{"id":2368,"date":"2023-09-17T16:29:41","date_gmt":"2023-09-17T14:29:41","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2368"},"modified":"2023-10-21T10:12:10","modified_gmt":"2023-10-21T08:12:10","slug":"antimeridiana-di-mercoledi-3-dicembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2368","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 3 DICEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2368\" class=\"elementor elementor-2368\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-3daa5d7 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"3daa5d7\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2c54d9b\" data-id=\"2c54d9b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0a4a243 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"0a4a243\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471203_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-eebb2b9 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"eebb2b9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCCXVI.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA Di MERCOLED\u00cc 3 DICEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Moro<\/p><p>Targetti<\/p><p>Arata<\/p><p>Presidente<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Benvenuti<\/p><p>Perassi<\/p><p>Rossi Paolo<\/p><p>Laconi<\/p><p>Condorelli<\/p><p>Codacci Pisanelli<\/p><p>Mortati<\/p><p>Ambrosini<\/p><p>Preti<\/p><p>Musolino<\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>Votazione segreta:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>Risultato della votazione segreta:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto, di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Signor Presidente, vorrei proporre alla Presidenza un quesito relativo al valore della votazione fatta ieri sera sull\u2019emendamento di rinvio alla legge, proposto dall\u2019onorevole Arata. Non considero adesso il valore morale della frettolosa votazione fatta in presenza di pochissimi colleghi, cos\u00ec come trascuro altre considerazioni di carattere giuridico e politico, relative all\u2019assurdo che si crea omettendo di indicare, dopo aver delimitato nella Costituzione la Corte di garanzia costituzionale, le forme e i modi attraverso i quali pu\u00f2 essere promossa azione dinanzi alla Corte stessa per la dichiarazione della incostituzionalit\u00e0 della legge.<\/p><p>Vorrei soffermarmi invece un momento sulla contradizione, che a me appare evidente, fra la votazione che fu fatta sull\u2019emendamento dell\u2019onorevole Arata e la votazione che era stata fatta precedentemente sull\u2019emendamento soppressivo dell\u2019onorevole Gullo. A mio parere, e a parere dei miei amici, fra le due votazioni vi \u00e8 una radicale incompatibilit\u00e0, un\u2019assoluta contradizione. La quale contradizione sarebbe risultata certamente pi\u00f9 evidente, se ieri sera la votazione sull\u2019emendamento soppressivo dell\u2019onorevole Gullo fosse stata fatta nel modo ormai consueto della nostra prassi parlamentare, cio\u00e8 se si fosse votato per la soppressione del comma proposto dall\u2019onorevole Gullo, votando negativamente sulla formulazione positiva del comma stesso. Se cos\u00ec fosse avvenuto e se ieri sera per ragioni di opportunit\u00e0 non fosse stata mutata questa procedura, noi ci saremmo trovati dinnanzi ad un comma approvato dell\u2019articolo 128, comma il quale avrebbe significato, non soltanto che a parere dell\u2019Assemblea Costituente anche il singolo, leso nel proprio diritto da una legge incostituzionale, ha il potere di promuovere una dichiarazione di incostituzionalit\u00e0, ma anche implicitamente, che all\u2019Assemblea Costituente, come del resto \u00e8 logico, spetta di decidere, intorno ai casi, le forme, i modi attraverso i quali si pu\u00f2 proporre la questione di incostituzionalit\u00e0 della legge.<\/p><p>Se, quindi, avessimo seguito la via normale, trovandoci di fronte ad un comma significativo esplicitamente e implicitamente e per quello che esso logicamente fa attendere come seguito dell\u2019articolo, noi non avremmo avuto alcun dubbio circa l\u2019improponibilit\u00e0 dell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Arata. Mi pare che il senso di tale votazione, alla quale siamo addivenuti ieri sera per appello nominale, non sia assolutamente dubbio. L\u2019Assemblea non soltanto ha respinto la proposta dell\u2019onorevole Gullo, tendente a togliere al singolo la possibilit\u00e0 di proporre azione per incostituzionalit\u00e0 della legge, ma ha inteso rivendicare a s\u00e9 la decisione su questo punto importantissimo, che, qualora non fosse deciso, determinerebbe una lacuna nella Costituzione, tanto che la Corte costituzionale sarebbe per lungo tempo incapace di assolvere la sua funzione di garanzia della Costituzione. Questo rinvio alla legge, pertanto, \u00e8, a nostro avviso, assurdo ed improponibile. Io domando alla Presidenza quale sia la sua opinione sul valore di questa votazione e subordinatamente chiedo che essa voglia rimettere al Comitato di coordinamento lo studio dei rapporti fra le due votazioni e la ricerca di una formula che elimini questa contradizione. Il Comitato di coordinamento \u00e8 certamente competente ad eliminare le contradizioni che esplicitamente, visibilmente si riscontrano nel testo della Costituzione, ma qui, se pure una delle due votazioni non si \u00e8 espressa positivamente nel testo costituzionale, vi \u00e8 certo egualmente una contradizione, sia pure implicita, che, a mio parere, l\u2019Assemblea deve eliminare attraverso l\u2019attivit\u00e0 del Comitato di redazione.<\/p><p>TARGETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TARGETTI. Devo anzitutto osservare che, se vi fosse una contradizione fra una norma e l\u2019altra, l\u2019Assemblea non avrebbe in questo momento veste per intervenire in merito. Sarebbe la Commissione che ha l\u2019incarico del coordinamento delle norme, a prospettare questa eventuale contradizione, in sede di discussione del coordinamento stesso.<\/p><p>A me sembra, per\u00f2, che l\u2019onorevole Moro non abbia ragione di lamentare questa contradizione. Basta tener presenti la portata della proposta soppressiva dell\u2019onorevole Gullo e il tenore della portata dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Arata.<\/p><p>L\u2019onorevole Gullo aveva proposto la soppressione del primo comma, ritenendo che non si dovesse ammettere l\u2019eccezione d\u2019incostituzionalit\u00e0 in via incidentale. L\u2019Assemblea ricorda gli argomenti che egli addusse a sostegno di questa sua tesi. Era un unico punto che egli aveva considerato, cio\u00e8 l\u2019azione d\u2019incostituzionalit\u00e0 promossa in via incidentale. Fra le altre ragioni ricordo che egli addusse anche questa: che, ammesso che una parte in un giudizio potesse eccepire l\u2019incostituzionalit\u00e0 di una norma, si avrebbe avuto come conseguenza di appesantire l\u2019opera della giustizia ed in alcuni casi arrivare anche a sabotarla con queste eccezioni dilatorie. Quindi, chiara era la tesi dell\u2019onorevole Gullo, come pi\u00f9 chiare le conseguenze dell\u2019approvazione del suo emendamento.<\/p><p>L\u2019onorevole Gullo non sostenne, n\u00e9 avrebbe potuto nella sua proposta soppressiva sviluppare un concetto simile, che si dovessero demandare alla legge le modalit\u00e0 e la regola dell\u2019esercizio dell\u2019azione di incostituzionalit\u00e0: anzi dimostr\u00f2 implicitamente di ritenere che la Costituzione avrebbe potuto regolare l\u2019esercizio dell\u2019azione d\u2019incostituzionalit\u00e0 in via generale, escludendo, lo ripeto, l\u2019eccezione in via incidentale. Era una proposta ben precisa e limitata ad escludere l\u2019azione incidentale di incostituzionalit\u00e0. L\u2019Assemblea non ha condiviso il pensiero dell\u2019onorevole Gullo ed ha votato contro la soppressione. Quale \u00e8 invece la portata dell\u2019emendamento Arata?<\/p><p>L\u2019onorevole Arata non fa nessuna distinzione fra eccezione in via incidentale ed eccezione in via principale: prescinde completamente da quelle che possono essere le ragioni addette dall\u2019onorevole Gullo contro l\u2019eccezione in via incidentale, e propone, lasciando impregiudicata la questione, se l\u2019eccezione debba proporsi sia in via incidentale che in via principale, di demandare alla legge il Regolamento delle modalit\u00e0 e dell\u2019azione. In questo senso l\u2019Assemblea si \u00e8 pronunziata. E dov\u2019\u00e8 la contradizione? Forse che l\u2019emendamento Arata negava il diritto ad agire che avrebbe voluto negare l\u2019onorevole Gullo: e l\u2019Assemblea non neg\u00f2? Una parola, se il Presidente me lo concede, vorrei aggiungere; la determinazione delle funzioni di un organo e la sua composizione sono evidentemente collegate. Non so se qualora la Corte delle garanzie avesse ricevuto dall\u2019Assemblea una composizione, secondo noi l\u2019unica corrispondente alla sua funzione, una composizione che la ricollegasse molto pi\u00f9 alla sovranit\u00e0 popolare, alcuni di noi, che hanno votato l\u2019emendamento Arata non potessero essere dell\u2019opinione che fosse utile stabilire fin d\u2019ora le modalit\u00e0 e i limiti di quell\u2019azione, per impedire che la legge ponesse a questa troppe limitazioni. A volte non bisogna dolersi delle conseguenze di deliberazioni che forse si sono prese eccedendo nelle nostre pretese.<\/p><p>ARATA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ARATA. Desidero dare alcuni chiarimenti intorno a quello che vorrei chiamare il processo logico della discussione che ha portato al voto di ieri.<\/p><p>Nella seduta di sabato io avevo proposto un emendamento all\u2019articolo 128 ed uno contemporaneo all\u2019articolo 129.<\/p><p>Col primo emendamento chiedevo la soppressione dei primi due commi dell\u2019articolo 128. Se non che mi rendevo anche conto che questo non era sufficiente, ma che bisognava dare all\u2019Assemblea il mezzo di poter esprimere anche un pensiero positivo. E pertanto proponevo che nell\u2019articolo 129, l\u00e0 dove \u00e8 detto: \u00abla legge stabilisce le norme che regolano i conflitti di attribuzione e la composizione, ecc.\u00bb si modificasse cos\u00ec: \u00abla legge stabilisce le norme che regolano le azioni di incostituzionalit\u00e0, i conflitti, ecc&#8230;\u00bb.<\/p><p>Mi sembrava in tal modo di dare all\u2019Assemblea la possibilit\u00e0 di esprimere un pensiero positivo, nel senso che, mentre sopprimeva i primi due commi dell\u2019articolo 128, in quanto vertenti in materia procedurale, anche se riverberata da aspetti sostanziali, poteva nel contempo decidere che questa materia venisse rimandata alla legge. Ed io penso che non ero, in fondo, nel torto, perch\u00e9 la faticosa e laboriosa casistica, in cui stavamo annegando ieri, dimostrava e dimostra, secondo me, la opportunit\u00e0 di rimandare alla legge tutta questa materia.<\/p><p>Nella seduta di ieri l\u2019onorevole Gullo ha confermato il mio pensiero. E ricordo incidentalmente che il Relatore onorevole Rossi aveva dichiarato, sabato, che la Commissione, sul piano concettuale, non trovava, niente in contrario a che la mia proposta potesse essere accettata, ove l\u2019Assemblea lo avesse creduto, pur mettendo in rilievo che si trattava di materia molto delicata. Nella seduta di ieri l\u2019onorevole Gullo ha proposto la soppressione pura e semplice del primo comma; il che comportava soltanto la possibilit\u00e0 di un giudizio negativo sul contenuto e sulla rilevanza costituzionale del comma stesso.<\/p><p>Ed allora, io, rinunziando implicitamente al mio emendamento all\u2019articolo 129, ho proposto il mio emendamento, di carattere positivo, diretto ad ottenere non solo che venissero soppressi i primi due commi dell\u2019articolo 128, ma che si dichiarasse anche, esplicitamente, che questa materia veniva rinviata alla legge.<\/p><p>L\u2019onorevole Gullo ha insistito nella proposta di soppressione pura e semplice, e su questo punto \u00e8 avvenuta la votazione col noto risultato; ma con ci\u00f2 \u00e8 stato escluso che l\u2019Assemblea potesse successivamente sopprimere il comma sotto un diverso profilo, cio\u00e8 nel senso che alla soppressione pura e semplice venisse sostituito il rinvio del problema alla legge. Questo \u00e8 il significato del voto dato sul mio emendamento. Son lieto che anche l\u2019onorevole Targetti abbia espresso questa tesi, che mi sembra fondatissima. Io penso di aver cos\u00ec esaurientemente illustrato all\u2019Assemblea il significato di quella mia proposta e della votazione che n\u2019\u00e8 seguita, e penso che l\u2019Assemblea non abbia nessuna ragione per tornare sul suo voto e, tanto meno, per trovare contradizione tra questa decisione e quella intervenuta sull\u2019emendamento dell\u2019onorevole Gullo.<\/p><p>PRESIDENTE. Al quesito posto dall\u2019onorevole Moro debbo dare una risposta. Dir\u00f2 subito che non comprendo per quali ragioni l\u2019onorevole Moro lo abbia posto in questa sede. Abbiamo un Comitato di redazione ed eventualmente \u2013 \u00e8 stato detto e ripetuto \u2013 quando tale Comitato constatasse che fra due deliberazioni dell\u2019Assemblea nel testo costituzionale vi fosse contradizione, dovrebbe segnalarle, studiando e suggerendo delle modifiche. E dove si trattasse di problemi importanti, su cui sarebbe opportuno chiedere ancora il parere dell\u2019Assemblea, ci\u00f2 verrebbe fatto, quando il testo completo della Costituzione, gi\u00e0 riveduto dal Comitato, fosse portato per la votazione definitiva dinanzi all\u2019Assemblea.<\/p><p>Mi pare, che la questione debba risolversi non andando a ricercare le intenzioni di coloro i quali hanno presentato certi emendamenti, o l\u2019interpretazione che di questi testi od emendamenti occorre dare; ma richiamandosi all\u2019elementare sviluppo della procedura, cos\u00ec come \u00e8 avvenuto. Io ricordo che ieri sera, prima della votazione sull\u2019emendamento soppressivo dell\u2019onorevole Gullo Fausto, di fronte ad un\u2019Assemblea numerosa, la questione della procedibilit\u00e0 alla votazione dell\u2019emendamento soppressivo \u00e8 stata espressamente posta, discussa e conclusa. Ricordo che da parte dell\u2019onorevole Lussu \u00e8 stato ad un certo momento proposta la questione se si potesse procedere alla votazione dell\u2019emendamento soppressivo dell\u2019onorevole Gullo.<\/p><p>Ed io gli ho risposto che in primo luogo, gi\u00e0 in precedenza alcune volte, tuttavia non molto frequentemente, si era proceduto alla votazione di un emendamento soppressivo, a seconda del momento della discussione e delle conseguenze che la soppressione avrebbe portato con s\u00e9; in secondo luogo, che la mia decisione di procedere alla votazione di quell\u2019emendamento soppressivo era stata preceduta da un intervento esplicito del Presidente della Commissione, che soltanto dopo il suo assenso avevo deciso in conseguenza. Lo stesso onorevole Lussu, dopo queste spiegazioni, ha compreso la logica e la giustezza del procedimento e non ha pi\u00f9 sollevato obiezioni.<\/p><p>Debbo soltanto dire che eccezioni, a questo proposito, avrebbero dovuto essere avanzate ed accolte prima della votazione; oggi \u00e8 evidente che il richiamo pu\u00f2 avere solo pi\u00f9 carattere di rammarico, ma non pu\u00f2 inficiare la validit\u00e0 del voto di ieri Per la votazione avvenuta successivamente, sull\u2019emendamento dell\u2019onorevole Arata, non voglio pregiudicare le decisioni del Comitato di redazione e poi quelle della Assemblea, ma osservo che non mi pare vi sia contradizione. L\u2019Assemblea, quando le \u00e8 stato sottoposto il problema di non introdurre nella Costituzione nessuna casistica di impugnabilit\u00e0, nella sua maggioranza, ha deliberato onorevolmente.<\/p><p>D\u2019altra parte, onorevole Moro, non si pone <em>a priori <\/em>una questione di preclusione. Si potrebbero sollevare queste questioni, prima che la votazione avvenga e non dopo, perch\u00e9 se si permettesse di sollevare la eccezione di preclusione a votazione avvenuta, non vi sarebbe nessuna votazione che potesse ritenersi definitivamente valida.<\/p><p>Vi potranno essere talvolta contradizioni, tra i risultati di due votazioni. Il deputato che lo ritenga, pu\u00f2 porre la questione al Comitato di redazione, oppure all\u2019Assemblea nel momento in cui avr\u00e0 di fronte tutto il testo della Costituzione per l\u2019approvazione definitiva. Allo stato della discussione, non ci resta, quindi, che proseguire l\u2019esame dell\u2019articolo 128 e degli articoli successivi.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Ho chiesto di parlare anzitutto per giustificare la sede che ho scelto per proporre questa questione. Io ho l\u2019impressione che la questione sia pi\u00f9 vasta che non quelle spettanti al Comitato di coordinamento. Pur avendola posta per\u00f2 in questa sede ed in questi termini, come una riserva doverosa da parte mia, per non attardare i lavori dell\u2019Assemblea, accetto che sia rimessa al Comitato di coordinamento per le decisioni.<\/p><p>Circa il secondo rilievo del Presidente, vorrei poi dire che non ho gi\u00e0 inteso di affermare che il Presidente abbia violato delle norme regolamentari ponendo in votazione l\u2019emendamento soppressivo cos\u00ec come esso era stato proposto; ho soltanto rilevato che si era seguita una procedura non consueta nei nostri lavori. Ricordo benissimo che la procedura era stata accettata dal Presidente della Commissione. Fu solo per deferenza verso la sua persona e per non prolungare i lavori che io non credetti di sollevare eccezioni sulla procedura nella seduta di ieri sera. Quindi, solo mi son permesso di ricordare che, se la questione fosse stata posta in modo positivo anzich\u00e9 negativo, quella contradizione sarebbe apparsa pi\u00f9 chiara.<\/p><p>Per quanto poi riguarda la sostanza della contradizione, cedo, se l\u2019onorevole Presidente me lo consente, la parola all\u2019onorevole Domined\u00f2.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Desidero rilevare che, qualora si dimostri che sussista un\u2019autentica contradizione, come a noi fermamente sembra, fra la seconda votazione relativa all\u2019emendamento Arata e la prima relativa all\u2019emendamento Gullo, a noi pare che sia proprio questa la sede per affrontare il problema (<em>Commenti<\/em>)<em>,<\/em> poich\u00e9 allora non si tratterebbe di nuova opera di coordinamento, bens\u00ec del venir meno di una decisione contrastante, con altra validamente presa in precedenza.<\/p><p>Io ho seguito, signor Presidente, con attenzione la sua risposta. Ma mi permetto di farle osservare che l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Gullo tendeva alla soppressione del comma approvato dall\u2019Assemblea, proprio in quanto esso contempla l\u2019azione del singolo attraverso l\u2019incidente di incostituzionalit\u00e0 nel corso del giudizio. Appare, quindi, chiaro che la reiezione di un emendamento cos\u00ec specificamente motivato porti, come diretta conseguenza, alla volont\u00e0 di conservare questo istituto a garanzia del singolo. Ed allora, se cos\u00ec \u00e8, il successivo emendamento che pretenderebbe di rinviare alla legge la garanzia voluta dall\u2019Assemblea, si pone in evidente contradizione con la precedente votazione.<\/p><p>Ma v\u2019\u00e8 qualcosa di pi\u00f9. Quando l\u2019onorevole Gullo ci dice: io desidero, io reputo opportuno che l\u2019istituto della Corte costituzionale funzioni esclusivamente attraverso una specie di azione popolare, mediante cio\u00e8 quella messa in moto prevista dal secondo comma dell\u2019articolo 128, in forza del quale la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 pu\u00f2 essere promossa solamente dal Governo e da determinate percentuali di deputati o elettori, quando ci\u00f2 si dice, si viene necessariamente ad escludere ogni altra forma di azione o d\u2019iniziativa. Viceversa l\u2019Assemblea ha gi\u00e0 riconosciuto il diritto del singolo di sollevare eccezione di incostituzionalit\u00e0 nel caso concreto, istituendo cos\u00ec nell\u2019ambito della giustizia legislativa qualcosa di parallelo a quanto gi\u00e0 opera nel settore della giustizia amministrativa, in cui appunto \u00e8 data facolt\u00e0 al singolo di sollevare eccezione nei confronti di un suo presunto diritto leso. \u00c8 pertanto evidente che se ci ritenessimo vincolati ai risultati della seconda votazione, verremmo per ci\u00f2 stesso a contradire quanto gi\u00e0 avevamo deliberato, riaprendo la questione se debba o non debba essere riconosciuta nella Costituzione l\u2019azione del singolo, anzi dando risposta negativa al quesito gi\u00e0 risolto affermativamente col voto dell\u2019Assemblea.<\/p><p>Poich\u00e9 dunque noi siamo dinanzi a una regolare e valida pronuncia dell\u2019Assemblea Costituente, io faccio appello a tale pronuncia, acciocch\u00e9 in questa sede, o in quella di coordinamento, si deliberi di eliminare quanto con essa logicamente contrasti.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi permetto di far osservare all\u2019onorevole Domined\u00f2 che la votazione di cui si tratta ha espresso semplicemente il concetto che il diritto del singolo circa l\u2019eccezione di incostituzionalit\u00e0 non deve essere definito costituzionalmente; ma nessuno afferma ora, che non debba esistere in generale.<\/p><p>Ho sott\u2019occhio l\u2019articolo 98, che \u00e8 stato votato dall\u2019Assemblea e che si riferisce ad un altro organismo nuovo nella struttura dello Stato, cos\u00ec come \u00e8 nuova la Corte costituzionale, ed \u00e8 il Consiglio nazionale dell\u2019economia e del lavoro. E proprio nei confronti di questo nuovo istituto l\u2019Assemblea ha ritenuto che fosse sufficiente affermarne la creazione, rimettendo poi alla legge sia l\u2019indicazione delle materie per le quali sar\u00e0 competente sia le sue funzioni.<\/p><p>\u00c8 evidente che, poich\u00e9 i materiali relativi alla discussione, all\u2019elaborazione della Costituzione rappresenteranno non soltanto termini di interpretazione, ma anche fonti di diritto per l\u2019avvenire, la votazione avvenuta, in quanto esprime la volont\u00e0 della maggioranza dell\u2019Assemblea, che nella Corte costituzionale il singolo abbia diritto di procedibilit\u00e0, non potr\u00e0 restare ignorata ai futuri legislatori quando assolveranno il loro compito. Bisognerebbe sapere gi\u00e0 fin d\u2019ora che quei legislatori misconosceranno questa volont\u00e0 manifestata dall\u2019Assemblea per poter affermare che la votazione successiva \u00e8 stata, in contradizione con l\u2019intenzione prima manifestata dall\u2019Assemblea.<\/p><p>Comunque, non entriamo nel merito, onorevoli colleghi; \u00e8 sufficiente, mi pare, stabilire questo a garanzia della validit\u00e0 dei nostri lavori: che le varie votazioni sono avvenute in forma regolare; che l\u2019Assemblea stessa ha, fin dall\u2019inizio dei suoi lavori, attraverso il Comitato di redazione, precostituito un organismo, il quale \u00e8 indicato all\u2019identificazione di casi del genere di quelli prospettati dall\u2019onorevole Moro, e che, se non della loro soluzione, \u00e8 investito dell\u2019incarico di segnalarli all\u2019Assemblea, perch\u00e9 una soluzione venga ad essi data.<\/p><p>Ci\u00f2 dichiarato e constatato, penso che possiamo proseguire nei nostri lavori.<\/p><p>Abbiamo da esaminare l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 128 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abSe la Corte dichiara l\u2019incostituzionalit\u00e0 della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte \u00e8 comunicata alle Camere, perch\u00e9, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali\u00bb.<\/p><p>Nel testo, come i colleghi hanno constatato dalla lettura che ne ho fatto, \u00e8 stato soppresso l\u2019inciso \u00abnell\u2019uno o nell\u2019altro caso\u00bb, per adeguare questo comma ai precedenti, e al posto della parola \u00abParlamento\u00bb, secondo il suggerimento dell\u2019onorevole Perassi, \u00e8 stato sostituito il termine \u00abCamere\u00bb.<\/p><p>ARATA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ARATA. Desidero ricordare che io avevo chiesto di sostituire alla parola \u00abse\u00bb la parola \u00abquando\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> La Commissione accetta la sostituzione.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora pongo in votazione il terzo comma con la modifica test\u00e9 accolta:<\/p><p>\u00abQuando la Corte dichiara l\u2019incostituzionalit\u00e0 della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte \u00e8 comunicata alle Camere, perch\u00e9, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Mastino Pietro decade in conseguenza delle votazioni fatte nella seduta pomeridiana di ieri.<\/p><p>L\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Mastino Pietro \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine, il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abIl magistrato dovr\u00e0 rimettere gli atti alla Corte costituzionale quando ritenga che le leggi che dovrebbe applicare siano contrarie alla Costituzione dello Stato\u00bb.<\/p><p>Vi \u00e8 poi l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Martino Gaetano del seguente tenore:<\/p><p>\u00abNell\u2019ipotesi di cui al primo comma di questo articolo, la legge dichiarata incostituzionale dalla Corte non si applica alle controversie\u00bb.<\/p><p>Anche quest\u2019emendamento \u2013 come l\u2019onorevole Martino Gaetano potr\u00e0 egli stesso confermare \u2013 presupponeva la votazione dei primi due commi e quindi anch\u2019esso decade. Vi \u00e8 poi un articolo 128-<em>bis <\/em>proposto dall\u2019onorevole Benvenuti, del seguente tenore, gi\u00e0 svolto. Se ne dia lettura.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario,<\/em> legge:<\/p><p>\u00abLa dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 pu\u00f2 essere altres\u00ec promossa in via principale dal Presidente della Repubblica ogni qualvolta egli ravvisi nei provvedimenti legislativi, che gli vengono proposti per la promulgazione, disposizioni inconciliabili con gli ordinamenti costituzionali della Repubblica ovvero con le libert\u00e0 e coi diritti garantiti ai cittadini dalla Costituzione.<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica non pu\u00f2 promuovere azione di incostituzionalit\u00e0 oltre i termini di promulgazione della legge di cui all\u2019articolo 71.<\/p><p>\u00ab\u00c8 facolt\u00e0 del Presidente della Repubblica di sospendere la promulgazione degli atti per i quali abbia promosso dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 sino a quando non sia intervenuta la decisione della Corte costituzionale.<\/p><p>\u00abGli atti del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo non richiedono la controfirma ministeriale\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Subordinatamente, fermi restando i primi due commi dell\u2019emendamento, sostituire i successivi due commi come segue:<\/em><\/p><p>\u00abOve intervenga, entro i termini di cui all\u2019articolo 71, dichiarazione di incostituzionalit\u00e0, il Presidente della Repubblica non d\u00e0 corso alla promulgazione.<\/p><p>\u00abQualora il Presidente della Repubblica non possa promuovere azione di incostituzionalit\u00e0 per mancanza della controfirma ministeriale di cui all\u2019articolo 95, \u00e8 riconosciuta al Presidente stesso la facolt\u00e0 di promuovere tale azione a titolo personale negli stessi modi e cogli stessi effetti previsti dalla legge per gli altri cittadini, organi ed enti a ci\u00f2 autorizzati\u00bb.<\/p><p>BENVENUTI. Chiedo di parlare per dar ragione del ritiro dell\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BENVENUTI. Nello svolgimento del mio emendamento avevo posto il problema generale dell\u2019atteggiamento del Presidente della Repubblica di fronte a leggi incostituzionali. Avevo prospettato la necessit\u00e0 giuridica e morale che il Presidente della Repubblica rifiutasse la promulgazione a leggi incostituzionali.<\/p><p>E, in considerazione del conflitto che si verrebbe a creare fra potere legislativo e Capo dello Stato, io avevo proposto come rimedio il deferimento della questione al giudizio della Corte costituzionale, giudizio a cui il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto attenersi.<\/p><p>Il parere della Commissione su questo mio emendamento \u00e8 stato negativo. Dico francamente che vi sarebbe da nutrire profonda preoccupazione e accorata tristezza per le sorti della libert\u00e0 nel nostro Paese se questa dovesse essere l\u2019ultima parola, specialmente data la motivazione della onorevole Commissione. La quale ha motivato la sua reiezione anzitutto affermando che vi sarebbe a favore del Presidente il rimedio del rinvio alla nuova deliberazione delle Camere: rimedio questo ripetutamente denunciato come inefficiente, in quanto in nessun caso il Presidente della Repubblica potrebbe rinviare il provvedimento alle Camere senza la controfirma ministeriale, e nessun Governo \u2013 espressione della maggioranza che abbia votato quella legge incostituzionale \u2013 sarebbe in condizione di apporre la propria firma ad un atto con cui il Presidente della Repubblica denunciasse al Parlamento l\u2019incostituzionalit\u00e0 della legge.<\/p><p>In secondo luogo, onorevoli colleghi, la Commissione ha motivato cos\u00ec: Dobbiamo evitare al Presidente della Repubblica il disdoro, la perdita di prestigio che potrebbe derivargli dal fatto che il suo parere in materia costituzionale risulti diverso da quello della Corte costituzionale emesso nella sua sentenza.<\/p><p>Ora io sono commosso, profondamente commosso di questa delicatezza usata verso la figura del Presidente; per\u00f2, onorevoli colleghi, io mi preoccupo di usare ben altro riguardo al Presidente della Repubblica e di evitargli cio\u00e8 la situazione intollerabile, non dico per il primo cittadino della Repubblica, ma per qualsiasi cittadino che abbia coscienza delle libert\u00e0 costituzionali, la situazione intollerabile cio\u00e8 di dover con la sua firma, con la sua promulgazione, apporre l\u2019<em>exequatur<\/em> a norme incostituzionali, che potrebbero essere violatrici dei diritti elementari di tutti i cittadini e delle libert\u00e0 garantite dalla Costituzione della Repubblica.<\/p><p>E di questo mi sono preoccupato: di usare questo riguardo al Presidente della Repubblica, di evitargli tale assurda situazione. E su questo punto la Commissione \u00e8 rimasta completamente negativa. Permetta la Commissione che di questo argomento mi occupi io.<\/p><p>E ritiro questo emendamento in questa sede per riaprire lo stesso problema in sede di discussione all\u2019articolo 130.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.<\/p><p>ROSSI PAOLO. L\u2019onorevole Benvenuti riapre la grave questione del potere personale del Presidente, che abbiamo larghissimamente discusso con l\u2019intervento dei maggiori costituzionalisti che partecipano a questa Assemblea.<\/p><p>Vorrei concorrere a tranquillizzare i suoi scrupoli in qualche modo.<\/p><p>\u00c8 vero che il Presidente della Repubblica non pu\u00f2 giovarsi del disposto dell\u2019articolo 72, se non con atto di Governo, controfirmato dal Ministro responsabile. Ma vediamo che cosa avverr\u00e0 in pratica, onorevole Benvenuti.<\/p><p>I due poteri, le due persone, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Repubblica, hanno pure dei contatti, dei rapporti. Supponiamo che il Governo sottoponga una legge non costituzionale alla firma del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica far\u00e0 le sue personali rimostranze, le sue personali insistenze perch\u00e9 si ricorra al procedimento dell\u2019articolo 72 e la legge sia eventualmente riproposta, per nuovo esame, al Parlamento. O si troveranno d\u2019accordo i due uomini eminenti, entrambi sensibili ai problemi costituzionali, entrambi sensibili ai problemi della libert\u00e0 e del decoro del Paese, ed allora l\u2019articolo 72 funzioner\u00e0; o non si troveranno d\u2019accordo e la <em>extrema ratio<\/em> del Presidente della Repubblica che ricusa di partecipare con la sua autorit\u00e0, sia pure formale, alla formazione di leggi anticostituzionali, si manifester\u00e0 con le dimissioni.<\/p><p>Il Presidente della Repubblica aprir\u00e0 la crisi costituzionale ed il Paese finir\u00e0 per decidere attraverso le elezioni.<\/p><p>Ella accenna al prestigio del Capo dello Stato, e dice che la Commissione tutelerebbe meno il prestigio sostanziale del Capo dello Stato avendo riguardo a un prestigio meramente formale.<\/p><p>\u00c8 peggio (mi pare di interpretare l\u2019opinione dell\u2019onorevole Benvenuti), un Presidente della Repubblica che firma una legge incostituzionale, violatrice della libert\u00e0 dei cittadini, che non un Presidente che si veda eventualmente sconfessato dalla Corte costituzionale.<\/p><p>Nell\u2019un caso si tratta di un prestigio di sostanza, storico, e nell\u2019altro caso si tratta di un prestigio di forma che rimane nella cronaca.<\/p><p>Aderisco al concetto dell\u2019onorevole Benvenuti, ma ricordo che quella suprema via di salvare la propria coscienza, a cui facevo accenno poc\u2019anzi a proposito dell\u2019articolo 72, rimane sempre aperta. Meglio, assai meglio un Presidente della Repubblica che si dimetta prima, denunciando Governo e maggioranza per la incostituzionalit\u00e0 di una legge, che non un Presidente costretto a dimettersi dopo, quando la Corte costituzionale abbia respinto il suo ricorso.<\/p><p>Mi pare con questo di esser riuscito a diminuire le preoccupazioni dell\u2019onorevole Benvenuti, al quale faccio infine osservare che dopo la votazione dell\u2019emendamento Arata, anche la materia della sua proposta resta sottoposta al legislatore dell\u2019avvenire.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo all\u2019articolo 129. Se ne dia lettura.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa legge stabilisce le norme che regolano i conflitti di attribuzione e la composizione e il funzionamento della Corte costituzionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Il seguente emendamento dell\u2019onorevole Martino Gaetano \u00e8 stato gi\u00e0 svolto:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere le parole<\/em><em>:<\/em> e la composizione\u00bb.<\/p><p>Ricordo, a questo proposito, che l\u2019Assemblea ha approvato il modo con cui la Corte deve essere composta, e pertanto, queste parole andrebbero soppresse anche per una ragione di coordinamento.<\/p><p>L\u2019onorevole Arata ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo le parole<\/em><em>:<\/em> che regolano, <em>aggiungere le seguenti<\/em><em>:<\/em> le azioni d\u2019incostituzionalit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>ARATA. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Perassi ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Alle parole<\/em><em>: <\/em>della Corte costituzionale, <em>aggiungere le parole<\/em><em>:<\/em> e le garanzie di indipendenza dei suoi componenti\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERASSI. Nel mio emendamento si propone un\u2019aggiunta che non ha bisogno di essere illustrata. La legge che regoler\u00e0 la Corte costituzionale dovr\u00e0 fra l\u2019altro, evidentemente, determinare anche le condizioni che assicurino l\u2019indipendenza dei componenti la Corte, cos\u00ec come esistono delle norme che assicurano l\u2019indipendenza degli altri giudici. Si tratta, dunque, di un\u2019aggiunta che va da s\u00e9. Il Comitato di redazione credo avr\u00e0 la cura di vedere in che modo questo articolo 129 potr\u00e0 coordinarsi con il testo dell\u2019articolo 128, quale \u00e8 risultato in conseguenza dell\u2019approvazione dell\u2019emendamento Arata.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione di esprimere il suo parere.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Con l\u2019espressa riserva di ritoccare l\u2019articolo in sede di coordinamento, la Commissione accetta l\u2019emendamento Perassi.<\/p><p>LACONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LACONI. La parola \u00abcomposizione\u00bb ha qui un particolare significato e cio\u00e8 che i modi, la procedura per l\u2019elezione dei membri della Corte devono essere determinati per legge. Credo quindi che in questo senso non ci sia nessuna ragione di sopprimere quella parola, e chiedo al Presidente di metterla in votazione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Martino Gaetano non \u00e8 presente.<\/p><p>CONDORELLI. Faccio mio l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Martino.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora votiamo per divisione. Pongo in votazione la prima parte dell\u2019articolo:<\/p><p>\u00abLa legge stabilisce le norme che regolano i conflitti di attribuzione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole: \u00abla composizione\u00bb.<\/p><p>Ricordo che v\u2019\u00e8 la proposta soppressiva fatta propria dall\u2019onorevole Condorelli.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019ultima parte dell\u2019articolo con l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Perassi, accettato dalla Commissione:<\/p><p>\u00abe il funzionamento della Corte costituzionale e le garanzie di indipendenza dei suoi componenti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 129 risulta approvato nel suo complesso cos\u00ec;<\/p><p>\u00abLa legge stabilisce le norme che regolano i conflitti di attribuzione, la composizione e il funzionamento della Corte costituzionale e le garanzie d\u2019indipendenza, dei suoi componenti\u00bb.<\/p><p>Vi \u00e8 ora un articolo aggiuntivo 129-<em>bis<\/em> dell\u2019onorevole Martino Gaetano, gi\u00e0 svolto:<\/p><p>\u00abNon sono sindacabili da parte della Corte costituzionale le leggi approvate mediante <em>referendum<\/em> popolare\u00bb.<\/p><p>Esso non ha ragione di essere, perch\u00e9 la Costituente ha conservato nell\u2019articolo 72 soltanto il <em>referendum<\/em> abrogativo.<\/p><p>L\u2019onorevole Codacci Pisanelli ha anche egli presentato un articolo 129-<em>bis<\/em>: se he dia lettura.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale \u00e8 competente a conoscere delle violazioni del diritto umano e dei diritti internazionali.<\/p><p>\u00abEssa potr\u00e0, inoltre, sospendere l\u2019efficacia delle leggi costituzionali impugnate dagli interessati perch\u00e9 ledano diritti della personalit\u00e0, rinviandole al Parlamento per il decisivo riesame\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Codacci Pisanelli mi deve dare atto che, per ci\u00f2 che si riferisce alla competenza della Corte costituzionale, l\u2019Assemblea ha gi\u00e0 lungamente discusso e replicatamente votato in sede di articolo 126. \u00c8 da supporre che in quell\u2019ambito siano state incluse tutte le competenze che ad essa s\u2019intendono dare. Per ci\u00f2 che si riferisce al secondo comma, \u00e8 una riassunzione, sotto diversi aspetti, del contenuto dei primi due commi dell\u2019articolo 128. Pertanto, mi pare che l\u2019emendamento non possa essere posto in votazione.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Ritenevo che si trattasse di una competenza diversa di quella di cui ci siamo occupati finora; poich\u00e9 abbiamo esaminato soltanto la competenza in relazione alle leggi ordinarie. Pensavo invece ad una particolare competenza relativa alle leggi costituzionali; ed avevo proposto questo emendamento per il caso in cui si fosse voluto prevedere nel nostro sistema un organo competente a giudicare dei delitti internazionali.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Rossi Paolo di esprimere il parere della Commissione, se ritiene cio\u00e8 che l\u2019emendamento abbia possibilit\u00e0 di essere accolto.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Prego l\u2019onorevole Codacci Pisanelli di non insistere; la Commissione dovrebbe esprimere parere contrario, per ragioni tecniche, che esporr\u00f2, se l\u2019onorevole Codacci insister\u00e0.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Se si ritiene che vi sia una preclusione, non ho nessuna difficolt\u00e0 a ritirare l\u2019emendamento. Se invece, come penso, non vi \u00e8 preclusione al riguardo, perch\u00e9 si tratta di competenza completamente diversa da quella esaminata finora, ritengo opportuno di svolgere il mio emendamento, perch\u00e9 l\u2019Assemblea possa esaminare tutti i problemi che si riconnettono a questo argomento.<\/p><p>PRESIDENTE. Poich\u00e9 la Commissione ha espresso lo stesso mio avviso, mi riconfermo nella convinzione che vi sia preclusione nella presentazione del suo emendamento, che pertanto non pu\u00f2 essere accolto.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Prima di passare all\u2019esame della sezione II, riguardante la revisione della Costituzione, propongo che l\u2019Assemblea si occupi di un argomento, che \u00e8 stato rimandato, ma che si riferisce direttamente alla competenza della Corte costituzionale, cio\u00e8 il giudizio sopra il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati nelle forme di legge, previsto nel terzo comma dell\u2019articolo 126.<\/p><p>Siccome dobbiamo ritornare sopra questa norma, e siccome sono stati presentati emendamenti, ritengo sia opportuno esaurire questa materia.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Il terzo comma dell\u2019articolo 126 dice:<\/p><p>\u00abGiudica il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati a norma della Costituzione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Gullo Fausto ha gi\u00e0 svolto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimerlo<\/em>\u00bb.<\/p><p>Cos\u00ec pure l\u2019onorevole Musolino ha svolto il suo:<\/p><p>\u00ab<em>Rinviarlo al Titolo I della II parte del progetto, nel testo seguente<\/em><em>:<\/em> Le due Camere, costituite in Alta Corte di giustizia, giudicano il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati di reati di alto tradimento\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati aveva proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma<\/em><em>:<\/em><\/p><p><em>\u00ab<\/em>Per i giudizi relativi alle accuse contro il Capo dello Stato ed i Ministri, si aggiungono ai membri ordinari 16 altri cittadini eleggibili ad ufficio politico, scelti dal popolo con elezioni indirette, secondo le modalit\u00e0 che saranno stabilite dalla legge\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MORTATI. L\u2019articolo 126 affidava il giudizio sull\u2019accusa del Presidente della Repubblica e dei Ministri alla Corte costituzionale. Mentre la Corte costituzionale, nella sua attivit\u00e0 ordinaria di sindacato delle leggi, esplica un\u2019attivit\u00e0 strettamente giurisdizionale e, quindi, deve essere composta in armonia col contenuto di questa funzione, viceversa nel giudizio sull\u2019accusa, essa viene a rivestire un carattere pi\u00f9 spiccatamente politico; ci\u00f2 perch\u00e9, a tenore della disposizione a suo tempo approvata, l\u2019accusa a questi organi supremi dello Stato non si inquadra necessariamente nell\u2019ambito della comune azione penale. Le formule adottate: \u00abviolazione della Costituzione\u00bb in generale, o \u00abdelitto di tradimento\u00bb, sono espressioni lasciate volutamente in una sfera un po\u2019 generica, tale da consentire che l\u2019accusa sia sollevata anche per fatti che non rivestono la figura di veri e propri reati ai sensi del Codice penale. Appare di conseguenza necessario, che il giudice sia formato in modo da potere formulare valutazioni di accuse tali, da esigere una preparazione e sensibilit\u00e0 non esclusivamente giuridiche. Questa \u00e8 la ragione della mia proposta, secondo la quale la composizione della Corte nei giudizi in parola viene integrata con l\u2019aggiunta di un numero, equivalente agli ordinari, di membri scelti dalle Camere riunite al principio di ogni legislatura. Quest\u2019ultima modalit\u00e0 ha lo scopo di impedire che i giudici siano nominati al momento dell\u2019accusa e che, quindi, l\u2019accusatore orienti la sua scelta in modo da pregiudicare l\u2019imparzialit\u00e0 dei giudici.<\/p><p>PRESIDENTE. Vi \u00e8 poi una proposta di emendamento sostitutivo degli onorevoli Ambrosini, Tosato, Moro, Uberti, Codacci Pisanelli, Bellato, Cappi, Giacchero, Rescigno, Cimenti e Corbino:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica ed i Ministri messi in stato di accusa dalla Camera dei deputati a norma della Costituzione sono giudicati dal Senato costituito in Alta Corte di giustizia\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI. Ritiro l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Rossi Paolo ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.<\/p><p>ROSSI PAOLO. La Commissione accetta l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati. Fra la competenza della Corte costituzionale, la quale verrebbe ad acquistare con un piccolo numero di giudici una suprema autorit\u00e0, e la competenza del Parlamento, (mi pare che in ci\u00f2 si concreti la proposta dell\u2019onorevole Musolino), a nostro avviso la proposta dell\u2019onorevole Mortati raggiunge un giusto mezzo assai sodisfacente. Infatti, secondo l\u2019emendamento Musolino, i giudici verrebbero ad essere praticamente 850 o 900, giudici di una imputazione di carattere non solo politico, ma di carattere criminale o politico-criminale. Siffatto imponente numero di giudici renderebbe difficilissima la procedura e molto ardua una decisione ragionata; basta pensare al mutarsi continuo di questi 900 magistrati, i quali dovrebbero sedere \u00abpro tribunali\u00bb per giudicare il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati.<\/p><p>Ho un ricordo storico, a questo proposito, quello del processo di Napoleone III, allora solo principe Luigi Bonaparte, imputato per lo sbarco di Boulogne, dopo il suo primo tentativo. Di questo processo, celebratosi dinanzi alla Corte dei Pari, ho letto i verbali: fu un processo caotico, difficile, slegato. I membri che erano presenti ad una seduta non lo erano all\u2019altra ed alla fine del giudizio non si capiva pi\u00f9 nulla. Stando alla proposta Musolino, il Collegio che alla fine dovrebbe giudicare, non sarebbe pi\u00f9 lo stesso Collegio che avrebbe assistito alle sedute del processo.<\/p><p>La Commissione non crede, dunque, di accettare l\u2019emendamento. L\u2019importanza era quella di avere dei giudici precostituiti, per impedire che la stessa maggioranza che ha posto in stato di accusa il Presidente e i Ministri, stabilisca anche quali giudici debbano giudicarli. Con l\u2019emendamento Mortati il giudice rimane appunto precostituito, perch\u00e9 i giudici della Corte costituzionale sono tali di diritto, e perch\u00e9 gli altri quindici membri di nomina parlamentare debbono essere nominati in principio di legislatura.<\/p><p>La nostra Commissione crede di poter aderire con tranquilla coscienza all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>PRETI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PRETI. Subordinatamente all\u2019approvazione dell\u2019emendamento soppressivo, faccio mio l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Ambrosini, test\u00e9 ritirato.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Rossi Paolo ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Vorrei rispondere all\u2019onorevole Preti che, secondo il testo che gi\u00e0 abbiamo votato, non occorre che l\u2019accusa sia fatta dal Parlamento in entrambi i suoi rami, perch\u00e9 pu\u00f2 essere fatta anche da un solo ramo del Parlamento. Potrebbe, infatti, avvenire che il solo Senato ponesse il Governo in istato di accusa e che il solo Senato giudicasse quindi il Governo, che si avesse cio\u00e8 la riunione nel Senato delle due qualit\u00e0 di accusatore e giudice, il che sarebbe nuovo e non conveniente.<\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Io osservo che c\u2019\u00e8 una preclusione: noi abbiamo gi\u00e0 votato un articolo secondo il quale l\u2019accusa del Presidente della Repubblica e dei Ministri \u00e8 fatta dal Parlamento a Camere riunite. Pertanto il Parlamento non pu\u00f2 essere anche giudice.<\/p><p>PRESIDENTE. Noi abbiamo gi\u00e0 votato l\u2019articolo 90 che dice: \u00abIl Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri sono messi in istato di accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb.<\/p><p>Comunque io porr\u00f2 prima in votazione il testo del terzo comma; gli emendamenti che sono stati proposti a questo riguardo debbono essere considerati come emendamenti aggiuntivi.<\/p><p>Vi \u00e8 l\u2019emendamento Ambrosini, fatto proprio dall\u2019onorevole Preti, il quale propone una formula diversa di giudizio a proposito della Corte costituzionale, e parimenti la proposta dell\u2019onorevole Musolino. Porremo, pertanto, in votazione dapprima la proposta dell\u2019onorevole Musolino, quindi quella dell\u2019onorevole Preti.<\/p><p>PRETI. Vi \u00e8 un emendamento soppressivo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Preti, poich\u00e9 ciascuno di questi emendamenti propone una costruzione in s\u00e9 completa, non si pu\u00f2 porre in votazione l\u2019emendamento soppressivo, e tutti i membri dell\u2019Assemblea, i quali ritengano che non debba parlarsi dell\u2019argomento nella Costituzione, potranno esprimere tale loro atteggiamento votando contro tutti gli emendamenti proposti.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Vorrei domandare alla Commissione quale giudizio essa d\u00e0 intorno alla questione della preclusione.<\/p><p>LACONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LACONI. Mi pare vi sia una certa confusione in tutto questo. \u00c8 evidente che la Camera mette in istato d\u2019accusa il Presidente della Repubblica e i Ministri attraverso una sua maggioranza; si tratta, quindi, di una deliberazione che avviene attraverso la solita procedura. Per il giudizio invece, pu\u00f2 essere richiesta una maggioranza qualificata; tutto questo si potr\u00e0 decidere in sede di regolamento delle due Camere.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Rossi, ha qualche cosa da aggiungere al quesito formulato dall\u2019onorevole Moro?<\/p><p>ROSSI PAOLO. Osserver\u00f2 semplicemente all\u2019onorevole Moro che una preclusione vera e propria qui in sostanza non c\u2019\u00e8: io non la vedo. C\u2019\u00e8 per\u00f2 qualche cosa di peggio che una preclusione: c\u2019\u00e8 una incongruenza, perch\u00e9 in realt\u00e0, quando la maggioranza abbia messo in istato d\u2019accusa il Presidente della Repubblica o i Ministri, essa avrebbe con ci\u00f2 gi\u00e0 emesso la sentenza.<\/p><p>Non vediamo una preclusione in senso tecnico, ma vediamo un\u2019assurdit\u00e0 cos\u00ec stridente da indurci a pregare l\u2019onorevole presentatore di voler ritirare l\u2019emendamento.<\/p><p>MUSOLINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MUSOLINO. Vorrei rilevare che la Corte costituzionale, dopo che \u00e8 stato respinto l\u2019emendamento Laconi e dopo quanto l\u2019Assemblea ha deliberato ieri, viene nominata, in ragione di un terzo dei suoi membri, dal Presidente della Repubblica. Mi pare quindi che, in tal modo, si venga a creare una incompatibilit\u00e0, perch\u00e9, in sostanza, chi giudica sarebbe colui stesso che \u00e8 nominato da chi viene messo in istato d\u2019accusa.<\/p><p>Reputo, quindi, che l\u2019emendamento Mortati non possa per questa ragione essere accettato.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Vorrei osservare all\u2019onorevole Musolino che, secondo l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati, l\u2019inconveniente che egli rileva non pu\u00f2 preoccupare. Infatti la maggioranza dei giudici, secondo il sistema che abbiamo creato, sarebbe sempre nominata dal Parlamento: credo che l\u2019onorevole Musolino avr\u00e0 presenti gli articoli approvati cui alludo.<\/p><p>Alcuni membri della Corte costituzionale saranno, s\u00ec, di origine presidenziale, ma una grande maggioranza, 21 su 30, resta di origine parlamentare.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi pare che le due argomentazioni dell\u2019onorevole Moro e dell\u2019onorevole Musolino reciprocamente si elidano.<\/p><p>Vi sarebbe preclusione \u2013 salva la validit\u00e0 che riconosco di ci\u00f2 che ha detto l\u2019onorevole Rossi \u2013 tanto nei confronti della proposta dell\u2019onorevole Musolino (preclusione sollevata dall\u2019onorevole Moro), quanto della proposta dell\u2019onorevole Mortati (preclusione sollevata dall\u2019onorevole Musolino).<\/p><p>Ritengo che in questa sede i due emendamenti non abbiano carattere preclusivo, appunto perch\u00e9 si deve vedere poi in quale modo si dovranno organizzare nel loro interno gli organi destinati ad adempiere queste funzioni.<\/p><p>Faccio presente che ad esempio, a proposito della costituzione del Senato in Alta Corte di giustizia, l\u2019ultimo Regolamento del Senato disponeva la nomina di un\u2019apposita Commissione per il giudizio all\u2019inizio di ogni legislatura; per cui, non si poneva pi\u00f9 la questione della incompatibilit\u00e0 fra le funzioni sommate di accusatori e di giudici, dato che la Commissione per il giudizio non si identificava pi\u00f9 con tutto il Senato, ma rappresentava un organo da questo distinto.<\/p><p>MUSOLINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MUSOLINO. Alla fine del mio emendamento, propongo di fare la seguente aggiunta:<\/p><p>\u00abLa legge regola il funzionamento dell\u2019Alta Corte\u00bb.<\/p><p>Cos\u00ec sono eliminati i dubbi ora sollevati.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alle votazioni. Dovr\u00f2 porre dapprima in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Musolino con l\u2019aggiunta test\u00e9 proposta. Il testo definitivo \u00e8 pertanto del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLe due Camere, costituite in Alta Corte di giustizia, giudicano il Presidente della Repubblica e i Ministri accusati di reati di alto tradimento.<\/p><p>\u00abLa legge regola il funzionamento dell\u2019Alta Corte\u00bb.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Dichiaro che votiamo contro l\u2019emendamento Musolino per le ragioni gi\u00e0 esposte, e chiediamo l\u2019appello nominale.<\/p><p>PRETI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PRETI. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.<\/p><p>PRESIDENTE. Nel concorso fra le due domande, prevale quella dello scrutinio. La richiesta di votazione a scrutinio segreto \u00e8 firmata dagli onorevoli Preti, Cairo, Nasi, Tonello, Laconi, Stampacchia, Nobile, Bordon, Gullo Fausto, Binni, Momigliano, Villani, Lombardi Carlo, Tega, Costantini, Musolino, Fornara, Lami Starnuti, Filippini, Grassi.<\/p><p>Votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sulla formulazione proposta dall\u2019onorevole Musolino in sostituzione dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 126.<\/p><p>(<em>Segue la votazione<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dichiaro chiusa la votazione. Invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.<\/p><p>(<em>Gli onorevoli Segretari numerano i voti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Risultato della votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta:<\/p><p>Presenti e votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 279<\/p><p>Maggioranza\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 140<\/p><p>Voti favorevoli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 114<\/p><p>Voti contrari\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 165<\/p><p>(<em>L\u2019Assemblea non approva<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Hanno preso parte alla votazione:<\/em><\/p><p>Adonnino \u2013 Alberti \u2013 Aldisio \u2013 Allegato \u2013 Amadei \u2013 Ambrosini \u2013 Arata \u2013 Arcangeli.<\/p><p>Bacciconi \u2013 Baldassari \u2013 Balduzzi \u2013 Baracco \u2013 Barontini Anelito \u2013 Bartalini \u2013 Bastianetto \u2013 Bazoli \u2013 Bei Adele \u2013 Bellato \u2013 Bellusci \u2013 Belotti \u2013 Benedettini \u2013 Benvenuti \u2013 Bernabei \u2013 Bernamonti \u2013 Bernini Ferdinando \u2013 Bertola \u2013 Bertone \u2013 Bettiol \u2013 Bianchi Bruno \u2013 Bianchini Laura \u2013 Bibolotti \u2013 Binni \u2013 Bitossi \u2013 Bocconi \u2013 Bonomelli \u2013 Bonomi Ivanoe \u2013 Bordon \u2013 Bosco Lucarelli \u2013 Bosi \u2013 Braschi \u2013 Bubbio \u2013 Bucci.<\/p><p>Cacciatore \u2013 Caccuri \u2013 Cairo \u2013 Camangi \u2013 Camposarcuno \u2013 Candela \u2013 Canepa \u2013 Canevari \u2013 Caporali \u2013 Cappi Giuseppe \u2013 Caronia \u2013 Carpano Maglioli \u2013 Carratelli \u2013 Cartia \u2013 Castelli Edgardo \u2013 Castelli Avolio \u2013 Cevolotto \u2013 Chatrian \u2013 Chieffi \u2013 Chiostergi \u2013 Cimenti \u2013 Clerici \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Colombo Emilio \u2013 Conci Elisabetta \u2013 Condorelli \u2013 Conti \u2013 Coppa Ezio \u2013 Corbino \u2013 Corsi \u2013 Cortese Guido \u2013 Cortese Pasquale \u2013 Costa \u2013 Costantini \u2013 Covelli \u2013 Cremaschi Carlo \u2013 Crispo.<\/p><p>Damiani \u2013 D\u2019Amico \u2013 D\u2019Aragona \u2013 Del Corto \u2013 Delli Castelli Filomena \u2013 De Martino \u2013 De Mercurio \u2013 De Michelis Paolo \u2013 De Palma \u2013 De Unterrichter Maria \u2013 De Vita \u2013 Di Fausto \u2013 Di Giovanni \u2013 Domined\u00f2 \u2013 D\u2019Onofrio.<\/p><p>Fabbri \u2013 Fabriani \u2013 Fantoni \u2013 Fantuzzi \u2013 Farina Giovanni \u2013 Farini Carlo \u2013 Fedeli Aldo \u2013 Fedeli Armando \u2013 Ferrarese \u2013 Ferrario Celestino \u2013 Ferreri \u2013 Filippini \u2013 Fiorentino \u2013 Fioritto \u2013 Firrao \u2013 Fogagnolo \u2013 Foresi \u2013 Fornara \u2013 Franceschini \u2013 Fresa \u2013 Froggio \u2013 Fuschini.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Gabrieli \u2013 Galati \u2013 Gallico Spano Nadia \u2013 Gasparotto \u2013 Gavina \u2013 Gervasi \u2013 Ghidetti \u2013 Giacchero \u2013 Giolitti \u2013 Giordani \u2013 Gotelli Angela \u2013 Grazi Enrico \u2013 Grieco \u2013 Grilli \u2013 Guerrieri Emanuele \u2013 Guerrieri Filippo \u2013 Gui \u2013 Guidi Cingolani Angela \u2013 Gullo Fausto \u2013 Gullo Rocco.<\/p><p>Imperiale \u2013 Iotti Leonilde.<\/p><p>Laconi \u2013 Lagravinese Pasquale \u2013 Lami Starnuti \u2013 Landi \u2013 La Pira \u2013 La Rocca \u2013 Lazzati \u2013 Leone Francesco \u2013 Lettieri \u2013 Lizier \u2013 Lizzadri \u2013 Lombardi Carlo \u2013 Longo \u2013 Lozza \u2013 Lussu.<\/p><p>Macrelli \u2013 Magnani \u2013 Malagugini \u2013 Maltagliati \u2013 Mancini \u2013 Marinaro \u2013 Marinelli \u2013 Martinelli \u2013 Massola \u2013 Mastino Gesumino \u2013 Mastino Pietro \u2013 Mastrojanni \u2013 Mattarella \u2013 Mazza \u2013 Meda Luigi \u2013 Mentasti \u2013 Merlin Angelina \u2013 Merlin Umberto \u2013 Miccolis \u2013 Micheli \u2013 Minella Angiola \u2013 Minio \u2013 Molinelli \u2013 Momigliano \u2013 Montagnana Rita \u2013 Monterisi \u2013 Morandi \u2013 Moranino \u2013 Moro \u2013 Mortati \u2013 Moscatelli \u2013 Murdaca \u2013 Musolino \u2013 Musotto.<\/p><p>Nasi \u2013 Negarville \u2013 Negro \u2013 Nenni \u2013 Nicotra Maria \u2013 Nobile Umberto \u2013 Notarianni \u2013 Novella \u2013 Numeroso.<\/p><p>Orlando Camillo.<\/p><p>Pacciardi \u2013 Pajetta Gian Carlo \u2013 Pajetta Giuliano \u2013 Paolucci \u2013 Paratore \u2013 Paris \u2013 Parri \u2013 Pastore Raffaele \u2013 Pat \u2013 Pecorari \u2013 Pellegrini \u2013 Penna Ottavia \u2013 Pera \u2013 Perassi \u2013 Perlingieri \u2013 Pesenti \u2013 Pistoia \u2013 Platone \u2013 Ponti \u2013 Preti \u2013 Priolo \u2013 Proia \u2013 Pucci.<\/p><p>Quintieri Adolfo.<\/p><p>Reale Eugenio \u2013 Recca \u2013 Rescigno \u2013 Ricci Giuseppe \u2013 Rodi \u2013 Romita \u2013 Rossi Maria Maddalena \u2013 Rossi Paolo \u2013 Roveda \u2013 Ruggeri Luigi \u2013 Ruini \u2013 Rumor \u2013Russo Perez.<\/p><p>Saccenti \u2013 Saggin \u2013 Salerno \u2013 Salizzoni \u2013 Salvatore \u2013 Sampietro \u2013 Sansone \u2013 Sardiello \u2013 Scalfaro \u2013 Scarpa \u2013 Schiratti \u2013 Scoca \u2013 Scoccimarro \u2013 Sicignano \u2013 Silipo \u2013 Simonini \u2013 Spallicci \u2013 Spataro \u2013 Stampacchia \u2013 Stella.<\/p><p>Targetti \u2013 Tega \u2013 Terranova \u2013 Titomanlio Vittoria \u2013 Togliatti \u2013 Tomba \u2013 Tonello \u2013 Tosato \u2013 Tosi \u2013 Tozzi Condivi \u2013 Treves \u2013 Trimarchi \u2013 Turco.<\/p><p>Uberti.<\/p><p>Valenti \u2013 Valmarana \u2013 Venditti \u2013 Veroni \u2013 Vicentini \u2013 Villani \u2013 Vischioni \u2013 Volpe.<\/p><p>Zaccagnini \u2013 Zanardi \u2013 Zappelli \u2013 Zuccarini.<\/p><p><em>Sono in congedo:<\/em><\/p><p>Angelini.<\/p><p>Carmagnola \u2013 Caso \u2013 Cavallari.<\/p><p>Dugoni.<\/p><p>Garlato \u2013 Ghidini \u2013 Gortani.<\/p><p>Jacini.<\/p><p>Preziosi.<\/p><p>Ravagnan.<\/p><p>Vanoni \u2013 Varvaro \u2013 Viale.<\/p><p>PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione \u00e8 rinviato al pomeriggio.<\/p><p>Avverto che i lavori, nella seduta pomeridiana, saranno protratti fino alle ore 22, con una brevissima interruzione di mezz\u2019ora verso le ore 19.<\/p><p>La seduta termina alle 13.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCCXVI. SEDUTA ANTIMERIDIANA Di MERCOLED\u00cc 3 DICEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI \u00a0 INDICE Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Moro Targetti Arata Presidente Domined\u00f2 Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione Benvenuti Perassi Rossi Paolo Laconi Condorelli Codacci Pisanelli Mortati Ambrosini Preti Musolino \u00a0 Votazione segreta: Presidente [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,2542,2376,2378,2398,2370","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[61,7],"tags":[],"post_folder":[59],"class_list":["post-2368","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-12","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2368","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2368"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2368\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6284,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2368\/revisions\/6284"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2368"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2368"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2368"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2368"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}