{"id":4941,"date":"2023-10-15T21:59:15","date_gmt":"2023-10-15T19:59:15","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4941"},"modified":"2023-12-08T22:25:38","modified_gmt":"2023-12-08T21:25:38","slug":"seduta-di-lunedi-27-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4941","title":{"rendered":"LUNED\u00cc 27 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4941\" class=\"elementor elementor-4941\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d95f452 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"d95f452\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c242194\" data-id=\"c242194\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7c8db4c elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"7c8db4c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470127sed021cc.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1cdf514 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1cdf514\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>ADUNANZA PLENARIA<\/p><p>21.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI LUNED\u00cc 27 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>RUINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Elezione della Camera dei Deputati<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Fuschini \u2013 Conti \u2013 Terracini \u2013 Targetti \u2013 Einaudi \u2013 Cevolotto \u2013 Cappi.<\/p><p><strong>Elezione della Camera dei Senatori<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Fabbri \u2013 Terracini \u2013 Conti \u2013 De Vita \u2013 Tupini \u2013 Moro \u2013 Targetti \u2013 Grassi \u2013 Mannironi \u2013 Lucifero \u2013 Mastrojanni \u2013 Nobile.<\/p><p><strong>\u00abProrogatio\u00bb delle due Camere<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Mortati \u2013 Cevolotto \u2013 Terracini \u2013 Mastrojanni \u2013 Grassi \u2013 Uberti \u2013 Lucifero \u2013 Nobile \u2013 Fabbri \u2013 Laconi.<\/p><p><strong>Giuramento dei membri del Parlamento<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Conti \u2013 Terracini \u2013 Fabbri \u2013 Cevolotto \u2013 Uberti.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.45.<\/p><p>Elezione della Camera dei Deputati.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che \u00e8 da prendere in esame l\u2019articolo relativo alla elezione della Camera dei Deputati. Nel testo del Comitato di redazione esso \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa Camera dei Deputati \u00e8 eletta a suffragio diretto ed universale, in ragione di un deputato per centomila o frazione superiore a cinquantamila abitanti\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Fuschini ha proposto invece una modificazione tendente all\u2019ampliamento del numero dei deputati, portando la cifra degli abitanti da centomila a ottantamila.<\/p><p>FUSCHINI rileva che la diminuzione del numero dei membri della Camera dei Deputati si risolve, in ultima istanza, in una diminuzione della sua autorit\u00e0. \u00c8, peraltro, da considerare che in Italia il numero dei deputati \u00e8 stato calcolato sulla cifra che, come fu rilevato in seno alla Commissione per la legge elettorale della Costituente, non era mai salita al disopra di 60.000 abitanti. Tale cifra fu elevata a 75.000, in considerazione del fatto che avrebbero partecipato alla vita politica anche le donne.<\/p><p>Ora, in base alla cifra di centomila abitanti, come si propone nel progetto, si avrebbe una Camera di 420 a 430 deputati. La diminuzione sarebbe, a suo parere, eccessiva. La Costituente ha avuto 556 deputati: ma anche le Camere normali non sono state mai inferiori ai 500 deputati e si arriv\u00f2 a 535, numero massimo cui si \u00e8 pervenuti in periodo normale.<\/p><p>Propone, quindi, di portare ad 80.000 il numero degli abitanti per ogni deputato, cos\u00ec da avere all\u2019incirca una rappresentanza popolare di 500 deputati. \u00c8 bene che la Camera dei Deputati presenti una maggior rilevanza, anche rispetto al numero della Camera dei Senatori. \u00c8 ben vero che si \u00e8 detto che il numero dei senatori fissi che dovrebbero essere stabiliti per ogni Regione sarebbe di cinque: vi saranno tuttavia quattro Regioni \u2013 se si vuol considerare anche il Molise \u2013 che non potranno avere cinque senatori fissi nel senso indicato dalla legge, giacch\u00e9 vi \u00e8 una disposizione per cui il numero complessivo dei senatori non pu\u00f2 essere in ciascuna zona superiore a quello dei deputati nella zona stessa. \u00c8 evidente, quindi, che nella Lucania, nell\u2019Umbria, nella Venezia Tridentina, ed ora anche nel Molise, si dovr\u00e0 diminuire il numero fisso dei senatori. Ora, in base a questa disposizione, il Senato avr\u00e0 una composizione che si aggirer\u00e0 intorno ai 310 membri. Pensa, peraltro, che una differenza di soli 110 a 120 membri tra la Camera e il Senato non sia adeguata all\u2019importanza maggiore che politicamente alla prima Camera si attribuisce. Si \u00e8 ammessa la parit\u00e0 costituzionale e giuridica delle due Camere, ma una differenza la Commissione l\u2019ha pure ammessa circa il numero dei rispettivi membri. Crede che tale differenza debba essere, in un certo senso, un po\u2019 pi\u00f9 accentuata, per conferire alla prima Camera una maggiore importanza, anche dal punto di vista della sua figurazione esterna, e soprattutto per non accostarsi dalla vecchia norma che sia la popolazione a determinare il rapporto.<\/p><p>CONTI dichiara di essere nettamente contrario all\u2019aumento del numero dei deputati e propone anzi che l\u2019aliquota di 100.000 abitanti sia elevata a 150.000. Le ragioni addotte dall\u2019onorevole Fuschini piaceranno forse moltissimo a tanti fuori di qui; ma crede che, per quanto riguarda i corpi legislativi, la Costituzione debba essere fatta con una alta preoccupazione: quella di costituire dei complessi che non siano suscettibili di trasformarsi in comizi. Non occorre che i legislatori siano tanti: \u00e8 necessario che siano buoni. Non ritiene che il numero significhi rappresentanza esatta, autentica, genuina della volont\u00e0 popolare; la volont\u00e0 popolare la interpretano uomini onesti, sinceri.<\/p><p>Molte sono le ragioni di questa sua persuasione; ve n\u2019\u00e8 persino una finanziaria: si tratta infatti anche di disporre del pubblico denaro. Se oggi le rappresentanze sono tenute in considerazione anche per le fatiche che svolgono nel pubblico interesse, v\u2019\u00e8 anche un\u2019indennit\u00e0 che corrisponde al lavoro che i rappresentanti del popolo compiono nell\u2019interesse generale, e sono cifre che si elevano ogni giorno di pi\u00f9. Altra circostanza importantissima: si avranno la prima Camera, la seconda Camera, le Assemblee regionali, le quali comporteranno un numero notevole di rappresentanti che forse superer\u00e0 il migliaio. Ci\u00f2 significa aumentare enormemente le spese per le indennit\u00e0 ai rappresentanti anche regionali.<\/p><p>Si deve anche considerare che il Paese non \u00e8 affatto appassionato per questo aumento del numero dei rappresentanti. Il Paese terr\u00e0 certamente in pregio una deliberazione dell\u2019Assemblea che esprima un concetto di austerit\u00e0 circa la composizione delie Camere.<\/p><p>L\u2019onorevole Fuschini ha fatto presente che il numero dei deputati \u00e8 in relazione a quello dei membri della seconda Camera.<\/p><p>Non ha nessuna difficolt\u00e0 a ritenere che i componenti della seconda Camera debbano essere in numero inferiore. In realt\u00e0 si tratta di problemi molto pi\u00f9 gravi, da non valutarsi alla stregua di una differenziazione numerica. Comunque, se i senatori devono essere in numero inferiore ai deputati, e si \u00e8 stabilita una percentuale che porterebbe invece il loro numero ad una cifra superiore, basta variare la percentuale per tornare alle proporzioni volute.<\/p><p>Ma il criterio fondamentale che sostiene \u00e8 che il numero dei deputati debba essere ridotto, respingendo la proposta dell\u2019onorevole Fuschini di diminuire a 80.000 il numero di abitanti per ogni deputato, e portandolo, se mai, a 150.000.<\/p><p>TERRACINI accetta la proposta dell\u2019onorevole Fuschini per tutte le argomentazioni che egli ha svolto, e desidera dire che le argomentazioni contrarie esposte dall\u2019onorevole Conti in realt\u00e0 sembra che riflettano certi sentimenti di ostilit\u00e0, non preconcetta, ma abilmente suscitata fra le masse popolari contro gli organi rappresentativi nel corso delle esperienze che non risalgono soltanto al fascismo, ma assai prima, quando lo scopo fondamentale delle forze antiprogressive era la esautorazione degli organi rappresentativi.<\/p><p>Quanto alle spese, ancora oggi non v\u2019\u00e8 giornale conservatore o reazionario che non tratti questo argomento cos\u00ec debole e facilone. Anche se i rappresentanti eletti nelle varie Camere dovessero costare qualche centinaio di milioni di pi\u00f9, si tenga conto che di fronte ad un bilancio statale che \u00e8 di centinaia di miliardi, l\u2019inconveniente non sarebbe tale da rinunziare ai vantaggi della rappresentanza. Del resto l\u2019onorevole Conti, anche per la sua carica, sa bene che il bilancio dell\u2019Assemblea costituente si \u00e8 mantenuto in cifre che stanno a provare quel principio di riservatezza che egli invoca nella soddisfazione delle esigenze dei rappresentanti popolari.<\/p><p>L\u2019argomento poi della troppo numerosa schiera, che, appunto a motivo del numero eccessivo, non sarebbe in condizioni di assolvere il suo dovere, gli sembra poco solido.<\/p><p>In fondo le elezioni rappresentano soltanto un primo momento, quello della scelta dei responsabili della vita politica del Paese; ma \u00e8 noto che nell\u2019interno delle Assemblee elette avviene una seconda scelta, naturalmente causata dalle particolari attitudini dei componenti, via via che essi hanno occasione di mettersi in rilievo.<\/p><p>Gli elementi attivi, che restano nel Parlamento, senza essere superati da nuove elezioni, si riducono sempre notevolmente in confronto del numero totale dei componenti le Camere; e se si vuole costituire un nucleo centrale che svolga un\u2019azione abbastanza forte per garantire la continuit\u00e0 della vita politica del Paese, occorre che la prima scelta, quella degli elettori, avvenga in limiti, se non troppo ampi, non cos\u00ec ristretti come quelli che propone l\u2019onorevole Conti.<\/p><p>Quindi, anche per l\u2019utilit\u00e0 della vita politica del Paese, \u00e8 necessario accettare la proposta dell\u2019onorevole Fuschini, alla quale dichiara di dare la sua adesione.<\/p><p>TARGETTI \u00e8 favorevole alla proposta Fuschini, alla quale augura una fortuna migliore di quella che ebbe una sua proposta fatta in seno alla seconda Sottocommissione. Le ragioni portate in contrario non crede che siano convincenti. Forse l\u2019argomento che pu\u00f2 fare pi\u00f9 presa \u00e8 quello della esistenza dei Consigli regionali. Si dice da alcuni che la costituzione dell\u2019ente regione diminuir\u00e0 il lavoro del Parlamento. Questo non \u00e8 esatto, perch\u00e9 se diminuir\u00e0 la quantit\u00e0 delle questioni, l\u2019importanza del compito che ha il Parlamento dipende dalla natura del compito stesso che rimane identico, anche con la costituzione della Regione.<\/p><p>Vuol ricordare ai colleghi qualche dato statistico circa la consistenza numerica del Parlamento in altre Nazioni europee. La Francia ha 617 deputati con una popolazione inferiore alla nostra. Il Belgio, con una popolazione a stima (cio\u00e8 superiore a quella dell\u2019ultimo censimento) di circa 9 milioni di abitanti, ha 202 deputati. La Gran Bretagna ha 615 deputati. Non comprende ora in base a quale nuova concezione si dovrebbe da parte nostra fare la riduzione proposta.<\/p><p>EINAUDI per semplice chiarimento osserva che se sar\u00e0 applicata, per determinare il numero dei deputati, la cifra del censimento ultimo, che portava 42 milioni di abitanti, i deputati sarebbero 525; se invece si dovesse accogliere la cifra attuale, che \u00e8 di circa 46 milioni, i deputati sarebbero 580.<\/p><p>FUSCHINI osserva che occorre far riferimento all\u2019ultimo censimento.<\/p><p>CEVOLOTTO si rende conto delle ragioni veramente poderose esposte dagli onorevoli Conti e Terracini, ma si preoccupa di un altro aspetto della questione. Qualora si adotti, come pare certo, il sistema proporzionale nelle elezioni della Camera dei Deputati, occorre considerare che la proporzionale non funziona bene se non con un certo numero rilevante di deputati per ogni collegio; e allora, se si diminuisce il numero dei deputati, bisogna aumentare l\u2019estensione territoriale dei singoli collegi nei quali si svolgono le elezioni, altrimenti la proporzionale non funziona o funziona male. Questo aumento dell\u2019estensione dei collegi, viceversa, non \u00e8 opportuno, anzi l\u2019esperienza insegna che sarebbe utile una riduzione. La diminuzione del numero di deputati renderebbe pi\u00f9 difficile fare poi una buona legge proporzionale.<\/p><p>CAPPI non \u00e8 del tutto persuaso delle ragioni addotte dall\u2019onorevole Fuschini. Egli dice che bisogna riferirsi all\u2019ultimo censimento. La realt\u00e0 \u00e8 che oggi l\u2019Italia ha 45-46 milioni di abitanti e, quindi, si avrebbero 580 deputati, creando un divario troppo forte fra la prima e la seconda Camera.<\/p><p>Ora, stabilendo un deputato per ogni 90.000 abitanti, si avrebbero 500 deputati, il numero tradizionale della Camera italiana. Quindi, proporrebbe che si modificasse l\u2019articolo nel senso che sar\u00e0 eletto un deputato ogni 90.000 abitanti.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta Fuschini di sostituire alla cifra di 100.000 l\u2019altra di 80.000.<\/p><p>(<em>La Commissione approva<\/em>).<\/p><p>Elezione della Camera dei Senatori.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che la Commissione \u00e8 chiamata ad esaminare il terzo comma dell\u2019articolo relativo alla elezione della Camera dei Senatori.<\/p><p>Il testo del comma approvato dal Comitato di redazione \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abI senatori sono eletti per un terzo dai membri del Consiglio regionale e per due terzi dai consiglieri comunali della Regione\u00bb.<\/p><p>Vari emendamenti sono stati presentati a questa norma. L\u2019onorevole Fuschini ha proposto il seguente:<\/p><p>\u00abI senatori sono eletti per la met\u00e0 dai membri delle Assemblee regionali e dai consiglieri comunali dei Comuni superiori a 10.000 abitanti, e per l\u2019altra met\u00e0 dai consiglieri comunali dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti\u00bb.<\/p><p>Seguono poi altre proposte:<\/p><p><em>Proposta Ambrosini: <\/em>\u00abI senatori sono eletti per un terzo dai membri delle Assemblee regionali, per un terzo dai consiglieri comunali dei Comuni inferiori a 30.000 abitanti e per il rimanente terzo dai consiglieri comunali dei Comuni superiori a 30.000 abitanti\u00bb.<\/p><p><em>Proposta Tosato, Piccioni, Fuschini:<\/em> \u00abLa quota fissa dei senatori assegnati ad ogni Regione \u00e8 eletta dalle rispettive Assemblee regionali. La rimanente quota, nella proporzione di un senatore per ogni 200.000 abitanti, \u00e8 eletta dai consiglieri comunali della Regione divisi in tre gruppi: dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; con popolazione superiore a 5.000 abitanti e inferiore ai 30 mila; con popolazione superiore ai 30.000. Ciascuno dei tre gruppi elegge un numero di senatori proporzionale alla popolazione\u00bb.<\/p><p><em>Proposta Rossi Paolo, Targetti: <\/em>\u00abI deputati alla seconda Camera sono eletti. Regione per Regione, da un collegio composto da tutti i consiglieri regionali e da un numero doppio di delegati, all\u2019uopo nominati a suffragio universale\u00bb.<\/p><p><em>Altra proposta Targetti, Rossi Paolo: <\/em>\u00abLa seconda Camera \u00e8 eletta per un terzo dai Consigli regionali e per due terzi con suffragio universale, diretto e segreto\u00bb.<\/p><p><em>Proposta Nobile: <\/em>\u00abL\u2019elezione dei membri della seconda Camera ha luogo a suffragio universale, diretto e segreto, da parte di tutti i cittadini aventi diritto al voto che abbiano superato l\u2019ennesimo (n = un numero intero compreso fra 22 e 26 anni) anno di et\u00e0\u00bb.<\/p><p><em>Proposta Laconi: <\/em>\u00abLa seconda Camera \u00e8 eletta da collegi regionali a suffragio universale indiretto, secondo le modalit\u00e0 stabilite dalla legge. (Formula francese)\u00bb.<\/p><p><em>Proposta Perassi: <\/em>\u00abUn terzo dei senatori \u00e8 eletto dal Consiglio regionale ed il resto da delegati eletti a suffragio universale dai Comuni di ciascun mandamento della Regione, fra gli elettori iscritti nei Comuni del mandamento, in proporzione degli abitanti secondo le modalit\u00e0 stabilite dalla legge\u00bb.<\/p><p>La questione si presenta, dunque, cos\u00ec complessa che sar\u00e0 opportuno ascoltare i proponenti delle varie proposte per poi venire alla decisione in merito.<\/p><p>Poich\u00e9 l\u2019onorevole Perassi non \u00e8 per il momento presente, propone che l\u2019esame dell\u2019argomento sia rinviato al pomeriggio.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>\u00c8 stata prospettata la possibilit\u00e0 che un determinato numero di senatori, per esempio, una trentina, sia nominato dal Presidente della Repubblica.<\/p><p>FABBRI chiede se si tratti di nomina temporanea oppure a vita.<\/p><p>PRESIDENTE. Si intende che la nomina sarebbe temporanea.<\/p><p>TERRACINI osserva che la domanda dell\u2019onorevole Fabbri pu\u00f2 servire ad orientare la discussione per giungere ad una soluzione negativa. La ragione che potrebbe giustificare la delega al Presidente della Repubblica a nominare un certo numero di senatori \u00e8 che vi sono persone le quali, in possesso di requisiti di carattere particolarissimo, possono rifuggire dalla vita politica, ci\u00f2 che, se mai, sarebbe un elemento deteriore della loro attivit\u00e0 Ad ogni modo, se questi sono i requisiti che li indicano, si tratta di requisiti non destinati a scomparire e, quindi, la loro nomina a senatori dovrebbe essere a vita. Ma la seconda Camera \u00e8 stata concepita come un organismo che dev\u2019essere sottoposto anch\u2019esso ad un rinnovamento periodico e non si possono prevedere eccezioni a questa norma. In secondo luogo, ogni celebrit\u00e0, per quanto viva astratta dalla vita politica, ha in definitiva di fronte ai problemi politici un suo determinato atteggiamento. Se la seconda Camera deve continuare a riflettere, sia pure con gli adeguamenti conseguenti al suo modo di costituzione, la fisionomia politica generale del Paese, \u00e8 evidente che non si pu\u00f2 ammettere che vi siano elementi preordinati i quali, di per s\u00e9, sarebbero sufficienti a modificare e sconvolgere, sia pure non fondamentalmente, tale fisionomia politica.<\/p><p>Per tutti gli altri argomenti rinvia i colleghi alla lettura dei resoconti della seconda Sottocommissione.<\/p><p>CONTI dichiara che quando, per iniziativa di alcuni amici del suo partito, \u00e8 stato proposto di esaminare anche la possibilit\u00e0 di una nomina da parte del Capo dello Stato di membri della seconda Camera, ci\u00f2 si \u00e8 fatto unicamente per porre allo studio la questione e non per convincimento favorevole alla proposta. Durante le discussioni la proposta \u00e8 stata abbandonata.<\/p><p>\u00c8 pertanto d\u2019accordo con l\u2019onorevole Terracini.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la possibilit\u00e0 di riservare al Presidente della Repubblica la nomina di un determinato numero di senatori.<\/p><p>(<em>La Commissione non approva<\/em>).<\/p><p>Il terzo comma dell\u2019articolo relativo alla elezione della Camera dei Senatori \u00e8 cosi formulato:<\/p><p>\u00abSono eleggibili a senatori gli elettori, nati o domiciliati nella Regione, che hanno compiuto trentacinque anni di et\u00e0, ecc.\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Tupini ha proposto che siano soppresse le parole: \u00abnati o domiciliati\u00bb almeno per la categoria degli ex Presidenti della Repubblica, Ministri o Sottosegretari di Stato, deputati all\u2019Assemblea costituente o alla Camera dei Deputati, avvertendo che non si richiede, per il Presidente dell\u2019Assemblea regionale, che sia nato o domiciliato nella Regione.<\/p><p>TERRACINI osserva che se non s\u00ec chiede tale requisito per il Presidente dell\u2019Assemblea regionale, ci\u00f2 suppone sia dovuto al fatto che si \u00e8 trascurato di esaminare il problema, oppure al fatto che si \u00e8 considerato che la soluzione si presentava talmente chiara in senso contrario che non era necessario parlarne, o ancora, che siccome vi sar\u00e0 una legge elettorale che definir\u00e0 i modi delle elezioni dell\u2019Assemblea regionale, si \u00e8 pensato che questa legge elettorale avrebbe risolto il problema nel senso di subordinare la presenza o la nascita nella Regione alla possibilit\u00e0 di assumere la carica di Presidente dell\u2019Assemblea regionale. Pensa che tutto quello che \u00e8 stato detto debba portare alla conclusione che non \u00e8 pensabile che vi sia nell\u2019Assemblea regionale, oppure che si possa eleggere dall\u2019Assemblea regionale come rappresentanza della Regione nella seconda Camera, qualcuno che non sia direttamente legato alla vita della Regione o per la nascita, o per l\u2019attivit\u00e0 che vi ha svolto.<\/p><p>DE VITA si associa alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Terracini.<\/p><p>FABBRI ritiene che, nei casi dell\u2019abbandono della citt\u00e0 natale, sia sufficiente il requisito della nascita per essere eletto.<\/p><p>TUPINI ritiene eccessiva la restrizione ad una manifestazione tipica della volont\u00e0 del corpo elettorale, nel senso che non possa essere eletta una persona che, in talune circostanze, pu\u00f2 anche costituire una ragione di prestigio e risonanza dello stesso corpo elettorale.<\/p><p>Sottopone soltanto questo elemento di valutazione, ben lieto se sar\u00e0 condiviso dalla Commissione.<\/p><p>MORO osserva che, conservando le parole: \u00abnati o domiciliati nella Regione\u00bb, si viene a creare una specie di cittadinanza regionale, accentuando ancora di pi\u00f9 quella distinzione fra Regioni che pu\u00f2 ledere l\u2019unit\u00e0 nazionale. Si rischia di dividere in compartimenti stagni il complesso della vita nazionale.<\/p><p>D\u2019altra parte, i rappresentanti della seconda Camera saranno rappresentanti nazionali, come tutti i deputati.<\/p><p>\u00c8 inoltre da rilevare che nella struttura della seconda Camera non \u00e8 cos\u00ec accentuata la rappresentanza regionale da giustificare le condizioni di cui si discute; tanto pi\u00f9 che il requisito della nascita pu\u00f2 essere puramente casuale, mentre vi possono essere altre ragioni che prescindono sia dalla nascita, che dal domicilio; prescrizione questa che si pu\u00f2 eludere facilmente attraverso una iscrizione frettolosa alla vigilia delle elezioni.<\/p><p>TARGETTI, a nome anche dei colleghi onorevoli Bocconi e Lami Starnuti, dichiara di associarsi alla proposta di soppressione delle parole: \u00abnati o domiciliati\u00bb.<\/p><p>GRASSI \u00e8 dolente di essere contrario alla proposta dell\u2019onorevole Tupini. Pur ritenendo che le ragioni esposte cos\u00ec lucidamente dall\u2019onorevole Terracini siano sufficienti, desidera rilevare che la struttura dello Stato si fonda, a suo parere, sul carattere distintivo che si intende dare alle due Camere, nel senso che si vuole che la Camera dei Senatori abbia il fondamento nella Regione. Se non si richiede per i senatori un legame alla Regione rappresentata, attraverso la nascita o il domicilio, si viene a creare un duplicato della Camera dei Deputati.<\/p><p>D\u2019altra parte vi \u00e8 la possibilit\u00e0 di sanare qualche particolare situazione col cambio del domicilio, che dovr\u00e0 essere circondato da opportune cautele.<\/p><p>MANNIRONI \u00e8 anch\u2019egli del parere che questa condizione per la eleggibilit\u00e0 a senatore debba essere mantenuta, dolente di dover dissentire dalle argomentazioni esposte dall\u2019onorevole Tupini.<\/p><p>In sede di seconda Sottocommissione, si \u00e8 sostenuto che la seconda Camera debba essere veramente ed effettivamente espressione della vita delle Regioni.<\/p><p>Ora, in omaggio a questo principio, si \u00e8 ritenuto che non possano rappresentare gli interessi della Regione se non coloro che in qualche modo vi siano legati.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di essere contrario alla proposta Tupini. Se la seconda Camera deve rappresentare effettivamente la nuova organizzazione regionale del Paese, i senatori devono essere legati alle Regioni che rappresentano. Ritiene, anzi, che il requisito della \u00abnascita\u00bb non \u00e8 di per s\u00e9 sufficiente; vi sono persone nate casualmente in una data Regione. A suo parere anche il requisito del \u00abdomicilio\u00bb \u00e8 essenziale.<\/p><p>MASTROJANNI \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Tupini, perch\u00e9 pensa che volere identificare le Regioni negli uomini significhi esasperare il campanilismo, ormai sorpassato.<\/p><p>Qualunque italiano, che conosca la Vita, l\u2019attivit\u00e0 economica, il sentimento, l\u2019orientamento di una Regione, pu\u00f2 benissimo rappresentarne gli interessi.<\/p><p>Obbligare l\u2019elettore a scegliere esclusivamente come rappresentanti uomini della propria Regione significa, a suo parere, coartarne la volont\u00e0. Le argomentazioni dell\u2019onorevole Tupini non possono essere disconosciute: vi possono essere legami sentimentali e familiari, che prescindono dalla nascita e dal domicilio.<\/p><p>CONTI dichiara di essere contrario alla proposta.<\/p><p>NOBILE. La logica stringente dell\u2019onorevole Terracini dovrebbe convincere gli entusiasti fautori dell\u2019ordinamento regionale a votare contro la proposta Tupini. Egli, che non \u00e8 tra costoro, voter\u00e0, invece, favorevolmente.<\/p><p>In verit\u00e0, questa seconda Camera \u2013 che si vuol chiamare Camera dei Senatori \u2013 di regionale ha molto poco; forse le rimane quel terzo di rappresentanti eletti dalle Assemblee regionali. Se mai, si potrebbe ammettere per questa quota la limitazione della nascita e del domicilio; ma non per gli altri due terzi, che sono eletti, direttamente o indirettamente, dal corpo elettorale.<\/p><p>Associandosi, quindi, alle ragioni esposte dall\u2019onorevole Moro, dichiara che voter\u00e0 favorevolmente alla proposta Tupini.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di sopprimere dal testo le parole: \u00abnati o domiciliati\u00bb.<\/p><p>(<em>La Commissione non approva<\/em>).<\/p><p>\u00abProrogatio\u00bb\u00bb delle due Camere.<\/p><p>PRESIDENTE. Altra questione sulla quale sono sorte divergenze in seno al Comitato di redazione \u00e8 quella relativa alla <em>prorogatio<\/em> o meno delle due Camere.<\/p><p>L\u2019articolo predisposto dal Comitato di redazione \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLe due Camere sono elette per cinque anni.<\/p><p>\u00abI loro poteri cessano con la riunione delle nuove Camere.<\/p><p>\u00abLa legislatura pu\u00f2 essere prorogata con legge solo nel caso che vi sia imminente pericolo di guerra o che la guerra sia in corso.<\/p><p>\u00abLe elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Il provvedimento che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni\u00bb.<\/p><p>In seno al Comitato di redazione \u00e8 stato proposto:<\/p><p>\u00abLe due Camere sono elette per cinque anni.<\/p><p>\u00abLe elezioni delle nuove Camere hanno luogo contemporaneamente, non prima di trenta giorni e non pi\u00f9 tardi di novanta dalla fine delle precedenti per decorso di termine o per scioglimento di una delle due Camere, che implica lo scioglimento anche dell\u2019altra.<\/p><p>\u00abLa prima riunione delle Camere \u00e8 fissata non oltre venti giorni dalle elezioni\u00bb.<\/p><p>Seguirebbe poi un altro articolo:<\/p><p>\u00abLa legislatura pu\u00f2 essere prorogata con legge solo nel caso vi sia imminente pericolo di guerra o la guerra sia in corso\u00bb.<\/p><p>La prima tesi, favorevole alla <em>prorogatio<\/em> delle due Camere nel periodo di elezione delle nuove, offre l\u2019inconveniente che i deputati continuano ad esercitare un mandato gi\u00e0 scaduto; la seconda tesi, che si indicano le elezioni negli ultimi giorni di vita delle Camere, per cui non vi sarebbe un periodo di interruzione, offre l\u2019inconveniente che vi sarebbero deputati in carica e nuovi deputati eletti.<\/p><p>La questione si collega alla seguente proposta fatta da alcuni in seno al Comitato di redazione:<\/p><p>\u00ab\u00c8 costituita una Giunta permanente composta di membri designati per due terzi dalla Camera dei Deputati e per un terzo da quella dei senatori, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.<\/p><p>\u00abLa Giunta permanente, che \u00e8 presieduta dal Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale, concilia le divergenze fra le due Camere; e nei periodi di aggiornamento e di intervallo fra le legislature controlla l\u2019azione del Governo e si pronuncia nei casi di assoluta urgenza\u00bb.<\/p><p>MORTATI osserva che contro l\u2019emendamento militano due ragioni: anzitutto quella cui accennava il Presidente, e cio\u00e8 la situazione curiosa di due categorie di deputati, a cui si aggiunge il turbamento che si viene a determinare nella vita della Nazione nell\u2019ultimo periodo della vita della Camera, dato che i deputati sono in giro nei loro Collegi per le elezioni. In secondo luogo la norma che si propone, in caso di scioglimento, non potrebbe trovare applicazione. Viceversa la <em>prorogatio<\/em> approvata dalla Sottocommissione ha questa ragion d\u2019essere: provvede alle esigenze improvvise ed urgenti, cui il Governo non potrebbe corrispondere da solo. La norma si deve mettere in rapporto con il divieto della decretazione d\u2019urgenza.<\/p><p>Secondo i princip\u00ee generali di correttezza costituzionale, gli organi legislativi, dopo l\u2019esaurimento del loro mandato, non possono attendere a nessun compito che non sia di ordinaria amministrazione; quindi la Camera non ha ragione di riunirsi dopo il suo scioglimento, perch\u00e9 non potrebbe attendere che a compiti di ordinaria amministrazione, compiti che non ha. Sotto questo aspetto non avrebbe neanche ragion d\u2019essere la <em>prorogatio<\/em>. Viceversa, siccome si \u00e8 esclusa la possibilit\u00e0 per il Governo di emanare decreti d\u2019urgenza, si \u00e8 ritenuto opportuno, nella ipotesi che si verifichi uno di questi casi, di richiedere il consenso della Camera.<\/p><p>Opportunamente il Presidente ha ricordato la proposta della costituzione di una Giunta permanente che si ricollega a questo problema. Il punto da risolvere \u00e8 proprio questo: ammesso che la Camera disciolta non ha nessuna ragione di riunirsi, se non nei casi eccezionali della decretazione d\u2019urgenza, \u00e8 opportuno che a questa esigenza si provveda con tutta l\u2019Assemblea o con una semplice Giunta permanente? Non v\u2019\u00e8 dubbio che la soluzione pi\u00f9 logica \u00e8 quella del mantenimento in vita della Camera disciolta, perch\u00e9 essa, nella sua totalit\u00e0, rappresenta qualcosa di pi\u00f9 efficiente che non una semplice Giunta permanente. Per tali motivi ritiene degno di approvazione il testo della Sottocommissione.<\/p><p>CEVOLOTTO \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mortati nel ritenere che sarebbe molto difficile fare le elezioni nell\u2019ultimo periodo della vita di una Camera senza portare un turbamento nella vita del Paese; d\u2019altra parte, per\u00f2, \u00e8 anche del parere che, in caso di scioglimento della Camera, il sistema proposto non possa attuarsi. D\u2019altro canto, osserva che la questione non ha una grandissima importanza, perch\u00e9 nella pratica parlamentare di molti Paesi accade senza danno che la Camera cessa dalle sue funzioni per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle elezioni. Anche se in questo periodo la Camera non siede, non si sono manifestati inconvenienti tali da dover ricorrere alla <em>prorogatio<\/em>. Quindi pensa che si possa far ritorno al sistema finora usato.<\/p><p>TERRACINI osserva che l\u2019onorevole Cevolotto ha ragione quando considera il caso, che direbbe il meno frequente, della morte naturale di una Camera. \u00c8 noto per\u00f2, per la conoscenza del passato, che nessuna Camera giunge alla sua fine naturale e che c\u2019\u00e8 sempre uno scioglimento anticipato, sia pure non dovuto a cause gravissime. Ed allora \u00e8 proprio per questa evenienza che ritiene che occorra ricorrere ad alcuni accorgimenti, ed evidentemente quello della <em>prorogatio<\/em> presenta tutta una serie di lati difettosi che non si possono trascurare. \u00c8 questa la ragione per la quale pensa sia opportuno accettare la proposta della costituzione d\u2019una Giunta permanente, la quale per\u00f2 non dovrebbe avere il compito di conciliare le divergenze fra le due Camere, dato che divergenze del genere non si sanano a mezzo di trattative dirette, ed in quanto hanno una causa politica possono trovare soluzioni nel momento stesso in cui si verificano. Viceversa questa Giunta \u00e8 necessaria per i casi nei quali le Camere sono sciolte in seguito ad un conflitto con il Governo ed il Governo ritiene, appoggiato dall\u2019autorit\u00e0 del Presidente della Repubblica, di poter trovare una soluzione appellandosi al Paese.<\/p><p>In questa situazione si apre la prospettiva di un periodo di tempo durante il quale il Governo, approfittando dell\u2019intervallo, voglia realizzare non tanto un colpo di Stato, quanto delle riforme che fino a quel momento non ha potuto portare dinanzi alle Camere. La presenza della Giunta costituirebbe una garanzia nei confronti del Governo che ha proceduto allo scioglimento della Camera, non gi\u00e0 per impedirgli qualcosa, ma per evitare ci\u00f2 che il Governo non potrebbe fare se non di fronte alle Camere elettive. La Giunta dovrebbe tenere le sue sedute pubbliche ed essere subordinata alle stesse norme che regolano l\u2019attivit\u00e0 del Parlamento.<\/p><p>Per queste ragioni ritiene che non si debba accettare la proposta formulata dalla seconda Sottocommissione, e cio\u00e8 di elezioni che avvengono essendo ancora in funzione la legislatura destinata a scomparire; di non accettare, cio\u00e8, l\u2019istituto della <em>prorogatio<\/em>, che crea innegabilmente quella situazione dannosa della presenza contemporanea di deputati della Camera disciolta ancora in funzione e di neo-deputati eletti, e che per di pi\u00f9 permette ai candidati che fanno parte della Camera disciolta di presentarsi di fronte agli elettori in una situazione di privilegio nei confronti dei candidati che ancora non ricoprono un mandato parlamentare; di accettare, invece, il criterio della Giunta permanente, la quale rimarrebbe non solo in funzione negli intervalli normali fra una legislatura e l\u2019altra, ma anche in caso di scioglimento delle Camere.<\/p><p>MASTROJANNI \u00e8 contrario alla creazione d\u2019una Giunta permanente, la quale, sedendo in un periodo critico, sarebbe di per se stessa esautorata, servirebbe al Governo come paravento e d\u2019altronde, funzionando nel periodo in cui la Camera \u00e8 gi\u00e0 sciolta, non avrebbe alcun potere di controllo, n\u00e9 rispecchierebbe la volont\u00e0 popolare. D\u2019altra parte consentirebbe la protrazione di uno stato di fatto eccezionale, che verrebbe ad essere formalmente ratificato da questo consesso ridotto ed eluderebbe le aspettative del popolo, non consentendo una rapida formazione della nuova Camera. Preferirebbe quindi che le cose rimanessero nello stato in cui si sono sempre svolte, con un periodo d\u2019intervallo durante il quale il Governo si assume da solo la responsabilit\u00e0 di governare.<\/p><p>GRASSI, rispetto alle ipotesi che le Camere compiano il loro periodo normale di vita o che siano sciolte, ritiene che sia necessario l\u2019appello al popolo per le nuove elezioni, lasciando al Governo la responsabilit\u00e0 dell\u2019ordinaria amministrazione. Pu\u00f2 verificarsi il caso di guerra per cui si debba provvedere a prorogare la legislatura. \u00c8, in ogni modo, contrario alla costituzione di una Giunta permanente, sia pure per casi eccezionali, perch\u00e9 si creerebbe un organo al di sopra del Parlamento e, dal punto di vista pratico, vi sarebbero rappresentanti di organi che non esistono pi\u00f9.<\/p><p>D\u2019altra parte, bisogna riconoscere che il Governo, cos\u00ec come \u00e8 concepito nella nuova struttura costituzionale, non \u00e8 pi\u00f9 il Gabinetto che raccoglie la fiducia delle Assemblee e del Capo dello Stato, ma \u00e8 l\u2019esponente delle Assemblee e rappresenta una coalizione di partiti, ossia rappresenta proprio quella Giunta permanente che si vorrebbe creare.<\/p><p>UBERTI \u00e8 contrario alla costituzione della Giunta permanente, perch\u00e9, a suo parere, viene a falsare il sistema bicamerale, introducendo un potere pericoloso che potrebbe anche soverchiare il funzionamento delle due Camere.<\/p><p>Nella composizione della Giunta non \u00e8 rispettata poi la parit\u00e0 delle due Camere, in quanto la Camera dei Senatori \u00e8 rappresentata solamente per un terzo. Si verrebbe, inoltre, a diminuire il prestigio del Parlamento, perch\u00e9 il Governo, se prender\u00e0 dei provvedimenti durante il periodo che corre tra lo scioglimento delle vecchie Camere e l\u2019elezione delle nuove, dovr\u00e0 rispondere dinanzi a queste ultime, mentre se vi sar\u00e0 la Giunta permanente si trincerer\u00e0 dietro di essa.<\/p><p>Dopo che per tanti anni il Parlamento non ha pi\u00f9 funzionato, pensa che sia necessario respingere qualsiasi misura che possa intaccarne l\u2019autorit\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO \u00e8 contrario alla Giunta permanente, oltre che per le ragioni dette dai precedenti oratori, perch\u00e9 vede nella sua costituzione un significato recondito. Si vorrebbe far funzionare questa Giunta non solo nell\u2019intervallo fra le legislature, ma anche nell\u2019intervallo tra le sessioni parlamentari. La Giunta potrebbe domani servire per sottoporle quelle determinate questioni che non si vogliono portare dinanzi alle Camere. D\u2019altra parte, anche nel periodo tra le due legislature, \u00e8 evidente che il Governo ha la responsabilit\u00e0 di quello che accade nel Paese e le vecchie Camere non hanno pi\u00f9 nessuna autorit\u00e0, perch\u00e9 devono affrontare il giudizio del corpo elettorale.<\/p><p>MORTATI rileva che nel corso della discussione si sono manifestate due tesi. La prima vorrebbe il ritorno al passato, che non ammetteva nessun intervento parlamentare durante l\u2019intervallo tra le legislature. Questo non \u00e8 raccomandabile, perch\u00e9 non si \u00e8 considerato che per il passato era ammessa la decretazione di urgenza. Ora si intende vietarla, e se questa proposta passer\u00e0, si viene a creare un sistema nuovo. Ed allora, in determinati casi come si provvede meglio, con la <em>prorogatio<\/em> o con la Giunta permanente? L\u2019onorevole Terracini \u00e8 per la seconda soluzione. Le sue osservazioni non sono del tutto convincenti. Infatti se le Camere cessano di esistere, la Giunta perde il potere rappresentativo. In ogni caso essa \u00e8 meno rappresentativa, e meno efficiente; quindi \u00e8 meno in grado di opporsi al Governo e di esercitare quella funzione di controllo che l\u2019onorevole Terracini ha a cuore. Inoltre, le stesse obiezioni che l\u2019onorevole Terracini muove circa la differenza di posizione che si verrebbe a determinare nei confronti degli appartenenti alle Camere disciolte, valgono, sia pure in proporzione ridotta, nei riguardi degli appartenenti alla Giunta. L\u2019inconveniente pertanto non sarebbe eliminato; si avrebbe solo un privilegio accordato ai componenti della Giunta.<\/p><p>Date queste ragioni, crede preferibile approvare il criterio della <em>prorogatio<\/em>.<\/p><p>NOBILE \u00e8 favorevole al testo proposto dal Comitato di redazione, perch\u00e9 ritiene opportuno che sia assicurata la continuit\u00e0 della funzione legislativa. Si obietta per\u00f2 che le Camere, nell\u2019intervallo fra le legislature, non abbiano pi\u00f9 l\u2019autorit\u00e0 per legiferare. Ed allora, per cercare di contemperare l\u2019una e l\u2019altra tesi, proporrebbe che il termine entro cui devono aver luogo le elezioni, che \u00e8 stato fissato in giorni settanta, sia ridotto a quaranta. Non crede che vi siano difficolt\u00e0 tecniche per indire le elezioni entro questo termine.<\/p><p>FABBRI vorrebbe chiedere all\u2019onorevole Terracini, sostenitore della Giunta permanente, se egli crede che siano assolutamente simili i due casi: della fine della legislatura per decorrenza del termine e dello scioglimento delle Camere per atto del potere esecutivo.<\/p><p>A suo parere, i due casi sono sostanzialmente diversi. Quando si tratta di fine della legislatura per decorrenza del termine normale non v\u2019\u00e8 nessuna particolare manifestazione di conflitto che non permetta, nell\u2019intervallo fra le legislature, qualora si presentino esigenze di carattere legislativo, di riconvocare le vecchie Camere. Quando invece si tratta di scioglimento delle Camere per atto del potere esecutivo, siccome si \u00e8 di fronte ad una situazione di conflitto, pensa che la istituzione della Giunta permanente possa avere una ragione d\u2019essere; quindi, da un punto di vista liberale, sarebbe favorevole alla sua istituzione.<\/p><p>TERRACINI osserva che l\u2019onorevole Fabbri ha perfettamente ragione nell\u2019impostare cos\u00ec il problema, ma pensa che non si possa appesantire la Costituzione col prevedere una serie di casi. Ora, mentre con l\u2019istituto della <em>prorogatio<\/em> non si riuscirebbe a soddisfare le esigenze che si possono manifestare nel caso di scioglimento anticipato della Camera, con l\u2019istituto della Giunta permanente si verrebbero a sodisfare le esigenze sia nel caso di scioglimento, che di fine naturale delle Camere.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di istituire una Giunta permanente.<\/p><p>(<em>La Commissione non approva<\/em>).<\/p><p>Bisogna ora porre ai voti la proposta relativa alla <em>prorogatio<\/em>.<\/p><p>LACONI osserva che il testo del Comitato di redazione, per quanto riguarda la <em>prorogatio<\/em>, \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abI loro poteri cessano con la riunione delle nuove Camere\u00bb.<\/p><p>A suo parere \u00e8 preferibile quello approvato dalla seconda Sottocommissione, che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abI loro poteri sono tuttavia prorogati sino alla riunione delle nuove Camere\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula proposta dalla seconda Sottocommissione.<\/p><p>(<em>La Commissione approva<\/em>).<\/p><p>Giuramento dei membri del Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Un\u2019altra questione da esaminare \u00e8 quella relativa al giuramento dei membri del Parlamento. L\u2019articolo proposto dalla seconda Sottocommissione e non modificato dal Comitato di redazione dice:<\/p><p>\u00abPrima di essere ammessi all\u2019esercizio delle loro funzioni, i membri del Parlamento prestano giuramento di fedelt\u00e0 alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica\u00bb.<\/p><p>CONTI ricorda di aver sostenuto in seno alla seconda Sottocommissione che i deputati non devono giurare. \u00c8 quindi contrario all\u2019articolo proposto.<\/p><p>TERRACINI crede che occorra conservare la disposizione che richiede ai membri del Parlamento la prestazione di un giuramento di fedelt\u00e0 non alla Repubblica, in quanto forma istituzionale, ma alle sue leggi e alla Costituzione. II problema, infatti, \u00e8 questo: quanto si chiedeva il giuramento di fedelt\u00e0 alla monarchia, coloro che non erano monarchici non potevano prestarlo; ma la fedelt\u00e0 alla Costituzione e alle leggi \u00e8 un dovere di tutti i cittadini, e per quei cittadini che sono chiamati a fare le leggi il giuramento dovrebbe essere dichiarato in maniera solenne. Si tratta, in definitiva, di una maniera di educazione politica del Paese.<\/p><p>FABBRI si associa alle considerazioni fatte dall\u2019onorevole Conti e condivide i rilievi dell\u2019onorevole Terracini circa la fedelt\u00e0 alle leggi, fedelt\u00e0 che estenderebbe anche alla Costituzione, se non si fosse preteso di stabilire nella Costituzione stessa l\u2019attuale forma istituzionale come definitiva ed immutabile. Qualora questo principio fosse modificato, non avrebbe difficolt\u00e0 ad accettare l\u2019obbligo del giuramento; ma nelle attuali condizioni \u00e8 contrario all\u2019articolo proposto.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che la prima Sottocommissione \u00e8 stata contraria al giuramento dei deputati. Ha creduto di poter proporre di mantenere il giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica solo nei riguardi del Presidente della Repubblica, dei Ministri, delle Forze armate e dei magistrati, per ragioni intuitive. Per tutte le altre categorie ha creduto che non vi debba essere giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica, o alle sue leggi, perch\u00e9 non sarebbe opportuno.<\/p><p>TERRACINI nota che se \u00e8 valida nei confronti dei deputati l\u2019argomentazione esposta anche dall\u2019onorevole Conti, ci\u00f2 significa che si inibisce ai cittadini non repubblicani la possibilit\u00e0 di ricoprire quelle cariche per cui si chiede il giuramento. \u00c8 la stessa questione di coscienza che si porrebbe nei confronti dei deputati.<\/p><p>Ora, pur non essendo entusiasta del fatto che i monarchici possano divenire magistrati della Repubblica, comprende che, data la forma e il contenuto che si intendono dare alla Repubblica italiana, non si pu\u00f2 evidentemente sbarrare il passo a queste cariche a cittadini che non siano repubblicani. La norma deve quindi valere per tutti: e allora o si abolisce il giuramento di fedelt\u00e0 per tutti, oppure deve valere per tutti quelli che si inseriscono nella struttura repubblicana, e non solamente per i casi citati dall\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>UBERTI rileva che in seno alla seconda Sottocommissione \u00e8 stato contrario all\u2019obbligo del giuramento per i deputati, i quali, come esponenti politici, devono avere la pi\u00f9 ampia libert\u00e0 di pensiero: ieri, quelli che erano repubblicani in regime monarchico; domani, quelli che sono monarchici in regime repubblicano. Questa libert\u00e0 \u00e8 diversa per chi serve lo Stato e per chi invece rappresenta la volont\u00e0 del popolo.<\/p><p>CEVOLOTTO nota che l\u2019onorevole Terracini ha spostato la questione su un altro campo, cio\u00e8 su quello della discussione che si dovr\u00e0 fare, a parte, dell\u2019articolo che \u00e8 stato proposto dalla prima Sottocommissione. \u00c8 peraltro da rilevare che se si richiede il giuramento di fedelt\u00e0 ella Repubblica, alle Forze armate e ai magistrati, \u00e8 perch\u00e9 si ritiene necessario che queste categorie riconoscano, ammettano e comunque accettino la forma repubblicana. Il magistrato, poi, che deve applicare le leggi della Repubblica, deve prima di tutto essere aderente a questo spirito repubblicano, e chi non \u00e8 sinceramente repubblicano, non faccia il magistrato. Questa, a suo parere, \u00e8 una delle principali ragioni per cui il giuramento \u00e8 necessario.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019articolo proposto dal Comitato di redazione:<\/p><p>\u00abPrima di essere ammessi all\u2019esercizio delle loro funzioni, i membri del Parlamento prestano giuramento di fedelt\u00e0 alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica\u00bb.<\/p><p>(<em>La Commissione non approva<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 12.50.<\/p><p><em>Erano presenti: <\/em>Ambrosini, Basso, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Canevari, Cappi, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Conti, Corsanego, De Michele, De Vita, Domined\u00f2, Einaudi, Fabbri, Federici Maria, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Gotelli Angela, Grassi, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lucifero, Mancini, Mannironi, Marchesi, Marinaro, Mastrojanni, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Perassi, Pesenti, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Terracini, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>Assente giustificato<\/em><em>: <\/em>Ghidini.<\/p><p><em>Erano assenti: <\/em>Amadei, Bordon, Calamandrei, Cannizzo, Castiglia, Colitto, Di Giovanni, Di Vittorio, Dossetti, Fanfani, Farini, Froggio, Giua, Iotti Leonilde, La Pira, Leone Giovanni, Lombardo, Lussu, Merlin Lina, Merlin Umberto, Mol\u00e8, Paratore, Piccioni, Porzio, Rapelli, Taviani, Togliatti<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE ADUNANZA PLENARIA 21. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI LUNED\u00cc 27 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI INDICE Elezione della Camera dei Deputati Presidente \u2013 Fuschini \u2013 Conti \u2013 Terracini \u2013 Targetti \u2013 Einaudi \u2013 Cevolotto \u2013 Cappi. 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