{"id":2345,"date":"2023-09-17T16:23:41","date_gmt":"2023-09-17T14:23:41","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2345"},"modified":"2023-10-21T10:58:11","modified_gmt":"2023-10-21T08:58:11","slug":"antimeridiana-di-venerdi-28-novembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2345","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 28 NOVEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2345\" class=\"elementor elementor-2345\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c68fe8e elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c68fe8e\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0afad5b\" data-id=\"0afad5b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fd83006 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"fd83006\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471128_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-be9b969 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"be9b969\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>cccx.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 28 NOVEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedi:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Mastino Pietro<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Bertone<\/p><p>Nitti<\/p><p>Mastino Gesumino<\/p><p>Mastrojanni<\/p><p>Perassi<\/p><p>Preti<\/p><p>Codacci Pisanelli<\/p><p>Condorelli<\/p><p>Mortati<\/p><p>Musolino<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>MATTEI TERESA, <em>Segretaria<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedi.<\/p><p>PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Carboni Angelo e Angelini.<\/p><p>(<em>Sono concessi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito delia discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana,<\/p><p>Comunico che \u00e8 pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno presentato dagli onorevoli Mastino Pietro, Persico, Abozzi, Costa, Priolo, Lami Starnuti, Bellavista, Della Seta, Cevolotto e Scalfaro, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente,<\/p><p>convinta che l\u2019indipendenza della Magistratura non potr\u00e0 essere conseguita se non si assicuri al magistrato anche l\u2019indipendenza economica, che gli consenta completa serenit\u00e0 di lavoro,<\/p><p>ritenendo che, data la delicatezza e l\u2019importanza sociale della funzione del magistrato, sia giusto che ci\u00f2 non venga dimenticato mentre si prepara la Costituzione dello Stato,<\/p><p>indica alla Camera legislativa la necessit\u00e0 dr una concreta soluzione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mastino Pietro ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Penso che bastino poche parole perch\u00e9 credo che quanto \u00e8 detto nell\u2019ordine del giorno trovi il consenso unanime di tutta l\u2019Assemblea. Quindi, rinunzio a svolgerlo, rimettendomi alla formulazione indicata nello stesso ordine del giorno.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> La Commissione accetta l\u2019ordine del giorno.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al Titolo VI del progetto di Costituzione: \u00abGaranzie costituzionali\u00bb. La sezione prima di questo Titolo tratta della Corte costituzionale ed ha inizio con l\u2019articolo 126. Se ne dia lettura.<\/p><p>MATTEI TERESA, <em>Segretaria<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale giudica della costituzionalit\u00e0 di tutte le leggi.<\/p><p>\u00abRisolve i conflitti d\u2019attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni, fra le Regioni.<\/p><p>\u00abGiudica il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati a norma della Costituzione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Sono stati presentati molti emendamenti. Il primo \u00e8 quello dell\u2019onorevole Bertone:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere l\u2019intera sezione<\/em>\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bertone ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BERTONE. Onorevoli colleghi, io mi ero illuso di non dover pi\u00f9 interloquire in proposito, perch\u00e9 eguale emendamento, prima di me, era stato proposto dall\u2019onorevole Nitti, e quindi pensavo che dove avrebbe parlato il maestro, l\u2019allievo non aveva pi\u00f9 ragione di parlare.<\/p><p>Leggo sul foglio distribuito starnane che l\u2019onorevole Nitti ha convertito il suo emendamento in un altro, inteso ad attribuire senza altro alla Corte di cassazione a sezioni unite tutte le questioni sulla costituzionalit\u00e0 che vengano sollevate in un giudizio.<\/p><p>Io ritengo che con questo egli non abbia rinunciato alla sua opposizione alle altre disposizioni della sezione, perci\u00f2 io mi limito ad alcune brevi considerazioni che spero dovranno essere accolte benevolmente dall\u2019Assemblea.<\/p><p>Intendo dichiarare subito, a chiarimento immediato del mio pensiero, che io non sono contrario alla istituzione ed a provvedimenti di garanzie costituzionali. Sono molto perplesso sulla forma delle garanzie costituzionali elaborate in questi articoli sottoposti al nostro esame. Onde, se verranno proposti emendamenti che a me sembrino migliori di quelli del testo proposto, io non avr\u00f2 difficolt\u00e0 ad accedere ad essi. Certo \u00e8 una cosa singolare che un argomento di tanta importanza, che io non esiterei a dire fra i pi\u00f9 importanti del progetto, abbia avuto cos\u00ec poca attenzione e svolgimento in Assemblea. Fra tutti gli oratori uno solo ha affrontato l\u2019argomento, ed \u00e8 stato l\u2019onorevole Martino Gaetano. Non so se la discussione in sede di Commissione sia stata molto intensa e minuta; debbo per\u00f2 rilevare che nella stessa Commissione la perplessit\u00e0 \u00e8 rimasta grave, perch\u00e9 leggo nella relazione della Commissione che \u00abIstituto nuovo \u00e8 la Corte costituzionale, e scarsi ne sono i precedenti e le prove, cosicch\u00e9 non \u00e8 facile risolvere i suoi problemi\u00bb; ora, questa perplessit\u00e0 della Commissione \u00e8 quella che domina anche il mio pensiero. Io dir\u00f2 alcune brevi cose circa i tre aspetti di questo problema: la costituzione della Corte, il suo funzionamento, le materie che sono affidate al suo giudizio. Costituzione della Corte. Credo che l\u2019ideale di una Corte costituzionale sarebbe la sua apoliticit\u00e0, perch\u00e9 \u00e8 soltanto nell\u2019assoluta serenit\u00e0 del magistrato che si fonda la persuasione nostra che le leggi saranno ben difese.<\/p><p>Ora, se la Corte costituzionale \u00e8 direttamente o indirettamente emanazione del Parlamento, essa ne rifletter\u00e0 i vizi, le virt\u00f9, i contrasti e i difetti, onde non vorrei si creasse un doppione.<\/p><p>Secondo il progetto i giudici della Corte costituzionale sono designati in numero triplo dagli ordini giudiziari o forensi o professionali e sono scelti direttamente dal Parlamento. Mi immagino quale sar\u00e0 la difficolt\u00e0 del Parlamento di scegliere questi membri della Corte costituzionale; perch\u00e9 ciascun Gruppo politico vorr\u00e0 avere quelli che sono aderenti alle proprie idee, e \u2013 indiscutibilmente \u2013 se la nomina \u00e8 elettiva, la Corte costituzionale finir\u00e0 col riflettere in qualche modo l\u2019ambiente parlamentare da cui \u00e8 nata. Questa \u00e8 la legge della ereditariet\u00e0 ed \u00e8 ben difficile che la creatura non abbia i caratteri somatici e non rispecchi le caratteristiche dell\u2019organismo che le ha dato vita.<\/p><p>Ora, se cos\u00ec \u00e8, io pongo ai colleghi dell\u2019Assemblea questa domanda: non andiamo noi, per avventura, a vulnerare la sovranit\u00e0 parlamentare, di questo Parlamento della prima Repubblica che rappresenta il popolo? Questo \u00e8 il principio che tutti abbiamo ripetutamente affermato.<\/p><p>Ora, suppongasi che una legge venga presentata al Parlamento e che vi sia qualcuno dei settori della Camera che sostenga che la legge \u00e8 contraria alla Costituzione: discussione onesta, leale e possibile. Si discuter\u00e0 del pro e del contro e la legge sar\u00e0 approvata. La minoranza, cinquanta deputati, ha il diritto di chiedere alla Corte costituzionale che la legge venga annullata, perch\u00e9 si dice che \u00e8 contraria alla Costituzione. E supponiamo che la Corte costituzionale accolga questo reclamo: avremo un organo che si \u00e8 sovrapposto immediatamente al Parlamento, il quale ha espresso la sua volont\u00e0 specialmente sul terreno politico e vedr\u00e0 in tal modo vulnerato questo suo diritto sovrano.<\/p><p>Questo \u00e8 uno solo degli inconvenienti che io mi permetto di accennare; ma ve ne sono altri. Si dice che quando una questione di costituzionalit\u00e0 venga sollevata in un giudizio civile e comune, il magistrato, se la ritenga manifestamente infondata, procede senz\u2019altro al giudizio di merito. Se, viceversa, la ritiene fondata, la rimette alla Corte costituzionale.<\/p><p>Ora, io mi pongo il dubbio: se il magistrato la ritiene cos\u00ec manifestamente infondata da non dare alcuna importanza a questa questione e procede senz\u2019altro all\u2019esame del merito, questo magistrato emetter\u00e0 la sua sentenza, e questa sentenza \u00e8 evidentemente impugnabile con i mezzi ordinari di giurisdizione. E, quindi, chi impugner\u00e0 questa sentenza avr\u00e0 il diritto di proporre al giudice di appello l\u2019esame di quella incostituzionalit\u00e0 che il giudice di primo grado non ha ritenuto ammissibile. E il giudice di appello dovr\u00e0 rispondere s\u00ec, o no. \u00c8 di ieri la nostra deliberazione, il nostro voto, che tutti i provvedimenti emessi in materia giurisdizionale hanno diritto al gravame di appello. Potr\u00e0 allora accadere che una questione di incostituzionalit\u00e0 la quale sia stata ritenuta infondata dal primo giudice, sia viceversa ritenuta seria dal secondo giudice o dalla Cassazione; e allora, in una delle ipotesi, la Corte costituzionale avr\u00e0 delibato e avr\u00e0 dichiarato che c\u2019\u00e8 incostituzionalit\u00e0, mentre, nel secondo caso, sar\u00e0 il giudice ordinario ad averlo dichiarato. Ma, quando si sar\u00e0 pervenuti al terzo grado, io mi domando come si potr\u00e0 risolvere questo patente conflitto fra il parere espresso fra il pi\u00f9 alto organo giudiziario e quello della Corte costituzionale.<\/p><p>Questo \u00e8 dunque un altro inconveniente. Ma poi c\u2019\u00e8 la questione delle materie deferite alla Corte costituzionale. Si dice che essa dovr\u00e0 risolvere i conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, come, per esempio, i conflitti fra il potere amministrativo e il potere giudiziario. Ma essi sono attualmente gi\u00e0 regolati dalla legge comune, dal Consiglio di Stato e dalla Corte di cassazione a sezioni riunite. Bisogner\u00e0 dunque demolire questi edifici che gi\u00e0 esistono per crearne uno nuovo?<\/p><p>Si dice ancora che la Corte costituzionale giudicher\u00e0 dei conflitti di attribuzione fra lo Stato e le Regioni. Ma anche qui gli organi ordinari dello Stato sono gi\u00e0 investiti; perch\u00e9 dunque tutte queste questioni noi dobbiamo toglierle al magistrato ordinario ed al Consiglio di Stato che hanno sempre funzionato cos\u00ec egregiamente?<\/p><p>Io credo, quindi, che gli articoli di cui stiamo discutendo, cos\u00ec come sono stati congegnati, servano soltanto a creare perplessit\u00e0 e confusione. Prego, quindi, la Commissione di voler considerare l\u2019opportunit\u00e0, la esigenza che non venga del tutto dimenticato questo monumento di sapienza giuridica, che in ottanta anni di esperienza in Italia \u00e8 valso a risolvere tutti i conflitti, a dissipare tutti gli attriti, tutte le frizioni.<\/p><p>E quando la Corte di cassazione a sezioni riunite, che per me rappresenta il pi\u00f9 alto grado nel senso pi\u00f9 lato della parola, quando, dicevo, la Corte di cassazione a sezioni riunite avr\u00e0 pronunciato il suo alto parere, avr\u00e0 emesso il suo giudizio, non si torner\u00e0 indietro, come ben difficilmente si \u00e8 tornati indietro per il passato. Tutte le volte, infatti, che essa ha avuto occasione di pronunciarsi, la sua pronuncia ha costituito sempre l\u2019inizio di un nuovo orientamento della dottrina e della legislazione.<\/p><p>Io dichiaro, quindi, di accostarmi all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nitti, nel senso, cio\u00e8, che tutte le questioni di incostituzionalit\u00e0 vengano senz\u2019altro deferite al giudizio della Corte Suprema a sezioni riunite. Per tutte queste ragioni da me brevemente, sinteticamente esposte cos\u00ec da non aver arrecato \u2013 voglio almeno sperarlo \u2013 noia all\u2019Assemblea, io ripeto che non sono affatto contrario a stabilire garanzie costituzionali; ma non credo che il metodo di garanzie elaborate in questo progetto sia da approvarsi, e in coscienza, cos\u00ec come proposte, non mi sentirei di approvarle.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Nitti ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire i quattro articoli della Sezione col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abQuando nel corso di un giudizio \u00e8 sollevata questione di incostituzionalit\u00e0 di una norma legislativa, la decisione \u00e8 rimessa alla Corte di cassazione a Sezioni unite.<\/p><p>\u00abLa legge determina le norme per il funzionamento della Corte\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>NITTI. Io mi trovo fondamentalmente d\u2019accordo con l\u2019onorevole Bertone. Vado pi\u00f9 in l\u00e0: credo inutile e dannosa la costituzione di una Corte costituzionale. Non far\u00e0 alcun bene e sar\u00e0 causa di confusione.<\/p><p>Debbo dire pregiudizialmente che, quando ho esaminato il progetto di nuova Costituzione due cose mi hanno colpito come novit\u00e0 assurde, che non esistono in nessun paese del mondo, e sono: l\u2019Assemblea Nazionale e questa Corte costituzionale, che per la prima volta s\u2019inventa in Italia e che \u00e8 anche emanazione del pensiero che fu, o dell\u2019assenza di pensiero che \u00e8, base dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>Qualche novit\u00e0 io per\u00f2 non mi aspettavo. Ho esaminato con ogni obiettivit\u00e0 la materia, e la miglior cosa che io credo si possa fare \u00e8 la soppressione di tutto questo Titolo, che non ha ragione d\u2019essere e che era in correlazione poi con l\u2019Assemblea Nazionale, che era venuto in mente a qualcuno di creare e che fortunatamente \u00e8 scomparsa.<\/p><p>PERASSI. Non \u00e8 esatto; \u00e8 ricomparsa di nuovo.<\/p><p>NITTI. Dove e come \u00e8 comparsa? Dovrebbe dunque il nuovo ordinamento della Corte costituzionale essere emanazione dell\u2019Assemblea Nazionale, che nomina una parte dei membri. E l\u2019Assemblea \u00e8 scomparsa: sarebbe dunque il defunto che crea un vivo.<\/p><p>Tutto questo Titolo \u00e8 basato su un equivoco, volontario o involontario. Non \u00e8 ammissibile che un Paese serio segua i procedimenti che si pretenderebbe adottare.<\/p><p>La Corte costituzionale si crea anche sull\u2019equivoco. Vi \u00e8 chi tenta di far credere che vi sia qualche cosa di analogo in altri Stati. Non esiste invece in alcun altro paese nulla di simile. Non solo non esiste, ma \u00e8 in contraddizione con le istituzioni di paesi che si crede imitare, come gli Stati Uniti di America, la Germania e la vicina Svizzera.<\/p><p>Nulla dunque di comune con ci\u00f2 che esiste altrove.<\/p><p>Vere Corti costituzionali come quelle che si vorrebbero imporre e che non si possono, perch\u00e9 basate su concetti e situazioni diversi, non esistono se non in paesi non unitari.<\/p><p>Paesi di struttura differente, Stati Uniti di America, Germania, Svizzera non sono paesi unitari, ma, sotto diversa forma, erano Stati federali.<\/p><p>L\u2019Italia \u00e8 per sua fortuna un paese unitario. Ma, soprattutto dopo il fascismo accentratore, ha bisogno di decentramento, ma ha bisogno anche di rafforzare la sua unit\u00e0. Voi, infatti, creando le Regioni, non avete pensato un sol momento a creare un nuovo Stato, composto di differenti Stati, ma a creare una forma decentrata che sviluppi tutte le libert\u00e0 locali, ma mantenga la compagine dello Stato unitario. In Stati unitari nulla di simile \u00e8 mai esistito, n\u00e9 pu\u00f2 esistere ci\u00f2 che si vuol fare ora nel nostro Paese.<\/p><p>Cominciamo da quella che pare la cosa pi\u00f9 semplice: la Corte costituzionale, qualche cosa che vorrebbe arieggiare la Suprema Corte degli Stati Uniti di America, a qualcuna delle cui sedute io ho avuto occasione di assistere. Niente di comune, nemmeno nelle forme esteriori, con quello che si vuole fare qui. Qui, solo scorrendo gli articoli del disegno di legge, si vede che si crea addirittura come una multiforme Assemblea, una inverosimile mischianza di giudici e di politicanti, di alti personaggi e di curiali (non certo giuristi) che devono accettare o raccattare voti dai partiti per essere eletti.<\/p><p>Il giudice della Corte Suprema in America \u00e8 un personaggio altissimo, che non \u00e8 esponente di partiti politici, che non deve far politica.<\/p><p>Cos\u00ec com\u2019\u00e8 concepita la Corte costituzionale in Italia i giudici nella pi\u00f9 gran parte non saranno che un prodotto di combinazioni, di transazioni, di intrighi. Saranno sopra tutto esponenti di partiti e quindi senza autorit\u00e0.<\/p><p>E chi potr\u00e0 essere il capo di una simile Assemblea? Non certo un grande giurista, un grande personaggio, ma un modesto individuo che dia affidamento al partito da cui deriva.<\/p><p>Negli Stati Uniti di America, quella Corte, che ha tanta celebrit\u00e0 nel mondo, nessuno pensa possa essere effetto di brighe elettorali. L\u2019elezione non entra per nulla. N\u00e9 pensa che il capo possa essere un politicante. Ogni giudice (e i giudici sono pochissimi) ha il suo <em>curriculum vitae<\/em> molto onorevole.<\/p><p>Essere giudice della Corte Suprema \u00e8 un immenso onore, press\u2019a poco come essere senatore, dove i senatori sono appena 96, in un paese enorme, in cui il Senato ha immensi poteri, e dove gode del pi\u00f9 alto prestigio. Il giudice non \u00e8 eletto, ma \u00e8 nominato in base alla pubblica designazione, dato il prestigio di cui gode. Chi nomina i giudici \u00e8 il Presidente della Repubblica, senza nessun controllo, senza alcun intervento dei partiti. Egli deve sceglierli tra gli uomini che hanno raggiunto tale una celebrit\u00e0, che rappresentino tale un valore, da dare affidamento a tutti.<\/p><p>Io mi trovavo in America quando il Presidente si decise a nominare per la prima volta giudice un ebreo, Brandeis. Che fosse nominato un ebreo non era mai accaduto (in America si giura sui sacri testi!): il Presidente non aveva mai voluto farlo prima d\u2019allora. Ma il Presidente Wilson os\u00f2. Si trattava di un uomo di primissimo ordine, di dottrina altissima e assai stimato. I giudici non pensano di far politica e Brandeis non interveniva mai in questioni politiche. Ma aveva gran senso politico. Era forse il gran personaggio americano che aveva meglio compreso il pericolo del fascismo italiano. Quando poteva, con tutta la discrezione che egli aveva e che il suo ufizio gl\u2019imponeva, mi furono comunicati i suoi giudizi, che a Washington avevano gran peso.<\/p><p>I giudici della Suprema Corte in America sono dunque in generale uomini in onorevole situazione, non suscettibili di intrighi.<\/p><p>La Corte costituzionale, come \u00e8 ora concepita in Italia, \u00e8 la mischianza pi\u00f9 strana di elettoralismo, di praticantismo e quasi certamente, in parte almeno, di incompetenze, e dovrebbe giudicare su tutte le cose: sui conflitti di giurisdizione, sugli interessi dello Stato e sugli interessi degli Enti locali: e tutto questo con una improvvisazione che non ha riscontro.<\/p><p>Non parlo di ci\u00f2 che \u00e8 il tribunale di Lipsia, perch\u00e9 si cade in errore attribuendogli funzioni identiche o della stessa natura della Corte di Washington. Esso non ha alcuna funzione politica. Si comprese che essendovi in Germania tanti Stati diversi, prima ancora che vi fosse la corte attuale, ciascuno Stato, godendo di completa sovranit\u00e0, come la Baviera, la Sassonia, il W\u00fcrttemberg, bisognava che una Corte comune decidesse delle questioni che riguardavano tutti i paesi federati e sopra tutto i maggiori.<\/p><p>La Corte si occupava delle grandi questioni, sopra tutto in materia penale.<\/p><p>Come capo del Governo italiano io mi trovai alla applicazione del trattato di Versailles.<\/p><p>Era un mal connesso trattato, che doveva anche essere male applicato: conteneva nel suo seno quella Societ\u00e0 delle nazioni che era il grande equivoco di pace.<\/p><p>Nel trattato di Versailles vi erano, fra le altre assurdit\u00e0 economiche e morali, due disposizioni che erano inspirate a odio piuttosto che a giustizia. Dopo aver stabilito che la Germania sola era responsabile della guerra, si stabiliva che il danno prodotto dalla guerra doveva essere riparato. Ma nello stesso tempo si stabiliva la responsabilit\u00e0 dell\u2019imperatore Guglielmo, che doveva in conseguenza essere deportato a Parigi ed essere giudicato come un pubblico malfattore.<\/p><p>Disposizione contraddittoria e assurda e sopra tutto inapplicabile.<\/p><p>Ma siccome era nel trattato tutti si ostinavano nell\u2019assurdo.<\/p><p>Io fui il solo che mi opposi decisamente e che convinsi per primo Lloyd George a rinunziare \u00e0 questa assurdit\u00e0.<\/p><p>La Santa Sede, che allora non poteva intervenire direttamente, aiut\u00f2 come potette il movimento di reazione all\u2019errore che si produsse.<\/p><p>La mia opposizione aument\u00f2 la resistenza dell\u2019Olanda a negare ogni domanda di estradizione, di cui non si potette nemmeno parlare.<\/p><p>La probabile condanna di Guglielmo II, che non avrebbe avuto giudici, ma nemici, parve cos\u00ec mostruosa, che perfino il Re Giorgio V di Inghilterra volle esprimermi il suo compiacimento per avere io impedito un processo cos\u00ec iniquo e assurdo.<\/p><p>In quella occasione ci trovammo di fronte a un\u2019assurdit\u00e0 ancor pi\u00f9 grande, determinata da un\u2019altra disposizione del Trattato.<\/p><p>I tedeschi erano accusati di crudelt\u00e0 in guerra. Certamente ne avevano commesse e anche non poche. La crudelt\u00e0 in guerra non \u00e8 eccezione, ma non \u00e8 mai solo da una parte.<\/p><p>Ma siccome si volevano aumentare le responsabilit\u00e0 dei tedeschi, sopra tutto, e aumentare le riparazioni, le cause di crudelt\u00e0 non si limitarono a casi isolati, ma assunsero grande estensione. Si parl\u00f2 per la Germania e l\u2019Austria Ungheria di un numero enorme di condannabili e si preparavano liste di tedeschi da giudicare per crudelt\u00e0 a centinaia di migliaia.<\/p><p>Bisognava ottenerne la estradizione e poi portarli a Parigi e giudicarli.<\/p><p>Era l\u2019assurdo.<\/p><p>Come si poteva pretendere che i paesi vinti consegnassero ai vincitori centinaia di migliaia di ufficiali e che si mandassero a Parigi per farli giudicare? Come potevano essi piegarsi a questa assurda umiliazione? e come gli Stati vinti potevano consentire?<\/p><p>Erano cose nello stesso tempo assurde e inumane.<\/p><p>Io proposi una soluzione che da principio sollev\u00f2 obiezioni e anche proteste nella conferenza: ma poi si impose. Era la logica stessa che la imponeva.<\/p><p>Se fossi stato uomo di Governo germanico, io non avrei mai accettato l\u2019errore morale di consegnare al nemico vincitore centinaia di migliaia di ufficiali per farli giudicare da chi non ne poteva avere il diritto n\u00e9 la possibilit\u00e0 di giustizia.<\/p><p>Proposi allora che il giudizio di responsabilit\u00e0 degli ufficiali per atti di crudelt\u00e0 loro attribuiti fosse dato alla stessa Germania e che la Corte di Lipsia ne fosse investita.<\/p><p>Era la soluzione pi\u00f9 logica e che salvava la dignit\u00e0 dei vinti e la seriet\u00e0 dei vincitori.<\/p><p>Posso dunque dire di essere stato il maggior \u00abfornitore\u00bb della Corte di Lipsia.<\/p><p>Washington e Lipsia, bench\u00e9 siano anche cose diversissime e hanno potuto corrispondere a situazioni speciali, non hanno dunque nulla di comune con la progettata Corte costituzionale italiana.<\/p><p>Accenno appena al Tribunale di Losanna, che per la Svizzera adempie funzione essenzialmente, se non esclusivamente, giudiziaria.<\/p><p>Che cosa dovrebbe essere la Corte costituzionale italiana? N\u00e9 Washington, n\u00e9 Lipsia, n\u00e9 Losanna, ma un prodotto di fantasia senza precedenti.<\/p><p>L\u2019articolo 126, l\u2019articolo base che fissa le attribuzioni fondamentali della Corte costituzionale, \u00e8 un magnifico <em>Liebig<\/em> di stravaganze che io conosca in questa materia.<\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale giudica della costituzionalit\u00e0 di tutte le leggi\u00bb.<\/p><p>Giudica dunque, come si vede in seguito, in permanenza di tutte le leggi.<\/p><p>\u00abRisolve tutti i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni, fra le Regioni\u00bb.<\/p><p>Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti, che in realt\u00e0 compiono seriamente gran parte di queste funzioni, sono di fatto abolite.<\/p><p>Infine vi era una disposizione unica al mondo, io credo, in tutti i paesi civili.<\/p><p>\u00abGiudica il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati a norma della Costituzione\u00bb.<\/p><p>Chi sono i componenti della Corte costituzionale?<\/p><p>Solo nell\u2019articolo 127 si apprende che la Corte \u00e8 composta per met\u00e0 di magistrati, per un quarto di avvocati e \u00abdocenti di diritto\u00bb, per un quarto di cittadini eleggibili ad ufficio politico (sic).<\/p><p>\u00abI giudici della Corte sono nominati dall\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>L\u2019Assemblea Nazionale era una mostruosa invenzione concepita come prodotto di elefantiasi di cose ignote in tutto il mondo. Era composta dei membri del Senato e della Camera dei deputati riuniti (circa un migliaio di persone): una superassemblea di natura nuova e imprevedibile.<\/p><p>L\u2019Assemblea doveva fare la scelta dei giudici essendo quasi del tutto incompetente!<\/p><p>Il numero dei componenti la Corte costituzionale era illimitato: venti, cinquanta, duecento?<\/p><p>La disposizione pi\u00f9 inverosimile riguarda il Capo dello Stato.<\/p><p>Io non so di nessuna Costituzione di paese rispettabile che stabilisca in precedenza (vorrei dire freddamente) quale magistratura giudica il presidente della repubblica per i suoi delitti!<\/p><p>E in tutto questo la instabilit\u00e0 di tutto, incertezza delle leggi che tutti possono attaccare d\u2019incostituzionalit\u00e0: il Governo, cinquanta deputati, un consiglio regionale, diecimila elettori, ecc. Data la rissosit\u00e0 ch\u2019\u00e8 in non pochi partiti e in tutti i gruppi in contesa, quale sicurezza nella solidit\u00e0 delle leggi!<\/p><p>Quali sono le attribuzioni dal lato politico e giuridico che si vogliono viceversa mettere in questa Corte costituzionale? Vi \u00e8 un po\u2019 di tutto e vi sono cose che non credo possibile adottare senza pericolo. L\u2019idea di una Corte costituzionale che abbia enormi e indefiniti poteri avrebbe per solo effetto di turbare profondamente la vita dello Stato.<\/p><p>La disposizione relativa al Presidente della Repubblica (giudicabile in permanenza) io non ho trovato prima d\u2019ora in nessuna altra Costituzione!<\/p><p>E chi nomina i giudici che hanno tanta autorit\u00e0 che possono giudicare anche il Presidente della Repubblica?<\/p><p>Quando si pensi che negli Stati Uniti l\u2019Alta Corte risulta di poche persone che giudicano! Qui, quanti prima o dopo saranno? E quale strana mischianza di uomini pi\u00f9 diversi, dai giudici ai professori o, come si dice \u00abdocenti\u00bb che vengono delegati dalla Corte e restano in servizio permanente. Si parla di durata cos\u00ec lunga per il loro ufficio! Gli individui preposti a questo importante ufficio come sono scelti? Da chi e in quale numero? \u00c8 un criterio di parte? Ho cercato invano il numero di essi, perch\u00e9 la prima cosa che d\u00e0 l\u2019idea della seriet\u00e0 di un tribunale \u00e8 il numero e la scelta dei giudici.<\/p><p>Se voi avete un tribunale molto numeroso dite <em>a priori<\/em> che non \u00e8 un tribunale serio. Qui \u00e8 un numero indeterminato, perch\u00e9, evidentemente, con l\u2019idea di sodisfare onesti appetiti o le spiegabili richieste degli uomini che si sentono degni di essere della Corte Suprema, si vuol avere margine sufficiente per la scelta. E questa mancanza di determinazione a quale risultato pu\u00f2 portare? Potete fare una Corte Suprema, se volete, con attribuzioni precise, non una Corte numerosa, con compiti indeterminati.<\/p><p>I giudici, dice qui l\u2019articolo 127, sono nominati dall\u2019Assemblea Nazionale. Ora fortunatamente l\u2019Assemblea Nazionale non esiste pi\u00f9&#8230;<\/p><p>PERASSI. Ha cambiato nome.<\/p><p>NITTI. No, \u00e8 soppressa come organo permanente perch\u00e9 era troppo ridicola cosa. Si d\u00e0 il nome di Assemblea Nazionale quando le due Camere si riuniscono per funzioni determinate e brevi, com\u2019\u00e8 naturalmente l\u2019elezione del Presidente della Repubblica, la dichiarazione di guerra, come poteva essere (e fortunatamente non sar\u00e0 pi\u00f9) la concessione dell\u2019amnistia. Qui si tratta di funzioni di carattere permanente o che hanno una lunga durata e questo tribunale dovrebbe essere composto appunto da persone che vi si dedicano durevolmente. I giudici della Corte costituzionale sono nominati dunque dall\u2019Assemblea Nazionale. Per la categoria dei magistrati, avvocati e \u00abdocenti di diritto\u00bb la nomina ha luogo su designazione in numero triplo di nomi. Si vuole che sia eletto come in alcune Assemblee popolari; si fa una terna e si sceglie. Vedete facilmente come questa mischianza di uomini diversi non ha n\u00e9 una base comune, n\u00e9 idea vera di selezione.<\/p><p>Chi designer\u00e0 i nomi? Quando avremo tolto di mezzo l\u2019Assemblea Costituente sar\u00e0 il Senato, la Camera dei deputati o le Camere riunite? Non vi \u00e8 nessuna indicazione o determinazione.<\/p><p>I giudici durano in carica nove anni, e di che mai potranno occuparsi? Si specializzeranno in permanenza della incostituzionalit\u00e0 delle leggi? e su proposta non solo di magistrati seri e ponderati ma su elementi e persone pi\u00f9 diversi.<\/p><p>L\u2019incostituzionalit\u00e0 delle leggi, dunque, non viene dal dubbio del magistrato che, nell\u2019emettere una sentenza, si trova in imbarazzo e pu\u00f2 quindi rivolgersi alla Corte Suprema, ma viene da chiunque lo voglia. Perfino se qualche Regione o un certo numero di cittadini vogliono darsi il lusso di far risolvere una questione, possono benissimo far perdere tempo. La Magistratura richiede semplicit\u00e0, continuit\u00e0, chiarezza. Basta invece che rappresentanti di Regione si riuniscano e si trovino in dissenso fra loro, per ricorrere immediatamente con un pretesto qualsiasi alla Corte Suprema.<\/p><p>La dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 pu\u00f2 essere, come abbiamo detto, promossa in via principale dal Governo, da 50 deputati, dai Consigli regionali, da non meno di diecimila elettori, o da altri enti ed organi a ci\u00f2 autorizzati dalla legge sulla Corte costituzionale.<\/p><p>Ora, come vedete, noi mettiamo ogni momento tutto in discussione. Basta un certo numero di cittadini che vogliono avere la curiosit\u00e0 di risolvere un problema, ed ecco che la Corte costituzionale ne \u00e8 investita. Come potrebbe rifiutarsi quando la legge \u00e8 cos\u00ec esplicita? Domani 50 deputati vogliono far risolvere un quesito che piace a loro e vanno alla Corte costituzionale. Ci sono non pochi partiti che non hanno 50 deputati, ma tutti possono trovare diecimila elettori. Anche nei partiti meno numerosi questo numero \u00e8 facilmente superato.<\/p><p>Alla Corte costituzionale non si deve andare per consultazione, ma per questioni precise e concrete e in casi concreti. Prospettare questioni litigiose per avere il piacere di risolverle in un modo o in un altro, non \u00e8 cosa seria.<\/p><p>Di questa indeterminata Magistratura, che andiamo a costituire, non sono chiari n\u00e9 la funzione, n\u00e9 il potere, n\u00e9 il funzionamento. Lasciate che questo problema si risolva da s\u00e9.<\/p><p>Per questioni che dovrebbero essere proposte alla Corte costituzionale vi sono organi amministrativi come il Consiglio di Stato.<\/p><p>Ora vi sono la Cassazione e il Consiglio di Stato. Perch\u00e9 dobbiamo cercare altre vie se quelle gi\u00e0 tracciate non presentano inconvenienti? Dobbiamo al contrario trovare il modo di non creare nulla di fantastico. E per\u00f2, per rimanere nella realt\u00e0 e nella logica, io ho proposto di ridurre a un solo articolo di legge tutta la materia di questo Titolo.<\/p><p>E al di fuori di questo articolo bastano le magistrature amministrative ordinarie, senza fantasticherie, ingombranti e dispendiose aggiunzioni.<\/p><p>La forma da me proposta \u00e8 semplice:<\/p><p>\u00abQuando nel corso di un giudizio \u00e8 sollevata questione di incostituzionalit\u00e0 di una norma legislativa, la decisione \u00e8 rimessa alla Corte di cassazione a sezioni unite.<\/p><p>\u00abLa legge determina le norme per il funzionamento della Corte\u00bb.<\/p><p>Questa \u00e8 funzione essenziale della Corte di cassazione nei paesi dove esiste.<\/p><p>Voi volete che la Corte di cassazione sia libera da ogni influenza e rimanga al di fuori delle controversie politiche. Ci\u00f2 \u00e8 necessario ed \u00e8 cosa che deve esser voluta da tutti. Ma noi dobbiamo dare alla Corte di cassazione (che fortunatamente sar\u00e0 unica: Dio ci scansi che fossero introdotte diverse Corti di cassazione!) un grande prestigio, che sia garanzia suprema per i cittadini.<\/p><p>Lasciamo dunque da parte le fantasie giuridiche e politiche e le cose vane! Mi auguro che si rinunzi alla discussione di questi articoli, dal 126 al 129.<\/p><p>Mi auguro ed auguro a voi di non impigliarvi in questa selva di contraddizioni, di errori e di visioni strampalate com\u2019\u00e8 la Corte costituzionale progettata.<\/p><p>Questa Corte costituzionale, inventata non so da chi, sarebbe destinata all\u2019insuccesso; perch\u00e9 \u00e8 fatua fantasia di cosa che non esiste in nessun paese e che realizzandosi non contribuirebbe al nostro prestigio.<\/p><p>Qui non \u00e8 nessuna idea politica: si pu\u00f2 essere comunisti, democristiani, liberali; si pu\u00f2 appartenere a tutte le gradazioni dei partiti, sempre cos\u00ec numerosi e sempre disposti a suddividersi; si pu\u00f2 appartenere ad un partito numeroso o piccolo; ma il problema rimane lo stesso. La progettata Corte costituzionale non deve esistere per la nostra seriet\u00e0.<\/p><p>E noi tutti egualmente dovremmo tenere alla nostra seriet\u00e0. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Mastino Gesumino ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo le parole:<\/em> La Corte costituzionale giudica della, <em>aggiungere la parola:<\/em> giuridica\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MASTINO GESUMINO. Naturalmente, onorevoli colleghi, l\u2019approvazione o il rigetto del mio emendamento debbono essere una conseguenza diretta della istituzione nella Costituzione della Corte costituzionale, perch\u00e9, se eventualmente fosse accolta la tesi prospettata, con la sua grande autorit\u00e0, dall\u2019onorevole Nitti, e dall\u2019onorevole Bertone, il mio emendamento non avrebbe pi\u00f9 ragione di sussistere.<\/p><p>Io infatti tendo, con l\u2019emendamento da me proposto, a far includere nella dizione dell\u2019articolo 126 la parola: \u00abgiuridica\u00bb, in modo che in sostituzione dell\u2019attuale formulazione: \u00abla Corte costituzionale giudica della costituzionalit\u00e0 di tutte le leggi\u00bb, si dica: \u00abla Corte costituzionale giudica della giuridica costituzionalit\u00e0 di tutte le leggi\u00bb. Illustrer\u00f2 molto brevemente le ragioni di questa mia proposta.<\/p><p>Innanzitutto, necessariamente deve essere respinta la tesi della superfluit\u00e0, dell\u2019assurdit\u00e0 e della dannosit\u00e0 dell\u2019istituzione della Corte costituzionale. Mi permetto di fare una semplice osservazione al riguardo.<\/p><p>Qui si \u00e8 detto che l\u2019organo che istituiamo nella Carta costituzionale \u00e8 assolutamente nuovo nel campo del diritto di tutte le nazioni del mondo. Rispondo subito che se questo \u00e8 parzialmente vero, non \u00e8 un\u2019obiezione dalla quale si pu\u00f2 derivare la negazione della necessit\u00e0 dell\u2019istituzione in Italia di questa nuova formazione organica a tutela del diritto costituzionale Infatti noi in Italia abbiamo, attraverso faticosissimi studi e lunga elaborazione, formato questo istituto a garanzia delle norme fondamentali della Costituzione, che noi stessi abbiamo approvato, perch\u00e9, amico Bertone, il dilemma non mi sembra affatto superato.<\/p><p>O noi continuiamo a credere nella necessit\u00e0 che la Costituzione da noi approvata debba rimanere rigida, vale a dire inviolabile dal comune Parlamento, oppure adattiamoci ad aderire al concetto che la Costituzione debba rimanere come era gi\u00e0 lo Statuto albertino, sottoposta alle variazioni della comune legislazione. Ed allora, in questo secondo caso, sarebbe certamente pi\u00f9 opportuna l\u2019istituzione di una Corte la quale garantisse il giudizio della costituzionalit\u00e0 di tutte le leggi.<\/p><p>Ma poich\u00e9 siamo tutti d\u2019accordo nel riconoscere che il principio informatore di tutta la Costituzione \u00e8 quello della rigidit\u00e0 delle sue norme, vale a dire il principio che le norme costituzionali fissate debbano essere non violabili dal futuro Parlamento, mi pare inderogabile necessit\u00e0 che a garanzia di questa inviolabilit\u00e0 sia creato un tribunale eccezionale. Perch\u00e9 esattamente l\u2019onorevole Nitti ha detto che si tratta della creazione di un tribunale eccezionale.<\/p><p>Ma \u00e8 eccezionale la funzione che noi attribuiamo a questo tribunale, perch\u00e9 la obiezione continuamente sollevata che la Magistratura ordinaria abbia in s\u00e9 la facolt\u00e0 di controllare la costituzionalit\u00e0 delle leggi \u2013 secondo il mio sommesso avviso \u2013 contiene un profondo errore. Infatti, finora non \u00e8 esatto dire che la Magistratura abbia avuto la facolt\u00e0 giuridica di controllare la costituzionalit\u00e0 delle leggi. La Magistratura ha avuto, perch\u00e9 era nell\u2019essenza stessa della sua funzione averla, la facolt\u00e0 di controllare la formale costituzionalit\u00e0 delle leggi. Cio\u00e8 la Magistratura ha avuto quest\u2019unico potere: esaminare se si trovava di fronte ad una legge nel senso formale, cio\u00e8 una legge che fosse stata approvata dagli organi competenti, promulgata e sanzionata nelle forme costituzionali, ma non aveva nessuna autorit\u00e0, e non l\u2019ha mai avuta, e nessuna competenza di indagare nel merito della legge, se cio\u00e8 la legge nel merito, cio\u00e8 nel senso materiale, come dicono i giuristi, fosse una legge costituzionalmente legittima. Ora, questo enorme potere noi lo diamo o alla Magistratura ordinaria, se si segue la tesi dell\u2019onorevole Bertone, o a questo nuovo istituto, che vogliamo formare, se si segue la tesi del progetto di Costituzione. Ed \u00e8 un potere che esorbita, dir\u00f2 cos\u00ec, ontologicamente, dai poteri normali della normale Magistratura, la quale ha il potere, per la sua stessa essenza costituzionale, di applicare la legge, di interpretare la legge, ma non di indagare se la legge \u00e8 degna o no di essere applicata o se \u00e8 in contrasto con la Costituzione che domina tutta la comune legislazione.<\/p><p>E mi spiego pi\u00f9 semplicemente. Il potere di controllare nel merito la legge parlamentare, consiste in questo potere formidabile: il potere di controllare l\u2019operato del Parlamento. Non mi pare che sia l\u2019essenza della funzione della Magistratura ordinaria questa suprema funzione di controllo. Ora, se noi dessimo alla Magistratura ordinaria, sia pure organata come noi l\u2019abbiamo organata, in autonomia e in sovranit\u00e0, un potere di controllo su l\u2019opera legislativa del supremo organo dello Stato, mi parrebbe veramente dare alla Magistratura un potere che esorbita dalle sue normali funzioni.<\/p><p>Quindi, in questo senso, da questa considerazione, esurge l\u2019assoluta necessit\u00e0 o di creare nella Magistratura ordinaria un organo diverso, fornito di poteri diversi da quelli naturali, oppure, e mi pare pi\u00f9 semplice, creare un organo che abbia il compito esclusivo di giudicare della costituzionalit\u00e0 delle leggi. Soltanto, mi sembra che nella formulazione legislativa dei poteri affidati a questo organo, si sia errato, perch\u00e9 certamente il giudizio sulla costituzionalit\u00e0 di tutte le leggi non pu\u00f2 essere un giudizio indeterminato nei fini e nelle competenze, perch\u00e9 il giudizio sulla costituzionalit\u00e0 ha un aspetto formale, di cui ho test\u00e9 parlato, ed era quel controllo che ha esercitato la Magistratura ordinaria, controllo di pura forma, controllo sulla legalit\u00e0 formale della legge. C\u2019\u00e8 un secondo controllo, molto pi\u00f9 profondo e molto pi\u00f9 grave, controllo che tocca le radici stesse della legge, ed \u00e8 il controllo che riguarda l\u2019adesione della legge alla legge fondamentale da cui deriva e che non pu\u00f2 essere violata. In fondo, noi, creando la legge costituzionale, abbiamo creato una legge base, una legge limite per il legislatore. Il compito del controllo costituzionale del futuro organo, si deve limitare all\u2019accertamento se questo limite costituzionale nel merito \u00e8 stato osservato. Ma, compiuto questo esame, esaminato cio\u00e8 se la norma della legge futura in qualche cosa contrasti o esca fuori dei limiti fissati dalla legge costituzionale, esaurito questo compito \u2013 e vi ripeto che \u00e8 compito formidabile \u2013 quest\u2019organo nuovo costituzionale non pu\u00f2 compiere una terza indagine nella quale pure si potrebbe vedere un compito di giudizio costituzionale della legge.<\/p><p>Cio\u00e8 l\u2019indagine che riguardi una essenza della legge in quanto merito della disposizione, in quanto motivazione, scopo, finalit\u00e0, che pu\u00f2 essere contrastante con l\u2019essenza e la finalit\u00e0 della legge costituzionale.<\/p><p>Concludendo, non essendo possibile ammettere questa indagine ontologica sulla natura della disposizione, l\u2019indagine di questo nuovo ente si deve limitare alla indagine strettamente giuridica tra norma costituzionale e norma legislativa. Quindi, l\u2019indagine sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi che noi attribuiamo a questa Corte deve essere di natura giuridica, perch\u00e9 questo \u00e8 il suo vero scopo.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue un emendamento dell\u2019onorevole Colitto cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale giudica della violazione di tutte le norme costituzionali\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Colitto \u00e8 assente.<\/p><p>MASTROJANNI. Faccio mio l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Colitto.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Mastrojanni ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MASTROJANNI. Riteniamo che la dizione secondo la quale la Corte costituzionale giudica delle violazioni di tutte le norme costituzionali, meglio specifica il carattere, la natura e i compiti della Corte costituzionale stessa; nel testo si dice semplicemente che \u00abgiudica della costituzionalit\u00e0 della legge\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 il giudizio nel nostro caso \u00e8 la conseguenza di una presunta violazione alla Costituzione, sembra a noi che la nostra formulazione risponda meglio allo scopo.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento, gi\u00e0 svolto, dell\u2019onorevole Colitto:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, alle parole:<\/em> di tutte le, <em>sostituire la seguente:<\/em> delle\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI. Faccio mio anche questo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Perassi cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo le parole:<\/em> le leggi, <em>aggiungere le parole:<\/em> e dei decreti aventi valore di legge\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Perassi ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERASSI. Il mio emendamento consiste nell\u2019aggiungere al primo comma, dopo le parole: \u00able leggi\u00bb, le parole: \u00abe dei decreti aventi valore di legge\u00bb.<\/p><p>Osservo che questo emendamento non ha se non un carattere di forma; perch\u00e9 gi\u00e0 la Costituente ha adottato all\u2019articolo 74 una disposizione nella quale si dice: \u00abPer i decreti legislativi valgono le norme stabilite dalla legge in ordine al <em>referendum<\/em> popolare ed alla Corte costituzionale\u00bb. Sotto questo aspetto l\u2019emendamento proposto ha soltanto un carattere di redazione. In realt\u00e0 all\u2019articolo 74 quell\u2019accenno alla Corte costituzionale appare prematuro. Quindi \u00e8 meglio che dei decreti legislativi si parli qui insieme con le leggi.<\/p><p>C\u2019\u00e8 poi l\u2019altra figura dei decreti-legge, che si \u00e8 contemplata in un articolo della Costituzione; da qua la necessit\u00e0 di usare una espressione che preveda, accanto alle leggi, anche gli altri atti aventi valore di legge. Questa \u00e8 la portata dell\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Le faccio osservare, onorevole Perassi, che nell\u2019emendamento presentato dagli onorevoli Condorelli, Rossi Paolo e Cevolotto \u00e8 stato tenuto conto anche del suo emendamento.<\/p><p>PERASSI. Mi risulta che il Comitato far\u00e0 propria la formulazione proposta dagli onorevoli Rossi Paolo, Condorelli e Cevolotto, nella quale \u00e8 incorporato il mio emendamento. Tuttavia, fino a questo momento, il Comitato non lo ha ufficialmente dichiarato. Comunque io non ho altro da aggiungere per quanto concerne il mio emendamento.<\/p><p>Vorrei invece permettermi di utilizzare i pochi minuti che mi sarebbero consentiti come presentatore di un emendamento, per affermare nella maniera pi\u00f9 netta che, a mio avviso, questo problema della Corte costituzionale, e in particolare quello del sindacato sulla legittimit\u00e0 delle leggi, sia dello Stato che delle Regioni, \u00e8 un problema essenziale per la nuova Costituzione. Stabilire la distinzioni tra leggi costituzionali e leggi ordinarie implica, necessariamente, che si preveda il modo come questa distinzione sia praticamente garantita. Ora, questo modo non pu\u00f2 essere se non quello di organizzare un controllo sulla legittimit\u00e0 costituzionale delle leggi. Su ci\u00f2 non vi pu\u00f2 essere dubbio una volta che si \u00e8 accolto il principio di una Costituzione rigida e non flessibile, e lo si voglia rendere praticamente operante.<\/p><p>Resta il problema dell\u2019organo, al quale si debba attribuire questa funzione di sindacato sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi.<\/p><p>E su questo punto anche l\u2019onorevole Nitti \u00e8 d\u2019accordo, perch\u00e9 anche egli ammette un giudizio sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi, non soltanto formale, ma anche sostanziale. Proponendo di attribuire alle sezioni unite della Cassazione questa funzione, l\u2019onorevole Nitti si dimostra meno contrario ad innovazioni di quello che potrebbe apparire dalle sue parole, perch\u00e9 dicendo che la Corte di cassazione giudica della costituzionalit\u00e0 delle leggi, fa un passo innanzi rispetto all\u2019ordinamento preesistente, perch\u00e9 ammette la distinzione tra legge costituzionale e legge ordinaria, ed ammette che un organo giudiziario sindachi il contenuto \u2013 come giustamente ha osservato l\u2019onorevole Mastino \u2013 della norma legislativa.<\/p><p>Il problema, cos\u00ec posto, in un certo senso, fino a questo punto, non trova, dunque, dissenzienti. La sola questione che rimane aperta \u00e8 questa: a chi attribuire questa competenza di sindacare la legittimit\u00e0 costituzionale delle norme emanate dallo Stato o da una Regione? Questo \u00e8 il problema, un problema di organizzazione.<\/p><p>Si vorrebbe, da parte di alcuni, che si attribuisse tale compito all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria o, in particolare, secondo la proposta dell\u2019onorevole Nitti, alla Corte di cassazione a sezioni unite. \u00c8 una tesi; ma una tesi contro la quale sta questa obiezione; che il giudizio sulla costituzionalit\u00e0 di norma giuridica, in particolare di norma giuridica legislativa, \u00e8 un giudizio che \u00e8 bens\u00ec giuridico (e in questo senso ha ragione l\u2019onorevole Mastino, perch\u00e9 si tratta di confrontare la norma ad un\u2019altra norma) ma \u00e8 un giudizio che non si pu\u00f2 proprio mettere sullo stesso piano di quello sulla validit\u00e0 di un contratto o su un qualsiasi rapporto di diritto civile.<\/p><p>\u00c8 un giudizio profondamente diverso. Da ci\u00f2 la necessit\u00e0 di deferirlo ad un organo adatto al carattere particolare della controversia, che ne costituisce l\u2019oggetto.<\/p><p>E qui sorge la questione: giudice ordinario o no? A mio avviso, per le ragioni ora esposte, mi pare che sia assolutamente necessario pensare ad un organo speciale, che per la sua conformazione presenti i requisiti necessari per assolvere alla delicata funzione. E perci\u00f2, credo e sono sicuro di interpretare a questo riguardo il pensiero del Gruppo cui appartengo, che sia necessario pensare ad un organo distinto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria, ossia ad una Corte costituzionale.<\/p><p>L\u2019onorevole Nitti, riferendosi alle disposizioni del progetto, ha parlato di assurdit\u00e0 e di equivoco.<\/p><p>Mi permetto di dire all\u2019onorevole Nitti che, forse, qualche equivoco c\u2019\u00e8 da parte sua, nell\u2019interpretare sia le norme che abbiamo proposte, e sia anche qualche esempio straniero. Aggiungo un\u2019ultima osservazione a sostegno della tesi fondamentale cui noi abbiamo aderito. L\u2019onorevole Nitti propone che il giudizio di legittimit\u00e0 delle leggi sia deferito alla Corte di cassazione a sezioni riunite; per\u00f2, nel suo testo, non si va oltre a questa norma di competenza e, in particolare, non si dice quale sarebbe l\u2019effetto giuridico della decisione della Corte di cassazione che dichiara l\u2019incostituzionalit\u00e0 di una legge.<\/p><p>Orbene, non dicendosi nulla al riguardo, la conseguenza sarebbe evidentemente che una sentenza della Corte di cassazione a sezioni riunite, secondo i princip\u00ee generali, non avrebbe effetto se non per il caso concreto; essa avrebbe, al pi\u00f9, il valore di un qualunque precedente giurisprudenziale, ma non avrebbe alcun valore vincolante.<\/p><p>Viceversa, nel progetto nostro, la decisione della Corte costituzionale, in certi casi, avrebbe valore assoluto. Questa la differenza fondamentale.<\/p><p>Ora, a me pare che, per le ragioni dette in principio, non soltanto occorra creare un organo speciale, ma che occorra anche disporre che la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 di una norma, emanata con un atto legislativo dello Stato o di una Regione, importi la cessazione di efficacia della norma stessa.<\/p><p>NITTI. Chiedo di parlare per fatto personale.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NITTI. Onorevole Presidente, desidero chiarire che non ho parlato delle cose che mi sono state attribuite. Io non voglio, non desidero la Corte costituzionale in alcuna forma; la mia proposta dice soltanto che, quando nel corso di un giudizio viene sollevata la questione di incostituzionalit\u00e0, la questione debba esser rimessa alla Corte di cassazione a sezioni riunite.<\/p><p>Il punto principale dunque \u00e8 questo: non voglio che vi sia un organo, il quale decida genericamente della costituzionalit\u00e0 o meno delle leggi. Io ho detto che, quando nel corso di un giudizio sorga eccezione di incostituzionalit\u00e0 \u2013 solo quindi in questo caso \u2013 si possa immediatamente ricorrere alla decisione del magistrato; ma, quando vi sia nel corso di un giudizio, non quindi genericamente: non che su ogni questione si possa interrogare intorno alla presunta incostituzionalit\u00e0.<\/p><p>Mi spieghi l\u2019onorevole Relatore dove esiste questa disposizione per cui su ogni cosa, su qualunque pretesto, su qualunque dissidio, si invoca tale giudizio di incostituzionalit\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Onorevole Nitti, basta estendere all\u2019esame della incostituzionalit\u00e0 gli articoli 37 e 41 del Codice di procedura civile.<\/p><p>NITTI. D\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Ricordo che sono stati gi\u00e0 svolti i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abRisolve i conflitti di poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e fra le Regioni\u00bb.<\/p><p>Monticelli.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abRisolve i conflitti di potere fra gli organi costituzionali dello Stato, fra lo Stato e le Regioni, fra le Regioni\u00bb.<\/p><p>Caccuri.<\/p><p>L\u2019onorevole Grassi ha presentato un emendamento al secondo comma inteso alla soppressione delle parole \u00abfra i poteri dello Stato\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>L\u2019onorevole Preti ha presentato un emendamento soppressivo dell\u2019ultimo comma. Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PRETI. Io ho presentato un emendamento soppressivo dell\u2019ultimo comma, il quale dice:<\/p><p>\u00abGiudica il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati a norma della Costituzione\u00bb.<\/p><p>Ora, a me sembra che noi gi\u00e0 abbiamo cominciato a preparare in Italia il Governo dei giudici, proclamando l\u2019indipendenza, l\u2019autonomia, ecc., della Magistratura.<\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> Non esageriamo!<\/p><p>PRETI. Speriamo che io mi sbagli! Comunque, per venire all\u2019argomento, dir\u00f2 che mi sembra veramente eccessivo, per non dire altro, attribuire ad un organo composto di magistrati il potere di giudicare il Presidente della Repubblica o i Ministri: e di giudicarli \u2013 dico \u2013 non solamente in ordine alla responsabilit\u00e0 penale, ma, dato il tenore di un articolo in precedenza approvato, anche in ordine alla responsabilit\u00e0 politica. Ora questa assurdit\u00e0 \u00e8 gi\u00e0 stata fatta rilevare dall\u2019onorevole Nitti, e credo che non occorre aggiungere una parola di pi\u00f9. Del resto mi sembra che anche l\u2019onorevole Mortati, che fu uno dei compilatori di questo articolo, si sia convinto che questo comma, cos\u00ec com\u2019\u00e8, non pu\u00f2 andare.<\/p><p>Aggiungo per\u00f2 un\u2019altra cosa: che ascoltando quanto hanno esposto l\u2019onorevole Bertone prima e poi l\u2019onorevole Nitti, mi sono convinto che in effetto la soluzione da loro proposta \u00e8 la migliore; e voter\u00f2, quindi, a favore dei loro emendamenti. Convengo con essi nel ritenere che la Corte costituzionale rappresenta un pericoloso appesantimento della nostra Costituzione.<\/p><p>L\u2019onorevole Nitti ha proposto che il giudizio di costituzionalit\u00e0 sia deferito alla Corte di cassazione a sezioni unite. Ora, io non ci trovo nulla di strano. (<em>Interruzioni al centro<\/em>)<em>. <\/em>Naturalmente l\u2019onorevole Perassi ha fatto una giustissima osservazione, da quel grande giurista ch\u2019egli \u00e8. Ha, cio\u00e8, osservato che la sentenza della Corte di cassazione potr\u00e0 solamente avere valore per il caso concreto. Ed \u00e8 logico, perch\u00e9, se l\u2019efficacia della sentenza della Corte di cassazione potesse estendersi al di l\u00e0 del caso concreto, noi addirittura metteremmo la Corte stessa al di sopra del Parlamento. D\u2019altronde non mi sembra che noi dobbiamo andar oltre, sino a richiedere un giudicato avente efficacia <em>erga omnes<\/em>. Una volta che la Corte di cassazione abbia pronunciata la incostituzionalit\u00e0 di una legge, spetter\u00e0 poi al Parlamento, nella sua responsabilit\u00e0 politica, trarne le conseguenze. Il Parlamento, che esprime la sovranit\u00e0 della Nazione, far\u00e0 come meglio creder\u00e0. E se la Suprema Corte di cassazione avr\u00e0 bene giudicato dell\u2019incostituzionalit\u00e0 della legge, un Parlamento democratico prender\u00e0 le opportune decisioni.<\/p><p>PERASSI. E se non le prende?<\/p><p>PRETI. Se poi presupponiamo di essere di fronte ad un Parlamento non democratico, io credo che non valga pi\u00f9 n\u00e9 la Corte costituzionale, n\u00e9 la Corte di cassazione, n\u00e9 niente, come dimostrano certi esempi recentissimi.<\/p><p>Per\u00f2 resterebbe da risolvere, naturalmente, un problema: chi giudica cio\u00e8 dei famosi conflitti fra le leggi dello Stato e le leggi della Regione?<\/p><p>Orbene, sia perch\u00e9 non ho la pretesa di avere una preparazione giuridica tanto notevole da squadernare proposte a tambur battente in tale delicata materia, sia perch\u00e9 mi propongo di essere brevissimo, non voglio stare ad esporre una soluzione di questo problema. Comunque \u2013 e faccio un\u2019osservazione che giuristi molto maggiori di me potranno sviluppare \u2013 io osservo questo: se le leggi della Regione contrastano con quelle dello Stato \u2013 e questo \u00e8 ammissibile \u2013 ebbene, sar\u00e0 la legge stessa dello Stato ad intervenire, proclamando la nullit\u00e0 delle norme emanate dalle autorit\u00e0 regionali.<\/p><p>Perch\u00e9 non dobbiamo dimenticare che le leggi della Regione sono s\u00ec norme legislative, ma norme subordinate nei confronti della legge formale emanata dal Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento degli onorevoli Benvenuti, Bettiol, De Caro Gerardo, Rumor, Vicentini, Cremaschi Carlo, Lazzati, Carbonari, Bianchini Laura, Roselli:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere all\u2019ultimo comma le parole: <\/em>nonch\u00e9 i ricorsi dei deputati e dei senatori proposti per violazione di legge contro le decisioni di ciascuna Camera in materia di verifica dei poteri\u00bb.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. L\u2019onorevole Benvenuti mi ha incaricato di far mio questo suo emendamento. E desidererei parlare prima contro la soppressione dell\u2019intero titolo, e poi sull\u2019emendamento Benvenuti.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Codacci Pisanelli, ha facolt\u00e0 di parlare, nei limiti di tempo consentiti dal Regolamento.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Onorevoli colleghi, come ho detto, mi occuper\u00f2 innanzitutto della proposta di soppressione dell\u2019intero titolo.<\/p><p>Al termine della nostra attivit\u00e0 costituente affiora uno dei problemi pi\u00f9 profondamente sentiti nel nostro tempo. Non condivido affatto l\u2019opinione di qualche isolato collega che ha negato l\u2019attualit\u00e0 della questione. Fin dall\u2019inizio dei miei studi giuridici ho notato la preoccupazione degli animi pi\u00f9 anelanti alla libert\u00e0 di giungere a impedire gli abusi del potere legislativo.<\/p><p>I legislatori italiani hanno costantemente mirato a portare la nostra societ\u00e0 in condizioni migliori di quelle in cui era nel Medio Evo. Il signore feudale era allora colui che usava ed abusava di ogni potere. Oggi il potere pubblico spetta allo Stato, e, quindi, di fronte allo Stato \u00e8 necessario poter difendere tutti i cittadini.<\/p><p>Ma se \u00e8 stato provveduto a impedire gli abusi del potere giudiziario e di quello amministrativo, non sono state ancora trovate garanzie sufficienti contro gli abusi del potere legislativo.<\/p><p>Pongo la mia argomentazione in questi termini: come nel secolo passato si \u00e8 mirato a realizzare la giustizia amministrativa, cos\u00ec adesso dev\u2019essere nostro compito e nostra fondamentale aspirazione realizzare anche la giustizia legislativa. Dopo avere provveduto a garantire il singolo contro il potere amministrativo dello Stato, dobbiamo preoccuparci di garantirlo contro gli abusi del potere legislativo.<\/p><p>Qui \u00e8 il problema, qui la sostanza di tutto questo titolo e la ragione per cui noi sosteniamo che l\u2019istituzione di una Corte costituzionale costituisce una garanzia per tutto il sistema, nonostante gli inconvenienti e i difetti che possa presentare il progetto di Costituzione.<\/p><p>Anche quando si tratt\u00f2 di porre un controllo sopra gli atti amministrativi sorsero lo stesso problema e le stesse difficolt\u00e0. Difficolt\u00e0 che adesso esamineremo. Ma come allora si cominci\u00f2 dall\u2019istituire una quarta sezione del Consiglio di Stato, che ha portato poi allo svolgimento di quel sistema di giustizia amministrativa che oggi viene attentamente studiato da tutti i Paesi del mondo, perch\u00e9 costituisce realmente qualcosa di organico e di completo, cos\u00ec ora propongo di trovare un sistema di giustizia legislativa che possa essere modello anche per i sistemi legislativi delle altre nazioni.<\/p><p>\u00c8 stato detto che il progetto di Costituzione si \u00e8 ispirato a modelli stranieri; \u00e8 stato detto che la Corte costituzionale sarebbe inutile. Respingo l\u2019affermazione secondo cui avremmo imitato ordini costituzionali stranieri.<\/p><p>Noi ci siamo ispirati a quel patrimonio di giurisprudenza, a quel patrimonio di organizzazione giurisdizionale e di legislazione, a cui alludeva il primo oratore che mi ha preceduto stamani. Non vogliamo imitare organizzazioni straniere; vogliamo semplicemente completare il sistema che in Italia pu\u00f2 trarre vantaggio dai princip\u00ee gi\u00e0 elaborati in altri rami dell\u2019ordinamento.<\/p><p>Propongo di seguire, per risolvere il problema della giustizia legislativa, un procedimento simile a quello adottato in altri campi, simile a quello che i romani dicevano sistema della <em>fictio<\/em>, finzione intesa non come menzogna, ma come metodo di plasmare, di fare \u00abcome se\u00bb, secondo il significato latino del verbo \u00abfingere\u00bb.<\/p><p>Appunto per procedere quasi per analogia mi propongo di esaminare quello che \u00e8 avvenuto, allorch\u00e9 si \u00e8 trattato di realizzare la giustizia nell\u2019amministrazione, vedendo se quei princip\u00ee non possano servirci di insegnamento nel campo legislativo.<\/p><p>Vorrete scusare se qui sollevo in sostanza di nuovo il problema; nella Commissione dei Settantacinque, per\u00f2, siccome si era vicini al termine, entro cui occorreva completare il progetto, non fu possibile esaminare il problema con tutta la profondit\u00e0 e la tranquillit\u00e0 che l\u2019importanza dell\u2019argomento avrebbe richiesto. Allorch\u00e9 sorse il problema, di ammettere un controllo giurisdizionale sopra gli atti amministrativi, sorse la difficolt\u00e0: l\u2019atto amministrativo \u00e8 atto sovrano; se ammettiamo un controllo su di esso, trasferiamo la competenza a svolgere attivit\u00e0 amministrativa in quegli organi che possono sindacare gli atti amministrativi. Si riusc\u00ec, tuttavia, a risolvere ugualmente il problema, e in maniera da rispettare il fondamentale principio della divisione dei poteri.<\/p><p>Infatti si utilizz\u00f2 un organo amministrativo che gi\u00e0 esisteva, come il Consiglio di Stato, e gli furono attribuite quelle funzioni di controllo sull\u2019amministrazione che dettero origine alle giurisdizioni amministrative.<\/p><p>Ritengo che, utilizzando gli stessi princip\u00ee \u2013 dei quali si \u00e8 dimostrata la bont\u00e0 \u2013 noi potremo in maniera analoga fare in modo che sorgano delle giurisdizioni legislative.<\/p><p>Ma la cosa a cui tengo in particolare \u00e8 che venga affermato il principio: esiste la possibilit\u00e0 di controllo anche sull\u2019esercizio della funzione legislativa.<\/p><p>Senza dubbio sorgono difficolt\u00e0, allorch\u00e9 si tratta di stabilire quale sia l\u2019organo che deve essere investito di queste funzioni. A chi attribuire il controllo sulla legislazione?<\/p><p>Innanzi tutto bisogna stabilire di che natura deve esser l\u2019organo. La Corte costituzionale, che noi stiamo per istituire, dovr\u00e0 \u2013 in altri termini \u2013 essere organo giurisdizionale o legislativo?<\/p><p>Secondo la mia opinione, per salvare il principio della divisione dei poteri nello stesso modo in cui lo si salv\u00f2 allorch\u00e9 si tratt\u00f2 di istituire le giurisdizioni amministrative, sarebbe opportuno fare in maniera che i nuovi organi abbiano anch\u2019essi, almeno in un certo senso, natura legislativa. Da qui la necessit\u00e0 che della Corte costituzionale facciano parte anche membri eletti dalle Assemblee legislative.<\/p><p>Questa necessit\u00e0 si desume anche dal fatto che l\u2019organo, a cui si affida la funzione legislativa, normalmente non esercita semplicemente funzioni legislative, ma anche, in un certo senso, un\u2019attivit\u00e0 politica intesa come controllo politico. E per controllare la costituzionalit\u00e0 delle leggi \u00e8 anche necessario l\u2019esercizio di un controllo politico.<\/p><p>\u00c8 stato detto che non esistono princip\u00ee di cui la Corte costituzionale debba garantire il rispetto. Ma \u00e8 proprio su questo punto che sorge il nostro dissenso. Noi abbiamo fede nella esistenza di princip\u00ee che il legislatore deve semplicemente tradurre in legge.<\/p><p>In altri termini, ci rifiutiamo di aderire alla opinione secondo la quale \u00e8 legge tutto e soltanto ci\u00f2 che il legislatore ha positivamente sancito. Abbiamo visto a quali conseguenze abbia portato l\u2019abuso del potere legislativo; e come ogni partito sinceramente democratico si propone di realizzare gli ideali della libert\u00e0 e della giustizia sociale, cos\u00ec questa giustizia sociale e questa libert\u00e0 noi vogliamo che vengano garantite anche con un adeguato sistema di giustizia legislativa, che ci garantisca contro gli abusi del potere legislativo.<\/p><p>Senza dubbio gli articoli del progetto presentano alcuni difetti, i quali risentono della rapidit\u00e0 con cui sono stati formulati. Ma i difetti non debbono impedirci di affermare il principio della Corte costituzionale, che ci garantisca appunto contro quel pericolo di statolatria, contro quel pericolo del positivismo giuridico, che ha caratterizzato il secolo scorso, secondo il quale, in base alla concezione hegeliana, il diritto non era altro che la volont\u00e0 dello Stato. Quello che lo Stato voleva era diritto, anche se in contrasto con le pi\u00f9 fondamentali esigenze dell\u2019animo umano. Abbiamo visto nella legislazione razzista le leggi che hanno calpestato i pi\u00f9 elementari diritti dell\u2019uomo.<\/p><p>Ho sentito ricordare dall\u2019onorevole Presidente, che ha parlato prima di me, come, alla fine della guerra 1915-1918, si pensasse ai processi per delitti internazionali. Processi che hanno avuto effettivamente luogo dopo la recente guerra mondiale.<\/p><p>Sono stato come osservatore del Governo italiano ai processi che si sono svolti a Norimberga e a Dachau. Ma la mia opinione \u00e8 diversa dallo scetticismo dell\u2019oratore suddetto, in quanto ritengo che siccome vi sono alcuni fondamentali diritti dell\u2019uomo, che non possono essere violati da abusi della legge, cos\u00ec \u00e8 necessario che una giurisdizione per difenderli esista. Simile giurisdizione, specialmente all\u2019inizio, avr\u00e0 i suoi difetti, ma la possibilit\u00e0 di controllo servir\u00e0 ad impedire abusi futuri e l\u2019abuso delle nostre leggi, l\u2019abuso riscontrabile in alcune leggi, \u00e8 derivato da questo fatto: che il legislatore si sentiva tranquillo, sentiva che sopra di lui non vi era nessuno in grado di controllare quello che stabiliva essere diritto. Per tale motivo insisto sopra l\u2019affermazione di principio, anche se sar\u00e0 opportuno limitarsi a pochissime disposizioni. Lasciamo che, come si \u00e8 evoluto il sistema giurisdizionale amministrativo, cos\u00ec si evolva e perfezioni il nostro sistema di giustizia legislativa.<\/p><p>Come proposta pratica per sanare l\u2019esigenza, cio\u00e8 per sodisfare l\u2019esigenza del controllo sulla legislazione e sodisfare anche l\u2019esigenza della divisione dei poteri, ritengo sarebbe opportuno fare in maniera che l\u2019organo investito della giurisdizione legislativa fosse emanazione del potere legislativo. Come ottenere simile intento? \u00c8 un problema che ha le sue difficolt\u00e0, ma che potremo risolvere. Mi limito ad esporre una opinione personale che potr\u00e0 essere studiata, esaminata e sviluppata successivamente. Se per esempio ammettessimo, come nel Belgio, che la Corte dei conti fosse emanazione del potere legislativo, cos\u00ec noi, seguendo un sistema analogo a quello seguito per la giustizia Amministrativa, potremmo istituire una sezione speciale della Corte dei conti, alla quale attribuire appunto le funzioni di Corte costituzionale.<\/p><p>\u00c8 semplicemente una idea, \u00e8 un\u2019ipotesi che espongo, una proposta che faccio, appunto perch\u00e9 si tenga presente l\u2019opportunit\u00e0 che l\u2019organo investito della giurisdizione legislativa, per rispettare il principio della divisione dei poteri, venga desunto dallo stesso potere legislativo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Codacci Pisanelli, la prego di concludere.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Va bene.<\/p><p>I poteri che devono essere attribuiti alla Corte costituzionale devono essere tali da assicurare effettivamente un controllo. Bisogna distinguere, secondo me, i poteri da attribuire ai giudici ordinari da quelli da attribuire all\u2019Alta Corte. Dovrebbe essere consentito ad ogni giudice ordinario di rilevare l\u2019incostituzionalit\u00e0 di una legge; e, d\u2019altra parte, bisognerebbe anche consentire alla Corte costituzionale di annullare completamente le leggi che risultino incostituzionali. In questa maniera noi arriveremmo a sodisfare nel campo della legislazione quel problema che abbiamo sodisfatto nel campo dell\u2019amministrazione. D\u2019altra parte, se si seguisse il sistema stabilito dal progetto, che cio\u00e8, una volta sollevato l\u2019incidente di incostituzionalit\u00e0, si debba necessariamente andare dinanzi all\u2019Alta Corte, sarebbe facile prevedere la impraticit\u00e0 e dispendiosit\u00e0 del sistema.<\/p><p>In una causa tra persone prive di mezzi finanziari sarebbe necessario rivolgersi all\u2019Alta Corte con perdita di tempo e denaro. Riterrei quindi opportuno consentire al giudice di rilevare l\u2019incostituzionalit\u00e0, salvo all\u2019Alta Corte di annullare completamente le disposizioni legislative.<\/p><p>Finalmente, fra i poteri da attribuire all\u2019Alta Corte, converrebbe prevedere anche la eventuale competenza a giudicare delle controversie sopra la verifica delle elezioni. Se noi ammettiamo che la verifica delle elezioni sia un atto del Parlament\u00f2 \u2013 quindi, in un certo senso, un atto di organi legislativi \u2013 e se, secondo la mia opinione, si arrivasse a concludere che l\u2019Alta Corte costituzionale deve essere un organo di emanazione del Parlamento, sarebbe essa l\u2019organo pi\u00f9 indicato a risolvere simili controversie.<\/p><p>Ma, dalla competenza a giudicare della costituzionalit\u00e0 delle leggi ordinarie si potrebbe poi passare a occuparsi della competenza a esaminare le leggi costituzionali, la stessa Costituzionalit\u00e0 delle leggi costituzionali: problema assai pi\u00f9 grave, che dovrebbe essere previsto e bisognerebbe per lo meno consentire un sindacato formale sulle stesse leggi costituzionali alla Corte costituzionale.<\/p><p>In altri termini, ritengo che, per rimediare a quegli abusi che abbiamo visto in un passato molto recente, noi dobbiamo provvedere a garantire il nuovo sistema costituzionale, e, muovendo dalla giustizia dell\u2019amministrazione, dobbiamo giungere alla logica conseguenza delle giurisdizioni legislative. Riprendo, in altri termini, un\u2019aspirazione gi\u00e0 sentita in Italia, appunto perch\u00e9 nella legislazione, nell\u2019uso del potere legislativo sono stati frequenti gli abusi.<\/p><p>Molte volte abbiamo sentito uomini di Governo, i quali, a chi gli faceva osservare che il loro operato non era legittimo, rispondevano: \u00abstasera, con un decreto legge vi far\u00f2 vedere se quello che ho fatto non \u00e8 legittimo\u00bb. E se non era il decreto legge, era spesso una vera e propria legge approvata da benevole maggioranze, a trasformare il torto in diritto!<\/p><p>Appunto per impedire questi abusi del potere legislativo, appunto per introdurre nel sistema il controllo sul potere discrezionale degli organi legislativi, i quali devono limitarsi a tradurre in iscritto un diritto che pressiate alla formulazione positiva, appunto per questo ritengo che si possa fare oggi eco al grido che nel 1880 lev\u00f2 Silvio Spaventa; e come egli auspic\u00f2 \u00abla giustizia nell\u2019amministrazione\u00bb cos\u00ec noi oggi, istituendo la Corte costituzionale, possiamo gridare in quest\u2019Aula: \u00abgiustizia nella legislazione!\u00bb. (<em>Applausi \u2013 Congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Condorelli ha proposto di sostituire il secondo comma col seguente:<\/p><p>\u00abGiudica dei conflitti di attribuzione e sulle usurpazioni di potere degli organi costituzionali dello Stato\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>CONDORELLI. Nella discussione di oggi e nelle discussioni precedenti, che a quella di oggi si collegano, \u00e8 affiorato chiaro che indubbiamente esistono delle funzioni nuove alle quali deve corrispondere un organo nuovo. Perch\u00e9, indubbiamente, se noi abbiamo predeterminato una Costituzione rigida, vi deve essere il custode di questa Costituzione, cio\u00e8 chi possa dichiarare che una legge \u00e8 contraria alla Costituzione. Come anche esiste un istituto nuovo nella nostra legislazione ed \u00e8 l\u2019istituto della Regione. Sorgeranno quindi conflitti fra Stato e Regioni e conflitti fra Regione e Regione. Dunque, qui il problema non mi sembra sia quello di conservare e sopprimere la Corte costituzionale, ma, se mai, quello dell\u2019organo a cui attribuire queste funzioni, per cui la questione diventa essenzialmente nominale. Certamente la Cassazione, il Consiglio di Stato, come sono oggi previsti nella nostra legge, non sono idonei a risolvere questi conflitti, ad esercitare queste funzioni. Si potr\u00e0 discutere, in fondo, se queste funzioni bisogna darle ad una Corte costituita tutta da magistrati, come potrebbe essere la Corte di cassazione, ma che ci debba essere un organo che debba esplicare queste nuove funzioni, non si pu\u00f2 certamente discutere.<\/p><p>Il nostro emendamento tendeva a due finalit\u00e0: si voleva prima di tutto aggiungere al controllo della costituzionalit\u00e0 delle leggi quello che \u00e8 ovvio: il controllo della costituzionalit\u00e0 delle norme giuridiche che hanno il valore di legge. Io non illustro questa parte dell\u2019emendamento, perch\u00e9 \u00e8 stata gi\u00e0 illustrata ampiamente dall\u2019onorevole Perassi. Il nostro emendamento per\u00f2 tende ancora a chiarire e a regolare un punto di una grande importanza, perch\u00e9 per garantire l\u2019osservanza e il retto funzionamento di una Costituzione non basta la dichiarazione di illegittimit\u00e0 sostanziale o formale delle leggi, ma \u00e8 necessario pure avere un organo che dichiari le usurpazioni di poteri costituzionali. Nel progetto si prevedeva soltanto il conflitto di attribuzioni, ma evidentemente questo non era sufficiente, perch\u00e9 i conflitti di attribuzioni sono o positivi o negativi, a seconda che due organi si ritengano tutti e due competenti a prendere un provvedimento o si ritengano entrambi incompetenti. Questo \u00e8 il conflitto. Ma vi \u00e8 una figura pi\u00f9 preoccupante di conflitto fra i poteri dello Stato, che \u00e8 appunto l\u2019usurpazione di poteri, il pericolo maggiore per la stabilit\u00e0 e per la conservazione di una Costituzione. \u00c8 dunque necessario che la Corte costituzionale, o chi per essa, possa dichiarare l\u2019evento dell\u2019usurpazione, giacch\u00e9 i mezzi pratici attraverso i quali si attaccano le Costituzioni possono essere le leggi, ma comunemente non sono le leggi comuni o costituzionali, ma sono proprio i colpi di Stato, le usurpazioni di poteri, gli straripamenti di poteri.<\/p><p>Dunque l\u2019articolo proposto dal progetto \u00e8 insufficiente, non provvedendo anche la repressione dell\u2019usurpazione di poteri.<\/p><p>Io vedo sorridere il Presidente, e penso che in lui vi sia l\u2019obiezione che \u00e8 del resto in me. Questa Corte costituzionale avr\u00e0 il potere reale di reprimere le usurpazioni di poteri?<\/p><p>Anch\u2019io sono molto scettico su questa possibilit\u00e0; e l\u2019ho illustrata ampiamente nel discorso fatto in sede di discussione generale sui titoli precedenti. Ma, ad ogni modo, bisogna pure che l\u2019apparato formale sia completo. Io, al punto debito, all\u2019articolo 128, propongo questo: che la Corte costituzionale si possa pronunciare anche di ufficio, senza attendere un ricorso, il quale importa un giudizio che si protrarrebbe nel tempo. Bisogna, appunto, predisporre che la Corte costituzionale possa istantaneamente, con la stessa istantaneit\u00e0 della usurpazione di poteri o del colpo di Stato, dichiarare la illegalit\u00e0, la incostituzionalit\u00e0 dell\u2019operato del potere straripante o usurpante. Che effetto avr\u00e0? Si pu\u00f2 essere scettici; ma, comunque, i cittadini avranno indicato precisamente, dall\u2019organo competente, da quale parte sia la illegalit\u00e0.<\/p><p>Questa io credo sia la portata politica, morale e costituzionale dell\u2019emendamento che noi proponiamo. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Mortati e Tosato hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019articolo 126 col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale giudica dei ricorsi per violazione di legge costituzionale, escluso qualsiasi sindacato di merito contro gli atti legislativi delle Camere, del Governo e delle Regioni.<\/p><p>\u00abGiudica dei conflitti d\u2019attribuzione, nonch\u00e9 dei conflitti fra Stato e Regioni e fra Regioni\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Si propone di rinviare la discussione del terzo comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MORTATI. Dar\u00f2 brevemente ragione dell\u2019emendamento da me presentato. Anzitutto, si \u00e8 voluto determinare con esso in modo pi\u00f9 specifico di quanto non risulti dal testo del progetto l\u2019ambito di competenza della Corte costituzionale.<\/p><p>Osservo, fra parentesi, che in questo momento io prescindo completamente dai vari problemi che attengono all\u2019organizzazione e al funzionamento di tale organo, sia della sua composizione, sia del procedimento per l\u2019azione di incostituzionalit\u00e0, sia degli effetti della pronunzia. Noto, fra parentesi, che su questi tre argomenti il progetto \u00e8, a mio avviso, gravemente deficiente. Di questo non possiamo fare addebito agli eminenti colleghi che lo hanno elaborato, perch\u00e9 le deficienze in gran parte sono attribuibili sia alle difficolt\u00e0 della materia, sia alla brevit\u00e0 del tempo concesso per la elaborazione di quest\u2019ultima parte; che, appunto perch\u00e9 ultima, ha sub\u00ecto una elaborazione meno perfetta, in quanto svoltasi in limiti di tempo pi\u00f9 ristretti. La ristrettezza del tempo dedicato, purtroppo, anche a questa discussione in Assemblea \u2013 ed i limiti rigidi posti ad essa, limiti che non si sono fatti valere per alcun altro argomento \u2013 non potranno certamente giovare al perfezionamento di questo istituto, che pure dovrebbe essere considerato il pi\u00f9 importante, perch\u00e9 corona l\u2019edificio ed offre quelle garanzie, in riferimento alle quali si \u00e8 svolta la nostra ormai lunga attivit\u00e0, rivolta alla elaborazione del testo costituzionale.<\/p><p>Pertanto, richiamata la importanza del problema, notate le deficienze del progetto e riservato ogni parere circa questi punti della composizione del procedimento e degli effetti, il mio emendamento ha lo scopo di delimitare semplicemente la competenza di questo organo, speciale o ordinario (lo vedremo), al quale \u00e8 attribuita la cognizione della costituzionalit\u00e0 delle leggi, che, come \u00e8 stato osservato da numerosi oratori, \u00e8 necessaria in un ordinamento che pone una Costituzione rigida. La Costituzione rigida importa, infatti, un controllo della costituzionalit\u00e0, anche materiale, e questo potr\u00e0 essere effettuato in modo diffuso attribuendolo cio\u00e8 ai giudici di tutti i gradi della giurisdizione, oppure potr\u00e0 essere concentrato in un solo organo, che a sua volta potr\u00e0 essere ordinario o speciale. Ma, in corrispondenza alla sensibilit\u00e0 politica della maggioranza dell\u2019Assemblea, la quale nell\u2019elaborare la Costituzione ha inteso attribuire ad essa un carattere di maggiore stabilit\u00e0 nei confronti della legge ordinaria, occorre dar vita ad un congegno il quale assicuri l\u2019osservanza delle norme sancite nella Costituzione. Ora l\u2019emendamento in esame, come dicevo, vuole delimitare in modo pi\u00f9 preciso di quanto non faccia il progetto, l\u2019ambito di competenza della Corte, ambito di competenza che, a mio avviso, dev\u2019essere ristretto all\u2019accertamento della violazione di legge costituzionale. Usando quest\u2019espressione in luogo di quella adoperata nel testo del progetto, il quale parla di: \u00abcostituzionalit\u00e0 delle leggi\u00bb, si \u00e8 voluto rifarsi alla classica distinzione fra violazione di legge ed altri vizi degli atti statali, e cos\u00ec precisare che la violazione sindacabile della Corte \u00e8 solo quella che si riferisce a norme precise di legge, con esclusione di ogni sindacato di quelle leggi che importino un apprezzamento discrezionale.<\/p><p>Per esprimere con maggiore precisione questo concetto abbiamo aggiunto alle parole: \u00abviolazione di legge\u00bb, l\u2019inciso: \u00abescluso qualsiasi sindacato di merito\u00bb, sodisfacendo cos\u00ec un\u2019esigenza la quale non era sodisfatta con la generica espressione del giudizio di costituzionalit\u00e0, adoperata dal progetto che si sarebbe potuto interpretare nel senso di comprendere nel giudizio stesso il sindacato materiale anche delle molte norme elastiche sostenute nella Costituzione, sindacato che importa valutazioni discrezionali, le quali avrebbero trasformato la Corte costituzionale che, secondo il nostro intento, deve essere un organo giurisdizionale, composto quindi di giuristi, in un super Parlamento, vale a dire in un organo politico.<\/p><p>Le stesse esigenze ora fatte valere furono manifestate dall\u2019onorevole Martino in un suo eloquente discorso, e consacrate in un emendamento da lui proposto, e sono stato ribadite in altro emendamento dell\u2019onorevole Mastino Gesumino da lui test\u00e9 svolto. Ma io penso che fra le tre proposte, quella formulata da me e dall\u2019onorevole Tosato \u00e8 la pi\u00f9 precisa tecnicamente, perch\u00e9 rende meglio il concetto che si vuole esprimere, cio\u00e8 di escludere dal sindacato materiale della legge quelle norme, rispetto a cui il giudizio di costituzionalit\u00e0 non potrebbe compiersi se non ponendo a criterio precetti e norme di convenienza politica, che non \u00e8 possibile ed \u00e8 sconveniente far formulare ad organi giurisdizionali. Inoltre con l\u2019emendamento proposto si vuole precisare che il sindacato \u00e8 ammesso, oltre che per gli atti legislativi delle Camere, per quelli del Governo (ed in questo ci rifacciamo alla proposta dell\u2019onorevole Perassi, in quanto gli atti legislativi del Governo sono da equiparare alla legge formale) ed anche per le leggi delle regioni. Questa ultima estensione di cui non \u00e8 traccia altrove, sia nel progetto, che negli emendamenti, \u00e8 giustificata dal fatto che, secondo l\u2019ordinamento da noi creato, le regioni hanno il potere di legislazione primaria, nei limiti delle direttive generali poste dalle leggi statali. Si sono volute distinguere, secondo il concetto che si \u00e8 affermato nella Carta costituzionale, le manifestazioni del potere di legislazione primaria delle regioni, dalle altre di carattere regolamentare, e si \u00e8 infatti parlato dei regolamenti delle regioni, come di atti legislativi secondari in confronto all\u2019attivit\u00e0 primaria costituita dalle leggi regionali.<\/p><p>Inoltre, a parte il sindacato di costituzionalit\u00e0, nei limiti ora visti, la Corte costituzionale dovrebbe giudicare dei conflitti di attribuzione. Ci siamo limitati a riproporre, con questo inciso, la frase classica che si legge nella legge del 1877, che si intitola precisamente ai conflitti di attribuzione. E nella nostra intenzione, la ripetizione di questa dizione, vuole significare che l\u2019esame dei conflitti in parola noi lo vogliamo mantenere nei limiti in cui esso \u00e8 contenuto dalla legge del 1877. Non credo pertanto di potere aderire alle proposte, formulate or ora dall\u2019onorevole Condorelli, il quale vorrebbe estendere il sindacato della Corte a quelle che egli chiama le usurpazioni di potere di tutti gli organi dello Stato. Questo \u00e8 un punto molto delicato, sul quale vorrei intrattenere brevissimamente l\u2019Assemblea. Lo stesso onorevole Condorelli, autore della proposta, si \u00e8 dimostrato scettico sulla possibilit\u00e0 pratica di una effettiva efficienza dell\u2019intervento che fosse in tale materia attribuito alla Corte. Si \u00e8 dichiarato scettico, e ben a ragione, perch\u00e9 evidentemente, le usurpazioni di poteri, le quali non riescano a trovare, nel giuoco degli organi predisposti per contenere le attivit\u00e0 degli organi supremi nell\u2019ambito della loro competenza, i loro naturali freni non potranno certamente trovarli nella pronuncia di un organo giurisdizionale. E neppure pu\u00f2 ritenersi che risponda ad una qualsiasi utilit\u00e0 la dichiarazione che si \u00e8 verificata una frattura della Costituzione. L\u2019onorevole Condorelli ritiene che tale dichiarazione servirebbe ad informare l\u2019opinione pubblica, ma evidentemente, l\u2019opinione pubblica di un paese democratico, non ha bisogno della pronuncia di un consesso di giuristi per apprendere che si \u00e8 operato, o tentato un colpo di Stato. V\u2019\u00e8 la opinione pubblica, vi sono i partiti, e tutto quel complesso di istituzioni che in una democrazia devono suscitare le manifestazioni di volont\u00e0 collettive che determinano le esatte valutazioni sull\u2019attivit\u00e0 degli organi costituzionali, e provocano le reazioni necessarie a ristabilire l\u2019ordine. I casi sono due: o queste reazioni vi sono, ed allora non v\u2019\u00e8 bisogno di una pronuncia da parte dell\u2019organo giurisdizionale, o non vi sono, ed allora la pronuncia rimane lettera morta. Con questa aggravante, che l\u2019affidarsi all\u2019intervento dell\u2019organo giurisdizionale pu\u00f2 recare con s\u00e9 un effetto pratico contro operante, nel senso che induce a rendere meno efficiente quelle resistenze spontanee della pubblica opinione, quelle reazioni politiche che sono le sole veramente idonee a contenere i tentativi di usurpazione di poteri degli organi costituzionali. La fiducia che vi sia un organo il quale decida e tuteli la Costituzione, rende meno efficiente l\u2019azione dei freni politici, perch\u00e9 pu\u00f2 indurre nel cittadino che deve azionarli la rinunzia alla diretta osservazione di quelle iniziative ed alla messa in opera di quelle resistenze, che sono le sole, valide a debellare le usurpazioni.<\/p><p>A me pare che, estendere la competenza di un organo costituzionale al caso di conflitti che hanno carattere politico, e che sono espressione di un\u2019alterazione del rapporto delle forze politiche, sia non solo non utile, ma pericoloso, e, quindi, da escludere. L\u2019insufficienza della Corte, al compito che le si vorrebbe attribuire, finirebbe con l\u2019ingenerare il discredito nella sua opera, discredito destinato a ripercuotersi anche sulla parte dell\u2019attivit\u00e0 ad essa pi\u00f9 propria.<\/p><p>Il mio emendamento, nella sua ultima parte, attribuisce alla Corte anche la conoscenza dei conflitti fra Stato e Regione e fra Regioni, in concordanza, del resto, con il testo della Commissione. Anche questo punto a me pare che abbia una rilevanza costituzionale in conseguenza del carattere di autonomia costituzionale che il progetto ha voluto assicurare alle Regioni. Assumendo siffatta attribuzione di competenza un carattere costituzionale, \u00e8 giusto la sua garanzia sia affidata all\u2019organo di cui si parla. Mi pare che per questo punto non vi siano quelle ragioni di carattere politico, cui mi sono innanzi riferito.<\/p><p>Circa l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 126, relativo alla questione della competenza pel giudizio sulla responsabilit\u00e0 penale dei Ministri e del Presidente della Repubblica, io faccio osservare che il problema \u00e8 di una estrema delicatezza. L\u2019Assemblea, a suo tempo, ha rigettato un emendamento Bettiol che tendeva a limitare in un senso strettamente giuridico la responsabilit\u00e0 penale del Presidente della Repubblica. Si \u00e8 invece approvata una formula, che consente di affermare la responsabilit\u00e0 penale anche per fatti che non costituiscono reati, ai sensi del Codice penale. In questo caso il giudizio cessa di essere strettamente giuridico per assumere carattere di valutazione politica. Ed allora, si rende evidente l\u2019impossibilit\u00e0 di affidare tali valutazioni allo stesso organo, cui si attribuisce la competenza di interpretazione di norme rigide. Le soluzioni possibili sono due: o si integra, per i giudiz\u00ee di responsabilit\u00e0, la Corte costituzionale con elementi politici, oppure i giudiz\u00ee stessi si devono attribuire ad un organo diverso, che garantisca del possesso di una competenza e sensibilit\u00e0 anche politica.<\/p><p>Si rende, pertanto, necessario per questo punto un ripensamento della questione e la presentazione di nuove proposte. Per ora limitiamoci a determinare la competenza ordinaria dell\u2019organo del controllo di costituzionalit\u00e0, tenendo fermo questo criterio, che quanto pi\u00f9 esso si contenga in limiti ristretti, adeguati alle sue possibilit\u00e0 effettive, tanto pi\u00f9 si accresce la sua efficienza e si assicura il suo prestigio. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Musolino, del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il terzo comma e rinviarlo al Titolo primo, seconda parte del progetto, nel testo seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLe due Camere, costituite in Alta Corte di giustizia, giudicano il Presidente della Repubblica e i Ministri accusati di reato di alto tradimento\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MUSOLINO. A me sembra che la Corte costituzionale non debba essere competente a giudicare il Presidente della Repubblica e i Ministri quando siano accusati di reato di altro tradimento, perch\u00e9 la Corte costituzionale, cos\u00ec come \u00e8 concepita nel progetto, \u00e8 pi\u00f9 un organo tecnico e giuridico anzich\u00e9 politico. Per questo modo la Corte costituzionale non deve giudicare il Presidente della Repubblica che \u00e8 Primo magistrato della Repubblica; anche perch\u00e9 esso deve essere giudicato, secondo me, dalle Camere che lo eleggono. Infatti il Presidente della Repubblica essendo eletto dalle due Camere riceve il mandato da queste, per cui il reato di alto tradimento, il pi\u00f9 grave che possa commettere il Presidente della Repubblica, \u00e8 di natura squisitamente politica. Ritengo che questa questione sia precisamente di competenza delle Camere riunite in Alta Corte di giustizia. Lo Statuto albertino, nell\u2019articolo 48, prevedeva che i Ministri o i senatori accusati di violazione della Costituzione e di alto tradimento fossero giudicati dal Senato riunito in Alta Corte di giustizia. Noi, trovandoci in caso differente, essendo il Senato e la Camera su parit\u00e0 di costituzione, per essere tutte e due elette dal popolo, tanto i Ministri quanto il Presidente della Repubblica devono essere giudicati dalle due Camere riunite in Alta Corte di giustizia, perch\u00e9 esse, come espressione della sovranit\u00e0 popolare, come organi che eleggono il Presidente e che danno la fiducia ai Ministri, devono avere la competenza di giudicare il Presidente della Repubblica e i Ministri.<\/p><p>Penso che questo comma debba formare un articolo da rimandare al Titolo I, seconda parte del progetto di Costituzione, perch\u00e9 in quella sede si tratta delle due Camere.<\/p><p>La Commissione di coordinamento sar\u00e0 incaricata di dare il posto dovuto a questo articolo, per cui io raccomando tanto alla Commissione, quanto all\u2019Assemblea di accogliere il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione \u00e8 rinviato alle ore 16.<\/p><p>La seduta termina alle 13.15.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE cccx. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 28 NOVEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI INDICE Congedi: Presidente Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente Mastino Pietro Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione Bertone Nitti Mastino Gesumino Mastrojanni Perassi Preti Codacci Pisanelli Condorelli Mortati Musolino La seduta comincia alle 11. 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