{"id":5025,"date":"2023-10-15T22:30:41","date_gmt":"2023-10-15T20:30:41","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5025"},"modified":"2023-10-22T21:42:36","modified_gmt":"2023-10-22T19:42:36","slug":"mercoledi-11-settembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5025","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 11 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5025\" class=\"elementor elementor-5025\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ab01013 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"ab01013\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element 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PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0e04c15 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0e04c15\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p><strong>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/strong><\/p><p><strong>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/strong><\/p><p>5.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 11 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>I princip\u00ee dei rapporti civili<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Mancini \u2013 Mastrojanni \u2013 Dossetti \u2013 Lucifero \u2013 Cevolotto \u2013 Grassi \u2013 Merlin Umberto \u2013 Marchesi \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Basso, <em>Relatore<\/em> \u2013 La Pira, <em>Relatore<\/em> \u2013 Togliatti \u2013 Moro \u2013 De Vita \u2013 Caristia.<\/p><p>La seduta comincia alle 11.15.<\/p><p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti civili.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che nella precedente riunione, a conclusione della lunga discussione avvenuta, fu dato incarico ai colleghi La Pira e Basso di concretare in due articoli il risultato acquisito nella discussione.<\/p><p>I relatori hanno cos\u00ec formulati i due articoli:<\/p><p><em>\u00abArt. 1.<\/em> \u2013 La presente Costituzione, al fine di assicurare l\u2019autonomia e la dignit\u00e0 della persona umana e di promuovere ad un tempo la necessaria solidariet\u00e0 sociale, economica e spirituale, in cui le persone debbono completarsi a vicenda, riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri all\u2019uomo, sia come singolo sia come appartenente alle forme sociali, nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona.\u00bb<\/p><p><em>\u00abArt. 2.<\/em> \u2013 Gli uomini, a prescindere dalla diversit\u00e0 di attitudini, di sesso, di razza, di classe, di opinione politica e di religione, sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto ad uguale trattamento sociale.<\/p><p>\u00c8 compito della societ\u00e0 e dello Stato eliminare gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando la libert\u00e0 e l\u2019uguaglianza di fatto degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignit\u00e0 della persona umana ed il completo sviluppo fisico, economico e spirituale di essa.\u00bb<\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 1\u00b0, pregando i colleghi di non preoccuparsi troppo di questioni formali, e di limitare le loro osservazioni alla sostanza.<\/p><p>MANCINI ritiene che il concetto espresso dalle parole: \u00abin cui le persone debbono completarsi a vicenda\u00bb sia gi\u00e0 contenuto nella seconda parte dell\u2019articolo e che, pertanto, anche per ragioni di stile, sarebbe opportuno togliere tale inciso.<\/p><p>MASTROJANNI, se la proposta del collega Mancini non venisse accolta e quindi l\u2019inciso rimanesse, propone che le parole: \u00abdebbono completarsi\u00bb vengano sostituite dalle altre: \u00absi completano\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI ritiene che con l\u2019espressione proposta si voglia sottolineare in maniera energica l\u2019obbligo della solidariet\u00e0 sociale e il parallelismo, ai fini della Costituzione, tra il fine di garantire l\u2019autonomia e la dignit\u00e0 della persona umana e quello di promuovere la necessaria solidariet\u00e0 sociale. Sono questi due obbiettivi ai quali va attribuita una pari importanza.<\/p><p>Quanto alle imperfezioni formali, \u00e8 del parere che intanto vadano fissati i concetti; poi, in un secondo tempo, si provveder\u00e0 alle correzioni di forma.<\/p><p>LUCIFERO fa due pregiudiziali. La prima \u00e8 che senza avere sott\u2019occhio il testo dell\u2019articolo proposto non pu\u00f2 essere in grado di affrontare la discussione; la seconda che in questo momento non si discute un ordine del giorno, ma un vero e proprio articolo, che \u00e8 cosa ben diversa. Non \u00e8 pertanto d\u2019accordo col Presidente, quando dice che non occorre preoccuparsi della forma, perch\u00e9, nel fissare i concetti di un articolo, la forma \u00e8 integrante della sostanza.<\/p><p>PRESIDENTE non nega l\u2019importanza della forma, ma ritiene che quando le osservazioni sulla forma tendono soltanto al perfezionamento dell\u2019espressione possono essere rimandate ad un secondo tempo.<\/p><p>CEVOLOTTO \u00e8 favorevole alla soppressione dell\u2019inciso per due ragioni: prima di tutto, perch\u00e9 dicendo che le persone debbono completarsi a vicenda, non si esaurisce il concetto di solidariet\u00e0, e poi perch\u00e9 quello che pi\u00f9 interessa \u00e8 contenuto nella seconda parte dell\u2019articolo quando si dice: \u00abriconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri all\u2019uomo, sia come singolo sia come appartenente alle forme sociali, nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona\u00bb.<\/p><p>GRASSI informa che il Presidente della Commissione, onorevole Ruini, ha manifestato il parere che l\u2019articolo dovrebbe trovar posto nel preambolo.<\/p><p>CEVOLOTTO pensa che per il momento sia pi\u00f9 opportuno approvare l\u2019articolo indipendentemente dal suo collocamento, cosa alla quale si provveder\u00e0 in un secondo tempo. Se si trattasse invece di votare l\u2019articolo mantenendo fermo l\u2019attuale collocamento, dovrebbe fare delle riserve perch\u00e9, a suo avviso, il primo articolo della Costituzione dovr\u00e0 essere molto diverso.<\/p><p>Quindi, accogliendo il pensiero dell\u2019onorevole Rumi, \u00e8 del parere che si debba votare l\u2019articolo in questione, riservando ad un secondo tempo la questione del suo collocamento.<\/p><p>MERLIN UMBERTO non trova molto appropriata la parola \u00abinalienabili\u00bb, riferita ai diritti. A prescindere dal sapore mercantile della parola, sarebbe opportuno usare l\u2019aggettivo adoperato in altre Costituzioni e, se non erra, in quella dell\u201989, cio\u00e8 dire \u00abdiritti naturali e sacri dell\u2019uomo\u00bb. Quando si adopera la parola \u00abnaturali\u00bb si dice di pi\u00f9, e vi \u00e8 poi nel termine \u00absacro\u00bb il concetto della inalienabilit\u00e0.<\/p><p>MARCHESI fa una breve dichiarazione che potr\u00e0 considerarsi anche come dichiarazione di voto.<\/p><p>Ricorda che nella precedente seduta si parl\u00f2 dell\u2019uomo come di qualche cosa di assoluto e di perfetto, cui si deve conformare lo Stato. Quest\u2019uomo cos\u00ec concepito \u00e8 un mito, oppure \u00e8 il prodotto di una grazia divina. Ma l\u2019uomo, cio\u00e8 l\u2019uomo politico, l\u2019uomo civile, \u00e8 un essere sociale il quale va acquistando, di fronte all\u2019instabilit\u00e0 delle leggi scritte, una certa coscienza del diritto naturale, universale e nello stesso tempo, la idea di una suprema giustizia primitiva, sacra ed eterna. Per lui tale coscienza si forma nell\u2019ambito della stessa vita sociale, si forma nella realt\u00e0 empirica degli organismi storici; per altri, l\u2019uomo viene posto come una fonte originaria di autorit\u00e0 dinanzi alla autorit\u00e0 subordinata dello Stato, onde per premunirsi contro lo Stato totalitario, potrebbe finire per menomare e danneggiare lo Stato democratico. Muovendo dal principio dell\u2019autonomia della persona umana (preferirebbe alla parola \u00abautonomia\u00bb la parola \u00ablibert\u00e0\u00bb) si potrebbe passare all\u2019autonomia della famiglia, all\u2019autonomia della regione e cos\u00ec via via smobilitare o quasi menomare l\u2019autorit\u00e0 dello Stato e trasferirla in altre mani.<\/p><p>Considerata la delicatezza e la solennit\u00e0 di questa dichiarazione, \u00e8 d\u2019avviso che la sua votazione dovrebbe avvenire quando sar\u00e0 esaurito l\u2019esame dei singoli articoli proposti alla Sottocommissione per la formulazione.<\/p><p>PRESIDENTE esprime l\u2019avviso che questa proposta modifichi la decisione adottata nella precedente riunione e nella quale pareva che tutti convenissero. Si disse allora che questo articolo doveva essere il superamento della discussione di carattere generale e fondamentale che aveva impegnato la Sottocommissione, indipendentemente da qualunque preoccupazione circa la precisa formulazione e la definitiva collocazione dello articolo stesso. Occorre tenere sempre presente che il progetto della Sottocommissione dovr\u00e0 essere sottoposto al vaglio della Commissione centrale e poscia alle decisioni della Assemblea Costituente. Pertanto egli ritiene che la Sottocommissione potrebbe approvare questo articolo ed il successivo proposto che a suo avviso dovrebbero essere collocati in testa alla generale dichiarazione dei diritti e dei doveri. Spetter\u00e0 ad altro organo di provvedere alla stesura del progetto definitivo, tenuto conto delle proposte elaborate dalla Sottocommissione e delle relative discussioni.<\/p><p>Conclude affermando, che il rinvio proposto dall\u2019onorevole Marchesi riporterebbe la questione al punto in cui si trovava nella precedente seduta e contrasterebbe con le decisioni allora adottate.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI non \u00e8 d\u2019accordo n\u00e9 sulla sostanza n\u00e9 sulla forma del proposto articolo, perch\u00e9 gli sembra che in esso si affermi cosa contraria alla storia. Non pu\u00f2 sottoscrivere l\u2019affermazione che la legge debba promuovere la solidariet\u00e0 sociale. Una simile locuzione non \u00e8 ammissibile, salvo che tutto il mondo non diventi una classe sola; finch\u00e9 vi sono varie classi sociali la solidariet\u00e0 \u00e8 un nome vago.<\/p><p>\u00c8 vero che nel 1700, in un\u2019epoca cio\u00e8 anteriore alla Rivoluzione francese, fu scritto da Federico Bastiat un libro sulle armonie economiche, ma egli non pu\u00f2 sottoscrivere un errore storico o sociologico di tale importanza. Rileva che se si dovessero fare affermazioni di princip\u00ee sociali, dovrebbe consentirsi alla minoranza di specificare quello che intende per solidariet\u00e0 sociale. Nella legge non \u00e8 possibile togliere i contrasti che sono nella storia stessa e ne sono quasi il motore essenziale. Tutti ricordano che senza la lotta tra patrizi e plebei il diritto romano non sarebbe mai nato. Quindi una lotta tra quelli che detengono, male o bene, la ricchezza e gli altri che lavorano ci sar\u00e0 sempre finch\u00e9 il mondo esiste. Attenuare questa lotta, rendere possibile alle vittime di vivere, sar\u00e0 grande conquista ed \u00e8 quello cui i socialisti tendono; ma parlare di solidariet\u00e0 sociale in un mondo quale quello di oggi, gli sembra inopportuno.<\/p><p>Desidererebbe pertanto, per gli articoli in esame, una dizione che eliminasse tutte le insinuazioni cui potrebbe dar esca la formula proposta.<\/p><p>Avrebbe preferito quindi che fosse formulato un articolo solo, fondendo il primo ed il secondo, con la seguente dizione: \u00abLa presente Costituzione \u00e8 dettata al fine di assicurare l\u2019autonomia, la libert\u00e0 e la dignit\u00e0 della persona umana sia come singola, sia in tutte le sue manifestazioni sociali, morali e politiche, senza distinzione di sesso, di razza, di classe, di opinione politica, di religione\u00bb. In questa unica dizione si colgono \u2013 a suo avviso \u2013 i vari concetti giuridici senza fare affermazioni di principio.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che i due articoli studiati non lo soddisfano completamente, ma sono frutto di sforzi per realizzare un massimo possibile di intesa. Intende difendere la formulazione proposta avendo con essa superato anche le sue obiezioni. Ma se qualche modificazione dovesse esservi introdotta, riprenderebbe la libert\u00e0 di tornare su altre proposte.<\/p><p>Per quanto riguarda la proposta dell\u2019onorevole Mancini di togliere l\u2019inciso: \u00abin cui le persone debbono completarsi a vicenda\u00bb non ha personalmente difficolt\u00e0 ad accettarla. \u00c8 d\u2019accordo col collega Dossetti che, se l\u2019inciso deve restare, \u00e8 necessario conservare la parola \u00abdebbono\u00bb.<\/p><p>Circa la proposta dell\u2019onorevole Cevolotto sul collocamento dell\u2019articolo, confessa che era della sua stessa opinione; ma va tenuto presente che si tratta di un articolo che la Sottocommissione non si impegna di sostenere come primo articolo della Costituzione, ma come primo articolo delle sue proposte.<\/p><p>Per quel che riguarda la proposta dello onorevole Marchesi di sostituire la parola \u00ablibert\u00e0\u00bb a quella \u00abautonomia\u00bb, si rimette a quanto verranno decidere i colleghi. Se l\u2019onorevole La Pira \u00e8 d\u2019accordo, si dice disposto ad accettare tale emendamento.<\/p><p>Dichiara di essere nettamente contrario alle proposte degli onorevoli Merlin e Lombardi. La proposta dell\u2019onorevole Merlin si riporta a discussioni gi\u00e0 fatte: essa richiama la dizione che fu inserita nella Costituzione francese del 1789. Ma c\u2019\u00e8 da osservare che, a distanza di un secolo e mezzo, dopo un cos\u00ec grande progresso culturale, giuridico e sociale, questi concetti debbono ormai considerarsi superati.<\/p><p>La parola \u00abinalienabili\u00bb \u00e8 quella del progetto della Costituzione francese, concordato tra i rappresentanti comunisti, socialisti e del movimento repubblicano popolare. Per lui \u00e8 la sola espressione accettabile. Si opporr\u00e0 a che sia introdotta la parola \u00abnaturali\u00bb.<\/p><p>\u00c8 poi in posizione antitetica a quella del collega Lombardi, che vuol sopprimere il concetto di solidariet\u00e0 sociale, nel capoverso del secondo articolo. L\u2019onorevole Lombardi ha fatto riferimento a Bastiat, ma err\u00f2 nel collocarlo prima della Rivoluzione francese, essendo questo autore vissuto nei primi dell\u2019ottocento. Le sue espressioni sono di un liberismo che negava questo concetto, mentre poi Proudhon riaffermava il principio della solidariet\u00e0.<\/p><p>Ritiene che parlando di \u00absolidariet\u00e0 sociale\u00bb non si dice una ingenuit\u00e0. Non intende affermare che in concreto non ci saranno lotte di classe, ma il dovere della Costituzione \u00e8 quello di mirare ad un massimo sforzo di solidariet\u00e0 sociale. Vi sono dei diritti che derivano dal principio della libert\u00e0 ed altri che derivano dal principio della uguaglianza e della solidariet\u00e0 sociale. Si tratta di uno sforzo verso la solidariet\u00e0 sociale, in senso anti-individualista. Se si toglie questo, si rompe l\u2019equilibrio che deve esservi tra l\u2019esercizio degli antichi diritti della persona e l\u2019esercizio di questi diritti in senso sociale, accompagnati cio\u00e8 dallo sforzo di creare una solidariet\u00e0 sociale.<\/p><p>Per la stessa ragione non rinuncia al capoverso del secondo articolo, il quale comprende la sola parte che \u00e8 stata presa dalla sua relazione.<\/p><p>Per quanto riguarda le altre proposte degli onorevoli Mancini e Marchesi, si rimette alle decisioni del correlatore La Pira.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 del parere che debba essere conservata la parola \u00abautonomia\u00bb. \u00c8 vero che questa parola si identifica con quella \u00ablibert\u00e0\u00bb, ma nel concetto di \u00abautonomia\u00bb affiora anche un certo contenuto di spiritualit\u00e0 che si ricollega alla posizione kantiana, che ha pure un riflesso spirituale.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Marchesi, circa il pericolo di esautorare lo Stato, risponde che non \u00e8 davvero questo che si vuole. Lo Stato deve avere la funzione altissima di integrare l\u2019autonomia delle persone e dei gruppi sociali; tale funzione \u00e8 sua specifica. Quindi si deve rafforzare l\u2019autorit\u00e0 statale, ma col contemporaneo rispetto dell\u2019autonomia dei singoli.<\/p><p>MARCHESI mantiene la sua proposta. \u00abAutonomia\u00bb sta bene; \u00e8 l\u2019uomo che d\u00e0 leggi a se stesso. Ma vi sono due libert\u00e0: la libert\u00e0 interiore che non ci pu\u00f2 essere data e tolta da nessun governo, massimo dono che l\u2019uomo possa fare a se stesso attraverso una lunga e spesso travagliata esperienza, approdo supremo del proprio personale destino, che non pu\u00f2 essere regolata n\u00e9 minacciata dalla legge. C\u2019\u00e8 poi una libert\u00e0 politica, la quale va distinta. Usando la parola \u00abautonomia\u00bb si pone l\u2019individuo, fonte originaria d\u2019autorit\u00e0, di fronte alla autorit\u00e0 subordinata dello Stato. Gli sviluppi di questo concetto non avverranno praticamente, ma possono essere pericolosi. Occorre astenersi dallo stabilire ed accettare posizioni che possono portare a conseguenze di inevitabile disaccordo.<\/p><p>TOGLIATTI appoggia la proposta dell\u2019onorevole Marchesi di sostituire la parola \u00ablibert\u00e0\u00bb all\u2019altra \u00abautonomia\u00bb. E ci\u00f2 per una ragione molto semplice: che tutti capiscono la parola \u00ablibert\u00e0\u00bb. La parola \u00abautonomia\u00bb \u00e8 invece un termine difficile a spiegarsi. Cosa vuol dire \u00abautonomia\u00bb? Vuol dire facolt\u00e0 di darsi leggi da s\u00e9. Ora l\u2019autonomia intesa in questo senso esiste sempre. Esiste anche sotto la dittatura. Nel concetto di autonomia \u00e8 implicito il concetto dell\u2019interiorit\u00e0 della coscienza, che \u00e8 sempre libera in qualsiasi condizione, anche se l\u2019uomo \u00e8 in carcere. La libert\u00e0 \u00e8 invece un\u2019altra cosa. Inserendo qui il termine e il concetto di autonomia ci si allontana da quanto era stato deciso: di lasciare, cio\u00e8, da parte affermazioni ideologiche e rimanere sul terreno della politica, ossia dei rapporti fra gli uomini.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che questo concetto di autonomia fu acquisito nella discussione della precedente seduta.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che sostanzialmente i due concetti si equivalgono, ma la formulazione viene a guadagnare usando il termine \u00ablibert\u00e0\u00bb.<\/p><p>DE VITA fa presente che il compito del legislatore \u00e8 quello di disciplinare e non quello di definire. Nell\u2019articolo 1\u00b0 si trova qualche definizione laddove, ad esempio, si dice: \u00ab&#8230;riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri all\u2019uomo, sia come singolo, sia nelle forme sociali, nelle quali esso organicamente e progressivamente si perfeziona\u00bb. Questa \u00e8 una vera e propria definizione. Propone pertanto di sopprimere l\u2019articolo 1\u00b0. L\u2019articolo 2\u00b0 diverrebbe cos\u00ec articolo 1\u00b0. Ricorda che le definizioni sono sempre pericolosissime e possono dar luogo a preoccupazioni continue. Queste osservazioni valgono per l\u2019insieme del progetto, nel quale, a suo avviso, tutte le definizioni dovrebbero essere eliminate.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di non aver partecipato alla discussione perch\u00e9 ha avuto l\u2019impressione che questi articoli, cos\u00ec come sono compilati, non risolvano nessuno dei problemi posti, anzi trasportino nella coscienza di chi dovr\u00e0 interpretare la Costituzione il dibattito che gi\u00e0 si \u00e8 svolto dinanzi alla Sottocommissione. Non crede che cos\u00ec come essi sono, mantenendoli o modificandoli in senso non sostanziale, possano risolvere i problemi dibattuti. Quindi dichiara che si asterr\u00e0 dalla votazione.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI parla per dichiarazione di voto. Ha proposto che i due articoli siano convertiti in uno solo; ma poich\u00e9 il collega De Vita, partendo da un altro punto di vista, giunge sostanzialmente alla sua stessa conclusione, dichiara di associarsi alle sue proposte.<\/p><p>PRESIDENTE, dopo aver riassunto la discussione, pone ai voti la proposta De Vita per la soppressione pura e semplice dell\u2019articolo 1.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<\/p><p>Avverte che pertanto l\u2019articolo rimane, salvo le modificazioni che saranno votate.<\/p><p>Fa a tale riguardo presente che l\u2019onorevole Mancini ha proposto che venga tolto l\u2019inciso \u00abin cui le persone debbono completarsi a vicenda\u00bb. I relatori hanno dichiarato di non insistere a che questo inciso sia mantenuto.<\/p><p>(<em>La proposta di togliere l\u2019inciso, messa ai voti, \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che l\u2019onorevole Merlin ha proposto di sostituire alla parola \u00abinalienabili\u00bb l\u2019altra \u00abnaturali\u00bb.<\/p><p>MERLIN UMBERTO dichiara di ritirare la sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che gli onorevoli Marchesi e Togliatti hanno proposto di sostituire alla parola \u00abautonomia\u00bb l\u2019altra \u00ablibert\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta, messa ai voti, non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>TOGLIATTI propone in linea subordinata di aggiungere alla parola \u00abautonomia\u00bb l\u2019altra \u00ablibert\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta, messa ai voti, \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI chiede perch\u00e9 non \u00e8 stata posta in votazione la sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE gli ricorda che egli aveva dichiarato di accedere alla proposta De Vita che, secondo la sua dichiarazione, giungeva per diverse vie, alla stessa conclusione. Per questa ragione ha posto ai voti prima la proposta De Vita perch\u00e9 pi\u00f9 radicale.<\/p><p>D\u00e0 lettura dell\u2019articolo 1\u00b0 come risulta con le modificazioni approvate: \u00abLa presente Costituzione, al fine di assicurare l\u2019autonomia, la libert\u00e0 e la dignit\u00e0 della persona umana e di promuovere ad un tempo la necessaria solidariet\u00e0 sociale, economica e spirituale, riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri dell\u2019uomo sia come singolo, sia nelle forme sociali nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona\u00bb.<\/p><p>Mette ai voti l\u2019articolo nel suo complesso.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019articolo 2 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abGli uomini, a prescindere dalla diversit\u00e0 di attitudini, di sesso, di razza, di classe, di opinione politica e di religione, sono eguali di fronte alla legge ed hanno diritto ad eguale trattamento sociale<\/p><p>\u00ab\u00c8 compito della societ\u00e0 e dello Stato eliminare gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando la libert\u00e0 e l\u2019uguaglianza di fatto degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignit\u00e0 della persona umana ed il completo sviluppo fisico, economico e spirituale di essa\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI domanda se la lettera \u00abe\u00bb di cui al primo comma non debba essere piuttosto una \u00abo\u00bb. Infatti le virgole che precedono debbono intendersi come disgiuntive.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che anche rimanendo la lettera \u00abe\u00bb il significato sia sufficientemente chiaro.<\/p><p>LUCIFERO suggerisce che alla espressione \u00abgli uomini\u00bb, sia sostituita l\u2019altra \u00abi cittadini\u00bb che gli sembra assai pi\u00f9 appropriata.<\/p><p>MASTROJANNI desidera qualche chiarimento nei riguardi del 1\u00b0 comma circa le parole: \u00abhanno diritto ad eguale trattamento sociale\u00bb. Non comprende infatti quale sia l\u2019esatto significato di tale dizione.<\/p><p>LUCIFERO si associa alla osservazione dell\u2019onorevole Mastrojanni, aggiungendo che, in fondo, il trattamento sociale deve intendersi gi\u00e0 compreso nella eguaglianza di fronte alla legge. Non capisce quindi perch\u00e9 si debba usare una terminologia che deve intendersi per lo meno superflua. Se la legislazione ha anche un carattere sociale, \u00e8 naturale che tutti i cittadini siano uguali di fronte a questa legislazione anche per quanto concerne il trattamento sociale.<\/p><p>CEVOLOTTO vuole fare una questione di collocamento. Ricorda che i relatori dovevano formulare un articolo sulle libert\u00e0 civili e cio\u00e8 libert\u00e0, uguaglianza e solidariet\u00e0. Ora si domanda se l\u2019articolo relativo all\u2019eguaglianza debba essere collocato in questa sede, ovvero in altra. In alcune Costituzioni il principio relativo all\u2019eguaglianza \u00e8 collocato nei princip\u00ee generali dello Stato. Infatti, nelle sue proposte di articoli, per la parte affidatagli, aveva formulato un articolo relativo all\u2019 eguaglianza proprio nella struttura dello Stato, nei seguenti termini:<\/p><p>\u00abTutti i cittadini sono uguali davanti alla legge ed hanno gli stessi diritti e doveri. La nascita, il sesso, la razza, le condizioni sociali, le credenze religiose, il fatto di non avere alcuna credenza, non possono costituire la base di privilegio o di inferiorit\u00e0 legale\u00bb.<\/p><p>Gli sembra che tale formulazione sia giuridicamente pi\u00f9 precisa e meglio adatta ad una Costituzione. Ad ogni modo, a prescindere dalla preferenza per l\u2019una o per l\u2019altra formulazione, insiste sulla questione del collocamento, e cio\u00e8, se sia questa la sede pi\u00f9 adatta per l\u2019affermazione del principio di eguaglianza.<\/p><p>TOGLIATTI ritiene che l\u2019osservazione del collega Cevolotto sposti il terreno della discussione. D\u2019altra parte non \u00e8 escluso che l\u2019articolo, dopo l\u2019approvazione, possa trovare altra collocazione. L\u2019essenziale \u00e8 di arrivare a un punto di accordo sulla formulazione dei due articoli, salvo poi trovare la collocazione pi\u00f9 adatta. Personalmente sostiene la dizione proposta dai relatori, respingendo la critica dell\u2019onorevole Lucifero. Se ha ben compreso, non si vuole qui alludere ad una legislazione sociale completa, perch\u00e9 in tal caso il concetto sarebbe gi\u00e0 compreso nella prima parte del primo comma. Invece con le parole \u00abed hanno diritto ad eguale trattamento sociale\u00bb si vuole esprimere la tendenza della nuova Costituzione ad incanalare lo sviluppo della nostra societ\u00e0 verso una maggiore eguaglianza. Ed \u00e8 proprio questo lo spirito che vorrebbe alitasse nella nuova Costituzione.<\/p><p>MASTROJANNI riterrebbe utile che i relatori chiarissero il concetto del comma in esame, e solo in seguito i colleghi fossero ammessi a discuterne.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, risponde subito, per quanto l\u2019onorevole Togliatti abbia gi\u00e0 anticipato la sua risposta. Pensa (ed ormai in regime democratico ritiene che tutti pensino) che non basta l\u2019eguaglianza puramente formale, come quella caratteristica della vecchia legislazione, per dire che si sta costruendo uno Stato democratico, ma che invece l\u2019essenza dello Stato democratico consista nella misura maggiore o minore del contenuto che sar\u00e0 dato a questo concreto principio sociale. Naturalmente i primi articoli della Costituzione non possono essere delle norme concrete di pratica applicazione, ma delle direttive indicate al legislatore come un solco in cui egli debba camminare, come affermazione della finalit\u00e0 cui la democrazia tende e cio\u00e8 verso l\u2019eguaglianza sociale.<\/p><p>PRESIDENTE domanda all\u2019onorevole Lucifero se mantiene la sua opposizione al 1\u00b0 comma dell\u2019articolo.<\/p><p>LUCIFERO pur essendo perfettamente d\u2019accordo nel concetto espresso dagli onorevoli Togliatti e Basso, afferma che tale concetto non gli sembra adeguatamente espresso nella formulazione proposta. Ritiene che in ci\u00f2 stia anche la ragione della perplessit\u00e0 manifestata dal collega Mastrojanni.<\/p><p>MANCINI si dichiara d\u2019accordo con gli onorevoli Togliatti e Basso e in disaccordo con l\u2019onorevole Lucifero. Afferma che il concetto non solo \u00e8 chiaro, ma anzi \u00e8 espresso magnificamente dalla parola \u00abtrattamento\u00bb Per\u00f2, per completare il concetto, propone dopo la parola \u00absociale\u00bb di aggiungere \u00abe politico\u00bb per evitare il caso di avere un trattamento politico diverso da quello sociale.<\/p><p>DOSSETTI osserva che per quanto riguarda la collocazione, c\u2019\u00e8 una ragione per mantenere l\u2019articolo 2\u00b0 strettamente connesso con l\u2019articolo 1\u00b0. Nell\u2019articolo 1\u00b0 infatti si determinano i fini, mentre nell\u2019articolo 2\u00b0 si stabiliscono le modalit\u00e0, che sono duplici in relazione all\u2019autonomia della persona ed alla solidariet\u00e0 sociale.<\/p><p>Circa poi la proposta dell\u2019onorevole Cevolotto, per una migliore formulazione ed una differente collocazione, potrebbe essere anche d\u2019accordo, ma fa osservare che in tutte le Costituzioni una cosa \u00e8 la dichiarazione programmatica dell\u2019eguaglianza dei cittadini ed un\u2019altra la realizzazione di questa eguaglianza in varie forme, una delle quali potrebbe essere l\u2019eguaglianza nella politica a cui si richiamava l\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>Rivedendo l\u2019articolo 2\u00b0, nota che nella esclusione delle eventuali discriminanti, se ne \u00e8 dimenticata una e cio\u00e8 la nazionalit\u00e0. Propone, quindi, dopo la parola \u00abrazza\u00bb di aggiungere le altre \u00abdi nazionalit\u00e0\u00bb. Fa presente che anche il relatore, onorevole Basso, conviene in questa proposta.<\/p><p>MASTROJANNI, malgrado i chiarimenti forniti dal relatore Basso, \u00e8 sempre dell\u2019avviso che l\u2019ultima parte del 1\u00b0 comma debba essere soppressa. In questa parte si afferma un principio verso il quale lo Stato rimane impegnato solennemente e per la cui applicazione e realizzazione deve occuparsi. Si domanda perci\u00f2 in qual modo il legislatore potr\u00e0 raggiungere questa finalit\u00e0. Ritiene che non si possa affrontare una questione di cos\u00ec vasta importanza e portata, fin quando non si conoscano i metodi attraverso i quali si intende raggiungere lo scopo che l\u2019articolo si prefigge. Insiste pertanto per la soppressione dell\u2019ultima parte del 1\u00b0 comma inquantoch\u00e9 lo Stato per il raggiungimento di quei fini, potrebbe sperimentare metodi contrastanti con le ideologie che egli professa.<\/p><p>CEVOLOTTO propone di sostituire all\u2019espressione \u00aba prescindere\u00bb, la parola \u00abindipendentemente\u00bb che gli sembra pi\u00f9 adatta.<\/p><p>Circa l\u2019aggiunta della parola \u00abnazionalit\u00e0\u00bb, proposta dall\u2019onorevole Dossetti, ritiene che sia necessaria una matura ponderazione. Non \u00e8 vero che gli uomini rispetto ad un determinato Stato siano tutti eguali anche se sono di nazionalit\u00e0 differente, in quanto la nazionalit\u00e0 per lo Stato pu\u00f2 essere ragione di discriminazione. \u00c8 naturale che tutti gli uomini di cittadinanza italiana sono uguali di fronte allo Stato italiano, ma non pu\u00f2 ammettersi a priori che la stessa condizione si verifichi in pieno per i cittadini di altra nazionalit\u00e0. Accogliendo la proposta dell\u2019onorevole Dossetti, bisognerebbe anche accettare quanto \u00e8 stato proposto dall\u2019onorevole Lucifero, di sostituire cio\u00e8 alle parole \u00abgli uomini\u00bb le altre \u00abi cittadini\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI osserva che se si distingue tra nazionalit\u00e0 e cittadinanza nessun dubbio ha pi\u00f9 ragion d\u2019essere.<\/p><p>PRESIDENTE fa rilevare che la nazionalit\u00e0 presuppone sempre la cittadinanza.<\/p><p>CEVOLOTTO ribadisce che conservando le parole \u00abgli uomini\u00bb ed aggiungendo la parola \u00abnazionalit\u00e0\u00bb il significato rimane sempre ambiguo. Se invece alla parola \u00abgli uomini\u00bb si sostituiscono le altre \u00abi cittadini\u00bb allora pu\u00f2 essere d\u2019accordo nell\u2019aggiungere la discriminazione relativa alla nazionalit\u00e0.<\/p><p>CARISTIA esprime l\u2019opinione che la espressione \u00abed hanno diritto ad eguale trattamento sociale\u00bb si presti a dubbi ed equivoci. La prima parte del comma \u00e8 tecnicamente e giuridicamente precisa, ma ognuno si domander\u00e0 che cosa significhi assicurare ai cittadini il diritto ad un eguale trattamento sociale. Si \u00e8 da pi\u00f9 parti affermato che questo trattamento sociale \u00e8 una aspirazione, una tendenza in base a cui lo Stato dovrebbe soddisfare le esigenze che ormai si impongono, e cio\u00e8 quelle di far s\u00ec che tutti i cittadini tendano ad una migliore condizione sociale. Questo, per\u00f2, non giustifica, a suo avviso, una affermazione di tal genere. Del resto non comprende come mai lo Stato potrebbe assumere il compito di assicurare a tutti i cittadini non solo il diritto di eguaglianza di fronte alla legge ma anche il diritto ad un eguale trattamento sociale, nello stesso modo e con le stesse garanzie con cui assicura l\u2019eguaglianza giuridica. Oltre il fatto che l\u2019espressione \u00abtrattamento sociale\u00bb \u00e8 molto elastica e difficile a definire, dichiara di non potersi assumere la responsabilit\u00e0 di votare un articolo che contenga una simile espressione. Si tratta infatti di due cose assolutamente diverse: nella prima parte del primo comma dell\u2019articolo si assicura un diritto di eguaglianza giuridica, che va garantito e sar\u00e0 certamente attuato; nella seconda parte si tratta di una aspirazione degna del massimo rispetto, ma che per\u00f2 \u00e8 espressa in un modo e con una forma che si presta ad infiniti equivoci.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che, dopo l\u2019esauriente discussione avvenuta, si possa procedere alla votazione.<\/p><p>Domanda innanzi tutto all\u2019onorevole Caristia se condivida l\u2019opinione dell\u2019onorevole Mastrojanni, ovvero creda suggerire una migliore e pi\u00f9 adatta formulazione.<\/p><p>CARISTIA dichiara che non \u00e8 facile trovare un\u2019altra formulazione. Ad ogni modo si tratterebbe, da un punto di vista giuridico, di un diritto privo di qualsiasi garanzia.<\/p><p>MASTROJANNI, in via del tutto subordinata, propone di sostituire alla parola \u00abtrattamento\u00bb l\u2019altra \u00abriconoscimento\u00bb.<\/p><p>MORO ritiene che, in questa materia, voler definire il senso rigorosamente giuridico, non sia una cosa attuabile senza rinunziare ad una dichiarazione di affermazione della tendenza progressiva che deve avere la democrazia italiana nell\u2019attuale momento. Parlando del diritto ad un eguale trattamento sociale, s\u2019intende mettere in luce il carattere dinamico che deve avere lo Stato democratico. Ci\u00f2 \u00e8 espresso nella seconda parte dell\u2019articolo, in cui si afferma che \u00e8 compito dello Stato e della societ\u00e0, di eliminare gli ostacoli che impediscono il raggiungimento della piena dignit\u00e0 della persona umana e del suo completo sviluppo.<\/p><p>CARISTIA ritiene che allora il secondo comma dovrebbe essere cos\u00ec formulato: \u00ablo Stato deve tendere alla attuazione della eliminazione degli ostacoli di ordine economico-sociale, ecc.\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 di avviso che se si aggiungesse nel secondo comma dopo le parole: \u00ab\u00e8 compito\u00bb la parola \u00abperci\u00f2\u00bb si verrebbe meglio ad esplicare, nel campo della pratica attuazione, il principio affermato nel primo comma e non avrebbero pi\u00f9 ragion d\u2019essere le preoccupazioni dell\u2019onorevole Caristia e di quanti non ritengono troppo esatta la dizione del primo comma stesso.<\/p><p>MORO mette in evidenza che attualmente si \u00e8 in una fase fluida dei rapporti sociali per cui, pur sperando che si possa arrivare al pi\u00f9 presto ad un loro concretamento, per il momento \u00e8 necessario limitarsi ad affermare lo spirito che deve animare la Costituzione. Per questo motivo non pu\u00f2 accogliere la proposta formulata dall\u2019onorevole Mancini di aggiungere la parola \u00abe politico\u00bb, dopo la parola \u00absociale\u00bb in quanto il diritto ad un eguale trattamento politico rientra nella eguaglianza di fronte alla legge.<\/p><p>Circa l\u2019aggiunta delle parole \u00abdi nazionalit\u00e0\u00bb, dopo le parole \u00abdi razza\u00bb, gli sembra che anche lasciando l\u2019espressione \u00abgli uomini\u00bb si potrebbe egualmente accettare la discriminante della nazionalit\u00e0, perch\u00e9 anche nel diritto privato \u00e8 riconosciuta una eguaglianza di trattamento anche per gli stranieri che sono nello Stato italiano. Ritiene infatti che sia bene affermare nella Costituzione una eguaglianza di trattamento, almeno in sede di diritto privato, a coloro che sono di altra nazionalit\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO rileva che in fondo i relatori non hanno ancora risposto a quello che era il dubbio esposto dall\u2019onorevole Caristia, e cio\u00e8 quale sia il significato della espressione \u00abhanno diritto ad uguale trattamento sociale\u00bb. Pur essendo pienamente favorevole al concetto che si intende esprimere, e pur non nascondendosi la difficolt\u00e0 di trovare un termine perfettamente appropriato, ritiene che l\u2019espressione adoperata non sia molto chiara e felice: gli ricorda troppo l\u2019offerta di cibi e bevande che un tempo si faceva all\u2019ospite.<\/p><p>MANCINI, rispondendo all\u2019onorevole Moro, fa rilevare che l\u2019eguaglianza di cui si parla nella prima parte del comma in discussione \u00e8 giuridica e non politica. Pertanto gli uomini devono avere diritto non solo ad un eguale trattamento sociale ma anche politico. Afferma di nuovo l\u2019esattezza della parola \u00abtrattamento\u00bb tanto \u00e8 vero che coloro che sono contrari ad essa, non sono riusciti a sostituirla con nessun\u2019altra che abbia il medesimo valore.<\/p><p>CARISTIA dichiara che non ha nulla in contrario all\u2019affermazione della tendenza della Repubblica ad assicurare ai cittadini un eguale trattamento sociale, ma non si sente di assumere la responsabilit\u00e0 di votare una espressione come quella che \u00e8 stata formulata.<\/p><p>PRESIDENTE riassume i vari emendamenti proposti per il primo comma dell\u2019articolo 2.<\/p><p>L\u2019onorevole Lucifero propone di sostituire le parole \u00abgli uomini\u00bb con le altre \u00abi cittadini\u00bb.<\/p><p>Mette ai voti tale emendamento.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>L\u2019onorevole Cevolotto aveva proposto di sostituire alle parole \u00aba prescindere\u00bb l\u2019altra \u00abindipendentemente\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di non insistere, trattandosi di un emendamento di forma.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Dossetti diretto ad aggiungere le parole \u00abdi nazionalit\u00e0\u00bb a quelle \u00abdi razza\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Vi \u00e8 infine la proposta di sopprimere le parole \u00abed hanno diritto ad eguale trattamento sociale\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO conferma di essere favorevole al concetto, ma contrario alla forma. Ritiene che se si coordina la prima parte con la seconda si potrebbe anche sopprimere l\u2019inciso, in quanto la seconda parte non fa che riprodurre la prima in termini pi\u00f9 esatti. Si asterr\u00e0 pertanto dal voto.<\/p><p>LUCIFERO \u00e8 d\u2019accordo sul concetto, che del resto riaffiorer\u00e0 in tutte le varie disposizioni della Costituzione, ma ritiene che in questa sede l\u2019espressione manchi della necessaria chiarezza. Voter\u00e0 perci\u00f2 per la soppressione.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la soppressione dell\u2019inciso.<\/p><p>(<em>Non<\/em> <em>\u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Ricorda infine che l\u2019onorevole Mancini aveva proposto di aggiungere alla fine del comma le parole \u00abe politico\u00bb.<\/p><p>MORO ritiene che aggiungendo all\u2019inizio del secondo comma un \u00abperci\u00f2\u00bb sarebbe pi\u00f9 evidente il preciso riferimento alla prima parte dell\u2019articolo, mentre aggiungendo le parole \u00abe politico\u00bb si verrebbero a confondere le idee.<\/p><p>MASTROJANNI ricorda che aveva proposto di sostituire alla parola \u00abtrattamento\u00bb la parola \u00abriconoscimento\u00bb. Desidererebbe sapere dall\u2019onorevole Mancini, se nell\u2019ipotesi che venisse accolta la sua subordinata, egli insisterebbe ancora nell\u2019aggiungere la parola \u00abpolitico\u00bb.<\/p><p>MANCINI insiste nella sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta Mancini di aggiungere dopo la parola \u00absociale\u00bb la parola \u00abpolitico\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che la prima parte dell\u2019articolo 2, dopo gli emendamenti approvati, rimane cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abGli uomini, a prescindere dalla diversit\u00e0 di attitudini, di sesso, di razza, di nazionalit\u00e0, di classe, di opinione politica e di religione, sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto ad uguale trattamento sociale\u00bb.<\/p><p>D\u00e0 lettura della seconda parte dell\u2019articolo, nella formula proposta dai relatori:<\/p><p>\u00ab\u00c8 compito della societ\u00e0 e dello Stato eliminare gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando la libert\u00e0 e l\u2019uguaglianza di fatto degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignit\u00e0 della persona umana e il completo sviluppo fisico, economico e spirituale di essa\u00bb.<\/p><p>DE VITA rileva che, nel comma dell\u2019articolo 2 si parla dell\u2019eguaglianza di diritto di fronte alla legge, e nel primo capoverso dello stesso articolo si parla di ostacoli di indole economica e sociale, che dovrebbero essere eliminati perch\u00e9 limitano la libert\u00e0 e l\u2019uguaglianza di fatto degli individui. Al posto delle parole \u00ab &#8230;di fatto\u00bb si dovrebbe dire \u00ab\u2026di diritto\u00bb, perch\u00e9 cos\u00ec si viene ad affermare l\u2019eguaglianza giuridica dei cittadini.<\/p><p>TOGLIATTI fa presente che \u00e8 proprio il termine \u00abdi fatto\u00bb che d\u00e0 una nuova impronta alla legge.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, osserva che dopo aver fatto una solenne affermazione dei princip\u00ee di libert\u00e0 e di eguaglianza, nella concreta realt\u00e0 sociale, questi princip\u00ee possono trovare poi ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano il raggiungimento dell\u2019affermata eguaglianza. Pertanto tutta l\u2019opera della legislazione italiana deve tendere ad eliminare questi ostacoli.<\/p><p>DE VITA pensa che gli ostacoli di ordine economico e sociale limitano la libert\u00e0 e l\u2019eguaglianza di diritto che \u00e8 affermata nel 1\u00b0 comma.<\/p><p>TOGLIATTI propone che il termine \u00abdi fatto\u00bb venga posto dopo il gerundio \u00ablimitando\u00bb. In questo modo anche il collega De Vita sarebbe soddisfatto.<\/p><p>MANCINI, premesso che quando si parla della persona umana e del suo completo sviluppo fisico, economico e spirituale, non si deve trascurare la parte culturale, propone di aggiungere dopo la parola \u00abeconomico\u00bb anche l\u2019altra \u00abculturale\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, obietta che la parola \u00abspirituale\u00bb comprende anche la parte culturale.<\/p><p>MASTROJANNI propone di aggiungere prima della parola \u00abeliminare\u00bb le altre \u00abcontribuire a\u00bb, in quanto il compito di eliminare gli ostacoli, oltre che dello Stato e della societ\u00e0, potrebbe essere anche dell\u2019individuo.<\/p><p>LUCIFERO fa presente alla Commissione che, pure essendo tutti d\u2019accordo sul concetto generale, con la proposta formulazione pu\u00f2 sorgere il dubbio che si venga a dare allo Stato dei poteri illimitati. Pertanto ritiene che si potrebbero affermare questi concetti nei vari articoli della Costituzione, ma non adottare una formulazione che domani potrebbe fornire un appiglio per qualunque arbitrio. Propone quindi di sopprimere il proposto capoverso.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la soppressione proposta dall\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>(<em>Non \u00e8<\/em> <em>approvata<\/em>).<\/p><p>Ricorda che vi \u00e8 una sua proposta di aggiungere dopo la parola \u00abcompito\u00bb, la parola \u00abperci\u00f2\u00bb. La mette in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Segue la proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni di premettere alla parola \u00abeliminare\u00bb le altre \u00abcontribuire a\u00bb. La mette in votazione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Dopo la parola \u00ablimitando\u00bb vi \u00e8 l\u2019osservazione del collega De Vita, che ha dato luogo alla proposta concreta del collega Togliatti nel senso che le parole \u00abdi fatto\u00bb che stavano dopo le altre \u00abla libert\u00e0 e l\u2019eguaglianza\u00bb, siano spostate e poste dopo il gerundio \u00ablimitando\u00bb. La pone in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Vi \u00e8 infine la proposta del collega Mancini di aggiungere \u00abculturale\u00bb, dopo la parola \u00abeconomico\u00bb. La mette in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Fa presente che l\u2019articolo potrebbe ora essere messo in votazione nel suo complesso con le modifiche test\u00e9 approvate.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI, confermando la dichiarazione gi\u00e0 fatta, e cio\u00e8 che a suo avviso questo articolo \u00e8 antistorico e antisociologico, dichiara che si asterr\u00e0 dalla votazione.<\/p><p>LUCIFERO, pur essendo d\u2019accordo nella sostanza, come ha gi\u00e0 dichiarato, ritiene questo articolo insidioso per la libert\u00e0 e quindi dar\u00e0 voto contrario.<\/p><p>MASTROJANNI, associandosi all\u2019onorevole Lucifero, dichiara che egli pure voter\u00e0 contro.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione l\u2019intero articolo, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abGli uomini, a prescindere dalla diversit\u00e0 di attitudini, di sesso, di razza, di nazionalit\u00e0, di classe, di opinione politica e di religione, sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto a uguale trattamento sociale.<\/p><p>\u00c8 compito perci\u00f2 della societ\u00e0 e dello Stato eliminare gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando di fatto la libert\u00e0 e l\u2019uguaglianza degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignit\u00e0 della persona umana e il completo sviluppo fisico, economico, culturale e spirituale di essa\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Al termine della discussione si compiace con la Commissione per l\u2019unanimit\u00e0 con la quale, essa ha partecipato a tutte le riunioni: diciotto membri presenti su diciotto, nessuno assente. Questo \u00e8 un elemento che va tenuto nel dovuto conto, come segno di seriet\u00e0 della Commissione. Si compiace anche dello sforzo che tutti hanno fatto per arrivare alla formulazione ed all\u2019approvazione di questi due articoli, che rappresentano veramente un contributo assai notevole alla dichiarazione dei diritti fondamentali della persona umana.<\/p><p>Rinvia il seguito dei lavori a domani alle ore 10, pregando gli onorevoli La Pira e Basso di accordarsi sulla formulazione degli articoli in ordine alle altre questioni che formano oggetto delle loro relazioni.<\/p><p>La seduta termina alle 13.10.<\/p><p><em>Erano presenti<\/em>: Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Grassi, Iotti, La Pira, Lombardi Giovanni, Lucifero, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Togliatti, Tupini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 5. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 11 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE I princip\u00ee dei rapporti civili (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Mancini \u2013 Mastrojanni \u2013 Dossetti \u2013 Lucifero \u2013 Cevolotto \u2013 Grassi \u2013 Merlin Umberto \u2013 Marchesi \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[91,69],"tags":[],"post_folder":[115],"class_list":["post-5025","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5025","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5025"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5025\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7631,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5025\/revisions\/7631"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5025"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5025"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5025"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5025"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}