{"id":5029,"date":"2023-10-15T22:31:23","date_gmt":"2023-10-15T20:31:23","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5029"},"modified":"2023-10-22T21:46:20","modified_gmt":"2023-10-22T19:46:20","slug":"martedi-17-settembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5029","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 17 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5029\" class=\"elementor elementor-5029\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-bd90207 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"bd90207\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b941195\" data-id=\"b941195\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3922527 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"3922527\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460917sed007ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b8fa1a7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b8fa1a7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p><strong>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/strong><\/p><p><strong>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/strong><\/p><p>7.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 17 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>I princip\u00ee dei rapporti civili <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Lucifero \u2013 Moro \u2013 Mastrojanni \u2013 Merlin Umberto \u2013 Mancini \u2013 Cevolotto \u2013 Togliatti \u2013 Corsanego \u2013 La Pira, <em>Relatore<\/em> \u2013 Marchesi \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Basso, <em>Relatore<\/em> \u2013 De Vita \u2013 Caristia \u2013 Dossetti.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.10.<\/p><p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti civili.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che oggetto dell\u2019odierna discussione \u00e8 l\u2019articolo 3, di cui nella seduta precedente fu discussa e approvata una prima parte. Sottopone perci\u00f2 all\u2019esame della Sottocommissione il testo del terzo comma dell\u2019articolo 3\u00b0. La formula proposta dal Relatore onorevole Basso \u00e8 la seguente: \u00abIl fermo o l\u2019arresto di polizia non pu\u00f2 durare pi\u00f9 di 48 ore; dopo tale termine il fermato deve essere rimesso in libert\u00e0, a meno che non sia prima intervenuta denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e questa entro le ulteriori 48 ore abbia emesso ordine o mandato di cattura\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO propone che alla parola \u00abprima\u00bb sia sostituita la parola \u00abnel frattempo\u00bb, e si dica: \u00aba meno che nel frattempo non sia intervenuta denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che tale proposta chiarisce meglio la sostanza dell\u2019articolo.<\/p><p>LUCIFERO rileva che, ancor pi\u00f9 semplicemente, si potrebbe dire: \u00aba meno che nel frattempo non sia intervenuto un mandato di cattura\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE gli pare che questa seconda proposta venga a mutare sostanzialmente i termini della questione. Nella prima parte del comma si \u00e8 stabilito che il fermo o l\u2019arresto di polizia non pu\u00f2 durare pi\u00f9 di 48 ore, trascorse le quali il fermato viene rimesso in libert\u00e0, a meno che non sia intervenuta denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, la quale entro ulteriori 48 ore dovrebbe emettere un ordine o mandato di cattura. Non si possono sopprimere le altre 48 ore concesse all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria per emanare con cognizione di causa il mandato di cattura, altrimenti il termine diventerebbe troppo breve.<\/p><p>MORO per ragioni di chiarezza giuridica, propone che l\u2019espressione: \u00abdopo tale termine il fermato deve essere rimesso in libert\u00e0\u00bb venga sostituita dall\u2019altra: \u00abdecorso tale termine, il fermato deve essere rimesso in libert\u00e0\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 favorevole alla proposta.<\/p><p>MASTROJANNI fa presente che, nella prassi giuridica, \u00e8 fuori della realt\u00e0 il presumere che nelle 48 ore l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria possa esaminare la denuncia della pubblica sicurezza e decidere se procedere o meno con un ordine o mandato di cattura. Il termine \u00e8 assai breve e potrebbe avvenire che, per evitare che il fermato sia rimesso in libert\u00e0, si procedesse affrettatamente ad emettere un ordine di cattura, salvo poi a revocarlo. \u00c8 noto che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, prima di emettere l\u2019ordine di cattura, procede spesse volte a preliminari indagini, specie quando si tratta di denunce complesse che presentano una qualche difficolt\u00e0 nella identificazione della natura giuridica del reato. Se si toglie all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria la possibilit\u00e0 di esaminare con una certa tranquillit\u00e0 le denunce, si corre il rischio di aggravare la condizione del cittadino, sottoponendolo ad un ordine di cattura non ponderatamente emanato. Propone perci\u00f2 che si elimini l\u2019ultima parte proposta, concernente l\u2019emissione dell\u2019ordine o mandato di cattura, perch\u00e9 basta il fatto che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria sia in possesso di una denuncia regolarmente presentata, perch\u00e9 giudichi se si debba procedere. Propone che si dica semplicemente: \u00abIl fermato deve essere rimesso in libert\u00e0, se nelle 48 ore successive non sia pervenuta all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria regolare denuncia\u00bb.<\/p><p>MERLIN UMBERTO, pure preoccupandosi di quello che ha detto l\u2019onorevole Mastrojanni, non ritiene possibile che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria non emetta mandato di cattura.<\/p><p>Non si pu\u00f2 trattenere un cittadino in arresto, se non dopo ordine o mandato di cattura. Il termine delle 48 ore \u00e8 poi fissato anche da consuetudini pratiche e non pu\u00f2 essere considerato troppo breve; esso \u00e8 sufficiente per assumere formali informazioni e vedere se la denuncia \u00e8 motivata.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che il legislatore, messo di fronte al termine di 2 giorni, emaner\u00e0 disposizioni che consentano all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria di agire con una certa sollecitudine e l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria stessa si creer\u00e0 organi adatti a provvedere in conseguenza. Perci\u00f2 \u00e8 del parere di tener ferma la dizione proposta. Ricorda che compito della Commissione \u00e8 di tutelare la libert\u00e0 del cittadino e che si deve tutelarla in termini concreti.<\/p><p>MANCINI fa presente che scopo della norma in esame \u00e8 di fare in modo che dopo 48 ore un cittadino venga rimesso in libert\u00e0 quando non sia emanato un ordine o mandato di cattura. Se si accetta la proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni, si avr\u00e0 in pratica questa conseguenza: un cittadino viene arrestato dalla pubblica sicurezza e questa dopo 48 ore presenta il suo verbale. L\u2019autorit\u00e0 giudiziaria lo manterr\u00e0 in carcere fino a quando non avr\u00e0 completato la sua istruzione, dal momento che non si \u00e8 fissato per questa indagine alcun limite di tempo. Al termine di essa o rimetter\u00e0 in libert\u00e0 l\u2019arrestato o emaner\u00e0 un ordine o un mandato di cattura. Accadr\u00e0 certamente che l\u2019arrestato rimarr\u00e0 in carcere qualche mese, prima che a suo riguardo venga presa una decisione. \u00c8 necessario invece stabilire che dopo 48 ore l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria deve emanare l\u2019ordine o il mandato di cattura o rimettere in libert\u00e0 l\u2019arrestato.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che nella pratica giudiziaria, anche pi\u00f9 recente, non viene quasi mai rispettata la norma del Codice di procedura penale, la quale stabilisce che entro le 24 ore il detenuto deve essere interrogato. La recente legislazione prescrive pure che, se entro 8 mesi non ha termine l\u2019istruttoria, il detenuto deve essere scarcerato. Ora \u00e8 avvenuto che un detenuto per rapina a mano armata \u00e8 stato scarcerato perch\u00e9 il giudice istruttore non aveva proceduto al suo interrogatorio. Questa \u00e8 la situazione giudiziaria in Roma, dove abbiamo detenuti che non sono interrogati se non dopo 4 o 5 mesi. Se si fissa un termine di sole 48 ore, c\u2019\u00e8 da temere che tutti gli arrestati siano rimessi in libert\u00e0, anche quelli responsabili di gravi reati, e ci\u00f2 con evidente danno della societ\u00e0. Occorre trovare una formula che consenta una pratica attuazione. Non ritiene che possa considerarsi tale quella che restringe a 48 ore la possibilit\u00e0 per l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria di emanare un ordine o un mandato di cattura.<\/p><p>Un magistrato che abbia coscienza della sua missione non potr\u00e0, appena ricevuta una denuncia, decidere se deve emettere o no mandato di cattura, a meno che non si tratti di fatti gravi ed evidenti. All\u2019infuori di questi casi, si richiede una ponderazione e una indagine, anche sommarie, per poter identificare la natura del reato. Propone pertanto che il termine di 48 ore sia portato a 4 o 5 giorni.<\/p><p>MANCINI fa osservare che le preoccupazioni dell\u2019onorevole Mastrojanni risultano infondate, quando si tenga presente la differenza tra ordine di cattura e mandato di cattura. L\u2019ordine di cattura \u00e8 emanato dal Procuratore della Repubblica e non richiede che una semplice deliberazione preventiva. Il mandato di cattura deve essere invece emanato dal giudice istruttore, previa richiesta del Procuratore della Repubblica e richiede opportune indagini. L\u2019ordine di cattura pu\u00f2 essere emesso subito non appena fissata la epigrafe del reato, e non richiede alcuna giustificazione. Nessun delinquente potr\u00e0 essere rimesso in libert\u00e0 quando il Procuratore della Repubblica evinca dal verbale che si tratta, per esempio, di rapina o di omicidio. In un secondo tempo, poi, l\u2019ordine di cattura si potr\u00e0 trasformare in mandato di cattura emesso sempre dal giudice istruttore su richiesta del Procuratore della Repubblica.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente all\u2019onorevole Mastrojanni che la preoccupazione di cui ha fatto cenno, circa il termine di otto mesi previsto dal codice di procedura penale si riferisce ad ipotesi diverse. Per emettere l\u2019ordine di arresto basta che il Procuratore della Repubblica lo ritenga necessario. Il termine di otto mesi si riferisce al periodo in cui l\u2019istruttoria dev\u2019essere compiuta.<\/p><p>CEVOLOTTO ritiene che le preoccupazioni dell\u2019onorevole Mastrojanni vadano al di l\u00e0 della realt\u00e0, perch\u00e9 un dubbio circa la possibilit\u00e0 e l\u2019opportunit\u00e0 di emanare un ordine od un mandato di cattura sussiste solo nei casi in cui ci sia una denuncia che ha bisogno di istruzione. In questi casi la stessa autorit\u00e0 di pubblica sicurezza non procede senz\u2019altro all\u2019arresto, ma trasmette la denuncia alla Procura della Repubblica la quale, prima di emettere il mandato di cattura, esamina se vi siano gli estremi che lo permettano. L\u2019arresto da parte della pubblica sicurezza avviene quasi sempre o per flagranza o per prove macroscopiche: voce pubblica, fatti salienti, pericolo di fuga, ecc., nei quali casi vi \u00e8 la necessit\u00e0 di un arresto immediato. In questi casi la tutela da parte della Procura della Repubblica \u00e8 esercitabile perfettamente nelle 48 ore. In fondo, la revoca o la messa in libert\u00e0 avverr\u00e0 quasi sempre nei casi in cui l\u2019arresto \u00e8 avvenuto in flagranza, ma per un titolo di reato che non comporta la detenzione preventiva.<\/p><p>PRESIDENTE, per tranquillizzare chi ritiene troppo limitato il termine di 48 ore, propone che il termine sia raddoppiato e portato a 96 ore.<\/p><p>TOGLIATTI rileva che in tal modo si verrebbe ad estendere eccessivamente il potere di arresto preventivo senza mandato di cattura. Stabilendo due giorni per l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, e quattro giorni per l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, si arriverebbe ad una settimana.<\/p><p>LUCIFERO \u00e8 del parere di mantenere il termine di 48 ore. Preferisce che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria abbia la responsabilit\u00e0 di aver effettuato l\u2019arresto e magari allo scadere del termine si trovi in difetto, piuttosto che estendere il termine a sei giorni.<\/p><p>CORSANEGO esprime la preoccupazione che quando l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria si trovi vincolata da un termine troppo breve, nel timore che le sfugga un presunto reo sia portata ad emettere, come misura precauzionale, il mandato di cattura. In tal caso il termine di 48 ore non farebbe che danneggiare il fermato stesso.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, in analogia con la Costituzione spagnola, propone un termine di 72 ore.<\/p><p>MARCHESI concorda con l\u2019onorevole Togliatti sull\u2019opportunit\u00e0 di associare la responsabilit\u00e0 dell\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza alla responsabilit\u00e0 dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Ritiene che lo spazio di 48 ore sia sufficiente, senza ricorrere all\u2019esempio della Spagna. Se si prolungano i termini, l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria si trover\u00e0 ugualmente nelle condizioni di emettere il mandato senza avere sufficientemente esaminato la denuncia della polizia. Si trover\u00e0 quindi nelle stesse condizioni, mentre invece occorre stimolarla e incalzarla.<\/p><p>MASTROJANNI riferendosi alla giusta osservazione dell\u2019onorevole Marchesi, per far s\u00ec che il termine proposto non resti soltanto una platonica enunciazione nei confronti del cittadino e per evitare che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, o l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza tenuta all\u2019osservanza rigida di questa norma, possa impunemente non osservarla, propone che nella stessa Costituzione si preveda la sanzione per l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza o per l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria inadempiente.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare all\u2019onorevole Mastrojanni che, per quanto riguarda l\u2019osservanza della Costituzione, i progetti presentati prevedono per tutte le autorit\u00e0 delle sanzioni di carattere generale, per cui sarebbe fuori tempo in questo momento una proposta del genere. Prega perci\u00f2 l\u2019onorevole Mastrojanni di non insistere. Se mai, quando verranno in discussione quei determinati articoli, egli potr\u00e0 precisare le sue osservazioni riferentisi al caso in esame.<\/p><p>Mette quindi ai voti una prima proposta, di allungare a 96 ore il termine concesso all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria per emettere il mandato di cattura.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti la seconda proposta, di estendere il termine da 48 ore a 72.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Dichiara approvato il termine di 48 ore per l\u2019emissione del mandato di cattura.<\/p><p>Mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Moro, che mira a sostituire la parola \u00abdopo\u00bb con l\u2019altra \u00abdecorso\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Lucifero che il termine \u00abprima\u00bb sia sostituito con il termine \u00abnel frattempo\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Fa presente che, dopo gli emendamenti approvati, l\u2019intero capoverso verrebbe ad avere la seguente formulazione: \u00abIl fermo o l\u2019arresto di polizia non \u00e8 ammesso che per fondato sospetto di reato e non pu\u00f2 durare in nessun caso pi\u00f9 di 48 ore. Decorso tale termine, il fermato deve essere rimesso in libert\u00e0, a meno che nel frattempo non sia intervenuta denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e questa entro le ulteriori 48 ore abbia emesso ordine o mandato di cattura\u00bb.<\/p><p>Lo pone ai voti.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI fa una dichiarazione di voto sull\u2019intero capoverso dello articolo 3. Poich\u00e9 si \u00e8 discusso se il termine dell\u2019arresto debba essere di 48, 72 o 96 ore, afferma che la libert\u00e0 \u00e8 cosa troppo sacra perch\u00e9 si possa misurare come una merce qualsiasi. Ritiene che la Commissione non abbia inteso il significato profondo del principio fondamentale, il quale \u00e8 che la pubblica sicurezza pu\u00f2 agire solo su mandato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, e pu\u00f2 agire solo in caso di flagranza. Quale fatto ostacola che questo principio sia preso in considerazione? Si tratterebbe di aspettare che entro 48 ore dall\u2019esposto o dalla denuncia della pubblica sicurezza, l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria intervenga con un suo atto. Allora la questione del termine di 48 o di 72 o di 96 ore verrebbe meno. Sul rapporto della pubblica sicurezza \u00e8 l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria che ordina, salvo il caso di flagranza.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda all\u2019onorevole Lombardi che la parte dell\u2019articolo a cui egli si riferisce \u00e8 stata gi\u00e0 votata. Qui si tratta soltanto di votare l\u2019intera dizione dell\u2019articolo cos\u00ec come \u00e8 stata discussa e approvata punto per punto. L\u2019onorevole Lombardi pu\u00f2 soltanto dichiarare se approva o no.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara di non approvare la formulazione dell\u2019articolo perch\u00e9, come ha gi\u00e0 detto, la libert\u00e0 umana \u00e8 una cosa troppo sacra per sottoporla a termini. Solo la flagranza pu\u00f2 legittimare l\u2019intervento della pubblica sicurezza. In ogni altro caso \u00e8 la autorit\u00e0 del magistrato che deve intervenire.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che voter\u00e0 a favore, ma fa presente la preoccupazione che quando si dice \u00abfermato\u00bb, non si prevede l\u2019ipotesi che un cittadino sia anche arrestato. Propone pertanto che, per maggiore, chiarezza si dica: \u00abla persona fermata o arrestata\u00bb.<\/p><p>(<em>La Commissione approva<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019intera prima parte dell\u2019articolo 3 con gli emendamenti approvati:<\/p><p>\u00abLa libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile.<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 esserne privato, se non per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e solo nei casi e nei modi previsti della legge.<\/p><p>\u00abIl fermo o l\u2019arresto di polizia non \u00e8 ammesso che per fondato sospetto di reato e non pu\u00f2 durare in nessun caso pi\u00f9 di 48 ore. Decorso tale termine, la persona fermata od arrestata deve essere rimessa in libert\u00e0, a meno che nel frattempo non sia intervenuta denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e questa, entro le ulteriori 48 ore, abbia emesso ordine o mandato di cattura\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone in discussione la restante parte dell\u2019articolo 3 che nella proposta del relatore La Pira suona cos\u00ec:<\/p><p>\u00abOgni forma di rigore e di coazione, che non sia necessaria per venire in possesso di una persona o per mantenerla in stato di detenzione, cos\u00ec come ogni pressione morale o brutalit\u00e0 fisica specialmente durante l\u2019interrogatorio, \u00e8 punita\u00bb.<\/p><p>Osserva che la formulazione di questo capoverso \u00e8 pletorica e quindi pu\u00f2 prestarsi ad interpretazioni equivoche. Ricorda che la forma delle norme da inserire nella Costituzione deve essere quanto pi\u00f9 possibile concisa e chiara. Pertanto propone, salvo una migliore formulazione, la seguente dizione: \u00abAlla persona fermata o arrestata \u00e8 garantito un trattamento umano\u00bb. Questa affermazione risponderebbe anche alla terminologia che si deve usare in una Costituzione, che dovrebbe contenere solo affermazioni di carattere generale. Penser\u00e0 il legislatore a sviluppare il concetto nelle leggi penali.<\/p><p>CORSANEGO si dichiara in linea di massima d\u2019accordo; per\u00f2 vorrebbe trovare una via di mezzo tra la forma pletorica proposta dai relatori e quella laconica del Presidente. Affermato il concetto che l\u2019arrestato o il fermato deve essere trattato umanamente, bisognerebbe aggiungere una norma, sia pure espressa in modo sintetico, per impedire in ogni caso il ricorso ad angherie o vessazioni di qualsiasi genere. Converrebbe inoltre sopprimere la parola \u00abspecialmente\u00bb riferita al trattamento da usarsi durante l\u2019interrogatorio, perch\u00e9 essa potrebbe in certo qual modo autorizzare l\u2019uso di mezzi inumani in altri momenti.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di non poter accettare la formula proposta dai correlatori. Gli sembra assurdo che nella Costituzione si parli dei modi di impossessarsi di una persona. Se si deve arrestare un ladro \u00e8 evidente che \u00e8 necessario mettergli le manette, e che possa anche seguire una colluttazione, ma di questo non si pu\u00f2 parlare in una Costituzione. In essa si deve dire della condizione in cui viene a trovarsi il cittadino arrestato o fermato, cio\u00e8 quando si \u00e8 venuto a creare nei suoi riguardi quello speciale stato di diritto che \u00e8 definito dai capoversi precedenti, e per cui ogni violenza contro di lui \u00e8 proibita. Questo unicamente si deve dire e niente pi\u00f9. Perci\u00f2 propone la formula seguente: \u00ab\u00c8 proibita e viene punita dalla legge ogni forma di violenza contro ogni cittadino arrestato o fermato\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, ritiene che le preoccupazioni che sono state prospettate verrebbero meno se si adottasse la formula che egli aveva originariamente proposto e cio\u00e8: \u00ab\u00c8 vietato sottoporre l\u2019individuo privato della libert\u00e0 personale a trattamenti brutali e costrizioni morali e materiali\u00bb. La formula del collega La Pira riproduce esattamente quella della Costituzione francese. Preferirebbe il suo testo primitivo.<\/p><p>CEVOLOTTO si dichiara in massima d\u2019accordo con gli onorevoli Togliatti e Basso. Quello di cui ci si deve preoccupare non \u00e8 tanto il trattamento dell\u2019arrestato duravate l\u2019interrogatorio da parte del giudice istruttore o del Procuratore della Repubblica. Fortunatamente anche in passato, nei riguardi di queste autorit\u00e0, non si sono dovute in genere deplorare violenze o costrizioni. Queste invece, come risulta dall\u2019esperienza professionale e personale di molti, si mettevano in essere da parte della pubblica sicurezza.<\/p><p>TOGLIATTI aggiunge che si verificavano anche nelle carceri.<\/p><p>CEVOLOTTO ricorda che i magistrati, quando si protestava contro tali abusi, sapevano bene che si parlava in nome della libert\u00e0, ma ritenevano forse opportuno che non si facesse perdere all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza il suo prestigio, il che rappresenta un\u2019idea alquanto discutibile. Comunque, ora \u00e8 necessario affermare il principio della tutela dell\u2019individuo contro possibili forme di violenza, ma a suo avviso tale principio non pu\u00f2 essere affermato nella Costituzione che in linea generale. Non si pu\u00f2 trasformare la Costituzione in un Codice penale.<\/p><p>MASTROJANNI desidererebbe che il principio della tutela dell\u2019arrestato contro ogni forma di violenza fosse affermato in modo pi\u00f9 esplicito, e che fosse esteso a tutto il periodo della detenzione. Propone perci\u00f2 la seguente formula: \u00abOgni forma di violenza fisica o morale durante l\u2019arresto e il periodo di detenzione costituisce reato\u00bb.<\/p><p>MERLIN UMBERTO ritiene che la formula proposta nella relazione La Pira sia pletorica e concorda con l\u2019onorevole Togliatti circa la convenienza di sopprimere l\u2019inciso: \u00abspecialmente durante l\u2019interrogatorio\u00bb.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI raccogliendo le osservazioni fatte dai precedenti oratori propone la formula seguente: \u00abContro qualunque imputato e detenuto ogni forma di violenza o di vessazione \u00e8 vietata con sanzioni che saranno contemplate dalle leggi penali\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO esprime un dubbio di carattere sistematico; se, cio\u00e8, non sarebbe meglio collocare questa norma nell\u2019articolo successivo che parla solo dell\u2019imputato. \u00c8 anch\u2019egli del parere che lo stesso trattamento si debba fare sia all\u2019imputato che al fermato ed \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mastrojanni sulla necessit\u00e0 di dire esplicitamente che ogni violenza contro l\u2019imputato o il fermato costituisce reato.<\/p><p>Il fatto di dire solo nell\u2019ultimo capoverso che l\u2019infrazione alle norme in esso contenute \u00e8 punita farebbe supporre che le altre infrazioni potrebbero andare esenti da punizione. Occorre trovare una formula che dica che tutte le infrazioni alle disposizioni dello articolo sono punite.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, rileva che l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Lucifero \u00e8 tecnicamente esatta. Dicendosi: \u00ab\u00e8 punita&#8230;\u00bb o \u00abcostituisce reato\u00bb, si usa un\u2019espressione che meglio si adatta a un Codice di procedura penale. Spetter\u00e0 al legislatore di comminare la sanzione. Nella Costituzione si deve soltanto affermare un principio generale di responsabilit\u00e0, per lo Stato e per i funzionari, per qualunque violazione. Ripete che ritiene preferibile riportare la formula da lui proposta.<\/p><p>MANCINI esprime il dubbio che la questione di cui si parla nel capoverso in discussione non debba essere trattata in sede di Costituzione, perch\u00e9 costituisce argomenti di Codice di procedura penale. In sede di Costituzione ci si dovrebbe limitare ad affermare soltanto il principio inviolabile della libert\u00e0 personale.<\/p><p>DE VITA ritiene che il testo proposto potrebbe essere cos\u00ec modificato:<\/p><p>\u00ab\u00c8 vietata ogni forma di rigore e di coazione che non sia necessaria per venire in possesso di una persona o per mantenerla in stato di detenzione, cos\u00ec come ogni pressione o brutalit\u00e0 f\u00ecsica\u00bb.<\/p><p>MORO associandosi all\u2019onorevole Basso afferma che, a suo avviso, l\u2019argomento in discussione dovrebbe formare oggetto di regolamento costituzionale. Proprio in sede di Costituzione \u00e8 necessario proibire quelle ulteriori limitazioni della libert\u00e0 personale che si concretano nella brutalit\u00e0 fisica contro le persone in stato di detenzione. Pensa, peraltro, che non sia opportuno adoperare la espressione: \u00ab\u00e8 punita\u00bb, perch\u00e9 alla Costituzione compete soltanto di indicare i princip\u00ee fondamentali. Vorrebbe aggiungere la parola \u00abdetenuti\u00bb alla formula proposta dell\u2019onorevole Togliatti, che modificherebbe in questo senso: \u00ab\u00c8 proibita ogni forma di violenza contro ogni cittadino fermato, arrestato o detenuto\u00bb.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, ritiene che in questa materia sia necessario specificare, data la dura esperienza fatta da gran parte dei componenti la Commissione durante il periodo fascista.<\/p><p>PRESIDENTE riassume la discussione, rilevando che di fronte alla formula dei correlatori, integrata dalla proposta De Vita, ve n\u2019\u00e8 un\u2019altra da lui suggerita, contenuta nei seguenti termini: \u00abIl trattamento umano della persona fermata, arrestata o detenuta, \u00e8 garantito\u00bb. Osserva che questa formula non solo risponde al carattere generale della Costituzione, ma tiene conto anche delle preoccupazioni manifestate dall\u2019onorevole Mastrojanni. Questa sua proposta \u2013 sulla quale insiste \u2013 potrebbe avere in votazione la precedenza, se non vi fosse una proposta pi\u00f9 radicale dell\u2019onorevole Mancini, il quale sostiene che non si debba dar luogo a nessuna affermazione del genere in questa sede, ma che la materia in discussione debba formare oggetto di particolari disposizioni di legge, che il legislatore predisporr\u00e0 in relazione ai princip\u00ee generali fissati dalla Costituzione. Mette perci\u00f2, innanzi tutto, ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mancini.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette poscia ai voti la sua proposta.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approdata<\/em>).<\/p><p>Avverte che segue la formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti, la quale dice: \u00ab\u00c8 proibita e viene punita dalla legge ogni forma di violenza contro il cittadino fermato o arrestato\u00bb. A questa formula l\u2019onorevole Moro vorrebbe apportare un emendamento aggiuntivo, che ha cos\u00ec precisato: \u00ab\u00c8 vietata ogni violenza fisica e morale nei riguardi del cittadino fermato o arrestato o comunque detenuto\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara d\u2019accettare l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Moro, osservando soltanto che l\u2019espressione: \u00abviolenza morale\u00bb \u00e8 un po\u2019 ampia. Anche la privazione della libert\u00e0 \u00e8 una forma di violenza morale.<\/p><p>MORO chiarisce che, in termini giuridici, morale \u00e8 ogni coercizione esercitata mediante suggestioni, minacce, ecc.<\/p><p>CEVOLOTTO domanda agli onorevoli Togliatti e Moro se accettano di sostituire alla loro dizione quella proposta dall\u2019onorevole Basso: \u00abL\u2019individuo privato della libert\u00e0 personale\u00bb che \u00e8 pi\u00f9 comprensiva.<\/p><p>MASTROJANNI fa presente che la sua proposta prevede ogni ipotesi. Tale proposta \u00e8 cos\u00ec formulata: \u00abQualunque forma di violenza fisica o morale durante l\u2019arresto e per tutto il tempo della privazione della libert\u00e0 personale costituisce reato\u00bb. Senza distinguere l\u2019arresto, la detenzione o la carcerazione, si esprime un concetto anche pi\u00f9 lato che si estende a quel settore dove \u00e8 pi\u00f9 temibile e possibile la violenza fisica o morale, cio\u00e8 quando l\u2019individuo \u00e8 stato fermato per ragioni di pubblica sicurezza.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, insiste sulla formula da lui proposta, nella quale si accenna anche al trattamento inumano, perch\u00e9 per fiaccare la resistenza morale e fisica di un individuo si pu\u00f2 ricorrere a forme inumane di trattamento perfino nel vitto. Nella sua proposta erano perci\u00f2 prospettate tre ipotesi: il trattamento inumano, la violenza morale e quella materiale.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di accettare la formula Basso.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che sarebbe pi\u00f9 logico stabilire anzitutto il principio che: \u00aba tutti \u00e8 garantito un trattamento umano\u00bb e poi specificare.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, ritiene che dire: \u00ab\u00e8 vietata ogni forma di trattamento inumano e ogni forma di costrizione\u00bb possa andare egualmente bene.<\/p><p>MORO propone di fondere le due formule, usando per\u00f2 una forma positiva, cio\u00e8: \u00ab\u00e8 garantito a tutti un trattamento umano\u00bb.<\/p><p>MANCINI rileva che tornerebbe a ripresentarsi la formula proposta dal Presidente che \u00e8 stata gi\u00e0 respinta.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la dizione \u00abtrattamento umano\u00bb riguarda tutte le possibili ipotesi e sottolinea ancor meglio quanto \u00e8 stato detto in precedenza e con maggiore specificazione. \u00c8 pertanto favorevole alla formula \u00ab\u00c8 garantito a tutti un trattamento umano\u00bb. \u00c8 una norma di carattere generale.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI userebbe la parola \u00abvessazione\u00bb.<\/p><p>DE VITA osserva che nel testo proposto dall\u2019onorevole Togliatti non \u00e8 previsto il momento antecedente all\u2019arresto.<\/p><p>TOGLIATTI risponde che \u00e8 molto difficile prevedere questo momento. Quando, ad esempio, si arresta una persona per la strada \u00e8 giocoforza usare una certa coercizione materiale.<\/p><p>DE VITA dichiara di accettare la formula proposta dai relatori.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che essa \u00e8 stata gi\u00e0 abbandonata. Si sarebbe invece trovato l\u2019accordo, almeno nelle proposte, tra le varie formule che sono state presentata dagli onorevoli Togliatti, Moro e Basso, a cui hanno aderito gli onorevoli Mastrojanni, Cevolotto ed egli stesso. La formulazione definitiva proposta per questo capoverso risulterebbe la seguente: \u00ab\u00c8 vietata ogni violenza fisica o morale nei riguardi del cittadino fermato, arrestato o comunque detenuto\u00bb. Ritiene per\u00f2 che sarebbe meglio dire \u00abpersona\u00bb, perch\u00e9 talvolta pu\u00f2 avvenire che anche una persona che non \u00e8 cittadino si trovi in condizioni di essere arrestato, fermato o detenuto. Toglierebbe inoltre l\u2019avverbio \u00abcomunque\u00bb che puntualizza in senso estensivo il concetto della prima parte dell\u2019articolo.<\/p><p>Potrebbe infine aggiungersi un ultimo periodo: \u00abDurante lo stato di privazione della libert\u00e0 personale \u00e8 garantito a tutti un trattamento umano\u00bb.<\/p><p>CARISTIA osserva che sarebbe meglio dire: \u00abviolenza fisica o morale contro la persona\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che il termine pi\u00f9 esatto \u00e8: \u00abin danno\u00bb. In definitiva la formula dei due ultimi capoversi potrebbe essere la seguente:<\/p><p>\u00ab\u00c8 vietata ogni violenza fisica o morale in danno della persona fermata, arrestata o comunque detenuta.<\/p><p>\u00abDurante lo stato di privazione della libert\u00e0 personale \u00e8 garantito a tutti un trattamento umano\u00bb.<\/p><p>Pone ai voti il testo cos\u00ec formulato.<\/p><p>MANCINI dichiara che voter\u00e0 contro, non perch\u00e9 sia contrario al concetto racchiuso nella formula, ma perch\u00e9 \u00e8 convinto che tutto ci\u00f2 \u00e8 materia di codice di procedura penale.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara di insistere nella sua precedente proposta e di votare contro la formula proposta.<\/p><p>PRESIDENTE spiega all\u2019onorevole Lombardi la ragione per la quale ha messo ai voti prima delle altre la sua proposta. Infatti \u00e8 partito dal concetto, che domina sempre come criterio assoluto nelle votazioni, che abbiano la precedenza quella formule che, nei confronti di quelle dei relatori, sono le pi\u00f9 radicali in quanto a modifiche. Ha ritenuto che il solo fatto di accennare a delle sanzioni avesse un carattere specifico, e che pi\u00f9 si accostasse alla proposta dei relatori. Comunque ritiene giusto che si faccia menzione nel verbale della formula proposta dall\u2019onorevole Lombardi che \u00e8 la seguente: \u00abContro chiunque, imputato o detenuto, ogni forma di violenza o vessazione \u00e8 vietata, con sanzioni che saranno indicate dalla legge penale\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO ritiene che l\u2019ultima proposizione, cio\u00e8 quella relativa al trattamento umano, sarebbe meglio espressa in forma negativa, dicendo: \u00abDurante lo stato di privazione della libert\u00e0 personale \u00e8 vietato un trattamento inumano verso tutti\u00bb.<\/p><p>MORO dichiara di essere contrario alla proposta dell\u2019onorevole Lucifero, poich\u00e9 la formula che raccoglie il consenso della maggioranza della Sottocommissione si ricollega meglio a quel trattamento sociale che si \u00e8 voluto garantire.<\/p><p>(<em>I due ultimi capoversi sono approvati nel testo proposto dal Presidente<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019intero articolo terzo che pertanto con i vari emendamenti approvati risulta cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abLa libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile. Nessuno pu\u00f2 esserne privato, se non per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e solo nei casi e nei modi previsti dalla legge.<\/p><p>\u00abIl fermo o l\u2019arresto di polizia non \u00e8 ammesso che per fondato sospetto di reato e non pu\u00f2 durare in nessun caso pi\u00f9 di quarantotto ore. Decorso tale termine, la persona fermata od arrestata deve essere rimessa in libert\u00e0, a meno che nel frattempo non sia intervenuta denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e questa, entro le ulteriori quarantotto ore, abbia emesso ordine o mandato di cattura.<\/p><p>\u00ab\u00c8 vietata ogni violenza fisica o morale in danno della persona fermata, arrestata o comunque detenuta.<\/p><p>\u00abDurante lo stato di privazione della libert\u00e0 personale, \u00e8 garantito a tutti un trattamento umano\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>D\u00e0 quindi lettura dell\u2019articolo 4 nel testo proposto dai relatori: \u00abL\u2019imputato \u00e8 presunto innocente, fino a che con atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria non sia stato dichiarato colpevole.<\/p><p>\u00abLa difesa processuale \u00e8 garantita a tutti.<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto se non a giudici precostituiti ed a nessun titolo e sotto nessuna denominazione pu\u00f2 essere creata una giurisdizione straordinaria\u00bb.<\/p><p>Pone in discussione il primo comma.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di non poter approvare la dizione, perch\u00e9 non pu\u00f2 esistere nessuna presunzione di innocenza da parte dell\u2019autorit\u00e0 nei riguardi dell\u2019imputato, il quale non pu\u00f2 essere condannato se non vi sono prove: bisogna provare che c\u2019\u00e8 un reato. Se si parte da una presunzione di innocenza, questa prova si trasforma in una prova contraria; \u00e8 una presunzione, mentre invece ci vuole l\u2019obbligo di una prova diretta dell\u2019esistenza di un reato. Si rende conto che questa potr\u00e0 sembrare una impostazione teorica, mentre le Costituzioni sono qualche cosa di pratico, e poich\u00e9 tale presunzione c\u2019\u00e8 nelle altre Costituzioni \u00e8 probabile che venga accolta anche nella nostra. Per suo conto ritiene che non sia esatta.<\/p><p>MANCINI si dichiara contrario al concetto espresso dall\u2019onorevole Cevolotto. Ricorda che nel Codice del 1913 si afferm\u00f2 la presunzione di innocenza dell\u2019imputato, che parve una grande conquista. Vennero dopo i codici fascisti e fu messa da parte.<\/p><p>La Commissione deve affermare questo principio, e chiede pertanto che il comma venga modificato nella seguente forma: \u00abL\u2019innocenza dell\u2019imputato \u00e8 presunta fino alla condanna definitiva\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che la dizione: \u00abatto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb \u00e8 imprecisa ed equivoca. Con ci\u00f2 si potrebbe giungere all\u2019assurdo che, appena il giudice istruttore o il Procuratore della Repubblica hanno emesso ordine o mandato di cattura, essendo questi atti giudiziari, da quel momento la presunzione di innocenza viene a scomparire. Invece la presunzione deve permanere non fino a quando non vi \u00e8 un atto giudiziario qualsiasi, ma fino a sentenza definitiva di condanna.<\/p><p>CEVOLOTTO risponde che vi \u00e8 il decreto penale.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che il decreto penale \u00e8 suscettibile di opposizione ed \u00e8 emanato senza che sia udita l\u2019altra parte. Il condannato per decreto penale ha diritto di produrre opposizione; ed allora soltanto il decreto penale pu\u00f2 trasformarsi da giudizio unilaterale in giudizio in contradittorio. Perci\u00f2 la presunzione dell\u2019innocenza dell\u2019arrestato dura fin tanto che non vi sia una sentenza definitiva.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che il decreto penale \u00e8 una condanna che si pronuncia \u00ab<em>inaudita altera parte<\/em>\u00bb ed ammette una opposizione. \u00c8 questa una forma di impugnativa, che importa un riesame del merito, come se non fosse stato emesso il decreto cui deve seguire una sentenza definitiva. Per\u00f2 se questa opposizione non viene sollevata, la condanna diventa definitiva. Vi sono delle condanne definitive per decreto, oltre che per sentenza, che tolgono la presunzione di innocenza. Ecco perch\u00e9 egli preferisce la dizione \u00abatto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>MORO rileva che si pu\u00f2 discutere in sede dogmatica se e quando vi sia una presunzione di innocenza in senso stretto, ma in sede di Commissione preparatoria della Costituente si deve considerare il profilo politico della questione. Quindi la presunzione di innocenza, come una forma di garanzia della libert\u00e0 individuale, come un ulteriore impedimento di quell\u2019arbitrio che si potrebbe verificare qualora l\u2019imputato o arrestato o detenuto fosse gi\u00e0 considerato come qualificato in senso negativo della societ\u00e0, rappresenta un principio che \u00e8 necessario ammettere.<\/p><p>LUCIFERO conviene in molte delle osservazioni che sono state fatte per\u00f2 osserva che nel comma in discussione c\u2019\u00e8 un\u2019affermazione di principio che pu\u00f2 essere foriera di effettive realizzazioni giuridiche.<\/p><p>Esiste un problema d\u2019ordine pratico: oggi in Italia chi \u00e8 trattenuto in arresto in attesa di giudizio ha lo stesso trattamento di colui che \u00e8 stato condannato. In fondo, la vera realizzazione pratica dei princip\u00ee di cui si sta discutendo, \u00e8 quella di stabilire un diverso trattamento tra colui che \u00e8 stato riconosciuto colpevole e sconta una pena, e colui che \u00e8 in attesa di giudizio e dev\u2019essere giustamente presunto innocente.<\/p><p>Pertanto vorrebbe che questa differenza di trattamento venisse affermata nell\u2019articolo.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Cevolotto circa la sua posizione dottrinale.<\/p><p>Rispondendo all\u2019onorevole Mastrojanni circa la sostituzione della parola \u00abatto giudiziario\u00bb con quella \u00absentenza\u00bb, osserva che nel caso in esame non si tratta di un atto giudiziario qualsiasi, ma di un atto giudiziario che dichiara la colpevolezza. Atto giudiziario indica tutte le sentenze, e tecnicamente non \u00e8 possibile escludere tale espressione.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI considera la presunzione di innocenza non un concetto giuridico, ma un concetto politico. Ricorda che cos\u00ec l\u2019intendeva la scuola di Enrico Ferri, e cos\u00ec pure Ludovico Mortara che, Ministro Guardasigilli, volle includere nel codice di procedura penale del 1913 la dichiarazione della presunzione di innocenza. Ma tale presunzione non viene meno per un qualsiasi atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. La prima sentenza del tribunale \u00e8 un atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria; poi c\u2019\u00e8 l\u2019appello, poi il ricorso per Cassazione: ognuna di queste sentenze \u00e8 un atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, ma finch\u00e9 anche questo atto non sia definitivo, la presunzione di innocenza deve rimanere a significare appunto, che solamente quando si sono esperite tutte le forme volute dalla legge un cittadino pu\u00f2 essere ritenuto colpevole.<\/p><p>Dichiara perci\u00f2 di aderire alla formula Mastrojanni, proponendo che si dica che l\u2019arrestato \u00e8 presunto innocente fino alla sentenza definitiva.<\/p><p>MANCINI rispondendo agli argomenti dell\u2019onorevole Lucifero, osserva che esiste nei vigenti regolamenti carcerari un trattamento per i giudicabili diverso da quello che si applica ai giudicati. I giudicabili possono comunicare con i parenti due o tre volte la settimana, possono ricevere il vitto dall\u2019esterno, possono incontrarsi con le persone che desiderano visitarli, previo biglietto di colloquio. I giudicati invece non possono vedere i parenti che ogni tre mesi, non possono ricevere il vitto da fuori, ecc. ecc. Le norme relative a questo sistema differenziato non possono evidentemente trovare ospitalit\u00e0 in una Costituzione, ma fanno parte dei regolamenti penitenziari. Ci\u00f2 premesso dichiara di essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole Lombardi. La presunzione di innocenza non ha soltanto valore tecnico giuridico, ma ha valore essenzialmente politico; e se ne coglie la prova tangibile nel codice di procedura emanato sotto il regime fascista il quale, proprio perch\u00e9 la presunzione di innocenza toccava la libert\u00e0 del cittadino, abol\u00ec ogni presunzione di innocenza.<\/p><p>Quando si dice che l\u2019innocenza dell\u2019imputato \u00e8 presunta fino alla condanna, bisogna tener presente che nella tecnica giuridica quando si parla di condanna si intende sempre una condanna irrevocabile. Rileva che la formula usata dal codice di procedura penale del 1913, cio\u00e8 che l\u2019innocenza \u00e8 presunta fino a che non sia accertata la colpevolezza, non \u00e8 suscettibile di arbitrarie interpretazioni. Cos\u00ec pure, quando si afferma che la difesa processuale \u00e8 un diritto inviolabile, si esprime senza sottintesi un diritto invulnerabile.<\/p><p>CEVOLOTTO ricorda di aver proposto che si dica \u00abcon pronuncia definitiva dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb, ma fa presente che vi pu\u00f2 anche essere una condanna che non proviene dalla autorit\u00e0 giudiziaria: cio\u00e8 la condanna per decreto dell\u2019intendente di finanza. Anche questa \u00e8 una condanna penale.<\/p><p>MANCINI obietta che tale specie di condanna non \u00e8 per\u00f2 segnata nel casellario giudiziario, perch\u00e9 si tratta di condanna amministrativa.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che il concetto della presunzione dell\u2019innocenza \u00e8 condiviso da tutti: vi \u00e8 soltanto dissenso sulla pi\u00f9 acconcia formulazione del concetto stesso. Ricorda che, a questo riguardo, oltre alla formula proposta dai relatori c\u2019\u00e8 quella dell\u2019onorevole Mancini, il quale vorrebbe si dicesse: \u00abL\u2019innocenza dell\u2019imputato \u00e8 presunta fino alla condanna\u00bb. Gli sembra che questa formula sia la pi\u00f9 accettabile. Vorrebbe per\u00f2 aggiungere dopo \u00abcondanna\u00bb la parola \u00abdefinitiva\u00bb.<\/p><p>MANCINI dichiara di accettare.<\/p><p>BASSO e LA PIRA, <em>Relatori<\/em>, aderiscono alla formula proposta dall\u2019onorevole Mancini, integrata con l\u2019aggiunta suggerita dal Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE la pone ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone in discussione l\u2019altra proposizione dell\u2019articolo 4, cos\u00ec concepita: \u00abLa difesa processuale \u00e8 garantita a tutti\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI, poich\u00e9 davanti ai tribunali militari di guerra spesso viene inibita la difesa degli avvocati, vorrebbe che risultasse chiaro il concetto che la difesa per mezzo di avvocato \u00e8 garantita in ogni tempo e davanti ad ogni giudice.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che anche nel campo della giurisdizione militare \u00e8 garantita la difesa, ma solo in alcune fasi.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che per sua esperienza, come magistrato militare, sa che i Tribunali militari di guerra, in territorio presunto di guerra, inibivano l\u2019esercizio della difesa ai liberi professionisti e l\u2019affidavano ad ufficiali subalterni. Tale inconveniente dev\u2019essere eliminato. Perci\u00f2 propone la seguente dizione: \u00abLa difesa \u00e8 garantita in ogni grado e stato processuale, in ogni tempo e davanti a qualsiasi giurisdizione. Essa \u00e8 affidata solo agli avvocati\u00bb.<\/p><p>ROSSETTI ritiene che l\u2019inconveniente rilevato dall\u2019onorevole Mastrojanni non possa eliminarsi con la formula da lui proposta. Se egli vuole \u2013 come gli sembra di aver capito \u2013 garantire la difesa attraverso difensori di fiducia bisogna dirlo espressamente.<\/p><p>PRESIDENTE gli sembra che ci\u00f2 possa essere pericoloso.<\/p><p>MANCINI fa presente che la sua formula comprende tutto, poich\u00e9 afferma che \u00abla difesa processuale \u00e8 un diritto inviolabile\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI domanda in quale fase processuale la difesa \u00e8 un diritto inviolabile.<\/p><p>MANCINI chiarisce che lo \u00e8 in tutte le fasi, perch\u00e9 dicendo \u00abdifesa processuale\u00bb si usa un termine comprensivo di tutte le diverse giurisdizioni, sia militari che civili. In questi casi esiste sempre un processo in atto e quando esiste un processo in atto vi \u00e8 un imputato e questo ha il diritto, si badi bene, e non la garanzia, di difendersi. Tale diritto non pu\u00f2 essere violato da nessuno.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 del parere che dire semplicemente, come propongono i relatori: \u00abLa difesa processuale \u00e8 garantita a tutti\u00bb sia un modo troppo generico per affermare il diritto alla difesa. Gli sembra pertanto pi\u00f9 acconcia la formula proposta dall\u2019onorevole Mancini che afferma essere la difesa processuale un diritto inviolabile. Chiarisce che non si va contro il concetto di mantenere un carattere di generalit\u00e0 agli enunciati della Costituzione se si aggiunge che questo diritto \u00e8 tale in ogni stato o grado di giurisdizione.<\/p><p>MASTROJANNI ricorda che egli aveva proposto si dicesse \u00abin ogni tempo\u00bb appunto per comprendere anche il tempo di guerra, perch\u00e9 \u00e8 proprio in tempo di guerra che possono sorgere gli inconvenienti di cui ha fatto parola. Il dire semplicemente \u00abstato o grado\u00bb non gli sembra sufficiente. Inserendo invece \u00abin ogni tempo\u00bb si lascia aperta la strada perch\u00e9 sia consentita la difesa all\u2019avvocato anche in tempo di guerra. Ecco perch\u00e9 concludeva soggiungendo: \u00abessa \u00e8 affidata agli avvocati\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che, se si vuole specificare, anzich\u00e9 parlare di \u00abtempo\u00bb, che \u00e8 troppo generico, si potrebbe dire: \u00abdi fronte a qualsiasi giurisdizione\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI replica che col sistema attuale, in tempo di guerra, agli avvocati \u00e8 consentita la difesa davanti ai tribunali militari soltanto in alcuni territori ed in altri no, anche quando ve ne sia possibilit\u00e0. Insiste perci\u00f2 nella sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che quando si dice \u00abogni stato\u00bb questo termine \u00e8 comprensivo anche del \u00abtempo\u00bb. Se poi il legislatore sar\u00e0 tentato di fare una restrizione, dovr\u00e0 pensare se di fronte ad una formula cos\u00ec perentoria, gli sia possibile di ammettere eccezioni come quella temuta dall\u2019onorevole Mastrojanni.<\/p><p>Mette quindi ai voti la seconda parte dell\u2019articolo cos\u00ec formulato: \u00abLa difesa processuale \u00e8 un diritto inviolabile in ogni stato o grado di giurisdizione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che l\u2019onorevole Lucifero ha concretato le osservazioni fatte precedentemente nella proposta del seguente comma aggiuntivo: \u00abL\u2019imputato non pu\u00f2 subire lo stesso trattamento dei condannati, n\u00e9 pu\u00f2 essere detenuto con essi\u00bb. Gli sembra che ci\u00f2 sia piuttosto materia di regolamento carcerario.<\/p><p>LUCIFERO lo contesta, appellandosi a quanti, fra i presenti, hanno fatto l\u2019esperienza di essere rinchiusi nella stessa cella di un condannato.<\/p><p>PRESIDENTE ripete non sembrargli che tale proposta possa essere accolta in questa sede. Comunque, poich\u00e9 \u00e8 bene rimanga traccia d\u2019ogni pensiero espresso nel corso della discussione a documentare l\u2019alto sentimento di umanit\u00e0 a cui tutta la discussione \u00e8 stata informata, la mette ai voti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone in discussione l\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo 4\u00b0 che nella proposta dei relatori suona cos\u00ec: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto se non a giudici precostituiti ed a nessun titolo e sotto nessuna denominazione pu\u00f2 essere creata una giurisdizione straordinaria\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che sarebbe meglio dire \u00aba nessun titolo e sotto nessuna denominazione possono essere create giurisdizioni straordinarie\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI ritiene che, invece di \u00abgiudici precostituiti\u00bb, sarebbe preferibile dire \u00abgiurisdizione precostituita\u00bb. Nelle giurisdizioni sono compresi anche i giudici.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, propone che si dica \u00abnessuno pu\u00f2 essere sottoposto a-giurisdizioni straordinarie\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI domanda perch\u00e9 non si torna alla formula \u00abgiudici naturali\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che col termine \u00abprecostituiti\u00bb s\u2019intende quello che le Costituzioni di un tempo dicevano \u00abgiudici naturali\u00bb. Per\u00f2 questi non sono giudici naturali in quanto posti come tali dalla natura, ma sono quei giudici creati in forza della legge prima che il reato fosse commesso. Perci\u00f2 si deve dire: \u00abgiudici precostituiti\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI propone la dizione \u00abmagistrati ordinari\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, osserva che si tratta di una cosa diversa. Il tribunale speciale era una magistratura straordinaria, ma precostituita. Sono le due cose insieme che si vogliono vietare. Si vuole vietare che si creino magistrature ordinarie che giudichino reati avvenuti prima, e che si creino magistrature straordinarie.<\/p><p>DOSSETTI, pur convenendo sul contenuto del capoverso dell\u2019articolo 4 come \u00e8 enunciato, e associandosi all\u2019osservazioni dell\u2019onorevole Basso, osserva che da un punto di vista sistematico il concetto potrebbe essere compreso molto meglio, se seguisse a quanto viene disposto dall\u2019articolo successivo proposto dai relatori. Forse il capoverso non \u00e8 che l\u2019applicazione processuale del diritto sostanziale affermato in tale articolo, dove si dichiara che nessuno pu\u00f2 essere punito, se non per una ipotesi prevista preventivamente dalla legge come reato. Analogamente, nessuno pu\u00f2 essere sottoposto ad un giudice che non sia quello precostituito.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la collocazione degli articoli ha per ora un\u2019importanza relativa, rispetto al compito affidato alla Commissione. L\u2019essenziale \u00e8 che sia solennemente affermato il principio perch\u00e9 si riferisce ad una esperienza troppo recente per essere dimenticata. La Commissione vuole che il giudice sia fissato dalla legge e che non sia consentito di creare giurisdizioni straordinarie. Se questo \u00e8 il concetto, non si pu\u00f2 esprimerlo che nei termini proposti dai relatori, altrimenti si cade nel vago e nel generico.<\/p><p>MASTROJANNI insiste perch\u00e9 venga adottata la dizione \u00abgiurisdizioni precostituite\u00bb per specificare che non sono ammessi n\u00e9 giudici n\u00e9 giurisdizioni speciali. L\u2019espressione \u00abgiudici precostituiti\u00bb non gli sembra chiara.<\/p><p>CEVOLOTTO spiega che si intende dire: precostituiti prima del commesso reato.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che in tal caso sono \u00abgiudici naturali\u00bb.<\/p><p>MANCINI gli sembra che il concetto \u2013 che \u00e8 da tutti condiviso \u2013 possa essere espresso pi\u00f9 precisamente cos\u00ec: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a giurisdizioni diverse da quelle indicate nella legge penale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE obietta che tale dizione non risponde al concetto specifico e lascia troppa libert\u00e0 al legislatore.<\/p><p>CARISTIA \u00e8 anch\u2019egli d\u2019avviso che la formula dei relatori sia la pi\u00f9 concisa, precisa e comprensiva.<\/p><p>PRESIDENTE, d\u00e0 lettura di un emendamento proposto dall\u2019onorevole Lombardi: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottratto all\u2019ordinaria giurisdizione\u00bb.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, fa presente che non c\u2019\u00e8 alcuna espressione nel testo dei relatori che non faccia riferimento ad altre Costituzioni. Ci\u00f2 vuol dire che gli stessi problemi sono stati prospettati e risolti in altri paesi.<\/p><p>La Costituzione francese del 1848 dice all\u2019articolo 4: \u00abNessuno sar\u00e0 distolto dai suoi giudici naturali\u00bb. Su questo punto il relatore onorevole Basso ha proposto la formula \u00abgiudici precostituiti\u00bb, ed egli ha acceduto. Nel capoverso dell\u2019articolo 4 della stessa Costituzione francese si soggiungeva: \u00abNon potranno essere create commissioni o tribunali straordinari a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione\u00bb. I relatori, che avevano ben presenti i tribunali speciali del regime fascista hanno deciso di seguire tale formula, che \u00e8 loro sembrata pi\u00f9 rispondente al principio che si voleva affermare. Con essa i relatori, tenuto conto di tutte le discussioni avvenute in questa materia in ogni tempo, hanno inteso mettere i cittadini al riparo dei pericoli che possano loro incombere in questo campo.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, propone che si usi il plurale e si dica cio\u00e8: \u00abA nessun titolo e sotto nessuna denominazione possono essere create giurisdizioni straordinarie\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, avverte che prima della formula dei relatori, dovranno essere poste ai voti quelle proposte degli onorevoli Lombardi e Mancini che si integrano a vicenda.<\/p><p>MASTROJANNI approva la formula degli onorevoli Lombardi e Mancini, e non quella dei relatori, non perch\u00e9 non condivida appieno il loro pensiero, ma perch\u00e9 gli sembra che esso sia espresso in un modo troppo analitico e non adatto ad una carta costituzionale, per cui necessita una forma incisiva e categorica.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula Lombardi-Mancini, che \u00e8 la seguente: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a giurisdizioni diverse da quelle ordinarie previste nelle leggi penali\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>MASTROJANNI ricorda di aver proposto la dizione \u00abNessuno pu\u00f2 essere assoggettato a giurisdizioni speciali n\u00e9 a magistrature straordinarie\u00bb.<\/p><p>DE VITA propone la dizione: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottratto ai giudici precostituiti\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI per venire incontro alle preoccupazioni espresse dall\u2019onorevole Mastrojanni, che egli condivide, propone di aggiungere: \u00abgiudici precostituiti nell\u2019ordinamento giudiziario della Repubblica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE obietta che si sottintende che il giudice precostituito \u00e8 quello previsto dall\u2019ordinamento della Repubblica.<\/p><p>CARISTIA insiste sulla esattezza della parola \u00abprecostituito\u00bb. Essa presuppone un principio che nel tempo moderno \u00e8 diffusissimo, che cio\u00e8 tutti gli organi sono precostituiti dalla legge.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di accettare la formula dell\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, accetta egli pure la formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>PRESIDENTE richiamando la formula proposta dall\u2019onorevole De Vita: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottratto ai giudici precostituiti\u00bb, gli domanda se vi insiste.<\/p><p>MORO osserva che invece di \u00abgiudici precostituiti\u00bb sarebbe meglio si dicesse \u00abgiudici naturali\u00bb.<\/p><p>DE VITA dichiara di insistere nella sua proposta, con la modifica suggerita dall\u2019onorevole Moro.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula proposta dall\u2019onorevole De Vita.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che dovr\u00e0 ora essere messa in votazione la formula proposta dai relatori, con l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>LUCIFERO, dichiara di astenersi dalla votazione.<\/p><p>MANCINI, dichiara che voter\u00e0 a favore della proposta Togliatti, purch\u00e9 alla parola: \u00abgiudici\u00bb si sostituisca la parola: \u00abgiurisdizione\u00bb. Nella nostra legislazione non vi sono giudici ma giurisdizioni, delle quali fanno parte i giudici.<\/p><p>DOSSETTI, dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mancini.<\/p><p>Il concetto di giudice precostituito, cio\u00e8 della persona componente l\u2019organo giudicante, porta all\u2019individuazione dell\u2019organo giudicante stesso e quindi della giurisdizione. La proposta Mancini verrebbe a limitare la precostituzione soltanto al tipo di giurisdizione e non alla composizione dell\u2019organo giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mancini.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti la formula proposta dai relatori con l\u2019aggiunta dell\u2019onorevole Togliatti: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto se non a giudici precostituiti nell\u2019ordinamento giudiziario della Repubblica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone in discussione l\u2019ultima parte dell\u2019articolo: \u00abed a nessun titolo e sotto nessuna denominazione pu\u00f2 essere creata una giurisdizione straordinaria\u00bb, avvertendo che l\u2019onorevole Cevolotto proporrebbe, per ragioni di forma, la seguente dizione: \u00abPer nessun titolo e sotto nessuna denominazione possono essere create giurisdizioni straordinarie\u00bb.<\/p><p>Pone in votazione la dizione proposta dall\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Rilegge l\u2019intero articolo 4 con le modifiche che sono state accolte:<\/p><p>\u00abL\u2019innocenza dell\u2019imputato \u00e8 presunta fino alla condanna definitiva.<\/p><p>\u00abLa difesa processuale \u00e8 un diritto inviolabile in ogni stato e grado di giurisdizione.<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto se non a giudici precostituiti nell\u2019ordinamento della Repubblica. Per nessun titolo e sotto nessuna denominazione possono essere create giurisdizioni straordinarie\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, non avendo partecipato alla votazione del primo comma dell\u2019articolo, dichiara che se fosse stato presente avrebbe votato contro. Sta bene la prima parte dove si afferma che: \u00abL\u2019innocenza dell\u2019imputato \u00e8 presunta fino alla condanna\u00bb, ma aggiungervi il termine: \u00abdefinitiva\u00bb rappresenta per lui un assurdo giuridico. Dinanzi ad una sentenza di condanna sta una presunzione di colpevolezza come una presunzione legale di innocenza. Non \u00e8 il caso di creare uno stato di diritto.<\/p><p>DOSSETTI, si associa all\u2019onorevole Basso per quanto riguarda la presunzione di innocenza, e facendo una valutazione complessiva dell\u2019articolo, osserva che l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Togliatti, e che \u00e8 stata accettata, \u00abgiudici precostituiti nell\u2019ordinamento della Repubblica\u00bb evidentemente viene a limitare la forza del termine \u00abprecostituiti\u00bb e rappresenta uno stridente contrasto.<\/p><p>PRESIDENTE, all\u2019eccezione che potrebbe sollevarsi, che non pu\u00f2 tenersi conto delle osservazioni degli onorevoli Basso e Dossetti, in quanto concernono questioni gi\u00e0 decise, obietta che poich\u00e9 viene richiamata l\u2019attenzione sopra un concetto che prima non era stato espresso, gli pare non ci sia nulla di male se si ritorna sopra un argomento gi\u00e0 discusso e gi\u00e0 deliberato, se ci\u00f2 pu\u00f2 riuscire di vantaggio al lavoro della Commissione.<\/p><p>A tale riguardo non gli sembra trascurabile l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Dossetti, che l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Togliatti e cio\u00e8 \u00abgiudici precostituiti nell\u2019ordinamento della Repubblica\u00bb, non tanto per quello che dice in s\u00e9, ma per quanto possa avere riferimento con ci\u00f2 che \u00e8 detto prima, presenti un certo stridore.<\/p><p>Si potrebbe pertanto riaprire eccezionalmente la discussione sopra questo argomento. Avverte che, se non vi sono osservazioni in contrario, cos\u00ec resta stabilito.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>TOGLIATTI invita l\u2019onorevole Dossetti a chiarire meglio il suo pensiero.<\/p><p>DOSSETTI aderendo all\u2019invito dell\u2019onorevole Togliatti, pone in rilievo che il concetto a cui si ispira l\u2019intero articolo \u00e8 quello di fissare in termini ben precisi i diritti contemplati nell\u2019articolo stesso, senza un rinvio generico a quello che potr\u00e0 essere l\u2019ordinamento dello Stato. La parola ordinamento \u00e8 generica e comprende tutta la realt\u00e0 giuridica dello Stato, tanto che viene a identificarsi con lo Stato stesso. Nell\u2019ordinamento pu\u00f2 rientrare non solo la legge, ma anche il decreto, ecc. Teme perci\u00f2 che la forza del termine \u00abprecostituito\u00bb, possa essere alterata da interferenze normative e non perfettamente concordanti con la Costituzione, le quali interferenze potrebbero essere non di primissimo piano, perch\u00e9 si potrebbe trattare di una legge, di un decreto, di un atto insomma di minore portata. Invece nel termine \u00abprecostituito\u00bb c\u2019\u00e8 una forza che non pu\u00f2 venire indebolita da un rinvio generico allo ordinamento dello Stato, il quale \u2013 ripete \u2013 \u00e8 una manifestazione cos\u00ec complessa da comprendere qualsiasi negozio giuridico.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, tenuto conto delle opposte preoccupazioni, domanda agli onorevoli Togliatti e Dossetti se accetterebbero questa formula: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto se non a giudici precostituiti a norma di legge\u00bb.<\/p><p>MANCINI dichiara che l\u2019espressione: \u00aba norma di legge\u00bb non lo soddisfa. La parola legge dice tutto e non dice nulla. Invece ha un significato ben preciso \u00abordinamento della Repubblica\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI fa osservare che negli articoli precedenti si \u00e8 parlato di \u00abmodi e casi previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI aderisce alla formula proposta dall\u2019onorevole Basso.<\/p><p>MANCINI dichiara di far sua l\u2019originaria proposta dell\u2019onorevole Togliatti ed insiste perch\u00e9 sia messa in votazione.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Togliatti che \u00e8 stata ripresa dall\u2019onorevole Mancini e che suona cos\u00ec: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto se non a giudici precostituiti nell\u2019ordinamento della Repubblica\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone quindi ai voti la formula proposta dall\u2019onorevole Basso che \u00e8 la seguente: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto se non a giudici precostituiti a norma di legge\u00bb.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI desidera che sia inserita a verbale la sua protesta per il fatto che, dopo la votazione di un articolo, l\u2019intervento dell\u2019onorevole Dossetti ha fatto riaprire la discussione sullo stesso articolo ed \u00e8 stata modificata una parte dell\u2019articolo stesso che era gi\u00e0 stata approvata.<\/p><p>PRESIDENTE prima di leggere la seconda parte del capoverso dell\u2019articolo 4 osserva che essa sarebbe stata gi\u00e0 votata. L\u2019onorevole Lombardi protesta contro il sistema di rimettere in votazione una proposta gi\u00e0 precedentemente votata. Osserva in proposito che, se \u00e8 esatto che si \u00e8 addivenuti gi\u00e0 alla votazione dell\u2019indicato capoverso, \u00e8 altrettanto esatto che prima di sottoporre questo capoverso ad una nuova discussione e ad una nuova votazione, il Presidente ha domandato e ottenuto il consenso della maggioranza dei Commissari.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che se non vi fosse la possibilit\u00e0 di poter modificare qualche cosa, sarebbe inutile rileggere l\u2019articolo nel suo complesso prima di votarlo.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il capoverso dell\u2019articolo 4 che suona cos\u00ec: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto se non a giudici precostituiti a norma di legge. Per nessun titolo e sotto nessuna denominazione possono essere create giurisdizioni straordinarie\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Rilegge l\u2019intero articolo 4 il quale cos\u00ec risulta dopo gli emendamenti approvati:<\/p><p>\u00abL\u2019innocenza dell\u2019imputato \u00e8 presunta fino alla condanna definitiva. La difesa processuale \u00e8 un diritto inviolabile in ogni stato e grado di giurisdizione.<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto se non a giudici precostituiti a norma di legge. Per nessun titolo e sotto nessuna denominazione possono essere create giurisdizioni straordinarie\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI chiede che sia messo a verbale che non approva l\u2019espressione \u00abgiudici precostituiti\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, chiede che sia messo a verbale che non approva l\u2019aggiunta \u00abdefinitiva\u00bb alla parola \u00abcondanna\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019intero articolo 4.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Rinvia il seguito dei lavori alla seduta di mercoled\u00ec 18 corrente alle 12.<\/p><p>La seduta termina alle 13.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Iotti Leonilde, La Pira, Lombardi Giovanni, Lucifero, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Merlin, Moro, Togliatti, Tupini.<\/p><p><em>Assente giustificato<\/em><em>:<\/em> Grassi.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 7. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 17 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI \u00a0 INDICE I princip\u00ee dei rapporti civili (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Lucifero \u2013 Moro \u2013 Mastrojanni \u2013 Merlin Umberto \u2013 Mancini \u2013 Cevolotto \u2013 Togliatti \u2013 Corsanego \u2013 La Pira, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[91,69],"tags":[],"post_folder":[115],"class_list":["post-5029","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5029","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5029"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5029\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7639,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5029\/revisions\/7639"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5029"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5029"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5029"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5029"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}