{"id":2347,"date":"2023-09-17T16:24:13","date_gmt":"2023-09-17T14:24:13","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2347"},"modified":"2023-10-21T12:56:24","modified_gmt":"2023-10-21T10:56:24","slug":"pomeridiana-di-venerdi-28-novembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2347","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 28 NOVEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2347\" class=\"elementor elementor-2347\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9cc1527 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"9cc1527\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-abdda19\" data-id=\"abdda19\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1dc40e5 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"1dc40e5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471128_2.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4db769f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4db769f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCCXI.<\/p><p>SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 28 NOVEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p>indi<\/p><p>DEL VICEPRESIDENTE <strong>BOSCO<\/strong> <strong>LUCARELLI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Persico<\/p><p>La Pira<\/p><p>Tosato<\/p><p>Gullo Fausto<\/p><p>Rossi Paolo<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Targetti<\/p><p>Perassi<\/p><p>Rodi<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Bellavista<\/p><p>Costantini<\/p><p>Buffoni<\/p><p>Mastrojanni<\/p><p>Codacci Pisanelli<\/p><p>Condorelli<\/p><p>Bertone<\/p><p>Nitti<\/p><p>Mastino Gesumino<\/p><p>Caccuri<\/p><p>Grassi<\/p><p>Preti<\/p><p>Bettiol<\/p><p>Martino Gaetano<\/p><p>Lami Starnuti<\/p><p>Costa<\/p><p>Mortati<\/p><p>Ambrosini<\/p><p>Laconi<\/p><p>Uberti<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Maffi<\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>Votazione nominale:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>Risultato della votazione nominale:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza<\/strong> (<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Grassi, <em>Ministro di grazia e giustizia<\/em><\/p><p>Malagugini<\/p><p>Mastino Pietro<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Annunzio di una mozione:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Grassi, <em>Ministro di grazia e giustizia<\/em><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Interrogazioni e interpellanza<\/strong> (<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>MAZZA, <em>ff. Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>L\u2019onorevole Persico ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 126-<em>bis<\/em>:<\/p><p>\u00abRimane ferma la competenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione a giudicare dei conflitti di giurisdizione a norma di legge.\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Persico ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERSICO. Onorevoli colleghi, nel leggere un momento fa l\u2019emendamento presentato dai colleghi onorevoli Tosato e Mortati, nel quale si attribuisce alla Corte costituzionale, oltre agli altri poteri gi\u00e0 fissati nel progetto di Costituzione, anche quello di risolvere i \u00abconflitti di attribuzione\u00bb, ho creduto necessario presentare un emendamento il quale chiarisca, in modo preciso e definitivo, questo punto: cio\u00e8 che rimane ferma la competenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione a giudicare dei conflitti, io dir\u00f2, di \u00abgiurisdizione\u00bb e non di \u00abattribuzione\u00bb, a norma di legge.<\/p><p>Prescindo qui dall\u2019opinione che i colleghi possono avere sulla necessit\u00e0, o meno di una Corte costituzionale \u2013 perch\u00e9 anch\u2019io, dopo le parole pronunciate questa mattina dall\u2019onorevole Nitti, sono rimasto un po\u2019 dubbioso \u2013 ma trovo le ragioni di una risposta affermativa nel fatto che la nostra Costituzione \u00e8 rigida, nel fatto che la nostra Costituzione ha ammesso le Regioni, e quindi ha creato i presupposti per i quali diventa necessario che ci sia un organo superiore che dirima gli eventuali conflitti; e, quindi, la questione \u00e8 implicitamente risolta della natura della nostra Costituzione e dagli organi che la Costituzione stessa ha creato.<\/p><p>Ma, prescindendo da questi elementi, che sono decisivi per risolvere il problema se ammettere o no la Corte costituzionale, io mi preoccupo ora di un altro problema. La Corte costituzionale avr\u00e0 dei poteri per risolvere i conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni, fra Regione e Regione; ma non potr\u00e0 confiscare all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria quello che \u00e8 il suo diritto sovrano, maturato attraverso una evoluzione legislativa veramente mirabile, che \u00e8 stata di modello a tutti gli altri popoli civili, cio\u00e8 la giustizia amministrativa, la cui dottrina si \u00e8 venuta creando attraverso il lavoro elaborativo dei nostri grandi scrittori amministrativisti: Mantellini, Mancini, Luchini, Codacci Pisanelli, e altri, i quali hanno elaborato tutta la nuova e complessa dottrina giuridica, dei rapporti tra la potest\u00e0 amministrativa e quella giudiziaria. Non possiamo annullare \u2013 dicevo \u2013 quel che deriva dalla legge intitolata sui conflitti di attribuzione, che per\u00f2 nel testo parla molto pi\u00f9 esattamente di conflitti di giurisdizione. \u00c8 la legge 31 marzo 1877, n. 3761, che costitu\u00ec una vera conquista nel campo del diritto.<\/p><p>D\u2019altra parte mi rivolgo ai colleghi che non sono avvocati o, come diceva ieri l\u2019amico onorevole Calamandrei, ai profani, bench\u00e9 qui non ci siano profani, perch\u00e9 tutti i colleghi sono egualmente competenti.<\/p><p>Io dir\u00f2 che l\u2019istituto dei conflitti di attribuzione della legge del 1877 \u00e8 sorto per la difesa del cittadino contro la pubblica amministrazione, \u00e8 sorto perch\u00e9 ci sia un organo il quale dirima gli eventuali conflitti fra l\u2019autorit\u00e0 dello Stato e il cittadino che si difende contro gli eccessi e gli arbitr\u00ee dell\u2019autorit\u00e0 dello Stato, o fra la pubblica amministrazione che richiede l\u2019osservanza delle leggi e il cittadino, che alle leggi stesse non vuol prestare osservanza.<\/p><p>E che cosa ha da vedere la Corte costituzionale, che ha una funzione puramente politica, di dirimere cio\u00e8 i conflitti di carattere politico, con l\u2019organo fissato dalla legge per risolvere i conflitti di giurisdizione?<\/p><p>Ecco perch\u00e9 non ho compreso bene l\u2019emendamento del Presidente onorevole Nitti, che dice: \u00abQuando nel corso di un giudizio \u00e8 sollevata questione di incostituzionalit\u00e0 di una norma legislativa, la decisione \u00e8 rimessa alla Corte di cassazione a sezioni unite\u00bb. Questo \u00e8 perfettamente esatto, Presidente Nitti; ma questo rimane fermo perch\u00e9 non deve entrare nelle facolt\u00e0 attribuite alla Corte costituzionale. Istituire o meno una Corte costituzionale, non toglie che le Sezioni unite della cassazione abbiano, per legge e per l\u2019evoluzione dottrinale, la facolt\u00e0 di dirimere gli eventuali conflitti fra l\u2019autorit\u00e0 amministrativa e l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, conflitti che possono sorgere fra tribunali ordinari ed autorit\u00e0 amministrativa. E questa legge del \u201977 segna appunto il confine e il limite che divide l\u2019autorit\u00e0 amministrativa dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Quindi, qualunque sia la soluzione che l\u2019Assemblea dar\u00e0 al problema della Corte costituzionale (ed io ritengo che dovr\u00e0 darla in senso affermativo per le ragioni che ho esposto), a me sembra necessario stabilire con l\u2019emendamento da me proposto che, in ogni caso, il potere giudiziario continua per le sue speciali attribuzioni, a dirimere i conflitti a mezzo della Corte di cassazione a sezioni unite, come fa dal 1877 ad oggi, pur attuandosi l\u2019istituto altissimo della Corte costituzionale per tutto quel che riguarda la decisione degli eventuali conflitti fra Stato e Regioni, fra i poteri dello Stato e fra Regione e Regione.<\/p><p>LA PIRA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA PIRA. Onorevoli colleghi, si tratta di esaminare i seguenti punti:<\/p><p>1\u00b0) se la Corte costituzionale \u00e8 un elemento integrante del nostro edificio costituzionale;<\/p><p>2\u00b0) quale ne \u00e8 la finalit\u00e0;<\/p><p>3\u00b0) in relazione ai due primi punti, da chi questa Corte costituzionale deve essere scelta.<\/p><p>Onorevoli colleghi, io stamane ho ascoltato col massimo interesse quanto hanno detto gli oratori che mi hanno preceduto, e sono venuto a questa conclusione: mi sono chiesto: che senso ha la Corte costituzionale? perch\u00e9 deve esserci una Corte costituzionale?<\/p><p>A me pare che sia per questa ragione essenziale. Noi abbiamo creato una legge base, come si dice, una norma base, che \u00e8 la Costituzione, la quale determina per il futuro legislatore delle condizioni, dei limiti, degli orientamenti. Allora, se c\u2019\u00e8 una legge base la quale \u00e8 suscettibile di violazione da parte del legislatore futuro, la conclusione \u00e8 evidente; deve esistere un organo giurisdizionale il quale accerter\u00e0, ove queste violazioni avvenissero, il verificarsi di tali violazioni. Quindi, se esiste una norma base, quale \u00e8 la Costituzione, e se questa \u00e8 suscettiva di violazione, deve esistere una funzione giurisdizionale e un organo appropriato che questa funzione eserciti. Per coronare l\u2019edificio costituzionale, come si corona un edificio con un tetto o una v\u00f4lta, ci vuole per forza una Corte costituzionale. Se c\u2019\u00e8 questa giurisdizione speciale, ci deve essere un organo particolare. N\u00e9 si pu\u00f2 dire: ricorriamo alla giurisdizione ordinaria, perch\u00e9 si potrebbe eccepire che la giurisdizione ordinaria con i suoi organi ordinari di giurisdizione si riferisce a legge ordinaria, a quella che si chiama legge successiva, derivata, ma non alla legge base, alla norma base, la quale, appunto perch\u00e9 tale, ha caratteri speciali e, pertanto, caratteri speciali devono avere la giurisdizione e l\u2019organo correlativi.<\/p><p>Quindi per queste ragioni, data cio\u00e8 l\u2019essenza e la finalit\u00e0 giuridica della Costituzione rigida, l\u2019esistenza di una Corte costituzionale \u00e8 indispensabile. Se vogliamo che il nostro edificio sia completo, \u00e8 necessario mettere questa v\u00f4lta.<\/p><p>Ora, stamattina \u00e8 stato anche osservato dal Presidente Nitti che vi \u00e8 un esempio di Corte costituzionale negli Stati Uniti, ma secondo lui, questo esempio \u00e8 legittimato dal fatto che l\u00ec siamo in presenza di uno Stato federale. Ora, mi si permetta di dissentire da tutto questo, vale a dire non \u00e8 il fatto di essere in presenza di uno Stato federale che determina la nascita della Corte costituzionale; \u00e8 il fatto che esiste una Costituzione, la quale garantisce determinati diritti subiettivi dell\u2019uomo o delle comunit\u00e0 che sia come limite all\u2019attivit\u00e0 del legislatore. \u00c8 questo fatto, l\u2019esistenza di questa Costituzione, qualunque sia la struttura dello Stato cui si riferisce, che determina la nascita della Corte costituzionale come elemento integrante di questo principio giuridico.<\/p><p>Quindi, ripeto, al quesito se \u00e8 necessaria giuridicamente l\u2019esistenza di una Corte costituzionale, dato il tipo di Costituzione che abbiamo elaborato, la risposta \u00e8 questa: che \u00e8 necessario, per completare il fenomeno giuridico, che esista una giurisdizione e un organo giurisdizionale appropriati alla legge, che nel nostro caso \u00e8 la legge base e non la legge ordinaria. A me pare che la risposta possa essere ricavata anche dalla finalit\u00e0 politica della nostra Costituzione, vale a dire noi con la Costituzione ci proiettiamo verso l\u2019avvenire, cio\u00e8 miriamo a una conclusione giuridica futura che risponda a un certo ordine sociale, quale che sar\u00e0 questo ordine sociale. Quindi deve esistere questo organo particolare, sensibilizzato, il quale possa dire eventualmente che il futuro legislatore non \u00e8 orientato secondo questa visione politica che la nostra Costituzione prevede. Quindi, non soltanto dal punto di vista strettamente giuridico, ma anche allargando la visione sotto l\u2019aspetto politico, a me pare che quest\u2019organo supremo costituisca veramente il coronamento del nostro edificio costituzionale.<\/p><p>Secondo: sorge la domanda: ma da chi deve essere \u2013 \u00e8 il problema cosiddetto della causa efficiente \u2013 costruito quest\u2019organo? E qui le risposte sono due. Si pu\u00f2 dire, come nel progetto, che credo non risponda esattamente a quello che noi dobbiamo costruire, che sia lo stesso potere legislativo a creare l\u2019organo giurisdizionale. Ma in tal modo dove va a finire la divisione dei poteri e la garanzia dei diritti della persona, che nella prima parte della Costituzione abbiamo voluto tutelare? Come pu\u00f2 il potere legislativo, che deve essere controllato, essere giudice in casa propria? Per un\u2019esigenza costitutiva dell\u2019ordinamento giuridico non possiamo ammettere che quest\u2019organo supremo di controllo dell\u2019attivit\u00e0 legislativa futura sia creato dallo stesso Parlamento, la cui attivit\u00e0 deve essere controllata. Quindi, necessit\u00e0 di uscire, almeno in parte, dal mondo legislativo, per andare in altro campo. Insomma la causa efficiente di quest\u2019organo non pu\u00f2 essere il potere legislativo. Va cercata altrove.<\/p><p>E finalmente \u2013 e finisco \u2013 il problema delle attribuzioni, di cui hanno parlato l\u2019amico Mortati ed altri. Io non entro nei punti specifici, per\u00f2 seguo sempre il mio ragionamento e dico: qual \u00e8 la finalit\u00e0 di quest\u2019organo? Evidentemente \u00e8 una finalit\u00e0 giurisdizionale. La sentenza sar\u00e0 quella che sar\u00e0. Quindi la finalit\u00e0 di quest\u2019organo essenziale \u00e8 una finalit\u00e0 giurisdizionale, tecnica, perch\u00e9 si fa questo confronto fra le leggi ed in base al confronto viene emessa una sentenza in cui si dichiara la costituzionalit\u00e0 o l\u2019incostituzionalit\u00e0 di una legge.<\/p><p>Quindi, concludendo: al problema che ci siamo posti se \u00e8 necessario che il nostro edificio costituzionale sia coronato da quest\u2019organo, la risposta \u00e8 positiva: s\u00ec, va coronato da questo organo. \u00c8 una esigenza intrinseca della Costituzione, di natura e giuridica e politica. Senza quest\u2019organo avremmo una casa senza tetto, un edificio senza v\u00f4lta.<\/p><p>Secondo: sempre in relazione a queste finalit\u00e0, di difesa della persona e delle comunit\u00e0, applicazione del principio della divisione dei poteri, quest\u2019organo essenziale alla Costituzione non pu\u00f2 essere generato dal potere legislativo, che esso invece \u00e8 destinato a controllare. Quindi, \u00e8 da ricercarne altrove la causa efficiente. Si vedr\u00e0 quale e dove.<\/p><p>Terzo: quest\u2019organo deve mantenersi, quanto pi\u00f9 \u00e8 possibile, entro questo ambito strettamente giurisdizionale. La sua funzione \u00e8 di confrontare la norma futura con la norma base, e, in seguito a questo confronto, emettere la sentenza. Quindi, necessit\u00e0 che l\u2019organo sia creato al di fuori del potere esecutivo, anche con l\u2019intervento del potere legislativo perch\u00e9 sia sensibilizzato alle situazioni politiche che mutano; che non sia per\u00f2 snaturato il suo carattere di organo giurisdizionale e finalmente che si contenga entro questo ambito che legittima la sua esistenza. Queste erano le dichiarazioni che dovevo fare anche a nome del mio Gruppo. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Tosato ha presentato insieme con l\u2019onorevole Mortati una nuova formulazione dell\u2019articolo 126, in sostituzione di quella svolta stamani dall\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale giudica della legittimit\u00e0 costituzionale degli atti aventi forza di legge dello Stato, delle Regioni, dei conflitti di attribuzione nonch\u00e9 dei conflitti fra Stato e Regioni e fra Regioni\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Tosato ha facolt\u00e0 di svolgere questo emendamento.<\/p><p>TOSATO. Il nuovo testo che ho presentato porta la mia firma, ma in verit\u00e0 dovrebbe portare la firma di tutti gli onorevoli colleghi dell\u2019Assemblea, perch\u00e9 \u00e8 stato formulato tenendo presente precisamente quello che \u00e8 stato il risultato della discussione svolta.<\/p><p>Io vorrei richiamare semplicemente a questo proposito l\u2019attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che l\u2019articolo 126, a nostro avviso, \u00e8 diretto soltanto a stabilire il principio e i limiti di una giurisdizione costituzionale, riservando quindi agli articoli successivi la risoluzione delle questioni relative alla composizione, alla legittimazione ad agire e alle norme di procedura.<\/p><p>Pertanto, parlando della Corte costituzionale, non intendo escludere che in fatto la Corte costituzionale possa eventualmente coincidere in tutto o in parte, per esempio, con le Sezioni unite della Cassazione. \u00c8 una questione che adesso non si risolve. Se le Sezioni unite della Corte di Cassazione dovessero diventare competenti anche in materia costituzionale, \u00e8 evidente che in questo caso la Corte di Cassazione assume le funzioni e la natura di Corte costituzionale.<\/p><p>Ci si potrebbe chiedere se \u00e8 proprio necessario stabilire in un articolo della Costituzione una norma che preveda esplicitamente la possibilit\u00e0 di una giurisdizione costituzionale di fronte alla legge e agli atti aventi forza di legge. Qualcuno infatti potrebbe osservare che una norma di questo genere non \u00e8 essenziale, non \u00e8 richiesta: perch\u00e9, dal momento che noi stiamo per elaborare ed approvare una Costituzione rigida, \u00e8 evidente che anche i giudici ordinari, nell\u2019accertare il diritto esistente potranno e dovranno anzitutto accertare la legittimit\u00e0 della legge che si tratta di applicare.<\/p><p>Tuttavia \u00e8 noto che anche in Stati retti da Costituzioni rigide, quando si \u00e8 trattato di decidere se i giudici ordinari avessero o no la competenza a giudicare della costituzionalit\u00e0 della legge, la questione ha dato luogo a gravi controversie. \u00c8 noto per esempio che durante la III Repubblica francese, nonostante la rigidit\u00e0 della Costituzione, i giudici si sono dichiarati incompetenti a giudicare della costituzionalit\u00e0 sostanziale delle leggi e ci\u00f2 per ragioni varie, di carattere storico e soprattutto di carattere politico, dedotte dal principio della sovranit\u00e0 popolare, che escluderebbe qualsiasi possibilit\u00e0 di un sindacato di fronte agli organi che sono espressione della volont\u00e0 popolare, volont\u00e0 che nella sua immanente sovranit\u00e0 non ammetterebbe limiti a se stessa.<\/p><p>Io credo che nessuno di noi metta in dubbio la necessit\u00e0 che ci sia un giudice competente anche a giudicare della costituzionalit\u00e0 delle leggi, cio\u00e8 della conformit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 del legislatore alla Costituzione.<\/p><p>Se noi oggi siamo d\u2019accordo su questo punto, mi pare che una norma costituzionale esplicita a questo proposito sia assolutamente necessaria, almeno al fine di troncare dannose incertezze.<\/p><p>Si tratta, quindi, di stabilire qual \u00e8 la competenza della Corte costituzionale. \u00c8 a questo proposito che sorge la difficolt\u00e0, perch\u00e9 si tratta di trovare formule molto chiare, semplici, precise.<\/p><p>Se teniamo presente quale era lo stato di diritto in Italia precedentemente e ricordiamo che i giudici italiani si erano ritenuti competenti a giudicare della validit\u00e0 formale della legge, non per\u00f2 della validit\u00e0 sostanziale, a me sembra sia necessario precisare e stabilire chiaramente che la Corte costituzionale ha come compito quello di giudicare della legittimit\u00e0 delle leggi e quindi non soltanto della legittimit\u00e0 formale, ma anche di quella sostanziale, e quindi del possibile contrasto di una legge, per quanto riguarda il suo contenuto, rispetto alla Costituzione.<\/p><p>Ritengo quindi che la formula, da me proposta, con la quale si afferma la competenza della Corte costituzionale a giudicare della legittimit\u00e0 costituzionale delle leggi o degli atti aventi forza di legge, sia formula abbastanza felice, in quanto, quando si parla di competenza a conoscere della legittimit\u00e0 costituzionale, \u00e8 chiaro che si ammette un sindacato di legittimit\u00e0 in tutte le forme, in cui la illegittimit\u00e0 pu\u00f2 manifestarsi. D\u2019altra parte la competenza di legittimit\u00e0 esclude per\u00f2 qualsiasi sindacato di merito. Anche su questo punto credo siamo d\u2019accordo: sindacato di costituzionalit\u00e0 delle leggi, s\u00ec; per\u00f2 inibizione assoluta ai giudici di entrare nel sindacato circa l\u2019uso dei poteri discrezionali rilasciati agli organi costituzionali dalla Costituzione.<\/p><p>Ora, la precisazione che la competenza della Corte costituzionale \u00e8 di legittimit\u00e0 costituzionale, mentre afferma un principio che \u00e8 necessario stabilire esplicitamente, serve d\u2019altra parte a segnarne esattamente anche i limiti.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Gullo Fausto ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 126<\/em>\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale giudica della violazione delle norme costituzionali nelle leggi e nei provvedimenti aventi valore di legge\u00bb.<\/p><p>Il primo emendamento corrisponde a quelli presentati dall\u2019onorevole Preti e dall\u2019onorevole Musolino; il secondo a quello presentato dall\u2019onorevole Perassi. Comunque, l\u2019onorevole Gullo ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>GULLO FAUSTO. In quanto all\u2019emendamento soppressivo mi limito ad associarmi a quanto ha detto l\u2019onorevole Musolino, il quale appunto propone la soppressione dell\u2019ultima parte dell\u2019articolo 126.<\/p><p>Per il mio primo emendamento c\u2019\u00e8 gi\u00e0 una proposta simile se non identica. Io vorrei, ed \u00e8 questo il contenuto del mio emendamento, che nella prima parte in cui si fissa la competenza della Corte costituzionale, si usasse l\u2019espressione negativa e non quella positiva. Dicendo: \u00abLa Corte costituzionale giudica della costituzionalit\u00e0 di tutte le leggi\u00bb, parrebbe che fosse affidato alla Corte costituzionale il potere autonomo, diciamo cos\u00ec, di esaminare, senza che ne fosse stimolata l\u2019attivit\u00e0 da nessuno, la costituzionalit\u00e0 delle leggi. Questo porrebbe la Corte in una posizione di preminenza tale per cui verrebbe scosso l\u2019equilibrio dell\u2019edificio costituzionale, quell\u2019equilibrio di cui parlava poco fa il collega La Pira. Poich\u00e9, invece, si stabilisce che questa attivit\u00e0 della Corte costituzionale debba essere stimolata da qualcuno (e si dir\u00e0 in seguito, attraverso quali istanze si mette in moto questa attivit\u00e0) mi pare che la formula negativa sia pi\u00f9 opportuna e pi\u00f9 rispondente al testo proposto. Propongo cio\u00e8 che si dica: \u00abLa Corte costituzionale giudica della violazione delle norme costituzionali nelle leggi e nei provvedimenti aventi valore di legge\u00bb.<\/p><p>Giudica di queste violazioni sempre che le violazioni stesse siano denunziate o dal Governo o da cinquanta deputati o da un Consiglio regionale ecc. Ritengo che questa formulazione sia senz\u2019altro meglio rispondente al contenuto stesso delle norme che disciplinano l\u2019attivit\u00e0 della Corte costituzionale. Poich\u00e9 vi \u00e8 l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Preti, io ritiro il mio emendamento e mi associo ad esso.<\/p><p>Per quanto riguarda poi i miei emendamenti agli altri articoli del Titolo, mi riservo di illustrarli quando questi articoli verranno in discussione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Codacci Pisanelli ha proposto ora la seguente deliberazione:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente, riconosciute la necessit\u00e0 e l\u2019importanza di sancire nella Carta costituzionale l\u2019istituto del sindacato costituzionale sulla costituzionalit\u00e0 degli atti legislativi; e riconosciute d\u2019altra parte l\u2019insufficienza della Sezione I del Titolo VI del progetto, dovuta alle innovazioni introdotte negli articoli dei precedenti titoli gi\u00e0 approvati, rispetto al testo originariamente proposto, e la brevit\u00e0 del termine entro il quale il problema dovette essere approvato e risolto dalla Commissione dei Settantacinque, d\u00e0 mandato a questa di riesaminare il progetto della Sezione I del Titolo VI e di presentarlo rielaborato entro marted\u00ec 9 dicembre\u00bb. (<em>Commenti a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Onorevole Codacci Pisanelli, osservo anzitutto che la sua proposta deve essere corredata da 15 firme, a norma del Regolamento. In secondo luogo essa si risolve in una proposta di sospensiva. Contro questa sua intenzione debbo opporre il disposto dell\u2019articolo 92 del Regolamento, che testualmente dice:<\/p><p>\u00abA fronte sia di uno, sia di pi\u00f9 emendamenti, non \u00e8 ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, n\u00e9 l\u2019ordine del giorno puro e semplice\u00bb.<\/p><p>Non \u00e8 quindi possibile che la sua proposta sia presa in considerazione.<\/p><p>Invito l\u2019onorevole Rossi Paolo a esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.<\/p><p>ROSSI PAOLO. \u00c8 ovvio che di fronte alle proposte di soppressione dell\u2019intera prima Sezione, cos\u00ec autorevolmente introdotta dagli onorevoli Nitti e Bertone, la Commissione si debba preoccupare innanzi tutto del problema pregiudiziale, ma non senza esprimere, con tolleranza dell\u2019Assemblea, un sentimento di profonda melanconia. Siamo al secondo anno di vita dell\u2019Assemblea Costituente, che doveva durare otto mesi; abbiamo tenuto un centinaio di sedute della Commissione dei settantacinque; siamo alla 312<sup>a<\/sup> delle nostre sedute pubbliche, e non siamo ancora riusciti a metterci d\u2019accordo, con sicurezza, sopra uno dei pilastri dell\u2019intera struttura costituzionale, anzi sopra la cerniera del sistema che siamo venuti fin qui faticosamente elaborando!<\/p><p>Le norme relative alle garanzie costituzionali sono bens\u00ec, topograficamente, le ultime della Carta statutaria, ma sono in realt\u00e0, la premessa e l\u2019esigenza fondamentale su cui poggia l\u2019intero edificio. L\u2019onorevole La Pira ha parlato prima del tetto, poi ha avuto un dubbio architettonico e ha soggiunto: \u00abNon tetto, ma volta\u00bb. Mi permetta che, restando il paragone, io parli di base e di fondamento della Costituzione. Sopprimete, onorevoli colleghi, come vogliono gli onorevoli Nitti e Bertone, le norme relative alle garanzie costituzionali, e il documento che la Costituente \u00e8 stata chiamata a dettare, dopo tragici e rivoluzionari avvenimenti, si ridurr\u00e0 ad una romantica dichiarazione dei diritti dell\u2019uomo, a un semplice <em>cahier<\/em> dei desideri scaturiti da una sinistra esperienza, e la storia futura dir\u00e0 che abbiamo perduto il nostro tempo, e, peggio, sciupato la migliore occasione politica che si sia offerta al popolo italiano per riscattarsi dalla sua immaturit\u00e0 costituzionale.<\/p><p>Per essere logici e conseguenti, infatti, gli emendamenti soppressivi della prima sezione dovrebbero estendersi alla soppressione dell\u2019intero Titolo. Senza una Corte costituzionale, la rigidit\u00e0 della Costituzione, universalmente o quasi universalmente invocata, cadrebbe nel nulla e le norme degli articoli 130 e 131, che prevedono le garanzie dalle quali deve essere circondata ogni modificazione delle regole che gli italiani, usciti dal successivo crollo di due regimi, quello parlamentare e quello totalitario, si stanno dettando, per la sicurezza delle loro libert\u00e0 c della loro riposata convivenza civile, sarebbero inutili, ridicole, per ripetere una parola pronunciata ieri dall\u2019onorevole Calamandrei, o supremamente tristi, se lo preferite. Sarebbero norme senza giudice e senza sanzione, non diverse da uno sterile auspicio, o da un vano sospiro.<\/p><p>Le critiche rivolte all\u2019istituto della Corte costituzionale, me lo permettano gli illustri oratori che le hanno sostenute, mi sembrano fragili, speciose, e perfino internamente contraddittorie. Ci\u00f2 hanno dimostrato in modo esauriente colleghi di tutte le parti della Camera: l\u2019onorevole La Pira, indirettamente ma efficacemente, gli onorevoli Musolino e Gullo, gli onorevoli Perassi, Mastino, Condorelli o, l\u2019onorevole Codacci Pisanelli&#8230; il quale vorrebbe che ci pensassimo ancora un momento, a quest\u2019ora. Se la Camera me lo consente, farei una piccola parentesi. Quando ero giovanissimo sono stato una volta ultimo collega di Vittorio Scialoja. Si domandava un termine pi\u00f9 lungo per presentare certe memorie ad un collegio arbitrale, ed egli mi guard\u00f2 severamente dicendo: \u00abNon c\u2019\u00e8 nella nostra professione un termine o l\u2019altro, termini brevi o termini lunghi, c\u2019\u00e8 un termine solo, sempre lo stesso: tre giorni, gli ultimi tre\u00bb. Caro Codacci Pisanelli, siamo ora alla stretta del sacco, e non siamo ancora sicuri delle nostre decisioni? Marted\u00ec mattina sarebbe come oggi: qualche incertezza ci potr\u00e0 essere, perch\u00e9 ci sono dei problemi che fanno tremare le vene e i polsi, ma qui conviene ad un certo momento chiudere e decidere concretamente.<\/p><p>Nel merito l\u2019onorevole Codacci Pisanelli afferm\u00f2 altamente che vi sono esigenze politiche e filosofiche di una giustizia costituzionale che coroni l\u2019ordinamento della giustizia penale, della giustizia privata, della giustizia amministrativa. Ha detto benissimo e la Commissione concorda con lui. L\u2019onorevole Nitti ha detto con grande autorit\u00e0 morale e scientifica: voi avete costruito un mostro, giacch\u00e9 non vi sono nel mondo altre Corti similari, e questo l\u2019ho sentito anche sussurrare e ripetere, mentre altri hanno detto, all\u2019opposto: voi avete pedissequamente imitato le legislazioni straniere. Le due accuse evidentemente si eliminano, e tuttavia sono entrambe infondate. Non c\u2019\u00e8 nel testo elaborato con tanta fatica dalla Commissione dei Settantacinque, a grandissima maggioranza, per non dire alla unanimit\u00e0, n\u00e9 pedissequa n\u00e9 servile imitazione di altri testi statutari. La Corte Suprema degli Stati Uniti, la Corte di Lipsia, la Corte federale di Losanna, quella austriaca, prevista nella Costituzione effimera del 1930, sono fonti ed esempi ai quali abbiamo attinto; le Corti americana e svizzera rappresentano anche felici esperienze e la Commissione ha tenuto sott\u2019occhio questi modelli, pur cercando di creare un organo che fosse adatto alle particolari esigenze del nostro Paese.<\/p><p>Ha detto inoltre il nostro maestro onorevole Nitti: l\u2019America e la Svizzera, come da Germania e l\u2019Austria, sono o erano Stati federali, mentre l\u2019Italia \u00e8, e deve rimanere, per voto comune, un paese unitario, e se possibile, uno Stato decentrato ma fortemente unitario. Benissimo, onorevole Nitti, ma l\u2019Italia, cos\u00ec come risulta organizzata dalla nuova Costituzione, \u00e8 qualche cosa di diverso e di particolare rispetto agli altri Stati unitari: \u00e8 uno Stato regionale, con Assemblee regionali dotate di non modesti poteri legislativi. Il fatto che ella, onorevole Nitti, ed anch\u2019io, ultimissimo dell\u2019Assemblea, abbiamo votato contro questo tipo di organizzazione, non toglie che esso abbia prevalso e che delle conseguenze debbano necessariamente scaturirne. Uno Stato, cio\u00e8, composto di Regioni, non sovrane ma autonome, le cui libert\u00e0 e facolt\u00e0 debbono venire imprescindibilmente contemperate ed armonizzate da un organo adeguato, il quale non pu\u00f2 essere, come pensano alcuni, il solo Parlamento nazionale, che annullerebbe di fatto l\u2019autonomia regionale, n\u00e9 la Magistratura, ordinaria, che verrebbe ad assumere un compito trascendente i suoi limiti naturali e tradizionali, cio\u00e8 i limiti in cui essa \u00e8 abituata ad inserirsi.<\/p><p>Dice ancora l\u2019onorevole Nitti: abbiamo in Italia delle Regioni, non degli Stati federali; vogliamo o tolleriamo a malincuore le Regioni; non vogliamo che si creino degli Stati.<\/p><p>Mi consenta l\u2019illustre statista: \u00e8 appunto perch\u00e9 le Regioni non diventino Stati, non minaccino di diventare Stati, che si presenta l\u2019imperiosa necessit\u00e0 di istituire una Corte costituzionale che possa giudicarne l\u2019attivit\u00e0, e frenarne eventuali impulsi a porsi come enti sovrani.<\/p><p>Nel discorso dell\u2019onorevole Nitti, che ho seguito parola per parola pendendo dalle sue labbra, ho rilevato una contraddizione interna, che rivela \u2013 io temo \u2013 un preconcetto. Egli ha detto con la consueta arguzia: \u00abquesta non \u00e8 l\u2019Alta Corte federale degli Stati Uniti, non \u00e8 quella Corte di giudici autorevoli, di sette o nove insigni saggi dell\u2019America; \u00e8 una piccola Corte \u2013 sono esatto, onorevole Nitti? \u2013 una piccola Corte, una corticella numerosa e non autorevole\u00bb. E poco dopo egli ha soggiunto che la Corte avr\u00e0 un eccessivo prestigio. Quindi, ha configurato da una parte una Corte che manca di autorit\u00e0 e dall\u2019altra una Corte che ne abbia soverchiamente.<\/p><p>Ricordo che in sede di Commissione dei Settantacinque, quando si discuteva sul nome da dare alla nuova istituzione, qualcuno, echeggiando denominazioni straniere, parlava di una Suprema Corte, o di una Suprema Corte costituzionale. Non si volle adottare la denominazione Suprema Corte costituzionale precisamente per non creare l\u2019impressione di un organo che fosse veramente soverchiante, che stesse al disopra di tutti, che potesse in qualche modo sminuire altri organi dello Stato. L\u2019onorevole Nitti ha richiamato, con una interessante digressione, l\u2019esempio storico della Corte di Lipsia, verso la quale egli sarebbe stato un procacciatore di cause.<\/p><p>Ebbene, mi permetta, onorevole Nitti, questo augurio al quale ella indubbiamente si assocer\u00e0 con tutto l\u2019animo suo di grande italiano: c\u2019\u00e8 una competenza che nessuno di noi vuol dare alla Corte costituzionale, alla Corte costituzionale grande o piccola, suprema o meno che si voglia chiamare; c\u2019\u00e8 una competenza che nessuno di noi vuol dare a quella Corte, ed \u00e8 precisamente quella che ebbe la Corte di Lipsia, quale conseguenza della responsabilit\u00e0 politica e della disfatta di un popolo. Non \u00e8 questa la materia sulla quale la Corte costituzionale italiana dovr\u00e0 decidere!<\/p><p>Le altre obiezioni mi paiono tutte facilmente superabili. Giusto, molto giusto che il numero debba essere fissato. Abbiamo fatto male, nel configurare l\u2019intero Titolo, a non prevedere il numero. \u00c8 esatto quello che l\u2019onorevole Nitti teme, che la Corte possa essere il rifugio degli ex Ministri o dei parlamentari anziani battuti alle elezioni, diventando cos\u00ec un organismo retorico e screditato. Ha ragione; ma il rimedio \u00e8 facile: si tratter\u00e0 di specificare espressamente il numero di sette, otto, nove, quindici, un numero divisibile per tre e un numero tale che non consenta l\u2019introduzione di elementi superflui che possano far diventare la Corte oggetto di mercato da parte del Governo.<\/p><p>Cos\u00ec le obiezioni degli onorevoli Nitti e Bertone circa il modo di nomina sono tutte ancora riservate alla decisione definitiva. Ci sono opinioni discordi nell\u2019Assemblea, ci sono correnti che vorrebbero \u2013 l\u2019onorevole Bertone ne \u00e8 sostenitore \u2013 una scelta fatta nell\u2019ordine della Magistratura; ci sono correnti che vorrebbero le nomine riservate interamente all\u2019Assemblea; ci sono correnti intermedie che vagheggiano una composizione mista cui partecipino e il Presidente della Repubblica e l\u2019Assemblea e il Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>Sono problemi che si esamineranno nella sede opportuna e che facilmente si risolveranno.<\/p><p>Si \u00e8 detto: chi pu\u00f2 provocare il giudizio della Corte Suprema? I 10 mila elettori paiono pochi all\u2019onorevole Nitti, perch\u00e9 egli immagina che un piccolo partito di minoranza possa tenere in perpetua agitazione il Paese, raccogliendo con facilit\u00e0 le diecimila firme richieste. Ma alla Corte americana non basta forse un solo cittadino, <em>quisquis de populo<\/em>? Del resto, se non parr\u00e0 sufficiente la garanzia, vorr\u00e0 dire che l\u2019Assemblea esaminer\u00e0 accuratamente il problema e potr\u00e0 di certo superare anche questa difficolt\u00e0.<\/p><p>L\u2019onorevole Nitti, nel suo desiderio di ragionevole, di illuminata conservazione, ci ha detto qualche cosa da cui dobbiamo profondamente dissentire. La Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato \u2013 egli ha affermato \u2013 hanno funzionato bene, abbastanza bene. Mi consenta l\u2019illustre statista che io gli risponda che, in materia costituzionale, la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato non hanno invece funzionato affatto, proprio nel momento in cui avrebbero dovuto funzionare.<\/p><p>Noi tutti ricordiamo l\u2019episodio Mortara: la prima sezione accolse, nel 1922, un piccolo ricorso di un privato, affermando l\u2019incostituzionalit\u00e0 di un decreto del Governo di Mussolini. La conseguenza fu che Mortara fu allontanato dalla Cassazione e nessun altro magistrato della Cassazione os\u00f2 mai pi\u00f9, dopo di lui, esprimere un parere in tal senso: la Corte di Cassazione si conform\u00f2.<\/p><p>E il Consiglio di Stato? Il Consiglio di Stato mi pare incominciasse proprio con l\u2019estromettere i suoi migliori e non mi consta che abbia una sola volta espresso il suo dissenso dai provvedimenti negativi della libert\u00e0 di cui si rendeva responsabile il Governo di Mussolini. Ma si commettevano tutti i possibili soprusi, anche prima delle leggi del 1926; si applicava la vecchia legge comunale e provinciale, per esempio, per sopprimere la libert\u00e0 di stampa, di parola, d\u2019associazione, di riunione.<\/p><p>C\u2019era, mi pare, l\u2019articolo 3 per il quale, in caso di urgenza, il prefetto pu\u00f2 prendere certi provvedimenti. \u00c8 evidente che il legislatore che aveva redatto quell\u2019articolo non aveva previsto se non l\u2019intervento per il crollo di un tetto o qualcosa di simile; tutti sanno invece ci\u00f2 che \u00e8 accaduto: l\u2019abuso assurdo che si \u00e8 compiuto della legge comunale e provinciale. Mai le giurisdizioni amministrative sono utilmente intervenute, nemmeno davanti al grottesco. Mi pare chiaro che quegli organi non hanno agito in alcun modo per la tutela costituzionale.<\/p><p>La Commissione si trova largamente d\u2019accordo con l\u2019onorevole Nitti su un punto, non direi su un punto soltanto, ma su un punto principalissimo delle sue dichiarazioni: questa non \u00e8 una questione di ordine politico. Ha detto l\u2019onorevole Nitti: l\u2019istituzione o meno della Corte Costituzionale \u00e8 un problema di ordine tecnico, legislativo, un problema di ordine giuridico. Il fatto che la Camera sia cos\u00ec variamente divisa nell\u2019esprimere le sue convinzioni, dimostra che l\u2019onorevole Nitti ha detto la verit\u00e0: non \u00e8 un problema politico; \u00e8 un problema giuridico, un problema di ordine costituzionale che dobbiamo esaminare con freddezza e tranquillit\u00e0.<\/p><p>Io ritengo che la Corte costituzionale, o i poteri della Corte costituzionale \u2013 perch\u00e9 poi \u00e8 una questione di nome: se diventasse, come ha detto l\u2019onorevole Tosato, Corte costituzionale una sezione specializzata, o le sezioni unite della Corte di Cassazione, sarebbe cambiato soltanto il nome, sarebbe cambiata eventualmente la composizione, ma non sarebbe cambiata la funzionalit\u00e0 e non sarebbe vulnerato il principio \u2013 ci debbono essere; occorre che una Corte costituzionale, o una Corte che abbia questi poteri, sia istituita.<\/p><p>Ci\u00f2 occorre per le ragioni che tutti hanno detto: Codacci Pisanelli, Perassi, Mastino, Condorelli, ed altri colleghi; occorre per la natura stessa della nostra Costituzione; occorre per qualche cosa di molto pi\u00f9 vivo, premente e cogente e immediato, onorevoli colleghi, di quelle che siano le norme scritte, per ora, soltanto sulla carta; occorre per l\u2019esigenza immediata e attuale dei fatti. Esiste in questo momento un\u2019Assemblea deliberativa con vasti poteri in Sicilia; lo Stato fa delle leggi; l\u2019Assemblea siciliana fa delle leggi. Mi consta che ci sono gi\u00e0 in atto in questo momento conflitti che nessuno sa o potrebbe risolvere, tra lo Stato e la Sicilia, tra il Governo della Regione siciliana e il Governo dello Stato; bisogna che questi conflitti siano risolti. Ecco che al di sopra, al di fuori, al di l\u00e0 delle teorie e dei dubbi si affaccia premente la verit\u00e0 dei fatti, e ci obbliga a riconoscere l\u2019immediata necessit\u00e0 della costituzione della Corte Costituzionale.<\/p><p>Vorrei rispondere brevissimamente a un dubbio, del mio amico onorevole Preti, dubbio che ho sentito affiorare nel discorso di taluni oratori, e che \u00e8 il dubbio di taluni amici, che mi sono molto vicini: badate, essi mi dicono, non creiamo un organo che sia sopra l\u2019autorit\u00e0 sovrana del Parlamento, che sia sopra l\u2019autorit\u00e0 sovrana del popolo espressa attraverso le sue Assemblee.<\/p><p>Ebbene, io non vedo che l\u2019auto-limite sia una rinunzia alla sovranit\u00e0; non vedo che il Parlamento, ponendo a se stesso l\u2019obbligo di non violare taluni princip\u00ee, abdichi alla sua autorit\u00e0: la afferma pi\u00f9 che mai; la afferma questa Assemblea; per oggi e per domani.<\/p><p>Che cosa accadrebbe, onorevoli colleghi che avete questo dubbio, che cosa accadrebbe se si lasciasse il sindacato di costituzionalit\u00e0 all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria?<\/p><p>Accadrebbe che un ricco, o un\u2019associazione potente politicamente e finanziariamente, potrebbe ottenere, portando la sua azione a fondo, una dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 della Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato. Sentenza che agirebbe soltanto nei suoi confronti, mentre l\u2019ultimo venuto, non dotato di eguale potenza economica o politica, sarebbe colpito da quella legge, che invece di essere annullata <em>erga omnes<\/em> sarebbe soltanto incapace di produrre effetti contro colui che l\u2019avesse impugnata e continuerebbe a produrne contro l\u2019infelice non in grado di combatterla.<\/p><p>Mi pare che in questo caso l\u2019autorit\u00e0 sovrana del Parlamento sarebbe pi\u00f9 appariscentemente offesa, sarebbe molto pi\u00f9 gravemente e nell\u2019intimo vulnerata, che non nel caso in cui una Corte costituzionale, rilevando un contrasto fra la Costituzione e la legge, richiamasse il Parlamento alla necessit\u00e0 di rivedere, in forma costituzionale, quel determinato provvedimento.<\/p><p>E infine, per tranquillizzare tutti, poich\u00e9 so che c\u2019\u00e8 un certo numero di colleghi che ha questa preoccupazione, mi pare evidente che il <em>summum ius,<\/em> la <em>extrema ratio<\/em> resti sempre al Parlamento, nel propostovi sistema.<\/p><p>Vediamo. La Corte costituzionale annulla una legge, annulla un decreto. E va bene: la legge ritorna al Parlamento. Il Parlamento la riesamina, ed \u00e8 libero di modificare la legge, o di modificare la Costituzione, per modo che la legge cessi d\u2019essere incostituzionale. C\u2019\u00e8 nel progetto l\u2019articolo 130 che determina i modi attraverso i quali anche la Costituzione pu\u00f2 essere mutata, talch\u00e9 in definitiva, con semplici garanzie dirette contro le improvvisazioni e l\u2019infatuamento, al vertice della sovranit\u00e0 e della responsabilit\u00e0 restano indefettibilmente il Parlamento e il Popolo.<\/p><p>La Commissione ha accolto gli emendamenti degli onorevoli Gullo, Musolino, Preti e degli onorevoli Mortati e Tosato (perch\u00e9 anch\u2019essi mi pare proponessero la medesima cosa), accettando di rinviare l\u2019esame dell\u2019ultimo capoverso \u2013 \u00abGiudica il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati a norma della Costituzione\u00bb \u2013 ad un secondo momento. Vedremo, secondo la composizione della Corte Suprema, se converr\u00e0 che giudichi di queste accuse o se non sia pi\u00f9 conveniente che ne giudichi il Parlamento.<\/p><p>Quanto alla formulazione, fino all\u2019ultimo istante abbiamo seguito tutti i suggerimenti e abbiamo condiviso tutti i dubbi e le preoccupazioni. La Commissione non ha amor paterno, tanto pi\u00f9 che sarebbe una paternit\u00e0 plurima, e non \u00e8, quindi, attaccata al testo originale dell\u2019articolo 126. Crede la Commissione di potere accettare la formulazione ultima dell\u2019onorevole Tosato, ma, rispondendo anche al punto di vista espresso dall\u2019onorevole Gullo, propone di votare la formula Tosato cos\u00ec ritoccata: \u00abLa Corte costituzionale giudica della legittimit\u00e0 costituzionale degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni e i conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, nonch\u00e9 fra lo Stato e le Regioni e fra le Regioni\u00bb. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Quale emendamento la Commissione accetta?<\/p><p>ROSSI PAOLO. Accettiamo l\u2019emendamento Tosato, con l\u2019aggiunta dopo le parole \u00abconflitti di attribuzione\u00bb, delle parole: \u00abfra i poteri dello Stato\u00bb.<\/p><p>Un\u2019ultima osservazione. Mi pare che sia chiarito che l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Persico, di cui abbiamo tutti riconosciuto la utilit\u00e0, \u00e8 implicitamente accettato. Egli si preoccupava che rimanesse ferma la competenza delle sezioni unite della Cassazione per i conflitti di giurisdizione, ed il principio \u00e8 qui affermato ed incluso.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Desidero chiarire che il significato del mio emendamento e dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Preti, che \u00e8 simile al mio, \u00e8 che la Corte costituzionale non dovrebbe giudicare della \u00ablegittimit\u00e0\u00bb, ma solo delle \u00abillegittimit\u00e0\u00bb, cio\u00e8 delle violazioni della legge costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che l\u2019onorevole Targetti ha proposto di aggiungere al testo accettato dalla Commissione le seguenti parole:<\/p><p>\u00absecondo le norme dell\u2019articolo 128\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non possiamo votare un articolo 128 che non sappiamo che cosa sia. Certamente \u00e8 l\u2019articolo 128 che stabilisce chi pu\u00f2 promuovere il giudizio davanti alla Corte costituzionale, ed allora, quando lo voteremo, risulteranno senz\u2019altro, n\u00e9 vi \u00e8 bisogno di dirlo qui, le condizioni per mettere in moto questo articolo 126. Non vi sar\u00e0 bisogno di richiami o di citazione. Quanto a dire se la Corte giudica di costituzionalit\u00e0 od incostituzionalit\u00e0, di legittima o illegittimit\u00e0 \u00e8 sostanzialmente la stessa cosa. Nel testo dell\u2019onorevole Tosato, se egli acconsente, si pu\u00f2 parlare di \u00abillegittimit\u00e0\u00bb anzich\u00e9 di \u00ablegittimit\u00e0\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Ruini, la questione \u00e8 con l\u2019onorevole Gullo, non con l\u2019onorevole Tosato.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Sta bene; ma avendo il Comitato accettato la formulazione dell\u2019onorevole Tosato, dovevo richiamarmi ad essa.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Io non ho bisogno di dire all\u2019intuito giuridico dell\u2019onorevole Ruini come non sia la stessa cosa.<\/p><p>La legge \u00e8 costituzionale. Questo \u00e8 il punto; la base \u00e8 questa. Diventa incostituzionale quando ci\u00f2 dichiara la Corte costituzionale. La Corte non giudica della costituzionalit\u00e0 della legge; la Corte costituzionale afferma la incostituzionalit\u00e0. \u00c8 un punto totalmente diverso. Mi consenta l\u2019onorevole Ruini, non \u00e8 la stessa cosa. Dicendo: \u00abla Corte costituzionale giudica della costituzionalit\u00e0 delle leggi\u00bb noi attribuiamo, almeno con queste parole, alla Corte costituzionale un potere di sindacato costante. Invece, noi diciamo che la Corte costituzionale giudica della incostituzionalit\u00e0. Cosa molto diversa. Almeno, io la sento cos\u00ec. E ritengo di non sbagliare.<\/p><p>PRESIDENTE. Infatti la formulazione dell\u2019onorevole Gullo e la seguente:<\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale giudica delle violazioni delle norme costituzionali delle leggi e dei provvedimenti aventi valore di legge\u00bb.<\/p><p>TARGETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TARGETTI. Il mio emendamento non posso dire che sia stato accolto con segni di molto favore n\u00e9 dai colleghi della Commissione n\u00e9 da altri colleghi che anzi hanno dato segni di disapprovazione. Ho chiesto, quindi, la parola per spiegare e possibilmente persuadere i colleghi che la mia proposta non era proprio una proposta stravagante.<\/p><p>Lo so che non si pu\u00f2 citare l\u2019articolo 128 finch\u00e9 non siamo arrivati all\u2019articolo 128. So benissimo che l\u2019articolo 128 pu\u00f2 diventare articolo 129. Ma quando dico: \u00absecondo le norme dell\u2019articolo 128\u00bb non \u00e8 che dica questo per una speciale simpatia verso l\u2019articolo 128, ma perch\u00e9 \u00e8 un modo di mettere nella disposizione in esame quanto l\u2019onorevole Gullo sostiene e che corrisponde anche al mio convincimento.<\/p><p>Dire che la Corte costituzionale giudica della costituzionalit\u00e0 pu\u00f2 far nascere il dubbio che questo sia un giudizio da farsi in genere sopra qualsiasi norma, indipendentemente da qualsiasi violazione avvenuta o presente nella norma stessa.<\/p><p>Quando io propongo di aggiungere: \u00absecondo le norme dell\u2019articolo 128\u00bb, e l\u2019Assemblea sa che questo articolo regola l\u2019azione della Corte, dico che della costituzionalit\u00e0 della norma la Corte costituzionale decide soltanto quando si \u00e8 di fronte ad una avvenuta o presunta violazione di norma denunciata nel modo stabilito dalla legge. Quindi non \u00e8 che io tenga per la vita e per la morte al mio emendamento, ma non mi sembra un emendamento da ritenersi ingiustificato.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. Io personalmente non condivido il dubbio dell\u2019onorevole Gullo, perch\u00e9 non credo che questa formula implichi il pericolo che l\u2019onorevole Gullo vede, e cio\u00e8 che la Corte costituzionale di sua iniziativa eserciti il sindacato su qualsiasi leggo. Tuttavia, poich\u00e9 questo dubbio \u00e8 sollevato e per venire incontro a queste esigenze, credo che, anzich\u00e9 adottare il suggerimento dell\u2019onorevole Targetti che implica un rinvio ad articoli successivi, si potrebbe adottare questa formula: \u00abLa Corte costituzionale giudica delle controversie sulla legittimit\u00e0 costituzionale delle leggi, ecc.\u00bb.<\/p><p>RODI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RODI. L\u2019onorevole Colitto ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere la parola \u00abviolazione\u00bb. Io penso che la formula dovrebbe risultare del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale giudica della costituzionalit\u00e0 di tutte le leggi e della violazione di esse\u00bb. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Gullo Fausto ha facolt\u00e0 di esprimere il proprio parere sulla proposta fatta dall\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Questa dizione coglie un altro aspetto della questione, la sorprende, dir\u00f2 cos\u00ec, lungo il cammino.<\/p><p>La dichiarazione della incostituzionalit\u00e0 della legge sar\u00e0 il coronamento della controversia, onde, riferendosi alla controversia, non si coglie l\u2019attivit\u00e0 della Corte nel momento in cui arriva alla meta. Ora la Corte arriva alla meta, non nel momento in cui dichiara la costituzionalit\u00e0, ma in quello in cui dichiara la incostituzionalit\u00e0. Quindi, volendo senz\u2019altro cogliere questo lato della questione bisogna dire che la Corte giudica delle violazioni, che appunto possono portare a questa dichiarazione di incostituzionalit\u00e0. Quando la Corte costituzionale accerta che il ricorso sia infondato, perch\u00e9 la legge abbia vigore non c\u2019\u00e8 bisogno che la Corte la dichiari costituzionale. Il giudizio della Corte ha un valore in quanto afferma la incostituzionalit\u00e0 della norma. Ripeto: la Corte in tanto esplica il suo potere in quanto dichiarata la incostituzionalit\u00e0 della legge.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. A proposito di un tema cos\u00ec fondamentale come quello della competenza della futura Corte costituzionale, noi ci troviamo in presenza di diverse formule, le quali vorrebbero tutte esprimere nel miglior modo tecnico un concetto sostanziale, intorno al quale mi sembra tenda a formarsi nell\u2019Assemblea una prevalenza di consensi.<\/p><p>A me pare, per rispondere anche alla preoccupazione avanzata dall\u2019onorevole Gullo, che la formula dell\u2019emendamento Tosato, a favore del quale voter\u00f2, con l\u2019aggiunta dell\u2019onorevole Perassi, cio\u00e8 la formula per cui la Corte \u00e8 chiamata a giudicare sulle controversie relative alla legittimit\u00e0 costituzionale della legge o degli altri atti aventi valore di legge, porta perfettamente al risultato ultimo, da pi\u00f9 parti prospettato, di dar luogo alla dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 nel caso in cui la legittimit\u00e0 venga meno.<\/p><p>Infatti, l\u2019esigenza segnalata dall\u2019onorevole Gullo \u00e8 pienamente sodisfatta dalle successive norme del progetto di Costituzione, le quali circoscrivono la legittimazione ad agire innanzi la Corte costituzionale e determinano pertanto chi possa promuovere la controversia. Con ci\u00f2 viene neutralizzato il pericolo di una Corte costituzionale, quasi concepita come istituto funzionante in permanenza di iniziativa propria. Nessuna controversia, infatti, senza domanda. Nessun giudice senza attore.<\/p><p>Per converso, la formula della \u00ablegittimit\u00e0\u00bb offre il vantaggio, che mi permetto sottolineare all\u2019Assemblea, di disciplinare con particolare precisione, quasi <em>ictu oculi,<\/em> la competenza della futura Corte, con l\u2019eliminare ogni sindacato di merito non rientrante nel concetto di sindacato di legittimit\u00e0, formale o sostanziale. La contrapposizione fra i termini di legittimit\u00e0 e di merito, gi\u00e0 profondamente elaborata nell\u2019ambito della giustizia amministrativa, sar\u00e0 cos\u00ec fecondamente utilizzata nella sfera della futura giustizia legislativa.<\/p><p>Sotto questi profili, dato il vantaggio della formula difesa e data la possibilit\u00e0 di fronteggiare pienamente le preoccupazioni avanzate da qualche parte della Camera, ritengo che in questa maniera il problema possa essere tecnicamente e politicamente risolto in modo adeguato.<\/p><p>PERSICO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERSICO. A me sembra che il dubbio sollevato dall\u2019onorevole Gullo non abbia ragione d\u2019essere, perch\u00e9 egli si mette su posizioni totalmente diverse da quelle della legge.<\/p><p>Egli presuppone che la Corte costituzionale prenda in esame tutte le leggi emanate dal Parlamento e verifichi se sono costituzionali o meno.<\/p><p>GULLO FAUSTO. \u00c8 il contrario!<\/p><p>PERSICO. Mi lasci dire, onorevole Gullo. Viceversa, la Corte costituzionale sar\u00e0 stimolata ad agire tutte le volte che ci sar\u00e0 un reclamo. Quindi, o accoglie il reclamo, e riconoscer\u00e0 l\u2019illegittimit\u00e0 della legge, o lo respinge e la legge rimane legittima.<\/p><p>Perci\u00f2, la formula migliore \u00e8 quella dell\u2019emendamento Tosato: \u00abLa Corte costituzionale giudica della legittimit\u00e0 costituzionale della legge\u00bb. Non deve fare altro. La controversia sorge ai sensi e nei limiti dell\u2019articolo 128. Se non c\u2019\u00e8 controversia, la Corte non si raduna perch\u00e9 manca la <em>vocatio in ius<\/em>. Quindi la formula esatta giuridicamente e tecnicamente perfetta \u00e8 quella proposta: \u00abgiudica della legittimit\u00e0 costituzionale\u00bb.<\/p><p>BELLAVISTA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BELLAVISTA. A me sembrava che la preoccupazione dell\u2019onorevole Gullo fosse appunto questa: secondo la dizione dell\u2019articolo del progetto, si avrebbe una spada di Damocle sospesa su ogni legge. Tutte le leggi vanno ad un sindacato, da nessuno richiesto, della Corte costituzionale: e ci\u00f2 l\u2019onorevole Gullo voleva sensatamente evitare.<\/p><p>Se questa era la preoccupazione che spiegava la innovazione non formale ma sostanziale del suo emendamento, questa \u00e8 ovviata dall\u2019emendamento Perassi, seppure ve ne fosse stato bisogno. Perch\u00e9 c\u2019\u00e8 un principio base della giurisdizione: <em>nemo index sine actore<\/em>, che rende superflua ogni obiezione.<\/p><p>TOSATO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOSATO. Ritengo che l\u2019osservazione fatta dall\u2019onorevole Gullo derivi dal fatto di non tenere esattamente presente il contenuto dall\u2019articolo 126. Con questo articolo si tratta semplicemente di stabilire il principio della esistenza di un giudice in materia costituzionale; e di stabilire i casi, nei quali questo giudice \u00e8 competente. Si tratta di un giudice, quindi vale per il giudice costituzionale quello che vale per tutti gli altri giudici: non \u00e8 il giudice che va alla ricerca della controversia, ma la controversia viene portata al giudice; perch\u00e9 i giudici non sono organi autonomi; la loro attivit\u00e0 \u00e8 provocata da un atto e si tratta di definire se questo atto dovr\u00e0 essere un\u2019azione, una eccezione o un ricorso.<\/p><p>Va da s\u00e9 che la legge costituzionale, fino a che la Corte costituzionale non si sia pronunciata su di essa in senso negativo, in seguito ad impugnativa, conserva una presunzione di costituzionalit\u00e0 e quindi svolge in pieno la sua efficacia.<\/p><p>Ora, si tratter\u00e0 non di stabilire la competenza del giudice, materia dell\u2019articolo 126, ma quale sar\u00e0 il contenuto della pronunzia: e questa \u00e8 tutt\u2019altra materia. Vogliamo dare al giudice la possibilit\u00e0 di emettere una sentenza di annullamento o puramente dichiarativa, con quale efficacia, da quale momento? Queste sono tutte questioni, che si devono risolvere.<\/p><p>Mi pare che la formula da me proposta, secondo la quale il giudice costituzionale \u00e8 competente soltanto a giudicare in tema di legittimit\u00e0 costituzionale, facendo quindi implicitamente una contrapposizione fra legittimit\u00e0 e merito, per escludere qualsiasi sindacato circa l\u2019uso dei poteri discrezionali, sia precisamente quello che l\u2019Assemblea ha ora in animo di deliberare.<\/p><p>COSTANTINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COSTANTINI. Mi sembra che, sentite le opinioni dei colleghi, la formula che possa raccogliere il consenso di tutti possa essere la seguente: \u00abLa Corte costituzionale giudica sulle eccezioni\u00bb. \u00c8 differente la eccezione dalla controversia.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ruini ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Quando poco fa dicevo di non vedere differenza sostanziale fra dire legittimit\u00e0 o illegittimit\u00e0, costituzionalit\u00e0 o incostituzionalit\u00e0, violazione o no di legge costituzionale dicevo una cosa esatta, che spero di chiarire.<\/p><p>Si ricorre alla Corte lamentando che una legge \u00e8 incostituzionale; la Corte giudica se \u00e8 costituzionale o incostituzionale; e suo compito \u00e8 in sostanza di garantire la costituzionalit\u00e0 delle leggi. Possiamo dunque usare l\u2019una e l\u2019altra espressione; e non abbiamo difficolt\u00e0 sostanziali a mettere illegittimit\u00e0 anzich\u00e9 legittimit\u00e0, per quanto quest\u2019ultima formulazione dell\u2019onorevole Tosato sembrerebbe preferibile, perch\u00e9 si richiama pi\u00f9 direttamente al concetto di garanzia: la Corte costituzionale giudica ed accerta la costituzionalit\u00e0 o legittimit\u00e0 costituzionale. Questa formulazione \u00ablegittimit\u00e0 costituzionale\u00bb anzich\u00e9 \u00abcostituzionalit\u00e0\u00bb, l\u2019abbiamo indicata noi stessi, Perassi ed io, al collega Tosato, per superare la proposta che era sorta di inserire \u00abescluso ogni giudizio di merito\u00bb; giusto concetto; la Corte non \u00e8 giudice di merito; ma la Corte deve, ad esempio, poter valutale la finalit\u00e0 della legge per riconoscere se \u00e8 costituzionale o no; e se vi \u00e8 stata (scusatemi la espressione, e l\u2019accostamento non preciso, ma desidero farmi intendere), qualcosa come un eccesso di potere nei riguardi della costituzionalit\u00e0. La formula \u00ablegittimit\u00e0 costituzionale\u00bb, mentre esclude il merito, consente una valutazione abbastanza elastica; e star\u00e0 alla prassi ed alla giurisprudenza della Corte stabilire la giusta via.<\/p><p>Tornando alla proposta Gullo, il suo scopo non \u00e8 tanto di mettere il negativo \u00abillegittimit\u00e0\u00bb invece del positivo \u00ablegittimit\u00e0\u00bb. La proposta si ispira alla preoccupazione che la Corte costituzionale abbia una funzione continuativa ed automatica, che non ha bisogno di essere eccitata, ma che deve essere esercitata d\u2019ufficio; una funzione in qualche modo analoga a quella di registrazione che ha la Corte dei conti.<\/p><p>Apprezziamo tale preoccupazione; ma osserviamo all\u2019onorevole Gullo che la formula da lui proposta non toglie la preoccupazione stessa. La Corte potrebbe avere ed esercitare la sua funzione di registrazione o d\u2019ufficio, sia che le fosse attribuito di accertare l\u2019illegittimit\u00e0 sia la legittimit\u00e0. Il punto non \u00e8 qui; \u00e8 di stabilire chiaramente se occorre qualcosa di esterno alla Corte che ecciti e metta in movimento la sua macchina. Su tale punto non vi pu\u00f2 essere il menomo dubbio. Basterebbe la stessa parola: \u00abgiudica\u00bb per indicare che, come in ogni altro giudizio, vi deve essere una parte che promuove il giudizio. Ma vi ha di pi\u00f9. Quando voteremo l\u2019articolo 128, stabiliremo chiaramente quali sono le condizioni che occorrono perch\u00e9 la Corte sia investita dal giudizio. N\u00e9 occorrer\u00e0, come propone l\u2019onorevole Targetti, citare fin da ora, in anticipo, l\u2019articolo 128; il collegamento risultava nel modo pi\u00f9 indubbio dalla coesistenza dei due articoli. N\u00e9 converrebbe, come suggerisce l\u2019onorevole Costantini richiedere che la questione di illegittimit\u00e0 sia stata \u00abeccepita\u00bb; oltre l\u2019eccezione vi pu\u00f2 essere il ricorso.<\/p><p>Vogliamo aggiungere qualcosa d\u2019altro ad eliminare, per quanto non abbia ragione di sussistere, la preoccupazione dell\u2019onorevole Gullo? Stabiliamo, come suggerisce l\u2019onorevole Perassi, che la Corte giudica sulle \u00abcontroversie\u00bb in tema di legittimit\u00e0. Acconsentiamo per quanto, come ho abbondantemente dimostrato, non ve ne sia bisogno. Anche senza l\u2019aggiunta non vi sarebbe dubbio.<\/p><p>BUFFONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BUFFONI. Non sono convinto delle osservazioni dell\u2019onorevole Ruini. La logica dice che la Corte costituzionale ha ragione di intervenire, quando da qualcuno \u00e8 proposta eccezione di incostituzionalit\u00e0. Stando cos\u00ec le cose diciamo chiaramente: \u00abla Corte costituzionale giudica sulle eccezioni&#8230;\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ma oltre alla eccezione v\u2019\u00e8 anche il ricorso!<\/p><p>MASTROJANNI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MASTROJANNI. A me sembra che tutti i dubbi sollevati circa l\u2019interpretazione della prima parte dell\u2019articolo 126, siano infondati, e che la dizione, cos\u00ec come \u00e8 consacrata nel testo redatto dalla Commissione sia la pi\u00f9 perfetta e la pi\u00f9 felice.<\/p><p>Qual \u00e8 lo scopo cui mira la Corte costituzionale? Garantire la costituzionalit\u00e0 delle leggi. Se qui si fosse detto: \u00abla Corte costituzionale dichiara la costituzionalit\u00e0 di tutte le leggi\u00bb, fondato sarebbe stato il dubbio sollevato dall\u2019onorevole Gullo, in quanto si potrebbe intendere che la legge diventa costituzionale <em>iuris tantum<\/em> o <em>iuris et de iure<\/em>, soltanto quando avviene la ratifica da parte dal sovrano organo cui \u00e8 demandata l\u2019indagine sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi. Ma, dal momento che qui si \u00e8 inserita la parola \u00abgiudica\u00bb, si \u00e8 esplicitamente detto che la Corte costituzionale interviene solamente in veste di giudice. Si interviene in veste di giudice quando \u00e8 sottoposta al giudice una controversia. Deve esserci, quindi, l\u2019attore e il convenuto, diversamente non vi \u00e8 giudizio. Ed allora, il parlare di \u00abeccezione\u00bb in ordine alla violazione della Costituzione, \u00e8 evidentemente un errore giuridico, perch\u00e9, prima della eccezione vi \u00e8 l\u2019azione, e non possiamo mettere in evidenza l\u2019eccezione tacendo dell\u2019azione. L\u2019azione \u00e8 implicita nel significato di giudizio, e poich\u00e9 la Corte costituzionale deve giudicare sulla costituzionalit\u00e0, e implicitamente, quindi, della incostituzionalit\u00e0, bene ha detto la Commissione per il progetto di Costituzione, quando insieme alla terminologia sul significato, sul valore, sulla natura del termine \u00abgiudice\u00bb ha inserito l\u2019altro della costituzionalit\u00e0 delle leggi, che \u00e8 il significato preminente che deve prevalere alla incostituzionalit\u00e0, inquantoch\u00e9 si presume, <em>iuris tantum<\/em>, che le leggi siano costituzionali.<\/p><p>Quindi, a me sembra che non vi sia formula pi\u00f9 felice, pi\u00f9 stringata, pi\u00f9 aderente nella sua terminologia al significato giuridico, di quella usata dalla Commissione.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Ho chiesto la parola unicamente perch\u00e9 vengano esaminati tutti i lati del problema. \u00c8 stato detto da parte di un collega che la formula: \u00abgiudica della legittimit\u00e0 costituzionale delle leggi\u00bb, ha per scopo di escludere qualunque sindacato sul merito legislativo, cio\u00e8 sopra l\u2019uso del potere discrezionale legislativo. Mi permetto richiamare l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea sul problema, in quanto ritengo che non sia opportuno escludere, fin d\u2019ora, ogni possibilit\u00e0 di un simile sindacato, e quindi forse la formula originaria del progetto: \u00abla Corte costituzionale giudica della costituzionalit\u00e0 di tutte le leggi\u00bb \u00e8 pi\u00f9 opportuna, in quanto non preclude per l\u2019avvenire la possibilit\u00e0 di ammettere in qualche caso un esame di merito. Esame di merito sull\u2019esercizio di un potere discrezionale che, mi si consenta il parallelo perch\u00e9 ritengo sia utile, noi abbiamo ammesso nel campo della pubblica amministrazione.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019uso del potere discrezionale amministrativo, ho appena bisogno di richiamare l\u2019attenzione dei colleghi sopra la giurisdizione di merito della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato, che consente anche di esaminare l\u2019atto dal punto di vista della opportunit\u00e0, della convenienza, e consente inoltre di riformare l\u2019atto stesso. Mi permetto soltanto questo richiamo allo scopo di far esaminare tutti i lati del problema. \u00c8 necessario che anche questo lato sia preso in considerazione, in quanto penso che se limitiamo il sindacato alla sola legittimit\u00e0 costituzionale, risolviamo solo in parte il problema, perch\u00e9 sar\u00e0 molto facile ad un potere esecutivo, che abbia un certo appoggio in Parlamento, far passare come leggi costituzionali quelle leggi che temerebbe fossero sottoposte al sindacato di costituzionalit\u00e0. In altri termini, quando si sapesse che una determinata legge ordinaria potesse essere impugnata per incostituzionalit\u00e0, sarebbe molto facile, disponendo di una sufficiente maggioranza, proporre la procedura prevista per la revisione costituzionale, e far passare come legge costituzionale una legge ordinaria che v\u00ecoli i fondamentali diritti.<\/p><p>Mi fermo soltanto su questa necessit\u00e0 di pensare anche alla opportunit\u00e0 di non escludere un sindacato sul merito legislativo, altrimenti il problema che ci proponiamo viene risolto solo per met\u00e0. Propongo che si resti alla formula originaria e che si dica: \u00abLa Corte costituzionale giudica della costituzionalit\u00e0 di tutte le leggi\u00bb. Con questa formula basta la parola \u00abgiudica\u00bb a risolvere i problemi che ha sollevato il collega comunista, da cui sono stato preceduto, poich\u00e9 il giudizio presuppone che vi sia una controversia. Comunque, propongo che si rimanga alla formula originaria del progetto.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. lo volevo osservare che la questione, sorta circa il termine \u00abcostituzionalit\u00e0\u00bb, in fondo non mi pare tocchi un punto veramente controvertibile. Il criterio in base al quale si d\u00e0 il giudizio \u00e8 quello della costituzionalit\u00e0, cos\u00ec come avviene per la legittimit\u00e0. Perci\u00f2 il giudizio \u00e8 di costituzionalit\u00e0, cio\u00e8 si giudica <em>de costitutionalitate<\/em>, se potessimo usare la parola latinizzata. Colgo l\u2019occasione per chiedere all\u2019onorevole Commissione che sorte ha l\u2019emendamento da me proposto questa mattina&#8230;<\/p><p>ROSSI PAOLO. La Commissione accetta l\u2019emendamento Tosato.<\/p><p>CONDORELLI. Ma l\u2019emendamento Tosato non include, non considera l\u2019ipotesi della usurpazione di poteri, anzi, la esclude totalmente. In tal caso io chiedo che si voti anche sul mio emendamento, perch\u00e9 mi pare che la Corte costituzionale mancherebbe ad uno dei suoi scopi essenziali se non potesse intervenire contro le pi\u00f9 gravi aggressioni alla Costituzione che sono appunto le usurpazioni di poteri.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dei vari emendamenti se intendono mantenerli.<\/p><p>Onorevole Bertone, intende mantenere il suo emendamento?<\/p><p>BERTONE. Non insisto sulla proposta soppressiva di tutta la Sezione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Nitti, intende mantenere il suo emendamento?<\/p><p>NITTI. Mantengo la mia proposta sostitutiva dell\u2019intera Sezione.<\/p><p>PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti dell\u2019onorevole Colitto, che non \u00e8 presente.<\/p><p>RODI. A nome dell\u2019onorevole Colitto ritiro gli emendamenti e aderisco al testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Mastino Gesumino, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>MASTINO GESUMINO. Ritiro il mio emendamento e aderisco al testo dell\u2019onorevole Tosato.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Perassi?<\/p><p>PERASSI. Aderisco al testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presente l\u2019onorevole Monticelli, l\u2019emendamento s\u2019intende decaduto.<\/p><p>Onorevole Caccuri, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>CACCURI. Vi rinuncio.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Grassi, intende mantenerlo?<\/p><p>GRASSI. Lo ritiro \u00e8 aderisco al testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Preti, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>PRETI. Qui non si tratta del mio emendamento. Volevo piuttosto pregare gli onorevoli Ruini e Rossi di accogliere il nuovo testo, cos\u00ec come l\u2019ha presentato l\u2019onorevole Tosato, per la parte che riflette i conflitti di attribuzione. Perch\u00e9 aggiungere le parole \u00abfra i poteri dello Stato\u00bb? Lo stesso onorevole Ruini pochi giorni fa diceva che nella Costituzione non parliamo e non vogliamo parlare di \u00abpoteri dello Stato\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ma no!<\/p><p>PRETI. S\u00ec, l\u2019ha detto lei. Ed \u00e8 logico! Dei singoli poteri dello Stato si poteva parlare nella legge del 1865. Tanto pi\u00f9 che i famosi tre poteri dello Stato sono superati&#8230;<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non occorrerebbe a \u00abconflitti di attribuzioni\u00bb aggiungere \u00abfra i poteri dello Stato\u00bb; ma poich\u00e9 uno dei proponenti dell\u2019omissione di queste ultime parole, l\u2019onorevole Mortati, aveva proposto anche di affidare alla Corte costituzionale i conflitti di giurisdizione, l\u2019onorevole Persico chiede che sia espressamente stabilito che la Corte costituzionale non sia competente per questi ultimi conflitti; ma \u00e8 inutile dirlo, perch\u00e9 l\u2019Assemblea si \u00e8 pronunziata in tal senso nell\u2019articolo sul ricorso in Cassazione; ad ogni modo, a togliere la minima ombra di dubbio, basta dir qui \u00abconflitti d\u2019attribuzione fra i poteri dello Stato\u00bb; che \u00e8 del resto materia di cui la Corte costituzionale deve occuparsi, per la sua stessa ragione d\u2019essere.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli Benvenuti e Targetti, i loro emendamenti si intendono decaduti.<\/p><p>Onorevole Bettiol, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>BETTIOL. Vi rinunzio.<\/p><p>PRESIDENTE. E lei, onorevole Buffoni?<\/p><p>BUFFONI. Rinunzio al mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Persico, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>PERSICO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Gullo Fausto, insiste nel suo emendamento?<\/p><p>GULLO FAUSTO. Ritiro il mio e mi associo all\u2019emendamento Persico.<\/p><p>PRESIDENTE. E lei, onorevole Condorelli?<\/p><p>CONDORELLI. Insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Dobbiamo porre in votazione anzitutto l\u2019emendamento Nitti, sostitutivo dell\u2019intera Sezione.<\/p><p>NITTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NITTI. Osservo che la votazione sui quattro articoli della sezione sarebbe inutile, se \u00e8 accettata la mia proposta di un articolo riassuntivo, che si riferisce alla competenza della Cassazione a sezioni unite per queste questioni.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Prima di mettere ai voti l\u2019emendamento Nitti occorrerebbe votare il mio emendamento sulla denominazione del titolo, che mantengo, nonostante si tratti di una questione di forma.<\/p><p>PRESIDENTE. Desidero avvertire l\u2019Assemblea che, conformemente a quanto \u00e8 stato gi\u00e0 fatto in precedenza, rimandiamo la questione dell\u2019intitolazione alla fine.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Sta bene.<\/p><p>MASTROJANNI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MASTROJANNI. Dichiaro a nome del mio Gruppo che voteremo contro l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nitti. Avrei desiderato di poter brevemente esporre stamattina le nostre argomentazioni contrarie a quelle cos\u00ec autorevolmente esposte dall\u2019illustre parlamentare onorevole Nitti; ma mi \u00e8 stato risposto che solo in sede di dichiarazione di voto avrei potuto manifestare il mio pensiero.<\/p><p>La ragione principale \u00e8 quella per la quale noi, secondo il nostro programma politico dello Stato amministrativo, abbiamo sostenuto essere caratteristica essenziale della nostra concezione la Corte costituzionale.<\/p><p>Invero, contrastare e contrastare efficacemente le ponderose argomentazioni dell\u2019onorevole Nitti e dell\u2019onorevole Bertone \u00e8 cosa non lieve n\u00e9 facile, ma mi conforta che le argomentazioni avversarie non tanto siano state dirette verso la superfluit\u00e0 di questo massimo istituto costituzionale, quanto sulle impossibilit\u00e0 relative ad una composizione che risponda alla fiducia del popolo italiano e alle esigenze squisitamente e altamente giuridiche di questo organo supremo.<\/p><p>Ora, consentitemi, onorevoli colleghi, di rilevare brevemente le incongruenze e le incoerenze nelle quali sono fra ieri e oggi caduti i pi\u00f9 illustri parlamentari che onorano questa Assemblea. Baster\u00e0 che io vi ricordi, a questo proposito, quanto ieri si sostenne circa la pluralit\u00e0 della Corte Suprema di cassazione, allorquando si afferm\u00f2 che l\u2019estendere le sedi della Corte Suprema di cassazione significava anche rendere pi\u00f9 aderenti alle necessit\u00e0 giuridiche del popolo gli organi giudiziari che ne esprimono le esigenze e significava anche dar vita al diritto, che non \u00e8 creato dai giuristi, ma dal popolo.<\/p><p>Oggi invece si opina di dover restringere gli organismi giudicanti sul pi\u00f9 delicato settore della vita nazionale, in considerazione di una presunta incompetenza dell\u2019organismo che si vuol creare, attribuendone invece la potest\u00e0 e la competenza alle sezioni unite della Corte Suprema di cassazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mastrojanni, vorrei pregarla di contenersi nei limiti di una dichiarazione di voto.<\/p><p>MASTROJANNI. Esaurisco in breve le mie considerazioni. Che cosa gli avversatori della Corte costituzionale hanno detto a sostegno del loro punto di vista? Nulla in concreto che dimostri la superfluit\u00e0 di questo organo supremo, nel momento stesso in cui l\u2019Assemblea ha redatto la Costituzione della Repubblica italiana. La Carta costituzionale deve necessariamente essere tutelata e custodita. E non vi \u00e8 invero chi possa tutelarla e custodirla se non quell\u2019organo che da questa Assemblea e successivamente dal Parlamento possa essere designato a questo altissimo ufficio.<\/p><p>La Corte Suprema di cassazione non \u00e8 la pi\u00f9 adatta ad interpretare la Costituzione della Repubblica italiana, in quanto che essa Costituzione \u00e8 un <em>corpus<\/em> giuridico e politico insieme. Logico quindi che l\u2019organo che deve tutelare e custodire il contenuto, lo spirito e la lettera della Costituzione sia composto di giuristi e di politici.<\/p><p>Esempio recente \u00e8 quello dell\u2019Alta Corte di giustizia, che dovendo pronunziarsi in tema di violazione e di soppressione delle libert\u00e0 individuali e costituzionali ai termini dell\u2019articolo 2 del famoso decreto legislativo luogotenenziale del luglio 1944, giudicando gli ex Ministri, avrebbe dovuto rappresentare, nelle sue elaborate sentenze, una pi\u00f9 squisita sensibilit\u00e0 politica, e dimostrare, nelle importanti sentenze, in che cosa fosse consistita la violazione delle leggi costituzionali.<\/p><p>Invece, se con pazienza, onorevoli colleghi, esaminerete tali sentenze, vi accorgerete che esse non sodisfano le supreme esigenze dimostrative sulle violazioni costituzionali. Ecco perch\u00e9, onorevoli colleghi, \u00e8 necessario che la Corte costituzionale venga formata secondo i criteri espressi negli articoli inseriti nel progetto di Costituzione e che questo organismo rappresenti ed esprima, insieme colle esigenze della dottrina giuridica, anche le esigenze della sensibilit\u00e0 politica, la quale non pu\u00f2 derivare che da uomini che si sono sperimentati nell\u2019esercizio delle attivit\u00e0 politiche.<\/p><p>Poich\u00e9 mi conforta l\u2019impressione che la maggioranza di questa Camera \u00e8 orientata decisamente verso l\u2019istituzione della Corte costituzionale, non vi ha bisogno che pi\u00f9 oltre dimostri che le argomentazioni contrarie non incrinano in modo alcuno le ragioni della creazione di questo massimo istituto e confido che la Corte costituzionale sar\u00e0 ad esaudimento del programma politico dell\u2019Uomo Qualunque \u2013 che nello Stato amministrativo ha sostenuto e difeso la necessit\u00e0 di quest\u2019organo di suprema garanzia delle leggi costituzionali \u2013 approvata dall\u2019Assemblea Costituente.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nitti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire i quattro articoli della Sezione col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abQuando nel corso di un giudizio \u00e8 sollevata questione di incostituzionalit\u00e0 di una norma legislativa, la decisione \u00e8 rimessa alla Corte di cassazione a Sezioni unite.<\/p><p>\u00abLa legge determina le norme per il funzionamento della Corte\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ora in votazione il testo dell\u2019articolo 126 proposto dall\u2019onorevole Tosato e accettato dalla Commissione:<\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimit\u00e0 costituzionale degli atti aventi forza di legge dello Stato o delle Regioni; dei conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, fra Stato e Regione o fra Regioni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Ora pongo in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Condorelli:<\/p><p>\u00abgiudica dei conflitti di attribuzione e sulle usurpazioni di potere degli organi costituzionali dello Stato\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Avverto che l\u2019ultimo comma \u00e8 rinviato su richiesta dell\u2019onorevole Preti e di altri, accettata dalla Commissione.<\/p><p>L\u2019onorevole Martino Gaetano ha presentato una proposta di articolo 126-<em>bis<\/em> del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa Corte non potr\u00e0 pronunciarsi sulla validit\u00e0 degli atti legislativi e dei decreti, se non in relazione a quelle norme costituzionali, la cui interpretazione non giustifichi una pluralit\u00e0 di soluzioni, una delle quali sia stata adottata dal Parlamento o dal Governo. Essa si asterr\u00e0 parimenti, nelle sue decisioni, dal pronunciarsi su questioni che implichino una valutazione dell\u2019opportunit\u00e0 dei suddetti atti\u00bb.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Rinunzio alla mia proposta di articolo 126-<em>bis<\/em>, perch\u00e9 ritengo che i concetti in esso esposti trovino riscontro in quelli espressi dalla formulazione della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo all\u2019articolo 127. Se ne dia lettura.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Corte \u00e8 composta per met\u00e0 di magistrati, per un quarto di avvocati e docenti di diritto, per un quarto di cittadini eleggibili ad ufficio politico, tutti aventi l\u2019et\u00e0 di almeno quarant\u2019anni.<\/p><p>\u00abI giudici della Corte sono nominati dall\u2019Assemblea Nazionale. Per le categorie dei magistrati, avvocati e docenti di diritto, la nomina ha luogo su designazione, in numero triplo di nomi, rispettivamente da parte delle magistrature ordinarie ed amministrative, del Consiglio Superiore forense, e dei professori ordinari di discipline giuridiche nelle Universit\u00e0.<\/p><p>\u00abLa Corte elegge il presidente tra i suoi componenti. Il presidente ed i giudici durano in carica nove anni. Sono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Ricordo che sono stati gi\u00e0 svolti i seguenti emendamenti all\u2019articolo 127:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abLa Corte \u00e8 composta per met\u00e0 di magistrati e per met\u00e0 di avvocati iscritti da almeno dieci anni nell\u2019Albo dei patrocinanti in Cassazione e di docenti ordinari di diritto delle Universit\u00e0 italiane, tutti aventi l\u2019et\u00e0 almeno di quaranta anni.<\/p><p>\u00abI giudici della Corte, scelti fra i magistrati, sono nominati con decreto del Capo dello Stato su designazione tripla del Consiglio Superiore della Magistratura; gli altri sono nominati dal Parlamento e dai Consigli regionali.<\/p><p>\u00abSono ineleggibili i membri incarica del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali.<\/p><p>\u00abLa Corte \u00e8 presieduta dal primo presidente della Cassazione.<\/p><p>\u00abI giudici durano in carica nove anni e sono rieleggibili.<\/p><p>\u00abCastiglia\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale \u00e8 composta di membri nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune e per un terzo dal Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>\u00abI membri della Corte costituzionale debbono appartenere alle seguenti categorie: magistrati dell\u2019ordine giudiziario e amministrativo anche a riposo; docenti universitari di diritto; avvocati dopo 15 anni di esercizio, che con la loro nomina cessano di essere iscritti nell\u2019albo professionale.<\/p><p>\u00abLa Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.<\/p><p>\u00abIl presidente e i giudici durano in carica nove anni.<\/p><p>\u00abL\u2019ufficio di presidente o giudice della Corte costituzionale \u00e8 incompatibile con quello di membro del Parlamento e dei Consigli regionali e con ogni altra carica od ufficio pubblico.<\/p><p>\u00abConti, Monticelli, Leone Giovanni, Bettiol, Cassiani, Rossi Paolo, Avanzini\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale \u00e8 composta di 15 membri, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune e per un terzo dal Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>\u00abI membri della Corte costituzionale debbono appartenere alle seguenti categorie: magistrati dell\u2019ordine giudiziario e amministrativo anche a riposo; docenti universitari di diritto; avvocati dopo 15 anni di esercizio, che con la loro nomina cessano di essere inscritti nell\u2019albo professionale.<\/p><p>\u00abLa Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.<\/p><p>\u00abIl presidente e i giudici durano in carica nove anni e non sono rieleggibili.<\/p><p>\u00abL\u2019ufficio di presidente o giudice della Corte costituzionale \u00e8 incompatibile con quello di membro del Parlamento e Consigli regionali e con ogni altra carica od ufficio pubblico.<\/p><p>\u00abMartino Gaetano\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abLa Corte, presieduta dal primo presidente della Cassazione, \u00e8 composta per met\u00e0, in uguali proporzioni, di magistrati ordinari ed amministrativi, per un quarto di avvocati e docenti di diritto, per un quarto di cittadini eleggibili ad ufficio politico, tutti aventi l\u2019et\u00e0 di almeno 40 anni.<\/p><p>\u00abCaccuri\u00bb.<\/p><p>Non essendo presenti gli onorevoli presentatori, si intende che abbiano rinunziato allo svolgimento dei seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abLa Corte \u00e8 composta di 21 membri, di cui:<\/p><p>11 magistrati, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;<\/p><p>5 avvocati e docenti di diritto, nominati dal Capo del potere esecutivo;<\/p><p>5 cittadini eleggibili ad uffici politici e designati dall\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>\u00abTutti debbono essere dell\u2019et\u00e0 di almeno quaranta anni.<\/p><p>\u00abI cinque avvocati e docenti di diritto saranno nominati su designazione, in numero quintuplo di nomi, del Consiglio Superiore forense e dei professori ordinari di discipline giuridiche nelle Universit\u00e0.<\/p><p>\u00abDurano in carica 9 anni e non sono rieleggibili.<\/p><p>\u00abLa Corte elegge il Presidente tra i suoi componenti.<\/p><p>\u00abNon possono far parte della Corte coloro che siano o siano stati membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali.<\/p><p>\u00abAdonnino\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abLa Corte \u00e8 composta per un terzo di magistrati, per un terzo di avvocati e docenti di diritto, per un terzo di cittadini eleggibili ad ufficio politico, tutti aventi l\u2019et\u00e0 di almeno 40 anni.<\/p><p>\u00abPreti\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abI giudici della Corte sono nominati dalle Camere riunite.<\/p><p>\u00abPreti\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mastino Gesumino ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abLa Corte \u00e8 composta per un terzo di magistrati, per un terzo di avvocati e docenti di diritto.<\/p><p>\u00ab<em>Correlativamente, al secondo comma, dopo il primo periodo, alle parole<\/em><em>: <\/em>Per le categorie dei magistrati, avvocati e docenti di diritto la nomina ha luogo, <em>sostituire le seguenti<\/em><em>:<\/em> La nomina dei magistrati, avvocati e docenti di diritto ha luogo\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MASTINO GESUMINO. Il mio emendamento era unicamente diretto ad ottenere che i giudici della nuova Corte costituzionale avessero le qualit\u00e0 tecniche necessarie per espletare il loro compito, che ritengo (e credo che questo sia nello spirito della formula accettata dalla Commissione) sia di natura esclusivamente giuridica. Il mio emendamento era per\u00f2 a questo riguardo incompleto; \u00e8 molto pi\u00f9 completo quello del collega Martino Gaetano, gi\u00e0 svolto, al quale do la mia piena adesione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Lami Starnuti, assieme agli onorevoli Carboni Angelo, Cartia, Gullo Rocco e Filippini, ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abI giudici della Corte sono nominati dal Parlamento\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Lami Starnuti ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>LAMI STARNUTI. Con l\u2019emendamento proposto noi chiediamo di sopprimere quella parte del secondo comma dell\u2019articolo 127 secondo la quale l\u2019elezione dei giudici della Corte da parte del Parlamento dovrebbe avvenire su designazione in numero triplo di nomi da parte delle Magistrature ordinaria e amministrativa, del Consiglio superiore forense e dei professori ordinari di discipline giuridiche nelle Universit\u00e0.<\/p><p>Questa formula \u2013 od altre equivalenti \u2013 non ci sembra accettabile.<\/p><p>Se il Parlamento deve necessariamente scegliere i giudici della Corte costituzionale su una rosa di nomi offerta da organi o da corpi estranei al Parlamento medesimo, \u00e8 evidente che sostanzialmente la nomina non \u00e8 fatta dal Parlamento, ma dagli organi o dai corpi che propongono.<\/p><p>Ora, a noi pare invece che debba il Parlamento eleggere i giudici non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, debba cio\u00e8 il Parlamento avere la piena libert\u00e0 di scegliere esso con criteri suoi le persone che riterr\u00e0 pi\u00f9 adatte a ricoprire l\u2019alta carica e non essere costretto puramente e semplicemente a convalidare la designazione che venga da altri corpi.<\/p><p>Questo \u00e8 il significato del nostro emendamento sul quale insistiamo e che sottoponiamo all\u2019attenzione e ai voti dell\u2019Assemblea. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Costa ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, alle parole<\/em><em>:<\/em> dall\u2019Assemblea Nazionale, <em>sostituire<\/em><em>:<\/em> dalle Camere legislative\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>COSTA. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Merlin Umberto ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019ultimo comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abFa parte di diritto della Corte costituzionale, e ne \u00e8 il presidente, il primo presidente della Corte di cassazione. I giudici durano in carica nove anni. Sono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere, e dei Consigli regionali\u00bb.<\/p><p>Non essendo l\u2019onorevole Merlin Umberto presente, s\u2019intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Caccuri, gi\u00e0 svolto:<\/p><p>\u00ab<em>All\u2019ultimo comma, sopprimere le parole<\/em><em>:<\/em> la Corte elegge il presidente fra i suoi componenti\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Gullo Fausto ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Nel primo comma, sostituire alla parola<\/em><em>:<\/em> met\u00e0, <em>la parola<\/em><em>:<\/em> quarto (di magistrati).<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire alla parola<\/em><em>:<\/em> quarto, <em>la parola<\/em><em>: <\/em>met\u00e0 (di cittadini)\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Nel secondo comma, dopo le parole<\/em><em>:<\/em> Assemblea Nazionale, <em>aggiungere<\/em><em>:<\/em> all\u2019inizio di ciascuna legislatura\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire la parola<\/em><em>:<\/em> giudici, <em>con l\u2019altra<\/em><em>: <\/em>componenti\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire le parole<\/em><em>:<\/em> Assemblea Nazionale, <em>con<\/em><em>:<\/em> Parlamento\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere la parte dell\u2019articolo dalle parole<\/em><em>: <\/em>per le categorie, <em>alla fine<\/em>\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, sostituire alla parola<\/em><em>: <\/em>giudici, <em>quella<\/em><em>:<\/em> componenti\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire alle parole<\/em><em>:<\/em> nove anni, <em>le altre<\/em><em>: <\/em>per il periodo di tempo stabilito per la legislatura\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Gli emendamenti da me proposti sono i seguenti: dove \u00e8 detto: \u00abLa Corte \u00e8 composta per met\u00e0 di magistrati\u00bb io proporrei che si dicesse: \u00abper un quarto di magistrati, per un quarto di avvocati e docenti di diritto\u00bb. La seconda modificazione riguarda l\u2019ultima parte e suona cos\u00ec: \u00abper una met\u00e0 di cittadini eleggibili ad ufficio politico, tutti aventi l\u2019et\u00e0 di almeno quaranta anni\u00bb.<\/p><p>Indubbiamente la Corte costituzionale \u00e8 un organo politico. Su questo credo che siamo tutti d\u2019accordo. E tale deve restare anche nei riguardi della sua composizione. Evidentemente componendola per met\u00e0 di magistrati (qui non si fa una questione di stima o disistima verso un organo dello Stato) noi creiamo le premesse perch\u00e9 questo organo si intoni ad una mentalit\u00e0 che non \u00e8 quella che noi vogliamo nel momento in cui affermiamo che la Corte costituzionale \u00e8 e vuole essere un organo eminentemente politico.<\/p><p>L\u2019esame della costituzionalit\u00e0 della legge, cos\u00ec come deve essere fatto dalla Corte costituzionale, indipendentemente cio\u00e8 dai riflessi che la questione della costituzionalit\u00e0 possa avere in un rapporto privato, non pu\u00f2 non essere un esame di natura prevalentemente politica e non solamente di natura giurisdizionale. L\u2019ho gi\u00e0 accennato nell\u2019intervento che feci nella discussione generale su questa parte della Costituzione. La legge non \u00e8 qualche cosa di statico e di fisso; la legge ha una vita, un dinamismo e, specialmente dal punto di vista politico, non si pu\u00f2 n\u00e9 si deve prescindere da questo contenuto dinamico della legge. Ed \u00e8 appunto la sensibilit\u00e0 politica che pu\u00f2 cogliere questo aspetto della legge.<\/p><p>Diceva giustamente, l\u2019onorevole Bozzi, nel suo intervento nella discussione generale di questa parte della Costituzione, che la Magistratura \u00e8, diremo cos\u00ec, congenitamente conservatrice. Questo si spiega; non c\u2019\u00e8 da fare ingiuria al corpo della Magistratura dicendo che \u00e8 congenitamente conservatrice. \u00c8 la natura propria della funzione della Magistratura che determina ci\u00f2.<\/p><p>Ora, che questa tendenza sia prevalente nella Corte costituzionale, che noi affermiamo essere un organismo politico, mi pare pericoloso.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 io proporrei che invece che per met\u00e0, i magistrati concorressero alla formazione della Corte costituzionale per un quarto, anche perch\u00e9 non \u00e8 escluso che qualche altro componente della Corte possa essere scelto anch\u2019esso fra i magistrati. Io penso, del resto, che quando si tratta di organi cos\u00ec alti dello Stato la fissazione delle categorie sia molto discutibile dal punto di vista dell\u2019opportunit\u00e0. Ognuno vede come sarebbe strano, per esempio, che si dicesse che il Presidente della Repubblica debba essere scelto tra determinate categorie; sia per l\u2019altezza dell\u2019eletto, sia per l\u2019altezza dell\u2019organo che elegge, \u00e8 bene non prefissare nessuna categoria. Anche, quindi, nei rapporti della Corte costituzionale, appunto perch\u00e9 eletta dal Parlamento, ritengo che sarebbe forse pi\u00f9 opportuno non prefissare nessuna categoria. Ma poich\u00e9 la maggioranza \u00e8 di contrario avviso, io penso che si debba lasciare il pi\u00f9 largo margine all\u2019ultima categoria, a quella cio\u00e8 che riguarda i cittadini eleggibili ad ufficio politico. Non \u00e8 raro il caso di persone giustamente alte nella pubblica estimazione, perfettamente competenti e idonee, le quali tuttavia non rientrano in nessuna delle categorie predisposte. Ora io penso che il Parlamento, nel suo senso di responsabilit\u00e0, sapr\u00e0 ben scegliere tutti i componenti della Corte, ed \u00e8 bene, quindi, che noi allarghiamo il campo di scelta.<\/p><p>Proporrei pertanto di cambiare la met\u00e0 in un quarto, dove si parla dei magistrati, e un quarto in met\u00e0, dove si parla di cittadini eleggibili.<\/p><p>Poi, preferirei che costantemente nella legge al posto della parola \u00abgiudici\u00bb si sostituisse sempre la parola \u00abcomponenti\u00bb, anche perch\u00e9 in altre parti del testo i membri della Corte costituzionale vengono chiamati cos\u00ec.<\/p><p>Proporrei anc\u00f3ra la soppressione del periodo che va dalle parole: \u00abPer le categorie\u00bb fino alla parola \u00abuniversit\u00e0\u00bb; perch\u00e9 con esso non si fa se non aggravare i difetti di cui ho parlato poc\u2019anzi. Ed anche per un\u2019altra ragione: non \u00e8 proprio il miglior regalo che prepariamo ai due che saranno esclusi, dato che necessariamente uno solo sar\u00e0 il nominato. Ma, ripeto, questo circoscrivere il campo di scelta all\u2019organo che deve eleggere, significa un po\u2019 diminuire l\u2019organo stesso. Fidiamo nel senso di responsabilit\u00e0, nella coscienza di questo organo nel momento in cui designa i componenti della Corte costituzionale.<\/p><p>Con l\u2019ultimo emendamento che riguarda l\u2019ultima parte dell\u2019articolo 127, propongo che la durata della Corte non sia fissata in nove anni. Non riesco a vedere il fondamento razionale di questo termine. Non vedo perch\u00e9 si sia detto nove e non undici o sette. Eppure \u00e8 necessario che una ragione ci sia. A me parrebbe che s\u00ec farebbe meglio a stabilire una durata della Corte costituzionale pari alla durata della legislatura. Vedo anche io che qui si va incontro ad un ostacolo, ed \u00e8 quello che la legislatura della Camera non ha la stessa durata della legislatura del Senato.<\/p><p>Poich\u00e9 penso ad ogni modo che fissare la durata della Corte costituzionale ad una legislatura sia necessario, appunto perch\u00e9 bisogna avere come premessa la politicit\u00e0 di questo organo, penso pure che, se l\u2019Assemblea non crede di ritornare sulla decisione, che mi pare degna di riesame, per stabilire la parit\u00e0 di durata fra la legislatura della Camera e quella del Senato, sia opportuno stabilire la durata della Corte costituzionale avendo presente quella della legislatura della Camera dei deputati.<\/p><p>Fissando la durata della Corte costituzionale a 9 anni potrebbe accadere che la seconda Camera, eletta dopo quella che ha nominato i componenti della Corte costituzionale, risulti politicamente intonata in modo diverso dalla Camera precedente. Noi cos\u00ec faciliteremmo la via all\u2019insorgere di eventuali conflitti costituzionali che sono sempre da evitare. Che una legge predisponga i mezzi per sanare il conflitto \u00e8 cosa che si spiega; ma che la legge faciliti l\u2019insorgere dei conflitti \u00e8 cosa che non si spiega pi\u00f9.<\/p><p>\u00c8 bene che la Corte costituzionale ed il Parlamento che la elegge si muovano sullo stesso piano politico, appunto per prevenire l\u2019eventuale insorgere di conflitti fra il Parlamento e la Corte costituzionale. Io penserei senz\u2019altro che il Parlamento dovesse eleggere all\u2019inizio di ciascuna legislatura la Corte costituzionale; e penserei che la Corte costituzionale dovesse durare appunto quanto dura la legislatura. Questo \u00e8 il contenuto dei tre emendamenti che ho presentato in merito all\u2019articolo 127.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Codacci Pisanelli ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale \u00e8 costituita dalla Corte dei conti, a sezioni riunite e integrate da dodici membri eletti dal Parlamento\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Richiamo l\u2019attenzione degli onorevoli colleghi sopra la natura dell\u2019organo che stiamo per costituire. In altri termini, ci si domanda se la Corte costituzionale debba essere un organo giurisdizionale oppure un organo di natura diversa. Condivido il parere espresso dai due oratori che mi hanno preceduto, secondo il quale occorrerebbe che, nel formare questo organo, si tenesse conto della necessit\u00e0 di una particolare sensibilit\u00e0 politica. In altri termini, siccome dobbiamo provvedere ad istituire un controllo sulla legislazione, ad istituire quasi una Corte la quale perfezioni l\u2019attivit\u00e0 che finora era svolta dal Parlamento, non \u00e8 male che tale organo si consideri quasi emanazione del Parlamento.,<\/p><p>Gi\u00e0 \u00e8 stata fatta da un oratore che mi ha preceduto l\u2019obiezione, secondo cui in questa maniera si andrebbe contro il principio della divisione dei poteri. Non penso si possa sostenere che in tal modo si deroga al principio della divisione dei poteri; anzi, penso che, se noi facciamo in maniera che la Corte costituzionale possa ritenersi emanazione degli organi legislativi, noi rispettiamo il principio della divisione dei poteri assai pi\u00f9 di quanto non faremmo se invece attribuissimo ad un organo giurisdizionale il potere di intervenire sulle legislazioni, fino al punto di dichiarare la inefficacia di una legge o di annullarla addirittura.<\/p><p>Per tale considerazione, cercando di andare incontro alle diverse esigenze secondo cui occorre da una parte che ci sia personale specializzato e dall\u2019altra personale che abbia una specifica sensibilit\u00e0 politica, propongo che ci si serva da un lato della Corte dei conti e dall\u2019altro di membri eletti dal Parlamento.<\/p><p>Quanto alla Corte dei conti, faccio presente, come ho gi\u00e0 accennato stamane, che in altri ordinamenti, per esempio in quello belga, la Corte dei conti \u00e8 considerata come emanazione del potere legislativo, \u00e8 quasi un completamento degli organi legislativi. Ed anche da noi, in fondo, questo concetto non pu\u00f2 ritenersi assolutamente estraneo. Pensiamo all\u2019attivit\u00e0 che la Corte dei conti ha svolto nel sindacare la legittimit\u00e0 dei vari atti di governo, compresi gli atti aventi forza di legge; alludo ai decreti legge e ai decreti legislativi. Molte volte la Corte dei conti ha rifiutato di registrare questi decreti; ed in fondo tale rifiuto di registrazione o, altrimenti, la registrazione con riserva, cos\u2019altro era, se non un sindacato sopra la conformit\u00e0 dei decreti al nostro sistema legislativo?<\/p><p>Dobbiamo tener conto, d\u2019altra parte, che sarebbe pi\u00f9 economico, oltre che pi\u00f9 conveniente, servirsi di un organo che esiste e che ha personale specializzato. Non \u00e8 facile istituire un nuovo organo, soprattutto un organo che deve avere la importanza della Corte costituzionale. Sarebbe meglio servirsi anche qui di qualche istituzione gi\u00e0 funzionante e che ha dato buoni risultati, integrandola opportunamente.<\/p><p>Ma, quanto alla opportunit\u00e0 di fare in modo che il controllo sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi non venga esercitata da un organo giurisdizionale, ma da un organo che abbia natura diversa e possibilmente possa considerarsi quasi di natura legislativa, penso che molti dei colleghi possano essere d\u2019accordo.<\/p><p>Il problema si \u00e8 presentato in altro campo, allorch\u00e9 si trattava di stabilire di quale natura fosse l\u2019attivit\u00e0 esplicata nel controllare la legittimit\u00e0 degli atti amministrativi. In un primo tempo si neg\u00f2 che fosse attivit\u00e0 giurisdizionale; la si chiam\u00f2 amministrazione contenziosa; successivamente si giunse a concludere che doveva essere considerata di natura giurisdizionale.<\/p><p>Per quanto riguarda la giurisdizione legislativa, che abbiamo istituita, mi pare che dovremmo arrivare alla stessa conclusione: l\u2019attivit\u00e0 che viene svolta \u00e8 senza dubbio giurisdizionale. Resta da stabilire a quale organo attribuirla. Quest\u2019organo, secondo alcuni colleghi, dovrebbe avere natura giurisdizionale. Ma in questo caso finirebbe necessariamente per inserirsi nel potere giudiziario; ed allora davvero che noi saremmo arrivati a porre la Magistratura in posizione di assoluta supremazia su tutti i poteri dello Stato!<\/p><p>Per tali motivi, pur non sapendo quale favore possa trovare la mia proposta presso l\u2019Assemblea, richiamo l\u2019attenzione dei colleghi sulla opportunit\u00e0 di stabilire bene che non intendiamo porre un potere al di sopra di tutti i poteri, ma ci riferiamo, nel vero senso dell\u2019espressione, alla divisione dei poteri, la quale implica anche bilancio fra i poteri. Non \u00e8 soltanto divisione dei poteri quella che impedisce ad un potere di ingerirsi nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 esercitata da un organo diverso: divisione dei poteri che impedisce, per esempio, alla giurisdizione, normalmente, di ingerirsi nella legislazione. Ma anche quella che, quando si tratta di sindacare la legislazione, non affidi ad un organo di natura giurisdizionale tale funzione; altrimenti un organo giurisdizionale finirebbe per esercitare attivit\u00e0 legislativa; e il principio della divisione dei poteri sarebbe violato.<\/p><p>Come dicevo, il principio della divisione dei poteri implica anche bilancio fra i poteri ed equilibrio fra di essi. Bisogna cio\u00e8 che un potere possa quasi delimitare la competenza dell\u2019altro, senza arrivare ad una preminenza dell\u2019uno sull\u2019altro. Questo otterremo se noi non porremo un organo di natura giurisdizionale al disopra di tutti i poteri, ma se invece semplicemente concepiremo questa attivit\u00e0 come una giurisdizione legislativa, attribuita ad un organo che dobbiamo considerare emanazione del potere legislativo, e siccome il potere legislativo \u00e8 attribuito ad Assemblee elettive, le quali derivano dall\u2019elezione popolare, esso ci potr\u00e0 dare anche maggior garanzia di rispettare le tendenze politiche del Paese.<\/p><p>Quanto alla durata di quest\u2019organo, ritengo che i nove anni stabiliti dal testo della Commissione dei Settantacinque, per quanto riguarda la durata dei membri elettivi, siano un termine giusto. \u00c8 necessaria una certa continuit\u00e0, per garantire la stessa stabilit\u00e0 della Costituzione da noi approvata. Soprattutto intendiamo che in questo modo si utilizzi un\u2019istituzione gi\u00e0 esistente, con personale gi\u00e0 specializzato, che sarebbe in grado di fornire un ottimo aiuto all\u2019attivit\u00e0 del nuovo organo, che si trover\u00e0 di fronte al problema gravissimo di affrontare l\u2019esercizio di una giurisdizione priva di precedenti nel nostro sistema.<\/p><p>Mi permetto, pertanto, di sottoporre ai colleghi l\u2019opportunit\u00e0 di concepire la Corte costituzionale come emanazione del potere legislativo e di attribuire le sue funzioni alle sezioni unite della Corte dei conti, costituita da undici membri pi\u00f9 dodici membri eletti, senza alcuna specializzazione di categoria, dal Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale si compone di 18 membri ordinari e di altrettanti supplenti nominati dal Presidente della Repubblica e scelti fra le seguenti categorie: magistrati dell\u2019ordine giudiziario e amministrativo, anche a riposo, professori ordinari di diritto, anche a riposo, avvocati con 15 anni di esercizio, aventi l\u2019et\u00e0 almeno di 40 anni.<\/p><p>\u00abLa scelta di un terzo di tali membri avverr\u00e0 su terne formate, per la categoria dei magistrati ordinari e speciali, dal Consiglio Superiore della Magistratura e rispettivamente dai magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; per un altro terzo su terne predisposte dal Consiglio Superiore forense e dai professori ordinari di discipline giuridiche delle universit\u00e0.<\/p><p>\u00abIl Presidente e i giudici durano in carica 9 anni e sono rinnovabili. L\u2019ufficio di componente della Corte costituzionale \u00e8 incompatibile con quella di membro del Parlamento e dei Consigli regionali e con l\u2019esercizio di attivit\u00e0 professionali.<\/p><p>\u00abPer i giudizi relativi alle accuse contro il Capo dello Stato ed i Ministri, si aggiungono ai membri ordinari 16 altri cittadini eleggibili ad ufficio politico, scelti dal popolo con elezioni indirette, secondo le modalit\u00e0 che saranno stabilite dalla legge\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MORTATI. Per quanto concerne l\u2019ultimo punto, che riguarda l\u2019accusa dei Ministri, rinunzio a svolgerlo in questo momento, perch\u00e9 credo opportuno mantenere la sospensiva che si era decisa a questo proposito.<\/p><p>Far\u00f2 una breve illustrazione della prima parte, che riguarda le funzioni ordinarie dalla Corte costituzionale. La mia proposta \u00e8 in netta antitesi con quella test\u00e9 illustrata dall\u2019onorevole Fausto Gullo, ed \u00e8 in antitesi, perch\u00e9 sono in antitesi i presupposti dai quali partiamo io e l\u2019onorevole Gullo. Egli parte dal presupposto che questo sia un organo di natura politica e trae da ci\u00f2 conseguenze molto logiche: afferma che la scelta debba essere affidata discrezionalmente al Parlamento, senza vincoli di designazione; afferma inoltre che la durata di questo organo debba coincidere con la durata della legislatura. Ma \u00e8 da chiedersi se queste conseguenze logiche delle sue premesse, siano compatibili con l\u2019articolo 126 che noi abbiamo votato poco fa. Nell\u2019articolo 126, quale risulta approvato dall\u2019Assemblea, si \u00e8 posto un principio fondamentale che deve guidare le ulteriori nostre votazioni, si \u00e8 stabilito, cio\u00e8, che questo organo ha funzioni strettamente giurisdizionali, limitate al controllo della costituzionalit\u00e0 delle leggi, costituzionalit\u00e0 anche, materiale, ma non estensibili ad apprezzamenti che implichino l\u2019esercizio di poteri discrezionali. La formula adoperata \u00e8 sufficientemente chiara e porta ad escludere ogni valutazione discrezionale da parte dell\u2019organo del controllo di costituzionalit\u00e0, restringendone il compito all\u2019accertamento della corrispondenza della legge sottoposta a sindacato alle forme rigide, sicch\u00e9 adesso si deve richiedere il possesso di una preparazione e di una forma mentale idonea a tale compito.<\/p><p>Ed allora, se questo \u00e8 il tenore dell\u2019articolo formulato, il problema che si pone, quando si deve decidere della composizione dell\u2019organo, \u00e8 questo: quale \u00e8 il modo migliore per formare un organo idoneo all\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 di carattere giurisdizionale.<\/p><p>In base a queste premesse che, ripeto, si deducono da quanto abbiamo gi\u00e0 approvato, sembra debba argomentarsi che l\u2019organo pi\u00f9 idoneo alla scelta dei membri della Corte sia il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, quale lo abbiamo creato, \u00e8 un organo neutro, imparziale, sopra le parti, che ha la funzione di equilibratore dei poteri, di moderatore, di tutore della Costituzione. Ed \u00e8 appunto questa sua posizione costituzionale che lo rende, a quanto sembra, il meglio idoneo a valutare la convenienza della scelta di un organo che deve essere appunto, per la natura delle sue funzioni, imparziale, e tale da fornire la garanzia di un\u2019obiettiva interpretazione della legge.<\/p><p>Ed allora, in base a questo presupposto, proposero di affidare la scelta di tutti i membri al Presidente della Repubblica. Ci\u00f2 trova un precedente nella Costituzione nordamericana, come, ricordava questa mattina l\u2019onorevole Nitti. Invece estraneo ad ogni tradizione \u00e8 la proposta dell\u2019onorevole Gullo. O meglio, un precedente se ne pu\u00f2 trovare nella Costituzione cecoslovacca; la quale per\u00f2 imposta il problema del controllo della legge su una base completamente diversa da quanto noi abbiamo fatto. \u00c8 d\u2019altra parte da rilevare come l\u2019influenza del Parlamento si esercita indirettamente, attraverso la controfirma che al decreto presidenziale di nomina deve essere opposta da parte del primo Ministro, che nel regime parlamentare, come quello che andiamo costruendo, \u00e8 espressione delle forze politiche dominanti. Quindi, con il sistema proposto si mantiene il necessario contatto con la realt\u00e0 politica, senza per\u00f2 attribuire direttamente la nomina al Parlamento, meno idonea a compierla, e senza togliere l\u2019intervento personale, del Capo dello Stato, il quale pu\u00f2 esercitare nella scelta una benefica influenza facendo valere quelle doti di prestigio e esplicando quell\u2019azione equilibratrice che \u00e8 a lui propria.<\/p><p>A chi poi opponesse, muovendo da un punto di vista opposto a quello inspirante l\u2019obiezione di cui ho finora parlato, che l\u2019attribuzione al Capo dello Stato della nomina di tutti i membri della Corte, rende eccessiva, in un regime parlamentare, l\u2019influenza del partito di maggioranza da cui \u00e8 formato il Governo, che assume la responsabilit\u00e0 dell\u2019atto di nomina, si potrebbe rispondere, oltre che con l\u2019osservazione gi\u00e0 enunciata, che fa riferimento all\u2019influenza ed al prestigio personale del Capo dello Stato, con il rilievo che nella proposta da me formulata, la scelta debba avvenire non solo fra appartenenti a certe categorie, ma anche entro terne di nomi predisposte dai corpi dei magistrati ordinari o speciali, dai Consigli forensi, dai professori universitari. Ci\u00f2 evidentemente tempera la possibilit\u00e0 di scelte che cadono in persone sfornite di attitudini tecniche e qualificate solo politicamente. Con queste illustrazioni, confido che il mio emendamento possa esser preso in benevola considerazione.<\/p><p>Presidenza del Vicepresidente BOSCO LUCARELLI<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Perassi ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>PERASSI. Il collega Mortati, ha esattamente impostato il problema al quale dobbiamo dare una soluzione con l\u2019articolo che stiamo approvando. L\u2019impostazione \u00e8 questa: si tratta di una funzione giurisdizionale, cio\u00e8 di accertare la conformit\u00e0 alla Costituzione delle norme giuridiche emanate con leggi o atti aventi valore di legge. Su questo punto tutta l\u2019Assemblea \u00e8 concorde. Il problema che si pone \u00e8 precisamente quello della ricerca dell\u2019organo meglio adatto a compiere questa specifica e particolare funzione giurisdizionale. Qui ci troviamo di fronte ad una serie di proposte e di formule. Io debbo limitarmi rapidissimamente a fare qualche cenno di queste varie formule, e credo che si possa cominciare (per dare un po\u2019 di ordine logico a questa rassegna) dalle proposte che divergono pi\u00f9 profondamente dal testo inizialmente proposto dalla Commissione dei Settantacinque. Quale \u00e8 questa proposta pi\u00f9 divergente? Allo stato attuale delle cose, mi pare che sia quella dell\u2019onorevole Mortati, il quale propone che la nomina dei componenti la Corte costituzionale sia fatta dal Capo dello Stato e sia fatta sulla base di designazioni interne, le quali sarebbero formate da tre gruppi: magistrati, avvocati e professori. L\u2019onorevole Mortati ha dato spiegazione di questo suo modo di vedere; la Commissione per\u00f2 non ritiene che sia il caso di allontanarsi cos\u00ec profondamente da quella che \u00e8 stata la soluzione adottata dalla Commissione dei Settantacinque. Mi sembra che attribuire esclusivamente al Capo dello Stato questa competenza non sia conveniente; viceversa della proposta dell\u2019onorevole Mortati riteniamo questo: che, in parte, \u00e8 opportuno che anche il Capo dello Stato concorra nella formazione di questo organo giurisdizionale.<\/p><p>In ordine di divergenza dal punto iniziale, mi pare che come seconda si possa indicare la proposta singolare, interessante da certi punti di vista, ma un po\u2019 personale, dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli, il quale, partendo un po\u2019 dal concetto di voler utilizzare qualche organo esistente \u2013 sia pure integrandolo \u2013 ha creduto che, una volta abbandonata l\u2019idea di attribuire questa funzione alla Corte di cassazione a sezioni unite, fosse il caso di far ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti, integrate da altri membri eletti dal Parlamento.<\/p><p>\u00c8 una soluzione, la quale pu\u00f2 avere anche qualche lato interessante; ma la Commissione non ritiene di poterla accettare. L\u2019onorevole Codacci Pisanelli, per giustificare questa proposta, ha ricordato \u2013 ed \u00e8 esatto \u2013 che la Corte dei conti gi\u00e0 attualmente compie un sindacato di legittimit\u00e0 su alcuni degli atti che dovrebbero andare sottoposti al sindacato della Corte costituzionale, e cio\u00e8, in particolare, i decreti legislativi.<\/p><p>\u00c8 verissimo, senonch\u00e9 mi pare che questa sia appunto una ragione per escludere la soluzione da lui proposta, perch\u00e9 potrebbe avvenire questo caso singolare: che la Corte dei conti, in sede di riscontro preventivo su un decreto legislativo, abbia ritenuto che esso non presenti nulla di incostituzionale. Viceversa, poi, pubblicato questo decreto, sorga la contestazione e si debba ricorrere al giudizio di legittimit\u00e0 di questo organo che stiamo costruendo.<\/p><p>Anche per questa ragione, quindi, la Commissione non ritiene di poter aderire a questa proposta.<\/p><p>Terza soluzione, la quale si avvicina allo schema proposto dalla Commissione, ma ne diverge alquanto, \u00e8 la proposta degli onorevoli Lami Starnuti e Preti, i quali vorrebbero che tutta la Corte costituzionale fosse eletta dal Parlamento. La proposta di questi colleghi si distingue in due aspetti: da un lato che tutti i membri della Corte siano eletti dal Parlamento e dall\u2019altro, che non vi sia \u2013 come era nel progetto iniziale \u2013 la disposizione secondo la quale il Parlamento, nel fare questa elezione, debba scegliere in certe categorie e sulla base di certe designazioni.<\/p><p>Ora, la Commissione in parte accoglie quella che \u00e8 l\u2019idea ispiratrice delle proposte degli onorevoli Lami Starnuti e Preti, nel senso che ritiene che non sia il caso di limitare eccessivamente la libert\u00e0 di scelta da parte del Parlamento. La Commissione \u00e8 di avviso che convenga mantenere il criterio delle categorie; ma ritiene che non sia il caso di conservare la proposta primitiva, che vi siano cio\u00e8, anche delle designazioni, che limiterebbero eccessivamente la scelta.<\/p><p>Giunti a questo punto, vi \u00e8 la proposta dell\u2019onorevole Fausto Gullo che, in parte, si ricollega a quella dell\u2019onorevole Lami Starnuti, nel senso cio\u00e8 di togliere le restrizioni: e su ci\u00f2 ho gi\u00e0 risposto. L\u2019onorevole Gullo propone poi che siano anche modificate le proporzioni delle categorie e, precisamente, egli propone di modificare questo dosaggio nel senso di stabilire che un quarto soltanto dei membri sia scelto fra i magistrati, un quarto fra gli avvocati e l\u2019altra met\u00e0 fra i cittadini eleggibili.<\/p><p>La Commissione, dopo avere esaminato le diverse proposte, \u00e8 venuta nella conclusione che convenga adottare il sistema per cui la nomina d\u2019un organo, investito di una funzione delicata nel meccanismo costituzionale come \u00e8 quella della Corte costituzionale, non sia attribuito ad un solo ordine o ad una sola classe, ma vi partecipino ordini diversi: il Capo dello Stato, il Parlamento e il Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>In questo senso \u00e8 formulato un emendamento che reca le firme degli onorevoli Conti, Monticelli, Leone Giovanni, Bettiol, Rossi Paolo ed Avanzini. Esso reca: \u00abLa Corte costituzionale \u00e8 composta di membri nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune e per un terzo dal Consiglio Superiore della Magistratura\u00bb.<\/p><p>Tre dunque sarebbero, secondo questa proposta, gli organi che partecipano alla formazione della Corte costituzionale. Nel testo originario dei colleghi di cui ho fatto il nome non si indicava il numero dei componenti la Corte. Ma l\u2019onorevole Nitti, questa mattina, nel suo intervento, ha messo in rilievo questa lacuna. La quale, a dir vero, poteva anche giustificarsi nel senso che si intendesse con ci\u00f2 che tale numero sarebbe stato determinato dalla legge. Ma siccome egli ha temuto, in certo senso, delle sorprese, la Commissione \u00e8 venuta nella determinazione di ovviare all\u2019inconveniente, fissando il numero di quindici membri della Corte.<\/p><p>La Commissione ritiene che si tratti di un numero ragionevole e, pertanto, propone di inserire nel testo dell\u2019emendamento Conti ed altri questa precisazione.<\/p><p>Il secondo comma di questo emendamento mantiene il principio delle categorie, ma abbandona quello delle designazioni, che condurrebbe ad una restrizione eccessiva. Secondo tale comma, dunque, i membri della Corte costituzionale, da chiunque, s\u2019intende, siano eletti, debbono essere scelti fra le seguenti categorie: magistrati dell\u2019ordine giudiziario ed amministrativo anche a riposo, professori ordinari di materie giuridiche delle Universit\u00e0, avvocati dopo venti anni di esercizio.<\/p><p>A questo punto si metterebbe una formula che abbiamo gi\u00e0 adottata per il Consiglio Superiore della Magistratura, cio\u00e8 a dire che chi \u00e8 nominato membro della Corte, durante la carica cessa, se \u00e8 iscritto, di far parte degli albi professionali forensi.<\/p><p>Dopo questa parte, che costituisce il punto centrale dell\u2019articolo che stiamo esaminando, l\u2019emendamento dice:<\/p><p>\u00abLa Corte elegge il Presidente fra i suoi componenti\u00bb. E su questo punto non ci sono divergenze. \u00abIl Presidente e i giudici durano in carica&#8230;\u00bb Quanto tempo? Nel progetto iniziale della Commissione si era proposto nove anni. Qui abbiamo delle suggestioni di varia natura. Da un lato ve n\u2019\u00e8 una radicale, pi\u00f9 divergente, ed \u00e8 quella dell\u2019onorevole Gullo Fausto, il quale propone che non si fissi un termine determinato, ma si adotti come determinazione della durata della carica il criterio della legislatura. L\u2019elezione, la nomina dei componenti la Corte, dovrebbe essere fatta all\u2019inizio di ogni legislatura, e quindi durare per quella legislatura.<\/p><p>La Commissione non crede di poter aderire a questo punto di vista, in quanto fare riferimento alla legislatura marcherebbe in una forma che non mi sembra conveniente un eccessivo legame fra la Corte costituzionale e il Parlamento.<\/p><p>Conviene, invece, che la Corte costituzionale assuma la figura di un organo giurisdizionale, che pur essendo in parte eletto dal Parlamento, tuttavia per la sua funzione si pone come un organo indipendente. Quindi la Commissione non aderisce a questa idea.<\/p><p>Si \u00e8 detto, d\u2019altra parte, che nove anni sono forse un termine troppo lungo. E a questo riguardo la Commissione aderisce alla proposta di portarli a sette.<\/p><p>Infine vi \u00e8 l\u2019ultimo comma, che non ha grande interesse; esso dice:<\/p><p>\u00abL\u2019ufficio di Presidente o di membro \u2013 o giudice \u2013 della Corte costituzionale \u00e8 incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, e con ogni altra carica od ufficio indicati dalla legge\u00bb.<\/p><p>Questo \u00e8 il testo che dopo matura riflessione la Commissione ha ritenuto di poter presentare al voto dell\u2019Assemblea, e su questo testo essa spera che l\u2019Assemblea potr\u00e0 concordare.<\/p><p>Presidenza del Vicepresidente CONTI<\/p><p>MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Signor Presidente l\u2019onorevole Perassi, pure cos\u00ec accurato, ha dimenticato di menzionare un mio emendamento, che io penso meritava di essere preso per lo meno in esame, se non in considerazione. Il mio emendamento, al quale ha aderito quest\u2019oggi l\u2019onorevole Mastino Gesumino, \u00e8 analogo a quello accettato dalla Commissione, con due differenze:<\/p><p>1\u00b0) che \u00e8 fissato il numero dei giudici.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Lo abbiamo accettato.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Il numero fissato nel mio emendamento \u00e8 ora introdotto nell\u2019emendamento della Commissione, ed \u00e8 lo stesso numero: 15;<\/p><p>2\u00b0) che c\u2019\u00e8 al quarto comma questa espressione:<\/p><p>\u00abIl Presidente e i giudici durano in carica nove anni e non sono rieleggibili\u00bb.<\/p><p>Ora, io non posso in questa sede ripetere quello che ho gi\u00e0 detto nel mio discorso sulla Corte costituzionale, e immagino che l\u2019onorevole Perassi sia informato delle ragioni per le quali io sostenni che la non rieleggibilit\u00e0 dei giudici della Corte rappresenti una garanzia, alla quale noi non possiamo in nessun modo rinunziare.<\/p><p>Quindi sarei grato all\u2019onorevole Perassi se volesse a questo proposito dire una parola. Penso che sia opportuno non aderire al concetto della riduzione a sette anni, e che si sancisca il principio della non rieleggibilit\u00e0 per evitare il conformismo di questo organo, che deve essere giurisdizionale, rispetto al Parlamento, cio\u00e8 all\u2019organo politico di cui esso \u00e8, in pratica, l\u2019emanazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Perassi di esprimere il parere della Commissione in merito.<\/p><p>PERASSI. Domando scusa all\u2019onorevole Martino della mia dimenticanza involontaria. Io ho ascoltato il suo discorso durante la discussione generale e l\u2019ho poi letto interamente con molto interesse. Rinnovo perci\u00f2, tanto pi\u00f9, le scuse per questa mia dimenticanza formale. Dico formale, perch\u00e9 sostanzialmente il testo elaborato nel seno della Commissione, in fondo, ha ripreso varie proposte contenute nell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Martino.<\/p><p>Il numero dei membri della Corte sul quale noi ci siamo fissati \u00e8 quello che lo stesso onorevole Martino ha suggerito.<\/p><p>La divergenza rimasta fra il suo testo e quello fatto proprio dalla Commissione si riduce a due punti il primo, riguarda la frase \u00abe non sono rieleggibili\u00bb. La Commissione l\u2019accetta. Per quanto concerne poi la durata, i nove anni, che l\u2019onorevole Martino ha ripreso dal testo primitivo della Commissione, noi riteniamo invece che rappresentano un termine eccessivamente lungo. Quindi la Commissione, come ho detto prima, riduce da nove a sette anni la durata della nomina e accetta che si aggiunga che i giudici non sono rieleggibili.<\/p><p>AMBROSINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>AMBROSINI. La mia dichiarazione di voto \u00e8 questa: fra quelli proposti voter\u00f2 l\u2019emendamento che pi\u00f9 riafferma, in modo tassativo, il carattere giurisdizionale della Corte costituzionale.<\/p><p>Se noi abbiamo accolto il sistema della Costituzione rigida, non possiamo ammettere nessun metodo che si allontani da questo principio fondamentale. Infatti Costituzione rigida significa avere delle norme di carattere costituzionale che non possono essere cambiate con norme della legge ordinaria. Ora, se ai membri della Corte costituzionale, comunque eletti, si attribuisse un compito politico con la possibilit\u00e0 di adeguarsi a quanto il Parlamento ha fatto con la votazione di norme di carattere ordinario, eventualmente contrarie a quelle di carattere costituzionale, allora si snaturerebbe l\u2019essenza stessa dell\u2019istituto. Sarebbe assolutamente inutile istituire una Corte costituzionale. La Corte costituzionale non deve essere politica, giacch\u00e9 deve giudicare, pronunziare il diritto, vedere cio\u00e8 se la norma della legge ordinaria corrisponde alla norma di carattere costituzionale. Nel caso che non corrisponda, deve, con criterio giuridico, tirarne le conseguenze.<\/p><p>Naturalmente ci\u00f2 non viola per nulla il diritto dell\u2019organo legislativo supremo, il quale, quando ha da cambiare, adeguandosi all\u2019evoluzione della coscienza popolare e alle esigenze dei nuovi tempi, quando ha da cambiare le norme costituzionali, deve seguire la procedura speciale stabilita dalla Costituzione.<\/p><p>Se questo sistema non si seguisse, si verrebbe a sabotare tutto l\u2019ordinamento costituzionale gi\u00e0 approvato sulla base di un sistema di Costituzione rigida.<\/p><p>Per questi motivi, se verr\u00e0 posto in votazione l\u2019emendamento Mortati, io voter\u00f2 a favore.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti se li mantengono.<\/p><p>L\u2019onorevole Castiglia non \u00e8 presente e pertanto il suo emendamento si intende decaduto.<\/p><p>L\u2019emendamento degli onorevoli Bettiol, Cassiani e Rossi Paolo \u00e8 quello accettato dalla Commissione.<\/p><p>L\u2019onorevole Adonnino non \u00e8 presente e per tanto il suo emendamento si intende decaduto.<\/p><p>L\u2019onorevole Martino Gaetano insiste nel suo emendamento?<\/p><p>MARTINO GAETANO. Insisto sulla parte che concerne la durata della carica. Per il resto il mio emendamento \u00e8 identico a quello della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Caccuri non \u00e8 presente e pertanto i suoi emendamenti si intendono decaduti.<\/p><p>L\u2019onorevole Preti non \u00e8 presente e i suoi due emendamenti si intendono decaduti.<\/p><p>Onorevole Mastino Gesumino, lei ha aderito all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Martino Gaetano?<\/p><p>MASTINO GESUMINO. Aderisco con una riserva. Insisto sui nove anni.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Lami Starnuti, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>LAMI STARNUTI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Merlin Umberto non \u00e8 presente, e pertanto il suo emendamento si intende decaduto.<\/p><p>Onorevole Gullo, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>GULLO FAUSTO. Li mantengo tutti, perch\u00e9 costituiscono un tutto organico.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mortati, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>MORTATI. Lo mantengo per quanto riguarda il punto del principio della nomina da parte del Capo dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Codacci Pisanelli, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli, non accettato dalla Commissione:<\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale \u00e8 costituita dalla. Corte dei conti a sezioni riunite e integrata da dodici membri eletti dal Parlamento\u00bb.<\/p><p>Comunico che \u00e8 stata chiesta la verifica del numero legale dall\u2019onorevole Laconi. ed altri colleghi.<\/p><p>Onorevole Laconi, insiste?<\/p><p>LACONI. Ritiro per il momento la richiesta.<\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. In ordine alla votazione, a me non pare che per una questione cos\u00ec complessa, in cui si articolano tante proposizioni, si possa far luogo alla votazione complessiva di tutto un emendamento. Noi abbiamo una serie di emendamenti che concorrono a formare questa disposizione, che si riferiscono ad elementi diversi. Abbiamo il numero dei membri, abbiamo la considerazione del modo di nomina, delle elezioni, della durata, della incompatibilit\u00e0. A me pare sia pi\u00f9 ragionevole mettere in votazione i singoli emendamenti, ma quando sono particolari; oppure si dovrebbe far precedere una votazione di carattere generale circa l\u2019orientamento dei vari emendamenti e poi procedere alle votazioni conseguenti a questo orientamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Sono in parte d\u2019accordo con lei; ma le faccio osservare che l\u2019emendamento Codacci Pisanelli si allontana in modo assoluto da tutte le altre statuizioni che sono state proposte. Io credo quindi che possiamo intanto votare questo emendamento.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Secondo il parere della Commissione l\u2019emendamento che pi\u00f9 si discostava dal testo era quello dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>PRESIDENTE. Io mi permetto di pensare diversamente. Pongo quindi in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale \u00e8 costituita dalla Corte dei conti a sezioni riunite ed integrata da dodici membri eletti dal Parlamento\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ora possiamo prendere in esame i concetti espressi dall\u2019onorevole Mortati. Egli pensa che non possa esser posto in votazione un emendamento in tutti i suoi commi, nello stesso momento. Evidentemente l\u2019onorevole Mortati ha pienamente ragione. Porremo in votazione il suo emendamento, comma per comma, in modo che vi sia la possibilit\u00e0 per i colleghi di esprimere il loro pensiero sui princip\u00ee che sono affermati in ogni comma.<\/p><p>Il primo comma \u00e8:<\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale si compone di quindici membri ordinari e di altrettanti supplenti\u00bb.<\/p><p>LAMI STARNUTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LAMI STARNUTI. Chiedo che si voti prima il numero dei membri ordinari e poi quello dei supplenti.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. Per evitare equivoci faccio presente che questa prima parte dell\u2019emendamento Mortati coincide con quello che la Commissione raccomanda, relativamente al numer\u00f2 dei quindici membri. L\u2019onorevole Mortati per\u00f2 aggiunge:. \u00abe altrettanti supplenti\u00bb. Noi riteniamo che la nomina dei supplenti non sia necessaria. Per conseguenza preghiamo di non accogliere l\u2019emendamento Mortati su questo punto.<\/p><p>PRESIDENTE. Con la prima votazione non ci occuperemo della classificazione, ma fisseremo il concetto che i membri della Corte costituzionale sono quindici, Su questo numero l\u2019onorevole Mortati e la Commissione sono d\u2019accordo..<\/p><p>GULLO FAUSTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GULLO FAUSTO. A me pare che il numero non possa essere votato in questo momento, perch\u00e9 varie sono le soluzioni circa la composizione della Corte. Qualcuno dice che la met\u00e0 deve essere formata da una particolare categoria. Come si far\u00e0 a dividere quindici per due?<\/p><p>Qualcuno dice che un quarto deve essere formato da una particolare categoria. Quindici non \u00e8 divisibile per quattro; invece \u00e8 divisibile per tre, e coinciderebbe con la proposta della Commissione, che non \u00e8 detto che sia approvata. Quindi mi pare che la fissazione del numero debba avvenire dopo e non prima.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Perassi, quale \u00e8 il suo parere?<\/p><p>PERASSI. L\u2019osservazione dell\u2019onorevole Gullo mi sembra ragionevolissima: quindi, accettiamo.<\/p><p>PRESIDENTE. Porr\u00f2 in votazione la prima parte dell\u2019articolo senza indicazione di numero, e cio\u00e8:<\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale si compone di membri nominati dal Presidente della Repubblica\u00bb.<\/p><p>\u00c8 stata chiesta la votazione per appello nominale digli onorevoli Laconi, Silipo, Gorreri, Moscatelli, Musolino, Gullo Fausto, Landi, Imperiale, Giolitti, D\u2019Amico, Allegato, Buffoni, Pastore Raffaele, Mancini, Pieri.<\/p><p>Procedo alla chiama per constatare la presenza in Aula dei firmatari della richiesta.<\/p><p>(<em>Sono presenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>UBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI. Dichiaro che noi voteremo contro l\u2019emendamento Mortati per la sua esclusivit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mortati, insiste nel suo emendamento?<\/p><p>MORTATI. Lo ritiro.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Bisognerebbe che la prima votazione affermasse e contemporaneamente negasse un concetto. Se noi introducessimo il concetto di nominare in parte i membri della Corte, sapremmo, dal s\u00ec o dal no, se si ammette la pluralit\u00e0 delle fonti di nomina, come sembra che la gran parte dell\u2019Assemblea voglia; o se viceversa si vuole un\u2019eventuale unica fonte, quale \u00e8 suggerita dalla proposta dell\u2019onorevole Mortati. Quindi, se si accetta che siano nominati in parte, facciamo punto, perch\u00e9 si tratta di un concetto compiuto.<\/p><p>PRESIDENTE. Lei non ha forse avvertito che l\u2019onorevole Mortati ha ritirato l\u2019emendamento e che adesso, passando al testo redatto dalla Commissione, siamo in grado di porre la votazione sulla base che lei desidera.<\/p><p>FABBRI. Sono d\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Lami Starnuti e altri: \u00abI giudici della Corte sono nominati dal Parlamento.\u00bb.<\/p><p>LAMI STARNUTI. Chiedo di parlare per un chiarimento sul mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LAMI STARNUTI. Il mio emendamento riguardava il secondo comma dell\u2019articolo 127 del progetto, quindi presupponeva la determinazione delle categorie, qualora la Assemblea voglia stabilire le categorie entro cui la nomina deve avvenire. Non vorrei che la Assemblea ritenesse che, con l\u2019approvazione del mio emendamento, la scelta del Parlamento fosse assolutamente libera. Io consento con altri che il Parlamento deve scegliere i giudici della Corte costituzionale in determinate categorie: ad esempio, magistrati, avvocati, di guisa che, se l\u2019Assemblea approvasse il mio emendamento, non riterrei preclusa la discussione e la votazione su quella che ora \u00e8 la prima parte dell\u2019articolo 127.<\/p><p>LACONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LACONI. Mi duole di dissentire dall\u2019onorevole Lami Starnuti, col quale consento nell\u2019emendamento, ma mi pare che questo modo di votazione sia pi\u00f9 opportuno. Io potrei dichiarare, perch\u00e9 non si pensi che c\u2019\u00e8 sotto questa parola qualche intenzione segreta, (<em>Commenti al centro<\/em>) che non vi \u00e8 da parte mia, e forse del mio Gruppo, nessuna intenzione di non votare le categorie. Ci si pu\u00f2 benissimo mettere d\u2019accordo. Per\u00f2, mi pare che saremmo in grado di determinare con molta maggiore coerenza le categorie fra le quali i giudici devono essere scelti, quando sapremo la fonte da cui questi giudici devono essere scelti. Se dovesse passare la proposta di diversa origine dei giudici, mi pare che da questa diversa origine scaturisca necessariamente la diversit\u00e0 delle categorie entro le quali i giudici dovranno essere scelti. Mi pare che possiamo seguire quest\u2019ordine, tenendo conto del fatto che nell\u2019Assemblea non c\u2019\u00e8 nessuna corrente importante che sia contraria all\u2019ammissione delle categorie, e che quindi non si pu\u00f2 prestare questa alterazione dell\u2019ordine formale a nessuna sorpresa.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. Io ricordo che allo stato attuale delle cose il punto di partenza \u00e8 quello che abbiamo detto prima, cio\u00e8 l\u2019emendamento Martino e altri, nel quale vi \u00e8 un primo comma che si occupa della fonte, ossia chi nomina, nel secondo comma poi vi \u00e8 l\u2019indicazione delle categorie. Per conseguenza, ritengo che ora dovrebbe mettersi ai voti l\u2019emendamento Lami Starnuti, il quale si presenta come un emendamento sostitutivo del primo comma del nuovo testo. Naturalmente, l\u2019emendamento Lami Starnuti lascia impregiudicata tutta la questione delle categorie previste nel secondo comma.<\/p><p>LAMI STARNUTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LAMI STARNUTI. La mia dichiarazione \u00e8 stata interpretata dalla Presidenza in modo non del tutto esatto. Intendevo dire, e l\u2019ho detto espressamente, che l\u2019accettazione del mio emendamento non era preclusiva della votazione sulle categorie.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Allora, passiamo alla votazione dell\u2019emendamento Lami Starnuti. Avverto che la richiesta di votazione per appello nominale fatta sull\u2019emendamento Mortati \u00e8 ora mantenuta per l\u2019emendamento Lami Starnuti.<\/p><p>UBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI. Poich\u00e9 noi voteremo l\u2019emendamento proposto dalla Commissione, voteremo contro l\u2019emendamento Lami Starnuti.<\/p><p>Votazione nominale.<\/p><p>PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sull\u2019emendamento Lami Starnuti, di cui do ancora lettura:<\/p><p>\u00abI giudici della Corte sono nominati dal Parlamento\u00bb.<\/p><p>Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincer\u00e0 la chiama.<\/p><p>(<em>Segue il sorteggio<\/em>).<\/p><p>Comincer\u00e0 dall\u2019onorevole Federici Maria.<\/p><p>Si faccia la chiama.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, fa la chiama.<\/p><p><em>Rispondono<\/em> s\u00ec:<\/p><p>Allegato \u2013 Amadei \u2013 Arata.<\/p><p>Barbareschi \u2013 Barontini Ilio \u2013 Bartalini \u2013 Bencivenga \u2013 Bibolotti \u2013 Bitossi \u2013 Bocconi \u2013 Buffoni Francesco.<\/p><p>Cianca \u2013 Cosattini \u2013 Costa \u2013 Costantini \u2013 Cremaschi Olindo.<\/p><p>D\u2019Amico Michele \u2013 D\u2019Aragona \u2013 De Michelis Paolo \u2013 Di Giovanni.<\/p><p>Faccio \u2013 Fantuzzi \u2013 Ferrari Giacomo \u2013 Fietta \u2013 Finocchiaro Aprile \u2013 Fiore \u2013 Fiorentino \u2013 Fornara.<\/p><p>Gallico Spano Nadia \u2013 Ghidetti \u2013 Giannini \u2013 Giolitti \u2013 Gorreri \u2013 Grazi Enrico \u2013 Gullo Fausto \u2013 Gullo Rocco.<\/p><p>Imperiale \u2013 Iotti Nilde.<\/p><p>Laconi \u2013 Lami Starnuti \u2013 Landi \u2013 La Rocca \u2013 Longhena \u2013 Longo \u2013 Lozza.<\/p><p>Magnani \u2013 Malagugini \u2013 Mancini \u2013 Mariani Enrico \u2013 Massini \u2013 Mastrojanni \u2013 Mattei Teresa \u2013 Merlin Angelina \u2013 Miccolis \u2013 Minio \u2013 Molinelli \u2013 Momigliano \u2013 Montagnana Rita \u2013 Montemartini \u2013 Morandi \u2013 Morini \u2013 Moscatelli \u2013 Musolino.<\/p><p>Nasi \u2013 Nobile Umberto \u2013 Nobili Tito Oro \u2013 Noce Teresa.<\/p><p>Paris \u2013 Pastore Raffaele \u2013 Pertini Sandro \u2013 Pesenti \u2013 Piemonte \u2013 Pistoia \u2013 Pressinotti \u2013 Priolo.<\/p><p>Ricci Giuseppe \u2013 Romita \u2013 Rossi Maria Maddalena \u2013 Roveda.<\/p><p>Salerno \u2013 Schiavetti \u2013 Scoccimarro \u2013 Secchia \u2013 Silipo \u2013 Stampacchia.<\/p><p>Targetti \u2013 Tega \u2013 Togliatti \u2013 Tomba \u2013 Tonello.<\/p><p>Vischioni.<\/p><p>Zanardi.<\/p><p><em>Rispondono<\/em> no:<\/p><p>Abozzi \u2013 Alberti \u2013 Aldisio \u2013 Ambrosini \u2013 Angelucci \u2013 Arcangeli \u2013 Avanzini \u2013 Azzi.<\/p><p>Badini Confalonieri \u2013 Balduzzi \u2013 Baracco \u2013 Basile \u2013 Bastianetto \u2013 Bazoli \u2013 Bellato \u2013 Bellavista \u2013 Bellusci \u2013 Belotti \u2013 Benedettini \u2013 Benvenuti \u2013 Bernabei \u2013 Bernini Ferdinando \u2013 Bertola \u2013 Bertone \u2013 Bettiol \u2013 Bianchini Laura \u2013 Bosco Lucarelli \u2013 Bozzi \u2013 Brusasca \u2013 Bubbio \u2013 Bulloni Pietro.<\/p><p>Caiati \u2013 Calamandrei \u2013 Camangi \u2013 Camposarcuno \u2013 Canevari \u2013 Caporali \u2013 Cappa Paolo \u2013 Cappelletti \u2013 Cappi Giuseppe \u2013 Cappugi \u2013 Carbonari \u2013 Carboni Enrico \u2013 Carignani \u2013 Caristia \u2013 Carratelli \u2013 Caso \u2013 Cassiani \u2013 Castelli Edgardo \u2013 Castelli Avolio \u2013 Cavalli \u2013 Cevolotto \u2013 Chatrian \u2013 Chieffi \u2013 Chiostergi \u2013 Ciampitti \u2013 Ciccolungo \u2013 Cimenti \u2013 Clerici \u2013 Coccia \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Codignola \u2013 Colombo Emilio \u2013 Colonnetti \u2013 Conci Elisabetta \u2013 Condorelli \u2013 Coppa Ezio \u2013 Coppi Alessandro \u2013 Corsi \u2013 Corsini \u2013 Cosattini \u2013 Cremaschi Carlo.<\/p><p>Del Curto \u2013 Della Seta \u2013 Delli Castelli Filomena \u2013 De Martino \u2013 De Mercurio \u2013 De Michele Luigi \u2013 De Palma \u2013 De Unterrichter Maria \u2013 Di Fausto \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Dossetti.<\/p><p>Ermini.<\/p><p>Fabbri \u2013 Fabriani \u2013 Facchinetti \u2013 Fanfani \u2013 Fantoni \u2013 Federici Maria \u2013 Ferrarese \u2013 Ferrario Celestino \u2013 Ferreri \u2013 Firrao \u2013 Franceschini \u2013 Fresa \u2013 Fuschini \u2013 Fusco.<\/p><p>Galati \u2013 Garlato \u2013 Gasparotto \u2013 Geuna \u2013 Giacchero \u2013 Gonella \u2013 Gotelli Angela \u2013 Grassi \u2013 Gronchi \u2013 Guariento \u2013 Guerrieri Filippo \u2013 Guidi Cingolani Angela.<\/p><p>Jervolino.<\/p><p>Labriola \u2013 Lagravinese Pasquale \u2013 La Pira \u2013 Lazzati \u2013 Lizier.<\/p><p>Magrassi \u2013 Malvestiti \u2013 Marina Mario \u2013 Marinaro \u2013 Martinelli \u2013 Martino Gaetano \u2013 Marzarotto \u2013 Mastino Gesumino\u2013 Mastino Pietro \u2013 Mazza \u2013 Mazzei \u2013 Mazzoni \u2013 Meda Luigi \u2013 Merlin Umberto \u2013 Micheli \u2013 Monterisi \u2013 Montini \u2013 Morelli Luigi \u2013 M\u00f9rdaca.<\/p><p>Nicotra Maria \u2013 Notarianni \u2013 Numeroso.<\/p><p>Orlando Camillo.<\/p><p>Pacciardi \u2013 Pallastrelli \u2013 Paolucci \u2013 Pastore Giulio \u2013 Patrissi \u2013 Pecorari \u2013 Penna Ottavia \u2013 Pera \u2013 Perassi \u2013 Perlingieri \u2013 Petrilli \u2013 Piccioni \u2013 Pignatari \u2013 Ponti \u2013 Puoti.<\/p><p>Quarello \u2013 Quintieri Adolfo.<\/p><p>Rapelli \u2013 Reale Vito \u2013 Recca \u2013 Riccio Stefano \u2013 Romano \u2013 Rossi Paolo \u2013 Ruini.<\/p><p>Saggin \u2013 Salizzoni \u2013 Salvatore \u2013 Sampietro \u2013 Sardiello \u2013 Scalfaro \u2013 Schiratti \u2013 Scoca \u2013 Spallicci \u2013 Spataro \u2013 Storchi \u2013 Sullo Fiorentino.<\/p><p>Taviani \u2013 Terranova \u2013 Tessitori \u2013 Titomanlio Vittoria \u2013 Tosato \u2013 Tosi \u2013 Tozzi Condivi \u2013 Treves \u2013 Trimarchi \u2013 Tupini \u2013 Turco.<\/p><p>Uberti.<\/p><p>Valenti \u2013 Vicentini \u2013 Vico \u2013 Villabruna.<\/p><p>Zerbi \u2013 Zotta \u2013 Zuccarini.<\/p><p><em>Si sono astenuti<\/em>:<\/p><p>Conti.<\/p><p>Lussu.<\/p><p>Nitti.<\/p><p>Orlando Vittorio Emanuele.<\/p><p><em>Sono in congedo<\/em>:<\/p><p>Bergamini.<\/p><p>Cairo \u2013 Carboni Angelo \u2013 Carmagnola \u2013 Cavallari.<\/p><p>De Vita \u2013 Dugoni.<\/p><p>Ghidini \u2013 Gui.<\/p><p>Jacini.<\/p><p>Lizzadri.<\/p><p>Preziosi.<\/p><p>Ravagnan \u2013 Rubilli.<\/p><p>Vanoni \u2013 Varvaro \u2013 Viale.<\/p><p>PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione nominale. Invito gli onorevoli Segretari a procedere al computo dei voti.<\/p><p>(<em>Gli onorevoli Segretari fanno il computo dei voti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Risultato della votazione nominale.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale sull\u2019emendamento Lami Starnuti:<\/p><p>Presenti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 290<\/p><p>Votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 286<\/p><p>Astenuti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4<\/p><p>Maggioranza\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 144<\/p><p>Hanno risposto <em>s\u00ec<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 92<\/p><p>Hanno risposto <em>no<\/em> \u00a0\u00a0 194<\/p><p>(<em>L\u2019Assemblea non approva<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo allora al primo comma del testo accettato dalla Commissione:<\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale \u00e8 composta di membri nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento, riunito in seduta comune, e per un terzo dal Consiglio superiore della Magistratura\u00bb.<\/p><p>Intende la Commissione che si aggiunga anche il numero dei componenti?<\/p><p>PERASSI. Lasciamo in sospeso, per ora, la questione del numero.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>LACONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LACONI. Allo scopo di evitare il ricorso ad altre procedure formali, propongo di rinviare a domani, in modo che non possa essere votato questo emendamento, anche perch\u00e9 credo che l\u2019approvazione di questo emendamento sia un atto letale per la democrazia italiana, e spero che la notte porti consiglio. (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Come l\u2019Assemblea ha udito, v\u2019\u00e8 una proposta di rinviare la votazione su questo emendamento.<\/p><p>La pongo ai voti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MAFFI. Allora chiediamo l\u2019appello nominale. (<em>Proteste al centro \u2013 Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Avverto l\u2019Assemblea che se non si raggiunge il numero legale la seduta \u00e8 rinviata a domani pomeriggio e verremmo a perdere un\u2019utile seduta antimeridiana.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Faccio proposta formale che il seguito della discussione sia rinviato a domani.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell\u2019onorevole Gullo di rinviare a domani il seguito della discussione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il seguito di questa discussione \u00e8 pertanto rinviato a domani alle 11.<\/p><p>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza:<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, sui motivi del provvedimento preso nei riguardi del prefetto di Milano.<\/p><p>\u00abGasparotto\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, per sapere se le notizie pubblicate dalla stampa intorno alla occupazione della Prefettura di Milano rispondano a verit\u00e0. E nell\u2019affermativa, quali provvedimenti abbia preso ed intenda prendere.<\/p><p>\u00abBellavista\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell\u2019interno, per conoscere se e quali provvedimenti sono stati presi contro i perturbatori dell\u2019ordine pubblico della citt\u00e0 di Milano, che per il solo fatto amministrativo del cambio del prefetto si \u00e8 vista infliggere uno sciopero generale, con gravissimo danno per la sua economia e per il normale svolgersi della vita cittadina.<\/p><p>\u00abMarina, Mazza\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell\u2019interno, sulla entit\u00e0 dei fatti di Milano a seguito del provvedimento governativo nei confronti del prefetto Troilo e sui provvedimenti che il Governo ha adottato ed intende adottare a tutela della legge, dell\u2019autorit\u00e0 del Governo e della libert\u00e0 pubblica.<\/p><p>\u00abClerici, Meda Luigi, Benvenuti, Balduzzi, Castelli Edgardo, Ferreri, Zerbi, Martinelli, Sampietro\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, perch\u00e9 comunichi senza indugio all\u2019Assemblea le notizie a conoscenza del Governo circa gli avvenimenti di Milano, provocati dalla rimozione del prefetto Troilo.<\/p><p>\u00abMalagugini\u00bb.<\/p><p>Il Governo ha facolt\u00e0 di dichiarare quando intende rispondere.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia.<\/em> Su questo gruppo di interrogazioni il Governo risponder\u00e0 nella seduta di domani. Comunico intanto all\u2019Assemblea che il Sottosegretario Marazza \u00e8 partito per Milano e far\u00e0 un rapporto dettagliato sulla situazione.<\/p><p>MALAGUGINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MALAGUGINI. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro Guardasigilli, per\u00f2 mi permetto di osservare che anche prima del ritorno del Sottosegretario Marazza, il Ministro dell\u2019interno avr\u00e0 ben avuto qualche notizia e sarebbe stato, io penso, molto opportuno che l\u2019avesse comunicata all\u2019Assemblea, la quale non ha potuto nascondere \u2013 e del resto ha avuto occasione di rilevarlo anche il nostro Presidente quando nel corso di questa seduta ha parlato di distrazione e di allontanamento \u2013 il suo naturale, legittimo turbamento di fronte alle notizie recate dalla stampa.<\/p><p>Mi permetto pertanto deplorare che il Ministro dell\u2019interno non abbia ritenuto suo dovere di portare qui una parola di tranquillit\u00e0 circa i fatti di Milano. (<em>Rumori al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CIMENTI. Che tranquillit\u00e0 vuole che dia?<\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> Noi siamo tranquilli.<\/p><p>MALAGUGINI. Ho chiesto soltanto notizie. (<em>Rumori al centro<\/em>)<em>.<\/em> Che venga il Ministro ad informare l\u2019Assemblea di quanto al Governo risulta.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia.<\/em> Per dare notizie tranquillanti di dettaglio e sullo svolgimento \u00e8 bene stabilire che la risposta sar\u00e0 data nella seduta antimeridiana di domani.<\/p><p>LAMI STARNUTI. Che cosa vuol dire tranquillanti?<\/p><p>MALAGUGINI. \u00c8 stata diffusa la notizia che era stato chiesto il trasferimento dei poteri all\u2019autorit\u00e0 militare. (<em>Interruzioni \u2013Rumori al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute le seguenti altre interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza:<\/p><p>\u00abAl Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza del Governo la agitazione degli agricoltori della regione piemontese e segnatamente delle zone collinari a regime di piccola e media propriet\u00e0, per il gravissimo onere dei contributi sociali unificati, che quest\u2019anno ha toccato limiti assai elevati; quale onere, mentre \u00e8 di gran lunga superiore alle reali esigenze del servizio assicurativo nelle diverse forme, risulta anche assai sperequato nella pratica applicazione per il mancato aggiornamento degli elementi di base e per il mancato esatto rilievo delle formazioni familiari, ed \u00e8 causa di grave contrazione nella assunzione della mano d\u2019opera da parte dei proprietari, con conseguente pregiudizio della economia generale; e se e quali provvedimenti si intendano urgentemente assumere per rimediare agli errori della tassazione 1947 e per impostare su basi pi\u00f9 sicure e meno vessative quella per il 1948.<\/p><p>\u00abBubbio, Baracco, Burato, Bellato, Giacchero\u00bb.<\/p><p>\u00abAi Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze, per sapere se, in considerazione della particolare e povera economia della Sardegna e della speciale forma che in essa assumono i rapporti di partecipazione fra pastori ed i contratti di mezzadria, non credano d\u2019intervenire perch\u00e9 i criteri di applicazione, nell\u2019Isola, dei contributi unificati, siano modificati, in modo da rendere sopportabile un\u2019imposta oggi esiziale a quell\u2019agricoltura che si afferma di voler incoraggiare e premiare; disponendo, intanto, la sospensione dei ruoli.<\/p><p>\u00abMastino Pietro, Lussu, Abozzi, Corsi\u00bb.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Mi permetto di sollecitare una pronta risposta del Governo a queste interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Informer\u00f2 il Ministro interessato.<\/p><p>Comunico, infine, che \u00e8 stata presentata anche la seguente altra interrogazione urgente:<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, per sapere quali misure il Governo abbia preso in seguito ai ripetuti roghi di giornali di vario colore politico avvenuti in varie citt\u00e0 d\u2019Italia, onde impedire che si rinnovino simili attentati alla libert\u00e0 della stampa.<\/p><p>\u00abTreves, Preti\u00bb.<\/p><p>Interesser\u00f2 il Ministro interrogato affinch\u00e9 faccia conoscere quando intende rispondere.<\/p><p>Annunzio di mozione.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che \u00e8 pervenuta alla Presidenza la seguente mozione:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente,<\/p><p>riconosciuta la necessit\u00e0, di assicurare la elevazione economica e sociale del lavoro, e di venire incontro alle esigenze della produzione, realizzando il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle aziende,<\/p><p>e preso atto della volont\u00e0 manifestata in tal senso dalle organizzazioni dei lavoratori,<\/p><p>constata<\/p><p>che la soluzione della questione non pu\u00f2 essere rinviata attraverso ulteriori consultazioni e studi in quanto esistono gi\u00e0 progetti elaborati da competenti uffici ministeriali; n\u00e9 d\u2019altra parte \u00e8 possibile prospettarsi una soluzione concordata tra le parti data la manifesta opposizione di principio degli industriali;<\/p><p>invita il Governo a definire il proprio atteggiamento e ad assumere le proprie responsabilit\u00e0 presentando il progetto di legge per l\u2019istituzione in tutte le grandi aziende dei consigli di gestione, o dando comunque all\u2019Assemblea Costituente \u2013 legittima rappresentante della volont\u00e0 del popolo \u2013 il modo di pronunciarsi sulla questione.<\/p><p>\u00abMorandi, Longo, Sereni, Pertini, Pesenti, Foa, Alberganti, Novella, Montagnana Mario, Cacciatore, Barbareschi, Vischioni, Noce Teresa, Bitossi, Roveda, Ghidetti\u00bb.<\/p><p>Il Governo ha facolt\u00e0 di dichiarare quando ritiene possa essere posta all\u2019ordine del giorno per la sua discussione.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Il Governo si riserva di far conoscere il suo pensiero sulla data della discussione di questa mozione.<\/p><p>Interrogazioni ed interpellanza.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e di una interpellanza pervenute alla Presidenza.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga opportuno proporre un provvedimento legislativo, tendente a stabilire la validit\u00e0 delle scritture private, aventi per oggetto il trasferimento di beni immobili e di diritti immobiliari, non registrate sotto l\u2019impero del decreto-legge 1941, n. 1015, successivamente abrogato col decreto legislativo 20 marzo 1945, n. 212.<\/p><p>\u00abDe Palma\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali intralci esistano o volutamente si creino per ritardare l\u2019inizio dei lavori della strada destinata a congiungere il capoluogo del comune di Gissi (Chieti) con le frazioni di Piano Ospedale e Peschiola.<\/p><p>\u00abTale strada fu progettata, appaltata e iniziata prima della guerra. Sospesane la esecuzione a causa di questa, il progetto, aggiornato a cura dell\u2019Amministrazione comunale attuale e per il quale \u00e8 stato stanziato il finanziamento fin dall\u2019aprile del corrente anno, trovasi e giace presso l\u2019ufficio del Genio civile di Chieti, di dove, n\u00e9 le sollecitazioni delle autorit\u00e0 locali, n\u00e9 quelle del Provveditorato alle, opere pubbliche per l\u2019Abruzzo, n\u00e9 \u2013 e tanto meno \u2013 quelle dell\u2019interrogante fatte personalmente sono riuscite a smuoverlo.<\/p><p>\u00abIl comune di Gissi, nonostante l\u2019estensione del suo territorio diviso dal corso del fiume Sinello, non ha un solo metro di strada comunale, n\u00e9 un solo ponte che lo unisca alle sue frazioni e che unisca queste fra loro. In compenso ha una sola scuola rurale posta nella frazione oltre fiume e alla quale i fanciulli dell\u2019altra frazione non possono accedere che a guado e quasi mai durante il periodo invernale.<\/p><p>\u00abL\u2019immediato inizio dei lavori \u00e8 tanto pi\u00f9 urgente, in quanto, oltre alla loro necessit\u00e0 oggettiva, essi servirebbero a risolvere il problema della disoccupazione. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abMolinelli\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019agricoltura e delle foreste, per conoscere se non creda opportuno concedere una nuova proroga, per legge, a quel termine che era previsto nell\u2019articolo 10 del decreto legislativo 1\u00b0 aprile 1947, n. 277, e nell\u2019articolo 3 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975, per la revisione dei canoni di affitto di fondi rustici, dato che non \u00e8 stato possibile a tutti presentare in tempo la domanda alla competente Commissione. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abMartino Gaetano\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se non ritenga opportuno, in considerazione dell\u2019enorme peso tributario che grava sul Piemonte, dare disposizioni agli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e indirette, perch\u00e9 non si aggravi con ulteriore eccessivo fiscalismo la situazione dei contribuenti piemontesi giunti ormai ai limiti estremi.<\/p><p>\u00abL\u2019interrogante richiama l\u2019attenzione dell\u2019onorevole Ministro sull\u2019applicazione della imposta entrata, specie nei riguardi delle professioni sanitarie, per le quali si nota una troppo palese sperequazione con le tassazioni che si effettuano in altre regioni. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBellato\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non ravvisa l\u2019opportunit\u00e0, nell\u2019interesse dell\u2019agrumicoltura siciliana e per lenire, sia pure in lieve misura, la grave crisi agrumaria che travaglia l\u2019Isola, di ripristinare la tariffa speciale, per spedizioni di pacchi-agrumi da 5 a 40 chilogrammi dalla Sicilia alle altre regioni di Italia, sospesa durante la guerra. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abFiore\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere:<\/p><p>1\u00b0) i motivi per cui non si sono ancora iniziati i lavori della bonifica di Campovarigno in Sora (provincia di Frosinone), finanziati sin dall\u2019aprile 1947, come da comunicazione del Ministero dell\u2019agricoltura e foreste a quello dei lavori pubblici, in data 5 aprile 1947, n. 1137;<\/p><p>2\u00b0) se non ritenga opportuno \u2013 a sollievo della disoccupazione locale e per contribuire alla risoluzione dell\u2019assillante problema degli alloggi \u2013 dare disposizioni perch\u00e9 siano ripresi i lavori di costruzione dei due lotti di casette popolari nella zona baraccata di Sora, lavori sospesi da circa due mesi;<\/p><p>3\u00b0) i motivi per cui, malgrado l\u2019avvenuto finanziamento, non si \u00e8 ancora provveduto alla costruzione del parapetto sul ponte del Liri in Sora (Ponte di Napoli), aperto al traffico fin dal gennaio 1947;<\/p><p>4\u00b0) se non ritenga opportuno, onde venire incontro alle esigenze del traffico, dare disposizioni perch\u00e9 sia provveduto alla sollecita ricostruzione del ponte San Lorenzo sul Liri in Sora, distrutto dai tedeschi. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abDe Palma\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, per sapere se, dopo due anni dalla fine delle ostilit\u00e0, non ritengano urgente e necessario dare finalmente impulso alla ricostruzione edilizia, reclamata dalla penosa deficienza delle abitazioni, e porre riparo alla persistente inerzia dei proprietari:<\/p><p>mettendo i Comuni in condizioni di promuovere la costituzione di pubbliche o private intraprese, che assumano l\u2019immediata ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti per fatto di guerra;<\/p><p>consentendo ad essi, per conseguire lo scopo, la facolt\u00e0 di procedere alla espropriazione di tali fabbricati \u2013 previa congrua diffida e a cominciare da quelli gi\u00e0 gravati da imposta superiore alle lire tremila;<\/p><p>disponendo che, a titolo di indennit\u00e0 di esproprio, possa essere riservata ai proprietari una quota di propriet\u00e0 dell\u2019immobile ricostruito, rapportata e al valore dell\u2019area e della costruzione residuata, da determinarsi mediante stima dell\u2019ufficio tecnico di finanza, e all\u2019ammontare del contributo ottenibile dallo Stato, che sia impiegato nella ricostruzione.<\/p><p>\u00abCosattini\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. La prima delle interrogazioni test\u00e9 lette sar\u00e0 iscritta all\u2019ordine del giorno e svolta al suo turno, trasmettendosi ai Ministri competenti le altre per le quali chiede la risposta scritta.<\/p><p>Cos\u00ec pure la interpellanza sar\u00e0 iscritta all\u2019ordine del giorno, qualora il Ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.<\/p><p>La seduta termina alle 20,55.<\/p><p>Ordine del giorno per le sedute di domani.<\/p><p>Alle ore 11 e alle 16:<\/p><p>Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCCXI. SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 28 NOVEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI indi DEL VICEPRESIDENTE BOSCO LUCARELLI \u00a0 INDICE Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente Persico La Pira Tosato Gullo Fausto Rossi Paolo Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione Targetti Perassi Rodi Domined\u00f2 Bellavista Costantini Buffoni [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2364,5228,2390,2382,2378,2376","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[60,7],"tags":[],"post_folder":[58],"class_list":["post-2347","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-11","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2347","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2347"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2347\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6437,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2347\/revisions\/6437"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2347"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2347"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2347"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2347"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}