{"id":2501,"date":"2023-09-17T21:34:22","date_gmt":"2023-09-17T19:34:22","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2501"},"modified":"2023-10-21T00:54:37","modified_gmt":"2023-10-20T22:54:37","slug":"giovedi-15-gennaio-1948","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2501","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 15 GENNAIO 1948"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2501\" class=\"elementor elementor-2501\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-bedddf3 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"bedddf3\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-1426eea\" data-id=\"1426eea\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1f24dd6 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"1f24dd6\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19480115_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a0f5cf5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a0f5cf5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCCLI.<\/p><p>SEDUTA DI GIOVED\u00cc 15 GENNAIO 1948<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedo:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Verifica di poteri:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Sostituzione di un deputato:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Disegno di legge<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Disposizioni sulla stampa (15)<\/p><p>Presidente<\/p><p>Andreotti, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio<\/em><\/p><p>Cevolotto, <em>Relatore<\/em><\/p><p>Manzini<\/p><p>Cingolani<\/p><p>Schiavetti<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Perassi<\/p><p>Treves<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Uberti<\/p><p>Russo Perez<\/p><p>Colitto<\/p><p>Titomanlio Vittoria<\/p><p>Guerrieri Filippo<\/p><p>Miccolis<\/p><p>Siles<\/p><p>Bertone<\/p><p>Maffi<\/p><p>Mazzoni<\/p><p>Molinelli<\/p><p>Villani<\/p><p>Bettiol<\/p><p>Bellavista<\/p><p>Bartalini<\/p><p>Mattarella<\/p><p>Gavina<\/p><p>Corbi<\/p><p><strong>Interrogazioni<\/strong> (<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge il verbale della seduta precedente.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedo.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo l\u2019onorevole Martinelli.<\/p><p>(<em>\u00c8 concesso<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Verifica di poteri.<\/p><p>PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella riunione di ieri, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti deputati:<\/p><p>onorevole Giammatteo Matteotti per la lista del Partito socialista italiano nel Collegio unico nazionale;<\/p><p>Onorevole Ezio Bartalini per la lista del Partito socialista italiano nella Circoscrizione di Pisa (XVI);<\/p><p>onorevole Giuseppe Chiostergi per la lista del Partito repubblicano italiano nel Collegio unico nazionale;<\/p><p>onorevole Oddo Marinelli per la lista del Partito repubblicano italiano nella Circoscrizione di Ancona (XVIII).<\/p><p>Do atto alla Giunta di queste comunicazioni e, salvo i casi di incompatibilit\u00e0 preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.<\/p><p>Sostituzione di un deputato.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che, in seguito alla morte, avvenuta il 23 dicembre scorso, dell\u2019onorevole Bruno Bernabei, deputato nella lista del Partito repubblicano italiano per la Circoscrizione di Roma (XX), la Giunta delle elezioni, nella riunione di ieri, ha deliberato, a termini dell\u2019articolo 64 della vigente legge elettorale politica, di proporne la sostituzione col candidato Leone Azzali, primo dei non eletti nella lista medesima.<\/p><p>Pongo ai voti questa proposta della Giunta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverto che da oggi decorrono i 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.<\/p><p>Seguito del disegno di legge: Disposizioni sulla stampa. (15).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sulla stampa (15).<\/p><p>Ricordo che nella seduta di ieri fu rinviato l\u2019esame degli emendamenti all\u2019articolo 7, per dar modo ai vari presentatori di mettersi d\u2019accordo con l\u2019onorevole Schiavetti per un testo comune.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Avrei preparato un nuovo testo, sul quale peraltro non ho avuto modo di consultare il Relatore:<\/p><p>\u00abUn documento da cui risulti l\u2019iscrizione nell\u2019albo dei giornalisti nei casi in cui questa sia richiesta dalla legge sull\u2019ordinamento professionale\u00bb.<\/p><p>Potrei esprimere il mio pensiero dopo aver sentito le obiezioni del Relatore.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> La ragione per la quale io non concordo in tutto con questa formulazione \u00e8 la seguente:<\/p><p>Si dice: \u00absia richiesto dalla legge sull\u2019ordinamento professionale\u00bb. Ed allora sorge subito la questione della legge fascista del 1928: questa legge \u00e8 ancora in vita o non \u00e8 ancora in vita? Infatti, l\u2019onorevole Schiavetti sostiene che \u00e8 ancora in vita, ma che viceversa alcune disposizioni \u2013 ad esempio quelle dell\u2019articolo 5 \u2013 non si applicano o non sono applicabili.<\/p><p>Ho visto che l\u2019Associazione della stampa ha pubblicato un suo comunicato, lamentando, in certo senso, che all\u2019Assemblea Costituente si sia detto che non esiste una legge sull\u2019albo, mentre essa sostiene che la legge del 1928 \u00e8 ancora in vigore. Ora non mi pare che la lamentela abbia base, perch\u00e9 della legge del 1928 si \u00e8 discusso lunghissimamente in questa sede. Soltanto io espressi questo avviso: che la legge del 1928 non sia praticamente pi\u00f9 in vita, sia in certo modo, caduta in desuetudine dopo il decreto transitorio del 1944. L\u2019onorevole Schiavetti ha sostenuto invece il contrario. Su questo, dunque, abbiamo discusso. Senonch\u00e9 l\u2019onorevole Schiavetti disse: noi, per\u00f2, quella legge non l\u2019applichiamo, non applichiamo l\u2019articolo 5, non applichiamo altri articoli. Ed allora l\u2019obiezione \u00e8 facile. O ho ragione io, e la legge del 1928 si deve ritenere abrogata tacitamente, ed allora si arriva a determinate conclusioni; o ha ragione l\u2019onorevole Schiavetti, e la legge, invece, non \u00e8 tacitamente abrogata, \u00e8 in pieno vigore, ed allora il fatto che una determinata Commissione non ne applichi un articolo non significa che un\u2019altra Commissione, domani, non potrebbe applicare quell\u2019articolo e tutti gli altri articoli.<\/p><p>Se la legge \u00e8 in vigore, domani una Commissione potr\u00e0 applicarla in tutta la sua estensione e portata.<\/p><p>\u00c8 possibile in questo momento ammettere che la legge del 1928 (che si riconosce da tutte le parti non debba essere applicata, almeno in alcuni suoi articoli) e il decreto transitorio del 1944 regolino la professione giornalistica, in modo che si possa fare riferimento a questa legislazione nella legge sulla stampa che stiamo votando? Io dico di no, tra l\u2019altro, per una ragione: il decreto del 1944 affida l\u2019albo esclusivamente ad una Commissione unica, nominata dal Ministro di grazia e giustizia, e cos\u00ec toglie persino quelle garanzie, sia pure illusorie, che erano nella legge del 1928, che contemplava una commissione superiore alla quale si poteva appellarsi sul giudizio della prima commissione. La commissione \u00e8 nominata dal Ministro di grazia e giustizia, sentita la Federazione della stampa. L\u2019attuale commissione d\u00e0 pienissimo affidamento. Ma chi vi dice che domani un Ministro di grazia e giustizia (noi non dobbiamo guardare le persone, ma i fatti) di un Ministero ben differente da questo, che non abbia nessuna tinta democratica, non possa nominare una commissione, la quale provveda in un determinato senso, applicando la legge del 1928 anche nell\u2019articolo 5, che voi non applicate, ed escludendo quindi i giornalisti che non fanno comodo, con la scusa che sono anti-nazionali? Questo \u00e8 il contenuto dell\u2019articolo 5: questa \u00e8 la situazione.<\/p><p>D\u2019accordo che praticamente oggi, per la commissione che \u00e8 stata nominata, per le tendenze del Governo, non ravvisiamo un pericolo imminente di sopraffazioni; ma noi dobbiamo vedere come stanno legislativamente le cose. Bench\u00e9 questa nostra legge sulla stampa sia transitoria (il transitorio in Italia dura spesso molto a lungo) non c\u2019\u00e8 da pensare che questa transitoriet\u00e0 duri soltanto fino alle elezioni o fino a pochi giorni dopo. Probabilmente, durer\u00e0 qualche anno. Noi non dobbiamo fare riferimento all\u2019albo ed alla legge sull\u2019albo, ma alla futura legge, a quella del resto preannunciata e prevista dal decreto del 1944.<\/p><p>Credo di essere stato chiaro nella mia esposizione; credo di aver detto quale \u00e8 il fondo della questione, che non \u00e8 contro le aspirazioni dei giornalisti, n\u00e9 contro l\u2019organizzazione professionale della classe giornalistica, ma che \u00e8 relativa ad una situazione legislativa che \u00e8 quella che \u00e8, e che dobbiamo vedere nella sua realt\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Andreotti.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> La formulazione importa poco. Secondo me, non essendocene attualmente un\u2019altra in discussione, quella che ho presentato potrebbe servire di base. Desideravo solo fare due osservazioni, nei confronti di quanto ha detto l\u2019onorevole Cevolotto. Innanzi tutto, la legge sull\u2019albo, nei limiti in cui \u2013 direi \u2013 \u00e8 applicabile, perch\u00e9 inquadrata negli attuali princip\u00ee generali, esiste; e non solo non \u00e8 stata abrogata, ma anzi \u00e8 stata esplicitamente richiamata dalla disposizione del decreto luogotenenziale del 23 ottobre 1944 che regolava anche la tenuta dell\u2019albo. Anche il Ministro di giustizia stamani stesso, per troncare una discussione e non lasciare dubbi su questo punto, ha diramato un comunicato ufficiale in cui dice che l\u2019albo dei giornalisti non \u00e8 stato mai abolito. Perch\u00e9 non vorremmo che fosse detto semplicemente: \u00absuccessive leggi sull\u2019ordinamento professionale\u00bb? Perch\u00e9 questo potrebbe creare equivoci sulla permanenza o meno dell\u2019attuale albo, cio\u00e8 sul vigore che ha in questo momento l\u2019albo.<\/p><p>Le organizzazioni rappresentative dei giornalisti ne hanno fatto una questione di principio, in quanto avvertono tutta la importanza che, una discussione del genere, pu\u00f2 rappresentare per la loro categoria. \u00c8 vero che domani \u2013 come ha detto l\u2019onorevole Cevolotto \u2013 un Ministero reazionario potrebbe servirsi di questo strumento, ma io obietto semplicemente questo: noi qui stiamo facendo una legge ordinaria, non una legge costituzionale. Se si formasse un Ministero di reazionari, che non desse pi\u00f9 queste garanzie, ebbene questo Ministero potrebbe, con gran semplicit\u00e0, modificare od abolire in tutto o in parte quello che noi stiamo facendo oggi. Oserei dire un\u2019altra cosa: che potremmo in fondo, in qualche modo, dare una prova di fiducia nei confronti della stessa categoria, la quale, se potesse essere messa in pericolo nella sua stessa libert\u00e0 dalla ipotesi di un governo reazionario, sarebbe essa stessa ad insorgere e ad impedire il crearsi di queste condizioni.<\/p><p>Se si dovesse ipotizzare una modificazione radicale della situazione politica attuale, tutto ci\u00f2 che noi abbiamo fatto, non soltanto in materia di legislazione ordinaria, ma anche in materia costituzionale, verrebbe ad essere posto in discussione e forse cadrebbe nel nulla. Questa forma: \u00abnei casi in cui sia richiesta\u00bb mi pare sia tale da non destare preoccupazioni di chi si \u00e8 prospettato i casi dei piccoli giornali (di commercio o tecnici). Questo \u00e8 previsto dalle disposizioni, non abrogate, sull\u2019elenco speciale annesso all\u2019albo ed \u00e8 anzi una disposizione larghissima, perch\u00e9 nel criterio di stampa non concettuale, come \u00e8 detto nella legge sull\u2019albo, \u00e8 stato sempre incluso \u2013 come \u00e8 noto \u2013 un gran numero di pubblicazioni anche di carattere concettuale (sociologico e culturale). Non mi pare quindi legittima la preoccupazione, che taluni colleghi hanno, di votare questa formula. Prego il presentatore, se lo ritiene, di voler mettere in discussione la formula stessa.<\/p><p>MANZINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MANZINI. Ieri sera, con l\u2019onorevole Treves abbiamo presentato un\u2019aggiunta all\u2019emendamento Schiavetti. Ora ci associamo pienamente alla proposta dell\u2019onorevole Andreotti, perch\u00e9 troviamo che essa risponde alle esigenze dei giornalisti e nello stesso tempo d\u00e0 le garanzie che sono state richieste dalla categoria. Pertanto ritiriamo quel nostro emendamento.<\/p><p>CINGOLANI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CINGOLANI. Potr\u00e0 sembrare forse fuori tema una breve parola che sento il dovere di dire.<\/p><p>Ho inteso parlare qui di riferimento alla futura legge sugli ordinamenti professionali. A nome degli ordini professionali italiani, i quali mi hanno dato incarico di esprimere alla prima occasione il loro pensiero, vorrei pregare l\u2019onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza perch\u00e9 si faccia parte diligente presso il Ministro del lavoro, affinch\u00e9 si affretti la legge sugli ordini professionali. Oggi gli ordini hanno o Commissioni o Presidenze provvisorie elette dagli iscritti. In questi giorni un Commissario, non eletto dagli ordini, che presiede ad un complesso di attivit\u00e0 finanziarie, appartenenti gi\u00e0 agli antichi ordini professionali, sta per porre in liquidazione un asse cospicuo: il grande palazzo degli ordini professionali in Via Sicilia. Prego il Sottosegretario di dire al Ministro Fanfani che metta un fermo, per lo meno, ad una alienazione che se varrebbe a pagare gli asseriti 80 milioni di debito, comprometterebbe i 200 milioni e pi\u00f9 di attivo, che appartengono a tutti gli ordini professionali finora riconosciuti nel nostro Paese. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Schiavetti aveva presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Inserire fra il n. 2\u00b0<\/em>)<em> e il n. 3\u00b0<\/em>)<em> del secondo comma il numero seguente:<\/em><\/p><p>\u00ab2<em>\u00b0-bis<\/em>) un documento attestante l\u2019iscrizione del generale responsabile nell\u2019albo professionale dei giornalisti\u00bb.<\/p><p>Lo mantiene?<\/p><p>SCHIAVETTI. Lo ritiro e aderisco al nuovo testo presentato.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Cappa aveva presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abAllorquando la legge professionale avr\u00e0 regolato l\u2019albo dei giornalisti professionisti, dei direttori dei giornali quotidiani occorrer\u00e0 la presentazione del documento comprovante la iscrizione all\u2019albo\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunziato.<\/p><p>L\u2019onorevole Fuschini aveva presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab2<em>-bis<\/em>) Un documento attestante che il direttore o vice-direttore responsabile dei giornali quotidiani sia iscritto nell\u2019albo professionale dei giornalisti non appena questo sar\u00e0 costituito\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunziato.<\/p><p>La Commissione ha poi proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab2<em>-bis<\/em>) Ogni altro documento che venga richiesto da successive leggi relative all\u2019albo dei giornalisti\u00bb.<\/p><p>Onorevole Relatore, ella insiste?<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell\u2019articolo 7 per divisione.<\/p><p>Pongo in votazione il primo comma:<\/p><p>\u00abNessun giornale o periodico pu\u00f2 essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la prima parte del secondo comma:<\/p><p>\u00abPer la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:<\/p><p>1\u00b0) una dichiarazione, con le firme autenticate, del proprietario e del direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l\u2019impresa giornalistica, se questa \u00e8 diversa dal proprietario, nonch\u00e9 il titolo e la natura della pubblicazione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la successiva parte del secondo comma:<\/p><p>\u00ab2\u00b0) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 5 e 6\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo alla votazione dell\u2019emendamento proposto dalla Commissione.<\/p><p>\u00ab2<em>-bis<\/em>) Ogni altro documento che venga richiesto da successive leggi relative all\u2019albo dei giornalisti\u00bb.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Voter\u00f2 contro perch\u00e9, dal punto di vista tecnico, non capisco molto bene come si possa fare una disposizione di legge attuale regolatrice della libert\u00e0 di stampa, la quale si rimetterebbe poi, sul punto essenziale della direzione di giornali e riviste varie, a future leggi, relative all\u2019albo dei giornalisti.<\/p><p>Come ebbi occasione di dire ieri, l\u2019argomento \u00e8 di una estrema importanza per una quantit\u00e0 di riviste e di giornali che non rientrano fra quelle categorie per le quali potrebbero pensarsi quelle tali esigenze, a cui accennavano gli onorevoli Schiavetti e Manzini, ed il dire che le leggi future sull\u2019albo dei giornalisti potranno tener conto di queste esigenze, mi pare che sia un mettere il carro avanti ai buoi, perch\u00e9 si capisce che una legge successiva sar\u00e0 innovatrice rispetto ad una legge anteriore. Ma il disporre, in una legge attuale, requisiti fondamentali restrittivi che dovranno poi essere discussi in futuro, mi pare che sia un pregiudicare il principio essenziale, stabilito nella Costituzione, della libert\u00e0 di pensiero e della manifestazione del medesimo attraverso la stampa. Mi pare che queste considerazioni dovrebbero far riflettere molto, prima di votare una disposizione di questo genere; che rimette poi ad una legge di carattere professionale l\u2019attuazione di una facolt\u00e0 generale e fondamentale per quelli che sono i diritti elementari dei cittadini.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. Mi associo alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Fabbri e richiamo l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea Costituente su questo problema delicato: se cio\u00e8 una disposizione che, comunque, prevede la iscrizione in un albo come requisito indispensabile per esercitare la qualit\u00e0 di direttore di un giornale, sia conciliabile con l\u2019articolo 51 della Costituzione. Questo \u00e8 un problema delicatissimo. Ora, siccome le formulazioni proposte sono tutte formulazioni che rinviano a leggi successive, mi sembra opportuno non pregiudicare il problema. Quando verr\u00e0 il momento opportuno si dovr\u00e0 anzitutto esaminare se la disposizione prevista sia conciliabile con la Costituzione, ed allora si potr\u00e0 decidere.<\/p><p>Per queste ragioni io voter\u00f2 contro. Ieri ho sentito da un collega un\u2019interruzione, quando parlavano coloro che si opponevano alla disposizione di cui trattiamo. Si \u00e8 detto cio\u00e8: vogliamo ritornare allo stato liberale? Questa interruzione mi ha sorpreso, direi quasi, sbigottito, quando si pensa che \u00e8 stata pronunciata nel momento in cui si sta facendo la legge che ha per scopo di garantire l\u2019esercizio della libert\u00e0 di stampa. Abbiamo fatto un articolo nella Costituzione che afferma in modo preciso la libert\u00e0 di stampa, e non dobbiamo, in questa prima legge che facciamo dopo l\u2019entrata in vigore della Costituzione, menomare questo principio.<\/p><p>TREVES. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TREVES. Non ho bisogno di dichiarare che voter\u00f2 a favore dell\u2019emendamento Andreotti, perch\u00e9 ho gi\u00e0 dato la mia firma ad esso. Vorrei aggiungere, con tutto il rispetto per un giurista come l\u2019onorevole Perassi, che l\u2019articolo 51 della Costituzione non \u00e8 contraddetto da queste disposizioni di legge; perch\u00e9 l\u2019articolo 51 sancisce per ogni cittadino il diritto di manifestare il suo pensiero con qualunque mezzo \u2013 il che \u00e8 una cosa \u2013 ma il fatto di essere direttore di un quotidiano \u00e8 un\u2019altra cosa, perch\u00e9 chiunque pu\u00f2 essere direttore di una qualsiasi rivista o periodico senza avere bisogno della qualifica di giornalista professionista, che si richiede invece per un giornale politico.<\/p><p>RUSSO PEREZ. E se vuole diffondere il suo pensiero con un organo suo? Non pu\u00f2 farlo, perch\u00e9 deve iscriversi all\u2019albo dei giornalisti.<\/p><p>TREVES. Se avr\u00e0 i requisiti potr\u00e0 sempre iscriversi. Se egli fa il giornalista di professione si iscriver\u00e0 all\u2019albo, ma senza avere un suo giornale e tramutarsi in professionista. Il cittadino ha i mezzi per poter esporre e diffondere il suo pensiero.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la formulazione della Commissione, test\u00e9 letta.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la formulazione dell\u2019onorevole Andreotti:<\/p><p>\u00abUn documento da cui risulti l\u2019iscrizione nell\u2019albo dei giornalisti nei casi in cui questa sia richiesta dalla legge sull\u2019ordinamento professionale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ai voti il numero successivo:<\/p><p>\u00ab3\u00b0) copia dell\u2019atto di costituzione o dello statuto, se proprietario \u00e8 una persona giuridica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al terzo comma, che l\u2019onorevole Schiavetti ha proposto di sostituire col seguente:<\/p><p>\u00abIl cancelliere, constatata la regolarit\u00e0 dei documenti prodotti, ne prende atto in apposito registro e ne rilascia ricevuta, attestando l\u2019avvenuta registrazione\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Nella discussione generale ho gi\u00e0 esposto le ragioni per le quali la Commissione aveva preferito affidare l\u2019esame dei documenti al Presidente del Tribunale o a un giudice da lui delegato, in luogo del cancelliere. Ho detto anche che la ragione per cui, invece, l\u2019onorevole Schiavetti chiede che sia il cancelliere a compiere questa registrazione, consiste nel dar maggiore rilievo al fatto che si tratta di un atto che non implica un\u2019indagine di merito, ma soltanto una constatazione formale dell\u2019esistenza dei documenti.<\/p><p>Niente in contrario da parte della Commissione, se questa \u00e8 la preoccupazione dell\u2019onorevole Schiavetti, di sostituire il cancelliere al Presidente del Tribunale o al giudice delegato, perch\u00e9 si tratta realmente \u2013 nell\u2019intenzione della commissione, del Governo, dei proponenti della legge \u2013 di una registrazione puramente meccanica.<\/p><p>Per\u00f2 osservo che, quando manchi la garanzia che \u00e8 data dal Presidente del Tribunale o da un giudice e la registrazione sia affidata ad un semplice cancelliere, bisognerebbe provvedere, quanto meno, alla possibilit\u00e0 di un reclamo contro il rifiuto del cancelliere di compiere l\u2019iscrizione. Lasciare al cancelliere soltanto \u2013 sia pure per lo scrupolo di voler fare apparire anche esteriormente che non \u00e8 consentita un\u2019indagine di merito \u2013 il fatto della registrazione, senza alcun rimedio contro l\u2019atto negativo, mi pare pericoloso.<\/p><p>La ragione per la quale i giornalisti tengono molto che si dica \u00abcancelliere\u00bb e non \u00abPresidente del Tribunale\u00bb, \u00e8 perch\u00e9 hanno paura che questo fatto di nominare il presidente del tribunale o il giudice implichi il riconoscimento della possibilit\u00e0 di un\u2019indagine di merito. Se si tratta di dissipare questa preoccupazione, la Commissione pu\u00f2 anche aderire alla richiesta dei giornalisti. Essa fa tuttavia presente che occorrerebbe allora, consentire un rimedio contro l\u2019eventuale errore del cancelliere.<\/p><p>PRESIDENTE. Quale \u00e8 il parere del Governo?<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> La preoccupazione dell\u2019onorevole Schiavetti, come giustamente ha osservato l\u2019onorevole Cevolotto, \u00e8 che il cancelliere, per influenze pi\u00f9 o meno nascoste, possa in qualche maniera compromettere o ritardare un\u2019operazione la quale dovrebbe svolgersi secondo una prassi meramente meccanica.<\/p><p>Sul merito della questione, mi pare vi sia da osservare che il rimedio proposto dall\u2019onorevole Schiavetti non sarebbe sufficiente, in quanto sarebbe pi\u00f9 facile influenzare un cancelliere, che un presidente di tribunale. Ma a me pare che sussista invece, sotto altro riguardo, una preoccupazione consistente appunto nel fatto che si affiderebbe tale verifica al cancelliere.<\/p><p>Tale verifica, anche se non importa un esame di merito, richiede infatti per lo meno un esame accurato per accertare se concorrano o meno le condizioni che escludono la mancanza del requisito dell\u2019elettorato attivo. \u00c8 un esame, quindi, che comporta una certa esperienza ed una certa responsabilit\u00e0.<\/p><p>Se potesse comunque sembrare che il Governo, insistendo per la forma del progetto ministeriale, avesse un qualche pensiero nascosto, nutrisse un qualche proposito meno che chiaro sull\u2019applicazione di fatto di questo articolo, noi non insisteremmo. A me sembra tuttavia, che con raggiunta apportata dalla Commissione, stabilendosi, cio\u00e8, che vi sia un termine di 15 giorni entro il quale il tribunale deve evadere questa pratica, venendo cos\u00ec a cadere praticamente l\u2019ipotesi di quel piccolo boicottaggio per cui la pratica giace inevasa per un periodo di tempo pi\u00f9 o meno lungo, a me sembra, dicevo, che ogni preoccupazione debba venire a cadere.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Debbo dichiarare che, pur non potendo aderire all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Schiavetti, ritengo si debba restare ben fermi sul principio che la presenza del magistrato non significa affatto controllo di merito, bens\u00ec di legalit\u00e0, e cio\u00e8 mero controllo del concorso di tutti i requisiti richiesti dalla legge.<\/p><p>D\u2019altra parte, anche l\u2019espediente suggerito dall\u2019onorevole Relatore, per cui si verrebbe incontro alla proposta Schiavetti attraverso un ricorso al magistrato contro il cancelliere, \u00e8 inaccettabile, perch\u00e9 non si inquadra, nei princip\u00ee del nostro ordinamento processuale. Voteremo pertanto a favore del testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Schiavetti, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>SCHIAVETTI. Vorrei mantenerlo, perch\u00e9 questo emendamento si riferisce ad un problema che \u00e8 stato trattato da quella Commissione cui il Governo affid\u00f2 la prima elaborazione del disegno di legge sulla stampa, Commissione di cui facevano parte uomini politici, tecnici, giuristi.<\/p><p>E questa Commissione fu, a mio parere, legittimamente preoccupata del pericolo che la prassi da seguire per ottenere di far uscire un giornale non si esplicasse in modo del tutto automatico, ma che invece, in qualche modo, potessero verificarsi boicottaggi.<\/p><p>Invito, pertanto, l\u2019Assemblea a voler accettare questa proposta la quale, ripeto, \u00e8 mia soltanto formalmente, perch\u00e9 i primi a formularla furono precisamente i tecnici e i giuristi che per la prima volta elaborarono il testo di questa legge.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Schiavetti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il terzo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl cancelliere, constatata la regolarit\u00e0 dei documenti prodotti, ne prende atto in apposito registro e ne rilascia ricevuta, attestando l\u2019avvenuta registrazione\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al terzo comma del testo proposto dalla Commissione:<\/p><p>\u00abIl presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, ordina, entro 15 giorni, l\u2019iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria\u00bb.<\/p><p>SCHIAVETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCHIAVETTI. Vorrei domandare ai colleghi che sono stati contrari all\u2019approvazione del mio emendamento, se consentissero di modificare il testo sostituendo la frase: \u00abverificata la regolarit\u00e0 dei documenti presentati\u00bb, all\u2019altra \u00abverificata la sussistenza dei requisiti prescritti\u00bb in modo che risulti ben chiaro che non si tratta di un esame di merito.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta l\u2019emendamento Schiavetti, che chiarisce forse meglio l\u2019automaticit\u00e0 di questa verifica.<\/p><p>UBERTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI. A me sembra che l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Schiavetti non migliori la formulazione del testo perch\u00e9 con esso non si richiede soltanto che debbano sussistere dei requisiti, ma anche che i documenti siano regolari. Cos\u00ec si domandano due cose invece di una. Comunque, credo che si debba votare prima l\u2019emendamento Schiavetti e poi il testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo dunque, in votazione la prima parte del terzo comma con la modificazione proposta dall\u2019onorevole Schiavetti:<\/p><p>\u00abIl presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarit\u00e0 dei documenti presentati\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la seconda parte di questo comma:<\/p><p>\u00abordina, entro 15 giorni, l\u2019iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019ultimo comma:<\/p><p>\u00abIl registro \u00e8 pubblico\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 7 risulta cos\u00ec approvato.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 8. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab<em>Dichiarazione dei mutamenti.<\/em><\/p><p>\u00abOgni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall\u2019articolo 7 deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall\u2019avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.<\/p><p>\u00abL\u2019annotazione del mutamento \u00e8 eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell\u2019articolo 7.<\/p><p>\u00abL\u2019obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l\u2019impresa giornalistica, se diversa dal proprietario\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di. parlare lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 9. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab<em>Decadenza della registrazione.<\/em><\/p><p>\u00abL\u2019efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 14. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab<em>Risposte e rettifiche.<\/em><\/p><p>\u00abIl direttore responsabile \u00e8 tenuto a far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone che siano state nominate o indicate nel periodico, purch\u00e9 le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale e non superino il doppio dello scritto al quale si riferiscono.<\/p><p>\u00abLa pubblicazione prevista nel comma precedente deve farsi nella medesima parte del periodico e con i medesimi caratteri dello scritto che l\u2019ha determinata\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Russo Perez ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere:<\/em><\/p><p>\u00abIl rifiuto di ottemperare all\u2019obbligo anzidetto \u00e8 punito con la reclusione sino a mesi sei e con la multa sino a lire cinquantamila\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Devo ricordare un altro mio emendamento all\u2019articolo 22, in cui si dice che il sequestro dei giornali pu\u00f2 avvenire anche nel caso in cui il direttore responsabile si sia rifiutato di ottemperare all\u2019obbligo sancito dall\u2019articolo 14.<\/p><p>Tutti quanti siamo concordi nel ritenere che la diffamazione a mezzo della stampa debba essere severamente punita, poich\u00e9 \u00e8 invalso l\u2019uso di servirsi dei giornali per calunniare, per ingiuriare, per diffamare&#8230;<\/p><p><em>Una voce a destra.<\/em> E per ricattare.<\/p><p>RUSSO PEREZ. &#8230;e per ricattare. Naturalmente, non parlo della grande massa dei giornalisti, che sono \u2013 come ognun sa \u2013 onesti, ed \u00e8 anche naturale che \u2013 come leggiamo negli schermi dei cinematografi \u2013 quanto io dico non ha riferimento a fatti o persone determinate. Ma \u00e8 necessario che i diffamatori, i quali agiscono a mezzo della stampa, siano duramente colpiti.<\/p><p>C\u2019\u00e8 il rimedio della querela. Come diceva l\u2019altro giorno un collega, io do querela oggi, il processo si discuter\u00e0 fra un anno; e, anche quando c\u2019era il sistema della citazione diretta, si riusciva a portare entro un mese in giudizio il responsabile, ma per la prima volta. Poi c\u2019era il differimento a richiesta dell\u2019altra parte, l\u2019impedimento del giudice, l\u2019impedimento del difensore, e poi sopravveniva l\u2019amnistia, su cui i criminali intelligenti possono sempre contare in Italia!<\/p><p>Certamente, quando il responsabile sar\u00e0 raggiunto dalla sentenza penale, ci sar\u00e0 la condanna; ma quello che pi\u00f9 interessa il diffamato non \u00e8 tanto la condanna del diffamatore, quanto il potersi purgare dall\u2019accusa che gli \u00e8 data pubblicamente fatta.<\/p><p>Ora, molte volte accade che il giornale che ha pubblicato la diffamazione o l\u2019ingiuria, nonostante invitato nelle forme di legge a pubblicare la rettifica, non rettifica. E allora occorre che ci sia la sanzione.<\/p><p>Ecco il perch\u00e9 dell\u2019emendamento che ho proposto io, col quale si determinano le forme e i limiti della sanzione.<\/p><p>Ma pu\u00f2 darsi che il diffamatore, specialmente il diffamatore abituale, che non trema per le querele, mentre il galantuomo ne trema, non si preoccupi neanche della pena da me prevista, che, come tutte le pene, \u00e8 sempre lontana e aleatoria. Ed allora occorre, perch\u00e9 egli sia costretto a pubblicare nel suo giornale la rettifica del diffamato, che egli sappia che, se non la pubblica, vi sar\u00e0 il sequestro del giornale. Ma di ci\u00f2 parleremo poi.<\/p><p>Credo intanto, di avere illustrato il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Schiavetti ha presentato i seguenti emendamenti.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire la prima parte del primo comma, sino alle parole:<\/em> nominate o indicate nel periodico, <em>con le parole seguenti:<\/em> Il gerente responsabile \u00e8 tenuto a far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui siano stati attribuiti atti o pensieri lesivi della loro dignit\u00e0 o ritenuti contrari a verit\u00e0.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa pubblicazione prevista nel comma precedente deve farsi nella medesima pagina o rubrica del periodico e con i medesimi caratteri dello scritto che l\u2019ha determinata\u00bb.<\/p><p>SCHIAVETTI. Il mio primo emendamento senza porre in questione il diritto fondamentale di rettifica e di risposta tende a renderlo pi\u00f9 attuabile nel senso che il giornale non sia tenuto a inserire le rettifiche delle persone che siano soltanto nominate, perch\u00e9 mi sembra che questo sia eccessivo e servirebbe a porre il giornale in una specie di servit\u00f9 che sarebbe per esso molto pesante. Si tratta quindi, a mio parere, di stabilire il dovere da parte del giornale di inserire le rettifiche che si riferiscono ad affermazioni relative ad atti o pensieri lesivi della dignit\u00e0 e ritenute contrarie alla verit\u00e0 da parte della persona interessata.<\/p><p>Nel secondo emendamento ho proposto che il giornale deve pubblicare la rettifica non nella medesima parte come \u00e8 imposto dalla norma della Commissione, ma nella medesima pagina. Mi pare che sia sufficiente. O nella medesima rubrica, perch\u00e9 stabilire proprio l\u2019obbligo di pubblicare la rettifica nella medesima parte del giornale, potrebbe costituire un ostacolo per il giornale stesso dal punto di vista tecnico. E credo e mi faccio io stesso proponente in questo momento di un emendamento aggiuntivo al mio emendamento, che bisognerebbe stabilire anche il limite di tempo in cui dovrebbe avvenire questa rettifica. La legge francese, che \u00e8 molto compiuta e perfetta, stabilisce un limite di tempo di tre giorni e stabilisce anche, quando si tratta di indicare la lunghezza della rettifica, che questa deve essere pari a quella del pezzo a cui si riferisce; e nel caso si tratti. di un\u2019allusione contenuta in poche righe, la rettifica deve disporre di un minimo di venti righe. Mi pare che tutto questo sia molto ragionevole e giusto perch\u00e9 ci pu\u00f2 essere una allusione offensiva contenuta in due, tre righe ed allora non si pu\u00f2 pretendere che la rettifica sia fatta in tre o quattro righe. Sono piccole questioni pratiche per cui non credo ci sar\u00e0 bisogno di una votazione per appello nominale.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, all\u2019emendamento Schiavetti, al primo comma, alle parole: <\/em>o pensieri, <em>le parole:<\/em> o affermazioni\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>COLITTO. Il mio emendamento costituisce nient\u2019altro che una adesione all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Schiavetti. A questa adesione io aggiungo la preghiera di voler aggiungere alle parole: \u00abatti o pensieri\u00bb, le parole: \u00abo affermazioni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Riccio Stefano, Titomanlio Vittoria e Schiratti, hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere i commi seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abLa omissione della pubblicazione va punita con l\u2019ammenda da lire 1000 a lire 20.000.<\/p><p>\u00abLa sentenza di condanna va pubblicata per estratto nel periodico stesso\u00bb.<\/p><p>In assenza dell\u2019onorevole Riccio, ha facolt\u00e0 di svolgerlo l\u2019onorevole Titomanlio Vittoria.<\/p><p>TITOMANLIO VITTORIA. Mi associo a quanto ha detto poc\u2019anzi l\u2019onorevole Colitto e ritengo che l\u2019omissione della pubblicazione debba essere punita con una ammenda da 1000 a 20 mila lire.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Manzini ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abIl direttore responsabile \u00e8 tenuto a far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte a rettifiche o dichiarazioni delle persone che sono state nominate o indicate a fine di diffamazione o per attribuire opinioni o fatti contrari a verit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MANZINI. Avevo presentato l\u2019emendamento quando non ero a conoscenza della formulazione Schiavetti alla quale intendo aderire.<\/p><p>TREVES. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TREVES. Mi sembra che l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Riccio Stefano sia perfettamente giustificato, ma vorrei che il minimo di ammenda fosse aumentato da mille a cinque mila lire, perch\u00e9 oggi mille lire purtroppo non significano molto.<\/p><p>PRESIDENTE. Vi \u00e8 la proposta Russo Perez che \u00e8 assai pi\u00f9 rigorosa. L\u2019onorevole Russo Perez propone la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a cinquantamila lire.<\/p><p>TREVES. Mi associo allora, a questa proposta.<\/p><p>GUERRIERI FILIPPO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GUERRIERI FILIPPO. Volevo chiedere un chiarimento in rapporto a questo articolo 14: la Commissione intende che, una volta adempiuto l\u2019obbligo della pubblicazione della risposta e della rettifica, sia esaurita tutta la vertenza fra l\u2019offensore e l\u2019offeso, oppure, come io credo, rimane sempre viva la possibilit\u00e0 di agire per legge penale nei confronti dell\u2019offensore da parte dell\u2019offeso?<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Naturalmente questa legge non pu\u00f2 sopprimere il diritto di querela.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Per quanto si riferisce all\u2019emendamento Schiavetti, la Commissione non ha nessuna difficolt\u00e0 ad accettarlo, anzi \u00e8 lieta di accettarlo. Nella discussione generale ho messo in rilievo che la formulazione della prima Commissione giornalistica, mantenuta senza un preciso esame da parte della Commissione, era in fondo la vecchia formulazione dell\u2019editto sulla stampa rimasta in questo nuovo progetto di legge quasi per forza di inerzia. Essa certamente non risponde alla situazione attuale perch\u00e9 non si pu\u00f2 pretendere che perch\u00e9 una persona \u00e8 stata nominata o semplicemente indicata in un giornale, questa persona abbia il diritto di fare inserire una risposta che superi il doppio dello scritto al quale si riferisce. Se, per esempio, quindi, una persona fosse nominata in un articolo di fondo, avrebbe diritto di inserire una risposta lunga il doppio dell\u2019articolo di fondo e nello stesso punto del giornale. Basterebbe pensare a questo per riconoscere che questo testo non pu\u00f2 sussistere. Quindi l\u2019emendamento Schiavetti, nella prima e seconda parte, la Commissione lo accetta. Accetta pure la proposta dell\u2019onorevole Colitto di aggiungere le parole \u00abo affermazioni\u00bb.<\/p><p>Quanto agli emendamenti dell\u2019onorevole Russo Perez e dell\u2019onorevole Riccio, evidentemente essi hanno un movente comune, cio\u00e8 l\u2019intenzione di punire la mancata pubblicazione della rettifica. Anche questo sembra opportuno; perch\u00e9 \u00e8 invalso, in una parte della stampa, l\u2019uso di non tenere nessun conto forse in parte anche per il fatto che oggi i giornali hanno pochissimo spazio delle rettifiche che vengono mandate: mentre \u00e8 evidente il diritto di chi \u00e8 offeso di veder pubblicata la risposta o il chiarimento che intende dare. Quindi, noi accettiamo il principio. Quanto alla misura della pena, la Commissione si rimette naturalmente all\u2019Assemblea.<\/p><p>L\u2019emendamento Riccio parla di ammenda da lire 1000 a 20.000. Intanto, noi proporremmo che non si parlasse di ammenda ma di multa, perch\u00e9 non si tratta di una contravvenzione ma di un reato che ha carattere di delitto. Ad ogni modo, sembra anche alla Commissione che l\u2019ammenda da lire 1000 a 20.000 sia oggi poca cosa, col valore attuale della moneta. Probabilmente, qualche giornalista preferirebbe pagare le 5 o 6.000 lire a cui verrebbe condannato, piuttosto che pubblicare la rettifica che gli viene domandata. Quindi, occorre stabilire una pena che sia sensibile, che renda effettivo questo diritto della rettifica. Comunque, per quel che riguarda la misura della pena, la Commissione si rimette all\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cevolotto, accetta anche la seconda parte dell\u2019emendamento Riccio?<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> S\u00ec l\u2019accetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Andreotti di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Concordo pienamente con l\u2019opinione espressa dall\u2019onorevole Cevolotto, cio\u00e8 accetto i due emendamenti dell\u2019onorevole Schiavetti, che mi pare rispondano alle due esigenze: all\u2019esigenza di chi si senta ingiustamente nominato nel giornale (e non semplicemente nominato), e all\u2019esigenza tecnica del giornale stesso. Per quanto riguarda la pena stabilita nel caso di mancata inserzione della rettifica, a me sembra che nella fase attuale, che \u00e8 di formazione di un giornalismo nuovo e quindi presenta maggiori difficolt\u00e0, potremmo stabilire anche una pena forte, quale \u00e8 quella contemplata nell\u2019emendamento Russo Perez, augurandoci che l\u2019uso di questa pena sia il pi\u00f9 raro possibile nel nostro Paese.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Noi aderiamo all\u2019emendamento Schiavetti, ma vorremmo che si facessero presenti ambedue le ipotesi lesive della dignit\u00e0 umana, in questa materia estremamente delicata.<\/p><p>La prima, tipicamente intenzionale, mi pare sia considerata adeguatamente con le parole: \u00abatti o pensieri lesivi della loro dignit\u00e0\u00bb. Ma resta la seconda, per cui la dignit\u00e0 umana pu\u00f2 essere lesa anche senza questa intenzionalit\u00e0, per esempio a seguito di errore, ipotesi che \u00e8 contemplata in maniera analoga anche nel regolamento della Camera, ove si disciplina il fatto personale che tocca la onorabilit\u00e0 del deputato. Ora, tale caso mi sembra espresso in maniera eccessivamente restrittiva, quando si dice: \u00abritenuti contrar\u00ee a verit\u00e0\u00bb, poich\u00e9 sembra allora che l\u2019offeso debba fare capo al giudizio corrente, a ci\u00f2 che \u00e8 l\u2019opinione media, secondo un criterio di normalit\u00e0. Viceversa, se noi ci vogliamo porre sul terreno di una effettiva difesa della dignit\u00e0, dovremo contemplare non solo il caso in cui le persone siano lese da giudizi oggettivamente \u00abritenuti contrar\u00ee a verit\u00e0\u00bb, ma anche da apprezzamenti da esse considerati tali. Si potrebbe dire: \u00abo da esse assunti come contrar\u00ee a verit\u00e0\u00bb.<\/p><p>SCHIAVETTI. Accolgo questa modifica.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Io non direi soltanto \u00abcontrar\u00ee a verit\u00e0\u00bb, perch\u00e9 il direttore di giornale non possa trincerarsi, nel suo rifiuto, dietro l\u2019affermazione che i fatti sono veri o pretendere la previa dimostrazione che sono contrari a verit\u00e0.<\/p><p>SCHIAVETTI. C\u2019\u00e8 il procedimento della diffamazione; \u00e8 altra cosa.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Russo Perez ha presentato una proposta, la quale \u00e8 analoga a quella presentata dall\u2019onorevole Titomanlio Vittoria. Fra le due, c\u2019\u00e8 diversit\u00e0 in relazione all\u2019entit\u00e0 delle pene fissate.<\/p><p>Vorrei pregare i due proponenti di cercare di accordarsi, magari su una linea mediana.<\/p><p>TITOMANLIO VITTORIA. Aderisco alla formulazione dell\u2019onorevole Russo Perez per quanto riguarda il primo comma, mantenendo il secondo comma.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Accetto di aggiungere al mio emendamento il secondo comma dell\u2019emendamento Titomanlio Vittoria.<\/p><p>TREVES. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TREVES. Siccome non sono un giurista, desidero un chiarimento: si propone la multa fino a 50.000 lire; ma vi \u00e8 un minimo iniziale o no?<\/p><p>Io propongo che la multa vada da 5.000 a 50.000 lire.<\/p><p>MICCOLIS. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MICCOLIS. Propongo che la multa vada \u00abda 30.000 a 50.000 lire\u00bb.<\/p><p>SILES. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SILES. Propongo che si dica: \u00abnon inferiore a lire 50.000\u00bb. Dato il valore attuale della moneta non si tratta di cifra eccessiva.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> La Commissione si permette di osservare questo: non procediamo adesso, come qualche volta accade, di inasprimento in inasprimento, verso qualche limite che sorpasserebbe quella che \u00e8 la normalit\u00e0 delle pene nel nostro sistema. Non dobbiamo per questo caso stabilire delle penalit\u00e0 stravaganti rispetto alle pene che si comminano in tutti gli altri casi, altrimenti configureremo questo come il reato pi\u00f9 grave e preoccupante che esista non soltanto nella legislazione della stampa, ma in tutta l\u2019analoga legislazione italiana. Non usciamo dai limiti consueti. Mettiamo pure un minimo di cinque mila lire, perch\u00e9 non bisogna dimenticare che a questa pena si aggiunge la reclusione, la quale parte da un minimo di quindici giorni. Il limite di cinquanta mila lire \u00e8 assolutamente eccezionale nella nostra legislazione.<\/p><p>SILES. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SILES. Insisto nel far presente all\u2019onorevole Cevolotto che il reato di diffamazione \u00e8 molto grave.<\/p><p>PRESIDENTE. Non stiamo stabilendo la pena per la diffamazione. \u00c8 stato spiegato che questa disposizione lascia inalterato il diritto di procedere per diffamazione: si tratta di due cose diverse.<\/p><p>Onorevole Miccolis, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>MICCOLIS. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del primo emendamento Schiavetti, accettato dalla Commissione e dal Governo:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire la prima parte del primo comma, sino alle parole:<\/em> nominate o indicate nel periodico, <em>con le parole seguenti:<\/em> Il gerente responsabile \u00e8 tenuto a far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignit\u00e0 o da esse ritenuti contrari a verit\u00e0\u00bb.<\/p><p>TREVES. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TREVES. Vorrei rilevare una pura questione di forma; le parole: \u00abil gerente responsabile\u00bb vanno sostituite con le altre: \u00abil direttore o il vice-direttore responsabile\u00bb, visto che la figura del gerente responsabile non esiste pi\u00f9.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Allora pongo in votazione la formulazione test\u00e9 letta con questa modifica.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo alla seconda parte del primo comma dell\u2019articolo 14:<\/p><p>\u00abpurch\u00e9 le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale e non superino il doppio dello scritto al quale si riferiscono\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Schiavetti ha proposto di sopprimere le parole: \u00abe non superino il doppio dello scritto al quale si riferiscono\u00bb.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Io osservo per\u00f2 che di questo non si \u00e8 parlato prima; se si fosse accennato a tale \u00abincriminazione penale\u00bb, io avrei detto che una norma del genere sarebbe pericolosa, perch\u00e9 darebbe al diffamatore la possibilit\u00e0 di eludere la disposizione di legge.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Cevolotto per esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Questa formula \u00e8 la vecchia formula tradizionale, ed \u00e8 sempre stata usata. E per questa ragione: se alcuno, rettificando una notizia o una affermazione lesiva per lui, attribuisse a sua volta fatti disonorevoli, o diffamasse o ingiuriasse altra persona, esporrebbe, per ci\u00f2 solo, il direttore del giornale che pubblicasse questa rettifica a poter essere perseguito, per diffamazione o per ingiuria; e questo assolutamente non si pu\u00f2 permettere.<\/p><p>Dice l\u2019onorevole Russo Perez: badate che in questo modo voi permettete al direttore di non pubblicare la rettifica, adducendo un pericolo di essere perseguito penalmente, pericolo che molte volte potrebbe non esserci. Per\u00f2 io faccio osservare questo: noi abbiamo proprio adesso stabilita una pena abbastanza sensibile per il direttore che non pubblichi la rettifica. Ora, se il direttore si trincerasse in mala fede dietro la formula che noi votiamo, e cio\u00e8 adducesse di non aver pubblicato la rettifica perch\u00e9 poteva dar luogo a incriminazioni penali, il giudice giudicher\u00e0 se questa \u00e8 una scusa; vaglier\u00e0 cio\u00e8 se lo scritto che gli viene sottoposto poteva contenere il pericolo di una incriminazione penale. E nel caso che ritenga che questa non sia che una scusa cio\u00e8 un modo di eludere la pubblicazione della rettifica, condanner\u00e0 il direttore del giornale per non aver pubblicato la rettifica. Perci\u00f2, la garanzia c\u2019\u00e8 sempre.<\/p><p>Insisto quindi, nel ritenere che non sia il caso di prescindere da questa formula che si \u00e8 sempre usata.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte del primo comma con la soppressione proposta dall\u2019onorevole Schiavetti:<\/p><p>\u00abPurch\u00e9 le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano un contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019onorevole Schiavetti ha anche proposto di sostituire il secondo comma dell\u2019articolo 14 col seguente:<\/p><p>\u00abLa pubblicazione prevista nel comma precedente deve farsi entro tre giorni nella medesima pagina o rubrica del periodico e con i medesimi caratteri dello scritto che l\u2019ha determinata\u00bb.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Il termine di tre giorni per i quotidiani va bene; credo che non possa ammettersi per le pubblicazioni di altra natura, che possono uscire mensilmente o trimestralmente.<\/p><p>Per i periodici si potrebbe dire: \u00abnel secondo o terzo numero successivo\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Vorrei dire anzitutto che probabilmente converrebbe precisare: \u00abnel numero immediatamente successivo\u00bb. In secondo luogo vorrei proporre all\u2019onorevole Schiavetti un\u2019aggiunta a questo emendamento, menzionando anche l\u2019obbligo della pubblicazione nella medesima edizione o, pi\u00f9 precisamente, nelle medesime edizioni. Anche la Francia ha una norma di questo genere.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Schiavetti, accetta la proposta dell\u2019onorevole Domined\u00f2?<\/p><p>SCHIAVETTI. S\u00ec.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, l\u2019emendamento Schiavetti risulterebbe del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa pubblicazione prevista nel comma precedente deve farsi entro tre giorni per i quotidiani e nel numero immediatamente successivo per gli altri periodici nella medesima edizione, pagina o rubrica del periodico e coi medesimi caratteri dello scritto che l\u2019ha determinata\u00bb.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Io ho dei dubbi sull\u2019espressione: \u00abnel numero immediatamente successivo\u00bb per quanto riguarda i giornali non periodici. Supponiamo che il giornale esca la domenica e che si mandi la rettifica il venerd\u00ec o il sabato; non ci sarebbe pi\u00f9 tempo per la pubblicazione. Bisogna specificare meglio chiarendo che si intende nel numero successivo in cui sar\u00e0 possibile fare la pubblicazione.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Io direi: \u00abnel primo numero che sar\u00e0 pubblicato dopo l\u2019arrivo della rettifica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Ritengo pericolosa la sua proposta, onorevole Russo Perez. \u00c8 capitato a me personalmente di vedermi addurre il fatto che la rettifica non era giunta, o era giunta dopo tre mesi \u2013 cosa difficile a documentare \u2013 come giustificazione della mancata pubblicazione.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Ma, in questi casi, la rettifica si manda per mezzo di ufficiale giudiziario.<\/p><p>BERTONE. Oppure con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Mi sembra che se si dice: \u00abnel numero immediatamente successivo all\u2019arrivo della rettifica\u00bb ci troviamo proprio nel caso ipotizzato dall\u2019onorevole Bertone. Mentre se diciamo \u00abnel numero successivo\u00bb s\u2019intende che questo numero sar\u00e0 quello nel quale \u00e8 tecnicamente possibile pubblicare la rettifica. Non occorre dire di pi\u00f9. Quindi riterrei preferibile la formula \u00abnel numero successivo\u00bb togliendo la parola \u00abimmediatamente\u00bb.<\/p><p>MAFFI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MAFFI. Ritengo che valga la pena di prendere tutti i provvedimenti profilattici per sanare questo grave male della societ\u00e0. Affinch\u00e9 la rettifica avvenga di fatto e perch\u00e9 la gravezza di essa pesi sul colpevole. Io propongo pertanto che la rettifica sia pubblicata per tre giorni consecutivi. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>SCHIAVETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCHIAVETTI. Mi pare che la proposta dell\u2019onorevole Maffi sia veramente eccessiva. Faccio notare, al riguardo, che qui non si tratta di casi di diffamazione per i quali evidentemente intervengono altri mezzi. Qui si tratta di semplici rettifiche di dati che risultano inesatti: non bisogna attribuire poi troppa importanza a ci\u00f2 che si scrive sui giornali.<\/p><p>Se ciascuno di noi dovesse inviare rettifiche di questo genere in base a quelli che sono, ad esempio, i nostri resoconti parlamentari, non la finiremmo pi\u00f9. Io \u2013 per restare all\u2019esempio \u2013 avrei in questi giorni dovuto inviare per lo meno una cinquantina di lettere raccomandate!<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Cevolotto ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione sulla proposta dell\u2019onorevole Maffi.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Vorrei pregare l\u2019onorevole Maffi di non insistere perch\u00e9, fra le altre cose, dato il poco spazio che hanno attualmente i giornali quotidiani a sole due pagine, essi non potrebbero evidentemente pubblicare le rettifiche per tre giorni consecutivi: non lo potrebbero tecnicamente e cercherebbero tutti i mezzi per eludere questa disposizione.<\/p><p>Ho l\u2019impressione che \u2013 l\u2019Assemblea mi perdoni la franchezza \u2013 di aumento in aumento, se continuiamo altri quindici minuti, qui si arrivi alla pena di morte. (<em>Ilarit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em> Pregherei pertanto l\u2019Assemblea di volersi arrestare a quanto \u00e8 stato gi\u00e0 stabilito, che mi pare abbastanza severo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Andreotti, vuole esprimere il pensiero del Governo su questa proposta?<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Concordo anch\u2019io con il pensiero dell\u2019onorevole Cevolotto, poich\u00e9 ritengo che, data la frequenza dei casi da noi giustamente previsti in modo abbastanza ampio, ci\u00f2 non sia assolutamente possibile, in quanto, se ci\u00f2 dovesse risultare in pratica troppo gravoso, si finirebbe molto facilmente con l\u2019instaurare un principio di desuetudine pratica, subito dopo che la legge sar\u00e0 stata pubblicata.<\/p><p>Io penso quindi che, se noi ci contenteremo e se noi faremo in modo che le rettifiche vengano pubblicate una volta, avremo gi\u00e0 raggiunto con ci\u00f2 un risultato sodisfacente, mentre l\u2019obbligare a pubblicare per ben tre volte semplici rettifiche di notizie di cronaca significherebbe chiedere ai giornali di pi\u00f9 di quanto legittimamente non si possa.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Maffi, mantiene la sua proposta?<\/p><p>MAFFI. La ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma dell\u2019articolo 14 nella formulazione Schiavetti cos\u00ec modificata:<\/p><p>\u00abLa pubblicazione prevista nel comma precedente deve farsi entro tre mesi per i quotidiani e nel numero successivo per gli altri periodici, nella medesima edizione, pagina o rubrica del periodico e con i medesimi caratteri dello scritto che l\u2019ha determinata\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019onorevole Schiavetti ha presentato inoltre il seguente emendamento aggiuntivo:<\/p><p>\u00abLa rettifica non pu\u00f2 sorpassare la lunghezza dell\u2019articolo o del passo cui essa si riferisce. Essa potr\u00e0 tuttavia raggiungere le venti righe, qualora l\u2019articolo o il passo da rettificare sia di una lunghezza minore\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ora passiamo all\u2019emendamento aggiuntivo concordato degli onorevoli Russo Perez e Titomanlio Vittoria:<\/p><p>\u00abIl rifiuto di ottemperare all\u2019obbligo anzidetto \u00e8 punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa sino a lire 50.000\u00bb.<\/p><p>\u00abLa sentenza di condanna va pubblicata per estratto nel periodico stesso\u00bb.<\/p><p>MICCOLIS. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MICCOLIS. Proporrei tre mesi invece di sei e la multa da 30 a 50.000.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Mi accorgo che, dopo un\u2019ondata di severit\u00e0, c\u2019\u00e8 ora una ondata di benevolenza per i diffamatori; ma forse non si pensa che molte volte una diffamazione, la quale mette in gioco la vita privata di un uomo o i suoi pi\u00f9 delicati sentimenti, \u00e8 un fatto pi\u00f9 grave di un ferimento e talvolta di un omicidio, e si discute se la pena possa arrivare nel massimo sino a sei mesi di reclusione! Ma \u00e8 inferiore a quella che meriterebbe un libellista abituale!<\/p><p>MICCOLIS. Mantengo la mia proposta.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione le seguenti parole dell\u2019emendamento Russo Perez, Titomanlio, con la modificazione dell\u2019onorevole Miccolis:<\/p><p>\u00abIl rifiuto di ottemperare all\u2019obbligo anzidetto \u00e8 punito con la reclusione fino a tre mesi\u00bb.<\/p><p>(<em>Non sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la stessa formula con la modifica:<\/p><p>\u00absino a sei mesi\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Relativamente alla pena pecuniaria vi sono tre proposte: quella dell\u2019onorevole Siles: \u00abnon inferiore a lire 50.000\u00bb, quella dell\u2019onorevole Miccolis: \u00abda 30 a 50 mila\u00bb e quella dell\u2019onorevole Russo Perez: \u00ab50.000\u00bb.<\/p><p>Pongo in votazione la formulazione dell\u2019onorevole Siles:<\/p><p>\u00abe la multa non inferiore a lire 50.000\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la proposta Miccolis:<\/p><p>\u00abe la multa da trenta a cinquantamila lire\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la seconda parte dell\u2019emendamento Russo Perez-Titomanlio Vittoria:<\/p><p>\u00abLa sentenza di condanna va pubblicata per estratto nel periodico stesso\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 14 risulta nel suo complesso cos\u00ec approvato:<\/p><p>\u00abIl direttore o il vice-direttore responsabile \u00e8 tenuto a far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui sono stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignit\u00e0 o da esse ritenuti contrari alla verit\u00e0, purch\u00e9 le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale.<\/p><p>La pubblicazione prevista nel comma precedente deve farsi entro tre giorni per i quotidiani e nel numero successivo per gli altri periodici nella medesima edizione, pagina o rubrica del periodico e con i medesimi caratteri dello scritto che l\u2019ha determinata.<\/p><p>\u00abLa rettifica non pu\u00f2 sorpassare la lunghezza dell\u2019articolo o del passo a cui essa si riferisce. Essa potr\u00e0 tuttavia raggiungere le venti righe qualora l\u2019articolo o il passo da rettificare sia di una lunghezza minore.<\/p><p>Il rifiuto di ottemperare all\u2019obbligo anzidetto \u00e8 punito con la reclusione sino a sei mesi e la multa da trentamila a cinquantamila lire.<\/p><p>\u00abLa sentenza di condanna va pubblicata per estratto nel periodico stesso\u00bb.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 15. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab<em>Pubblicazioni a richiesta dell\u2019autorit\u00e0.<\/em><\/p><p>\u00abIl direttore responsabile \u00e8 obbligato a far inserire integralmente, a pagamento, nel periodico da lui diretto gli scritti che, nel pubblico interesse, gli siano inviati dall\u2019autorit\u00e0 per la pubblicazione.<\/p><p>\u00abNel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile \u00e8 tenuto ad eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell\u2019articolo 615, primo comma, del Codice di procedura penale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Anche in questo articolo per ragioni di coordinamento si deve dire: \u00abil direttore o il vicedirettore responsabile\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Titomanlio Vittoria, Riccio Stefano e Schiratti hanno proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma sopprimere le parole: <\/em>a pagamento\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Titomanlio Vittoria ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>TITOMANLIO VITTORIA. Mettere che l\u2019inserzione deve essere a pagamento significherebbe ridurre le possibilit\u00e0 delle pubblicazioni. Perci\u00f2 chiedo che si sopprimano le parole \u00aba pagamento\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Relatore di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> La Commissione ricorda che nella discussione generale da parte di alcuni deputati si \u00e8 obiettato a questo articolo \u2013 sebbene l\u2019obiezione non sia poi stata concretata in un emendamento \u2013 che la formulazione, che \u00e8 quella tradizionale, non \u00e8 felice.<\/p><p>Si \u00e8 detto che l\u2019autorit\u00e0 pu\u00f2 inviare uno scritto che essa qualifichi a suo arbitrio come scritto da pubblicare nel pubblico interesse, ma che pu\u00f2 essere di qualunque natura. Si \u00e8 persino fatto il caso di un capo di Governo che pretenda di far pubblicare un suo articolo, qualificandolo come scritto nell\u2019interesse generale.<\/p><p>Invece l\u2019obiezione non ha fondamento, perch\u00e9 \u00e8 evidente la portata di questo articolo, che del resto ha un\u2019applicazione tradizionale, da quando c\u2019\u00e8 l\u2019editto sulla stampa.<\/p><p>Tuttavia non sar\u00e0 male chiarire. Proponiamo, intanto, che si sostituiscano nella prima linea alle parole \u00ab\u00e8 obbligato\u00bb le altre \u00ab\u00e8 tenuto\u00bb, per mettere l\u2019articolo 15 in armonia con l\u2019articolo 14, in cui si \u00e8 usata questa espressione.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Andreotti ad esprimere il parere del Governo.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> La discussione di questo articolo \u00e8 resa molto meno interessante per l\u2019assenza dell\u2019onorevole Labriola, che l\u2019altro giorno vi dedic\u00f2 gran parte del suo discorso in sede di discussione generale. L\u2019onorevole Labriola disse che questa era la novit\u00e0 pi\u00f9 atroce del progetto ministeriale, accettato dalla Commissione, novit\u00e0, che, in realt\u00e0, esiste anche nel testo, finora in vigore, dell\u2019editto albertino.<\/p><p>Ci troviamo, ora, di fronte ad un alleggerimento di questi obblighi.<\/p><p>\u00c8 giusto parlare di \u00abcomunicati\u00bb anzich\u00e9 di \u00abscritti\u00bb, perch\u00e9 questa parola d\u00e0 maggiormente il senso della finalit\u00e0 di questo articolo. Ma, nonostante la specificazione, rappresenta una specie di pleonasmo, perch\u00e9 non ci sar\u00e0 mai un Governo che invii ai giornali, per la pubblicazione coattiva, un articolo o un romanzo a puntate di un Ministro o del Presidente del Consiglio.<\/p><p>Credo poi che debba rimanere l\u2019espressione \u00aba pagamento\u00bb, perch\u00e9 questo rappresenta un atto di rispetto, in qualche forma, per la personalit\u00e0 dei giornali. L\u2019articolo non mi pare che possa in qualche maniera offendere \u2013 come diceva l\u2019onorevole Labriola l\u2019altro giorno \u2013 la libert\u00e0 di stampa, e credo che anzi avvenga il contrario: cio\u00e8, che molti giornali si potranno augurare di ricevere a pagamento dallo Stato e dalle autorit\u00e0 qualche comunicato per incrementare il proprio bilancio.<\/p><p>MANZINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MANZINI. Confesso che l\u2019articolo, anche con la modifica proposta, mi pare che possa lasciare adito a qualche perplessit\u00e0, perch\u00e9 non si chiarisce abbastanza qual \u00e8 la natura di queste comunicazioni ufficiali del Governo.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Nel pubblico interesse.<\/p><p>MANZINI. Appunto, l\u2019onorevole Sottosegretario ha sottolineato la frase che esprime il concetto dell\u2019interesse pubblico. Ma io credo che, dal punto di vista dei giornalisti, si possa rimanere alquanto incerti di fronte a questa formulazione, perch\u00e9, che cosa s\u2019intende per un comunicato che abbia interesse pubblico? Per esempio, il Governo promuove un prestito nazionale. Ma \u00e8 pacifico che tutti i giornali pubblicheranno notizie di questa natura! Un comunicato del Consiglio dei Ministri, anche.<\/p><p>Quindi, non so a quali circostanze ci si possa riferire. Io propongo, quindi, di sospendere la votazione di questo articolo in attesa di una formulazione pi\u00f9 sufficiente.<\/p><p>FUSCHINI. Quali sono questi comunicati? In che materia?<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Possono essere quelli che attengono all\u2019ordine pubblico.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Io trovo che va benissimo, cos\u00ec come \u00e8 stata formulata, la proposta, perch\u00e9, nel fatto della spesa cui deve andare incontro l\u2019ufficio, c\u2019\u00e8 una autolimitazione. Nessun ufficio pubblico ha interesse di mandare un comunicato e di andare incontro ad una spesa, se non ve ne sia la necessit\u00e0. Quindi c\u2019\u00e8 un\u2019autolimitazione, e non hanno ragion d\u2019essere le preoccupazioni del collega Manzini.<\/p><p>TREVES. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TREVES. Proporrei che alla parola \u00abcomunicati\u00bb si aggiungesse: \u00abindicati come tali\u00bb, in modo che il pubblico che legge il giornale sappia che si tratti di comunicati di cui il giornale non \u00e8 responsabile.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Manzini, insiste nella proposta di rinvio?<\/p><p>MANZINI. Insisto, perch\u00e9 non sono persuaso.<\/p><p>SCHIAVETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCHIAVETTI. Propongo la soppressione di questo articolo.<\/p><p>Il Governo per la polemica politica ha la sua stampa, che \u00e8 sempre, per ragioni intuitive, abbondante. Quando si tratta, invece, di comunicati di interesse generale, per esempio il caso di un prestito, come \u00e8 stato gi\u00e0 accennato, o il caso di notizie inerenti al funzionamento dei pubblici servizi, o di benessere della popolazione, tutti i giornali hanno piacere, anche per ragioni pubblicitarie, di pubblicare simili cose.<\/p><p>Se si tratta di offesa fatta alle autorit\u00e0, le autorit\u00e0 possono valersi delle disposizioni votate. Quindi, credo che questo omaggio reso alle autorit\u00e0 sia di vecchio stile, e tradisca uno spirito che ha caratteristiche del regime che abbiamo sostituito.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Siccome \u00e8 una norma che pu\u00f2 benissimo essere staccata nell\u2019economia di questa legge, possiamo anche rinviarla alla futura legge sulla stampa, quando si discuter\u00e0 di tutto il resto delle disposizioni che oggi abbiamo accantonato.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Faccio rilevare che la proposta si richiama al primo comma, non al secondo, che si pu\u00f2 votare.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Concordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il primo comma \u00e8 rinviato alla futura legge sulla stampa.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Sta bene. Pongo in votazione il secondo comma:<\/p><p>\u00abNel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore o vice-direttore responsabile \u00e8 tenuto ad eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell\u2019articolo 515, primo comma, del Codice di procedura penale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 15-<em>bis<\/em>: se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab<em>Giornali murali.<\/em><\/p><p>\u00abIl giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicit\u00e0 di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, \u00e8 regolato dalle disposizioni della presente legge. Tuttavia non si applicano ad esso le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.<\/p><p>\u00abNel caso di giornale murale a copia unica, agli effetti dell\u2019articolo 4, \u00e8 sufficiente che venga dato avviso della affissione al procuratore della Repubblica.<\/p><p>\u00abI giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Faccio presente che il secondo periodo del primo comma, riferendosi ad articoli che non sono stati compresi nello stralcio, va soppresso.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MAZZONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MAZZONI. Non si \u00e8 mai cos\u00ec impopolari, come quando ci si mette contro le cattive abitudini dell\u2019ora che passa. Io sono abbastanza vecchio per aver conosciuto questa nostra Italia in momenti diversissimi, quando la gente era pi\u00f9 povera di adesso e quando aveva meno mezzi per comperare i giornali. Io considero la cosa dal punto di vista di una assoluta obiettivit\u00e0, di estetica e di decenza. Lasciatemi dire che noi siamo ammalati di alcune perverse abitudini, che disonorano veramente il nostro buon gusto italiano: i muri tutti imbrattati da qualunque affissatore che si crede in diritto di appiccicare i manifesti dove vuole. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em> Spero che non ci sar\u00e0 nessuno che, in nome della colla o del pennello, voglia contestare l\u2019obiettivit\u00e0 di questa mia affermazione. Non basta questo, ma \u00e8 venuto di moda anche il giornale murale, che \u00e8 un misto fra l\u2019attivit\u00e0 lazzaronistica e l\u2019analfabetismo. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MOLINELLI. Ma non sa che i giornali murali hanno servito alla lotta contro il fascismo, in Italia? (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em> Gli operai li hanno creati come mezzi di guerra contro il fascismo, e lei non lo sa, perch\u00e9 forse non c\u2019era.<\/p><p>MAZZONI. Io ringrazio l\u2019onorevole Molinelli, il quale ha dato un argomento alla mia tesi. Nel momento dell\u2019impossibilit\u00e0 di agire, quando i giornali non si possono stampare e non si possono vendere, si fa nobilmente e gloriosamente lavorare il poligrafo anche con le lettere a mano, si va nei teatri d\u2019Italia, come nel 1848, con il fazzolettino tricolore della dama in <em>decollet\u00e9<\/em>; ma questi sono mezzi eroici. Nei momenti gloriosi dell\u2019insurrezione, interdetta qualsiasi possibilit\u00e0, si adoperano tutti gli strumenti che sono a disposizione. Ma spero che l\u2019onorevole Molinelli non vorr\u00e0 darmi a intendere \u2013 bench\u00e9 egli gridi molto forte \u2013 che oggi qualunque povero della terra non sia capace di comperare e di leggersi il suo giornale in quella compostezza che si addice ad un popolo civile. Io, queste frecce fatte in lapis blu e rosso, non le capisco. (<em>Rumori all\u2019estrema sinistra<\/em>)<em>. <\/em>E badate bene: noi tutti abbiamo sulla coscienza di queste magagne, siamo tutti imputati. Per\u00f2 dico che \u00e8 una cosa da popoli inferiori (<em>Rumori all\u2019estrema sinistra<\/em>) e propongo formalmente che questi giornali murali non siano pi\u00f9 permessi.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mazzoni, forse sarebbe opportuno che lei sciogliesse un equivoco. Lei ha parlato cumulativamente di due cose diverse. Una cosa sono i giornali quotidiani, che vengono attaccati ai muri, ed un\u2019altra i giornali murali. Vorrei che lei precisasse la sua proposta.<\/p><p>MAZZONI. Non ho particolari ragioni contro l\u2019una o l\u2019altra forma: dico che sono contro gli uni e gli altri. Questi giornali quotidiani appiccicati sui muri e che imbrattano tutte le citt\u00e0 d\u2019Italia sono un segno indecoroso. (<em>Commenti all\u2019estrema sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Allora la proposta dell\u2019onorevole Mazzoni va riferita ai giornali murali, in quanto dell\u2019altro argomento non \u00e8 fatta parola nel disegno di legge.<\/p><p>MANZINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MANZINI. Credo che nella proposta dell\u2019onorevole Mazzoni si debba distinguere una parte di sostanza e una parte di forma. Per quanto riguarda l\u2019inserzione contro gli arabeschi murali, credo che sia argomento che evade dal testo della legge sulla stampa. Comunque, \u00e8 gi\u00e0 contenuto in quell\u2019articolo della Costituzione che assicura la difesa del paesaggio. Quindi, si potrebbe ricorrere eventualmente a questo articolo.<\/p><p>Ma, quello che riguarda in questo momento la nostra discussione, e cio\u00e8 la legge sulla stampa, credo sia lo spirito della proposta Mazzoni, se non la forma; in quanto non si pu\u00f2 certo proibire che possa essere usata, come mezzo di propaganda, la forma decorosa e ordinata di un giornale murale, cio\u00e8 una targa o una piastra di legno messa su di un crocicchio o in uno stabilimento. Quello che si deve fare \u00e8 regolamentare (ecco la parte che a me pare accettabile della proposta Mazzoni), disciplinare il giornale murale, il quale diventa, per il suo carattere estemporaneo e popolaresco, la forma di stampa periodica, che assume pi\u00f9 facilmente lo stile polemico pi\u00f9 acuto e qualche volta diffamatorio, prescindendo da considerazioni di carattere estetico. Ma appunto di questo si preoccupa la legge: regolamentare, o per lo meno sottoporre alla forma di controllo legittima a cui \u00e8 sottoposta tutta la stampa, cio\u00e8 il foglio quotidiano, il foglio periodico ciclostilato ecc., anche i giornali murali, che oggi costituiscono una forma molto popolare ed incisiva di propaganda politica. Quindi, direi che in questo senso egli gi\u00e0 trova un soddisfacimento della sua esigenza in questa legge sulla stampa, che impone ai giornali murali il limite del decoro e dell\u2019obiettivit\u00e0.<\/p><p>MOLINELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MOLINELLI. Se avessi parlato prima, dato che avevo chiesto di parlare, l\u2019onorevole Mazzoni avrebbe evitato di dire delle parole, che provano la scarsissima conoscenza che egli ha del problema dei giornali murali, della loro origine e della loro importanza. Tanto questo \u00e8 vero, che egli scambia i giornali murali con i quotidiani affissi sui muri della capitale o con qualsiasi altro manifesto che imbratti i muri.<\/p><p>MAZZONI. Facevo il giornalista quando lei non era ancora nato.<\/p><p>MOLINELLI. Capisco gli scrupoli estetici dell\u2019onorevole Mazzoni che, se non erro, faceva commercio di arte. (<em>Interruzione del deputato Mazzoni<\/em>)<em>.<\/em> Non voglio dire cosa offensiva: si occupava di arte. Capisco, ripeto, che i sensi estetici dell\u2019onorevole Mazzoni possano essere offesi da certe forme ancora primordiali, primitive di questi giornali&#8230;<\/p><p>MAZZONI. Degne dell\u2019Abissinia.<\/p><p>MOLINELLI. Una delle preoccupazioni da cui era animato chi ha presentato questo articolo, per il quale in seno alla Commissione trov\u00f2 l\u2019appoggio di altri rappresentanti dei partiti di massa, compreso il democristiano, era appunto di dare anche a questa nuova forma di diffusione del pensiero un suo limite, una sua legalizzazione.<\/p><p>Tuttavia, bisogna che questo limite e questa legalizzazione siano contenuti in maniera tale, da non uccidere il giornale murale. Dopo lo stralcio fatto, una parte di questo articolo verrebbe a cadere; un\u2019altra verrebbe ad essere aggravata, fino a rendere difficile la vita del giornale stesso, con l\u2019approvazione dell\u2019articolo 7, da cui \u00e8 previsto che il direttore responsabile \u2013 anche del giornale murale, che qualche volta \u00e8 il semplice operaio, il quale, uscendo dall\u2019officina, lo compila a mano, esteticamente male, ma politicamente bene \u2013 dovrebbe essere iscritto all\u2019albo dei giornalisti.<\/p><p>Penso che questa materia possa essere meglio esaminata dalla futura legge sulla stampa.<\/p><p>Pertanto propongo che la Commissione voglia accettare che sia tolto quest\u2019articolo dallo stralcio che abbiamo fatto.<\/p><p>VILLANI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VILLANI. Io non so se l\u2019amico Mazzoni sia stato mosso, nel fare le sue osservazioni, da motivi prevalentemente o esclusivamente di carattere estetico. Devo per\u00f2 dichiarare, perch\u00e9 non nasca equivoco, che potrebbe essere sgradevole per una parte di noi, che almeno io personalmente e, penso buona parte del nostro Gruppo, non condivide gli apprezzamenti eccessivamente aspri, nella forma, con cui l\u2019onorevole Mazzoni ha condannato in modo implacabile e definitivo il giornale murale.<\/p><p>MANZINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MANZINI. Credo che la proposta Molinelli annullerebbe lo spirito della nostra discussione, perch\u00e9 il tema del quale maggiormente si \u00e8 preoccupata l\u2019Assemblea \u00e8 quello della diffamazione. Nonostante tutta la buona volont\u00e0 e l\u2019entusiasmo, con cui vengono composti i giornali murali, proprio in questi avvengono pi\u00f9 facilmente attacchi personali e qualche volta tali, da provocare incidenti.<\/p><p>Io vengo dall\u2019Emilia: domenica scorsa sono stati sfasciati a colpi di scure dei giornali murali, perch\u00e9 si riteneva che citazioni in essi fatte offendessero una parte o una persona.<\/p><p>Sarebbe un errore lasciare nell\u2019ombra, senza regolamentazione, questa forma di propaganda organica e continuativa, che va assumendo una grande importanza politica.<\/p><p>Quindi, mi dichiaro contrario alla proposta di rinvio di questo articolo, che ha il suo valore.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> La Commissione, nell\u2019accettare la proposta Molinelli di inserire l\u2019articolo sul giornale murale, \u00e8 stata animata appunto dalle considerazioni test\u00e9 espresse dall\u2019onorevole Manzini: cio\u00e8 dall\u2019opportunit\u00e0 di cominciare a regolare anche questa forma di propaganda.<\/p><p>Non mi sembra che l\u2019obiezione fatta oggi dallo stesso onorevole Molinelli sia insuperabile. Egli ha fatto cenno alla circostanza che la condizione dell\u2019iscrizione nell\u2019albo per il direttore del giornale murale sarebbe troppo gravosa.<\/p><p>Credo che nessuno muoverebbe eccezione, se si dicesse: al direttore non \u00e8 riferibile l\u2019obbligo dell\u2019iscrizione nell\u2019albo dei giornalisti.<\/p><p>Sarebbe facile superare quest\u2019ostacolo.<\/p><p>Comunque, la Commissione ritiene che questa novit\u00e0, una delle poche novit\u00e0 della legge, di cominciare a regolare anche i giornali murali, sia cosa opportuna.<\/p><p>Se l\u2019Assemblea ritiene, invece, di dovere rinviare alla futura legge, vuol dire che i giornali murali continueranno a vivere in una forma, la quale \u00e8 abusiva ed illegale in questo momento. Sarebbe quindi opportuno legalizzarla ancora per un anno od un anno e mezzo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Molinelli, lei fa proposta formale di rinvio?<\/p><p>MOLINELLI. S\u00ec, e ringrazio l\u2019onorevole Cevolotto di essermi venuto incontro, considerando che questa materia deve essere regolata in sede di discussione della legge sulla stampa.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Vorrei ricordare ad alcuni colleghi, i quali non se ne ricordano, che il codice penale provvede gi\u00e0 in parte a risolvere questo problema, perch\u00e9 anche prima che avessimo approvata la nuova Costituzione (in cui si parla della tutela del paesaggio), esisteva l\u2019articolo 734 dell\u2019attuale codice penale, il quale dice: \u00abChiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell\u2019Autorit\u00e0, \u00e8 punito con l\u2019ammenda da lire cinquecento a tremila\u00bb. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>C\u2019\u00e8 poi un altro articolo, il 663, del seguente tenore: \u00abChiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l\u2019autorizzazione richiesta dalla legge ecc\u00bb.<\/p><p>MOLINELLI. Ma per i giornali murali l\u2019autorizzazione si chiede.<\/p><p>RUSSO PEREZ. \u00abAlla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza della Autorit\u00e0 o senza osservare le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge \u2013 badi bene, onorevole Molinelli \u2013 affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni\u00bb. Quindi la legge in parte provvede a risolvere gi\u00e0 questo problema. (<em>Rumori all\u2019estrema sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MOLINELLI. Lei non ha capito: l\u2019autorizzazione viene gi\u00e0 richiesta. La questione \u00e8 un\u2019altra.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta Molinelli tendente a rimettere alla futura legge sulla stampa la determinazione delle norme concernenti i giornali murali.<\/p><p>TREVES. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TREVES. Voter\u00f2 contro il rinvio, ma intendo con ci\u00f2 di dare un significato positivo al mio voto, che riconosce il valore che oramai si attribuisce ai giornali murali. Penso quindi sia utile disciplinare, fin da adesso, questa materia.<\/p><p>BETTIOL. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BETTIOL. Anch\u2019io voter\u00f2 contro il rinvio, per il semplice fatto che ormai ci troviamo di fronte ad una consuetudine, la quale regola i giornali murali. \u00c8 bene che il legislatore cominci a prenderli in considerazione, anche dal punto di vista normativo.<\/p><p>BELLAVISTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BELLAVISTA. Voter\u00f2 contro, perch\u00e9 mi sembra improcedurale questo secondo stralcio.<\/p><p>Ieri, mi pare, infatti, uno stralcio fu effettuato, e con esso si voleva significare che determinate materie e determinati argomenti, per loro ragioni intrinseche, dovevano essere trattati senza ulteriore differimento.<\/p><p>Non si concepisce ora una eccezione alla eccezione ed un rinvio alla legge.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ora in votazione, la proposta di rinvio dell\u2019onorevole Molinelli.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 15-<em>bis<\/em>, con le modificazioni suggerite, risulterebbe cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl giornale murale che abbia un titolo ed una normale periodicit\u00e0 di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, \u00e8 regolato dalle disposizioni della presente legge. Tuttavia non \u00e8 riferibile al suo direttore l\u2019obbligo della iscrizione nell\u2019albo dei giornalisti.<\/p><p>\u00abNel caso del giornale murale a copia unica \u00e8 sufficiente che venga dato avviso della affissione al Procuratore della Repubblica.<\/p><p>\u00abI giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale\u00bb.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Io credo che il chiarimento che ha proposto l\u2019onorevole Cevolotto sia superfluo, perch\u00e9 noi abbiamo detto che serve la iscrizione all\u2019albo in quei casi in cui \u00e8 tassativamente richiesta dalla legge. Per il giornale murale non v\u2019\u00e8 nessuna legge che prevede le iscrizioni all\u2019albo. Quindi mi pare del tutto superflua, ed anzi pericolosa l\u2019aggiunta proposta.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Cevolotto ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> L\u2019unica disposizione che potrebbe essere richiamata in questo caso, \u00e8 quella dell\u2019articolo 19, mi pare, della legge del 1928, che si riferisce per\u00f2 espressamente al giornale quotidiano. Ora, \u00e8 evidente che il giornale murale non \u00e8 confondibile con quello quotidiano; quindi l\u2019osservazione fatta dall\u2019onorevole Andreotti \u00e8 esatta.<\/p><p>Io avevo proposto la modificazione per una preoccupazione dell\u2019onorevole Molinelli. Se l\u2019onorevole Molinelli crede che questa sua preoccupazione sia caduta, dopo le dichiarazioni dell\u2019onorevole Andreotti, mi sembra che non \u00e8 pi\u00f9 il caso di insistere sull\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell\u2019articolo 15-<em>bis<\/em> nella seguente formulazione:<\/p><p>\u00abIl giornale murale, che abbia un titolo ed una normale periodicit\u00e0 di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, \u00e8 regolato dalle disposizioni della presente legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il secondo comma:<\/p><p>\u00abNel caso del giornale murale a copia unica, \u00e8 sufficiente che venga dato avviso della affissione al Procuratore della Repubblica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019ultimo comma:<\/p><p>\u00abI giornali murali sono esenti da ogni gravane fiscale\u00bb.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Il secondo comma ha un senso solo se si sottintende l\u2019articolo 4, cio\u00e8 la consegna obbligatoria degli stampati. Siccome l\u2019articolo 4 non \u00e8 stato stralciato, bisognerebbe adottare una formulazione diversa, in quanto non si capirebbe che cosa rappresenti questa necessit\u00e0 di dare avviso.<\/p><p>MOLINELLI. C\u2019\u00e8 gi\u00e0 l\u2019obbligo di consegnare le copie.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Ma non quando si tratta di un giornale a copia unica.<\/p><p>L\u2019ultimo comma, soltanto, mi pare che non dovrebbe aver sede in questa legge, perch\u00e9 si tratta di una disposizione di carattere fiscale, che dovrebbe trovar luogo in leggi di altra natura, nella legge sul bollo o in quella sul registro.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Il secondo comma, che prescrive l\u2019avviso al procuratore della Repubblica, forse, non \u00e8 del tutto inutile, perch\u00e9, sebbene in questa legge non si parli della necessit\u00e0 di consegnare le copie del giornale, vi \u00e8 tuttavia una legge speciale che \u00e8 ancora in vigore. Questa legge, dice l\u2019onorevole Andreotti, non si applica al giornale a copia unica. Pu\u00f2 esser vero; ma \u00e8 un\u2019interpretazione. Si potrebbe anche dire che, dal momento che viene regolato come un giornale dalla legge sulla stampa, anche di questo giornale murale \u00e8 necessario fare un certo numero di copie da mandare al procuratore della Repubblica, ecc.<\/p><p>Per togliere ogni dubbio in proposito, forse quel capoverso pu\u00f2 essere mantenuto. Quanto all\u2019ultimo comma, \u00e8 esatto quello che dice l\u2019onorevole Andreotti. Ma osservo che una delle ragioni principali, per la quale si \u00e8 chiesta la regolamentazione dei giornali murali, \u00e8 proprio questa, perch\u00e9 altrimenti vengono considerati come affissi e sono quindi soggetti al relativo bollo.<\/p><p>Se sono giornali, se li vogliamo considerare come giornali, non debbono soggiacere a questo sistema di imposizione relativo agli affissi. In questa legge che si riferisce alla stampa, \u00e8 opportuno chiarire che, dal momento che vengono considerati come giornali, sono sottoposti alla disciplina della stampa e non \u00e8 ad essi applicabile la norma che stabilisce il bollo per gli affissi.<\/p><p>Si viene cos\u00ec incontro a quello che avviene gi\u00e0 ora, perch\u00e9 in realt\u00e0, chi li pubblica, li considera come giornali e il bollo non lo paga. Quindi \u00e8 una situazione irregolare che va regolarizzata, per non creare poi incidenti che potrebbero succedere, qualora il fisco volesse esigere il bollo, che non dovrebbe essere richiesto.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Come prima osservazione, bisogna intendersi su cosa vogliamo, perch\u00e9 il comma, com\u2019era stato redatto dalla Commissione, escludeva la necessit\u00e0 della consegna delle copie d\u2019obbligo e limitava questa disposizione agli altri giornali. Adesso, che \u00e8 scomparso l\u2019inciso dell\u2019articolo 4, rimane soltanto la frase: \u00abnel caso di giornale murale, \u00e8 sufficiente che venga dato avviso\u00bb. Vogliamo dire che non \u00e8 necessaria la registrazione, o vogliamo conservare una cosa che non pu\u00f2 pi\u00f9 essere conservata?<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Sarebbe bene mettere: \u00abagli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374\u00bb.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Va bene; mi pare per\u00f2 che ci\u00f2 potrebbe prestarsi ad abusi nei confronti delle leggi fiscali, in quanto, definendosi il giornale murale con una espressione un po\u2019 elastica, potrebbe nascere un ulteriore sgravio, quello della tassa sulla pubblicit\u00e0. Non ha comunque una grande importanza.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> \u00c8 inoltre da osservare che, siccome i giornali murali devono essere registrati e quindi regolati dalla legge, le sue preoccupazioni non hanno ragione di essere.<\/p><p>PRESIDENTE. Il testo sarebbe dunque il seguente: \u00abNel caso di giornali murali a copia unica, agli effetti della legge del 2 febbraio 1939, n. 374, \u00e8 sufficiente che venga dato avviso della pubblicazione al procuratore della Repubblica\u00bb.<\/p><p>BARTALINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BARTALINI. Propongo che dopo la parola: \u00abavviso\u00bb si aggiunga: \u00abuna volta tanto\u00bb, perch\u00e9 mi sembra strano che ogni volta debba venire richiesto questo permesso.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Bartalini, in primo luogo non si tratta di un permesso, ma di un semplice avviso al procuratore della Repubblica; in secondo luogo, poich\u00e9 nella legge del 2 febbraio, cui noi ci richiamiamo \u00e8 detto che l\u2019avviso deve essere dato volta per volta, \u00e8 evidente che noi non possiamo derogare da questa norma. Occorrerebbe, quanto meno, che venisse qui data una diversa formulazione, senza il richiamo alla legge 2 febbraio 1939.<\/p><p>MATTARELLA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MATTARELLA. Desidero semplicemente osservare che non pu\u00f2 parlarsi di una segnalazione <em>una tantum<\/em>, perch\u00e9 se viene prevista l\u2019ipotesi di giornale a copia unica, saremmo di fronte ad una iniziativa, che si rinnova completamente ad ogni occasione e che non avrebbe un carattere di normalit\u00e0 periodica.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mattarella, mi pare che lei sia in errore. Altro \u00e8 infatti, nel gergo giornalistico, il numero unico, altro la copia unica. Vi possono essere infatti giornali a copia unica che abbiano pi\u00f9 numeri o, comunque, una certa periodicit\u00e0; come vi possono essere numeri unici che abbiano 100.000 copie.<\/p><p>L\u2019onorevole Bartalini propone la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abNel caso di giornale murale a copia unica, \u00e8 sufficiente venga dato avviso dell\u2019affissione una volta tanto al procuratore della Repubblica\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Qui vi \u00e8 evidentemente un equivoco, perch\u00e9 anche il giornale murale a copia unica viene registrato come tutti gli altri giornali, e viene registrato una volta sola, perch\u00e9 \u00e8 sottoposto alla disciplina della legge sulla stampa.<\/p><p>BARTALINI. Ma questo vuol dire sopprimerlo!<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Questa \u00e8 la formulazione gi\u00e0 votata.<\/p><p>Invece l\u2019avviso \u00e8 sostitutivo della consegna delle copie d\u2019obbligo, che esiste per ogni numero che esce; consegna delle copie d\u2019obbligo che ha due scopi: anzitutto di mettere il procuratore della Repubblica in grado di controllare, agli effetti dell\u2019attivit\u00e0 ch\u2019egli pu\u00f2 esercitare, il giornale; e in secondo luogo di dare le copie alle biblioteche e agli altri istituti che devono averle.<\/p><p>Ora, per questa seconda parte, per il giornale murale a copia unica evidentemente non vi \u00e8 nessuna ragione di insistere. Per la prima parte, alla consegna delle copie si sostituisce il semplice avviso.<\/p><p>In sostituzione delle copie d\u2019obbligo, che non ci possono essere, se non se ne tira pi\u00f9 di una copia, vi \u00e8 l\u2019obbligo dell\u2019avviso al procuratore della Repubblica. Quindi l\u2019emendamento che \u00e8 stato proposto non incide sulla situazione, perch\u00e9 non ha niente a che fare con la registrazione del giornale.<\/p><p>GAVINA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GAVINA. Io intervengo per far presente ai colleghi, che non \u00e8 questione di formalit\u00e0; \u00e8 questione di impossibilit\u00e0 materiale. Si rappresenta con i giornali murali in una figura, quella che \u00e8 l\u2019espressione della mentalit\u00e0 e sensibilit\u00e0 degli strati popolari.<\/p><p>\u00c8 cos\u00ec come, onorevoli colleghi, quando eravamo bambini e abbiamo visto nei cartelloni del burattinaio espressi i nostri sentimenti e le nostre idee. (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Volete sopprimere questa attivit\u00e0?<\/p><p>Ecco perch\u00e9 proponevamo che la questione fosse rimandata alla futura legislazione, perch\u00e9 fosse studiata anche questa forma nuova di espressione popolare, la quale ha un substrato sociale e psicologico profondo. \u00c8 il nuovo modo di espressione di una mentalit\u00e0 nuova&#8230;<\/p><p>RUSSO PEREZ. \u00c8 vecchia, non \u00e8 nuova.<\/p><p>MAZZONI. \u00c8 antidiluviana.<\/p><p>GAVINA. Onorevole Russo Perez, \u00e8 nuova, perch\u00e9 si ispira ad un concetto sociale nuovo. Non potete preventivamente regolare la materia; dovete lasciare che questa materia si esplichi, poi la regolerete.<\/p><p>Questa \u00e8 la ragione per cui proponevamo il rinvio, e questa \u00e8 la ragione per cui non possiamo parlare di copie. Perch\u00e9 non vi \u00e8 che un originale, e l\u2019originale \u00e8 nella mente del creatore.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Chi ha proposto, e proprio in questa forma, di regolare i giornali murali, \u00e8 un deputato che appartiene allo stesso settore del collega che ha parlato ora; non sembra quindi che le opinioni in quel Gruppo siano concordi.<\/p><p>Del resto l\u2019articolo 15-<em>bis<\/em> parla di giornale murale che abbia un titolo e una normale periodicit\u00e0 di pubblicazione. Quello cui accenna il collega \u00e8 un manifesto (<em>Interruzioni all\u2019estrema sinistra<\/em>), \u00e8 un\u2019espressione estemporanea da parte del singolo e quindi non rientra nella disciplina della stampa. Qui parliamo di giornale murale vero e proprio, che ha un titolo, una registrazione, una normalit\u00e0 di pubblicazione. Il resto \u00e8 una manifestazione individuale che continuer\u00e0 liberamente anche dopo la legge.<\/p><p>MOLINELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MOLINELLI. La discussione avvenuta sta a dimostrare come io avessi ragione di chiedere il rinvio di questo articolo, perch\u00e9 questa materia del giornale murale andrebbe maggiormente approfondita, anche in considerazione che la maniera in cui si manifesta oggi \u00e8 diversa da regione a regione, da luogo a luogo, ed anche da ambiente ad ambiente.<\/p><p>Il proposito al quale io miravo quando ho fatto questa proposta era di sottrarre questa forma elementare e gratuita di diffusione del pensiero agli arbitr\u00ee delle autorit\u00e0 locali di pubblica sicurezza e ad una certa anarchia, chiamiamola cos\u00ec, di queste manifestazioni. Naturalmente non si pu\u00f2 imbrigliare un giornale murale in tutta quella serie di norme che sono prescritte per i giornali quotidiani a larga diffusione; non si pu\u00f2 chiedere al giornale murale di consegnare cinque o dieci copie al procuratore della Repubblica della sua edizione in unica copia; non si pu\u00f2 chiedere al giornale murale di avere una periodicit\u00e0 tassativa, n\u00e9 si pu\u00f2 chiedere che faccia delle edizioni numerate. La sua edizione \u00e8 continua. Pu\u00f2 avere un titolo, questo s\u00ec. In molti luoghi ha un titolo, ma in altri non lo ha, e si tratta di giornali di officine, di aziende.<\/p><p>La ragione principale del mio emendamento era questa: v\u2019\u00e8 oggi un arbitrio, non soltanto nel senso poliziesco della parola, ma anche un arbitrio fiscale. Un giornale murale costa mille lire. E quando si fa obbligo a piccole localit\u00e0, come al mio paese che conta quattrocento abitanti, di racimolare mille lire per il giornale murale, non vi si riesce.<\/p><p>D\u2019altra parte bisogna riconoscere che il giornale murale rappresenta una forma pi\u00f9 diffusa e pi\u00f9 diretta per cui il pubblico riesce ad apprendere le notizie che \u00e8 desideroso di apprendere. Attraverso il giornale murale i partiti arrivano direttamente alle masse organizzate. Per questo nella mia mente era sorta l\u2019idea di dare una sua regolamentazione a questa nuova forma di espressione del pensiero.<\/p><p>Questa regolamentazione si riferiva innanzitutto a tutto il complesso della legge, facendo eccezione per alcuni articoli che non sono riprodotti nello stralcio; e inoltre si riferiva ad un bisogno generalmente sentito, quello di diffondere ci\u00f2 che Giannini chiamava il sapere, la conoscenza, col mezzo pi\u00f9 facile e meno costoso, anche se meno estetico, onorevole Mazzoni. Perch\u00e9 voi ci dite che vi sono stati tempi pi\u00f9 difficili di questo. Io non credo. Certo \u00e8 che oggi in Italia vi sono molto pi\u00f9 disoccupati che in ogni altro periodo, ed \u00e8 certo che in mezzo al nostro popolo non vi \u00e8 la possibilit\u00e0 di comprare sempre contemporaneamente il pane quotidiano ed anche il giornale. \u00c8 a costoro che il giornale murale \u00e8 diretto!<\/p><p>Comunque il problema della regolamentazione v\u2019\u00e8. Io avrei preferito che se ne fosse discusso pi\u00f9 a lungo in sede di legge sulla stampa, ma non insisto perch\u00e9 \u00e8 cosa passata. Nella posizione attuale e dato che questo rinvio non \u00e8 stato accolto, io chiedo che si voglia intendere nel secondo periodo, con chiarezza, che l\u2019avviso \u00e8 dato per ogni nuova edizione del giornale, il semplice avviso. E questo per una ragione evidente: perch\u00e9 un ufficiale, un agente della pubblica sicurezza possa andare a vedere questo giornale e possa, se vuole, leggerlo.<\/p><p>Insisto poi particolarmente perch\u00e9 in questo articolo sia almeno stabilito il principio della esenzione fiscale, perch\u00e9 questo \u00e8 uno degli argomenti materiali e solidi per cui l\u2019articolo \u00e8 stato suggerito.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo che la questione sia stata chiarita abbastanza; tuttavia \u00e8 da osservare che praticamente abbiamo riaperto la discussione sul secondo comma, gi\u00e0 approvato nel seguente testo:<\/p><p>\u00abNel caso di giornale murale a copia unica agli effetti dell\u2019articolo 4 \u00e8 sufficiente che venga dato avviso della affissione al procuratore della Repubblica\u00bb.<\/p><p>La Commissione ora propone di sostituire alle parole \u00abagli effetti dell\u2019articolo 4\u00bb le altre: \u00abagli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374\u00bb.<\/p><p>Si dovr\u00e0, pertanto, considerare come non avvenuta la precedente votazione. Se non vi sono osservazioni, rimane cos\u00ec stabilito.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CORBI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBI. Propongo che al posto di \u00abal procuratore della Repubblica\u00bb si dica: \u00aball\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza\u00bb; ci\u00f2 faciliterebbe le cose in quanto che i rappresentanti dell\u2019ordine pubblico sono in tutti i comuni, in ogni frazione.<\/p><p>Se veramente vogliamo che questo modesto foglio adempia alla sua funzione, che non \u00e8 solo di polemica politica ma anche di informazione, semplifichiamo le cose.<\/p><p>E allora mi sembra che la dizione: \u00abavviso all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza\u00bb sia pi\u00f9 che sufficiente a garantire la cittadinanza che questo giornale murale non sia un foglio scandalistico e ricattatorio.<\/p><p>PRESIDENTE, Il Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> La Commissione si rimette all\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Andreotti ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Anche il Governo si rimette all\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti. Pongo per prima in votazione la formulazione dell\u2019onorevole Bartalini, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abNel caso di giornale murale a copia unica \u00e8 sufficiente che venga dato avviso dell\u2019affissione una volta tanto all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo allora in votazione la formulazione della Commissione, del seguente tenore: \u00abNel caso di giornale murale a copia unica, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, \u00e8 sufficiente che venga dato avviso dell\u2019affissione all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Io credo, signor Presidente, che manchi la sanzione per questo articolo di legge, perch\u00e9 \u00e8 vero che v\u2019\u00e8 un articolo nel Codice penale che parla della disubbidienza generica a un provvedimento dell\u2019autorit\u00e0, ma \u00e8 redatto in modo che potrebbe considerarsi da esso non prevista questa violazione. Infatti l\u2019articolo 650 dice: \u00abChiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall\u2019autorit\u00e0\u00bb, ma qui non si tratta di un provvedimento dato legalmente; si tratta di una norma di legge, e quindi si dovrebbe dire: \u00abL\u2019inosservanza \u00e8 punita ai sensi dell\u2019articolo 650 del Codice penale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione ha facolt\u00e0 di esprimere il proprio parere.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Ritengo che questa aggiunta sia superflua, perch\u00e9 l\u2019articolo 650 \u00e8 operativo in tutti i casi, senza eccezione alcuna.<\/p><p>Ad ogni modo se si ritiene di dovere meglio specificare, la Commissione non si oppone.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Governo ha facolt\u00e0 di esprimere il proprio parere.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> In una parte successiva del disegno originario riguardante le norme penali per tutte le omissioni agli obblighi stabiliti dalla legge sono contenute norme precise. In parte le abbiamo conservate, in parte stralciate.<\/p><p>Eventualmente ci si potrebbe rifare a quegli articoli. Comunque il Governo si rimette all\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo Russo Perez, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abL\u2019inosservanza \u00e8 punita ai sensi dell\u2019articolo 650 del Codice penale\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019ultimo comma:<\/p><p>\u00abI giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale\u00bb.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Vorrei pregare il collega Molinelli di non insistere in questa richiesta. Se si trattasse di giornali esclusivamente politici, murali o non, sarebbe forse inutile richiedere una esenzione perch\u00e9 l\u2019esenzione deriva dalla natura stessa del giornale. Il giornale politico non \u00e8 sottoposto a nessuna tassa. Ma un giornale murale pu\u00f2 anche essere non politico. Vi possono essere commercianti, industriali, banchieri, dei sindacati anche che periodicamente, vogliono far conoscere le loro intenzioni, i loro programmi e lo fanno per mezzo del giornale murale. \u00c8 gi\u00e0 accaduto e pu\u00f2 accadere. Del resto \u00e8 buona norma, quando si discutono disposizioni di leggi generiche, di non interferire in provvedimenti di natura finanziaria i quali hanno bisogno di essere regolati specificamente da disposizioni che siano adottate in contradittorio col Ministro delle finanze. Le ultime disposizioni sui tributi locali contemplano precisamente la tassa sulla pubblicit\u00e0 in una forma abbastanza vasta e che \u00e8 tutta a beneficio dei comuni e delle province e i giornali politici sono esclusi. Ma introdurre qui una disposizione per cui i giornali murali sono esenti da ogni tassa credo che possa portare a conseguenze inaspettate che domani deploreremmo. Comunque proporrei il rinvio di quest\u2019ultima parte.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il pensiero della Commissione?<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> La Commissione insiste nel suo testo.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Governo \u00e8 favorevole?<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Ritengo che altrimenti avremmo dovuto avere una intesa precedente col Ministro delle finanze. Ora \u00e8 vero che il disegno di legge risulta presentato dalla Presidenza di concerto con tutti i Ministri, ma qui si tratta di un articolo che \u00e8 stato aggiunto dalla Commissione. Comunque mi rimetto all\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l\u2019ultimo comma, test\u00e9 letto, sul quale la Commissione insiste, mentre il Governo si rimette all\u2019Assemblea.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 17. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPer i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l\u2019editore\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Schiavetti ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere le parole seguenti:<\/em> nonch\u00e9 quei sovventori del giornale o periodico, e i rappresentanti legali di quei sovventori, le cui contribuzioni, per la loro continuit\u00e0 od entit\u00e0, risultino singolarmente tali che senza di esse il giornale o il periodico non avrebbe potuto intraprendere o continuare le proprie pubblicazioni\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>SCHIAVETTI. Questa proposta \u00e8 desunta dal vecchio progetto Modigliani ed ha lo scopo di colpire i finanziatori di una certa entit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Crispo, Villabruna, Candela, hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo la parola:<\/em> l\u2019editore, <em>aggiungere le seguenti:<\/em> ferme restando le garanzie di cui all\u2019articolo 621 del Codice di procedura penale, anche nel caso di reati commessi per mezzo di stampa non periodica\u00bb.<\/p><p>Non essendo presenti, s\u2019intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.<\/p><p>Gli onorevoli Domined\u00f2 e Moro hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere le parole seguenti:<\/em> a meno che essi dimostrino di non avere potuto impedire il fatto\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Domined\u00f2 ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>DOMINED\u00d2. In questa norma si stabilisce la responsabilit\u00e0 solidale dell\u2019editore e del proprietario, cio\u00e8 si contempla un tipico caso di responsabilit\u00e0 per fatto altrui. Ci\u00f2 rientra nel quadro del nostro sistema giuridico generale, il quale configura varie ipotesi di responsabilit\u00e0 indiretta. Tuttavia, mentre nel sistema giuridico generale le ipotesi di responsabilit\u00e0 per fatto altrui accompagnate dalla solidariet\u00e0 \u2013 quindi ipotesi di responsabilit\u00e0 presunta solidale \u2013 consentono la prova in contrario, sia pure circoscritta entro presupposti rigorosi, qui siamo in presenza di una responsabilit\u00e0 assoluta, <em>juris et de jure <\/em>e non <em>juris tantum.<\/em> La norma, quindi, \u00e8 di particolare gravit\u00e0. A me pare che, pur dovendosi e potendosi aderire al concetto dell\u2019allargamento della responsabilit\u00e0 che investe altri soggetti oltre il principale soggetto responsabile che \u00e8 il direttore, dovremmo, per ragioni di equilibrio, temperare questo allargamento attraverso l\u2019ammissibilit\u00e0 di una prova in contrario, sia pur rigorosa e quindi tale da rafforzare la presunzione.<\/p><p>La formula che adotterei \u00e8 quella normale del Codice civile nella generalit\u00e0 dei casi di responsabilit\u00e0 per fatto altrui. Saremo cos\u00ec in presenza di soggetti responsabili, a meno che essi dimostrino \u2013 con l\u2019<em>onus probandi<\/em> a loro carico \u2013 di non aver potuto impedire il fatto.<\/p><p>Il Relatore, che si \u00e8 posto il problema esplicitamente e ha tenuto presente come alcuni commissari abbiano posto questo quesito, fa un rilievo: e se l\u2019editore o il proprietario si \u00e8 posto nella condizione di non potere impedire il fatto? Ma evidentemente allora verrebbe meno la stessa possibilit\u00e0 della prova in contrario, precisamente perch\u00e9 v\u2019\u00e8 un elemento di colpabilit\u00e0: la <em>culpa in eligendo<\/em> ovvero la <em>culpa in vigilando<\/em>.<\/p><p>Mi permetto pertanto di superare il dubbio prospettato dal Relatore, il quale peraltro, nel suo scrupolo, ha messo in evidenza la delicatezza del problema ed ha espressamente sottoposto il punto all\u2019Assemblea.<\/p><p>A me pare che, se introducessimo la doverosa possibilit\u00e0 di fare cadere la presunzione, sia pure con una formula rigorosa, anche pi\u00f9 rigorosa \u2013 se altri colleghi lo proponessero \u2013 di quella che io propongo in aderenza alla formula normale del Codice civile, rispetteremmo ad un tempo le esigenze del diritto e dell\u2019equit\u00e0.<\/p><p>Penso infatti che l\u2019esigenza di attribuire la possibilit\u00e0 della prova in contrario aderisca ad un principio generale del nostro ordinamento, per cui la responsabilit\u00e0 pu\u00f2 essere solidale, pu\u00f2 essere presunta, ma poggia come regola sul presupposto effettivo della colpa.<\/p><p>BETTIOL. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BETTIOL. Apprezzo le considerazioni svolte dall\u2019onorevole Domined\u00f2 per giungere a eliminare quelle arcaiche prove legali, quelle presunzioni assolute di colpa che sono ricordo di tempi medioevali.<\/p><p>Per\u00f2 faccio presente che, se noi accettassimo in questo momento l\u2019emendamento che l\u2019onorevole Domined\u00f2 propone nel suo nobilissimo intento, verremmo ad avere in seno alla legge, per quanto riguarda le responsabilit\u00e0 della stampa, due discipline giuridiche diverse: una responsabilit\u00e0 penale presunta <em>juris et de jure<\/em> anche di terzi (ci\u00f2 che \u00e8 gravissimo, ed io ho cercato di reagirvi nel mio intervento in sede di discussione generale, che \u00e8 andato completamente a vuoto, perch\u00e9 abbiamo approvato lo stralcio di quell\u2019articolo) e una responsabilit\u00e0 civile molto attenuata, con un contrasto ideologico notevole tra una massima gravit\u00e0 penale da una parte e una minima gravit\u00e0 civile dall\u2019altra. Sarebbe pi\u00f9 logico attenuare la presunzione di responsabilit\u00e0 penale, che continua a trascinarsi nel campo giornalistico in virt\u00f9 degli articoli 57 e 58 del Codice penale.<\/p><p>Lo spirito dell\u2019emendamento Domined\u00f2 \u00e8 moderno, \u00e8 adeguato a quello ideologico e giuridico del momento. Ma faccio notare questo contrasto; e fino a quando non saremo riusciti a smantellare la presunzione penalistica di responsabilit\u00e0 personale di terzi, non posso votare per una attenuazione della loro responsabilit\u00e0 civile.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Mi associo a quanto ha detto l\u2019onorevole Bettiol; ma vorrei scendere sul terreno pratico. Quanto ha detto l\u2019onorevole Domined\u00f2 \u00e8 perfettamente esatto. \u00c8 il nostro diritto, non c\u2019\u00e8 da discutere.<\/p><p>Ma io mi chiedo se, approvandosi l\u2019emendamento Domined\u00f2, vi sar\u00e0 un solo caso in cui il direttore dell\u2019impresa giornalistica non riuscir\u00e0 a sfuggire alla presunzione <em>juris tantum<\/em> di responsabilit\u00e0, perch\u00e9 evidentemente il proprietario o l\u2019editore non ha il dovere di recarsi in tipografia al momento dell\u2019impaginazione e di leggere tutti gli articoli scritti. Quindi, quando egli eccepisse l\u2019impossibilit\u00e0, in cui egli era, di accorgersi che in un determinato numero veniva pubblicato un determinato articolo, il magistrato dovrebbe, in ogni caso, esentarlo da ogni responsabilit\u00e0. Invece, quando colui che scrive sa che andrebbe incontro a grave responsabilit\u00e0 civile anche il dirigente dell\u2019impresa giornalistica e che questi, quindi, lo caccerebbe via, egli troverebbe un altro freno alla sua cattiva condotta.<\/p><p>Quindi, per ragioni non soltanto giuridiche ma anche pratiche, credo che debba respingersi l\u2019emendamento Domined\u00f2.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> La Commissione \u00e8 d\u2019accordo con i colleghi Bettiol e Russo Perez. La responsabilit\u00e0 di cui all\u2019articolo 17 non si basa soltanto sulla <em>culpa in vigilando<\/em>, la quale, come nel caso dei genitori rispetto agli atti dei minori, ammette la prova del non avere potuto impedire il fatto; ma parte piuttosto da un altro concetto, quello della <em>culpa in eligendo<\/em>. Cio\u00e8 il proprietario e l\u2019editore sono responsabili in quanto hanno scelto o accettato un direttore di giornale che non dava sufficiente garanzia di non incorrere in reati. In questo senso la colpa \u00e8 sempre configurabile e non ammette prova in contrario: \u00e8 la colpa di aver scelto male, della <em>mala electio<\/em>. Se vogliamo trovare chi sia perseguibile, dobbiamo restare in questi limiti. Se ammettessimo soltanto la <em>culpa in vigilando<\/em> e quindi la prova in contrario, tutti i proprietari e tutti gli editori sfuggirebbero, perch\u00e9 riuscirebbe loro facile dimostrare di non aver potuto impedire il fatto. Infatti il proprietario del giornale non pu\u00f2 materialmente essere in condizione di impedire la pubblicazione di uno scritto diffamatorio. O ammettiamo la responsabilit\u00e0 del proprietario e manteniamo l\u2019articolo 17, o rinunciamo a questa responsabilit\u00e0 e quindi a una garanzia effettiva per chi \u00e8 diffamato, garanzia la quale non consiste tanto nella effettiva rifusione dei danni, perch\u00e9 vi \u00e8 da noi il costume \u2013 ed \u00e8 un errore \u2013 di chiedere la riparazione pecuniaria simbolica di una lira, quanto nella certezza di una responsabilit\u00e0 che pu\u00f2 portare a notevoli conseguenze di carattere finanziario, il che render\u00e0 molto pi\u00f9 vigili i proprietari e gli editori; e anche questa sar\u00e0 una remora al dilagare della diffamazione che purtroppo in questo primo momento della libert\u00e0 di stampa \u00e8 imperversata in Italia \u2013 e forse era inevitabile che fosse cos\u00ec \u2013 e che \u00e8 bene venga dominata da ostacoli pi\u00f9 rigidi e seri.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il parere del Governo?<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Aderisco alle considerazioni del Relatore. In linea dottrinaria: quanto ha osservato il collega Domined\u00f2 \u00e8 giusto, ma accettare il suo emendamento significherebbe rendere nulle o quasi le disposizioni di maggior rigore previste appunto come caratteristiche principali della legge.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli Crispo, Villabruna e Candela, il loro emendamento si intende decaduto.<\/p><p>Onorevole Domined\u00f2, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>DOMINED\u00d2. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Poich\u00e9 l\u2019emendamento Domined\u00f2 \u00e8 aggiuntivo, pongo innanzitutto in votazione l\u2019articolo 17 nel testo della Commissione, del quale do nuovamente lettura:<\/p><p>\u00abPer i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e tra di loro, il proprietario della pubblicazione e l\u2019editore\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Domined\u00f2, non accettato dalla Commissione e dal Governo:<\/p><p>\u00aba meno che essi dimostrino di non aver potuto impedire il fatto\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 20 nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab<em>Riparazione pecuniaria.<\/em><\/p><p>\u00abNel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa pu\u00f2 chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell\u2019articolo 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma \u00e8 determinata in relazione alla gravit\u00e0 dell\u2019offesa ed alla diffusione dello stampato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.<\/p><p>Gli onorevoli Crispo, Villabruna e Candela hanno proposto di sopprimere l\u2019articolo. Poich\u00e9 nessuno dei presentatori \u00e8 presente s\u2019intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Russo Perez:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa riparazione pecuniaria, che pu\u00f2 esser chiesta, ai termini dell\u2019articolo 7 del Codice di procedura penale, deve essere proporzionata alla gravit\u00e0 dell\u2019offesa e alla diffusione dello stampato e in ogni caso non deve essere inferiore al doppio della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 l\u2019onorevole Russo Perez non \u00e8 in questo momento presente nell\u2019aula, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>L\u2019onorevole Treves ha proposto il seguente articolo 20-<em>bis<\/em>:<\/p><p>\u00abNel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 100.000\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Treves ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>TREVES. Non mi reputo autorizzato a portar via molto tempo all\u2019Assemblea, dati i favorevoli orientamenti che ho potuto constatare durante la discussione della pena per la mancata rettifica di una pubblicazione giornalistica.<\/p><p>In realt\u00e0, le ragioni che mi hanno mosso a presentare questo articolo 20-<em>bis<\/em> mirano proprio a tutelare la libert\u00e0 di stampa, e a me pare che la migliore tutela della libert\u00e0 di stampa sia un\u2019efficace legge contro la diffamazione commessa col mezzo della stampa. Il modo migliore per tutelare la dignit\u00e0 del giornalista \u00e8 quello di colpire quei pochi indegni che si possono annidare nella professione giornalistica, e ci\u00f2, nello stesso tempo, \u00e8 una necessaria tutela dei diritti e delle libert\u00e0 dei cittadini.<\/p><p>Non credo di aver bisogno di ricordare a questo proposito alla nostra Assemblea le pene, estremamente pi\u00f9 gravi di quelle da me proposte, che vigono nelle legislazioni straniere, per esempio in. Inghilterra, per quanto riguarda la diffamazione commessa col mezzo della stampa. Il famoso <em>Libel Act <\/em>inglese \u00e8 una vera spada di Damocle sulla testa di ogni giornalista.<\/p><p>Credo inoltre che la disposizione da me proposta, che inasprisce le pene del Codice penale, sia estremamente opportuna, nell\u2019attuale momento, in cui il nostro Paese \u00e8 vicino alla consultazione elettorale e che vede un pullulare spaventoso e vergognoso di fogli indegni, che disonorano il giornalismo professionale. Ci sono giornalucoli che pullulano e si diffondono, e ci\u00f2 \u00e8 veramente indegno per il nostro Paese. Non far\u00f2 l\u2019onore di nominarli questi giornalucoli, ma molti colleghi sanno quali sono. Ce li troviamo anche nelle nostre caselle delle lettere in questo palazzo. Essi diffondono nel Paese un malcostume giornalistico, che scambia la libert\u00e0 di stampa con la libert\u00e0 di offendere la prima libert\u00e0, che \u00e8 la libert\u00e0 di coscienza, la libert\u00e0 di essere persone civili.<\/p><p>\u00c8 contro questa stampa, e proprio per proteggere la vera libert\u00e0 di stampa, che io chiedo un inasprimento della pena per il reato della diffamazione. Lo chiedo come giornalista, perch\u00e9 ho il culto della mia professione e voglio che si colpiscano gli indegni che si proclamano giornalisti e che sono soltanto dei libellisti; lo chiedo perch\u00e9 vedo altrimenti in pericolo, per colpa di pochi indegni che si debbono eliminare, la civilt\u00e0 riconquistata dal nostro Paese. Credo di non dovere aggiungere altro per raccomandare questo articolo all\u2019attenzione dell\u2019Assemblea.<\/p><p>BETTIOL. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BETTIOL. Mi dichiaro d\u2019accordo con l\u2019onorevole Treves. \u00c8 stato detto giustamente che la diffamazione a mezzo della stampa \u00e8 una specie di omicidio morale e spirituale per cui il diffamatore manifesta un animo perverso e cattivo tale da essere paragonato a colui che vuole ammazzare una altra persona. In un momento in cui i reati di diffamazione, purtroppo, si ripetono, si succedono con un crescendo talvolta preoccupante, \u00e8 bene che noi con questa legge si preveda un aggravamento specifico delle pene, tanto detentive quanto pecuniarie, per coloro che li commettono.<\/p><p>Le pene previste dal Codice penale sono irrisorie, anche perch\u00e9 la pena detentiva \u00e8 prevista alternativamente con la pena pecuniaria, e i limiti sono troppo bassi. Ritengo opportuno anche politicamente una maggiore severit\u00e0 contro la diffamazione per mezzo della stampa.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> La Commissione era stata in genere contraria all\u2019idea di modificare nella legge in esame disposizioni del Codice penale, e ci\u00f2 specie nella imminenza di una riforma dei codici penali. La proposta Treves comporta una modificazione strutturale dell\u2019istituto della diffamazione quale attualmente veduto dal Codice penale. \u00abChiunque \u2013 dice il Codice \u2013 fuori dei casi indicati dall\u2019articolo precedente (relativo all\u2019ingiuria), comunicando con pi\u00f9 persone, offende l\u2019altrui reputazione, \u00e8 punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire diecimila\u00bb.<\/p><p>Quindi, la differenza fra l\u2019ingiuria e la diffamazione consiste non pi\u00f9 \u2013 come era invece stabilito dal precedente Codice penale \u2013 nella attribuzione di un determinato fatto disonorevole, ma nella circostanza di avere commesso l\u2019ingiuria non direttamente ma comunicando con terzi, con pi\u00f9 persone. Quindi l\u2019ingiuria profferita comunicando con pi\u00f9 persone diventa diffamazione. Se la diffamazione consiste nella attribuzione di un fatto determinato, la pena \u00e8 maggiore. Ed allora l\u2019aggravamento di pena che noi, evidentemente, vogliamo per la diffamazione commessa con l\u2019attribuzione di un fatto determinato, se \u00e8 indicato nella forma generica con cui lo \u00e8 nell\u2019articolo 20-<em>bis<\/em> proposto dall\u2019onorevole Treves, potrebbe condurre a risultati non opportuni e non giusti. Ecco perch\u00e9 noi non avevamo pensato di modificare il sistema delle pene in questa legge particolare.<\/p><p>Evidentemente bisogner\u00e0 tornare a una differenza fra diffamazione e ingiuria quale era stabilita nel codice Zanardelli, che \u00e8 stato malamente cambiata nel codice Rocco. \u00c8 chiaro che le penalit\u00e0 per la diffamazione (intesa secondo il codice Zanardelli) sono lievissime, consistendo nella reclusione fino ad un anno o nella multa fino a lire diecimila. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em> E quasi sempre il giudice applica le diecimila lire di multa che sono diventate quasi una tariffa e che oggi \u2013 come ho udito dire ora da un collega \u2013 rappresentano il valore di due camicie e di una cravatta.<\/p><p>Non mi pare che si possa correggere questo difetto con l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Treves. Quanto meno, ove si volesse aderire al suo concetto \u2013 e, come dicevo, la Commissione sarebbe pi\u00f9 propensa ad attendere la revisione del Codice penale \u2013 bisognerebbe dire: \u00abNel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa consistente nella attribuzione di un fatto determinato\u00bb.<\/p><p>TREVES. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TREVES. Non ho difficolt\u00e0 ad aderire alla precisazione giuridica dell\u2019onorevole Relatore. Quello che vorrei che fosse tenuto presente \u00e8 l\u2019urgenza \u2013 che chiamerei morale \u2013 della disposizione, in questa legge sulla stampa che deve avere applicazione immediata.<\/p><p>Su questo mi permetto richiamare l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea. Non mi sentirei moralmente a posto se lasciassi questa norma alla revisione dei codici penali, che potr\u00e0 avvenire in un termine di anni. Noi siamo davanti a una situazione di emergenza, che spero non continui, che ha cause e ragioni che non illustrer\u00f2. Rimane il fatto che dobbiamo prendere provvedimenti di fronte a una situazione di urgenza come l\u2019attuale, e non vale rimandare la questione, come se fosse soltanto e strettamente giuridica, alla revisione dei codici, che avverr\u00e0 quando avverr\u00e0.<\/p><p>Comprendo le ragioni giuridiche esposte dall\u2019onorevole Relatore. Ma vedo anche la necessit\u00e0 morale di una norma come quella che ho proposto nella legge sulla stampa. In questo senso aderisco alla correzione giuridica dell\u2019onorevole Cevolotto e mi permetto di insistere.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 l\u2019opinione del Governo?<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Il Governo aderisce all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Treves nei limiti da lui enunciati nel suo ultimo intervento.<\/p><p>Quanto alla omissione, fatta nel testo della Commissione, della misura minima per la riparazione pecuniaria, nel senso che questa non possa essere inferiore al doppio della somma liquidata per il risarcimento dei danni, il Governo non l\u2019approva: non sarebbe stato forse male lasciare la norma, ad evitare il pericolo che si venga ad avere anche qui una misura puramente simbolica della entit\u00e0 di una o due lire.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Debbo osservare che non possiamo riportare la riparazione pecuniaria, che \u00e8 quasi come una pena privata, alla somma liquidata a titolo di risarcimento di danni perch\u00e9, sebbene il Codice processuale ammetta la liquidazione dei danni nel processo penale, di fatto quasi mai ci\u00f2 avviene, per la difficolt\u00e0 di recare davanti al giudice penale le prove dell\u2019entit\u00e0 del danno subito, il che ritarderebbe il processo.<\/p><p>Si \u00e8 cos\u00ec dimostrato una volta di pi\u00f9 che \u00e8 perfettamente inutile adottare una disposizione che non trova pratica applicazione. Osservo inoltre che molte volte si presenta il caso che colui il quale \u00e8 stato diffamato, per un certo pudore, a evitare anche il pi\u00f9 lontano sospetto che egli voglia fare una speculazione, o rinunzia addirittura al risarcimento, o lo chiede in una misura irrisoria.<\/p><p>Il riferimento alla somma liquidata a titolo di risarcimento di danni non \u00e8 neppure teoricamente e concettualmente logico, perch\u00e9 una vera e propria pena non pu\u00f2 essere riportata alla liquidazione di un danno.<\/p><p>Prego per questo l\u2019onorevole Sottosegretario di Stato di non voler insistere.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Andreotti, insiste?<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Poich\u00e9 gli onorevoli Crispo, Villabruna, Candela e Russo Perez non sono in questo momento presenti nell\u2019Aula, i loro emendamenti si intendono decaduti.<\/p><p>Rimangono pertanto l\u2019articolo 20 proposto dalla Commissione e l\u2019articolo aggiuntivo 20<em>-bis<\/em> proposto dall\u2019onorevole Treves con la modificazione proposta dal Relatore e accettata dall\u2019onorevole Treves.<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 20 nel testo della Commissione, del quale do nuovamente lettura:<\/p><p>\u00abNel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa pu\u00f2 chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell\u2019articolo 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma \u00e8 determinata in relazione alla gravit\u00e0 dell\u2019offesa ed alla diffusione dello stampato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Treves, con la modificazione del Relatore, che risulta essere del seguente tenore:<\/p><p>\u00abNel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nella attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 100.000\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il seguito della discussione \u00e8 rinviato a domani.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se non stimi opportuno istituire un Ispettorato compartimentale delle imposte dirette per le tre provincie calabresi, le quali attualmente dipendono dall\u2019Ispettorato per la Sicilia orientale con sede in Messina; eliminando cos\u00ec antichi lamentati inconvenienti nei rapporti fra i cittadini della Calabria e l\u2019ufficio predetto.<\/p><p>\u00abTale provvedimento si appalesa opportuno (come gi\u00e0, in altro campo, quello adottato dal Ministro di grazia e giustizia, col trasferimento della Sezione di Corte di appello di Reggio Calabria dalle dipendenze di quella di Messina alle dipendenze di quella di Catanzaro) di fronte alla nuova organizzazione regionale.<\/p><p>\u00abNon potrebbe, d\u2019altra parte, pensarsi ad assegnare il territorio calabrese alla competenza dell\u2019Ispettorato finitimo di Bari, sia per la rilevanza del carico imponibile delle tre provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, sia perch\u00e9 l\u2019Ispettorato di Bari ha una circoscrizione gi\u00e0 troppo vasta. D\u2019altra parte, il provvedimento non imporrebbe oneri rilevanti, perch\u00e9 (a causa della distanza delle provincie dalla sede attuale di Messina) si trovano gi\u00e0 a Catanzaro ed a Reggio funzionari distaccati dall\u2019Ispettorato messinese e sia perch\u00e9 sarebbe assai facile il trasferimento degli uffici da Messina a Reggio, dove i locali potrebbero anche ricavarsi nel vasto edificio dell\u2019Intendenza di finanza di quest\u2019ultima citt\u00e0. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abSardiello\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sollecitare un provvedimento in favore della S.A. Cooperativa per la costruzione ed il risanamento di case per gli operai di Bologna, perch\u00e9 questa antica organizzazione, composta di migliaia di aderenti e costituita sopra basi strettamente cooperativistiche, possa godere i benefic\u00ee nella pi\u00f9 larga misura prevista dall\u2019articolo 16 della legge 10 aprile 1947, n. 261, per la ricostruzione delle case danneggiate dalle incursioni aeree e dal flagello della guerra, che in forma tanto tragica hanno devastato il patrimonio edilizio della fiorente associazione, frutto del sacrificio dei pionieri del cooperativismo bolognese. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abZanardi\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quale provvedimento abbia inteso di adottare o intenda adottare in merito al ricorso che quattordici padri di famiglia veronesi (Avanzi, Bonazzi, Bressan, Costa, Capra, Crema, Della Cella, Denari, Gasparini, Gelmetti, Micheloni, Munari, Macaccaro ed Ambrosi) \u2013 sino dal 28 ottobre 1947 \u2013 ebbero ad inoltrare direttamente al Ministro, lamentando nell\u2019interesse dei loro figliuoli gravi irregolarit\u00e0 di carattere sostanziale verificatesi durante la sessione autunnale di esame di maturit\u00e0 classica presso l\u2019istituto \u00abStimate\u00bb di Verona. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>).<\/p><p>\u00abCaldera\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019agricoltura e delle foreste, per sapere se non creda opportuno sollecitare gli uffici competenti per un nuovo speciale impulso alla pratica, da tempo in corso, riguardante il progetto dei lavori per la utilizzazione delle acque del torrente Torbido in Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), tenuto presente che, dopo le precedenti assicurazioni e per l\u2019interessamento del Commissario governativo al Consorzio, la ditta assuntrice dei lavori avrebbe gi\u00e0 provveduto ad impegnare le forniture del materiale occorrente (cemento, legname, ecc.) e che tali lavori, oltre a rispondere ad una grande permanente necessit\u00e0 dell\u2019agricoltura in quelle contrade calabresi, varranno ad attenuare il grave fenomeno della disoccupazione. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abSardiello\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019interno, per conoscere quali provvedimenti ha preso o intende prendere di fronte all\u2019invasione delle terre, che si compie in aperto dispregio dell\u2019articolo 42 della Costituzione, in diverse regioni, e che si tenta giustificare dinanzi all\u2019opinione pubblica con insussistenti e mendaci affermazioni nei riguardi dei legittimi proprietari. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abLucifero\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno disporre che, per i prossimi concorsi di abilitazione per il magistero professionale per la donna, analogamente ai concorsi magistrali, siano sede di esame tutti i Provveditorati agli studi. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abMazzei\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se non creda opportuno concedere una breve proroga al termine scaduto il 12 novembre 1947 per chiedere alle Commissioni competenti l\u2019aumento del canone delle locazioni dei fondi rustici. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBasile\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non creda opportuno estendere ai funzionari di cancelleria il provvedimento a favore dei magistrati che hanno compiuto i limiti di et\u00e0, per mantenerli in servizio fino al 31 dicembre di quest\u2019anno. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBasile\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali nel decreto ministeriale 25 luglio 1947 (<em>Gazzetta Ufficiale <\/em>n. 225 del 1\u00b0 ottobre 1947), nell\u2019elenco dei Comuni ai quali sono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, concernente le disposizioni per l\u2019alloggio dei rimasti senza tetto, in seguito ad eventi bellici e per l\u2019attuazione dei piani di ricostruzione, non siano stati compresi n\u00e9 Messina, n\u00e9 i comuni della provincia di Messina, che subirono gravi danni come Milazzo, Taormina, Cesar\u00f2, Patti, ecc., e altri comuni delle provincie di Catania (come Randazzo), Enna e Ragusa, a cui \u00e8 giustizia estendere i benefic\u00ee stabiliti dal citato decreto legislativo del Capo dello Stato 10 aprile 1947, n. 261. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBasile\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se \u2013 autorizzando ed eseguendo sopraelevazioni di fabbricati nella citt\u00e0 di Reggio Calabria ed, in genere, nei paesi delle province calabresi considerati dalle leggi speciali pel terremoto \u2013 si \u00e8 provveduto ad assicurare che le parti sopraelevate siano progettate ed eseguite con l\u2019osservanza delle norme speciali ed in modo da non compromettere la sicurezza delle parti preesistenti dei fabbricati che sono stati costruiti \u2013 per legge \u2013 secondo precisi calcoli tecnici nella determinazione di quantit\u00e0 e proporzioni di materiali (ferro, cemento, ecc.) in base alla ampiezza e profondit\u00e0 delle fondamenta, allo spessore dei muri, all\u2019altezza della costruzione, ecc.<\/p><p>\u00abL\u2019intento nobilissimo di apprestare una maggiore disponibilit\u00e0 di alloggi assolutamente non deve dar luogo a preoccupazioni (che al postutto frustrerebbero il fine ultimo da raggiungere, cio\u00e8 l\u2019incremento di citt\u00e0 e paesi) per la incolumit\u00e0 dei cittadini, in una terra dove il ricordo di catastrofi antiche e recenti (per alcuni paesi del Reggino e del Catanzarese pu\u00f2 dirsi recentissime) \u00e8 tuttavia presente \u2013 e dovr\u00e0 essere sempre ammonitore \u2013 pur dopo che la vita ha ripreso il suo pieno ritmo soprattutto per virt\u00f9 della sicurezza delle costruzioni, che consente di guardare con tranquillit\u00e0 assoluta alla deprecata eventualit\u00e0 di nuovi fatti tellurici. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abSardiello\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se non creda necessario evitare altri indugi per la reintegrazione nelle sue funzioni del dottor Marco Aurelio Sansoni, magistrato insigne e di unanime estimazione, gi\u00e0 presidente della Corte di appello di Brescia e da questo ufficio rimosso ingiustamente, come fu riconosciuto dagli organi competenti e da parte di tutti i Ministri di grazia e giustizia succedutisi dal 1945 in poi, i quali si mostrarono concordi nel proporre alla Presidenza del Consiglio questa doverosa reintegrazione, che ulteriormente ritardata viene a menomare il prestigio di tutta la magistratura. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBertini\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, per sapere se a riguardo di magistrati pensionati, riassunti temporaneamente e tuttora in servizio, credano finalmente di concretare i provvedimenti gi\u00e0 ventilati fra la Presidenza del Consiglio e il Ministro di grazia e giustizia, allo scopo di raggiungere una doverosa perequazione di trattamento verso coloro i quali ebbero la disavventura di venir compresi nella innovazione portante da 70 a 65 anni il limite di et\u00e0 per il collocamento a riposo, limite ripristinato a 70 anni dal decreto legislativo luogotenenziale 21 maggio 1946, n. 511, senza per altro che ad essi tale reintegrazione venga a giovare agli effetti della pensione, sicch\u00e9 la conseguente disparit\u00e0 si \u00e8 verificata e si verificher\u00e0 in loro danno sotto il duplice aspetto sia della minore integrazione del trattamento di quiescenza durante il periodo della riassunzione, sia dell\u2019inferiore trattamento che loro verr\u00e0 mantenuto agli effetti della pensione, allorch\u00e9 cesseranno la loro temporanea riassunzione.<\/p><p>\u00abDiventa quindi evidente e inderogabile la ragione di giustizia per la quale il Ministro del tesoro aderisca alla proposta gi\u00e0 fatta dai Ministri competenti e diretta ad assimilare ai soli fini del trattamento economico durante la riassunzione e del trattamento di quiescenza il servizio prestato prima del 70\u00b0 anno dai richiamati a quello migliore dei magistrati trattenuti in servizio. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBertini\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri e dell\u2019Africa Italiana, per avere notizie precise sui gravissimi e luttuosi incidenti di Mogadiscio e per conoscere i passi gi\u00e0 fatti e da farsi da parte del nostro Governo per la tutela dei nostri connazionali in Somalia. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abMorini, Sampietro\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non si ritenga necessario, per assicurare alla scuola regolarit\u00e0 di funzionamento proficuo, fissare al pi\u00f9 presto la data dei concorsi magistrali, di cui nella circolare ministeriale 8 luglio 1947, cos\u00ec che i posti siano coperti da effettivi titolari e non da maestri provvisori o supplenti e molti giovani, meritevoli, possano avere una definitiva sistemazione. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abMastino Pietro\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non ravvisi l\u2019opportunit\u00e0 e l\u2019utilit\u00e0 di mantenere in efficienza i servizi di linea dei corrieri aerei militari, e ci\u00f2 tenendo conto non soltanto che l\u2019addestramento dei piloti richiede quotidianamente il volo degli apparecchi usati per tali servizi, ma che la gestione delle linee fin qui percorse \u2013 oltre a neutralizzare ogni spesa per il conseguimento dello scopo primario \u2013 ha fruttato allo Stato un utile considerevole. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCimenti, Sartor, Bastianetto, Pecorari, Lizier\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019interno, per conoscere se, in relazione alle assicurazioni del Sottosegretario di Stato per l\u2019interno, nella seduta dell\u201911 settembre 1947, in seguito ad analoga interrogazione, non intenda disporre, con la sollecitudine richiesta dalle imperiose necessit\u00e0 dei beneficianti e da motivi di inequivocabile buon diritto, la corresponsione a favore dei funzionari, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza del compenso pel lavoro straordinario, che venne a detto personale sospeso fin dal 1\u00b0 gennaio 1947, avendo esso beneficiato da detta data di una indennit\u00e0 di ordine pubblico, allora non cumulabile col detto compenso.<\/p><p>\u00abE poich\u00e9 con provvedimento del 18 luglio 1947 \u2013 come da affermazione del predetto Sottosegretario di Stato \u2013 il divieto di cumulo viene abolito, non si spiega il ritardo finora frapposto nel liquidare detta indennit\u00e0 ove si tenga conto sia della particolare delicatissima natura, specialmente nell\u2019attuale momento, dei compiti del personale di pubblica sicurezza, con rischi continui e costante sacrificio, sia del gravosissimo lavoro espletato anche, ormai in via ordinaria, fuori dei normali turni di servizio, e cio\u00e8 in qualsiasi ora del giorno e della notte ed in tutti i giorni, festivi o no; sia, infine, della circostanza che presso tutte le Amministrazioni dello Stato gli impiegati percepiscono un compenso per 50-75 e, sembra, perfino, 100 ore straordinarie al mese. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBruni\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Minestro del tesoro e l\u2019Alto Commissario della alimentazione, per sapere se non ritengano necessario ed opportuno mantenere invariato, fino alla prossima stagione granaria, il prezzo del pane cos\u00ec come fissato dall\u2019Amministrazione alleata per le provincie di Gorizia e di Udine e ci\u00f2 per la loro specifica situazione geografica. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abSchiratti\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere con quali criteri e con quali procedimenti \u00e8 stato nominato il Comitato organizzatore della Esposizione internazionale biennale di arte della citt\u00e0 di Venezia; con quali garanzie di imparzialit\u00e0 artistica e di pubblico controllo \u00e8 stata compilata la lista degli invitati ad esporre in quella mostra; e per quali ragioni alla formazione di tale lista non si \u00e8 sentita l\u2019opportunit\u00e0 di ammettere la presenza di un rappresentante del Sindacato delle arti figurative. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCalamandrei\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell\u2019agricoltura e foreste, dell\u2019industria e commercio e delle finanze, per sapere se non ritengano opportuno, giusto, urgente estendere anche alla benzina destinata agli usi agricoli, le agevolazioni fiscali disposte per il petrolio e il gasolio, togliendo cos\u00ec ogni sperequazione di trattamento fra i motori azionati a benzina e gli altri e incoraggiando le pi\u00f9 vaste e pi\u00f9 economiche applicazioni della meccanizzazione agraria. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBraschi\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere le ragioni che hanno indotto gli organi di Governo ad escludere nella nuova formazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli la rappresentanza della Puglia, che d\u00e0 il maggiore contributo all\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Istituto e che per conseguenza ha sempre avuto in esso il suo rappresentante. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCaccuri\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri del bilancio e del tesoro, per conoscere come intendano risolvere il problema relativo alla riapertura dei teatri della piccola e grande provincia, che per una lunga tradizione sono stati sempre aperti per le stagioni di inverno e di quaresima.<\/p><p>\u00abMaestri ed artisti di indiscusso valore si trovano in una dolorosa e triste condizione a causa di una legge male impostata, che prevede la erogazione del 12 per cento delle tasse erariali unicamente in favore degli Enti autonomi, e dimentica che esistono in Italia teatri di notevole importanza, quale il Regio di Piacenza, Sociale di Mantova, Municipale di Modena, Petruzzelli di Bari, Ponchielli di Cremona, Coccia di Mantova, Municipale di Reggio Emilia, Verdi di Pisa, Donizzetti di Bergamo, Teatro Grande di Brescia, e molti altri che non sono affatto da meno di quelli delle pi\u00f9 grandi citt\u00e0.<\/p><p>\u00abSi impone la modifica della citata legge estendendo la sovvenzione anche ai teatri minori, nei quali potranno trovare lavoro, oltre ad artisti lirici, anche ingente numero di comparse, coristi, complessi orchestrali e maestranze.<\/p><p>\u00abSi domanda se non sia opportuno far partecipare artisti appartenenti alle Confederazioni delle categorie interessate alle Commissioni gi\u00e0 esistenti per la modifica della legge e per il controllo delle ripartizioni di sovvenzionamenti. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBozzi\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se, in seguito alla svalutazione del potere di acquisto della lira, non reputa giusto e necessario \u2013 pur tenendo conto delle particolari condizioni del bilancio \u2013 elevare la cifra di liquidazione delle polizze rilasciate ai combattenti e reduci della guerra 1915-18, tutt\u2019ora detenute dai legittimi proprietari a cui sono intestate, nella misura di lire 5000 per quelle di lire 1000 e di lire 25.000 per le polizze di lire 5000, e di procedere senz\u2019altro al loro immediato pagamento. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abMaltagliati, Saccenti, Barontini Anelito, Bardini\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se non ritenga opportuno, in accoglimento dell\u2019ordine del giorno votato dal Consiglio di Presidenza della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani nella seduta del 21 dicembre 1947, disporre che un rappresentante della classe dei farmacisti sia chiamato a coprire una posizione ufficiale nella parte direttiva e rappresentativa dell\u2019Alto Commissariato per l\u2019igiene e la sanit\u00e0 (un Vice Alto Commissario addetto alle specifiche funzioni di sovraintendenza ai servizi farmaceutici, produzione e distribuzione dei farmaci) e venga costituito un nucleo di funzionari provinciali (farmacisti provinciali), particolarmente dediti alle indispensabili funzioni di disciplina e controllo dei servizi nell\u2019ambito di ogni provincia della Repubblica, con che senza dubbio il Governo acquisterebbe un\u2019organizzazione corrispondente effettivamente alle esigenze, or troppo trascurate o non adeguatamente valutate, di uno dei pi\u00f9 grandi settori dell\u2019economia nazionale e del servizio sanitario. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abColitto\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell\u2019interno, per conoscere se vi siano motivi, e quali, che possano mai giustificare diversit\u00e0 di trattamento assistenziale fra i cittadini italiani profughi, a seconda dei territori di provenienza, e particolarmente per conoscere le ragioni per le quali ai cittadini profughi della Grecia viene concesso un trattamento del tutto inadeguato, mentre dovrebbesi estendere anche a detti profughi il trattamento e le agevolezze tutte concesse ai profughi della Venezia Giulia, perch\u00e9 tutti possano avvertire, di fronte alla sventura, quella parit\u00e0 di soccorso che \u00e8 norma conseguente alla proclamata uguaglianza dei diritti. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abAssennato\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ritengano giusto ed opportuno, dopo il provvedimento di amnistia e di condono concesso in materia penale per la promulgazione della Costituzione, promuovere anche un equilibrato provvedimento di clemenza in ordine alle infrazioni amministrative commesse dai dipendenti statali e parastatali, di ruolo e non di ruolo, per le quali i medesimi abbiano sub\u00ecto punizioni varianti dall\u2019ammonizione al licenziamento, provvedimento che li metta in condizione di riprendere o continuare con la necessaria serenit\u00e0 il proprio lavoro. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abRescigno\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare i Ministri dei lavori pubblici, dell\u2019agricoltura e foreste, della pubblica istruzione e del tesoro, per sapere quali provvidenze intendano promuovere nell\u2019interesse e per doverosa giustizia verso il comune di Grottolella (Avellino), il pi\u00f9 abbandonato dell\u2019Irpinia, che, sito in collina rocciosa, ha avuto distrutti dalla fillossera i vigneti, unica sua fonte di vita (onde i poveri abitanti hanno dovuto tagliare gli alberi per poter pagare le tasse), ed \u00e8 stato dalle operazioni belliche gravemente sinistrato, cos\u00ec da avere la chiesa parrocchiale ancora impraticabile, mentre \u00e8 privo di un edificio scolastico, sia pure modesto, che ripari sufficientemente dal freddo i piccoli scolari. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abRescigno\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga giusta ed urgente la concessione del prolungamento fino a Salerno dell\u2019autolinea in esercizio Camerota-Centola, in provincia di Salerno, gestita dalla ditta Infante Angelo Raffaele, e ci\u00f2 per togliere dall\u2019isolamento una vasta e laboriosa plaga del Cilento, della quale fanno parte paesi (Palinuro, Marina di Camerota, ecc.) di notevole interesse turistico nazionale. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abRescigno\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se non ritenga urgente svolgere la necessaria azione e dare le relative disposizioni alle nostre rappresentanze all\u2019estero, affinch\u00e9 i beni dello Stato italiano e dei cittadini italiani all\u2019estero vengano, in virt\u00f9 del Trattato di pace, rapidamente sbloccati e restituiti ai loro legittimi proprietari e, tra questi beni, le \u00abCase d\u2019Italia\u00bb vengano restituite alle nostre rappresentanze ufficiali e da queste affidate alle libere e democratiche associazioni degli italiani all\u2019estero, in primo luogo all\u2019Associazione generale degli italiani emigrati: l\u2019\u00abItalia Libera\u00bb. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abRavagnan\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se non ritenga doveroso disporre che sia data esecuzione al gi\u00e0 deliberato rimborso all\u2019\u00abItalia Libera\u00bb di Parigi delle somme che questa, come erede e continuatrice dei C.I.L.N., ha speso onde esercitare specifiche funzioni di tutela dei nostri connazionali (rimpatrio dei prigionieri, assistenza, riapertura delle scuole italiane, servizio pensioni di guerra, ecc.) nell\u2019intervallo tra la liberazione della Francia e l\u2019arrivo col\u00e0 delle nostre rappresentanze ufficiali.<\/p><p>\u00abTali somme, il cui elenco giace da oltre due anni presso i servizi del Ministero degli affari esteri, sono state gi\u00e0 da tempo riconosciute e stanziate dal Tesoro e sono perci\u00f2 disponibili.<\/p><p>\u00abSi fa presente che una notevole parte di esse \u00e8 stata data a titolo di prestito da nostri connazionali, dietro promessa di rimborso.<\/p><p>\u00abSi chiede, inoltre, che, per maggiore speditezza, venga data disposizione alla nostra Ambasciata di Parigi di provvedere al rimborso complessivo con i fondi a sua disposizione. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abRavagnan\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del commercio con l\u2019estero, per conoscere se, in considerazione del grave danno apportato ad una rilevante attivit\u00e0 esportatrice del Mezzogiorno, e specie della Calabria, dal vigente nuovo accordo commerciale italo-francese, che ha escluso dalle esportazioni italiane verso la zona del franco francese \u2013 con regolamento attraverso il conto di compensazione generale \u2013 ogni contingente di frutta secca, non ritenga opportuno promuovere delle trattative con il Governo francese, onde giungere ad una modifica, per questo punto, dell\u2019accordo stesso, e cos\u00ec riaprire, sia pure parzialmente, un mercato al quale era tradizionalmente avviata una larga corrente esportatrice di detto prodotto. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abQuintieri Adolfo, Turco, Mortati, Galati\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Le interrogazioni test\u00e9 lette saranno trasmesse ai Ministri competenti, per la risposta scritta.<\/p><p>La seduta termina alle 19.40.<\/p><p>Ordine del giorno per la seduta di domani.<\/p><p>Alle ore 16:<\/p><p><em>Seguito della discussione del disegno di legge:<\/em><\/p><p>Disposizioni sulla stampa. (15).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCCLI. SEDUTA DI GIOVED\u00cc 15 GENNAIO 1948 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Congedo: Presidente Verifica di poteri: Presidente Sostituzione di un deputato: Presidente Disegno di legge (Seguito della discussione): Disposizioni sulla stampa (15) Presidente Andreotti, Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio Cevolotto, Relatore Manzini Cingolani Schiavetti Fabbri Perassi Treves [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2515,2542,2544,2513,2552,2529","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[64,7],"tags":[],"post_folder":[63],"class_list":["post-2501","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1948-01","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2501","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2501"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2501\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6115,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2501\/revisions\/6115"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2501"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2501"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2501"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2501"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}