{"id":4887,"date":"2023-10-15T21:45:03","date_gmt":"2023-10-15T19:45:03","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4887"},"modified":"2023-10-21T10:38:15","modified_gmt":"2023-10-21T08:38:15","slug":"seduta-di-venerdi-25-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=4887","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 25 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4887\" class=\"elementor elementor-4887\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7012382 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"7012382\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4007a67\" data-id=\"4007a67\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8061156 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"8061156\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19461025sed006cc.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4072350 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4072350\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p><strong>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/strong><\/p><p><strong>ADUNANZA PLENARIA<\/strong><\/p><p>6.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 25 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>RUINI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Sui lavori delle Sottocommissioni <\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Bozzi \u2013 Zuccarini \u2013 Targetti \u2013 Ambrosini \u2013 Cappi \u2013 Colitto \u2013 Togliatti \u2013 Grassi \u2013 Leone Giovanni \u2013 Giua \u2013 Ghidini \u2013 Conti \u2013 Piccioni.<\/p><p><strong>Sulle direttive di massima per la redazione del progetto di costituzione<\/strong><\/p><p>Perassi \u2013 Bozzi \u2013 Dossetti \u2013 Mortati \u2013 Mastrojanni \u2013 Calamandrei \u2013 De Vita \u2013 Colitto \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Togliatti \u2013 Cevolotto \u2013 Fanfani \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Piccioni \u2013 Basso \u2013 Giua \u2013 Presidente \u2013 Tupini.<\/p><p>La seduta comincia alle 9.20.<\/p><p>Sui lavori delle Sottocommissioni.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che nell\u2019ultima adunanza plenaria si constat\u00f2 che la Commissione non avrebbe potuto ultimare i suoi lavori in modo da presentare il progetto completo della Costituzione entro la data del 20 ottobre fissata dall\u2019Assemblea. I Presidenti delle tre Sottocommissioni vennero invitati ad esporre a che punto ciascuna di queste era giunta nell\u2019assolvimento del proprio compito ed entro quanto tempo avrebbe potuto completare il proprio lavoro. Il Presidente della prima Sottocommissione, onorevole Tupini, disse che contava di presentare tutti gli articoli approvati entro il mese di ottobre; quello della seconda, onorevole Terracini, dichiar\u00f2 che per il 20 ottobre contava di poter presentare almeno la parte del progetto relativa alle autonomie locali, la cui elaborazione era affidata ad uno speciale Comitato, ma che, data la ingente mole del lavoro assegnato alla seconda Sottocommissione, non poteva prevedere a quale data quest\u2019ultima avrebbe potuto ultimare tutto il lavoro; il Presidente della terza Sottocommissione, onorevole Ghidini, assicur\u00f2 che questa contava di ultimare il lavoro entro dieci giorni.<\/p><p>In base a tali dichiarazioni e previsioni, calcolando in pi\u00f9 il tempo necessario per l\u2019esame in adunanza plenaria, la Commissione ritenne che pel 15 novembre avrebbe potuto essere pronta per essere presentata alla Costituente la parte della Costituzione che riguarda i diritti ed i doveri dei cittadini (ed \u00e8 in certo modo, se non per volume, per contenuto, la met\u00e0 della Costituzione); e sarebbero state altres\u00ec pronte, dell\u2019altra met\u00e0 (struttura e funzionamento dello Stato) le norme relative all\u2019autonomia regionale. La Commissione unanime deliber\u00f2 di fare in questo senso comunicazione al Presidente dell\u2019Assemblea Costituente.<\/p><p>Cos\u00ec fu fatto.<\/p><p>In realt\u00e0 soltanto la terza Sottocommissione ha potuto confermare le sue previsioni. Il suo lavoro \u00e8 ormai ultimato. \u00c8 ancora in corso, e non potr\u00e0 finire entro il mese d\u2019ottobre, come le altre Sottocommissioni avevano sperato, il lavoro della prima per gli altri articoli dei diritti e doveri dei cittadini e della seconda per la autonomia regionale. Viene dunque meno la possibilit\u00e0 di aver pronte queste materie per presentarle alla Costituente entro il 15 novembre.<\/p><p>Cos\u00ec stando le cose, bisogna riesaminare quali potranno essere i termini di adempimento del compito, e precisare il metodo dei lavori.<\/p><p>L\u2019Ufficio di Presidenza, messo di fronte alla realt\u00e0, ha, in una sua recente-riunione, considerato il modo pi\u00f9 rapido di svolgimento. Tenendo conto che il regolamento interno della Commissione deferisce all\u2019Ufficio stesso di coordinare di mane in mano i lavori delle Sottocommissioni, e che in una delle prime sedute plenarie fu previsto che a tale effetto le sedute della Sottocommissione e della Commissione plenaria si sarebbero avvicendate, l\u2019Ufficio di Presidenza ha proposto di portare alla Commissione plenaria gli articoli gi\u00e0 definiti dalla prima Sottocommissione che riguardano i \u00abrapporti civili\u00bb e che possono stare a s\u00e9. Invece per i rapporti \u00abeconomico-sociali\u00bb si \u00e8 avuta un\u2019interferenza fra i lavori della prima e della terza Sottocommissione, che hanno elaborato, ciascuna per suo conto, articoli su identici argomenti; e ci\u00f2 richiede un coordinamento di particolare natura, e quindi ancora qualche tempo.<\/p><p>La prima Sottocommissione non ha aderito all\u2019idea dell\u2019Ufficio di Presidenza, ritenendo che gli articoli da essa formulati non possano sottoporsi alla Commissione plenaria, se non dopo che la Sottocommissione abbia esaurito tutto il suo lavoro.<\/p><p>Sorgono dunque questioni di metodo, sulle quali l\u2019attuale adunanza deve pronunciarsi. Invita i membri della Commissione ad esprimere la loro opinione.<\/p><p>BOZZI, considerando che la prima Sottocommissione \u00e8 dell\u2019avviso di non portare all\u2019esame della Commissione plenaria soltanto una parte del suo lavoro, perch\u00e9 i vari argomenti sono fra di loro connessi, ritiene che la Commissione plenaria possa anzitutto intraprendere l\u2019esame dello schema relativo alle autonomie regionali, argomento che investe tutta la struttura dello Stato ed \u00e8 quindi pregiudiziale rispetto a tutti gli altri problemi. Crede che ci\u00f2 potr\u00e0 avvenire al massimo fra una ventina di giorni.<\/p><p>ZUCCARINI crede che non ci si debba fare illusioni sulla rapida conclusione del lavoro delle Sottocommissioni e della Commissione plenaria; allo stato attuale egli \u00e8 d\u2019avviso che occorreranno ancora almeno due mesi prima che esso sia terminato, per cui propone che si richieda una ulteriore proroga alla Presidenza dell\u2019Assemblea.<\/p><p>Osserva quindi che, contrariamente a quanto avviene per la prima e la terza Sottocommissione, i lavori della seconda che investono tutta la struttura dello Stato, sono abbastanza indietro e non gi\u00e0 perch\u00e9 la Sottocommissione non abbia lavorato, ma per il numero e l\u2019ampiezza delle questioni che essa deve risolvere. Contrariamente all\u2019opinione dell\u2019onorevole Bozzi, non crede che il progetto per le autonomie regionali possa essere pronto tanto presto, e anche quando il Comitato di redazione avr\u00e0 completato il suo progetto, questo dovr\u00e0 passare all\u2019esame della Sottocommissione, che potr\u00e0 anche rivederlo. Chiuso il lavoro delle tre Sottocommissioni, incomincer\u00e0 quello della Commissione che, in sedute plenarie, dovr\u00e0 discutere, rivedere, coordinare le decisioni adottate in un progetto di Carta costituzionale da presentare all\u2019Assemblea.<\/p><p>Per quanto riguarda poi il metodo di lavoro della Commissione, non \u00e8 del parere di isolare e spezzettare l\u2019esame dei singoli argomenti e ritiene invece che l\u2019esame debba essere iniziato solo allorch\u00e9 la Commissione avr\u00e0 redatto il progetto definitivo.<\/p><p>TARGETTI osserva che la maggiore preoccupazione deve essere quella di predisporre un buon testo costituzionale. Ci\u00f2 deve essere fatto indubbiamente nel minor tempo possibile, ma senza sacrificare le esigenze di un attento esame dei singoli problemi alle angustie di un limite di tempo prefissato.<\/p><p>Non \u00e8 del parere che la Commissione debba attendere che tutte le singole parti del progetto siano pronte per iniziarne l\u2019esame: vi sono realmente delle parti quasi indipendenti, che possono essere esaminate a s\u00e9. Per esempio, quando siano terminati i lavori della prima e della terza Sottocommissione, si pu\u00f2 benissimo affrontare l\u2019esame della prima parte del progetto di Costituzione.<\/p><p>Non crede neppure che sia necessario portare all\u2019Assemblea Costituente il progetto solo quando sia completo, e ricorda in proposito che in Francia la Costituente ha esaminato ed approvato vari articoli della Costituzione, mentre le Sottocommissioni seguitavano a lavorare ciascuna nel proprio campo. Non pensa tuttavia che si possa portare dinanzi all\u2019Assemblea Costituente la parte isolata, concernente le autonomie locali, perch\u00e9 fra queste e l\u2019organizzazione dello Stato esistono vincoli molto stretti: per esempio il problema della formazione della seconda Camera \u00e8 strettamente connesso a quello della creazione dell\u2019ente regione. Ma la parte risultante dai lavori della prima e della terza Sottocommissione, dopo l\u2019approvazione della Commissione plenaria, pu\u00f2, a suo avviso, essere discussa dall\u2019Assemblea Costituente.<\/p><p>AMBROSINI riconosce che si pu\u00f2 discutere una parte del progetto di Costituzione, ma richiama l\u2019attenzione sopra una esigenza logica.<\/p><p>L\u2019Italia deve presentarsi al mondo con un volto nuovo e quindi la prima discussione che dovr\u00e0 farsi sar\u00e0 quella relativa alla nuova impostazione della societ\u00e0 italiana e dello Stato; quindi quella riguardante i diritti ed i doveri dei cittadini. Il problema, invece, delle autonomie regionali e locali \u00e8, per le stesse esigenze logiche, il secondo che deve essere affrontato. Il Comitato che deve studiare e redigere gli articoli sulle autonomie ha lavorato intensamente, tenendo spesso anche due sedute nello stesso giorno. I suoi componenti sono compresi della gravit\u00e0 estrema del compito ed hanno la sensazione che trattano il punto pi\u00f9 delicato e complesso della nuova organizzazione dello Stato; affretteranno la conclusione del loro lavoro per sottoporre alla Commissione il progetto articolato con la relazione illustrativa delle singole disposizioni. Pur impegnandosi a presentare al pi\u00f9 presto tale progetto, riaffermano per\u00f2 l\u2019opportunit\u00e0 che venga discusso dopo quello relativo alla Dichiarazione dei diritti.<\/p><p>CAPPI concorda con l\u2019onorevole Zuccarini nel ritenere che sia necessario presentare alla Costituente il testo completo del progetto di Costituzione, per l\u2019evidente interdipendenza che vi \u00e8 fra le varie sue parti, e quindi per il pericolo che si possano prendere decisioni contraddittorie. Ma da questa premessa non deriva che anche per la Commissione plenaria occorra procedere egualmente. Questa non delibera in via definitiva, e pu\u00f2 occuparsi partitamente ed in successione di tempo delle singole parti del progetto.<\/p><p>Propone, quindi, che all\u2019Assemblea Costituente sia presentato il progetto di Costituzione solo quando sia stato integralmente approvato dalla Commissione, ma che la Commissione si occupi delle singole sue parti man mano che esse saranno state apprestate dalle Sottocommissioni.<\/p><p>COLITTO, interpretando il pensiero dei componenti la terza Sottocommissione, prega i colleghi della prima di ritornare sulla loro decisione e consentire il coordinamento degli articoli, che hanno gi\u00e0 formato oggetto di discussione e sono stati formulati.<\/p><p>Non comprende perch\u00e9 la prima Sottocommissione intenda prima compiere integralmente il suo lavoro, quando la terza Sottocommissione ha formulato degli articoli che benissimo possono essere coordinati con quelli che sono stati redatti dai componenti della prima Sottocommissione. Le due Sottocommissioni si sono occupate del lavoro, della propriet\u00e0, dell\u2019impresa, e non v\u2019\u00e8 ragione per cui la Commissione plenaria non possa coordinare i risultati cui le due Sottocommissioni sono pervenute.<\/p><p>TOGLIATTI desidera precisare il punto di vista che egli ha espresso in seno alla prima Sottocommissione, e che \u00e8 stato suffragato dall\u2019opinione degli altri commissari.<\/p><p>Il lavoro della Commissione plenaria \u00e8 diverso da quello delle Sottocommissioni e da quello dell\u2019Assemblea Costituente. La Commissione e le sue Sottocommissioni formano un tutto, il quale ha un compito di studio e di preparazione, ed \u00e8 difficile arrivare ad una conclusione definitiva, se non si conosce il modo come viene condotto tutto il lavoro. Ogni Sottocommissione segue la sua strada ed arriva a determinate conclusioni provvisorie. Vi sono delle interferenze fra le tre Sottocommissioni, e molte ve ne sono particolarmente fra la prima e la terza, per cui si dovr\u00e0 procedere ad una discussione in sede mista; ma non sar\u00e0 possibile giungere a una redazione definitiva se non si avr\u00e0 davanti agli occhi il lavoro preparatorio di tutte le Sottocommissioni, cio\u00e8 se non si potr\u00e0 tener conto di tutto quello che \u00e8 stato fatto.<\/p><p>Non pu\u00f2 esistere una parte della Costituzione che possa essere disgiunta dal rimanente e redatta definitivamente a s\u00e9. Cos\u00ec, ad esempio, se si discutesse il tema della regione avulso dal resto, taluno avrebbe le sue riserve mentali, perch\u00e9 penserebbe che accetta quella determinata forma di regionalismo, se la Costituzione gli garantisce in un altro capitolo qualche altra cosa. Quindi il lavoro della Commissione deve essere unitario e inscindibile, compiuto su tutto l\u2019insieme dei risultati delle tre Sottocommissioni. Pensa, tuttavia, che quando la Commissione plenaria abbia concluso su un punto in modo definitivo, questo punto possa essere portato all\u2019Assemblea Costituente, e intende dire che si tratti non di una piccola parte, ma di un capitolo intero, come, ad esempio, quello relativo alla dichiarazione dei diritti.<\/p><p>Crede pure che sia giunto il momento in cui si pu\u00f2, con un certo frutto, incominciare un lavoro preparatorio di coordinamento redazionale. Cos\u00ec, fra i testi preparati dalla prima e dalla terza Sottocommissione vi sono punti di contatto, ma anche differenze di formulazione, che d\u00e0nno appunto la possibilit\u00e0 di un lavoro preparatorio di coordinamento. Questo lavoro per\u00f2 non deve essere compiuto dalle due Sottocommissioni riunite, per evitare il rinnovarsi di tutta la discussione. Occorre affidarlo alle Presidenze, le quali potrebbero esse portare il risultato del proprio lavoro, ognuna alla propria Sottocommissione.<\/p><p>Quanto alle preoccupazioni espresse dal Presidente circa il ritardo dei lavori per la Costituzione, riconosce che la situazione \u00e8 spiacevole, ma forse fu fatto eccessivo affidamento sulle possibilit\u00e0 di lavoro quando si fiss\u00f2 un termine cos\u00ec breve, dato specialmente il periodo estivo che non poteva non rallentare il lavoro. \u00c8 comunque da ritenere che durante il mese di ottobre la prima e la terza Sottocommissione avranno esaurito il loro compito e forse anche la seconda.<\/p><p>All\u2019inizio del mese di novembre potrebbe dunque cominciare il lavoro di coordinamento che egli ha suggerito, in modo che nella seconda met\u00e0 di novembre si potrebbe passare alla discussione nella Commissione plenaria e incominciare a tracciare il quadro completo della Costituzione.<\/p><p>GRASSI rileva che l\u2019onorevole Togliatti ha esposto il pensiero della prima Sottocommissione, la quale ha ritenuto che non fosse possibile discutere in sede di Commissione sui diritti civili, senza prima aver definito in sede di Sottocommissione tutto il complesso della dichiarazione dei diritti. Si pu\u00f2 tuttavia ritenere che la parte della dichiarazione dei diritti possa considerarsi a s\u00e9 ed in certo modo indipendente da quella che riguarda la struttura dello Stato, e possa quindi esser discussa dalla Commissione plenaria. Si darebbe cos\u00ec l\u2019impressione di affrettare i lavori per il licenziamento delle parti da sottoporre all\u2019Assemblea Costituente.<\/p><p>Come segretario della prima Sottocommissione, osserva che, se si vuole aspettare il completamento del lavoro di questa, indubbiamente occorrer\u00e0 ancora un certo tempo, perch\u00e9, esaurito il tema dei diritti civili, rimangono ancora da esaminare quelli riguardanti la scuola, la famiglia, ecc., la cui discussione richieder\u00e0 inevitabilmente tutto il mese di novembre.<\/p><p>Quindi, pur riconoscendo che il lavoro di coordinamento si pu\u00f2 iniziare sin da ora da parte dei Presidenti e dei Relatori delle due Sottocommissioni, e proponendo, quale lieve modifica alla proposta dell\u2019onorevole Togliatti, che si portino all\u2019esame della Commissione plenaria, indipendentemente dalla parte riguardante la struttura dello Stato, gli articoli concernenti il lavoro formulati dalla prima e dalla terza Sottocommissione, attira l\u2019attenzione sul tempo che \u00e8 evidentemente ancor necessario per compiere l\u2019intero lavoro.<\/p><p>LEONE GIOVANNI osserva come a favore della tesi di portare l\u2019intero testo della Costituzione all\u2019Assemblea Costituente valga anche la considerazione che, prima di iniziare la discussione, occorre lasciare all\u2019opinione pubblica del paese, la possibilit\u00e0 di formarsi. I deputati devono infatti preoccuparsi di rappresentare nel modo pi\u00f9 genuino le opinioni prevalenti nel Paese, e d\u2019altra parte \u00e8 necessario rendersi conto dell\u2019orientamento che anche presso gli studiosi provocher\u00e0 il progetto di Costituzione.<\/p><p>Allo scopo di questa necessaria preparazione dell\u2019opinione pubblica, non \u00e8 possibile presentare alla Costituente il progetto di Costituzione a parti distaccate.<\/p><p>Quanto al lavoro di coordinamento tra le proposte della prima e quelle della terza Sottocommissione, \u00e8 d\u2019avviso che debba esser fatto dalle due Sottocommissioni riunite insieme, perch\u00e9 le rispettive Presidenze possono soltanto fino ad un certo limite sostituirsi a quelle.<\/p><p>Avendo dato una scorsa al testo preparato dalle due Sottocommissioni, crede che qualche punto sia ancora da discutere, e che questa discussione possa essere fatta utilmente solo dalle due Sottocommissioni riunite, in attesa di portare il lavoro complessivo all\u2019esame della Commissione plenaria.<\/p><p>GIUA rileva che la Commissione si trova dinanzi ad un problema che bisogna cercar di risolvere nel miglior modo. Si tratta di vedere se, procrastinando i lavori di coordinamento, si riuscir\u00e0 ad approvare il testo della Costituzione entro i dodici mesi assegnati come massimo all\u2019Assemblea Costituente. Teme che, se si rimandasse il lavoro di coordinamento degli articoli gi\u00e0 formulati dalla prima e dalla terza Sottocommissione (mentre la fine dei lavori della seconda per ora non \u00e8 prevedibile), si dovrebbe chiedere una proroga per la Costituente, ci\u00f2 che farebbe pessima impressione al Paese, il quale \u2013 e parla per aver sentito il pensiero delle classi lavoratrici del Nord \u2013 attende che si giunga rapidamente alla fine di questi lavori. Non \u00e8 pensabile che in dodici mesi una Costituente non possa formulare una Carta costituzionale.<\/p><p>\u00c8 quindi del parere di presentare alla Costituente il testo completo; ma affinch\u00e9 questo sia possibile, \u00e8 necessario procedere prima al coordinamento del lavoro gi\u00e0 compiuto dalla prima e dalla terza Sottocommissione, che pu\u00f2 essere staccato da quello della seconda. L\u2019Assemblea Costituente potr\u00e0 discutere di questa parte, e il Paese non avr\u00e0 motivo di preoccuparsi per il fatto di non avere un progetto di Carta costituzionale gi\u00e0 completo. Se mai, sar\u00e0 questo un problema riguardante la Commissione. Si tratta, dunque, di stabilire se, distaccati dal lavoro della seconda Sottocommissione, gli argomenti esaminati dalla prima e dalla terza possano essere utilmente discussi. Propone in conseguenza che le Presidenze della prima e della terza Sottocommissione provvedano nel tempo pi\u00f9 breve possibile al coordinamento degli articoli da queste formulati.<\/p><p>Ci\u00f2 di cui oggi occorre preoccuparsi esclusivamente \u00e8 di giungere al termine del lavoro nei dodici mesi, perch\u00e9 sarebbe grave per il Paese la domanda di prolungamento dei lavori della Costituente. Pu\u00f2 darsi che chi ha stabilito il termine massimo di dodici mesi abbia errato; ma si deve cercar di correggere questo errore, e con un certo impegno i lavori in corso possono essere abbreviati. Nella terza Sottocommissione si \u00e8 discusso per settimane su determinati argomenti, perch\u00e9 quando bisognava pur giungere ad una decisione, nessuno voleva decidersi. Ora, questo \u00e8 un problema di volont\u00e0. I deputati sono uomini di partito che, dinanzi a determinati problemi, hanno degli impegni in relazione con le loro ideologie, ma in relazione anche col programma che \u00e8 imposto dalle masse aderenti ai loro partiti. Ad un determinato momento occorre decidersi. E forse anche il ritardo nei lavori della seconda Sottocommissione dipende dal fatto che su determinati problemi, quando si tratta di decidere, nessuno vuol giungere all\u2019atto conclusivo.<\/p><p>GHIDINI precisa che l\u2019Ufficio di Presidenza ha gi\u00e0 deciso che la prima e la terza Sottocommissione debbano mettersi a contatto allo scopo di coordinare i relativi lavori per quanto attiene ai cos\u00ec detti temi misti. Si possono quindi senz\u2019altro fissare delle adunanze, alle quali interverranno il Consiglio di presidenza ed i relatori.<\/p><p>PRESIDENTE rileva come l\u2019onorevole Ambrosini abbia accennato alle preoccupazioni con cui il Comitato di redazione della parte che riguarda le autonomie locali ha proceduto nel suo lavoro, appunto per il desiderio concreto di trovare una soluzione, di far presto e, se possibile, bene. Questa preoccupazione \u00e8 condivisa da tutti, perch\u00e9 tutti sono compresi della necessit\u00e0 di fare una Costituzione seria. Per questo, naturalmente, occorre del tempo. Ma bisogna pure tener presente anche un\u2019altra esigenza. Il Paese vuole uscire dal provvisorio. Questa necessit\u00e0 \u00e8 assoluta e, nella sua qualit\u00e0 di Presidente, ma anche nella sua qualit\u00e0 di deputato, di cittadino, deve farla presente. Non \u00e8 possibile chiedere una proroga, oltre il limite-massimo di un anno stabilito dalla legge che ha dato vita alla Costituente. E la Costituente deve avere un tempo sufficiente, per potere esaminare ed approvare il progetto della Costituzione oltre la legge elettorale.<\/p><p>Senza dubbio, per una esigenza logica, l\u2019ideale sarebbe quello di poter presentare alla Costituente il progetto nel suo complesso; ma, a prescindere dal fatto che ci\u00f2 non \u00e8 avvenuto in molte Assemblee Costituenti di altri paesi, si tratta di vedere se, per questo ideale, si pu\u00f2 venir meno all\u2019altra esigenza, di fare la Costituzione nel tempo stabilito. Bisogna scegliere il minore dei due mali e cercare una soluzione che permetta di non lasciar trascorrere il termine che alla Costituente \u00e8 stato fissato.<\/p><p>Sono state presentate due proposte concrete: la prima \u00e8 che la Commissione plenaria debba esaminare il progetto di Costituzione nella sua pienezza, ma possa, quando abbia deliberato su una parte di essa, sottoporre questa parte all\u2019Assemblea Costituente; la seconda \u00e8 che la Commissione possa esaminare anche parti separate del progetto, a mano a mano che sono completate, salvo a presentare alla Costituente il progetto tutto intero.<\/p><p>Circa le parti che potrebbero essere esaminate separatamente, una proposta indica le autonomie locali, l\u2019altra i diritti e i doveri dei cittadini. Si propone cio\u00e8, da un lato, di accelerare i lavori per le autonomie regionali, in modo che la Costituente possa, se crede, occuparsi di questo tema mentre si attende il completamento delle altre parti del progetto. Da un altro lato si propone di accelerare il lavoro di coordinamento degli articoli formulati dalla prima e dalla terza Sottocommissione, in modo che esso possa essere ultimato al pi\u00f9 presto. Non si riuscir\u00e0 a completarlo nei termini precedentemente previsti, ma si dovrebbe far di tutto affinch\u00e9 entro le prime settimane di novembre la Commissione plenaria potesse lavorare. Il coordinamento spetter\u00e0 all\u2019Ufficio di presidenza, e potr\u00e0 esser fatto insieme coi Relatori e, se si vuole, anche insieme ad altri membri delle Sottocommissioni; dopo di che gli articoli passeranno alla Commissione plenaria.<\/p><p>Questi sono i punti su cui la Commissione si deve pronunciare.<\/p><p>TARGETTI precisa la sua proposta in questo senso: dopo eseguito il coordinamento dei lavori della prima e della terza Sottocommissione, il risultato dovrebbe essere portato alla discussione della Commissione plenaria, lasciando impregiudicata la questione della presentazione all\u2019Assemblea Costituente di tutto il testo della Costituzione o di parti di esso.<\/p><p>CONTI presenta il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa Commissione per la Costituzione delibera:<\/p><p>1\u00b0) che all\u2019Assemblea Costituente si deve presentare il progetto integrale della Costituzione;<\/p><p>2\u00b0) che si autorizza il coordinamento dei risultati della prima e della terza Sottocommissione;<\/p><p>3\u00b0) che la Commissione plenaria sia convocata per tale discussione per il giorno 10 novembre\u00bb.<\/p><p>Crede che queste proposte possano raccogliere i consensi di alcuni commissari, e attira l\u2019attenzione sul fatto, ricordato dall\u2019onorevole Togliatti, che la Commissione \u00e8 soprattutto una Commissione di studio.<\/p><p>\u00c8 assolutamente necessario che il progetto di Costituzione sia presentato all\u2019Assemblea nella sua integralit\u00e0, perch\u00e9 esso pu\u00f2 interessare moltissimo i componenti delle Commissioni ed una ristretta cerchia di studiosi, ma deve interessare soprattutto il Paese. Occorre avere la collaborazione del Paese; e quando l\u2019Assemblea Costituente si riunir\u00e0 per deliberare, il Paese dovr\u00e0 essere al corrente di quello che si sar\u00e0 fatto, affinch\u00e9 si possano risparmiare complicazioni e il progetto di Costituzione possa ottenere quella votazione altissima, che \u00e8 nell\u2019augurio di tutti.<\/p><p>Ma occorre intanto cominciare a raccogliere i risultati dei lavori finora compiuti.<\/p><p>La prima e la terza Sottocommissione hanno lavorato ed esistono gi\u00e0 17 articoli approvati dalla prima. Se l\u2019Ufficio di Presidenza procede al coordinamento di questi 17 articoli con i risultati degli studi della terza Sottocommissione, si pu\u00f2 iniziare, in seduta plenaria, la discussione di questi articoli e compiere il primo passo sulla via delle conclusioni.<\/p><p>Giustificato cos\u00ec il suo ordine del giorno, chiede su questo la votazione, eventualmente, per divisione.<\/p><p>GIUA osserva che la proposta Conti \u00e8 limitativa della proposta Targetti di discutere il lavoro compiuto dalla prima e dalla terza Sottocommissione: infatti i 17 articoli formulati dalla prima non hanno niente a che vedere coi lavori della terza Sottocommissione.<\/p><p>GHIDINI non ha alcuna difficolt\u00e0 \u2013 e ritiene non l\u2019abbiano neppure i componenti della terza Sottocommissione \u2013 a che sia presentato alla Commissione plenaria il lavoro comune della prima e della terza Sottocommissione. Deve tuttavia osservare che \u00e8 impossibile che il lavoro di revisione e di coordinamento sia compiuto entro il 10 novembre. Non sar\u00e0 soltanto un lavoro di revisione formale di questi articoli e degli articoli della prima Sottocommissione, che riguardano le stesse materie; ma anche qualche cosa di sostanziale, perch\u00e9 esistono divergenze fondamentali fra le formulazioni della prima e quelle della terza Sottocommissione, relative ai medesimi problemi. Pensa \u2013 ed in questo interpreta il pensiero di taluni membri della terza Sottocommissione \u2013 che l\u2019Ufficio di Presidenza, per disposizione regolamentare, abbia il dovere di occuparsi di questa definizione delle posizioni della prima e della terza Sottocommissione, convocando anche i Relatori. Ma, poich\u00e9 appunto si tratta di un lavoro di sostanza e non di forma, non vorrebbe che si alterasse ci\u00f2 che \u00e8 consacrato nelle articolazioni della prima e della terza Sottocommissione. Quindi, il Consiglio di Presidenza deve convocarsi per una prima revisione, che avr\u00e0 carattere puramente formale, ma poi sar\u00e0 utile \u2013 o potr\u00e0 essere necessario, o sar\u00e0 richiesto dai membri delle due Sottocommissioni \u2013 che queste si adunino insieme, per evitare mutamenti sostanziali, che potrebbero alterare le deliberazioni dell\u2019una e dell\u2019altra.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la proposta dell\u2019onorevole Ghidini riguarda una modalit\u00e0, che modifica la proposta dell\u2019onorevole Togliatti e che potr\u00e0 essere discussa dopo.<\/p><p>PICCIONI riconosce la necessit\u00e0 di un coordinamento dei lavori della prima con quelli della terza Sottocommissione, ma crede che l\u2019Ufficio di Presidenza non basti a farlo, per le ragioni soprattutto che sono state messe in rilievo dall\u2019onorevole Ghidini, e cio\u00e8 perch\u00e9 si tratta di un coordinamento non solo formale, ma anche di sostanza, che pu\u00f2 incidere sulle deliberazioni prese dalle due Sottocommissioni. D\u2019altra parte, se questo coordinamento fosse demandato alle due Sottocommissioni riunite, si appesantirebbe il lavoro, perch\u00e9 probabilmente si ripeterebbero le discussioni fatte nell\u2019una e nell\u2019altra Sottocommissione. Crede perci\u00f2 che sarebbe pi\u00f9 pratico che ciascuna Sottocommissione nominasse nel proprio seno un ristretto Comitato, come si \u00e8 fatto per il problema delle autonomie. I due Comitati procederebbero, insieme con l\u2019Ufficio di Presidenza, al lavoro di coordinamento.<\/p><p>Ritiene poi intempestivo il decidere oggi se il lavoro finale di coordinamento dovr\u00e0 essere riportato davanti alle due Sottocommissioni riunite. Si vedr\u00e0 il risultato del lavoro di coordinamento: se vi saranno divergenze, per le quali non si sia trovata una soluzione concorde, si dovranno riconvocare, almeno per riesaminare i punti pi\u00f9 controversi, le due Sottocommissioni.<\/p><p>Per quanto si riferisce ai lavori della Commissione plenaria, ritiene \u2013 in contrasto con quello che ha detto l\u2019onorevole Togliatti \u2013 che in seno alla Commissione plenaria si possa effettivamente cominciare ad affrontare l\u2019esame delle parti gi\u00e0 concordate, perch\u00e9 \u00e8 esatto che la Commissione plenaria deve preparare un progetto definitivo, ma la giusta preoccupazione di avere davanti a s\u00e9 il quadro completo di tutta la Costituzione, nell\u2019ambito della Commissione, i cui componenti hanno conoscenza dei problemi dibattuti nelle tre Sottocommissioni, si pu\u00f2 superare pi\u00f9 facilmente che non nell\u2019Assemblea Costituente, dove circa 500 deputati conoscono solo assai incompletamente i lavori delle Sottocommissioni.<\/p><p>Non ha, quindi, alcuna difficolt\u00e0 a che la Commissione plenaria affronti la discussione sulle singole parti della Costituzione, anche prima che le tre Sottocommissioni abbiano esaurito i loro lavori. Dinanzi alla Costituente, invece, occorre presentare un progetto integrale e definitivo, per le ragioni che sono state addotte ed anche perch\u00e9 l\u2019Assemblea non conosce completamente i dibattiti e le discussioni svoltesi nelle singole Sottocommissioni.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e, poich\u00e9 \u00e8 evidente che il problema pi\u00f9 urgente \u00e8 quello del coordinamento dei lavori compiuti dalla prima e dalla terza Sottocommissione, mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Piccioni che ciascuna delle due Sottocommissioni nomini un apposito Comitato e che i due Comitati si riuniscano insieme e, con l\u2019Ufficio di Presidenza, provvedano al coordinamento.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Comunica che pregher\u00e0 le due Sottocommissioni di designare oggi stesso i rispettivi rappresentanti, in modo che si possa procedere al coordinamento.<\/p><p>Circa la questione di come il risultato di questo lavoro debba essere portato alla Commissione plenaria, vi sono due proposte: una nel senso che, mano a mano che si raggiunge la completezza per una determinata parte, questa, sia portata alla Commissione; l\u2019altra nel senso che la Commissione non inizi il suo esame prima che le sia rimesso il progetto integrale.<\/p><p>TOGLIATTI desidera chiarire che egli ha espresso una opinione differente da quella degli onorevoli Piccioni e Targetti; l\u2019opinione, cio\u00e8, che prima di iniziare una discussione su una parte sostanziale, la Commissione plenaria debba avere sotto gli occhi tutte le parti del progetto, almeno nelle grandi linee. Non \u00e8 contrario a che, per abbreviare, si prenda in esame una parte; ma vorrebbe che in pari tempo le altre Sottocommissioni dessero almeno una idea generale dei risultati dei loro lavori e degli eventuali punti di dissenso.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta che quando una parte del lavoro delle Sottocommissioni sia completa, possa essere portata all\u2019esame della Commissione plenaria.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Dichiara che terr\u00e0 conto della considerazione Togliatti, che sia opportuno che le altre Sottocommissioni comunichino a mano a mano alla Commissione plenaria le linee generali del loro lavoro.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019Assemblea Costituente \u00e8 evidente che deve essere essa stessa giudice del modo con cui i suoi lavori potranno svolgersi, e lo decider\u00e0 quando, alla sua prima seduta, il Presidente della Costituente legger\u00e0 le comunicazioni della Commissione sullo stato dei lavori. Propone perci\u00f2 che la questione sia esaminata dopo il 15 venturo, quando sar\u00e0 possibile precisare quale sar\u00e0 la comunicazione da fare all\u2019Assemblea Costituente.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>(<em>La seduta, sospesa alle 11.05, \u00e8 ripresa alle 11.25<\/em>).<\/p><p>Sulle direttive di massima per la redazione del progetto di Costituzione.<\/p><p>PERASSI osserva che la presente riunione \u00e8 stata indetta dall\u2019Ufficio di Presidenza della Commissione ai sensi dell\u2019articolo 6 del Regolamento della Commissione stessa, il quale prevede che l\u2019Ufficio di Presidenza pu\u00f2 indire in ogni momento riunioni plenarie allo scopo di fissare delle direttive di massima da seguire della redazione del testo del progetto. Nelle tre Sottocommissioni i lavori si sono svolti senza un progetto preparato da altri, per costruire pietra su pietra il nuovo edificio costituzionale. Manca ancora, per forza di cose, il cemento che deve unire in un tutto armonico le varie norme elaborate, e manca il coordinamento che implica un passaggio dalla analisi alla sintesi.<\/p><p>Ritiene che l\u2019attenzione della Commissione debba soprattutto essere rivolta a due punti.<\/p><p>Il primo riflette l\u2019opportunit\u00e0 di adottare l\u2019uno oppur l\u2019altro dei due tipi pi\u00f9 correnti di Costituzioni: di decidere, cio\u00e8, se convenga includere nella nuova Carta costituzionale anche princip\u00ee astratti, programmatici, oppure soltanto norme di concreta portata giuridica. L\u2019Ufficio di Presidenza ha, per parte sua, ritenuto di accedere a quest\u2019ultima tesi, salvo a decidere poi se, come premessa agli articoli, debba porsi un preambolo nel quale riportare alcune affermazioni di principio e programmatiche.<\/p><p>Il secondo punto \u00e8 quello se la Costituzione dovr\u00e0 essere elastica, vale a dire modificabile dal normale legislatore, oppure rigida, ossia contenente limiti alla attivit\u00e0 del normale legislatore, non superabili se non attraverso una particolare procedura di riforma costituzionale. Se, come pare, il preminente orientamento \u00e8 a favore della seconda ipotesi, occorrer\u00e0 che la Costituzione non sia eccessivamente prolissa, non scenda nei dettagli, ma sia informata ad uno stile di sobriet\u00e0 e di concisione. In altri termini, gli articoli della Costituzione dovranno essere abbastanza precisi per avere un concreto valore giuridico, come limiti alla legislazione ordinaria, e nello stesso tempo sufficientemente larghi per non ostacolarne la normale evoluzione.<\/p><p>Pensa che su questi due punti la Commissione dovrebbe pronunciarsi.<\/p><p>BOZZI informa che gli onorevoli Lombardi, Cevolotto, Fanfani, Perassi, Calamandrei, Domined\u00f2 e lui stesso hanno elaborato, trovandosi d\u2019accordo sulla sostanza e, salvo qualche rilievo sulla forma, un ordine del giorno contenente i seguenti tre punti:<\/p><p>1\u00b0) la Costituzione dovr\u00e0 essere il pi\u00f9 possibile semplice, chiara e tale che tutto il popolo la possa comprendere;<\/p><p>2\u00b0) il testo della Costituzione dovr\u00e0 contenere nei suoi articoli disposizioni concrete, di carattere normativo e costituzionale;<\/p><p>3\u00b0) la Costituzione dovr\u00e0 limitarsi a norme essenziali di rilievo costituzionale e di supremazia sopra tutte le altre norme, lasciando lo sviluppo delle disposizioni conseguenti a leggi che non richiedano, per la loro eventuale modificazione, il ricorso al processo di revisione costituzionale.<\/p><p>Pensa che non occorrano altre parole per illustrare questo ordine del giorno, ritiene che la Costituzione debba essere rigida e quindi modificabile solo con una procedura straordinaria, onde la necessit\u00e0 che le sue norme siano precise, ma non eccessivamente particolari. L\u2019ordine del giorno proposto autolimita, in sostanza, i poteri dei commissari solo dal punto di vista della tecnica legislativa.<\/p><p>DOSSETTI ritiene che quest\u2019ordine del giorno sia suscettibile di diverse interpretazioni e crede che alcuni dei sottoscrittori abbiano potuto pensare a qualche cosa non pienamente corrispondente alle intenzioni degli altri. L\u2019ordine del giorno proposto pu\u00f2 rappresentare un indirizzo di tecnica, di forma e di struttura rispetto al quale \u00e8 difficile essere dissenzienti; ma pu\u00f2 avere oggi, od acquistare domani, durante il corso dei lavori della Commissione, un significato ed una portata diversi, e cio\u00e8 un significato di auto-limite, che pu\u00f2 dar luogo alla inclusione od esclusione di determinate norme dalla Costituzione. Di fronte a questa possibilit\u00e0 di interpretazione, che va oltre l\u2019aspetto semplicemente estrinseco e formale che la Costituzione deve avere, ritiene l\u2019ordine del giorno suscettibile di equivoci. A suo avviso, si potr\u00e0 esprimere un voto, ma redatto in termini molto pi\u00f9 attenuati di quelli dell\u2019ordine del giorno in discussione, anche perch\u00e9 la Commissione non ha ancora presente un testo completo su cui discutere. Solo quando il testo sar\u00e0 pronto, la Commissione, prima di scendere all\u2019analisi dei singoli articoli, potr\u00e0 effettuare una valutazione globale.<\/p><p>MORTATI, concordando con le dichiarazioni dell\u2019onorevole Dossetti, afferma che l\u2019ordine del giorno Bozzi urta contro difficolt\u00e0 sostanziali. La materia costituzionale non pu\u00f2 essere predeterminata, ma \u00e8 qualche cosa che si precisa di volta in volta, secondo gli interessi politici della classe dirigente, che provvede alla compilazione della Costituzione.<\/p><p>MASTROJANNI dissente dalle affermazioni dell\u2019onorevole Perassi e dall\u2019ordine del giorno Bozzi. Innanzitutto ritiene che una simile precisazione sia, quanto meno, tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere fatta all\u2019inizio dei lavori. Riferendosi alla prima Sottocommissione, di cui fa parte, osserva che i temi proposti non sono suscettibili di essere riguardati dal punto di vista normativo, tanto che le affermazioni su questioni di principio, assai complesse, fatte finora dalla prima Sottocommissione non possono essere realizzate in una norma giuridica: sarebbe infatti assai pericoloso statuire fin da ora su taluni princip\u00ee che impegnano lo Stato; e il legislatore non potr\u00e0 senz\u2019altro occuparsi di tutto ci\u00f2 che \u00e8 affermato dalla Costituzione.<\/p><p>Ritiene che l\u2019ordine del giorno Bozzi debba essere contemperato con la necessit\u00e0 che, in un periodo di trapasso tra un vecchio mondo ed il nuovo, i princip\u00ee che si affermano abbiano in gran parte solo un carattere di orientamento. Ricorda, a tal proposito, una dichiarazione fatta dall\u2019onorevole Togliatti alla prima Sottocommissione, nel senso che la nuova Costituzione deve costituire un ponte di passaggio per il raggiungimento di finalit\u00e0 che non possono essere immediatamente realizzate. Se si volesse dare alla Costituzione il carattere di una precisa codificazione, si urterebbe nella impossibilit\u00e0 di una rapida realizzazione, deludendo in tal modo le aspettative del popolo italiano, il quale attenderebbe dalla Carta costituzionale una immediata trasformazione degli istituti sociali. Perci\u00f2 ritiene che occorra contemperare le due esigenze, facendo in linea di massima delle enunciazioni di principio e traducendo in norme giuridiche soltanto quella parte che si ritiene possa essere realizzata in brevissimo tempo.<\/p><p>Richiama l\u2019attenzione della Commissione sul pericolo insito nel fatto di dare al popolo la sensazione che si realizzeranno degli istituti che in realt\u00e0 non si potranno invece concretare.<\/p><p>CALAMANDREI ha chiesto di parlare solo per motivi di carattere tecnico che lo spingono a precisare il suo avviso sul lavoro di elaborazione della Costituzione.<\/p><p>La Costituzione \u00e8 una legge, e come tale deve avere determinati caratteri, comuni ad ogni norma giuridica; deve, cio\u00e8, contenere non affermazioni generiche, ma norme precise di condotta e stabilire mezzi pratici per il raggiungimento di certi scopi, nonch\u00e9 le sanzioni che saranno applicate a chi non osserver\u00e0 quelle precise norme di condotta.<\/p><p>La nuova Costituzione dovr\u00e0 contenere due parti distinte, che si riscontrano nella maggior parte delle Costituzioni e che riguardano l\u2019una gli organi e i poteri dello Stato e l\u2019altra, di carattere preliminare, i diritti individuali.<\/p><p>Circa la compilazione della parte attinente agli organi e poteri dello Stato, tutti saranno concordi nel ritenere che nel testo costituzionale si debbano inserire soltanto le norme che regolano i supremi organi dello Stato, norme di carattere basilare, le quali non entrino per\u00f2 nei particolari che rimarranno affidati alle leggi speciali quali norme di completamento e, in un certo senso, di interpretazione delle norme costituzionali. Ad esempio, per quanto riguarda il potere giudiziario, la Costituzione dovr\u00e0 contenere solo un piccolo numero di articoli sulla posizione del potere giudiziario nello Stato, lasciando l\u2019ulteriore determinazione della materia alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>A questo proposito non \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Bozzi (ed ha manifestato questa sua perplessit\u00e0 al momento di porre la sua firma sull\u2019ordine del giorno) nel ritenere che queste leggi complementari debbano essere sottratte alle garanzie di stabilit\u00e0 e di immutabilit\u00e0 che saranno proprie della Costituzione: a suo avviso anche tali leggi non dovranno poter essere modificate altro che attraverso quei procedimenti che si stabiliranno per la Costituzione, se, come sembra, sar\u00e0 adottato il criterio di formulare una Costituzione rigida.<\/p><p>Il punto controverso \u00e8 invece quello riguardante i diritti individuali: bisogna vedere se le norme elaborate dalla prima e dalla terza Sottocommissione siano veramente tutte norme giuridiche, tali da poter trovar posto in una legge, o non siano invece affermazioni generiche, \u00abdesideri\u00bb, \u00abprogrammi politici\u00bb; ed occorre domandarsi se la Costituzione potr\u00e0 esprimere anche desideri e programmi politici e non contenere soltanto vere norme giuridiche.<\/p><p>Non \u00e8 possibile nascondersi che tutti si trovano in una situazione di disagio e difficolt\u00e0. Qualcuno ha fatto osservare con quale chiarezza e semplicit\u00e0 fosse stato compilato lo Statuto Albertino: \u00e8 facile per\u00f2 rispondere che chi fece quello Statuto sapeva quello che voleva dare e fino a qual punto intendeva arrivare. Anche la Costituzione russa, elaborata dopo la rivoluzione, fu fatta da persone che erano concordi nel sapere quello che volevano, ed il compito, anche sotto l\u2019aspetto della tecnica giuridica, fu molto semplice, in quanto si trattava di consacrare qualche cosa che storicamente era gi\u00e0 avvenuta, di tradurre, cio\u00e8, in norme giuridiche una rivoluzione gi\u00e0 compiuta, e la realt\u00e0 sociale da essa gi\u00e0 scaturita. Per contro, in Italia, oggi ci si trova in una situazione di trapasso: la rivoluzione (in senso giuridico) \u00e8 ancora da fare; una piccola parte \u00e8 stata fatta con la proclamazione della Repubblica, ma il pi\u00f9, cio\u00e8 la trasformazione sociale, resta ancora da fare. Ed allora si tratta di vedere se una Costituzione possa essere uno strumento adatto per facilitare, regolare ed indirizzare una rivoluzione da compiere, e si tratta anche di vedere, al momento di formulare il programma di questa rivoluzione giuridica, se i vari gruppi politici rappresentati nell\u2019Assemblea siano tutti d\u2019accordo su un determinato programma. Evidentemente questo accordo non sussiste, perch\u00e9 in tutte e tre le Sottocommissioni, ed anche nella seconda, che dovrebbe essere la meno esposta a questi contrasti, si trovano di fronte spesso due correnti contrapposte, quella di chi vuole norme che accelerino il processo di innovazione e quella di chi cerca norme che ritardino, in qualche modo, quel processo.<\/p><p>Fra i diritti individuali ve ne sono alcuni la cui proclamazione pu\u00f2 essere consacrata in vere norme giuridiche, perch\u00e9 quando si afferma, ad esempio, la libert\u00e0 di stampa, la libert\u00e0 di coscienza, ecc., con questo si impone agli organi dello Stato un comportamento <em>negativo<\/em>; si impone loro di non impedire al cittadino lo svolgimento di quella tale attivit\u00e0 che \u00e8 garantita in modo che, se tale comportamento negativo non fosse tenuto, ci\u00f2 darebbe luogo a sanzioni, quali sono, o saranno, i rimedi che il cittadino ha contro la violazione dei suoi diritti di libert\u00e0.<\/p><p>Ma quando si passa a quei diritti individuali che si chiamano <em>sociali<\/em>, e che sono stati formulati soprattutto nelle Costituzioni create dopo l\u2019altra guerra (per esempio, il diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto all\u2019assistenza contro l\u2019invalidit\u00e0 e vecchiaia), di fronte a questi, affinch\u00e9 fossero diritti in senso giuridico, bisognerebbe precisare chi sia obbligalo, perch\u00e9 il diritto in tanto \u00e8 tale in quanto di fronte ad esso sussiste un dovere. Ora, in tutte le Costituzioni che hanno elencato i cosiddetti diritti sociali, la determinazione dei mezzi pratici per rendere effettivi questi diritti non \u00e8 stata fatta. Soltanto nella Costituzione russa, l\u00e0 dove parla dei diritti sociali, ogni articolo enuncia il diritto e poi, nel capoverso, indica l\u2019organo cui deve rivolgersi il cittadino per farlo valere. Ma in Italia, al momento attuale, non si ha n\u00e9 l\u2019intenzione, n\u00e9 la possibilit\u00e0 di accompagnare l\u2019affermazione di ognuno dei cosiddetti diritti sociali coll\u2019enunciazione dei mezzi pratici posti a disposizione del cittadino per farli valere: ne deriva che i cosiddetti diritti sociali non sono veri diritti, ma sono soltanto programmi, desideri, nel formulare i quali anche se tutti fossero d\u2019accordo sul contenuto di essi, bisogna andare cauti, per non ingenerare nei cittadini speranze illusorie.<\/p><p>Parrebbe quindi che, per il rispetto della pi\u00f9 corretta tecnica giuridica, fosse pi\u00f9 opportuno che questi desideri, a cui tutti possono partecipare e che hanno un carattere sentimentale, ma non un carattere giuridico, fossero sistemati nel preambolo della Costituzione, e che le vere norme giuridiche fossero limitate a quei diritti che sono diritti nel senso tecnico e perfetto della parola.<\/p><p>Queste sono le ragioni per le quali anche egli ha sottoscritto l\u2019ordine del giorno Bozzi.<\/p><p>DE VITA si associa alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Calamandrei. Ricorda che dinanzi alla prima Sottocommissione ha rilevato che alcuni articoli approvati hanno un fondamento ideologico che non pu\u00f2 essere condiviso da tutti i partiti, e che in molti altri si contengono delle definizioni, mentre le definizioni sono pericolose e comunque non opportune, perch\u00e9 il legislatore deve disciplinare dei rapporti e non definirli. Altri ancora, come ad esempio gli articoli sulla stampa e sulla cittadinanza, non sono articoli di costituzione, e nemmeno di legge, ma solo articoli di regolamento.<\/p><p>Ritiene perci\u00f2 opportuno che la Commissione fissi dei criteri fondamentali, di carattere generale, che debbano essere osservati dalle Sottocommissioni nella formulazione degli articoli; ed \u00e8 pertanto favorevole all\u2019ordine del giorno proposto.<\/p><p>COLITTO si associa completamente a quanto hanno detto l\u2019onorevole Mastrojanni e l\u2019onorevole Calamandrei. Tenendo conto di quello che entrambi hanno affermato, crede che sia opportuno apportare qualche emendamento all\u2019ordine del giorno presentato dall\u2019onorevole Bozzi, di cui propone la seguente nuova formulazione:<\/p><p>1\u00b0) La Costituzione dovr\u00e0 essere concisa e chiara, in guisa che il popolo la possa agevolmente comprendere.<\/p><p>2\u00b0) La Costituzione dovr\u00e0 contenere disposizioni normative istituzionali; enunciazioni programmatiche o comunque di tendenza troveranno pi\u00f9 adatto collocamento nel preambolo.<\/p><p>3\u00b0) La Costituzione dovr\u00e0 contenere disposizioni essenziali tali che lo sviluppo della legislazione ordinaria non richieda per eventuali modificazioni il ricorso al processo di revisione costituzionale.<\/p><p>Pensa che, cos\u00ec formulato l\u2019ordine del giorno, le preoccupazioni dei colleghi che vi si sono opposti non abbiano pi\u00f9 ragion d\u2019essere.<\/p><p>MOL\u00c8 concorda con l\u2019onorevole Calamandrei. Approva in pieno l\u2019ordine del giorno Bozzi, ma fa presente che, cos\u00ec come \u00e8 stato presentato, lascerebbe fuori tutta quella parte di dichiarazioni di diritti che ancora non hanno una vera natura di diritti e sono piuttosto enunciazioni di orientamenti. Nel momento in cui egli lo ha sottoscritto, conteneva un accenno anche alle enunciazioni programmatiche, e le collocava nel preambolo; ed egli mantiene l\u2019avviso che \u00e8 necessario fissare tali enunciazioni nella Costituzione, la quale non pu\u00f2 solamente prendere atto di ci\u00f2 che \u00e8, ma deve dare anche un qualche orientamento per il lavoro legislativo futuro. Se si adotta il criterio che la Costituzione deve contenere soltanto delle vere e proprie norme giuridiche, le si toglie l\u2019anima, lo spirito che deve avere; perch\u00e9 oggi si fa la Costituzione per dare al popolo la precisa impressione che v\u2019\u00e8 qualche cosa di modificato, non soltanto per la forma repubblicana anzich\u00e9 monarchica dello Stato, ma anche per lo spirito nuovo che anima la nuova legislazione. Perci\u00f2 bisogner\u00e0 aggiungere alla Costituzione un preambolo. La parte articolata dovr\u00e0 contenere solo disposizioni concrete concernenti veri e propri diritti, con le loro sanzioni; il preambolo dovr\u00e0 dare un orientamento per il futuro. Vero \u00e8 che non tutti sono d\u2019accordo in quello che dovr\u00e0 essere lo Stato futuro, ma un qualche cosa di comune, una tendenza che unisca tutti deve esistere: una tendenza verso una democrazia politica che non sia disgiunta dalla democrazia economica, verso diritti sociali che devono essere affermati non in maniera cos\u00ec concreta e minuziosa da rappresentare per il legislatore futuro un impaccio, ma in maniera sufficientemente precisa e nello stesso tempo sufficientemente elastica, perch\u00e9 rappresentano il sentimento comune.<\/p><p>Ripete che approva l\u2019ordine del giorno Bozzi, perch\u00e9 \u00e8 molto preciso; ma vi ripristinerebbe le parole che prima conteneva: \u00abLe enunciazioni di direttive programmatiche e tendenziali troveranno pi\u00f9 adatto collocamento nel preambolo o dichiarazioni preliminari\u00bb. In tal modo pensa che tutti potrebbero aderire a questi concetti: la Costituzione deve essere semplice e chiara; gli articoli debbono contenere solo norme giuridiche, ma nel preambolo deve dichiararsi che la Repubblica nascente, la quale non prende atto di quello che \u00e8 avvenuto, ma deve tendere all\u2019avvenire, ha un determinato orientamento dal quale non si pu\u00f2 evadere; orientamento generico che unisca tutti i partiti democratici e che deve essere fissato nella Costituzione per il futuro.<\/p><p>TOGLIATTI constata che su tre punti tutti concordano: concisione, chiarezza, comprensibilit\u00e0 per il popolo. La discussione comincia quando si tratta di decidere quali norme scrivere negli articoli della Costituzione e quali affermazioni rimandare al preambolo.<\/p><p>Poich\u00e9 l\u2019onorevole Mol\u00e8 ha precisato che egli aveva dato il proprio consenso all\u2019ordine del giorno Bozzi, quando conteneva la dichiarazione che determinate affermazioni di principio dovevano trovar posto nel preambolo, desidera a sua volta precisare che vi ha dato la sua adesione proprio quando quella dichiarazione ne \u00e8 stata tolta.<\/p><p>Il problema pi\u00f9 importante e pi\u00f9 grave che sta davanti alla Commissione \u00e8 quello di decidere che cosa si vuol fare con la nuova Costituzione. \u00c8 stata citata la Costituzione sovietica; sono state citate altre Costituzioni. La Costituzione sovietica ha un carattere preciso: essa codifica in norme lapidarie un fatto uscito da una rivoluzione, codifica una situazione creata attraverso un\u2019attivit\u00e0 rivoluzionaria durata venti anni. In Italia non si \u00e8 in questa situazione, non soltanto perch\u00e9 la rivoluzione non \u00e8 avvenuta, ma anche perch\u00e9 tutti ritengono che nelle condizioni attuali, dati i rapporti politici attuali di classe, nazionali ed internazionali, dell\u2019Italia e di tutta l\u2019Europa, sia possibile arrivare a una profonda trasformazione sociale seguendo un cammino differente. La Costituzione deve tener conto di questo; quindi, se sancisse soltanto quello che esiste oggi in Italia, non corrisponderebbe a quello che la grande maggioranza del popolo desidera dalla Costituzione. La nostra Costituzione deve dire qualche cosa di pi\u00f9, deve avere un carattere programmatico, almeno in alcune delle sue parti, e particolarmente in quelle parti in cui si afferma la necessit\u00e0 di dare un nuovo contenuto ai diritti dei cittadini, un contenuto, come \u00e8 stato detto, sociale, con l\u2019affermazione del diritto al lavoro, del diritto al riposo, ecc., ed anche con l\u2019affermazione delle garanzie di questi diritti. La Costituzione sovietica, dopo aver affermato un diritto, pu\u00f2 nel capoverso fissare un complesso di condizioni di fatto che permettono di realizzarlo, perch\u00e9 queste condizioni di fatto esistono. In Italia queste condizioni di fatto si debbono creare. Perci\u00f2 si devono affermare determinati diritti e sancire determinate norme le quali, applicate, serviranno a garantirli. Il diritto al lavoro verr\u00e0 garantito soltanto quando si avr\u00e0 un\u2019organizzazione economica del Paese, diversa dall\u2019attuale, per cui coloro che sono capaci di lavorare abbiano la possibilit\u00e0 di esplicare le loro forze di lavoro.<\/p><p>Se questo contenuto nuovo viene relegato nel preambolo, si faranno delle affermazioni che potranno essere le pi\u00f9 larghe, le pi\u00f9 generose, ma tutti capiranno che si tratta di qualche cosa che \u00e8 stato fatto tanto per dare a una parte dell\u2019opinione una soddisfazione di forma, e nella sostanza lavarsene le mani. Queste affermazioni diventano invece qualche cosa di costituzionalmente e quindi giuridicamente importante quando siano poste in determinati articoli, anche se questi articoli possano avere una forma che non corrisponda a quella dei vecchi articoli dei codici civili o di una precedente legge costituzionale. Ritiene perci\u00f2 che i diritti sociali debbano essere affermati in concreto in articoli della Costituzione, i quali avranno un carattere normativo, ma in pari tempo anche un carattere programmatico. Si tratta di un avviamento, di un impegno, di un orientamento alla creazione di un nuovo ordinamento sociale e quindi anche di una nuova legalit\u00e0.<\/p><p>Quanto all\u2019impaccio al legislatore che taluno teme ne possa derivare, nota che, se d\u2019impaccio pu\u00f2 parlarsi, esso \u00e8 l\u2019impaccio a non tornare indietro. Il legislatore avr\u00e0 una direttiva a cui dovr\u00e0 informare tutta la sua attivit\u00e0 legislativa. La Costituzione sar\u00e0 qualche cosa di nuovo quando i diritti sociali saranno affermati in articoli particolari, con formula impegnativa, e non gi\u00e0 in dichiarazioni di principio che non impegnerebbero minimamente il legislatore futuro.<\/p><p>CEVOLOTTO si riferisce alla preoccupazione manifestata dall\u2019onorevole Dossetti che la formulazione, che si vuol dare con l\u2019ordine del giorno Bozzi, possa servire ad attenuare, a modificare, o addirittura eliminare i princip\u00ee sostanziali affermati dalle Sottocommissioni. Non pu\u00f2 essere questo lo scopo di quella formulazione, perch\u00e9 se qualcuno avesse questa finalit\u00e0 di eliminare, di combattere qualche principio gi\u00e0 affermato, lo farebbe in sede di adunanza plenaria, come \u00e8 suo diritto e come pu\u00f2 essere suo dovere. Ma si tratterebbe anche l\u00ec di vedere da quale parte \u00e8 la maggioranza e da quale la minoranza: la minoranza non pu\u00f2 valersi di quello schema per eliminare un principio affermato dalla maggioranza, perch\u00e9 questa torner\u00e0 ad affermarlo e trover\u00e0 sempre il modo di introdurlo, in una forma o nell\u2019altra.<\/p><p>Si tratta soltanto della forma della Costituzione, e su taluni punti relativi alla forma tutti sono d\u2019accordo. Tutti hanno riconosciuto che occorre chiarezza, brevit\u00e0, concisione nel fare una Costituzione moderna. Si dovrebbe aggiungere anche il requisito che il testo sia scritto in buon italiano, perch\u00e9 le formulazioni, forse per colpa un po\u2019 di tutti, non sempre lo sono. Ma, indipendentemente da questo, v\u2019\u00e8 la questione prospettata dall\u2019onorevole Calamandrei e discussa dall\u2019onorevole Togliatti: il contenuto normativo deve essere inteso in senso stretto, oppure in senso largo come l\u2019intende l\u2019onorevole Togliatti? Cio\u00e8, le affermazioni di principio, programmatiche, devono esser messe negli articoli o nel preambolo?<\/p><p>Riconosce giusto quello che dice l\u2019onorevole Calamandrei, parlando da giurista: non si possono introdurre affermazioni programmatiche, che rappresentano dei desideri, delle speranze, ma non hanno in concreto alcuna possibilit\u00e0 di attuazione legislativa in questo momento. Enunciazioni di tal genere devono essere espresse, come un indirizzo da dare alla legislazione futura, nel preambolo, ma non si possono mettere nelle norme concrete della Costituzione.<\/p><p>Tutto questo, tuttavia, non vuol dire che la Costituzione non debba essere anche un programma; che non debba anche affermare dei princip\u00ee che devono avere un valore concreto; e non \u00e8 detto che quello che \u00e8 nel preambolo non abbia valore concreto. Il preambolo della Costituzione americana ha un valore essenzialmente concreto, perch\u00e9 afferma princip\u00ee che sono stati seguiti dallo sviluppo di tutta la societ\u00e0 americana.<\/p><p>Ma nella formulazione tecnica della Costituzione il mettere nell\u2019articolazione, per esempio, l\u2019affermazione del diritto al lavoro, \u00e8 da una parte troppo e dall\u2019altra troppo poco, perch\u00e9 oggi il diritto al lavoro non ha ancora possibilit\u00e0 di attuazione in una legge che dia modo di soddisfare concretamente quest\u2019obbligo che lo Stato assumerebbe. Ed allora, enunciare un principio che non possa essere seguito dalla realt\u00e0 della legislazione \u00e8 ingannare il popolo; \u00e8 dirgli che si fa quello che si sa di non poter fare. Se il principio del diritto al lavoro \u00e8, invece, introdotto nel preambolo per indicare l\u2019indirizzo da seguire in avvenire, per portare, cio\u00e8, la societ\u00e0 allo sviluppo cui ha accennato l\u2019onorevole Togliatti, questo \u00e8 pi\u00f9 aderente alla realt\u00e0 e risponde di pi\u00f9 alla sincerit\u00e0 che una Costituzione deve avere nel senso tecnico-giuridico detto dall\u2019onorevole Calamandrei.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che anche l\u2019onorevole Cevolotto ha votato un articolo in cui si afferma il diritto al lavoro.<\/p><p>CEVOLOTTO replica che in seno alla prima Sottocommissione si \u00e8 sempre rimasti d\u2019intesa che si sarebbe dovuto rivedere tutto il lavoro compiuto e che molti princip\u00ee affermati negli articoli sarebbero stati poi trasferiti nel preambolo.<\/p><p>Ha parlato del diritto al lavoro. Si tratter\u00e0 di vedere se qualche affermazione anche di principio, programmatica, ma suscettibile di uno sviluppo immediato nella legislazione, non possa trovar posto negli articoli. Non vi dev\u2019essere un limite preciso: un principio che non potr\u00e0 forse avere immediatamente una formulazione legislativa, ma potr\u00e0 averla fra breve, potr\u00e0 esser messo negli articoli, senza alcun inconveniente: ma negli articoli le affermazioni programmatiche a lunga scadenza non possono trovar posto. \u00c8 quindi d\u2019accordo con gli onorevoli Calamandrei e Mol\u00e8.<\/p><p>MOL\u00c8 rileva che l\u2019onorevole Togliatti pensa che il fatto di introdurre negli articoli certe affermazioni abbia un preciso valore, che verrebbe meno ove queste fossero poste invece nel preambolo. Ora, \u00e8 evidente che non \u00e8 la questione formale che preoccupa l\u2019onorevole Togliatti: questi tiene a che il testo della Costituzione porti disposizioni concrete che siano sottratte alla diversit\u00e0 di opinioni. Se non che, disposizione concreta non \u00e8 la sola affermazione, in un articolo, del diritto al lavoro: occorre anche la garanzia specifica che tale affermazione trovi applicazione. Se questa garanzia esiste, nessun dubbio che il diritto al lavoro, cos\u00ec garantito, debba esser fissato negli articoli. Ma se si tratta di un\u2019affermazione generica, quando si discuter\u00e0 la formulazione degli articoli, sar\u00e0 naturale l\u2019obiezione che non si tratta di affermazione concreta di carattere normativo che degli articoli possa far parte.<\/p><p>FANFANI, quale firmatario dell\u2019ordine del giorno Bozzi, rileva che questo esprime, nella sua forma attuale, dei consigli prudenziali circa i criteri con i quali bisogner\u00e0 cercar di redigere il testo della Costituzione. Originariamente, oltre che dei consigli, conteneva l\u2019impegno preciso di relegare le enunciazioni di direttive programmatiche nel preambolo; ed egli lo rilev\u00f2 e chiese la soppressione di quella parte, ch\u00e9 altrimenti non l\u2019avrebbe firmato. \u00c8 quindi perfettamente d\u2019accordo su questo punto con quello che ha sostenuto l\u2019onorevole Togliatti: la Costituzione \u00e8 fissazione di aspirazioni e di volont\u00e0 della maggioranza di un popolo, del popolo italiano, e non si pu\u00f2 relegare l\u2019espressione di questa volont\u00e0 in un preambolo che fatalmente diventer\u00e0 un testo retorico e che non avr\u00e0 vera importanza per quanto riguarder\u00e0 lo svolgimento legislativo. Quindi, tutto quanto riguarda e fissa l\u2019ordinamento, l\u2019azione sociale del nuovo Stato, deve entrare nel testo articolato della Costituzione: la norma concreta del diritto al lavoro spetter\u00e0 al legislatore futuro, che naturalmente proceder\u00e0 ad ulteriori determinazioni; ma il principio deve costituire una spinta ed un obbligo per quel legislatore. Non si tratta dunque di speranze, come dice l\u2019onorevole Calamandrei, ma di una precisa volont\u00e0, in quanto risulter\u00e0 dalla maggioranza dell\u2019Assemblea che rappresenta a sua volta la volont\u00e0 della maggioranza del popolo italiano. Il legislatore futuro provveder\u00e0 poi a far s\u00ec che questo impegno, da solenne testo costituzionale, diventi norma precisa di legge.<\/p><p>DOMINED\u00d2, quale firmatario dell\u2019ordine del giorno, si associa alla dichiarazione dell\u2019onorevole Fanfani, osservando che il significato concreto della proposta sta nella tendenza ad escludere dalla Carta ci\u00f2 che non pu\u00f2 avere contenuto normativo ed includervi invece ci\u00f2 che potr\u00e0 costituire un vincolo per il legislatore futuro.<\/p><p>DOSSETTI fa rilevare anzitutto che la pretesa chiarezza della Costituzione albertina non deriva solo dal fatto evidente che la Costituzione albertina rispecchiava il pensiero unitario di colui che l\u2019ha \u00aboctroy\u00e9e\u00bb, ma anche da ci\u00f2, che oggi quel testo appare chiaro nei suoi termini giuridici, definitivamente consolidati dopo cent\u2019anni di ordinamento costituzionale inteso alla sua applicazione. Questo vale anche per l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>Nella Costituzione si debbono distinguere i diritti che hanno raggiunto un consolidamento giuridico, pieno e completo, e per i quali si ha, quindi, tutta un\u2019espansione di gamma attraverso la quale il diritto si realizza, e quelli che non sono semplice espressione di desideri e possono dar luogo a determinati rapporti obbligatori, ma non hanno ancora raggiunto quella espansione piena della gamma che li garantisce in ogni loro aspetto. Anche questi sono diritti che possono e debbono trovare un\u2019affermazione nella norma costituzionale.<\/p><p>Nella stessa Costituzione russa, che l\u2019onorevole Calamandrei ha portato ad esempio di una Costituzione in cui certe affermazioni si sono potute fare, perch\u00e9 avevano gi\u00e0 trovato la loro concreta realizzazione, non v\u2019\u00e8 mai una concreta realizzazione del tipo che egli ha citato, cio\u00e8 di un\u2019azionabilit\u00e0 completa, esauriente, ma v\u2019\u00e8 invece una realizzazione di diverso tipo. La seconda parte dei vari articoli della Costituzione russa \u2013 quella che dovrebbe realizzare i diritti garantiti nella prima \u2013 non dice come il cittadino deve e pu\u00f2 far valere il suo diritto nei confronti, per esempio, dello Stato, ma stabilisce attraverso quali strutture, quali congegni dell\u2019ordinamento sociale quel diritto \u00e8 assicurato, in concreto, anche se non con un\u2019azionabilit\u00e0 completa, o si tenta di piegare l\u2019ordinamento giuridico e sociale ad una concreta realizzazione.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 simili norme possono veramente avere un contenuto di volont\u00e0, e quindi il contenuto e l\u2019aspetto tipico della norma giuridica, e tuttavia non rispecchiare quella forma assolutamente e definitivamente consolidata che l\u2019onorevole Calamandrei vorrebbe riservare alle norme che, a suo giudizio, dovrebbero essere le sole incluse nella Costituzione.<\/p><p>Insiste sulla premessa fatta nel suo primo intervento: l\u2019equivocit\u00e0 dell\u2019ordine del giorno si \u00e8 ormai palesemente dimostrata a tutti, perch\u00e9 evidentemente quell\u2019ordine del giorno \u00e8 stato sottoscritto con intenzioni diverse. Fa soprattutto osservare all\u2019onorevole Cevolotto che, approvando quell\u2019ordine del giorno si precostituirebbe un argomento pregiudiziale, e non di merito, per una valutazione dei singoli articoli e per una esclusione aprioristica di taluni di essi. Ci\u00f2 \u00e8 tanto vero, che l\u2019onorevole Cevolotto ne ha offerto un esempio egli stesso, quando ha dato l\u2019esemplificazione del diritto al lavoro. La Commissione, con quell\u2019ordine del giorno, si costringe a fare, oltre alla discussione sulle questioni di merito, una discussione pregiudiziale volta a stabilire se, in un determinato articolo, si stabilisca una norma sufficientemente giuridica nel senso inteso da alcuni e negato da altri: prima di discutere se si debba affermare una data norma, si dovrebbe discutere se questa debba essere compresa in un articolo o trasferita nel preambolo. Onde una doppia discussione, che offrir\u00e0 ad una eventuale volont\u00e0 di resistenza un argomento ulteriore che non si estrinsecher\u00e0 nel semplice gioco della maggioranza e della minoranza in ordine al merito.<\/p><p>PICCIONI rileva l\u2019estrema difficolt\u00e0 di segnare preventivamente dei limiti, dei modi e delle forme al lavoro che si sta compiendo. Tutti qui sanno qual \u00e8 il compito che debbono svolgere e quale dovrebbe essere anche, <em>grosso modo<\/em>, la tecnica della redazione del progetto di Costituzione. Quindi, per quanto si riferisce alla chiarezza, alla semplicit\u00e0, alla concisione, ritiene superfluo un richiamo cos\u00ec solenne a questo che deve essere un impegno formale di tutti, perch\u00e9 tutti sanno che sono chiamati a fare la Costituzione, non un\u2019enciclopedia o un codice di diritto costituzionale.<\/p><p>Il punto sostanziale \u00e8 quello richiamato dall\u2019onorevole Dossetti, ed a questo riguardo la migliore conferma delle osservazioni da lui fatte \u00e8 risultata dalla discussione che si \u00e8 svolta. Infatti, tra gli stessi firmatari dell\u2019ordine del giorno Bozzi vi \u00e8 una divergenza di vedute e di interpretazioni del contenuto dell\u2019ordine del giorno; l\u2019interpretazione che ne d\u00e0 l\u2019onorevole Calamandrei, con gli onorevoli Cevolotto e Mol\u00e8, \u00e8 molto diversa da quella che ne d\u00e0nno gli onorevoli Togliatti e Fanfani. Questo prova quanto sia difficile, se non impossibile, raccogliere in qualche norma la direttiva di marcia concreta per il lavoro che si sta compiendo.<\/p><p>Quindi, dal punto di vista formale, crede alquanto esuberante l\u2019obiettivo che si sono proposti i firmatari dell\u2019ordine del giorno; ma dal punto di vista sostanziale deve dire che \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019impostazione che hanno dato al problema gli onorevoli Togliatti e Fanfani: la Costituzione che si sta elaborando deve preoccuparsi delle esigenze della tecnica giuridico-costituzionale, ma deve pur essere una Costituzione che rifletta le esigenze di carattere sociale, che debbono dare allo Stato una impronta nuova, nei confronti dei vecchi modelli.<\/p><p>Riconosce che, in concreto, per alcune esigenze di carattere sociale che si sentono in primissimo piano, \u00e8 difficile trovare una formulazione di tecnica giuridica nella Carta costituzionale; ma questo non deve fermare, non deve sbarrare la via allo sforzo che si vuol compiere per dare rilievo, anche in questa legge fondamentale del nuovo Stato democratico, a queste esigenze di carattere sociale; altrimenti si verrebbe meno all\u2019impegno formale assunto verso il popolo, ed all\u2019esigenza che tutto il popolo sente. Si deve non soltanto costruire uno Stato democratico nel senso tradizionale della parola, cio\u00e8 nel senso pi\u00f9 squisitamente politico, ma cominciare anche a dare, con i mezzi che si hanno a disposizione, e tenuto conto delle condizioni in cui si opera, una fisionomia anche sociale alla struttura di questo nuovo Stato democratico. Quindi, tenuta presente questa esigenza vivamente sentita, \u00e8 del tutto inutile pretendere di porre delle limitazioni e delle barriere preventive al lavoro che si sta compiendo.<\/p><p>Praticamente avverr\u00e0 che, via via che le Sottocommissioni elaboreranno delle norme, queste saranno prese in esame, e per il coordinamento generale, da cui sorger\u00e0 l\u2019edificio del nuovo Stato democratico, si vedranno quali potranno essere i modi e le forme migliori per ottenere l\u2019euritmia giuridica, le cui esigenze debbono pur essere tenute presenti nella redazione definitiva del progetto di Costituzione.<\/p><p>Conclude affermando che, se l\u2019ordine del giorno pu\u00f2 o deve avere solamente un valore indicativo di raccomandazione per il lavoro che si deve ancora compiere, lo si pu\u00f2 accettare, ma a condizione che questo suo valore specifico non possa menomamente circoscrivere o limitare il compito che la Commissione sta svolgendo. Se, invece, dovesse avere altro significato o portata, non potrebbe accettarlo.<\/p><p>BASSO rileva che nell\u2019ordine del giorno proposto sono tre commi, che dicono tre cose diverse.<\/p><p>Sul primo \u2013 la Costituzione deve essere chiara \u2013 tutti sono concordi: non \u00e8 superfluo un appello alla chiarezza.<\/p><p>Il terzo comma \u2013 che le norme devono avere rilevanza costituzionale e non si debba scendere a dettagli di competenza speciale, per non influire sul movimento legislativo futuro \u2013 costituisce anch\u2019esso una raccomandazione non superflua, perch\u00e9 in molti si \u00e8 notata la tendenza ad introdurre nella Costituzione dei dettagli eccessivi. All\u2019osservazione che \u00e8 difficile stabilire i limiti della rilevanza costituzionale, che quel che era rilevante costituzionalmente venti anni fa oggi non lo \u00e8 pi\u00f9, si risponde che occorre stabilire quei limiti con criteri che non sono quelli trapelati da molte relazioni; ma questi limiti bisogna porli, perch\u00e9 altrimenti, in futuro, non si riuscirebbe a fare alcuna legge, senza esser costretti a modificare un articolo di costituzione.<\/p><p>Ha dato luogo a maggiore discussione, invece, il secondo comma, in cui si parla di norme concrete. Crede che sia qui un problema di equilibrio e di limiti. In fondo, tutti sono d\u2019accordo, ma bisogna vedere in qual senso.<\/p><p>Concorda personalmente con l\u2019onorevole Togliatti, quando egli dice che l\u2019attuazione concreta di certi diritti, oggi non ancor realizzabile, \u00e8 subordinata a talune profonde trasformazioni. Il diritto al lavoro \u00e8 una norma concreta, che si vuole realizzare: se non \u00e8 realizzabile nella legislazione attuale, lo sar\u00e0 nella futura. \u00c8 quindi una norma che si rivolge al legislatore futuro.<\/p><p>Nota una ridondanza eccessiva, derivante dal fatto che si \u00e8 voluto dare nella Costituzione una giustificazione di queste norme, traducendo in articoli ideologie o dottrine. Tutto questo deve rimanere estraneo al testo della norma. Esiste oggi un patrimonio acquisito, un complesso di concetti a cui si pu\u00f2 giungere partendo da presupposti ideologici diversi. Si possono formulare articoli sul diritto del lavoro, appunto perch\u00e9 su certe conclusioni giuridiche si \u00e8 concordi; ma, se si pretende introdurre nella Costituzione la giustificazione ideologica di questi articoli, allora l\u2019accordo viene a mancare.<\/p><p>Si \u00e8 avuto di questo un\u2019esperienza nella prima Sottocommissione: fra le due relazioni Basso e La Pira v\u2019\u00e8 una cos\u00ec profonda discordanza, che non sarebbe stato possibile concordare alcuna formulazione ideologica: invece i due Relatori hanno potuto concordare gli articoli con facilit\u00e0.<\/p><p>Il concetto fondamentale deve dunque essere questo: introdurre nella Costituzione delle formulazioni concrete, rispondenti allo stato attuale della coscienza sociale; non delle ideologie, che vanno al di l\u00e0 della giuridicit\u00e0 della norma.<\/p><p>Concorda, quindi, nell\u2019ordine del giorno in questo senso: che si debbono introdurre nella Costituzione anche articoli a contenuto sociale; ma redatti in modo che siano veramente articoli di legge. La norma deve essere completa, anche se si rivolge al legislatore futuro, e deve avere un contenuto di diritto.<\/p><p>GIUA \u00e8 contrario allo spirito che ha mosso i firmatari dell\u2019ordine del giorno, per ragioni anche tecniche.<\/p><p>Questa discussione ha dimostrato che quasi tutti sono scontenti della formulazione degli articoli. \u00c8 un voto di sfiducia che i compilatori danno a s\u00e9 stessi. Trova esagerata la proposta di rinviare al preambolo tutte le affermazioni a carattere programmatico. Il preambolo deve essere breve; per avere un valore, deve racchiudere in pochissime formule lo spirito della Carta costituzionale. Se si mettesse nel preambolo tutto quello che non rientra nel quadro giuridico tracciato dall\u2019onorevole Calamandrei, il preambolo diventerebbe addirittura una Carta costituzionale.<\/p><p>Ha seguito con attenzione la limpida esposizione dell\u2019onorevole Calamandrei, ma ad un certo momento si \u00e8 detto: se applichiamo le idee dell\u2019onorevole Calamandrei, facciamo una Costituzione borghese, perch\u00e9 fino ad ora tutto quello che \u00e8 acquisito circa i diritti del cittadino o delle masse rientra nell\u2019ambito della legislazione borghese: e allora manchiamo completamente allo spirito che ci ha mossi.<\/p><p>Concorda con quello che ha chiaramente spiegato l\u2019onorevole Togliatti: questa Costituzione, che \u00e8 Costituzione di transizione \u2013 e non lo si deve dimenticare \u2013 deve avere anche una parte programmatica, che si realizzer\u00e0 nel tempo. Si \u00e8 detto, invece, che nella Costituzione si deve affermare solamente quello che lo Stato pu\u00f2 effettivamente garantire al cittadino. Ma lo Stato pu\u00f2 garantire al cittadino anche quello che \u00e8 in un programma, orientando la legislazione futura verso la realizzazione del programma stabilito nella Carta costituzionale.<\/p><p>Non crede che agli articoli formulati si possa muovere l\u2019appunto mosso dall\u2019onorevole Cevolotto di non essere scritti in buon italiano. Comunque, ci\u00f2 che pi\u00f9 lo preoccupa \u00e8 di sapere quali saranno i poteri della Commissione di coordinamento, perch\u00e9 non vorrebbe che gli articoli approvati dalle diverse Sottocommissioni fossero poi svisati in questo lavoro di coordinamento. Perci\u00f2 propone che la Commissione di coordinamento sia libera di modificare le articolazioni come crede; ma che nella stampa siano riprodotti, in due colonne, gli articoli come erano stati formulati dalle Sottocommissioni e come sono stati redatti dalla Commissione di coordinamento, in modo che ognuno possa controllare se il lavoro di questa si sia limitato ad una elaborazione letteraria o giuridica o di sintesi o non sia andato oltre lo spirito delle Sottocommissioni.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che le considerazioni dell\u2019onorevole Giua saranno tenute presenti in sede di coordinamento.<\/p><p>Ricorda che l\u2019ordine del giorno presentato dall\u2019onorevole Bozzi \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00ab1\u00b0) La Costituzione dovr\u00e0 essere pi\u00f9 che possibile semplice e chiara, tale che tutto il popolo la possa comprendere;<\/p><p>\u00ab2\u00b0) Il testo della Costituzione dovr\u00e0 contenere nei suoi articoli disposizioni concrete di carattere normativo e istituzionale;<\/p><p>\u00ab3\u00b0) La Costituzione dovr\u00e0 limitarsi a norme essenziali di rilevanza costituzionale e di supremazia sopra tutte le altre norme, lasciando lo sviluppo delle disposizioni conseguenti a leggi che non richiedano, per le eventuali modificazioni, il ricorso al processo di revisione costituzionale\u00bb.<\/p><p>Al n. 2\u00b0, per accogliere i criteri svolti dagli onorevoli Piccioni e Togliatti, propone di aggiungere le parole:<\/p><p>\u00abanche nel campo economico-sociale\u00bb.<\/p><p>TUPINI, per evitare il dubbio che queste norme escludano decisioni nel puro campo sociale, propone di dire: \u00abanche nel campo economico e sociale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, continuando, ricorda l\u2019ordine del giorno Colitto, che \u00e8 in parte modificazione di forma ed in parte aggiuntivo:<\/p><p>\u00abLa Costituzione dovr\u00e0 essere concisa e chiara, in guisa che tutto il popolo la possa agevolmente comprendere;<\/p><p>\u00abLa Costituzione dovr\u00e0 contenere disposizioni normative e istituzionali;<\/p><p>\u00abEnunciazioni programmatiche, o comunque di tendenza, troveranno pi\u00f9 adatto collocamento nel preambolo;<\/p><p>\u00abLa Costituzione dovr\u00e0 contenere disposizioni essenziali, tali che lo sviluppo della legislazione ordinaria non richieda, per eventuali modificazioni, il ricorso al processo di revisione costituzionale\u00bb.<\/p><p>TUPINI propone che si aggiunga un chiarimento, nel senso che la Commissione indichi dei criteri di massima, senza pregiudicare nel merito le materie da articolare.<\/p><p>CALAMANDREI ripete che egli \u00e8 intervenuto per ragioni di precisione e si potrebbe dire di sincerit\u00e0 tecnica. Dei vari articoli della Costituzione, pi\u00f9 di ogni altro gli stanno a cuore proprio quelli che enunciano programmi e propositi di rinnovamento sociale, e se, per attuare praticamente questi propositi, invece di attendere venti anni, si potessero emanare leggi tali da attuarli in venti giorni, il suo voto sarebbe per queste leggi. Non ha quindi parlato per il desiderio di mettere queste proposte in soffitta; ha parlato soprattutto come componente della seconda Sottocommissione. Se avesse appartenuto alla prima o alla terza, probabilmente si sarebbe lasciato andare anche lui a quella <em>voluptas legiferandi<\/em> a cui si sono lasciati andare i colleghi di quelle Sottocommissioni; ma nella seconda, alla quale spetta il compito di trovare i mezzi pratici, attraverso cui i diritti enunciati dalla prima e dalla terza debbono essere tutelati, bisogna non trascurare gli aspetti pi\u00f9 strettamente giuridici delle questioni.<\/p><p>Si consideri anzitutto che si creeranno certamente nell\u2019organizzazione dello Stato, speciali rimedi e difese per tutelare i diritti politici dei cittadini eventualmente violati. Questo \u00e8 possibile per i diritti politici in senso tradizionale. Si avr\u00e0, ad esempio, il ricorso alla Suprema Corte Costituzionale, dato al cittadino a tutela del suo diritto individuale. Ma come sar\u00e0 possibile comprendere in questo rimedio i cosiddetti diritti sociali, cio\u00e8 il diritto al riposo, alla casa, all\u2019assicurazione ecc.? Se uno di questi diritti a cui non corrisponde un obbligato, rimarr\u00e0 insoddisfatto, quale potr\u00e0 essere il rimedio pratico per assicurarne la soddisfazione? Questa \u00e8 la prima difficolt\u00e0 tecnica di fronte a cui ci si trover\u00e0.<\/p><p>C\u2019\u00e8 poi da osservare che la nuova Costituzione sar\u00e0 probabilmente una Costituzione rigida, nella quale si dar\u00e0 ai giudici il potere di rifiutarsi di applicare le leggi contrarie alla Costituzione stessa. Ora, \u00e8 praticamente possibile per i giudici controllare la costituzionalit\u00e0 delle leggi quando si tratti di leggi contrarie a veri e propri diritti; di leggi che abbiano violato, per esempio, il diritto di libert\u00e0 di stampa, di libert\u00e0 di coscienza, ecc.; in tali casi si potr\u00e0 chiedere al giudice di non applicare una determinata legge e arrivare alla Suprema Corte Costituzionale. Ma, quando si tratta dei cosiddetti diritti sociali, come \u00e8 possibile concepire un controllo costituzionale della legge a difesa di questi diritti? Il giudice, per esempio, dovrebbe dire che il codice civile, il quale regola i contratti in un certo modo, \u00e8 in contrasto coll\u2019aspirazione politica che vorrebbe garantito il diritto al lavoro ad ogni cittadino: e in tal modo farebbe una valutazione politica ed una critica del diritto vigente. In altri termini, considerando come diritti i cosiddetti diritti sociali, e introducendo il controllo costituzionale, si darebbe ai giudici un potere di controllo di carattere politico su tutta la legislazione presente e futura.<\/p><p>La conclusione \u00e8 che questi diritti sociali non sono veri diritti e che \u00e8 pericoloso dar loro una collocazione che possa far ritenere che siano tali. Perci\u00f2 \u00e8 opportuno tenerli distinti: non ha grande importanza che la parte in cui si collocheranno si chiami preambolo, o titolo, o capitolo; importante \u00e8 che ci si renda conto di questa realt\u00e0, che si formulano con veste di diritti speranze e voti; che si creano diritti che in realt\u00e0 non sono diritti; che non sono una realt\u00e0 giuridica, ma solo una aspirazione politica.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione l\u2019ordine del giorno Bozzi con l\u2019emendamento aggiuntivo al n. 2\u00b0 da lui indicato.<\/p><p>TUPINI avendo ascoltato i proponenti di quest\u2019ordine del giorno, che in fondo muove da princip\u00ee ed esigenze diverse, dichiara di votarlo con questo preciso significato: che esso non abbia un valore impegnativo per i lavori che dovranno svolgere le Sottocommissioni, ed inoltre che non precluda l\u2019articolazione di nessun articolo che, sul terreno sociale, corrisponda a quelle esigenze a cui hanno fatto cenno molti oratori; e non escluda che la Commissione plenaria possa a sua volta riprendere in esame l\u2019opportunit\u00e0 di premettere un preambolo, purch\u00e9 questo abbia il valore dei preamboli di tutte le Costituzioni, cio\u00e8 la fissazione dei princip\u00ee che hanno orientato i costituenti, ed ai quali dovr\u00e0 sempre tener fede il legislatore futuro.<\/p><p>Aggiunge che, per la parte sociale, si associa alle dichiarazioni degli onorevoli Togliatti, Fanfani e Piccioni.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 13.10.<\/p><p><em>Erano<\/em> <em>presenti:<\/em> Ambrosini, Basso, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cappi, Caristia, Castiglia, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Colitto, Conti, Corsanego, De Michele, De Vita, Di Giovanni, Di Vittorio, Domined\u00f2, Dossetti, Fabbri, Fanfani, Farini, Federici Maria, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Ghidini, Giua, Grassi, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Pira, La Rocca, Leone Giovanni, Lombardi Giovanni, Lombardo Ivan Matteo, Lucifero, Mancini, Mannironi, Marchesi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Mol\u00e8, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Patricolo, Perassi, Pesenti, Piccioni, Porzio, Rapelli, Ravagnan, Ruini, Targetti, Togliatti, Togni, Tupini, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>In<\/em> <em>congedo<\/em><em>:<\/em> Terracini.<\/p><p><em>Assenti<\/em><em>:<\/em> Einaudi, Lussu, Paratore, Rossi Paolo, Taviani, Tosato.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE ADUNANZA PLENARIA 6. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 25 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI \u00a0 INDICE Sui lavori delle Sottocommissioni Presidente \u2013 Bozzi \u2013 Zuccarini \u2013 Targetti \u2013 Ambrosini \u2013 Cappi \u2013 Colitto \u2013 Togliatti \u2013 Grassi \u2013 Leone Giovanni \u2013 Giua \u2013 Ghidini \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"5228,2364,2550,2398,2422,2412","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[87,72],"tags":[],"post_folder":[106],"class_list":["post-4887","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-10cc","category-commissione-per-la-costituzione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4887","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4887"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4887\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6308,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4887\/revisions\/6308"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4887"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4887"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4887"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=4887"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}