{"id":4933,"date":"2023-10-15T21:57:08","date_gmt":"2023-10-15T19:57:08","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4933"},"modified":"2023-12-08T22:17:59","modified_gmt":"2023-12-08T21:17:59","slug":"seduta-di-giovedi-23-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4933","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 23 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4933\" class=\"elementor elementor-4933\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-41f4a30 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"41f4a30\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ed0c91a\" data-id=\"ed0c91a\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6f22378 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"6f22378\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470123sed017cc.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a1127c4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a1127c4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>ADUNANZA PLENARIA<\/p><p>17.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 23 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica <\/strong>(<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Cevolotto \u2013 Moro \u2013 La Pira \u2013 Lussu \u2013 Calamandrei \u2013 Togliatti \u2013 Einaudi \u2013 Basso \u2013 Fabbri \u2013 Perassi \u2013 Terracini \u2013 Lucifero \u2013 Canevari \u2013 Cappi \u2013 Mortati \u2013 Giua \u2013 Ambrosini \u2013 Grassi \u2013 Mastrojanni \u2013 Dossetti \u2013 Fuschini.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.20.<\/p><p>Rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene opportuno, in assenza del Presidente onorevole Ruini, tuttora indisposto, prendere in esame la questione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, sospesa ieri.<\/p><p>Tali rapporti sono disciplinati dall\u2019articolo 5 delle disposizioni generali, approvato dal Comitato di redazione.<\/p><p>L\u2019articolo dice:<\/p><p>\u00abLo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani.<\/p><p>\u00abI loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Qualunque modificazione di essi, bilateralmente accettata, non richieder\u00e0 un procedimento di revisione costituzionale\u00bb.<\/p><p>Si \u00e8 proposto da alcuni componenti del Comitato di redazione di sostituire al primo comma il seguente: \u00abLo Stato riconosce l\u2019indipendenza della Chiesa cattolica nei suoi ordinamenti interni\u00bb; e al secondo comma: \u00abI rapporti fra lo Stato e la Chiesa sono regolati da patti concordatari\u00bb; oppure: \u00abI rapporti fra Stato e Chiesa cattolica continuano ad essere regolati dai patti concordati\u00bb.<\/p><p>Pone in discussione il primo comma dell\u2019articolo.<\/p><p>CEVOLOTTO, quale Relatore, insieme all\u2019onorevole Dossetti, su questa materia, fu contrario alla formula adottata dalla prima Sottocommissione e poi dal Comitato di redazione: \u00abLo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani\u00bb. Fu, quindi, uno dei proponenti dell\u2019emendamento che \u00e8 stato portato nel Comitato di redazione: \u00abLo Stato riconosce l\u2019indipendenza della Chiesa cattolica nei suoi ordinamenti interni\u00bb.<\/p><p>Pur ritenendo che, nell\u2019opinione e nella volont\u00e0 dei proponenti del testo adottato dalla Sottocommissione, la sovranit\u00e0 della Chiesa si riferiva all\u2019ordinamento interno, osserva che si tratta di una distinzione sottile che non si rileva facilmente. Questa parificazione dello Stato e della Chiesa, come enti sovrani entrambi ed indipendenti, non risponde alla concezione liberale e democratica che ha della funzione liberissima, alla quale si vuole garantire tutta l\u2019indipendenza, della Chiesa nello Stato.<\/p><p>A suo parere \u00e8 lo Stato che riconosce e garantisce l\u2019indipendenza delle Chiese; e dice non \u00abdella Chiesa\u00bb, ma \u00abdelle Chiese\u00bb, perch\u00e9 in questa materia il principio di libert\u00e0 di religione porta alla conseguenza che, per quanto enormemente differenti possano essere nella loro struttura e nella loro importanza le varie Chiese, nell\u2019ordinamento positivo e amministrativo \u2013 e di ci\u00f2 si deve tener conto \u2013 per quello che si riferisce alla sfera individuale, il diritto di libert\u00e0 religiosa di un fedele di una Chiesa che abbia scarsi seguaci \u00e8 uguale al diritto di libert\u00e0 religiosa della grande massa di fedeli raggruppati in una enorme e soverchiante Chiesa. Lo Stato \u00e8 nella stessa posizione rispetto a queste diverse Chiese, e ne riconosce l\u2019indipendenza e la libert\u00e0.<\/p><p>Si tratta, in sostanza, di una questione di principio che si riallaccia ad una vecchia formula. Sono ricordi sorpassati, di posizioni sorpassate che noi stessi abbiamo superato, ma che ritornano; \u00e8 la formula di Luzzatti che diceva: \u00abLibera Chiesa nello Stato sovrano\u00bb.<\/p><p>Su tale questione \u2013 che non intende illustrare pi\u00f9 a lungo \u2013 deve pronunziarsi la Commissione plenaria.<\/p><p>MORO ricorda che, fin dalla prima redazione di questa parte della Costituzione, fu contrario alla tesi sostenuta dall\u2019onorevole Cevolotto, e con piacere ebbe a constatare che l\u2019onorevole Togliatti ed altri colleghi si associarono a lui nella formulazione di questo articolo, che \u00e8 una formulazione di compromesso.<\/p><p>La prima richiesta non era per il riconoscimento della sovranit\u00e0 della Chiesa, bens\u00ec della originariet\u00e0 del suo ordinamento. Questa espressione fu scartata, perch\u00e9 si ritenne che avesse un valore scientifico e fosse meno chiara e indicativa che non la parola \u00absovranit\u00e0\u00bb. Ora, se la difficolt\u00e0 fosse per la parola, si potrebbe ritornare sulla vecchia proposta, la quale importava che lo Stato riconoscesse l\u2019indipendenza e l\u2019originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento della Chiesa; se invece la richiesta andasse al di l\u00e0 della parola, non esprimesse soltanto un disagio di fronte ad una espressione che pu\u00f2 sembrare meno adatta ad indicare la realt\u00e0 delle cose, se si tendesse ad infirmare, cio\u00e8, il principio di una effettiva indipendenza della Chiesa nei confronti dello Stato, allora non si potrebbe che tener ferma la propria posizione.<\/p><p>Ha detto l\u2019onorevole Cevolotto che l\u2019indipendenza della Chiesa deve essere riconosciuta e garantita dallo Stato sovrano. Ritiene che l\u2019indipendenza della Chiesa sia realmente garantita per quella che \u00e8 la sua natura, solo quando si riconosca il carattere originario del suo ordinamento. \u00c8 stato gi\u00e0 chiarito, e ripete ora, che questo riconoscimento che lo Stato fa dell\u2019ordinamento della Chiesa non \u00e8 un richiamo alle singole norme dell\u2019ordinamento canonico, le quali non sono, quindi, ricevute tutte quante nell\u2019ambito dell\u2019ordinamento dello Stato; \u00e8 semplicemente il riconoscimento che lo Stato d\u00e0 alla particolare natura di questo organismo che \u00e8 la Chiesa, la quale ha effettivamente una sua competenza per regolare le materie che sono corrispondenti alle finalit\u00e0 che essa persegue nell\u2019ambito della vita sociale, e per regolarle in perfetta indipendenza quando si tratti di materie di puro interesse ecclesiastico, ed invece attraverso pattuizioni bilaterali, quando si tratti di materie di interesse comune per lo Stato e la Chiesa.<\/p><p>Non c\u2019\u00e8 bisogno di dire che il carattere originario, ed in questo senso sovrano dell\u2019ordinamento della Chiesa, non \u00e8 una innovazione dell\u2019ultima ora che si prospetta, ma \u00e8 un costante riconoscimento della dottrina e della filosofia del diritto, le quali unanimemente ormai riconoscono che il diritto non \u00e8 soltanto il diritto dello Stato, ma \u00e8 il diritto di tutti gli organismi che entro o fuori lo Stato hanno una effettiva competenza per regolare in modo autonomo le materie di loro spettanza.<\/p><p>Ora, a questa posizione scientifica, alla quale si possono richiamare in modo non sospetto persone che sono lontane e dalla Chiesa cattolica e dallo stesso pensiero cristiano, si aggiunge una considerazione, che \u00e8 di carattere sociale e politico: volere in questo momento disconoscere il carattere originario e sovrano in questo senso della Chiesa, significa contrastare alla diffusa coscienza sociale del popolo, il quale ritiene davvero che alla Chiesa non si possa fare il trattamento che si fa ad una qualsiasi associazione privata. La Chiesa ha tale una maest\u00e0, tale una larga competenza per quanto riguarda essenziali rapporti umani, ed ha una tale sfera di influenza che va al di fuori e al di l\u00e0 dello Stato singolo, che parificarla ad una qualsiasi associazione privata significherebbe forzare indebitamente la realt\u00e0 delle cose.<\/p><p>\u00c8 a questo sicuro prodotto della scienza, \u00e8 a questa voce della coscienza popolare che si richiama per chiedere ai colleghi di riconoscere questa realt\u00e0, che \u00e8 la Chiesa indipendente, con una potest\u00e0 originaria di regolare le materie di propria competenza, con la conseguenza unica che le materie di interesse comune per lo Stato e per la Chiesa debbano essere regolate attraverso forme concordatarie e non attraverso un\u2019arbitraria regolamentazione unilaterale da parte dello Stato.<\/p><p>Come espressione di buona volont\u00e0 e di spirito liberale, e come omaggio a questa realt\u00e0 di organizzazione sulla quale lo Stato non pu\u00f2 incidere trattando la Chiesa come organismo puramente privato, dichiara, e crede di rendersi interprete di alcuni almeno dei suoi colleghi, che in linea di massima \u00e8 disposto ad accettare un emendamento proposto dall\u2019onorevole Terracini, il quale vorrebbe estendere una regolamentazione in largo senso concordataria per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato e le altre confessioni religiose.<\/p><p>Per queste ragioni, invita i colleghi a dare il loro sereno giudizio su questo punto, che \u00e8 di straordinaria importanza per la coscienza cristiana del popolo italiano.<\/p><p>LA PIRA osserva che per i cattolici, e quindi per un gran numero di creature di tutto il mondo, la Chiesa \u00e8 il corpo mistico visibilmente strutturato attraverso la sua gerarchia. \u00c8 un ordinamento giuridico originario ed indipendente. In virt\u00f9 di quel principio cui alludeva il collega Moro, non soltanto lo Stato \u00e8 un ordinamento giuridico, ma vi sono anche ordinamenti anteriori, fra i quali la Chiesa ha il primo posto. Dato che per i cattolici la Chiesa rappresenta questo immenso organismo che aduna le creature umane e le avvia non soltanto verso una via di santit\u00e0, ma verso obiettivi di pace, chiede a tutta l\u2019Assemblea che voglia essere unanime nell\u2019approvare questa prima parte dell\u2019articolo, poich\u00e9 si tratta non di un\u2019affermazione arbitraria, ma del riconoscimento di una situazione giuridica concreta, che ha un immenso peso nelle coscienze individuali e nella vita collettiva.<\/p><p>LUSSU, in coscienza, non pu\u00f2 dichiararsi convinto degli argomenti portati dall\u2019onorevole Moro a sostegno della indipendenza della Chiesa e della originariet\u00e0 del suo ordinamento. Basterebbe pensare alla posizione della Chiesa ebraica, la quale dovrebbe essere ugualmente sovrana, anzi pi\u00f9 sovrana perch\u00e9 primieramente originaria. Non \u00e8, pertanto, favorevole al testo del Comitato di redazione.<\/p><p>PRESIDENTE, circa il riferimento ad altre Chiese, prega l\u2019onorevole Lussu di tener presente un emendamento presentato dall\u2019onorevole Terracini, che l\u2019onorevole Moro, interpretando il pensiero anche dei suoi colleghi, ha dichiarato di essere disposto ad approvare. L\u2019esigenza dell\u2019onorevole Lussu potrebbe, quindi, essere soddisfatta quando si discuter\u00e0 l\u2019emendamento Terracini.<\/p><p>LUSSU conferma le conclusioni alle quali \u00e8 giunto dopo aver ascoltato le parole pronunciate dall\u2019onorevole Moro. \u00c8 peraltro ben lontano dal misconoscere l\u2019importanza che ha la Chiesa cattolica in Italia; sarebbe un cieco se non vedesse questa realt\u00e0.<\/p><p>CALAMANDREI, convinto che una questione cos\u00ec grave, che non coinvolge soltanto la formulazione di un articolo, ma si riferisce ad una serie di articoli sparsi in diverse parti della Costituzione, possa essere discussa in maniera degna e seria soltanto davanti l\u2019Assemblea costituente, non avrebbe parlato \u2013 come non ha mai parlato in questa sede, che ritiene inadeguata a discussioni di problemi gravi, come quello che ora si affronta \u2013 se non sentisse il bisogno di dire all\u2019onorevole La Pira, il quale ha fatto una specie di mozione degli affetti, che per il grande affetto che lo lega a lui non rimarrebbe sordo, qualora si trattasse soltanto di farsi guidare da motivi sentimentali. La ragione per la quale voter\u00e0 l\u2019emendamento Cevolotto non \u00e8 di sostanza, ma di forma. Infatti l\u2019articolo formulato dalla prima Sottocommissione \u00e8 un articolo, non di una Costituzione, ma di un trattato, nel quale due enti si riconoscono vicendevolmente sovrani, ciascuno dei quali stabilisce in qual modo modificare gli accordi gi\u00e0 stipulati tra essi. Ora che in una Costituzione, nella quale l\u2019unica sovranit\u00e0 che si esprime \u00e8 quella dello Stato italiano, si possa ammettere l\u2019ingresso di un altro ente, sia pure augusto come \u00e8 la Chiesa, che faccia delle dichiarazioni di reciprocit\u00e0, \u00e8 un metodo giuridico talmente nuovo e inusitato che lo induce a votare una formula diversa, nella quale l\u2019unica persona ammessa a parlare in prima persona nella Costituzione \u2013 e cio\u00e8 lo Stato italiano \u2013 riconosca eventualmente la sovranit\u00e0 della Chiesa.<\/p><p>Non nega che la Chiesa sia un ordinamento giuridico autonomo con una propria sovranit\u00e0, ma gli ordinamenti giuridici sono tanti: ad esempio, gli Stati stranieri. Ora si domanda che cosa si penserebbe di un articolo in cui fosse detto che lo Stato italiano e, per ipotesi, la Repubblica degli Stati Uniti d\u2019America sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Per le stesse ragioni per cui nella Costituzione italiana non si ammette questo riconoscimento giuridico, ritiene che non si possa approvare il comma in esame.<\/p><p>TOGLIATTI desidera spiegare perch\u00e9 dar\u00e0 voto favorevole al comma in discussione.<\/p><p>Gli argomenti dell\u2019onorevole Calamandrei non lo hanno persuaso e soprattutto l\u2019ultimo esempio ne dimostra, a suo parere, l\u2019erroneit\u00e0, in quanto \u00e8 evidente che lo Stato italiano e la Repubblica degli Stati Uniti d\u2019America appartengono allo stesso ordine: quindi, se noi diciamo che questi Stati sono ciascuno, nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, facciamo una tautologia. Sono due Stati, due organizzazioni terrene le quali si muovono nello stesso ambito e sono differenziati territorialmente; mentre lo Stato e la Chiesa cattolica sono due organizzazioni, le quali appartengono a due ordini diversi, pur avendo la stessa giurisdizione territoriale. La norma quindi, a suo avviso, per questo rispetto non \u00e8 giuridicamente difettosa.<\/p><p>Politicamente bisogna porsi la questione nei suoi termini esatti. Se noi respingiamo questa norma, qual \u00e8 la sua alternativa? Pensa che sia l\u2019ammissione della possibilit\u00e0 che lo Stato italiano detti norme per l\u2019organizzazione della Chiesa. L\u2019alternativa, cio\u00e8, \u00e8 quella che in Francia fu la legge Combes, la quale, sotto il termine di \u00abassociazioni culturali\u00bb, indicava quale doveva essere l\u2019organizzazione ecclesiastica perch\u00e9 potesse essere riconosciuta dallo Stato.<\/p><p>Possiamo noi oggi in Italia fare ci\u00f2? No, perch\u00e9 significherebbe aprire in Italia una lacerazione religiosa, con una conseguente lotta che potrebbe sconvolgere tutta la societ\u00e0 italiana e mettere in serio pericolo la democrazia. Per questo ritiene che la formulazione che viene proposta debba essere accettata. Giuridicamente essa corrisponde ad altre formule famose adottate in passato e che potrebbero essere rievocate anche da uomini di parte liberale; politicamente corrisponde agli obiettivi che ci si propone quando si voglia muoversi per una strada che consolidi la democrazia in Italia.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che voter\u00e0 a favore dell\u2019emendamento al primo comma, anche dopo le parole dell\u2019onorevole Togliatti, proprio perch\u00e9 tale emendamento risolve i dubbi e i pericoli ai quali prima ha alluso. In base ad esso lo Stato rinuncia ad intervenire nell\u2019ordinamento interno della Chiesa e quindi garantisce proprio quelle condizioni che l\u2019onorevole Togliatti desidera.<\/p><p>EINAUDI dichiara di votare a favore del comma cos\u00ec come \u00e8 proposto, perch\u00e9, come ha rilevato l\u2019onorevole Togliatti, la Chiesa e lo Stato si muovono in ordini che sono completamente diversi. Vorrebbe sperare che si votasse un articolo del genere in riconoscimento anche dell\u2019indipendenza della scienza.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che un articolo del genere esiste nel progetto.<\/p><p>BASSO voter\u00e0 l\u2019emendamento anche per le ragioni dette dall\u2019onorevole Cevolotto. Quando si dice che lo Stato riconosce l\u2019indipendenza della Chiesa cattolica nei suoi ordinamenti interni, si fa un\u2019affermazione che d\u00e0 una piena garanzia.<\/p><p>Una formula invece in cui lo Stato e la Chiesa cattolica sono riconosciuti ciascuno indipendenti e sovrani non trova una base logica nella Costituzione. L\u2019indipendenza e la sovranit\u00e0 dello Stato sono un presupposto che non v\u2019\u00e8 ragione di introdurre nella Costituzione. \u00c8 invece giusto riconoscere l\u2019indipendenza della Chiesa nell\u2019ambito dello Stato.<\/p><p>Le preoccupazioni dell\u2019onorevole Togliatti, che condivide, sono meglio garantite dall\u2019emendamento.<\/p><p>FABBRI dichiara di non poter votare il primo comma come \u00e8 stato proposto. Non ha difficolt\u00e0 a riconoscere l\u2019ordinamento originario della Chiesa e la sua indipendenza, ma non \u00e8 d\u2019accordo che a tale ordinamento originario si possa riconoscere un carattere di sovranit\u00e0. Una volta ammesso il concetto di sovranit\u00e0 della Chiesa cattolica, la quale, appunto in quanto cattolica, pretende di regolare la vita dei cittadini, si verrebbe ad una contradizione in termini con la sovranit\u00e0 dello Stato, in quanto si potrebbe determinare una invadenza della Chiesa nella sfera di libert\u00e0 di coloro che non siano cattolici.<\/p><p>PERASSI \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Togliatti che non si debba menomamente pensare all\u2019eventualit\u00e0 di lotte religiose; ma da questo atteggiamento netto e preciso non discende affatto la necessit\u00e0 di votare l\u2019articolo cos\u00ec come \u00e8 stato proposto.<\/p><p>Condivide alcune delle osservazioni fatte dall\u2019onorevole Calamandrei, ma particolarmente osserva che il primo comma in tanto avrebbe un senso giuridico, in quanto esistesse una norma superiore allo Stato ed alla Chiesa, la quale delimitasse la sfera dell\u2019ordinamento dell\u2019uno o dell\u2019altra. Una tale norma non esiste, come, del resto, non esiste neppure fra gli Stati.<\/p><p>Aggiunge che, in ogni caso, una formula come quella del primo comma non si comprenderebbe se non come dichiarazione reciproca fra i due enti, e perci\u00f2 non pu\u00f2 trovar posto nella Costituzione dello Stato.<\/p><p>Per queste ragioni voter\u00e0 l\u2019emendamento proposto.<\/p><p>TERRACINI nota che, attraverso tutte le dichiarazioni di voto, non \u00e8 stata bene rilevata la differenza sostanziale dei due testi in esame, nonostante l\u2019illustrazione fattane dall\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>Nel primo testo si parla di \u00abordine\u00bb; nel secondo testo si parla di \u00abordinamento\u00bb. Sono due cose diverse. L\u2019ordine di cui si parla nel testo proposto dal Comitato di redazione non \u00e8 la struttura interna della Chiesa. Si tratta di sottolineare il fatto che esiste un piano di spiritualit\u00e0 che \u00e8 quello caratteristico nel quale la Chiesa si muove ed esiste. Vi \u00e8 poi il piano della vita ordinaria dei cittadini italiani.<\/p><p>Da questo discende ci\u00f2 che \u00e8 messo in rilievo nell\u2019emendamento, perch\u00e9, in quanto la Chiesa ha una propria indipendente sovranit\u00e0 nel piano che le compete, essa si d\u00e0 un libero ordinamento interno. Pensa che, in definitiva, non si tratti di due concetti che si elidano a vicenda, ma che, al contrario, si integrino.<\/p><p>La prima affermazione sta a cuore alla Democrazia cristiana, e l\u2019emendamento non serve che a metterla in rilievo.<\/p><p>Non ritiene, dunque, che vi sia contradittoriet\u00e0 fra le due affermazioni, ma la seconda \u00e8 una deduzione naturale della prima, e quindi, insieme con l\u2019onorevole Togliatti, voter\u00e0 contro l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento al primo comma:<\/p><p>\u00abLo Stato riconosce l\u2019indipendenza della Chiesa cattolica nei suoi ordinamenti interni\u00bb.<\/p><p>Su di esso \u00e8 stata chiesta la votazione per appello nominale.<\/p><p>(<em>Segue la votazione nominale<\/em>).<\/p><p><em>Rispondono s\u00ec:<\/em> Amadei, Basso, Bocconi, Calamandrei, Canevari, Cevolotto, Conti, De Vita, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Giua, Lombardo, Lussu, Perassi, Targetti, Zuccarini.<\/p><p><em>Rispondono no:<\/em> Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, Codacci Pisanelli, Corsanego, De Michele, Di Vittorio, Domined\u00f2, Einaudi, Fanfani, Farini, Federici Maria, Fuschini, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, La Pira, La Rocca, Leone Giovanni, Mannironi, Marchesi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Nobile, Pesenti, Piccioni, Rapelli, Ravagnan, Taviani, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.<\/p><p><em>Si astiene:<\/em> Noce Teresa.<\/p><p>Comunica il risultato della votazione:<\/p><p>Presenti e votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 57<\/p><p>Voti favorevoli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 16<\/p><p>Voti contrari \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 40<\/p><p>Astenuti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1<\/p><p>(<em>La Commissione non approva<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il primo comma dell\u2019articolo 5:<\/p><p>\u00abLo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani\u00bb.<\/p><p>\u00c8 stata chiesta la votazione per appello nominale.<\/p><p>(<em>Segue la votazione nominale<\/em>).<\/p><p><em>Rispondono s\u00ec:<\/em> Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, Codacci Pisanelli, Corsanego, De Michele, Di Vittorio, Domined\u00f2, Einaudi, Fanfani, Federici Maria, Fuschini, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, La Pira, La Rocca, Leone Giovanni, Mannironi, Marchesi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Nobile, Pesenti, Piccioni, Rapelli, Ravagnan, Taviani, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.<\/p><p><em>Rispondono no:<\/em> Calamandrei, Canevari, Cevolotto, Fabbri, Lussu.<\/p><p><em>Si astengono:<\/em> Amadei, Bocconi, Finocchiaro Aprile, Giua, Lombardo, Noce Teresa, Targetti, Zuccarini.<\/p><p>Comunica il risultato della votazione:<\/p><p>Presenti e votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 52<\/p><p>Voti favorevoli \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 39<\/p><p>Voti contrari \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 5<\/p><p>Si astengono\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 8<\/p><p>(<em>La Commissione approva<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione il secondo comma dell\u2019articolo 5: \u00abI loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Qualunque modificazione di essi bilateralmente accettata non richieder\u00e0 un procedimento di revisione costituzionale\u00bb. A tale comma sono stati proposti da alcuni in seno al Comitato di redazione due emendamenti:<\/p><p>1\u00b0) I rapporti fra lo Stato e la Chiesa sono regolati da patti concordatari.<\/p><p>2\u00b0) I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica continuano ad essere regolati dai patti concordati.<\/p><p>CEVOLOTTO, ricorda che, come uno dei due Relatori nella prima Sottocommissione, fu contrario all\u2019introduzione dei Patti Lateranensi nella Costituzione. E dice a ragion veduta \u00abintroduzione dei Patti Lateranensi nella Costituzione\u00bb, perch\u00e9 in verit\u00e0, con tale articolo, i Patti Lateranensi \u2013 Trattato e Concordato \u2013 verrebbero a far parte della Costituzione italiana. Intende pertanto, sia pure brevemente, di esporre alla Commissione le ragioni per le quali fu contrario.<\/p><p>Vi \u00e8 innanzi tutto una questione assolutamente di sostanza. L\u2019articolo primo del Trattato Lateranense reca che la religione cattolica \u00e8 la sola religione dello Stato. Approvando ora il comma in esame, introduciamo nella Costituzione questo principio, del quale non star\u00e0 a rilevare l\u2019importanza e la portata, dati i ristretti limiti di tempo della discussione.<\/p><p>Afferma soltanto che se, per una serie di disposizioni legislative e per un fenomeno di desuetudine, si poteva ritenere che, all\u2019epoca del Trattato Lateranense, l\u2019articolo primo dello Statuto albertino fosse ormai da considerarsi svuotato del suo contenuto \u2013 e c\u2019\u00e8 stato anzi chi ha sostenuto che esso doveva considerarsi come abrogato \u2013 dopo l\u2019affermazione del primo articolo del Trattato Lateranense, la conseguenza inevitabile fu che lo Stato italiano divenne uno Stato confessionale. Importa poco lo sceverare quale sia la portata del fatto, ma \u00e8 certo che le altre religioni si trovarono in una condizione di inferiorit\u00e0, anche se esiste per esse una garanzia rappresentata dalla legge sui culti ammessi. Ora le conseguenze si sono viste subito perch\u00e9, ad esempio, il Codice penale ha previsto per i reati commessi contro l\u2019esercizio del culto cattolico pene maggiori che per quelli commessi contro gli altri culti. Altre conseguenze si sono avute per la legge, del resto liberalissima, che concerne gli altri culti ammessi. Cita, ad esempio, una risposta dell\u2019ufficio del Genio civile di Livorno del luglio 1946, relativa alla riparazione dei danni di guerra alla chiesa del culto valdese, in cui si dice che l\u2019ufficio, interrogato se nelle chiese da riparare debbano comprendersi anche quelle di culto valdese, precisa che debba farsi riferimento soltanto a quelle di culto cattolico.<\/p><p>Ma, indipendentemente da tale questione, prettamente politica, un\u2019altra ne prospetta, inerente alla struttura della Costituzione. Perch\u00e9, infatti, in una Costituzione si debbono includere trattati di diritto internazionale, quali il trattato e il concordato con la Santa Sede? La duplice conseguenza di tale inclusione \u00e8 che, anzitutto, si viene a cristallizzare ci\u00f2 che deve invece essere essenzialmente mutevole, sia pure con la denunzia reciproca; in secondo luogo questa cristallizzazione conduce anche a far s\u00ec che ogni possibilit\u00e0 di modificazione della Costituzione su questo punto \u00e8 limitata dall\u2019accordo con un altro Stato.<\/p><p>Oltre a ci\u00f2, si viene ad incidere sul contenuto stesso del Concordato, che subisce la medesima cristallizzazione, e importa poco se, per modificazioni bilateralmente accettate, non si chieder\u00e0 il procedimento di revisione costituzionale, perch\u00e9 bisogna appunto che siano bilateralmente accettate, ossia occorre l\u2019accordo della Chiesa.<\/p><p>Ora, a questo proposito, ritiene che sia opportuno, e pi\u00f9 ancora necessario, regolare i rapporti fra Stato e Chiesa con accordi bilaterali, data l\u2019importanza politica e morale della Chiesa cattolica in Italia. Ma che non si possa modificare il Concordato Lateranense, che fu stipulato in circostanze particolarissime, da un Governo che aveva, in quel momento, particolari ragioni per stipularlo in quel determinato modo \u2013 e non si tratta certo di un Governo cui vadano le nostre simpatie \u2013 \u00e8 una cosa veramente grave. \u00c8 certo che, prima o poi, si dovr\u00e0 pure addivenire alla modificazione dell\u2019articolo 5, al quale dobbiamo il caso Buonaiuti, poich\u00e9 non \u00e8 ammissibile che debba esser messo al bando come un paria un ministro del culto cattolico solo perch\u00e9 sia colpito da scomunica. \u00c8, peraltro, convinto che la Chiesa cattolica ha troppo una vecchia sapienza per non accedere a proposte di modificazioni su questo punto. Essa lo far\u00e0: ma poich\u00e9 potrebbe anche non farlo, non dobbiamo rinunciare al nostro diritto di provvedere in estrema <em>ratio<\/em> unilateralmente.<\/p><p>Altra questione che, prima o poi, dovr\u00e0 pure venire sul tappeto \u00e8 quella della giurisdizione sulle cause matrimoniali, in cui lo Stato ha rinunciato all\u2019espressione massima della sua sovranit\u00e0, che \u00e8 quella di amministrare la giustizia, ed ha devoluto a tribunali non suoi la giustizia su questo punto. \u00c8 evidente che anche qui si dovr\u00e0 pur raggiungere un accordo; ma, posto che l\u2019accordo non si raggiunga, perch\u00e9 lo Stato si deve spogliare del suo diritto?<\/p><p>\u00c8 da osservare poi che anche i trattati, quando pure non intervengano delle modifiche esplicite, molte volte si attenuano, perch\u00e9 vi sono nelle relazioni internazionali degli accordi taciti per cui essi si modificano con leggi interne che dall\u2019altra parte si lasciano passare, senza arrivare a delle denunzie, cos\u00ec da favorir meglio i rapporti reciproci. Non ricorda, d\u2019altra parte, che vi siano Costituzioni le quali immettano trattati nei loro testi, a meno che ci\u00f2 non sia avvenuto in qualche caso particolarissimo per imposizione, come dopo l\u2019altra guerra a Weimar, ove fu imposto dal vincitore al vinto di assumere determinati impegni internazionali nella Costituzione.<\/p><p>Concludendo, non avrebbe nulla in contrario ad adottare l\u2019emendamento proposto che \u00abI rapporti fra lo Stato e la Chiesa sono regolati da patti concordatari\u00bb, trattandosi di una formula di compromesso e di adattamento che manifesta la decisa volont\u00e0 di tutti di andare, finch\u00e9 \u00e8 possibile, d\u2019accordo.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di essere, nel complesso, d\u2019accordo con le considerazioni esposte dall\u2019onorevole Cevolotto, le quali sono su per gi\u00f9 le stesse che avevano spinto l\u2019oratore a presentare, in sede di Sottocommissione, un emendamento leggermente diverso e che non comprende per quale ragione sia stato modificato.<\/p><p>L\u2019emendamento, infatti, era del seguente tenore: \u00abI rapporti fra lo Stato e la Chiesa sono regolati in termini concordatari\u00bb.<\/p><p>MORO intendo chiarire brevemente le ragioni che hanno indotto lui ed i suoi amici a presentare e sostenere la norma approvata dalla prima Sottocommissione. Ha affermato l\u2019onorevole Cevolotto che, accettando che siano inclusi i Patti Lateranensi nella Costituzione dello Stato, richiamiamo in vita il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato. Baster\u00e0 osservare che la portata della norma \u00e8 da considerare in relazione al complesso delle norme, le quali regolano la posizione delle varie confessioni religiose nell\u2019ambito dell\u2019ordinamento italiano. Richiama, in proposito, l\u2019estrema larghezza con la quale \u00e8 stato regolato il principio della libert\u00e0 di ogni culto, con riferimento alle altre Chiese, nel progetto di Costituzione, con l\u2019esplicito riconoscimento di quel diritto di propaganda sul quale poteva cadere prima il dubbio. \u00c8 stato, d\u2019altra parte, espresso il nostro consenso all\u2019emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Terracini, riguardante il regolamento concordatario dei rapporti dello Stato con le altre confessioni religiose. Ed allora, il senso della norma in esame \u00e8 che la religione cattolica \u00e8 la religione della stragrande maggioranza del popolo italiano.<\/p><p>Chiedeva l\u2019onorevole Cevolotto perch\u00e9 vogliamo cristallizzare, in ordine ai rapporti fra Stato e Chiesa, la situazione quale \u00e8 stata definita attraverso i Patti Lateranensi, e citava alcuni casi che, a suo parere, dovrebbero costituire un motivo di disagio per noi nell\u2019accogliere questa cristallizzazione. Egli aggiungeva che questi patti furono sanciti in un\u2019epoca oscura della nostra storia da un Governo al quale non vanno le nostre simpatie. Certamente, non vanno le nostre simpatie al Governo che stipul\u00f2 il Trattato ed il Concordato con la Chiesa cattolica, ma \u00e8 certo che, sia pure per finalit\u00e0 oscure, esso in quel momento non faceva che condurre a termine un lungo processo che si era gi\u00e0 svolto ed era gi\u00e0 in maturazione nella coscienza degli italiani. Quindi non possiamo, per una ragione formale, pur dando debito peso al motivo politico, del quale si fece espressione l\u2019onorevole Togliatti nell\u2019ambito della prima Sottocommissione, ripudiare dei patti che hanno una straordinaria importanza per avere realizzato la pace religiosa nell\u2019ambito del popolo italiano.<\/p><p>Richiamava l\u2019onorevole Cevolotto l\u2019articolo relativo al caso della giurisdizione sulle cause matrimoniali; ma egli ha aggiunto, e possiamo ripetere che, nella sua saggezza, la Chiesa rivedr\u00e0 alcune disposizioni concordatarie per adeguarle alle esigenze mutate dei tempi.<\/p><p>Non possiamo per\u00f2, per alcuni punti di dettaglio, sui quali non \u00e8 stabilito evidentemente nulla di definitivo, rifiutare questi patti, cio\u00e8 non possiamo, per ragioni formali, trascurare la questione di principio alla quale tutti quanti dobbiamo essere estremamente sensibili.<\/p><p>Evidentemente, se noi oggi rifiutassimo di accogliere i Patti Lateranensi nella nostra Costituzione, il nostro gesto sarebbe dalla coscienza popolare italiana interpretato al di l\u00e0 della portata che a questo gesto l\u2019onorevole Cevolotto ed altri vorrebbero attribuire. Non intenderebbe il popolo italiano che con ci\u00f2 si voglia riformare l\u2019articolo 5 del Concordato, ma riterrebbe che la nuova democrazia italiana voglia allontanarsi da un orientamento in virt\u00f9 del quale lo stesso popolo italiano, attraverso i Patti Lateranensi, ha trovato veramente la sua pace religiosa nella quale intende restare, come garanzia di costruttivit\u00e0 nello sviluppo democratico della vita italiana.<\/p><p>Non voter\u00e0 pertanto l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Togliatti, emendamento vago per sua natura, il quale certamente non permette nella lettera e nello spirito che esso esprime, di richiamarsi a quella disciplina concordataria che \u00e8 stata confermata da alcuni anni di applicazione con soddisfazione dalla stragrande maggioranza del popolo italiano. Afferma, concludendo, che \u00e8 necessario su questo tema di straordinaria importanza, essere veramente chiari e non eludere, con ragioni di forma e con argomenti di carattere accessorio, il problema grave e serio che \u00e8 proposto oggi alla Commissione.<\/p><p>LUCIFERO osserva che la ragione delle grandi difficolt\u00e0 nelle quali ci si trova per questo articolo \u00e8 contenuta nella osservazione che l\u2019onorevole Togliatti fece dopo due giorni di discussione in sede di prima Sottocommissione, cio\u00e8 che si tratta di una materia che <em>stricto jure<\/em> non \u00e8 costituzionale.<\/p><p>A suo avviso, il problema fondamentale sarebbe di stabilire se si debba fare una menzione particolare nella Costituzione dei rapporti fra Stato e Chiesa. Esso \u00e8 ormai superato, tanto \u00e8 vero che \u00e8 stato approvato il primo comma dell\u2019articolo, ma pu\u00f2 spiegare le divergenze e difficolt\u00e0 sorte. Nelle altre Costituzioni, un articolo del genere non si trova. Quindi, noi torniamo ad esaminare la situazione da un punto di vista di politica contingente, cio\u00e8 in ordine alla particolare situazione della Chiesa cattolica ed alla esistenza dello Stato della Citt\u00e0 del Vaticano in Italia.<\/p><p>Crede che la formula suggerita dalla prima Sottocommissione, dopo lunghe discussioni nelle quali si \u00e8 cercato di tener conto delle varie esigenze, sia accettabile nella Costituzione italiana; perch\u00e9 ricordare i Patti Lateranensi significa stabilire una base definitiva per dei rapporti che rispondono ad un\u2019esigenza morale, sociale e politica: ad un\u2019esigenza morale perch\u00e9 il popolo italiano \u00e8 prevalentemente cattolico; ad un\u2019esigenza sociale in quanto si d\u00e0 effettivamente un indirizzo di umanit\u00e0 a tutta la vita del nostro Paese, poich\u00e9 nessuno, anche non cattolico, potr\u00e0 affermare che non sia profondamente umano il cattolicesimo; ad un\u2019esigenza politica, perch\u00e9 \u00e8 un atto di pacificazione nazionale di un Paese gi\u00e0 diviso in tanti campi, e che bisogna cercare di unire.<\/p><p>Fu proprio l\u2019oratore a cercare di attenuare la formula che poteva sembrare troppo drastica proponendo \u2013 e la Sottocommissione fu d\u2019accordo \u2013 che qualunque modificazione dei rapporti fra Stato e Chiesa, bilateralmente accettata, non richieder\u00e0 un procedimento di revisione costituzionale. Si consacra cos\u00ec la stabilit\u00e0 dei rapporti che le due parti potranno modificare, ma resta fermo che l\u2019Italia \u00e8 Paese cattolico e non pu\u00f2 e non deve essere vittima di contrasti fra lo spirito degli italiani e lo Stato, che deve essere l\u2019interprete di questo spirito e, quindi, anche espressione di questo senso cattolico e cristiano del popolo.<\/p><p>\u00c8, quindi, del parere che l\u2019articolo debba essere approvato cos\u00ec come \u00e8 stato proposto dalla prima Sottocommissione.<\/p><p>CANEVARI ricorda che l\u2019onorevole Cevolotto aveva proposto di sopprimere il secondo e terzo comma dell\u2019articolo proposto dalla prima Sottocommissione, e che il Comitato di redazione ha unificato. Qualora egli non insistesse nella proposta, la farebbe sua e nel caso che questa fosse respinta, voterebbe il primo emendamento proposto in sede di Comitato di redazione.<\/p><p>EINAUDI prende atto della fiducia manifestata dall\u2019onorevole Moro che la disposizione dei Patti Lateranensi che aveva condotto al caso Buonaiuti in avvenire possa essere modificata, perch\u00e9 considera veramente che il caso Buonaiuti sia stato uno di quelli che hanno offeso di pi\u00f9 la coscienza degli studiosi italiani. La scienza nel suo campo \u00e8 per lo meno altrettanto indipendente e sovrana come la Chiesa e la religione e, quindi, quell\u2019interferenza che vi \u00e8 stata in quel caso dovr\u00e0, a suo parere, essere eliminata, attraverso una revisione bilaterale dei Patti Lateranensi.<\/p><p>Rileva poi che le considerazioni dell\u2019onorevole Cevolotto, per quanto riguarda l\u2019inserzione di disposizioni relative a trattati internazionali in una Costituzione, non lo hanno convinto, perch\u00e9 pensa che l\u2019idea della sovranit\u00e0 dello Stato sia un\u2019idea falsa, anacronistica, che deve essere abbandonata. Ritiene, quindi, che la disposizione in esame, caso mai, precorre i tempi e sar\u00e0 un esempio che dovr\u00e0 essere seguito. Si dovr\u00e0 in avvenire nelle Costituzioni dei singoli Paesi introdurre delle norme riguardanti trattati internazionali. L\u2019esistenza degli Stati sovrani non \u00e8 pi\u00f9 tollerabile nel mondo moderno. Quindi considera questa disposizione singolarmente felice., tale da aprire la via ad altre disposizioni del genere, per cui le Costituzioni vengano ad essere legate in forme durature a trattati internazionali.<\/p><p>LUSSU chiede all\u2019onorevole Einaudi se, riconoscendo ormai antiquata la formula della sovranit\u00e0 dello Stato, e poich\u00e9 ogni Stato ha la sua sovranit\u00e0 limitata, in rapporto ad altri Stati egualmente sovrani e indipendenti, egli applichi questo concetto anche alla sovranit\u00e0 della Chiesa.<\/p><p>EINAUDI. La Chiesa \u00e8 sovrana nel suo ordine spirituale.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che l\u2019onorevole Einaudi, in sede di votazione del primo comma, ha rilevato che la Chiesa e lo Stato si muovono in ordini diversi e che la Chiesa nel suo ordine \u00e8 indipendente e sovrana.<\/p><p>LUSSU. Allora vi \u00e8 contradizione.<\/p><p>CEVOLOTTO avverte che il progetto di Costituzione non \u00e8 cos\u00ec insensibile a quelle alte ragioni che l\u2019onorevole Einaudi ha esposto, se nell\u2019articolo 4 dice che \u00abl\u2019Italia consente, a condizione di reciprocit\u00e0 e di eguaglianza, le limitazioni di sovranit\u00e0 necessarie ad un\u2019organizzazione internazionale che assicuri la pace e la giustizia per i popoli\u00bb.<\/p><p>CAPPI osserva che, negandosi che oggi i rapporti fra Stato e Chiesa siano regolati dai Patti Lateranensi, si viene praticamente ad ammettere che il Concordato deve ritenersi abrogato. N\u00e9 vale stabilire nell\u2019emendamento che i rapporti fra lo Stato e la Chiesa sono regolati da patti concordatari, in quanto, se si vuole mantenere il Concordato, quale bisogno vi \u00e8 di questa affermazione?<\/p><p>Non nega che la formula in discussione aveva destato in lui una certa perplessit\u00e0 in rapporto all\u2019articolo 1 del Trattato Lateranense, che l\u2019onorevole Cevolotto ha ricordato, articolo il quale ribadisce che la religione cattolica \u00e8 la sola religione dello Stato, perch\u00e9 personalmente non sa concepire che uno Stato possa avere una sola religione. Ma la sua perplessit\u00e0 \u00e8 per\u00f2 scomparsa non solo per quello che ha detto l\u2019onorevole Moro, ma perch\u00e9 la formula: \u00abI loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi\u00bb \u2013 per quanto non felicissima \u2013 esclude che possano derivare conseguenze lesive della libert\u00e0 delle altre Chiese. Personalmente crede che la Chiesa cattolica abbia in s\u00e9 tanta virt\u00f9 e vitalit\u00e0 da non aver bisogno di nessuna situazione di privilegio che si traduca in situazioni di inferiorit\u00e0 delle altre Chiese.<\/p><p>Per queste ragioni, salvo qualche modifica di forma, voter\u00e0 l\u2019emendamento.<\/p><p>MORTATI non si rende ragione del contrasto suscitato dal comma in esame, che \u00e8 una logica e necessaria conseguenza del primo gi\u00e0 approvato. Infatti, se \u00e8 vero che lo Stato e la Chiesa cattolica, ciascuno nel proprio ordine, sono indipendenti e sovrani, la conseguenza che ne discende dal punto di vista giuridico e politico \u00e8 questa: che i loro rapporti non possono essere regolati se non da convenzioni bilaterali. Se lo Stato, infatti, potesse intervenire unilateralmente in questi rapporti, se cio\u00e8 potesse regolare unilateralmente le cosiddette \u00abres mixtae\u00bb, potrebbe disconoscere le esigenze della Chiesa stessa: quindi, \u00e8 necessario che siano regolati dal Concordato.<\/p><p>Posta questa premessa, quale Concordato potr\u00e0 attuarsi? Evidentemente quello in vigore. Non \u00e8 possibile infatti che, mentre si ammette il principio che lo Stato e la Chiesa regolano i loro rapporti con patti concordatari, non si riconoscano quelli in atto. L\u2019emendamento potrebbe avere proprio questo significato: di non riconoscere i Patti Lateranensi e di rimandare all\u2019avvenire la regolazione dei rapporti fra Stato e Chiesa. Ma questo \u00e8 assurdo ed \u00e8 in contradizione con le premesse. Se invece si ammette che siano i Patti Lateranensi in atto a regolare questi rapporti, pensa che la ragione dell\u2019emendamento venga meno. Se, d\u2019altra parte, per un\u2019ipotesi assurda, si dovesse pensare ad un irrigidimento della Chiesa in materie che riguardano la sovranit\u00e0 dello Stato, vi sarebbe sempre la possibilit\u00e0 di revisione del Concordato.<\/p><p>GIUA non intende entrare nello spirito dei Patti Lateranensi, n\u00e9 discuterne gli articoli; n\u00e9 si preoccupa del caso Buonaiuti, il quale del resto, nel terzo volume della sua \u00abStoria\u00bb, lo ha gi\u00e0 chiarito; ma si pone da un punto di vista storico: i Patti Lateranensi sono stati stipulati fra un governo fascista \u2013 che non era emanazione del popolo italiano \u2013 e i rappresentanti del Vaticano. Ora i colleghi della Democrazia cristiana, accettando in pieno questi Patti, vengono a stabilire, anche senza volerlo, dei legami con l\u2019opera del fascismo. Ma in essi \u00e8 anche la preoccupazione che in avvenire il popolo italiano possa modificare i Patti Lateranensi. Ora, se ritengono che i Patti Lateranensi sono diretta manifestazione della volont\u00e0 del popolo italiano, perch\u00e9 non accettano la formula che i rapporti fra lo Stato e la Chiesa sono regolati in termini concordatari? Evidentemente, se il popolo ha gi\u00e0 manifestato la sua volont\u00e0, indietro non si torna. Ma allora, perch\u00e9 si vuol chiudere la porta a nuovi patti che potranno sorgere fra il Vaticano e lo Stato italiano e che potranno anche migliorare quelli esistenti?<\/p><p>In realt\u00e0 ritiene che la posizione dei colleghi democristiani sia diretta ad affermare che i Patti Lateranensi non si dovranno pi\u00f9 discutere. Personalmente dichiara di non poter accettare questo principio. I Patti Lateranensi significano politica fascista, e quando il popolo italiano discuter\u00e0 pi\u00f9 seriamente quella politica, avr\u00e0 diritto anche di rivedere quei Patti.<\/p><p>PERASSI dichiara che voter\u00e0 il primo emendamento proposto, prescindendo in maniera assoluta da qualsiasi apprezzamento di merito relativo al Concordato e al Trattato Lateranense, nel loro insieme e nelle loro singole parti: sono questioni che in questo momento non si pongono. Intende restare sul terreno strettamente giuridico e costituzionale, e non intende neppure rilevare quanto \u00e8 stato detto dall\u2019onorevole Moro per cercare di attenuare la portata che, secondo lui, avrebbe oggi quell\u2019articolo 1 del Trattato del Laterano, in base al quale l\u2019Italia si sarebbe obbligata a riconoscere ed a riaffermare il principio consacrato nell\u2019articolo 1 dello Statuto del 1848. Per quanto l\u2019onorevole Moro sia persona di molta autorit\u00e0, questo \u00e8 indubbiamente un problema che supera la sua competenza.<\/p><p>Ad ogni modo prescinde da tutti questi problemi estremamente delicati per rimanere sul terreno strettamente giuridico. Non ritiene che sia il caso di inserire nella Costituzione un richiamo concreto ai patti attualmente esistenti, perch\u00e9 pensa che non vi siano ragioni per fare agli accordi Lateranensi un trattamento giuridico costituzionale diverso da quello che si fa ad altri trattati internazionali.<\/p><p>\u00c8 d\u2019accordo in parte con quanto esprimeva l\u2019onorevole Einaudi, per\u00f2 egli consentir\u00e0 di dire che non c\u2019\u00e8 ragione di applicare il principio, da lui accennato, in maniera particolare, ma se mai bisognerebbe affermarlo in maniera generale.<\/p><p>D\u2019altra parte, qual \u00e8 la portata dell\u2019emendamento che voter\u00e0? \u00c8 evidente che il non richiamare nella Costituzione i patti attualmente esistenti, e adottare la frase pi\u00f9 generale che i rapporti fra Stato e Chiesa sono regolati in termini concordatari, non significa affatto toccare tali patti. \u00c8 principio di diritto internazionale consacrato da dichiarazioni solenni che neppure una Costituzione pu\u00f2 toccare le norme convenzionali esistenti, le quali restano in vigore fino a quando non siano modificate o si estinguano, secondo i princip\u00ee da cui \u00e8 regolata la loro vita.<\/p><p>La ragione essenziale, di non includere questo richiamo esplicito, sta nel fatto che si verrebbe a usare verso questo gruppo storico di accordi e di trattati un trattamento giuridico che, sotto diversi aspetti, diversifica da quello che si usa verso altri trattati.<\/p><p>Per questa ragione voter\u00e0 a favore dell\u2019emendamento proposto, formula che tra l\u2019altro gi\u00e0 costituisce una notevole concessione sotto altri punti di vista e che, del resto, \u00e8 consacrata anche nella Costituzione di un piccolo Stato eminentemente cattolico: il Cantone di Friburgo.<\/p><p>TERRACINI attendeva dalla prima affermazione dell\u2019onorevole Mortati che egli giungesse alla logica conseguenza di chiedere la soppressione di tutto il secondo comma dell\u2019articolo. L\u2019affermazione iniziale, che la Chiesa e lo Stato sono indipendenti e sovrani, implica che si stabiliscano bilateralmente degli accordi volontari sui loro rapporti, e poich\u00e9 tra lo Stato e la Chiesa questi patti si chiamano concordati, non vi sarebbe bisogno di dire altro.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati ha invece tratto la conseguenza che adottare la formula: \u00abI rapporti fra lo Stato e la Chiesa sono regolati in termini concordatari\u00bb non significa dichiarare la caducit\u00e0 dei Patti Lateranensi, ma che questi patti non sono pi\u00f9 in vigore oggi.<\/p><p>Ora noi non vogliamo dire che i termini concordatari esistenti, in quanto regolano oggi i rapporti tra Stato e Chiesa, non esistono pi\u00f9; anzi, diamo una maggiore sostanza al modo con cui oggi essi si esplicano.<\/p><p>Riconosce che per ragioni politiche, nonostante la superfluit\u00e0 del secondo comma, sia necessario parlare appunto dei rapporti concordatari, ma non, come dice l\u2019onorevole Moro, perch\u00e9 oggi il popolo italiano vuole avere la certezza che questi rapporti concordatari sono quelli in vigore. Al popolo italiano ci\u00f2 che importa sapere \u00e8 che fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica i rapporti saranno sempre regolati sulla base dell\u2019armonia e del consenso reciproco; il popolo vuole essere sicuro che non si ritorni pi\u00f9 alla situazione precedente.<\/p><p>Occorre, quindi, parlare dei patti concordatari e non di quelli Lateranensi, che sono caduchi, come tutti i patti che si basano su trattative adeguate a determinate situazioni. La Costituzione contiene delle norme e non fissa una situazione di fatto, come si fa invece nella formula del primo comma. Ad ogni modo, se anche si venisse a questo criterio assurdo, che la Costituzione possa limitarsi a registrare una situazione di fatto, bisogna cercare di registrare quella situazione che ha in s\u00e9 una garanzia di durata.<\/p><p>A questo proposito ricorda che i Patti Lateranensi non sono un tutto unitario, per quanto un interprete molto augusto ed autorizzato abbia affermato, all\u2019epoca in cui sono stati redatti, che costituivano un insieme unitario. Ora, che cosa \u00e8 che ha un carattere di continuit\u00e0 nei Patti Lateranensi? \u00c8 il riconoscimento del sorgere di questo nuovo Stato, nei confronti del quale l\u2019Italia democratica avr\u00e0 lo stesso atteggiamento che nei confronti di tutti gli Stati che esso riconosce e rispetta, e sulla cui esistenza non sollever\u00e0 mai il pi\u00f9 piccolo dubbio. Evidentemente non si pu\u00f2 richiamare il patto territoriale nella Costituzione e tacere del Concordato, ma non bisogna parlare dello Stato del Vaticano e nemmeno del Concordato fra Chiesa cattolica e Stato italiano.<\/p><p>Perci\u00f2, poich\u00e9 questa rescissione delle due parti non \u00e8 possibile, bisogna che esse seguano lo stesso destino, che \u00e8 quello di non avere un carattere di stabilit\u00e0. Di fronte alla continuit\u00e0 che deve avere la Costituzione italiana, ogni altro dato contrattuale ha un carattere caduco ed a questa stregua bisogna considerare i Patti Lateranensi.<\/p><p>L\u2019onorevole Moro, del resto, ha riconosciuto che alcuni articoli del Concordato, i pi\u00f9 preoccupanti, in fondo sono gi\u00e0 da considerarsi come inficiati. E allora \u00e8 da chiedersi se sia possibile immettere nella Costituzione un patto che gi\u00e0 <em>a priori<\/em> \u00e8 riconosciuto che non esiste pi\u00f9 nella sua interezza e continuit\u00e0. Per queste ragioni dichiara di accettare l\u2019emendamento proposto.<\/p><p>LUSSU avrebbe preferito, nella sua coscienza democratica, che dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa si facesse cenno brevemente in un preambolo, nel senso che la religione cattolica \u00e8 la religione della maggioranza degli italiani e che lo Stato ispira a questa realt\u00e0 la sua azione politica.<\/p><p>Pensa, in ogni caso, che non si possano introdurre nella Costituzione i Patti Lateranensi, che furono stipulati dal regime fascista, ma che non sono stati discussi e approvati dal popolo italiano.<\/p><p>A proposito dell\u2019articolo 5 del Concordato, oltre al caso Buonaiuti, citato dall\u2019onorevole Cevolotto, ricorda il caso di un prefetto designato dal Comitato di liberazione, perch\u00e9 fu capo eroico di una divisione partigiana e che si voleva allontanare, in quanto sacerdote che aveva abbandonato la Chiesa.<\/p><p>Dichiara, in conclusione, che qualora la proposta di soppressione dell\u2019onorevole Canevari non fosse approvata, voter\u00e0 a favore dell\u2019emendamento proposto.<\/p><p>MORO, parlando per fatto personale, in risposta all\u2019onorevole Terracini, il quale ha ricordato a scopi polemici la sua precedente esposizione, non ha bisogno di chiarire che non ha inteso inficiare alcuna norma del Concordato, n\u00e9 affermare che si debba includere nella Costituzione un patto ormai superato. Ha detto soltanto che per alcune ragioni di dettaglio non possiamo rifiutare di riconoscere i motivi che impongono di includere il Concordato nella Costituzione.<\/p><p>AMBROSINI osserva che, poich\u00e9 la questione \u00e8 posta, bisogna risolverla; ed essa non pu\u00f2, per coerenza, essere risolta se non nel modo proposto dalla prima Sottocommissione e dal Comitato di redazione. Non c\u2019\u00e8 alcun contrasto fra il secondo ed il primo comma, essendo ambedue strettamente connessi, giacch\u00e9 il secondo comma non \u00e8 che l\u2019applicazione e la precisazione del primo. Non si pu\u00f2 prescindere dal richiamo tassativo dei Patti Lateranensi. Il riferimento generico ad un regolamento dei rapporti tra Stato e Chiesa in \u00abtermini concordatari\u00bb sarebbe assolutamente insufficiente. Occorre proclamare esplicitamente che tali rapporti sono regolati dai \u00abPatti Lateranensi\u00bb. Essi costituiscono una realt\u00e0 alla quale \u00e8 legato il mantenimento della pace religiosa dell\u2019Italia: quando parliamo di Patti Lateranensi, intendiamo richiamarci sia al Trattato che al Concordato.<\/p><p>Si dice che il Trattato e il Concordato, richiamati nella Costituzione, verrebbero quasi a cristallizzare una situazione. Ma ci\u00f2 non \u00e8 nella natura delle cose, e non \u00e8 neppure nello stesso sistema proposto dalla prima Sottocommissione e dal Comitato di redazione, giacch\u00e9 l\u2019ultima parte del secondo comma prevede tassativamente la possibilit\u00e0, quando intervenga il consenso delle due Alte Parti contraenti, che le disposizioni di questi patti siano modificati; non solo, ma facilita l\u2019accettazione delle eventuali modifiche nel sistema del diritto positivo italiano, stabilendo che non occorrer\u00e0, a tale scopo, una revisione costituzionale, ma baster\u00e0 il procedimento legislativo ordinario.<\/p><p>Per questi motivi voter\u00e0 a favore del secondo comma dell\u2019articolo, cos\u00ec come \u00e8 stato proposto dal Comitato di redazione.<\/p><p>GRASSI ricorda che, dopo una lunga discussione in seno alla prima Sottocommissione, si arriv\u00f2 alla formula in esame, che ha il dovere di difendere per averla votata. Dal punto di vista giuridico, pensa che non costituisca incrinatura il fatto che per questi casi particolari si faccia un\u2019applicazione di princip\u00ee generali, che sono ormai comuni a tutti, e stabiliti anche in un articolo della nostra Costituzione.<\/p><p>Per quanto riguarda i rilievi dell\u2019onorevole Perassi, osserva che il Trattato Lateranense non pu\u00f2 essere considerato alla stregua dei normali trattati che si stipulano con altri Stati. Dobbiamo riconoscere, come italiani, che con esso \u00e8 stata superata una fase storica che i nostri predecessori trovarono insoluta e senza possibilit\u00e0 di soluzione. E non \u00e8 esatto che a tale conclusione si sia giunti come conseguenza di una situazione soltanto fascista: l\u2019avvenimento pot\u00e9 realizzarsi in quel periodo, ma il desiderio degli uomini politici italiani precedeva di molto il periodo fascista, e tentativi furono fatti da parte di tutti per cercare una soluzione, che trovava resistenze specialmente nell\u2019ordinamento della Chiesa, che aveva le sue ipoteche su Roma e sul vecchio Stato pontificio. Quindi, per gl\u2019italiani questi patti rappresentavano non soltanto la pace religiosa riacquistata, ma anche la soluzione storica definitiva in rapporto al territorio, che \u00e8 uno degli elementi costitutivi dello Stato italiano.<\/p><p>Vi sono poi altre considerazioni di ordine politico: lo Stato e la Chiesa in Italia rappresentano due comunit\u00e0 interferenti fra di loro, in quanto agiscono sugli stessi individui, che nella grandissima maggioranza appartengono alla Chiesa cattolica. Quindi, sono due sfere di sovranit\u00e0 che si incontrano in tutta una materia mista che deve essere necessariamente regolata. Ora, i sistemi per regolare questi rapporti sono: o quello giurisdizionale, o quello concordatario. Si ha il sistema giurisdizionale, quando lo Stato con sue leggi regola questa materia mista; quello concordatario, quando tale materia \u00e8 regolata in forme bilaterali.<\/p><p>In sostanza, la formula sostenuta dall\u2019onorevole Togliatti nella prima Sottocommissione che i rapporti sono regolati \u00abin termini concordatari\u00bb, riguarda soltanto il Concordato. Pi\u00f9 logica appare, da questo punto di vista, la proposta di non parlare di questa materia nella Costituzione: ma dal momento in cui \u2013 e l\u2019onorevole Togliatti, con spirito che fu ammirato, dichiar\u00f2 che le discussioni della prima Sottocommissione dovessero essere liberate da preoccupazioni anticlericali, in quanto riconosceva questa esigenza del popolo italiano (e su questa linea fu possibile trovare l\u2019accordo) \u2013 si stabilisce il principio costituzionale che gli accordi fra lo Stato e la Chiesa debbono essere regolati in forma concordataria, non capisce perch\u00e9 non si debba parlare dei Patti Lateranensi che attualmente regolano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa.<\/p><p>\u00c8 stato chiarito poi che eventuali modifiche, stabilite con nuovi accordi fra la Santa Sede e l\u2019Italia, non dovranno esser fatte in forma di revisione costituzionale, ma con l\u2019ordinario procedimento legislativo e, quindi, ogni preoccupazione dovrebbe scomparire.<\/p><p>MASTROJANNI. Le stesse ragioni che hanno determinato l\u2019onorevole Grassi a difendere l\u2019articolo cos\u00ec come \u00e8 stato formulato ed approvato dalla prima Sottocommissione, lo inducono a sostenere con identico calore la stessa tesi.<\/p><p>\u00c8 un fatto indiscutibile che il fenomeno storico che maggiormente e meglio identifica e caratterizza la spiritualit\u00e0 del popolo italiano \u00e8 quello che si riferisce al Concordato. Che questo grandioso evento storico si sia maturato durante un\u2019epoca, la quale \u00e8 giustamente avversata dalle nostre coscienze, non inficia n\u00e9 diminuisce l\u2019importanza che esso ha.<\/p><p>Le osservazioni fatte da diverse parti non hanno, a suo parere, fondamento, perch\u00e9 si riferiscono pi\u00f9 a situazioni formali che sostanziali. Quello che a noi interessa di ribadire \u00e8 che, ad un certo momento della vita del Paese, la spiritualit\u00e0 del popolo italiano ha trovato soddisfazione tangibile nella realizzazione dei famosi patti. Noi, che siamo i depositari di questa spiritualit\u00e0, la quale si proietta nel futuro, abbiamo il dovere, nel momento in cui redigiamo la Carta fondamentale della nostra Costituzione, di non disconoscere quello che il nostro popolo ha unanimemente approvato e che in nessuna occasione ha dimostrato di non voler osservare.<\/p><p>Se dovessimo accedere alle opinioni dell\u2019onorevole Lussu, per le stesse ragioni dovremmo aggredire tutta la legislazione precorsa e dire che essa, essendo nata in un periodo che \u00e8 stato avversato dalle nostre coscienze, non ha nessuna consistenza giuridica n\u00e9 morale. Al contrario, rivediamo ed abroghiamo tutte quelle leggi che non rispondono pi\u00f9 ai nostri ordinamenti; ma le stesse ragioni ci consentono di affermare che anche per quanto si riferisce al Concordato e al Trattato Lateranense abbiamo la possibilit\u00e0 di rivederli, nelle forme previste dall\u2019articolo in esame, lasciando integra quella che \u00e8 ormai conquista immutabile del popolo.<\/p><p>N\u00e9 le ragioni addotte dall\u2019onorevole Perassi hanno consistenza dal punto di vista dell\u2019opportunit\u00e0 politica e della coscienza collettiva del nostro popolo; perch\u00e9, se \u00e8 vero che i trattati, al di sopra e al di fuori di ogni Costituzione, continuano a mantenere il loro valore e la loro efficacia, e devono essere regolati dagli accordi in essi previsti, \u00e8 d\u2019altra parte vero che non possiamo considerare lo Stato della Citt\u00e0 del Vaticano e la Chiesa cattolica alla stregua di qualsiasi altro Stato.<\/p><p>\u00c8 da aversi per fermo \u2013 e su questo punto gli sembra che non vi siano ragioni che possano contrastare la sua opinione \u2013 che i rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa hanno una natura squisitamente spirituale, che sovrasta qualsiasi nostra concezione giuridica. Il contenuto di tali rapporti non pu\u00f2 essere coercito da alcuna artificiosa costruzione giuridica. Se facciamo astrazione da questa concezione, ci poniamo su un terreno che snatura l\u2019essenza stessa del contenuto del Trattato e del Concordato. Ed \u00e8 per questo che, nei confronti della Chiesa, dobbiamo avere un orientamento che prescinda da sofistiche considerazioni giuridiche, ed \u00e8 per questo che dobbiamo solennemente dire che quanto fu finalmente acquistato dalla coscienza collettiva, in un periodo storico caratterizzato da questo grandioso evento, deve trovare il suo posto nella Costituzione italiana, e deve ritenersi immutabile, perch\u00e9 immutabile \u00e8 nel tempo lo spirito cattolico del popolo italiano.<\/p><p>BASSO non ha sentito nessun argomento che incida sul significato dell\u2019emendamento, perch\u00e9 tutti gli argomenti portati a sostegno dell\u2019articolo della prima Sottocommissione in realt\u00e0 trovano piena soddisfazione anche nell\u2019emendamento.<\/p><p>La sola preoccupazione che, a suo parere, \u00e8 stata legittimamente espressa, \u00e8 che si debba nella Costituzione affermare il principio che lo Stato non ritorni al vecchio giusnaturalismo, cio\u00e8 che alla Chiesa \u00e8 vietato di legiferare in una materia di sua stretta competenza ed anche nelle materie miste. Pensa che il primo comma approvato e l\u2019emendamento in esame diano alla Chiesa l\u2019assoluta garanzia. La materia spirituale \u00e8 riservata alla sola Chiesa; con l\u2019emendamento che egli sostiene, si afferma che i rapporti fra Stato e Chiesa sono regolati per via di concordato. Non vi \u00e8 nessun argomento serio che possa condurre ad andare al di l\u00e0 di questa affermazione, che d\u00e0 la massima garanzia alla Chiesa cattolica.<\/p><p>Non vi \u00e8 dubbio che in linea giuridica gli argomenti addotti dimostrano che questa non \u00e8 materia da inserire nella Costituzione; ma pensa che vi possono essere preoccupazioni politiche. Ritiene per\u00f2 che la proposta della prima Sottocommissione sia inaccettabile per la nostra coscienza giuridica. Vi sono nel Trattato e nel Concordato alcuni articoli che contradicono a norme della Costituzione gi\u00e0 approvate. Vi \u00e8 nel Concordato l\u2019articolo 5 che ferisce l\u2019indipendenza dello Stato, in quanto lo Stato \u00e8 obbligato ad allontanare da determinati uffici quelle persone che la Chiesa intende colpire con suoi provvedimenti. Quando si dice che determinate persone, per motivi religiosi, non possono concorrere a determinati impieghi dello Stato, si ferisce il principio della eguaglianza dei cittadini.<\/p><p>Vi \u00e8 l\u2019articolo sull\u2019insegnamento religioso che viola il principio dell\u2019eguaglianza, in quanto stabilisce, a favore dei cittadini cattolici, il diritto di avere dallo Stato l\u2019insegnamento cattolico nelle scuole, diritto che non \u00e8 riconosciuto alle altre religioni: cos\u00ec nelle scuole valdesi vi \u00e8 l\u2019insegnamento cattolico, mentre non vi \u00e8 l\u2019insegnamento delle religioni che veramente si professano in quella zona.<\/p><p>Voter\u00e0 pertanto l\u2019emendamento che d\u00e0 le pi\u00f9 ampie garanzie di tutela per la religione.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Canevari di sopprimere il secondo comma.<\/p><p>(<em>La Commissione non approva<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti l\u2019emendamento: \u00abI rapporti fra lo Stato e la Chiesa sono regolati in termini concordatari\u00bb. Su di esso \u00e8 stata chiesta la votazione per appello nominale.<\/p><p>(<em>Segue la votazione nominale<\/em>).<\/p><p><em>Rispondono s\u00ec:<\/em> Amadei, Basso, Bocconi, Calamandrei, Canevari, Cevolotto, Conti, De Vita, Di Vittorio, Farini, Giua, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, La Rocca, Lombardo, Lussu, Marchesi, Noce Teresa, Perassi, Pesenti, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Togliatti, Zuccarini.<\/p><p><em>Rispondono no:<\/em> Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, Codacci Pisanelli, Corsanego, De Michele, Domined\u00f2, Dossetti, Einaudi, Fanfani, Federici Maria, Fuschini, Grassi, La Pira, Leone Giovanni, Lucifero, Mannironi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Nobile, Piccioni, Rapelli, Taviani, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.<\/p><p>Comunica il risultato della votazione:<\/p><p>Presenti e votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 59<\/p><p>Voti favorevoli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 27<\/p><p>Voti contrari\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 32<\/p><p>(<em>La Commissione non approva<\/em>).<\/p><p>Il secondo emendamento, sostanzialmente uguale al primo non approvato, s\u2019intende abbandonato.<\/p><p>Pone in votazione il secondo comma dell\u2019articolo 5:<\/p><p>\u00abI loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Qualunque modificazione di essi bilateralmente accettata non richieder\u00e0 un procedimento di revisione costituzionale\u00bb.<\/p><p>\u00c8 stata chiesta la votazione per appello nominale.<\/p><p>(<em>Segue la votazione nominale<\/em>).<\/p><p><em>Rispondono s\u00ec:<\/em> Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, Codacci Pisanelli, Corsanego, De Michele, Domined\u00f2, Dossetti, Einaudi, Fanfani, Federici Maria, Fuschini, Grassi, La Pira, Leone Giovanni, Lucifero, Mannironi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro Mortati, Piccioni, Rapelli, Taviani, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.<\/p><p><em>Rispondono no:<\/em> Amadei, Basso, Calamandrei, Canevari, Cevolotto, De Vita, Farini, Giua, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, La Rocca, Lombardo, Lussu, Perassi, Pesenti, Ravagnan, Rossi Paolo, Terracini, Zuccarini.<\/p><p>Comunica il risultato della votazione:<\/p><p>Presenti e votanti \u00a0\u00a0\u00a0 51<\/p><p>Voti favorevoli \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 31<\/p><p>Voti contrari \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 20<\/p><p>(<em>La Commissione approva. \u00c8 cos\u00ec approvato l\u2019articolo 5<\/em>).<\/p><p>Avverte che rimane da esaminare il seguente comma aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Terracini: \u00abLe altre Chiese sono regolate dalle proprie norme, che lo Stato riconosce in quanto non contengano disposizioni contrarie alla legge. I rapporti fra lo Stato e le altre Chiese sono regolati per via legislativa, d\u2019intesa con le loro rappresentanze legittime\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO \u00e8 d\u2019accordo sul contenuto della formula; ma osserva che l\u2019articolo test\u00e9 approvato regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, che \u00e8 anch\u2019essa Stato, mentre le altre Chiese non sono Stati. La sede opportuna del comma proposto sarebbe, a suo parere, l\u2019articolo 13 che disciplina la libert\u00e0 religiosa.<\/p><p>TERRACINI osserva che \u00e8 necessario includere una statuizione del genere nel testo costituzionale. Non ha pertanto difficolt\u00e0 ad accettare la proposta dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>CAPPI, circa la frase: \u00abin quanto non contengano disposizioni contrarie alla legge\u00bb, rileva che vi sono materie che non rientrano nelle positive disposizioni giuridiche dello Stato; per esempio, il concetto di ordine pubblico e di buon costume.<\/p><p>TERRACINI nota che, per quanto si riferisca alla morale e al buon costume, v\u2019\u00e8 gi\u00e0 una norma di carattere generale che vale per ogni Chiesa e per ogni culto.<\/p><p>LUSSU sopprimerebbe l\u2019espressione: \u00abin quanto non contengano disposizioni contrarie alla legge\u00bb, poich\u00e9 ritiene ci\u00f2 implicito nei concetti che sono a fondamento delle altre Chiese.<\/p><p>TERRACINI osserva che, siccome l\u2019articolo che propone si riferisce essenzialmente alla struttura interna delle Chiese e non alle forme del culto, \u00e8 necessario affermare che non devono avere disposizioni contrarie alla legge. \u00c8 vero che nella situazione attuale non vi sono Chiese che abbiano disposizioni di questo genere. Ma qui si tratta di formare una norma costituzionale, e, quindi, di lasciar aperta la via alla regolamentazione di eventualit\u00e0 avvenire.<\/p><p>DOSSETTI nota che l\u2019espressione che \u00ablo Stato riconosce\u00bb le norme che regolano le altre Chiese, suppone una realt\u00e0 strutturale di vita interna che soltanto alcune Chiese e non la maggior parte di esse posseggono. Si suppone cio\u00e8 un ordinamento giuridico interno, l\u2019esistenza di organi legislativi e di funzioni che non si trovano in moltissime Chiese, le quali hanno pi\u00f9 che altro una struttura di fatto, che non costituisce un proprio e vero ordinamento giuridico.<\/p><p>Quindi, se l\u2019onorevole Terracini ha l\u2019intenzione di avvalorare una parificazione fra la Chiesa cattolica e le altre Chiese per quel che riguarda i rapporti fra l\u2019ordinamento interno delle Chiese e quello dello Stato, possiamo anche condividerla; ma indubbiamente v\u2019\u00e8 una diversa situazione di fatto strutturale interna delle singole Chiese: per esempio, la Chiesa ebraica, la protestante e certe Chiese evangeliche non hanno concretizzazioni strutturali.<\/p><p>Quando si dice che le Chiese sono riconosciute, in quanto non siano regolate da norme contrarie alla legge, bisogna vagliare il complesso di queste norme: per esempio, quelle riguardanti la disciplina familiare.<\/p><p>Non crede pertanto che l\u2019articolo cos\u00ec formulato possa essere accolto, pur accettando il principio che lo ha ispirato e che richiede una formulazione pi\u00f9 precisa e specifica.<\/p><p>FUSCHINI ritiene che sia opportuno rimandare l\u2019ulteriore esame della proposta dell\u2019onorevole Terracini, affidando a lui e all\u2019onorevole Dossetti il compito di predisporre la formula pi\u00f9 opportuna da portare all\u2019esame della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Resta allora inteso che gli onorevoli Terracini e Dossetti concorderanno il testo da sottoporre all\u2019esame della Commissione, testo che sar\u00e0 opportunamente collocato secondo le osservazioni dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>La seduta termina alle 13.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Amadei, Ambrosini, Basso, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cappi, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Conti, Corsanego, De Michele, De Vita, Di Vittorio, Domined\u00f2, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Farini, Federici Maria, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Giua, Grassi, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, La Pira, La Rocca, Leone Giovanni, Lombardo, Lucifero, Lussu, Mannironi, Marchesi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Perassi, Pesenti, Piccioni, Rapelli, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Taviani, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Ghidini, Ruini.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Bordon, Cannizzo, Caristia, Castiglia, Colitto, Di Giovanni, Lami Starnuti, Mancini, Merlin Lina, Mol\u00e8, Paratore, Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE ADUNANZA PLENARIA 17. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 23 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TUPINI INDICE Rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica (Discussione) Presidente \u2013 Cevolotto \u2013 Moro \u2013 La Pira \u2013 Lussu \u2013 Calamandrei \u2013 Togliatti \u2013 Einaudi \u2013 Basso \u2013 Fabbri \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,1646,1679,2028,2265","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[110,72],"tags":[],"post_folder":[109],"class_list":["post-4933","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01cc","category-commissione-per-la-costituzione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4933","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4933"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4933\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10479,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4933\/revisions\/10479"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4933"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4933"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4933"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=4933"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}