{"id":4970,"date":"2023-10-15T22:11:08","date_gmt":"2023-10-15T20:11:08","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4970"},"modified":"2023-12-08T22:37:42","modified_gmt":"2023-12-08T21:37:42","slug":"pomeridiana-di-sabato-1-febbraio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4970","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI SABATO 1\u00b0 FEBBRAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4970\" class=\"elementor elementor-4970\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-3fc94a4 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"3fc94a4\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-8948764\" data-id=\"8948764\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2e978f3 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"2e978f3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470201sed029cc.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7ac757b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7ac757b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>ADUNANZA PLENARIA<\/p><p>29.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI SABATO 1\u00b0 FEBBRAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>RUINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Corte costituzionale<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Einaudi \u2013 Mastrojanni \u2013 Targetti \u2013 Cappi \u2013 Laconi \u2013 Fabbri \u2013 Nobile.<\/p><p><strong>Avocazione dei beni di Casa Savoia<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Einaudi \u2013 Mastrojanni \u2013 Conti \u2013 Cappi \u2013 Targetti \u2013 Lami Starnuti \u2013 Fabbri \u2013 Togliatti \u2013 Lucifero \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Tosato \u2013 Bozzi \u2013 Perassi \u2013 Grassi \u2013 Cevolotto \u2013 Fuschini \u2013 Mannironi \u2013 Federici Maria.<\/p><p><strong>Titoli nobiliari<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Targetti \u2013 Nobile \u2013 Togliatti \u2013 Lucifero \u2013 Moro.<\/p><p>La seduta comincia alle 18.30.<\/p><p>Corte costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che restano da esaminare gli ultimi due argomenti: garanzie costituzionali e norme finali e transitorie.<\/p><p>Per quanto riguarda le garanzie costituzionali, l\u2019onorevole Einaudi ha proposto di sostituire i primi quattro articoli proposti dal Comitato di redazione coi seguenti:<\/p><p>Art. 1.<\/p><p>Il magistrato ordinario \u00e8 giudice della costituzionalit\u00e0 delle leggi.<\/p><p>Art. 2.<\/p><p>La Corte di cassazione a Sezioni riunite risolve i conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni e fra le Regioni.<\/p><p>L\u2019Assemblea nazionale giudica il Presidente della Repubblica ed i ministri accusati, a norma della Costituzione.<\/p><p>EINAUDI ha presentato questo emendamento, anche se non ha grande fiducia nell\u2019accoglimento di esso, perch\u00e9, a suo parere, la istituzione di una Corte costituzionale non adempie agli scopi a cui dovrebbe servire.<\/p><p>Per decidere sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi vi sono due sistemi: quello della Corte e quello del magistrato ordinario. Quello della Corte non ha dietro di s\u00e9 nessuna esperienza: \u00e8 qualche cosa di cui si \u00e8 scritto molto nei libri, si \u00e8 scritto anche in molte Carte costituzionali che, o sono andate male, o non hanno avuto un\u2019applicazione concreta. Il solo metodo applicato per lungo tempo, e con grande efficacia, \u00e8 il metodo del magistrato ordinario. I due esempi principali sono quelli del tribunale federale svizzero e della Corte suprema americana. Non si occupa del primo esempio, in quanto la competenza di quei giudici in materia costituzionale riguarda le leggi cantonali e non quelle federali (per l\u2019Italia leggi <em>statali<\/em>), che dovrebbero essere, invece, la materia principale del giudizio di costituzionalit\u00e0 della legge.<\/p><p>Il vero caso importante relativo a questa materia \u00e8 quello che si dice impropriamente della Corte suprema americana. Impropriamente, in quanto la Corte suprema americana non \u00e8 affatto stata creata con lo scopo di dare un giudizio relativo alla costituzionalit\u00e0 delle leggi. Nella Costituzione americana, che egli sappia, esiste un solo articolo che indirettamente ha dato luogo al giudizio di costituzionalit\u00e0, e questo articolo \u2013 articolo 6 \u2013 dice semplicemente: \u00abQuesta Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che saranno emanate in obbedienza alla Costituzione costituiranno la legge suprema del Paese\u00bb. Non c\u2019\u00e8 altro che potesse dar diritto alla Corte di giudicare sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi. Tutto quello che si \u00e8 fatto \u00e8 stata l\u2019opera dei magistrati: sono i magistrati ordinari che si sono impadroniti di queste due o tre parole della Costituzione e, in base ad esse, hanno elaborato il sistema di giudizio sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi. \u00c8 stato soprattutto merito di un grande giurista, il primo giudice Marshall, alla fine del secolo XVIII e nel primo trentennio del secolo scorso, il quale ha affermato che il magistrato ordinario aveva il diritto di giudicare sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi. Questo diritto non appartiene affatto alla Corte suprema: \u00e8 un diritto che spetta al magistrato ordinario. Qualunque giudice federale, anche appartenente alle Corti inferiori, pu\u00f2 dichiarare che una certa legge \u00e8 incostituzionale. Di qui, attraverso i gradi successivi di giurisdizione, si arriva al giudizio della Corte suprema, il quale ha il valore che hanno tutti i giudizi, cio\u00e8 ha valore per il caso deciso e non si estende ad altri casi.<\/p><p>Quindi, astrattamente, la legge dichiarata incostituzionale dalla Corte suprema potrebbe essere ancora applicata; ma ci\u00f2 non \u00e8 mai accaduto. La legge potr\u00e0 rimanere, astrattamente, nel codice delle leggi; ma di fatto non esiste pi\u00f9. Di fatto accade che persino gli editori della raccolta delle leggi vigenti trascurano di ristampare quelle disposizioni che sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte suprema.<\/p><p>Pu\u00f2 darsi \u2013 qualche rarissimo caso si \u00e8 verificato \u2013 che un tale pretenda di applicare una legge dichiarata incostituzionale; ed allora ciascuna delle due parti ha il diritto di riprendere la causa fin dall\u2019inizio e portarla fino alla Corte suprema, per provocare un secondo giudizio, sia che confermi il primo, sia che lo annulli. Per\u00f2 questi casi, nella storia giuridica americana, sono praticamente trascurabili; e, se anche un caso di questi si presenti, vuol dire che la coscienza pubblica si \u00e8 modificata e che il magistrato ha ritenuto che una disposizione la quale era in passato considerata come incostituzionale, debba ora considerarsi conforme alla Costituzione.<\/p><p>Il solo argomento che, a questo riguardo, sussisterebbe a favore di una Corte costituzionale sarebbe puramente formale, e cio\u00e8 che si saprebbe che una certa legge non \u00e8 pi\u00f9 tale perch\u00e9 \u00e8 stata dichiarata incostituzionale dalla Corte. \u00c8 un argomento il cui valore \u00e8, si direbbe, di costruzione giuridica. Si pu\u00f2 tranquillamente ammettere che i giuristi dicano che quella tale legge \u00e8 ancora in vigore. Basta che essa di fatto sia da tutti considerata nulla.<\/p><p>Quali sono le ragioni per cui il sistema del magistrato ordinario sembra preferibile al sistema della Corte costituzionale?<\/p><p>La ragione fondamentale \u00e8 che, se il giudizio della incostituzionalit\u00e0 delle leggi \u00e8 lasciato al Tribunale ordinario, si ha la massima probabilit\u00e0 che il giudizio stesso sia inspirato esclusivamente a criteri giuridici; mentre invece, se tale giudizio \u00e8 affidato ad una Corte speciale, esso avr\u00e0 in parte un valore giuridico, ma in parte pi\u00f9 notevole un valore politico. La Corte, per quanto si circondi di garanzie, \u00e8 pur sempre una Corte nominata dal Parlamento e, quindi, ha un carattere indiscutibilmente politico. Attraverso la nomina politica quello che influisce di pi\u00f9 \u00e8 l\u2019ambiente politico e non quello giuridico: non sono considerazioni puramente giuridiche quelle che fanno s\u00ec che il giudizio di costituzionalit\u00e0 sia formato. Il giudizio di costituzionalit\u00e0 di una legge \u00e8 un giudizio che deve avere puramente un carattere giuridico. Qualora il Parlamento voglia modificare la legge, la modifichi secondo le vie normali, non attraverso questa maniera indiretta di far pronunziare la incostituzionalit\u00e0 o la costituzionalit\u00e0 di una legge.<\/p><p>Inoltre, a favore della competenza del magistrato ordinario a giudicare in questa materia, vi \u00e8 anche il fatto che in tal modo il giudizio non \u00e8 affidato ad \u00abuna\u00bb Corte, che gli occhi del pubblico non si concentrano esclusivamente su \u00abuna\u00bb Corte. Il giudizio di costituzionalit\u00e0 pu\u00f2 anche essere promosso dinanzi alle Corti inferiori. Sono i magistrati singoli che diranno: \u00abin questa materia credo che la legge non debba essere applicata, perch\u00e9 non \u00e8 costituzionale\u00bb.<\/p><p>Verranno poi i magistrati superiori, che pronunceranno sentenze pi\u00f9 ponderate e rivedute, fino ad arrivare alla sentenza superiore, da parte di quell\u2019organo che nell\u2019ordinamento italiano \u00e8 la Corte di cassazione.<\/p><p>Cos\u00ec si crea un ambiente nel quale il giudizio \u00e8 pronunziato esclusivamente per ragioni giuridiche e non per ragioni che abbiano carattere politico. Si evita inoltre, con questo sistema, l\u2019inconveniente proprio del sistema contrario della Corte costituzionale che, una volta che di una disposizione si sia affermata la incostituzionalit\u00e0 (ed il giudice ordinario si limita semplicemente a riconoscere, come \u00e8 detto nel progetto, che la pretesa della parte non \u00e8 senz\u2019altro da respingersi), il giudizio su quella controversia rimane sospeso. Tutto \u00e8 rimesso alla Corte costituzionale la quale dichiarer\u00e0 con grande apparato che la legge \u00e8 incostituzionale. Manca in questa maniera un fondamento per una gradualit\u00e0 nel perfezionamento del giudizio nei riguardi di quel determinato caso; e si ostruisce il giudizio del magistrato sui casi ordinari. Pensa pertanto che il sistema del magistrato ordinario sia preferibile, dal punto di vista giuridico, a quello della Corte costituzionale.<\/p><p>Il sistema della Corte costituzionale deve essere, a suo parere, respinto, in quanto non si ha notizia di alcuna esperienza durata per qualche tempo in nessun Paese e perch\u00e9 si darebbe il mezzo al potere legislativo di modificare la Costituzione passando sopra alla procedura fissata nella Costituzione medesima.<\/p><p>MASTROJANNI \u00e8 nettamente contrario all\u2019emendamento cos\u00ec egregiamente illustrato dall\u2019onorevole Einaudi. Le sue argomentazioni dimostrano che il sottoporre questioni di cos\u00ec grave importanza al giudice ordinario costituisce una diminuita garanzia per il popolo.<\/p><p>D\u2019altra parte l\u2019inconveniente che il giudizio dato dalla suprema Corte di cassazione non implica l\u2019inapplicabilit\u00e0 della legge dichiarata incostituzionale e che quindi si venga a creare una giurisprudenza fluida e contrastante, basterebbe per ripudiare senz\u2019altro la proposta dell\u2019onorevole Einaudi. Cos\u00ec come avviene adesso, sia in diritto pubblico che in diritto privato, i giudicati della Corte di cassazione fanno stato fra le parti ed esclusivamente per quel determinato oggetto, ma non vincolano gli stessi organi della Magistratura a tener fede all\u2019insegnamento della Corte suprema. Se tutto questo \u00e8 possibile in tema di diritto pubblico e privato, non \u00e8 per\u00f2 ammissibile in materia costituzionale, dove la certezza del diritto deve essere costante: una volta deciso che quella determinata legge \u00e8 contraria alla Costituzione, nessun organo deve poterla pi\u00f9 applicare.<\/p><p>L\u2019onorevole Einaudi ha anche lamentato l\u2019inconveniente che per primi si sperimenti l\u2019istituto della Corte costituzionale. Tale preoccupazione \u00e8, a suo parere, infondata, perch\u00e9 la composizione stessa della Corte costituzionale, formata di magistrati, avvocati e persone di indiscussa competenza, offre la garanzia che l\u2019alto Collegio sapr\u00e0 egregiamente assolvere l\u2019altissimo compito, pur senza far riferimento alle esperienze passate, le quali, d\u2019altra parte, in una tale materia \u00e8 dubbio che potrebbero dare lumi. Si tratta di risolvere problemi di diritto costituzionale, cos\u00ec come li risolverebbe il giudice di Tribunale o il pretore, ma con maggiore competenza e pi\u00f9 alta serenit\u00e0, come si addice all\u2019alto consesso.<\/p><p>Altre ragioni non vi hanno che possano indurre a seguire la proposta dell\u2019onorevole Einaudi, mentre gli inconvenienti che derivano dall\u2019emendamento sono evidenti, inconvenienti che possono anche essere esasperati da problemi procedurali. A chi spetterebbe, infatti, la competenza di decidere sulla incostituzionalit\u00e0 della legge: al pretore, al Tribunale, alla Corte d\u2019appello, o addirittura alla Corte di cassazione?<\/p><p>EINAUDI osserva che potrebbe spettare anche al conciliatore.<\/p><p>MASTROJANNI. La pronuncia di incostituzionalit\u00e0 di una legge che richiede indubbiamente indagini molto difficili e complicate, a suo avviso, esula dalla competenza del conciliatore. Ma i fatti che maggiormente preoccupano la pubblica opinione, per quanto riguarda le garanzie costituzionali, non sono quelli limitati al diritto privato, bens\u00ec tutti i problemi che investono la vita nazionale, ed \u00e8 appunto a questi problemi che si fa riferimento e per cui si chiede l\u2019istituzione di un organo competente e sovrano, che abbia competenza e potest\u00e0 di decidere. Per tali motivi voter\u00e0 contro l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Einaudi.<\/p><p>TARGETTI \u00e8 contrario all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Einaudi per le ragioni esposte dall\u2019onorevole Mastrojanni, che sono le stesse che condussero la maggioranza della seconda Sezione della seconda Sottocommissione a respingere analogo emendamento proposto dall\u2019onorevole Calamandrei. Non si dilunga pertanto a dimostrare come la maggioranza della Sezione abbia ritenuto che non sarebbe n\u00e9 logico, n\u00e9 opportuno, n\u00e9 pratico e neanche giustificato investire, per esempio, un vice pretore onorario di questa gravissima facolt\u00e0 di apprezzare la costituzionalit\u00e0 o meno della legge.<\/p><p>Nello stesso emendamento dell\u2019onorevole Einaudi si stabilisce la competenza della Corte di cassazione a Sezioni riunite in materia di incostituzionalit\u00e0. A suo parere, questa proposta non tiene esatto conto della natura delle disposizioni contenute nella Carta costituzionale. Se la incostituzionalit\u00e0 di una norma si dovesse e si potesse verificare soltanto quando la legge ordinaria avesse violato dei princip\u00ee strettamente giuridici stabiliti nella Carta costituzionale, allora non dovrebbe essere difficile aderire alla tesi dell\u2019onorevole Einaudi; ma quando si tenga presente che accanto a norme di carattere strettamente giuridico la Carta costituzionale \u00e8 ricca \u2013 ed alcuni critici non troppo benevoli dicono che \u00e8 straricca \u2013 di affermazioni di carattere politico, filosofico e persino morale, pensa che si debba escludere la competenza della Cassazione a giudicare della incostituzionalit\u00e0 delle varie leggi. La costituzionalit\u00e0 di una legge ordinaria pu\u00f2 essere eccepita anche in quanto contenga norme che ledono princip\u00ee filosofici, morali o politici stabiliti dalla Carta costituzionale.<\/p><p>Basta, a suo parere, la constatazione di questa realt\u00e0 a giustificare la creazione della Corte costituzionale.<\/p><p>CAPPI si associa alle ragioni esposte dagli onorevoli Mastrojanni e Targetti. Ricorda che l\u2019Italia esce da un periodo nel quale si \u00e8 visto con grande cinismo lacerare la Carta costituzionale; si vuole pertanto presidiare la nuova Costituzione in modo da rendere difficili quelle offese alla Costituzione che sono state cos\u00ec numerose e gravi durante il passato regime.<\/p><p>Circa il riferimento alla Corte costituzionale degli Stati Uniti fatto dall\u2019onorevole Einaudi, osserva che ben difficilmente in Italia la maggioranza dei cittadini si uniformerebbe, come invece avviene in America, alla decisione di incostituzionalit\u00e0 di una legge.<\/p><p>Dichiara, pertanto, di essere contrario all\u2019emendamento proposto.<\/p><p>LACONI avverte che la questione \u00e8 gi\u00e0 sorta in sede di seconda Sezione della seconda Sottocommissione. In sostanza, egli sostenne in quella sede che il potere di sindacare le leggi che saranno emanate dall\u2019organo legislativo ordinario circa la loro rispondenza alla Costituzione, spetterebbe alla Costituente. E poich\u00e9 vi \u00e8 un limite nel tempo assegnato all\u2019Assemblea costituente, si tratta di delegare un potere al futuro Parlamento. Ora \u00e8 possibile rimettere questo potere a un organo che abbia un\u2019investitura inferiore a quella della Costituente? A suo parere, no. Occorre proiettare nel futuro un organo che abbia una investitura altrettanto degna di quella che ha l\u2019Assemblea costituente nei confronti della sovranit\u00e0 popolare.<\/p><p>Pensa che tale organo debba essere costituito con le stesse cautele con cui le Assemblee legislative ordinarie avranno il potere di modificare domani la Costituzione; e particolari cautele sono state appunto introdotte in questa parte della Costituzione. Cos\u00ec quando si \u00e8 stabilito che la Corte costituzionale debba essere eletta dal Parlamento in seduta plenaria; che deve durare sette anni anzich\u00e9 cinque anni; che i magistrati debbano essere circondati da particolari cautele e debbano essere scelti entro certe determinate categorie, si \u00e8 voluto appunto che la scelta di questi giudici sia cautelata in modo che possa corrispondere agli stessi criteri con i quali potr\u00e0 domani essere riformata la Costituzione.<\/p><p>A questa proposta si contrappone un\u2019altra: quella secondo cui il potere di sindacare la legge e constatare se corrisponda alla Costituzione sia rimesso alla Magistratura.<\/p><p>Rileva che la Magistratura in Italia non ha una investitura popolare, e quindi non \u00e8 assimilabile al potere costituente e non pu\u00f2 avere investitura di questo genere. Si \u00e8 parlato di un potere di carattere tecnico, ma, a suo parere, la funzione attribuita alla Corte costituzionale ha un alto valore politico.<\/p><p>Ritiene che la Magistratura ordinaria non abbia tali qualit\u00e0 da renderla arbitra di tutta la vita democratica della Nazione.<\/p><p>FABBRI non aderirebbe per intero al grave problema sollevato dall\u2019onorevole Einaudi, ma vorrebbe che si distinguesse fra la non applicazione della legge relativamente al caso singolo che si presenta davanti al magistrato e l\u2019abrogazione della legge. Sono due ipotesi sostanzialmente diverse nella loro portata e nella loro attuazione pratica, e non nasconde la sua preoccupazione per il fatto che si \u00e8 predisposto un congegno il quale \u00e8 funzionante soltanto per la eventuale procedura diretta alla abrogazione della legge \u2013 e quindi con efficacia <em>erga omnes \u2013<\/em> mentre si \u00e8 trascurato completamente il caso del modesto cittadino che eccepisce davanti al magistrato ordinario la incostituzionalit\u00e0 di una data norma, con la possibilit\u00e0 che il giudice si pronunci anche favorevolmente al singolo cittadino in quel determinato caso e senza nessuna efficacia abrogatrice della legge nel confronto con la generalit\u00e0 dei cittadini.<\/p><p>Anche attualmente la possibilit\u00e0 di una dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 di una certa norma \u00e8 lasciata al magistrato, e se un pretore o un giudice del Tribunale fa questa dichiarazione, v\u2019\u00e8 la soddisfazione dell\u2019interesse particolare per quel caso, ma non v\u2019\u00e8 nessuna ripercussione generale di abrogazione della legge.<\/p><p>Ora, l\u2019avere completamente trascurato questa sostanziale differenza sottrae, a suo parere, una garanzia elementare al cittadino e lo abbandona all\u2019apprezzamento discrezionale del giudice, il quale finisce, di fronte al caso particolare, per non investirsi della portata politica delle eccezioni sollevate dal cittadino ed esamina la eccezione soltanto limitatamente al caso particolare. Il pi\u00f9 delle volte penser\u00e0 che non vale la pena arrivare alla Corte costituzionale delle garanzie per una modestissima questione e finir\u00e0 per soffocare un diritto individuale. Sono tutte ragioni di ordine pratico e contingente che lasciano molto perplessi sul testo proposto e dichiara perci\u00f2 che, sotto il profilo esposto, voter\u00e0 in favore dell\u2019emendamento Einaudi.<\/p><p>PRESIDENTE informa l\u2019onorevole Fabbri che nel Comitato di redazione si \u00e8 lunghissimamente discusso a tale proposito; e vi era anche una proposta dell\u2019onorevole Rossi Paolo, nel senso che per la prima volta si occupassero di queste questioni le autorit\u00e0 giudiziarie, e che soltanto contro le sentenze inappellabili su questioni di incostituzionalit\u00e0 fosse ammesso il ricorso alla Corte costituzionale.<\/p><p>La proposta \u00e8 stata respinta, perch\u00e9 si \u00e8 ritenuto che essa potesse dar luogo a complicazioni ed inconvenienti e che sia pi\u00f9 pratico, nel caso che sia sollevata un\u2019eccezione di incostituzionalit\u00e0, che il giudice, quando non la ritenga infondata, la rimetta alla Corte costituzionale.<\/p><p>FABBRI ringrazia, avvertendo che non aveva visto l\u2019ultimo testo.<\/p><p>EINAUDI desidera fare qualche rilievo, pur non avendo alcuna speranza circa l\u2019esito della sua proposta.<\/p><p>Come dato di fatto, l\u2019onorevole Laconi ha osservato che in altri Paesi, dove esiste la competenza del magistrato ordinario, le condizioni sono diverse, perch\u00e9 i magistrati sono elettivi. Ora, le cose non stanno cos\u00ec: i magistrati federali americani non sono elettivi; particolarmente poi quelli della Corte suprema sono nominati dal Presidente a vita, e non hanno neppure l\u2019obbligo \u2013 se non quando la loro coscienza lo comanda \u2013 di andare in pensione; e si videro cos\u00ec giudici che sorpassarono l\u2019et\u00e0 di novant\u2019anni e rimanevano fermi al loro posto.<\/p><p>Condivide una preoccupazione dell\u2019onorevole Laconi. Dato il tipo della Costituzione, non vede quale questione concreta di diritto civile o di diritto penale non possa essere portata dinanzi alla Corte. costituzionale. A suo parere, vi sar\u00e0 sempre qualche cosa che permetter\u00e0 di dire ad una parte che c\u2019\u00e8 una violazione della legge costituzionale. Le disposizioni relative ai diritti dei cittadini sono talmente ampie \u2013 \u00e8 stato notato che esse hanno un valore morale e politico pi\u00f9 che giuridico \u2013 che crede non vi sar\u00e0 questione la quale non possa essere portata dinanzi alla Corte costituzionale. Con tutta probabilit\u00e0, per un lungo tempo \u2013 sino a che non sia consolidata una certa giurisprudenza \u2013 vi sar\u00e0 un ingorgo spaventoso di questioni. L\u2019esperienza, a questo riguardo, \u00e8 abbastanza probante. La massima parte delle questioni che sono state portate finora dinanzi alla Corte suprema nel solo Paese dove questo sistema di giudizio di costituzionalit\u00e0 ha una lunga durata, sono dovute a due o tre parole inserite nella Costituzione, ossia che ogni persona \u2013 e la persona essendo stata interpretata come persona fisica e giuridica, anche tutti gli enti morali e le societ\u00e0 per azioni hanno avuto la possibilit\u00e0 di valersi della norma \u2013 ha diritto di essere giudicata secondo un giusto procedimento di legge.<\/p><p>Facendo ricorso a queste poche parole, moltissime questioni sono andate dinanzi alla Corte suprema per giudizio di incostituzionalit\u00e0; e quella norma cos\u00ec generica \u00e8 l\u2019arma pi\u00f9 frequente di cui quella Corte si serve per dichiarare l\u2019incostituzionalit\u00e0 delle leggi. Si pu\u00f2 immaginare quello che accadr\u00e0 in Italia, dove non poche, ma infinite parole possono fornire argomento a giudizi di incostituzionalit\u00e0. Non si potr\u00e0 evitare l\u2019inconveniente che accanto ad una procedura normale, la quale spesso sar\u00e0 interrotta, si avr\u00e0 una procedura di incostituzionalit\u00e0 per decidere moltissimi casi particolari.<\/p><p>\u00c8 stato detto che questa Corte deve ispirarsi a concetti i quali vengono fuori dalla sovranit\u00e0 popolare. Ma gi\u00e0 altre volte ha avuto occasione di osservare come in materia di applicazione delle leggi tale criterio non abbia valore: l\u2019unico criterio che ha valore \u00e8 quello di vedere che cosa dice la legge costituzionale. Ora, sapere che cosa dice una legge costituzionale \u00e8 compito specifico di qualunque magistrato, e qualunque magistrato \u2013 anche il pi\u00f9 piccolo conciliatore \u2013 ha diritto di dire: \u00abQuesta disposizione che mi viene presentata e di cui si chiede l\u2019applicazione, \u00e8 in contrasto con un\u2019altra legge, che \u00e8 legge fondamentale\u00bb. La sovranit\u00e0 popolare ha un altro mezzo congruo per sua natura di farsi valere: far votare nelle forme previste dalla Costituzione una modificazione della legge costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Einaudi.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>NOBILE osserva che non si stabilisce nel progetto il numero dei componenti la Corte costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE informa che la questione \u00e8 stata discussa a lungo e ad unanimit\u00e0 \u00e8 stato deciso di rimetterla ad una legge che dovr\u00e0 regolare il funzionamento della Corte costituzionale.<\/p><p>Si dice, infatti, all\u2019articolo 4:<\/p><p>\u00abLa legge stabilisce le norme per la composizione, il funzionamento e le procedure della Corte costituzionale\u00bb.<\/p><p>Avocazione dei beni di Casa Savoia.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che l\u2019onorevole Einaudi ha proposto la soppressione del seguente articolo delle disposizioni finali e transitorie:<\/p><p>\u00abLa legge disporr\u00e0 l\u2019avocazione allo Stato dei beni di Casa Savoia\u00bb.<\/p><p>EINAUDI crede che la materia esuli completamente dal diritto. Non esistono norme generali di diritto, le quali possano giustificare l\u2019articolo transitorio. Far\u00e0 pertanto qualche rilievo di carattere politico.<\/p><p>In conformit\u00e0 alla sua fede, in tutti i discorsi che ha fatti durante la campagna elettorale per la Costituente e per il <em>referendum <\/em>istituzionale ha sentito il dovere di dichiarare agli elettori che il suo voto era per la conservazione della monarchia.<\/p><p>Questa dichiarazione implicava per la sua coscienza l\u2019ossequio ad una fede ancora pi\u00f9 profonda, che \u00e8 quella nel valore della democrazia, inteso in questo senso: che la democrazia \u00e8 discussione e voto. Le parti avverse discutono e poi votano; si contano le teste e si forma una maggioranza, la quale ha il diritto di deliberare e di attuare la sua volont\u00e0; e la minoranza ha il dovere di osservare lealmente il deliberato della maggioranza.<\/p><p>La maggioranza si \u00e8 manifestata in favore della Repubblica, e la minoranza ha il dovere dell\u2019osservanza leale di questa volont\u00e0 manifestata dalla maggioranza della popolazione. Ma crede che una Costituzione debba avere un ideale pi\u00f9 alto di quello di ottenere dalla minoranza una semplice osservanza leale della volont\u00e0 manifestata dalla maggioranza.<\/p><p>Questo ideale, a parer suo, \u00e8 quello della cooperazione volonterosa della minoranza. Una Costituzione non funziona bene se la volont\u00e0 della maggioranza non si manifesti in modo che la minoranza presti non solo osservanza leale alle leggi dello Stato, ma la sua cooperazione volonterosa. Non pretende che la maggioranza sempre si debba proporre questo ideale; ma per lo meno quando il proporselo non \u00e8 di grave sacrificio, quando il non cercare questa cooperazione volonterosa da parte della minoranza reca una inutile ferita ai sentimenti e alle tradizioni della minoranza stessa.<\/p><p>Per queste ragioni di carattere politico vorrebbe chiedere alla maggioranza di cercare quelle vie di pacificazione le quali possono ottenere dalla minoranza \u2013 che pure \u00e8 stata cospicua \u2013 un avvio alla cooperazione volonterosa, quale tutti desiderano, affinch\u00e9 le attuali istituzioni si perpetuino e contribuiscano al bene comune.<\/p><p>Non ha chiesto che sia modificato un altro articolo, il quale manda in esilio i membri della famiglia reale. L\u2019esilio \u00e8 la nemesi delle dinastie. \u00c8 inutile tuttavia aggiungere a questa nemesi, propria delle famiglie reali, anche un\u2019altra che alla minoranza potrebbe sembrare una ferita inutile, una ferita economica \u2013 che non star\u00e0 a dire se abbia poca o molta importanza (crede ne abbia poca, sostanzialmente, oggi) \u2013 quando arrecando questa ferita inutile si toglierebbe un po\u2019 di valore politico a quel voto, che tutti fanno, di dare cooperazione volonterosa alle istituzioni che si vanno creando.<\/p><p>Con questo non si dice che non si possa pronunciare una sentenza anche di questo genere. Non crede sia compito della Costituzione pronunciarla; non crede sia compito di un documento cos\u00ec solenne di scendere a disposizioni le quali hanno un carattere puramente economico: sar\u00e0 la legge del Parlamento, la quale, caso mai, si pronuncer\u00e0 in questo senso.<\/p><p>Si cerchi di far s\u00ec che le prossime elezioni si svolgano in un\u2019atmosfera di concordia, senza che si pongano problemi, i quali possono inutilmente inasprire gli animi.<\/p><p>Ecco le ragioni per le quali ha proposto la soppressione dell\u2019articolo.<\/p><p>MASTROJANNI rileva che gi\u00e0 in seno alla prima Sottocommissione espresse l\u2019opinione che non si dovesse nella Costituzione far menzione dell\u2019avocazione dei beni di Casa Savoia. Questa menzione non pu\u00f2 intendersi se non come avente un carattere di sanzione. Disse in quella sede che, se tale sanzione si limitasse alla confisca dei beni, di fronte alla storia si manifesterebbe una preoccupazione di carattere materialistico, facendo astrazione dagli altri pi\u00f9 essenziali caratteri che la questione presenta.<\/p><p>Ora, non sembra opportuno che la Costituzione consacri nelle sue tavole un solo lato, e il meno seducente, della questione. Ecco perch\u00e9, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, ritiene che sia da accogliere la proposta dell\u2019onorevole Einaudi, nel senso di demandare alla legge ordinaria la confisca dei beni di casa Savoia.<\/p><p>CONTI desidera, in assoluta serenit\u00e0, rendere omaggio alla buona fede degli onorevoli Einaudi e Mastrojanni. Si tratta di una questione che necessariamente divide gli spiriti: i monarchici hanno diritto di sentire e di esprimersi come si \u00e8 espresso l\u2019onorevole Einaudi; i repubblicani hanno diritto di considerare il problema da un punto di vista storico e politico.<\/p><p>Pensa che la dinastia, che ha dominato in Italia, non avrebbe dovuto chiudere il ciclo della sua esistenza nel placido tramonto che ha avuto la fortuna di poter guardare, allontanandosi dall\u2019Italia. Troppo tragica \u00e8 stata la fine della Patria; ed \u00e8 assurdo che si continui a dire che questa fine sia dovuta al fascismo, mentre \u00e8 dovuta a casa Savoia.<\/p><p>La dominazione sabauda in Italia \u00e8 stata la dominazione di una dinastia militaresca, di una dinastia che ha fatto rivivere in Italia il Medioevo. Il fascismo \u00e8 stato l\u2019ultimo strumento sopraffattore usato dalla monarchia. Era tempo che finisse la dominazione dei Savoia.<\/p><p>Prima e durante la guerra si sentiva nell\u2019animo la tragedia profonda; purtroppo era nella catastrofe che si sarebbe risolta la questione istituzionale in Italia. Non si pu\u00f2 quindi convenire con le argomentazioni sentimentali che sono state espresse, n\u00e9 che si possa parlare di concetti di ispirazione materialistica. Si tratta di una situazione storica: i Savoia debbono restituire quello che hanno sottratto al Paese; questa \u00e8 la base fondamentale.<\/p><p>Si pu\u00f2 convenire, del resto, in una soluzione: si pu\u00f2 dire, cio\u00e8, che la legge provveder\u00e0; ma la disposizione transitoria \u00e8 necessario che resti. L\u2019Assemblea costituente potr\u00e0 fare la legge presto, in modo che nel testo definitivo della Costituzione la disposizione transitoria sia cancellata, in quanto la legge avr\u00e0 gi\u00e0 provveduto. Ma oggi la disposizione transitoria \u00e8 una garanzia, perch\u00e9 rappresenta la tranquillit\u00e0 per la democrazia italiana, la quale non pu\u00f2 condividere un pensiero che \u00e8 stato nobilmente espresso dagli onorevoli Einaudi e Mastrojanni, ma che pu\u00f2 essere tendenzioso nella mente di molti settari monarchici, i quali fanno opera di disgregazione nazionale e vogliono distruggere la Repubblica. Essi per\u00f2 non ci riusciranno, perch\u00e9 il popolo italiano sapr\u00e0 difenderla.<\/p><p>CAPPI parla anche a nome di altri colleghi, come uno il quale \u00e8 stato accentuatamente repubblicano durante il periodo della campagna elettorale. Se poi \u00e8 lecito un accenno personale, dir\u00e0 che, nel 1923, all\u2019indomani della marcia su Roma, quando era forse un po\u2019 pi\u00f9 difficile dichiararsi contro la monarchia, sulla stampa protest\u00f2 contro la monarchia, che aveva tradito, e per questo sub\u00ec anche un processo di Corte d\u2019assise. Aggiunge che l\u2019onorevole Conti, e quanti altri nutrono sentimenti repubblicani, lo troveranno, e crede con tutti i suoi colleghi al suo fianco, quando si tratter\u00e0 di difendere la Repubblica contro gli eventuali assalti illegali dei monarchici. Ci\u00f2 nonostante, fa osservare all\u2019onorevole Conti che la disposizione in esame non riguarda materia costituzionale. Lo stesso onorevole Conti ha detto che sar\u00e0 la Costituente a fare la legge; ma se si d\u00e0 questo mandato imperativo nella Costituzione, tanto vale dire che si vuole affermare un principio costituzionale.<\/p><p>Ora crede che sarebbe questo l\u2019unico esempio di una Costituzione la quale si occupi di un caso singolo. Una Costituzione, in genere, ed in particolare quella che si sta elaborando, si deve occupare o della struttura dello Stato, o di alcuni princip\u00ee generali (diritti politici, diritti civili, ecc.), ma senza disposizioni di carattere individuale. Perci\u00f2 quella di cui si discute, riguardante i beni privati dell\u2019ex casa regnante, sarebbe l\u2019unica eccezione.<\/p><p>Per questa ragione, egli, e, crede, anche i suoi amici, sono favorevoli a che nella Carta costituzionale non sia contenuta tale disposizione.<\/p><p>TARGETTI ritiene che l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Cappi, che la disposizione non trovi la sua sede naturale nella Carta costituzionale, perch\u00e9 risolve un caso particolare e singolo, non sia meritevole di molta considerazione. Con essa non si provvede, infatti, alla sorte dei beni di una determinata famiglia, ma all\u2019affermazione di un principio, che ha innegabilmente anche il significato di una sanzione. Senza presumere, n\u00e9 sperare, di persuadere i colleghi che hanno gi\u00e0, per un insieme di considerazioni, deciso di votare a favore dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Einaudi, prega i colleghi tutti di voler considerare che la votazione alla quale si sta per procedere assume un\u2019importanza speciale, per le condizioni nelle quali avviene.<\/p><p>Si sarebbe potuto presentare il caso che una norma di questa portata non fosse stata inclusa nel progetto di Costituzione; e che qualche Commissario oggi avesse proposto di includercela. Il caso \u00e8 per\u00f2 molto diverso, in quanto vi \u00e8 una proposta gi\u00e0 deliberata dopo ampia discussione nella prima Sottocommissione. Se vi sono stati dei voti contrari, sta di fatto che la maggioranza vi \u00e8 stata favorevole ed a formarla hanno concorso anche rappresentanti di partiti non di estrema sinistra. Oggi, quindi, l\u2019emendamento Einaudi tende alla cancellazione di una norma gi\u00e0 approvata.<\/p><p>Ognuno comprende quale sia il significato di una tale deliberazione. Qui non si discute dell\u2019ideale monarchico in confronto a quello repubblicano; non si discute neppure quella che pu\u00f2 essere stata l\u2019opera della dinastia di casa Savoia sin da quando il re del piccolo Piemonte divenne re d\u2019Italia. Spera di non scandalizzare nessuno dicendo che non ha mai ritenuto tanto poco meritato alcun appellativo come quello di \u00abPadre della Patria\u00bb dato a Vittorio Emanuele II. Tutto questo esula dalla decisione che si sta per prendere. Si pu\u00f2, infatti, essere stati sinceramente, fervidamente monarchici; si pu\u00f2 essere stati ammiratori dell\u2019opera di Vittorio Emanuele II; si pu\u00f2 anche arrivare a chiudere gli occhi innanzi all\u2019azione reazionaria di Umberto I, sebbene occorra certamente un fervore monarchico molto acceso per arrivare a questo; ma, innanzi alla responsabilit\u00e0 chiara, evidente, incontestabile della monarchia di Savoia nei confronti di quel tristissimo fenomeno che \u00e8 stato il fascismo, prova un senso di sorpresa non lieta sentendo che colleghi, i quali pure professano sentimenti profondamente antifascisti, possano esitare a riconoscere che il fascismo non avrebbe potuto conquistare l\u2019Italia e tanto meno distruggere tanta parte del Paese, materialmente e moralmente, senza la complicit\u00e0 di casa Savoia.<\/p><p>Sopra questa verit\u00e0 storica non pu\u00f2 esservi alcun dubbio. Una grande preoccupazione prende gli animi dinanzi ai problemi della ricostruzione materiale d\u2019Italia; ma vi \u00e8 un problema ancora pi\u00f9 grave, ed \u00e8 quello della ricostruzione morale. Il regime fascista ha infettato la cara Italia, ha avvelenato il sangue di tanta parte degli italiani. La prima responsabilit\u00e0 \u00e8 stata di chi ha pagato con la vita queste malefatte, ma una complicit\u00e0 necessaria evidentemente c\u2019\u00e8 stata. Nessun animo gentile pu\u00f2 dolersi che la stessa sorte non abbia colpito anche gli altri direttamente responsabili; ma non si vada pi\u00f9 oltre: non si prendano deliberazioni che, oltre a tutto, suonerebbero offesa alla memoria di tutte le vittime del regime fascista.<\/p><p>LAMI STARNUTI ha ascoltato con molto rispetto le parole dell\u2019onorevole Einaudi, ma voter\u00e0 contro l\u2019emendamento da lui proposto. Mentre tutto il Paese \u00e8 ancora una rovina, non crede che si debba indulgere cos\u00ec largamente nei confronti di chi di questa rovina e dell\u2019immane tragedia che ha colpito il Paese \u00e8 tra i primi responsabili.<\/p><p>L\u2019osservazione di forma dell\u2019onorevole Cappi non persuade. Vi sono tante cose minori nella Costituzione contro le quali osservazioni di forma non sono state levate. Crede anzi che la norma stia bene nella Costituzione per il carattere che la Costituzione ha nella storia del popolo d\u2019Italia, e perch\u00e9 sar\u00e0 la sanzione del sentimento e del pensiero degli italiani contro coloro che sono stati, in gran parte, gli artefici delle disgrazie e delle sciagure del Paese.<\/p><p>FABBRI esprime il dissenso pi\u00f9 completo e pi\u00f9 profondo da tutto ci\u00f2 che \u00e8 stato detto dagli onorevoli Conti e Targetti. Come rilievo d\u2019ordine storico, ricorda che la eliminazione dell\u2019istituto monarchico in Germania, avvenuta dopo la fine dell\u2019altra guerra, non imped\u00ec minimamente, nonostante l\u2019instaurazione della repubblica social-democratica di Weimar, tutto quello sviluppo d\u2019ordine politico, economico e sociale che in Germania ebbe luogo con una intensit\u00e0 infinitamente maggiore che in Italia. Ora, avrebbe dovuto rendere accorto l\u2019onorevole Targetti il fatto che la differenza delle due istituzioni non \u00e8 la chiave risolutiva di questi processi storici, che hanno ben altri sviluppi e meritano una revisione critica ben diversa da quella che tanto l\u2019onorevole Targetti che l\u2019onorevole Conti hanno fatto.<\/p><p>La monarchia di Savoia \u00e8 venuta in Italia con un plebiscito ed ha cessato di funzionare con un <em>referendum.<\/em> Sostanzialmente, e guardando la cosa in modo sintetico, era difficile trovare un istituto che si fosse meglio sviluppato su base democratica in Italia della monarchia, la quale anche nell\u2019ultimo periodo recentissimo della sua esistenza, ha reso un grandissimo servigio, a suo parere, al Paese, in condizioni di tempo e di luogo che erano le meno propense ad una guerra civile, che in qualunque altro momento si sarebbe scatenata con conseguente inevitabilmente gravi.<\/p><p>In ogni modo ha l\u2019obbligo di coscienza e di intelletto di votare a favore dell\u2019emendamento Einaudi, per una ragione formale e per una ragione sostanziale. La ragione formale \u00e8 che non trova posto in una Costituzione una disposizione che si risolve in un atto momentaneo e singolo. La ragione sostanziale \u00e8 che si tratta d\u2019un rapporto di diritto comune, e nel momento stesso in cui si vuol ristabilire il rispetto del diritto, si macchierebbe la Costituzione, a suo avviso, con un articolo deplorevole e da eliminarsi.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che l\u2019allargamento della discussione potrebbe rendere necessario prendere posizione anche sulle questioni di ordine generale e politico che sono state sollevate, cosa che all\u2019inizio del dibattito si riteneva superfluo. Particolarmente l\u2019onorevole Fabbri ha enormemente allargato il campo del dibattito portando un esempio storico il quale, nelle sue intenzioni, servirebbe a confutare argomenti che non ha sentito esporre da nessuno, cio\u00e8 che la forma monarchica, di per s\u00e9, porterebbe, al fascismo. Questo argomento non \u00e8 stato prospettato n\u00e9 dall\u2019onorevole Conti, n\u00e9 dall\u2019onorevole Targetti. Essi hanno unicamente formulato il giudizio storico che in Italia, nelle particolari condizioni del Secolo XX, dal 1920 al 1943, non sarebbe esistito il fascismo se non vi fosse stata la monarchia dei Savoia, la quale ha portato il fascismo al potere e ve lo ha mantenuto, nonostante che questo regime fosse contrario alla grande maggioranza del popolo.<\/p><p>In Germania non esisteva la monarchia, ma vi sono stati altri responsabili, e quando si parler\u00e0 della storia della Germania in tale periodo si cercher\u00e0 di individuarli esattamente e spetter\u00e0 al popolo tedesco colpirli, e crede che li stia gi\u00e0 colpendo. Ma il fatto che il dibattito, contrariamente alle previsioni, si sia aperto in questa sede, d\u00e0 un particolare rilievo alla discussione.<\/p><p>Ricorda che nella prima Sottocommissione, quando il problema fu sollevato, vi fu l\u2019unanimit\u00e0, con una eccezione, crede, o una e mezza, nel rilevare che, sollevata la questione, non si poteva prendere una decisione diversa da quella che fu presa. Tale fu particolarmente la posizione dei colleghi del gruppo democratico cristiano, i quali, per bocca del Presidente della prima Sottocommissione, dichiararono che non doveva uscire da una Commissione della Costituente italiana un voto che potesse apparire come favorevole alla monarchia.<\/p><p>CONTI avverte che fu proprio l\u2019onorevole Moro, democratico cristiano, a proporre l\u2019articolo di cui si chiede ora la soppressione.<\/p><p>TOGLIATTI ricorda che in sede di prima Sottocommissione propose un articolo in cui si diceva che i beni di casa Savoia erano confiscati a favore dello Stato. Per evitare che si desse un voto che, in qualche modo, potesse sembrare favorevole alla casa Savoia, ader\u00ec all\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Moro.<\/p><p>LUCIFERO nota che l\u2019articolo fu approvato con nove voti favorevoli e otto contrari.<\/p><p>TOGLIATTI per la stessa ragione pensa che l\u2019emendamento Einaudi debba essere respinto. L\u2019argomento che la disposizione, che si propone di sopprimere, non ha carattere costituzionale, a suo parere, non \u00e8 consistente, anzitutto per un motivo d\u2019ordine formale, che cio\u00e8 essa rientra nelle norme transitorie che regolano il passaggio dall\u2019uno all\u2019altro regime; vi \u00e8 poi un motivo sostanziale, nel senso che una Costituzione, la quale \u00e8 creata nel momento in cui, abbattuto un regime, ne sorge un altro, inevitabilmente contiene disposizioni che riflettono questo passaggio, in aderenza alla realt\u00e0 storica e politica del momento.<\/p><p>Per tali ragioni \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Einaudi.<\/p><p>DOMINED\u00d2 si limiter\u00e0 a poco pi\u00f9 di una dichiarazione di voto, con estrema serenit\u00e0 e schiettezza. Preliminarmente condivide l\u2019impostazione dell\u2019onorevole Targetti e dell\u2019onorevole Togliatti, per cui \u00e8 innegabile che la questione si presenta diversamente quando si \u00e8 dinanzi ad un articolo gi\u00e0 approvato dalla Sottocommissione, sia pure a stretta maggioranza, rispetto a quel che sarebbe nel caso in cui si trattasse di una proposta nuova. Ma, ci\u00f2 non ostante, osserva come nulla possa comprimere il diritto a manifestare un\u2019esigenza che pu\u00f2 dirsi di moralit\u00e0 politica. Prega i colleghi presenti di prendere atto di uno stato d\u2019animo che muove da una valutazione obiettiva della coscienza ed esprime una buona fede che viene dall\u2019intimo dello spirito.<\/p><p>Pu\u00f2 prescindere dalle considerazioni di competenza relative alla <em>sedes materiae<\/em>, occorrendo sottolineare che qui si tratta di materia tipicamente legislativa e non gi\u00e0 costituzionale, sia pur sotto lo schermo delle disposizioni transitorie. Prescinde altres\u00ec dalle valutazioni di merito giuridico, non essendo concepibile confisca senza condanna, n\u00e9 presunzione senza prova in contrario e senza distacco fra acquisizioni fatte durante il periodo sospetto o ad esso anteriori. Ma intende soprattutto far capo alle considerazioni di merito politico, espresse nobilmente dall\u2019onorevole Einaudi, la cui argomentazione acquista tanto pi\u00f9 rilievo quanto pi\u00f9 si riesca a liberarsi dalla passionalit\u00e0 dell\u2019ora. Aggiunge che il collega La Pira, partito questa mattina per Firenze, lo ha incaricato di riferire alla Commissione che anche egli, pur senza far valere alcuna formula di diritto di voto, si associa contro la proposta di avocazione per motivi da lui definiti di delicatezza ed umanit\u00e0.<\/p><p>A questo titolo voter\u00e0 l\u2019emendamento Einaudi per la soppressione della proposta.<\/p><p>TOSATO considera la questione soprattutto da un punto di vista tecnico. Sui beni di casa Savoia non esiste ancora alcuna legge dello Stato, sebbene sia da ritenere che nell\u2019animo della maggioranza almeno del popolo italiano, la questione sia gi\u00e0 sostanzialmente risolta. La Costituzione dovrebbe dunque limitarsi a stabilire la forma attraverso la quale verr\u00e0 stabilita la destinazione dei beni considerati. In questo modo si pu\u00f2 andare forse incontro a quella che sembra la sostanza dell\u2019argomentazione addotta dall\u2019onorevole Einaudi, il quale, richiamando le norme, anche di correttezza, che governano la vita democratica, ha fatto una questione di forma, perch\u00e9 siano evitate quelle espressioni che possono ferire la sensibilit\u00e0 della minoranza, la quale accetta la Repubblica, ma conserva la sua libert\u00e0 di pensiero. Perci\u00f2, senza intaccare minimamente la sostanza dell\u2019articolo, anzi andando pi\u00f9 in l\u00e0, propone una modificazione dell\u2019articolo 3 cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abLa legge disporr\u00e0 la destinazione dei beni di casa Savoia\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO non ha creduto di intervenire nella discussione, perch\u00e9 pensa che chi ha la responsabilit\u00e0 di redigere un testo costituzionale deve prescindere da argomenti che possono suscitare urti di passioni.<\/p><p>Ha avuto da elettori monarchici un mandato e lo interpreta votando a favore dell\u2019emendamento Einaudi. E vota in tal senso non da monarchico, quale \u00e8 stato ed \u00e8, anche se leale cittadino della Repubblica, ma come cittadino della Repubblica. Intende che la Repubblica italiana, che non ha voluto, ma che ha accettato e riconosce, sia uno Stato in cui vi sia giustizia per tutti e in cui non vi siano sanzioni per chi non sia stato legittimamente condannato dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>CAPPI ritiene superfluo dichiarare che nell\u2019atteggiamento da lui assunto non v\u2019\u00e8 nulla che possa sembrare a favore della monarchia.<\/p><p>Ad ogni modo, poich\u00e9 \u00e8 stato presentato l\u2019emendamento Tosato, il quale rimette al Parlamento la questione in generale della destinazione dei beni di cui si discute, dichiara che voter\u00e0 a favore di tale emendamento.<\/p><p>TOSATO avverte che l\u2019onorevole Togliatti accetterebbe tale emendamento se si aggiungessero le parole: \u00aba fini sociali\u00bb.<\/p><p>BOZZI, prescindendo da qualunque dichiarazione di carattere politico, voter\u00e0 a favore della proposta Einaudi, ritenendo che la norma non abbia carattere costituzionale, ma possa costituire eventualmente oggetto di legge ordinaria.<\/p><p>M\u00c0STROJANNI dichiara di votare a favore della soppressione dell\u2019articolo relativo alla confisca dei beni di casa Savoia, perch\u00e9 tale disposizione, a suo parere, non \u00e8 di carattere costituzionale e, se inserita nella Costituzione, rappresenterebbe una sanzione che contro la casa Savoia consacrerebbe alla storia l\u2019unico giudizio che la Costituzione stessa proclama.<\/p><p>PERASSI osserva che coloro i quali ritengono che la disposizione in esame non ha carattere costituzionale hanno un modo per ovviare a tale scrupolo, facendo votare dall\u2019Assemblea costituente una legge prima che sia approvata la Costituzione. La disposizione, d\u2019altronde, pu\u00f2 apparire come una dichiarazione solenne che riflette un giudizio storico rispetto a determinati eventi e a determinate istituzioni. Voter\u00e0 pertanto contro l\u2019emendamento Einaudi.<\/p><p>GRASSI dichiara che, avendo votato nella prima Sottocommissione a favore di un ordine del giorno Cevolotto che diceva: \u00abLa Sottocommissione ritiene che la questione della confisca dei beni di casa Savoia non faccia parte della materia costituzionale, pur affermando che essa dovr\u00e0 essere risolta in senso positivo per mezzo di una legge speciale\u00bb, voter\u00e0 in favore dell\u2019emendamento Einaudi.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che la questione della confisca dei beni di casa Savoia ha avuto uno svolgimento diverso da quello che poteva prevedere quando propose l\u2019ordine del giorno richiamato dall\u2019onorevole Grassi.<\/p><p>Aveva proposto che l\u2019avocazione fosse disposta con una legge speciale. Questa legge non \u00e8 venuta, e oggi, presentata la questione sotto un aspetto strettamente politico e specialmente dopo le dichiarazioni dell\u2019onorevole Mastrojanni, non pu\u00f2 che votare contro l\u2019emendamento Einaudi.<\/p><p>FUSCHINI dichiara che per atto personale e sotto la sua personale responsabilit\u00e0 voter\u00e0 contro l\u2019emendamento Einaudi, perch\u00e9 ritiene che l\u2019articolo in questione non faccia che consacrare la conseguenza della caduta della monarchia per volont\u00e0 popolare.<\/p><p>MANNIRONI si associa all\u2019onorevole Fuschini.<\/p><p>FEDERICI MARIA si associa all\u2019onorevole Fuschini.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento Einaudi, sul quale \u00e8 stata chiesta la votazione per appello nominale.<\/p><p>(<em>Segue la votazione nominale<\/em>).<\/p><p><em>Rispondono s\u00ec<\/em>: Bozzi, Domined\u00f2, Einaudi, Fabbri, Grassi, Lucifero, Marinaro, Mastrojanni, Uberti.<\/p><p><em>Rispondono no<\/em>: Ambrosini, Cappi, Cevolotto, Conti, De Michele, De Vita, Farini, Federici Maria, Froggio. Fuschini, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Mannironi, Merlin Umberto, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Perassi, Ravagnan, Ruini, Targetti, Togliatti, Tosato, Zuccarini.<\/p><p>Comunica il risultato della votazione:<\/p><p>Voti favorevoli 9; voti contrari 26.<\/p><p>(<em>La Commissione non approva<\/em>).<\/p><p>Vi \u00e8 poi la proposta Tosato:<\/p><p>\u00abLa legge disporr\u00e0 la destinazione dei beni di casa Savoia\u00bb.<\/p><p>Domanda all\u2019onorevole Tosato se egli accetta l\u2019aggiunta Togliatti: \u00aba fini sociali\u00bb.<\/p><p>TOSATO, poich\u00e9 la sua proposta, emendata e precisata nel senso indicato dall\u2019onorevole Togliatti, perderebbe la sua ragion di essere, dichiara di ritirarla.<\/p><p>FABBRI dichiara che alcuni Commissari hanno modificato il loro atteggiamento a seguito della presentazione della proposta Tosato, a favore della quale si riservavano di votare, se l\u2019onorevole Tosato non l\u2019avesse ritirata.<\/p><p>CEVOLOTTO fa osservare che se qualcuno avesse voluto insistere sull\u2019emendamento Tosato l\u2019avrebbe fatto proprio.<\/p><p>Titoli nobiliari.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ultima questione da trattare \u00e8 quella relativa ai titoli nobiliari, che era stata demandata al Comitato di redazione, il quale ha formulato il seguente articolo da inserire fra le disposizioni transitorie:<\/p><p>\u00abLa Repubblica non riconosce titoli nobiliari. I predicati di quelli esistenti valgono soltanto come parte del nome. La legge regola la soppressione della Consulta Araldica\u00bb.<\/p><p>Pensa che sia utile inserire qualche accenno ai titoli nobiliari fascisti.<\/p><p>TARGETTI circa i titoli nobiliari fascisti propone di aggiungere all\u2019articolo formulato dal Comitato di redazione, dopo le parole: \u00abvalgono soltanto come parte del nome\u00bb, le altre: \u00abAi titoli nobiliari concessi dopo il 28 ottobre 1922 non \u00e8 riconosciuto neppure questo valore\u00bb.<\/p><p>NOBILE si associa alla proposta dell\u2019onorevole Targetti, perch\u00e9 \u00e8 assolutamente inammissibile che resti qualcosa dei titoli nobiliari concessi dal fascismo.<\/p><p>TOGLIATTI. Basterebbe dire: \u00abI predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono soltanto come parte del nome\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pensa che la proposta dell\u2019onorevole Togliatti soddisfi il pensiero di tutti.<\/p><p>LUCIFERO fa presente che la Commissione ha interpretato la frase: \u00abla Repubblica non riconosce titoli nobiliari\u00bb nel senso di escludere ogni possibilit\u00e0 di concessione. Con questa formula si \u00e8 voluto tener conto anche dei titoli nobiliari concessi dal fascismo.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula proposta dal Comitato di redazione con l\u2019emendamento Togliatti:<\/p><p>\u00abLa Repubblica non riconosce titoli nobiliari. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono soltanto come parte del nome. La legge regola la soppressione della Consulta Araldica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>La Commissione ha, cos\u00ec, terminato l\u2019esame del progetto di Costituzione, che sar\u00e0 presentato, nel termine stabilito, alla Presidenza della Costituente.<\/p><p>Resta inteso che fino al 6 febbraio, data della convocazione dell\u2019Assemblea costituente, si potranno ancora introdurre modificazioni di forma.<\/p><p>La Commissione, peraltro, rimarr\u00e0 attiva anche durante i lavori dell\u2019Assemblea.<\/p><p>Informa che la Giunta del Regolamento stabilir\u00e0 speciali norme per la discussione del progetto di Costituzione da parte dell\u2019Assemblea costituente.<\/p><p>\u00c8 stato incaricato gi\u00e0 l\u2019onorevole Perassi, che fa parte della Giunta del Regolamento, di fare le proposte al riguardo. Egli riferir\u00e0 in proposito al Comitato di redazione.<\/p><p>TOGLIATTI crede di interpretare i sentimenti di tutti i colleghi, esprimendo al Presidente, nel momento in cui si chiude la prima parte dell\u2019attivit\u00e0 della Commissione, il riconoscimento di tutti per il contributo che egli ha dato ai lavori, che ha presieduto con competenza e con maestria. (<em>Vivi applausi<\/em>).<\/p><p>MORO si associa, anche a nome dei colleghi, ai sentimenti di gratitudine espressi all\u2019onorevole Ruini, il quale ha presieduto con grande imparzialit\u00e0, con grande comprensione e con grande amore i lavori della Commissione. Ringrazia anche i colleghi, che hanno cos\u00ec cordialmente collaborato in questa difficile fase della elaborazione della Costituzione italiana.<\/p><p>PRESIDENTE ringrazia i colleghi non solo delle parole gentili che hanno voluto rivolgergli, ma del lavoro che essi hanno fatto e che rimarr\u00e0. \u00c8 sicuro che esso risulter\u00e0 nella sua viva luce dinanzi all\u2019Assemblea costituente.<\/p><p>Per quanto molte volte i Commissari si siano divisi su questioni particolari, sulla sostanza vi \u00e8 convergenza di tendenze e di idee.<\/p><p>L\u2019Italia esce da un periodo tristissimo e funesto, ma in questo anelito di libert\u00e0, in questa tendenza a costruire un ordinamento democratico, crede che vi sia il concorso di tutti i partiti.<\/p><p>L\u2019approvazione della nuova Costituzione costituir\u00e0 una prova della volont\u00e0 e della fede di tutto il popolo italiano. (<em>Vivi applausi<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 20.40.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Cappi, Cevolotto, Conti, De Michele, De Vita, Domined\u00f2, Einaudi, Fabbri, Farini, Federici Maria, Froggio, Fuschini, Grassi, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lucifero, Mancini, Mannironi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Mol\u00e8, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Perassi, Rapelli, Ravagnan, Ruini, Targetti, Togliatti, Tosato, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Ghidini, Lussu.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Amadei, Basso, Bordon, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cannizzo, Castiglia, Codacci Pisanelli, Colitto, Corsanego, Di Giovanni, Di Vittorio, Dossetti, Fanfani, Finocchiaro Aprile, Giua, Gotelli Angela, Grieco, La Pira, Leone Giovanni, Lombardo, Marchesi, Merlin Angelina, Paratore, Pesenti, Piccioni, Porzio, Rossi Paolo, Taviani, Terracini, Togni, Tupini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE ADUNANZA PLENARIA 29. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI SABATO 1\u00b0 FEBBRAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI INDICE Corte costituzionale Presidente \u2013 Einaudi \u2013 Mastrojanni \u2013 Targetti \u2013 Cappi \u2013 Laconi \u2013 Fabbri \u2013 Nobile. 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