{"id":5017,"date":"2023-10-15T22:25:30","date_gmt":"2023-10-15T20:25:30","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5017"},"modified":"2023-10-31T16:18:26","modified_gmt":"2023-10-31T15:18:26","slug":"relazione-la-pira","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5017","title":{"rendered":"RELAZIONE DEL DEPUTATO LA PIRA GIORGIO SUI PRINCIPII RELATIVI AI RAPPORTI CIVILI"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5017\" class=\"elementor elementor-5017\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f771fcd elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"f771fcd\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-1cc5be6\" data-id=\"1cc5be6\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dacee66 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"dacee66\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/RELAZIONE-LA-PIRA.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-506c0f2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"506c0f2\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>I SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>RELAZIONE<\/p><p>del deputato LA PIRA GIORGIO<\/p><p>SUI PRINCIPII RELATIVI AI RAPPORTI CIVILI<\/p><p>I.<\/p><p>INTRODUZIONE<\/p><p>1.<\/p><p>Deve essere premessa nella costituzione una dichiarazione dei diritti dell\u2019uomo?<\/p><p>Il problema sorge dal fatto che alcune Costituzioni recenti (Austria 1920, Lettonia 1932, Polonia 1935) mancano di tale premessa: e ne mancano per la ragione che gli essenziali e tradizionali diritti dell\u2019uomo sono in esse considerati come il presupposto tacito ed ineliminabile di ogni Costituzione.<\/p><p>Diverso \u00e8 il caso per la nuova Costituzione italiana: essa \u00e8 necessariamente legata alla dura esperienza dello stato \u00abtotalitario\u00bb, il quale non si limit\u00f2 a violare questo o quel diritto fondamentale dell\u2019uomo: neg\u00f2 in radice l&#8217;esistenza di diritti originari dell\u2019uomo, anteriori allo stato: esso anzi, accogliendo la teoria dei \u00abdiritti riflessi\u00bb, fu propugnatore ed esecutore di questa tesi: non vi sono, per l\u2019uomo, diritti naturali ed originari; vi sono soltanto concessioni, diritti riflessi: queste \u00abconcessioni\u00bb e questi \u00abdiritti riflessi\u00bb, possono essere in qualunque momento totalmente o parzialmente ritirati, secondo il beneplacito di colui dal quale soltanto tali diritti derivano, lo Stato.<\/p><p>Da qui la radicale inversione del rapporto individuo-Stato quale era stato costruito nelle Costituzioni di tipo occidentale: non pi\u00f9 la struttura costituzionale e politica dello Stato in funzione dell\u2019individuo e dei diritti naturali dell\u2019individuo, ma, all\u2019opposto, i diritti riflessi dell\u2019individuo in funzione della struttura costituzionale e politica dello Stato.<\/p><p>Non lo Stato per l\u2019uomo, ma l\u2019uomo per lo Stato: la dottrina hegheliana otteneva una integrale trascrizione nell\u2019esperienza costituzionale e politica dello Stato fascista e nazista.<\/p><p>Veniva cos\u00ec in radice annullata la fondamentale conquista giuridica e politica della civilt\u00e0 cristiana.<\/p><p>Lo Stato totalitario fu essenzialmente una crisi totale del valore della persona quale era stato elaborato, sui dati dell\u2019Evangelo e della pi\u00f9 alta meditazione umana, durante tutto il corso della civilt\u00e0 cristiana: una crisi di natura metafisica prima \u2013 con la riduzione della persona ad un momento accidentale della sostanza statale (Hegel) \u2013 e di natura giuridica e politica poscia: negato ogni valore trascendente e perci\u00f2 originario dell\u2019uomo, ed assorbito l\u2019uomo nella \u00absostanza\u00bb collettiva (lo Stato), non poteva non derivarne, per una ineluttabile conseguenza, la negazione radicale di diritti naturali, inviolabili da parte dello Stato.<\/p><p>Se non esiste nessuna anteriorit\u00e0 metafisica dell\u2019individuo rispetto allo Stato e se, anzi, \u00e8 proprio lo Stato a possedere questa anteriorit\u00e0 metafisica rispetto all\u2019individuo, come \u00e8 sostenibile l\u2019esistenza di diritti originari dell\u2019uomo che facciano da limite alla \u00abassoluta\u00bb sovranit\u00e0 dello Stato? Se lo Stato \u00e8 il <em>prius<\/em> e l\u2019individuo \u00e8 il <em>posterius<\/em>, la teoria della sovranit\u00e0 assoluta e dei diritti riflessi ha un fondamento incrollabile.<\/p><p>Crisi giuridico-politica e crisi metafisica della persona si richiamano come l\u2019effetto richiama la causa: in questa duplice crisi sta l\u2019essenza dello stato totalitario e, quindi, del fascismo e del nazismo.<\/p><p>Quale compito viene dunque affidato alla nuova Costituzione italiana perch\u00e9 sia almeno costituzionalmente superata questa crisi?<\/p><p>La risposta \u00e8 evidente: riaffermare solennemente i diritti naturali \u2013 imprescrittibili, sacri, originari \u2013 della persona umana e costruire la struttura dello Stato in funzione di essi. <em>Lo Stato per la persona e non la persona per lo Stato<\/em>: ecco la premessa ineliminabile di uno Stato essenzialmente democratico.<\/p><p>Il preambolo della Dichiarazione del 1789 (ripetuto nella Costituzione del 1793) possiede oggi, per tutta l\u2019Europa, una attualit\u00e0 singolare: esso dice: \u00abI rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l\u2019ignoranza, la dimenticanza o il disprezzo dei diritti dell\u2019uomo sono le sole cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell\u2019uomo, affinch\u00e9 questa Dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro continuamente i loro diritti e i loro doveri; affinch\u00e9 gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo, potendo essere in ogni momento paragonati con il fine di ogni istituzione politica, siano pi\u00f9 rispettati; affinch\u00e9 i reclami dei cittadini, fondati d\u2019ora innanzi su princip\u00ee semplici ed incontestabili, si rivolgano sempre al mantenimento della Costituzione ed alla felicit\u00e0 di tutti\u00bb.<\/p><p>Ebbene: la Dichiarazione dei diritti nella nostra nuova Costituzione deve avere appunto questa funzione: indicare quale \u00e8 il fine di ogni istituzione politica: mostrare, cio\u00e8, che lo Stato deve costruirsi in vista della persona e non viceversa: ed indicare, con quanta pi\u00f9 precisione e completezza \u00e8 possibile, quali sono questi diritti essenziali ed originari dell\u2019uomo, alla tutela dei quali deve volgersi l\u2019apparato costituzionale e politico dello Stato. Ma per dare un solido fondamento a questa sua finalit\u00e0 giuridica e politica, la Costituzione non pu\u00f2 trascurare un\u2019affermazione metagiuridica e metapolitica del valore della persona: esistono dei diritti naturali dell\u2019uomo, esiste una anteriorit\u00e0 dell\u2019uomo rispetto allo Stato, l\u2019uomo ha valore di fine e non di mezzo perch\u00e9 la natura dell\u2019uomo \u00e8 spirituale e trascende, quindi, tutti i valori del tempo.<\/p><p>Questa radice spirituale e religiosa dell\u2019uomo \u00e8 la base sulla quale soltanto \u00e8 possibile solidamente costruire l\u2019edificio dei diritti naturali, sacri ed imprescrittibili. Se questa base manca o crolla (crisi metafisica della persona) anche l\u2019edificio che vi poggia viene a rovina (crisi giuridica e politica della persona): e quando questo edificio crolla \u2013 quando, cio\u00e8, le due crisi solidali della persona si verificano \u2013 lo stato totalitario prende ineluttabilmente il posto dello stato democratico.<\/p><p>Concludendo: proprio perch\u00e9 la nuova Costituzione dello Stato democratico italiano deve energicamente riaffermare i valori della democrazia in opposizione ai princip\u00ee dello Stato totalitario, \u00e8 necessario premettere alla Costituzione \u2013 come, del resto, fanno la stragrande maggioranza degli stati \u2013 una solenne Dichiarazione dei diritti dell\u2019uomo. E per dare intrinseca solidit\u00e0 a questi diritti, la Dichiarazione deve anche procedere ad un\u2019affermazione relativa alla natura spirituale e trascendente della persona.<\/p><p>2.<\/p><p>E qui sorge un secondo problema: <em>quali sono i diritti essenziali della persona verso la protezione dei quali deve dirigersi la struttura costituzionale e politica dello Stato?<\/em><\/p><p>Bisogna limitarsi alla riaffermazione di quei diritti naturali di eguaglianza e di libert\u00e0 (civili e politiche) contenuti nelle Carte costituzionali americane e francesi? O, invece, accanto a questi diritti, cosiddetti individuali, bisogna affermare i cosiddetti diritti sociali che sono per la persona altrettanto essenziali quanto i primi? La risposta \u00e8 evidente: la grave lacuna che si trova nelle Costituzioni precedenti va eliminata.<\/p><p>Senza la tutela dei diritti sociali \u2013 diritto al lavoro, al riposo, all\u2019assistenza, ecc. \u2013 la libert\u00e0 e l\u2019indipendenza della persona non sono effettivamente garantite.<\/p><p>Da qui la necessit\u00e0 di integrare il sistema dei diritti della persona, introducendo in esso quel gruppo di diritti sociali che ormai appaiono, anche se diversamente configurati, in tutte le Costituzioni recenti (da quella di Weimar a quella sovietica del 1936, a quella spagnuola, irlandese, jugoslava, sino al recentissimo progetto di Costituzione francese) (cfr. Pergolesi, <em>Orientamenti sociali delle Costituzioni contemporanee 1946<\/em>; Mirkine-Guetzevitch, <em>Les nouvelles tendances du droit costitutionel<\/em>, II edizione, Paris, 1936).<\/p><p>L\u2019introduzione di questi diritti sociali nel sistema dei diritti essenziali della persona importa dei mutamenti strutturali dell\u2019ordinamento giuridico, economico e politico derivato dai princip\u00ee incompleti del 1789: soltanto questi mutamenti sociali \u2013 che sono richiesti da una concezione sostanzialmente democratica dello Stato \u2013 permetteranno l\u2019attuazione di tali diritti e renderanno cos\u00ec effettiva l\u2019autonomia e l\u2019indipendenza anche politica della persona.<\/p><p>Ed ecco, infine, sorgere \u2013 a proposito di questi mutamenti strutturali da introdurre nell\u2019ordinamento giuridico, economico e politico creato coi princip\u00ee del 1789, ed a proposito del sistema integrale dei diritti della persona \u2013 il seguente fondamentale problema: <em>quando si parla di diritti essenziali della persona e di sistema integrale dei diritti essenziali della persona, ci si deve riferire unicamente \u2013 come si fece nella Dichiarazione del 1789 ed in quelle successive \u2013 ai diritti delle singole persone?<\/em><\/p><p>Si deve cio\u00e8 continuare ad ammettere quella concezione atomistica che contrappone disorganicamente i singoli allo Stato, senza tener conto delle comunit\u00e0 naturali che sono la inevitabile e provvida mediazione fra lo Stato ed i singoli?<\/p><p><em>O, invece \u2013 accogliendo la concezione organica della societ\u00e0 che vede frapposte organicamente e progressivamente fra i singoli e lo Stato le comunit\u00e0 naturali attraverso le quali la personalit\u00e0 umana ordinatamente si svolge \u2013 bisogna includere nel sistema integrale dei diritti della persona anche i diritti essenziali di queste comunit\u00e0 naturali<\/em><em>?<\/em> Bisogna cio\u00e8 affermare che come non pu\u00f2 aversi una effettiva libert\u00e0 civile e politica della persona senza la tutela dei diritti sociali, cos\u00ec questa effettiva libert\u00e0 non pu\u00f2 aversi senza la tutela dei diritti essenziali delle comunit\u00e0? Cio\u00e8: il sistema integrale dei diritti essenziali dell\u2019uomo, esige o no che siano solidamente affermati tanto i diritti individuali quanto quelli sociali e quelli delle comunit\u00e0?<\/p><p>Per noi la risposta non ammette dubbi: i diritti essenziali della persona umana non sono rispettati \u2013 e lo Stato, perci\u00f2, non attua i fini pei quali \u00e8 costruito \u2013 se non sono rispettati i diritti della comunit\u00e0 familiare, della comunit\u00e0 religiosa, della comunit\u00e0 di lavoro, della comunit\u00e0 locale, della comunit\u00e0 nazionale: perch\u00e9 la persona \u00e8 necessariamente membro di ognuna di queste comunit\u00e0, e ne possiede lo <em>status<\/em>: la violazione dei diritti essenziali di queste comunit\u00e0 costituisce una violazione dei diritti essenziali della persona umana ed indebolisce o addirittura rende illusorie quelle affermazioni di libert\u00e0, di autonomia e consistenza sociale che sono contenute nelle dichiarazioni dei diritti.<\/p><p>Si pensi, per portare un esempio di fondamentale importanza, alla portata essenziale che hanno per la tutela dei diritti economici le associazioni dei lavoratori: se l\u2019esistenza di tali associazioni fosse vietata o se ne fosse ostacolato lo sviluppo non si avrebbe, come ripercussione necessaria, un radicale indebolimento dei diritti vitali della persona? Che senso avrebbe \u2013 per passare ad altro esempio \u2013 proclamare la libert\u00e0 di professare un culto se se ne impedisse poscia la struttura associativa? E come sarebbero davvero tutelati i diritti dei singoli se non sono tutelati quelli della comunit\u00e0 familiare di cui essi sono membri?<\/p><p>Le proporzioni del problema qui posto sono molto vaste: esse toccano quella inesatta valutazione della libert\u00e0 individuale \u2013 frutto di concezioni filosofiche errate (illuminismo, Rousseau) e di interessi immediati di classe (terzo Stato) \u2013 che ispira la Dichiarazione del 1789. Da allora due concezioni opposte, ma ambedue inficiate dallo stesso errore, hanno definito i rapporti fra l\u2019individuo e lo Stato; nell\u2019una (atomistica), gli individui si contrappongono allo Stato come singoli, rivendicando i loro assoluti diritti di libert\u00e0; nell\u2019altra (totalitaria) lo Stato nega ogni originaria libert\u00e0 dei singoli e si pone come unico centro creatore di diritti e di funzioni.<\/p><p>Nell\u2019una concezione e nell\u2019altra non v\u2019\u00e8 posto per un pluralismo di ordinamenti sociali che permetta alla persona un graduale e progressivo svolgimento della sua libert\u00e0.<\/p><p>Ebbene: \u00e8 proprio questa diversa concezione pluralista \u2013 pluralismo economico, giuridico, politico \u2013 la concezione che corrisponde alla struttura organica del corpo sociale. Perch\u00e9 la realt\u00e0 di questo corpo sociale non \u00e8 costituita soltanto di singole persone: le persone sono naturalmente raggruppate in tanti organismi che sono elementi essenziali epperci\u00f2 ineliminabili del corpo sociale: la comunit\u00e0 familiare, quella religiosa, quella professionale \u2013 che sono altrettanti elementi costituzionali della societ\u00e0 \u2013 esistono nel corpo sociale e lo articolano e lo definiscono.<\/p><p>Come pu\u00f2 lo Stato \u2013 che deve in s\u00e9 specchiate la struttura e le finalit\u00e0 del corpo sociale \u2013 prescindere da questi organismi naturali, ignorarne o addirittura impedirne od ostacolarne lo sviluppo e l\u2019esistenza?<\/p><p>L\u2019esperienza dello Stato del 1789, per un verso, e quella dello Stato totalitario, per l\u2019altro verso, ha messo in viva luce l\u2019errore fondamentale che si annida in queste due concezioni contrapposte dello Stato.<\/p><p>Da qui le nuove e vitali correnti giuridiche, politiche, economiche che affermano la concezione pluralista della societ\u00e0 e dello Stato.<\/p><p>Le pi\u00f9 organiche correnti di pensiero tanto del cattolicesimo sociale (Toniolo, Renard, Hauriou, Maritain, Sturzo, ecc.) che del socialismo contemporaneo si ancorano a questa visione pluralista del \u00ab<em>droit social<\/em>\u00bb (cfr. per tutti Gurvitch, <em>Id\u00e9e du droit social<\/em>, Paris, 1932); Renard, <em>L\u2019institution<\/em>; Delos, ecc.).<\/p><p>Dall\u2019individuo si va allo Stato attraverso la mediazione di ordinamenti anteriori, la cui esistenza non pu\u00f2 essere dallo stato disconosciuta. La conclusione che si trae da quanto \u00e8 stato detto \u00e8 la seguente: il sistema integrale dei diritti della persona esige, per essere davvero integrale, che vengano riconosciuti e protetti non solo i tradizionali diritti individuali di libert\u00e0 civile e politica affermati nel 1789; non solo i diritti sociali affermati nelle nuove Carte costituzionali; ma anche i diritti essenziali delle comunit\u00e0 naturali, attraverso le quali gradualmente si svolge la personalit\u00e0 umana: i diritti del singolo vanno integrati con quelli della famiglia, della comunit\u00e0 professionale, religiosa, locale e cos\u00ec via.<\/p><p>Solo cos\u00ec si avr\u00e0 una Dichiarazione di tutti i diritti fondamentali della persona umana.<\/p><p>Questa esigenza, peraltro, non \u00e8 ignota alle Costituzioni contemporanee: valga per tutte l\u2019esempio della Costituzione di Weimar, che nella seconda parte relativa ai diritti e doveri dei tedeschi offre in abbozzo, imperfettamente, una specie di Carta dei diritti della famiglia, della Chiesa, degli enti locali e delle comunit\u00e0 di lavoro. Questo esempio \u00e8 stato pi\u00f9 o meno ampiamente seguito dalle Costituzioni che hanno tratto ispirazione da quella di Weimar.<\/p><p>Notevole \u00e8 anche la recentissima Costituzione irlandese.<\/p><p>Anche il progetto di Costituzione francese non manca di offrire, a suo modo, qualche lineamento di questa Carta dei diritti delle comunit\u00e0: ma sovratutto degno della massima attenzione \u00e8 il <em>progetto Mounier<\/em>, del quale questa esigenza di integrare i diritti del singolo con quelli della comunit\u00e0 \u00e8 l\u2019esigenza organica ispiratrice di tutto il progetto.<\/p><p>3.<\/p><p>Quanto \u00e8 stato detto circa i due problemi posti prima: 1\u00b0) se deve essere premessa una Dichiarazione dei diritti; 2\u00b0) quali diritti essenziali dovranno essere dichiarati; pu\u00f2 essere espresso oltre che in un preambolo \u2013 nel quale sia fatta menzione della crisi della persona e dello Stato democratico, provocata dalla tirannia fascista \u2013 altres\u00ec in due articoli: in uno, in cui venga indicato l\u2019oggetto della Costituzione (Montesquieu), e cio\u00e8 la tutela dei diritti essenziali della persona umana; di questa persona umana \u00e8 necessario riaffermare \u2013 per lo ragioni viste \u2013 il carattere spirituale, libero e sociale ed \u00e8 necessario soggiungere che essa trova organica e progressiva integrazione in una serie di comunit\u00e0 naturali fornite esse pure \u2013 come la persona di cui sono una proiezione \u2013 di diritti originari; nel secondo in cui siano schematicamente indicati i diritti essenziali della persona e delle comunit\u00e0: diritti che non si limitano a quelli individuali proclamati nella Dichiarazione del 1789, ma che includono anche quelli sociali affermati nelle recenti Costituzioni e che si estendono anche ai diritti essenziali delle comunit\u00e0.<\/p><p>Questi due articoli imposterebbero cos\u00ec organicamente tutta la prima parte della Costituzione: questa prima parte, infatti \u2013 con la determinazione progressiva che in essa viene fatta dei diritti essenziali della persona e di quelli delle comunit\u00e0 \u2013 verrebbe a costituire uno specchio fedele della reale struttura della societ\u00e0. La quale non conosce soltanto singole unit\u00e0 personali; essa conosce altres\u00ec quelle comunit\u00e0 naturali \u2013 comunit\u00e0 familiare, comunit\u00e0 religiosa, comunit\u00e0 di lavoro, comunit\u00e0 locali, comunit\u00e0 nazionale \u2013 delle quali le singole persone sono necessariamente membri e nelle quali esse sono organicamente e progressivamente integrate.<\/p><p>4.<\/p><p>Dal fatto che le persone sono membri di varie comunit\u00e0 naturali deriva che ciascuna di esse \u00e8 titolare di tanti <em>status<\/em> diversi quante sono queste comunit\u00e0 fondamentali alle quali appartiene.<\/p><p>Vi sar\u00e0 uno <em>status<\/em> familiare, religioso, professionale, territoriale, nazionale.<\/p><p>Ebbene: questi <em>status<\/em> non possono non avere una essenziale rilevanza costituzionale: cos\u00ec sono fondamento di diritti privati e pubblici: sopra di essi si fonda la struttura costituzionale dello Stato.<\/p><p>Lo <em>status<\/em> professionale, ad esempio, sar\u00e0 il remoto fondamento della rappresentanza degli interessi nella seconda Camera; rilevanza di altra natura deve pure avere lo <em>status<\/em> familiare; la libert\u00e0 religiosa ed i rapporti fra Stato e Chiesa non possono prescindere dallo <em>status religionis<\/em> e cos\u00ec via.<\/p><p>II.<\/p><p>CRITERI SEGUITI NELLA STESURA DEGLI ARTICOLI<\/p><ol><li>\u2013 Criterio architettonico.<\/li><\/ol><p>La collocazione degli articoli obbedisce ad un criterio logico, direi quasi architettonico, che \u00e8 il seguente: <em>a<\/em>) determinazione del fine della Costituzione; <em>b<\/em>) specificazione sintetica dei diritti essenzialmente legati a tale fine; <em>c<\/em>) indicazione di un tipo di struttura sociale e politica che renda possibile l\u2019effettiva tutela di tali diritti; <em>d<\/em>) analisi logicamente ordinata di questi diritti.<\/p><p>In armonia con questo criterio architettonico gli articoli presentano il seguente contenuto:<\/p><p><em>Art. 1. \u2013<\/em> Viene determinato il fine della Costituzione: per le ragioni indicate nella introduzione, questo fine \u00e8 costituito dalla tutela dei diritti della persona umana e delle comunit\u00e0 naturali, nelle quali essa organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona.<\/p><p>Il confronto coi testi analoghi (Dichiarazioni del 1776, del 1789, 1791, 1793, 1848; progetto francese; progetto Mounier, De Menthon, ecc.) mostrano che lo spirito e la formulazione di questo articolo appartengono alla caratteristica tradizione giuridica, politica e filosofica propria delle Costituzioni di tipo occidentale: tuttavia l\u2019integrazione della persona con le comunit\u00e0 naturali evita \u00abl\u2019atomismo\u00bb delle Costituzioni anteriori ed afferma, invece, la concezione organica del corpo sociale.<\/p><p>La qualificazione \u00abspirituale\u00bb della persona serve a dare un solido fondamento metafisico, oltre che giuridico, alla originariet\u00e0 dei diritti imprescrittibili dell\u2019uomo.<\/p><p><em>Art. 2.<\/em> \u2013 Quali sono questi diritti imprescrittibili ed originari posti nell\u2019articolo 1 come fine della Costituzione? In questo secondo articolo si ha anzitutto cura di indicare che questi diritti costituiscono fra di loro un sistema integrale e solidale di diritti: il che indica che per l\u2019effettiva tutela della persona umana \u2013 per la sua effettiva libert\u00e0 \u2013 non basta che siano garantiti alcuni di tali diritti: \u00e8 necessario che siano garantiti tutti. Quindi devono essere garantiti solidalmente sia i cosiddetti diritti di libert\u00e0 individuale, che i cosiddetti diritti sociali ed i diritti della comunit\u00e0 \u2013 <em>Bonum ex integra causa, malum ex quocunque defectu<\/em>, potrebbe qui essere efficacemente detto.<\/p><p>Per essere liberi davvero \u00e8 necessario che sia efficacemente protetto, ad esempio, i1 diritto al lavoro e quello di esistenza e di autonomia delle comunit\u00e0 di lavoro. Questo sistema integrale e solidale di diritti abbraccia ordinatamente tutto l\u2019uomo: cio\u00e8, la persona in s\u00e9 considerata (integrit\u00e0 e libert\u00e0) e considerata nei vari piani (ascensionalmente disposti) della sua attivit\u00e0 economica, culturale, politica e religiosa.<\/p><p>Esso abbraccia altres\u00ec i diritti connessi con l\u2019esistenza e l\u2019autonomia della comunit\u00e0 familiare, religiosa, professionale, territoriale, nazionale (internazionale?).<\/p><p><em>Art. 3.<\/em> \u2013 L\u2019articolo 3 risponde a questo problema: quale devo essere la struttura della societ\u00e0 e quella dello Stato per poter dare efficace protezione a questo sistema integrale e solidale di diritti? Evidentemente quella di un corpo sociale nel quale ci sia per ognuno dei suoi membri \u2013 proporzionatamente alle sue capacit\u00e0 \u2013 un posto ed una funzione.<\/p><p>Se questo posto e questa funzione potessero essere assicurati a tutti, si avrebbe l\u2019apporto ordinato di tutti al bene comune e la stabilit\u00e0 e sicurezza economica di ciascuno.<\/p><p>Tale posto e tale funzione sarebbero inoltre titolo per la partecipazione organica dei cittadini alla vita delle comunit\u00e0 ed a quella dello Stato.<\/p><p><em>Art<\/em>. <em>3-bis.<\/em> \u2013 Come realizzare tale struttura? Verso la soluzione di tale problema \u00e8 orientato l\u2019articolo <em>3-bis<\/em>, che dispone la iscrizione di tutti nel libro delle professioni e l\u2019attribuzione a ciascuno di uno stato professionale che sar\u00e0 disciplinato dalla legge e che sar\u00e0 fondamento di diritti.<\/p><p><em>Art. 4.<\/em> \u2013 Fissato cos\u00ec: 1\u00b0) il fine della Costituzione; 2\u00b0) il sistema integrale dei diritti della persona; 3\u00b0) la struttura sociale ordinata \u2013 attraverso lo stato professionale \u2013 a dare efficace tutela a tali diritti; 4\u00b0) resta ora da fissare il principio della eguaglianza di tutti rispetto a tali diritti.<\/p><p>Nell\u2019affermare tale eguaglianza \u00e8 bene indicare (cfr. progetto Mounier) che essa non esclude, anzi include, ineguaglianza di capacit\u00e0 naturali e di funzioni sociali fra i membri dell\u2019unico carpo sociale.<\/p><p><em>Art. 5.<\/em> \u2013 Pu\u00f2 ora cominciare l\u2019analisi, logicamente ordinata, dei vari diritti.<\/p><p>Si comincer\u00e0, come \u00e8 ovvio, col diritto alla integrit\u00e0 giuridica della persona (diritto a non essere spogliato dei propri <em>status<\/em> e, in genere, a non essere privato dei propri diritti costitutivi della personalit\u00e0 giuridica). (Cfr. Prog. Mounier, art. 3, che parla di integrit\u00e0 fisica e morale).<\/p><p>Entrano in questo articolo i problemi relativi allo stato di cittadino, al diritto al nome ed a quelli eventuali, relativi allo stato professionale.<\/p><p>Per le questioni relative cfr. Mortati (Relazione all\u2019Assemblea Costituente, Parte I).<\/p><p><em>Art. 6.<\/em> \u2013 Dopo l\u2019affermazione del diritto alla integrit\u00e0 della persona, vediamo ora la persona in atto, nell\u2019esercizio cio\u00e8 della sua libert\u00e0.<\/p><p>Va fatta, anzitutto, una dichiarazione solenne che afferma la tutela per tutti dei diritti di libert\u00e0.<\/p><p>Ma non pu\u00f2 qui mancare una dichiarazione altrettanto solenne dei limiti entro ai quali la libert\u00e0, per essere davvero tale, va contenuta.<\/p><p>Va affermato, cio\u00e8, solennemente che la libert\u00e0 importa responsabilit\u00e0 e che essa non pu\u00f2 essere orientata che verso il bene: bene personale di ciascuno e bene comune e fraterno di tutti.<\/p><p>I limiti giuridici della libert\u00e0 si trovano nella Dichiarazione, nelle leggi emanate in conformit\u00e0 ad essa e nelle supreme norme morali (Cfr. Progetto Mounier, art. 7).<\/p><p><em>Art. 7.<\/em> \u2013 Quali sono, ordinatamente, tali diritti di libert\u00e0?<\/p><p><em>Art. 8 sgg.<\/em> \u2013 Analisi, logicamente ordinata, di ciascuno di tali diritti.<\/p><p>*\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 *\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 *<\/p><p>Seguiranno poi (III Sottocommissione) gli articoli relativi al diritto al lavoro ed alla istruzione, ecc. Ed infine verr\u00e0 il \u00abcapitolo\u00bb dei diritti delle comunit\u00e0: familiare, religiosa, ecc.<\/p><p>In questo modo si avr\u00e0 uno svolgimento, quanto \u00e8 possibile organico, di quel sistema integrale e solidale dei diritti della persone di cui \u00e8 fatta una sintetica menzione nello articolo 1 e nell\u2019articolo 2.<\/p><p>*\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 *\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 *<\/p><p>Nella stesura dei singoli articoli \u00e8 stato tenuto conto, oltre che dei testi costituzionali analoghi, anche della <em>relazione Mortati<\/em> [in <em>Relazioni all\u2019Assemblea Costituente,<\/em> vol. I] e dei problemi sociali e giuridici in esso prospettati.<\/p><ol start=\"2\"><li>\u2013 Criterio analogico.<\/li><\/ol><p>Come risulta dai riferimenti di altre Costituzioni che accompagnano \u2013 in fogli a parte \u2013 i singoli articoli, essi sono stati redatti analogamente agli articoli corrispondenti delle Costituzioni e dei progetti pi\u00f9 affini.<\/p><p>Sono stati tenuti presenti in modo particolare: <em>a<\/em>) il progetto francese; <em>b<\/em>) i progetti Mounier e de Menthon: il primo sovratutto caratteristico per la visione integrale dei diritti della persona in esso contenuta (diritti delle persone e delle comunit\u00e0) e per l\u2019accento di responsabilit\u00e0 con cui sono in esso caratterizzati i diritti di libert\u00e0; <em>c<\/em>) le antiche Dichiarazioni americane e francesi; <em>d<\/em>) la Costituzione di Weimar; <em>e<\/em>) ed infine tutte le Costituzioni pi\u00f9 importanti del dopoguerra (spagnola, turca, estone, polacca, irlandese, ecc.);<em> f<\/em>) particolare attenzione ha avuto la Costituzione sovietica (e la jugoslava che ne dipende).<\/p><p>\u00c8 stata tenuta sempre presente la relazione Mortati.<\/p><p>III.<\/p><p>PREAMBOLO ED ARTICOLI<\/p><p>Il popolo italiano, avendo sperimentato attraverso la dolorosa tirannia dello Stato totalitario fascista, come la dimenticanza ed il disprezzo dei diritti naturali dell\u2019uomo e delle fondamentali comunit\u00e0 umane siano davvero le cause massime delle sventure pubbliche, decide di esporre \u2013 come atto preliminare della sua nuova vita democratica e repubblicana \u2013 in una Dichiarazione solenne, questi diritti sacri ed inalienabili.<\/p><p>Consapevole dei grandi problemi di rinnovamento che si agitano nel tempo presente, esso mira, con questa Dichiarazione e con la Costituzione che l\u2019accompagna, a creare un ordine sociale e politico che sia conforme all\u2019alta dignit\u00e0 della persona ed alla fraterna solidariet\u00e0 umana e che assicuri, perci\u00f2, a ciascuno un posto ed una funzione nella ordinata comunit\u00e0 nazionale.<\/p><p>Esso riprende cos\u00ec il posto che gli spetta nel seno della civilt\u00e0 cristiana \u2013 lievito ed essenza della sua storia e della sua cultura \u2013 ed in quello della comunit\u00e0 dei popoli amanti della libert\u00e0, del lavoro, della giustizia e della pace.<\/p><p>Pertanto esso proclama, al cospetto di Dio e della comunit\u00e0 umana, la Dichiarazione seguente dei diritti dell\u2019uomo.<\/p><p>Art. 1.<\/p><p>Nello Stato italiano che riconosce la natura spirituale, libera, sociale dell\u2019uomo, scopo della Costituzione \u00e8 la tutela dei diritti originari ed imprescrittibili della persona umana e delle comunit\u00e0 naturali nelle quali essa organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona.<\/p><p>Art. 2.<\/p><p>I diritti originari ed imprescrittibili della persona umana costituiscono un sistema integrale e solidale di diritti che concernono tutti i piani dell\u2019attivit\u00e0 umana: da quello personale a quello economico, culturale, politico e religioso. Essi sono: il diritto alla propria integrit\u00e0 giuridica; i diritti di libert\u00e0; il diritto al lavoro, al riposo, all\u2019assistenza; il diritto di propriet\u00e0, il diritto all\u2019istruzione; i diritti connessi con l\u2019esistenza e l\u2019autonomia della comunit\u00e0 familiare, religiosa, professionale, locale, nazionale [internazionale?].<\/p><p>Art. 3.<\/p><p>L\u2019esercizio effettivo di tali diritti esige una struttura della societ\u00e0 e dello Stato nella quale sia assicurato a ciascuno nel corpo sociale, proporzionatamente alle sue capacit\u00e0, un posto ed una funzione. Questo posto e questa funzione mentre permetter\u00e0 l\u2019ordinato contributo di tutti al bene comune, costituir\u00e0 per ognuno il fondamento della stabilit\u00e0 e sicurezza economica ed il titolo per la partecipazione a funzioni specifiche nella vita delle comunit\u00e0 ed in quella dello Stato.<\/p><p>Art. 3-<em>bis<\/em>.<\/p><p>In vista della attuazione della struttura sociale indicata nell\u2019articolo precedente verr\u00e0 disposta per legge l\u2019iscrizione di tutti gli italiani nel libro delle professioni e verr\u00e0 attribuito a ciascuno, nei modi che la legge indicher\u00e0, un adeguato stato professionale.<\/p><p>Tale stato professionale sar\u00e0 fondamento di diritti.<\/p><p>Art 4.<\/p><p>Davanti al sistema integrale dei diritti della persona, gli uomini, anche se ineguali per le loro capacit\u00e0 e per le loro funzioni, sono tutti eguali a prescindere dalle loro attitudini, dalla loro razza, classe, religione, opinione politica o sesso.<\/p><p>Nessuna, legge potr\u00e0 menomare questa eguaglianza.<\/p><p>Art. 5.<\/p><p>Ognuno ha diritto, entro i limiti fissati dalla legge, alla propria integrit\u00e0 giuridica e cio\u00e8 al pieno possesso della propria personalit\u00e0 giuridica ed al conseguente godimento di tutti i diritti privati e pubblici.<\/p><p>In virt\u00f9 di questo diritto nessuno pu\u00f2 essere privato dello stato di cittadino finch\u00e9 non ne abbia acquistato un altro. \u00c8 fatta eccezione solo per il caso in cui il cittadino abbia assunto impieghi od incarichi presso Stati stranieri senza preventiva autorizzazione da parte del proprio Stato.<\/p><p>In virt\u00f9 del medesimo diritto nessuno pu\u00f2 essere privato del proprio stato familiare e del diritto al nome che esso comporta.<\/p><p>In virt\u00f9 dello stesso diritto nessuno pu\u00f2 essere altres\u00ec privato del proprio stato professionale.<\/p><p>Art. 6.<\/p><p>I diritti di libert\u00e0 sono garantiti a tutti. L\u2019esercizio di tali diritti trova i suoi limiti nelle finalit\u00e0 della presente Dichiarazione, nelle norme in essa contenute, nelle leggi promulgate in armonia ad esse, nelle supreme norme morali.<\/p><p>La libert\u00e0, infatti, \u00e8 ordinata per natura, e deve servire per elezione al bene supremo e personale di ciascuno ed a quello comune, solidale e fraterno di tutti.<\/p><p>La libert\u00e0 \u00e8, perci\u00f2, fondamento di responsabilit\u00e0.<\/p><p>Art. 6-<em>bis<\/em>.<\/p><p>La libert\u00e0 \u00e8 inalienabile. Nessun gruppo, perci\u00f2, pu\u00f2 imporre ai propri membri obbligazioni che siano incompatibili col libero esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dalla Costituzione e dalle leggi.<\/p><p>Art. 7.<\/p><p>I diritti fondamentali di libert\u00e0 sono: la libert\u00e0 personale, la libert\u00e0 delle coscienze e quella di espressione, le libert\u00e0 politiche ossia il diritto di associarsi ed il diritto di concorrere alla formazione della legge.<\/p><p>Art. 8.<\/p><p>Ognuno ha diritto alla propria libert\u00e0 personale e quindi alla inviolabilit\u00e0 della propria persona.<\/p><p>In virt\u00f9 di questo diritto nessuno pu\u00f2 essere perseguito, arrestato o detenuto tranne che nei casi stabiliti dalla legge e con l\u2019osservanza delle forme da essa prescritte.<\/p><p>Nessuno pu\u00f2 essere mantenuto in arresto preventivo per pi\u00f9 di 48 ore, a meno che entro tale termine sia fatta denunzia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e questa abbia proceduto a convalida motivata nel termine di &#8230;<\/p><p>Ogni forma di rigore e di coazione che non sia necessaria per venire in possesso di una persona o per mantenerla in stato di detenzione, cos\u00ec come ogni pressione morale o brutalit\u00e0 fisica, specialmente durante l\u2019interrogatorio, \u00e8 punita.<\/p><p>Coloro che dolosamente sollecitano, redigono, sottoscrivono, eseguono o fanno eseguire atti in violazione di queste norme, impegnano la loro responsabilit\u00e0 personale.<\/p><p>Essi saranno puniti.<\/p><p>Art. 9.<\/p><p>Nessuno pu\u00f2 essere sottratto ai suoi giudici naturali.<\/p><p>Non potr\u00e0 essere creata, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, nessuna giurisdizione straordinaria.<\/p><p>Art. 10.<\/p><p>La legge penale non ha mai effetto retroattivo: nessuno, perci\u00f2, pu\u00f2 essere sottoposto a processo n\u00e9 punito se non in virt\u00f9 di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso.<\/p><p>Nessuno pu\u00f2 essere punito due volte per lo stesso fatto.<\/p><p>L\u2019imputato si presume innocente fino a quando non \u00e8 dichiarato colpevole.<\/p><p>Art. 11.<\/p><p>Nel suo magistero punitivo la legge non oblier\u00e0 mai il valore della personalit\u00e0 umana del reo.<\/p><p>Non possono essere irrogate che le pene tassativamente fissate dalla legge.<\/p><p>La pena di morte non \u00e8 ammessa.<\/p><p>Le pene corporali sono vietate.<\/p><p>Le pene sono personali e proporzionate al delitto: quelle privatrici o restrittive della libert\u00e0 personale devono mirare alla rieducazione del reo.<\/p><p>Qualunque trattamento che aggravi la pena legalmente applicabile importa la responsabilit\u00e0 personale di chi lo mette in atto.<\/p><p>Art. 12.<\/p><p>Il domicilio, luogo di asilo della persona, \u00e8 inviolabile.<\/p><p>Nessuno pu\u00f2 introdurvisi se non per ordine dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, salvo il caso di flagranza di reato, o altri casi eccezionali tassativamente regolati dalla legge.<\/p><p>Art. 13.<\/p><p>Ognuno ha diritto alla libert\u00e0 di circolazione in tutto il territorio dello Stato.<\/p><p>In virt\u00f9 di questo diritto ogni cittadino pu\u00f2 fissare o prendere la propria residenza o domicilio in ogni parte del territorio; pu\u00f2 dovunque acquistare e possedere beni immobili; pu\u00f2 dovunque esercitare la propria attivit\u00e0 personale o lavorativa.<\/p><p>La legge potr\u00e0 porre dei limiti soltanto per motivi di sanit\u00e0 o di ordine pubblico.<\/p><p>In virt\u00f9 del medesimo diritto, inoltre, nessuno pu\u00f2 essere estradato dal territorio nazionale.<\/p><p>Il diritto di emigrare, salvi gli obblighi di legge, \u00e8 garantito a tutti.<\/p><p>Art. 14.<\/p><p>Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni.<\/p><p>In virt\u00f9 di questo diritto \u00e8 a tutti garantita la libert\u00e0 di stampa e di espressione del pensiero con qualsiasi mezzo. \u00c8 vietato assoggettare l\u2019esercizio ad autorizzazione o censura. Il sequestro pu\u00f2 essere disposto soltanto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e nei casi: <em>a<\/em>) di violazione delle norme amministrative che regolano l\u2019esercizio del diritto; <em>b<\/em>) di reati non politici pei quali la legge stabilisca il sequestro; <em>c<\/em>) di esecuzione di una sentenza. Il sequestro pu\u00f2 essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria senza autorizzazione preventiva nei soli casi di assoluta urgenza o di pubblicazioni oscene, ma deve essere richiesta immediatamente la convalida dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Qualunque pressione diretta o indiretta, economica o altra, che tenda a limitare l\u2019esercizio di tale diritto dovr\u00e0 essere punita.<\/p><p>Gli abusi nell\u2019esercizio di tale diritto, in contrasto con le norme stabilite dall\u2019articolo 6, costituiscono grave danno per la compagine sociale e saranno puniti.<\/p><p>Al divieto della censura preventiva la legge far\u00e0 eccezione, a scopo di tutela della pubblica moralit\u00e0 ed in vista specialmente della protezione della giovent\u00f9, per la cinematografia, per le rappresentazioni teatrali e per la radiofonia.<\/p><p>Art. 15.<\/p><p>Il segreto epistolare e quello di qualunque corrispondenza, postale, telegrafica e telefonica, \u00e8 inviolabile.<\/p><p>Non pu\u00f2 derogare a questo principio che per legge e per decisione dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Art. 16.<\/p><p>Ognuno ha diritto alla libera professione e propaganda delle proprie convinzioni sociali, politiche e filosofiche purch\u00e9 non siano in radicale contrasto con le libert\u00e0 ed i diritti garantiti dalla presente Dichiarazione e con le supreme norme morali.<\/p><p>Art. 17.<\/p><p>Ognuno ha diritto alla libera professione, pratica e propaganda della propria fede religiosa.<\/p><p>Lo Stato assicura a tutti le condizioni adeguate per il libero esercizio di tale diritto. La professione di una determinata fede religiosa o di una determinata convinzione sociale, politica o filosofica non reca pregiudizi giuridici.<\/p><p>Art. 18.<\/p><p>Il diritto di riunirsi pacificamente, senza armi e senza uniformi non autorizzate, \u00e8 garantito a tutti.<\/p><p>Solo per le riunioni in luogo pubblico \u00e8 richiesto un avviso preventivo alle autorit\u00e0 competenti. La riunione pu\u00f2 essere vietata per comprovate ragioni di ordine pubblico: il divieto comporta delle responsabilit\u00e0.<\/p><p>Per assicurare l\u2019esercizio di questo diritto le strade, le piazze, gli edifici pubblici sono messi a disposizione dei cittadini.<\/p><p>Nelle riunioni e nelle sfilate di massa i metodi di propaganda saranno sempre rispettosi delle insopprimibili esigenze della verit\u00e0 e della fraternit\u00e0.<\/p><p>Art. 19.<\/p><p>Il diritto di associarsi, senza preventiva autorizzazione, per fini che non contrastino con le libert\u00e0 garantite dalla presente Dichiarazione, \u00e8 riconosciuto a tutti.<\/p><p>(Divieto per le associazioni segrete e militari. Mortati, pag. 109).<\/p><p>IV.<\/p><p>ANALOGIE COSTITUZIONALI<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Costituzione francese.<\/em> \u2013 All\u2019indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e di degradare la persona umana, ed hanno insanguinato il mondo intero, il popolo francese, fedele ai principii del 1789 \u2013 Carta della sua liberazione \u2013 proclama nuovamente che ciascun essere umano ha diritti inalienabili e sacri ai quali nessuna legge pu\u00f2 attentare e decide, come gi\u00e0 nel 1793, nel 1795 e nel 1848, di porli in principio della sua Costituzione.<\/p><p>La Repubblica garantisce a ciascun uomo ed a ciascuna donna vivente nell\u2019Unione francese l\u2019esercizio individuale e collettivo delle libert\u00e0 e dei diritti seguenti.<\/p><p>Cfr. <em>Preambolo<\/em> <em>del<\/em> <em>1789.<\/em> \u2013 I rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l\u2019ignoranza, la dimenticanza o il disprezzo dei diritti dell\u2019uomo sono le sole cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei Governi, hanno stabilito di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell\u2019uomo, affinch\u00e9 questa Dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro continuamente i loro diritti e i loro doveri; affinch\u00e9 gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo, potendo essere in ogni momento paragonati con il fine di ogni istituzione politica, siano pi\u00f9 rispettati; affinch\u00e9 i reclami dei cittadini, fondati d\u2019ora innanzi su principii semplici ed incontestabili, si rivolgano sempre alla conservazione della Costituzione e alla felicit\u00e0 di tutti.<\/p><p>In conseguenza, l\u2019Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell\u2019Essere Supremo, i Diritti seguenti dell\u2019Uomo e del Cittadino.<\/p><p>Cfr. <em>Preambolo del 1793. \u2013<\/em> Il popolo francese, convinto che la dimenticanza e il disprezzo dei diritti naturali dell\u2019uomo sono le sole cause delle sventure del mondo, ha risoluto di esporre, in una dichiarazione solenne, questi diritti sacri e inalienabili, affinch\u00e9 tutti i cittadini, potendo sempre paragonare gli atti del Governo con lo scopo di ogni istituzione sociale, non si lascino mai opprimere ed avvilire dalla tirannia; affinch\u00e9 il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua libert\u00e0 e della sua felicit\u00e0; il magistrato la regola dei suoi doveri; il legislatore l\u2019oggetto della sua missione.<\/p><p>In conseguenza proclama, al cospetto dell\u2019Essere Supremo, la Dichiarazione seguente dei diritti dell\u2019uomo e del cittadino.<\/p><p>Cfr. <em>Preambolo del 1795.<\/em> \u2013 Il popolo francese proclama, in presenza dell\u2019Essere Supremo, la Dichiarazione seguente dei diritti e dei doveri dell\u2019uomo e del cittadino.<\/p><p>Cfr. <em>Preambolo del 1848.<\/em> \u2013 In presenza di Dio e in nome del Popolo Francese, l\u2019Assemblea nazionale proclama, ecc.<\/p><p>Art. 1.<\/p><p>Cfr. <em>Preambolo Progetto Costituzione francese.<\/em> \u2013 All\u2019indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e di degradare <em>la persona umana\u2026 <\/em>\u00a0il popolo francese, fedele ai princip\u00ee del 1789\u2026 proclama nuovamente che <em>ciascun essere umano ha diritti inalienabili e sacri ai quali nessuna legge pu\u00f2 attentare<\/em>, e decide, come gi\u00e0 nel 1793, nel 1795, nel 1848 di porli in principio della sua Costituzione.<\/p><p>Cfr. <em>Preambolo Progetto Costituzione francese.<\/em> \u2013 Art. 22: Ogni essere umano possiede, nei confronti della societ\u00e0 i diritti che ne garantiscono in una con l\u2019integrit\u00e0 e la dignit\u00e0 della persona, il suo pieno sviluppo fisico, intellettuale e morale.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto de Menthon.<\/em> \u2013 Art. 2: Lo scopo di ogni associazione politica \u00e8 la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell\u2019uomo, ecc.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Mounier. \u2013 \u2026<\/em>gli individui e le societ\u00e0 sono sottoposti ad un certo numero di diritti connessi con l\u2019esistenza della comunit\u00e0 umana e non derivanti n\u00e9 dall\u2019individuo n\u00e9 dallo Stato, poich\u00e9 hanno una duplice base:<\/p><p>1\u00b0) il bene delle persone;<\/p><p>2\u00b0) la vita e lo sviluppo delle persone nel seno delle comunit\u00e0 naturali in cui esse si trovano: famiglie, nazioni, raggruppamenti geografici o linguistici, comunit\u00e0 di lavoro, raggruppamenti di affinit\u00e0 o di sede (Cfr. anche art: 1: I diritti delle persone sono basati, ecc.; art. 27: Esistono delle comunit\u00e0 naturali. Nate fuori dello Stato, non possono essere asservite ad esso, n\u00e9 identificate con esso, ecc.).<\/p><p>Cfr. <em>Preambolo Costituzione irlandese del 1937. \u2013 \u2026<\/em>al fine di garantire la dignit\u00e0 e la libert\u00e0 dell\u2019uomo (Art. 40: Tutti i cittadini in quanto <em>persone umane<\/em>, ecc.).<\/p><p>Cfr. <em>Dichiarazione dei diritti del 1789. \u2013 <\/em>Art. 2: Lo scopo di ogni associazione politica \u00e8 la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell\u2019uomo.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione francese del 1793. \u2013 <\/em>Art. 1: Il Governo \u00e8 istituito per garantire all\u2019uomo il godimento dei suoi diritti naturali ed imprescrittibili.<\/p><p>Cfr. <em>Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti (1776)<\/em> \u2013 Noi consideriamo come evidenti per se stesse le seguenti verit\u00e0: tutti gli uomini sono creati eguali: essi sono dotati dal Creatore di certi diritti inalienabili: tra questi diritti si trovano la vita, la libert\u00e0 e la ricerca della felicit\u00e0. <em>I Governi sono stabiliti, dagli uomini per garantire questi diritti <\/em>ed il loro giusto potere deriva dal consenso dei governati, ecc.<\/p><p>Art. 2.<\/p><p>Cfr. <em>Dichiarazione del 1789.<\/em> \u2013 Art. 2: Questi diritti sono la libert\u00e0, la propriet\u00e0, la sicurezza e la resistenza all\u2019oppressione.<\/p><p>Cfr. <em>Dichiarazione del 1793.<\/em> \u2013 Art. 1: I diritti dell\u2019uomo in societ\u00e0 sono l\u2019uguaglianza, la libert\u00e0, la sicurezza, la propriet\u00e0, la garanzia sociale e la resistenza all\u2019oppressione.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione del 1793.<\/em> \u2013 Art. 2: Questi diritti sono l\u2019uguaglianza, la libert\u00e0, la sicurezza, la propriet\u00e0.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione del 1795.<\/em> \u2013 Art. 1: I diritti dell\u2019uomo in societ\u00e0 sono la libert\u00e0, l\u2019uguaglianza, la sicurezza, la propriet\u00e0.<\/p><p>Cfr. <em>URSS 1936.<\/em> \u2013 Art. 118 e sgg.: Diritto al lavoro, al riposo, all\u2019assistenza, all\u2019istruzione, di libert\u00e0 di coscienza, libert\u00e0 di parola, stampa, riunione, associazione, cortei, politiche, inviolabilit\u00e0 della persona e del domicilio di asilo.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione turca 1928. \u2013 <\/em>I diritti naturali dei turchi sono: l\u2019inviolabilit\u00e0 personale, la libert\u00e0 di coscienza, di pensiero, di parola, di stampa, di circolazione, di contrattare, di lavorare, di possedere, la libert\u00e0 di riunione e di associazione e quella di costruire societ\u00e0 commerciali.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione di Weimar. \u2013 <\/em>Disegno della parte seconda: Diritti dei cittadini, diritti connessi con la comunit\u00e0 familiare, con la comunit\u00e0 politica, locale, religiosa, professionale.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione austriaca.<\/em> \u2013 Sua struttura federativa.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione irlandese.<\/em> \u2013 Diritti connessi con la comunit\u00e0 familiare.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto de Menthon.<\/em> \u2013 Art. 2: Tali diritti sono la libert\u00e0, la sicurezza, il diritto al lavoro e la resistenza all\u2019oppressione.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Mounier.<\/em> \u2013 Art. 1: Tali diritti sono: l\u2019integrit\u00e0 della persona fisica e morale, la libert\u00e0 nelle sue varie forme, l\u2019associazione, il lavoro, il riposo, la sicurezza, l\u2019eguaglianza dinnanzi alla legge. (Pei diritti connessi con le comunit\u00e0, cfr. preambolo e art. 27 e sgg., diritti delle comunit\u00e0).<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Costituzione francese.<\/em> \u2013 Dei diritti sociali ed economici: vi si indicano diritti connessi con la famiglia, art. 14 e sgg., con la comunit\u00e0 di lavoro, art. 31 e sgg.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Costituzione francese. \u2013 <\/em>Art. 22: Ogni essere umano possiede, nei confronti della societ\u00e0, i diritti che ne garantiscono, in una con l\u2019integrit\u00e0 e dignit\u00e0 della persona, il suo pieno sviluppo fisico, intellettuale e morale.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Costituzione francese. \u2013 <\/em>Art. 22 cpv.: La legge organizza l\u2019esercizio di tali diritti.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione irlandese. \u2013<\/em> Art. 41: Lo Stato riconosce la famiglia come il gruppo primordiale naturale e fondamentale della societ\u00e0 e come un\u2019istituzione morale investita di diritti inalienabili e imprescrittibili, anteriore e superiore ad ogni legge positiva.<\/p><p>Art. 3.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto de Menthon.<\/em> \u2013 Art. 7: La sicurezza risulta dalla protezione che la societ\u00e0 accorda ad ogni cittadino per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti, dei suoi beni.<\/p><p>Cfr. <em>Dichiarazione del 1793.<\/em> \u2013 Art. 9: La sicurezza consiste nella protezione accordata dalla societ\u00e0 ad ogni cittadino per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti, dei suoi beni (cfr. art. 24: la garanzia sociale dei diritti dell\u2019uomo consiste, ecc.).<\/p><p>Cfr. <em>Progetto francese. \u2013<\/em> Art. 22: Ogni essere umano possiede, nei confronti della societ\u00e0, i diritti che garantiscono in una con l\u2019integrit\u00e0 e la dignit\u00e0 della persona, il suo pieno sviluppo fisico, intellettuale e morale.<\/p><p>La legge organizza l\u2019esercizio di tali diritti.<\/p><p>*\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 *\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 *<\/p><p>Il concetto di sicurezza al quale si richiamano le Costituzioni di tipo occidentale \u2013 intesa come protezione giuridica \u2013 va ora esteso: esso deve includere quello di una organizzazione economica, sociale, politica e giuridica, siffatta da garantire l\u2019efficace protezione di tutti i diritti della persona umana.<\/p><p>In questo senso va inteso il capoverso dell\u2019articolo 22 del progetto francese sopra citato.<\/p><p>Art. 3-<em>bis<\/em>.<\/p><p>Sullo <em>status<\/em> professionale cfr. la relazione Pesenti (Relazione all\u2019Assemblea Costituente).<\/p><p>Cfr. indirettamente <em>Progetto Mounier. \u2013 <\/em>Art. 19: Ogni lavoratore \u00e8 libero di dare la sua adesione ad un sindacato di sua scelta o di non aderire a nessuno. Egli ha diritto alla determinazione collettiva delle condizioni di lavoro, alla <em>protezione professionale, al rispetto della propria specialit\u00e0, alla formazione tecnica e sociale necessaria per associarsi <\/em>strettamente a funzioni direttive nel campo del lavoro.<\/p><p>Cos\u00ec pure indirettamente nel <em>Progetto Costituzione francese<\/em> all\u2019articolo 26: Ogni uomo ha il dovere di lavorare ed il diritto di avere un\u2019occupazione.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione jugoslava. \u2013 <\/em>Art. 32: Tutti i cittadini sono obbligati a lavorare secondo le proprie capacit\u00e0: chi non d\u00e0 nulla alla comunit\u00e0 non pu\u00f2 ricevere nulla da essa.<\/p><p>Art. 4.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Mounier.<\/em> \u2013 Art. 2: Quasi come nel testo.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto francese.<\/em> \u2013 Art. 4: La legge garantisce a tutti eguale diritto di esercitare le libert\u00e0 ed i diritti enunciati nel presente titolo: essa non potr\u00e0 portarvi pregiudizio.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione irlandese.<\/em> \u2013 Art. 40: Tutti i cittadini, in quanto persone umane, saranno uguali davanti alla legge. Ci\u00f2 non esclude che lo Stato, nello sue leggi, abbia il dovuto riguardo alle differenze di capacit\u00e0, fisica e morale, e di funzione sociale.<\/p><p>Art. 5.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto de Menthon.<\/em> \u2013 Art. 3: Ognuno ha il diritto di ottenere tutti i diritti civili in uno stato determinato. Lo Stato non pu\u00f2 ritirare la nazionalit\u00e0 a un cittadino finch\u00e9 esso non ne ha avuto un\u2019altra.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto francese.<\/em> \u2013 Art. 18: Conseguenza del possesso dello stato di cittadino.<\/p><p>Art. 6.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Mounier.<\/em> \u2013 Art. 7: Gli uomini sono liberi nei loro movimenti, parole, scritti ed atti, purch\u00e9 non violino la presente Dichiarazione o le leggi promulgate in armonia ad essa. La libert\u00e0 deve servire nelle sue varie forme alla dignit\u00e0 personale di ciascuno e al bene di tutti. Essa \u00e8 inalienabile e comporta delle responsabilit\u00e0.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto de Menthon.<\/em> \u2013 Art. 5: La libert\u00e0 dell\u2019individuo non pu\u00f2 essere limitata se non nella misura in cui recherebbe pregiudizio ai diritti dei suoi simili: tale limitazione dovr\u00e0 essere sanzionata dalla legge.<\/p><p>Cfr. <em>Dichiarazione del 1789.<\/em> \u2013 Art. 4: La libert\u00e0 consiste nel poter fare tutto ci\u00f2 che non nuoce ad altri: cos\u00ec l\u2019esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo non ha altri limiti che quelli che assicurano agli altri membri della societ\u00e0 il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla legge.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto francese. \u2013 <\/em>Art. 1: Tutti gli uomini nascono e vivono liberi ed eguali davanti alla legge.<\/p><p>Art. 3: La libert\u00e0 \u00e8 la facolt\u00e0 di fare tutto quanto non arreca pregiudizio ai diritti altrui. Le condizioni per l\u2019esercizio delle libert\u00e0 sono stabilite dalla legge. Nessuno pu\u00f2 essere costretto a fare alcunch\u00e9 a cui la legge non obblighi.<\/p><p>Art. 6-<em>bis<\/em>.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto de Menthon.<\/em> \u2013 Art. 17: La libert\u00e0 \u00e8 inalienabile. Nessun gruppo, ecc. \u2026 (finisce con un inciso sul giuramento: nessuno pu\u00f2 esigere un giuramento di fedelt\u00e0, che deve essere prestato soltanto alle istituzioni).<\/p><p>Art. 7.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto de Menthon.<\/em> \u2013 Art. 6: Le libert\u00e0 fondamentali sono: la libert\u00e0 individuale, la libert\u00e0 di coscienza e d\u2019espressione, le libert\u00e0 politiche, ossia il diritto di associarsi ed il diritto di concorrere liberamente alla formazione della legge.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione turca. \u2013 \u2026<\/em>l\u2019inviolabilit\u00e0 personale, la libert\u00e0 di coscienza, di pensiero, ecc.<\/p><p>Art. 8.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto francese. \u2013 <\/em>Art. 9: Nessuno, ecc.<\/p><p>\u00c8 riprodotto nel testo quasi integralmente: si noti l\u2019inciso dolosamente.<\/p><p>Gir. <em>Costituzione Weimar.<\/em> \u2013 Art. 114: La libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile. Il potere pubblico non pu\u00f2 limitarla o sopprimerla che in conformit\u00e0 alla legge.<\/p><p>Le persone che vengono arrestate debbono essere informate al pi\u00f9 tardi nel giorno seguente all\u2019arresto, della autorit\u00e0 che l\u2019ha ordinato e dei motivi che l\u2019hanno determinato. Esse debbono, senza indugio, essere poste in condizioni di reclamare contro l\u2019arresto.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione spagnola.<\/em> \u2013 Art. 29: Nessuno potr\u00e0 essere arrestato o incarcerato tranne che per un delitto. Chiunque sia arrestato sar\u00e0 posto in libert\u00e0 o consegnato alla autorit\u00e0 entro le 24 ore successive all\u2019arresto.<\/p><p>Ogni arresto sar\u00e0 senza effetto o dovr\u00e0 trasformarsi in carcerazione entro le 72 ore successive alla consegna del detenuto al giudice competente.<\/p><p>La decisione sar\u00e0 emessa per atto giudiziale e sar\u00e0 notificata all\u2019interessato entro il medesimo termine. Incorreranno in responsabilit\u00e0 le autorit\u00e0 i cui ordini rappresentino infrazione al presente articolo e gli agenti e funzionari che li eseguiscano nonostante l\u2019evidenza della loro illegalit\u00e0. L\u2019azione, ecc.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione jugoslava. \u2013 <\/em>Art. 28: \u00c8 garantita l\u2019inviolabilit\u00e0 della persona dei cittadini. Nessuno pu\u00f2 essere trattenuto sotto arresto preventivo per pi\u00f9 di tre giorni senza decisione del Tribunale o senza l\u2019approvazione del pubblico accusatore.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione irlandese del 1937. \u2013 <\/em>Art. 40: Nessun cittadino sar\u00e0 privato della libert\u00e0 personale, salvo nei casi previsti dalla legge.<\/p><p>Cpv. circa l\u2019arresto.<\/p><p>Cfr. <em>Dichiarazione del 1789.<\/em> \u2013 Art. 7: Nessuno pu\u00f2 essere accusato, arrestato o detenuto che nei casi determinati dalla legge e secondo le forme che essa ha prescritte. Quelli che sollecitano, spediscono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari devono essere puniti, ecc., ecc.<\/p><p>Art. 9.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione francese del 1848.<\/em> \u2013 Art. 4. Nessuno sar\u00e0 distolto dai suoi giudici naturali.<\/p><p>Non potranno essere create commissioni o tribunali straordinari a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto de Menthon.<\/em> \u2013 Art. 9: Nessuno potr\u00e0 essere sottratto ai suoi giudici competenti. Nessuna giurisdizione di eccezione potr\u00e0 essere creata, a nessun titolo e con nessuna denominazione.<\/p><p>Art. 10.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Costituzione francese.<\/em> \u2013 Nessuno pu\u00f2 essere sottoposto a processo n\u00e9 punito se non in forza di una legge promulgata e pubblicata anteriormente al fatto commesso.<\/p><p>L\u2019imputato si presume innocente fino a quando non \u00e8 dichiarato colpevole.<\/p><p>Nessuno pu\u00f2 essere punito due volte per lo stesso fatto. Cpv. Le pene personali, ecc.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto de <\/em><em>Menthon.<\/em> \u2013 Art. 10: Nessuno potr\u00e0 essere punito se non in virt\u00f9 di una legge approvata e promulgata anteriormente al reato e legalmente applicata<\/p><p>Art. 12: Ogni imputato \u00e8 presunto innocente finch\u00e9 non \u00e8 stato riconosciuto colpevole.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Mounier.<\/em> \u2013 Art. 10: Ognuno \u00e8 presunto innocente finch\u00e9 non \u00e8 stato dichiarato colpevole. Nessuno pu\u00f2 essere punito se non in virt\u00f9 di una legge emanata anteriormente al delitto di cui esso \u00e8 incolpato. Nessuno pu\u00f2 essere punito due volte per lo stesso delitto.<\/p><p>Qualunque effetto retroattivo o cumulativo dato alla legge costituisce delitto di Stato.<\/p><p>Cfr. <em>Dichiarazione del 1789.<\/em> \u2013 Art. 8: \u2026e nessuno pu\u00f2 essere punito che in virt\u00f9 di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata (Cfr. <em>Dichiarazione del 1793<\/em>, art. 13, 14: Presunzione di innocenza, irretroattivit\u00e0.<\/p><p>Cfr. <em>Dichiarazione del 1793.<\/em>\u2013 Art. 15: Dare effetto retroattivo alla legge \u00e8 un delitto.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione del 1793.<\/em> \u2013 Art. 13 e 14.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione Weimar.<\/em> \u2013 Art. 116: Un fatto pu\u00f2 essere punito unicamente se la legge lo abbia dichiarato punibile prima che sia stato commesso.<\/p><p>Art. 11.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Costituzione francese. \u2013 <\/em>Art. 10 cpv.: Le pene sono personali e proporzionate alla gravit\u00e0 del reato. Le pene privative o restrittive della libert\u00e0 devono essere intese alla rieducazione del colpevole. Qualunque trattamento che aggravi la pena legalmente applicabile, importa la responsabilit\u00e0 personale di chi lo mette in alto.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto de Menthon.<\/em> \u2013 Art. 10 cpv.: La legge deve infliggere solo delle pene strettamente necessarie e proporzionate al reato.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Mounier.<\/em> \u2013 Art. 11: Le pene devono essere proporzionate al delitto ed esemplari e dovranno mirare, per quanto possibile, alla rieducazione del reo.<\/p><p>Cfr. <em>Dichiarazione del 1793.<\/em> \u2013 Art. 16: La legge non deve assegnare che pene strettamente ed evidentemente necessarie: le pene devono essere proporzionate al delitto e utili alla societ\u00e0.<\/p><p>Cfr. <em>Dichiarazione del 1795.<\/em> \u2013 Art. 12: La legge non deve decretare che pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.<\/p><p>Art. 13: Ogni trattamento che aggravi la pena determinata dalla legge \u00e8 un delitto.<\/p><p>Art. 12.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione Weimar.<\/em> \u2013 Art. 115: Il domicilio di ogni tedesco costituisce per esso luogo di asilo ed \u00e8 inviolabile. Solamente la legge pu\u00f2 stabilire eccezioni a questo principio.<\/p><p>Cfr. <em>Relazione Mortati.<\/em> \u2013 Tolto l\u2019ultimo cpv.: Le ispezioni, ecc.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione irlandese.<\/em> \u2013 Art. 40: Il domicilio di ogni cittadino \u00e8 inviolabile e non sar\u00e0 possibile entrarvi con la forza se non in conformit\u00e0 alla legge.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione spagnola. \u2013 <\/em>Art. 31: Cpv.: L\u2019inventario dei documenti, ecc.<\/p><p>Art. 13.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione del 1791.<\/em> \u2013 Art. 11: La libert\u00e0 di ogni uomo di andare, restare, partire senza poter essere arrestato, ecc.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione Weimar.<\/em> \u2013 Art. 111: Tutti i tedeschi godono del diritto alla circolazione in tutto il Reich. Ogni tedesco ha il diritto di soggiornare e di fissare la propria dimora in ogni luogo del Reich che pi\u00f9 gli piaccia, di acquistare beni immobili e di esercitarvi liberamente una professione. Questi diritti non possono essere limitati che con legge del Reich.<\/p><p>Art. 112: Ogni tedesco ha il diritto di emigrare in Paesi non tedeschi. La libert\u00e0 di emigrazione non pu\u00f2 essere limitata che con legge del Reich. Tutti i cittadini del Reich hanno diritto, sul territorio nazionale o fuori, alla protezione diplomatica del Reich.<\/p><p>Nessun tedesco pu\u00f2 essere consegnato ad un Governo straniero per essere processato o punito.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione estone.<\/em> \u2013 Art. 17: Le autorit\u00e0 giudiziarie soltanto hanno la facolt\u00e0 di limitare o sopprimere il diritto dei cittadini di circolare e di fissare liberamente la propria dimora.<\/p><p>Questa libert\u00e0 pu\u00f2 essere altres\u00ec limitata o soppressa da altre autorit\u00e0, per ragioni di igiene, nei casi e secondo le norme fissate dalla legge.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione turca.<\/em> \u2013 Art. 78: Ad eccezione delle disposizioni derivanti dalla mobilitazione, dalla proclamazione dello stato di assedio, o dalle misure prese conformemente alla legge per evitare il diffondersi di malattie epidemiche, nessuna restrizione pu\u00f2 essere apportata alla libert\u00e0 di circolazione.<\/p><p>Cfr. <em>Relazione Mortati.<\/em> \u2013 Pag. 86: Ogni cittadino pu\u00f2 fissare o prendere la propria residenza o domicilio in ogni parte del territorio, salvo i limiti imposti con carattere generale dalla legge, per soli motivi di sanit\u00e0 o di ordine pubblico.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Costituzione francese. \u2013 <\/em>Art. 5: Ciascuno ha il diritto di fissare in qualunque luogo il suo domicilio ed altres\u00ec quello di muoversi liberamente.<\/p><p>Art. 14.<\/p><p>Cfr. <em>Relazione Mortati.<\/em> \u2013 Pag. 80 e sgg.: Riportato nel testo.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Costituzione francese. \u2013 <\/em>Art. 14: Ciascuno \u00e8 libero di parlare, di scrivere, di stampare, di pubblicare: egli pu\u00f2 cos\u00ec a mezzo della stampa che con qualunque altro mezzo, esprimere, diffondere e difendere qualunque opinione entro i limiti segnati dall\u2019abuso di tale diritto, specialmente quanto al violare le libert\u00e0 garantite dalla presente Dichiarazione o al portar pregiudizio alla reputazione altrui.<\/p><p>Nessuna manifestazione d\u2019opinione pu\u00f2 essere conculcata.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto de Menthon. \u2013 <\/em>Art. 13: Il libero scambio di pensieri e delle opinioni \u00e8 uno dei diritti pi\u00f9 preziosi dell\u2019uomo. Qualunque pressione, diretta o indiretta, economica o altra che tenda a limitare l\u2019esercizio di questo diritto dovr\u00e0 essere punita. Ognuno pu\u00f2 dunque parlare, scrivere, stampare liberamente salvo a rispondere degli abusi di tale libert\u00e0 nei casi determinati dalla legge.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Mounier.<\/em> \u2013 Art. 12: Ognuno \u00e8 libero di parlare, scrivere, stampare e pubblicare pensieri, opinioni ed informazioni, salvo a rispondere dell\u2019abuso di tale libert\u00e0 nei casi previsti dalla legge, in particolare all\u2019articolo 6 (integrit\u00e0 spirituale).<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione Weimar.<\/em> \u2013 Art. 118: Ogni tedesco ha il diritto, entro i limiti delle leggi generali, di esprimere liberamente la propria opinione con parole, scritti, stampe, immagini o in ogni altro modo. Nessuna condizione di lavoro o di impiego pu\u00f2 privarlo di questo diritto e nessuno pu\u00f2 arrecargli danno per averne fatto uso.<\/p><p>Non esiste censura: tuttavia, per quanto riguarda i cinematografi, la legge pu\u00f2 apportare deroghe a questo principio. Del pari la legge pu\u00f2 fissare i provvedimenti per la lotta contro le pubblicazioni immorali e pornografiche e per la protezione della giovent\u00f9 in fatto di spettacoli e di rappresentazioni pubbliche.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione irlandese.<\/em> \u2013 Art. 40: 6\u00b0) Lo Stato garantisce il libero esercizio dei diritti seguenti subordinatamente all\u2019ordine ed alla moralit\u00e0 pubblica: diritto dei cittadini di esprimere liberamente le loro convinzioni ed opinioni.<\/p><p>Tuttavia, essendo l\u2019educazione dell\u2019opinione pubblica un problema di gravissima importanza per il bene comune, lo Stato veglier\u00e0 attentamente a che gli organi dell\u2019opinione pubblica, come la radio, la stampa, il cinema, pur conservando la loro libert\u00e0 legale di espressione, compresa la critica alla politica del Governo, non siano adoperati a minare l\u2019ordine e la moralit\u00e0 pubblica o l\u2019autorit\u00e0 dello Stato.<\/p><p>La pubblicazione o l\u2019espressione di opere o di parole blasfeme, sediziose o indecenti, costituisce un reato che sar\u00e0 punito in conformit\u00e0 alla legge.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione spagnuola. \u2013 <\/em>Art. 34: Ogni persona, ecc&#8230;, senza che sia soggetta a censura preventiva.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione U.R.S.S.<\/em>\u2013 Art. 125: In conformit\u00e0, ecc&#8230; Questi diritti dei cittadini vengono assicurati, ecc&#8230;<\/p><p>Art. 15.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Costituzione francese. \u2013 <\/em>Art. 8: Il segreto di qualunque corrispondenza \u00e8 inviolabile. Non pu\u00f2 esservi fatta deroga che in forza della legge e per specifica decisione dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione Weimar.<\/em> \u2013 Art. 117: Il segreto epistolare ed il segreto postale telegrafico e telefonico sono inviolabili. Solo una legge del Reich pu\u00f2 apportare eccezioni a questo principio.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione turca.<\/em> \u2013 Art. 82: Le carte, le lettere e gli oggetti di ogni genere affidati alla posta non possono essere aperti se non per effetto di un mandato rilasciato dal giudice istruttore competente o di una decisione del tribunale: il segreto della corrispondenza telegrafica e telefonica \u00e8 inviolabile.<\/p><p>Cfr. <em>Relazione Mortati<\/em>, pag. 88.<\/p><p>Art. 16 e 17.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione Weimar.<\/em> \u2013 Art. 135: Tutti i cittadini del Reich godono di assoluta libert\u00e0 di fede e di coscienza. Il libero esercizio della religione \u00e8 garantito dalla Costituzione e posto sotto la protezione dello Stato.<\/p><p>Art. 136: I diritti ed i doveri civili e politici non sono condizionati n\u00e9 limitati dall\u2019esercizio della libert\u00e0 religiosa. Il godimento dei diritti civili e politici e l\u2019ammissione ai pubblici impieghi sono indipendenti dalla confessione religiosa.<\/p><p>Nessuno \u00e8 obbligato a dichiarare le proprie convinzioni religiose. Le autorit\u00e0 hanno il diritto di investigare a quale confessione religiosa si appartenga, solamente quando ne derivano dei diritti o quando lo esiga una richiesta statistica ordinata dalla legge.<\/p><p>Nessuno pu\u00f2 essere costretto ad un atto o ad una cerimonia di culto o a partecipare a pratiche religiose o ad usare una formula di giuramento religioso.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Costituzione francese. \u2013 <\/em>Art. 13: Nessuno pu\u00f2 soffrire pregiudizio a motivo della sua origine, delle sue opinioni o credenze religiose e filosofiche o politiche. La libert\u00e0, di coscienza, ecc.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Mounier.<\/em> \u2013 Art. 13: Nessuno pu\u00f2 essere turbato per l\u2019espressione delle proprie opinioni o credenze in materia religiosa o filosofica a meno che esse non rechino pregiudizio ai diritti garantiti dalla presente dichiarazione.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto de Menthon.<\/em> \u2013 Art. 15: Tutti gli uomini sono egualmente liberi di dedicarsi alle pratiche di un culto di loro scelta o di non dedicarsi a nessuna pratica religiosa. La legge non riconoscer\u00e0 nessuna differenza fra i vari culti.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione irlandese.<\/em> \u2013 Art. 44: 2\u00b0) La libert\u00e0 di coscienza e la libera professione e pratica della religione sono, subordinatamente all\u2019ordine ed alla moralit\u00e0 pubblica, garantite ad ogni cittadino.<\/p><p>Cfr. <em>Relazione Mortati<\/em>, pag. 91.<\/p><p>Art. 18.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Costituzione francese. \u2013 <\/em>Art. 16: Il diritto di transitare liberamente nelle pubbliche strade ed il diritto di riunione sono garantiti a tutti.<\/p><p>Cfr. <em>Costituzione U.R.S.S.<\/em> \u2013 Art. 125.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto de Menthon.<\/em> \u2013 Art. 18: I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e di associarsi liberamente purch\u00e9 gli scopi della loro associazione non siano incompatibili con i diritti imprescrittibili dell\u2019uomo.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Mounier.<\/em> \u2013 Art. 15: I cittadini\u2026 hanno il diritto di riunirsi liberamente sul territorio dello Stato, senza arme e senza uniformi non autorizzate, sotto l\u2019osservanza delle leggi di polizia ed in conformit\u00e0 all\u2019articolo 6. Tale articolo si applica in particolare alle campagne di riunioni non contrarie alla legge e alle sfilate in massa.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Mounier.<\/em> \u2013 Art. 6: L\u2019integrit\u00e0 spirituale della persona non pu\u00f2 essere compromessa da metodi di suggestione o di propaganda emananti sia dallo Stato sia da potenze private, quando tali metodi possono esercitare una inammissibile pressione sulle volont\u00e0 individuali e quando gli individui sono privati di efficaci mezzi difensivi di fronte ad essa.<\/p><p>Cfr. <em>Relazione Mortati<\/em>, pag. 94.<\/p><p>Art. 19.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto de Menthon. \u2013 <\/em>Art. 18: I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e di associarsi liberamente, purch\u00e9 gli scopi della loro associazione non siano incompatibili con i diritti imprescrittibili dell\u2019uomo.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Mounier.<\/em> \u2013 Art. 16: I cittadini\u2026 hanno il diritto di associarsi&#8230; Qualunque coalizione atta a mettere in pericolo le garanzie dell\u2019articolo 6 pu\u00f2 essere vietata.<\/p><p>Cfr. <em>Progetto Costituzione francese. \u2013 <\/em>Art. 17: Tutti hanno il diritto di associarsi liberamente, a meno che l\u2019associazione non arrechi, o non tenda ad arrecare, pregiudizio alle libert\u00e0 garantite dalla presente Dichiarazione. Nessuno pu\u00f2 essere costretto ad affiliarsi ad una associazione.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE I SOTTOCOMMISSIONE RELAZIONE del deputato LA PIRA GIORGIO SUI PRINCIPII RELATIVI AI RAPPORTI CIVILI I. INTRODUZIONE 1. Deve essere premessa nella costituzione una dichiarazione dei diritti dell\u2019uomo? Il problema sorge dal fatto che alcune Costituzioni recenti (Austria 1920, Lettonia 1932, Polonia 1935) mancano di tale premessa: e ne mancano [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2544,2548,2495,2540,2523,2501","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[91,69],"tags":[],"post_folder":[115],"class_list":["post-5017","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5017","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5017"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5017\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10092,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5017\/revisions\/10092"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5017"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5017"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5017"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5017"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}