{"id":4950,"date":"2023-10-15T22:03:27","date_gmt":"2023-10-15T20:03:27","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4950"},"modified":"2023-12-08T22:31:30","modified_gmt":"2023-12-08T21:31:30","slug":"seduta-di-giovedi-30-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4950","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 30 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4950\" class=\"elementor elementor-4950\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7c627f8 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"7c627f8\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-dea9bcc\" data-id=\"dea9bcc\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fcdbeeb elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"fcdbeeb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470130sed025cc.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-40b6dec elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"40b6dec\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>ADUNANZA PLENARIA<\/p><p>25.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 30 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>RUINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>La Magistratura<\/strong> (<em>Esame degli emendamenti agli articoli<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Leone Giovanni \u2013 Togliatti \u2013 Conti \u2013 Cappi \u2013 Tosato \u2013 Calamandrei \u2013 Nobile \u2013 Bozzi \u2013 Fabbri \u2013 Castiglia \u2013 Perassi \u2013 Einaudi \u2013 Lussu \u2013 Tardetti \u2013 Fuschini.<\/p><p>La seduta comincia alle 9.15.<\/p><p>Esame degli emendamenti agli articoli sulla Magistratura.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE sottopone all\u2019esame della Commissione gli emendamenti presentati al Titolo del progetto di Costituzione concernente la Magistratura.<\/p><p>Avverte che l\u2019onorevole Leone, presentatore di vari emendamenti, ha comunicato di rimettersi al Comitato di redazione per quanto riguarda le questioni di carattere formale. Sosterr\u00e0 invece in questa sede gli emendamenti di carattere sostanziale: attribuzione della vicepresidenza del Consiglio Superiore della Magistratura al Presidente della Corte di cassazione anzich\u00e9 al Guardasigilli; soppressione delle Magistrature onorarie; rinvio ad una norma transitoria della revisione delle giurisdizioni straordinarie.<\/p><p>Inoltre l\u2019onorevole Targetti ha proposto un articolo aggiuntivo 3-<em>bis<\/em>, secondo il quale viene stabilita la competenza del Ministro della giustizia per l\u2019organizzazione dei servizi relativi all\u2019Amministrazione giudiziaria e per l\u2019alta vigilanza sul funzionamento dei servizi stessi e degli uffici giudiziari. Tale emendamento pu\u00f2 mettersi in relazione con un altro proposto dall\u2019onorevole Calamandrei, cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abIl potere di promuovere l\u2019azione disciplinare contro i magistrati spetta al Ministro della giustizia\u00bb.<\/p><p>Un secondo emendamento dell\u2019onorevole Targetti riguarda l\u2019abolizione di ogni limite per la nomina delle donne nella Magistratura, mentre un terzo emendamento prevede la soppressione della prima parte dell\u2019articolo 6 concernente la pubblicit\u00e0 dell\u2019azione penale.<\/p><p>L\u2019onorevole Calamandrei, infine, oltre all\u2019emendamento gi\u00e0 accennato, ne propone altri due, l\u2019uno che prevede l\u2019elettivit\u00e0 e la temporaneit\u00e0 degli uffici direttivi della Magistratura e l\u2019altro, secondo il quale l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria dovrebbe poter annullare, revocare o modificare un provvedimento amministrativo impugnato.<\/p><p>Pone anzitutto in discussione l\u2019emendamento formulato dall\u2019onorevole Leone all\u2019articolo 3, unitamente all\u2019onorevole Conti, e cos\u00ec concepito:<\/p><p><em>Nel secondo comma, sopprimere le parole: <\/em>\u00abdel Ministro di giustizia, vicepresidente\u00bb; <em>ed aggiungere, dopo le parole:<\/em> \u00abdel Primo Presidente della Corte di Cassazione\u00bb, <em>l\u2019altra:<\/em> \u00abvicepresidente\u00bb.<\/p><p>Ricorda che il secondo comma dell\u2019articolo 3, nel testo predisposto dal Comitato di redazione, \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, \u00e8 composto dei Ministro di giustizia, vicepresidente, del Primo Presidente della Corte di cassazione e di membri designati per sette anni, met\u00e0 da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle loro diverse categorie, met\u00e0 dall\u2019Assemblea Nazionale fuori del proprio seno\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI illustra il suo emendamento ricordando che allorch\u00e9 l\u2019apposita sezione della seconda Sottocommissione discusse sull\u2019autogoverno della Magistratura si delinearono tendenze diverse, in quanto da una parte si proponeva di stabilire l\u2019autogoverno assoluto attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura, composto tutto da magistrati e presieduto dal primo Presidente della Cassazione, mentre dall\u2019altra si tendeva a costituire questo Consiglio Superiore in forma mista e in modo che vi partecipassero elementi estranei. In via di conciliazione, egli propose allora che il Consiglio Superiore fosse formato per met\u00e0 di magistrati e per met\u00e0 di elementi estranei, e su questa base fu raggiunto l\u2019accordo. Ma il dissenso affior\u00f2 in un secondo momento, allorch\u00e9 si tratt\u00f2 di concretare la presidenza di quest\u2019organo: la sua proposta di assegnare la presidenza al Capo dello Stato fu accettata, ma circa la vicepresidenza la discussione fu lunga, in quanto egli proponeva di affidarla al primo Presidente della Cassazione, mentre la maggioranza accett\u00f2 il principio opposto, affidandola al Ministro della giustizia.<\/p><p>L\u2019emendamento che tende a riproporre la questione \u00e8 fondato principalmente sulla considerazione che con un Consiglio Superiore composto in parte di magistrati ed in parte di elementi estranei alla Magistratura si fa un passo indietro nei confronti dell\u2019autogoverno. La recente legge Togliatti garant\u00ec l\u2019indipendenza della Magistratura, in quanto il Consiglio Superiore della Magistratura veniva congegnato come organo esclusivo della Magistratura. Ora, invece, nello stesso momento in cui si allargano i poteri di tale Consiglio, in quanto ad esso sono devoluti poteri disciplinari che prima erano affidati alla Corte disciplinare, e conferite funzioni nuove, come quella di bandire concorsi, di stabilire le norme per le promozioni, di decidere sui trasferimenti, se ne allarga la composizione nel senso che non rimane pi\u00f9 come un organo di esclusiva creazione della Magistratura.<\/p><p>La decisione di affidare la presidenza al Capo dello Stato e di stabilire che met\u00e0 dei componenti del Consiglio siano elementi estranei eletti dall\u2019Assemblea Nazionale, risolve gi\u00e0 una delle preoccupazioni sorte in sede di esame del progetto sul potere giudiziario: quella di evitare che attraverso l\u2019autogoverno dato alla Magistratura essa costituisca una specie di casta chiusa. Con tale decisione, infatti, si \u00e8 giunti ad avvicinare il pi\u00f9 possibile il potere giudiziario agli altri poteri dello Stato.<\/p><p>Pensa per\u00f2 che non sia da accettarsi il concetto della vicepresidenza affidata al Ministro della giustizia. Secondo una proposta Calamandrei, il Ministro della giustizia sarebbe l\u2019organo promotore, o per lo meno il capo degli organi promotori dei procedimenti disciplinari contro i magistrati. Ora, mentre accetta la proposta Calamandrei, preferirebbe che per l\u2019esercizio dell\u2019azione ci fossero anche altri organi, come vi erano nella legge Togliatti. \u00c8 d\u2019accordo sul punto che il Ministro della giustizia sia l\u2019unico titolare del diritto di azione disciplinare; ma se il Ministro ha e deve continuare ad avere la titolariet\u00e0 dell\u2019azione disciplinare, \u00e8 veramente singolare che questo stesso Ministro della giustizia, che nel procedimento disciplinare \u00e8 l\u2019accusatore, possa diventare poi anche il capo dell\u2019organo che deve giudicare. \u00c8 questo il primo motivo per cui il Ministro della giustizia \u2013 a suo avviso \u2013 non pu\u00f2 essere il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. D\u2019altra parte, il Ministro, nella situazione attuale, ha una responsabilit\u00e0 politica, individuale e personale, nei confronti degli altri poteri, concernente la vita e l\u2019organizzazione della Magistratura. Ma il Ministro perde questa individualit\u00e0 di responsabilit\u00e0 nei confronti del Parlamento per la sua azione di Capo del Dicastero della giustizia e, intervenendo nell\u2019organizzazione della Magistratura come vicepresidente del Consiglio Superiore, \u00e8 in grado di compiere un\u2019azione di inframmettenza politica senza il corrispettivo della sua responsabilit\u00e0 nei confronti del Parlamento.<\/p><p>Osserva che la soluzione adottata dalla seconda Sezione ha creato allarmi, in quanto si \u00e8 temuto che invece di fare un passo avanti nell\u2019indipendenza della Magistratura si facesse un passo indietro; mentre per la legge Togliatti si era raggiunta un\u2019altra tappa dell\u2019indipendenza del magistrato, con la Costituzione questa tappa si verrebbe a perdere in gran parte.<\/p><p>Pensa pertanto che motivi di carattere politico e motivi tecnici consiglino di ritornare sulla decisione adottata, e \u2013 accogliendo il suo emendamento \u2013 stabilire che la vicepresidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, composto per met\u00e0 da elementi elettivi, i quali porteranno il soffio della vita estranea alla funzione giudiziaria, debba essere affidata al Presidente della Cassazione.<\/p><p>TOGLIATTI desidera innanzitutto fare un\u2019osservazione sulla legge relativa alle guarantige della Magistratura, legge che porta il suo nome. Questa legge ha un duplice carattere: ha un carattere di riparazione e restaurazione, in quanto sopprime alcuni articoli dell\u2019ordinamento giudiziario creato dal fascismo, che era un\u2019offesa alla Magistratura la quale era sottoposta in modo brutale all\u2019arbitrio del potere esecutivo; un secondo carattere di questa legge \u00e8 di avviare la riorganizzazione della Magistratura, la quale avrebbe dovuto poi sfociare nella nuova Costituzione.<\/p><p>Per questo non trova difficolt\u00e0 a che nella Costituzione siano introdotte delle norme le quali in parte modifichino quelle sancite da una legge che porta la sua firma. Crede poi che quella legge nulla concedesse alla concezione del potere autonomo della Magistratura, concezione che ritiene democraticamente non accettabile. La legge da lui proposta, e approvata dal Consiglio dei Ministri, andava sino al limite estremo delle garanzie dell\u2019indipendenza e dell\u2019autonomia, ma non faceva della Magistratura un potere autonomo dello Stato, che \u00e8 cosa diversa da un potere che si governa esclusivamente da s\u00e9.<\/p><p>Ritiene pertanto che giustamente tale concetto sia stato respinto negli articoli del progetto sottoposto all\u2019esame della Commissione Questi articoli, in qualche punto, vanno persino \u2013 a suo avviso \u2013 troppo in l\u00e0, ed egli si propone \u2013 in questa sede o in sede di discussione dell\u2019Assemblea \u2013 di richiamare l\u2019attenzione su un articolo in cui la formulazione effettivamente \u00e8 troppo larga, e precisamente l\u2019articolo 5, laddove si dice che i magistrati sono inamovibili senz\u2019altro, senza indicare da quale grado della carriera. Comprende infatti l\u2019inamovibilit\u00e0 legata non soltanto alla funzione, ma anche ad un certo grado di maturit\u00e0 del magistrato.<\/p><p>Per quello che riguarda la struttura e le funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, crede accettabile la formula proposta nell\u2019articolo, quantunque si stacchi molto dall\u2019ordinamento adottato nella sua legge. Si tratta di un organismo il quale assume una funzione particolare, appunto per impedire la completa autonomia del potere giudiziario come tale, e per questo accetta la formula e crede che anche i magistrati possano accettarla. E in sostanza, il fatto che il Consiglio Superiore della Magistratura sia composto di membri eletti per met\u00e0 dall\u2019Assemblea Nazionale, accresce il prestigio della Magistratura, non lo diminuisce.<\/p><p>Per quanto riguarda la questione del Presidente e del vicepresidente, la presidenza del Presidente della Repubblica \u2013 a suo avviso \u2013 non si discute. Non si pu\u00f2 inoltre non far vicepresidente il Ministro della giustizia; altrimenti la funzione di questo Ministro viene quasi completamente annullata nei confronti della Magistratura. Non gli si attribuir\u00e0 una funzione di procuratore generale o di pubblico ministero, in quanto il Consiglio Superiore della Magistratura non \u00e8 un organo giudicante di tipo puro: \u00e8 un organo in parte investito di poteri disciplinari di carattere amministrativo e in parte giudicante i magistrati secondo il loro valore agli effetti delle promozioni e delle assegnazioni alle differenti sedi. Ma il Ministro della giustizia deve avere nel Consiglio Superiore della Magistratura una funzione preminente. Crede conveniente inoltre attribuire una funzione preminente anche al primo Presidente della Cassazione, ed una soluzione di compromesso potrebbe essere quella di istituire due vicepresidenti: il Ministro della giustizia e il primo Presidente della Corte di cassazione, con la presidenza affidata al Presidente della Repubblica.<\/p><p>Gli sembra che questa soluzione di compromesso potrebbe accontentare tutte le esigenze, tanto quelle teoriche, quanto quelle di prestigio dell\u2019ordine giudiziario.<\/p><p>CONTI, sulla questione della vicepresidenza affidata al Ministro della giustizia, osserva che affermato il principio, non soltanto dell\u2019autonomia, ma dell\u2019indipendenza della Magistratura, l\u2019assegnazione al Ministro di una carica cos\u00ec importante contraddice nel modo pi\u00f9 assoluto al principio che si vuole affermare. La parte che assumerebbe il Ministro della giustizia nel Consiglio Superiore sarebbe di continua interdizione, di continua neutralizzazione di tutte le buone volont\u00e0 della Magistratura. La Magistratura deve essere tranquilla, veramente indipendente per mancanza di contatti con chi, attraverso appunto questi contatti, pu\u00f2 stabilire influenze funeste all\u2019amministrazione della giustizia.<\/p><p>A suo avviso, del resto, il Ministro della giustizia si diminuisce con l\u2019appartenenza al Consiglio Superiore; la sua autorit\u00e0 pu\u00f2 essere veramente superiore, e decisiva, se rimarr\u00e0 fuori del Consiglio e non avr\u00e0 rapporti con l\u2019organizzazione della Magistratura stessa. Dal di fuori, il Ministro potr\u00e0 esercitare veramente quell\u2019alta funzione di vigilanza sull\u2019andamento della giustizia \u2013 cui accenna la stessa legge Togliatti \u2013 e far valere la sua autorit\u00e0 sia nel Parlamento sia negli stessi rapporti con l\u2019organizzazione autonoma della Magistratura. Inoltre, restando nel Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministro sarebbe nello stesso tempo promotore dell\u2019azione disciplinare e giudice fra giudici sottoposti a quella stessa disciplina, concezione questa che rasenterebbe l\u2019assurdo.<\/p><p>Crede pertanto che un ordinamento delineato con la presidenza del Presidente della Repubblica e la vicepresidenza del primo Presidente della Corte di cassazione stabilisca una coordinazione armonica dei poteri, e non produca quegli inconvenienti che sono stati prospettati.<\/p><p>Esprime infine il parere che sia da eliminare, nella Costituzione repubblicana, la dizione \u00abMinistro di grazia e giustizia\u00bb. Il Ministro che presiede alla giustizia deve chiamarsi Ministro della giustizia o Ministro Guardasigilli. Propone che nei vari articoli della Costituzione si usi, sempre ed unicamente, questa dizione.<\/p><p>CAPPI dichiara che le ragioni esposte dall\u2019onorevole Leone non lo hanno convinto. Crede che la questione dell\u2019autogoverno assoluto, o quasi assoluto, della Magistratura, risenta di una tendenza reattiva che si voglia dare alla Costituzione, e che in fondo alla proposta vi sia una certa diffidenza verso il potere legislativo e verso quello esecutivo. Afferma che in un regime veramente democratico, quale quello che si intende instaurare, questa diffidenza \u00e8 veramente ingiustificata.<\/p><p>L\u2019altro argomento per la piena autonomia della Magistratura, cio\u00e8 il principio della divisione dei poteri, sarebbe, a suo avviso, giusto, quando uguale fosse la fonte di questi poteri, quando cio\u00e8 anche i magistrati fossero elettivi, come \u00e8 elettivo il potere legislativo da cui promana quello esecutivo. Ma poich\u00e9 questo non \u00e8, ritiene esagerata la pretesa di equiparare il potere giudiziario agli altri due poteri.<\/p><p>Per quanto riguarda infine la questione della vicepresidenza del Ministro della giustizia, una sola argomentazione lo ha colpito tra quelle esposte dall\u2019onorevole Leone, l\u2019inconveniente cio\u00e8 che il Ministro della giustizia verrebbe ad essere, in un certo senso, giudice e parte.<\/p><p>Pensa che ad eliminare questo inconveniente potrebbe essere sufficiente indicare quali promotori dell\u2019azione disciplinare i Consigli regionali della Magistratura. D\u2019altro canto, escludere completamente la partecipazione del Ministro gli pare assurdo, in quanto esso dovr\u00e0 pur rispondere davanti al Parlamento del potere giudiziario, che \u00e8 un potere dello Stato come tutti gli altri.<\/p><p>Ritiene che una larga, giusta e doverosa concessione all\u2019autonomia della Magistratura sia stata gi\u00e0 fatta ammettendo che met\u00e0 dei membri del Consiglio Superiore sia eletta dai magistrati stessi. L\u2019altra met\u00e0 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, eletti dall\u2019Assemblea Nazionale, non rappresenter\u00e0 certamente un solo partito; quindi la preponderanza della Magistratura sar\u00e0 comunque assicurata.<\/p><p>Conclude dichiarando di aderire alla proposta Togliatti, di assegnare cio\u00e8 la vicepresidenza rispettivamente al Ministro ed al primo Presidente della Cassazione.<\/p><p>TOSATO sarebbe d\u2019accordo con la proposta Leone, ma ritiene che, conseguentemente, bisognerebbe escludere il Presidente della Repubblica dalla presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura. Osserva infatti che, data la forma di Governo parlamentare, la presenza del Presidente della Repubblica implicherebbe necessariamente nel Consiglio Superiore della Magistratura la presenza del Ministro della giustizia, come rappresentante responsabile dello stesso Presidente della Repubblica. Se si vuole garantire l\u2019indipendenza della Magistratura, ritiene che occorra togliere dal Consiglio Superiore della Magistratura non solo il Ministro della giustizia, ma anche il Presidente della Repubblica.<\/p><p>CALAMANDREI \u00e8 favorevole al sistema dell\u2019autogoverno nella Magistratura per ragioni non di carattere teorico, ma derivanti da una lunga esperienza professionale, durante la quale si \u00e8 persuaso che il buon andamento della giustizia penale e civile \u00e8 soprattutto perturbato da inframmettenze di carattere politico, la cui prima origine \u00e8 l\u2019ingerenza del Ministro nell\u2019amministrazione della giustizia per quanto riguarda nomine, trasferimenti, avanzamenti di magistrati. Inoltre nella vita pratica forense si vedono spesso fortune di professionisti il cui colore politico corrisponde sistematicamente alle variazioni politiche che avvengono nel Dicastero della giustizia: basta questa osservazione per far capire che, fin quando non si sar\u00e0 esclusa ogni ingerenza del Ministro nell\u2019amministrazione della giustizia, questi perturbamenti continueranno.<\/p><p>Osserva che per parlare di una responsabilit\u00e0 politica del Ministro dinanzi al Parlamento bisognerebbe creare al Ministro stesso una posizione nel Consiglio Superiore diversa da quella che gli si attribuisce, attribuendogli inoltre poteri che egli possa esercitare in maniera effettiva, anche nel campo disciplinare. Questo per\u00f2 porterebbe come conseguenza l\u2019impossibilit\u00e0 del Ministro di essere anche vicepresidente del Consiglio Superiore, cio\u00e8, in pratica, Presidente effettivo, in quanto \u2013 suppone \u2013 il Presidente della Repubblica presieder\u00e0 il Consiglio solo in occasioni solenni.<\/p><p>Riconosce fondata l\u2019obiezione che in un Consiglio composto per met\u00e0 di eletti dai magistrati e per met\u00e0 di persone scelte dalla Assemblea Nazionale al di fuori della Magistratura, l\u2019inclusione del primo Presidente della Cassazione e l\u2019esclusione del Ministro porter\u00e0 come conseguenza una prevalenza dei magistrati. A questo inconveniente ritiene possa ovviarsi non gi\u00e0 attribuendo una vicepresidenza al Ministro Guardasigilli, ma attribuendo all\u2019Assemblea Nazionale la facolt\u00e0 di nominare non solo una met\u00e0 dei componenti del Consiglio, ma anche un vicepresidente. Si avrebbero in tal modo, oltre al Capo dello Stato Presidente, due vicepresidenti, di cui uno magistrato e l\u2019altro nominato dall\u2019Assemblea Nazionale, ed inoltre i componenti nominati per met\u00e0 dall\u2019Assemblea Nazionale e per met\u00e0 dalla Magistratura.<\/p><p>NOBILE osserva che, adottando le modifiche proposte all\u2019articolo, si verrebbe a costituire un potere giudiziario assolutamente fuori del controllo della sovranit\u00e0 popolare, che pure \u00e8 stata posta alla base dell\u2019ordinamento dello Stato.<\/p><p>\u00c8, quindi, favorevole al mantenimento dell\u2019articolo 3, senza modificazioni, salvo accettare la proposta dell\u2019onorevole Calamandrei, secondo la quale un vicepresidente dovrebbe essere nominato dal Parlamento in modo che nel Consiglio Superiore della Magistratura vi sia almeno la prevalenza dell\u2019ordine legislativo.<\/p><p>BOZZI rileva che il problema della Magistratura \u00e8 soprattutto un problema di indipendenza dal potere esecutivo; ora, creando un organismo in cui la vicepresidenza, che \u00e8 poi la presidenza effettiva, \u00e8 affidata al potere esecutivo, si determina un\u2019ingerenza diretta, continua, sulla vita della Magistratura, la quale si riflette sull\u2019indipendenza del singolo magistrato, che viene ad essere profondamente menomata.<\/p><p>L\u2019onorevole Tosato ha eccepito che non si dovrebbe includere nel Consiglio neppure il Capo dello Stato, poich\u00e9 la sua responsabilit\u00e0 deve, per statuto, essere coperta da quella dei Ministri. Risponde che ci\u00f2 accade solo ove si possa individuare una responsabilit\u00e0 singola del Presidente della Repubblica come tale: qui egli interviene, invece, come membro di un collegio.<\/p><p>Si dichiara pertanto favorevole all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Leone.<\/p><p>TOSATO osserva che il problema da lui posto sussiste sempre in quanto, partecipando il Presidente della Repubblica al Consiglio come membro, oltre ad una responsabilit\u00e0 individuale pu\u00f2 ravvisarsene anche una collegiale.<\/p><p>CALAMANDREI, riferendosi a quanto ha detto in precedenza, presenta un emendamento all\u2019articolo consistente nello stabilire che vi sia nel Consiglio un secondo vicepresidente, accanto al primo Presidente della Corte di cassazione funzionante, eletto dall\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>FABBRI osserva che se si intende che il Presidente della Repubblica sia un membro partecipante con voto al Consiglio deliberante, tale sua partecipazione \u00e8 del tutto incostituzionale. Dichiara, ad ogni modo, di essere favorevole ad escludere il Guardasigilli dal Consiglio e ad assegnare la vicepresidenza al primo Presidente della Cassazione.<\/p><p>PRESIDENTE pone innanzi tutto in votazione l\u2019emendamento degli onorevoli Leone e Conti, secondo il quale il Ministro Guardasigilli non deve far parte del Consiglio Superiore della Magistratura, di cui sarebbe invece vicepresidente il primo Presidente della Cassazione.<\/p><p>CASTIGLIA chiede che la votazione avvenga per appello nominale.<\/p><p>(<em>Segue la votazione per appello nominale<\/em>).<\/p><p><em>Rispondono s\u00ec:<\/em> Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Castiglia, Cevolotto, Conti, De Michele, De Vita, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Federici Maria, Froggio, Fuschini, Gotelli Angela, Grassi, La Pira, Leone Giovanni, Lucifero, Marinaro, Mortati, Perassi, Rapelli, Ruini, Tosato.<\/p><p><em>Rispondono no:<\/em> Amadei, Canevari, Cappi, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lombardo, Lussu, Mancini, Mannironi, Marchesi, Nobile, Ravagnan, Targetti, Togliatti, Uberti.<\/p><p><em>Astenuti:<\/em> Moro, Rossi Paolo.<\/p><p>PRESIDENTE comunica, che l\u2019emendamento degli onorevoli Leone e Conti \u00e8 stato approvato con 27 voti favorevoli, 17 contrari e 2 astenuti.<\/p><p>Avverte che sar\u00e0 ora messa in votazione la proposta di emendamento dell\u2019onorevole Calamandrei, che era appunto subordinata all\u2019accoglimento della proposta Leone-Conti, secondo la quale oltre alla vicepresidenza conferita al primo Presidente della Cassazione, si dovrebbe avere un secondo vicepresidente nominato dall\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>LEONE GIOVANNI ritiene che, essendo stato votato favorevolmente il suo emendamento, il quale tendeva chiaramente ad estromettere il Ministro della giustizia dal Consiglio Superiore affidandone l\u2019unica vicepresidenza al primo Presidente della Cassazione, la nuova proposta di emendamento non possa essere posta in votazione.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, trattandosi di un emendamento aggiuntivo, la proposta Calamandrei deve essere posta in discussione ed in votazione.<\/p><p>PERASSI rileva che l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Leone non \u00e8 giustificata.<\/p><p>Essendo stato tolto dal Consiglio Superiore il Ministro della giustizia, si \u00e8 venuto infatti a spostare l\u2019equilibrio nella composizione interna del Consiglio stesso: non vede quindi come si possa vietare la possibilit\u00e0 di porre un emendamento che, in qualche maniera, ristabilisca tale equilibrio.<\/p><p>Osserva, in secondo luogo, che dopo l\u2019approvazione dell\u2019emendamento Leone si rende necessario un esame della questione sollevata dall\u2019onorevole Tosato, questione che evidentemente non poteva essere posta prima che fosse stato accolto l\u2019emendamento stesso.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente all\u2019onorevole Perassi che, mentre a suo parere ritiene debba mettersi in votazione la proposta dell\u2019onorevole Calamandrei, dubita che la questione sollevata dall\u2019onorevole Tosato possa essere posta, in quanto \u00e8 stato formalmente approvato che il Capo dello Stato \u00e8 il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Non \u00e8 possibile tornare a mettere in discussione un punto che \u00e8 stato acquisito dopo lunga discussione, dopo cio\u00e8 che si \u00e8 venuti nella determinazione di conferire al Capo dello Stato la presidenza di alti consessi, ponendolo in una determinata posizione, naturalmente onorifica.<\/p><p>La questione di cui ora ci si deve occupare \u00e8 ad ogni modo l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Calamandrei.<\/p><p>EINAUDI afferma essergli sembrato, seguendo il filo logico del discorso Calamandrei, che egli fosse partito dalla premessa dell\u2019autogoverno della Magistratura ed avesse detto che, se non si poteva ottenere questo ideale, si poteva ammettere un secondo vicepresidente. Crede che la vicepresidenza, data al primo Presidente della Cassazione, sia una garanzia e che, in conseguenza, l\u2019emendamento Calamandrei dovrebbe cadere.<\/p><p>LUSSU non vorrebbe che si venisse a creare un istituto che non avesse quella attuazione che si desidera; prospetta infatti l\u2019eventualit\u00e0 che un Presidente della Repubblica, scrupoloso delle sue funzioni, delle sue prerogative e dei suoi doveri, possa non intervenire al Consiglio Supremo della Magistratura in quanto, in assenza del Ministro, non vi \u00e8 chi possa assumersi una responsabilit\u00e0.<\/p><p>CALAMANDREI osserva all\u2019onorevole Einaudi che la Commissione si \u00e8 trovata d\u2019accordo sulla necessit\u00e0 di cercare un sistema nel quale gli elementi della Magistratura e quelli nominati dall\u2019Assemblea Nazionale fossero in condizioni di assoluta parit\u00e0, e che l\u2019organo che poteva dare il tracollo a questo equilibrio fosse il Presidente della Repubblica, elemento superiore ai partiti. Se si vuole rispettare questo sistema di parit\u00e0, una volta estromesso il Ministro della giustizia, occorre creare un secondo vicepresidente nominato dall\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta Calamandrei, secondo la quale, oltre alla vicepresidenza del primo Presidente della Cassazione, vi sia una vicepresidenza di persona nominata dall\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Comunica che l\u2019onorevole Nobile chiede sia messa in votazione la proposta che il Consiglio Superiore sia presieduto dal Presidente della Repubblica assistito dal Ministro della giustizia.<\/p><p>Osserva che questa proposta appare in contrasto con la votazione che precedentemente ha avuto luogo.<\/p><p>NOBILE rileva che \u00e8 stato semplicemente votato che il Ministro non pu\u00f2 essere vicepresidente.<\/p><p>TOGLIATTI crede che la proposta Nobile debba essere discussa e che essa non contrasti con il voto precedente. Fa presente ai colleghi che le funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura sono funzioni in parte adempiute da organismi autonomi della Magistratura, ma in parte anche sono funzioni le quali, in sede preparatoria, vengono compiute dalla Direzione generale del personale, la quale \u00e8 un organo diretto dal Ministro della giustizia. Allora, o si mette la Direzione generale del personale alle dipendenze del Presidente della Repubblica, il che \u00e8 assurdo, o del primo Presidente della Cassazione, il che \u00e8 pi\u00f9 assurdo ancora, o altrimenti \u00e8 del tutto logico che il Ministro di giustizia assista, per esprimere un parere, anche senza far parte di questo Consiglio, ma dando la necessaria assistenza tecnica per tutte quelle questioni che possono essere trattate.<\/p><p>LEONE GIOVANNI osserva che la precedente votazione ha portato alla indiscussa conseguenza della esclusione del Ministro dal seno del Consiglio Superiore e dalla vicepresidenza. Questo Ministro non pu\u00f2 perci\u00f2 rientrare nel Consiglio, n\u00e9 d\u2019altra parte sarebbe concepibile un Ministro che vi entrasse soltanto come assistente.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Nobile, secondo il quale la prima proposizione dell\u2019articolo dovrebbe essere cos\u00ec formulata: \u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura \u00e8 presieduto dal Presidente della Repubblica, assistito dal Ministro della giustizia, ed \u00e8 composto\u00bb, ecc.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Avverte che viene ora in discussione l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Targetti, riguardante le funzioni del Ministro della giustizia. L\u2019onorevole Targetti propone l\u2019adozione del seguente articolo aggiuntivo 3-<em>bis<\/em>: \u00abIl Ministro della giustizia provvede alla organizzazione dei servizi relativi all\u2019Amministrazione della giustizia ed esercita l\u2019alta vigilanza sul funzionamento dei servizi stessi e degli uffici giudiziari\u00bb.<\/p><p>TARGETTI d\u00e0 ragione del suo emendamento, affermando di ritenere necessario includere l\u2019articolo proposto, a meno che non se ne voglia includere uno opposto, che cio\u00e8 stabilisca la abolizione del Ministro. Siccome non crede che questo sia il desiderio di alcuno dei Commissari, crede opportuno, specialmente dopo che si \u00e8 approvata la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura estromettendone il Ministro, vicepresidente, affermare la sopravvivenza del Ministro della giustizia, anche in regime repubblicano, con l\u2019affermazione di queste mansioni. Dire che il Ministro esercita l\u2019alta vigilanza sul funzionamento degli uffici giudiziari \u00e8 quanto meno si possa dire della funzione che logicamente spetta al Ministro della giustizia.<\/p><p>LEONE GIOVANNI dichiara di essere favorevole all\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Targetti, tranne per la parte concernente gli uffici giudiziari, che vorrebbe soppressa.<\/p><p>TOSATO non \u00e8 favorevole all\u2019emendamento Targetti, non perch\u00e9 sia contrario alla sostanza della sua proposta, ma per una questione di forma e di sistematica costituzionale. \u00c8 stato gi\u00e0 approvato un articolo secondo il quale il numero e le attribuzioni dei Ministeri saranno fissati per legge; quanto si viene a stabilire nell\u2019articolo proposto non \u00e8 pi\u00f9, quindi, materia costituzionale.<\/p><p>CONTI osserva che l\u2019espressione \u00abalta vigilanza sul funzionamento dei servizi\u00bb riduce le funzioni del Ministro ad un compito di semplice sorveglianza, mentre l\u2019alta vigilanza spetta al Ministro della giustizia su tutto il funzionamento della giustizia all\u2019esterno.<\/p><p>Anche per le considerazioni esposte dall\u2019onorevole Tosato, \u00e8 contrario all\u2019emendamento; comunque fa presente che, se fosse messo in votazione, l\u2019espressione: \u00abalta vigilanza sui funzionamento dei servizi\u00bb dovrebbe essere modificata, nel senso di dire, piuttosto, che il Ministro: \u00abprovvede alla organizzazione dei servizi della giustizia\u00bb.<\/p><p>LUSSU fa presente l\u2019opportunit\u00e0 di trasformare l\u2019emendamento Targetti in una mozione interna che serva di chiarimento. Quanto ha osservato l\u2019onorevole Tosato \u00e8 esatto; ma \u2013 d\u2019altra parte \u2013 le preoccupazioni esposte dall\u2019onorevole Targetti sono logiche.<\/p><p>TARGETTI aderisce alla proposta dell\u2019onorevole Lussu.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento Targetti, inteso non come articolo della Costituzione, ma come indicazione e norma da tener presente nell\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>FUSCHINI, rilevando come l\u2019articolo 3 disponga che la met\u00e0 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura debbano essere nominati dall\u2019Assemblea Nazionale fuori dal proprio seno, osserva che le Camere, dovendo nominare dei membri partecipanti a determinate Commissioni, li sceglievano sempre nel loro seno. Qui si vogliono nominare dei membri fuori del seno dell\u2019Assemblea Nazionale; sta bene, ma occorre indicare l\u2019organo che designa all\u2019Assemblea una rosa di nomi tra i quali questa potr\u00e0 scegliere. Sarebbe opportuna pertanto l\u2019aggiunta di un inciso in cui si dicesse che le nomine debbono avvenire: \u00absu designazione dei Consigli degli Ordini forensi o delle facolt\u00e0 di giurisprudenza delle Universit\u00e0\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la proposta dell\u2019onorevole Fuschini potrebbe essere tenuta presente come segnalazione.<\/p><p>CONTI rileva che alla fine del secondo comma dell\u2019articolo si dice che met\u00e0 dei membri dei Consiglio saranno eletti dalla Assemblea Nazionale fuori dal proprio seno. Nella colonna delle osservazioni, si fa presente che \u00e8 stata segnalata l\u2019opportunit\u00e0 che nelle norme sull\u2019ordinamento giudiziario sia stabilita l\u2019incompatibilit\u00e0 dell\u2019esercizio della professione forense per i membri del Consiglio Superiore delia Magistratura durante la loro permanenza in carica. Ma egli andrebbe ancora pi\u00f9 in l\u00e0, proponendo una disposizione in cui si stabilisca che se da parte della Assemblea sono eletti degli avvocati nei Consiglio, questi debbano cessare per sempre dall\u2019esercizio professionale. L\u2019avvocato non deve rientrare nella professione con il lustro e con il prestigio acquistato nel Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto diventerebbe un despota nei confronti dei magistrati.<\/p><p>LUSSU trova giusto che un avvocato il quale \u00e8 chiamato a far parte del Consiglio Superiore della Magistratura non eserciti la professione per il tempo in cui ricopre la carica; ma sarebbe ingiusto, a suo avviso, impedire che, cessata tale carica nel Consiglio Superiore, l\u2019avvocato torni ad esercitare la sua professione. Altrimenti, in pratica, raramente un avvocato potrebbe accettare una funzione che gli impedisca di esercitare in seguito la sua professione.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Fuschini, secondo la quale i membri del Consiglio Superiore dovrebbero essere nominati dall\u2019Assemblea Nazionale su designazione degli ordini professionali, delle facolt\u00e0 universitarie, ecc.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone in votazione la proposta dell\u2019onorevole Conti, il quale vorrebbe che gli avvocati eletti nel Consiglio Superiore della Magistratura non potessero pi\u00f9 esercitare la professione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone in votazione l\u2019ipotesi subordinata, di cui \u00e8 cenno nelle osservazioni, secondo la quale la incompatibilit\u00e0 dell\u2019esercizio della professione deve essere limitata per gli avvocati prescelti al periodo nel quale fanno parte del Consiglio Superiore delia Magistratura.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Rimane inteso che \u00e8 demandata al Comitato di coordinamento la formulazione della norma.<\/p><p>Avverte che l\u2019onorevole Calamandrei ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:<\/p><p>\u00abIl potere di promuovere l\u2019esame disciplinare contro i magistrati spetta al Ministro della giustizia, secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>CALAMANDREI dichiara che, poich\u00e9 il suo emendamento \u00e8 stato gi\u00e0 svolto dal collega Leone, si rimette a quanto \u00e8 stato da quest\u2019ultimo fatto presente.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento Calamandrei.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Chiede infine alla Commissione se concorda \u2013 come \u00e8 stato proposto dall\u2019onorevole Conti \u2013 nella opportunit\u00e0 di adottare, nel testo della Costituzione, la dizione: \u00abMinistro della giustizia\u00bb anzich\u00e9 quella: \u00abMinistro di grazia e giustizia\u00bb.<\/p><p>(<em>La Commissione concorda<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 11.35.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Amadei, Ambrosini, Basso, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cappi, Castiglia, Cevolotto, Conti, De Michele, De Vita, Domined\u00f2, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Farini, Federici Maria, Fuschini, Grassi, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Pira, La Rocca, Leone Giovanni, Lombardo, Lucifero, Lussu, Mancini, Mannironi, Marchesi, Marinaro, Mol\u00e8, Moro, Mortati, Nobile, Perassi, Rapelli, Ravagnan, Rossi, Ruini, Targetti, Taviani, Togliatti, Tosato, Tupini, Uberti.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Bordon, Cannizzo, Codacci Pisanelli, Corsanego, Di Giovanni, Di Vittorio, Finocchiaro Aprile, Froggio, Ghidini, Giua, Gotelli Angela, Grieco, Mastrojanni, Merlin Lina, Merlin Umberto, Noce Teresa, Paratore, Pesenti, Piccioni, Porzio, Terracini, Togni, Zuccarini.<\/p><p><em>Assente giustificato:<\/em> Ghidini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE ADUNANZA PLENARIA 25. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 30 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI INDICE La Magistratura (Esame degli emendamenti agli articoli) Presidente \u2013 Leone Giovanni \u2013 Togliatti \u2013 Conti \u2013 Cappi \u2013 Tosato \u2013 Calamandrei \u2013 Nobile \u2013 Bozzi \u2013 Fabbri \u2013 Castiglia \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,1646,1679,2028,2265","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[110,72],"tags":[],"post_folder":[109],"class_list":["post-4950","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01cc","category-commissione-per-la-costituzione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4950","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4950"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4950\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10515,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4950\/revisions\/10515"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4950"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4950"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4950"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=4950"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}