{"id":4921,"date":"2023-10-15T21:54:31","date_gmt":"2023-10-15T19:54:31","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4921"},"modified":"2023-12-08T22:08:18","modified_gmt":"2023-12-08T21:08:18","slug":"seduta-di-martedi-14-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4921","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 14 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4921\" class=\"elementor elementor-4921\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ee4e6c4 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"ee4e6c4\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2952369\" data-id=\"2952369\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8bad329 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"8bad329\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470114sed011cc.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fc8c10b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"fc8c10b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>ADUNANZA PLENARIA<\/p><p>11.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 14 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>RUINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Sul diritto di sciopero<\/strong> (<em>Discussione<\/em>).<\/p><p>Presidente \u2013 Tupini \u2013 Ghidini \u2013 Di Vittorio \u2013 Bulloni \u2013 Cappi \u2013 Canevari \u2013 Fabbri \u2013 Togni \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Tosato \u2013 Basso \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Zuccarini \u2013 Lussu \u2013 Colitto \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Mancini \u2013 Fanfani \u2013 Bordon \u2013 Lucifero \u2013 Ambrosini \u2013 Piccioni \u2013 Terracini \u2013 Di Giovanni \u2013 Dossetti \u2013 Targetti.<\/p><p>La sedata comincia alle 9.45.<\/p><p>Sul diritto di sciopero.<\/p><p>PRESIDENTE informa che il Comitato di redazione ha gi\u00e0 predisposto la prima parte della Costituzione, comprendente 49 articoli relativi ai diritti e doveri dei cittadini. Ha poi coordinato e redatto il Titolo della seconda parte che riguarda il potere legislativo. \u00c8 in corso la parte che riguarda il potere esecutivo (Capo dello Stato e Governo), dovendo la seconda Sottocommissione ancora definire la questione dello scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, e quella del voto di sfiducia al Governo.<\/p><p>\u00c8 stata pure distribuita la parte che riguarda le autonomie regionali, secondo le proposte della seconda Sottocommissione, rivedute e coordinate dal Comitato di redazione.<\/p><p>Rimane ancora da coordinare \u2013 e si potr\u00e0 farlo in questi giorni, poich\u00e9 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione ha gi\u00e0 finito i suoi lavori \u2013 il testo relativo all\u2019ordinamento giudiziario. La seconda Sottocommissione deve ancora definire la materia che riguarda la revisione costituzionale, la Corte costituzionale, il <em>referendum<\/em> ed alcuni elementi che rientrano nella parte del potere esecutivo.<\/p><p>In via preliminare la Commissione \u00e8 chiamata a risolvere alcune questioni, per le quali si \u00e8 manifestato un dissenso sostanziale in seno al Comitato di redazione, cio\u00e8 le questioni concernenti lo sciopero, la famiglia, la formazione e composizione della seconda Camera, la nomina del Presidente della Repubblica ed infine le attribuzioni, specialmente le potest\u00e0 legislative, della Regione.<\/p><p>Quanto allo sciopero, la prima Sottocommissione ha formulato il seguente articolo:<\/p><p>\u00ab\u00c8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero.<\/p><p>\u00abLa legge ne regola le modalit\u00e0 di esercizio unicamente per quanto attiene:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) alla procedura di proclamazione;<\/li><li><em>b<\/em>) all\u2019esperimento preventivo di tentativi di conciliazione;<\/li><li><em>c<\/em>) al mantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva\u00bb.<\/li><\/ol><p>La terza Sottocommissione ha votato il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa terza Sottocommissione, riconosciuto urgente ed indispensabile che una legge riconosca il diritto di sciopero dei lavoratori, abrogando i divieti fascisti in materia, non ritiene necessario che la materia sia regolata dalla Carta costituzionale\u00bb.<\/p><p>Vi \u00e8 stata infine una terza proposta, formulata in sede di Sottocommissione, che ammette il diritto di sciopero senza alcun limite.<\/p><p>TUPINI rileva che l\u2019articolo relativo al diritto di sciopero, da lui proposto e approvato a maggioranza dalla prima Sottocommissione, \u00e8 il tentativo di accordare le esigenze di chi sosteneva che si proclamasse il diritto di sciopero in senso assoluto, senza alcuna limitazione, n\u00e9 sostanziale, n\u00e9 procedurale, e di chi sosteneva che non se ne parlasse affatto nella Costituzione. La Sottocommissione ha ritenuto che il diritto di sciopero debba essere riconosciuto, in quanto il diritto di offrire il proprio lavoro appartiene alla natura dell\u2019uomo; quindi, non si pu\u00f2 impedire all\u2019uomo di negare la propria opera quando vi siano ragioni che giustifichino questo rifiuto. La Sottocommissione si \u00e8 per\u00f2 preoccupata di disciplinare l\u2019uso nell\u2019interesse stesso di coloro che potranno farvi ricorso.<\/p><p>Si \u00e8 ritenuto, in sostanza, che l\u2019esercizio del diritto di sciopero \u00e8 un po\u2019 come l\u2019esercizio della guerra fra le Nazioni, perch\u00e9 appunto l\u2019attuazione dello sciopero \u00e8 una specie di guerra portata sul piano sociale. Ora, se ci si \u00e8 tanto preoccupati di disciplinare persino l\u2019uso del diritto di guerra al punto da strapparlo alla volont\u00e0 di una persona o del Governo e da affidarlo alla Assemblea Costituente, perch\u00e9 non ci si deve altrettanto preoccupare dell\u2019esercizio del diritto di sciopero?<\/p><p>Lo sciopero \u00e8, infatti, un\u2019arma a cui ricorre la classe operaia quando ha esaurito tutte le sue risorse per evitarlo, ma \u00e8 un\u2019arma che pu\u00f2 essere anche produttiva di conseguenze negative e dannose per la stessa classe operaia. Ed allora, per far s\u00ec che la classe operaia ricorra allo sciopero in condizioni tali da valutarne nel modo pi\u00f9 efficiente possibile tutte le conseguenze, si \u00e8 ritenuto, col riferimento alla procedura di proclamazione, di eliminare la possibilit\u00e0 che lo sciopero sia proclamato per il capriccio di poche persone. \u00c8 una preoccupazione di carattere democratico, per cui la stessa classe operaia deve valutare nel suo seno la convenienza di ricorrere o no all\u2019arma dello sciopero.<\/p><p>In secondo luogo, se lo sciopero \u00e8 la risorsa suprema alla quale ricorre la classe operaia per la difesa dei suoi diritti, non vi si pu\u00f2 far ricorso senza avere prima sperimentati tutti quei tentativi di conciliazione ed eventualmente di arbitrato che possano, sul piano della valutazione del mezzo adoperato per la tutela dei propri interessi, rappresentare lo strumento meno dispendioso, meno grave e meno produttivo di conseguenze dannose.<\/p><p>Vi \u00e8 poi un terzo punto, dove si parla del \u00abmantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva\u00bb. Si \u00e8 voluto, con l\u2019adozione a maggioranza di tale formula, evitare la difficolt\u00e0, se non anche il pericolo, di una elencazione delle categorie dei prestatori d\u2019opera ai quali fosse o meno consentito il diritto di scioperare. \u00c8 parso, ai sostenitori di questa formula, che fosse preferibile un\u2019affermazione di carattere generico, la quale eludesse anche il problema abbastanza grave della distinzione fra servizio pubblico e servizio privato. Il che, implicitamente, ammette anche la possibilit\u00e0 che per taluni servizi, che volta a volta si determineranno in quanto attengono alle esigenze della vita collettiva, si pu\u00f2 anche riconoscere il diritto di sciopero. Qualcuno ha opposto che occorre tener conto della maturit\u00e0 della classe operaia, che agisce come auto-limite in circostanze eccezionali.<\/p><p>Malgrado ci\u00f2, la prima Sottocommissione ha ritenuto a maggioranza che una disciplina dell\u2019esercizio del diritto di sciopero, anche sotto questo riflesso, fosse necessaria. Resta, peraltro, la possibilit\u00e0 che la Commissione plenaria apporti all\u2019articolo proposto quegli emendamenti che riterr\u00e0 opportuni, e che si riserva di esaminare se verranno presentati.<\/p><p>GHIDINI rileva che, con l\u2019ordine dei giorno proposto, la terza Sottocommissione ha cercato di eludere il contrasto che si era manifestato, in quanto taluni accedevano all\u2019articolo gi\u00e0 approvato dalla prima Sottocommissione, magari con specificazioni pi\u00f9 precise e, forse, anche pi\u00f9 restrittive e gravi, mentre altri accedevano al concetto del diritto di sciopero senza limiti da affermarsi nella Carta costituzionale <em>sic et sempliciter<\/em>, riservando, se mai, alla legge ordinaria la determinazione dei limiti.<\/p><p>Quanto all\u2019articolo approvato dalla prima Sottocommissione, pur non dubitando affatto delle intenzioni manifestate dall\u2019onorevole Tupini nell\u2019illustrarlo, poich\u00e9 conosce la sua onest\u00e0 e quella dei componenti la prima Sottocommissione che lo hanno redatto, avverte per\u00f2 che esso \u00e8 formulato in modo da costituire un pericolo gravissimo, perch\u00e9, mentre nella prima parte si afferma incondizionatamente che \u00ab\u00e8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero\u00bb, nella seconda vi sono tali limitazioni per cui questo diritto \u00e8 non soltanto mutilato, ma pu\u00f2 essere praticamente soppresso.<\/p><p>Si dice, infatti: \u00abLa legge ne regola le modalit\u00e0 di esercizio unicamente per quanto attiene:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) alla procedura di proclamazione;<\/li><li><em>b<\/em>) all\u2019esperimento preventivo di tentativi di conciliazione;<\/li><li><em>c<\/em>) al mantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva\u00bb.<\/li><\/ol><p>In ordine alla procedura di proclamazione, l\u2019onorevole Tupini afferma che si \u00e8 voluto sottrarre i lavoratori al capriccio di pochi, o magari di uno solo, che sovrapponesse il suo interesse politico o morale all\u2019interesse della classe lavoratrice. Ottimo scopo; ma si comprende che con una frase di tal genere, coloro che non sono animati dalle stesse intenzioni oneste dell\u2019onorevole Tupini, potrebbero arrivare a rendere non solo difficile, ma addirittura impossibile o intempestiva la proclamazione dello sciopero.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019esperimento preventivo di tentativi di conciliazione, osserva che non v\u2019\u00e8 alcun bisogno di farne menzione in un articolo, poich\u00e9 i tentativi di conciliazione si fanno sempre. I lavoratori non hanno nessuna smania di scioperare; scioperano quando si trovano nella necessit\u00e0 di farlo, perch\u00e9 manca loro il pane, il salario \u00e8 insufficiente, ecc. In ogni caso hanno una remora in se stessi, nella loro capacit\u00e0 di resistenza necessariamente scarsa. Ora, l\u2019accenno in un articolo della Costituzione all\u2019esperimento preventivo di tentativi di conciliazione sta ad indicare che si richiede qualche cosa di pi\u00f9 di quello suggerito dalle esigenze dei lavoratori. Il comma <em>b<\/em>) appare, peraltro, altrettanto pericoloso.<\/p><p>Per quanto riflette, infine, la lettera <em>c<\/em>): \u00abal mantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva\u00bb, \u00e8 evidente l\u2019imprecisione della formula. Quali siano i \u00abservizi assolutamente essenziali alla vita collettiva\u00bb \u00e8 assai difficile stabilire <em>a priori<\/em>; dipende dalla contingenza, ma soprattutto dall\u2019apprezzamento personale di chi deve giudicare sull\u2019essenzialit\u00e0 o meno di un servizio. Trattandosi, quindi, di un criterio soggettivo, sarebbe pericoloso abbandonarlo, senza limitazioni precise e senza specificazioni, ad un legislatore futuro, il quale, se non fosse animato dalle stesse aspirazioni nobilmente sociali dell\u2019onorevole Tupini, potrebbe dare alla parola \u00abmantenimento\u00bb un\u2019ampiezza tale, da negare implicitamente il diritto di sciopero ai lavoratori addetti ai pubblici servizi o a quelli \u00abassolutamente essenziali alla vita collettiva\u00bb.<\/p><p>Per le ragioni anzidette una parte della terza Sottocommissione ha ritenuto che, mantenendosi le limitazioni di cui al secondo comma dell\u2019articolo, sarebbe, in sostanza, rimasta puramente e semplicemente platonica l\u2019affermazione che \u00ab\u00e8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero\u00bb.<\/p><p>Fra le due correnti si \u00e8 adottato, pertanto, un compromesso, con l\u2019approvazione del seguente ordine del giorno: \u00abLa terza Sottocommissione, riconosciuto urgente ed indispensabile che una legge riconosca il diritto di sciopero dei lavoratori, abrogando i divieti fascisti in materia, non ritiene necessario che la materia sia regolata dalla Carta costituzionale\u00bb.<\/p><p>In realt\u00e0 \u2013 se ben ricorda \u2013 soltanto la Costituzione francese nel preambolo e quella estone parlano del diritto di sciopero; ma, d\u2019altra parte, si \u00e8 osservato \u2013 e giustamente, a suo parere \u2013 che, mentre in altri Paesi il diritto di sciopero \u00e8 ormai talmente entrato nel costume politico che \u00e8 stato accettato universalmente senza contrasti, in Italia si esce da un periodo ultra ventennale durante il quale era stata vietata e colpita con gravi sanzioni qualsiasi forma di sciopero. Si riteneva, quindi, necessario che fosse inclusa nella Costituzione quest\u2019affermazione, per significare che si ritornava all\u2019antico diritto, e si riaffermava questa rivendicazione del lavoro.<\/p><p>Ci\u00f2 premesso, quale Presidente della terza Sottocommissione e ritenendo che, nel seno della Commissione plenaria, ognuno riprenda in pieno la libert\u00e0 di espressione del proprio pensiero e del proprio sentimento, personalmente non ha nessuna difficolt\u00e0 a che si affermi nella Carta costituzionale, <em>sic et simpliciter<\/em>, che a tutti i lavoratori \u00e8 assicurato il diritto di sciopero. Non \u00e8 detto, con questo, che non vi debbano essere dei limiti: essi saranno segnati dalla legislazione ordinaria, secondo che le contingenze consiglieranno. Per conto suo, ritiene che la valutazione di tali limiti \u2013 se limiti vi saranno \u2013 potr\u00e0 dipendere anche da quella che sar\u00e0 la Carta costituzionale. \u00c8 in tutti il desiderio che la Carta costituzionale sia profondamente democratica, che si ispiri soprattutto alla tutela del lavoro, che \u00e8 il fondamento della Repubblica italiana; che sancisca ampiamente il Consiglio di gestione, ponendosi cos\u00ec il lavoratore in grado di conoscere esattamente quali sono le condizioni dell\u2019industria nella quale esplica la sua opera, per modo che trovi in questa situazione una remora c un incitamento a fare uno sciopero.<\/p><p>Qualora non si ritenga di affermare puramente e semplicemente il diritto di sciopero in un articolo della Costituzione, preferirebbe che tale affermazione fosse inclusa nel preambolo o consacrata in un ordine del giorno.<\/p><p>DI VITTORIO ritiene che la Commissione commetterebbe un gravissimo errore sia se negasse di sancire il diritto di sciopero, sia se cercasse di eludere il problema rinviandolo alla legislazione ordinaria. Una tale decisione sarebbe contraria alle aspettative della grande massa lavoratrice. Pensa, peraltro, che sia necessario inserire nella Costituzione il riconoscimento puro e semplice del diritto di sciopero. L\u2019argomento che questo riconoscimento non vi sia in molte altre Costituzioni non regge, poich\u00e9 tale diritto \u00e8 ormai universalmente riconosciuto, mentre l\u2019Italia esce da un regime tirannico che aveva negato il diritto di sciopero e stabilito pene severe contro chi vi facesse ricorso. \u00c8 necessario, dunque, che la nuova Costituzione si caratterizzi come veramente democratica, e rispondente alle esigenze delle grandi masse popolari italiane, riconoscendo puramente e semplicemente questo diritto.<\/p><p>\u00c8 del parere che da parte di quei colleghi che tendono a limitare il diritto di sciopero, a controllarlo, a sottoporlo ad una procedura speciale, vi sia una mentalit\u00e0 di carattere un po\u2019 paternalistico. Essi pensano che questa povera classe operaia, minorenne, inesperta, che pu\u00f2 commettere tanti errori, ha bisogno di un potere superiore, estraneo, che le indichi come essa deve regolare le sue cose, ponendo per conseguenza dei freni e dei limiti alla sua libert\u00e0 di movimento. Bisogna invece, a suo avviso, riconoscere il diritto di sciopero, come in tutti Paesi veramente democratici, con la maggiore ampiezza. Il fatto di precisare in qual modo, in quali momenti, con quali procedure, questo diritto debba essere esercitato dai lavoratori, appartiene ai lavoratori stessi, e sono i lavoratori che devono determinarlo. Che qualcuno nell\u2019interno dei sindacati dei lavoratori sostenga che per ricorrere allo sciopero si debba seguire una particolare procedura \u00e8 legittimo, perch\u00e9 la classe operaia ha il diritto di regolare essa stessa la propria azione; ma non \u00e8 ammissibile che un potere estraneo, superiore, voglia imporre limitazioni alla libert\u00e0 delle classi operaie.<\/p><p>Quanto al tentativo di conciliare le tesi opposte, il Presidente della terza Sottocommissione ha accennato agli argomenti trattati. Sta di fatto che, eccettuato qualche caso veramente accidentale, non esistono esempi per cui si possa dire che gli operai si mettano in sciopero senza precisare le loro richieste, e senza aver prima esperito tentativi di conciliazione. Da tutta la storia del movimento operaio europeo e mondiale si rileva che nella quasi totalit\u00e0 dei casi gli scioperi sono preceduti da trattative e da tentativi di conciliazione, e che allo sciopero si ricorre soltanto quando non rimane altra risorsa.<\/p><p>All\u2019onorevole Tupini, il quale ha insistito sul concetto di determinare la procedura di proclamazione dello sciopero per evitare che alcuni possano imporre la propria volont\u00e0 ai pi\u00f9, osserva che ci\u00f2 non avviene e non pu\u00f2 avvenire. Chiunque abbia un\u2019esperienza diretta di vita in seno alla classe operaia, e in seno alla classe lavoratrice in generale, sa benissimo che in regime di libert\u00e0 non vi pu\u00f2 essere nessuno che possa imporsi a milioni di lavoratori. La verit\u00e0 \u00e8 che, se lo sciopero \u00e8 sentito come un bisogno per raggiungere un determinato obiettivo, riesce; ma se non \u00e8 sentito, anche se \u00e8 votato da una maggioranza formale, non riesce, e la storia degli scioperi ne registra molti falliti, perch\u00e9 non rispondenti al vero sentimento della maggioranza dei lavoratori.<\/p><p>Bisogna, pertanto, precisare: 1\u00b0) che devono essere i lavoratori stessi a determinare la procedura se credono di dover ricorrere allo sciopero. Tutti gli statuti delle organizzazioni operaie prevedono questa procedura. 2\u00b0) Che bisogna togliersi di mente che gli scioperi possano essere il risultato delle manovre di caporioni e di mestatori. Quando gli scioperi riescono, essi sono l\u2019espressione di una esigenza profondamente sentita dalla massa lavoratrice.<\/p><p>Quanto poi alle limitazioni che si possono porre per i servizi pubblici o per alcuni servizi di pubblica utilit\u00e0, pensa che non si possa in nessun caso accettare il concetto di dividere i cittadini in due categorie, ad una delle quali \u00e8 riconosciuto il diritto di sciopero, mentre all\u2019altra \u00e8 negato. Una limitazione per i lavoratori di servizi pubblici \u00e8, a suo avviso, una mutilazione della libert\u00e0 personale. Il lavoratore deve avere il diritto di scioperare quando lo crede opportuno.<\/p><p>L\u2019onorevole Tupini dice che la societ\u00e0 ha il diritto di garantirsi il funzionamento dei servizi essenziali alla vita collettiva. Ebbene, quante volte non \u00e8 avvenuto che gli scioperanti abbiano tenuto conto per moto spontaneo della necessit\u00e0 di assicurare questi servizi? I lavoratori italiani, specialmente in questo ultimo periodo, hanno dimostrato un alto senso di civismo, e non vi \u00e8 stato uno sciopero solo che abbia prodotto danni alla collettivit\u00e0 con l\u2019abbandono di servizi essenziali.<\/p><p>Perch\u00e9 tali servizi essenziali siano assicurati bisogna, pertanto, fare affidamento sul senso di civismo dei lavoratori, di cui essi hanno dato amplissime prove. Ma bisogna anche fare affidamento sul senso di responsabilit\u00e0 dei dirigenti di questi servizi. La minaccia dello sciopero deve servire a smuovere le ruote burocratiche di chi dirige e costringerlo a sentire l\u2019opportunit\u00e0 di andare incontro alle richieste dei lavoratori e di giungere alla conclusione delle vertenze, anche senza che i lavoratori ricorrano allo sciopero.<\/p><p>Negare, quindi, il diritto di sciopero agli impiegati statali ed ai lavoratori dei servizi pubblici significherebbe rispondere con un atto di diffidenza alle innumerevoli prove di alto civismo che essi hanno dato.<\/p><p>Se ci si riferisce alla cronaca degli scioperi in Paesi europei dove le condizioni di vita sono incomparabilmente superiori a quelle italiane, si vede come numerosissimi scioperi si siano avuti anche da parte degli impiegati statali e dei lavoratori dei pubblici servizi. In Italia, invece, nonostante le angosciose condizioni di questo dopoguerra, non si \u00e8 avuto nessun grande sciopero del genere, e non si sono avuti letteralmente scioperi in servizi pubblici, nonostante che molte volte i dipendenti statali abbiano urtato contro resistenze non sempre ragionevoli da parte dello Stato.<\/p><p>A queste prove di alto civismo, di dedizione degli impiegati dello Stato, si vorrebbe rispondere con un atto di diffidenza. Ci\u00f2, a suo parere, non \u00e8 giusto, e starebbe a dimostrare che non si apprezza debitamente un fatto importantissimo: per la prima volta nella storia d\u2019Italia vi \u00e8 un\u2019adesione libera, spontanea, unanime delle grandi masse lavoratrici allo Stato democratico, e questo fatto fa bene sperare per i destini del Paese.<\/p><p>Ora, se nella Costituzione, che deve riassumere le conquiste del popolo italiano, delle grandi masse lavoratrici italiane, si rispondesse con un atto di diffidenza, di paternalismo, di imposizione dall\u2019esterno al libero esercizio di un preciso diritto della classe operaia, non soltanto si farebbe cosa contraria a questo diritto, ma si indebolirebbe la formazione del nuovo Stato democratico repubblicano.<\/p><p>D\u2019altra parte, \u00e8 bene tener conto che mentre nei partiti, nella stampa, nelle frazioni parlamentari esistono divergenze sul diritto di sciopero, in seno alle masse lavoratrici non vi \u00e8 nessun dissenso.<\/p><p>Tutte le organizzazioni di lavoratori, a cominciare dagli statali, dalla categoria cio\u00e8, per la quale l\u2019influenza comunista non \u00e8 n\u00e9 determinante n\u00e9 decisiva, all\u2019unanimit\u00e0, compresi i lavoratori cattolici, liberali, e di altri partiti, hanno deciso di domandare alla Costituente di riconoscere il diritto di sciopero. Non vi \u00e8 un solo sindacato italiano nel quale si sia formata una minoranza fra i lavoratori che chieda limitazioni a questo diritto. Ed \u00e8 significativo il fatto che, mentre i diretti interessati, cio\u00e8 i lavoratori appartenenti a qualsiasi partito politico, sono concordi su questo problema, i dissensi si sono manifestati fra i vari partiti.<\/p><p>Conclude affermando che sia un atto saggio, giusto e doveroso da parte della Commissione e dell\u2019Assemblea costituente di inserire il diritto di sciopero nella Costituzione, adottando la formula che aveva proposto nella terza Sottocommissione, cio\u00e8: \u00ab\u00c8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero\u00bb.<\/p><p>BULLONI esprime il parere personale che la legge costituzionale non debba accennare al diritto di sciopero, n\u00e9 nella formulazione proposta dalla prima Sottocommissione, n\u00e9, per coerenza logica e giuridica, attraverso l\u2019ordine del giorno proposto dalla terza Sottocommissione. Giudica lo sciopero un rapporto di forza che, come tale, non pu\u00f2 essere considerato e disciplinato dalla legge, particolarmente dalla legge costituzionale, che \u00e8 la legge per eccellenza.<\/p><p>La legge interviene per punire la ragion fattasi e solo in via eccezionale si limita a dichiarare non punibile chi ha agito per difendere l\u2019integrit\u00e0 personale o altra diretta ingiustizia minacciata, sostituendosi alla tutela che lo Stato, nel momento, non ha potuto prestare.<\/p><p>Lo sciopero, a suo avviso, \u00e8 un fatto sociale la cui disciplina deve essere rimessa al libero giuoco delle forze sociali, e che trova il suo limite nel senso di responsabilit\u00e0 di chi lo proclama e la sua sanzione nella stessa coscienza sociale.<\/p><p>Se lo sciopero \u00e8 un rapporto di forza, ne deriva la ingenuit\u00e0 delle procedure e delle garanzie con cui si vuol circondare. <em>Ad quid<\/em>, ad esempio, stabilire che lo sciopero dei ferrovieri con la solidariet\u00e0 delle altre categorie di lavoratori \u00e8 stato proclamato senza la preventiva sperimentazione dei tentativi di conciliazione ed in contrasto ed in violazione con l\u2019interesse essenziale della vita collettiva, quando la forza si \u00e8 imposta ed ha travolto ogni resistenza nei confronti della controparte? Lo sciopero non deve trovare nella legge n\u00e9 riconoscimento, n\u00e9 condanna; e dice sciopero genericamente, con la precisa intenzione che nella legge non debba trovare condanna nemmeno lo sciopero politico.<\/p><p>CAPPI non condivide il nichilismo giuridico e sociale dell\u2019onorevole Bulloni, che renderebbe vana qualunque legge. Ritiene che il diritto di sciopero debba essere affermato nella Costituzione per le ragioni che anche altri hanno esposto. Siccome la convivenza sociale \u00e8 una continua ricerca di un equilibrio fra il diritto dell\u2019individuo e il diritto e l\u2019interesse della collettivit\u00e0, pensa che il diritto di sciopero non possa essere disgiunto da una qualsiasi regolamentazione.<\/p><p>Premesso questo, non ritiene che sia opportuno fissare tale regolamentazione nella Costituzione. In proposito, giudica che anche in questa materia si \u00e8 vittime di un certo daltonismo e non comprende questa diffidenza dell\u2019intervento dello Stato nei rapporti sociali. Si ha ancora davanti alla mente, a suo avviso, quello stato patologico determinato dalla degenerazione del potere legislativo e del potere esecutivo rappresentata dal fascismo; ma quando si pensa che domani vi sar\u00e0 uno Stato veramente democratico, in cui i due poteri, esecutivo e legislativo, rappresenteranno la volont\u00e0 genuina e gli interessi della nazione liberamente manifestati, non \u00e8 giustificata questa diffidenza preconcetta dell\u2019intervento dello Stato in una materia come quella dello sciopero, che pu\u00f2 dar luogo a gravissime conseguenze. Concludendo, propone che nella Costituzione sia inserito il seguente articolo: \u00ab\u00c8 riconosciuto il diritto di sciopero. Una legge sui rapporti di lavoro ne regola l\u2019esercizio\u00bb.<\/p><p>CANEVARI si associa alle considerazioni fatte dall\u2019onorevole Ghidini. Osserva che non vi \u00e8 dissenso \u2013 anche per l\u2019esposizione fatta dall\u2019onorevole Tupini \u2013 nel riconoscere il diritto di sciopero a tutti i lavoratori; sorge, invece, il dissenso per quanto si riferisce alle limitazioni. Rileva, in proposito, che ogni limitazione contenuta nella Carta costituzionale sarebbe infranta indubbiamente quando le condizioni economiche o politiche fossero tali da indurre i lavoratori a ricorrere all\u2019arma dello sciopero.<\/p><p>\u00c8 pertanto favorevole all\u2019approvazione del primo comma dell\u2019articolo proposto dalla prima Sottocommissione; in subordine voter\u00e0 per l\u2019ordine del giorno proposto dalla terza Sottocommissione.<\/p><p>FABBRI, soltanto per amore di chiarezza, desidera precisare che non ritiene regolabile nella Costituzione il fatto dello sciopero; e dice deliberatamente \u00abfatto\u00bb dello sciopero e non \u00abdiritto\u00bb, in quanto allo sciopero corrispondo un rapporto di lavoro bilaterale in base ad un contratto, che sar\u00e0 di varia natura \u2013 giornaliero, settimanale, mensile \u2013 ma tale comunque da mettere in essere un vero e proprio stato giuridico, come quello del pubblico impiego. L\u2019interruzione rapida, immediata, violenta, della prestazione di lavoro in moltissimi casi \u00e8 una rottura di contratto; per ci\u00f2 solo lo sciopero deve essere considerato un fatto e non pu\u00f2 essere definito un diritto; perch\u00e9 nel momento in cui si definisce un diritto dal punto di vista del prestatore di lavoro, si disconosce la posizione del datore di lavoro.<\/p><p>Ritiene, quindi, che si debba evitare qualunque concetto di paternalismo e che ci si possa affidare completamente al senso di responsabilit\u00e0, all\u2019educazione politica delle organizzazioni sindacali. In nessun caso, pertanto, si pu\u00f2 parlare di diritto di sciopero senza mettere in essere una contraddizione in termini, senza adoperare una espressione incompatibile con quelle stesse definizioni che sono state date dall\u2019onorevole Di Vittorio, il quale certamente esclude, per esempio, che i fornai di una grande citt\u00e0 possano fare contemporaneamente uno sciopero.<\/p><p>Ed allora si domanda come possa egli qualificare diritto quest\u2019arma quando si preoccupa che possa essere usata in forma contraria al diritto o quando esclude che possa essere usata in determinati casi? Per conseguenza, non si tratta di un diritto, ma di fatto eventuale, la cui attuazione deve essere lasciata alla consapevole responsabilit\u00e0 dei prestatori di lavoro.<\/p><p>D\u2019altra parte, lo sciopero \u00e8 egualmente riconosciuto qualche volta come sciopero politico e qualche volta come sciopero economico. Le due cose sono cos\u00ec profondamente diverse che ritiene sia un assoluto controsenso parlare di un riconoscimento del diritto di sciopero. Quindi per ragioni analoghe, e in qualche punto soltanto lievemente diverse, a quelle esposte dall\u2019onorevole Bulloni, dichiara di essere personalmente contrario a che nella Carta costituzionale sia riconosciuto il diritto di sciopero.<\/p><p>TOGNI si limita ad intervenire brevemente come membro della terza Sottocommissione, per aggiungere qualche cosa a quanto ha detto il Presidente onorevole Ghidini. Precisa anzitutto che l\u2019ordine del giorno \u00e8 stato approvato dalla terza Sottocommissione a grandissima maggioranza (11 voti contro 2) e, quindi, il riconoscimento del diritto di sciopero non era il risultato della volont\u00e0 della maggioranza di una determinata corrente, ma il risultato di un laborioso esame durato tre giorni. Tutti i componenti della Sottocommissione furono allora d\u2019accordo nel riconoscere l\u2019inevitabilit\u00e0 dello sciopero in determinati casi; tutti erano d\u2019accordo, come lo sono tuttora, nel riconoscere che questo dato di fatto non pu\u00f2 essere soppresso, ma che invece deve essere o favorito, o consentito, o tollerato, a seconda dei punti di vista. Ed aggiunge che la grandissima maggioranza fu d\u2019accordo nel riconoscere che, ove questo diritto fosse stato incluso nella Costituzione, si sarebbe dovuto limitare per quanto riguarda l\u2019iniziativa politica e lo sciopero in determinati settori indispensabili alla vita della Nazione.<\/p><p>A proposito di quanto ha detto l\u2019onorevole Ghidini, e per evitare equivoci, tiene a chiarire che non si parl\u00f2 di consigli di gestione, ma di partecipazione alla gestione, il che \u00e8 molto diverso.<\/p><p>Ad ogni modo \u00e8 dell\u2019opinione di non comprendere il diritto di sciopero nella Costituzione, anche per il fatto che esso \u00e8 in fondo la manifestazione di qualche cosa di dinamico che si trasforma e che, come \u00e8 da augurarsi, in relazione ai miglioramenti dei rapporti sociali, si potr\u00e0 arrivare a renderlo, se non impossibile di fatto, almeno limitato, eliminando tante cause le quali oggi lo determinano.<\/p><p>Per questo ritiene che, mentre non si debba comprendere il diritto di sciopero nella Costituzione, si debba provvedere, con un complesso di norme organiche, alla disciplina completa dei rapporti di lavoro, per quanto riguarda sia il contratto collettivo sia la conciliazione e l\u2019arbitrato, evitando il ricorso a quest\u2019arma, a vantaggio dell\u2019economia generale e dei rapporti di vita del Paese.<\/p><p>DOMINED\u00d2 si ricollega all\u2019atteggiamento gi\u00e0 assunto nella terza Sottocommissione, che deve ribadire per motivi sia giuridici che sociali.<\/p><p>Pensa che un\u2019arma di fatto, come lo sciopero, che pu\u00f2 indubbiamente diventare strumento di lecita difesa del lavoratore, in quanto sia determinato da una situazione di prepotere del datore di lavoro contro la quale nessun altro rimedio risulti possibile, non pu\u00f2, in linea generale, essere configurata come diritto illimitato ed incondizionato. Se pretendessimo di trasformare costituzionalmente un\u2019arma di fatto in istituto giuridico, dovremmo includere una serie di tali specificazioni e limitazioni, inerenti alla esigenza della realt\u00e0 giuridica sociale, che entreremmo in un camp\u00f2 pi\u00f9 propriamente legislativo che non costituzionale: basti pensare alle distinzioni fra sciopero economico e politico, privato e pubblico, relativo a servizi essenziali o accessori, e via dicendo. Ci\u00f2 che risponde storicamente al fatto che le Costituzioni moderne tacciono di regola in materia.<\/p><p>Resta il punto, su cui ha insistito l\u2019onorevole Di Vittorio nella terza Sottocommissione: cio\u00e8 il motivo specifico che peserebbe in Italia, dove preesisteva il divieto di sciopero e di serrata definiti come reato. Ma, a parte che il divieto \u00e8 caduto per una disposizione internazionale, alla cui osservanza l\u2019Italia \u00e8 tenuta, ed \u00e8 superato nella realt\u00e0 sociale, appare evidente che il silenzio della Costituzione lascia la via aperta per l\u2019ulteriore disciplina dell\u2019istituto sul piano legislativo, in corrispondenza delle correnti politiche, che si svolgeranno nel prossimo domani: e qui noi pensiamo alla sostituzione graduale d\u2019un\u2019arma di fatto con un istituto giuridico, all\u2019avvento di un arbitrato o di una conciliazione delle vertenze di lavoro, da sperimentarsi obbligatoriamente nell\u2019interesse della collettivit\u00e0, secondo l\u2019evoluzione storica di ogni popolo civile.<\/p><p>TOSATO dichiara di essere personalmente favorevole al testo della prima Sottocommissione. La ragione addotta dall\u2019onorevole Di Vittorio \u00e8 determinante. Dopo una legislazione, che ha considerato reato il diritto di sciopero, la nuova Costituzione non pu\u00f2 che riconoscerlo. N\u00e9 pu\u00f2 ritenersi valida, a suo parere, l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Fabbri, che si riconosce in tal modo un diritto essenzialmente antigiuridico. Lo sciopero \u00e8 fenomeno sociale, che va al di l\u00e0 dei rapporti regolati dal contratto di lavoro.<\/p><p>Ora, nel caso che la Costituzione contenga il riconoscimento esplicito del diritto di sciopero, se ne potrebbe dedurre che, appunto per questo, lo sciopero \u00e8 un diritto costituzionale, garantito e riconosciuto, e che nessuna legge potr\u00e0 intervenire per regolarne l\u2019esercizio. Crede che nessuno voglia accettare questa conseguenza, perch\u00e9, se vi sono diritti della classe lavoratrice, vi sono anche diritti della collettivit\u00e0; e come vi \u00e8 diritto di autodifesa della parte, vi sar\u00e0 anche diritto di autodifesa del tutto.<\/p><p>D\u2019altra parte, se la Costituzione riconosce puramente e semplicemente il diritto di sciopero, ed anche se si ammette, in contrasto con la prima ipotesi, cui ha accennato, che la legislazione successiva possa intervenire in questa questione, ritiene sia molto pi\u00f9 garantita la classe lavoratrice, qualora la Costituzione contenga dei limiti alla futura attivit\u00e0 del legislatore, nel senso che questa attivit\u00e0 non elimina in pratica il riconoscimento giuridico del diritto di sciopero.<\/p><p>Pensa, quindi, che la Costituzione debba riconoscere il diritto di sciopero; ma, proprio a garanzia dei lavoratori, debba stabilire le direttive al futuro legislatore per regolarne l\u2019esercizio, condizione di carattere obiettivo per evitare qualsiasi discrezionalit\u00e0 non solo della pubblica amministrazione, che sarebbe estromessa, ma del potere legislativo.<\/p><p>BASSO ricorda che, nella prima Sottocommissione, vot\u00f2 favorevolmente alla prima parte dell\u2019articolo e contro la seconda parte. Non ritiene si possa affermare che il riconoscimento del diritto di sciopero nella Costituzione, senza specificazioni, tolga al legislatore la possibilit\u00e0 di regolarne l\u2019esercizio; ma che sia normale che la legge regoli l\u2019esercizio dei diritti sanciti dalla Costituzione.<\/p><p>Qualora si accettasse il testo proposto dalla maggioranza della prima Sottocommissione, si sopprimerebbe praticamente il diritto di sciopero, poich\u00e9 non v\u2019\u00e8 dubbio che i tre limiti posti dalla seconda parte dell\u2019articolo sostanzialmente uccidono la prima parte.<\/p><p>Il solo fatto di dire che la legge regola le modalit\u00e0 per la procedura di proclamazione dello sciopero, significa che si viene a negare, in radice, la possibilit\u00e0 di abbandono spontaneo del lavoro da parte dei lavoratori, cio\u00e8 la forma pi\u00f9 semplice e pi\u00f9 democratica di sciopero.<\/p><p>Voter\u00e0, pertanto, contro questa seconda parte. \u00c8 anche contrario al silenzio della legge, e non ritiene valido l\u2019argomento che lo sciopero \u00e8 un fatto sociale ed un rapporto di forza, non un fatto giuridico. Tutti i rapporti sociali sono rapporti di forza. Per questo la Costituzione interviene a regolarli, al fine di impedire che vadano oltre un certo segno; altrimenti, si tornerebbe alla legge della giungla.<\/p><p>Considerando appunto lo sciopero un rapporto di forza, si \u00e8 impedito alla classe lavoratrice l\u2019esercizio del diritto di sciopero.<\/p><p>Ora, se nella Costituzione si vogliono proclamare determinati diritti sociali, il primo e fondamentale \u00e8 il diritto di sciopero, per cui la classe lavoratrice lotta da un secolo e mezzo.<\/p><p>Conclude affermando che voter\u00e0 a favore del solo primo comma: \u00ab\u00c8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero\u00bb.<\/p><p>CODACCI PISANELLI pensa che, reagendo ad un eccesso del passato, si rischi di cadere nell\u2019eccesso opposto. Si dice: siccome il legislatore precedentemente aveva condannato lo sciopero come reato, si deve ora espressamente sancire questo diritto nella Costituzione. Questo orientamento porterebbe da un estremo all\u2019altro. \u00c8 d\u2019avviso, invece, che la questione vada considerata da un punto di vista spassionato: tenere conto del diritto di sciopero e degli inconvenienti del suo riconoscimento.<\/p><p>Lo sciopero \u00e8 reso necessario dalla situazione attuale imperfetta, perch\u00e9 l\u2019organizzazione sindacale \u00e8 ancora allo stato embrionale. Come nei conflitti fra abitanti di due Comuni, sono questi a rivolgersi al magistrato per la risoluzione della questione, cos\u00ec in uno Stato bene organizzato deve la Magistratura risolvere le controversie fra le diverse categorie partecipanti alla produzione.<\/p><p>Come le controversie fra privati, in una organizzazione sociale completa, non possono essere risolte con la forza, cos\u00ec le controversie sociali, che hanno importanza maggiore, non possono essere risolte dagli interessati, che non hanno l\u2019imparzialit\u00e0 necessaria. Perci\u00f2, bisogna risolvere in maniera organica la questione.<\/p><p>Propone, pertanto, che non si pregiudichi con un articolo di Costituzione un pi\u00f9 ampio sviluppo del nostro sistema. Ritiene, anzi, che da questo punto di vista il progetto della Costituzione lasci anche a desiderare, perch\u00e9 non prevede un\u2019organizzazione sindacale adeguata alla nostra posizione, in quanto lascia la necessit\u00e0 di ricorrere a volte a questo estremo rimedio.<\/p><p>In sostanza, propone che non si parli del diritto di sciopero, altrimenti si pregiudicherebbe la possibilit\u00e0 di giungere all\u2019arbitrato obbligatorio, che \u00e8 la meta cui tendono i sistemi industriali pi\u00f9 progrediti: cita quello australiano e quello attuale in America; senza tener conto che lo sciopero non \u00e8 ammesso in altri sistemi, salvo quello dell\u2019Unione sovietica, dove lo sciopero non si verifica affatto.<\/p><p>Subordinatamente, nel caso in cui non fosse accettata tale proposta, ritiene che non si debba nemmeno pregiudicare la possibilit\u00e0 d\u2019una soluzione delle controversie di lavoro, diversa da quella dello sciopero. Sarebbe come dire al lavoratore: \u00abSe chi ha dato lavoro non ti paga, puoi farti ragione da te\u00bb. Questo non si pu\u00f2 ammettere.<\/p><p>Lo stesso vale per il lavoratore che non abbia condizioni di lavoro sufficienti per vivere. Non si pu\u00f2 dirgli di ricorrere a questo estremo; ma bisogna dare i mezzi necessari perch\u00e9 lo Stato cerchi di soddisfare le sue legittime aspirazioni.<\/p><p>Pensa che il riconoscimento del diritto di sciopero, e l\u2019esercizio di esso nelle controversie di lavoro, non sarebbe prova di fiducia nella democrazia; anzi starebbe a significare che lo Stato non ha poteri sufficienti per risolvere queste controversie.<\/p><p>ZUCCARINI desidera precisare l\u2019opinione sua e dei suoi amici su questa particolare questione.<\/p><p>Se il diritto di sciopero non fosse stato nel passato contestato e se non lo fosse ancora oggi \u2013 tanto \u00e8 vero che si parla d\u2019una regolamentazione, che praticamente ne elimina la libert\u00e0 di esercizio \u2013 sarebbe del parere che nella Costituzione non se ne parlasse, tanto esso rientra nei diritti naturali del cittadino. Ma siccome, evidentemente, la omissione presuppone la intenzione o di eliminarlo, o di regolarlo, dichiara di essere favorevole all\u2019affermazione pura e semplice del diritto di sciopero. Pensa, peraltro, che l\u2019esercizio del diritto di sciopero trovi in se stesso, nelle sue conseguenze, tutte le sue limitazioni, in bene come in male.<\/p><p>Se in altri tempi, quando eravamo in una situazione di educazione politica e soprattutto di educazione sociale molto pi\u00f9 bassa, il diritto di sciopero ha trovato manifestazioni di eccessi condannabili, e che, in fondo, hanno nociuto agli stessi operai, il fatto che i risultati negativi hanno nociuto ha servito a limitarlo. N\u00e9 si pu\u00f2 dimenticare che lo sciopero, come \u00e8 stato esercitato, ha costituito non solo un mezzo di educazione e di autodifesa degli operai, ma ha servito anche a dare maggiore sviluppo e perfezionamento al processo produttivo.<\/p><p>Crede che non sia errato dire che molti dei progressi compiuti nel campo della produzione sono dovuti proprio a questi interventi operai. In fondo, era l\u2019espressione dei loro diritti legittimi, della loro aspirazione a trovare, attraverso la retribuzione del lavoro, una migliore soddisfazione dei loro bisogni.<\/p><p>Afferma, concludendo, di essere favorevole alla formula: \u00ab\u00c8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero\u00bb, senza alcuna limitazione, poich\u00e9 nessun diritto pu\u00f2 essere affermato per essere poi negato attraverso la regolamentazione.<\/p><p>LUSSU voter\u00e0 la prima parte dell\u2019articolo: \u00ab\u00c8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero\u00bb. Non condivide totalmente il pensiero della terza Sottocommissione, la quale ritiene che si debba parlare del diritto di sciopero non adesso, ma successivamente. A suo parere se ne deve parlare adesso, poich\u00e9 il parlarne rientra nell\u2019armonia del testo della Costituzione.<\/p><p>Pensa, peraltro, che lo Stato abbia il diritto di intervenire in materia. Non si tratta di una imposizione dall\u2019esterno. Lo Stato agisce dall\u2019interno, specialmente questo Stato che differisce radicalmente dallo Stato liberale pre-fascista. Questo \u00e8 lo Stato democratico, imperniato su conquiste sociali, per cui pu\u00f2 definirsi lo Stato dei lavoratori.<\/p><p>Circa la questione se impiegati dello Stato abbiano diritto di scioperare, ricorda che venticinque anni fa vot\u00f2 favorevolmente, perch\u00e9 era contro lo Stato monarchico; oggi invece \u00e8 perplesso, perch\u00e9 pensa che gli impiegati non abbiano diritto di ergersi contro lo Stato repubblicano.<\/p><p>Se, per esempio, un giusto provvedimento esonerasse il Procuratore Generale della Corte di cassazione, hanno diritto i magistrati di scioperare? Ecco il problema estremamente delicato.<\/p><p>In sostanza sono capovolti i termini dello Stato liberale. Lo Stato democratico repubblicano \u00e8 lo stato dei lavoratori e, quindi, deve essere difeso contro tutti.<\/p><p>COLITTO dichiara che non sarebbe sincero se affermasse di essere favorevole al riconoscimento di un \u00abdiritto\u00bb in materia di sciopero. \u00c8 inutile sottolineare di nuovo che la ragion fattasi ha costituito sempre e costituisce un illecito: giova, invece, ricordare che lo sciopero reca sempre danni enormi alla collettivit\u00e0, sia al lavoro, sia al capitale, come appare in modo evidente da quello che \u00e8 avvenuto non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo. \u00c8, quindi, pi\u00f9 che sia possibile, da evitare. I rilievi, del resto, che da ogni parte si formulano per circoscrivere l\u2019esercizio di quel diritto, dividendo, come giustamente ha detto l\u2019onorevole Di Vittorio, gli italiani in due categorie, costituiscono la riprova della esistenza in tutti della grande preoccupazione che dallo sciopero non vantaggio derivi alla collettivit\u00e0, ma pregiudizio. Ed \u00e8 del bene collettivo che bisogna sempre preoccuparsi.<\/p><p>Ora, se c\u2019\u00e8 in Italia una organizzazione sindacale, la quale va sempre pi\u00f9 consolidandosi e perfezionandosi, non comprende perch\u00e9 non possa tale organizzazione intervenire con i suoi congegni arbitrali per comporre ogni vertenza di carattere collettivo nel campo dei rapporti di lavoro.<\/p><p>Non si rende conto, poi, del perch\u00e9 nella Costituzione si debba parlare di un diritto di sciopero e non di un diritto di serrata. Cos\u00ec operandosi, si dividerebbero di nuovo gli italiani in due categorie, con diversi diritti e diversi doveri, il che da tutti si vuole evitare.<\/p><p>Egli \u00e8, quindi, dell\u2019opinione che nella Costituzione non si faccia parola del diritto di sciopero.<\/p><p>MOL\u00c8 desidera spiegare rapidamente le ragioni del suo voto. Ammette il diritto di sciopero, come legittimo strumento di lotta nelle competizioni fra capitale e lavoro. Repugna alla concezione di sciopero come violazione di un contratto bilaterale, per cui il prestatore d\u2019opera viene meno all\u2019obbligo assunto verso il datore d\u2019opera.<\/p><p>Non \u00e8 possibile confondere lo sciopero con la violazione di un contratto individuale. Qui si tratta di un fenomeno collettivo che ha la spiegazione nella necessit\u00e0 di rompere contratti onerosi, che le esigenze mutate della vita economica impongono di rivedere, quando i prestatori si rifiutano alle revisioni; onde la presunzione di equit\u00e0 \u00e8 per le masse lavoratrici che agiscono in stato di necessit\u00e0, disertando il lavoro, che \u00e8 il loro unico mezzo di vita.<\/p><p>Non \u00e8 perci\u00f2 possibile disconoscere il diritto di sciopero ai lavoratori, come mezzo di difesa nella lotta fra capitale e lavoro. Ma non pu\u00f2 rientrare nel concetto della lotta di classe \u2013 cio\u00e8 nella lotta fra capitale e lavoro \u2013 il rapporto che intercede fra lo Stato, che rappresenta la collettivit\u00e0 dei cittadini, e quelle categorie dei funzionari che rappresentano ed attuano la volont\u00e0 sovrana dello Stato, e per\u00f2 s\u2019identificano con lo Stato e la legge dello Stato, di cui sono l\u2019organo esecutivo.<\/p><p>Anche quei funzionari vivono di lavoro, ma non sono di fronte sul piano del contrasto economico. E per\u00f2 il diritto di sciopero, che questo contrasto presuppone, non pu\u00f2 essere loro concesso.<\/p><p>Il Magistrato, il Prefetto, il carabiniere, l\u2019agente di pubblica sicurezza non possono scioperare. Se concedesse loro questo diritto, nel formare la sua Costituzione, lo Stato sanzionerebbe il diritto di ribellione, cio\u00e8 la legittimit\u00e0 della rivoluzione contro se stesso, e consacrerebbe il suo suicidio.<\/p><p>Egli voter\u00e0 perci\u00f2 la proposta della terza Sottocommissione, di rinviare all\u2019Assemblea legislativa l\u2019esame approfondito della materia. E se tale proposta venisse respinta, voter\u00e0 la prima parte dell\u2019articolo proposto dalla prima Sottocommissione, che sancisce il diritto generico di sciopero dei lavoratori, nel cui concetto classistico non possono essere compresi i funzionari che attuano la volont\u00e0 sovrana dello Stato. E non voter\u00e0 altre formule che accennano a future regolamentazioni legali dell\u2019esercizio dello sciopero, che sembra accennino alle modalit\u00e0 dello sciopero non regolamentabili, o sanciscono divieti indiscriminati di sciopero per addetti a pubblici servizi, dizione troppo ampia e imprecisa, nella quale sono anche comprese gestioni industriali dello Stato che esulano dalle sue funzioni di sovranit\u00e0.<\/p><p>MANCINI \u00e8 favorevole all\u2019affermazione pura e semplice del diritto di sciopero, come ebbe a sostenere in seno alla prima Sottocommissione, perch\u00e9 le limitazioni non farebbero altro che falsare il contenuto sociale, morale e giuridico del diritto di sciopero e non agirebbero come freno, perch\u00e9 lo sciopero dal suo carattere economico passa a quello politico.<\/p><p>Questo convincimento si basa su una ragione dottrinaria, su una ragione sociale e su una ragione politica.<\/p><p>La ragione dottrinaria \u00e8 che il diritto di sciopero, a suo parere, non \u00e8 un rapporto di forze e neanche un rapporto economico, ma un diritto naturale che non pu\u00f2 essere vulnerato da nessuno.<\/p><p>La ragione sociale \u00e8 che il diritto di sciopero non \u00e8, come diceva l\u2019onorevole Tupini, l\u2019arma della guerra, ma della difesa, la garanzia dell\u2019organizzazione. Lo sciopero diventa l\u2019arma della guerra quando passa dal movimento economico al movimento politico; ma quando resta ristretto nei limiti del movimento economico, lo sciopero \u00e8 difesa ed \u00e8 diritto sacro del lavoratore e della organizzazione. Senza di esso non si pu\u00f2 concepire il sindacato.<\/p><p>La ragione politica e che, in questo momento, le nostre coscienze dovrebbero essere unite, anche se diversamente valutano il diritto di sciopero. Il passato regime ha dichiarato lo sciopero un reato punibile.<\/p><p>Questa nuova Italia, sorta sulla catastrofe del fascismo con nuovi intendimenti, deve affermare che lo sciopero non \u00e8 un reato, ma il diritto invulnerabile delle nuove masse lavoratrici italiane.<\/p><p>FANFANI pensa che, per risolvere questo problema, occorra considerare se nella Costituzione, quale si intravede gi\u00e0 dal progetto in via di formazione, un articolo che riconosca il diritto di sciopero sia in armonia con tutto il sistema.<\/p><p>Ora, il progetto, quale finora si conosce, stabilisce che la Repubblica italiana non poggia su una concezione individualistica e, quindi, non aderisce all\u2019idea che l\u2019equilibrio sociale ed economico si raggiunge attraverso una lotta permanente tra i cittadini, ma invece si rif\u00e0 ad una concezione solidaristica, come si dimostra attraverso tutti i vari articoli che la terza Sottocommissione ha votato quasi sempre all\u2019unanimit\u00e0 e che, in gran parte, sono stati trasfusi nel progetto del Comitato di redazione.<\/p><p>Dal testo del progetto risulta che la Repubblica italiana riconosce ai lavoratori tutti i diritti economici necessari a portarli al primo piano della vita sociale, senza eccezioni, e che la Repubblica italiana vuole abolire posizioni di privilegio di ogni genere a favore di qualsiasi cittadino, gruppo, categoria, classe.<\/p><p>Infine la Repubblica italiana rivendica a s\u00e9 piena capacit\u00e0 di rendere giustizia a tutti i cittadini, anche nel settore economico.<\/p><p>Ora, nel quadro di questa Costituzione, un articolo sul diritto di sciopero potrebbe voler significare una negazione della capacit\u00e0 della Repubblica di rendere giustizia a tutti, anche sul terreno economico.<\/p><p>La rinuncia da parte della Repubblica ad esercitare quella funzione di coordinamento e di armonizzazione di tutti i fenomeni economici contraddittori, in vista di un fine sociale e soprattutto in vista di quella elevazione dei lavoratori, quale \u00e8 stata affermata esplicitamente in alcuni articoli, che costituiscono, a suo parere, la parte pi\u00f9 originale della Costituzione, rispetto a tutte le costituzioni che finora sono state formulate, menoma completamente la facolt\u00e0 del nostro Stato democratico.<\/p><p>Ma, di fatto, si deve riconoscere che ancora oggi il ricorso allo sciopero \u00e8 tutt\u2019altro che superfluo come strumento per portare i lavoratori al pieno riconoscimento dei loro diritti. E, per questo, \u00e8 una concessione alla realt\u00e0 l\u2019arrivare all\u2019esercizio dello sciopero in base a norme sui rapporti di lavoro, in attesa che i lavoratori stessi possano riconoscere che il mezzo dello sciopero \u00e8 tra i pi\u00f9 dispendiosi. Quel giorno, evidentemente, la evoluzione storica renderebbe anche nel nostro Paese superfluo il ricorso all\u2019arma dello sciopero.<\/p><p>In conclusione, per ragioni di armonia, ritiene opportuno che la Costituzione non parli del diritto di sciopero. Per\u00f2, l\u2019Assemblea potrebbe anche decidere nel senso gi\u00e0 accettato alla quasi unanimit\u00e0 della terza Sottocommissione. Tuttavia, nell\u2019ipotesi che si ritenga conveniente, anche per ragioni politiche che giudica fortissime, di proclamare il diritto di sciopero, naturalmente la Repubblica che, in base alla nuova Costituzione, deve armonizzare tutti i fenomeni economici, deve anche armonizzare gli scioperi con il complesso della vita economica nazionale, e, pertanto, si rende indispensabile il rinvio ad una legge che regoli l\u2019esercizio del diritto di sciopero.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che l\u2019ordine delle proposte da votare dovrebbe essere il seguente. Vi \u00e8, in primo luogo, la proposta di non parlare del diritto di sciopero nella Costituzione. Segue la proposta dell\u2019onorevole Di Vittorio di approvare il primo comma dell\u2019articolo votato dalla prima Sottocommissione: \u00ab\u00c8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero\u00bb. Vi \u00e8 poi la proposta dell\u2019onorevole Cappi di aggiungere a questo comma la formula: \u00abUna legge sui rapporti di lavoro ne regola l\u2019esercizio\u00bb. Infine si dovrebbe porre in votazione il secondo comma dell\u2019articolo approvato dalla prima Sottocommissione.<\/p><p>BORDON, circa l\u2019ordine della votazione, osserva che non \u00e8 accettabile che la formula proposta dall\u2019onorevole Di Vittorio preceda quella dell\u2019onorevole Cappi, perch\u00e9 la prima ha un valore risolutivo, mentre invece la formula dell\u2019onorevole Cappi \u00e8 pi\u00f9 ampia, e, pertanto, dovrebbe precedere, anche se dovesse votarsi per divisione.<\/p><p>TUPINI osserva che nell\u2019ordine normale dei lavori della Commissione occorre tener conto del regolamento della Camera. Ora, poich\u00e9 l\u2019onorevole Bulloni ha fatto una proposta pregiudiziale, bisogna votarla per prima. Nel caso che sia respinta, si passa all\u2019esame delle proposte che pi\u00f9 radicalmente si discostano da quelle delle Sottocommissioni.<\/p><p>L\u2019onorevole Di Vittorio ha proposto di approvare un articolo cos\u00ec formulato: \u00ab\u00c8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero\u00bb.<\/p><p>Richiama l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea sul fatto che la proposta Di Vittorio corrisponde al primo comma dell\u2019articolo votato dalla prima Sottocommissione; e, poich\u00e9 in sede di prima Sottocommissione si fece la votazione per divisione, si deve fare lo stesso anche in questa sede.<\/p><p>L\u2019onorevole Cappi ha poi proposto di aggiungere la formula: \u00abUna legge sui rapporti di lavoro ne regola l\u2019esercizio\u00bb.<\/p><p>Ritiene, quindi, che, qualora sia respinta la pregiudiziale Bulloni, si debba votare prima la proposta Di Vittorio, poi quella Cappi e, infine, il secondo comma proposto dalla prima Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Resta dunque inteso che si pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Bulloni di non parlare del diritto di sciopero nella Costituzione. Su di essa \u00e8 stato chiesto l\u2019appello nominale.<\/p><p>GHIDINI dichiara di votare a favore dell\u2019affermazione, pura e semplice, del diritto di sciopero, senza alcuna limitazione.<\/p><p>CANEVARI si associa.<\/p><p>CONTI voter\u00e0 per la formula: \u00ab\u00c8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di votare a favore della pregiudiziale, perch\u00e9 ritiene che questa non sia materia costituzionale. Il diritto di sciopero, anche se lo si vuole intendere come diritto, \u00e8 una esigenza prettamente liberale. Ritiene che in una Costituzione, come quella che viene proposta, che non \u00e8 di natura liberale, esso non abbia pi\u00f9 ragione di esistere.<\/p><p>Voter\u00e0 contro la prima parte dell\u2019articolo proposto dalla prima Sottocommissione; voter\u00e0 a favore di quella disposizione che stabilisca che la legge debba regolare l\u2019esercizio del diritto di sciopero, qualora fosse ammesso.<\/p><p>BULLONI dichiara che la sua pregiudiziale non vuole significare n\u00e9 limiti, n\u00e9 condanna del diritto di sciopero.<\/p><p>AMBROSINI vota a favore della proposta Bulloni, perch\u00e9 ritiene che la complessa materia debba essere opportunamente disciplinata da una legge speciale. Subordinatamente, voter\u00e0 per la proposta Cappi.<\/p><p><em>(Segue la votazione nominale).<\/em><\/p><p><em>Rispondono s\u00ec:<\/em> Ambrosini, Bulloni, Codacci Pisanelli, Colitto, Domined\u00f2, Fabbri, Fanfani, Federici Maria, Leone Giovanni, Lucifero, Mastrojanni, Marinaro, Mol\u00e8.<\/p><p><em>Rispondono no:<\/em> Amadei, Basso, Bocconi, Bordon, Calamandrei, Canevari, Cappi, Cevolotto, Conti, De Michele, Di Giovanni, Di Vittorio, Dossetti, Farini, Fuschini, Ghidini, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mancini, Mannironi, Marchesi, Merlin Lina, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Nobile, Perassi, Pesenti, Piccioni. Rapelli, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Taviani, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p>PRESIDENTE comunica il risultato della votazione nominale:<\/p><p>Votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 60<\/p><p>Voti favorevoli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 13<\/p><p>Voti contrari \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 47<\/p><p><em>(La Commissione non approva).<\/em><\/p><p>Pone ai voti il primo comma dell\u2019articolo proposto dalla prima Sottocommissione, fatto proprio dall\u2019onorevole Di Vittorio: \u00ab\u00c8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero\u00bb.<\/p><p>Anche su questo comma \u00e8 stato chiesto l\u2019appello nominale da parte dell\u2019onorevole Di Vittorio.<\/p><p>PICCIONI dichiara di votare favorevolmente a questa proposta, nel concetto che essa sia integrata nella seconda parte.<\/p><p>TERRACINI in questa sede ritiene che non si tratti tanto di salvare delle apparenze politiche, quanto di andare direttamente alla sostanza. Non \u00e8 una legge che andr\u00e0 ad un\u2019Assemblea legislativa: \u00e8 la Costituzione, e di fronte alle disposizioni della Costituzione, nessuno dovrebbe cercare di trovare, attraverso la votazione, il salvataggio di qualche preoccupazione che non sia quella schietta di dire quello che pensa.<\/p><p>La formulazione dell\u2019onorevole Di Vittorio ha un suo significato e cos\u00ec pure la formulazione della prima Sottocommissione. La prima Sottocommissione ha votato che sia assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero, solo in quanto vi fossero limitazioni nella seconda parte.<\/p><p>La Commissione \u00e8 in maggioranza di avviso che bisogna parlare del diritto di sciopero ed ora bisogna scegliere fra le due posizioni e cio\u00e8: che il diritto di sciopero sia affermato puramente e semplicemente, oppure che sia affermato in condizioni inscindibili. Pertanto, non si dovrebbe dire di volare la formulazione della prima Sottocommissione per divisione. Non \u00e8 divisibile la formula della prima Sottocommissione. V\u2019\u00e8 una proposta dell\u2019onorevole Di Vittorio. Chi l\u2019accetta, vota secondo un preciso intendimento; coloro che non l\u2019accettano voteranno poi la formula della prima Sottocommissione. Altrimenti questa votazione non sar\u00e0 una espressione chiara, com\u2019\u00e8 necessario invece che sia.<\/p><p>DI GIOVANNI si rende conto dello scopo politico dell\u2019intervento dell\u2019onorevole Terracini: si vuole entrare nel campo delle intenzioni e ci si vuole costringere a votare quasi contro il diritto di sciopero. Si potrebbe, a suo parere, votare prima sul diritto di sciopero e poi, se la maggioranza acceder\u00e0, votare sul l\u2019emendamento.<\/p><p>DOSSETTI non accetta il dilemma proposto dall\u2019onorevole Terracini, e si attiene all\u2019articolo formulato dalla prima Sottocommissione, che fu votato secondo la logica, nella prima parte e successivamente nella seconda.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che questa chiarificazione di posizioni sia indispensabile ed ottenibile, votando dapprima la formula: \u00ab\u00c8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero\u00bb, sulla quale vi potr\u00e0 essere il consenso di tutti. La chiarificazione avverr\u00e0 nella seconda parte proposta dall\u2019onorevole Cappi.<\/p><p>Pone pertanto ai voti la prima parte dell\u2019articolo: \u00ab\u00c8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero\u00bb.<\/p><p>BULLONI dichiara che voter\u00e0 contro per i motivi e con gli intendimenti da altri svolti.<\/p><p><em>(Segue la votazione nominale).<\/em><\/p><p><em>Rispondono s\u00ec:<\/em> Amadei, Ambrosini, Basso, Bocconi, Bordon, Calamandrei, Canevari, Cappi, Cevolotto, Conti, De Michele, Di Giovanni, Di Vittorio, Domined\u00f2, Dossetti, Fabbri, Fanfani, Farini, Federici Maria, Fuschini, Ghidini, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mancini, Mannironi, Marchesi, Merlin Lina, Merlin Umberto, Mol\u00e8, Moro, Mortati, Nobile, Perassi, Pesenti, Piccioni, Rapelli, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Taviani, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>Rispondono no:<\/em> Bulloni, Codacci Pisanelli, Colitto, Lucifero, Marinaro, Mastrojanni.<\/p><p>PRESIDENTE comunica il risultato della votazione:<\/p><p>Votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 60<\/p><p>Voti favorevoli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 54<\/p><p>Voti contrari \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 6<\/p><p><em>(La Commissione approva).<\/em><\/p><p>Pone in votazione l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Cappi: \u00abUna legge sui rapporti di lavoro ne regola l\u2019esercizio\u00bb, sulla quale \u00e8 stato chiesto l\u2019appello nominale.<\/p><p>LUSSU voter\u00e0 contro, pur intendendo che lo Stato ha diritto di intervenire in materia.<\/p><p>CODACCI PISANELLI voter\u00e0 in senso favorevole, pur avendo votato contro la precedente proporzione, perch\u00e9 ritiene che l\u2019aggiunta provochi una modificazione.<\/p><p>CANEVARI si associa alla dichiarazione dell\u2019onorevole Lussu.<\/p><p><em>(Segue la votazione nominale).<\/em><\/p><p><em>Rispondano s\u00ec:<\/em> Ambrosini, Codacci Pisanelli, Colitto, De Michele, Domined\u00f2, Dossetti, Fabbri, Fanfani, Federici Maria, Fuschini, Leone Giovanni, Lucifero, Mannironi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Piccioni, Rapelli, Ruini, Taviani, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.<\/p><p><em>Rispondono no:<\/em> Amadei, Basso, Bocconi, Bordon, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cevolotto, Conti, Di Giovanni, Di Vittorio, Farini, Ghidini, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mancini, Marchesi, Merlin Lina, Mol\u00e8, Nobile, Perassi, Pesenti, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Togliatti, Zuccarini.<\/p><p>PRESIDENTE comunica il risultato della votazione:<\/p><p>Votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 59<\/p><p>Voti favorevoli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 27<\/p><p>Voti contrari \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 32<\/p><p><em>(La Commissione non approva).<\/em><\/p><p>Avverte che resta da votare il secondo comma dell\u2019articolo proposto dalla prima Sottocommissione:<\/p><p>\u00abLa legge ne regola le modalit\u00e0 di esercizio unicamente per quanto attiene:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) alla procedura di proclamazione;<\/li><li><em>b<\/em>) all\u2019esperimento preventivo di tentativi di conciliazione;<\/li><li><em>c<\/em>) al mantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva\u00bb.<\/li><\/ol><p>DI VITTORIO osserva che, avendo la Commissione respinto a maggioranza l\u2019emendamento Cappi, si rende completamente inutile e superflua la votazione delle limitazioni proposte dalla prima Sottocommissione.<\/p><p>TUPINI rileva che, non essendo stato approvato l\u2019emendamento Cappi, risorge la necessit\u00e0 di votare sulla proposta della prima Sottocommissioni, anche perch\u00e9 i membri di essa in certo modo sono impegnati su questo testo e si deve vedere se l\u2019impegno assunto in quella sede verr\u00e0 mantenuto anche in questa.<\/p><p>TARGETTI si associa a quanto ha dichiarato l\u2019onorevole Di Vittorio e richiama l\u2019attenzione sulle dichiarazioni fatte dall\u2019onorevole Terracini, che hanno bene illustrato il significato delle votazioni.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 del parere che la votazione sull\u2019emendamento Cappi non esclude che si possa votare un emendamento che rinvia con particolari indicazioni ad un\u2019altra legge. Deve, pertanto, ammettere la votazione.<\/p><p>Personalmente dichiara che voter\u00e0 contro, perch\u00e9 mentre era favorevole ad una legge che avesse regolata la materia nel suo complesso, non crede che si debbano determinare i punti particolari.<\/p><p>Anche per questa votazione \u00e8 stato chiesto l\u2019appello nominale.<\/p><p><em>(Segue la votazione nominale).<\/em><\/p><p><em>Rispondono<\/em> <em>s\u00ec: <\/em>Ambrosini, Bozzi, Cappi, Codacci Pisanelli, Colitto, De Michele, Domined\u00f2, Dossetti, Fabbri, Fanfani, Federici Maria, Fuschini, Leone Giovanni, Lucifero, Mannironi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Piccioni, Rapelli, Taviani, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.<\/p><p><em>Rispondono no:<\/em> Amadei, Basso, Bocconi, Bordon, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cevolotto, Conti, Di Giovanni, Di Vittorio, Farini, Ghidini, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mancini, Marchesi, Merlin Lina, Nobile, Perassi, Pesenti, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Terracini, Togliatti, Zuccarini.<\/p><p>Comunica il risultato della votazione:<\/p><p>Votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 59<\/p><p>Voti favorevoli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 27<\/p><p>Voti contrari \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 32<\/p><p>(<em>La Commissione non approva<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 12.35.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Amadei, Ambrosini, Basso, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cappi, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Colitto, Conti, De Michele, Di Giovanni, Di Vittorio, Domined\u00f2, Dossetti, Fabbri, Fanfani, Farini, Federici Maria, Fuschini, Ghidini, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lucifero, Lussu, Mancini, Mannironi, Marchesi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Lina, Merlin Umberto, Mol\u00e8, Moro, Mortati, Nobile, Perassi, Pesenti, Piccioni, Rapelli, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Taviani, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>Assente giustificato:<\/em> Caristia.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Cannizzo, Castiglia, Corsanego, De Vita, Einaudi, Finocchiaro Aprile, Giua, Grassi, La Pira, Lombardo, Noce Teresa, Paratore, Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE ADUNANZA PLENARIA 11. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 14 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI INDICE Sul diritto di sciopero (Discussione). 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