{"id":4937,"date":"2023-10-15T21:57:53","date_gmt":"2023-10-15T19:57:53","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4937"},"modified":"2023-12-08T22:22:16","modified_gmt":"2023-12-08T21:22:16","slug":"seduta-di-sabato-25-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4937","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI SABATO 25 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4937\" class=\"elementor elementor-4937\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9d7e215 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"9d7e215\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-130411f\" data-id=\"130411f\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-272b515 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"272b515\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470125sed019cc.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3eb73e1 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3eb73e1\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>ADUNANZA PLENARIA<\/p><p>19.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI SABATO 25 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>RUINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Comunicazione del Presidente<\/strong><\/p><p>Presidente.<\/p><p><strong>Divieto di stampa e di altre manifestazioni di pensiero a tutela della morale pubblica<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Nobile \u2013 Lussu \u2013 Merlin Umberto \u2013 Moro \u2013 Terracini \u2013 Lucifero \u2013 Tupini \u2013 Fabbri \u2013 Giua \u2013 La Rocca\u2013 Rossi Paolo \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Laconi \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Cevolotto \u2013 Perassi \u2013 De Vita.<\/p><p><strong>Divieto di concessione e di uso di titoli nobiliari<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Nobile \u2013 Grieco \u2013 Lucifero \u2013 Moro \u2013 Mannironi \u2013 Terracini \u2013 Lussu \u2013 Perassi \u2013 Targetti \u2013 Laconi \u2013 Fabbri.<\/p><p><strong>Tutela della salute e igiene pubblica<\/strong><\/p><p>Presidente.<\/p><p><strong>Responsabilit\u00e0 penale e pene<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Nobile \u2013 Cevolotto \u2013 Bozzi \u2013 Rossi Paolo \u2013 Moro \u2013 Targetti \u2013 Bulloni \u2013 Tupini \u2013 Fuschini \u2013Terracini \u2013 Grassi \u2013 Cevolotto \u2013 Mastrojanni \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Lussu.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.30.<\/p><p>Comunicazione del Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che, in sostituzione degli onorevoli Caristia e Vanoni, sono stati chiamati a far parte della Commissione gli onorevoli Froggio e Gotelli Angela.<\/p><p>Divieto di stampa e di altre manifestazioni di pensiero a tutela della morale pubblica.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE avverte che occorre esaminare l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 15 delle Disposizioni generali, nel testo approvato dal Comitato di redazione:<\/p><p>\u00abA tutela della morale pubblica e contro le oscenit\u00e0, la legge pu\u00f2 consentire misure preventive e limitazioni per le manifestazioni di pensiero compiute con la stampa e con altri mezzi di diffusione\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Nobile e Terracini hanno proposto di sostituire il comma col seguente:<\/p><p>\u00abSono vietate la stampa e la diffusione di giornali, riviste e libri pornografici. La legge stabilir\u00e0 a tale scopo le misure adeguate\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Lussu ha poi proposto di sopprimere le parole: \u00abe contro le oscenit\u00e0\u00bb.<\/p><p>NOBILE non \u00e8 per spirito di puritanismo che egli ed il collega Terracini si sono indotti a presentare questo emendamento. In questi anni di dopoguerra si \u00e8 verificato un vero dilagare di stampa pornografica: giornali, riviste, libri, il cui successo finanziario riposa sull\u2019attrazione maggiore o minore che essi esercitano sugli istinti pi\u00f9 bassi dell\u2019uomo. \u00c8 questo veramente uno dei cattivi usi che il popolo italiano ha fatto e fa della riconquistata libert\u00e0. In un periodo di tempo in cui non si stampavano libri scolastici per mancanza di carta, la carta si trovava invece in abbondanza per siffatte sconce pubblicazioni.<\/p><p>Come italiano si \u00e8 sentito umiliato che un Paese di antica e grande civilt\u00e0, e per di pi\u00f9 cattolico, sia, in questo campo, superato da altri Paesi, come, ad esempio dalla Russia sovietica. Perch\u00e9 in Russia, per quello che gli consta personalmente, non si ha alcun esempio di libri, riviste o giornali pornografici, e nemmeno di spettacoli scurrili teatrali o cinematografici.<\/p><p>Si dir\u00e0 che sarebbe stata sufficiente la formula proposta dal Comitato di redazione, che prevede la possibilit\u00e0 di misure restrittive. Ma gli sembra che se nella Costituzione si parla di oscenit\u00e0 e pornografia, se ne deve parlare soltanto per condannare e proibire tassativamente.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati ha giustamente osservato in altra occasione che la Costituzione deve avere anche un carattere pedagogico e deve riflettere la situazione attuale del Paese.<\/p><p>Egli e il collega Terracini vogliono che la Costituzione stabilisca una norma, la quale dica chiaramente che la Repubblica italiana non tollerer\u00e0 che la privata iniziativa si possa esplicare in imprese pubblicistiche che cerchino facili guadagni corrompendo e depravando la giovent\u00f9.<\/p><p>Confida, dunque, che la Commissione vorr\u00e0 approvare l\u2019emendamento presentato; e ad ogni modo chiede che esso sia votato per appello nominale.<\/p><p>LUSSU non vede l\u2019opportunit\u00e0 che nella Costituzione si parli di oscenit\u00e0, di pornografia, come non si parla di tratta delle bianche, di prostituzione, di borsa nera. Sono stati introdotti nel progetto elementi che daranno luogo senza dubbio a critiche. Pensa, in sostanza, che la dizione: \u00aba tutela della morale pubblica\u00bb sia sufficiente e risponda alle esigenze morali che tutti sentono.<\/p><p>MERLIN UMBERTO dichiara di essere favorevole all\u2019emendamento presentato dagli onorevoli Nobile e Terracini, anzitutto per la forma precisa del divieto. Una Costituzione deve essere letta, intesa subito da tutti, con chiarezza. Quanto alla opportunit\u00e0 di tale norma rileva che oggi in Italia si stampano quarantadue riviste pornografiche \u2013 il calcolo \u00e8 stato fatto da un giornalista di \u00abCivilt\u00e0 Cattolica\u00bb \u2013 una peggiore dell\u2019altra, con illustrazioni addirittura oscene. Se qualcuno avesse la pazienza di mettersi vicino ad un\u2019edicola per osservare chi sono gli acquirenti di queste riviste pornografiche, vedrebbe che sono purtroppo per lo pi\u00f9 giovinette e giovinetti delle scuole medie, i quali leggono poi avidamente quelle riviste e se le rubano l\u2019uno con l\u2019altro. Qui non \u00e8 questione di libert\u00e0, ma di licenza: esclude in modo assoluto che qualcuno possa ammettere l\u2019esistenza di queste riviste che non hanno alcun pregio dal punto di vista dell\u2019arte, e che portano conseguenze esiziali per la giovent\u00f9, eccitandone i sensi ed insegnando le peggiori brutture. Ritiene pertanto che la formula degli onorevoli Nobile e Terracini interpreti pienamente, sotto questo riguardo, l\u2019aspettativa del Paese.<\/p><p>Osserva soltanto che qui si parla esclusivamente di stampa e diffusione di giornali, riviste e libri pornografici. Siccome vi possono essere altri mezzi di diffusione, pensa che si debba trovare una formula pi\u00f9 comprensiva. Non si possono ammettere, per esempio, spettacoli cinematografici immorali. Quindi si riserva di proporre un emendamento aggiuntivo.<\/p><p>MORO accetta sostanzialmente l\u2019emendamento presentato dagli onorevoli Terracini e Nobile, in quanto corrisponde alla esigenza chiara ed urgente di porre un freno alla stampa pornografica e agli spettacoli osceni. L\u2019onorevole Lussu vorrebbe che non si parlasse di queste cose cattive; ma, purtroppo, nella vita esistono ed \u00e8 compito della legge di reprimerle.<\/p><p>Accoglie altres\u00ec la proposta dell\u2019onorevole Merlin di estendere il divieto ad altre manifestazioni. Osserva per\u00f2 che non si tratta soltanto di stabilire il carattere illecito della stampa pornografica; bisogna dare alla pubblica sicurezza la possibilit\u00e0 di reprimerla drasticamente, impedendo che queste licenziose manifestazioni raggiungano il loro effetto nei confronti del pubblico. Pensa pertanto che non sarebbe soddisfatta l\u2019esigenza altamente morale, di cui si sono fatti espressione gli onorevoli Nobile e Terracini, se non si stabilissero criteri molto precisi per realizzare, almeno con il sequestro preventivo, lo scopo cui si tende.<\/p><p>TERRACINI, a proposito delle osservazioni che sono state mosse allo scopo di adeguare l\u2019emendamento proposto ad altre forme di manifestazione del pensiero, pensa che si potrebbe adottare questa formula: \u00abLa legge stabilir\u00e0, a tale scopo, le misure adeguate, disponendo misure preventive e limitazioni nei confronti di altri mezzi di diffusione\u00bb. Si riprenderebbe in tal modo la formulazione precisa proposta dalla prima Sottocommissione.<\/p><p>NOBILE propone di aggiungere al comma: \u00abSono altres\u00ec vietate le altre manifestazioni di oscenit\u00e0\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO ricorda che gi\u00e0 in sede di Sottocommissione vot\u00f2 contro il comma in esame e non gi\u00e0 perch\u00e9 non sia perfettamente d\u2019accordo che le oscenit\u00e0 vadano vietate; ma perch\u00e9 ricorda, come nel caso di <em>Madame Bovary<\/em>, che vere opere d\u2019arte, le quali non avevano nulla di immorale, furono bollate con questo mezzo. Ora, l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Terracini aggrava sempre di pi\u00f9 la questione. Si associa, pertanto, alla proposta dell\u2019onorevole Lussu.<\/p><p>TUPINI, senza ripetere le ragioni che il collega Merlin e il collega Moro hanno addotto a favore dell\u2019emendamento proposto dagli onorevoli Nobile e Terracini, n\u00e9 quelle per le quali essi hanno invocato un\u2019integrazione della formula, propone che la prima parte del comma proposto sia cos\u00ec completata: \u00abSono vietate la stampa e la diffusione di giornali, riviste e libri pornografici ed ogni altra forma di manifestazione contraria alla pubblica moralit\u00e0\u00bb.<\/p><p>FABBRI chiede quali provvedimenti siano previsti contro i divieti abusivi.<\/p><p>PRESIDENTE. La legge stabilir\u00e0 a tale scopo le misure adeguate.<\/p><p>FABBRI osserva che contro le pubblicazioni di cui si parla nel comma sarebbero previste misure preventive: occorrerebbe, quindi, l\u2019<em>imprimatur<\/em> per i libri!<\/p><p>Dichiara di essere contrario non solo all\u2019emendamento, ma anche al testo proposto.<\/p><p>GIUA riconosce che si trova in una posizione difficile, dovendo opporsi all\u2019emendamento, poich\u00e9 dal punto di vista morale \u00e8 pienamente d\u2019accordo con tutti i Commissari. In realt\u00e0 non si tratta di discutere di morale; si preoccupa piuttosto che nell\u2019emendamento si accenna ai libri. Ora un uomo della sensibilit\u00e0 dell\u2019onorevole Terracini dovrebbe rendersi conto delle conseguenze che una norma di tal genere avrebbe nei confronti di tutta la letteratura passata. Ha pensato l\u2019onorevole Terracini all\u2019impossibilit\u00e0 per uno studioso di consultare una edizione completa del <em>Decamerone<\/em>? Evidentemente, qualora si approvi la formula proposta, non solo i libri che si pubblicheranno, ma anche quelli pubblicati, devono essere messi fuori circolazione, o anche distrutti completamente. Come si pu\u00f2 pensare, d\u2019altra parte, di annullare alcuni periodi storici nei quali si sia manifestata, sia pure in forma patologica, l\u2019arte di alcuni autori?<\/p><p>Pensa, in conclusione, che si debbano vietare soltanto i giornali e le riviste.<\/p><p>LA ROCCA pensa che non si debba confondere l\u2019arte con la pornografia, che devono essere tenute nettamente distinte. Ricorda che Flaubert, in una lettera a Maupassant a proposito di un processo intentato contro quest\u2019ultimo per una famosa novella, scrisse una frase che, a suo parere, decide la questione: \u00abLa poesia, come il sole, mette dell\u2019oro anche sul letamaio\u00bb. Non bisogna confondere l\u2019arte con la sua degenerazione. Non intende parlare dell\u2019<em>Orlando Furioso<\/em>, n\u00e9 delle novelle del Boccaccio o di tutta la novellistica della Rinascita, che \u00e8 espressione schietta della vita italiana di quel tempo. Egli va oltre: potrebbe dire della <em>Mandragola<\/em> di Machiavelli, o addirittura di certe pagine dell\u2019Aretino, ricche d\u2019immagini cos\u00ec plastiche e carnali e che tuttavia, a chi \u00e8 fornito di senso estetico, non sentono di pornografia. Si tratta di due cose nettamente distinte. La pornografia alla quale accenna l\u2019emendamento \u00e8 eccitamento per l\u2019eccitamento, \u00e8 pervertimento. Su questo punto bisogna essere nettamente contrari. Ma occorre anche badare a non imbavagliale l\u2019arte, solo perch\u00e9 vi sono dei nasi a cui puzzano le rose e le viole.<\/p><p>Diversamente, bisognerebbe mettere sotto il moggio il meglio, forse, della letteratura greca e di quella latina, e occorrerebbe avere degli scrupoli avanti di entrare in una galleria o in un museo. Non la materia sensuale \u00e8 pericolosa; \u00e8 il modo di sentirla e di trattarla.<\/p><p>ROSSI PAOLO non crede che la distinzione tra l\u2019arte e la pornografia sia facile; si tratta, al contrario, di una questione che ha affaticato le menti superiori in tutte le epoche. Vi \u00e8 una tale confusione fra pornografia e arte che anche oggi, dopo secoli, di fronte a talune opere, nessun giudice \u00e8 in grado di dire se si tratti di pornografia o di arte.<\/p><p>Ricorda soltanto il ridicolo di cui si coperse l\u2019intera Francia ufficiale non solo con il processo Flaubert, ma con il processo Baudelaire, che fu il pi\u00f9 grande poeta del secolo scorso in Francia e che fu condannato.<\/p><p>Ora non si preoccupa tanto dell\u2019emendamento, perch\u00e9 pornografia e oscenit\u00e0 possono trovare una definizione giuridica la cui applicazione dovrebbe essere lasciata alla sapienza e al senso estetico dei commissari di pubblica sicurezza; ma del fatto che nel testo non si parla soltanto di oscenit\u00e0, ma si parla di tutela della morale pubblica.<\/p><p>\u00c8 poi da considerare la gravit\u00e0 della questione sotto un altro profilo: vi sono dei Paesi, per esempio la Svizzera, dove \u00e8 stata proibita nei Cantoni la diffusione delle teorie marxiste, perch\u00e9 considerate immorali. Richiama quindi l\u2019attenzione sulla gravit\u00e0 del problema che la Commissione \u00e8 chiamata a risolvere.<\/p><p>CODACCI PISANELLI pensa che si potrebbe richiamare un vecchio concetto molto diffuso nei precedenti legislativi, usando l\u2019espressione: \u00abed ogni altra forma di manifestazione contraria al buon costume\u00bb.<\/p><p>LA ROCCA osserva che l\u2019espressione \u00abbuon costume\u00bb pu\u00f2 dar luogo ad arbitrio.<\/p><p>LACONI pensa che le considerazioni esposte da alcuni colleghi per quanto riguarda i libri siano fondate. Gli esempi addotti non sono, a suo parere, molto felici, perch\u00e9, riferendosi ad opere del passato, portano ad escludere istintivamente tali opere che sono decorate dalla qualifica dell\u2019arte. \u00c8 invece da considerare tutta la letteratura moderna, contemporanea. \u00c8 noto che molte opere della letteratura francese possono essere introdotte in Italia soltanto nella lingua originale e non nella traduzione integrale. Ritiene pertanto sia preferibile introdurre il concetto dello scopo che porta gli autori a scrivere in un determinato modo, per distinguere le pubblicazioni che hanno fine artistico e culturale dalle altre che hanno scopi di eccitazioni dei sensi.<\/p><p>NOBILE formulerebbe il comma nel seguente modo:<\/p><p>\u00abSono vietate la stampa e la diffusione di giornali, riviste e libri pornografici. Sono altres\u00ec vietate tutte le altre forme di manifestazione pornografica a scopo di speculazione, compresi i libri\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2 pensa che sia opportuno affidare al Comitato di redazione la stesura dell\u2019articolo, perch\u00e9 vi \u00e8 qualche aspetto della dizione che pu\u00f2 suscitare delle perplessit\u00e0.<\/p><p>ROSSI PAOLO propone, in via pregiudiziale, la soppressione del comma in esame.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di associarsi.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di essere favorevole alla proposta e si associa alle osservazioni dell\u2019onorevole Rossi. In realt\u00e0 si sta commettendo l\u2019errore di introdurre nella Costituzione tutto quello che dovrebbe formare oggetto di leggi particolari. Vi \u00e8 una situazione di stampa pornografica in questo momento, ed \u00e8 sperabile che sia transitoria, come vi \u00e8 una esplosione di criminalit\u00e0 contro le persone, che ha anch\u2019essa un carattere contingente; ma ci\u00f2 non vuol dire che se ne debba tener conto nella Costituzione.<\/p><p>FABBRI voter\u00e0 per la proposta di soppressione, anche perch\u00e9 \u00e8 gi\u00e0 previsto il sequestro preventivo delle pubblicazioni senza bisogno dell\u2019autorizzazione dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, ma che deve essere seguito da un regolare giudizio. Non vede pertanto la necessit\u00e0 di introdurre nella Costituzione una norma che non sarebbe rispondente ad un ordinamento libero di stampa.<\/p><p>NOBILE chiede la votazione per appello nominale.<\/p><p>PERASSI si associa alle osservazioni fatte dagli onorevoli Cevolotto e Fabbri.<\/p><p>DE VITA si associa.<\/p><p>LUSSU voter\u00e0 in favore della soppressione del comma.<\/p><p>LA ROCCA \u00e8 favorevole alla soppressione.<\/p><p>MORO dichiara di votare contro la proposta di soppressione.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale la proposta di soppressione dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 15.<\/p><p>(<em>Segue la votazione nominale<\/em>).<\/p><p><em>Rispondono s\u00ec<\/em><em>: <\/em>Bocconi, Cevolotto, De Vita, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Giua, Lami Starnuti, La Rocca, Lucifero, Lussu, Mancini, Mastrojanni, Rossi Paolo, Targetti.<\/p><p><em>Rispondono no<\/em><em>: <\/em>Ambrosini, Bulloni, Cappi, Codacci Pisanelli, Corsanego, De Michele, Domined\u00f2, Federici Maria, Fuschini, Gotelli Angela, Grieco, Laconi, La Pira, Mannironi, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Ravagnan, Ruini, Taviani, Terracini, Tosato, Tupini, Uberti.<\/p><p><em>Si astengono<\/em><em>: <\/em>Bozzi, Marinaro, Perassi.<\/p><p>Comunica il risultato della votazione nominale:<\/p><p>Presenti e votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 44<\/p><p>Voti favorevoli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 15<\/p><p>Voti contrari \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 26<\/p><p>Astenuti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3<\/p><p>(<em>La Commissione non approva<\/em>).<\/p><p>Si potrebbe ora, come ha proposto l\u2019onorevole Domined\u00f2, affidare al Comitato di redazione la stesura di una norma, che la Commissione esaminer\u00e0.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Divieto di concessione e di uso di titoli mobiliari.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che vi \u00e8 da esaminare il secondo comma dell\u2019articolo 16, cosi formulato:<\/p><p>\u00ab\u00c8 vietata la concessione di titoli nobiliari. I predicati di quelli attualmente esistenti valgono soltanto come parte del nome\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobile propone che si dica: \u00ab\u00c8 vietata la concessione e l\u2019uso dei titoli nobiliari\u00bb.<\/p><p>NOBILE non avrebbe immaginato, quando ha presentato questo emendamento, di sollevare una cos\u00ec vivace reazione; a giudicare dai commenti della stampa ed anche da qualche telefonata anonima giuntagli, ritiene di aver messo le mani in un vespaio. Dichiara che non ha nulla contro i quarantamila gentiluomini che sono iscritti nel Libro d\u2019oro che la Consulta araldica pubblica, come \u00e8 noto, a spese dell\u2019erario; e non ha nemmeno nulla contro gli altri, assai pi\u00f9 numerosi, che, pur non avendo l\u2019onore di comparire in quell\u2019aureo libro, tuttavia si compiacciono di fregiarsi di titoli altisonanti. Non gli preme affatto che uno si faccia chiamare visconte, o marchese, o duca, o principe, o magari grande di Spagna, o conte palatino.<\/p><p>Se la prima Sottocommissione avesse taciuto su questo argomento, non se ne sarebbe meravigliato e non avrebbe trovato nulla da ridire, perch\u00e9 \u00e8 convinto che quel fondamentale rinnovamento del nostro Paese, che pur deve avvenire, spazzer\u00e0 via come cosa morta tutte queste cianfrusaglie di titoli ed orpelli da salotto. Ma la Sottocommissione ha sentito il bisogno di occuparsene; essa ha creduto di vietare che la Repubblica democratica possa, niente di meno, seguendo l\u2019andazzo dei tempi fascisti, concedere titoli nobiliari. Un tale divieto \u00e8 perfino superfluo, perch\u00e9 sarebbe veramente ridicolo ed assurdo che ad una Repubblica, e ad una Repubblica fondata a met\u00e0 del secolo ventesimo, fosse riconosciuta tale facolt\u00e0. Ma allora \u00e8 ovvio che si debba aggiungere il divieto altres\u00ec dell\u2019uso dei titoli esistenti, perch\u00e9, se questo non avvenisse, si giungerebbe alla conclusione assurda di conferire un maggior valore a quelli elargiti con tanta generosit\u00e0 dal fascismo. I vari conti, marchesi, duchi e principi creati da Mussolini sarebbero invero riconoscenti della sicurezza loro data dalla Costituzione che altri non possono aggiungersi nel Libro d\u2019oro della nobilt\u00e0 italiana. Questo certamente non era, e non \u00e8, nelle intenzioni della Sottocommissione che ha formulato questa norma costituzionale, e perci\u00f2 gli \u00e8 sembrato ovvio che si dovesse aggiungere che, non solo \u00e8 vietato concedere nuovi titoli, ma anche usare quelli esistenti.<\/p><p>Purtroppo vi \u00e8 ancora tanto spagnolismo nel sangue e nei costumi italiani che sarebbe davvero ora di fare uno sforzo per liberarsene. In Italia chi non \u00e8 eccellenza, o onorevole, o duca, o marchese, o commendatore, o magari cavaliere, \u00e8 davvero un pover\u2019uomo. Sarebbe ora che si usassero esclusivamente quei titoli che sono conquista della propria attivit\u00e0 e che in tal senso sono i soli che veramente siano onorifici. In Italia si \u00e8 giunti a questo anacronismo, che esiste un solenne organismo ufficiale, la Consulta araldica, che si occupa della nobilt\u00e0, e nientemeno essa \u00e8 presieduta dal Primo Ministro. Non riesce davvero ad immaginarsi che il Capo del Governo di una Repubblica fondata essenzialmente sul lavoro, come \u00e8 stato dichiarato in un articolo gi\u00e0 approvato, si debba occupare di cose che, piaccia o non piaccia, sono un avanzo di tempi feudali.<\/p><p>Questa Consulta araldica \u00e8 una cosa seria come \u00e8 organizzata: \u00e8 costituita da quattordici Consultori ed ha alle proprie dipendenze ben dodici Commissioni regionali: servizio importante se si deve giudicare dalle numerose pubblicazioni da essa edite. Non si \u00e8 voluto chiamare la Repubblica \u00abRepubblica dei lavoratori\u00bb, ma nemmeno si pu\u00f2 ammettere che essa diventi Repubblica di nobili. In pieno regime fascista, nel 1929, si poteva leggere nella \u00abRivista Araldica\u00bb che la nobilt\u00e0 italiana doveva nientemeno essere considerata come un vero e proprio corpo giuridico e morale, con funzioni e prerogative speciali, e come conseguenza si chiedeva che essa avesse il suo posto di diritto e di fatto nei gradi supremi dello Stato e della societ\u00e0 nazionale, e si invocavano a tale scopo provvidenze morali ed economiche. Una tale richiesta era la logica conseguenza di ci\u00f2 che aveva dichiarato Mussolini nella sua relazione al re sull\u2019ordinamento dello stato nobiliare italiano, ordinamento che i nobili italiani considerano come la Carta costituzionale della nobilt\u00e0 italiana.<\/p><p>\u00abQuesto nuovo ordinamento \u2013 diceva Mussolini nella relazione \u2013 costituir\u00e0 uno strumento validissimo per la maggiore elevazione spirituale e morale dell\u2019aristocrazia italiana, la quale, attraverso una gloriosa storia millenaria, conserva le pi\u00f9 elette virt\u00f9 della stirpe e continua a tenere il primo posto nell\u2019ascensione della Patria ai pi\u00f9 alti destini\u00bb.<\/p><p>Quello che le famiglie nobili italiane hanno fatto nei secoli scorsi \u00e8 compito della storia di stabilire e ricordare; ma i discendenti di quelle famiglie l\u2019Italia democratica del secolo ventesimo li deve giudicare per quello che essi daranno di contributo alla vita politica e sociale del Paese.<\/p><p>Confida che l\u2019aggiunta proposta sia approvata dalla Commissione; ma nel caso che la proposta non fosse accolta, chieder\u00e0 che sia messo in votazione, per appello nominale, un altro emendamento che presenta in via subordinata e che suona cosi: \u00abTutti i titoli nobiliari concessi dal Governo fascista sono abrogati. Una legge sancir\u00e0 pene contro chi ne faccia uso\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, circa la questione della Consulta araldica, ricorda all\u2019onorevole Nobile che si era deciso che il problema sarebbe stato trattato nella discussione delle norme transitorie.<\/p><p>GRIECO dichiara di non essere favorevole all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nobile, ritenendo che la norma proposta dal Comitato di redazione sia pi\u00f9 che sufficiente. Quando si dice che \u00ab\u00e8 vietata la concessione di titoli nobiliari\u00bb, \u00e8 evidente che, come logica conseguenza, si arriver\u00e0 alla soppressione della Consulta araldica, e baster\u00e0 che se ne occupino le disposizioni transitorie.<\/p><p>All\u2019onorevole Nobile dispiace che vi sia della gente la quale faccia uso di titoli nobiliari; ma se un cittadino italiano ama farsi chiamare principe, ci\u00f2 rappresenta una piccola vanit\u00e0, un trastullo, e fra le libert\u00e0 che sono state conquistate vi \u00e8 anche quella di trastullarsi, senza che per questo sia necessario introdurre un divieto nella Costituzione. Forse l\u2019onorevole Nobile \u00e8 preoccupato della inflazione di titoli nobiliari nel Mezzogiorno, in gran parte forse non legittimi ai tempi in cui la verifica della legittimit\u00e0 nobiliare era in uso; ma si tratta di un problema di costume politico.<\/p><p>Si consideri, poi, che ad un eventuale divieto dovrebbe corrispondere una sanzione. Ed allora, che cosa succederebbe in Italia? Sarebbe una cosa difficile perseguire i contravventori di questa norma costituzionale.<\/p><p>LUCIFERO non si preoccupa eccessivamente dell\u2019una o dell\u2019altra formula, convinto come \u00e8 che la storia non si cancella. Vorrebbe soltanto fare una osservazione di carattere tecnico, cio\u00e8 che la Repubblica non potrebbe mai concedere titoli nobiliari, perch\u00e9 questa concessione \u00e8 un residuo storico, \u00e8 un fatto feudale. Quindi il pericolo di questa concessione non esiste, perch\u00e9 manca nella Repubblica la possibilit\u00e0 di dare titoli.<\/p><p>Quanto all\u2019uso, alla proibizione o non proibizione, occorre considerare \u2013 come \u00e8 accaduto in Francia \u2013 che si tratta di disposizioni che nella pratica sono difficilmente applicabili; e ci\u00f2 esautora non quella determinata legge, ma la legge in generale. Siano o no aboliti i titoli nobiliari, pensa che non si sposti nulla nella realt\u00e0 dei fatti, perch\u00e9 la tradizione storica impegna le persone sulla via pi\u00f9 difficile, non sulla pi\u00f9 facile.<\/p><p>MORO richiama l\u2019attenzione sul fatto che il divieto dell\u2019uso dei titoli nobiliari, senza che vi sia una sanzione, creerebbe una situazione per la quale si manifesta inopportuno l\u2019emendamento Nobile. In sostanza, con la formula adottata, dopo lunga discussione, nella prima Sottocommissione, si \u00e8 voluto soltanto, del titolo nobiliare, garantire il nome, come una applicazione particolare del principio generale sancito per cui il diritto al nome \u00e8 costituzionalmente garantito. Si \u00e8 voluto, in fondo, che il predicato del titolo nobiliare, che \u00e8 nome, sia garantito come parte del nome. Ora, se si vuole stabilire una norma che abolisca la Consulta araldica, demandando la tutela del nome alle norme generali, non ha alcuna difficolt\u00e0 che sia posta nelle disposizioni finali della Costituzione.<\/p><p>MANNIRONI, poich\u00e9 ritiene che la materia non debba far parte della Costituzione, propone che il secondo comma dell\u2019articolo 16 sia soppresso.<\/p><p>NOBILE chiarisce che non avrebbe sollevato la questione, se il secondo comma dell\u2019articolo 16, cos\u00ec come \u00e8 stato formulato, non si risolvesse in una valorizzazione dei titoli elargiti dal Governo fascista.<\/p><p>TERRACINI dichiara che voter\u00e0 contro la soppressione, poich\u00e9 ritiene che questa disposizione, come alcune altre del testo costituzionale, che in altri ambienti storici e politici potrebbero apparire superflue, siano necessarie proprio per il loro valore storico e politico.<\/p><p>LUSSU dichiara di essere contrario alla soppressione della norma, ma prega il Comitato di redazione di trovare una formulazione pi\u00f9 chiara. Si parla di \u00abpredicati\u00bb, termine non facilmente intelligibile da tutti.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che la formula adottata aveva raccolto l\u2019adesione delle varie correnti sia in sede di Sottocommissione, che di Comitato di redazione. Ad ogni modo si potrebbe modificare.<\/p><p>Pone ora ai voti la proposta di soppressione del secondo comma.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PERASSI sopprimerebbe la prima parte del secondo comma: \u00ab\u00c8 vietata la concessione di titoli nobiliari\u00bb, che non ritiene necessaria, formulando il comma stesso nel seguente modo: \u00abI predicati dei titoli nobiliari attualmente esistenti valgono soltanto come parte del nome\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che si tratta di un nuovo emendamento.<\/p><p>Pone intanto ai voti l\u2019emendamento Nobile.<\/p><p>TARGETTI dichiara di votare contro l\u2019emendamento, riservandosi, per\u00f2, di proporre, fra le norme transitorie, la dichiarazione di nullit\u00e0 di tutti i titoli nobiliari concessi dal regime fascista.<\/p><p>LACONI, pur votando contro l\u2019emendamento Nobile, ritiene che debba essere non soltanto vietata la concessione di nuovi titoli nobiliari, ma anche il riconoscimento da parte della Repubblica di quelli esistenti. Pensa che questa seconda parte sia implicita nell\u2019abolizione della Consulta araldica, che sar\u00e0 stabilita nelle norme transitorie.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione l\u2019emendamento Nobile.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>PERASSI pensa che sia da escludere che la Repubblica possa concedere titoli nobiliari. Si potrebbe, pertanto, sopprimere la prima parte del comma, adottando la formula: \u00abI predicati dei titoli nobiliari attualmente esistenti valgono soltanto come parte del nome\u00bb.<\/p><p>TERRACINI osserva che il significato dell\u2019emendamento Perassi \u00e8 che, non essendo stato indicato alcuno che abbia la competenza di concedere i titoli, manchi l\u2019esercizio di questa facolt\u00e0. Ora, se \u00e8 vero che nel passato il diritto di concedere titoli era riconosciuto al re, e che nelle attribuzioni del Presidente della Repubblica non si \u00e8 accennato a nulla di analogo, resta sempre la possibilit\u00e0 che domani, per iniziativa parlamentare o del Governo repubblicano, si presenti un progetto di legge che conceda il titolo nobiliare ad una determinata persona, per speciali benemerenze. Occorre pertanto stabilire che non \u00e8 possibile una tale concessione e che quindi iniziative legislative di questo genere non possono essere ammesse. Ritiene quindi che la prima parte del comma debba essere mantenuta.<\/p><p>MORO si associa alle osservazioni dell\u2019onorevole Terracini.<\/p><p>LUCIFERO osserva che non vi \u00e8 pi\u00f9 in Italia l\u2019autorit\u00e0 che possa dare titoli nobiliari. Vorrebbe evitare che nella Costituzione si riscontrassero delle inesattezze tecniche. Crede quindi che la proposta dell\u2019onorevole Perassi sia giustissima proprio dal punto di vista tecnico e dar\u00e0 voto favorevole.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta Perassi di sopprimere l\u2019espressione: \u00ab\u00c8 vietata la concessione di titoli nobiliari\u00bb e lasciare la formula: \u00abI predicati dei titoli nobiliari attualmente esistenti valgono soltanto come parte del nome\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>NOBILE dichiara che lo scopo del suo intervento non riguarda i vecchi titoli nobiliari, ma quelli creati dal fascismo. Perci\u00f2 ha presentato, in via subordinata, il seguente emendamento, che pu\u00f2 essere inserito tra le disposizioni transitorie:<\/p><p>\u00abTutti i titoli nobiliari concessi dal governo fascista sono abrogati. Una legge sancisce pene contro chi ne faccia uso\u00bb.<\/p><p>LACONI ritiene che il secondo comma, con la soppressione della prima parte, debba essere fuso con l\u2019articolo gi\u00e0 previsto nelle norme transitorie per l\u2019abolizione della Consulta araldica. Conseguentemente potr\u00e0 parlarsi di abolizione dei titoli nobiliari concessi dal fascismo.<\/p><p>NOBILE non crede che abolendo la Consulta araldica cadano i titoli nobiliari concessi dal fascismo.<\/p><p>FABBRI pensa che il secondo comma trovi la propria sede opportuna nell\u2019articolo 16. Essendosi nel primo comma affermato che nessuno pu\u00f2 essere privato per motivi politici del proprio nome, si specifica in che modo si deve intendere il predicato dei titoli nobiliari attualmente esistenti.<\/p><p>\u00c8 poi favorevole ad una disposizione, da inserire fra le norme transitorie, in base alla quale siano soppressi i titoli nobiliari concessi in regime fascista, poich\u00e9 egli ritiene che in quel periodo le funzioni del re siano state obliterate dalle passioni popolari del fascismo.<\/p><p>MORO \u00e8 d\u2019accordo che occorra una disposizione per abolire i titoli nobiliari concessi dal fascismo; per\u00f2 non nasconde una certa ripugnanza a che una norma di tal genere compaia nella Costituzione, per quanto vi siano disposizioni finali che si riferiscono a fatti contingenti.<\/p><p>LACONI pensa che con la introduzione della norma proposta dall\u2019onorevole Nobile si venga ad ammettere un riconoscimento dei titoli nobiliari da parte dello Stato. Ora \u00e8 stato ammesso che non vi possa essere concessione di titoli del genere da parte dello Stato repubblicano. Resta la questione del riconoscimento o meno dei titoli esistenti, questione che si risolve attraverso l\u2019abolizione della Consulta araldica e con la specificazione che i predicati attualmente esistenti sono considerati soltanto come parte del nome. Conseguentemente si potr\u00e0 stabilire l\u2019abolizione dei titoli nobiliari concessi dal fascismo.<\/p><p>PRESIDENTE. Come \u00e8 stato rilevato, l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nobile per l\u2019abolizione dei titoli nobiliari concessi dal fascismo fa sorgere il dubbio che tutti gli altri titoli abbiano ancora vigore; mentre lo spirito della disposizione approvata, sia pure nella forma pi\u00f9 ellittica dell\u2019onorevole Perassi, \u00e8 che i titoli del passato non valgono pi\u00f9 come titoli nobiliari. Pensa pertanto che la questione dei titoli nobiliari fascisti possa essere regolata, con opportuna norma, in sede transitoria. L\u2019onorevole Laconi sostiene, d\u2019altra parte, che ridotta la disposizione alla formula che riguarda soltanto i predicati dei titoli nobiliari, \u00e8 opportuno che sia messa in relazione a tutto ci\u00f2 che riguarda il riconoscimento dei titoli nobiliari in sede di Consulta araldica.<\/p><p>NOBILE non ha difficolt\u00e0 a rimettere la sua proposta al Comitato di redazione perch\u00e9 trovi la formula opportuna che si ispiri al concetto da lui sostenuto.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di rinviare la questione al Comitato perch\u00e9 esamini quali norme potranno essere introdotte, sentiti naturalmente i proponenti, onorevoli Nobile e Laconi.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Tutela della salute e igiene pubblica.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che il Comitato di redazione \u00e8 stato officiato dai colleghi che fanno parte del gruppo parlamentare medico di prendere in esame alcune disposizioni relative alla tutela della salute e dell\u2019igiene pubblica.<\/p><p>L\u2019onorevole Ambrosini ha, in proposito, proposto di inserire dopo l\u2019articolo 16 i seguenti tre articoli:<\/p><ol><li>\u2013 \u00abLo Stato tutela la salute come un diritto essenziale e fondamentale di ogni essere umano e come interesse della collettivit\u00e0; promuove lo sviluppo della coscienza igienica; assicura le condizioni necessarie perch\u00e9 l\u2019assistenza sanitaria si effettui in modo adeguato per tutti\u00bb.<\/li><li>\u2013 \u00abLo Stato assolve tali compiti per mezzo dei sanitari, mediante appositi istituti di previdenza facenti capo ad un unico organo centrale tecnico-sanitario, distinto dagli altri organi del potere esecutivo\u00bb.<\/li><li>\u2013 \u00abNessun cittadino pu\u00f2 essere sottoposto a pratiche sanitarie non autorizzate dalla legge; la quale non potr\u00e0 mai consentire che le pratiche sanitarie siano esplicate oltre i limiti imposti dal rispetto della personalit\u00e0 umana\u00bb.<\/li><\/ol><p>Pensa che sia opportuno rinviare la questione all\u2019esame del Comitato di redazione.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Responsabilit\u00e0 penale e pene.<\/p><p>PRESIDENTE passa all\u2019esame dell\u2019articolo 19, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere distolto dal suo giudice naturale, precostituito per legge; n\u00e9 pu\u00f2 essere punito se non in virt\u00f9 di una legge gi\u00e0 in vigore prima del fatto commesso e con la pena in essa prevista, salvo che la legge posteriore sia pi\u00f9 favorevole al reo\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Leone Giovanni ha proposto di dividere l\u2019articolo in due commi, trattandosi di concetti ben distinti. Si tratta di concetti che hanno un valore attuale, dopo le dolorose esperienze fatte in tanti anni.<\/p><p>Pensa che la proposta possa essere accolta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Segue l\u2019articolo 20, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale. L\u2019imputato non \u00e8 considerato colpevole, fino alla condanna definitiva.<\/p><p>\u00abLe pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono ricorrere a trattamenti crudeli e disumani.<\/p><p>\u00abNon \u00e8 ammessa la pena di morte. Possono far eccezione soltanto i Codici militari di guerra\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Nobile e Terracini hanno proposto di sostituire gli ultimi due commi con i seguenti:<\/p><p>\u00abLe pene e la loro esecuzione non possono essere lesive della dignit\u00e0 umana. Esse devono avere come fine precipuo la rieducazione del condannato allo scopo di farne un elemento utile alla societ\u00e0.<\/p><p>\u00abLe pene restrittive della libert\u00e0 personale non potranno superare la durata di quindici anni.<\/p><p>\u00abLa pena di morte potr\u00e0 essere ammessa solo nei Codici militari, limitatamente al periodo di guerra; ed eccezionalmente anche per reati comuni, nel caso di omicidi efferati che sollevino la pubblica indignazione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Lussu ha poi proposto di sopprimere l\u2019ultimo comma che prevede l\u2019abolizione della pena di morte. Crede pertanto che egli intenda riammettere tale pena.<\/p><p>Seguono alcuni emendamenti proposti dall\u2019onorevole Leone Giovanni:<\/p><p>Il primo ha un valore puramente formale; egli propone infatti di sostituire le parole: \u00abe non possono ricorrere a trattamenti crudeli e disumani\u00bb con le seguenti: \u00abe non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Col secondo emendamento propone che la pena di morte sia abolita soltanto per i reati politici.<\/p><p>Col terzo emendamento propone di aggiungere all\u2019articolo il seguente comma: \u00abLa detenzione preventiva \u00e8 ammessa solo per i delitti pi\u00f9 gravi e non pu\u00f2 ledere la dignit\u00e0 della persona umana\u00bb.<\/p><p>Si presenta anzitutto la questione delle pene. Si propone cio\u00e8 di sostituire al divieto delle pene crudeli e disumane, la formula che: \u00able pene e la loro esecuzione non possono essere lesive della dignit\u00e0 umana. Esse devono avere come fine precipuo la rieducazione del condannato allo scopo di farne un elemento utile alla societ\u00e0\u00bb. A questo proposito vi \u00e8 l\u2019emendamento di forma dell\u2019onorevole Leone: \u00abe non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0\u00bb.<\/p><p>NOBILE. \u00c8 sembrato che parlare di \u00abtrattamenti crudeli e disumani\u00bb dia quasi il pretesto per usarli, e ritiene perci\u00f2 molto pi\u00f9 rispondente ed ampia la formula: \u00abLe pene e la loro esecuzione non possono essere lesive della dignit\u00e0 umana\u00bb.<\/p><p>Nell\u2019articolo proposto dal Comitato di redazione si dice che: \u00abLe pene devono tendere alla rieducazione del condannato\u00bb. Ha creduto di dire in modo pi\u00f9 chiaro ed esplicito: \u00abEsse devono avere come fine precipuo la rieducazione del condannato allo scopo di farne un elemento utile alla societ\u00e0\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO intende chiarire perch\u00e9 \u2013 a parte le formule che possono essere accettate o meno \u2013 in seno alla prima Sottocommissione non si \u00e8 voluto risolvere la questione della finalit\u00e0 della pena. La pena ha \u2013 secondo alcuni \u2013 un fine di intimidazione; secondo altri, un fine di prevenzione; secondo altri ancora, deve avere soltanto il fine della rieducazione del colpevole. Si \u00e8 voluto evitare di accettare nella Costituzione una di queste teorie, trattandosi di materia di Codice penale. Ecco perch\u00e9 si \u00e8 usata la parola: \u00abtendere\u00bb; perch\u00e9 si \u00e8 voluto dire, in un senso altamente sociale e umano, che una delle finalit\u00e0 della pena in tutti i casi deve essere la rieducazione del condannato.<\/p><p>BOZZI pensa che la formula proposta dagli onorevoli Nobile e Terracini non sia molto felice, perch\u00e9 il fatto stesso della pena \u00e8 gi\u00e0 qualche cosa che intacca questo patrimonio morale che \u00e8 la dignit\u00e0 umana. Ora il concetto che si deve esprimere, a suo parere, riguarda, quasi direbbe, il trattamento fisico; cio\u00e8 che la pena deve essere scontata con modalit\u00e0 tali che non siano disumane, crudeli.<\/p><p>ROSSI PAOLO trova che la prima parte dell\u2019emendamento degli onorevoli Nobile e Terracini: \u00abLe pene e la loro esecuzione non possono essere lesive della dignit\u00e0 umana\u00bb \u00e8, nella sua formulazione, molto pi\u00f9 elevata dell\u2019altro testo. Dove non \u00e8 d\u2019accordo, \u00e8 nel periodo che segue: \u00abEsse debbono avere come fine precipuo la rieducazione del condannato allo scopo di farne un elemento utile alla societ\u00e0\u00bb. \u00c8 bene che la Costituzione sia ottimista; ma bisogna che non sia ingenua. \u00c8 noto, infatti, che la rieducazione \u00e8 uno degli scopi della pena, ma purtroppo n\u00e9 l\u2019unico, n\u00e9 il principale. Lo scopo principale della pena \u00e8 scientificamente la difesa sociale, e tutti sanno che \u00e8 impossibile parlare seriamente di rieducazione, quando si tratti di condannati a venti o trenta anni. Non vorrebbe quindi che fosse introdotto un concetto cos\u00ec ingenuo e roseo nella Costituzione. Si potrebbe pertanto dire: \u00abLe pene e la loro esecuzione non possono essere lesive della dignit\u00e0 umana e debbono tendere alla rieducazione del condannato, in quanto possibile\u00bb.<\/p><p>MORO ritiene che si debba adottare la formula proposta dal Comitato di redazione: \u00abLe pene devono tendere alla rieducazione del condannato\u00bb. Nella seconda parte pensa che sia bene mettere in rilievo che sono le pene, in quanto eseguite, che non debbono essere in contrasto con la dignit\u00e0 umana. \u00c8 perci\u00f2 favorevole all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Leone, che sostituisce al vocabolo \u00abricorrere\u00bb l\u2019altro \u00abconsistere\u00bb, e adopera l\u2019espressione pi\u00f9 felice: \u00abin trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0\u00bb.<\/p><p>TARGETTI prende occasione dalla seconda parte dell\u2019emendamento, relativa alla finalit\u00e0 delle pene, per richiamare l\u2019attenzione dei proponenti sull\u2019opportunit\u00e0 di rinviare le loro proposte all\u2019Assemblea costituente, per la semplice ragione che le discussioni in sede di Commissione debbono necessariamente essere brevi, per disposizione di regolamento. Ora crede che ciascun Commissario, quale che sia il suo orientamento, debba riconoscere che con la proposta in esame si risolvono con una discussione affrettata questioni annose. Quando i colleghi che hanno proposto l\u2019emendamento hanno accennato, ad esempio, al limite massimo della detenzione, che hanno previsto in quindici anni, essi hanno toccato un problema della pi\u00f9 grande importanza, che non si pu\u00f2 discutere se non inquadrandolo in tutto l\u2019ordinamento penitenziario.<\/p><p>BULLONI \u00e8 favorevole all\u2019emendamento Nobile-Terracini, in quanto considera anche l\u2019esenzione dalle pene, giacch\u00e9 si richiama il futuro legislatore alla necessit\u00e0 di considerare il trattamento del detenuto che sta espiando una pena. Non solo, infatti, la pena pu\u00f2 in se stessa offendere la dignit\u00e0 umana, ma anche, qualche volta, il modo come il detenuto \u00e8 trattato. \u00c8 contrario al testo proposto dal Comitato di redazione: \u00abe non possono ricorrere a trattamenti crudeli e disumani\u00bb, perch\u00e9 ci\u00f2 \u00e8 entrato ormai nella coscienza universale.<\/p><p>PRESIDENTE pensa che nella espressione: \u00absenso di umanit\u00e0\u00bb sia compreso anche il concetto della dignit\u00e0 umana. D\u2019altronde questa ultima espressione \u00e8 stata gi\u00e0 usata in materia di diritti dell\u2019uomo. Ritiene, pertanto, che gli onorevoli Nobile e Terracini possano accedere alla formula: \u00abe non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0\u00bb. Si potrebbe, se mai, aggiungere: \u00abe di dignit\u00e0\u00bb.<\/p><p>NOBILE non intende rinunziare all\u2019espressione: \u00ablesive della dignit\u00e0 umana\u00bb, perch\u00e9 ognuno pu\u00f2 commettere un errore e incappare nel codice: la dignit\u00e0 umana deve essere tuttavia rispettata.<\/p><p>TUPINI \u00e8 contrario alla formula proposta dagli onorevoli Nobile e Terracini, in quanto ritiene che l\u2019espressione adottata dal Comitato di redazione: \u00abLe pene&#8230; non possono ricorrere a trattamenti crudeli e disumani\u00bb sia il modo migliore per salvaguardare la dignit\u00e0 umana.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula: \u00abLe pene e la loro esecuzione non possono essere lesive della dignit\u00e0 umana\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Leone Giovanni: \u00abe non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0\u00bb.<\/p><p>TUPINI voter\u00e0 contro l\u2019emendamento, perch\u00e9 prospetta una forma molto pi\u00f9 generica di quella approvata dalla prima Sottocommissione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>\u00c8 da esaminarsi ora il secondo comma dell\u2019emendamento Nobile-Terracini: \u00abLe pene restrittive della libert\u00e0 personale non potranno superare la durata di quindici anni\u00bb.<\/p><p>Osserva che si tratta di questione che dovr\u00e0 essere risolta in sede di Codice penale e prega i proponenti di rinviarla. Tutt\u2019al pi\u00f9 potrebbe essere tenuto presente che insieme all\u2019abolizione della pena di morte si stabilisca anche l\u2019abolizione dell\u2019ergastolo, perch\u00e9 sono entrambi sullo stesso piano d\u2019idee.<\/p><p>FUSCHINI non crede che si possano risolvere, in sede di Commissione, questioni cos\u00ec gravi ed importanti che implicano la necessit\u00e0 di un esame approfondito e ponderato, e quindi di una seria preparazione.<\/p><p>TERRACINI pensa che l\u2019argomentazione dell\u2019onorevole Fuschini non possa accettarsi: altrimenti in sede di Assemblea costituente non sar\u00e0 possibile presentare alcun emendamento, mentre \u00e8 evidente che ogni membro pu\u00f2 proporre emendamenti, anche sulle materie che hanno formato oggetto di accurato esame da parte delle Sottocommissioni. Si \u00e8 rimasti d\u2019intesa, e l\u2019Assemblea costituente lo ha detto chiaramente, che la Commissione dei settantacinque doveva proporre un progetto di Costituzione. Ci\u00f2 significa che durante lo sviluppo dei lavori i membri della Costituente possono fare proposte di modifica anche su materie scartate dalle Commissioni o non prese in considerazione.<\/p><p>Non ha nulla in contrario a che si rinvii questa discussione, se ventiquattro o quarantotto ore possono servire ad una migliore preparazione; ed \u00e8 pronto a veder respinto l\u2019emendamento; ma non crede che esso sia stato proposto in sede incompetente.<\/p><p>Non \u00e8 esatto che si tratti di una questione riguardante esclusivamente il Codice penale, perch\u00e9 altrimenti anche l\u2019abolizione della pena di morte dovrebbe essere riservata al Codice penale. Vi sono problemi i quali, pur dando origine a disposizioni del Codice penale, sono da inserire nella Costituzione. Cos\u00ec \u00e8 stato fatto per la questione dei figli illegittimi, che \u00e8 stata considerata innanzi tutto per la sua portata di carattere generale.<\/p><p>Il problema particolare che ha affrontato insieme con l\u2019onorevole Nobile, proponendo la sostituzione degli ultimi due commi dell\u2019articolo 20, sta soprattutto nel capoverso, in cui si afferma \u00abche le pene restrittive della libert\u00e0 personale non potranno superare la durata di quindici anni\u00bb.<\/p><p>\u00c8 un\u2019affermazione che pu\u00f2 parere di carattere nuovo, per lo meno in un consesso legislativo italiano, ma rientra in un ordine di problemi gi\u00e0 affrontati da altri Paesi e verso la cui soluzione crede che si orienter\u00e0 il progresso sociale nel mondo.<\/p><p>La proposta, d\u2019altra parte, si ricollega alle affermazioni or ora approvate. Visto che si \u00e8 parlato di una tendenzialit\u00e0 educativa delle pene, intende affermare che se le pene detentive superano un certo limite, non soltanto cessa la possibilit\u00e0 che esse abbiano una capacit\u00e0 educativa, ma, al contrario, sono fonte di un processo di abbrutimento progressivo. Bisogna dire schiettamente che le pene sono una ritorsione della societ\u00e0 di fronte al delitto e togliere quel velame moralistico di cui si vorrebbero coprire. Si dica pure che sono forme di difese sociali, che giungono fino alla soppressione e all\u2019uccisione dell\u2019individuo. Ma se si vuoi dare un contenuto umano alle pene, occorre che esse abbiano anche questo elemento fondamentale. Basterebbe visitare una casa penale per constatare che le persone rinchiuse, dopo vent\u2019anni, sono completamente abbrutite. Prolungata per tanto tempo, la pena detentiva porta a questo processo di deformazione.<\/p><p>Si tratta, dunque, di evitare questo gravissimo inconveniente e di essere coerenti con la prima affermazione. Ha proposto che le pene non superino 15 anni, ma questo termine pu\u00f2 essere modificato, purch\u00e9 si affermi il principio che le pene debbano avere un limite commisurato alla durata della vita umana e allo scopo per cui sono inflitte.<\/p><p>Se si crede di non doverne parlare nella Costituzione, sar\u00e0 bene tener presente che non se ne parler\u00e0 nemmeno in alcun\u2019altra sede. Si stabilisca allora soltanto il diritto della difesa sociale contro la violazione delle leggi.<\/p><p>GRASSI nota che le parole eloquenti e sincere dell\u2019onorevole Terracini mostrano l\u2019importanza e la gravit\u00e0 dell\u2019argomento. Ritiene che in sede di Costituzione non si possa entrare nei particolari del sistema di pene, perch\u00e9 altrimenti bisognerebbe modificare tutti i Codici, e in questa materia non sono possibili improvvisazioni.<\/p><p>Vorrebbe, pertanto, pregare l\u2019onorevole Terracini, pur rendendo omaggio alle sue abili argomentazioni, di tener presente che in questo momento si \u00e8 in tema di affermazione delle libert\u00e0, di cui sono stati stabiliti i princip\u00ee fondamentali. Il legislatore di domani dovr\u00e0 affrontare i problemi concreti. Quindi sar\u00e0 bene rinviare l\u2019argomento alla legislazione penale, tenendo conto delle osservazioni fatte.<\/p><p>FUSCHINI intende chiarire all\u2019onorevole Terracini che il tema da lui proposto merita la massima considerazione da parte del legislatore; ma siccome i componenti della Commissione dei settantacinque non hanno avuto la possibilit\u00e0 di esaminare preventivamente le proposte della prima Sottocommissione, a cui \u00e8 stato affidato il primo studio sui problemi dei diritti e delle libert\u00e0, ritiene opportuno che la Sottocommissione medesima esprima anche su questo argomento il suo parere.<\/p><p>Si rende conto della nobilt\u00e0 dei sentimenti che animano la proposta dell\u2019onorevole Terracini, proposta che apprezza ed ammira. Pensa peraltro che una decisione sia presa sulla scorta di un nuovo parere della prima Sottocommissione che ha discusso tutto il problema.<\/p><p>CEVOLOTTO ricorda che la prima Sottocommissione ha preso in esame, sotto certi aspetti, anche questo problema, perch\u00e9 ha discussa la questione dell\u2019ergastolo ed ha ritenuto che il problema non sia materia di Costituzione. Il problema \u00e8 di una gravit\u00e0 enorme e molte delle considerazioni dell\u2019onorevole Terracini hanno un valore essenziale; ma osserva che, limitando le pene detentive ad un massimo di 15 anni, non vi sarebbe pi\u00f9 relazione con gli articoli che regolano l\u2019amnistia e l\u2019indulto. \u00c8 evidente che, con un paio di indulti, i 15 anni si ridurrebbero a due o tre soltanto.<\/p><p>Si \u00e8 dunque di fronte ad un problema che implica tutto il sistema delle pene, e che \u00e8 per conseguenza problema di legislazione penale. Non ritiene che sia il caso di discuterlo in sede di Costituzione, anche perch\u00e9 sarebbe una questione che dovrebbe essere dibattuta a lungo, e per la quale ritiene che nemmeno l\u2019Assemblea costituente sia la sede pi\u00f9 adatta, perch\u00e9 \u00e8 una questione che ha troppi lati tecnici.<\/p><p>Ad ogni modo questo non \u00e8 in contradizione col fatto che si sia riaffermato il principio dell\u2019abolizione della pena di morte. L\u2019abolizione della pena di morte \u00e8 una delle conquiste della civilt\u00e0 italiana, ed \u00e8 stato un male che ad un certo momento ci\u00f2 si sia dimenticato. Si \u00e8 voluto riaffermare la necessit\u00e0 della pena di morte di fronte all\u2019efferatezza di certi delitti; ma il legislatore italiano considera con serenit\u00e0 anche i fatti contingenti, riaffermando il principio che non si ha il diritto di disporre della vita degli altri.<\/p><p>NOBILE rileva che il principio contenuto nell\u2019emendamento proposto \u00e8 talmente rivoluzionario che, come ha messo in rilievo l\u2019onorevole Terracini, deve dare tutto un indirizzo nuovo alla legislazione e non pu\u00f2 non formare oggetto della Costituzione. Tuttavia non si tratta di un salto nel buio. Vi \u00e8 un grande esempio in questo campo, ed \u00e8 proprio quello della Russia. Il Codice penale russo, se non \u00e8 stato modificato in quest\u2019ultimo tempo, non comporta una pena superiore ai 10 anni. Questa \u00e8 la massima pena che si pu\u00f2 infliggere per un delitto comune. La pena di morte era prevista soltanto per i delitti di tradimento verso lo Stato. Orbene, i risultati che si sono avuti in Russia sono veramente sorprendenti e tali da costituire un esempio degno di considerazione.<\/p><p>MORO non pu\u00f2 non essere sensibile ai motivi altamente umani che hanno ispirato la proposta degli onorevoli Terracini e Nobile, ma d\u2019altra parte crede che questo sia un problema sociale ed umano. Occorre considerare la situazione del Paese. Non si risolve in sede di legislazione penale un problema umano di questa portata. Non si tratta di definire una pena entro certi limiti, ma di creare una tale struttura sociale, un tale costume, per cui il sistema degli illeciti e delle pene venga ad essere configurato in una luce nuova, nell\u2019ambito di una societ\u00e0 diversa da quella attuale. La legislazione dovr\u00e0 registrare e, come noi si spera, anche promuovere, entro certi limiti, una diversa situazione sociale del Paese e prendere tutte le misure adeguate.<\/p><p>Diceva l\u2019onorevole Terracini che se si pone la possibilit\u00e0 di una pena estremamente lunga nel tempo, si d\u00e0 in sostanza alla pena il valore di una pura difesa sociale, e nell\u2019ambito della difesa sociale ogni cosa \u00e8 possibile, anche la soppressione della persona colpevole. Non crede che ci\u00f2 sia del tutto esatto. Certamente le finalit\u00e0 della difesa sociale entrano nella considerazione del legislatore penale. Pur essendo sostenitore delle finalit\u00e0 emendative della pena, ritiene che la rieducazione del reo si compia attraverso la detenzione, in quanto attraverso la pena si realizza un emendamento della personalit\u00e0 umana. Ora, determinare fino a che punto la pena debba punire allo scopo di emendare \u00e8 compito di dosaggio talmente delicato e legato ad un tale complesso di elementi, che si pu\u00f2 dare soltanto una indicazione di massima, lasciando al legislatore di valutare il problema.<\/p><p>MASTROJANNI in sede di prima Sottocommissione fece delle raccomandazioni anche per quanto tratta l\u2019abrogazione della parte generale del Codice penale vigente, specie riguardo all\u2019imputabilit\u00e0, alla recidiva, ecc. Condivide appieno quanto ha affermato l\u2019onorevole Terracini, cio\u00e8 che in sede costituzionale si debba fissare il limite massimo della pena afflittiva, perch\u00e9 avendo discusso delle libert\u00e0 individuali, non vi \u00e8, a suo parere, sede pi\u00f9 adatta per potere fissare il limite massimo entro il quale la libert\u00e0 privata pu\u00f2 essere tolta.<\/p><p>Nega poi che si tratti di un istituto che debba essere considerato dai tecnici esclusivamente, perch\u00e9 il legislatore, allorch\u00e9 si tratta di irrogare le pene pi\u00f9 gravi, ha voluto che insieme ai tecnici sedessero i giurati, segno evidente che non solo i tecnici, ma anche i cittadini debbono poter intervenire con la loro sensibilit\u00e0 per mitigare i rigori della pena. Ora le preoccupazioni che sono state affacciate in relazione all\u2019eventualit\u00e0 dell\u2019amnistia o dell\u2019indulto, che possono ridurre al minimo la pena afflittiva da scontarsi, non hanno consistenza, perch\u00e9 l\u2019indulto e l\u2019amnistia saranno dati in limiti esigui e sempre condizionati alla pena massima.<\/p><p>Che i limiti attualmente fissati dal Codice siano aberranti e crudeli, \u00e8 un fatto. La personalit\u00e0 umana, quando \u00e8 a contatto con tristi ambienti, si corrode, si disgrega, specie se la sensibilit\u00e0 \u00e8 accentuata. Solamente coloro che sono corazzati resistono alla corrosione di quell\u2019ambiente. Qualora si dovesse rimandare lo studio e lo svolgimento di questo problema importantissimo ai tecnici, non si caverebbe un ragno dal buco, perch\u00e9 i tecnici, legati alle dottrine, sono nell\u2019impossibilit\u00e0 di adeguare il sistema delle pene a quelle che sono le esigenze spirituali dell\u2019umanit\u00e0, ma devono necessariamente attenersi, per non tradire il loro insegnamento e i loro orientamenti, a determinate esigenze.<\/p><p>Conclude dichiarando di essere favorevole all\u2019emendamento Nobile-Terracini.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che vi \u00e8 una proposta dell\u2019onorevole Grassi, di rinviare l\u2019argomento al sistema delle leggi penali, in quanto ritiene che non rientri nella materia costituzionale.<\/p><p>NOBILE, per le considerazioni esposte dall\u2019onorevole Mastrojanni, ritiene che si tratti di materia costituzionale.<\/p><p>DOMINED\u00d2, in linea di principio, pur ritenendo che la materia della irrogazione della pena nei suoi sistemi e nei suoi dettagli appartenga alla sede legislativa, deve dire per schiettezza che, a suo parere, un aspetto potrebbe essere considerato in sede costituzionale, cio\u00e8 quello della eventuale determinazione di un limite onde si possa rivedere in sede costituzionale il problema dell\u2019ergastolo.<\/p><p>LUSSU, coerentemente alla proposta di abolizione della pena di morte, voter\u00e0 a favore del rinvio al legislatore penale.<\/p><p>TUPINI, votando a favore della proposta Grassi, intende approvare la formula proposta dalla prima Sottocommissione ed accolta nella successiva formula del Comitato di redazione, in quanto, essendosi sufficientemente discusso in seno alla prima Sottocommissione il problema ed essendosi persino proposta dall\u2019onorevole Togliatti l\u2019abolizione dell\u2019ergastolo, si ritenne che non fosse materia da definire in sede costituzionale e che fosse sufficiente stabilire il concetto generale che le pene tendono alla rieducazione del reo ed escludono trattamenti inumani e crudeli.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta Grassi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 13.10.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Basso, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Canevari, Cappi, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Corsanego, De Michele, De Vita, Domined\u00f2, Fabbri, Farini, Federici Maria, Fuschini, Giua, Gotelli Angela, Grassi, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Pira, La Rocca, Lombardo, Lucifero, Lussu, Mancini, Mannironi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Nobile, Noce Teresa, Perassi, Pesenti, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Taviani, Terracini, Tosato, Tupini, Uberti.<\/p><p><em>Assente giustificato:<\/em> Ghidini.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Amadei, Bordon, Calamandrei, Cannizzo, Castiglia, Colitto, Conti, Di Giovanni, Di Vittorio, Dossetti, Einaudi, Fanfani, Finocchiaro Aprile, Froggio, Iotti Leonilde, Leone Giovanni, Marchesi, Merlin Lina, Mol\u00e8, Mortati, Paratore, Piccioni, Porzio, Rapelli, Togliatti, Togni, Zuccarini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE ADUNANZA PLENARIA 19. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI SABATO 25 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI INDICE Comunicazione del Presidente Presidente. Divieto di stampa e di altre manifestazioni di pensiero a tutela della morale pubblica Presidente \u2013 Nobile \u2013 Lussu \u2013 Merlin Umberto \u2013 Moro \u2013 Terracini [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,2046,2036,2028,1646","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[110,72],"tags":[],"post_folder":[109],"class_list":["post-4937","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01cc","category-commissione-per-la-costituzione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4937","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4937"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4937\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10491,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4937\/revisions\/10491"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4937"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4937"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4937"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=4937"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}