{"id":5021,"date":"2023-10-15T22:27:27","date_gmt":"2023-10-15T20:27:27","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5021"},"modified":"2023-10-25T00:22:44","modified_gmt":"2023-10-24T22:22:44","slug":"lunedi-9-settembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5021","title":{"rendered":"LUNEDI 9 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5021\" class=\"elementor elementor-5021\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6e27b31 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6e27b31\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-419a3c3\" data-id=\"419a3c3\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1221247 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"1221247\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460909sed003ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1a87fe9 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1a87fe9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p><strong>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/strong><\/p><p>3.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI LUNED\u00cc 9 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Sui lavori della Sottocommissione<\/strong><\/p><p>Presidente.<\/p><p><strong>I princip\u00ee dei rapporti civili<\/strong> (<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>La Pira, <em>Relatore<\/em> \u2013 Presidente \u2013 Mastroianni \u2013 Marchesi \u2013 Basso, <em>Relatore<\/em> \u2013 Togliatti \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Cevolotto \u2013 Lucifero \u2013 Caristia \u2013 Mancini \u2013 Dossetti.<\/p><p>La seduta comincia alle 18.<\/p><p>Sui lavori della Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che quasi tutti i relatori nominati nell\u2019ultima seduta della Sottocommissione hanno fatto pervenire le loro relazioni che sono state stampate ed inviate ai singoli commissari. Alcune di tali relazioni hanno punti di interferenza con altre presentate alla terza Sottocommissione. Anzi, in una riunione generale, non formalmente convocata ma di fatto avvenuta, alla quale intervenne un notevole numero di componenti della Commissione centrale, furono fatte critiche a tali interferenze. Fu facile per\u00f2 rispondere che essendo il riflesso sotto il quale la prima Sottocommissione riguarda certi problemi diverso da quello sotto il quale li riguarda la terza, poteva benissimo coesistere questo duplice lavoro; e se doppioni eventualmente si fossero verificati, questi sarebbero stati via via eliminati da intese tra i relatori, intese che avrebbero potuto anche preludere ad una riunione mista della prima e della terza Sottocommissione, onde arrivare ad una conclusione comune.<\/p><p>Prima dell\u2019attuale riunione, la Presidenza della Sottocommissione ha convocato i relatori per cercare la possibilit\u00e0 di avvicinare le diverse correnti e addivenire ad una relazione comune. Scambi di idee si sono anche svolti tra i relatori. Comunque, da oggi si inizia il vero lavoro costruttivo della Sottocommissione, lavoro che dovr\u00e0 procedere senza soste allo scopo di giungere il pi\u00f9 rapidamente possibile, come anche \u00e8 stato raccomandato dal Presidente della Commissione centrale, ad una conclusione. Come \u00e8 noto, infatti, entro il 20 ottobre dovrebbe aver luogo la riunione della Commissione centrale, che, a sua volta, dovr\u00e0 discutere e rielaborare i risultati dei lavori delle tre Sottocommissioni ed essere alla fine di ottobre pronta per presentare all\u2019Assemblea Costituente il progetto unitario della Costituzione.<\/p><p>Raccomanda pertanto ai colleghi di voler dare la loro opera perch\u00e9 i lavori progrediscano con quello spirito di abnegazione, di sacrificio e di concretezza che il Paese aspetta dai suoi rappresentanti.<\/p><p>D\u00e0 atto fin d\u2019ora ai relatori del pregevole lavoro svolto, che costituisce gi\u00e0 un notevole risultato.<\/p><p>Esprime l\u2019avviso che il primo tema proposto, \u00abI princip\u00ee dei rapporti civili\u00bb, sia quello che dal punto di vista generale mette in evidenza in forma concreta i diritti fondamentali della persona umana. I due relatori, onorevoli La Pira e Basso, hanno dato al loro pensiero un\u2019esplicazione molto concettosa. Mentre l\u2019onorevole La Pira ha premesso al suo progetto di articolazione una dettagliata relazione, l\u2019onorevole Basso ha preferito far seguire brevi considerazioni agli articoli proposti. Comunque nelle due relazioni si vede il riflesso di quella che pu\u00f2 chiamarsi la dichiarazione fondamentale dei diritti dell\u2019uomo e del cittadino. Salvo a stabilire quale criterio dovr\u00e0 essere adottato quando sar\u00e0 data forma precisa al progetto o ai progetti (uno di maggioranza ed uno di minoranza) che saranno il risultato dei lavori della Sottocommissione, non vi \u00e8 dubbio che questa \u00e8 la materia fondamentale, la premessa a tutti i lavori successivi posti all\u2019ordine del giorno.<\/p><p>Ritiene opportuno pertanto iniziare l\u2019esame delle relazioni La Pira e Basso e prega i relatori di illustrarle brevemente.<\/p><p>Discussione sui princip\u00ee dei rapporti civili.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore,<\/em> ripeter\u00e0 l\u2019itinerario mentale che ha seguito nello stendere la sua relazione. Rileva di essersi posto anzitutto il seguente problema: Deve essere premessa alla Costituzione una dichiarazione dei diritti dell\u2019uomo? Questo problema, del resto, fu affacciato in seno alla Sottocommissione dallo stesso onorevole Togliatti e da altri. Ritiene che la risposta a questa domanda debba essere affermativa: data, cio\u00e8, l\u2019esperienza fatta dello Stato fascista, \u00e8 necessario che alla Costituzione strettamente detta, cio\u00e8 alla parte relativa alla struttura costituzionale dello Stato, sia premessa una dichiarazione dei diritti dell\u2019uomo. Ci\u00f2 in conformit\u00e0 anche a tutta la tradizione giuridica cosiddetta occidentale, poich\u00e9 tanto la Costituzione americana, quanto quelle tipiche francesi e le altre europee contengono una dichiarazione dei diritti. Del resto, la stessa Costituzione jugoslava presenta una parte relativa ai princip\u00ee che orientano la struttura costituzionale dello Stato. Si pu\u00f2 dire che, tranne tre o quattro eccezioni, tutte le Costituzioni, compreso il penultimo progetto francese, hanno una dichiarazione dei diritti dell\u2019uomo.<\/p><p>Ma oltre che in omaggio alla tradizione, una dichiarazione sui diritti dell\u2019uomo deve essere ammessa soprattutto come affermazione solenne della diversa concezione dello Stato democratico, che riconosce i diritti sacri, inalienabili, naturali del cittadino, in opposizione allo Stato fascista che con l\u2019affermazione dei diritti riflessi, e cio\u00e8 della teoria che lo Stato \u00e8 la fonte esclusiva del diritto, neg\u00f2 e viol\u00f2 alla radice i diritti dell\u2019uomo.<\/p><p>Avverte subito che quando parla di diritti dell\u2019uomo non intende soltanto riferirsi ai diritti individuali di cui parlano le Carte costituzionali del 1789, ma anche ai diritti sociali e delle comunit\u00e0, attraverso le quali la persona umana si integra e si espande.<\/p><p>A questo punto si pone una domanda: Esiste una base filosofica, una concezione sociologica e antropologica, che sia a fondamento di questa teoria dei diritti riflessi, come ne esiste una a fondamento della teoria che afferma l\u2019esistenza dei diritti naturali della persona? Alla domanda si pu\u00f2 rispondere affermativamente, in quanto la teoria dei diritti riflessi corrisponde alla concezione hegeliana, che vede lo Stato come un tutto e l\u2019individuo come elemento integralmente subordinato alla collettivit\u00e0, in contrapposto all\u2019altra concezione che, pur rispettando le esigenze della collettivit\u00e0, vede la persona come un ente dotato di una sua interiore autonomia e quindi considera la libert\u00e0 e i diritti subiettivi non come concessione, ma come conseguenza di questa interiore autonomia.<\/p><p>Ritiene quindi che nel costruire il nuovo Stato, avendo avuto l\u2019esperienza fascista, la quale non solo ha affermato la teoria giuridica ma anche quella filosofica dei diritti riflessi, sia importante consacrare, nella dichiarazione iniziale della Costituzione, la natura spirituale della persona umana, nella quale si legittimano i suoi diritti naturali imprescrittibili. Quali sono questi diritti? Certamente quelli indicati nella dichiarazione del 1789, di tipo cosiddetto individualistico, ma non soltanto questi: occorre integrarli con i cosiddetti diritti sociali; e fondamentalmente col diritto al lavoro, il diritto al riposo, il diritto all\u2019assistenza, ecc., tutti diritti di cui ci offrono documentazione le Costituzioni pi\u00f9 recenti.<\/p><p>Ma qui sorge un altro problema: Pu\u00f2 con questo ritenersi completato il quadro dei diritti dell\u2019uomo? Evidentemente no; per completarlo \u00e8 necessario tener conto delle comunit\u00e0 fondamentali, nelle quali l\u2019uomo si integra e si espande, cio\u00e8 dei diritti delle comunit\u00e0.<\/p><p>Non tenendo conto di questi diritti, si avrebbe soltanto una parziale affermazione dei diritti dell\u2019uomo con tutte le dannose conseguenze che ne deriverebbero; includendoli, invece, si arriva alla teoria del cosiddetto pluralismo giuridico che riconosce i diritti del singolo ed i diritti delle comunit\u00e0 e con questo d\u00e0 una vera integrale visione dei diritti imprescrittibili dell\u2019uomo. Questa teoria del pluralismo, che ha un notevole fondamento anche nella dottrina, porta ad un tipo di Stato che corrisponde tanto alle esigenze sociali del nostro tempo, quanto alla struttura organica del corpo sociale.<\/p><p>Riepilogando, sottolinea la necessit\u00e0 di premettere alla Costituzione una dichiarazione dei diritti, affermando la spiritualit\u00e0 della persona umana ed aggiungendo ai diritti del 1789 quelli sociali e delle comunit\u00e0, ci\u00f2 che presuppone una riforma della struttura sociale ed anche politica dello Stato. L\u2019ideale da proporsi in una societ\u00e0 pluralista \u00e8 appunto questo ideale organico, per cui ogni uomo abbia una funzione ed un posto nel corpo sociale, funzione e posto che dovrebbero essere definiti dal cosiddetto Stato professionale, che fissa le posizioni di tutti nel corpo sociale.<\/p><p>Premesso questo, illustra l\u2019articolazione proposta, facendo presente che nel primo articolo viene determinato il fine della Costituzione: tutela dei diritti originari ed imprescrittibili della persona e delle comunit\u00e0 naturali. Nel secondo articolo si ha una elencazione di questi diritti: diritto alla propria integrit\u00e0 giuridica, diritti di libert\u00e0, diritti connessi con l\u2019esistenza e l\u2019autonomia della comunit\u00e0, familiare, religiosa, professionale, ecc.<\/p><p>Successivamente, tenuto presente che la persona esiste e si muove, ha ritenuto necessario contemplare l\u2019esercizio della libert\u00e0 della persona, libert\u00e0 non concepita in astratto \u2013 come in alcuni punti della dichiarazione del 1789 \u2013 ma libert\u00e0 finalizzata che trova i suoi limiti nelle supreme norme morali. Affermati pertanto i diritti della libert\u00e0, li ha elencati: diritto alla libert\u00e0 personale, ai giudici naturali, alla libert\u00e0 di circolazione, alla libera espressione del proprio pensiero, ecc.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che l\u2019onorevole Basso, altro relatore sullo stesso tema, pi\u00f9 che presentare una vera e propria relazione, ha proposto una serie di articoli, cui ha fatto seguire brevi commenti esplicativi. Egli ha espresso il desiderio di riferire in merito nella prossima seduta.<\/p><p>Propone di passare senz\u2019altro alla discussione della relazione La Pira per decidere pregiudizialmente se convenga premettere all\u2019affermazione dei diritti della persona umana un preambolo; e, dato che sia da premettere, di quale tenore esso debba essere. Seguir\u00e0 successivamente la discussione dei singoli articoli proposti dai relatori.<\/p><p>(<em>La Commissione approva<\/em>).<\/p><p>MASTROJANNI ha seguito con compiacimento la dotta relazione del collega La Pira e non ha nulla da obiettare su quanto sostanzialmente ha detto in ordine alla necessit\u00e0 di creare una netta antitesi tra la concezione dello Stato fascista e quella dello Stato democratico. L\u2019affermazione dei diritti dell\u2019individuo, secondo la tradizione del 1789, \u00e8 stata esattamente posta in evidenza e logicamente deve costituire il preambolo della nuova Costituzione. \u00c8 anche esatto \u2013 poich\u00e9 \u00e8 necessario seguire l\u2019evoluzione dei tempi \u2013 che ai diritti dell\u2019individuo sia da aggiungere la serie dei diritti sociali.<\/p><p>Non concorda per\u00f2 con il collega La Pira sulla integrazione di questi diritti, i quali non potrebbero essere a pieno soddisfatti, se non venissero innestati nella terza serie dei diritti, cio\u00e8 i diritti della comunit\u00e0.<\/p><p>Al relatore, il quale ritiene che questa finalit\u00e0 non pu\u00f2 essere completamente perseguita, se l\u2019individuo in seno alla comunit\u00e0 non trova il perfezionamento di se stesso, e che i diritti dell\u2019individuo non sono sufficienti a caratterizzare la sua spiritualit\u00e0 e a completare la sua sfera di azione, se contemporaneamente non vengono riconosciuti i diritti delle comunit\u00e0, osserva che quando si affermano i diritti dell\u2019individuo, tra i quali preminenti quelli di associazione e riunione, non si preclude affatto la possibilit\u00e0 di estrinsecare in seno alle comunit\u00e0 un\u2019attivit\u00e0 e di perseguire finalit\u00e0 anche economiche; al contrario, se si inserisse l\u2019affermazione che lo Stato deve garantire l\u2019esistenza di quelle comunit\u00e0, nelle quali l\u2019uomo trova l\u2019integrazione della sua personalit\u00e0, si verrebbe, indirettamente, ad obbligare lo Stato ad ingerirsi nella vita di queste associazioni ed a provvedere quindi direttamente al perseguimento delle finalit\u00e0 anche economiche che l\u2019uomo si propone di raggiungere, con il pericolo di un ritorno a quella statolatria che \u00e8 stata e deve essere combattuta. Il relatore La Pira ha precisato e caratterizzato il suo pensiero nella relazione, l\u00e0 dove afferma che egli intende realizzare la sua enunciazione generale circa la struttura sociale con la istituzione di un libro nazionale delle professioni in cui dovrebbero essere inscritte le attivit\u00e0 professionali di ciascuno: questa inserzione costituisce il diritto al lavoro. Ora \u2013 a suo avviso \u2013 una volta affermato in una carta costituzionale questo principio, esso deve trovare la sua attuazione attraverso successive leggi. Per conseguenza, stabilito il principio che il diritto al lavoro si esplica attraverso l\u2019inserzione in quel libro nazionale delle attivit\u00e0 individuali, si verrebbe a costituire un presupposto dal quale logicamente deriverebbe l\u2019obbligo dell\u2019intervento dello Stato per estrinsecare e realizzare la sua enunciazione, creando perci\u00f2 una interferenza dello Stato sulla libert\u00e0 degli individui, che verrebbe assoggettata alla tutela e alla disciplina dello Stato stesso. Si correrebbe cio\u00e8 il rischio di costituire una organizzazione statale talmente appesantita da sopprimere od incrinare le libert\u00e0 individuali.<\/p><p>Dal momento che i princip\u00ee dei diritti dell\u2019uomo, sia spirituali che materiali, sono enunciati nella prima parte della relazione La Pira, egli \u00e8 di opinione che il terzo elemento \u2013 integrazione della libert\u00e0 attraverso le comunit\u00e0 naturali \u2013 non debba far parte necessariamente della Carta costituzionale.<\/p><p>Da questo nessun nocumento deriverebbe alla completa libert\u00e0 dell\u2019individuo, in quanto vi sono enunciazioni apodittiche che consentono di perseguire la stessa finalit\u00e0 senza l\u2019intervento dello Stato. Libert\u00e0 di associazione, di pensiero, di coscienza, di culto, di stampa, sono tutte libert\u00e0 le quali consentono ai singoli di costituire le comunit\u00e0 naturali e di perseguire, attraverso di esse, le proprie finalit\u00e0.<\/p><p>MARCHESI osserva che il collega La Pira, nella sua relazione, afferma che \u00abLo Stato totalitario fu essenzialmente una crisi totale del valore della persona quale era stato elaborato, sui dati dell\u2019Evangelo e della pi\u00f9 alta meditazione umana, durante tutto il corso della civilt\u00e0 cristiana\u00bb. L\u2019onorevole La Pira sa forse quale alta considerazione e quale profondo rispetto egli abbia del fatto religioso e della coscienza religiosa, quindi non pu\u00f2 essere sospettato di portare una nota anticlericale, se chiede il motivo di questo ricorso ai canoni neo-testamentari e della negazione di tutta la elaborazione precedente che della persona umana aveva fatto oggetto di ricerca morale e civile.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, osserva che quando dice \u00abpi\u00f9 alta meditazione umana\u00bb si riferisce a tutto il pensiero speculativo, compreso quello pre-cristiano.<\/p><p>MARCHESI dichiara che con questa precisazione un dubbio scompare.<\/p><p>Rileva che in altro punto della relazione \u00e8 detto: \u00abQuesta radice spirituale e religiosa dell\u2019uomo \u00e8 la base sulla quale soltanto \u00e8 possibile solidamente costruire l\u2019edificio dei diritti naturali, sacri ed imprescrittibili\u00bb. Pi\u00f9 oltre si aggiunge, ancora pi\u00f9 nettamente, che \u00abper dare intrinseca solidit\u00e0 a questi diritti, la dichiarazione deve anche procedere ad una affermazione relativa alla natura spirituale e trascendente della persona\u00bb. Osserva che qui si muove da una concezione teologica, anzich\u00e9 da una concezione storica e razionale; si muove da un dogma che pu\u00f2 essere accolto e pu\u00f2 non esserlo senza che il fondamento etico dell\u2019individuo e dello Stato abbia a mancare o abbia necessariamente \u2013 insiste su questo avverbio \u2013 a mancare.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, precisa che quando parla di trascendente, intende questa radice spirituale dell\u2019uomo nel senso che, o si ammette un trans-temporale, trascendente, spirituale, non soggetto al tempo, ed allora si possono avere dei diritti naturali e quindi imprescrittibili ed immutabili; o invece la persona \u00e8 totalmente nel tempo, quindi immanente e non trascendente, e questi diritti naturali sono diritti che si mutano.<\/p><p>MARCHESI osserva che ci si trova allora dinanzi al vecchio dualismo tra diritti eterni, e incancellabili e diritti positivi, contingenti e cancellabili. Con questo, un altro suo dubbio scompare.<\/p><p>Nota che il relatore La Pira, alla fine del preambolo, prima di cominciare l\u2019articolazione, scrive: \u00abPertanto esso proclama al cospetto di Dio e della comunit\u00e0 umana, la dichiarazione seguente dei diritti dell\u2019uomo\u00bb. Osserva che la formula \u00e8 indubbiamente solenne, ma \u00e8 una formula teologica o una formula, \u2013 se il termine \u00e8 permesso \u2013 pagana. Essa si riporta o allo Stato-chiesa o allo Stato pagano o protestante o quacquero, ad uno Stato insomma che contiene in s\u00e9 o tende a contenere in s\u00e9 fattori religiosi e civili. Ora, in un paese dove predomina la religione cattolica, con una chiesa organismo perfetto e assoluto, un\u2019affermazione di questo genere gli pare assurda e irrispettosa, o ad ogni modo inutile.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, osserva di non aver fatto altro che riportare letteralmente, con l\u2019unica aggiunta delle parole \u00abe della comunit\u00e0 umana\u00bb, il testo delle dichiarazioni del 1789, del 1791, del 1793 ed anche del 1848.<\/p><p>MARCHESI rileva che vi \u00e8 una differenza tra Dio e l\u2019Essere supremo.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, risponde che Dio \u00e8 nominato sia nel 1793 che nel 1848.<\/p><p>MARCHESI si chiede se la formulazione proposta sia veramente conveniente in uno Stato come il nostro in cui la religione cattolica ha un sicuro predominio sulla coscienza dei cittadini.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, dichiara di essersi preoccupato, nella stesura del suo progetto, di prescindere dall\u2019ordine soprannaturale e rivelato, e di essersi fermato all\u2019ordine naturale. Dal punto di vista del pensiero tomista si afferma che Dio esiste ed \u00e8 naturalmente dimostrabile.<\/p><p>MARCHESI ritiene preferibile non nominare il nome di Dio invano.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, osserva che tutta la civilt\u00e0 dell\u2019Europa gravita intorno a questo pensiero.<\/p><p>MARCHESI crede sarebbe meglio riuscire a distinguersi.<\/p><p>TOGLIATTI, mentre si associa a quanto, ha detto il collega Marchesi, dichiara che avrebbe preferito intervenire dopo aver ascoltato l\u2019opinione del correlatore, in quanto il dibattito sarebbe stato completo. Si riserva comunque di prendere nuovamente la parola dopo la illustrazione dell\u2019onorevole Basso.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, fa presente di non aver avuto parte nella dichiarazione generale in quanto contrario alla sua formulazione.<\/p><p>TOGLIATTI esprime la sua riconoscenza al collega La Pira, che con la sua dichiarazione lo ha riportato ai tempi lontani dell\u2019universit\u00e0 e degli studi di filosofia del diritto. Crede opportuno per\u00f2 fare subito una osservazione riferendosi non tanto all\u2019introduzione dottrinale quanto al complesso degli articoli. Gli sembra che il testo costituzionale proposto dall\u2019onorevole La Pira pecchi di quello che chiamerebbe un eccesso di ideologia. La Costituzione, infatti, viene legata ad una particolare ideologia, che ha un carattere non soltanto filosofico ma anche religioso, ci\u00f2 che comporta il rischio di creare una scissione nel corpo della Nazione, di aprire una discussione, la quale darebbe luogo a infiniti dibattiti, a suo avviso nocivi a coloro stessi che volessero introdurre troppa parte della loro ideologia religiosa nella Costituzione. Non \u00e8 necessario, ad esempio, inserire l\u2019affermazione dell\u2019esistenza di Dio nella Costituzione, perch\u00e9 crede si possano trovare molti altri argomenti, al di fuori di questa Costituzione, per dimostrarla. Qui, invece, si \u00e8 in un altro campo, nel quale occorre muoversi con concetti diversi, che sono pi\u00f9 direttamente legati alla vita politica e sociale ed al contenuto immediato di essa.<\/p><p>Lo stesso difetto ha dovuto constatare nella articolazione proposta dall\u2019onorevole La Pira, dove, accanto ad alcune formulazioni che sono accettabili e comuni per tutti, si trovano giustificazioni ideologiche che non vede come possano entrare in una Costituzione.<\/p><p>All\u2019articolo 1, ad esempio, si parla dello \u00abStato italiano che riconosce la natura spirituale, libera, sociale dell\u2019uomo&#8230;\u00bb. Ed ecco che tutta una parte dell\u2019opinione dotta del paese potr\u00e0 dire che questa definizione della natura dell\u2019uomo \u00e8 errata o insufficiente. Non gli pare assolutamente necessario fare nella Costituzione questa affermazione: crede ci perda chi vuol farla, mentre la Costituzione non ci guadagna.<\/p><p>Lo stesso inconveniente ha constatato in parecchi degli articoli che seguono.<\/p><p>Rileva inoltre la esigenza di creare una Costituzione accessibile a tutti, una Costituzione che possa essere compresa dal professore di diritto e in pari tempo dal pastore sardo, dall\u2019operaio, dall\u2019impiegato d\u2019ordine, dalla donna di casa. Ora quando nel progetto trova affermazioni come quella con cui si inizia l\u2019articolo 2 (\u00abI diritti originari ed imprescrittibili della persona umana costituiscono un sistema integrale e solidale di diritti che concernono tutti i piani dell\u2019attivit\u00e0 umana, ecc.\u00bb) non pu\u00f2 non restare interdetto, perch\u00e9 anche a chi ha una cultura riesce difficile sostituire a questa affermazione qualcosa di politicamente e socialmente concreto. Si domanda quindi se sia opportuno caricare la Costituzione di tutto questo bagaglio ideologico, che non la rinforza ma la indebolisce, e che potr\u00e0 dar luogo a dibattiti tra dotti, mentre il popolo non comprender\u00e0 nulla.<\/p><p>Lo stesso pu\u00f2 valere per l\u2019articolo 3: \u00abL\u2019esercizio effettivo di tali diritti esige una struttura della societ\u00e0 e dello Stato nella quale sia assicurato a ciascuno, nel corpo sociale, proporzionatamente alle sue capacit\u00e0, un posto od una funzione. Questo posto e questa funzione, mentre permetter\u00e0 l\u2019ordinato contributo di tutti al bene comune, ecc.\u00bb e per altri articoli. Sono tutte affermazioni che non debbono trovar posto nella Costituzione, ma, se mai, in un commento alla Costituzione. Crede pertanto che tutto il testo proposto potrebbe essere efficacemente sfrondato di questa parte ideologica e riassunto in alcune formule molto pi\u00f9 evidenti, persuasive e comprensibili.<\/p><p>Deve poi sollevare una obiezione di principio per l\u2019articolo 3-<em>bis<\/em>, proposto dall\u2019onorevole La Pira, che non ritiene accettabile. In questo articolo si dice che \u00abIn vista della attuazione della struttura sociale indicata nell\u2019articolo precedente (ideologicamente definita in un modo abbastanza vago), verr\u00e0 disposta per legge l\u2019iscrizione di tutti gli italiani nel libro delle professioni e verr\u00e0 attribuito a ciascuno, nei modi che la legge indicher\u00e0, un adeguato stato professionale\u00bb. Si domanda innanzi tutto quando dovrebbe avvenire questa iscrizione: quando il cittadino nasce, quando diventa maggiorenne, quando sceglie una professione? Rileva che non \u00e8 possibile negare la libert\u00e0 di scegliere il proprio lavoro, ed ognuno pu\u00f2 cambiare professione quando ritenga che un\u2019altra sia pi\u00f9 conveniente alle proprie aspirazioni e alle proprie capacit\u00e0. Perch\u00e9 stabilire questo registro, in cui tutti gli italiani sarebbero incasellati, catalogati e in cui forse si darebbe loro anche un numero? Gli sembra che con la proposta si venga a cadere in alcuna di quelle formule che, ingiustamente, si attribuiscono al comunismo. Non crede quindi che un articolo del genere possa essere accettato ed incluso in una Costituzione moderna, perch\u00e9 con esso si ritornerebbe \u2013 non al regime corporativo fascista il quale non era ancora arrivato a simili formule, per quanto vi tendesse \u2013 ma a formule di regimi corporativi di secoli precedenti, fortunatamente scomparsi sotto l\u2019azione del progresso sociale.<\/p><p>Per il resto, accetta come base di discussione il testo presentato dall\u2019onorevole La Pira; ritiene peraltro preferibile il testo dell\u2019onorevole Basso, per la sua maggiore concisione e perch\u00e9 si \u00e8 sforzato di rimanere lontano da tutto il bagaglio ideologico.<\/p><p>Si riserva comunque di fare altre osservazioni sui singoli articoli.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI aderisce pienamente alle osservazioni dell\u2019onorevole Togliatti, riaffermando la necessit\u00e0 di bandire ogni ideologia da una Costituzione che deve rivolgersi a persone di diversi sentimenti e di diversi pareri politici, religiosi o scientifici.<\/p><p>Crede che se si dovesse scendere all\u2019esame dettagliato delle affermazioni ideologiche proposte dall\u2019onorevole La Pira ben poca parte ne resterebbe, soprattutto l\u00e0 dove \u00e8 posta la radice dei diritti tanto individuali quanto sociali, perch\u00e9 questi diritti non sono venuti dall\u2019alto, ma sono stati strappati dalle rivoluzioni, dalle guerre e dal sangue versato dagli nomini. Si vedano in proposito la rivoluzione francese, quella inglese e quella americana e le Costituzioni formatesi verso la fine del 1700.<\/p><p>Questi diritti si vanno formando giorno per giorno, a misura che la storia cammina; ed alla fine di ogni guerra e di ogni rivoluzione il volto dell\u2019universo, o di una parte dell\u2019universo, si muta, si formano nuove idee e nuovi statuti, cadono regni che parevano incrollabili, e cadono vecchie ideologie. Questo a parte la considerazione fatta gi\u00e0 dall&#8217;onorevole Togliatti, che cio\u00e8 uno statuto deve essere chiaro, preciso e non presupporre ideologie.<\/p><p>Per quanto riguarda i diritti sociali, essi hanno un fondamento di giustizia sociale. \u00c8 un secolo \u2013 dall\u2019uscita del manifesto di Carlo Marx fino ad oggi \u2013 che si lotta per questi diritti sociali, che sarebbero appunto il diritto al lavoro, ecc., cio\u00e8 tutto quello cui si opponeva il fascismo, e che costituiscono la libert\u00e0, l\u2019indipendenza e la superiorit\u00e0 dell\u2019uomo, il quale non ha bisogno di ricorrere ad altri per proclamare la sua divinit\u00e0, che egli si crea lottando e combattendo. Questa \u00e8 la sua fede, in opposizione a quella del Relatore; ma non crede sia il caso di affermare nella Costituzione l\u2019una a detrimento dell\u2019altra.<\/p><p>Ma dove egli trova una vera deficienza \u00e8 nel fatto che si parli di diritto al lavoro ma non del dovere del lavoro. Il diritto al lavoro \u00e8 sacro, ma in una Costituzione che dovr\u00e0 essere lo statuto nuovo, lo statuto della civilt\u00e0 del lavoro che un popolo uscito dalle rovine della guerra ha voluto darsi per evitare altre guerre, non il libro delle professioni deve porsi, che riproduca le varie distinzioni professionali del Medio Evo, ma una affermazione che stabilisca il dovere del lavoro. Non vi deve essere un uomo che possa vivere nell\u2019ozio. Questo deve essere detto esplicitamente nella Costituzione, il dovere del lavoro deve essere affermato legalmente cos\u00ec come \u00e8 affermato legalmente il diritto al lavoro. Tutte le degenerazioni umane derivano dall\u2019ozio; quindi stabilendo un tale principio si compie una profilassi all\u2019umanit\u00e0, facendo concorrere tutti al lavoro. Non deve pi\u00f9 esservi chi vive d\u2019ozio e riceve dalla terra lontana il frutto del lavoro di altri, che non possono in tale lavoro trovare il mezzo per la soddisfazione dei propri bisogni. Questo concetto dovrebbe essere posto nella Costituzione e di esso si dovrebbe naturalmente tener conto nella legislazione penale rinnovata, di cui da tempo il Paese \u00e8 in attesa. A tale proposito, prega il Presidente di voler chiedere al Ministro di grazia e giustizia cosa ne sia di quella Commissione che lo stesso Presidente costitu\u00ec quando era Ministro, e che deve darci quella riforma delle leggi penali che dovr\u00e0 essere il segno precipuo del crollo del vecchio mondo e dell\u2019origine di un nuovo mondo, della civilt\u00e0 nuova del lavoro.<\/p><p>Conclude dichiarando di accettare in gran parte, apprezzandone la forma scheletrica, il progetto del collega Basso, osservando peraltro che tutte le affermazioni in esso contenute hanno un fondamento penalistico, e che la Sottocommissione verrebbe ad accogliere tali affermazioni senza sapere ancora quando e come si avr\u00e0 il codice che dovr\u00e0 sanzionare le pene per gli attentati alla libert\u00e0 del cittadino.<\/p><p>CEVOLOTTO si associa alle osservazioni dell\u2019onorevole Togliatti, alle quali ne aggiunge altre due.<\/p><p>Osserva in primo luogo che l\u2019onorevole Togliatti ha criticato la forma con cui sono redatti gli articoli, proposti dal relatore La Pira, in rapporto anche ad una eccessiva formulazione di princip\u00ee ideologici, che non sono inerenti alla struttura di una Costituzione. Ma egli vuole sottolineare la necessit\u00e0 che la struttura e la forma dell\u2019articolazione sia presso a poco uniforme nonostante che diversi siano i relatori per i diversi temi.<\/p><p>Altra osservazione \u00e8 questa: il preambolo deve essere preambolo di tutta la Costituzione. Ora, come la prefazione di un libro si scrive dopo averlo letto, cos\u00ec \u00e8 necessario fare prima la Costituzione e poi il preambolo. E forse questo non sarebbe il compito della Sottocommissione. Dopo completata la Costituzione, si dovr\u00e0 prenderla nel suo insieme, e stabilire la forma, la struttura, e i concetti che si dovranno inserire nel preambolo. La formulazione di questo sar\u00e0 in relazione a quanto sar\u00e0 stato riservato in tutte le Sottocommissioni al preambolo stesso, ed una discussione generale in merito, non potr\u00e0 seguire se non in sede di Commissione plenaria, dopo compiuta la Costituzione.<\/p><p>Si riserva di intervenire in seguito nelle discussione sui singoli articoli. Rileva per altro fin d\u2019ora che all\u2019articolo 11 \u00e8 detto che la pena di morte non \u00e8 ammessa. Egli si dichiara contrario alla pena di morte; ma osserva che nei codici militari, per il tempo di guerra, \u00e8 difficile non ammettere tale pena.<\/p><p>Conclude affermando di ritenere che lo schema proposto dall\u2019Onorevole La Pira sia troppo diffuso. Non bisogna fare un codice al posto di una Costituzione, ma creare le linee generali, che non siano superabili da leggi speciali. Una volta posto il quadro, molti argomenti sar\u00e0 opportuno lasciarli alle leggi speciali, che potranno essere modificate senza bisogno di modificare la Costituzione.<\/p><p>LUCIFERO, premessa l\u2019opportunit\u00e0 che la Costituzione sia veramente uno strumento di convivenza, rileva in primo luogo la opportunit\u00e0 che essa contenga una dichiarazione dei diritti. Andrebbe anzi pi\u00f9 oltre, ed affermerebbe che la prima Sottocommissione non dovrebbe fare altro che la dichiarazione dei diritti. Occorre senza dubbio arrivare a stabilire dei principii ed affermare dei diritti, pur senza scendere ad una analisi. \u00c8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Togliatti che forse le ideologie affermate nel testo degli articoli sono troppe; bisogna fissare semplicemente le conclusioni, e questo faciliterebbe la comprensione reciproca ed anche la formulazione di un testo unico.<\/p><p>Per quanto riguarda la costruzione fatta dall\u2019onorevole La Pira, dichiara di trovarsi molto perplesso; ed \u00e8 d\u2019accordo tanto con l\u2019onorevole Mastrojanni quanto con l\u2019onorevole Togliatti circa la pratica inapplicabilit\u00e0 della disposizione relativa al libro delle professioni. Pregherebbe il relatore La Pira di sfrondare la sua articolazione senza per\u00f2 arrivare allo schema dell\u2019onorevole Basso.<\/p><p>CARISTIA \u00e8 d\u2019avviso che le relazioni dei colleghi La Pira e Basso si integrino reciprocamente. Certo si pu\u00f2 obiettare che la relazione La Pira sia un po\u2019 troppo impregnata di ideologia, anche se questa ideologia sia indiscutibile. In una Costituzione bisogna procedere per formule scheletriche e quanto pi\u00f9 la formula \u00e8 scheletrica e comprensiva tanto pi\u00f9 si raggiunge lo scopo. Ha l\u2019impressione che la relazione Basso in un certo senso completi quella La Pira, in quanto considera il diritto sotto l\u2019aspetto delle garanzie, aspetto trascurato, almeno in parte, dall\u2019onorevole La Pira. Gli sembra peraltro ingenuo pensare che una Costituzione possa sganciarsi assolutamente da alcune ideologie. Il collega Lombardi bene osservava che all\u2019indomani di grandi rivolgimenti, soprattutto all\u2019indomani di guerre, sorge quello che oggi diciamo un ordine nuovo; ma bisogna anche aggiungere che questo ordine nuovo non sorge immediatamente senza precedenti; perci\u00f2 i documenti storici \u2013 le Costituzioni alle quali ha accennato il collega Lombardi \u2013 hanno sempre il loro presupposto in una forma di ideologia.<\/p><p>Il problema consiste piuttosto \u2013 e sar\u00e0 difficile problema \u2013 nella necessit\u00e0 di contemperare le diverse correnti e le diverse ideologie. I colleghi che lo hanno preceduto hanno accennato alla forma con cui si concepisce lo Stato. Vi sono, \u00e8 vero, diverse forme, ma non si pu\u00f2 dire che la Costituzione sia proprio avulsa da presupposti ideologici che tutti abbiamo e tutti sentiamo. In questo egli \u00e8 d\u2019accordo con il relatore La Pira, che \u00e8 stato forse esuberante nel manifestare questo modo di concepire la societ\u00e0 e lo Stato, ma che non voleva certo riprodurre oggi, all\u2019indomani della caduta del fascismo, la citt\u00e0 medioevale del \u2019300 con le sue corporazioni.<\/p><p>MANCINI non far\u00e0 manifestazioni di fede n\u00e9 opporr\u00e0 imperativi categorici. Riconosce che la relazione La Pira, anche se pu\u00f2 essere discussa nel contenuto, deve essere francamente apprezzata per la sua dottrina. Osserva che se si dovesse entrare in discussioni filosofiche non si farebbe altro che esasperare l\u2019antitesi tra le due parti. Occorre invece mettere da parte la filosofia e le ideologie che ci dividono ed interessarsi della Costituzione che ci unisce. Al collega Caristia, il quale \u2013 in contrasto con quanto ha affermato l\u2019onorevole Togliatti \u2013 diceva che non \u00e8 possibile sganciare la Costituzione da qualche ideologia perch\u00e9 tutte le rivoluzioni hanno i loro presupposti teorici, risponde che proprio per questa premessa \u00e8 necessario sganciare la Costituzione da ogni presupporlo teorico, perch\u00e9 il presupposto che oggi si metterebbe in risalto non sarebbe quello di tutta l\u2019Assemblea ma soltanto di una parte di essa. D\u2019accordo con l\u2019onorevole Togliatti, \u00e8 d\u2019avviso che la Costituzione debba esser semplice, lontana da ogni presupposto ideologico, in modo che essa risulti comprensibile a tutti, e sia un trattato legislativo e non di filosofia.<\/p><p>Osserva che il collega La Pira ha diviso i diritti in individuali, sociali e dell\u2019uomo nella comunit\u00e0 (spirituali). Egli \u00e8 arrivato a questa sottilizzazione per cercare in tutti i modi di mettere in risalto la sua ideologia. Non crede che ci\u00f2 sia opportuno.<\/p><p>Passando ad altro argomento, si dichiara in disaccordo con l\u2019onorevole Togliatti in merito alla sua osservazione circa lo stato professionale.<\/p><p>Pensa che in una legislazione come la nostra, mentre non si fa, giustamente, che esaltare il lavoro, non sia inopportuno il fatto che ognuno affermi e debba affermare il suo stato professionale. Gi\u00e0 nella Costituzione fiorentina del 1293 si affermava che prima si era produttori e poi cittadini, e la stessa cosa dopo tanti secoli \u00e8 stata riaffermata dalla Russia.<\/p><p>In omaggio a questo principio, \u00e8 d\u2019avviso che lo stato professionale debba essere sancito in un articolo della Costituzione.<\/p><p>DOSSETTI pensa che il dissenso si sia allargato, in quanto non si \u00e8 guardato a quei punti sintetici della relazione di La Pira, sui quali tutti avrebbero dovuto essere d\u2019accordo. Non si soffermer\u00e0 a discutere se una Costituzione debba avere un presupposto ideologico o meno; pensa comunque che come tutte le Costituzioni hanno avuto tale presupposto, non \u00e8 ammissibile che la nostra non l\u2019abbia, e non sar\u00e0 impossibile accordarsi su una base ideologica comune. A suo giudizio, la Sottocommissione deve fissare i punti fondamentali della impostazione sistematica sulla quale dovr\u00e0 basarsi la dichiarazione dei diritti, che non possono non essere comuni a tutti. Se l\u2019onorevole Togliatti esaminer\u00e0 l\u2019art. 3 <em>bis<\/em>, proposto dall\u2019onorevole La Pira, guardandone il significato, dovr\u00e0 riconoscere che, anche se difettoso nella formulazione, esso ha un suo significato importante per quanto ad esempio riguarda l\u2019organizzazione sindacale. L\u2019unica obiezione all\u2019articolo 3-<em>bis<\/em> \u00e8 che la sua collocazione pu\u00f2 non essere opportuna a quel punto: esso avrebbe forse meglio trovato posto dove si parlava dei doveri sociali e della disciplina del lavoro.<\/p><p>Dichiara che nessuno vuole affermare qui una ideologia, e tanto meno una ideologia cattolica; se ci sono degli spiriti preoccupati di fare affermazioni fondate soltanto sulla ragione, crede siano i rappresentanti del proprio partito, anche se talvolta nella forma questo pu\u00f2 non apparire.<\/p><p>Venendo alla sostanza, cio\u00e8, all\u2019ideologia comune che dovrebbe essere affermata come base dell\u2019orientamento sistematico della dichiarazione dei diritti, egli pone questa domanda: si vuole o non si vuole affermare un principio antifascista o afascista che non sia riconoscimento della tesi fascista della dipendenza del cittadino dallo Stato, ma affermi l\u2019anteriorit\u00e0 della persona di fronte allo Stato? Se cos\u00ec \u00e8, ecco che si viene a dare alla Costituzione una impostazione ideologica, ma di una ideologia comune a tutti.<\/p><p>In secondo luogo, fatta l\u2019affermazione di questa anteriorit\u00e0, non si vorr\u00e0 riconoscere che questa anteriorit\u00e0 della persona si completa nelle comunit\u00e0 in cui la persona si integra, e cio\u00e8 nella famiglia, nelle associazioni sindacali, ecc., senza che ci\u00f2 voglia significare che vi sia dissenso in questo, anche se qualche formulazione dell\u2019articolo di La Pira potrebbe farlo supporre? Eventuali equivoci verranno subito rimossi, e per la stesura dei singoli articoli, sar\u00e0 sempre possibile accordarsi e impostarla diversamente. Afferma di non riferirsi a nessuna concessione dall\u2019alto, ma di voler far derivare questa dichiarazione dei diritti dalla persona; per\u00f2 questa visione dell\u2019anteriorit\u00e0 della persona non pu\u00f2 arrestarsi ad una visione puramente corporea della persona stessa. E in questo non crede che l\u2019onorevole Togliatti trover\u00e0 motivo di dissenso, per la semplice ragione che su questo punto oramai si pu\u00f2 dire che tutto il pensiero moderno \u2013 anche quello che potrebbe essere vicino alle fonti di ispirazione dell\u2019onorevole Togliatti \u2013 in un certo senso pu\u00f2 dirsi concorde. Questo concetto fondamentale dell\u2019anteriorit\u00e0 della persona, della sua visione integrale e dell\u2019integrazione che essa subisce in un pluralismo sociale, che dovrebbe essere gradito alle correnti progressive qui rappresentate, pu\u00f2 essere affermato con il consenso di tutti. Tale concetto deve essere stabilito non per una necessit\u00e0 ideologica, ma per una ragione giuridica; infatti, non va dimenticato che la Costituzione non deve essere interpretata solo dai filosofi, ma anche dai giuristi. Ora, i giuristi hanno bisogno di sapere \u2013 e questo vale particolarmente quando si tratta di uno statuto, che codifica princip\u00ee supremi, generalissimi \u2013 proprio per quella pi\u00f9 stretta interpretazione giuridica delle norme, qual \u00e8 l\u2019impostazione logica che sottost\u00e0 alla norma.<\/p><p>Prescindendo dal tentativo fatto dal relatore La Pira, che pu\u00f2 essere stato pi\u00f9 o meno felice, che sar\u00e0 pi\u00f9 o meno gradito, desidera richiamare i componenti la Sottocommissione all\u2019opportunit\u00e0 di definire i princip\u00ee fondamentali ai quali deve essere ispirata la dichiarazione dei diritti. Su questi princip\u00ee fondamentali, che debbono dare la fisionomia sintetica del nuovo Stato e dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, \u00e8 necessario sia riscontrato il consenso di tutti.<\/p><p>TOGLIATTI \u00e8 d\u2019avviso che le espressioni dell\u2019onorevole Dossetti offrano un ampio terreno di intesa. Senza entrare in merito ai vari argomenti sviluppati, desidera soffermarsi su un punto che l\u2019onorevole Dossetti ha indicato come quello di una eventuale differenziazione, cio\u00e8 il rapporto tra la persona e lo Stato. Non vede perch\u00e9 ci si dovrebbe differenziare dalla tendenza che vede affiorare dalle spiegazioni dell\u2019onorevole La Pira e da quanto ha detto l\u2019onorevole Dossetti. Per suo conto, lo Stato \u00e8 un fenomeno storico, storicamente determinato, e la dottrina che egli rappresenta sostiene che lo Stato, ad un certo momento, dovrebbe scomparire; mentre sarebbe assurdo si pensasse che debba scomparire la persona umana. \u00c8 d\u2019accordo anche che un regime politico, economico e sociale, \u00e8 tanto pi\u00f9 progredito quanto pi\u00f9 garantisce lo sviluppo della personalit\u00e0 umana. Egli e l\u2019onorevole Dossetti potrebbero dissentire nel definire la personalit\u00e0 umana; per\u00f2 ammette che possa essere indicato come il fine di un regime democratico quello di garantire un pi\u00f9 ampio e pi\u00f9 libero sviluppo della persona umana.<\/p><p>DOSSETTI vuole aggiungere un altro argomento per un\u2019intesa. Ritiene che il marxismo non si ispiri \u2013 bench\u00e9 qualcuno ritenga il contrario \u2013 ad un materialismo volgare, ma ad un materialismo raffinato, di carattere superiore, che non rifugge da questa visione integrale dell\u2019uomo.<\/p><p>TOGLIATTI poich\u00e9 si discute tra uomini di dottrina in buona fede, crede che un accordo sia possibile, e che non sia necessario il richiamo diretto nella Costituzione alle ideologie da cui deriva una determinata posizione, che oggi pu\u00f2 essere formulata nella Costituzione. \u00c8 possibile per\u00f2 dare oggi una giustificazione della lotta che si conduce per instaurare e rafforzare la democrazia nel Paese. Poich\u00e9 si parte da una esperienza politica comune, anche se non da una comune esperienza ideologica, questo \u2013 a suo avviso \u2013 dovrebbe offrire un terreno di intesa.<\/p><p>DOSSETTI come riassunto della discussione, presenta il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell\u2019uomo;<\/p><p>esclusa quella che si ispiri a una visione soltanto individualistica;<\/p><p>esclusa quella che si ispiri a una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l\u2019attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunit\u00e0 fondamentali;<\/p><p>ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell\u2019Italia democratica deve soddisfare, \u00e8 quella che:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella;<\/li><li><em>b<\/em>) riconosca ad un tempo la necessaria socialit\u00e0 di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidariet\u00e0 economica e spirituale: anzitutto in varie comunit\u00e0 intermedie disposte secondo una naturale gradualit\u00e0 (comunit\u00e0 familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.), e quindi, per tutto ci\u00f2 in cui quelle comunit\u00e0 non bastino, nello Stato;<\/li><li><em>c<\/em>) che per ci\u00f2 affermi l\u2019esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunit\u00e0 anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato\u00bb.<\/li><\/ol><p>LUCIFERO propone che i due relatori, i quali hanno ascoltato la discussione, cerchino \u2013 insieme o ognuno per proprio conio \u2013 di adeguare la formulazione degli articoli alle risultanze della discussione, presentando un testo concreto, sul quale sia possibile cominciare la discussione.<\/p><p>TOGLIATTI si associa alla proposta del collega Lucifero.<\/p><p>PRESIDENTE riassumendo i risultati della discussione, fa presente che la Sottocommissione si \u00e8 dimostrata d\u2019accordo su questo punto: che, quali che siano i presupposti ideologici da cui i relatori possano partire, gli articoli proposti dovranno essere il pi\u00f9 possibile chiari, semplici, intelligibili, accessibili cio\u00e8 alla mente di tutti, ed avere come caratteristica fondamentale una impostazione che chiamerebbe politico-giuridica.<\/p><p>I chiarimenti dell\u2019onorevole Dossetti hanno consentito all\u2019onorevole Togliatti di aderire ad un punto fondamentale della discussione e della eventuale deliberazione. E cio\u00e8 che, prescindendo dalle diverse ideologie, l\u2019importante \u00e8 arrivare a delle conclusioni.<\/p><p>Altro punto fondamentale; qualunque siano i lontani presupposti ideologici, tutti si possono trovare d\u2019accordo sulla considerazione che si deve avere della persona umana in confronto ai suoi diritti naturali o riflessi, e che questi sono i diritti che vanno riconosciuti, proprio perch\u00e9 appartenenti alla persona umana.<\/p><p>Ci\u00f2 premesso, prega l\u2019onorevole Dossetti di rimandare a domani la presentazione dell\u2019ordine del giorno e la relativa discussione. Una parte di tale ordine del giorno gli pare comprenda un complesso di idee che possono costituire patrimonio comune; mentre un\u2019altra parte potrebbe offrire il destro al riaccendersi della discussione.<\/p><p>Aderendo poi alla proposta Lucifero, prega i relatori onorevoli Basso e La Pira, i quali hanno formulato articoli che presentano molti punti di contatto fra di loro, di voler cercare, tenendo conto dei risultati della odierna discussione, di presentare domani un testo unico di articolazione.<\/p><p>DOSSETTI \u00e8 d\u2019accordo quanto alla convenienza di presentare domani il suo ordine del giorno; insiste per\u00f2 sulla necessit\u00e0 che la discussione di tale ordine del giorno preceda il tentativo di fusione dei due progetti in quanto se i due relatori non hanno una linea direttiva che rappresenti il pensiero sintetico della Sottocommissione, difficilmente essi riusciranno a mettersi d\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE prega l\u2019onorevole Dossetti di far pervenire domattina a ciascuno dei componenti la Sottocommissione il testo del suo ordine del giorno.<\/p><p>Rinvia il seguito dei lavori alle ore 18 di domani.<\/p><p>La seduta termina alle 20.5.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Grassi, Iotti, La Pira, Lombardi Giovanni, Lucifero, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Togliatti, Tupini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 3. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI LUNED\u00cc 9 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI \u00a0 INDICE Sui lavori della Sottocommissione Presidente. I princip\u00ee dei rapporti civili (Discussione) La Pira, Relatore \u2013 Presidente \u2013 Mastroianni \u2013 Marchesi \u2013 Basso, Relatore \u2013 Togliatti \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,2017,574,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[91,69],"tags":[],"post_folder":[115],"class_list":["post-5021","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5021","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5021"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5021\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9570,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5021\/revisions\/9570"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5021"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5021"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5021"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5021"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}