{"id":4952,"date":"2023-10-15T22:03:54","date_gmt":"2023-10-15T20:03:54","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4952"},"modified":"2023-12-08T22:32:55","modified_gmt":"2023-12-08T21:32:55","slug":"seduta-antimeridiana-di-venerdi-31-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4952","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 31 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4952\" class=\"elementor elementor-4952\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c0d36be elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c0d36be\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4861eba\" data-id=\"4861eba\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4291e99 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"4291e99\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470131sed026cc.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f4f337f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f4f337f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>ADUNANZA PLENARIA<\/p><p>26.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 31 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>RUINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Elezione della Camera dei Senatori<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Piccioni \u2013 Grassi \u2013 Rossi Paolo \u2013 Nobile \u2013 Fuschini \u2013 Targetti \u2013 Togliatti \u2013 Dossetti \u2013 Perassi \u2013 Zuccarini \u2013 Einaudi \u2013 Fabbri \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Fanfani.<\/p><p><strong>La Magistratura <\/strong>(<em>Esame degli emendamenti agli articoli<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Bozzi \u2013 Leone Giovanni \u2013 Terracini \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Togliatti \u2013 Cevolotto \u2013 Targetti \u2013 Einaudi \u2013 Mortati \u2013 Conti \u2013 Mannironi \u2013 La Pira \u2013 Fabbri \u2013 Moro \u2013 Tupini \u2013 Marinaro \u2013 Dossetti \u2013 Rossi Paolo \u2013 Laconi \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Cappi.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.15.<\/p><p>Seguito della discussione sulla elezione della Camera dei Senatori.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE avverte che la Commissione dovr\u00e0 fissare l\u2019ordine delle votazioni sulle varie proposte formulate in merito alla elezione della Camera dei Senatori.<\/p><p>Ricorda che in materia vi sono: una proposta Mortati, secondo la quale la composizione del Senato avrebbe luogo per categorie di interessi; una Grassi (elezione in parte a base circoscrizionale, cio\u00e8 uninominale) ed una Nobile, che fissa per i due terzi dei componenti la seconda Camera l\u2019elezione a suffragio universale di tutti i cittadini che abbiano superato i 25 anni. Vi sono poi le proposte di votazione a suffragio indiretto per una parte del Senato, presentata dagli onorevoli Fuschini, Perassi e Laconi.<\/p><p>Si deve stabilire pertanto quale delle due proposte, Mortati e Grassi, si discosti maggiormente dal testo fondamentale e per ci\u00f2 debba avere la precedenza nella votazione.<\/p><p>PICCIONI crede che la proposta Mortati si discosti dal testo pi\u00f9 profondamente di tutte le altre, che, in un modo o nell\u2019altro, prevedono l\u2019applicazione del suffragio universale indifferenziato, mentre la proposta Mortati prevede una forma di composizione della seconda Camera del tutto diversa.<\/p><p>GRASSI \u00e8 anch\u2019egli d\u2019avviso che la proposta Mortati si allontani molto di pi\u00f9 della sua da quella fondamentale, in quanto, secondo tale proposta, la Camera dei Senatori sarebbe eletta da alcune categorie speciali di elettori, mentre la proposta da lui formulata riguarda soltanto il sistema elettorale.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la preposta di dare la precedenza nella votazione alla proposta Mortati.<\/p><p>(<em>La Commissione approva<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Comunica che la proposta Mortati \u00e8 cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abLa Camera dei Senatori \u00e8 eletta dagli elettori aventi 25 anni di et\u00e0, fra gli eleggibili appartenenti alle categorie: 1\u00b0) dell\u2019agricoltura; 2\u00b0) dell\u2019industria; 3\u00b0) del commercio e credito; 4\u00b0) delle professioni: <em>a<\/em>) d\u2019impiego pubblico; <em>b<\/em>) della scuola e della cultura; <em>c<\/em>) professioni legali; <em>d<\/em>) sanitarie; <em>e<\/em>) tecniche; <em>f<\/em>) di altri rami.<\/p><p>I seggi sono ripartiti fra tali categorie, per ciascuna delle quali sono presentate apposite liste da parte degli appartenenti ad esse, ed attribuiti per mezzo di distinti scrutini, col sistema maggioritario se il numero degli eleggibili delle categorie \u00e8 inferiore a tre, col sistema proporzionale se \u00e8 superiore\u00bb.<\/p><p>La pone ai voti.<\/p><p>ROSSI PAOLO chiede la votazione per appello nominale.<\/p><p>(<em>Segue la votazione per appello nominale<\/em>).<\/p><p><em>Rispondono s\u00ec:<\/em> Ambrosini, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Corsanego, Domined\u00f2, Dossetti, Fanfani, Federici Maria, Froggio, Fuschini, Gotelli Angela, La Pira, Leone Giovanni, Mannironi, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Piccioni, Rapelli, Taviani, Togni, Tosato, Uberti.<\/p><p><em>Rispondono no:<\/em> Amadei, Basso, Bocconi, Bozzi, Canevari, Cevolotto, Conti, Di Vittorio, Einaudi, Fabbri, Farini, Grassi, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lombardo, Mancini, Marchesi, Marinaro, Mol\u00e8, Nobile, Noce Teresa, Perassi, Ravagnan, Rossi, Ruini, Targetti, Terracini, Togliatti, Zuccarini.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che la proposta Mortati \u00e8 stata respinta avendo avuto 24 voti favorevoli e 32 contrar\u00ee.<\/p><p>Pone allora in votazione il principio che una parte dei senatori debba essere eletta dai Consigli regionali.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Avverte che si dovr\u00e0 ora procedere alla votazione circa la quota di senatori da eleggersi da parte dei Consigli regionali, cio\u00e8 se essa dovr\u00e0 essere stabilita in un terzo o nella quota fissa di cinque per ciascuna regione.<\/p><p>NOBILE fa osservare che, se fosse approvata la quota fissa di cinque, considerato che le Regioni saranno circa 25, si avrebbe un numero di 125 senatori, superiore cio\u00e8 al terzo dei componenti la seconda Camera.<\/p><p>PICCIONI ritira la proposta di stabilire una quota fissa di cinque senatori per ciascuna Regione.<\/p><p>PRESIDENTE pone allora in votazione la proposta che il numero dei senatori da eleggersi da parte dei Consigli regionali sia di un terzo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>).<\/p><p>Segue la proposta dell\u2019onorevole Grassi: \u00abUn terzo dei senatori \u00e8 eletto dai Consigli regionali: il resto a suffragio universale diretto uguale e segreto con una circoscrizione per ogni senatore\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI ricorda che in una seduta precedente, senza entrare nel merito della proposta Grassi, fece una osservazione che ancor oggi ha la sua ragion d\u2019essere; cio\u00e8 che in questa proposta vi \u00e8 un accenno preciso e circostanziato ad un determinato sistema elettorale. Per la Camera dei Deputati, \u00e8 stato invece stabilito di non fare alcun accenno nella Costituzione al sistema elettorale. Pertanto, qualora la proposta Grassi dovesse essere approvata, chiede che anche per la Camera dei Deputati venga indicato il sistema elettorale, e pi\u00f9 precisamente quello proporzionale.<\/p><p>PICCIONI rileva che la proposta Grassi, come \u00e8 gi\u00e0 stato notato, pone la questione del sistema elettorale per la prima e la seconda Camera in una posizione di contradizione e di antitesi, ed urta contro la genuinit\u00e0 e l\u2019autenticit\u00e0 del sistema democratico.<\/p><p>Rileva, d\u2019altra parte, che, oltre a tutti i difetti lamentati, il sistema uninominale non pu\u00f2 essere stabilito per una delle due Camere, quando per l\u2019altra vige il sistema proporzionale.<\/p><p>Proporzionalista convinto, per la necessit\u00e0 di instaurare nella nuova democrazia un sano costume politico elettorale, dichiara che voter\u00e0 contro la proposta Grassi.<\/p><p>TARGETTI si dichiara anch\u2019egli proporzionalista convinto e quindi affatto entusiasta della proposta Grassi. Si decider\u00e0 per\u00f2 a votare favorevolmente ad essa perch\u00e9 vede con timore l\u2019instaurazione del sistema della elezione indiretta.<\/p><p>TOGLIATTI afferma di essere egli pure per principio proporzionalista; ma dal momento che tutti i sistemi presentati non lo hanno sodisfatto, perch\u00e9 introducono il principio della elezione di secondo grado, la quale, di fatto, annulla il proporzionalismo e quindi porterebbe ad un sistema ibrido, crede che la proposta presentata dai liberali rappresenti la via di uscita pi\u00f9 ragionevole.<\/p><p>L\u2019unica obiezione che potrebbe essere fondata, quella della coesistenza di due sistemi diversi per l\u2019elezione delle due Camere, non pu\u00f2 essere considerata come un argomento di principio fondamentale. D\u2019altra parte, osserva che tale coesistenza gi\u00e0 si nota oggi nel sistema elettorale vigente, dato che mentre nelle elezioni amministrative per il capoluogo i partiti singoli si sono presentati con proprie liste, ed i blocchi sono avvenuti in sede di costituzione delle Giunte, in tutti i Comuni della circoscrizione invece si \u00e8 votato sulla base di liste che erano state bloccate prima. Tale ibridismo sarebbe accentuato nel sistema che viene presentato, perch\u00e9 proponendosi che l\u2019elezione dei senatori sia fatta dai consiglieri comunali, effettivamente sarebbe fatta dai rappresentanti di organismi i quali sono stati eletti con due sistemi diversi: quelli delle grandi citt\u00e0 col sistema proporzionale, quelli dei piccoli Comuni con un sistema non proporzionale. Quindi, la critica con la quale si vorrebbe colpire la proposta dei liberali colpisce molto di pi\u00f9 la proposta dell\u2019elezione attraverso i consiglieri comunali.<\/p><p>Per questi motivi, non \u00e8 rimasto convinto degli argomenti addotti dai colleghi democristiani contro la proposta Grassi che ritiene tutt\u2019altro che irragionevole.<\/p><p>ROSSI PAOLO \u00e8 stato fra i pochissimi che hanno votato contro il sistema della quota fissa per la Regione; per la medesima ragione voter\u00e0 contro il sistema uninominale. Osserva che adottando il sistema della frazione, la rappresentanza degli interessi locali \u00e8 gi\u00e0 assicurata, mentre adottando il collegio uninominale si accentuerebbe la rappresentanza politica.<\/p><p>DOSSETTI, dichiarando di votare contro la proposta del collegio uninominale, afferma che il voto che si sta per dare \u00e8 uno dei pi\u00f9 gravi cui la Commissione per la Costituzione sia stata chiamata. Se la proposta Grassi dovesse passare, \u00e8 suo fermo giudizio, nonostante le artificiose difese tentate anche da ultimo dall\u2019onorevole Togliatti, che tale proposta vulnererebbe gravemente il principio sul quale viene edificata la nuova democrazia.<\/p><p>Tutto quello che \u00e8 stato detto a sostegno della proposta non vale a confutare un argomento fondamentale, cio\u00e8 che la commistione dei due sistemi, che si vuole imputare anche alle altre proposte formulate, \u00e8 qui pi\u00f9 grave, perch\u00e9 si verifica in atto nella stessa elezione a cui l\u2019elettore viene ad essere chiamato; s\u00ec che questi, chiamato ad esprimere contemporaneamente un duplice voto, secondo due schieramenti politici contradittori, non potrebbe assolutamente compiere un atto consapevolmente democratico.<\/p><p>PERASSI dichiara che voter\u00e0 contro la proposta Grassi, innanzitutto per una considerazione di principio: perch\u00e9 ritiene che in una Costituzione rigida non sia il caso di fissare un sistema elettorale reciso per Cuna o per l\u2019altra Camera. Come la Commissione si \u00e8 trovata d\u2019accordo, per quanto concerne la Camera dei Deputati, di limitarsi ad affermare che \u00e8 eletta a suffragio universale diretto e segreto, senza indicare quale sar\u00e0 il sistema elettorale da seguire, cos\u00ec \u2013 per armonia \u2013 ritiene che anche per la seconda Camera si debba seguire lo stesso criterio.<\/p><p>A prescindere da questa considerazione, che pu\u00f2 sembrare formale, \u00e8 contrario alla proposta Grassi anche per ragioni sostanziali. Ha sentito, specialmente da parte dell\u2019onorevole Togliatti, la difesa della proposta soprattutto per la considerazione che essa \u00e8 ritenuta migliore della proposta di fare eleggere i senatori dai Consigli comunali. Ora, quest\u2019atteggiamento presupporrebbe che nessun\u2019altra proposta possa essere avanzata, o sia stata avanzata, oltre quella dei consigli comunali; mentre invece ricorda che fra le proposte presentate ve ne \u00e8 una che contempla un sistema di elezione a suffragio indiretto, e che non presenta l\u2019inconveniente (rilevato a proposito dell\u2019elezione attraverso i consiglieri comunali) di rendere impossibile l\u2019applicazione di un criterio proporzionale. Questa proposta concreta \u00e8 stata precisamente studiata in vista di rendere assolutamente possibile l\u2019applicazione del criterio proporzionale, che pu\u00f2 benissimo attuarsi anche con un sistema di votazione di secondo grado.<\/p><p>Per queste ragioni, dichiara che voter\u00e0 contro la proposta Grassi.<\/p><p>ZUCCARINI si associa alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>EINAUDI dichiara che voter\u00e0 a favore della proposta Grassi. Non gli sembra che l\u2019argomento dall\u2019onorevole Dossetti dichiarato fondamentale abbia un gran peso. Con la proposta Grassi si permette agli elettori di votare non per delle idee ma per degli uomini. Non trova in questo nessuna contraddizione. Eventuali perfezionamenti al sistema potranno essere trovati con la eliminazione del ballottaggio, in modo che gli elettori possano decidersi prima per l\u2019uomo al quale vogliono dare il voto.<\/p><p>FABBRI voter\u00e0 a favore della proposta Grassi, anche perch\u00e9 crede estremamente democratico che si faccia materialmente un esperimento e che il popolo possa vedere in atto il contemporaneo funzionamento dei due sistemi. Non ritiene estremamente democratico sostenere che spetti esclusivamente al legislatore determinare un sistema unilaterale di votazione in modo autoritario.<\/p><p>DOMINED\u00d2, sentendo in linea di principio l\u2019esigenza di contemperare il sistema proporzionalistico, che d\u00e0 prevalente rilievo all\u2019idea, e il sistema uninominalistico, che consente maggior risalto alla personalit\u00e0, amerebbe prendere in considerazione, cos\u00ec sul piano teorico come su quello pratico, la proposta di integrare vicendevolmente i due sistemi, qualora essa si riferisse integralmente all\u2019una Camera rispetto all\u2019altra; deve per\u00f2 rilevare che l\u2019inserzione contemporanea di un duplice metodo nell\u2019ambito di una stessa Camera potrebbe determinare un ibridismo. Per questo motivo, voter\u00e0 contro la proposta.<\/p><p>FANFANI ritiene che la contemporanea applicazione dei due metodi sia tale da dare luogo soltanto a confusioni sul terreno elettorale nei confronti della massa. In secondo luogo, proprio gli argomenti che l\u2019onorevole Einaudi ha esposto contro la tesi Dossetti confermano che l\u2019adozione del sistema uninominale inficia profondamente il mantenimento del sistema proporzionale sul terreno dell\u2019altra Camera. In terzo luogo, teme che l\u2019adozione di questo sistema per l\u2019elezione alla Camera dei Senatori finir\u00e0 per dare una grande prevalenza ad interessi non politici, esistenti in piccole circoscrizioni, generando una specie di consacrazione politica alle baronie industriali del Nord e a quelle agrarie del Sud. Per questi motivi, voter\u00e0 contro.<\/p><p>GRASSI, premesso che non v\u2019\u00e8 nulla di personale e nessuna mira politica nella sua proposta, a chi considera antidemocratico il suo progetto risponde che la democrazia non consiste nel sistema elettorale, ma nella base fondamentale su cui si determina la votazione.<\/p><p>Di fronte alle diverse proposte, il fatto che la seconda Camera venga eletta attraverso i Consigli comunali non rappresenta affatto una forma di proporzione, perch\u00e9 le elezioni dei consiglieri comunali sono fatte in forme diverse (proporzionalistica e maggioritaria); significa che non si \u00e8 creduto pi\u00f9 di parlare di proporzione, bens\u00ec di trovare un sistema degno che possa far s\u00ec che la seconda Assemblea, pur essendo una Camera che avr\u00e0 gli stessi poteri e la stessa competenza della prima, non ne costituisca un doppione. A questo scopo non vi erano che due proposte: o quella Mortati di fare una seconda Camera sulla base degli interessi e delle categorie, e questa non \u00e8 stata accolta dalla Commissione, oppure stabilire una differenziazione sulla base del sistema di scelta, allo scopo di ottenere una qualificazione maggiore delle persone che formano la seconda Assemblea.<\/p><p>Non sistema antidemocratico, quindi, ma anzi sistema democraticissimo.<\/p><p>Per queste ragioni mantiene fermo il suo punto di vista.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta Grassi.<\/p><p>(<em>Segue la votazione per appello nominale<\/em>).<\/p><p><em>Rispondono s\u00ec:<\/em> Amadei, Basso, Bozzi, Castiglia, Cevolotto, Di Vittorio, Einaudi, Fabbri, Farini, Grassi, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, La Rocca, Lombardo, Lucifero, Mancini, Marchesi, Marinaro, Mol\u00e8, Nobile, Noce Teresa, Ravagnan, Ruini, Targetti, Terracini, Togliatti.<\/p><p><em>Rispondono no:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Canevari, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, Corsanego, De Michele, De Vita, Domined\u00f2, Dossetti, Fanfani, Federici Maria, Froggio, Fuschini, Gotelli Angela, Lami Starnuti, La Pira, Leone Giovanni, Mannironi, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Perassi, Piccioni, Rapelli, Rossi Paolo, Taviani, Togni, Tosato, Uberti, Zuccarini.<\/p><p>Comunica che la proposta dell\u2019onorevole Grassi \u00e8 stata respinta avendo riportato 27 voti favorevoli e 32 contrari.<\/p><p>Pone ora in votazione per appello nominale la proposta Nobile, cos\u00ec integrata:<\/p><p>\u00abL\u2019elezione dei due terzi dei membri della seconda Camera ha luogo a suffragio universale diretto da parte di tutti gli elettori, che abbiano superato il 25\u00b0 anno di et\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>Segue la votazione per appello nominale<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Rispondono s\u00ec:<\/em> Amadei, Basso, Bocconi, Bozzi, Canevari, Castiglia, Cevolotto, Di Vittorio, Einaudi, Fabbri, Farini, Grassi, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lombardo, Mancini, Marinaro, Mol\u00e8, Nobile, Noce Teresa, Ravagnan, Rossi, Ruini, Targetti, Terracini, Togliatti.<\/p><p><em>Rispondono no:<\/em> Ambrosini, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, Corsanego, De Michele, De Vita, Domined\u00f2, Dossetti, Fanfani, Federici Maria, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Gotelli Angela, La Pira, Leone Giovanni, Mannironi, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Perassi, Piccioni, Rapelli, Taviani, Togni, Tosato, Uberti, Zuccarini.<\/p><p>Comunica che la proposta Nobile risulta approvata avendo riportato 29 voti favorevoli contro 28 contrari.<\/p><p>Osserva che le proposte di suffragio indiretto cui erano ispirati gli altri emendamenti vengono a cadere. L\u2019argomento della seconda Camera \u00e8 quindi esaurito.<\/p><p>Esame degli emendamenti agli articoli sulla Magistratura.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE, riprendendo la discussione sugli articoli proposti per il Titolo concernente la Magistratura, ricorda che la seconda Sezione della seconda Sottocommissione ha proposto un articolo riguardante la giuria cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl popolo partecipa direttamente all\u2019amministrazione della giustizia, mediante l\u2019istituto della giuria nei processi di Corte d\u2019assise\u00bb.<\/p><p>Apre la discussione su questo articolo.<\/p><p>BOZZI ritiene che non sia da inserire nella Costituzione un articolo che riguarda la Corte d\u2019assise, per una considerazione che ha carattere pregiudiziale e che quindi non investe il merito, se si debba cio\u00e8 o meno essere favorevoli alla istituzione della Corte d\u2019assise.<\/p><p>La Corte d\u2019assise non \u00e8 un giudice speciale, ma \u00e8 una sezione specializzata del giudice ordinario; infatti l\u2019istituzione della Corte d\u2019assise \u00e8 prevista dal Codice di procedura penale come una sezione di Corte d\u2019appello.<\/p><p>Tanto \u00e8 vero che, contro la sentenza della Corte d\u2019assise, si va alla Cassazione a sezioni semplici e non a sezioni riunite, mentre se fosse un organo di giurisdizione speciale, si dovrebbe ricorrere alle sezioni riunite.<\/p><p>Non vi \u00e8 quindi alcuna ragione di fare menzione di questo organo ordinario, in quanto si \u00e8 detto che la giustizia civile e penale \u00e8 amministrata dagli organi previsti dal Codice e dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>A questa considerazione di carattere pregiudiziale ne aggiunge un\u2019altra: che v\u2019\u00e8 un progetto allo studio di una delle Commissioni legislative, riguardante modifiche alla composizione della Corte d\u2019assise; ed a tale riguardo gli consta che la Commissione legislativa vuole investire pi\u00f9 ampiamente il problema della esistenza o meno della Corte d\u2019assise.<\/p><p>Ritiene pertanto che l\u2019articolo proposto non debba comparire nella Costituzione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI si dichiara contrario al ripristino della giuria secondo lo schema del disegno di legge presentato alla Assemblea costituente. Ritiene per\u00f2, anche per la brevit\u00e0 dell\u2019attuale lavoro della Commissione, che non sia opportuno approfondire l\u2019argomento. Aderisce quindi alla questione pregiudiziale, come \u00e8 stata impostata dall\u2019onorevole Bozzi. In altri termini, avendo stabilito, all\u2019articolo 2 del progetto di Costituzione concernente la Magistratura, che \u00abla funzione giurisdizionale, in materia civile e penale, \u00e8 attribuita ai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme, sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb, non si \u00e8 fatto altro che rimandare alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario la disciplina e il funzionamento di tutti i giudici. Quindi \u00e8 in quella sede che \u2013 se vorr\u00e0 \u2013 il nuovo Parlamento potr\u00e0 domani riorganizzare la disciplina delle Corti d\u2019assise, introducendo, attraverso questa via, il sistema della giuria. N\u00e9 \u00e8 necessario inserire tale istituto nella Costituzione, poich\u00e9 non si deve impedire che, successivamente, l\u2019amministrazione della giustizia possa riformare o abolire l\u2019istituto stesso. Sul merito, infinite osservazioni si potrebbero fare. Contro il sistema dei giudici popolari, prelevati soltanto in base a requisiti minimi, basterebbe ad esempio osservare che per i giudici occorre una determinata capacit\u00e0 tecnica. Ricorda in proposito un passo di Socrate in cui questi si meravigliava che i giudici venissero eletti senza alcun elemento specifico di capacit\u00e0.<\/p><p>Afferma che se si dovesse ritornare alla giuria, questa dovrebbe essere selezionata con altri criteri, di esperienza, di presunzione di probit\u00e0, ecc.; e quindi composta di uomini prelevati da alcune categorie sociali, sia pure determinate con molta larghezza. A ci\u00f2 si aggiunga la difficolt\u00e0 di stabilire, in materia di giustizia, sia pure penale, una discriminazione netta fra il giudizio di fatto e il giudizio di diritto.<\/p><p>Queste considerazioni ha voluto fare per dimostrare come non si possa mirare ad una riforma delle Corti d\u2019assise mediante un ritorno puro e semplice alla giuria.<\/p><p>Le norme approvate danno gi\u00e0 larghissima possibilit\u00e0 all\u2019inserzione della giuria popolare nell\u2019ordinamento giudiziario italiano; n\u00e9, a questo scopo, \u00e8 necessaria una norma specifica della Costituzione. \u00c8 infatti pacifico \u2013 come osservava l\u2019onorevole Bozzi \u2013 che la Corte d\u2019assise \u00e8 un giudice ordinario, soltanto come sezione specializzata, e non un giudice speciale. Cos\u00ec era codificato nel Codice del 1913, in cui viene riconosciuta la Corte d\u2019assise; cos\u00ec \u00e8 codificato anche nella legge Togliatti, la quale, ripristinando i giurati, stabilisce che la Corte d\u2019assise \u00e8 una sezione della Corte d\u2019appello. E l\u2019elemento richiamato dall\u2019onorevole Bozzi \u00e8 decisivo: i ricorsi per Cassazione avverso le sentenze della Corte d\u2019assise vanno presentati alle sezioni semplici, non alle sezioni unite; il che riconferma che si tratta di un organo giudiziario ordinario.<\/p><p>Per questi motivi ritiene contrario alla attuale esigenza della giustizia il ritorno alla giuria popolare.<\/p><p>TERRACINI \u00e8 contrario alla proposta di non inserire la disposizione nella Costituzione. Non si tratta infatti \u2013 a suo avviso \u2013 di un semplice problema di organizzazione della giustizia; si tratta di introdurre maggiormente l\u2019elemento popolare nel quadro della organizzazione del potere giudiziario in Italia: rendere cio\u00e8 i giudici elettivi.<\/p><p>Ed egli sarebbe stato lieto se avesse potuto ottenere che almeno per i primi gradi della Magistratura si fosse introdotto il principio elettivo. Rileva al riguardo che negli Stati dove c\u2019\u00e8 una Magistratura elettiva \u2013 e non soltanto nei gradi pi\u00f9 bassi \u2013 la questione del requisito non gi\u00e0 di una cultura tecnica, ma di una cultura generale, non ha mai rappresentato un ostacolo, perch\u00e9 appunto sono necessarie altre doti e altri elementi di capacit\u00e0. Ricorda che a Basilea, due anni or sono, trattandosi dell\u2019elezione di un giudice di grado abbastanza elevato, i partiti di sinistra presentarono come candidato un fabbro, e questi \u00e8 riuscito eletto nei confronti di un avvocato. In alcuni ceti sociali si \u00e8 gridato allo scandalo; ma tuttavia quel giudice \u00e8 rimasto e fa buona prova. E questo non \u00e8 un caso isolato.<\/p><p>Ricorda inoltre che l\u2019istituto della giuria \u00e8 scomparso in Italia per iniziativa del fascismo. Ci\u00f2 sta ad indicare che in realt\u00e0 non si tratta di un problema di capacit\u00e0, ma di una questione che si ricollega ad elementi molto pi\u00f9 importanti; si tratta proprio di quel fattore della democrazia, invocato dai colleghi democratici cristiani per un problema certamente importante come quello attinente al potere legislativo, e che ora \u00e8 dimenticato proprio nel caso di un potere altrettanto se non pi\u00f9 importante, come quello giudiziario. Afferma la opportunit\u00e0 che vi sia nella Magistratura quest\u2019affermazione del principio democratico. La Magistratura deve essere garantita nella sua indipendenza; ma bisogna cercare altres\u00ec di far penetrare nel corpo dei magistrati giudicanti il pi\u00f9 largamente possibile l\u2019elemento popolare.<\/p><p>Insiste quindi perch\u00e9 una realizzazione come questa sia attuata nella Costituzione, anche perch\u00e9 vi sono correnti esclusivamente ristrette all\u2019ambiente dei giuristi, che mirano a sopprimere l\u2019istituto della giuria. Bisogna opporre un ostacolo definitivo all\u2019affermazione di questa tendenza, che non ha nessun seguito negli ambienti popolari del Paese; se essa riuscisse a trionfare, segnerebbe, in una forma delle pi\u00f9 deteriori, l\u2019affermazione della cultura sulla volont\u00e0 delle masse popolari. Una volta inserito nella Costituzione, il principio potr\u00e0 anche essere modificato, ma soltanto nel momento in cui le masse popolari lo desidereranno e lo consentiranno.<\/p><p>Per questi motivi \u00e8 favorevole all\u2019adozione dell\u2019articolo proposto, e contrario alla pregiudiziale Bozzi.<\/p><p>MOL\u00c8 rileva che la discussione, pur essendo stata posta in termini tecnici, ha un preciso contenuto politico. Si potr\u00e0 discutere nel merito quali possano essere i mezzi per perfezionare l\u2019istituto della giuria, ma questo istituto \u00e8 una conquista democratica, la quale non pu\u00f2 essere sottaciuta nella prima Costituzione di una Repubblica democratica. L\u2019istituzione della giuria ha voluto dire che in alcuni reati che interessano la coscienza collettiva il giudizio collegiale di persone che sono al di fuori dei Codici e del tecnicismo e non sono legate a nessuna preoccupazione di carriera, tecnica od ideologica, deve avere la prevalenza. Bisogna affermare questa conquista democratica e non solo per i motivi cui ha accennato l\u2019onorevole Terracini. Non si tratta infatti semplicemente di un problema di riordinamento; si tratta di fissare il principio che il popolo possa partecipare in alcuni casi all\u2019amministrazione della giustizia. Tutte le pregiudiziali in senso contrario sono mosse da coloro che intendono sopprimere la giuria, ponendo la questione sul piano politico.<\/p><p>Dichiara pertanto che, appunto ponendosi su un piano politico, voter\u00e0 per la giuria, come affermazione democratica del nuovo Stato repubblicano.<\/p><p>TOGLIATTI si associa alle dichiarazioni degli onorevoli Terracini e Mol\u00e8.<\/p><p>CEVOLOTTO esprime rincrescimento che sia stata portata sul terreno politico una questione che non ha \u2013 a suo avviso \u2013 un preciso contenuto politico, o che, per lo meno, lo ha come questione se si deve o no istituire la giuria, ma non lo ha come questione se la istituzione della giuria deve essere decisa nella Carta costituzionale. Si tratta di un problema di tecnica, di costruzione della Costituzione, e niente altro. Se si discutesse della questione da un punto di vista politico, si assocerebbe alle considerazioni dell\u2019onorevole Terracini e dell\u2019onorevole Mol\u00e8; ma crede che debba venire prospettato l\u2019altro punto di vista, cio\u00e8 se nella struttura tecnica della Costituzione sia possibile, senza una stonatura, dire che il giudice ordinario \u2013 perch\u00e9 si tratta di un giudice ordinario \u2013 \u00e8 costituito in un determinato modo. Osserva che si stanno inserendo nella Costituzione una quantit\u00e0 di altre cose che ad essa sono estranee; ed \u00e8 contro questo che egli si ribella: si sta inflazionando la Costituzione con una quantit\u00e0 di dichiarazioni, e, peggio, di norme che con la Costituzione non hanno niente a che vedere. La Costituzione cos\u00ec non ha pi\u00f9 una struttura lineare.<\/p><p>Ora egli crede che per le ragioni accennate all\u2019inizio dall\u2019onorevole Bozzi, la questione debba esser riportata al suo aspetto di questione pregiudiziale. La istituzione della giuria \u00e8 un problema di procedura penale e di legge sull\u2019ordinamento giudiziario, tanto \u00e8 vero che, proprio ora, viene davanti alia Costituente la legge per il ripristino della Corte d\u2019assise. Quindi \u00e8 evidente che non vi \u00e8 bisogno della norma costituzionale, perch\u00e9 la Corte d\u2019assise sia ripristinata con certi limiti che saranno studiati e discussi dall\u2019Assemblea Costituente.<\/p><p>Per queste ragioni \u00e8 favorevole alla pregiudiziale dell\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>TARGETTI, quale proponente dell\u2019articolo, non sente il bisogno di difenderlo, dopo gli autorevoli interventi dei colleghi onorevoli Terracini e Mol\u00e8, ai quali poco ha da aggiungere.<\/p><p>Alle osservazioni dell\u2019onorevole Cevolotto risponde che non \u00e8 esatto che ci si trovi di fronte ad una materia da non trattare in una Carta costituzionale; tanto \u00e8 vero che gran parte delle Costituzioni contengono una disposizione che riguarda appunto la giuria popolare. Quanto all\u2019altra obiezione, che si tratta di una questione esclusivamente o spiccatamente tecnica, non la crede fondata, in quanto l\u2019istituto della giuria ha un contenuto cos\u00ec squisitamente politico che tutte le volte che un regime \u00e8 passato dalla democrazia al totalitarismo ha subito ucciso questo istituto, mentre ogni volta che un popolo riconquista la libert\u00e0 sente quasi istintivamente la necessit\u00e0 di ricostituirlo.<\/p><p>Di fronte a questa realt\u00e0, tutte le discussioni filosofiche non hanno alcuna importanza.<\/p><p>Riconosce che l\u2019istituto della giuria si presta ad essere criticato. Ma il grande problema \u00e8 questo: abolita la giuria \u00e8 necessario sostituirla con qualcosa di diverso. Orbene, nulla di diverso \u00e8 stato mai, almeno finora, n\u00e9 trovato n\u00e9 suggerito, che sia tale da non prestarsi ad una quantit\u00e0 di critiche maggiori e pi\u00f9 gravi di quelle a cui si presta l\u2019istituto della giuria.<\/p><p>Rileva di essersi deciso a proporre la norma nella Carta costituzionale, appunto perch\u00e9 vi era una corrente contraria all\u2019istituto della giuria. All\u2019onorevole Leone, il quale afferma che la dizione dell\u2019articolo 2 del progetto non esclude che si possa istituire la giuria senza bisogno di rivedere la Costituzione, risponde che anche se ci\u00f2 fosse \u2013 il che si potrebbe discutere \u2013 data l\u2019importanza squisitamente politica della questione, sar\u00e0 bene, sar\u00e0 opportuno, sar\u00e0 necessario fare un accenno esplicito nella Costituzione.<\/p><p>Quanto ai limiti della competenza della giuria, conclude rilevando che questa \u00e8 veramente materia che non pu\u00f2 trovar posto nella Carta costituzionale. Vi sono ad esempio colleghi favorevoli all\u2019istituto della giuria limitatamente a determinati reati, cio\u00e8 a quelli politici, o ad altri reati che turbano la coscienza del pubblico; altri ancora favorevoli ad una maggiore competenza. La legge ordinaria decider\u00e0.<\/p><p>EINAUDI si dichiara favorevole alla giuria popolare, ma esprime il dubbio che ci\u00f2 che si propone di scrivere nella Costituzione non eviti un eccesso autoritario da parte di un nuovo regime, in quanto un legislatore autoritario potrebbe restringere nel modo pi\u00f9 opportuno l\u2019istituto dalla giuria.<\/p><p>Il fascismo, ad esempio, non ha soppresso la Corte d\u2019assise: questa \u00e8 rimasta, ma sono cambiati i requisiti dei giurati. Ritiene che la norma proposta non tocchi la sostanza del problema e non garantisca una giuria veramente popolare.<\/p><p>MORTATI dichiara di essere anch\u2019egli favorevole al riconoscimento che per certi giudizi sia necessario porre accanto al giudice togato un giudice popolare. Fa per\u00f2 una questione di tecnica legislativa, rilevando come nella Costituzione che ci si prepara a sottoporre all\u2019Assemblea vi \u00e8 gi\u00e0 un articolo che pu\u00f2 essere sufficiente all\u2019esigenza di aprire la via ad un giudizio che si svolga con l\u2019intervento dei cittadini; e questo \u00e8 precisamente l\u2019articolo 2. A maggior chiarimento, si potrebbe in questo articolo togliere la parola \u00abesperti\u00bb e lasciare semplicemente la parola \u00abcittadini\u00bb con l\u2019intesa che ci\u00f2 valga anche per i giudizi penali.<\/p><p>In merito poi a quanto ha detto l\u2019onorevole Targetti relativamente al rinvio alla legge delle modalit\u00e0 tecniche, osserva che se si afferma genericamente il principio della giuria popolare senza concretarla almeno con qualche norma fondamentale, si lascer\u00e0 sempre la possibilit\u00e0 al legislatore di ridurre l\u2019istituto al minimo.<\/p><p>\u00c8 questa l\u2019osservazione che giustamente ha fatto anche l\u2019onorevole Einaudi. Sottolinea pertanto la necessit\u00e0 di ammettere un certo numero di princip\u00ee fondamentali; ma se si dovesse rinunciare ad una specificazione, basterebbe la formula generale, gi\u00e0 nell\u2019articolo 2, per raggiungere il fine che l\u2019onorevole Targetti si propone.<\/p><p>CONTI, per ragioni tecniche, sarebbe portato ad aderire piuttosto all\u2019opinione contraria alla giuria, ma per ragioni politiche, specialmente in questo momento, non pu\u00f2 non aderire al concetto che nella Costituzione si ammetta e si affermi il diritto popolare dei cittadini di giudicare.<\/p><p>MANNIRONI, rilevando l\u2019inopportunit\u00e0 di occuparsi del problema nella Carta costituzionale, dichiara comunque di ritenere un errore voler considerare il problema sotto il profilo puramente politico. Occorre preoccuparsi soltanto di assicurare al cittadino il modo migliore di essere giudicato. Ritiene, in linea astratta, desiderabile che certi reati gravi siano sottratti al giudizio del magistrato ordinario, ma afferma che, in tal caso, dovrebbe essere affermato un sacrosanto diritto, quello cio\u00e8 di assicurare un secondo grado di giurisdizione. Non \u00e8 possibile ammettere, infatti, che per un reato di trascurabile importanza il cittadino, una volta condannato, abbia diritto di invocare l\u2019appello alla Cassazione, e che questo stesso diritto possa invece esser negato quando siano in gioco responsabilit\u00e0 gravissime e sia in causa, per lungo tempo, la libert\u00e0 personale del cittadino.<\/p><p>In linea principale, chiede quindi che di questo problema non si parli nella Carta costituzionale, demandando la soluzione al legislatore ordinario. In subordinata ipotesi, chiede che, se si ammette la partecipazione del popolo al giudizio, si affermi solennemente il diritto di concedere anche in tal caso il secondo grado di giurisdizione.<\/p><p>TOGLIATTI, essendo stata sollevata dall\u2019onorevole Mortati la questione della costituzionalit\u00e0 o meno del problema, osserva che, a parte le questioni tecniche, occorre tener presente che la giuria \u00e8 un diritto fondamentale del cittadino. Pensa quindi che se non si inserisse nella Costituzione una norma in proposito, tale norma dovrebbe essere inserita nel capitolo in cui si parla delle conquiste dei cittadini. Quando si tratta di un reato politico o di un reato che importi privazione della libert\u00e0 personale oltre un certo limite di anni, si deve affermare il diritto ad un giudizio preliminare compiuto dai giudici popolari. Occorre, quindi, che nella Costituzione si parli espressamente della partecipazione del popolo ai giudizi mediante la giuria, oppure che nel capitolo in cui si parla dei diritti fondamentali del cittadino si dica che il cittadino, in caso di reati politici o che portino una privazione della libert\u00e0 personale, ha diritto ad un giudizio di fatto pronunciato dai suoi concittadini.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che l\u2019onorevole Moro ha presentato il seguente emendamento, che reca anche la firma degli onorevoli Mortati, Fuschini e Merlin Umberto, in cui si propone di modificare il terzo comma dell\u2019articolo 2 nei seguenti termini:<\/p><p>\u00abPresso gli organi giudiziari ordinari, anche penali, possono essere istituite per determinate materie apposite Sezioni con la partecipazione di magistrati specializzati, di esperti e di cittadini, nominati a norma delle leggi sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>Pone innanzi tutto ai voti la pregiudiziale dell\u2019onorevole Bozzi tendente a non inserire nella Costituzione la disposizione concernente la giuria.<\/p><p>LEONE GIOVANNI dichiara di votare a favore della pregiudiziale, aggiungendo di non avere inteso attribuire al suo precedente intervento alcun significato politico in senso concreto, in quanto ritiene che si tratti di un problema di pura organizzazione della giustizia che non viene pregiudicato dalla disposizione della Carta costituzionale, soprattutto se sar\u00e0 accettato l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Moro.<\/p><p>EINAUDI dichiara di astenersi dal voto su questa e sulle altre proposte che sono state fatte, a meno che l\u2019onorevole Togliatti non ne presentasse una nel senso da lui indicato.<\/p><p>LA PIRA si dichiara contrario alla proposta dell\u2019onorevole Bozzi, perch\u00e9 ritiene che il diritto ad essere giudicato da un giuria popolare sia un diritto naturale della persona umana.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 comunicazione di un emendamento all\u2019articolo proposto presentato dall\u2019onorevole Togliatti: \u00abOgni cittadino ha diritto, nel caso di reati politici o di altri reati gravi preveduti dalla legge, a che una giuria popolare di cittadini partecipi al giudizio nelle forme previste dalla legge\u00bb.<\/p><p>Mette innanzi tutto ai voti la proposta pregiudiziale dell\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone ora in discussione i due emendamenti degli onorevoli Moro e Togliatti.<\/p><p>TERRACINI osserva che non si deve dimenticare la genesi dell\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Moro. Questi, in fondo, senza aderire alla proposta dell\u2019onorevole Bozzi, in realt\u00e0 ne accetta una parte notevole, svalutando di fatto l\u2019affermazione che invece con la votazione di poco fa la maggioranza della Commissione ha ritenuto di dover fare. \u00c8 evidente invece che l\u2019istituto della giuria deve essere posto su un piano completamente diverso da quello di una sezione speciale degli organi giudiziari ordinari. Per questa ragione si dichiara contrario all\u2019emendamento Moro.<\/p><p>TARGETTI si dichiara contrario ad un istituto della giuria concepito come sezione del tribunale ordinario per determinate materie, sezione alla quale evidentemente il cittadino parteciperebbe col magistrato, mentre il giurato \u00e8 l\u2019unico giudice del fatto.<\/p><p>FABBRI voter\u00e0 contro l\u2019emendamento Moro, ed a favore invece dell\u2019articolo che istituisce la giuria, perch\u00e9 l\u2019espressione \u00abpossono essere istituiti\u00bb. essendo puramente una facolt\u00e0 del legislatore, non farebbe che attuare un concetto gi\u00e0 incluso nella formula della Costituzione, mentre invece occorre affermare nella Costituzione un diritto preciso.<\/p><p>MORO dichiara di aver proposto l\u2019emendamento non per sminuire il significato politico della proposta fatta circa l\u2019istituzione della giuria, ma con l\u2019intento di realizzare una maggior correttezza tecnica evitando una dichiarazione di carattere generale che, ove fosse accolta, non andrebbe inserita, a suo avviso, in questa parte della Costituzione, ma nell\u2019altra che riguarda i diritti dei cittadini. Nel proporre il suo emendamento, \u00e8 stato mosso dall\u2019intenzione di realizzare una sintonizzazione fra l\u2019organo giudicante e la coscienza popolare. Ritiene comunque che il suo emendamento possa essere coordinato con quello proposto dall\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che l\u2019onorevole Togliatti ha dichiarato di ritirare il suo emendamento, aderendo al testo originario dell\u2019articolo proposto dalla Sottocommissione.<\/p><p>Pone a partito l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Moro.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette a partito il testo originario dell\u2019articolo proposto dalla seconda Sezione della seconda Sottocommissione cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl popolo partecipa direttamente all\u2019amministrazione della giustizia, mediante l\u2019istituto della giuria, nei processi di Corte d\u2019assise\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO, essendo stata respinta la pregiudiziale dell\u2019onorevole Bozzi \u2013 alle quale era favorevole \u2013 e poich\u00e9 d\u2019altra parte, dal punto di vista politico, aderisce alle idee espresse dagli onorevoli Togliatti, Terracini ed altri, dichiara di astenersi dal voto.<\/p><p>TUPINI si \u00e8 astenuto allorch\u00e9 si \u00e8 discusso sulla opportunit\u00e0 di inserire l\u2019articolo nella Costituzione, ma, se avesse dovuto votare, avrebbe votato per la pregiudiziale dell\u2019onorevole Bozzi. Nel merito, \u00e8 per\u00f2 favorevole all\u2019articolo, nel quale non ravvisa una questione politica, ma semplicemente l\u2019intento di far funzionare nel miglior modo possibile la giustizia: cio\u00e8, il giudice di fatto, a suo avviso, \u00e8 pi\u00f9 competente del magistrato ordinario per giudicare di determinati reati di competenza della Corte d\u2019assise.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, in coerenza a quanto in precedenza ha fatto presente, dichiara di votare contro l\u2019articolo.<\/p><p>MORO, a conferma dell\u2019onest\u00e0 delle intenzioni che lo avevano mosso nel porre il suo emendamento, il quale non mirava a respingere la sostanza dell\u2019articolo, e ritenendo che i giudici popolari possano rispondere ad una esigenza democratica, dichiara che voter\u00e0 a favore.<\/p><p>Per una ragione umana e politica, domanda poi che sia esaminata l\u2019opportunit\u00e0 di spostare la disposizione in modo che essa figuri nella prima parte della Costituzione.<\/p><p>MARINARO si associa a quanto ha detto l\u2019onorevole Tupini e dichiara che voter\u00e0 a favore.<\/p><p>(<em>L\u2019articolo proposto \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE avverte che l\u2019onorevole Mannironi ha presentato un emendamento consistente nell\u2019aggiungere all\u2019articolo la seguente espressione: \u00absempre con diritto al secondo grado di giurisdizione\u00bb.<\/p><p>Lo pone ai voti.<\/p><p>FABBRI dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019emendamento, in quanto il verdetto popolare \u00e8, per sua natura, secondo la tradizione storica, inappellabile.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, essendo stato contrario all\u2019adozione dell\u2019articolo, dichiara di votare, in via subordinata, a favore dell\u2019emendamento Mannironi, perch\u00e9 ritiene che sarebbe veramente aberrante stabilire un sistema giudiziario il quale prevede due gradi di giurisdizione per processi di scarsa gravit\u00e0, mentre, per i processi pi\u00f9 gravi, i quali possono anche portare alla pena di morte, non d\u00e0 all\u2019imputato la possibilit\u00e0 di un riesame della sentenza.<\/p><p>TUPINI dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mannironi, ma non intende con questo pregiudicare nel merito quanto egli sostiene. Pensa per\u00f2 che, se si accogliesse l\u2019emendamento proposto, la Costituzione non sarebbe pi\u00f9 una affermazione di princip\u00ee di carattere generale, ma un codice di procedura penale.<\/p><p>(<em>L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mannironi non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Targetti, inteso a sopprimere l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo primo, cos\u00ec formulato: \u00abI magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete\u00bb.<\/p><p>TARGETTI \u00e8 d\u2019avviso che non debba essere stabilito nella Costituzione il divieto ai magistrati di appartenere a partiti politici e ad associazioni segrete. Si pu\u00f2 infatti essere persuasi della opportunit\u00e0 che il magistrato non prenda parte attiva alla vita politica, non solo a difesa e a sicurezza della propria serenit\u00e0 di giudizio, ma forse anche pi\u00f9 per darne la certezza agli altri. Ma, premesso questo \u2013 ed egli ed altri colleghi avevano presentato in tale senso un ordine del giorno in seno alla seconda Sottocommissione \u2013 non crede che in una Carta costituzionale, che deve ispirarsi al pi\u00f9 assoluto rispetto della libert\u00e0 di pensiero, si debba porre un tale divieto per i magistrati. Si augura che i magistrati stiano il pi\u00f9 lontano possibile dal fervore della lotta politica e siano ancor pi\u00f9 lontani dalle associazioni segrete, perch\u00e9 tale appartenenza vincolerebbe, pi\u00f9 che non quella a un partito, la loro indipendenza di giudizio; ma sente una invincibile riluttanza a porre tale limitazione nella Costituzione.<\/p><p>DOSSETTI, premesso che ritiene debbano distinguersi i due problemi: divieto di appartenenza a partiti politici e divieto di appartenenza ad associazioni segrete, sottolinea, dal punto di vista formale, che per quanto riguarda il secondo problema, vi \u00e8 gi\u00e0 nella Costituzione un articolo che sancisce il divieto di appartenenza ad associazioni segrete.<\/p><p>Dal punto di vista sostanziale, poi, osserva che alla obiezione secondo la quale il divieto di appartenenza a societ\u00e0 segrete contrasterebbe con la piena libert\u00e0 della persona, si pu\u00f2 opporre l\u2019argomento che un regime democratico deve tutelarsi di fronte a quelle organizzazioni che rifuggano dal collocarsi sotto il controllo dell\u2019opinione pubblica.<\/p><p>TOGLIATTI, in merito alle associazioni segrete, osserva in primo luogo che gli sembra superfluo inserire la disposizione nell\u2019articolo che si sta discutendo, in quanto se l\u2019associazione \u00e8 segreta, coloro che ne fanno parte non professeranno certo di appartenervi.<\/p><p>In secondo luogo, fa presente che \u00e8 stato gi\u00e0 votato un articolo che proibisce le associazioni segrete. Non gli sembra quindi che qui si possa ammettere che, nonostante tale divieto, le associazioni segrete sussistano ugualmente.<\/p><p>Per quanto poi concerne l\u2019appartenenza dei magistrati a partiti politici, osserva in primo luogo che vi \u00e8 uno stato di fatto, per cui tale divieto \u00e8 stato soppresso ad iniziativa di un ministro liberale, il professor Arangio Ruiz, e che la linea da esso seguita venne continuata dall\u2019onorevole Tupini e dall\u2019oratore. Dal 1944, perci\u00f2, i magistrati possono essere iscritti ai partiti politici.<\/p><p>Nessun inconveniente \u00e8 sorto da questo, anche perch\u00e9 la circolare che autorizza i magistrati ad iscriversi ai partiti politici dice che, pure essendo questa iscrizione ammessa, i magistrati devono astenersi dal partecipare a manifestazioni o dal compiere atti che sarebbero contradittori con le loro funzioni. Ricorda che durante la sua gestione del Ministero della giustizia, vi fu un solo caso per il quale ebbe a richiamare un magistrato che non si atteneva a questa norma. Dalla grande maggioranza dei magistrati quel principio \u00e8 stato accolto: non sa se sia stato applicato da tutti o da una parte soltanto, ma ad ogni modo non ha dato luogo ad alcun inconveniente. Per questo, ritiene che il principio possa essere mantenuto.<\/p><p>Del resto, dal momento che i magistrati sono chiamati a votare e si assicura ad essi l\u2019esercizio di tutti i diritti goduti dagli altri cittadini, ritiene che non \u00e8 ammissibile, anzi sarebbe pericoloso, negare l\u2019appartenenza ai partiti politici. Se il divieto si stabilisse, si avrebbero delle iscrizioni segrete, ed allora crede sia molto meglio che si abbia un\u2019iscrizione palese, pur conservando il magistrato quel rispetto alle proprie funzioni che gli vieter\u00e0 il compimento di determinati atti.<\/p><p>MORO si dichiara contrario all\u2019emendamento soppressivo dell\u2019onorevole Targetti.<\/p><p>Rileva che \u00e8 stato detto ampiamente, in tutte le sedi, che bisogna garantire la libert\u00e0 di pensiero dei magistrati sul piano politico. Indubbiamente il diritto di voto che si riconosce ai magistrati, e il diritto di eleggibilit\u00e0 che ad essi si assicura, servono in parte a garantire questa libert\u00e0 di pensiero sul piano politico. Ma \u00e8 necessaria una limitazione per quanto riguarda l\u2019appartenenza ai partiti politici. Si tratta di un sacrificio, ma il sacrificio \u00e8 giustificato perch\u00e9 sia garantita la libert\u00e0 dei cittadini, verso i quali i magistrati, per la loro stessa funzione, hanno obblighi diversi da tutti gli altri. \u00c8 un sacrificio che ritorna ad incremento della dignit\u00e0 dei magistrati e a maggior garanzia della loro funzione. Ritiene che i magistrati debbano essere non soltanto superiori ad ogni parzialit\u00e0, ma anche ad ogni sospetto di parzialit\u00e0, e crede che questa estraneit\u00e0 formale dalla lotta politica conferisca una maggiore dignit\u00e0 alla Magistratura, cosicch\u00e9 il magistrato possa obbedire veramente soltanto all\u2019imperativo della propria coscienza.<\/p><p>TUPINI si dichiara favorevole al mantenimento del comma. Riconosce esatto quanto l\u2019onorevole Togliatti ha ricordato, cio\u00e8 che, assumendo la carica di Guardasigilli, non revoc\u00f2 la circolare del ministro Arangio Ruiz. Non manc\u00f2 peraltro, sia personalmente, sia collettivamente, ogni qualvolta rivolgeva la parola ai magistrati, di raccomandare loro di non iscriversi ad alcun partito politico.<\/p><p>\u00c8 vero che, in confronto ad altri cittadini, il divieto pu\u00f2 dare la sensazione di una limitazione della libert\u00e0 dei magistrati, ma si tratta di un limite che conferisce ad essi prestigio, elevandoli al di sopra degli altri cittadini, in considerazione della funzione altissima che loro compete. I magistrati debbono essere immuni da ogni suggestione o pregiudizio che possa destare nei loro riguardi il sospetto di parzialit\u00e0.<\/p><p>TERRACINI osserva che il fatto di affermare che i magistrati non possono essere iscritti ad un partito politico significa privare i magistrati del diritto elettorale passivo. \u00c8 stato detto che la societ\u00e0 italiana, come tutte le altre societ\u00e0 nazionali, va sempre pi\u00f9 organizzandosi sulla base dei partiti; perci\u00f2, nelle competizioni elettorali, chi non \u00e8 iscritto ad un partito rimane escluso. Poich\u00e9 evidentemente nessuno intende colpire i magistrati con questa forma di esclusione, fa presente la necessit\u00e0 di non creare le condizioni obiettive per cui soltanto i magistrati verrebbero privati di questo fondamentale diritto di ogni cittadino.<\/p><p>Anche per questo motivo, pertanto, si dichiara favorevole alla soppressione del comma.<\/p><p>ROSSI PAOLO, associandosi alle considerazioni dell\u2019onorevole Terracini, rileva la opportunit\u00e0 che il comma sia votato per divisione.<\/p><p>In regime democratico le associazioni segrete sono, a suo avviso, inopportune e inutili; mentre d\u2019altra parte soltanto nella democrazia i partiti politici hanno vita reale.<\/p><p>\u00c8 pertanto favorevole a proibire ai magistrati l\u2019appartenenza ad associazioni segrete, mentre non vede la necessit\u00e0 di vietare loro l\u2019iscrizione ad un partito politico.<\/p><p>FABBRI voter\u00e0 a favore della soppressione dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo per rispetto al senso di responsabilit\u00e0 che presuppone esista nei magistrati e che qualora non esista, deve essere rafforzato e promosso attraverso istituti diversi da un divieto generico quale quello contemplato dall\u2019articolo.<\/p><p>PRESIDENTE, essendo stata domandata la chiusura della discussione, la pone ai voti, riservando la parola ai commissari iscritti.<\/p><p>(<em>La chiusura \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>CONTI ritiene che i divieti, le prescrizioni, i giuramenti, siano tutti espedienti da riprovare. I magistrati non debbono essere allineati come soldati e sottoposti ad un regolamento disciplinare: la disciplina deve essere data loro dalla coscienza. Crede quindi che nella Costituzione non debba mettersi alcuna prescrizione del genere di quella contenuta nell\u2019articolo.<\/p><p>MANNIRONI \u00e8 d\u2019avviso che l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Targetti sia in contrasto con tutto il sistema finora attuato nell\u2019ordinamento del potere giudiziario. Si \u00e8 partiti dal presupposto e dal convincimento che la Magistratura debba costituire un potere autonomo, e quindi al di fuori degli influssi del potere legislativo e del potere esecutivo, poich\u00e9 si \u00e8 ritenuto che soltanto cos\u00ec i magistrati potranno adempiere integralmente alla loro altissima funzione.<\/p><p>Se si consentisse che un magistrato potesse iscriversi ad un partito politico, in considerazione anche dell\u2019esasperazione con cui la vita politica si va svolgendo, si metterebbero fatalmente questi magistrati nella condizione di subire, anche inconsapevolmente, quegli influssi ai quali debbono essere sottratti.<\/p><p>Ricorda all\u2019onorevole Conti che in una seduta precedente ha sostenuto con fermezza che gli avvocati i quali fossero chiamati all\u2019Alta Corte costituzionale dovessero cessare dalle loro funzioni, perch\u00e9 voleva che assolutamente i magistrati fossero sottratti ad ogni influsso da parte dei professionisti, e gli fa presente che se per altra via si dovesse consentire che questi influssi essi subissero, ci si metterebbe in contrasto con il principio che si \u00e8 voluto affermare creando l\u2019autonomia della Magistratura.<\/p><p>All\u2019onorevole Terracini, il quale ha osservato che sarebbe ingiusto negare ai magistrati il diritto elettorale passivo, osserva che, logicamente, si dovrebbe arrivare proprio a questa conclusione. Se il magistrato vuol essere indipendente, deve restare totalmente estraneo alla vita politica; se invece vuol partecipare alla vita politica, deve dimettersi da magistrato. La posizione del magistrato dev\u2019essere distinta da quella degli altri cittadini.<\/p><p>Per queste ragioni voter\u00e0 contro l\u2019emendamento.<\/p><p>LACONI ricorda come l\u2019articolo fu votato dalla seconda Sezione della seconda Sottocommissione; cio\u00e8 con l\u2019esplicito riconoscimento che esso conteneva un\u2019ipocrisia. Tutti si rendevano conto che la semplice proibizione di appartenenza ai partiti politici e alle societ\u00e0 segrete nulla veniva a mutare nella realt\u00e0 delle cose: il magistrato continua ad appartenere ad una determinata classe, ad un determinato gruppo sociale, continua a portare nella societ\u00e0 il patrimonio della sua cultura, delle sue idee, delle sue concezioni. Tutto questo non cambia con una proibizione: non si toglie che la forma esterna.<\/p><p>Per questa ragione ritiene debba cadere anche la disposizione esteriore. Osserva, d\u2019altra parte, che vi sono gi\u00e0 delle norme con le quali si \u00e8 consentito ai magistrati l\u2019iscrizione a partiti politici e si domanda se sia possibile pensare che da un momento all\u2019altro essi cessino di appartenere ai partiti cui si sono iscritti. I magistrati continueranno ad avere le loro idee anche politiche, e la necessit\u00e0 di uniformarsi esteriormente al divieto d\u2019iscrizione si tradurr\u00e0 in un\u2019ipocrisia.<\/p><p>LEONE GIOVANNI dichiara di votare contro la proposta di emendamento, intendendo che con la disposizione non si vuole impedire al magistrato di partecipare alle correnti ideologiche o politiche della vita del Paese, ma di partecipare alle organizzazioni politiche e alla disciplina dei partiti.<\/p><p>PRESIDENTE, poich\u00e9 \u00e8 stata proposta la votazione per divisione, pone ai voti la prima parte dell\u2019emendamento, cio\u00e8 la soppressione, nell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 1, delle parole: \u00abI magistrati non possono essere inscritti a partiti politici\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti la seconda parte dell\u2019emendamento, ossia la soppressione delle parole: \u00abo ad associazioni segrete\u00bb.<\/p><p>TERRACINI dichiara di votare per la soppressione di questa parte, in quanto esistendo un divieto generale per tutti i cittadini italiani di iscrizione alle associazioni segrete \u00e8 assurdo parlarne, in modo specifico, per i magistrati.<\/p><p>CONTI voter\u00e0 contro l\u2019emendamento, perch\u00e9, nonostante i divieti, le associazioni segrete esistono e quindi \u00e8 necessario disporre che i magistrati non vi possano appartenere.<\/p><p>(<em>La seconda parte dell\u2019emendamento non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE rileva che, in seguito al risultato della votazione, l\u2019articolo resta come proposto dal Comitato di redazione.<\/p><p>Pone ora in discussione una proposta dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli, per la quale era stata fatta riserva anche in seno al Comitato di redazione. L\u2019onorevole Codacci Pisanelli propone di sopprimere l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 2 che dice: \u00abI tribunali militari possono essere istituiti soltanto in tempo di guerra\u00bb. Con tale proposta, si intende che i tribunali militari debbano continuare a funzionare.<\/p><p>CODACCI PISANELLI rileva che i tribunali militari esigono magistrati specializzati; questa esigenza \u00e8 sentita non solo nell\u2019ordinamento italiano, ma anche in altri ordinamenti, dato che il Codice penale non giunge ad ipotizzare alcuni reati. Si riferisce, ad esempio, allo stato di necessit\u00e0, che viene concepito nel Codice penale in maniera diversa di come viene concepito nel Codice penale militare, in cui, alle volte, neppure lo stato di necessit\u00e0 pu\u00f2 funzionare da discriminante. I tribunali militari non fanno che applicare una pi\u00f9 rigorosa disciplina, alla quale i militari devono essere sottoposti.<\/p><p>Ritiene che di questo maggior rigore non si lamenteranno i militari, i quali sanno anche con questa maggiore limitazione alla loro libert\u00e0 dimostrare come siano pronti ad assolvere il compito fondamentale delle nostre forze armate, silenziose custodi dell\u2019onore della Patria nelle ore supreme.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta Codacci Pisanelli.<\/p><p>CAPPI non condivide l\u2019opinione dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli, perch\u00e9 la esigenza alla quale egli ha accennato pu\u00f2 essere soddisfatta con disposizioni legislative particolari, senza bisogno di ricorrere ad un giudice speciale.<\/p><p>TUPINI si dichiara favorevole all\u2019emendamento Codacci Pisanelli per un triplice ordine di ragioni: prima: perch\u00e9 il pi\u00f9 adatto a giudicare i militari \u00e8 il tribunale militare; seconda: perch\u00e9 in tempo di guerra non si pu\u00f2 improvvisare il tribunale militare; terza: per la carenza di giustizia che si determinerebbe, ad esempio, a carico di marinai o, comunque, di militari che commettessero reati su navi in movimento e lontano dal territorio nazionale.<\/p><p>(<em>L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 12.40.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Amadei, Ambrosini, Basso, Bocconi, Bozzi, Canevari, Cappi, Castiglia, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Conti, Corsanego, De Michele, De Vita, Di Vittorio, Domined\u00f2, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Farini, Federici Maria, Froggio, Fuschini, Gotelli Angela, Grassi, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Pira, La Rocca, Leone Giovanni, Lombardo, Lucifero, Mancini, Mannironi, Marchesi, Marinaro, Merlin Umberto, Mol\u00e8, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Perassi, Piccioni, Rapelli, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Taviani, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Bordon, Bulloni, Calamandrei, Cannizzo, Colitto, Di Giovanni, Finocchiaro Aprile, Giua, Mastrojanni, Merlin Lina, Paratore, Pesenti, Porzio.<\/p><p><em>Assente giustificato:<\/em> Ghidini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Lussu.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE ADUNANZA PLENARIA 26. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 31 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI INDICE Elezione della Camera dei Senatori (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Piccioni \u2013 Grassi \u2013 Rossi Paolo \u2013 Nobile \u2013 Fuschini \u2013 Targetti \u2013 Togliatti \u2013 Dossetti \u2013 Perassi \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,2220,2028,1679,1646","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[110,72],"tags":[],"post_folder":[109],"class_list":["post-4952","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01cc","category-commissione-per-la-costituzione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4952","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4952"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4952\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10519,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4952\/revisions\/10519"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4952"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4952"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4952"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=4952"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}