{"id":4943,"date":"2023-10-15T22:00:23","date_gmt":"2023-10-15T20:00:23","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4943"},"modified":"2023-12-08T22:27:05","modified_gmt":"2023-12-08T21:27:05","slug":"seduta-di-martedi-28-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4943","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 28 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4943\" class=\"elementor elementor-4943\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e1ff068 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"e1ff068\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-cb52de6\" data-id=\"cb52de6\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8e08b34 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"8e08b34\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470128sed022cc.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-03e0248 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"03e0248\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p><strong>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/strong><\/p><p><strong>ADUNANZA PLENARIA<\/strong><\/p><p>22.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 28 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>RUINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p><strong>Diritti e doveri dei cittadini<\/strong> (<em>Esame degli articoli<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Moro \u2013 Nobile \u2013 Grassi \u2013 Lucifero \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Cevolotto.<\/p><p><strong>Conflitto fra le due Camere <\/strong>(<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Laconi \u2013 Mortati \u2013 Fabbri \u2013 Perassi \u2013 Einaudi \u2013 Togliatti \u2013 De Vita \u2013 Grassi \u2013 Lami Starnuti \u2013 Marinaro \u2013 Nobile \u2013 Lussu \u2013 Tosato \u2013 Mol\u00e8.<\/p><p>La seduta comincia alle 9.45.<\/p><p>Esame degli articoli sui diritti e doveri dei cittadini.<\/p><p>PRESIDENTE informa la Commissione che il Comitato di redazione ha proceduto alla formulazione degli articoli delle disposizioni generali che gli erano stati rinviati dopo stabiliti i criteri di massima.<\/p><p>Il primo, l\u20198-<em>bis<\/em>, riguardante la libert\u00e0 e la segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, dice:<\/p><p>\u00abLa libert\u00e0 e la segretezza di corrispondenza e di comunicazione in ogni forma sono garantite. Si pu\u00f2 derogare soltanto per motivata decisione dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei casi indicati dalla legge\u00bb.<\/p><p>Ne propone l\u2019approvazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Il secondo articolo, il 9-<em>bis<\/em>, concernente le proposte avanzate dal gruppo parlamentare dei sanitari, \u00e8 stato, dopo lunga discussione, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa Repubblica tutela la salute e l\u2019igiene ed assicura cure gratuite agli indigenti\u00bb.<\/p><p>Avverte che il Comitato ha respinto un emendamento aggiuntivo, presentato dagli onorevoli Rossi Paolo e Moro, cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abNessun trattamento sanitario pu\u00f2 essere obbligatorio se non per legge. Non sono ammesse pratiche sanitarie lesive della dignit\u00e0 umana\u00bb.<\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo.<\/p><p>MORO spiega le ragioni che lo hanno indotto a presentare, unitamente all\u2019onorevole Rossi, l\u2019emendamento, ricavato dai tre articoli proposti dal gruppo parlamentare dei medici. Si tratta di un problema di libert\u00e0 individuale che non pu\u00f2 non essere garantito dalla Costituzione, quello cio\u00e8 di affermare che non possono essere imposte obbligatoriamente ai cittadini pratiche sanitarie, se non vi sia una disposizione legislativa, impedendo, per conseguenza, che disposizioni del genere possano essere prese dalle autorit\u00e0 senza l\u2019intervento della legge.<\/p><p>Importante \u00e8 anche l\u2019altra parte dell\u2019emendamento. Non soltanto ci si riferisce alla legge per determinare che i cittadini non possono essere assoggettati altrimenti a pratiche sanitarie, ma si pone anche un limite al legislatore, impedendo pratiche sanitarie lesive della dignit\u00e0 umana. Si tratta, prevalentemente, del problema della sterilizzazione e di altri problemi accessori.<\/p><p>L\u2019esperienza storica recente dimostra l\u2019opportunit\u00e0 che nella Costituzione italiana sia sancito un simile principio, ed egli insiste pertanto perch\u00e9 gli emendamenti proposti siano accettati, salvo ad apportarvi modificazioni formali. Modifica subito la prima parte del suo emendamento nei seguenti termini: \u00abNessun trattamento sanitario obbligatorio pu\u00f2 essere stabilito, se non per legge\u00bb.<\/p><p>NOBILE dichiara di essere molto perplesso di fronte alla proposta di emendamento, pur comprendendo lo spirito che la informa. Ritiene infatti che si tratti di una formula troppo restrittiva, e che vi possano essere dei casi speciali in cui, per ragioni superiori riguardanti l\u2019interesse stesso della sanit\u00e0 collettiva, la legge possa essere costretta ad imporre determinate pratiche sanitarie che con l\u2019emendamento si vorrebbero escludere in ogni caso.<\/p><p>GRASSI fa presente che le ragioni per le quali l\u2019emendamento \u00e8 stato respinto in seno al Comitato di coordinamento sono di duplice ordine. Innanzi tutto si \u00e8 considerato che se si rimette al legislatore la valutazione di quella che in futuro dovrebbe essere materia di legge, \u00e8 inutile occuparsene nella Costituzione, poich\u00e9 questo, praticamente, non limiterebbe la libert\u00e0 del legislatore d\u2019imporre determinate pratiche sanitarie.<\/p><p>Quanto al punto principale dell\u2019emendamento, cio\u00e8 la frase: \u00abpratiche lesive della dignit\u00e0 umana\u00bb, che, come l\u2019onorevole Moro ha chiarito, riguarda in modo particolare il caso della sterilizzazione, si \u00e8 ritenuto trattarsi di un dettaglio in cui la Costituzione non dovrebbe entrare. Se domani il legislatore riterr\u00e0 che la pratica sia giusta, spetter\u00e0 a lui decidere; ma non \u00e8 il caso che se ne occupi la Costituzione. Inoltre il significato delle parole \u00ablesive della dignit\u00e0 umana\u00bb \u00e8 molto generico.<\/p><p>Dopo aver fatto presente che alcune pratiche sanitarie, che potrebbero essere classificate tra quelle lesive della dignit\u00e0 umana, costituiscono invece una necessit\u00e0 per determinate persone, conclude affermando che porre una limitazione assoluta in materia costituirebbe un fatto grave, ed una norma del genere inserita nella Costituente sarebbe inutile o assurda.<\/p><p>MORO osserva all\u2019onorevole Grassi che il primo rilievo da lui fatto, circa l\u2019inutilit\u00e0 del rinvio alla legge, dovrebbe valere anche per molti altri casi, nei quali, nel testo costituzionale, \u00e8 stato richiesto che si disponga per legge. Anche in questo caso delle pratiche sanitarie si pu\u00f2 ritenere necessaria la garanzia costituzionale che soltanto per legge esse possano venire imposte ai cittadini. Quanto alla seconda parte, non si vuole escludere il consenso del singolo a determinate pratiche sanitarie che si rendessero necessarie in seguito alle sue condizioni di salute; si vuol soltanto vietare che la legge, per considerazioni di carattere generale e di male intesa tutela degli interessi collettivi, disponga un trattamento del genere. I casi invece di carattere generale da applicarsi a tutti i cittadini devono essere disposti per legge entro quei determinati limiti di rispetto della dignit\u00e0 umana.<\/p><p>Per essere pi\u00f9 chiaro, \u00e8 disposto a modificare il suo emendamento, onde evitare che il divieto sia esteso anche ai singoli, dicendo invece:<\/p><p>\u00abLa legge non pu\u00f2 imporre pratiche sanitarie lesive della dignit\u00e0 umana\u00bb.<\/p><p>NOBILE insiste nel dichiarare che non \u00e8 possibile porre un limite rigoroso al legislatore; e che occorre ammettere possibilit\u00e0 di deroga. Bisogna, ad esempio, considerare se nel caso di gravi forme di pazzia ereditaria, le legge non abbia il dovere di prevedere misure sanitarie atte ad impedire che siano messi al mondo degli infelici destinati con certezza al terribile male.<\/p><p>Si dichiara quindi contrario all\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la prima proposizione dell\u2019emendamento:<\/p><p>\u00abNessun trattamento sanitario obbligatorio pu\u00f2 essere stabilito se non per legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti la seconda parte dell\u2019emendamento:<\/p><p>\u00abLa legge non pu\u00f2 imporre pratiche sanitarie lesive della dignit\u00e0 umana\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che voter\u00e0 contro la seconda parte dell\u2019emendamento per una ragione di dignit\u00e0 costituzionale. Si deve creare una Costituzione che garantisca la dignit\u00e0 umana in tutti i suoi aspetti; non si pu\u00f2 quindi ammettere che nello Stato che si sta costruendo possano sorgere leggi lesive della dignit\u00e0 umana.<\/p><p>(<em>La seconda parte dell\u2019emendamento Moro \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE informa che un\u2019altra formulazione discussa dal Comitato di redazione \u00e8 stata quella dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 15, riguardante la questione della pornografia.<\/p><p>Ricorda che un emendamento all\u2019articolo votato dalla Sottocommissione, proposto dagli onorevoli Nobile e Terracini, accentuava quanto era detto nel testo, vietando in modo tassativo le forme di pubblicazioni oscene e contrarie al buon costume. Il concetto di modificare il testo \u00e8 stato accolto dalla Commissione che ha demandato al Comitato di coordinamento la formulazione definitiva sulla quale erano sorti dissensi.<\/p><p>Il Comitato di redazione, all\u2019unanimit\u00e0, ha concordato una formula generica, intendendo con questo di estendere la norma alle visioni cinematografiche ed agli spettacoli offensivi del buon costume. La formula dice:<\/p><p>\u00abSono vietate le pubblicazioni di stampa, gli spettacoli e le altre forme di manifestazioni pornografiche. La legge determina a tale scopo misure adeguate\u00bb.<\/p><p>\u00c8 sorto dissenso sulla parola \u00abpornografiche\u00bb; ma \u00e8 stata respinta dalla maggioranza del Comitato la proposta di sostituirvi l\u2019espressione \u00abcontrarie al buon costume\u00bb ritenuta troppo elastica, e tale da poter consentire interventi anche quando non vi fossero veri e propri intenti pornografici.<\/p><p>CODACCI PISANELLI ritiene che la dizione proposta sia insoddisfacente ed equivoca, in quanto sembra siano dichiarati pornografici tutti gli spettacoli e le pubblicazioni.<\/p><p>Crede sia opportuno non abbandonare l\u2019espressione ormai insita nella nostra tradizione giuridica, in cui si \u00e8 sempre parlato di \u00abbuon costume\u00bb.<\/p><p>D\u2019altra parte, con tale formula, l\u2019inconveniente da qualche parte lamentato, cio\u00e8 la possibilit\u00e0 che venga impedita la stampa d\u2019opere ormai ammesse nella nostra letteratura, potrebbe essere evitato in quanto la formula stessa consentirebbe al funzionario che deve applicare la legge di interpretarla nel senso indicato dalla esperienza.<\/p><p>Insiste, pertanto, perch\u00e9 venga adottata l\u2019espressione: \u00abcontrarie al buon costume\u00bb.<\/p><p>NOBILE \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli, in quanto \u00e8 di avviso che l\u2019espressione \u00abbuon costume\u00bb sia troppo generica.<\/p><p>Conviene peraltro nel rilievo dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli circa l\u2019equivocit\u00e0 della dizione e propone la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abSono vietate le pubblicazioni di stampa pornografiche, nonch\u00e9 gli spettacoli e le altre forme di manifestazioni aventi il medesimo carattere\u00bb.<\/p><p>MORO desidera impostare un problema pi\u00f9 generale, e cio\u00e8 quello del pi\u00f9 opportuno collegamento della disposizione con l\u2019articolo 15, che riguarda la libert\u00e0 di stampa e delle altre manifestazioni, al quale si sarebbe dovuto sostituire, all\u2019ultimo comma, l\u2019emendamento Nobile-Terracini che nella sostanza era stato accettato. Diceva l\u2019ultima parte dell\u2019articolo 15 che: \u00abA tutela della morale pubblica e contro le oscenit\u00e0, la legge pu\u00f2 consentire misure preventive e limitazioni per le manifestazioni di pensiero compiute con la stampa e con altri mezzi di diffusione\u00bb. Il significato della disposizione \u00e8 questo: si vuole dichiarare il carattere illecito \u2013 ed in una forma drastica che egli accetta \u2013 di questi abusi della libert\u00e0 di stampa e delle manifestazioni in genere del pensiero, per giungere ad una conseguenza che \u00e8 di rilevanza costituzionale, cio\u00e8 la possibilit\u00e0 di limitazioni e di misure preventive nei confronti dei pericoli che possono presentare gli spettacoli e le pubblicazioni che abbiano carattere pornografico. Se non fosse questo il significato, non vedrebbe la ragione di inserire disposizioni del genere nella Costituzione, in quanto sarebbero sufficienti le disposizioni penali riguardanti la materia.<\/p><p>Per rendere chiaro questo significato, chiede che la disposizione, opportunamente modificata secondo i rilievi fatti da pi\u00f9 parti, sia inserita dopo il 3\u00b0 comma dell\u2019articolo 15 che dice: \u00abSi pu\u00f2 procedere al sequestro soltanto per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, nei casi di reati e di violazioni di norme amministrative pei quali la legge sulla stampa dispone tassativamente il sequestro\u00bb. Qui si fa un richiamo ai reati; inserendovi la disposizione, sarebbe ben chiaro il richiamo al legislatore penale a configurare come reati queste manifestazioni ed a comminarne il sequestro.<\/p><p>PRESIDENTE prospetta la difficolt\u00e0 di accogliere la proposta dell\u2019onorevole Moro, in quanto fra il terzo e il quarto comma dell\u2019articolo 15 vi \u00e8 un certo coordinamento che si verrebbe a spezzare.<\/p><p>Comunque la soluzione potr\u00e0 essere trovata dal Comitato di redazione.<\/p><p>CEVOLOTTO propone la soppressione dell\u2019ultima frase: \u00abLa legge determina a tale scopo misure adeguate\u00bb, perch\u00e9 non vede come si possa ammettere che una legge possa determinare misure inadeguate.<\/p><p>MORO, per venire incontro alle preoccupazioni dell\u2019onorevole Cevolotto, propone che alle parole: \u00abmisure adeguate\u00bb si sostituiscano le altre: \u00abmisure preventive e opportune limitazioni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone innanzi tutto ai voti il primo emendamento, consistente nella sostituzione della parola \u00abpornografiche\u00bb con le altre \u00abcontrarie al buon costume\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cevolotto di sopprimere le parole: \u00abLa legge determina a tale scopo misure adeguate\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 respinto<\/em>).<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Moro che tende a sostituire alle parole: \u00abLa legge determina a tale scopo misure adeguate\u00bb le altre: \u00abLa legge determina a tale scopo misure preventive ed opportune limitazioni\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO chiede quale sia il vero significato dell\u2019emendamento, in quanto le misure preventive presuppongono un esame preventivo di tutta la materia da sottoporre a sanzione.<\/p><p>MORO risponde che il significato che si attribuisce all\u2019espressione \u00e8 quello del sequestro e dell\u2019azione della pubblica sicurezza.<\/p><p>LUCIFERO osserva che il futuro legislatore potrebbe attribuire all\u2019espressione un significato diverso.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento Moro.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Propone che, apportando lievi modifiche di forma, il comma resti cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abSono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni che siano contrarie al buon costume. La legge determina a tale scopo misure adeguate\u00bb.<\/p><p>(<em>La Commissione approva<\/em>).<\/p><p>Fa presente che l\u2019ultimo articolo rinviato alla formulazione del Comitato di redazione, il 41, riguarda la cooperazione. Il Comitato di redazione ha approvato questa formula che sottopone all\u2019approvazione della Commissione:<\/p><p>\u00abLa Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione, ne favorisce l\u2019incremento con i mezzi pi\u00f9 idonei e la vigila per assicurare i suoi caratteri e le sue finalit\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Discussione sui conflitti fra le due Camere.<\/p><p>PRESIDENTE sottopone all\u2019esame della Commissione la formulazione dell\u2019articolo 18 della parte del progetto concernente il Parlamento.<\/p><p>Fa presente che la seconda Sottocommissione \u00e8 partita dal concetto della perfetta parit\u00e0 fra le due Camere, nel senso che, se interviene il dissenso su un progetto di legge, il parere di una Camera non prevale su quello dell\u2019altra, ma in questo caso, secondo il testo della seconda Sottocommissione \u2013 riprodotto dal Comitato di redazione \u2013 \u00abil Capo dello Stato pu\u00f2 chiedere che la Camera da cui parte il dissenso si pronunci di nuovo. Se non si pronuncia o se con la nuova deliberazione conferma la precedente, il Presidente della Repubblica ha facolt\u00e0 di indire un <em>referendum<\/em> popolare su un disegno non approvato o di sciogliere le due Camere\u00bb.<\/p><p>Ora, \u00e8 sembrato \u2013 in seno al Comitato \u2013 che questa disposizione fosse alquanto drastica, e l\u2019onorevole Terracini ha proposto un emendamento sostitutivo cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abUn disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati, sul quale la Camera dei Senatori non si \u00e8 pronunciata nel termine stabilito, \u00e8 promulgato quale legge, se la prima Camera lo approvi una seconda volta.<\/p><p>\u00abOve il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati sia respinto o modificato da quella dei Senatori, occorre, perch\u00e9 possa promulgarsi come legge, che la prima Camera lo approvi nuovamente a maggioranza dei suoi membri e di due terzi dei Deputati presenti. Nel caso che, pur riapprovandolo, non raggiunga tale maggioranza, la prima Camera pu\u00f2 chiedere che il disegno di legge sia sottoposto a <em>referendum<\/em>.<\/p><p>\u00abQuando la Camera dei Deputati non si pronunci, rigetti o modifichi un disegno di legge approvato dalla Camera dei Senatori, e questa l\u2019approvi nuovamente, si svolge il procedimento del comma che precede, come se il disegno fosse stato inizialmente presentato alla Camera dei Deputati e da questa approvato\u00bb.<\/p><p>Avverte che, essendosi l\u2019onorevole Terracini dovuto assentare, l\u2019onorevole Laconi \u00e8 stato delegato ad illustrare l\u2019emendamento.<\/p><p>LACONI ritiene che l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Terracini non dovrebbe trovare difficolt\u00e0 neanche in coloro che hanno sostenuto cos\u00ec decisamente, anche in passato, la parit\u00e0 delle due Camere.<\/p><p>In sostanza, chi sia stato presente ai dibattiti della seconda Sottocommissione sa che la seconda Camera \u00e8 stata istituita con la unanimit\u00e0 dei consensi, in quanto si \u00e8 voluto fare di questo organismo una specie di Camera di riflessione, che consentisse un\u2019ulteriore elaborazione delle leggi e, quindi, una maggiore ponderazione dell\u2019azione legislativa. Da questo primo concetto si \u00e8 passati invece ad una specie di parit\u00e0 assoluta che non consente nessuna differenza tra l\u2019attivit\u00e0 della prima e della seconda Camera, e che, quindi, viene ad aprire nel corpo della democrazia italiana una specie di stato di conflitto permanente tra due organi che hanno i medesimi poteri e fra i quali \u00e8 indispensabile che altri organi facciano da arbitri.<\/p><p>Richiama l\u2019attenzione sulla gravit\u00e0 della proposta della seconda Sottocommissione, appena ritoccata dal Comitato di redazione che, all\u2019ultimo comma, d\u00e0 facolt\u00e0 al Capo dello Stato, ove la nuova pronuncia confermi la precedente oppure non si proceda ad un nuovo esame, di indire un <em>referendum<\/em> popolare sul progetto oppure di sciogliere le due Camere.<\/p><p>MORTATI osserva che l\u2019ultimo comma non fu approvato dalla Sottocommissione.<\/p><p>FABBRI conferma, precisando che, effettivamente, sull\u2019ultimo punto non si addivenne ad una votazione conclusiva.<\/p><p>LACONI osserva che, comunque, conflitti permanenti si verificherebbero quando si stabilissero due organi aventi diversa origine ed uguali poteri.<\/p><p>Per quanto non sia stato ancora discusso il modo di composizione della seconda Camera, gli sembra ormai pacifico che una differenziazione nella composizione di questi due organi sar\u00e0 ammessa. Ora, \u00e8 impossibile ed assurdo ammettere che due organi che abbiano origine diversa \u2013 che si rifletter\u00e0 anche sulla loro composizione politica \u2013 abbiano una parit\u00e0 assoluta di poteri. Si creerebbe in seno alla democrazia italiana una situazione di conflitto permanente, nella quale occorrer\u00e0 introdurre arbitri esterni.<\/p><p>Sostiene che non \u00e8 possibile procedere allo scioglimento e alla rielezione delle Camere ogni volta che sorgano dissensi sulla valutazione delle leggi, ed esprime l\u2019avviso che, riferendosi ad una tradizione costante nella maggior parte dei Paesi, si possa accedere alla soluzione contemplata nell\u2019emendamento. Essa non contrasta con l\u2019aspirazione della maggioranza della Commissione di costituire un organo di riflessione che costituisca una maggiore elaborazione della legge. Non si deve inceppare il funzionamento degli organi legislativi aprendo una serie di conflitti costanti.<\/p><p>Riconosce che con l\u2019emendamento, in sostanza, si viene a stabilire una prevalenza della Camera dei Deputati, ma fa presente la necessit\u00e0 di non dimenticare quale \u00e8 il mandato tradizionale e originario di questa Camera, unico organo legislativo che abbia un pieno e completo mandato politico, e che deve quindi avere una prevalenza, in quanto rappresenta anche gli enti locali e gli interessi di vaste popolazioni.<\/p><p>Per queste ragioni, propone che la Commissione approvi l\u2019emendamento Terracini.<\/p><p>NOBILE osserva che la dizione dell\u2019emendamento resta alquanto oscura, soprattutto nella seconda parte.<\/p><p>PERASSI riconosce che la dizione pu\u00f2 dar luogo a dubbi. Una interpretazione del secondo comma dell\u2019emendamento potrebbe essere nel senso che si voglia stabilire una reciprocit\u00e0 rispetto al procedimento previsto dal comma precedente. Sembra invece che l\u2019interpretazione cui si vuole accedere sia tutt\u2019altra, ed allora non si comprende quale sorte avrebbe un disegno di legge, specialmente nella ipotesi che la Camera dei Deputati lo abbia respinto dopo un iniziale voto favorevole del Senato.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, se mai, si tratterebbe di dare all\u2019emendamento un\u2019altra formulazione; ma il concetto \u00e8 evidente: nel caso accennato dall\u2019onorevole Perassi si considera che l\u2019iniziativa sia stata presa dalla Camera, che il testo votato dalla Camera sia il testo inizialmente presentato e che quindi la Camera, dopo la reiezione del Senato, ha la facolt\u00e0 di approvare con un determinato <em>quorum<\/em>.<\/p><p>PERASSI obietta che, in tal caso, l\u2019ipotesi del rigetto da parte della Camera dei Deputati non avrebbe significato.<\/p><p>MORTATI osserva non essere esatto quanto l\u2019onorevole Laconi ha affermato circa una deliberazione della Sottocommissione relativa all\u2019attribuzione alla seconda Camera delle funzioni di una Camera di riflessione. Ricorda, invece, che si stabil\u00ec il concetto della parit\u00e0 e in tal senso fu votato, a maggioranza, un ordine del giorno. Questo presupposto di parit\u00e0 \u00e8 confermato con evidenza anche da una disposizione la quale sancisce che le due Camere intervengono, in sede di Assemblea Nazionale, nell\u2019attribuzione della fiducia al Governo. Sarebbe una disarmonia nel sistema se \u2013 adottando l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Terracini \u2013 si stabilisse che non vi \u00e8 parit\u00e0 delle due Camere.<\/p><p>Non \u00e8 neppure esatto affermare \u2013 come l\u2019onorevole Laconi ha fatto \u2013 che attuando la proposta della maggioranza della Sottocommissione nel senso della parit\u00e0, si verrebbe a creare una situazione di conflitto permanente tra le due Camere. Si vuole creare una seconda Camera che integri la prima, trovare cio\u00e8 una forma di rappresentanza che completi la prima in modo che le due Camere riunite rappresentino il Paese in tutti gli aspetti della sua conformazione politica. Certo, le due Camere potranno non avere lo stesso peso politico, ma egli si domanda se sia opportuno stabilire una posizione di supremazia di una Camera di fronte all\u2019altra, oppure una differenza di peso politico, determinando una certa remissivit\u00e0 dell\u2019una Camera rispetto all\u2019altra.<\/p><p>Osserva che in Italia, l\u2019antico Senato, pur non avendo una origine direttamente popolare, ha realizzato il principio bicamerale attuando spontaneamente una certa remissivit\u00e0 rispetto alla Camera dei Deputati, il che ha evitato quei dissidi che l\u2019onorevole Laconi teme. E cos\u00ec anche il Senato francese, che aveva una maggiore autonomia di fronte alla Camera, ha potuto svolgere sempre la sua funzione autonoma ed in certi momenti contrapporsi anche alla Camera dei Deputati pur senza creare quello stato di disarmonia che l\u2019onorevole Laconi teme.<\/p><p>Se perci\u00f2 si parte dal presupposto di una seconda Camera che sia un efficace strumento di integrazione della rappresentanza politica \u2013 e nella creazione di un tale meccanismo integrativo si parr\u00e0 la saggezza politica dell\u2019Assemblea \u2013 si avr\u00e0 veramente un sistema non di antitesi radicale, ma di compensazione reciproca.<\/p><p>\u00c8 quindi per la reiezione completa dell\u2019emendamento. Non solo, ma vuole andare pi\u00f9 innanzi: riprenderebbe cio\u00e8 il testo proposto dalla Sottocommissione, che la maggioranza non aveva approvato, testo che egli ripresenterebbe integralmente, salvo l\u2019ultimo inciso: \u00abo di sciogliere le due Camere\u00bb, dato che l\u2019ipotesi dello scioglimento \u00e8 stata regolata con altro articolo.<\/p><p>\u00c8 d\u2019avviso infine che se si deve ricorrere al <em>referendum<\/em> in caso di conflitto fra le due Camere, sarebbe pi\u00f9 logico, pi\u00f9 aderente al sistema che questa decisione del <em>referendum<\/em> fosse affidata al Capo dello Stato, naturalmente con l\u2019ausilio e la controfirma del Governo, che \u00e8 responsabile della politica generale del Paese, e quindi giudice dell\u2019opportunit\u00e0 di ricorrere a questo congegno di risoluzione dei conflitti. Lasciare la prima Camera arbitra di questa pronunzia popolare, significherebbe accentuarne una posizione di supremazia, che non trova nessuna giustificazione nel complesso del sistema.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la critica degli onorevoli Perassi e Nobile potrebbe essere superata cancellando l\u2019ultimo comma dell\u2019emendamento Terracini, lasciando cio\u00e8 che la prima Camera, se crede, prepari un progetto di legge <em>ex novo<\/em> che seguir\u00e0 la procedura normale.<\/p><p>Fa questa proposta per cercare di eliminare una parte della materia in discussione.<\/p><p>Constata, inoltre, che all\u2019emendamento Terracini si contrappongono due soluzioni: la prima, di lasciare soltanto il primo comma dell\u2019articolo 18; la seconda, di aggiungere anche il secondo comma, togliendovi le parole finali: \u00abo di sciogliere le due Camere\u00bb.<\/p><p>EINAUDI \u00e8 favorevole alla dizione proposta dal Comitato di redazione per il primo comma. Quando al secondo comma, crede sarebbe opportuno discuterne quando si parler\u00e0 del <em>referendum<\/em> per evitare che nascano discordanze fra questa disposizione e quelle che si adotteranno in materia di <em>referendum<\/em>.<\/p><p>Preferisce all\u2019emendamento Terracini la dizione originale, in quanto ritiene che l\u2019emendamento stesso sia fondato non su delle verit\u00e0, ma su alcuni miti.<\/p><p>Il primo mito \u00e8 che sia desiderabile che non esistano conflitti fra le due Camere, poich\u00e9 non v\u2019\u00e8 nessuna prova che possa essere addotta a conferma di questa desiderabilit\u00e0. Il senso del regime parlamentare, anzi, \u00e8 quello che vi siano dei conflitti, e che si arrivi ad una soluzione non attraverso un. sistema codificato precedentemente, ma attraverso compromessi; e compromessi possono fare soltanto dei Corpi che siano perfettamente uguali fra di loro. L\u2019onorevole Mortati ha ricordato l\u2019esperienza precedente del Senato italiano, e si riferisce soltanto alla esperienza anteriore all\u2019ottobre 1922. Ora questa esperienza soffriva grandemente di un fatto, cio\u00e8 del complesso di inferiorit\u00e0 del Senato, dovuto alla sua origine ed a varie altre circostanze. I compromessi non avvenivano a parit\u00e0; e per conseguenza quell\u2019esame di riflessione, quel controllo che una Camera esercita sulle deliberazioni dell\u2019altra, non si effettuava come sarebbe stato desiderabile.<\/p><p>Crede perci\u00f2 che con il sistema che si va creando nella Costituzione, con la composizione della Camera dei Senatori che si dovr\u00e0 discutere, si otterr\u00e0 questo risultato: che, pur avendo origini diverse, queste due Camere sentiranno di avere dietro di loro l\u2019una gli elettori nella loro generalit\u00e0, l\u2019altra gli stessi elettori, ma organizzati e riuniti territorialmente in modo diverso. Ma queste due Camere si sentiranno uguali e potranno sul serio arrivare a quello che deve essere il frutto della discussione su una deliberazione legislativa, che \u00e8 essenzialmente il compromesso di due, ed eventualmente anche di molte altre forze esistenti nel Paese.<\/p><p>Un altro mito che sta alla base dell\u2019emendamento Terracini \u00e8 quello che sia desiderabile che la forza politica, e quindi la facolt\u00e0 di deliberazione, venga da una sola Camera. A questo contrappone il frutto dell\u2019esperienza, la quale insegna che quando in uno Stato si ha una forza sola, una Camera sola, la quale in definitiva pu\u00f2 deliberare e pu\u00f2 decidere sui governi e sulle leggi, si va incontro alla tirannia. Per evitare questo pericolo, non vi pu\u00f2 essere una sola Camera che abbia tutta la potest\u00e0 politica, sia nella prima che nella seconda fase, come sarebbe codificato con l\u2019emendamento Terracini.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che questo avviene in Inghilterra.<\/p><p>EINAUDI rileva che un altro mito su cui poggia l\u2019emendamento Terracini \u00e8 quello che sia desiderabile per un Paese che si facciano nuove leggi. Questo mito coincide con un altro: che sia desiderabile per un Paese che le cose mutino continuamente. L\u2019ideale per un Paese sarebbe \u2013 a suo avviso \u2013 che le cose non mutino troppo e non siano troppo stabili: ci deve essere anche qui un compromesso fra la continua mutabilit\u00e0 e la stabilit\u00e0 delle leggi. E se in una Costituzione sar\u00e0 possibile creare un organo, come quello della Camera dei Senatori, che dia una qualche stabilit\u00e0 alle leggi, crede che ci\u00f2 potr\u00e0 essere utile al Paese.<\/p><p>DE VITA \u00e8 sostanzialmente d\u2019accordo con quanto hanno detto gli onorevoli Mortati ed Einaudi. Esprime l\u2019opinione che non si possa parlare di un conflitto \u2013 almeno permanente \u2013 fra le due Camere, perch\u00e9 se un determinato progetto non raggiunge il consenso di ambedue, esso naturalmente cade. Trattandosi poi di due organi entrambi elettivi, crede che non si possa nemmeno parlare della preminenza dell\u2019uno sull\u2019altro.<\/p><p>GRASSI sottolinea l\u2019importanza dell\u2019argomento e la necessit\u00e0 di stabilire chiaramente se il sistema bicamerale da attuarsi debba essere fondato su un equilibrio o sulla prevalenza di una assemblea rispetto all\u2019altra.<\/p><p>Al concetto prevalso in seno alla seconda Sottocommissione, quello cio\u00e8 di stabilire un equilibrio fra le due Assemblee, fondato specialmente sul fatto accennato dall\u2019onorevole Einaudi che entrambe le Assemblee sono elettive, si contrappone la proposta Terracini, che vorrebbe dare la preminenza ad una delle Assemblee.<\/p><p>L\u2019onorevole Togliatti, in una sua interruzione, ha accennato all\u2019esempio dell\u2019Inghilterra. Osserva per\u00f2 che in Inghilterra la Camera dei Lords, che comprende la rappresentanza tradizionale delle grandi famiglie, con un piccolo <em>quorum<\/em> dovuto all\u2019intervento della Corona, si trova in una situazione del tutto diversa dalla Camera dei Comuni, che trae la sua origine dal suffragio popolare. Ricorda in proposito il conflitto sorto nel 1911, dovuto al fatto che la Camera dei Lords voleva mantenere i suoi privilegi.<\/p><p>Con l\u2019attuale Costituzione si parte invece da un sistema completamente diverso; quindi \u00e8 la base fondamentale, strutturale dello Stato che viene modificata. \u00c8 favorevole ad una situazione di parit\u00e0 fra le due Camere e, quindi, ritiene che l\u2019emendamento non possa essere accettato.<\/p><p>Resta sempre la questione dei conflitti che possono sorgere, e che \u00e8 bene che sorgano qualche volta. Osserva che, come ha accennato l\u2019onorevole Mortati, sarebbe inutile costituire due Camere se non ci dovesse essere un elemento differenziale su determinate questioni.<\/p><p>Se si crea una seconda Camera, con tutto il prestigio che le deriva dal fatto di essere elettiva e di rappresentare le tendenze territoriali delle Regioni, crede che si debba anche prevedere la possibilit\u00e0 che domani possa sorgere qualche conflitto, anche se normalmente debba prevedersi il compromesso e l\u2019accordo.<\/p><p>A questo punto pu\u00f2 sorgere il problema del modo come risolvere un eventuale conflitto. Tale soluzione pu\u00f2 essere data o dallo scioglimento dell\u2019Assemblea o dall\u2019adozione di quel sistema di democrazia diretta rappresentato dal <em>referendum<\/em> popolare.<\/p><p>Conclude sostenendo la necessit\u00e0 di mantenere fermo il concetto gi\u00e0 fissato dalla Sottocommissione e cio\u00e8 la parit\u00e0 del sistema, e di fare ricorso al <em>referendum<\/em> nel caso di conflitto fra le due Camere.<\/p><p>LAMI STARNUTI, premesso non esservi dubbio che un conflitto fra le due Camere possa avvenire, rileva che qualunque sia il sistema adottato, bisogner\u00e0 trovare lo strumento per la sua soluzione. Due sono i modi per risolvere il problema: la proposta presentata dall\u2019onorevole Terracini, o quella di affidare al Presidente della Repubblica lo scioglimento del conflitto attraverso il <em>referendum<\/em> popolare, o attraverso nuove elezioni. Ritiene che quest\u2019ultimo sistema di soluzione sia troppo gravoso: se non vi \u00e8 altra soluzione che lo scioglimento delle due Camere o il ricorso al <em>referendum<\/em> popolare, molte volte il conflitto rimarr\u00e0 aperto e sar\u00e0 strano che ci\u00f2 avvenga quando una Camera abbia stabilito l\u2019opportunit\u00e0 e la necessit\u00e0 di una determinata legge. \u00c8 necessario quindi cercare un altro sistema di soluzione meno gravoso e, in certo senso, anche meno pericoloso. Rileva che, pur adottando l\u2019ordinamento sulla base del funzionamento delle due Camere, \u00e8 previsto nella Costituzione il ricorso all\u2019Assemblea Nazionale tutte le volte in cui il voto di una sola delle due Camere non potesse sembrare decisivo. La mozione di fiducia o di sfiducia al Governo viene data cos\u00ec dall\u2019Assemblea Nazionale. Ed egli domanda se non sarebbe possibile, opportunamente modificando l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Terracini e senza sopprimere il ricorso al <em>referendum<\/em> nazionale cui ricorrere come <em>extrema ratio<\/em>, consentire che la Camera dei Deputati chieda la convocazione della Assemblea Nazionale per risolvere il conflitto nato fra le due Camere, in sede di discussione e di approvazione di un progetto di legge.<\/p><p>Comprende le osservazioni mosse dall\u2019onorevole Einaudi: molto spesso le Camere troveranno modo di risolvere \u2013 in rapporti ufficiosi \u2013 i conflitti insorti; ma occorre formulare l\u2019ipotesi, sia pure rara, di conflitti che non si risolvano con tale sistema, l\u2019ipotesi delle due Camere che rimangano ciascuna decisa e ferma nel loro punto di vista. \u00c8 questo il caso in cui un ricorso alla decisione dell\u2019Assemblea Nazionale potrebbe sembrare opportuno.<\/p><p>Si dichiara pertanto favorevole all\u2019emendamento Terracini, con la modifica suggerita.<\/p><p>FABBRI si dichiara assolutamente favorevole a mantenere i testi quali sono stati deliberati, dopo lunghe discussioni, dalla seconda Sottocommissione. In linea di fatto, ritiene che non siano cos\u00ec frequenti e cos\u00ec estremamente probabili i conflitti fra le due Camere, come \u00e8 testimoniato da una lunga esperienza parlamentare. Quando poi tale previsione di conflitti si volesse riferire a quello che l\u2019onorevole Einaudi ha chiamato un complesso di inferiorit\u00e0 da parte del Senato, risponder\u00e0 riferendosi all\u2019esperienza francese, ove tale complesso di inferiorit\u00e0, sino a tutto il perdurare della terza Repubblica, non c\u2019era, ma vi era anzi una superiorit\u00e0 da parte del Senato. Per restare al caso dell\u2019Italia, osserva che qualunque menomazione delle prerogative dell\u2019una o dell\u2019altra Camera urterebbe inevitabilmente contro il sistema bicamerale che si \u00e8 voluto istituire e che presenta tanti pregi. Non crede, quindi, alla possibilit\u00e0 di conflitti; ma quand\u2019anche essi dovessero sorgere, \u00e8 ben lungi dal considerarli una sventura, n\u00e9 ravvisa la necessit\u00e0, teorica o pratica, di predisporre nella Costituzione un congegno per risolverli. Un conflitto, infatti, apre una discussione, determina un interessamento nel Paese, dibatte i motivi per il pro e per il contra. D\u2019altra parte, una legislatura non \u00e8 eterna e quindi la risoluzione del conflitto pu\u00f2 essere benissimo rimandata alle future elezioni che debbono dare l\u2019orientamento ad entrambe le Camere, tutte e due derivanti dal suffragio universale, l\u2019una in forma diretta, l\u2019altra indiretta.<\/p><p>\u00c8 conseguentemente contrario anche al <em>referendum<\/em> che presenta, a suo avviso, numerosi e gravi inconvenienti, primo fra tutti quello che una pronuncia popolare in senso contrario all\u2019una o all\u2019altra Camera, ne svaluterebbe immediatamente la consistenza politica, implicando la necessit\u00e0 del suo scioglimento. Nessuna necessit\u00e0 pertanto, nel caso di un conflitto, di pensare a risolverlo sia dal punto di vista teorico sia da quello pratico, in quanto il breve indugio di tempo, che non sarebbe mai superiore ad una legislatura e che potrebbe anche essere abbreviato dall\u2019iniziativa del Capo dello Stato, con lo scioglimento, in casi eccezionali, delle due Camere, non porterebbe grave danno. Si dichiara perci\u00f2 contrario all\u2019emendamento Terracini, come a quello presentato dall\u2019onorevole Lami Starnuti, in quanto il sistema che egli propone pregiudicherebbe il principio del bicameralismo, per cui ciascuna Camera deve funzionare indipendentemente dall\u2019altra. Aggiunge che l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Lami Starnuti circa il ricorso all\u2019Assemblea Nazionale, ammesso nella Costituzione per il voto di fiducia e di sfiducia, non \u00e8 del tutto esatto. Si \u00e8 infatti partiti dal concetto che il voto di fiducia o di sfiducia debba venir proposto e deliberato da ciascuna Camera e solo in quanto il Governo, nonostante il voto di sfiducia, ritenga che esso non sia rilevante, ha il diritto di appellarsi all\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>Ma, pur votando questa disposizione, si \u00e8 considerato che sar\u00e0 ben difficile che un Governo, una volta riconosciuta l\u2019autonomia e l\u2019indipendenza delle due Camere, essendo stato messo in netta minoranza dopo tutte le cautele che sono state adottate per il voto di fiducia, ritenga opportuno rimanere in carica e darsi il lusso di convocare l\u2019Assemblea Nazionale alterando il principio della indipendenza delle due Camere, ed il principio bicamerale che ritiene assolutamente essenziale al buon funzionamento di un regime democratico ed equilibratore nelle sue manifestazioni di volont\u00e0.<\/p><p>MARINARO, rilevando come il secondo comma proposto dal Comitato accenna ad una facolt\u00e0 del Capo dello Stato di indire il <em>referendum<\/em>, domanda che cosa succede della legge approvata dalla Camera, modificata o non approvata dal Senato, qualora il Capo dello Stato non eserciti l\u2019accennata facolt\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE risponde essere chiaro che la legge non va pi\u00f9 avanti, decade.<\/p><p>MARINARO osserva che ci\u00f2 non gli sembra serio.<\/p><p>NOBILE rileva che alla base della discussione vi \u00e8 la premessa di una rilevante diversit\u00e0 di origine elettorale delle due Camere, che pu\u00f2 giustamente far nascere la preoccupazione di dare una parit\u00e0 di diritto alle due Camere. Osserva peraltro che questa \u00e8 semplicemente una presunzione, perch\u00e9 ancona nulla \u00e8 stato deciso sull\u2019origine elettorale delle Camere stesse. Quindi, a seconda della decisione che sar\u00e0 adottata, si potr\u00e0 meglio valutare la portata dell\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che uno dei princip\u00ee affermati \u00e8 stato quello che, per lo meno, vi sar\u00e0 una differenza delle categorie tra le quali si dovr\u00e0 procedere alla elezione dei membri della prima o della seconda Camera.<\/p><p>LUSSU aderisce all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Lami Starnuti, emendamento che gli pare costituzionalmente accettabile.<\/p><p>Osserva che l\u2019emendamento Terracini sembra non tener conto di quello che deve essere il presupposto della discussione, cio\u00e8 che \u00e8 stato deciso, a grande maggioranza, di concedere uguaglianza di poteri alle due Camere. Personalmente, ha votato contro tale principio, ma \u00e8 il primo a dichiarare che occorre inchinarsi al volere della maggioranza. L\u2019emendamento Lami Starnuti, comunque, gli sembra il meglio indicato a conciliare le due esigenze. Con esso si evita il <em>referendum<\/em>, che \u00e8 una grave preoccupazione, e si evita lo scioglimento delle due Camere. Il conflitto si risolve in seno allo stesso Parlamento e nella maniera la pi\u00f9 semplice e la pi\u00f9 pacifica.<\/p><p>TOSATO crede opportuno che la Commissione, nel decidere la questione del conflitto fra le due Camere, tenga presente una disposizione che \u00e8 stata adottata concordemente dalla seconda Sottocommissione in relazione ai possibili conflitti fra Governo e Camera. Al fine di stabilizzare, per quanto possibile, la situazione del Governo, la seconda Sottocommissione decise che, qualora una delle due Camere non approvi una proposta, per esempio un progetto di legge presentato dal Governo, questa mancata approvazione non importa, come conseguenza, l\u2019obbligo delle dimissioni del Governo stesso. Questo si \u00e8 fatto sia per stabilizzare, per quanto possibile, la posizione del Governo, sia anche per garantire, in un certo senso, la posizione di indipendenza delle Camere di fronte al Governo, il quale, per ragioni di politica generale, pu\u00f2 a volte, come \u00e8 avvenuto, influenzare la Camera ad adottare provvedimenti che forse, nei termini in cui erano stati presentati, non avrebbe approvato. D\u2019altro canto pu\u00f2 darsi che il conflitto fra Governo e Camera non sia cos\u00ec grave da provocare una crisi generale del Governo. In questa situazione non sempre sarebbe opportuno ricorrere allo scioglimento delle Camere. Per questo motivo, nella seconda Sottocommissione era stato proposto che in casi del genere vi fosse la possibilit\u00e0 da parte del Presidente della Repubblica di indire un <em>referendum<\/em>. Sottolinea che <em>referendum<\/em> e scioglimento delle Camere sono due istituti complementari: si tratta in ogni caso di un appello al popolo, che \u00e8 la fonte della sovranit\u00e0. Ora pu\u00f2 darsi che lo scioglimento sia in alcuni casi un mezzo eccessivo e che il ricorso al semplice <em>referendum<\/em> appaia pi\u00f9 opportuno.<\/p><p>L\u2019onorevole Lami Starnuti propone di ricorrere, in questi casi di conflitto, all\u2019Assemblea Nazionale. Non \u00e8 favorevole a questo modo di risolvere la crisi, da un punto di vista teorico e pratico. L\u2019onorevole Lami Starnuti ha ricordato che si \u00e8 gi\u00e0 fatto ricorso all\u2019Assemblea Nazionale in molti altri casi e soprattutto per la fiducia al Governo. Ricorda per\u00f2 che in questa eventualit\u00e0 l\u2019Assemblea Nazionale verrebbe convocata non per una questione di indole politica o di fiducia al Governo, ma per una questione attinente all\u2019esercizio della funzione legislativa. Ora nel ricorso all\u2019Assemblea Nazionale per quanto riguarda le questioni di Governo il principio bicamerale non giuoca, perch\u00e9 se un Governo approvato dall\u2019Assemblea Nazionale viene messo in minoranza da una Camera, l\u2019altra non pu\u00f2 far nulla. Viceversa, per l\u2019esercizio della funzione legislativa bisogna che il principio bicamerale giuochi in pieno. D\u2019altra parte non comprende come l\u2019Assemblea Nazionale possa costituire una istanza idonea per risolvere il conflitto quando, in definitiva, questa Assemblea risulta praticamente dalla riunione puramente materiale dei membri delle due Camere. Ritiene che la conseguenza pratica dell\u2019emendamento sarebbe che, essendo la seconda Camera di composizione molto inferiore alla prima, si verrebbe ad affermare il principio della prevalenza della prima Camera rispetto alla seconda.<\/p><p>MOL\u00c8 osserva che con la proposta dell\u2019onorevole Lami Starnuti la parit\u00e0 tra le due Camere scompare, dato che, in base al criterio seguito per la loro elezione, la Camera dei Deputati sar\u00e0 di 580 membri e quella dei Senatori di 230. Ne consegue che, in seno ad una Assemblea Nazionale, i senatori sarebbero sempre in minoranza, e quindi i conflitti praticamente non sarebbero mai risolti. Crede, invece, che si possa rimanere, secondo la formulazione dell\u2019articolo 18, nel campo della discrezionalit\u00e0 del Capo dello Stato cui ha accennato l\u2019onorevole Tosato. Vi possono essere progetti di legge che hanno un\u2019importanza relativa, e stabilire rigidamente il principio di ricorso, comunque all\u2019Assemblea Nazionale, per qualsiasi progetto di legge, creerebbe uno stato permanente di agitazione nei Paese; mentre il Capo dello Stato pu\u00f2 giudicare sulla opportunit\u00e0 o meno di ricorrere al <em>referendum<\/em> o allo scioglimento delle Camere. \u00c8 d\u2019avviso che sia necessario lasciare al Capo dello Stato questo potere discrezionale senza entrare in una discussione che verrebbe a vulnerare il principio della parit\u00e0 delle due Camere, e propone l\u2019approvazione dell\u2019articolo 18 che appunto concede al Capo dello Stato questa facolt\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che l\u2019onorevole Marinaro ha chiesto la chiusura della discussione. La pone ai voti, riservando la parola all\u2019onorevole Laconi per rispondere agli oratori.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>LACONI, rispondendo allo obiezioni mosse all\u2019emendamento Terracini, sottolinea non essere esatto che nel sistema parlamentare, cos\u00ec come \u00e8 stato concepito dalla Costituzione, sia fissata una parit\u00e0 assoluta fra le due Camere. Quando si stabilisce che nei momenti decisivi e per le deliberazioni fondamentali \u00e8 il Parlamento a decidere, si \u00e8 gi\u00e0 stabilita una posizione di differenziazione fra la prima e la seconda Camera, una posizione cio\u00e8 di subordinazione numerica della seconda Camera rispetto alla prima. In sostanza, perci\u00f2, la disposizione in discussione dovr\u00e0 essere armonizzata a questo dislivello sancito nel caso di questioni importanti.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati ha detto che \u00e8 stata scartata la tesi di fare della seconda Camera una specie di Camera di riflessione e si \u00e8 acceduto alla tesi di una seconda Camera che integrasse la prima. Pensa che questa visione di una seconda Camera, integrativa della prima, sia caduta quando \u00e8 caduta la concezione della seconda Camera come rappresentante di forze vive del Paese, che avrebbe portato ad una specie di irreggimentazione di tutto il popolo italiano entro determinate categorie. L\u2019esperienza del passato pu\u00f2 offrire dei lumi; e l\u2019onorevole Einaudi ne ha portato qualcuno, ricordando che il Senato si trovava in passato in condizioni di subordinazione verso la prima Camera e pativa di una specie di complesso di inferiorit\u00e0.<\/p><p>L\u2019onorevole Einaudi ha detto che questo complesso di inferiorit\u00e0 derivava dalla sua origine, ma anche adesso questo stato di inferiorit\u00e0 rester\u00e0, se la seconda Camera sar\u00e0 eletta su una base inferiore rispetto alla prima.<\/p><p>Comunque, la discussione si aggira sulla questione dei conflitti. All\u2019onorevole Einaudi, il quale ha detto che l\u2019essenza di un regime parlamentare \u00e8 che vi siano conflitti, risponde essere in una democrazia giusto che vi siano conflitti tra forze politiche diverse all\u2019interno di organi in cui tutte le correnti siano egualmente rappresentate; ma non ritiene che sia nell\u2019essenza della democrazia che debbano esistere conflitti all\u2019interno di uno stesso potere, e precisamente del potere legislativo. Ci\u00f2 costituirebbe una remora a tutta l\u2019attivit\u00e0 legislativa. \u00c8 quindi necessario fare il possibile perch\u00e9 questo danno non si verifichi, soprattutto prevedendo una composizione degli organi del potere legislativo ed una soluzione dei conflitti tali che impediscano la possibilit\u00e0 di una situazione di conflitti permanenti, tanto pi\u00f9 in quanto, attraverso tutte le soluzioni proposte, si \u00e8 dovuto introdurre in seno al potere legislativo, per comporre conflitti fra i due organi diversi, un arbitro esterno quale il Capo dello Stato.<\/p><p>Per queste ragioni, ritiene che le eccezioni sollevate all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Terracini non siano fondate. Personalmente \u00e8 d\u2019avviso, comunque, che si possa accedere alla proposta dell\u2019onorevole Lami Starnuti, che prevede il ricorso all\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la proposta Lami Starnuti, ai sensi della quale, quando un disegno di legge \u00e8 approvato da una Camera e respinto o modificato dall\u2019altra, la prima Camera pu\u00f2 chiedere o che la questione sia rimessa all\u2019Assemblea nazionale o che sia sottoposta a <em>referendum<\/em>.<\/p><p>LUSSU dichiara di essere contrario al <em>referendum<\/em>.<\/p><p>NOBILE dichiara che voter\u00e0 a favore dell\u2019emendamento Lami Starnuti.<\/p><p>PICCIONI dichiara di essere contrario all\u2019intero testo dell\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la prima parte dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Lami Starnuti, sostitutivo del secondo comma dell\u2019articolo 18, cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abQuando un disegno di legge \u00e8 approvato da una delle due Camere e rigettato o modificato dall\u2019altra, la prima Camera pu\u00f2 chiedere che la questione sia rimessa alla Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>(<em>La prima parte dell\u2019emendamento non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti la seconda parte dell\u2019emendamento, con la quale si stabilisce la possibilit\u00e0 del ricorso al <em>referendum<\/em>.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone infine in votazione la proposta Mortati, appoggiata dagli onorevoli Grassi e Mol\u00e8, di adottare per il secondo comma dell\u2019articolo il testo approvato dal Comitato di redazione limitatamente alla facolt\u00e0 concessa al Presidente della Repubblica di indire un <em>referendum <\/em>popolare sul disegno di legge approvato, con esclusione quindi dello scioglimento delle due Camere.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Comunica che l\u2019articolo 18 rimane definitivamente cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abI disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all\u2019altra, che deve pronunciarsi entro tre mesi da quando li ha ricevuti. Tale termine pu\u00f2 essere variato per accordo fra le Camere.<\/p><p>\u00abQuando una Camera non si pronuncia entro il termine stabilito, sopra un disegno di legge approvato dall\u2019altra, o quando lo rigetta, il Presidente della Repubblica pu\u00f2 chiedere che la Camera stessa si pronunci o riesamini il disegno. Se non si pronuncia o se con la nuova deliberazione conferma la precedente, il Presidente della Repubblica ha facolt\u00e0 di indire un <em>referendum<\/em> popolare sul disegno non approvato\u00bb.<\/p><p>La seduta termina alle 12.20.<\/p><p><em>Erano presenti<\/em><em>: <\/em>Amadei, Ambrosini, Basso, Bocconi, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cappi, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Conti, Corsanego, De Michele, De Vita, Di Vittorio, Domined\u00f2, Einaudi, Fabbri, Farini, Federici Maria, Finocchiaro Aprile, Froggio, Fuschini, Gotelli Angela, Grassi, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lucifero, Lussu, Mancini, Mannironi, Marchesi, Marinaro, Mastrojanni, Mol\u00e8, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Taviani, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>Erano assenti: <\/em>Bordon, Bozzi, Cannizzo, Castiglia, Colitto, Di Giovanni, Dossetti, Fanfani, Giua, La Pira, Leone Giovanni, Lombardo, Merlin Lina, Merlin Umberto, Paratore, Pesenti, Porzio, Rapelli.<\/p><p><em>Assente giustificato: <\/em>Ghidini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE ADUNANZA PLENARIA 22. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 28 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI INDICE Diritti e doveri dei cittadini (Esame degli articoli) Presidente \u2013 Moro \u2013 Nobile \u2013 Grassi \u2013 Lucifero \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Cevolotto. 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