{"id":4967,"date":"2023-10-15T22:10:00","date_gmt":"2023-10-15T20:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4967"},"modified":"2023-12-08T22:36:25","modified_gmt":"2023-12-08T21:36:25","slug":"seduta-antimeridiana-di-sabato-1-febbraio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4967","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI SABATO 1\u00b0 FEBBRAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4967\" class=\"elementor elementor-4967\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b4b16a7 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b4b16a7\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-02e4f95\" data-id=\"02e4f95\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6dce15b elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"6dce15b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470201sed028cc.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ef0d950 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ef0d950\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>ADUNANZA PLENARIA<\/p><p>28.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI SABATO 1\u00b0 FEBBRAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>RUINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Le autonomie locali <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Mannironi \u2013 Fabbri \u2013 Nobile \u2013 Ambrosini \u2013 Grassi \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Uberti \u2013 Perassi \u2013 Targetti \u2013 Tosato \u2013 Einaudi \u2013 Bozzi \u2013 Moro \u2013 Lami Starnuti \u2013 Laconi \u2013 Conti \u2013 Togliatti \u2013 Fuschini \u2013 Iotti Leonilde \u2013 Cevolotto.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.05.<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>PRESIDENTE proseguendo nell\u2019esame degli articoli relativi alle autonomie locali, avverte che all\u2019articolo 4, riguardante la potest\u00e0 legislativa di competenza della Regione, l\u2019onorevole Mannironi propone di aggiungere, nell\u2019elencazione delle materie, alla voce: \u00abmodificazioni delle circoscrizioni comunali\u00bb, le parole: \u00abe provinciali\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI osserva che il suo emendamento avrebbe avuto indubbiamente maggior rilievo, se fosse stato approvato l\u2019emendamento proposto ieri dall\u2019onorevole Targetti per la conservazione della Provincia. Comunque, ritiene di dover insistere nella sua proposta.<\/p><p>In sostanza, la Provincia, anche se perde la sua qualifica di ente autarchico, rimane sempre come ente amministrativo, come circoscrizione amministrativa della Regione; non solo, ma rester\u00e0 sovrattutto anche come un ente, nel quale sar\u00e0 decentrata una parte dell\u2019amministrazione centrale. Quindi la Provincia ha una sua fisionomia, una sua individualit\u00e0. In queste condizioni, pensa che il diritto a modificare eventualmente le circoscrizioni provinciali debba essere riservato alla Regione, come avviene per le circoscrizioni comunali.<\/p><p>Rileva che, quando alcune circoscrizioni sono state modificate dal potere centrale, si \u00e8 giunti a commettere addirittura delle aberrazioni; e cita il caso della sua Provincia, Nuoro, alla quale furono assegnati Comuni situati a pochi chilometri da Cagliari. Ora questi errori sarebbero evitati, indubbiamente, se la modifica delle circoscrizioni provinciali fosse riservata alla competenza della Regione.<\/p><p>Insiste pertanto nel suo emendamento.<\/p><p>FABBRI non pu\u00f2 aderire alla proposta dell\u2019onorevole Mannironi, soprattutto per una ragione di armonia. Osserva infatti che \u00e8 gi\u00e0 stato approvato un emendamento proposto dall\u2019onorevole Ambrosini all\u2019articolo 2, nel senso che le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale e statale. Ci\u00f2 significa che i servizi provinciali saranno di natura statale e regionale. Attualmente circa il 90 per cento, cio\u00e8 la grande maggioranza di questi servizi, \u00e8 di natura esclusivamente statale (Intendenze di finanza, Tribunali, Uffici delle imposte, ecc.), mentre una piccola parte \u00e8 di natura tipicamente provinciale (strade, brefotrofi, manicomi, ecc.). L\u2019assegnazione alla competenza esclusiva della Regione dell\u2019ordinamento delle Provincie, renderebbe il capoluogo di Regione arbitro di disporre su servizi, i quali emanano direttamente dall\u2019autorit\u00e0 centrale dello Stato.<\/p><p>NOBILE si associa alle considerazioni esposte dall\u2019onorevole Fabbri, rilevando che la circoscrizione provinciale ha pi\u00f9 interesse per lo Stato che non per la Regione; e che non si potrebbe ammettere, in alcun modo, che fosse soltanto la Regione a modificare le circoscrizioni provinciali.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di emendamento dell\u2019onorevole Mannironi.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che l\u2019onorevole Ambrosini ha presentato la proposta di sopprimere nel penultimo comma dell\u2019articolo 8 (\u00abLa Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalit\u00e0 stabilite con legge costituzionale\u00bb) la parola \u00abcostituzionale\u00bb.<\/p><p>La pone ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Segue un altro emendamento dell\u2019onorevole Ambrosini all\u2019articolo 12, inteso ad aggiungere nel primo comma, dopo le parole: \u00abo gravi violazioni di legge\u00bb, le altre: \u00abdebitamente contestategli, con facolt\u00e0 di dare chiarimenti\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI ritiene di non aver bisogno di illustrare il suo emendamento, il quale mira a porre il Consiglio regionale nella possibilit\u00e0 di dare quegli eventuali chiarimenti che possano dissipare le preoccupazioni sorte nel Governo.<\/p><p>GRASSI prega l\u2019onorevole Ambrosini di non insistere nel suo emendamento, in quanto con esso si verrebbe a stabilire un procedimento disciplinare fra Governo e Regione. Si tratta di un principio che non \u00e8 dignitoso fissare nella Costituzione ma che pu\u00f2 invece benissimo esplicarsi nella pratica.<\/p><p>PRESIDENTE concorda con l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Grassi.<\/p><p>AMBROSINI non insiste nel suo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019emendamento proposto dallo stesso onorevole Ambrosini all\u2019articolo 13, inteso a sopprimere nell\u2019ultimo comma le parole: \u00abed il Governo consente\u00bb.<\/p><p>Ritiene che l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Ambrosini, abbia lo scopo di affermare che anche se il Governo non consente, la legge regionale pu\u00f2 ugualmente entrare in vigore prima dei termini indicati.<\/p><p>AMBROSINI non crede sia questa l\u2019interpretazione da dare all\u2019emendamento. Essendo gi\u00e0 prescritto nella prima parte dell\u2019ultimo comma che le leggi regionali debbono essere vistate dal commissario del Governo, \u00e8 superfluo che si chieda un consenso al Governo: questo deve intendersi dato implicitamente con il visto del Commissario. La soppressione proposta non incide quindi sulla sostanza ma riguarda semplicemente la forma e vuole evitare una ripetizione.<\/p><p>NOBILE potrebbe anche concordare con l\u2019onorevole Ambrosini, ma teme che il testo, modificato nel senso richiesto, possa dar luogo ad equivoci. Sarebbe quindi per il mantenimento della formula adottata dal Comitato di redazione.<\/p><p>DOMINED\u00d2 rileva che, nonostante gli intendimenti dell\u2019onorevole Ambrosini, vi potrebbe essere un divario sostanziale fra la formulazione originaria e quella modificata, considerando che il visto del Commissario attiene di regola ad un vero intervento di legalit\u00e0, mentre nel consenso del Governo \u00e8 inclusa una valutazione di merito. Per tale ragione, voter\u00e0 contro la proposta di emendamento.<\/p><p>MOL\u00c8 concorda con l\u2019onorevole Domined\u00f2.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento Ambrosini.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Sottopone ora alla Commissione l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Perassi, il quale all\u2019articolo 6, ultimo comma, propone di inserire la seguente disposizione: \u00abLe leggi dello Stato possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme regolamentari di esecuzione\u00bb.<\/p><p>Ricorda che in una discussione generale fu approvato che le categorie in cui si distingue la competenza delle Assemblee regionali sono: competenza diretta o esclusiva; facolt\u00e0 legislativa supplettiva e concorrente; facolt\u00e0 integrativa di adattamento delle norme generali emanate dallo Stato alle condizioni ed ai bisogni locali. Il Comitato di redazione aveva ritenuto che in questa categoria fosse compresa la cosiddetta potest\u00e0 regolamentare, che del resto \u00e8 concessa anche ai Comuni. Ad ogni modo, essendo sorto il dubbio e chiedendo l\u2019onorevole Perassi la specificazione, pone ai voti la sua proposta di emendamento.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Uberti all\u2019articolo 14, inteso ad aggiungere il seguente comma:<\/p><p>\u00abIn tali circoscrizioni sono elette dai Comuni Giunte provinciali con funzioni delegate dalla Regione secondo norme da stabilirsi\u00bb.<\/p><p>UBERTI precisa che la sua proposta \u00e8 dettata dall\u2019esigenza di ottenere una maggiore precisazione circa le funzioni delle Giunte provinciali, per le quali, in base al principio della unicit\u00e0 amministrativa, \u00e8 meglio parlare di funzioni delegate dalla Regione.<\/p><p>MOL\u00c8 ritiene sia una incongruenza che le funzioni vengano delegate dalla Regione e che, viceversa, a nominare questi delegati della Regione siano chiamati i Comuni. Chi delega, d\u00e0 le funzioni.<\/p><p>PERASSI crede conveniente mantenere la formula che era stata adottata dalla seconda Sottocommissione che \u00e8 pi\u00f9 larga e non esclude, eventualmente, che le Giunte provinciali siano elette anche dai Consigli comunali.<\/p><p>Viceversa, riterrebbe opportuno precisare che queste funzioni vanno determinate non con una legge della Repubblica ma con una legge della Regione interessata. Invita, pertanto, l\u2019onorevole Uberti a non insistere sul suo emendamento e propone che nel testo dell\u2019articolo 14, secondo comma, adottato dalla Sottocommissione, anzich\u00e9 dire: \u00abnei modi e con i poteri stabiliti da una legge della Repubblica\u00bb, si dica: \u00abnei modi e con i poteri stabiliti dalla legge regionale\u00bb.<\/p><p>FABBRI accoglie anch\u2019egli la prima parte dell\u2019osservazione Perassi, che cio\u00e8 sia preferibile il testo della seconda Sottocommissione al testo formulato dal Comitato di coordinamento, che pu\u00f2 dare origine ad incertezze.<\/p><p>Da parte della maggioranza della seconda Sottocommissione, si era infatti pensato ad un organo che fosse in qualche modo di sorveglianza, e collaterale nella esplicazione delle funzioni amministrative da parte degli uffici decentrati della Regione. Quindi, completa soppressione di organi aventi l\u2019autonomia degli antichi Consigli provinciali, per evitare un ritorno all\u2019organizzazione autarchica ed autonoma della Provincia. Rimanendo per\u00f2 la circoscrizione provinciale, si era ritenuto necessario dare agli elementi locali una certa responsabilit\u00e0 inerente alla esplicazione dei vari servizi, ed istituire una sorveglianza proveniente da un principio elettorale, l\u2019attuazione del quale sar\u00e0 stabilito, secondo i modi e le forme pi\u00f9 opportune, dalla legge.<\/p><p>Su questo punto \u00e8 completamente d\u2019accordo con l\u2019onorevole Perassi per mantenere la dicitura della Commissione; senonch\u00e9, quando si tratta di indicare questa legge, l\u2019onorevole Perassi \u2013 che ha una tendenza regionalistica pi\u00f9 spinta \u2013 dice che occorre una legge della Regione. Crede, invece, che questo ordinamento di carattere unitario per tutte le Regioni in ordine appunto al funzionamento dei servizi debba essere mantenuto. Non erede opportuno che le Giunte elettive, che saranno quali la legge dello Stato determiner\u00e0, debbano essere diverse da Regione a Regione, salvo, naturalmente, le maggiori autonomie contemplate per determinate Regioni.<\/p><p>A questo proposito fa presente che pur essendo contrario \u2013 come prima ha accennato \u2013 ad una tendenza regionalistica troppo spinta, \u00e8 d\u2019avviso che per le Regioni insulari e per quelle mistilingui di confine siano opportune disposizioni particolari in omaggio alla democrazia, alla libert\u00e0 ed agli interessi di razze e di Paesi non del tutto italiani per lingua. Ed egli chiede alla Commissione di considerare l\u2019opportunit\u00e0 \u2013 ove si mantenga il concetto di dare un ordinamento speciale alle Regioni di confine mistilingui, con riferimento specifico alla Val d\u2019Aosta e all\u2019Alto Adige \u2013 se non sarebbe opportuno fin da adesso includere nel secondo comma dell\u2019articolo 3, che prevede condizioni particolari di autonomia per le due Isole e per le Regioni di confine mistilingui, anche la Venezia Giulia ed il Friuli; a meno che non si preferisca abbandonare il criterio della precisazione e parlare soltanto, in forma generica, delle due Regioni insulari e delle Regioni di confine mistilingui.<\/p><p>PRESIDENTE osserva all\u2019onorevole Fabbri che questi, parlando dell\u2019emendamento Targetti, ha affermato che il testo del Comitato di redazione gli sembrava meno felice di quello della seconda Sottocommissione. Fa presente che tale testo fu discusso lungamente dal Comitato stesso. La Sottocommissione aveva stabilito che i modi di elezione della Giunta avrebbero dovuto essere stabiliti dalla legge, ci\u00f2 che poteva portare anche ad un suffragio diretto. La maggioranza ha ritenuto invece che non fosse opportuno caricare di un suffragio diretto questa fioritura di elezioni che vi \u00e8 nelle Regioni.<\/p><p>Quanto alla nuova proposta dell\u2019onorevole Fabbri, rileva trattarsi di una questione che ha un tale riflesso di natura anche nazionale e politica che non pu\u00f2 non metterla in discussione, se la Commissione lo ritiene. Per\u00f2, la discussione dovr\u00e0 essere fatta a parte, perch\u00e9 si tratter\u00e0 di ritornare sull\u2019articolo 3 e di modificarne la dizione.<\/p><p>TARGETTI dichiara di apprezzare le ragioni che hanno ispirato l\u2019onorevole Uberti nel compilare il suo emendamento, perch\u00e9 vi vede un gentile pensiero verso la vecchia Provincia che alcuni si augurano possa essere fatta risorgere.<\/p><p>Ma la proposta dell\u2019onorevole Uberti non gli sembra logica. Essendo stata soppressa la Provincia, \u00e8 contrario anche alla istituzione di queste Giunte elettive, le quali non sarebbero altro che uffici distaccati dalla Regione; ed egli si domanda se si voglia dare l\u2019aspetto di un corpo elettivo ad un ufficio burocratico impiegatizio. Voter\u00e0, quindi, contro l\u2019emendamento Uberti e contro l\u2019istituzione delle Giunte.<\/p><p>TOSATO si dichiara favorevole alla proposta Perassi, perch\u00e9 la ritiene conforme a tutto il sistema, per il quale la Giunta provinciale non \u00e8 altro che un ufficio regionale decentrato. Si tratta di vedere come questo ufficio potr\u00e0 essere costituito, e se rappresenti una partecipazione diretta o indiretta dei cittadini della Provincia al controllo ed alla vigilanza delle funzioni regionali nell\u2019ambito della Provincia. Sotto questo aspetto, ritiene sia meglio adottare la formula pi\u00f9 generica della Sottocommissione, e per questo non \u00e8 favorevole a quella predisposta dal Comitato di redazione.<\/p><p>Proporrebbe, inoltre, un emendamento formale, alla prima parte dell\u2019articolo 14. Dove e detto: \u00abLa Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo delle circoscrizioni provinciali\u00bb, sostituirebbe le parole: \u00aba mezzo di organi provinciali\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI \u00e8 favorevole alla proposta Uberti, in quanto crede che essa rappresenti una ulteriore precisazione di quanto ha gi\u00e0 stabilito il Comitato di redazione. Non si tratta di una incongruenza, come ha detto l\u2019onorevole Mol\u00e8, ma si tratta di una commistione di vari elementi tale da riaffermare il principio che le circoscrizioni provinciali esistono in funzione dell\u2019amministrazione regionale, e d\u2019altra parte di dare un peso alla voce degli enti locali e principalmente dei Comuni. Crede che, in questi termini, la proposta Uberti possa accettarsi.<\/p><p>NOBILE ritiene che la proposta Uberti non sia da accettare perch\u00e9 sin da adesso cristallizzerebbe il modo nel quale queste Giunte debbono essere elette. I modi di poter eleggere le Giunte sono vari: vi possono essere sistemi che, forse, rispondano meglio che non la proposta Uberti alle esigenze della Provincia e della Regione.<\/p><p>\u00c8 favorevole, quindi, alla dizione adottata dal Comitato di redazione.<\/p><p>UBERTI sottolinea che, effettivamente, la Provincia ha un\u2019efficienza ed un valore. Rileva che dalla Provincia sono stati soppressi il bilancio ed il Consiglio provinciale; ma se si sopprimono le forze locali che sono nella Provincia si arriva ad un accentramento regionale quanto mai pericoloso. Se l\u2019esistenza della Provincia avrebbe intaccato l\u2019unit\u00e0 della Regione, d\u2019altra parte occorre tener presente che un decentramento \u00e8 necessario. Ora questo ha luogo attraverso un puro decentramento burocratico; cio\u00e8 di organi dipendenti dalla Regione, di funzionari della Provincia: si arriver\u00e0 cos\u00ec ad avere una Provincia gestita semplicemente dai funzionari, mentre per attuare il criterio fondamentale della utilizzazione delle forze locali nella Regione, occorre che il decentramento sia compiuto da forze di carattere locale elettive, cio\u00e8 dai Comuni. Afferma, pertanto, che non si pu\u00f2 ammettere il criterio che queste forze locali siano nominate dalla Regione, perch\u00e9 vi potrebbe essere domani un contrasto fra gli elementi scelti dalla Regione, che non sono espressione delle forze locali.<\/p><p>Non crede che si possa rimandare alla legge una questione come questa che ha rilevanza costituzionale.<\/p><p>EINAUDI domanda all\u2019onorevole Uberti se, con la parola Comuni, intenda i Consigli comunali.<\/p><p>UBERTI risponde affermativamente.<\/p><p>PRESIDENTE, in base a questa precisazione, rileva che l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Uberti pu\u00f2 essere cos\u00ec modificato: \u00abIn tali circoscrizioni sono elette dai Consigli comunali Giunte provinciali con funzioni delegate dalla Regione secondo norme da stabilirsi\u00bb.<\/p><p>Lo pone ai voti in questa dizione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pone ora ai voti l\u2019emendamento Perassi, tendente a sostituire alla fine dell\u2019articolo le parole: \u00abda una legge della Repubblica\u00bb, con le altre: \u00abda una legge regionale\u00bb.<\/p><p>BOZZI \u00e8 contrario all\u2019emendamento Perassi non solo per le ragioni gi\u00e0 rilevate dall\u2019onorevole Fabbri e dal Presidente, che cio\u00e8 si viene a creare una disarmonia in questa regolamentazione, ma anche per una ragione pi\u00f9 sostanziale. Sono state create le Regioni per eliminare l\u2019accentramento statale; non si deve sostituire all\u2019accentramento statale un accentramento che forse sarebbe peggiore, cio\u00e8 l\u2019accentramento regionale. Ora, se si lasciasse alla facolt\u00e0 legislativa della Regione la potest\u00e0 di regolare i suoi servizi interni, si potrebbe proprio arrivare all\u2019assurdo di un accentramento regionale. Viceversa, demandando alla Repubblica una funzione unitaria, cio\u00e8 la regolamentazione del decentramento burocratico nell\u2019interno della Regione, questi pericoli sono evitati.<\/p><p>(<em>L\u2019emendamento Perassi non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Ambrosini all\u2019articolo 16. Precisa che l\u2019articolo 16, ultimo comma, dice:<\/p><p>\u00abIl controllo di legittimit\u00e0 sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali \u00e8 esercitato da un organo regionale in maggioranza elettivo nei modi e limiti stabiliti con leggi della Repubblica. Per le deliberazioni amministrative indicate dalla legge, l\u2019autorit\u00e0 deliberante pu\u00f2 essere invitata a riesaminare il merito della deliberazione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ambrosini propone di sostituire il comma con il seguente:<\/p><p>\u00abIl controllo di legittimit\u00e0 sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali \u00e8 esercitato dalla Regione per mezzo di una Giunta nominata dal Consiglio regionale e con l\u2019intervento di un funzionario governativo a ci\u00f2 delegato. Per le deliberazioni amministrative ecc.\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI dichiara che nel proporre l\u2019emendamento \u00e8 stato mosso da due scopi: uno di precisare l\u2019organo che deve procedere alla nomina delle persone incaricate di esercitare il controllo di legittimit\u00e0, l\u2019altro di precisare che interverr\u00e0 nella Giunta un funzionario governativo a ci\u00f2 delegato. La portata di questa aggiunta \u00e8 manifesta. Si \u00e8 preoccupato della opportunit\u00e0 che lo Stato intervenga sul controllo di legittimit\u00e0 per assicurare che la legalit\u00e0 venga ovunque osservata e cos\u00ec si evitino errori o arbitr\u00ee da parte di amministrazioni locali inesperte o faziose.<\/p><p>Crede che l\u2019aggiunta di questo funzionario governativo non turbi l\u2019armonia del sistema, ma, anzi, contribuisca al suo migliore funzionamento.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che con l\u2019emendamento si altera profondamente il sistema adottato per la formazione della Commissione regionale, che cio\u00e8 fosse in maggioranza elettivo, lasciando alla legge di determinare la composizione pi\u00f9 opportuna.<\/p><p>MANNIRONI chiede se nel proporre il controllo di legittimit\u00e0 sugli atti dei Comuni si intenda attribuire questo diritto di controllo in modo esclusivo alla Giunta provinciale, oppure se non si preveda la possibilit\u00e0 che la stessa facolt\u00e0 possa essere delegata dalla Giunta provinciale a quelle Giunte comunali di cui si \u00e8 parlato.<\/p><p>GRASSI osserva che il controllo di legittimit\u00e0 sui Comuni, dal momento che la Regione rappresenter\u00e0 molte Provincie, non potr\u00e0 essere dato da un solo organo regionale, ma bisogner\u00e0 che siano gli organi provinciali a dare la possibilit\u00e0 ai Comuni di poter svolgere la loro vita, in quanto, date anche le grandi distanze che vi possono essere tra i vari Comuni, il controllo si render\u00e0 difficile. E d\u2019avviso che, agli effetti di questo controllo, si potr\u00e0 stabilire che esso sia esercitato per mezzo di Giunte nominate dal Consiglio regionale.<\/p><p>PERASSI crede si possa dire che il controllo \u00e8 esercitato dalla Regione per mezzo di organi regionali.<\/p><p>NOBILE \u00e8 d\u2019avviso che il suggerimento dato dall\u2019onorevole Grassi sia da accogliersi, mutando la dizione proposta dal Comitato e parlando di organi al plurale. Crede per\u00f2 che, per il resto, l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Ambrosini sia da respingere.<\/p><p>Propone inoltre, in fine, il seguente comma aggiuntivo:<\/p><p>\u00abDi tali organi dovr\u00e0 far parte di diritto un rappresentante delegato dal Governo centrale\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI dichiara di accettare l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Grassi, perch\u00e9 crede che il controllo di legittimit\u00e0 sugli atti dei Comuni ed altri enti locali debba essere esercitato per mezzo di organi regionali e con l\u2019intervento di un funzionario governativo a ci\u00f2 delegato. Cos\u00ec gli sembra che possano tenersi in considerazione tutte le esigenze sulle quali crede che tutti siano d\u2019accordo.<\/p><p>MORO richiama l\u2019attenzione sulla connessione tra le due parti dell\u2019articolo. Nella prima parte si prende in considerazione il controllo sulle Regioni e nella seconda quello sui Comuni. Quindi, o si scende ai particolari cos\u00ec nell\u2019una come nell\u2019altra parte, oppure non se ne parla in nessuna delle due.<\/p><p>PRESIDENTE concorda.<\/p><p>AMBROSINI osserva che, giacch\u00e9 si solleva una questione pregiudiziale, \u00e8 bene che venga chiarita e che si ritorni anche sul primo comma per stabilire che non esistono disarmonie.<\/p><p>PERASSI non vede una disarmonia tra il primo comma ed il secondo, perch\u00e9 \u00e8 chiaramente inteso che quando si parla del controllo sugli atti della Regione, l\u2019organo centrale che eserciter\u00e0 questo controllo \u00e8 un organo dello Stato. Nella seconda parte dell\u2019articolo 16 si \u00e8 inteso dire che l\u2019organo che esercita il controllo di legittimit\u00e0 sugli atti dei Comuni \u00e8 invece un organo della Regione.<\/p><p>La sola questione che si presenta adesso \u00e8 quella di vedere se non sia il caso di non vincolare in maniera cos\u00ec rigida la soluzione del problema parlando di un organo regionale. \u00c8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Grassi, che si riconnette all\u2019idea dell\u2019onorevole Ambrosini, nel senso che questo controllo sia esercitato dalla Regione per mezzo di organi provinciali, in maggioranza elettivi, e nei modi e termini stabiliti dalle leggi della Repubblica.<\/p><p>Ritiene che l\u2019onorevole Nobile potrebbe non insistere nella sua proposta perch\u00e9, dicendo \u00abin maggioranza elettivo\u00bb, non si esclude che vi possano essere anche membri non elettivi.<\/p><p>MORO \u00e8 d\u2019avviso che se si dice nella seconda parte che il controllo sugli atti del Comune spetta alla Regione, nella prima parte bisogna dire anche che spetta allo Stato per mezzo di uno o pi\u00f9 organi.<\/p><p>LAMI STARNUTI \u00e8 contrario alla creazione di organi provinciali secondo la formula proposta. Avrebbe preferito che l\u2019onorevole Ambrosini avesse abolito l\u2019aggettivo \u00abprovinciali\u00bb lasciando soltanto \u00aborgani\u00bb. Sottolinea la necessit\u00e0 che la Commissione tenga presente che con questo testo il controllo di tutela viene soppresso e rimane soltanto il controllo di legittimit\u00e0. Quindi la creazione di organi provinciali \u00e8 superflua e serve soltanto ad appesantire l\u2019apparato burocratico di controllo.<\/p><p>Che possa occorrere in una determinata Regione un numero maggiore di organi di controllo, pu\u00f2 ammetterlo; ma gli sembra superfluo che ogni Provincia abbia il suo organo provinciale per il controllo di legittimit\u00e0. Propone quindi che nella formulazione dell\u2019onorevole Ambrosini sia soppressa la parola: \u00abprovinciali\u00bb.<\/p><p>GRASSI si associa.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento nella seguente dizione:<\/p><p>\u00abIl controllo di legittimit\u00e0 sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali \u00e8 esercitato dalla Regione per mezzo di organi in maggioranza elettivi nei limiti e modi stabiliti con leggi della Repubblica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>).<\/p><p>Pone in discussione l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Grieco all\u2019articolo 18. Con esso non si accetta la creazione delle nuove Regioni e il loro inserimento nella Costituzione, ma si propone un articolo cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLe Regioni sono costituite secondo la tradizionale ripartizione geografica dell\u2019Italia. \u00c8 fatta eccezione per la Valle d\u2019Aosta, che costituisce una Regione distinta\u00bb.<\/p><p>LACONI, illustrando l\u2019emendamento per incarico dell\u2019onorevole Grieco, osserva che la Commissione si \u00e8 trovata dinanzi ad una molteplicit\u00e0 di richieste presentate con le pi\u00f9 strane procedure. La scelta delle Regioni cui la Commissione ha proceduto ha avuto luogo secondo criteri anche empirici.<\/p><p>Osserva che quando si \u00e8 decisa la costituzione dell\u2019ente Regione, e quindi la sostituzione della Provincia, si \u00e8 inteso dire che, bench\u00e9 della Regione non fosse cenno nell\u2019ordinamento italiano, tuttavia alla Regione si era mantenuta una qualche struttura comprensiva delle vecchie circoscrizioni. Se cos\u00ec \u00e8, occorre dare un riconoscimento a queste circoscrizioni, che si sono mantenute durevolmente, cos\u00ec come sono state tramandate dalla tradizione popolare.<\/p><p>Non crede per\u00f2 che questa regola debba essere introdotta in via assoluta senza eccezione. \u00c8 evidente che si dovr\u00e0 aprire una possibilit\u00e0 perch\u00e9 determinate parti di una Regione possano staccarsi ed unirsi ad altre Regioni. Ed \u00e8 stato appunto introdotto un articolo, il 20, nel quale si prevede che con una legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali interessati, si possa consentire la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni, con un minimo di 500 mila abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino un terzo della popolazione e che la proposta sia approvata con <em>referendum<\/em> popolare.<\/p><p>Evidentemente, nel testo della Costituzione si \u00e8 aperta una possibilit\u00e0 legale per addivenire alla formazione di nuove Regioni e alla divisione di quelle esistenti, qualora per\u00f2 le relative richieste abbiano raccolto il suffragio di una certa parte della popolazione. Ora, facendo eccezione alla procedura qui prevista, in sede di Sottocommissione \u00e8 stato ritenuto di dover accettare alcune richieste, anche se formulate in base ai criteri pi\u00f9 strani. Alcuni Commissari avevano raccolto da parte delle popolazioni interessate dei loro collegi elettorali, da parte di gruppi di amici, di uomini politici, una certa documentazione, di cui si sono fatti portatori, sostenendola con argomenti, talvolta anche validi, ma evidentemente senza alcuna procedura che avesse un minimo carattere costituzionale e potesse offrire al Paese e alla Costituente un minimo di garanzia. \u00c8 stata cos\u00ec adottata la formulazione dell\u2019articolo 18 che elenca le nuove Regioni.<\/p><p>Ora gli sembra assurdo che nella Costituzione siano previste tante cautele, si stabilisca il numero degli elettori che devono firmare le richieste, si adotti il <em>referendum<\/em> popolare, ecc., e poi la Costituente, nell\u2019atto in cui viene decisa l\u2019istituzione di queste Regioni, violi completamente tutto quello che ha stabilito e accetti l\u2019istituzione delle Regioni in base ai buoni uffici presentati da un determinato numero di suoi componenti. Qualora vi fossero ragioni particolari per adottare una procedura d\u2019urgenza, queste ragioni dovrebbero essere prese in seria considerazione. Il Governo, prima della Costituente, ha dovuto riconoscere appunto per ragioni politiche impellenti l\u2019autonomia alla Sicilia, e ha dovuto costituire un Commissariato generale in Sardegna. Oggi nessuno pu\u00f2 affermare che nella Regione emiliana-lunense, o nel Salento o nel Friuli, si assista a fatti cos\u00ec importanti, a cos\u00ec gravi movimenti, a tali agitazioni politiche che impongano la necessit\u00e0 di immediati provvedimenti.<\/p><p>Crede quindi che la Costituente compir\u00e0 opera molto pi\u00f9 seria e rispondente al mandato ricevuto, se nella Costituzione si far\u00e0 unicamente riferimento alle Regioni storiche, che si sono tramandate nonostante il loro mancato riconoscimento nella Costituzione italiana, in quanto sono nel riconoscimento unanime delle nostre popolazioni; salvo poi ad introdurre \u2013 come giustamente \u00e8 stata introdotta \u2013 una procedura che consenta in un secondo momento, a Costituzione entrata in vigore, la possibilit\u00e0 di costituire nuove Regioni.<\/p><p>CONTI, regionalista convinto, anche perch\u00e9 federalista, crede per\u00f2 che occorra esaminare il problema con molta prudenza e ponderazione. Ha gi\u00e0 avuto modo di affermare nella seconda Sottocommissione che il criterio che lo ispira nel configurare le nuove Regioni e nel riconoscere le vecchie \u00e8 questo: avere la certezza della vitalit\u00e0 dell\u2019ente che si costituisce. Non potrebbe concepire un aborto, n\u00e9 formazioni artificiali, capricciose. Crede che il desiderio, l\u2019aspirazione alla creazione dell\u2019ente Regione sia profondo nelle Regioni gi\u00e0 costituite, in quelle geografiche, tradizionali, ma che il desiderio sia vivissimo anche in altre zone del territorio. Tuttavia non si pu\u00f2 oggi fare buon viso a tutte le richieste che vengono dalle diverse parti. Quelle che sono state esaminate, sono state esaminate con notevole prudenza. Non \u00e8 proprio esatto quello che ha detto il collega Laconi, che si sia proceduto per suggestione.<\/p><p>Vi sono stati, comunque, movimenti da varie parti e questo dimostra, se mai, che vi \u00e8 gi\u00e0 in atto un\u2019espressione di quell\u2019altro elemento che si desidera entri nella soluzione del problema: una specie cio\u00e8 di auto-decisione delle popolazioni. Per le Regioni che sono state iscritte nell\u2019elenco che \u00e8 nell\u2019articolazione, questa espressione della volont\u00e0 delle popolazioni si \u00e8 avuta.<\/p><p>Si \u00e8 creata, per esempio, la Regione friulana; e nessuno pu\u00f2 negare che il Friuli sia una Regione assolutamente caratteristica, una Regione la quale da anni e anni si agita per questa sua autonomia. C\u2019\u00e8 poi un\u2019altra Regione per la quale crede non si debba discutere: \u00e8 una piccola Regione, una Provincia: il Molise. Ma se nel Friuli c\u2019\u00e8 stata sempre una viva aspirazione all\u2019autonomia, nel Molise si \u00e8 avuta tutta una serie di manifestazioni individuali e collettive per la creazione di una Regione separata.<\/p><p>TOGLIATTI fa presente che lo stesso si potrebbe dire, ad esempio, anche per la Valtellina.<\/p><p>CONTI, proseguendo, osserva che quanto al Salento vi \u00e8 stata una larga discussione nella Sottocommissione. Per il Salento ci possono essere delle difficolt\u00e0; in altre parti della Puglia sono sorte delle avversioni a questa formazione. Tuttavia ritiene, d\u2019accordo con i colleghi che hanno propugnata l\u2019istituzione del Salento a Regione, che vi siano moltissime ragioni a sostegno di questa tesi. Basterebbe soltanto un elemento di giudizio: le Puglie hanno una lunghezza di ben quattrocento chilometri; su quattrocento chilometri, \u00e8 evidente che si pu\u00f2 fare un taglio a met\u00e0, allo scopo di rendere pi\u00f9 facile l\u2019amministrazione locale e l\u2019autonomia del territorio. Non crede dunque che la Sottocommissione abbia errato nel dichiarare la costituzione di quella Regione.<\/p><p>Quanto alla costituzione delle Regioni emiliana-lunense ed emiliana romagnola, ritiene si tratti di una delle migliori attuazioni. Questa bipartizione dell\u2019Emilia, cio\u00e8 l\u2019unione nella parte occidentale alla Regione lunense e nella parte orientale alla Romagna risponde alle tradizioni, in primo luogo, ed in secondo luogo alle necessit\u00e0 e all\u2019economia delle popolazioni interessate.<\/p><p>Per la Regione emiliana-romagnola ricorda le tradizioni storiche le quali dicono che la Romagna \u00e8 sempre stata con Bologna e con Ferrara: nello Stato pontificio, infatti, essa era unita con queste due citt\u00e0, ed era una Regione pi\u00f9 vasta di quella odierna. E gli interessi sono tutti collegati: Bologna, Imola, Faenza, Forl\u00ec, Cesena, Rimini, sono tutte citt\u00e0 le quali convivono, mentre non hanno nulla a che fare con Parma e Piacenza, e in genere, con quella parte della Regione emiliana. La Regione emiliana occidentale \u00e8 poi nelle identiche condizioni e sente gravitare tutti i propri interessi verso La Spezia; e gli spezzini sanno di avere interessi comuni con la Provincia di Parma e in genere con quella parte settentrionale della Regione.<\/p><p>Non vede i motivi per cui si debbano contrastare interessi locali, di ripresa di commerci, di industrie, di trasporti, di comunicazioni, e perci\u00f2 ritiene che anche la dichiarazione della possibilit\u00e0 di due Regioni, l\u2019emiliana-romagnola e l\u2019emiliana-lunense sia perfettamente legittimata.<\/p><p>Si dice che vi \u00e8 un articolo 20 che apre l\u2019adito alla costituzione di Regioni, quando si voglia e quando siano riconosciute dalle leggi future le condizioni necessarie per tale costituzione. \u00c8 vero; ma oggi si elabora la prima legge in questo senso, si fa il primo impianto delle Regioni; le altre potranno venire; alcune potranno anche essere soppresse, riassorbite. Non si compie quindi nulla di irrimediabile compiendo questa prima regolamentazione.<\/p><p>D\u2019altra parte, fa anche presente che le decisioni definitive dovranno essere prese dall\u2019Assemblea costituente, la quale potr\u00e0 anche modificare la costituzione delle Regioni in conseguenza dell\u2019espressione di volont\u00e0 diverse da parte degli interessati.<\/p><p>GRASSI rileva che l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Grieco, l\u00e0 ove dice che bisogna tener conto di quelle Regioni le quali rispondono alla tradizionale ripartizione geografica dell\u2019Italia, non afferma nulla su cui si possa essere d\u2019accordo. Il Salento, ad esempio, rappresenta, in via geografica e in via storica, tutta una tradizione per cui si \u00e8 sentito sempre come Regione a s\u00e9 stante.<\/p><p>Comunque, \u00e8 d\u2019avviso che la procedura prevista dal progetto all\u2019articolo 20, per la creazione di nuove Regioni, che contempla perfino un <em>referendum<\/em> popolare, \u00e8 una vera prova del fuoco per una Regione.<\/p><p>Quanto poi all\u2019osservazione che nessuna procedura sia stata seguita per la creazione delle nuove Regioni, ricorda invece che l\u2019Ufficio di Presidenza dell\u2019Assemblea ha esplicato indagini attraverso i vari Comuni, s\u00ec che sono pervenute dalle singole Regioni, attraverso i rispettivi Prefetti, le deliberazioni di tutti i Consigli comunali. L\u2019Assemblea non difetter\u00e0 quindi di tutto il materiale necessario per decidere. Insiste quindi per l\u2019accoglimento del testo proposto dalla seconda Sottocommissione.<\/p><p>FUSCHINI vorrebbe innanzi tutto che si dicesse qual \u00e8 la tradizione alla quale la proposta Grieco intende riferirsi. In essa si parla infatti della tradizione della ripartizione geografica; ma la ripartizione geografica del nostro Paese ha avuto parecchie fasi nelle quali si sono manifestate posizioni geografiche diverse. Fare quindi riferimento alla tradizione, \u00e8 quanto vi pu\u00f2 essere di pi\u00f9 indeterminato e troppo vago per servire al fine di stabilire quelle che possono essere le Regioni. D\u2019altra parte, se proprio ci si volesse rifare alle tradizioni veramente storiche del Paese, si giungerebbe a conclusioni assolutamente contrarie a quelle che si intende raggiungere: si dovrebbe cio\u00e8 aumentare ancora il numero delle Regioni, poich\u00e9 tutte le Regioni potrebbero sentirsi sollecitate, secondo l\u2019articolo 20, a richiedere una tale suddivisione.<\/p><p>Desidera richiamare in modo particolare l\u2019attenzione su un punto fondamentale messo in luce dall\u2019onorevole Laconi, che cio\u00e8 la suddivisione di cui all\u2019articolo 18 sarebbe stata fatta in base a richieste pi\u00f9 o meno capricciose. Risponde che, per il Friuli e per la Venezia Giulia, ad esempio, la richiesta \u00e8 partita da un Comitato cittadino di cui facevano parte tutte le correnti politiche. Per quanto poi si riferisce alla Regione emiliana-lunense, osserva che tale Regione ha un suo inconfondibile carattere.<\/p><p>Nell\u2019effettuare la suddivisione, la Sottocommissione non ha preso in considerazione, perci\u00f2, alcuna richiesta di carattere arbitrario, ma seri documenti pervenuti da Consigli comunali e da Deputazioni provinciali. Inoltre la Presidenza dell\u2019Assemblea costituente, in data 1\u00b0 gennaio, ha trasmesso a tutte le Deputazioni provinciali e a tutti i Comuni una circolare nella quale sono indicate le Regioni stabilite dalla seconda Sottocommissione, e si domanda, su ci\u00f2, il pensiero di tali enti locali. Le risposte non Sono ancora interamente pervenute. Ritiene pertanto che sia opportuno lanciare l\u2019articolo 18 nel testo del Comitato di redazione, in attesa che l\u2019Assemblea Costituente sia in possesso di tutte le risposte, pro e contro, degli enti che sono stati chiamati a riferire il loro pensiero.<\/p><p>Quanto all\u2019Emilia, osserva che, anche con il criterio proposto dall\u2019onorevole Grieco, essa avrebbe sempre il diritto storicamente e tradizionalmente, di essere costituita in Regione.<\/p><p>FABBRI, anche per ragioni di coerenza rispetto a quanto ha sempre affermato in sede di seconda Sottocommissione in cui \u00e8 stato modestamente entusiasta della creazione dell\u2019ente Regione, fa solo eccezione, come gi\u00e0 appunto fece in quella sede, per alcune Regioni per le quali concorrono elementi di carattere geografico e storico, ai quali sopravvengono, per cos\u00ec dire, anche elementi di carattere politico. Ha aderito quindi al concetto che si possa pensare ad un ordinamento in qualche modo diverso e caratteristico, rispetto a quella che possa essere la generalit\u00e0 delle altre Regioni di Italia, nei confronti della Sicilia, della Sardegna e delle Regioni mistilingui di confine, fra le quali desidererebbe, anche per una ragione di fede, di speranza, nonch\u00e9 per la possibilit\u00e0 di accordi futuri con i Paesi confinanti, che si facesse menzione della Venezia Giulia.<\/p><p>\u00c8 rimasto sempre ed \u00e8 tuttora molto perplesso circa i possibili vantaggi di questo ordinamento regionalistico, anche perch\u00e9 essendovi innegabilmente una notevole differenza di sviluppo economico e di condizioni generali fra una parte e l\u2019altra d\u2019Italia, ha avuto la preoccupazione che l\u2019istituzione delle Regioni, piuttosto che contribuire al progresso dell\u2019Italia, potesse eventualmente essere di pregiudizio alla situazione generale del Paese, con evidente discapito delle Regioni pi\u00f9 povere.<\/p><p>Quanto alla istituzione di nuove Regioni, confessa che una volta adottato il criterio regionalistico, sperava che il concetto della Regione fosse qualche cosa di pi\u00f9 organico, e di pi\u00f9 complesso di quello che invece \u00e8 uscito dai lavori della seconda Sottocommissione; e quando si \u00e8 detto che era indispensabile il requisito per le nuove Regioni dei 500 mila abitanti, ha ritenuto che il requisito stesso fosse troppo basso, e quindi si \u00e8 stupito che, per il Molise, si sia ritenuto di poter prescindere dal fatto che non si arrivi nemmeno a questi 500 mila abitanti. Ed ugualmente si \u00e8 stupito dell\u2019esigenza di dividere in due l\u2019Emilia e si \u00e8 preoccupato che l\u2019eventuale soddisfazione di paesi che si vedrebbero eletti capoluoghi di Regione, potesse esser stata presa in considerazione senza tener conto delle lacerazioni e del dolore di altri paesi vicini.<\/p><p>Anche rimanendo nell\u2019esempio classico dell\u2019Emilia, si domanda se la separazione di Modena da Bologna determini tutto quell\u2019entusiasmo che l\u2019onorevole Fuschini suppone. E relativamente alla Romagna, egli, originario di Forl\u00ec, ha sempre avuto molti dubbi che i veri romagnoli siano convinti che Bologna o Ferrara facciano parte della Romagna, in quanto hanno sempre creduto che la Romagna finisse a Imola. Quindi si domanda se non sia troppo affrettata l\u2019introduzione di queste nuove Regioni.<\/p><p>\u00c8 quindi favorevole all\u2019emendamento Grieco, insistendo peraltro per il mantenimento della Regione del Friuli e della Venezia Giulia, per i motivi accennati.<\/p><p>NOBILE si dichiara anch\u2019egli favorevole all\u2019emendamento Grieco. Pu\u00f2 darsi che in esso vi sia qualche indeterminatezza. Quando si parla di circoscrizioni regionali di carattere storico e geografico, si potrebbe non sapere esattamente quali siano queste Regioni; ma bisogna andare allo spirito di questo emendamento, che \u00e8 evidentemente quello di ridurre al minimo la frammentazione dello Stato italiano in Regioni autonome.<\/p><p>Avrebbe capito la preoccupazione di creare, sviluppare, incoraggiare la vita culturale regionale, facendo rivivere una vita amministrativa locale. Se si fosse parlato soltanto di decentramento delle attribuzioni dello Stato, allora si poteva incoraggiare la via sulla quale ci si \u00e8 messi. Ma il fatto \u00e8 che le Regioni, cos\u00ec come sono configurate, hanno anche una autonomia legislativa: ognuna di queste Regioni ha un suo piccolo Parlamento al quale \u00e8 attribuita una parte dell\u2019attivit\u00e0 legislativa dello Stato.<\/p><p>Non crede che si debba incoraggiare su questa via la divisione dello Stato italiano.<\/p><p>Fa osservare che le 22 Regioni previste significano press\u2019a poco 2 milioni di abitanti per Regione, con un massimo di quattro Provincie per ogni Regione.<\/p><p>L\u2019emendamento Grieco ha tendenza a restringere ancora questo numero. Con il progetto invece, che all\u2019articolo 20 stabilisce essere sufficiente un minimo di 500 mila abitanti per richiedere l\u2019istituzione di una nuova Provincia, si potrebbe arrivare all\u2019assurdo di frazionare l\u2019Italia in 84 Regioni autonome.<\/p><p>Per tali motivi, ritiene che l\u2019emendamento Grieco come tendenza limitatrice di questo frazionamento debba essere accolto.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che \u00e8 stata chiesta la chiusura della discussione. La mette ai voti, riservando la parola agli oratori iscritti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>IOTTI LEONILDE ha sentito da diversi colleghi parlare di un sentimento popolare largamente diffuso che potrebbe portare alla creazione delle diverse Regioni.<\/p><p>Non sa e non vuole neppure esaminare i casi delle Regioni del Friuli e del Salento che non conosce; vuole soltanto limitare le sue osservazioni alla Regione dove ha sempre vissuto, cio\u00e8 l\u2019Emilia.<\/p><p>Sostiene, senza tema di essere smentita, che questo sentimento popolare di una divisione dell\u2019Emilia in due parti non esiste nel modo pi\u00f9 assoluto, o esiste in gruppi molto ristretti.<\/p><p>D\u2019altra parte, ritiene che l\u2019ultimo argomento portato dall\u2019onorevole Fuschini sia la miglior prova e il miglior sostegno all\u2019emendamento Grieco. L\u2019onorevole Fuschini faceva notare che in data 1\u00b0 gennaio la Presidenza dell\u2019Assemblea Costituente ha chiesto il parere a tutte le Deputazioni provinciali e comunali delle Regioni che verrebbero costituite. Ci\u00f2 vuol dire che la divisione come \u00e8 stata formulata nell\u2019articolo 18 del progetto di Costituzione \u00e8 una divisione artificiosa che non trova il suo consenso nel parere democraticamente espresso dalle popolazioni locali. Ritiene quindi che, proprio in base a queste ultimo argomento, occorra lasciare le Regioni cos\u00ec come sono in Italia, e procedere poi ad un\u2019eventuale divisione se questa viene richiesta dalle popolazioni locali. Questo \u2013 le sembra \u2013 sarebbe stato il modo pi\u00f9 democratico di procedere.<\/p><p>Quanto alla divisione dell\u2019Emilia, non \u00e8 affatto del parere dell\u2019onorevole Fuschini, che pretende che l\u2019Emilia sia una Regione che possa essere divisa, n\u00e9 \u00e8 del parere dell\u2019onorevole Conti, il quale diceva che questa divisione \u00e8 stato uno dei risultati pi\u00f9 brillanti, che Spezia deve unirsi a Parma o viceversa. Ma l\u2019Emilia non \u00e8 solo Parma. Parma \u00e8 stata presa dal sogno di diventare la capitale di quella Regione, quasi per rinnovare la tradizione del vecchio Ducato di Parma e Piacenza e di Maria Luisa. Vivendo a Reggio, conosce Modena e Piacenza e pu\u00f2 dire che col\u00e0 non si sente alcun particolare affetto per La Spezia, diverso da quello sentito per qualsiasi altra citt\u00e0 d\u2019Italia. Inoltre l\u2019Emilia economicamente, linguisticamente ed anche come storia \u00e8 una Regione perfettamente unita, da Piacenza a Rimini.<\/p><p>L\u2019onorevole Fuschini ha affermato che la storia dell\u2019Emilia \u00e8 diversa da quella delle Romagne. Questo \u00e8 avvenuto nel periodo in cui l\u2019Emilia \u00e8 stata divisa, ma non si deve fare riferimento all\u2019Italia dai molti staterelli, quando esisteva una frattura artificiale nel corpo della Patria; si deve ritornare indietro, al tempo in cui l\u2019Italia era unita. Ora l\u2019Italia, al tempo dei Romani, era una Regione sola. E la meravigliosa Via Emilia, che \u00e8 una specie di grande canale collettore da Piacenza a Rimini, non si \u00e8 mai fermata a Bologna. Non solo, ma anche geograficamente parlando, l\u2019Emilia \u00e8 la Regione pi\u00f9 ben delimitata di tutto il Nord.<\/p><p>Crede quindi che produrre una frattura in questo organismo che, sotto tutti gli aspetti, rappresenta una unit\u00e0 fondamentale, sarebbe realmente grave errore.<\/p><p>Per tutte queste ragioni, si pronuncia a favore dell\u2019emendamento Grieco, ed in via subordinata propone che, in attesa dei risultati dell\u2019inchiesta che \u00e8 stata aperta dalla Presidenza dell\u2019Assemblea, si sospenda ogni decisione per quanto riguarda la suddivisione delle Regioni.<\/p><p>MORO, dato che sono in corso gli accennati accertamenti che dovranno dare fondamentali elementi di giudizio, e poich\u00e9 la Commissione dei 75 non esaurisce il suo compito presentando il progetto, ma continuer\u00e0 a funzionare nel corso dei lavori dell\u2019Assemblea, fa presente che la decisione in merito potr\u00e0 essere riservata a quando gli elementi di giudizio saranno in possesso della Commissione che potr\u00e0 decidere senza basarsi su presunzioni e senza dar motivo a sospetti di simpatie per una Regione o per l\u2019altra.<\/p><p>LAMI STARNUTI ritiene che la proposta del collega Moro possa essere accolta, e che si possa portare all\u2019Assemblea costituente una pronuncia provvisoria, non ratificata dal giudizio della Commissione plenaria, dando la giustificazione della mancata ratifica con la mancanza degli elementi per un giudizio sicuro sulle modifiche proposte all\u2019elenco delle Regioni indicate dal Comitato di redazione per l\u2019autonomia regionale.<\/p><p>Non conosce la situazione delle nuove Regioni proposte ed approvate, se non di una, quella nella quale \u00e8 vissuto e dalla quale proviene, la Regione emiliana-lunense.<\/p><p>Afferma che il problema, nella Regione lunense, si pu\u00f2 dire non esista se non in piccoli cenacoli di intellettuali e di amatori delle vecchie storie d\u2019Italia. Nella Regione lunense esiste soltanto un movimento di carattere pi\u00f9 limitato, per l\u2019aggregazione di una parte della Provincia alla Provincia di Spezia. Si pu\u00f2 pensare, da parte di qualcuno, alla riunione dell\u2019Alta Lunigiana a Parma e all\u2019Emilia come una conseguenza necessaria della aggregazione di questa parte della Provincia alla Provincia spezzina, ma pensare, come cosa naturale, alla riunione della Lunigiana all\u2019Emilia, \u00e8 cosa, direbbe, quasi assurda. Fra la Lunigiana e l\u2019Emilia vi sono gli Appennini, una barriera che non si supera facilmente. La riunione farebbe a ritroso il cammino di tutti i movimenti che scendono dal monte e vanno al mare.<\/p><p>Disse gi\u00e0, in seno alla seconda Sottocommissione, che mancava una istruttoria seria, precisa sulla utilit\u00e0 e l\u2019opportunit\u00e0 della creazione di queste nuove Regioni. La deliberazione della Sottocommissione \u00e8 una deliberazione di persone staccate dalla volont\u00e0 e dai sentimenti delle popolazioni. Ora, si domanda, \u00e8 possibile creare le Regioni senza che le popolazioni siano interrogate, esprimano il loro pensiero, riescano a far conoscere i loro desideri e i loro sentimenti? Ricorda che la stessa Sottocommissione tenne conto di queste obiezioni, gi\u00e0 da lui ripetutamente espresse, votando un ordine del giorno per una inchiesta <em>a<\/em> <em>posteriori<\/em> rispetto alla decisione adottata, inchiesta che pu\u00f2 essere utile dal momento che l\u2019Assemblea costituente dovr\u00e0 decidere fra alcune settimane o fra qualche mese. Questa inchiesta \u00e8 in corso.<\/p><p>\u00c8 opportuno quindi votare la sospensiva con l\u2019intesa che all\u2019Assemblea costituente sar\u00e0 portato il testo della Sottocommissione, avvertendo che la Commissione plenaria non si \u00e8 pronunciata in merito. In caso contrario, sarebbe favorevole all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Grieco, che, a suo avviso, non \u00e8 n\u00e9 impreciso n\u00e9 vago, ma si richiama al primitivo testo del Comitato di redazione per l\u2019autonomia regionale, il quale, all\u2019articolo 22 stabiliva: \u00abLe Regioni sono costituite secondo la tradizionale ripartizione geografica dell\u2019Italia. Esse sono\u00bb: (ed indicava le Regioni non facendo menzione delle nuove ora costituite).<\/p><p>Riferendosi, inoltre, ad una dichiarazione fatta ieri in merito all\u2019articolo 4 della Carta costituzionale, osserva che si \u00e8 sempre continuato a scrivere e a parlare e nel Comitato di redazione per l\u2019autonomia regionale, ed in seno alla seconda Sottocommissione, di una Regione Tridentina e dell\u2019Alto Adige. Richiama l\u2019attenzione della Commissione dei 75 su tale problema, facendo presente di non essere ancora in possesso di tutti gli elementi necessari, che dovevano essere forniti dall\u2019onorevole Battisti, e che non sono giunti in seguito alla dolorosa scomparsa di questi.<\/p><p>Crede ad ogni modo che la riunione del Trentino all\u2019Alto Adige non sia opportuna.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che gli \u00e8 pervenuto il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa Commissione dei 75, preso in esame il problema della istituzione delle nuove Regioni gi\u00e0 approvato dalla seconda Sottocommissione, considerato che sono in corso accertamenti presso gli organi locali delle popolazioni interessate, sospende ogni decisione in merito, riservandosi di riprendere in esame il problema non appena in possesso degli ulteriori necessari elementi di giudizio\u00bb.<\/p><p>L\u2019ordine del giorno \u00e8 firmato dagli onorevoli Moro, Mol\u00e8, Targetti, Iotti Leonilde.<\/p><p>Lo pone in discussione.<\/p><p>UBERTI propone, invece di votare la sospensiva secondo l\u2019ordine del giorno, di dichiarare che la seconda Commissione non ha avuto modo di potersi pronunciare appunto in attesa di questa istruttoria in corso e pertanto si approva provvisoriamente il testo della seconda Sottocommissione.<\/p><p>GRASSI, dal momento che la. sospensiva non pregiudica gli interessi di una Regione come il Salento, voter\u00e0 per la sospensiva.<\/p><p>FUSCHINI fa eguale dichiarazione: aderisce alla sospensiva, intendendo che essa non pregiudichi affatto quello che \u00e8 stato deliberato dalla seconda Sottocommissione.<\/p><p>EINAUDI voter\u00e0 per la sospensiva, chiedendo che, nel frattempo, insieme con le altre indicazioni, si dia anche quella del significato dell\u2019espressione \u00abtradizionale ripartizione geografica dell\u2019Italia\u00bb. Osserva che dal 1860 in poi le Regioni non sono esistite se non negli annuali statistici, ma non hanno mai avuto alcun significato giuridico.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019ordine del giorno test\u00e9 letto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato all\u2019unanimit\u00e0<\/em>).<\/p><p>Per associazione di temi, propone di trattare la questione della Regione Friuli-Venezia Giulia, che l\u2019onorevole Fabbri propone di collocare nell\u2019articolo 3, dove si parla delle Regioni mistilingui.<\/p><p>Domanda alla Commissione se ritiene che anche questa questione debba rimanere sospesa.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che, trattandosi di altra questione, cio\u00e8 di una autonomia, non debba essere sospesa. Si associa all\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>PRESIDENTE precisa che la proposta dell\u2019onorevole Fabbri tenderebbe ad aggiungere nel secondo comma dell\u2019articolo 3 la Regione Friuli-Venezia Giulia alle altre (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Val d\u2019Aosta) cui sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia.<\/p><p>DOMINED\u00d2 domanda se, anche allo scopo di evitare le immediate conseguenze inerenti ad una formulazione specifica, non convenga, in questa delicatissima materia, pensare ad una formulazione diversa, di carattere astratto, cio\u00e8: \u00abRegioni insulari e quelle confinarie e mistilingui\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che questa proposta era stata gi\u00e0 avanzata, ma con scarso successo; potrebbe, comunque, essere ripresa.<\/p><p>CEVOLOTTO fa presente che il Friuli ha sempre domandato e domanda di essere costituito come Regione a s\u00e9; comitati di agitazione hanno diffuso opuscoli per dimostrare che il Friuli non fa parte del Veneto. E ci\u00f2 \u00e8 esatto sia storicamente sia dal punto di vista linguistico ed economico. Ora, a questa Regione Friuli-Venezia Giulia \u2013 che \u00e8 composta essenzialmente dal Friuli, perch\u00e9 la Venezia Giulia \u00e8 ridotta ad una parte della Provincia di Gorizia \u2013 si verrebbe a dare una autonomia speciale, uguale a quella della Sicilia e della Sardegna, che il Friuli non domanda; quindi, si verrebbe ad accentuare quella forma di esasperazione del decentramento regionale che confina con il federalismo.<\/p><p>\u00c8 perci\u00f2 assolutamente contrario all\u2019aggiunta proposta.<\/p><p>PERASSI dichiara di votare a favore della proposta, anche perch\u00e9 la formula dell\u2019articolo 2 non dice di quale ampiezza sar\u00e0 l\u2019autonomia attribuita alle Regioni in esso indicate; fra l\u2019altro, nota che se per la Valle d\u2019Aosta sar\u00e0 confermato l\u2019attuale Statuto esistente, questo sar\u00e0 diverso, e cio\u00e8 meno ampio, rispetto all\u2019ordinamento regionale generale.<\/p><p>Per quanto concerne, in particolare, la Regione Friuli-Venezia Giulia, che sarebbe costituita dalle Provincie di Udine e di Gorizia, con la zona in parte abitata dagli allogeni, fa presente che si porr\u00e0 un problema che non si pone per altre Regioni e che \u00e8 affrontato nel progetto relativo all\u2019ordinamento del Trentino attuale: il problema della lingua.<\/p><p>Per conseguenza, ritiene che si possa includere il Friuli-Venezia Giulia nell\u2019articolo 3.<\/p><p>EINAUDI ritiene che non sia opportuno decidere rapidamente e d\u2019improvviso su una questione cos\u00ec grave, che pu\u00f2 portare conseguenze al di l\u00e0 del pensiero dell\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>\u00c8 d\u2019accordo con lui sulla necessit\u00e0 di tener conto del fatto che la Venezia Giulia non deve mai essere dimenticata. Ma consentire senz\u2019altro, senza alcuna richiesta, di inserirla fra le Regioni che avranno un ordinamento speciale, facendo nascere desideri di separazione doganale, come per la Valle d\u2019Aosta, gli pare pericoloso.<\/p><p>PRESIDENTE constata che la proposta dell\u2019onorevole Einaudi tende a rinviare il problema all\u2019Assemblea.<\/p><p>UBERTI concorda, trattandosi di un problema politico.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che se l\u2019onorevole Fabbri insiste, dovr\u00e0 mettere ai voti la sua proposta. Se egli non insiste, dovr\u00e0 risultare da un ordine del giorno la decisione di rimettersi al giudizio dell\u2019Assemblea.<\/p><p>CEVOLOTTO propone che nell\u2019ordine del giorno di sospensiva gi\u00e0 votato sia inclusa anche tale questione.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti tale proposta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Proseguendo nell\u2019esame degli articoli, fa presente che, all\u2019articolo 20, l\u2019onorevole Ambrosini ha proposto un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma, la parola \u00abcostituzionale\u00bb.<\/p><p>Lo pone ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Avverte che l\u2019articolo 21, nel testo del Comitato di redazione, dice:<\/p><p>\u00abSono regolati con leggi della Repubblica, per ogni ramo della pubblica amministrazione, il trapasso delle funzioni statali attribuite alle Regioni, e quello dei funzionari e dipendenti dello Stato, anche centrali, che si rende necessario in conseguenza del nuovo ordinamento.<\/p><p>\u00abAlla Regione sono trasferiti, nei modi da stabilire con legge della Repubblica, il patrimonio, i servizi ed il personale delle Provincie\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ambrosini propone di sostituire il primo comma con il seguente:<\/p><p>\u00abIl passaggio delle funzioni statali attribuite alla Regione avverr\u00e0, conformemente alle norme che saranno stabilite dalla legge, mediante decreti del Presidente della Repubblica per i singoli rami della pubblica amministrazione\u00bb.<\/p><p>Fa presente che il Comitato aveva ritenuto che, se si adotta il sistema delle autonomie regionali, si dovr\u00e0 anche dare la sensazione che questo non deve significare creazione di una nuova burocrazia, ma che la legge avrebbe dovuto attribuire gli impiegati alle Regioni, che assumono funzioni statali.<\/p><p>UBERTI osserva che la questione potrebbe essere posta fra le norme transitorie.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che allora resta inteso che con l\u2019emendamento Ambrosini si \u00e8 voluto togliere questa parte dell\u2019articolo, la quale ammonisce che il passaggio dei servizi si accompagna al passaggio dei funzionari, nel modo che sar\u00e0 ritenuto opportuno.<\/p><p>AMBROSINI osserva che, veramente, la sua proposta si limita a che si emani, invece di tante leggi, una legge generale, che regoli il passaggio sia delle funzioni che degli impiegati. La sua proposta tende cio\u00e8 a semplificare l\u2019attuazione della riforma, prevedendo che si disciplini la materia con una sola e non con molte leggi.<\/p><p>FABBRI fa presente che \u00e8 cos\u00ec complesso il lavoro che si deve fare durante diversi anni per questo passaggio di funzioni dallo Stato alla Regione che stabilire ora che si faccia un\u2019unica legge che necessariamente risulterebbe affrettata, per poi procedere con singoli decreti, non gli pare una misura prudente e rispondente a quella necessit\u00e0 di uniforme ponderato esame che i provvedimenti di questo genere devono richiedere. \u00c8 un lavoro, ripete, che si deve svolgere durante diversi anni, e che dovr\u00e0 essere assistito dagli organi competenti durante tutto il periodo di trasformazione. Quindi propone che si parli di \u00abvarie leggi\u00bb e non di una legge sola.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che l\u2019onorevole Ambrosini ha chiarito che chiedeva soltanto si parlasse di un\u2019unica legge. Pone dunque ai voti la sua proposta.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Dichiara che la proposta Ambrosini essendo stata respinta, rimane approvato il testo del Comitato.<\/p><p>La seduta termina alle 12.40.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Cappi, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Conti, Corsanego, De Michele, De Vita, Di Vittorio, Domined\u00f2, Einaudi, Fabbri, Farini, Federici Maria, Froggio, Fuschini, Grassi, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Pira, La Rocca, Leone Giovanni, Lombardo, Lucifero, Mancini, Mannironi, Marchesi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Mol\u00e8, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Taviani, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Uberti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Amadei, Basso, Bordon, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cannizzo, Castiglia, Colitto, Di Giovanni, Dossetti, Fanfani, Finocchiaro Aprile, Giua, Gotelli Angela, Grieco, Merlin Angelina, Paratore, Pesenti, Porzio, Rapelli, Tupini, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Lussu.<\/p><p><em>Assente giustificato: <\/em>Ghidini.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE ADUNANZA PLENARIA 28. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI SABATO 1\u00b0 FEBBRAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI INDICE Le autonomie locali (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Mannironi \u2013 Fabbri \u2013 Nobile \u2013 Ambrosini \u2013 Grassi \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Uberti \u2013 Perassi \u2013 Targetti \u2013 Tosato [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,2072,2376,2046,2364","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[113,72],"tags":[],"post_folder":[112],"class_list":["post-4967","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-02cc","category-commissione-per-la-costituzione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4967","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4967"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4967\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10527,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4967\/revisions\/10527"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4967"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4967"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4967"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=4967"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}