{"id":4925,"date":"2023-10-15T21:55:25","date_gmt":"2023-10-15T19:55:25","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4925"},"modified":"2023-12-08T22:11:51","modified_gmt":"2023-12-08T21:11:51","slug":"seduta-di-giovedi-16-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4925","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 16 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4925\" class=\"elementor elementor-4925\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c9574de elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c9574de\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4b12603\" data-id=\"4b12603\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-62c27bc elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"62c27bc\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470116sed013cc.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-15ea1a7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"15ea1a7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p><strong>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/strong><\/p><p><strong>ADUNANZA PLENARIA<\/strong><\/p><p>13.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 16 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>RUINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p><strong>La condizione dei figli nati fuori del matrimonio<\/strong> (<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Lucifero \u2013 Togliatti \u2013 Merlin Umberto \u2013 Mastrojanni \u2013 Colitto \u2013 Nobile \u2013 Terracini \u2013 Dossetti \u2013 Grassi \u2013 Fabbri \u2013 Lussu \u2013 Mol\u00e8.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.15.<\/p><p>Discussione sulla condiziono dei figli nati fuori del matrimonio.<\/p><p>PRESIDENTE sottopone all\u2019esame della Commissione l\u2019articolo 17 predisposto dal Comitato di redazione, per la parte riguardante la condizione dei figli nati fuori del matrimonio. Ricorda che il testo della prima Sottocommissione era stato cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa legge detta le norme per l\u2019efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio\u00bb.<\/p><p>In seno alla stessa Sottocommissione e, poi, al Comitato di redazione, fu proposto di sostituire il comma con il seguente:<\/p><p>\u00abNessuna norma di legge pu\u00f2 far ricadere sui figli le conseguenze di uno stato familiare che non sia conforme alla legge\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobile, infine, ha ora presentato il seguente altro emendamento:<\/p><p>\u00abLa legge preveder\u00e0 la ricerca della paternit\u00e0 fissandone le norme. I genitori sono tenuti al riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con le limitazioni e le norme che la legge preveder\u00e0\u00bb.<\/p><p>Apre la discussione sul comma dell\u2019articolo 17 e sugli emendamenti proposti.<\/p><p>LUCIFERO osserva che l\u2019emendamento proposto in seno al Comitato di redazione \u00e8 uguale ad altro emendamento che fu presentato a suo tempo davanti alla prima Sottocommissione dall\u2019onorevole Togliatti e da lui.<\/p><p>I presentatori dell\u2019emendamento partirono dal concetto che i figli i quali sono stati messi al mondo illegittimamente, non debbono portare le conseguenze degli errori della generazione che li ha preceduti e che la legge deve tutelare questo loro diritto alla uguaglianza. Se si vuole fare uno Stato democratico, occorre stabilire una uguaglianza fin dalla nascita nei diritti come nei doveri futuri dei cittadini.<\/p><p>Si dichiara profondamente convinto della bont\u00e0 del principio contenuto nell\u2019emendamento, non solo da un punto di vista morale e pratico, ma anche da un punto di vista altamente sociale.<\/p><p>Non \u00e8 favorevole invece alla inserzione nella Costituzione del principio della ricerca della paternit\u00e0: si tratta di un problema molto complesso e l\u2019esperimento, tentato in alcuni Paesi europei, fra cui l\u2019Austria, ha avuto risultati molto dubbi. Crede che esso possa costituire materia di discussione in sede di elaborazione legislativa, ma non essere adottato come un principio costituzionale.<\/p><p>TOGLIATTI si associa alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>MERLIN UMBERTO, richiamandosi a quanto ebbe gi\u00e0 a far presente nel corso della discussione sull\u2019emendamento Togliatti, in seno alla prima Sottocommissione, ritiene sia impossibile inserire l\u2019emendamento stesso nella Costituzione, perch\u00e9 inattuabile sia dal punto di vista giuridico che da quello morale.<\/p><p>Trascurando la questione patrimoniale, si occupa di quella morale, facendo presente che il patrimonio maggiore che un padre tramanda ai figli \u00e8 indubbiamente il cognome. Ora del cognome hanno diritto di disporre, oltre il marito, la moglie ed i figli legittimi, ed essi hanno il sacrosanto diritto di difenderlo. Si immagini quindi quale turbamento verrebbe nella famiglia legittima ove il figlio adulterino avesse il diritto di portare il cognome del genitore. Quanto ai figli incestuosi, essi sono i primi a non desiderare di conoscere la loro origine.<\/p><p>Dire che non \u00e8 logico far ricadere sui figli innocenti la colpa dei padri, \u00e8 tesi bellissima, da romanzo, ma non \u00e8 argomento persuasivo per il legislatore e soprattutto per il legislatore costituente, il quale deve formulare gli articoli con il cuore, s\u00ec, ma soprattutto con la ragione.<\/p><p>Invoca dalla Commissione una meditazione adeguata alla gravit\u00e0 della questione, ma soprattutto all\u2019impossibilit\u00e0 di attuazione pratica e giuridica del principio contenuto nell\u2019emendamento, la cui formula non difende la famiglia monogamica, la quale non ammette e non pu\u00f2 ammettere alcuna deviazione.<\/p><p>Osserva che con la formula proposta si arriverebbe ad una parificazione della famiglia illegittima con quella legittima perch\u00e9 si permetterebbe, soprattutto agli uomini, di generare figli con numerose donne certi poi di poter dare anche ai figli della colpa uno stato giuridico di parit\u00e0.<\/p><p>Crede che la formula proposta dalla prima Sottocommissione e dal Comitato di redazione: \u00abLa legge detta le norme per l\u2019efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio\u00bb, dica tutto quanto possa esser detto, lasciando al legislatore il compito di applicarlo. In questa formula vi \u00e8 tutto il sentimento di amore e di generosit\u00e0 che si pu\u00f2 avere per gli infelici figli della colpa, senza arrivare al turbamento della famiglia, che si deve invece rafforzare e rendere sicura.<\/p><p>MASTROJANNI si associa alle considerazioni svolte dall\u2019onorevole Merlin, sottolineando anch\u2019egli che se si ha intenzione di rafforzare l\u2019istituto della famiglia e se si deve provvedere a tutelare la sorte dei figli nati fuori dal matrimonio, non conviene per\u00f2 inserire nella composizione familiare elementi di turbamento, scardinandone la consistenza.<\/p><p>COLITTO concorda con l\u2019onorevole Merlin, osservando che la formulazione, piuttosto poetica, dell\u2019emendamento, non deve, facendo leva sul sentimento, vietare un ragionamento rigidamente sereno.<\/p><p>La vigente legislazione fa alla prole nata in costanza di matrimonio, un trattamento diverso che ai figli naturali, ed egli crede che questa disparit\u00e0 di trattamento non possa essere eliminata, se si vuole, come in altra parte della Costituzione \u00e8 detto, tutelare l\u2019unit\u00e0 e rafforzare la saldezza dell\u2019istituto familiare, come \u00e8 nel pensiero di tutti. Ed allora non pu\u00f2 essere approvato l\u2019emendamento proposto perch\u00e9, sotto una vernice sentimentale, esso finisce, in sostanza, con l\u2019imporre quella parit\u00e0 di trattamento che \u00e8 invece da evitare.<\/p><p>Ritiene pertanto che l\u2019emendamento debba essere respinto e che sia da approvarsi il testo proposto alla Commissione, che rimanda alla legge la disciplina della materia.<\/p><p>La legge sapr\u00e0 ben contemperare con cautela le esigenze della mente con quelle del cuore.<\/p><p>Non crede, infine, che si possa approvare l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nobile, perch\u00e9 tutti i Codici civili vigenti disciplinano sia la ricerca della paternit\u00e0 sia il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, per il solo fatto che si occupano della famiglia, donde la inutilit\u00e0 di parlarne nella Costituzione, dato che appunto in essa \u00e8 parola della famiglia.<\/p><p>NOBILE rileva di essere stato spinto a proporre il suo emendamento perch\u00e9, esaminate attentamente le proposte della Sottocommissione e del Comitato di redazione, ha trovato che nessuna delle due soddisfaceva alle esigenze del problema.<\/p><p>Osserva che la formula predisposta dal Comitato di redazione \u00e8 troppo vaga e generica, in quanto nulla dice, ad esempio, sull\u2019obbligo dei genitori di alimentare, educare ed istruire i loro figliuoli, in qualsiasi condizione questi siano nati.<\/p><p>D\u2019altra parte la legge attuale \u00e8 insufficiente in quanto l\u2019articolo 250 del Codice civile dice che i genitori possono riconoscere i figli naturali (ed in questo riconoscimento \u00e8 implicito il dovere del mantenimento e dell\u2019educazione), mentre bisognerebbe sostituire alla parola \u00abpossono\u00bb la parola \u00abdevono\u00bb. Quando si pensa che ogni anno nascono in Italia 40 mila bambini fuori del matrimonio, si vede che il problema \u00e8 veramente grave.<\/p><table width=\"100%\"><tbody><tr><td><p>\u00a0<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><table width=\"100%\"><tbody><tr><td><p>\u00a0<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><br \/>Quanto all\u2019altra formula proposta: \u00abNessuna norma di legge pu\u00f2 far ricadere sui figli le conseguenze di uno stato familiare che non sia conforme alla legge\u00bb, osserva trattarsi di un principio che, dal punto di vista etico, non pu\u00f2 far nascere dubbi. Ritiene per\u00f2 che tale formula sia troppo rigida. Se approvata e introdotta nella Costituzione, la legge non potrebbe fare alcuna discriminazione, n\u00e9 considerare alcun caso speciale, ci\u00f2 che porterebbe a conseguenze assurde.<\/p><p>L\u2019onorevole Merlin si \u00e8 fermato sulla questione del cognome. Questo per\u00f2 \u2013 a suo avviso \u2013 non \u00e8 l\u2019argomento pi\u00f9 importante. L\u2019argomento serio \u00e8 un altro: evitare di creare situazioni familiari impossibili quale quella che deriverebbe, ad esempio, dall\u2019introdurre nella famiglia i figli incestuosi che, una volta riconosciuti, ne avrebbero il diritto in base all\u2019articolo 259 del Codice attuale.<\/p><p>\u00c8 chiaro perci\u00f2 che la legge deve poter prevedere alcune eccezioni, pur ammettendo, in linea di massima, il diritto dei figli nati fuori dal matrimonio di essere riconosciuti e quindi di avere gli alimenti, l\u2019istruzione, l\u2019educazione ed eventualmente anche l\u2019eredit\u00e0.<\/p><p>Quanto alla ricerca della paternit\u00e0, che pure \u00e8 oggetto del suo emendamento, fa presente che la sua proposta non deve recare meraviglia: essa gli sembra una logica conseguenza delle premesse contenute nella Costituzione. A tale proposito osserva che non \u00e8 vero, come \u00e8 stato asserito, che pochi sono i paesi che ammettono la ricerca della paternit\u00e0. Essa infatti \u00e8 ammessa dalla legislazione dei seguenti Stati: Inghilterra, Scozia, Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Germania, Austria, Ungheria, Cantoni svizzeri tedeschi, Stati Uniti, Per\u00f9, Argentina e Grecia.<\/p><p>TERRACINI ritiene che al problema sia stata data una errata impostazione, quella cio\u00e8 della piet\u00e0, della misericordia e dell\u2019amore. Non \u00e8 il sentimento della commiserazione per queste, che sono certamente delle infelicissime creature, che deve imporre l\u2019adozione di idonee misure.<\/p><p>Il problema va posto diversamente: bisogna difendere la famiglia. Si domanda se gli istituti debbano salvarsi a prezzo della rovina di certi uomini, e \u2013 nel caso particolare \u2013 se l\u2019integrit\u00e0 della famiglia esiga che certe creature che tuttavia nascono debbano essere moralmente e civilmente uccise. \u00c8 d\u2019avviso che quanti hanno tanto avversato la concezione che poneva lo Stato al disopra degli individui non possano desiderare che anche la famiglia debba esser posta al di sopra degli individui. Ove si debba scegliere fra la salvezza dell\u2019istituto familiare e la salvezza morale e civile degli individui viventi, crede sia necessario decidere per questi ultimi.<\/p><p>Ai colleghi democristiani fa presente che \u00e8 inutile parlare tanto del rispetto della dignit\u00e0 umana quando poi, di fronte ad un problema concreto di salvare questa dignit\u00e0 umana, ci si dimentica di questa.<\/p><p>Il problema \u00e8 questo: si scardina la famiglia riconoscendo i figli illegittimi? Ritiene che la famiglia, nel suo complesso, non possa essere insidiata da una disposizione del genere.<\/p><p>Anche la questione dei figli incestuosi, dolorosa piaga fortunatamente limitatissima nella nostra societ\u00e0, non deve preoccupare. Pensa che una equiparazione per legge dei figli legittimi agli illegittimi rappresenter\u00e0 un freno alla figliolanza illegittima, tanto pi\u00f9 tenendo presente che, in generale, gli illegittimi sono figli non dell\u2019amore, ma del vizio e dell\u2019inconsapevolezza.<\/p><p>Per queste ragioni, \u00e8 d\u2019avviso che il problema debba essere impostato diversamente. In realt\u00e0, negando l\u2019equiparazione dei figli illegittimi si mantiene ancora una barriera in difesa soltanto del patrimonio familiare; e se fosse possibile concepire una equiparazione dei figli legittimi a quelli illegittimi che lasciasse salvo il patrimonio familiare, vi sarebbe forse l\u2019unanimit\u00e0 per questa soluzione. (<em>Commenti<\/em>). Pu\u00f2 anche inchinarsi a questa preoccupazione quando essa significhi tutela della posizione sociale dei figli legittimi: pensa tuttavia che bisogna anche preoccuparsi della posizione sociale degli illegittimi, dando la consapevolezza, a chi \u00e8 nato da uno stesso sangue, di avere, nei confronti del patrimonio familiare, uguaglianza di diritti. Ora che si sta incidendo, per quanto cautamente, l\u2019istituto della propriet\u00e0 e quindi anche quello della propriet\u00e0 familiare, questa piccola incisione aggiuntiva \u00e8 indispensabile.<\/p><p>Per queste ragioni, si dichiara favorevole alla proposta di modifica presentata dai deputati Laconi, Bozzi e Lami Starnuti.<\/p><p>MASTROJANNI ricorda che in seno alla prima Sottocommissione propose una formula per stabilire che ai figli naturali venisse riconosciuto eguale trattamento economico rispetto ai figli legittimi: ci\u00f2 per dimostrare che non era il fatto patrimoniale che doveva preoccupare nell\u2019adottare una norma di equiparazione, ma unicamente l\u2019esigenza di non turbare la compagine familiare.<\/p><p>DOSSETTI domanda una breve sospensione della seduta per permettere ai componenti la Commissione di concertarsi.<\/p><p>(<em>La seduta \u00e8 sospesa per alcuni minuti<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE comunica che gli onorevoli Grassi, Marinaro, Colitto, Mastrojanni e Bozzi hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abLa legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio un trattamento ispirato a criteri di eguaglianza economica e civile con i figli legittimi\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI potrebbe accettare l\u2019emendamento ove si sopprimessero le parole \u00abispirato a criteri\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che, in tal modo, si vincolerebbe troppo il legislatore, al quale invece deve essere lasciato un certo potere discrezionale.<\/p><p>GRASSI illustra le ragioni dell\u2019emendamento presentato. Osserva che il testo approvato dal Comitato di redazione parla di una efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio; nel corso della discussione per\u00f2 \u00e8 stato rilevato che la parola \u00abprotezione\u00bb non \u00e8 sufficiente, mentre d\u2019altra parte nella Costituzione non si deve riformare tutto l\u2019istituto, ma dare soltanto al legislatore i criteri ai quali possa informarsi per eventuali modifiche.<\/p><p>Fa presente la necessit\u00e0 di esortare il legislatore perch\u00e9 cerchi una soluzione equa, ispirata per quanto possibile a criteri di uguaglianza, senza peraltro legarlo con una formula troppo rigida.<\/p><p>NOBILE chiede ai proponenti dell\u2019emendamento se sarebbero disposti a mutare l\u2019espressione \u00abfigli legittimi\u00bb con l\u2019altra \u00abfigli nati nel matrimonio\u00bb.<\/p><p>GRASSI fa presente che la modifica \u00e8 superflua, in quanto nell\u2019articolo 232 del Codice civile si specifica che \u00e8 figlio legittimo il nato nel matrimonio.<\/p><p>PRESIDENTE informa la Commissione che l\u2019onorevole Togliatti ha proposto la seguente formula:<\/p><p>\u00abI genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso i figli nati nel matrimonio. La legge garantir\u00e0 ad essi uno stato giuridico che escluda inferiorit\u00e0 civili e sociali\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI osserva essere assurdo ed inattuabile che entrambi i genitori concorrano alla educazione dei figli, mentre, d\u2019altra parte, anche per il diritto romano, la paternit\u00e0 \u00e8 tale perch\u00e9 le nozze l\u2019hanno riconosciuta. Non si pu\u00f2 quindi parlare di un genitore se questi non assume tale figura giuridica attraverso il matrimonio.<\/p><p>FABBRI \u00e8 d\u2019avviso che non si debba partire dai genitori, ma dai figli naturali riconosciuti, stabilendo un\u2019accentuazione del trattamento di favore nei confronti del genitore che li ha riconosciuti. Per investire di un diritto i figli naturali, bisogna che essi abbiano avuto preventivamente un riconoscimento.<\/p><p>GRASSI rileva che la prima parte dell\u2019emendamento Togliatti \u00e8 compresa nei doveri generali che i genitori hanno verso i figli. Quanto alla seconda parte, essa si avvicina molto ai concetti espressi nella formula presentata da lui e da altri Commissari.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la votazione sulla proposta dell\u2019onorevole Togliatti potrebbe aver luogo per divisione, onde permettere a coloro che hanno dubbi sulla prima parte di votare contro; mentre per la seconda parte si potrebbe anche avere l\u2019unanimit\u00e0 dei consensi.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di non poter accettare nessuna delle formulazioni presentate, perch\u00e9 nessuna di esse risponde a quelle esigenze che avevano condotto l\u2019onorevole Togliatti e lui a proporre l\u2019emendamento in seno alla prima Sottocommissione, esigenze cos\u00ec felicemente espresse dall\u2019onorevole Terracini. Osserva che nel presentare la sua formulazione, egli si \u00e8 preoccupato non gi\u00e0 dello stato familiare del cittadino, ma del suo stato soggettivo, giuridico e sociale, cercando di risolvere un problema nuovo, che significava effettivamente una rivoluzione nella prassi giuridica da molti anni seguita. Intendeva cio\u00e8 far s\u00ec che scomparisse nello stato soggettivo dell\u2019individuo una condizione di inferiorit\u00e0 di fronte agli altri cittadini; che scomparisse, in ogni sua forma, la traccia di una nascita triste e dolorosa, e che questa traccia non accompagnasse l\u2019individuo per tutta la vita. Questa, del resto, non \u00e8 una preoccupazione nuova: essa si trova gi\u00e0 in un vecchio progetto Gianturco, presentato alla Camera nel 1911.<\/p><p>Ricorda che, araldicamente, i bastardi \u2013 anche se venivano nobilitati \u2013 conservavano nel loro stemma una sbarra: questa sbarra egli vuol togliere dalla vita di ogni cittadino italiano.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che la formula Togliatti sar\u00e0 posta in votazione per divisione.<\/p><p>MASTROJANNI chiede sia messa in votazione la formula proposta da lui e da altri commissari, e presentata prima di quella dell\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che se quest\u2019ultima sar\u00e0 respinta, verr\u00e0 posta in votazione l\u2019altra formula presentata.<\/p><p>Pone ai voti la prima parte della formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti:<\/p><p>\u00abI genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso i figli nati nel matrimonio\u00bb.<\/p><p>MERLIN UMBERTO dichiara che voter\u00e0 a favore, perch\u00e9 con la formula proposta non si ferisce il rispetto dei diritti della famiglia legittima.<\/p><p>(<em>La prima parte della formula dell\u2019onorevole Togliatti \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE avverte che porr\u00e0 ora in votazione la seconda parte della formula:<\/p><p>\u00abLa legge garantir\u00e0 ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorit\u00e0 civili e sociali\u00bb.<\/p><p>GRASSI aderisce alla formula dell\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>MERLIN UMBERTO vorrebbe che dopo la parola: \u00abescluda\u00bb fosse inserito il seguente inciso: \u00abcol rispetto della famiglia legittima\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara che nessuno pu\u00f2 dubitare che egli voglia ledere la solidit\u00e0 e la stabilit\u00e0 dell\u2019istituto familiare. Non pu\u00f2 accettare l\u2019emendamento Merlin perch\u00e9, dopo la distinzione fatta nel comma precedente, sembrerebbe quasi che, con l\u2019emendamento, si volesse distruggere quanto \u00e8 stato detto in precedenza, compiendo perfino un passo indietro rispetto al Codice civile attuale.<\/p><p>FABBRI domanda se l\u2019onorevole Togliatti vorrebbe stabilire il diritto per un figlio naturale di essere introdotto nella famiglia legittima.<\/p><p>TOGLIATTI risponde che l\u2019obbligo imposto riguarder\u00e0 unicamente gli alimenti, l\u2019istruzione e l\u2019educazione.<\/p><p>LUSSU propone la soppressione nella formula Togliatti delle parole: \u00abcivili e sociali\u00bb, ed insiste perch\u00e9 tale sua proposta sia messa ai voti.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento Lussu.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti la seconda parte della formula Togliatti nel testo da questi proposto:<\/p><p>\u00abLa legge garantir\u00e0 ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorit\u00e0 civili o sociali\u00bb.<\/p><p>COLITTO dichiara di votare contro poich\u00e9 preferisce la formula presentata da lui e da altri Commissari.<\/p><p>MASTROJANNI si associa alla dichiarazione dell\u2019onorevole Colitto.<\/p><p>MERLIN UMBERTO dichiara che voter\u00e0 contro perch\u00e9, in coerenza con quanto ha dichiarato in precedenza, ritiene inapplicabile la disposizione.<\/p><p>(<em>La seconda parte della formula Togliatti \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>NOBILE domanda che sia posta in votazione la prima parte della sua formula:<\/p><p>\u00abLa legge preveder\u00e0 la ricerca della paternit\u00e0 fissandone le norme\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che il concetto \u00e8 gi\u00e0 compreso nell\u2019altro emendamento.<\/p><p>NOBILE rinuncia alla sua richiesta e presenta il seguente nuovo emendamento:<\/p><p>\u00abNella denuncia allo stato civile dei nati fuori del matrimonio, \u00e8 obbligatoria la dichiarazione dei genitori\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sulla nuova proposta dell\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>MOL\u00c8 osserva che \u00e8 norma giuridica che chi ha commesso un reato non sia costretto a confessarlo; e l\u2019adulterio \u00e8 un reato.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Avverte che nella seduta di domani sar\u00e0 iniziata la discussione sull\u2019ordinamento regionale.<\/p><p>La seduta termina alle 12.<\/p><p><em>Erano<\/em> <em>presenti<\/em><em>: <\/em>Amadei, Ambrosini, Basso, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cappi, Cevolotto, Colitto, De Michele, Di Vittorio, Domined\u00f2, Dossetti, Fabbri, Fanfani, Farini, Federici Maria, Fuschini, Grassi, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Pira, La Rocca, Leone Giovanni, Lucifero, Lussu, Mannironi, Marchesi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Lina, Merlin Umberto, Mol\u00e8, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Perassi, Pesenti, Piccioni, Rapelli, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Taviani, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.<\/p><p><em>Erano assenti: <\/em>Bordon, Cannizzo, Caristia, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, Corsanego, De Vita, Di Giovanni, Einaudi, Finocchiaro Aprile, Giua, Lombardo Ivan Matteo, Mancini, Paratore, Porzio, Zuccarini.<\/p><p><em>Assente giustificato: <\/em>Ghidini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE ADUNANZA PLENARIA 13. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 16 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI INDICE La condizione dei figli nati fuori del matrimonio (Discussione) Presidente \u2013 Lucifero \u2013 Togliatti \u2013 Merlin Umberto \u2013 Mastrojanni \u2013 Colitto \u2013 Nobile \u2013 Terracini \u2013 Dossetti \u2013 Grassi \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,1646,1679,2028,2265","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[110,72],"tags":[],"post_folder":[109],"class_list":["post-4925","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01cc","category-commissione-per-la-costituzione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4925","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4925"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4925\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10463,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4925\/revisions\/10463"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4925"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4925"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4925"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=4925"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}