{"id":2503,"date":"2023-09-17T21:34:54","date_gmt":"2023-09-17T19:34:54","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2503"},"modified":"2023-10-21T00:50:49","modified_gmt":"2023-10-20T22:50:49","slug":"venerdi-16-gennaio-1948","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2503","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 16 GENNAIO 1948"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2503\" class=\"elementor elementor-2503\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0b7ac99 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"0b7ac99\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-8f231f0\" data-id=\"8f231f0\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-179c132 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"179c132\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19480116_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2734f57 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2734f57\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCCLII.<\/p><p>SEDUTA DI VENERD\u00cc 16 GENNAIO 1948<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Commemorazione:<\/strong><\/p><p>Cimenti<\/p><p><strong>Congedo:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Comunicazioni del Presidente:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Disegno di legge<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Disposizioni sulla stampa (15).<\/p><p>Presidente<\/p><p>Cimenti<\/p><p>Moro<\/p><p>Villabruna<\/p><p>Bettiol<\/p><p>Schiavetti<\/p><p>Cevolotto, <em>Relatore<\/em><\/p><p>Andreotti, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio<\/em><\/p><p>Gullo Fausto<\/p><p>Togliatti<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Manzini<\/p><p>Molinelli<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Russo Perez<\/p><p>Scoccimarro<\/p><p>Targetti<\/p><p>Treves<\/p><p><strong>Votazione nominale:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della seduta precedente.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Commemorazione.<\/p><p>CIMENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIMENTI. Onorevole Presidente, l\u2019altro ieri si \u00e8 levato in questa Aula alto e solenne il grido di dolore e di protesta per il barbaro, inumano e premeditato eccidio di Mogadiscio.<\/p><p>Dico premeditato, perch\u00e9 il nome della grande maggioranza delle vittime (che io mi auguro possa esser limitato al numero riportato dai giornali, ma che sembra esser di molto superiore) era gi\u00e0 designato, con scritte e con manifesti, all\u2019ira dei massacratori.<\/p><p>Fra i caduti, il pi\u00f9 rappresentativo per lo spirito di italianit\u00e0, congiunto ad un amore del tutto particolare per la terra che da oltre un ventennio lo ospitava, figura Ivo Balsimelli, notaio e cancelliere del Tribunale di Mogadiscio, segretario della Democrazia cristiana di Mogadiscio e direttore del giornale <em>Il Popolo<\/em>, che lui stesso aveva fondato.<\/p><p>Non intendo commemorare il democratico cristiano, bens\u00ec l\u2019uomo di profondi sentimenti democratici, che alla causa dell\u2019antifascismo aveva dato tutta la sua opera, mettendo pi\u00f9 volte a repentaglio, nel lontano 1921, la incolumit\u00e0 della sua stessa esistenza.<\/p><p>Legato a lui da fraterni vincoli di affetto, scaturiti dalle comuni lotte e sofferenze, ricordo di essere, per ben due volte, nel 1921 sfuggito con lui da pericoli, che potevano essere anche mortali, durante le distruzioni operate dalle squadre di azione agli uffici ed alla tipografia di Palazzo Filodrammatici a Treviso.<\/p><p>Ora \u2013 quasi a coronamento di tutta una vita spesa per la fede, per il popolo nelle opere sociali e assistenziali, per la Patria \u2013 egli \u00e8 caduto mentre sosteneva i buoni diritti dell\u2019Italia nella nostra colonia.<\/p><p>Ho sentito il dovere di ricordarlo in quest\u2019Aula, pregando gli onorevoli colleghi di associarsi alle espressioni di cordoglio che intendo inviare alla sua degnissima consorte (forse a quest\u2019ora rinchiusa in un campo di concentramento), ai suoi figlioli, fortunatamente da lei lontani, perch\u00e9 del padre avrebbero potuto subire la stessa sorte, ed al fratello Carlo, perseguitato politico, gi\u00e0 tre volte Capitano reggente della Repubblica di San Marino. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedo.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il deputato Valiani.<\/p><p>(<em>\u00c8 concesso<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Comunicazioni del Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che, avendo gli onorevoli Avanzini e Costa rassegnato le dimissioni da componenti della Commissione speciale per il disegno di legge sulla elezione del Senato della Repubblica, ho chiamato a sostituirli gli onorevoli Bovetti e Carpano Maglioli.<\/p><p>Comunico, inoltre, che l\u2019onorevole Mazza, il quale faceva parte del Gruppo parlamentare misto, si \u00e8 iscritto a quello della Democrazia cristiana.<\/p><p>Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sulla stampa. (15).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sulla stampa. (15).<\/p><p>Ricordo che dobbiamo ora esaminare l\u2019articolo 21 nel testo della Commissione che riprende il contenuto dell\u2019articolo 26 del testo governativo, soppresso nel testo della Commissione e del quale l\u2019onorevole Cimenti chiede il ripristino. L\u2019articolo 26 \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abAi fini dell\u2019applicazione degli articoli 528 e 529 del Codice penale, per le pubblicazioni destinate all\u2019infanzia o all\u2019adolescenza si ha riguardo in modo particolare alla sensibilit\u00e0 propria dei fanciulli e degli adolescenti\u00bb.<\/p><p>Possiamo congiuntamente esaminare i due testi o riassumerli cos\u00ec come la Commissione propone, oppure dare un altro rilievo con una formulazione contenuta nell\u2019antico articolo 26. Ci\u00f2 decider\u00e0 l\u2019Assemblea.<\/p><p>Si dia lettura dell\u2019articolo 21 nel testo della Commissione.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab<em>Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante.<\/em><\/p><p>\u00abLe disposizioni dell\u2019articolo 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati periodici prevalentemente rivolti a descrivere od illustrare con particolari impressionanti o raccapriccianti avvenimenti realmente verificatisi od anche soltanto immaginari, in modo da turbare il comune sentimento della morale o l\u2019ordine familiare o da provocare il diffondersi di manifestazioni suicide o delittuose.<\/p><p>\u00abLe pene degli articoli 528 e 529 del Codice penale sono aggravate nel caso di pubblicazioni che non abbiano riguardo alla sensibilit\u00e0 propria dei fanciulli e degli adolescenti\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Moro e Domined\u00f2 hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLe disposizioni dell\u2019articolo 528 del Codice penale si applicano altres\u00ec nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari e siano pertanto idonei a turbare il comune sentimento della morale o l\u2019ordine familiare od a provocare il diffondersi di omicidi o delitti.<\/p><p>\u00abLe disposizioni dell\u2019articolo 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai minori degli anni diciotto, quando per la sensibilit\u00e0 propria dei fanciulli e degli adolescenti siano comunque idonee ad offendere il loro sentimento morale o costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate\u00bb.<\/p><p>CIMENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIMENTI. Io avevo chiesto il ripristino dell\u2019articolo 26 che in questo caso dovrebbe avere la numerazione 26-<em>bis<\/em>.<\/p><p>PRESIDENTE. La numerazione \u00e8 semplicemente un problema di coordinamento. Mi pareva di aver fatto un piccolo preambolo abbastanza chiaro, che cio\u00e8 noi esamineremo insieme i testi degli articoli 26 e 21.<\/p><p>L\u2019articolo 21, d\u2019altra parte, nella sua seconda parte, riprende integralmente il testo dell\u2019antico articolo 26, e pertanto la sua richiesta era gi\u00e0 stata esaurita in precedenza.<\/p><p>CIMENTI. Ho presentato anche un emendamento all\u2019articolo 21.<\/p><p>PRESIDENTE. Tutta la sua proposta si risolve nel ritornare a scindere la materia. Di ci\u00f2 si potr\u00e0 parlare dopo. L\u2019importante \u00e8 la sostanza; che poi si abbiano due articoli separati o un articolo solo, \u00e8 questione di rilevanza secondaria.<\/p><p>L\u2019onorevole Moro ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>MORO. Le modificazioni da me proposte all\u2019articolo 21 si limitano ad alcuni punti, restando invariata l\u2019intonazione generale dell\u2019articolo. Ora dovrei appunto chiarire brevemente la ragione delle modificazioni da me proposte.<\/p><p>Innanzi tutto, per la prima parte dell\u2019articolo 21, io propongo che si parli non di stampati periodici, come \u00e8 detto nel testo della Commissione, ma di stampati senz\u2019altro, comprendendo cos\u00ec nell\u2019incriminazione che si compie con l\u2019articolo 21 non soltanto gli stampati periodici, ma anche quelli non periodici, i quali, dal punto di vista della tutela della moralit\u00e0, che noi abbiamo di mira, possono essere pi\u00f9 pericolosi che gli stessi stampati periodici. Faccio notare ai colleghi che, se restasse l\u2019indicazione limitativa contenuta nell\u2019articolo 21, evidentemente sarebbe facile eludere questa norma, stampando numeri unici, supplementi o altri simili, sottraendo cos\u00ec una rilevantissima materia alla giusta incriminazione dell\u2019articolo 21.<\/p><p>Inoltre io propongo si sopprima la parola \u00abprevalentemente\u00bb che \u00e8 stata introdotta nel testo della Commissione, modificando con ci\u00f2 il testo del Governo. Ci\u00f2 vuol dire che gli stampati, per incorrere nell\u2019incriminazione di cui all\u2019articolo 21, devono essere prevalentemente rivolti a descrivere o illustrare con particolari impressionanti o raccapriccianti, ecc. e cio\u00e8 che essi devono con continuit\u00e0 essere rivolti a questo fine? Allora evidentemente la norma diventa inapplicabile, perch\u00e9 bisogna rifare la storia di quella pubblicazione, per vedere se essa \u00e8 continuamente diretta, e quindi prevalentemente diretta allo scopo di destare quelle ripercussioni morali che vogliamo evitare.<\/p><p>Se poi con l\u2019espressione \u00abprevalentemente\u00bb non si volesse considerare il complesso della pubblicazione, ma un solo numero, per limitare l\u2019incriminazione ai casi nei quali esso, nella sua prevalenza abbia effetto impressionante e raccapricciante secondo l\u2019indicazione dell\u2019articolo, evidentemente renderemmo anche in questo modo la norma praticamente inapplicabile e verremmo a dire che non possa essere commesso reato di oscenit\u00e0 ai sensi di questo articolo, se non in quanto esso si manifesti con una consistenza che sia, dal punto di vista materiale nella pubblicazione, di carattere prevalente.<\/p><p>Propongo un\u2019altra modificazione: e cio\u00e8 nell\u2019ultima parte del primo comma dell\u2019articolo 21, chiedo che si dica che gli stampati costituenti reato ai sensi di questo articolo siano quelli idonei a turbare il comune sentimento della moralit\u00e0 o l\u2019ordine familiare, ecc. Domando cio\u00e8 che questa incriminazione abbia carattere di reato di pericolo. Non occorre perci\u00f2, a mio parere, che, secondo gli accertamenti del giudice, si sia verificato il turbamento del comune sentimento della morale o dell\u2019ordine familiare: si richiede soltanto che nella valutazione del giudice questi stampati siano in astratto idonei a turbare questi beni giuridici. Non si richiede che il bene giuridico della moralit\u00e0 sia in atto turbato, ma si richiede soltanto che vi sia idoneit\u00e0 generica a turbare questi beni giuridici di importanza fondamentale.<\/p><p>Un\u2019altra variante di forma \u00e8 nell\u2019ultima parte del primo comma dove, invece di dire \u00abmanifestazioni suicide o delittuose\u00bb, domando, per una ragione estetica, che si dica \u00abil diffondersi dei suicidi o delitti\u00bb.<\/p><p>La seconda parte da me proposta all\u2019articolo 21 intende dare una qualche correzione tecnica alla seconda parte dell\u2019articolo 21, cos\u00ec come fu prospettata dalla Commissione, obbedendo ad una nobile ispirazione della quale si era fatta portatrice la collega signora Merlin. La norma originaria contenuta nell\u2019articolo 26 del testo governativo, poi soppressa, era questa: dare una norma di carattere interpretativo, cio\u00e8 indicare in quali casi si possa considerare verificato il reato di pubblicazione oscena, avuto riguardo alla particolare sensibilit\u00e0 dell\u2019infanzia e della giovent\u00f9. Questa finalit\u00e0 interpretativa sembr\u00f2 alla Commissione malamente espressa nell\u2019articolo 26; ed \u00e8 per questo che essa accedette alla formulazione contenuta nell\u2019ultima parte dell\u2019articolo 21, la quale per\u00f2 volle raggiungere un altro obiettivo: non dare soltanto una norma interpretativa del reato di pubblicazione oscena, ma aggravare la pena tutte le volte che fosse in giuoco la moralit\u00e0 dell\u2019infanzia e della giovent\u00f9. Mi sembra che entrambe le finalit\u00e0 debbano essere realizzate ed \u00e8 per questo che mi sono permesso di formulare una norma che io ritengo pi\u00f9 chiara e tecnicamente pi\u00f9 corretta, Io cito la disposizione dell\u2019articolo 528, perch\u00e9 \u00e8 il solo che contenga disposizioni incriminatrici. Inoltre affermo che esse sono applicabili, quante volte possa riscontrarsi una oscenit\u00e0 consistente nel turbamento della coscienza dei fanciulli e dei giovinetti in vista della sensibilit\u00e0 propria di essi. Cio\u00e8 si domanda al giudice, nel fare l\u2019accertamento del reato di pubblicazione oscena, che tenga conto che vi \u00e8 una sensibilit\u00e0 particolarmente viva e, in alcuni casi, morbosamente viva, tanto che nei confronti di essa si verifica il caso di pubblicazione oscena.<\/p><p>Pertanto io dico: \u00abquando per la sensibilit\u00e0 propria dei fanciulli e degli adolescenti gli stampati siano comunque (ed intendo chiarire che si tratta di una norma interpretativa, la quale vuole allargare la portata della disposizione dell\u2019articolo 528) idonee ad offendere (reato quindi di pericolo) il loro sentimento morale e costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto ed al suicidio\u00bb. \u00abLe pene \u2013 aggiungo \u2013 in tali casi sono aumentate\u00bb. Cos\u00ec si d\u00e0 una norma interpretativa e si dispone insieme un aumento di pena, per realizzare una pi\u00f9 sicura tutela della moralit\u00e0, cos\u00ec gravemente minacciata, della nostra giovent\u00f9. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Cimenti ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019articolo 21 (testo della Commissione) col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abGli stampati che descrivono o illustrano, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti \u2013 reali od immaginari \u2013 che turbino il comune sentimento della morale e dell\u2019ordine familiare, oppure che diffondano manifestazioni suicide o delittuose, costituiscono reato ai sensi dell\u2019articolo 528 del Codice penale\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Ripristinare l\u2019articolo 26 del progetto governativo, aggiungendo dopo le parole:<\/em> alla sensibilit\u00e0, <em>le seguenti:<\/em> impressionabilit\u00e0 e suggestione che le medesime possono suscitare nell\u2019animo dei fanciulli e degli adolescenti\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>CIMENTI. Anch\u2019io propongo la soppressione della parola \u00abprevalentemente\u00bb.<\/p><p>Non sono giornalista e tanto meno proprietario di giornale; non sono neppure giurista e forse la presenza di tanti giuristi in quest\u2019Aula mi mette in molta soggezione; per\u00f2 sono padre di famiglia, onorevoli colleghi, e sono profondamente preoccupato della sanit\u00e0 fisica e della sanit\u00e0 morale non soltanto dei miei figli, perch\u00e9 io sento in questo momento la responsabilit\u00e0 di seicentomila padri di famiglia, che rappresentano oltre 5 milioni e mezzo di figliuoli.<\/p><p>Per questa ragione noi siamo profondamente preoccupati, dato che l\u2019aria stessa che respiriamo, mentre contiene da una parte i germi di quella triste malattia, che \u00e8 la tubercolosi fisica, dall\u2019altra contiene, in una forma spaventosa, i germi di una tubercolosi morale.<\/p><p>Chiedo, quindi, agli onorevoli colleghi di tutti i settori, di voler condividere la preoccupazione, che noi genitori sentiamo, per quel senso di responsabilit\u00e0, che \u00e8 innato nell\u2019avere figliuoli, e di volere accettare l\u2019emendamento proposto, cos\u00ec bene illustrato pure dall\u2019onorevole Moro; e non soltanto per le ragioni da lui cos\u00ec bene espresse, ma per quelle che ora mi permetto di aggiungere.<\/p><p>Scopo della legge \u00e8 anzitutto quello di non creare dubbi di interpretazione e di applicazione. L\u2019avverbio \u00abprevalentemente\u00bb si presterebbe magnificamente a diverse interpretazioni ed a diverse valutazioni.<\/p><p>La sussistenza del reato non pu\u00f2 essere esclusa semplicemente perch\u00e9 alcuni articoli o pubblicazioni sul medesimo stampato vengono associati a quanto costituirebbe per s\u00e9 oggetto di reato. La pubblicazione di uno stampato, che, secondo l\u2019intendimento dell\u2019editore, non \u00e8 diretta prevalentemente a iscrivere l\u2019oggetto del reato, cui si riferisce l\u2019articolo 21, ma contiene anche l\u2019oggetto del reato, \u00e8 maggiormente pericolosa agli effetti di una buona diffusione, data la buona fede dei lettori, i quali sapendo che la pubblicazione non \u00e8 tutta immorale, ma che soltanto qualche volta contiene degli articoli immorali, ne consentono pi\u00f9 facilmente la lettura ai propri figli.<\/p><p>Anche per questa ragione noi chiediamo la soppressione dell\u2019avverbio \u00abprevalentemente\u00bb dal testo della Commissione.<\/p><p>Poich\u00e9 ho presentato anche l\u2019altra proposta, intesa ad ottenere che il secondo capoverso dell\u2019articolo 21 sia restituito alla articolazione a s\u00e9 stante, come precedentemente esisteva nel testo governativo, debbo insistere affinch\u00e9 si ritorni allo smembramento dell\u2019articolo come proposto nel testo governativo. Sono qui a dare testimonianza alla collega onorevole Merlin, la quale in sede di Commissione dei Settantacinque ha voluto spendere una parola in difesa della moralit\u00e0 della stampa e quindi trovo un suffragio alla mia richiesta, che oltre alla frase: \u00abla sensibilit\u00e0 propria dei fanciulli\u00bb si aggiunga anche: \u00abla impressionabilit\u00e0 e la suggestione dei fanciulli e degli adolescenti\u00bb. Noi non possiamo fermarci soltanto alla sensibilit\u00e0, che \u00e8 una cosa soggettiva nell\u2019animo dei giovani, sviluppata in modo pi\u00f9 o meno forte a secondo del loro carattere, quando la visione di pubblicazioni immorali nelle edicole, nei manifesti e nei quadri murali pu\u00f2 creare il fermento che \u00e8 determinato dalla impressione visiva. Per questo, caldeggio non soltanto il ritorno ad una articolazione separata, che sia conseguente all\u2019articolo 26 proposto dal Governo, ma chiedo che sia aggiunta alla frase: \u00abla sensibilit\u00e0 propria dei fanciulli\u00bb, la frase: \u00abla impressionabilit\u00e0 e la suggestione dei fanciulli e degli adolescenti\u00bb. Non credo che su questo delicato argomento, di cui sento, per la mia posizione, la profonda responsabilit\u00e0, trover\u00f2 il contrasto da parte degli onorevoli colleghi. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Crispo, Villabruna e Candela hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere tutte le parole successive all\u2019aggettivo:<\/em> immaginari\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Villabruna ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>VILLABRUNA. Lo conservo, rinunciando a svolgerlo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Bettiol ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Alle parole:<\/em> in modo da turbare, <em>sostituire le altre:<\/em> in modo da poter provocare\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BETTIOL. Mi pare di averlo gi\u00e0 svolto nel mio intervento dell\u2019altro giorno, nel senso che ritengo opportuno prospettare la possibilit\u00e0 di trasformare questo reato, da reato di danno, in reato di pericolo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Schiavetti ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il comma seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLe medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici che comunque si rendano ripetutamente responsabili delle descrizioni o illustrazioni di cui nel comma precedente, nonch\u00e9 ai giornali e periodici destinati all\u2019infanzia, nei quali la descrizione o l\u2019illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>SCHIAVETTI. L\u2019articolo 21 e gli emendamenti aggiuntivi che sono stati proposti, tendono a sostituire gli articoli 26 e 27 del progetto governativo, nei quali era contemplato un duplice caso: il caso della cronaca, che noi chiamiamo raccapricciante, ed il caso delle pubblicazioni che possono offendere e turbare lo sviluppo spirituale dell\u2019animo infantile.<\/p><p>Ora, mi pare che per questi due generi di reato sia necessario l\u2019elemento della continuit\u00e0, perch\u00e9 se noi crediamo di poter incriminare una pubblicazione una volta tanto, perch\u00e9 desta del raccapriccio, o perch\u00e9 sembra atta a turbare lo sviluppo spirituale dei ragazzi, noi chiediamo troppo e sar\u00e0 molto difficile che un giudice arrivi a conclusioni positive. L\u2019elemento della continuit\u00e0, nelle pubblicazioni che tendono a sviluppare certi sentimenti e che offrono certi pericoli, mi sembra necessario ed indispensabile. \u00c8 per questo che io ho proposto un semplice emendamento aggiuntivo all\u2019articolo 21 formulato dalla Commissione, articolo in cui gi\u00e0 si parlava di \u00abstampati periodici prevalentemente rivolti, ecc.\u00bb. Ci \u00e8 stato fatto noto da alcuni colleghi giornalisti che l\u2019articolo 21 della Commissione colpirebbe in sostanza soltanto le pubblicazioni dirette per loro natura alla illustrazione dei fatti di cronaca delittuosa, pubblicazioni che sono deplorevoli e traggono la loro sola giustificazione dal desiderio del guadagno, senza nessuna preoccupazione del male sociale e spirituale che esse compiono.<\/p><p>Vi sono per\u00f2 altre pubblicazioni in cui si verifica l\u2019eccesso lamentato: sono quelle inserite nella cronaca dei giornali quotidiani. Orbene, anche questi eccessi, a mio parere, devono essere colpiti; ma perch\u00e9 siano efficacemente e concretamente colpiti \u00e8 necessario che vi sia l\u2019elemento della continuit\u00e0, cio\u00e8 l\u2019abitudine, a cui ho gi\u00e0 accennato, cos\u00ec che il giudice possa dare il proprio responso non su una semplice infrazione, ma su una serie di infrazioni che attesti il deliberato proposito, da parte del colpevole, di dedicarsi a descrizioni e ad illustrazioni di carattere pericoloso, dal punto di vista sociale e dal punto di vista educativo.<\/p><p>Finalmente, nella seconda parte del mio emendamento faccio allusione ad un genere particolare di reato. Forse, non si potrebbe nemmeno chiamarlo reato, perch\u00e9 ho parlato dell\u2019illustrazione di vicende poliziesche e di avventure. Voi sapete che c\u2019\u00e8 tutta una letteratura per i ragazzi, una specie di letteratura gialla infantile, che in questi ultimi tempi \u00e8 diventata altrettanto pericolosa quanto la stampa oscena. Essa \u00e8 difficilmente identificabile, ma produce dei guasti morali non meno importanti di quelli che produce la letteratura oscena. Questa letteratura si basa sull\u2019eroico e sull\u2019avventuroso, la cui esigenza \u00e8 un elemento fondamentale dell\u2019animo di tutti i ragazzi. Ma invece di portare i giovani in quell\u2019ingenuo mondo dell\u2019avventura, che noi abbiamo trovato durante la nostra adolescenza nei romanzi di Verne e di Salgari, questa letteratura porta i giovani in un mondo di delitti e di criminalit\u00e0, la cui descrizione ed illustrazione sviluppano i peggiori sentimenti antisociali: sentimenti di violenza e di crudelt\u00e0 nell\u2019animo dei ragazzi.<\/p><p>Questo si ricollega un po\u2019 all\u2019educazione guerriera che era caratteristica del fascismo. Il fascismo non si preoccupava molto di questo, perch\u00e9 pensava che l\u2019esaltazione delle forze istintive nell\u2019animo dei giovani potesse servire domani a creare combattenti e soldati. Noi abbiamo, del coraggio militare dei cittadini, un\u2019idea del tutto diversa. L\u2019esperienza ci dice che per esser buoni soldati, non \u00e8 affatto necessario avvelenarsi, da ragazzi, con questa letteratura criminale, ma che buoni soldati diventano pi\u00f9 facilmente i cittadini che hanno tratto dalle loro letture giovanili, l\u2019esaltazione delle virt\u00f9 e dei valori morali che sono al fondamento dei sacrifici che, nel momento decisivo della propria storia, la Patria chiede a tutti i cittadini.<\/p><p>Io devo ricordare, ad esempio, che in Russia c\u2019\u00e8 una letteratura infantile la quale ha saputo risolvere benissimo questa necessit\u00e0 di far leva sul sentimento dell\u2019eroico e dell\u2019avventuroso che \u00e8 proprio dei ragazzi. Io non sono molto versato nella letteratura russa, ma per quello che ho letto della letteratura infantile di quel paese, posso dire che i russi hanno risolto brillantemente questo problema. Infatti tutte le avventure che sono descritte nei libri che la Russia dedica all\u2019educazione della propria giovent\u00f9, si basano sulla devozione alla collettivit\u00e0 e sul sacrificio che si deve compiere, da parte dei giovani, piccoli contadini e operai, per la salvezza dei villaggi, per la salvezza del corpo sociale, per correre in aiuto delle persone minacciate.<\/p><p>Quello nostro attuale \u00e8 invece l\u2019ingiusto sfruttamento di questo sentimento dell\u2019avventuroso e dell\u2019eroico. Noi dobbiamo reagire contro questo sfruttamento. Ed \u00e8 appunto a questo che tende il mio emendamento. Non vorrei che per perseguire il reato di oscenit\u00e0 o quello della cronaca raccapricciante perdessimo di vista la necessit\u00e0 di porre un freno a questa letteratura per ragazzi, che \u00e8 tanto perniciosa e pericolosa per la sanit\u00e0 morale del nostro Paese.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Cevolotto ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Onorevoli colleghi, l\u2019articolo 26 del testo governativo diceva: \u00abAi fini dell\u2019applicazione degli articoli 528-529 del codice penale per le pubblicazioni destinate all\u2019infanzia e all\u2019adolescenza si ha riguardo in modo particolare alla sensibilit\u00e0 propria dei fanciulli e degli adolescenti\u00bb.<\/p><p>Niente in contrario da parte della Commissione al concetto qui espresso, ma \u00e8 sembrato alla Commissione che questa norma fosse imprecisa, avesse un significato non chiaro. Perci\u00f2 noi l\u2019abbiamo trasfusa in un capoverso dell\u2019articolo 21, che, in fondo, \u00e8 pi\u00f9 severo del testo governativo, in quanto qui si dice che: \u00able pene degli articoli 528-529 del codice penale sono aggravate\u00bb. Noi chiediamo un aggravamento di pena per tutte le pubblicazioni, di qualunque genere, che non abbiano riguardo alla sensibilit\u00e0 dei fanciulli e degli adolescenti. Sembrava alla Commissione di avere portato un perfezionamento, proprio nel senso voluto dai pro-ponenti, al testo governativo. Le varie proposte che sono state fatte riguardo all\u2019articolo 21, in sostanza mirano a trasformare quello che \u00e8 ravvisato come un reato di danno in un reato di pericolo.<\/p><p>Io personalmente, pur essendo favorevolissimo, com\u2019\u00e8 naturale, alla persecuzione pi\u00f9 decisa delle pubblicazioni oscene o contrarie al buon costume, dubito un po\u2019, ho paura, di tutti gli interventi dell\u2019esecutivo in materia di stampa, perch\u00e9 li trovo sempre pericolosi. Non si sa mai dove si pu\u00f2 arrivare attraverso queste forme di incriminazione. Avevo ritenuto, come aveva ritenuto la Commissione, che il prospettare l\u2019ipotesi delittuosa come reato di pericolo poteva portare a conseguenze non accettabili. A nostro avviso, \u00e8 meglio attenersi al reato di danno, alla violazione della norma che avviene quando si commette il reato di danno. Ad ogni modo, l\u2019Assemblea \u00e8 di fronte a vari testi, i quali mirano tutti ad uno stesso fine. Si deve scegliere anche su un altro punto, che porta a diversit\u00e0 fra il testo governativo e gli emendamenti proposti: il testo governativo parla \u00abdi stampati periodici, prevalentemente rivolti a descrizioni, ecc.\u00bb; parla di periodici e non di stampati in genere (e quindi non anche dei libri che sono invece compresi nell\u2019emendamento Moro) e parla di periodici prevalentemente rivolti a descrivere o ad illustrare con particolari raccapriccianti fatti avvenuti o immaginari, intendendo di chiedere proprio quella ripetizione, quella abitualit\u00e0 della commissione del reato su cui ebbe ad insistere l\u2019onorevole Schiavetti, perch\u00e9 noi ci preoccupiamo che non sia possibile imputare un giornale semplicemente perch\u00e9 ha pubblicato una fotografia, in occasione di un crimine, che possa sembrare, agli occhi di lince di un procuratore della Repubblica, particolarmente sensibile, orripilante o raccapricciante.<\/p><p>E bene che certi particolari del delitto, che possono essere particolarmente impressionanti, non compariscano nemmeno attraverso la illustrazione dei giornali; ma la possibilit\u00e0 di incriminare anche i singoli fatti sporadici in questa maniera pu\u00f2 portare molto in l\u00e0; pu\u00f2 impedire molte volte o rendere particolarmente disagevole il servizio della cronaca fotografica dei giornali.<\/p><p>Per\u00f2 in questa materia, che \u00e8 delicata, ci rimettiamo a ci\u00f2 che l\u2019Assemblea creder\u00e0 di decidere, non mancando di rilevare che a proposito dei \u00abperiodici prevalentemente rivolti ad illustrare o descrivere avvenimenti reali o immaginari\u00bb abbiamo avuto da parte di alcuni editori di giornali delle proteste molto vivaci, in quanto sembra che cos\u00ec si potrebbe limitare la libert\u00e0 di stampa anche di giornali seri, i quali pubblichino resoconti giudiziari.<\/p><p>Vi sono (e non \u00e8 difficile distinguere) in questa materia, periodici che sono veramente intollerabili. Tutti li abbiamo presenti: qualcuno ha anche un contenuto sospetto nello stesso titolo. Ma vi possono essere anche dei periodici seri che si dedicano alla cronaca o alla storia giudiziaria.<\/p><p>L\u2019Assemblea veda se il testo della Commissione, cos\u00ec com\u2019\u00e8, appare sufficiente a tutelare il bene giuridico che vogliamo sia protetto.<\/p><p>Sull\u2019emendamento Moro mi permetterei di fare una osservazione riguardo alla seconda parte. Esso dice: \u00abLe disposizioni dell\u2019articolo 528 del codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai minori degli anni 18\u00bb. Non vi sono pubblicazioni destinate ai minori degli anni 18; non mi pare che sia possibile identificare questa stampa. Vi sono pubblicazioni destinate ai bambini, pubblicazioni destinate ai fanciulli, ai ragazzi; ma pubblicazioni destinate ai minori di anni 18 non ne conosco. Quindi, ove si voglia adottare il testo Moro, la espressione andrebbe, evidentemente, modificata.<\/p><p>BETTIOL. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BETTIOL. Vorrei fare soltanto alcune brevissime osservazioni. Anzitutto, per quanto riguarda l\u2019articolo 26, in relazione al capoverso dell\u2019articolo 21 della Commissione, ho la sensazione che si creda che il contenuto di questi due articoli sia in sostanza lo stesso, mentre invece \u00e8 profondamente diverso, nel senso che con l\u2019articolo 26 si intende allargare il raggio d\u2019azione di una norma del codice penale (art. 528) per colpire penalmente dei fatti che secondo un criterio di morale comune e corrente non sarebbero da considerare delittuosi, mentre divengono delittuosi tenendo presente la sensibilit\u00e0 propria dei fanciulli e degli adolescenti: quindi norma interpretativa autentica, che allarga la sfera di incriminazione dell\u2019articolo 528; mentre invece il capoverso previsto dalla Commissione all\u2019articolo 21 prevede esclusivamente un aumento di pena, ci\u00f2 che \u00e8 cosa diversa da quello che pu\u00f2 essere l\u2019allargamento del raggio di estrinsecazione di una determinata norma penale.<\/p><p>In secondo luogo, osservo che, per quanto riguarda il problema se i reati di stampa siano reati di danno o reati di pericolo, \u00e8 nella stessa logica dei reati di stampa di essere sempre reati di pericolo e non reati di danno, dato il carattere proprio della stampa, come mezzo di divulgazione delle idee.<\/p><p>Quindi, credo sia opportuno aderire a quegli emendamenti i quali cercano di trasformare il reato di danno in reato di pericolo.<\/p><p>Per quanto riguarda la formulazione puramente estrinseca del capoverso dell\u2019articolo 21, dove si dice che le pene degli articoli 528 e 529 del Codice penale sono aggravate, ricordo che nell\u2019articolo 529 non sono previste delle pene, ma soltanto un criterio interpretativo in relazione all\u2019articolo 528 del Codice penale. Questo diciamo naturalmente soltanto per amore di chiarezza, per il desiderio che il testo venga appunto emendato, con la eliminazione di una superfluit\u00e0 che non presenta invero alcuna ragione normativa.<\/p><p>CIMENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIMENTI. Vorrei aggiungere, onorevole Presidente, che, con la soppressione dell\u2019articolo 26 proposto dalla Commissione, verrebbe a sparire il titolo: \u00abPubblicazioni destinate all\u2019infanzia e all\u2019adolescenza\u00bb. Poich\u00e9 pertanto il contenuto di questa disposizione verrebbe ad esser posto alla fine dell\u2019articolo 21 proposto dalla Commissione, rimarrebbe soltanto l\u2019intitolazione: \u00abPubblicazioni a contenuto impressionante e raccapricciante\u00bb mentre tutto l\u2019articolo non parla soltanto delle pubblicazioni a contenuto impressionante e raccapricciante, ma anche delle pubblicazioni immorali, che possono turbare la coscienza della fanciullezza.<\/p><p>Io non ho pertanto alcuna difficolt\u00e0 a modificare il contenuto del mio emendamento, accettando, mediante una variazione che mi riprometto di proporre, il secondo capoverso dell\u2019articolo 21, purch\u00e9 di questo secondo capoverso sia fatto un articolo a s\u00e9 stante, che riprenda integralmente il vecchio titolo.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Cevolotto a pronunziarsi a nome della Commissione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Signor Presidente, vorrei pregarla di invitare gli onorevoli colleghi di voler intervenire sempre prima che il Relatore presenti le proprie conclusioni, ad evitare che io debba prendere la parola due o pi\u00f9 volte, il che non \u00e8 certo piacevole per gli ascoltatori, anche se a me evidentemente ci\u00f2 non reca noia.<\/p><p>Quanto ha detto l\u2019onorevole Bettiol non mi sembra esatto. L\u2019articolo 26 allarga la sfera di applicazione degli articoli del Codice penale 528 e 529; ma il nostro capoverso l\u2019allarga lo stesso, giacch\u00e9 in esso si parla di pubblicazioni che non abbiano riguardo alla sensibilit\u00e0 propria dei fanciulli e degli adolescenti.<\/p><p>Ripeto comunque che, in questa materia, la Commissione, poich\u00e9, si \u00e8, in fondo, mostrata d\u2019accordo, in linea di principio, con quanto \u00e8 stato detto da tutti gli oratori, sar\u00e0 del pari sempre d\u2019accordo con l\u2019Assemblea per quel testo che essa vorr\u00e0 preferire.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Andreotti, la prego di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Io penso che le due ipotesi vadano distinte, anche dopo le osservazioni dei colleghi onorevoli Bettiol e Cimenti, dato che esse di fatto sono sostanzialmente diverse. Non si tratta infatti tanto di interpretare estensivamente quell\u2019articolo del Codice penale, quanto di menzionare espressamente certi determinati tipi di pubblicazioni, quelli cio\u00e8 destinati all\u2019infanzia ed all\u2019adolescenza.<\/p><p>\u00c8 vero che, in effetti, sarebbe pi\u00f9 idonea ed efficace la formulazione proposta dalla Commissione; ma a me sembra preferibile individuare, in qualunque tipo di stampato, la sua incidenza sulla sensibilit\u00e0 dei fanciulli e degli adolescenti. Mi sembra poi che accogliendo il testo della Commissione, possa sorgere, in sede interpretativa, il dubbio che la valutazione della ricordata influenza sulla sensibilit\u00e0 dei fanciulli, debba essere limitata alla stampa di cui al primo comma dell\u2019articolo 21. Penso quindi che sia bene lasciare distinte le due ipotesi.<\/p><p>Riguardo all\u2019articolo 21 dello schema della Commissione, concordo nel proporre l\u2019abolizione del \u00abprevalentemente\u00bb. A tale conclusione si pu\u00f2 arrivare non soltanto attraverso le considerazioni, in base alle quali l\u2019onorevole Moro ed altri, hanno rilevato che il mantenimento dell\u2019avverbio sposterebbe il criterio discriminatore da fatti obiettivi, precisi, ad una prevalenza di indirizzo non facilmente accertabile, ma anche per la considerazione inversa, e cio\u00e8 perch\u00e9 non si pensi che noi indiscriminatamente vogliamo mettere sotto imputazione quei giornali che hanno come loro contenuto specifico le descrizioni di cronaca nera, anche se non incorrono poi in quegli estremi delittuosi da noi qui contemplati. Io mi preoccupo di ci\u00f2, perch\u00e9 non dobbiamo dimenticare che la legislazione del periodo fascista contro la cronaca nera, per il suo carattere generico ed assoluto, non colp\u00ec soltanto le aberrazioni, cio\u00e8 le descrizioni raccapriccianti o impressionanti, ma tutta la cronaca nera quotidiana, la cui soppressione non presentava alcuna giustificazione. Credo quindi che, abolendo il \u00abprevalentemente\u00bb, si compia anche un atto di rispetto verso questo determinato settore della libert\u00e0 di stampa che, comunque lo si voglia valutare, ha anch\u2019esso bisogno e diritto di essere protetto e salvaguardato.<\/p><p>Mi sembra anche giusto escludere la parole \u00abperiodici\u00bb, perch\u00e9 l\u2019esperienza, tratta dall\u2019esame dei casi in cui le Procure hanno dovuto ordinare il sequestro e hanno dovuto poi procedere penalmente, insegna che forse il maggior numero delle pubblicazioni a contenuto raccapricciante, di quelle pubblicazioni cio\u00e8 che turbano veramente il sentimento morale comune, non sia da ricercarsi fra i periodici ma proprio in quei \u00abnumeri unici\u00bb, in quei foglietti che non sono giuridicamente e formalmente periodici, anche se poi di fatto escono a periodi fissi. Credo che se la proposta verr\u00e0 accolta dall\u2019Assemblea, noi avremo contribuito a far applicare questa norma anche a quella stampa che, specialmente in questo momento, richiede la nostra particolare attenzione.<\/p><p>L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Moro suona cos\u00ec: \u00abe siano pertanto idonei a turbare il comune sentimento, ecc.\u00bb. Ora, pur convenendo sull\u2019opportunit\u00e0 di contemplare in sede di formulazione dell\u2019articolo non soltanto il fatto materiale dell\u2019avvenuto turbamento, ma anche la possibilit\u00e0 di esso, temo che l\u2019emendamento Moro e Domined\u00f2 ponga in minore evidenza del testo della Commissione il fatto che questo turbamento, sia pure possibile, del sentimento comune della morale o dell\u2019ordine familiare, \u00e8 una condizione assolutamente indispensabile per l\u2019applicazione di questo articolo. Non basta infatti constatare che i particolari di una illustrazione o descrizione reale od immaginaria, siano impressionanti o raccapriccianti, ma occorre che questa descrizione sia tale da turbare il sentimento morale. Questa condizione va posta anche a tutela di quella parte della cronaca nera e di altra stampa che noi non dobbiamo genericamente condannare.<\/p><p>Riguardo all\u2019ultimo emendamento dell\u2019onorevole Schiavetti, relativo alla stampa destinata all\u2019infanzia e tendente ad impedire la divulgazione delle descrizioni di vicende poliziesche o di avventure, non sono d\u2019accordo con l\u2019onorevole Schiavetti. Non \u00e8 infatti che io non riconosca la pericolosit\u00e0 che dal punto di vista pedagogico, possono talvolta contenere simili tipi di pubblicazioni, ma penso, nel contempo, a due pericoli che potrebbero derivare dall\u2019accoglimento dell\u2019emendamento: il primo consiste nel mettere nelle mani di un magistrato, che pu\u00f2 avere una grandissima esperienza in tutti i settori ma forse pochissima o quasi nulla in fatto di pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, determinati saggi di pubblicazioni che forse, agli effetti morali, lasciano il tempo che trovano ma che, staccate da tutto quel particolare mondo di pubblicazioni destinate ai ragazzi, potrebbero essere considerate come scuola di delitto, mentre invece non meritano alcuna sanzione di ordine penale.<\/p><p>Lo stesso accenno che ha fatto, molto lealmente, l\u2019onorevole Schiavetti alle pubblicazioni russe destinate all\u2019infanzia, \u00e8 forse caratteristico di quel mondo. Ed io ho la preoccupazione che si voglia riportare anche questa parte di pubblicazioni, anche questa letteratura di divertimenti per fanciulli e ragazzi, a certi temi obbligati, quali noi abbiamo conosciuto anche in Italia nel periodo fascista. Vi erano allora determinati argomenti che dovevano essere sempre considerati, e considerati in una determinata maniera. Tutti coloro che hanno figliuoli ricordano (e l\u2019onorevole Cimenti si \u00e8 appellato al diritto dei padri di famiglia) che esistevano alcuni giornali, come <em>Il Balilla<\/em> destinati appunto a questo scopo. \u00c8 altres\u00ec vero che tutti leggevano il <em>Corriere dei Piccoli<\/em>, perch\u00e9 certe infiltrazioni di carattere politico erano palesi.<\/p><p>SCHIAVETTI. Ma questa disposizione \u00e8 di carattere puramente negativo. Ciascuno scriver\u00e0 poi quello che vuole.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Ma impedendo determinati temi si verranno poi a rendere obbligatori certi altri.<\/p><p>Io non conosco la letteratura russa per ragazzi, ma conosco dei <em>films<\/em> russi, che hanno tutti questo tono di propaganda e di esaltazione e sono fatti secondo determinati <em>clich\u00e9s<\/em> di certi valori. Ora io vorrei non essere corresponsabile dell\u2019imposizione ai nostri figli di una letteratura di divertimento, se non altro, molto noiosa.<\/p><p>SCHIAVETTI. Lei, per diffidenza verso la Russia preferisce che i nostri ragazzi subiscano influenze morali pericolose. Non c\u2019\u00e8 autonomia nella vostra pedagogia. (<em>Proteste al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> L\u2019autonomia in fatto di educazione nei paesi totalitari \u00e8 una cosa molto discutibile.<\/p><p>Concludendo, io aderirei all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Moro con quella variazione che spero l\u2019onorevole Moro accetti, e aderirei altres\u00ec all\u2019idea di lasciar staccati l\u2019ex articolo 26 (che attualmente dovrebbe essere il 21) e il 21 della Commissione (che diventerebbe 22); non accetterei invece la seconda parte dell\u2019emendamento Schiavetti.<\/p><p>PRESIDENTE. Domando ai presentatori di emendamenti se li mantengano.<\/p><p>Onorevole Moro, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>MORO. Vorrei sapere se l\u2019onorevole Andreotti sia disposto ad accogliere la formulazione dell\u2019onorevole Bettiol, alla quale io aderirei.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> L\u2019accetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cimenti, mantiene i due emendamenti?<\/p><p>CIMENTI. Aderirei alla formula della Commissione purch\u00e9 si includano nell\u2019articolo le parole: \u00abimpressionabilit\u00e0 e suggestione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo gli onorevoli Crispo, Villabruna e Candela presenti, il loro emendamento si intende decaduto.<\/p><p>Onorevole Schiavetti, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>SCHIAVETTI. S\u00ec, lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole dell\u2019articolo 21:<\/p><p>\u00abLe disposizioni dell\u2019articolo 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ora passiamo alla parola \u00abperiodici\u00bb, contenuta nel testo della Commissione di cui l\u2019onorevole Moro propone la soppressione.<\/p><p>Si tratta di decidere se la norma in discussione debba valere per tutti gli stampati oppure soltanto per gli stampati periodici.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Io vorrei che i colleghi tutti valutassero bene l\u2019importanza della votazione sull\u2019aggettivo \u00abperiodici\u00bb. (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Gullo, la prego; abbiamo discusso pi\u00f9 di un\u2019ora su questo argomento.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Onorevole Presidente, nel momento in cui bisogna votare la soppressione o il mantenimento della parola \u00abperiodici\u00bb, io penso che sia opportuno dichiarare espressamente il proprio voto.<\/p><p>Che cosa vorr\u00e0 dire \u00abstampati\u00bb senza che la parola venga seguita dall\u2019aggettivo \u00abperiodici\u00bb?<\/p><p>Io ripresento ancora il pericolo a cui si pu\u00f2 andare incontro perch\u00e9 non vorrei che, attraverso questa voluta difesa della infanzia, si immettessero nella legge disposizioni che verrebbero a colpire altre diverse manifestazioni. Vorrei a questo proposito dire, specialmente all\u2019onorevole Schiavetti, questo: a me pare che qui si faccia come quel medico che pensa di andar dietro alla febbre e non alla causa che la determina.<\/p><p>Cinquant\u2019anni fa i fanciulli preferivano il <em>Cuore<\/em> e c\u2019era una ragione. (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, penso che il primo esempio da dare ai fanciulli sia quello della tolleranza.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Noi insistiamo perch\u00e9 l\u2019aggettivo \u00abperiodici\u00bb sia mantenuto, altrimenti verrebbe meno la ragione che potrebbe dare una apparente giustificazione alla norma.<\/p><p>Che cosa vuol dire che sono puniti con una grave sanzione gli \u00abstampati rivolti a descrivere od illustrare ecc.\u00bb?<\/p><p>Ma anche il libro viene ad essere compreso fra gli stampati. Noi puniremmo il grande artista appunto perch\u00e9 ha la colpa di descrivere con maggior vivezza d\u2019immagini, meglio di quanto non sappia fare io o altri, tutti i particolari di un delitto. A me pare pericolosa l\u2019abolizione dell\u2019aggettivo \u00abperiodici\u00bb ed anche l\u2019abolizione dell\u2019avverbio \u00abprevalentemente\u00bb&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. Non \u00e8 ancora in votazione.<\/p><p>GULLO FAUSTO. I due concetti sono intimamente legati. Comunque noi voteremo contro la soppressione dell\u2019aggettivo \u00abperiodici\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOGLIATTI. Io vorrei porre una questione preliminare, quasi pregiudiziale, che si riferisce ai poteri che ha l\u2019Assemblea in questo momento.<\/p><p>Abbiamo deciso in dicembre che avremmo nel mese di gennaio discusso e approvato alcuni articoli di una legge sulla stampa, intendendo chiaramente la stampa periodica. Infatti abbiamo parlato di elezioni, di giornali quotidiani e di settimanali. Per questo argomento eravamo d\u2019accordo che l\u2019Assemblea Costituente si riunisse durante il mese di gennaio e dedicasse alcune sue sedute al dibattito di questo tema, ed elaborasse alcuni articoli i quali potessero orientare e regolare in questo campo l\u2019azione del Governo, dell\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza e della magistratura, meglio di quanto non possa avvenire con le leggi attualmente ancora in vigore. \u00c8 ben chiaro per\u00f2 che non abbiamo mai pensato di attribuire all\u2019Assemblea Costituente, in queste sedute del mese di gennaio, il potere di limitare la libert\u00e0 in genere di espressione. Orbene, questo \u00e8 il problema che ora viene affrontato. Se sopprimiamo l\u2019aggettivo \u00abperiodico\u00bb, noi passiamo dal giornale quotidiano e dal settimanale, al libro, al dramma, alla commedia, a qualsiasi manifestazione del pensiero. Ritengo che nessuna disposizione autorizzi questa Assemblea, in questo momento, a rivedere o a limitare un diritto che \u00e8 stato sancito nella Carta costituzionale che abbiamo approvato nello scorso mese di dicembre e che \u00e8 andata in vigore il primo gennaio. Qui si vorrebbe invece che, sotto il pretesto di sancire una norma sulla \u00abstampa\u00bb, si deliberasse anche in merito a qualsiasi manifestazione del pensiero per iscritto. Ripeto: ritengo che non siamo assolutamente autorizzati ad una simile discussione e a dare un simile voto, e mi appello a lei, signor Presidente, perch\u00e9 ella faccia osservare quelle disposizioni che abbiamo approvato nel momento in cui abbiamo interrotto il nostro lavoro costituzionale e legislativo ordinario, fissando chiaramente i limiti dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Assemblea nel corso di queste sedute del mese di gennaio.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Sono colpiti da questa sanzione anche i <em>Promessi Sposi<\/em>!<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Io credo di poter rispondere con una semplice considerazione alla pregiudiziale sollevata dall\u2019onorevole Togliatti che dobbiamo prendere immediatamente in esame. Non eccepir\u00f2 motivi formali, che pure avrebbero il loro peso. Ogni eccezione di carattere pregiudiziale va sollevata <em>in limine <\/em>e noi siamo gi\u00e0 nell\u2019esame addentrato di questa legge. Non mi voglio tuttavia attenere ad un motivo di logica formale, ma esaminando la disposizione transitoria della Costituzione sulla <em>prorogatio<\/em> e il contenuto del disegno di legge, contenuto che \u00e8 predeterminato dall\u2019articolo 2 ove si definisce la stampa e gli stampati in modo indiscriminato, io credo di poter rispondere con piena coscienza che la pregiudiziale sollevata non trova fondamento n\u00e9 nella lettera n\u00e9 nello spirito della legge.<\/p><p>PRESIDENTE. Sulla questione sollevata dall\u2019onorevole Togliatti mi pare che ci si debba richiamare alla scelta degli articoli da esaminare. Tra questi vi \u00e8 l\u2019articolo 21 del testo della Commissione. Ora, nel momento in cui si \u00e8 proceduto all\u2019elencazione di questi articoli, non si sono sollevate questioni di carattere generale. Da varie parti si sono fatte proposte, sono state valutate e, in definitiva, si \u00e8 redatto l\u2019elenco.<\/p><p>Ora si pone un problema di carattere generale. Non era stato stabilito che gli emendamenti proponibili dovessero restare in un certo ambito. Pertanto \u00e8 l\u2019Assemblea stessa, nel momento in cui vota la singole proposte, che procede, semmai, ad una definizione del limite che ha ritenuto di dover dare alla scelta degli articoli. \u00c8 vero che nel testo dell\u2019articolo 21 \u00e8 incluso l\u2019aggettivo \u00abperiodici\u00bb, il che fa pensare che \u00e8 stato prescelto anche in relazione a questa indicazione specifica in esso contenuta. All\u2019infuori di questa constatazione di carattere obiettivo, ritengo che non possano essere messi dei limiti alla presentazione di emendamenti. \u00c8 l\u2019Assemblea stessa che, valutandoli di volta in volta, stabilisce se debbano esser presi in esame. Pertanto mi sembra che non possiamo non porre in votazione la proposta di sopprimere l\u2019aggettivo \u00abperiodici\u00bb. Secondo quanto ha richiamato anche l\u2019onorevole Domined\u00f2, il termine generico di \u00abstampati\u00bb \u00e8 gi\u00e0 incluso in altri articoli e al momento in cui questi sono stati approvati non \u00e8 stata sollevata alcuna obiezione.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ANDREOTTI. <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Io trovo che l\u2019onorevole Togliatti ha sollevato una questione di ordine pi\u00f9 generale di quella alla quale ella, onorevole Presidente, si \u00e8 riferito. L\u2019onorevole Togliatti ritiene che, nel periodo di proroga dei lavori, l\u2019Assemblea non possa affrontare un problema cos\u00ec vasto quale \u00e8 quello in discussione poich\u00e9, sopprimendo l\u2019aggettivo \u00abperiodici\u00bb, si estenderebbe a tutti gli stampati la disciplina delle norma. Volevo osservare che nel testo governativo non si parla di stampati periodici, ma di stampati in generale. E qui si parla nel senso preciso richiamato dall\u2019articolo 2, dove si d\u00e0 la definizione dello stampato, come abbiamo fatto nei giorni scorsi. Quindi, votando i tre argomenti per cui ci si sarebbe riconvocati nel mese di gennaio, includendo la legge sulla stampa, evidentemente ci si riferiva a quel testo della legge sulla stampa che era presso la Commissione. Quindi, semmai, ci siano mantenuti nei limiti pi\u00f9 ristretti di quelli consentiti dai nostri poteri, dal momento che abbiamo deciso uno stralcio.<\/p><p>MANZINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MANZINI. Mi sembra utile chiarire, a seguito di quanto ha detto l\u2019onorevole Andreotti, che il testo governativo si ispirava a sua volta a documenti precedenti, vale a dire al decreto legislativo 31 maggio 1946, che \u00e8 decreto firmato dall\u2019onorevole Togliatti, dove si diceva all\u2019articolo 2, a proposito del sequestro di pubblicazioni oscene od altro: \u00abgiornali, pubblicazioni o stampati, che ai sensi della legge penale&#8230;\u00bb. Quindi, la parola \u00abstampati\u00bb \u00e8 richiamata.<\/p><p>MOLINELLI. Chiedo di parlare per illustrare la proposta, da me fatta, e dalla Commissione accettata, di aggiungere al testo governativo l\u2019espressione \u00abperiodici prevalentemente rivolti\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MOLINELLI. Nel Codice penale esiste un articolo, il quale punisce il reato di oscenit\u00e0 commesso attraverso la stampa. A questo reato la legge voleva aggiungere anche quelli che, per il loro carattere impressionante o raccapricciante, potessero turbare l\u2019ordine familiare e morale. Fin qui eravamo tutti d\u2019accordo. Senonch\u00e9, a questo punto \u00e8 intervenuta un\u2019osservazione giustissima, a mio modo di vedere: cio\u00e8, che dando facolt\u00e0 cos\u00ec ampia al giudice, si potessero perseguire anche coloro che, incidentalmente o per ragione artistica, potessero produrre scritti, disegni o altro che, come opere d\u2019arte, non possono essere giudicate offensive della morale dalla generalit\u00e0 degli uomini, ma possono essere giudicate tali da un determinato giudice.<\/p><p>Per questa ragione ci siamo domandati: cosa vogliamo colpire?<\/p><p>Vogliamo colpire quella stampa periodica, la quale si propone come fine il lucro e come mezzo la eccitazione dei sentimenti meno nobili del pubblico; la cosiddetta stampa gialla o nera, la quale fa commercio di queste notizie impressionanti o raccapriccianti; non quella che pubblica la fotografia di un partigiano impiccato, la quale \u00e8 raccapricciante s\u00ec, ma non offende n\u00e9 la morale n\u00e9 l\u2019ordine familiare.<\/p><p>Per perseguire questo preciso scopo, il carattere offensivo della morale familiare di certa stampa non pu\u00f2 essere dedotto che dal carattere stesso della pubblicazione, dal suo perseguimento, attraverso la periodicit\u00e0, di quel fine di lucro. Per questo avevamo detto che il periodico deve essere colpito, quando prevalentemente dirige la sua azione verso questo fine speculativo.<\/p><p>Togliendo questo carattere di periodicit\u00e0 dello stampato, noi diamo al giudice la possibilit\u00e0 di colpire qualsiasi stampa, qualsiasi notizia di cronaca. E siccome questo articolo era stato esaminato in relazione all\u2019articolo successivo, il 28, sul sequestro, noi arriviamo a questo: che in Italia un giudice potr\u00e0 sequestrare col minimo pretesto qualsiasi giornale (<em>Commenti al centro<\/em>) e questo proprio nel periodo elettorale.<\/p><p>Se volete questo, votate pure per la soppressione della parola \u00abperiodici\u00bb.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Dichiaro che voter\u00f2 contro questa disposizione, la quale si riferisce esclusivamente agli adulti; e voter\u00f2 contro, perch\u00e9 la ritengo nettamente anticostituzionale, in quanto che con questa disposizione si pu\u00f2 proibire agli adulti, ad esempio, di leggere le novelle di Poe o i romanzi di Dostoevskij. Cito questi autori stranieri, per non fare pubblicit\u00e0 incriminabile agli italiani.<\/p><p>Ritengo la disposizione nettamente contraria ai princip\u00ee stabiliti nella Costituzione e noto che l\u2019Assemblea, dopo aver fatto la Costituzione, si avvia a violarla giorno per giorno. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la parola: \u00abperiodici\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova non<\/em> \u00e8 <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Gli onorevoli Scoccimarro, Togliatti e altri hanno proposto di aggiungere le parole:<\/p><p>\u00abche non abbiano carattere di opere d\u2019arte\u00bb. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Mi pare che l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Scoccimarro sia forse superflua, ma non possa in ogni caso trovare opposizione nel suo concetto, perch\u00e9 \u00e8 compresa nell\u2019articolo 529 del Codice penale, il quale dice: \u00abNon si considera oscena l\u2019opera d\u2019arte o l\u2019opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto\u00bb. Ora, qui non si tratta soltanto di oscenit\u00e0, ma si tratta anche di descrizione di fatti raccapriccianti o comunque impressionanti. Il concetto contenuto nell\u2019articolo 529 del Codice penale per l\u2019opera oscena, a maggior ragione non pu\u00f2 essere negato per l\u2019opera semplicemente raccapricciante o impressionante. Sarebbe assai strano che la disposizione del Codice penale per l\u2019opera anche oscena, quando sia opera d\u2019arte, non venisse ripetuta quando si parla di pubblicazioni semplicemente raccapriccianti o impressionanti.<\/p><p><em>Una voce.<\/em> \u00c8 pleonastica.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Non \u00e8 pleonastica, perch\u00e9 l\u2019articolo 529 si riferisce al 528, che parla di pubblicazioni e spettacoli osceni, e qui non parliamo di spettacoli osceni ma di pubblicazioni impressionanti o raccapriccianti. Certamente l\u2019aggiunta precisa l\u2019interpretazione che deve essere data all\u2019articolo 529 del Codice penale.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Condividendo le dichiarazioni fatte dall\u2019onorevole Cevolotto e ritenendo che qui non siano da prendere in considerazione le opere d\u2019arte, che sono ad altro titolo escluse, dichiaro che voteremo contro l\u2019emendamento aggiuntivo Scoccimarro.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Se la proposta tende ad escludere dall\u2019incriminazione le vere opere d\u2019arte, come la <em>Fucilazione<\/em> del Goya o le <em>Bestie squartate<\/em> del Rembrandt, la disposizione \u00e8 superflua perch\u00e9 ci\u00f2 \u00e8 nella coscienza di tutti. Se viceversa tende a fare sfuggire alla repressione penale giornalisti o pseudo artisti che vogliono violare la legge servendosi di questo stratagemma, la proposta \u00e8 pericolosa, e perci\u00f2 voter\u00f2 contro.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Non vorrei che adesso, attraverso una votazione fatta, diciamolo pure, un po\u2019 per impeto, si venisse a pregiudicare l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019articolo 529 del codice penale. Poich\u00e9 noi ci riferiamo all\u2019articolo 528 del Codice penale, \u00e8 evidente che si deve applicare anche l\u2019articolo 529. Questo mi pare chiaro. La votazione dell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Scoccimarro sotto questo aspetto potrebbe anche ritenersi superflua perch\u00e9, secondo me, non vi \u00e8 dubbio che dal richiamo dell\u2019articolo 528 discende l\u2019applicabilit\u00e0 anche dell\u2019articolo 529. L\u2019elemento costituisce semplicemente un chiarimento interpretativo. Ma io mi preoccupo che dalla eventuale reiezione dell\u2019emendamento non si possa dedurre una interpretazione che io ritengo certa. Penso che ci\u00f2 sia pericoloso e perci\u00f2 prego l\u2019onorevole Scoccimarro di considerare la questione sotto questo aspetto. Se il suo emendamento venisse respinto, il voto della Camera potrebbe avere un significato che toglierebbe la possibilit\u00e0 di quella interpretazione che, secondo me, \u00e8 evidente.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. L\u2019emendamento presentato avrebbe avuto significato se fosse stato votato all\u2019unanimit\u00e0 dall\u2019Assemblea. Poteva essere superfluo, ma in ogni modo precisava. Poich\u00e9 si delinea la possibilit\u00e0 di un voto contrario, questo creerebbe equivoci e difficolt\u00e0, per cui ritiro l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Seguono le parole del testo della Commissione: \u00abprevalentemente rivolti a descrivere od illustrare\u00bb. L\u2019onorevole Moro, ha proposto di sostituirle con le seguenti:<\/p><p>\u00abi quali descrivano o illustrino\u00bb,<\/p><p>Pongo in votazione questa formulazione. (<em>Dopo prova e controprova \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole: \u00abcon particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi od anche soltanto immaginari\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la formulazione dell\u2019onorevole Bettiol a cui si \u00e8 associato anche l\u2019onorevole Moro: \u00abin modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l\u2019ordine familiare\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole della formulazione Bettiol-Moro:<\/p><p>\u00abo da poter provocare\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole della formulazione Moro:<\/p><p>\u00abil diffondersi di suicidi o delitti\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al secondo comma.<\/p><p>Onorevole Cimenti, la prego di dirmi se mantiene il suo emendamento.<\/p><p>CIMENTI. Potrei anche aderire alla proposta Moro qualora egli accettasse di aggiungere dopo la parola \u00absensibilit\u00e0\u00bb le altre \u00abimpressionabilit\u00e0 e suggestione proprie\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Moro ha facolt\u00e0 di dichiarare se accetta la proposta dell\u2019onorevole Cimenti.<\/p><p>MORO. Mi pare che l\u2019aggiungere questa ulteriore determinazione sia, in certo senso, un diminuire la portata dell\u2019espressione \u00absensibilit\u00e0\u00bb che \u00e8 la pi\u00f9 comprensiva. Potrei comunque accettare una sola delle parole che si vorrebbero aggiungere: \u00abimpressionabilit\u00e0\u00bb; mentre \u00absuggestione\u00bb mi pare che ci porterebbe su un altro piano e renderebbe oscuro il testo.<\/p><p>Secondo poi quanto ha osservato lo stesso onorevole Relatore, accetterei che si dicesse, anzich\u00e9 \u00abdestinate ai minori degli anni diciotto\u00bb \u00abdestinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando ecc.\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cimenti, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>CIMENTI. Accetto la proposta dell\u2019onorevole Moro.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Pongo in votazione la prima parte del secondo comma nel testo dell\u2019onorevole Moro, cos\u00ec modificato:<\/p><p>\u00abLa disciplina dell\u2019articolo 528 del Codice penale si applica anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli e agli adolescenti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Per ragioni formali, propongo di dire \u00abper la sensibilit\u00e0 e l\u2019impressionabilit\u00e0 ad essi proprie\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Pongo pertanto in votazione la restante parte del secondo comma con la correzione formale, proposta dall\u2019onorevole Moro:<\/p><p>\u00abquando per la sensibilit\u00e0 e la impressionabilit\u00e0 ad essi proprie siano comunque idonee ad offendere il loro sentimento morale o costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto e al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Desidero far presente che, per ragioni di coordinamento, la parola: \u00abidonee\u00bb, potrebbe sostituirsi con la frase che \u00e8 stata adoperata anche nell\u2019articolo precedente nella formulazione analoga: \u00abin modo da poter offendere\u00bb. Si potrebbe cio\u00e8 usare la stessa espressione perch\u00e9 la legge riesca armonica.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. La proposta dell\u2019onorevole Cevolotto potr\u00e0 essere tenuta presente in sede di coordinamento, nel momento in cui redigeremo il testo definitivo prima della votazione finale.<\/p><p>Ad ogni modo c\u2019\u00e8 da risolvere adesso la questione posta dall\u2019onorevole Cimenti, se fare due articoli distinti nel testo che abbiamo votato oppure un articolo solo. L\u2019onorevole Cimenti propone di ricostituire, come ho gi\u00e0 detto, un articolo a s\u00e9 stante per le pubblicazioni destinate all\u2019infanzia e all\u2019adolescenza.<\/p><p>Pongo in votazione la proposta dell\u2019onorevole Cimenti di fare del secondo comma dell\u2019articolo 21 un articolo a parte.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo all\u2019emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Schiavetti.<\/p><p>SCHIAVETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCHIAVETTI. Vorrei, a titolo di dichiarazione di voto, se lei crede, dire una parola ai miei colleghi della Democrazia cristiana, per un problema di coscienza; perch\u00e9 mi pare, che essi non abbiano bene capito il valore della mia proposta e si siano fatti turbare da fantasmi di carattere politico.<\/p><p>Tutti noi siamo sensibili ai problemi relativi all\u2019educazione dei nostri ragazzi, ma in particolar modo lo sono i colleghi della Democrazia cristiana, e ci\u00f2 per vecchie tradizioni. Ora, il problema da me proposto \u00e8 di importanza fondamentale ed esclude completamente qualsiasi considerazione di carattere politico, anche se io, con una certa ingenuit\u00e0, avevo fatto cenno del modo con cui la Russia aveva risolto il problema di sfruttare la tendenza dei fanciulli all\u2019eroico e all\u2019avventuroso. Si tratta di una disposizione che \u00e8 gi\u00e0 stata votata all\u2019unanimit\u00e0 dal Congresso dei giornalisti a Palermo nell\u2019ottobre del 1946; si tratta di una disposizione alla quale io ho gi\u00e0 accennato nel marzo dello scorso anno, quando presi per la prima volta la parola sui problemi della stampa a proposito dell\u2019articolo 16 e trovai il consenso della maggior parte dei miei colleghi. Vi furono anche delle congratulazioni personali che \u2013 come ebbi a dire scherzando \u2013 mi fecero correre il pericolo di compromettermi politicamente.<\/p><p>Evidentemente si tratta di un problema che va al di l\u00e0 della politica, e perci\u00f2 vi prego di pensar bene alla responsabilit\u00e0 che vi assumete, prima di votare contro.<\/p><p>Noi dobbiamo opporci a questa letteratura, consistente soprattutto in giornalini \u00aba fumetti\u00bb che portano i nostri ragazzi in un\u2019atmosfera morale che non possiamo assolutamente tollerare. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Schiavetti \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00abLe medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici che comunque si rendano ripetutamente responsabili delle descrizioni o illustrazioni di cui nel comma precedente, nonch\u00e9 ai giornali e periodici destinati all\u2019infanzia, nei quali la descrizione o l\u2019illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale\u00bb.<\/p><p>BETTIOL. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BETTIOL. Voter\u00f2 favorevolmente a questo articolo aggiuntivo dell\u2019onorevole Schiavetti, perch\u00e9 ritengo opportuno che sia ucciso in germe il pericolo che i nostri ragazzi e i nostri adolescenti siano educati secondo criteri, diciamo cos\u00ec, militareschi e antidemocratici, che portano indubbiamente alla rovina spirituale. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Schiavetti test\u00e9 letto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Naturalmente sar\u00e0 incluso nell\u2019articolo destinato appunto alla stampa per l\u2019infanzia e l\u2019adolescenza.<\/p><p>I due articoli nei quali verr\u00e0 ridistribuita la materia, che \u00e8 ora stata votata dall\u2019Assemblea, risultano nel complesso cos\u00ec approvati.<\/p><p>Il primo \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLe disposizioni dell\u2019articolo 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati, i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi od anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l\u2019ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti\u00bb.<\/p><p>L\u2019articolo successivo da porre sotto il titolo \u00abPubblicazioni destinate all\u2019infanzia o all\u2019adolescenza\u00bb \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa disciplina dell\u2019articolo 528 del Codice penale si applica anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli e agli adolescenti, quando per la sensibilit\u00e0 e l\u2019impressionabilit\u00e0 ad essi proprie siano comunque idonee ad offendere il loro sentimento morale o costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate\u00bb.<\/p><p>Vi sar\u00e0 poi da coordinare il comma aggiuntivo proposto dell\u2019onorevole Schiavetti e approvato:<\/p><p>\u00abLe medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici che comunque si rendano ripetutamente responsabili delle descrizioni o illustrazioni di cui nel comma precedente, nonch\u00e9 ai giornali e periodici destinati all\u2019infanzia, nei quali la descrizione o l\u2019illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale\u00bb.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 22. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab<em>Sequestro.<\/em><\/p><p>\u00abNon si pu\u00f2 procedere al sequestro delle edizioni dei giornali o di altre pubblicazioni o stampati se non in virt\u00f9 di una sentenza irrevocabile dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>\u00abL\u2019autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 tuttavia, anche all\u2019inizio dell\u2019azione penale, disporre, con decreto motivato, il sequestro:<\/p><p>1\u00b0) delle pubblicazioni non periodiche, quando da esse non risulta il nome dell\u2019editore n\u00e9 quello dello stampatore, ovvero quando questi siano indicati in modo non conforme al vero;<\/p><p>2\u00b0) dei giornali e di ogni altro periodico, pubblicati senza che sia stata eseguita la registrazione prevista dall\u2019articolo 7;<\/p><p>3\u00b0) dei giornali e di ogni altro periodico pubblicati in violazione delle norme sul riposo festivo;<\/p><p>4\u00b0) dei giornali e degli altri stampati, quando in essi si concreti il reato di offesa all\u2019onore o al prestigio del Presidente della Repubblica o del Capo di uno Stato estero, di istigazione a delinquere nell\u2019ipotesi dell\u2019articolo 414, comma primo, n. 1, del Codice penale, ovvero di pubblicazioni oscene o contrarie alla pubblica decenza o, infine, il reato previsto dall\u2019articolo 553 del Codice penale.<\/p><p>\u00abIn ogni altro caso l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o altri stampati che concretino una violazione della legge penale.<\/p><p>\u00abNulla \u00e8 innovato alle norme sulle difese e sulle sanzioni giudiziarie stabilite a tutela del diritto d\u2019autore\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Russo Perez ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente numero<\/em> <em>3-<\/em>bis:<\/p><p>\u00abdei giornali il cui direttore responsabile si sia rifiutato all\u2019obbligo sancito dall\u2019articolo 14\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Onorevoli colleghi, sembra che sulla tesi che convenga reprimere severamente la diffamazione a mezzo della stampa siamo tutti d\u2019accordo. Se dovessi servirmi di una espressione giuridica \u2013 come suole fare l\u2019amico Domined\u00f2 \u2013 direi che sull\u2019argomento si \u00e8 costituita qui una <em>communis opinio<\/em>.<\/p><p>Orbene, tutto quello che abbiamo fatto fin qui, compresa quella disposizione che \u00e8 stata approvata ieri, secondo la quale il diffamatore che si rifiuta di pubblicare la rettifica del diffamato pu\u00f2 essere punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da 30 a 50 mila lire, sarebbe assolutamente vano, se non votassimo anche questo emendamento aggiuntivo.<\/p><p>Pensate che normalmente il libellista abituale non si impressiona neanche della pena comminata dal Codice penale, che \u00e8 molto superiore al massimo dei sei mesi stabilito ieri, perch\u00e9, come sanno i giuristi, la diffamazione a mezzo della stampa, secondo il Codice penale vigente, \u00e8 punita con la reclusione fino a tre anni.<\/p><p>Quindi, colui che non arretra neanche dinanzi alla possibilit\u00e0 di essere condannato a tre anni di reclusione, figuratevi se possa impressionarsi per quella disposizione che commina fino a sei mesi di reclusione, qualora egli si rifiuti di pubblicare la rettifica del diffamato! Tanto pi\u00f9 che si \u00e8 introdotta ieri quella clausola, che io ho definito molto pericolosa: cio\u00e8, che egli si pu\u00f2 rifiutare di pubblicare la rettifica quando questa potrebbe dar luogo ad incriminazione penale.<\/p><p>Quindi, occorre togliere di mano al libellista i ferri del mestiere, tagliargli le unghie! Ora, qual \u00e8 il mezzo di cui si serve per compiere il delitto? Il giornale. Quindi egli deve sapere che, ove si rifiuti di pubblicare la rettifica del diffamato, gli sar\u00e0 tolta di mano l\u2019arma del suo delitto.<\/p><p>La rettifica nel giornale incriminato \u00e8 l\u2019unica forma seria di riparazione, in quanto, quando il direttore si rifiuta, \u00e8 vero che il diffamato pu\u00f2 ricorrere \u2013 come avviene \u2013 alla pubblicazione in altri giornali; ma egli non pu\u00f2 fare pervenire la rettifica a quel pubblico che ha letto la diffamazione, al pubblico di quel determinato giornale; il che \u00e8 molto diverso, perch\u00e9 c\u2019\u00e8 chi legge un giornale e chi ne legge un altro.<\/p><p>Per conseguenza, \u00e8 necessario che ci sia questa grave sanzione.<\/p><p>Del resto, vi sembra grave, questa disposizione? Vi sembra grave che si sequestri il giornale in questo caso? Dovrebbe sembrare grave al diffamatore abituale! Ebbene, se egli non vuole incorrere in questa sanzione, se egli vuol continuare a possedere l\u2019organo attraverso cui diffama le persone, non ha da fare altro che, o non diffamare, oppure pubblicare la rettifica del diffamato.<\/p><p>TREVES. Il sequestro avverrebbe attraverso la richiesta del diffamato.<\/p><p>RUSSO PEREZ. La proposta fatta ieri da me e approvata, cio\u00e8 che si stabilisse una sanzione per colui che non pubblica la rettifica e che la sanzione fosse della reclusione e della multa, pene riservate ai delitti, \u00e8 stata fatta di proposito, perch\u00e9 non nascesse alcun contrasto col testo della Costituzione, giacch\u00e9 voi sapete che, per la Costituzione, il sequestro non pu\u00f2 essere disposto che dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. E siccome il testo dice che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 disporre il sequestro quando \u00e8 iniziata l\u2019azione penale, questa azione penale non si pu\u00f2 iniziare se non c\u2019\u00e8 il delitto; e il delitto \u00e8 stabilito dal rifiuto di pubblicazione. E quindi sono concatenate le norme da noi approvate ieri e quella che io vi chiedo oggi di approvare.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Schiavetti ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere al n. 2\u00b0) del secondo comma le parole seguenti:<\/em> o che non siano stati eseguiti i depositi e le pubblicazioni previsti dall\u2019articolo 10\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere al n. 4\u00b0<\/em><em>) del secondo comma le parole:<\/em> o, infine, il reato previsto dall\u2019articolo 553 del Codice penale\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>SCHIAVETTI. Prima di passare allo svolgimento, vorrei dire una parola per fare osservare all\u2019onorevole Russo Perez, se il Presidente me lo consente, che la sanzione da lui proposta del sequestro, sia pure ad opera dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, per la mancata inserzione di una rettifica, mi sembra sia veramente eccessiva, perch\u00e9 pone i giornali, con l\u2019aiuto della Magistratura, alla merc\u00e9 di un privato qualsiasi, il quale potrebbe, a protezione dei interessi puramente personali, mandare una lettera e poi con un pretesto o con un altro contestare che questa lettera non \u00e8 stata pubblicata. Il sequestro avverrebbe immediatamente, prima che si potesse provare, ad esempio, che c\u2019\u00e8 stato un caso di forza maggiore.<\/p><p>Mi sembra che ci mettiamo per una strada eccessivamente pericolosa.<\/p><p>Detto questo per quanto riguarda l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Russo Perez, passo a svolgere il mio emendamento, il quale riguarda la soppressione della facolt\u00e0 di sequestro preventivo per il reato previsto dall\u2019articolo 553 del Codice penale. Per quei colleghi che non lo sapessero, l\u2019articolo 553 del Codice penale riguarda l\u2019incitamento alle pratiche contro la procreazione. Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o a fare propaganda a favore di esse \u00e8 punito con la reclusione fino ad un anno e la multa fino a 10.000 lire, ecc.<\/p><p>Io propongo, naturalmente, non che questo articolo del Codice sia abolito, perch\u00e9 non sarebbe, in ogni caso, questa la sede, ma propongo che il reato contemplato in questo articolo del Codice non costituisca causa sufficiente per determinare il sequestro preventivo del giornale.<\/p><p>Mi pare che anche qui ci sia un eccesso pericoloso. Perch\u00e9 il fascismo si lasci\u00f2 indurre a una forma cos\u00ec gelosa, cos\u00ec severa di repressione di questo reato, per cui potevano essere sequestrati anche i giornali che portassero annunzi relativi ai mezzi anticoncezionali? Il fascismo fece questo, come tutti sanno, perch\u00e9 aveva messo in piedi tutto un apparato tendente allo sviluppo di una campagna demografica, campagna demografica, non dimentichiamolo, che era in rapporto con la sua politica internazionale e con i suoi fini di guerra.<\/p><p>Ora, io non faccio una questione di carattere morale o religioso; se ne discuter\u00e0 in un\u2019altra sede. Io domando all\u2019Assemblea se essa ritiene conveniente che noi dobbiamo mantenere in piedi questo strumento tipico della campagna demografica del fascismo. Questa campagna demografica fu determinata non da ragioni di carattere religioso o filosofico, ma da ragioni contingenti di politica internazionale, che oggi sono venute a decadere, e che hanno anzi determinato una reazione in senso contrario in tutta la Nazione, ammaestrata dalla triste esperienza fatta.<\/p><p>Da questo punto di vista credo che, pur restando la pubblicazione in parola un reato, essa non debba per\u00f2 comportare il sequestro preventivo del giornale. Faccio notare a questo proposito che c\u2019\u00e8 stato qualcuno che, fin dai primi giorni che seguirono il 25 luglio 1943, si preoccup\u00f2 di smontare alcuni elementi di questo apparato per la campagna demografica, e questo qualcuno \u00e8 stata appunto la burocrazia. Se gli onorevoli colleghi andranno a consultare la <em>Gazzetta Ufficiale <\/em>del Regno d\u2019Italia del 1943, troveranno che alla data del 2 agosto, una settimana dopo il 25 luglio, quando tante altre provvidenze erano ben pi\u00f9 necessarie \u2013 bisognava pensare a cose molto pi\u00f9 importanti \u2013 insieme ai decreti-legge che abolivano il Gran Consiglio del fascismo e scioglievano il partito fascista, fu pubblicato anche un regio decreto-legge contenente disposizioni per la soppressione dei privilegi concessi ai coniugati in fatto di carriera e di avanzamento. La burocrazia, alla quale noi rimproveriamo giustamente tante volte di essere torpida e lenta, approfitt\u00f2 della caduta di Mussolini per preparare, pochi giorni dopo il 25 luglio, questo decreto-legge, il quale evidentemente sistemava gli interessi e la carriera di molti burocrati. Evidentemente si sent\u00ec allora, ma solo per il raggiungimento di fini particolari, il bisogno di cominciar subito a smontare questo apparato della campagna demografica. Ora credo che noi, da un punto di vista generale, dobbiamo cercare di smontarlo per quel che riguarda un suo eccesso evidente. L\u2019eventuale pubblicazione e propaganda per la vendita di mezzi anticoncezionali non pu\u00f2 costituire allo stato attuale delle cose, nelle condizioni attuali dell\u2019Italia, quando ci sono tanti problemi determinati appunto dalla soprapopolazione, un reato di tale pericolosit\u00e0 sociale che si possa minacciare di sequestro preventivo il giornale che se ne rende responsabile.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Moro e Domined\u00f2 hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il n.<\/em> <em>4\u00b0)<\/em> <em>del secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>4\u00b0) dei giornali e degli altri stampati, quando in essi si concreti il reato di offesa all\u2019onore o al prestigio del Presidente della Repubblica o del Capo di uno Stato estero, di istigazione a delinquere nell\u2019ipotesi dell\u2019articolo 414, comma primo, n. 1\u00b0), del Codice penale, di apologia di reato ai sensi dell\u2019ultimo comma dello stesso articolo, di delitti contro il sentimento religioso nelle ipotesi previste dagli articoli 402, 403 e 406 del Codice penale, ovvero di pubblicazioni oscene o contrarie alla pubblica decenza anche nelle ipotesi configurate nell\u2019articolo 27 della presente legge o, infine, il reato previsto dall\u2019articolo 553 del Codice penale e che comunque divulghino mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l\u2019aborto o illustrino l\u2019impiego di essi o diano indicazioni sul modo di procurarseli o contengano inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti.<\/p><p>\u00ab<em>Reintegrare il quarto comma nel testo del progetto ministeriale.<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere infine:<\/em> L\u2019autorit\u00e0 giudiziaria deve provvedere nelle successive 24 ore\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Domined\u00f2 ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Con l\u2019emendamento al n. 4\u00b0 del secondo comma dell\u2019articolo 28, noi proponiamo che si considerino una serie di ipotesi le quali, pur movendo dall\u2019elenco del progetto governativo e della Commissione, lo integrano, prevedendo altre ipotesi, la cui mancanza mal si spiegherebbe innanzi al fatto che, viceversa, casi similari sono gi\u00e0 esplicitamente contemplati nella norma in esame. Quindi si tratta di un emendamento che, accogliendo le ipotesi previste; ritiene di completarle opportunamente. Le figure nell\u2019ambito delle quali si crederebbe doveroso di integrare la norma, si concentrano essenzialmente in quattro.<\/p><p>La prima \u00e8 quella per cui si menziona la stampa mediante la quale si commetta apologia di reato: con ci\u00f2 si ritorna dal testo della Commissione al testo del Governo. Dobbiamo considerare che gi\u00e0 precedentemente erano menzionate delle ipotesi, come quella della istigazione, le quali si avvicinano a quella dell\u2019apologia. Se \u00e8 vero infatti che ogni apologia porta psicologicamente seco un elemento di istigazione, ne segue l\u2019evidente ragionevolezza dell\u2019allargamento a termini dell\u2019articolo 414 del Codice penale.<\/p><p>Secondo: il comma in esame lascia scoperta una necessit\u00e0 che a noi pare fondamentale, nel senso che, mentre si contemplano le ipotesi in cui attraverso la stampa si vengano a perpetrare delitti che colpiscono esigenze di ordine etico, esigenze che attengono alla coscienza morale, non si fa parola di quelle offensive pubblicazioni attraverso cui si commettono delitti che colpiscono il sentimento religioso. Ci sia pertanto consentito richiamare, accanto all\u2019esigenza morale, l\u2019esigenza religiosa, che spesso pu\u00f2 essere considerata la matrice di quella e che certamente attiene alla coscienza generale del popolo italiano. N\u00e9 con ci\u00f2 si vuole conferire alla materia carattere di confessionalismo, poich\u00e9, attraverso il richiamo degli articoli 402, 403 e 406 del Codice penale, viene altres\u00ec compresa l\u2019ipotesi dell\u2019offesa a qualsiasi sentimento religioso, a prescindere da ogni apprezzamento confessionale, dato che il detto articolo 406 estende precisamente il delitto nei confronti dei culti ammessi. Ci sembra quindi, con questa innovazione che oseremmo definire centrale rispetto alla sistematica della norma, di rendere omaggio alla volont\u00e0 e alla coscienza comune.<\/p><p>Terzo punto: si vuole integrare la norma con l\u2019inclusione della stampa mediante la quale si compiano delitti attinenti a pubblicazioni oscene, di contenuto impressionante o raccapricciante come quelle di cui all\u2019articolo 21 precedentemente votato. Qui ci sembra di essere conseguenziali rispetto alla norma sulla quale l\u2019Assemblea si \u00e8 gi\u00e0 intrattenuta, approvando l\u2019allargamento delle sanzioni previste dall\u2019articolo 528 del Codice penale.<\/p><p>Ultimo punto di integrazione. Noi penseremmo che debba essere anche menzionata l\u2019ipotesi in cui attraverso la stampa si incorra nel delitto previsto dall\u2019articolo 553 del Codice penale sull\u2019incitamento alle pratiche contro la procreazione. Mi permetto a questo riguardo di dissentire dalla impostazione dell\u2019onorevole Schiavetti, mentre precedentemente abbiamo dimostrato il nostro consenso, quando egli invocava altre esigenze di ordine morale che vibrano nel nostro animo al pari che nel suo. Ora qui io debbo fare capo ad un criterio del tutto diverso da quello da lui invocato. Esattamente egli condannava quanto in questa materia attenga a finalit\u00e0 politiche contingenti e di carattere demagogico, quali potrebbero essere quelle costituite da un indirizzo meramente demografico, che voglia piegare il sentimento e l\u2019esigenza morale, o addirittura quella religiosa, ad una sovrastante valutazione di imperio da parte dello Stato. Nessuno, il quale alimenti in s\u00e9 un autentico senso religioso, pu\u00f2 ammettere una visione che faccia della morale o della religione uno <em>instrumentum regni<\/em>. Piena adesione su questo punto. Ma ci\u00f2 non esclude che, se \u00e8 veramente in giuoco una valutazione morale al di sopra della valutazione politica, la quale vorrebbe strumentalmente legare l\u2019etica allo Stato, se \u00e8 in giuoco un valore morale, questo deve essere, come tale, e non gi\u00e0 strumentalmente protetto. E per tale diversa impostazione, la quale ponendo nuove e sovrastanti premesse rispetto a quelle dall\u2019onorevole Schiavetti, deve giungere a diverse conseguenze, non solo conviene qui richiamare l\u2019articolo 553, ma si dovr\u00e0 altres\u00ec allargarlo, come faceva lo stesso decreto del 4 luglio 1946, che porta la firma del guardasigilli del tempo onorevole Togliatti. In tale decreto vi \u00e8 un\u2019elencazione pi\u00f9 ampia e circostanziata, che noi intendiamo fare nostra nell\u2019emendamento che abbiamo l\u2019onore di sottoporre all\u2019Assemblea, colpendo cos\u00ec la stampa che comunque divulghi mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l\u2019aborto o ne illustri l\u2019impiego o ne agevoli il modo di fornirsene.<\/p><p>A noi pare che con questa integrazione venga avvalorata l\u2019armonia della norma, onde tutto quello che concerne la tutela di esigenze essenziali di ordine morale sia organicamente tenuto presente, in modo che la disposizione non offra il difetto di lacune, le quali ferirebbero quel supremo sentimento etico che per ipotesi non fosse protetto dalla norma giuridica.<\/p><p>Tutto ci\u00f2 detto sulla sfera di applicazione del sequestro <em>pendente iudicio<\/em>, il collega onorevole Moro svolger\u00e0 l\u2019ulteriore proposta di ripristinare a termini della Costituzione il 4\u00b0 comma dell\u2019articolo relativamente al sequestro preventivo, comma al quale noi abbiamo aggiunto un ultimo inciso, secondo cui l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria dovr\u00e0 comunque provvedere alla convalida del sequestro amministrativo, entro le successive 24 ore, sempre in aderenza all\u2019articolo 21 della Costituzione, restando cos\u00ec rigorosamente circoscritto l\u2019esercizio di un eccezionale potere contemplato dalla legge solamente nel caso di delitti che offendano con particolare gravit\u00e0 la coscienza morale del popolo italiano.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Moro ha facolt\u00e0 di svolgere quella parte dell\u2019emendamento che propone di reintegrare il quarto comma nel testo del progetto ministeriale.<\/p><p>MORO. La nostra proposta si ricollega alla impostazione contenuta nell\u2019articolo della Carta costituzionale, che si occupa della libert\u00e0 di stampa e della materia dei sequestri.<\/p><p>Anzitutto una considerazione di carattere storico, relativa alla formazione di questa disposizione costituzionale, per la quale vi fu una votazione molto contrastata in questa Assemblea; molto contrastata, ma appunto per ci\u00f2 molto chiara. Si trattava di stabilire se, accanto alle ipotesi di sequestro disposto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria al principio dell\u2019azione giudiziaria, si dovesse anche riconoscere una possibilit\u00e0 di sequestro da parte di autorit\u00e0 di polizia in casi di urgenza.<\/p><p>L\u2019Assemblea su questo punto si divise, in quanto alcuni colleghi ritennero che fosse essenziale garanzia di libert\u00e0 per la stampa che il sequestro fosse ammissibile soltanto ad opera dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria; mentre da altri, fra i quali i colleghi del mio Gruppo, si ritenne che la libert\u00e0 di stampa potesse essere garantita, al tempo stesso tutelando esigenze di ordine morale e sociale, con lo stabilire, in via eccezionale, in casi di necessit\u00e0 e di urgenza, la possibilit\u00e0 di un intervento da parte della autorit\u00e0 di polizia; possibilit\u00e0 di intervento, per altro, limitata rigorosamente ad ipotesi previste appunto dalla legge sulla stampa; possibilit\u00e0 di intervento limitata dall\u2019obbligo di denunzia entro le 24 ore all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria; la quale deve provvedere entro le successive 24 ore.<\/p><p>Comunque, questa votazione molto chiara, nettamente discriminatrice, avvenne, e fu sancito quell\u2019articolo, per il quale, accanto alle forme di sequestro ad opera dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, erano previste forme di sequestro ad opera degli ufficiali di polizia giudiziaria.<\/p><p>Ora, abbiamo visto una proposta fatta dalla Commissione, che per altro decise a lieve maggioranza, per la quale il comma quarto dell\u2019articolo in discussione dovrebbe essere soppresso, in quanto nell\u2019articolo correlativo della Carta costituzionale sarebbe contenuta una norma facoltativa. Tenderebbe, cio\u00e8, questo articolo, semplicemente a rendere possibile alla legge sulla stampa di prevedere queste forme di sequestro ad opera dell\u2019autorit\u00e0 di polizia.<\/p><p>Contro questa tesi, acutamente sostenuta dall\u2019onorevole Cevolotto, mi pare che vi siano molte ragioni da opporre; non le citer\u00f2 tutte; mi limiter\u00f2 a un breve cenno.<\/p><p>Anzitutto un cenno di carattere storico. Credo che l\u2019Assemblea conosca che questa questione, secondo una proposta contenuta nella stessa relazione dell\u2019onorevole Cevolotto, fu portata insieme ad altre pochissime dinanzi alla riunione dei capi dei Gruppi parlamentari, nell\u2019intento di stabilire se vi fosse, in ordine a queste questioni, quella unanimit\u00e0 o quasi unanimit\u00e0 \u2013 come si diceva \u2013 che avrebbe permesso di portare in discussione in Assemblea il problema per una nuova decisione.<\/p><p>Quindi, mentre nella relazione dell\u2019onorevole Cevolotto si tende a far ritenere che sia una questione di interpretazione della norma costituzionale, mi pare che a ci\u00f2 osti il precedente citato, in quanto si ritenne che le questioni dovessero essere pregiudizialmente esaminate dai capi-gruppo per stabilire se vi era l\u2019unanimit\u00e0 necessaria per revocare la precedente deliberazione. Quindi non si tratta di interpretare, ma si tratta di revocare, e cos\u00ec fu intesa la questione ed in questo senso, non essendosi raggiunta la necessaria unanimit\u00e0 in sede di riunione dei capi dei Gruppi parlamentari, essa non fu portata affatto dinanzi all\u2019Assemblea. Non si pu\u00f2 perci\u00f2 venire oggi a dire all\u2019Assemblea che si tratta di interpretare largamente la norma costituzionale, per intenderla come norma facoltativa e non come norma obbligatoria. Se io volessi fare una piccola malignit\u00e0, direi che noi potremmo votare favorevolmente all\u2019abolizione del comma 4\u00b0, perch\u00e9 questo comma 4\u00b0, restando nella norma costituzionale, non ha bisogno di essere ripetuto in una esplicita disposizione di legge, ed ha valore per se stesso. La legge sulla stampa non \u00e8 chiamata a discutere l\u2019ammissibilit\u00e0 concreta del comma 4\u00b0, ma soltanto a definire quali sono i casi, i limitati casi di delitti, per i quali abbiano vigore le norme stabilite dalla Costituzione per il sequestro preventivo.<\/p><p>D\u2019altra parte bisogna che l\u2019Assemblea abbia presente il collegamento che vi \u00e8 tra questa ipotesi del comma 4\u00b0 e le precedenti. Questa ipotesi \u00e8, evidentemente, un\u2019ipotesi di surrogazione: siamo nei casi in cui, non potendo l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria intervenire tempestivamente, sussistendo la necessit\u00e0 e l\u2019urgenza di cui parla la disposizione costituzionale, subentra ad essa, con la garanzia dei termini di cui gi\u00e0 si \u00e8 detto, l\u2019autorit\u00e0 di polizia giudiziaria. Il sistema \u00e8 unitario, onorevoli colleghi: non si pu\u00f2 prenderlo a met\u00e0. O noi per ipotesi concepiamo nella legge sulla stampa una disciplina tutta diversa da quella costituzionale, ipotesi assurda, o noi accettiamo \u2013 e non possiamo non accettarla \u2013 la disciplina costituzionale, cos\u00ec come \u00e8 data dal relativo articolo, e dobbiamo prenderla integralmente con la sua ipotesi principale e con quella subordinata; perch\u00e9 nel comma 4\u00b0 non si prevede che una ipotesi, una ipotesi di surrogazione, che non pu\u00f2 essere distaccata dalla disposizione principale, cui inerisce. Per queste ragioni non impostiamo qui la questione come di un normale emendamento; noi impostiamo una questione di corrispondenza della legge alla Carta costituzionale e ci auguriamo che tutti i colleghi sentano che qui non \u00e8 questione di maggioranza o di minoranza, ma di leale adesione alla Carta costituzionale votata.<\/p><p>Quando l\u2019onorevole Cevolotto dice che la Carta costituzionale pone una garanzia della libert\u00e0, ma che quando risulti incrementata la libert\u00e0 il limite da essa fissato pu\u00f2 essere sorpassato, io rispondo che n\u00e9 la Costituzione, n\u00e9 la legge sulla stampa tutelano soltanto la libert\u00e0. La Costituzione e la legge sulla stampa, tutelano la libert\u00e0, s\u00ec, ma insieme tutti i valori morali e sociali caratteristici di un ordinamento giuridico. E qui mi richiamo a quanto disse, forse con espressione non molto felice, ma, credo, sostanzialmente esatta, l\u2019onorevole Schiavetti. Se noi dessimo l\u2019interpretazione che ci propone l\u2019onorevole Cevolotto, noi avremmo forse garantito la libert\u00e0, ma non avremmo garantito quei valori che la Costituzione intese tutelare quando pose in quella forma l\u2019articolo relativo alla stampa.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Bettiol ha presentato il seguente emendamento, gi\u00e0 svolto:<\/p><p>\u00ab<em>Ripristinare il quarto comma del testo ministeriale, sopprimendo la parola:<\/em> periodiche\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Manzini aveva presentato il seguente emendamento all\u2019articolo 28 del testo ministeriale, corrispondente all\u2019articolo 22 in esame:<\/p><p>\u00ab<em>All\u2019articolo 28, comma secondo, n. 4\u00b0), invece del richiamo all\u2019articolo 553 del Codice penale, inserire il seguente periodo:<\/em> &#8230;ovvero che divulgano mezzi rivolti ad impedire la procreazione, o a procurare l\u2019aborto, o illustrano l\u2019impiego di essi, o d\u00e0nno indicazioni sul modo di procurarseli, o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MANZINI. Vi rinuncio, associandomi a quello Moro-Domined\u00f2, ma desidero aggiungere poche parole.<\/p><p>Siccome il nostro emendamento ha un contenuto perfettamente contrapposto a quello dell\u2019onorevole Schiavetti, desidero sottolineare uno degli argomenti che egli ha qui espresso, e che ha un valore sia morale che politico. L\u2019onorevole Schiavetti ha detto che il suo emendamento, soppressivo dell\u2019inciso che riguarda la pratica abortile e anticoncezionale, si riferiva alla campagna demografica. Ora, io dico che da un lato noi possiamo anche convenire che certi aspetti della campagna demografica avevano un contenuto materialistico, che non ha niente a che fare con quella che \u00e8 la concezione morale della famiglia e dell\u2019adempimento dei doveri della famiglia cristianamente intesa; per\u00f2, altro \u00e8 affermare questo e altro \u00e8 non tendere ad arginare tutta quella campagna a carattere maltusiano, o comunque disgregatrice dell\u2019elemento morale della famiglia. Noi abbiamo visto che, anche dopo la liberazione, questo ha talmente preoccupato il legislatore che, se abbiamo avuto quegli interventi che Schiavetti ha rilevato, essi si sono avuti soprattutto per quanto riguarda la famosa inferiorit\u00e0 che era stata stabilita sul piano giuridico verso i celibi. Ma, per quanto riguarda invece la campagna contro la famiglia, o quella campagna di stampa che riguarda la pratica anticoncezionistica, noi abbiamo un decreto del 1946 in cui \u00e8 ammesso il sequestro proprio a questo fine ed a questo titolo. Quindi, credo che rientriamo, anche da questo punto di vista, nel solco dei precetti, gi\u00e0 precedentemente stabiliti, anche in regime di democrazia e di libert\u00e0.<\/p><p>Con questa aggiunta intendo associarmi all\u2019emendamento Moro.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Onorevoli colleghi, \u00e8 forse questo il punto pi\u00f9 delicato della nostra discussione e credo che dovrebbe interessare particolarmente. Dico \u00abdovrebbe\u00bb, perch\u00e9 i banchi vuoti dimostrano che in realt\u00e0 non l\u2019interessa. Quindi, mi limiter\u00f2 a pochissime parole.<\/p><p>Quale \u00e8 sempre stato, da quando la democrazia ha avuto una prima affermazione in questo campo in Italia, cio\u00e8 dal 1906, il regime del sequestro della stampa, salvo la nefasta parentesi fascista?<\/p><p>La legge Sacchi del 1906 dice: \u00abIl giudice istruttore o anche il pubblico ministero potranno far procedere al sequestro di tutti gli esemplari degli oggetti che riconoscessero offensivi del buon costume e del pudore, ai sensi degli articoli 338 e 339 del Codice penale. Nel qual caso, entro il termine di 24 ore si dovr\u00e0 da loro promuovere l\u2019opportuno procedimento\u00bb. \u00c8 questo l\u2019unico caso di sequestro della stampa che dal 1906 al regime fascista ha avuto luogo in Italia. E non \u00e8 successo niente di male e la stampa ha potuto svolgere la sua funzione senza che nessuno di quei pericoli sociali di cui oggi si parla si sia manifestato. Questa libert\u00e0 non ha nociuto n\u00e9 alla morale n\u00e9 al buon costume, ma soprattutto ha dato libert\u00e0 alla stampa politica.<\/p><p>Dopo la parentesi fascista \u00e8 stato promulgato il decreto che porta la firma degli onorevoli De Gasperi e Togliatti, il decreto 31 maggio 1946 n. 561, il quale dice: \u00abNon si pu\u00f2 procedere al sequestro della edizione di giornali o di qualsiasi pubblicazione o stampato se non in virt\u00f9 di una sentenza irrevocabile dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. \u00c8 tuttavia consentito all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari di giornali o pubblicazioni o stampati che importino una violazione della legge penale\u00bb. E poi aggiunge: \u00abIn deroga a quanto stabilito dall\u2019articolo precedente si pu\u00f2 fare l\u2019azione di sequestro di giornali od altre pubblicazioni e stampati che, ai sensi della legge penale, sono da ritenersi osceni ecc.\u00bb.<\/p><p>Questo \u00e8 il regime che vige oggi. Si propone ora di tornare a prima del 1906, di rinunciare alla libert\u00e0 riconquistata e che esisteva prima del fascismo. A questo \u00e8 necessario che tutti gli spiriti democratici si ribellino.<\/p><p>Non \u00e8 concepibile che si torni al sistema dei sequestri della polizia, che permettono tutte le angherie da parte dell\u2019esecutivo. Perch\u00e9, badate, quando si allarga la portata del n. 4, secondo comma, dell\u2019articolo proposto e si dice, per esempio, che potranno essere sequestrate dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria le pubblicazioni che costituiscono delitto contro il sentimento religioso, pensate un momento quanto facile sar\u00e0 \u2013 durante la campagna elettorale \u2013 trasformare una qualsiasi polemica contro un partito, che apertamente \u00e8 legato ad una determinata fede religiosa, nella offesa al sentimento religioso.<\/p><p>Sar\u00e0 facilissimo confondere le cose, volutamente o no, e sequestrare la stampa; e quando un giornale \u00e8 sequestrato per 24 ore, quel numero del giornale non esiste pi\u00f9.<\/p><p>Si dice: c\u2019\u00e8 la Costituzione; ma io la Costituzione credo di averla esaminata con attenzione e pensata con profonda meditazione. Prima di tutto contesto che la votazione dell\u2019articolo 21 sia avvenuta (come certamente in buona fede dice l\u2019onorevole Moro) con perfetta convinzione, perch\u00e9 io mi ricordo che questo articolo noi l\u2019abbiamo votato alle 11.30 di notte dopo una seduta estenuante, ed io ho avuto l\u2019impressione \u2013 e l\u2019ho detto \u2013 che l\u2019Assemblea non si rendesse in quel momento conto di ci\u00f2 che votava, e ne sono sicuro, perch\u00e9 era troppo stanca.<\/p><p>UBERTI. Questo significa infirmare la Costituzione!<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Io dico apertamente quella che \u00e8 la mia convinzione.<\/p><p>\u00c8 per questo che, quando i capi dei Gruppi parlamentari si sono raccolti per esaminare quali punti si potevano, in sede di coordinamento, portare all\u2019Assemblea, si \u00e8 indicato anche questo punto, per le ragioni che dir\u00f2 subito. (<em>Interruzione del deputato Moro<\/em>)<em>.<\/em> Ma i capi dei Gruppi parlamentari non si sono trovati d\u2019accordo con quella unanimit\u00e0 che avrebbe consentito all\u2019Assemblea di rivedere la questione in sede di coordinamento. La Assemblea non ha potuto prendere in esame l\u2019argomento, per la mancata concordia dei capi dei Gruppi parlamentari. Per\u00f2 anche in questo caso l\u2019opposizione \u2013 che credo sia venuta dal Gruppo della Democrazia cristiana \u2013 a riportare la questione davanti all\u2019Assemblea, per me (esprimo una mia opinione personale), non \u00e8 stata giusta, perch\u00e9 l\u2019articolo 21 contiene una contradizione dalla quale non si pu\u00f2 in nessun modo uscire.<\/p><p>Dice l\u2019articolo 21:<\/p><p>\u00abLa stampa non pu\u00f2 essere soggetta ad autorizzazioni o censure\u00bb.<\/p><p>Dunque, il giornale non pu\u00f2 essere censurato, cio\u00e8 dal giornale non pu\u00f2 essere tolto un brano che, eventualmente, sia anche delittuoso. Ed allora, come potete togliere non soltanto un brano, ma tutto un giornale? (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em> Il sequestro \u00e8 qualche cosa di pi\u00f9 della censura; se impedite la censura non \u00e8 logico che possiate ammettere il sequestro!<\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> Ma lei confonde la censura con il sequestro!<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Non confondo niente! Censura vuol dire impedire la pubblicazione di un determinato brano di un giornale e sequestro vuol dire togliere di mezzo tutto il giornale.<\/p><p>RUSSO PEREZ. La censura \u00e8 preventiva! (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Ma anche il sequestro \u00e8 preventivo. (<em>Interruzioni \u2013 Commenti<\/em>)<em>.<\/em> Per me, vi \u00e8 una contradizione che non pu\u00f2 essere eliminata.<\/p><p>GAVINA. Nel pi\u00f9 sta il meno, onorevole Russo Perez. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> In ogni modo, se volete tornare ad un regime antidemocratico non avete altro da fare&#8230;<\/p><p>RUSSO PEREZ. No; ad un regime morale!&#8230; (<em>Commenti a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Lasciatemi dire: avr\u00f2 anche il diritto di dire che quella che fate \u00e8 opera antidemocratica, perch\u00e9 questa \u00e8 la mia profonda convinzione. Noi facciamo una legge che ci porta indietro di trenta anni! (<em>Commenti al centro \u2013 Applausi all\u2019estrema sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>TONELLO. Volete fare una legge come piace a voi, questa \u00e8 la verit\u00e0! (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> E poich\u00e9 verr\u00e0 il momento&#8230; (<em>Interruzione del deputato Moro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. La prego, onorevole Moro, sembra che si tratti di un suo caso personale&#8230;<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> &#8230;e verr\u00e0 senza dubbio, in cui a questo \u2013 che per me \u00e8 uno sconcio \u2013 si riparer\u00e0, sar\u00e0 stato bene che si sia elevata nell\u2019Assemblea Costituente una voce di protesta contro la violazione della libert\u00e0 democratica. (<em>Applausi all\u2019estrema sinistra \u2013 Commenti e interruzioni al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 21 della Costituzione dice:<\/p><p>\u00abSi pu\u00f2 procedere a sequestro soltanto per atto motivato della autorit\u00e0 giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l\u2019indicazione dei responsabili\u00bb.<\/p><p>Quindi, una legge sulla stampa deve indicare i casi in cui il sequestro \u00e8 disposto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, casi che, nella pratica democratica dopo il 1906, erano quelli della stampa oscena o contraria al buon costume, esclusivamente.<\/p><p>Aggiunge l\u2019articolo 21:<\/p><p>\u00abIn tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, il sequestro della stampa periodica pu\u00f2 essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria\u00bb.<\/p><p>Questa seconda norma \u00e8 una norma cogente, \u00e8 una norma che obbligatoriamente si deve inserire nella legge sulla stampa, o \u00e8 una disposizione permissiva, nel senso che autorizza, in casi particolari, in casi di emergenza, in casi di necessit\u00e0 assoluta, la legge speciale sulla stampa a consentire il sequestro?<\/p><p>SCHIAVETTI. Anche per la pubblicit\u00e0 dei mezzi finanziari c\u2019\u00e8 nella Costituzione una disposizione cui noi abbiamo provvisoriamente rinunciato. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Come va interpretato tale capoverso, secondo cui il sequestro pu\u00f2 essere eseguito dalla polizia? Per me non c\u2019\u00e8 che una sola interpretazione possibile, perch\u00e9 bisogna porre il capoverso in relazione con ci\u00f2 che precede, che cio\u00e8 la stampa non pu\u00f2 essere sottoposta a censure; bisogna porlo in relazione con lo spirito della legge, che \u00e8 quello di autorizzare il legislatore, in casi del tutto particolari, ad emettere disposizioni che ammettano in via del tutto <em>eccezionale<\/em> il sequestro. Bisogna interpretare nel senso che la legge pu\u00f2 limitare \u2013 e anche escludere del tutto \u2013 i casi di sequestro da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, tanto pi\u00f9 pu\u00f2 limitare i casi di sequestro da parte della polizia.<\/p><p>Questa \u00e8 la mia tesi, e non mi pare che le osservazioni formulate dall\u2019onorevole Moro possano infirmarla. Secondo me noi possiamo anche inserire nel comma quarto quei casi nei quali ammettiamo che il sequestro possa essere eseguito dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, ma non per questo siamo obbligati a sancire l\u2019altra norma che, in tutti questi casi, in via di urgenza, il sequestro possa essere eseguito anche dagli ufficiali della polizia giudiziaria.<\/p><p>Questa \u00e8 la tesi che propone la maggioranza della Commissione. Io credo che, se vogliamo veramente restare aderenti allo spirito della Costituzione, se vogliamo veramente restare aderenti allo spirito della democrazia, se vogliamo veramente evitare che venga offerto all\u2019esecutivo un mezzo, che non deve avere in alcun caso, di reprimere, attraverso interpretazioni estensive che certamente verrebbero, la libert\u00e0 della stampa, dobbiamo restare nei limiti che la Commissione ha proposto.<\/p><p>La Commissione ha limitato il comma quarto a pochi casi, anche per il sequestro da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Tali casi sono tuttavia sempre pi\u00f9 numerosi dei casi contemplati dalla legge Sacchi del 1906 e dalla legge De Gasperi del 1944. E forse sarebbe stato bene mantenere i limiti di quelle leggi. Ma, poich\u00e9 la Commissione e il Governo avevano proposto un allargamento, la Commissione parlamentare non ha creduto, in questo campo, di restringere l\u2019ambito del quarto comma, tornando alla legge Sacchi e alla legge De Gasperi.<\/p><p>Che cosa si propone ora con questi emendamenti? Si vuole allargare anche di pi\u00f9 questo quarto comma, il che comporta, se si voter\u00e0 contro la soppressione del comma successivo, che si giunger\u00e0 all\u2019allargamento anche ai casi in cui il sequestro pu\u00f2 essere eseguito dalla polizia giudiziaria.<\/p><p>Ed \u00e8 molto pericoloso consentire questo allargamento, perch\u00e9, se, ad esempio, il sequestro pu\u00f2 essere eseguito dalla polizia giudiziaria \u00abnei casi di apologia di reato\u00bb, l\u2019apologia di reato pu\u00f2 essere intesa in molti sensi; e pu\u00f2 portare ad una facilit\u00e0 di sequestri, di cui, chi ha pratica di queste cose, chi ha pratica di lotte politiche, si rende conto subito. Vi sono poi i \u00abdelitti contro il sentimento religioso nelle ipotesi previste, ecc.\u00bb. Nella aspra lotta politica che si prepara \u00e8 molto facile confondere un attacco, per esempio, alla Democrazia cristiana con un attacco alla religione. (<em>Proteste al centro \u2013 Commenti a sinistra<\/em>)<em>.<\/em> Se, per esempio, durante la lotta del 2 giugno, qualcuno di noi avesse scritto che vi erano dei sacerdoti i quali venivano meno al loro dovere e commettevano un reato, perch\u00e9 in chiesa, valendosi della loro qualit\u00e0 di pastori di anime, consigliavano la votazione di una determinata lista, dicendo che era peccato mortale non votare quella lista&#8230; (<em>Proteste al centro \u2013 Approvazioni a sinistra<\/em>) \u2013 (non fingete di non saperlo) \u2013 se questo attacco fosse stato eventualmente accompagnato \u2013 come \u00e8 facile che succeda nell\u2019ardore di una lotta politica \u2013 da qualche parola irriverente, che \u00e8 male sia pronunciata o scritta, ma che pu\u00f2 sfuggire nel fervore della polemica (<em>Commenti al centro<\/em>), si sarebbe subito detto che vi era offesa al sentimento religioso e si sarebbe sequestrato il giornale (<em>Commenti al centro \u2013 Interruzione del deputato Tonello e del deputato Mazza<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non cominciamo a dare esempi pratici di cose dette puramente in linea di ipotesi.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Qui non parla il Relatore, ma il pubblico accusatore.<\/p><p>TONELLO. Dice delle verit\u00e0.<\/p><p>ANGELUCCI. Il Relatore riferisce sulla legge o fa delle considerazioni personali?<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Angelucci, la prego.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Ad ogni modo non cesso, perch\u00e9 sono Relatore, di essere un deputato che ha diritto di dire quello che pensa. (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em> Io ho parlato a titolo individuale.<\/p><p>Durante l\u2019altra campagna elettorale io ho pubblicato, ad esempio, una lettera di un vescovo, il quale diceva ad un consultore che aveva votato un certo articolo della legge elettorale, quello che punisce i sacerdoti che fanno propaganda, che era caduto in peccato mortale. (<em>Prolungati commenti e interruzioni al centro \u2013 Interruzione del deputato Tonello<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Tonello, la prego. Onorevoli colleghi, desidero sapere se hanno dimenticato che stiamo discutendo un disegno di legge. Nessuno ha interrotto l\u2019onorevole Moro quando ha parlato nel senso che ha ritenuto utile. Vorrei si fosse altrettanto tolleranti Verso il Relatore. Continui, onorevole Cevolotto.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Questo che dico per un partito si potrebbe dire anche per altri. Se domani a quel banco, invece che un Ministero eventualmente liberale o in gran parte democratico cristiano, sedesse un Ministero comunista, voi gli fornireste il mezzo di restituire i torti con un\u2019azione analoga. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> La legge sulla stampa non ci sarebbe pi\u00f9.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> La legge sulla stampa deve essere fatta per non permettere, per non dare il mezzo a nessun Governo, di nessun colore, di intervenire con i sequestri a mezzo dell\u2019esecutivo. Se oggi faccio delle ipotesi che si riferiscono all\u2019attuale situazione, le stesse ipotesi possono essere prospettate per il caso che la situazione si rovesciasse. Sarebbe altrettanto antidemocratico, illiberale e pericoloso se quegli abusi che io temo fossero resi possibili ad un Ministero di colore opposto. La legge deve garantire la libert\u00e0 di stampa in tutti i casi, qualunque sia il Governo o la maggioranza che tengono il potere. E aggiungo qualcosa di pi\u00f9: non \u00e8 questa una legge che una maggioranza possa votare per forza del numero, senza tener conto dei diritti delle minoranze. E non vorrei credere, non vorrei pensare nemmeno che, valendosi del numero che in questo momento \u00e8 a loro favore, alcuni gruppi politici uccidessero la libert\u00e0 di stampa non rispettando i diritti delle minoranze. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Concludo dicendo che noi non accettiamo, come maggioranza della Commissione, l\u2019allargamento del n. 4 dell\u2019articolo; non accettiamo che venga ripristinato quel capoverso che abbiamo proposto di sopprimere. Crediamo con questo di non fare azione di parte, ma semplicemente di proteggere la tradizione democratica che da molto tempo almeno \u2013 almeno dopo il 1906 \u2013 in questa materia ha prevalso in Italia.<\/p><p>Riteniamo che sia tornare indietro di molti anni, tornare ad un regime antidemocratico e illiberale, dare il voto favorevole agli emendamenti che sono stati proposti! (<em>Vivi applausi all\u2019estrema sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>BETTIOL. Chiedo di parlare per la minoranza della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BETTIOL. L\u2019argomento \u00e8 molto interessante ed anche, sotto certi punti di vista, grave, dato che in seno alla Commissione si \u00e8 creata questa discrepanza fra maggioranza e minoranza.<\/p><p>\u00c8 stato detto che l\u2019Assemblea Costituente ha approvato l\u2019articolo 21 della Costituzione in un momento di sonnolenza, in un momento di stanchezza. Ora \u00e8 vero che anche l\u2019Assemblea Costituente, come il grande Omero, pu\u00f2 talvolta dormicchiare; ma la realt\u00e0 \u00e8 che, quando ha deliberato, il testo approvato ha il suo pieno valore costituzionale. Non si potr\u00e0 in nessun caso cercare di fare il processo alla validit\u00e0 del testo costituzionale tirando in ballo argomenti di carattere psicologico o di carattere fisiologico dei componenti dell\u2019Assemblea Costituente, argomenti che sono assolutamente fuori posto e che nessun giurista, da che esiste il mondo, da che esiste una tecnica giuridica e da che esiste un metodo di studio ha mai tirato in ballo per inficiare la validit\u00e0 di una legge! (<em>Approvazioni al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Noi ci troviamo di fronte ad un testo molto chiaro e molto preciso, ad un testo costituzionale che concede in casi eccezionali agli ufficiali della polizia giudiziaria di procedere al sequestro preventivo di certa stampa quando vien meno a determinati, fondamentali doveri. E quali sono questi fondamentali doveri? Qui si nasconderebbe il veleno antidemocratico su cui ha parlato tanto abbondantemente l\u2019onorevole Cevolotto. Questi limiti sono esclusivamente quelli stabiliti dal Codice penale, vale a dire da quella legge che in concreto garantisce la possibilit\u00e0 di una ordinata e pacifica convivenza democratica fra uomini liberi; perch\u00e9, quando si viola la legge penale si minano le possibilit\u00e0 di una pacifica e ordinata convivenza democratica! (<em>Applausi al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La Costituzione sancisce il principio che la libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile, ma giustamente dispone che in casi eccezionali la polizia pu\u00f2 limitarla; anche il domicilio \u00e8 inviolabile, ma v\u2019\u00e8 una disposizione per cui, in casi eccezionali, anche questa libert\u00e0 domiciliare pu\u00f2 essere violata, onde non si trasformi in licenza! (<em>Interruzioni all\u2019estrema sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00c8 proprio per evitare che la libert\u00e0 trasmodi, attraverso la stampa, in violenza e licenza che noi riteniamo tener presente quel limite costituzionale, che non \u00e8 facoltativo, permissivo, ma \u00e8 cogente, posto all\u2019attivit\u00e0 del legislatore, perch\u00e9 in materia di stampa contempli anche la possibilit\u00e0 del sequestro, ad opera della polizia giudiziaria, della stampa delittuosa.<\/p><p>Qui si tratta esclusivamente di intervenire per impedire la perpetrazione di un reato o per colpire un reato gi\u00e0 perpetrato. Io ripeto, e questo deve essere come cardine fondamentale in tutta questa nostra discussione, che questa possibilit\u00e0 di intervenire la limitiamo esclusivamente alla ipotesi di violazione della legge penale che \u00e8 limite alla attivit\u00e0 di tutti indistintamente.<\/p><p>Quindi limite alla libert\u00e0 dell\u2019uno perch\u00e9 la libert\u00e0 dell\u2019uno, secondo la formula classica, possa coesistere con la libert\u00e0 dell\u2019altro. Non per violare la legge democratica, ma per dare fondamento morale alla legge, per dare valore alla legge democratica, noi approviamo, almeno io, a nome della minoranza, quegli emendamenti che tendono a determinare i limiti desunti dalla legge penale positiva perch\u00e9 il potere esecutivo, attraverso gli ufficiali di polizia giudiziaria, possa intervenire per frenare gli abusi della stampa delittuosa, immorale o morbosa.<\/p><p><em>Una voce all\u2019estrema sinistra.<\/em> Bella libert\u00e0 di stampa, questa!<\/p><p>BETTIOL. Voi (<em>Indica l\u2019estrema sinistra<\/em>) avete un\u2019idea strana della libert\u00e0 di stampa, lo so. Per voi la libert\u00e0 di stampa \u00e8 una libert\u00e0&#8230; manovrata! (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Non \u00e8 il caso poi di ribattere le gratuite affermazioni dell\u2019onorevole Cevolotto circa la possibilit\u00e0 che, attraverso la previsione di reati di vilipendio di religione, si possa domani impedire una critica, una discussione politica di un determinato partito che operi sulla piattaforma politica, perch\u00e9 tanto \u00e8 ovvia la critica che farei offesa all\u2019intelligenza dei colleghi.<\/p><p>A nome della minoranza della Commissione, dichiaro di accettare tutte quelle limitazioni, desunte dalla legge penale, che autorizzano l\u2019intervento degli ufficiali di polizia giudiziaria, che i miei colleghi hanno presentato al progetto. (<em>Vivi applausi al centro \u2013 Commenti all\u2019estrema sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Il Governo ha facolt\u00e0 di esprimere il proprio parere.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Il tono forse eccessivamente polemico con cui si \u00e8 fin qui discusso su questo articolo potrebbe forse indurre il Governo, nella sua risposta ai singoli emendamenti, ad affrontare argomenti che non hanno di per s\u00e9 attinenza col testo da votare.<\/p><p>Io ritengo che, ragionando con assoluta serenit\u00e0 su questo articolo e tenendo fede a quanto abbiamo deciso con l\u2019articolo 21 della Costituzione, si possa dimostrare con chiarezza che, sia il testo governativo che le proposte dei colleghi, che possono essere accettate, non compromettono assolutamente la libert\u00e0 di stampa intesa nel senso pi\u00f9 pieno e pi\u00f9 serio di questa parola. E ripetendo quanto ebbi l\u2019onore di dirvi l\u2019altro giorno, circa la precisa posizione del Governo attuale riguardo a questa legge, non soltanto confermo che vi \u00e8 il proposito di non fare il minimo abuso della legge stessa quando sar\u00e0 votata, ma ritengo anche doveroso ricordare \u2013 pure se ci\u00f2 sembri presunzione da parte del Governo \u2013 che delle stesse disposizioni sin qui vigenti si \u00e8 fatto un uso limitato o nessun uso dagli ultimi governi; il che sta a dimostrare che il Governo formato nel giugno del 1947 \u00e8 stato il pi\u00f9 geloso custode e il pi\u00f9 parco esecutore del principio della libert\u00e0 di stampa, rispetto anche ai governi precedenti. Di fronte alle ipotesi e alle vaghe preoccupazioni, \u00e8 questa una constatazione di fatto su cui non \u00e8 possibile discutere o avere una opinione diversa. L\u2019articolo 21 della Costituzione stabilisce chiaramente che la legge sulla stampa fisser\u00e0 i casi in cui pu\u00f2 addivenirsi, per atto motivato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, ad un sequestro, prima di una sentenza divenuta definitiva. Questa \u00e8 la sede appunto di fissare tali casi, i quali vanno al di l\u00e0 di semplici violazioni amministrative delle condizioni richieste per la registrazione, descritte a parte dallo stesso articolo 21. Non si pu\u00f2 pertanto parlare di un ritorno al 1906 o pi\u00f9 indietro: si ritorna semmai a quello che abbiamo stabilito chiaramente nella Costituzione, quando si \u00e8 discusso \u2013 nel mese di marzo o nel mese di aprile, se non erro \u2013 dell\u2019articolo 21. Se poi lo abbiamo stabilito alle undici di sera o alle dieci del mattino, questo non ha rilevanza pratica, anche perch\u00e9 v\u2019\u00e8 stata una serie di appelli, il giorno del coordinamento delle singole norme, nella Commissione dei Settantacinque e forse qualcuno avrebbe potuto proporre qualche modifica, in quella sede, cosa che non \u00e8 stata fatta.<\/p><p>In quali casi \u00e8 ammessa la possibilit\u00e0 di un sequestro? A parte i primi due casi relativi alla violazione di norme amministrative, vi \u00e8 quello riguardante i giornali pubblicati in violazione delle norme sul riposo festivo. Io sarei d\u2019accordo di togliere questa ipotesi in quanto si tratta di una contravvenzione e non di un delitto, mentre l\u2019articolo 21 parla di delitti e non genericamente di reati. Se volessimo quindi rispettare l\u2019articolo 21 della Costituzione, la terza ipotesi dovrebbe essere del tutto esclusa. E su questo non vi sono particolari difficolt\u00e0.<\/p><p>Vi \u00e8 poi il quarto comma, su cui la Commissione ha proposto modifiche di carattere non sostanziale rispetto al testo del Governo, mentre alcuni colleghi hanno formulato aggiunte sostanziali. L\u2019onorevole Russo Perez vorrebbe estendere la possibilit\u00e0 di sequestro al caso di rifiuto a pubblicare una rettifica. Ora, a parte la considerazione che tale proposta potrebbe meglio inquadrarsi nel sistema di severe garanzie che abbiamo voluto porre nel disciplinare l\u2019obbligatoriet\u00e0 di pubblicazione delle rettifiche, io vedo tali difficolt\u00e0 di ordine pratico che mi fanno sconsigliare di raccomandare una simile proposta; sarebbe infatti, innanzi tutto, difficile stabilire quando deve essere sequestrata la pubblicazione, e poi bisognerebbe vedere anche quanto tempo debba durare il sequestro. L\u2019onorevole Russo Perez, dicendo di voler togliere di mano lo strumento, prevede anche l\u2019ipotesi che un quotidiano sia sequestrato tutti i giorni finch\u00e9 non sia pubblicata la rettifica. Ora a me pare che gi\u00e0 la pena stabilita per il caso di mandata pubblicazione della rettifica sia tale da sodisfare quella giusta esigenza e che pertanto non sia opportuno dar vita ad un meccanismo cos\u00ec duro e in qualche modo cos\u00ec ipotetico nella sua applicabilit\u00e0, quale quello previsto dall\u2019onorevole Russo Perez.<\/p><p>L\u2019onorevole Schiavetti ha proposto di togliere qualsiasi accenno al reato previsto dall\u2019articolo 553 del Codice penale relativo alla propaganda o all\u2019incitamento all\u2019uso di mezzi anticoncezionisti. Mi pare che anche qui ci si debba richiamare, con le parole stesse usate nell\u2019emendamento Moro-Domined\u00f2, al testo del decreto legislativo del 1946, decreto che, come ricordava l\u2019onorevole Cevolotto, porta la firma degli onorevoli De Gasperi e Togliatti. Al di sopra poi di questa circostanza, mi pare che un principio del genere vada difeso nel vero ed indiscutibile interesse generale della Nazione al di fuori di quello specifico di un singolo partito. N\u00e9 mi pare che questa norma possa essere classificata genericamente sotto l\u2019etichetta della politica demografica, e che possa essere messa sulla stesso piano di quelle disposizioni che vietavano lo sviluppo di carriera amministrativa per i dipendenti dello Stato che non avevano contratto matrimonio. \u00c8 sintomatico del resto che sia stato proprio uno dei primi decreti del Governo succeduto al 25 luglio, quello che abrogava quelle disposizioni limitative di carriera che, forse, colpivano direttamente anche i collaboratori immediati del Governo nella formazione e promulgazione delle leggi.<\/p><p>Quindi, sull\u2019argomento relativo alla condanna della propaganda dei mezzi rivolti ad impedire la procreazione e a procurare l\u2019aborto mi pare che si possa in tutta coscienza democratica rimanere al testo della legge Togliatti, che \u00e8 stato riprodotto integralmente dall\u2019onorevole Domined\u00f2.<\/p><p>In materia di apologia di reato, la Commissione ha ritenuto di prevedere soltanto la istigazione a delinquere. A scuola ci si insegnava che anche concettualmente non sempre sono ben divisibili l\u2019istigazione a delinquere e l\u2019apologia del reato; poich\u00e9 pertanto penso che la Commissione non abbia motivi sostanziali di sostenere la propria tesi limitativa, credo che possa essere lasciato il testo governativo, che sembra pi\u00f9 chiaro. Infine, nell\u2019emendamento Moro-Domined\u00f2, sono stabilite ipotesi che tutelano il sentimento religioso, non proprio di un gruppo politico. La minoranza ha sempre detto che il sentimento religioso \u00e8 qualche cosa che va al di l\u00e0 dell\u2019interesse di un singolo gruppo politico.<\/p><p>TONELLO. Stia fuori della legge. Affidatelo alla coscienza dei credenti.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Questo argomento presupporrebbe un adeguato sviluppo educativo della collettivit\u00e0; in tal caso la religione sarebbe rispettata senza necessit\u00e0 di una protezione giuridica, sia per la sua stessa essenza che come manifestazione esteriore del pensiero della maggioranza dei cittadini. (<em>Interruzione del deputato Tonello<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Del resto, \u00e8 da rilevare che, nell\u2019invocare questa particolare protezione, l\u2019emendamento Domined\u00f2 si richiama agli articoli del Codice penale; e sebbene detto Codice sia stato sottoposto a revisione dai guardasigilli precedenti all\u2019attuale i quali hanno soppresso quelle norme che si consideravano non pi\u00f9 compatibili con la realt\u00e0 attuale, nessuno ha mai parlato di sopprimere gli articoli che interessano nel caso specifico.<\/p><p>Anche se avessi nei confronti degli altri una forza di convinzione molto maggiore di quella che ho, non credo che riuscirei a convincere l\u2019onorevole Tonello, che su questo ha una tale maggiore effervescenza&#8230;<\/p><p>TONELLO. La libert\u00e0 me la prendo per me, anche se non me la danno; non m\u2019importa se vado in galera. Ma sotto i preti non ci sto! (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em> Voi volete fare la Repubblica del Vaticano, ma non la farete. (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em> Noi vogliamo la Repubblica laica italiana.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> V\u2019\u00e8 da ultimo da valutare la proposta della Commissione relativa all\u2019abolizione dal progetto ministeriale della norma, secondo la quale in armonia a quanto chiaramente detto nell\u2019articolo 21 della Costituzione nei casi di evidente ed assoluta urgenza in cui la legge sulla stampa ammette il sequestro prima di una sentenza definitiva, gli ufficiali della polizia giudiziaria possono disporre il sequestro, salvo a darne entro ventiquattro ore avviso all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, che entro altre ventiquattro ore deve confermare o meno l\u2019atto amministrativo compiuto dall\u2019ufficiale.<\/p><p>Anche questo, se pur non espressamente previsto, era ammesso dalla legge Sacchi pi\u00f9 volte citata; tanto \u00e8 vero che, vigente la legge Sacchi, erano fatti sequestri non soltanto da ufficiali, come oggi viene stabilito, ma da semplici agenti della polizia giudiziaria.<\/p><p>Io credo che non potremmo togliere questa disposizione, cos\u00ec chiaramente fissata dalla Costituzione, come giustamente ha rilevato l\u2019onorevole Moro. Anche se non ne parlassimo, s\u2019intenderebbe automaticamente applicato il disposto dell\u2019articolo 21.<\/p><p>Quindi, perch\u00e9 non sussistano equivoci di interpretazione, credo debba essere mantenuto l\u2019articolo del progetto governativo che, in piena aderenza all\u2019articolo 21 della Costituzione, conteneva anche un esplicito cenno ai mezzi adeguati per prevenire, oltre che per reprimere, le pubblicazioni e le manifestazioni di pensiero contrarie al buon costume.<\/p><p>Confermando in tal modo il disposto dell\u2019articolo 21, non soltanto compiamo il preciso dovere di applicare la Costituzione, ma compiamo altres\u00ec un atto che, sul piano morale, ci d\u00e0 la tranquillit\u00e0 di aver tutelato un principio di carattere generale in materia di libert\u00e0 di stampa (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Ho dimenticato, e potrebbe sembrare scortesia, di esprimere il parere della Commissione sull\u2019emendamento Russo Perez. Voglio fare un\u2019osservazione, all\u2019amico Russo Perez, nella speranza che egli non insista. Un giornale si pu\u00f2 sequestrare perch\u00e9 contiene qualche cosa che deve esser messa fuori circolazione, non lo si pu\u00f2 sequestrare perch\u00e9 non ha pubblicato una rettifica: \u00e8 evidente che questo non rientra nei casi di sequestro.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Chiedo ai presentatori di emendamenti se vi insistono. Onorevole Russo Perez?<\/p><p>RUSSO PEREZ. Non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. E lei, onorevole Schiavetti?<\/p><p>SCHIAVETTI. Mantengo i miei emendamenti.<\/p><p>PRESIDENTE. E l\u2019onorevole Moro?<\/p><p>MORO. Anch\u2019io insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. E lei, onorevole Bettiol?<\/p><p>BETTIOL. Mantengo il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione<\/p><p>TARGETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TARGETTI. Ritengo, signor Presidente, che per economia di tempo sia opportuno che la nostra dichiarazione di voto si riferisca ai vari argomenti che saranno messi in votazione relativamente alle due questioni di cui abbiamo discusso. In base al testo del disegno ministeriale, al testo della Commissione ed in seguito ai vari emendamenti proposti dovremo dichiarare come voteremo su questi due punti: concessione o no, anche all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, della facolt\u00e0 di applicare il sequestro preventivo; limiti entro cui il sequestro preventivo, sia nel caso in cui sia riservato soltanto all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, sia nel caso in cui ne sia estesa la facolt\u00e0 anche alla polizia giudiziaria, possa essere consentito.<\/p><p>Noi dichiariamo di non essere d\u2019accordo con quello che ha sostenuto l\u2019onorevole Moro. Anzi, ad esser precisi, ci \u00e8 sembrato che egli non sia stato neppure conseguente, perch\u00e9 se abbiamo ben compreso egli ritiene che la Costituzione nel suo articolo 21 \u2013 se non erro \u2013 impedisca una eventuale deliberazione, in questa sede, cio\u00e8 in sede di approvazione della legge sulla stampa, una deliberazione che non estenda nei casi di urgenza la facolt\u00e0 del sequestro preventivo amiche agli ufficiali di polizia giudiziaria.<\/p><p>MORO. A rigore&#8230;<\/p><p>TARGETTI. A rigore, noi ci aspettavamo che l\u2019onorevole Moro venisse a questa conseguenza: prospettare all\u2019onorevole Presidente se non fosse il caso di dichiarare improponibile questa disposizione del disegno di legge presentato dalla Commissione.<\/p><p>MORO. Ci riserviamo di farlo.<\/p><p>TARGETTI. Noi riteniamo \u2013 ed esporremo le nostre ragioni il pi\u00f9 concisamente possibile \u2013 che questa tesi non abbia un serio fondamento giuridico. Noi abbiamo la Carta costituzionale che anzitutto stabilisce il principio della libert\u00e0 di stampa e poi per eccezione ammette che si possa procedere al sequestro soltanto per atto motivato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa ne conceda esplicita autorizzazione. Quindi, dobbiamo mettere in rilievo che anche il sequestro preventivo da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria non ha una prescrizione nella Carta costituzionale, ma \u00e8 una permissione che la Carta stessa fa al legislatore di domani, che sarebbe poi il legislatore di oggi, di andare contro al principio della libert\u00e0 di stampa stabilendo il sequestro preventivo, e al tempo stesso fa anche l\u2019ipotesi che, in caso di urgenza, questa facolt\u00e0 possa essere dalla legge sulla stampa estesa anche alla polizia giudiziaria.<\/p><p>Per essere fedele alla mia promessa, non mi dilungo a dimostrare le ragioni per le quali siamo convinti che in base a questa disposizione della Costituzione la nostra Assemblea oggi, in sede di approvazione della legge sulla stampa, potrebbe perfino non attribuire neppure all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria la facolt\u00e0 di procedere al sequestro preventivo. A maggior ragione noi riteniamo che la Commissione poteva liberamente venire, com\u2019\u00e8 venuta, nella determinazione di limitare la facolt\u00e0 del sequestro preventivo all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Quindi, noi siamo contrari al ripristino di questa parte dell\u2019articolo 22 nella formulazione presentata dal disegno di legge del Governo e siamo favorevoli, accontentandoci del meno peggio, alla proposta della Commissione. Diremo che non abbiamo un grande entusiasmo neppure per questa proposta perch\u00e9 ci sembra che il numero dei casi in cui si attribuisce all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria la facolt\u00e0 del sequestro preventivo sia eccessivo.<\/p><p>Quando io ho sentito l\u2019onorevole Bettiol, che \u00e8 evidentemente un forte giurista, dire che voleva il sequestro preventivo perch\u00e9 aveva interesse alla persecuzione dei reati di stampa, ho avuto l\u2019impressione che fosse caduto in una imprecisione di linguaggio giuridico. L\u2019onorevole Bettiol m\u2019insegna che anche la repressione di un delitto di stampa si fa con la condanna di un delitto accertato. Ma il sequestro preventivo \u00e8 quello che al tempo della discussione della legge del 1906 fu chiamato, non mi ricordo da chi, carcere preventivo della stampa periodica, perch\u00e9 in realt\u00e0 corrisponde alla detenzione preventiva di un imputato che ancora non si sa se sia o no responsabile di un delitto. Ed in materia di stampa se fosse possibile evitare il carcere preventivo del periodico sarebbe a tutto vantaggio della libert\u00e0 di stampa che la nostra Carta costituzionale ha inteso ed ha proclamato di tutelare.<\/p><p>Venendo poi alla estensione dei casi in cui l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 procedere al sequestro preventivo, noi vorremmo, quantunque questi siano tutti desideri destinati a rimanere inappagati, vorremmo che persino i nostri colleghi della Democrazia cristiana si persuadessero (non interpretino male le nostre parole) della opportunit\u00e0 di non esagerare in questa materia. Il sequestro preventivo, anche se la facolt\u00e0 di disporlo \u00e8 affidata unicamente alla autorit\u00e0 giudiziaria, rappresenta sempre un attentato alla libert\u00e0 di stampa.<\/p><p>Ricordo di avere letto che quando, nel 1906, il Governo, per iniziativa dell\u2019onorevole Sacchi, present\u00f2 il disegno di legge con l\u2019abolizione del sequestro preventivo, questa proposta non dette luogo nemmeno a discussione, perch\u00e9 tutti dissero: come, si \u00e8 aspettato tanto ad abolire il sequestro preventivo? Esso costituiva ormai un fenomeno superato dalla civilt\u00e0 moderna.<\/p><p>E quando per eccezione si ammise il sequestro preventivo nel caso di delitti contro il buon costume, questa ammissione trov\u00f2 forti opposizioni, e, senza nessuna punta di malignit\u00e0, debbo ricordare proprio ai nostri compagni secessionisti che oggi fanno parte del Ministero, all\u2019onorevole D\u2019Aragona specialmente, che \u00e8 di quel tempo, ed anche all\u2019onorevole Saragat, che Filippo Turati insorse contro questa ipotesi del sequestro preventivo nei casi di delitti contro il buon costume, chiamandolo \u00abla foglia di fico\u00bb del progetto di legge, perch\u00e9 in fondo si trattava di un eccesso di pudore, di un eccesso di puritanesimo.<\/p><p>Voi vedete quanto oggi siete lontani da ci\u00f2. Io avrei voluto dire a questi amici \u2013 e mi dispiace che non siano presenti, come \u00e8 da lamentarsi l\u2019assenza costante da questa discussione di tutti i ministri \u2013 avrei voluto dire: voi che in tante cose vi vantate di riportarvi a Filippo Turati, sempre presente anche al nostro pensiero e al nostro cuore, perch\u00e9 non vi domandate quale accoglienza egli avrebbe potuto fare a simili proposte?<\/p><p>Per quanto poi riguarda la specifica proposta di estendere il sequestro preventivo anche al caso di apologia di reato, tutti noi che per ragioni professionali abbiamo una conoscenza ed un\u2019esperienza particolare in questa materia sappiamo quante mai volte, nel passato, si \u00e8 incriminata la propaganda socialista con l\u2019accusa di apologia di reato. Oggi si parla cos\u00ec del comunismo ma domani si direbbe lo stesso anche per la nostra propaganda come per quella di qualche altro partito che turbasse i sonni di chi detiene il potere.<\/p><p>BETTIOL. Non si potr\u00e0 sequestrare pi\u00f9 un giornale che fa l\u2019apologia del regime che fu, con questa sua tesi!<\/p><p>TARGETTI. C\u2019\u00e8 la legge! (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>BETTIOL. Ma no! Non si potr\u00e0 sequestrare attraverso la polizia giudiziaria, si dovr\u00e0 attendere la sentenza definitiva del magistrato. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>UBERTI. Vi date la zappa sui piedi!<\/p><p>TARGETTI. Ma vengo alla conclusione sul sequestro preventivo, accennando all\u2019ipotesi della violazione degli articoli 402, 403, 406 del Codice penale che si propone di includere fra le ipotesi di sequestro. Pu\u00f2 darsi che per una parte del grosso pubblico sentir dire che noi ci opponiamo all\u2019estensione del sequestro preventivo anche ai casi di delitti contro il sentimento religioso voglia dire che noi non siamo abbastanza rispettosi del sentimento religioso. Interpretazione questa arbitraria o addirittura faziosa. Ci opponiamo a questa estensione, perch\u00e9, quando voi vi rifate al tenore dell\u2019articolo 403, voi vedete che per quell\u2019articolo, di marca squisitamente fascista, si ritiene vilipendio della religione il vilipendio di chi la professa. Ma ora, egregi colleghi, voi sapete con quale elasticit\u00e0 si pu\u00f2 interpretare questo concetto di vilipendio. Si pu\u00f2 affermare che si vilipende un sacerdote se gli si attribuiscono fatti semplicemente ingiuriosi e che possono anche corrispondere a verit\u00e0, e il passo dal vilipendio del sacerdote al vilipendio della religione \u00e8 molto breve. Anzi, non c\u2019\u00e8 bisogno di farlo perch\u00e9 l\u2019articolo 403 identifica l\u2019un fatto con l\u2019altro.<\/p><p>Concludendo vi chiedo infine, onorevoli colleghi, di immaginarvi quali strane ed aberranti interpretazioni una norma del genere potrebbe avere, se non dai procuratori della Repubblica (non vogliamo essere troppo pessimisti!), da qualche modesto, impreparato ufficiale di polizia giudiziaria. Simili esagerazioni, aberrazioni del genere, potrebbero mai riuscire utili alla repressione dei veri delitti che la stampa pu\u00f2 commettere? Non lo crediamo.<\/p><p>Ed \u00e8 per queste considerazioni che voteremo contro tutti questi emendamenti. (<em>Applausi all\u2019estrema sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>TREVES. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TREVES. Dichiaro che voteremo il testo della Commissione perch\u00e9 ci pare sufficientemente chiaro e comprensivo, nel suo insieme, per colpire quelle manifestazioni morbose che noi vogliamo siano colpite.<\/p><p>E credo anche che Filippo Turati \u2013 quella foglia di fico di cui parlava l\u2019onorevole Targetti rientra nella dichiarazione di voto, col permesso del signor Presidente \u2013 non potrebbe non riconoscere che l\u2019immoralit\u00e0 di allora, le vignette di allora erano molto ma molto meno immorali di quanto siano adesso. Quindi, se il nostro Filippo Turati potesse essere qui e fare un paragone tra l\u2019immoralit\u00e0 di allora e quella di adesso, non credo che egli avrebbe l\u2019impressione che abbiamo troppo esteso questa foglia di fico.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell\u2019articolo 22:<\/p><p>\u00abNon si pu\u00f2 procedere al sequestro delle edizioni dei giornali o di altre pubblicazioni o stampati se non in virt\u00f9 di una sentenza irrevocabile dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il primo periodo del secondo comma, esclusi gli alinea:<\/p><p>\u00abL\u2019autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 tuttavia, anche all\u2019inizio dell\u2019azione penale, disporre, con decreto motivato, il sequestro\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione, successivamente, gli alinea:<\/p><p>\u00ab1\u00b0) delle pubblicazioni non periodiche, quando da esse non risulta il nome dell\u2019editore n\u00e9 quello dello stampatore, ovvero quando questi siano indicati in modo non conforme al vero\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00ab2\u00b0) dei giornali e di ogni altro periodico, pubblicati senza che sia stata eseguita la registrazione prevista dall\u2019articolo 7\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00ab3\u00b0) dei giornali e di ogni altro periodico pubblicati in violazione delle norme sul riposo festivo\u00bb.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.<\/em> Perdoni, onorevole Presidente: io ritengo che questo accapo sia incostituzionale e ne ho proposto la soppressione.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione questo alinea.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le seguenti parole del quarto alinea:<\/p><p>\u00ab4\u00b0) dei giornali e degli altri stampati, quando in essi si concreti il reato di offesa all\u2019onore o al prestigio del Capo dello Stato o del Capo di uno Stato estero, di istigazione a delinquere nell\u2019ipotesi dell\u2019articolo 414, comma primo, n. 1, del Codice penale\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ed ora procediamo votando sempre sulla base del testo della Commissione, ma considerando le proposte dell\u2019onorevole Moro come emendamenti. Al punto dell\u2019alinea quarto al quale mi sono fermato l\u2019onorevole Moro propone di includere le parole:<\/p><p>\u00abdi apologia di reato, ai sensi dell\u2019ultimo comma dello stesso articolo\u00bb.<\/p><p>Su questo emendamento \u00e8 stata chiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Fiorentino, Gavina, Nobili Tito Oro, Corbi, Tega, Carpano Maglioli, Pistoia, Cianca, Schiavetti, Nasi, Pellegrini, Mastino Pietro, Lussu, Pressinotti, Giua, Barontini Ilio, Barontini Anelito, Buffoni, Scoccimarro, Maffi e Merighi.<\/p><p>A norma dell\u2019articolo 99 del Regolamento, procedo all\u2019appello dei firmatari allo scopo di accertare la loro presenza in Aula.<\/p><p>(<em>Tutti i firmatari sono presenti nell\u2019Aula<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Votazione nominale.<\/p><p>PRESIDENTE. Indico la votazione, per appello nominale, sull\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Moro, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abdi apologia di reato ai sensi dell\u2019ultimo comma dello stesso articolo\u00bb.<\/p><p>Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincer\u00e0 la chiama.<\/p><p>(<em>Segue il sorteggio<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Comincer\u00e0 dall\u2019onorevole Sicignano.<\/p><p>Si faccia la chiama.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, fa la chiama.<\/p><p><em>Rispondono<\/em> s\u00ec:<\/p><p>Abozzi \u2013 Adonnino \u2013 Aldisio \u2013 Ambrosini \u2013 Andreotti \u2013 Angelini \u2013 Angelucci \u2013 Arcangeli.<\/p><p>Bacciconi \u2013 Balduzzi \u2013 Baracco \u2013 Bastianetto \u2013 Bellato \u2013 Belotti \u2013 Bertola \u2013 Bertone \u2013 Bettiol \u2013 Bianchini Laura \u2013 Bonino \u2013 Borsellino \u2013 Bovetti \u2013 Braschi \u2013 Brusasca \u2013 Bulloni Pietro.<\/p><p>Caccuri \u2013 Campilli \u2013 Camposarcuno \u2013 Cannizzo \u2013 Cappelletti \u2013 Cappi Giuseppe \u2013 Cappugi \u2013 Carbonari \u2013 Carboni Enrico \u2013 Caronia \u2013 Carratelli \u2013 Caso \u2013 Cassiani \u2013 Castelli Edgardo \u2013 Castelli Avolio \u2013 Cavalli \u2013 Chieffi \u2013 Cingolani Mario \u2013 Clerici \u2013 Coccia \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Colitto \u2013 Colombo Emilio \u2013 Colonnetti \u2013 Conci Elisabetta \u2013 Coppi Alessandro \u2013 Corsanego \u2013 Cortese Pasquale \u2013 Cremaschi Carlo.<\/p><p>Damiani \u2013 De Caro Gerardo \u2013 Del Curto \u2013 Delli Castelli Filomena \u2013 De Maria \u2013 De Martino \u2013 De Michele Luigi \u2013 De Palma \u2013 De Unterrichter Maria \u2013 Di Fausto \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Dossetti.<\/p><p>Ermini.<\/p><p>Fabriani \u2013 Fanfani \u2013 Fantoni \u2013 Federici Maria \u2013 Ferrario Celestino \u2013 Ferreri \u2013 Firrao \u2013 Foresi \u2013 Franceschini \u2013 Froggio \u2013 Fuschini.<\/p><p>Galati \u2013 Galioto \u2013 Garlato \u2013 Gatta \u2013 Germano \u2013 Geuna \u2013 Giacchero \u2013 Gonella \u2013 Gotelli Angela \u2013 Grassi \u2013 Gronchi \u2013 Guariento \u2013 Guerrieri Emanuele \u2013 Guerrieri Filippo \u2013 Guidi Cingolani Angela.<\/p><p>Jervolino.<\/p><p>Lazzati \u2013 Leone Giovanni \u2013 Lizier.<\/p><p>Malvestiti \u2013 Mannironi \u2013 Manzini \u2013 Marinaro \u2013 Marzarotto \u2013 Mastino Gesumino \u2013 Mattarella \u2013 Mazza \u2013 Medi Enrico \u2013 Mentasti \u2013 Merlin Umberto \u2013 Micheli \u2013 Monterisi \u2013 Montini \u2013 Morelli Luigi \u2013 Moro \u2013 M\u00f9rdaca \u2013 Murgia.<\/p><p>Nicotra Maria \u2013 Notarianni \u2013 Numeroso.<\/p><p>Orlando Camillo.<\/p><p>Pallastrelli \u2013 Pecorari \u2013 Petrilli \u2013 Piccioni \u2013 Ponti \u2013 Preziosi \u2013 Proia.<\/p><p>Quintieri Adolfo.<\/p><p>Raimondi \u2013 Rapelli \u2013 Recca \u2013 Rescigno \u2013 Restagno \u2013 Riccio Stefano \u2013 Rivera \u2013 Rodin\u00f2 Ugo \u2013 Romano \u2013 Rumor \u2013 Russo Perez.<\/p><p>Saggin \u2013 Salvatore \u2013 Sampietro \u2013 Scalfaro \u2013 Scelba \u2013 Schiratti \u2013 Scotti Alessandro \u2013 Segni \u2013 Siles \u2013 Spataro \u2013 Sullo Fiorentino.<\/p><p>Taviani \u2013 Titomanlio Vittoria \u2013 Togni \u2013 Tosato \u2013 Tosi \u2013 Tozzi Condivi \u2013 Trimarchi.<\/p><p>Uberti.<\/p><p>Valenti \u2013 Valmarana \u2013 Venditti \u2013 Viale \u2013 Vicentini \u2013 Vigo.<\/p><p>Zaccagnini \u2013 Zotta.<\/p><p><em>Rispondono<\/em> no:<\/p><p>Amadei \u2013 Azzi.<\/p><p>Bardini \u2013 Bennani \u2013 Bergamini \u2013 Buffoni Francesco.<\/p><p>Candela \u2013 Carboni Angelo \u2013 Carpano Maglioli \u2013 Chiaramello \u2013 Cianca \u2013 Conti \u2013 Corbino.<\/p><p>Fabbri \u2013 Filippini \u2013 Fiorentino.<\/p><p>Gavina \u2013 Giannini \u2013 Giua \u2013 Gullo Rocco.<\/p><p>Lami Starnuti \u2013 Longhena \u2013 Lussu.<\/p><p>Mastino Pietro \u2013 Merighi \u2013 Molinelli \u2013 Morelli Renato \u2013 Morini.<\/p><p>Nasi \u2013 Nobili Oro.<\/p><p>Paris \u2013 Pellegrini \u2013 Perassi \u2013 Piemonte \u2013 Pressinotti \u2013 Priolo.<\/p><p>Rodi \u2013 Rodin\u00f2 Mario \u2013 Rognoni.<\/p><p>Sapienza \u2013 Schiavetti \u2013 Silone.<\/p><p>Targetti \u2013 Tega \u2013 Treves.<\/p><p><em>Si \u00e8 astenuto:<\/em><\/p><p>Rubilli.<\/p><p>PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli Segretari a procedere al computo dei voti.<\/p><p>(<em>Gli onorevoli Segretari procedono al computo dei voti<\/em>).<\/p><p>Comunico che dal computo dei voti risulta che l\u2019Assemblea non \u00e8 in numero legale.<\/p><p>Pertanto la seduta \u00e8 sciolta e l\u2019Assemblea \u00e8 convocata per le ore 16 di domani col medesimo ordine del giorno della seduta odierna.<\/p><p>La seduta termina alle 20.30.<\/p><p>Ordine del giorno per la seduta di domani.<\/p><p>Alle ore 16:<\/p><p><em>Seguito della discussione del disegno di legge:<\/em><\/p><p>Disposizioni sulla stampa.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCCLII. SEDUTA DI VENERD\u00cc 16 GENNAIO 1948 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Commemorazione: Cimenti Congedo: Presidente Comunicazioni del Presidente: Presidente Disegno di legge (Seguito della discussione): Disposizioni sulla stampa (15). Presidente Cimenti Moro Villabruna Bettiol Schiavetti Cevolotto, Relatore Andreotti, Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio Gullo Fausto Togliatti Domined\u00f2 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"5228,2513,2515,2529,2542,2544","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[64,7],"tags":[],"post_folder":[63],"class_list":["post-2503","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1948-01","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2503","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2503"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2503\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6111,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2503\/revisions\/6111"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2503"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2503"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2503"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2503"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}