{"id":5014,"date":"2023-10-15T22:23:43","date_gmt":"2023-10-15T20:23:43","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5014"},"modified":"2023-10-21T01:10:55","modified_gmt":"2023-10-20T23:10:55","slug":"lunedi-9-settembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5014","title":{"rendered":"RELAZIONE DEL DEPUTATO BASSO LELIO SULLE LIBERT\u00c0 CIVILI"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5014\" class=\"elementor elementor-5014\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ef91a0a elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"ef91a0a\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-d3f3c32\" data-id=\"d3f3c32\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dfc5e7c elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"dfc5e7c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/RELAZIONE-BASSO-LELIO.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a6dee55 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a6dee55\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>I SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>RELAZIONE<\/p><p>del deputato BASSO LELIO<\/p><p>SULLE LIBERT\u00c0 CIVILI<\/p><p>Art. 1.<\/p><p>Nessuno pu\u00f2 essere privato della libert\u00e0 personale se non per atto della autorit\u00e0 giudiziaria, nei casi e nei modi previsti dalla legge.<\/p><p>La privazione della libert\u00e0 personale pu\u00f2 essere disposta anche dall\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza; tuttavia in questo caso l\u2019individuo non pu\u00f2 essere trattenuto per pi\u00f9 di 48 ore, a meno che entro tale termine non sia intervenuta denunzia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, e questa non la abbia convalidata, con proprio atto motivato, entro le successive ulteriori 48 ore. La convalida deve essere ripetuta periodicamente, secondo quanto dispongono le leggi.<\/p><p>\u00c8 vietato sottoporre l\u2019individuo privato della libert\u00e0 personale a trattamenti brutali e a costrizioni morali e materiali.<\/p><p>Art. 2.<\/p><p>L\u2019imputato \u00e8 presunto innocente, fino a che un atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria non lo abbia dichiarato colpevole.<\/p><p>La norma penale non pu\u00f2 essere retroattiva; nessuno pu\u00f2 essere sottoposto se non a giudici precostituiti.<\/p><p>Le sanzioni detentive devono tendere alla rieducazione del colpevole. La pena di morte non \u00e8 ammessa se non nei codici penali militari di guerra. Non possono istituirsi pene crudeli: sono vietate le sanzioni collettive.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Con i due precedenti articoli si regola la libert\u00e0 personale, secondo quei criteri informatori che sono ormai accolti in tutte le Costituzioni moderne. Si \u00e8 avuto unicamente cura di dare ad essi un contenuto il pi\u00f9 possibile esatto e preciso, in modo che l\u2019azionabilit\u00e0 del diritto di libert\u00e0 personale \u2013 regolata dal successivo articolo 11 \u2013 sia non un nome vuoto, ma una effettiva realt\u00e0.<\/p><p>Il termine di 48 ore pi\u00f9 48, stabilito per l\u2019arresto o per il fermo di polizia, costituisce un termine medio tra quello di otto o dieci giorni di alcune Costituzioni, e quello di 24 ore, proprio di altre.<\/p><p>All\u2019articolo 2 viene esplicitamente data veste costituzionale ai princip\u00ee di irretroattivit\u00e0 delle norme penali, e di non sottrazione ai giudici precostituiti al compimento del fatto (cos\u00ec detti giudici naturali, secondo una locuzione di gergo). La norma relativa al divieto di giudici speciali trover\u00e0 pi\u00f9 idonea sede nella parte relativa al potere giudiziario.<\/p><p>Necessario appare il comma in cui \u00e8 detto che le pene detentive debbono aver scopo rieducativo: ci\u00f2 per far cadere molte norme di diritto penitenziario oggi superate dai tempi.<\/p><p>Art. 3.<\/p><p>Il domicilio \u00e8 inviolabile. Nessuno pu\u00f2 introdurvisi se non per ordine dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, salvo il caso di flagranza di reato, o altri casi eccezionali, tassativamente regolati dalle leggi, per necessit\u00e0 di ordine pubblico.<\/p><p>Le ispezioni e le perquisizioni domiciliari debbono essere fatte in presenza dell\u2019interessato o di persona di famiglia o, in mancanza, di due vicini facenti fede, e secondo le forme stabilite dalle leggi.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Anche questa norma ha contenuto preciso, in vista dell\u2019azionabilit\u00e0 del diritto di libert\u00e0 domiciliare. Per il resto essa riproduce con lievi varianti la formulazione della Commissioni del Ministero per la Costituente, alla cui relazione si rinvia per la motivazione.<\/p><p>Art. 4.<\/p><p>Ogni cittadino pu\u00f2 circolare e fissare la propria residenza o domicilio in ogni parte del territorio, salvi i limiti imposti dalla legge per motivi di sanit\u00e0 o di ordine pubblico.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Con questa norma vengono stabilite le libert\u00e0 dette di residenza e di circolazione. Non pare il caso di sancire costituzionalmente il diritto a non essere estradato, che non \u00e8 accolto, nelle legislazioni moderne, se non per i reati politici (eccettuati alcuni pochi casi) e che non ha carattere costituzionale.<\/p><p>Neppure \u00e8 necessario dare formulazione costituzionale alla cos\u00ec detta libert\u00e0 di emigrazione, che appare piuttosto come un corollario di tutti i diritti di libert\u00e0 nel loro insieme, e di alcuni di essi in particolare, e che \u00e8 quindi un <em>implicitum.<\/em> Egualmente deve dirsi per la libert\u00e0 professionale, che oltre tutto va posta in relazione con le norme che saranno stabilite in materia di lavoro.<\/p><p>Art. 5.<\/p><p>Nessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza come sanzione, anche indirettamente, di carattere politico.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>\u00c8 l\u2019unica parte del diritto di cittadinanza che appaia idonea a rivestire carattere costituzionale. Non \u00e8 nelle nostre tradizioni dar rilievo costituzionale a quanto riflette la cittadinanza, n\u00e9 ricorrono per noi quei presupposti che altrove \u2013 Stati plurinazionali dell\u2019Europa orientale e balcanica \u2013 ne hanno consigliato l\u2019assunzione in rilevanza costituzionale.<\/p><p>Data poi la complicazione inerente allo <em>status<\/em> di cittadinanza, propria di tutte le legislazioni moderne, si sarebbe piuttosto imbarazzati nello scegliere delle statuizioni costituzionali, a meno che non si vogliano porre numerose e particolareggiate norme in materia, il che per\u00f2 appesantirebbe inutilmente la Costituzione.<\/p><p>Art. 6.<\/p><p>La libert\u00e0 e la segretezza di comunicazione e corrispondenza sono garantite. Solo in tempo di guerra e in casi tassativamente regolati possono essere stabilite limitazioni e istituite censure. Tuttavia la divulgazione di notizie, conosciute per questi tramiti, \u00e8 punita dalla legge.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Anche per questa norma \u00e8 stato seguito il criterio che ha prevalso nella Commissione del Ministero per la Costituente, alla cui relazione si invia per i motivi. Le sanzioni a tutela di tale libert\u00e0 dovranno essere particolarmente rigorose.<\/p><p>Art. 7.<\/p><p>Ognuno \u00e8 libero di professare la propria fede religiosa, e di manifestare le proprie convinzioni politiche, sociali, filosofiche e scientifiche, e pu\u00f2 porre in essere ogni atto idoneo a diffondere le proprie credenze e opinioni, purch\u00e9 non leda i diritti altrui. Nessuna differenza pu\u00f2 farsi tra gli individui in base alla religione e alle opinioni politiche, sociali, filosofiche e scientifiche. Nessun limite pu\u00f2 porsi alla libert\u00e0 di coscienza.<\/p><p>L\u2019esercizio di ogni culto \u00e8 libero.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Nessun limite pu\u00f2 porsi alla libert\u00e0 di coscienza, che dev\u2019essere in ogni tempo e luogo azionabile, verso qualunque autorit\u00e0.<\/p><p>Sembra opportuno disciplinare in questa sede la libert\u00e0 di religione e di culto, anzich\u00e9 rinviarla alla norma relativa ai rapporti tra Stato e Chiesa, se dovr\u00e0 esservi. Non appare invece necessario scendere a specificazioni delle varie estrinsecazioni della libert\u00e0 di coscienza, di religione e di culto, come fanno alcune Costituzioni, in ordine, per esempio, al giuramento, ai rapporti di lavoro, al servizio militare, ecc., poich\u00e9 queste specificazioni per un lato non sono complete, onde danno luogo a difficolt\u00e0 interpretative per i casi non enunciati; per un altro sono superflue, in quanto conseguenze immediate e dirette del principio enunciato.<\/p><p>Art. 8.<\/p><p>In nessun caso possono essere impedite le riunioni pacifiche e senza armi in luogo privato. Di quelle in luogo pubblico debbono essere preavvisate le autorit\u00e0, le quali possono vietarle, ma solo per comprovate ragioni di sicurezza pubblica e di sanit\u00e0.<\/p><p>Art. 9.<\/p><p>Tutti i cittadini, senza autorizzazione preventiva, possono liberamente associarsi per il raggiungimento di scopi considerati leciti per i singoli dalle leggi penali. Non sono consentite le associazioni a tipo militare.<\/p><p>Il regime patrimoniale delle associazioni \u00e8 regolato dalla legge.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Anche a questa norma \u00e8 stato dato un contenuto tale da consentire una piena e rapida azionabilit\u00e0. Per essa si \u00e8 seguita l\u2019indicazione della Commissione ministeriale.<\/p><p>Art. 10.<\/p><p>La libert\u00e0 di esposizione del pensiero mediante la stampa non pu\u00f2 essere limitata da autorizzazioni e censure. Il sequestro pu\u00f2 essere disposto solo dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Tuttavia per la stampa periodica, pu\u00f2 procedersi a sequestro senza atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria in caso di assoluta urgenza, e solo per violazione delle norme amministrative che regolano l\u2019esercizio del diritto e per quei reati tassativamente elencati dalla legge. Il sequestro deve essere convalidato dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Per le funzioni speciali proprie della stampa periodica, la legge prescrive severe pene per i reati commessi mediante la stessa, e cautele amministrative idonee a garantire la fede pubblica.<\/p><p>Solo la legge pu\u00f2 limitare le manifestazioni del pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>In questa norma \u00e8 condensata la disciplina \u2013 anch\u2019essa concreta \u2013 della libert\u00e0 di stampa e di pensiero, secondo le indicazioni della Commissione del Ministero della Costituente. Una legge speciale costituzionale sulla stampa stabilir\u00e0 poi la disciplina amministrativa della stampa periodica, le forme dei procedimenti penali inerenti alla stampa, nonch\u00e9 i reati e le pene che riguardano la stampa, pene che, secondo quanto avviene negli Stati Uniti di America e in Gran Bretagna, dovranno essere particolarmente severe.<\/p><p>Trover\u00e0 in questa legge disciplina pi\u00f9 acconcia che nella Costituzione quanto riflette alcune misure che oggi reclama una gran parte della pubblica opinione, quale la pubblicit\u00e0 dei fondi e dei bilanci dei quotidiani, l\u2019indicazione dei titolari delle aziende giornalistiche, l\u2019indicazione delle fonti delle notizie e la disciplina delle agenzie di stampa; in una parola tutto ci\u00f2 che concorre a garantire il gran pubblico dei lettori, e quindi la pubblica opinione, contro le notizie false o deformate; misure gi\u00e0 in atto in paesi di alta civilt\u00e0, quali quelli scandinavi e anglosassoni.<\/p><p>L\u2019ultima parte dell\u2019articolo si riferisce soprattutto al cinema, alla radio, agli spettacoli, ecc., manifestazioni di pensiero e di arte per le quali da alcuni si reclama l\u2019opportunit\u00e0 di porre in atto misure atte a difendere la pubblica moralit\u00e0. Queste misure saranno eventualmente stabilite in apposite leggi, essendo sufficiente nella Costituzione la tutela contro atti arbitrari del potere esecutivo, dei quali abbiamo avuto numerosi esempi in passato.<\/p><p>Art. 11.<\/p><p>Le violazioni dolose o colpose dei diritti di libert\u00e0 stabiliti negli articoli da 1 a 10, comportano il diritto del cittadino ad avere dallo Stato la riparazione in forma specifica e, ove impossibile, il risarcimento dei danni.<\/p><p>Il funzionario o i funzionari dello Stato che hanno violato i diritti di libert\u00e0 sono responsabili di fronte allo Stato e di fronte ai cittadini, secondo quanto stabilisce la legge.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Solo azionando i diritti di libert\u00e0, \u00e8 possibile dare ad essi quella piena tutela, che \u00e8 nei voti di tutti, e che finora resta frammentata o limitata all\u2019ambito delle norme penali. Stabilendo la responsabilit\u00e0 civile dello Stato (1<sup>a<\/sup> parte), e rinviando alla legge speciale per la responsabilit\u00e0 dei funzionari \u2013 non essendo opportuno che la Costituzione vada oltre l\u2019affermazione del principio generale \u2013 non si fa che portare lo Stato su quel piano in cui, fin dal periodo romano, si trovano tutti i privati. Analoghi princip\u00ee vigono in Inghilterra, ove la responsabilit\u00e0 statale \u00e8 del tutto identica a quella di qualunque privato.<\/p><p>Art. 12.<\/p><p>Qualora, nell\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 lecita, i pubblici poteri arrechino ai cittadini un nocumento materiale di ragguardevole entit\u00e0 \u2013 commisurata al patrimonio del danneggiato \u2013 essi sono tenuti a versare una riparazione a titolo di solidariet\u00e0 nazionale. La legge disciplina la forma di questa responsabilit\u00e0.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>La responsabilit\u00e0 dello Stato per atti legittimi trova oggi attuazione in molte leggi speciali, ed \u00e8, sia pure timidamente, riconosciuta dalla giurisprudenza. \u00c8 necessario che essa trovi statuizione e dignit\u00e0 costituzionale, con la formulazione su riportata, che la contiene in modo generale e generico.<\/p><p>Art. 13.<\/p><p>Tutti gli italiani sono eguali dinanzi alla legge, senza differenza di sesso, di opinione politica, di fede religiosa e di altre condizioni.<\/p><p>La donna ha gli stessi diritti civili e politici dell\u2019uomo e gli stessi obblighi, nei limiti delle sue capacit\u00e0 naturali.<\/p><p>I titoli nobiliari sono aboliti n\u00e9 possono essere pi\u00f9 concessi; i predicati di quelli attualmente esistenti divengono parte integrante del nome, secondo quanto dispone la legge.<\/p><p>Art. 14.<\/p><p>Spetta alla collettivit\u00e0 eliminare quegli ostacoli d\u2019ordine sociale ed economico che, limitando la libert\u00e0 e l\u2019eguaglianza di fatto degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignit\u00e0 della persona umana, e il pieno sviluppo fisico e intellettuale, morale e materiale di essa.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Queste due norme non vanno certo collocate a questo punto; ma o al principio di tutta la ripartizione relativa ai rapporti tra pubblici poteri e cittadini, oppure al principio della parte \u2013 anche se di fatto poi non formalmente delimitata \u2013 dedicata ai princip\u00ee di libert\u00e0 ed eguaglianza nel campo sociale ed economico.<\/p><p>La prima di queste norme non solleva osservazioni particolari, potendosi ritenere di universale accettabilit\u00e0; per i titoli nobiliari si propone di seguire il criterio che gi\u00e0 si segu\u00ec a Weimar, con buoni risultati. Quanto attiene agli ordinamenti detti cavallereschi \u2013 ordini cavallereschi e onorificenze \u2013 trova sede pi\u00f9 idonea nella parte propria dell\u2019organizzazione dello Stato, essendo da presumere che essa rientrer\u00e0 nella competenza di un qualche organo costituzionale.<\/p><p>La seconda \u00e8 una norma nuova, non esistendo in alcuna Costituzione. \u00c8 una norma-principio, che viene a costituire poi la chiave di tutte quelle altre norme, che la Costituzione conterr\u00e0, attinenti al lavoro, all\u2019impresa, alla propriet\u00e0, ai servizi pubblici. Sotto tale aspetto essa appare particolarmente consigliabile, e d\u00e0 alla Costituzione una chiarezza di inquadratura e una solidit\u00e0 di base che altrove non \u00e8 riscontrabile.<\/p><p>Avvertenza. \u2013 Qualora nella parte della Costituzione che regoler\u00e0 l\u2019organizzazione costituzionale venga posta una norma sulle situazioni di guerra e di emergenza, dovranno modificarsi gli articoli di questo schema nei quali a tali situazioni si fa riferimento.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Questa norma appare molto opportuna; essa potrebbe disciplinare in primo luogo i rapporti tra legislativo ed esecutivo, col verificarsi di situazioni di guerra o emergenza. In secondo luogo il regime dei diritti pubblici del cittadino, stabilendone restrizioni da un lato, ma anche garanzie adeguate \u2013 da far valere eventualmente in periodo successivo \u2013 dall\u2019altro.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE I SOTTOCOMMISSIONE RELAZIONE del deputato BASSO LELIO SULLE LIBERT\u00c0 CIVILI Art. 1. Nessuno pu\u00f2 essere privato della libert\u00e0 personale se non per atto della autorit\u00e0 giudiziaria, nei casi e nei modi previsti dalla legge. 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