{"id":2372,"date":"2023-09-17T16:30:49","date_gmt":"2023-09-17T14:30:49","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2372"},"modified":"2023-10-21T10:08:30","modified_gmt":"2023-10-21T08:08:30","slug":"antimeridiana-di-giovedi-4-dicembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2372","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 4 DICEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2372\" class=\"elementor elementor-2372\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-81bc802 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"81bc802\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ab6ad9d\" data-id=\"ab6ad9d\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6dd2008 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"6dd2008\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471204_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c3f1140 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c3f1140\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCCXVIII.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 4 DICEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Sul processo verbale:<\/strong><\/p><p>Moro<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Lussu<\/p><p>Stampacchia<\/p><p>Camposarcuno<\/p><p>Lami Starnuti<\/p><p>Perassi<\/p><p>Ambrosini<\/p><p>Nobile<\/p><p>Mastino Pietro<\/p><p>Tosato<\/p><p>Adonnino<\/p><p>Bertone<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Persico<\/p><p>Musolino<\/p><p>Mortati<\/p><p>Uberti<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>CODACCI PISANELLI, <em>ff. Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>Sul processo verbale.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare sul processo verbale.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Una breve precisazione sul mio intervento nella seduta mattutina di ieri. Vorrei precisare che ho sollevato la questione della contradizione fra le due votazioni come una premessa, perch\u00e9 poi della questione si occupasse il Comitato di coordinamento, che ha il compito di eliminare le contradizioni tra le norme costituzionali. E in ci\u00f2 mi pare di aver avuto il consenso, sia pure implicito, del Presidente, nelle dichiarazioni successive al mio intervento.<\/p><p>Ne prendo atto e ripeto che, secondo il mio parere, la questione deve essere portata dinanzi al Comitato di redazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedi.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Pignatari, Sardiello e Villabruna.<\/p><p>(<em>Sono concessi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Dobbiamo ora riprendere l\u2019esame di quegli articoli che erano stati rinviati in sede di discussione sul Titolo V relativo alle Regioni.<\/p><p>Il primo \u00e8 l\u2019articolo 117, che nel progetto era cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl Consiglio regionale pu\u00f2 essere sciolto quando compie atti contrari all\u2019unit\u00e0 nazionale o altre gravi violazioni di legge; e quando, non ostante la segnalazione fatta dal Governo, non procede alla sostituzione della Deputazione o del Presidente della Deputazione, che hanno compiuto analoghi atti e violazioni.<\/p><p>\u00abLo scioglimento \u00e8 disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri e deliberazione conforme della Camera dei senatori, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, con l\u2019astensione dal voto dei rappresentanti della Regione interessata.<\/p><p>\u00abCon lo stesso decreto di scioglimento \u00e8 nominata una Commissione di tre membri, scelti fra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La Commissione indice le elezioni del Consiglio entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di scioglimento ed intanto provvede all\u2019ordinaria amministrazione di competenza della Deputazione ed alle misure improrogabili, da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio\u00bb.<\/p><p>Il Comitato di redazione ha presentato un nuovo testo. Se ne dia lettura.<\/p><p>DE VITA, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Consiglio regionale pu\u00f2 essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisce la Giunta od il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti e violazioni.<\/p><p>\u00abIl Consiglio pu\u00f2 altres\u00ec essere sciolto quando per dimissioni o impossibilit\u00e0 di formare una maggioranza non sia in grado di funzionare.<\/p><p>\u00abLo scioglimento \u00e8 disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Senato della Repubblica.<\/p><p>\u00abUna Commissione, nominata con lo stesso decreto e composta di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, indice le elezioni entro due mesi e provvede all\u2019ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Al nuovo testo sono stati presentati numerosi emendamenti.<\/p><p>Il primo \u00e8 quello dell\u2019onorevole Codignola cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire i primi tre commi con i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio regionale pu\u00f2 essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.<\/p><p>\u00abLo scioglimento \u00e8 disposto dalla Corte delle garanzie costituzionali, su denuncia del Governo centrale o di un numero di cittadini non inferiore a cinquemila, entro il termine di un mese dalla denuncia, ove questa appaia fondata.<\/p><p>\u00abQualora gli atti contrari alla Costituzione o le gravi violazioni di legge siano compiuti dalla Giunta o dal Presidente regionale, il Governo centrale invita il Consiglio regionale a procedere alla loro sostituzione. Ove esso non proceda, si applicano le norme del precedente comma.<\/p><p>\u00abIn caso di assoluta urgenza, lo scioglimento pu\u00f2 essere disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su richiesta del Governo e previa deliberazione conforme del Senato, salvo ratifica della Corte delle garanzie costituzionali entro il termine massimo di quindici giorni\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 l\u2019onorevole Codignola non \u00e8 presente s\u2019intende che abbia rinunziato a svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>LUSSU. Lo faccio mio.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>LUSSU. La preoccupazione costante che ha ispirato il collega Codignola in una serie di considerazioni che ha fatto a questo proposito, e per cui ha presentato l\u2019emendamento, \u00e8 una diffidenza costante nell\u2019intervento, che pu\u00f2 essere violatore dei princip\u00ee essenziali di garanzia e di libert\u00e0, del potere esecutivo. Questo \u00e8 il principio base del concetto svolto dal collega onorevole Codignola nell\u2019emendamento. \u00c8 evidente che, portando un provvedimento dalla competenza del potere esecutivo a quella della Corte costituzionale, si ha la speranza d\u2019una maggiore garanzia. Vero \u00e8 che la Corte costituzionale \u00e8 risultata composta cos\u00ec come abbiamo visto in questi giorni, e in coscienza non so se il collega onorevole Codignola, se avesse avuto possibilit\u00e0 di prendere la parola oggi, avrebbe mantenuto l\u2019emendamento. Io lo mantengo, a titolo formale, ma devo dichiarare che anch\u2019io ho dei dubbi, e pertanto desidero sentire la discussione che si svolger\u00e0 e quello che risponder\u00e0 il Presidente della Commissione. Mi riservo perci\u00f2 di mantenere oppur no l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Nobile ha presentato il seguente emendamento, assieme agli onorevoli Stampacchia, Mancini, Costa, Zappelli, Pieri, Tonello, Musolino, Maffi, Sicignano:<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, alle parole:<\/em> del Senato della Repubblica, <em>sostituire le seguenti:<\/em> di una delle due Camere\u00bb.<\/p><p>STAMPACCHIA. Quale secondo firmatario dell\u2019emendamento chiedo di svolgerlo.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>STAMPACCHIA. Come \u00e8 detto nel testo, il provvedimento dovrebbe essere emanato dal Presidente della Repubblica, su richiesta del Senato. Ma non si capisce perch\u00e9 la Camera dei deputati debba essere esclusa da questa deliberazione. Egli \u00e8 perci\u00f2 che proponiamo si debba aggiungere, anzi sostituire, alle parole del testo le altre, e cio\u00e8 che pu\u00f2 essere richiesto da una delle due Camere, in modo che il Senato non rester\u00e0 escluso, ma non rester\u00e0 esclusa neanche la Camera dei deputati.<\/p><p>A proposito poi di questo articolo, non sono affatto d\u2019accordo con l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Codignola, il quale vorrebbe demandare (e gi\u00e0 l\u2019onorevole Lussu ha fatto in proposito le sue riserve) il provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale alla Corte delle garanzie costituzionali. La Corte costituzionale \u2013 osservo \u2013 \u00e8 chiamata a giudicare della costituzionalit\u00e0 o meno delle leggi, e intanto, coll\u2019emendamento Codignola, noi la metteremmo nelle condizioni di doversi pronunciare senza che poi nessuno possa rivedere il provvedimento della stessa Corte costituzionale. Ora, siccome questa costituisce l\u2019ultimo grado, diciamo cos\u00ec, di esame delle leggi e dei provvedimenti, per quanto concerne la loro costituzionalit\u00e0, \u00e8 chiaro che bisogna mettere la Corte che rivede le leggi fuori di ogni discussione, conservandole rigorosamente e strettamente la funzione regolatrice di suprema Magistratura.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Camposarcuno aveva presentato al vecchio testo i seguenti tre emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo le parole:<\/em> contrari all\u2019unit\u00e0, <em>aggiungere:<\/em> e all\u2019interesse\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, dopo le parole: <\/em>su proposta del Consiglio dei Ministri, <em>aggiungere:<\/em> e su papere conforme del Consiglio di Stato in adunanza generale\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, alla dizione:<\/em> entro due mesi, <em>sostituire:<\/em> entro tre mesi\u00bb.<\/p><p>Mi pare per\u00f2 che nei confronti del nuovo testo, il terzo dei suoi emendamenti resti ancora valido, mentre i primi due non sarebbero pi\u00f9 immediatamente pertinenti.<\/p><p>Comunque l\u2019onorevole Camposarcuno ha facolt\u00e0 di svolgere i suoi emendamenti.<\/p><p>CAMPOSARCUNO. Al primo comma, dopo le parole \u00abcontrari all\u2019unit\u00e0\u00bb io avevo proposto che fosse aggiunto anche \u00abe all\u2019interesse nazionale\u00bb, perch\u00e9 penso che non debba sciogliersi il Consiglio regionale soltanto quando giunga ad atti che siano considerati contrari all\u2019unit\u00e0 nazionale. Vi possono essere atti che, pur non raggiungendo tale gravit\u00e0, nuocciono allo Stato, ed allora penso che, anche in questo caso, sia incompatibile la permanenza del Consiglio regionale.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento al secondo comma, dopo la frase \u00absu proposta del Consiglio dei Ministri\u00bb, io ho proposto che si aggiunga \u00abe su parere conforme del Consiglio di Stato in adunanza generale\u00bb.<\/p><p>Il secondo comma stabilisce che lo scioglimento dei Consigli regionali \u00e8 disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri e deliberazione conforme della Camera dei senatori, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, con l\u2019astensione dal voto dei rappresentanti della Regione interessata. Sono due organi squisitamente politici. Per un fatto di tale gravit\u00e0, quale \u00e8 indubbiamente quello dello scioglimento del Consiglio regionale, penso che non sia inopportuno richiedere il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, appunto perch\u00e9, con questo parere, oltre all\u2019elemento politico ne subentra un altro, che a quello politico \u00e8 alquanto estraneo. Il Consiglio di Stato pu\u00f2 esaminare la proposta di scioglimento sotto aspetti che non siano preminentemente quelli politici.<\/p><p>Per quanto riguarda il terzo comma, ho proposto una modifica, nel termine fissato dalla Commissione, di tre mesi dopo lo scioglimento del Consiglio regionale, per l\u2019ordinaria amministrazione della Regione e perch\u00e9 siano indette le nuove elezioni.<\/p><p>Mi sembra che il termine di due mesi sia insufficiente perch\u00e9 si compiano tutti gli atti necessari per indire le nuove elezioni. Quindi penso sia utile sostituire al termine di due mesi quello di tre mesi.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Lami Starnuti ha presentato il seguente emendamento al vecchio testo dell\u2019articolo 117.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abPer nessun motivo \u00e8 ammesso lo scioglimento anticipato delle Amministrazioni locali, salvo il caso di dimissioni o di perdita della maggioranza dei membri che compongono il Consiglio e salvo i casi di gravi e reiterate violazioni della legge o di atti contrari alla unit\u00e0 nazionale, previo parere conforme, in queste ipotesi, della Corte delle garanzie costituzionali.<\/p><p>\u00abInoltre, le Amministrazioni locali possono essere sciolte, sempre su parere conforme della Corte, quando i Consigli non provvedessero, su richiesta del Governo, a sostituire i sindaci o le Giunte, i presidenti delle Deputazioni o le Deputazioni che avessero compiuto analoghi atti o violazioni.<\/p><p>\u00abLa rimozione o la sospensione dei sindaci e dei presidenti delle Deputazioni non \u00e8 ammessa, a opera del Governo, se non in caso di rinvio a giudizio penale per delitto che porti seco la perdita della capacit\u00e0 elettorale\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>LAMI STARNUTI. Mi limito a mantenerlo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Perassi ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, sostituire le parole:<\/em> Senato della Repubblica, <em>con:<\/em> Consiglio dei Ministri e sentita una Commissione di deputati e senatori composta nei modi stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Perassi ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERASSI. Tutti i componenti il Comitato siamo, credo, d\u2019accordo nel ritenere che lo scioglimento per i motivi indicati nei commi precedenti \u00e8 provvedimento cos\u00ec grave, che esige di essere preso con tutte le cautele necessarie.<\/p><p>Si tratta di sapere quali cautele occorre mettere e fino a che punto occorra spingerci a questo riguardo, per evitare che il procedimento diventi eccessivamente macchinoso.<\/p><p>Si era pensato che il provvedimento non soltanto esigesse una deliberazione del Consiglio dei Ministri, il che \u00e8 naturale, ma anche una deliberazione del Senato, ossia di una Assemblea di 300 persone. Per\u00f2 considerando le cose da un punto di vista realistico, ci sembra che questa disposizione sia eccessiva. D\u2019altra parte, lo spirito che aveva informato questo schema, pu\u00f2 essere salvo, nel senso che il provvedimento di scioglimento non possa essere preso dal Governo, se non dopo aver sentito un organo parlamentare. Ora, per attuare questa idea e tenendo conto di altri precedenti, si pu\u00f2 pensare alla istituzione di una Commissione parlamentare permanente, composta di deputati e di senatori, prescrivendo che tale Commissione debba essere sentita dal Governo prima che esso adotti il provvedimento di scioglimento. \u00c8 in questo senso che abbiamo proposto un emendamento, il quale suona in questi termini: \u00abLo scioglimento \u00e8 disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentita una Commissione di deputati e di senatori costituita nei modi stabiliti dalla legge\u00bb. La legge determiner\u00e0 il numero dei membri della Commissione, la durata e tutti i dettagli necessari su questo argomento. L\u2019idea essenziale a cui \u00e8 ispirato l\u2019emendamento proposto \u00e8, dunque, quella di sostituire alla deliberazione collegiale di una delle due Camere, il parere di un organo che rappresenti l\u2019una e l\u2019altra Camera.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ambrosini ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.<\/p><p>AMBROSINI. Con l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Perassi crediamo che si vada incontro a quanto era richiesto con l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nobile, svolto dall\u2019onorevole Stampacchia: quindi la Commissione accetta l\u2019emendamento Perassi al terzo comma dell\u2019articolo 117 del nuovo testo.<\/p><p>Riguardo ai primi due emendamenti proposti dall\u2019onorevole Camposarcuno, la Commissione crede di non poterli accettare, perch\u00e9 questi emendamenti si riferivano al testo primitivo, che \u00e8 stato sostituito; accetta invece l\u2019emendamento al terzo comma, tendente a sostituire alla dizione: \u00abentro due mesi\u00bb, l\u2019altra: \u00abentro tre mesi\u00bb.<\/p><p>Riguardo agli emendamenti dell\u2019onorevole Codignola, fatti propri dall\u2019onorevole Lussu, ed agli emendamenti dell\u2019onorevole Lami Starnuti, la Commissione crede di osservare brevemente, quanto al primo, che lo stesso onorevole Lussu ha avuto qualche perplessit\u00e0. Comunque, nella sostanza, riteniamo che non possa deferirsi questa decisione alla Corte delle garanzie costituzionali secondo l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Codignola, n\u00e9 chiedersi il parere della stessa Corte secondo l\u2019emendamento Lami Starnuti. Infatti noi abbiamo gi\u00e0 determinato quella che \u00e8 la natura ed il carattere della funzione della Corte costituzionale, vale a dire un carattere giurisdizionale; ora, secondo l\u2019emendamento Codignola, essa assumerebbe una funzione deliberativa propria del potere esecutivo, mentre secondo l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Lami Starnuti assumerebbe un carattere consultivo. Nell\u2019uno e nell\u2019altro caso ci allontaneremmo dal carattere fondamentale che questa Assemblea ha gi\u00e0 attribuito alla Corte costituzionale. Peraltro, se l\u2019Assemblea viene nell\u2019ordine di idee di approvare l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Perassi, in virt\u00f9 del quale le due Camere, per mezzo di elementi da esse direttamente eletti e che costituirebbero una Commissione speciale, manifestano il loro giudizio sulla proposta di scioglimento, ogni pericolo di sopraffazione dell\u2019esecutivo verrebbe a cessare, e si avrebbe una garanzia sufficiente della retta applicazione della Costituzione nel caso eccezionale del quale noi ci occupiamo.<\/p><p>Con queste spiegazioni, la Commissione crede che l\u2019Assemblea possa approvare il testo dell\u2019articolo 117, con la modifica suaccennata.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori di emendamenti se li mantengono.<\/p><p>Onorevole Lussu, mantiene l\u2019emendamento Codignola che ha fatto suo?<\/p><p>LUSSU. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Lami Starnuti, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>LAMI STARNUTI. Non ho nessuna difficolt\u00e0 ad aderire al nuovo testo del Comitato di redazione. Il mio emendamento era stato presentato in relazione al vecchio testo ma, modificata la formula primitiva, aderisco alla nuova.<\/p><p>Avrei desiderato per\u00f2 che l\u2019onorevole Ambrosini avesse detto qualche cosa sull\u2019ultima parte del mio emendamento, la quale riguarda una ulteriore ipotesi, oltre quelle contenute nella formula del Comitato, riguarda cio\u00e8 la eventuale rimozione o sospensione dei sindaci e dei presidenti delle Deputazioni (ho chiamato Deputazioni anche quelle regionali, seguendo la nomenclatura originaria del progetto). Mi pare che la Corte costituzionale dovrebbe contenere una garanzia a favore dei capi delle Regioni e degli enti locali, circa la possibilit\u00e0 di rimozione da parte del Governo centrale. Io vorrei limitata la rimozione a determinati casi, e precisamente ai casi di rinvio a giudizio per uno di quei delitti che comportano la perdita del diritto elettorale; vorrei, insomma, che scomparisse dalla nostra legislazione ordinaria il potere del Governo centrale di rimuovere o destituire il sindaco ed il presidente della Giunta regionale, per quelle ragioni che si dicono ragioni di ordine pubblico, ma che, qualche volta, rappresentano soltanto un\u2019autentica sopraffazione del Governo centrale sull\u2019autonomia e sulla volont\u00e0 degli enti locali.<\/p><p>Per quest\u2019ultima parte dell\u2019emendamento, io desidererei dunque, che l\u2019onorevole Ambrosini esprimesse l\u2019opinione ed il parere del Comitato di redazione.<\/p><p>AMBROSINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>AMBROSINI. Risponder\u00f2 brevemente. Noi riteniamo, dal punto di vista pregiudiziale, che non \u00e8 questo il momento di discutere di tale grave materia, giacch\u00e9 nell\u2019articolo 117 noi ci occupiamo soltanto delle Regioni. Quindi, l\u2019argomento del quale con tanta passione e competenza si occupa l\u2019onorevole Lami Starnuti, potr\u00e0 essere trattato in altra sede e precisamente in tema di discussione della legge comunale e provinciale. L\u2019attuale non ci sembra la sede adatta per occuparci di questo problema specifico.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Nobile, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>NOBILE. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Camposarcuno, mantiene gli emendamenti?<\/p><p>CAMPOSARCUNO. Mantengo l\u2019emendamento al terzo comma, accettato dalla Commissione, e ritiro gli altri due.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Mastino Pietro ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo le parole:<\/em> Costituzione, <em>aggiungere le altre:<\/em> o grave violazione di leggi costituzionali\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Dar\u00f2 brevemente qualche indicazione sul significato del mio emendamento: \u00e8 evidente che, poich\u00e9 l\u2019Assemblea Costituente stabil\u00ec un ordinamento regionale, deve contemporaneamente anche preoccuparsi di regolare i rapporti tra il potere centrale e i poteri attribuiti alla Regione. \u00c8 quindi necessario prevedere i casi in cui si possa procedere allo scioglimento dei Consigli regionali. Mi pare per\u00f2 che sia anche di immediata evidenza la necessit\u00e0 di limitare i casi di scioglimento. Nella formula gi\u00e0 proposta nel progetto di Costituzione era detto che lo scioglimento sarebbe stato possibile quando il Consiglio regionale compisse atti contrari all\u2019unit\u00e0 nazionale. Questa formula non \u00e8 stata ripetuta; per\u00f2 \u00e8 stato riconfermato il concetto, ed \u00e8 stata anche aggiunta la possibilit\u00e0 di sciogliere i Consigli regionali per altre gravi violazioni di legge. Ritengo per\u00f2 necessario precisare la violazione di quali leggi possa determinare lo scioglimento dei Consigli regionali e credo si debba parlare solo della legge costituzionale, perch\u00e9 altrimenti ogni violazione di legge potrebbe dar luogo agli scioglimenti. Vero \u00e8 che \u00e8 solo stabilita la possibilit\u00e0 e non l\u2019obbligo dello scioglimento ma noi dobbiamo considerare anche l\u2019eventualit\u00e0 che ragioni politiche trovino apparente motivazione in supposte violazioni di legge e determinino atti d\u2019ingiustizia. Se noi attribuissimo la possibilit\u00e0 dello scioglimento per violazione anche di altre leggi, il criterio diventerebbe troppo lato e quindi pericoloso. Aggiungo che l\u2019articolo 118 della Costituzione stabilisce che il Consiglio regionale deve comunicare al Governo i disegni di legge. Il Governo ha il diritto di rimetterli al Consiglio regionale perch\u00e9 li riesamini, e, se il Consiglio regionale vi insister\u00e0, il Governo potr\u00e0 impugnarli per incostituzionalit\u00e0.<\/p><p>Vi \u00e8 quindi, indipendentemente dal pi\u00f9 grave rimedio, rappresentato dall\u2019eventuale scioglimento del Consiglio regionale, la possibilit\u00e0 da parte del Governo centrale di intervenire.<\/p><p>Quindi, la formula da me proposta, secondo la quale il primo comma dovrebbe suonare in questi termini: \u00abIl Consiglio regionale pu\u00f2 essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o altre gravi violazioni della legge costituzionale\u00bb, mi sembra da accogliere.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ambrosini ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>AMBROSINI. L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mastino Pietro \u00e8 determinato da una preoccupazione che ci sembra infondata.<\/p><p>Anzitutto, quando dice che ogni e qualunque violazione di legge pu\u00f2 dare al Presidente della Repubblica la facolt\u00e0 di scioglimento, afferma una cosa non rispondente al testo proposto che parla di \u00abgravi violazioni di legge\u00bb. Quindi non si tratta di una qualsiasi violazione di legge, ma di grave ed anzi di gravi violazioni di legge. Il progetto adopera il plurale, e ci\u00f2 \u00e8 pi\u00f9 che significativo per indicare che \u00e8 necessario che il Consiglio regionale abbia assunto tale un atteggiamento contrario alle leggi da destare veramente una fondata preoccupazione nel Governo dello Stato.<\/p><p>L\u2019onorevole Mastino assume inoltre che l\u2019esecutivo potrebbe esercitare questo diritto impugnando la libera esplicazione del potere regionale. Ma su questo punto mi permetto osservare che non solo \u00e8 impegnata tutta la responsabilit\u00e0 dell\u2019esecutivo \u2013 in quanto occorre un decreto motivato del Presidente della Repubblica, preso in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri \u2013 ma che lo strapotere dell\u2019esecutivo \u00e8 preventivamente infrenato in quanto occorre che sia sentita una Commissione eletta dalle due Camere.<\/p><p>L\u2019accenno all\u2019articolo 118 fatto dall\u2019egregio collega appare non rilevante per la questione che ci occupa.<\/p><p>In conclusione, la Commissione ritiene che, quando si stabilisca la condizione ed il presupposto delle \u00abgravi violazioni di legge\u00bb, e quando si aggiunga la garanzia dell\u2019intervento preventivo di una Commissione delle due Camere, tutte le esigenze per prevenire abusi siano sodisfatte, e che l\u2019Assemblea possa con tranquillit\u00e0 approvare il testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Tosato ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma aggiungere:<\/em><\/p><p>\u00abo per ragioni di sicurezza nazionale\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>TOSATO. Non ho bisogno di svolgere questo emendamento, perch\u00e9 il concetto \u00e8 chiaro: mira a colmare una lacuna del testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ambrosini ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>AMBROSINI. Non ho consultato la Commissione, ma ritengo che accetti questa aggiunta che ha ragione evidente di essere.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mastino, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>MASTINO PIETRO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. E lei, onorevole Lami Starnuti?<\/p><p>LAMI STARNUTI. Mi riservo di presentare oggi un ordine del giorno in sostituzione dell\u2019ultima parte dell\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora alla votazione dell\u2019articolo 117.<\/p><p>Pongo in votazione la prima parte del primo comma:<\/p><p>\u00abIl Consiglio regionale pu\u00f2 essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole: \u00abo gravi violazioni di legge\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la parola \u00abcostituzionali\u00bb.<\/p><p>(<em>Non<\/em> \u00e8 <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019ultima parte del primo comma: \u00abo non sostituisce la Giunta od il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti e violazioni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il secondo comma:<\/p><p>\u00abIl Consiglio pu\u00f2 altres\u00ec essere sciolto quando per dimissioni o impossibilit\u00e0 di formare una maggioranza non sia in grado di funzionare\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Tosato: \u00abo per ragioni di sicurezza nazionale\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al terzo comma:<\/p><p>\u00abLo scioglimento \u00e8 disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Senato della Repubblica\u00bb.<\/p><p>A questo comma sono stati presentati emendamenti dagli onorevoli Nobile e Perassi.<\/p><p>In base all\u2019emendamento Nobile la formulazione sarebbe la seguente:<\/p><p>\u00abLo scioglimento \u00e8 disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione di una delle due Camere\u00bb<\/p><p>La pongo in votazione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la formulazione dell\u2019onorevole Perassi, accettata dalla Commissione:<\/p><p>\u00abLo scioglimento \u00e8 disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori composta nei modi stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019ultimo comma, con la modifica proposta dall\u2019onorevole Camposarcuno e accettata dalla Commissione:<\/p><p>\u00abUna Commissione, nominata con lo stesso decreto e composta di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, indice le elezioni entro tre mesi e provvede all\u2019ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 117 risulta nel suo complesso cos\u00ec approvato:<\/p><p>\u00abIl Consiglio regionale pu\u00f2 essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisce la Giunta od il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti e violazioni.<\/p><p>\u00abIl Consiglio pu\u00f2 altres\u00ec essere sciolto quando per dimissioni o impossibilit\u00e0 di formare una maggioranza non sia in grado di funzionare, o per ragioni di sicurezza nazionale.<\/p><p>\u00abLo scioglimento \u00e8 disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita una Commissione di deputati e di senatori composta nei modi stabiliti dalla legge.<\/p><p>\u00abUna Commissione, nominata con lo stesso decreto e composta di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, indice le elezioni entro tre mesi e provvede all\u2019ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio\u00bb.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 118 che la Commissione ha conservato nel vecchio testo. Se ne dia lettura.<\/p><p>DE VITA, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati al Governo centrale, e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali o di altre Regioni.<\/p><p>\u00abOve il Consiglio regionale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi membri sono promulgati, ma non entrano ancora in vigore, se entro quindici giorni dalla comunicazione il Governo li impugna per incostituzionalit\u00e0 davanti alla Corte costituzionale o nel merito, per contrasto di interessi, davanti all\u2019Assemblea Nazionale. In caso di dubbio la Corte decide se competente a pronunciarsi sia essa stessa o l\u2019Assemblea.<\/p><p>\u00abSe una legge \u00e8 dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo consente, la promulgazione e l\u2019entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.<\/p><p>\u00abLe leggi regionali sono vistate dal Commissario del Governo nella Regione e promulgate dal Presidente della Deputazione regionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abI disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati alla Corte costituzionale, alle due Camere, al Governo centrale ed agli altri Governi regionali.<\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale, di propria iniziativa o su iniziativa del Governo o di una delle due Camere a maggioranza dei propri membri, pu\u00f2 respingere il disegno di legge per incompetenza, violazione di legge od eccesso di potere.<\/p><p>\u00abInoltre, previa deliberazione del Senato, a maggioranza assoluta dei suoi membri eccetto i rappresentanti delle Regioni interessate, la Corte costituzionale pu\u00f2 respingere il disegno di legge, perch\u00e9 lesivo degli interessi della Nazione o di altre Regioni.<\/p><p>\u00abQualora la Corte costituzionale non abbia fatto uso di tale facolt\u00e0 entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione, la legge regionale viene promulgata dal Presidente della Regione.<\/p><p>\u00abSe una legge \u00e8 dichiarata urgente dal Consiglio regionale e il Governo consente, la promulgazione e l\u2019entrata in vigore possono seguire immediatamente, fermo restando l\u2019obbligo della ratifica da parte della Corte costituzionale nel termine suindicato\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>L\u2019onorevole Lami Starnuti ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLe norme regionali non acquistano efficacia se non ricevono approvazione, anche tacita, da parte del Governo centrale nel termine di giorni trenta.<\/p><p>\u00abIn caso di dissenso, il Governo centrale pu\u00f2 o rinviare le norme con le sue osservazioni al Consiglio regionale per un nuovo esame o denunciare le norme alla Corte delle garanzie costituzionali.<\/p><p>\u00abSe il Consiglio regionale respinge le osservazioni, il termine per la denuncia alla Corte \u00e8 di quindici giorni.<\/p><p>\u00abLe norme regionali, vistate dal Commissario del Governo, sono promulgate dal Presidente della Deputazione regionale ed entrano in vigore, salvo disposizione contraria, dopo dieci giorni dalla loro pubblicazione nel foglio ufficiale della Regione\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>LAMI STARNUTI. Ho presentato un emendamento sostitutivo all\u2019articolo 118, ma in verit\u00e0 il mio emendamento sostituisce per la sostanza solo una parte del testo originario del progetto; per l\u2019altra parte l\u2019emendamento ha un carattere puramente formale. E per questa parte io mi rimetto al Comitato di coordinamento. Il dissenso sostanziale riguarda quella disposizione dell\u2019articolo 118 per la quale, nel caso in cui il Consiglio regionale abbia approvato per la seconda volta, nonostante il contrario avviso del Governo centrale, suoi progetti di legge, i disegni di legge \u00absono promulgati, ma non entrano ancora in vigore se entro quindici giorni dalla comunicazione il Governo li impugna per incostituzionalit\u00e0 davanti alla Corte Costituzionale o nel merito\u00bb.<\/p><p>Con tale disposizione noi verremmo a trovarci in questa situazione che mi pare un po\u2019 singolare, di una legge promulgata ed eventualmente pubblicata in quello che sar\u00e0 l\u2019organo ufficiale della Regione senza che la legge andasse in vigore, la qual cosa potrebbe creare errori e pregiudizi in coloro che conoscessero l\u2019esistenza della legge e della promulgazione ma non fossero edotti dell\u2019impugnativa da parte del Governo centrale.<\/p><p>Per evitare siffatti pericoli io proporrei di consentire la promulgazione e la pubblicazione della legge soltanto quando i termini per l\u2019impugnativa fossero inutilmente scaduti e la legge fosse divenuta definitiva.<\/p><p>Il mio emendamento riconosce al Governo centrale la facolt\u00e0 di ricorrere immediatamente alla Corte delle garanzie costituzionali senza essere obbligato, prima, a rinviare la legge al Consiglio regionale per un nuovo esame. Questo rinvio \u00e8, nel mio testo, facoltativo. Ma su questo punto io non insisto, e aderisco volentieri al concetto che il Governo centrale debba, in ogni caso, prima dell\u2019impugnativa, inviare la legge alla Regione per un nuovo esame.<\/p><p>L\u2019articolo 118 del progetto fa poi la ipotesi di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale e consente la immediata entrata in vigore della legge qualora il Governo centrale non si opponga. Ma a me pare superflua questa disposizione. Tutte le volte che il Governo consente in un provvedimento di questo genere, cadono tutte le limitazioni dell\u2019articolo 118. Non vedrei quindi la necessit\u00e0 di mantenere la ipotesi di cui ho fatto cenno. Ad ogni modo, questa mia osservazione ha carattere piuttosto estrinseco che intrinseco ed io mi rimetto per essa al giudizio del Comitato di coordinamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Camposarcuno, del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sostituire le parole:<\/em> e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, <em>con le seguenti:<\/em> Essi acquistano valore di legge trascorso un mese da tale pubblicazione\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CAMPOSARCUNO. L\u2019emendamento da me proposto tende a sostituire alle parole: \u00abpromulgati trenta giorni dopo la comunicazione\u00bb, le altre: \u00abacquistano valore di legge trascorso un mese da tale pubblicazione\u00bb. Sostanzialmente il concetto \u00e8 identico ma la mia formulazione mi sembra preferibile. Per questo motivo io l\u2019ho proposta alla Commissione, al cui giudizio, per altro, mi rimetto completamente.<\/p><p>PRESIDENTE. Sono stati poi presentati i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, alle parole:<\/em> e promulgati 30 giorni dopo, <em>sostituire le parole:<\/em> e promulgati 60 giorni dopo\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, alle parole:<\/em> se entro 15 giorni, <em>sostituire:<\/em> se entro trenta giorni\u00bb.<\/p><p>\u00abAdonnino, Micheli, Rescigno, Siles, Angelucci, Chatrian, Cimenti, Cremaschi Carlo, Jacini, Lizier, Borsellino\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, dopo le parole:<\/em> il Governo li impugna, <em>sostituire:<\/em> L\u2019impugnativa \u00e8 portata alla Corte costituzionale, la quale decide, tranne che si tratti di conflitto di interessi, nel qual caso rimette l\u2019impugnativa, per la decisione, all\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>\u00abAdonnino, Coccia, Borsellino, De Maria, Angelucci, Carbonari, Cimenti, Tozzi Condivi, Lizier, Cremaschi Carlo, Rescigno\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abOgni Regione, ove ritenga di impugnare un progetto di legge di altra Regione, per contrasto con i propri interessi, nel caso in cui il Governo abbia lasciato decorrere il suddetto termine senza il rinvio al Consiglio regionale, pu\u00f2 proporre \u2013 nei successivi 10 giorni \u2013 l\u2019impugnativa dinanzi la Corte costituzionale, la quale, accertato che si tratti di contrasto di interessi, rimette la questione all\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>\u00abSe si inizia la procedura di <em>referendum<\/em>, la procedura di comunicazione del disegno di legge al Governo e dell\u2019eventuale rinvio o impugnativa da parte del Governo rimane sospesa. I termini relativi ricominciano a decorrere dal giorno della proclamazione del risultato definitivo del <em>referendum<\/em>.<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Nazionale dovr\u00e0 decidere sulle questioni di contrasto d\u2019interessi nel termine di 3 mesi dal giorno in cui gli atti le sono stati rimessi dalla Corte costituzionale\u00bb.<\/p><p>\u00abAdonnino, Coccia, Carbonari, Angelucci, Cremaschi Carlo, Tozzi Condivi, Borsellino, De Maria, Cimenti, Rescigno, Micheli, Lizier\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>All\u2019ultimo comma, sopprimere le parole: <\/em>sono vistate dal Commissario del Governo nella Regione\u00bb.<\/p><p>\u00abAdonnino, Carbonari, Angelucci, Cimenti, Tozzi Condivi, Micheli, Cremaschi Carlo, Borsellino, Rescigno, Chatrian\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Adonnino ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>ADONNINO. Spiegher\u00f2 i miei emendamenti in poche parole.<\/p><p>Il Governo in qualche momento si potr\u00e0 vedere sopraffatto da molte leggi regionali che gli arrivino da tutte le parti d\u2019Italia. \u00c8 bene per ci\u00f2 che si abbia il tempo di studiare queste leggi e rispondere. Rispetto a queste leggi possono sorgere gravissime questioni sia di costituzionalit\u00e0 sia di conflitti d\u2019interesse.<\/p><p>Per i conflitti d\u2019interesse ci vuole parecchio tempo per avere gli elementi necessari a risolverli. In 30 giorni, come fa il Governo a vedere se una legge regionale deve essere impugnata o no? Si dovrebbe informare sul luogo. Dunque, proporrei che il Governo avesse, invece di 30, 60 giorni di tempo per rinviarla di nuovo all\u2019Assemblea regionale perch\u00e9 la riveda. Anche il termine successivo, dopo che l\u2019Assemblea ha riveduto la legge e vi ha insistito, lo porterei da 15 a 30 giorni. Questo che in apparenza pu\u00f2 apparire un prolungamento \u00e8 invece un accorciamento, perch\u00e9 d\u00e0 al Governo il tempo per approfondire la questione.<\/p><p>Quando la legge \u00e8 stata approvata la seconda volta dal Consiglio regionale, nel progetto si dice che se il Governo la impugna per incostituzionalit\u00e0 la manda all\u2019Alta Corte costituzionale; se la impugna per il merito, la manda all\u2019Assemblea.<\/p><p>Ora, mi sembra che con questo sistema si creerebbero complicazioni nel senso che se il primo indirizzo dato dal Governo dello Stato a questa impugnativa \u00e8 sbagliato pu\u00f2 cominciare il palleggiamento fra la Corte costituzionale e l\u2019Assemblea. Io proporrei che tutte le impugnative venissero mandate direttamente alla Corte costituzionale. Sar\u00e0 essa a fare lo smistamento.<\/p><p>Se essa le ritiene impugnative di incostituzionalit\u00e0 le trattiene e decide. Se ritiene che si tratta di impugnative di merito, le manda all\u2019Assemblea Nazionale, alla quale mi pare che debbano andare soltanto le impugnative per conflitti di interesse.<\/p><p>Restringerei un po\u2019 quello che \u00e8 il concetto del progetto che parla di impugnative del merito. L\u2019Assemblea Nazionale per la sua valutazione e per l\u2019apprezzamento politico \u00e8 bene che intervenga quando c\u2019\u00e8 conflitto d\u2019interessi. Ma ove non si tratti di conflitti d\u2019interessi, trattandosi invece, anche nel merito, di questioni strettamente giuridiche, l\u2019organo giudiziario per eccellenza \u00e8 l\u2019Alta Corte costituzionale.<\/p><p>Con l\u2019altro mio emendamento mi sono preoccupato del caso in cui il conflitto avvenga non fra il Governo e le singole Regioni, ma fra Regione e Regione. A mio avviso questo caso non \u00e8 contemplato dal progetto.<\/p><p>Ora, credo che si debba mettere qualche cosa. Direi perci\u00f2 che, ove il Governo dello Stato lasci passare i termini conferitigli per rilevare i difetti e fare le impugnative, nei successivi dieci giorni, le Regioni che si sentono lese dalla legge di un\u2019altra Regione possono sollevare queste impugnative.<\/p><p>Sollevando queste impugnative si verrebbe allo stesso meccanismo che prima abbiamo delineato, cio\u00e8 tutto \u00e8 demandato alla Corte costituzionale, la quale farebbe lo smistamento.<\/p><p>Altro punto \u00e8 quello che riguarda il <em>referendum.<\/em><\/p><p>Bisogna pure regolare questo caso, in cui la legge regionale sia rimessa al popolo per la decisione suprema. Ma allora \u00e8 giusto che i termini dati al Governo dello Stato ed alle altre Regioni per la impugnativa, mentre si va svolgendo i <em>referendum<\/em>, restino sospesi, perch\u00e9, se il popolo manifesta la sua intenzione diretta proprio nel <em>referendum<\/em> stesso, evidentemente le eventuali impugnative di tutti gli altri organi devono dichiararsi decadute.<\/p><p>Un ultimo punto riguarda il visto del Commissario del Governo presso la Regione. Quando noi abbiamo stabilito un sistema con tutte queste garanzie ed impugnative, con tutti questi esami, che valore pu\u00f2 avere ancora un ultimo visto del Commissario regionale, a nome del Governo centrale, nella legge di ciascuna Regione? \u00c8 cosa perfettamente inutile, anche perch\u00e9 la legge \u00e8 stata esaminata dal Governo centrale e perci\u00f2 \u00e8 inutile l\u2019intervento del Commissario.<\/p><p>Per queste ragioni mi permetta di raccomandare i miei emendamenti.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ambrosini ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>AMBROSINI. Indubbiamente le osservazioni fatte dagli onorevoli Lami Starnuti ed Adonnino devono essere prese in considerazione; anche stamani il Comitato di coordinamento se n\u2019\u00e8 occupato. Si tratta di un insieme di norme, che hanno una membratura complessa, ma in sostanza, precisa. Lo ha riconosciuto anche l\u2019onorevole Lami Starnuti.<\/p><p>Al punto in cui siamo arrivati, e data la necessit\u00e0 di affrettare la conclusione del nostro lavoro, il Comitato crede che non si debba andare a discutere di tutti i particolari. L\u2019Assemblea pu\u00f2 approvare l\u2019articolo cos\u00ec com\u2019\u00e8 proposto, lasciando al Comitato di procedere a quella semplificazione che pu\u00f2 essere utile per la maggiore chiarezza del testo.<\/p><p>Per quanto riguarda le giuste osservazioni fatte dall\u2019onorevole Adonnino, il Comitato, consultato rapidamente, ritiene che vi si possa andare incontro. Ad esempio, riguardo al primo comma, l\u00e0 dove si dice: \u00abI disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati al Governo centrale\u00bb, si pu\u00f2 sostituire alle parole: \u00abal Governo centrale\u00bb, queste: \u00abal Commissario del Governo presso la Regione\u00bb.<\/p><p>Il Commissario del Governo nel capoluogo della Regione, che pu\u00f2 seguire lo svolgimento dei lavori dell\u2019Assemblea regionale, ha immediatamente contezza del disegno di legge votato, \u00e8 pu\u00f2, sotto la sua responsabilit\u00e0 mettendone naturalmente al corrente il Governo centrale e ricevendone eventuali istruzioni, prendere le determinazioni opportune. Pare al Comitato che a questo modo si soddisfi la esigenza giustamente prospettata dall\u2019onorevole Adonnino.<\/p><p>Riguardo alle osservazioni ugualmente sensate dell\u2019onorevole Lami Starnuti, il Comitato si \u00e8 reso conto della loro portata, ma ritiene di non potervi completamente accedere; e ci\u00f2 perch\u00e9 la Corte costituzionale deve sindacare le leggi e non i disegni di legge. L\u2019accettazione pura e semplice dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Lami Starnuti inficerebbe questo principio fondamentale. Per questa ragione il Comitato ritiene che si debba stare al testo proposto, salvo quella semplificazione che, in definitiva, potr\u00e0 esservi apportata al momento del coordinamento del testo definitivo di tutte le norme votate.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori di emendamenti se vi insistono.<\/p><p>L\u2019onorevole Codignola non \u00e8 presente e il suo emendamento s\u2019intende decaduto.<\/p><p>L\u2019onorevole Camposarcuno mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CAMPOSARCUNO. L\u2019onorevole Ambrosini non ha dato nessun chiarimento in merito alle mie proposte.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ambrosini ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>AMBROSINI. Chiedo scusa al collega Camposarcuno. Sostanzialmente le sue proposte si riconnettono a quelle dell\u2019onorevole Adonnino, e come queste, a giudizio del Comitato, possono ritenersi prese in considerazione, quando si sostituisca nel primo comma all\u2019\u00abobbligo di comunicare al Governo centrale\u00bb, \u00abl\u2019obbligo di comunicare al Commissario del Governo nel capoluogo di Regione\u00bb. Quindi, anche per considerazioni di indole pi\u00f9 generale, relative alla necessit\u00e0 di affrettare la conclusione dei nostri lavori, preghiamo l\u2019onorevole Camposarcuno di ritirare il suo emendamento, rimettendosi a quelle chiarificazioni che nel testo definitivo potr\u00e0, dal punto di vista formale, portare il Comitato di coordinamento.<\/p><p>CAMPOSARCUNO. Ritiro, dopo questi chiarimenti, il mio emendamento.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Vorrei rivolgere una preghiera alla Commissione. Nell\u2019articolo 118 \u00e8 detto che l\u2019impugnativa per incostituzionalit\u00e0 da parte del Governo centrale avverrebbe soltanto in un secondo tempo, quando gi\u00e0 si \u00e8 rinviato il provvedimento al Consiglio regionale, affinch\u00e9 lo riveda. Questo provvedimento non entrerebbe in vigore neppure la seconda volta, se il Governo centrale lo impugnasse per incostituzionalit\u00e0. Ora a me sembra che l\u2019impugnativa per incostituzionalit\u00e0 deve precedere tutti gli altri atti del Governo centrale. Se il Governo centrale si trovi di fronte a provvedimenti del Consiglio regionale che ledano gli interessi delle altre Regioni, che violino norme statutarie e siano prima di tutto incostituzionali, parmi che la prima cosa da fare \u00e8 impugnarli per incostituzionalit\u00e0 e non rimandare ad un secondo tempo questa impugnativa.<\/p><p>Chiedo alla Commissione se essa non ritiene di modificare cos\u00ec il primo punto dell\u2019articolo: \u00abI disegni di legge, approvati dal Consiglio regionale, sono comunicati al Governo centrale e promulgati trenta giorni dopo la pubblicazione, salvo che il Governo non li impugni per incostituzionalit\u00e0, o non li rinvii ecc.\u00bb lo sono del parere di dare la precedenza \u2013 o quanto meno non posporla \u2013 alla impugnativa per incostituzionalit\u00e0, perch\u00e9 fare tutta una istruttoria, per accertare se il provvedimento del Consiglio regionale v\u00ecola gli interessi di altre Regioni o non \u00e8 conforme al proprio statuto e mandare a correggere il provvedimento, \u00e8 inutile, quando poi questo provvedimento torna e, facendo l\u2019indagine, si trova che non \u00e8 costituzionale. Mi pare che questa indagine debba precedere ogni altra, e pertanto credo che sia meglio modificare cos\u00ec l\u2019ordine delle impugnative da parte del Governo centrale.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ambrosini ha facolt\u00e0 di parlare a nome della Commissione.<\/p><p>AMBROSINI. Indubbiamente la proposta dell\u2019onorevole Bertone ha un suo senso, ma la Commissione dei Settantacinque, che gi\u00e0 esamin\u00f2 la questione, ritenne di attenersi a questo doppio grado di giudizio, appunto per evitare quel conflitto tra Governo centrale ed Assemblea regionale, che si verificherebbe immediatamente nel caso che il Governo impugnasse senz\u2019altro il disegno di legge approvato dall\u2019Assemblea regionale. Le osservazioni fatte dal Governo centrale all\u2019Assemblea regionale possono metterla sulla via di modificare il precedente deliberato. Con questa fiducia la Commissione dei Settantacinque si attenne al sistema proposto. \u00c8 da osservare, d\u2019altra parte, che l\u2019inconveniente, cui l\u2019onorevole Bertone accenna, non \u00e8 affatto grave. Sarebbe da prendere in seria considerazione, nel caso che il disegno di legge approvato dall\u2019Assemblea regionale entrasse senz\u2019altro in attuazione. Ma questa ipotesi \u00e8 esclusa in modo tassativo non solo nel primo, ma anche nel secondo caso previsto dall\u2019articolo 118, e precisamente nel suo secondo comma. Noi partiamo dal principio, e dobbiamo aver fede, che le Assemblee regionali non vogliano per prevenzione contrastare col Governo centrale, che abbiano la volont\u00e0 e lo scrupolo di uniformarsi sempre alla Costituzione, alle leggi e agli interessi generali del Paese e delle altre Regioni; e ci auguriamo perci\u00f2 che i Consigli regionali prendano in seria considerazione, e con la disposizione d\u2019animo pi\u00f9 propensa all\u2019accordo, le osservazioni motivate che vengano ad essi eventualmente fatte dal Governo centrale in base al primo comma dell\u2019articolo 118. Con questa fiducia credo che possiamo attenerci al progetto, superando le preoccupazioni avanzate dall\u2019onorevole Bertone.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Prendo atto dei chiarimenti che ha fornito l\u2019onorevole Ambrosini, ma, ad evitare ogni equivoco, io sono in obbligo di rilevare che le buone parole da lui pronunziate per avvertire che, anzich\u00e9 ricorrere all\u2019impugnativa, conviene suggerire al Consiglio regionale di correggere quei difetti in cui possa essere incorso, sarebbe bene che fossero tradotte nella prima parte dell\u2019articolo, perch\u00e9 nel primo comma dell\u2019articolo si dice soltanto: \u00absalvo che il Governo non li rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali o di altre Regioni\u00bb. Pregherei di aggiungere: \u00abo non siano viziati di incostituzionalit\u00e0\u00bb. (<em>Interruzione del deputato Fabbri<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>AMBROSINI. Quando si dice: \u00abeccedono la competenza\u00bb la frase \u00e8 cos\u00ec generica, che comprende proprio i casi che lei ha accennato.<\/p><p>BERTONE. \u00abEccedere la competenza\u00bb non significa comprendere tutti i vizi di incostituzionalit\u00e0. La competenza \u00e8 appena una parte dei poteri, ma c\u2019\u00e8 anche il merito. Se inseriamo direttamente una disposizione di ordine generale, essa comprende la competenza ed ogni altra eventuale questione di incostituzionalit\u00e0.<\/p><p>Credo che non vi sia niente di male se il Governo centrale avverte che c\u2019\u00e8 un vizio di incostituzionalit\u00e0 e dice di correggerlo.<\/p><p>AMBROSINI. La Commissione \u00e8 d\u2019accordo ed anche il Presidente Ruini. Questa parte, dal punto di vista formale, va, come poc\u2019anzi ho avuto l\u2019onore di dire, chiarita, in modo da eliminare qualsiasi dubbio, giacch\u00e9 nell\u2019intendimento della Commissione tutte le osservazioni dell\u2019onorevole Bertone sono completamente comprese e si ritiene che debba darsi soddisfazione usando magari una formula pi\u00f9 ampia e pi\u00f9 comprensiva.<\/p><p>BERTONE. Ringrazio la Commissione e non insisto nell\u2019emendamento.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. Vorrei sottolineare quanto ha detto l\u2019onorevole Ambrosini con l\u2019appoggio del Presidente del Comitato, cio\u00e8 l\u2019opportunit\u00e0 che, per quanto concerne questo articolo, il Comitato abbia una certa latitudine nella sua formulazione definitiva, in quanto forse esige qualche precisazione tecnica. Le osservazioni che da diverse parti sono state fatte saranno tenute presenti dal Comitato ai fini di questa ultima stesura.<\/p><p>Ora, mettendomi anche io nella posizione di critico, vorrei raccomandare al Comitato di tener conto anche di qualche altro punto. Per esempio, mi domando se \u00e8 proprio necessario che nell\u2019ultimo comma si dica: \u00abLe leggi regionali sono vistate dal Commissario del Governo\u00bb. Se il visto \u00e8 una pura formalit\u00e0, \u00e8 inutile, se \u00e8 qualcosa di pi\u00f9 di una formalit\u00e0, diventa pericoloso.<\/p><p>Poi forse \u00e8 opportuno che nell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo sia inserita, qualche precisazione circa la pubblicazione delle leggi regionali. Il Comitato vedr\u00e0 se \u00e8 il caso di stabilire che oltre la pubblicazione in un foglio ufficiale della Regione, che sarebbe quella determinante ai fini dell\u2019entrata in vigore della legge, sia disposta per le leggi regionali, o alcune di esse da indicarsi, la inserzione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica, ai fini della conoscenza da parte del pubblico. Vi sono altri casi di una duplice pubblicazione con effetti diversi. Ricordo che per i bandi militari era frequentemente disposto che essi, oltre ad essere pubblicati, ai fini dell\u2019entrata in vigore, nelle forme proprie dei bandi militari, venissero anche inseriti nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, quando avevano una certa portata giuridica.<\/p><p>Sono questi dei problemi che aggiungo a quelli sollevati da altri oratori, e che il Comitato riesaminer\u00e0 in modo da arrivare ad una formulazione definitiva di quest\u2019articolo, che ha una certa importanza e riguarda questioni delicate.<\/p><p>ADONNINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ADONNINO. Non so se mi sia consentito fare un\u2019osservazione su quest\u2019ultima formulazione del Comitato, cio\u00e8 che le leggi debbano essere comunicate non al Governo centrale ma al Commissario regionale. Se mi \u00e8 consentito, io vorrei far rilevare che \u00e8 una cosa che mi lascia parecchio perplesso, perch\u00e9, siccome in sostanza nella maggior parte dei casi si dovr\u00e0 trattare di conflitti di interessi fra una Regione e lo Stato, oppure fra varie Regioni, non so come questi conflitti possano essere appieno valutati dal Commissario regionale, che pu\u00f2, per necessit\u00e0 di cose, avere dinanzi agli occhi solo il panorama della Regione in cui si trova. Non ho ben capito se il Commissario regionale deve lui stesso fare le eventuali impugnative o deve rivolgersi al Governo centrale, prospettando ad esso le sue proposte e lasciando che sia il Governo centrale stesso a fare l\u2019impugnativa. Se dovesse essere il Governo centrale a fare le impugnative, allora la comunicazione al Commissario regionale potrebbe essere una complicazione; se deve fare tutto il Commissario regionale, anche le impugnative, sottometto alla Commissione ed all\u2019Assemblea tutte le mie ragioni di perplessit\u00e0, perch\u00e9 non so vedere come il Commissario di una singola Regione possa valutare gli interessi di tutte le Regioni. Noi abbiamo avuto un esempio di ci\u00f2 nella Regione siciliana, con l\u2019abolizione della nominativit\u00e0 dei titoli. Questa disposizione, se e in che cosa interferisca sugli interessi di tutto lo Stato, non so come possa indagarlo il Commissario regionale siciliano, che sa soltanto la vita della Sicilia.<\/p><p>Come pu\u00f2 fare il Commissario regionale ad apprezzare il nocumento o il beneficio che da una legge pu\u00f2 derivare agli interessi delle altre Regioni e dello Stato?<\/p><p>Mi permetto di notare inoltre che i punti relativi ai conflitti fra Regione e Regione e al <em>referendum<\/em>, sono due punti non considerati nella risposta del Comitato. Se adesso non li consideriamo, non so come potrebbe fare il Comitato di coordinamento a introdurli. Noi possiamo dare le direttive, ma bisogna che il Comitato abbia autorizzazione da noi ad introdurre nel testo una norma specifica. Per questo, insisterei su questi due ultimi casi.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Ambrosini, ha ancora qualche cosa da rispondere all\u2019onorevole Adonnino?<\/p><p>AMBROSINI. Non vorremmo impegnare ancora il tempo che resta all\u2019Assemblea. Abbiamo gi\u00e0 detto che tutte le osservazioni dell\u2019onorevole Adonnino e degli altri egregi colleghi saranno tenute presenti dal Comitato nella revisione finale.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Adonnino, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>ADONNINO. Li mantengo.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Io intendo proporre l\u2019abolizione del penultimo comma di questo articolo 118, il quale \u00e8 cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abSe una legge \u00e8 dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo consente, la promulgazione e l\u2019entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. L\u2019onorevole Ambrosini ha facolt\u00e0 di dichiarare il pensiero della Commissione.<\/p><p>AMBROSINI. Questo, l\u2019onorevole Lami Starnuti lo aveva gi\u00e0 rilevato; comunque, se \u00e8 una disposizione superflua, il Comitato la eliminer\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Lami Starnuti, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>LAMI STARNUTI. Vorrei conservare solo il secondo comma con una modificazione che ho preparata, e cio\u00e8:<\/p><p>\u00abIn caso di dissenso, il Governo rinvia la legge, con le sue osservazioni, al Consiglio regionale per un nuovo esame. Se il Consiglio regionale respinge le osservazioni, il Governo pu\u00f2 denunciare la legge alla Corte delle garanzie costituzionali nel termine di quindici giorni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ambrosini ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>AMBROSINI. \u00c8 questione di forma. Riguardo all\u2019ultima formula proposta dall\u2019onorevole Lami Starnuti, mi sembra che non ci sia nessuna diversit\u00e0 dal punto di vista sostanziale.<\/p><p>LAMI STARNUTI. E sulla promulgazione?<\/p><p>AMBROSINI. Riguardo alla promulgazione ho gi\u00e0 detto che, per il carattere della Corte costituzionale, che deve investire del suo sindacato la legge, non si pu\u00f2 sopprimere la formalit\u00e0 della promulgazione. D\u2019altra parte ritengo che quanto ha gi\u00e0 suggerito l\u2019onorevole Perassi, riguardo alla eventuale pubblicazione delle norme legislative regionali anche nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica, possa offrire il mezzo sufficiente per ovviare all\u2019inconveniente accennato dall\u2019onorevole Lami Starnuti.<\/p><p>PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell\u2019onorevole Ambrosini, chiedo all\u2019onorevole Lami Starnuti se insiste nel suo emendamento.<\/p><p>LAMI STARNUTI. Non insisto: lo trasformo in raccomandazione al Comitato di coordinamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019approvazione di questo articolo rimane quindi condizionata alla decisione del Comitato, il quale terr\u00e0 conto delle varie proposte fatte e potr\u00e0 prendere di esse tutto ci\u00f2 che sembrer\u00e0 pi\u00f9 utile.<\/p><p>Il primo comma dell\u2019articolo 118 con la modificazione apportatavi dalla Commissione \u00e8 pertanto il seguente:<\/p><p>\u00abI disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati al Commissario del Governo nella Regione, e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali o di altre Regioni\u00bb.<\/p><p>Tenga presente l\u2019onorevole Adonnino che la modificazione \u00e8 stata apportata proprio per venire incontro a una delle sue proposte.<\/p><p>L\u2019onorevole Adonnino conserva la sua proposta di elevare da 30 a 60 giorni il termine?<\/p><p>ADONNINO. La ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la formulazione test\u00e9 letta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al secondo comma, al quale l\u2019onorevole Adonnino ha presentato un emendamento nel senso di elevare da 15 a 30 giorni il termine.<\/p><p>Onorevole Adonnino, mantiene questo emendamento?<\/p><p>ADONNINO. Lo ritiro.<\/p><p>NOBILE. Faccio mio questo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione la proposta di portare il termine di cui al secondo comma dell\u2019articolo 118 da 15 a 30 giorni.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo pertanto in votazione il testo proposto dalla Commissione con la sostituzione delle parole: \u00abAssemblea Nazionale\u00bb con la parola: \u00abParlamento\u00bb:<\/p><p>\u00abOve il Consiglio regionale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi membri sono promulgati, ma non entrano ancora in vigore, se entro quindici giorni dalla comunicazione il Governo li impugna per incostituzionalit\u00e0 davanti alla Corte costituzionale o nel merito, per contrasto di interessi, davanti al Parlamento. In caso di dubbio la Corte decide se competente a pronunciarsi sia essa stessa o il Parlamento.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al terzo comma:<\/p><p>\u00abSe una legge \u00e8 dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo consente, la promulgazione e l\u2019entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati\u00bb.<\/p><p>Faccio presente che alcuni colleghi hanno proposto di sopprimerlo.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Per maggior sicurezza, e precisione di questo comma approvato, \u00e8 forse opportuno, l\u00e0 dove si dice: \u00abil Governo consente\u00bb, dire invece: \u00abil Governo centrale consente\u00bb, come \u00e8 stato sempre aggiunto negli altri commi, perch\u00e9 non sorga equivoco con il Governo regionale.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Onorevole Adonnino, mantiene il suo emendamento aggiuntivo?<\/p><p>ADONNINO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento dell\u2019onorevole Adonnino e altri:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abOgni Regione, ove ritenga di impugnare un progetto di legge di altra Regione, per contrasto con i propri interessi, nel caso in cui il Governo abbia lasciato decorrere il suddetto termine senza rinvio al Consiglio regionale, pu\u00f2 proporre \u2013 nei successivi 10 giorni \u2013 l\u2019impugnativa dinanzi la Corte costituzionale, la quale, accertato che si tratti di contrasto di interessi, rimette la questione all\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>\u00abSe si inizia la procedura di <em>referendum<\/em>, la procedura di comunicazione del disegno di legge al Governo e dell\u2019eventuale rinvio o impugnativa da parte del Governo rimane sospesa. I termini relativi ricominciano a decorrere dal giorno della proclamazione del risultato definitivo del <em>referendum<\/em>.<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Nazionale dovr\u00e0 decidere sulle questioni di contrasto d\u2019interessi nel termine di 3 mesi dal giorno in cui gli atti le sono stati rimessi dalla Corte costituzionale\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ed ora passiamo all\u2019ultimo comma nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abLe leggi regionali sono vistate dal Commissario del Governo nella Regione e promulgate dal Presidente della Deputazione regionale\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Non vorrei che rimanessimo nel campo del generico, per quanto riguarda le questioni rimesse al Comitato di coordinamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Fabbri, \u00e8 chiaro che, nonostante quella latitudine di poteri che l\u2019Assemblea ha creduto di lasciare al Comitato per questo articolo, per tutto ci\u00f2 che \u00e8 stato oggetto di specifiche votazioni, si intende che esso \u00e8 impegnato a rispettarne il risultato; mentre per tutte le altre parti, sulle quali non si \u00e8 votato, il Comitato pu\u00f2 fare sue le varie proposte.<\/p><p>L\u2019articolo 118 nel suo complesso risulta cos\u00ec approvato:<\/p><p>\u00abI disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati al Commissario del Governo nella Regione, e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali o di altre Regioni.<\/p><p>\u00abOve il Consiglio regionale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi membri sono promulgati, ma non entrano ancora in vigore, se entro quindici giorni dalla comunicazione il Governo li impugna per incostituzionalit\u00e0 davanti alla Corte costituzionale o nel merito, per contrasto di interessi, davanti al Parlamento. In caso di dubbio la Corte decide se competente a pronunciarsi sia essa stessa o il Parlamento.<\/p><p>\u00abSe una legge \u00e8 dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo centrale consente, la promulgazione e l\u2019entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.<\/p><p>\u00abLe leggi regionali sono vistate dai Commissario del Governo nella Regione e promulgate dal Presidente della Deputazione regionale\u00bb.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 122. Se ne dia lettura.<\/p><p>DE VITA, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abSugli atti della Regione \u00e8 esercitato il controllo di legittimit\u00e0 da un organo centrale composto in maggioranza di elementi elettivi secondo l\u2019ordinamento stabilito dalle leggi della Repubblica.<\/p><p>\u00abIl controllo di legittimit\u00e0 sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali \u00e8 esercitato dalle Regioni per mezzo di organi in maggioranza elettivi nei modi e limiti stabiliti con leggi della Repubblica. Per le deliberazioni amministrative indicate dalla legge, l\u2019autorit\u00e0 deliberante pu\u00f2 essere invitata a riesaminare il merito della deliberazione.<\/p><p>\u00abNella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l\u2019ordinamento da stabilire con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Per questo articolo la Commissione non ha proposto un nuovo testo, ma sono stati presentati numerosi emendamenti.<\/p><p>L\u2019onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIn ogni Regione \u00e8 costituita una sezione distaccata della Corte dei conti, cui compete il controllo preventivo di legittimit\u00e0 sugli atti dell\u2019Amministrazione regionale, e quello successivo sulla gestione del bilancio della Regione.<\/p><p>Sono inoltre istituiti organi elettivi di giustizia amministrativa di primo grado, i cui membri possono essere scelti soltanto fra cittadini in possesso di determinati requisiti tecnici, secondo le disposizioni che saranno dettate per legge.<\/p><p>\u00abIl controllo di legittimit\u00e0 sugli atti dei Comuni \u00e8 esercitato dalle medesime sezioni regionali della Corte dei conti\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, s\u2019intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Romano:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo e il terzo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl controllo di legittimit\u00e0 sugli atti dei Comuni e delle Provincie \u00e8 esercitato nei modi e nei termini che la legge stabilir\u00e0\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, s\u2019intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>I seguenti emendamenti sono stati svolti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl controllo di legittimit\u00e0 sugli atti dei Comuni e degli altri enti pubblici locali \u00e8 esercitato da un organo dello Stato con sede nel capoluogo di provincia. Il controllo di merito \u00e8 esercitato dalla Giunta provinciale.<\/p><p>\u00abZotta, Domined\u00f2\u00bb.<\/p><p><em>\u00ab<\/em><em>Al secondo comma, dopo le parole:<\/em> Il controllo di legittimit\u00e0 sugli atti, <em>aggiungere le altre:<\/em> delle Province e.<\/p><p>\u00abRescigno\u00bb.<\/p><p><em>\u00ab<\/em><em>Al terzo comma, sostituire l\u2019ultimo periodo col seguente:<\/em> Possono istituirsi sezioni nei capoluoghi delle Province.<\/p><p>\u00abRescigno\u00bb.<\/p><p>Segue il seguente emendamento proposto dall\u2019onorevole Lami Starnuti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo periodo del secondo comma col seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abPer le deliberazioni amministrative degli enti locali sottoposte dalla legge a controllo di merito, l\u2019organo di tutela ha soltanto facolt\u00e0 di chiedere al Consiglio dell\u2019ente deliberante, con istanza motivata, il riesame della deliberazione\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>LAMI STARNUTI. L\u2019articolo 122 del progetto \u00e8 fondamentale nello stato giuridico degli enti locali. Esso innova profondamente la situazione di diritto fatta ai comuni e alla provincie dalla vecchia legge comunale e provinciale, secondo la quale tali enti erano e sono soggetti ad una tutela duplice: una tutela di legittimit\u00e0 e una tutela o controllo di merito.<\/p><p>Se la tutela di legittimit\u00e0 \u00e8 legittima, necessaria, doverosa, perch\u00e9 anche gli enti locali devono sottostare, come in altro campo sottostanno le persone fisiche, alla legge e devono rispettarla, il controllo di merito ha sempre sollevato le pi\u00f9 forti obiezioni, non soltanto nel campo politico, e specie da parte della democrazia, ma anche nel campo scientifico e dottrinario.<\/p><p>Il controllo di merito, sia pure limitato alle maggiori, pi\u00f9 gravi deliberazioni dell\u2019ente locale, pone in certo modo l\u2019ente in una condizione di minorit\u00e0, pari, in un certo senso, alla condizione dell\u2019incapace, che per determinati atti ha bisogno dell\u2019assistenza e del consenso del curatore. Non si spiega in alcun modo questa condizione di inferiorit\u00e0 fatta agli enti locali. Non si pu\u00f2 dire che il comune possa sbagliare nella valutazione e nella risoluzione dei suoi problemi, perch\u00e9, se \u00e8 vero che un\u2019amministrazione comunale pu\u00f2 esser tratta in errore, non \u00e8 men vero che pu\u00f2 esser tratto in errore anche l\u2019organo di controllo. \u00c8 in un certo senso assurdo presumere che la possibilit\u00e0 di errore vi sia soltanto da parte del comune soggetto e che, invece, i membri elettivi o no della Giunta provinciale amministrativa non sbaglino mai.<\/p><p>In verit\u00e0, nel vecchio sistema della legge comunale e provinciale, il controllo di merito era riguardato e mantenuto come una invadenza del potere centrale nelle amministrazioni locali. Contro questa invadenza coloro che sentono viva la necessit\u00e0 delle autonomie locali devono insorgere e protestare e chiedere che il controllo di merito sia per intiero abolito.<\/p><p>A questo effetto tende l\u2019emendamento che io ho presentato all\u2019articolo 122 del progetto di Costituzione, non gi\u00e0 perch\u00e9 l\u2019articolo 122 mantiene il controllo di merito, quanto perch\u00e9 la sua formulazione ha gi\u00e0 dato luogo, come ho visto, ad un equivoco di interpretazione.<\/p><p>Gli amici e colleghi della seconda Sottocommissione ricorderanno che la formula dell\u2019articolo 122 fu proposta da me; ma di fronte al pericolo di equivoci e di errori derivanti da una interpretazione puramente letteraria della disposizione, mi \u00e8 parso utile, anzi necessario, proporre un testo che non consentisse interpretazioni errate.<\/p><p>L\u2019articolo 122 del progetto in sostanza dice questo: gli enti locali sono soggetti ad una tutela di legittimit\u00e0. Per il controllo di merito, l\u2019organo di tutela pu\u00f2 rinviare la deliberazione, soggetta al controllo, all\u2019amministrazione che l\u2019ha adottata, per un nuovo esame.<\/p><p>Ma questi concetti, che sono i miei, debbono intendersi nel senso che l\u2019ente locale debba, nel nuovo esame della propria deliberazione, essere assolutamente libero di mantenerla o di modificarla, e deve esser chiaro ed esplicito il concetto che non sia possibile alla legge comune istituire, per il merito, un altro controllo, diverso da quello indicato e previsto dalla Costituzione. Questa forma di controllo non viola nessuno dei diritti dell\u2019ente locale, e costituisce anzi una utile collaborazione fra l\u2019amministrazione locale e l\u2019organo di tutela. Di solito, per sostenere e difendere il vecchio controllo di merito, si \u00e8 detto che i piccoli comuni non sono in grado di amministrare bene da s\u00e9 le loro cose. A questa obiezione si risponde in genere che se l\u2019amministrazione sbaglia, se l\u2019amministrazione commette errori, se l\u2019amministrazione compie spropositi, provvederanno gli elettori e i cittadini, sia con il peso dell\u2019opinione pubblica, sia con il <em>referendum<\/em>, sia nella rinnovazione del mandato, e provvederanno meglio che non sappia l\u2019organo di tutela, un organo cio\u00e8 estraneo alla vita locale e che non conosce i bisogni e le necessit\u00e0 del luogo. Tuttavia se qualche volta l\u2019amministrazione locale, per difetto di cognizioni, venisse tratta in errori o in equivoci sar\u00e0 bene che l\u2019organo di tutela, collaborando con essa, facendo in un certo senso l\u2019ufficio e la funzione del consulente legale, dell\u2019amico che sa e che d\u00e0 buoni consigli, possa rinviare la deliberazione all\u2019amministrazione deliberante con le osservazioni del caso. Vedr\u00e0 allora l\u2019amministrazione locale se le osservazioni dell\u2019organo di tutela sono osservazioni pertinenti e giuste, ma le vedr\u00e0 nella completa autonomia e padronanza della sue decisioni, senza possibilit\u00e0 di ulteriori interventi da parte dell\u2019organo superiore.<\/p><p>In questi limiti soltanto noi riconosciamo la utilit\u00e0 di superiore esame delle decisioni degli enti locali, e siamo sicuri che l\u2019Assemblea Costituente vorr\u00e0, come noi, favorirne l\u2019autonomia e liberare gli enti locali dal vecchio controllo di merito, il quale consentiva che alla volont\u00e0 dell\u2019amministrazione locale si sostituisse la volont\u00e0 dell\u2019organo governativo e in molti casi finiva per diventare un mezzo di autentica sopraffazione.<\/p><p>PERSICO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERSICO. Se consente, vorrei pregare l\u2019amico Lami Starnuti, di sostituire nel suo emendamento all\u2019espressione: \u00abcon istanza motivata\u00bb l\u2019altra: \u00abcon provvedimento motivato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Lami Starnuti ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>LAMI STARNUTI. Sono d\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Sardiello:<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, sostituire il secondo periodo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abSezioni degli organi di giustizia predetti devono sorgere nel capoluogo di ciascuna provincia con giurisdizione sulla provincia stessa\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Sardiello \u00e8 assente.<\/p><p>MUSOLINO. Lo faccio mio e chiedo di svolgerlo.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MUSOLINO. Il concetto ispiratore di questa proposta \u00e8 il decentramento della giustizia amministrativa, in relazione al nuovo ordinamento regionale dello Stato. L\u2019emendamento risponde a un criterio di economia, perch\u00e9 i cittadini possano avere la giustizia amministrativa nella propria sede e non essere costretti a spese inutili.<\/p><p>Inoltre si tratta di una maggiore aderenza alla realt\u00e0: noi crediamo infatti che la giustizia amministrativa quanto pi\u00f9 \u00e8 periferica tanto pi\u00f9 risponde alle esigenze popolare. I criteri esposti qui recentemente dal maestro onorevole Orlando sul decentramento delle Cassazioni, e poi dall\u2019onorevole Togliatti, possono valere anche per questo emendamento. Penso che l\u2019Assemblea possa accogliere l\u2019emendamento Sardiello.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Camposarcuno:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abIl controllo di merito avr\u00e0 luogo quando \u00e8 impegnato il bilancio della Regione per oltre cinque anni, a meno che la relativa deliberazione non sia sottoposta a <em>referendum <\/em>popolare su richiesta di un ventesimo degli elettori, entro un mese dalla pubblicazione della deliberazione\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CAMPOSARCUNO. Lo mantengo, salvo a rivedere la mia posizione quando la Commissione avr\u00e0 espresso il suo parere.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Segue l\u2019emendamento degli onorevoli Mortati e Perassi del seguente tenore:<\/p><p>\u00abSugli atti amministrativi della Regione il controllo di legittimit\u00e0 \u00e8 esercitato in forma decentrata da organi costituzionali in ogni Regione, coordinati con la Corte dei conti. Il controllo di merito sulla gestione finanziaria della Regione, limitato ai casi in cui questa richieda contributi straordinari, sar\u00e0 regolato dalle leggi\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MORTATI. I fini che sono proposti dall\u2019emendamento sono i seguenti: anzitutto, determinare con esattezza la natura, il contenuto del controllo, distinguendo il controllo di legittimit\u00e0 dal controllo di merito.<\/p><p>In via normale, data l\u2019autonomia della Regione, non pu\u00f2 essere consentito se non un controllo di legittimit\u00e0; ed \u00e8 necessario che di questo si precisi nella Costituzione sia l\u2019organo destinato ad esercitarlo, sia il criterio direttivo sulle modalit\u00e0 del suo esercizio. Nel testo originario del progetto si parla di un organo centrale formato in maggioranza di elementi elettivi. Ora, trovo che entrambi questi requisiti non possono essere accolti. Anzitutto, un organo centrale cosa significa? Che gli atti della Regione devono giungere al centro per essere controllati? Se cos\u00ec fosse creeremmo un inconveniente assai grave, perch\u00e9 accentreremmo una funzione, che invece abbisogna di essere esercitata localmente, sia per rendere pi\u00f9 spedita l\u2019attivit\u00e0 della Regione, sia per evitare gli altri inconvenienti, che sono propri di ogni forma di accentramento.<\/p><p>Per quanto riguarda il carattere elettivo dell\u2019organo, a me pare che il suo accoglimento si porrebbe in contrasto con tutto il sistema del nostro ordinamento, che per gli organi di controllo esclude la origine e la forma elettiva.<\/p><p>Se non si accetta, per tali ragioni, il testo proposto originariamente dalla Commissione, mi sembra che del pari debba respingersi la proposta presentata dall\u2019onorevole Uberti, il quale vorrebbe rinviare alla legge in modo puro e semplice ogni determinazione dei modi e delle forme di controllo.<\/p><p>Sembra ovvio che il rinvio alla legge del regolamento dell\u2019attivit\u00e0 di controllo presenti questo grave pericolo: che la legge, disciplinando il controllo in forme che adesso non possiamo prevedere, finisca con l\u2019invadere ed attentare all\u2019autonomia funzionale dell\u2019ente regionale, cui noi abbiamo voluto dare una solenne garanzia, dandole carattere costituzionale.<\/p><p>A me pare che vi sia contradizione fra l\u2019ammissione della autonomia costituzionale della Regione e l\u2019attribuzione o il deferimento alla legge, in modo indiscriminato, della disciplina dell\u2019attivit\u00e0 di controllo.<\/p><p>\u00c8 evidente che se la legge semplice disciplinasse questa funzione di controllo in modo troppo penetrante, intervenendo anche nel merito dell\u2019attivit\u00e0 della Regione, si verrebbe ad eliminare completamente l\u2019autonomia regionale, solennemente consacrata nella Costituzione.<\/p><p>Abbiamo or ora udito l\u2019onorevole Lami Starnuti battersi per riaffermare la necessit\u00e0 della sottrazione dal sindacato di merito degli atti dei Comuni. Mi pare che a pi\u00f9 forte ragione questa indipendenza si debba affermare per gli atti della Regione che, nella struttura del nostro progetto di Costituzione, rappresenta qualcosa di pi\u00f9 rilevante che non il semplice Comune.<\/p><p>Pertanto, il rinvio alla legge puro e semplice, potendo aprire la via a questi pericoli, \u00e8 da scartare senz\u2019altro.<\/p><p>Ed allora, se si rinunzia ad eludere il problema con il rinvio alla legge, e se, d\u2019altra parte, non si accetta il testo della Commissione, mi pare che la giusta soluzione si debba raggiungere precisando nel testo costituzionale almeno due punti, e cio\u00e8: anzitutto, che il controllo sia limitato in via normale alla sola legittimit\u00e0; che esso sia esercitato in forma decentrata, se pure per opera di un organo dello Stato, ma operante con uffici staccati in ogni Regione.<\/p><p>Il mio emendamento precisa le due modalit\u00e0 ora dette, aggiungendo un\u2019ulteriore caratterizzazione con il riferimento alla coordinazione di questi uffici locali di controllo con la Corte dei conti. Stabilir\u00e0 la legge le forme e i modi di questa coordinazione, ma per intanto \u00e8 bene affermare, che essa vi deve essere. Per quali ragioni? Innanzitutto la Corte dei conti, cos\u00ec come l\u2019abbiamo voluta nel nostro progetto, \u00e8 un organo dotato di autonomia costituzionale, indipendente dal potere legislativo e dal potere esecutivo, un organo che pertanto si presenta nelle condizioni migliori per esercitare il controllo con la necessaria indipendenza, ai fini di assicurare l\u2019autonomia delle Regioni, che costituisce uno dei capisaldi della struttura costituzionale che noi abbiamo creato. La Corte dei conti, inoltre, \u00e8 gi\u00e0 un organo specializzato in questo compito, perch\u00e9 ha, istituzionalmente, il compito del controllo di legittimit\u00e0 sugli atti statali ed in quanto organo gi\u00e0 specializzato pu\u00f2 adempiere tale funzione anche nei riguardi delle Regioni, assai meglio che non un organo che sorga <em>ex novo<\/em>.<\/p><p>Si pu\u00f2 inoltre ricordare, a sostegno della mia proposta, che gi\u00e0 esiste in Sicilia ed in Sardegna un controllo decentrato ad opera di uffici staccati della Corte dei conti, e la esperienza ne dimostra i vantaggiosi risultati. Mi pare che non si possano trascurare gli insegnamenti di questa esperienza nel predisporre il sistema generale dei controlli sugli atti amministrativi regionali e che pertanto si renda opportuno sancire il coordinamento dell\u2019ufficio di controllo regionale con la Corte dei conti.<\/p><p>Posso aggiungere, a suffragio di questa mia proposta, che in un articolo gi\u00e0 approvato noi abbiamo stabilito la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione di tutti gli enti che in qualche modo ricevono sussidi o contributi dallo Stato. Anche questa norma pu\u00f2 essere invocata a giustificazione della mia proposta, perch\u00e9 se la Corte dei conti partecipa al sindacato sull\u2019attivit\u00e0 degli enti indicati sembra derivarne che non si possa prescindere da essa neanche nell\u2019esercizio delle attivit\u00e0 regionali, cos\u00ec strettamente coordinato, per la parte finanziaria, con quello dello Stato.<\/p><p>Il mio emendamento ha poi per scopo di definire i confini del controllo di merito. Mi pare che per le ragioni gi\u00e0 accennate, e che per gli altri enti locali ricordava l\u2019onorevole Lami Starnuti, il controllo di merito non possa avere estensione generale, ma si debba limitare a casi eccezionali, che io cerco di determinare con il riferimento al solo caso in cui la Regione chieda contributi straordinari dallo Stato. Mi pare, in questo, caso, logico e necessario oltre che opportuno, che lo Stato, prima di elargire i contributi straordinari, intervenga con l\u2019esame del merito della gestione, per accertare se la richiesta di contributi sia determinata da esigenze sopravvenute o da negligente amministrazione da parte della Regione.<\/p><p>Concludendo, propongo che sia nella Costituzione circoscritto l\u2019ambito dell\u2019accertamento del merito e che per l\u2019esercizio del controllo di legittimit\u00e0 sia stabilito il criterio del decentramento. Lo stesso criterio \u00e8 poi da porre anche nei confronti del riscontro sugli atti degli enti locali minori, perch\u00e9 ci\u00f2 corrisponde al principio generale gi\u00e0 affermato in ordine alla struttura interna della Regione, in ordine alla quale abbiamo voluto in ogni modo evitare che la formazione del nuovo ente segni per gli enti minori un peggioramento della situazione attuale conducendo ad un intralcio della loro attivit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Uberti ha proposto, con gli onorevoli Avanzini, Bertone, Perlingieri, Bovetti, Balduzzi, Meda Luigi, Proia, Camposarcuno e Bosco Lucarelli, il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abIl controllo sugli atti dell\u2019Ente regionale \u00e8 esercitato dagli organi e nelle forme e modi indicati dalle leggi della Repubblica.<\/p><p>\u00abSono istituiti, nei modi stabiliti dalla legge, organi regionali di controllo sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>UBERTI. Quest\u2019articolo \u00e8 cos\u00ec fondamentale e riguarda una questione cos\u00ec complessa, in quanto concerne non solo il controllo di legittimit\u00e0, ma eventualmente di merito degli atti della Regione e degli enti locali, che meriterebbe la pi\u00f9 ampia discussione, e non si sa se, al punto in cui noi siamo arrivati, sia possibile dedicare alcune sedute a questo gravissimo problema.<\/p><p>Nella seconda Sottocommissione e nella Commissione dei Settantacinque vennero affermate diverse tesi che non sono rispecchiate nell\u2019articolo 122, cos\u00ec come \u00e8 presentato nel testo del progetto di Costituzione. Ad esempio, nella seconda Sottocommissione, relativamente al controllo di merito e di legittimit\u00e0 sopra le Regioni, si era deliberato di sostenere che il controllo dovesse essere interno e non esterno, mentre invece nell\u2019articolo 122 si viene a proporre che un organo centrale composto in maggioranza di elementi elettivi eserciti questo controllo, controllo quindi esercitato da un organo esterno alla Regione.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati propone che tale organo centrale sia la Corte dei conti particolarmente attrezzata in merito. Per\u00f2, a me sembra che sia estremamente pericoloso dare alla Corte dei conti questo compito, non solo per il carattere particolare della Corte dei conti, ma anche perch\u00e9 minaccerebbe di diventare estremamente ridondante, poich\u00e9 vi sarebbero non solo un suo organo centrale, ma sezioni in tutte le diciannove Regioni.<\/p><p>MORTATI. Ma non \u00e8 questo il mio emendamento. Il mio emendamento \u00e8 stato mutato e ne ha gi\u00e0 dato lettura il Presidente.<\/p><p>UBERTI. Va bene. D\u2019altra parte come potrebbe la Corte dei conti, organo formale di legittimit\u00e0, funzionare se per ipotesi si ammettesse anche un controllo di merito sopra determinati punti?<\/p><p>Per quanto riguarda invece il controllo degli enti locali, abbiamo in questa Assemblea, in occasione dei ritocchi apportati alla legge comunale e provinciale, ridotto notevolmente i controlli di merito. Ora, \u00e8 opportuno andare senz\u2019altro a stabilire nell\u2019articolo 122 la soppressione di ogni controllo di merito sull\u2019attivit\u00e0 di tutti i comuni? Evidentemente \u00e8 una questione ponderosa, che va esaminata attentamente. Decidere cos\u00ec come si vorrebbe fare, a tamburo battente, tutto il grave problema dell\u2019organizzazione dei controlli sui comuni e sulle province, non mi sembra opportuno.<\/p><p>Di fronte a questa situazione ho proposto il mio emendamento che \u00e8 un rinvio alla legge per un pi\u00f9 ponderato esame.<\/p><p>Per quello che riguarda i comuni, le province egli altri enti locali, io ritengo poi che il problema non sia cos\u00ec intimamente costituzionale per cui sia necessario metterne qui, nella Carta costituzionale, tutta la regolamentazione. Ritengo pi\u00f9 prudente rinviare alla legge, in modo che il Parlamento possa studiare a fondo e fare una cosa maggiormente ponderata, pi\u00f9 aderente alla realt\u00e0. \u00c8 preliminare decidere prima in merito all\u2019organizzazione della Regione, che non \u00e8 ancora completamente definitiva nella sua struttura, e rifare la legge comunale e provinciale. Non sappiamo ancora come sar\u00e0 regolata l\u2019organizzazione strutturale e funzionale della nuova provincia nel quadro della Regione, sappiamo solo che deve essere un ente autarchico. Fissare il regime dei controlli prima di fissare definitivamente come saranno organizzati gli enti relativi \u00e8, sembrami, mettere un carro davanti ai buoi.<\/p><p>PRESIDENTE. Sono stati cos\u00ec svolti tutti gli emendamenti. Il seguito di questa discussione \u00e8 rinviato alla seduta pomeridiana.<\/p><p>La seduta termina alle 13.30.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCCXVIII. 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