\/p>\n<p>MORO insiste perch\u00e9 siano adottate le due formule, sia del processo, sia della sanzione punitiva. Non concorda con l\u2019onorevole Lombardi che si tratti di due fenomeni che si compongono in uno solo. Altro \u00e8 il momento di diritto sostantivo, altro quello di diritto processuale. Bisogna distinguere i due aspetti, sia per ragioni dogmatiche che per ragioni di fatto.<\/p>\n<p>MASTROJANNI dichiara che le preoccupazioni degli onorevoli Cevolotto e Moro sono, a suo avviso, infondate. Per quanto riguarda l\u2019esigenza che una legge posteriore non possa aggravare le pene, dispone gi\u00e0 il Codice penale, come tutti i codici. Quando un fatto \u00e8 previsto da due leggi successive, delle quali la prima \u00e8 pi\u00f9 favorevole, \u00e8 canone fondamentale che debba essere applicata la legge pi\u00f9 favorevole per l\u2019imputato. \u00c8, quindi, inutile precisare questo principio, acquisito dalla scienza penale.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Moro che distingue il processo dalla pena, la sua preoccupazione gli sembra superflua. Se si inizia un processo penale, ci\u00f2 avviene perch\u00e9 si ha in ipotesi la convinzione che sia stato consumato un reato. Questa indagine preventiva non potr\u00e0 mai essere eliminata.<\/p>\n<p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara di spiegarsi da un punto di vista dogmatico quanto ha detto l\u2019onorevole Moro; ma, appunto perch\u00e9 \u00e8 una questione dogmatica, essa rientra nella specificazione che deve fare la legge speciale, il diritto penale. Non si pu\u00f2 quindi pensare ad una norma statutaria; se dovesse essere tale, non sarebbe nemmeno completa. La legge statutaria deve affermare soltanto il principio; sar\u00e0 cura dei compilatori della legge penale di ricavarne le conseguenze. Perci\u00f2 insiste nella necessit\u00e0 di una formula che sia sintetica e generale.<\/p>\n<p>CEVOLOTTO osserva che se si lascia alla legge speciale la fissazione di questo principio, si va incontro al pericolo che una legge speciale successiva faccia proprio quello che si vuole evitare. \u00c8 necessario che il divieto sia espresso nella Costituzione. Rispondendo all\u2019onorevole Mastrojanni, il quale ha detto che il principio della scelta fra due leggi successive in senso favorevole all\u2019imputato \u00e8 gi\u00e0 nel Codice, fa osservare che una legge speciale pu\u00f2 infirmare questo principio. La Corte di cassazione, in tema di reati di accaparramento, ha sostenuto che una legge posteriore aveva autorizzato l\u2019applicazione della pena pi\u00f9 grave anche ai reati anteriori alla legge stessa. Per queste ragioni ritiene che le norme proposte debbano essere precisate nella Costituzione senza lasciare dubbi.<\/p>\n<p>MORO dichiara di essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole Cevolotto. Ribadisce inoltre il principio della necessit\u00e0 di consacrare costituzionalmente l\u2019affermazione della tassativit\u00e0 e irretroattivit\u00e0 delle leggi. Siamo nel campo di una difesa della libert\u00e0 umana, uno dei campi tra i pi\u00f9 delicati della difesa della libert\u00e0 umana che il Codice in atto ci garantisce. Il fatto, per\u00f2, che questo principio sia oggi nel Codice non pu\u00f2 impedire a chi fa una Costituzione, che deve garantire da tutti i punti di vista la libert\u00e0 individuale, di porre nella Costituzione stessa questi princip\u00ee.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019espressione: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a processo n\u00e9 punito\u00bb \u00e8 del parere che, se si volesse eliminare l\u2019uno o l\u2019altro di questi due termini, non andrebbe eliminato \u00abpunito\u00bb ma \u00absottoposto a processo\u00bb, perch\u00e9 l\u2019espressione della punizione in effetto richiama anche il fenomeno processuale. Ma preferisce che siano conservati tutti e due i termini.<\/p>\n<p>L\u2019ipotesi espressa dall\u2019onorevole Mastrojanni, che cio\u00e8 ad ogni inizio di processo vi \u00e8 una fase di indagine preliminare, non infirma il principio. \u00c8 chiaro che la Costituzione non proibisce di sottoporre a processo quando vi sia sospetto di reato.<\/p>\n<p>DE VITA ritiene che le considerazioni svolte dall\u2019onorevole Cevolotto e dall\u2019onorevole Moro rientrino nel principio della non retroattivit\u00e0 della legge penale. Se ci\u00f2 \u00e8 esatto, \u00e8 da preferirsi la formula lapidaria suggerita dall\u2019onorevole Lombardi: \u00abLa legge penale non pu\u00f2 essere retroattiva\u00bb.<\/p>\n<p>PRESIDENTE non \u00e8 d\u2019accordo con coloro che ritengono superflua una tale dichiarazione sol perch\u00e9 questa \u00e8 gi\u00e0 contenuta nel Codice penale in vigore. La Costituzione che noi andiamo a fare riguarda il futuro e deve dare una direttiva chiara e netta al legislatore di domani. Che il Codice penale attuale affermi gi\u00e0 questo principio non \u00e8 motivo sufficiente perch\u00e9 lo si debba omettere in sede costituzionale poich\u00e9 \u00e8 la legge penale che deve prendere norma dalla Costituzione e non gi\u00e0 questa da quella.<\/p>\n<p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che i due aspetti della retroattivit\u00e0 e della tassativit\u00e0 sono distinti. Si possono configurare ipotesi di leggi che siano tassative e che siano anche retroattive. Da una parte si garantisce che nessuno possa essere punito perch\u00e9 esiste una legge; d\u2019altra parte si chiarisce che non soltanto questa legge deve sussistere, ma deve anche essere entrata in vigore precedentemente al fatto. Non si pu\u00f2 nella retroattivit\u00e0 comprendere anche la tassativit\u00e0 della legge.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>DE VITA ritiene ovvio che nessuno possa essere punito se non in forza di una legge.<\/p>\n<p>DOSSETTI non ritiene che sia cos\u00ec ovvio. \u00c8 chiaro che non si pu\u00f2 pensare alla ipotesi di una punizione per un fatto che non \u00e8 assolutamente previsto da nessuna legge; ma si deve pensare anche a quelle ipotesi pi\u00f9 complesse con cui si d\u00e0nno applicazioni estensive di leggi esistenti. Quando si afferma il principio di questa esclusivit\u00e0 e tassativit\u00e0 della legge penale, si vuole prevedere e ovviare a questo pericolo. Quindi la necessit\u00e0 di adottare i due princip\u00ee. Pensa anzi che lo stesso articolo 5 non sia sufficientemente esplicito, tanto che propone di accettarlo ma integrandolo con un\u2019aggiunta di questo genere: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a processo n\u00e9 punito se non in virt\u00f9 di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso e con una pena da essa prevista\u00bb.<\/p>\n<p>MORO rileva che il concetto della pena prevista \u00e8 contenuto nel secondo capoverso.<\/p>\n<p>DOSSETTI fa osservare che le esigenze sono due e vanno sempre soddisfatte simultaneamente.<\/p>\n<p>DE VITA non vede come nel campo penale vi possa essere un\u2019interpretazione analogica e quasi estensiva. Nel campo civile questa interpretazione analogica c\u2019\u00e8, ma nel campo penale no.<\/p>\n<p>PRESIDENTE osserva che questo argomento ha un valore relativo. La Commissione deve fissare quei concetti ai quali poi si ispireranno le leggi speciali.<\/p>\n<p>DOSSETTI richiama l\u2019attenzione della Sottocommissione sul fatto che negli ultimi anni vi sono state delle perturbazioni in questo campo. Vi era, ad esempio, l\u2019interpretazione che veniva data dalla scuola del diritto libero, la quale portava alle pi\u00f9 assurde applicazioni.<\/p>\n<p>PRESIDENTE osserva che l\u2019involuzione del diritto in questi ultimi tempi deve rendere accorti ed esigenti, nel senso che si debba affermare il concetto fondamentale: <em>nulla poena sine lege<\/em>. L\u2019involuzione del diritto, avvenuta durante questi anni, aveva trasformato questo aforisma nell\u2019altro: <em>nullum <\/em><em>crimen <\/em><em>sine poena<\/em>.<\/p>\n<p>DE VITA ritiene che il principio della irretroattivit\u00e0 garantisca contro tutte queste possibili deformazioni.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda il principio della interpretazione, pensa che a questo pericolo non si sia ovviato.<\/p>\n<p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, ricorda che in questi ultimi anni sono stati pubblicati una quantit\u00e0 di volumi in Germania, tanto di diritto civile quanto anche di diritto romano, con i quali si \u00e8 pensato di giustificare, anche attraverso il diritto romano, il principio della estensione analogica in diritto penale. A questo i giuristi italiani hanno reagito. Quindi \u00e8 verissimo che, secondo i princip\u00ee veri del diritto penale, non si ammette l\u2019estensione analogica; per\u00f2 \u00e8 vero altres\u00ec che in questi ultimi anni c\u2019\u00e8 stata una letteratura intera che ha cercato di capovolgere il principio medesimo.<\/p>\n<p>Per queste ragioni ritiene che, per la difesa della libert\u00e0, sia da introdurre quel principio che \u00e8 stato affermato dall\u2019onorevole Moro.<\/p>\n<p>DE VITA dichiara che a questi pericoli non si pu\u00f2 completamente ovviare attraverso gli articoli di una Costituzione, ma se mai attraverso tutto il nuovo congegno costituzionale, attraverso la Corte costituzionale che dovrebbe garantire l\u2019ordinamento costituzionale.<\/p>\n<p>PRESIDENTE avverte che da molti Commissari \u00e8 stata chiesta la chiusura della discussione sul primo capoverso dell\u2019articolo. La pone ai voti.<\/p>\n<p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p>\n<p>Fa presente che vi sono due proposte. Vi \u00e8 la proposta contenuta nella formulazione dei Relatori, e quella fatta da altri che hanno interloquito, secondo i quali la proposta dei Relatori dovrebbe essere sostituita con un\u2019altra formula che sarebbe la seguente: \u00abLa retroattivit\u00e0 della norma penale \u00e8 vietata\u00bb.<\/p>\n<p>Questa formula naturalmente \u00e8 suscettibile di essere modificata per quanto riguarda la forma.<\/p>\n<p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, fa rilevare che nel suo progetto adottava una formula diversa, ma in sede di discussione con l\u2019onorevole La Pira, si \u00e8 persuaso che la formula migliore \u00e8 quella che \u00e8 stata presentata congiuntamente.<\/p>\n<p>Pertanto insiste per il mantenimento di questa formula.<\/p>\n<p>PRESIDENTE, poich\u00e9 alcuni componenti la Commissione hanno presentato una formula diversa, la mette ai voti. Essa potrebbe essere concepita in questi termini: \u00ab\u00c8 vietata la retroattivit\u00e0 della legge penale\u00bb.<\/p>\n<p>MORO richiama l\u2019attenzione della Commissione sull\u2019inesattezza della formula proposta. Essa non prevede le due ipotesi della tassativit\u00e0 e della retroattivit\u00e0. Rilegge i due punti: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a processo n\u00e9 punito, se non in virt\u00f9 di una legge\u00bb primo punto o tempo che \u00e8 quello della tassativit\u00e0; secondo tempo: \u00abentrata in vigore anteriormente al fatto commesso\u00bb: questo riguarda la irretroattivit\u00e0. Si tratta dunque di due tempi distinti. Tutta la dottrina li distingue. Pertanto invita i colleghi a ritirare la nuova formula proposta.<\/p>\n<p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara che non pu\u00f2 concordare con quanto afferma il collega Moro, perch\u00e9 i due termini che egli distingue fanno capo ad una dottrina tecnico-giuridica che non ha mai accettato.<\/p>\n<p>PRESIDENTE mette ai voti la formula De Vita-Mastrojanni che dovrebbe sostituire la formula proposta dai Relatori e che suona cos\u00ec: \u00abLa retroattivit\u00e0 della legge penale \u00e8 vietata\u00bb.<\/p>\n<p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p>\n<p>LOMBARDI GIOVANNI chiede che nei verbali risulti il numero dei voti favorevoli ottenuti dalle proposte che man mano si pongono in votazione.<\/p>\n<p>PRESIDENTE chiede alla Sottocommissione se la richiesta dell\u2019onorevole Lombardi \u00e8 approvata.<\/p>\n<p>(<em>La Commissione approva<\/em>)<em>.<\/em><\/p>\n<p>Dichiara che la proposta De Vita-Mastrojanni ha avuto tre voti favorevoli.<\/p>\n<p>Pone ai voti la prima parte del primo comma dell\u2019articolo 5 nella formula proposta dai Relatori: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a processo n\u00e9 punito, se non in virt\u00f9 di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso\u00bb.<\/p>\n<p>(<em>\u00c8 approvata con 12 voti favorevoli e 3 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p>\n<p>Pone in discussione il secondo capoverso: \u00abNon possono essere irrogate che le pene tassativamente fissate dalla legge. La responsabilit\u00e0 \u00e8 personale\u00bb.<\/p>\n<p>Fa presente che la discussione di questo capoverso pu\u00f2 avvenire per tempi distinti. In un primo tempo sar\u00e0 considerata la prima parte di questo capoverso: \u00abNon possono essere irrogate che le pene tassativamente fissate dalla legge\u00bb.<\/p>\n<p>TOGLIATTI trova che \u00e8 superfluo dire: \u00abfissate dalla legge\u00bb quando gi\u00e0 nel primo capoverso si \u00e8 detto: \u00abse non in virt\u00f9 di una legge\u00bb. Domanda come si faccia ad irrogare una pena che non \u00e8 prevista da una legge.<\/p>\n<p>MORO osserva che nelle espressioni tradizionali della scienza giuridica si distinguono due princip\u00ee. Quando si parla di una legge come legge incriminata, si ha presente la prima parte della legge penale, quella norma cio\u00e8 che deve indicare ci\u00f2 che non si deve fare. Quando si parla di pena, invece, si accenna alla seconda parte della legge penale. \u00c8 possibile considerare l\u2019ipotesi che taluno sia punito, per un fatto previsto dalla legge come reato, con una pena non fissata dalla legge. Ora la legge fissa tassativamente la pena da irrogare. Vi deve essere insomma la legalit\u00e0 del fatto commesso e la legalit\u00e0 della pena.<\/p>\n<p>CARISTIA, pur avendo tutto il rispetto per la scienza giuridica, ritiene che il concetto sia gi\u00e0 implicito nel capoverso precedente in cui si dice che nessuno pu\u00f2 essere punito se non in virt\u00f9 di una legge. Se mai si potrebbero unire i due concetti.<\/p>\n<p>PRESIDENTE fa presente che l\u2019onorevole Dossetti aveva accennato ad una proposta di congiunzione della prima parte dell\u2019articolo 5 con il capoverso successivo, Si potrebbe forse dire cos\u00ec: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a processo n\u00e9 punito, se non in virt\u00f9 di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso e con la pena da essa prevista\u00bb. Domanda all\u2019onorevole Togliatti se \u00e8 soddisfatto di questa formula.<\/p>\n<p>TOGLIATTI dichiara di accettarla.<\/p>\n<p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di congiungere il concetto espresso dal primo comma, prima parte, dell\u2019articolo 5 con la prima parte del primo capoverso dello stesso articolo 5, in modo che risulti la seguente formula: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a processo n\u00e9 punito se non in virt\u00f9 di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso e con la pena da essa prevista\u00bb.<\/p>\n<p>(<em>La proposta \u00e8 approvata all\u2019unanimit\u00e0 meno un voto<\/em>)<em>.<\/em><\/p>\n<p>Pone in discussione la seconda parte del primo capoverso dell\u2019articolo 5, che resterebbe sola a comporre il capoverso essendo stata la prima parte incorporata nel comma precedente: \u00abLa responsabilit\u00e0 \u00e8 personale\u00bb.<\/p>\n<p>CEVOLOTTO ritiene che il concetto espresso in questa formula si potrebbe tralasciare, perch\u00e9 non vede la ragione per cui si debba esprimerlo nella Costituzione. Si tratta di un principio che interpreta esattamente la famosa questione della responsabilit\u00e0 penale per fatto altrui, che per\u00f2 in materia contravvenzionale ed in certe particolari circostanze comincia a farsi strada. Vi sono dei casi in cui \u00e8 discutibile se si tratti di responsabilit\u00e0 personale, o se non si tratti di responsabilit\u00e0 penale anche per fatto altrui. Si andrebbe poi incontro alle altre questioni dell\u2019incriminabilit\u00e0 della persona giuridica. \u00c8 d\u2019accordo che questa incriminabilit\u00e0 non \u00e8 accettabile in questo momento; per\u00f2 essa \u00e8 oggetto di discussione e se ne parla sempre e si risolve molte volte in una responsabilit\u00e0 personale. Pertanto ritiene superfluo affermare un principio che \u00e8 soggetto a discussione, dato che vi sono anche dei casi di responsabilit\u00e0 penale personale.<\/p>\n<p>LOMBARDI GIOVANNI si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Cevolotto, per non creare una quantit\u00e0 d\u2019equivoci anche avuto riguardo agli articoli 1151, 1152 e 1153 del vecchio Codice civile, articoli che non trovano la loro corrispondenza nel codice fascista. Per non creare dunque equivoci, e data la molteplicit\u00e0 delle posizioni giuridiche a cui si pu\u00f2 andare incontro, ritiene sia da togliere questa affermazione della responsabilit\u00e0 personale.<\/p>\n<p>MORO si dichiara favorevole al mantenimento della formula, con un\u2019aggiunta chiarificatrice. Si dovrebbe dire cio\u00e8: \u00abLa responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale\u00bb onde togliere qualsiasi equivoco per quanto riguarda la materia civile.<\/p>\n<p>Ritiene che questo principio debba essere mantenuto, perch\u00e9 esso \u00e8 un\u2019affermazione di libert\u00e0 e di civilt\u00e0. Si risponde per fatto proprio e si risponde attraverso ogni partecipazione personale al fatto proprio. Questo \u00e8 il principio del diritto moderno, che trova la sua espressione nel principio della consapevolezza che deve accompagnare quello che si chiama il fatto materiale. Parlare di responsabilit\u00e0 personale significa richiamarsi ad un principio che domina nell\u2019odierno pensiero della scienza giuridica.<\/p>\n<p>MASTROJANNI chiede un chiarimento all\u2019onorevole Moro nei riguardi dei fatti penali commessi per ordine altrui. La responsabilit\u00e0 penale personale dovrebbe riflettersi sulla persona che teoricamente \u00e8 responsabile. Ma se questa ha agito per fatto altrui, per esempio per l\u2019esecuzione di un ordine, la responsabilit\u00e0 non \u00e8 pi\u00f9 dell\u2019esecutore dell\u2019ordine, il quale ha consumato il reato, ma la responsabilit\u00e0 \u00e8 di chi ha dato l\u2019ordine (articolo 51 del Codice penale). Per\u00f2 non \u00e8 responsabile chi ha eseguito un ordine legittimo dell\u2019autorit\u00e0. Qui si verifica un conflitto, nel senso che l\u2019individuo dovrebbe censurare l\u2019ordine e stabilire se vi \u00e8 legittimit\u00e0 nell\u2019ordine impartito.<\/p>\n<p>Si \u00e8 discusso e si discute se si debba considerare l\u2019ordine legittimo o l\u2019ordine dell\u2019autorit\u00e0 legittima, talch\u00e9 nei Codici penali militari a differenza dei Codici penali comuni si faceva una distinzione. Nel Codice penale militare si parlava di ordine dell\u2019autorit\u00e0 legittima, ma non si parlava di legittimit\u00e0 dell\u2019ordine, e ci\u00f2 in coerenza ai criteri disciplinari e di obbedienza. Il subordinato, constatando che l\u2019ordine promana da un\u2019autorit\u00e0 legittima, non dovrebbe censurare la legittimit\u00e0 dell\u2019ordine. Il Codice del 1932 ha chiarito questo concetto nel senso che pi\u00f9 non si parla di ordine dell\u2019autorit\u00e0 legittima, ma si parla di ordine legittimo dell\u2019autorit\u00e0, per significare che l\u2019agente ha il dovere di sindacare la legittimit\u00e0 dell\u2019ordine trascurando la legittimit\u00e0 dell\u2019autorit\u00e0.<\/p>\n<p>Prega la Commissione di volere pi\u00f9 ponderatamente considerare la questione, per stabilire se sia il caso di fare una affermazione di principio; in subordine chiede al Relatore di dare qualche chiarimento in proposito.<\/p>\n<p>MORO non vede la difficolt\u00e0 in materia. Colui che ha commesso un atto delittuoso risponde di persona propria se si trovava nella condizione di poter disobbedire, altrimenti risponder\u00e0 colui che ha dato l\u2019ordine e risponder\u00e0 in persona propria per aver prodotto il fatto delittuoso stesso.<\/p>\n<p>MASTROJANNI dichiara che dal punto di vista teorico potrebbe consentire; ma in materia di imputabilit\u00e0 e di responsabilit\u00e0 penale le considerazioni di ordine oggettivo non possono avere peso perch\u00e9, quando non vi \u00e8 nesso di causalit\u00e0 efficiente tra l\u2019agente attivo ed i fatti verificatisi, qualsiasi circostanza esteriore non pu\u00f2 esimere da responsabilit\u00e0 e, anche se esime dalla responsabilit\u00e0, non pu\u00f2 esimere dalla imputabilit\u00e0. E allora come si giustifica questo dissenso di indole teorica nel ritenere non responsabile l\u2019individuo che \u00e8 causa volontaria ed efficiente della consumazione del reato? Si ricorre ad una <em>actio juri<\/em> per la quale si esime dalla responsabilit\u00e0 penale l\u2019individuo il quale ha consumato il reato e lo ha consumato volontariamente; per\u00f2 egli dovrebbe personalmente rispondere del reato.<\/p>\n<p>MORO non vede la connessione tra questo principio della Costituzione e l\u2019ipotesi dell\u2019ordine dell\u2019autorit\u00e0 di cui parla l\u2019onorevole Mastrojanni. In questo caso si ha una discriminante del reato che pu\u00f2 avere due giustificazioni: una di carattere obiettivo, quando l\u2019autorit\u00e0 \u00e8 legittima; una di carattere soggettivo, quando l\u2019ordine \u00e8 legittimo. In queste ipotesi sussiste il caso di necessit\u00e0 per cui il soggetto non risponde penalmente, perch\u00e9 da lui non si poteva pretendere che agisse differentemente.<\/p>\n<p>Si tratta perci\u00f2 di discriminanti del reato.<\/p>\n<p>CEVOLOTTO si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Moro nel dire che la responsabilit\u00e0 dovrebbe essere condotta anche penalmente ad un concetto di responsabilit\u00e0 personale. Ricorda per\u00f2 che, di fronte alle ipotesi di contravvenzioni, ai casi dell\u2019impossibilit\u00e0 o difficolt\u00e0 estrema di impedire il fatto altrui, ecc., vi \u00e8 una tendenza abbastanza notevole a considerare come responsabilit\u00e0 obiettiva quella per fatto altrui.<\/p>\n<p>In altri termini si tratta di una questione giuridica. Per suo conto la risolverebbe nel senso indicato dall\u2019onorevole Moro, ma si domanda se sia proprio questa la sede per risolverla.<\/p>\n<p>Non trattandosi di un principio cos\u00ec essenziale da dover essere affermato dalla Costituzione, crede sarebbe meglio ometterlo.<\/p>\n<p>LOMBARDI GIOVANNI osserva che la formulazione \u00e8 superflua in quanto la responsabilit\u00e0 personale non \u00e8 un principio moderno o modernissimo: \u00e8 un principio del diritto canonico del 1500 o 1600, quando appunto il diritto canonico, riportando il diritto ad un peccato dell\u2019anima, lo rese per s\u00e9 stesso di natura personale. C\u2019\u00e8 bisogno di ritornare su questo principio, che poi porterebbe nelle altre leggi una grande confusione? Osserva che ci pu\u00f2 essere una colpa per cui si debba risalire alla <em>causa causarum<\/em>, e ci sono tali anelli intermedi i quali possono essere dichiarati complici, correi o autori della negligenza, imprevidenza, ecc. Ora, si domanda come sia possibile, di fronte a tutta questa legislazione che appunto adesso comincia a sfociare, a misura che l\u2019interesse pubblico prende un sopravvento sull\u2019interesse dell\u2019individuo, fare un\u2019affermazione del genere. Essa non potrebbe che essere in contrasto con questo movimento che appunto estende l\u2019indagine della colpa, non solo alle persone direttamente colpevoli, ma a tutti coloro che sono nell\u2019orbita delle cause che hanno prodotto l\u2019evento dannoso.<\/p>\n<p>PRESIDENTE prima di procedere nella discussione fa presente una sua opinione.<\/p>\n<p>La Commissione non deve dimenticare il momento politico in cui viene questa affermazione: non deve dimenticare episodi tristissimi. Tutti ricordano che in occasione di attentati alla vita di Mussolini s\u00ec arrivava a perseguitare i famigliari dell\u2019attentatore o i componenti dei circoli politici a cui era affiliata la persona che consumava l\u2019attentato.<\/p>\n<p>Tenendo conto anche del momento politico speciale, nel quale si vogliono affermare certi princip\u00ee, \u00e8 opportuno trarre tesoro dalla esperienza del passato.<\/p>\n<p>Se si afferma qui la responsabilit\u00e0 penale personale, ci si potrebbe anche dispensare dal prendere in considerazione e votare l\u2019altra parte dell\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo 5, dove si dispone che non possono irrogarsi sanzioni collettive. Perci\u00f2 ritiene che questa affermazione della responsabilit\u00e0 penale personale debba farsi sia per s\u00e9 stessa, sia in considerazione dell\u2019armonia dell\u2019articolo, perch\u00e9 affermandola qui si potr\u00e0 poi eliminare l\u2019ultima parte del capoverso dello articolo stesso.<\/p>\n<p>Ritiene perci\u00f2 che il capoverso debba essere approvato con questa dizione: \u00abLa responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale\u00bb.<\/p>\n<p>Avverte che l\u2019onorevole Lombardi propone che sia chiusa la discussione generale, riservando la parola a coloro che l\u2019hanno gi\u00e0 chiesta.<\/p>\n<p>(<em>La Commissione approva la chiusura della discussione<\/em>).<\/p>\n<p>CORSANEGO osserva che i Relatori, evidentemente, hanno proposto la formula che la responsabilit\u00e0 deve essere personale non perch\u00e9 ignorassero che il principio \u00e8 ormai affermato da tanti secoli, ma perch\u00e9 purtroppo durante l\u2019ultimo ventennio si \u00e8 assistito ad una involuzione del diritto e si deve tornare alla sana tradizione. Proprio in questi ultimissimi tempi si sono viste delle persone pagare con la vita colpe che con avevano assolutamente commesso. Si deve impedire che domani un legislatore possa arrivare agli eccessi che si sono verificati in Germania ed anche in Italia.<\/p>\n<p>Ancora altre ipotesi si possono considerare. Sotto il fascismo e sotto il nazismo sono state applicate punizioni collettive ad interi gruppi: da villaggi dove erano stati commessi taluni delitti furono sloggiati tutti gli abitanti e trasferiti altrove.<\/p>\n<p>Perci\u00f2 insiste sull\u2019approvazione della proposta dei Relatori.<\/p>\n<p>MASTROJANNI domanda se non sia il caso di precisare che in tema di responsabilit\u00e0 si distingue tra correit\u00e0, concorso principale e secondario, e di tornare all\u2019antica tradizione del diritto penale per distinguere forme varie di partecipazione al reato.<\/p>\n<p>Desidera pertanto che sia fatto risultare dal verbale la necessit\u00e0 che il nuovo legislatore, in tema di diritto penale, tenga conto che l\u2019attuale concetto di concorso nel reato venga riportato all\u2019antica tradizione del nostro Codice penale, nel senso che la formula di partecipazione al reato deve essere distinta nella sua effettiva partecipazione, complicit\u00e0, correit\u00e0 necessaria o no, e che in tema di tentativo si ritorni all\u2019antica nostra tradizione per distinguere il reato tentato dal reato mancato.<\/p>\n<p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara di consentire, affinch\u00e9 si abolisca il tecnicismo giuridico.<\/p>\n<p>MANCINI ricorda che, nella discussione dell\u2019articolo del nostro Codice penale che contempla il dolo, in seno alla Commissione per la riforma dei Codici, si svolsero gli stessi concetti e si impostarono gli stessi problemi agitati in questa discussione. Il problema base fu risolto allora \u2013 e non poteva essere altrimenti \u2013 in senso contrario, onde oggi egli aderisce pienamente alle osservazioni dell\u2019onorevole Moro. Ritiene assolutamente necessario che nella nuova Costituzione si affermi il principio della responsabilit\u00e0 penale personale.<\/p>\n<p>PRESIDENTE rileva che, nel contrasto che ha animato la discussione di questa precisa formula, nessuno ha dichiarato di essere contrario allo spirito che la informa. Se taluno ha proposto che venisse soppressa era soltanto per rafforzare il concetto proposto dai Relatori.<\/p>\n<p>Comunque, poich\u00e9 la discussione si \u00e8 svolta soltanto in questi termini, di approvare cio\u00e8 la formulazione proposta dai Relatori, con l\u2019emendamento aggiuntivo dello onorevole Moro o non approvarla e sopprimerla in quanto non ce ne fosse bisogno, domanda se ci sia qualcuno che faccia sua la proposta di soppressione.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 non c\u2019\u00e8 nessuno che presenta questa proposta di soppressione mette ai voti la formula proposta dai Relatori, con l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Moro: \u00abLa responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale\u00bb.<\/p>\n<p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p>\n<p>D\u00e0 lettura della parte dell\u2019articolo 5 cos\u00ec come \u00e8 stata finora approvata:<\/p>\n<p>Art. 5.<\/p>\n<p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a processo, n\u00e9 punito se non in virt\u00f9 di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso e con la pena da essa prevista.<\/p>\n<p>\u00abLa responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale\u00bb.<\/p>\n<p>La seduta termina alle 13.25.<\/p>\n<p><em>Erano presenti:<\/em> Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Iotti Leonilde, La Pira, Lombardi Giovanni, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Togliatti, Tupini.<\/p>\n<p><em>Assenti giustificati:<\/em> Grassi, Lucifero.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 8. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 18 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE I princip\u00ee dei rapporti civili (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Mastrojanni \u2013 Moro \u2013 Caristia \u2013 Mancini \u2013 Cevolotto \u2013 La Pira, Relatore \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 De Vita \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[91,69],"tags":[],"post_folder":[115],"class_list":["post-5031","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5031","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5031"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5031\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7643,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5031\/revisions\/7643"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5031"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5031"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5031"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5031"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}