{"id":2538,"date":"2023-09-17T21:48:43","date_gmt":"2023-09-17T19:48:43","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2538"},"modified":"2023-10-20T23:58:19","modified_gmt":"2023-10-20T21:58:19","slug":"antimeridiana-di-mercoledi-28-gennaio-1948","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2538","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 28 GENNAIO 1948"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2538\" class=\"elementor elementor-2538\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-cc57ec8 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"cc57ec8\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2b47988\" data-id=\"2b47988\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-003ce7c elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"003ce7c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19480128_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9be7ad6 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9be7ad6\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCCLXVIII.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 28 GENNAIO 1948<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedo:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Comunicazione del Presidente:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Disegno di legge costituzionale<\/strong> (<em>Discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Statuto speciale per la Sardegna (62)<\/p><p>Presidente<\/p><p>Di Vittorio<\/p><p>Grassi, <em>Ministro di grazia e giustizia<\/em><\/p><p>Mattarella<\/p><p>Bellavista<\/p><p>Medi<\/p><p>Corbino<\/p><p>Aldisio<\/p><p>Mastino Pietro<\/p><p>Persico<\/p><p>Perassi, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali<\/em><\/p><p>Ambrosini, <em>Relatore<\/em><\/p><p>De Gasperi, <em>Presidente del Consiglio dei Ministri<\/em><\/p><p>Abozzi<\/p><p><strong>Disegni di legge<\/strong> (<em>Presentazione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Scelba, <em>Ministro dell\u2019interno<\/em><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 10.<\/p><p>LACONI, <em>ff. Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Congedo.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il deputato Villabruna.<\/p><p>(<em>\u00c8 concesso<\/em>).<\/p><p>Comunicazione del Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato a far parte:<\/p><p>della seconda Commissione permanente per l\u2019esame dei disegni di legge gli onorevoli Scoccimarro e Molinelli, in sostituzione degli onorevoli Assennato e Cavallari, dimissionari;<\/p><p>della quarta Commissione permanente l\u2019onorevole Massini, in sostituzione dell\u2019onorevole Ferrari, dimissionario.<\/p><p>Discussione del disegno di legge costituzionale: Statuto speciale per la Sardegna. (62).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge costituzionale: Statuto speciale per la Sardegna (62).<\/p><p>Onorevoli colleghi, prima di iniziare l\u2019esame degli statuti speciali, avverto che \u00e8 stato presentato un ordine del giorno che reca le firme degli onorevoli Di Vittorio, Lizzadri, Rapelli, Fiorentino, Li Causi. Veramente gli ordini del giorno si esaminano normalmente alla fine della discussione, ma quello presentato non si riferisce in particolare a nessuno dei quattro statuti che dovremo esaminare, ma pone una questione d\u2019indole generale.<\/p><p>Do pertanto la parola all\u2019onorevole Di Vittorio per svolgere il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente,<\/p><p>nell\u2019atto di prendere in esame gli Statuti regionali, riafferma il principio della continuit\u00e0 e della unicit\u00e0 dello stato giuridico e del trattamento economico dei lavoratori statali di ogni categoria, mediante il mantenimento dei ruoli unici nazionali.<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea afferma che le leggi che saranno emanate dal Parlamento, dirette a regolare i molteplici rapporti che sorgono fra lo Stato e gli Enti regionali, debbono ispirarsi al principio di contemperare le esigenze di ciascuna Regione con i diritti acquisiti dai dipendenti statali\u00bb.<\/p><p>DI VITTORIO. L\u2019ordine del giorno che ho avuto l\u2019onore di presentare con i colleghi Lizzadri, Rapelli, Fiorentino, Li Causi non ha bisogno di una lunga illustrazione: a me pare che sia abbastanza chiaro di per se stesso.<\/p><p>Quest\u2019ordine del giorno tende a placare vive preoccupazioni che sono sorte fra i dipendenti statali, i quali temono che, con la costituzione dell\u2019Ente regione, possa essere minacciato, o comunque vulnerato, il loro stato giuridico, possano essere menomati i diritti che essi hanno acquisiti nei confronti dell\u2019Amministrazione dello Stato.<\/p><p>E bisogna dire che, in alcuni degli statuti regionali che l\u2019Assemblea dovr\u00e0 esaminare, vi sono alcuni articoli che potrebbero prestarsi ad interpretazioni suscettibili di menomare i diritti acquisiti dei dipendenti statali di ogni categoria.<\/p><p>Se l\u2019Assemblea dovesse procedere all\u2019esame analitico di questi statuti, noi saremmo entrati nel merito dei var\u00ee articoli, ed avremmo proposto quelle modifiche che riteniamo necessarie. Ma poich\u00e9 un tale esame non vi sar\u00e0, l\u2019ordine del giorno tende a riaffermare un principio che dia garanzia e tranquillit\u00e0 ai dipendenti statali.<\/p><p>Bisogna dire che le preoccupazioni di questi lavoratori sono cos\u00ec vive, che se ne sono interessate le organizzazioni sindacali rispettive. Tutte le Federazioni sindacali dei dipendenti statali e la stessa Confederazione del lavoro hanno esaminato a fondo la questione e sono giunte alla conclusione che \u00e8 necessario che l\u2019Assemblea Costituente, nel momento stesso in cui questi statuti regionali entrano a far corpo della Costituzione, affermi il principio della continuit\u00e0 e della unicit\u00e0 dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti statali di ogni categoria, in qualsiasi regione d\u2019Italia essi siano destinati a lavorare.<\/p><p>L\u2019ordine del giorno \u00e8 redatto in modo da tener presenti le esigenze tanto della Regione, quanto dei dipendenti statali. Io riconosco legittima la preoccupazione dei governi regionali di avere un corpo di funzionari e d\u2019impiegati a propria disposizione per assicurare i servizi che ne dipendono; ma credo che nessun collega in quest\u2019Aula non vorr\u00e0 riconoscere altrettanto legittimi i diritti acquisiti dei dipendenti statali.<\/p><p>Si tratta contemperare le due esigenze e perci\u00f2 nell\u2019ordine del giorno si afferma che le leggi che saranno emanate dal Parlamento per regolare i rapporti di ogni natura che sorgono fra lo Stato italiano e le singole regioni devono cercare, comunque, di contemperare queste esigenze.<\/p><p>Se noi non affermassimo questo diritto e rendessimo cos\u00ec possibile, da parte di qualche governo regionale, di intaccare, in qualsiasi maniera o forma lo stato giuridico dei dipendenti statali, questo fatto costituirebbe un passo indietro per questi lavoratori e n\u00e9 i professori, n\u00e9 gli insegnanti di ogni grado, n\u00e9 i ferrovieri n\u00e9 i funzionari intendono tornare indietro. Io sono perci\u00f2 sicuro che l\u2019ordine del giorno presentato dai colleghi che ho citato e da me, verr\u00e0 approvato dall\u2019Assemblea Costituente, quale affermazione del principio che i diritti acquisiti dai dipendenti statali di ogni grado e categoria non possono essere in alcun modo vulnerati e che lo stato giuridico degli stessi lavoratori statali deve conservare la sua continuit\u00e0 e la sua unicit\u00e0 mediante il mantenimento dei ruoli unici nazionali per ciascuna delle categorie interessate.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere il parere del Governo su questo ordine del giorno.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia<\/em>. Desidero richiamare l\u2019attenzione dei proponenti e dell\u2019Assemblea tutta sulla circostanza che gi\u00e0 nella VIII disposizione transitoria della Costituzione \u00e8 previsto che le leggi della Repubblica debbono regolare il passaggio alle regioni di funzionar\u00ee e di dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, ove ci\u00f2 si renda necessario. Nell\u2019articolo stesso \u00e8 detto infine: \u00abper la formazione dei loro uffici le regioni devono, tranne che in casi di necessit\u00e0, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali\u00bb.<\/p><p>Mi pare quindi che la preoccupazione dell\u2019onorevole Di Vittorio e degli altri colleghi, sotto questo riguardo, non esista, nel senso cio\u00e8, appunto, che nelle disposizioni transitorie della Costituzione \u00e8 gi\u00e0 previsto il passaggio dei dipendenti statali alle Regioni. Ci\u00f2 \u00e8 d\u2019altra parte da considerarsi come assolutamente inevitabile, perch\u00e9 sarebbe veramente assurdo che restasse tutta l\u2019impalcatura statale, quando debbono subentrare nei var\u00ee servizi le amministrazioni locali.<\/p><p>Circa poi quella che potremmo chiamare la prima questione dell\u2019ordine del giorno Di Vittorio, mi pare sia assolutamente impossibile il mantenimento di un ruolo unico nazionale. Cos\u00ec per i segretari comunali, come per tanti e tanti altri impiegati, questa forma nazionale, accentrata, sarebbe in netta contradizione con il nuovo volto che l\u2019amministrazione della Repubblica deve assumere, cio\u00e8 con il sistema regionalistico.<\/p><p>Circa invece i diritti acquisiti, mi pare che si tratti di una raccomandazione che ben opportunamente si possa fare: \u00e8 ovvio infatti che questi diritti debbano essere tutelati e garantiti. Ritengo quindi, a nome mio personale e a nome del Governo, che questa seconda parte dell\u2019ordine del giorno debba senz\u2019altro venire accettata e confido anzi che l\u2019Assemblea sia su questo punto concorde.<\/p><p>Per la prima parte invece, come ho gi\u00e0 detto e spiegato, io mi pronuncio sfavorevolmente e prego gli onorevoli presentatori di non volere insistere.<\/p><p>MATTARELLA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MATTARELLA. Il problema, per quello che riguarda la prima parte, mi pare sia molto complesso, e sembra che sia necessario andar molto cauti, anche per il fatto che l\u2019ordine del giorno presentato e illustrato dall\u2019onorevole Di Vittorio non distingue categoria da categoria, n\u00e9 fa salva la possibilit\u00e0 per la Regione di avere organici e ruoli per i suoi servizi essenziali.<\/p><p>Ora, se l\u2019onorevole Di Vittorio volesse insistere anche per la accettazione della prima parte del suo ordine del giorno, io dichiaro sin d\u2019ora, che mi riservo di fare formale richiesta perch\u00e9 esso sia rinviato alla Commissione per un pi\u00f9 attento e approfondito esame, che tenga conto delle esigenze della autonomia, la quale postula per la Regione possibilit\u00e0 e necessit\u00e0 di un suo personale, e di quelle legittime degli impiegati statali, che tutti abbiamo a cuore e che tutti vogliamo difendere e tutelare.<\/p><p>BELLAVISTA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BELLAVISTA. Onorevoli colleghi, in realt\u00e0 l\u2019ordine del giorno Di Vittorio, Lizzadri ed altri postula due princip\u00ee diversi, dei quali il primo nell\u2019ordine \u00e8 un po\u2019 il mezzo per affermare \u2013 e in questa parte merita incondizionata adesione \u2013 quello che \u00e8 un principio generale del diritto, cio\u00e8 l\u2019intangibilit\u00e0 dei diritti acquisiti. I lavoratori statali che passano alle dipendenze delle Regioni non possono subire una <em>reformatio in peius<\/em>: indietro non si pu\u00f2 tornare. Su questo punto, penso che non si possa assolutamente discutere: esso merita completa adesione. Ma il principio di cui alla prima parte, servirebbe, nell\u2019idea dei proponenti, come mezzo per garantire questa impossibilit\u00e0 del ritorno indietro, con la unicit\u00e0 del ruolo nazionale. E io non vedo questa corrispondenza di mezzo a fine.<\/p><p>In sostanza, mi pare che il ruolo unico nazionale non sia, per se stesso, una garanzia per gli impiegati statali passati o da passare nei ruoli regionali, ma che la garanzia si trovi in questo principio che afferma il vostro ordine del giorno, e cio\u00e8 che non ci possa essere un peggioramento nella situazione, ma se mai un miglioramento o il mantenimento dello <em>status quo ante<\/em>. Non certamente nel fatto del ruolo unico nazionale, il quale urterebbe anche \u2013 come ha osservato giustamente il Ministro Guardasigilli \u2013 contro le disposizioni gi\u00e0 approvate della Costituzione sulla Regione, la quale deve avere un proprio corpo di funzionari.<\/p><p>Penso pertanto che si possa fare a meno di rinviarlo alla Commissione e che l\u2019ordine del giorno possa venire accettato per questa sua seconda parte, che \u00e8 essenziale ed \u00e8 finalistica, rimanendo per me la prima come mezzo ordinato allo scopo di garantire la seconda.<\/p><p>DI VITTORIO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DI VITTORIO. Sono obbligato ad insistere, cio\u00e8 a mantenere il mio ordine del giorno. \u00c8 vero che nella parte delle disposizioni transitorie della Costituzione si parla di regolare il passaggio dei funzionari e degli impiegati dallo Stato alle Regioni; ma il fatto della regolamentazione di questo passaggio non implica necessariamente la garanzia che gli statali legittimamente chiedono, cio\u00e8 la garanzia della continuit\u00e0 e dell\u2019unicit\u00e0 dei diritti da loro acquisiti. Perci\u00f2 questo ordine del giorno si propone, in fondo, di affermare tale principio. Non \u00e8 che con questo ordine del giorno si pretenda di risolvere la questione. No. Si tratta, per ora, di non pregiudicarla. Perci\u00f2 il mio ordine del giorno \u00e8 volutamente generico, si limita ad affermare dei princip\u00ee (<em>Interruzioni dei deputati Medi e Uberti<\/em>) perch\u00e9 non dice quali sono queste garanzie in modo concreto e preciso. Se leggessi i memoriali presentati alla Confederazione del lavoro da tutte le categorie di dipendenti statali, senza nessuna esclusione, allora avreste veramente la sensazione di che cosa sia la concretezza in materia.<\/p><p>Qui si tratta di affermare un principio, e di affermarlo in questo momento, perch\u00e9 non si possa dire domani che un articolo dello Statuto regionale, essendo stato approvato dall\u2019Assemblea Costituente, e ritenuto quindi una norma di carattere costituzionale, non possa essere modificato se non con la procedura lunga e difficile di ogni modifica che si debba apportare alla Costituzione stessa. Quindi, si tratta per il momento di non pregiudicare la questione, e di lasciare facolt\u00e0 alla prossima Assemblea legislativa, che dovr\u00e0 necessariamente affrontare il problema della regolamentazione concreta di questi rapporti, di poterlo fare con maggiore libert\u00e0, con maggiore elasticit\u00e0, e anche d\u2019accordo con le organizzazioni sindacali; perch\u00e9 il modo di contemperare effettivamente le esigenze e del Governo regionale e dei lavoratori statali \u00e8 bene sia studiato d\u2019accordo coi rappresentanti sindacali.<\/p><p>Il problema non interessa soltanto i dipendenti statali delle quattro Regioni di cui dovremmo esaminare lo Statuto, ma interessa tutta l\u2019Italia, perch\u00e9 le preoccupazioni che ho esposto non sono limitate regionalmente.<\/p><p>Perci\u00f2, dato che questo ordine del giorno non tende a legare le mani ai governi regionali, non tende a regolamentare oggi la materia, ma vuol lasciar libera la prossima Assemblea legislativa, mi pare possa essere approvato senza alcuna preoccupazione.<\/p><p>Comunque, se i colleghi desiderano che esso venga rinviato per l\u2019esame alla Commissione, io non mi oppongo, ma faccio appello all\u2019Assemblea affinch\u00e9 voglia fare l\u2019affermazione categorica di principio che, in fatto di riconoscimento dei diritti quesiti degli statali, l\u2019Assemblea \u00e8 unanime e non si pu\u00f2 tornare indietro.<\/p><p><em>Una voce al centro<\/em>. Siamo d\u2019accordo.<\/p><p>DI VITTORIO. Preferirei che questo accordo fosse espresso nella votazione del mio ordine del giorno.<\/p><p><em>Una voce al centro<\/em>. La seconda parte sta bene, ma non la prima.<\/p><p>DI VITTORIO. E la prima parte che cosa ha di non accettabile? Il problema \u00e8 questo: oggi vi \u00e8 un ruolo nazionale degli impiegati statali, supponiamo degli ingegneri del genio civile, come del resto di qualsiasi altra categoria di impiegati statali.<\/p><p>Domani, un ingegnere di grande valore avr\u00e0 la possibilit\u00e0, affermandosi col suo lavoro e col suo ingegno, di ascendere ai posti pi\u00f9 importanti, di carattere nazionale, o dovr\u00e0 essere condannato a rimanere nell\u2019ambito della Regione?<\/p><p>Evidentemente deve avere quella possibilit\u00e0.<\/p><p>Ora, io non vorrei entrare nei dettagli del modo come mantenere la continuit\u00e0 dello stato giuridico e del modo come mantenere i ruoli nazionali, contemperandoli con le esigenze dei governi regionali, perch\u00e9 questa non \u00e8 la sede per risolvere tale problema. Ma appunto perci\u00f2 il mio ordine del giorno tende a lasciare impregiudicata la questione ed io faccio appello ai colleghi di volerlo approvare.<\/p><p>MEDI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MEDI. Voteremmo la seconda parte dell\u2019ordine del giorno presentata dall\u2019onorevole Di Vittorio, o se si preferisce, saremmo anche d\u2019accordo nel rinviare alla Commissione per l\u2019esame di tutto l\u2019ordine del giorno.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia<\/em>. Vorrei pregare l\u2019onorevole Di Vittorio di trovare una soluzione, tanto pi\u00f9 che un ordine del giorno non impegna le leggi future.<\/p><p>Ora nella Costituzione si \u00e8 gi\u00e0 stabilito che una parte dei funzionari dello Stato e dei dipendenti statali devono passare alle Regioni, col passaggio dei relativi servizi. I limiti del passaggio dipenderanno da quello che avverr\u00e0 e sono dunque da stabilirsi caso per caso. Il legislatore di domani rester\u00e0 libero di fare tutto quello che creder\u00e0 opportuno per dare soddisfazione alle preoccupazioni esposte dall\u2019onorevole Di Vittorio.<\/p><p>Ci\u00f2 significa che se domani ci sar\u00e0 un passaggio di alcuni funzionari o dipendenti statali alla Regione si vedr\u00e0 se sar\u00e0 possibile mantenere un ruolo unico oppure se vi saranno ruoli regionali regolati dalla Regione secondo la nuova legge. In altri termini, il dipendente che passa alla Regione pu\u00f2 essere trasferito da quella Regione ad un\u2019altra Regione? Non credo che sia possibile.<\/p><p>Quelli che sono obbligati allo Stato, quelli che dipendono da organi centrali, seguono il ruolo nazionale, ma quelli che dipendono dalla Regione avranno il loro ruolo regionale. Non ci sarebbe una ragione di passaggio. Invece, per il trattamento economico&#8230;<\/p><p>DI VITTORIO. Cos\u00ec sono divisi in compartimenti stagni!<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia<\/em>. Onorevole Di Vittorio, mi pare che non si possa cambiare la Costituzione, la quale \u00e8 quella che \u00e8. Abbiamo stabilito che esistono le Regioni, ed esisteranno anche i ruoli della Regione. La Regione potr\u00e0 fare dei ruoli per conto suo o ottenere il passaggio di dipendenti dello Stato alla Regione. Ma il giorno in cui il passaggio \u00e8 avvenuto e la legge lo regoler\u00e0 vi sar\u00e0 un ruolo regionale per quei dipendenti dalla Regione.<\/p><p>DI VITTORIO. Ma \u00e8 lo Stato italiano che \u00e8 garante dei diritti dei dipendenti statali ed \u00e8 lo Stato, come tale, che deve rimanere garante e difenderli, anche quando i funzionari sono a disposizione del Governo regionale; se no, questa garanzia da parte dello Stato viene a cessare, ci\u00f2 che moralmente e giuridicamente non \u00e8 ammissibile! (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia<\/em>. La questione non \u00e8 pregiudicata. Domani la legge potr\u00e0 stabilire questo, ma non possiamo impegnare il legislatore di domani. Quello che riguarda il trattamento economico, come concetto fondamentale e come raccomandazione, si pu\u00f2 accettare, nel senso che il trattamento economico non pu\u00f2 essere diminuito, perch\u00e9 si tratta di un diritto quesito del cittadino, inquantoch\u00e9, se lo Stato, che l\u2019ha assunto, ottiene, attraverso la legge, il passaggio alla Regione, deve garantire all\u2019individuo il suo contratto, il suo trattamento economico.<\/p><p>Rimane la questione del ruolo unico. Pu\u00f2 rimanere unico di fronte ai ruoli regionali? Questo quesito lo vedr\u00e0 la legge futura, se potr\u00e0. Ma non possiamo stabilirlo noi oggi.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Io credo che si possano conciliare le opposte tesi, mettendo una piccola limitazione alla prima parte dell\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Di Vittorio, cio\u00e8: \u00abmediante il mantenimento dei ruoli unici nazionali, ove ci\u00f2 sia tecnicamente possibile\u00bb.<\/p><p>Io accetto il principio della unicit\u00e0 del trattamento economico, perch\u00e9 di regola in questi organismi regionali vi \u00e8 una tendenza ad aumentare le competenze dei funzionari, attribuendo loro gradi e stipendi molto pi\u00f9 alti di quelli dei corrispondenti uffici dell\u2019Amministrazione statale.<\/p><p>Quindi io accetto il principio, con un significato opposto a quello con cui l\u2019accetta lei, caro onorevole Di Vittorio: io voglio mettere un limite al trattamento economico dei funzionari delle Regioni&#8230;<\/p><p>DI VITTORIO. Ed io una remora in senso opposto.<\/p><p>CORBINO. Ecco, lei tenter\u00e0 il senso opposto; io mi preoccupo della finanza delle Regioni e della finanza dello Stato, in base all\u2019esperienza che tutti abbiamo avuto (e anche lei lo ricorder\u00e0) per esempio dagli uffici regionali del lavoro, in cui avevamo direttori e funzionari con stipendi superiori a quello del Presidente della Cassazione.<\/p><p>Accetto quindi il principio della unicit\u00e0 del trattamento economico e anche il principio della possibilit\u00e0 del mantenimento dei ruoli unici nazionali, quando questo sia tecnicamente possibile.<\/p><p>\u00c8 evidente che per le amministrazioni puramente regionali il ruolo unico nazionale non ci potrebbe essere.<\/p><p>DI VITTORIO. Perch\u00e9 questa limitazione?<\/p><p>ALDISIO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ALDISIO. Io desidero che questa questione resti impregiudicata, rinviandone alla nuova Camera la disciplina. Faccio perci\u00f2 questa formale proposta: \u00abL\u2019Assemblea Costituente, nell\u2019atto di prendere in esame ecc., riafferma il principio della continuit\u00e0 e della unicit\u00e0 dello stato giuridico e del trattamento economico dei lavoratori statali di ogni categoria ed afferma che le leggi che saranno emanate dal Parlamento ecc.\u00bb.<\/p><p>DI VITTORIO. Se dopo questa discussione e dopo le dichiarazioni del Ministro Grassi fosse soppressa quella frase, ci\u00f2 avrebbe il significato che non si debbono mantenere assolutamente i ruoli nazionali.<\/p><p>ALDISIO. Io tengo a riaffermare i due princip\u00ee, senza nulla compromettere.<\/p><p>DI VITTORIO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DI VITTORIO. I lavoratori dello Stato, le loro organizzazioni sindacali e la stessa Confederazione del lavoro, unanimemente hanno riconosciuto legittima questa rivendicazione, cio\u00e8 di mantenere i ruoli unici nazionali in modo che la circolazione dei funzionari e degli impiegati, nei limiti in cui \u00e8 possibile e desiderabile sia per la Regione che per lo Stato, possa continuare ad avvenire su tutto il territorio nazionale e non sia limitata nell\u2019ambito ristretto di ogni Regione. Voler togliere questo punto fondamentale \u00e8 come svuotare del contenuto essenziale l\u2019ordine del giorno che abbiamo presentato.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Ho chiesto la parola perch\u00e9 tengo a dichiarare, come rappresentante di una Regione che dovr\u00e0 avere uno statuto speciale, cio\u00e8 la Sardegna, che \u00e8 nel nostro intendimento che venga mantenuta la continuit\u00e0 e l\u2019unicit\u00e0 dello stato giuridico e del trattamento economico dei lavoratori statali di ogni categoria. Circa il mantenimento dei ruoli unici nazionali mi pare che non vi sia una grande diversit\u00e0 fra la tesi sostenuta dall\u2019onorevole Di Vittorio e l\u2019affermazione dell\u2019onorevole Corbino. L\u2019onorevole Di Vittorio si \u00e8 dichiarato per il mantenimento, nei limiti del possibile, dei ruoli unici nazionali&#8230;<\/p><p>DI VITTORIO. Se \u00e8 possibile la circolazione.<\/p><p>MASTINO PIETRO. La circolazione \u00e8 anch\u2019essa in rapporto alla regolamentazione dei ruoli unici nazionali, il che potr\u00e0 esser fatto, in modo pratico e sistematico, rimettendo alle Assemblee legislative questa pratica sistemazione.<\/p><p>MEDI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MEDI. Ho l\u2019impressione che stiamo discutendo un problema fuori tempo. Qui dobbiamo ancora affrontare l\u2019esame degli statuti, o di quanto sar\u00e0 proposto dalla Commissione su una linea generale, e gi\u00e0 ci fermiamo a discutere dei problemi particolari, bench\u00e9 siano importanti. Io credo che si debba rimandare questo ordine del giorno all\u2019esame della Commissione e intanto procedere all\u2019analisi degli statuti seguendo una linea pi\u00f9 logica, per non affrontare la questione fuori tempo e sconvolgere la serie logica e razionale dei nostri lavori.<\/p><p>Propongo formalmente di rinviare l\u2019ordine del giorno all\u2019esame della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Prima di tutto alle Commissioni si rimandano gli emendamenti, e non gli ordini del giorno. In secondo luogo, questo ordine del giorno soltanto con un grande sforzo logico pu\u00f2 apparir tale da essere sottoposto alla Commissione che oggi ci riferisce sugli statuti speciali.<\/p><p>Il problema proposto dall\u2019onorevole Di Vittorio non si limita a questo ambito. Se mai, dovrebbe essere un\u2019altra Commissione ad esaminare la questione che appare di carattere generale.<\/p><p>MEDI. Riguarda anche gli statuti speciali.<\/p><p>PRESIDENTE. Anche gli statuti speciali, ma non solo detti statuti.<\/p><p>MEDI. Allora si dovrebbe dire, secondo la sua giusta interpretazione, che questa questione non interessa la materia di discussione oggi, e quindi l\u2019ordine del giorno non pu\u00f2 essere messo in votazione perch\u00e9 riguarda un campo pi\u00f9 vasto della materia posta all\u2019ordine del giorno dei lavori odierni dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Interessa anche, ma non solo.<\/p><p>MEDI. Allora il mio \u00abanche\u00bb era giusto.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Gli onorevoli Di Vittorio e Corbino si sono messi d\u2019accordo?<\/p><p>DI VITTORIO. Accetto l\u2019emendamento Corbino.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora vi \u00e8 la proposta di un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Di Vittorio, Corbino e Mastino Pietro al primo comma dell\u2019ordine del giorno: \u00above non ostino ragioni di carattere tecnico\u00bb.<\/p><p>Vi \u00e8 poi la proposta dell\u2019onorevole Aldisio di sopprimere l\u2019ultima frase del primo comma.<\/p><p>ALDISIO. Vi rinuncio.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l\u2019ordine del giorno nella seguente definitiva formulazione:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente,<\/p><p>nell\u2019atto di prendere in esame gli Statuti regionali,<\/p><p>riafferma il principio della continuit\u00e0 e della unicit\u00e0 dello stato giuridico e del trattamento economico dei lavoratori statali di ogni categoria, mediante il mantenimento dei ruoli unici nazionali, ove non ostino ragioni di carattere tecnico.<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea afferma che le leggi che saranno emanate dal Parlamento, dirette a regolare i molteplici rapporti che sorgono fra lo Stato e gli Enti regionali, debbono ispirarsi al principio di contemperare le esigenze di ciascuna Regione con i diritti acquisiti dai dipendenti statali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>).<\/p><p>Presentazione di disegni di legge.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno<\/em>. Mi onoro di presentare all\u2019Assemblea Costituente i seguenti disegni di legge:<\/p><p>\u00abModificazione alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica\u00bb.<\/p><p>\u00abNorme per la formazione delle liste elettorali della provincia di Bolzano\u00bb.<\/p><p>Trattandosi di due disegni di legge di carattere estremamente urgente, che devono essere approvati dall\u2019Assemblea Costituente prima della fine dei suoi lavori, per consentire che le elezioni possano aver luogo nei termini fissati facendovi partecipare il maggior numero di cittadini, chiedo che l\u2019esame di essi sia deferito alla Commissione gi\u00e0 incaricata dell\u2019esame del disegno di legge per la elezione del Senato, con facolt\u00e0 di riferire oralmente all\u2019Assemblea Costituente nella seduta di domani.<\/p><p>PRESIDENTE. Do atto della presentazione dei due disegni di legge.<\/p><p>Se nessuno si oppone alla proposta del Ministro dell\u2019interno di deferirli alla stessa Commissione che ha esaminato il disegno di legge per la elezione del Senato, per modo che riferisca oralmente nella seduta di domani, si intende che cos\u00ec rimane stabilito.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Si riprende la discussione del disegno di legge: Statuto speciale per la Sardegna. (62).<\/p><p>PERSICO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERSICO. Onorevoli colleghi, ho domandato di parlare unicamente per ottenere due chiarimenti che riguardano le direttive per la discussione degli statuti speciali. Io non voglio cambiare queste direttive, anzi dico che noi dovremo seguirle e le seguiremo, per\u00f2 c\u2019\u00e8 una frase che urta la realt\u00e0 obiettiva delle cose, direi quasi la suscettibilit\u00e0 giuridica della Assemblea. Si dice: \u00abda ci\u00f2 discende che non \u00e8 dato all\u2019Assemblea l\u2019esame di merito dei singoli articoli dello statuto siciliano&#8230;\u00bb. Ora, \u00e8 vero che noi abbiamo il regio decreto-legge (uno dei pochi regi decreti-legge che ci siano) del 15 maggio 1946, il quale nell\u2019articolo unico, al capoverso, dice che \u00ablo statuto predetto (cio\u00e8 quello della Regione siciliana) sar\u00e0 sottoposto all\u2019Assemblea costituente per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato\u00bb, e secondo questo articolo unico effettivamente l\u2019Assemblea Costituente avrebbe solo da fare un lavoro di coordinazione; ma questo articolo del regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455 \u00e8 stato superato in pieno dall\u2019articolo 116 della Costituzione, il quale alla Sicilia, alla Sardegna, alla Val d\u2019Aosta, ecc. attribuisce \u00abforme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con legge costituzionale\u00bb. Quindi questi statuti sono adottati o dall\u2019Assemblea Costituente, o dalle future Camere con leggi costituzionali. Ed allora noi non possiamo dire, anche per dovere della nostra coscienza, che non \u00e8 dato a noi esaminare articolo per articolo gli statuti speciali. Avremmo invece il dovere di farlo. Se l\u2019ora incalza, e se potremo trovare formule pi\u00f9 abbreviative per arrivare alla conclusione, troviamole pure, pazienza, ma non affermiamo <em>a priori<\/em> che non ci \u00e8 dato fare quello che l\u2019articolo 116 della Costituzione ci obbliga di fare.<\/p><p>Secondo punto \u00e8 questo. Dicono le \u00abdirettive\u00bb che, nei limiti indicati, le proposte di emendamenti devono essere presentate non pi\u00f9 tardi delle 24 ore dall\u2019inizio della seduta dedicata all\u2019esame di ogni singolo Statuto. Questo presuppone che i membri dell\u2019Assemblea Costituente abbiano cognizione del testo dello Statuto. Quindi a me pare che forse sarebbe pi\u00f9 opportuno dire: 24 ore dal deposito e dalla distribuzione, ai singoli membri dell\u2019Assemblea, del progetto di Statuto; se no, non sappiamo come far decorrere queste 24 ore. Se per esempio la discussione si esaurisce in una mattinata, non ci sarebbe pi\u00f9 la possibilit\u00e0 di far decorrere questo termine, cio\u00e8 si annullerebbe tutto il termine. Io direi quindi: 24 ore dalla distribuzione all\u2019Assemblea Costituente degli schemi degli Statuti. In tal modo soltanto avremo un termine preciso. Io richiamo perci\u00f2, su queste precisazioni l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Persico, se poniamo ora in discussione le direttive, cominciamo a gettar via molte delle poche ore che restano a nostra disposizione. Queste direttive sono state concordate in una riunione dei capigruppo e sarebbe bene che fossero accettate senz\u2019altro. Evitiamo di contestare sempre l\u2019autorit\u00e0 di un organo che regolamentarmene esiste! Vorrei pregarla, onorevole Persico, di adattarsi a quanto \u00e8 stato gi\u00e0 concordato.<\/p><p>Sul primo punto devo dire comunque che la questione \u00e8 stata sollevata almeno dieci volte in sede di discussione delle autonomie ed anche nelle riunioni dei capigruppo. Ed ogni volta si \u00e8 giunti alla conclusione che, quando ci troviamo di fronte agli statuti gi\u00e0 in attuazione, in realt\u00e0 non \u00e8 possibile materialmente, e nemmeno giuridicamente, accettare il criterio di un riesame articolo per articolo. Basterebbe rileggere i processi verbali delle discussioni fatte al momento in cui si \u00e8 votato l\u2019articolo 116, per rendersi conto che l\u2019Assemblea in quel momento sapeva dell\u2019esistenza di uno statuto siciliano, e che partiva dalla considerazione che di questo statuto non c\u2019era che da fare un adeguamento costituzionale. Questo \u00e8 stato gi\u00e0 riconosciuto da numerosi colleghi.<\/p><p>Per quanto riguarda la valutazione giuridica dell\u2019articolo 116 esso dice che alla Sicilia, alla Sardegna al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d\u2019Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali. Ci\u00f2 non significa che l\u2019Assemblea Costituente debba rifare la legge gi\u00e0 esistente in materia, ma, se mai, vuol dire che l\u2019Assemblea Costituente deve dare ad essi statuti, con la sua approvazione, il carattere costituzionale.<\/p><p>In questo caso l\u2019Assemblea si sostituisce a quella funzione dei futuri Parlamenti che, nei confronti dei vari decreti legge e delle misure legislative emanate dall\u2019attuale Governo, dovranno provvedere appunto a dare un crisma definitivo trasformandoli in leggi.<\/p><p>Una stessa norma transitoria della nostra Costituzione attesta che la Costituente ha gi\u00e0 esercitato una tale funzione per un decreto, quello che determinava le funzioni del Governo fino al momento in cui le Camere saranno costituzionalmente elette; cos\u00ec, quel decreto \u00e8 divenuto legge, anzi ha acquistato il carattere di legge costituzionale.<\/p><p>Per quanto riguarda lo statuto siciliano vigente, l\u2019Assemblea Costituente approvandolo, per questo solo fatto lo trasforma in una legge costituzionale.<\/p><p>A rigor di termini, volendo, pu\u00f2 modificarlo, come avrebbe potuto modificare quel decreto cui ho accennato poco fa. Ma, per una valutazione del tempo che ci resta e della opportunit\u00e0 politica, l\u2019esigenza fatta presente dall\u2019onorevole Persico, non \u00e8 assoluta, e pertanto l\u2019Assemblea potr\u00e0 non avere rimorsi se, a proposito dello statuto siciliano, si preoccuper\u00e0 di questo solo: di renderlo tale che non sia in conflitto con le norme della Costituzione. In quanto poi alla questione dei termini, siamo ormai abituati a transigere; le 24 ore non la spaventino, onorevole Persico. L\u2019essenziale \u00e8 di non intervenire con una proposta improvvisa.<\/p><p>Premesso questo, do la parola all\u2019onorevole Perassi, Presidente della Sottocommissione per gli statuti regionali.<\/p><p>PERASSI, <em>Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali<\/em>. Io vorrei, anzitutto, fare qualche riserva sulle dichiarazioni fatte in questo momento dall\u2019onorevole Presidente, per quanto concerne i limiti della funzione che l\u2019Assemblea Costituente \u00e8 chiamata a svolgere nei riguardi di taluni degli statuti regionali di cui deve occuparsi.<\/p><p>Credo che qui vi siano due punti di vista, i quali devono essere contemperati, senza tuttavia negare o attenuare eccessivamente le esigenze di uno di essi.<\/p><p>Mi pare che, dal punto di vista giuridico costituzionale, quanto ha detto l\u2019onorevole Persico non possa essere contestato. Del resto, lo stesso Presidente ha detto che, volendo, l\u2019Assemblea Costituente pu\u00f2, esaminando anche gli atti esistenti, introdurvi delle modificazioni.<\/p><p>Lo far\u00e0, non lo far\u00e0? E con quali misure? Qui interviene il criterio politico e certamente questo criterio sar\u00e0 tenuto presente. Ma \u00e8 bene che il punto di vista costituzionale non sia sacrificato.<\/p><p>Ci\u00f2 premesso per quanto riguarda in particolare alcuni di questi statuti, vengo al problema di oggi. Il disegno di legge costituzionale che abbiamo presentato all\u2019Assemblea \u00e8 il primo d\u2019un gruppo che la Commissione \u00e8 stata incaricata di elaborare. Esso riguarda la Sardegna.<\/p><p>La situazione della Sardegna \u00e8 questa: per essa non esite, come per la Sicilia e per la Valle d\u2019Aosta, un ordinamento regionale gi\u00e0 stabilito precedentemente. Io ricordo solo che quando alla Consulta nazionale venne presentato il progetto di statuto che era stato elaborato dalla Consulta siciliana, la Consulta nazionale propose al Governo di estendere lo Statuto siciliano alla Sardegna.<\/p><p>Per l\u2019esattezza storica conviene ricordare che gli stessi sardi non hanno ritenuto opportuno aderire a questa idea. E fu un gesto che si pu\u00f2 dire, nel medesimo tempo, di fierezza e di saggezza. Di fierezza perch\u00e9 la Sardegna riteneva, evidentemente, che dovesse essere considerata in s\u00e9 e per s\u00e9, come Regione con propria individualit\u00e0 e con esigenze particolari e che quindi non fosse il caso che le fosse puramente esteso un ordinamento adottato per un\u2019altra Regione. Questo il lato di fierezza.<\/p><p>Ma fu anche atto di saggezza. La Consulta sarda, che venne istituita in seguito alla creazione in Sardegna \u2013 come era avvenuto in Sicilia \u2013 di un Alto Commissariato, venne ad un certo momento invitata dal Governo a formulare delle proposte per l\u2019ordinamento regionale. E la Consulta Sarda effettivamente elabor\u00f2 un progetto di statuto per la Sardegna, che venne inviato al Governo e all\u2019Assemblea Costituente. La Commissione, alla quale questo progetto pervenne, constat\u00f2, anzitutto, che presentava notevoli diversit\u00e0 rispetto a quello siciliano, e con compiacimento, constat\u00f2 che alcuni problemi delicati erano stati visti in maniera un po\u2019 diversa.<\/p><p>La Commissione aveva per compito, rispetto a tutti gli statuti, di fare ci\u00f2 che l\u2019articolo 116 della Costituzione prevede, ossia di elaborare i disegni di legge costituzionali concernenti gli statuti speciali delle singole Regioni indicate in quell\u2019articolo come Regioni alle quali sarebbero state attribuite forme e condizioni particolari di autonomia. Nell\u2019accingersi a questo compito, per quanto concerne la Sardegna, la Commissione ha lavorato prendendo per base il progetto elaborato dalla Consulta sarda. Aggiungo che la Commissione ha ritenuto opportuno non soltanto di udire su questo progetto la voce di eminenti rappresentanti sardi che sedevano nel suo stesso seno, esponenti di diversi partiti, quali l\u2019onorevole Lussu, l\u2019onorevole Laconi ed anche l\u2019onorevole Giua che, pur non essendo deputato della Sardegna \u00e8 anch\u2019esso sardo; ma ha ritenuto di fare anche di pi\u00f9, di sentire cio\u00e8 direttamente una Commissione di delegati della Consulta sarda.<\/p><p>Abbiamo avuto con essi un franco ed ampio scambio di idee ed abbiamo potuto apprezzare non soltanto la preparazione degli uomini che la Sardegna ha inviato qui per questo compito, ma anche il senso di moderazione, di comprensione, che questi uomini hanno dimostrato. Desidero dire che da questa discussione noi tutti della Commissione abbiamo riportato l\u2019impressione che la Sardegna ha in s\u00e9 tutti i requisiti necessari per aspirare ad un ordinamento autonomo e per realizzarlo con forze proprie.<\/p><p>Il risultato di questo lavoro \u00e8 il progetto che vi abbiamo presentato e che i relatori onorevoli Ambrosini e Fabbri illustreranno, dando su di essi tutte quelle spiegazioni che potranno venir richieste da qualche collega su determinati punti.<\/p><p>Io, per quanto mi concerne, non ho altro da aggiungere. Solo, prima di finire, mi sia permessa una nota personale. Quaranta anni fa, io, piemontese, studente a Pavia, ebbi a scrivere un rapido profilo di un singolare, gagliardo pensatore sardo, dimenticato: Giambattista Tuveri. Uno spirito libero; si potrebbe quasi dire, in certo senso, il Carlo Cattaneo della Sardegna. Scrivendo con giovanile ardore quel lavoro, io mi auguravo che il popolo di Sardegna operasse la sua redenzione armato del pensiero civile di Giambattista Tuveri.<\/p><p>Il caso ha voluto che l\u2019oscuro studente di quaranta anni fa si trovasse ad avere una certa responsabilit\u00e0 nel dirigere i lavori di questa Commissione e proprio per quanto concerne la Sardegna. In questa qualit\u00e0, io ho dovuto spesso fare la parte di colui che tende a salvaguardare alcuni princip\u00ee della Costituzione, partendo dal concetto che gli statuti speciali, come ogni diritto speciale, non possono non inquadrarsi nei princip\u00ee generali dell\u2019ordinamento costituzionale. Talora, in questo atteggiamento, direi, di can di guardia dei princip\u00ee costituzionali, ho potuto forse dare l\u2019impressione di essere un po\u2019 duro; e l\u2019amico Lussu qualche volta ha avvertito questa rigidezza. Mi consenta per\u00f2 di dire, l\u2019amico Lussu, che anche in questa funzione io agivo con la stessa fede di quaranta anni fa, la fede nella forza del principio autonomistico, la fede che la Sardegna, attraverso questo ordinamento, sapr\u00e0 forgiarsi un migliore domani.<\/p><p>Questa carta che noi diamo alla Sardegna \u00e8 un\u2019arma. Noi dobbiamo avere tutta la consapevolezza della forza di quest\u2019arma; ma la consegniamo ad un popolo, il quale ha dato all\u2019Italia i fanti della \u00abBrigata Sassari\u00bb. E quando un popolo ha dato questi fanti, si pu\u00f2 essere sicuri che sapr\u00e0 maneggiare anche quest\u2019altra arma civile e repubblicana, e mediante essa lavorare per il suo avvenire e per la sua prosperit\u00e0 sociale, nell\u2019interesse suo e nell\u2019interesse dell\u2019Italia, perch\u00e9 la Sardegna e l\u2019Italia non sono nel nostro pensiero se non una unit\u00e0 indivisibile. (<em>Applausi<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ambrosini, Relatore per lo Statuto sardo.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>. Onorevoli colleghi, prima di parlare dello Statuto sardo, sento il bisogno di dire due parole sull\u2019osservazione di natura pregiudiziale fatta poc\u2019anzi dall\u2019onorevole Persico, alla quale il nostro illustre Presidente, onorevole Terracini, ha gi\u00e0 dato, io credo, esauriente risposta. Non concordo con l\u2019onorevole Persico perch\u00e9 l\u2019articolo unico del provvedimento legislativo, col quale fu approvato lo Statuto siciliano, non \u00e8 stato per nulla abrogato o modificato dall\u2019articolo 116 della Costituzione; e ci\u00f2 non solo dal punto di vista politico, che basterebbe da solo, in questa sede, a troncare ogni discussione, ma anche dal punto di vista giuridico.<\/p><p>L\u2019onorevole Terracini lo ha detto: chi scorre tutte le discussioni che si fecero nella Sottocommissione, nella Commissione dei Settantacinque e nell\u2019Assemblea sull\u2019articolo 116, vedr\u00e0 chiaramente che esso contempla ipotesi diverse, perch\u00e9 le quattro Regioni alle quali si riconosce uno Statuto speciale, si trovavano in una condizione diversa: la Sicilia, e, per un certo verso la Val d\u2019Aosta, nella condizione di avere gi\u00e0 l\u2019autonomia con uno Statuto, per cui deve soltanto procedersi al coordinamento; e invece le altre due: la Sardegna e il Trentino-Alto Adige, per le quali si deve adottare uno Statuto <em>ex novo<\/em>.<\/p><p>Con la parola \u00abadozione\u00bb, \u2013 che, come tutti gli egregi colleghi possono testimoniare, fu la pi\u00f9 torturata nei vari stad\u00ee dell\u2019elaborazione dell\u2019articolo 116, si tenne appunto conto di questa diversa situazione. Si stabil\u00ec in sostanza che per lo Statuto siciliano, che gi\u00e0 esisteva, si sarebbe operato il coordinamento di cui al secondo comma dell\u2019articolo unico del provvedimento legislativo 15 marzo 1946, che l\u2019aveva approvato, mentre per la Sardegna, il Trentino e l\u2019Alto Adige si sarebbe proceduto ad una elaborazione <em>ex novo<\/em> di tutto l\u2019ordinamento autonomistico.<\/p><p>Detto questo, vengo subito ad occuparmi della materia sulla quale devo riferire.<\/p><p>La brevit\u00e0 del tempo e l\u2019urgenza di arrivare in modo assoluto ad una conclusione per tutti e quattro gli statuti speciali, entro il 31 di questo mese, ha impedito di presentare una relazione scritta. Quella orale sar\u00e0 breve, perch\u00e9 ritengo che ormai la materia sia da tutti tanto conosciuta, che non occorre spendere parole per illustrarla ulteriormente.<\/p><p>Sono stati avanzati dei dubbi da parte di qualche eminente collega. Mi sforzer\u00f2 di dissiparli, riandando ai precedenti della questione e ridando ulteriori delucidazioni.<\/p><p>Noi non possiamo non tener presente che, se la riforma regionalistica \u00e8 adottata da questa Assemblea di sua iniziativa per tutte le Regioni, per la Sardegna la riforma era richiesta da tempo dalla popolazione dell\u2019isola. Erano le condizioni particolari della Sardegna, era la sua storia, erano le sue esigenze caratteristiche, che portavano il popolo sardo e i suoi esponenti a fare un\u2019affermazione regionalistica autonomistica, quando per altre Regioni sarebbe sembrato quasi un assurdo e una follia pronunziare quelle parole come programma concreto da realizzare.<\/p><p>Fu dopo l\u2019altra guerra che il partito autonomista sardo s\u2019in pose all\u2019attenzione di tutta l\u2019Italia. Si ebbe un\u2019affermazione anche in Sicilia, per circostanze storiche ed esigenze comuni o analoghe. Ma il movimento fu spento da tutto quello che appresso successe. E quindi, invece di andare incontro alle esigenze e richieste delle due isole, e invece di mantener fede alla parola che si era data alle popolazioni delle nuove provincie rientrate nel seno della patria, che gi\u00e0 godevano dell\u2019autonomia sotto il regime austriaco, si attu\u00f2 un ordinamento completamente diverso.<\/p><p>L\u2019Italia \u00e8 ritornata dopo la seconda guerra mondiale sulle posizioni del 1918-19, nei riguardi della Sardegna e della Sicilia. Questo fu fatto prima che fosse convocata l\u2019Assemblea Costituente, nel periodo che possiamo chiamare di emergenza, quando il Paese era scosso da avvenimenti che lo travagliavano e minacciavano di portarlo alla rovina. Il Governo del tempo credette opportuno, per la Sardegna e la Sicilia, di adottare un ordinamento che sostanzialmente pu\u00f2 considerarsi autonomistico, per quanto, dal punto di vista giuridico, possa prospettarsi come un larghissimo decentramento amministrativo. Infatti con un decreto luogotenenziale del 16 marzo 1944 si istitu\u00ec un Alto Commissariato per la Sardegna, e immediatamente dopo, il 18 marzo, un Alto Commissariato per la Sicilia. Il decreto riferentesi alla Sardegna porta il numero 90, quello per la Sicilia il numero 91. La sorte delle due isole \u00e8 intimamente legata!<\/p><p>Che cosa si stabil\u00ec con questo primo ordinamento speciale dato alle due isole? Si stabil\u00ec di dare al rispettivo Alto Commissario tutte le attribuzioni delle amministrazioni statali, eccetto talune espressamente indicate.<\/p><p>In Sardegna, come in Sicilia questo nuovo ordinamento venne immediatamente attuato; accanto all\u2019Alto Commissario, furono istituite le rispettive consulte regionali; i quali organi agirono nello spirito degli interessi regionali ed insieme di quelli unitari di tutta la Patria!<\/p><p>Questa, o colleghi, \u00e8 la realt\u00e0! Questa \u00e8 la testimonianza che, mentre ci accingiamo ad approvare questi statuti, noi abbiamo il dovere di rendere alla Sicilia e alla Sardegna, perch\u00e9 in quelle Assemblee regionali nessuna voce sorse che avesse potuto compromettere la Patria!<\/p><p>Invece, tutti gli sforzi furono volti ad adempiere i compiti che il Governo unitario dello Stato aveva loro attribuiti, e \u2013 fra questi \u2013 quello di elaborare il progetto di statuto regionale.<\/p><p>Bisogna ricordare che \u2013 urgendo maggiormente le necessit\u00e0 in Sicilia \u2013 l\u2019Alto Commissario onorevole Aldisio present\u00f2 alla Consulta regionale un progetto di statuto, che la Consulta discusse e rielabor\u00f2, approvandone il testo definitivo il 23 novembre 1945, e lo stesso onorevole Aldisio trasmise lo statuto sollecitandone l\u2019adozione al Governo, il quale lo invi\u00f2 alla Consulta Nazionale; dopo di che il Governo lo adott\u00f2 nel testo integrale che era stato presentato da Aldisio.<\/p><p>Io ho sentito da varie parti \u2013 e mi pare che quanto diceva dianzi l\u2019onorevole Persico sia l\u2019eco, forse fondata (anzi, direi, fondata giacch\u00e9 noi dobbiamo dire la verit\u00e0!) di quelle voci \u2013 ho sentito spesso da varie parti che la Consulta Nazionale non volle discutere il problema e addivenne, per mezzo delle sue Commissioni, ad un\u2019approvazione pura e semplice, fatta (e questo fu il grave, egregio onorevole Persico!)&#8230;<\/p><p>PERSICO. \u00c8 vero!<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>. &#8230;fatta con riserva mentale, che fu dannosa assai e che la saggezza dei siciliani ha saputo fronteggiare e superare con molto tatto, evitando conseguenze spiacevoli!<\/p><p>Fu una riserva mentale per la quale ho sempre protestato \u2013anche in occasione della mozione per il rinvio delle elezioni per l\u2019Assemblea regionale siciliana \u2013 e protesto ora affermando che non \u00e8 lecito a nessuna Assemblea di procedere come avrebbe fatto, secondo le voci suddette, quella Consulta, senza assumersi tutte le responsabilit\u00e0 di sostanza!<\/p><p>Noi italiani abbiamo bisogno di riaffermare questo senso di responsabilit\u00e0!<\/p><p>Noi dicemmo, in occasione della discussione della mozione sul rinvio delle elezioni, che non era lecito scrollare le spalle e disdire un impegno che lo Stato aveva assunto. Gli organi dello Stato hanno vita continuativa e debbono rispettare gli impegni presi.<\/p><p>Per la stessa ragione per la quale mi opposi al rinvio delle elezioni siciliane \u2013 rinvio che avrebbe importato il ripudio dell\u2019impegno assunto dallo Stato, sia pure con riserve mentali \u2013 io credo di dover dissentire da quanto l\u2019onorevole Persico ha detto in principio di questa seduta.<\/p><p>Per la Sardegna, fortunatamente, il fatto lamentato non \u00e8 avvenuto. Quando la Consulta nazionale rimand\u00f2 alle Commissioni, per evitare di decidere in seduta plenaria, lo Statuto siciliano, i rappresentanti della Sardegna chiesero che quello stesso statuto fosse esteso senz\u2019altro alla loro isola. Nel verbale della seduta delle Commissioni del 7 maggio, uno dei pi\u00f9 autorevoli rappresentanti della Sardegna motiv\u00f2 la richiesta, aggiungendo che lo statuto adottato per la Regione siciliana doveva estendersi alla Sardegna \u00abcon gli opportuni adattamenti\u00bb; ed in questo senso decisero le Commissioni della Consulta Nazionale. Nell\u2019ordine del giorno finale si espresse parere favorevole all\u2019estensione dello Statuto siciliano alla Sardegna. Senonch\u00e9, successe quello che l\u2019egregio collega Perassi ha detto, che per un senso di giusto orgoglio i sardi avvertirono che poteva esserci qualche, sia pur lieve, differenza di situazione riguardo alla Sicilia, e che comunque \u2013 questa \u00e8 la verit\u00e0 \u2013 volevano avere la soddisfazione di elaborare da se stessi la loro creatura, il proprio Statuto.<\/p><p>Perci\u00f2 non avvenne l\u2019estensione delle norme dello Statuto siciliano alla Regione sarda; e la Sardegna continu\u00f2 la sua vita embrionalmente autonomistica sotto il regime dell\u2019Alto Commissario e della Consulta regionale sarda. I quali per\u00f2 \u2013 bisogna dirlo a loro grande onore \u2013 non hanno perduto il proprio tempo. Cominciarono a lavorare sul terreno concreto delle provvidenze che occorreva chiedere, elaborare e, possibilmente, attuare nei campi specifici. E fecero quello che aveva fatto la Consulta siciliana, elaborando il loro statuto. Vennero certo a trovarsi, egregi colleghi, in una situazione di grande vantaggio, perch\u00e9 l\u2019esperienza siciliana era in atto. C\u2019era il testo dello statuto siciliano, e vi erano le discussioni, d\u2019importanza veramente notevole, che da parte dei var\u00ee esponenti delle correnti politiche della Sicilia erano state fatte nel seno della Consulta regionale a Palermo. Ed era avvenuta la discussione nel grande pubblico.<\/p><p>La nostra Assemblea, attraverso l\u2019opera della Commissione, aveva iniziato (rammentiamolo, questo fu il primo argomento che venne in discussione appena si riun\u00ec la Commissione dei Settantacinque) la discussione di questo argomento, che nella seconda Sottocommissione fu messo a fuoco; e per cui si costitu\u00ec subito un Comitato speciale, da me presieduto, che lavor\u00f2 a presentare il primo progetto, che io approntai, di riforma regionale per tutte le regioni in generale. Ed allora i consultori sardi, che avevano l\u2019orgoglio di elaborare la propria creatura, ma che non sono affatto dominati da vedute particolaristiche e che, pur chiusi nella loro isola, tengono gli occhi aperti all\u2019orizzonte del mondo, fecero tesoro delle esperienze, delle discussioni e dei contrasti avvenuti anche all\u2019Assemblea Costituente; e cominciarono a redigere ed hanno poi redatto un progetto di statuto \u00abspeciale\u00bb, alla cui redazione definitiva nella Commissione dei Diciotto sono orgoglioso di avere cooperato. I consultori sardi, nell\u2019affermare le esigenze dell\u2019isola, tennero conto, come ne avevano tenuto i siciliani, della esigenza unitaria della Patria.<\/p><p>Dal punto di vista formale e giuridico accolsero gli accorgimenti diretti a conciliare questo due esigenze, ed arrivarono veramente alla costruzione di un solido ed armonico edificio.<\/p><p>Egregi colleghi, \u00e8 questo il progetto di Statuto presentato al vostro esame. \u00c8 bene si tenga presente che i consultori sardi, nell\u2019elaborarlo, hanno sentito la necessit\u00e0 della collaborazione dei deputati sardi all\u2019Assemblea Costituente, e che, dopo questa collaborazione, essi sono venuti dinanzi alla nostra Commissione ad esporre i loro punti di vista e a discutere con noi sui dettagli del progetto; arrivando cos\u00ec alla definizione di un insieme di norme, che sono state approvate all\u2019unanimit\u00e0 dalla Consulta sarda, dai deputati sardi ed anche dalla Commissione, a nome della quale io ho l\u2019onore di parlarvi.<\/p><p>Qual \u00e8 la struttura di questo progetto? Esso, nella massima parte, riporta con qualche modifica le norme della Costituzione e contiene in pi\u00f9, delle norme di portata pi\u00f9 ampia, in grazia alla facolt\u00e0 che l\u2019articolo 116 della Costituente consente.<\/p><p>Coll\u2019articolo 116, infatti, si prevede la possibilit\u00e0 che alcune regioni, e precisamente la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d\u2019Aosta, potessero, in considerazione della loro particolare situazione, avere un ordinamento non uguale a quello stabilito nelle norme della Costituzione per tutte le altre regioni in generale.<\/p><p>\u00c8 questa la spiegazione della formula, tanto torturata e tanto criticata, ma opportuna ed espressiva di \u00abStatuti speciali\u00bb inserita nell\u2019articolo 116.<\/p><p>Noi oggi per la Sardegna vi presentiamo uno \u00abStatuto speciale\u00bb. Siccome sarebbe superfluo e fuor d\u2019opera illustrare tutte le norme, che sono uguali a quelle della Costituzione, mi limiter\u00f2 a segnalare quelle altre che sono state adottate in considerazione della particolare situazione dell\u2019isola, e che pur non essendo uguali, non contrastano con le norme della Costituzione.<\/p><p>Quali sono? Anzitutto la legislazione.<\/p><p>La Consulta sarda ha creduto che era opportuno mantenere il sistema primitivo adottato dalla seconda sottocommissione, di distinguere le facolt\u00e0 legislative del Consiglio regionale sardo in tre tipi di legislazione; e questo \u00e8 stato fatto con gli articoli 3-4 e 5.<\/p><p>Devo aggiungere, a tranquillare le coscienze pi\u00f9 scrupolose, che in testa all\u2019articolo 3, che prevede il tipo di legislazione pi\u00f9 ampia, la Commissione ha arrecato al testo proposto dalla Consulta sarda qualche piccola aggiunta, che \u00e8 sufficiente ad eliminare le obbiezioni ed i timori da qualcuno avanzati. Infatti, mentre si diceva: \u00abIn armonia con la Costituzione ed i princip\u00ee dell\u2019ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli interessi nazionali\u00bb, la Commissione, ha ampliato la formula dicendo: \u00abIn armonia con la Costituzione, ecc., ecc., e nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonch\u00e9 delle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica, la Regione ha potest\u00e0 legislativa nelle seguenti materie\u00bb.<\/p><p>Ritengo che non sia necessario soffermarsi ad illustrare il sistema dei tre tipi di legislazione. Noi dobbiamo presto concludere i nostri lavori, a data fissa, e siamo costretti a procedere avanti con rapidit\u00e0.<\/p><p>Oltre alla modifica suaccennata, la Commissione ne ha apportata qualche altra al progetto sardo.<\/p><p>Gli onorevoli colleghi potranno controllarle riguardando i due testi del Titolo II.<\/p><p>Passando al Titolo III, che riguarda la finanza, il demanio e il patrimonio, faccio presente che proprio qui \u00e8 pi\u00f9 operante il sistema dell\u2019articolo 116 della Costituzione, che prevede gli statuti speciali. Partendo dal principio fondamentale della Costituzione, che \u00e8 quello dell\u2019articolo 119, si \u00e8 passati nel campo concreto ad indicare in modo particolareggiato le entrate finanziarie della Regione. Noto che, senza autonomia finanziaria, vano ed assurdo sarebbe parlare di autonomia. Allora dovremmo avere l\u2019onest\u00e0 e il coraggio di parlare di decentramento amministrativo. Se l\u2019Assemblea, che ha adottato il sistema dell\u2019autonomia, non vuole fare un passo indietro (e non lo potrebbe), se non vuole smentire se stessa, deve stabilire come si attua l\u2019autonomia finanziaria. Ci\u00f2 si comincia a fare nello Statuto sardo con una larghezza di vedute rispondente alle necessit\u00e0 particolari dell\u2019Isola. Con l\u2019articolo 8, che \u00e8 cos\u00ec ben congegnato che vorrei augurarmi venga adottato in qualche altro Statuto speciale, si provvede in modo adeguato e pi\u00f9 adatto ai bisogni della Regione di quanto non sia stato fatto nella norma correlativa di qualche altro statuto speciale.<\/p><p>Il Titolo III, che va dall\u2019articolo 7 all\u2019articolo 15, tende a disciplinare tutto il campo economico e finanziario. Vi sono dello disposizioni di notevole importanza, come quella dell\u2019articolo 13, che prevede che saranno istituiti nella Regione punti franchi. Noto che qualche collega manifesta delle apprensioni.<\/p><p>Bisogna tranquillarlo, amico Persico, mettendo in rilievo che il regime doganale nella Regione resta di esclusiva competenza dello Stato. Potranno stabilirsi i punti franchi, ma da parte dello Stato, su richiesta, e comunque, si intende, d\u2019accordo con la Regione.<\/p><p>La Commissione mi ha autorizzato a fare questa dichiarazione esplicita circa la portata del secondo comma dell\u2019articolo 13. L\u2019elemento locale deve intervenire, perch\u00e9 l\u2019organo centrale, pur essendo rappresentato dalle persone pi\u00f9 illuminate, pu\u00f2 non avere la completa o la piena comprensione dei bisogni locali cos\u00ec come la hanno i nativi del luogo. Quindi \u00e8 evidente che, per conciliare le varie esigenze, occorre che il provvedimento debba essere preso dallo Stato, ma d\u2019accordo con gli esponenti della Regione sarda. (<em>Interruzione del deputato Persico<\/em>).<\/p><p>Onorevole Persico, io credo che sarebbe pi\u00f9 conveniente che, mentre io parlo, lei prenda gli appunti e poi proponga eventualmente gli emendamenti aggiuntivi.<\/p><p>Dunque, dicevo, i punti franchi possono essere stabiliti con provvedimento del Governo centrale, d\u2019accordo per\u00f2 con la Regione sarda.<\/p><p>Debbo aggiungere, per tranquillare altri timori che, nell\u2019articolo 15, dove si dice: \u00abLa Regione, nell\u2019ambito del suo territorio succede ai beni patrimoniali dello Stato ecc.\u00bb si propone di aggiungere una esclusione sulla quale tanto discutemmo nella Commissione, e cio\u00e8: \u00abescluso il demanio marittimo\u00bb.<\/p><p>Di notevole importanza sono gli articoli 11 e 12, con i quali, non in contrasto con la Costituzione, ma in aggiunta alle sue norme ed in grazia della clausola dell\u2019articolo 116 che d\u00e0 alla Sardegna uno Statuto speciale, si d\u00e0 facolt\u00e0 alla Regione di disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.<\/p><p>Si tratta di una Regione illustre, ma povera, che bisogna in tutti i modi aiutare. Naturalmente, queste agevolazioni fiscali non saranno il toccasana, ma certamente potranno dare un qualche apporto per spingere l\u2019Isola sulla via della costruzione di un nuovo assetto industriale e di un progresso dell\u2019agricoltura. In proposito molto possono agire le disposizioni dei comma 3, 4, 5 dell\u2019articolo 13.<\/p><p>E, ancora, si \u00e8 data facolt\u00e0 alla Regione di emettere prestiti interni, da essa esclusivamente garantiti. I rappresentanti della Consulta sarda si dichiararono, con quell\u2019orgoglio che \u00e8 proprio di questa gente fiera e valorosa, che essi volevano far da se stessi e che, per i prestiti da emettere, non chiedevano la garanzia di nessuno. La Commissione accolse senz\u2019altro la loro proposta.<\/p><p>Per chiudere su questo punto, aggiunger\u00f2 qualche parola sulla disposizione dell\u2019articolo 14, il quale dice: \u00abLo Stato, col concorso della Regione dispone un piano organico di opere pubbliche per favorire la rinascita economica e sociale dell\u2019Isola\u00bb.<\/p><p>Debbo mettere in rilievo la comprensione dei rappresentanti della Sardegna: essi non esitarono a dire che, dato che lo Stato concorreva alla spesa, doveva necessariamente intervenire anche nella formulazione del piano; ed espressamente ebbero il coraggio di dirlo senza ricorrere a riserve mentali, a quelle riserve mentali alle quali ho accennato all\u2019inizio del mio discorso e che sono dannose agli individui, alle Assemblee, ai popoli che le fanno.<\/p><p>Il Titolo IV si occupa degli organi della Regione.<\/p><p>Non esistono quasi divergenze rispetto alle norme stabilite dalla Costituzione, salvo che, in riguardo alla legge elettorale (articolo 177) per la elezione del Consiglio regionale, per cui si stabilisce l\u2019adozione del suffragio universale, diretto, uguale e segreto e del sistema proporzionale.<\/p><p>Forse (esprimo il mio avviso personale) sarebbe stato meglio non pregiudicare in tutto il sistema elettorale. Ma, giacch\u00e9 la Consulta sarda lo ha proposto, giacch\u00e9 sono partito sempre dal presupposto di accettare quello che proponeva la Consulta sarda fino a quando non contrastasse con la Costituzione, non ho fatto obiezione all\u2019articolo 17, anche per la parte che personalmente non avrei preferito.<\/p><p>Vi \u00e8 un altro punto che occorre, per dovere di coscienza, sottoporre all\u2019attenzione degli onorevoli colleghi: \u00e8 quello dell\u2019articolo 18, in cui si parla della condizione dell\u2019elettorato attivo e passivo. \u00c8 un articolo, egregi colleghi, che forse molti possono sorpassare, ma che io ritengo di non lieve importanza. Il primo comma dell\u2019articolo dice: \u00ab\u00c8 elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi \u00e8 iscritto nelle liste elettorali della Regione\u00bb. Ora, qual \u00e8 la portata di questa disposizione che io, nel mio scrupolo, sento il dovere di sottoporre particolarmente all\u2019attenzione dell\u2019Assemblea?<\/p><p>La portata di questa disposizione \u00e8 questa, che, se un sardo o un italiano di altre Regioni, il quale ami la Sardegna con la stessa intensit\u00e0 di un sardo, volesse domani, avendo il favore di tutta la popolazione sarda, proporre la propria candidatura per il Consiglio regionale della Sardegna, egli non potrebbe farlo se non fosse iscritto nelle liste elettorali della Sardegna.<\/p><p>Io ritengo che questo sia un inconveniente; io ho presente il nome di altissime personalit\u00e0 sarde, che illustrano la Sardegna, ma che certamente non sono iscritte nelle liste elettorali della Sardegna. Orbene, se taluna di queste personalit\u00e0 volesse dare il contributo della propria esperienza offrendosi ad entrare nel Consiglio regionale, non potrebbe farlo. Ci\u00f2, ritengo, sia un grave inconveniente.<\/p><p>Sugli altri articoli non mi soffermo. Notevole l\u2019articolo 24 che si riferisce alla formazione della legge. Il sistema \u00e8 quasi completamente uguale a quello adottato dal corrispondente articolo 127 della Costituzione, con la sola differenza che le leggi votate dal Consiglio regionale della Sardegna, non sono comunicate ad un Commissario del Governo in Sardegna, ma sono inviate direttamente al Governo nazionale.<\/p><p>Riprender\u00f2 questo punto brevemente quando accenner\u00f2 al sistema speciale di rapporti esistente fra la Regione sarda e lo Stato.<\/p><p>Passando ora all\u2019organo amministrativo della Regione, cio\u00e8 al Presidente e alla Giunta regionale, io ho l\u2019obbligo di segnalare all\u2019Assemblea il sistema diverso che la Consulta sarda ha proposto riguardo alla norma votata dalla Costituzione. La Commissione ha accolto la proposta sarda, in quanto ha ritenuto che essa non presenti contrasto con la Costituzione.<\/p><p>Il sistema diverso \u2013 quale risulta dagli articoli 37, 38, 39 e 41 \u2013 \u00e8 questo, che il Consiglio regionale procede all\u2019elezione del Presidente della Regione, ma che \u2013 e qui debbo notare due differenze rispetto alle norme sancite dalla Costituzione \u2013 ma che, dicevo, non \u00e8 contemporanea la elezione del Presidente regionale e degli assessori, dei membri cio\u00e8 della Giunta regionale, in quanto la prima elezione avviene sulla persona del Presidente, ed in un secondo tempo su quella degli assessori i cui nomi sono proposti dal Presidente regionale al Consiglio. \u00c8 questa la norma dell\u2019articolo 38; e si ha qui la prima differenza di fronte alla norma della Costituzione.<\/p><p>La seconda differenza \u2013 che risulta indirettamente, ma in modo certamente non equivoco dalle disposizioni degli articoli 39 e 41 \u2013 \u00e8 che i membri della Giunta regionale possono essere persone che non fanno parte del Consiglio regionale.<\/p><p>Debbo in proposito, per dovere illustrativo, dire che da alcuni \u00e8 stato osservato che si tratta di disposizione che ferisce quasi un\u2019isola illustre come la Sardegna ed il suo Consiglio regionale in quanto lascerebbe pensare che possa non esserci nel seno al Consiglio un numero sufficiente di persone tali da tenere l\u2019amministrazione della Regione. D\u2019altra parte si \u00e8 osservato che, siccome l\u2019amministrazione deve essere tenuta normalmente dalla maggioranza, e siccome, per particolari condizioni, possono, se non mancare, trovarsi in questa maggioranza persone che per il loro ufficio e per il loro lavoro abituale non sentano o non possano portare la loro cooperazione all\u2019amministrazione attiva, allora \u00e8 saggio prevedere la possibilit\u00e0 che la carica di assessore regionale sia affidata a persone che non facciano parte del Consiglio regionale. Ad ogni modo il sistema proposto dalla Consulta sarda non contrasta con la Costituzione, e la Commissione lo ha accettato.<\/p><p>Il Titolo V riguarda gli enti locali. Abbiamo qui una lieve differenza rispetto alle eventuali modifiche al numero, alla circoscrizione, alla funzione e alla struttura delle province, giacch\u00e9, mentre l\u2019articolo 133 della Costituzione stabilisce che per il mutamento delle circoscrizioni e l\u2019istituzione di nuove province occorre una legge della Repubblica, col secondo comma, invece, dell\u2019articolo 44 del progetto di Statuto sardo, questa facolt\u00e0 \u00e8 affidata alla Regione. Infatti esso dice:<\/p><p>\u00abCon legge regionale possono essere modificati il numero, la circoscrizione, le funzioni e la struttura delle province, in conformit\u00e0 alla volont\u00e0 delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con <em>referendum<\/em>\u00bb.<\/p><p>Debbo notare che l\u2019innovazione \u00e8 notevole. Per\u00f2 l\u2019ultima parte di questo secondo comma dell\u2019articolo 44 attenua di molto, e forse fa scomparire, quella che qualcuno potrebbe prospettare come divergenza di fronte alla norma della Costituzione, giacch\u00e9 la legge regionale pu\u00f2, s\u00ec, invece che la legge dello Stato, procedere alle modificazioni previste, ma a condizione che vi sia la conforme volont\u00e0 delle popolazioni locali. Cosicch\u00e9 non potr\u00e0 mai darsi il caso \u2013 e credo che il collega onorevole Abozzi, che tante volte ha insistito su questo punto, possa essere sodisfatto \u2013 che la provincia di Nuoro o quella di Sassari o quella di Cagliari possano essere con un colpo di mano, anche di tutta la maggioranza delle altre due province attraverso i loro esponenti nel Consiglio regionale, essere costrette a far parte di un\u2019altra provincia.<\/p><p>ABOZZI. E tanto meno scomparire.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>. Se non pu\u00f2 essere modificata, naturalmente non pu\u00f2 scomparire. Dobbiamo ripetere quella storiella che il nostro Presidente dei Settantacinque, onorevole Ruini, ci ha raccontato e a cui ha fatto ricorso per rispondere implicitamente a quesiti propostigli: che una volta v\u2019era un tale che voleva far passare da un muro un asino e un cane. Quando ebbe fatto nel muro un buco abbastanza grande da far passare l\u2019asino, si sent\u00ec chiedere: e per il cane? L\u2019onorevole Ruini ha fatto ogni tanto ricorso a questa storiella. Evidentemente se passava l\u2019asino passava anche il cane.<\/p><p>ABOZZI. Anche sugli asini e sui cani \u00e8 sempre bene precisare. (<em>Si ride<\/em>).<\/p><p>AMBROSINI. <em>Relatore<\/em>. Quando \u00e8 possibile operare le modifiche solo con l\u2019approvazione delle popolazioni interessate voi avete una salvaguardia completa, che forse non avreste con le leggi della Repubblica. Giacch\u00e9 secondo l\u2019articolo 44 dello statuto sardo che avr\u00e0 valore costituzionale, e che quindi una legge ordinaria non potr\u00e0 modificare, voi siete molto pi\u00f9 salvaguardati che con la norma dell\u2019articolo 133 della Costituzione, che invece d\u00e0 la competenza di modificare le province con legge ordinaria senza bisogno dei consenso delle popolazioni interessate.<\/p><p>Vado rapidamente all\u2019altro titolo, ugualmente importante, dei rapporti fra lo Stato e la Regione.<\/p><p>Devo qui dire all\u2019Assemblea che la Commissione ha lungamente discusso, in quanto i consultori sardi hanno insistito in modo irremovibile su alcuni punti. Quali? Innanzi tutto questo: non vogliono un Commissario del Governo, non lo vogliono assolutamente. E quindi, come vi ho detto, per l\u2019articolo 34 nel quale \u00e8 previsto il modo di formazione delle leggi regionali, le leggi votate dal Consiglio regionale sono trasmesse direttamente al Governo centrale.<\/p><p>In sostanza sarebbe lo stesso, perch\u00e9 un rappresentante del Governo centrale <em>in loco<\/em>, difficilmente adotter\u00e0 una deliberazione cos\u00ec importante senza consultare il Governo.<\/p><p>Certo qui \u00e8 notevole la differenza con la norma della Costituzione. Ma ci troviamo di fronte ad una suscettibilit\u00e0 dei sardi che dobbiamo comprendere e rispettare, perch\u00e9, dico francamente, non ne deriva nessun danno, nella sostanza.<\/p><p>Naturalmente bisogna che il Governo centrale sia vigile, perch\u00e9 altrimenti il meccanismo non funzionerebbe.<\/p><p>Io capisco che un Commissario del Governo <em>in loco<\/em> pu\u00f2 pi\u00f9 accuratamente seguire la discussione che su un progetto di legge avvenga nell\u2019Assemblea regionale. Ma credete voi che sia il caso di impuntarci di fronte ad una richiesta cos\u00ec precisa della Consulta sarda, quando, in sostanza, non si sposta l\u2019asse del sistema della Costituzione per la parte che riguarda la formazione delle leggi regionali?<\/p><p>Insemina il Governo centrale ha sempre il diritto di rimandare una legge approvata dall\u2019Assemblea regionale all\u2019Assemblea stessa, e, nel caso che questa insista, di fare l\u2019impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale quando si tratta di questioni di legittimit\u00e0, e dinanzi al Parlamento quando si tratta del merito.<\/p><p>Dico la verit\u00e0: io ho insistito presso i rappresentanti della Consulta sarda, perch\u00e9 su questo punto si seguisse completamente la Costituzione. Ma, di fronte alla loro non adesione e alla loro insistenza, io e la Commissione abbiamo ritenuto che non fosse il caso d\u2019impuntarci e che si potesse accettare la loro proposta.<\/p><p>Per tranquillizzare l\u2019Assemblea faccio rilevare che alla fine, dopo le nostre insistenze, i colleghi sardi hanno finito per accettare l\u2019introduzione nello Statuto di una norma che prevede la presenza nell\u2019Isola di un rappresentante diretto del Governo, per quanto non dotato di alcuna ingerenza relativamente alla formazione delle leggi regionali. \u00c8 la disposizione dell\u2019articolo 50, con la quale si dice che un rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.<\/p><p>Vedete, egregi colleghi, che cos\u00ec gran parte della sostanza della correlativa norma della Costituzione \u00e8 inserita nello Statuto sardo. Semplicemente il nome non v\u2019\u00e8: la parola di \u00abcommissario\u00bb \u00e8 eliminata. Noto dei dissensi, ma osservo insomma, quando si dice \u00abun rappresentante del Governo\u00bb, si pu\u00f2, per la sostanza, essere tranquilli. Questo rappresentante del Governo avr\u00e0 poi la denominazione che i letterati e quelli che hanno un\u2019inventiva adeguata sapranno meglio trovare.<\/p><p>L\u2019interessante \u00e8 che possiamo arrivare all\u2019approvazione dello Statuto senza quei dissensi da parte dei sardi, che potrebbero portarci lontano nella stessa discussione.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio<\/em>. Era il termine usato dalla Costituzione!<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>. Egregio onorevole Andreotti, l\u2019ho detto chiaramente. Ma di fronte a questa sensibilit\u00e0 dei sardi che non credono di accettare la parola \u00abCommissario\u00bb, che cosa dovevamo fare noi? Presentare un progetto che non fosse completamente accettato dai sardi semplicemente per una sola parola?<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio<\/em>. Allora le altre regioni dovrebbero fare la stessa cosa.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>. Io prego l\u2019onorevole Sottosegretario di tener sott\u2019occhio l\u2019articolo 50. Vi si dice: \u00abun rappresentante del Governo\u00bb.<\/p><p>MASTINO GESUMINO. Potremmo chiedere al Sottosegretario perch\u00e9 ha tanta simpatia per la parola: \u00abCommissario\u00bb?<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio<\/em>. Perch\u00e9 \u00e8 stato votato dalla Costituente.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>. Onorevole Mastino Gesumino, non \u00e8 il caso di fare una polemica per la parola! Ma passiamo all\u2019articolo 51 che merita di essere esaminato.<\/p><p>Io ho dato all\u2019Assemblea la spiegazione delle ragioni per cui abbiamo ritenuto opportuno di accogliere la insistente richiesta e proposta della Consulta sarda e dei colleghi deputati sardi all\u2019Assemblea Costituente.<\/p><p>LUSSU. E non accoglierne tante altre!<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>. Ecco, l\u2019onorevole Lussu gi\u00e0 protesta perch\u00e9 dice che non se ne sono accolte tante altre! No, onorevole Lussu, qualcuna era eccessiva, e per ci\u00f2 stesso non sarebbe stata vantaggiosa alla Regione! Credo di poterle affermare con sicura coscienza; se io (io posso parlare esprimendo il mio personale parere), se io avessi ritenuto che quella qualche proposta era favorevole alla Regione, io la avrei votata, anche a costo di restare solo. Ho sempre dichiarato all\u2019onorevole Lussu e agli altri colleghi che pregiudizialmente andavo sempre incontro a tutte le richieste della Consulta sarda.<\/p><p>Comunque, se si ha la fortuna di arrivare a presentare un progetto che ha raccolto l\u2019unanimit\u00e0, perch\u00e9 andare a fare disquisizioni che potrebbe portare all\u2019incrinatura di questa unanimit\u00e0?<\/p><p>Passo all\u2019articolo 51. Prego gli onorevoli colleghi di tenere sott\u2019occhio il testo. In questo articolo si attribuisce al Presidente della Regione un potere che non avranno i Presidenti delle altre Regioni, ad eccezione del Presidente regionale della Sicilia, che gi\u00e0 ha tale potere. Io prego gli egregi colleghi di consentirmi di non dare molte illustrazioni su questo punto perch\u00e9, da che mondo \u00e8 mondo, i paragoni sono odiosi; ed io non devo farli, e la Commissione non li ha fatti.<\/p><p>La disposizione \u00e8 questa: \u00abIl Presidente della Giunta regionale, nella sua qualit\u00e0 di rappresentante del Governo, provvede alla tutela dell\u2019ordine pubblico e sovraintende alla sicurezza pubblica, dispone della polizia di Stato e pu\u00f2 richiedere l\u2019impiego delle forze armate\u00bb.<\/p><p>Sarebbe puerile non confessare che su questo punto non vi sono stati gravi dissensi e discussioni. Non occorre indicarne i termini, giacch\u00e9 sono facilmente intuibili. Per mio conto ho dichiarato nella Commissione, e dichiaro, che ho votato questo articolo perch\u00e9 un articolo corrispondente v\u2019\u00e8 nello Statuto della Sicilia. Siccome, ho sempre detto, io ho accomunato la situazione giuridica delle due isole, non potevo perci\u00f2 n\u00e9 volevo rifiutarmi di approvare questo articolo. Aggiunger\u00f2 che le eventuali titubanze possono essere colmate quando si tenga sott\u2019occhio la disposizione del secondo comma dello stesse articolo che dice: \u00abIl Governo della Repubblica pu\u00f2, in via temporanea, esercitare direttamente tali funzioni\u00bb.<\/p><p>Adunque, normalmente la funzione appartiene al Presidente della Regione; eccezionalmente \u2013 quando lo ritenga utile, opportuno o necessario \u2013 il Governo pu\u00f2 assumerla. La Commissione, anche su questo punto delicatissimo, ha aderito all\u2019unanimit\u00e0 alla richiesta della Consulta sarda.<\/p><p>Non si \u00e8 dissimulata la gravit\u00e0 della disposizione; per\u00f2 ha ritenuto che l\u2019affidare questo compito al Presidente della Regione sarda non deve preoccupare, in quanto il Presidente della Regione sarda, come il Presidente della Regione siciliana, avranno sempre tale senso di giustizia e tale coscienza dell\u2019unit\u00e0 della Patria che saranno guardinghi nell\u2019esercizio del potere in questione e che in nessun caso, metteranno in pericolo la compagine dello Stato.<\/p><p>Credo di poter mettere le mani sul fuoco, di garantire quasi con la mia vita, che gli amministratori della Sardegna e gli amministratori della Sicilia non tradiranno mai il loro compito.<\/p><p>Ad ogni modo, v\u2019\u00e8 la salvaguardia; ed \u00e8 costituita dal secondo comma dell\u2019articolo 51 col quale si d\u00e0 al Governo la facolt\u00e0 di intervenire.<\/p><p>Per tranquillizzare altri scrupoli, far\u00f2 un accenno alle disposizioni dell\u2019articolo 53.<\/p><p>Anche su questo punto, onorevole Persico, la Commissione propose all\u2019ultimo momento un\u2019aggiunta alla richiesta dei consultori sardi.<\/p><p>La Consulta sarda non solo aveva sempre chiesto di poter presentare proposte di legge alle Assemblee nazionali, ma aveva sempre insistito, adducendo il motivo della lontananza dal centro e mettendo in rilievo le condizioni particolari dell\u2019isola, che fosse consentito alla Giunta regionale di sospendere l\u2019applicazione di quella qualche legge della Repubblica, che eventualmente ferisse troppo gravemente, nel campo economico e sociale, gli interessi della Sardegna.<\/p><p>Abbiamo discusso a lungo, onorevole Paratore; creda pure che il nostro scrupolo non \u00e8 stato assolutamente minore del suo. Ed abbiamo finito sempre, per conservare l\u2019unanimit\u00e0, con l\u2019accettare la richiesta, con gli accorgimenti per\u00f2 necessari, perch\u00e9 non fosse infranto il sistema fondamentale della Costituzione.<\/p><p>Il secondo comma dell\u2019articolo 53 diceva: \u00abLa Giunta regionale, quando constati che l\u2019applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all\u2019Isola, pu\u00f2 chiederne la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessit\u00e0 e l\u2019urgenza, pu\u00f2 provvedervi\u00bb.<\/p><p>Io stesso feci delle riserve. Riconosco quanto mi si obiettava, che la Giunta regionale non farebbe proposte avventate, e che comunque il Governo centrale non aderirebbe alle proposte della Giunta senza constatare l\u2019esistenza della necessit\u00e0 e dell\u2019urgenza. Ma restava una obiezione, che col testo approvato nel primo momento dalla Commissione appariva sempre insuperabile, giacch\u00e9 in base a quel testo si sarebbe data al Governo una potest\u00e0 che va al di l\u00e0 dei suoi poteri costituzionali, cio\u00e8 la potest\u00e0 di sospendere l\u2019applicazione della legge ed in concreto di abrogarla. Mi ero opposto per ci\u00f2 al secondo comma dell\u2019articolo 53, che era stato approvato da tutti i componenti della Commissione, dichiarando che, pur rimanendo solo, non avrei potuto approvarlo. I colleghi della Commissione vennero incontro ai miei scrupoli ed accettarono la mia proposta di aggiunta. Devo dire ad onore dei deputati sardi che anche essi la accettarono completamente. Io suggerii di completare la disposizione, dicendosi espressamente che il Governo pu\u00f2, sempre che ricorrano le condizioni previste, provvedervi \u00abavvalendosi ove occorra della facolt\u00e0 di cui all\u2019articolo 77 della Costituzione\u00bb.<\/p><p>In conseguenza, quando si tratta di provvedimenti del potere esecutivo, il Governo ne ha la competenza, e pu\u00f2 senz\u2019altro emanare la disposizione di sospensione. Quando invece si tratta di leggi, il Governo pu\u00f2 provvedere, avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall\u2019articolo 77 della Costituzione, a mezzo cio\u00e8 di ordinanze di urgenza da sottoporre subito alla ratifica del Parlamento.<\/p><p>Egregi colleghi, vi sarebbero in verit\u00e0 osservazioni da fare su altri punti dello statuto; ma \u00e8 tardi e non debbo continuare pi\u00f9 a lungo il mio discorso.<\/p><p>Ho detto che questo progetto di statuto sardo \u00e8 il frutto di una lunga elaborazione. Credo che possiamo votarlo con completa fiducia anche nelle disposizioni che possono apparire pi\u00f9 delicate. Non posso sottrarmi alla suggestione di quanto l\u2019egregio Presidente della Commissione onorevole Perassi disse alla fine del suo discorso: rammentiamoci che i sardi sono i fanti della Brigata Sassari. Quando se ne \u00e8 presentata la necessit\u00e0, sono corsi per primi a difendere la Patria. Bisogna avere fiducia completa negli isolani; essi sentono che qualsiasi attentato alla Patria per primi colpirebbe loro e rischierebbe di estraniarli da quell\u2019afflato comune che \u00e8 sempre esistito nel nostro Paese, anche quando era diviso, che si \u00e8 rafforzato con la prima guerra mondiale, che \u00e8 diventato ancora pi\u00f9 forte, pi\u00f9 affettuoso, pi\u00f9 saldo, dopo la sventura della disfatta, e che gli isolani intendono, attraverso l\u2019autonomia regionale, riaffermare, perch\u00e9 essi considerano l\u2019autonomia come uno strumento di valorizzazione delle energie locali e di cooperazione maggiore per il benessere e per il progresso della Patria comune. (<em>Vivi applausi \u2013 Molte congratulazioni<\/em>).<\/p><p>PERSICO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Persico, che sul disegno di legge in esame non v\u2019\u00e8 discussione generale.<\/p><p>PERSICO. Vorrei proporre soltanto brevissimi emendamenti su pochi articoli.<\/p><p>PRESIDENTE. Li mandi alla Presidenza, onorevole Persico, dopo averli formulati per iscritto, se intende che siano fatti conoscere all\u2019Assemblea.<\/p><p>PERSICO. Sta bene, signor Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Presidente del Consiglio per esprimere il parere del Governo.<\/p><p>DE GASP ERI, <em>Presidente del Consiglio dei Ministri<\/em>. Voglio limitarmi a una dichiarazione di carattere generale: il Governo \u00e8 molto lieto che si affermi il principio delle autonomie, in modo particolare per quella di cui si tratta ora, ed \u00e8 con spirito di adesione, in via di massima, che partecipa, come pu\u00f2 partecipare, alla discussione.<\/p><p>Dico onestamente che avrei desiderato una pi\u00f9 intensa collaborazione fra il Governo e la Commissione. E questo non soltanto per taluni importanti problemi, come quello della autonomia finanziaria, ma anche per le questioni pi\u00f9 generali.<\/p><p>Il Titolo VI del disegno di legge, ad esempio, parla dei rapporti fra lo Stato e la Regione. Sarebbe stato opportuno che questo problema fosse stato discusso, se non in contradittorio, almeno in uno scambio dialettico di argomenti anche con i rappresentanti dell\u2019amministrazione centrale.<\/p><p>Se confrontate (questo \u00e8 il primo momento in cui prendo visione del disegno di legge) gli articoli 48 e 49, vi accorgete di una diversit\u00e0 di dizione, che deve essere frutto \u2013 lo capisco bene \u2013 di un laborioso compromesso, ma che lascia un po\u2019 perplessi. All\u2019articolo 48 si dice che \u00abil Presidente della Giunta regionale rappresenta il Governo dello Stato\u00bb; e questo \u00e8 un fatto grave. All\u2019articolo 49 si dice che \u00abil Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo\u00bb; e ci\u00f2 rettifica e in parte tranquillizza; ma forse la forma poteva essere pi\u00f9 felice.<\/p><p>All\u2019articolo 50, poi, si introduce il rappresentante del Governo che sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato. Come ho sentito e come mi posso immaginare, si tratta di sostituire il titolo, non popolare in Sardegna, di \u00abcommissario\u00bb con quello di \u00abrappresentante del Governo\u00bb.<\/p><p>Posso comprendere queste suscettibilit\u00e0, ma non l\u2019evidente contradizione fra l\u2019articolo 48, per cui il Governo \u00e8 rappresentato dal Presidente della Giunta, e l\u2019articolo 50, per cui il Governo \u00e8 rappresentato da un proprio rappresentante.<\/p><p>Oltre a ci\u00f2, si dice all\u2019articolo 49 che \u00abIl Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo\u00bb. Mi pare che la dizione sia ancora suscettibile di qualche elaborazione e di qualche miglioramento.<\/p><p>Quanto all\u2019articolo 51, secondo il quale il Presidente della Giunta regionale provvede alla tutela dell\u2019ordine pubblico e sovraintende alla sicurezza pubblica, dispone della polizia di Stato e pu\u00f2 richiedere l\u2019impiego delle forze armate, deve essere ben chiaro che si tratta di potere delegato, tanto \u00e8 vero che poi si dice che il Governo della Repubblica pu\u00f2 in via temporanea (cio\u00e8 quando occorra, in caso di necessit\u00e0 o di urgenza) esercitare direttamente tale funzione. Comunque l\u2019articolo 51 \u00e8 alquanto oscuro. Ma non voglio fermarmi su ci\u00f2, perch\u00e9 non possiamo pretendere da uno statuto regionale l\u2019esattezza e la piena conformit\u00e0, quando difficilmente le possiamo raggiungere nei lavori dell\u2019Assemblea.<\/p><p>In via generale il Governo \u2013 in quanto gli spetti di partecipare a questa discussione, poich\u00e9 si tratta di statuti speciali da approvarsi con leggi costituzionali, ossia di materia di competenza dell\u2019Assemblea \u2013 parteciper\u00e0 alla discussione con spirito di adesione al progetto e con eguale spirito far\u00e0 le sue osservazioni e le sue proposte. (<em>Approvazioni<\/em>).<\/p><p>ABOZZI. Chiedo di parlare per una breve dichiarazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ABOZZI. Onorevoli colleghi, consentitemi una brevissima dichiarazione. I miei conterranei conoscono perfettamente le ampie riserve che ho creduto di fare quando si \u00e8 discusso il Titolo V della Costituzione, sulla autonomia regionale, che a me pareva non potesse giovare all\u2019interesse della Sardegna. Tuttavia, mi asterr\u00f2 dal fare una proposta radicale concreta che, d\u2019altra parte, per pi\u00f9 di una ragione, sarebbe votata al pi\u00f9 clamoroso e al pi\u00f9 sicuro degli insuccessi. Ho la piena coscienza di essere il solo fra i deputati sardi e quasi il solo in quest\u2019Aula a pensare come penso. Tuttavia, qualunque sia il mio pensiero, io vorrei, onorevoli colleghi, vorrei fortemente che il pessimismo regionalistico fosse un mio gravissimo errore, e sarei il primo a farne ammenda. Vorrei, fermamente vorrei, che la Sardegna rinascesse, che trovasse quella strada di popolo felice che non le tracciarono i secoli del suo doloroso cammino.<\/p><p>Se l\u2019isola vincer\u00e0 la sua battaglia \u2013 credetelo \u2013 sar\u00e0 sacro anche per me il segno nel quale avr\u00e0 vinto. E se questo non dovesse avvenire, non sar\u00f2 tra quelli che si consoleranno dei mali della Patria con la trista soddisfazione di aver bene preveduto.<\/p><p>I qualunquisti e i liberali della Sardegna collaboreranno nella pi\u00f9 utile delle forme: prendendo parte alle elezioni e difendendo nell\u2019assemblea regionale gli interessi dell\u2019isola, che sono quelli di ciascuna delle sue province, e che debbono essere sempre superiori a qualunque interesse di dottrina o di partito.<\/p><p>Prima di finire, mi corre l\u2019obbligo di ringraziare l\u2019onorevole Ambrosini dell\u2019interpretazione data all\u2019articolo che riguarda gli enti autarchici territoriali. La formulazione dell\u2019articolo mi pareva abbastanza sicura e precisa; tuttavia lo ringrazio della interpretazione autentica. Non opporr\u00f2 la incostituzionalit\u00e0 della norma, che lo stesso onorevole Ambrosini riconosce opponibile, perch\u00e9 penso che in un tempo lontano un Governo potrebbe proporre l\u2019abolizione delle province: ma in nessun tempo, o vicino o lontano, Sassari rinunzier\u00e0 alla sua provincia.<\/p><p>LUSSU. Non si sa mai: potrebbe anche darsi.<\/p><p>ABOZZI. No.<\/p><p>PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione \u00e8 rinviato alla seduta pomeridiana.<\/p><p>La seduta termina alle 12.50.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCCLXVIII. 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