{"id":2404,"date":"2023-09-17T16:39:34","date_gmt":"2023-09-17T14:39:34","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2404"},"modified":"2023-10-21T09:31:49","modified_gmt":"2023-10-21T07:31:49","slug":"antimeridiana-di-martedi-16-dicembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2404","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 16 DICEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2404\" class=\"elementor elementor-2404\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1515c2f elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1515c2f\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4b6632c\" data-id=\"4b6632c\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c7ab0f3 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"c7ab0f3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471216_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3471017 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3471017\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCCXXXIV.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 16 DICEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>TARGETTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Disegno di legge <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, per relazione della Camera dei deputati. (48).<\/p><p>Presidente<\/p><p>Vigna<\/p><p>Scoccimarro, <em>Presidente della Commissione<\/em><\/p><p>Marazza, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno<\/em><\/p><p>Castelli Avolio<\/p><p>Fuschini, <em>Relatore per la maggioranza<\/em><\/p><p>Perassi<\/p><p>Firrao<\/p><p>Bovetti<\/p><p>Di Fausto<\/p><p>Grilli, <em>Relatore per la minoranza<\/em><\/p><p>Riccio<\/p><p>Carboni Enrico<\/p><p>Corbino<\/p><p>Costantini<\/p><p>Gasparotto<\/p><p>Sicignano<\/p><p>Nobile<\/p><p>Tonello<\/p><p>Bozzi<\/p><p>Cappi<\/p><p>Reale Vito<\/p><p>Persico<\/p><p>Lami Starnuti<\/p><p>Scoca<\/p><p>Pastore Raffaele<\/p><p>Miccolis<\/p><p>Bubbio<\/p><p>Mortati<\/p><p>Giannini<\/p><p>Bettiol<\/p><p>Marinaro<\/p><p>Rescigno<\/p><p>Covelli<\/p><p>Moro<\/p><p>Malagugini<\/p><p>Condorelli<\/p><p>De Vita<\/p><p>Guidi Cingolani Angela<\/p><p>Vischioni<\/p><p>Martino Gaetano<\/p><p>La seduta comincia alle 10.<\/p><p>MATTEI TERESA, <em>Segretaria<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, per l\u2019elezione della Camera dei deputati. (48).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, per l\u2019elezione della Camera dei deputati. (48).<\/p><p>VIGNA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VIGNA. Onorevoli colleghi, l\u2019Assemblea, nella seduta di ieri, su proposta del collega Fantoni, accettata dalla Commissione, ha deliberato che debbono essere esclusi dalla eleggibilit\u00e0 i Commissari che, nelle zone occupate dal nemico, erano stati nominati Commissari di Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti. Le zone occupate dal nemico erano, allora, quelle delle provincie di Udine, Belluno, Gorizia e Trieste. Nell\u2019articolo che \u00e8 stato deliberato si parla di quelle zone che facevano parte del \u00abcosiddetto litorale Adriatico\u00bb. Per\u00f2, durante l\u2019occupazione, due erano le zone: una denominata \u00abLitoranea Adriatica\u00bb; l\u2019altra denominata \u00abzona delle Prealpi\u00bb. Se noi adottiamo la dizione dell\u2019articolo che \u00e8 stato votato ieri, pu\u00f2 sorgere dubbio che l\u2019ineleggibilit\u00e0 si riferisca soltanto a quei Commissari i quali sono stati nominati per la zona litoranea adriatica. Quindi, poich\u00e9 sul principio adottato dall\u2019Assemblea non v\u2019\u00e8 ombra di dubbio che l\u2019ineleggibilit\u00e0 doveva riguardare tutti questi Commissari, i quali erano stati nominati nella zona di occupazione, penso che sia assolutamente indispensabile, per evitare ogni possibilit\u00e0 di equivoci, chiarire che anche i commissari nominati nelle zone delle Prealpi sono esclusi dalla eleggibilit\u00e0. Quindi, proporrei senz\u2019altro che la dizione \u00abex-litorale Adriatico\u00bb sia completata con l\u2019aggiunta \u00abex-zona delle Prealpi\u00bb. Ripeto che non si tratta affatto di una nuova ulteriore deliberazione alla quale sia chiamata l\u2019Assemblea, ma si tratta soltanto di una chiarificazione, di una precisazione del principio della disposizione che era stata gi\u00e0 deliberata.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Scoccimarro di voler esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>SCOCCIMARRO, <em>Presidente della Commissione.<\/em> La Commissione accetta l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Vigna.<\/p><p>PRESIDENTE. Quale \u00e8 il parere del Governo?<\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> Il Governo si associa.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Vigna accettata dal Governo e dalla Commissione:<\/p><p>\u00abe dell\u2019ex zona delle Prealpi\u00bb.<\/p><p>(\u00c8 approvata).<\/p><p>Gli onorevoli Castelli Avolio, Sullo, Coppi, Rescigno, Bertola, Tozzi Condivi, Roselli, Firrao, Marconi, De Palma, Cremaschi Carlo, Alberti, Corbino e Martinelli hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo che dovrebbe seguire l\u2019articolo 2-<em>quater<\/em>:<\/p><p>\u00abAi magistrati, consiglieri di Stato e della Corte dei conti, collocati in aspettativa ai sensi del comma &#8230;, dell\u2019articolo \u2026, compete il trattamento economico e di carriera di cui all\u2019articolo 1 del decreto 26 luglio 1929, n. 1988\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Castelli Avolio ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CASTELLI AVOLIO. Ieri \u00e8 stata approvata una disposizione la quale stabilisce che i magistrati, i consiglieri della Corte dei conti e i Consiglieri di Stato, per essere eleggibili debbono collocarsi in aspettativa per un certo tempo: nel termine di 60 giorni, per disposizione generale, prima del decreto che stabilisce la data dei comizi elettorali. Poi \u00e8 stata approvata la disposizione che, per la prima legislatura, questo termine \u00e8 stabilito al giorno precedente l\u2019accettazione della candidatura. \u00c8 stata stabilita la posizione di aspettativa, ma non \u00e8 stata, nello stesso tempo fissata la condizione economica e di carriera che \u00e8 connessa con questa aspettativa. Debbo far notare che ci sono varie specie di aspettative: aspettativa per motivi familiari, per motivi privati, per infermit\u00e0, per richiamo alle armi; quella di cui ci occupiamo \u00e8 una aspettativa speciale per pubblico ufficio e precisamente per l\u2019assunzione di un mandato politico. Quando noi esamineremo l\u2019articolo 8-<em>quinquies <\/em>ci occuperemo della condizione di carriera ed economica degli impiegati, e non soltanto dei magistrati che a seguito delle elezioni assumeranno un mandato parlamentare.<\/p><p>Ora si tratta di completare la disposizione che prescrive questa aspettativa preventiva. Perch\u00e9 non basta stabilire che i magistrati debbano farsi collocare in aspettativa, bisogna anche stabilire quale sar\u00e0 il loro trattamento economico e di carriera. E ci\u00f2 anche per la ragione pratica che la Corte dei conti dovr\u00e0 registrare questo decreto e indicare, nel decreto, la condizione di carriera e quella economica.<\/p><p>Ora, se noi non dicessimo nulla, o privassimo questi candidati politici del trattamento economico e di carriera, verremmo a sancire una condizione di cose del tutto ingiusta; perch\u00e9, siccome questa aspettativa ha lo scopo di interrompere dei rapporti di servizio che sono connessi col potere di giurisdizione che hanno i magistrati, mentre tutti gli altri impiegati dello Stato, che siano candidati politici, non si debbono collocare in aspettativa e quindi mantengono la loro posizione di carriera ed economica, noi verremmo a sancire una ingiustizia, perch\u00e9 verremmo a togliere anche il trattamento economico e tutto quello, inoltre, che \u00e8 connesso con lo svolgimento normale della carriera. Per esempio, in questo termine, che pu\u00f2 essere di venti giorni, ma che in effetti sar\u00e0 di 60 o 90 giorni, potrebbe anche maturare il diritto allo scatto dello stipendio. Per non creare, quindi, una situazione di cose incongrua ed ingiusta verso tutti i magistrati, ho proposto il mio articolo aggiuntivo, articolo che poi, in sede di coordinamento, potrebbe essere comma dell\u2019articolo al quale si riferisce. L\u2019articolo proposto stabilisce che ai magistrati, consiglieri di Stato e della Corte dei conti, collocatisi in aspettativa per proporre la loro candidatura, compete il trattamento economico e di carriera di cui all\u2019articolo 1 del decreto 26 luglio 1929, n. 1988.<\/p><p>Devo aggiungere che questo trattamento rispecchia la situazione attuale: non si toglie e non si aggiunge niente alla situazione attuale. A quanto cio\u00e8 i magistrati gi\u00e0 percepiscono e che dovrebbero continuare a percepire durante questa loro aspettativa straordinaria, attraverso il trattamento economico e di carriera di cui godono.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego il Relatore di voler esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>FUSCHINI, <em>Relatore per la maggioranza. <\/em>La Commissione \u00e8 compresa delle preoccupazioni di carattere morale che sono contenute in questa proposta dell\u2019onorevole Castelli Avolio; per\u00f2 pregherebbe il proponente e l\u2019Assemblea di voler rinviare questo argomento alla fine della discussione degli articoli di questo disegno di legge, affinch\u00e9 la Commissione possa prendere con pi\u00f9 ponderatezza la sua decisione in proposito.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, se l\u2019onorevole proponente \u00e8 d\u2019accordo, si rimanda questo emendamento alla fide della discussione della legge.<\/p><p>CASTELLI AVOLIO. Sono d\u2019accordo, onorevole Presidente.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec<\/em> <em>rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Prima di passare all\u2019articolo 2-<em>quinquies<\/em>, dobbiamo esaminare il seguente emendamento dell\u2019onorevole Perassi:<\/p><p>\u00ab<em>All\u2019articolo 10 sono soppresse le parole: <\/em>eccettuati quelli che non provengono dai ruoli dell\u2019Amministrazione degli affari esteri\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERASSI. Si tratta di un emendamento di scarsissimo rilievo. Esso \u00e8 inteso a togliere dal testo del decreto del marzo 1946, che viene ad essere mantenuto come legge ordinaria sull\u2019elezione della Camera, un\u2019interpolazione che vi \u00e8 stata inserita evidentemente per un equivoco.<\/p><p>L\u2019articolo 10 del decreto 10 marzo 1946 ha la sua origine in leggi elettive anteriori, in particolare in quella del 1919 e da questa ultima ripete, sostanzialmente, la sua formulazione. Nella legge del 1919 si stabiliva che i diplomatici, i consoli e gli altri ufficiali addetti a legazioni o consolati stranieri non erano eleggibili, anche se avessero ottenuto il permesso dal Governo italiano di accettare l\u2019ufficio senza perdere la cittadinanza italiana. Tale disposizione riguardava la dichiarazione di ineleggibilit\u00e0 di cittadini italiani che sono al servizio di Stati esteri come addetti a legazioni o a consolati. Che cosa \u00e8 avvenuto nel decreto del marzo 1946? Che in esso si \u00e8 riprodotta quella disposizione, ma vi \u00e8 stata fatta un\u2019interpolazione inserendovi dopo le parole \u00abi diplomatici\u00bb, le seguenti: \u00abeccettuati quelli che non provengono dai ruoli dell\u2019Amministrazione degli affari esteri\u00bb. \u00c8 un\u2019interpretazione che non ha ragione di essere, perch\u00e9 i diplomatici, di cui si parla nelle disposizioni, sono bens\u00ec cittadini italiani, ma funzionari diplomatici di stati esteri, e quindi estranei ai ruoli all\u2019amministrazione italiana degli affari esteri.<\/p><p>Ora, dicevo che, siccome il decreto del marzo 1946, attraverso la legge che stiamo elaborando, viene mantenuto in vita come legge ordinaria elettorale per la Camera dei deputati, credo che convenga cogliere l\u2019occasione di questa legge per apportare la lieve correzione di cui ho parlato, togliendo quella interpolazione che \u00e8 assolutamente ingiustificata.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego il Relatore di esprimere il proprio parere sulla proposta dell\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>FUSCHINI, <em>Relatore per la maggioranza. <\/em>La Commissione aderisce, onorevole Presidente, perch\u00e9 ritiene che si tratti veramente di una interpolazione in contrasto con lo spirito della legge.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo pertanto all\u2019articolo 2-<em>quinquies<\/em> nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.<\/p><p>MATTEI TERESA, <em>Segretaria<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab<em>L\u2019articolo 11 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/em><\/p><p>\u00abNon sono eleggibili:<\/p><p>1\u00b0) coloro che in proprio o in qualit\u00e0 di amministratori di societ\u00e0 o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per concessioni o per contratti di opere o per contratti di somministrazione o per autorizzazioni amministrative. L\u2019ineleggibilit\u00e0 ha luogo quando i vincoli di cui avanti sono di rilevante entit\u00e0 e importano contrattualmente l\u2019obbligo di adempimenti specifici o l\u2019osservanza di norme generali e particolari protettive del pubblico interesse alle quali i suddetti vincoli, le concessioni, i contratti o le autorizzazioni sono preordinati;<\/p><p>2\u00b0) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di societ\u00e0 e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;<\/p><p>3\u00b0) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l\u2019opera loro alle societ\u00e0 e imprese di cui al n. 2\u00b0\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che la Commissione propone ora il seguente nuovo testo, che modifica il n. 1\u00b0):<\/p><p>\u00abNon sono eleggibili:<\/p><p>1\u00b0) coloro che in proprio o in qualit\u00e0 di rappresentanti legali di societ\u00e0 o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni; oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di rilevante entit\u00e0 che importino contrattualmente l\u2019obbligo di adempimenti specifici, l\u2019osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse alle quali la concessione o la autorizzazione \u00e8 sottoposta\u00bb.<\/p><p>Il resto dell\u2019articolo rimane identico.<\/p><p>Gli onorevoli Firrao, Bovetti, Meda Luigi e Zerbi hanno proposto di mantenere l\u2019articolo 11 nella forma del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74.<\/p><p>L\u2019onorevole Firrao ha facolt\u00e0 di svolgere la sua proposta, che deve considerarsi come un emendamento al testo della Commissione.<\/p><p>FIRRAO. Veramente, onorevole Presidente, io mi limito soltanto a richiamarmi alle constatazioni, gi\u00e0 fatte da altri colleghi in questa Assemblea, circa l\u2019imprecisione del vecchio testo della Commissione: per quello infatti che riguarda il nuovo testo presentato dalla Commissione test\u00e9, io non sono in condizioni di pronunziarmi, non avendo avuto evidentemente il tempo per prenderlo in considerazione.<\/p><p>Mantengo pertanto il mio emendamento, rinunziando a svolgerlo, essendo gi\u00e0 stato ampiamente illustrato dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Bovetti e Firrao hanno presentato i seguenti altri emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Alle parole:<\/em> Nono sono eleggibili, <em>sostituire:<\/em> Sono incompatibili\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine, i commi seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abI motivi di incompatibilit\u00e0 saranno, in sede di convalida, vagliati da una Commissione designata dalla Camera dei deputati.<\/p><p>\u00abSono aboliti i motivi di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0 stabiliti in altre leggi\u00bb.<\/p><p>Questi emendamenti sono stati gi\u00e0 svolti dall\u2019onorevole Bovetti: gli chiedo ora se intenda mantenerli.<\/p><p>BOVETTI. Li mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Di Fausto, Condorelli, Perrone Capano e Selvaggi hanno presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Alle parole:<\/em> non sono elegibili, <em>sostituire: <\/em>sono incompatibili con la carica di deputato\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Alla fine, aggiungere:<\/em> La Giunta delle elezioni, quando abbia ritenuto la incompatibilit\u00e0, invita il deputato ad assentarsi dalle sedute e gli assegna un termine perch\u00e9 possa optare per la carica di deputato o conservare i rapporti che lo rendono \u00abincompatibile\u00bb.<\/p><p>\u00abTrascorso detto termine, se la incompatibilit\u00e0 non \u00e8 cessata, la Giunta delle elezioni propone alla Camera la decadenza\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Di Fausto li ha gi\u00e0 svolti: gli chiedo ora se intenda mantenerli.<\/p><p>DI FAUSTO. Li mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Grilli ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il n. 1 col seguente:<\/em><\/p><p>1\u00b0) coloro che in proprio o in qualit\u00e0 di amministratori di societ\u00e0 o di imprese private risultino vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o per contratti di somministrazioni, oppure per autorizzazioni amministrative di rilevante entit\u00e0, che importino contrattualmente l\u2019obbligo di adempimenti specifici o l\u2019osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse alle quali l\u2019autorizzazione sia sottoposta\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Grilli lo ha gi\u00e0 svolto: gli chiedo ora se intenda mantenerlo.<\/p><p>GRILLI, <em>Relatore per la minoranza.<\/em> Lo ritiro, onorevole Presidente, essendo stato in gran parte accolto dalla Commissione, nel nuovo testo che essa ha presentato.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Riccio, se mantiene il seguente emendamento: \u00ab<em>Alle parole \u00ab<\/em>amministratori\u00bb <em>sostituire le altre: \u00ab<\/em>rappresentanti legali\u00bb.<\/p><p>RICCIO. Lo mantengo.<\/p><p>FUSCHINI, <em>Relatore per la maggioranza. <\/em>Lo abbiamo accettato.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Carboni Enrico se mantiene il seguente emendamento.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire le parole:<\/em> Contratti di opere <em>con le altre:<\/em> contratti di appalto\u00bb.<\/p><p>CARBONI ENRICO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Vi \u00e8 poi l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Costantini, gi\u00e0 svolto: \u00ab<em>Sopprimere le parole:<\/em> sono di rilevante entit\u00e0\u00bb.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Vorrei dalla Commissione un chiarimento circa il significato delle parole: \u00abdi rilevante entit\u00e0\u00bb. Che cosa intende? Come si potr\u00e0 fissare il contenuto di questa rilevante entit\u00e0? \u00c8 in senso assoluto considerata in un istante, o \u00e8 in senso assoluto considerata per un periodo di tempo?<\/p><p>Vorrei che la Commissione dicesse qualche cosa, anche come guida per coloro che domani dovranno decidere se presentarsi o non presentarsi alle elezioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Corbino, come avr\u00e0 visto, a questo proposito c\u2019\u00e8 l\u2019emendamento soppressivo dell\u2019onorevole Costantini.<\/p><p>CORBINO. Onorevole Presidente, io pensavo ad un emendamento soppressivo di tutto l\u2019articolo, perch\u00e9 con la nuova concezione delle attribuzioni dello Stato, oggi \u00e8 difficile trovare degli individui che non abbiano rapporti di somministrazione o di altro genere con lo Stato. Quindi la soppressione della sola frase \u00abdi rilevante entit\u00e0\u00bb aggraverebbe ancora di pi\u00f9 la situazione, e io vorrei invece estendere la possibilit\u00e0 per tutti i cittadini di partecipare alla vita pubblica, salvo ad optare, dopo le elezioni, per quella parlamentare o per quelle attivit\u00e0 che sono incompatibili con la qualit\u00e0 di deputato.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 vorrei che il \u00abdi rilevante entit\u00e0\u00bb fosse definito in un certo modo.<\/p><p>COSTANTINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COSTANTINI. Volevo chiarire, per l\u2019onorevole Corbino e per i colleghi che forse non erano presenti quando ho svolto sommariamente il mio emendamento, quale fosse il mio pensiero.<\/p><p>Nel testo proposto dalla Commissione si parla di ineleggibilit\u00e0 determinate dall\u2019esistenza di contratti di opere o di somministrazioni o di autorizzazioni amministrative tra il candidato e lo Stato.<\/p><p>Siccome non \u00e8 possibile stabilire dei limiti obiettivi, i quali ci dicano quando un\u2019opera, un contratto, una somministrazione sono o meno di rilevante entit\u00e0; siccome \u2013 ripeto \u2013 vi \u00e8 questa impossibilit\u00e0 di ordine obiettivo, a me sembra sia conveniente e, pi\u00f9 che conveniente, necessario, che quelle parole siano soppresse. E allora stabiliremmo una norma di incompatibilit\u00e0 generale per l\u2019esistenza dei contratti, ecc., lasciando poi, caso per caso, all\u2019esame prudenziale, logico, della situazione obiettiva da parte della Giunta delle elezioni, quando in ipotesi l\u2019esistenza di un contratto o di un vincolo fra l\u2019eletto e lo Stato potesse determinare quelle ragioni di incompatibilit\u00e0 che l\u2019articolo vuole mantenere. In sostanza, il \u00abdi rilevante entit\u00e0\u00bb ha sempre giocato nefastamente sulla nostra legislazione. Abbiamo delle esperienze recenti in proposito. Per questo ho proposto la soppressione di quelle parole.<\/p><p>PRESIDENTE. Per i primi emendamenti Bovetti e Di Fausto, che propongono di sostituire la incompatibilit\u00e0 all\u2019ineleggibilit\u00e0, forse la Commissione non ha ragione di esprimere il suo parere, perch\u00e9 questo risulta gi\u00e0 chiaramente dalla nuova formula che essa ha presentato. \u00c8 esatto?<\/p><p>GRILLI, <em>Relatore per la minoranza.<\/em> S\u00ec, insistiamo per le ineleggibilit\u00e0.<\/p><p>CASTELLI AVOLIO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CASTELLI AVOLIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non potrei consentire nemmeno nella seconda formula presentata, nel punto in cui si ammettono, come nella precedente formula, accanto alle concessioni, anche le autorizzazioni.<\/p><p>Per me \u00e8 pi\u00f9 perfetta la dizione del vecchio testo che parlava soltanto di concessioni amministrative.<\/p><p>Si sono dunque introdotte, nel progetto, accanto alle concessioni amministrative, anche le autorizzazioni: credo che questo sia il motivo per cui poi bisogner\u00e0 stabilire se si tratti di concessione o autorizzazione di modesta o non modesta entit\u00e0, il che porterebbe ad impegolarsi in un ginepraio, senza una norma certa ed obiettiva che permetta di dire <em>a priori<\/em> se un cittadino, a favore del quale sia stata fatta una concessione ad una autorizzazione, possa porre o meno la sua candidatura.<\/p><p>L\u2019errore, secondo me, \u00e8 stato appunto quello d\u2019introdurre, oltre le concessioni amministrative, anche le autorizzazioni. La distinzione, invece, fra questi due istituti \u00e8 fondamentale. Quando si parla di concessioni amministrative, \u00e8 lo Stato che concede al cittadino un diritto che il cittadino non ha; \u00e8 lo Stato che concede qualcheduna delle proprie prerogative; cos\u00ec, ad esempio, una concessione di acque pubbliche. Il cittadino infatti non ha nessun diritto sulle acque pubbliche.<\/p><p>Ma quando si parla di autorizzazione, con questa non si fa altro che rimuovere l\u2019ostacolo all\u2019esercizio di un diritto che il cittadino gi\u00e0 possiede. Nella vita odierna tutti i cittadini hanno una qualche autorizzazione amministrativa: un porto d\u2019armi, una licenza d\u2019esercizio, una licenza di circolazione d\u2019automobile.<\/p><p>Concludendo, sono dell\u2019opinione che occorra abbandonare il concetto di autorizzazione amministrativa, perch\u00e9 si tratta non di un diritto che concede lo Stato, ma della rimozione di un ostacolo ad un diritto gi\u00e0 posseduto dal cittadino, e ritengo quindi che si debba parlare, nella nostra legge elettorale, soltanto di concessione amministrativa.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Castelli Avolio, al momento della votazione, si potr\u00e0 votare per divisione, in modo da scindere i due concetti di concessione amministrativa e di autorizzazione.<\/p><p>CASTELLI AVOLIO. Onorevole Presidente, si potrebbe tornare al testo primitivo.<\/p><p>PRESIDENTE. Ma questo ritorno implicherebbe anche il ritorno a tutto il testo: \u00e8 un\u2019altra questione.<\/p><p>GASPAROTTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GASPAROTTO. Ritengo fondata l\u2019obiezione del collega Castelli Avolio. Indubbiamente le semplici autorizzazioni non hanno nessuna influenza sui rapporti fra l\u2019uomo politico e lo Stato. \u00c8 una vera autorizzazione anche la licenza di caccia, e allora dovremmo escludere dal Parlamento i cacciatori. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ritengo invece, che sia giusto l\u2019estremo posto dalla Commissione, cio\u00e8 quello della rilevanza dell\u2019entit\u00e0 della stessa concessione, perch\u00e9 vi sono concessioni \u2013 e ritorno sul mio argomento \u2013 come la riserva di caccia, che non sono autorizzazioni, perch\u00e9, ad esempio, la riserva di caccia costituisce un privilegio, il diritto di esercitare la caccia, con esclusione di tutti gli altri cittadini, su un dato territorio.<\/p><p>Quindi l\u2019estremo dell\u2019entit\u00e0 della concessione a mio avviso, deve essere mantenuto. Senonch\u00e9 il rilievo del collega Costantini mette in evidenza un difetto del testo della Commissione.<\/p><p>Come \u00e8 possibile che un candidato si consideri ineleggibile se non sa quale importanza la Giunta delle elezioni dar\u00e0 all\u2019entit\u00e0 della concessione? Come fa a giudicare soggettivamente quello che \u00e8 poi sottoposto a giudizio dell\u2019organo competente che \u00e8, ripeto, la Giunta delle elezioni?<\/p><p>Quindi, ritengo che la Commissione non dovrebbe trascurare gli emendamenti che sono stati proposti da pi\u00f9 parti, intesi a sostituire alla parola \u00abeleggibilit\u00e0\u00bb la parola \u00abincompatibilit\u00e0\u00bb, perch\u00e9 sulla incompatibilit\u00e0 giudicher\u00e0 successivamente la Giunta che deve esercitare la verifica dei poteri, mentre questo giudizio non pu\u00f2 essere dato in anticipazione dal candidato. Non \u00e8 una proposta la mia, ma una osservazione che sottopongo alla Commissione.<\/p><p>SICIGNANO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SICIGNANO. Ritengo che bisogna mantenere il testo cos\u00ec come \u00e8, cio\u00e8 mantenere la ineleggibilit\u00e0 sia per le concessioni che per le autorizzazioni amministrative.<\/p><p>Chiunque si sia occupato di questa materia, soprattutto quale componente della Giunta delle elezioni, sa benissimo che la distinzione teorica fra concessione ed autorizzazione ha fornito materia a tutte le scappatoie a favore di coloro che hanno rapporti economici con lo Stato, a volte di contenuto vistosissimo, per poter sedere in quest\u2019Aula, sopprimendo qualunque principio sia di incompatibilit\u00e0 sia di ineleggibilit\u00e0. Io penso che noi non dobbiamo perpetuare questo gravissimo inconveniente, ed evitare per l\u2019avvenire che uomini i quali hanno rapporti di affari di milioni con lo Stato o hanno ottenute concessioni che fruttano loro milioni, possano entrare nel Parlamento ed abusare ed approfittare della loro carica parlamentare per aumentare ancora di pi\u00f9 le loro concessioni, salvo poi a farle passare successivamente, in sede di convalida della loro elezione, come semplici autorizzazioni.<\/p><p>Si \u00e8 detto: ma se noi ammettiamo anche il concetto della autorizzazione amministrativa nessuno pu\u00f2 fare il deputato. Non bisogna arrivare all\u2019esagerazione.<\/p><p>Molte di quelle che si chiamano concessioni o autorizzazioni amministrative non sono altro che permessi, come per esempio le autorizzazioni governative che si riferiscono al porto d\u2019armi, le quali sono permessi che vanno soggetti al pagamento di determinate tasse allo Stato. Queste concessioni dunque non sono concessioni amministrative vere e proprie ma n\u00e9 pi\u00f9 e n\u00e9 meno che permessi.<\/p><p>Ora, onorevoli colleghi, potr\u00e0 verificarsi che un cittadino abbia una concessione vera e propria dallo Stato o magari stabilisca un rapporto contrattuale con lo Stato per una qualunque fornitura di lieve entit\u00e0 economica.<\/p><p>Costui non potr\u00e0, giustamente, essere eletto deputato, oppure la sua carica di deputato sar\u00e0 incompatibile.<\/p><p>E nello stesso tempo dovremo ritenere eleggibile o compatibile un altro che abbia avuto l\u2019autorizzazione di costruire ferrovie magari su strade pubbliche, o altre opere di interesse privato su beni demaniali.<\/p><p>Quindi io credo che su questo concetto dobbiamo essere molto rigorosi, per non mettere la Giunta delle elezioni in condizioni di non poter avvalersi di fatti che da un punto di vista giuridico potrebbero sfuggire al suo controllo, ma che nella sostanza e realt\u00e0 incidono sugli interessi dello Stato. Solo cos\u00ec potremo evitare l\u2019ingresso nel Parlamento di persone che potrebbero anche sfruttare il mandato parlamentare per illeciti fini personali. Quindi io spero e credo che tutti approveranno senz\u2019altro il testo cos\u00ec come \u00e8 proposto.<\/p><p>Sulla questione se si debba partire da un principio preliminare di ineleggibilit\u00e0 oppure fermarsi al giudizio postumo di incompatibilit\u00e0, io credo che bene si farebbe seguendo il concetto iniziale della ineleggibilit\u00e0.<\/p><p>\u00c8 evidente che ogni cittadino conosce bene se ha ottenuto dallo Stato concessioni o autorizzazioni che lo rendano ineleggibile.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Un dubbio vorrei mi venisse chiarito dai colleghi che hanno competenza in questa materia. Io comprendo perfettamente che, quando i contratti di concessione che il candidato ha con lo Stato sono tali da comportare uno sviluppo di affari con esso, egli debba essere dichiarato ineleggibile. Ma, riferendomi a qualche caso concreto, per esempio quello della concessione di acque pubbliche a scopo di forza motrice o d\u2019irrigazione, ricordo di aver ascoltato in questa Aula, alcuni mesi fa, una dotta discussione attorno al caso dell\u2019onorevole Visocchi. Ora domando, in un caso come quello, di chi abbia, in passato, ottenuto una concessione di acque pubbliche non suscettibile pi\u00f9 di alcuna variazione, e che non comporti alcun rapporto di affari con lo Stato o tali obblighi verso di esso da far dubitare che il deputato possa esercitare la sua influenza sugli organi statali a proprio favore, in un tal caso dico, perch\u00e9 quel concessionario dovrebbe essere ineleggibile? Comprendo perfettamente che in altri casi di concessioni o anche di autorizzazione, che importano la possibilit\u00e0 che il deputato adoperi a proprio beneficio o a beneficio della societ\u00e0 che rappresenta la propria influenza, si debba dichiarare la ineleggibilit\u00e0. Ma, un tale che abbia ottenuto cinquant\u2019anni fa, o abbia ereditato dal padre, la concessione di adoperare una certa quantit\u00e0 di acque pubbliche, perch\u00e9 mai dovrebbe essere escluso dal Parlamento, se la concessione non importi per lui altro obbligo che quello di pagare un canone fisso annuo?<\/p><p>In sostanza, a me sembra che mentre si fa il deputato, non si dovrebbe ammettere possa farsi con lo Stato nessun affare di nessun genere. Per questo dovrebbe esservi la pi\u00f9 severa proibizione; ma se il deputato, quando non era ancora tale, ottenne o eredit\u00f2 una concessione che non comporta alcun sviluppo di affari con lo Stato, non comprendo perch\u00e9 dovrebbe essere escluso dall\u2019elettorato passivo.<\/p><p>Concludo, pregando di spiegarmi perch\u00e9 in un caso simile un concessionario non possa essere eleggibile. Non mi rendo conto perch\u00e9 si sia cos\u00ec severi in questo caso, quando poi si tollera che siano eleggibili Categorie di persone, che, una volta elette deputati, potrebbero esercitare sullo Stato, direttamente o indirettamente, ben pi\u00f9 dannosa ed immorale pressione a benef\u00eccio di interessi privati in contrasto con quelli dello Stato stesso.<\/p><p>TONELLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TONELLO. Trovo che ha fatto bene l\u2019onorevole Nobile a non presentare nessun emendamento perch\u00e9 tradizionalmente i concessionari dello Stato sono ineleggibili ed anche per le concessioni di antica data lo Stato conserva sempre diritti e poteri di controllo. Del resto, la questione \u00e8 ormai risolta ed \u00e8 quindi inutile perdere tempo.<\/p><p>GRILLI, <em>Relatore per la minoranza.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRILLI, <em>Relatore per la minoranza.<\/em> Ho chiesto di parlare per sostenere la proposta che ha fatto la Commissione la quale, fra le altre cose, ha accolto anche in gran parte il mio emendamento; e quindi io, anche come presentatore dell\u2019emendamento, sono interessato a difendere la proposta della Commissione.<\/p><p>La questione \u00e8 abbastanza seria e va guardata con molta serenit\u00e0. La differenza che c\u2019\u00e8 tra l\u2019articolo 11 della vecchia legge e la nostra proposta si compendia in fondo in questo; noi abbiamo aggiunto alle concessioni e ai contratti di opere e somministrazioni le autorizzazioni amministrative. Poi, per queste autorizzazioni amministrative e per le concessioni abbiamo aggiunto la condizione che siano di rilevante entit\u00e0 e che suscitino l\u2019eventualit\u00e0 di contrasti di interesse, perch\u00e9 devono importare l\u2019obbligo di adempimenti specifici con l\u2019osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse alle quali norme le concessioni e le autorizzazioni siano sottoposte. Queste sono le differenze. Perch\u00e9 noi abbiamo ritenuto opportuno di inserire anche le autorizzazioni amministrative in questo articolo? Perch\u00e9 sono sorte \u2013 e lo ha ricordato anche l\u2019onorevole Sicignano \u2013 dinanzi alla Giunta delle elezioni delle questioni di questo genere: che concessionari dello Stato per concessioni rilevantissime, di miliardi, si sono difesi sostenendo che non si trattava di concessioni ma di autorizzazioni amministrative; e sono riusciti con argomenti giuridici a provare che si trattava effettivamente di autorizzazioni amministrative, per la qual cosa hanno avuto ragione. Allora, siccome possono esservi dei rapporti che giuridicamente possono anche assumere l\u2019aspetto di autorizzazioni amministrative, ma che tuttavia sono di un valore rilevante ed hanno degli effetti simili a quelli delle concessioni, noi ci siamo preoccupati di questo; e perch\u00e9 non avvenga pi\u00f9 che con la scappatoia delle autorizzazioni i concessionari dello Stato per rilevante valore possano rimanere in Parlamento, abbiamo ritenuto opportuno di aggiungere queste autorizzazioni amministrative.<\/p><p>Ma, d\u2019altra parte, dato che possono esservi delle autorizzazioni amministrative di nessuna importanza, anzi direi autorizzazioni amministrative, che non presumono nessun rapporto fra lo Stato autorizzante e il privato autorizzato, abbiamo stabilito che queste autorizzazioni amministrative perch\u00e9 debbano essere di ostacolo alla elezione dell\u2019autorizzato a deputato, devono essere di rilevante valore. Ma non ci siamo soltanto limitati a questa vaga e generica frase del \u00abrilevante valore\u00bb: l\u2019abbiamo voluta arricchire aggiungendo che \u00abimportino (le autorizzazioni) contrattualmente l\u2019obbligo di adempimenti specifici\u00bb, perch\u00e9 in questo caso si viene a creare una specie di rapporto bilaterale fra lo Stato che autorizza e l\u2019autorizzato che deve osservare certi obblighi specifici, oppure che deve osservare certe norme generali o particolari che la legge ha posto per la tutela dell\u2019interesse pubblico, alle quali norme sia sottoposta l\u2019autorizzazione.<\/p><p>Questo criterio, che abbiamo seguito per l\u2019autorizzazione, abbiamo ritenuto opportuno di estenderlo anche alle concessioni; perch\u00e9 anche fra le concessioni possono esservene di scarsissima importanza e valore.<\/p><p>Quanto alla questione se si debba trattare di ineleggibilit\u00e0 o di incompatibilit\u00e0, noi abbiamo insistito per l\u2019ineleggibilit\u00e0, per questo semplice motivo: perch\u00e9 noi non vogliamo che l\u2019uomo di affari, che fa i suoi affari con lo Stato, possa tentare di entrare in Parlamento proponendo la sua candidatura e poi, se riesce, egli rinunzia agli affari in corso; se la battaglia elettorale va male, egli riprende i suoi affari. Noi abbiamo paura degli affaristi in Parlamento.<\/p><p>L\u2019onorevole Mussi, Relatore nel 1877 della legge elettorale, dalla quale \u00e8 nato l\u2019articolo 11 della legge del 1946, nella sua relazione diceva: \u00abla presenza degli uomini di affari nel Parlamento ha dato luogo a vivissime disputazioni e lamenti, imperocch\u00e9 alcuni fra questi furono accusati di avere offeso la maest\u00e0 del Parlamento, compromettendone il prestigio\u00bb.<\/p><p>Insomma, noi diciamo ai cittadini: Volete fare i deputati? Non fate gli affaristi. Volete fare gli affaristi? Non fate i deputati. (<em>Applausi a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione degli emendamenti, mi permetto di rivolgere una richiesta agli onorevoli Firrao e Bovetti in questo senso: essi hanno presentato due emendamenti, che mi sembrano in contrasto. Col primo si propone di mantenere l\u2019articolo 11 della legge, la quale legge ha affermato la ineleggibilit\u00e0; col secondo si propone di sostituire alle parole \u00abnon sono eleggibili\u00bb le parole \u00absono incompatibili\u00bb; desidero un chiarimento in proposito.<\/p><p>FIRRAO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FIRRAO. Noi proponiamo, di tenere come base della discussione il testo precedente dell\u2019articolo 11. Il nostro emendamento successivo vale per l\u2019articolo 11, se la nostra proposta viene accettata.<\/p><p>SCOCCIMARRO, <em>Presidente della Commissione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO, <em>Presidente della Commissione.<\/em> Io desidero richiamare l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea sulla estrema delicatezza ed importanza dell\u2019argomento del quale si discute. Vi sono in questa Camera vecchi parlamentari: io mi richiamo agli onorevoli Nitti e ad altri che, come lui, ricordano i costumi dell\u2019antica vita parlamentare italiana e ricordano con quale rigore si ponevano e risolvevano i problemi che involgevano rapporti tra affari e politica. (<em>Approvazioni a sinistra<\/em>)<em>.<\/em> Dopo venticinque anni di fascismo, durante i quali in quest\u2019Aula hanno seduto i pi\u00f9 loschi affaristi del nostro Paese, io ho l\u2019impressione che qui riecheggi oggi qualche voce che risente dei tempi che dolorosamente il nostro Paese ha attraversato. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00a0<\/p><p>Il problema della ineleggibilit\u00e0 e della incompatibilit\u00e0 non \u00e8 un problema giuridico o regolamentare: \u00e8, o signori, un problema di sensibilit\u00e0 morale e politica dei rappresentanti del popolo. (<em>Vive approvazioni<\/em>)<em>.<\/em> Bisogna dire che c\u2019\u00e8 ancora in Italia chi pensa che \u00e8 possibile servirsi degli affari per conquistare una posizione politica e servirsi poi della conquistata posizione politica per potenziare i propri affari: questo \u00e8 lo sconcio che minaccia il Parlamento e la rappresentanza popolare. Perch\u00e9 la Commissione insiste nel concetto di ineleggibilit\u00e0 e respinge assolutamente la proposta di sostituirvi il concetto di incompatibilit\u00e0? Perch\u00e9 vi sono concessioni ed autorizzazioni le quali, per i loro titolari, diventano strumenti di conquista di illegittima influenza elettorale; noi potremmo citare dei casi specifici, dei casi concreti. Quando si parla di incompatibilit\u00e0 si afferma un concetto di due funzioni che per diverse ragioni non possono essere esercitate contemporaneamente; quando si parla di ineleggibilit\u00e0 si esprime una esigenza di moralizzazione della vita politica, si afferma un principio secondo cui quando l\u2019esercizio, l\u2019uso od usufrutto di determinate concessioni od autorizzazioni possono far nascere il legittimo sospetto che servono a conquistare posizioni elettorali che altrimenti non si conquisterebbero, allora si afferma un principio di ineleggibilit\u00e0.<\/p><p>Si dice: ma come pu\u00f2 il privato giudicare <em>a priori<\/em> la \u00abrilevante entit\u00e0\u00bb, oppure se la natura dei rapporti di affari che esso ha con lo Stato siano o no motivo per invalidare la sua elezione? Chiunque si trovi in questa posizione sa che dovr\u00e0 essere giudicato dalla Giunta delle elezioni e perci\u00f2 si espone al rischio di aver sostenuto una campagna elettorale invano. Ma questa \u00e8 una situazione nella quale egli si pone volontariamente, \u00e8 una valutazione soggettiva della quale accetta le possibili conseguenze per una valutazione diversa dalla sua. Noi abbiamo il dovere di chiudere la porta di quest\u2019Aula a coloro che entrano qui dentro non con la coscienza e la volont\u00e0 di assolvere ad un mandato del popolo, ma col secondo pensiero di affari che hanno in piedi o di altri che vorranno concludere. \u00c8 per queste ragioni che la Commissione non accetta il concetto dell\u2019incompatibilit\u00e0. I colleghi, i quali hanno presentato od intendano presentare emendamenti in tal senso, riflettano che problemi di questa natura non si esauriscono in questa Assemblea.<\/p><p>La Giunta delle elezioni gi\u00e0 si \u00e8 trovata di fronte ad un caso dubbio, ed \u00e8 una sua decisione che ha fatto sorgere l\u2019esigenza di distinguere le concessioni dalle autorizzazioni.<\/p><p>Signori, non si possono avere rapporti di affari con lo Stato che importano miliardi, qualunque sia la forma giuridica del rapporto, e sedere in quest\u2019Aula!<\/p><p>Non si pu\u00f2 ammettere che interessi privati si sovrappongano all\u2019interesse pubblico. Qui si tratta anche della dignit\u00e0 ed onorabilit\u00e0 personale dei rappresentanti del popolo. Chiunque si trovi in una situazione per cui l\u2019esercizio del mandato parlamentare pu\u00f2 far nascere anche il solo sospetto di poca correttezza, dovrebbe sentire il bisogno di non porre nemmeno la sua candidatura. Non v\u2019\u00e8 bisogno che tutti gli italiani pensino di diventare deputati. Ad ognuno il suo compito. Gli affaristi facciano pure i loro affari ma non pretendano di assumere anche il compito della direzione della cosa pubblica. Non mescoliamo le due cose, come troppo ha fatto il fascismo, e come taluni pare pensano di continuare a fare anche oggi, continuando cos\u00ec il costume fascista.<\/p><p>\u00c8 per queste ragioni che la Commissione non solo respinge la proposta della incompatibilit\u00e0, ma sente il dovere di elevare una protesta contro proposte che obiettivamente tendono, indipendentemente dalle intenzioni soggettive dei singoli, ad introdurre un elemento di corruzione nella vita politica del nostro Paese. (<em>Applausi a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>BOZZI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOZZI. Onorevoli colleghi, io vorrei fare un rilievo di ordine tecnico perch\u00e9 la tecnica giuridica in questo articolo deve essere tenuta particolarmente presente, dato che noi facciamo riferimento a istituti che hanno una loro precisa fisionomia. Quando noi parliamo di autorizzazioni, facciamo riferimento ad un istituto che \u00e8 conosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza.<\/p><p>Per quello che riguarda la rilevante entit\u00e0, io mi associo a molte considerazioni di carattere politico che ha or ora manifestato l\u2019onorevole Scoccimarro. Ma, vorrei sottolineare che in fondo la ineleggibilit\u00e0 \u00e8 una limitazione del diritto del cittadino, perch\u00e9 noi abbiamo stabilito nella Costituzione che tutti sono elettori ed eleggibili. Ora, quando si stabiliscono limitazioni a diritti politici, queste limitazioni dovrebbero essere, per un elementare principio, predeterminate e non rimesse ad una valutazione, che non dir\u00f2 di arbitrio, ma comunque ampiamente discrezionale fatta da un organo politico quale \u00e8 la Giunta delle elezioni.<\/p><p>Quindi, pregherei la Commissione, che ha gi\u00e0 raggiunto un buon risultato togliendo quel \u00abcontrattualmente\u00bb che metteva quasi nel nulla quello che si era detto prima, di esaminare se non sia possibile di stabilire un criterio obiettivo, valutabile a <em>priori<\/em>, di questa rilevante entit\u00e0, che altrimenti \u00e8 affidata ad un giudizio discrezionale. Ho sentito che l\u2019onorevole Scoccimarro parlava di miliardi e l\u2019onorevole Costantini di milioni, il che dimostra che questa rilevante entit\u00e0 diventa una cosa di cui non si conosce pi\u00f9 il limite.<\/p><p>\u00c8 meglio quindi adattare una formulazione specifica perch\u00e9 noi non intendiamo sancire l\u2019ineleggibilit\u00e0 per chiunque abbia una concessione; noi, secondo il pensiero espresso anche dall\u2019onorevole Scoccimarro, vogliamo che l\u2019affarismo non entri qui quando sia qualificato in un certo modo, cio\u00e8 non l\u2019affarismo in s\u00e9 e per s\u00e9; ma l\u2019affarismo che abbia determinate proporzioni.<\/p><p>CAPPI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAPPI. A nome di molti colleghi di Gruppo, dichiaro che voteremo il testo della Commissione, perch\u00e9 in una materia cos\u00ec delicata \u00e8 preferibile che vi sia pi\u00f9 rigore.<\/p><p>REALE VITO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>REALE VITO. Non si pu\u00f2 non concordare con le ragioni fondamentali che hanno determinato la dizione di questo articolo e con le osservazioni che ha fatto il Presidente della Commissione; per\u00f2 bisogna evitare che la dizione dell\u2019articolo crei delle ineleggibilit\u00e0 che sono a discrezione della Giunta delle elezioni. Dovremmo creare una norma ed una indicazione di diritto che eviti qualunque possibilit\u00e0 di equivoco. L\u2019onorevole Nobile ha precisato ed ha prospettato un caso che merita la massima attenzione da parte dell\u2019Assemblea: vi sono delle concessioni su beni demaniali in cui i contrasti di interessi non si possono pi\u00f9 determinare. Lo abbiamo visto in casi concreti, e possiamo indicare anche il caso concreto: il caso Visocchi, nel quale i rapporti con lo Stato non erano tali da avere un carattere di continuit\u00e0. Quindi io proporrei di aggiungere alle parole \u00abconcessioni\u00bb e \u00abautorizzazioni\u00bb le seguenti: \u00abche importino sviluppo di affari\u00bb (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em> Le concessioni di antica data per le quali non ha potuto influire il prestigio del deputato e che non consentano sviluppo di affari e non creino possibilit\u00e0 di contrasto con l\u2019interesse dello Stato, dovrebbero essere considerate compatibili col mandato parlamentare.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Reale Vito \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere alle parole: <\/em>autorizzazioni amministrative, <em>le seguenti:<\/em> che importino sviluppo di affari\u00bb.<\/p><p>Secondo lo svolgimento dato al suo emendamento, l\u2019onorevole Reale riferirebbe questa aggiunta a tutte le forme di attivit\u00e0 previste dall\u2019articolo in questione e non soltanto alle autorizzazioni.<\/p><p>REALE VITO. Esattamente.<\/p><p>TONELLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TONELLO. La verit\u00e0 \u00e8 che con questo emendamento verremmo ad eludere i provvedimenti che intendiamo prendere, perch\u00e9 gli affaristi ed i corruttori della vita pubblica non entrino nel Parlamento. Prego i colleghi di non votare l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Reale Vito, in quanto egli dice: quando una concessione o una autorizzazione \u00e8 stata fatta nel momento in cui l\u2019individuo non era ancora deputato, egli pu\u00f2 presentarsi lo stesso alla candidatura. Ma io osservo che \u00e8 pi\u00f9 pericoloso dopo: \u00e8 dopo che avvengono gli sfruttamenti e le camorre, \u00e8 durante il tempo dell\u2019esercizio. Quindi, se c\u2019\u00e8 un\u2019incompatibilit\u00e0, essa non viene meno per il fatto che la concessione sia stata fatta prima che l\u2019individuo fosse deputato.<\/p><p>Perci\u00f2 prego l\u2019Assemblea, se vuole veramente sancire princip\u00ee di una nuova vita morale, di non accettare la proposta dell\u2019onorevole Reale.<\/p><p>SICIGNANO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SICIGNANO. Ho chiesto nuovamente di parlare unicamente perch\u00e9 mi sembra che qui, partendo dal caso specifico di Visocchi, non si sia valutato giustamente la natura della concessione delle acque demaniali. Si dice che per le acque demaniali non vi sarebbe nessuno di quei rapporti che escluderebbero la capacit\u00e0 del mandato parlamentare. A me pare che questo sia un gravissimo errore: le acque pubbliche sono beni demaniali che dovrebbero servire alla collettivit\u00e0, come principio generale. Ora, quando questi beni demaniali, che dovrebbero servire alla collettivit\u00e0, vengono dati in concessione a privati, perch\u00e9 questi possano farne un qualunque uso \u2013 ed ordinariamente la finalit\u00e0 \u00e8 il lucro \u2013 si viene gi\u00e0 a diminuire il godimento da parte della collettivit\u00e0.<\/p><p>Noi qui, nel fare le leggi, non possiamo riferirci a fatti specifici, non dobbiamo considerare o risolvere fatti specifici. Ma comunque, se si vuole partire anche dall\u2019esame di fatti specifici per giungere a princip\u00ee generali, noi sappiamo che nel nostro Stato molte volte queste concessioni o autorizzazioni a servirsi di acque pubbliche producono gravi nocumenti a coloro che vivono nelle zone in cui scorrono quelle acque.<\/p><p>C\u2019\u00e8 il caso Visocchi, ma se si va in provincia di Salerno si constata che esistono una infinit\u00e0 di concessioni di acque pubbliche fatte a determinate famiglie da secoli e rinnovate di trentennio in trentennio, le quali, oltre a concedere rilevanti guadagni a coloro che ne beneficiano, impediscono l\u2019uso di acque pubbliche da parte della gente che vive sulle sponde di questi fiumi.<\/p><p>\u00c8 notorio che due corsi d\u2019acqua del fiume Sarno sono da circa 60 anni di propriet\u00e0 privata di una famiglia, la quale con questa concessione di acque demaniali domina tutte le campagne per la concessione di acqua di irrigazione ai privati.<\/p><p>Ora, signori, questa situazione di fatto che esisteva gi\u00e0 in provincia di Salerno non si \u00e8 potuta sanare neppure oggi. Bisogna assolutamente non aggravare questa gi\u00e0 incresciosa situazione, permettendo ai concessionari di acque pubbliche di entrare nelle Camere legislative, soprattutto ora, in regime democratico e repubblicano.<\/p><p>CARBONI ENRICO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CARBONI ENRICO. Onorevole Presidente, io dubito molto che qui si stia facendo una grande confusione fra concessione e autorizzazione. (<em>Commenti a sinistra<\/em>)<em>.<\/em> Se conoscete la differenza che corre fra questi due concetti, di concessione e di autorizzazione, non riesco a comprendere come potete dire, e come mai potete scrivere in un testo di legge, che l\u2019autorizzazione comporti l\u2019ineleggibilit\u00e0, quando \u00e8 noto che le autorizzazioni tendono soprattutto a permettere al cittadino l\u2019esercizio dei suoi diritti, perch\u00e9 tolgono un divieto che la pubblica amministrazione aveva posto a questo esercizio.<\/p><p>Dovremmo quindi, essere tutti lieti che i cittadini possano esercitare questi diritti nella loro pienezza. Autorizzazioni sono, ad esempio, il porto d\u2019armi o la patente di circolazione automobilistica. E allora, come anche per le concessioni, mi pare che noi dobbiamo colpire solo quelle di grande entit\u00e0 o che abbiano scopo di lucro.<\/p><p>COSTANTINI. Crescono, le autorizzazioni piccole, onorevole Carboni!<\/p><p>CARBONI ENRICO. \u00c8 un tema molto delicato, questo, onorevoli colleghi. Io prego pertanto la Commissione di voler precisare con grande esattezza questi due concetti, che sono due termini giuridici di grandissima portata.<\/p><p>BOVETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Bovetti, ma, come lei sa, posso concederle di parlare solo nel caso che ella intenda motivare la sua eventuale decisione di ritirare l\u2019emendamento che ha presentato.<\/p><p>BOVETTI. Questo infatti desidero, onorevole Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>BOVETTI. Io ritiro il mio emendamento non perch\u00e9 non sia convinto della sua bont\u00e0 ed opportunit\u00e0, ma solo per la coloritura non simpatica \u2013 mi si permetta l\u2019espressione \u2013 che l\u2019onorevole Scoccimarro ha dato a questa discussione.<\/p><p>SCOCCIMARRO, <em>Presidente della Commissione.<\/em> Non \u00e8 simpatico quello che fate voi.<\/p><p>BOVETTI. La legge non \u00e8 fatta soltanto di parole, onorevoli colleghi: la legge deve soprattutto permearsi di una profonda aderenza ai concetti giuridici. Noi diciamo perci\u00f2, che, se fossimo di fronte ad un testo di legge preciso, il quale non offrisse possibilit\u00e0 di equivoci o di confusioni, voteremmo vivamente per il testo proposto dalla Commissione, ma poich\u00e9 questo testo offre invece possibilit\u00e0 di confusione e di equivoci, noi, approvandolo, ci porremmo in una situazione talmente assurda, da trovarci poi veramente in serio imbarazzo nell\u2019applicazione di questa legge. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em> Valga per tutti l\u2019esempio di un consulente legale, poniamo, di una societ\u00e0 tranviaria, la quale, per ipotesi, riceva 50 mila lire all\u2019anno dallo Stato; egli non sarebbe eleggibile. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ad ogni modo, nonostante queste considerazioni, stante gli apprezzamenti che sono stati fatti, ritiro, come ho gi\u00e0 detto, il mio emendamento; non posso tuttavia astenermi dal concludere augurandomi che mai in questa Camera entrino degli speculatori, ed anche che non si crei la categoria dei professionisti della politica. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Bovetti ha dichiarato di ritirare il suo emendamento; domando ora all\u2019onorevole Di Fausto, che ne ha presentato un altro analogo, se vi insista.<\/p><p>DI FAUSTO. Ritengo che sia preferibile tecnicamente il termine \u00abincompatibile\u00bb a quello di \u00abineleggibile\u00bb.<\/p><p>Comunque, mi associo alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Cappi.<\/p><p>FIRRAO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FIRRAO. Mi associo a quanto \u00e8 stato detto dall\u2019onorevole Bovetti.<\/p><p>SCOCCIMARRO, <em>Presidente della Commissione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO, <em>Presidente della Commissione.<\/em> Io desidero completare la risposta della Commissione sulle ulteriori dichiarazioni fatte dai colleghi.<\/p><p>\u00c8 stato osservato che la formula \u00abdi rilevante entit\u00e0\u00bb \u00e8 troppo elastica, non concede la possibilit\u00e0 di una determinazione obiettiva.<\/p><p>Ora, bisogna tener presente che in materia esiste una giurisprudenza amministrativa, nella quale gi\u00e0 \u00e8 delineato il concetto di \u00abrilevante entit\u00e0\u00bb, che pu\u00f2 servire di orientamento alla Giunta delle elezioni della futura Camera.<\/p><p>Perch\u00e9 \u00e8 necessario, onorevole Costantini, porre questa indicazione? Perch\u00e9 lo Stato d\u00e0 una molteplicit\u00e0 di piccole, piccolissime concessioni ed autorizzazioni. Basta andare a consultare gli archivi del Ministero delle finanze per trovare delle concessioni e delle autorizzazioni di cos\u00ec minuscola entit\u00e0, che sarebbe ridicolo concepirle come determinanti di ineleggibilit\u00e0 o incompatibilit\u00e0. Se noi non ponessimo quel limite, faremmo veramente cosa eccessiva.<\/p><p>COSTANTINI. \u00c8 l\u2019aggettivo \u00abrilevante\u00bb che non va!<\/p><p>SCOCCIMARRO, <em>Presidente della Commissione.<\/em> \u00c8 vero, suona male all\u2019orecchio per analogia ad un\u2019altra legge che ha fatto cattiva prova. Ma qui siamo in un altro campo. Ho gi\u00e0 detto che nella giurisprudenza quel concetto non \u00e8 nuovo, e la Giunta delle elezioni della futura Camera potr\u00e0 concorrere a definirlo sempre meglio.<\/p><p>La proposta dell\u2019onorevole Vito Reale di adottare la formula: \u00abpossibilit\u00e0 di sviluppo di nuovi affari\u00bb, mi pare che aumenti le difficolt\u00e0 per la impossibilit\u00e0 di determinare giuridicamente il valore e il significato. Questa nuova formula creerebbe alla futura Giunta delle elezioni maggiori difficolt\u00e0 di quella \u00abrilevante entit\u00e0\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Carboni ci ha chiesto: \u00abSiete voi in condizioni di poter fare una distinzione fra concessioni e autorizzazioni?\u00bb. Ora, bisogna riconoscere che nella dottrina la distinzione fra i concetti di concessione e di autorizzazione \u00e8 in via di svolgimento: \u00e8 certo per\u00f2 che l\u2019evoluzione del diritto amministrativo impone oggi questa distinzione, e non si pu\u00f2 non tenerne conto in una legge politica come questa. Tanto \u00e8 vero \u2013 ed \u00e8 gi\u00e0 stato ricordato \u2013 che la Giunta delle elezioni di questa Assemblea ha dovuto fare tale distinzione per risolvere un caso concreto sottoposto al suo giudizio. Ora, se l\u2019esperienza ci pone di fronte a tale esigenza, noi dobbiamo tenerne conto. Noi non possiamo ignorare una decisione gi\u00e0 presa dalla nostra Giunta delle elezioni; non possiamo ignorare che la nostra Giunta ha gi\u00e0 deliberato in materia. Ed all\u2019onorevole Bovetti, il quale ritiene poco simpatico il modo come io ho posto la questione, vorrei chiedere se egli consideri invece molto simpatica la difesa degli uomini politici affaristi, come egli fa.<\/p><p>Dopo questi chiarimenti credo non ci sia nulla da aggiungere. Mi auguro che questo articolo venga votato all\u2019unanimit\u00e0 per il buon nome di questa Assemblea.<\/p><p>REALE VITO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>REALE VITO. Ritiro il mio emendamento, con l\u2019intesa e con la significazione che le concessioni creano la ineleggibilit\u00e0 solo quando creano un rapporto di affari che determini un contrasto di interessi fra lo Stato e il concessionario.<\/p><p>PERSICO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERSICO. Se l\u2019onorevole Costantini non ha difficolt\u00e0, proporrei che alla parola \u00abrilevante\u00bb fosse sostituita l\u2019altra \u00abnotevole\u00bb in modo da dire \u00abdi notevole entit\u00e0\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Costantini.<\/p><p>COSTANTINI. Non posso aderire, perch\u00e9 l\u2019aggettivo \u00abnotevole\u00bb ha caratteristiche, se non identiche, molto simili a quelle di \u00abrilevante\u00bb. Ripeto: lasciamo alla Giunta delle elezioni di giudicare caso per caso. Evitiamo di stabilire dei limiti, visto che questi limiti non possono essere obiettivi.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Scoccimarro, la Commissione accetta di sostituire la parola \u00abrilevante\u00bb con l\u2019altra \u00abnotevole\u00bb?<\/p><p>SCOCCIMARRO, <em>Presidente della Commissione.<\/em> Non abbiamo nessuna difficolt\u00e0 ad accettarla.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione le seguenti parole dell\u2019articolo 2-<em>quinquies<\/em>:<\/p><p>\u00abNon sono eleggibili:<\/p><p>1\u00b0) coloro che in proprio o in qualit\u00e0 di rappresentanti legali di societ\u00e0 o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni: oppure per concessioni\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abo autorizzazioni amministrative\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019inciso: \u00abdi notevole entit\u00e0\u00bb, di cui l\u2019onorevole Costantini propone la soppressione.<\/p><p>SCOCCIMARRO, <em>Presidente della Commissione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO, <em>Presidente della Commissione.<\/em> Propongo che si aggiunga alle parole: \u00abdi notevole entit\u00e0\u00bb la parola: \u00abeconomica\u00bb.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare per un chiarimento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Le parole: \u00abdi notevole entit\u00e0\u00bb si riferiscono alle autorizzazioni o si riferiscono alle concessioni?<\/p><p>SCOCCIMARRO, <em>Presidente della Commissione.<\/em> Ad ambedue.<\/p><p>PRESIDENTE. Data l\u2019importanza, onorevole Scoccimarro, la prego di spiegare.<\/p><p>SCOCCIMARRO, <em>Presidente della Commissione.<\/em> La \u00abnotevole entit\u00e0 economica\u00bb, nella redazione del comma, appare chiaro che si riferisce tanto alle autorizzazioni che alle concessioni. Se ci fosse qualche dubbio, questa dichiarazione messa a verbale chiarisce ogni possibile dubbio per l\u2019avvenire.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la frase:<\/p><p>\u00abdi notevole entit\u00e0 economica\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019ultima parte del n. 1\u00b0):<\/p><p>\u00abche importino contrattualmente l\u2019obbligo di adempimenti specifici, l\u2019osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse alle quali la concessione o l\u2019autorizzazione \u00e8 sottoposta\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI, <em>Relatore per la maggioranza. <\/em>L\u2019avverbio \u00abcontrattualmente\u00bb va cancellato, onorevole Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione quest\u2019ultima parte del comma.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il n. 2\u00b0), sul quale non sono stati presentati emendamenti, e che suona cos\u00ec:<\/p><p>\u00ab2\u00b0) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di societ\u00e0 e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al n. 3\u00b0):<\/p><p>3\u00b0) \u00abi consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l\u2019opera loro alle societ\u00e0 e imprese di cui al n. 2\u00b0)\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Lami Starnuti ha proposto di sostituire alle parole: \u00aballe societ\u00e0 e imprese di cui al n. 2\u00b0) le parole: \u00aballe persone o societ\u00e0 e imprese di cui ai numeri 1\u00b0) e 2\u00b0\u00bb).<\/p><p>L\u2019onorevole Lami Starnuti ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>LAMI STARNUTI. Credo che sia chiaro che il mio scopo non \u00e8 tanto di sollevare la questione di merito, quanto di rimediare a quella che a me pare una lacuna del testo proposto dalla Commissione. Suppongo accettato il concetto della Commissione, di rendere ineleggibili anche i consulenti legali ed amministrativi che prestino la loro opera in modo permanente, nella considerazione che la societ\u00e0 o l\u2019impresa potrebbe, per interposta persona, fare quell\u2019opera illecita che si vuole impedire. Dato questo criterio informativo mi pare che le stesse ragioni valgano anche per le persone fisiche, le societ\u00e0 e le imprese di cui al n. 1. Bisogna porre tutta la casistica sullo stesso piede di eguaglianza. A mio giudizio perci\u00f2 bisognerebbe o sopprimere l\u2019intero n. 3 o correggerlo secondo l\u2019emendamento che io ho proposto.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il pensiero della Commissione?<\/p><p>SCOCCIMARRO, <em>Presidente della Commissione.<\/em> La Commissione \u00e8 d\u2019accordo con le osservazioni dell\u2019onorevole Lami Starnuti.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Comprendo quello che dice l\u2019onorevole Lami Starnuti e sarei favorevole alla menzione in questo numero 3 sia delle societ\u00e0, di cui al numero 1, che di quelle, di cui al numero 2. Quello che non comprendo \u00e8 come si possa colpire di ineleggibilit\u00e0 il consulente legale delle persone fisiche che non hanno con lo Stato rapporti in proprio. Accettando il concetto dell\u2019onorevole Lami, proporrei questa formula: \u00abI consulenti legali e amministrativi che prestano in modo permanente l\u2019opera loro alle persone, societ\u00e0 e imprese vincolate con lo Stato nei modi di cui sopra\u00bb. Di fronte ad una impresa individuale, si capisce che non solo il suo titolare, ma anche il consulente legale di lui debba essere colpito da ineleggibilit\u00e0; ma non capisco come si possa colpire anche il consulente legale dei dirigenti, o colui che cura gli affari personali degli amministratori delle imprese collettive.<\/p><p>LAMI STARNUTI. Sono pienamente di accordo con l\u2019onorevole Scoca.<\/p><p>BOVETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOVETTI. Chiedo due chiarimenti. Primo, se le parole \u00abrilevante entit\u00e0\u00bb siano limitate al numero 1 o siano estese al numero 2; e nel primo caso, il perch\u00e9 dell\u2019esclusione. Secondo, vorrei sapere il significato preciso della parola \u00abpermanente\u00bb, per evitare confusione anche per il futuro.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Scoccimarro, la prego di rispondere.<\/p><p>SCOCCIMARRO, <em>Presidente della Commissione.<\/em> La Commissione non ha ritenuto di dover estendere il concetto della \u00abnotevole e rilevante entit\u00e0\u00bb anche al numero 2, per la diversa natura che hanno i due punti. Nel punto 1 si intendeva non colpire con un giudizio di ineleggibilit\u00e0\u00bb una molteplicit\u00e0 di piccolissimi concessionari che esistono in Italia. In genere sono piccoli contadini, piccole cooperative, che hanno dallo Stato la concessione o l\u2019autorizzazione del taglio delle erbe lacustri o hanno dei piccoli usufrutti o usi di beni demaniali. Non sarebbe giusto colpire con un giudizio di ineleggibilit\u00e0 anche i dirigenti di queste cooperative. Invece, il problema che si pone nel numero 2 \u00e8 di altra natura; e qui alla Commissione non pare che si debba applicare il concetto della \u00abnotevole entit\u00e0\u00bb.<\/p><p>L\u2019aggettivo \u00abpermanente\u00bb poi vuol dire che esiste un contratto di impiego continuo fra consulente e societ\u00e0: che non sia quindi un servizio occasionale, reso una volta tanto.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento Scoca accettiamo il riferimento al n. 1 e al n. 2.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019emendamento Scoca, accettato anche dall\u2019onorevole Lami Starnuti, che ha ritirato quindi la sua proposta, \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere alla parola:<\/em> societ\u00e0 <em>la parola: <\/em>persone, <em>ed aggiungere ancora:<\/em> vincolate allo Stato nei modi di cui sopra\u00bb.<\/p><p>SCOCCIMARRO, <em>Presidente della Commissione.<\/em> La Commissione accetta questa formulazione.<\/p><p>PASTORE RAFFAELE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PASTORE RAFFAELE. Poich\u00e9 \u00e8 stato riconosciuto da questa Assemblea il carattere sociale delle cooperative, \u00e8 bene fissarle anche in questo articolo ed escludere dalla ineleggibilit\u00e0 i dirigenti di cooperative.<\/p><p>Ad evitare cattiva interpretazione, propongo questo emendamento aggiuntivo:<\/p><p>\u00abDalla ineleggibilit\u00e0 sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri di Prefettura\u00bb.<\/p><p>Lo Stato ha la possibilit\u00e0 di controllare queste istituzioni. Sarebbe assurdo dichiarare la ineleggibilit\u00e0 dei loro dirigenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Trattandosi di una aggiunta, sulla quale la Commissione dar\u00e0 il suo parere, evidentemente potr\u00e0 essere messa in votazione dopo avere approvato le parti in esame dell\u2019articolo, che sono indipendenti dall\u2019aggiunta.<\/p><p>Pongo pertanto in votazione il punto 3\u00b0), nel testo concordato fra la Commissione e i proponenti di emendamenti, onorevoli Scoca e Lami Starnuti:<\/p><p>\u00ab3\u00b0) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l\u2019opera loro alle persone, societ\u00e0 e imprese, di cui ai numeri 1\u00b0) e 2\u00b0), vincolate allo Stato nel modo di cui sopra\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019onorevole Scoccimarro ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione sopra l\u2019emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Pastore Raffaele.<\/p><p>SCOCCIMARRO, <em>Presidente della Commissione.<\/em> La Commissione accetta questo emendamento. Vi possono essere cooperative che hanno concessioni di rilevante entit\u00e0 economica; per\u00f2 le cooperative si distinguono dalle imprese private per questa ragione: hanno carattere di mutualit\u00e0 e sono sotto il controllo del Ministero del lavoro. Ci\u00f2 significa che non distribuiscono profitti e gli utili sono destinati a scopi di mutualit\u00e0 o di pubblica assistenza. Quindi, non c\u2019\u00e8 interesse privato. Il Ministero del lavoro registra soltanto le cooperative che si amministrano con questi criteri, perci\u00f2 i dirigenti di tali cooperative non fanno affari privati con lo Stato.<\/p><p>Per queste ragioni accettiamo la proposta dell\u2019onorevole Pastore.<\/p><p>MICCOLIS. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MICCOLIS. Non condivido la proposta dell\u2019onorevole Pastore, perch\u00e9 sotto la forma di cooperativa possono mascherarsi fini tutt\u2019affatto diversi.<\/p><p>SCOCCIMARRO, <em>Presidente della Commissione.<\/em> Allora non vengono registrate.<\/p><p>MICCOLIS. Vengono registrate lo stesso; si supera la formalit\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO, <em>Presidente della Commissione.<\/em> A norma di legge, possono essere registrate solo le cooperative con finalit\u00e0 mutualistiche: a meno che non vi sia frode.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo presentato dall\u2019onorevole Raffaele Pastore ed accettato dalla Commissione:<\/p><p>\u00abDalla ineleggibilit\u00e0 sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>GRILLI, <em>Relatore per la minoranza.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRILLI, <em>Relatore per la minoranza.<\/em> A proposito del numero 3, l\u2019onorevole Bovetti ha chiesto alla Commissione che cosa volessero dire le parole: \u00abin modo permanente\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Le faccio osservare che \u00e8 stato gi\u00e0 votato.<\/p><p>GRILLI, <em>Relatore per la minoranza.<\/em> Ma poich\u00e9 il Presidente della Commissione ha risposto che si doveva intendere un rapporto di impiego, mi parrebbe che, se questo rapporto di impiego fosse inserito dopo le parole: \u00abin modo permanente\u00bb nel n. 3, la legge sarebbe molto pi\u00f9 chiara. \u00c8 vero che il n. 3 \u00e8 stato approvato cos\u00ec come \u00e8, ma se si fosse d\u2019accordo a portare questa piccola aggiunta, che serve a meglio chiarire, io credo che si farebbe cosa utile e legittima.<\/p><p>PRESIDENTE. Non si pu\u00f2 fare, in quanto la votazione \u00e8 gi\u00e0 avvenuta.<\/p><p>GRILLI, <em>Relatore per la minoranza.<\/em> Potremmo presentare un comma aggiuntivo. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. La proposta della Commissione consiste nel creare un comma aggiuntivo al n. 3, vale a dire un comma 3-<em>bis<\/em>, del seguente tenore: \u00abLe prestazioni dei consulenti legali e amministrativi di cui al n. 3\u00b0 devono dipendere da rapporto di impiego\u00bb.<\/p><p>Apro la discussione su questa proposta aggiuntiva.<\/p><p>LAMI STARNUTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LAMI STARNUTI. Io mi oppongo a questa aggiunta, perch\u00e9 l\u2019aggiunta distruggerebbe tutta la portata del numero 3 ed andrebbe a colpire i minori dei consulenti legali e amministrativi, i paria della consulenza. Il grande avvocato che presta la consulenza legale in modo permanente alla societ\u00e0, con vistose somme annuali di compenso, sarebbe dichiarato eleggibile, mentre sarebbe dichiarato ineleggibile il modesto funzionario dell\u2019ufficio legale.<\/p><p>GRILLI. <em>Relatore per la minoranza.<\/em> \u00c8 il contrario.<\/p><p>LAMI STARNUTI. Onorevole Grilli, o io ho inteso male, o \u00e8 redatto male l\u2019emendamento aggiuntivo.<\/p><p>Il suo emendamento dice esattamente:<\/p><p>\u00abLe prestazioni dei consulenti legali e amministrativi di cui al numero 3 devono dipendere da rapporto di impiego\u00bb.<\/p><p>\u00c8 evidente che se non c\u2019\u00e8 questa condizione la ineleggibilit\u00e0 non esiste.<\/p><p>Quindi, la mia interpretazione \u00e8 esatta. Se l\u2019onorevole Grilli pensa ad una cosa diversa da quella che risulta, vediamo di chiarire il testo letterario dell\u2019emendamento.<\/p><p>BUBBIO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BUBBIO. Sono contrario a questo emendamento. Debbo innanzi tutto fare ammenda di ci\u00f2 che ho dichiarato un momento fa, quando dicevo che occorreva chiarire. Viceversa, io penso che sia meglio lasciare il testo come \u00e8, cio\u00e8 come la Commissione lo ha proposto e come gi\u00e0 l\u2019Assemblea l\u2019ha approvato.<\/p><p>Il richiedere l\u2019esistenza di un rapporto di impiego apre la possibilit\u00e0 di ampie elusioni al principio. Ritengo che non si debba fare una casistica in questa materia. Lasciamo alla giunta delle elezioni di accertare l\u2019esistenza in concreto di quelle caratteristiche che fanno ricadere il rapporto sotto la sanzione del principio. Mi risulta che vi sono grandi ditte, le quali danno ai loro legali poche migliaia di lire all\u2019anno per avere la prestazione flro con carattere permanente. Ora, si deve ammettere che non basta questo per dichiarare ineleggibile una persona; si deve invece valutare caso per caso, non solo la permanenza ma la natura del rapporto, e sopra tutto l\u2019entit\u00e0 e l\u2019estensione del rapporto stesso. Concludo quindi perch\u00e9 sia accettata la formula che la Commissione ha proposto e che l\u2019Assemblea ha gi\u00e0 approvato.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Concordo con le osservazioni che ha fatto l\u2019onorevole Lami Starnuti. Se si accogliesse questo emendamento, effettivamente sarebbero colpiti i paria, come lui diceva, della professione legale, poich\u00e9 quelli che hanno un rapporto di impiego curano le pratiche di minore importanza; ma non sarebbero colpiti i consulenti dei quali si ha motivo di impedire l\u2019accesso al Parlamento, gli avvocati di peso che prestano la loro opera abitualmente a favore delle imprese aventi rapporti con lo Stato.<\/p><p>Dico abitualmente, perch\u00e9 non si pu\u00f2 intendere che sia comminata la ineleggibilit\u00e0 per quelli che una volta tanto danno il loro parere su una richiesta sporadica.<\/p><p>GRILLI. <em>Relatore per la minoranza.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRILLI, <em>Relatore per la minoranza.<\/em> Ritiro il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. L\u2019articolo 2-<em>quinquies<\/em> nel testo approvato risulta, pertanto, del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>L\u2019articolo 11 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/em><\/p><p>\u00abNon solo eleggibili:<\/p><p>1\u00b0) coloro che in proprio o in qualit\u00e0 di rappresentanti legali di societ\u00e0 o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni; oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entit\u00e0 economica che importino l\u2019obbligo di adempimenti specifici, l\u2019osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse alle quali la concessione o l\u2019autorizzazione \u00e8 sottoposta;<\/p><p>2\u00b0) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di societ\u00e0 e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;<\/p><p>3\u00b0) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l\u2019opera loro alle persone, societ\u00e0 e imprese di cui ai numeri 1\u00b0) e 2\u00b0), vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.<\/p><p>\u00abDalla ineleggibilit\u00e0 sono esclusi i dirigenti di cooperative, e di consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri di prefettura\u00bb.<\/p><p>Passiamo ora all\u2019articolo 3. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab<em>Il primo comma dell\u2019articolo 13 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/em><\/p><p>\u00abI comizi elettorali sono convocati con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su deliberazione del Consiglio dei Ministri\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Il testo proposto dalla Commissione \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00ab<em>Il primo comma dell\u2019articolo 13 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/em><\/p><p>\u00abI comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri\u00bb.<\/p><p>Pongo ai voti l\u2019articolo 3 nel testo della Commissione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati propone di aggiungere il seguente comma:<\/p><p>\u00abLo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell\u2019articolo 59 della Costituzione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Fuschini ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>FUSCHINI, <em>Relatore per la maggioranza. <\/em>La Commissione accetta la proposta Mortati.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo Mortati accettato dalla Commissione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 3 rimane, pertanto, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abI comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.<\/p><p>\u00abLo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell\u2019articolo 59 della Costituzione\u00bb.<\/p><p>Passiamo ora all\u2019articolo 3-<em>bis<\/em> proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab<em>Il primo comma dell\u2019articolo 15 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLe liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da non meno di venti delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assumer\u00e0 la lista per il collegio unico nazionale.<\/p><p>\u00ab<em>Il terzo comma \u00e8 soppresso<\/em>\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI, <em>Relatore per la maggioranza. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FUSCHINI, <em>Relatore per la maggioranza. <\/em>Faccio presente che ieri \u00e8 stato deciso che tutto ci\u00f2 che si riferisce alla utilizzazione dei resti per il collegio unico nazionale former\u00e0 oggetto di una discussione unica; la discussione di questo articolo dovr\u00e0 quindi essere rinviata.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Passiamo senz\u2019altro all\u2019esame dell\u2019articolo 8-<em>quater<\/em>, proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo l\u2019articolo 64, \u00e8 aggiunto il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abArt. 64-<em>bis<\/em>. \u2013 \u00c8 riservata alla Camera dei deputati la facolt\u00e0 di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. V\u2019\u00e8 un emendamento soppressivo proposto dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MORTATI. Insisto nella mia proposta, perch\u00e9 mi sembra che la disposizione dell\u2019articolo 8-<em>quater<\/em> abbia un contenuto estraneo alla legge elettorale. Se mai, bisognerebbe farne menzione all\u2019articolo 64 della Costituzione, dove si parla della competenza delle Camere nel giudicare sui titoli di ammissione e sulle ragioni di decadenza dei propri membri.<\/p><p>Quindi, propongo che si tenga presente, in occasione della definitiva redazione del citato articolo 64, la materia delle dimissioni dei deputati, integrandolo con la espressa menzione di questa.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>FUSCHINI, <em>Relatore per la maggioranza. <\/em>Sta bene che nella Costituzione si dica che le Camere sono esse quelle che devono ricevere le dimissioni o le dichiarazioni di dimissioni, ma non trovo niente di strano e di superfluo che una disposizione di questo genere si trovi anche nella legge elettorale. Infatti questa disposizione si trova anche nelle precedenti leggi elettorali, nelle quali \u00e8 confermato che le dimissioni sono presentate direttamente all\u2019organo di cui si fa parte e che questo organo pu\u00f2 accettarle o respingerle.<\/p><p>Ora, un\u2019affermazione di questo genere non ritengo che sia superflua, anche se sembrerebbe superflua secondo il concetto dell\u2019onorevole Mortati. In sostanza, non guasta affermare questo anche nella legge elettorale.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. Non v\u2019\u00e8 alcun dissenso sulla sostanza; v\u2019\u00e8 soltanto un apparente dissenso sul collocamento. Ora, siccome noi stiamo in questa singolare situazione, che contemporaneamente facciamo la legge elettorale e stiamo finendo la Costituzione, mi pare che sia giusta, fondamentalmente, l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Mortati, cio\u00e8 che questa norma, in se stessa, \u00e8 pi\u00f9 a posto nella Costituzione. E siccome il testo della Costituzione non \u00e8 ancora definitivamente stabilito, mi pare che in questo momento l\u2019Assemblea potrebbe approvare la disposizione, di cui si tratta, e deliberare di rinviarla al Comitato di redazione perch\u00e9 la inserisca nel testo della Costituzione al posto appropriato.<\/p><p>FUSCHINI, <em>Relatore per la maggioranza. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FUSCHINI, <em>Relatore per la maggioranza. <\/em>A me sembra giusto inserire questo principio nella legge elettorale per la Camera dei deputati; in tutte le leggi elettorali passate, infatti, si \u00e8 sempre parlato delle dimissioni dei deputati. La Commissione, pertanto, insiste nel mantenimento della norma.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 8-<em>quater<\/em> test\u00e9 letto, del quale l\u2019onorevole Mortati propone la soppressione.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 8-<em>quinquies<\/em>, proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo l\u2019articolo 65, \u00e8 aggiunto il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abArt. 65-<em>bis<\/em>. \u2013 Gli impiegati dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni, esclusi i professori ordinari di Universit\u00e0, che siano eletti deputati, sono collocati in aspettativa senza assegni, secondo le norme stabilite dagli articoli 81 e 82 del decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Fino al termine del loro mandato, essi non possono ottenere promozioni, tranne quelle rigorosamente determinate dall\u2019anzianit\u00e0, n\u00e9 partecipare a concorsi. Per\u00f2 gli eventuali limiti di et\u00e0 per la partecipazione ai concorsi da parte di ex deputati sono prorogati per gli stessi di un periodo di tempo uguale a quello della durata dell\u2019esercizio del mandato parlamentare\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI, <em>Relatore per la maggioranza<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FUSCHINI, <em>Relatore per la maggioranza. <\/em>La Commissione ritira la proposta di articolo 8-<em>quinquies<\/em> e aderisce alla proposta subordinata degli onorevoli Mastrojanni, Bellavista, De Vita, Martino Gaetano, Rubilli, Miccolis e Rodi.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Ricordo all\u2019Assemblea che gli onorevoli Mastrojanni e altri avevano proposto di sopprimere l\u2019articolo 8-<em>quinquies<\/em> e, subordinatamente, sostituirlo col seguente:<\/p><p>\u00abGli impiegati dello Stato e di altre Amministrazioni, nonch\u00e9 i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono, a loro richiesta, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Bettiol, Mortati e Giannini hanno proposto la soppressione di questo articolo. Invito i proponenti a dichiarare se vi insistono.<\/p><p>Onorevole Giannini?<\/p><p>GIANNINI. Ritiro il mio emendamento e aderisco a quello accettato dalla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Bettiol, lei insiste?<\/p><p>BETTIOL. Prendo atto del nuovo emendamento accettato dalla Commissione, e ritiro il mio.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. E l\u2019onorevole Mortati?<\/p><p>MORTATI. Io insisto nel mio emendamento soppressivo, soprattutto per questa ragione: che la materia regolata dall\u2019articolo in esame sia pertinente alla legge sullo stato giuridico degli impiegati e degli altri funzionari dello Stato, e non alla legge elettorale. \u00c8 infatti la prima volta che una legge elettorale si occupa di questo argomento.<\/p><p>La ragione principale per cui, secondo me, bisogna riferirsi alle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati, \u00e8 questa: la necessit\u00e0, cio\u00e8, di raggiungere una uniformit\u00e0 di trattamento per tutti gli impiegati che occupano cariche pubbliche. Noi dovremmo regolare la situazione dei funzionari che divengono deputati; sarebbe assurdo che quelli che faranno la legge per l\u2019elezione dei senatori facessero agli impiegati un trattamento diverso e che un\u2019altra disciplina fosse data nel caso di elezione a consigliere regionale. Non sembra infatti opportuno che l\u2019impiegato sia posto in diverse situazioni giuridiche secondo che rivesta la carica di deputato, di senatore o di consigliere regionale. Ecco perch\u00e9 mi sembra sia opportuno rinviare il regolamento unitario e armonico di questa materia alle leggi sullo stato giuridico.<\/p><p>Queste sono le ragioni che mi consigliano di insistere nel mio emendamento soppressivo.<\/p><p>MARINARO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARINARO. Non posso essere d\u2019accordo con quanto ha detto qui, in questo momento, l\u2019onorevole Mortati. Egli ha fatto riferimento alla legge sullo stato giuridico degli impiegati, ma ha dimenticato che quella legge fu abrogata, espressamente abrogata, da una successiva legge del 1929, che appunto in sede elettorale disciplinava diversamente la materia.<\/p><p>E la Commissione \u00e8 stata unanime innanzitutto su questo punto: che fosse necessario, anzi inevitabile, disciplinare, precisare la posizione giuridica del dipendente dallo Stato che sia chiamato ad esercitare il mandato parlamentare. E la Commissione \u00e8 giunta in questo convincimento appunto perch\u00e9 ha ritenuto che non fosse concepibile di lasciare in una posizione equivoca e non precisa il funzionario al quale la sovranit\u00e0 popolare ha affidato l\u2019esercizio del mandato parlamentare.<\/p><p>Premesso questo, e chiarito che esiste la legge del 1929, tuttora in vigore, la quale abrogava le disposizioni che erroneamente richiamava nel suo primitivo progetto la Commissione, cio\u00e8 gli articoli 81 e 82 della legge sullo stato giuridico degli impiegati, la Commissione si \u00e8 posta il quesito: quale dovesse essere la posizione degli impiegati chiamati ad esercitare il mandato parlamentare; ed ha escluso che si potesse trattare di aspettativa, poich\u00e9 l\u2019aspettativa implica di necessit\u00e0 motivi di carattere personale e familiare dell\u2019impiegato, mentre non pu\u00f2 essere tale il motivo che destina il funzionario ad esercitare il mandato parlamentare. Ed allora essa ha dovuto di necessit\u00e0 ripiegare su una posizione di \u00abcongedo straordinario\u00bb, posizione prevista appunto dalla legge del 1929.<\/p><p>Ha voluto inoltre la Commissione moralizzare questa posizione, ed ha detto che il funzionario possa, a sua domanda, a sua richiesta, essere collocato in aspettativa. Con che \u00e8 stata assorbita la questione pi\u00f9 spinosa, che era quella che riguardava i professori universitari chiamati ad esercitare il mandato parlamentare. Naturalmente, il professore universitario, che pu\u00f2 disimpegnare contemporaneamente l\u2019uno e l\u2019altro incarico, non chieder\u00e0 l\u2019aspettativa, ma la chieder\u00e0 il funzionario che non si trova in condizioni di poter esercitare contemporaneamente queste differenti funzioni.<\/p><p>Con quella espressione, da noi richiesta, si \u00e8 ritenuto da tutti i punti di vista di moralizzare la posizione e di attenerci alle norme tuttora in vigore, che sono appunto quelle della legge del 1929.<\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Il testo accettato dalla Commissione pu\u00f2 far sorgere un equivoco in quanto dice \u00absono\u00bb a riguardo di quelli che a loro richiesta sono collocati in congedo. Si \u00e8 voluto sancire un obbligo o una facolt\u00e0? Se si trattasse di una facolt\u00e0, io sarei disposto a ritirare il mio emendamento. Se invece si vuole porre un obbligo, sia pure condizionato alla istanza del funzionario che viene a rivestire la carica di deputato e che avrebbe valore di pura e semplice denunzia dell\u2019avvenuta elezione, allora non potrei accettare la soluzione proposta ed insisterei nell\u2019originaria richiesta di soppressione.<\/p><p>RESCIGNO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RESCIGNO. Avevo proposto i seguenti due emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Alla prima parte dell\u2019articolo<\/em> <em>65-<\/em>bis, <em>alle parole:<\/em> sono collocati in aspettativa senza assegni, secondo le norme stabilite dagli articoli 81 e 82 del decreto 11 novembre 1923, n. 2395, <em>sostituire le parole:<\/em> sono collocati in congedo straordinario per la durata del mandato parlamentare, conservando tutti gli assegni di cui godono.<\/p><p>\u00ab<em>Subordinatamente, ed in caso di approvazione del testo della Commissione, aggiungere un secondo comma del seguente tenore:<\/em><\/p><p>\u00abI liberi professionisti, industriali e commercianti, che siano eletti deputati, non possono durante il mandato parlamentare esercitare la professione, l\u2019industria o il commercio\u00bb.<\/p><p>Dopo la nuova formulazione della Commissione vi aderisco e ritiro i miei due emendamenti. Per\u00f2 faccio osservare due cose. L\u2019una si riferisce appunto all\u2019espressione \u00aba loro richiesta\u00bb.<\/p><p>Io ritengo che questa espressione debba essere soppressa, perch\u00e9 il collocamento in congedo straordinario deve essere obbligatorio, doveroso. Dicendo invece \u00aba loro richiesta\u00bb si viene a dire che \u00e8 in facolt\u00e0 dell\u2019impiegato di chiedere, e quindi anche di non chiedere, il congedo straordinario, cos\u00ec come \u00e8 avvenuto per qualche impiegato deputato di questa Assemblea.<\/p><p>Invece sia per i professori universitari, sia per tutti gli altri professori ed impiegati, credo che sia giusto stabilire che debbano collocarsi tutti in congedo straordinario, perch\u00e9 chi deve fare il legislatore non pu\u00f2 adempiere ugualmente bene agli altri suoi doveri.<\/p><p>L\u2019altra mia osservazione riguarda l\u2019espressione \u00absecondo le norme in vigore\u00bb. Non si comprende se si tratta delle norme in vigore quando sar\u00e0 eletto il deputato o attualmente.<\/p><p>\u00c8 questo precisamente che ci interessa, cio\u00e8 di non perdere quello che la legge del 1929 ha concesso agli impiegati. Quindi propongo di dire: \u00absecondo le norme attualmente in vigore\u00bb.<\/p><p>COVELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COVELLI. L\u2019onorevole Rescigno ha espresso un\u2019opinione del tutto personale che non \u00e8 condivisa dagli impiegati e forse dai professori alle sue dipendenze.<\/p><p>Vorrei obiettare che il professore, e in genere l\u2019impiegato dello Stato, verrebbe, secondo quanto ha detto l\u2019onorevole Rescigno, a subire una condizione diversa da quella del professionista libero.<\/p><p>BUBBIO. Se facciamo il nostro dovere i nostri studi rimangono di fatto chiusi o bisogna assumere un sostituto.<\/p><p>COVELLI. Per quel che risulta a me, non accade che i signori deputati alla Costituente, che esercitano una libera professione, siano costretti a chiudere i loro studi: essi fanno l\u2019una e l\u2019altra cosa compatibilmente col lavoro dell\u2019Assemblea Costituente. Ma v\u2019ha di pi\u00f9: i professionisti liberi si avvantaggiano molto spesso della situazione di deputato per meglio potenziare la loro professione.<\/p><p>Perch\u00e9 allora voler limitare la modestissima condizione di impiegato dello Stato obbligandolo a rinunciare a tutto ci\u00f2 che pu\u00f2 ancora esercitare del suo ufficio?<\/p><p>Sarebbe oltremodo odiosa la sperequazione di trattamento che si farebbe con quella legge all\u2019impiegato dello Stato nei confronti del professionista libero. \u00c8 notorio \u2013 insisto e vorrei che la Commissione tenesse ben presente questo \u2013 che gli avvantaggiati dalla carica di deputato sono stati sempre i professionisti liberi e non so perch\u00e9 ci si debba accanire contro gli impiegati dello Stato. Non vedo poi come i professori universitari debbano essere esclusi, a voler restare al testo presentato dalla Commissione&#8230;<\/p><p>FUSCHINI, <em>Relatore per la maggioranza. <\/em>L\u2019abbiamo modificato.<\/p><p>COVELLI. Non basta modificare. Vorrei che i professori universitari fossero considerati alla stregua degli altri impiegati dello Stato e che per gli impiegati dello Stato si avesse quel riguardo cui hanno diritto.<\/p><p>CASTELLI AVOLIO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CASTELLI AVOLIO. Onorevoli colleghi, sono perfettamente d\u2019accordo con l\u2019onorevole Rescigno il quale ha proposto che nell\u2019ultima parte dell\u2019articolo sia detto: \u00absecondo le norme attualmente in vigore\u00bb, per precisare che si tratta del decreto 26 luglio 1929, n. 1988, e non gi\u00e0 di quelle norme che possono eventualmente entrare in vigore durante la vita della disposizione stessa.<\/p><p>Non sono per\u00f2 d\u2019accordo sul punto che si debba sopprimere dalla disposizione in esame la frase: \u00aba loro richiesta\u00bb, per la ragione che vi sono dei funzionari dello Stato i quali, non essendo legati a un obbligo preciso di orario di ufficio, potrebbero bene, come attualmente gi\u00e0 fanno, adempiere alla loro mansione di impiegato ed espletare il loro mandato di deputato. Cos\u00ec alcuni magistrati, i professori universitari ed altri.<\/p><p>Prego poi lei, signor Presidente, di fare esaminare, in correlazione con questa norma, la mia proposta aggiuntiva all\u2019articolo 2-<em>quater<\/em>, in relazione a quella speciale aspettativa che noi ieri abbiamo votato per i magistrati, per potersi presentare alle elezioni. Si tratta di stabilire il trattamento economico che ad essi sarebbe fatto durante questo periodo di speciale aspettativa. Quindi l\u2019articolo aggiuntivo da me proposto, e di cui ho brevemente illustrato le ragioni all\u2019inizio della seduta, potrebbe formare il secondo comma dell\u2019articolo che stiamo esaminando.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Sono d\u2019accordo con le considerazioni fatte dall\u2019onorevole Covelli. Non vedo alcuna ragione per cui si debba fare a un impiegato dello Stato un trattamento diverso di quello che si fa a un professionista, od ai membri dei Consigli di amministrazione delle varie societ\u00e0 di carattere economico. Accetterei l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mastrojanni, a patto per\u00f2 che al posto di: \u00absono collocati a loro richiesta\u00bb, che \u00e8 una espressione ambigua, si dicesse: \u00abpossono essere a loro richiesta\u00bb. In fondo, bisogna lasciare al deputato di giudicare se la carica sia compatibile o meno con le funzioni che egli dovrebbe disimpegnare fuori del Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che l\u2019onorevole Mortati propone di sostituire alle parole: \u00absono, a loro richiesta, collocati in congedo straordinario\u00bb, le parole: \u00abpossono, ove lo richiedano, essere collocati in congedo\u00bb.<\/p><p>BUBBIO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BUBBIO. Desidero un chiarimento, per sapere quale differenza esiste agli effetti economici fra il congedo straordinario e l\u2019aspettativa.<\/p><p>RESCIGNO. In congedo straordinario si percepiscono tutti gli assegni di cui si gode.<\/p><p>BUBBIO. Allora io vorrei fermarmi un momento su questo punto. Ho sentito l\u2019onorevole Covelli il quale ha affermato che i deputati professionisti guadagnano forse di pi\u00f9. Ciascuno pensa forse al proprio caso, ma io vi dico che un deputato professionista, che sia obbligato a compiere il suo dovere a Roma, se non chiude l\u2019ufficio, deve per lo meno nominare un sostituto come anch\u2019io ho dovuto fare, per cui tutto l\u2019utile se ne va. E non andiamo a dire che il deputato professionista pu\u00f2 prevalere per la sua funzione parlamentare sui colleghi professionisti, perch\u00e9 chi ha un esatto senso del suo dovere, e qui tutti l\u2019abbiamo, ben sa che non pu\u00f2 usare e non usa dell\u2019ufficio agli effetti privati. N\u00e9 credo che, come ho sentito accennare, con la nuova Camera le cose potranno mutare, nel senso che vi sar\u00e0 minor numero di sedute. Penso, invece, che la nuova Camera legislativa, specie nei primi anni, avr\u00e0 un lavoro maggiore di quello della Costituente per l\u2019enorme numero di leggi che avr\u00e0 da studiare e da approvare; basta pensare ai bilanci.<\/p><p>Ed allora, per evitare eccessivi gravami al bilancio pubblico e per tenere anche presenti le condizioni dei deputati impiegati, si potrebbe trovare un accordo fra le due tesi estreme, nel senso che gli impiegati siano collocati in aspettativa obbligatoriamente con met\u00e0 stipendio. Sottopongo in questo senso la proposta alla Commissione.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Aderisco all\u2019emendamento soppressivo proposto dall\u2019onorevole Mortati, qualora la Commissione non accetti l\u2019emendamento test\u00e9 presentato da questo onorevole collega per un intento conciliativo. Mi pare davvero che con questa norma si stia esagerando.<\/p><p>A parte quanto ha detto esattamente l\u2019onorevole Mortati, che cio\u00e8 una norma di tal genere dovrebbe comparire nelle leggi che regolano lo stato giuridico degli impiegati, nelle quali si pu\u00f2 valutare con rigore le impossibilit\u00e0 di fatto derivanti dall\u2019esercizio del mandato parlamentare alle attivit\u00e0 esplicate presso l\u2019amministrazione, a parte questo, io vorrei richiamare l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea sulle questioni di sostanza che questa norma solleva e sui motivi di opportunit\u00e0 che ne consigliano la soppressione o l\u2019attenuazione nel senso da noi proposto. Mi sembra che la norma in esame sia in contradizione precisa \u2013 ed io pongo la questione pregiudiziale \u2013 con la norma costituzionale che noi abbiamo votato, precisamente quella contenuta nell\u2019articolo 50, secondo cui chi \u00e8 chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario e di conservare il posto di lavoro. Evidentemente l\u2019affermato diritto di avere il tempo necessario per l\u2019esplicazione delle pubbliche funzioni elettive implica che quelle di carattere amministrativo normalmente continuino. A tale diritto si aggiunge l\u2019altro, di conservare il proprio posto di lavoro.<\/p><p>Mi pare che questa norma sia stata votata unanimemente dall\u2019Assemblea nell\u2019intento di democratizzare l\u2019attivit\u00e0 politica, di togliere ad essa quel carattere che ha avuto lungamente di appannaggio di persone abbienti, di professionisti della politica, di avvicinare l\u2019attivit\u00e0 politica a quelle che sono le normali attivit\u00e0 dei cittadini. E in questo spirito e in questo intento di democratizzare l\u2019attivit\u00e0 politica, si \u00e8 voluto garantire a chiunque lavori la possibilit\u00e0, nell\u2019ambito del suo stesso lavoro, di esercitare un\u2019attivit\u00e0 politica. Quindi non vi \u00e8 la possibilit\u00e0 di votare norme come quelle proposte, che contradirebbero a una disposizione contenuta nella Costituzione. Si lasci, invece, che le leggi sullo stato giuridico stabiliscano, l\u00e0 dove veramente sussistono, i casi di materiale impossibilit\u00e0 del coesistere dell\u2019attivit\u00e0 parlamentare e dell\u2019attivit\u00e0 inerente all\u2019impiego. E non si faccia neppure questione di assegni, perch\u00e9 cos\u00ec il problema \u00e8 mal posto. Per molti non \u00e8 la questione degli assegni che venga in considerazione, ma il desiderio di adempiere alla propria missione nel mondo. Noi insegnanti per esempio, che sentiamo l\u2019insegnamento come una missione, crediamo di poter congiungere le due attivit\u00e0. La disposizione quindi va guardata non da un punto di vista puramente economico, come mi pare sia stato fatto da qualche parte, ma dal punto di vista politico e sociale ed anche in vista di quella integrazione di attivit\u00e0 e di quella combinazione di diverse esperienze che arricchiscono le assemblee politiche e ne elevano il tono.<\/p><p>Approvando questa norma si ridurrebbero praticamente le assemblee legislative ad essere assemblee di professionisti politici; perch\u00e9 da esse certamente si allontanerebbero quanti fra noi non sentono di poter rinunciare alla propria missione specifica e sarebbero disposti a rinunciare all\u2019attivit\u00e0 politica e parlamentare, piuttosto che abbandonare il loro normale lavoro. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Comunico il testo dell\u2019emendamento Mortati:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire, nella formula accettata dalla Commissione, le parole:<\/em> sono a loro richiesta collocati in congedo straordinario, <em>con le altre:<\/em> possono, ove lo richiedano, essere collocati in congedo\u00bb.<\/p><p>MARINARO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARINARO. A nome anche degli altri sottoscrittori del mio emendamento, non ho difficolt\u00e0 ad aderire alla formula Mortati; nel senso, cio\u00e8, di sostituire la frase: \u00absono a loro richiesta collocati in congedo straordinario\u00bb, con l\u2019altra: \u00abpossono, ove lo richiedano, essere collocati in congedo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere.<\/p><p>FUSCHINI, <em>Relatore per la maggioranza. <\/em>Dir\u00f2 le ragioni che assistono questa proposta di emendamento all\u2019articolo 66 della legge.<\/p><p>Non \u00e8 del tutto esatto quanto ha detto l\u2019onorevole Mortati e cio\u00e8 che della questione degli impiegati dello Stato le precedenti leggi elettorali non si siano occupate.<\/p><p>L\u2019articolo 99 della legge 2 settembre 1919, riprodotto nell\u2019articolo 86 del primo progetto ministeriale sulla riforma della legge elettorale, dice che gli impiegati dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, se siano eletti deputati, vengono collocati in aspettativa, senza assegni, secondo le norme stabilite dagli articoli 81 e 82 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.<\/p><p>Ora faccio notare che effettivamente le leggi elettorali si sono occupate degli impiegati in rapporto alla loro elezione a deputati.<\/p><p>Forse non \u00e8 inutile fare un brevissimo accenno al passato, che non tutti forse conoscono.<\/p><p>Fin dal primo tempo del Parlamento italiano vi era una limitazione alla presenza degli impiegati nelle assemblee legislative, specialmente nella Camera dei deputati. Consisteva in questo: non si volevano nella Camera dei deputati pi\u00f9 di quaranta deputati impiegati; tanto che al principio della legislatura si faceva il sorteggio fra gli impiegati dello Stato eletti, quando essi superavano il numero di quaranta.<\/p><p>BELLAVISTA. Preistoria elettorale.<\/p><p>FUSCHINI, <em>Relatore per la maggioranza. <\/em>Non sto a sfoggiare la mia erudizione, che \u00e8 del resto modesta. Ma mi pare sia opportuno rendersi conto dei precedenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Fuschini, l\u2019onorevole Mortati ha rinunziato alla proposta di soppressione dell\u2019articolo; ha presentato invece un emendamento.<\/p><p>FUSCHINI, <em>Relatore per la maggioranza. <\/em>Non insister\u00f2 sui precedenti, ma ripeto che disposizioni riguardanti gli impiegati dello Stato eletti deputati vi sono sempre state nelle leggi elettorali.<\/p><p>Venendo al punto concreto dell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Mortati, la Commissione non ha nessuna difficolt\u00e0 ad accettare che si sostituiscano le parole \u00above lo richiedano\u00bb alle parole \u00aba loro richiesta\u00bb.<\/p><p>Per\u00f2 ritengo di non poter accettare, a nome della Commissione, la parola \u00abpossono\u00bb; la quale significa che le autorit\u00e0 amministrative possono resistere alla richiesta; quando vi \u00e8 la richiesta, l\u2019Amministrazione deve collocare in congedo.<\/p><p>Per questa ragione mantengo ferma la dizione: \u00absono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore\u00bb.<\/p><p>Si richiede poi l\u2019aggiunta dell\u2019avverbio \u00abattualmente\u00bb. Ritengo che questo avverbio possa creare equivoci. Oggi vi \u00e8 una legge in vigore che regola la materia con disposizioni precise. Ma non \u00e8 detto che le disposizioni oggi in vigore non possano essere mutate nel corso dell\u2019attivit\u00e0 legislativa. Non mi pare il caso di aggiungere questo avverbio, perch\u00e9 il trattamento fatto oggi ai funzionari deputati dell\u2019Assemblea Costituente dovr\u00e0 esser fatto anche domani secondo la legge in vigore nel periodo dell\u2019esercizio del mandato parlamentare. Questo \u00e8 il punto di vista della Commissione, che mi pare chiaro e sul quale prego l\u2019Assemblea di pronunziarsi.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mortati, accetta questo emendamento della Commissione alla sua formula, cio\u00e8 di sostituire \u00abpossono, ove lo richiedano, essere collocati in congedo\u00bb: con: \u00above lo richiedono sono collocati in congedo\u00bb, allo scopo di togliere la facolt\u00e0 alla pubblica amministrazione di non porli in congedo?<\/p><p>MORTATI. Accetto questa proposta della. Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Rescigno, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>RESCIGNO. Lo ritiro, intendendo per\u00f2 che esso valga come interpretazione della norma stabilita.<\/p><p>PRESIDENTE. La formulazione sulla quale dovremo votare \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abGli impiegati dello Stato e di altre amministrazioni, nonch\u00e9 i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato che siano eletti deputati sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore\u00bb.<\/p><p>MALAGUGINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MALAGUGINI. Poich\u00e9 si tratta di una materia di estrema delicatezza e questo carattere di estrema delicatezza mi pare sia emerso chiaramente dai vari interventi che si sono avuti, dichiaro che, trovandomi nella condizione di essere impiegato dello Stato, mi asterr\u00f2 dal voto; ed aggiungo di pi\u00f9: esprimo l\u2019augurio che questo mio atteggiamento sia seguito dagli altri colleghi che si trovano nelle stesse mie condizioni (<em>Approvazioni<\/em>), in modo che una decisione presa dall\u2019Assemblea in questo senso sia liberata, di fronte all\u2019opinione pubblica, di ogni sospetto che sia stata determinata dal voto degli interessati. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Mi associo a quanto ha detto l\u2019onorevole Malagugini e mi astengo dalla votazione.<\/p><p>BETTIOL. Chiedo di parlare, per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BETTIOL. Anche se come professore universitario ho la coscienza di poter adempiere ugualmente ai doveri accademici e parlamentari, mi asterr\u00f2 dal voto.<\/p><p>CONDORELLI. Anch\u2019io mi astengo.<\/p><p>DE VITA. Mi astengo.<\/p><p>CORBINO. Anch\u2019io dichiaro di astenermi.<\/p><p>GUIDI CINGOLANI ANGELA. Dichiaro di astenermi.<\/p><p>COVELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COVELLI. Apprezzo la nobilt\u00e0 del gesto dell\u2019onorevole Malagugini imitato dagli altri con adesione altrettanto nobile; obietto per\u00f2 che coloro i quali si trovano nelle condizioni, quali impiegati dello Stato, di difendere, ove questo termine fosse consentito, un diritto degli impiegati dello Stato, non fanno con il preannunziato atteggiamento l\u2019interesse degli impiegati dello Stato. Perci\u00f2, chiarezza con chiarezza: pur essendo spinto (parlo in prima persona) ad aderire al gesto dell\u2019onorevole Malagugini, io mi sento molto pi\u00f9 conseguente alle ragioni esposte dall\u2019onorevole Malagugini votando e pregando di votare anche coloro che vorrebbero astenersi; onde poter dire agli impiegati dello Stato fuori di questa Assemblea che il nostro gesto di solidariet\u00e0 \u00e8 stato ampiamente ponderato ed \u00e8 stato anche giusto. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>VISCHIONI. Io mi asterr\u00f2 dal votare.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Io non mi astengo dalla votazione. Non mi astengo perch\u00e9 qui c\u2019\u00e8 un equivoco. I professori universitari non furono mai prima del fascismo considerati esclusivamente funzionari dello Stato. \u00c8 il fascismo che ha creato questo, \u00e8 il fascismo che li ha voluti considerare, per avvilirli, esclusivamente servitori dello Stato, mentre essi sono piuttosto i servitori della scienza, i servitori del pensiero. Io mi ribello a questa considerazione fascistica della funzione universitaria. Quel tale articolo che ha letto poco fa l\u2019onorevole Fuschini relativo al collocamento in aspettativa non fu mai applicato ai professori universitari. Il Parlamento si \u00e8 sempre onorato di accoglierli nel proprio seno e non li ha mai considerati soltanto funzionari dello Stato. Per questa ragione io non mi astengo.<\/p><p>DE VITA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DE VITA. Desidero far notare all\u2019onorevole Martino che, con tutto il rispetto dovuto ai professori universitari, anche gli impiegati dello Stato non sono servi di nessuno, perch\u00e9 esercitano una loro funzione. Mi asterr\u00f2 dal votare. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CONDORELLI. Io dico che siamo tutti servi dello Stato.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Sento il bisogno di riprendere per pochi secondi la parola, spinto da quanto ha detto l\u2019onorevole Martino, in quanto egli, nell\u2019affermare che i professori universitari non sono stati considerati dalle leggi elettorali precedenti impiegati dello Stato, ha usato una frase che pu\u00f2 prestarsi ad equivoco significato. Se, con la locuzione di \u00abservi dello Stato\u00bb, si vuole accennare a coloro che hanno il dovere di impiegare le proprie energie nell\u2019interesse ed al servizio dello Stato, bisogna dire che sono servi dello Stato non solo tutti coloro che sono dipendenti dello Stato compresi i professori universitari, ma, in un certo senso, tutti i cittadini, perch\u00e9 tutti devono mirare al benessere del Paese. Se si vuol dare a questa locuzione un significato men che riguardoso, debbo rivendicare, accanto a quella dei professori, la dignit\u00e0 di tutti gli altri impiegati dello Stato, di tutti quelli che prestano la loro opera a servizio dello Stato, ma che non sono servi dello Stato nel senso deteriore. I professori universitari, nella precedente legislazione elettorale, erano effettivamente esclusi dalle limitazioni stabilite in genere per gli impiegati dello Stato; ma bisogna ricordare che furono escluse dalle stesse limitazioni anche altre categorie, come quella dei magistrati a partire dai consiglieri di Corte d\u2019appello, degli ufficiali superiori ed altre.<\/p><p>PRESIDENTE. Per esattezza storica, e perch\u00e9 non sembri a nessuno che l\u2019onorevole Fuschini abbia affermato cose inesatte, debbo ricordare all\u2019Assemblea che i professori universitari sono stati sempre dalla legge elettorale considerati funzionari ed impiegati dello Stato; tanto \u00e8 vero che, in base alla disposizione ricordata dall\u2019onorevole Fuschini \u2013 per cui non potevano sedere nella stessa Camera dei deputati pi\u00f9 di quaranta funzionari ed impiegati dello Stato \u2013 quando era superato questo numero il sorteggio avveniva fra tutti, compresi anche i professori ordinari delle Universit\u00e0.<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 8-<em>quinquies<\/em>, del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo l\u2019articolo 65, \u00e8 aggiunto il seguente;<\/em><\/p><p>\u00abGli impiegati dello Stato e di altre Amministrazioni, nonch\u00e9 i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Chiedo alla Commissione se \u00e8 in grado ora di precisare il proprio avviso sull\u2019emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Castelli Avolio.<\/p><p>FUSCHINI. <em>Relatore per la maggioranza. <\/em>Propongo il rinvio, per dar tempo alla Commissione di esaminarlo. In ogni modo la Commissione, se lo accetter\u00e0, proporr\u00e0 di farne un articolo a s\u00e9 stante.<\/p><p>PRESIDENTE. Se non sorgono opposizioni, rimane fermo il rinvio della votazione sull\u2019emendamento aggiuntivo Castelli Avolio.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il seguito della discussione \u00e8 rinviato alle ore 16.<\/p><p>La seduta termina alle 13.10.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCCXXXIV. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 16 DICEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI INDICE Disegno di legge (Seguito della discussione): Modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, per relazione della Camera dei deputati. (48). 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