{"id":4939,"date":"2023-10-15T21:58:34","date_gmt":"2023-10-15T19:58:34","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4939"},"modified":"2023-12-08T22:24:05","modified_gmt":"2023-12-08T21:24:05","slug":"seduta-pomeridiana-di-sabato-25-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4939","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI SABATO 25 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4939\" class=\"elementor elementor-4939\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-4a4c2ce elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"4a4c2ce\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-db138c1\" data-id=\"db138c1\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-620d0fe elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"620d0fe\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470125sed020cc.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-209b733 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"209b733\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p><strong>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/strong><\/p><p><strong>ADUNANZA PLENARIA<\/strong><\/p><p>20.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI SABATO 25 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>RUINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Disposizioni generali del progetto di Costituzione <\/strong>(<em>Esame degli articoli<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Cevolotto \u2013 Moro \u2013 Rossi Paolo \u2013 Nobile \u2013 Tupini \u2013 Bocconi \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Merlin Umberto \u2013 Terracini \u2013 Cappi \u2013 Mannironi \u2013 Bozzi \u2013 De Vita.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.45.<\/p><p>Seguito della discussione sugli articoli del progetto di Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sull\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 20: \u00abNon \u00e8 ammessa la pena di morte. Possono fare eccezione soltanto i Codici militari di guerra\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO crede sia pi\u00f9 esatta la dizione: \u00ableggi militari di guerra\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE concorda.<\/p><p>Avverte che su tale comma l\u2019onorevole Nobile ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dall\u2019onorevole Terracini:<\/p><p>\u00abLa pena di morte potr\u00e0 essere ammessa solo nei Codici militari limitatamente al periodo di guerra ed eccezionalmente per i reati comuni nei casi di omicidi efferati che sollevino la pubblica indignazione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Lussu, a sua volta, aveva presentato un emendamento soppressivo dell\u2019ultimo comma. Poich\u00e9 l\u2019onorevole Lussu non \u00e8 presente si intende che vi abbia rinunciato.<\/p><p>MORO ricorda che vi \u00e8 anche un emendamento dell\u2019onorevole Leone, che vorrebbe conservata la pena di morte con esclusione dei reati politici.<\/p><p>ROSSI PAOLO si dichiara contrario all\u2019emendamento Nobile. Senza attardarsi \u2013 n\u00e9 potrebbe farlo \u2013 ad illustrare la vastissima letteratura mondiale esistente su quest\u2019argomento rileva soltanto che, mentre in altri Paesi l\u2019abolizione della pena di morte pu\u00f2 assumere un aspetto tranquillo, freddo, scientifico, in Italia ha un valore sentimentale, tradizionale e politico di altissimo rilievo che non pu\u00f2 essere trascurato. Ricorda che la pena di morte, in Italia, fu abolita ben quattro volte con la dichiarazione: \u00abLa pena di morte \u00e8 abolita per sempre\u00bb. Una prima volta fu abolita dal Granduca Leopoldo di Toscana; la seconda volta nel 1849 dalla Repubblica romana; la terza volta dal Governo provvisorio toscano e la quarta volta dal Parlamento italiano. Un ordine del giorno, presentato in quella seduta da Pasquale Stanislao Mancini, fu approvato dall\u2019intera Camera all\u2019unanimit\u00e0, in piedi e plaudente. Esso diceva: \u00abLa Camera italiana, confermando i suoi voti del maggio 1865 e del novembre 1887, applaude all\u2019abolizione e alla scomparsa della pena di morte dall\u2019unico Codice penale l\u2019italiano\u00bb.<\/p><p>Rileva che la pena di morte \u00e8 stata abolita ogni qualvolta si apr\u00ec in Italia uno spiraglio di libert\u00e0 e, per converso, \u00e8 stata immediatamente restaurata dalle reazioni che sono seguite a quei primi tentativi di libert\u00e0. L\u2019ultimo esempio \u00e8 dell\u2019ottobre 1922: quando la nascente democrazia italiana fu sommersa dalle bande fasciste, una delle prime leggi, con carattere nettamente, squisitamente politico fu la restaurazione della pena di morte, prima limitata ai delitti politici e, quindi, estesa anche ai delitti comuni.<\/p><p>Non crede che la prima Costituzione repubblicana italiana possa, anche in parte soltanto, conservare la pena di morte; essa dovr\u00e0 ripudiarla dal diritto ordinario totalmente e completamente, confinandola, se mai, nel solo diritto penale militare di guerra.<\/p><p>Venendo in modo specifico all\u2019emendamento Nobile-Terracini, crede che neppure i delitti che sollevino la pubblica indignazione debbano essere puniti con la pena di morte. Intanto vi \u00e8 una prima obiezione di carattere tecnico: sono precisamente i delitti che sollevano la pubblica indignazione che spesso determinano gli errori giudiziari; c\u2019\u00e8 un\u2019esigenza, un sentimento di giustizia, un desiderio di restaurazione dell\u2019ordine giuridico e morale violato, cos\u00ec intenso e cos\u00ec caldo, che talora si determina precisamente il clima che genera l\u2019errore giudiziario.<\/p><p>Dal punto di vista preventivo, poi, tutte le statistiche dimostrano che i delitti gravissimi e immorali che ripugnano al generale sentimento non sono affatto influenzati dall\u2019esistenza o meno dalla pena di morte, ma soltanto da circostanze generali, storiche e politiche, che non hanno niente a che fare col diritto.<\/p><p>Dal punto di vista, infine, di una pubblica esigenza di espiazione, crede di poter dire che l\u2019anima del popolo italiano \u00e8 abbastanza ben costrutta, per non volere questa pratica crudele di una punitiva giustizia, del sangue. Se non fosse cos\u00ec, non sarebbero certo i legislatori, con simili mezzi, ad educare il popolo.<\/p><p>Parla a nome di un gruppo di colleghi di una parte della Camera, ma si rivolge anche ai colleghi delle altre parti, sperando di avere la loro piena adesione ad un principio che cancelli dal codice penale ordinario, senza riserve, la pena di morte.<\/p><p>Vi sono nella tradizione cristiana parole altissime in questo senso, parole che precedono il Beccaria. C\u2019\u00e8 un detto di Lattanzio, che afferma che l\u2019uomo non si pu\u00f2 uccidere perch\u00e9 \u00e8 \u00abun bello inno di Dio!\u00bb.<\/p><p>Chiede all\u2019Assemblea, in nome delle pi\u00f9 pure tradizioni italiane, di votare per l\u2019abolizione pura e semplice della pena di morte.<\/p><p>NOBILE ricorda che l\u2019emendamento era stato presentato nella previsione che fosse stato accettato il comma precedente, nel quale si stabiliva che le pene restrittive della libert\u00e0 personale non dovessero superare la durata di 15 anni.<\/p><p>Esso era stato dettato dalla necessit\u00e0 di eliminare il grave pericolo sociale che deriverebbe dal dover rimettere in libert\u00e0, al termine dei quindici anni, dei criminali feroci, che, pur essendo di condizioni mentali normali, si siano resi colpevoli di delitti mostruosi, e siano giudicati incapaci di rieducazione. In un tal caso si sarebbe potuto ammettere come eccezione la pena di morte.<\/p><p>Ma, essendo stata respinta la proposta principale di limitare le pene a quindici anni, viene a cadere anche l\u2019eccezione contemplata nel comma suddetto. Dichiara, perci\u00f2, di ritirarlo.<\/p><p>Vuol cogliere, per\u00f2, l\u2019occasione per affermare di essere avversario deciso della pena di morte e di non ammettere in nessun modo che un corpo giudicante possa, a sangue freddo, decidere di una vita umana di cui nessuno deve poter disporre. Si pu\u00f2 spiegare un omicidio compiuto in un momento d\u2019ira; non si pu\u00f2 giustificare la fredda soppressione di una vita umana. E va ancora pi\u00f9 innanzi: si augura che la pena di morte, crudele necessit\u00e0 del tempo di guerra, abbia a scomparire anche dai Codici militari.<\/p><p>MORO, a nome dell\u2019onorevole Leone, non insiste sull\u2019emendamento proposto per l\u2019ultimo comma.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo nella dizione proposta dal Comitato di redazione, salvo la modifica delle parole ai: \u00abCodici militari di guerra\u00bb con le altre: \u00ableggi militari di guerra\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Avverte che vi \u00e8 ora un emendamento dell\u2019onorevole Leone Giovanni, il quale propone di aggiungere il seguente comma: \u00abLa detenzione preventiva \u00e8 ammessa solo per i delitti pi\u00f9 gravi e non pu\u00f2 ledere la dignit\u00e0 della persona umana\u00bb.<\/p><p>MORO sostiene l\u2019emendamento, per incarico dell\u2019onorevole Leone, rilevando che esso si ricollega ad un principio gi\u00e0 posto nella Costituzione, per cui l\u2019imputato \u00e8 presunto innocente fino alla condanna definitiva.<\/p><p>In considerazione di molti abusi, cui invece si va incontro attualmente facendo scontare una detenzione preventiva, crede opportuno un richiamo costituzionale in cui si affermi che la detenzione preventiva pu\u00f2 essere ammessa solo per i reati pi\u00f9 gravi e non deve essere lesiva della personalit\u00e0 umana.<\/p><p>TUPINI \u00e8 dolente di doversi dichiarare contrario all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Leone, proprio per le ragioni addotte dall\u2019onorevole Moro, il quale ha accennato a quello che il progetto di Costituzione ha gi\u00e0 sancito, cio\u00e8 che l\u2019imputato si presume innocente fino alla condanna definitiva.<\/p><p>Ricorda anche che nell\u2019articolo 20 \u00e8 gi\u00e0 stabilito che non si possono usare trattamenti crudeli e disumani al condannato; questo si riferisce evidentemente anche alla detenzione preventiva. Vi \u00e8 inoltre una ragione gi\u00e0 accennata nella precedente seduta, cio\u00e8 che si entra in un campo che deve essere riservato al Codice.<\/p><p>Per queste ragioni pregiudiziali di merito, si dichiara contrario all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Leone.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019on. Leone.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Osserva che per gli articoli dal 21 al 30 non vi sono emendamenti od osservazioni, avendo l\u2019onorevole Caristia comunicato di ritirare gli emendamenti soppressivi da lui presentati per gli articoli 29 e 30, cos\u00ec come quelli presentati per i successivi articoli 32, 36, 39 e 40.<\/p><p>Pertanto gli articoli da 21 a 30 si intendono approvati nel testo proposto dal Comitato di redazione.<\/p><p>(<em>La Commissione concorda<\/em>).<\/p><p>Avverte che all\u2019articolo 31 la onorevole Federici Maria ha proposto un emendamento tendente a sostituire l\u2019articolo con il seguente:<\/p><p>\u00abLa donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parit\u00e0 di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. In particolare le condizioni di lavoro devono garantire l\u2019adempimento della sua essenziale missione familiare e il sano svolgimento della maternit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Rileva che il testo adottato dal Comitato di redazione, che ha tenuto conto delle formulazioni approvate dalla prima e dalla terza Sottocommissione, provvede gi\u00e0 a tutelare ampiamente la maternit\u00e0. Per quanto riguarda il lavoro delle donne, \u00e8 stato seguito il criterio di stabilire parit\u00e0 con gli uomini, lasciando cos\u00ec possibilit\u00e0 alle donne di adempiere alla loro essenziale funzione familiare. Il concetto affermato dalla onorevole proponente \u00e8 gi\u00e0 \u2013 a suo avviso \u2013 espresso nel testo del Comitato di redazione, cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abLa donna lavoratrice ha tutti i diritti e, a parit\u00e0 di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.<\/p><p>\u00abLe sono inoltre garantite quelle speciali condizioni che le consentano di adempiere nello svolgimento del lavoro la sua essenziale funzione familiare\u00bb.<\/p><p>MORO d\u00e0 ragione dell\u2019emendamento a nome della onorevole Federici. Osserva in primo luogo che nell\u2019emendamento viene proposto di sostituire la dizione: \u00abha gli stessi diritti\u00bb all\u2019altra: \u00abha tutti i diritti\u00bb.<\/p><p>Vi \u00e8 poi il richiamo aggiuntivo al sano svolgimento della maternit\u00e0, che permetterebbe, con una frase meno generica, di assicurare il funzionamento di tutta la legislazione riferentesi alla maternit\u00e0 come fenomeno fisico.<\/p><p>PRESIDENTE crede che l\u2019emendamento Federici possa essere accettato senz\u2019altro nella sua prima parte, concernente la sostituzione delle parole: \u00abgli stessi diritti\u00bb alle altre: \u00abtutti i diritti\u00bb. Pone a partito tale sostituzione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Quanto alla seconda parte, la ritiene non necessaria. La pone in votazione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata. \u2013 Si approvano senza osservazioni gli articoli da 32 a 40<\/em>).<\/p><p>Avverte che all\u2019articolo 41 (\u00abLa Repubblica tutela la cooperazione e ne favorisce l\u2019incremento con tutti i mezzi pi\u00f9 adatti\u00bb) \u00e8 stato presentato un emendamento sostitutivo cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abLa Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione, ne favorisce l\u2019incremento con i mezzi pi\u00f9 idonei e la sottopone alla vigilanza stabilita per legge\u00bb.<\/p><p>Tale emendamento \u00e8 sottoscritto dagli onorevoli Canevari, Bocconi, Rossi Paolo, Lami Starnuti, Targetti, Lussu, Merlin Lina, Perassi, Grassi, Colitto, Mannironi, Togliatti, Cevolotto, Corsanego, Moro, Tosato, Mortati, Taviani, Bulloni, Domined\u00f2.<\/p><p>BOCCONI, a nome dei proponenti, dichiara di mantenere l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE esprime il dubbio che la frase: \u00abla sottopone alla vigilanza stabilita per legge\u00bb sia una dizione un po\u2019 dura, mentre sarebbe opportuno esprimere meglio la finalit\u00e0 di colpire le false cooperative per giustificare tale vigilanza. Propone che l\u2019emendamento sia approvato, demandando al Comitato di redazione di modificare l\u2019articolo, aggiungendovi il concetto accennato.<\/p><p>DOMINED\u00d2 si associa alla proposta, sottolineando l\u2019opportunit\u00e0 che il problema della vigilanza passi impregiudicato alla legge, senza alcuna avocazione di controllo allo Stato.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la sua proposta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata \u2013 Si approvano senza discussione gli articoli da 41 a 46<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE avverte che al primo comma dell\u2019articolo 47, cos\u00ec formulato: \u00abTutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni d\u2019eguaglianza, conformemente alle loro attitudini e facolt\u00e0, secondo norme stabilite da legge\u00bb, la onorevole Federici Maria propone di sostituire il seguente: \u00abI cittadini di entrambi i sessi possono accedere in condizioni di eguaglianza e conformemente alle loro attitudini a tutti gli uffici pubblici\u00bb.<\/p><p>MORO, a nome della onorevole Federici, mantiene l\u2019emendamento.<\/p><p>MERLIN UMBERTO, essendo stato Relatore degli articoli concernenti i rapporti politici, assicura che il concetto che la proponente intende affermare \u00e8 gi\u00e0 espresso nella Costituzione, in quanto \u2013 all\u2019articolo 44 \u2013 \u00e8 detto che \u00absono elettori i cittadini di ambo i sessi\u00bb, e, successivamente, \u00absono eleggibili, in condizioni di eguaglianza, tutti gli elettori che hanno i requisiti prescritti dalla legge\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che il Comitato di redazione aveva deciso la soppressione della specificazione \u00abdi entrambi i sessi\u00bb, essendo gi\u00e0 stata affermata in precedenza, in forma chiara, l\u2019eguaglianza di tutti i cittadini, a prescindere dal sesso. Inserire questa volta la specificazione pu\u00f2 essere pericoloso per gli altri casi in cui eventualmente non sia stata inclusa.<\/p><p>TERRACINI crede opportuno approvare l\u2019inciso, secondo la proposta di emendamento, perch\u00e9 nel testo dell\u2019articolo si parla di attitudini. \u00c8 noto che si \u00e8 sempre sostenuto, da parte di coloro che sono contrari all\u2019ammissione delle donne in tutti gli impieghi e funzioni, appunto questo argomento \u2013 assai debole in realt\u00e0, ma che sempre si \u00e8 avuto presente \u2013 che le donne proprio per certe caratteristiche del loro sesso non sono atte a certe funzioni, o a certi incarichi. Questo, entro certi limiti, pu\u00f2 anche essere vero; ma l\u2019argomento \u00e8 stato sempre interpretato in senso troppo estensivo. Quando si afferma invece che il sesso, in quanto tale, non pu\u00f2 essere un elemento discriminante, baster\u00e0 di volta in volta considerare se vi sono in una determinata persona le attitudini che la rendono o meno atta a ricoprire determinati uffici. Resta, quindi, una discriminazione singola, individuale, e non generale, come \u00e8 stato fino ad ora.<\/p><p>PRESIDENTE, di fronte alle considerazioni dell\u2019onorevole Terracini \u2013 pur mantenendo la sua osservazione \u2013 non avrebbe difficolt\u00e0 da sollevare. Ad ogni modo fa presente che nel testo della onorevole Federici \u00e8 tolto quell\u2019inciso \u00absecondo norme stabilite da legge\u00bb, che riterrebbe opportuno fosse conservato proprio per la difesa delle donne.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che, quando si dice nell\u2019articolo: \u00abconformemente alle loro attitudini e facolt\u00e0 secondo norme stabilite da legge\u00bb \u2013 e questo non si pu\u00f2 non dirlo \u2013 si viene a stabilire che la legge potr\u00e0 indicare determinati uffici ai quali le donne potranno in un certo momento non essere ammesse. Con ci\u00f2, quindi, si svuota completamente l\u2019affermazione prima, che cio\u00e8 tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, possono accedere agli uffici pubblici, in quanto potranno accedervi solo quelli cui la legge lo consente. \u00c8 meglio perci\u00f2 \u2013 a suo avviso \u2013 lasciare la formula generale \u00abtutti i cittadini\u00bb, che comprende uomini e donne. Poi verranno le necessarie specificazioni.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che l\u2019emendamento della onorevole Federici possa essere modificato nel senso di mantenere l\u2019inciso: \u00absecondo norme stabilite da legge\u00bb. Esso resterebbe, pertanto, cos\u00ec formulato: \u00abI cittadini di entrambi i sessi possono accedere in condizioni di eguaglianza e conformemente alle loro attitudini, secondo norme stabilite da legge, a tutti gli uffici pubblici\u00bb.<\/p><p>MORO accetta la modifica.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019emendamento Federici.<\/p><p>CAPPI dichiara di astenersi, perch\u00e9 \u2013 come ha gi\u00e0 sostenuto nella sezione apposita che si \u00e8 occupata del potere giudiziario \u2013 \u00e8 contrario all\u2019accesso delle donne agli uffici della Magistratura.<\/p><p>MANNIRONI si associa alla dichiarazione dell\u2019onorevole Cappi.<\/p><p>NOBILE dichiara che non voter\u00e0 l\u2019emendamento, perch\u00e9 riconosce che vi sono delle cariche pubbliche alle quali le donne non possono accedere, ad esempio cariche militari, di pubblica sicurezza, ecc.<\/p><p>(<em>L\u2019emendamento non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>BOZZI esprime il dubbio che la formula: \u00absecondo norme stabilite da legge\u00bb potrebbe essere interpretata nel senso che tutti i cittadini, di ambo i sessi, debbano essere ammessi a tutti gli uffici pubblici e che la legge non possa fare limitazioni riguardo al sesso, ma semplicemente stabilire norme per l\u2019ammissione.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che v\u2019\u00e8 sempre la dizione: \u00abconformemente alle loro attitudini\u00bb, ci\u00f2 che permette alla legge di dire che per determinati posti le donne non hanno attitudine. Propone, per\u00f2, che dalla dizione adottata dal Comitato di redazione siano tolte le parole \u00abe facolt\u00e0\u00bb, che sono inutili.<\/p><p>(<em>La Commissione approva<\/em>).<\/p><p>Segue l\u2019articolo 48:<\/p><p>\u00abLa difesa della Patria \u00e8 sacro dovere del cittadino.<\/p><p>\u00abIl servizio militare \u00e8 obbligatorio. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, n\u00e9 l\u2019esercizio dei diritti politici.<\/p><p>\u00abL\u2019ordinamento dell\u2019esercito deve informarsi allo spirito democratico dello Stato italiano\u00bb.<\/p><p>NOBILE d\u00e0 ragione del seguente emendamento:<\/p><p><em>Dopo il secondo comma, inserire i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abLa legge provveder\u00e0 perch\u00e9 ai militari mutilati di guerra, resi invalidi al lavoro, siano assicurati i mezzi adeguati per una decorosa esistenza.<\/p><p>\u00abIl mantenimento, l\u2019istruzione e l\u2019educazione dei figli dei militari morti in guerra sono a carico dello Stato\u00bb.<\/p><p>Fa presente la necessit\u00e0 di preoccuparsi del militare, il quale non possa pi\u00f9 tenere il suo posto di lavoro perch\u00e9 divenuto inabile al lavoro: a questa esigenza si \u00e8 ispirato il primo comma dell\u2019emendamento da lui presentato. Rileva inoltre che \u00e8 stato dimenticato il caso pi\u00f9 grave, quello del sacrificio estremo che il cittadino ha compiuto per il suo dovere verso la Patria, il sacrificio della vita, lasciando la famiglia senza mezzi di sostentamento. Gli \u00e8, quindi, sembrato indispensabile affermare che il mantenimento, l\u2019istruzione e l\u2019educazione dei figli dei militari morti in guerra sono a carico dello Stato. Le penose situazioni in cui oggi versano i militari invalidi e gli orfani di guerra non possono non essere tenute in doverosa considerazione. Prega pertanto la Commissione \u2013 salvo quelle modifiche di forma che essa riterr\u00e0 necessarie \u2013 di approvare nella sostanza il suo emendamento.<\/p><p>MERLIN UMBERTO riconosce la nobilt\u00e0 dell\u2019intenzione che ha mosso il proponente dell\u2019emendamento. Rileva, per\u00f2, che la legislazione sui mutilati, sugli invalidi, sui deceduti ed i loro eredi, \u00e8 divenuta una norma cos\u00ec costante per tutti i Paesi che qualsiasi accenno ad essa nella Costituzione sembra superfluo. \u00c8 stato Relatore, per questa parte, in seno alla prima Sottocommissione, e rileva che, unitamente al Correlatore onorevole Mancini, si \u00e8 preoccupato di inserire nella Costituzione solo quello che era essenziale, non quello che costituisce gi\u00e0 un dato di fatto, poich\u00e9 la Patria ha fatto sempre \u2013 compatibilmente con i suoi mezzi \u2013 il proprio dovere verso tutte le vittime della guerra. L\u2019emendamento gli sembra, quindi, superfluo, in quanto gi\u00e0 compreso in una abbondante legislazione che regola tutta la materia.<\/p><p>NOBILE osserva all\u2019onorevole Merlin che ci\u00f2 che vi \u00e8 di nuovo nell\u2019emendamento presentato \u00e8 proprio la dizione: \u00abi mezzi adeguati per una decorosa esistenza\u00bb. Non si pu\u00f2 certo dire che la legislazione attuale provveda a questi mezzi, poich\u00e9 il trattamento riservato agli invalidi \u00e8 assolutamente irrisorio.<\/p><p>Comunque, non insiste nell\u2019emendamento, perch\u00e9 pu\u00f2 anche convenire che la materia non sia di Costituzione.<\/p><p>Prega per\u00f2 la Commissione di votare questo emendamento \u2013 che trasforma in raccomandazione \u2013 come espressione per lo meno della sua volont\u00e0 che la materia sia regolata.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento Nobile trasformato in raccomandazione, che dovr\u00e0 essere tenuta presente dal Governo e dal Parlamento nella legislazione in materia.<\/p><p>(<em>La raccomandazione \u00e8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>).<\/p><p>DE VITA propone un emendamento al secondo comma dell\u2019articolo 48, e precisamente la soppressione della prima parte: \u00abIl servizio militare \u00e8 obbligatorio\u00bb, modificando cos\u00ec la proposizione successiva: \u00abL\u2019adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, n\u00e9 l\u2019esercizio dei diritti politici\u00bb.<\/p><p>Questo, perch\u00e9 non ritiene necessario che l\u2019obbligatoriet\u00e0 del servizio militare sia sancita nella Costituzione.<\/p><p>BOZZI osserva che quanto \u00e8 sancito nel secondo comma, cio\u00e8 che l\u2019adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, n\u00e9 l\u2019esercizio dei diritti politici, \u00e8 un principio ormai acquisito alla legislazione, e non crede che questa sia materia da inserire nella Costituzione.<\/p><p>CEVOLOTTO fa presente che quanto afferma l\u2019onorevole Bozzi \u00e8 esatto per quel che si riferisce al servizio militare in tempo di guerra; non \u00e8 esatto per il servizio militare obbligatorio, in tempo di pace. Ecco la ragione per cui \u00e8 stata inserita la norma.<\/p><p>BOZZI non insiste nella sua osservazione.<\/p><p>MERLIN UMBERTO precisa che la clausola dell\u2019obbligatoriet\u00e0 del servizio militare \u00e8 stata inserita in quanto si \u00e8 voluto riaffermare un principio che \u00e8 stato accolto in tutte le Costituzioni democratiche, fin dal 1789, cio\u00e8 l\u2019esclusione di un esercito raccogliticcio, di mestiere, creando un servizio obbligatorio di tutti i cittadini, al quale nessuno potesse sottrarsi.<\/p><p>DE VITA, nell\u2019attuale situazione, non ritiene sia necessario sancire il principio nella Costituzione, tenuto anche presente il fatto che, data l\u2019entit\u00e0 dell\u2019esercito che ci viene consentito, il suo ordinamento pu\u00f2 anche basarsi sul reclutamento volontario. Ad ogni modo, non insiste nella sua proposta.<\/p><p>(<em>L\u2019articolo 48 \u00e8 approvato nel testo proposto dal Comitato di redazione<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE constata che, non essendovi altre proposte di emendamenti per i successivi articoli delle disposizioni generali, essi si intendano approvati.<\/p><p>Rinvia la seduta a luned\u00ec alle 10, per l\u2019inizio dell\u2019esame degli articoli concernenti il Parlamento.<\/p><p>La seduta termina alle 18.40.<\/p><p><em>Erano<\/em> <em>presenti<\/em><em>:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Canevari, Cappi, Cevolotto, De Michele, De Vita, Domined\u00f2, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Giua, Grassi, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lombardo Lucifero, Mancini, Mannironi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Nobile, Perassi, Pesenti, Ravagnan, Ruini, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Togni, Tosato, Tupini.<\/p><p><em>Erano assenti: <\/em>Amadei, Basso, Bordon, Calamandrei, Cannizzo, Castiglia, Codacci Pisanelli, Colitto, Conti, Corsanego, Di Giovanni, Di Vittorio, Dossetti, Einaudi, Fanfani, Farini, Federici Maria, Froggio, Gotelli Angela, Grieco, Iotti Leonilde, La Pira, Leone Giovanni, Lussu, Marchesi, Merlin Lina, Mol\u00e8, Noce Teresa, Paratore, Piccioni, Porzio, Rapelli, Taviani, Togliatti, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>Assente giustificato: <\/em>Ghidini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE ADUNANZA PLENARIA 20. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI SABATO 25 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI INDICE Disposizioni generali del progetto di Costituzione (Esame degli articoli) Presidente \u2013 Cevolotto \u2013 Moro \u2013 Rossi Paolo \u2013 Nobile \u2013 Tupini \u2013 Bocconi \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Merlin Umberto \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,2046,2036,2085,1646","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[110,72],"tags":[],"post_folder":[109],"class_list":["post-4939","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01cc","category-commissione-per-la-costituzione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4939","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4939"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4939\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10495,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4939\/revisions\/10495"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4939"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4939"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4939"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=4939"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}