{"id":4935,"date":"2023-10-15T21:57:30","date_gmt":"2023-10-15T19:57:30","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4935"},"modified":"2023-12-08T22:19:25","modified_gmt":"2023-12-08T21:19:25","slug":"seduta-di-venerdi-24-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4935","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 24 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4935\" class=\"elementor elementor-4935\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6d05386 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6d05386\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-993ec3b\" data-id=\"993ec3b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a61272a elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"a61272a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470124sed018cc.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a55c0d3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a55c0d3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p><strong>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/strong><\/p><p><strong>ADUNANZA PLENARIA<\/strong><\/p><p>18.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 24 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>RUINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Disposizioni generali del progetto di Costituzione <\/strong>(<em>Esame degli articoli<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Targetti \u2013 Fabbri \u2013 Lussu \u2013 Togliatti \u2013 Fanfani \u2013 Conti \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Perassi \u2013 Dossetti \u2013 Einaudi \u2013 Tosato \u2013 Grassi \u2013 Leone Giovanni \u2013 Moro \u2013 Cevolotto \u2013 Terracini \u2013 Nobile \u2013 Giua \u2013 Fuschini \u2013 Laconi \u2013 Uberti \u2013 Mancini \u2013 Lucifero \u2013 Bozzi \u2013 Cappi \u2013 La Pira \u2013 Corsanego.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.20.<\/p><p>Esame degli articoli delle disposizioni generali del progetto di Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE avverte la Commissione che essendo stata rinviata la discussione sulla questione generale concernente la composizione della seconda Camera, ed essendo in corso di elaborazione l\u2019articolo riguardante i rapporti dello Stato con le altre Chiese, affidato agli onorevoli Terracini e Dossetti, si prosegue nell\u2019esame dell\u2019articolazione, iniziato nella seduta di mercoled\u00ec.<\/p><p>Ricorda che con un ordine del giorno Conti, Togliatti e Cevolotto, approvato dalla Commissione, si stabil\u00ec che il Comitato di redazione dovesse provvedere soltanto ad un coordinamento formale, lasciando le questioni di sostanza all\u2019Assemblea, mentre la Commissione plenaria avrebbe cercato di non entrare troppo in dettagli per non ritardare il lavoro.<\/p><p>Si stabil\u00ec altres\u00ec che gli emendamenti dovessero essere presentati per iscritto. Dove non vi fossero stati emendamenti, gli articoli si sarebbero ritenuti senz\u2019altro approvati.<\/p><p>Proseguendo nella discussione sul primo articolo, riepiloga le ragioni che hanno indotto il Comitato di redazione a stabilire la formulazione proposta.<\/p><p>Il Comitato di redazione ha riscontrato che il testo approvato dalla prima Sottocommissione presentava notevoli pregi. Sono stati per\u00f2 sollevati alcuni dubbi, soprattutto di forma, poi riconosciuti fondati dalle varie parti. Si \u00e8, per esempio, riconosciuto opportuno dire nel primo comma: \u00abL\u2019Italia\u00bb invece di: \u00abLo Stato italiano\u00bb, adottando perci\u00f2 la formula: \u00abL\u2019Italia \u00e8 Repubblica democratica\u00bb, in quanto dicendo: \u00abStato italiano\u00bb l\u2019idea della Repubblica era gi\u00e0 compresa. Avverte in proposito che il Comitato di redazione ha ritenuto opportuno che si parli sempre di Repubblica, in modo che questa parola rimanga come espressione generale in sostituzione di \u00abStato italiano\u00bb.<\/p><p>TARGETTI direbbe meglio, nel primo comma: \u00abL\u2019Italia \u00e8 una Repubblica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che le questioni puramente letterarie potranno essere rinviate ad una successiva definizione.<\/p><p>Il secondo comma era stato proposto dalla prima Sottocommissione nei seguenti termini:<\/p><p>\u00abEssa ha per suo fondamento il lavoro e la partecipazione concreta di tutti i lavoratori all\u2019organizzazione economica, sociale e politica del Paese\u00bb.<\/p><p>Nel Comitato di redazione, per\u00f2, si \u00e8 ritenuto opportuno dire che il lavoro \u00e8 il fondamento dell\u2019organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica e non che lo Stato italiano ha per fondamento il lavoro. \u00c8 una questione di forma, che per\u00f2 ha un certo valore.<\/p><p>Nel secondo articolo, poi, il testo della prima Sottocommissione diceva:<\/p><p>\u00abLa sovranit\u00e0 dello Stato si esplica nei limiti dell\u2019ordinamento giuridico formato dalla presente Costituzione e dalle altre leggi ad essa conformi\u00bb.<\/p><p>\u00c8 sembrato al Comitato di redazione che il richiamo alla sovranit\u00e0 dello Stato potesse dar luogo ad equivoci ed essere interpretata nel senso fascista, per cui tutto deriva dallo Stato. \u00c8 stata quindi adottata l\u2019espressione: \u00abLa sovranit\u00e0 emana dal popolo\u00bb, esprimente un concetto che \u00e8 alla base di tutte le Costituzioni.<\/p><p>Riguardo all\u2019ultima parte del secondo articolo della Sottocommissione: \u00abTutti i poteri emanano dal popolo, che li esercita direttamente o mediante rappresentanti da esso eletti\u00bb, \u00e8 sembrato che questo concetto fosse compreso gi\u00e0 nell\u2019altro: \u00abLa sovranit\u00e0 emana dal popolo\u00bb.<\/p><p>D\u2019altra parte, si \u00e8 ritenuto necessario fare anche riferimento alle leggi, cosicch\u00e9 l\u2019articolo adottato dal Comitato di redazione, ha avuto la seguente formulazione comprensiva dei concetti accennati, espressi nei due articoli della prima Sottocommissione:<\/p><p>\u00abL\u2019Italia \u00e8 Repubblica democratica.<\/p><p>\u00abLa sua sovranit\u00e0 emana dal popolo e si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi.<\/p><p>\u00abIl lavoro \u00e8 l\u2019essenziale fondamento dell\u2019organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica italiana\u00bb.<\/p><p>Personalmente, non avrebbe difficolt\u00e0 ad adottare anche la formula: \u00abRepubblica dei lavoratori\u00bb; osserva per\u00f2 che essa, essendo usata nelle Costituzioni russa e jugoslava, si riferisce ad una forma particolare, che non \u00e8 propria dell\u2019Italia. Comunque, la Commissione ha gi\u00e0 deciso in merito.<\/p><p>FABBRI ricorda che nella seduta di mercoled\u00ec, dopo l\u2019approvazione del primo comma, si era passati a discutere sul secondo. Qualche Commissario aveva proposto di tornare al testo originario della prima Sottocommissione. In questa ipotesi, egli aveva proposto di sostituire la parola \u00abcittadini\u00bb alla parola \u00ablavoratori\u00bb.<\/p><p>Non essendo stato deciso se debba rimanere il testo del Comitato di redazione o quello della prima Sottocommissione, la questione \u00e8 ancora impregiudicata.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente la necessit\u00e0 di non soffermarsi troppo sulle questioni formali, aggiungendo che nel Comitato di redazione si era rimasti d\u2019accordo di trovare una formula che esprimesse in breve i concetti della sovranit\u00e0 popolare e del lavoro come base della organizzazione dello Stato, fondendo i due articoli proposti dalla prima Sottocommissione.<\/p><p>LUSSU precisa che la sua proposta era di adottare come secondo comma il testo proposto dalla prima Sottocommissione: \u00abEssa ha per suo fondamento il lavoro e la partecipazione concreta di tutti i lavoratori alla organizzazione economica, sociale e politica del Paese\u00bb, e come terzo comma il secondo proposto dal Comitato di redazione e cio\u00e8:<\/p><p>\u00abLa sua sovranit\u00e0 emana dal popolo e si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi\u00bb.<\/p><p>Aveva proposto infine la soppressione dell\u2019ultimo comma del testo del Comitato e dell\u2019articolo 2 proposto dalla Sottocommissione.<\/p><p>L\u2019onorevole Tosato, a sua volta, proponeva dopo il comma: \u00abL\u2019Italia \u00e8 Repubblica democratica\u00bb di ripristinare gli articoli 1 e 2 proposti dalla Sottocommissione.<\/p><p>A questo punto la discussione \u00e8 stata sospesa.<\/p><p>PRESIDENTE sottopone alla Commissione la proposta dell\u2019onorevole Lussu, salvo la formulazione del comma, che potrebbe essere: \u00abL\u2019organizzazione economica, politica e sociale della Repubblica ha per fondamento il lavoro e la partecipazione concreta di tutti i lavoratori\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI sottolinea la necessit\u00e0 di tener conto della sostanza, evitando che, con il pretesto della forma, la Commissione sia messa continuamente di fronte a nuove formulazioni, ognuna differente dalle altre.<\/p><p>Vi sar\u00e0 poi un Comitato che curer\u00e0 la forma.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la questione si riduce a decidere se deve essere prima espresso il riferimento al lavoro o quello alla sovranit\u00e0 popolare.<\/p><p>Ricorda che al Comitato di redazione \u00e8 parso che storicamente, poich\u00e9 la sovranit\u00e0 popolare \u00e8 base dell\u2019ordinamento di tutte le Repubbliche democratiche, questo concetto dovesse andar prima; e dovesse accentuarsi dopo, il concetto del lavoro.<\/p><p>TOGLIATTI ricorda che nella prima Sottocommissione, dopo lungo dibattito, essendo stata respinta la formula: \u00abRepubblica di lavoratori\u00bb, venne considerato opportuno aggiungere, immediatamente dopo la definizione di Repubblica democratica, la formula riferentesi al lavoro come fondamento dello Stato, ed in questo tutti si trovarono d\u2019accordo dal momento che era stata respinta la formula precedente.<\/p><p>In ci\u00f2 sta il motivo della connessione fra il primo ed il secondo comma.<\/p><p>PRESIDENTE risponde all\u2019onorevole Togliatti che il Comitato di redazione si inspir\u00f2 invece al concetto che la sovranit\u00e0 popolare \u00e8 la base fondamentale della Repubblica, e che la qualificazione del lavoro dovesse essere aggiunta dopo, per dare un tono particolare alla Repubblica italiana.<\/p><p>FANFANI \u00e8 d\u2019avviso che la novit\u00e0 nella Costituzione non sia tanto il concetto della sovranit\u00e0 che risiede nel popolo, quanto la caratterizzazione della Repubblica con il suo fondamento sul lavoro. Insiste quindi perch\u00e9 si torni al testo della prima Sottocommissione, con qualche eventuale modifica.<\/p><p>PRESIDENTE, riassumendo le varie proposte presentate, rileva che il testo dell\u2019articolo potrebbe essere il seguente:<\/p><p>\u00abL\u2019Italia \u00e8 Repubblica democratica. Essa ha per fondamento il lavoro e la partecipazione concreta di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La sovranit\u00e0 emana dal popolo e si esercita nella forma e nei limiti della Costituzione e delle leggi\u00bb.<\/p><p>CONTI osserva che l\u2019aggettivo \u00abconcreta\u00bb \u00e8 inutile.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che esso potrebbe essere sostituito con \u00abeffettiva\u00bb.<\/p><p>Rimane in sospeso l\u2019emendamento Fabbri, il quale propone di sostituire la parola \u00abcittadini\u00bb alla parola \u00ablavoratori\u00bb.<\/p><p>FABBRI non ha nessuna difficolt\u00e0 ad ammettere che il fondamento dello Stato \u00e8 il lavoro, e la necessit\u00e0 del suo emendamento non sarebbe sorta se fosse rimasto il testo proposto dal Comitato di redazione, secondo il quale il lavoro \u00e8 l\u2019essenziale fondamento dell\u2019organizzazione dello Stato. Quando invece si viene a parlare dei soggetti dell\u2019organizzazione economica, sociale e politica, questi non possono essere soltanto i lavoratori, ma sono tutti i cittadini. Quando si tratta di andare sotto le armi, o di pagare le imposte, il manifesto si rivolge ai cittadini; quando il lavoratore va a riposo o l\u2019impiegato in pensione, non perde la qualit\u00e0 e non deve perdere i diritti del cittadino.<\/p><p>La Repubblica democratica deve \u2013 a suo avviso \u2013 comprendere l\u2019universalit\u00e0 dei cittadini; l\u2019emendamento proposto risponde appunto alla necessit\u00e0 di affermare questo principio.<\/p><p>DOMINED\u00d2 preferisce l\u2019espressione \u00abcittadini\u00bb a quella \u00ablavoratori\u00bb, perch\u00e9 meglio rispondente all\u2019esigenza di affermare una concezione solidarista in luogo di quella classista.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti per alzata di mano l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>(<em>Segue la votazione per alzata di mano<\/em>).<\/p><p>FABBRI domanda la votazione per appello nominale.<\/p><p>PRESIDENTE osserva all\u2019onorevole Fabbri che, poich\u00e9 si \u00e8 gi\u00e0 in votazione, la sua richiesta non pu\u00f2 essere accolta.<\/p><p>Constata che l\u2019emendamento Fabbri \u00e8 respinto avendo avuto parit\u00e0 di voti favorevoli e contrari.<\/p><p>Pone ai voti l\u2019articolo 1 nel seguente testo definitivo:<\/p><p>\u00abL\u2019Italia \u00e8 Repubblica democratica. Essa ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese.<\/p><p>\u00abLa sovranit\u00e0 emana dal popolo e si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>PERASSI si riserva di proporre, in altra sede, la dizione: \u00abnei limiti della Costituzione e delle altre leggi ad essa conformi\u00bb, come era nel testo della prima Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che, non essendovi proposte di emendamenti od osservazioni sull\u2019articolo 2, questo si intende approvato nel testo proposto dal Comitato di redazione.<\/p><p>Segue l\u2019articolo 3:<\/p><p>\u00abLe norme del diritto delle genti, generalmente riconosciute, sono considerate parte integrante del diritto italiano\u00bb.<\/p><p>Avverte che su questo articolo, gli onorevoli Perassi, Ambrosini, Cevolotto, Tosato, Mortati, Targetti, Terracini, Grassi e Bozzi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l\u2019articolo con il seguente:<\/p><p>\u00abL\u2019ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute\u00bb.<\/p><p>PERASSI d\u00e0 ragione dell\u2019emendamento facendo presente anzitutto come da esso esuli qualsiasi significato politico. L\u2019articolo 3, comunque formulato, tende ad istituire quello che si pu\u00f2 chiamare un dispositivo di adattamento automatico del diritto interno al diritto internazionale generale. Questo concetto \u2013 sul quale ritiene che tutti siano d\u2019accordo \u2013 \u00e8 stato espresso nell\u2019articolo 3, proposto dalla Sottocommissione e dal Comitato di redazione adottato, riprendendo testualmente la formulazione dell\u2019articolo 4 della Costituzione di Weimar.<\/p><p>L\u2019emendamento sostitutivo presentato da lui e da altri colleghi non ha se non una portata formale. Osserva al riguardo che la stessa dottrina tedesca rilev\u00f2 che l\u2019articolo 4 della Costituzione di Weimar ha una formulazione impropria, in quanto non \u00e8 esatto che una norma di diritto internazionale passi cos\u00ec come \u00e8 nel diritto interno di uno Stato. Porta il tipico esempio di una di quelle poche norme internazionali generalmente riconosciute, quella cio\u00e8 che obbliga gli Stati ad esentare gli agenti diplomatici dalla giurisdizione civile e penale. Ora, qual \u00e8 la norma che in corrispondenza con quella norma del diritto internazionale si inserisce automaticamente nell\u2019ordinamento giuridico interno per effetto dell\u2019articolo della Costituzione del quale si discute? \u00c8 una norma processuale che si indirizza agli organi giurisdizionali dello Stato ed ai privati. Non si tratta, quindi, di un passaggio della stessa norma da un ordinamento all\u2019altro. Si ha, invece, la creazione nel diritto interno di una norma che \u00e8 bens\u00ec correlativa a quella internazionale, ma non \u00e8 identica. Infatti, l\u2019articolo 4 della Costituzione di Weimar, nonostante la sua formulazione, \u00e8 stato definito un \u00abtrasformatore permanente\u00bb.<\/p><p>Ci\u00f2 posto, ferma restando l\u2019idea fondamentale, cio\u00e8 che si vuole fare in modo che l\u2019ordinamento giuridico italiano si adatti automaticamente, ossia senza bisogno di un atto legislativo al diritto internazionale generale, \u00e8 opportuno che questo concetto sia espresso con una norma formulata in maniera tecnicamente appropriata. A ci\u00f2 i proponenti dell\u2019emendamento hanno ritenuto provvedere con la formulazione proposta: \u00abl\u2019ordinamento giuridico italiano si conforma (\u00e8 sottinteso automaticamente) alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute\u00bb. Rileva che \u00e8 stata adottata la dizione: \u00abdiritto internazionale\u00bb, anzich\u00e9 quella di: \u00abdiritto delle genti\u00bb, perch\u00e9 quest\u2019ultima non corrisponde alla nostra terminologia usuale. Anche la Francia, in cui pi\u00f9 generalmente \u00e8 usata questa espressione, nella sua Costituzione usa invece la dizione di diritto internazionale. La formula proposta si trova anche nel preambolo della nuova Costituzione francese.<\/p><p>Ritiene che la Commissione, tenute presenti le spiegazioni date, vorr\u00e0 accogliere l\u2019emendamento che, per ragioni di pura tecnica giuridica, egli ed i suoi colleghi hanno creduto opportuno presentare.<\/p><p>DOSSETTI premette che egli non ha alcuno speciale attaccamento alla formula proposta dalla prima Sottocommissione, facendo presente che, come Correlatore su questo argomento, aveva presentato una formula diversa che avrebbe evitate le giuste osservazioni fatte dall\u2019onorevole Perassi alla formula definitivamente adottata. Tale formula era modellata sullo schema di quella proposta dai professori Ago e Morelli nella relazione su questo argomento della Commissione del Ministero della Costituente.<\/p><p>Esprime peraltro il dubbio che la formula proposta con l\u2019emendamento affermi s\u00ec l\u2019adattamento necessario del diritto interno al diritto internazionale, ma non serva invece all\u2019adattamento automatico, se per adattamento automatico si intenda un adattamento del diritto interno al diritto internazionale che operi senza bisogno di una norma specifica che trasporti la norma del diritto internazionale nel diritto interno. Gli sembra che la formula che viene ora proposta affermi la necessit\u00e0 di una conformazione del diritto interno al diritto internazionale, senza operare necessariamente un adattamento automatico s\u00ec da far ritenere necessaria una norma la quale operi il trapasso per la singola disposizione.<\/p><p>Se l\u2019onorevole Perassi esclude questo dubbio, si rimette al suo giudizio; purch\u00e9 sia ben chiaro che si vota per un adattamento automatico che operi all\u2019infuori di una norma specifica che travasi la norma del diritto internazionale nel diritto interno.<\/p><p>EINAUDI osserva che nelle parole: \u00absi conforma\u00bb non v\u2019\u00e8 niente di automatico; e gli sembra che con la dizione proposta nell\u2019emendamento si richieda sempre una legge interna che di volta in volta operi questo travasamento.<\/p><p>L\u2019espressione potrebbe dunque, a suo avviso, dar luogo in avvenire a dei dubbi.<\/p><p>DOSSETTI ricorda che la formula accennata, da lui ripresa nella relazione, era approssimativamente la seguente:<\/p><p>\u00abLe norme di diritto internazionale generalmente riconosciute fanno parte dell\u2019ordinamento interno dello Stato, senza che occorra emanarle con apposito atto\u00bb.<\/p><p>Gli sembra questa una formula forse anche un po\u2019 contorta, ma che riproduce il principio non solo dell\u2019adattamento necessario, ma anche quello dell\u2019adattamento automatico.<\/p><p>TOGLIATTI ricorda che la questione fu discussa lungamente nella prima Sottocommissione, e ne sottolinea l\u2019importanza per l\u2019avvenire dello Stato italiano, in quanto si tratta di adottare una formula che, automaticamente, porta alcune norme di diritto internazionale ad entrare a far parte del nostro diritto.<\/p><p>A suo avviso; la formula dell\u2019onorevole Perassi che si riferisce al diritto internazionale, \u00e8 pi\u00f9 elastica, e \u2013 in sostanza \u2013 lascia aperta la possibilit\u00e0 di un atto interno di volont\u00e0 sovrana; mentre adottando la formula Dossetti, riferentesi al diritto delle genti in generale, e non a norme concrete di diritto internazionale quali possono risultare da strumenti internazionali di altre Potenze o anche di una associazione di altre Potenze, occorrer\u00e0 un atto della nostra volont\u00e0 per l\u2019adesione.<\/p><p>PERASSI osserva che sostanzialmente non vi \u00e8 differenza tra le due espressioni: con esse si intende alludere esclusivamente alle norme del diritto internazionale generale, non alle norme che siano poste da accordi internazionali bilaterali o collettivi. L\u2019adattamento del diritto interno italiano a norme derivanti da trattati bilaterali o collettivi non \u00e8 regolato da questo articolo; sar\u00e0 attuato secondo altri procedimenti.<\/p><p>Ci\u00f2 che si vuole qui stabilire \u2013 e su questo punto non comprende perch\u00e9 sia sorto equivoco \u2013 \u00e8 precisamente l\u2019adattamento automatico del diritto interno a quello internazionale generale. Questo era il significato dell\u2019articolo 4 della Costituzione di Weimar. Ed egli crede che nel suo emendamento sia espressa in maniera sufficientemente chiara il carattere automatico dell\u2019adattamento, nel senso che questo si compie per effetto diretto della norma della Costituzione, senza, cio\u00e8, che occorra di volta in volta un atto interno di legislazione. L\u2019articolo, che si inserisce nella Costituzione, \u00e8 un dispositivo tale che, funzionando automaticamente, tiene l\u2019ordinamento giuridico in un equilibrio continuo e perfetto col diritto internazionale generale. Per modo che, il giorno in cui per ipotesi si avesse una modificazione della norma citata come esempio, cio\u00e8 dell\u2019obbligo internazionale di concedere le esenzioni dalla giurisdizione civile e penale agli agenti diplomatici, automaticamente l\u2019ordinamento interno italiano si conformerebbe alla nuova disposizione.<\/p><p>TOSATO \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>Ritiene che il termine \u00abdiritto internazionale\u00bb sia pi\u00f9 esatto che non quello \u00abdiritto delle genti\u00bb e che vi sia il concetto di adattamento automatico nelle parole \u00absi conforma\u00bb. Soltanto, per maggiore chiarezza, domanda se non sarebbe opportuno modificare le parole \u00absi conforma\u00bb nelle altre \u00ab\u00e8 conforme\u00bb.<\/p><p>GRASSI crede che il termine \u00absi conforma\u00bb dia maggiormente l\u2019idea della continuit\u00e0 del dispositivo.<\/p><p>LEONE GIOVANNI \u00e8 d\u2019avviso che per affermare il concetto dell\u2019ingresso automatico delle norme di diritto internazionale riconosciute nel nostro ordinamento giuridico, la formula pi\u00f9 idonea sia quella adottata nel testo della prima Sottocommissione, sostituendo peraltro l\u2019espressione \u00abdiritto delle genti\u00bb con quella \u00abdiritto internazionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE chiede all\u2019onorevole Perassi se accetta la modifica proposta dall\u2019onorevole Tosato: \u00ab\u00e8 conforme\u00bb, anzich\u00e9 \u00absi conforma\u00bb.<\/p><p>PERASSI non accetta la modifica in quanto ritiene pi\u00f9 rispondente l\u2019espressione \u00absi conforma\u00bb, facendo rilevare che essa si riferisce all\u2019ordinamento giuridico interno, non allo Stato, onde esprime in maniera indubbia il carattere automatico dell\u2019adattamento.<\/p><p>LUSSU \u00e8 favorevole alla proposta di tornare al testo proposto dalla Sottocommissione che ritiene esprima meglio il pensiero dell\u2019onorevole Perassi che non l\u2019emendamento dallo stesso presentato. Il diritto internazionale non \u00e8 infatti una creazione estranea alla volont\u00e0, nella fattispecie, dello Stato italiano, perch\u00e9, quand\u2019anche ci\u00f2 fosse, lo Stato italiano avrebbe un dovere interno di farlo suo. Osserva che i trattati internazionali possono influire sul diritto internazionale senza che siano la stessa cosa: cos\u00ec, nel 1815, il Congresso di Vienna; cos\u00ec, nel 1919-20, il Trattato di Versailles hanno influito sul diritto internazionale, pur essendo distinti da esso. Il diritto internazionale \u00e8 una creazione alla quale prendono parte tutti gli Stati civili; ma se anche uno Stato civile non vi intervenisse, esso ha l\u2019obbligo verso la civilt\u00e0 di un adattamento interno, e non gi\u00e0 di una applicazione automatica. \u00c8 chiaro allora che l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Perassi risponde s\u00ec al pensiero che ha espresso, ma ci\u00f2 \u00e8 chiarito gi\u00e0 nell\u2019articolo 3 proposto. Dichiara pertanto che voter\u00e0 a favore dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Perassi, interpretandolo per\u00f2 nel senso che esso non abbia valore di automatismo.<\/p><p>PERASSI fa presente che pu\u00f2 essere strano che il presentatore di un emendamento debba essere costretto a fare una dichiarazione di voto. Ma, dopo la dichiarazione dell\u2019onorevole Lussu, dichiara a sua volta di votare l\u2019emendamento presentato da lui e da altri colleghi, precisando che con esso si \u00e8 precisamente inteso creare un dispositivo di adattamento automatico del diritto italiano al diritto internazionale generalmente riconosciuto.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Perassi, tendente a sostituire l\u2019articolo 3 proposto con il seguente:<\/p><p>\u00abL\u2019ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Segue l\u2019articolo 4:<\/p><p>\u00abL\u2019Italia rinunzia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libert\u00e0 degli altri popoli e consente, a condizione di reciprocit\u00e0 e di eguaglianza, le limitazioni di sovranit\u00e0 necessarie ad un\u2019organizzazione internazionale che assicuri la pace e la giustizia per i popoli\u00bb.<\/p><p>Avverte che su questo articolo l\u2019onorevole Lussu ha presentato un emendamento, consistente nel sostituire all\u2019espressione: \u00aborganizzazione internazionale\u00bb l\u2019altra: \u00aborganizzazione europea ed internazionale\u00bb.<\/p><p>LUSSU chiarisce lo spirito del suo emendamento, che \u00e8 l\u2019espressione del desiderio manifestato da alcune correnti politiche esistenti in Italia ed anche da parecchi colleghi dell\u2019Assemblea costituente. Il desiderio \u00e8 quello di non escludere la possibilit\u00e0 che, in un futuro prossimo o lontano, sia possibile dare un\u2019organizzazione federalistica all\u2019Europa. Per questa esigenza, appunto, sarebbe opportuno introdurre nella Costituzione questo riferimento ad una concezione federalistica limitata eventualmente anche all\u2019ambito europeo.<\/p><p>MORO, mentre \u00e8 d\u2019accordo sulla sostanza della proposta Lussu, in quanto tutti desiderano un\u2019organizzazione internazionale, limitata magari all\u2019Europa, non crede che fare nell\u2019articolo un richiamo espresso a questa concezione sia conveniente. Dicendo infatti. \u00abinternazionale\u00bb, sono gi\u00e0 comprese tutte le ipotesi, e quindi anche quella prospettata dall\u2019onorevole Lussu.<\/p><p>LUSSU osserva che il testo dell\u2019articolo trova rispondenza in quanto \u00e8 detto, sia pure con formula differente, nel preambolo della Costituzione francese, ove si stabilisce che la Francia consente a tutte le limitazioni della sua sovranit\u00e0 che sono necessarie all\u2019organizzazione della difesa della pace. Si sa per\u00f2 che in Francia le correnti federalistiche non esistono, mentre sono esistite e tuttora esistono in Italia. \u00c8 spiegabile quindi che in Francia questo concetto non sia stato fissato nella Carta costituzionale, mentre in Italia, se non vi si facesse espresso riferimento, si darebbe l\u2019impressione che tali aspirazioni non trovino alcun consenso.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Lussu.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Ricorda che, per quanto riguarda il successivo articolo 5 \u2013 approvato in una delle ultime sedute \u2013 era rimasta sospesa l\u2019aggiunta di un ultimo comma relativo ai rapporti tra lo Stato e le Chiese diverse dalla cattolica. Era stato presentato in proposito un comma aggiuntivo dall\u2019onorevole Terracini, la cui definitiva formulazione era stata deferita ad un piccolo Comitato.<\/p><p>D\u00e0 lettura del testo:<\/p><p>\u00abLe altre confessioni religiose hanno il diritto di organizzarsi secondo propr\u00ee statuti, in quanto non contrastino con l\u2019ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese, ove lo richieggano, con le loro rappresentanze\u00bb.<\/p><p>Pone ai voti l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 5 cos\u00ec formulato.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>MORO solleva una eccezione circa la collocazione del comma. Se esso viene posto alla fine dell\u2019articolo 5, sta bene; altrimenti occorrer\u00e0 dire: \u00able confessioni\u00bb, anzich\u00e9: \u00able altre confessioni\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO \u00e8 d\u2019opinione che il comma approvato debba essere collocato al termine dell\u2019articolo 5, altrimenti perderebbe tutto il suo significato.<\/p><p>TERRACINI dichiara anch\u2019egli di essere convinto che il posto idoneo del comma sia alla fine dell\u2019articolo 5.<\/p><p>MORO, dopo la dichiarazione dell\u2019onorevole Terracini, ritira la sua eccezione.<\/p><p>DOSSETTI propone si faccia riserva del definitivo collocamento dell\u2019articolo.<\/p><p>CEVOLOTTO \u00e8 d\u2019accordo. Propone di mantenere per ora l\u2019attuale collocamento dell\u2019articolo, salvo a spostarlo nel caso dovesse sorgere una questione di carattere generale.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE sottopone all\u2019esame della Commissione l\u2019articolo 6 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abPer tutelare i princip\u00ee sacri ed inviolabili di autonomia e dignit\u00e0 della persona, e di umanit\u00e0 e giustizia fra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce ai singoli ed alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalit\u00e0 i diritti di libert\u00e0 e richiede l\u2019adempimento dei doveri di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale\u00bb.<\/p><p>Avverte che l\u2019onorevole Cevolotto ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il presente articolo, nonch\u00e9 il successivo articolo 7, rinviando al preambolo le dichiarazioni in essi contenute.<\/p><p>CEVOLOTTO, senza rinunciare alla sua proposta, si propone di riprenderla, se del caso, quando sar\u00e0 stata adottata una decisione sulla questione di premettere o meno un preambolo alla Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che, all\u2019articolo 6, vi \u00e8 un emendamento dell\u2019onorevole Nobile che vorrebbe la soppressione delle parole: \u00abautonomia e\u00bb.<\/p><p>Ricorda all\u2019onorevole Nobile che su questo articolo \u00e8 intervenuto un accordo in sede di Comitato di redazione fra le varie correnti ivi rappresentate e che il significato dato alla parola \u00abautonomia\u00bb \u00e8 quello letterale, nel senso, cio\u00e8, che l\u2019uomo pu\u00f2 agire secondo coscienza; il che non toglie per\u00f2 che lo Stato possa imporre dei limiti.<\/p><p>NOBILE fa presente che nel proporre il suo emendamento \u00e8 stato mosso dalla considerazione che la Costituzione deve essere intelligibile per tutti i cittadini di qualsiasi classe sociale e grado di cultura. Invece il testo dell\u2019articolo in discussione lascia perplessi anche persone di cultura. Con l\u2019occasione, richiama l\u2019attenzione sull\u2019ultima parte dell\u2019articolo dove \u00e8 detto: \u00abe richiede l\u2019adempimento dei doveri di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale\u00bb, rilevando come anche questa dizione sia poco chiara.<\/p><p>Comunque, non insiste nel suo emendamento.<\/p><p>DOSSETTI desidera avanzare una riserva circa quelle limitazioni che nel nuovo articolo sono state poste dal Comitato di redazione rispetto al testo originario formulato dalla Sottocommissione. Si dichiara d\u2019accordo su tutte le modificazioni ad eccezione di quella finale, l\u00e0 dove \u00e8 detto: \u00above si svolge la loro personalit\u00e0 i diritti di libert\u00e0\u00bb, in quanto la ritiene una modificazione pi\u00f9 di sostanza che di forma. Le garanzie previste dal testo della Sottocommissione investivano tutti i diritti e non soltanto quelli strettamente qualificati secondo la classificazione tradizionale \u00abdiritti di libert\u00e0\u00bb cos\u00ec come risulterebbe dal nuovo testo.<\/p><p>Pur accettando la formulazione proposta dal Comitato di redazione \u2013 alla quale riconosce una maggiore giuridicit\u00e0 \u2013 \u00e8 d\u2019avviso che sarebbe opportuno tentare di trovare una formula che tenesse conto delle sue osservazioni.<\/p><p>PRESIDENTE esprime l\u2019opinione che il Comitato di redazione abbia voluto maggiormente specificare e non limitare.<\/p><p>DOSSETTI osserva che se si \u00e8 d\u2019accordo sulla sostanza, la questione potrebbe senz\u2019altro essere risolta in sede di ulteriore revisione degli articoli.<\/p><p>NOBILE, dovendosi procedere ad una revisione sia pure formale, prega di tener presenti anche le sue osservazioni.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che l\u2019articolo 6 si intende approvato, salvo a procedere successivamente ad una revisione formale tenendo conto delle osservazioni degli onorevoli Dossetti e Nobile.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Avverte che l\u2019articolo 7, sul quale non sono stati proposti emendamenti, si intende approvato.<\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 8:<\/p><p>\u00abLa libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile.<\/p><p>\u00abNon \u00e8 ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione e perquisizione personale o del domicilio, di sequestro e controllo della corrispondenza, n\u00e9 qualsiasi altra restrizione della libert\u00e0, se non per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.<\/p><p>\u00abIn casi eccezionali di necessit\u00e0 ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, la polizia pu\u00f2 prendere misure provvisorie di sicurezza, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria; e se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto.<\/p><p>\u00ab\u00c8 punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libert\u00e0\u00bb.<\/p><p>Informa che su questo articolo l\u2019onorevole Perassi aveva proposto il seguente emendamento:<\/p><p><em>Nel secondo comma, sopprimere le parole: <\/em>\u00abdi sequestro o controllo della corrispondenza\u00bb.<\/p><p><em>Inserire, come articolo separato<\/em> (8-<em>bis<\/em>)<em> l\u2019articolo approvato in merito dalla prima Sottocommissione:<\/em><\/p><p>\u00abLa libert\u00e0 e la segretezza di comunicazione e di corrispondenza in qualsiasi forma sono garantite.<\/p><p>\u00abPu\u00f2 derogarsi a questa disposizione solo per motivata decisione dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>\u00abLa legge pu\u00f2 stabilire limitazioni ed istituire censure per il tempo di guerra.<\/p><p>\u00abLa divulgazione di notizie per tal modo conosciute \u00e8 vietata\u00bb.<\/p><p>Con tale emendamento, l\u2019onorevole Perassi tendeva a dividere ancora una volta i tre tipi di inviolabilit\u00e0: della persona, del domicilio, della corrispondenza. Ha fatto osservare peraltro al proponente che l\u2019unificazione ha il vantaggio di considerare un istituto fondamentale, che \u00e8 una novit\u00e0 per la Costituzione, per cui la polizia non potr\u00e0 prendere nessun provvedimento, ad esempio, di sequestro di corrispondenza senza darne notizia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria che esercita un sindacato.<\/p><p>Poich\u00e9 per\u00f2 nel testo proposto dall\u2019onorevole Perassi vi era il principio che l\u2019atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria deve essere motivato, ritiene si possa in questo senso modificare il secondo comma dell\u2019articolo 8, dicendosi nell\u2019inciso: \u00abse non per atto motivato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>L\u2019emendamento Perassi considerava anche il caso di guerra, ma \u00e8 evidente che in tal caso verranno modificate tanto le norme sulla corrispondenza, quanto quelle sull\u2019arresto e sulle perquisizioni. Quindi \u00e8 inutile parlarne in un testo costituzionale.<\/p><p>L\u2019onorevole Perassi, accettando il suo punto di vista, ha limitato il suo emendamento alla modifica al secondo comma relativo alla specificazione della motivazione per l\u2019atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>GIUA ritiene che il terzo comma dell\u2019articolo 8 sia confuso ed inutile, e fa osservare che, in pratica, le cose si svolgono ben diversamente. Difatti, ognuno sa quello che avviene in materia di corrispondenza, e tutti coloro che hanno subito processi in periodo fascista sanno che la corrispondenza era controllata, ma che regolarmente i destinatari ricevevano le lettere che erano state loro spedite, beninteso dopo che la polizia ne aveva dedotte le notizie che le interessavano.<\/p><p>Quindi in questo articolo \u2013 a suo avviso \u2013 si d\u00e0 prova di una grande ingenuit\u00e0, perch\u00e9 quando si d\u00e0 la possibilit\u00e0 alla polizia di aprire la corrispondenza privata, gli organi di pubblica sicurezza non hanno pi\u00f9 alcun interesse a trasmetterla alla Magistratura.<\/p><p>Occorre quindi decidere: o stabilire che la polizia non pu\u00f2 violare il segreto epistolare, oppure dire che la Magistratura sar\u00e0 garante per il cittadino italiano di questa violazione della corrispondenza privata.<\/p><p>Propone di eliminare il terzo comma dell\u2019articolo.<\/p><p>PRESIDENTE osserva all\u2019onorevole Giua che, non essendo stato presentato un emendamento scritto, la sua proposta non pu\u00f2 essere presa in considerazione.<\/p><p>Fa presente comunque che, per i casi di assoluta urgenza, non si pu\u00f2 negare alla polizia la facolt\u00e0 di adottare misure provvisorie di sicurezza, con la cautela di una comunicazione all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Stabilire che la polizia non possa arrestare o perquisire il domicilio o aprire eventualmente una corrispondenza per poter scoprire un delitto, sarebbe una ingenuit\u00e0 che non pu\u00f2 essere affermata. Ci\u00f2 che importa \u00e8 che di questi atti sia data immediatamente notizia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>GIUA osserva che quanto ha detto il Presidente \u00e8 affermato nel secondo comma, mentre il terzo gli sembra inutile.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019avviso che anche il terzo rappresenti una conquista, perch\u00e9 in sostanza asserisce che la polizia non pu\u00f2 compiere un atto senza il controllo dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>GIUA insiste nella sua osservazione, per quanto si riferisce alla corrispondenza privata, rilevando che non si pu\u00f2 dare alla polizia la possibilit\u00e0 di aprire corrispondenza privata inviandola alle autorit\u00e0 giudiziarie, in considerazione anche del fatto che potrebbe trattarsi di desumere dalla corrispondenza notizie politiche.<\/p><p>CONTI si associa alle considerazioni fatte dall\u2019onorevole Giua. \u00c8 convinto che la polizia continuer\u00e0 in pratica a fare quello che ha sempre fatto, violando tutte le corrispondenze che creder\u00e0; ma ritiene che sia inopportuno ammettere il principio. La violazione della corrispondenza \u00e8 un delitto che non pu\u00f2 essere ammesso e sancito dall\u2019Assemblea costituente.<\/p><p>EINAUDI si associa anch\u2019egli alle preoccupazioni dell\u2019onorevole Giua, e fa presente l\u2019opportunit\u00e0 di aggiungere nell\u2019articolo un riferimento alle intercettazioni telefoniche.<\/p><p>FUSCHINI si associa, sottolineando la necessit\u00e0 che l\u2019articolo si riferisca tanto alla corrispondenza, quanto alle comunicazioni in genere.<\/p><p>PRESIDENTE constata che l\u2019avviso di molti Commissari \u00e8 per il ritorno alla proposta Perassi di compilare un nuovo articolo. Propone di accogliere tale proposta dando mandato per la compilazione dell\u2019articolo stesso al proponente insieme con i componenti del Comitato di redazione.<\/p><p>(<em>La Commissione concorda<\/em>).<\/p><p>LACONI richiama l\u2019attenzione sulla necessit\u00e0 di dire: \u00abdi sequestro o controllo\u00bb anzich\u00e9: \u00abdi sequestro e controllo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE avverte trattarsi di un errore di stampa che \u00e8 stato gi\u00e0 corretto.<\/p><p>DOSSETTI sottolinea la necessit\u00e0 di fissare un principio che serva di norma direttiva al Comitato di redazione.<\/p><p>FANFANI \u00e8 d\u2019avviso che la Commissione debba decidere subito se \u00e8 il caso di accettare o meno il testo formulato dalla prima Sottocommissione.<\/p><p>UBERTI osserva che con la proposta della Sottocommissione si stabilisce l\u2019assoluta segretezza della corrispondenza, e non si pu\u00f2 ammettere che la polizia, in qualsiasi momento, possa intervenire ad intercettare la corrispondenza. Si tratta di difendere una garanzia sostanziale, altrimenti la Costituzione verrebbe meno ad una delle esigenze essenziali per cui viene creata.<\/p><p>MANCINI ricorda l\u2019esigenza di tutelare anche la segretezza delle comunicazioni telefoniche.<\/p><p>PRESIDENTE, constata che la Commissione concorda dal principio e propone che la formulazione sia demandata al Comitato di redazione.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Comunica che l\u2019articolo 9, sul quale non vi sono emendamenti, si intende approvato.<\/p><p>Segue l\u2019articolo 10:<\/p><p>\u00abLa condizione giuridica dello straniero \u00e8 regolata dalla legge in conformit\u00e0 delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero cui vengono negati nel proprio Paese i diritti di libert\u00e0 garantiti dall\u2019Italia, ha diritto di asilo nel territorio italiano\u00bb.<\/p><p>Avverte che su questo articolo l\u2019onorevole Perassi ha presentato un emendamento, proponendo di sostituire le parole: \u00abdiritti fondamentali di libert\u00e0\u00bb oppure: \u00abi diritti di libert\u00e0 sanciti dalla presente Costituzione\u00bb, alle altre :\u00abi diritti di libert\u00e0 garantiti dall\u2019Italia\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO preferirebbe la formula: \u00abi diritti di libert\u00e0 garantiti dalla presente Costituzione\u00bb, che ritiene tecnicamente pi\u00f9 esatta e che \u00e8 del resto la dizione classica che si ritrova in tutte le Costituzioni moderne.<\/p><p>BOZZI propone: \u00abi diritti di libert\u00e0 sanciti dalla Costituzione\u00bb, togliendo: \u00abpresente\u00bb.<\/p><p>TERRACINI sottolinea la necessit\u00e0 di esaminare attentamente, nei suoi risultati concreti e possibili, la disposizione dell\u2019articolo.<\/p><p>Dir\u00e0 subito che egli \u00e8 per il pi\u00f9 largo diritto di asilo. Pensa, tuttavia, che questa latitudine non debba essere assolutamente senza confini. Si domanda chi possa vedersi negati nel proprio Paese i diritti di libert\u00e0 garantiti dalla nostra Costituzione, e risponde che oggi non si tratta soltanto di uomini che abbiano combattuto per questi diritti di libert\u00e0. \u00c8 nota la situazione dell\u2019Italia, e si sa quanto numerose siano le persone le quali, avendo combattuto nei loro Paesi contro i diritti di libert\u00e0 democratica, e non trovandosi perci\u00f2 a loro agio in quei Paesi dove questi diritti hanno finito per trionfare, hanno cercato invece asilo in Italia ove, legalmente od illegalmente, sono tollerate.<\/p><p>Esprime il timore che con una formula della Costituzione cos\u00ec ampia ed indeterminata, praticamente ci si ponga nella condizione di essere obbligati ad accogliere in Italia tutti quegli elementi i quali, in altri Paesi, avendo combattuto contro la democrazia, vengano poi in Italia a cercare protezione.<\/p><p>Richiama l\u2019attenzione sulla formula contenuta nel preambolo della Costituzione della Repubblica francese. La Francia \u00e8 sempre stata terra di asilo, e di questo anche innumerevoli italiani, che hanno combattuto contro il fascismo, hanno goduto. Non c\u2019\u00e8 da preoccuparsi quindi che in quel Paese si debba restringere questo diritto. Ora, la formula adottata nel preambolo della Costituzione francese dice: \u00abOgni uomo il quale \u00e8 perseguitato a causa della sua azione a favore della libert\u00e0 ha diritto di asilo sul territorio della Repubblica\u00bb. Questa dizione \u2013 che egli adotterebbe \u2013 autorizza eventualmente a quelle discriminazioni che ritiene saranno necessarie proprio per garantire agli italiani quelle libert\u00e0 democratiche che altri possano venire giustamente od ingiustamente ad invocare da noi.<\/p><p>UBERTI teme che una discriminazione in materia di libert\u00e0 non sia possibile. La libert\u00e0 non si pu\u00f2 difendere che integralmente e senza alcuna limitazione. Il giorno in cui il potere politico potesse in qualsiasi modo discriminare, si aprirebbe la tomba alla libert\u00e0.<\/p><p>TERRACINI osserva che l\u2019onorevole Uberti ha sbagliato l\u2019oggetto della discussione: qui si parla non della libert\u00e0, ma del diritto di asilo.<\/p><p>CAPPI chiede all\u2019onorevole Terracini se la sua preoccupazione non potrebbe svanire di fronte a questa considerazione: l\u2019Italia pu\u00f2 concedere il diritto di asilo a tutti, ma questo non significa che sia concessa allo straniero piena libert\u00e0 di esplicare attivit\u00e0 politiche nel nostro Paese. Nulla vieta che si adotti, come in Svizzera, una norma per cui lo straniero, e particolarmente quello a cui \u00e8 stato dato un asilo politico, non possa esplicare attivit\u00e0 politiche nel Paese che lo ospita.<\/p><p>LUSSU osserva che chi \u00e8 stato in esilio \u00e8 particolarmente sensibile alla questione ed \u00e8 d\u2019avviso che la nostra Costituzione non possa contenere un articolo pi\u00f9 restrittivo di quello contenuto nella Costituzione francese. Questa dice che qualunque uomo perseguitato a causa della sua azione a favore della libert\u00e0 ha diritto di asilo sul territorio della Repubblica. Lo stesso pensiero \u00e8 nell\u2019articolo 10 proposto. Ritiene che la nostra Costituzione debba adottare un ampio criterio al riguardo, rimanendo naturalmente, per tutti, l\u2019obbligo di rispettare la legge del Paese che concede l\u2019asilo.<\/p><p>\u00c8 pertanto favorevole al testo Perassi.<\/p><p>LACONI, in aggiunta a quanto ha esposto l\u2019onorevole Terracini, nota che nella nostra Costituzione sar\u00e0 negata una libert\u00e0 che nella Costituzione di altri Paesi, per diverse ragioni storiche, \u00e8 riconosciuta: la libert\u00e0 cio\u00e8 per i fascisti e per il fascismo. In altri Paesi, per le diverse situazioni storiche in cui sono venuti a trovarsi, questa libert\u00e0, nei confronti del fascismo, o di altri movimenti politici, non \u00e8 e non sar\u00e0 negata. Ed egli si domanda come si possa non tener conto di particolari esigenze storiche che, come hanno costretto l\u2019Italia ad introdurre nella sua Costituzione una misura del genere, possano costringere altri Paesi ad introdurre altre misure di un genere analogo. Ritiene impossibile non prospettare l\u2019eventualit\u00e0 che, ad un determinato momento, l\u2019Italia, vincolata da un articolo della sua Costituzione, debba costituire asilo per determinati gruppi politici i quali rappresentano un pericolo per il loro Paese. Ci\u00f2 rende indispensabile l\u2019introduzione nella Costituzione di una modificazione, che la stessa Francia \u2013 che non ha avuto l\u2019esperienza fascista \u2013 ha introdotto, che renda positiva la valutatone dei casi particolari che possono essere oggetto di esame.<\/p><p>Non si pu\u00f2 riconoscere a chiunque, per qualsiasi atteggiamento politico, il diritto di asilo indiscriminato nel nostro Paese. Si pu\u00f2 riconoscerlo a coloro che si sono battuti per la libert\u00e0, a coloro che hanno partecipato alla lotta contro istituzioni reazionarie che legavano o vincolavano la libert\u00e0, contro le dittature, ma non \u00e8 opportuno introdurre nella Costituzione una formula che sia assolutamente indiscriminata.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che l\u2019onorevole Terracini ha cos\u00ec formulato la sua proposta di emendamento della seconda proposizione dell\u2019articolo: \u00abLo straniero perseguitato a causa della sua azione in favore della libert\u00e0, ha diritto di asilo nel territorio italiano\u00bb.<\/p><p>Comunica inoltre che l\u2019onorevole Perassi ha proposto il seguente comma aggiuntivo: \u00abNon \u00e8 ammessa l\u2019estradizione per reati politici\u00bb.<\/p><p>LUSSU osserva che questo comma aggiuntivo \u00e8 pleonastico, in quanto \u00e8 una conseguenza del diritto di asilo.<\/p><p>TERRACINI sottopone alla Commissione un esempio pratico. Nella eventualit\u00e0 di un crollo del regime franchista, se si stabilisse in Italia un diritto di asilo indiscriminato, vi sarebbero migliaia di spagnoli compromessi in qualche modo col franchismo che abbandonerebbero la Spagna inondando il nostro Paese. Ritiene che, per fronteggiare tale eventualit\u00e0, bisognerebbe adottare misure precauzionali: e poich\u00e9 non vorrebbe fossero misure di polizia, pensa che sarebbe opportuno inserire nella Costituzione una norma generale limitativa.<\/p><p>LUSSU osserva che l\u2019esempio dell\u2019onorevole Terracini non \u00e8 sufficiente a chiarire il problema, poich\u00e9 \u00e8 certo che se il regime franchista cade, non verr\u00e0 negato nella Spagna il diritto di libert\u00e0; altrimenti sarebbe inutile che cadesse il regime franchista.<\/p><p>UBERTI ritiene pericolose le esemplificazioni. L\u2019onorevole Terracini ha fatto l\u2019esempio della Spagna, egli potrebbe fare quello della Jugoslavia. Cittadini jugoslavi fuggono dal loro Paese; ed allora bisognerebbe discutere se v\u2019\u00e8 o no la libert\u00e0 in Jugoslavia. Si domanda come lo Stato italiano potrebbe dichiarare se esiste o meno la libert\u00e0 in un determinato Paese.<\/p><p>GRASSI pensa che la libert\u00e0 o si concepisce per tutti, o non ha alcun senso ed alcuna ragione politica. Come ha giustamente osservato l\u2019onorevole Lussu, se il regime franchista in Ispagna crolla, dovr\u00e0 stabilirsi in quel Paese un regime di libert\u00e0 e non un sistema totalitario in senso diverso. Sostiene l\u2019impossibilit\u00e0 e l\u2019inopportunit\u00e0 di addentrarsi in una discussione sui sistemi totalitari di destra o di sinistra: occorre dire nella Costituzione che il diritto d\u2019asilo vige per tutti i perseguitati politici nel loro Paese, o non parlarne affatto. Se si vuole per\u00f2 fare un passo avanti nella Costituzione e mostrarsi generosi, si deve ammettere che tutti gli uomini, di qualunque credo politico, perseguitati nel loro Paese, possano trovare asilo nel nostro Paese, altrimenti \u00e8 meglio non parlare affatto della questione perch\u00e9 si verrebbe a vulnerare il principio fondamentale della libert\u00e0, compiendo un atto anti-giuridico ed anti-politico.<\/p><p>LA PIRA aderisce alle osservazioni dell\u2019onorevole Grassi, anche per una ragione umana. Ricorda l\u2019origine del diritto d\u2019asilo: come anticamente tutte le persone, qualunque fosse il loro colore, appena giungevano in quel tale recinto della chiesa, avevano la vita garantita, cos\u00ec anche ora vi deve essere questo senso di libert\u00e0 per ogni creatura. Il concetto d\u2019asilo \u00e8 legato a questo concetto del valore sacro degli uomini.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento Perassi, che riguarda una semplice chiarificazione, nella seguente formulazione definitiva: sostituire le parole: \u00abi diritti di libert\u00e0 sanciti dalla Costituzione italiana\u00bb, alle altre: \u00abi diritti di libert\u00e0 garantiti dall\u2019Italia\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti l\u2019emendamento Terracini, tendente a sostituire l\u2019ultima proposizione dell\u2019articolo con la seguente:<\/p><p>\u00abLo straniero, perseguitato a causa della sua azione in favore della libert\u00e0, ha diritto di asilo nel territorio italiano\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Vi \u00e8 infine il comma aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Perassi: \u00abNon \u00e8 ammessa l\u2019estradizione per reati politici\u00bb. Avverte che alcuni commissari suggeriscono, e l\u2019onorevole Perassi accetta, di completarlo cos\u00ec: \u00abNon \u00e8 ammessa l\u2019estradizione dello straniero per reati politici\u00bb. Ricorda che l\u2019onorevole Lussu ha osservato che nella concessione del diritto di asilo \u00e8 compresa anche l\u2019esclusione dell\u2019estradizione. La formula \u2013 egli ha detto \u2013 potrebbe essere pleonastica e toglierebbe qualche cosa all\u2019ampiezza del diritto d\u2019asilo, con tutto il suo alone giuridico, sentimentale e politico. Comunque, pone in discussione l\u2019emendamento aggiuntivo Perassi cos\u00ec formulato: \u00abNon \u00e8 ammessa l\u2019estradizione dello straniero per reati politici\u00bb.<\/p><p>LACONI domanda che cosa si intenda per reati politici, osservando che non \u00e8 chiara la dizione in quanto potrebbe far pensare anche a reati commessi in Italia.<\/p><p>PERASSI d\u00e0 ragione del suo emendamento, ricordando come nel Codice penale Zanardelli questo principio fosse solennemente affermato, mentre \u00e8 scomparso nel Codice attuale, dovuto al regime fascista. Oggi, dunque, secondo il Codice, l\u2019estradizione per reati politici sarebbe ammessa. Questa affermazione, fortunatamente, non ha trovato riscontro nella prassi, in quanto tutti i trattati internazionali, stipulati dopo l\u2019entrata in vigore del Codice fascista, hanno espressamente incluso nelle loro disposizioni il principio che l\u2019estradizione per reati politici non \u00e8 consentita.<\/p><p>Per rispondere ad una domanda fatta dall\u2019onorevole Laconi, ricorda che l\u2019estradizione ha luogo soltanto nell\u2019ipotesi di un reato commesso o nello Stato che richiede l\u2019estradizione o in un terzo Stato; non mai in Italia, perch\u00e9 in questa ipotesi \u00e8 lo Stato italiano che punisce il fatto secondo la sua legge penale. Su questo non vi \u00e8 dubbio.<\/p><p>Dichiara di aver fatto la sua proposta non sapendo se in sede di prima Sottocommissione la questione sia stata sollevata o meno.<\/p><p>CORSANEGO osserva che la questione non fu nella prima Sottocommissione sollevata, perch\u00e9 il principio \u00e8 cos\u00ec universalmente ammesso che non si ritenne necessario occuparsene.<\/p><p>CAPPI si associa alle ragioni esposte dall\u2019onorevole Perassi. Fa presente che il diritto d\u2019asilo, oltre a riguardare stranieri venuti in Italia perch\u00e9 perseguitati per ragioni politiche, pu\u00f2 comprendere anche stranieri da anni trasferitisi nel nostro Paese, e per i quali potrebbe essere richiesta l\u2019estradizione per un reato politico anche a distanza di anni.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che con l\u2019aggiunta delle parole \u00abdello straniero\u00bb, non si contempla il caso dell\u2019italiano che abbia commesso reati politici.<\/p><p>CORSANEGO fa presente che l\u2019estradizione del cittadino \u00e8 proibita dal Codice anche nel caso di reati comuni.<\/p><p>PERASSI ricorda che nel vecchio Codice Zanardelli il principio era stabilito in maniera assoluta: \u00abnon \u00e8 ammessa l\u2019estradizione del cittadino\u00bb. Nel Codice attuale questo principio \u00e8 stato attenuato, disponendosi che: \u00abNon \u00e8 ammessa l\u2019estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali\u00bb. Osserva che, in massima, i trattati internazionali escludono l\u2019estradizione dei rispettivi cittadini; e anche quelli conclusi dopo l\u2019entrata in vigore del Codice nuovo contengono questo principio. Non \u00e8 per\u00f2 esclusa in maniera assoluta la possibilit\u00e0 che si faccia qualche trattato di estradizione con Paesi esteri nei quali questo principio non vige. Recentemente, anzi, un\u2019eccezione a questo principio \u00e8 stata introdotta nei confronti degli Stati Uniti, in quanto si \u00e8 chiarito un accordo internazionale, gi\u00e0 esistente da tempo e che di questa questione non parlava, nel senso di ammettere reciprocamente l\u2019estradizione dei cittadini. Questo si ricollega a tutto il sistema penale anglo-americano, che \u00e8 diverso dal nostro.<\/p><p>Comunque, \u00e8 una questione che merita di essere posta, qualunque ne sia la soluzione, tanto pi\u00f9 se essa non \u00e8 stata ancora sollevata in sede di prima Sottocommissione. Si tratta, pertanto, di due problemi diversi: uno riguarda il divieto dell\u2019estradizione per reati politici, l\u2019altro l\u2019affermazione o meno del principio dell\u2019esclusione dell\u2019estradizione, in qualunque caso, per il cittadino.<\/p><p>MORO chiarisce che il secondo problema, quello cio\u00e8 dell\u2019estradizione del cittadino, \u00e8 stato sollevato in sede di prima Sottocommissione e risolto in senso negativo per una ragione di opportunit\u00e0, in quanto all\u2019atto stesso in cui esso veniva sancito, si sarebbero dovuti consegnare i criminali di guerra; e quindi il principio sarebbe stato infirmato nello stesso momento in cui veniva formulato.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la questione potr\u00e0 essere sollevata in altra sede. Pone ai voti il comma aggiuntivo dell\u2019onorevole Perassi:<\/p><p>\u00abNon \u00e8 ammessa l\u2019estradizione dello straniero per reati politici\u00bb.<\/p><p>EINAUDI e NOBILE dichiarano che voteranno a favore dell\u2019emendamento.<\/p><p>LUSSU sottolinea la necessit\u00e0 di un riferimento alla attivit\u00e0 per cui \u00e8 stato concesso il diritto di asilo.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di astenersi dalla votazione. \u00c8 d\u2019accordo sulla necessit\u00e0 di concedere il diritto d\u2019asilo per colui che sia perseguitato, per colui a cui sia negata la libert\u00e0. Ma di fronte alla questione del reato politico ci si trova in una posizione dottrinale ampiamente discussa. \u00c8 difficile definire dove il reato diventa essenzialmente politico o dove resta essenzialmente reato.<\/p><p>Pensa comunque che si tratti pi\u00f9 di una materia riguardante i Codici che non la Costituzione.<\/p><p>(<em>L\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Perassi \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE comunica che gli articoli da 11 a 14 non sono stati oggetto di emendamenti ed osservazioni e pertanto si intendono approvati.<\/p><p>(<em>La Commissione concorda<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 12.40.<\/p><p><em>Erano<\/em> <em>presenti<\/em><em>:<\/em> Amadei, Ambrosini, Basso, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Canevari, Cappi, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Conti, Corsanego, De Michele, De Vita, Di Vittorio, Domined\u00f2, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Farini, Federici Maria, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Giua, Grassi, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, La Pira, La Rocca, Leone Giovanni, Lombardo, Lucifero, Lussu, Mancini, Mannironi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Pesenti, Perassi, Piccioni, Repelli, Ravagnan, Rossi, Ruini, Targetti, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.<\/p><p><em>Erano assenti: <\/em>Bordon, Calamandrei, Cannizzo, Caristia, Castiglia, Colitto, Di Giovanni, Lami Starnuti, Marchesi, Merlin Angelina, Mol\u00e8, Paratore, Porzio, Taviani, Zuccarini.<\/p><p><em>Assente giustificato: <\/em>Ghidini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE ADUNANZA PLENARIA 18. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 24 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI INDICE Disposizioni generali del progetto di Costituzione (Esame degli articoli) Presidente \u2013 Targetti \u2013 Fabbri \u2013 Lussu \u2013 Togliatti \u2013 Fanfani \u2013 Conti \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Perassi \u2013 Dossetti \u2013 Einaudi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,1993,2036,2085,1679","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[110,72],"tags":[],"post_folder":[109],"class_list":["post-4935","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01cc","category-commissione-per-la-costituzione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4935","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4935"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4935\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10483,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4935\/revisions\/10483"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4935"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4935"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4935"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=4935"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}