{"id":2351,"date":"2023-09-17T16:25:18","date_gmt":"2023-09-17T14:25:18","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2351"},"modified":"2023-10-21T10:17:28","modified_gmt":"2023-10-21T08:17:28","slug":"pomeridiana-di-sabato-29-novembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2351","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI SABATO 29 NOVEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2351\" class=\"elementor elementor-2351\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d98a6c8 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"d98a6c8\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-fdcb30f\" data-id=\"fdcb30f\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-58f4f2f elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"58f4f2f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471129_2.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e97bbc9 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e97bbc9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCCXIII.<\/p><p>SEDUTA POMERIDIANA DI SABATO 29 NOVEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Sul processo verbale:<\/strong><\/p><p>Leone Giovanni.<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Fabbri<\/p><p>Macrelli<\/p><p>Uberti<\/p><p>Laconi<\/p><p>Bozzi<\/p><p>Mastino Pietro<\/p><p>Mastino Gesumino<\/p><p>Perassi<\/p><p>Condorelli<\/p><p>Nobile<\/p><p>Bertone<\/p><p>Targetti<\/p><p>Benvenuti<\/p><p>Arata<\/p><p>Rossi Paolo<\/p><p><strong>Sui lavori dell\u2019Assemblea:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Canevari<\/p><p><strong>Interrogazioni <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 17.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>Sul processo verbale.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Ieri, nel momento in cui fu presentato e votato l\u2019ordine del giorno che concerne l\u2019indipendenza della Magistratura, io ero momentaneamente assente dall\u2019Aula. Se fossi stato presente avrei sottoscritto in conformit\u00e0 e coerenza a un emendamento che avevo presentato.<\/p><p>PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Poich\u00e9 sono stati svolti tutti gli emendamenti all\u2019articolo 127, prego la Commissione di esprimere il suo parere.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> L\u2019onorevole Rossi Paolo ha gi\u00e0 espresso il pensiero della Commissione questa mattina, dicendo che, per quanto riguarda gli emendamenti pi\u00f9 importanti, che sono quelli dell\u2019onorevole Targetti e dell\u2019onorevole Laconi, la Commissione non ha potuto convocarsi, non \u00e8 in grado di dire nulla e si rimette al suo testo, lasciando libera l\u2019Assemblea.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bozzi, trattandosi di una sola questione formale, ritengo che siamo autorizzati ad accettarlo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si tratta di passare allora alla votazione. Il primo comma del testo della Commissione, tenendo conto degli emendamenti accolti, \u00e8 stato modificato nel modo seguente: \u00abLa Corte costituzionale \u00e8 composta di membri nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune e per un terzo dalle supreme Magistrature dell\u2019ordine giudiziario e amministrativo\u00bb.<\/p><p>In questo nuovo testo \u00e8 stato dalla Commissione inserito l\u2019emendamento degli onorevoli Persico e Bozzi. Restano pertanto validi, in confronto al testo dalla Commissione, l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Laconi e quello dell\u2019onorevole Targetti. L\u2019onorevole Laconi ha proposto che i giudici della Corte siano nominati per un terzo della Camera dei deputati, per un terzo dal Senato e per un terzo dalle Assemblee regionali. L\u2019onorevole Targetti ha proposto che il Presidente della Repubblica nomini un terzo dei componenti della Corte; gli altri due terzi siano nominati per met\u00e0 dalla Camera dei deputati e per met\u00e0 dal Senato della Repubblica.<\/p><p>L\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Laconi ha la precedenza nella votazione, essendo quello che pi\u00f9 si discosta dal testo della Commissione.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Dichiaro che voter\u00f2 contro l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Laconi, anche per una ragione che direi quasi di carattere pratico, cio\u00e8 che questa nomina di un terzo da parte dei Consigli regionali mi appare un poco anomala, nel senso che non mi rendo conto chiaramente come i Consigli regionali dovrebbero partecipare a questa nomina di un numero di giudici il quale, nella sua totalit\u00e0, molto probabilmente \u00e8 inferiore al numero dei Consigli regionali. Quindi occorrerebbe concepire l\u2019insieme dei Consigli regionali come costituente un corpo di per s\u00e9 ed allora la prima obiezione che viene alla mente \u00e8 quella della presenza del Senato, dove appunto i Consigli regionali hanno una particolare rifrazione unitaria, tanto che si era pensato di chiamare il Senato: \u00abCamera delle Regioni\u00bb. Se eventualmente questo terzo fosse rappresentato, per ipotesi, soltanto da dieci giudici o magari da cinque, non vedo come oltre venti Regioni potrebbero fare questa nomina, se non prendendo degli accordi fra loro. Perch\u00e9 non \u00e8 pensabile una nomina frazionaria; e allora tutto questo meccanismo di elezione mi pare contrasti appieno con la natura del Consiglio regionale, che dalla Costituzione viene considerato come un organo che limita la sua competenza nel campo della Regione, salvo a dare dei rappresentanti al Senato.<\/p><p>Ma allora ritorniamo a quella tale idoneit\u00e0 del Senato ed a quella tale obiezione che facevo prima. Mi pare che questa ragione, d\u2019ordine prevalentemente tecnico, debba far scartare l\u2019emendamento Laconi.<\/p><p>Non sono nemmeno molto entusiasta dell\u2019emendamento Targetti (e lo dico adesso per non ripetere ancora un\u2019altra volta sullo stesso argomento una dichiarazione di voto) in quanto mi pare che le proposte dell\u2019onorevole Laconi e dell\u2019onorevole Targetti diano una soverchia importanza alla pretesa esigenza di carattere politico che sarebbe inerente al funzionamento della Corte costituzionale.<\/p><p>Si \u00e8 detto con molta insistenza che il carattere di questo giudizio \u00e8 tecnico e politico, e si \u00e8 preteso di vedere un pericolo in un difetto, in una scarsit\u00e0 dell\u2019elemento politico. Io mi pongo da un punto di vista completamente opposto e considero che, mentre certamente in ogni giudizio da parte di qualsiasi giudice, vi \u00e8 sempre, da un punto di vista generale, un lato tecnico e un lato politico, nel caso particolare di questo giudizio da parte della Corte costituzionale, il lato preminente \u00e8 nettamente di carattere giurisdizionale.<\/p><p>Questo deve essere l\u2019elemento caratteristico della Corte costituzionale, sia pure con il concorso di quei tali criteri d\u2019ordine tecnico e d\u2019ordine politico che secondo me sono subordinati all\u2019esigenza primordiale, preminente su tutte le altre, di una pronuncia giurisdizionale. E non vi \u00e8 nessun implicito pericolo di concessione di strapotere politico alla Corte costituzionale, nel senso di una menomazione del potere della Camera, in quanto, dal punto di vista politico, al Parlamento rimane sempre l\u2019ultima parola.<\/p><p>Perch\u00e9 noi non dobbiamo dimenticare quale \u00e8 il carattere peculiare della Corte costituzionale: non \u00e8 gi\u00e0 di sostituirsi al Parlamento nel senso di negare al Parlamento la facolt\u00e0 di deliberare delle leggi, anche in modifica della Costituzione. La garanzia che la Corte costituzionale \u00e8 tenuta a dare \u00e8 che quando il Parlamento non pretende di fare una legge che innovi dei princip\u00ee costituzionali, ma semplicemente di deliberare leggi ordinarie e fare l\u2019applicazione di princip\u00ee non contrastanti con altri gi\u00e0 stabiliti nella Costituzione non incorra in violazioni di diritto, in violazioni quindi specifiche, che si devono rilevare in un esame comparativo fra la norma costituzionale e la legge nuova del Parlamento o la legge della Regione. Ora, se noi partiamo dal concetto che questo giudice debba essere una rifrazione immediata del Parlamento, un portatore di ideologie di maggioranze occasionali, evidentemente ci avvolgiamo in un giro vizioso, perch\u00e9 tendiamo a dare a questo organo (Corte costituzionale) un carattere di riproduzione dell\u2019Assemblea e del Parlamento, che esso non deve avere per definizione, altrimenti cesserebbe di essere un giudice degli atti del Parlamento, mentre deve proprio essere eminentemente un giudice degli atti del Parlamento e degli atti della Regione che contengano eventualmente una violazione delle leggi costituzionali.<\/p><p>Se il Parlamento vorr\u00e0 esso modificare la Costituzione, e vorr\u00e0 esso introdurre dei princip\u00ee in deroga di quelli fissati nella Costituzione, ricorrendo ai modi previsti per la sua revisione, sar\u00e0 liberissimo di farlo, e nessuna Corte costituzionale glielo potr\u00e0 impedire.<\/p><p>Compito della Corte costituzionale \u00e8 dunque di emettere una dichiarazione giurisdizionale, che solo subordinatamente \u00e8 politica e tecnica; dal punto di vista principale deve essere di garanzia dei diritti che provengono dal rispetto e dalla osservanza delle leggi costituzionali.<\/p><p>In questo senso, scarto completamente l\u2019emendamento Laconi, per le ragioni dette, e non approvo interamente quello dell\u2019onorevole Targetti, rimettendomi invece al testo formulato ultimamente dalla Commissione, che in definitiva sar\u00f2 lieto di votare.<\/p><p>MACRELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MACRELLI. Non credo che dal punto di vista pratico sia applicabile l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Laconi. Abbiamo gi\u00e0 discusso su questo tema in altra occasione; comunque, io vorrei ricordare al collega Laconi che esiste un emendamento presentato dall\u2019onorevole Perassi, come articolo 127-<em>bis<\/em>, il quale dice: \u00abQuando il giudizio avanti la Corte verte sulla costituzionalit\u00e0 di una legge regionale o su un conflitto di attribuzioni fra lo Stato ed una Regione, la Regione interessata ha la facolt\u00e0 di designare una persona, scelta fra le categorie indicate nell\u2019articolo precedente, per partecipare alla Corte come giudice\u00bb. Penso che l\u2019onorevole Laconi potrebbe accontentarsi di questo emendamento, soprattutto perch\u00e9, ripeto, \u00e8 di difficile applicazione pratica il criterio, da cui egli parte; vorrei quindi pregarlo di ritirare il suo emendamento.<\/p><p>UBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI. Poich\u00e9 siamo favorevoli al testo della Commissione, rinnovo la dichiarazione di voto gi\u00e0 fatta ieri. Respingiamo tutti gli emendamenti per votare l\u2019articolo, come proposto dalla Commissione nella sua ultima formulazione, salvo particolari, riguardanti la durata della Corte e l\u2019et\u00e0 dei componenti.<\/p><p>LACONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LACONI. Chiedo su questa votazione la verifica del numero legale.<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 stata presentata richiesta di verifica del numero legale. Di fronte a questa richiesta non c\u2019\u00e8 che da procedervi. Faccio peraltro rilevare che ci\u00f2 significa l\u2019intenzione di non attenersi al calendario prestabilito, che tutto autorizzava finora a credere che si potesse osservare, cio\u00e8 la conclusione dell\u2019esame di questi due Titoli, sulla Magistratura e sulla Corte costituzionale, entro il mese.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE, Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non so se sia corretto, come prassi parlamentare e come Regolamento, ma penso che si potrebbe passare a discutere l\u2019articolo successivo, poich\u00e9 tecnicamente esso non offre la possibilit\u00e0 di grandi controversie.<\/p><p>BOZZI. Sono legati i due articoli.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Se vi sono opposizioni, non posso insistere nella mia proposta.<\/p><p>PRESIDENTE. Credo si possa accedere alla proposta dell\u2019onorevole Ruini, che \u00e8 conforme al Regolamento e che ci permetter\u00e0 di utilizzare ancora, la seduta di oggi per i nostri lavori.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec<\/em> <em>rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo pertanto all\u2019esame dell\u2019articolo 128. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abQuando, nel corso di un giudizio, la questione d\u2019incostituzionalit\u00e0 di una norma legislativa \u00e8 rilevata d\u2019ufficio o quando \u00e8 eccepita dalle parti, ed il giudice non la ritiene manifestamente infondata, la questione \u00e8 rimessa per la decisione alla Corte costituzionale.<\/p><p>\u00abLa dichiarazione d\u2019incostituzionalit\u00e0 pu\u00f2 essere promossa in via principale dal Governo, da cinquanta deputati, da un Consiglio regionale, da non meno di diecimila elettori o da altro ente ed organo a ci\u00f2 autorizzato dalla legge sulla Corte costituzionale.<\/p><p>\u00abSe la Corte, nell\u2019uno o nell\u2019altro caso, dichiara l\u2019incostituzionalit\u00e0 della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte \u00e8 comunicata al Parlamento, perch\u00e9, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme costituzionali\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Resta inteso, onorevoli colleghi, che rimane sempre aperta la facolt\u00e0 ai membri dell\u2019Assemblea di presentare ancora emendamenti all\u2019articolo 128, in relazione al risultato delle votazioni che si effettueranno sull\u2019articolo 127.<\/p><p>BOZZI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOZZI. Onorevole Presidente, io sono animato dalla intenzione di far presto, ma in pari tempo dall\u2019intenzione di far bene. Penso che noi non possiamo discutere dei poteri di decisione di questo organo supremo, se non sappiamo come l\u2019organo \u00e8 costituito, perch\u00e9, evidentemente, la composizione della Corte riverbera la sua influenza su quelli che saranno i poteri di decisione della Corte medesima. Se nella composizione avr\u00e0 la prevalenza, secondo l\u2019opinione espressa da qualche settore di questa Assemblea, l\u2019elemento politico, i poteri di decisione potranno essere orientati in un senso; se invece avr\u00e0 la prevalenza l\u2019elemento tecnico-giurisdizionale, i poteri di decisione saranno diversi. Ho l\u2019impressione che noi discuteremo gli emendamenti senza avere presente questo punto fondamentale, che costituisce un presupposto.<\/p><p>PRESIDENTE. Le faccio osservare che, se quanto lei ha detto \u00e8 giusto, altrettanto giusto sarebbe il criterio opposto, e cio\u00e8 che prima bisogna fissare i compiti che si vuole affidare all\u2019organo. \u00c8 certo che sono due posizioni reversibili; ma poich\u00e9 per il momento non voteremo sull\u2019articolo 128, penso che il semplice esame delle proposte presentate non venga a pregiudicare le decisioni ulteriori che l\u2019Assemblea dovr\u00e0 prendere.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Onorevole Presidente, la sua proposta che si passi senz\u2019altro all\u2019esame dell\u2019articolo 128 mi sembra assolutamente giusta, ed alle ragioni da lei dette, io mi permetto di aggiungere queste altre, con riferimento alla possibilit\u00e0 che si passi all\u2019esame dell\u2019articolo 128.<\/p><p>Ha osservato l\u2019onorevole Bozzi che innanzitutto occorre stabilire la fisionomia dell\u2019istituto, cio\u00e8 della Corte costituzionale. Noi votammo gi\u00e0 l\u2019istituzione della Corte costituzionale, e la votammo dopo averne fissato la fisionomia, la quale, in sintesi, si pu\u00f2 definire costituita da elementi e criteri di indole giuridica, e da elementi e criteri di indole politica. Noi sappiamo quindi di gi\u00e0 quale \u00e8 la fisionomia dell\u2019istituto del quale abbiamo stabilita la nascita. D\u2019altra parte, l\u2019articolo 128, quando lo si esamini nella sua sostanza, d\u00e0 la riprova del modo come si possa passare se non alla votazione dello stesso articolo, per lo meno al suo esame, L\u2019articolo 128, nella prima parte, dice che: \u00abQuando, nel corso di un giudizio, la questione di incostituzionalit\u00e0 di una norma legislativa, \u00e8 rilevata di ufficio o quando \u00e8 eccepita dalle parti, ed il giudice non la ritiene manifestamente infondata, la questione \u00e8 rimessa per la decisione alla Corte costituzionale\u00bb. Ora, questa \u00e8 questione sulla quale noi possiamo discutere, qualunque sia la fisionomia dell\u2019istituto della Corte.<\/p><p>PRESIDENTE. All\u2019articolo 128 sono stati presentati alcuni emendamenti.<\/p><p>Il primo \u00e8 quello dell\u2019onorevole Mastino Gesumino, del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Al prima comma, sostituire la prima parte con la seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abQuando nel corso di un giudizio, ed entro un anno dalla data d\u2019entrata in vigore di una legge, la questione d\u2019incostituzionalit\u00e0 di una norma \u00e8 rilevata d\u2019ufficio\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mastino Gesumino ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MASTINO GESUMINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento \u00e8 di una tale chiarezza che mi impone l\u2019obbligo di essere brevissimo. Io parto dalla constatazione che ogni controllo giurisdizionale sulla legittimit\u00e0 costituzionale di una legge impone, come conseguenza necessaria, che qualunque legge nel futuro sar\u00e0 sottoposta ad una condizione risolutiva: in tanto le leggi che il futuro Parlamento emaner\u00e0 avranno pieno valore, in quanto la loro efficacia non sia distrutta da una eventuale pronuncia della Corte costituzionale. Quali gravi conseguenze questo dato di fatto pu\u00f2 portare sulla sicurezza del diritto e sulla sicurezza dei rapporti giuridici, che in conseguenza di una legge si creano e si formano, non vale la pena di ricordare. In base ad ogni disposizione di legge, e si dovrebbe dire in base ad ogni norma, i cittadini creano, stabiliscono, fissano i loro rapporti contrattuali. Ed \u00e8 pericolosissimo protrarre per un tempo indefinito la dichiarazione di inefficacia di questi rapporti.<\/p><p>\u00c8 quindi necessario fissare nella Costituzione un termine, entro il quale l\u2019azione di incostituzionalit\u00e0 della legge debba essere proposta. Altrimenti noi avremo delle leggi che virtualmente saranno sempre annullabili. E questo \u00e8 inconcepibile in uno stato bene ordinato. Perci\u00f2 il mio emendamento letteralmente dice che l\u2019azione di disconoscimento della legalit\u00e0 della legge dev\u2019essere proposta entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa.<\/p><p>Credo che un anno sia un termine sufficiente ed equo, tenuto conto di tutti i fattori in giuoco, ma io non tengo al tempo: mi rimetto alla Commissione, che potr\u00e0 indicare un termine maggiore o minore. Certo si \u00e8 (e su questo punto sono d\u2019accordo con me tutti gli autori che si sono occupati della istituzione di questa Suprema Corte costituzionale) che occorre assolutamente che la facolt\u00e0 suprema che noi concediamo a questo supremo organo sia limitata nel tempo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Costa, che oggi non \u00e8 presente, aveva proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, alle parole<\/em><em>:<\/em> da cinquanta deputati, <em>sostituire<\/em><em>:<\/em> da cinquanta membri delle Camere legislative\u00bb.<\/p><p>PERASSI. Lo faccio mio; soltanto che, anzich\u00e9 dire \u00abda cinquanta membri delle Camere legislative\u00bb \u2013 il che potrebbe far pensare che siano presi dall\u2019una e dall\u2019altra Camera insieme \u2013 basterebbe dire: \u00abcinquanta membri di una Camera;\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. I seguenti emendamenti sono stati gi\u00e0 svolti:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine, il seguente comma<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abNell\u2019ipotesi di cui al 1\u00b0 comma di questo articolo la legge dichiarata incostituzionale dalla Corte non si applica alla controversia.<\/p><p>\u00abMartino Gaetano\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abIl magistrato dovr\u00e0 rimettere gli atti alla Corte di cassazione quando ritenga che le leggi che dovrebbe applicare siano contrarie alla Costituzione dello Stato.<\/p><p>\u00abMastino Pietro\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Perassi ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire all\u2019ultimo comma, alle parole<\/em><em>:<\/em> al Parlamento, <em>le altre<\/em><em>:<\/em> alle Camere\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERASSI. La ragione della sostituzione \u00e8 evidente: quando in questo testo si us\u00f2 la espressione \u00abParlamento\u00bb s\u2019intendeva dire: \u00able due Camere\u00bb, non le Camere in Assemblea nazionale. Questa era la terminologia corrente alla data in cui il progetto \u00e8 stato redatto. Allo stato attuale, invece, il Parlamento nel nostro testo ha assunto un carattere preciso, cio\u00e8 comprende quella che era stata configurata come Assemblea nazionale. Nel caso in esame \u00e8 opportuno quindi che la decisione della Corte sia comunicata distintamente a ciascuna delle due Camere, perch\u00e9 l\u2019esame di questa decisione pu\u00f2 essere intrapresa da ciascuna di esse indipendentemente l\u2019una dall\u2019altra. Vorrei soggiungere che sarebbe opportuno di aggiungere ancora: \u00abperch\u00e9, ove ritenga necessario, provveda nelle forme costituzionali\u00bb; e ci\u00f2 perch\u00e9 sarebbe importante questa comunicazione ufficiale della decisione alle singole Camere.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue un emendamento dell\u2019onorevole Condorelli, del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo le parole<\/em><em>:<\/em> la dichiarazione d\u2019incostituzionalit\u00e0, <em>aggiungere l\u2019inciso<\/em><em>:<\/em> ove non sia stata pronunziata di ufficio\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Condorelli ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CONDORELLI. Questo emendamento era stato presentato nella ipotesi che fosse stato accolto l\u2019altro da me proposto all\u2019articolo 126; poich\u00e9 io mi auguravo allora che questa Corte costituzionale potesse per lo meno dichiarare la incostituzionalit\u00e0 degli atti incostituzionali per eccellenza, quelli inerenti all\u2019usurpazione di potere. In questo caso era chiaro che la sentenza che venisse dopo diversi mesi, o anche dopo qualche anno, dall\u2019usurpazione non avesse pi\u00f9 nessuna efficacia.<\/p><p>Ma giacch\u00e9 si \u00e8 ritenuto che la Corte costituzionale non debba intervenire, o per lo meno non sia competente a dichiarare la eventuale usurpazione dei poteri, cede la ragione del mio emendamento, e perci\u00f2 lo ritiro e non mi resta che rammaricarmene.<\/p><p>Ma giacch\u00e9 ho la parola, onorevoli colleghi, se vale ancora la pena di indicare qualche inconveniente della nostra Costituzione, consentitemi che, per scrupolo, ve ne additi uno.<\/p><p>\u00c8 possibile che una legge, ove non venga accettato l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mastino, sia dichiarata incostituzionale e cessi di avere efficacia dopo anche molti anni dalla sua emanazione? Ed allora, a seconda dell\u2019importanza di questa legge \u2013 e la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 pu\u00f2 riguardare qualsiasi legge \u2013 potremo avere delle vere e proprie assurdit\u00e0 nel nostro ordinamento giuridico.<\/p><p>Normalmente il potere che pu\u00f2 abrogare una legge \u00e8 quello che fa la legge, che ne sostituisce una nuova a quella abrogata. In questo caso, evidentemente, non \u00e8 cos\u00ec. La Corte costituzionale pu\u00f2 togliere efficacia ad una legge, ma non pu\u00f2 farne un\u2019altra. Ed allora avverr\u00e0 che per un periodo di tempo, che non so quanto lungo, rapporti che possono essere anche fondamentali non saranno regolati da nessuna legge.<\/p><p>Io non voglio presentare nessun emendamento a questo proposito: prego la Commissione ed i colleghi di considerare quanto ho rilevato, o per lo meno, di chiarirci se se ne sia tenuto conto e come potranno essere ovviati i pericoli segnalati.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Gullo Fausto ha presentato un emendamento tendente a sopprimere la prima parte dell\u2019articolo. Non essendo presente si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobile ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma sopprimere le parole<\/em><em>:<\/em> da non meno di diecimila elettori\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobile ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>NOBILE. Volevo osservare che per raccogliere diecimila firme bastano oggi anche dieci sezioni di un partito, ed allora non si sarebbe mai sicuri della validit\u00e0 di una legge.<\/p><p>Pertanto, le stesse osservazioni che test\u00e9 hanno indotto l\u2019onorevole Mastino a proporre che sia messo un termine di tempo, spingono me a proporre questa soppressione, non potendosi ammettere che appena diecimila elettori possano infirmare la costituzionalit\u00e0 di una legge.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Bertone ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sopprimere le parole<\/em><em>:<\/em> e il giudice non la ritiene manifestamente infondata\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bertone ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BERTONE. Ho gi\u00e0 avuto occasione ieri di accennare ai gravi inconvenienti cui pu\u00f2 condurre la formula del progetto.<\/p><p>\u00c8 detto in essa che, quando l\u2019eccezione di incostituzionalit\u00e0 \u00e8 sollevata dalle parti ed il giudice non la ritiene manifestamente infondata, il giudice senz\u2019altro rimette le carte alla Corte costituzionale.<\/p><p>Ora, io mi pongo il quesito: il giudice ritiene l\u2019eccezione manifestamente infondata e prosegue oltre nel proprio giudizio; ma la parte che ha proposto l\u2019eccezione avr\u00e0 certamente il diritto di appello e, occorrendo, anche il diritto di ricorrere in Cassazione contro la pronuncia del giudice che ha negato l\u2019esame dell\u2019eccezione di incostituzionalit\u00e0. E non \u00e8 escluso che il magistrato d\u2019appello o la Cassazione possano ritenere fondata la eccezione di incostituzionalit\u00e0 che il primo giudice ha ritenuto infondata, e che investano la Corte costituzionale dell\u2019esame negato dal primo giudice. Di modo che, per evitare che si protragga ingiustamente, con una eccezione pretestuosa, il giudizio, si va incontro al pericolo di protrarlo ancora di pi\u00f9 con il giudizio di appello e di Cassazione cui la parte ha il diritto certamente di adire.<\/p><p>E pertanto io ritengo che sia opportuno non includere nell\u2019articolo la formula \u00abse il giudice la ritiene manifestamente infondata\u00bb; ma che senz\u2019altro, quando l\u2019eccezione di incostituzionalit\u00e0 viene rilevata d\u2019ufficio o \u00e8 proposta dalle parti, immediatamente debba venir sospeso il giudizio e dato corso all\u2019eccezione di incostituzionalit\u00e0.<\/p><p>Qualcosa di analogo avviene, onorevoli colleghi, quando viene sollevata dinanzi al magistrato la questione della giurisdizione, della potest\u00e0 del magistrato. Gli articoli 37, 41 e 368 del Codice di procedura civile regolano perfettamente questa materia e stabiliscono che, quando l\u2019eccezione venga sollevata d\u2019ufficio o proposta dalle parti, senz\u2019altro la Cassazione sia investita della questione. E viene anche stabilito un termine breve per la proposizione della eccezione al Supremo Collegio: trenta giorni.<\/p><p>Se anche noi pertanto, ci regoleremo in tal modo, si giunger\u00e0 assai pi\u00f9 presto alla dichiarazione di Costituzionalit\u00e0 o di incostituzionalit\u00e0 della norma. Invece con i gravami contro la pronuncia del giudice che ha ritenuto infondata la eccezione, avremo perduto non dei mesi, ma forse degli anni prima che la questione venga risolta. Parmi pertanto che sia opportuno uniformarsi a ci\u00f2 che costituisce lo <em>ius receptum<\/em> nei confronti di una questione analoga come quella della potest\u00e0 di giurisdizione.<\/p><p>Resti dunque il principio che, una volta sollevata una questione di incostituzionalit\u00e0, essa venga senz\u2019altro rimessa alla Corte costituzionale. Del resto, non \u00e8 da pensare che anche le parti possano sollevare con leggerezza una simile eccezione: la seriet\u00e0 della toga, la seriet\u00e0 del patrocinio legale, ci vietano di pensare ci\u00f2.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Targetti ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, sostituirea:<\/em> cinquanta deputati: cento deputati, <em>e aggiungere: <\/em>cinquanta senatori; <em>sostituire a:<\/em> un Consiglio regionale: cinque Consigli regionali; <em>sostituire a:<\/em> non meno di diecimila elettori: non meno di cinquantamila elettori\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>TARGETTI. La mia proposta mi sembra non abbia bisogno di essere illustrata. Pu\u00f2 incontrare favore o disfavore, a seconda del pensiero degli egregi colleghi, ma le argomentazioni che si possono portare per illustrarla sono facilmente intuibili.<\/p><p>Credo che si debba essere tutti d\u2019accordo nel ritenere che per mettere in moto questo meccanismo tutt\u2019altro che semplice, si debbano richiedere nell\u2019agente delle condizioni che non attribuiscono un\u2019azione cos\u00ec importante anche a chi non abbia autorit\u00e0 per iniziarla. Cinquanta deputati mi sembra che siano troppo pochi. Il nostro Parlamento risulter\u00e0, se non erro, di 560 deputati o anche pi\u00f9. Basterebbe, quindi, una piccolissima quota di deputati per investire di incostituzionalit\u00e0 qualsiasi legge. Si finirebbe col rendere possibile una specie di sabotaggio dell\u2019attivit\u00e0 legislativa. Riterrei quindi opportuno che si aumentasse il numero dei deputati, portandolo a cento, e che si aggiungesse anche il concorso di cinquanta senatori. Soltanto cos\u00ec mi sembra che si eviterebbero i gravi inconvenienti di un\u2019eccessiva facilit\u00e0 di esercizio dell\u2019azione.<\/p><p>In quanto ai Consigli regionali, nessuno mi accusi di anti-regionalismo se dico che un Consiglio regionale \u00e8 un po\u2019 poco per promuovere un\u2019azione di questa portata. Quindi proporrei che i Consigli regionali fossero almeno cinque per poterla iniziare.<\/p><p>Quanto al numero degli elettori, riporter\u00f2 quanto osserv\u00f2 \u2013 sia pure al fine di sostenere l\u2019inopportunit\u00e0 di questa istituzione. \u2013 l\u2019onorevole Nitti, quando disse che qualsiasi piccolo movimento potrebbe mettere insieme diecimila firme per provocare questo giudizio di incostituzionalit\u00e0. Io porterei, quindi, il numero minimo a centomila.<\/p><p>PRESIDENTE. Scusi, onorevole Targetti, centomila o cinquantamila?<\/p><p>TARGETTI. Cinquantamila. Ho detto centomila, perch\u00e9 il mio desiderio sarebbe di andare oltre ai cinquantamila; ma ormai ho detto, anzi ho scritto cinquantamila.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Volevo osservare al collega Targetti ed ho fatto male cercando di dirlo con una interruzione \u2013 che non capisco come praticamente sia possibile ottenere che una Regione possa proporre l\u2019azione di incostituzionalit\u00e0 di una legge, quando questa incostituzionalit\u00e0 ferisca solamente i suoi interessi; se non trover\u00e0 altre Regioni le quali accomunino la propria azione con la sua non potr\u00e0 agire avanti la Corte costituzionale. Potr\u00e0 anche in pratica verificarsi che il diritto eventualmente violato ai danni di una Regione rappresenti un vantaggio per le altre e quindi praticamente, la proposta dell\u2019onorevole Targetti \u2013 ove venisse accolta \u2013 si risolverebbe in una condizione di inferiorit\u00e0 fatta a certe Regioni. (<em>Approvazioni al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Benvenuti ha proposto il seguente articolo 128-<em>bis<\/em>:<\/p><p>\u00abLa dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 pu\u00f2 essere altres\u00ec promossa in via principale dal Presidente della Repubblica ogni qualvolta egli ravvisi nei provvedimenti legislativi, che gli vengono proposti per la promulgazione, disposizioni inconciliabili con gli ordinamenti costituzionali della Repubblica ovvero con le libert\u00e0 e coi diritti garantiti ai cittadini dalla Costituzione.<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica non pu\u00f2 promuovere azione di incostituzionalit\u00e0 oltre i termini di promulgazione della legge di cui all\u2019articolo 71.<\/p><p>\u00abE facolt\u00e0 del Presidente della Repubblica di sospendere la promulgazione degli atti per i quali abbia promosso dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 sino a quando non sia intervenuta la decisione della Corte costituzionale.<\/p><p>\u00abGli atti del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo non richiedono la controfirma ministeriale.<\/p><p>\u00ab<em>Subordinatamente, fermi restando i primi due commi dell\u2019emendamento, sostituire i successivi due commi come segue<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abOve intervenga, entro i termini di cui all\u2019articolo 71, dichiarazione di incostituzionalit\u00e0, il Presidente della Repubblica non d\u00e0 corso alla promulgazione.<\/p><p>\u00abQualora il Presidente della Repubblica non possa promuovere azione di incostituzionalit\u00e0 per mancanza della controfirma ministeriale di cui all\u2019articolo 95, \u00e8 riconosciuta al Presidente stesso la facolt\u00e0 di promuovere tale azione a titolo personale negli stessi modi e con gli stessi effetti previsti dalla legge per gli altri cittadini, organi ed enti a ci\u00f2 autorizzati\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Benvenuti ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BENVENUTI. Onorevoli colleghi, il mio emendamento propone un problema di carattere generale che gi\u00e0 ebbi l\u2019onore di proporre precedentemente in altra formulazione e che gi\u00e0 ebbe l\u2019onore di una breve delibazione da parte del Presidente della Commissione dei Settantacinque, onorevole Ruini: \u00e8 il problema dell\u2019atteggiamento del Capo dello Stato di fronte alle leggi incostituzionali.<\/p><p>Mi permetto di ricordare (e mi si consenta questa battuta, direi quasi, di polemica personale coll\u2019egregio Presidente della Commissione dei Settantacinque, onorevole Ruini) un passo del suo interessantissimo studio <em>Verso la Costituente,<\/em> nel quale, definendo la posizione del Capo dello Stato, quale egli auspicava che fosse configurata nella nostra Carta costituzionale, specificava: \u00abIl Capo dello Stato deve stare sopra il Governo; non pu\u00f2 avere soltanto un compito simbolico e decorativo, riducendosi ad una finzione giuridica costituzionale. Alla posizione meramente simbolica va sostituita quella del Capo dello Stato non responsabile dei singoli atti del Governo, ma responsabile nell\u2019esercizio dei compiti che gli spettano per promuovere gli interessi nazionali e per difendere contro ogni minaccia la Costituzione e le libert\u00e0\u00bb.<\/p><p>Quando ebbi occasione di porre il quesito alla Commissione, in occasione del riconoscimento o meno al Capo dello Stato del diritto di sanzione, il problema venne appena sfiorato e non fu risolto. Anzi, quando, attraverso un emendamento, posi il quesito se si dovesse inserire nella Carta costituzionale una menzione espressa del Capo dello Stato come tutore della Costituzione, l\u2019allora Relatore onorevole Tosato mi rispose che la dichiarazione era pletorica, inquanto dalla sostanza del nostro sistema costituzionale emerge che il Capo dello Stato \u00e8 effettivamente tutore della Costituzione della nostra Repubblica.<\/p><p>Io ritengo, onorevoli colleghi, che, nonostante che non sia stato riconosciuto al Presidente della Repubblica il diritto di sanzione, il Presidente della Repubblica non possa e non debba promulgare leggi anticostituzionali. Infatti qui si ripropone il vecchio problema: il Capo dello Stato \u00e8 rappresentante del popolo o agente delle Assemblee? Anzi il Presidente Ruini, con frase drastica, ha posto il problema: \u00e8 il Capo dello Stato commesso delle Assemblee legislative?<\/p><p>Effettivamente, sotto un aspetto, il Capo dello Stato \u00e8 e deve essere agente del potere legislativo, in quanto d\u00e0 esecuzione agli atti di tale potere. Ma quando il potere legislativo commette un eccesso di potere, quando il potere legislativo esorbita dalle facolt\u00e0 riconosciutegli dalla Costituzione, \u00e8 certo che il Capo dello Stato cessa di essere agente del potere legislativo e deve opporre la propria resistenza, consecutiva all\u2019esame di merito che egli deve compiere sotto il profilo costituzionale, degli atti esecutivi che gli sono sottoposti. Esame di merito, ripeto, sotto il profilo costituzionale, non mai per quanto attiene al contenuto politico dell\u2019atto. Tale esame sotto il profilo della costituzionalit\u00e0 \u00e8 implicito nell\u2019atto della promulgazione: in quanto il Capo dello Stato, in tanto promulga l\u2019atto legislativo, in quanto \u00e8 stato approvato con quella maggioranza e attraverso quella procedura che la Costituzione prescrive. Una legge che modifichi la Costituzione richiede una maggioranza e una procedura particolare. A questi fini, e solo a questi fini, il Presidente della Repubblica deve entrare nel merito della legge ed esaminare se il contenuto della legge rientri o no fra le leggi che, integrando o modificando la Costituzione, implicano una particolare maggioranza o un particolare procedimento. Una legge che modificasse la Costituzione e che non fosse votata con quella particolare procedura e maggioranza, di cui all\u2019articolo che successivamente esamineremo, non sarebbe una legge, come non sarebbe una legge ordinaria, se non fosse approvata in Parlamento dalla maggioranza della Camera e del Senato. Certamente il Presidente della Repubblica non dovrebbe promulgarla, e cos\u00ec non deve promulgare una legge che, modificando la Costituzione e richiedendo particolare maggioranza, non possa avere la figura formale di atto legislativo regolarmente approvato. E qui si pone un successivo problema: di fronte a una legge incostituzionale, non approvata colle maggioranze c colle procedure dovute e quindi non promulgabile, in quale situazione costituzionale si verrebbe a trovare il Presidente della Repubblica? Io non ritengo affatto che si debba dare al Presidente la facolt\u00e0 di erigersi a giudice della costituzionalit\u00e0 o incostituzionalit\u00e0 delle leggi. Ritengo logica, esatta soluzione conferire al Presidente della Repubblica la facolt\u00e0 di deferimento della legge al corpo costituzionale. E qui si pone il problema, il vecchio problema della controfirma ministeriale, onorevoli colleghi: perch\u00e9 contro una legge incostituzionale a nulla vale la facolt\u00e0 concessa al Presidente della Repubblica di rinviare la legge alle Camere per un nuovo esame perch\u00e9 evidentemente quelle Camera legislativa, quel potere legislativo, quel Parlamento che intende far promulgare una legge incostituzionale, esprime dal proprio seno un Governo che certamente non controfirmer\u00e0 in nessun caso la domanda di promozione dell\u2019azione di incostituzionalit\u00e0. Nessun Governo si prester\u00e0 a controfirmare la richiesta di decadimento di una legge che esso stesso, attraverso la sua maggioranza, ha deliberato.<\/p><p>Badate, onorevoli colleghi, questa della mancanza della controfirma ministeriale non \u00e8 una questione sollevata capricciosamente, a suo tempo, dall\u2019onorevole Domined\u00f2 e da me. Questo problema si \u00e8 imposto ad altri organi costituenti ogni qualvolta si \u00e8 voluto, entro certi determinati limiti, conferire al Capo dello Stato un potere autonomo. Sempre in tal caso si \u00e8 dovuto superare il problema della controfirma. Questo problema non riguarda affatto l\u2019obbligo, la necessit\u00e0 democratica della controfirma ministeriale per tutto quanto riguarda gli atti legislativi ordinari e gli atti di Governo. Quindi avevano torto quei Presidenti della Repubblica francese, cominciando da Casimir P\u00e9rier che lamentavano di nulla poter fare senza il permesso del Governo; perch\u00e9 erano semplicemente autorizzati ad assistere a cerimonie patriottiche, e si vedevano ridotti, secondo la frase di Gladstone, a depositari di un arsenale le cui armi erano adoperate da altri, o a semplici comparse, ultimi residui del vecchio cerimoniale dell\u2019Antico regime. Sotto tale profilo quei Presidenti avevano sostanzialmente torto, perch\u00e9 in nessun caso si potrebbe ammettere che in regime democratico il Presidente della Repubblica possa sindacare il merito di atti legislativi o di atti esecutivi. Ma qui siamo in un altro campo, siamo di fronte alla necessit\u00e0 di svincolare dalla controfirma ministeriale quegli atti del Presidente, che tendono ad impedire a un organo dello Stato di esorbitare dai propri poteri. Quindi si impone la sospensione della promulgazione e il deferimento alla Corte costituzionale.<\/p><p>Sorge qui, diciamolo francamente, un problema morale. Si tratta di evitare una mostruosit\u00e0 giuridica e morale. Ossia, se il Presidente dovesse, obbligatoriamente, promulgare una legge incostituzionale, arriveremmo a questa conseguenza: che il Presidente della Repubblica, dopo aver giurato fedelt\u00e0 alla Costituzione, dovrebbe promulgare un atto incostituzionale sotto pena di esser imputato di violazione della Costituzione. Quindi, dopo aver giurato fedelt\u00e0 alla Costituzione, il Presidente della Repubblica rischierebbe di essere deferito all\u2019Alta Corte di giustizia per essersi rifiutato di promulgare la legge violatrice della costituzione da lui giurata. Sarebbe ripeto, una mostruosit\u00e0 giuridica e morale. Non vedo come si possa ammettere che il Capo dello Stato debba essere necessariamente prescelto fra uomini capaci di piegare in tal modo la loro coscienza. A meno che si veda un rimedio nelle dimissioni del Presidente della Repubblica: ma ci\u00f2 porterebbe che proprio nel momento della maggiore crisi dello Stato, quando cio\u00e8 una maggioranza tende ad imporre leggi contrarie alla Costituzione e alla libert\u00e0, si arriverebbe alla decapitazione della Repubblica, in seguito alle dimissioni del suo capo.<\/p><p>Onorevoli colleghi, noi dobbiamo costruire un edificio repubblicano che sia saldamente difendibile, anche e soprattutto sul piano morale. Il mio emendamento svincola il Presidente dalla controfirma ministeriale per questo particolare atto: la promozione dell\u2019azione di incostituzionalit\u00e0. Io escludo che il sacro canone della controfirma obbligatoria non possa essere superato. La Costituzione austriaca, alla cui elaborazione ha partecipato un uomo come Kelsen, ha esentato dalla controfirma alcuni atti. La Costituzione finlandese esenta dalla controfirma lo scioglimento della Camera. Simili disposizioni contenevano le Costituzioni lettone ed estone. Ma se non si dovesse superare questo sacro canone, permettetemi di prospettare per lo meno, che al Presidente della Repubblica, individualmente, sia data la facolt\u00e0 che abbiamo data a diecimila cittadini irresponsabili. Non si metta il Presidente della Repubblica nel tragico dilemma di coscienza di dovere o promulgare l\u2019atto incostituzionale o mettere in crisi lo Stato colle sue dimissioni, senza che a lui sia dato rimedio alcuno. \u00c8 chiaro che la posizione dei comuni cittadini \u00e8 ben diversa. Se essi, raccolti in un certo numero, sono contemplati come soggetti attivi dell\u2019azione di incostituzionalit\u00e0, a maggior ragione tale facolt\u00e0 deve essere riconosciuta al Presidente della Repubblica che con la sua promulgazione d\u00e0 vita ed efficacia ad atti che possono ferire i princip\u00ee fondamentali della democrazia e della libert\u00e0. Mettiamo il Presidente in condizioni di poter difendere costituzionalmente la sua reazione morale. \u00c8 in nome di questa reazione morale, che deve accomunare il cittadino e il capo dello Stato, che mi permetto di raccomandare all\u2019approvazione dell\u2019Assemblea il mio emendamento. (<em>Applausi al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Arata ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il primo e il secondo comma.<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Sostituire al terzo comma la seguente formulazione:<\/em><\/p><p>\u00abQuando la Corte dichiara l\u2019incostituzionalit\u00e0 di una norma questa cesser\u00e0 di avere efficacia. La decisione della Corte \u00e8 comunicata al Parlamento perch\u00e9, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme costituzionali\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>ARATA. Voglio dire due parole soltanto, che mi sono suggerite da questa osservazione: in sostanza, i primi due commi dell\u2019articolo 128 attengono essenzialmente alla procedura. Infatti, nel primo comma \u00e8 previsto un caso \u2013 uno dei tanti \u2013 in cui pu\u00f2 sollevarsi una questione di incostituzionalit\u00e0. Il secondo comma vuol regolare la legittimazione attiva nella procedura da stabilirsi per le dichiarazioni di incostituzionalit\u00e0. Siamo dunque nel campo centrale della procedura. Il terzo comma, invece, ha carattere sostanziale, in quanto riguarda e regola gli effetti della dichiarazione di incostituzionalit\u00e0.<\/p><p>\u00c8 mio sommesso avviso, pertanto, che le disposizioni contenute nei primi due commi ben possono essere dettate dalla legge, mentre quella del terzo dev\u2019essere contenuta nel testo costituzionale.<\/p><p>Il mio emendamento ha relazione inscindibile con quello, che ho contemporaneamente presentato, all\u2019articolo 129, in cui chiedo che la legge, oltre che regolare i conflitti di attribuzione, regoli anche le azioni di incostituzionalit\u00e0; cio\u00e8 anche la procedura, ed ho presentato entrambi, perch\u00e9, ripeto, penso che sia conveniente non addentrarci ora in problemi di carattere esclusivamente procedurale, ma lasciare questa parte alla legge, la quale stabilir\u00e0 come potranno sorgere e come dovranno essere avviate le questioni di incostituzionalit\u00e0, stabilendo chi sar\u00e0 legittimato a proporle ed in quali termini potranno essere svolte.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Bertone ha presentato un secondo emendamento del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere nel secondo comma le parole<\/em><em>:<\/em> da un Consiglio regionale, <em>e<\/em> <em>far seguire il seguente alinea:<\/em><\/p><p>\u00abPer le leggi riguardanti le Regioni, la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 deve essere promossa da almeno tre Consigli regionali, se la disposizione riguarda genericamente le Regioni, o dal Consiglio regionale della Regione a cui \u00e8 limitata la disposizione\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BERTONE. Penso che sia opportuno togliere dal secondo comma dell\u2019articolo 128 la parte che riguarda il diritto di reclamo della Regione, perch\u00e9 questo comma, in quanto regola le opposizioni che vengono fatte o da 50 deputati o da 50 mila elettori o da altri enti ed organi autorizzati dallo Stato, vuole riferirsi evidentemente alla legge, che riguarda la intera nazione.<\/p><p>Ora quando si introduce in questa disposizione la frase, che l\u2019opposizione pu\u00f2 essere fatta anche da un Consiglio regionale, si viene a creare il dubbio che un Consiglio regionale possa fare opposizione ad una legge, che riguarda l\u2019intera nazione.<\/p><p>Non per nulla poco fa c\u2019\u00e8 stato un piccolo dibattito fra l\u2019onorevole Targetti e l\u2019onorevole Mastino Pietro. Questi osserva giustamente che non occorre, quando si tratta di interessi che riguardano una Regione, il consenso di pi\u00f9 Regioni per promuovere la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0; perch\u00e9 quelle altre Regioni potrebbero anche non aderire all\u2019iniziativa, che non le riguarda. Appunto per questo, \u00e8 necessario separare la parte che riguarda la Regione, dalla parte che riguarda la nazione in generale. E per questo il mio emendamento deve essere completato in questo senso: togliere dal secondo comma le parole \u00abda un Consiglio regionale\u00bb e facendo seguire il comma, da un alinea, quello letto, cio\u00e8: \u00abQuando la disposizione di legge riguarda genericamente le Regioni ecc&#8230;\u00bb.<\/p><p>Pu\u00f2 essere una disposizione di legge che riguarda le Regioni in generale. Ed allora non \u00e8 giusto che una sola Regione possa impugnare di incostituzionalit\u00e0 la disposizione; sene richiedano almeno tre. Se viceversa la disposizione impugnata riguarda solo una Regione \u00e8 giusto che essa possa da sola proporre il reclamo.<\/p><p>Mi pare che questa distinzione sia perfettamente ragionevole e possa essere accolta dalla Commissione e dalla Camera.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Vorrei osservare all\u2019amico onorevole Bertone: l\u2019ordinamento regionale, che voi della Democrazia cristiana avete voluto, o lo rispettate o non lo rispettate. Perch\u00e9 ci pu\u00f2 essere un\u2019unica Regione, la quale, avendo fatto per conto suo una legge che ha applicazione nell\u2019ambito regionale in una determinata materia (mentre le altre Regioni non hanno fatto una analoga legge), quella sola Regione abbia interesse a difendere la costituzionalit\u00e0 della sua propria legge regionale, che vede pregiudicata da una disposizione di ordine generale successiva. O l\u2019autonomia legislativa regionale la disconoscete, come io sarei propenso a fare (<em>Rumori al centro<\/em>), tanto che non volevo dare il potere legislativo alla Regione, o, una volta che l\u2019avete ammesso e sanzionato, bisogna che abbiate il disagio di essere coerenti e di rispettare l\u2019autonomia legislativa anche di una singola Regione.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Se la legge viene a ferire soltanto quella Regione, rientra perfettamente nel mio emendamento che quella Regione abbia diritto di far reclamo contro la legge: ma se la legge riguarda gli interessi di tutte le Regioni, non \u00e8 giusto che una sola Regione possa insorgere contro una legge di ordine generale.<\/p><p>PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti all\u2019articolo 128 sono stati svolti.<\/p><p>L\u2019onorevole Rossi Paolo ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Posso rispondere brevissimamente.<\/p><p>Gli emendamenti Costa e Perassi sono di semplice chiarificazione e la Commissione li accetta subito e volentieri. Si intende che debbono essere cinquanta membri del Parlamento, deputati o senatori, e che la somma di venticinque deputati e venticinque senatori non pu\u00f2 giungere allo stesso effetto. Ci vogliono cinquanta deputati, o cinquanta senatori.<\/p><p>L\u2019eccezione dell\u2019onorevole Condorelli, relativa al problema della <em>vacatio legis<\/em>, in caso di annullamento da parte della Corte costituzionale, ha preoccupato la Commissione, ma abbiamo superato le incertezze con questo dilemma: o la legge annullata \u00e8 una legge completamente nuova, ed allo stesso modo in cui si \u00e8 potuto andare avanti per lungo tempo senza la legge, si potr\u00e0 proseguire ancora per qualche tempo, in attesa che il Parlamento rifaccia la legge in termini corrispondenti alla Costituzione; o la legge \u00e8 semplicemente novativa di disposizioni che esistevano in precedenza e si rimarr\u00e0 all\u2019antico&#8230;<\/p><p>CONDORELLI. Ma ci sar\u00e0 stato troppo intervallo!<\/p><p>ROSSI PAOLO. L\u2019<em>horror vacui<\/em> che impressiona l\u2019onorevole Condorelli non pare che debba sgomentare: si potr\u00e0 sempre tirare innanzi per qualche tempo come si \u00e8 andati avanti per tanti anni.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobile vuole sopprimere l\u2019inciso riguardante i diecimila elettori. Questo emendamento verr\u00e0 esaminato con la proposta dell\u2019onorevole Targetti, che \u00e8 della stessa portata.<\/p><p>L\u2019onorevole Bertone ritiene opportuno sopprimere la disposizione relativa ad un controllo preliminare del giudice: egli teme di vedere una eventuale eccezione di incostituzionalit\u00e0 portata attraverso giudizi, che possono durare due o tre anni, dal giudice di primo grado fino alla Corte di Cassazione. \u00c8 un\u2019obiezione seria, tanto che abbiamo pensato se non si potesse mutare la disposizione attuale: \u00abse il giudice non la ritiene manifestamente infondata\u00bb, con quella, non ignota al nostro linguaggio giuridico e pi\u00f9 drastica ancora: \u00abse il giudice non la ritiene temeraria\u00bb, per escludere vieppi\u00f9 che il giudice possa respingere eccezioni che poi risultino non infondate.<\/p><p>Comunque abbiamo pensato che stabilire nella legge di attuazione tutto un complesso regolamento di competenza, sarebbe difficile e gravoso. Meglio sopportare, rara ipotesi, che, talora, una eccezione ritenuta manifestamente infondata da un primo e da un secondo giudice, sia, poi, in terzo grado, accolta. Gli inconvenienti evidentemente ci sono; il minore sembra quello di conservare il testo della Commissione. All\u2019emendamento Targetti vorrei rispondere sullo stesso tono del suo intervento. \u00c8 discutibile se la cifra di cinquanta sia sufficiente, ma anche la cifra di cento potrebbe essere insufficiente. Tanto vale l\u2019una, sostanzialmente, come l\u2019altra. Un gruppo di cinquanta deputati d\u00e0 garanzia di seriet\u00e0&#8230; o vogliamo sperarlo.<\/p><p>Quanto alla proposta d\u2019attribuire il diritto d\u2019impugnativa a cinque Consigli regionali, in luogo di un Consiglio regionale soltanto, come previsto nel progetto, valga per l\u2019onorevole Targetti la ragione che opporr\u00f2 fra un momento ad altri colleghi e che \u00e8 stata svolta brillantemente dall\u2019onorevole Mastino Pietro: pu\u00f2 darsi che una legge turbi gli interessi legittimi di una sola Regione e che una sola Regione abbia motivo d\u2019impugnazione.<\/p><p>Mi si dice \u2013 e vengo con ci\u00f2 al secondo emendamento Bertone \u2013 che si potrebbe introdurre una norma, la quale distingua fra leggi che riguardino tutte le Regioni e leggi che riguardino una sola Regione. Io mi permetto di rilevare che questa distinzione \u00e8 incerta e difficile. Una legge pu\u00f2 colpire indirettamente una sola Regione, pur senza riguardare nominativamente quella Regione; pu\u00f2 essere una legge che abbia l\u2019apparenza d\u2019una legge di carattere nazionale, ma, di fatto, interessare o colpire una Regione soltanto. Supponiamo che si emetta una legge relativa alle saline e che la sola Sardegna abbia delle saline; supponiamo che si faccia una legge relativa ai pascoli montani o ai laghi sopra i duemila metri. In questi casi, la sola Sardegna, o la sola Val d\u2019Aosta, avrebbero interesse all\u2019impugnazione. Secondo l\u2019emendamento Bertone si risponder\u00e0 alla Regione interessata: non puoi impugnare il provvedimento se non trovi altre quattro Regioni che ti fiancheggino, perch\u00e9 queste leggi non riguardano solo la Sardegna, o la Val d\u2019Aosta, ma tutte le possibili saline, tutti i possibili pascoli alpini, tutti i possibili laghi a duemila metri, anche se non risulta in questo momento che vi siano pascoli o saline o laghi montani in altre regioni che non siano la Sardegna o la Val d\u2019Aosta.<\/p><p>Non mi pare, quindi, che possa introdursi questa limitazione, n\u00e9 secondo la formula Bertone, n\u00e9, meno ancora, secondo quella dell\u2019onorevole Targetti, al quale faccio rilevare, come mi osserva in questo momento l\u2019onorevole Perassi, che la legge impugnabile pu\u00f2 anche essere una legge regionale.<\/p><p>All\u2019onorevole Mastino Gesumino, che mi pare riproduca un emendamento gi\u00e0 svolto sostanzialmente dall\u2019onorevole Martino Gaetano, rispondo che il problema della certezza della legge \u00e8 stato preso in esame. Tutti ci rendiamo conto che sarebbe bene che in un determinato momento si sapesse quale \u00e8 la legge e non ci fosse possibilit\u00e0 di impugnazione. Ma ridurre la possibilit\u00e0 di impugnazione ad un anno pu\u00f2 creare dei pericoli.<\/p><p>MASTINO GESUMINO. Per quanto riguardava il termine io mi rimettevo alla Commissione.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Onorevole Mastino, non \u00e8 questione di un anno, due anni o sei mesi: la questione rimane qualunque sia il limite di tempo; n\u00e9 un termine breve assicura la certezza del diritto, n\u00e9 un termine lungo garantisce da eventuali iniquit\u00e0.<\/p><p>L\u2019onorevole Benvenuti ha toccato un punto delicato, e molto elevatamente, quando ha sostenuto l\u2019opportunit\u00e0 che al Capo dello Stato sia consentito il diritto di denunciare alla Corte costituzionale la incostituzionalit\u00e0 di una legge, decreto, o provvedimento, che sia presentato alla sua firma dal Capo del Governo. Ma qui cominciano a nascere dubbi gravi: il Capo dello Stato verrebbe posto nelle condizioni di litigante, dal suo altissimo soglio scenderebbe al grado di un ricorrente. Supponiamo che la Corte costituzionale gli dia torto; dove va il prestigio del Capo dello Stato? A me sembra che garanzie ci siano gi\u00e0 nel sistema che abbiamo cercato di creare. La prima garanzia \u00e8 questa: il Capo dello Stato non \u00e8, nella nostra concezione, un amanuense, non ha una mano meccanica che deve necessariamente firmare, senza un altissimo sindacato, tutti i provvedimenti che gli vengono portati nella cartella di marocchino per la sua sottoscrizione. Il Capo dello Stato esaminer\u00e0 i provvedimenti che il Governo gli sottopone, compir\u00e0 un\u2019indagine di costituzionalit\u00e0 e ricuser\u00e0 la firma ai decreti ed alle leggi incostituzionali, provocando la crisi ministeriale, se del caso.<\/p><p>Nel testo definitivo c\u2019\u00e8 una disposizione che non era nel progetto di Costituzione e che \u00e8 stata introdotta con un articolo aggiuntivo, l\u2019articolo 72. Per quanto riguarda i decreti e le altre disposizioni, il Capo dello Stato pu\u00f2 anche non firmare. Per le leggi \u00e8 invece un\u2019altra questione; perch\u00e9 le leggi deve firmarle e promulgarle, ma, per l\u2019articolo 72&#8230;<\/p><p>BENVENUTI. Questo non serve a niente.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Ma \u00e8 come se il ricorso fosse gi\u00e0 stato prodotto e la Corte lo avesse gi\u00e0 accolto. Che cosa fa la Corte costituzionale di fronte ad una impugnativa? Se dichiara che la legge \u00e8 incostituzionale, la rimette al Parlamento per nuova deliberazione; quindi il Capo dello Stato fa gi\u00e0 da solo, per l\u2019articolo 72, quello che nel caso pi\u00f9 favorevole potrebbe fare la Corte costituzionale, e ci\u00f2 senza creare un conflitto e subire un\u2019umiliazione nel caso che la Corte costituzionale respingesse il reclamo.<\/p><p>CONDORELLI. Ci vuole la maggioranza parlamentare!<\/p><p>BENVENUTI. Ed \u00e8 necessaria la controfirma.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Allora, non ci comprendiamo. Non vedo in che cosa consista l\u2019argomento dell\u2019onorevole Benvenuti. Pu\u00f2, o non pu\u00f2 il Presidente della Repubblica rinviare la legge alle Camere per un nuovo esame?<\/p><p>BENVENUTI. Non pu\u00f2, senza il permesso del Governo, essendo il Governo, che ha una maggioranza parlamentare, che deve dare la sua controfirma. Questa \u00e8 la verit\u00e0: il Presidente della Repubblica deve firmare qualsiasi cosa.<\/p><p>CONDORELLI. Abbiamo fatto un regime di Assemblea! (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>BENVENUTI. Avremo lo stesso regime di Vittorio Emanuele III, contro il quale abbiamo combattuto per tanti anni! Il Presidente della Repubblica commetter\u00e0 gli stessi sconci che ha commesso Vittorio Emanuele III: non pu\u00f2 farne a meno!<\/p><p>CONDORELLI. Vittorio Emanuele III vi era obbligato! (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>ROSSI PAOLO. Abbrevio. La Commissione \u00e8 gravemente preoccupata che la Corte costituzionale possa sconfessare il Capo dello Stato. Questo \u00e8 il motivo preminente per cui non crede di poter aderire all\u2019emendamento Benvenuti.<\/p><p>L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Arata \u00e8 ragionevole, senza dubbio. Ma bisogna che l\u2019Assemblea assuma interamente la sua responsabilit\u00e0. Si vuole delegare al legislatore futuro, si vuole rimettere alla legge ordinaria tutta questa delicata e complicata procedura, l\u2019arbitrio di stabilire chi possa impugnare le leggi e i decreti, se una Regione, o tre, o cinque Regioni; diecimila o cinquantamila cittadini; cinquanta o cento deputati? Si vuole rimettere tutto ci\u00f2 alla futura Assemblea? Facciamolo, se credete. Dal punto di vista sistematico la vostra Commissione non avrebbe nulla in contrario ad accogliere il criterio dell\u2019onorevole Arata. \u00c8 una questione di responsabilit\u00e0 dell\u2019Assemblea. Se l\u2019Assemblea decide di doversi spogliare di questa prerogativa, la Commissione si pu\u00f2 anche rimettere.<\/p><p>Concludo: manteniamo il testo originario, respingendo tutti gli emendamenti.<\/p><p>TARGETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TARGETTI. Io non posso dolermi di non essere stato bene interpretato. Ma mi debbo dolere di non essermi saputo esprimere: se si fosse trattato di un esame, meriterei la disapprovazione in iscritto e in orale, perch\u00e9 questo difetto di chiarezza lo riscontro sia nel testo dell\u2019emendamento, sia in quello che ho detto per illustrarlo.<\/p><p>Il mio concetto era questo: da una parte affermare un principio indiscutibile, cio\u00e8 il diritto di ciascuna Regione di promuovere questa speciale azione in tutti i casi in cui una legge ledesse gli interessi specifici della Regione stessa. Al tempo stesso intendevo dire che, come si d\u00e0 il diritto, secondo il progetto a cinquanta e, secondo la mia proposta, a cento deputati uniti a cinquanta senatori, come si d\u00e0 il diritto a centomila elettori di agire in via principale contro l\u2019incostituzionalit\u00e0 di una legge, lo stesso diritto si debba dare non ad un Consiglio regionale, ma a cinque Consigli regionali.<\/p><p>Sicch\u00e9, secondo il mio convincimento, ogni Regione potrebbe dolersi di qualsiasi legge che ledesse i suoi interessi, mentre soltanto cinque Consigli regionali uniti potrebbero sostituirsi ai cento deputati e cinquanta senatori, ai centomila elettori, e potrebbero agire in nome di un interesse che non sia particolare di una singola Regione, ma che sia genericamente ritenuto contrario alle norme costituzionali.<\/p><p>Questo era il mio concetto. Io credo quindi che su ci\u00f2 si possa essere d\u2019accordo anche con l\u2019onorevole Mastino Pietro.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MASTINO PIETRO: Non c\u2019\u00e8 dubbio che ella, onorevole Targetti, abbia voluto dare al suo emendamento il significato al quale ora ha accennato, ma devo rilevare che con la sua insistenza nella tesi gi\u00e0 svolta e che gi\u00e0 \u00e8 stata formulata, con precisione di termini, nell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bertone, non ha per\u00f2 ancora dato risposta al Relatore onorevole Rossi. Egli ha invitato lei e l\u2019onorevole Bertone a considerare l\u2019ipotesi \u2013 che \u00e8 normalissima \u2013 che una legge apparentemente estranea ad una data Regione, di fatto invece, per quella specie di circolazione di sangue che si verifica fra le Regioni tutte nella vita nazionale, la riguardi e ne colpisca gli interessi. La Regione colpita non potr\u00e0, da sola, appellarsi alla Corte costituzionale.<\/p><p>Se c\u2019\u00e8 quindi un dubbio da chiarire, onorevole Targetti, ella avrebbe potuto farlo dando risposta all\u2019ipotesi formulata dal collega onorevole Rossi: all\u2019ipotesi cio\u00e8 di una legge che apparentemente riguardi solo una data Regione, ma di fatto e sostanzialmente invece riguardi anche le altre.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mastino, non assuma il ruolo dell\u2019onorevole Rossi: l\u2019onorevole Rossi ha ben compreso ed ha creduto di rispondere nel modo con cui ha risposto.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Onorevole Presidente, io mi riferisco a quanto ha detto l\u2019onorevole Rossi non perch\u00e9 egli abbia bisogno d\u2019un mio aiuto, ma perch\u00e9, riferendomi a quanto ha detto, non ho bisogno di ripeterne gli argomenti.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Desidererei sapere se l\u2019onorevole Targetti sarebbe disposto ad aderire all\u2019emendamento da me presentato in relazione al numero dei Consigli regionali che possono avanzare ricorso alla Corte costituzionale, rinunziando conseguentemente alla sua formulazione.<\/p><p>TARGETTI. Non posso aderirvi, perch\u00e9 non corrisponde esattamente al mio concetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Mastino Gesumino di dichiarare se intende conservare il proprio emendamento.<\/p><p>MASTINO GESUMINO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Gli emendamenti degli onorevoli Costa e Perassi sono stati accolti dalla Commissione.<\/p><p>Gli onorevoli Martino Gaetano e Gullo Fausto non sono presenti e pertanto i loro emendamenti si intendono decaduti.<\/p><p>Onorevole Mastino Pietro, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>MASTINO PIETRO. Lo mantengo, sostituendo per\u00f2, alle parole \u00abCorte di cassazione\u00bb, le parole \u00abCorte costituzionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Onorevole Bertone, lei ha due emendamenti; li mantiene tutti e due?<\/p><p>BERTONE. S\u00ec, tutti e due.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Nobile?<\/p><p>NOBILE. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Arata?<\/p><p>ARATA. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Targetti?<\/p><p>TARGETTI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora resta inteso che questi sono gli emendamenti sui quali voteremo nella seduta prossima, salvo altri emendamenti in conseguenza della votazione sull\u2019articolo 127.<\/p><p>Per intanto, poich\u00e9 vi \u00e8 un emendamento proposto dall\u2019onorevole Perassi come articolo 127-<em>bis<\/em>, sempre connesso alla materia in esame, pregherei l\u2019onorevole Perassi di svolgerlo senz\u2019altro.<\/p><p>L\u2019emendamento \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abQuando il giudizio avanti la Corte verte sulla costituzionalit\u00e0 di una legge regionale o su un conflitto di attribuzioni fra lo Stato ed una Regione, la Regione interessata ha la facolt\u00e0 di designare una persona, scelta fra le categorie indicate nell\u2019articolo precedente, per partecipare alla Corte come giudice\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Perassi ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERASSI. Le considerazioni che hanno suggerito questo emendamento sono due: una \u00e8 di ordine contingente, si pu\u00f2 dire, ed \u00e8 data dal fatto che lo Statuto della Sicilia prevede la creazione di un\u2019Alta Corte avente funzioni analoghe a quelle della Corte costituzionale che stiamo costruendo; Alta Corte la quale sarebbe costituita, secondo un criterio paritetico, di sei giudici nominati in parti uguali dallo Stato e dalla Regione.<\/p><p>Io non voglio anticipare il problema delicato circa l\u2019atteggiamento che l\u2019Assemblea Costituente potr\u00e0 assumere quando sar\u00e0 chiamata ad esaminare il progetto di legge costituzionale concernente l\u2019ordinamento della Sicilia, per inquadrare quello che \u00e8 stato fatto nella Costituzione, cos\u00ec come risulter\u00e0. In quell\u2019occasione l\u2019Assemblea Costituente esaminer\u00e0 tutto l\u2019insieme del problema.<\/p><p>Ritengo personalmente, che sar\u00e0 difficile che l\u2019Assemblea Costituente arrivi ad ammettere che esista una Corte italo-siciliana. Quella forma di Corte \u00e8 uscita nel progetto siciliano, che era l\u2019unico in quel momento. Non ritengo che si possa adottare la stessa soluzione per tutte le Regioni, una volta che si crea la Corte costituzionale per tutto lo Stato. E infatti possiamo gi\u00e0 dire che da parte della Consulta sarda, la quale elabor\u00f2 uno schema di ordinamento per la Sardegna, non si \u00e8 pensato di istituire qualche cosa di analogo anche per la Sardegna. Quindi, ho l\u2019impressione che l\u2019Assemblea Costituente aderir\u00e0 al concetto che la Corte costituzionale debba essere unica.<\/p><p>E allora sorge un\u2019altra questione, ed \u00e8 di vedere se non sia il caso che per taluni giudizi le Regioni siano chiamate in un certo senso, a partecipare alla formazione della Corte costituzionale. A questo riguardo vi \u00e8 l\u2019emendamento Laconi, il quale prevede che alle elezioni di una certa quota di giudici siano chiamate a concorrere, insieme con le Camere legislative, anche le Assemblee regionali. Gi\u00e0 la Commissione mi pare che si sia pronunciata in senso non favorevole a questa soluzione.<\/p><p>L\u2019articolo aggiuntivo che io propongo parte da un\u2019altra considerazione, che \u00e8 questa: che sia opportuno, quando in un certo giudizio concreto sia in discussione una legge regionale di una certa Regione o un conflitto fra una certa Regione e lo Stato, che la Regione possa designare una persona che partecipi alla Corte in qualit\u00e0 di giudice. Non \u00e8 che sia un rappresentante della Regione. Tutti sono giudici sullo stesso piede; anche chi \u00e8 designato dalla Regione non \u00e8 detto che necessariamente debba sposare la causa della Regione, perch\u00e9 \u00e8 giudice e sar\u00e0 quindi libero nel suo giudizio. Per\u00f2 la presenza di questa persona cos\u00ec designata <em>ad hoc<\/em> pu\u00f2 essere utile.<\/p><p>Riguardo a quella che pu\u00f2 essere stata l\u2019origine di questa disposizione, io ricordo che una disposizione simile esiste per la Corte di giustizia internazionale. Secondo lo statuto di quella Corte, quando \u00e8 in causa un certo Stato che non abbia un suo giudice fra i giudici ordinari della Corte, detto Stato \u00e8 autorizzato \u2013 ha facolt\u00e0, quindi, non obbligo \u2013 di inviare una persona che ai fini del giudizio concreto \u00e8 parificata agli altri giudici e partecipa al giudizio.<\/p><p>Mi sembra che questa soluzione possa essere accolta anche nel caso nostro, dando cos\u00ec una certa soddisfazione a quella idea che ha ispirato anche l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Laconi.<\/p><p>PRESIDENTE. Non so se l\u2019onorevole Rossi Paolo voglia esprimere il pensiero della Commissione sull\u2019emendamento dell\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>ROSSI PAOLO. La Commissione accetta la formulazione proposta dall\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>PRESIDENTE. E allora, onorevoli colleghi, abbiamo concluso l\u2019esame degli emendamenti anche all\u2019articolo 128. Resta inteso che le votazioni sugli articoli 127 e 128 avverranno nella prossima seduta dedicata all\u2019esame del progetto di Costituzione.<\/p><p>Sui lavori dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo sia venuto il momento di fare un piccolo ragionamento sopra il periodo di tempo che ancora ci resta e sul modo di utilizzarlo. Ormai \u00e8 chiaro che, considerata la brevit\u00e0 del tempo durante il quale l\u2019Assemblea potr\u00e0 ancora sedere e decidere, dobbiamo tenere conto non solo delle giornate ma anche delle ore. Ci siamo proposti di concludere nel mese di novembre l\u2019esame di questi due Titoli. Ci occorrer\u00e0 invece almeno un giorno di pi\u00f9, e cio\u00e8 due sedute, per procedere alla votazione degli articoli esaminati e all\u2019esame e alla votazione degli altri non ancora toccati; e poi, successivamente, avremo da esaminare le disposizioni transitorie e alcuni articoli relativi all\u2019ordinamento regionale che abbiamo lasciati in sospeso. Dopo di che avremo terminato i nostri lavori in sede costituzionale.<\/p><p>Ma rimane ancora altro lavoro per le leggi elettorali, lavoro il quale richieder\u00e0 molte sedute.<\/p><p>In linea generale, per la prossima settimana potremo procedere in questo modo. Poich\u00e9 i nostri colleghi del Gruppo liberale hanno espresso il desiderio che almeno per la giornata di luned\u00ec non si proceda a votazioni, alle quali non potrebbero partecipare perch\u00e9 impegnati al Congresso del loro partito, possiamo luned\u00ec mattina, non tenere seduta. Nel pomeriggio terremo seduta allo scopo di esaminare una serie di disegni di legge relativi ad accordi di carattere commerciale con Paesi esteri. Procederemo poi alle votazioni relative, a scrutinio segreto, nel giorno successivo marted\u00ec, perch\u00e9 molto probabilmente se dovessimo procedere a questa votazione nella stessa giornata di luned\u00ec non avremmo il numero legale.<\/p><p>Nella seduta pomeridiana di luned\u00ec metteremo all\u2019ordine del giorno anche una serie di interrogazioni.<\/p><p>Per marted\u00ec mattina \u00e8 convocata la Commissione dei Settantacinque e quindi non terremo seduta; terremo seduta invece nel pomeriggio, seduta che eventualmente potr\u00e0 protrarsi nelle ore serali e nella quale dobbiamo impegnarci a votare sia su questi due articoli i cui emendamenti sono stati gi\u00e0 esaminati, sia sugli articoli residui del Titolo sesto e cio\u00e8 129, 130 e 131.<\/p><p>Mercoled\u00ec due sedute per esaminare gli articoli residui del Titolo sulle Regioni, e cio\u00e8: 117, 118, 122, 125.<\/p><p>Gioved\u00ec, venerd\u00ec e sabato le sedute, antimeridiane e pomeridiane, ed eventualmente serali, saranno dedicate alle disposizioni transitorie, di modo che per sabato sera prossimo sia terminato ogni lavoro in relazione al testo costituzionale. Dato che luned\u00ec sar\u00e0 festa non potremo tenere seduta. Dal 9 alle vacanze natalizie il tempo \u00e8 breve e non potremmo dedicare altre sedute alla discussione del testo costituzionale; dovremo per\u00f2 ritornare sull\u2019argomento per votare, in forma conclusiva, il testo che la Commissione dei Settantacinque e la Commissione di coordinamento ci presenteranno.<\/p><p>Come ho gi\u00e0 detto, nella seduta di luned\u00ec sar\u00e0 posta all\u2019ordine del giorno una serie di interrogazioni, e fra queste quelle relative a questioni di ordine pubblico.<\/p><p>Queste ultime interrogazioni saranno poste all\u2019ordine del giorno con riserva e cio\u00e8 salvo conferma del Ministro dell\u2019interno o meglio, salvo, ritorno in sede del Sottosegretario Marazza che, come abbiamo appreso stamattina, si \u00e8 recato a Milano.<\/p><p>CANEVARI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CANEVARI. Avevo presentato una interrogazione alla Presidenza del Consiglio per chiedere informazioni sui provvedimenti legislativi intesi a porre le cooperative e le mutue nelle condizioni di recuperare i beni di cui sono state spogliate dal fascismo. La Presidenza del Consiglio si era impegnata di rispondere con urgenza; pregherei che questa interrogazione fosse posta all\u2019ordine del giorno di luned\u00ec.<\/p><p>PRESIDENTE. Sar\u00e0 fatto senz\u2019altro e far\u00f2 sollecitare anche la Presidenza del Consiglio a rispondere; non posso per\u00f2 impegnarmi a che questa risposta sia data. Dipende dalla Presidenza del Consiglio di dichiarare se ha elementi sufficienti per poter rispondere.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell\u2019agricoltura e foreste, per sapere se non intendano apportare urgenti modifiche ai decreti 6 maggio 1947, n. 563; 13 giugno 1947, n. 670; 29 luglio 1947, n. 1689, attualmente vigenti per la riscossione dei contributi unificati da parte dei piccoli coltivatori diretti, le cui condizioni sono particolarmente gravi nelle zone danneggiate dalla guerra.<\/p><p>\u00abVeroni\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019interno, per sapere quali ragioni si siano opposte finora alla restituzione della autonomia comunale a Paganica (Aquila), che fu sacrificata nel 1928 per realizzare il sogno di una grande Aquila con Comuni distanti dal centro fino a 18 chilometri; e per sapere se non creda opportuno, ad evitare legittime reazioni popolari, gi\u00e0 serpeggianti, di affrettare il provvedimento che disponga la ricostituzione del Comune. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abScoca\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della difesa, per sapere se non creda opportuno di disporre il trasferimento da Forl\u00ec a Ravenna, del comando sminatori, in considerazione:<\/p><p>1\u00b0) che la provincia di Forl\u00ec \u00e8 ormai bonificata dalle mine;<\/p><p>2\u00b0) che i lavori di sminamento dipendenti da quel comando si svolgono prevalentemente nella provincia di Ravenna;<\/p><p>3\u00b0) che il trasferimento del comando da Forl\u00ec a Ravenna si dimostra pertanto utile e urgente, per la esecuzione pi\u00f9 rapida e pi\u00f9 economica dei lavori in corso. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCanevari\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della difesa, per sapere se, in considerazione che la societ\u00e0 inglese di linee aeree B.O.A.C. dovr\u00e0 presto lasciare Augusta, forse a causa del riordinamento di quella base navale, per cui si rende necessario di liberare lo specchio d\u2019acqua antistante a Terra Vecchia ove attualmente ammarrano e decollano gli aerei della B.O.A.C., intenda intervenire, con i suoi alti uffici, presso la detta societ\u00e0, invitandola a trasferirsi a Siracusa, che ha ospitato in passato diverse linee aeree civili, ha visto partire dalla sua baia grandi aerei da trasporto, quali i plurimotori DO X, e ha una completa attrezzatura alberghiera e turistica; e ci\u00f2 anche per alleviare la disoccupazione di quella gente dell\u2019aria, con l\u2019occorrente impiego di oltre quattrocento impiegati ed operai. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abFinocchiaro Aprile\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri, per sapere quali provvedimenti urgenti intendano prendere per rimuovere gli inconvenienti, che derivano dalla mancata regolamentazione dei rapporti tra le giurisdizioni civili italiane e quelle del territorio libero di Trieste, particolarmente in ordine all\u2019applicazione degli articoli 3 e 4 del Codice di procedura civile, e in ispecie per sapere se siano stati promossi e con quale esito, accordi diretti a riconoscere reciprocamente autorit\u00e0 alle decisioni civili emesse dalle rispettive autorit\u00e0 giudiziarie con possibilit\u00e0 di scambio di rogatorie, senza l\u2019osservanza delle vie diplomatiche e, come \u00e8 ovvio, con assai maggiori agevolazioni di quanto praticato nei rapporti internazionali con molti altri Stati in ordine alla esecuzione delle sentenze. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCosattini, Targetti, Canevari\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. La prima delle interrogazioni test\u00e9 lette sar\u00e0 iscritta all\u2019ordine del giorno e svolta al suo turno, trasmettendosi ai Ministri competenti le altre per le quali si chiede la risposta scritta.<\/p><p>La seduta termina alle 19.<\/p><p>Ordine del giorno per la seduta di luned\u00ec 1\u00b0 dicembre 1947.<\/p><p>Alle ore 16:<\/p><ol><li>\u2013 <em>Discussione dei seguenti disegni di legge:<\/em><\/li><\/ol><p>Approvazione degli Accordi di carattere economico, conclusi in Roma, tra l\u2019Italia ed i Paesi Bassi, il 30 agosto 1946.<\/p><p>Approvazione degli Accordi di carattere, economico, conclusi in Roma, tra l\u2019Italia e la Danimarca, il 2 marzo 1946.<\/p><p>Approvazione degli Accordi di carattere economico, conclusi in Roma, tra l\u2019Italia e l\u2019Ungheria, il 9 novembre 1946.<\/p><p>Approvazione dei seguenti Accordi conclusi ad Ankara tra l\u2019Italia e la Turchia, il 12 aprile 1947: <em>a<\/em>) Accordo commerciale; <em>b<\/em>) Accordo di pagamento; <em>c<\/em>) Scambio di Note.<\/p><p>Approvazione degli Accordi commerciali e di pagamento conclusi in Roma, tra l\u2019Italia ed il Belgio, il 18 aprile 1946.<\/p><p>Approvazione dei seguenti Accordi, conclusi in Roma, tra l\u2019Italia e la Svezia, il 19 aprile 1947: <em>a<\/em>) Accordo italo-svedese relativo all\u2019emigrazione di operai italiani in Svezia; <em>b<\/em>) Protocollo addizionale all\u2019Accordo italo-svedese relativo all\u2019emigrazione di operai italiani in Svezia.<\/p><p>Approvazione dei seguenti Accordi, conclusi in Roma, tra l\u2019Italia e il Belgio: <em>a<\/em>) Protocollo italo-belga per il trasferimento di 50 mila minatori italiani in Belgio e scambio di Note 23 giugno 1946; <em>b<\/em>) Scambio di Note per l\u2019annullamento dell\u2019articolo 7 del Protocollo suddetto 26-29 ottobre 1946; <em>c<\/em>) Annesso al Protocollo di emigrazione italo-belga 26 aprile 1947; <em>d<\/em>) Scambio di Note per l\u2019applicazione immediata a titolo provvisorio dell\u2019Annesso suddetto 27-28 aprile 1946.<\/p><ol start=\"2\"><li>\u2013 Interrogazioni.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCCXIII. SEDUTA POMERIDIANA DI SABATO 29 NOVEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Sul processo verbale: Leone Giovanni. Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione Fabbri Macrelli Uberti Laconi Bozzi Mastino Pietro Mastino Gesumino Perassi Condorelli Nobile Bertone Targetti Benvenuti Arata [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2364,2390,2382,2378,2400,2370","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[60,7],"tags":[],"post_folder":[58],"class_list":["post-2351","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-11","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2351","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2351"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2351\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6296,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2351\/revisions\/6296"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2351"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2351"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2351"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2351"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}