{"id":5004,"date":"2023-10-15T22:18:46","date_gmt":"2023-10-15T20:18:46","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5004"},"modified":"2023-10-22T21:33:39","modified_gmt":"2023-10-22T19:33:39","slug":"martedi-30-luglio-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5004","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 30 LUGLIO 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5004\" class=\"elementor elementor-5004\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e66b5e7 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"e66b5e7\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-d8c7671\" data-id=\"d8c7671\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-df2351c elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"df2351c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460730sed002ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a340254 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a340254\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>2.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 30 LUGLIO 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Sui lavori della Sottocommissione<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Moro \u2013 Cevolotto \u2013 Lucifero \u2013 Dossetti \u2013 Basso \u2013 La Pira \u2013 Grassi \u2013 Togliatti \u2013 Marchesi \u2013 Corsanego.<\/p><p>La seduta comincia alle 18.<\/p><p>Sui lavori della Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che gli onorevoli Cevolotto, Basso e Moro, incaricati nella precedente seduta di riferire sulla divisione sistematica della materia attribuita alla competenza della Sottocommissione, si sono riuniti ieri, insieme con il Presidente e con il Segretario della Sottocommissione stessa, ed hanno adempiuto al loro incarico.<\/p><p>Invita l\u2019onorevole Moro a riferire sul lavoro svolto.<\/p><p>MORO rende noto che, a conclusione della riunione di ieri, \u00e8 stato compilato un elenco sistematico dei diritti e dei doveri del cittadino. Un punto di contrasto si \u00e8 manifestato circa la collocazione delle dichiarazioni generali sull\u2019ordinamento costituzionale e politico dello Stato, dichiarazioni che, secondo l\u2019avviso degli onorevoli Grassi, Basso e Cevolotto, dovrebbero precedere quelle sulle libert\u00e0 personali. Egli ritiene invece che, per ragioni di opportunit\u00e0 sistematica, tali dichiarazioni debbano essere collocate in seguito.<\/p><p>Fa presente che si \u00e8 ritenuto di dover iniziare con dichiarazioni di principio che avrebbero soprattutto una funzione educativa, in quanto una Costituzione deve avere anche valore di insegnamento per il popolo. Queste dichiarazioni di principio dovrebbero corrispondere all\u2019orientamento antifascista che \u00e8 comune a tutti i membri della Commissione.<\/p><p>La materia dovrebbe poi essere divisa in tre parti, una relativa alle libert\u00e0 civili, la seconda alle libert\u00e0 economiche e la terza a quelle politiche.<\/p><p>A questa distinzione corrisponde nelle sue principali linee lo schema predisposto, il quale, dopo le dichiarazioni di principio, reca una prima parte che si \u00e8 voluta intitolare \u00abL\u2019uomo\u00bb, e che comprende tre capitoli: libert\u00e0 civili; libert\u00e0 sociali (che vengono distinte in libert\u00e0 generali, economiche e culturali) e libert\u00e0 politiche. Seguono poi i princip\u00ee relativi alla famiglia, alle caratteristiche istituzionali dello Stato e ai princip\u00ee costituzionali dello Stato stesso, considerato nei suoi elementi costitutivi: territorio, popolo, ordinamento giuridico. Chiudono infine i rapporti dello Stato con altri ordinamenti giuridici internazionali ed ecclesiastici.<\/p><p>D\u00e0 quindi lettura del seguente schema predisposto:<\/p><p>DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO<\/p><ol><li>\u2013 Autonomia della persona umana di fronte allo Stato.<\/li><li>\u2013 Eguaglianza di valore della persona e diritto all\u2019eguale trattamento.<\/li><\/ol><p>III. \u2013 Solidariet\u00e0 tra gli uomini nella vita sociale e nel lavoro comune.<\/p><p>L\u2019UOMO<\/p><p>I.<\/p><p>Libert\u00e0 civili<\/p><ol><li>\u2013 Inviolabilit\u00e0 della persona in particolare.<\/li><li>\u2013 Inviolabilit\u00e0 dagli arresti.<\/li><li>\u2013 Diritto di essere giudicato dai giudici naturali.<\/li><li>\u2013 Diritto ad essere punito secondo una legge preventiva e con pene legali.<\/li><li>\u2013 Diritto ad una libera ed efficace difesa processuale e presunzione di innocenza fino alla condanna.<\/li><li>\u2013 Divieto di pene corporali e diritto ad un trattamento penale umano (pena di morte).<\/li><li>\u2013 Diritto a non essere estradato.<\/li><li>\u2013 Diritto al nome.<\/li><li>\u2013 Diritto alla cittadinanza.<\/li><li>\u2013 Inviolabilit\u00e0 di domicilio.<\/li><li>\u2013 Diritto di circolazione nell\u2019interno dello Stato e libert\u00e0 di residenza.<\/li><li>\u2013 Diritto di emigrare.<\/li><li>\u2013 Diritto alla libert\u00e0 di corrispondenza postale, telegrafica e telefonica ed alla segretezza di essa.<\/li><li>\u2013 Libert\u00e0 di coscienza e di opinione e diritto di esprimere e diffondere il proprio pensiero (stampa).<\/li><li>\u2013 Libert\u00e0 di professare la propria fede religiosa.<\/li><li>\u2013 Libert\u00e0 di riunione.<\/li><li>\u2013 Libert\u00e0 di associazione, diritto al riconoscimento della capacit\u00e0 giuridica dell\u2019ente ed alla permanenza di tale riconoscimento.<\/li><li>\u2013 Diritto alla legalit\u00e0 dei tributi.<\/li><li>\u2013 Diritto alla inviolabilit\u00e0 degli obblighi assunti dallo Stato verso i creditori.<\/li><li>\u2013 Diritto di azione giudiziale.<\/li><li>\u2013 Diritto di resistenza all\u2019atto illegale dell\u2019autorit\u00e0.<\/li><\/ol><p>II.<\/p><p>Libert\u00e0 sociali<\/p><p><em>A.<\/em><\/p><p><em>Libert\u00e0 generali.<\/em><\/p><ol><li>\u2013 Diritto all\u2019esistenza della persona.<\/li><li>\u2013 Diritto all\u2019assistenza sanitaria.<\/li><li>\u2013 Diritto ad ottenere protezione sociale per le madri e i fanciulli.<\/li><\/ol><p><em>B.<\/em><\/p><p><em>Libert\u00e0 economiche.<\/em><\/p><ol><li>\u2013 Diritto di lavorare scegliendo il proprio lavoro.<\/li><li>\u2013 Dovere del lavoro.<\/li><li>\u2013 Diritto di organizzare i mezzi per controllare le condizioni del lavoro.<\/li><li>\u2013 Diritto di associarsi per la tutela degli interessi di categoria.<\/li><li>\u2013 Diritto di sciopero economico.<\/li><li>\u2013 Diritto all\u2019equa remunerazione del lavoro, ad un orario umano, al riposo settimanale ed annuale retribuito.<\/li><li>\u2013 Diritto al risparmio ed alla propriet\u00e0 privata; suoi limiti.<\/li><li>\u2013 Condizioni per procedere a collettivizzazione.<\/li><li>\u2013 Diritto di successione e suoi limiti.<\/li><li>\u2013 Diritto all\u2019assistenza statale in caso di disoccupazione, invalidit\u00e0 e vecchiaia.<\/li><\/ol><p><em>C.<\/em><\/p><p><em>Libert\u00e0 culturali.<\/em><\/p><ol><li>\u2013 Libert\u00e0 di insegnamento col diritto di scelta della scuola.<\/li><li>\u2013 Dovere dello Stato a promuovere l\u2019istruzione e la cultura con proprie scuole.<\/li><li>\u2013 Diritto dello Stato a controllare le scuole private per il rendimento didattico e lo stato giuridico degli insegnanti.<\/li><li>\u2013 Diritto alla istruzione ed al riaddestramento professionale.<\/li><li>\u2013 Diritto ed obbligo dell\u2019istruzione elementare.<\/li><li>\u2013 Diritto all\u2019istruzione superiore per i meritevoli.<\/li><li>\u2013 Libert\u00e0 di creare organismi educativi paralleli alle scuole pubbliche e private.<\/li><\/ol><p>III.<\/p><p>Libert\u00e0 politiche<\/p><ol><li>\u2013 Diritto di elettorato attivo e passivo, in condizioni di universalit\u00e0 e di uguaglianza.<\/li><li>\u2013 Diritto ad organizzarsi in partiti politici.<\/li><li>\u2013 Diritto di accedere alle cariche pubbliche in condizioni di uguaglianza.<\/li><li>\u2013 Obbligo di eseguire prestazioni personali a favore dello Stato e di Enti pubblici a termini di legge.<\/li><li>\u2013 Diritto all\u2019esistenza ed alla autonomia degli enti che esercitano funzioni pubbliche.<\/li><li>\u2013 Diritto di petizione.<\/li><\/ol><p>LA FAMIGLIA<\/p><ol><li>\u2013 Diritto a costituire la famiglia; protezione dello Stato.<\/li><li>\u2013 I poteri direttivi nella famiglia.<\/li><li>\u2013 Libert\u00e0 della donna di dedicarsi ai lavori domestici.<\/li><li>\u2013 Diritto-dovere di istruire ed educare la prole.<\/li><li>\u2013 Diritto all\u2019assistenza da parte dello Stato.<\/li><li>\u2013 Filiazione naturale.<\/li><\/ol><p>LO STATO<\/p><ol><li>\u2013 Denominazione e caratteristiche istituzionali dello Stato italiano.<\/li><li>\u2013 Simboli dello Stato.<\/li><li>\u2013 Principio della personalit\u00e0 giuridica dello Stato.<\/li><li>\u2013 Princip\u00ee costituzionali sul territorio.<\/li><li>\u2013 Princip\u00ee costituzionali sul popolo (cittadinanza).<\/li><li>\u2013 Princip\u00ee costituzionali sull\u2019ordinamento giuridico (per proposta degli onorevoli Grassi, Cevolotto e Basso questa parte dovrebbe essere trasferita in principio).<\/li><\/ol><p>RAPPORTI DELLO STATO CON ALTRI ORDINAMENTI GIURIDICI<\/p><p><em>A.<\/em><\/p><p>Lo Stato e l\u2019ordinamento internazionale<\/p><ol><li>\u2013 Dichiarazione sulla politica internazionale e sulle autorit\u00e0 internazionali riconosciute.<\/li><li>\u2013 Adattamento del diritto interno al diritto internazionale.<\/li><li>\u2013 Diritto delle minoranze etniche.<\/li><\/ol><p><em>B.<\/em><\/p><p>Rapporti tra Stato e Chiesa<\/p><p>PRESIDENTE richiama l\u2019attenzione sulla opportunit\u00e0 di risolvere una questione fondamentale: se sia necessario cio\u00e8 compiere una delibazione di merito dei singoli problemi, o se la Sottocommissione possa limitarsi ad esaminare l\u2019indice cos\u00ec come \u00e8 stato proposto. A suo avviso, sarebbe pi\u00f9 razionale questa seconda soluzione in quanto lo schema deve costituire una base per il lavoro che sar\u00e0 svolto dai relatori.<\/p><p>CEVOLOTTO dopo aver espresso l\u2019opinione che la parte dell\u2019indice concernente lo Stato debba precedere le nozioni concernenti la persona, fa presente che gi\u00e0 nella delibazione dei vari temi fatta presso il Comitato di redazione sono stati individuati alcuni punti di attrito sui quali vi sar\u00e0 certamente la necessit\u00e0 di discutere e cercare, se possibile, una soluzione di maggioranza. Su questi temi sarebbe opportuno nominare non uno ma due relatori, rappresentanti ciascuno il pensiero opposto. Ritiene necessario quindi individuare gli eventuali punti di attrito, mentre per gli altri non vi saranno che questioni di tecnica, di dettaglio. \u00c8 d\u2019accordo, comunque, con il Presidente sulla opportunit\u00e0 di un ordinamento preliminare della materia.<\/p><p>LUCIFERO si dichiara anch\u2019egli favorevole alla opinione del Presidente circa un ordinamento sistematico che giover\u00e0 anche ad un migliore inquadramento dei vari problemi. Ritiene per\u00f2 impossibile una immediata discussione su tale ordinamento dato che l\u2019indice \u00e8 stato solo ora distribuito mentre da un esame anche superficiale si vede che in esso vi sono questioni di indole giuridico-costituzionale delicate ed interessanti che vanno studiate attentamente. Esprime subito, in proposito, l\u2019avviso che alcune di tali questioni non dovrebbero trovar posto in una Costituzione, ma in sede pi\u00f9 adatta, ad esempio nei Codici.<\/p><p>DOSSETTI osserva che l\u2019aver posto nell\u2019indice alcuni problemi non vuol dire che essi debbano essere risolti con l\u2019inclusione nella Costituzione. La questione ora \u00e8 soltanto di tecnica e di distribuzione di lavoro. Posto che un determinato principio, un determinato diritto o una determinata libert\u00e0 debbano essere affermati nella Costituzione, occorre stabilire il punto in cui debbano essere indicati e trattati. Ritiene quindi che, senza gravi pregiudizi per l\u2019avvenire, la Sottocommissione potrebbe mettersi d\u2019accordo sullo schema senza scendere ad un esame di dettaglio sui singoli punti.<\/p><p>BASSO, premesso che i componenti il ristretto Comitato incaricato della redazione dell\u2019indice non si sono trovati d\u2019accordo nell\u2019elencazione dei temi contenuta nello schema, troppo ampia a suo avviso, e che \u00e8 necessario avere una Costituzione non troppo rigida onde evitarne continue modifiche, conviene con il Presidente circa l\u2019opportunit\u00e0 di un ordinamento sistematico della materia. Ritiene inutile per\u00f2 che si incarichino dei relatori di svolgere tutta la serie degli argomenti elencati, se prima non si \u00e8 d\u2019accordo sui temi da discutere.<\/p><p>Dallo schema proposto ha tutta l\u2019impressione che si tenda a presentare la Costituzione come un\u2019elencazione di libert\u00e0; con questo si cadrebbe a suo avviso in un vecchio schema di rivendicazione di diritti subiettivi che potrebbe dare l\u2019impressione di una Costituzione che nasca come un\u2019opposizione del popolo contro il potere assoluto. Pensa che sia necessario evitare questa visione unilaterale e che, dovendosi fare un elenco di diritti e di doveri, sarebbe pi\u00f9 opportuno introdurre un capitolo sui \u00abRapporti fra i cittadini e lo Stato\u00bb che eviti l\u2019impressione che si sia voluto porre l\u2019accento soltanto sull\u2019individualismo.<\/p><p>LA PIRA concorda sulla necessit\u00e0 di impostare lo schema calcando sul concetto dei diritti anzich\u00e9 su quello delle libert\u00e0. In base poi al principio che i diritti della persona umana non sono integralmente tutelati se non sono tutelati anche i diritti delle comunit\u00e0 nelle quali la persona umana si espande, adotterebbe la locuzione generale: \u00abDiritti della persona umana\u00bb, procedendo poi ad un primo raggruppamento naturale: \u00abDiritti della famiglia, diritti della comunit\u00e0, del lavoro, ecc.\u00bb. Tratterebbe quindi i diritti della persona e delle comunit\u00e0 naturali nelle quali la persona si integra e si espande, ma tutto per\u00f2 con una aggiunta sistematica, in modo che oltre a parlare della famiglia, ci si occupi anche di queste altre comunit\u00e0 che sono essenziali. Tenuto presente il principio che la struttura della Costituzione deve essere conforme alla struttura reale del corpo sociale, poich\u00e9 questa struttura \u00e8 organica e si svolge per la comunit\u00e0, la medesima organicit\u00e0 sarebbe bene \u2013 a suo avviso \u2013 proiettare nella Costituzione in modo che questa sia lo specchio della realt\u00e0 sociale.<\/p><p>LUCIFERO osserva che mentre la prima parte della Costituzione pu\u00f2 essere mantenuta rigida, la seconda e la terza parte hanno invece una rigidit\u00e0 condizionata che pu\u00f2 subire modifiche secondo le esigenze dei tempi. Ma poich\u00e9 nella prima parte si formulano alcune affermazioni assiomatiche, teme che una eventuale modificazione delle altre parti possa portare ad una confusione. Ritiene quindi che volendo portare nella prima parte tutti i diritti di comunit\u00e0, di associazione, ecc. non come affermazione di principio, ma come sviluppo di principio, con una funzione pi\u00f9 legislativa che costituzionale, si finirebbe con il creare una Costituzione che, per essere troppo perfetta, non sarebbe applicabile. \u00c8 d\u2019avviso che la prima parte debba essere ridotta ai soli diritti dell\u2019uomo; da questo, in sede legislativa e costituzionale, deriver\u00e0 il resto.<\/p><p>GRASSI crede che, seguendo un indirizzo pratico e completo, sia necessario esaminare l\u2019elencazione prospettata dall\u2019onorevole Moro per giungere ad una formulazione precisa e ridotta di princip\u00ee generali sui quali tutti si trovino d\u2019accordo e che potranno essere sviluppati dalle future disposizioni legislative.<\/p><p>Per quanto riguarda la sistematica, egli ed altri colleghi avrebbero preferito .che si facesse una prima enunciazione delle disposizioni generali dello Stato e poi seguisse la dichiarazione dei diritti e dei doveri dei cittadini in tutti i campi. Ritiene che la prima discussione della Sottocommissione, lasciando impregiudicata la sistematica generale, che verr\u00e0 assorbita dalla competenza della Commissione plenaria e della Presidenza, debba svolgersi non sui princip\u00ee ormai acquisiti, relativi alla societ\u00e0 e alle relazioni umane, ma sui punti di frizione dove effettivamente non c\u2019\u00e8 accordo completo. Si potrebbe cos\u00ec procedere alla nomina di un relatore che presenti articoli concreti per la parte generale sulla quale tutti sono d\u2019accordo, e nominare altri relatori per le parti in cui si manifestino divergenze. Questi relatori potranno presentare una formulazione articolata dei princip\u00ee affermati, sulla quale, in successive sedute, potr\u00e0 svolgersi una discussione concreta e positiva.<\/p><p>TOGLIATTI rileva che la prima impressione avuta dallo schema \u00e8 stata quella che esso, attraverso la semplicit\u00e0 delle formulazioni, fa affiorare problemi teorici e politici di tale importanza da rendere necessario, come ha rilevato l\u2019onorevole Lucifero, un esame pi\u00f9 approfondito.<\/p><p>Crede per\u00f2 che avendo la Sottocommissione iniziato uno scambio di idee, sia opportuno vedere subito se si \u00e8 d\u2019accordo sul modo di preparare la dichiarazione e sul carattere che essa dovr\u00e0 avere perch\u00e9 da questo dipender\u00e0 l\u2019orientamento di tutta la Costituzione. Ora, di fronte alla lunga elencazione di diritti contenuta nello schema, osserva che questa pu\u00f2 andar bene in un trattato o in un documento teorico, non in una Costituzione che \u00e8 un documento storico e politico.<\/p><p>Quanto alla dichiarazione di principio, ad esempio, che si intende far precedere, osserva che essa gli sembra troppo generale. Ritiene che dopo oltre venti anni di fascismo, punto di partenza dovrebbe essere la negazione del regime fascista e la riaffermazione della riconquista della libert\u00e0 dei cittadini: una dichiarazione storica e precisa che potrebbe contenere un richiamo a qualche nuova libert\u00e0 di carattere economico e sociale, di cui il popolo italiano ha acquistato coscienza attraverso l\u2019esperienza stessa del fascismo e di fronte ai problemi che stanno al cospetto del popolo italiano. Una simile introduzione avrebbe effettivamente un significato politico profondo e diventerebbe la base della unit\u00e0 politica del Paese.<\/p><p>Passando alla elencazione delle libert\u00e0, si dichiara d\u2019accordo con quei colleghi che ne sostengono la scelta e la limitazione, che dovrebbero avvenire sotto un duplice aspetto: graduazione della importanza politica ed effettivit\u00e0. Non si possono mettere allo stesso livello determinate affermazioni, che potrebbero andar bene anche in un Codice, con altre affermazioni di diritto proprie di una Costituzione; ed egli vorrebbe che si compisse una scelta, dando rilievo a quelle particolari libert\u00e0 la cui riconquista, la cui affermazione e la cui consacrazione in un testo costituzionale oggi hanno un valore politico decisivo, lasciando ad altri testi legislativi, ad altri documenti, l\u2019affermazione e la precisazione delle altre libert\u00e0.<\/p><p>In secondo luogo, tenuto conto del carattere effettivo reale delle libert\u00e0, afferma che dovranno scriversi nella Costituzione quelle libert\u00e0 che si \u00e8 in grado di garantire, dichiarando che lo Stato le garantisce; altrimenti si correrebbe il rischio di fare affermazioni soltanto dottrinarie e la lotta politica e sociale si svilupperebbe al di fuori della Costituzione. Si riferisce innanzi tutto ai diritti di carattere sociale e si domanda come questi diritti saranno garantiti, una volta che sono stati scritti nella Costituzione.<\/p><p>Pensa pertanto che tutta la parte relativa ai problemi economici debba essere considerata tenendo presente che se si afferma il diritto al lavoro si deve anche dire che lo Stato garantisce questo diritto in una determinata misura.<\/p><p>Concludendo, sostiene la necessit\u00e0: di dare un carattere pi\u00f9 storico e politico alla introduzione; di ridurre il numero dei diritti e delle libert\u00e0 a quelli effettivamente garantiti e, entrando nel campo sociale e culturale, legare all\u2019affermazione dei diritti quella dei mezzi concreti con i quali se ne garantisce l\u2019effettiva realizzazione; di lasciar fuori dalla Costituzione quelle affermazioni di diritti che meglio troverebbero posto in un codice.<\/p><p>DOSSETTI \u00e8 d\u2019accordo sul fatto che la Costituzione debba essere collegata con qualcosa di storicamente definito rispetto al momento in cui essa nasce, ma ritiene che lo schema proposto non pregiudichi, n\u00e9 in senso positivo n\u00e9 in senso negativo, questa necessit\u00e0. \u00c8 evidente che chi dovr\u00e0 stendere il primo abbozzo della dichiarazione di principio dovr\u00e0 sentire questa esigenza per darvi concretezza storica. Se si guardano altre Costituzioni, si nota che tale esigenza \u00e8 soddisfatta; e si riferisce in particolare alla nuova Costituzione francese, e anche a quella russa.<\/p><p>Conviene anche sulla opportunit\u00e0 di non insistere troppo sul concetto delle libert\u00e0, ma non trova giustificata la critica fatta ad una pretesa esuberanza dei singoli punti elencati.<\/p><p>Rileva che nello schema sono accennati tutti i concetti che potrebbero essere oggetto di discussione; ed un raffronto con le altre pi\u00f9 recenti Costituzioni dimostra che qui non vi \u00e8 nulla pi\u00f9 di quanto \u00e8 materia normale di tutte le Costituzioni.<\/p><p>Quando si passer\u00e0 ad una elencazione concreta, si vedr\u00e0 che tutti i punti potranno compendiarsi in pochissimi articoli.<\/p><p>Quanto all\u2019affermazione dell\u2019onorevole Togliatti che bisogna anche preoccuparsi del modo con cui le libert\u00e0 ed i diritti dichiarati debbano realizzarsi, si dichiara d\u2019accordo con lui, rilevando che proprio questo deve essere lo scopo di una nuova Costituzione. Osserva per\u00f2 che non si deve dimenticare che si tratta di una materia riservata ad altre Sottocommissioni. Compito della prima \u00e8 solo quello di dichiarare i diritti, i quali poi dovranno essere realizzati in altra sede, e precisamente: i diritti di democrazia generica e di struttura politica, dalla seconda Sottocommissione, quella di carattere economico e sociale, dalla terza.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che egli ha inteso porre l\u2019aspetto sociale della questione.<\/p><p>DOSSETTI fa presente che la terza Sottocommissione ha appunto lo scopo di sistemare la struttura sociale in maniera tale che i diritti affermati possano trovare concreta realizzazione. Ci\u00f2 \u00e8 conforme allo schema tecnico comune in ogni Costituzione. Occorre ricordare che la prima Sottocommissione, pur non dovendo limitarsi ad astratte enunciazioni, ha solo la competenza di dichiarare i diritti e fissare la posizione del cittadino e dei membri della societ\u00e0 di fronte allo Stato; alle altre Sottocommissioni spetta il compito di studiare le strutture politiche, economiche e sociali attraverso le quali quei determinati diritti dichiarati si realizzano. Se invece per ogni diritto che intende dichiarare la prima Sottocommissione volesse porre anche il problema della pratica realizzazione con la pretesa di risolverlo, invaderebbe il campo delle altre Sottocommissioni.<\/p><p>CEVOLOTTO \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Togliatti per quanto si riferisce alla formulazione delle dichiarazioni di principio; crede per\u00f2 che questo debba far parte del preambolo alla Costituzione e non proprio della Costituzione.<\/p><p>Quanto all\u2019indice, \u00e8 d\u2019avviso che esso sia troppo ampio, e riferendosi alla necessit\u00e0 espressa dall\u2019onorevole Basso di non fare una Costituzione troppo rigida, sostiene che nella Costituzione debbano trovar posto soltanto quei princip\u00ee generali che non occorra poi modificare, lasciando al Parlamento la elaborazione delle leggi speciali.<\/p><p>Circa l\u2019osservazione sulla competenza della terza Sottocommissione in materia di princip\u00ee economici e sociali, ritiene che la enunciazione di quelli che sono i princip\u00ee fondamentali competa alla prima Sottocommissione, la quale dovr\u00e0 tuttavia coordinare i propri lavori con quelli della terza Sottocommissione, alla quale spetta un compito pi\u00f9 specifico.<\/p><p>Concorda infine con l\u2019onorevole Togliatti sulla opportunit\u00e0 di tenere presente la Costituzione sovietica laddove essa alla enunciazione dei diritti economici e sociali fa seguire sistematicamente la specificazione del modo onde tali diritti vengono assicurati.<\/p><p>TOGLIATTI, ad integrazione di quanto test\u00e9 detto dall\u2019onorevole Cevolotto, precisa che l\u2019esempio della Costituzione russa deve essere, a suo avviso, tenuto presente non soltanto per le questioni di carattere economico-sociale, ma anche per quelle essenzialmente politiche. Non basta pertanto affermare che lo Stato garantisce le libert\u00e0 politiche ai cittadini, ma occorre indicare il modo con cui questa garanzia \u00e8 assicurata. Nel caso dell\u2019Italia, che \u00e8 appena uscita dal periodo della tirannide fascista, si tratta appunto di assicurare le libert\u00e0 politiche con norme che vietino la propaganda delle dottrine fasciste. Soltanto cos\u00ec la Costituzione potr\u00e0 veramente essere uno strumento che diriga tutta la vita politica della Nazione.<\/p><p>DOSSETTI si dichiara d\u2019accordo con gli onorevoli Cevolotto e Togliatti. Osserva tuttavia che le formulazioni con le quali la Costituzione sovietica indica i mezzi di garanzia dei diritti economici e sociali sono alquanto generiche, e comunque si richiamano ad un ordinamento strutturale che \u00e8 in atto nell\u2019U.R.S.S., ed \u00e8 anche sancito in altri capitoli della Costituzione russa. Ora bisogna evitare formulazioni che potrebbero apparire una mera tautologia. Pertanto, avuto riguardo all\u2019ordinamento economico esistente in Italia, e poich\u00e9 il compito di modificare eventualmente con norme statutarie tale ordinamento spetta alla terza Sottocommissione, \u00e8 necessario un coordinamento fra i lavori delle due Sottocommissioni.<\/p><p>BASSO considera non agevole la formulazione di princip\u00ee preliminari di carattere filosofico sulle funzioni dello Stato nei confronti dei cittadini. Su siffatte dichiarazioni di principio non sar\u00e0 facile l\u2019accordo. D\u2019altra parte occorre, a suo avviso, evitare le formulazioni troppo astratte, sul tipo di quelle della Costituzione germanica di Weimar e della Costituzione spagnola, in cui vi \u00e8 un eccesso ideologico a scapito della corrispondenza con la realt\u00e0 in atto.<\/p><p>D\u2019altro lato, ci si deve guardare dal pericolo di cadere nel particolare e nello stesso tempo di dovere rinviare troppo spesso alle leggi speciali.<\/p><p>Ritiene che sulle libert\u00e0 civili si possa anche ricorrere ad un\u2019ampia elencazione, mentre per le altre libert\u00e0 ci si dovrebbe limitare ai concetti generali.<\/p><p>Non concorda infine con l\u2019opinione espressa dall\u2019onorevole Dossetti e ritiene che oltre alla enunciazione del diritto, possa essere inserito un capoverso esplicativo che non costituirebbe sempre una tautologia.<\/p><p>GRASSI fa presente che per la parte concernente le libert\u00e0 civili la Sottocommissione \u00e8 sostanzialmente d\u2019accordo sulle enunciazioni, salvo a riassumere i princip\u00ee fondamentali, adattandoli al clima storico attuale. La formulazione tecnica sar\u00e0 discussa in seguito, ma si pu\u00f2 intanto dare ad un relatore l\u2019incarico di preparare gli articoli che riguardano le libert\u00e0 civili.<\/p><p>Per quanto riguarda le libert\u00e0 sociali e le libert\u00e0 economiche, evidentemente si viene ad invadere il campo della terza Sottocommissione con la quale bisogna agire d\u2019accordo; potrebbe quindi essere opportuno, in un primo tempo, che il relatore accantonasse questa parte per trattarla poi insieme con l\u2019altra Sottocommissione.<\/p><p>La parte culturale spetta invece alla prima Sottocommissione anche per quel che riguarda la famiglia e quindi su questi punti il relatore designato dovr\u00e0 avere un incarico concreto.<\/p><p>Riassumendo, propone che sia affidato ad un relatore l\u2019incarico di preparare tutta la parte delle libert\u00e0 civili; che la parte riguardante i diritti sociali ed economici sia in un primo momento accantonata onde poter procedere d\u2019accordo con la terza Sottocommissione; che infine sia discussa compiutamente la parte culturale e della famiglia che fa parte della stretta competenza della Sottocommissione onde stabilire l\u2019indirizzo da assegnare al relatore.<\/p><p>MARCHESI osserva che per quanto riguarda le libert\u00e0 culturali, ci sono alcuni diritti dei quali bisogna tener conto e che investono anche la competenza della Sottocommissione economica, quali ad esempio il diritto all\u2019istruzione e all\u2019addestramento professionale, e per questi occorrer\u00e0 indicare i mezzi per la concreta realizzazione.<\/p><p>DOSSETTI fa presente che la terza Sottocommissione ha gi\u00e0 deliberato una relazione speciale su questo punto.<\/p><p>LUCIFERO osserva che mentre tutti dicono di essere in fondo d\u2019accordo, lo sono invece solo alla superficie. Una Costituzione \u00e8 un documento storico pi\u00f9 che politico, ma appunto perch\u00e9 documento storico ha un suo spirito. Se ad un certo punto non si stabilisce quale debba essere lo spirito di questa Costituzione, non si sar\u00e0 concluso nulla. E poi, documento politico, s\u00ec, e che ha un contenuto giuridico, ma che \u00e8 essenzialmente un documento empirico e non programmatico; perch\u00e9 se si dice come il principio deve essere attuato, si entra gi\u00e0 nel campo legislativo e si crea questo problema: che ogni qual volta per circostanze economiche, per circostanze storiche o politiche il meccanismo di applicazione di quel principio, che rimane salvo, debba esser mutato, si deve mutare la Costituzione. Ora, mentre in uno Stato socialistico questo si pu\u00f2 fare nella Costituzione, in uno Stato che accetta molti criteri sociali ma che non \u00e8 socialistico come impalcatura, questo non \u00e8 possibile.<\/p><p>Ritiene sia necessario stabilire quali sono i princip\u00ee programmatici sui quali la maggioranza concorda e dai quali deve partire questa dichiarazione di diritti; affermare dei diritti giuridici e lasciare poi alla legislazione la loro pratica attuazione.<\/p><p>Quanto al concetto dell\u2019onorevole Togliatti, della reazione cio\u00e8 al fascismo dalla quale la Costituzione deve sorgere, vorrebbe che tale reazione pi\u00f9 che formulata fosse nel contenuto stesso della Costituzione: non il contrasto polemico col fascismo, ma qualche cosa di pi\u00f9 che lo escluda, che sia l\u2019afascismo tanto pi\u00f9 che definire il fascismo diventa una difficolt\u00e0 enorme. Quello che diceva l\u2019onorevole Togliatti, fare cio\u00e8 una dichiarazione preliminare in merito al fascismo, avrebbe \u2013 a suo avviso \u2013 un significato molto relativo. Egli \u00e8 inoltre contrario ad entrare troppo nel particolare, perch\u00e9 teme la facilit\u00e0 con la quale si sarebbe costretti a modificare continuamente una Costituzione siffatta.<\/p><p>Conclude riaffermando la necessit\u00e0 di cercare di accordarsi preliminarmente sullo spirito, per stabilire cio\u00e8 fino a che punto ognuno pu\u00f2 cedere e venire incontro allo spirito dell\u2019altro; altrimenti non si far\u00e0 nulla di pratico e di positivo.<\/p><p>DOSSETTI propone uno schema molto sintetico che non pregiudichi le definitive decisioni, nel quale distinguerebbe una prima parte, l\u2019uomo e il cittadino, come titolo generale, comprendente tre capitoli: i rapporti civili, i rapporti sociali ed economici ed i rapporti culturali; una seconda parte sulla famiglia ed un terza sullo Stato e l\u2019ordinamento giuridico.<\/p><p>Ad ognuno di questi punti potrebbero essere assegnati uno o pi\u00f9 relatori, sulle cui relazioni potrebbe svolgersi una discussione particolareggiata.<\/p><p>CORSANEGO fa presente che quanto ha detto l\u2019onorevole Lucifero potrebbe avere la sua attuazione pratica se si facesse precedere una discussione generale dalla quale dovrebbe sorgere quello spirito della Costituzione del quale l\u2019onorevole Lucifero ha parlato.<\/p><p>DOSSETTI insiste sulla necessit\u00e0 di un procedimento sistematico. Non vede come si possa, ad esempio, discutere della cultura e della scuola, prima di aver discusso dei diritti dei cittadini e di aver stabilito la posizione dell\u2019uomo soggetto e oggetto dell\u2019attivit\u00e0 scolastica.<\/p><p>PRESIDENTE crede che la Sottocommissione debba venire ad una conclusione della discussione nel senso di Stabilire se, sulle linee che sono state esposte, sia possibile arrivare alla nomina di un relatore che, su determinate parti gi\u00e0 discusse, possa presentare fra una ventina di giorni una relazione. Sulla prima parte dello schema, ad esempio, osservazioni di dettaglio sono gi\u00e0 state fatte, e il relatore prescelto potr\u00e0 tener conto di quanto \u00e8 stato detto e compendiare in una relazione il pensiero di quanti sono variamente intervenuti nella discussione.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019accenno dell\u2019onorevole Togliatti in ordine ad una dichiarazione di principio, crede che questa dovrebbe essere posta in testa alla Costituzione, quando se ne far\u00e0 la stesura definitiva. Ma tutto quello che dovr\u00e0 essere compendiato come sintesi nel preambolo, non potr\u00e0 essere che la risultante dello sviluppo razionale che avr\u00e0 avuto la Costituzione. Non concepisce un preambolo che sia basato su d\u2019una formula negativa che si esprime con un \u00abanti\u00bb: quando si fa una Costituzione che tenga conto, in tutta la sua sostanza, della negazione dello Stato che ci ha preceduto, e sia in antitesi con quanto ha fatto il fascismo, crede che essa precisi gi\u00e0 sufficientemente un orientamento nuovo in cui sia riflesso il momento storico in cui \u00e8 stata elaborata. Tanto pi\u00f9 che sarebbe assai difficile definire il fascismo: ognuno ne darebbe una definizione diversa, mentre \u2013 a suo giudizio \u2013 deve ritenersi fascista ogni regione totalitario e quindi soppressore dei diritti della personalit\u00e0 umana.<\/p><p>Cos\u00ec non crede conveniente addentrarsi nel ginepraio di una definizione del fascismo, per cui i pareri sarebbero certamente discordi.<\/p><p>Non \u00e8 d\u2019avviso che la Sottocommissione debba pretermettere e nemmeno sospendere la parte che riguarda i diritti sociali, perch\u00e9 \u00e8 sua competenza definire, almeno in via generale, tali diritti.<\/p><p>Riepilogando, ritiene che per la prima parte, concernente i diritti che attengono alla integrit\u00e0 fisica e alla protezione della persona, si sia sostanzialmente d\u2019accordo, salvo una elencazione, pi\u00f9 o meno ampia. Per questa parte si potrebbe giungere alla nomina di un relatore.<\/p><p>Per quanto attiene al secondo punto, relativo alle libert\u00e0 sociali, avverte tutta l\u2019importanza di quello che ha detto l\u2019onorevole Togliatti. Bench\u00e9 la Sottocommissione non sia la sede competente per dettare le norme attraverso le quali sar\u00e0 possibile realizzare questi diritti, essa ne potr\u00e0 discutere e coordinare con la terza Sottocommissione il risultato del suo lavoro, in modo da rendere effettivo il riconoscimento di questi diritti che si vogliono proclamati nella Costituzione. Crede che anche da questo lato, dato il carattere panoramico della discussione, un relatore sar\u00e0 in grado di poter sufficientemente riferire.<\/p><p>Ritiene che, al punto in cui \u00e8 giunta la discussione, si possa passare alla nomina dei relatori, prendendo per base lo schema ridotto formulato dall\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>Propone che relatori sui singoli punti siano: gli onorevoli La Pira e Basso, per le libert\u00e0 civili; gli onorevoli Togliatti e Lucifero, per le libert\u00e0 sociali ed economiche; gli onorevoli Marchesi e Moro, per le libert\u00e0 culturali; gli onorevoli Basso (o Mancini) e Mastrojanni (o Merlin Umberto), per le libert\u00e0 politiche; gli onorevoli Corsanego e Iotti Leonilde, per la famiglia; gli onorevoli Dossetti e Cevolotto, per lo Stato e i rapporti dello Stato con altri ordinamenti civili.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec<\/em> <em>rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>La ripartizione dei temi tra i vari relatori rimane pertanto cos\u00ec fissata:<\/p><p>1\u00b0) I princip\u00ee dei rapporti civili (La Pira, Basso);<\/p><p>2\u00b0) i princip\u00ee dei rapporti sociali (economici) (Togliatti, Lucifero);<\/p><p>3\u00b0) i princip\u00ee dei rapporti sociali (culturali) (Moro, Marchesi);<\/p><p>4\u00b0) i princip\u00ee dei rapporti politici (Basso o Mancini, Mastrojanni o Merlin Umberto);<\/p><p>5\u00b0) la famiglia (Corsanego, Iotti Leonilde);<\/p><p>6\u00b0) lo Stato come ordinamento giuridico (i rapporti con gli altri ordinamenti: l\u2019internazionale e l\u2019ecclesiastico) (Cevolotto e Dossetti).<\/p><p>Resta inteso che i relatori si manterranno in contatto, per la necessaria collaborazione, con il Presidente e con il Segretario della Sottocommissione, il quale ultimo sar\u00e0 una specie di correlatore di tutti i relatori, funzionando ai fini del coordinamento. In caso di disaccordo, potranno farsi relazioni e articolazioni separate.<\/p><p>Propone che la Sottocommissione venga riconvocata il 9 settembre prossimo venturo con l\u2019impegno, da parte dei relatori, di consegnare le singole relazioni non oltre il 27 agosto per dar modo a tutti i membri della Sottocommissione di arrivare preparati alla ripresa dei lavori.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec<\/em> <em>rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 20.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Basso, Cevolotto, Corsanego, Dossetti, Grassi, Iotti Leonilde, La Pira, Lucifero, Marchesi, Moro, Togliatti, Tupini.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Caristia, De Vita, Mancini.<\/p><p><em>Assenti giustificati: <\/em>Lombardi Giovanni, Mastrojanni.<\/p><p><em>In congedo<\/em>: Merlin Umberto.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 2. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 30 LUGLIO 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE Sui lavori della Sottocommissione Presidente \u2013 Moro \u2013 Cevolotto \u2013 Lucifero \u2013 Dossetti \u2013 Basso \u2013 La Pira \u2013 Grassi \u2013 Togliatti \u2013 Marchesi \u2013 Corsanego. La seduta comincia alle [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,574,2364,572,1646","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[90,69],"tags":[],"post_folder":[86],"class_list":["post-5004","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-07ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5004","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5004"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5004\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7623,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5004\/revisions\/7623"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5004"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5004"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5004"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5004"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}