{"id":4954,"date":"2023-10-15T22:04:12","date_gmt":"2023-10-15T20:04:12","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4954"},"modified":"2023-12-08T22:34:15","modified_gmt":"2023-12-08T21:34:15","slug":"seduta-pomeridiana-di-venerdi-31-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4954","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 31 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4954\" class=\"elementor elementor-4954\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2b5bbd6 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"2b5bbd6\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9b699a0\" data-id=\"9b699a0\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a16eae2 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"a16eae2\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470131sed027cc.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0e71c26 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0e71c26\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>ADUNANZA PLENARIA<\/p><p>27.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO <br \/>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 31 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>RUINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Sulla Magistratura<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Targetti \u2013 Leone Giovanni \u2013 Federici Maria \u2013 Iotti Leonilde \u2013 Gotelli Angela \u2013 Mancini \u2013 Cappi \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Cevolotto \u2013 Conti \u2013 Moro \u2013 Fabbri \u2013 Mastrojanni \u2013 Uberti.<\/p><p><strong>Autonomie locali<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Targetti \u2013 Einaudi \u2013 Ambrosini \u2013 De Vita \u2013 Grassi \u2013 Laconi \u2013 Perassi \u2013 Mortati \u2013 Tosato \u2013 Mannironi \u2013 Lami Starnuti \u2013 Cevolotto \u2013 Fabbri.<\/p><p>La seduta comincia alle 18.30.<\/p><p>Sulla Magistratura.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che occorre esaminare la seguente norma relativa alla Magistratura:<\/p><p>\u00abI magistrati sono nominati con decreti del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da tirocinio. Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abIl Consiglio superiore della Magistratura pu\u00f2, secondo le norme sull\u2019ordinamento giudiziario, designare per la nomina magistrati onorari in tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli, e pu\u00f2 designare a Consigliere di cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Universit\u00e0, ed avvocati dopo quindici anni di esercizio\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Targetti ha proposto di sopprimere al 1\u00b0 comma le parole: \u00abnei casi previsti dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>TARGETTI nota che la seconda Sezione della seconda Sottocommissione deliber\u00f2 l\u2019ammissione delle donne nella Magistratura; ma questa ammissione non fu n\u00e9 condizionata, n\u00e9 limitata. Il Comitato di redazione, nel redigere e nel coordinare, ha anche emendato, perch\u00e9 ha aggiunto nel primo comma le parole: \u00abnei casi previsti dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>Evidentemente, qui c\u2019\u00e8 il pensiero e la finalit\u00e0 di limitare l\u2019ammissione delle donne nella Magistratura; chi, invece, \u00e8 stato favorevole a questo principio, non vede le ragioni di una tale limitazione.<\/p><p>I motivi addotti dai sostenitori della tesi opposta non hanno persuaso. Non si pu\u00f2, da una parte, ammettere la presenza, graditissima ed utilissima, nella Costituente di tante egregie colleghe; ammettere che la donna possa salire anche su una cattedra universitaria e, dall\u2019altra, negare che la donna abbia le attitudini necessarie per diventare anche Consigliere di cassazione. Non intende diminuire il valore degli egregi magistrati che compongono le varie Sezioni della Cassazione; ma non crede di fare ingiuria a nessuno dicendo che forse c\u2019\u00e8 qualche consigliere che non ha le qualit\u00e0 di intuito e di capacit\u00e0 intellettiva che possono avere alcune donne. Queste ragioni militano contro quella limitazione implicitamente prevista dall\u2019emendamento apportato dal Comitato di redazione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI \u00e8 favorevole al testo del Comitato di redazione, il quale corrisponde ai motivi che furono enunciati da qualche componente della seconda Sezione. Si disse che nessuna difficolt\u00e0 esisteva per dare un pi\u00f9 ampio respiro alla donna nella partecipazione alla vita pubblica del Paese. Gi\u00e0 l\u2019allargamento del suffragio alle donne costituisce il primo passo su questo piano. Si ritiene, per\u00f2, che la partecipazione illimitata delle donne alla funzione giudiziaria non sia per ora da ammettersi. Che la donna possa partecipare, con profitto per la societ\u00e0, a quella amministrazione della giustizia dove pi\u00f9 pu\u00f2 far sentire le qualit\u00e0 che le derivano dalla sua femminilit\u00e0 e dalla sua sensibilit\u00e0, non pu\u00f2 essere negato: si accenna qui, oltre che alla giuria \u2013 nel caso che questo istituto sia ripristinato \u2013 a quei procedimenti per i quali \u00e8 pi\u00f9 sentita la necessit\u00e0 della presenza della donna, in quanto richiedono un giudizio il pi\u00f9 possibile conforme alla coscienza popolare. Anche il Tribunale dei minorenni sarebbe la sede pi\u00f9 idonea per la partecipazione della donna. Ma, negli alti gradi della Magistratura, dove bisogna arrivare alla rarefazione del tecnicismo, \u00e8 da ritenere che solo gli uomini possano mantenere quell\u2019equilibrio di preparazione che pi\u00f9 corrisponde per tradizione a queste funzioni.<\/p><p>Pertanto, in questa prima fase si lasci alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario il compito di stabilire dei limiti. D\u2019altra parte gli sembra chiaro che la formula proposta dal Comitato di redazione non stabilisce un limite vero e proprio, ma solo la possibilit\u00e0 di porre dei limiti attraverso la legge sull\u2019ordinamento giudiziario; di guisa che la legge sull\u2019ordinamento giudiziario potr\u00e0 anche non fissare alcun limite. Pensa, in conclusione, che possa adottarsi il testo del Comitato di redazione.<\/p><p>FEDERICI MARIA si associa all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Targetti e non \u00e8 d\u2019accordo con quanto ha detto l\u2019onorevole Leone, anche perch\u00e9 egli ha adoperato una parola che inficia tutto il suo ragionamento: ha parlato di tradizione. Senza ripetere gli argomenti gi\u00e0 esposti dall\u2019onorevole Targetti, dir\u00e0 solamente che nel corso dei lavori presso le varie Sottocommissioni \u00e8 affiorata pi\u00f9 di una volta questa poca sensibilit\u00e0 maschile nel non volere far giustizia nei riguardi della donna. Nel momento in cui la Costituzione francese ha sancito che i diritti della donna sono uguali a quelli dell\u2019uomo in tutti i settori della vita sociale e civile; quando \u00e8 noto che gi\u00e0 la Jugoslavia nell\u2019articolo 24 della sua Costituzione sancisce l\u2019eguaglianza assoluta della donna nei riguardi dell\u2019uomo, come ha fatto precedentemente la Russia nel 1936, con l\u2019articolo 122, come hanno fatto la Polonia, l\u2019Uruguay e tanti altri Stati, pare impossibile che solamente in Italia si voglia mantenere questa inferiorit\u00e0.<\/p><p>Ora, quando si stabilisce che il merito e la preparazione sono i soli elementi discriminatori per quanto attiene alla possibilit\u00e0 di aprire tutte le carriere alla donna, non vi \u00e8 da aggiungere altro. Quando invece si parla di facolt\u00e0, di attitudini, di capacit\u00e0, si portano argomenti deboli, che offendono la giustizia. Se \u00e8 difficile, ad esempio, trovare una donna capace di comandare un Corpo d\u2019armata, bisogna anche dire che vi sono tanti uomini incapaci. Del resto almeno una volta nella storia si ha una santa, Giovanna d\u2019Arco, che pu\u00f2 dare lezioni a tutti. Non si parli, quindi, di attitudine, di capacit\u00e0, di facolt\u00e0: si lasci il criterio della preparazione e del merito, che pu\u00f2 essere accettato dalle donne in genere e anche dalla coscienza nazionale, nel momento in cui si sta elaborando la Costituzione.<\/p><p>IOTTI LEONILDE si associa agli argomenti svolti dagli onorevoli Targetti e Federici. A suo parere i motivi addotti dall\u2019onorevole Leone non sono molto validi perch\u00e9, se \u00e8 vero che si deve far sentire in certo grado la femminilit\u00e0 della donna, non per questo si deve precludere alla donna l\u2019accesso agli alti gradi della Magistratura, quando abbia la capacit\u00e0 di arrivarci. Pu\u00f2 anche darsi che le donne non ci arrivino; ma in questo caso si tratta di merito.<\/p><p>Richiama, inoltre, l\u2019attenzione dei colleghi sulla norma della Costituzione la quale stabilisce che tutti i cittadini, di entrambi i sessi, possono accedere alle cariche pubbliche.<\/p><p>Il testo del Comitato di redazione, a suo parere, \u00e8 in contradizione con questa norma.<\/p><p>GOTELLI ANGELA osserva che permettere alle donne di arrivare agli alti gradi della Magistratura non significa portarcele per forza. Gli uomini avranno sempre la possibilit\u00e0 di lasciarle indietro, qualora abbiano possibilit\u00e0 e meriti maggiori.<\/p><p>Pensa, in ogni caso, che, se si vuole essere coerenti, non si debba intaccare il principio dell\u2019uguaglianza affermato nella Costituzione.<\/p><p>MANCINI non intende aggiungere altri argomenti a quelli addotti dal collega Targetti e a quelli cos\u00ec forbitamente esposti dalle elette donne che lo hanno preceduto; ma siccome \u00e8 stata ricordata Giovanna d\u2019Arco, vorrebbe anche ricordare che l\u2019Italia non ha nulla da invidiare ad altre Nazioni, poich\u00e9 ha avuto una donna, Eleonora d\u2019Arborea, che, con la \u00abCarta de logu\u00bb, ha lasciato un\u2019orma indelebile nella legislazione e nella storia del diritto italiano.<\/p><p>CAPPI, pur essendo imbarazzato nell\u2019esprimere un parere contrario alla tesi sostenuta dall\u2019onorevole Federici Maria, la quale si \u00e8 appellata alla coscienza popolare, ha il dovere di dire che una delle ragioni principali per cui ha espresso parere contrario all\u2019ammissione delle donne nella Magistratura \u00e8 che, almeno oggi, nella coscienza popolare non v\u2019\u00e8 la convinzione che le donne possano esercitare \u2013 soprattutto indiscriminatamente \u2013 la funzione di giudice. Si dovrebbe fare, se mai, un <em>referendum<\/em>; in ogni modo riassume la ragione della sua opposizione in questa proposizione: a suo parere, nella donna prevale il sentimento al raziocinio, mentre nella funzione del giudice deve prevalere il raziocinio al sentimento.<\/p><p>CODACCI PISANELLI prospetta soltanto una questione di resistenza fisica. Per sua diretta esperienza, un tempo, di magistrato, afferma che in udienza alle volte la discussione si protrae per ore ed ore e richiede la massima attenzione da parte di tutti. \u00c8 evidente che per un lavoro simile sono pi\u00f9 indicati gli uomini che le donne. In altri termini, si tratta di quella stessa resistenza fisica che viene considerata allorch\u00e9 si parla del servizio militare. Per tali considerazioni ritiene che non sia opportuno ammettere le donne nella Magistratura.<\/p><p>MOL\u00c8 dichiara di aver combattuto questa proposta sia in Consiglio dei Ministri, che in seno alla Sottocommissione, e non pu\u00f2 che ripetere brevissimamente che ritiene non trattarsi n\u00e9 di superiorit\u00e0, n\u00e9 di inferiorit\u00e0 della donna di fronte all\u2019uomo nella funzione giurisdizionale: \u00e8 soprattutto per i motivi addotti dalla scuola di Charcot riguardanti il complesso anatomo-fisiologico che la donna non pu\u00f2 giudicare.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Targetti.<\/p><p>(<em>La Commissione non approva<\/em>).<\/p><p>L\u2019onorevole Leone Giovanni ha proposto di sopprimere, al secondo comma dell\u2019articolo in esame, le parole: \u00abdesignare per la nomina magistrati onorari in tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli, e pu\u00f2\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI rileva che l\u2019emendamento mira all\u2019abolizione delle magistrature onorarie in Italia, che, a suo parere, non corrispondono a quella esigenza di imparzialit\u00e0, anche apparente, della quale deve essere circondato il magistrato. Il magistrato onorario, vicepretore o conciliatore, che di regola \u00e8 scelto prevalentemente tra elementi tecnici, non si presenta di fronte all\u2019opinione pubblica circondato da quell\u2019alone di imparzialit\u00e0, del quale \u00e8 circondato invece il magistrato ordinario. A questi motivi ne aggiunge uno di carattere pratico, che forse non si addice alla solennit\u00e0 dell\u2019Assemblea, ma che merita di essere segnalato: di fronte ad una notevole disoccupazione di intellettuali, abolendo la Magistratura onoraria, si darebbe la possibilit\u00e0 alla Magistratura ordinaria di allargare i suoi ruoli e di assumere con retribuzione giovani laureati, che battono alle porte dello Stato per essere decorosamente utilizzati.<\/p><p>CEVOLOTTO \u00e8 contrario all\u2019emendamento, non perch\u00e9 non comprenda il valore e le ragioni addotti dall\u2019onorevole Leone, ma perch\u00e9 \u00e8 convinto che in pratica, abolendo le magistrature onorarie, si metterebbero soprattutto le Preture nella impossibilit\u00e0 di funzionare, tenuto conto che l\u2019amministrazione della giustizia non ha abbastanza giudici da assegnare ad esse.<\/p><p>TARGETTI \u00e8 decisamente contrario all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Leone, che va proprio contro la convinzione che si debbano aumentare i giudici onorari. Si sa, fra l\u2019altro, che una delle ragioni per le quali il trattamento economico della Magistratura italiana \u00e8 stato sempre cos\u00ec meschino risiede nel gran numero di magistrati. Diceva il Mortara che in proporzione non c\u2019era nessun Paese civile che avesse un numero di magistrati pari a quelli italiani, e fin dai tempi del Mortara si sosteneva che l\u2019espediente migliore per facilitare la risoluzione del problema del miglioramento delle condizioni economiche dei magistrati sarebbe stato quello della riduzione del loro numero \u2013 specie nei gradi inferiori \u2013 sostituendoli con magistrati onorari. Questi ultimi vanno scelti evidentemente con criteri di giustizia e non deve preoccupare la prassi seguita nel periodo fascista, nel quale la nomina a vicepretore onorario era in moltissimi casi dovuta come corrispettivo ai particolari demeriti morali che distinguevano i fascisti fra di loro. In avvenire i criteri da seguire saranno ben altri e potranno assicurare una buona scelta.<\/p><p>CONTI intende distinguere le due figure di magistrati onorari, vicepretore e conciliatore. Per i primi ritiene che sia necessaria la loro abolizione, anche perch\u00e9 \u00e8 per la eliminazione di tutti gli avvocati senza cause e dei laureati senza lavoro. \u00c8 pertanto contrario al punto di vista dell\u2019onorevole Leone, il quale pensa che si debbano aprire le porte agli sfaccendati che escono dalle Universit\u00e0 e che farebbero invece molto meglio a frequentare altre facolt\u00e0 che non quella di giurisprudenza, dalla quale vengon fuori continuamente uomini che non servono a niente.<\/p><p>\u00c8 invece favorevole al mantenimento dell\u2019istituto del conciliatore e crede che si debba desiderare che tale istituto sia migliorato e reso pi\u00f9 utile di quanto non sia attualmente, affidando ai conciliatori anche una competenza di carattere penale. Difatti in materia di contravvenzioni i conciliatori potrebbero rendere ottimi servizi. Ritiene inoltre che questa categoria abbia fatto sempre una buona prova; non bisogna guardare alle citt\u00e0 dove tutto \u00e8 marcio, ma ai piccoli centri, dove questo magistrato \u00e8 quasi sempre persona la quale giova moltissimo a restituire la pace.<\/p><p>Pertanto, se vi sar\u00e0 la possibilit\u00e0 di una votazione per divisione, voter\u00e0 per il mantenimento del conciliatore e per l\u2019abolizione del vicepretore onorario.<\/p><p>MORO \u00e8 favorevole all\u2019emendamento Leone, sia per ragioni di carattere teorico, in quanto pensa che la Magistratura, perfettamente organizzata in gerarchia, offra maggiori e migliori garanzie di imparzialit\u00e0 e di serenit\u00e0 nell\u2019Amministrazione della giustizia, sia per ragioni di ordine pratico. \u00c8 vero, infatti, che vi sono moltissimi laureati immeritevoli che farebbero molto meglio a dedicarsi ad altre cose, ma \u00e8 altres\u00ec vero che ve ne sono di meritevoli, i quali in un momento triste come l\u2019attuale non hanno alcuna possibilit\u00e0 di sistemazione. Fa poi presente che l\u2019Amministrazione della giustizia \u00e8 tra le poche attive e riesce a sostenere i propri oneri con i propri proventi.<\/p><p>FABBRI voter\u00e0 a favore dell\u2019emendamento Leone, non perch\u00e9 sia contrario ai giudici onorari, ma perch\u00e9 ritiene che questa funzione sia incompatibile con quella di avvocato esercitata contemporaneamente nella stessa circoscrizione giudiziaria. Ci\u00f2 crea una disparit\u00e0 di situazioni fra i vari avvocati e disturba notevolmente il regolare funzionamento dell\u2019Amministrazione della giustizia. Quindi, in mancanza del correttivo della incompatibilit\u00e0 tra le funzioni di avvocato e quella di magistrato onorario nello stesso ufficio giudiziario, voter\u00e0 a favore dell\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento Leone.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Vi \u00e8 poi la proposta dell\u2019onorevole Conti che vorrebbe limitare la nomina onoraria ai soli conciliatori.<\/p><p>La pone ai voti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Si passa all\u2019esame del seguente articolo:<\/p><p>\u00abL\u2019azione penale \u00e8 pubblica, ed il Pubblico ministero ha l\u2019obbligo di esercitarla, senza poterla in alcun caso sospendere o ritardare.<\/p><p>\u00abLe udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralit\u00e0 disponga altrimenti.<\/p><p>\u00abTutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Targetti ha proposto di sopprimere il primo comma.<\/p><p>TARGETTI ricorda che con una disposizione antecedente la Carta costituzionale assicura la piena ed assoluta indipendenza anche dei magistrati del pubblico ministero, avendoli equiparati ai giudici ed avendo riconosciuto anche ad essi l\u2019assoluta inamovibilit\u00e0. Quindi non vi sono pi\u00f9 preoccupazioni che l\u2019azione del pubblico ministero possa essere influenzata da ingerenze del potere esecutivo.<\/p><p>Ora, includere nella Carta costituzionale la norma di cui al primo comma in esame significa risolvere in via incidentale una questione relativa alla discrezionalit\u00e0 o meno dell\u2019azione penale. Tale materia, a suo parere, per la sua stessa natura, non trova sede acconcia nella Carta costituzionale. Questo \u00e8 un problema che si trascina da lungo tempo anche nel campo dottrinario e non \u00e8 questa la sede per dargli una risoluzione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI riconosce che la Carta costituzionale ha perfezionato il sistema delle garanzie del pubblico ministero, pari a quello del giudice; ma, come l\u2019onorevole Targetti stesso ha osservato, il problema dell\u2019articolo in esame concerne il principio della discrezionalit\u00e0 o meno dell\u2019azione penale. Ora, si potrebbe avere un pubblico ministero che per motivi obiettivi non promuova l\u2019azione penale in seguito a <em>notitia criminis.<\/em> Ed allora, il problema si pone come l\u2019ha posto l\u2019onorevole Targetti: si deve e si pu\u00f2 risolvere nella Carta costituzionale il principio della discrezionalit\u00e0 o della obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale? Ritiene di s\u00ec.<\/p><p>Pensa che in una Costituzione la quale ha risolto problemi importantissimi, ha riconosciuto perfino il diritto di difesa del cittadino in tutti gli stadi della giurisdizione, ed ha circondato l\u2019amministrazione della giustizia del massimo delle garanzie, lo stabilire tale principio sia un dovere di carattere costituzionale.<\/p><p>Il principio della obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale \u00e8 discusso. Non si ignora che durante il fascismo il Codice del 1930 questo principio sembr\u00f2 incrinare quando si stabil\u00ec che il pubblico ministero poteva archiviare la <em>notitia criminis<\/em> senza investirne il giudice. Una legge democratica deve stabilire il principio della obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale, sicch\u00e9 il pubblico ministero non possa archiviare, sia pure per motivi obiettivi, la <em>notitia criminis<\/em>, ma deve investire sempre il giudice, chiedendo se mai l\u2019archiviazione.<\/p><p>Quest\u2019obbligo, che corrisponde alla nostra tradizione giuridica ed ai princip\u00ee di garanzia della giustizia, deve essere, a suo avviso, consacrato nella Carta costituzionale e l\u2019articolo deve essere mantenuto nella sua integrit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Targetti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>In materia di ricorso in Cassazione il Comitato di redazione ha proposto la seguente norma:<\/p><p>\u00abContro le sentenze o le decisioni pronunciate in ultimo grado dagli organi giudiziari ordinari o speciali \u00e8 sempre ammesso il ricorso in Cassazione, secondo le norme di legge\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Leone ha proposto di aggiungere il seguente comma:<\/p><p>\u00abUna legge, da emanare nei tre mesi dalla entrata in vigore della Costituzione, riconoscer\u00e0 il diritto di ricorso per Cassazione contro le sentenze attualmente non soggette ad alcun mezzo di impugnazione, ancorch\u00e9 emanate in tempo antecedente alla presente Costituzione\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI ricorda che, in materia, propose un articolo dinanzi alla seconda Sezione che, peraltro, non fu esaminato perch\u00e9 si osserv\u00f2 che non fosse opportuno in quella sede.<\/p><p>L\u2019articolo, la cui sede opportuna sarebbe fra le disposizioni transitorie, mira ad ovviare ad un inconveniente determinatosi durante il periodo fascista. Come \u00e8 noto, furono create, ed esistono anche attualmente, forme di giurisdizioni straordinarie nei cui confronti non \u00e8 stata mai possibile l\u2019impugnazione alla Corte di cassazione, nemmeno per difetto di giurisdizione. Il caso che ha ispirato, in sostanza, la sua proposta \u00e8 quello del Tribunale militare straordinario istituito per i reati di rapina commessi in particolari circostanze. Questo Tribunale \u00e8 disciplinato con la stessa procedura dei Tribunali militari di guerra, di modo che la Corte di cassazione, con una recente sentenza, ha riconosciuto che neppure per difetto di giurisdizione si possa ad essa ricorrere avverso le sentenze emanate da tale Tribunale.<\/p><p>Ora, nel progetto di Costituzione \u00e8 stato fissato un principio che era gi\u00e0 nel sistema giudiziario, cio\u00e8 la possibilit\u00e0 per il cittadino di ricorrere sempre, in ultima istanza, alla Corte di cassazione, per lo meno per quanto attiene al difetto di giurisdizione. Se questa esigenza \u00e8 avvertita, pensa che sia opportuno stabilire la possibilit\u00e0 di impugnazione con legge, la quale fissi con effetto retroattivo la possibilit\u00e0 di un ricorso alla Corte di cassazione. Qualora si pensi che si debba circoscrivere l\u2019ambito di questa norma che potrebbe limitarsi al caso di difetto di giurisdizione, si potrebbero presentare emendamenti, ma esorta ad esaminare col massimo senso di responsabilit\u00e0 la proposta, la quale mira a ripristinare la possibilit\u00e0 di ricorrere sempre al supremo organo della Corte di cassazione.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che sar\u00e0 sempre possibile con una legge ottenere lo scopo che l\u2019onorevole Leone si prefigge col suo emendamento.<\/p><p>MASTROJANNI si associa all\u2019emendamento Leone, anche perch\u00e9 sullo stesso argomento ha presentato una interrogazione al Ministro Guardasigilli perch\u00e9 si renda possibile il ricorso in Cassazione contro le attuali sentenze, non soggette a gravame. Nella specie, oltre ai casi citati dall\u2019onorevole Leone, vi sono quelli dell\u2019Alta Corte di giustizia. L\u2019incongruenza \u00e8 enorme, perch\u00e9 sullo stesso fatto giudica prima l\u2019Alta Corte di giustizia e successivamente la Corte d\u2019assise straordinaria. Gi\u00e0 la materia stessa viene sottratta al gravame quando \u00e8 stata giudicata dall\u2019Alta Corte, ed \u00e8 soggetta a gravame quando \u00e8 giudicata dalla Corte d\u2019assise straordinaria. Ora, questa incongruenza inconcepibile dovrebbe essere eliminata; ma, nonostante l\u2019interrogazione presentata, ancora non vi si \u00e8 provveduto, n\u00e9 d\u2019altra parte vi ha provveduto il Ministro Guardasigilli antecedente, al quale si era rivolto.<\/p><p>Di conseguenza ritiene opportuno che la Costituzione ne faccia menzione perch\u00e9 si provveda seriamente.<\/p><p>CEVOLOTTO voter\u00e0 contro l\u2019emendamento, sia per la ragione esposta dal Presidente, che cio\u00e8 si pu\u00f2 provvedere meglio con una legge speciale, sia perch\u00e9 sarebbe necessario esaminare a quali e quanti casi si riferirebbe l\u2019articolo. Quindi, \u00e8 meglio lasciare la materia alla legge speciale.<\/p><p>CONTI si associa all\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>UBERTI, date le ragioni esposte dall\u2019onorevole Cevolotto, pensa che si potrebbe segnalare la proposta al Governo come una raccomandazione.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di segnalare l\u2019emendamento Leone come segnalazione al Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Autonomie locali.<\/p><p>PRESIDENTE, passando al titolo relativo alle autonomie locali, pone in esame il seguente articolo:<\/p><p>\u00abIl territorio della Repubblica \u00e8 ripartito in Regioni e Comuni.<\/p><p>\u00abLe Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Targetti ha proposto di sostituirlo col seguente:<\/p><p>\u00abIl territorio della Repubblica \u00e8 ripartito in Regioni, Provincie e Comuni\u00bb.<\/p><p>Tale emendamento si ricollega ad un articolo successivo del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo delle circoscrizioni provinciali, che pu\u00f2 suddividere in circondari per un ulteriore decentramento.<\/p><p>\u00abNelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate dai Corpi elettivi, nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Targetti ha proposto di costituirlo col seguente:<\/p><p>\u00abLe Provincie sono enti autarchici, con propria amministrazione elettiva, con funzioni e compiti determinati dalla legge, in correlazione con quelli specifici dei Comuni e delle Regioni\u00bb.<\/p><p>Si tratta, in sostanza, di conservare la Provincia, non come era stato stabilito nel progetto, ma come ente autarchico.<\/p><p>TARGETTI. Come ha osservato il Presidente, i due emendamenti sono collegati fra di loro.<\/p><p>Il progetto stabilisce che il territorio della Repubblica \u00e8 diviso in Regioni e Comuni. La Provincia, pertanto, sarebbe senz\u2019altro soppressa. A suo parere la soppressione di questo ente, che non \u00e8 un ente nato ieri, non appare neppure sufficientemente motivata. Da nessuna parte \u00e8 venuta una motivazione che abbia l\u2019importanza e l\u2019efficienza necessarie per legittimare un\u2019innovazione cos\u00ec profonda nell\u2019ordinamento locale.<\/p><p>Si dice: la Provincia non \u00e8 stata soppressa perch\u00e9 di essa si fa parola in qualche articolo della Carta costituzionale, ma occorre tener presente che si cadrebbe in un grave equivoco se si ritenesse che la forma nella quale la Provincia sopravvive secondo il progetto possa equivalere ad una sopravvivenza della Provincia cos\u00ec come \u00e8 oggi.<\/p><p>La Carta costituzionale, infatti, prevede la Provincia come una circoscrizione amministrativa. \u00c8 un organo di decentramento dell\u2019amministrazione della Regione. Quindi non pi\u00f9 configurabilit\u00e0 di un patrimonio provinciale, n\u00e9 esistenza di una Assemblea provinciale, non pi\u00f9 autonomia.<\/p><p>Si dice che la soppressione della Provincia \u00e8 conseguenza diretta della istituzione della Regione. Osserva che questa formulazione \u00e8 tutt\u2019altro che rigorosa: se la Regione nascesse a detrimento delle funzioni della Provincia e nascesse costituendosi un patrimonio di attribuzioni togliendole all\u2019ente Provincia, il ragionamento correrebbe, ma si \u00e8 d\u2019accordo nel ritenere l\u2019opposto, cio\u00e8 che la Regione \u00e8 un ente di decentramento amministrativo ed in parte anche politico, in quanto una Regione nasce sottraendo una parte di ci\u00f2 che \u00e8 accentrato oggi nello Stato, cio\u00e8 non nasce a detrimento della Provincia.<\/p><p>Sembra cos\u00ec dimostrato che la prima considerazione, per la quale si dice che la Provincia muore perch\u00e9 la Regione nasce, non ha la forza convincente che le si attribuisce.<\/p><p>Si dice che la Provincia \u00e8 un ente artificiale. Ora, pur essendo tutt\u2019altro che contrario all\u2019istituzione della Regione, verso la quale, anzi, ha tratto simpatia dallo studio delle opere di Carlo Cattaneo, pensa che essa non abbia l\u2019omogeneit\u00e0 della Provincia, ci\u00f2 che costituisce un argomento, a suo parere, inconfutabile a favore della Provincia.<\/p><p>Non intende riandare alle origini storiche della Provincia \u2013 (alcun dicono che la Provincia risale agli antichi romani, altri dicono che ha soltanto una vita nell\u2019et\u00e0 moderna, ecc.) \u2013 ma in pratica nell\u2019ente Provincia esiste una omogeneit\u00e0 innegabile di dialetti, di abitudini; vi sono anche affinit\u00e0 etniche, geografiche, geologiche persino.<\/p><p>Ora tutto questo nella Provincia si trova e purtroppo non si trova nella Regione. Una prova di ci\u00f2 si ha nel movimento, al quale si assiste, inteso a creare nuove Regioni, a spezzettare cio\u00e8 Regioni esistenti. Se questa omogeneit\u00e0 che si rimprovera non avere la Provincia, l\u2019avesse l\u2019ente Regione, nessuna di queste domande di spezzettamento delle Regioni esistenti sarebbe stata avanzata.<\/p><p>Nella Provincia \u00e8 accaduto che intorno ad un capoluogo sono sorti e si sono sviluppati tanti Comuni di importanza inferiore, e fra il capoluogo e tutti questi altri Comuni si \u00e8 creato un continuo scambio di relazioni e di interessi commerciali e culturali. Tante manifestazioni della vita pubblica fanno capo, al capoluogo della Provincia.<\/p><p>Perch\u00e9 allora si pensa di distruggere questo ente? Pur non essendo stato mai un ortodosso, non ha mai capito l\u2019utilit\u00e0 di distruggere unicamente per rinnovare. L\u2019esistenza di un ente \u00e8 una ragione che sta a difesa della sua sopravvivenza, quando mancano serie ragioni per la sua soppressione.<\/p><p>Quali peccati ha mai commesso la Provincia? Nessuno.<\/p><p>Si dice: mantenendo in vita la Provincia come ente autonomo ed autarchico con rappresentanza popolare, si va incontro a due inconvenienti: di centuplicare gli uffici amministrativi e di aumentare gli inconvenienti della burocrazia. A suo avviso questo non \u00e8 vero. Si vede nella istituzione della Regione un medicamento della piaga dell\u2019accentramento burocratico statale. Ma non si teme che il giorno in cui saranno abolite le Provincie si vada incontro ad un accentramento burocratico regionale? La sopravvivenza della Provincia serve ad evitare questo inconveniente.<\/p><p>Si dice anche: ma la Provincia rimarr\u00e0 priva di funzioni. Questo pericolo ci sarebbe se la Regione nascesse a detrimento della Provincia. Esso per\u00f2 non esiste perch\u00e9, mantenendo la Provincia, se ne dovrebbero anzi aumentare le attribuzioni. Vi sono molte attribuzioni lasciate oggi a Comuni che dovrebbero essere accentrate utilmente nell\u2019ente Provincia, come da molto tempo si sostiene.<\/p><p>Si dice infine: in questo modo si moltiplicano le Assemblee popolari. Crede di non sbagliare affermando che l\u2019aumentare le Assemblee popolari sia tutt\u2019altro che un inconveniente. Vorrebbe trovare anzi il modo di aumentarle, perch\u00e9 \u00e8 soltanto cos\u00ec che si chiamano a partecipare pi\u00f9 attivamente le grandi masse delle popolazioni alla vita collettiva.<\/p><p>Si \u00e8 limitato ad accennare a qualcuno dei tanti argomenti che in altra sede si potranno portare a favore del suo emendamento. Non pretende di aver convinto chi da tempo ha una diversa opinione. Vorrebbe soltanto aver dimostrato che la sua proposta non \u00e8 contro la Regione, ma \u00e8 a tutto favore della Regione, e quindi avere indotto i colleghi a non affrettarsi a votare contro.<\/p><p>Occorre tener presente che se la Regione nasce sulle ceneri della Provincia, nascer\u00e0 in mezzo a dei malcontenti, a recriminazioni e forse a movimenti popolari che bisogna cercare di evitare e che potranno in ogni caso rendere l\u2019affermarsi del nuovo ente pi\u00f9 difficile.<\/p><p>EINAUDI \u00e8 d\u2019accordo sulla necessit\u00e0 di accrescere queste Assemblee anche agli effetti dell\u2019educazione del popolo; per\u00f2 crede che in questa differenza che si fa tra Regione e Provincia vi sia un grosso equivoco: le Province, come enti autarchici, non hanno niente da fare, hanno le strade e l\u2019acqua che passano ora alla Regione. Per i manicomi non sa quale vantaggio vi sia di farli amministrare piuttosto dalla Provincia che dalla Regione. Inoltre, dal punto di vista puramente patrimoniale, non vi \u00e8 una perdita, ma uno spostamento dei servizi dai contribuenti provinciali a quelli regionali.<\/p><p>Del resto la Provincia non muore, in quanto che i servizi a cui sono particolarmente affezionati i provinciali, non sono i servizi dell\u2019ente autarchico, come le strade, l\u2019acqua e i manicomi; sono altri servizi che continueranno ad esistere. Non vede nessuna ragione perch\u00e9 il Tribunale che \u00e8 nel capoluogo di Provincia debba essere abolito, solo perch\u00e9 non esiste pi\u00f9 la Provincia come ente autarchico; e cos\u00ec i servizi dell\u2019agricoltura, delle foreste, ecc., apparterranno allo Stato o alla Regione, ma continueranno ad aver sede nella Provincia. Quindi le Province continueranno ad esistere per quel che valgono, per i servizi che potranno ancora essere accentrati nel capoluogo o distribuiti meglio nel loro territorio. A questo pu\u00f2 servire bene l\u2019istituzione nelle circoscrizioni provinciali di Giunte nominate dai Corpi elettivi, nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica, come \u00e8 previsto nel progetto in esame.<\/p><p>Per queste ragioni voter\u00e0 per il mantenimento del testo del Comitato di redazione.<\/p><p>AMBROSINI ricorda che quando il Comitato di redazione cominci\u00f2 i suoi lavori, si dichiar\u00f2 favorevole al mantenimento dell\u2019ente Provincia, appunto per le preoccupazioni accennate dall\u2019onorevole Targetti, e specialmente per le ripercussioni che la soppressione di questo ente avrebbe potuto suscitare nella pubblica opinione. Senonch\u00e9, tutto l\u2019andamento della discussione nel Comitato port\u00f2 al delinearsi di una maggioranza decisamente contraria al mantenimento dell\u2019ente Provincia; e allora il suo sforzo e di altri colleghi fu quello di mantenere in sostanza quei compiti che oggi sono esplicati dalla Provincia, eliminando semplicemente quella sovrastruttura di ente autarchico, e quindi quella speciale rappresentanza limitatamente all\u2019assolvimento di compiti che possono contarsi sulle dita di una mano.<\/p><p>Ora pensa che la struttura del sistema predisposto dal Comitato di redazione possa sodisfare a tutte le esigenze, in quanto concretamente tutti gli uffici e i servizi pubblici che attualmente esistono nell\u2019ambito della circoscrizione provinciale restano, sia il Tribunale, sia l\u2019Intendenza di finanza, sia il Provveditorato agli studi. Occorre tener presente quelle che erano le funzioni e le caratteristiche dell\u2019ente Provincia, come ente autarchico, e della circoscrizione provinciale, come circoscrizione puramente amministrativa.<\/p><p>Ora, tutti gli uffici e i servizi pubblici della circoscrizione provinciale, restando come attualmente sono, la questione si accentra semplicemente nella soppressione o meno dell\u2019ente autarchico. La preoccupazione dell\u2019eliminazione della rappresentanza crede possa essere superata, quando si tenga presente la disposizione di un successivo articolo per cui \u00abnelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate dai Corpi elettivi, nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica\u00bb.<\/p><p>Ad eliminare molte delle apprensioni di cui si \u00e8 fatto interprete l\u2019onorevole Targetti ha proposto che al comma del primo articolo in esame: \u00abLe Province sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale\u00bb, siano aggiunte le parole: \u00abe statale\u00bb.<\/p><p>In questo modo crede doveroso e coerente approvare il testo proposto dal Comitato di redazione.<\/p><p>Cos\u00ec pure l\u2019onorevole Uberti ha proposto, a proposito delle Giunte previste in un articolo successivo, di sostituire alla formula: \u00abNelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate dai Corpi elettivi, ecc.\u00bb, l\u2019altra: \u00abIn tali circoscrizioni sono elette dai Comuni Giunte provinciali con funzioni delegate dalla Regione secondo norme da stabilirsi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che occorre tener conto, agli effetti della decisione da prendere, dei due emendamenti di cui ha parlato l\u2019onorevole Ambrosini.<\/p><p>DE VITA \u00e8 contrario all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Targetti e si associa alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Einaudi. Desidera soltanto aggiungere che il problema va esaminato anche da un punto di vista dell\u2019area di offerta dei pubblici servizi, in quanto si tratta, a suo parere, di un problema anche tecnico ed economico. I servizi pubblici potrebbero anche consorziarsi liberamente per ottenere un\u2019area di offerta che sia consona a quella determinata Regione.<\/p><p>GRASSI osserva che il vecchio ordinamento considerava la Provincia sotto due aspetti diversi: un aspetto governativo e un aspetto amministrativo. Pensa che la riforma si rivolga specialmente alla questione dell\u2019aspetto governativo della Provincia. La Regione, assorbendo tutta la funzione governativa che si svolge nelle diverse Province, non pu\u00f2 pi\u00f9 mantenere in vita la vecchia Provincia con la sua organizzazione attuale. Questo \u00e8 il punto pi\u00f9 essenziale della struttura dello Stato.<\/p><p>Per quello che riguarda l\u2019ente Provincia dal punto di vista amministrativo, per cui funzionavano i Consigli provinciali, le Deputazioni provinciali, ecc., l\u2019attivit\u00e0 della Provincia era limitata alle strade, ai manicomi e agli istituti di beneficenza. Ritiene che anche creando la Regione, questa attivit\u00e0 non possa essere tolta; ma essa rimane attraverso la formula presentata dalla Sottocommissione.<\/p><p>Bisogna, in sostanza, porre nettamente il problema: si vuole la Regione o no? Siccome tutta la Sottocommissione ha studiato il problema della struttura dello Stato sulla base delle Regioni, non si pu\u00f2 prescindere da tale situazione. Infatti, se si vuole mantenere la Provincia come ente autarchico, bisogna mantenerla sotto il suo doppio aspetto governativo e amministrativo. Ma questo non si \u00e8 voluto. L\u2019azione amministrativa sar\u00e0 affidata alle Regioni, ma sar\u00e0 ripartita fra i diversi uffici provinciali.<\/p><p>Quindi \u00e8 d\u2019accordo nel mantenere ferma la disposizione cos\u00ec come \u00e8 stata formulata dalla Sottocommissione.<\/p><p>LACONI \u00e8 dolente di dover parlare contro la proposta Targetti, coerentemente alla posizione assunta nella Sottocommissione, perch\u00e9 sente le preoccupazioni da lui manifestate. Ha per\u00f2 l\u2019impressione che tali preoccupazioni, vive nelle Province, siano determinate non tanto dalla scomparsa dell\u2019ente autarchico come tale, ma dal fatto che si teme che la costituzione delle Regioni possa significare anzich\u00e9 un decentramento, un accentramento amministrativo. Tale preoccupazione pu\u00f2, a suo parere, essere eliminata considerando la Provincia come un organo di decentramento amministrativo regionale e statale.<\/p><p>In sostanza, alle popolazioni delle Provincie interessa che non si debba andare nel capoluogo regionale, anzich\u00e9 in quello provinciale, per trovare l\u2019Intendenza di finanza, la banca, ecc. Questa preoccupazione non ha ragione d\u2019essere, perch\u00e9 i capoluoghi provinciali continueranno a rimanere organi di decentramento dello Stato.<\/p><p>L\u2019altra preoccupazione \u00e8 quella che sorge negli stessi capoluoghi di Provincia, che sono diventati centri di commercio, di industria, di traffici, di cultura, e che costituiscono quasi un esempio di vita civica rispetto alle loro Provincie. Ad esempio, in Sardegna, il sorgere di una Provincia, quale quella di Nuoro, ha significato il formarsi di un centro culturale, con la possibilit\u00e0 di realizzare scambi culturali e commerciali che prima non esistevano. Anche questa preoccupazione non ha ragion d\u2019essere, perch\u00e9 tali centri, cos\u00ec come si sono formati, continueranno a rimanere, anche se sar\u00e0 soppresso l\u2019ente autarchico.<\/p><p>Osserva, in definitiva, che non soltanto per una ragione di coerenza, di armonia del sistema \u00e8 favorevole al testo del Comitato di redazione; ma per il fatto che, se si \u00e8 giunti a costituire la Regione, \u00e8 perch\u00e9 si vuole avere per base un\u2019unit\u00e0 organica di fatto, quale non \u00e8 la Provincia, che oggi esiste sulla carta ed \u00e8 puramente artificiale. Ad essa si vuole sostituire un ente che abbia nella struttura del Paese un\u2019unit\u00e0 storica, di tradizioni, di costumi.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Targetti:<\/p><p>\u00abIl territorio della Repubblica \u00e8 ripartito in Regioni, Provincie e Comuni\u00bb.<\/p><p>Tale emendamento si collega a quello proposto poi per un successivo articolo:<\/p><p>\u00abLe Provincie sono enti autarchici, con propria amministrazione elettiva, con funzioni e compiti determinati dalla legge, in correlazione con quelli specifici dei Comuni e delle Regioni\u00bb.<\/p><p>(<em>La Commissione non approva<\/em>).<\/p><p>L\u2019onorevole Ambrosini ha proposto di aggiungere al secondo comma dell\u2019articolo in esame: \u00abLe Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale\u00bb le parole: \u00abe statale\u00bb.<\/p><p>Pone ai voti la proposta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>La Commissione \u00e8 chiamata ora ad esaminare l\u2019articolo 3:<\/p><p>\u00abLe Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princip\u00ee fissati nella Costituzione.<\/p><p>\u00abAlla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d\u2019Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con Statuti speciali adottati con leggi di valore costituzionale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Perassi ha proposto di sostituire al secondo comma le parole: \u00abcon Statuti speciali adottati con leggi di valore costituzionale\u00bb, le altre: \u00abcon leggi speciali di carattere costituzionale\u00bb.<\/p><p>PERASSI fa presente che l\u2019emendamento da lui proposto riguarda una questione di pura nomenclatura giuridica. Le ragioni sono due: una giuridica, l\u2019altra di opportunit\u00e0. Nell\u2019articolo in esame si prevede, infatti, che a certe Regioni sar\u00e0 conferito un ordinamento speciale autonomo che potr\u00e0 essere pi\u00f9 ampio di quello previsto, con disposizioni generali, per le altre Regioni dalla Costituzione stessa. In che modo si stabilisce tale autonomia speciale? L\u2019atto che crea questo ordinamento di autonomia speciale \u00e8 una legge dello Stato ed \u00e8 improprio chiamarlo \u00abStatuto\u00bb. \u00c8 una legge dello Stato del medesimo genere di quella del Parlamento britannico che ha dato un ordinamento autonomo all\u2019Irlanda del nord. Basta, infatti, leggere lo Statuto per la Regione siciliana, per constatare che vi sono in esso norme le quali non si possono concepire se non come norme giuridiche emanate dallo Stato. Ci\u00f2 che si vuol dire nel secondo comma dell\u2019articolo in esame \u00e8 che gli ordinamenti speciali d\u2019autonomia per le Regioni ivi menzionate devono essere stabiliti con leggi speciali di carattere costituzionale. Perci\u00f2 ha proposto di non usare l\u2019espressione \u00abStatuti\u00bb. Ci\u00f2 eliminerebbe anche l\u2019inconveniente per cui, mentre nell\u2019articolo 3 si parla di Statuti, nell\u2019articolo 19 riguardante lo Statuto di ogni Regione si parla ancora di Statuto in un senso del tutto diverso. Nel secondo caso, la parola \u00abStatuto\u00bb \u00e8 giuridicamente esatta, in quanto sta ad indicare un insieme di norme giuridiche che sono emanazione di un potere legislativo della Regione, sia pure sottoposto all\u2019approvazione con legge dello Stato. La legge di approvazione di uno Statuto regionale \u00e8 una legge di approvazione in senso tecnico, che ha per oggetto lo Statuto come atto legislativo della Regione, deliberato dal Consiglio regionale. Invece, la legge costituzionale, di cui si parla nell\u2019articolo 3, non ha l\u2019effetto giuridico di dare l\u2019approvazione ad un atto da essa distinto, ma \u00e8 essa stessa che emana le norme costituenti l\u2019ordinamento speciale, per una determinata Regione, anche se tali norme sono state elaborate o proposte da qualche organo locale, come \u00e8 avvenuto per il decreto legislativo concernente la Sicilia.<\/p><p>Crede, pertanto, che la Commissione non avr\u00e0 difficolt\u00e0 ad approvare l\u2019emendamento proposto, che risponde esclusivamente ad un criterio di propriet\u00e0 di formulazione giuridica.<\/p><p>PRESIDENTE teme che per una questione di tecnica giuridica, sia pure apprezzabilissima, si vada incontro al pericolo di dare l\u2019impressione che si voglia togliere alla Sicilia lo Statuto che ora possiede.<\/p><p>LACONI ritiene che la proposta dell\u2019onorevole Perassi tenda ad annullare la differenza che si \u00e8 voluto riconoscere tra l\u2019autonomia concessa a quelle quattro Regioni e quella concessa alle altre. La proposta dell\u2019onorevole Perassi costituisce cos\u00ec l\u2019ultimo tentativo di sopprimere di fatto tale differenza. La parola \u00abStatuto\u00bb non ha soltanto un valore lessicale; quando \u00e8 stato concesso alla Sicilia lo Statuto regionale, \u00e8 stata stabilita una particolare procedura studiata dalla Consulta regionale, cio\u00e8 da un organo rappresentativo locale. Questo Statuto non si potr\u00e0 quindi assimilare ad una legge qualsiasi, in quanto si tratta di Regioni che rivendicano dei diritti propri di fronte allo Stato. E quindi impropria la parola \u00ablegge\u00bb. D\u2019altronde la parola Statuto ha ormai una sua popolarit\u00e0. Comprende l\u2019eccezione giuridica sollevata dall\u2019onorevole Perassi, ma, nel caso che egli fa, dovr\u00e0 dirsi: regolamento interno delle Regioni. Nell\u2019articolo in esame deve invece rimanere, a suo parere, la parola \u00abStatuto\u00bb, nella accezione comune del termine.<\/p><p>MORTATI ritiene che le considerazioni esposte dall\u2019onorevole Perassi siano ineccepibili. Non pu\u00f2 accogliere quanto ha detto l\u2019onorevole Laconi circa l\u2019impropriet\u00e0 del termine di Statuto applicato agli atti costitutivi delle varie Regioni diverse dalle quattro di cui all\u2019articolo 3 del progetto. Statuto \u00e8 infatti la parola tradizionale che serve ad indicare l\u2019ordinamento fondamentale che ogni ente si d\u00e0, nell\u2019ambito della sua autonomia.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019ordinamento della Sicilia, della Sardegna e delle zone mistilingui non \u00e8 assolutamente ammissibile che si pensi di affidare alle Regioni interessate la podest\u00e0 di disporlo in deroga alla Costituzione dello Stato, affidando allo Stato stesso solo un potere di ratifica.<\/p><p>Una soluzione di questo genere presuppone dei diritti propri delle Regioni e quindi un rapporto di natura contrattuale fra dette Regioni e lo Stato; rapporto che non \u00e8 concepibile neppure negli Stati federali, nei quali, una volta che essi siano formati, \u00e8 all\u2019organo costituente dello Stato centrale che compete ogni modifica della Costituzione. Accettare la tesi, contro cui parla, significa introdurre un elemento di disgregazione, che segnerebbe la fine dell\u2019unit\u00e0 nazionale.<\/p><p>Si potrebbe cercare di trovare una formula nella quale si faccia menzione dell\u2019iniziativa delle Regioni, per mezzo di Statuti, per quanto non si possa negare allo Stato di intervenire, anche all\u2019infuori di tali iniziative, col disciplinare con legge costituzionale l\u2019ordinamento delle medesime.<\/p><p>In ogni caso, \u00e8 da porre bene in chiaro che \u00e8 alla legge costituzionale, e solo a questa (all\u2019infuori di ogni implicito o lontano riconoscimento di diritti propri agli enti regionali, di cui all\u2019articolo 3), che pu\u00f2 attribuirsi il potere di concedere agli enti medesimi una posizione diversa da quella fatta alle altre Regioni dalla Costituzione.<\/p><p>Pertanto lo Statuto siciliano, come quello sardo, ecc., dovranno essere espressione della volont\u00e0 dello Stato e dovranno essere inseriti nella Costituzione come parti integranti di questa ed essere sottoposti alla procedura di revisione prescritta per le altre norme della Costituzione medesima.<\/p><p>AMBROSINI si duole di trovarsi in dissenso con gli onorevoli Perassi e Mortati. La formula fu lungamente ponderata. Crede non possa dar luogo alle preoccupazioni che sono state prospettate, perch\u00e9, quando si dice che lo Statuto delle quattro Regioni in questione deve essere adottato con legge di valore costituzionale, si fa riferimento alla fonte massima della potest\u00e0 normativa, cio\u00e8 al potere superiore a quello legislativo ordinario, al potere costituente. La competenza ad emanare tali Statuti spetta adunque allo Stato.<\/p><p>Osserva che non esiste contrasto fra l\u2019articolo 3 e l\u2019articolo 19, giacch\u00e9, mentre con quest\u2019ultimo articolo si fa riferimento agli Statuti delle Regioni in generale, che sono deliberati dalle Assemblee regionali ed approvati con legge ordinaria dello Stato, nell\u2019articolo 3 si parla degli Statuti speciali delle quattro Regioni le quali si trovano in situazione particolare; ragione per cui ha luogo l\u2019instaurazione di una forma speciale di autonomia. Il fatto che la proposta dello Statuto speciale provenga dalla Regione non importa affatto che la sovranit\u00e0 della Costituente possa essere diminuita; giacch\u00e9 lo Statuto deve venire approvato con legge e per giunta con una legge di importanza superiore a quella ordinaria, cio\u00e8 con legge costituzionale. Lo Statuto avr\u00e0 dunque il crisma soltanto dalla manifestazione della volont\u00e0 dello Stato.<\/p><p>Non crede opportuno accennare alle gravi ragioni di indole politica che consigliano il mantenimento della dizione adottata dal Comitato di redazione, il cui abbandono potrebbe portare a quelle ripercussioni a cui ha gi\u00e0 accennato l\u2019onorevole Laconi. Fa soltanto presente che, se le ripercussioni sarebbero gravi in Sardegna, carattere ancora pi\u00f9 grave avrebbero in Sicilia. Ripete, ritornando al merito della disposizione, che non vede che derivi alcun pericolo dal fatto che gli Statuti in questione si chiamino \u00abStatuti speciali\u00bb, giacch\u00e9 tale espressione sta ad indicare soltanto che alla Sicilia, Sardegna, Valle d\u2019Aosta e Trentino-Alto Adige si attribuisce una condizione giuridica globale che pu\u00f2 differire da quella che vengono ad avere tutte le altre Regioni. Da ci\u00f2 nessun pericolo pu\u00f2 sorgere perch\u00e9 l\u2019adozione di tali Statuti speciali appartiene al legislatore in funzione di Costituente. Per queste ragioni crede che la Commissione pu\u00f2 approvare senza preoccupazioni la formula adottata dal Comitato di redazione.<\/p><p>EINAUDI \u00e8 favorevole all\u2019emendamento Perassi. In sostanza si afferma dai sostenitori della formula adottata nell\u2019articolo 3 che l\u2019origine di queste leggi costituzionali aventi valore di Statuto per una Regione si deve ricercare nella Regione stessa. Ora, in sede di Consulta nazionale, ebbe a scrivere una relazione contro lo Statuto siciliano. \u00c8 persuaso della necessit\u00e0 che questi Statuti provengano direttamente da leggi che siano votate dal Parlamento, cos\u00ec come \u00e8 detto nella formula Perassi. La formulazione data ai due Statuti per la Sicilia e per la Val d\u2019Aosta, sta a significare che \u00e8 distrutta l\u2019unit\u00e0 italiana, che cio\u00e8 quelle determinate Regioni hanno manifestato chiaramente il desiderio di non pagare pi\u00f9 una imposta allo Stato, pur desiderando riceverne tutti gli aiuti. Ci\u00f2 significa la distruzione dello Stato italiano.<\/p><p>Ora, se si vuole affermare un simile principio, \u00e8 necessario che sia discusso e deliberato dal Parlamento.<\/p><p>TOSATO \u00e8 dispiacente di dover esprimere un\u2019opinione contrastante con quella del collega Ambrosini, ma ritiene che l\u2019emendamento Perassi sia assolutamente necessario per due considerazioni.<\/p><p>Quando si prevedono forme particolari di autonomie con \u00abStatuti speciali\u00bb adottati con leggi di valore costituzionale si va al di l\u00e0 di quello che il concetto dello Stato unitario pu\u00f2 ammettere. Se queste forme di autonomia si concretano in \u00abStatuti speciali\u00bb, sia pure adottati con leggi costituzionali, ci\u00f2 pu\u00f2 essere interpretato nel senso che lo Stato non ha pi\u00f9 un potere di iniziativa in questa materia, e che gli Statuti stessi non possono essere pi\u00f9 modificati se non col consenso delle Regioni interessate. Le quali sarebbero cos\u00ec legate allo Stato da un vincolo non pi\u00f9 costituzionale, ma contrattuale. Domanda se la Commissione intende giungere fino a questo punto.<\/p><p>Ritiene, d\u2019altra parte, pi\u00f9 corrispondente agli interessi delle Regioni considerate, la possibilit\u00e0 di darsi esse un proprio Statuto, come \u00e8 previsto per tutte le altre Regioni, Statuto, s\u2019intende, che, in base alla pi\u00f9 ampia autonomia loro concessa mediante apposite leggi costituzionali, potr\u00e0 contemplare una pi\u00f9 ampia sfera di poteri e di diritti.<\/p><p>Per queste ragioni voter\u00e0 l\u2019emendamento Perassi.<\/p><p>MANNIRONI rileva che, in sostanza, si \u00e8 tutti d\u2019accordo nel concetto che le leggi speciali di valore costituzionale, con le quali si riconosce l\u2019autonomia particolare a determinate Regioni, sono leggi dello Stato, anche se si chiamano Statuti. Ora, poich\u00e9 non vi pu\u00f2 essere equivoco alcuno nella terminologia usata dal Comitato di redazione, crede che per le ragioni politiche cui hanno accennato gli onorevoli Ambrosini e Laconi sia opportuno conservare il testo proposto dal Comitato di redazione.<\/p><p>L\u2019argomento che ha addotto l\u2019onorevole Tosato non sembra convincente, in quanto \u00e8 lo Stato che approva e adotta gli Statuti, ed anche se essi saranno proposti da organi regionali, lo Stato non si priva del diritto di intervenire per modificarli. Lo Stato quindi non rinuncia ad un potere che tutti gli riconoscono<\/p><p>LAMI STARNUTI \u00e8 convinto che la formula proposta dall\u2019onorevole Perassi sia la pi\u00f9 propria e la voter\u00e0.<\/p><p>Intende per\u00f2 fare una esplicita riserva. Nell\u2019articolo in esame l\u2019espressione \u00abTrentino-Alto Adige\u00bb solleva una questione di altra natura. Non \u00e8 favorevole all\u2019unione del Trentino con l\u2019Alto Adige, e si riserva pertanto di esporre la propria tesi quando si discuter\u00e0 della creazione delle Regioni.<\/p><p>CEVOLOTTO teme che l\u2019approvazione della proposta dell\u2019onorevole Perassi possa avere ripercussioni molto notevoli in Sicilia, che certamente vanno al di l\u00e0 delle intenzioni stesse dell\u2019onorevole Perassi. Crede che l\u2019accoglimento della sua formula sarebbe malamente interpretato e potrebbe dar luogo in Sicilia ad agitazioni o malumori causati appunto da una errata interpretazione.<\/p><p>PRESIDENTE crede opportuno sottolineare che la proposta avanzata non \u00e8, come \u00e8 certo apparsa alla mente correttissima dell\u2019onorevole Perassi, di semplice tecnica legislativa, ma \u00e8 una proposta che avrebbe un enorme valore politico e che potrebbe essere interpretata, se non come una revocazione dello Statuto siciliano, che \u00e8 gi\u00e0 entrato in vigore, come una censura al Governo per averlo approvato.<\/p><p>PERASSI \u00e8 convinto che la sua proposta, di pura tecnica giuridica, non dovesse sollevare nessun sospetto o preoccupazione di ordine politico, tanto pi\u00f9 che veniva fatta da chi da ben 40 anni \u00e8 favorevole alle autonomie regionali.<\/p><p>Per quanto concerne la Sicilia, dichiara di essere stato, fin dall\u2019inizio, favorevole alla autonomia che le \u00e8 stata concessa.<\/p><p>Comunque, ad evitare eventuali ripercussioni di carattere politico, ritira la proposta.<\/p><p>AMBROSINI d\u00e0 atto all\u2019onorevole Perassi dell\u2019amore particolare che dimostra per le autonomie. Egli \u00e8 stato sempre favorevole allo Statuto siciliano. Aggiunge che difendendo questo Statuto non si intende incrinare l\u2019unit\u00e0 dello Stato: chi lo sostiene \u00e8 unitario per lo meno e alla stessa stregua di chiunque altro.<\/p><p>PRESIDENTE. Nessuno ne ha mai dubitato.<\/p><p>TOSATO osserva che non si tratta soltanto di una questione di carattere tecnico. \u00c8 da chiedersi perch\u00e9 gli Statuti della Sicilia, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e della Valle d\u2019Aosta debbano avere una natura diversa dagli Statuti di altre Regioni. Per la Sardegna, la Sicilia, \u00e8 prevista una pi\u00f9 ampia autonomia, e su questo tutti sono d\u2019accordo. E allora gli sembra pi\u00f9 corretto stabilire che in base alle leggi costituzionali che daranno una pi\u00f9 ampia autonomia alle regioni indicate, queste emaneranno poi i loro Statuti. Propone quindi che la formula del testo sia modificata in questo senso: \u00abAlla Sicilia, ecc., sono attribuite forme particolari di autonomia, mediante apposite leggi di carattere costituzionale\u00bb.<\/p><p>MORTATI dichiara di associarsi all\u2019emendamento Tosato.<\/p><p>GRASSI osserva che l\u2019articolo in esame ha la sua ragione d\u2019essere, in quanto si riconosce che la Sicilia, la Sardegna, il Trentino-Alto Adige e la Valle d\u2019Aosta abbiano uno Statuto diverso da quello delle altre Regioni, in aderenza ad una realt\u00e0 storica e politica effettiva. La formula Tosato significa che queste forme particolari di autonomie sono concesse sempre mediante una legge di carattere costituzione, in quanto si vuole mantenere il concetto che esse rientrano nell\u2019ordine giuridico dello Stato costituzionale italiano. \u00c8 pertanto favorevole alla proposta Tosato.<\/p><p>FABBRI proporrebbe la seguente formula in sostituzione del secondo comma dell\u2019articolo 3: \u00abAlla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia. Leggi speciali aventi valore costituzionale coordineranno alla presente Costituzione gli Statuti della Sicilia, della Sardegna e della Val d\u2019Aosta ed emaneranno le altre disposizioni\u00bb. A suo parere questa formula assorbirebbe la questione di carattere tecnico sollevata dall\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>PRESIDENTE pensa che, dal punto di vista politico, si sia d\u2019accordo che si debba conservare la parola Statuto.<\/p><p>Per il resto ritiene opportuno che la formula sia redatta dal Comitato di redazione.<\/p><p>(<em>La Commissione concorda<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 20.30.<\/p><p><em>Erano presentii:<\/em> Amadei, Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Cappi, Castiglia, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Conti, Corsanego, De Michele, De Vita, Di Vittorio, Einaudi, Fabbri, Farini, Federici Maria, Froggio, Gotelli Angela, Grassi, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Pira, La Rocca, Leone Giovanni, Mancini, Mannironi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Mol\u00e8, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Perassi, Rapelli, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Togliatti, Togni, Tosato, Uberti.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Ghidini, Lussu.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Basso, Bordon, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cannizzo, Colitto, Di Giovanni, Domined\u00f2, Dossetti, Fanfani, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Giua, Grieco, Lombardo, Lucifero, Marchesi, Merlin Lina, Paratore, Pesenti, Piccioni, Porzio, Taviani, Terracini, Tupini, Zuccarini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE ADUNANZA PLENARIA 27. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 31 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI INDICE Sulla Magistratura Presidente \u2013 Targetti \u2013 Leone Giovanni \u2013 Federici Maria \u2013 Iotti Leonilde \u2013 Gotelli Angela \u2013 Mancini \u2013 Cappi \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Cevolotto \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,2220,2085,2036,1679","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[110,72],"tags":[],"post_folder":[109],"class_list":["post-4954","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01cc","category-commissione-per-la-costituzione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4954","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4954"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4954\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10523,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4954\/revisions\/10523"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4954"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4954"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4954"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=4954"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}