{"id":5027,"date":"2023-10-15T22:30:59","date_gmt":"2023-10-15T20:30:59","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5027"},"modified":"2023-10-22T21:43:54","modified_gmt":"2023-10-22T19:43:54","slug":"giovedi-12-settembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5027","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 12 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5027\" class=\"elementor elementor-5027\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-13a0878 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"13a0878\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-6475d98\" data-id=\"6475d98\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1b67fcd elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"1b67fcd\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460912sed006ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7d283a0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7d283a0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p><strong>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/strong><\/p><p><strong>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/strong><\/p><p>6.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 12 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>I princip\u00ee dei rapporti civili <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Dossetti \u2013 La Pira, <em>Relatore<\/em> \u2013 Grassi \u2013 Togliatti \u2013 Caristia \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Moro \u2013 Mancini \u2013 Basso, <em>Relatore<\/em> \u2013 Marchesi \u2013 Lucifero \u2013 De Vita \u2013 Corsanego \u2013 Cevolotto.<\/p><p>La seduta comincia alle 11.15.<\/p><p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti civili.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che i Relatori La Pira e Basso, conformemente al mandato ricevuto, hanno concretato una serie di articoli ricavati dalle loro relazioni, che formano, con i due articoli approvati ieri, un compendio di sette articoli.<\/p><p>Il primo di questi articoli, che dovr\u00e0 prendere il numero 3, \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Art. 3<\/em>. \u2013 Nessuno pu\u00f2 essere privato della libert\u00e0 personale, se non per atto della autorit\u00e0 giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge.<\/p><p>\u00abLa privazione della libert\u00e0 personale pu\u00f2 essere disposta anche dalla autorit\u00e0 di pubblica sicurezza; tuttavia in questo caso l\u2019individuo non pu\u00f2 essere trattenuto per pi\u00f9 di quarantotto ore, a meno che entro tale termine non sia intervenuta denunzia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e questa non l\u2019abbia convalidata, con proprio atto motivato, entro le ulteriori quarantotto ore. La convalida deve essere ripetuta periodicamente secondo quanto dispongono le leggi.<\/p><p>\u00abOgni forma di rigore e di coazione che non sia necessaria per venire in possesso di una persona o per mantenerla in stato di detenzione, cos\u00ec come ogni pressione morale o brutalit\u00e0 fisica, specialmente durante l\u2019interrogatorio, \u00e8 punita\u00bb.<\/p><p>Chiarisce che la prima parte di questo articolo non \u00e8 che un\u2019affermazione di un principio di carattere generale e riproduce testualmente la prima parte dell\u2019articolo 1, proposto dall\u2019onorevole Basso nella sua relazione e accettato anche dal relatore La Pira.<\/p><p>DOSSETTI fa due proposte preliminari di carattere sistematico e tecnico circa la redazione degli articoli.<\/p><p>La Costituzione russa, ricordata dalla Sottocommissione durante le sue prime sedute, potrebbe servire di modello. In essa per ogni principio o norma \u00e8 distinto il diritto riconosciuto dalle norme che ne garantiscono la realizzazione.<\/p><p>Propone che in questo primo articolo, il quale tratta della libert\u00e0 personale, sia seguita la proposta fatta dalla Commissione di studi del Ministero per la Costituente, cio\u00e8 di far precedere una dichiarazione generale circa l\u2019inviolabilit\u00e0 della persona umana e stabilire successivamente le varie norme pratiche a garanzia del diritto enunciato. Sarebbe in sostanza una enunciazione pi\u00f9 o meno analoga al capoverso dell\u2019articolo 8 della relazione La Pira. Questo diritto alla libert\u00e0 personale viene poi garantito dagli elementi concreti che sono nella stesura dell\u2019articolo 1 del progetto Basso.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, afferma che nel formulare l\u2019articolo aveva pensato allo stesso criterio metodologico ricavato dalla Costituzione russa.<\/p><p>GRASSI, partendo dal concetto che sia opportuno sfrondare di qualunque ideologia le affermazioni degli articoli della Costituzione, ritiene necessario stabilire in forma lapidaria concetti che garantiscano questo diritto. Preferisce la formula dell\u2019onorevole Basso accettata dall\u2019onorevole La Pira, in cui, prescindendo dalla definizione, si stabiliscono i concetti fondamentali.<\/p><p>TOGLIATTI non vede contrasto fra le due proposte.<\/p><p>PRESIDENTE riconosce che non vi \u00e8 contrasto. L\u2019onorevole Dossetti fa proprio un criterio che avrebbe seguito il relatore La Pira e che \u00e8 contenuto nella prima parte dell\u2019articolo 8 da lui proposto.<\/p><p>CARISTIA crede che se si deve accennare ad una garanzia, basterebbe dire: questo diritto \u00e8 garantito conforme alla legge. Con ci\u00f2 si rimanderebbe alle leggi apposite che si dovranno promulgare per permettere l\u2019esercizio di questo diritto. \u00c8 questa una materia che non pu\u00f2 entrare in sede di Costituzione; la Costituzione pu\u00f2 affermare il principio, ma non deve dare le norme per garantirlo.<\/p><p>DOSSETTI afferma che la sua osservazione riguarda essenzialmente la impostazione sistematica che va seguita nella stesura degli articoli. Cos\u00ec non si verrebbe a cadere in quella ideologia cui accennava l\u2019onorevole Grassi e si avrebbe il vantaggio di dare ad ogni norma concreta la sua giustificazione positiva. Questo da un punto di vista redazionale, programmatico ed educativo dovrebbe essere il tono della nostra Costituzione rispetto alle Costituzioni redatte anche negli ultimi tempi.<\/p><p>Lo schema, ad esempio, della dichiarazione dei diritti della Costituzione francese, dal punto di vista redazionale e tecnico, non rappresenta \u2013 a suo avviso \u2013 un progresso rispetto alle Costituzioni precedenti. Occorre fare cosa che abbia valore sostanziale non solo, ma anche dare alla nostra Costituzione, che nasce in un Paese il quale certamente ha una certa superiorit\u00e0 quanto a tecnica giuridica e ad eleganza di impostazioni giuridiche, una fisionomia caratteristica che potrebbe essere questa: di ogni diritto viene enunciato il concetto, poi vengono enunciati i mezzi tecnici di garanzia senza affermazioni negative o complicazioni ideologiche.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI pensa che una specificazione di pretto carattere penalistico non sia conveniente.<\/p><p>PRESIDENTE interrompe la discussione per comunicare che \u00e8 la seconda volta che l\u2019onorevole Ghidini, Presidente della 3<sup>a<\/sup> Sottocommissione, verbalmente prima ed oggi per iscritto, fa presente l\u2019opportunit\u00e0 che a certe discussioni della sua Commissione, in ordine a temi che rientrano anche nell\u2019ambito della 1<sup>a<\/sup> Sottocommissione, siano presenti alcuni dei membri della 1<sup>a<\/sup> Sottocommissione. Ha accennato, ad esempio, all\u2019opportunit\u00e0 che alla discussione riguardante i problemi della famiglia fossero presenti anche gli onorevoli Iotti e Corsanego. Stamane l\u2019onorevole Ghidini sollecitava la presenza dei colleghi Iotti e Marchesi. A lui non sembra opportuno, per ora, che si facciano adunanze miste o che si abbia una partecipazione ad adunanze di altre Sottocommissioni in veste consultiva. Ritiene che occorra prima discutere tutti i temi posti all\u2019ordine del giorno, dopo di che, se sar\u00e0 necessario ed opportuno, sar\u00e0 sollecitato rincontro con i colleghi di altre Sottocommissioni.<\/p><p>Chiede ai colleghi di essere autorizzato a dare una risposta in tal senso all\u2019onorevole Ghidini.<\/p><p>(<em>La Commissione concorda<\/em>).<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI afferma che in uno statuto non si pu\u00f2 che enunciare i princip\u00ee generali, senza scendere al dettaglio. Ora, nell\u2019articolo si stabilisce che si pu\u00f2 essere arrestati e che questo arresto pu\u00f2 durare 48 ore. Se poi non interviene la denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, l\u2019individuo dovrebbe essere messo in libert\u00e0. Tutte queste specificazioni, a parte il fatto che in pratica non hanno alcun valore, non debbono essere fatte in sede costituzionale.<\/p><p>In sede di Statuto, si dovrebbe semplicemente sancire la libert\u00e0 della persona che \u00e8 inviolabile nei modi e nelle forme che le leggi speciali affermeranno. E ci\u00f2 anche per evitare le conseguenze di un contrasto insanabile con quello che sar\u00e0 il testo del futuro Codice penale e del Codice di procedura penale della Repubblica.<\/p><p>Qui non si debbono fave affermazioni che limitino la libert\u00e0 di coloro che dovranno poi procedere alla sistemazione delle leggi penali. Propone quindi che si dica pi\u00f9 semplicemente: \u00abLa libert\u00e0 della persona \u00e8 inviolabile nei modi e nelle forme che le leggi speciali stabiliranno\u00bb.<\/p><p>In linea subordinata, nel caso che la Sottocommissione volesse procedere a dettagli, ritiene che il termine di 48 ore sia eccessivo.<\/p><p>MORO rileva che l\u2019onorevole Lombardi ha delle idee singolari sui rapporti tra Costituzione e leggi speciali. Qualche giorno fa, ad esempio, egli chiedeva che fossero promulgati i Codici prima della Costituzione. Invece \u00e8 il Codice che deve prendere ispirazione dalla Costituzione e quindi anche il Codice penale deve seguire alla Costituzione. La funzione della Costituzione \u00e8 appunto quella di determinare il supremo indirizzo della legislazione. Perch\u00e9 rinviare alla legge la determinazione di una materia come questa, che tocca cos\u00ec profondamente la libert\u00e0 individuale? \u00c8 proprio la Costituzione che deve garantirla ponendo i limiti alla legge penale futura. Quanto ai limiti di tempo stabiliti perch\u00e9 l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza presenti denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, si potranno anche discutere, ma pensa che debbano essere mantenuti per una ragione di fatto.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI ricorda che la legge penale dice: \u00absalvo i casi di flagranza\u00bb.<\/p><p>MORO osserva che si pu\u00f2 discutere se il termine debba essere fissato in 24 o 48 ore, ma l\u2019esperienza dice che non bisogna restringere eccessivamente i limiti di tempo, per non costringere l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza a violare le disposizioni di legge. Non ritiene invece discutibile la competenza della Costituzione a prendere posizione su questo punto. Rimettersi alla legge significherebbe autorizzare la legge a determinare il limite di detenzione, per esempio, fino ad un anno.<\/p><p>MANCINI non entra nel merito dell\u2019articolo. Osserva che la discussione verte sulla proposta dell\u2019onorevole Dossetti che non \u00e8 in contrasto col concetto del collega Basso, anzi lo ribadisce ancora di pi\u00f9. La proposta Dossetti \u2013 a suo avviso \u2013 non solo deve essere accolta dal punto di vista programmatico, tecnico ed ideologico, ma anche da un punto di vista pratico. Trattandosi di libert\u00e0 personale, la quale deve essere il fondamento della nostra Costituzione, \u00e8 meglio che preceda una norma positiva e segua poi la norma negativa.<\/p><p>TOGLIATTI \u00e8 d\u2019accordo con quanto ha proposto l\u2019onorevole Dossetti. \u00c8 opportuno far precedere la formulazione del principio e quindi quella della garanzia costituzionale, giuridica: ci\u00f2 d\u00e0 un maggior rilievo alla Costituzione.<\/p><p>Per quanto riguarda il contenuto dell\u2019articolo, richiama l\u2019attenzione dei colleghi su questo punto della Costituzione che \u00e8 l\u2019<em>habeas corpus<\/em> dei cittadini. La formulazione \u00e8 difettosa ed \u00e8 difettosa proprio per gli argomenti portati dal collega Moro. Rinviare tutto alla legge apre una quantit\u00e0 di eccezioni che devono essere risolte specificatamente dalla legge. E allora sar\u00e0 la legge che decider\u00e0 dell\u2019<em>habeas corpus<\/em> e non la Costituzione.<\/p><p>In un punto dell\u2019articolo si dice che \u00e8 vietato ogni maltrattamento degli arrestati, specialmente in sede di interrogatorio. La sua esperienza, in questo campo, crede sia superiore a quella dei colleghi, ed egli fa presente di essere stato sottoposto a quelle forme di pressione a cui fa riferimento l\u2019articolo.<\/p><p>Per quanto riguarda la questione di rinviare alla legge o specificare in sede costituzionale, \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Moro. Tutti questi rinvii distruggono l\u2019<em>habeas corpus<\/em>, il quale non verrebbe pi\u00f9 ad essere quello che tutti vogliono.<\/p><p>PRESIDENTE, poich\u00e9 vi \u00e8 accordo, fra i colleghi Togliatti, Dossetti, Lombardi e Moro nel ritenere che un\u2019affermazione di principio debba essere fatta prima di arrivare ad una specificazione, prega il collega Dossetti di voler formulare la sua proposta.<\/p><p>DOSSETTI propone di far precedere la prima parte dell\u2019articolo 3 da queste parole: \u00abLa libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, non sarebbe contrario a questa aggiunta; per\u00f2, essendo contrario alle ridondanze che diminuirebbero il valore della Costituzione, fa notare che con l\u2019aggiunta proposta si esprime due volte lo stesso concetto.<\/p><p>GRASSI \u00e8 d\u2019accordo con il collega Basso. Gli sembra inutile l\u2019aggiunta proposta dal collega Dossetti. Infatti, mentre in principio si fa una enunciazione generale, subito dopo si ha una parte negativa nella quale si stabilisce che nessuno pu\u00f2 essere privato della libert\u00e0 personale se non per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge. Sarebbe meglio allora dirlo apertamente, senza mantenere una parte positiva e poi un\u2019altra negativa.<\/p><p>DOSSETTI non \u00e8 d\u2019accordo su questo concetto: infatti il contenuto giuridico della norma \u00e8 la inviolabilit\u00e0 della libert\u00e0 personale; poi segue non un\u2019eccezione a questa libert\u00e0, che trova la sua garanzia completa nel primo capoverso dell\u2019articolo proposto dal collega Basso, ma una modificazione formale che toglie anche l\u2019apparente contraddizione di cui si preoccupa l\u2019onorevole Grassi. Infatti l\u2019atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria non \u00e8 una violazione della libert\u00e0 personale. La violazione suppone la illegittimit\u00e0, la ingiustizia; dove non vi \u00e8 <em>injura<\/em> non vi \u00e8 pi\u00f9 violazione. Il contrasto \u00e8 soltanto tra i termini, ed ecco perch\u00e9 non si dovrebbe parlare di privazione della libert\u00e0, ma si dovrebbe parlare, come parlano di solito le altre Costituzioni, di detenzione o di arresto. Si dovrebbe, perci\u00f2, dire che la libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile e poi aggiungere che \u00abnessuno pu\u00f2 essere trattenuto o arrestato se non ecc.\u00bb.<\/p><p>Uno schema simile del resto lo si trova nell\u2019articolo 14 della Costituzione di Weimar e nello articolo 127 della Costituzione russa.<\/p><p>D\u2019altra parte, anche se fosse mantenuta la dizione attuale, si tratterebbe solo di una contraddizione formale. Non si pu\u00f2 parlare di una violazione della libert\u00e0, quando questa avviene nei casi e nei modi previsti dalla legge per una superiore esigenza della comunit\u00e0 sociale.<\/p><p>MARCHESI \u00e8 d\u2019accordo che il principio da stabilire sia questo, che cio\u00e8 quando la libert\u00e0 personale viene a ledere l\u2019ordine giuridico o la libert\u00e0 altrui non \u00e8 pi\u00f9 inviolabile.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che, poich\u00e9 nessuno fa osservazioni, si intende approvato che l\u2019articolo 3 comincia con la seguente affermazione: \u00abLa libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile\u00bb.<\/p><p>Passando alla prima parte dell\u2019articolo 3 nella formula proposta dai relatori Basso e La Pira, fa osservare che per legare la prima parte dell\u2019articolo all\u2019affermazione che precede, invece di dire: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della libert\u00e0 personale\u00bb, sarebbe meglio dire: \u00abLa libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile. Questa pu\u00f2 essere limitata, solo per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge\u00bb. Si tratta soltanto di una questione di forma.<\/p><p>LUCIFERO osserva che dal momento che si entra nella formulazione delle norme concrete dei diritti, sarebbe meglio usare termini pi\u00f9 specifici. Pertanto, invece di dire: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della libert\u00e0 personale\u00bb, si potrebbe dire: \u00abNessuno pu\u00f2 essere arrestato\u00bb.<\/p><p>Aggiunge che nella prima parte dell\u2019articolo si dice che nessuno pu\u00f2 essere privato della libert\u00e0 personale, se non per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge; nella seconda parte invece si dice che la privazione della libert\u00e0 personale pu\u00f2 essere disposta anche dall\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, ma non si aggiunge: \u00abnei casi e nei modi previsti dalla legge\u00bb. Pensa che questo vincolo dovrebbe essere mantenuto anche nel secondo caso, altrimenti potrebbe sembrare che la pubblica sicurezza avesse una certa elasticit\u00e0, una specie di facolt\u00e0 discrezionale nel privare il cittadino della libert\u00e0 personale, mentre ci\u00f2 non sarebbe consentito all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Pertanto bisognerebbe dire che la privazione della libert\u00e0 personale pu\u00f2 essere disposta dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e dell\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, sempre per\u00f2 nei casi e nei modi previsti dalla legge.<\/p><p>Nel caso venisse accolta la proposta di sostituire alle parole: \u00abprivato della libert\u00e0 personale\u00bb, l\u2019altra: \u00abarrestato\u00bb, raccomanda, anche di aggiungere la parola: \u00abfermato\u00bb. Cio\u00e8 si dovrebbe dire: \u00abNessuno pu\u00f2 essere arrestato o fermato\u00bb; altrimenti la pubblica sicurezza potrebbe fermare e nessuna disposizione lo vieterebbe.<\/p><p>TOGLIATTI \u00e8 d\u2019accordo nell\u2019indirizzo proposto dal collega Lucifero, cio\u00e8 di usare la massima concretezza. Pertanto propone che si dica: \u00abNessuno pu\u00f2 essere arrestato se non per avere violato la legge e per mandato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che \u00e8 difficile stabilire un criterio di valutazione della violazione della legge. Si presume che quando l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria interviene si sia violata la legge.<\/p><p>La proposta dell\u2019onorevole Lucifero muove dal presupposto che ponendo nell\u2019articolo un limite soltanto valido per l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, implicitamente si venga a dire che questo limite non \u00e8 obbligatorio per la pubblica sicurezza. Si dovrebbe cio\u00e8 dire che: \u00abNessuno pu\u00f2 essere arrestato se non per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e dell\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza nei casi e nei modi previsti dalla legge\u00bb, per non dare adito al dubbio che si voglia conferire all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza un\u2019estensione di poteri maggiore di quella dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>LUCIFERO ripete la sua proposta di aggiungere esplicitamente che non \u00e8 consentito neppure il fermo di polizia.<\/p><p>DE VITA \u00e8 d\u2019accordo nel ritenere che si debba limitare al massimo il potere dell\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, stabilendo che nessuno pu\u00f2 essere fermato o arrestalo dall\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza tranne casi determinati che si dovrebbero specificare.<\/p><p>LUCIFERO insiste nel proporre che si debba fissare con una disposizione precisa il concetto che non esiste nel nostro ordinamento un fermo di polizia, senza stabilire alcuna eccezione.<\/p><p>DE VITA ritiene eccessivo abolire senz\u2019altro il fermo.<\/p><p>PRESIDENTE fa rilevare la necessit\u00e0 di limitare la discussione alla prima parte della proposta Lucifero, quella cio\u00e8 che considera il caso della limitazione della libert\u00e0 personale, anche in riferimento alla autorit\u00e0 di pubblica sicurezza.<\/p><p>La questione di mantenere, oppure no, il fermo di polizia potr\u00e0 essere discussa in un secondo tempo.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, non ritiene facile limitarsi nella discussione, perch\u00e9 si tratta di questioni collegate.<\/p><p>Se si ammette che la pubblica sicurezza ha la facolt\u00e0 di arrestare, non \u00e8 possibile toglierle la possibilit\u00e0 di disporre il fermo, e ci\u00f2 tanto pi\u00f9 se si tiene conto dei casi di delinquenza comune.<\/p><p>Pertanto pensa che la formula da lui suggerita sia la migliore. Essa infatti \u00e8 cos\u00ec ampia che comprende l\u2019arresto, il fermo e qualsiasi altra ipotesi presente e futura. Nessuno pu\u00f2 essere privato della libert\u00e0 personale, se non per un atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge. La pubblica sicurezza, che ha preso un individuo sia a titolo di arresto, sia a titolo di fermo, entro 48 ore deve denunciarlo all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, qualunque sia la motivazione. Gli sembra che questo sia veramente il solo modo concreto di prendere tutte le precauzioni.<\/p><p>Cos\u00ec pure non pu\u00f2 accettare la proposta del collega Togliatti, che vorrebbe aggiungere il criterio della violazione della legge per poter effettuare l\u2019arresto. Non \u00e8 facile stabilire subito quando c\u2019\u00e8 la violazione della legge. Evidentemente l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria proceder\u00e0 soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge, come \u00e8 detto dall\u2019articolo.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, essendo stata approvata la dizione da preporre all\u2019articolo 3 \u00abLa libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile\u00bb, il primo capoverso dell\u2019articolo stesso \u00e8 il seguente: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della libert\u00e0 personale, se non per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, nei casi e nei modi previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>In questo primo capoverso il collega Lucifero vorrebbe aggiungere anche per l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza i limiti posti all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Quindi il capoverso sarebbe modificato nel modo seguente: \u00abNessuno pu\u00f2 essere arrestato se non per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e dell\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza nei casi e nei modi previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO vorrebbe che gli stessi vincoli che legano l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria debbano anche legare l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza per evitare fermi abusivi e prolungati, dei quali anche egli fu vittima. Insiste perch\u00e9 questa facolt\u00e0 di fermare le persone sia esclusa dalla nostra legislazione.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria non va confusa con l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza. L\u2019intervento della pubblica sicurezza ha un carattere preventivo e quindi questo argomento va trattato in un capoverso a parte. Se il collega Lucifero sente la opportunit\u00e0 di questa distinzione, le sue osservazioni potranno trovare sede adatta quando si parler\u00e0 delle limitazioni dei poteri della pubblica sicurezza.<\/p><p>DOSSETTI vuole distinguere nettamente l\u2019arresto giudiziario da quello di pubblica sicurezza. Non si tratta di una questione di parole, ma della natura giuridica di questi due atti. Il fermo ha una natura giuridica diversa, che \u00e8 dovuta alla diversa autorit\u00e0 che lo dispone. Premesso questo, i due atti dovrebbero essere regolati da due capoversi distinti: il primo capoverso dovrebbe essere enunciato in maniera generica e contemplare l\u2019atto dell\u2019arresto, e non direbbe privazione della libert\u00e0 personale, per non mettersi in contraddizione anche solo apparente col principio dell\u2019inviolabilit\u00e0 della persona umana. Pertanto propone la dizione: \u00abNessuno pu\u00f2 essere arrestato o detenuto se non per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e solo nei casi \u00e8 nei modi previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>In un successivo capoverso potrebbe essere contemplato il fermo di pubblica sicurezza.<\/p><p>A tale proposito ritiene evidente che la esclusione del fermo sia impossibile, perch\u00e9 di questa esclusione beneficerebbe specialmente la delinquenza comune. Non rimane dunque che stabilire una garanzia perch\u00e9 il fermo di pubblica sicurezza non sia indebitamente prolungato. Per questo baster\u00e0 stabilire che il fermo deve avere una durata brevissima e che, da un certo momento in poi, deve intervenire l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria per convalidarlo in base ai motivi che solo essa pu\u00f2 accertare.<\/p><p>Pertanto, dopo aver detto: \u00abNessuno pu\u00f2 essere arrestato o detenuto, se non per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, e solo nei casi e nei modi previsti dalla legge\u00bb, si dovrebbe aggiungere: \u00abPer ordine della pubblica sicurezza l\u2019individuo non pu\u00f2 essere fermato o trattenuto per pi\u00f9&#8230;\u00bb. E qui basterebbe stabilire il termine entro il quale l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria deve intervenire e la natura di questo intervento.<\/p><p>PRESIDENTE pensa che intanto vada tenuta ferma la prima parte dell\u2019articolo che riguarda l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Poi, parlando del fermo e dell\u2019arresto o della privazione della libert\u00e0 personale saranno stabiliti i criteri e i limiti di questo intervento.<\/p><p>Pone in discussione la formulazione proposta dall\u2019onorevole Dossetti per il primo comma dell\u2019articolo 3.<\/p><p>LUCIFERO pensa che si possa stabilire subito nella Costituzione una differenziazione terminologica dell\u2019arresto, della detenzione e del fermo, che \u00e8 un provvedimento della pubblica sicurezza da convalidarsi e trasformarsi in arresto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria entro un determinato termine. Questa differenziazione potrebbe essere fatta nel secondo capoverso.<\/p><p>CORSANEGO \u00e8 favorevole a conservare nel primo capoverso dell\u2019articolo la formula proposta dai Relatori. La libert\u00e0 personale non si v\u00ecola soltanto coll\u2019arresto e con il fermo di polizia; vi sono state o vi sono altre forme di violazione della libert\u00e0 personale, quali ad esempio obbligare un individuo a recarsi alla sede del fascio per essere interrogato, imporgli di non rientrare nella sua casa sotto pena di morte, vietargli di aprire un negozio perch\u00e9 \u00e8 di un partito contrario. Queste sono forme di privazione della libert\u00e0 personale che recano al cittadino spesso pi\u00f9 danno che non il fermo per due o tre giorni.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, insiste per la formula proposta da lui e dal collega La Pira, facendo presente che, poich\u00e9 \u00e8 stata premessa all\u2019articolo la frase: \u00abLa libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile\u00bb, il primo capoverso dell\u2019articolo andrebbe cos\u00ec modificato: \u00abNessuno pu\u00f2 esserne privato se non per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, ecc.\u00bb<\/p><p>Di fronte a tutta la casistica di polizia occorre una formula generica ed ampia per evitare che qualche nuovo espediente poliziesco venga a limitare la libert\u00e0 personale.<\/p><p>MORO non \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Corsanego, in quanto i casi da lui indicati costituiscono reati previsti dalla legge.<\/p><p>Riconosce, col collega Basso, che \u00e8 preferibile una formula generica per evitare ogni possibile nuovo espediente ai danni della libert\u00e0. Ma quando si stabilisce che l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza pu\u00f2 fermare un individuo solo per fondato sospetto di reato e limitatamente alle 48 ore, perch\u00e9 oltre questo limite deve seguire la denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, si pu\u00f2 stare tranquilli: nessuna legge speciale potr\u00e0 inventare nuove forme di limitazione della libert\u00e0.<\/p><p>DOSSETTI, per andare incontro alle preoccupazioni dell\u2019onorevole Basso e in parte a quelle dell\u2019onorevole Corsanego, aggiunge nella dizione da lui proposta dopo la parola \u00abarrestato\u00bb, l\u2019avverbio \u00abo comunque\u00bb.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI preferisce la formula dei Relatori. Le altre proposte gli sembrano troppo specifiche, pi\u00f9 conformi ad una legge speciale che ad una legge statutaria. La formula: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della libert\u00e0 personale\u00bb \u00e8 la pi\u00f9 ampia, comprende l\u2019arresto, la detenzione, il fermo e qualunque altra forma vessatoria che possa venire in mente all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza. Inoltre risulta dalla formula Basso-La Pira che questo diritto di privazione della libert\u00e0 personale appartiene anzitutto all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria; si fa poi una concessione accordandolo all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, riconosce l\u2019utilit\u00e0 della specificazione; per\u00f2, adottando una formula generale comprendente il fermo, l\u2019arresto e la detenzione, le preoccupazioni dell\u2019onorevole Corsanego dovrebbero cadere. Questa formula \u00e8 pi\u00f9 conforme ad una Costituzione e consente tutte le garanzie.<\/p><p>MANCINI dichiara di essere favorevole alla dizione dei Relatori che \u00e8 pi\u00f9 comprensiva. Aggiunge che, dal punto di vista del diritto penale, chi \u00e8 arrestato \u00e8 detenuto, quindi si domanda che cosa significhi arrestato o detenuto. La formula pi\u00f9 chiara e pi\u00f9 comprensiva \u00e8 quella che dice \u00abessere privato della libert\u00e0\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI spiega il concetto ispiratore della sua proposta: fare cio\u00e8 un articolo che sia, anche dal punto di vista formale, coerente nelle sue diverse enunciazioni.<\/p><p>Se si dice \u00abLa libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile\u00bb, e poi si aggiunge che si pu\u00f2 esserne privati per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, effettivamente si pone in essere una contraddizione, qualche cosa che intacca la forza dell\u2019enunciato, mentre con la sua proposta la forza dell\u2019enunciato generale \u00e8 accresciuta. Si dichiara che la libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile e poi si prevede un fatto giuridico, che una persona sia messa in stato di detenzione per un atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e si dice: \u00abLa detenzione pu\u00f2 avvenire per solo atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e solo nei casi previsti dalla legge\u00bb. Di qui si passa alla eccezione concessa all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza. \u00c8 tutto un succedersi di concetti che rafforza e non attenua il valore di quanto \u00e8 stato affermato in primo posto.<\/p><p>Qui si parla di violazione della libert\u00e0 personale in seguito ad arresto o a detenzione; altre forme di privazione non rientrano in questo articolo. La libert\u00e0 a cui allude l\u2019onorevole Corsanego \u00e8 una libert\u00e0 pi\u00f9 complessa che va fino a quella di aprire un negozio, mentre in questa sede si considera soltanto quella libert\u00e0 che si concreta nella capacit\u00e0 e possibilit\u00e0 di dislocarsi da un posto all\u2019altro.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI fa rilevare che la discussione non verte sul concetto, ma sulla espressione e la formula \u00abprivato della libert\u00e0 personale\u00bb non \u00e8 in contrasto con la progressione indicata dall\u2019onorevole Dossetti; \u00e8 solo una espressione pi\u00f9 precisa.<\/p><p>LUCIFERO, quale proponente della formula, fa presente al collega Basso che gli italiani, ma non solo essi, escono da una serie di esperienze che insegnano come siano state trovate delle formule che danno la possibilit\u00e0 di violare il diritto alla libert\u00e0 personale. Occorrono quindi formule-catenaccio che non diano possibilit\u00e0 di evasione.<\/p><p>Insiste perch\u00e9 sia mantenuto il termine \u00abdetenzione\u00bb. Arresto e detenzione sono due cose diverse.<\/p><p>MANCINI osserva che non vi pu\u00f2 essere l\u2019arresto senza che vi sia anche la detenzione.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene necessario, perch\u00e9 rimanga traccia del pensiero del legislatore, di coloro cio\u00e8 che prepararono la Costituzione, che si fissi il concetto sul quale tutti sono d\u2019accordo, che, cio\u00e8, la libert\u00e0 personale non deve essere violata. Le varie proposte mirano a stabilire con parole diverse l\u2019identico concetto.<\/p><p>Secondo lui, la formula \u00abprivazione della libert\u00e0 personale\u00bb, poich\u00e9 non d\u00e0 luogo a nessuna casistica e comprende tutti i casi, \u00e8 in sostanza la pi\u00f9 comprensiva. Comunque, vi sono due proposte distinte: quella dei Relatori e quella dell\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>Metter\u00e0 ai voti prima la formulazione proposta dall\u2019onorevole Dossetti, poich\u00e9, essendo innovatrice, deve avere la precedenza nel voto. \u00c8 chiaro che se questa non viene approvata, resta approvata la proposta dei Relatori.<\/p><p>Pone ai voti la proposta Dossetti: \u00abNessuno pu\u00f2 essere arrestato o detenuto, se non per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, e solo nei casi e nei modi previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Dichiara allora approvata la formula dei Relatori: \u00abNessuno pu\u00f2 esserne privato, se non per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, nei casi e nei modi previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>Pone in discussione il successivo capoverso dell\u2019articolo 3, il quale dice:<\/p><p>\u00abLa privazione della libert\u00e0 personale pu\u00f2 essere disposta anche dall\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza; tuttavia in questo caso l\u2019individuo non pu\u00f2 essere trattenuto per pi\u00f9 di 48 ore, a meno che entro tale termine non sia intervenuta denunzia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e questa non l\u2019abbia convalidata, con proprio atto motivato, entro le ulteriori 48 ore. La convalida deve essere ripetuta periodicamente, secondo quanto dispongono le leggi\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO ritiene, con questa dizione, superato quel dubbio che era stato formulato anche da lui a proposito del capoverso precedente circa il fermo di polizia, perch\u00e9 in questo capoverso vengono posti dei limiti inderogabili e delle formalit\u00e0 da espletare. Si supera anche la questione, pi\u00f9 di forma che di sostanza, che faceva l\u2019onorevole Dossetti, raccolta anche dall\u2019onorevole Moro, e cio\u00e8 che si autorizzasse la pubblica sicurezza ad operare il fermo in casi di flagranza. Il fermo sar\u00e0 poi trasformato in arresto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Una formulazione troppo generica inciderebbe sul Codice di procedura penale. Con l\u2019espressione: \u00abLa privazione della Libert\u00e0 personale\u00bb, si comprende qualsiasi forma di privazione di libert\u00e0 personale.<\/p><p>L\u2019onorevole Lombardi ha proposto la riduzione dei termine a 24 ore, ma considerando che occorre del tempo perch\u00e9 l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza riferisca all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e questa convalidi l\u2019arresto, evidentemente 24 ore sono troppo poche; forse anche il termine di 48 ore \u00e8 assai ristretto. \u00c8 opportuno mettere dei termini ristretti, ma non occorre eccedere per non costringere le autorit\u00e0 di pubblica sicurezza a ricorrere ad altri espedienti.<\/p><p>Osserva che nel capoverso si specificano delle norme che sono proprie del Codice di procedura penale e non debbono essere trasferite in una carta costituzionale. Quando si dice \u00abcon proprio atto motivato\u00bb, \u00e8 d\u2019accordo nella sostanza, ma non ritiene sia questo il posto per dirlo; e altrettanto ripete per l\u2019altra norma secondo cui la convalida deve essere fatta entro le ulteriori 48 ore e ripetuta periodicamente.<\/p><p>Propone quindi la soppressione dell\u2019ultima parte del capoverso: \u00abcon proprio atto motivato, entro le ulteriori 48 ore. La convalida deve essere ripetuta periodicamente, secondo quanto dispongono le leggi\u00bb.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI aggiunge che non \u00e8 giuridicamente esatta la frase \u00abla convalida deve essere ripetuta periodicamente\u00bb. L\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ha in un primo tempo convalidato l\u2019arresto; ogni ulteriore procedimento spetta all\u2019autorit\u00e0 stessa. Questo fa parte di quelle tali norme per cui entro 6 mesi l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria deve convalidare o meno il proprio mandato di cattura. \u00c8 una disposizione specifica della legge penale e non deve trovare posto in uno statuto.<\/p><p>LUCIFERO ritiene che la frase \u00abla convalida deve essere ripetuta periodicamente ecc.\u00bb sia stata ispirata da considerazioni di ordine pratico. Quando il magistrato riceve un voluminoso pacco di segnalazioni di arresto da parte della pubblica sicurezza, e entro 48 ore deve esaminarlo, finir\u00e0 col convalidare tutto, salvo poi, in un secondo tempo, esaminare specificamente caso, per caso. Questo \u00e8 quello che avverr\u00e0 in pratica. Queste ulteriori convalide hanno effettivamente il significato che, dopo la prima convalida di urgenza, l\u2019esame deve essere approfondito; e qui occorrerebbe \u2013 a suo avviso \u2013 stabilire un termine per rendere efficiente la norma.<\/p><p>CEVOLOTTO risponde che a questo provveder\u00e0 il Codice di procedura penale.<\/p><p>LUCIFERO osserva che il Codice di procedura penale non \u00e8 una legge costituzionale.<\/p><p>Dichiara che se l\u2019intendimento dei relatori era quello da lui esposto, voter\u00e0 per il mantenimento della frase.<\/p><p>MANCINI ricorda che nel Codice di procedura penale vi \u00e8 una disposizione la quale stabilisce che l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza deve presentare entro 24 ore i propri verbali all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Praticamente, se non interviene l\u2019avvocato, l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria non sollecita dagli organi di polizia la presentazione dei verbali. Perci\u00f2 alla frase: \u00abtuttavia in questo caso l\u2019individuo non pu\u00f2 essere trattenuto per pi\u00f9 di 48 ore\u00bb, dovrebbe esserne sostituita un\u2019altra del seguente tenore: \u00abtuttavia in questo caso l\u2019individuo deve essere messo immediatamente in libert\u00e0, tranne che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria non intervenga con atto motivato entro 48 ore\u00bb. Sostituirebbe inoltre la frase: \u00aba meno che entro tale termine non sia intervenuta denunzia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e questa non l\u2019abbia convalidata, con proprio atto motivato, entro le ulteriori 48 ore\u00bb, con la frase: \u00aba meno che entro tale termine non sia intervenuta denunzia alla autorit\u00e0 giudiziaria e questa non l\u2019abbia convalidata con proprio atto motivato entro le ulteriori 48 ore, e questo non sia seguito, in altre 48 ore da un ordine o da un mandato di cattura\u00bb. Si eviterebbe cos\u00ec di parlare di \u00abconvalide\u00bb, che \u00e8 un termine fuori del diritto.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, ammesso l\u2019intervento della pubblica sicurezza, questo non va sottoposto a casistiche che sono pi\u00f9 proprie di una legge speciale o del Codice di procedura penale che non della Costituzione. La Costituzione deve andare per vie maestre. Dapprima afferma che la libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile, poi aggiunge che potr\u00e0 essere tolta soltanto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge. \u00c8 ammessa anche la privazione della libert\u00e0 personale disposta dall\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, ma questa facolt\u00e0 deve essere chiaramente limitata. Propone perci\u00f2 di sostituire alla formula dei relatori la seguente: \u00abIl fermo o l\u2019arresto di polizia non pu\u00f2 avere una durata superiore a 48 ore. Oltre questo limite \u00e8 necessaria la convalida motivata dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb. Questo \u00e8 un principio semplicissimo; le leggi speciali stabiliranno le norme esecutive.<\/p><p>MANCINI chiede perch\u00e9 si vuol dare alla autorit\u00e0 giudiziaria quel potere che si vuol togliere all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza. Quando si dice che per togliere la libert\u00e0 personale basta la convalida dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria si afferma una cosa molto grave. Solo un ordine od un mandato di cattura dovrebbe privare il cittadino della libert\u00e0 personale.<\/p><p>PRESIDENTE spiega che la formula da lui proposta va interpretata facendo riferimento al precedente capoverso, il quale prevede che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei suoi interventi sia legata ai casi e ai modi previsti dalla legge. Il fermo o l\u2019arresto non pu\u00f2 avere una durata superiore alle 48 ore; oltre questo limite sar\u00e0 sempre necessaria la convalida motivata dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>MANCINI ricorda che nel Codice di procedura penale si parla di ordine o mandato di cattura e non di convalida, quindi si dovrebbe dire che, dopo quel termine, deve seguire un ordine o un mandato di cattura.<\/p><p>CEVOLOTTO rileva che con la formula proposta dal Presidente: \u00abIl fermo o l\u2019arresto non pu\u00f2 durare pi\u00f9 di 48 ore a meno che ecc.\u00bb, \u00e8 ammesso il fermo di polizia. Poi si aggiunge che dopo quel termine occorre una convalida dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e cos\u00ec si avrebbe un fermo convalidato dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>PRESIDENTE consente che invece di \u00abconvalida\u00bb, si dica \u00abordine o mandato di cattura\u00bb.<\/p><p>La consacrazione poi, nella Costituzione, del fermo come istituto di fatto della polizia non gli sembra cos\u00ec pericolosa, perch\u00e9 il fermo non pu\u00f2 durare pi\u00f9 di 48 ore e questa \u00e8 una garanzia sufficiente per il cittadino.<\/p><p>Quindi si potrebbe dire: \u00abIl fermo o l\u2019arresto non pu\u00f2 avere una durata superiore alle 48 ore; oltre questo limite sar\u00e0 sempre necessaria la convalida motivata per mezzo di un ordine o di un mandato di cattura dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI dichiara che riproporr\u00e0 in seconda istanza il concetto che \u00e8 stato respinto.<\/p><p>Innanzitutto propone che la frase \u00abla privazione della libert\u00e0 personale, ecc.\u00bb venga soppressa, perch\u00e9 in contraddizione col principio che egli tiene a riaffermare, che nessuno, cio\u00e8, pu\u00f2 essere privato della libert\u00e0 personale, se non per ordine dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Fatta questa affermazione, potrebbe aspettare la formula proposta dal Presidente con una variante pi\u00f9 radicale, non accennando al fermo; dopo aver detto che pu\u00f2 essere disposta la privazione della libert\u00e0 personale solo per ordine dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, aggiungerebbe che, per ordine dell\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, nessuno pu\u00f2 essere trattenuto per pi\u00f9 di 48 ore. Dopo tale termine, deve essere rimesso in libert\u00e0, a meno che prima sia intervenuta una denunzia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e questa, entro le ulteriori 48 ore, abbia disposto l\u2019arresto.<\/p><p>MANCINI propone che si dica che l\u2019individuo deve essere rimesso in libert\u00e0 se non segue, dopo questo termine, un mandato di cattura.<\/p><p>MORO domanda se non sia il caso di affrontare anche il problema del confino di polizia.<\/p><p>MANCINI mantiene la sua prima proposta, che il fermo o l\u2019arresto di polizia non possono avere durata superiore alle 48 ore. Accetta la precisazione del collega Dossetti che, dopo tale termine, il fermato deve essere rilasciato a meno che non sia intervenuta una denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e questa entro le ulteriori 48 ore abbia disposto l\u2019arresto.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, anche per la prima parte adotterebbe la formula Dossetti. Qualunque specificazione rappresenta una diminuzione. Comprende le preoccupazioni del collega Moro di dare qualche specificazione per quanto riguarda i provvedimenti che pu\u00f2 prendere la polizia; quindi accetta il testo proposto dal collega Dossetti integrato da una disposizione che garantisca di fronte ad un arresto non motivato.<\/p><p>Al collega Lucifero, che teme che il mandato di cattura emesso in fretta senza una sufficiente motivazione o informazione possa avere come conseguenza la permanenza in carcere per molti mesi, osserva che si tratta di materia di competenza del Codice di procedura penale. Il limite di tempo oltre il quale, se non interviene un nuovo provvedimento, l\u2019arrestato non pu\u00f2 essere trattenuto, dovrebbe essere stabilito come lo \u00e8 nella Costituzione francese.<\/p><p>Aderisce quindi alla proposta del collega Dossetti con l\u2019aggiunta della specificazione del motivo per cui si procede all\u2019arresto.<\/p><p>DE VITA vorrebbe che si trattasse anche del confino di polizia.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che ne sar\u00e0 trattato in un secondo tempo.<\/p><p>CEVOLOTTO richiama l\u2019attenzione dei colleghi sul punto che ha trattato l\u2019onorevole Basso: \u00e8 una norma del Codice di procedura penale che si introduce e che va esaminata a fondo, perch\u00e9 recherebbe un enorme lavoro alle procure e ai giudici istruttori. Non \u00e8 bene, d\u2019altra parte, specificare troppo in sede costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE insiste sulla sua formula, la quale \u2013 a suo avviso \u2013 non pregiudica nulla e che si riferisce alle garanzie che per legge dovranno regolare il funzionamento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. La precisa nei seguenti termini: \u00abIl fermo e l\u2019arresto di polizia non pu\u00f2 avere durata superiore a 48 ore; oltre questo limite \u00e8 necessaria la convalida motivata dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria per mezzo di ordine o mandato di cattura\u00bb. Il Codice penale e quello di procedura penale stabiliranno poi i modi concreti di attuazione. In tal modo si garantisce la libert\u00e0 personale e si viene incontro a tutte le preoccupazioni espresse durante la discussione.<\/p><p>DOSSETTI fa rilevare che, secondo questa proposta, la convalida deve avvenire prima che siano scadute le 48 ore. Invece nella proposta La Pira-Basso vi \u00e8 un primo termine di 48 ore entro cui le autorit\u00e0 di pubblica sicurezza debbono fare la denunzia alla autorit\u00e0 giudiziaria, la quale entro le ulteriori 48 ore dovr\u00e0 convalidarla. Osserva che accadr\u00e0 di frequente che il giudice non potr\u00e0 nelle prime 48 ore fare l\u2019interrogatorio.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene giusta questa osservazione e cos\u00ec corregge la sua proposta: \u00abOltre questo limite, e in ogni caso entro le 48 ore successive, \u00e8 necessario, ecc.\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, direbbe: \u00abIl fermo o l\u2019arresto di polizia non pu\u00f2 durare pi\u00f9 di 48 ore; dopo tale termine il fermato deve essere rimesso in libert\u00e0\u00bb, \u2013 affermazione precisa che \u00e8 bene fare \u2013 \u00aba meno che prima non sia intervenuta denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e questa entro le successive 48 ore abbia emesso ordine o mandato di cattura\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO trova accettabile la formula; ma l\u2019obiezione del collega Moro \u00e8 questa: la autorit\u00e0 di pubblica sicurezza pu\u00f2 fermare un individuo per varie ragioni, per esempio per non farlo votare. Lo tiene dentro 24 ore, poi lo rimette in libert\u00e0 e dopo qualche altro giorno lo ferma di nuovo e cos\u00ec di seguito senza incorrere nei termini prescritti e senza darne conto a nessuno. Ora questo \u00e8 un po\u2019 grave.<\/p><p>PRESIDENTE osserva all\u2019onorevole Cevolotto che la Sottocommissione prepara una Costituzione democratica e non una Costituzione di uno Stato totalitario. In uno Stato democratico ci sono i Deputati, c\u2019\u00e8 una libera stampa, che possono intervenire quando la legge sia violata e quando si commettono abusi. In regime democratico le cose andranno diversamente che in regime fascista.<\/p><p>DE VITA fa notare che anche in regime democratico vi \u00e8 la possibilit\u00e0 del sopravvento di una fazione.<\/p><p>MARCHESI risponde all\u2019osservazione e al monito del Presidente che la Costituzione non \u00e8 fatta per l\u2019eternit\u00e0 e che ogni regime politico e ogni Costituzione hanno in s\u00e9, se non i germi necessari, quelli probabili di degenerazione. Va sempre garantito il cittadino contro la temerariet\u00e0 e l\u2019arbitrariet\u00e0 dell\u2019azione di polizia e perci\u00f2 si associa interamente alle preoccupazioni sollevate dall\u2019onorevole Moro. Bisogna specificare che questo fermo od arresto preventivo di polizia non deve essere n\u00e9 temerario n\u00e9 arbitrario e stabilire bene le sanzioni nel caso che lo sia.<\/p><p>PRESIDENTE propone che si dica: \u00abIl fermo o l\u2019arresto di polizia non pu\u00f2 avvenire che per fondato sospetto di reato e non pu\u00f2 avere durata superiore a 48 ore, ecc.\u00bb.<\/p><p>MORO proporrebbe: \u00abper fondato o serio sospetto di reato\u00bb.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI chiede chi \u00e8 che giudicher\u00e0 della fondatezza.<\/p><p>Ricorda il sospetto che circonda l\u2019operato della pubblica sicurezza. Anzi, a questo proposito, invece di pubblica sicurezza direbbe polizia giudiziaria, della quale fa parte la pubblica sicurezza. La terminologia generica \u00e8 \u00abpolizia giudiziaria\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la polizia giudiziaria \u00e8 quella che interviene nell\u2019applicazione della sentenza e che esegue i mandati di cattura.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI rileva che la polizia giudiziaria \u00e8 un complesso di cui fa parte la pubblica sicurezza. Evitare ogni sospetto non \u00e8 possibile neanche con la proposta del collega Moro. Il solo modo per evitare qualunque sospetto consiste nel dare un solo diritto alla pubblica sicurezza o polizia giudiziaria: quello di arrestare soltanto in caso di flagranza di reato.<\/p><p>In uno Stato veramente democratico dovrebbe essere cos\u00ec; ed egli presenta formale proposta perch\u00e9 in qualunque altro caso l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria debba decidere sul rapporto dell\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza. Non deve essere consentito alla pubblica sicurezza di arrestare per sospetti, siano pure fondati; essa deve intervenire per mandato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Propone pertanto la seguente formula: \u00abL\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza pu\u00f2 arrestare solo nei casi di flagranza. Per ogni sospetto o denunzia, siano pure fondati, occorre l\u2019ordine o il mandato di cattura dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Lombardi, dichiarando per\u00f2 di essere contrario a questa formula.<\/p><p>(<em>La proposta non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che il seguito della discussione \u00e8 rinviato a marted\u00ec 17 settembre, alle ore 10.<\/p><p>La seduta termina alle 13.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Grassi, Iotti Leonilde, La Pira, Lombardi Giovanni, Lucifero, Mancini, Marchesi, Merlin Umberto, Moro, Togliatti, Tupini.<\/p><p><em>Assente giustificato<\/em><em>:<\/em> Mastrojanni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 6. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 12 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE I princip\u00ee dei rapporti civili (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Dossetti \u2013 La Pira, Relatore \u2013 Grassi \u2013 Togliatti \u2013 Caristia \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Moro \u2013 Mancini \u2013 Basso, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[91,69],"tags":[],"post_folder":[115],"class_list":["post-5027","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5027","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5027"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5027\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7635,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5027\/revisions\/7635"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5027"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5027"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5027"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5027"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}