{"id":4896,"date":"2023-10-15T21:47:32","date_gmt":"2023-10-15T19:47:32","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4896"},"modified":"2023-10-22T21:30:17","modified_gmt":"2023-10-22T19:30:17","slug":"seduta-di-giovedi-28-novembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4896","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 28 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4896\" class=\"elementor elementor-4896\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-39908a1 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"39908a1\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-157d2d4\" data-id=\"157d2d4\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e714079 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"e714079\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19461128sed008cc.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3847839 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3847839\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p><strong>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/strong><\/p><p><strong>ADUNANZA PLENARIA<\/strong><\/p><p>8.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 28 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>RUINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Sulle direttive di massima per la redazione del progetto di Costituzione<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Caristia \u2013 La Pira \u2013 Lussu \u2013 Calamandrei \u2013 Togliatti \u2013 Colitto \u2013 Mortati \u2013 Dossetti \u2013 Cappi \u2013 Grassi \u2013 Targetti \u2013 Ghidini \u2013 Perassi \u2013 Terracini \u2013 Fabbri \u2013 Conti \u2013 Cevolotto.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.15.<\/p><p>Sulle direttive di massima per la redazione del progetto di Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che \u00e8 stato predisposto il seguente schema sommario della Costituzione, che potr\u00e0 servire come guida alla discussione.<\/p><p>PREAMBOLO<\/p><p>Parte I<\/p><p>Disposizioni generali.<\/p><p>Parte II<\/p><p>DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI<\/p><p>Titolo I. \u2013 Rapporti civili:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) eguaglianza;<\/li><li><em>b<\/em>) inviolabilit\u00e0 della persona, del domicilio, della corrispondenza;<\/li><li><em>c<\/em>) libert\u00e0 di circolazione, residenza, emigrazione, ecc.;<\/li><li><em>d<\/em>) libert\u00e0 di riunione e di associazione;<\/li><li><em>e<\/em>) libert\u00e0 di opinione e di stampa.<\/li><\/ol><p>Titolo II. \u2013 Rapporti etico-sociali:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) diritti e doveri della famiglia;<\/li><li><em>b<\/em>) diritti e doveri di istruzione;<\/li><li><em>c<\/em>) libert\u00e0 di credenza e di culto; rapporti con la Chiesa cattolica.<\/li><\/ol><p>Titolo III. \u2013 Rapporti politici:<\/p><p>1\u00b0):<\/p><ol><li><em>a<\/em>) diritto di voto;<\/li><li><em>b<\/em>) di referendum;<\/li><li><em>c<\/em>) di iniziativa legislativa;<\/li><li><em>d<\/em>) di petizione.<\/li><\/ol><p>2\u00b0) Diritto di accesso a funzioni ed uffici pubblici.<\/p><p>Titolo IV. \u2013 Rapporti economici:<\/p><p>1\u00b0) Lavoro:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) diritti e doveri del lavoro;<\/li><li><em>b<\/em>) diritti ad una retribuzione adeguata;<\/li><li><em>c<\/em>) diritti particolari alle donne lavoratrici;<\/li><li><em>d<\/em>) diritto al riposo ed alle ferie;<\/li><li><em>e<\/em>) diritto all\u2019assistenza ed alla previdenza;<\/li><li><em>f<\/em>) diritto di partecipare alla gestione;<\/li><li><em>g<\/em>) diritto di organizzazione sindacale;<\/li><li><em>h<\/em>) diritto di sciopero.<\/li><\/ol><p>2\u00b0) Propriet\u00e0 ed imprese:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) coesistenza di attivit\u00e0 economiche pubbliche o private; loro coordinamento a fini sociali;<\/li><li><em>b<\/em>) propriet\u00e0 privata; finalit\u00e0 e disciplina;<\/li><li><em>c<\/em>) imprese cooperative;<\/li><li><em>d<\/em>) imprese pubbliche;<\/li><li><em>e<\/em>) propriet\u00e0 fondiaria;<\/li><li><em>f<\/em>) risparmio e credito.<\/li><\/ol><p>Parte III<\/p><p>ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA<\/p><p>Titolo I. \u2013 Struttura della Repubblica ed autonomie locali:<\/p><p>Cap. 1. \u2013 La Regione.<\/p><p>Cap. 2. \u2013 Il Comune.<\/p><p>Titolo IL \u2013 Parlamento:<\/p><p>Cap. 1. \u2013 Prima Camera;<\/p><p>Cap. 2. \u2013 Seconda Camera;<\/p><p>Cap. 3. \u2013 Disposizioni comuni alle due Camere;<\/p><p>Cap. 4. \u2013 Formazione delle leggi.<\/p><p>Titolo III. \u2013 Il Capo dello Stato (Presidente della Repubblica).<\/p><p>Titolo IV. \u2013 II Governo.<\/p><p>Titolo V. \u2013 La Giurisdizione.<\/p><p>Titolo VI. \u2013 Alta Corte di garanzia costituzionale.<\/p><p>Titolo VII. \u2013 Revisione della Costituzione.<\/p><p>Parte IV<\/p><p>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE<\/p><p>Avverte anche che l\u2019onorevole Calamandrei ha proposto che le materie della nuova Costituzione siano distribuite secondo il seguente schema:<\/p><p>Preambolo.<\/p><p>Capo 1<sup>o<\/sup>. \u2013 Definizione della forma dello Stato \u2013 Emblemi nazionali \u2013 Relazioni internazionali.<\/p><p>Capo 2\u00b0. \u2013 I diritti individuali:<\/p><p><em>Sezione<\/em> 1<sup>a<\/sup>. \u2013 Diritti civili e politici;<\/p><p><em>Sezione<\/em> 2<sup>a<\/sup>. \u2013 Diritti sociali.<\/p><p>Capo 3\u00b0. \u2013 Poteri ed organi centrali:<\/p><p><em>Sezione<\/em> 1<sup>a<\/sup>. \u2013 Il Capo dello Stato;<\/p><p><em>Sezione<\/em> 2<sup>a<\/sup>. \u2013 Potere e organi legislativi;<\/p><p><em>Sezione<\/em> 3<sup>a<\/sup>. \u2013 Potere ed organi esecutivi.<\/p><p>Capo 4\u00b0. \u2013 Poteri e organi locali:<\/p><p><em>Sezione<\/em> 1<sup>a<\/sup>. \u2013 L\u2019autonomia regionale.<\/p><p><em>Sezione<\/em> 2<sup>a<\/sup>. \u2013 I Comuni.<\/p><p>Capo 5\u00b0. \u2013 Potere e organi giudiziari.<\/p><p>Capo 6\u00b0. \u2013 Garanzie dei diritti \u2013 La Suprema Corte Costituzionale.<\/p><p>Capo 7\u00b0. \u2013 Modificazioni della Costituzione.<\/p><p>Disposizioni complementari e transitorie.<\/p><p>Questo schema sostanzialmente coincide con quello all\u2019ufficio di Presidenza. Se nessuno far\u00e0 osservazioni al riguardo, s\u2019intender\u00e0 in via di massima approvato.<\/p><p>Comunica poi che l\u2019onorevole Calamandrei ha presentato il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa Commissione per la Costituzione;<\/p><p>a conferma e integrazione dell\u2019ordine del giorno approvato nella seduta del 25 ottobre;<\/p><p>mentre si dichiara convinta che nel testo della Costituzione, come suprema legge della Repubblica, debbano trovare posto non proclamazioni di idealit\u00e0 etico-politica, ma soltanto norme giuridiche aventi efficacia pratica, che siano fondamento immediato di poteri e di organi, a garanzia di diritti concretamente sanzionati;<\/p><p>riconosce opportuno che, come speciale categoria dei diritti, trovi posto tra gli articoli della Costituzione la enunciazione di quelle essenziali esigenze individuali e collettive, nel campo economico e sociale che, anche se non raggiungono oggi la maturit\u00e0 di diritti perfetti e attuali, si prestano, per la loro concretezza, a diventare veri diritti sanzionati con leggi, impegnando in tal senso il legislatore futuro;<\/p><p>ritiene invece che, per ogni altra enunciazione generale di finalit\u00e0 etico-politiche di cui si ritenga opportuno far cenno nella Costituzione, esigenze di chiarezza e di tecnica impongano di non confonderle con le vere norme giuridiche e di riservarle ad un sobrio e sintetico preambolo\u00bb.<\/p><p>CARISTIA chiede venia se il suo discorso non sar\u00e0 brevissimo, come vorrebbe, per due motivi: in primo luogo perch\u00e9 la sua condizione di studioso gli impone un maggior senso di responsabilit\u00e0; in secondo luogo perch\u00e9 si \u00e8 trovato pi\u00f9 volte, con sua grande amarezza, in un dissenso vivo e reciso con alcuni colleghi della prima Sottocommissione, per i quali ha grandissima stima. Afferma che in verit\u00e0 siamo tutti, pi\u00f9 o meno dominati, in questo momento, da due forti preoccupazioni: quella di assicurare al cittadino un\u2019ampia sfera di libert\u00e0 custodita da garanzie, che valgano, in ogni caso, a difenderla contro ogni attacco legale o extralegale; l\u2019altra di determinare i princip\u00ee essenziali e fondamentali, che dovranno operare una trasformazione dei rapporti economici, imposta dalle esigenze di una pi\u00f9 alta giustizia sociale. E siamo ancora tutti, o quasi tutti, sotto l\u2019influsso delle Costituzioni pubblicate dopo la prima guerra mondiale, specialmente di una, che fu il frutto dello sforzo comune dei pi\u00f9 autentici rappresentanti della pubblicistica tedesca; la pi\u00f9 dotta, la pi\u00f9 completa, la pi\u00f9 aderente al clima ultrademocratico creato dalla sconfitta, ma che ebbe, ahim\u00e8!, brevissima vita: la Costituzione di Weimar.<\/p><p>La prima delle nostre preoccupazioni \u00e8 pi\u00f9 degna di nota, non perch\u00e9 eccella in ordine d\u2019importanza, ma perch\u00e9 pi\u00f9 e meglio pu\u00f2 venir sodisfatta dalla formulazione di vere e proprie norme giuridiche. Si tratta in realt\u00e0 delle classiche libert\u00e0 che lo Statuto albertino, al pari delle altre Carte del tempo, ha opportunamente riconosciuto e garantito; e si tratta di norme giuridiche, perch\u00e9 accompagnate da apposita tutela. Si \u00e8 detto, pi\u00f9 di una volta e con tono alquanto dispregiativo, che siffatte libert\u00e0 rappresentano il soddisfacimento di aspirazioni affacciate dalla borghesia del tempo; e ci\u00f2 potr\u00e0 esser vero in un certo senso, ma \u00e8 anche vero che di esse ha goduto tutto il popolo e di esse si sono giovate anche quelle classi, che, nelle rigide teorizzazioni di certi maestri, sarebbero rimaste estranee o insoddisfatte. Comunque una cosa \u00e8 certa: che senza l\u2019attuazione o l\u2019effettivo riconoscimento di siffatte libert\u00e0 riesce impossibile l\u2019esistenza di ordinamenti politici liberi e democratici. E appunto per questo siamo estremamente preoccupati di erigere salde barriere contro ogni velleit\u00e0 di ritorno a esperimenti fascisti o totalitari; ed a questo criterio sono ispirati gli articoli, che sulla materia ha votato la prima Sottocommissione.<\/p><p>La libert\u00e0 \u00e8, difatti, nel consorzio civile, il sommo bene, quello per cui la vita dei singoli e delle comunit\u00e0 si rende degna d\u2019essere vissuta. Ma sarebbe grossa ingenuit\u00e0 credere che la libert\u00e0 sia convenientemente tutelata e posta al riparo da ogni tentativo di vanificarla o di sopprimerla, quando abbia ricevuto una sapiente codificazione nell\u2019ordinamento giuridico. Il diritto, quello positivo, non ha valore in s\u00e9, ma in quanto si traduce in atto; e sarebbe facile addurre molti esempi, in cui la libert\u00e0 sapientemente codificata si \u00e8 presto dileguata, come la nebbia, al vento della reazione. Perch\u00e9 la libert\u00e0 ha la sua massima tutela non nelle formulazioni, pi\u00f9 o meno rigide della Costituzione, che pur si rendono necessarie, ma nella pubblica opinione, nella coscienza politica del popolo, che ne gode; e tanto pi\u00f9 sar\u00e0 forte e durevole, quanto pi\u00f9 il popolo sar\u00e0 convinto ch\u2019essa rappresenta il massimo bene, quello che non pu\u00f2 venir sacrificato a nessun altro. Non per nulla e non a caso essa si \u00e8 venuta affermando e attuando felicemente in quei Paesi, che sono e furono retti da una Costituzione dalle linee molto modeste, che potremmo dire scheletriche, mentre ha vissuto una vita grama e fortunosa in certi altri che hanno goduto del possesso vistoso di costituzioni ricche di norme minute e sapientemente congegnate.<\/p><p>L\u2019altra preoccupazione \u00e8 d\u2019indole sociale o economica; ed \u00e8 naturale che non possiamo accontentarci della vecchia Carta largita da re Carlo Alberto, quantunque essa, sia detto a onor del vero, sia valsa per oltre mezzo secolo a instaurare un regime di libert\u00e0; e avrebbe certo continuato a svolgersi in senso democratico, se la violenza, vilmente tollerata, dell\u2019esperimento fascista non avesse interrotto questo svolgimento. L\u2019ambiente \u00e8 mutato, e con l\u2019ambiente \u00e8 mutato il clima storico in cui si affacciano nuove aspirazioni, nuove situazioni, nuovi propositi di rinnovamento presso che radicale. Gi\u00e0 gli eventi, che caratterizzarono il corso, le fasi e il termine nella penultima guerra, avevano notevolmente contribuito ad avviare e, in parte, ad attuare questi propositi di rinnovamento, che il conflitto recentissimo sembra abbia, in gran parte, maturato.<\/p><p>Un nuovo ideale di giustizia guida le nostre menti, una nuova o rinnovata concezione dei compiti dello Stato si \u00e8 diffusa e si va diffondendo, una fede operosa nell\u2019assetto economico-sociale di domani nutre la vita e le opere dell\u2019odierna classe politica. Forse noi siamo vittima della stessa illusione, di cui l\u2019umanit\u00e0 si \u00e8 spesso cibata nei periodi di crisi pi\u00f9 profonda \u2013 basti ricordare quella dell\u2019illuminismo francese \u2013 forse il nostro profondo desiderio di una societ\u00e0 pi\u00f9 giusta, moralmente e materialmente migliore c\u2019induce ad accelerare eccessivamente il corso della storia: ma \u00e8 indubbio che un nuovo ideale di giustizia, che non ha lo stesso contenuto, ma che, per ventura coincide in massima parte, ci guida, c\u2019incalza, ci sospinge direi con una certa impazienza ed ansiet\u00e0.<\/p><p>Questo ideale ha un largo riflesso e vorrebbe trovare uno sbocco nella nuova Costituzione, come pot\u00e9 trovarlo, non dir\u00f2 sino a qual punto e con quale efficacia, nelle Costituzioni che seguirono la penultima guerra mondiale.<\/p><p>Si tratta, dunque, di costringere tra le anguste maglie della norma giuridica disegni, aspirazioni, propositi, o paradigmi di un ordine futuro; atteggiamenti dello spirito di varia origine e di diverso colorito, che premono, ordinatamente o disordinatamente, per aprirsi un varco e riuscire a penetrare nel sacrario della legge costituzionale. Dice legge, e di proposito; giacch\u00e9 anche la Costituzione \u00e8 una legge nel significato pi\u00f9 alto dell\u2019espressione, anzi la legge delle leggi. E appunto per questo, non potr\u00e0 essere un massimario, una raccolta di dichiarazioni programmatiche, un prontuario di definizioni o delucidazioni, che, oltre a riuscire ingombranti, superano i modesti limiti della sfera giuridica. Essa dovr\u00e0 avere un contenuto strettamente o prevalentemente imperativo. Non potranno esser evitati o eliminati, sia pure in termini sobri e contenuti, dichiarazioni o massime aventi una portata, pi\u00f9 che giuridica, di natura etico-politica; ma ci\u00f2 dovr\u00e0 accadere in proporzione e in misura che il contenuto normativo abbia sempre una forte preponderanza. E ci\u00f2 per due motivi: uno intrinseco e l\u2019altro di opportunit\u00e0.<\/p><p>Per il primo si ha il dovere di apprestare una Costituzione che sia veramente legge, nel senso in cui questo termine \u00e8 inteso dalla comune giurisprudenza, e che abbia, quindi, carattere prevalentemente normativo. Quelli che, al pari dell\u2019oratore, hanno, a cagione del loro ufficio, maggiori contatti coi documenti legislativi d\u2019oggi e di ieri, capiranno e consentiranno pi\u00f9 agevolmente che nel campo del diritto hanno pratica attuazione quelle norme, che, in un modo o nell\u2019altro, vengano accompagnate da sanzione. Per il secondo motivo sar\u00e0 lecito osservare che ogni Costituzione, specie quelle a tipo democratico o repubblicano, oltre al contenuto prevalentemente normativo, ha un senso e un valore didascalico o pedagogico. Dovr\u00e0, quindi, evitare l\u2019enunciazione di formule vaghe e indeterminate, dubbie o equivoche, atte a generare nella mente di chi legge confusioni o incomprensioni, che potranno eliminarsi del tutto solo quando le norme della Costituzione saranno redatte in forma semplice, nitida e precisa, solo quando sar\u00e0 evitata ogni superfluit\u00e0 e ridondanza. A noi incombe soprattutto e innanzi tutto l\u2019obbligo di non deludere le aspettative, di non promettere \u2013 anche quando ci\u00f2 possa farsi in seno alla nuova Costituzione \u2013 ci\u00f2 che non si potr\u00e0 mantenere in un prossimo futuro. Il popolo italiano ha ragione di essere stanco di promesse che non vennero o non potrebbero esser mantenute. La Costituzione non \u00e8 il vangelo di un nuovo mondo. Essa codifica modestamente le aspirazioni del presente.<\/p><p>Solo la sapienza lungimirante del Capo sapeva preparare \u2013 ed \u00e8 ormai a tutti noto con quanto successo \u2013 piani che avrebbero trovato la loro attuazione nello spazio di uno o mezzo secolo. La Costituzione provvede all\u2019immediato domani, quantunque debba svolgersi in armonia con le nuove tendenze e co\u2019 nuovi bisogni che vengono manifestandosi in seno alla collettivit\u00e0.<\/p><p>Le Costituzioni nascono, vivono e invecchiano come tutte le altre forme del diritto; ma muoiono e deperiscono facilmente, allorch\u00e9 nascono con una membratura precoce o eccessivamente sviluppata. La qual cosa potrebbe accadere anche della nostra, se si perdesse interamente di vista il nostro modesto obiettivo e si volessero forzare gli eventi, introducendovi ci\u00f2 che sa d\u2019inopportuno o pericoloso per la stessa esistenza della Repubblica.<\/p><p>Decisamente, le Costituzioni d\u2019oggi, come quelle che, pi\u00f9 di vent\u2019anni fa, uscirono dall\u2019immediato dopoguerra, tendono, con pari fervore, all\u2019instaurazione di una nuova democrazia; e tutte sono, del pari, assillate da motivi economici. La nuova democrazia dovrebbe integrare o perfezionare quelle che, nel corso dei secoli, l\u2019hanno preceduta. Ma in questo conato, tendente soprattutto a spostare il principio di eguaglianza, dal piano giuridico a quello sociale o economico, la nuova democrazia incontra ostacoli spesso insormontabili, quando essa non intenda negare i presupposti della sua stessa esistenza. Ed essa \u00e8 costretta a muoversi, come il nocchiero dei mito, tra due scogli formidabili; e solca le acque, incalzata, senza tregua, dallo stesso pericolo di affondare o di approdare, molto lontana dalla rotta, e dove non avrebbe mai voluto approdare.<\/p><p>Da un lato essa \u00e8 premuta dal bisogno di aumentare notevolmente e forse smisuratamente le funzioni dello Stato nell\u2019intento di tutelare, quanto pi\u00f9 \u00e8 possibile, la personalit\u00e0 del cittadino per assicurargli un esistenza degna dell\u2019uomo civile; e va incontro al pericolo di vedere eccessivamente ristretta la sfera della libert\u00e0 individuale, quanto pi\u00f9 si allarga il potere o l\u2019intervento dello Stato. Dall\u2019altro essa \u00e8 premuta dal bisogno, iniziale e fondamentale in ogni forma di libero governo, di proclamare e tutelare, sempre in forma pi\u00f9 ampia, quei diritti pubblici soggettivi ormai da gran tempo radicati nella coscienza del mondo moderno; e va incontro al pericolo di sacrificare, in tutto o in parte, quando non riesca a trovare un saggio temperamento, quelle riforme stesse che abbiano raggiunto un congruo grado di maturit\u00e0.<\/p><p>Anche noi siamo, purtroppo, costretti a navigare per le stesse acque e nella stessa nave. E nessuno, purtroppo, pu\u00f2 scendere se non quando abbia compiuto l\u2019intero viaggio. E lottiamo, alla meglio, o alla men peggio, contro gli stessi pericoli. Ma la nuova democrazia non deve coltivare essa stessa i germi della dissoluzione, e non pu\u00f2 essa stessa prepararsi, consapevole o inconsapevole, a un lento suicidio per spianare la via all\u2019avvento di una nuova dittatura. Essa non pu\u00f2 coprire quelli che sono i tratti fondamentali del suo volto di una maschera, che a lungo andare, finirebbe per cancellarli. Democrazia significa, oggi come ieri, governo del popolo, e governo del popolo significa, in un mondo civile, rispetto delle minoranze e controllo sull\u2019attivit\u00e0 di governo.<\/p><p>L\u2019avvenire dir\u00e0 se riusciremo a trovare quel saggio temperamento; ma la democrazia d\u2019oggi, come quella di ieri, trover\u00e0 guida ai suoi passi, in due grandi princip\u00ee, l\u2019uno d\u2019indole morale, l\u2019altro di natura giuridica: in osservanza del primo \u00e8 necessario non formulare promesse, che difficilmente si possono mantenere, e formulare solo quelle che sicuramente e immediatamente si potranno mantenere; in osservanza del secondo occorre, senza posa, insistere sul principio dalla supremazia della legge; perch\u00e9 nulla, in un paese civile, \u00e8 pi\u00f9 necessario dell\u2019obbedienza alle leggi, e nulla squalifica o esautora chi ha l\u2019esercizio del potere tanto quanto l\u2019esistenza di leggi, che, pur essendo opportune e sapientemente congegnate, vengano di continuo violate o inosservate.<\/p><p>Noi abbiamo addossato o tendiamo ad addossare allo Stato troppi compiti, con la certezza che la nuova Repubblica, costretta a lottare contro nemici aperti o segreti e contro difficolt\u00e0 senza precedenti, non potr\u00e0 assolvere o assolver\u00e0 malamente e in guisa da porre a repentaglio la sua stessa esistenza.<\/p><p>Dovremo costruire o ricostruire lo Stato, stremato ed avvilito, dalla sconfitta e dalla dittatura, sopra un piano modesto, in cui tutte le forze sane del Paese, quelle che apprezzano la libert\u00e0 e avvertono un bisogno di rinnovamento, possano operare con una certa concordia. Il Paese ha bisogno di tregua. E tregua significa, al caso nostro, raccoglimento. Troppe energie vanno disperse e minacciano od ostacolano lo sforzo, che il Governo, espressione della volont\u00e0 popolare, dovr\u00e0 compiere. La Costituzione dovr\u00e0 essere un punto di concentramento che giovi, non ad esasperare, ma a placare le opposte tendenze. Ed essa assolver\u00e0 tanto meglio questo compito, quanto pi\u00f9 sar\u00e0 semplice, breve e normativa; quanto pi\u00f9 sapr\u00e0 tenersi lontana da formule vaghe, da dichiarazioni programmatiche, da promesse solenni; quanto pi\u00f9 sapr\u00e0 evitare la dichiarazione di diritti senza garanzie, quanto pi\u00f9 sapr\u00e0 resistere al disegno di piani grandiosi ed inattuabili e si decider\u00e0 ad aspettare che la legislazione di domani si svolga, seguendo i nuovi bisogni e gradatamente, innovatrice. Perch\u00e9 il Paese attende uno statuto, che seguendo lo spirito dei tempi, faccia almeno la buona prova e viva, almeno, se non di pi\u00f9, i lunghi anni che ha vissuto quello di re Carlo Alberto.<\/p><p>Concludendo, afferma che esistono due tipi di Costituzioni: uno come quello di Weimar che piace a molti e che all\u2019oratore non piace; un altro, semplice e scheletrico, come la recente Costituzione della Repubblica francese. Dichiara che, nella discussione e negli emendamenti, avr\u00e0 sempre di mira il principio che la Costituzione sia semplice, scheletrica e breve.<\/p><p>LA PIRA osserva che la Costituzione deve essere un libro e quindi deve essere costituita da capitoli organicamente collegati gli uni agli altri. Ora, effettivamente la prima Sottocommissione si \u00e8 regolata proprio secondo questo principio: scrivere un certo libro, composto da determinati capitoli legati intorno ad un fine. Sono pertanto sorti tre problemi. Innanzi tutto, poich\u00e9 si tratta di un libro si deve avere di mira esattamente il fine. Quale \u00e8 questo fine che la Costituzione deve avere? Ci si \u00e8 richiamati a Montesquieu, che dice: ogni seria Costituzione ha un oggetto che definisce. In base all\u2019esperienza politica di questi venti anni si \u00e8 visto che il tipo di Costituzione fascista, che non \u00e8 stata mai scritta, ma che in ogni modo era elaborata implicitamente in tutte le disposizioni legislative, era questo: c\u2019era un fine che era lo Stato, e quindi, si diceva: gli uomini per lo Stato. Noi abbiamo detto: questo fine \u00e8 sbagliato, contraddice a tutte le tradizioni costituzionali europee, perch\u00e9 il fine della Costituzione deve essere la persona umana, l\u2019uomo. Ed allora, primo punto fondamentale \u00e8 quello di agganciarsi a questa esperienza politica per contraddirla ed affermare solennemente in un articolo \u2013 che ha rilievo appunto perch\u00e9 si riferisce a questa esperienza politica e giuridica fatta durante il ventennio \u2013 che esistono dei diritti imprescrittibili e naturali della persona umana. Il fine di questa dichiarazione \u00e8 quello di dire che lo Stato deve riconoscere e tutelare questi diritti imprescrittibili della persona umana; non l\u2019uomo per lo Stato, ma lo Stato per l\u2019uomo. Si afferma pertanto, nel primo articolo, che i diritti che lo Stato riconosce non sono diritti riflessi, cio\u00e8 concessioni dello Stato, ma sono diritti originari, quindi veri ed intrinseci diritti subiettivi.<\/p><p>Definito il fine, cio\u00e8 il riconoscimento e la tutela dei diritti della persona umana da parte dello Stato, si pone la domanda: quali sono questi diritti della persona? Per questo verso si hanno due prospettive storiche, o meglio una prospettiva con due volti che si integrano. Una risposta alla domanda la forniscono innanzi tutto il tipo di Costituzioni che deriva dall\u201989 e quelle americane del tipo democrazia liberale, in cui vengono riconosciute le libert\u00e0 civili e politiche della persona umana, ma non vengono riconosciuti i cosiddetti diritti sociali delle comunit\u00e0 che precedono lo Stato o delle quali lo Stato fa parte: le comunit\u00e0 interne per un verso, le comunit\u00e0 internazionali per l\u2019altro verso. Si \u00e8 quindi detto che non basta affermare le libert\u00e0 civili e politiche, cos\u00ec come sono state affermate dalle Costituzioni di tipo democratico liberale, ma bisogna aggiungere questi altri diritti sociali, sia in ordine al lavoro, con tutti i diritti che vi si connettono, sia in ordine agli altri ordinamenti giuridici interni ed internazionali con i quali lo Stato viene a contatto. Si \u00e8, cio\u00e8, ravvisata la necessit\u00e0 di procedere alla specificazione di tutti questi diritti, oltre quelli stabiliti dalla rivoluzione del 1789, riconoscendosi che siamo in presenza di una concezione mutata rispetto a quella del 1789, perch\u00e9 abbiamo un concetto politico di democrazia e quindi si profila una visione organica della societ\u00e0 che deve avere il suo riscontro nella Costituzione attuale (problema dei partiti, organizzazioni sindacali, ecc.).<\/p><p>Vi \u00e8 poi il terzo punto: come organizzare questo quadro dei diritti. In conclusione, pur consentendo in parte alle cose interessantissime che ha dette l\u2019onorevole Caristia, ed anche in parte alle critiche che sono state mosse al lavoro della prima Sottocommissione per qualche sovrabbondanza nel progetto, contesta che nella struttura teorica la prima Sottocommissione sia stata abbondante, perch\u00e9 ha seguito un criterio severamente architettonico. Pertanto, se c\u2019\u00e8 da sfrondare qualcosa lo si faccia, ma organicamente, tenendo conto che ogni articolo \u00e8 la pietra di un edificio rispetto ad una concezione organica della societ\u00e0, dello Stato, del diritto, dell\u2019ordinamento giuridico.<\/p><p>LUSSU avrebbe desiderato che l\u2019onorevole Calamandrei avesse illustrato il suo ordine del giorno, che dichiara subito di approvare nella sua sostanza.<\/p><p>Non crede che il progetto presentato sia il pi\u00f9 rispondente alla stringatezza, alla semplicit\u00e0 ed alla chiarezza che devono essere le caratteristiche di una Costituzione. Se non si fossero avute le rivoluzioni americana, francese e russa, molti dei princip\u00ee consacrati nel testo in esame potrebbero trovarvi posto; ma ribadire oggi questi princip\u00ee sembra non rispondente alle esigenze di un testo costituzionale che non deve consistere in una serie di princip\u00ee teorici, sia pure solenni, ma nella consacrazione di norme legislative. La Costituzione \u00e8 una legge, anzi \u00e8 la legge delle leggi, e quindi ogni suo articolo deve contenere un precetto giuridico.<\/p><p>Molti princip\u00ee affermati in questi articoli dovrebbero, pertanto, trovare la sede opportuna in un preambolo sobrio e solenne. Si tratta, in effetti, di princip\u00eei magnifici, ma che appesantiscono la Costituzione e non legano in nessuna forma il legislatore ed i poteri pubblici ad una data azione.<\/p><p>Quando legge, ad esempio, nell\u2019articolo 3 che chiunque sia inabile al lavoro ha diritto ad ottenere la necessaria assistenza, pensa che tale affermazione non serve a nulla, se non ha come sostegno una legge speciale che crei istituti adatti a far s\u00ec che chiunque \u00e8 inabile al lavoro non muoia di fame.<\/p><p>Cita, in proposito, la Costituzione russa, la quale nell\u2019articolo 1 dice: \u00abL\u2019Unione delle Repubbliche socialiste \u00e8 lo Stato socialista degli operai e dei contadini\u00bb. Si tratta di una precisa affermazione che ha un contenuto reale, storico e politico e che \u00e8 la base dell\u2019organizzazione della Repubblica sovietica e nessuno pu\u00f2 dire che sia pleonastica.<\/p><p>Anche la Costituzione spagnuola dice nell\u2019articolo 1: \u00abLa Spagna \u00e8 una Repubblica democratica di lavoratori di ogni classe, organizzata in regime di libert\u00e0 e di giustizia\u00bb; ma l\u2019affermazione getta solo polvere negli occhi e non d\u00e0 alcuna garanzia giuridica.<\/p><p>Ora, alla Repubblica italiana bisogna dare una Costituzione formulata in modo che ad ogni articolo corrisponda un\u2019adeguata garanzia ed una possibilit\u00e0 di esecuzione della garanzia stessa; altrimenti si corre il rischio di creare una specie di vangelo etico, politico e religioso, il quale pu\u00f2 avere importanza per gli studiosi e per i mistici, ma non certamente per la societ\u00e0 politica che vogliamo guidare.<\/p><p>CALAMANDREI sperava di non dover interloquire, perch\u00e9 riteneva che il suo ordine del giorno fosse la prosecuzione di quella discussione che sullo stesso argomento ebbe luogo in ottobre, in questa stessa aula. Allora, come si ricorder\u00e0, osserv\u00f2 che nella Costituzione si devono includere unicamente norme giuridiche, cio\u00e8, regole di condotta che dicano quali sono i diritti sodisfattibili oggi e quali sono le conseguenze delle violazioni di norme che vengono violate oggi. Di fronte a queste osservazioni vi fu chi disse \u2013 e soprattutto l\u2019onorevole Togliatti \u2013 che siccome la nostra \u00e8 la Costituzione non di una rivoluzione gi\u00e0 fatta, ma di una rivoluzione pacifica e legale da fare in venti anni, era opportuno che comprendesse anche norme le quali, pur non consacrando diritti immediatamente attuabili, costituissero una specie di orientamento \u2013 e quindi sotto questo punto di vista avessero anche un carattere di impegno giuridico e politico \u2013 per il legislatore futuro. Si tratta dei cos\u00ec detti diritti sociali che in tante Costituzioni create dopo la prima guerra mondiale sono ormai stati accolti fra le apparenti norme giuridiche, anche se di norme giuridiche non hanno la sostanza.<\/p><p>Ora, il suo ordine del giorno vorrebbe appunto \u2013 venendo incontro alle osservazioni dei colleghi e specialmente a quelle dell\u2019onorevole Togliatti \u2013 consacrare nella Costituzione questi diritti sociali, stabilendo per\u00f2 un\u2019ulteriore distinzione fra quelli che, pur non essendo ancora diritti, hanno la sostanza che li rende suscettibili di diventare domani dei veri e propri diritti e altri che siano invece semplicemente dei credi religiosi, filosofici, delle finalit\u00e0 etiche, che possono avere anche nella vita sociale pi\u00f9 importanza delle formulazioni giuridiche, ma che non trovano in una Costituzione, cio\u00e8 in una legge, la sede meglio adatta per la loro formulazione. Chi proclama che l\u2019anima \u00e8 immortale, pu\u00f2 trovare in tale affermazione la soluzione di tutta la sua vita intima, ma non pu\u00f2 tradurla in articoli di legge; cos\u00ec se dal punto di vista filosofico si dice che il fine della vita umana \u00e8 la felicit\u00e0, o che la sostanza della vita umana \u00e8 l\u2019angoscia, o che il diritto nasce prima dello Stato, o lo Stato nasce prima del diritto, si fanno enunciazioni che non si possono tradurre in articoli di legge.<\/p><p>Ed allora, siccome pu\u00f2 darsi che la maggioranza della Commissione ritenga che alcune di queste finalit\u00e0 etico-politiche siano menzionate nella Costituzione, propone che invece di formularle in articoli di legge, si includano in una parte introduttiva, la quale sia redatta in forma tale da far capire ai lettori che non si tratta di articoli di legge, ma premesse di altro ordine. Si intende che bisogner\u00e0 stabilire le norme da formulare come articoli ed i princip\u00ee da mettere nel preambolo.<\/p><p>TOGLIATTI pensa che si stia ripetendo una discussione gi\u00e0 fatta in sede di adunanza plenaria, e che alcune volte si \u00e8 ripetuta in sede di prima Sottocommissione. A suo avviso la Commissione dovrebbe attenersi all\u2019ordine del giorno gi\u00e0 approvato e non riaprire una discussione per arrivare a nuove conclusioni, dato che ad una determinata conclusione gi\u00e0 si arriv\u00f2 una volta, realizzando la quasi unanimit\u00e0 dei presenti.<\/p><p>Se si vuole riaprire la discussione non ha che da ripetere quanto gi\u00e0 disse. Noi siamo effettivamente in periodo transitorio, e non scriviamo una Costituzione dopo venti anni di lavoro costruttivo, come avvenne nella Costituzione a cui si riferiva uno dei precedenti oratori, la quale registrava conquiste realizzate e consolidate attraverso un\u2019opera costruttiva. Noi scriviamo una Costituzione la quale deve esprimere, registrare e consolidare la conquista democratica che abbiamo realizzato attraverso l\u2019abbattimento del regime fascista, ma che in pari tempo deve attuare una trasformazione profonda di carattere economico, sociale e politico, secondo le aspirazioni della grande maggioranza della popolazione italiana. Per questo, nella Costituzione non deve essere consacrato soltanto quello che succede oggi, ma anche norme che illuminano la strada del legislatore. Si potrebbe fare questo nel proemio; ma che valore ha un proemio? Lo Statuto Albertino ebbe anche un proemio, ma oggi lo si ignora. Scritte nel proemio, le norme perdono il loro valore.<\/p><p>Non esclude che si possa ammettere, nella formulazione di determinati articoli, qualcosa che non \u00e8 la norma giuridica stretta che reclama l\u2019onorevole Calamandrei, ma che pu\u00f2 essere \u2013 come egli dice \u2013 la proclamazione di una idealit\u00e0 oppure l\u2019enunciazione di finalit\u00e0 etico-politiche. Questo sar\u00e0 anche un orientamento, tanto pi\u00f9 efficace in quanto sar\u00e0 formulato in articoli e non confinato in un proemio. Ad ogni modo, non si sente di approvare l\u2019ordine del giorno che modifica la posizione gi\u00e0 assunta. Sarebbe, pertanto, del parere di esaminare volta per volta, a proposito di ciascun articolo, se sia il caso di sfrondarlo, oppure se si vuole mantenere una formulazione generale la quale orienti il legislatore.<\/p><p>COLITTO si associa all\u2019onorevole Togliatti. Ricorda che anche un\u2019altra volta la Commissione si \u00e8 occupata della stessa cosa, e che allora egli ebbe a presentare un ordine del giorno, con il quale chiedeva appunto che le enunciazioni di carattere programmatico fossero poste non gi\u00e0 nella Costituzione, propriamente detta, la quale \u00e8 una legge che deve, come tale, contenere disposizioni di carattere normativo, ma nel preambolo. La Commissione non credette di seguire il suo avviso. Oggi si ritorna sull\u2019argomento. Egli pensa che, se si distingue tra norme di legge ed affermazioni di natura etico-politica o affermazioni esprimenti \u2013 come si dice nell\u2019ordine del giorno Calamandrei \u2013 esigenze individuali-collettive, non bisogna fare eccezioni. La sua attenzione \u00e8 attratta dal secondo capoverso dell\u2019ordine del giorno stesso, quello, cio\u00e8, in cui si afferma che la Costituzione dovrebbe riconoscere l\u2019opportunit\u00e0 di inserire, nel testo dei suoi articoli, anche l\u2019enunciazione di esigenze individuali e collettive nel campo economico-sociale, le quali, quand\u2019anche non raggiungano oggi una maturit\u00e0 di diritti perfetti ed attuali, si prestano pur tuttavia a diventare diritti sanzionati dalla legge. Ora, a lui sembra, che non si possa far distinzione tra enunciazioni ed enunciazioni. Ove si sia di accordo nell\u2019inserire nel testo della Costituzione soltanto disposizioni che rivestano carattere normativo, tutte le altre che, invece, non lo rivestono non possono essere poste che nel preambolo.<\/p><p>MORTATI potrebbe rinunziare alla parola, dato che condivide pienamente il punto di vista esposto dall\u2019onorevole Togliatti. Ritiene tuttavia opportuno procedere a qualche precisazione in ordine alla proposta dell\u2019onorevole Calamandrei. Deve esprimere il suo netto dissenso da questa, in primo luogo per il concetto di Costituzione da essa presupposto; in secondo luogo per la differenza di regolamentazione che vorrebbe attuare fra i princip\u00ee economico-sociali e gli altri. Per quanto riguarda la Costituzione, sembra che se ne travisi l\u2019essenza, allorch\u00e9 la si configura quale un insieme di norme direttamente azionabili di fronte al magistrato.<\/p><p>CALAMANDREI osserva che non ha detto questo.<\/p><p>MORTATI. La Costituzione, sia per la natura degli organi cui si dirige, sia per la relativa genericit\u00e0 e la elasticit\u00e0 delle sue statuizioni, derivanti dalla funzione che essa ha di presiedere alla vita dello Stato per lunghi periodi di tempo, \u00e8 destinata a contenere piuttosto princip\u00ee direttivi che non norme direttamente ed immediatamente azionabili. In ogni caso, per potere distinguere, come vorrebbe l\u2019onorevole Calamandrei, le norme dai princip\u00ee, bisognerebbe possedere un criterio distintivo, che invece manca. In realt\u00e0 quelli che si chiamano princip\u00ee sono anche essi normativi, se non altro perch\u00e9 vincolano quanti debbono applicare le leggi, sia nell\u2019attivit\u00e0 interpretativa, che in quella di completamento delle lacune. Inoltre, in quanto sia ammesso un controllo di costituzionalit\u00e0 sostanziale delle leggi, possono avere per effetto di invalidare quelle fra esse che contrastino con i princip\u00ee. Cos\u00ec, per esempio, l\u2019affermazione, che sia fatta nella Costituzione, di un diritto al lavoro, non riveste solo carattere teorico, ma assume anche l\u2019efficacia pratica, se non di suscitare la pretesa alla emanazione di leggi che lo realizzino concretamente, per lo meno di abilitare all\u2019azione diretta ad impedire l\u2019attuazione di leggi che siano in netto contrasto con esso.<\/p><p>Il collocamento nel preambolo dei princip\u00ee, proposto dall\u2019onorevole Calamandrei, se fatto con l\u2019espressa intenzione di escludere pratica efficacia normativa ai medesimi, potrebbe riuscire dannoso, perch\u00e9 porterebbe ad irrigidire la concezione dominante al momento della compilazione della Costituzione, ponendosi come ostacolo all\u2019evolversi di future correnti interpretative, che potrebbero, in aderenza con lo svolgersi della coscienza sociale, ampliare, anche all\u2019infuori di espliciti interventi del legislatore, l\u2019efficacia presupposta dal costituente.<\/p><p>D\u2019altra parte \u00e8 da considerare che il semplice fatto di spostare nel preambolo la collocazione di dati princip\u00ee, di per s\u00e9 ed ove si rinunzi ad espressa dichiarazione dell\u2019intenzione, non farebbe raggiungere il risultato desiderato dal proponente, poich\u00e9 essi, per il fatto stesso di emanare da un potere statale \u2013 il quale per sua natura non fa mai dichiarazioni teoriche \u2013 verrebbero ad assumere necessariamente un valore normativo.<\/p><p>\u00c8 per\u00f2 da osservare come sia estraneo all\u2019indole propria del preambolo di contenere enunciazioni su materie particolari, mentre appare pi\u00f9 proprio inserire in esso le dichiarazioni generalissime, espressive del tipo specifico di ordinamento posto in essere con la Costituzione. Cos\u00ec, seguendo la proposta dell\u2019onorevole Calamandrei di indicare nel preambolo la forma dello Stato, si potrebbero inserire nel medesimo i due primi articoli formulati dalla prima Sottocommissione, i quali contengono l\u2019enunciazione dei fini essenziali posti a base della Costituzione, e che perci\u00f2 appaiono atti a definire la forma statale, intesa nel senso comprensivo di concezione politica fondamentale.<\/p><p>In ogni caso, comunque si risolva questo problema generale, sembra sia da rigettare <em>a priori<\/em> la proposta di porre in una posizione speciale i princip\u00ee sociali. Essi non costituiscono se non lo svolgimento e l\u2019integrazione del generale diritto di libert\u00e0, e non potrebbero perci\u00f2 venire separati dalle enunciazioni esplicative di quest\u2019ultimo, con le quali formano un\u2019unit\u00e0 sistematica.<\/p><p>DOSSETTI concorda con l\u2019onorevole Togliatti, nel senso che all\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Calamandrei sia sostituito il principio direttivo gi\u00e0 approvato dalla Commissione plenaria. Osserva, in proposito, che si sta discutendo di un principio direttivo e non, come si dovrebbe, dell\u2019applicazione di esso. Sappiamo benissimo che il tornare a dire che la Costituzione deve essere possibilmente breve, possibilmente chiara, possibilmente concreta e che possibilmente deve contenere norme di valore giuridico, non \u00e8 che un pleonasmo; ci\u00f2 che in realt\u00e0 ci interessa \u00e8 invece l\u2019applicazione che ciascuno intende fare, con perfetta buona fede, di questo principio. Questa questione \u00e8 stata affrontata, quando sono stati discussi i singoli articoli. Vano quindi \u00e8 ora il discutere ulteriormente; si pongano piuttosto i singoli articoli in discussione e allora ciascuno potr\u00e0 esporre le proprie idee. Accade, infatti, anche che, molte volte, quando non si vuol prendere posizione diretta di fronte ad un articolo e negarne sostanzialmente il contenuto, ma per ragioni di convenienza non si vuole apertamente confessarlo, si finisce col dire che l\u2019articolo ha una portata non pertinente ad una Carta costituzionale. Ecco quindi perch\u00e9 questa discussione \u00e8 inutile: perch\u00e9, quand\u2019anche sia stabilito il principio, esso sarebbe pur sempre soggetto a forti contestazioni nell\u2019applicazione pratica.<\/p><p>CAPPI dalle parole pronunciate nella precedente seduta dall\u2019onorevole Calamandrei, ha avuto l\u2019impressione che si trattasse soltanto di una questione di topografia o di euritmia giuridica. Se cos\u00ec fosse, sarebbe da accettarsi senz\u2019altro la proposta dell\u2019onorevole Togliatti; ma si accorge invece che, nell\u2019ordine del giorno presentato oggi, la sostanza della tesi dell\u2019onorevole Calamandrei sta nelle ultime parole, con le quali non solo vuol relegare certe norme, che ha chiamato etico-politiche, nel preambolo, ma implicitamente dichiara di ritenere certi articoli formulati dalle Sottocommissioni immeritevoli di essere inseriti nella Costituzione. Il carattere quindi del proprio dissenso \u00e8 il medesimo di quello degli oratori che gi\u00e0 hanno cos\u00ec bene interloquito al riguardo: gli onorevoli La Pira, Mortati e Dossetti. Che si possa anche un poco sfrondare, non intende escludere: ma il taglio chirurgico proposto dall\u2019onorevole Calamandrei \u00e8, per la verit\u00e0, un po\u2019 troppo forte. Pensa che il suo criterio discretivo tra norme azionabili e norme non azionabili non sia assolutamente da accogliersi, poich\u00e9 certi princ\u00ecpi direttivi possono avere una grande importanza di orientamento per il legislatore e per l\u2019interpretazione delle leggi che il potere legislativo promulgher\u00e0.<\/p><p>Questi princip\u00ee direttivi, se non hanno un contenuto e un effetto positivo, se non sono, cio\u00e8, azionabili nel senso che possano dar diritto ad una prestazione da parte dello Stato, possono per\u00f2 avere un valore negativo, di limite alla potest\u00e0 del potere legislativo e di quello esecutivo. Cos\u00ec, ad esempio, in un articolo si dice: \u00abLa Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attivit\u00e0 professionale\u00bb. Non crede l\u2019onorevole Calamandrei che questa norma abbia un contenuto giuridico positivo e concreto di fronte ad un legislatore che domani stabilisse dei vincoli, dei princip\u00ee ristretti di corporativismo medioevale? Non \u00e8 una norma importante questa? Non dar\u00e0 essa diritto al cittadino, che si sentisse leso da una legge restrittiva della libert\u00e0 professionale, di impugnarla?<\/p><p>Crede che, in via pratica, convenga passare all\u2019esame degli articoli e decidere se vadano compresi nel preambolo o nel testo. In secondo luogo ritiene che, sia pure sfrondando il troppo e il vano, convenga inserire questi princip\u00ee direttivi, siano essi di carattere economico-sociale o etico-politico, nel preambolo o nel testo.<\/p><p>GRASSI ritiene che sia inutile porre in votazione l\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Calamandrei, in quanto che, se con esso si voglia mantenere il criterio, gi\u00e0 approvato, di dare alla Costituzione una linea sobria, la Commissione \u00e8 d\u2019accordo. Aggiunge che l\u2019ordine del giorno gli sembra un po\u2019 pericoloso, perch\u00e9 (e non occorre dirlo all\u2019onorevole Calamandrei, insigne giurista) non siamo nel campo del diritto privato, ma in quello del diritto pubblico, per creare uno <em>status rei publicae.<\/em> Ne si pu\u00f2 dire che fra le norme costituzionali non possano trovar posto anche enunciazioni di princip\u00ee: tutte le Costituzioni li hanno sempre ammessi.<\/p><p>Per quanto riguarda la questione se queste direttive debbano essere inserite negli articoli o nel preambolo, crede che si possa accettare la proposta dell\u2019onorevole Togliatti, di decidere caso per caso nell\u2019esame degli articoli.<\/p><p>Ha notato che molte volte si \u00e8 tenuto a specificare nelle norme positive il loro fine. Ci\u00f2 gli sembra assurdo, in quanto saranno gli studiosi di domani e il legislatore futuro a determinare tali fini.<\/p><p>TARGETTI prega l\u2019onorevole Calamandrei di non insistere nel suo ordine del giorno per una ragione pratica. \u00c8 convintissimo che nel progetto di Costituzione vi sia una pletora di affermazioni etico-politiche; ma \u00e8 parimenti convinto dell\u2019impossibilit\u00e0 di stabilire in un ordine del giorno un criterio discretivo che si possa applicare per eliminare dal progetto soltanto il superfluo che vi possa essere.<\/p><p>D\u2019altra parte, non bisogna dimenticare che un ordine del giorno come quello dell\u2019amico Calamandrei avrebbe trovato una sua logica impostazione prima che le Sottocommissioni iniziassero il loro lavoro. Dare ora delle direttive a chi direttive ha gi\u00e0 seguito, non sembra la cosa pi\u00f9 opportuna, logica e pratica, quando poi ciascuno, nell\u2019esame dei singoli articoli, ha la possibilit\u00e0, anzi, il dovere di ispirarsi a quei concetti che lo guidano in questa materia. L\u2019approvazione dell\u2019ordine del giorno potrebbe trovare dissenzienti anche alcuni di coloro che, di fronte a determinati articoli, sarebbero del parere di attenuare qualche affermazione etico-politica; e, nello stesso tempo, si dovrebbe procedere ad una revisione di tutti gli articoli che contengono affermazioni che si ritengono eccessive o deficienti.<\/p><p>D\u2019altra parte, il ritiro dell\u2019ordine del giorno lascerebbe impregiudicata la questione sollevata dall\u2019onorevole Calamandrei.<\/p><p>GHIDINI rileva che la terza Sottocommissione si \u00e8 attenuta ai criteri generali enunciati dall\u2019onorevole Calamandrei.<\/p><p>Per quanto riguarda, ad esempio, il diritto al lavoro, non ostante che l\u2019onorevole Colitto sostenesse che si tratta di un diritto che non \u00e8 azionabile vigorosamente, la terza Sottocommissione ha ritenuto che questa distinzione non regge in materia di diritto pubblico, secondo le considerazioni esposte dall\u2019onorevole Grassi.<\/p><p>La terza Sottocommissione, d\u2019altra parte, si \u00e8 preoccupata di spogliare pi\u00f9 che fosse possibile gli articoli di enunciazioni di carattere filosofico, politico, morale, sociale, anche perch\u00e9 esse possono, in una legislazione futura, costituire una menomazione della libert\u00e0 del legislatore, cio\u00e8 una menomazione della libert\u00e0 della volont\u00e0 popolare, il che \u00e8 contrario allo spirito democratico che \u00e8 alla base della Repubblica italiana.<\/p><p>PERASSI osserva che l\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Calamandrei contiene due concetti: uno, \u00e8 quello di prevedere un preambolo, l\u2019altro concerne quale deve essere il contenuto della Costituzione.<\/p><p>Dichiara di essere favorevole alla proposta che la Costituzione sia preceduta da un preambolo. Per quanto riguarda invece la determinazione di ci\u00f2 che si deve inserire nella parte articolata, ha l\u2019impressione che l\u2019onorevole Calamandrei sia andato perfino al di l\u00e0 delle idee che sono espresse nel testo del suo ordine del giorno. In particolare ritiene \u2013 come ha detto l\u2019onorevole Grassi, e come ha osservato l\u2019onorevole Mortati, richiamandosi al concetto di Costituzione \u2013 che nella Costituzione non possano trovar posto soltanto norme giuridiche del tipo di quelle accennate, ma anche princip\u00ee e direttive.<\/p><p>A conferma di questa tesi richiama quanto \u00e8 stato fatto nella seconda Sottocommissione per quanto riguarda la distribuzione della competenza legislativa fra lo Stato e la Regione, nel senso che la legge dello Stato, rispetto ad una certa materia, si limita a fissare dei princip\u00ee, delle direttive a cui le leggi della Regione devono conformarsi, e che costituiscono quindi orientamento e limite. Nello stesso modo la Costituzione pu\u00f2 contenere princip\u00ee e direttive che funzionano come limite e come orientamento alle leggi dello Stato.<\/p><p>CALAMANDREI dichiara di ritirare il suo ordine del giorno.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda l\u2019ordine del giorno Bozzi, approvato nella adunanza del 25 ottobre:<\/p><p>\u00ab1\u00b0) La Costituzione dovr\u00e0 essere pi\u00f9 che possibile semplice e chiara, tale che tutto il popolo la possa comprendere\u00bb.<\/p><p>\u00ab2\u00b0) Il testo della Costituzione dovr\u00e0 contenere nei suoi articoli disposizioni concrete di carattere normativo e istituzionale, anche nel campo economico e sociale\u00bb.<\/p><p>\u00ab3\u00b0) La Costituzione dovr\u00e0 limitarsi a norme essenziali di rilevanza costituzionale e di supremazia sopra tutte le altre norme, lasciando lo sviluppo delle disposizioni conseguenti a leggi che non richiedano, per le eventuali modificazioni, il ricorso al processo di revisione costituzionale\u00bb.<\/p><p>TERRACINI presenta il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa Commissione per la Costituzione, riconfermando le direttive enunciate nell\u2019ordine del giorno 25 ottobre, delibera di passare all\u2019esame degli articoli, riservandosi di decidere nel suo corso quali siano le affermazioni di principio che devono trovar posto nel preambolo della Costituzione\u00bb.<\/p><p>LUSSU dichiara di far proprio l\u2019ordine del giorno Calamandrei, sintetizzandolo come segue: \u00abLa Commissione per la Costituzione, richiamato il suo ordine del giorno del 25 ottobre, delibera che nel testo della Costituzione trovino posto le formulazioni di articoli, che hanno carattere di norme giuridiche o stabiliscano anche nel campo economico e sociale diritti che devono essere attuati a cura del legislatore; rinvia ad un sobrio e sintetico preambolo le dichiarazioni di princip\u00ee e di finalit\u00e0 generali d\u2019ordine politico, economico e sociale che la Repubblica si propone\u00bb.<\/p><p>Esprime il suo dissenso dalle affermazioni conclusive che imporrebbero una Costituzione in cui il preambolo non sia inteso come il faro che illumina il legislatore, ma come una parte secondaria, riservando ai singoli articoli affermazioni di principio, che non trovano poi riscontro nella possibilit\u00e0 di applicazione della norma.<\/p><p>\u00c8 convinto che molti colleghi siano sostanzialmente dello stesso parere e chiede che l\u2019ordine del giorno sia posto in votazione.<\/p><p>FABBRI \u00e8 favorevole all\u2019ordine del giorno Calamandrei fatto proprio dal collega Lussu, perch\u00e9 ritiene essenziale rispettare il principio della certezza del diritto, che sarebbe compromesso da norme tendenziali. Ricorda il caos determinato in Italia dalla Carta del lavoro fascista, che stabiliva princip\u00ee bellissimi, ma a proposito della quale si \u00e8 discusso 12 o 13 anni per stabilire se le norme in essa dettate avessero valore di legge o di semplice tendenza. La Carta del lavoro \u00e8 stata riconosciuta come testo di legge soltanto il giorno in cui crollava il regime che l\u2019aveva fatta.<\/p><p>CONTI osserva che i due ordini del giorno Lussu e Terracini non sono fra di loro contradittori, in quanto tendono a stabilire il modo di distribuire la materia nel testo della Costituzione con un criterio di praticit\u00e0. L\u2019ordine del giorno Lussu invita a questa praticit\u00e0 e l\u2019ordine del giorno Terracini ne determina l\u2019attuazione.<\/p><p>Dichiara pertanto che voter\u00e0 l\u2019ordine del giorno Lussu.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di associarsi alle osservazioni dell\u2019onorevole Conti.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019ordine del giorno Lussu.<\/p><p>(<em>Non<\/em> \u00e8 <em>approvato<\/em>).<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Pone ai voti l\u2019ordine del giorno Terracini.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 19.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Amadei, Ambrosini, Basso, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Caristia, Cevolotto, Colitto, Conti, De Michele, De Vita, Di Giovanni, Di Vittorio, Domined\u00f2, Dossetti, Fabbri, Fanfani, Federici Maria, Fuschini, Ghidini, Giua, Grassi, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Pira, La Rocca, Leone Giovanni, Lombardo, Lussu, Mannironi, Marchesi, Marinaro, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Paratore, Perassi, Pesenti, Rapelli, Ravagnan, Rossi, Ruini, Targetti, Taviani, Terracini, Togliatti, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni e Zuccarini.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Bordon, Canevari, Castiglia, Codacci Pisanelli, Corsanego, Einaudi, Farini, Finocchiaro Aprile, Lucifero, Mancini, Mastrojanni, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Mol\u00e8, Patricolo, Piccioni, Porzio e Togni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE ADUNANZA PLENARIA 8. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 28 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI INDICE Sulle direttive di massima per la redazione del progetto di Costituzione Presidente \u2013 Caristia \u2013 La Pira \u2013 Lussu \u2013 Calamandrei \u2013 Togliatti \u2013 Colitto \u2013 Mortati \u2013 Dossetti \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2364,1646,2017,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[88,72],"tags":[],"post_folder":[107],"class_list":["post-4896","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-11cc","category-commissione-per-la-costituzione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4896","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4896"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4896\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7615,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4896\/revisions\/7615"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4896"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4896"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4896"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=4896"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}