{"id":4948,"date":"2023-10-15T22:02:54","date_gmt":"2023-10-15T20:02:54","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4948"},"modified":"2023-12-08T22:30:09","modified_gmt":"2023-12-08T21:30:09","slug":"seduta-pomeridiana-di-mercoledi-29-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4948","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 29 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4948\" class=\"elementor elementor-4948\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-dfd39d2 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"dfd39d2\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-34ea7b9\" data-id=\"34ea7b9\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9c84f6e elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"9c84f6e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470129sed024cc.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9b0f346 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9b0f346\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>ADUNANZA PLENARIA<\/p><p>24.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 29 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>RUINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Elezione dei senatori (Ordine di votazione delle proposte)<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Piccioni \u2013 Fuschini \u2013 Perassi \u2013 Terracini \u2013 Laconi \u2013 Togliatti \u2013 Lussu.<\/p><p><strong>Presidenza dell\u2019Assemblea Nazionale<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Piccioni \u2013 Togliatti \u2013 Fabbri \u2013 Einaudi \u2013 Grassi \u2013 Fuschini.<\/p><p><strong>\u00abReferendum\u00bb per l\u2019entrata in vigore o per l\u2019abrogazione di una legge<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Grassi \u2013 Togliatti \u2013 Perassi \u2013 Fabbri \u2013 Einaudi \u2013 Nobile.<\/p><p><strong>Potere di amnistia dell\u2019Assemblea Nazionale<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Leone Giovanni \u2013 Togliatti \u2013 Mastrojanni \u2013 Rossi Paolo \u2013 Perassi \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Bulloni \u2013 Nobile \u2013 Domined\u00f2 \u2013 De Vita.<\/p><p><strong>Voto di fiducia dell\u2019Assemblea Nazionale al Governo<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Mortati.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.15.<\/p><p>Elezione dei senatori. (Ordine di votazione delle proposte).<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE avverte che occorre mettere ai voti le varie proposte relative alla elezione dei senatori. A suo parere, si dovrebbe anzitutto mettere ai voti la proposta Mortati, che maggiormente si discosta dalla proposta originaria della seconda Sottocommissione, adottata dal Comitato di redazione, e che ritorna in qualche modo alla rappresentanza degli interessi; seguirebbero la proposta Nobile, che riguarda il suffragio universale diretto; la proposta Laconi relativa al suffragio indiretto con l\u2019emendamento integrativo presentato dall\u2019onorevole Perassi; infine, la proposta Fuschini, che \u00e8 quella che pi\u00f9 si accosta a quella originaria.<\/p><p>PICCIONI pensa che dopo l\u2019ultima votazione in seno alla seconda Sottocommissione, la proposta fondamentale da cui ci si deve muovere per considerare l\u2019ordine delle votazioni \u00e8 quella dell\u2019onorevole Laconi, la quale dovrebbe essere votata per ultima e dovrebbe essere preceduta dalla proposta Fuschini.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, l\u2019ordine sarebbe il seguente: proposta Mortati, proposta Nobile, proposta Fuschini, proposta Laconi, proposta Perassi.<\/p><p>Comunica che gli onorevoli Grassi, Bozzi, Marinaro, Cevolotto, Mol\u00e8 e Einaudi hanno presentato la seguente proposta: \u00abUn terzo dei senatori \u00e8 eletto dal Consiglio regionale ed il resto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, con una circoscrizione per ogni senatore\u00bb. Questa proposta sar\u00e0 votata per ultima.<\/p><p>FUSCHINI osserva che nella proposta Grassi \u00e8 indicato un sistema elettorale.<\/p><p>PERASSI. Chiede che si stabilisca con precisione quale \u00e8 la proposta Mortati.<\/p><p>PRESIDENTE. La proposta Mortati \u00e8 la seguente:<\/p><p>\u00abLa Camera dei Senatori \u00e8 eletta dagli elettori aventi venticinque anni di et\u00e0, fra gli eleggibili appartenenti alle categorie:<\/p><p>1\u00b0) dell\u2019agricoltura;<\/p><p>2\u00b0) dell\u2019industria;<\/p><p>3\u00b0) del commercio e credito;<\/p><p>4\u00b0) delle professioni:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) d\u2019impiego pubblico;<\/li><li><em>b<\/em>) della scuola e della cultura;<\/li><li><em>c<\/em>) professioni legali;<\/li><li><em>d<\/em>) sanitarie;<\/li><li><em>e<\/em>) tecniche;<\/li><li><em>f<\/em>) di altri rami.<\/li><\/ol><p>\u00abI seggi sono ripartiti fra tali categorie, per ciascuna delle quali sono presentate apposite liste da parte degli appartenenti ad esse, ed attribuiti per mezzo di distinti scrutinii, col sistema maggioritario se il numero degli eleggibili delle categorie \u00e8 inferiore a tre, col sistema proporzionale se \u00e8 superiore\u00bb.<\/p><p>PERASSI non ha nessuna obiezione a che si metta per prima in votazione.<\/p><p>Come seconda questione si metterebbe in votazione se l\u2019elezione dei senatori debba farsi per una parte dal Consiglio regionale e per un\u2019altra in modo da stabilirsi. La seconda Sottocommissione fu largamente concorde su tale criterio, e se nell\u2019ultima votazione sulla proposta Laconi esso sub\u00ec una attenuazione, \u00e8 da rilevare che tale proposta fu approvata con 12 voti favorevoli, 14 astenuti e 2 contrari. Ora, il criterio della distinzione in due gruppi dovrebbe, a suo parere, essere messo ai voti prima di passare al modo di eleggere a suffragio diretto o indiretto.<\/p><p>TERRACINI osserva che se l\u2019onorevole Perassi accetta che si voti inizialmente sul progetto Mortati e che si taccia dei due collegi separati, non si comprende perch\u00e9 egli proponga di posporre la votazione sul progetto Laconi, solo perch\u00e9 anch\u2019esso abbandona il criterio dei due collegi separati. O la misura \u00e8 uguale per tutti e due, o non vale per nessuno di quei progetti e ritiene che non debba valere per nessuno dei progetti, perch\u00e9 il semplice fatto che stamane la Commissione plenaria abbia ripreso tutto il problema, pone nel nulla evidentemente quella lontanissima decisione che la stessa seconda Sottocommissione, d\u2019altra parte, aveva gi\u00e0 abbandonato, e non soltanto con la votazione che l\u2019onorevole Perassi ha richiamato, ma con una precedente circa la distinzione dei due collegi, nella quale 13 furono i voti favorevoli e 14 i contrari.<\/p><p>Pensa pertanto che la successione delle votazioni debba essere quella proposta dall\u2019onorevole Ruini.<\/p><p>PICCIONI non ha nessuna difficolt\u00e0 ad accedere allo spostamento proposto dall\u2019onorevole Perassi, perch\u00e9 ritiene che sarebbe bene cominciare a porre qualche caposaldo fondamentale. Uno di questi \u00e8 precisamente quello indicato dall\u2019onorevole Perassi, rispetto al quale proporrebbe che i cinque senatori riservati a ciascuna regione fossero eletti dai Consigli regionali.<\/p><p>Sarebbe, inoltre, necessario stabilire il numero complessivo dei senatori. E siccome il numero dei componenti la prima Camera \u00e8 stato elevato, parrebbe opportuno elevare anche proporzionalmente il numero dei membri della seconda Camera.<\/p><p>TERRACINI si meraviglia per il modo con cui si passa da una questione all\u2019altra. L\u2019onorevole Perassi ha dato una giustificazione alla sua proposta; l\u2019onorevole Piccioni accetta la proposta, modificandola, ma dimentica la giustificazione. La proposta dei cinque senatori riservati a ciascuna Regione \u00e8 venuta fuori ieri sera; e allora non si pu\u00f2 dire che bisogna votare su quella proposta, dato che c\u2019\u00e8 stata una decisione di due mesi fa, alla quale bisogna restare fedeli, cio\u00e8: all\u2019Assemblea regionale un terzo, ai Consigli comunali due terzi.<\/p><p>Se mai, si tratterebbe di votare la proposta Perassi nel suo insieme.<\/p><p>PICCIONI osserva che nella riunione di stamane l\u2019onorevole Terracini si \u00e8 soffermato a contraddire la proposta Fuschini di limitare l\u2019elezione dei membri della seconda Camera riservati ai Consigli regionali solamente ai cinque stabiliti per ogni regione. Quindi, la discussione si \u00e8 svolta ampiamente, sia in seno alla seconda Sottocommissione, sia in seno alla Commissione plenaria, e non vede perch\u00e9 su questo, che \u00e8 un principio preliminare, non si debba interpellare la Commissione prima di ogni altra cosa.<\/p><p>LACONI pensa che, ponendo in votazione il criterio della unicit\u00e0 o duplicit\u00e0 del collegio, si viene a produrre uno schieramento artificiale. Vi sono proposte concrete, a suo parere, migliori di altre che comportano il collegio unico.<\/p><p>Quanto alla questione dei cinque senatori, nota che finora la Commissione non ha approvato tale concetto e non si \u00e8 stabilito, quindi, se vi sar\u00e0 un numero fisso di senatori per ogni Regione.<\/p><p>PRESIDENTE chiede che la Commissione decida, in via preliminare, se prima di procedere alle votazioni delle singole proposte si debba risolvere la questione del collegio unico o del collegio multiplo.<\/p><p>TOGLIATTI esprime il parere favorevole suo e, crede, dei suoi amici alla proposta Grassi, che comporta l\u2019elezione di due terzi dei senatori a suffragio diretto e a collegio uninominale. Questa, certamente, \u00e8 la proposta che si stacca di pi\u00f9 dalle altre e potrebbe essere votata.<\/p><p>La proposta \u00e8, a suo parere, politicamente saggia, in quanto si darebbe una sodisfazione a quella corrente del Paese la quale ritiene che il collegio uninominale abbia un carattere di democrazia particolare. Questa corrente avrebbe la sua espressione nella seconda Camera.<\/p><p>FUSCHINI osserva che per la elezione della Camera dei Deputati non si \u00e8 indicato il sistema, mentre per la seconda Camera, con la proposta accettata dall\u2019onorevole Togliatti, si adotterebbe il collegio uninominale. La questione, a suo parere, va risolta per entrambe le Camere. Pensa, in ogni caso, che la Camera dei Deputati debba essere eletta col sistema proporzionale.<\/p><p>TOGLIATTI chiarisce che accetta la proposta del collegio uninominale per la seconda Camera, in quanto la prima Sottocommissione aveva approvato il sistema proporzionale per la Camera dei Deputati, con l\u2019accordo dei rappresentanti di tutti i partiti e nella convinzione che tale voto fosse stato consacrato dalla seconda Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE. La seconda Sottocommissione ne ha fatto oggetto di una raccomandazione al legislatore. Si tratterebbe di dare a tale raccomandazione una espressione concreta, restando intesi che, quando si parla dell\u2019elezione della prima Camera, ci si dovrebbe riferire al sistema proporzionale.<\/p><p>PICCIONI. La seconda Sottocommissione, se ben ricorda, quando tratt\u00f2 della composizione della prima Camera e genericamente delle Camere elettive, si trov\u00f2 d\u2019accordo nel concetto che il sistema proporzionale non dovesse far parte integrante della Costituzione, ma che dovesse essere tenuto presente.<\/p><p>Ora, dopo mesi di discussione, si vuole, con l\u2019attuale proposta, inserire nella Costituzione il principio del collegio uninominale per la elezione della seconda Camera.<\/p><p>Non nasconde che la proposta lo lascia perplesso, soprattutto perch\u00e9 si adotterebbero, nella formazione del Parlamento nazionale, due sistemi antitetici, quale il sistema proporzionale e quello uninominale. Teme che le conseguenze di questa antitesi si faranno sentire in successivi momenti della vita nazionale.<\/p><p>Ad ogni modo, poich\u00e9 la proposta \u00e8 stata fatta, crede opportuno vagliarla attraverso una consultazione.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che si potrebbe fare una votazione di massima, incaricando una piccola Commissione di concretare l\u2019articolo.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene opportuno sospendere la seduta, al fine di raggiungere un accordo sulla importante questione.<\/p><p>(<em>La seduta, sospesa alle 17.45, \u00e8 ripresa alle 18.10<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE avverte che la discussione relativa alla elezione dei senatori sar\u00e0 ripresa nella seduta di dopodomani.<\/p><p>LUSSU, poich\u00e9 sar\u00e0 quasi certamente assente dopodomani per impegni presi in precedenza, dichiara che non approva la proposta Grassi avanzata all\u2019ultimo momento. L\u2019onorevole Togliatti pu\u00f2 anche aderire ad una tale proposta in quanto ritenga che possa essere opportuno adottare due sistemi diversi di votazione per le due Camere, ma pensa che il ritorno al collegio uninominale significhi incancrenire la vita politica nel Mezzogiorno perch\u00e9, anche nel migliore dei casi, il collegio uninominale \u00e8 stato sempre espressione di interessi individuali poco chiari.<\/p><p>\u00c8 convinto che il collegio uninominale nel Mezzogiorno rappresenterebbe un elemento di corruzione, sicch\u00e9 si arriverebbe alla incongruenza che, mentre per le elezioni della prima Camera a sistema proporzionale, il Paese si moralizzerebbe, con il collegio uninominale per la seconda Camera tornerebbe alle vecchie clientele, che hanno sempre portato una nota equivoca nella politica italiana.<\/p><p>Presidenza dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>PRESIDENTE. Si passa alla questione concernente la Presidenza dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>Il comma proposto \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00abLa Presidenza dell\u2019Assemblea Nazionale \u00e8 affidata, per la durata di un anno, alternativamente, al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente della Camera dei Senatori\u00bb.<\/p><p>Si \u00e8 inteso cos\u00ec, da parte della seconda Sottocommissione, di non dare la prevalenza a nessuna delle due Camere. \u00c8 stato per\u00f2 in seno al Comitato di redazione osservato da alcuni che questo sistema presenta degli inconvenienti, soprattutto agli effetti della supplenza che spetta al Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale quando il Presidente della Repubblica, per eventuale impedimento, non sia in grado di esercitare la sua funzione.<\/p><p>Esclusa la nomina di un Vicepresidente della Repubblica, in quanto si creerebbe una carica inutile, si sarebbe prospettata la nomina di un Presidente da parte dell\u2019Assemblea Nazionale, il quale sostituirebbe il Presidente della Repubblica nei casi di impedimento. La questione \u00e8 per\u00f2 controversa.<\/p><p>PICCIONI accetta la proposta che l\u2019Assemblea Nazionale elegga un proprio Presidente, al quale sarebbero riservate le funzioni di Vicepresidente della Repubblica.<\/p><p>TOGLIATTI rileva l\u2019inconveniente che il Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale, quale membro di una delle Camere, sarebbe sottoposto all\u2019autorit\u00e0 del Presidente della Camera di cui fa parte.<\/p><p>PRESIDENTE non crede che tale inconveniente sia grave; ad ogni modo si \u00e8 anche proposto di dare la presidenza dell\u2019Assemblea Nazionale sempre al Presidente della prima Camera, oppure al Presidente della seconda Camera.<\/p><p>PICCIONI nota che l\u2019inconveniente prospettato dall\u2019onorevole Togliatti non si elimina neanche col sistema della Presidenza alternativa, poich\u00e9 uno dei Presidenti delle Camere sarebbe sottoposto all\u2019altro durante l\u2019anno in cui non presiede l\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che l\u2019inconveniente maggiore \u00e8 che il Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale sia sottoposto a quello della Camera di cui fa parte.<\/p><p>FABBRI \u00e8 favorevole al testo della seconda Sottocommissione, perch\u00e9, a suo avviso, le funzioni del Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale, se pur elevate, sono transitorie e, in ogni caso, di brevissima durata. E allora, siccome la presunzione \u00e8 che tanto il Presidente della prima Camera quanto il Presidente della seconda Camera saranno due degnissime persone, non vede nessun inconveniente nel fatto che vi sia questa alternativa eventuale a favore dell\u2019uno o dell\u2019altro. Il concetto invece che il Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale sia membro dell\u2019una o dell\u2019altra Camera, sottoposto quindi alla disciplina di un Presidente in un certo senso inferiore di lui, per un lungo periodo dell\u2019anno, non \u00e8, a suo parere, da accettare.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che, nel titolo riguardante il Capo dello Stato, si \u00e8 stabilito che: \u00abLe funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento, esercitate dal Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale\u00bb. Quindi il Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale \u00e8 di fatto un Vicepresidente virtuale e pertanto la designazione deve esser fatta in base a determinati criteri, che non sono quelli della semplice Presidenza delle due Camere. Per eliminare l\u2019inconveniente cui ha accennato l\u2019onorevole Togliatti, si potrebbe stabilire che il Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale non fa pi\u00f9 parte dell\u2019una o dell\u2019altra Camera.<\/p><p>EINAUDI teme che, con la designazione di un Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale, si faccia un passo, per quanto piccolo, verso la costituzione di un terzo corpo che si chiama Assemblea Nazionale e che ha poca ragion d\u2019essere. Gi\u00e0 in fase preliminare si sono scartate certe funzioni che si potevano attribuire a questa Assemblea Nazionale, perch\u00e9 con ci\u00f2 si sarebbero ridotti i due rami del Parlamento a due sezioni di una Camera unica, incrinando cos\u00ec fortemente il sistema bicamerale.<\/p><p>Pensa, inoltre, che la funzione di Vicepresidente o di Presidente interinale della Repubblica non ha una grande importanza. Di solito gli impedimenti sorgono in caso di malattia. Ora, se si tratta di malattie lievi, il Presidente pu\u00f2 seguitare ad esplicare le sue funzioni; se sono gravi o mortali, si decider\u00e0 sul da farsi.<\/p><p>GRASSI rileva che l\u2019osservazione fatta dal Presidente \u00e8 d\u2019importanza essenziale, perch\u00e9 occorre stabilire chi possa sostituire il Presidente della Repubblica in caso di impedimenti, che possono essere di varia natura. Non si pu\u00f2, pertanto, lasciare incerta la Vicepresidenza della Repubblica affidandola alternativamente, per la durata di un anno, all\u2019uno o all\u2019altro Presidente delle due Camere.<\/p><p>D\u2019altro canto, il criterio di sceglierlo tra i membri dell\u2019Assemblea porta all\u2019inconveniente cui ha accennato l\u2019onorevole Togliatti: non \u00e8 possibile, cio\u00e8, che il Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale diventi un semplice deputato o senatore. Bisogna, dunque, scegliere fra i due Presidenti delle Camere. A suo parere, la scelta dovrebbe cadere sul Presidente della Camera dei Deputati.<\/p><p>FUSCHINI osserva che una proposta simile \u00e8 stata respinta dalla seconda Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE nota che la Commissione dei 75 pu\u00f2 decidere diversamente. Mette pertanto in votazione la proposta dell\u2019onorevole Grassi:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Nazionale \u00e8 sempre presieduta dal Presidente della Camera dei Deputati\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI dichiara di votare contro.<\/p><p>(<em>La proposta non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la proposta che l\u2019Assemblea Nazionale nomini un proprio Presidente.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata)<\/em>.<\/p><p>Rimane quindi il testo della seconda Sottocommissione: \u00abLa Presidenza dell\u2019Assemblea Nazionale \u00e8 affidata, per la durata di un anno, alternativamente, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente della Camera dei Senatori\u00bb.<\/p><p>Referendum per l\u2019entrata in vigore o per l\u2019abrogazione di una legge.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 ora da esaminare la questione relativa al <em>referendum<\/em> per l\u2019entrata in vigore o per l\u2019abrogazione di una legge.<\/p><p>L\u2019articolo, proposto dalla seconda Sottocommissione, che il Comitato di redazione ha accolto, per il suo valore sostanziale, \u00e8 del seguente tenore: \u00abL\u2019entrata in vigore di una legge non dichiarata urgente \u00e8 sospesa quando, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, cinquantamila elettori o tre Consigli regionali chieggono che sia sottoposta a <em>referendum<\/em> popolare. Il <em>referendum<\/em> ha luogo se nei due mesi dalla pubblicazione della legge l\u2019iniziativa per indirlo ottiene l\u2019adesione, complessivamente, di cinquecentomila elettori o di sette Consigli regionali. Non \u00e8 ammesso il <em>referendum<\/em> per le leggi tributarie, di approvazione del bilancio e di ratifica dei trattati.<\/p><p>\u00abSi procede altres\u00ec al <em>referendum<\/em> se cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali fanno domanda di abrogare una legge che sia in vigore da almeno due anni. Il <em>referendum<\/em> non \u00e8 ammesso per le leggi tributarie\u00bb.<\/p><p>In ordine al caso previsto nel primo comma, l\u2019onorevole Perassi ha proposto di escludere dal <em>referendum<\/em> anche le leggi approvate con maggioranza di due terzi dei membri di ciascuna Camera. L\u2019onorevole Grassi ha poi proposto di sopprimere il primo comma e di modificare cos\u00ec il secondo: \u00abSi procede a <em>referendum<\/em> popolare se cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali fanno domanda di abrogare una legge. Non \u00e8 ammesso il <em>referendum<\/em> per le leggi tributarie\u00bb.<\/p><p>GRASSI. Secondo il sistema proposto, ogni legge, anche la pi\u00f9 piccola, pu\u00f2 essere sospesa finch\u00e9 gli elettori non dicano se accettano o no di sottoporla a <em>referendum<\/em>. In altri termini, si viene a creare un <em>veto<\/em> nelle mani del popolo; quel <em>veto<\/em> che non si \u00e8 accettato quando si diceva che dovesse essere affidato al Presidente della Repubblica o al monarca, in quanto costituiva un intralcio alla funzione legislativa. Dichiara di essere favorevole al <em>referendum<\/em>, ma nelle grandi questioni, nei problemi d\u2019eccezione.<\/p><p>Ha pertanto proposto di conservare soltanto il <em>referendum<\/em> abrogativo, poich\u00e9 ritiene il <em>referendum<\/em> preventivo antigiuridico e antidemocratico: si presterebbe all\u2019ostruzionismo di una minoranza che volesse sabotare il potere legislativo e importerebbe una ingente spesa.<\/p><p>TOGLIATTI concorda, nel complesso, con l\u2019opinione espressa dall\u2019onorevole Grassi e dice subito che questo articolo \u00e8 a favore di un partito che ha due milioni di iscritti, perch\u00e9 potr\u00e0 sempre sospendere qualsiasi legge, trattandosi di un espediente di organizzazione elementare raccogliere 500.000 firme. Con tale sistema, quindi, un partito fortemente organizzato avrebbe la facolt\u00e0 praticamente di sospendere la vita di tutte le Assemblee, la vita cio\u00e8 costituzionale del Paese. Si tratta, infatti, di qualsiasi legge, eccetto il solo bilancio, che si fa poi presto a ridurre ad ordinaria amministrazione, e i trattati. Ritiene per\u00f2 che tale sistema non sia democratico: si passerebbe da una battaglia all\u2019altra, nulla pi\u00f9 funzionerebbe. Richiama pertanto l\u2019attenzione dei Commissari sulle sue conseguenze, che metterebbero in forse la stabilit\u00e0, la continuit\u00e0 e la possibilit\u00e0 stessa legislativa dello Stato repubblicano. Pensa che si debbano almeno imporre limiti ristretti all\u2019attuazione di un tale sistema.<\/p><p>PERASSI, per quanto concerne la proposta dell\u2019onorevole Grassi, osserva che il rilievo che il <em>referendum<\/em> proposto dalla Sottocommissione dia luogo ad un assurdo teorico, gli pare sia una affermazione un po\u2019 ardita. In fondo, questo sistema di <em>referendum<\/em>, con qualche mutamento di ordine tecnico, vige in molti Paesi: in Isvizzera, ad esempio, dal 1874. Ora, non risulta che l\u2019esistenza di questo istituto vi abbia compromesso n\u00e9 la stabilit\u00e0 del Governo n\u00e9, in generale, il funzionamento delle istituzioni dello Stato. Assurdo teorico quindi non c\u2019\u00e8.<\/p><p>L\u2019onorevole Togliatti, invece, fa delle riserve non di ordine teorico, ma di ordine pratico e, senza formulare una opposizione di princip\u00ee all\u2019istituto del <em>referendum<\/em>, mette in evidenza, sotto l\u2019aspetto del funzionamento pratico, gli inconvenienti a cui, a suo avviso, potrebbe dar luogo, quando vi siano dei partiti che vogliano maneggiare questo strumento con spirito ostruzionistico. Le preoccupazioni dell\u2019onorevole Togliatti gli sembrano in parte fondate ed appunto partendo da analoghe considerazioni egli, pur essendo fondamentalmente favorevole all\u2019introduzione del <em>referendum<\/em>, ha ritenuto opportuno di proporre una notevole limitazione all\u2019applicabilit\u00e0 del <em>referendum<\/em>, oltre quelle prevedute dalla Sottocommissione. Secondo le proposte della Sottocommissione, gi\u00e0 sono sottratte al <em>referendum<\/em> le leggi dichiarate urgenti e certe categorie di leggi. Oltre queste limitazioni egli propone di sottrarre al <em>referendum<\/em> le leggi quando siano state approvate con una maggioranza di almeno due terzi dei membri di ciascuna Camera. Quando una legge \u00e8 adottata da ciascuna Camera con una maggioranza cos\u00ec elevata, si pu\u00f2 fondatamente presumere che essa risponda alle esigenze del Paese, onde una domanda di <em>referendum<\/em> potrebbe apparire come una manovra ostruzionistica. Con queste limitazioni, ritiene che nella Costituzione l\u2019istituto del <em>referendum<\/em> facoltativo debba essere accolto come un opportuno e democratico correttivo del regime rappresentativo.<\/p><p>FABBRI ritiene infondate le preoccupazioni degli onorevoli Grassi e Togliatti, in quanto per una grandissima categoria di leggi \u00e8 sufficiente che il Parlamento, nel momento stesso in cui approva la legge, dichiari a maggioranza normale l\u2019urgenza, perch\u00e9 quella legge sia automaticamente sottratta al <em>referendum<\/em>. Si pu\u00f2 quindi dire che il <em>referendum <\/em>\u00e8 ammissibile per tutte le leggi che non siano di carattere tributario, che non siano urgenti, che non siano di approvazione di bilanci e di ratifica trattati. Il <em>referendum <\/em>si applicherebbe cos\u00ec solo nei confronti di una legge estranea al funzionamento normale dell\u2019economia del Paese che non sia urgente.<\/p><p>Bisogna allora avere il coraggio di guardare il problema in faccia: o si \u00e8 favorevoli al <em>referendum<\/em>, ed esso trover\u00e0 allora la sua ragion d\u2019essere di fronte ad una legge nuova e non urgente; o si \u00e8 viceversa contrari per teoria, o comunque per tendenza politica, e allora \u00e8 il caso di dirlo francamente e non permettere che si pongano all\u2019istituto del <em>referendum<\/em> tali limiti che sia in teoria ammesso, ma praticamente vietato.<\/p><p>La questione delle 500.000 firme non \u00e8 da prendersi tanto alla leggera, perch\u00e9 costituisce una notevole remora. Dichiara, concludendo, di essere favorevolissimo al <em>referendum,<\/em> mentre pensa che ulteriori limitazioni ad esso poste equivarrebbero alla esclusione del <em>referendum<\/em> stesso.<\/p><p>GRASSI ricorda che fin dal 1911 ha scritto un libro sul <em>referendum <\/em>e ci\u00f2 prova che non \u00e8 contrario al principio; ma nella proposta della Sottocommissione il <em>referendum<\/em> si risolve come <em>veto<\/em>, mentre il <em>referendum<\/em> deve essere un appello al popolo per determinate questioni. L\u2019onorevole Fabbri dice che tale diritto di <em>veto<\/em> \u00e8 stato mitigato. Ora, vi sono tre specie di <em>referendum<\/em>: quello costituzionale, per cui tutti sono favorevoli; il <em>referendum<\/em> per leggi finanziarie, che non \u00e8 generalmente ammesso, perch\u00e9 si esclude che il popolo possa intervenire in leggi contrarie ai suoi interessi; il <em>referendum<\/em> politico, che \u00e8 invece generalmente ammesso. Non pu\u00f2 per\u00f2 essere favorevole ad un sistema in base al quale il <em>referendum<\/em> entrerebbe continuamente nella prassi legislativa normale.<\/p><p>Il caso dell\u2019urgenza citato dall\u2019onorevole Fabbri \u00e8, a suo parere, un argomento che si ritorce contro di lui, perch\u00e9, prima di tutto, non \u00e8 stabilito se tutte e due le Camere debbano dichiarare l\u2019urgenza, o se sia sufficiente che la dichiari una sola. Molto difficile sar\u00e0 infatti che tutte e due le Camere si accordino su ci\u00f2. Ma basterebbe poi che le Assemblee si mettessero d\u2019accordo nell\u2019indicare l\u2019urgenza per addivenire ad un sistema di cose per cui si verrebbe a sabotare il <em>referendum<\/em> stesso. Si farebbe, in sostanza, dell\u2019ipocrisia democratica.<\/p><p>FABBRI osserva che l\u2019argomento che il Parlamento pu\u00f2 sopprimere di fatto il <em>referendum<\/em> con dichiarazioni abusive d\u2019urgenza, implica un sospetto contro il Parlamento nella sua funzione legislativa che non pu\u00f2 ammettere.<\/p><p>EINAUDI \u00e8 favorevole al testo del Comitato di redazione. L\u2019osservazione pratica fatta dall\u2019onorevole Togliatti non ha, a suo parere, grande importanza, in quanto che, prima di tutto, il <em>referendum<\/em> importa ingenti spese e nessun partito vuole sprecare denaro; in secondo luogo crede che nessun partito, grande o piccolo, voglia procurarsi l\u2019odiosit\u00e0 presso gli elettori di disturbarli continuamente per fare un <em>referendum.<\/em> Solo nelle grandi occasioni, quando vi sia un motivo importante, si chiamano gli elettori a votare.<\/p><p>NOBILE ricorda che in sede di Sottocommissione, ed in linea subordinata, aveva proposto che le leggi che fossero votate a maggioranza assoluta dai membri delle due Camere non potessero essere soggette al <em>referendum<\/em>.<\/p><p>Giudica, in proposito, eccessivi i due terzi richiesti dall\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>Osserva per\u00f2 che la ragione essenziale per la quale \u00e8 contrario nel complesso all\u2019articolo deriva dal fatto che mentre si prendono tutte le disposizioni per ostacolare in qualche modo la facolt\u00e0 legislativa delle due Camere, niente si fa per la facolt\u00e0 legislativa delegata al Governo.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che le stesse norme che si applicano per le leggi si riferiscono anche a quelle delegate.<\/p><p>NOBILE. Si pu\u00f2 chiedere un <em>referendum <\/em>per abrogare una legge di delega, ma con ci\u00f2 non si vengono ad abrogare tutti i provvedimenti gi\u00e0 emanati in facolt\u00e0 della legge di delega.<\/p><p>PRESIDENTE nota che si abroga la legge di delega.<\/p><p>NOBILE mantiene, in ogni caso, la proposta di escludere dal <em>referendum<\/em> le leggi approvate a maggioranza assoluta dai membri delle due Camere.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Grassi di sopprimere il primo comma relativo al <em>referendum<\/em> preventivo, e di modificare il secondo comma nel seguente modo:<\/p><p>\u00abSi procede a <em>referendum<\/em> popolare, se cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali fanno domanda di abrogare una legge. Non \u00e8 ammesso il <em>referendum<\/em> per le leggi tributarie\u00bb.<\/p><p>\u00c8 stata chiesta la votazione per appello nominale.<\/p><p>(<em>Segue la votazione nominale<\/em>).<\/p><p><em>Rispondono s\u00ec:<\/em> Bocconi, Bozzi, Calamandrei, Canevari, Cevolotto, Farini, Finocchiaro Aprile, Grassi, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Marinaro, Mol\u00e8, Nobile, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Terracini, Togliatti.<\/p><p><em>Rispondono<\/em> <em>no:<\/em> Ambrosini, Bulloni, Cappi, Conti, Corsanego, De Vita, Domined\u00f2, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Federici Maria, Froggio, Fuschini, Gotelli Angela, La Pira, Leone Giovanni, Mannironi, Moro, Mortati, Perassi, Piccioni, Tosato, Tupini, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>Si astiene:<\/em> Mastrojanni.<\/p><p>Comunica il risultato della votazione nominale:<\/p><p>Presenti e votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 48<\/p><p>Voti favorevoli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 22<\/p><p>Voti contrari \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 25<\/p><p>Astenuti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1<\/p><p>(<em>La Commissione non approva<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Nobile di escludere dal <em>referendum<\/em> preventivo le leggi che sono approvate a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere.<\/p><p>(<em>La Commissione non approva<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Perassi di escludere dal <em>referendum<\/em> preventivo le leggi approvate con maggioranza di due terzi dei membri di ciascuna Camera.<\/p><p>(<em>La Commissione approva<\/em>).<\/p><p>Potere di amnistia dell\u2019Assemblea nazionale.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che il Comitato di redazione ha proposto la seguente disposizione: \u00abL\u2019amnistia e l\u2019indulto sono deliberati dall\u2019Assemblea nazionale\u00bb. L\u2019onorevole Leone Giovanni proporrebbe di escludere l\u2019amnistia.<\/p><p>LEONE GIOVANNI ritiene che l\u2019amnistia non risponda pi\u00f9 alla struttura attuale dello Stato, in quanto negli ultimi secoli \u00e8 stata una prerogativa regia e, per conservarla nel regime democratico repubblicano, bisognerebbe studiarne con rigore il fondamento. Pare indiscusso che essa possa avere come fondamento o che la coscienza sociale non reputi pi\u00f9 un fatto come reato, o altri motivi particolari, come il desiderio di pacificare gli spiriti, o il desiderio di allentare il peso di numerosi processi. Per quanto attiene alla non corrispondenza di una legge alla coscienza sociale, vi \u00e8 una formula pi\u00f9 diretta, ed \u00e8 la legge abrogativa. Si abroga una legge penale nel momento in cui sembra non rispondere pi\u00f9 alla coscienza sociale. Se si consideri che la legge abrogativa ha effetto abolitivo anche nel campo penale, allora si pu\u00f2 adattare la legge alla sopravvenuta visione della coscienza popolare preferendo il sistema pi\u00f9 diretto dell\u2019abrogazione della legge penale. Se si tratta di altri fini (quello di allentare il peso dei processi che possono gravare sull\u2019Amministrazione della giustizia in un certo determinato momento), pare che risponda meglio l\u2019istituto dell\u2019indulto.<\/p><p>Inoltre, l\u2019amnistia dal Codice vigente \u00e8 intesa come una forma di estinzione del reato. Ora, non \u00e8 corretto stabilire che si possa in un determinato momento, sia pure per legge, togliere carattere di reato ad un fatto che nel momento in cui veniva commesso tale carattere aveva.<\/p><p>Se si segnalano le infinite difficolt\u00e0 pratiche a cui d\u00e0 luogo l\u2019amnistia, appare ancora pi\u00f9 chiaramente che essa non possa trovare cittadinanza nella Costituzione italiana. Uno dei suoi inconvenienti pi\u00f9 gravi \u00e8 stato visto proprio nella recente ultima amnistia. O l\u2019amnistia si configura dal punto di vista costituzionale come vincolante, e allora potrebbe colpire, come riflesso, anche dei cittadini rispettabili, degli innocenti, i quali non possono rifiutarla; o invece, come nell\u2019ultimo decreto, \u00e8 configurata come qualche cosa di rinunziabile, di declinabile, e allora si trasforma in un indulto; giacch\u00e9 o l\u2019amnistia \u00e8 rifiutata, ed allora il rifiuto importa che il cittadino non ne possa pi\u00f9 beneficiare, o \u00e8 accettata, ed allora \u00e8 appresa dall\u2019opinione pubblica come una forma implicita di accettazione della responsabilit\u00e0 penale.<\/p><p>Sorge, quindi, la inopportunit\u00e0 di mantenere l\u2019amnistia come istituto e l\u2019opportunit\u00e0 di mantenere l\u2019indulto, che costituisce soltanto rinunzia ad eseguire la pena. Come dato storico rileva che anche nello Statuto Albertino l\u2019amnistia non era riconosciuta e si parlava del diritto del Re di fare grazia.<\/p><p>Ritiene che, per queste brevi considerazioni, che nella coscienza di giuristi dei commissari troveranno ampio riscontro, l\u2019istituto dell\u2019amnistia possa essere abolito.<\/p><p>TOGLIATTI rileva che le considerazioni dell\u2019onorevole Leone possono essere teoricamente coerenti ed interessanti, ma le respingerebbe per un motivo politico, perch\u00e9 in Italia si \u00e8 abituati a ricevere l\u2019amnistia. \u00c8 un fatto che in Italia, quando si \u00e8 in carcere, si attende l\u2019amnistia.<\/p><p>\u00c8 stato detto dall\u2019onorevole Leone che l\u2019amnistia era un attributo della regalit\u00e0 e non si possa passarla alla Repubblica. Veramente l\u2019amnistia era un attributo della sovranit\u00e0, e se in questo momento fosse tolto alla Repubblica questo attributo, una parte considerevole del popolo penserebbe che la Repubblica vale meno della monarchia. Ricorda che durante la campagna a Napoli contro la Repubblica il motivo dominante era questo: perch\u00e9 volete mandare via il Re? Chi vi d\u00e0 l\u2019amnistia? Il Presidente della Repubblica non potr\u00e0. E si esumava la tradizione che il Re pu\u00f2 cancellare la pena in quanto \u00e8 investito di un diritto divino. Ora, a suo parere, togliere alla Repubblica in questo momento tale attributo di sovranit\u00e0, sarebbe politicamente un errore e sarebbe pericoloso.<\/p><p>Pensa che le argomentazioni teoriche dell\u2019onorevole Leone potrebbero reggere in un sistema giuridico perfetto, nel quale la pena sia adeguata al reato, che abbia un determinato carattere educativo e non soltanto un carattere punitivo, quando la pena sia applicata con eguale criterio in tutti i periodi della storia dello Stato ed in tutte le Regioni; ma ove si consideri l\u2019attuale legislazione penale e la sua applicazione, appare evidente che l\u2019amnistia debba essere mantenuta. Si pensi che sono previste pene altissime (ergastolo, 30 anni); che, per una quantit\u00e0 di reati le pene non hanno nessun carattere educativo; che le pene anche pi\u00f9 piccole lasciano una traccia nella fedina penale e, quindi, nella vita successiva del cittadino. Tutto questo impone che, in un determinato momento, intervenga la misura non soltanto di indulto della pena, ma anche di cancellazione del reato, cio\u00e8 di ogni conseguenza della condanna per il cittadino. Questa esigenza appare tanto pi\u00f9 necessaria in un Paese come l\u2019Italia, dove si \u00e8 costretti alle volte a prendere misure di carattere punitivo abbastanza severe per ottenere determinati risultati politici o amministrativi. Si pensi alle pene severe per i reati annonari, nei confronti delle quali si impone, dopo alcuni anni, la concessione di un\u2019amnistia in favore di chi abbia scontato abbastanza severamente la pena.<\/p><p>Afferma, concludendo, la necessit\u00e0 di mantenere all\u2019Assemblea Nazionale la facolt\u00e0 di concedere l\u2019amnistia.<\/p><p>MASTROJANNI rileva che le argomentazioni dell\u2019onorevole Leone non hanno, a suo avviso, fondamento n\u00e9 dal punto di vista politico, n\u00e9 da quello dottrinale. L\u2019onorevole Leone ha lamentato che col mantenimento dell\u2019amnistia si andrebbe incontro a degli inconvenienti, uno dei quali sarebbe che, estinguendosi il reato, questo continua a permanere nella sua identificazione giuridica, tal che si dovrebbe abrogare la figura del reato per essere coerenti con l\u2019essenza dell\u2019amnistia. Pensa che a tale inconveniente si potrebbe ovviare purch\u00e9 si ritornasse al codice Zanardelli, in base al quale l\u2019amnistia non estingueva il reato, ma l\u2019azione penale.<\/p><p>Circa l\u2019altro inconveniente per il quale il condannato deve subire l\u2019amnistia, senza avere la possibilit\u00e0 di ottenere un giudizio, rileva che \u00e8 eliminato dall\u2019attuale Codice, per il quale non solo il giudice ha l\u2019obbligo di non applicare l\u2019amnistia quando vi sono indizi manifesti che consentono la celebrazione del dibattito, ma il condannato ha la facolt\u00e0 di ripudiare l\u2019amnistia e di pretendere la celebrazione del dibattito.<\/p><p>\u00c8, peraltro, da considerare le due ipotesi dell\u2019amnistia propria e impropria. L\u2019amnistia viene a cadere anche sui reati per i quali \u00e8 stata scontata la pena e, quindi, il condannato, che l\u2019ha scontata, va restituito nella sua personalit\u00e0, cancellando il reato. Ora, il condono nella specie non pu\u00f2 mai essere totale. Cos\u00ec come diceva l\u2019onorevole Togliatti, si possono avere contingenze durante le quali sia necessario, a scopo preventivo, comminare pene eccessive per reati anche di scarsa importanza. In questo caso, se si dovesse far ricorso soltanto ad un\u2019applicazione del condono, si dovrebbe snaturare la figura del condono con l\u2019eliminare completamente la pena, il che \u00e8 un assurdo.<\/p><p>Per queste considerazioni \u00e8 dell\u2019avviso che rimanga il duplice istituto dell\u2019amnistia e dell\u2019indulto.<\/p><p>ROSSI PAOLO osserva che non \u00e8 del tutto esatto che sia in facolt\u00e0 dell\u2019imputato rinunciare all\u2019amnistia. Il Codice penale stabilisce soltanto all\u2019articolo 151 che si possa chiedere l\u2019accertamento dei fatti quando le prove sono gi\u00e0 raccolte.<\/p><p>L\u2019onorevole Togliatti ha fatto un rilievo di carattere politico, sul quale non consente pienamente. Non tutto quello che \u00e8 tradizione regia si deve mantenere, perch\u00e9 la Repubblica non abbia minore potere del sovrano. Se si tratta di poteri non utili, la Repubblica vi rinuncia.<\/p><p>Osserva, inoltre, per qualche esperienza in materia, che il criterio per cui \u00e8 indispensabile talora stabilire pene evidentemente sproporzionate alla violazione di legge che si vuole colpire, non ha un fondamento giuridico. Occorre stabilire pene gravi per un semplice reato annonario, perch\u00e9 si sa che ogni due o tre anni vi sono delle amnistie. Il regime fascista ne ha fatto un abuso enorme. Fra l\u2019ottobre 1922 e l\u2019ultima amnistia fascista, vi sono state ogni due o tre anni delle totali complete sanatorie penali. Nella sua esperienza professionale ricorda il caso di un falsario, tante volte recidivo che era stato condannato complessivamente a 97 anni di reclusione. Ne ha scontati quattro o cinque, perch\u00e9 ogni tanto aveva delle amnistie.<\/p><p>\u00c8 la certezza della pena, non l\u2019entit\u00e0 di essa che ha qualche effetto impeditivo del reato. Qualora si stabilissero pene modeste per tutti in materia annonaria e si applicassero con sicurezza, non vi sarebbe bisogno di amnistia.<\/p><p>Per queste ragioni \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Leone.<\/p><p>PERASSI osserva che la proposta del Comitato di redazione si fonda sull\u2019esatta premessa che tanto l\u2019amnistia quanto l\u2019indulto sono atti che nel loro contenuto hanno carattere legislativo.<\/p><p>Venendo alle questioni sollevate dall\u2019emendamento Leone, non condivide tutte le osservazioni da lui fatte. Innanzi tutto non gli pare esatto dire che il potere di amnistia sia collegato con la regalit\u00e0. Che il re esercitasse il potere di amnistia \u00e8 stata una interpretazione non corretta dello Statuto. Lo Statuto infatti parlava del diritto di grazia, mentre la prassi si \u00e8 determinata in senso molto estensivo. Del resto, si pu\u00f2 ricordare che anche durante la monarchia si \u00e8 avuto un progetto di legge del ministro Mortara, col quale si disponeva che l\u2019amnistia sarebbe stata concessa con legge. D\u2019altra parte la dimostrazione che non c\u2019\u00e8 questa connessione con la regalit\u00e0 risulta dal fatto che in tutti i Paesi repubblicani l\u2019amnistia \u00e8 ammessa. Cos\u00ec nella recente Costituzione francese l\u2019articolo 19 dice: \u00abL\u2019amnistie ne peut \u00eatre accord\u00e9e que par une loi\u00bb. L\u2019amnistia non \u00e8 esclusa, ma negli ordinamenti repubblicani si stabilisce che questo potere \u00e8 esercitato, come corrisponde al suo contenuto sostanziale, dal Parlamento, cio\u00e8 con un atto legislativo.<\/p><p>Per quanto poi concerne la questione dell\u2019opportunit\u00e0 e le altre questioni sollevate, non condivide tutte le osservazioni, come sempre, acute, fatte dall\u2019onorevole Rossi. In fondo pi\u00f9 che criticare l\u2019amnistia come istituto egli ha criticato l\u2019abuso dell\u2019amnistia e anche l\u2019abuso del condono. Certo l\u2019amnistia non deve esser fatta ad ogni nascita di principessa. Queste occasioni di amnistia, del resto, non ci saranno pi\u00f9. Inoltre, stabilendo che l\u2019amnistia \u00e8 concessa da una legge dell\u2019Assemblea Nazionale, si afferma implicitamente che il concederla sar\u00e0 un atto solenne in relazione ad esigenze particolari. Che si presentino particolari esigenze per concedere un\u2019amnistia non pare che si possa escludere. L\u2019amnistia, e specialmente per reati politici, in certi momenti \u00e8 utile colpo di spugna nell\u2019interesse della pace sociale.<\/p><p>Concludendo, \u00e8 d\u2019avviso di non escludere l\u2019amnistia, e di attribuire anche l\u2019indulto alla competenza dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, per quanto concerne i rilievi fatti alla formula proposta dal Comitato di redazione, afferma che, se eventualmente la Commissione la votasse, essa sarebbe la pi\u00f9 propria. L\u2019emendamento risponde al suo pensiero, in quanto se si configura il diritto di grazia come un potere del Capo dello Stato, se l\u2019indulto, che \u00e8 un <em>minus<\/em>, viene attribuito all\u2019Assemblea Nazionale, ci\u00f2 di conseguenza importa che l\u2019amnistia, la quale rispetto all\u2019indulto \u00e8 un <em>majus<\/em>, non potrebbe spettare ad una soltanto delle Camere.<\/p><p>Rileva che le osservazioni dell\u2019onorevole Togliatti concernono pi\u00f9 l\u2019istituto dell\u2019indulto che l\u2019amnistia. L\u2019attesa di molti detenuti di ottenere la libert\u00e0; la necessit\u00e0 in Italia di provvedimenti in quanto la legislazione penale pu\u00f2 apparire aberrante in tema di misure di pene; la necessit\u00e0 che la condanna non risulti sul certificato del casellario giudiziario; sono esigenze sodisfatte dall\u2019indulto che, estinguendo la pena, restituisce la libert\u00e0, ristabilisce le proporzioni delle pene aberranti; e, per quanto attiene alla non iscrizione nel casellario, anche in caso di condanna non si pu\u00f2 dimenticare che il giudice pu\u00f2 stabilire la non iscrizione.<\/p><p>Non esiste un motivo politico in contrasto alla sua proposta, perch\u00e9 nel trapasso da una forma monarchica a quella repubblicana nulla vieta di restringere l\u2019ambito dei poteri. Si tratta di sfrondare un istituto che non risponde pi\u00f9 al sistema della legge, n\u00e9 alla coscienza civile.<\/p><p>Circa le osservazioni dell\u2019onorevole Mastrojanni, rileva che non \u00e8 necessario ricorrere all\u2019amnistia per avere l\u2019estinzione dell\u2019azione penale. La legge penale abrogativa incide sul passato, fa cessare la condanna e i suoi effetti, compresa l\u2019iscrizione nel casellario giudiziario. Questi stessi effetti si ottengono con l\u2019indulto, che pu\u00f2 essere totale. L\u2019amnistia invece \u00e8 un istituto antistorico, che ritiene vada cancellato dalla Costituzione.<\/p><p>MOL\u00c8 dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Leone. La legge stabilisce che \u00e8 reato qualunque violazione della legge penale. Ne risulta che in determinati momenti della vita politica sono dichiarati reati punibili a norma della legge penale anche fatti che non hanno ordinariamente gli elementi del reato. E allora, trascorso lo speciale momento politico che pu\u00f2 aver fatto dichiarare reati quelli che sostanzialmente non lo sono, sorge l\u2019opportunit\u00e0 di tornare alla concezione ordinaria. Non si pu\u00f2 togliere all\u2019Assemblea Nazionale la facolt\u00e0 di cancellare completamente le conseguenze di tale concezione politica dei reati.<\/p><p>Il fatto che si sia abusato dell\u2019amnistia non deve condurre ad abolirla. Essendo l\u2019amnistia una facolt\u00e0 dell\u2019Assemblea sovrana, si cercher\u00e0 di evitare l\u2019abuso fattone finora, ma non si pu\u00f2 dimenticare che si tratta di un mezzo di pacificazione sociale, assolutamente necessario in determinati momenti.<\/p><p>BULLONI voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Leone, in quanto ammette e desidera che si costituisca una Repubblica umana e tollerante, che abbia la forza di perdonare incondizionatamente ai suoi eventuali avversari. Ritiene cos\u00ec di richiamarsi alle ragioni dottrinarie e storiche che giustificano l\u2019istituto dell\u2019amnistia.<\/p><p>NOBILE dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019emendamento Leone, perch\u00e9, pur non essendo giurista, vorrebbe che tutta la questione fosse considerata da un punto di vista pi\u00f9 alto, in rapporto alle misure che sono da prendere per la difesa della societ\u00e0 e per la rieducazione del delinquente. Una volta che il delinquente fosse rieducato, dovrebbe essere completamente dimenticato il suo passato. Da questo punto di vista molto generale l\u2019amnistia dovrebbe essere concessa ad ogni condannato.<\/p><p>DOMINED\u00d2 dichiara di votare a favore dell\u2019emendamento Leone per ragioni di stretto diritto, ritenendo che la proposta Leone non apra la via ad alcuna preoccupazione politica. Al rilievo dell\u2019onorevole Mol\u00e8, che \u00e8 calzante e pu\u00f2 esercitare una certa presa, si potrebbe replicare considerando che la legge penale abrogativa potrebbe risolvere l\u2019inconveniente prospettato.<\/p><p>DE VITA si associa alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Mol\u00e8 e vota contro l\u2019emendamento proposto.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Leone.<\/p><p>(<em>La Commissione non approva<\/em>).<\/p><p>Voto di fiducia dell\u2019Assemblea nazionale al Governo.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE. Occorre anche esaminare la questione del voto di fiducia al Governo. L\u2019articolo proposto dal Comitato di redazione \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abPrimo Ministro e ministri debbono avere la fiducia del Parlamento. Entro otto giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta all\u2019Assemblea Nazionale per chiederne la fiducia. La fiducia \u00e8 accordata su mozione motivata, con voto nominale ed a maggioranza assoluta dei membri dell\u2019Assemblea\u00bb.<\/p><p>\u00c8 stato proposto da alcuni in seno al Comitato di redazione che, in luogo dell\u2019Assemblea Nazionale, si pronuncino sulla fiducia o sulla sfiducia le due Camere distintamente.<\/p><p>MORTATI osserva che la questione attiene ad uno dei capisaldi del sistema dei rapporti tra Parlamento e Governo. In ogni caso, \u00e8 collegata ad una successiva disposizione, da esaminare congiuntamente, nella quale si disciplina la questione della sfiducia.<\/p><p>PRESIDENTE, per quanto le due questioni siano diverse, osserva che, poich\u00e9 nessuno insiste sulla proposta di emendamento, essa si intende ritirata.<\/p><p>La seduta termina alle 19.45.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Amadei, Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cappi, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Conti, Corsanego, De Michele, De Vita, Domined\u00f2, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Farini, Federici Maria, Froggio, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Gotelli Angela, Grassi, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Pira, La Rocca, Leone Giovanni, Lombardo, Lussu, Mancini, Mannironi, Marinaro, Mastrojanni, Mol\u00e8, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Perassi, Piccioni, Rapelli, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Taviani, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>Assente <\/em><em>giustificato:<\/em> Ghidini.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Basso, Bordon, Cannizzo, Castiglia, Colitto, Di Giovanni, Di Vittorio, Giua, Lucifero, Marchesi, Merlin Lina, Merlin Umberto, Paratore, Pesenti, Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE ADUNANZA PLENARIA 24. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 29 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI INDICE Elezione dei senatori (Ordine di votazione delle proposte) Presidente \u2013 Piccioni \u2013 Fuschini \u2013 Perassi \u2013 Terracini \u2013 Laconi \u2013 Togliatti \u2013 Lussu. Presidenza dell\u2019Assemblea Nazionale Presidente \u2013 Piccioni [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,2046,2085,2036,1646","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[110,72],"tags":[],"post_folder":[109],"class_list":["post-4948","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01cc","category-commissione-per-la-costituzione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4948","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4948"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4948\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10511,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4948\/revisions\/10511"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4948"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4948"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4948"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=4948"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}