{"id":2515,"date":"2023-09-17T21:38:45","date_gmt":"2023-09-17T19:38:45","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2515"},"modified":"2023-10-21T00:35:02","modified_gmt":"2023-10-20T22:35:02","slug":"giovedi-22-gennaio-1948","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2515","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 22 GENNAIO 1948"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2515\" class=\"elementor elementor-2515\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-63e0277 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"63e0277\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2f5d840\" data-id=\"2f5d840\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6ef1784 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"6ef1784\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19480122_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a49179c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a49179c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCCLVIII.<\/p><p>SEDUTA DI GIOVED\u00cc 22 GENNAIO 1948<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>TARGETTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>In morte di Ermanno Wolff-Ferrari:<\/strong><\/p><p>Ponti<\/p><p>Tonello<\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Disegno di legge <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Norme per l\u2019elezione del Senato della Repubblica (61).<\/p><p>Presidente<\/p><p>Fioritto<\/p><p>Scelba, Ministro dell\u2019interno<\/p><p>Gullo Fausto, <em>Relatore per la maggioranza<\/em><\/p><p>Micheli, <em>Presidente della Commissione<\/em><\/p><p>Colitto<\/p><p>Mortati,<em> Relatore per la minoranza<\/em><\/p><p>Gavina<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Grieco<\/p><p>Bosco Lucarelli<\/p><p>Costantini<\/p><p>Scoccimarro<\/p><p>La Rocca<\/p><p>Uberti<\/p><p>Maffi<\/p><p>Ghidini<\/p><p>Musotto<\/p><p>Patricolo<\/p><p>Assennato<\/p><p>Gullo Rocco<\/p><p>Piccioni<\/p><p>Martino Gaetano<\/p><p><strong>Interrogazioni <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 17.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della seduta precedente.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>In morte di Ermanno Wolff-Ferrari.<\/p><p>PONTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PONTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ieri alle 18.30 moriva improvvisamente a Venezia, sua citt\u00e0 natale, il Maestro Ermanno Wolff-Ferrari, uno dei nostri grandi musicisti, che ha tenuto alto e onorato il nome del nostro Paese all\u2019estero.<\/p><p>Nato 72 anni fa da padre tedesco e da madre veneziana, si dedic\u00f2 fin da giovanetto al culto delle arti e specialmente della musica. Giovanissimo, assunse la direzione del Liceo musicale nella sua citt\u00e0 e, passato a Monaco di Baviera, acquist\u00f2 ben presto celebrit\u00e0 come compositore di opere che ebbero largo successo. Dal 1900 al 1936 egli compose ben undici opere, fra le quali le quattro di soggetto goldoniano che lo resero tanto noto e popolare in Italia e presso tutte le nazioni amanti della musica, e ancora oratori, sonate e sinfonie. La grazia, l\u2019arguzia, la tenue emotivit\u00e0 lirica che pervadono le sue composizioni, lo hanno dovunque reso celebre e caro. Anche recentemente, allorch\u00e9 egli mi intratteneva su problemi musicali, ho avvertito la nobilt\u00e0 di un\u2019anima innamorata dell\u2019arte sua, desiderosa di lavorare ancora per dare agli uomini il conforto e la gioia delle sue opere. E infatti aveva appena terminato il suo ultimo lavoro sinfonico: <em>Le chiese di Venezia<\/em>. Egli ha portato il gusto e il sentimento musicale italiano ed ha fatto musicalmente rivivere il nostro mondo in mezzo ai popoli nordici e noi nelle sue opere abbiamo ritrovato l\u2019anima popolare italiana, espressa con originale gusto e freschezza in quell\u2019insieme di burlesco, di patetico, di vivace e sentimentale che egli seppe trasferire nel ritmo cos\u00ec spontaneo e delicato nell\u2019opera sua. Salutiamo questo creatore di melodie, questo grande compositore di opere che conchiude forse un ciclo della nostra tradizione musicale, passato ora nel mondo degli spiriti immortali: auspichiamo, come egli auspicava, che nuovi degni creatori di melodie e di canti sappiano esprimere questo nostro popolo, per dare gioia e dolcezza alle anime umane oppresse dal peso e dal grigiore di questa nostra vita senza sorrisi e anelanti \u00aba pi\u00f9 spirabil aere\u00bb, confortate dall\u2019armonia e dalla bellezza dell\u2019arte. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>TONELLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TONELLO. Onorevoli colleghi, come deputato di Venezia e di Treviso, mi associo al cordoglio per la morte di Wolff-Ferrari.<\/p><p>Noi veneti amavamo questo musicista che aveva saputo interpretare l\u2019animo veneto attraverso l\u2019immortale opera di Goldoni. Egli ebbe una vita molto combattuta. Nei lontani anni della mia giovinezza io ricordo Wolff-Ferrari quando, di modesta fortuna, tentava il primo cammino nell\u2019arte.<\/p><p>Animo profondamente popolano era Wolff-Ferrari, e se tale non fosse stato non avrebbe potuto intuire cos\u00ec profondamente, come seppe intuire, nella sua musica, l\u2019animo del popolo veneto. In lui rivisse, attraverso lo splendore dell\u2019armonia, la creazione goldoniana.<\/p><p>Egli ebbe una vita di continuo ed aspro lavoro. Il suo cammino fu difficile e quando ormai il sorriso della gloria gli arrideva, quando egli poteva dire di aver vinto la sua battaglia per l\u2019arte, ecco che la morte lo ha colpito.<\/p><p>A questo nobile artista che ci lascia, vada il saluto di tutto il popolo veneto, che egli ha fatto rivivere sulla scena melodica d\u2019Italia, vada il saluto nostro e vadano le condoglianze alla sua famiglia. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Sono sicuro che i sentimenti espressi dagli onorevoli Ponte e Tonello sono condivisi da tutta la Camera. Wolff-Ferrari onor\u00f2 il nome d\u2019Italia, in Italia e all\u2019estero, col suo genio musicale.<\/p><p>Come ricordava l\u2019onorevole Ponti, forse al Maestro occorse quello che accade sovente cio\u00e8 che nelle tendenze, nelle attitudini, nel sentimento molto si ritragga da chi ci ha dato alla luce. Di padre non italiano, gli bast\u00f2 l\u2019essere nato da madre veneta per sentire la musica italianamente. Egli ebbe facile l\u2019ispirazione e per questo non fu costretto, come purtroppo sembra che molti compositori modernissimi ed anche moderni costretti siano, a nascondere questa aridit\u00e0 di inspirazione attraverso arabeschi armonici o elucubrazioni dottrinarie. Egli fu un benefattore, egregi colleghi, dell\u2019umanit\u00e0, perch\u00e9 forse nessuno come l\u2019artista, forse fra gli artisti pochi come i musicisti, sono dispensatori di gioie alla umana gente. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l\u2019elezione del Senato della Repubblica. (61).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l\u2019elezione del Senato della Repubblica. (61).<\/p><p>In seguito alla decisione presa ieri sera, l\u2019Assemblea oggi deve passare alla discussione di quegli articoli che non presentano possibilit\u00e0 di dissensi fondamentali, perch\u00e9 in nessun modo, n\u00e9 direttamente n\u00e9 indirettamente, sono collegati alla questione fondamentale ancora da risolvere.<\/p><p>Per comodit\u00e0 di discussione, credo utile accennare agli onorevoli colleghi, che, a parere della Presidenza, gli articoli che si possono discutere in base alla deliberazione presa ieri sera sarebbero i seguenti: 10, 16, 17, 23, 24-<em>bis,<\/em> 25, 25<em>-bis<\/em>, 26, 27<em>-bis<\/em>, 27<em>-ter<\/em> e 28.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 10. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>Art. 10.<\/p><p>\u00abLa candidatura \u00e8 presentata da non meno di trecento e non pi\u00f9 di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; nessun elettore pu\u00f2 sottoscrivere per pi\u00f9 di un candidato.<\/p><p>\u00abUnitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere depositato, in triplice esemplare, un modello di contrassegno, anche figurato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione propone di lasciare immutato il primo comma, sostituendo il secondo con il seguente:<\/p><p>\u00abUnitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere depositato, in duplice esemplare, un modello di contrassegno, anche figurato\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Fioritto ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Modificare la prima parte come segue:<\/em><\/p><p>\u00abLa candidatura, accompagnata dall\u2019accettazione, \u00e8 presentata non oltre il 40\u00b0 giorno precedente i comizi, da non meno di trecento, ecc.\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>FIORITTO. L\u2019emendamento scaturisce da una necessit\u00e0 che non ho trovato n\u00e9 nel progetto del Governo n\u00e9 nelle modifiche della Commissione (sia della maggioranza che della minoranza); non ho trovato cio\u00e8 mai indicato quale \u00e8 il termine per il candidato di presentare l\u2019accettazione della sua candidatura.<\/p><p>L\u2019articolo 12 parla di un\u2019termine, che non \u00e8 stabilito in antecedenza.<\/p><p>Ora, questa dimenticanza va corretta, perch\u00e9 altrimenti si dovrebbe ritornare alle disposizioni generali, le quali dicono che, quando non c\u2019\u00e8 una disposizione speciale per questo progetto, bisogna ricorrere alle disposizioni speciali della legge che riguarda le elezioni di deputati.<\/p><p>Questo \u00e8 un po\u2019 troppo vago, infatti, e non mi pare che, facendo di getto la legge, sia opportuno riferirsi ad un\u2019altra legge come rimedio.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> L\u2019articolo 25 del disegno di legge in esame stabilisce quanto segue:<\/p><p>\u00abPer tutto ci\u00f2 che non \u00e8 disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico della legge per l\u2019elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale \u2026 gennaio 1948, n. &#8230;\u00bb.<\/p><p>Quindi \u00e8 chiaro che questa disposizione vale anche per il termine della presentazione della candidatura per il Senato. Questo per quanto riguarda la questione del termine, che \u00e8 previsto dalla legge, sia pure con riferimento ad un\u2019altra legge.<\/p><p>La proposta dell\u2019onorevole Fioritto contiene un termine diverso da quello previsto dalla legge per la elezione della Camera dei deputati.<\/p><p>Mi permetterei di far osservare al presentatore dell\u2019emendamento, che noi abbiamo esaminato la possibilit\u00e0 di stabilire un termine diverso; ma abbiamo visto che gli inconvenienti cui si pu\u00f2 andare incontro sono superiori ai vantaggi ipotetici che potrebbe presentare un termine diverso, ragione per cui insisterei sullo stesso termine, soprattutto se le elezioni per il Senato e per la Camera \u2013 come \u00e8 prevedibile \u2013 saranno fatte nello stesso giorno. Allora \u00e8 opportuno, pratico, conveniente ed economico che la presentazione della candidatura avvenga nello stesso termine.<\/p><p>Quindi, per quanto si riferisce al termine, \u00e8 inteso, in base all\u2019articolo 25, che \u00e8 lo stesso per la Camera.<\/p><p>Insisterei per il mantenimento di questo termine, per evitare gli inconvenienti di un termine diverso.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Fioritto ha facolt\u00e0 di dichiarare se mantiene l\u2019emendamento proposto.<\/p><p>FIORITTO. Dichiaro che aderisco alla proposta del termine rilevato dall\u2019onorevole Ministro; ma vorrei che questo si dicesse nella legge; mi sembra pietoso fare una legge nuova e riferirsi ad una legge gi\u00e0 fatta.<\/p><p>PRESIDENTE. La differenza sostanziale del suo emendamento consiste in cinque giorni, perch\u00e9 mentre per l\u2019articolo 16 della legge che regola la nomina dei deputati al Parlamento il termine \u00e8 di 45 giorni, secondo il suo emendamento sarebbe di 40.<\/p><p>L\u2019onorevole Ministro osserva che la fissazione del termine si desume dal contenuto dell\u2019articolo 25. Quindi una disposizione esiste gi\u00e0.<\/p><p>FIORITTO. Lo so, ma noi stiamo facendo una legge nuova.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi permetto di osservarle che, se non ricorriamo al sistema di richiamarci alla legge gi\u00e0 esistente, bisogner\u00e0 infarcire tutto questo disegno di legge di disposizioni, che saranno il duplicato di altrettante disposizioni gi\u00e0 esistenti.<\/p><p>FIORITTO. \u00c8 un atto di rispetto verso il Senato nascente porre tutte le condizioni che lo creano, nella legge che lo riguarda.<\/p><p>PRESIDENTE. Quale \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>GULLO FAUSTO, <em>Relatore per la maggioranza.<\/em> La Commissione insiste nel termine.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Fioritto.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019onorevole Perassi ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abGli atti di presentazione della candidatura, unitamente ad un modello di contrassegno, anche figurato, in duplice esemplare, devono essere depositati non pi\u00f9 tardi delle ore sedici del quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, presso la cancelleria dell\u2019ufficio elettorale circoscrizionale (o centrale)\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 l\u2019onorevole Perassi non \u00e8 presente, l\u2019emendamento si intende decaduto.<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 10, test\u00e9 letto, nel testo del Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 16, nel testo del Governo. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge.<\/p><p>Titolo IV.<\/p><p>DELLA VOTAZIONE<\/p><p>Art. 16.<\/p><p>\u00abAll\u2019elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di et\u00e0.<\/p><p>\u00abGli elettori di cui all\u2019articolo del testo unico della legge per l\u2019elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale \u2026 gennaio 1948, n. \u2026 e gli appartenenti alle forze armate ed a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per cause di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione propone di sostituire il secondo comma col seguente:<\/p><p>\u00abGli elettori di cui all\u2019articolo 7 della legge e gli appartenenti alle forze armate e a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per cause di servizio, semprech\u00e9 risulti dal loro certificato elettorale che siano elettori nella Regione\u00bb.<\/p><p>Invito la Commissione a pronunziarsi sul testo del Governo.<\/p><p>MICHELI, <em>Presidente della Commissione.<\/em> La Commissione mantiene il proprio testo e prega il Governo di aderirvi.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Scelba, vuole esprimere il parere del Governo?<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Il Governo accetta il testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo della Commissione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 17 nel testo del Governo. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato prescelto: il voto \u00e8 valido anche se il segno \u00e8 apposto sul nominativo del candidato anzich\u00e9 sul contrassegno\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione ha proposto il seguente testo:<\/p><p>\u00abIl voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o sul nominativo del candidato prescelto.<\/p><p>\u00abOve il voto sia espresso in entrambi i modi, il voto stesso non \u00e8 nullo\u00bb.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Il Governo accetta il testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Colitto, ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma con il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl voto \u00e8 valido anche se espresso in entrambi i modi\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>COLITTO. \u00c8 un emendamento di pura forma che per\u00f2 mi pare opportuno: vi insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Anche la forma, alle volte, ha la sua importanza. Qual \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>MICHELI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>Accediamo.<\/p><p>PRESIDENTE. Quale \u00e8 il parere del Governo?<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Tecnicamente, pare anche a me che sia pi\u00f9 esatto.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore per la minoranza. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore per la minoranza. <\/em>Osservo che questo articolo si ricollega all\u2019articolo 17 della legge per l\u2019elezione della Camera dei deputati, o meglio, riproduce una norma analoga. Ora, credo che per ragioni di armonia, per evitare possibili inconvenienti, che potrebbero essere anche gravi dal punto di vista pratico, sia il caso di riprodurre testualmente la dizione dell\u2019articolo 17 della legge per la Camera dei deputati, il quale consente che il segno sia fatto, oltre che sul contrassegno, anche sul rettangolo che lo contiene.<\/p><p>Mi pare sia opportuno introdurre questa specificazione anche nel testo che stiamo discutendo, riproducendo testualmente l\u2019articolo 17 della legge per l\u2019elezione della Camera dei deputati gi\u00e0 votata dall\u2019Assemblea.<\/p><p>Propongo pertanto, a titolo personale, il seguente emendamento:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, nel primo comma, dopo la parola:<\/em> contrassegno <em>le parole:<\/em> o comunque sul rettangolo che lo contiene\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione lo accetta?<\/p><p>MICHELI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>S\u00ec.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Governo?<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Lo accetta.<\/p><p>GAVINA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GAVINA. Noi facevamo l\u2019ipotesi dei due segni di croce, sul contrassegno e sul nominativo. Se adesso ammettiamo che si possa fare un segno anche sul rettangolo, avremo tre ipotesi.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Il voto \u00e8 validamente espresso anche se il segno di croce viene fatto sul rettangolo anzich\u00e9 sul contrassegno.<\/p><p>GAVINA. Se \u00e8 fatto su tutti e due e sul nominativo, allora le possibilit\u00e0 sono tre.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> In fondo l\u2019onorevole Mortati propone di adottare la stessa formula gi\u00e0 adottata per la Camera dei deputati. Non mi pare che vi siano difficolt\u00e0 ad accettare questa proposta, anche per ragioni di euritmia.<\/p><p>GAVINA. Se il segno viene fatto sul rettangolo, sul nominativo e sul contrassegno, il voto \u00e8 valido?<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Io direi di s\u00ec.<\/p><p>GAVINA. Secondo me, allora per non escludere o l\u2019uno o l\u2019altro, dovremmo dire che sono ritenuti validi tutti e tre i modi.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi sembra che non vi sia dissenso. Finora i modi erano due, e ora diventano tre perch\u00e9 si riconosce anche il segno fatto sullo spazio in cui \u00e8 contenuto il contrassegno.<\/p><p>GAVINA. E allora aggiungiamo: \u00abo comunque sul rettangolo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. D\u2019accordo. Piuttosto mi sembra che occorra modificare la parola \u00abentrambi\u00bb che figura nell\u2019ultimo comma, visto che i modi non sono pi\u00f9 due, ma tre.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore per la minoranza. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore per la minoranza. <\/em>A me pare che non ci sia ragione di dubbio, n\u00e9 che si debba modificare la parola \u00abentrambi\u00bb. Perch\u00e9 dicendo entrambi s\u2019intendono i due modi possibili: il contrassegno o il rettangolo dove va collocato il contrassegno, e questo \u00e8 un modo; e poi il nome del candidato, che \u00e8 l\u2019altro modo. Dovrebbe esser chiaro che il segno sullo spazio che contiene il contrassegno \u00e8 un terzo modo di espressione, ma \u00e8 un surrogato di quello consistente nel segno sul contrassegno.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Mortati, a me sembra che quando ella ammette il surrogato ad uno dei modi, questi modi diventino tre.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore per la minoranza. <\/em>Ma poich\u00e9 si ammette la validit\u00e0 del segno anche se fatto nel rettangolo considerandolo come fatto sul contrassegno, i modi rimangono sempre due, e cio\u00e8: o sul contrassegno, o sul nominativo.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunque invece di \u00abentrambi\u00bb, si potrebbe dire \u00abin uno dei modi\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore per la minoranza. <\/em>Ma se i modi sono pi\u00f9 di due si pu\u00f2 dar luogo alla possibilit\u00e0 di segni di riconoscimento.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito il Presidente della Commissione ad esprimere il suo parere.<\/p><p>MICHELI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>La Commissione mantiene il suo testo aggiungendo la parola \u00abrettangolo\u00bb. In questa materia per\u00f2 la Commissione \u00e8 molto restia a stabilire criteri di nullit\u00e0, perch\u00e9 non bisogna dimenticare che spesso ci troviamo di fronte ad analfabeti che non hanno l\u2019abitudine di tenere in mano la matita, sicch\u00e9 facilmente possono fare a caso dei segni senza pensare nemmeno limitatamente ad alcun riconoscimento. I segni di riconoscimento vengono fatti da persone esperte, ma non certo dalla maggior parte degli elettori delle campagne o delle montagne. Questa gente anche se viene istruita con una lezione sul modo come comportarsi quasi certamente la dimentica. Ecco perch\u00e9, una volta aderito al concetto dell\u2019onorevole Mortati di consentire la validit\u00e0 del segno anche se fatto nel cerchio o nel quadrato, mi pare si siano predisposte le cose in modo che l\u2019elettore possa votare con tranquillit\u00e0.<\/p><p>Diversamente succeder\u00e0 che coloro che vanno ad insegnare il modo di votare confonderanno la testa ai meno esperti. Cominceranno a dire: si pu\u00f2 segnare il rettangolo, si pu\u00f2 segnare il cerchio ecc. Ora, cominciamo quasi quasi noi stessi ad essere un po\u2019 imbrogliati in questa materia, figurarsi quando si tratter\u00e0 di far votare agli analfabeti.<\/p><p>Quindi io dico: semplifichiamo quanto pi\u00f9 possibile. Abbiamo il cerchio e abbiamo il rettangolo; nel rettangolo c\u2019\u00e8 il nome. Consentiamo che si possa segnare l\u2019uno e l\u2019altro. Non diamo carattere di nullit\u00e0 a quella che pu\u00f2 essere domani l\u2019impensata vergatura di una mano inesperta, e abbiamo una certa larghezza in questo, ritenendo che, data questa possibilit\u00e0 essa possa e debba essere pi\u00f9 che sufficiente allo scopo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma con l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati accettato dalla Commissione e dal Governo:<\/p><p>\u00abIl voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o comunque sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al secondo comma nella formulazione dell\u2019onorevole Colitto, accettata dalla Commissione e dal Governo:<\/p><p>\u00abIl voto \u00e8 valido anche se espresso in entrambi i modi\u00bb.<\/p><p>GULLO FAUSTO. <em>Relatore per la maggioranza.<\/em> La parola \u00abentrambi\u00bb ora non va pi\u00f9. Andava quando non si parlava di rettangolo; ma, ora che si aggiunge anche quest\u2019altro particolare, la parola \u00abentrambi\u00bb evidentemente non va pi\u00f9, ma andrebbe sostituita con la parola \u00abpi\u00f9\u00bb, \u00abin pi\u00f9 modi\u00bb, perch\u00e9 altrimenti il voto sarebbe nullo ove l\u2019elettore avesse tracciato un segno sul contrassegno, uno sul nome e poi uno sul rettangolo, che pure \u00e8 ricordato nella prima parte dell\u2019articolo, la quale pone come espressione lecita del voto anche il segno nel rettangolo, ossia n\u00e9 sul nome, n\u00e9 sul contrassegno. Quindi \u00e8 un modo valido di esprimere il voto. Ora, nel capoverso non si pu\u00f2 dire a \u00abentrambi\u00bb, perch\u00e9 i modi validi sono tre: il segno nel rettangolo, il segno sul nome, il segno sul contrassegno. Sono dunque tre e non pi\u00f9 due. Quindi la parola \u00abentrambi\u00bb verrebbe ad escludere uno dei tre modi.<\/p><p>PRESIDENTE. Entrando nel suo ordine di idee, mi permetto di farle osservare che forse non \u00e8 esatta la formula \u00abin pi\u00f9 modi\u00bb, senza un riferimento ai modi indicati, perch\u00e9 non vorrei che si lasciasse adito a qualche nuovo sistema.<\/p><p>GULLO FAUSTO, <em>Relatore per la maggioranza.<\/em> Si capisce: in uno dei modi indicati dalla prima parte dell\u2019articolo.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, per essere precisi, la formula che lei propone sarebbe questa:<\/p><p>\u00abIl voto \u00e8 valido anche se espresso in pi\u00f9 di uno dei modi predetti\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Colitto si associa?<\/p><p>COLITTO. S\u00ec.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora pongo in votazione il secondo comma nella seguente formulazione:<\/p><p>\u00abIl voto \u00e8 valido anche se \u00e8 espresso in pi\u00f9 di uno dei modi predetti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 23. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>Titolo VII.<\/p><p>DISPOSIZIONI SPECIALI<\/p><p>PER IL COLLEGIO DELLA VALLE D\u2019AOSTA<\/p><p>Art. 23.<\/p><p>\u00abL\u2019elezione uninominale nel collegio della Valle d\u2019Aosta \u00e8 regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:<\/p><p>1\u00b0) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di cento e non pi\u00f9 di 200 elettori del collegio;<\/p><p>2\u00b0) la dichiarazione di candidatura \u00e8 depositata, insieme con il contrassegno, non pi\u00f9 tardi delle ore sedici del quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di sopprimere al primo comma le parole: \u00abin quanto applicabili\u00bb.<\/p><p>GULLO FAUSTO, <em>Relatore per la maggioranza.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GULLO FAUSTO, <em>Relatore per la maggioranza.<\/em> Noi ritiriamo l\u2019emendamento ed aderiamo al testo del Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 23 test\u00e9 letto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 24<em>-bis<\/em> proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>Titolo VIII.<\/p><p>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI<\/p><p>Art. 24<em>-bis<\/em>.<\/p><p>\u00abLa votazione per l\u2019elezione dei senatori deve avvenire entro settanta giorni da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro, ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo su questo articolo.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Il Governo lo accetta.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 24-<em>bis<\/em> nella formulazione test\u00e9 letta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 25, identico nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPer tutto ci\u00f2 che non \u00e8 disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico della legge per l\u2019elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale &#8230; gennaio 1948, n. &#8230;\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Domined\u00f2 e Uberti, hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Premettere all\u2019articolo le parole:<\/em><\/p><p>Per l\u2019adempimento del dovere del voto, ecc.\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Domined\u00f2 a facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Non mi pare che occorra una illustrazione esplicita dell\u2019emendamento. In sede di approvazione della legge elettorale sulla Camera, deliberata da questa Assemblea, il problema della determinazione del dovere del voto \u00e8 stato affrontato, ma rinviato in sede di discussione della legge elettorale sul Senato. Di qui la ragione dell\u2019emendamento, con cui si riafferma l\u2019obbligatoriet\u00e0 del voto con le conseguenti sanzioni amministrative previste dalla legge del 1946.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il pensiero della Commissione?<\/p><p>GULLO FAUSTO, <em>Relatore per la maggioranza.<\/em> La Commissione accetta.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il pensiero del Governo?<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Il Governo accetta.<\/p><p>GRIECO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRIECO. Dichiaro a nome del mio Gruppo che voteremo a favore dell\u2019emendamento Domined\u00f2-Uberti.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 25 con l\u2019emendamento Domined\u00f2-Uberti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019onorevole Bosco Lucarelli ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere i seguenti commi:<\/em><\/p><p>\u00abPer i senatori di diritto i casi di ineleggibilit\u00e0 per pubblico ufficio previsti dalle lettere <em>a<\/em>),<em> b<\/em>) e <em>c<\/em>) dell\u2019articolo 5 della legge contenente norme per l\u2019elezione della Camera dei deputati sono considerati casi di incompatibilit\u00e0.<\/p><p>\u00abI detti senatori, precedentemente alla prima riunione del Senato, debbono dimettersi dall\u2019altro ufficio ricoperto\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bosco Lucarelli ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento:<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Onorevoli colleghi, la Carta costituzionale ha delegato al Presidente della Repubblica la facolt\u00e0 di nominare senatori di diritto alcuni determinati cittadini purch\u00e9 posseggano i requisiti di legge; per cui, per costoro non vi \u00e8 elezione diretta del corpo elettorale. L\u2019articolo 6, gi\u00e0 votato, della legge in esame per la elezione del Senato dice: \u00abSono eleggibili a Senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il 40\u00b0 anno di et\u00e0 e non si trovino in alcuna delle condizioni d\u2019ineleggibilit\u00e0 previste dal Decreto legislativo ecc.\u00bb.<\/p><p>Ora, per i senatori di diritto non \u00e8 possibile parlare di ineleggibilit\u00e0 e di eleggibilit\u00e0: non si pu\u00f2 parlare che di compatibilit\u00e0 o di incompatibilit\u00e0 non essendoci elezione diretta del corpo elettorale. Quindi, a me sembra che o debba ritenersi che per i senatori di diritto non vi sia in nessun caso ineleggibilit\u00e0 \u2013 che porterebbe un contrasto fra quelli che sono eletti dal popolo e quelli nominati in seguito ad una designazione dell\u2019Assemblea Costituente \u2013 ovvero bisogna che i casi d\u2019ineleggibilit\u00e0 siano convertiti in casi d\u2019incompatibilit\u00e0. E siccome per i senatori eletti \u00e8 stabilito che le condizioni di ineleggibilit\u00e0 devono cessare al giorno delle elezioni, l\u2019incompatibilit\u00e0 per i senatori di diritto a me sembra debba cessare al momento in cui entrano effettivamente a far parte del Senato.<\/p><p>Ora, nel mio emendamento, che forse \u00e8 anche un po\u2019 imperfetto, mi riporto semplicemente a coloro che hanno cariche elettive, vale a dire ai deputati regionali, ai presidenti delle deputazioni provinciali, ai sindaci dei capoluoghi di provincia, che si trovano nella condizione di essere senatori di diritto e per i quali si stabilisce l\u2019obbligo di dimettersi da questi uffici prima della riunione del Senato.<\/p><p>Per\u00f2 ci sono altri casi d\u2019ineleggibilit\u00e0, per i magistrati e gli impiegati dello Stato, che non so se si ripercuotano sulla nomina dei senatori di diritto. La Commissione vedr\u00e0 se non debba approfondire il problema in modo da evitare equivoci, che potrebbero provocare contestazioni.<\/p><p>Credo che il mio emendamento sia chiaro e non abbia bisogno di ulteriori delucidazioni.<\/p><p>COSTANTINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COSTANTINI. Non mi posso dichiarare d\u2019accordo con l\u2019onorevole Bosco Lucarelli a proposito del raffronto in linea di fatto e giuridica fra l\u2019ineleggibilit\u00e0 e l\u2019incompatibilit\u00e0 della carica di sindaco con quella di senatore. Noi abbiamo stabilito, \u00e8 vero, l\u2019ineleggibilit\u00e0 per i sindaci dei capoluoghi di provincia ai fini della nomina a deputato; ma questa ineleggibilit\u00e0 aveva una ragione e quindi un carattere tutto affatto particolari e specifici, in quanto si aveva motivo di ritenere che un candidato, ricoprendo la carica di sindaco, avesse modo di agire sul corpo elettorale in maniera diversa e pi\u00f9 efficiente da quella degli altri candidati. Il pretendere di estendere ora questa particolare posizione al caso dei senatori di diritto, i quali sono stati nominati per quella molto discussa disposizione adottata in linea transitoria ed eccezionale dall\u2019Assemblea, \u00e8 lievemente assurdo, in quanto che l\u2019essere stati nominati dall\u2019Assemblea determina una condizione tutto affatto particolare di fronte a coloro che dovranno venire nominati dal corpo elettorale. Non credo che fra i senatori di diritto nominati cio\u00e8 dall\u2019Assemblea, vi sia qualcuno che ricopra contemporaneamente la carica di sindaco. Vale pertanto la pena di stabilire con una norma specifica, tale incompatibilit\u00e0 per una categoria di senatori, la quale \u00e8 temporanea oltre ad essere eccezionale?<\/p><p>Mi sembra d\u2019altronde pericoloso confondere il caso di ineleggibilit\u00e0 con quello di incompatibilit\u00e0, anche perch\u00e9 alla base della condizione che determina la norma \u00e8 la suspicione che il candidato possa servirsi della carica ricoperta ai fini della sua elezione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>GULLO FAUSTO, <em>Relatore per la maggioranza.<\/em> La Commissione accetta l\u2019emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Bosco Lucarelli.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro dell\u2019interno ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Mi rimetto alla decisione dell\u2019Assemblea per quanto riguarda il merito dell\u2019emendamento, pregherei per\u00f2 che l\u2019emendamento fosse formulato in articolo separato, da collocare nelle disposizioni transitorie.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Bosco Lucarelli, accetta la proposta fatta dal Governo?<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Accetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell\u2019emendamento.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Richiamo l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea sul voto che stiamo per dare in questo momento.<\/p><p>Vi sono dei sindaci che sono contemporaneamente senatori di diritto. Ora, nella legge per la elezione dei deputati la ineleggibilit\u00e0 \u00e8 stata giustificata con motivi che non esistono assolutamente per i senatori di diritto.<\/p><p>Non vedo per quali ragioni si voglia estendere ai senatori di diritto la posizione dei candidati alla elezione a senatore di fronte al corpo elettorale.<\/p><p>Credo che la proposta presentata dall\u2019onorevole Bosco Lucarelli non possa essere accettata, altrimenti si viene a vulnerare il principio che ha ispirato la disposizione della nomina dei senatori di diritto. Tanto vale allora annullare quella disposizione.<\/p><p>Perci\u00f2, prego l\u2019Assemblea di respingere l\u2019emendamento proposto, per non dare un voto sostanzialmente contradittorio al voto dato per la nomina dei senatori di diritto.<\/p><p>Dichiaro pertanto che noi, non solo voteremo contro l\u2019emendamento Bosco Lucarelli, non potendo fare nulla di pi\u00f9, ma dovremo poi, denunziare al Paese in quale modo i voti dell\u2019Assemblea vengono maneggiati e deformati per interessi particolari di Gruppo.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Io ho voluto porre il problema all\u2019Assemblea, perch\u00e9 chiarisse la situazione.<\/p><p>I colleghi dell\u2019estrema sinistra sostengono che non vi \u00e8 questione di ineleggibilit\u00e0 per i senatori di diritto. Ma questo non risulta dal testo del disegno di legge.<\/p><p>Se il mio emendamento non venisse votato, bisognerebbe comunque dichiarare che non vi sono casi di ineleggibilit\u00e0 per i senatori di diritto, andando chiarita la loro particolare posizione. (<em>Rumori a sinistra<\/em>)<em>.<\/em> Ed, essendo io presidente di deputazione provinciale, anche per ragioni di delicatezza, questa chiarificazione ho creduto di fare con la presentazione del mio emendamento.<\/p><p>Mi rimetto pertanto all\u2019Assemblea; ma se non si accetta il mio emendamento, \u00e8 necessario che sia chiarito che non vi sono casi di ineleggibilit\u00e0 per i senatori di diritto. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Mi pare che nel discorso dell\u2019onorevole Scoccimarro vi sia un equivoco, con riferimento all\u2019emendamento del collega Bosco Lucarelli. Infatti poteva sorgere il dubbio che un senatore, sia pure di diritto, in quanto coprisse una carica che \u00e8 prevista dalla legge del Senato come causa di ineleggibilit\u00e0, non potesse essere senatore, ma questo sarebbe un assurdo evidente. Ma \u00e8 anche un assurdo pensare che un senatore di diritto possa ricoprire contemporaneamente una carica che da altri senatori, eletti dal popolo, non pu\u00f2 esser ricoperta: cos\u00ec il sindaco di una grande citt\u00e0, se vuol presentarsi candidato alle elezioni del Senato deve dimettersi prima; mentre il senatore di diritto avrebbe contemporaneamente la possibilit\u00e0 di essere sindaco e senatore. Questo mi pare contraddittorio. Dal momento che non possiamo accettare il criterio di considerare motivo di ineleggibilit\u00e0 a senatore di diritto il fatto di rivestire una carica per cui la legge stabilisce l\u2019ineleggibilit\u00e0 a senatore, stabiliamo che l\u2019ipotesi di ineleggibilit\u00e0 debbonsi ridurre a motivo di incompatibilit\u00e0; in modo da consentire ai senatori di diritto di essere eletti anche se sindaci o presidenti di deputazione provinciale, previa dimissione dalla carica. Ed in questo senso l\u2019emendamento Bosco Lucarelli \u00e8 favorevole alla tesi dell\u2019onorevole Scoccimarro. Ma l\u2019Assemblea non pu\u00f2 sancire l\u2019assurdo che il senatore di diritto possa ricoprire determinate cariche che non possa ricoprire invece un senatore eletto dal popolo. Dobbiamo riconoscere che il senatore di diritto pu\u00f2 essere nominato, anche se ricopre una carica prevista come causa d\u2019ineleggibilit\u00e0 per i senatori eleggibili dal popolo, ma deve, appena nominato, rinunciare<\/p><p>LA ROCCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA ROCCA. Mi pare che il Ministro degli interni confonda i concetti di incompatibilit\u00e0 e di ineleggibilit\u00e0. (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em> Non \u00e8 il caso di infastidire l\u2019Assemblea, ricordando qual \u00e8 il fondamento giuridico che sta alla base del concetto di ineleggibilit\u00e0. In fondo la legge stabilisce che sia ineleggibile chi si trova in determinate condizioni, perch\u00e9 in quelle condizioni pu\u00f2 esercitare, in conseguenza della carica che riveste, una certa influenza o pressione sul corpo elettorale: si stabilisce, perci\u00f2, che non \u00e8 eleggibile il sindaco, o il prefetto, ecc., appunto per impedirgli che durante la campagna elettorale egli possa avvantaggiarsi della sua situazione. Ma qui siamo in un caso completamente diverso. Il senatore di diritto non deve compiere alcuna campagna elettorale, non ha bisogno di servirsi della influenza che eventualmente gli deriva dal posto che occupa, per raggiungere pi\u00f9 agevolmente il suo obiettivo, perch\u00e9 \u00e8 gi\u00e0 eletto, di diritto. E allora, perch\u00e9 si vuole costringere chi si trova gi\u00e0 a ricoprire cariche a cui \u00e8 stato eletto dalla volont\u00e0 popolare dal crisma e dal suffragio popolare, a rinunciare a questo mandato e a rinunciare all\u2019esercizio di un diritto che gli viene conferito per legge? Questa \u00e8 una contraddizione in termini. Senza aggiungere che non vale insistere sul concetto che si \u00e8 voluto creare un legame, un rapporto tra l\u2019ordinamento delle Regioni e il Senato. Nessuno pi\u00f9 dei sindaci pu\u00f2 veramente rappresentare l\u2019interesse delle Regioni e dei centri maggiori delle Regioni nel Senato. Chiedo, perci\u00f2, che l\u2019Assemblea respinga l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Bosco Lucarelli, infondato in fatto e in diritto. (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>UBERTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI. A me sembra che ci sia un grosso equivoco nella richiesta fatta dall\u2019onorevole Bosco Lucarelli, perch\u00e9 se si afferma che una persona \u00e8 ineleggibile, allora bisogna che, venti giorni dopo la pubblicazione della legge, dia le dimissioni, diversamente non potr\u00e0 essere nominata senatore di diritto. Invece, la tesi La Rocca \u00e8 molto pi\u00f9 estensiva, perch\u00e9 dice che in questo caso non solo non esiste ineleggibilit\u00e0, ma neppure incompatibilit\u00e0. L\u2019onorevole Bosco Lucarelli dice che non esiste la ineleggibilit\u00e0 per chi non deve essere eletto, ma che invece esiste la incompatibilit\u00e0, cio\u00e8, ad esempio, il Presidente di una deputazione provinciale deve dare le dimissioni il giorno in cui sar\u00e0 nominato senatore di diritto, e non venti giorni dopo la pubblicazione della legge elettorale.<\/p><p>GULLO FAUSTO, <em>Relatore per la maggioranza.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GULLO FAUSTO, <em>Relatore per la maggioranza.<\/em> A me pare, signor Presidente, che l\u2019emendamento Bosco Lucarelli e l\u2019invito fatto dall\u2019onorevole Scoccimarro non si muovano sullo stesso piano.<\/p><p>La questione \u00e8 nei seguenti termini: la legge stabilisce dei motivi di ineleggibilit\u00e0, e tace per i senatori nominati di diritto. Che governo si deve fare, di fronte a costoro, della norma? Ora, \u00e8 discutibile se il silenzio porti alla conseguenza di cui parlava l\u2019onorevole La Rocca o se non porti invece alla conseguenza opposta. Nel silenzio della legge si pu\u00f2 accettare la proposta Bosco Lucarelli e considerare i casi di ineleggibilit\u00e0 come casi di incompatibilit\u00e0; ma se si vuole andare incontro alla proposta Scoccimarro, bisogna, secondo me, che la legge lo dica espressamente, ossia dica che per i senatori nominati di diritto i casi di ineleggibilit\u00e0 non solo non valgano come tali, ma non valgano nemmeno come casi di incompatibilit\u00e0. Io ricordo all\u2019onorevole La Rocca che l\u2019ineleggibilit\u00e0 gioca per entrambe le cariche. Egli ha fatto il caso del sindaco che sia nominato senatore di diritto, ma non ha fatto il caso inverso: il senatore nominato di diritto pu\u00f2 essere eletto sindaco?<\/p><p>Bisogna che ci sia una norma esplicita che regoli il caso, perch\u00e9 nel silenzio della legge non si sa quale sia la versione giusta: se quella avvisata dall\u2019onorevole Bosco Lucarelli o quella avvisata dall\u2019onorevole Scoccimarro. Io potrei anche essere del parere dell\u2019onorevole Scoccimarro, ma sostengo che bisogna dirlo esplicitamente.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Bosco Lucarelli, insiste nel suo emendamento?<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Insisto.<\/p><p>MAFFI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MAFFI. Voter\u00f2 contro la proposta Bosco Lucarelli, perch\u00e9 mi sembra fondata sopra una gravissima confusione. La ineleggibilit\u00e0 d\u00e0 come conseguenza immediata la incompatibilit\u00e0. \u00c8 evidente che chi non \u00e8 eletto non pu\u00f2 assolvere quella determinata funzione, e quindi c\u2019\u00e8 conflitto fra la sua carica di sindaco e la sua carica di senatore.<\/p><p>Ma, l\u2019Assemblea non ha ancora studiato la questione se, indipendentemente dall\u2019eleggibilit\u00e0, esista di fatto la incompatibilit\u00e0 fra le due funzioni. Questo problema non \u00e8 stato ancora affrontato, perch\u00e9 l\u2019onorevole Gullo prescinde dal fatto che la ineleggibilit\u00e0 pei candidati determini la incompatibilit\u00e0 di fatto e invece si limita a considerare la questione per ci\u00f2 che riguarda i senatori di diritto.<\/p><p>Noi dovremmo prima affrontare la questione se fra la carica di sindaco e la carica di senatore esista incompatibilit\u00e0. Bisogna decidere questo punto. Io sono di avviso che si pu\u00f2 essere sindaco di un grande centro e contemporaneamente senatore, e credo che tutti siano di questo parere.<\/p><p>Ora, ci si impunta sopra una proposta, per appoggiarla o per respingerla; ma c\u2019\u00e8 una questione di fatto che non \u00e8 stata vagliata abbastanza, e sulla quale la Commissione non si \u00e8 pronunciata. La Commissione dovrebbe dire se essa ritiene che tra la funzione di senatore e quella di sindaco (a parte la eleggibilit\u00e0) esista una incompatibilit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Micheli ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>MICHELI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>Io volevo ricordare semplicemente questo: che nella penultima seduta abbiamo discusso la questione della incompatibilit\u00e0 dei sindaci dei capoluoghi di provincia. Abbiamo, anzi, respinto una proposta dell\u2019onorevole Cosattini a questo riguardo. Fu allora che abbiamo deciso la questione che ora \u00e8 stata esposta dall\u2019onorevole Maffi; non possiamo quindi rientrarci ora indirettamente.<\/p><p>L\u2019onorevole Maffi forse non ricorda questo, ma ne abbiamo gi\u00e0 discusso. Io ho gi\u00e0 dichiarato le ragioni per le quali la Commissione manteneva il suo testo, l\u2019Assemblea ha approvato e su questo punto non ci pu\u00f2 essere dissenso.<\/p><p>Quello che ha detto l\u2019onorevole Maffi, va benissimo, per\u00f2 la parte seconda del suo intervento si riferisce ad un dato di fatto che non \u00e8 pi\u00f9 discutibile, in quanto l\u2019Assemblea ha gi\u00e0 stabilito \u2013 tanto per i deputati come per i senatori \u2013 questa incompatibilit\u00e0. (<em>Interruzione dell\u2019onorevole Maffi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Tanto \u00e8 vero che, precipuo argomento della discussione fu questo: che c\u2019era il termine per dimettersi dalla carica e poter diventare eleggibile. Questo \u00e8 stato il fulcro della discussione. Io mi richiamo ai colleghi che erano presenti.<\/p><p>MAFFI. Ma, se uno \u00e8 eletto senatore, \u00e8 stabilita la incompatibilit\u00e0 che egli sia poi sindaco?<\/p><p>MICHELI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>Sicuro, l\u2019abbiamo gi\u00e0 stabilito.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Maffi, debbo dare atto all\u2019onorevole Micheli della esattezza di quanto ha esposto, poich\u00e9 \u00e8 vero che l\u2019Assemblea ha respinto un emendamento Cosattini, con il quale si proponeva di fare eccezione alla norma di ineleggibilit\u00e0 dei sindaci gi\u00e0 stabilita dalla Camera dei deputati.<\/p><p>MICHELI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>Per i capoluoghi di provincia, s\u2019intende.<\/p><p>COSTANTINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COSTANTINI. La ineleggibilit\u00e0 ha un significato letterale che \u00e8 alla portata di tutti: significa che uno non pu\u00f2 essere eletto dal corpo elettorale. Incompatibilit\u00e0 ha un altro significato letterale, che \u00e8 del tutto diverso: significa che uno non pu\u00f2 coprire contemporaneamente due cariche, nel caso di deputato e sindaco. Ma, se uno non \u00e8 eletto senatore, perch\u00e9 lo \u00e8 di diritto, noi dovremmo stabilire la esistenza di una incompatibilit\u00e0, perch\u00e9 non possiamo riferirci alla ineleggibilit\u00e0, e lo dobbiamo dire nella legge. In questo caso spostiamo completamente la Sostanza del problema: non \u00e8 pi\u00f9 questione di ineleggibilit\u00e0, \u00e8 un problema di incompatibilit\u00e0 alla coesistenza delle due funzioni.<\/p><p>Questo avevo gi\u00e0 ritenuto di dire nel mio primo intervento; adesso mi permetto di invitarvi a meditare su questa situazione.<\/p><p>Non importa che si sia stabilito che i sindaci dei capoluoghi di Provincia non possono essere eletti deputati; non importa che si sia stabilito che i sindaci dei capoluoghi non possono essere eletti senatori: noi dobbiamo stabilire, cio\u00e8 determinare con una legge, che esiste una incompatibilit\u00e0 a ricoprire contemporaneamente la carica di senatore di diritto e quella di sindaco.<\/p><p>Su questi termini io porto il problema, perch\u00e9 fino adesso ho sentito girare sull\u2019incompatibilit\u00e0 e l\u2019ineleggibilit\u00e0 senza arrivare a capo di nulla. Ecco perch\u00e9 nel mio primo intervento avevo detto: vale proprio la pena, tenuto anche presente che i senatori di diritto sono stati nominati per una sola volta e non potranno esserlo pi\u00f9, perch\u00e9 vi si oppone la Costituzione, vale proprio la pena, dicevo, che perdiamo gran tempo per discutere se si possa essere senatori di diritto e sindaci di capoluogo di Provincia stabilendo un motivo di incompatibilit\u00e0 che, secondo me, non avrebbe una ragion d\u2019essere?<\/p><p>Questo l\u2019interrogativo che pongo ai colleghi che hanno proposto l\u2019emendamento in discussione.<\/p><p>GHIDINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GHIDINI. Mi limito ad esprimere una opinione strettamente personale. In verit\u00e0 io trovo esatta l\u2019osservazione fatta dall\u2019onorevole Ministro, che vi sarebbe una stonatura nel fatto che coloro che sono senatori di diritto potrebbero contemporaneamente essere sindaci, mentre invece quelli che sono eletti senatori dal popolo non potrebbero essere sindaci: realmente ci sarebbe nella stessa categoria dei senatori una disparit\u00e0 di trattamento che, in qualche modo, offende la nostra sensibilit\u00e0 intellettuale.<\/p><p>Per\u00f2 mi permetto di osservare che questa considerazione ha un valore pi\u00f9 formale che sostanziale.<\/p><p>L\u2019onorevole Cosattini aveva proposto un emendamento in forza del quale si sarebbe dovuto eliminare la ineleggibilit\u00e0 a senatore dei sindaci, ma l\u2019Assemblea nella sua maggioranza l\u2019ha respinto.<\/p><p>L\u2019osservazione che \u00e8 stata fatta poi, mi pare dall\u2019onorevole Fausto Gullo, che cio\u00e8 l\u2019ineleggibilit\u00e0 comprende anche l\u2019incompatibilit\u00e0, \u00e8 pure una verit\u00e0. Per\u00f2 in linea di stretto diritto, quante volte ci troviamo di fronte a limitazioni dei diritti dei cittadini, queste limitazioni devono risultare espressamente dalla legge. Quando la legge, invece, non la richiama in modo espresso non pu\u00f2 la stessa essere estesa a casi diversi.<\/p><p>In sostanza a seguito del rigetto dell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Cosattini, fu decisa la ineleggibilit\u00e0 ma non la incompatibilit\u00e0 che, pur essendovi compresa, \u00e8 pur sempre una cosa diversa. Aggiungo poi che non \u00e8 stata menomamente presa in considerazione la posizione particolarissima di coloro che sono senatori di diritto, n\u00e9 quando fu votato l\u2019articolo n\u00e9 quando fu discusso e respinto l\u2019emendamento Cosattini.<\/p><p>Noi quindi, attraverso questa, che non \u00e8 un\u2019interpretazione capziosa delle deliberazioni gi\u00e0 prese dall\u2019Assemblea, ma semplicemente in base al principio che le limitazioni nell\u2019esercizio dei diritti devono essere sempre espresse e mai presunte, possiamo deliberare che si possa fare un\u2019eccezione, anche, se occorre, mediante una disposizione transitoria, come chiedeva, mi pare, l\u2019onorevole Gullo.<\/p><p>Per conto mio dunque, poich\u00e9 ritengo che si possa, nell\u2019interesse del Paese, essere contemporaneamente senatore e sindaco, e non essendovi stata al riguardo una categorica preclusione da parte dell\u2019Assemblea, per questo motivo auspico e propongo che almeno per i senatori di diritto la incompatibilit\u00e0 non venga sancita.<\/p><p>MUSOTTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MUSOTTO. Onorevole Presidente, noi presentiamo un emendamento in conformit\u00e0 con quello che ha detto il collega Ghidini, al fine cio\u00e8 di far s\u00ec che le ragioni di incompatibilit\u00e0 sancite dalla legge non abbiano a funzionare nei confronti dei senatori di diritto.<\/p><p>PRESIDENTE. Va bene: restiamo in attesa della presentazione formale di questo emendamento.<\/p><p>L\u2019onorevole Patricolo ha proposto di premettere al testo dell\u2019emendamento Bosco Lucarelli:<\/p><p>\u00abLa carica di sindaco \u00e8 incompatibile con quella di senatore\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Patricolo ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>PATRICOLO. Ho ascoltato con molto interesse lo svolgimento di questo argomento, e sarei d\u2019accordo con l\u2019onorevole Bosco Lucarelli sul suo emendamento, se noi precisassimo con un comma precedente che l\u2019incompatibilit\u00e0 esiste per tutti i senatori, sia di diritto che eletti. Se noi ammettiamo questa incompatibilit\u00e0, allora possiamo accettare la proposta dell\u2019onorevole Bosco Lucarelli, che d\u00e0 un significato diverso all\u2019ineleggibilit\u00e0 per quanto riguarda i senatori di diritto.<\/p><p>Forse non avrei dovuto prendere la parola in quanto sindaco, ma desidero comunque precisare il mio pensiero. Anch\u2019io, da sindaco, ritengo che sia necessario chiarire nella legge questo concetto di incompatibilit\u00e0 che non esiste. Noi parliamo di ineleggibilit\u00e0, ma questa non impedisce che, dopo due mesi dall\u2019elezione a senatore, un ex-sindaco possa ripresentarsi. Quindi \u00e8 bene che la legge stabilisca tassativamente se esiste o meno questa incompatibilit\u00e0. Se esiste, deve esistere per gli uni e per gli altri, anche per i senatori di diritto. Se invece quest\u2019incompatibilit\u00e0 non esiste, allora l\u2019emendamento Bosco Lucarelli dovrebbe, secondo me, avere un\u2019altra dizione, e precisamente: \u00abPer i senatori di diritto non sono applicabili le norme relative all\u2019ineleggibilit\u00e0\u00bb. Perch\u00e9, se noi non chiariamo questo concetto, non possiamo introdurre nella legge un concetto nuovo, cio\u00e8 quello della incompatibilit\u00e0, che non ha precedenti nella legge per l\u2019elezione della Camera dei deputati.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 insisto sull\u2019inserzione di questo primo comma o subordinatamente, sulla modifica dell\u2019emendamento Bosco Lucarelli.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Assennato ha proposto il seguente testo:<\/p><p>\u00abLe cause di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0 stabilite per la elezione dei deputati non hanno valore per i senatori di diritto\u00bb. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>ASSENNATO. Mi pare che l\u2019intervento dell\u2019onorevole Scelba abbia indotto l\u2019onorevole Bosco Lucarelli a recedere da una posizione che egli stava preannunziando. Dopo aver chiarito il suo emendamento, essendo stato successivamente interpellato dall\u2019onorevole Maffi, avendo egli manifestato una certa perplessit\u00e0, sembrava quasi che egli dovesse ritirarlo; in sostanza l\u2019onorevole Bosco Lucarelli riconosceva l\u2019inesistenza di ogni testo che affermi la incompatibilit\u00e0 per un senatore di diritto di ricoprire la carica di sindaco, concludendo soltanto per la necessit\u00e0 di un chiarimento.<\/p><p>Questa era la posizione presa dall\u2019onorevole Bosco Lucarelli, quando, a tal punto, \u00e8 intervenuto di rincalzo il Ministro Scelba. Cosa ha detto il Ministro? In verit\u00e0 egli ha manifestato una sensibilit\u00e0 eccessiva, della quale bisogna dargli atto; ha avuto proprio una specie di scrupolo, quando ha detto: \u00abnon possiamo mandare al Senato due tipi diversi di senatori: gli uni che possono essere sindaci e gli altri che non lo possono\u00bb. Ma \u00e8 davvero straordinaria la sua sensibilit\u00e0, onorevole Scelba! E non si \u00e8 accorto lei \u2013 e tutti quanti, appartenendo al suo Gruppo, hanno votato questa norma \u2013 che provenendo da diverse fonti, necessariamente questi due tipi di senatori dovevano in qualche modo riflettere tale diversit\u00e0 d\u2019origine?<\/p><p>Non sono diversi quelli che entrano al Senato per nomina di diritto da quelli che vi entrano per mandato elettorale? Molte ragioni dovevano consigliare di non creare questa diversit\u00e0, ma tuttavia \u00e8 stata creata e nel Senato coesistono e stanno insieme tali due tipi di senatori perch\u00e9 ve li abbiamo mandati. E dal momento che \u00e8 stata riconosciuta questa diversit\u00e0 cos\u00ec fondamentale, non si capisce perch\u00e9 dallo stesso Gruppo del Ministro ora si affermi la impossibilit\u00e0 di far coesistere due tipi di senatori, differenziati soltanto da quella che \u00e8 la conseguenza della diversit\u00e0 prima affermata. Ci deve essere dunque qualche altra ragione, che la intelligenza o la malizia mia non riesce a percepire, ma che dev\u2019essere presente al Ministro ed al suo Gruppo.<\/p><p>Non dimentichiamo che qui si tratta di limitare i diritti della persona, e che pertanto \u00e8 indispensabile una norma che dica esplicitamente: il senatore di diritto non pu\u00f2 esercitare la funzioni di sindaco.<\/p><p>Nel testo non v\u2019\u00e8 nulla che affermi tale incompatibilit\u00e0 e pertanto dovremmo dichiararla oggi, ma il motivo non pu\u00f2 consistere nella pretesa diversit\u00e0 fra i due tipi di senatori: non pu\u00f2 essere, perch\u00e9 lei stesso, onorevole Ministro Scelba, ha preso l\u2019iniziativa di fare entrare nel Senato elementi che non provengano dalla fonte elettorale. N\u00e9 pu\u00f2 esistere incompatibilit\u00e0 funzionale fra il senatore di diritto e il sindaco: nessun atto amministrativo del sindaco che sia senatore di diritto riflette necessariamente, neppure in minima misura, la funzione senatoriale, e nessun atto di un senatore di diritto che sia candidato sindaco riflette necessariamente, neppure in minima misura, gli atti amministrativi del comune o del sindaco; anzi il corpo elettorale e il corpo degli amministrati ricevono maggior decoro dal fatto che il primo magistrato della citt\u00e0 ricopra anche la funzione di senatore di diritto.<\/p><p>Non v\u2019\u00e8 dunque ragione di procedere a questa decapitazione del diritto del cittadino, tanto pi\u00f9 che lo stesso onorevole Bosco Lucarelli si era gi\u00e0 dimostrato perplesso e aveva avvertito che nei testi finora approvati non era affatto dichiarata espressamente questa incompatibilit\u00e0.<\/p><p>Ora io credo che l\u2019Assemblea non possa stabilire questa incompatibilit\u00e0, senza prima convincersi che vi siano delle vere ragioni per dichiararla.<\/p><p>\u00c8 perci\u00f2 che io ritengo che il mio emendamento possa essere approvato.<\/p><p>PRESIDENTE. Se Ella, onorevole Assennato, limita il suo emendamento alle cause di incompatibilit\u00e0, ha ragione di essere, ma se intende estenderlo anche alle cause di ineleggibilit\u00e0, andrebbe contro le disposizioni gi\u00e0 approvate, per le quali l\u2019elezione di senatori di diritto \u00e8 sottoposta al verificarsi delle condizioni di eleggibilit\u00e0.<\/p><p>GULLO ROCCO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GULLO ROCCO. Questa seduta, che si annunciava come una seduta di ordinaria amministrazione, ha trovato invece un ostacolo nella discussione sorta un po\u2019 improvvisamente in questo momento. E poich\u00e9 siamo tutti d\u2019accordo che questo articolo non va inserito dopo l\u2019articolo 25 ma \u00e8 una norma transitoria in quanto riguarda una categoria di senatori di diritto che noi non avremo pi\u00f9 nella successiva legislatura, penso che non dobbiamo avere nessuna fretta e possiamo attendere almeno fino a domani per affrontare la questione, perch\u00e9 in questo momento potremmo rischiare di improvvisare.<\/p><p>Infatti \u00e8 accaduto che l\u2019onorevole Bosco Lucarelli, col suo emendamento, intendeva in fondo proporre un correttivo ed evitare che fosse adottata la medesima norma per i senatori di diritto, la norma della ineleggibilit\u00e0, che non aveva le stesse ragioni, che viceversa poteva avere ed ha per i senatori eletti.<\/p><p>Senonch\u00e9, strada facendo, qualcuno ha pensato che non solo fosse opportuno tradurre l\u2019incompatibilit\u00e0 in ineleggibilit\u00e0, ma che fosse addirittura bene eliminare l\u2019incompatibilit\u00e0; ed \u00e8 stata messa avanti la questione dei sindaci, questione che \u00e8 un po\u2019 diversa perch\u00e9 anche noi abbiamo votato ieri a favore dell\u2019emendamento Cosattini.<\/p><p>Per\u00f2, se non ho inteso male, mi sembra che l\u2019emendamento Assennato non riguardi soltanto i sindaci, ma riguardi tutte le altre categorie di incompatibilit\u00e0, e ve n\u2019\u00e8 qualcuna (come osserva l\u2019onorevole Martino) che \u00e8 addirittura in contrasto con la Costituzione, perch\u00e9 all\u2019articolo 122 della Costituzione abbiamo sancito casi specifici di incompatibilit\u00e0 fra le funzioni di deputato o di senatore e quelle di facente parte di un consiglio regionale.<\/p><p>Quindi, ad evitare che si facciano delle discussioni improvvisate, che si confonda fra ineleggibilit\u00e0 e incompatibilit\u00e0, e che possano sorgere dubbi, come ne sono sorti, perch\u00e9 da parte di qualcuno si pensava che non si fosse stabilita l\u2019incompatibilit\u00e0 oltre all\u2019ineleggibilit\u00e0 (mentre mi pare fuori dubbio che l\u2019ineleggibilit\u00e0 comprenda anche l\u2019incompatibilit\u00e0); ad evitare che non si ricordi da parte di qualcuno le ragioni per cui la maggioranza di quest\u2019Assemblea ha stabilito l\u2019ineleggibilit\u00e0, ne ricordo le pi\u00f9 importanti; primo che, attraverso la carica di sindaco o di consigliere regionale o altra carica, si possono esercitare influenze sugli elettori; l\u2019altra che riguarda l\u2019incompatibilit\u00e0: la difficolt\u00e0 di potere ben esercitare cumulativamente le funzioni delle due cariche.<\/p><p>Vi sono tante altre ragioni che non possiamo in questo momento aver presenti, cosicch\u00e9 rischieremmo, con una votazione improvvisata, di andare anche contro precise norme della Costituzione.<\/p><p>Concludo dunque affermando che, trattandosi di una norma di carattere transitorio che avrebbe dovuto esser presentata a titolo di emendamento o articolo aggiuntivo in altro momento, alla fine della discussione di questa legge (<em>Interruzioni al centro<\/em>), la gravit\u00e0 del pericolo di incorrere in improvvisazioni \u00e8 tale che sarebbe bene che la Commissione esaminasse anche stasera stessa la questione e riferisse con maggiore chiarezza, affinch\u00e9 tutti avessimo esattamente dinanzi la questione, a cominciare da me.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Gullo propone di rimandare a domani la decisione su questa questione.<\/p><p>Comunico intanto all\u2019Assemblea, prima di porre in votazione questa proposta, che gli onorevoli Musotto, Merighi, Pieri e Costantini hanno presentato la seguente proposta:<\/p><p>\u00abLe funzioni di sindaco di capoluogo di provincia e quella di senatore non sono incompatibili per i senatori di diritto\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Assennato ha facolt\u00e0 di dichiarare se, di fronte a questa proposta, insiste ancora nella sua.<\/p><p>ASSENNATO. Ritiro la mia proposta e aderisco a quella dell\u2019onorevole Musotto.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Pongo ora in votazione la proposta di rinvio formulata dall\u2019onorevole Gullo Rocco.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PICCIONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PICCIONI. Vorrei ricordare i precedenti della questione per vedere se si pu\u00f2 chiarire in maniera sufficiente il problema attuale andando incontro al desiderio espresso anche dall\u2019onorevole Gullo. Ora, il testo della Costituzione nelle disposizioni transitorie e finali quando parla della prima composizione del Senato della Repubblica ed accenna ai senatori di diritto dice espressamente che sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell\u2019Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che ecc.<\/p><p>Ora \u00e8 evidente che quando si indagher\u00e0, prima di emanare il decreto presidenziale per la nomina dei senatori di diritto, sorger\u00e0 la questione in ordine alla posizione di quei candidati senatori di diritto che ricoprono la carica di sindaco di capoluogo di provincia, di presidente della Deputazione provinciale o di deputato regionale, perch\u00e9 il testo che noi abbiamo gi\u00e0 approvato, l\u2019articolo 6, richiama per i senatori elettivi le incompatibilit\u00e0 gi\u00e0 fissate per i deputati in ordine alle cariche di sindaco, di presidente della Deputazione provinciale o di deputato regionale. Chi dovr\u00e0 emettere il decreto di nomina di un senatore di diritto, il primo quesito che si deve porre \u00e8 questo: se mi trovo di fronte a dei candidati che rivestono la carica di sindaco o di presidente della Deputazione provinciale o di deputato regionale, cosa faccio? Devo nominarli senatori di diritto se per disposizione di un articolo di legge costoro non sarebbero eleggibili se si presentassero alle elezioni a senatore? Di qui la necessit\u00e0, l\u2019opportunit\u00e0 della proposta dell\u2019onorevole Bosco Lucarelli; di qui la necessit\u00e0 di un chiarimento definitivo da parte dell\u2019Assemblea in questa sede.<\/p><p>Ora io domando: si pu\u00f2 sottilizzare quanto si vuole, ma sta di fatto che l\u2019ineleggibilit\u00e0 costituisce una condizione pi\u00f9 radicale nei confronti di coloro ai quali si deve applicare, cio\u00e8 costituisce un vizio in radice, insanabile per coloro che sono caduti nei casi di ineleggibilit\u00e0. Dichiarato che un sindaco di capoluogo di provincia \u00e8 ineleggibile, non v\u2019\u00e8 possibilit\u00e0 di sanare una situazione di questo genere. Se si presenta ed \u00e8 eletto, poich\u00e9 era ineleggibile, la sua elezione \u00e8 annullata definitivamente.<\/p><p>L\u2019incompatibilit\u00e0 non pone questo vizio in origine, in radice; pone soltanto l\u2019impossibilit\u00e0 di esercitare contemporaneamente le due funzioni, e come si risolve? Si risolve rinunciando all\u2019esercizio di una di queste funzioni con la propria iniziativa; cio\u00e8 basta che il soggetto dell\u2019incompatibilit\u00e0 dichiari di rinunciare ad una delle due funzioni incompatibile con l\u2019altra perch\u00e9 la cosa sia sanata ed il soggetto sia senz\u2019altro ammesso ad esercitare la sua funzione.<\/p><p>Ora, nel caso che ci riguarda, l\u2019ineleggibilit\u00e0 di senatori elettivi che cosa vuol dire? Vuol dire che non possono essere eletti e vuol dire conseguentemente una incompatibilit\u00e0 di funzioni perch\u00e9 (vi faccio l\u2019altro caso) altrimenti, se si riferisse solo alla condizione antecedente all\u2019elezione, il sindaco di una grande citt\u00e0 dimessosi potrebbe partecipare alle elezioni a senatore e appena eletto senatore potrebbe ripresentarsi per essere eletto di nuovo sindaco della stessa citt\u00e0. Questo non \u00e8 consentito. Non si pu\u00f2 concepire la sua ineleggibilit\u00e0 come una vacanza nell\u2019esercizio della sua funzione per il periodo elettorale, per poi riassumere anche l\u2019altra carica dopo che l\u2019elezione sia avvenuta. Il che, se questo non \u00e8, ed effettivamente non \u00e8, dimostra chiaramente come la ragione dell\u2019ineleggibilit\u00e0 non sia soltanto quella invocata dall\u2019onorevole La Rocca; vuol dire che v\u2019\u00e8 una diversa anche pi\u00f9 profonda ragione che incide nella possibilit\u00e0 di aggravare il contrasto d\u2019interesse pubblico che vi pu\u00f2 essere fra la carica pubblica ricoperta dal sindaco e quella che \u00e8 la funzione dello Stato nella quale il senatore o il deputato partecipi direttamente e attivamente. Questo spiega ancora di pi\u00f9 come nel concetto di ineleggibilit\u00e0 sia implicito il concetto d\u2019incompatibilit\u00e0; altrimenti, superato il momento elettorale, si potrebbe tornare senz\u2019altro ad esercitare le funzioni di sindaco o di presidente della deputazione provinciale, il che \u00e8 da escludere.<\/p><p>Ora, se questi princip\u00ee sono esatti, non \u00e8 possibile creare nello stesso testo legislativo una disarmonia giuridica di questa entit\u00e0, disarmonia giuridica che si esprimerebbe in termini concreti in questo modo: mentre i senatori eletti devono dimettersi dalla carica di sindaco per partecipare alla elezione, ed anche eletti non possono riassumere la funzione di sindaco, invece i senatori di diritto sarebbero mantenuti nell\u2019esercizio di una carica di questo genere. \u00c8 assolutamente impossibile che si consenta anche ai senatori eletti \u2013 una volta eletti \u2013 di riassumere le loro funzioni di sindaco o di presidente della Deputazione provinciale. Non \u00e8 possibile, perch\u00e9 i testi gi\u00e0 approvati, sia per quanto si riferisce alla Camera dei deputati che al Senato, lo vietano nella maniera pi\u00f9 esplicita. E poich\u00e9 due giorni fa, attraverso l\u2019emendamento Cosattini, vi \u00e8 stato un voto esplicito dell\u2019Assemblea che non ha accettato nemmeno un criterio restrittivo di questa ineleggibilit\u00e0, riducendo cio\u00e8 il fatto della ineleggibilit\u00e0 soltanto alla circostanza di essere sindaco del capoluogo del collegio in cui il candidato si presenta, evidentemente ci\u00f2 vuol dire che attraverso le deliberazioni gi\u00e0 prese l\u2019ineleggibilit\u00e0, e quindi l\u2019incompatibilit\u00e0, \u00e8 fissata in modo che non si pu\u00f2 derogare a tale principio facendo un trattamento di favore ai senatori di diritto. Non v\u2019\u00e8 alcun motivo n\u00e9 giuridico n\u00e9 morale per una deroga di questa entit\u00e0 e gravit\u00e0 a favore dei senatori di diritto. Non si pu\u00f2 dire in Senato: tu perch\u00e9 sei entrato come senatore di diritto fai il senatore e il sindaco; io che sono entrato elettivamente non posso fare il sindaco o il presidente della Deputazione provinciale, ma devo limitarmi a fare il senatore. Sarebbe una disarmonia giuridica \u2013 per non dir peggio \u2013 tale che l\u2019Assemblea Costituente mi pare non debba in alcun modo consacrare. Per queste ragioni dichiaro di votare a favore dell\u2019ordine del giorno Bosco Lucarelli.<\/p><p>ASSENNATO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ASSENNATO. Il ragionamento dell\u2019onorevole Piccioni posa sul criterio della incompatibilit\u00e0 sostanziale fra la funzione di senatore e quella di sindaco. Faccio rilevare che tale criterio \u00e8 errato, perch\u00e9 la legge consente apertamente il contemporaneo esercizio delle funzioni di sindaco e di senatore, limitandolo soltanto per i sindaci dei capoluoghi di provincia, il che significa che l\u2019incompatibilit\u00e0 dalla legge \u00e8 considerata soltanto quale ineleggibilit\u00e0 del sindaco a senatore per il timore che un tale candidato al Senato possa giovarsi della sua qualit\u00e0 di sindaco e influire cos\u00ec sul corso dell\u2019elezione.<\/p><p>PRESIDENTE. Rimangono tre emendamenti: dell\u2019onorevole Bosco Lucarelli, dell\u2019onorevole Musotto e dell\u2019onorevole Patricolo. Chiedo all\u2019onorevole Patricolo se aderisce all\u2019emendamento Bosco Lucarelli, dato che il suo consiste nella aggiunzione di una premessa implicitamente confermata dal testo dell\u2019onorevole Bosco Lucarelli, che chiede l\u2019estensione a questa legge del principio della ineleggibilit\u00e0 accolto dalla legge per la elezione dei deputati.<\/p><p>PATRICOLO. Il mio emendamento parla di incompatibilit\u00e0, non di ineleggibilit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Quando vi \u00e8 ineleggibilit\u00e0, non sorge il problema della incompatibilit\u00e0.<\/p><p>PATRICOLO. Un senatore pu\u00f2 essere eletto sindaco o no? Esiste incompatibilit\u00e0? Non conosco la norma che lo vieti. Se vogliamo fare questa affermazione, essa deve essere esplicita.<\/p><p>PRESIDENTE. La legge impedisce la elezione di un sindaco a senatore.<\/p><p>PATRICOLO. Ma la legge non impedisce a un senatore di diventare anche sindaco. Se vogliamo affermare una norma nuova, tassativa, facciamolo; ma oggi non esiste. Esiste l\u2019ineleggibilit\u00e0 del sindaco a senatore, ma non del senatore a sindaco. Per quanto io sia sindaco, ho presentato l\u2019emendamento appunto perch\u00e9 sia chiarita la situazione.<\/p><p>PRESIDENTE. La questione da lei posta non trova forse la sua sede opportuna in questa legge, perch\u00e9 in essa non si tratta delle condizioni di eleggibilit\u00e0 a sindaco. Quando rivedremo la legge comunale e provinciale, ella potr\u00e0 proporre la ineleggibilit\u00e0 del senatore a sindaco.<\/p><p>PATRICOLO. Nell\u2019emendamento Bosco Lucarelli si afferma il principio della ineleggibilit\u00e0. Io chiedo che in questo articolo si inserisca anche quello della incompatibilit\u00e0, e ci\u00f2 soprattutto allo scopo di ottenere che si dica chiaramente se esista o meno incompatibilit\u00e0 tra le due cariche.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Il mio emendamento comprende non soltanto i sindaci dei capoluoghi di Provincia ma anche i presidenti delle Deputazioni provinciali. Per i deputati regionali vi \u00e8 gi\u00e0 un divieto fatto dalla Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE. Siccome l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Bosco Lucarelli fa riferimento alle lettere <em>a<\/em>), <em>b<\/em>) e <em>c<\/em>) dell\u2019articolo 5 della legge per la elezione della Camera dei deputati, sar\u00e0 forse opportuno, prima di passare alla votazione, ricordare all\u2019Assemblea quali sono le categorie per le quali l\u2019onorevole Bosco Lucarelli chiede sia stabilita una incompatibilit\u00e0. Sono precisamente: i deputati e consiglieri regionali, i presidenti delle Deputazioni provinciali e i sindaci dei capoluoghi di provincia.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Ho votato a favore della proposta di sospensiva soprattutto perch\u00e9, nonostante abbia seguito con grande attenzione questa interessante discussione, non mi \u00e8 stato possibile rendermi esatto conto dell\u2019essenza della questione, dato che non ho avuto la ventura di ascoltare il testo preciso proposto dall\u2019onorevole Bosco Lucarelli. Vorrei pregare pertanto l\u2019onorevole Presidente di rileggere questo testo. Eventualmente chieder\u00f2 dopo la parola per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 un piacere per me, onorevole Martino, rileggere la proposta Bosco Lucarelli, ma a mia giustificazione mi permetto ricordarle che l\u2019ho test\u00e9 letta. Essa \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abPer i senatori di diritto i casi di ineleggibilit\u00e0 per pubblico ufficio previsti dalle lettere <em>a<\/em>), <em>b<\/em>) e <em>c<\/em>) dell\u2019articolo 5 della legge contenente norme per l\u2019elezione della Camera dei deputati sono considerati casi di incompatibilit\u00e0.<\/p><p>\u00abI detti senatori, precedentemente alla prima riunione del Senato, debbono dimettersi dall\u2019altro ufficio ricoperto\u00bb.<\/p><p>A questa proposta l\u2019onorevole Patricolo vorrebbe far precedere il comma:<\/p><p>\u00abLa carica di sindaco \u00e8 incompatibile con quella di senatore\u00bb.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Voter\u00f2 contro la proposta Bosco Lucarelli, perch\u00e9 \u00e8 contraria apertamente alla III disposizione transitoria e finale della Costituzione. Si pu\u00f2 discutere se le disposizioni transitorie e finali facciano parte del testo costituzionale dunque se \u00e8 possibile, con una legge, violarle, mentre evidentemente la violazione non \u00e8 possibile per il testo vero e proprio della Costituzione. Ma io ritengo che Costituzione sia tutto il testo, ivi comprese le disposizioni transitorie e finali. La III disposizione finale recita: \u00abPer la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell\u2019Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori\u00bb. E coloro i quali rientrano in quelle tali disposizioni della legge elettorale per la Camera (a, <em>b<\/em>,<em> c<\/em>) citate nell\u2019emendamento Bosco Lucarelli non posseggono i requisiti per essere eletti senatori. Noi abbiamo infatti gi\u00e0 stabilito che le medesime cause di ineleggibilit\u00e0 le quali valgono per la Camera dei deputati abbiano a valere anche per il Senato, Di modo che noi non possiamo oggi, dopo aver sancito nella Costituzione che coloro i quali non posseggono quei requisiti non possono essere eletti senatori di diritto, stabilire che essi lo possono. Penso che dobbiamo evitare la votazione sull\u2019emendamento Bosco Lucarelli o \u2013 qualora egli esistesse ancora ed esso venisse posto in votazione \u2013 votare contro questa proposta, che, secondo me, costituirebbe aperta violazione del testo costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Pongo anzitutto in votazione il comma proposto dall\u2019onorevole Patricolo:<\/p><p>\u00abLa carica di sindaco \u00e8 incompatibile con quella di senatore\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il primo comma dell\u2019emendamento Bosco Lucarelli, che rileggo:<\/p><p>\u00abPer i senatori di diritto, i casi di ineleggibilit\u00e0 per pubblico ufficio previsti dalle lettere <em>a<\/em>), <em>b<\/em>) e <em>c<\/em>) dell\u2019articolo 5 della legge contenente norme per la elezione della Camera dei deputati sono considerati casi di incompatibilit\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il secondo comma dell\u2019emendamento Bosco Lucarelli, che rileggo:<\/p><p>\u00abI detti senatori, precedentemente alla prima riunione del Senato, debbono dimettersi dall\u2019altro ufficio ricoperto\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora in discussione il seguente articolo 25<em>-ter<\/em> proposto dal Governo:<\/p><p>\u00abPer le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati \u00e8 autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall\u2019articolo 56 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ministro dell\u2019interno ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> In base all\u2019articolo 56 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, le aperture massime di credito a favore delle prefetture possono essere di lire 2.500.000. Ma per le elezioni le prefetture hanno bisogno di avere tempestivamente i fondi occorrenti; di qui la necessit\u00e0 di elevare questo limite, che sarebbe assolutamente insufficiente ai bisogni. Pertanto il Governo propone che per le imminenti elezioni sia elevato il limite di apertura di credito a favore delle prefetture.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>MICHELI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>La Commissione \u00e8 d\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l\u2019articolo 25-<em>ter<\/em> proposto dal Governo di cui ho dato test\u00e9 lettura.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il seguito della discussione \u00e8 rinviato alle ore 11 di domani.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se non ritenga rispondente a criteri di equit\u00e0 e di giustizia emanare un provvedimento legislativo, per il quale possano essere richiamati in servizio gli impiegati delle pubbliche amministrazioni, che furono dichiarati dimissionari di ufficio per non avere riassunto servizio dopo il 1\u00b0 giugno 1944 per circostanze indipendenti dalla loro volont\u00e0 o per altri giustificati motivi. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abColitto\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell\u2019agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se consti loro lo stato di viva agitazione suscitato fra i piccoli coltivatori diretti della montagna spoletina dalla notifica degli avvisi di pagamento per i contributi supplementari dell\u2019anno 1947 e per quelli principali del 1948; e se, tenuti presenti i modestissimi redditi di quelle zone appenniniche poverissime (per cui fu ritenuto necessario lo sgravio totale della imposta erariale) ed il fatto che allorch\u00e9 furono istituiti i contributi unificati la tassazione, in base alla legge 13 giugno 1942, veniva applicata secondo tabelle per ettaro e questa provvida legge fu abolita e sostituita con quella 21 agosto 1945, che di tale criterio non tiene conto, mentre nessun nuovo elemento era intervenuto a consigliarne l\u2019abolizione, non ritengano urgente e indispensabile \u2013 allo scopo di impedire il crescente esodo dei coltivatori dalle zone montagnose \u2013 di:<\/p><p>1\u00b0) abrogare la legge 21 agosto 1945, numero 576, e restituire vigore alla legge 13 giugno 1942, n. 1063;<\/p><p>2\u00b0) tener conto, nella imposizione dei tributi unificati, del genere di coltura dei terreni;<\/p><p>3\u00b0) assicurare ai lavoratori agricoli l\u2019assistenza medico-farmaceutica in pratica oggi inesistente;<\/p><p>4\u00b0) nominare un rappresentante degli agricoltori di montagna a far parte della Commissione incaricata della erogazione dei contributi al fine di un\u2019equa ripartizione delle provvidenze a favore dei lavoratori agricoli. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abSanti\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell\u2019agricoltura e delle foreste, per sapere in quale misura intenda provvedere alle impellenti necessit\u00e0 di manutenzione, completamento e integrazione delle sistemazioni montane in provincia di Udine, al duplice scopo:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) di impedire la rovina delle opere gi\u00e0 eseguite, la inutilizzazione dei lavori iniziati lo scorso anno, e la ulteriore rovina delle zone bisognose di pi\u00f9 urgente sistemazione;<\/li><li><em>b<\/em>) di venire incontro tempestivamente alla disoccupazione nella parte montana del Friuli, dove \u00e8 minima la proporzione dei lavori pubblici di prossima esecuzione, e dove la crisi del legname fa prevedere il licenziamento di un forte numero di lavoratori.<\/li><\/ol><p>\u00abS\u00ec fa presente, al riguardo, che l\u2019ufficio forestale di Udine ha gi\u00e0 un complesso di progetti approvati, ma non finanziati, per l\u2019importo di 54 milioni, ed ha in corso di ultimazione prossima un gruppo di progetti per altri 30 milioni; mentre a disposizione dell\u2019Ispettorato compartimentale di Venezia sono stati messi 100 milioni da ripartirsi fra le 8 provincie della montagna veneta, tridentina e goriziana.<\/p><p>\u00abSi ricorda che la montagna friulana ha subito depredazioni e devastazioni non comparabili a quelle di nessun\u2019altra parte delle Alpi nei due anni della lotta di liberazione; e che dopo il maggio 1945 fu obbligata a fornire in pochi mesi una quantit\u00e0 di legname pari alla normale produzione di un triennio; immiserita e spogliata, vede quindi ridotte di molto, e per un lungo periodo, le sue possibilit\u00e0 di produzione. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abGortani, Piemonte\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga giusto ed opportuno emanare anche per l\u2019anno 1948 un provvedimento che ristabilisca il contributo del 35 per cento, da parte dello Stato a favore di quei proprietari che hanno proceduto all\u2019impianto degli olivi, nonostante il perdurare della crisi olivicola. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abDi Gloria\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere le \u00abparticolari condizioni\u00bb dell\u2019esattoria di Messina, che lo hanno indotto \u00abin via del tutto eccezionale\u00bb a derogare dalle norme vigenti e consentire che la data di cessazione di appalto, per denuncia del contratto fatta dalla Soc. An. Gestioni Esattoriali, sia fissata al 31 febbraio 1948, anzich\u00e9, come legge, al 31 dicembre 1947; poich\u00e9 dipendenti dell\u2019esattoria e cittadini ravvisano in tale provvedimento del Ministero un atto di aperto favoritismo, specie dopo che in una riunione presso l\u2019Assessorato alle finanze del Governo regionale, presente l\u2019intendente di finanza di Messina, si dimostr\u00f2, con cifre alla mano, che con la gestione del delegato governativo si sarebbe eliminato il <em>deficit<\/em> annuale che si aggira sui 35 milioni. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abFiore\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga il caso di proporre un provvedimento col quale si estenda il disposto dell\u2019articolo 345 del testo unico della legge sull\u2019edilizia economica e popolare 28 aprile 1938, n. 1265 (che stabilisce che l\u2019Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) svolga la sua attivit\u00e0 nei Comuni capoluoghi di provincia, salvo casi eccezionali, ivi previsti, ai Comuni pi\u00f9 popolosi non capoluoghi di provincia, e particolarmente a quelli per i quali, per gli eventi bellici, maggiormente difettano gli alloggi.<\/p><p>\u00abAlcune di queste citt\u00e0 sono di parecchie volte pi\u00f9 importanti di alcuni capoluoghi di provincia e trovansi in particolari condizioni di disagio dal punto di vista demografico ed economico. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abClerici\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della difesa e del tesoro, per sapere se non ritengano giusto ed equo, al fine di eliminare immeritate sperequazioni e differenziazioni, estendere il trattamento economico previsto e regolato dalla legge sullo sfollamento del 13 maggio 1947, n. 500, anche a tutti i sottufficiali collocati a riposo nel periodo intercorso tra la pubblicazione della predetta legge (10 giugno 1947) e la data del primo sfollamento (30 novembre 1947). (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abGuerrieri Filippo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Le interrogazioni test\u00e9 lette saranno trasmesse ai Ministri competenti, per la risposta scritta.<\/p><p>La seduta termina alle 19.20.<\/p><p>Ordine del giorno per le sedute di domani.<\/p><p>Alle ore 11 e alle 16:<\/p><p><em>Seguito della discussione del disegno di legge:<\/em><\/p><p>Norme per l\u2019elezione del Senato della Repubblica. (61).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCCLVIII. SEDUTA DI GIOVED\u00cc 22 GENNAIO 1948 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI INDICE In morte di Ermanno Wolff-Ferrari: Ponti Tonello Presidente Disegno di legge (Seguito della discussione): Norme per l\u2019elezione del Senato della Repubblica (61). 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