{"id":2544,"date":"2023-09-17T21:50:16","date_gmt":"2023-09-17T19:50:16","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2544"},"modified":"2023-10-20T23:41:59","modified_gmt":"2023-10-20T21:41:59","slug":"pomeridiana-di-giovedi-29-gennaio-1948","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2544","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 29 GENNAIO 1948"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2544\" class=\"elementor elementor-2544\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b7ef601 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b7ef601\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-40e20ea\" data-id=\"40e20ea\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3702198 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"3702198\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19480129_2.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8213fde elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8213fde\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCCLXXI.<\/p><p>SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 29 GENNAIO 1948<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Sulle votazioni a scrutinio segreto:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Disegno di legge costituzionale <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (63)<\/p><p>Presidente<\/p><p>Perassi, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali<\/em><\/p><p>Uberti,<em> Relatore<\/em><\/p><p>De Gasperi, <em>Presidente del Consiglio dei Ministri<\/em><\/p><p>Bonomi Ivanoe<\/p><p>Bosco Lucarelli<\/p><p>Malagugini<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Dossetti<\/p><p>Codignola<\/p><p>Ruini<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Nobili Tito Oro<\/p><p>Marinaro<\/p><p>Conci Elisabetta<\/p><p>Bettiol<\/p><p>Carbonari<\/p><p>Paris<\/p><p>Moro<\/p><p>Tonello<\/p><p>Bertola<\/p><p>Mortati<\/p><p>Grieco<\/p><p>Grassi, <em>Ministro di grazia e giustizia<\/em><\/p><p>Pella, <em>Ministro delle finanze<\/em><\/p><p>Corsini<\/p><p>Corbellini, <em>Ministro dei trasporti<\/em><\/p><p>Bertone<\/p><p>Pat<\/p><p>Corbino<\/p><p>Vigna<\/p><p><strong>Interrogazioni<\/strong> (<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 16.10.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Sulle votazioni a scrutinio segreto.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che il disegno di legge relativo allo Statuto speciale per la Sardegna, che \u00e8 stato gi\u00e0 approvato nei suoi singoli articoli nelle sedute di ieri e di stamane, sar\u00e0 votato a scrutinio segreto nella giornata di sabato, unitamente agli altri disegni di legge, relativi alle liste elettorali gi\u00e0 esaminati stamane, e agli altri Statuti regionali che dobbiamo ancora esaminare.<\/p><p>Se non vi sono osservazioni rimane cos\u00ec stabilito.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Discussione del disegno di legge costituzionale: Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (63).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge costituzionale: Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (63).<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di parlare il Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali, onorevole Perassi.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> Onorevoli colleghi, non c\u2019\u00e8 bisogno di dire che lo Statuto che sta per essere esaminato dall\u2019Assemblea Costituente presenta alcuni caratteri particolari sotto diversi riguardi: in primo luogo, a differenza di quanto \u00e8 avvenuto per gli Statuti speciali di altre Regioni, non vi \u00e8 in questa Assemblea, per circostanze indipendenti dalla volont\u00e0 dell\u2019Italia, una rappresentanza diretta elettiva di una parte della popolazione di quella Regione. Ma vedremo come di questa circostanza particolare sia stato tenuto conto.<\/p><p>La Commissione, che \u00e8 stata investita di questo delicato problema, ha avuto come punto di riferimento per i suoi lavori, anzitutto, la Costituzione della Repubblica italiana e i princip\u00ee fondamentali che in essa sono proclamati. \u00c8 a questi princip\u00ee che essa, in primo luogo, si \u00e8 ispirata, nella redazione dello Statuto. Tra questi princip\u00ee ve n\u2019\u00e8 uno che \u00e8 iscritto nell\u2019articolo 6; l\u2019altro \u00e8 iscritto nell\u2019articolo 116 della Costituzione, il quale riconosce l\u2019esistenza di condizioni particolari per il Trentino-Alto Adige e, sulla base di questo riconoscimento, afferma la necessit\u00e0 di dare a quella Regione un ordinamento speciale nel quadro della Costituzione.<\/p><p>Abbiamo anche tenuto presenti quelle che sono state le dichiarazioni solenni dell\u2019Italia, alle quali l\u2019Italia, come sempre, intende tener fede.<\/p><p>Una differenziazione del nostro lavoro rispetto ad altri statuti \u00e8 stata anche questa: che anzich\u00e9 cominciare <em>ab ovo<\/em>, o cominciare in base ad un progetto elaborato da qualche organo locale (Consulta ecc.), la Commissione \u00e8 stata investita di un progetto che \u00e8 uscito dall\u2019elaborazione di una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio e composta di elementi tecnici ed anche di elementi politici, presieduta dall\u2019onorevole Ivanoe Bonomi.<\/p><p>Questa Commissione lavor\u00f2 intensamente e gett\u00f2 le basi di quello che \u00e8 il progetto che ora viene in esame.<\/p><p>Dicevo all\u2019inizio che non vi \u00e8 in questa Assemblea una rappresentanza diretta, elettiva della popolazioni di una provincia di quella Regione. Il Governo, gi\u00e0 per suo conto, tenne presente questa situazione e dispose che l\u2019avanprogetto elaborato dalla Commissione ministeriale venisse fatto conoscere ai diversi Movimenti e Partiti di tutta la Regione, chiedendo a questi Movimenti e a questi Partiti di far conoscere il loro punto di vista. E la Commissione, dopo fatta questa consultazione, procedette ad un riesame del primo progetto.<\/p><p>Un metodo analogo \u00e8 stato seguito anche dalla nostra Commissione. Noi abbiamo ricevuto, in una delle sedute dedicate a questo argomento, i rappresentanti di diversi Partiti della zona di Bolzano, i quali hanno fatto conoscere le loro osservazioni ed i loro desiderata. Per quanto concerne i trentini, la loro rappresentanza diretta era qui, e in seno alla Commissione gli interessi trentini furono validamente fatti presenti da membri della Commissione stessa.<\/p><p>Con questa preparazione e con queste consultazioni, noi abbiamo proceduto nel nostro lavoro. Il risultato \u00e8 consegnato nel progetto che vi sta dinanzi.<\/p><p>Un problema delicatissimo, derivante dalle condizioni caratteristiche della Regione considerata, si \u00e8 imposto alla nostra attenzione come preliminare: quale struttura dare all\u2019ente Regione Trentino-Alto Adige, che \u00e8 contemplato nell\u2019articolo 116 della Costituzione? Dopo lunga meditazione, esaminate le diverse possibili soluzioni, la Commissione si \u00e8 decisa per questa soluzione: stabilita l\u2019unit\u00e0 della Regione \u2013 punto gi\u00e0 affermato in maniera assoluta dalla Costituzione \u2013 si \u00e8 pensato di informare l\u2019organizzazione di questa Regione a quello spirito democratico e di decentramento cui si ispira tutta la nostra Costituzione. Seguendo questo criterio, si \u00e8, in concreto, costituita una Regione entro la quale vivono due province con una relativa autonomia: la provincia di Trento e la provincia di Bolzano. Fissata questa struttura, era necessario precisare quali fossero le funzioni della Regione e quali quelle delle province. E anche qui abbiamo proceduto con molta cautela, tenendo conto dei desiderata esposti dalle diverse parti e siamo arrivati a fare una distribuzione di competenza legislativa ed amministrativa fra la Regione e le due province.<\/p><p>Di conseguenza, la provincia di Bolzano in particolare viene ad assumere, nel nostro progetto, entro l\u2019orbita dell\u2019unit\u00e0 regionale, una configurazione giuridica tale da poter pienamente rispondere alle esigenze speciali che nascono dall\u2019essere quella zona abitata da una popolazione composta di due gruppi linguistici.<\/p><p>Sorgeva poi quest\u2019altro problema: istituendo una Regione che si snoda in due provincie, come dovranno essere gli organi destinati a far funzionare questi due enti? E qui ci siamo un po\u2019ispirati a un concetto, direi quasi, di economia. Partendo dalla Regione, che costituisce l\u2019ente che \u00e8 la base della costruzione, abbiamo previsto l\u2019istituzione di un Consiglio regionale, eletto a suffragio universale e col sistema proporzionale, sulla base di due collegi corrispondenti alle due province, e poi abbiamo stabilito che i consiglieri regionali eletti in ciascuna delle due province costituiscano rispettivamente il Consiglio dell\u2019una e dell\u2019altra, per modo che le stesse persone vengono utilizzate per compiere le due funzioni.<\/p><p>Questa, onorevoli colleghi, \u00e8 la struttura fondamentale dell\u2019edificio che abbiamo costruito. Io non entro in altri particolari, perch\u00e9 i due Relatori che hanno attivamente partecipato all\u2019elaborazione di questo schema, daranno tutte le delucidazioni e gli schiarimenti necessari.<\/p><p>Vorrei soltanto concludere, domandandomi se questo lavoro nostro, ispirato ai concetti che ho indicato, pu\u00f2 ritenersi tale da sodisfare le diverse esigenze che erano in gioco. Non spetta evidentemente alla Commissione di fare un apprezzamento del suo lavoro; la Commissione per\u00f2 \u00e8 lieta di comunicare all\u2019Assemblea Costituente che un apprezzamento \u00e8 stato dato. \u00c8 un apprezzamento che \u00e8 contenuto in due lettere che ieri mi sono state consegnate nella mia qualit\u00e0 di presidente della Commissione. Io chiedo il permesso al Presidente di darne lettura integrale.<\/p><p>\u00abRoma, 28 gennaio 1948. Nella qualit\u00e0 di Presidente della \u00abS\u00fcdtirol Volkspartei\u00bb, ringrazio anche a nome del gruppo di lingua tedesca dell\u2019amabilit\u00e0 con la quale Ella e i componenti dell\u2019onorevole Commissione hanno voluto ascoltare le osservazioni da noi esposte in merito allo schema di Statuto per l\u2019ordinamento autonomo della Regione Trentino-Alto Adige predisposto dalla Commissione presidenziale. In particolare, esprimo tutta la mia soddisfazione e quella del gruppo che rappresento per la comprensione dimostrata nell\u2019esame delle nostre osservazioni e per l\u2019accoglimento di gran parte delle nostre principali richieste, sicch\u00e9 possiamo constatare con vivo compiacimento che l\u2019accordo De Gasperi-Gruber, intervenuto a Parigi nel settembre 1946, per quanto riguarda il problema fondamentale dell\u2019autonomia \u00e8 ormai tradotto in realt\u00e0. Confidiamo che nell\u2019applicazione dello Statuto si verr\u00e0 a creare fra i gruppi linguistici delle nostre provincie quell\u2019atmosfera di reciproca fiducia e comprensione, tanto necessaria ai fini di una feconda collaborazione per lo sviluppo della Regione nell\u2019interesse generale del Paese\u00bb.<\/p><p>Questa lettera \u00e8 firmata dal presidente della \u00abS\u00fcdtiroler Volkspartei\u00bb signor Erich Ammon e dal segretario generale dello stesso partito, dottor Otto v. Guggenberg.<\/p><p>A questa lettera si \u00e8 interamente associato il segretario della \u00abSozialdemokratische Partei S\u00fcdtirols\u00bb, dottor Foglietti, il quale, anzi, oltre ad aver messo la sua firma a quel documento, ha indirizzato al Presidente della Commissione questa lettera:<\/p><p>\u00abAll\u2019atto della chiusura dei lavori della Commissione per il coordinamento degli Statuti, \u00e8 mio grato dovere esprimerLe, anche a nome del mio Partito, il pi\u00f9 vivo ringraziamento per la sua obiettivit\u00e0 e per la comprensione dimostrata nel risolvere la questione dell\u2019autonomia alto-atesina\u00bb.<\/p><p>\u00abSono certo che con l\u2019autonomia test\u00e9 approvata dalla Commissione da Lei presieduta, con tanta e rara competenza, la popolazione sudtirolese inizier\u00e0 a sentirsi finalmente portata verso la Repubblica italiana con sinceri intendimenti di cittadini, liberi da qualsiasi preoccupazione per la salvaguardia dei loro diritti etnici.<\/p><p>\u00abLa prego, illustrissimo onorevole Presidente, di estendere il mio ringraziamento anche agli onorevoli deputati componenti la Commissione che, nell\u2019elaborazione dello Statuto \u00abTrentino-Alto Adige\u00bb hanno saputo tradurre in formulazione statutaria gli ideali democratici cui si ispira la Costituzione della Repubblica Italiana\u00bb.<\/p><p>Questo \u00e8 il lavoro compiuto e queste sono le attestazioni che noi abbiamo ricevute. Nel prendere in consegna ieri queste dichiarazioni, mi sono permesso, a nome della Commissione, di dire che noi, costruendo questo edificio, ci siamo ispirati a questa idea: che la libert\u00e0 e gli istituti democratici sono gli strumenti migliori per assicurare una libera e pacifica convivenza anche fra elementi di diversa lingua ed origine.<\/p><p>Parlando ieri ai rappresentanti delle popolazione di lingua tedesca dell\u2019Alto Adige ho ricordato che vicino alla loro Regione c\u2019\u00e8 un paese che costituisce la dimostrazione storica sperimentale della verit\u00e0 di quel principio: il Cantone dei Grigioni, dove da secoli convivono insieme liberamente tedeschi, italiani e ladini.<\/p><p>\u00c8 a quel principio \u2013 che ha avuto in Italia le pi\u00f9 belle affermazioni attraverso gli scrittori del nostro Risorgimento \u2013 che noi ci siamo ispirati nel redigere lo Statuto, che raccomandiamo al voto dell\u2019Assemblea. E pensiamo che le laboriose popolazioni di quella nobilissima Regione d\u2019Italia, con la pratica degli istituti di libert\u00e0 e di democrazia, che noi loro affidiamo, sappiano fare di quella Regione una delle migliori del nostro Paese! (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Il Presidente della Commissione, onorevole Perassi, ha illustrato la genesi di questo Statuto, per cui io credo che ai Relatori poco rimanga da dover dire, tranne che illustrare poi particolarmente quando se ne tratter\u00e0 i vari punti e rispondere alle eventuali osservazioni e domande di chiarimento.<\/p><p>Una cosa anzitutto vorrei per\u00f2 rilevare: che questo edificio forma un complesso organico, che le pietre di questa costruzione si tengono l\u2019una con l\u2019altra. Non \u00e8 possibile che intacchiamo un punto senza che tutto quanto l\u2019edificio con tante difficolt\u00e0 e in situazione tanto delicata messo insieme non possa pi\u00f9 resistere.<\/p><p>Quindi \u00e8 necessario che nelle discussioni da parte dell\u2019Assemblea Costituente si tenga conto di questa situazione particolare.<\/p><p>Il Presidente della Commissione ha gi\u00e0 esposto i tratti caratteristici di questo Statuto. Il suo concetto fondamentale \u00e8: realizzare, nello spirito di libert\u00e0 e democrazia della nuova Costituzione, un vero autogoverno locale, cos\u00ec come con altissime affermazioni degli organi responsabili della Repubblica \u00e8 stato dichiarato anche in consessi di carattere internazionale.<\/p><p>L\u2019unit\u00e0 della Regione Trentino-Alto Adige \u00e8 alla base dello statuto; ma, insieme, \u00e8 stata costruita, genialmente (io penso), un\u2019autonomia nell\u2019autonomia, per cui partendo da una fondamentale volont\u00e0 di concordia, la provincia assume in questo Statuto una struttura diversa da quella delle altre provincie, ha una sua potest\u00e0, per quanto pi\u00f9 limitata, di carattere legislativo. Si realizzano cos\u00ec in pieno non solo quelli che erano i voti delle popolazioni di lingua italiana di quella Regione, ma anche quelli delle popolazioni di altra lingua.<\/p><p>Vi \u00e8 poi un altro punto che avr\u00e0 forse impressionato qualche membro dell\u2019Assemblea: il passaggio dalla provincia di Trento a quella di Bolzano di alcuni comuni. \u00c8 stata una necessit\u00e0 per potere applicare a questi comuni mistilingui, senza fare una pi\u00f9 complessa costruzione, come quella ventilata di una terza zona, le disposizioni particolari riguardanti il bilinguismo che saranno proprie della provincia di Bolzano.<\/p><p>Un altro punto interessante e caratteristico di questo Statuto \u00e8 l\u2019equilibrio che si \u00e8 cercato di stabilire fra i due gruppi linguistici, per modo che siano rispettati i naturali diritti relativi alla lingua, agli usi ed ai costumi, per modo che ciascuno possa trovarsi come a casa sua, libero di disporre di quelle che sono le sue pi\u00f9 profonde e naturali aspirazioni e per modo insieme che tanto nella Regione, che nella provincia, nessun gruppo possa sopraffare l\u2019altro e sia equilibrata e garantita la posizione di tutti.<\/p><p>Circa il problema finanziario, lungo dovrebbe essere il discorso. Potrei esporre tutti i dati che sono alla base della proposta. Ma dir\u00f2 una sola parola. Dir\u00f2 che quell\u2019articolo 8, approvato questa mattina relativamente allo statuto sardo, \u00e8 in realt\u00e0, <em>mutatis mutandis<\/em>, data la diversa situazione della Regione, anche perch\u00e9 in questo Statuto le scuole sono attribuite alla Regione, lo stesso per questo Statuto. Lo stesso principio logico che ha ispirato l\u2019articolo 8 dello Statuto sardo, ha ispirato l\u2019articolo corrispondente dello Statuto tridentino alto-atesino. Lo Statuto sardo in verit\u00e0 \u00e8 stato elaborato sopra i princip\u00ee che avevano presieduto alla costituzione dell\u2019organizzazione tributaria e finanziaria della Regione; quello in esame fu elaborato primieramente in quella Commissione governativa che era presieduta dall\u2019onorevole Ivanoe Bonomi e a cui partecipava anche il senatore Einaudi, per cui \u00e8 stato possibile, con gli elementi pi\u00f9 esatti e pi\u00f9 concreti, raccolti attraverso l\u2019intendenza di finanza di Bolzano e quella di Trento e attraverso l\u2019accertamento di quelle che erano le spese che dallo Stato venivano scaricate sulla Regione, stabilire quello che era il bilancio necessario della nuova Regione ed i mezzi finanziari sufficienti per poter affrontarne la spesa.<\/p><p>Un\u2019ultima questione assai delicata \u00e8 quella del regolamento delle acque pubbliche. Problema assai importante e sensibile, particolarmente nelle regione tridentino alto-atesina.<\/p><p>Questo problema fu affrontato con criterio di sano realismo, cio\u00e8 si \u00e8 cercato di tener conto di quello che \u00e8 il problema nazionale, di arrivare alla massima utilizzazione di questo bene fondamentale di natura ed insieme di rispettare quelli che sono i naturali diritti della gente del sito. Qui \u00e8 stato trovato, in pieno accordo con gli elementi tecnici dell\u2019amministrazione centrale e attraverso la consultazione delle aspirazioni della Regione, un compromesso che non \u00e8 un compromesso deteriore, ma che \u00e8 forse la strada della soluzione radicale di quello che \u00e8 il problema dei rapporti fra Stato e Regione, in materia della concessione delle acque pubbliche. Cio\u00e8 lasciare allo Sato lo strumento della concessione, e riconoscere alcuni diritti particolari alla Regione e alle province di quella Regione. Vi \u00e8 poi un ultimo punto, ed ho terminato, perch\u00e9 \u00e8 meglio che passiamo rapidamente alla discussione concreta degli articoli, ed \u00e8 quello che riguarda la lingua. Anche su questo punto la lingua italiana rimane la lingua ufficiale, per\u00f2 l\u2019uso della lingua tedesca \u00e8 messo in tale posizione che si arriva veramente a un bilinguismo che ha dato piena soddisfazione agli elementi di lingue diverse da quella italiana, sia tedesca, che ladina.<\/p><p>Realizziamo con questa costruzione una tutela, un rispetto delle minoranze, che non si riscontra in alcun altro paese d\u2019Europa. L\u2019Italia attesta una saggezza politica che sar\u00e0 di esempio in una Europa unita e democratica, che sar\u00e0 la miglior difesa per le nostre minoranze al di l\u00e0 dei confini e per tutte le minoranze di altri paesi, per modo che ciascuno trover\u00e0 nella saggezza italiana l\u2019esempio di quello che dovr\u00e0 essere fatto dove i popoli si trovano mischiati per diversa origine e per diversa lingua. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>DE GASPERI, <em>Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DE GASPERI, <em>Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/em> Non soltanto perch\u00e9 questa legge si fonda sopra una iniziativa presa ed elaborata dal Governo, ma soprattutto per la sua importanza di carattere politico ed internazionale, \u00e8 doveroso che io aggiunga una parola. Tutti sanno che siamo sul terreno dell\u2019applicazione degli accordi di Parigi: terreno, naturalmente, completamente indipendente, cio\u00e8 ispirato alla sovranit\u00e0 dello Stato. Per\u00f2, terreno che corrisponde a certe leggi morali di collaborazione, ed a certe direttive di buon vicinato che abbiamo affermato nell\u2019accordo di Parigi. Una parte dell\u2019accordo di Parigi riguardava specialmente i rapporti internazionali: e lo avete visto soprattutto nel testo del progetto di legge sulle opzioni, che \u00e8 passato recentemente alla prima Commissione. Quello era un vero accordo tra Austria e Italia sul trattamento degli optanti, in base al noto accordo Hitler-Mussolini. Oggi, invece, siamo sul terreno della sovranit\u00e0 dello Stato. Tuttavia, lo spirito \u00e8 unico; e lo spirito dell\u2019accordo, anche per quel che riguarda l\u2019autonomia amministrativa, \u00e8 quello di trovare il modo di collaborazione e di cooperazione tra le due nazionalit\u00e0, fra i cittadini italiani di lingua italiana e di lingua tedesca nella regione delle Alpi; problema, senza dubbio, molto complicato, contrariamente a quanto si affermava all\u2019estero, ove si conoscevano poco i rapporti fra le popolazioni. Non \u00e8 semplice perch\u00e9 la stessa espressione \u00abAlto Adige\u00bb contiene un concetto: una maggioranza di lingua tedesca, ma una minoranza relativamente forte anche di italiani.<\/p><p>Oltre a ci\u00f2, questa minoranza di lingua italiana \u00e8 legata da aspirazioni e da interessi con la maggioranza della Venezia Tridentina, che \u00e8 italiana. Da ci\u00f2 una complicazione di rapporti, che ha condotto, come ha spiegato l\u2019onorevole Relatore, alla necessit\u00e0 di trovare formule nuove e costruzioni non semplici. Vi sono poi diversi interessi economici che hanno reso ancor pi\u00f9 complicato il problema. Ora, il compito era questo: mantenere l\u2019impegno che si era preso a Parigi; assicurare, cio\u00e8, l\u2019esercizio di un potere autonomo agli abitanti della zona di Bolzano. Contemporaneamente, sodisfare le aspirazioni degli abitanti della Provincia di Trento, e, concedendo e assicurando i diritti autonomi alla parte di Bolzano, garantire anche l\u2019esistenza e tutti i diritti alla minoranza italiana nella Provincia di Bolzano. Ossia, risolvere il problema della convivenza amministrativa, creando garanzie istituzionali per la minoranza: entro la Regione, dei tedeschi; e dentro la Provincia di Bolzano, degli italiani.<\/p><p>Bisogna oggi prendere atto che, nonostante le molte ed agitate discussioni sulla stampa e le proteste, si \u00e8 arrivati al trionfo del buon senso ed alla mutua comprensione. In questo momento che l\u2019accordo \u00e8 stato solennemente raggiunto, dopo faticose e molteplici trattative, sento il bisogno di ricordare con gratitudine l\u2019amico ambasciatore Carandini, il quale ha elaborato la prima parte dell\u2019accordo, prima che io arrivassi a Parigi, il Presidente della Commissione presidenziale, onorevole Bonomi e i membri della stessa Commissione, che hanno dato la prima stesura al progetto, ed in particolar modo il mio ringraziamento vada al Consigliere Innocenti, mio diretto collaboratore, che \u00e8 stato zelantissimo ed intelligente ideatore di formule adatte ad un simile complicato strumento.<\/p><p>Devo ringraziare anche, in modo particolare, tutti i rappresentanti dei Partiti, che sono stati ascoltati dalla prima e dalla seconda Commissione, ed hanno assolto il loro compito con molta comprensione per le necessit\u00e0 dello Stato italiano e per la difesa dei loro postulati particolari. Voglio affermare che questo accordo, mentre d\u00e0 soddisfazione ai tedeschi della maggioranza della provincia di Bolzano, nulla toglie ai diritti ed alle funzioni direi protettive di frontiera della minoranza italiana che abita nell\u2019Alto Adige. Cosicch\u00e9 dobbiamo ritenere che questo accordo, che \u00e8 dichiarato sodisfacente dagli stessi rappresentanti della maggioranza tedesca, sia anche accettato con soddisfazione dalla minoranza italiana di Bolzano.<\/p><p>MALAGUGINI. La quale per\u00f2 non ha mandato alla Commissione nessuna lettera di compiacimento.<\/p><p>DE GASPERI, <em>Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/em> Distinguiamo per le lettere: fino a che si tratta di minoranze che hanno dei deputati, \u00e8 chiaro che non hanno bisogno di scriver lettere, mentre i partiti che stanno al di fuori hanno scelto questa formula, perch\u00e9 direttamente non potevano prendere la parola in questo dibattito. Ad ogni modo, importante \u00e8 di segnalare che questo accordo \u00e8 prezioso, dopo la bonifica, direi politica, che abbiamo fatto con le opzioni, perch\u00e9 abbiamo votato una legge che cerca di risanare con spirito di larghezza le ferite tragiche portate dalla guerra. Soprattutto perch\u00e9, badate bene, questa \u00e8 una prova di onore del Parlamento italiano: al forzoso trasferimento imposto dallo stato totalitario, con tutti gli orrori e tutte le conseguenze che ne derivavano, si \u00e8 sostituita la libera cooperazione su base democratica. \u00c8 un fatto notevolissimo, che non molti Paesi d\u2019Europa possono mettere accanto al nostro. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em> Questo accordo \u00e8 prezioso perch\u00e9 prova, anche dinanzi all\u2019opinione internazionale, che l\u2019Italia democratica \u00e8 ben diversa dall\u2019Italia fascista, ed \u00e8 una prova che diamo che il metodo di governo nostro, anche di fronte ai diritti delle minoranze e delle altre nazionalit\u00e0, \u00e8 quello di far appello alla fiducia dei popoli ed alla libera cooperazione. Penso che questo metodo di appello alla ragionevolezza e questa fiducia nella collaborazione democratica provino, anche per altre Regioni, in cui non ci si vuol riconoscere la funzione civilizzatrice che ci spetta, che l\u2019Italia di oggi \u00e8 matura ed \u00e8 capace di governare, rispettando pienamente le libert\u00e0 dei popoli. (<em>Applausi al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ora, per l\u2019applicazione di questa legge, che \u00e8 la pi\u00f9 tenue in confronto delle prerogative e dei diritti dello Stato, ma \u00e8 la pi\u00f9 complicata per l\u2019attuazione, certo \u00e8 necessario uno spirito di solidariet\u00e0 popolare, uno spirito di tolleranza, specialmente per le questioni linguistiche. Ma qui si prenda anche atto che accanto alla legge sulle opzioni, c\u2019\u00e8 la legge che abbiamo votato, per l\u2019equiparazione linguistica: e qui si sono di nuovo affermati i princip\u00ee di perfetta parit\u00e0, per le lingue parlate in Alto Adige.<\/p><p>Questo avverr\u00e0. Non sar\u00e0 semplice, da oggi a domani, trovare tutti i funzionari, i maestri ecc. necessari, ma, stabilito il principio, si far\u00e0 uno sforzo rapido per applicarlo il pi\u00f9 rapidamente possibile, in modo che veramente questi tedeschi, che dichiarano la loro fedelt\u00e0 verso lo Stato italiano, si trovino in casa propria e sentano di avere assicurata la propria difesa tanto al Parlamento che nella Regione. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Certo che anche per l\u2019Alto Adige, come per le altre Regioni, permettete che dica in questo senso una parola. Io che sono pure autonomista convinto e che ho patrocinato la tendenza autonomista, permettete che vi dica che le autonomie si salveranno, matureranno, resisteranno, solo ad una condizione: che dimostrino di essere migliori della burocrazia statale, migliori del sistema accentrato statale, migliori soprattutto per quanto riguarda le spese. Non facciano la concorrenza allo Stato per non spendere molto, ma facciano in modo di creare una amministrazione pi\u00f9 forte e che costi meno. Solo cos\u00ec le autonomie si salveranno ovunque, perch\u00e9 se un\u2019autonomia dovesse sussistere a spese dello Stato, questa autonomia sar\u00e0 apparente per qualche tempo e non durer\u00e0 per un lungo periodo. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Senza dubbio, converr\u00e0 che in questi corpi essenzialmente amministrativi, anche se vi sar\u00e0 il libero giuoco della maggioranza e della minoranza politica, non entri troppo la politica. Bisogner\u00e0 che si arrivi al concreto, che si educhino gli uomini nell\u2019ambiente regionale ad essere maturi e capaci per far difendere una politica nel Parlamento, ma che negli ambienti regionali soprattutto si faccia della buona amministrazione.<\/p><p>La storia dir\u00e0 se abbiamo, con questo nostro atto di fede nelle autonomie, avuto ragione o torto.<\/p><p>In questo momento, sia per la situazione finanziaria, sia per i rapporti fra i partiti, sia per lo stesso sistema elettorale poich\u00e9 il sistema proporzionale, se d\u00e0 alla Regione la possibilit\u00e0 di una maggiore giustizia rappresentativa, certamente complica anche il metodo di governo dello Stato guardando a tutte queste difficolt\u00e0, \u00e8 certo che non possiamo essere senza apprensione, soprattutto per la questione finanziaria. E mi inchino dinanzi a coloro che sentono ed esprimono questa apprensione. Nella storia non si pu\u00f2 andare avanti, secondo una certa linea logica di evoluzione, senza un qualche sussulto. Anche il sussulto del dopoguerra pu\u00f2 portare ad un certo strappo, ma deve per\u00f2 valere a rimetterci in cammino ed a rimetterci sul binario della moderazione, della ricostruzione di carattere finanziario, della seriet\u00e0 amministrativa.<\/p><p>Io non credo a quello che si \u00e8 stampato su qualche giornale, anche oggi, che cio\u00e8 noi stiamo prestandoci a creare in Italia una serie di repubblichette che disgregherebbero la Repubblica italiana. Non lo credo, come non crederei che domani i Comuni, essendo attivi e non essendo come oggi purtroppo a carico dello Stato per buona parte, sviluppando un\u2019attivit\u00e0 migliore, secondo gli statuti comunali, non potessero formare un centro di vita autonoma senza toccare la base fondamentale dell\u2019unit\u00e0 della Patria. Lo stesso deve valere anche per le autonomie, perch\u00e9 questa \u00e8 la meta che vogliamo raggiungere.<\/p><p>D\u2019altro canto, quando si parla di rapporti fra Regione e Stato si nota una strana diffidenza da una parte e dall\u2019altra. Forse ci\u00f2 sar\u00e0 dovuto al fatto che innoviamo su un campo un po\u2019minato, di cui non abbiamo molta esperienza. Da una parte \u2013 e lo abbiamo sentito stamane \u2013 quando si parla a nome della provincia sembra che lo Stato sia il nemico, e si \u00e8 detto: non vogliamo il Commissario, perch\u00e9 questo rappresenta qualche cosa di estraneo al corpo regionale, che si infiltra per difendere dei privilegi.<\/p><p>Ma questo si potrebbe dire forse in altri Stati, ma non nello Stato della Repubblica italiana, dove chi governa sono le Camere, sono le deputazioni delle singole Regioni. Perch\u00e9 si deve dunque temere tanto e si deve vedere nel rappresentante dello Stato un possibile nemico, o un torturatore, o un avversario della libert\u00e0 regionale?<\/p><p>E d\u2019altro canto, perch\u00e9 dobbiamo mantenere questa diffidenza in confronto dell\u2019esperimento regionale? C\u2019\u00e8 qualche rischio, inevitabilmente, ma dobbiamo affrontarlo, perch\u00e9 nessuna cosa nuova \u00e8 possibile fare senza un certo rischio.<\/p><p>Non bisogna poi esagerare: qualunque sia l\u2019estensione dell\u2019autonomia amministrativa \u2013 e qui voglio accentuare che l\u2019estensione di questa autonomia \u00e8 pi\u00f9 temperata, \u00e8 pi\u00f9 limitata in confronto di altre autonomie \u2013; qualunque sia, dunque, questa estensione lo Stato non resta disarmato. Dico questo perch\u00e9 pare a taluno come se noi ci incamminassimo sopra una strada che non consenta il ritorno. A parte il fatto che le decisioni prese determinano una qualche riserva, e in tutti gli Statuti c\u2019\u00e8 una qualche riserva; ma poi c\u2019\u00e8 la forza naturale dello Stato, e prima di tutto la forza finanziaria, perch\u00e9 oggi, disgraziatamente, nessuno pu\u00f2 vivere libero e prosperare in completa indipendenza.<\/p><p>E oggi specialmente, anzitutto per le conseguenze della guerra e della svalutazione; vi sono dei Commissari e dei rappresentanti dello Stato ed esiste un\u2019Alta Corte a cui si pu\u00f2 fare appello tutte le volte che una situazione diventasse critica; inoltre non va dimenticato che senza un atto di mutua fiducia, noi non risolveremmo il problema.<\/p><p>Bisogna cominciare a lavorare, e dovremo incominciare con questi esperimenti che ci vengono offerti dalle presenti leggi.<\/p><p>Vi saranno forse delle difficolt\u00e0; forse vi saranno anche delle contestazioni, forse domani non saranno sodisfatti n\u00e9 gli autonomisti negli accentratori, cio\u00e8 i custodi del vigile accentramento burocratico dello Stato; non ci sar\u00e0 soddisfazione completa n\u00e9 da una parte n\u00e9 dall\u2019altra. Ma c\u2019\u00e8 una via su cui ci possiamo incamminare, ed \u00e8 quella di avere il coraggio di fare questo esperimento.<\/p><p>Dipende, soprattutto, dagli autonomisti se questo esperimento avr\u00e0 seguito; dipende anche dalla vigilanza dello Stato. Lo Stato ha il diritto di difendere le proprie finanze, ossia le finanze di tutti, compresi i rappresentanti di quelle Regioni che qui autonomisticamente vengono a battersi. Ma lo Stato ha anche il dovere di vigilare affinch\u00e9, nell\u2019evoluzione, tutti i elementi che sono utili per la cooperazione democratica si risveglino.<\/p><p>Ed io penso (non so se sono solo a pensare cos\u00ec, spero di no) che una vera democrazia non accentrata, n\u00e9 guidata dalle direzioni dei partiti, una vera democrazia parlamentare non si pu\u00f2 formare senza che ci sia un\u2019esperienza nei Comuni, negli Enti locali, nella Regione, senza che si formino uomini capaci di amministrare, cos\u00ec che poi possano venire qui ad amministrare in senso pi\u00f9 unitario.<\/p><p>Comunque, io esprimo in questo momento la speranza che voi accettiate nelle sue basi fondamentali, nella sua costruzione faticosa questo progetto, che \u00e8 un accordo che ha una meta pi\u00f9 alta e pi\u00f9 elevata di quella che pu\u00f2 essere la risoluzione di un problema meramente italiano. Devo esprimere la speranza che esso, come gi\u00e0 il progetto sulle opzioni, costituisca un ponte fra noi e il mondo del di fuori, direttamente con lo Stato austriaco, il cui popolo deve ammettere che in nessun lembo della terra, al di fuori dell\u2019Austria stessa, e al pari dell\u2019Austria stessa, si pu\u00f2 dire che l\u2019abitante, il cittadino italiano di lingua tedesca, o, in genere, il tedesco abbia maggiori diritti e pi\u00f9 garanzie di quelli che offriamo noi.<\/p><p>Aggiungo per\u00f2, e ripeto, che questo \u00e8 un esempio, anche per altri popoli che ci stanno a guardare, del nostro amore per la collaborazione democratica, del nostro spirito convinto di pace e di collaborazione ricostruttiva e, poi, che esso \u00e8 anche un atto di sicurezza, di speranza nell\u2019evoluzione della Repubblica italiana e nell\u2019unit\u00e0 della grande famiglia italiana, entro cui queste disarticolazioni non produrranno che fermento maggiore di vita unitaria. (<em>Vivi applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>BONOMI IVANOE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BONOMI IVANOE. Desidero aggiungere qualche parola in favore dell\u2019approvazione di questo Statuto. Si \u00e8 ricordato qui dal Presidente della Commissione, dal Relatore e dal Presidente del Consiglio, l\u2019opera della Commissione tecnica da me presieduta per la formulazione di questo Statuto.<\/p><p>Io devo dire, che, accettando la presidenza di quella Commissione eminentemente tecnica, presumo anche politica, ho avuto davanti a me il ricordo vivissimo delle giornate di Parigi quando, insieme all\u2019onorevole De Gasperi e all\u2019onorevole Saragat, abbiamo attraversato ore di trepidazione per le sorti dell\u2019Italia nei confronti della frontiera del Brennero.<\/p><p>Allora abbiamo iniziato e proseguito e fortunatamente condotto a termine trattative col Governo austriaco, trattative che avevano per base l\u2019emanazione di una autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, autonomia che del resto era nel pensiero degli uomini della democrazia e del liberalismo fin dal 1921. In sostanza, noi oggi abbiamo ripreso quella tradizione e nel solco di quella tradizione abbiamo camminato, per dare a quella Regione quell\u2019autonomia che deve formare la base di un\u2019amicizia nuova fra i due Paesi.<\/p><p>Il lavoro che abbiamo fatto avr\u00e0 delle mende; e lascer\u00e0 qualche aspirazione insoddisfatta giacch\u00e9 noi ci siamo trovati di fronte ad interessi e ad aspirazioni diverse. Abbiamo cercato di comporli, come ha detto il Relatore; abbiamo costituito un\u2019autonomia e dentro l\u2019autonomia due altre autonomie, quella del Trentino e quella dell\u2019Alto Adige. Abbiamo cio\u00e8 dovuto risolvere problemi delicati e complessi, che non ammettevano soluzioni facili e piane. Perci\u00f2, nel nostro duro lavoro non abbiamo sempre potuto ottenere il plauso di tutte le correnti e di tutti gli interessi. Il risultato, comunque, \u00e8 stato ottimo perch\u00e9, da parte dell\u2019elemento tedesco e di quello italiano, abbiamo ottenuto una certa concordia; concordia che ci d\u00e0 la sicurezza di una convivenza tranquilla e feconda.<\/p><p>Vi sono e vi potranno essere contrasti a proposito delle acque pubbliche, ma debbo dire che, di fronte alla pretesa di trasferire tutte le acque pubbliche alla Regione, noi abbiamo contemperato gli interessi locali con la visione pi\u00f9 larga dell\u2019interesse nazionale.<\/p><p>Io concludo come ha concluso poc\u2019anzi il Presidente del Consiglio: badate, colleghi; questo accordo ha carattere internazionale ed \u00e8 perci\u00f2 di altissima importanza; con questo Statuto dell\u2019Alto Adige e del Trentino e con l\u2019altro provvedimento gi\u00e0 preso dal Governo circa il problema delle opzioni, noi abbiamo creato un accordo durevole e necessario fra l\u2019elemento italiano e l\u2019elemento tedesco. Con tale accordo l\u2019Italia si \u00e8 protesa di l\u00e0 dai suoi confini nell\u2019Europa centrale ed ha costruito le fondamenta di quella unificazione europea e di quella pace europea che \u00e8 nel desiderio di tutti. (<em>Vivi applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, possiamo ora passare all\u2019esame degli articoli.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Chiedo di parlare per mozione d\u2019ordine.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Io mi permetto di fare una proposta forse un po\u2019troppo radicale: quella cio\u00e8 di approvare in blocco tutti gli articoli su cui non vi sono emendamenti, perch\u00e9, ritengo che, leggendo un articolo alla volta, sar\u00e0 ben difficile arrivare all\u2019articolo 97.<\/p><p>Non vorrei per\u00f2 che la mia mozione facesse perdere del tempo, perch\u00e9 in tal caso sarei disposto a ritirarla.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Bosco Lucarelli, la sua mozione non fa perdere del tempo, per il semplice fatto che essa non \u00e8 accettabile a norma del Regolamento. Penso tuttavia che, data la lodevole intenzione che l\u2019ha animata nel presentarla, essa possa servire di esempio e di incitamento ai colleghi, perch\u00e9 si inducano a realizzare la maggior possibile economia di tempo.<\/p><p>Passiamo all\u2019esame degli articoli. Si dia lettura dell\u2019articolo 1.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, \u00e8 costituito in Regione autonoma, fornita di personalit\u00e0 giuridica, entro l\u2019unit\u00e0 politica della Repubblica, una e indivisibile, sulla base dei princip\u00ee della Costituzione e secondo il presente statuto.<\/p><p>\u00abLa Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la citt\u00e0 di Trento.<\/p><p>\u00abFerme restando le disposizioni sull\u2019uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 2. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abNella Regione \u00e8 riconosciuta parit\u00e0 di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 3. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI. <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Regione comprende le province di Trento e di Bolzano.<\/p><p>\u00abI comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, S. Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magr\u00e8, Salorno, Anterivo e la frazione, di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.<\/p><p>MALAGUGINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MALAGUGINI. Vorrei chiedere un chiarimento. Il Relatore onorevole Uberti aveva gi\u00e0 prevenuto l\u2019osservazione ch\u2019io sto per fare, ma non ha dato ad essa nessuna risposta; aveva previsto cio\u00e8 che qualcuno di noi si sarebbe meravigliato di trovare assegnati alla provincia di Bolzano alcuni comuni che hanno sempre appartenuto alla provincia di Trento e che anche all\u2019epoca del dominio austriaco facevano parte delle circoscrizioni capitanali italiane, e precisamente i comuni di Proves, Senale, San Felice, Trodena, Anterivo e la frazione di Sinablana.<\/p><p>Vorrei, dalla cortesia del Presidente del Consiglio o del Presidente della Commissione, conoscere le ragioni che hanno indotto a spostare di provincia questi comuni, che, ripeto, anche in epoca di dominio austriaco facevano parte della provincia di Trento e che sono stati aggregati alla provincia di Bolzano soltanto dopo 1\u20198 settembre 1943, al tempo del <em>Gauleiter<\/em> Hefer.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Uberti, vuole rispondere alla domanda dell\u2019onorevole Malagugini?<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Credevo di aver risposto, sia pure riassuntivamente, all\u2019onorevole Malagugini, nel senso che, poich\u00e9 questi sono paesi mistilingui, nei quali, cio\u00e8, vi sono cittadini di lingua italiana e cittadini di lingua tedesca, dovendosi applicare le disposizioni del bilinguismo, che sono stabilite per la provincia di Bolzano, ci si \u00e8 trovati nella necessit\u00e0 di aggregarli alla provincia di Bolzano. Si \u00e8 fatta anche l\u2019ipotesi di creare un distretto particolare, ma in questo modo si sarebbe ancor pi\u00f9 complicata la gi\u00e0 tanto delicata composizione di questo Statuto.<\/p><p>Quindi, per quanto ci\u00f2 possa dispiacere al collega Malagugini, lo pregherei di non voler insistere, perch\u00e9 una ragione effettiva vi \u00e8; \u00e8 inoltre da tener presente che gli italiani di questi comuni si trovano ugualmente tutelati insieme a quelli che sono gli italiani di Bolzano, citt\u00e0 dove la maggioranza \u00e8 appunto di lingua italiana.<\/p><p>Lo spostamento di questi comuni da una provincia all\u2019altra \u00e8 determinato pertanto solo dalla necessit\u00e0 di poter attuare il principio del sistema bilingue.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 3, di cui \u00e8 gi\u00e0 stata data lettura.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al Capo II: \u00abFunzioni della Regione\u00bb.<\/p><p>Si dia lettura dell\u2019articolo 4.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIn armonia con la Costituzione e i princip\u00ee dell\u2019ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonch\u00e9 delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potest\u00e0 di emanare norme legislative sulle seguenti materie:<\/p><p>1\u00b0) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;<\/p><p>2\u00b0) ordinamento degli enti para-regionali;<\/p><p>3\u00b0) circoscrizioni comunali;<\/p><p>4\u00b0) espropriazione per pubblica utilit\u00e0 non riguardante opere a carico dello Stato;<\/p><p>5\u00b0) viabilit\u00e0, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;<\/p><p>6\u00b0) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;<\/p><p>7\u00b0) impianto e tenuta dei libri fondiari;<\/p><p>8\u00b0) servizi antincendi;<\/p><p>9\u00b0) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali;10\u00b0) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;<\/p><p>11\u00b0) caccia e pesca;<\/p><p>12\u00b0) assistenza sanitaria ed ospedaliera;<\/p><p>13\u00b0) ordinamento delle camere di commercio;<\/p><p>14\u00b0) comunicazioni e trasporti di interesse regionale;<\/p><p>15\u00b0) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;<\/p><p>16\u00b0) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione e dagli altri enti pubblici compresi nell\u2019ambito del territorio regionale;<\/p><p>17\u00b0) turismo e industrie alberghiere\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 5. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Regione emana su le seguenti materie norme legislative nei limiti dei princip\u00ee fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprech\u00e9 le norme stesse non siano in contrasto con l\u2019interesse nazionale:<\/p><p>1\u00b0) ordinamento dei comuni e delle province;<\/p><p>2\u00b0) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;<\/p><p>3\u00b0) incremento della produzione industriale e delle attivit\u00e0 commerciali;<\/p><p>4\u00b0) ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonch\u00e9 delle aziende di credito a carattere regionale;<\/p><p>5\u00b0) utilizzazione delle acque pubbliche;<\/p><p>6\u00b0) assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di aziende speciali;<\/p><p>7\u00b0) opere idrauliche della quarta e quinta categoria;<\/p><p>8\u00b0) opere di bonifica\u00bb.<\/p><p>MALAGUGINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MALAGUGINI. Vorrei osservare se non sia il caso l\u00e0 dove, al primo comma, si dice \u00abla Regione emana, su le seguenti materie, norme legislative nei limiti dei princip\u00ee fondamentali stabiliti dalla leggi dello Stato\u00bb di dire piuttosto: \u00abemana norme legislative nei limiti delle leggi dello Stato\u00bb, omettendo le parole \u00abdei princip\u00ee fondamentali\u00bb.<\/p><p>Osservo inoltre che all\u2019alinea 5) si dice \u00abutilizzazione delle acque pubbliche\u00bb. Non sarebbe bene aggiungere entro quali limiti? Mi pare che si potrebbe fare riferimento a quanto stabilisce l\u2019articolo 10.<\/p><p>DOSSETTI. L\u2019articolo 10 non stabilisce limiti.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Io penserei che la formula pi\u00f9 esatta da sottoporre all\u2019Assemblea sia questa: \u00abprincip\u00ee stabiliti dalle leggi dello Stato\u00bb. Dei princip\u00ee fondamentali gi\u00e0 si parla all\u2019articolo 4, ivi contemplandosi quelli scaturenti dall\u2019ordinamento giuridico nel suo complesso. Viceversa, se qui non si vuole fare un doppione, occorre semplicemente parlare dei princip\u00ee nascenti dalle leggi particolari.<\/p><p>Pertanto, nell\u2019articolo 4 si continui a dire, secondo quanto abbiamo votato, \u00abprincip\u00ee dell\u2019ordinamento giuridico dello Stato\u00bb, e nell\u2019articolo 5 si dica invece \u00abprincip\u00ee stabiliti dalle leggi dello Stato\u00bb, depennando l\u2019aggettivazione \u00abfondamentali\u00bb.<\/p><p>Il fatto che nella Carta costituzionale si adotti invece la sola formula dei \u00abprincip\u00ee fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato\u00bb \u00e8 spiegato dalla circostanza che la Costituzione dedica alla materia una sola e comprensiva norma, mentre qui si tratta di giustificare il dualismo introdotto dallo Statuto regionale, con la distinzione concettuale fra l\u2019articolo 4 e l\u2019articolo 5.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Circa la proposta fatta dall\u2019onorevole Domined\u00f2 di togliere l\u2019aggettivo \u00abfondamentale\u00bb mi sembra che si tratti di una questione non sostanziale, perch\u00e9 \u00e8 evidente che i princip\u00ee di cui si parla sono quelli generali, fondamentali che ispirano le leggi, e cio\u00e8 non le singole norme particolari. Altrimenti non vi sarebbe una legislazione regionale.<\/p><p>Naturalmente, questa legislazione regionale \u00e8 limitata dai princip\u00ee delle leggi, in quanto si attiene ai criteri fondamentali che sono a base di una legge, non alle singole norme, dalle quali la legge regionale pu\u00f2 distaccarsi per adattare quei princip\u00ee fondamentali alla sottostante realt\u00e0 regionale. (<em>Interruzione del deputato Dossetti \u2013 Commenti<\/em>)<em>.<\/em> Per quel che riguarda poi il punto della utilizzazione delle acque pubbliche, \u00e8 evidente che s\u2019intende dentro i limiti delle leggi dello Stato e quindi della legge fondamentale del 1933 che regola le acque pubbliche.<\/p><p>DOSSETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOSSETTI. Desidererei che il Presidente della Commissione dichiarasse se condivide l\u2019interpretazione dell\u2019articolo 5 data dall\u2019onorevole Uberti, e in particolare l\u2019interpretazione che egli ha dato circa la possibilit\u00e0 che norme di leggi regionali deroghino a norme stabilite dalle leggi dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Perassi ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> Alla domanda ultima rispondo di s\u00ec, nel senso che una legge regionale pu\u00f2 derogare a una norma della legge dello Stato. Non avrebbe senso dire che \u00abnei limiti dei princip\u00ee\u00bb la Regione emana norme giuridiche legislative, se questo articolo dovesse intendersi nel senso che la legge regionale non pu\u00f2 derogare a qualche norma legislativa dello Stato. Ci\u00f2 che esso esclude sicuramente \u00e8 che la legge regionale deroghi ai princip\u00ee delle leggi dello Stato concernenti una certa materia.<\/p><p>DOSSETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOSSETTI. Sono costretto, a chiedere un chiarimento supplementare: cio\u00e8 che l\u2019onorevole Perassi mi precisi come gli organi legislativi regionali faranno a desumere, nei confronti di un articolo di una legge stabilita dallo Stato, se si tratti di un articolo che contiene una norma fondamentale o se si tratti di un articolo che non contiene una norma fondamentale.<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 stata questa una discussione molto interessante ed approfondita, che gi\u00e0 si \u00e8 svolta in sede di Assemblea quando si sono discussi i Titoli relativi agli ordinamenti regionali e l\u2019elencazione delle materie. Si \u00e8 largamente trattato anche questo argomento.<\/p><p>DOSSETTI. S\u00ec, ma allora si concluse con una norma sola e non si \u00e8 fatta una distinzione.<\/p><p>PRESIDENTE. Io non dico che si sia concluso con pi\u00f9 norme. Io dico che poich\u00e9 la Sottocommissione aveva presentato tre casi di svolgimento diversi, in quella sede si discusse di quella formula e proprio perch\u00e9 si giunse a darne una determinata interpretazione, essa fu esclusa dal testo costituzionale.<\/p><p>CODIGNOLA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CODIGNOLA. Vorrei osservare che il primo comma dell\u2019articolo 5 riproduce esattamente il primo comma dell\u2019articolo 117 della Costituzione, salvo le ultime parole. Difatti, mentre l\u2019articolo 117 della Costituzione dice: \u00absempre che le norme stesse non siano in contrasto con l\u2019interesse nazionale e con quello di altre Regioni\u00bb, nell\u2019articolo 5 si dice soltanto: \u00abnon siano in contrasto con l\u2019interesse nazionale\u00bb.<\/p><p>Chiedo perci\u00f2 al Presidente della Commissione se non si ritenga opportuno di aggiungere anche qui le parole: \u00abe con quello di altre Regioni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Perassi ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> Con l\u2019espressione \u00abinteresse nazionale\u00bb sembra alla Commissione che si tutelino sufficientemente le esigenze che si devono tutelare. E quindi la Commissione, per le molte ragioni dette prima, prega l\u2019onorevole Codignola e altri colleghi di non volere insistere nel modificare questo testo.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Dossetti, la formula del progetto, per quanto riguarda i limiti giuridici della competenza legislativa della Regione, ripete la dizione dell\u2019articolo 117 della Costituzione, cio\u00e8: la Regione emana, per le materie indicate, norme legislative nei limiti dei princip\u00ee fondamentali delle leggi dello Stato. Per conseguenza prego di volere aderire al testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Possiamo passare alla votazione. L\u2019onorevole Malagugini propone di sostituire nella prima parte dell\u2019articolo 5 alla formula: \u00abnei limiti dei princip\u00ee fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato\u00bb, l\u2019altra: \u00abnei limiti delle leggi dello Stato\u00bb.<\/p><p>MALAGUGINI. Accedo alla formulazione dell\u2019onorevole Domined\u00f2.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. L\u2019onorevole Domined\u00f2, propone si dica: \u00abnei limiti dei princip\u00ee stabiliti dalle leggi dello Stato\u00bb.<\/p><p>Onorevole Domined\u00f2, insiste?<\/p><p>DOMINED\u00d2. S\u00ec, insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell\u2019articolo 5 con l\u2019emendamento Domined\u00f2:<\/p><p>\u00abLa Regione emana, per le seguenti materie, norme legislative nei limiti dei princip\u00ee stabiliti dalle leggi dello Stato, semprech\u00e9 le norme stesse non siano in contrasto con l\u2019interesse nazionale\u00bb.<\/p><p>RUINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI. Desidero fare una dichiarazione di voto, per dissipare una impressione che pu\u00f2 essere rimasta da quello scambio di idee che ha avuto luogo fra due competenti quali sono gli onorevoli Dossetti e Perassi. Volevo chiarire che, nello spirito del testo della Costituzione, vi saranno le leggi \u00abcornice\u00bb, categoria giuridica che tutti conoscono; cio\u00e8 leggi dello Stato che stabiliranno dei limiti entro i quali si potr\u00e0 sviluppare la competenza, chiamiamola legislativa secondaria, della Regione. Quindi, la preoccupazione che vi sia una contradizione con delle disposizioni dello Stato non sussiste. Stabilito questo concetto fondamentale, possiamo tranquillamente votare questa formula, che ripete letteralmente quella della Costituzione, e che non d\u00e0 adito a nessunissimo dubbio e a nessuna possibilit\u00e0 che leggi regionali possano contraddire alle norme dello Stato. Perch\u00e9 la norma dello Stato non fa che porre il quadro di queste norme. Con questo dichiaro di votare a favore della disposizione.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la formula test\u00e9 letta comprensiva dell\u2019emendamento Domined\u00f2.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo Codignola:<\/p><p>\u00abe con quello di altre Regioni\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la restante parte dell\u2019articolo 5:<\/p><p>\u00ab1\u00b0) ordinamento dei comuni e delle provincie;<\/p><p>2\u00b0) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;<\/p><p>3\u00b0) incremento della produzione industriale e delle attivit\u00e0 commerciali;<\/p><p>4\u00b0) ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonch\u00e9 delle aziende di credito a carattere regionale;<\/p><p>5\u00b0) utilizzazione delle acque pubbliche;<\/p><p>6\u00b0) assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di aziende speciali;<\/p><p>7\u00b0) opere idrauliche della quarta e quinta categoria;<\/p><p>8\u00b0) opere di bonifica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 6. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abNelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facolt\u00e0 di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facolt\u00e0 di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.<\/p><p>\u00abLa casse mutue malattie esistenti nella Regione, che siano state fuse nell\u2019Istituto per l\u2019assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.<\/p><p>\u00abLe prestazioni di dette casse mutue agli interessati non possono essere inferiori a quelle dell\u2019istituto predetto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 7. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abCon leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.<\/p><p>\u00abTali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel <em>Bollettino Ufficiale<\/em> della Regione\u00bb.<\/p><p>MALAGUGINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MALAGUGINI. Vorrei chiedere ancora un chiarimento. Che cosa si intende significare con le parole: \u00abCon leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate\u00bb?<\/p><p>Vorrei sapere cio\u00e8 in qual modo le popolazioni interessate potranno essere sentite, perch\u00e9 l\u2019articolo non lo dice.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore.<\/em> Nel modo che sar\u00e0 stabilito dal regolamento interno della Regione.<\/p><p>DE GASPERI, <em>Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/em> Attraverso i Consigli comunali.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Attraverso i Consigli comunali, come ha detto il Presidente del Consiglio ed anche attraverso il <em>referendum. <\/em>Nella Costituzione \u00e8 ammesso l\u2019istituto del <em>referendum.<\/em> La Regione pu\u00f2 con sua legge, regolare il <em>referendum<\/em>, come strumento di consultazione delle popolazioni interessate. Si tratta di una forma democratica contemplata dalla Costituzione, oltrech\u00e9 da una norma particolare per questa Regione. L\u2019articolo 133 della Costituzione \u00e8 ripetuto da questo articolo 7.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi pare che la risposta pi\u00f9 sodisfacente sia questa: che la Regione stabilir\u00e0 nel suo ordinamento interno in qual maniera provvedere a dare esecuzione a questa norma costituzionale.<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 7.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 8. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Regione pu\u00f2 autorizzare l\u2019apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere regionale o locale, sentito il parere del Ministro del tesoro.<\/p><p>\u00abL\u2019autorizzazione all\u2019apertura ed al trasferimento di sportelli bancari di aziende, che svolgono operazioni di credito anche in altre regioni, \u00e8 data dal Ministro del tesoro sentito il parere del Presidente della Giunta regionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 9. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPer le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termini, la Regione ha facolt\u00e0 di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all\u2019emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.<\/p><p>\u00abLa Regione ha altres\u00ec facolt\u00e0 di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.<\/p><p>\u00abIl Presidente della Giunta regionale o un suo delegato \u00e8 invitato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel comma precedente\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Alla fine dell\u2019ultimo comma, l\u00e0 dove si dice: \u00abnel comma precedente\u00bb si dovrebbe dire: \u00abnel primo comma\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l\u2019articolo 9 con questa osservazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Si dia lettura dell\u2019articolo 10.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abNelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, accordate successivamente all\u2019entrata in vigore della presente legge, il concessionario ha l\u2019obbligo di fornire gratuitamente alla Regione per servizi pubblici o qualsiasi altro pubblico interesse una quantit\u00e0 di energia pari al sei per cento di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi all\u2019officina di produzione o sulla linea di trasporto ad alta tensione collegata con l\u2019officina stessa nel punto pi\u00f9 conveniente alla Regione.<\/p><p>\u00abPer le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, gi\u00e0 accordate all\u2019entrata in vigore della presente legge, e per quelle da accordarsi, i concessionari sono tenuti a fornire, con le modalit\u00e0 di cui al comma precedente, al prezzo di costo, per usi domestici, per l\u2019artigianato locale o per l\u2019agricoltura, una quantit\u00e0 di energia nella misura stabilita nel comma precedente.<\/p><p>\u00abPer le forniture di energia elettrica e prezzo di costo, in mancanza di accordi tra le parti, il prezzo \u00e8 determinato dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche dell\u2019energia richiesta e comprese le quote per interessi e per ammortamenti.<\/p><p>\u00abL\u2019obbligo previsto nel secondo comma del presente articolo si adempie compatibilmente con l\u2019esecuzione dei contratti di somministrazione di energia elettrica conclusi anteriormente all\u2019entrata in vigore della presente legge.<\/p><p>\u00abLa Regione, a parit\u00e0 di condizioni, \u00e8 preferita nelle concessioni di grande derivazione.<\/p><p>\u00abIl Presidente della Giunta regionale ha facolt\u00e0 di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grande derivazione, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge\u00bb.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Come i colleghi hanno udito, l\u2019articolo 10 riguarda diritti da riconoscere alla Regione sulla produzione idroelettrica locale. Questa materia \u00e8 strettamente connessa alle disposizioni degli articoli 62, 63 e 91; direi meglio che \u00e8 materia addirittura inscindibile dalla conoscenza di questi articoli, che ne costituiscono addirittura il presupposto.<\/p><p>Mi permetto pertanto di proporre, per l\u2019economia della discussione, e per consentire a ciascuno di noi di esprimere un voto <em>ex bene informata coscientia<\/em>, che l\u2019esame dell\u2019articolo 10 sia rinviato a dopo l\u2019esame dell\u2019articolo 91.<\/p><p>Gli articoli 62, 63 e 91 contemplano infatti altri benefici che la Regione si ripromette di conseguire in materia di acque pubbliche, sia a carico dello Stato, sia a carico delle imprese di produzione della energia elettrica. Onde si rende necessaria la visione complessiva del progetto al riguardo, prima di poterne accettare o respingere la prima parte, che ha avuto collocazione cos\u00ec lontana dal resto.<\/p><p>MARINARO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARINARO. La materia contemplata da questo articolo 10 dello Statuto non \u00e8 in armonia con i princip\u00ee fondamentali della Carta costituzionale.<\/p><p>Come l\u2019Assemblea ricorder\u00e0, dopo ampio dibattito, fu deciso da questa Assemblea di escludere ogni ingerenza della Regione in materia di sfruttamento, disciplina ed uso delle acque pubbliche, tanto che dall\u2019articolo 117 della Costituzione fu depennata quella parte che riguardava appunto la disciplina delle acque.<\/p><p>Vero \u00e8 che l\u2019articolo 116 stabilisce che alla Sicilia, Sardegna e Trentino-Alto Adige sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, ma, s\u2019intende, in armonia con i princip\u00ee generali della Costituzione e con l\u2019ordinamento giuridico dello Stato.<\/p><p>Ora, la Costituzione esclude la ingerenza della Regione in questa materia. I princip\u00ee generali dell\u2019ordinamento giuridico dello Stato, che possono essere ravvisati in quella legge fondamentale che disciplina le acque pubbliche e che rimane un monumento di sapienza giuridica escludono ogni ingerenza in questa materia.<\/p><p>Io non ho creduto di proporre un apposito emendamento al riguardo, ma pongo l\u2019Assemblea di fronte a questa situazione, perch\u00e9 qui si tratta di compiere una patente violazione della Costituzione appena nata. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Pat, Mortati ed altri hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il testo con il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abNelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia elettrica \u00e8 riservato alla Regione, a prezzo di costo, per servizi pubblici o qualsiasi altro pubblico interesse, nonch\u00e9 per usi domestici, l\u2019artigianato e l\u2019agricoltura della Regione stessa, un quantitativo di energia non superiore al 12 per cento di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alle officine di produzione e sulla linea di trasporto ad alta tensione collegata con le officine stesse nel punto pi\u00f9 conveniente per la Regione.<\/p><p>\u00abPer la richiesta e l\u2019utilizzazione dell\u2019energia riservata alla Regione si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell\u2019articolo 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.<\/p><p>\u00abIn mancanza di accordo tra le parti, il prezzo \u00e8 determinato dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed il governo regionale, tenuto conto delle caratteristiche della energia richiesta e comprese le quote per interessi e ammortamenti.<\/p><p>\u00abIl Presidente della Giunta regionale ha facolt\u00e0 di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grandi derivazioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Subordinatamente, sopprimere, al secondo comma, le parole:<\/em> gi\u00e0 accordate all\u2019entrata in vigore della presente legge e per quelle\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobili Tito Oro ha fatto una proposta di rinvio fino a che non siano stati esaminati gli articoli 62, 63 e 91.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobili ha giustificato la richiesta facendo presente la necessit\u00e0 di poter studiare gli elementi particolari tecnici dell\u2019articolo 10 in confronto degli altri.<\/p><p>Io vorrei che cos\u00ec si potesse fare; ma non so se ora sia possibile ai colleghi che devono seguire la discussione di condurre in pari tempo a termine questo studio. In secondo luogo, mi pare che gli articoli 62 e 63 si riferiscano alla materia tributaria e non abbiano un collegamento diretto con l\u2019articolo 10.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Mi permetta, signor Presidente.<\/p><p>Gli articoli 63 e 91 sono complementari dell\u2019articolo 10; non pare si possa approvare una concessione se non si sappia quante e quali altre essa possa trascinarsene dietro. L\u2019articolo 10 non si comprende se non si conosce la portata dell\u2019articolo 63, che richiama l\u2019articolo 53 della legge generale sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.<\/p><p>Si tratta, dei diritti riconosciuti ai Comuni sottesi o rivieraschi dalla legge, che s\u2019intitola, in ragione dell\u2019origine prima, all\u2019onorevole Bonomi, sia mediante somministrazioni di energia (articolo 52), sia mediante prestazioni di canoni (articolo 53); occorre anzitutto stabilire se col sistema del progetto restino o no ferme, sia le concessioni fatte ai comuni rivieraschi sia le verificatesi decadenze.<\/p><p>Gli articoli 63 e 91 disciplinano questa materia, ma in modo tale da poter prestare il fianco alla critica.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019articolo 63 dice al secondo comma:<\/p><p>\u00ab\u00c8 soppressa, nell\u2019ambito del territorio della Regione, l\u2019applicazione dell\u2019articolo 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici ecc.\u00bb. Mi pare che non ci sia bisogno di attendere la discussione di questo articolo, per poter esaminare l\u2019articolo 10.<\/p><p>FUSCHINI. Il collegamento c\u2019\u00e8.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. L\u2019articolo 63 non \u00e8 tutto; le disposizioni transitorie contengono l\u2019articolo 91 che riprende la questione, aggiungendo che sono riaperti i termini di prescrizione per l\u2019ausilio dei diritti di cui all\u2019articolo 52 della legge del 1933, e cio\u00e8 pel conseguimento di assegnazioni fino a 1\/10 di quella prodotta per le necessit\u00e0 dei pubblici servizi. Per questa disposizione i Comuni e perfino le Provincie (che nell\u2019articolo 52 non sono contemplate!) hanno diritto di veder riaperti a proprio favore i termini ormai decorsi pel conseguimento delle assegnazioni di energia al prezzo di costo.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il proprio parere sulla proposta di rinvio.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Non abbiamo difficolt\u00e0 ad accettare il rinvio, per esaminare insieme le disposizioni tributarie con quanto si riferisce alla regolazione particolare di questa materia delle acque.<\/p><p>Solamente, vorrei chiarire i criteri seguiti nella elaborazione del prospetto. Il problema \u00e8 stato esaminato dalla Commissione in modo approfondito. A tale esame ha partecipato autorevolmente anche l\u2019autore dell\u2019attuale legge sulle acque, l\u2019onorevole Bonomi. Furono sentiti i tecnici del Ministero dei lavori pubblici. Quanto \u00e8 proposto \u00e8 una transazione, fra la richiesta di affidare alla Regione quanto concerne le concessioni, e l\u2019interesse superiore di conservare questo diritto allo Stato per assicurare in ogni caso nel superiore interesse nazionale, la massima utilizzazione delle acque.<\/p><p>Per poter arrivare a questa soluzione compositoria si \u00e8 detto: \u00e8 necessario assicurare alla Regione alcuni elementi di compenso, una contropartita e ci\u00f2 non per attribuire alla Regione privilegi particolari ma per indennizzare la Regione di tutti i danni che le derivano dalla costruzione di impianti, di bacini che sconvolgono non solo l\u2019agricoltura ma tutta l\u2019ambientazione di interi Paesi.<\/p><p>Ora, se c\u2019\u00e8 questa esigenza fondamentale, che non vi era nello Statuto della Sardegna, perch\u00e9, essendo questa un\u2019isola, le concessioni sono state trasferite dallo Stato alla Regione, bisogna fare qualche cosa per queste popolazioni del Trentino-Alto Adige, come di altre Regioni alpine, che sono colpite in modo cos\u00ec grave dagli impianti per lo sfruttamento delle forze idroelettriche.<\/p><p>Vi sembra che sia possibile, cos\u00ec dal punto di vista psicologico, come da quello giuridico che le genti di queste regioni assistano rassegnate al trasferimento in altre regioni di queste grandi forze idroelettriche senza alcuna possibilit\u00e0 di utilizzazione in sito? Non vedrebbero in tale trasferimento, oltrech\u00e9 un danno, una spoliazione?<\/p><p>Per assolvere a tale esigenza s\u2019\u00e8 pensato di porre l\u2019obbligo di cedere all\u2019utilizzazione in sito, per l\u2019agricoltura e l\u2019artigianato, per lo meno il 10 per cento dell\u2019energia a prezzo di costo. Che se in un momento particolare si rende necessario un intervento vincolistico per distribuire l\u2019energia stabilendo un ordine di preferenze di utilizzazione, una graduazione di urgenze, questo non \u00e8 impedito sol perch\u00e9 si stabilisce una riserva per l\u2019agricoltura e l\u2019artigianato locale. Anche queste utilizzazioni non sono sottratte alla graduazione. Quindi l\u2019obiezione che con questa disposizione si va contro gli interessi generali dell\u2019economia nazionale non regge.<\/p><p>Verremmo meno al nostro spirito di equit\u00e0 se negassimo questo, se obliterassimo queste esigenze locali. Ma si \u00e8 detto: c\u2019\u00e8 l\u2019articolo 52 che stabilisce la riserva del 10 per cento a prezzo di costo a favore dei comuni rivieraschi. Ma \u00e8 bene che l\u2019Assemblea sappia che un solo comune ha potuto utilizzare questo 10 per cento: quello di Gro, e anche in tal caso per una particolare situazione contingente. Quell\u2019articolo 52 dunque \u00e8 un onere pi\u00f9 che altro teorico, perch\u00e9 i comuni, oltre che per l\u2019illuminazione del Paese, non sono in condizioni di utilizzare il 10 per cento summenzionato.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> E il 6 per cento?<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Anche per questo una parte resta solo in teoria.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. E questo \u00e8 l\u2019elemento grave.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Allora non si dica che \u00e8 un onere insopportabile che impedisce i nuovi impianti.<\/p><p>Terzo punto: vi \u00e8 un 10 per cento dato anche alla Regione.<\/p><p>La Commissione governativa prima, quella dell\u2019Assemblea poi, hanno studiato a fondo questo problema e sono addivenute alla conclusione che i servizi pubblici della Regione hanno un diritto preminente nell\u2019utilizzazione della forza idroelettrica, prima di andare ad alimentare altri servizi. Si \u00e8 a lungo discusso intorno alla definizione dei servizi pubblici. S\u2019\u00e8 constatato che v\u2019\u00e8 al riguardo tutta una letteratura ed una giurisprudenza. Per venire poi incontro al rilievo che in tal modo le aziende idroelettriche erano costrette ad accantonare nei loro calcoli preventivi un terzo 10 per cento (abbiamo gi\u00e0 visto che il 10 per cento ai comuni rivieraschi \u00e8 del tutto teorico) si \u00e8 attenuato il diritto al 6 per cento.<\/p><p>Ed ancora, poich\u00e9 i tecnici trentini e alto-atesini hanno rilevato che le possibilit\u00e0 pratiche di effettiva utilizzazione non raggiungono neanche il 6 per cento, bens\u00ec il 2,8 per cento, la Commissione \u00e8 disposta ad accettare un eventuale emendamento che dicesse: \u00abfino al 6 per cento\u00bb.<\/p><p>C\u2019\u00e8 infine l\u2019obiezione relativa alle utilizzazioni delle Ferrovie dello Stato. Abbiamo discusso anche oggi questo problema. In realt\u00e0 lo Stato adopera l\u2019energia per dare adeguato sviluppo anche ai servizi pubblici della Regione. Per esempio la Trento-Mal\u00e8 potrebbe essere modernizzata nei suoi impianti. Cos\u00ec la Brunico-Campo Tures. Si possono pure elettrificare o modernizzare le grandi linee nazionali nella Regione.<\/p><p>Se vi \u00e8 questa contropartita da parte delle Ferrovie, ritengo che la Commissione potr\u00e0 aderire alla eventuale richiesta del Ministro dei trasporti di esonerare le ferrovie da questo obbligo.<\/p><p>Per l\u2019osservazione di qualcuno il quale dice: ma voi date anche 10 centesimi per ogni kwh, faccio rilevare&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Uberti, lei sta gi\u00e0 parlando dell\u2019articolo 63.<\/p><p>Ora, o rinviamo tutto, o cominciamo a trattare l\u2019articolo 10.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Concludo questi rilievi generali osservando che questi tanto conclamati oneri alla industria idroelettrica si riducono in realt\u00e0 ad un diritto potenziale che pone una riserva del 10 per cento del quantitativo prodotto a prezzo di costo e quindi con la perdita solo del profitto puro, senza interesse e ammortamento e al 2,8 per cento gratuito per i servizi pubblici della Regione. Arretrando al di l\u00e0 di questo limite si verrebbe meno all\u2019impegno sostanziale che la Commissione ha assunto quando ha negato di passare le concessioni dallo Stato alla Regione. Verrebbe meno ogni contropartita, anche limitata. Venir meno a questo equilibrio significherebbe, secondo me, ingannare completamente quelli che hanno avuto fiducia nello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione la proposta dell\u2019onorevole Nobili Tito Oro di rinviare l\u2019esame e la votazione di questo articolo 10 a quando saranno esaminati gli articoli 62, 63 e 91.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione si astiene.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova la proposta \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo agli articoli 11 e 12 fra di essi collegati. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>Capo III.<\/p><p><em>Funzioni delle Province.<\/em><\/p><p>Art. 11.<\/p><p>\u00abLe Province hanno la potest\u00e0 di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell\u2019articolo 4, su le seguenti materie:<\/p><p>1\u00b0) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;<\/p><p>2\u00b0) istruzione post-elementare e di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale ed industriale;<\/p><p>3\u00b0) toponomastica, fermo restando l\u2019obbligo della bilinguit\u00e0 nel territorio della provincia di Bolzano;<\/p><p>4\u00b0) usi e costumi locali e istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;<\/p><p>5\u00b0) manifestazioni artistiche locali;<\/p><p>6\u00b0) urbanistica e piani regolatori;<\/p><p>7\u00b0) tutela del paesaggio;<\/p><p>8\u00b0) usi civici;<\/p><p>9\u00b0) ordinamento delle minime propriet\u00e0 culturali, anche agli effetti dell\u2019articolo 847 del Codice civile; ordinamento dei \u00abmasi chiusi\u00bb e delle comunit\u00e0 familiari rette da antichi statuti o consuetudini;<\/p><p>10\u00b0) artigianato;<\/p><p>11\u00b0) case popolari;<\/p><p>12\u00b0) porti lacuali;<\/p><p>13\u00b0) fiere e mercati;<\/p><p>14\u00b0) opere di pronto soccorso per calamit\u00e0 pubbliche\u00bb.<\/p><p>Art. 12.<\/p><p>\u00abLe Province emanano norme legislative alle seguenti materie nei limiti indicati nell\u2019articolo 5:<\/p><p>1\u00b0) polizia locale urbana e rurale;<\/p><p>2\u00b0) scuole materne; istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;<\/p><p>3\u00b0) assistenza scolastica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. All\u2019articolo 11 gli onorevoli Codignola, Bonomelli, Malagugini e altri hanno proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il n.<\/em> 2\u00b0)\u00bb.<\/p><p>Gli stessi deputati hanno, contemporaneamente, presentato il seguente emendamento al successivo articolo 12:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire al testo del n. 2\u00b0<\/em>)<em> il testo del n. 2\u00b0<\/em>)<em> dell\u2019articolo 11<\/em>\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Codignola ha facolt\u00e0 di svolgere gli emendamenti.<\/p><p>CODIGNOLA. Non vorrei in questa occasione tornare su problemi gi\u00e0 ampiamente discussi in materia di decentramento regionale per quanto riguarda l\u2019organizzazione scolastica. Ma devo richiamare l\u2019attenzione dei colleghi sul fatto che gli articoli 11 e 12, rispettivamente al punto secondo, passano alla competenza della provincia tutto il complesso dell\u2019organizzazione scolastica nella Regione Trentino-Alto Adige.<\/p><p>Ora, nell\u2019articolo 117 della Costituzione fu, dopo lunga discussione, stabilito che fosse consentito alle Regioni di legiferare \u2013 nei limiti della legislazione generale dello Stato \u2013 solo in materia d\u2019istruzione artigiana e professionale, e di assistenza scolastica.<\/p><p>Ci troviamo invece di fronte alla proposta che nel Trentino-Alto Adige l\u2019istruzione professionale e artigiana venga affidata alla podest\u00e0 legislativa delle Provincie e non pi\u00f9 della Regione. E nei limiti della Costituzione; mentre nei pi\u00f9 ristretti limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, alle due Provincie sarebbe affidato tutto l\u2019insieme dell\u2019istruzione media. Nel Trentino-Alto Adige, dunque, l\u2019intero complesso dell\u2019organizzazione scolastica passerebbe alla competenza legislativa delle Provincie.<\/p><p>Non riesco a capire per quale ragione questa Assemblea dovrebbe votare un principio cos\u00ec grave di eccezione alle facolt\u00e0 generalmente attribuite alle altre Regioni italiane.<\/p><p>Vero \u00e8 che noi siamo impegnati in sede internazionale a garantire alle popolazioni tedesche dell\u2019Alto Adige l\u2019insegnamento elementare e secondario nella lingua materna \u2013 cos\u00ec dice il testo dell\u2019Accordo di Parigi \u2013; si tratta cio\u00e8 di garantire che l\u2019insegnante nelle scuole frequentate da alunni di lingua tedesca, sia anch\u2019esso di lingua tedesca. Ma questo \u00e8 assicurato dall\u2019articolo 15 del progetto, che contiene tutta una serie di garanzie a questo proposito, sia per quanto riguarda gli insegnanti, sia per quanto riguarda i provveditori agli studi, i direttori didattici e gli ispettori scolastici. Questo mi pare che sia l\u2019unico aspetto caratteristico, in materia di istruzione pubblica, che bisogna tener presente nell\u2019ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige. Null\u2019altro. Mentre, se accettassimo quanto \u00e8 stato proposto con l\u2019articolo 11 e 12, comma secondo, verremmo ad attribuire una ingiustificata posizione di privilegio in materia scolastica al Trentino-Alto Adige, che non corrisponde a quanto l\u2019Assemblea ha deciso preventivamente.<\/p><p>Pregherei quindi, di considerare l\u2019opportunit\u00e0 di abolire qualsiasi attribuzione della Provincia nell\u2019ambito della sola Costituzione; di sopprimere di conseguenza il numero 2 dell\u2019articolo 11, e di rinviare la materia indicata in quel comma al numero 2 dell\u2019articolo 12 sopprimendo il resto, in maniera che alla Provincia resti solamente la potest\u00e0 legislativa nell\u2019ambito della legislazione generale, per quanto riguarda l\u2019istruzione primaria e l\u2019avviamento professionale.<\/p><p>Con ci\u00f2 verrebbe fatto comunque un passo di pi\u00f9 rispetto alla organizzazione autonomistica in generale, perch\u00e9, nel caso in esame, le norme che in questa materia sono generalmente attribuite alla Regione resterebbero alla competenza legislativa della Provincia.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Perassi ad esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> La Commissione non pu\u00f2 accettare gli emendamenti dell\u2019onorevole Codignola.<\/p><p>Io richiamo l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea su questo punto che \u00e8 particolarmente delicato. Credo che a questo riguardo anche il Governo riterr\u00e0 opportuno dire qualche parola.<\/p><p>Si cita la Costituzione. \u00c8 vero, la Costituzione \u2013 all\u2019articolo 117 \u2013 prevede che alle Regioni in generale \u00e8 data una certa competenza legislativa limitata per quanto concerne l\u2019istruzione artigiana, professionale e l\u2019assistenza scolastica. Ma non si deve dimenticare che qui siamo di fronte ad uno Statuto speciale. Non solo, ma ad uno Statuto speciale concernente una certa Regione. Quindi non \u00e8 neppure il caso di dire che si creano dei precedenti pericolosi. \u00c8 un problema specifico concernente una determinata Regione la quale presenta delle condizioni particolarissime.<\/p><p>Abbiamo gi\u00e0 spiegato come per il Trentino-Alto Adige \u2013 avuto riguardo alla sua particolare struttura \u2013 l\u2019istituto della Regione \u00e8 stato congegnato con qualche difformit\u00e0 da quello che \u00e8 il tipo comune. \u00c8 una Regione che in realt\u00e0 opera attraverso due cosiddette Provincie (dico cosiddette Provincie), alle quali noi abbiamo attribuito funzioni che spettano in generale alle Regioni.<\/p><p>Perch\u00e9 abbiamo fatto questo? Perch\u00e9 esistono in quella parte d\u2019Italia delle situazioni particolarissime determinate dalla composizione delle popolazioni che la abitano.<\/p><p>Ora vorrei pregare l\u2019onorevole Codignola di tener presenti tutte le considerazioni che abbiamo fatto all\u2019inizio di questa discussione e che sono state poi cos\u00ec autorevolmente sottolineate da parte del Presidente del Consiglio.<\/p><p>Si tratta di uno dei punti pi\u00f9 delicati.<\/p><p>Noi abbiamo discusso e si \u00e8 arrivati a questa conclusione.<\/p><p>Credo che l\u2019Assemblea faccia opera di saggezza mantenendo le proposte che la Commissione ha elaborato. Prego perci\u00f2 l\u2019onorevole Codignola \u2013 tenuto conto di tutte queste considerazioni \u2013 di non volere insistere nei suoi emendamenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Codignola, mantiene gli emendamenti?<\/p><p>CODIGNOLA. Li mantengo.<\/p><p>CONCI ELISABETTA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONCI ELISABETTA. Mi permetto anche io di insistere in modo particolare, proprio su questo punto che forma o ha formato oggetto dell\u2019accordo raggiunto con i rappresentanti alto-atesini. Noi non possiamo venir meno a questo accordo.<\/p><p>\u00c8 il pi\u00f9 grande interesse del Paese e della nostra civilt\u00e0 che si pu\u00f2 raggiungere attraverso questo accordo. Io chiedo vivamente agli onorevoli colleghi di non voler insistere su questo punto.<\/p><p>BETTIOL. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BETTIOL. Una brevissima dichiarazione di voto. Come uomo di terra di confine riconosco l\u2019estrema importanza dell\u2019autonomia culturale che noi dobbiamo dare alle minoranze etniche che vivono nel territorio del nostro Stato. Se l\u2019essenza dell\u2019autonomia sta appunto nell\u2019autonomia culturale, \u00e8 chiaro che non si potr\u00e0 parlare di autonomia culturale se l\u2019organizzazione scolastica viene accentrata decisamente.<\/p><p>Per questo mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti che intendano modificare il testo degli articoli 11 e 12 per quanto riguarda la competenza delle provincie a legiferare in materia scolastica.<\/p><p>CARBONARI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CARBONARI. Dichiaro di votare contro l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Codignola perch\u00e9, appunto come diceva l\u2019onorevole Bettiol, se c\u2019\u00e8 una autonomia alla quali i tedeschi dell\u2019Alto Adige devono aspirare, \u00e8 appunto quella della loro cultura, l\u2019autonomia scolastica. Siccome in questa materia abbiamo parlato con loro e siamo giunti ad un accordo, noi dobbiamo assolutamente fare onore all\u2019impegno preso con essi ed alla parola data.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Dichiaro di dare una breve spiegazione del mio voto a favore del testo della Commissione permettendomi di mettere l\u2019accento su una differenza che non mi pare sia stata abbastanza posta in chiaro, ed \u00e8 che tutto l\u2019insieme dell\u2019insegnamento viene in sostanza distinto fra le scuole che ci sono sempre state (cio\u00e8 le scuole elementari, le secondarie e l\u2019insegnamento superiore), e le scuole di recente tipo e introduzione.<\/p><p>Le scuole che ci sono sempre state e che, direi, sono le fondamentali per l\u2019interesse dello Stato, sono considerate nel secondo articolo nel quale la legislazione provinciale trova dei limiti appunto nei princip\u00ee delle nostre leggi sull\u2019istruzione. Una maggiore libert\u00e0 \u00e8 consentita soltanto circa quell\u2019altra categoria di scuole di tipo moderno che vanno sotto il nome generico di \u00abartigianato\u00bb, o di \u00abarti e mestieri\u00bb e che noi abbiamo appunto indicato con quelle tali espressioni: \u00abscuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale e industriale\u00bb.<\/p><p>Ma queste scuole di questa seconda categoria devono rispondere a esigenze di attivit\u00e0 pratiche locali, ed in esse l\u2019influsso della provincia \u00e8 molto pi\u00f9 giustificato e non incide menomamente sul tronco dell\u2019istruzione generale di primo grado, di secondo grado e superiore, circa la quale restano fermi i princip\u00ee delle leggi nostre con particolare riguardo per\u00f2, all\u2019elemento linguistico.<\/p><p>Chiarita in questi termini la questione, pi\u00f9 che mai mi pare necessario tener fermo il testo della Commissione; e confido che anche il pensiero del Governo sia in questo senso, perch\u00e9 tocca il punto particolarmente considerato nell\u2019accordo De Gasperi-Gruber.<\/p><p>PARIS. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PARIS. Vorrei proporre una formula transattiva, cio\u00e8 che il numero 2 dell\u2019articolo 11 rimanga solo per la provincia di Bolzano.<\/p><p>Se fosse accettata questa formula i proponenti ritirerebbero il loro emendamento.<\/p><p>Aggiungerei quindi \u00ablimitatamente alla provincia di Bolzano\u00bb.<\/p><p>MALAGUGINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MALAGUGINI. Io non sono insensibile alle invocazioni venute dai banchi della Commissione, anche perch\u00e9 mi rendo conto che, in sostanza, tutto il disegno di legge che abbiamo sott\u2019occhio e in particolare questa parte, sono dominati dall\u2019accordo di Parigi. Per\u00f2 non comprendo perch\u00e9 questa autonomia in materia scolastica debba essere delegata alla Provincia, anzich\u00e9 rimanere alla Regione.<\/p><p>Comunque, se si raggiunge un accordo sulla proposta transattiva, di cui si \u00e8 fatto portavoce il collega Paris, non ho nessuna difficolt\u00e0 ad aderire.<\/p><p>DE GASPERI, <em>Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DE GASPERI, <em>Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/em> Se si vuole in questa legislazione scolastica, secondaria in senso integrativo, trovare una garanzia per il carattere etnico della minoranza tedesca della Venezia Tridentina, e della maggioranza di Bolzano, conviene assolutamente rimetterla alla provincia.<\/p><p>Avrei preferito che da principio si fosse pensato, invece che alla parola provincia, ad un\u2019altra parola; si potrebbe dire \u00abcircondario\u00bb. Per ragioni tecnicamente molto fondate si \u00e8 preferito usare la stessa parola, tanto che da principio chi ha preso in mano per la prima volta il progetto, si \u00e8 scandalizzato del fatto che esistano provincie, che abbiano quelle tali prerogative.<\/p><p>\u00c8 una provincia del tutto particolare; si chiamano provincie \u2013 i tedeschi traducono \u00abland\u00bb \u2013 ma, in realt\u00e0, sono circondari di carattere speciale.<\/p><p>Non voglio entrare in dettaglio, perch\u00e9 non amerei che su questo si facesse discussione.<\/p><p>Prego poi, di considerare che la legislazione scolastica generale resta in piedi; si aggiunge l\u2019obbligo della bilinguit\u00e0 ed altre garanzie nella amministrazione. Infatti, \u00e8 stabilito che negli organi, che devono applicare la legislazione dello Stato, deve esservi una garanzia personale, cio\u00e8 persone che conoscano bene il tedesco; si parla anche di lingua materna; sono garanzie personali inserite nell\u2019amministrazione scolastica. Noi abbiamo trovato cos\u00ec modo di non modificare la legislazione fondamentale dello Stato, quindi trattare su base nazionale il problema scolastico, e tuttavia di introdurre quel tanto di garanzie locali, che sono necessarie perch\u00e9 si possa dire che non solo si \u00e8 tenuto conto dell\u2019accordo, ma anche del principio generale di cui bisogna tener conto. Per non affidare la scuola completamente alla provincia si \u00e8 tenuto conto del carattere nazionale dello Stato in cui questa minoranza si trova. Tuttavia si sono create delle garanzie, delle difese e dei mezzi di intervento e di influsso anche per i rappresentanti della popolazione tedesca. Questo lo dovevamo fare perch\u00e9 comprendiamo che non possiamo pretendere che costituisca una garanzia la semplice legge dello Stato, perch\u00e9 quella legge, che stabilisce che deve esservi parit\u00e0 linguistica, domani pu\u00f2 essere cambiata, n\u00e9 di per s\u00e9 potrebbe la rappresentanza della popolazione tedesca avere un modo di garantirsi contro un eventuale cambiamento. L\u2019unico modo di tutela che hanno lo possono esercitare in sede locale, nei limiti che ho detto.<\/p><p>Vi prego pertanto, di accettare questo compromesso poich\u00e9 si pu\u00f2 con tranquillit\u00e0 attendere che si sviluppi in un senso favorevole per lo Stato e contemporaneamente sia sufficientemente protettivo dei diritti delle minoranze.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Dichiaro che voter\u00f2 a favore del testo della Commissione e contro l\u2019emendamento soppressivo Codignola, perch\u00e9 mi sembra che l\u2019autonomia dell\u2019insegnamento sia un fondamento indispensabile dell\u2019autonomia etnica e culturale che intendiamo garantire. In verit\u00e0 lo strumento tecnico escogitato in questa legge con le provincie aventi potest\u00e0 legislativa, \u00e8 una cosa per il nostro senso giuridico un po\u2019strana e che desta qualche preoccupazione. Ma poich\u00e9 il sistema \u00e8 sorto sotto la pressione di esigenze di carattere politico, non vedo perch\u00e9 dovrebbe essere sottratta alle provincie la competenza in una materia tanto delicata qual \u00e8 quella dell\u2019insegnamento.<\/p><p>TONELLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TONELLO. Comprendo che l\u2019onorevole Presidente del Consiglio, con molto fervore, difenda il contenuto di questo Statuto e comprendo anche che sull\u2019argomento della scuola egli insista affinch\u00e9 restino queste disposizioni. Francamente, dico che condivido il pensiero del collega Codignola per ragioni evidenti, onorevoli colleghi. Infatti viene per la prima volta ad esser tolta allo Stato italiano la facolt\u00e0 di giurisdizione su tutte le scuole della Repubblica. (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> La giurisdizione \u00e8 dello Stato.<\/p><p>TONELLO. La giurisdizione \u00e8 dello Stato, ma quando verr\u00e0 applicata questa autonomia in una provincia in gran parte tedesca, mi saprete dire quel che avverr\u00e0, onorevoli colleghi! Io sono d\u2019accordo con il Presidente che bisogna far di tutto per smussare gli angoli ed affratellare le popolazioni di confine. Bisognerebbe per\u00f2 che lo Stato italiano mantenesse intatti anche i diritti essenziali della Repubblica italiana. Potevate concedere l\u2019insegnamento bilingue, potevate stabilire che gli insegnanti fossero locali e concedere tutte le facilitazioni, ma non arrivare fino a questo punto.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> Questo \u00e8 l\u2019equivoco!<\/p><p>TONELLO. Il problema \u00e8 difficilissimo, egregi colleghi. Lo so, perch\u00e9 anch\u2019io vivo in una terra vicina ad altri popoli di altra lingua. Lo Stato potr\u00e0 intervenire, ammesso che domani queste scuole autonome tedesche&#8230; (<em>Rumori al centro \u2013 Interruzione dell\u2019onorevole Uberti<\/em>)<em>. <\/em>Ad ogni modo, potete ben gridare che io sono in equivoco, ma so anche di che piede andate zoppi, colleghi della Democrazia Cristiana (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em> So che \u00e8 nel vostro intento di portare domani la stessa autonomia della scuola anche nelle Regioni italiane; non avete il coraggio di farlo subito, ma \u00e8 nel vostro programma. Intanto cominciate col Trentino e con la Venezia Giulia, tanto per dare inizio a quanto volete compiere. (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em> Ricordatevi che quanto potrete fare sar\u00e0 frutto di un compromesso, tanto pi\u00f9 che il Governo ha virtualmente concesso questo Statuto al di fuori delle deliberazioni della Assemblea Costituente, in base alle trattative fra le popolazioni allogene e gli italiani. Questo problema era stato posto al Governo e l\u2019onorevole De Gasperi lo ha risolto, a fin di bene, nel modo che ha creduto migliore. Ma che poi dobbiamo considerare ogni decisione come immodificabile, questa \u00e8 un\u2019altra questione.<\/p><p>Noi vogliamo che non sia spezzata l\u2019unit\u00e0 di giurisdizione nel campo scolastico, ai confini della Repubblica italiana.<\/p><p>Per questo voter\u00f2 l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Codignola, perch\u00e9 questa \u00e8 una questione delicatissima e di alto valore politico. Pensate bene a quello che fate, perch\u00e9 domani, quando sorgeranno inconvenienti, sar\u00e0 inutile far risalire le colpe ai Ministeri che furono, anche perch\u00e9 spero che col passar del tempo non resterete sempre voi al Governo (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>DE GASPERI, <em>Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DE GASPERI, <em>Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/em> Io vorrei pregare l\u2019onorevole Tonello, di riservare il suo giudizio al momento dell\u2019esame dell\u2019articolo 15. Qui vedr\u00e0 di chi \u00e8 la giurisdizione sulla scuola e vedr\u00e0 che quando si parla del provveditore agli studi, si parla del provveditore dello Stato e vedr\u00e0 che si inseriscono alcune garanzie per i tedeschi, ma si parla del provveditore dello Stato.<\/p><p>C\u2019\u00e8 un equivoco, onorevole Tonello. Comunque, per avere un quadro chiaro e ben definito del problema scolastico bisogna considerare anche altri articoli.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> Quando parlava l\u2019onorevole Tonello mi ero permesso di interromperlo dicendo che vi era un equivoco. Il Presidente del Consiglio lo ha gi\u00e0 chiarito ed io non ho che da confermare quanto egli ha detto. L\u2019equivoco consiste in questo: di credere che dandosi alla provincia una certa competenza legislativa in materia di scuole, si voglia dare alla provincia, non quella che impropriamente l\u2019onorevole Tonello chiamava giurisdizione, ma l\u2019amministrazione. Ora, questo non \u00e8 esatto. L\u2019equivoco \u00e8 questo: la funzione amministrativa scolastica, ossia la gestione delle scuole indicate nell\u2019articolo 12 del progetto, resta allo Stato. E questo risulta, come ha notato il Presidente del Consiglio, sia dall\u2019articolo 13 che dall\u2019articolo 15.<\/p><p>Soltanto si prevede per la provincia di Bolzano che il provveditore degli studi di Bolzano, organo dello Stato, terr\u00e0 conto di certe particolari esigenze, anche per quanto riguarda la sua costituzione. Si prevede, ad esempio, per il provveditore agli studi l\u2019obbligo della piena conoscenza della lingua italiana e tedesca (ed \u00e8 una cosa naturale) e si prevede che saranno assegnati ai provveditorato agli studi di Bolzano un vice-provveditore nonch\u00e9 ispettori e direttori didattici la cui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni. Ed anche quest\u2019ultima credo che sia una cosa che non possa sollevare difficolt\u00e0.<\/p><p>Chiarito questo equivoco, pregherei coloro che hanno presentato l\u2019emendamento, di non voler insistere.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Bertola e Lizier avevano proposto di sopprimere l\u2019articolo 126, in via subordinata, di sopprimere il n. 2\u00b0). Dato che gli articoli 12 e 15 trattano la stessa materia.<\/p><p>Ora essi hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo della prima parte dell\u2019articolo 12:<\/p><p>\u00abLe Province hanno facolt\u00e0 di adattare alle loro particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme nelle seguenti materie:\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bertola ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BERTOLA. L\u2019intendimento degli emendamenti presentati non \u00e8 quello di togliere l\u2019autonomia dell\u2019ordinamento scolastico alla Regione dell\u2019Alto Adige ed alle provincie; ma piuttosto di venire ad un chiarimento soprattutto sul primo comma dell\u2019articolo 12.<\/p><p>Noi viviamo un po\u2019 nella scuola e crediamo che questo comma dar\u00e0 origine ad una serie di dissidi col Ministero della pubblica istruzione. Perch\u00e9 la formulazione: \u00abLe Provincie emanano norme legislative sulle seguenti materie\u00bb (che poi sono quelle di cui all\u2019articolo 5), non \u00e8 sufficiente per stabilire dei limiti esatti tra i poteri del Ministero della pubblica istruzione e quelli di cui alle varie Provincie.<\/p><p>Perci\u00f2 il nostro emendamento non \u00e8 contrario ad una riforma e ad un adattamento dell\u2019ordinamento scolastico per queste Regioni, ma cerca anzi di risolvere questo dissidio.<\/p><p>Faccio notare (in particolare per quelli che hanno la preoccupazione di non concedere questa autonomia scolastica) che lo Statuto, all\u2019articolo 15, tratta diffusamente della questione linguistica nella Regione; e perci\u00f2 tutela, a mio modo di vedere, a sufficienza uno dei patrimoni fondamentali e pi\u00f9 importanti della zona dell\u2019Alto Adige.<\/p><p>L\u2019articolo 81 tutela appunto la caratteristica linguistica di una zona dell\u2019Alto Adige, e precisamente la zona in cui si parla il ladino.<\/p><p>La nostra preoccupazione \u00e8 questa: che nascano dissidi di competenza riguardo all\u2019ordinamento scolastico, per i programmi, e riguardo all\u2019ordinamento del personale.<\/p><p>Se, riguardo al personale, l\u2019Assemblea ha votato un ordine del giorno che tutela gli impiegati dello Stato, in genere, vorremmo cercare una precisazione che tuteli specialmente gli insegnanti.<\/p><p>Secondo punto: vorremmo evitare il dissidio che pu\u00f2 verificarsi tra programmi governativi rispetto alle materie di studio e quegli altri ordinamenti che possono sorgere in sede provinciale e regionale.<\/p><p>Qui occorre far notare che la preoccupazione, in genere, di questa Assemblea \u00e8 quella di non soffocare le minoranze che esistono ai margini di questa Regione. Ma quando parliamo di provincie, parliamo non tanto della provincia di Trento quanto di quella di Bolzano. Ora, in questa Provincia, la maggioranza \u00e8 tedesca e la minoranza \u00e8 italiana; e quando dobbiamo tutelare le minoranze, stavolta dobbiamo preoccuparci delle minoranze italiane.<\/p><p>Vorrei citare un solo caso, che serve ad illustrare la delicatezza di questo problema. Supponiamo che una norma legislativa emanata dalla provincia muti il programma, ad esempio dei licei classici per quanto riguarda l\u2019insegnamento della letteratura e delle lingue. Ora, onorevoli, colleghi, noi in Alto Adige abbiamo, se volete, due patrimoni umanistici da preservare, uno \u00e8 il patrimonio umanistico latino e l\u2019altro \u00e8 il patrimonio umanistico germanico. Ma se noi modifichiamo i programmi, diamo la facolt\u00e0 all\u2019ente provincia \u2013 nel quale sappiamo vi \u00e8 una maggioranza germanica \u2013 di creare un programma nel quale sar\u00e0 tutelato il patrimonio umanistico germanico a preferenza di quello latino che, \u00e8 nostro, \u00e8 dei nostri fratelli italiani che vivono in quella provincia.<\/p><p>Con tutto questo, noi ci siamo preoccupati soltanto di stabilire delle precisazioni. In fondo, il nostro emendamento dice soltanto che le provincie hanno facolt\u00e0 di adottare le norme della Repubblica alle esigenze locali; ma queste norme devono avere un carattere integrativo, senza arrivare a distruggere le leggi dello Stato.<\/p><p>CODIGNOLA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CODIGNOLA. Vorrei precisare all\u2019onorevole Perassi che da parte nostra non c\u2019\u00e8 nessun equivoco sopra la portata delle norme che dobbiamo votare.<\/p><p>Vero \u00e8 che l\u2019amministrazione della scuola nel Trentino e nell\u2019Alto Adige resta comunque allo Stato italiano; ma quello che ci preoccupa \u00e8 che le funzioni legislative relative alla scuola passino alla nuova Regione, e questo neanche nei limiti della legislazione dello Stato, ma nei limiti addirittura della sola Costituzione. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>D\u2019altra parte, le preoccupazioni che sono state svolte hanno un certo fondamento. Senonch\u00e9 il fatto che esistano gi\u00e0 determinati impegni internazionali riguarda esclusivamente la provincia di Bolzano, e non anche la provincia di Trento. Tanto \u00e8 vero che lo stesso progetto all\u2019articolo 15 si limita a parlare della provincia di Bolzano. Ora, per quale ragione noi dobbiamo adattarci ad uno stato di fatto gi\u00e0 esistente (il che pu\u00f2 essere comprensibile) per quanto riguarda la materia dell\u2019articolo 15, e dobbiamo invece, agli articoli 11 e 12, introdurre un\u2019autonomia scolastica speciale per il Trentino, che non ci \u00e8 richiesta da nessuno?<\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> Di che cosa ha paura?<\/p><p>CODIGNOLA. Ho la stessa paura che ho espresso per le altre Regioni italiane: non ritengo opportuno che lo Stato si svesta di una sua potest\u00e0 fondamentale in favore della Regione e della Provincia. Potrei fare un\u2019eccezione per quanto riguarda la sola provincia di Bolzano, per le ragioni che l\u2019onorevole Presidente del Consiglio ha indicato e che sono indubbiamente ragioni molto fondate.<\/p><p>D\u2019altra parte ricordo che l\u2019accordo De Gasperi-Gruber diceva precisamente: \u00abIn conformit\u00e0 degli accordi gi\u00e0 presi o in corso d\u2019attuazione, i cittadini di lingua tedesca godranno dell\u2019insegnamento elementare e medio nella lingua tedesca\u00bb, il che corrisponde appunto a quanto \u00e8 stabilito nell\u2019articolo 15.<\/p><p>Ora, noi potremmo appunto trasferire quanto \u00e8 stabilito al comma 2\u00b0 degli articoli 11 e 12 all\u2019articolo 15, limitando alla sola provincia di Bolzano, in vista della situazione internazionale, questa eccezione. Non vedo invece come ci\u00f2 sia fattibile per la provincia di Trento, per la quale non interviene nessuna ragione di carattere internazionale.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare che la discussione sia giunta ad un certo grado di maturit\u00e0. Desidererei ora sapere dall\u2019onorevole Codignola esattamente su quale delle tre formule egli intenda fermarsi.<\/p><p>CODIGNOLA. Penso che sarebbe necessario trovare un punto di incontro e presento, in via transattiva, il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>All\u2019articolo 11 e all\u2019articolo 12, sopprimere<\/em> <em>il n. 2\u00b0);<\/em> <em>al principio dell\u2019articolo 15 aggiungere:<\/em> La provincia di Bolzano ha potest\u00e0 di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell\u2019articolo 5 in materia di istruzione elementare, post-elementare e secondaria\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Perassi, vuole esprimere il parere della Commissione?<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> La Commissione mantiene il testo proposto.<\/p><p>PRESIDENTE. E il Governo?<\/p><p>DE GASPERI, <em>Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/em> Il Governo mantiene il testo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte con il primo alinea dell\u2019articolo 11:<\/p><p>\u00abLe Provincie hanno la potest\u00e0 di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell\u2019articolo 4, su le seguenti materie:<\/p><p>1\u00b0) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la proposta soppressiva dell\u2019onorevole Codignola dell\u2019alinea 2\u00b0).<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019alinea 2\u00b0 nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00ab2\u00b0) istruzione postelementare e di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale ed industriale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora in votazione la restante parte dell\u2019articolo 11:<\/p><p>\u00ab3\u00b0) toponomastica, fermo restando l\u2019obbligo della bilinguit\u00e0 nel territorio della provincia di Bolzano;<\/p><p>4\u00b0) usi e costumi locali e istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;<\/p><p>5\u00b0) manifestazioni artistiche locali;<\/p><p>6\u00b0) urbanistica e piani regolatori;<\/p><p>7\u00b0) tutela del paesaggio;<\/p><p>8\u00b0) usi civici;<\/p><p>9\u00b0) ordinamento delle minime propriet\u00e0 culturali, anche agli effetti dell\u2019articolo 847 del Codice civile; ordinamento dei \u00abmasi chiusi\u00bb e delle comunit\u00e0 familiari rette da antichi statuti o consuetudini;<\/p><p>10\u00b0) artigianato;<\/p><p>11\u00b0) case popolari;<\/p><p>12\u00b0) porti lacuali;<\/p><p>13\u00b0) fiere e mercati;<\/p><p>14\u00b0) opere di pronto soccorso per calamit\u00e0 pubbliche\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Prego la Commissione di esprimere il proprio parere sull\u2019emendamento degli onorevoli Bertola e Lizier all\u2019articolo 12.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> La Commissione prega i proponenti di non insistere anche perch\u00e9 l\u2019articolo 5, nel quale sono stabiliti i limiti nei quali deve contenersi la competenza legislativa delle Provincie, d\u00e0 sufficienti garanzie contro ogni pericolo in quanto che le norme emanate dalle Provincie devono essere conformi ai principii stabiliti nelle leggi dello Stato. In realt\u00e0, si tratta di una legislazione di integrazione ed attuazione.<\/p><p>Date queste considerazioni, pregherei i proponenti di voler ritirare gli emendamenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Bertola, lei ha proposto in via principale la soppressione dell\u2019articolo 12, in via subordinata la soppressione del n. 2\u00b0), e ancora in via subordinata una formula sostitutiva della prima parte dell\u2019articolo.<\/p><p>Quale emendamento mantiene?<\/p><p>BERTOLA. Signor Presidente, noi abbiamo l\u2019intenzione di mantenere l\u2019emendamento sostitutivo alla prima parte e di ritirare quelli soppressivi, specialmente dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che per noi hanno valore interpretativo.<\/p><p>PRESIDENTE. E allora pongo in votazione la formula sostitutiva della prima parte dell\u2019articolo 12:<\/p><p>\u00abLe provincie hanno facolt\u00e0 di adattare alle loro particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme nelle seguenti materie\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 12 nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abLe Provincie emanano norme legislative su le seguenti materie nei limiti indicati nell\u2019articolo 5:<\/p><p>1\u00b0) polizia locale urbana e rurale;<\/p><p>2\u00b0) scuole materne; istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;<\/p><p>3\u00b0) assistenza scolastica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 13. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>Capo IV.<\/p><p><em>Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province.<\/em><\/p><p>Art. 13.<\/p><p>\u00abNelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia pu\u00f2 emanare norme legislative, le relative potest\u00e0 amministrative, che in base all\u2019ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.<\/p><p>\u00abRestano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.<\/p><p>\u00abLo Stato pu\u00f2 inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l\u2019onere delle spese per l\u2019esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.<\/p><p>\u00abLa delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potr\u00e0 essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 14. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.<\/p><p>\u00abLe province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 15. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abNella provincia di Bolzano l\u2019insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole d\u2019istruzione elementare, post-elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica \u00e8 impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna.<\/p><p>\u00abIl provveditore agli studi di Bolzano deve avere la piena conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e la sua assegnazione \u00e8 disposta dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il parere del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.<\/p><p>\u00abPer la gestione dei servizi relativi alle scuole di cui al primo comma e per la vigilanza sulle medesime sono assegnati al provveditorato agli studi di Bolzano un viceprovveditore nonch\u00e9 ispettori e direttori didattici la cui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni.<\/p><p>\u00abIl gruppo linguistico tedesco deve essere rappresentato insieme con quello italiano nel Consiglio scolastico e in quello di disciplina per i maestri.<\/p><p>\u00abNelle scuole con lingua d\u2019insegnamento tedesca \u00e8 obbligatorio l\u2019insegnamento della lingua italiana impartito da docenti la cui lingua materna sia l\u2019italiana\u00bb.<\/p><p>MALAGUGINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MALAGUGINI. Nel primo comma dove si dice che l\u2019insegnamento \u00ab\u00e8 impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna\u00bb, a prescindere dalla forma che non mi sembra eccessivamente felice, proporrei che si dicesse: \u00abda docenti regolarmente abilitati all\u2019insegnamento della lingua stessa\u00bb.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Vorrei fare una piccola osservazione di fatto: che cio\u00e8 la Commissione si \u00e8 preoccupata del prestigio degli insegnanti, perch\u00e9, quando uno \u00e8 abilitato ad una lingua che non \u00e8 la propria materna, si trova anche nella nomenclatura, anche qualche volta nelle diciture pi\u00f9 elementari a fare figure non brillantissime di fronte agli scolari. Per esempio, un oggetto qualunque lo denomina in modo che non \u00e8 corrispondente all\u2019uso locale, alla lingua parlata <em>in<\/em> <em>loco<\/em>. L\u2019abilitazione \u00e8 il risultato di uno studio, proviene da uno sforzo sempre maggiore e d\u00e0 qualche risultato non del tutto sodisfacente per il prestigio dell\u2019insegnante.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma con l\u2019emendamento sostitutivo dell\u2019onorevole Malagugini:<\/p><p>\u00abNella provincia di Bolzano l\u2019insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole di istruzione elementare, post-elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica \u00e8 impartito nella lingua materna degli alunni da docenti regolarmente abilitati all\u2019insegnamento della lingua stessa\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 15 nel testo della Commissione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 16. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto e di meretricio.<\/p><p>\u00abAi fini dell\u2019esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale.<\/p><p>\u00abLe altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.<\/p><p>\u00abRestano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Mortati propone di sopprimere il terzo comma di questo articolo. Ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>MORTATI. La proposta \u00e8 suggerita dalla considerazione che mi sembra ovvia che uno Statuto regionale non possa regolare le sfere di competenza di organi statali. Ora, il Prefetto ed il Questore sono organi statali, e stabilire la sfera della loro competenza, non pu\u00f2 essere compito di una legge regionale ma della legge dello Stato. Quindi mi pare fuor di luogo questa norma in uno Statuto regionale e ne propongo la soppressione.<\/p><p>MALAGUGINI. Chiedo di parlare per un chiarimento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MALAGUGINI. Cosa vuol dire la parola \u00abagenzie\u00bb? \u00c8 una parola troppo generica.<\/p><p>DE GASPERI, <em>Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/em> Questa parola \u00e8 nella legge di pubblica sicurezza.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Si tratta dei mediatori, delle agenzie di collocamento, delle agenzie di pubblicit\u00e0, che sono contemplate nella legge di pubblica sicurezza e che hanno un titolo speciale. Sono attivit\u00e0 per cui occorre la licenza della pubblica sicurezza con la relativa tassa annuale per poterle esercitare.<\/p><p>GRIECO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRIECO. Non conosco quali siano le attribuzioni spettanti all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza in materia di operai e di domestici. Ma perch\u00e9 queste attribuzioni sono legate a quelle relative ai pazzi ed alle meretrici? A che titolo gli operai ed i domestici sono confusi con queste categorie?<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Perassi ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> Lo scopo di questo terzo comma, cominciando a parlare dell\u2019emendamento Mortati, \u00e8 quello di assicurare che queste funzioni, anzich\u00e9 passare ai presidenti delle Giunte provinciali organi dell\u2019Ente locale restino esercitate da un organo dello Stato.<\/p><p>Ora, riteniamo che, dato l\u2019ordinamento regionale che qui si crea, \u00e8 difficile pensare che al disotto del Commissario del Governo nella Regione si abbiano ancora due prefetti nelle provincie. Esister\u00e0 un questore in ciascuna provincia; ed al questore passeranno quelle funzioni previste dalla legge di pubblica sicurezza e che attualmente sono attribuite al prefetto. Questa \u00e8 la portata della norma. Non credo che possa dar luogo a difficolt\u00e0. Nulla vi \u00e8 di strano che, facendo una legge particolare concernente una certa zona dello Stato, vi sia anche una disposizione particolare in questo senso.<\/p><p>Per quanto riguarda poi le varie materie indicate dal primo comma, si tratta di competenze che si concretano in licenze e autorizzazioni. Queste passerebbero ai Presidenti delle Giunte, attuando cos\u00ec un certo decentramento. Abbiamo esaminato queste materie una per una, e abbiamo constatato che non vi \u00e8 nessun pericolo ad attribuirlo ai Presidenti delle Giunte provinciali.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mortati, mantiene la sua proposta?<\/p><p>MORTATI. Non insisto.<\/p><p>GRIECO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRIECO. Proporrei di fare un richiamo esplicito alla materia del Titolo III della Legge di pubblica sicurezza.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Uberti ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Sottocommissione sulla proposta formulata dall\u2019onorevole Grieco.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Siccome in quel Titolo figurano altre attivit\u00e0, che, per ragioni di carattere politico, non si credette di includere nell\u2019articolo in discussione, se facciamo il richiamo puro e semplice al Titolo della legge di pubblica sicurezza, comprendiamo anche quelle attivit\u00e0 che sono state escluse.<\/p><p>GRIECO. Ad ogni modo, bisogna precisare meglio. Vorrei sapere in quali occasioni la legge di pubblica sicurezza si occupa degli operai e dei domestici.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Il chiarimento richiesto dall\u2019onorevole Grieco \u00e8 forse fondato, perch\u00e9 la formulazione, cos\u00ec com\u2019\u00e8, potrebbe dare l\u2019impressione che effettivamente si diano al Presidente della Giunta provinciale, nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di pubblica sicurezza, attribuzioni che riguardino genericamente gli operai e i domestici; mentre non si tratta di questo.<\/p><p>Il Titolo III della legge di pubblica sicurezza concerne le \u00abdisposizioni relative agli spettacoli, agli esercizi pubblici, alle agenzie, tipografie, alle affissioni, ai mestieri girovaghi, agli operai ed ai domestici\u00bb. Ora, il titolo \u00e8 spiegato nei suoi articoli. Riportando tutto questo in un articolo, pu\u00f2 sembrare che si dia una disposizione generale sugli operai, che non \u00e8 certamente nella intenzione della Commissione. Quella disposizione si riferisce al rilascio di autorizzazioni da parte dell\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza per l\u2019esercizio di determinati mestieri, con riguardo specialmente all\u2019et\u00e0.<\/p><p>Si potrebbe accettare la proposta fatta dall\u2019onorevole Grieco di indicare tutto ci\u00f2 che riguarda la materia del Titolo III della legge di pubblica sicurezza.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> La preoccupazione comprensibile dell\u2019onorevole Grieco potrebbe essere soddisfatta, tenuto conto anche di quanto \u00e8 stato detto dal Ministro per la grazia e la giustizia, dicendo: \u00ab&#8230;le attribuzioni spettanti all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti in materia di industrie pericolose ecc.\u00bb.<\/p><p>Sono esclusivamente quelle determinate attribuzioni previste in maniera precisa dalle leggi dello Stato, in materia di pubblica sicurezza, che ora sono esercitate dal questore, e che, in virt\u00f9 di questa norma, saranno esercitate, negli stessi limiti e con gli stessi criteri, dal Presidente della Giunta provinciale.<\/p><p>La dizione \u00aboperai e domestici\u00bb che, isolata, potrebbe dare impressione diversa, viene ad essere ricondotta al suo esatto significato, quando noi la intendiamo riferita alle attribuzioni in questa materia previste dalle leggi vigenti.<\/p><p>Con questi chiarimenti credo che qualsiasi preoccupazione possa ritenersi eliminata.<\/p><p>GRIECO. La formulazione proposta non \u00e8 molto soddisfacente, ma \u00e8 migliore della precedente. Mi pare sia da evitare che gli operai siano elencati a fianco dei pazzi e delle meretrici. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Vorrei pregare l\u2019onorevole Grieco di non insistere nella sua richiesta, della quale mi rendo perfettamente conto nello spirito. Ma, a sua volta, bisognerebbe che l\u2019onorevole Grieco si rendesse conto delle esigenze di fronte a cui si \u00e8 trovata la Commissione. Poteva intuirsi una aspirazione molto precisa all\u2019esercizio <em>in toto<\/em> delle funzioni di pubblica sicurezza, secondo tendenze locali, da parte di autorit\u00e0 che tutti i componenti della Commissione non erano concordi ad investire. Ed allora si \u00e8 pensato che, siccome la legge di pubblica sicurezza \u00e8 unica e vale per tutto il territorio dello Stato, l\u2019indicazione specifica delle singole competenze per materia, con la espressione: \u00abattribuzioni spettanti all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza\u00bb, lasciava allo Stato italiano l\u2019intera legislazione di sostanza sulla pubblica sicurezza e le attribuzioni specifiche e precise passavano ai Presidenti di Giunte provinciali, solo limitatamente alle materie che venivano indicate, e quando non si indicava una determinata materia, quella restava esclusa.<\/p><p>Ora, sono state date certo molte di queste competenze, ma si tratta di quelle competenze che la Commissione ha ritenuto meno pregiudizievoli e che sono solo ed esclusivamente quelle previste nella legge dello Stato italiano e di cui lo Stato italiano ha sempre il diritto di governare la sorte.<\/p><p>Quindi, poich\u00e9 non si volevano attribuire al Presidente della Giunta le facolt\u00e0 di pubblica sicurezza concernenti, ad esempio, le affissioni, queste nell\u2019elenco non si sono indicate; per altre materie la riserva implicita poteva apparire meno interessante ed allora si sono indicate le materie e le attribuzioni relative che c\u2019erano gi\u00e0 nella legge di pubblica sicurezza e non si \u00e8 fatto che ricopiarle. Tutte queste espressioni trovano una spiegazione in quanto sono contenute nel testo della legge di pubblica sicurezza.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell\u2019articolo 16 con l\u2019inciso proposto dall\u2019onorevole Perassi:<\/p><p>\u00abI Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto e di meretricio\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione i restanti commi dell\u2019articolo 16.<\/p><p>(<em>Sono approvati<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 17. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPer l\u2019osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l\u2019intervento e l\u2019assistenza della polizia dello Stato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al Titolo II: \u00abOrgani della Regione e delle Provincie. Capo I. Organi della Regione\u00bb. Si dia lettura dell\u2019articolo 18.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abSono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 19. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Consiglio regionale \u00e8 eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.<\/p><p>\u00abIl numero dei consiglieri regionali \u00e8 in ragione di uno ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a settemila e cinquecento abitanti, calcolati in base alla popolazione risultante dall\u2019ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell\u2019Istituto centrale di statistica.<\/p><p>\u00abIl territorio della Regione \u00e8 ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano.<\/p><p>\u00abPer l\u2019esercizio del diritto elettorale attivo pu\u00f2 essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non superiore a tre anni\u00bb.<\/p><p>MALAGUGINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MALAGUGINI. Osservo che il numero dei consiglieri mi sembra eccessivo, tenendo conto che a questi consiglieri bisogner\u00e0 pur dare una indennit\u00e0. Forse sarebbe meglio aumentare il numero di 15 mila abitanti a 20 o 25 mila.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La base di 15 mila \u00e8 stata decisa appunto per dare la rappresentanza armonica a tutti i gruppi, ed \u00e8 stata attentamente studiata. Mentre per le altre Regioni la cosa potrebbe essere facilmente modificabile, sarebbe meglio in questo caso non modificarla.<\/p><p>MALAGUGINI. Non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 19 test\u00e9 letto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 20. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Consiglio regionale esercita le potest\u00e0 legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle altre leggi dello Stato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 21. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attivit\u00e0 si svolge in sessioni biennali tenute alternativamente nelle citt\u00e0 di Trento e di Bolzano.<\/p><p>\u00abLe elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio; il nuovo Consiglio \u00e8 convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 22. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI membri del Consiglio regionale rappresentano l\u2019intera Regione.<\/p><p>\u00abNon possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 23. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI consiglieri regionali, prima di essere ammessi all\u2019esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 24. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, il vicepresidente ed i segretari.<\/p><p>\u00abIl Presidente ed il vicepresidente durano in carica un biennio.<\/p><p>\u00abNel primo biennio del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente \u00e8 eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vicepresidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; nel secondo biennio il Presidente \u00e8 eletto tra i consiglieri appartenenti a quest\u2019ultimo gruppo ed il vicepresidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.<\/p><p>\u00abIn caso di dimissioni o di morte del Presidente del Consiglio regionale, il Consiglio provvede all\u2019elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente dimissionario o deceduto. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed \u00e8 valida fino allo scadere del biennio in corso.<\/p><p>\u00abIl vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 25. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe norme che disciplinano l\u2019attivit\u00e0 del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.<\/p><p>\u00abIl regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l\u2019appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 26. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Presidente ed il vicepresidente del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.<\/p><p>\u00abA tale scopo il Consiglio regionale pu\u00f2 essere convocato d\u2019urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.<\/p><p>\u00abOve il Presidente od il vicepresidente del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale \u00e8 convocato dal Presidente della Giunta regionale.<\/p><p>\u00abSe il Presidente della Giunta regionale non convoca il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario del Governo.<\/p><p>\u00abQualora il Consiglio regionale non si pronunci, si provvede ai sensi dell\u2019articolo seguente\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019Articolo 27. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Consiglio regionale pu\u00f2 essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.<\/p><p>\u00abIl Consiglio pu\u00f2 altres\u00ec essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni o impossibilit\u00e0 di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.<\/p><p>\u00abLo scioglimento \u00e8 disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentita, salvo i casi di urgenza, la Commissione parlamentare per le questioni regionali.<\/p><p>\u00abCon lo stesso decreto di scioglimento \u00e8 nominata una commissione di tre membri dei quali uno di lingua tedesca, scelti fra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La commissione elegge nel suo seno il presidente, il quale esercita le attribuzioni di presidente della Giunta regionale. La commissione indice le elezioni del Consiglio regionale entro tre mesi ed adotta i provvedimenti di competenza della Giunta regionale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal Consiglio regionale, entro un mese dalla sua convocazione.<\/p><p>\u00abIn caso di scioglimento di un Consiglio provinciale si procede ad elezione suppletiva dei consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata.<\/p><p>\u00abI componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consiglieri regionali fino all\u2019elezione preveduta nel comma precedente\u00bb.<\/p><p>MALAGUGINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MALAGUGINI. Desidererei avere una spiegazione a proposito del comma 4\u00b0, dove si dice: \u00abcon lo stesso decreto di scioglimento \u00e8 nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca&#8230; ecc.\u00bb.<\/p><p>Di una analoga Commissione si fa cenno anche all\u2019articolo 43; e si dice esplicitamente che un membro dovr\u00e0 essere di lingua tedesca. \u00c8 sottinteso, ritengo, che gli altri due debbano essere di origine e di lingua italiana. Per i ladini della Val Gardena e della Val Badia non \u00e8 stata contemplata alcuna partecipazione; il che non mi par giusto.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Per i ladini c\u2019\u00e8 un titolo a parte. Bisogna tener conto dell\u2019entit\u00e0 numerica effettiva di questa popolazione. Comunque, ci sono gli articoli 84, 85, 86 e 87 che parlano dell\u2019uso della lingua tedesca e del ladino.<\/p><p>MALAGUGINI. Ma l\u00ec si tratta dell\u2019uso della lingua. Nell\u2019articolo in discussione si tratta invece di una Commissione che esercita i poteri della Giunta regionale, come all\u2019articolo 43 ci si riferisce a una Commissione che sostituisce il Consiglio provinciale in caso di scioglimento. Nell\u2019un caso e nell\u2019altro si potrebbe far posto anche ai ladini, aumentando il numero dei membri da 3 a 5.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Domani 15 mila ladini potranno avere un consigliere regionale. Questi potr\u00e0 entrare anche nella Giunta regionale, ma non si pu\u00f2 stabilirne il diritto.<\/p><p>MALAGUGINI. Non ci siamo intesi. Eppure mi pare di essermi spiegato chiaramente.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Malagugini, non faccia un dialogo, per quanto interessantissimo, con l\u2019onorevole Uberti.<\/p><p>MALAGUGINI. Non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 27.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 28. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Consiglio regionale \u00e8 convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonch\u00e9 nei casi previsti dal presente Statuto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 29. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abNelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale pu\u00f2 emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 30. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Giunta regionale \u00e8 composta del Presidente della Giunta regionale, che la presiede e di assessori effettivi e supplenti.<\/p><p>\u00abIl Presidente e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.<\/p><p>\u00abLa composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione.<\/p><p>\u00abGli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.<\/p><p>\u00abIl Consiglio regionale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 31. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finch\u00e9 dura il Consiglio regionale, e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 32. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Giunta regionale o gli assessori che non adempiono agli obblighi stabiliti dalla Legge sono revocati dal Consiglio regionale.<\/p><p>\u00abSe il Consiglio regionale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio regionale ai sensi dell\u2019articolo 27\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 33. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abQualora per morte, dimissione o revoca del Presidente della Giunta regionale o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 34. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione.<\/p><p>\u00abEgli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 35. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 36. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel bollettino della Regione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 37. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abil Presidente della Giunta regionale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 38. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Giunta regionale \u00e8 l\u2019organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:<\/p><p>1\u00b0) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;<\/p><p>2\u00b0) l\u2019attivit\u00e0 amministrativa per gli affari di interesse regionale;<\/p><p>3\u00b0) l\u2019amministrazione del patrimonio della Regione nonch\u00e9 il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali dei servizi pubblici regionali di natura industriale e commerciale;<\/p><p>4\u00b0) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;<\/p><p>5\u00b0) l\u2019adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 39. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessino in modo particolare la Regione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 40. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Consiglio regionale pu\u00f2 delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell\u2019emanazione di provvedimenti legislativi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al Capo II: \u00abOrgani della Provincia\u00bb.<\/p><p>Si dia lettura dell\u2019articolo 41.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abSono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il suo Presidente\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 42. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abCiascun Consiglio provinciale \u00e8 composto dei membri del Consiglio regionale della rispettiva Provincia; dura in carica quattro anni ed elegge nel suo seno il Presidente, i vicepresidente ed i segretari.<\/p><p>\u00abIn caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale provvede all\u2019elezione del nuovo Presidente nella prima successiva seduta.<\/p><p>\u00abIl vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 43. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abAi Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 23, 25, 27 e 28.<\/p><p>\u00abNel primo biennio di attivit\u00e0 del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente \u00e8 eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vicepresidente fra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; nel secondo il Presidente \u00e8 eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vicepresidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca.<\/p><p>\u00abPer la provincia di Bolzano la composizione della commissione preveduta nell\u2019articolo 27 deve adeguarsi alla effettiva consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa\u00bb.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore,<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Onorevole Presidente, la parola \u00abeffettiva\u00bb dell\u2019ultimo comma deve essere soppressa: si tratta di un errore materiale.<\/p><p>PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni pongo ai voti il testo dell\u2019articolo 43, con la soppressione richiesta dall\u2019onorevole Uberti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 44. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Giunta provinciale \u00e8 composta del Presidente che la presiede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto.<\/p><p>\u00abIl Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.<\/p><p>\u00abLa composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia.<\/p><p>\u00abGli assessori supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 45. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abSi applicano al Presidente ed agli assessori provinciali le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 46. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della Provincia.<\/p><p>\u00abAdotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell\u2019interesse delle popolazioni di due o pi\u00f9 Comuni.<\/p><p>\u00abIl Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel <em>Bollettino Ufficiale<\/em> della Regione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 47. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 48. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abAlla Giunta provinciale spetta:<\/p><p>1\u00b0) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;<\/p><p>2\u00b0) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l\u2019ordinamento vigente, sono devolute alla potest\u00e0 regolamentare delle Provincie;<\/p><p>3\u00b0) l\u2019attivit\u00e0 amministrativa riguardante gli affari d\u2019interesse provinciale;<\/p><p>4\u00b0) l\u2019amministrazione del patrimonio della Provincia, nonch\u00e9 il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;<\/p><p>5\u00b0) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali;<\/p><p>6\u00b0) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;<\/p><p>7\u00b0) l\u2019adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo al Titolo III: \u00abApprovazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali\u00bb. Si dia lettura dell\u2019articolo 49.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al Commissario del Governo nella Regione e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Provincie nella Regione.<\/p><p>\u00abOve il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimit\u00e0 davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.<\/p><p>\u00abSe una legge \u00e8 dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l\u2019entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.<\/p><p>\u00abLe leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Giunta provinciale e sono vistate dal Commissario del Governo nella Regione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo all\u2019articolo 50. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel <em>Bollettino Ufficiale<\/em> della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.<\/p><p>\u00abIn caso di dubbi l\u2019interpretazione delle norme ha luogo sulla base del testo italiano.<\/p><p>\u00abCopia del<em> Bollettino Ufficiale<\/em> \u00e8 inviata al Commissario del Governo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 51. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abNel <em>Bollettino Ufficiale<\/em> della Regione sono altres\u00ec pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigore\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 52. Se ne dia lettura<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentali emendamenti. E pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 53. Se no dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa legge regionale regola l\u2019esercizio d\u2019iniziativa popolare e del <em>referendum<\/em> per le leggi regionali e provinciali\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentali emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al Titolo IV: \u00abEnti Locali\u00bb. Si dia lettura dell\u2019articolo 54.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abNell\u2019ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 55. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abSpetta allo Stato la disciplina dell\u2019organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attivit\u00e0 anche al di fuori del territorio della Regione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 56. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abL\u2019ordinamento del personale dei comuni \u00e8 regolato dai comuni stessi, salva l\u2019osservanza dei princip\u00ee generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo l\u2019onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo:<\/em> princip\u00ee generali, <em>aggiungere le parole:<\/em> stabiliti dalle leggi dello Stato e di quelli posti da leggi regionali\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MORTATI. Io, veramente, in questa materia mi sono poco raccapezzato, perch\u00e9 non so se l\u2019emendamento e l\u2019ordine del giorno preposto dall\u2019onorevole Di Vittorio sia stato accolto e quale portata sia ad esso stata attribuita, cio\u00e8 se i funzionari della Regione di cui si parla debbono considerarsi mantenuti nei ruoli dell\u2019amministrazione statale. E se, in ogni caso, per questi funzionari dei Comuni debbono ritenersi applicabili le norme generali sullo stato giuridico, oppure no. Parrebbe di no, a onore di questa disposizione.<\/p><p>Data l\u2019incertezza, io credo sia opportuno inserire il chiarimento proposto, che porterebbe anche questi funzionari sotto la salvaguardia o la garanzia di quelli che sono i princip\u00ee generali dettati dallo Stato in materia.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Perassi ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> In primo luogo, osservo che l\u2019espressione che si legge nell\u2019articolo 56 \u00e8 da collegarsi con l\u2019articolo 5. Lo scopo dell\u2019articolo 56 \u00e8 di stabilire che l\u2019ordinamento del personale dei Comuni \u00e8 regolato dai Comuni stessi; d\u00e0 cio\u00e8 una certa autonomia ai Comuni in questo campo. Ma questa autonomia \u00e8 limitata dall\u2019osservanza dei princip\u00ee generali che potranno essere stabiliti dalla legge regionale. A sua volta la legge regionale \u00e8 emanata dalla Regione in virt\u00f9 dell\u2019articolo 5, e precisamente dal n. 1\u00b0) dell\u2019articolo 5 che riguarda l\u2019ordinamento del Comuni e delle Provincie. Ora, ogni legge regionale, emanata in virt\u00f9 dell\u2019articolo 5, deve osservare i princip\u00ee stabiliti dalle leggi dello Stato. Per conseguenza i Comuni, nel regolare lo stato dei propri impiegati, devono conformarsi ai limiti stabiliti dalla legge regionale, la quale a sua volta non pu\u00f2 contraddire ai princip\u00ee stabiliti dalle leggi dello Stato.<\/p><p>MORTATI. Mi pare sia molto chiaro, perch\u00e9 l\u2019articolo 5 parla di ordinamento della Regione e del personale ad essa addetto: qui si parla del personale degli uffici comunali.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> All\u2019articolo 5, n. 1, si dice: Ordinamento dei Comuni.<\/p><p>MORTATI. Ordinamento dei Comuni, non del personale: le due materie sono considerate distintamente per quanto riguarda la Regione. Sicch\u00e9 pu\u00f2 sorgere il dubbio che si sia voluto limitare, nel caso dei Comuni, al solo ordinamento degli uffici.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> Nell\u2019ordinamento dei Comuni c\u2019entra tutto.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunque, onorevole Mortati, ella mantiene la sua proposta aggiuntiva?<\/p><p>MORTATI. Mi rimetto alla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione ha dichiarato che non ritiene necessaria l\u2019inclusione dell\u2019emendamento Mortati. Pongo in votazione l\u2019articolo 56 nel testo del progetto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al Titolo V: \u00abDemanio e patrimonio della Regione\u00bb.<\/p><p>Si dia lettura dell\u2019articolo 57.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 58. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe foreste di propriet\u00e0 dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilit\u00e0 ne \u00e8 sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione. I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.<\/p><p>\u00abNelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalit\u00e0 per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati. I beni immobili situati nella Regione che non sono propriet\u00e0 di alcuno spettano al patrimonio della Regione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al Titolo VI: \u00abFinanza della Regione e delle Provincie\u00bb. Si dia lettura dell\u2019articolo 59.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abSono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso\u00bb.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> L\u2019ultima frase \u00abrelative ai beni situati nello stesso\u00bb sembra inutile, come si \u00e8 osservalo nella riunione di ieri sera.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il signor Presidente della Commissione ha perfettamente ragione nel ricordare le conclusioni a cui siamo arrivati ieri sera. Ma forse, per l\u2019ora tarda, principalmente noi rappresentanti dei Dicasteri finanziari, non abbiamo tenuto presente che effettivamente vi possono essere imposte ipotecarie percette in un determinato ufficio, relative a beni esistenti altrove.<\/p><p>Ieri sera, ripeto, abbiamo forse confuso i diritti di iscrizione ipotecaria con la vera imposta ipotecaria, la quale viene percepita presso gli uffici del registro, in cui si registrano gli atti.<\/p><p>Quindi pregherei di lasciare le parole \u00abrelative ai beni situati nello stesso\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Perassi di dire se mantiene il suo emendamento.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> Siamo d\u2019accordo con l\u2019onorevole Ministro: resta dunque la formulazione primitiva.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 59 nel testo del progetto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 60. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab\u00c8 devoluta alla Regione una percentuale del gettito del lotto, dei monopoli e delle tasse e imposte sugli affari, riscosso nel territorio della Regione. La percentuale stessa \u00e8 determinata ogni anno d\u2019accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta regionale\u00bb.<\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Vorrei chiedere un chiarimento alla Commissione, per sapere se questo accordo paritetico fra Governo e Presidente della Giunta impegni il Parlamento, che deve votare il bilancio nel quale saranno inseriti i gettiti del lotto, del monopolio e delle tasse.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Uberti ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> \u00c8 evidente che questo articolo riflette una situazione sperimentale in cui si devono muovere questi statuti per la parte finanziaria.<\/p><p>Data questa situazione, si impegna il Parlamento in senso relativo. Una proposta del Governo pu\u00f2 sempre essere respinta dal Parlamento.<\/p><p><em>Una voce.<\/em> E quando si fa un trattato?<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Anche quando il Governo fa un trattato di qualsiasi genere, il Parlament\u00f2 pu\u00f2 sempre non approvare un atto del Governo, con tutte le sue conseguenze di merito ed eventualmente politiche.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mortati, lei ha preso l\u2019iniziativa di questa discussione. Ha nulla da proporre?<\/p><p>MORTATI. Prendo atto che si tratta di atto che non impegna nessuno. \u00c8 un accordo amministrativo che pu\u00f2 essere derogato dal Parlamento, in conformit\u00e0, del resto, ai princip\u00ee.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 60 nel testo del progetto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 61. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab\u00c8 devoluto alla Regione l\u2019importo dell\u2019imposta governativa sul consumo dell\u2019energia elettrica e del gas, e dei diritti erariali sui biglietti dei cinematografi e dei pubblici spettacoli\u00bb.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Ritiriamo la frase: \u00abe dei diritti erariali sui biglietti dei cinematografi e dei pubblici spettacoli\u00bb, cos\u00ec come si \u00e8 fatto ieri per la Sardegna.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>CORSINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORSINI. In questo articolo 61 evidentemente vi \u00e8 una lacuna. Non \u00e8 detto che si tratta dei proventi dell\u2019imposta governativa sulla luce ecc. riscossi nella Regione. Quindi, a stretto rigore, la Regione avrebbe diritto di avere dallo Stato quelli riscossi in tutta Italia.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> In realt\u00e0 \u00e8 un\u2019imposta sul consumo, ma tecnicamente nella legge \u00e8 chiamata di \u00abproduzione\u00bb.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Credo che tutto si possa risolvere aggiungendo le parole: \u00abnella Regione\u00bb. Cio\u00e8: \u00ab\u00c8 devoluto alla Regione l\u2019importo dell\u2019imposta governativa sul consumo dell\u2019energia elettrica e del gas nella Regione\u00bb.<\/p><p>CORBELLINI, <em>Ministro dei trasporti. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBELLINI, <em>Ministro dei trasporti. <\/em>Rimane inteso che \u00e8 consumo di energia che pu\u00f2 pervenire alla Regione, e quindi non essere prodotta nella Regione, ma soltanto consumata nella Regione stessa; perch\u00e9 si pu\u00f2 consumare nella Regione energia che per esempio proviene dalle centrali dell\u2019Appennino.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Noi avevamo scritto imposta di consumo nella Regione, ma ieri sera, in occasione delle trattative per le finanze sarde il Ministro onorevole Pella a ci ha detto che nella legge si chiama \u00abdi produzione\u00bb. Sentiremo dal Ministro Pella la spiegazione.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Possono coesistere due tributi: l\u2019imposta governativa, che \u00e8 di produzione; l\u2019imposta comunale, che \u00e8 di consumo. Qui, quando parliamo d\u2019imposta governativa, si tratta dell\u2019imposta sulla produzione. Ma riferita a quale quantitativo? A quel quantitativo di energia che \u00e8 consumato nella Regione. Ecco quindi lo spirito dell\u2019articolo nel quale \u00e8 sott\u2019inteso \u00abnella Regione\u00bb. Siccome queste due parole non si possono subito intendere, credo sia opportuno aggiungerle.<\/p><p>CORBELLINI, <em>Ministro dei trasporti. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBELLINI, <em>Ministro dei trasporti. <\/em>Volevo precisare il fatto che effettivamente nella Regione si pu\u00f2 consumare dell\u2019energia che viene da fuori.<\/p><p>PARIS. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PARIS. Bisognerebbe dire: \u00absull\u2019energia consumata nella Regione\u00bb. La tassa \u00e8 sul consumo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Io credo che qui convenga adoperare sul piano sostanziale una certa latitudine: aderire al concetto della riscossione nella Regione prima di tutto, cio\u00e8 che l\u2019imposta governativa che si riscuote nella Ragione \u00e8 per tutta l\u2019energia consumata nella Regione, anche se per avventura venisse per qualche intercambio ad essere importata da altre Regioni. Non credo ci convenga fissarci troppo sulla terminologia, perch\u00e9 si tratta di terminologie che cambiano, non dico da mese a mese, ma di anno in anno. Qui dobbiamo affermare il concetto che quell\u2019imposta governativa, che colpisce l\u2019energia elettrica consumata nella Regione, \u00e8 riscossa nella Regione, qualunque nome essa abbia. E dovremmo dire:<\/p><p>\u00abL\u2019imposta governativa riscossa nella Regione per l\u2019energia elettrica ed il gas consumati nella Regione medesima\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Perassi, accetta la formulazione proposta Ministro Pella?<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> Accettiamo.<\/p><p>PRESIDENTE. La formulazione \u00e8 la seguente:<\/p><p>\u00ab\u00c8 devoluto alla Regione l\u2019importo dell\u2019imposta governativa riscossa nella Regione per l\u2019energia elettrica e il gas consumati nella Regione stessa\u00bb.<\/p><p>La pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Degli articoli 62 e 63 abbiamo deciso il invio a quando esamineremo l\u2019articolo 91.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 64. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Regione pu\u00f2 stabilire un\u2019imposta di soggiorno, cura e turismo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 65. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Regione ha facolt\u00e0 di istituire con legge tributi propri in armonia coi princip\u00ee dei sistemi tributari dello Stato e di applicare una sovraimposta sui redditi dei terreni e fabbricati\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 66. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Regione ha facolt\u00e0 di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 67. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abSono devoluti alle Provincie i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui redditi dei terreni e dei fabbricati e sui redditi agrari\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 68. So ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abSono devoluti alle Provincie i nove decimi del gettito dell\u2019imposta sui redditi di ricchezza mobile prodotti nei loro territori.<\/p><p>\u00abNelle norme di attuazione della presente legge saranno determinati i criteri per la individuazione dei redditi prodotti nella Regione, ai fini dell\u2019applicazione del comma precedente\u00bb.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Prego la Commissione ed i colleghi di aderire al concetto adottato stamani per lo Statuto sardo, cio\u00e8 il concetto della riscossione; per cui propongo di sostituire alla parola \u00abprodotti\u00bb nel primo comma, la parola \u00abriscossa\u00bb e di sopprimere il secondo comma, che non ha pi\u00f9 ragion d\u2019essere.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Perassi ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Sottocommissione.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> Dato il precedente dello Statuto sardo, la Commissione accetta la proposta fatta dall\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 68, nella seguente formulazione:<\/p><p>\u00abSono devoluti alle Provincie i nove decimi del gettito dell\u2019imposta sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 69. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Regione ha facolt\u00e0 di autorizzare con legge aumenti di imposte, di tasse e di contributi, comprese le imposte di consumo spettanti ai Comuni e alle Provincie, nonch\u00e9 le eccedenze delle sovrimposte fondiarie, nella misura necessaria a conseguire il pareggio dei bilanci\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 70. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abAllo scopo di adeguare le finanze delle Provincie al raggiungimento delle finalit\u00e0 ed all\u2019esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, ad esse \u00e8 assegnata annualmente dal Consiglio regionale una quota delle entrate tributarie della Regione in proporzione del gettito ricavato rispettivamente nel territorio delle due Provincie.<\/p><p>\u00abAl medesimo scopo la Regione pu\u00f2, in casi eccezionali, assegnare una quota di integrazione ai Comuni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 71. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Regione e le Provincie possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione e alle Provincie i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 72. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Regione, le Provincie ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l\u2019esercizio finanziario che coincide con l\u2019anno solare\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 73. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI bilanci predisposti dalla Giunta regionale ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio regionale.<\/p><p>\u00abPer l\u2019approvazione \u00e8 necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l\u2019approvazione stessa \u00e8 data dal Ministero dell\u2019interno\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 74. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abFino a quando gli scambi di prodotti con l\u2019estero sono soggetti a limitazioni ed a autorizzazioni dello Stato, \u00e8 in facolt\u00e0 della Regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d\u2019accordo fra il Governo dello Stato e la Regione.<\/p><p>\u00abIn caso di scambi con l\u2019estero sulla base di contingenti che interessano l\u2019economia della Regione, verr\u00e0 assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione da stabilirsi d\u2019accordo fra il Governo centrale e la Regione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 75. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.<\/p><p>\u00abLo Stato, tuttavia, destina, per la necessit\u00e0 di importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni\u00bb.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Sarebbe interessante che restasse traccia nel verbale, quale interpretazione dello spirito dell\u2019articolo, che il secondo comma ha ragione di essere se ed in quanto sussista una disciplina di controllo valutario, cio\u00e8 che il secondo comma non ha pi\u00f9 significato il giorno in cui vi sia libert\u00e0 valutaria. Penso che sia molto evidente, ma sarebbe interessante che l\u2019autorevole pensiero della Commissione risultasse dal verbale.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Se il Ministro desidera, noi confermiamo l\u2019interpretazione che egli ha data. Se domani non c\u2019\u00e8 alcun controllo valutario, evidentemente la norma cade.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 75, con i chiarimenti forniti dal Ministro e dal Relatore.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al titolo VII: \u00abRappresentanza del Governo nella Regione\u00bb. Si dia lettura dell\u2019articolo 76.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Commissario del Governo nella Regione:<\/p><p>1\u00b0) coordina, in conformit\u00e0 alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione e vigila sull\u2019andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l\u2019amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;<\/p><p>2\u00b0) vigila sull\u2019esercizio da parte della Regione, delle Provincie e degli altri enti pubblici locali, delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunica eventuali rilievi al Presidente regionale o provinciale;<\/p><p>3\u00b0) compie gli atti gi\u00e0 demandati al prefetto in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione o ad altri organi dello Stato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 77. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Commissario del Governo provvede al mantenimento dell\u2019ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro dell\u2019interno.<\/p><p>\u00abA tale fine egli pu\u00f2 avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l\u2019impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell\u2019articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.<\/p><p>\u00abRestano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell\u2019interno\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al Titolo VIII: \u00abOrgani giurisdizionali\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati ha proposto di sopprimere l\u2019intero Titolo. Ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>MORTATI. Anzitutto trovo una anomalia, nella intitolazione del Titolo: Organi giurisdizionali. Sorge il dubbio che si voglia fare riferimento agli organi giurisdizionali della Regione o dello Stato, perch\u00e9 evidentemente, non potrebbe trovar posto nella presente sede di Statuto la menzione degli organi giurisdizionali dello Stato. Per quanto riguarda il contenuto degli articoli, c\u2019\u00e8 da osservare che l\u2019articolo 78 non \u00e8 che una riproduzione pedissequa del testo dell\u2019articolo 125 della Costituzione e perci\u00f2 mi pare si renda inutile la riproduzione di questo testo. Pi\u00f9 importante \u00e8 l\u2019articolo 79, che costituisce una innovazione rispetto al diritto vigente, nel senso che l\u2019organizzazione e la sorveglianza degli uffici di conciliazione \u00e8 delegata per legge, o meglio trasferita sostanzialmente alla competenza del Presidente della Giunta regionale. Mi pare che questo principio, sebbene di modesta portata pratica, introduca un elemento che vulnera il principio dell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione, il quale implica unit\u00e0 delle attivit\u00e0 relative alla materia dell\u2019organizzazione giudiziaria, che non possono non spettare che allo Stato e a nessun altro che allo Stato. N\u00e9 comprendo la ragione che pu\u00f2 aver motivata questa deviazione dai princip\u00ee generali, la quale quindi risulta sfornita di alcuna giustificazione. Forse l\u2019unico punto che si pu\u00f2 conservare \u00e8 l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 79, che riguarda la conoscenza delle lingue italiana e tedesca per i conciliatori, i viceconciliatori, i cancellieri e gli uscieri degli uffici di conciliazione. Ma questa disposizione si pu\u00f2 inserire in altra parte, laddove si parla della parit\u00e0 linguistica di queste Regioni.<\/p><p>Gli articoli 80 e 81 costituiscono un ulteriore svolgimento della delega di funzioni giudiziarie, che io trovo non ammissibile. Pertanto insisto nella proposta di soppressione dell\u2019intero Titolo.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Perassi di esprimere l\u2019avviso della Sottocommissione.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> Le obiezioni dell\u2019onorevole Mortati, per quanto, come sempre, acute, mi pare per\u00f2 che non siano tali da giustificare la soppressione di tutto il Titolo.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019articolo 78, in realt\u00e0 esso riproduce il secondo comma dell\u2019articolo 125 della Costituzione. Da questo punto di vista non vi sarebbero difficolt\u00e0 a toglierlo ed io pregherei l\u2019onorevole Mortati di lasciare, in sede di coordinamento, la decisione se convenga toglierlo o no.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati solleva una questione di merito per gli articoli 79 e seguenti. La questione giuridica che solleva \u00e8 questa: a sua impressione, queste disposizioni lederebbero in qualche misura il principio dell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione dello Stato. Senonch\u00e9, come risulta in maniera espressa dall\u2019articolo 79, queste funzioni che sono attribuite al Presidente della Giunta regionale in materia di nomina, decadenza, revoca, dispensa dall\u2019ufficio dei giudici conciliatori, sarebbero funzioni esercitate da quel Presidente in virt\u00f9 di delegazione del Presidente della Repubblica.<\/p><p>Faccio presente poi che queste disposizioni non sono una novit\u00e0 escogitata dalla Commissione. Essa non ha fatto che copiarle dall\u2019ordinamento gi\u00e0 vigente della Val d\u2019Aosta, ordinamento che ritengo sia stato fatto d\u2019accordo col Ministero della giustizia.<\/p><p>Per queste considerazioni, superato ogni scrupolo giuridico, mi pare che la delega in questa materia limitatissima al Presidente della Giunta regionale sia giustificata in quanto si tratta di assicurare che questi organi giudiziari siano meglio attrezzati con riguardo alle speciali condizioni della Regione.<\/p><p>Per queste considerazioni, pregherei l\u2019onorevole Mortati di non insistere nella proposta soppressiva dell\u2019intero Titolo.<\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Credo di dover insistere, salvo che per l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 79, di cui per\u00f2 ho gi\u00e0 proposto la conservazione in altra sede. Le considerazioni dell\u2019onorevole Perassi non hanno affatto diminuito la validit\u00e0 delle osservazioni da me precedentemente formulate.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Potrebbe rimanere nella facolt\u00e0 della Commissione, al momento della licenza definitiva del testo da pubblicarsi, l\u2019eventuale cambiamento della dicitura \u00aborgani giurisdizionali\u00bb in quella di \u00abgiudici conciliatori\u00bb, in quanto soppresso eventualmente l\u2019articolo 78, che \u00e8 una pura ripetizione, dal testo della Costituzione, gli articoli 79, 80 e 81 si riferiscono solo ai giudici conciliatori, ed \u00e8 chiaro che essi vengono nominati per delega del Presidente della Repubblica. Allora, non si parlerebbe pi\u00f9 di organi giurisdizionali, in senso generico e troppo ampio, e si preciserebbe col titolo \u00abgiudici conciliatori\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Mortati, soppressiva dell\u2019intero Titolo VIII, salvo l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 79.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 78, del quale l\u2019onorevole Mortati ha, a parte, chiesto la soppressione:<\/p><p>\u00abNella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l\u2019ordinamento che verr\u00e0 stabilito con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione\u00bb.<\/p><p>DE GASPERI, <em>Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DE GASPERI, <em>Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/em> A proposito dell\u2019articolo 79 debbo rilevare che si tratta di una concessione alla quale si d\u00e0, localmente, molta importanza. Si d\u00e0 cio\u00e8 una certa importanza a questi conciliatori. Poich\u00e9 \u00e8 una questione che niente costa allo Stato e si tratta di delega del Presidente della Repubblica, non capisco perch\u00e9 non si voglia accettare. Non v\u2019\u00e8 una obiezione sostanziale, e mi pare che si possa lasciare cos\u00ec come \u00e8.<\/p><p>\u00c8 questa una opinione personale; non voglio evidentemente influenzare l\u2019Assemblea.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Chiedo alla Commissione: si tratta di giudici conciliatori ordinari?<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> S\u00ec.<\/p><p>BERTONE. Ma questi sono nominati dal Presidente della Corte d\u2019appello in base alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario. Bisogner\u00e0 allora dire che si modifica la legge sull\u2019ordinamento giudiziario. I giudici attualmente esistenti in quella Regione sono stati nominati dal Presidente della Corte d\u2019appello. Bisogna dirlo chiaramente se si vuole modificare la legge sull\u2019ordinamento giudiziario. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> V\u2019\u00e8 gi\u00e0 il precedente della Val d\u2019Aosta.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di risolvere la questione dell\u2019articolo 79, che si riferisce ai conciliatori, dobbiamo definire l\u2019articolo 78. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Perassi per esprimere il parere della Sottocommissione.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> Abbiamo riconosciuto che l\u2019articolo 78 non fa che ripetere un articolo della Costituzione, e quindi non abbiamo nulla in contrario a toglierlo. Tuttavia, vorrei pregare l\u2019onorevole Mortati di rinviare questa questione al coordinamento.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> L\u2019articolo v\u2019\u00e8 gi\u00e0 nella Costituzione, per\u00f2 in questo Statuto si sono ripetuti altri articoli della Costituzione.<\/p><p>Anche se una ripetizione non ci fa completare il quadro, togliere l\u2019articolo potrebbe avere un significato.<\/p><p>Quindi prego l\u2019onorevole Mortati di non insistere sulla sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 78, del quale l\u2019onorevole Mortati chiede la soppressione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo all\u2019articolo 79. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abAlla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall\u2019ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Giunta regionale in virt\u00f9 di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abL\u2019autorizzazione all\u2019esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione \u00e8 data alle persone che hanno i requisiti prescritti dall\u2019ordinamento giudiziario, dal Presidente della Giunta regionale.<\/p><p>\u00abAlla revoca ed alla sospensione temporanea dell\u2019autorizzazione, nei casi previsti dall\u2019ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.<\/p><p>\u00abNei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione \u00e8 richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 80. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa vigilanza sugli uffici di conciliazione \u00e8 esercitata dalle Giunte provinciali\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 81. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abNei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al Titolo IX: \u00abControllo della Corte costituzionale\u00bb del quale l\u2019onorevole Mortati propone la soppressione.<\/p><p>MORTATI. Rinunzio.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell\u2019articolo 82.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa legge regionale o provinciale pu\u00f2 essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parit\u00e0 tra i gruppi linguistici.<\/p><p>\u00abL\u2019impugnazione pu\u00f2 essere esercitata dal Governo.<\/p><p>\u00abLa legge regionale pu\u00f2, altres\u00ec, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall\u2019altro Consiglio provinciale della Regione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l\u2019intitolazione e l\u2019articolo 82.<\/p><p>(<em>Sono approvati<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 83. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale, per violazione del presente statuto.<\/p><p>\u00abCopia dell\u2019atto di impugnazione deve essere inviata al Commissario del Governo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al Titolo X: \u00abUso della lingua tedesca e del ladino\u00bb. Si dia lettura dell\u2019articolo 84.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abFermo restando il principio che nella Regione la lingua ufficiale \u00e8 l\u2019italiano, l\u2019uso della lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l\u2019intitolazione e l\u2019articolo 84.<\/p><p>(<em>Sono approvati<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 85. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale.<\/p><p>\u00abNelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle Provincie e degli enti locali pu\u00f2 essere usata in lingua tedesca.<\/p><p>\u00abGli organi e gli uffici, di cui al comma precedente, usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 86. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abNella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca se la legge provinciale ne abbia accertata l\u2019esistenza ed approvata la dizione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 87. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Regione \u00e8 tenuta a garantire l\u2019insegnamento del ladino nelle scuole elementari delle localit\u00e0 ove esso \u00e8 parlato.<\/p><p>\u00abLe Provincie e i Comuni devono altres\u00ec rispettare la toponomastica, la cultura e le tradizioni delle popolazioni ladine\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo m votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al Titolo XI: \u00abDisposizioni integrative e transitorie\u00bb. Si dia lettura dell\u2019articolo 88.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPer le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.<\/p><p>\u00abL\u2019iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l\u2019intitolazione e l\u2019articolo 88.<\/p><p>(<em>Sono approvati<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 89. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abFerma la disposizione contenuta nell\u2019articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell\u2019articolo 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della Regione.<\/p><p>\u00abLa disposizione, di cui agli articoli 24 e 43, relativa al cambiamento biennale del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, pu\u00f2 essere modificata con legge dello Stato alle condizioni previste nel comma precedente\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOSSETTI. Domanderei che in questo articolo fosse incluso anche un richiamo all\u2019articolo 74,<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Perassi ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> L\u2019articolo 74 \u00e8 gi\u00e0 compreso nel titolo VI e, per tutte le norme del titolo VI, vale il primo comma.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Dossetti se insiste.<\/p><p>DOSSETTI. Non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l\u2019articolo 89.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 90. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abDopo un anno dalla costituzione dei primo Consiglio regionale cessano le integrazioni dei bilanci dei Comuni e delle Provincie a carico dello Stato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 91. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI termini per l\u2019applicazione dell\u2019articolo 52 del testo unico dalle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a favore dei Comuni e delle Provincie, a partire dalla entrata in vigore del presente Statuto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Ricordo che contemporaneamente a questo articolo dobbiamo esaminare l\u2019articolo 10, gi\u00e0 letto, e gli articoli 62 e 63 del seguente tenore:<\/p><p>Art. 62.<\/p><p>\u00abPer le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Regione, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Regione i nove decimi dell\u2019importo del canone annuale stabilito a norma di legge\u00bb.<\/p><p>Art. 63.<\/p><p>\u00abLa Regione pu\u00f2 stabilire un\u2019imposta, in misura non superiore a lire 0,10, per ogni chilowatt-ora di energia elettrica prodotta nella Regione.<\/p><p>\u00ab\u00c8 soppressa, nell\u2019ambito del territorio della Regione, l\u2019applicazione dell\u2019articolo 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775\u00bb.<\/p><p>Onorevole Nobili, lei che ha gi\u00e0 fatto la proposta relativamente alla connessione di questi articoli, avr\u00e0 probabilmente qualche cosa da dire in proposito.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Onorevole Presidente, mi pare che, non essendo io presentatore di emendamenti, si debba dare la precedenza allo svolgimento degli emendamenti. Si eviteranno per tal modo delle inutili ripetizioni, perch\u00e9 io mi far\u00f2 dovere, nell\u2019esporre talune considerazioni, di astenermi da rilievi che fossero stati gi\u00e0 trattati dai proponenti. E potr\u00f2 anche limitarmi a semplici dichiarazioni di voto sugli emendamenti medesimi.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Come si ricorder\u00e0, hanno presentato emendamenti all\u2019articolo 10 gli onorevoli Pat, Dossetti o il Ministro Corbellini.<\/p><p>L\u2019onorevole Pat ha presentato il seguente emendamento all\u2019articolo 10:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il testo con il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abNelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia elettrica \u00e8 riservato alla Regione, a prezzo di costo, per servizi pubblici o qualsiasi altro pubblico interesse, nonch\u00e9 per usi domestici, l\u2019artigianato e l\u2019agricoltura della Regione stessa, un quantitativo di energia non superiore al 12 per cento di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alle officine di produzione e sulla linea di trasporto ad alta tensione collegata con le officine stesse nel punto pi\u00f9 conveniente per la Regione.<\/p><p>\u00abPer la richiesta e l\u2019utilizzazione dell\u2019energia riservata alla Regione si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell\u2019articolo 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.<\/p><p>\u00abIn mancanza di accordo tra le parti, il prezzo \u00e8 determinato dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed il governo regionale, tenuto conto delle caratteristiche della energia richiesta e comprese le quote per interessi e ammortamenti.<\/p><p>\u00abIl Presidente della Giunta regionale ha facolt\u00e0 di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grandi derivazioni, ove ricorrano lo condizioni previste dalla legge\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Subordinatamente, sopprimere, al secondo comma, le parole:<\/em> gi\u00e0 accordate all\u2019entrata in vigore della presente legge e per quelle\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PAT. Onorevole Presidente, mi limito ad alcune brevi considerazioni sull\u2019articolo 10.<\/p><p>L\u2019articolo 10 del progetto presentato dalla Commissione prevede che, nelle nuove concessioni, si faccia obbligo al concessionario di fornire gratuitamente alla Regione il 6 per cento dell\u2019energia. Inoltre, per le vecchie e per le nuove concessioni, viene fatto obbligo ai concessionari di fornire un ulteriore 6 per cento dell\u2019energia prodotta, a prezzo di costo.<\/p><p>Ora, l\u2019onorevole Uberti \u00e8 insorto molto energicamente all\u2019annuncio dell\u2019emendamento da me presentato; per\u00f2, se pure vi sono delle fondatissime ragioni da parte della Commissione per presentare l\u2019articolo cos\u00ec come \u00e8 stato formulato, io mi permetto di fare delle altre considerazioni, di prendere un po\u2019 la penna in mano e di vedere quali cifre giocano in queste percentuali che sono state messe a disposizione della Regione sia a titolo gratuito sia a prezzo di costo.<\/p><p>Gli impianti gi\u00e0 esistenti assommano una produzione annua di 2 miliardi e 600 milioni di chilowatt-ora. Tenuto conto dell\u2019energia ricavata dalla portata minima continua, arriviamo, calcolato il 6 per cento a prezzo di costo, a mettere a disposizione della Regione 110 milioni di chilowatt-ora. Questo per gli impianti gi\u00e0 esistenti. La Regione assorbe attualmente, per quei motivi previsti dall\u2019articolo 10, circa 100 milioni di chilowatt-ora all\u2019anno; dei quali circa 50 milioni per consumi domestici e per consumi di pubblico interesse, e altri 50 milioni circa per l\u2019artigianato e l\u2019agricoltura. Quindi il 6 per cento ceduto a prezzo di costo copre gi\u00e0 il fabbisogno di tutta la Regione in questo settore.<\/p><p>Con il 6 per cento gratuito, che verrebbe messo a disposizione dagli impianti di nuova costruzione, arriveremmo ad altri circa 115 milioni di chilowatt-ora, forniti gratuitamente dai gruppi elettrici, oltre a 115 milioni a prezzo di costo; cio\u00e8 altri 330 milioni circa di chilowatt-ora.<\/p><p>Ora io mi preoccupo di una cosa anche di carattere e di interesse nazionali, ed \u00e8 questa: finch\u00e9 la Regione assorbe l\u2019energia che le \u00e8 strettamente necessaria per gli usi domestici o per gli usi di interesse pubblico, nonch\u00e9 per l\u2019artigianato e l\u2019agricoltura, siamo perfettamente d\u2019accordo. Ma se noi mettiamo a disposizione della Regione un quantitativo nettamente, anzi enormemente, superiore al vero, al reale fabbisogno della Regione stessa, si determiner\u00e0, evidentemente e logicamente, uno spreco, uno sciupio di energia a detrimento degli interessi della Nazione. (<em>Commenti \u2013 Interruzione del deputato Caporali<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il mio emendamento tende quindi a limitare un po\u2019 queste concessioni, che ritengo eccessive, attribuite alla Regione tridentina, e si limita a concedere alla Regione stessa il 12 per cento dell\u2019energia ricavata dalla portata minima continua a prezzo di costo. In sostanza, la Regione verrebbe ad avere una disponibilit\u00e0 di energia elettrica indubbiamente sufficiente, largamente sufficiente per tutti i bisogni previsti dall\u2019articolo 10, e che sono mantenuti integralmente nell\u2019emendamento che ho presentato.<\/p><p>CAPORALI. Per i bisogni di oggi; ma per quelli di domani?<\/p><p>PAT. Mi pare che non vi sia altro da aggiungere. Io ho voluto sottoporre agli onorevoli colleghi queste considerazioni; decidano loro se l\u2019emendamento da me proposto non tenga sufficiente conto dei bisogni e delle necessit\u00e0 della Regione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Dossetti ha proposto i seguenti emendamenti all\u2019articolo 10:<\/p><p>\u00ab<em>Al<\/em> <em>primo comma sopprimere le parole: <\/em>o qualsiasi altro pubblico interesse; <em>alle parole:<\/em> pari al sei per cento, <em>sostituire:<\/em> fino al sei per cento\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il II, III e IV comma\u00bb.<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere:<\/em> Per la utilizzazione delle riserve di energia sovra prevista valgono le procedure e i termini stabiliti dal testo unico della legislazione sulle acque\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>DOSSETTI. Il mio emendamento differisce notevolmente da quello dell\u2019onorevole Pat, e si ispira ad una questione di principio, per la quale non mi sembra opportuno di addentrarmi nelle cifre. Per me la questione \u00e8 un\u2019altra. Si tratta di non violare i princip\u00ee fondamentali dell\u2019economia unitaria nazionale e di solidariet\u00e0 fra le diverse Regioni; soprattutto si tratta di non introdurre un principio la cui portata potrebbe avere conseguenze gravissime ove fosse rivendicata l\u2019applicazione analoga da altre Regioni, e cio\u00e8 il principio di una riserva a favore di questo prodotto per i servizi pubblici e a favore della Regione, con l\u2019introduzione di una specie di autarchia regionale e di autonomia chiusa che \u00e8 in contrasto col ritmo generale e con orientamento dell\u2019economia dei nostri tempi.<\/p><p>Perci\u00f2 io chiedo che resti fermo l\u2019articolo 10, primo comma con la soppressione della frase \u00abo qualsiasi altro pubblico interesse\u00bb la cui latitudine o mancanza di preciso contenuto non pu\u00f2 non risultare evidente.<\/p><p>Resta quindi garantita alla Regione la possibilit\u00e0 di avere una quota fino al 6 per cento di quella ricavata ecc., ma per servizi pubblici, in modo che lo Stato sia garantito che questa quota non sar\u00e0 impiegata per altri scopi che potrebbero essere molto lontani rispetto a quello dei servizi pubblici, ove si volesse fare una lata interpretazione della gi\u00e0 latissima frase, \u00abqualsiasi altro pubblico interesse\u00bb.<\/p><p>In secondo luogo chiedo, in conformit\u00e0 dei princip\u00ee esposti, la soppressione del secondo e, conseguentemente, del terzo e del quarto comma che, indipendentemente dagli oneri delle societ\u00e0 idroelettriche, sono quelli che di fatto violano il principio dell\u2019unitariet\u00e0, dell\u2019economia nazionale e la possibilit\u00e0 della manovra di questo prodotto cos\u00ec indispensabile alla Nazione, manovra da effettuarsi in modo unitario.<\/p><p>Infine, per garantire che questa manovra unitaria sia fatta in conformit\u00e0 cogli interessi generali della Nazione e che le concessioni o riserve riconosciute alla Regione Tridentina non contrastino con gli interessi generali dello Stato, chiedo che per l\u2019utilizzazione delle riserve di energia prevista dall\u2019articolo 10 primo comma, sia detto che vigono le disposizioni e le norme della legislazione apposita, od in particolare quelle degli articoli 52 e 53.<\/p><p>Quanto all\u2019articolo 63 ne chiedo la soppressione per gli stessi motivi, perch\u00e9 contrasta coi princip\u00ee di unitariet\u00e0 di direttive dell\u2019economia nazionale e attribuisce alla Regione tridentina un potere che va al di l\u00e0 dei princip\u00ee disposti dall\u2019articolo 120 della Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Ministro Corbellini ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all\u2019articolo 10:<\/p><p>\u00abLe ferrovie italiane dello Stato sono esenti dall\u2019obbligo previsto dai precedenti commi nei riguardi dell\u2019energia prodotta e utilizzata per i propri servizi\u00bb.<\/p><p>Ha anche presentato il seguente emendamento aggiuntivo all\u2019articolo 63:<\/p><p>\u00abDa tale imposta sono esenti le ferrovie dello Stato nei riguardi dell\u2019energia prodotta e utilizzata per i propri servizi\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>CORBELLINI, <em>Ministro dei trasporti. <\/em>Per mettere nei termini pratici la consistenza di questi provvedimenti, volevo dire brevemente qual \u00e8 la portata economica effettiva di essi per poter giudicare quantitativamente il fenomeno.<\/p><p>Abbiamo oggi circa 2 miliardi e 600 milioni di chilowatt-ora di energia prodotta annualmente nell\u2019Alto Adige-Trentino, ma la concessione gratuita alla Regione del 6 per cento accennato dall\u2019onorevole Uberti \u00e8 soltanto riferito alla portata minima continua, anche se regolata. Bisogna ricordare chi siamo in zona alpina, dove, il regime idrico invernale ha una portata molto ridotta secondo le altitudini dei bacini; ed esso \u00e8 quello che definisce la portata minima che deve venire ceduta alla Regione in base all\u2019articolo 10. Tale portala minima, per i bacini in questione \u00e8, grosso modo, del 40 per cento o poco meno della portata totale e quindi non \u00e8 pi\u00f9 il 6 per cento, ma \u00e8 qualche cosa di poco meno del 3 per cento, esattamente il 2,8 per cento.<\/p><p>L\u2019onere che \u00e8 dato dall\u2019altro 10 per cento che deve cedersi a semplice rimborso di spose (e nelle spese s\u2019intendono quelle dipendenti da tutti gli oneri derivanti dall\u2019esercizio industriale compreso il servizio del capitale impiegato, l\u2019ammortamento ed esclusi soltanto gli utili industriali) non ha una influenza determinante sul costo di produzione. Anche qui trattasi di una percentuale sulla portata minima invernale come la precedente, e quindi rappresenta soltanto il 4 per cento circa dell\u2019energia prodotta.<\/p><p>Comunque, se vediamo adesso di riportare questo secondo 4 per cento ai nuovi impianti che si dovranno costituire, ho fatto il conto che i nuovi impianti previsti, e che dovranno attuarsi nel prossimo quinquennio, nella zona Alto-atesina potranno produrre qualche cosa come 4 miliardi e mezzo di chilowatt-ora annui. Allora su questi 4 miliardi e mezzo si prelever\u00e0 il 4 per cento a rimborso spese come sopra ho detto, e cio\u00e8 160 milioni di chilowatt-ora anno.<\/p><p>Quali sono gli oneri che deriveranno ai concessionari dei bacini idroelettrici? Dal calcolo che ho fatto essi possono riassumersi cos\u00ec: per l\u2019energia che si deve concedere a titolo gratuito che \u00e8 sull\u2019ordine di 126 milioni di chilowatt-ora annui i concessionari subiscono l\u2019onere del costo di produzione che, presunto in circa 5-6 lire il chilowatt-ora, porta ad una somma annua da 630 a 750 milioni. Essi poi debbono pagare, se ci\u00f2 sar\u00e0 ritenuto dalla Regione, una imposta che sar\u00e0 al massimo di 10 centesimi per chilowatt-ora prodotto corrispondenti all\u2019onere di cui all\u2019articolo 63; e quindi vengono a spendere qualche cosa come una somma dell\u2019ordine di altri 750 milioni circa corrispondenti all\u2019imposta per l\u2019energia attualmente prodotta di 2,6 miliardi di chilowatt-ora annui a quella producibile coi nuovi impianti di 4,5 miliardi di chilowatt-ora.<\/p><p>Qual \u00e8 il reddito di tutta l\u2019energia idroelettrica prodotta nell\u2019Alto Adige quando saranno completati gli impianti previsti? Per un totale annuo di circa 7 miliardi di chilowatt-ora prodotti con gli impianti del tipo di quelli che abbiamo studiato nelle zone ancora da valorizzare (l\u2019ultima da noi studiata \u00e8 quella degli impianti del Gadera-Rienza, che porter\u00e0 a circa un miliardo di chilowatt-ora l\u2019energia annua prodotta e che forse potremo sfruttare quasi completamente per le necessit\u00e0 delle Ferrovie dello Stato) \u00e8 qualche cosa dell\u2019ordine di 6 lire a chilowatt-ora. Veniamo cio\u00e8 su 7 miliardi di chilowatt-ora prodotti in totale ad avere un reddito di 42 miliardi sui quali la portata globale dei provvedimenti sanciti dall\u2019articolo 10 e dall\u2019articolo 63 porta ad un onere, che chiamer\u00f2 fiscale, di un miliardo e 380 milioni; cio\u00e8 la tassa dei produttori d\u2019energia, pagata alla Regione diviene \u2013 con questa legge \u2013 dell\u2019ordine del 3,3 per cento del reddito prevedibile.<\/p><p>Quindi penso che una volta che abbiamo stabilito l\u2019influenza percentuale dei provvedimenti nell\u2019attuale e futura industria idroelettrica dell\u2019Alto Adige nella zona trentina, dobbiamo francamente riconoscere che una tassa totale dell\u2019ordine di forse pi\u00f9 del 3 per cento di quello che \u00e8 il suo valore non \u00e8 eccessivamente elevata. Comunque \u00e8 nostro compito di decidere qui se questo onere pu\u00f2 essere accettabile o no, su i futuri sviluppi di una grande parte dell\u2019industria idroelettrica italiana. Ma \u00e8 bene che gli onorevoli costituenti siano edotti dei termini esatti del problema.<\/p><p>Dato il regime fiscale che usiamo nel campo delle tassazioni dell\u2019energia elettrica, per luce e per forza motrice, che pu\u00f2 assorbire quote assai pi\u00f9 elevate di queste che abbiamo dedotte, a me non sembra che il 3 per cento di contributo sia un onere insopportabile da parte dell\u2019industria che vorr\u00e0 sfruttare le risorse idrauliche della Regione. Ed ora mi tratterr\u00f2 brevemente sulle ragioni che mi hanno suggerito di richiedere una aggiunta ai due articoli 10 e 63 della legge.<\/p><p>Esiste un grande consumatore di energia elettrica nell\u2019Alta Valle dell\u2019Adige e dell\u2019Isarco, e questo consumatore \u00e8 rappresentato precisamente dalle Ferrovie dello Stato, le quali hanno in esercizio tutta la linea di grande transito internazionale del Brennero; esse per la stazione elettrica da Verona al Brennero consumano qualche cosa come 400 milioni di chilowatt-ora annui con circa 150.000 chilowatt istallati nelle proprie locomotive e tale consumo annuo corrisponde a poco meno della produzione della centrale di Bressanone di propriet\u00e0 delle Ferrovie dello Stato.<\/p><p>\u00c8 naturale pensare che effettivamente questo gran consumatore potr\u00e0 aumentare ancora di pi\u00f9 perch\u00e9 si potranno avere dei miglioramenti nella trazione elettrica e nell\u2019entit\u00e0 dei traffici nonch\u00e9 nella ricostruzione di impianti ferroviari della valle e della linea del Brennero o specialmente per l\u2019eventuale possibilit\u00e0 di unificazione del sistema di alimentazione a corrente continua di altre linee che si diramano dalla principale (come la Bolzano-Merano e forse anche la Merano-Males, la Trento-Mal\u00e8 e la Brunico-Campo Tures). Lo Stato, quindi, si dovesse applicare per le ferrovie il disposto dogli articoli 10 e 63 dovrebbe dare il suo contributo di cessione di energia e di imposta sul consumo di essa anche se in effetto utilizza i propri impianti produttori alimentando in notevoli quantit\u00e0 le ferrovie che attraversano l\u2019Alto Adige e il Trentino con percentuali che saranno sempre di gran lunga superiori a quelle previste dallo Statuto che esaminiamo.<\/p><p>Quindi, se in un prossimo futuro le Ferrovie dello Stato dovessero costruire delle proprie centrali, queste dovrebbero essere esenti dagli oneri previsti per le aziende che invece esportano l\u2019energia dalla Regione per uso industriale. Siccome le ferrovie hanno un regime di consumo annuo costante, il regime idrometrico dell\u2019Alto Adige \u00e8 a carattere alpino, e quindi fortemente variabile, noi dobbiamo qualche volta dare l\u2019energia dell\u2019Appennino durante il regime invernale, di magra dei bacini alpini, a cui corrisponde un forte traffico ferroviario di esportazione e per il turismo invernale; ne abbiamo invece spesso in abbondanza durante i periodi estivi. I grandi consumatori devono quindi dare qualche volta l\u2019energia al Trentino o all\u2019Alto Adige perch\u00e9 in tali zone l\u2019energia prodotta in inverno pu\u00f2 riuscire di quantit\u00e0 inferiore ai bisogni.<\/p><p>Quindi, a conclusione di quanto ho esposto, mi \u00e8 sembrato necessario di proporre una aggiunta sia all\u2019articolo 10 come all\u2019articolo 63, che abbiamo anche discusso con i componenti della Commissione, in base alla quale si esonerano le Ferrovie italiane dello Stato da questi oneri dato il particolare volume delle loro prestazioni in Alto Adige e soltanto limitatamente all\u2019energia che \u00e8 prodotta dalle ferrovie e consumata dalle ferrovie stesse per i propri bisogni. Coloro che non hanno di questi consumi (ed in genere sono i grandi produttori che la esportano nelle zone industriali lontane dai centri di produzione) possono assorbirsi a mio avviso un onere valutato nell\u2019ordine del 3 per cento del costo dell\u2019energia prodotta.<\/p><p>Quindi, concludo esprimendo il parere che agli articoli 10 e 63 non dovrebbero farsi altre varianti, oltre questa aggiunta da me proposta.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Volevo chiedere al Ministro dei trasporti se nella cifra di 750 milioni, che egli ha indicato come onere corrispondente al primo comma dell\u2019articolo 10, ha tenuto presente il fatto che la cessione gratuita pari al 6 per cento si riferirebbe alle concessioni di grande derivazione accordate successivamente all\u2019entrata in vigore della legge. In effetti il 6 per cento andrebbe a colpire solo l\u2019energia di nuova produzione, cio\u00e8 a dire solo per 4 miliardi e mezzo di chilowatt-ora, ai quali il Ministro si riferiva. Ora, nella misura presunta del 40 per cento, avremmo quel tale onere di 750 milioni, ma io credo che questa cifra sia calcolata con eccesso, perch\u00e9 gli impianti che si potranno fare in Alto Adige sono impianti rispetto ai quali la portata minima continua sar\u00e0 molto al disotto della portata minima continua media degli impianti di tutta la penisola, perch\u00e9 gli impianti a portata minima continua pi\u00f9 alta sono gi\u00e0 stati utilizzati. In sostanza, quindi, credo che il primo comma dell\u2019articolo 10 (e lo dico anche per non far nascere troppe illusioni agli amici di quella Regione) non varr\u00e0 gran che, perlomeno per i primi 10 anni; perch\u00e9 prima che si costituiscano centrali elettriche per 4 milioni e mezzo di chilowatt-ora, cio\u00e8 per oltre 100 miliardi di spesa, dovranno passare pi\u00f9 di 10 anni.<\/p><p>Per il resto credo che bisognerebbe accogliere la proposta del Ministro dei trasporli, anche perch\u00e9 essa non costituirebbe che un chiarimento della frase \u00abdi pubblico interesse\u00bb, in sede di Statuto gi\u00e0 accettata dalla Commissione e dai rappresentanti dell\u2019Alto Adige.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Mi duole, onorevoli colleghi, che una mia innocente proposta, quale quella di esaminare la materia dell\u2019articolo 10 insieme con quella degli articoli 62, 63 e 91, per la connessione che si \u00e8 gi\u00e0 dimostrato esistere fra essi, abbia provocato il risentimento dell\u2019onorevole Relatore e la esasperazione che lo ha portato a proclamare con alto tono di voce che qui si persiste, con mal dissimulata prevenzione, a negare la conquista ormai irrevocabile delle autonomie regionali, e perfino di quella del Trentino Alto Adige che \u00e8 in funzione particolare di formali impegni internazionali assunti dal Presidente del Consiglio durante le trattative di Parigi per il <em>diktat<\/em> che ha regolata la nostra pace.<\/p><p>Me ne duole perch\u00e9 fino a quel momento io non avevo espresso ancora critica alcuna, essendomi limitato a far presente come la portata delle rivendicazioni di quella nobile Regione sulla produzione idroelettrica andasse esaminata complessivamente \u00e8 non nelle dosi accortamente allontanate che il progetto dello Statuto propina.<\/p><p>Ci\u00f2 poteva far presentire, oltre il desiderio di esprimere il mio voto <em>ex bene informata coscientia<\/em>, anche l\u2019eventualit\u00e0 di qualche mia modesta osservazione, rivolta soprattutto al bisogno di quella separazione di responsabilit\u00e0 che dovrebbe essere preoccupazione di tutti i cittadini quando si manifesti diversit\u00e0 di opinioni di fronte a gravi interessi del Paese. Ma questo rientrava e rientra nel sacrosanto diritto di ciascuno di noi, se \u00e8 vero che prima che alla votazione di questo Statuto, noi siamo stati chiamati, come l\u2019ordine del giorno fa fede, alla sua discussione, e se \u00e8 vero, come ciascuno di noi ha constatato <em>per aures<\/em>, che la proposta, accorta e dignitosa, di votarlo per acclamazione era stata respinta dal nostro Presidente in forza del Regolamento; cos\u00ec che, riconosciuta la necessit\u00e0 di una libera discussione, io ho sentito pure pi\u00f9 che il diritto il dovere di non cedere alla impressione in me prodotta dal discorso del presidente della Commissione e soprattutto da quello del Capo del Governo, che il progetto di Statuto avesse a considerarsi come presentato all\u2019Assemblea per mera formalit\u00e0 e nella materiale impossibilit\u00e0 di consentirne qualsiasi modificazione, trattandosi di un edificio faticosamente costruito e che avrebbe pericolato sol che si fosse tentato, di rinnivarne o di sostituirne la pi\u00f9 piccola pietra: tanto pi\u00f9 che mi proponevo rilievi che avrebbero finito per risolversi in favore della Regione anzich\u00e9 in suo danno, perch\u00e9 la dimostrazione di un miraggio irrealizzabile deve giovare e non nuocere a chi con esso sia stato vanamente lusingato.<\/p><p>N\u00e9 il Relatore poteva desumere dal preannuncio di un eventuale modesto intervento mio la manifestazione di uno stato d\u2019insofferenza anti-regionalista. Io non ho mai fatto mistero della mia recisa contrariet\u00e0 a una forma di autonomia che, trascurando concretamente l\u2019ente-comune e mirando a concentrare nel nuovo ente Regione quelle che potevano essere, senza rumorosa innovazione, le accresciute funzioni delle province, aveva fatto degenerare il desiderio di un ragionevole decentramento burocratico e amministrativo in un esasperato decentramento istituzionale politico, finanziario ed economico, a tendenza pi\u00f9 o meno confessatamente federalista, se non addirittura separatista, comunque praticamente e inevitabilmente anti unitario e tale da disintegrare, oggi, per distruggerlo domani, l\u2019edificio di quella unit\u00e0 nazionale che era stata il risultato del sogno, delle lotte, dei sacrifici dei nostri padri. Di questo mio orientamento \u2013 dicevo \u2013 non ho mai fatto mistero e, senza giungere al giudizio che del fenomeno pi\u00f9 doloroso di quest\u2019ora di sciagura ha dato ieri l\u2019onorevole Di Fausto, l\u2019ho spiegato al mio spirito come il risultato di un impulso di panico, che la calma riconquistata col progredire della ricostruzione economica e morale disperder\u00e0.<\/p><p>Per questa sicurezza, che non vuole essere confusa con la rimproveratami prevenzione, mi sono astenuto dall\u2019intervenire nella discussione dello Statuto sardo e mi asterr\u00f2 dall\u2019intervenire nella discussione degli altri Statuti; mentre la consapevolezza delle conseguenze di un impegno di carattere internazionale e delle particolari condizioni etniche della zona alto atesina m\u2019inducono a considerare con diverso criterio l\u2019autonomia concessa alla Regione Trentino-Alto Adige e a ritenere lo Statuto che oggi si discute l\u2019unico che questa Assemblea potesse ragionevolmente e dignitosamente prendere in esame.<\/p><p>Mi pare con ci\u00f2 di avere in modo convincente dimostrato come nella odierna discussione non influisca alcuna mia personale prevenzione e come evidente e ingiustificata sia per contro quella della quale il Relatore ha dato prova cos\u00ec manifesta.<\/p><p>Si aggiunga che da tempo non sospetto, e cio\u00e8 da molto pi\u00f9 di trent\u2019anni, combattendo la battaglia per la pi\u00f9 larga utilizzazione delle nostre acque pubbliche per la produzione della elettricit\u00e0, io ho sostenuto in pubblici Consigli comunali e provinciali, e nella stampa quotidiana e settimanale la necessit\u00e0 di congrue riserve pei pubblici servizi sulla produzione medesima a favore dei comuni e delle province dei bacini di derivazione. Questa campagna, che si ricollega a quella iniziata dall\u2019onorevole Nitti col suo libro <em>Il carbone bianco<\/em>, non fu forse estranea all\u2019impulso dato nel 1916 dall\u2019onorevole Bonomi, allora Ministro dei lavori pubblici, alla nuova legislazione italiana sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici che da lui prende il nome e che, affermatasi nel 1916, ebbe il suo epilogo nel testo unico vigente 11 dicembre 1933, n. 1775. Ne ricordo anzi un episodio tipico, che in questo incontro pu\u00f2 servire a triplice dimostrazione.<\/p><p>Nel 1916, facendo parte del Gruppo socialista del Consiglio provinciale dell\u2019Umbria, comprendente allora le tre attuali province di Perugia, di Terni e di Rieti, presi contatto col capo dell\u2019ufficio tecnico provinciale ingegnere Guido Rimini, tecnico valorosissimo e studiosissimo di tutti i problemi interessanti l\u2019Amministrazione della provincia, sostenitore fin d\u2019allora del sistema di manutenzione stradale denominato di MacAdam e precursore della bituminatura; e lo informai che la Societ\u00e0 del carburo di calcio, che aveva stabilimenti in Papigno e in Collestatte di Terni e due Centrali sul Nera (Valnerina e Cervara) per la utilizzazione di una concessione sui superi del Velino, si preparava a chiedere altra concessione sui superi dei superi, proponendosi d\u2019invasarli nel lago di Piediluco per la produzione di energia regolata, secondo un progetto del proprio ingegnere Bartoli. Lo pregai di studiare la possibilit\u00e0 di una pi\u00f9 razionale e magari di una integrale regolazione delle acque del Velino e dei suoi affluenti Salto e Turano, preferibilmente a Monte di Rieti, in modo da poter creare immagazzinamenti di acque di torbida cos\u00ec da raggiungere il duplice fine di creare una o pi\u00f9 centrali per produzione di energia regolata e di poter liberare la piana reatina dalle facili dannosissime inondazioni invernali. Gli spiegai che era mio intendimento, ove mai tale possibilit\u00e0 fosse risultata, di indurre il Presidente della deputazione provinciale avvocato Girolami a presentare in nome della provincia domanda di concessione in concorrenza colla Carburo in base al progetto di massima che egli avrebbe dovuto prontamente apprestare. All\u2019ingegnere Rimini sorrise l\u2019idea e men di un mese dopo mi rifer\u00ec che egli aveva individuato due grandi conche naturali, per la complessiva capacit\u00e0 di circa 400 milioni di metri cubi di acqua, l\u2019una presso Posticciola per le acque del Turano l\u2019altra presso le balse di Santa Lucia per le acque del Salto. Esponemmo insieme il piano all\u2019avvocato Girolami, che fece approvare la proposta dalla deputazione, mentre l\u2019ingegnere Rimini predisponeva il progetto. Sottoposta al Consiglio provinciale la proposta di chiedere la concessione in concorso colla richiesta che aveva da poco presentata la Carburo, io e il compianto collega onorevole Giovanni Amici proponemmo di superare le difficolt\u00e0 pratiche che si elevavano contro la pretesa della provincia coll\u2019approvazione di un ordine del giorno che proponeva che la concessione che la provincia andava a richiedere fosse fatta a favore di un consorzio di enti industriali e di enti pubblici. L\u2019onorevole Bonomi, che allora stava preparando la legge del 1916, fu prodigo alla nostra provincia di consigli e di aiuti. Il consorzio fu costituito e rappresent\u00f2 per le province di Perugia, di Terni e di Rieti il mezzo pi\u00f9 efficace per conseguire, senza impiego di capitali, notevoli assegnazioni e riserve di energie al prezzo di costo maggiorato del 10 per cento.<\/p><p>Questo episodio dimostra insieme: 1\u00b0) come io abbia riconosciuto non da oggi il diritto degli Enti pubblici a ottenere sulla produzione locale dell\u2019energia elettrica prelevamenti adeguati alle necessit\u00e0 dei servizi pubblici locali e della economia locale prezzi di favore, e me ne sia fatto assertore; 2\u00b0) come l\u2019ente provincia si prestasse fin da molti anni prima delle autonomie post-belliche a iniziative decentratrici del genere di quelle reclamate dallo Statuto in esame; 3\u00b0) come questa forma di intervento, tendente a ridurre il costo di utenza, escludesse qualsiasi gravame a carico dello Stato.<\/p><p>Pu\u00f2 dirsi che il progetto di Statuto in esame realizzi gli stessi criteri e cio\u00e8 agevoli bens\u00ec la pubblica amministrazione nell\u2019attuazione dei pubblici servizi e gli utenti nel relativo costo, ma non faccia pesare sullo Stato il corrispettivo di queste concessioni o non lo riversi sotto altri aspetti sugli utenti medesimi e non allarmi e soprattutto non allontani l\u2019industria, sia di Stato sia privata, da un campo di attivit\u00e0 eccessivamente indurito da condizioni irragionevoli e materialmente insostenibili? Basta leggere gli articoli 10, 62, 63 e 91, dopo aver letti tutti quelli relativi al prelevamento dei nove decimi su tutte le entrate erariali, per dubitarne seriamente. E pi\u00f9 ne fanno dubitare alcune dichiarazioni fatte dal Relatore, secondo le quali il 6 per cento di cui al comma secondo dell\u2019articolo 10 dovrebbe essere modificato addirittura in 10 per cento per correzione di preteso errore di stampa, mentre i vari prelevamenti teoricamente indicati nelle percentuali esposte all\u2019articolo 10 e quelle risultanti dal combinato disposto dell\u2019articolo 91 dello Statuto e dell\u2019articolo 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, si ridurrebbero nella realt\u00e0 concreta a un prelevamento massimo del 2,8 per cento.<\/p><p>Vedr\u00e0 il nostro accorto Presidente se una modifica essenziale, che ha tutti gli aspetti di emendamento suggerito da ulteriori cupidigie, possa essere introdotta a questo punto, non dico ad avvenuta distribuzione del testo del progetto ma ad avanzata e quasi esaurita discussione di esso fuor della norma che per gli emendamenti s\u2019impone \u2013 direi \u2013 alla chetichella. E vedranno gli onorevoli colleghi se sia attendibile e se possa considerarsi seria e rassicurante l\u2019affermazione che il prelevamento gratuito del 6 por cento (comma primo dell\u2019articolo 10) e quello del 10 per cento a prezzo di costo (comma secondo dell\u2019articolo 10) sulla produzione della derivazioni concesse successivamente al presente Statuto, in coacervo con quello del 10 por cento, di cui al medesimo comma secondo e dell\u2019altro 10 per cento cui sulle concessioni anteriori apre la via a favore dei comuni e delle province la riapertura dei termini sancita dall\u2019articolo 91, possano, sommandosi, concretarsi per misteri dell\u2019abbaco nel prelevamento complessivo del 2,8 per cento affermato dall\u2019onorevole Relatore. Fino a che per altro non sia dimostrato che anche l\u2019abbaco \u00e8 una opinione, io avr\u00f2 diritto di assumere a dimostrazione della fondatezza delle mie preoccupazioni le cifre esposte nel testo del progetto anzich\u00e9 quella risultante dalle calcolazioni del Relatore. E, profano della materia e ignaro degli elementi statistici che altri hanno richiamati e che io non ho avuto il tempo materiale di consultare, pogger\u00f2 su di essi le mie considerazioni pratiche, inquadrandole nella condizione di depauperazione finanziaria che in danno dell\u2019erario crea gi\u00e0 lo Statuto col prelevamento di ben nove decimi su tutte le attuali entrate erariali della Regione, lasciando tuttavia a carico dello Stato: le opere pubbliche di maggiore rilievo, il funzionamento dei servizi statali nella Regione, la manutenzione e la costruzione delle strade nazionali, le spese per la rappresentanza diplomatica e consolare della Repubblica, le spese per l\u2019amministrazione della giustizia, quelle per l\u2019agricoltura e per le bonifiche, quelle per le opere di difesa fluviale, per la sanit\u00e0 pubblica, quelle riservate per l\u2019istruzione pubblica allo Stato, quelle per i premi alla ricostruzione e per il risarcimento dei danni di guerra; quelle per la polizia e per la difesa della Repubblica e dell\u2019ordine interno, quelle per la rinascita della marina mercantile, quelle relative all\u2019assistenza post-bellica e a quella dei profughi, per la difesa dei cambi, della finanza e dell\u2019economia nazionale, gli interventi a sollievo delle pubbliche calamit\u00e0, per la costituzione del fondo per la solidariet\u00e0 nazionale, per il funzionamento del Parlamento e via dicendo&#8230;<\/p><p>Chi non riconosce il dovere di farsi eco del grido d\u2019allarme lanciato in quest\u2019Aula dal Ministro del bilancio onorevole Einaudi di fronte alla necessit\u00e0 in cui la Repubblica sar\u00e0 posta di imporre nuovi balzelli per riparare allo sbilancio creato dalle trasmodanti pretese delle Regioni in regime di autonomia speciale e di quelle che potessero seguirne l\u2019esempio? Ma la legge della saturazione vale anche per la resistenza dell\u2019eroico contribuente italiano e questo deve far pensosi tutti coloro che hanno senso di responsabilit\u00e0 e di carit\u00e0 di Patria!<\/p><p>E invece qui altre sorprese si prospettano per l\u2019erario dello Stato: perch\u00e9, se l\u2019articolo 62 prevede la cessione alla Regione dei 9 decimi dei canoni che esso riscuote per le derivazioni locali, gli articoli 10 e 91 dispongono dei diritti dei terzi, dalla somministrazione a prezzo di costo del 20 per cento della produzione delle concessioni anteriori a quella del 10 per cento al prezzo di costo&#8230;<\/p><p>UBERTI. <em>Relatore.<\/em> \u00c8 una facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. &#8230;a quella gratuita del 6 per cento&#8230;<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Fino al 6 per cento.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. &#8230;sulle derivazioni di concessione successiva. Ed \u00e8 ingenuo lusingarsi colle speranze che prospetta il Relatore: quando si tratta di facolt\u00e0 concesse, esse si trasformano in diritti potestativi colla sola richiesta e, quando si tratta di benefici, nessuno \u00e8 tanto sciocco da non profittarne fino al limite estremo. Chi ne subir\u00e0 le conseguenze? Le imprese diserteranno il campo delle nuove attivit\u00e0 e, in ordine alle vecchie concessioni, difenderanno i diritti quesiti, e lo Stato che, per bocca del Presidente del Consiglio, ha dichiarato di aver dovuto sottostare a impegni di carattere internazionale, far\u00e0 al solito le spese della sistemazione.<\/p><p>E che dire della imposta di dieci centesimi per ogni chilowatt-ora di energia prodotto nella Regione? Essa non potr\u00e0 non riversarsi sui consumatori, e far\u00e0 salire il prezzo dell\u2019energia, automaticamente nelle zone dove l\u2019energia si trasferisce sia per effetto di vendite sia per effetto di scambi stagionali. Di rimbalzo ne salir\u00e0 il prezzo anche nella Regione di produzione, che pure verrebbe ad essere la zona pi\u00f9 fornita di energia di quante se ne conoscano, si avrebbe in conseguenza un generale perturbamento dei prezzi, che lo Stato, nella funzione di regolazione che ne ha assunta, non potrebbe comprimere e sarebbe facilmente portato a eguagliare in tutto il territorio per la legge dell\u2019attrazione dei prezzi inferiori da parte di quelli superiori; mentre altro serio motivo di perturbamento della economia dei consumi dal traffico che la Regione potrebbe essere indotta a fare con imprese di distribuzione, in concorrenza fra loro, degli accantonamenti di energia assicuratisi in forza delle strabilianti disposizioni di questo Statuto e di gran lunga eccedenti le necessit\u00e0 presenti e future dei suoi servizi pubblici.<\/p><p>Tutti questi pericoli non sono stati avvertiti e quello che doveva essere il risultato di un ponderato studio legislativo, rispettoso degli interessi della Regione e insieme con quelli dello Stato, considerati in armonia indissolubile, e rispettosi eziandio degli interessi dell\u2019economia generale della nazione, si \u00e8 sacrificato, per un impulso che non pu\u00f2 essere giustificato nemmeno dagli allegati impegni internazionali, a una fanatica improvvisazione; a quella improvvisazione che fino all\u2019ultimo momento si \u00e8 rivelata nella modificazione imposta al secondo comma dell\u2019articolo 10 pel preteso errore di stampa e nei misteri dell\u2019abbaco adombrati dal Relatore per dimostrare che tutte le riserve imposte a favore della Regione negli articoli 10 e 91 si riducono approssimativamente a un 2,8 per cento su tutta la produzione locale.<\/p><p>Se sconfortanti sono i risultati dell\u2019esame di questa parte del progetto per quanto concerne le sue conseguenze finanziarie nei confronti dello Stato, non sono certo migliori le sue conseguenze politiche. Esse costituiscono la negazione assoluta di ogni sentimento di solidariet\u00e0 nazionale nella ripartizione di benefici dei quali, dopo aver fatto la giusta parte ai propri bisogni la Regione Trentino-Alto Adige non dovrebbe essere avara verso le altre Regioni d\u2019Italia.<\/p><p>Le riserve concesse al Trentino-Alto Adige per servizi pubblici, per usi domestici e per l\u2019agricoltura basterebbero ad assicurare a ogni suo cittadino una disponibilit\u00e0 media di chilowatt-ora 480 l\u2019anno contro una disponibilit\u00e0, per gli stessi usi, di chilowatt-ora 270 per ogni cittadino degli Stati Uniti e di chilowatt-ora 80 per ogni altro cittadino italiano, mentre, a utilizzazione completa di tutte le risorse idriche della Regione (chilowatt-ora 9000) la dotazione di ogni suo cittadino raggiungerebbe ben 1700 chilowatt-ora. E i 10 centesimi d\u2019imposta autorizzati per ogni chilowatt-ora di produzione corrispondono a 250 volte il canone imposto a favore dei comuni dalla legge Bonomi.<\/p><p>Questo \u00e8 il risultato della esasperazione della preoccupazione di difesa degli interessi locali e tanto pi\u00f9 allarma in quanto \u00e8 notorio che all\u2019O.N.U. forma invece oggetto di studio un piano mediante il quale dovrebbe essere assicurato, mediante scambio internazionale di energia idrica e termica, il fabbisogno di energia elettrica ad ogni pi\u00f9 remoto villaggio del continente europeo. In Italia non sono poche le localit\u00e0 completamente sfornite di questo prezioso elemento; e gli egoismi regionalistici che gi\u00e0 si stanno affermando fanno presentire ormai paurosamente quelli che saranno fra poco gli effetti delle deliberate autonomie Regionali.<\/p><p>E si noti che l\u2019Italia ha nella legge Bonomi una delle leggi pi\u00f9 apprezzate del mondo, sulla falsariga della quale si viene formando la legislazione degli Stati Uniti e alla quale si viene informando anche quella svizzera&#8230;<\/p><p>BORDON. Non \u00e8 vero.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. \u00c8 verissimo, caro Bordon, e tu hai la possibilit\u00e0 di accertartene. Comunque io non voglio sostenere che qui occorresse di rimanere rigorosamente entro i limiti di questa legge, ma dico che essa avrebbe dovuto pur sempre rappresentare per voi una guida e una remora: perch\u00e9 errori come quelli che io pavento e vi rimprovero si espiano amaramente e si riparano sempre con difficolt\u00e0 e attraverso inevitabili danni.<\/p><p>Avrei finalmente finito se non mi premesse di dare ragione di qualche giudizio, gi\u00e0 fugacemente espresso sulla portata giuridica del complesso delle disposizioni in materia, rapidamente esaminate fin qui sotto altri aspetti. Non ho voluto soffermarmi su ci\u00f2 che ha formato materia di altri interventi ed \u00e8 mancato il tempo materiale per procurarmi quei dati che la Commissione non ha esposti e che invece avrebbero dovuto essere alla base della sua Relazione per persuadere l\u2019Assemblea che essa non \u00e8 oggi chiamata, sotto l\u2019assillo di agitati impegni internazionali, a fare un salto nel buio e a compromettere la compagine amministrativa e quella politica del nuovo Stato repubblicano. Ma penso che certe eresie si rendono evidenti a chiunque, riluttante a giurare <em>in verba magistri<\/em>, abbia l\u2019abitudine di trarre solo dall\u2019intima persuasione l\u2019orientamento del proprio voto.<\/p><p>Ho detto che il pi\u00f9 grave pericolo che includano gli articoli 10, 63 e 91 \u00e8 quello di allontanare le imprese dagli investimenti idroelettrici nella Regione. Aggiungo che l\u2019allarme che quelle disposizioni danno potrebbe allontanarle da qualunque investimento di capitali in Italia. Quale garanzia di stabilit\u00e0 avrebbero le concessioni e i disciplinari se tutte le Regioni, man mano che si costituiranno, venissero imitando, in fatto di riserve di forze elettriche, l\u2019esempio dello statuto Trentino-Alto Adige? Per esso, a parte quella imposta di 10 centesimi per chilowatt-ora su tutta la produzione, imposta della quale mi sono gi\u00e0 occupato, l\u2019impresa che dalla decadenza dei comuni rivieraschi \u00e8 stata <em>de jure<\/em> definitivamente liberata dalle somministrazioni di energia sulla base del prezzo di costo per uso di pubblici servizi, si vedrebbe a un bel momento esposta al dovere di porre a disposizione l\u2019energia che non le era stata tempestivamente richiesta e che non avrebbe pi\u00f9 potuto esserle richiesta. Si tratta di una potenza che pu\u00f2 giungere fino a un decimo dell\u2019intiera produzione. Come potrebbe disporre se non esistono mai energie a disposizione delle imprese e se quelle che stanno per rendersi disponibili sono anticipatamente impegnate con contratti a lunga scadenza? E a questo 10 per cento va aggiunto l\u2019altro 10 per cento pure dovuto \u2013 a prezzo di costo \u2013 sulle concessioni anteriori.<\/p><p>Onde a carico dell\u2019industria si profila nientemeno la riduzione di un quinto dell\u2019intiera produzione senza alcuna indennit\u00e0 per il lucro cessante. Poich\u00e9 trattasi di concessioni gi\u00e0 in corso, anche qui le disposizioni degli articoli 10 comma secondo e 91 violano diritti ormai quesiti e lo Stato deve risponderne verso i danneggiati in quanto l\u2019eccezionale provvedimento \u00e8 stato dichiarato in funzione coll\u2019inscindibile complesso statutario di solenni impegni internazionali. Ha obiettato l\u2019onorevole Uberti che questa disposizione sar\u00e0 applicata solo \u00abcompatibilmente\u00bb colle disponibilit\u00e0 di energia da parte dell\u2019impresa; il che o significa troppo o significa niente.<\/p><p>Infatti se la compatibilit\u00e0 \u00e8 intesa nel senso di una disponibilit\u00e0 assoluta e incondizionata, essa finirebbe per non sussistere mai; mentre, se \u00e8 intesa in senso relativo, l\u2019impresa sarebbe sempre tenuta a procurarsi la disponibilit\u00e0 delle energie entro i limiti stabiliti dall\u2019articolo 52. E la condizione che l\u2019onorevole Uberti esalta resterebbe priva di qualsiasi efficacia restrittiva.<\/p><p>Nella prima ipotesi lo statuto conterrebbe una vera burla per la Regione e assumerebbe un tipico sapore demagogico, in quanto prometterebbe alla Regione non pi\u00f9 che la luna nel pozzo, e io penso che a questo non dobbiamo prestarci. Nella seconda ipotesi la burla sarebbe a danno delle imprese di produzione in quanto servirebbe a lusingarle con una condizione-limite che non si verificherebbe mai, potendosi sempre sostenere che, trattandosi di una pubblica esigenza costituzionalmente riconosciuta, l\u2019impresa ha sempre la possibilit\u00e0 di revocare un impegno gi\u00e0 preso per far tornare nella propria disponibilit\u00e0 energie che essa \u00e8 tenuta a somministrare per disposizione dello Statuto regionale. E l\u2019Assemblea non dovrebbe prestarsi nemmeno a quest\u2019altra burla.<\/p><p>Resta dunque la interpretazione di buona fede da dare al testo come per legge, e resta per le imprese la certezza di trovarsi esposte, da un momento all\u2019altro, all\u2019obbligo di somministrare a prezzo di costo, e cio\u00e8 senza possibilit\u00e0 di compensi, la quinta parte addirittura della produzione.<\/p><p>N\u00e9 sarebbe men dura la condizione delle concessioni successive alla approvazione del presente Statuto: ch\u00e9 anzi esse si aggraverebbero dell\u2019obbligo della somministrazione gratuita dell\u2019energia fino al limite del sei per cento della produzione generale, fermo sempre l\u2019obbligo di somministrare a prezzo di costo un altro quantitativo di energia fino al 10 per cento della produzione medesima.<\/p><p>Non si nasconde la Commissione la gravezza di queste imposizioni, ma tenta di confortarci colla considerazione che esse non raggiungeranno mai il limite massimo previsto. Conforto niente affatto producente codesto per chi sa come la tendenza operi nel senso di sforzare sempre i diritti, una volta riconosciuti, fino all\u2019estremo sfruttamento: perch\u00e9 <em>nemo ita resupinus est ut sua comoda iactet<\/em>.<\/p><p>L\u2019altro argomento che dovrebbe coonestare i gravosi prelievi e la riapertura dei termini contemplati dall\u2019articolo 52 del testo unico per la richiesta del decimo della produzione riservata ai comuni rivieraschi \u00e8 che questi non furono mai ammessi alle relative utilizzazioni. Ma la voluta equivocit\u00e0 dell\u2019affermazione e la sua irrilevanza sono manifeste; le utilizzazioni non vi furono perch\u00e9 non furono richieste. I comuni non ne avvertirono il bisogno e <em>vigilantibus iura succurrunt.<\/em> Onde di rilevabile nella obiezione non resta se non un fatto: quello di volere invocare ed esagerare a favore dei comuni bisogni che essi non hanno mai fino ad oggi avvertiti. Ma oggi la situazione si rovescer\u00e0: non perch\u00e9 i bisogni fino a ieri inesistenti oggi siano sopraggiunti, ma perch\u00e9, come \u00e8 facile comprendere, i comuni, sotto l\u2019incitamento della Regione li addurranno e chiederanno quel che non avevano chiesto prima.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Ma nella legge \u00e8 detto: compatibilmente con le necessit\u00e0.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. A questo ho gi\u00e0 risposto e lei non vuole intendere: non bisogna promettere mai la luna nel pozzo; alla Regione occorre dare qualche cosa di concreto, mentre, a volere stare a una interpretazione di buona fede, la considerata compatibilit\u00e0 non si riscontrer\u00e0 mai perch\u00e9 l\u2019industria non si trover\u00e0 mai in condizioni di disporre alle condizioni pretese quella massa di energie che le avete promessa, in spregio alla Costituzione, ai diritti dei terzi, e alla legislazione stessa che avete invocata.<\/p><p>Dico cos\u00ec perch\u00e9 l\u2019articolo 91, pure richiamandosi all\u2019articolo 52 del testo unico 11 dicembre 1933, dichiara riaperti i termini per prelevamenti di energia pei pubblici servizi sulla base del prezzo di costo non soltanto a favore dei comuni ma delle stesse province che il testo unico non contempla affatto.<\/p><p>Inspirandosi a cos\u00ec discutibili criteri, cedendo a dismisura, e senza vagliarle, alle richieste che le sono venute dalla Regione, la Commissione non ha fatta l\u2019opera saggia che ne attendevano: ha gettato un allarme che terr\u00e0 lontano dalla nobile e cara Regione Trentino-Alto Adige l\u2019afflusso delle iniziative industriali che invece avrebbero potuto costituire la sua fortuna; trattando alla stessa stregua le energie prodotte da impianti regolati e quelle prodotte da impianti ad acqua fluente, ha creato una condizione per concentrare su queste l\u2019attenzione di quelle poche imprese che fossero tuttavia portate a cimentarsi nel campo della produzione della energia elettrica in questa Regione; ha esposto lo Stato al pericolo di dover reintegrare i terzi per la violazione che subissero ai propri diritti quesiti in dipendenza delle discusse disposizioni; ha creato condizioni che turberanno l\u2019andamento dei prezzi e la stessa produzione dell\u2019energia elettrica.<\/p><p>Per tutti questi motivi mi duole di dover sintetizzare il mio pensiero in un giudizio del quale non ho mai abusato: \u00e8 mio convincimento, che so per altro largamente condiviso, che qui si sia fatta inconsciamente della demagogia, cedendo forse un poco anche all\u2019atmosfera pre-elettorale, invece d\u2019inspirarsi alla prudente meditata conciliazione degli interessi della Regione con quelli generali della Nazione e coll\u2019imperativo categorico della inscindibile unit\u00e0 italiana. Ho detto che io non ho alcuna prevenzione contro questa autonomia particolare, l\u2019unica della quale io riconosca la opportunit\u00e0; ho plaudito ai discorsi del Presidente della Commissione e del Presidente del Consiglio e sento con loro la necessit\u00e0 di riconoscere nei capisaldi essenziali di questo Statuto gli impegni internazionali che sono stati assunti. Ma tutto ci\u00f2 non importa che noi dobbiamo considerare insuscettibile di emendamenti anche la materia finanziaria ed economica di carattere pi\u00f9 gelosamente interno e quindi sicuramente estraneo a ogni onesta esigenza internazionale.<\/p><p>Non propongo emendamenti formali perch\u00e9, avendo ritirato stamane soltanto, e durante la seduta, la copia dello Statuto, ho avuto appena il tempo di leggerlo, e mi sono trovato nella impossibilit\u00e0 assoluta di approfondire le questioni finanziarie ed economiche con l\u2019appoggio dei dati indispensabili. Mi lusingavo tuttavia che un onesto richiamo fatto alla Commissione, alla luce del buon senso, avrebbe potuto determinare da parte di essa l\u2019impegno di qualche pi\u00f9 necessario ritocco. L\u2019accoglienza fatta dal Relatore alla manifestazione del desiderio mio di esaminare le questioni modestamente trattate mi ha tolto ogni illusione in proposito. Non mi resta pertanto altra possibilit\u00e0 se non quella di votare per quegli emendamenti che valgano a migliorare comunque l\u2019ordinamento che lo Statuto ha dato a questa materia. Ma non posso soffocare la protesta del mio spirito contro il sistema, non certamente democratico, pel quale si chiede all\u2019Assemblea per questo Statuto, invece di un esame doveroso, coscienzioso e ponderato, un cieco atto di fede&#8230; nella fede politica altrui. (<em>Commenti \u2013 Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione ha facolt\u00e0 di esprimere il proprio parere sugli emendamenti.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Dir\u00f2 solo due parole, perch\u00e9 l\u2019ora \u00e8 molto tarda.<\/p><p>L\u2019emendamento Pat, a cui si associa l\u2019onorevole Nobili Tito Oro, rinnova la stessa istanza che da pi\u00f9 parti \u00e8 giunta alla Commissione. Dopo attento esame, si \u00e8 giunti alla riduzione dal 10 al 6 per cento.<\/p><p>L\u2019emendamento Dossetti, \u00abfino al\u00bb, la Commissione lo accetta perch\u00e9 in realt\u00e0 non si potr\u00e0 utilizzare, come dissi e come hanno confermato le dichiarazioni del Ministro Corbellini, neppure il 6 per cento, e questo \u00e8 solo un limite, il limite massimo.<\/p><p>Non \u00e8 possibile invece accettare l\u2019emendamento che propone la soppressione dell\u2019espressione \u00abdi qualsiasi altro pubblico interesse\u00bb, perch\u00e9 intorno ai servizi pubblici vi sono tante contestazioni, che \u00e8 meglio lasciare alla Regione una certa latitudine. \u00c8 anche a compenso di questa espressione che \u00e8 stato ridotto il 10 al 6 per cento.<\/p><p>Circa il 10 per cento riservato al prezzo di costo all\u2019artigianato e alle industrie locali, ne ho gi\u00e0 espresse le ragioni. Vedo presente l\u2019onorevole Bonomi. Egli sa quali lunghe discussioni si ebbero prima di arrivare a persuadere i trentini e gli altoatesini a non insistere nel volere dare alla Regione il diritto di concessione, e fu loro assicurato che lo Stato avrebbe provveduto a quelle che sono le condizioni indispensabili per la vita della Regione.<\/p><p>Circa poi la questione dei 10 centesimi ogni chilowatt-ora, che secondo l\u2019onorevole Nobili Tito Oro sarebbe una cosa troppo gravosa per le societ\u00e0&#8230;<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Non ne ho parlato!<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> &#8230;e distoglierebbe le societ\u00e0 imprenditrici dal fare gli impianti, io devo sottolineare che il fatto che la Regione ha la facolt\u00e0 di stabilire tale imposta, non vuol dire che essa \u00e8 senz\u2019altro stabilita. Sar\u00e0 la Regione che valuter\u00e0, nel suo stesso interesse, se \u00e8 opportuno o meno deliberarla. Quindi, se la Regione, ponendo quei 10 centesimi per ogni chilowatt-ora, constatasse che per tale motivo, e solo per esso, non si potrebbero fare gli impianti, \u00e8 chiaro che la Regione per prima non userebbe tale facolt\u00e0, non porrebbe quei dieci centesimi.<\/p><p>La Commissione accetta la proposta del Ministro Corbellini in merito alle ferrovie dello Stato.<\/p><p>V\u2019\u00e8 piuttosto un errore di dizione alla fine del secondo capoverso; dove si dice: \u00abnella misura stabilita nel comma precedente\u00bb bisogna dire: \u00abnella misura del 10 per cento\u00bb. Chiudo invocando la testimonianza dell\u2019onorevole Bonomi, che sa quale difficolt\u00e0 e quale risultato positivo di concordia, di moderazione e di saggezza \u00e8 stato, anche su questo punto, questo Statuto.<\/p><p>BONOMI IVANOE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BONOMI IVANOE. Devo dire poche parole soltanto per confermare quello che ha detto l\u2019onorevole Uberti. Ho presieduto la Commissione di studio per questo disegno di legge, e so con quanta insistenza le popolazioni locali chiesero che tutte le acque pubbliche fossero affidate alla Regione; esse invocarono anche i criteri adottati per lo statuto siciliano, e per quello della Valle d\u2019Aosta. I miei colleghi ed io ci opponemmo, perch\u00e9 comprendemmo che affidare agli enti locali questa ricchezza nazionale, che pu\u00f2 diventare anche internazionale, avrebbe significato camminare a ritroso; e perci\u00f2 insistemmo perch\u00e9 rimanesse intatto il concetto fondamentale della legge vigente.<\/p><p>Per\u00f2, pur nella nostra resistenza, avvertimmo l\u2019opportunit\u00e0 politica di andare incontro al desiderio delle popolazioni, e fu allora che nacquero queste disposizioni che sono sostanzialmente due: la prima \u00e8 quella che d\u00e0 gratuitamente una certa quantit\u00e0 di energia per i bisogni locali, quantit\u00e0 che adesso viene ridotta dal 10 per cento, come si era proposto prima, fino al 6 per cento. La seconda disposizione consiste nel dare al prezzo di costo una determinata quantit\u00e0 di energia, cio\u00e8 il decimo di quella prodotta per le iniziative locali. Questa seconda disposizione si applica alle concessioni di grandi derivazioni gi\u00e0 accordate e a quelle da accordarsi.<\/p><p>Per quelle gi\u00e0 accordate si \u00e8 obiettato, da parte dell\u2019onorevole Nobili Tito Oro, che molte societ\u00e0 hanno gi\u00e0 impegnato la loro energia e non saranno in grado di conferire energia nuova a prezzo di costo alle industrie locali. Ma osservo che si \u00e8 saggiamente introdotta la norma secondo la quale l\u2019obbligo di fornire questa energia si adempie \u00abcompatibilmente con l\u2019esecuzione dei contratti di somministrazione di energia elettrica conclusi anteriormente all\u2019entrata in vigore della presente legge\u00bb.<\/p><p>Con questo temperamento crediamo di aver conciliato le varie correnti e le varie tendenze e di aver presentato all\u2019Assemblea un progetto che, onestamente, si pu\u00f2 accettare.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Pat, conserva il suo emendamento all\u2019articolo 10?<\/p><p>PAT. Ritiro l\u2019emendamento sostitutivo che ho presentato in via principale e mi associo agli emendamenti Dossetti; conservo, per l\u2019ipotesi che gli emendamenti Dossetti non siano approvati, l\u2019emendamento che ho presentato in via subordinata, tendente a sopprimere nel secondo comma le parole \u00abgi\u00e0 accordata all\u2019entrata in vigore della presente legge e per quelle\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Dossetti, conserva i suoi emendamenti?<\/p><p>DOSSETTI. Conservo le mie proposte, e a titolo di dichiarazione di voto preciso che il motivo della mia insistenza deriva dal fatto che mentre tutti gli oratori che mi hanno preceduto hanno sempre svolto le loro argomentazioni sul maggiore o minore onere per le societ\u00e0 idroelettriche, io mi sono, invece, preoccupato della questione di principio che viene cos\u00ec affacciata e della grave violazione al criterio dell\u2019unitariet\u00e0 della vita economica nazionale, specialmente in un settore delicatissimo, in cui permangono gravi carenze e difficolt\u00e0 che si ripercuotono su tutta la vita economica della Nazione.<\/p><p>Conservo gli emendamenti, aggiungendo che le giuste considerazioni di compensi da attribuire alle popolazioni mi paiono pi\u00f9 che sodisfatte da ci\u00f2 che \u00e8 stato dato alle popolazioni stesse con gli articoli 61 e 62.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell\u2019articolo 10.<\/p><p>Pongo in votazione la prima parte del primo comma, alla quale non sono stati proposti emendamenti:<\/p><p>\u00abNelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, accordate successivamente all\u2019entrata in vigore della presente legge, il concessionario ha l\u2019obbligo di fornire gratuitamente alla Regione per servizi pubblici\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole: \u00abo per qualsiasi altro pubblico interesse\u00bb, delle quali l\u2019onorevole Dossetti ha proposto la soppressione.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la restante parte del primo comma dell\u2019articolo 10, con la modificazione proposta dall\u2019onorevole Dossetti e accettata dalla Commissione:<\/p><p>\u00abuna quantit\u00e0 di energia fino al 6 per cento di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi all\u2019officina di produzione o sulla linea di trasporto ad alta tensione collegata con l\u2019officina stessa, nel punto pi\u00f9 conveniente alla Regione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la proposta dell\u2019onorevole Dossetti di sopprimere il secondo comma dell\u2019articolo 10, del quale do nuovamente lettura:<\/p><p>\u00abPer le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, gi\u00e0 accordate all\u2019entrata in vigore della presente legge, e per quelle da accordarsi, i concessionari sono tenuti a fornire, con le modalit\u00e0 di cui al comma precedente, al prezzo di costo, per usi domestici, per l\u2019artigianato locale o per l\u2019agricoltura, una quantit\u00e0 di energia nella misura stabilita nel comma precedente\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo alla proposta dell\u2019onorevole Pat, per la soppressione delle parole: \u00abgi\u00e0 accordate all\u2019entrata in vigore della presente legge e per quelle\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOSSETTI. Mi pare che la proposta dell\u2019onorevole Pat si giustifichi anche con una considerazione particolare, e cio\u00e8 col fatto che con il terz\u2019ultimo comma (con il quale, secondo le giustificazioni che sono state date dai relatori, si \u00e8 cercato di rendere compatibile la disposizione del secondo comma con i contratti gi\u00e0 stipulati, per un\u2019evidente applicazione del principio dell\u2019irretroattivit\u00e0 della norma) non si \u00e8 per\u00f2 tenuto conto dell\u2019eventualit\u00e0 dei casi in cui, avendosi delle concessioni gi\u00e0 accolte, esse non abbiano tuttavia dato ancora luogo a contratti. Si tratterebbe, quindi, mi pare, di evitare, con la soppressione proposta dall\u2019onorevole Pat, una violazione del principio dell\u2019irretroattivit\u00e0 della legge. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del secondo comma, comprese le parole di cui l\u2019onorevole Pat propone la soppressione:<\/p><p>\u00abPer le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, gi\u00e0 accordate all\u2019entrata in vigore della presente legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la seconda parte del comma con la modificazione di coordinamento apportatavi dalla Commissione:<\/p><p>\u00abe per quelle da accordarsi, i concessionari sono tenuti a fornire, con le modalit\u00e0 di cui al comma precedente, al prezzo di costo, per usi domestici, per l\u2019artigianato locale o per l\u2019agricoltura, una quantit\u00e0 di energia nella misura del 10 per cento\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>DOSSETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOSSETTI. Ritiro il mio emendamento soppressivo del terzo comma, il quale non ha pi\u00f9 senso dopo che \u00e8 stato approvato il secondo comma.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione, senza ridarne lettura, gli ultimi quattro commi dell\u2019articolo 10, per i quali non vi sono pi\u00f9 emendamenti.<\/p><p>(<em>Sono approvati<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo agli emendamenti aggiuntivi. Il comma proposto dall\u2019onorevole Dossetti \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abPer l\u2019utilizzazione delle riserve di energie sopra previste valgono le procedure e i termini stabiliti dal testo unico della legislazione sulle acque\u00bb.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Chiedo alla Presidenza di voler pregare l\u2019onorevole Dossetti di spiegare ci\u00f2 che vuol dire, perch\u00e9 le riserve che noi poniamo nello statuto si risolveranno solo pi\u00f9 tardi in sede contrattuale. Il produttore di energia, quando ha ottenuto la concessione, ne dispone, relativamente, come crede, perch\u00e9 non ci sono termini o altro per chiedergli le forniture. L\u2019utente fa il contratto col produttore di energia. Non capisco quali siano i termini con cui si devono fare le riserve di energie.<\/p><p>PRESIDENTE. Permetta, onorevole Fabbri: il riferimento \u00e8 fatto alle riserve di energia, cio\u00e8, evidentemente, alle concessioni non ancora accordate.<\/p><p>DOSSETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOSSETTI. Per riserve di energia intendo, a tenore del testo unico sulla legislazione delle acque (come appunto \u00e8 detto espressamente agli articoli 52 e 53 del suddetto testo unico, in cui si parla di riserve di energia per queste concessioni a favore \u2013 dice l\u2019articolo 52 \u2013 dei comuni rivieraschi), le concessioni speciali con garanzia di riserve di energia, di cui al primo e al secondo comma dell\u2019articolo test\u00e9 approvato.<\/p><p>Ora, siccome approviamo queste riserve di energia con una disposizione costituzionale, e poich\u00e9 il quarto e l\u2019ultimo comma sembrano esprimere particolari indicazioni per le concessioni e per il loro condizionamento, \u00e8 logico che si debba fare un richiamo esplicito al testo unico della legislazione sulle acque, perch\u00e9 altrimenti si potrebbe argomentare che questo testo unico, e particolarmente le procedure ed i termini per richiedere l\u2019utilizzazione stabilita dall\u2019articolo 52, siano trascesi e quindi non vengano applicati. Mi pare difficilmente contestabile questo punto.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. L\u2019onorevole Dossetti non mi ha convinto, o non ho capito bene la portata della spiegazione, perch\u00e9 nel caso invocato dall\u2019onorevole Dossetti si tratta di una riserva determinata dal fatto che, nell\u2019atto medesimo in cui d\u00e0 la concessione, il Ministero stabilisce anche determinati oneri singoli e specifici a favore di determinati riservatari.<\/p><p>Qui, invece, l\u2019onere \u00e8 stabilito in forma permanente, continuativa, per cui il concessionario, una volta che \u00e8 divenuto produttore, e quando lo diventa, deve essere destinatario di una richiesta da parte della Regione, per quantitativi di forniture che devono essere mantenuti in certi determinati limiti. Quindi la riserva \u00e8 perpetua, perch\u00e9 \u00e8 stabilita dall\u2019articolo della legge costituzionale. Pertanto l\u2019articolo 52 della legge generale non c\u2019entra per niente, almeno secondo la mia impressione.<\/p><p>DOSSETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOSSETTI. Forse l\u2019onorevole Fabbri non ha letto l\u2019articolo 52 del testo unico, perch\u00e9 basterebbe leggerlo per convincersi che vi si stabiliscono norme che \u00e8 difficile poter contestare che debbano essere applicate anche a queste disposizioni.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Qui non si tratta di applicare l\u2019articolo 52 del testo unico, che considera una situazione profondamente diversa, in quanto si riferisce alle richieste di energia da parte dei comuni. La Regione evidentemente deve fare una legge, perch\u00e9 deve stabilire quali condizioni, quale priorit\u00e0 debbono avere le persone fisiche e giuridiche che partecipano alla richiesta.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Dossetti, di cui ho dato test\u00e9 lettura.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo proposto dal Ministro Corbellini, del quale do nuovamente lettura:<\/p><p>\u00abLe Ferrovie italiane dello Stato sono esenti dall\u2019obbligo previsto dai precedenti commi nei riguardi dell\u2019energia prodotta e utilizzata per i propri servizi\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>All\u2019articolo 62 non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione, dandone nuovamente lettura:<\/p><p>\u00abPer le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Regione, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Regione i nove decimi dell\u2019importo del canone annuale stabilito a norma di legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 63. Se ne dia nuovamente lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Regione pu\u00f2 stabilire un\u2019imposta, in misura non superiore a lire 0,10, per ogni chilowatt-ora di energia elettrica prodotta nella Regione.<\/p><p>\u00ab\u00c8 soppressa, nell\u2019ambito del territorio della Regione, l\u2019applicazione dell\u2019articolo 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Pat e l\u2019onorevole Dossetti hanno proposto di sopprimere l\u2019articolo 63.<\/p><p>L\u2019onorevole Pat ha facolt\u00e0 di svolgere questa proposta.<\/p><p>PAT. Le ragioni per la soppressione sono state gi\u00e0 illustrate dall\u2019onorevole Dossetti, e io mi associo a quanto egli ha detto. Osservo soltanto che mi pare che l\u2019imposta di cui al primo comma possa essere applicata dalla Regione in forza dell\u2019articolo 65 gi\u00e0 votato.<\/p><p>Osservo inoltre che fissare in una legge costituzionale la misura di una imposta, in un momento di difficolt\u00e0 finanziaria ed economica come l\u2019attuale, \u00e8 pericoloso (<em>Commenti \u2013 Proteste del deputato Paris<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Dato il costo attuale del chilowatt-ora, che abbiamo sentito indicare dal Ministro dei trasporti in quattro o cinque lire, e che vogliamo supporre magari anche soltanto di tre, e data la percentuale dell\u2019imposta di consumo di spettanza dei comuni, percentuale che ha notevole incidenza e rilevanza, l\u2019imposta di dieci centesimi al chilowatt-ora \u00e8 estremamente limitata; e siccome l\u2019articolo dice \u00abnon superiore a\u00bb, ci\u00f2 rappresenta una limitazione notevole della facolt\u00e0 che ha la Regione di imporre tributi propri. E appunto perch\u00e9 \u00e8 una limitazione estrema, le societ\u00e0 elettriche hanno, secondo me, tutto l\u2019interesse a veder concretato che non sar\u00e0 possibile alla Regione di emettere una tassa superiore a lire 0,10, su un prodotto di cui il costo pu\u00f2 arrivare adesso all\u2019importo di quattro o cinque lire, secondo le dichiarazioni del Ministro dei trasporti.<\/p><p>PARIS. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PARIS. Bisogna tener presente che il costo medio dell\u2019impianto per un chilowatt-ora \u00e8 di 40 lire, mentre per la Regione del Trentino-Alto Adige il costo \u00e8 limitato a 22 lire. Malgrado ci\u00f2, i gruppi capitalistici non sfruttano concessioni che hanno da 25 anni, impedendo cos\u00ec perfino agli enti locali di costruire nuovi impianti.<\/p><p>Quindi credo che l\u2019imposta di 10 centesimi non incida sul costo. Si vuol invece impedire la costruzione di impianti per mantenere una situazione monopolistica, impedire che sul mercato abbondi l\u2019energia per mantenere un prezzo maggiore. Non immiserite mai una regione di confine!<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 63, di cui si \u00e8 gi\u00e0 dato lettura, e del quale gli onorevoli Pat e Dossetti hanno proposto la soppressione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo proposto dal Ministro Corbellini, di cui do nuovamente lettura:<\/p><p>\u00abDa tale imposta sono esenti le ferrovie dello Stato nei riguardi dell\u2019energia prodotta e utilizzata per i propri servizi\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 91. Se ne dia nuovamente lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI termini per l\u2019applicazione dell\u2019articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a favore dei Comuni e delle Provincie, a partire dalla entrata in vigore del presente statuto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Dossetti ha proposto di sopprimere questo articolo; l\u2019onorevole Pat di sopprimere alla penultima riga le parole \u00abe delle Provincie\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOSSETTI. Voter\u00f2 per la soppressione dell\u2019articolo 91 (per quanto sappia che la soppressione non verr\u00e0 approvata), unicamente per una affermazione di principio: perch\u00e9 vi vedo una grave violazione del principio della non retroattivit\u00e0 delle leggi.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta soppressiva dell\u2019intero articolo.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PAT. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PAT. Ho proposto la soppressione delle parole \u00abe delle Provincie\u00bb, in quanto non mi rendo conto del perch\u00e9 esse siano state incluse. Nella legge 11 dicembre 1933 non si fa cenno delle provincie, si parla solo dei comuni.<\/p><p>PRESIDENTE. Procediamo alla votazione.<\/p><p>Pongo in votazione la prima parte dell\u2019articolo:<\/p><p>\u00abI termini per l\u2019applicazione dell\u2019articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a favore dei Comuni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole \u00abe delle Provincie\u00bb, di cui l\u2019onorevole Pat propone la soppressione.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le restanti parole:<\/p><p>\u00aba partire dalla entrata in vigore del presente statuto\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 92. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abNelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 93. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abCon decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall\u2019entrata in vigore del presente statuto, saranno stabilite le norme per la elezione e la convocazione, da parte del Governo, del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli provinciali.<\/p><p>\u00abLa prima elezione avr\u00e0 luogo entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di cui al precedente comma\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Mortati propone di sostituire, nel primo comma, alle parole: \u00absei mesi\u00bb le altre: \u00abdieci mesi\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgere questo emendamento.<\/p><p>MORTATI. Mi sembra necessario armonizzare questa norma con quanto \u00e8 stato fatto ieri per lo statuto sardo. Ci\u00f2 corrisponde anche ad esigenze ovvie di tempo, essendo possibile l\u2019insufficienza del termine proposto dalla Commissione.<\/p><p>DOSSETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOSSETTI. Mi associo all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.<\/em> La Commissione non crede di poter aderire all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati. Si tratta di un problema pratico. Si calcola di poter fare le elezioni verso la fine di settembre. Mi pare quindi che convenga mantenere il termine, abbastanza largo, di sei mesi, indicato dal Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mortati, conserva il suo emendamento?<\/p><p>MORTATI. S\u00ec, signor Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento Mortati, per la sostituzione, nel primo comma, del termine di dieci a quello di sei mesi.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019intero articolo 93, del quale \u00e8 stata data test\u00e9 lettura.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 94. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI prefetti delle province di Trento e Bolzano restano in carica, con le attuali funzioni, fino alla costituzione della Giunta regionale e di quelle provinciali\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 95. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abCon decreto legislativo saranno emanate le norme di attuazione della presente legge\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 96. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale concernente lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (<em>Trentino-Tiroler Etschland<\/em>) sar\u00e0 pubblicata nel primo numero del <em>Bollettino Ufficiale<\/em> della Regione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Gli onorevoli Carbonari, Paris, Conti, Zuccarini e Conci Elisabetta hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:<\/p><p>\u00abEntro un anno dalla entrata in vigore del presente statuto, i comuni gi\u00e0 appartenenti alla Venezia Tridentina, secondo la legge di annessione del 26 settembre 1920, n. 1322, possono, con <em>referendum<\/em> e con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell\u2019interno, sentito il Consiglio dei Ministri, essere riaggregati alla provincia di Trento\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Carbonari ha facolt\u00e0 di svolgere questo emendamento.<\/p><p>CARBONARI. La legge di annessione del 26 settembre 1920, n. 1322, all\u2019articolo 3 suonava: \u00abI territori attribuiti all\u2019Italia con questo trattato ed altri successivi fanno parte integrante del Regno d\u2019Italia\u00bb. E l\u2019articolo 4: \u00abIl Governo del re \u00e8 autorizzato a pubblicare nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno, e ad emanare le disposizioni necessarie per coordinarle con la legislazione vigente in quei territori, ed in particolare con le loro autonomie provinciali e comunali\u00bb.<\/p><p>Allegato a questo decreto \u00e8 il Trattato di San Germano, che fissa i confini dei territori annessi all\u2019Italia. Entro questi confini \u00e8 compresa la zona ampezzana. Vi sono compresi anche altri otto comuni, che sono stati staccati dalla provincia di Trento, da parte del regime fascista, dopo la marcia su Roma. Con decreto 21 gennaio 1923 veniva stabilito che i tre comuni di Cortina di Ampezzo, Livinallongo e Santa Lucia dovevano far parte del circondario di Belluno.<\/p><p>La legge di annessione dava ai territori annessi il diritto di conservare le leggi vigenti in coordinamento con la legislazione nazionale e di conservare, in tale coordinamento, le proprie autonomie provinciali e comunali. Questo diritto \u00e8 stato dato anche alla zona ampezzana, la quale altrimenti, essendo stata unita a Belluno, non avrebbe potuto usufruirne. Dal decreto di annessione deriva anche il diritto sancito dalla Costituente ad una autonomia speciale.<\/p><p>Non si pu\u00f2 usurpare un diritto derivante da una legge votata dal Parlamento italiano, attraverso un decreto proposto e firmato dal tiranno, che stacc\u00f2 quei comuni dalla provincia di Trento, la quale, prima della marcia su Roma, si estendeva da Ala fino al Brennero. I tedeschi venivano al capoluogo Trento senza protestare; da Trento era amministrata la zona ampezzana, essendo la stessa parte integrante della Venezia Tridentina.<\/p><p>I Governi liberali dell\u2019altro dopoguerra, i Governi di Nitti, Giolitti e Bonomi, seguirono le direttive del decreto di annessione e diedero un governatore civile generale a Trento. Nei singoli distretti agivano i commissari civili, i quali portavano il Governo alle porte di casa.<\/p><p>Il novanta per cento degli affari del Governo di Roma venivano svolti presso il commissario generale civile di Trento. Tutti i distretti, cio\u00e8 i circondari, avevano il commissario civile. Uno di questi commissari civili aveva sede in Ampezzo; e cos\u00ec Ampezzo poteva svolgere circa il novanta per cento dei suoi affari governativi sul luogo stesso; quindi le distanze erano eliminate, tanto pi\u00f9 che Cortina e Livinallongo erano sede ciascuna di una pretura.<\/p><p>Onorevoli colleghi, la zona ampezzana fu staccata da Trento ottantun giorni dopo la marcia su Roma, contro la volont\u00e0 della popolazione indigena; il clima fascista, saturo di ipernazionalismo, di spirito d\u2019impero e di conquista, infier\u00ec mutilando la Venezia Tridentina per accontentare i gerarchi della provincia di Belluno. In quel clima, mentre a Trento venivano soppressi il commissario generale civile e la Giunta provinciale autonoma, ad Ampezzo veniva invaso il municipio e dispersa e soppressa la rappresentanza comunale, e soppresso il commissariato civile.<\/p><p>Passata la bufera fascista e tornata la libert\u00e0 democratica, il popolo dell\u2019Ampezzano chiede la restituzione delle libert\u00e0 garantite dalla legge d\u2019annessione e il ritorno alla provincia di Trento. Gli argomenti che usano gli avversari contro le aspirazioni di Ampezzo sono falsi e miserabili pretesti; la verit\u00e0 \u00e8 che Ampezzo \u00e8 un centro turistico internazionale di grande importanza economica; se Ampezzo avesse un bilancio passivo, quei signori avversari non si accorgerebbero della sua esistenza.<\/p><p>Gli ampezzani hanno diritto al <em>referendum<\/em>: e il torto fatto a Trento dal regime fascista deve essere riparato, restituendosi alla nostra provincia il territorio che le apparteneva.<\/p><p>\u00c8 ridicolo parlare di pericolo per l\u2019italianit\u00e0 di Ampezzo, che ha difeso il suo carattere nazionale da sola per molti secoli; parlare di pericolo per l\u2019integrit\u00e0 della patria, come se Trento fosse terra straniera; parlare di diritto di conquista, quando i soldati italiani e i volontari trentini con loro hanno pugnato e versato il sangue per l\u2019Italia, e non per questo o quel campanile o per smembrare una Provincia a danno di un\u2019altra, quasi questa fosse una colonia.<\/p><p>Onorevoli colleghi, rendete contento il popolo trentino, che da Dio fu posto a sentinella sul vallo delle Alpi!<\/p><p>Noi trentini, per arrivare a quest\u2019ora di distensione, di spirito di collaborazione e di vera pace nell\u2019Alto Adige, abbiamo bruciato con gioia sull\u2019altare del superiore interesse della Nazione il nostro amor proprio, i nostri risentimenti, il triste ricordo delle sofferenze passate come minoranza vissuta per secoli insieme con i concittadini tedeschi; molto abbiamo sacrificato per arrivare a quest\u2019ora di sospirata pacificazione, che giova non solo a noi ma a tutta la Nazione e alla distensione internazionale. Noi trentini che abbiamo sofferto le amputazioni praticate subito dopo la marcia su Roma, che abbiamo sofferto il tradimento della vivisezione della Venezia Tridentina divisa in due Provincie, ed ora il distacco di quindici comuni colla relativa diminuzione delle rendite provinciali, chiediamo che la Costituente ripari almeno in parte i torti che abbiamo sub\u00ecto sotto la tirannide del regime fascista e ci restituisca la zona ampezzana staccata da Trento con un decreto illegittimo. (<em>Vivi applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>VIGNA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VIGNA. L\u2019onorevole Carbonari mi obbliga ad intervenire sulla questione se l\u2019Ampezzano debba passare al Trentino-Alto Adige o restare al Bellunese. Non mi pare che sia il caso di discutere in questo momento la questione di merito, perch\u00e9 mancano all\u2019Assemblea gli elementi in base ai quali possa pronunciarsi in proposito. Mi limito a prospettare agli onorevoli colleghi, e in particolare all\u2019onorevole Presidente, una questione di preclusione che mi pare sia insuperabile. Il collega Carbonari, attraverso il suo articolo aggiuntivo, pretende che questa Assemblea deliberi il distacco di tre comuni dalla provincia di Belluno per passarli alla Regione del Trentino-Alto Adige.<\/p><p>Ora, la questione del distacco dei comuni da una Regione all\u2019altra \u00e8 gi\u00e0 stata regolata con l\u2019articolo 132 della Costituzione e precisamente nel capoverso di detto articolo. Io penso che l\u2019Assemblea in questo momento non possa prendere una deliberazione che sia in contradizione con quella che \u00e8 gi\u00e0 contenuta nella Carta fondamentale dello Stato. (<em>Interruzione del deputato Carbonari<\/em>)<em>.<\/em> Per\u00f2 mi si pu\u00f2 obiettare che noi siamo in sede di discussione dello statuto speciale di una Regione autonoma e che quindi siamo ancora in sede di elaborazione costituzionale. Questa obiezione potrebbe aver valore se i comuni, dei quali si pretende il distacco, appartenessero e fossero nella sfera della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige. In tal caso penso che non ci potrebbe essere preclusione vera e propria; ma qui si tratta di altro: si pretende il distacco di comuni dal Veneto per passarli al Trentino-Alto Adige. C\u2019\u00e8 dunque questa pretesa di strappare comuni a una Regione la cui formazione \u00e8 stata sancita nella Carta costituzionale. (<em>Interruzione del deputato Carbonari<\/em>)<em>.<\/em> \u00c8 mai possibile che l\u2019Assemblea possa deliberare in questa materia in assenza, direi quasi in contumacia, della Regione veneta? Per queste considerazioni, prego l\u2019onorevole Presidente di dichiarare la preclusione e di non mettere in votazione l\u2019articolo aggiuntivo. (<em>Proteste del deputato Carbonari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>BETTIOL. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BETTIOL. Mi dispiace di dover contrastare la proposta del carissimo amico Carbonari, ma credo che essa, sebbene interessante e delicata, non possa venire comunque discussa da questa Assemblea e particolarmente nell\u2019attuale momento, in quanto esiste una preclusione costituzionale chiara e precisa contro ogni tentativo che si voglia fare per mutare le circoscrizioni delle Regioni. Mai l\u2019Assemblea Costituente nella sua lunga, travagliata e tormentosa vita, ha messo in discussione argomenti di questo genere. (<em>Interruzione del deputato Carbonari<\/em>)<em>.<\/em> L\u2019Assemblea Costituente, all\u2019opposto, ha determinato con una norma precisa le modalit\u00e0 che dovranno domani seguirsi per apportare modificazioni territoriali alle Regioni. Faccio quindi presente che l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Carbonari viola la norma costituzionale per cui simili modificazioni territoriali sono rimesse esclusivamente all\u2019esito di <em>referendum<\/em> ed alla legge della Repubblica.<\/p><p>In concreto, senza entrare nel merito, mi sembra che gli elementi topografici stessi siano tali da tagliare la testa al toro. (<em>Interruzione del deputato Carbonari \u2013 Commenti<\/em>)<em>. <\/em>Pertanto credo che l\u2019Assemblea Costituente si trovi di fronte a un ostacolo di netta e insuperabile preclusione.<\/p><p>CONCI ELISABETTA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONCI ELISABETTA. Chiederei che l\u2019emendamento fosse accettato almeno come raccomandazione. Invocandosi il <em>referendum <\/em>mi pare che non si sia fuori di una cosa giusta.<\/p><p>PARIS. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Paris, non si pu\u00f2 dare la parola a tutti i proponenti di un emendamento.<\/p><p>PARIS. Solo due parole. Noi chiediamo non il distacco dei comuni ma solo il <em>referendum<\/em> entro un anno. Non ripieghiamo sulla proposta fatta dall\u2019onorevole Conci, ma rimaniamo sulla proposta integrale dell\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi pare che la richiesta di questo articolo aggiuntivo venga ad urtare contro una preclusione, forse proprio perch\u00e9 l\u2019onorevole Carbonari e gli altri proponenti hanno posto la questione in una forma direi moderata. Sa l\u2019avessero posta in una forma pi\u00f9 radicale, probabilmente non si sarebbe potuto opporre la preclusione (spero che non accettino il consiglio implicito in questo mio rilievo!); intendo dire che se la proposta fosse stata concretamente fatta in sede di articolo 3, ove appunto si accenna alla ripartizione della Regione in province e in comuni, l\u2019Assemblea avrebbe forse potuto decidere sul merito, sia pure con una deliberazione discutibile dal punto di vista della legittimit\u00e0 costituzionale. Ma gli onorevoli Carbonari e i suoi colleghi propongono invece una procedura, che dovrebbe svolgersi in avvenire, la quale \u00e8 in contrasto con quella ormai stabilita dalla Costituzione.<\/p><p>Mi rammarico pertanto di non poter porre in votazione questa proposta.<\/p><p>Chiedo ai firmatari se essi ritengono di poter accettare il suggerimento dell\u2019onorevole Conci, nel senso di dare alla loro proposta la veste di ordine del giorno, in cui siano espressi desideri che potranno essere tenuti presenti dal legislatore futuro, sia al centro che in sede di Regione.<\/p><p>PARIS. Accettiamo di trasformare l\u2019emendamento in ordine del giorno.<\/p><p>PRESIDENTE. Ed allora, salvo la formulazione, pongo in votazione la proposta Carbonari e altri, non come articolo aggiuntivo ma come ordine del giorno con intento di raccomandazione.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 97, ultimo del disegno di legge. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica.<\/p><p>PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il disegno di legge sar\u00e0 poi votato nel suo complesso a scrutinio segreto.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro del tesoro, per sapere se non ritengano indispensabile, ai fini della ripresa del movimento turistico (che tanta importanza riveste per la nostra bilancia di pagamenti e per la ripresa generale del Paese), aumentare da 50 ad almeno 300 milioni lo stanziamento disposto col decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, a favore di privati e di societ\u00e0 alberghiere, che intendano ricostruire e riattrezzare le aziende alberghiere danneggiate dagli eventi bellici, ovvero migliorare ed ampliare le aziende stesse.<\/p><p>\u00abCalcolato che i danni subiti dalle aziende alberghiere superano i 15 miliardi, la somma di 50 milioni annui appare assolutamente irrisoria, ove si confronti il livello dei prezzi fra il 1947 e il 1948.<\/p><p>\u00abDate le attuali condizioni del bilancio, l\u2019aumento di stanziamento potrebbe essere limitato al periodo di cinque anni, periodo che sarebbe sufficiente per comprendere le particolari necessit\u00e0 di ricostruzione degli alberghi, che si impongono in considerazione dell\u2019eccezionale afflusso turistico che si verificher\u00e0 nell\u2019Anno Santo.<\/p><p>\u00abL\u2019aumento dello stanziamento appare urgente ove si consideri che sinora il Comitato turistico, previsto dalla legge 20 maggio 1946, ha dovuto praticamente respingere anche le pi\u00f9 urgenti domande di contributo per mancanza di fondi: \u00e8 da notare, d\u2019altronde, che la ripresa dell\u2019edilizia alberghiera e del turismo d\u00e0 luogo a largo assorbimento di mano d\u2019opera in tutti i settori, onde il maggiore stanziamento potr\u00e0 in notevole misura venire ricuperato sugli stanziamenti intesi a lenire la disoccupazione. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBenvenuti\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se, a norma dell\u2019articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1946, numero 1045, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha designato gli Istituti di credito facoltizzati a concedere finanziamenti con garanzia statale agli Enti comunali di consumo; ed in caso contrario, se non ritenga urgentissimo l\u2019intervento del Ministero per l\u2019emanazione del relativo decreto. Ci\u00f2 in considerazione del fatto che le banche non procedono al finanziamento, in attesa dell\u2019annunciata designazione, in mancanza della quale le finalit\u00e0 del suddetto decreto legislativo 8 settembre 1946 rimangono frustrate. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBenvenuti\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro di grazia e-giustizia, per sapere se intenda finalmente far cessare l\u2019annosa paralisi della funzione giudiziaria civile della Corte di appello di Catanzaro con provvedimenti idonei; anche se dovesse vincere il pregiudizio di casta, e dar corso alle pratiche gi\u00e0 favorevolmente istruite per la immissione nel ruolo di quei magistrati di avvocati anziani designati dalla generale stima e fiducia. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abTurco\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della difesa, per conoscere per quali motivi la provincia di Campobasso dal 1\u00b0 maggio 1947 fu sottratta alla circoscrizione del tribunale militare di Napoli ed assegnata a quella del tribunale militare di Bari, e se non intenda restituirla alla precedente circoscrizione, tenuto conto di considerazioni geografiche e tradizionali, dei frequenti e diretti rapporti commerciali, industriali e professionali fra il Molise e Napoli, a tacere dei motivi sentimentali e affettivi, sempre esistiti fra il Molise e Napoli, laddove nessun legame o rapporto esiste fra il primo e Bari. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCiampitti\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare, quanto meno attraverso un comunicato di recisa smentita, per la migliore e pi\u00f9 sollecita tutela dell\u2019onore, della dignit\u00e0 e del prestigio della magistratura, in genere, e in particolare dei seguenti magistrati: dottor Nicolini, ex presidente capo del tribunale di Roma ed attualmente primo presidente di Corte di appello; dottori Caporaso, La Porta e Stella Reichiter, della prima sezione civile del detto tribunale; e del sostituto procuratore della Repubblica, dottor Manca Bitti, di fronte alla grave e scandalistica pubblicazione contenuta nel quotidiano <em>La Voce repubblicana<\/em> n. 15 del 17 corrente, in seconda pagina, su tre colonne, sotto il titolo: \u00abSevere accuse contro alcuni magistrati \u2013 Una scandalosa vicenda giudiziaria da molto tempo avvolta nel silenzio\u00bb, pubblicazione che, oltre agli estremi del reato di vilipendio della magistratura, contiene una specifica accusa contro i magistrati sunnominati, in ordine ai reati di falso in atti pubblici, di abuso di potere, di rifiuto di atti del proprio ufficio, in danno di tale Emma Pateras, nota squilibrata, interessata in un duplice giudizio d\u2019interdizione e dj separazione personale.<\/p><p>\u00abGli interroganti chiedono, altres\u00ec, di conoscere il suo pensiero sul fatto che il procuratore generale della Corte di appello di Roma non abbia finora curato di compiere l\u2019elementare dovere di procedere di ufficio, pel reato di calunnia, contro gli autori della denunzia tempo fa presentata contro i ripetuti magistrati, in base alla quale esso procuratore generale fu sollecito ad elevare regolare rubrica, con relativa trascrizione nel registro generale (come si usa per comuni delinquenti), attendendo ad ampie e approfondite indagini, che si conchiusero (nella pi\u00f9 completa ignoranza da parte dei denunziati di quanto si tramava contro di loro) con un provvedimento di archiviazione da parte della sezione istruttoria presso la Corte di appello di Roma.<\/p><p>\u00abIl che autorizza a ritenere che l\u2019essere magistrato onesto e intemerato e l\u2019avere compiuto sempre con onest\u00e0 e scrupolo il proprio dovere, meritando la stima e la considerazione di superiori, di colleghi e del foro, siano titoli sufficienti per essere proditoriamente e impunemente diffamati e calunniati, senza trovare negli organi competenti quella protezione e quella difesa che in qualunque altra pubblica amministrazione costituiscono un elementare dovere e una lodevole sollecitudine verso i propri appartenenti.<\/p><p>\u00abSenza rilevare che ci\u00f2 costituisce un efficace incoraggiamento ai denigratori abituali della magistratura a persistere in riprovevoli e velenose campagne comiziali e giornalistiche ai danni della famiglia giudiziaria, che deplorevolmente resta indifesa, togliendole o diminuendone quella tranquillit\u00e0 e quella serenit\u00e0, che sono condizioni prime ed essenziali per compiere degnamente i doveri inerenti all\u2019ardua e nobile funzione di amministrare la giustizia. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCiampitti, Morelli Renato, Monticelli, Fusco\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell\u2019interno, per conoscere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere contro i responsabili diretti e indiretti dell\u2019aggressione perpetrata in Brescia, il 25 gennaio 1948, da elementi identificati e da altri facilmente identificabili, contro giovani inermi appartenenti al M.S.I., pacificamente riuniti in una trattoria. E se, nei gruppi che commisero l\u2019aggressione, non ravvisino i caratteri di formazioni militari o para-militari che il Trattato di pace e la nostra Costituzione considerano illegali. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abRusso Perez, Marina\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della difesa, per sapere quali provvedimenti voglia prendere, affinch\u00e9 i distretti militari siano messi in grado di assolvere tempestivamente i loro compiti, particolarmente delicati e gravosi in questo periodo per la documentazione inerente alle pensioni di guerra (che subisce ritardi enormi e non tollerabili), nonch\u00e9 alla liquidazione degli assegni e consegna dei libretti di \u00abpresente alle bandiere\u00bb alle famiglie dei militari dispersi.<\/p><p>\u00abSi fa presente, al riguardo, come si lamentino gravi ritardi in zone di prevalente reclutamento dei tanti militari dispersi in Russia e nei Balcani, come \u00e8 purtroppo il Friuli. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abGortani\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019agricoltura e delle foreste, per rilevare come le concessioni dei contributi per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate dalla guerra si vadano trascinando cos\u00ec a lungo, da frustrare addirittura i benefic\u00ee di tali provvedimenti; e per sapere se non ravvisi necessario ovviare a cos\u00ec grave inconveniente, disponendo opportune semplificazioni di procedura e decentrando agli Ispettorati compartimentali dell\u2019agricoltura le concessioni, almeno per gli importi meno rilevanti. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abGortani\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se non intenda ripristinare l\u2019ufficio del registro di Santa Margherita Belice (Agrigento), arbitrariamente soppresso nel 1923 dal governo fascista, in seguito all\u2019arbitraria soppressione della pretura.<\/p><p>\u00abAl riguardo \u00e8 da precisare quanto segue:<\/p><p>1\u00b0) il ripristino dell\u2019ufficio del registro si rende necessario, dopo che a Santa Margherita \u00e8 stata gi\u00e0 ripristinata la pretura con questo territorio: Santa Margherita Belice-Sambuca-Montevago, i quali tre paesi fanno parte del mandamento di Santa Margherita;<\/p><p>2\u00b0) il ripristino dell\u2019ufficio del registro a Santa Margherita Belice non implica la soppressione dell\u2019ufficio del registro di Menfi, nel qual caso soltanto potrebbe essere danneggiato questo Comune. Possono e debbono coesistere i due uffici del registro, come coesistettero per moltissimi anni, fino al 1923;<\/p><p>3\u00b0) l\u2019Ispettorato di Palermo del Ministero delle finanze diede parere favorevole per il ripristino dell\u2019ufficio del registro a Santa Margherita;<\/p><p>4\u00b0) il comune di Montevago dista soltanto quattro chilometri da Santa Margherita, mentre ne dista venti da Menfi. Inoltre da Montevago si va a Menfi passando per Santa Margherita. \u00c8 quindi una vera assurdit\u00e0 affermare che Montevago ha maggiore possibilit\u00e0 di comunicazioni con Menfi, anzich\u00e9 con Santa Margherita;<\/p><p>5\u00b0) il comune di Sambuca \u00e8 collegato con Santa Margherita con diversi servizi automobilistici e col treno. Invece \u00e8 collegato con Menfi soltanto con servizi automobilistici. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abMontalbano\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se \u2013 allo scopo di venire incontro alle legittime aspirazioni di numerosi reduci \u2013 non ritenga opportuno prorogare almeno di un mese il termine, scadente il 9 febbraio 1948, per la domanda di ammissione al concorso per 230 posti di segretario negli istituti di istruzione media, per rendere possibile la partecipazione al medesimo di coloro che conseguiranno il richiesto titolo di studio nella prossima sessione straordinaria di esami, (<em>L<\/em><em>\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<\/p><p>\u00abRescigno\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se, nella divisione in categorie degli uffici provinciali del lavoro, che si dice imminente, l\u2019ufficio di Salerno sar\u00e0 assegnato alla prima categoria, siccome merita l\u2019importanza di quella provincia. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abRescigno\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell\u2019interno, per sapere se, nell\u2019interesse dell\u2019Erario, non creda necessario promuovere un provvedimento legislativo che sostituisca, nella tabella <em>A<\/em> della legge 21 dicembre 1947, contenente le \u00abNorme per la elezione della Camera dei deputati\u00bb, alla citt\u00e0 di Benevento, quale sede dell\u2019ufficio centrale circoscrizionale del Collegio XXIII (Benevento-Avellino-Salerno), la citt\u00e0 di Salerno.<\/p><p>\u00abInvero, a prescindere dalla maggiore importanza storica e demografica della detta citt\u00e0 di Salerno, che pur reclama la cennata sostituzione, \u00e8 innegabile che lo Stato realizzerebbe con essa, data la posizione topografica di Salerno, una economia per lo meno di 20 milioni nella spesa per le operazioni elettorali. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abRescigno, Lettieri, De Martino\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Le interrogazioni test\u00e9 lette saranno trasmesse ai ministri competenti, per la risposta scritta.<\/p><p>La seduta termina alle 21.50.<\/p><p>Ordine del giorno per le sedute di domani.<\/p><p>Alle ore 11 e alle 16:<\/p><ol><li>\u2013 Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.<\/li><li>\u2013 <em>Discussione del disegno di legge costituzionale:<\/em><\/li><\/ol><p>Statuto speciale per la Valle d\u2019Aosta.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCCLXXI. SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 29 GENNAIO 1948 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Sulle votazioni a scrutinio segreto: Presidente Disegno di legge costituzionale (Seguito della discussione): Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (63) Presidente Perassi, Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali Uberti, Relatore De Gasperi, Presidente del Consiglio dei Ministri [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2552,2548,2550,2546,5500,2501","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[64,7],"tags":[],"post_folder":[63],"class_list":["post-2544","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1948-01","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2544","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2544"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2544\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6029,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2544\/revisions\/6029"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2544"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2544"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2544"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2544"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}