{"id":2376,"date":"2023-09-17T16:32:05","date_gmt":"2023-09-17T14:32:05","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2376"},"modified":"2023-10-21T10:04:44","modified_gmt":"2023-10-21T08:04:44","slug":"antimeridiana-di-venerdi-5-dicembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2376","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 5 DICEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2376\" class=\"elementor elementor-2376\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-8e4ba39 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"8e4ba39\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-80514ba\" data-id=\"80514ba\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e0c6c5d elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"e0c6c5d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471205_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ddc0a17 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ddc0a17\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>cccxx.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 5 DICEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p>indi<\/p><p>DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Disegni di legge <\/strong>(<em>Discussione e approvazione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Approvazione degli Accordi di carattere economico conclusi in Roma, tra l\u2019Italia e la Francia, il 22 dicembre 1946. (26).<\/p><p>Presidente<\/p><p>Approvazione dei seguenti atti internazionali: <em>a<\/em>) Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all\u2019Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l\u201911 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936; <em>b<\/em>) Annesso al Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all\u2019Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l\u201911 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936. (37).<\/p><p>Presidente<\/p><p>Uberti<\/p><p>Brusasca, <em>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri<\/em><\/p><p>Perassi<\/p><p>Approvazione dello scambio di Note relativo ai danni di guerra ed all\u2019articolo 79 del Trattato di Pace, effettuato in Roma fra l\u2019Italia e la Cina il 30 luglio 1947. (38).<\/p><p>Presidente<\/p><p>Approvazione dei seguenti Atti internazionali conclusi a Neuch\u00e2tel, tra l\u2019Italia ed altri Stati, l\u20198 febbraio 1947: <em>a<\/em>) Accordo per la conservazione o la reintegrazione dei diritti di propriet\u00e0 industriale colpiti dalla seconda guerra mondiale; <em>b<\/em>) Protocollo di chiusura; <em>c<\/em>) Protocollo di chiusura addizionale. (47).<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Mastino Pietro<\/p><p>Musolino<\/p><p>Nobile<\/p><p>Rossi Paolo<\/p><p>Nobili Tito Oro<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Bettiol<\/p><p>Gullo Fausto<\/p><p>Mortati<\/p><p>Tonello<\/p><p>Cifaldi<\/p><p>Candela<\/p><p>Presidente<\/p><p>Colitto<\/p><p>Russo Perez<\/p><p>Targetti<\/p><p>Clerici<\/p><p>Giacchero<\/p><p>Lussu<\/p><p>Ruggiero<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Abozzi<\/p><p>Corbino<\/p><p>Uberti<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario,<\/em> legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Discussione del disegno di legge: Approvazione degli Accordi di carattere economico conclusi in Roma, tra l\u2019Italia e la Francia, il 22 dicembre 1946. (26).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Approvazione degli accordi di carattere economico conclusi in Roma, tra l\u2019Italia e la Francia, il 22 dicembre 1946. (26).<\/p><p>Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.<\/p><p>Passiamo all\u2019esame dei singoli articoli. Si dia lettura dell\u2019articolo 1.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPiena ed intera esecuzione \u00e8 data ai seguenti Accordi conclusi in Roma, fra l\u2019Italia e la Francia, il 22 dicembre 1946:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) Accordo commerciale.<\/li><li><em>b<\/em>) Accordo di pagamento.<\/li><li><em>c<\/em>) Protocollo annesso.<\/li><li><em>d<\/em>) Scambio di Note\u00bb.<\/li><\/ol><p>PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 2. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> ed ha effetto dal 22 dicembre 1946\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Questo disegno di legge sar\u00e0 poi votato a scrutinio segreto.<\/p><p>Discussione del disegno di legge: Approvazione dei seguenti atti internazionali: <em>a<\/em>) Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all\u2019Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l\u201911 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936; (<em>b<\/em>) Annesso al Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all\u2019Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l\u201911 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936. (37).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Approvazione dei seguenti atti internazionali: <em>a<\/em>) Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all\u2019Aja il 23 gennaio 191,2, a Ginevra l\u201911 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936; <em>b<\/em>) Annesso al Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all\u2019Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l\u201911 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936. (37).<\/p><p>Dichiaro aperta la discussione generale.<\/p><p>UBERTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI. Vorrei sapere dal rappresentante del Governo perch\u00e9 questi provvedimenti, che si riferiscono ad epoca lontana, vengono sottoposti appena oggi all\u2019approvazione della Costituente.<\/p><p>BRUSASCA, <em>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BRUSASCA, <em>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.<\/em> Unicamente per delle circostanze di carattere formale. Il tempo che occorre perch\u00e9 queste carte attraversino tutti gli uffici porta a questa conseguenza: che molti di questi accordi vengono approvati quando sono gi\u00e0 passati nella fase di esecuzione.<\/p><p>PERASSI. Ma sono accordi recenti.<\/p><p>BRUSASCA, <em>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.<\/em> Ma l\u2019onorevole Uberti si riferisce alla data.<\/p><p>PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all\u2019esame degli articoli. Si dia lettura dell\u2019articolo 1.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPiena ed intera esecuzione \u00e8 data ai seguenti strumenti internazionali:<\/p><ol start=\"1936\"><li><em>a<\/em>) Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all\u2019Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l\u201911 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936.<\/li><li><em>b<\/em>) Annesso al Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all\u2019Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l\u201911 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936\u00bb.<\/li><\/ol><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. Mi permetto di fare un rilievo puramente formale.<\/p><p>Nel titolo del disegno di legge si dice: \u00abApprovazione dei seguenti atti internazionali\u00bb; nell\u2019articolo primo del disegno di legge si dice invece: \u00abPiena ed intera esecuzione \u00e8 data ai seguenti strumenti internazionali\u00bb. La parola \u00abstrumenti\u00bb, nell\u2019accezione in cui \u00e8 qui usata, non \u00e8 molto abituale nella nostra terminologia legislativa; \u00e8 un po\u2019 un francesismo. Propongo, perci\u00f2, di sostituirla con \u00abatti\u00bb, come si dice nel titolo.<\/p><p>Per tener conto, poi, dell\u2019osservazione fatta dall\u2019onorevole Uberti, converrebbe indicare la data dei Protocolli, che formano oggetto del disegno di legge. Gli atti internazionali che attualmente sono sottoposti alla approvazione dell\u2019Assemblea riguardano bens\u00ec vari accordi e convenzioni di data non recente, ma l\u2019oggetto del disegno di legge attuale \u00e8 l\u2019approvazione di un protocollo di emendamento di quegli accordi. Ora, questo protocollo di emendamento \u00e8 recentissimo, \u00e8 stato fatto a New York, l\u201911 dicembre 1946. E il secondo atto, che \u00e8 un annesso del primo, \u00e8 della stessa data.<\/p><p>Propongo dunque che negli articoli 1 e 2 la parola \u00abstrumenti\u00bb sia sostituita con la parola \u00abatti\u00bb e che nel titolo, come nell\u2019articolo 1, si inserisca l\u2019indicazione della data degli atti, di cui si tratta.<\/p><p>BRUSASCA, <em>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BRUSASCA, <em>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.<\/em> Basta includere la data: 11 dicembre 1946, che non c\u2019\u00e8 nel titolo.<\/p><p>Il Governo accetta la proposta dell\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione il titolo del disegno di legge con la specificazione:<\/p><p>\u00ab<em>a<\/em>) Protocollo di emendamento 11 dicembre 1946, ecc.\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ai voti l\u2019articolo 1 con le seguenti modifiche:<\/p><p>\u00ab<em>Alla parola:<\/em> strumenti, <em>sostituire:<\/em> atti; <em>alla lettera<\/em> a), <em>dopo le parole:<\/em> Protocollo di emendamento, <em>aggiungere:<\/em> il dicembre 1946\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Si dia lettura dell\u2019articolo 2.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abGli strumenti internazionali di cui alle lettere <em>a<\/em>) e <em>b<\/em>) dell\u2019articolo precedente entrano in vigore conformemente all\u2019articolo VII n. 1 e 2 del Protocollo di emendamento\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Il disegno di legge sar\u00e0 poi votato a scrutinio segreto.<\/p><p>Discussione del disegno di legge: Approvazione dello scambio di Note relativo ai danni di guerra ed all\u2019articolo 79 del Trattato di Pace, effettuato in Roma, tra l\u2019Italia e la Cina il 30 luglio 1947. (38).<\/p><p>PRESIDENTE; L\u2019ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Approvazione dello scambio di Note relativo ai danni di guerra e all\u2019articolo 79 del Trattato di pace, effettuato in Roma, tra l\u2019Italia e la Cina, il 30 luglio 1947. (38).<\/p><p>Dichiaro aperta la discussione generale.<\/p><p>Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all\u2019esame dei singoli articoli. Si dia lettura dell\u2019articolo 1.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPiena ed intera esecuzione \u00e8 data allo scambio di Note fra l\u2019Italia e la Cina, effettuato in Roma il 30 luglio 1947, relativo ai danni di guerra ed all\u2019articolo 79 del Trattato di pace tra le Potenze alleate e associate e l\u2019Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Si dia lettura dell\u2019articolo 2:<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Ministro del tesoro \u00e8 autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l\u2019esecuzione dell\u2019Accordo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Si dia lettura dell\u2019articolo 3.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>\u00bb<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Questo disegno di legge sar\u00e0 poi votato a scrutinio segreto.<\/p><p>Discussione del disegno di legge: Approvazione dei seguenti Atti internazionali conclusi a Neuch\u00e2tel, tra l\u2019Italia ed altri Stati, l\u20198 febbraio 1947: <em>a<\/em>) Accordo per la conservazione o la reintegrazione dei diritti di propriet\u00e0 industriale colpiti dalla seconda guerra mondiale; <em>b<\/em>) Protocollo di chiusura; <em>c<\/em>) Protocollo di chiusura addizionale. (47).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dei seguenti atti internazionali conclusi a Neuch\u00e2tel tra l\u2019Italia ed altri Stati, l\u20198 febbraio 1947: <em>a<\/em>) Accordo per la conservazione o la reintegrazione dei diritti di propriet\u00e0 industriale colpiti dalla seconda guerra mondiale; <em>b<\/em>) Protocollo di chiusura; <em>c<\/em>) Protocollo di chiusura addizionale. (47).<\/p><p>Dichiaro aperta la discussione generale.<\/p><p>Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all\u2019esame dei singoli articoli. Si dia lettura dell\u2019articolo 1.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPiena ed intera esecuzione \u00e8 data ai seguenti Atti internazionali conclusi a Neuch\u00e2tel, tra l\u2019Italia ed altri Stati, l\u20198 febbraio 1947:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) Accordo per la conservazione o la reintegrazione dei diritti di propriet\u00e0 industriale colpiti dalla seconda guerra mondiale;<\/li><li><em>b<\/em>) Protocollo di chiusura;<\/li><li><em>c<\/em>) Protocollo di chiusura addizionale\u00bb.<\/li><\/ol><p>PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Si dia lettura dell\u2019articolo 2.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa presente legge entra in vigore nei modi e nei termini stabiliti dall\u2019articolo 9 dell\u2019Accordo di cui alla lettera <em>a<\/em>) dell\u2019articolo precedente\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Anche questo disegno di legge sar\u00e0 poi votato a scrutinio segreto.<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Ricordo che si deve proseguire la discussione sul secondo comma dell\u2019articolo 50, che dice:<\/p><p>\u00abQuando i poteri pubblici violino le libert\u00e0 fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all\u2019oppressione \u00e8 diritto e dovere del cittadino\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mastino Pietro ha cos\u00ec definitivamente formulato il suo emendamento sostitutivo:<\/p><p>\u00abIl cittadino ha il diritto e il dovere di difendere le libert\u00e0 fondamentali, i diritti garantiti dalla Costituzione e l\u2019ordinamento dello Stato\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mastino ha illustrato ieri sera l\u2019emendamento, ma pu\u00f2 chiarire i suoi concetti ai colleghi che ieri sera erano assenti.<\/p><p>Ha pertanto facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Ieri sera illustrai l\u2019emendamento da me proposto. Non posso quindi oggi che aggiungere poche parole. Dicevo ieri, appunto, che non vi pu\u00f2 essere difficolt\u00e0 a riconoscere, in certi casi, il diritto alla resistenza individuale. Lo stesso Codice \u2013 il codice di Zanardelli \u2013 prevedeva che non fosse punibile chi reagiva al pubblico ufficiale che eccedeva con atti arbitrari il limite delle proprie attribuzioni. Il Codice attualmente in vigore (mi si consenta questo accenno) stabilisce lo stesso concetto; lo stabilisce anzi in termini pi\u00f9 lati, in quanto all\u2019articolo 51 riconosce e fissa un concetto di legittima difesa che non si riferisce soltanto ai diritti della persona o \u2013 in certi casi \u2013 alla difesa della propriet\u00e0, sibbene ai diritti in genere. Dice infatti l\u2019articolo che non \u00e8 punibile chi abbia commesso il fatto per esservi costretto dalla necessit\u00e0 di difendere un diritto proprio o altrui.<\/p><p>Si tratta ora di portare questo concetto, ammesso e codificato, nel campo del diritto costituzionale. Rilevo che sarebbe veramente strano riconoscere il diritto a difendersi dalla violazione di un diritto proprio o di un diritto altrui (ma diritto di indole comune), sarebbe strano \u2013 dicevo \u2013 riconoscere questo diritto di difesa nel diritto comune e negare d\u2019altra parte il diritto e l\u2019obbligo nel cittadino di difendere le libert\u00e0 fondamentali, i diritti garantiti dalla Costituzione e l\u2019ordinamento dello Stato. \u00c8, a mio parere, evidente come la maggiore importanza dei diritti stabiliti a fondamento dello Stato e della vita dei cittadini, imponga che concetti di diritto alla difesa e dell\u2019obbligo della difesa di tali diritti, debbano essere riconosciuti anche nel campo del diritto pubblico.<\/p><p>D\u2019altra parte, vi \u00e8 anche l\u2019articolo 51 del Codice penale, che stabilisce che l\u2019esercizio di un diritto o l\u2019adempimento di un dovere imposto dalla norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorit\u00e0 esclude la punibilit\u00e0.<\/p><p>Mi pare quindi che l\u2019emendamento da me proposto rientri nella sostanza e, starei per dire, rientri nell\u2019ambito dei concetti e delle idee e delle norme riconosciute e fissate nel Codice penale comune. Quindi, non capisco perch\u00e9 la formulazione di quest\u2019emendamento e la sua inclusione nella Carta Statutaria possano sollevare difficolt\u00e0.<\/p><p>Non lo intendo, a meno che si confonda quello che pu\u00f2 essere un diritto del cittadino alla difesa delle libert\u00e0 fondamentali, dei diritti garantiti dalla Costituzione e dell\u2019ordinamento dello Stato con quello che pu\u00f2 essere proposito sedizioso o condannevole di insorgere, non per violazione di norme fondamentali ma col proposito, invece, di sovvertirle. Ma noi capovolgeremmo il contenuto ed il significato del mio emendamento ove, per questa ipotetica paura, non lo includessimo nella Carta costituzionale.<\/p><p>Rilevo come l\u2019articolo 51 del Codice penale, del quale ho dato lettura, stabilisca che l\u2019esercizio di un diritto e lo adempimento di un dovere escludono la punibilit\u00e0, ma ci\u00f2 non di meno nello stesso Codice sono previste sanzioni per l\u2019insurrezione, senza che le disposizioni siano in contrasto fra di loro.<\/p><p>Per queste ragioni, unite a quelle che ho detto ieri e che rappresentano la giustificazione del mio emendamento anche sotto il punto di vista o sotto il profilo giuridico, insisto perch\u00e9 l\u2019emendamento sia posto in votazione e lo raccomando all\u2019Assemblea.<\/p><p>Oltre a questo profilo giuridico vi \u00e8 per\u00f2 una ragione morale, per cui lo Statuto acquister\u00e0 di importanza quando si sar\u00e0 stabilito l\u2019obbligo del cittadino di difendere i diritti fondamentali, non nel suo personale interesse, ma nell\u2019interesse dello Stato e della collettivit\u00e0 tutta.<\/p><p>Non ho altro da aggiungere.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Musolino ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Alle parole:<\/em> del cittadino, <em>sostituire le altre: <\/em>dei cittadini\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MUSOLINO. Il mio emendamento risponde al dubbio espresso ieri sera dall\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>Il singolo cittadino potrebbe commettere l\u2019errore nel valutare una violazione della Costituzione, mentre quando noi diciamo \u00abdei cittadini\u00bb il giudizio collettivo \u00e8 pi\u00f9 certo del giudizio individuale.<\/p><p>Per questo ho presentato l\u2019emendamento che raccomando all\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Nobile ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il comma col seguente:<\/em> Egli ha il diritto di esigere che le libert\u00e0 fondamentali garantite dalla Costituzione siano rispettate dai poteri pubblici\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>NOBILE. Ho poco da dire per illustrare il mio emendamento.<\/p><p>Il testo della Commissione, a mio avviso, \u00e8 assolutamente inaccettabile; quello proposto dall\u2019onorevole Mastino certamente \u00e8 di gran lunga preferibile. In sostanza si tratta di un\u2019affermazione puramente platonica, retorica. Quando si parla di resistenza vien fatto \u2013 \u00e8 cosa naturale \u2013 di pensare che ci si voglia riferire a una resistenza materiale, e quindi armata. Ora, in uno Stato moderno i cittadini non possono resistere a mano armata ai poteri pubblici, se i poteri pubblici sono bene organizzati e vogliono veramente difendere la loro autorit\u00e0. Non ci si difende contro i carri armati e contro le bombe. Affermare, perci\u00f2, nella Costituzione il diritto ed il dovere del cittadino di resistere ai poteri pubblici, e di resistervi a mano armata, come \u00e8 implicito nel testo della Commissione, \u00e8 cosa assurda. Il testo Mastino \u00e8 certamente migliore, e si potrebbe anche accettare; ma a me pare che converrebbe dare la preferenza al comma, cos\u00ec come \u00e8 stato da me proposto. In fondo, mentre nella prima parte dell\u2019articolo 50 si afferma che il cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica e di osservarne la Costituzione, nella seconda parte, secondo il mio testo, si affermerebbe che di fronte a tale dovere egli ha il diritto di esigere che i pubblici poteri rispettino le libert\u00e0 fondamentali garantite dalla Costituzione. In che modo, poi, il cittadino possa esigere questo, \u00e8 meglio lasciar imprecisato, perch\u00e9 certamente nulla si pu\u00f2 dire in proposito. In sostanza, anche nella formulazione data da me l\u2019articolo rimarrebbe puramente retorico e platonico, e sarebbe, perci\u00f2, preferibile che venisse soppresso.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Io vorrei esprimere un parere personale decisamente contrario cos\u00ec all\u2019articolo 50 come all\u2019emendamento proposto dal caro collega onorevole Mastino.<\/p><p>In questa disposizione c\u2019\u00e8 una grossa ingenuit\u00e0 che minaccia di sminuire la seriet\u00e0 che abbiamo cercato di conferire alla Carta costituzionale. Io non credo all\u2019equazione istituita da certa scienza giuridica moderna, e non solo fascista, fra lo Stato ed il diritto. Non voglio riconoscere nello Stato la fonte unica del diritto. Ma sono obbligato a credere all\u2019equazione fra lo Stato e la legge positiva: non si concepisce n\u00e9 lo Stato senza una legge positiva, n\u00e9 una legge positiva senza lo Stato.<\/p><p>Ora, basta questa premessa per vedere la intollerabile antinomia di una disposizione legislativa, e quindi di carattere positivo, che preveda la conseguenza giuridica di una contrapposizione non fra lo Stato ed il diritto naturale, ma fra lo Stato e la legge positiva, cio\u00e8 l\u2019ipotesi di una crisi assoluta della giuridicit\u00e0, e mentre la prevede, come situazione antigiuridica, pretende anche di regolarla giuridicamente. Questa contrapposizione si \u00e8 verificata tante volte e si pu\u00f2, purtroppo, verificare anche nell\u2019avvenire. Nessuno \u00e8 in grado di escluderlo. Ma allora si apre una fase metagiuridica, una fase potenzialmente rivoluzionaria nella quale, non la legge ma altri valori ed altri elementi in contrasto fra loro, come la forza o la moralit\u00e0 o la fortuna determinano in definitiva la condotta degli uomini ed il corso della storia.<\/p><p>La pretesa di disciplinare legalmente l\u2019insurrezione, come si vorrebbe, \u00e8 infantile. La rivolta contro i pubblici poteri \u00e8 giudicata, giustificata o condannata volta a volta dal successo o dall\u2019insuccesso.<\/p><p>Nella filosofia del diritto, nella filosofia morale e perfino nella teologia \u2013 mi pare di ricordare un passo di San Tommaso, si \u00e8 giustificato il tirannicidio. Ed io vorrei apportare un ramoscello di mirto a quella grande fronda che il poeta greco offriva ai tirannicidi Armodio e Aristogitone: \u00ab<em>Carissimi Armodio e Aristogitone, vi doner\u00f2 una spada cinta di mirto&#8230;<\/em>\u00bb.<\/p><p>Ma, o signori, nessuno ha mai pensato di dover scrivere nelle leggi positive il diritto al tirannicidio.<\/p><p><em>Una voce a sinistra.<\/em> Questo non \u00e8 scritto negli emendamenti.<\/p><p>ROSSI PAOLO. \u00c8 scritto; perch\u00e9 quando si proclama il diritto e il dovere di insorgere contro gli atti contrari alla Costituzione naturalmente si applica il principio generale della proporzione: secondo il progetto, contro un atto che limiti la libert\u00e0 di stampa si potr\u00e0 protestare in un certo ambito, contro un atto che violi il diritto di esistenza dei cittadini si potr\u00e0, e dovr\u00e0, protestare ricorrendo alle armi ed anche massacrando i capi di un governo liberticida. (<em>Interruzione del deputato Mastino Pietro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vogliamo ragionare per un momento in termini concreti? Dal Governo, dal Presidente della Repubblica, sono violate le libert\u00e0 fondamentali. I cittadini insorgono e fanno molto bene. Il successo corona il loro movimento ed essi rovesciano il Governo dittatoriale per crearne un altro sostanzialmente legittimo. Credete che abbiano bisogno dell\u2019emendamento Mastino per non andare in galera, quando proprio essi saranno ministri e quando il Presidente della Repubblica sar\u00e0 tratto dal loro numero?<\/p><p>Accade sciaguratamente il contrario: la libert\u00e0 \u00e8 conculcata, e l\u2019insurrezione soffocata nel sangue. Coloro che generosamente sono insorti contro la tirannia sono tradotti davanti alle Corti marziali. Credete che basti l\u2019emendamento Mastino per salvarli dalla fucilazione?<\/p><p>Onorevole Mastino, queste sono cose che trascendono il diritto e la legge. Non si pu\u00f2 trattenere il Tevere con una rete; non si pu\u00f2 contenere la storia nei limiti di un emendamento.<\/p><p>E dico una parola anche sulla formulazione: \u00abdovere della difesa\u00bb. Qui \u00e8 la mia mentalit\u00e0 di avvocato che mi fa ribellare. Supponiamo che io veda i miei diritti limitati. Cosa devo fare? Non \u00e8 che abbia il diritto di insorgere: devo insorgere. E chi mi d\u00e0 i mezzi? E poi sarebbe bello che io fossi oppresso nei miei diritti con la violazione delle norme costituzionali mediante un arresto arbitrario ed in un secondo momento anche processato per non aver difeso i miei diritti conculcati. Mi si potrebbe dire dal pubblico ministero: \u00abl\u2019ho fatto per saggiare la tua sensibilit\u00e0 costituzionale; ho visto che non hai protestato, vieni nuovamente in prigione\u00bb.<\/p><p>GULLO FAUSTO. \u00c8 simpaticamente assurdo.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Non sono assurdo. Allora anche l\u2019onorevole Musolino lo sarebbe; e non lo \u00e8 affatto. Dice anzi una cosa ragionevolissima, quando osserva che il singolo cittadino pu\u00f2 non essere giudice competente della costituzionalit\u00e0 o meno di una disposizione. Diventa assurdo quando propone di trasferire l\u2019emendamento al plurale, sostituendo <em>cittadini<\/em> a <em>cittadino<\/em>.<\/p><p>Ma, onorevole Musolino, crede davvero che due o tre cittadini siano <em>buoni e sicuri <\/em>giudici in materia costituzionale solo perch\u00e9 <em>tres faciunt collegium<\/em>?<\/p><p>Non inseriamo disposizioni ingenue; salviamo la seriet\u00e0 del nostro testo statutario. O rimarremo nella intrinseca legalit\u00e0 costituzionale, e la Corte delle garanzie funzioner\u00e0 contro errori ed abusi, oppure la Costituzione, da un lato o dall\u2019altro, sar\u00e0 fatta a brani con la violenza; e purtroppo allora la parola della legge non sar\u00e0 pi\u00f9 efficace! (<em>Applausi \u2013 Congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Nobili Tito Oro ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00ab\u00c8 legittima la resistenza dei singoli cittadini e delle collettivit\u00e0 alla violazione, per parte dei pubblici poteri, dei princip\u00ee di giustizia e di libert\u00e0 e dei diritti garantiti dalla Costituzione\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Sono spiacente, onorevoli colleghi, di trovarmi in cos\u00ec profondo disaccordo con l\u2019onorevole Rossi. La legittimazione della resistenza opposta alla violazione dei diritti garantiti dalle Costituzioni non \u00e8 una novit\u00e0 creata dalla ingegnosit\u00e0 capricciosa della Commissione e sostenuta dalle correnti estremista dell\u2019Assemblea per spirito fazioso o magari soltanto demagogico. Che a sostenere, nel momento in cui si trova investita dalle correnti antiliberali o pseudo liberali, la disposizione del secondo comma dell\u2019articolo 50, non si ritrovino oggi nemmeno coloro che ne furono gli autori e che la patrocinarono e la fecero approvare in sede di Commissione, pu\u00f2 essere prova delle considerazioni di opportunit\u00e0 e di convenienza che orientano mutevolmente, in relazione ai mutevoli momenti della vita politica le altre parti dell\u2019Assemblea; ma non \u00e8 certamente prova della insostenibilit\u00e0 giuridica del principio che la disposizione afferma.<\/p><p>Il Romagnosi nella <em>Scienza delle Costituzioni<\/em> e il Carrara nella <em>Parte speciale del suo Programma<\/em>, sostengono gi\u00e0, col dominante pensiero dei filosofi del diritto e dei giuspubblicisti di ogni paese, che, se la volont\u00e0 statale deve presumersi sempre giusta, \u00e8 altrettanto vero che essa non \u00e8 se non un\u2019idea, che di volta in volta va tradotta in fatto da organi che possono sostituire ad essa la propria volont\u00e0 individuale, defettibile come quella di ogni uomo.<\/p><p>La questione consiste dunque nel risolvere se anche di fronte ad essi il cittadino che vede violati i propri diritti debba piegarsi in omaggio alla qualit\u00e0 pubblica di chi li viola o se possa difenderli e difendersi: se cio\u00e8, opponendosi all\u2019attivit\u00e0 in eccesso del pubblico potere, il cittadino perpetri un delitto o se non piuttosto eserciti un diritto, detto di resistenza.<\/p><p>Il diritto di resistenza all\u2019arbitrio fu rigorosamente consacrato nel diritto pubblico inglese fin da quando l\u2019Inghilterra, dopo la memorabile sua rivoluzione, conquist\u00f2 le libert\u00e0 politiche (Loch, Algermon, Sydney, Milton ecc.). E la costante tradizione inglese osserv\u00f2 il principio della limitata obbedienza, della quale era corollario il diritto di resistenza, anche collettiva, all\u2019arbitrio degli organi del potere.<\/p><p>Anche nel Belgio le discussioni avvenute nel 1830, per la nuova Costituzione, assodarono in modo non dubbio il diritto dei cittadini di rifiutare obbedienza e, occorrendo, di opporre la forza ai provvedimenti illegali dell\u2019Autorit\u00e0 e a qualunque atto illegalmente esercitato. E in Francia prevalse fin dal 1826, malgrado le incertezze determinate dal Codice penale del 1810, la tesi propugnata con grande vigore da Dupin nel celebre processo Isambert, tesi cui fecero adesione tutti i luminari del foro francese, e per la quale \u00absi deve obbedire senza riserva a tutto ci\u00f2 che \u00e8 legale, e si deve resistere senza preoccupazione a tutto ci\u00f2 che \u00e8 arbitrario\u00bb. Da allora parecchi codici penali hanno consacrata questa massima, quale pi\u00f9 quale meno esplicitamente. L\u2019ora tarda, la mia discrezione e la chiara esposizione che ne ha fatta il collega onorevole Mastino mi vietano di soffermarmi ancora sul richiamo alla legislazione nostra al riguardo, dal Codice Zanardelli a quello Rocco, dall\u2019articolo 199 di quello agli articoli 51 e 52 e 336-343 di questo, all\u2019articolo 4 del decreto legislativo Tupini 4 settembre 1944, n. 184, portante modificazioni al Codice penale, dove viene richiamato il principio solennemente consacrato nel Codice Zanardelli, pel quale non si applicano le disposizioni degli articoli 336-343 del Codice penale \u00abquando il pubblico ufficiale o l\u2019incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni\u00bb.<\/p><p>Dati questi precedenti appaiono davvero strane le preoccupazioni che hanno fatto vedere nel secondo comma dell\u2019articolo 50 qualche cosa di nuovo e di pauroso e che hanno portato l\u2019onorevole Rossi a parlare d\u2019ingenuit\u00e0 di una pretesa nostra di far legittimare preventivamente la rivoluzione, forse \u2013 secondo il suo concetto della nostra ingenuit\u00e0 \u2013 proprio la rivoluzione sociale; strane soprattutto in quanto provengono da un collega di alto intelletto e di elevata coltura giuridica, che ha attivamente partecipato alla elaborazione della Costituzione in tutti i suoi elementi, a cominciare dalla riconsacrazione di tutte le rivendicate libert\u00e0 e di tutti i diritti politici. Ma non \u00e8 evidente che codeste libert\u00e0 e codesti diritti resterebbero \u00abnomi vani senza soggetto\u00bb, qualora non si appoggiassero a una azione protettiva, a quella azione che accompagna ogni diritto e senza la quale il diritto non si concepisce? Il comma che stranamente spaventa non \u00e8 se non il corollario, logico prima che giuridico, di tutti i diritti di libert\u00e0 e di tutti i diritti politici garantiti dalla Costituzione. In che consisterebbe tale garanzia, se i singoli cittadini e le collettivit\u00e0 dovessero considerarsi obbligati alla obbedienza passiva anche di fronte ad atti e ad ordini della pubblica Amministrazione che manomettessero quei princip\u00ee e quei diritti?<\/p><p>La resistenza non \u00e8 un\u2019aggressione e tanto meno una rivoluzione; essa \u00e8 una difesa. Perch\u00e9 astenersi dall\u2019insegnare al popolo che questa difesa, in situazioni eccezionali, sarebbe non soltanto legittima ma doverosa?<\/p><p>Io sono convinto che esso, se fosse stato posto a tempo avanti a questo insegnamento, se lo avesse inteso e assorbito, avrebbe saputo impedire, pur senza fare la rivoluzione, i primi successi del fascismo.<\/p><p>La resistenza \u00e8 un fatto episodico, non pu\u00f2 confondersi n\u00e9 con una rivoluzione n\u00e9 con una insurrezione; per lo pi\u00f9 \u00e8 anzi un episodio locale, del quale l\u2019importanza non pu\u00f2 tuttavia essere disconosciuta per la ripercussione inevitabile che \u00e8 destinata ad avere sui pubblici poteri; i quali dal vigile senso di difesa dei propri diritti da parte del popolo, dovranno trarre la persuasione che la sedizione dei poteri contro la legge non sar\u00e0 pi\u00f9 tollerata e che male si attenerebbe da chicchessia ai diritti che il popolo ha rivendicati coi sacrifici e col sangue.<\/p><p>\u00c8 da concludere che gli avversari non rilevano nemmeno il fatto che l\u2019enunciazione di un principio, ormai cos\u00ec universalmente riconosciuto, nella Costituzione che stiamo elaborando, oltre che conferire ad essa pregio di completezza, costituirebbe insegnamento e monito pel popolo, pei governanti, per tutti i rivestiti di pubbliche funzioni; eserciterebbe azione educativa per tutti, contribuirebbe alla formazione della coscienza dei diritti e dei doveri in tutti i cittadini e presso i pubblici poteri, e finirebbe per spiegare una efficace azione di prevenzione generale di eccessi e di abusi da una parte e dall\u2019altra.<\/p><p>Le libert\u00e0 sistematicamente governate dalla polizia costituiscono un\u2019offesa permanente alla dignit\u00e0 del popolo; affidiamole al buon senso del popolo, alla sua responsabilit\u00e0, ed esso se ne costituir\u00e0 geloso custode senza incorrere n\u00e9 in eccessi n\u00e9 in abusi: non umiliamoci di fronte al fascismo, che coll\u2019articolo 52 del Codice Rocco riconobbe la non punibilit\u00e0 del fatto commesso per la difesa di un diritto proprio o di altri. Di questi criteri e di questi convincimenti si fa eco, onorevoli colleghi, l\u2019emendamento del quale l\u2019onorevole Presidente ha dato lettura nella formula da me proposta: \u00ab\u00c8 legittima la resistenza dei singoli cittadini e delle collettivit\u00e0 alla violazione, da parte dei pubblici poteri, dei princip\u00ee di libert\u00e0 e di giustizia e dei diritti garantiti dalla Costituzione\u00bb. Io ho consacrato il principio che, ormai acquisito al diritto pubblico e a quello penale in specie, si trova sintetizzato nell\u2019articolo 4 del gi\u00e0 richiamato decreto legislativo luogotenenziale Tupini del 4 settembre 1944, n. 184. Non ho fatto che estenderlo esplicitamente a un corollario che gi\u00e0 automaticamente operava perch\u00e9 implicito, dichiarando legittima la resistenza delle collettivit\u00e0 al pari di quella dei singoli cittadini, essendo logico che, quando la violazione non leda soltanto i diritti dei singoli, siano le collettivit\u00e0 danneggiate abilitate a difenderli e a resistere alla loro violazione.<\/p><p>C\u2019\u00e8 qualcuno che possa supporre che l\u2019onorevole Tupini abbia voluto assumere, col ripristino di una norma positiva che risale al lontano 1889, un atteggiamento barricadiero?<\/p><p>Si pensi, a questo riguardo, quanto efficace sar\u00e0 per risultare l\u2019avvertimento dato in sede di Costituzione ai pubblici poteri che, in caso di debordamene, di transvalicazioni, di soprusi, essi potrebbero trovarsi di fronte alla resistenza gi\u00e0 legittimata non soltanto passiva o difensiva ma anche repressiva delle moltitudini esasperate; e si avr\u00e0 una esatta nozione della funzione di contenzione e di inibizione che la norma potr\u00e0 esercitare. Restava l\u2019ultima questione: questa resistenza, che \u00e8 indiscutibilmente un diritto, \u00e8 anche un dovere?<\/p><p>Dal punto di vista sociale non pu\u00f2 esser dubbio che correggere e respingere l\u2019abuso e il sopruso dei pubblici poteri, difendere un diritto di libert\u00e0 o un diritto politico, sia anche un dovere. Ma non volendo illudermi sulle disposizioni dell\u2019Assemblea e non volendo spendere opera inutile, ho fatto una volta tanto un compromesso con me stesso, rinunziando all\u2019affermazione del dovere: quello che preme \u00e8 che non si pregiudichi e non si renda impossibile l\u2019affermazione del diritto, e a questa mi sono fermato con un senso di misura che, voglio augurarmi, sar\u00e0 apprezzato.<\/p><p>Non ho avuta la possibilit\u00e0 di conoscere l\u2019emendamento Mastino; mi pare di aver capito che esso prevede la punizione, quando si sia spiegata resistenza, senza che esistessero i presupposti atti a legittimarla, cio\u00e8 l\u2019abuso da parte dei pubblici poteri.<\/p><p>Mi pare che questa aggiunta, per quanto sostanzialmente giusta, sia superflua: quando si \u00e8 affermato che \u00e8 legittima la resistenza alla violazione dei princip\u00ee di libert\u00e0 e di giustizia e dei diritti garantiti dalla Costituzione, s\u2019intende che la legittimazione della resistenza trova la condizione limite nella perpetrazione da parte dei pubblici poteri di un eccesso, di un abuso, di un sopruso.<\/p><p>Ma, se nell\u2019atto al quale siasi opposta resistenza non si ravvisino tali caratteristiche, \u00e8 di evidenza assiomatica e non ha bisogno di essere proclamato in sede di Costituzione, perch\u00e9 discende dalla esegesi della norma gi\u00e0 discussa, che, non essendo suscettibile di legittimazione la resistenza opposta fuor dei casi che la legittimazione consentono, essa debba essere punita a norma della legge penale.<\/p><p>L\u2019aggiunta di questo concetto \u00e8 dunque, come dicevo, superflua: affermata la legittimit\u00e0 di una ipotesi, viene ad essere automaticamente affermata la illegittimit\u00e0 della ipotesi contraria.<\/p><p>Con questa precisazione io voglio concludere che mi premeva di raccomandare l\u2019affermazione di un principio; ho proposta una formula che mi pare la pi\u00f9 suscettibile di un allargamento dei consensi; se mi fossi ingannato, dichiaro di esser pronto sia ad associare il mio emendamento a quello Mastino, sia a votare il testo della Commissione. L\u2019essenziale \u00e8 che le proclamazioni dei princip\u00ee di libert\u00e0 e di giustizia e dei diritti politici non restino una lustra beffarda e che nella Costituzione si stabilisca almeno la pi\u00f9 elementare delle sanzioni per il caso che i pubblici poteri abbiano a manometterli e a farne scempio. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Candela ha proposto di sopprimere il secondo comma.<\/p><p>Prego l\u2019onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione sui nuovi emendamenti.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Come ho dichiarato ieri, i commissari sono divisi d\u2019opinione. Il testo primitivo rimane soltanto pel criterio formale dell\u2019ordine di votazione. Ogni commissario, poi, voter\u00e0 come crede.<\/p><p>BETTIOL. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BETTIOL. A nome mio e di un gruppo di amici dichiaro che, pur riconoscendo che da un punto di vista speculativo, filosofico e morale, ed anche da un punto di vista storico, l\u2019affermazione di cui al capoverso dell\u2019articolo 50 \u00e8 fondata, sul piano concreto e sul piano della opportunit\u00e0, nell\u2019ambito del diritto positivo questa disposizione rappresenta in concreto una disposizione inutile, perch\u00e9 cerca di sancire i rapporti fra diritto positivo da un lato e rivoluzione dall\u2019altro, rapporti che non si possono mai risolvere in termini di diritto positivo.<\/p><p>Per questi motivi dichiaro che voter\u00f2 a favore della soppressione del capoverso.<\/p><p>Presidenza del Presidente TERRACINI<\/p><p>GULLO FAUSTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Noi siamo per il mantenimento dell\u2019articolo 50 nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>L\u2019onorevole Paolo Rossi, che porta in ogni discussione di casi pratici tanto sussidio di risorse teoriche, \u00e8 caduto, secondo me, nell\u2019errore di chiudere il suo ragionamento fra due estremi: un popolo che supinamente si genuflette alla tirannia, ed un popolo che senz\u2019altro passa alla rivoluzione. Evidentemente vi \u00e8 un lungo cammino tra questi due estremi, ed egli passava dall\u2019uno all\u2019altro senza fermarsi nelle fasi intermedie. Vi \u00e8 la maniera di resistere all\u2019atto arbitrario del potere, anche senza arrivare allo scoppio rivoluzionario. Quel che egli diceva circa la equazione: Stato \u2013 legge positiva, \u00e8 vero; ma egli non si avvedeva che col suo ragionamento stabiliva una diversa e strana equazione: Stato \u2013 potere esecutivo, che non \u00e8 la stessa cosa. Noi possiamo avere una legge, ossia uno dei termini dell\u2019equazione che egli stabiliva (Stato \u2013 legge positiva), ma possiamo avere un organo esecutivo che non applichi o che applichi arbitrariamente la legge, ossia si ponga esso in stridente contrasto con lo Staio e con la legge.<\/p><p>UBERTI. Ed il potere legislativo?<\/p><p>GULLO FAUSTO. Vorrei richiamarmi anche ad un motivo non teorico, ma sostanzialmente e squisitamente pratico, che mi \u00e8 suggerito dal ricordo del codice zanardelliano, il quale conteneva il famoso articolo 199 con cui affermava un alto principio di libert\u00e0. L\u2019articolo 199, infatti abilitava il cittadino a resistere all\u2019atto arbitrario del pubblico funzionario: questa disposizione non fu riprodotta nel codice fascista; il fascismo, anzi, giustific\u00f2 la cancellazione di questa norma, affermando di non riconoscere al cittadino il diritto di ribellarsi all\u2019arbitrio del pubblico potere. In realt\u00e0, il principio \u00e8 cos\u00ec radicato in noi che, nonostante il silenzio della legge, anche sotto il fascismo si trov\u00f2 il modo di attuarlo, facendo ricorso ad altre norme.<\/p><p>A me pare che nella nuova Costituzione noi dobbiamo affermare il diritto del cittadino di ribellarsi all\u2019arbitrio e alla tirannia. Noi non legalizziamo, cos\u00ec, la rivoluzione, perch\u00e9, onorevole Rossi, se noi muoviamo da questa premessa, si deve andare anche pi\u00f9 in l\u00e0 del suo ragionamento. Ma quale Costituzione ha fermato mai un popolo dal conquistare i suoi diritti o un tiranno dal calpestare i diritti stessi? Nessuna Costituzione \u00e8 riuscita a ci\u00f2. Quindi, se noi partiamo da questa premessa, noi dobbiamo dire che non questo solo articolo, ma anche tutti gli altri in cui si consacrano i diritti dell\u2019uomo e del cittadino sono anche essi inutili, perch\u00e9 lei, amico Rossi, pu\u00f2 benissimo immaginare un tiranno che nonostante tutte le Costituzioni di questo mondo vada avanti nel suo cammino, cos\u00ec come pu\u00f2 immaginare un popolo che riconquisti i suoi diritti nonostante le leggi liberticide che possono esserci in un determinato momento storico.<\/p><p>Se noi partiamo da questa premessa, c\u2019\u00e8 da andare senz\u2019altro all\u2019anarchia. Non dico che questa non sia una nobile idealit\u00e0; ma in questo momento noi non ci muoviamo su questo piano; in questo momento noi cerchiamo di dare forma giuridica a princip\u00ee che dureranno fino a che dureranno. Niente di eterno, siamo d\u2019accordo, ma non \u00e8 questa la premessa da cui bisogna partire dal momento in cui si giustifica, e si deve giustificare, lo articolo 50 della Costituzione, il quale afferma, ripeto, questo diritto del cittadino a ribellarsi all\u2019atto arbitrario dell\u2019autorit\u00e0. Io non mi soffermo nemmeno sul valore di prevenzione che ha questa norma, ed a cui ha fatto opportuno richiamo l\u2019onorevole Nobili Tito Oro. \u00c8 un monito che si d\u00e0 all\u2019autorit\u00e0: se essa decampa dai limiti legittimi, avr\u00e0 di fronte il cittadino col suo diritto di ribellarsi.<\/p><p>Non \u00e8 detto che quest\u2019atto del cittadino debba assumere la forma estrema dell\u2019atto rivoluzionario. Ci sono tante maniere di ribellarsi. Affermare questo principio non significa altro che dare concreta attuazione a quegli altri diritti che noi abbiamo affermato nella parte generale della Costituzione, i diritti del cittadino, i diritti dell\u2019uomo. Se questi diritti sono violati o offesi dall\u2019autorit\u00e0 costituita, i cittadini offesi, e come collettivit\u00e0 e come singoli, hanno il diritto di ribellarsi. Non solo, ma giustamente l\u2019onorevole Mastino diceva anche che viene meglio giuridicamente giustificata la norma del Codice penale se noi affermiamo questo principio nella Costituzione.<\/p><p>Per questo, anche a nome del mio Gruppo, dichiaro che noi voteremo per il mantenimento dell\u2019articolo 50. (<em>Applausi a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Mi pare che in questa discussione si sia manifestata una certa confusione di idee in ordine al significato da dare alla disposizione in esame, in quanto da una parte si \u00e8 interpretata questa nel senso di comprendere in essa la resistenza contro atti particolari dell\u2019autorit\u00e0 esecutiva ed in questo senso si \u00e8 espresso or ora l\u2019onorevole Gullo. Ma a me sembra che, intesa in questo senso la portata dell\u2019articolo, non ci sia bisogno di effettuarne il riconoscimento nella Costituzione.<\/p><p>I precedenti gi\u00e0 ricordati dall\u2019onorevole Gullo hanno dimostrato come in passato sia stato possibile al diritto positivo sancire in determinati casi la legittimit\u00e0 del diritto di resistenza del cittadino contro gli atti dell\u2019Autorit\u00e0. Naturalmente l\u2019ammissione di siffatto principio non pu\u00f2 non essere coordinata con tutti gli altri princip\u00ee, che regolano l\u2019ordinamento dello Stato e anzitutto con quello della esecutoriet\u00e0 degli atti della pubblica autorit\u00e0, principio al quale nessuno Stato potrebbe mai rinunciare.<\/p><p>Nell\u2019ambito delle esigenze accennate \u00e8 possibile alla legge ammettere in singoli casi il diritto di resistenza individuale; sicch\u00e9 una statuizione costituzionale in questo senso non ha ragion d\u2019essere. Ma vi \u00e8 un altro significato, con cui pu\u00f2 intendersi il diritto di resistenza, ed \u00e8 quello con cui \u00e8 stato inteso dal progetto, che parla di resistenza contro l\u2019oppressione. Con questo articolo si vuole individuare un caso particolare: quello, cio\u00e8, in cui i supremi poteri dello Stato opprimono la libert\u00e0, quando cio\u00e8 siano eliminate, o non funzionino tutte le garanzie di carattere giuridico costituzionale. Noi abbiamo creato un insieme di garanzie atte a preservare dalla violazione dei diritti anche di fronte ai supremi organi dello Stato.<\/p><p>Ora quando si verifichi l\u2019ipotesi che tutte queste garanzie siano esaurite e quando la stessa Corte costituzionale abbia convalidato con la sua sentenza l\u2019atto arbitrario della pubblica autorit\u00e0, in questo caso il cittadino \u2013 secondo il significato della disposizione proposta \u2013 non deve acquietarsi alla violazione dei diritti supremi, garantiti dalla Costituzione come inviolabili, ma deve ribellarsi. Intesa in questo senso la disposizione, ci si deve chiedere: \u00e8 opportuno che essa sia inserita nella Costituzione? Circa la sostanziale esattezza e, vorrei dire, la santit\u00e0 di questo principio, nessuno potrebbe sollevare delle obiezioni, e tanto meno noi cattolici, poich\u00e9 \u00e8 tradizionale nel pensiero cattolico l\u2019ammissione del diritto naturale alla ribellione contro il tiranno. Ci sono scrittori cattolici che riconoscono la legittimit\u00e0 perfino della soppressione del tiranno. Quindi non \u00e8 al principio che noi ci opponiamo, ma alla inserzione nella Costituzione di esso, e ci\u00f2 perch\u00e9 a nostro avviso il principio stesso riveste carattere metagiuridico, e mancano, nel congegno costituzionale, i mezzi e le possibilit\u00e0 di accertare quando il cittadino eserciti una legittima ribellione al diritto e quando invece questa sia da ritenere illegittima.<\/p><p>Siamo condotti con questa disposizione sul terreno del fatto, e pertanto su un campo estraneo alla regolamentazione giuridica.<\/p><p>Si \u00e8 detto che questo articolo potrebbe avere un valore educativo, e questo \u00e8 vero. Ma bisogna allora stabilire se la Costituzione debba essere un testo di legge positiva, oppure un trattato pedagogico.<\/p><p>In riferimento al carattere di testo legislativo che a nostro avviso la Costituzione deve rivestire, io ed i miei colleghi di Gruppo riteniamo che non sia opportuno sancire un tale principio nella Costituzione, ed \u00e8 per questi motivi e con questo significato che dichiariamo di votare per la soppressione dell\u2019articolo 50. (<em>Applausi al centro e a destra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori di emendamenti se vi insistono.<\/p><p>Onorevole Mastino Pietro, mantiene il suo emendamento sostitutivo?<\/p><p>MASTINO PIETRO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. E lei, onorevole Musolino?<\/p><p>MUSOLINO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Nobile?<\/p><p>NOBILE. Lo ritiro per associarmi a quello dell\u2019onorevole Mastino.<\/p><p>PRESIDENTE. E lei, onorevole Nobili Tito Oro?<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Lo ritiro e mi associo a quello dell\u2019onorevole Mastino.<\/p><p>PRESIDENTE. Voteremo dapprima la soppressione del comma per dare ai colleghi che la respingessero la possibilit\u00e0 di pronunziarsi su una delle due formulazioni presentate.<\/p><p>Ricordo che le proposte di soppressione sono state fatte dagli onorevoli Colitto, Bozzi, Bosco Lucarelli, Rodi, Caroleo, Della Seta, Azzi, Terranova e Candela.<\/p><p>Pongo in votazione la soppressione del secondo comma dell\u2019articolo 50:<\/p><p>\u00abIl cittadino ha il diritto e il dovere di difendere, contro ogni violazione, le libert\u00e0 fondamentali, i diritti garantiti dalla Costituzione e l\u2019ordinamento dello Stato\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Onorevoli colleghi, \u00e8 rimasto ancora da esaminare l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 94, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abI magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete\u00bb.<\/p><p>Ricordo che l\u2019onorevole Clerici ha gi\u00e0 svolto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa legge potr\u00e0 stabilire limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati; per i militari in servizio attivo; per i funzionari e gli agenti di polizia; per i rappresentanti consolari e diplomatici all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>Prego l\u2019onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Poich\u00e9 i membri della Commissione sono divisi in questa materia, la Commissione, come tale, non pu\u00f2 esprimere un parere. Una corrente nella Commissione sostiene che debba essere ammessa un\u2019esclusione, sostenuta anche dalle associazioni dei magistrati, come necessaria ad assicurare la indipendenza e l\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019ordine giudiziario e di alcune categorie di funzionari che presentano caratteristiche speciali. Un\u2019altra corrente osserva che la determinazione delle categorie, che si fa in questo articolo, non \u00e8 a contorni netti (ad esempio i prefetti potranno iscriversi ai partiti), e che non si eviter\u00e0 che coloro che non possono essere formalmente iscritti in un partito prendano egualmente parte alla sua vita ed alla sua azione.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Io non mi occupo di questo articolo, in quanto concerne i magistrati e i diplomatici: non ho alcuna opinione al riguardo e non posso quindi pronunciarmi. Credo per\u00f2 di poter esprimere il mio avviso per quanto riguarda la carriera di militare e di agente di polizia. La mia opinione \u00e8 questa: sia ai cittadini in generale, come ai partiti politici (tranne quello che, trovandosi al potere, intenda mantenervisi indefinitamente, anche contro la volont\u00e0 popolare) non pu\u00f2 convenire che militari di professione \u2013 vale a dire: ufficiali e sottufficiali di carriera e ufficiali e agenti di polizia \u2013 siano iscritti ad un partito politico, e quindi siano tenuti ad una disciplina di partito. Questa \u00e8 cosa, ripeto, che ai cittadini in genere non pu\u00f2 convenire, e non pu\u00f2 convenire nemmeno ai partiti che non si trovino al potere.<\/p><p>Per conseguenza sono del parere che l\u2019emendamento Clerici sia mantenuto, almeno per quanto riguarda i militari di carriera e gli agenti di polizia.<\/p><p><em>Una voce.<\/em> L\u2019esercito, insomma!<\/p><p>NOBILE. S\u00ec, ad ogni modo sia mantenuto per l\u2019esercito.<\/p><p>\u00c8 vero che non \u00e8 escluso che ci si possa iscrivere in modo, dir\u00f2 cos\u00ec, clandestino; ma, naturalmente, esponendosi alle conseguenze legali che ne derivano.<\/p><p>Ripeto che non conviene a nessuno che i quadri delle Forze armate si mescolino alla politica. Esse devono servire a presidiare lo Stato, e pertanto debbono essere mantenute fuori e al di sopra dei partiti politici.<\/p><p>Questa \u00e8 la mia opinione.<\/p><p>TONELLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TONELLO. Onorevoli colleghi, io dichiaro subito che sono fautore della piena libert\u00e0 di tutti i cittadini, di tutte le categorie, di appartenere a qualsiasi fede e a qualsiasi partito, e di militare per questa o quella fede, questo o quel partito, e di farne propaganda. Perch\u00e9, se noi facciamo delle distinzioni fra categorie e categorie di cittadini, non so dove si vada a finire.<\/p><p>Per esempio, voi, colleghi democratici cristiani, vorreste voi votare una legge che, in fondo in fondo, proibisca ad un sacerdote che ha cura d\u2019anime, e che come tale compie una pubblica funzione riconosciuta dallo Stato, di appartenere al vostro partito? (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em> \u00c8 perfettamente libero un sacerdote di militare nelle vostre file e di fare propaganda a favore del vostro partito. Ed \u00e8 naturale che sia cos\u00ec, onorevoli colleghi. (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> I sacerdoti, per diritto canonico, non possono appartenere a partiti politici.<\/p><p>TONELLO. Io sono vissuto tanti anni al servizio dello Stato, e prima dei Comuni, ed ho sempre professato le mie idee. Nell\u2019esercizio della mia professione non ho mai avuto appunti, nemmeno dagli avversari pi\u00f9 decisi, perch\u00e9 la mia coscienza di uomo mi suggeriva e mi imponeva che, quando compivo quella data funzione pubblica, dovessi essere al di sopra di quelle che erano le mie particolari convinzioni religiose e politiche. E cos\u00ec \u00e8 per gli altri funzionari. Ma lasciate alla discrezione degli uomini, che hanno un incarico e hanno una missione nello Stato, di regolarsi secondo la propria coscienza. E poi, quand\u2019anche voi faceste questa proibizione, a che cosa essa gioverebbe? A niente.<\/p><p>Credete voi che quelli che fanno parte della massoneria \u2013 e ce ne sono tanti qui dentro, anche in mezzo a voi&#8230; (<em>Ilarit\u00e0 \u2013 Commenti al centro<\/em>)<em> \u2013 <\/em>credete voi che, se ci fosse questa proibizione di appartenere alla massoneria, non ci sarebbero poi i gesuiti cattivi, che fingono di non essere iscritti e lo sono lo stesso? (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>E cos\u00ec, egregi colleghi, lasciamo la libert\u00e0 all\u2019individuo; e soprattutto non facciamo eccezioni per quelli della pubblica sicurezza, per la polizia. Amico Nobile, io mi augurerei che, quando v\u2019\u00e8 il popolo in piazza che protesta per la fame e per la miseria, invece di avere dei poliziotti apolitici che sparano, vi fossero dei compagni. (<em>Commenti a destra e al centro<\/em>)<em>.<\/em> Quello che importa, onorevoli colleghi, \u00e8 che i cittadini abbiano la coscienza di difendere la loro dignit\u00e0 personale; ma non obbligate nessuno a firmare dei giuramenti che poi di fatto non si possono mantenere!<\/p><p>\u00c8 perci\u00f2 io vi domando che non imponiate queste violazioni di coscienza. Si pu\u00f2 militare nei partiti anche pi\u00f9 rivoluzionari ed essere cittadini nel pi\u00f9 vero e nobile senso della parola! (<em>Applausi a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CIFALDI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIFALDI. Se fosse possibile, chiederei addirittura che tutti i magistrati dovessero essere iscritti nei partiti, i quali sono in vita in un Paese come l\u2019Italia; perch\u00e9, onorevoli colleghi, il mio punto di vista \u00e8 questo: in punto di fatto, \u00e8 indiscutibile e credo che non possa essere negato che ciascun magistrato abbia e debba avere le sue idee politiche. \u00c8 impossibile che il magistrato, il quale ha quotidiani contatti con tutte le esigenze e le vicende umane, non abbia dei concetti decisi e non abbia una tendenza politica.<\/p><p>Ora, qual \u00e8, onorevoli colleghi, la preoccupazione? Che il magistrato, essendo palesemente iscritto ad un partito, possa vedere vincolata la sua libert\u00e0 di coscienza da obblighi di partito.<\/p><p>Questa pu\u00f2 essere una preoccupazione, ma, onorevoli colleghi, guardiamo il lato inverso; esaminiamo cio\u00e8 se non sia preoccupante impedire ufficialmente che un magistrato possa liberamente partecipare ad un partito e propagandare le proprie idee e vivere attivamente nei movimenti ideologici, sociali, politici di un Paese, nascondendole cos\u00ec praticamente agli altri. Quando in un processo politico si sa da tutta l\u2019opinione pubblica a quale partito appartengono il magistrato inquirente, i membri del collegio giudicante e il rappresentante dell\u2019accusa, mi sembra che il controllo da parte della pubblica opinione sia pi\u00f9 facile ed evidente, e mi sembra che si possa impedire, con maggiore agevolezza, che colui, il quale rappresenta una tendenza, possa essere schiavo o soggetto a seguire la tendenza stessa nell\u2019emettere la sua decisione. Si pu\u00f2 da parte di un magistrato non appartenere ufficialmente ad un partito, ma tuttavia essere da tutti conosciuto appartenere egli ad una tendenza; e allora quella legittima suspicione, a cui da qualche collega \u00e8 stato accennato, pu\u00f2 essere sollevata, poich\u00e9 \u00e8 impossibile pretendere che un magistrato non abbia una idea e non la debba mai manifestare. Insomma, anzich\u00e9 costringere il magistrato a mimetizzare il proprio pensiero, \u00e8 pi\u00f9 vantaggioso che si sappia chiaramente in che campo egli milita. In questo modo, il magistrato verr\u00e0 ad essere, oltre che dalla pubblica opinione, controllato da se stesso, in quanto il magistrato di cui si conoscono le idee politiche o le tendenze non potr\u00e0 giustificare una decisione eventualmente ingiusta che egli possa prendere. Il magistrato sapr\u00e0 in tal caso di dover rendere conto, non solo alla critica del magistrato d\u2019appello, ma anche alla pubblica opinione.<\/p><p>Per questa ragione io penso che non si debba statuire nessun divieto in ordine a questo punto. E ci\u00f2 anche per un riguardo, per un rispetto a questa Magistratura, che noi vogliamo assisa ad un posto di prestigio e di riguardo. Sarebbe veramente strano che oggi noi negassimo ai membri di una classe, che ha il compito pi\u00f9 delicato nella vita civile, di appartenere ad un partito. Si verrebbe cos\u00ec a creare quasi un\u2019oasi avulsa dalla societ\u00e0, e questo sarebbe assurdo. Un consesso politico come il nostro non pu\u00f2 sanzionare \u2013 a meno, a mio avviso, di sanzionare una ingiustizia \u2013 l\u2019ultima parte dell\u2019articolo 94. Ecco perch\u00e9 io voter\u00f2 contro l\u2019inclusione dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 94 nella Costituzione.<\/p><p>CANDELA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CANDELA. Soltanto due parole. Apprezzo quanto ha detto l\u2019onorevole Cifaldi e ci\u00f2 che ha detto va bene per una Repubblica ideale, per la Repubblica di Platone (<em>Approvazioni<\/em>), perch\u00e9 non penso che si possa andare al di l\u00e0 di quello che i magistrati hanno sentito ed espresso in un ordine del giorno votato non dalla maggioranza, ma dalla totalit\u00e0. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em> La totalit\u00e0 della classe ha chiesto e chiede all\u2019Assemblea Costituente che ponga nella Costituzione una norma inibitiva dell\u2019appartenenza ai partiti politici. E la ragione c\u2019\u00e8. C\u2019\u00e8 la ragione, perch\u00e9 noi abbiamo distinto in questa Costituzione fra le varie carriere ed abbiamo posto come elemento fondamentale di ogni principio la giustizia e la garanzia che questa giustizia sia resa, perch\u00e9 \u00e8 la base vera di ogni democrazia.<\/p><p>Ora, se gli amministratori di questa giustizia dovranno essere i partigiani di un\u2019idea che dovranno servire, non vi sar\u00e0 pi\u00f9 garanzia; sono essi liberi nelle loro simpatie politiche ma non dovranno partecipare alla vita dei partiti, perch\u00e9 nel calore della lotta le passioni trascendono e anche le coscienze intemerate e pi\u00f9 nobili sono trasportate dalla passione di parte. E penso che il mio collega, che \u00e8 un valoroso avvocato penalista, tutto questo deve conoscere quanto me e meglio di me. Non dico che i dissensi di un piccolo gruppo trasformino le amicizie dall\u2019oggi al domani, come spesso accade, ma \u00e8 opportuno che magistrati che della vita della societ\u00e0 soffrono e vivono le passioni restino fuori della mischia. \u00c8 bene che questi magistrati siano al di sopra di ogni sospetto e non si asservano alla partitocrazia in atto. Avrei potuto comprendere nei tempi lontani questa partecipazione che pur non vi era, quando con il collegio uninominale non vi era rapporto di subordinazione fra l\u2019uomo politico e la direzione del partito. Oggi gli uomini politici dipendono dai partiti; sono le direzioni del partito che ne indicano i nomi; sono le direzioni del partito che ne stabiliscono la linea di condotta; e le direzioni del partito non possono preoccuparsi della coscienza del giudice, ma si preoccupano della obbedienza dell\u2019appartenente al partito. Tutto questo teoricamente non \u00e8 bello; lo so, caro Cifaldi, ma teoricamente niente \u00e8 necessario, anche la legge e tanto pi\u00f9 i carabinieri potrebbero essere superflui per gl\u2019individui che vivono in piena libert\u00e0 se hanno l\u2019educazione di sentire il limite dei loro doveri e dei loro diritti. Ed allora penso che accogliendo il voto unanimemente espresso da questa nobile classe che d\u00e0 un\u2019altra prova del suo disinteresse, del suo amore ed attaccamento al dovere, l\u2019Assemblea oggi approvi la disposizione costituzionale cos\u00ec come \u00e8 stata proposta dalla Commissione. (<em>Applausi al centro e a destra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>COLITTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COLITTO. Anche il mio Gruppo pensa che il voto dei magistrati debba essere accolto. Il magistrato, per le altissime funzioni che esercita, \u00e8 al di sopra dei partiti politici. Non pu\u00f2, perci\u00f2, essere iscritto ad un partito. Non poche altre ragioni, del resto, inducenti a questa esclusione sono state indicate con esattezza proprio da quella classe veramente benemerita della Patria. S\u00ec, il magistrato pu\u00f2 avere, ha indubbiamente, come diceva l\u2019onorevole Cifaldi, le sue idee e le sue opinioni politiche; ma l\u2019avere idee ed opinioni politiche \u00e8 qualche cosa di molto diverso dall\u2019appartenenza ad un determinato partito. L\u2019appartenenza al partito importa diritti, ma importa anche oneri e doveri e legami, che sono incompatibili con l\u2019esercizio delle funzioni di magistrato. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Anche a nome del Gruppo dell\u2019Unione nazionale, mi associo a quanto hanno detto gli onorevoli Candela e Colitto. Il magistrato pu\u00f2 benissimo avere delle idee ma, secondo noi, \u00e8 bene che non abbia dei legami.<\/p><p>TARGETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TARGETTI. Ho chiesto la parola per domandare un chiarimento al buon amico onorevole Clerici. In questa sua proposta non si parla dell\u2019eleggibilit\u00e0. Vorrei sapere se nel suo concetto vi \u00e8 anche quello dell\u2019ineleggibilit\u00e0 del magistrato, perch\u00e9 altrimenti vedrei ancora meno ragionata questa sua proposta. Se da una parte si ammette che il magistrato possa diventare deputato o senatore, \u00e8 strano che dall\u2019altra una legge gli possa vietare l\u2019unica strada che pu\u00f2 battere per essere portato candidato. La strada maestra.<\/p><p>Ed un\u2019altra osservazione mi permetto fare, in linea di fatto. Si \u00e8 detto qui che questo divieto \u2013 che veramente, per la portata della proposta del collega Clerici non \u00e8 un divieto che si mette nella Costituzione, ma \u00e8 una possibilit\u00e0 di divieto che si attribuisce alla legge futura ed io con molti altri colleghi mi auguro che il legislatore futuro non ponga questa limitazione \u2013 sia conforme alla volont\u00e0 della stessa magistratura.<\/p><p>Bisogna essere precisi. Come tutti voi avete letto in questi giorni, la stampa ha dato pubblicit\u00e0 dei risultati di un <em>referendum,<\/em> un <em>referendum<\/em> che in cifre tonde ha portato a questi risultati: circa 1250 magistrati contro l\u2019esercizio di questo diritto elementare, cio\u00e8 di partecipare alla vita politica, soltanto 250 o 300 favorevoli alla piena libert\u00e0 di iscrizione nei partiti. Per\u00f2 i magistrati sono circa 4000, quindi \u00e8 un <em>referendum<\/em> che ha un valore molto limitato.<\/p><p>CLERICI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CLERICI. Io devo una risposta all\u2019amico onorevole Targetti, e approfitto dell\u2019occasione, se l\u2019onorevole Presidente me ne d\u00e0 il permesso, per chiarire questo mio emendamento in brevissimi minuti. Esso \u00e8 diverso da quello presentato a suo tempo da me.<\/p><p>Evidentemente, dalla lettura dell\u2019emendamento da me proposto, risulta chiaro che le preoccupazioni dell\u2019onorevole Targetti non hanno ragione; e che cio\u00e8 in questa disposizione, da me proposta, nessun divieto di eleggibilit\u00e0 \u00e8 posto a qualsiasi ufficio o carica pubblica da parte dei magistrati. L\u2019emendamento che avevo proposto alcuni mesi fa, allorch\u00e9 si parl\u00f2 dell\u2019argomento, aveva uno scopo: quello di estendere il divieto oltre alla classe dei magistrati, per i quali gi\u00e0 vi era una disposizione nel testo del progetto di Costituzione, ad altre classi, le quali a mio avviso devono essere considerate in modo particolare non solamente rispetto alla generalit\u00e0 dei cittadini, ma anche rispetto alla categoria cos\u00ec vasta degli impiegati, funzionari e dipendenti statali; e cio\u00e8 entro questa vasta classe degli impiegati, dei funzionari e dei dipendenti statali mi pare che si debba considerare a s\u00e9 quella limitata categoria di essi, i quali, esercitando un\u2019autorit\u00e0 dello Stato praticamente sui cittadini, sono o appaiono (il che \u00e8 politicamente la stessa cosa), rispetto a costoro, lo Stato stesso. Il magistrato che ci giudica, il magistrato che ci pu\u00f2 condannare a pene anche gravissime e che pu\u00f2 decidere su oggetti che importano non soltanto questioni patrimoniali, ma anche questioni famigliari e di stato personale, il magistrato che ha questo terribile potere affidato allo Stato (il potere pi\u00f9 alto che si pu\u00f2 dare ad uomini); e del pari il funzionario e l\u2019agente di pubblica sicurezza, che eseguono codeste sentenze e possono arrestare il cittadino, il militare in servizio attivo permanente ed anche, credo, il rappresentante ordinario dello Stato verso Stati esteri, o semplicemente all\u2019estero, sia esso ministro od ambasciatore o console, deve non solo essere ma apparire assolutamente insospettabile.<\/p><p>Non deve sorgere nel povero diavolo, il quale vede giudici con distintivi di appartenenza a partiti diversi dal suo, il sospetto che costoro possano giudicarlo sfavorevolmente per ragioni di carattere politico. E non deve sorgere il sospetto, che l\u2019agente di pubblica sicurezza, il carabiniere, il militare in servizio attivo permanente possono essere non i rappresentanti dello Stato ma di un partito, sia pure (sarebbe anche peggio) del partito che ha la maggioranza delle Camere e quindi detiene il Governo.<\/p><p>Lo Stato \u00e8 superiore a tutte le maggioranze ed a tutti i Governi. Ecco perch\u00e9 io desidero che l\u2019Assemblea consideri questa mia proposta come quella che salvaguarderebbe maggiormente la dignit\u00e0 dello Stato e la libert\u00e0 dei cittadini. Ho per\u00f2 attenuato il primitivo concetto, e invece che porre un divieto nella Costituzione mi rimetto alla legge. E ci\u00f2 perch\u00e9 troppi e complicati potevano essere i casi possibili, e non pu\u00f2 darsi luogo a tale casistica nella Costituzione.<\/p><p>Che cosa sar\u00e0 stabilito, se voteremo l\u2019emendamento da me proposto? Questo principio: che contro il principio generale che nessun limite alla libert\u00e0 di iscrizione a qualsiasi partito pu\u00f2 essere posto al cittadino, e neanche al funzionario dello Stato, invece un limite alla libera iscrizione ai partiti, per questi particolari funzionari, che sono investiti del \u00ab<em>jus imperii<\/em>\u00bb, questa limitazione \u00e8 possibile nell\u2019ambito e nelle forme che il legislatore futuro creder\u00e0 del caso, adattandole alle condizioni ambientali e storiche.<\/p><p>La nostra Costituzione \u00e8 fatta \u2013 speriamo \u2013 per un periodo di molti decenni: in tutto questo tempo si andranno trasformando le condizioni che suggeriranno limitazioni pi\u00f9 o meno ampie col variare del tempo.<\/p><p>Queste limitazioni noi rimetteremo perci\u00f2 alla legge futura. Noi per ora affermiamo il principio; e ritengo sia necessario affermarlo, perch\u00e9 se dicessimo nulla in proposito e ferma restando la norma generale della libert\u00e0 del cittadino, per cui ciascuno pu\u00f2 iscriversi a qualsiasi partito, domani potrebbe ritenersi illegittima ed anticostituzionale qualsiasi legge che stabilisse questo divieto per i carabinieri e le guardie di questura.<\/p><p>GIACCHERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GIACCHERO. In sede di discussione del Titolo quarto ebbi a presentare un emendamento relativamente al divieto d\u2019iscrizione ai partiti politici per i militari. Per le ragioni cos\u00ec chiaramente esposte dall\u2019onorevole Clerici, che nel suo emendamento fa rientrare anche la parte che riguardava il mio, mi associo alle sue dichiarazioni.<\/p><p>LUSSU. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUSSU. Mi permetto di presentare un emendamento soppressivo, e, per una procedura pi\u00f9 rapida, propongo che lo si voti per primo.<\/p><p>PRESIDENTE. Dato che v\u2019\u00e8 un solo testo, lo porr\u00f2 in votazione. Chi non lo accetta, non lo vota.<\/p><p>RUGGIERO. Onorevole Presidente, anch\u2019io ho presentato a suo tempo un emendamento soppressivo su questo argomento.<\/p><p>LUSSU. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUSSU. Se si porr\u00e0 in votazione l\u2019emendamento soppressivo, io voter\u00f2 favorevolmente; se si porr\u00e0 in votazione il testo proposto dalla Commissione, io voter\u00f2 contro; per due ragioni. Prima di tutto, perch\u00e9 mi pare indispensabile riconoscere anche a pochi magistrati il diritto di iscrizione; questo diritto di iscrizione contrasterebbe con la grande maggioranza della Magistratura; ne viene come conseguenza logica che i pochi magistrati iscritti a partiti politici si porrebbero da se stessi un limite alla loro attivit\u00e0 politica; il giorno in cui uscissero da questa autolimitazione, uscirebbero dalla Magistratura. Quindi, mi pare eccessivo negare questo diritto in modo assoluto.<\/p><p>Ma voter\u00f2 contro per altra ragione, pi\u00f9 importante.<\/p><p>Non possiamo limitare il nostro punto di vista ai magistrati, come d\u2019altronde la Commissione stessa ha fatto, parlando anche di ambasciatori e di altri funzionari dello Stato.<\/p><p>Chi di noi potrebbe votare oggi favorevolmente alla disposizione costituzionale, per cui un ambasciatore non pu\u00f2 essere tratto da un partito politico? Due grandi Paesi, come la Francia e gli Stati Uniti d\u2019America, nei momenti pi\u00f9 difficili hanno tratto i loro rappresentanti diplomatici presso Stati esteri, anche grandi potenze, da uomini politici che non facevano parte della carriera diplomatica. Sarebbe strano che noi considerassimo soltanto i magistrati e non le altre categorie.<\/p><p>\u00c8 meglio rimandare al legislatore futuro. Credo che sia nell\u2019interesse di tutti accantonare questa questione.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Credo largamente augurabile che, sia per i magistrati come per altre particolari categorie indicate negli emendamenti, possa accadere che, in aderenza anche al costume della prassi, lo spirito innegabilmente corporativo della professione debba preservare i partecipanti dalla passionalit\u00e0 politica.<\/p><p>Ma io voter\u00f2 nel modo pi\u00f9 assoluto contro il divieto posto nel progetto, perch\u00e9 mi pare una limitazione dei diritti del cittadino, inammissibile specialmente quando tutta la vita politica si svolge secondo una organizzazione di partiti e quando \u2013 senza fare adesso delle inutili manifestazioni di nostalgia del passato \u2013 \u00e8 venuta meno, attraverso la caduta, speriamo soltanto temporanea, della monarchia, la possibilit\u00e0 di nomina dei pi\u00f9 degni servitori dello Stato, dopo molti anni di acquisita consapevolezza di quelle che sono le esigenze dell\u2019Amministrazione, a componenti di un ramo del Parlamento. Quando tutte le cariche sono divenute elettive, quando le elezioni nei due rami del Parlamento si svolgono sulla base della organizzazione dei partiti, ritengo assolutamente inammissibile che nella Costituzione possa essere posto il divieto, inevitabilmente di carattere generale, di appartenenza ai partiti, indistintamente, per tutte le categorie alle quali mi sono riferito.<\/p><p>PRESIDENTE. Desidero rammentare, in relazione al richiamo fatto giustamente dall\u2019onorevole Ruggiero, che mentre si discuteva l\u2019articolo della Costituzione, in cui era inserito il divieto per i magistrati di appartenere a partiti o ad associazioni segrete, erano stati presentati emendamenti soppressivi dell\u2019intero comma, come anche formulazioni che lo emendavano in parte.<\/p><p>Gli onorevoli Damiani, Sardiello, Rossi Paolo e Varvaro avevano presentato in quel momento emendamenti aggiuntivi. L\u2019onorevole Damiani il seguente:<\/p><p>\u00abI magistrati non possono far parte di organi estranei alla Magistratura\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Sardiello aveva proposto la seguente formula:<\/p><p>\u00abI magistrati non possono accettare cariche od uffici pubblici elettivi\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Rossi Paolo:<\/p><p>\u00abI magistrati non possono esser chiamati a far parte di commissioni ed organi di carattere politico\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Varvaro: \u00abi magistrati non possono essere destinati ad uffici estranei all\u2019ordine giudiziario\u00bb.<\/p><p>Chiedo ai quattro colleghi, se essi intendono in questa sede riprendere le proposte allora avanzate.<\/p><p>Gli onorevoli Damiani, Sardiello e Varvaro non sono presenti e quindi i loro emendamenti si intendono decaduti.<\/p><p>Onorevole Rossi Paolo, mantiene la sua proposta?<\/p><p>ROSSI PAOLO. Vi rinunzio, e aderisco alla proposta di rinvio all\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE. Possiamo mettere in votazione il testo proposto dall\u2019onorevole Clerici, tenendo presente che alcuni colleghi avevano proposto la soppressione di qualsiasi testo contenente questo concetto nella Costituzione, e precisamente gli onorevoli Nobili Oro, Costa, Ruggiero e De Palma.<\/p><p>Do lettura del testo proposto dall\u2019onorevole Clerici, sul quale voteremo:<\/p><p>\u00abLa legge potr\u00e0 stabilire limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, per i militari in servizio attivo, per i funzionari e gli agenti di polizia, per i rappresentanti consolari e diplomatici all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Vorrei pregare l\u2019onorevole Clerici di aggiungere per maggior chiarezza dopo la parola \u00abmilitari\u00bb, le parole: \u00abdi carriera\u00bb.<\/p><p>CLERICI. Accetto la proposta dell\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>CIFALDI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIFALDI. Desidero chiederle, onorevole Presidente, se non sia pi\u00f9 utile votare prima sull\u2019ultima parte dell\u2019articolo, perch\u00e9 se fosse soppresso l\u2019ultimo comma, sarebbe chiusa ogni discussione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cifaldi, la formulazione del progetto dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 94 \u00e8 abbandonata, perch\u00e9 la Commissione non l\u2019ha mantenuta; \u00e8, quindi, evidente che non possiamo porla in votazione a meno che lei non la riprenda come suo emendamento.<\/p><p>CIFALDI. Faccio mio il testo del progetto.<\/p><p>ABOZZI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ABOZZI. Anch\u2019io propongo, come emendamento, l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 94 nel testo del progetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi: oltre al testo dell\u2019onorevole Clerici, abbiamo adesso un emendamento costituito dall\u2019ultimo comma originario dell\u2019articolo, 94, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abI magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete\u00bb.<\/p><p>Bisognerebbe per\u00f2 precisare se questa formulazione \u00e8 sostitutiva dell\u2019intero testo dell\u2019onorevole Clerici, oppure se di questo rimane salva la disposizione che si riferisce ai militari, ai funzionari di polizia, ai rappresentanti consolari e cos\u00ec via.<\/p><p>CORBINO. Si potrebbe votare per divisione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Corbino, la differenza non \u00e8 costituita soltanto dalla inclusione nel testo Clerici di altre categorie alle quali sarebbe contestato il diritto di appartenenza a partiti politici. L\u2019onorevole Clerici rimette la questione alla legge come una facolt\u00e0, mentre il testo dell\u2019articolo 94 sancisce senz\u2019altro una norma obbligatoria. Questa \u00e8 la differenza sostanziale.<\/p><p>LUSSU. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUSSU. Credo che si farebbe cosa molto pi\u00f9 comprensibile (esprimo quello che sento nel mio imbarazzo, che credo sia l\u2019imbarazzo di molti colleghi) se arrivassimo ad un\u2019altra soluzione. In fondo, che cosa propone l\u2019onorevole Cifaldi? Facendo suo il testo della Commissione egli si propone di votare contro; quindi, vuole un rinvio alla legge. Il fatto che la Costituzione non ne parli non obbliga il futuro legislatore ad esaminare domani la materia. Quindi, in altre parole, significa rinvio al legislatore.<\/p><p>CIFALDI. Per i magistrati no, per le altre categorie s\u00ec.<\/p><p>LUSSU. Per tutti.<\/p><p>Che cosa si propone il collega Clerici? Si propone la stessa cosa, perch\u00e9 rinvia alla legge. Allora, tanto vale che ci mettiamo tutti d\u2019accordo su un argomento cos\u00ec importante e non creiamo dissidi. Il futuro legislatore, per gli uni e per gli altri, esaminer\u00e0 la questione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ritengo che l\u2019onorevole Lussu si sia fermato solo sulla proposta Cifaldi, senza considerare quella Abozzi. Ora, se non erro, l\u2019onorevole Abozzi, riprendendo il terzo comma dell\u2019articolo 94, non intende affatto votar contro; mentre l\u2019onorevole Cifaldi lo ripropone al solo scopo di farlo cadere. Pertanto, resta sempre valida la proposta Abozzi.<\/p><p>LUSSU. Vuol dire che noi voteremo in maggioranza e Abozzi in minoranza.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Lussu, la prego, ho gi\u00e0 risposto alle sue argomentazioni.<\/p><p>RUGGIERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUGGIERO. Desidero far notare che, avendo l\u2019onorevole Cifaldi fatto suo il testo della Commissione relativamente all\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 94, automaticamente sorge la necessit\u00e0 di porre in votazione la mia proposta tendente a sopprimere il comma, gi\u00e0 presentata e svolta in sede di discussione di articolo 94.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Procediamo ora alle votazioni.<\/p><p>Riapplicando la procedura adottata per la votazione di altro articolo, poich\u00e9 vi sono due formulazioni diverse, per dare ai colleghi che chiedono la soppressione (qualora questa non fosse accettata) la possibilit\u00e0 di optare per l\u2019una o per l\u2019altra delle due formulazioni, porr\u00f2 in votazione prima la proposta soppressiva; ove questa non passasse, porr\u00f2 in votazione prima la formulazione Cifaldi-Abozzi e successivamente quella dell\u2019onorevole Clerici.<\/p><p>CLERICI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CLERICI. Il mio emendamento sussisterebbe sempre, per la parte relativa ai non magistrati.<\/p><p>PRESIDENTE. Evidentemente, onorevole Clerici.<\/p><p>Pongo in votazione la proposta di sopprimere l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 94, testo del progetto, fatto proprio dagli onorevoli Abozzi e Cifaldi.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dobbiamo ora votare il testo proposto dagli onorevoli Abozzi e Cifaldi:<\/p><p>\u00abI magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete\u00bb.<\/p><p>UBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI. Noi votiamo contro perch\u00e9 intendiamo votare a favore della proposta Clerici.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti la formulazione Abozzi-Cifaldi, test\u00e9 letta.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dobbiamo ora votare il testo dell\u2019onorevole Clerici.<\/p><p>NOBILE. Chiedo la votazione per divisione.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Pongo in votazione la prima parte della formulazione Clerici:<\/p><p>\u00abLa legge potr\u00e0 stabilire limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le altre categorie per divisione:<\/p><p>\u00abper i militari di carriera in servizio attivo\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abper i funzionari ed agenti di polizia\u00bb.<\/p><p>\u00a0(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abe per i rappresentanti diplomatici e consolari all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Clerici, salvo coordinamento, \u00e8 stato dunque approvato nel suo complesso. Rimane salva anche la collocazione.<\/p><p>Il seguito di questa discussione \u00e8 rinviato alla seduta pomeridiana.<\/p><p>Avverto che, in principio di seduta, si proceder\u00e0 alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati questa mattina.<\/p><p>La seduta termina alle 13.5.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE cccxx. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 5 DICEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI indi DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Disegni di legge (Discussione e approvazione): Approvazione degli Accordi di carattere economico conclusi in Roma, tra l\u2019Italia e la Francia, il 22 dicembre 1946. (26). 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