{"id":4927,"date":"2023-10-15T21:55:48","date_gmt":"2023-10-15T19:55:48","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4927"},"modified":"2023-12-08T22:13:28","modified_gmt":"2023-12-08T21:13:28","slug":"seduta-di-venerdi-17-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4927","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 17 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4927\" class=\"elementor elementor-4927\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-21e0004 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"21e0004\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-30e6e0e\" data-id=\"30e6e0e\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-daee2b9 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"daee2b9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470117sed014cc.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-25d1919 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"25d1919\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>ADUNANZA PLENARIA<\/p><p>14.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 17 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>RUINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Le autonomie locali<\/strong> (<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Perassi \u2013 Presidente \u2013 Ambrosini \u2013 Bozzi \u2013 Laconi \u2013 Lucifero \u2013 Lami Starnuti \u2013 Togliatti \u2013 Colitto \u2013 Einaudi \u2013 Lussu \u2013 Nobile \u2013 Mortati \u2013 Piccioni \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Mannironi \u2013 Togni \u2013 Terracini \u2013 Fabbri.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.<\/p><p>Discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>PERASSI desidera far rilevare che nella attuale seduta, in cui saranno discussi argomenti di notevole importanza riguardanti l\u2019ordinamento regionale, i deputati del gruppo repubblicano sono per la maggior parte assenti, in quanto impegnati nel congresso di Bologna.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che, in base a quanto \u00e8 stato deciso dalla Commissione, questa esaminer\u00e0 le questioni che hanno implicato un dissenso sostanziale in seno al Comitato di redazione.<\/p><p>Per quanto riguarda le autonomie locali, in seno al Comitato di redazione vi \u00e8 stato accordo pieno sul punto che, essendo state gi\u00e0 concesse o promesse a quattro Regioni (le due grandi Isole, il Trentino-Alto Adige e la Val d\u2019Aosta) forme di autonomia particolarmente ampie, non era il caso di estendere tali forme a tutte le altre Regioni italiane per le quali si sarebbe dovuto adottare nella Costituzione un tipo comune di autonomia. Dissenso si \u00e8 invece determinato sui poteri da dare alla Regione, e soprattutto su un punto, sul quale il Comitato di redazione richiama l\u2019attenzione della Commissione. La seconda Sottocommissione, su relazione dell\u2019onorevole Ambrosini, che ha particolarmente curato questa materia, ha stabilito che alla Regione siano date facolt\u00e0 legislative.<\/p><p>Queste facolt\u00e0 di legislazione nel primo progetto Ambrosini avevano due manifestazioni: una per cos\u00ec dire esclusiva, ed una integrativa dei princip\u00ee e dei criteri direttivi stabiliti dallo Stato nelle sue leggi. La Sottocommissione, ampliando questa casistica, ha creato tre tipi di legislazione: un primo tipo che pu\u00f2 sempre chiamarsi di legislazione esclusiva, un secondo di legislazione suppletiva o concorrente, nel senso che lo Stato pu\u00f2, in determinati casi, stabilire i criteri entro i quali la Regione dovr\u00e0 legiferare; un terzo infine di carattere integrativo, quando cio\u00e8 la Regione ha facolt\u00e0 di integrare con proprie norme i princip\u00ee stabiliti dalle leggi dello Stato.<\/p><p>Si sarebbe voluto aggiungere anche un quarto caso, quello della facolt\u00e0 regolamentare, ma il Comitato di redazione si \u00e8 trovato di fronte a deliberazioni sostanziali che non ha potuto modificare. Ha dovuto, perci\u00f2, conservare le tre forme anzidette, salvo a far rientrare la facolt\u00e0 di emanare regolamenti nella terza categoria proposta.<\/p><p>Queste le proposte che vengono ora portate all\u2019esame della Commissione.<\/p><p>Osserva che, in primo luogo, occorre risolvere la questione di principio, cio\u00e8 se sia opportuno o meno concedere alla Regione potest\u00e0 legislativa esclusiva in determinate materie.<\/p><p>I sostenitori della prima tesi, che \u00e8 stata quella che ha prevalso nella seconda Sottocommissione, hanno fatto rilevare che anche con il loro testo si tengono presenti delle limitazioni che valgono a non intaccare l\u2019unit\u00e0 dello Stato. Infatti, anche per la legislazione esclusiva, \u00e8 prescritto che essa deve svolgersi in armonia con la Costituzione e con i princip\u00ee generali dell\u2019ordinamento dello Stato, e con il rispetto degli interessi e degli obblighi internazionali dello Stato.<\/p><p>Dall\u2019altra parte \u00e8 stato risposto che una tale legislazione, sebbene entro questi limiti generali, implicherebbe una funzione legislativa vera e propria di cui verrebbe spogliato lo Stato, ed \u00e8 stata sostenuta l\u2019opportunit\u00e0 di concedere alla Regione soltanto una facolt\u00e0 legislativa di integrazione e di attuazione \u00abper adattare alle condizioni locali le norme generali direttive stabilite con leggi della Repubblica\u00bb.<\/p><p>Un emendamento in tal senso, sostitutivo degli articoli 4, 5 e 6 del testo predisposto dal Comitato di redazione, \u00e8 stato presentato dagli onorevoli Laconi, Lami Starnuti e Bozzi. Esso \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa Regione ha facolt\u00e0 legislativa di integrazione e di attuazione per adattare alle condizioni locali le norme generali e direttive stabilite con leggi della Repubblica.<\/p><p>\u00abTale facolt\u00e0 si esercita, oltrech\u00e9 nelle materie i cui servizi sono di competenza della Regione (<em>di cui al successivo articolo<\/em>), nelle altre che, pur sempre entro i limiti dell\u2019interesse regionale, concernono:<\/p><p>l\u2019agricoltura, l\u2019industria e il commercio;<\/p><p>le miniere e cave;<\/p><p>le acque pubbliche e l\u2019energia elettrica;<\/p><p>l\u2019istruzione;<\/p><p>le altre materie indicate da leggi speciali\u00bb.<\/p><p>Apre la discussione generale sulla questione di principio, invitando l\u2019onorevole Ambrosini a voler riassumere il punto di vista che ha prevalso in seno alla seconda Sottocommissione.<\/p><p>AMBROSINI fa presente che, senza dubbio, dal punto di vista teorico, appare una differenza profonda tra i vari sistemi progettati e specialmente tra quelli che erano stati presentati dal Comitato di redazione e dalla maggioranza della Sottocommissione da una parte e l\u2019emendamento proposto dagli onorevoli Lami Starnuti, Laconi e Bozzi dall\u2019altra. Senonch\u00e9 questa differenza, in fatto, pu\u00f2 ridursi a ben poco quando le materie di competenza cosiddetta esclusiva della Regione siano limitate nel numero o, comunque, circondate da garanzie tali da salvaguardare in modo assoluto i princip\u00ee generali della legislazione statuale e quando, d\u2019altra parte, si estenda di molto la categoria delle materie per le quali la Regione pu\u00f2 emanare delle norme cosiddette di integrazione o di applicazione, secondo il sistema dell\u2019emendamento in discussione.<\/p><p>Ricorda che la seconda Sottocommissione, durante la prima discussione generale in materia, si pronunci\u00f2 in modo nettamente e decisamente favorevole alla concessione alla Regione di una vera facolt\u00e0 legislativa, tanto che a grande maggioranza respinse una proposta secondo la quale la Regione avrebbe avuto soltanto la facolt\u00e0 di emanare norme giuridiche. Il fatto stesso di avere differenziato nettamente le espressioni \u00abfacolt\u00e0 legislativa\u00bb e \u00abfacolt\u00e0 di emanare norme giuridiche\u00bb, e di avere adottato la prima espressione, sta a indicare qual era il pensiero della maggioranza della Sottocommissione; pensiero al quale si attenne il Comitato di redazione per l\u2019autonomia regionale e che la stessa Sottocommissione ribad\u00ec nell\u2019approvare il testo definitivo, sia pur con una ulteriore differenziazione delle categorie di leggi regionali rispetto a quella pi\u00f9 semplice che era stata proposta dal Comitato di redazione.<\/p><p>Non crede di dover scendere ai particolari; personalmente sarebbe stato per il mantenimento del sistema proposto dal Comitato di redazione, ma l\u2019integrazione fatta dalla Sottocommissione pu\u00f2 costituire una ulteriore specificazione che conferma il principio di tale sistema.<\/p><p>Esprime l\u2019avviso che l\u2019emendamento proposto dagli onorevoli Lami Starnuti, Laconi e Bozzi non sia da accettare, in quanto contrasta col carattere che si \u00e8 voluto dare alle Regioni. Mette in rilievo che, costituendole come enti autonomi dotati di funzioni e poteri propri, si \u00e8 voluto differenziarle e porle in un piano superiore a quello degli enti autarchici.<\/p><p>Se quindi oggi si concedesse alla Regione soltanto la potest\u00e0 di emanare norme giuridiche eli integrazione, dal punto di vista concettuale e pratico si arriverebbe a non porre il nuovo ente nella categoria in cui la Sottocommissione ha deciso di collocarlo. Per compiere una effettiva riforma adeguata agli sforzi prestabiliti, bisogna compiere un deciso passo innanzi, dando alla Regione la potest\u00e0 legislativa.<\/p><p>I sostenitori della riforma non si sono nascosti le preoccupazioni e le apprensioni che la concessione di una siffatta potest\u00e0 potrebbe suscitare ed hanno esaminato la questione da tutti i punti di vista, arrivando all\u2019elaborazione di un sistema che, pur affermando l\u2019autonomia della Regione, non pregiudica affatto i diritti e l\u2019interesse superiore dello Stato anche nel campo legislativo.<\/p><p>Rileva anzitutto che impropriamente si \u00e8 parlato di una potest\u00e0 legislativa esclusiva, la quale si ha soltanto quando un determinato ente pu\u00f2 dettare, su una determinata materia, norme senza alcuna limitazione od alcun controllo.<\/p><p>Qui, invece, la Regione non \u00e8 completamente libera di dettare norme giuridiche in quanto vi sono dei limiti i quali sono precisi e tassativi: si \u00e8 detto infatti che alla Regione compete questa potest\u00e0 legislativa in armonia con la Costituzione ed inoltre con i princip\u00ee fondamentali dell\u2019ordinamento giuridico dello Stato. Questa aggiunta, che a taluno pu\u00f2 esser sembrata superflua, \u00e8 stata espressamente introdotta perch\u00e9 i princip\u00ee generali che regolano la vita dello Stato non possono essere tutti compresi nella Costituzione. Non solo, ma \u00e8 stata aggiunta una limitazione ancora pi\u00f9 significativa e che dovrebbe \u2013 a suo avviso \u2013 eliminare qualsiasi perplessit\u00e0: quella che le norme emanate dalle Regioni debbono rispettare gli interessi nazionali e delle altre Regioni e gli obblighi internazionali dello Stato. Ora si domanda: se sono state poste queste limitazioni, se la potest\u00e0 legislativa della Regione, pur nelle materie limitate, \u00e8 cos\u00ec infrenata, ci pu\u00f2 essere il pericolo che la Regione esorbiti da questi limiti e violi i princip\u00ee generali che vigono nello Stato o danneggi gli interessi delle altre Regioni? Crede che questo pericolo non vi sia.<\/p><p>Aggiunge che questa disposizione fondamentale deve essere riguardata insieme con le disposizioni successive concernenti l\u2019interferenza del Governo centrale sulla vita delle Assemblee regionali e sul procedimento di formazione della legge regionale. Bisogna infatti riguardare il sistema nel suo complesso, per accertare se sussistano o meno tali pericoli di un\u2019eventuale esorbitanza della Regione nell\u2019esercizio del potere legislativo.<\/p><p>Quanto alla vita dell\u2019Assemblea regionale, \u00e8 stato attribuito al potere centrale il diritto di scioglierla, quando essa compia atti contrari all\u2019unit\u00e0 nazionale o gravi violazioni di legge. Passando all\u2019esercizio della potest\u00e0 legislativa della Regione, espone il sistema concreto adottato dal progetto, che d\u00e0 al Governo, anzitutto, il diritto di rinviare con le sue osservazioni all\u2019Assemblea regionale i disegni di legge da essa approvati, e successivamente, nel caso che questa li approvi nuovamente, di ricorrere contro di essi alla Corte costituzionale per motivi di legittimit\u00e0 e al Parlamento per il merito, arrestando in ambedue i casi l\u2019entrata in vigore della legge.<\/p><p>Occorre dunque tener presente che la legislazione della Regione \u00e8 imbrigliata da vari limiti: rispetto dei princip\u00ee della Costituzione e dell\u2019ordinamento giuridico dello Stato; obbligo di non interferire e violare non solo i diritti, ma anche gli interessi dello Stato o di singole altre Regioni; sindacato dell\u2019esercizio della potest\u00e0 legislativa da parte del Parlamento. Si domanda perci\u00f2 se veramente questo potere legislativo attribuito alla Regione presenti pericoli per l\u2019unit\u00e0, son solo politica, ma giuridica dello Stato, tali da dover indurre a respingere il testo della Sottocommissione e ad accettare l\u2019emendamento proposto.<\/p><p>Ritiene che la costituzione del nuovo ente sia stata progettata in una forma cos\u00ec precisa e marcata da fargli sentire tutto il peso della propria responsabilit\u00e0. Conclude invitando la Commissione a voler tener conto delle osservazioni svolte e respingere l\u2019emendamento proposto dagli onorevoli Laconi, Bozzi e Lami Starnuti.<\/p><p>BOZZI, premesso che in seno alla seconda Sottocommissione, tutti i colleghi, tranne l\u2019onorevole Nobile, il quale assunse una posizione isolata rigidamente unitaria, furono d\u2019accordo nel senso che si dovessero ammettere le autonomie regionali, come reazione a quell\u2019accentramento statale per tanto tempo invalso in Italia e come garanzia per la democrazia e la libert\u00e0, fa presente che tutti furono pure d\u2019accordo sulla necessit\u00e0 di creare un sistema il quale desse garanzia e sicurezza che l\u2019unit\u00e0 nazionale non verrebbe infranta. Ha per\u00f2 l\u2019impressione \u2013 ed \u00e8 per questo che ha presentato con altri colleghi l\u2019emendamento in discussione \u2013 che il sistema di competenza amministrativa della Regione incida sull\u2019unit\u00e0 dello Stato per quella che \u00e8 la manifestazione prima di tale unit\u00e0, cio\u00e8 la funzione legislativa.<\/p><p>Orientamento della nuova Costituzione dovrebbe essere quello di far s\u00ec che il Parlamento nazionale non si occupasse di leggi troppo particolari, ma commettesse invece ad altri organi, come appunto la Regione, l\u2019ufficio di integrare queste norme per adattarle alle esigenze locali. Ma il sistema adottato dalla seconda Sottocommissione va molto al di l\u00e0, in quanto prevede quattro tipi di competenza legislativa da attribuire alla Regione. Il primo tipo \u00e8 quello che si fonda sul principio del non intervento dello Stato in determinate materie, nei confronti delle quali lo Stato pu\u00f2 solo intervenire successivamente con una potest\u00e0 di annullamento e di impugnativa; il secondo tipo concerne la sfera di competenza in cui lo Stato, come legislatore, concorre con la Regione; il terzo concerne la sfera inerente alla potest\u00e0 integrativa assegnata alla Regione; il quarto la sfera in cui invece la Regione ha una potest\u00e0 regolamentare. Ora, gi\u00e0 il determinare diverse sfere di competenza crea \u2013 a suo avviso \u2013 in tale materia delicatissima, una estrema incertezza, soprattutto fra la competenza della Regione e quella dello Stato, con tutte quelle conseguenze che facilmente si possono immaginare in un sistema in cui \u00e8 prevista una facolt\u00e0 di impugnativa. Per questo ritiene che tutto il sistema vada semplificato. Crede altres\u00ec che, per mantenere veramente l\u2019unit\u00e0 dello Stato sul piano politico e su quello economico \u2013 sottolinea il piano economico \u2013 lo schema proposto dagli onorevoli Laconi e Lami Starnuti e da lui risponda alla giusta esigenza di tutelare l\u2019unit\u00e0 dello Stato e dare insieme un giusto riconoscimento ad una sfera di competenza della Regione.<\/p><p>Illustra lo schema proposto, rilevando che, con esso, si stabilisce il principio che non vi possono essere materie per le quali sia negata allo Stato la potest\u00e0 di dire una sua parola in materia legislativa. Alla Regione \u00e8 commessa quella che si \u00e8 chiamata competenza di attuazione e di integrazione. Questo \u00e8 infatti il compito precipuo che deve avere la Regione: adattare le norme direttive e generali che lo Stato intende emanare alle esigenze particolari della Regione. Ma al di l\u00e0 non si deve andare.<\/p><p>Il problema \u00e8 \u2013 a suo parere \u2013 veramente fondamentale. Nella nuova struttura che si vuol dare alla Nazione, occorre mantenere l\u2019unit\u00e0 dello Stato nel decentramento e non creare un sistema come quello proposto che, anche se oggi non lo \u00e8, possa scivolare domani in un sistema federale.<\/p><p>Ritiene che accogliendo l\u2019emendamento si dar\u00e0 al nuovo ente che sorge una giusta competenza con largo decentramento amministrativo, con larga sfera di attribuzioni, mantenendolo per\u00f2 sempre nel campo dell\u2019attuazione delle norme e delle direttive generali che lo Stato intende emanare.<\/p><p>LACONI premette anch\u2019egli che nessuno, in seno alla seconda Sottocommissione, pose in discussione la questione di principio della opportunit\u00e0 di creare un ordinamento fondato sulle Regioni, e tutti furono concordi nel riconoscere che la Provincia era una circoscrizione artificiale che non rispondeva a nessuna analoga unit\u00e0 organica esistente in Italia. Da questo, per\u00f2, si \u00e8 passati ad una concezione cos\u00ec avanzata e cos\u00ec nuova, che offre indubbiamente un vasto campo di discussioni e di dissensi.<\/p><p>Pensa che per apportare una variazione tanto profonda alla struttura costituzionale ed all\u2019ordinamento di un Paese come l\u2019Italia, che ha cos\u00ec laboriosamente concretato la sua unit\u00e0 politica e realizzata la sua unit\u00e0 economica, culturale e sociale, dovrebbero sussistere ragioni immensamente gravi. Si domanda ora se tali ragioni sussistano veramente.<\/p><p>A chi cita i nomi di Minghetti, Mazzini e Cattaneo, come quelli di persone favorevoli ad un sistema autonomista, fa presente che i motivi che allora li spingevano ad una tale concezione non possono pi\u00f9 essere fatti valere oggi che l\u2019unit\u00e0 nazionale in Italia \u00e8 realizzata. Oggi il problema non pu\u00f2 essere posto negli stessi termini in cui si poneva un secolo fa. Non pu\u00f2 comprendere che vi siano oggi degli autonomisti i quali, soltanto per il fatto che hanno determinate tradizioni di partito da difendere o determinate concezioni arretrate rispetto alla situazione politica italiana, vogliano attuare una innovazione cos\u00ec profonda, che non risponde affatto al sentimento popolare italiano e che non trova la sua ragione in una situazione politica, sociale ed economica quale \u00e8 quella attuale dell\u2019Italia.<\/p><p>Osserva che se si esamina lo sviluppo dell\u2019unit\u00e0 italiana, ci si pu\u00f2 convincere che, in sostanza, soltanto per alcune Regioni il problema sussiste tuttora. Vi sono infatti Regioni in Italia che sono rimaste avulse dal processo formativo dell\u2019unit\u00e0 nazionale: ci\u00f2 vale per la Sardegna, per la Sicilia, per la Regione mistilingue, che hanno veramente delle ragioni per poter rivendicare una autonomia. Ma altrove, nella maggior parte delle regioni di Italia, il problema viene introdotto nel modo pi\u00f9 artificiale.<\/p><p>Perci\u00f2 egli ed altri Commissari proposero in sede di Sottocommissione un trattamento differente per le diverse Regioni.<\/p><p>Tenuto presente che esiste realmente in Italia una necessit\u00e0 di decentrare l\u2019unit\u00e0 statale, egli era d\u2019avviso che si dovesse accedere ad un ordinamento fondato sulle Regioni, limitando per\u00f2 l\u2019ordinamento autonomista soltanto a quelle Regioni in cui questa esigenza si era manifestata in modo pi\u00f9 profondo. Il progetto in esame prevede invece un ordinamento che, se venisse domani attuato, porterebbe ad una completa disintegrazione dello Stato italiano.<\/p><p>All\u2019onorevole Ambrosini, il quale ha affermato che non si pu\u00f2 parlare di una potest\u00e0 legislativa di carattere esclusivo per le Regioni, fa presente che, quando al legislatore regionale si fissano come limiti le norme costituzionali, gli interessi nazionali e l\u2019ordinamento giuridico dello Stato, non si fa in sostanza che porgli gli stessi limiti che ha il legislatore statale.<\/p><p>Pensa che con il sistema proposto si andrebbe verso una Costituzione federale dello Stato, creando inoltre un enorme appesantimento della burocrazia.<\/p><p>Si sono gi\u00e0 viste le prime conseguenze del progetto. Non appena se ne \u00e8 avuta notizia in Italia, ci si \u00e8 trovati dinanzi ad una pletora di richieste, provenienti da zone che non avevano mai avuto rivendicazioni autonomistiche; si sono visti gruppi di politicanti locali richiedere per le loro Regioni strane ripartizioni.<\/p><p>Ritiene che le conseguenze di un sistema quale \u00e8 stato proposto non possano essere se non conseguenze anarchiche, e che con una soluzione del genere si aprirebbe in Italia una fonte continua di conflitti mentre il Paese, perduto il suo carattere unitario, finirebbe con il restare diviso in una serie di piccoli Stati.<\/p><p>Invita pertanto la Commissione a rivedere con molta attenzione il progetto, soprattutto nelle sue parti essenziali, e ad accedere ad una soluzione che risponda realmente alla situazione reale della democrazia italiana.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di condividere in gran parte il pensiero degli onorevoli Bozzi e Laconi, e di aderire alla soluzione da essi proposta, unitamente all\u2019onorevole Lami Starnuti, soluzione che considera la meno cattiva.<\/p><p>Non condivide peraltro l\u2019opinione espressa dall\u2019onorevole Laconi, secondo il quale l\u2019unit\u00e0 italiana politica ed economica sarebbe perduta con l\u2019adozione del progetto, perch\u00e9 l\u2019unit\u00e0 economica deve ancora essere raggiunta in un Paese come il nostro, geograficamente diviso da una parte in un mercato di produzione e dall\u2019altra in un mercato di consumo. Ed egli teme appunto che un regionalismo troppo spinto finisca con il creare in Italia uno stato di disintegrazione, che \u00e8 altamente deprecabile.<\/p><p>Deve infine fare una riserva. Vede con preoccupazione la creazione delle marche di frontiera, di quattro Cantoni, cio\u00e8, di quattro zone italiane privilegiate, le quali si troverebbero in confronto alle altre in una situazione di maggiorascato. Non entra in dettagli, non essendone questa la sede, ma ritiene opportuno fare tale riserva su una questione che un giorno forse potr\u00e0 risultare pi\u00f9 grave di quanto non sembri oggi.<\/p><p>LAMI STARNUTI, associandosi alle osservazioni dei colleghi Bozzi e Laconi, aggiunge di aver concepito con essi la Regione come lo strumento ed il mezzo per quel decentramento amministrativo di cui vi \u00e8 tanto bisogno in Italia per svincolare le attivit\u00e0 locali dal centralismo dello Stato.<\/p><p>Ricorda che nel Comitato di redazione egli aveva proposto una formula pi\u00f9 attenuata di quella contenuta nell\u2019emendamento, formula che dava alla Regione la facolt\u00e0 di applicare la legge dello Stato secondo i bisogni locali. Aderisce a questa formula pi\u00f9 ampia, non per addivenire ad un compromesso, ma perch\u00e9 gli sembra che questa formula salvi anch\u2019essa le ragioni essenziali per le quali si era opposto alla soluzione sostenuta dall\u2019onorevole Ambrosini, soluzione secondo la quale \u2013 a suo credere \u2013 si mette veramente in pericolo la sovranit\u00e0 dello Stato. Quando infatti, per alcune materie, si esclude interamente lo Stato da ogni facolt\u00e0 di intervento e di disciplina, si giunge ad uno Stato unitario <em>sui generis<\/em> e ci si avvicina veramente alla forma dello Stato federale.<\/p><p>Per questa ragione, mantiene la sua contrariet\u00e0 sia alla formula adottata dalla seconda Sottocommissione, sia al testo predisposto dal Comitato di redazione, e dichiara che voter\u00e0 l\u2019emendamento proposto a sostituzione degli articoli 4, 5 e 6 del progetto.<\/p><p>PERASSI non si richiama n\u00e9 a Minghetti n\u00e9 a Mazzini n\u00e9 a Cattaneo, poich\u00e9 non crede sia l\u2019ora di fare della letteratura o della rettorica. Per restare al tema concreto, osserva che il punto di cui oggi si discute \u00e8 se alla Regione, una volta che tutti sono d\u2019accordo nel creare questo ente nell\u2019ambito dello Stato, si debba attribuire una competenza legislativa e di quale tipo. Ora, nel testo elaborato dalla Sottocommissione, si sono formulati diversi articoli che indicano vari tipi di legislazione regionale. L\u2019articolo che ha dato luogo a maggiore discussione \u00e8 il 4; ma egli rileva che le critiche mosse dai precedenti oratori si sono fermate alla prima parte dell\u2019articolo senza tener conto del seguito. L\u2019onorevole Laconi, ad esempio, ha osservato \u2013 e giustamente in un certo senso \u2013 che anche la legge dello Stato \u00e8 una legge che incontra dei limiti nei princip\u00ee costituzionali. Ma l\u2019articolo 4 non si limita al primo comma: la parte essenziale dell\u2019articolo sta nei commi successivi, che specificano le materie nelle quali la Regione \u00e8 chiamata ad esplicare una potest\u00e0 legislativa.<\/p><p>A coloro che affermano che con il nuovo ordinamento si andrebbe incontro alla disgregazione dello Stato, domanda se effettivamente l\u2019unit\u00e0 dello Stato possa essere compromessa dalla facolt\u00e0 concessa alla Regione di legiferare in materia di ordinamento degli uffici ed enti amministrativi regionali, di modificazioni delle circoscrizioni comunali, della polizia urbana e locale, di fiere e mercati, di beneficenza pubblica, di scuola artigiana, urbanistica, ecc.<\/p><p>L\u2019onorevole Ambrosini ha gi\u00e0 esaurientemente illustrato la portata del sistema e quali sono le cautele e le garanzie per assicurare che l\u2019esplicazione di questa potest\u00e0 legislativa della Regione non porti ad alcun pericolo.<\/p><p>\u00c8 stato rilevato che con i diversi articoli del progetto si crea una serie di tipi diversi di leggi regionali. Riconosce giusta l\u2019osservazione, ma rileva che in questo non v\u2019\u00e8 nessun pericolo. Vi sono infatti questioni di interesse strettamente locale, nelle quali una legislazione regionale pu\u00f2 essere pi\u00f9 direttamente competente; vi sono invece materie nelle quali l\u2019interesse regionale non \u00e8 esclusivo od assolutamente prevalente e per queste \u00e8 concepito un tipo di legislazione che consiste nella fissazione da parte di una legge dello Stato di princip\u00ee generalissimi, lasciando alle Regioni un\u2019ampia libert\u00e0 di legislazione. Vi \u00e8 poi un terzo tipo di legislazione che consiste nell\u2019attribuire allo Stato la fissazione di norme abbastanza larghe e nel lasciare alle singole Regioni una competenza legislativa di integrazione e di adattamento.<\/p><p>Vi \u00e8 infine un\u2019altra formula sulla quale non vi \u00e8 discussione: ed \u00e8 la disposizione che leggi dello Stato possano demandare alle Regioni il potere di emanare le norme regolamentari per la loro esecuzione. Inserire quest\u2019ultima formula nella Costituzione potrebbe essere, da un punto di vista strettamente giuridico, superfluo, ma l\u2019inserzione nella Costituzione \u00e8 suggerita da una ragione per dir cos\u00ec di incitamento, in quanto \u00e8 opportuno richiamare volta per volta gli organi dello Stato, quando si fa una legge, a questa possibilit\u00e0 ed opportunit\u00e0.<\/p><p>Per le considerazioni svolte, ritiene opportuno mantenere in pieno l\u2019adesione ai risultati cui \u00e8 giunta la seconda Sottocommissione, attraverso un esame molto approfondito, compiuto con gran senso di responsabilit\u00e0 e partendo dal concetto che l\u2019unit\u00e0 nazionale non si discute n\u00e9 si mette in pericolo.<\/p><p>TOGLIATTI, associandosi alle considerazioni svolte dal collega onorevole Laconi, prende in esame il progetto presentato all\u2019approvazione della Commissione, rilevando come ci si trovi di fronte ad un complesso di norme che, lungi dall\u2019essere coerenti, sono, anzi, contradittorie ed alcune volte vanno persino \u2013 senza voler offendere coloro che vi hanno faticosamente lavorato \u2013 a cadere nel ridicolo. Ci\u00f2 deriva \u2013 a suo avviso \u2013 dal fatto che, probabilmente, si sono trovate di fronte due concezioni diverse, una federalistica e una di decentramento amministrativo. Un compromesso di princip\u00ee non \u00e8 stato trovato; \u00e8 stato trovato invece un compromesso di formule, il quale poi si \u00e8 spostato da una parte o dall\u2019altra, a seconda delle vicende delle presenze nella Sottocommissione. Questo ha portato a singolari decisioni quale, ad esempio, quella che fa rientrare i provvedimenti circa la torba nella facolt\u00e0 legislativa della Regione; mentre lo stesso non avviene per il carbone.<\/p><p>Osserva che nel complesso di norme presentate come testo v\u2019\u00e8 un difetto fondamentale: vi rimangono profonde le tracce del federalismo, mentre non esiste il decentramento; anzi si hanno norme che appesantiscono in modo molto grave l\u2019apparato amministrativo.<\/p><p>Rileva come si sia sentita la necessit\u00e0 di inserire nella Costituzione una norma che vieti l\u2019istituzione di dazi di importazione e di esportazione o di transito tra una Regione e l\u2019altra; ed osserva che una norma del genere \u00e8 assurda, poich\u00e9 non dovrebbe nemmeno essere presupposta l\u2019eventualit\u00e0 di un attentato alla libert\u00e0 di circolazione nel Paese.<\/p><p>All\u2019articolo 8 \u00e8 poi detto che le Regioni hanno autonomia finanziaria; anche su questo punto chiede spiegazioni. Egli \u00e8 favorevole alle autonomie, ma vorrebbe che la questione della autonomia finanziaria venisse spiegata meglio, poich\u00e9 egli trova nella norma la traccia di quella che chiamerebbe una economia regionale.<\/p><p>Sostiene, invece, la necessit\u00e0 di venire incontro alle esigenze delle singole Regioni sul piano dell\u2019economia nazionale, evitando il pericolo di creare una divisione economica fra le singole Regioni.<\/p><p>Aggiunge che il progetto si risolve in una misura antimeridionalistica: viene sbarrata la strada per la quale la ricchezza del Nord potrebbe andare ad elevare il livello economico del Sud.<\/p><p>Gli sembra che, accettando i criteri contenuti nel progetto, si dar\u00e0 modo inevitabilmente agli egoismi regionali di manifestarsi e si impedir\u00e0 la circolazione, verso il Mezzogiorno, delle ricchezze, accumulate oggi prevalentemente nel Nord. Lo sviluppo economico d\u2019Italia, per un certo periodo di tempo, rimarr\u00e0 cristallizzato al punto in cui \u00e8 arrivato, mentre invece \u00e8 necessario favorire la elevazione del Sud, mediante un pi\u00f9 stretto contatto con le Regioni settentrionali, attraverso quel sistema di vasi comunicanti, che pu\u00f2 essere dato da una unit\u00e0 economica indivisibile.<\/p><p>Ritiene inaccettabile il progetto, poich\u00e9 con esso non vi \u00e8 decentramento, ma si crea un\u2019altra istanza, senza sopprimere nessuna di quelle precedenti; si crea l\u2019istanza legislativa subordinata, vastissima: si crea il vero staterello federale. Con il nuovo sistema sar\u00e0 possibile, \u00e8 vero, attuare la riforma agraria in Emilia; tale riforma per\u00f2 va attuata in tutte le Regioni, sia pure pi\u00f9 modestamente, ma tuttavia su un piano nazionale, onde elevare il livello dell\u2019economia generale.<\/p><p>Inoltre il funzionamento di questa nuova istanza \u00e8 legato ad una serie tale di controlli, per cui, alla fine, sar\u00e0 la Corte costituzionale a decidere; il che potr\u00e0 paralizzare il funzionamento delle Regioni.<\/p><p>Accennando infine alla facolt\u00e0 che verrebbe concessa alle Regioni di emanare norme legislative in materia di fiere e mercati o di porti lacuali, fa presente che alle amministrazioni comunali spetta il compito delle relative decisioni.<\/p><p>Mette in guardia contro il pericolo di fissare barriere, che non corrispondono alla necessit\u00e0 di sviluppo della vita nazionale. \u00c8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Perassi, quando questi afferma la necessit\u00e0 di salvaguardare l\u2019unit\u00e0 nazionale, che \u00e8 una conquista; ma osserva che non \u00e8 ancora una conquista concreta, e sovrattutto, non \u00e8 cos\u00ec solida come dovrebbe essere.<\/p><p>Conclude dichiarandosi favorevole s\u00ec al pi\u00f9 largo decentramento amministrativo ed alle autonomie dei Comuni, ma contrario ad un apparato macchinoso, come quello progettato, che rende pi\u00f9 pesante la nostra organizzazione amministrativa; e sovrattutto \u00e8 in funzione antimeridionale, \u00e8 una barriera allo sviluppo economico del Mezzogiorno, e stimola contro il Mezzogiorno gli egoismi delle Regioni settentrionali pi\u00f9 ricche.<\/p><p>Per questi motivi, ritiene che tutta la questione debba essere profondamente riveduta.<\/p><p>COLITTO dichiara che, personalmente, non ha grandi simpatie per la progettata ripartizione del territorio dello Stato in Regioni e non sa quanto il costituendo nuovo ordinamento giover\u00e0 a mantenere salda l\u2019unit\u00e0 politica, economica e morale della Patria.<\/p><p>Ha, d\u2019altra parte, l\u2019impressione che il nuovo ente non giovi a rendere migliore, nei suoi vari aspetti, la vita delle singole parti del Paese. Non si nasconde, inoltre, di aver ricevuto notevole impressione dalle ragioni, per le quali da ogni parte d\u2019Italia si \u00e8, in questi giorni, affrontata la difesa dell\u2019ente Provincia.<\/p><p>Pensa comunque che, nel caso in cui l\u2019esperimento dell\u2019ente Regione si voglia fare, sia necessario attribuire alla Regione, senza scendere ad inutili specificazioni, soltanto un potere legislativo di integrazione ed in funzione delle leggi dello Stato.<\/p><p>Afferma che la legge deve essere, non pu\u00f2 non essere, la stessa per tutti gli italiani, quale che sia la materia, pi\u00f9 o meno importante che disciplina. Potr\u00e0 essere la legge adattata alle diverse condizioni dei vari settori del territorio nazionale e completata; ma deve asserirsi, ovunque e in ogni momento, che una \u00e8 la legge regolatrice della vita nazionale.<\/p><p>\u00c8 perci\u00f2 d\u2019avviso che debba approvarsi \u2013 nel caso in cui l\u2019esperimento s\u2019intenda fare \u2013 l\u2019emendamento proposto agli articoli 4, 5, 6.<\/p><p>EINAUDI ricorda che, nel corso della discussione in seno alla Sottocommissione, manifest\u00f2 talvolta il suo dissenso da alcuni dei princip\u00ee stabiliti nel progetto. Le ragioni di tale dissenso stanno nella sua impressione che il progetto, in alcune parti, vada contro alle esigenze pi\u00f9 profonde dell\u2019economia moderna. Crede inutile affermare che le Regioni possono legiferare sia in maniera esclusiva, sia in maniera concorrente su alcune materie le quali necessariamente tendono ad essere regolate non soltanto dallo Stato, ma da enti che sono superstatali. Ha visto, ad esempio, con grande sospetto parlare di regolamentazione regionale delle acque pubbliche e dell\u2019energia elettrica, anche se si \u00e8 aggiunta la limitazione \u00abin quanto il loro regolamento non incida sull\u2019interesse nazionale e su quello di altre Regioni\u00bb. Crede che la Regione non debba avere ingerenza nella materia delle acque pubbliche, in quanto esse debbono essere per la loro utilizzazione \u2013 nell\u2019interesse del Paese e della singola Regione \u2013 unificate, e non si pu\u00f2 dare una utilizzazione razionale in nessun paese alle acque pubbliche, se questa utilizzazione non \u00e8 di carattere nazionale.<\/p><p>Cos\u00ec non vede come sia possibile regolare nelle Regioni il credito, l\u2019assicurazione, il risparmio, le miniere: sono tutti argomenti che devono essere regolati dallo Stato.<\/p><p>Dal punto di vista economico, si \u00e8 trovato perci\u00f2 in disaccordo nella discussione in seno alla Sottocommissione con coloro che sostenevano che di questa materia si dovesse occupare la Regione. Da questo punto di vista, approva le considerazioni fatte dall\u2019onorevole Togliatti. Non comprende per\u00f2 perch\u00e9 egli abbia criticato la norma dell\u2019articolo 8, dall\u2019oratore proposta, relativa al divieto di porre ostacoli alla circolazione delle merci.<\/p><p>TOGLIATTI osserva di essersi soltanto meravigliato del fatto che si sia stati costretti a proporre una norma simile.<\/p><p>EINAUDI fa presente che si tratta di una necessit\u00e0 legislativa riconosciuta in tutte le legislazioni federali: svizzera, americana, ecc., e che se non si afferma esplicitamente tale principio, si corre il rischio che ogni singola Regione, ogni singolo Cantone, ogni singolo Stato, adottino dazi di importazione e di esportazione, stabilendo divieti per il commercio interregionale, che sono funesti non solo per l\u2019unit\u00e0 del Paese, ma anche per la ricchezza e la prosperit\u00e0 delle medesime Regioni che li stabiliscono.<\/p><p>Detto questo, e quindi spiegato come egli si sia trovato in disaccordo per alcune materie contemplate negli articoli 5 e 6, non vede ragione di non dare il suo voto all\u2019articolo 4, il quale si riferisce a materie che, come ha rilevato l\u2019onorevole Perassi, sono assolutamente locali. Non c\u2019\u00e8 nessuna ragione che lo Stato venga ad interferire negli argomenti elencati in tale articolo e che possono essere regolati molto meglio sul luogo da un Consiglio regionale, che conosce come nella propria Regione debbano essere amministrati tanti piccoli servizi i quali hanno caratteristiche esclusivamente regionali. Sono cos\u00ec diverse in Italia le condizioni di clima, economiche, ecc., che \u2013 ad esempio \u2013 la legislazione sull\u2019urbanistica deve necessariamente essere una legislazione locale.<\/p><p>Rileva poi come non sia stato posto nella dovuta luce un elemento fondamentale dell\u2019attivit\u00e0 regionale, quello riferentesi all\u2019insegnamento, che afferma appartenere sia nel ramo elementare, che in quello medio e superiore, alla Regione, e pi\u00f9 ancora ad enti che sorgono entro la Regione e che possono essere regolati localmente in base a princip\u00ee generali. Osserva essere stato un danno grave che durante il periodo fascista l\u2019istruzione elementare sia passata dai Comuni allo Stato, ed afferma che la creazione di una burocrazia ufficiale di maestri e professori, i quali dipendono tutti da un Ministero della pubblica istruzione che risiede a Roma, \u00e8 una delle piaghe della vita italiana. Sostiene quindi la necessit\u00e0, non solo di un decentramento, ma di un\u2019amministrazione locale di tutto ci\u00f2 che appartiene alla intelligenza ed alla cultura. Lo Stato in questa materia non deve avere alcuna ingerenza.<\/p><p>Conclude che voter\u00e0 a favore dell\u2019articolo 4 e non degli altri articoli, che gli sembrano pericolosi dal punto di vista economico e manchevoli dal punto di vista intellettuale.<\/p><p>LUSSU si dichiara convinto che la massima parte delle disgrazie che attraversa il Paese \u00e8 dovuta principalmente alla organizzazione centralista dello Stato, e che se si fosse potuti arrivare ad una organizzazione federalistica dello Stato, ci si troverebbe oggi in una situazione molto migliore. Ma egli non ha posto il problema federalistico come attuale in seno al Comitato per le autonomie, come non l\u2019ha posto in seno alla seconda Sottocommissione, perch\u00e9 riconosce che una coscienza federalistica non esiste in Italia.<\/p><p>In questo problema egli si trova quasi isolato nelle sinistre; \u00e8 d\u2019accordo peraltro con qualche corrente che ha i suoi esponenti nel movimento socialista, nonch\u00e9 comunista alla periferia, mentre si trova in gran parte d\u2019accordo con la Democrazia cristiana, e crede che il concetto autonomistico di questa sia espressione di una profonda esigenza democratica.<\/p><p>\u00c8 d\u2019opinione che la riforma autonomistica non sia soltanto una riforma di carattere amministrativo, giuridico o tecnico, ma soprattutto un problema di organizzazione democratica, di creazione di una coscienza democratica; ed \u00e8 convinto che se il Paese fosse stato organizzato negli anni precedenti in questo modo, sarebbe stato impossibile al fascismo impadronirsi di tutta l\u2019Italia. La coscienza democratica deve, pu\u00f2 avere ed avr\u00e0 grandi basi nell\u2019organizzazione autonomistica dello Stato, per cui anche alla periferia il cittadino, l\u2019organizzazione comunale, regionale, ecc. si sentono partecipi e quindi difendono e presidiano le conquiste democratiche locali e sono partecipi insieme della vita e della costruzione dello Stato.<\/p><p>Ritiene errata l\u2019opinione dell\u2019onorevole Togliatti che vede nel progetto un attentato alla vita del Mezzogiorno; afferma invece che da quando l\u2019Italia esiste \u00e8 stata l\u2019organizzazione centralistica dello Stato che ha trattato il Mezzogiorno, pi\u00f9 o meno consapevolmente, come una colonia, ci\u00f2 che ha portato non soltanto alla rovina del Mezzogiorno, ma ai grandi disastri nazionali.<\/p><p>Il movimento autonomistico, che \u00e8 ricerca di vita nuova nel campo politico, amministrativo e sociale, \u00e8 sorto proprio nel Mezzogiorno ed \u00e8 sorto attraverso l\u2019elemento intellettuale e la massa dei contadini che intendevano, attraverso una organizzazione autonomistica, di crearsi la base di partenza per futuri progressi.<\/p><p>Movimento di avanguardia della democrazia, quindi, e non movimento di reazione.<\/p><p>Egli che ha partecipato, subito dopo l\u2019altra guerra, ad un movimento autonomistico non soltanto per la Sardegna, ma per tutto il Mezzogiorno, dichiara che il problema autonomistico non \u00e8 soltanto un problema che possa riguardare le Isole, ma \u00e8 un problema di esigenza nazionale.<\/p><p>A chi parla di un pericolo per l\u2019unit\u00e0 nazionale, risponde che \u00e8 stato proprio il centralismo unitario che ha fatto piombare il Paese nei pi\u00f9 grandi disastri.<\/p><p>Crede anche che siano infondate le preoccupazioni di una riforma federalistica, ed esprime la certezza che da un ordinamento siffatto nessun ostacolo potr\u00e0 venire alle grandi riforme e soprattutto a quella agraria, che non potr\u00e0 non essere nazionale e che sar\u00e0 data per tutta l\u2019Italia dal Parlamento italiano, senza nulla togliere alle Regioni, e senza impedire che queste attuino nel loro interno quelle riforme che crederanno pi\u00f9 opportune.<\/p><p>Termina rilevando che nessun pericolo questa riforma pu\u00f2 presentare per l\u2019unit\u00e0 nazionale. L\u2019unico pericolo pu\u00f2 essere che la burocrazia, convinta in buona fede di difendere nella organizzazione centralizzata la migliore organizzazione del mondo, tenti di sabotare questa grande riforma dello Stato italiano.<\/p><p>NOBILE, rilevando come la concezione regionalistica affiori e si affermi soltanto nei periodi di tempo in cui lo Stato \u00e8 debole, osserva che da qualche mese la situazione in Italia \u00e8 mutata ed egli, che nel difendere la tesi antiregionalistica era in compagnia di pochi, constata con compiacimento che col ricostituirsi dello Stato le tendenze regionalistiche si sono andate affievolendo.<\/p><p>Avrebbe capito che si fosse proposto un ordinamento federalistico. Esso, certo, sarebbe stato un anacronismo storico, ma tuttavia sarebbe stato un ordinamento, forse anche efficiente. Invece il progetto in esame non rappresenta un ordinamento statale; ma, al contrario, \u00e8 la disorganizzazione dello Stato, \u00e8 l\u2019anarchia.<\/p><p>Tutti sentono l\u2019esigenza di attuare un serio radicale decentramento amministrativo, ed egli la sente non meno degli altri. Non comprende invece come si possa parlare di un decentramento economico nel mondo moderno, in cui le tendenze sono tutte verso un ordinamento mondiale dell\u2019economia.<\/p><p>\u00c8 contrario anche alle autonomie che si vorrebbero dare alle Isole. Riconosce che lo Stato italiano debba attuare ordinamenti speciali per le Regioni che sono ai confini, perch\u00e9 questo \u00e8 imposto dagli accordi internazionali; ma non vede perch\u00e9 si voglia dare un\u2019autonomia speciale alla Sardegna e alla Sicilia. Le esigenze di carattere politico, che sono alla base del riconoscimento di questa speciale autonomia alle Isole, hanno un carattere temporaneo: tra qualche tempo saranno dimenticate e sorpassate; e quelle stesse ragioni, cos\u00ec acutamente messe in evidenza dall\u2019onorevole Togliatti, le quali portano a concludere che un\u2019autonomia regionale, cos\u00ec come \u00e8 intesa nel progetto, si risolverebbe in un danno per il Mezzogiorno, valgono anche \u2013 a suo avviso \u2013 per la Sardegna e per la Sicilia.<\/p><p>All\u2019onorevole Ambrosini, il quale ha accennato alle limitazioni poste dal progetto alla potest\u00e0 legislativa regionale, osserva che vi \u00e8 anche una parte negativa, cio\u00e8 che la Regione potrebbe omettere di fare certe cose che sarebbe nell\u2019interesse nazionale di fare. Su questo punto importante il progetto tace, e viene cos\u00ec a mancare la doverosa tutela dell\u2019interesse nazionale.<\/p><p>MORTATI, riferendosi alla affermazione dell\u2019onorevole Laconi, secondo il quale il progetto non sarebbe attuale, rileva come lo stesso cada in una contradizione, quando subito dopo afferma che il problema \u00e8 attuale per la Sardegna e per la Sicilia. Non vi sono infatti due problemi, ma vi \u00e8 solo il problema del Mezzogiorno. Riconoscere che esiste una situazione particolare per le Isole e non riconoscerla per le altre terre del Mezzogiorno, \u00e8 una contradizione.<\/p><p>In sostanza, il problema regionale nasce da questa frattura che c\u2019\u00e8 fra Regione e Regione italiana, e la costituzione della Regione autonoma deve tendere appunto a modificare e ad eliminare questa frattura.<\/p><p>Contesta l\u2019affermazione dell\u2019onorevole Togliatti, secondo il quale la situazione del Mezzogiorno verrebbe aggravata dalla costituzione dell\u2019Ente Regione, rilevando come ad essa l\u2019onorevole Lussu abbia esattamente risposto.<\/p><p>Afferma che l\u2019esigenza di un decentramento si fonda sul bisogno attuale di adattare la legislazione generale alle necessit\u00e0 locali derivanti dalle differenze di struttura delle varie Regioni.<\/p><p>In proposito si sono fatte affermazioni contradittorie, poich\u00e9 si \u00e8 detto che la Regione impedisce una politica unitaria, ed insieme il regionalismo pregiudica le autonomie locali. In realt\u00e0, l\u2019intervento del potere centrale deve servire semplicemente per fissare le direttive, nell\u2019ambito delle quali deve svolgersi il potere legislativo della Regione, adattando le direttive generali alle esigenze dei singoli istituti giuridici nella sfera locale. Cos\u00ec pu\u00f2 dirsi, ad esempio, per la mezzadria. Bisogna che il regionalismo serva ad educare il sentimento civico, serva ad avviare la partecipazione dei cittadini alla pubblica amministrazione. Anche la finanza regionale deve tener conto delle differenze di situazioni economiche e finanziarie delle singole Regioni. Fa presente, poi, un\u2019ultima esigenza fondamentale, quella di far sentire agli organi centrali dello Stato i bisogni locali. A questo deve provvedere il Senato regionale, ma non potrebbe farlo se non avendo alle spalle il complesso unitario della Regione che, in certi limiti autonomi, ha meglio la possibilit\u00e0 di sondare e di approfondire le proprie esigenze.<\/p><p>Questi i motivi che, a suo avviso, giustificano l\u2019ordinamento regionale.<\/p><p>Riconosce, naturalmente, la necessit\u00e0 di pervenire ad un organismo armonico e, quindi, conviene in alcune delle critiche che sono state mosse. Gli articoli che sono stati predisposti risentono, come osservava l\u2019onorevole Togliatti, del fatto che le votazioni sono avvenute in momenti successivi. Ma non \u00e8 difficile armonizzare le disposizioni del progetto; l\u2019importante \u00e8 che rimanga il principio fondamentale.<\/p><p>PICCIONI dichiara che non avrebbe chiesto di parlare, se la base della discussione non si fosse spostata dall\u2019esame tecnico particolareggiato dei singoli articoli a tutta l\u2019impostazione del problema regionale. Sull\u2019argomento si \u00e8 parlato in maniera molto diffusa in seno alla seconda Sottocommissione, e la Commissione plenaria dei 75, non appena nominata dalla Costituente, prese in esame in linea pregiudiziale, come primo argomento, rispetto a tutti gli altri problemi, quello delle autonomie regionali. Ci\u00f2 sta a dimostrare, anche dal punto di vista storico, se cos\u00ec si pu\u00f2 dire, che effettivamente l\u2019argomento risponde ad un sentimento largamente diffuso nell\u2019Assemblea costituente. Aggiunge che, a conclusione della prima larga discussione \u2013 svoltasi in seno alla seconda Sottocommissione \u2013 fu approvato alla quasi unanimit\u00e0 un ordine del giorno, da lui proposto, che costituisce il fondamento essenziale di tutto l\u2019ordinamento regionale attraverso tutti gli elementi che sono stati poi contradetti da coloro che hanno manifestato parere contrario. Rilegge tale ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa seconda Sottocommissione,<\/p><p>presa in esame la questione delle autonomie locali, sulla cui larga attuazione si \u00e8 trovata concorde per il rinnovamento democratico e sociale della nazione, in aderenza alla sua tradizionale naturale struttura;<\/p><p>riconosciuta la necessit\u00e0 di dar luogo alla creazione, sancita dalla nuova Costituzione, dell\u2019Ente Regione (persona giuridica territoriale):<\/p><ol><li><em>a<\/em>) come ente autarchico (cio\u00e8 con fini propri d\u2019interesse regionale e con capacit\u00e0 di svolgere attivit\u00e0 propria per il conseguimento di tali fini;<\/li><li><em>b<\/em>) come ente autonomo (cio\u00e8 con potere legislativo nell\u2019ambito delle specifiche competenze che gli verranno attribuite e nel rispetto dell\u2019ordinamento giuridico generale dello Stato);<\/li><li><em>c<\/em>) come ente rappresentativo degli interessi locali su basi elettive;<\/li><li><em>d<\/em>) come ente dotato di autonomia finanziaria;<\/li><\/ol><p>demanda ad una propria sezione la formulazione di un progetto di ordinamento regionale, tenute presenti le situazioni particolari esistenti (Sicilia, Sardegna, Val d\u2019Aosta, Trentino-Alto Adige) e gli altri criteri informatori risultati dall\u2019ampia discussione svoltasi in seno alla Sottocommissione\u00bb.<\/p><p>Osserva che su questi princip\u00ee, che furono accettati da tutti, anche dai colleghi comunisti, si \u00e8 orientato l\u2019ordinamento generale del nuovo ente. Se mai, si pu\u00f2 osservare che nell\u2019ordinamento effettivo si \u00e8 avuta un\u2019applicazione restrittiva \u2013 e non pi\u00f9 ampia \u2013 delle basi accettate da tutti. Tutti oggi sono liberi di cambiare opinione; ma non si pu\u00f2 dire che l\u2019impostazione del problema da parte della Costituente sia l\u2019espressione di una singola parte o di una visione particolaristica o personale, anzich\u00e9 di un problema fondamentale della vita nazionale.<\/p><p>A prescindere da questo, concorda pienamente con alcune delle osservazioni fatte dal collega Lussu. E innanzitutto ritiene necessario affermare che l\u2019ordinamento regionale risponde ad una profonda esigenza democratica. La nota pi\u00f9 profondamente democratica, pi\u00f9 originale della nuova Costituzione italiana sar\u00e0 data precisamente \u2013 a suo avviso \u2013 dall\u2019ordinamento regionale, se esso sar\u00e0 condotto a fondo, e seriamente.<\/p><p>Il Partito democratico cristiano concepisce l\u2019esigenza democratica come una partecipazione sempre pi\u00f9 attiva e pi\u00f9 vasta del popolo a quelli che sono i suoi interessi. Questa partecipazione, gi\u00e0 riconosciuta nell\u2019ambito della vita amministrativa locale, con l\u2019autonomia comunale, non pu\u00f2 non essere riconosciuta anche nell\u2019ambito pi\u00f9 vasto della Regione.<\/p><p>Ritiene inutile parlare di decentramento amministrativo, quando, in mancanza di una specificazione pi\u00f9 esatta e concreta, questo deve intendersi enunciato come decentramento di amministrazione nel quale gli interessi della Regione e del Comune sono affidati ad organi burocratici, emanazione diretta di un lontano potere centrale, mentre l\u2019educazione politica dei cittadini si pu\u00f2 fermare esclusivamente facendoli partecipi diretti della pubblica amministrazione e lasciando ad essi il compito di risolvere i propri problemi e di tutelare i propri interessi.<\/p><p>Senza scendere ad un esame particolare dei singoli articoli del progetto, fa presente che una dimostrazione che il progetto abbia in s\u00e9 le tracce del federalismo non \u00e8 stata, e non poteva essere data.<\/p><p>Il progetto, infatti, lascia al potere centrale tutte le funzioni sostanziali dello Stato e nulla vi \u00e8 che possa ferire l\u2019unit\u00e0 fondamentale dello Stato, della quale si dichiara geloso come chiunque altro.<\/p><p>Quanto al carattere antieconomico o antimeridionale che si vorrebbe attribuire alla struttura regionale, cos\u00ec come \u00e8 stata progettata, osserva che l\u2019onorevole Lussu ha gi\u00e0 chiaramente dimostrato l\u2019inconsistenza della critica. L\u2019Italia meridionale ha sperimentato per 70 anni l\u2019accentramento statale; si vorrebbe continuare su questa strada, sia pure con intenzioni diverse. Ma i risultati dell\u2019esperimento fatto sono tali che non possono suggerire nessuna continuazione del genere, proprio nell\u2019interesse dell\u2019Italia meridionale. Questa richiede, pi\u00f9 che qualsiasi altro settore d\u2019Italia, un ordinamento politico ed amministrativo diverso, che valga, oltre tutto, ad eccitare quelle energie locali che invano si cercherebbe di valorizzare con un ordinamento centralizzato.<\/p><p>Rileva che somma meraviglia ha destato oggi in lui la constatazione del fatto \u2013 del resto gi\u00e0 vagamente previsto anche in precedenti discussioni \u2013 che vi siano degli autonomisti o dei regionalisti <em>in partibus<\/em>, ed osserva che non vi \u00e8 coerenza logica n\u00e9 politica nel sostenere l\u2019autonomia per la Sardegna, per la Sicilia, per la Val d\u2019Aosta e nel rifiutarla per le altre Regioni italiane.<\/p><p>Un\u2019altra critica che ha udito muovere alla riforma pretende che questa sia stata concepita per deviare l\u2019attenzione o l\u2019interesse del popolo. A questa critica risponde che le riforme, e specialmente quelle sociali, non si realizzeranno in Italia soltanto per imposizione dall\u2019alto da parte del potere centrale, bens\u00ec con la comprensione della loro necessit\u00e0 e della loro utilit\u00e0, anche dal punto di vista economico e sociale, e questa comprensione non la si raggiunge se non attraverso l\u2019esperienza locale, regionale, che \u00e8 quella che deve riuscire a modellare la riforma stessa secondo le esigenze particolari.<\/p><p>Termina esprimendo la certezza che, attuando il progetto per l\u2019autonomia locale, si potr\u00e0 tranquillamente guardare all\u2019avvenire democratico del Paese, anche dal punto di vista economico e sociale.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che \u00e8 stata chiesta la chiusura della discussione generale, riservando la parola ai deputati gi\u00e0 iscritti ed al Relatore. Pone a partito tale richiesta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>CODACCI PISANELLI, dopo le dichiarazioni dell\u2019onorevole Piccioni, rinuncia a parlare.<\/p><p>MANNIRONI, ricollegandosi agli argomenti gi\u00e0 accennati dall\u2019onorevole Piccioni, rileva la profonda contradizione in cui si sono posti i colleghi comunisti, quando hanno voluto sostenere che era giustificata una larga autonomia per quattro Regioni e non per tutte le altre. Osserva che se si riconosce che la Sicilia e la Sardegna, per potere uscire dallo stato di inferiorit\u00e0 economica e sociale in cui si trovano, hanno bisogno di una larga autonomia, vuol dire che si riconosce all\u2019autonomia il carattere di mezzo politico efficiente perch\u00e9 le Regioni \u2013 tutte le Regioni \u2013 possano essere messe in grado di fare da s\u00e9.<\/p><p>Aggiunge che non \u00e8 esatto che l\u2019autonomia, cos\u00ec come \u00e8 stata formulata nel progetto della Sottocommissione, non contenga tracce di un compromesso sostanziale, perch\u00e9, tra coloro che aspiravano a dare alla Regione un\u2019ampia autonomia (pi\u00f9 ampia di quella che \u00e8 stata prevista) e coloro che invece vi si opponevano, ci si trova di fronte ad una soluzione che non pu\u00f2 non essere di compromesso, e che non risulta affatto pericolosa per l\u2019unit\u00e0 dello Stato, in quanto si ammette che il Governo centrale abbia la possibilit\u00e0 di controllare tutta l\u2019attivit\u00e0 della Regione. \u00c8 d\u2019avviso, anzi, che il potenziamento delle autonomie regionali si trasformer\u00e0 in un potenziamento dell\u2019economia della stessa Regione e, non esistendo compartimenti stagni, dell\u2019economia nazionale.<\/p><p>AMBROSINI intende aggiungere all\u2019esposizione gi\u00e0 fatta alcune delucidazioni dal punto di vista tecnico, poich\u00e9 dal punto di vista politico il problema \u00e8 stato dibattuto e, dai difensori del progetto, sono state chiaramente esposte le ragioni che militano in suo favore.<\/p><p>Desidera sottolineare che le ragioni sostenute da Mazzini, Cavour e Minghetti, a favore delle autonomie locali, non hanno perduto la loro ragion d\u2019essere, poich\u00e9 i pericoli dell\u2019accentramento statale, gi\u00e0 gravi nel 1860, quando le funzioni dello Stato erano molto ridotte, oggi sono diventati gravissimi, appunto in proporzione delle aumentate funzioni statali.<\/p><p>Prendendo in esame il congegno approvato dal Comitato per l\u2019ordinamento regionale, respinge la critica mossa da alcuni colleghi secondo i quali il progetto presenterebbe forti tracce di federalismo, e fa presente che nella distribuzione delle competenze, mentre nel sistema federale si affermano quelle del potere centrale rimandando tutte le altre agli Stati membri, qui si \u00e8 fatto completamente il contrario, determinando tassativamente le materie di competenza delle Regioni e lasciando tutte le altre allo Stato. E inoltre non solo non si \u00e8 parlato, neanche lontanamente, di alcuna cittadinanza regionale, ma non s\u2019\u00e8 data alla Regione la bench\u00e9 minima parte di potere giudiziario. Manca quindi una delle funzioni fondamentali che, seppure in forma ridottissima, devono appartenere ad una entit\u00e0 politica, perch\u00e9 si possa, sia pure lontanamente, metterla sullo stesso piano o su un piano simile a quello degli Stati membri di uno Stato federale.<\/p><p>Quanto alle critiche di eccessiva complicazione mosse al sistema adottato dalla Sottocommissione con la creazione di quattro categorie di norme giuridiche regionali, rileva che non possono derivarne i pericoli prospettati, poich\u00e9 sono state configurate in modo preciso le competenze delle Regioni di fronte allo Stato. Ad ogni modo, sarebbe sempre possibile procedere ad una semplificazione, tornando alla doppia divisione che era stata proposta dal Comitato di redazione.<\/p><p>\u00c8 stato osservato non essere sufficiente che il progetto preveda dei limiti ed un sindacato sulla potest\u00e0 legislativa della Regione, perch\u00e9 in sostanza la Costituzione metterebbe l\u2019Assemblea legislativa delle Regioni nella stessa posizione giuridica del potere legislativo dello Stato. Dissente da questa opinione, perch\u00e9 il progetto contempla un limite alla Assemblea regionale, uguale al limite posto al legislatore ordinario, in quanto l\u2019una e l\u2019altro non possono, con le loro norme giuridiche, violare la Costituzione, ma pone per il resto i due organi legislativi, cio\u00e8 l\u2019Assemblea regionale da un lato e il Parlamento dall\u2019altro, su un piano assolutamente diverso. Richiama in proposito le delucidazioni date nel precedente intervento, ed osserva che basterebbe il fatto della sottoposizione dell\u2019attivit\u00e0 legislativa dell\u2019Assemblea regionale al sindacato del Parlamento per dimostrare l\u2019infondatezza della suaccennata opinione.<\/p><p>Non si addentrer\u00e0 in altri particolari di carattere tecnico; non pu\u00f2 tuttavia esimersi dal dichiarare che l\u2019ordinamento regionale \u00e8 stato concepito non solo e non tanto nell\u2019interesse delle Regioni, quanto nell\u2019interesse dello Stato e dell\u2019unit\u00e0 nazionale.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.<\/p><p>Avverte che l\u2019onorevole Togliatti ha presentato il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa Commissione dei 75, d\u2019accordo sulla necessit\u00e0 di un ampio decentramento amministrativo e sul pi\u00f9 ampio sviluppo delle autonomie locali; d\u2019accordo sulla necessit\u00e0 di un regime di ampia autonomia per la Sicilia, la Sardegna e le zone mistilingui; \u00e8 per\u00f2 contraria a che vengano introdotti nella Costituzione elementi anche indiretti e attenuati di federalismo.<\/p><p>\u00abLa creazione dell\u2019ente Regione dovr\u00e0 essere fatta attenendosi a questa direttiva, e in questo senso debbono essere riveduti gli articoli relativi alle autonomie locali\u00bb.<\/p><p>Vi \u00e8 poi un ordine del giorno presentato dall\u2019onorevole Grieco tendente a limitare la legislazione speciale nella Val d\u2019Aosta, ed inoltre un ordine del giorno Targetti per la conservazione della Provincia. Questi ordini del giorno potranno essere discussi in seguito, poich\u00e9 ora si tratta di risolvere la questione di merito.<\/p><p>Pone in votazione l\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Togliatti, che significa negazione del sistema seguito dal progetto e rinvio per una revisione degli articoli.<\/p><p>TOGNI chiede che la votazione per questo ordine del giorno, come per l\u2019emendamento test\u00e9 discusso, abbia luogo per appello nominale.<\/p><p>PICCIONI dichiara che, in coerenza con le dichiarazioni precedentemente fatte e in considerazione del carattere negativo che presenta l\u2019ordine del giorno Togliatti, voter\u00e0 contro l\u2019ordine del giorno stesso.<\/p><p>LAMI STARNUTI dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Togliatti, poich\u00e9 riteneva che su una parte almeno del concetto fondamentale dal quale la seconda Sottocommissione era partita per la istituzione delle Regioni, intese come organi di decentramento amministrativo autarchico, tutti fossero d\u2019accordo. L\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Togliatti suona, invece, in modo diverso, e le sue enunciazioni generiche riportano in discussione tutto il problema. Dichiara per\u00f2 di riservarsi di prendere in esame, volta per volta, gli articoli di mano in mano che verranno in discussione, per attenuarne o modificarne le singole disposizioni, poich\u00e9 su alcune di esse non concorda.<\/p><p>LUSSU dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Togliatti; essendo per\u00f2 tale ordine del giorno composto di tre parti, dichiara di consentire con quanto \u00e8 affermato nella parte centrale, concernente la necessit\u00e0 di concedere ampia autonomia alle quattro Regioni indicate.<\/p><p>TOGLIATTI, allo scopo di dissipare un equivoco che gli pare sia stato suscitato dalla dichiarazione di voto dell\u2019onorevole Lami Starnuti, chiede di aggiungere, al principio del suo ordine del giorno, la parola \u00abregionale\u00bb, dopo le parole \u00abdecentramento amministrativo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che l\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Togliatti viene posto in votazione con questa modifica.<\/p><p>BOZZI dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Togliatti, perch\u00e9 il problema dell\u2019autonomia regionale, a suo avviso, non va ristretto soltanto al campo amministrativo, ma va anche esteso ad un campo di decentramento legislativo misurato e contenuto; ci\u00f2 che ritiene si realizzi con gli emendamenti proposti da lui e dai colleghi Lami Starnuti e Laconi.<\/p><p>LUCIFERO, premesso che non sarebbe contrario ad una revisione di tutto il sistema, dichiara per\u00f2 che, essendo nell\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Togliatti contenute delle direttive per il futuro che non condivide completamente, si asterr\u00e0 dal voto.<\/p><p>(<em>Segue la votazione per appello nominale<\/em>).<\/p><p><em>Rispondono<\/em> s\u00ec: Basso, Di Vittorio, Farini, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, La Rocca, Marchesi, Merlin Lina, Noce Teresa, Pesenti, Ravagnan, Targetti, Terracini e Togliatti.<\/p><p><em>Rispondono<\/em> no: Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Canevari, Cappi, Codacci Pisanelli, Corsanego, De Michele, Domined\u00f2, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Federici Maria, Fuschini, Grassi, Lami Starnuti, La Pira, Lussu, Mannironi, Merlin Umberto, Mol\u00e8, Moro, Mortati, Perassi, Piccioni, Rapelli, Ruini, Togni, Tosato, Tupini e Uberti.<\/p><p><em>Si astengono:<\/em> Bocconi, Cevolotto, Colitto, Lucifero, Marinaro e Rossi.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Togliatti \u00e8 stato respinto con 15 voti favorevoli, 32 contrari e 6 astenuti.<\/p><p>Pone ai voti la proposta di emendamento presentata dagli onorevoli Bozzi, Laconi e Lami Starnuti.<\/p><p>PICCIONI dichiara di votare contro la proposta di emendamento, perch\u00e9 il carattere distintivo dell\u2019autonomia locale e regionale \u00e8, secondo un principio comunemente accettato, la potest\u00e0 legislativa sia pure limitata, potest\u00e0 che l\u2019emendamento nega riducendola ad una semplice funzione di integrazione o applicazione delle norme generali dello Stato.<\/p><p>TERRACINI dichiara che, coerentemente a tutto l\u2019atteggiamento mantenuto nel corso dei lavori di preparazione del progetto, voter\u00e0 a favore dell\u2019emendamento.<\/p><p>FABBRI fa una dichiarazione analoga a quella dell\u2019onorevole Terracini.<\/p><p>(<em>Segue la votazione per appello nominale<\/em>).<\/p><p><em>Rispondono<\/em> s\u00ec: Basso, Bozzi, Canevari, Cevolotto, Di Vittorio, Fabbri, Farini, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lucifero, Marchesi, Merlin Lina, Mol\u00e8, Pesenti, Ravagnan, Rossi, Ruini, Targetti, Terracini, Togliatti.<\/p><p><em>Rispandono<\/em> no: Ambrosini, Bulloni, Cappi, Codacci Pisanelli, Corsanego, De Michele, Domined\u00f2, Dossetti, Einaudi, Fanfani, Federici Maria, Fuschini, Grassi, La Pira, Lussu, Mannironi, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Perassi, Piccioni, Rapelli, Togni, Tosato, Tupini, Uberti.<\/p><p><em>Si astengono<\/em>: Colitto, Marinaro.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Bozzi, Laconi e Lami Starnuti \u00e8 stato respinto con 23 voti favorevoli, 26 contrari e 2 astenuti.<\/p><p>Constata che, essendo stato respinto l\u2019ordine del giorno Togliatti di rinvio globale del progetto; essendo stata egualmente respinta la proposta di limitare la potest\u00e0 legislativa della Regione ad una funzione di integrazione e di attuazione, resta approvato di massima, salvo i dettagli di forma, il sistema proposto nel progetto presentato.<\/p><p>Rinvia la seduta a marted\u00ec 22 alle ore 9.<\/p><p>La seduta termina alle 13.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Basso, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Canevari, Cappi, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Colitto, Corsanego, De Michele, Di Vittorio, Domined\u00f2, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Farini, Federici Maria, Fuschini, Grassi, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Pira, La Rocca, Lucifero, Lussu, Mannironi, Marchesi, Marinaro, Merlin Lina, Merlin Umberto, Mol\u00e8, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Perassi, Pesenti, Piccioni, Rapelli, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini e Uberti.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Amadei, Bordon, Calamandrei, Cannizzo, Caristia, Castiglia, Conti, De Vita, Di Giovanni, Finocchiaro Aprile, Giua, Leone Giovanni, Lombardo, Mancini, Mastrojanni, Paratore, Porzio, Taviani, Vanoni e Zuccarini.<\/p><p><em>Assente giustificato:<\/em> Ghidini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE ADUNANZA PLENARIA 14. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 17 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI INDICE Le autonomie locali (Discussione) Perassi \u2013 Presidente \u2013 Ambrosini \u2013 Bozzi \u2013 Laconi \u2013 Lucifero \u2013 Lami Starnuti \u2013 Togliatti \u2013 Colitto \u2013 Einaudi \u2013 Lussu \u2013 Nobile \u2013 Mortati [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,2220,1679,1646,2265","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[110,72],"tags":[],"post_folder":[109],"class_list":["post-4927","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01cc","category-commissione-per-la-costituzione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4927","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4927"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4927\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10467,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4927\/revisions\/10467"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4927"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4927"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4927"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=4927"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}