{"id":2343,"date":"2023-09-17T16:23:10","date_gmt":"2023-09-17T14:23:10","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2343"},"modified":"2023-10-21T10:59:45","modified_gmt":"2023-10-21T08:59:45","slug":"pomeridiana-di-giovedi-27-novembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2343","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 27 NOVEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2343\" class=\"elementor elementor-2343\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c8508e5 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c8508e5\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-40bcc70\" data-id=\"40bcc70\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-edfcf2c elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"edfcf2c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471127_2.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fb4bbea elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"fb4bbea\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCCIX.<\/p><p>SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 27 NOVEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Costa<\/p><p>Gabrieli<\/p><p>Mortati<\/p><p>Crispo<\/p><p>Leone Giovanni<\/p><p>Mannironi<\/p><p>Grassi<\/p><p>Targetti<\/p><p>Calamandrei<\/p><p>Della Seta<\/p><p>Persico<\/p><p>Gasparotto<\/p><p>Togliatti<\/p><p><strong>Risultato della votazione segreta:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza<\/strong> (<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Bubbio<\/p><p>Mastino Gesumino<\/p><p><strong>Interrogazioni<\/strong> (<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Orlando Vittorio Emanuele<\/p><p>Romano<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Rossi Paolo<\/p><p>Colitto<\/p><p>Caccuri<\/p><p>Cortese<\/p><p>Murgia<\/p><p>Villabruna<\/p><p>Macrelli<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Guido<\/p><p>Mastino Pietro<\/p><p>Zotta<\/p><p>Cevolotto<\/p><p>Adonnino<\/p><p>Clerici<\/p><p><strong>Disegni di legge <\/strong>(<em>Presentazione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Scelba, <em>Ministro dell\u2019interno<\/em><\/p><p>Grassi, <em>Ministro di grazia e giustizia<\/em><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Votazione segreta:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Passiamo all\u2019esame dell\u2019articolo 102. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abContro le sentenze o le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali \u00e8 sempre ammesso il ricorso per cassazione secondo le norme di legge\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati vari emendamenti. Vi \u00e8 anzitutto un emendamento soppressivo dell\u2019onorevole Costa. Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>COSTA. Lo ritiro, e ne do ragione: lo ritiro, tenendo conto dell\u2019indirizzo che ha avuto la discussione sull\u2019articolo 101, e tramuto l\u2019emendamento in una raccomandazione alla Commissione, in questo senso: mi sembra che la dizione \u00abcontro le sentenze\u00bb si possa sostituire con la dizione \u00abcontro le decisioni\u00bb. E ci\u00f2 anzitutto perch\u00e9 ritengo che nel concetto di \u00abdecisione\u00bb sia compreso anche quello di \u00absentenza\u00bb, in quanto la sentenza non \u00e8 altro che la esteriorizzazione della decisione. Inoltre, per una ragione che non \u00e8 soltanto lessicografica, ma che, secondo me, ha anche un addentellato dottrinario, in riferimento alle dispute che si sono avute nei primi tempi di applicazione della legge sulla giustizia amministrativa. Se la Commissione ha redatto il testo intendendo sentenze degli organi ordinari e decisioni delle giurisdizioni speciali, io penso che possa aver fatto questo per eliminare quella disputa che si \u00e8 avuta allorch\u00e9 si sosteneva (e l\u2019onorevole Orlando era tra coloro che entrarono in questa disputa) che le pronuncie dell\u2019allora quarta sezione non fossero sentenze; e la dottrina prevaleva nel preferire la locuzione \u00abdecisione\u00bb.<\/p><p>Ora, in riferimento a queste dispute dottrinarie, penso sia stato intendimento della Commissione di stabilire la distinzione di cui mi sto occupando.<\/p><p>Ritengo, comunque, che la distinzione fatta nel testo dalla Commissione possa ingenerare l\u2019equivoco, nel senso di far risorgere la disputa; ed ecco la ragione, non soltanto dir\u00f2 cos\u00ec, lessicografica per cui, quando si dice \u00abdecisioni\u00bb si debba intendere qualunque pronunzia di ogni autorit\u00e0 che risolva un caso controverso, ivi comprese le sentenze. Conseguentemente raccomanderei alla Commissione la seguente dizione: \u00abContro le decisioni degli organi giurisdizionali, ecc.\u00bb.<\/p><p>\u00c8 mia opinione che questo articolo si potrebbe sopprimere senza danno, ma, ripeto, l\u2019emendamento che tendeva alla soppressione lo ritiro, nella fiducia che basti avere fatta la or accennata raccomandazione di semplificazione e chiarificazione del testo esaminato.<\/p><p>Presentazione di disegni di legge.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Mi onoro di presentare all\u2019Assemblea i seguenti disegni di legge:<\/p><p>\u00abNorme per la prima compilazione delle liste elettorali nella provincia di Gorizia\u00bb.<\/p><p>\u00abNorme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista\u00bb.<\/p><p>\u00abElezione del Consiglio della Valle d\u2019Aosta\u00bb.<\/p><p>Chiedo che, per il primo, si adotti la procedura di urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. Do atto al Ministro dell\u2019interno della presentazione di questi disegni di legge.<\/p><p>Poich\u00e9 egli ha chiesto che per il primo si dichiari il procedimento d\u2019urgenza, chiedo all\u2019Assemblea se approva questa richiesta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>I disegni di legge saranno trasmessi alla Commissione competente.<\/p><p>Si riprende la discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. Ricordo che sono stati gi\u00e0 svolti i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abContro le sentenze e le decisioni pronunciate in secondo grado dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali o non soggette ad appello \u00e8 sempre ammesso il ricorso alla Suprema Corte di cassazione per qualsiasi violazione o falsa applicazione di norme giuridiche sostanziali o procedurali\u00bb.<\/p><p>\u00abMonticelli\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abContro le sentenze e le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali in primo o in secondo grado \u00e8 sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale o processuale\u00bb.<\/p><p>\u00abRomano\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abContro ogni decisione di organo giurisdizionale ordinario o speciale \u00e8 concesso il ricorso per violazione di legge alla Cassazione\u00bb.<\/p><p>\u00abColitto\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Gabrieli ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019articolo 102 col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abContro le sentenze e le decisioni pronunziate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali in secondo grado o non soggette ad appello \u00e8 sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale o processuale\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>GABRIELI. Onorevoli colleghi, \u00e8 evidente che, dopo che l\u2019Assemblea Costituente, con l\u2019articolo 95, ha riservato al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti la competenza in materia di giustizia amministrativa e di giustizia in materia contabile, io non posso mantenere l\u2019emendamento nella forma in cui era stato redatto; perch\u00e9 \u00e8 evidente che \u00e8 ammesso il ricorso alla Corte di cassazione solamente in caso di difetto assoluto di giurisdizione contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.<\/p><p>Non posso neanche mantenere l\u2019emendamento nella forma in cui \u00e8 redatto, perch\u00e9 l\u2019articolo 95 ha approvato l\u2019esistenza o la sopravvivenza di tribunali militari.<\/p><p>D\u2019altra parte, non posso consentire neanche sulla forma dell\u2019articolo 102, in cui \u00e8 detto che il ricorso in Cassazione \u00e8 sempre ammesso.<\/p><p>Vi sono dei casi in cui non \u00e8 ammissibile il ricorso in Cassazione, ed \u00e8 il caso, ad esempio, in cui i tribunali militari pronunciano delle sentenze che hanno bisogno di immediata esecuzione. Quando questi tribunali agiscono al seguito di unit\u00e0 operanti, \u00e8 evidente che in quel caso la sentenza di morte, per esempio, pronunziata per dare un esempio di disciplina a tutto l\u2019esercito che si trova davanti al nemico, ha bisogno di immediata esecuzione e non pu\u00f2 attendere le more di un giudizio in Cassazione o di un ricorso al Tribunale Supremo militare, per ottenere quell\u2019adempimento immediato che \u00e8 nelle finalit\u00e0 e nelle esigenze dell\u2019esercito che opera dinanzi al nemico. Per questa ragione, rinunzio all\u2019emendamento cos\u00ec come l\u2019ho presentato e come figura nel primo testo originario e ne propongo un altro nel quale, togliendo il \u00absempre\u00bb, dico: \u00ab&#8230;\u00e8 ammesso il ricorso in Cassazione nei limiti stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Caccuri ha gi\u00e0 svolto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abContro le sentenze o le decisioni pronunziate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali \u00e8 sempre ammesso il ricorso alla Cassazione, per qualsiasi violazione di norme giuridiche, processuali o sostanziali\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Mortati e Codacci Pisanelli hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl ricorso in Cassazione \u00e8 sempre ammesso, secondo le norme di legge, contro le sentenze emesse dagli organi giurisdizionali ordinari.<\/p><p>\u00abLa Corte di cassazione \u00e8 unica per tutto il territorio della Repubblica\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MORTATI. Signor Presidente, questo articolo 102 si deve esaminare sotto due punti di vista: non solo, cio\u00e8, per il contenuto consacrato nel progetto, ma anche in ordine agli emendamenti che sono stati presentati, cos\u00ec da me come da altri colleghi, circa l\u2019unicit\u00e0 della Cassazione.<\/p><p>Ora, mi pare che queste due parti dovrebbero essere affrontate in due discussioni distinte. La prima infatti di queste due discussioni, quella cio\u00e8 che riguarda i poteri della Cassazione, sarebbe, a mio avviso, opportuno rinviarla a quando parleremo della Corte costituzionale, perch\u00e9 ci sono evidenti nessi fra i due argomenti. Io, per esempio, ho proposto un emendamento per cui i conflitti di giurisdizione dovrebbero essere prodotti non di fronte alla Cassazione, ma dinanzi alla Corte per le garanzie costituzionali. D\u2019altra parte, altri colleghi hanno proposto la soppressione della parte del progetto riguardante la Corte costituzionale, con che hanno inteso che si attribuisca alla Cassazione il giudizio di costituzionalit\u00e0 delle leggi.<\/p><p>Questo significa dunque che, come dicevo, fra i due argomenti vi sono dei nessi cos\u00ec intimi che il procedere ad un esame distinto potrebbe condurre a delle disarmonie o per lo meno potrebbe farci prolungare oltre l\u2019indispensabile la discussione. La mia proposta sarebbe, pertanto, quella di limitare per ora la discussione alla sola questione relativa all\u2019unicit\u00e0 della Cassazione, rinviando l\u2019altra in sede di esame di tutto ci\u00f2 che si riferisce alla Corte costituzionale.<\/p><p>Se, pertanto, la mia proposta dovesse venire accolta, mi limiterei, per il momento, a svolgere semplicemente la parte che si riferisce all\u2019unicit\u00e0 della Cassazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mortati, non so come si possa prendere in considerazione questa sua proposta. Comunque, dovr\u00e0 essere l\u2019Assemblea a decidere, giacch\u00e9 la sua proposta \u00e8 fondata solo su determinate opinioni che ella ha, sul suo modo particolare di considerare il problema.<\/p><p>E pertanto ella potrebbe senz\u2019altro svolgere il suo emendamento anche per quanto riguarda la seconda parte.<\/p><p>MORTATI. Il primo punto del mio emendamento, dunque, riguarda due problemi: quello della competenza della Cassazione e quello della sua unicit\u00e0. Per quanto riguarda la competenza, devo fare presente che il significato originario dell\u2019articolo, quale era stato proposto dalla Commissione, era quello di impedire che una legge potesse escludere per qualche decisione il rimedio del ricorso in Cassazione. Senonch\u00e9 la sua formulazione si prestava ad una interpretazione secondo cui l\u2019estensione del sindacato della Cassazione dovesse essere la medesima sia per le decisioni dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria, sia per quelle delle speciali, il che verrebbe a modificare profondamente il sistema attuale, che, com\u2019\u00e8 noto, limita il ricorso alla Cassazione contro queste ultime solo al caso del difetto assoluto di giurisdizione. Ci sono infatti degli emendamenti, come quelli dell\u2019onorevole Merlin Umberto, dell\u2019onorevole Romano e di altri che propongono di sancire espressamente questo principio. La mia formulazione ha lo scopo di escludere, nel modo pi\u00f9 reciso, tale possibilit\u00e0, che contrasterebbe non solo con la tradizione, ma con la logica stessa che presiede alla costituzione di giurisdizioni speciali. Infatti, il criterio, la ragion d\u2019essere, il significato della creazione di giurisdizioni speciali sta proprio in questo: nel ritenere, cio\u00e8, che il giudice ordinario non abbia quella preparazione, quella <em>forma mentis<\/em>, quelle attitudini necessarie per interpretare certe disposizioni di legge, ed applicarle a certi rapporti determinati. \u00c8 questa la ragione per cui si creano, per esempio, i tribunali militari, attraverso i quali si tende a portare nell\u2019applicazione del Codice penale militare la concezione strettamente gerarchica e disciplinare propria dei rapporti fra appartenenti alle forze armate. Questa la ragione per cui si crea il Consiglio di Stato, ritenendosi appunto che per certe controversie che vertono fra l\u2019amministrazione e gli impiegati, il giudice ordinario sia meno idoneo ad interpretare le leggi che si riferiscono a questi rapporti.<\/p><p>Quindi, se questa \u00e8 la ragione della creazione di giurisdizioni speciali, a me pare che non possa essere ammesso il sindacato sull\u2019interpretazione delle leggi data da tali giurisdizioni da parte della Cassazione, che \u00e8 un organo della giurisdizione ordinaria.<\/p><p>Insomma, mi pare che creare una giurisdizione speciale e nello stesso tempo sottoporre le decisioni di questa giurisdizione speciale al controllo di un giudice che fa parte dell\u2019ordine giudiziario ordinario, sia pure in grado supremo, sia una contradizione; e che, pertanto, occorra porre nella Costituzione un\u2019affermazione esplicita che escluda tale eventualit\u00e0.<\/p><p>Non credo neppure che si possa accettare, perch\u00e9 in contrasto con l\u2019ordine di idee esposte, la proposta dell\u2019onorevole Leone che vorrebbe fare distinzione fra alcune giurisdizioni speciali ed altre. Egli ammette che per il Consiglio di Stato e per la Corte dei conti il ricorso in Cassazione sia limitato esclusivamente all\u2019eccesso di potere, inteso come difetto di giurisdizione, ma richiede che per le altre giurisdizioni speciali il sindacato sia pi\u00f9 ampio, sia cio\u00e8 esteso alla violazione di legge.<\/p><p>Una siffatta distinzione non appare in nessun modo fondata, perch\u00e9 se la ragion d\u2019essere \u2013 come dicevo poco fa \u2013 delle giurisdizioni speciali sta nel presupposto che ci sia un giudice pi\u00f9 idoneo di quello ordinario ad interpretare la legge regolativa di certi rapporti, l\u2019esigenza del rispetto di questo presupposto porta ad escludere per tutte le giurisdizioni speciali \u2013 e non solo per alcune \u2013 il sindacato da parte della Cassazione.<\/p><p>Ribadisco, quindi, che, a mio avviso, tutte le volte che si sia in presenza d\u2019una giurisdizione speciale, il sindacato della Cassazione si debba limitare soltanto all\u2019eccesso di potere giudiziario, cio\u00e8 alla mancanza o difetto assoluto di giurisdizione. Questo \u00e8 il primo punto su cui mi pare necessario prendere netta posizione.<\/p><p>Si pone ora un secondo quesito. Il sindacato sul difetto assoluto di giurisdizione, e il giudizio, al primo connesso, sui conflitti di giurisdizione (cio\u00e8 sui conflitti insorgenti fra la giurisdizione ordinaria ed una giurisdizione speciale, o fra una e un\u2019altra giurisdizione speciale). Questi conflitti, e con essi quelli detti di attribuzione (cio\u00e8 sorti fra poteri diversi dello Stato), sono stati sempre, dal 1877 in poi, affidati alla Corte di cassazione a Sezioni unite. Il progetto di Costituzione innova a questa situazione per quanto riguarda i conflitti di attribuzione, assegnati dall\u2019articolo 126 alla Corte di giustizia costituzionale.<\/p><p>Il problema che ora sorge \u00e8 di vedere se vi siano ragioni per attribuire alla stessa Corte anche le questioni sui rapporti fra le varie giurisdizioni. Il mio emendamento propone appunto un\u2019innovazione in questo senso. Quali sono i motivi della deroga suggerita al sistema attuale delle competenze? Questi motivi possono riassumersi in due: anzitutto uno di carattere generale e che fu prospettato largamente in passato, che muove dalla considerazione dell\u2019anomalia di attribuire questi giudizi ad un organo della giurisdizione ordinaria, cio\u00e8 ad un organo di quel potere che in certo modo \u00e8 parte in causa, perch\u00e9 il conflitto verte fra gli organi giudiziari ordinari e gli organi di giurisdizione speciali. Quindi era stata fatta la proposta, in passato, di creare un tribunale dei conflitti, formato in modo misto, cio\u00e8 affidato non solo ai giudici di Cassazione, ma anche ad elementi tratti da altre giurisdizioni.<\/p><p>A me pare che a questo motivo di carattere generale a favore della creazione di un organo di carattere generale se ne sia aggiunto uno nuovo, in base al disposto dell\u2019articolo 95, che \u00e8 stato gi\u00e0 approvato. Infatti nell\u2019articolo 95 abbiamo stabilito l\u2019esistenza di alcuni organi di giurisdizione speciale come il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Ma non solo: siamo andati pi\u00f9 in l\u00e0. Abbiamo sancito nella Costituzione alcune competenze proprie di questi organi: cos\u00ec, abbiamo attribuito alla Corte dei conti la competenza esclusiva sui giudizi di conto; per il Consiglio di Stato abbiamo stabilito, sempre in sede costituzionale, che ad esso spetta il giudizio circa gli interessi legittimi.<\/p><p>L\u2019aver disposto nella Costituzione queste competenze specifiche ad organi di giurisdizione speciale porta a questa conseguenza: che i conflitti in queste materie, per lo meno fra organi giurisdizionali diversi, assumono rilevanza costituzionale. Quindi se un tribunale ordinario giudica in materia di conti, questo eccesso di potere giurisdizionale si traduce in un\u2019alterazione dell\u2019ordine costituzionale dei poteri giurisdizionali, in una violazione di Costituzione.<\/p><p>Il fatto che questo conflitto si svolge nell\u2019ambito dello stesso potere giurisdizionale non modifica la conclusione alla quale io voglio giungere, perch\u00e9 noi abbiamo stabilito una unit\u00e0 non organica, ma funzionale di giurisdizione, unit\u00e0 funzionale che non esclude, anzi implica, secondo il sistema posto, una divisione dei vari ordini di giudici in sistemi diversi, in sistemi autonomi, ognuno dei quali fa parte a s\u00e9, ognuno dei quali ha una propria organizzazione. Quindi l\u2019avere creato i vari sistemi giurisdizionali distinti, averli garantiti costituzionalmente nella loro competenza, nella loro reciproca indipendenza, fa assumere carattere costituzionale ai conflitti che dovessero sorgere in ordine alle rispettive competenze.<\/p><p>Quindi, a me pare che ci sia una ragione maggiore di quella che si adduceva in passato per indurci a sottrarre alla Cassazione i giudizi sui conflitti di giurisdizione e per attribuirli a questo organo nuovo che dovrebbe essere istituito e che, essendo in questo modo al di sopra dei vari poteri, appare il pi\u00f9 idoneo a giudicare dei conflitti che vertono fra organi che, pur appartenendo allo stesso potere, sono autonomi nella loro competenza ed autonomi nella composizione ed organizzazione.<\/p><p>Queste, in breve, le ragioni a giustificazione dei due emendamenti, sia di quello che dovrebbe essere inserito nell\u2019articolo 102, sia dell\u2019altro che dovrebbe trovare il suo posto, come aggiunta, all\u2019articolo 126, dove sono contemplate le garanzie costituzionali.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019altra parte del mio primo emendamento circa la unicit\u00e0 della Cassazione, dir\u00f2 brevissime parole, anche perch\u00e9 penso che vi saranno molti altri oratori dell\u2019Assemblea che interverranno su questo punto.<\/p><p>Vorrei semplicemente notare che le ragioni che sono state addotte in ordine alla pluralit\u00e0 delle Cassazioni e che sono state desunte dal carattere decentrato che \u00e8 venuto ad assumere il nostro Stato, non hanno ragione d\u2019essere, non giustificano, non d\u00e0nno alcuna nuova giustificazione maggiore di quelle tradizionalmente addotte in passato a favore della pluralit\u00e0 delle Cassazioni. Infatti noi abbiamo escluso che il decentramento potesse estendersi alla funzione giudiziaria, il che mi pare trovi la sua ragione d\u2019essere nella considerazione che il decentramento attuato non \u00e8 un decentramento di carattere federalistico e, quindi, non tocca e non pu\u00f2 toccare l\u2019esercizio della funzione giurisdizionale. D\u2019altra parte, se si prendesse a pretesto della moltiplicazione delle giurisdizioni il principio regionalistico, la logica vorrebbe che questo principio fosse esteso a tutte le Regioni, ed ognuna di esse avesse la sua Corte di cassazione.<\/p><p>Ripristinare le quattro vecchie Cassazioni abolite nel 1923 non troverebbe una giustificazione dal riferimento al decentramento regionale.<\/p><p>Questa innovazione nella nostra Costituzione non solo non pu\u00f2 essere invocata per giustificare la reintegrazione della pluralit\u00e0 delle Cassazioni ma, a mio avviso, fa sorgere nuovi motivi per rafforzare l\u2019accentramento, divenendo pi\u00f9 sentita l\u2019esigenza dell\u2019unit\u00e0 di interpretazione delle leggi. Allora rimangono le altre ragioni, le ragioni che si adducevano in passato contro la unicit\u00e0 e sono ragioni di varia natura. Qualcuno dice che la Cassazione unica accentrata in Roma, e avente il monopolio del diritto, pu\u00f2 subire pi\u00f9 facilmente delle pressioni da parte del Governo.<\/p><p>Ma queste ragioni non possono pi\u00f9 valere dopo le garanzie di indipendenza della Magistratura che abbiamo sancito e che dovrebbero servire a garantire i magistrati da inframmettenze di carattere politico, e soprattutto da parte del potere esecutivo.<\/p><p>Si dice anche che il decentramento della Cassazione pu\u00f2 essere utile ad avvicinare questi organi alla coscienza popolare, quale si manifesta nelle varie zone del territorio, e quindi pu\u00f2 assicurare una maggiore aderenza di questi organi a quelle che sono le esigenze dello spirito popolare manifestantisi nelle varie parti del territorio. Ma anche questa non mi pare una ragione che possa fare accogliere la tesi criticata, perch\u00e9 questa esigenza, della quale riconosco la grande importanza, di mettere il giudice (che non \u00e8 una macchina che dice il diritto nel singolo caso, ma un organismo vivente) nella condizione di interpretare le leggi in piena concordanza con lo spirito popolare e, quindi, con piena sensibilit\u00e0 e aderenza alle esigenze popolari, questa esigenza deve essere sodisfatta attraverso la formazione, la scelta, la selezione del giudice e non attraverso lo sparpagliamento di esso nel territorio, in quel momento della pronuncia del diritto che esige il massimo di unit\u00e0, proprio del giudizio di Cassazione. La molteplicit\u00e0 della Cassazione non trova nessun precedente in nessun paese del mondo, e da noi era stata mantenuta per le ragioni storiche che ben conosciamo. Neppure appaiono fondate le ragioni che sono desunte dalla constatazione del non sodisfacente funzionamento della Cassazione unica di Roma, perch\u00e9 se pu\u00f2 essere vero che l\u2019unificazione della Cassazione operata nel 1923 non ha prodotto tutti quei risultati utili che se ne ripromettevano nel senso della uniformit\u00e0 delle pronuncie, ci\u00f2 pu\u00f2 addebitarsi ad un difetto di organizzazione cui si potrebbe facilmente ovviare.<\/p><p>In sostanza, a me pare che il ritorno alle Cassazioni multiple, mentre contrasta con quella che \u00e8 la prassi di tutta la legislazione moderna, non trova altra vera giustificazione se non l\u2019utilit\u00e0 di qualche gruppo di appartenenti al ceto forense, utilit\u00e0 che, per quanto degna di considerazione, non mi pare che possa ispirare una riforma come quella che si vuole introdurre.<\/p><p>Per questi motivi penso si debba riaffermare il principio della unicit\u00e0 della Cassazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Varvaro cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere le parole:<\/em> ordinari o speciali\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Varvaro, s\u2019intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>I seguenti emendamenti sono gi\u00e0 stati svolti:<\/p><p>\u00ab<em>Alle parole:<\/em> secondo le norme di legge, <em>sostituire:<\/em> per violazione di legge\u00bb.<\/p><p>\u00abCortese\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Dopo le parole:<\/em> secondo le norme di legge, <em>aggiungere:<\/em> e contro tutte le sentenze penali che infliggono pene detentive \u2013 comprese quelle della Corte d\u2019assise \u2013 anche l\u2019appello\u00bb.<\/p><p>\u00abMurgia\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abLa Cassazione \u00e8 unica per tutto il territorio della Repubblica\u00bb.<\/p><p>\u00abPersico\u00bb.<\/p><p>Anche il seguente emendamento \u00e8 stato svolto:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente commi:<\/em><\/p><p>\u00abLa Corte di cassazione \u00e8 unica per tutto il territorio della Repubblica, con sezioni distaccate, in materia civile e penale, a Torino, Firenze, Napoli e Palermo\u00bb.<\/p><p>\u00abCrispo, Badini Confalonieri, Bellavista\u00bb.<\/p><p>Tuttavia ora l\u2019onorevole Crispo presenta questo emendamento aggiuntivo al suo precedente emendamento:<\/p><p>\u00abLa legge determina le forme e gli istituti atti a garantire la uniformit\u00e0 della interpretazione giurisprudenziale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Crispo ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CRISPO. Con il mio emendamento aggiuntivo io mi sono proposto una evidente finalit\u00e0. Fra la tendenza per la quale la Cassazione dovrebbe essere unica e la tendenza radicalmente opposta, che propugna la pluralit\u00e0 delle Corti di cassazione, con il mio emendamento mi pongo nel mezzo, stabilendo, cio\u00e8, che, se la Cassazione deve essere unica per tutto lo Stato, questo principio non vieterebbe, ai fini del decentramento della Corte di cassazione, di istituire delle sezioni distaccate. E, preoccupandomi del problema dell\u2019uniformit\u00e0 dell\u2019interpretazione giurisprudenziale, con l\u2019emendamento aggiuntivo propongo di stabilire nella Costituzione che gli istituti, che saranno stabiliti per legge allo scopo di integrare il funzionamento della Corte di cassazione, dovrebbero essere destinati a regolare l\u2019uniformit\u00e0 dell\u2019interpretazione giurisprudenziale.<\/p><p>Vorrei permettermi a questo punto di ricordare che questo emendamento ha precedenti innumerevoli. Mi permetto di ricordare il progetto Orlando, che sostenne radicalmente la pluralit\u00e0 delle Corti di cassazione. Nell\u2019articolo 21 del suo progetto, Vittorio Emanuele Orlando, al fine di poter raggiungere l\u2019uniformit\u00e0 della interpretazione giurisprudenziale, stabiliva che ogni certo numero di anni il Ministro di grazia e giustizia dovesse o potesse convocare i presidenti delle varie Corti regionali di cassazione, allo scopo di una intesa sui vari punti discordemente decisi, e ci\u00f2 allo scopo di poter cos\u00ec raggiungere, attraverso un esame o un riesame dei punti controversi, la finalit\u00e0 di questo organo supremo, dettato a risolvere i contrasti delle magistrature dislocate nelle varie parti del territorio, vale a dire allo scopo di raggiungere l\u2019unit\u00e0 della interpretazione giurisprudenziale. Vorrei anche ricordare il progetto Gianturco-Lessona del 1892 e quello del circolo giuridico di Palermo, e cos\u00ec una serie di progetti con i quali si voleva raggiungere questa finalit\u00e0; cercare il modo come contemperare la esigenza del principio al quale deve essere informato l\u2019istituto della Cassazione unica con il principio della necessit\u00e0 di decentramento, per evitare questo congestionamento della Cassazione unica.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 col mio emendamento, con la modificazione odierna, soggiungo che la legge si preoccuper\u00e0 di stabilire gli istituti integratori e le forme per la uniformit\u00e0 dell\u2019interpretazione legislativa. Sicch\u00e9 con l\u2019emendamento principale io dico che si mantiene fermo il principio della unit\u00e0 delle Corti di cassazione: la Corte di cassazione unica per tutto il territorio dello Stato, con sezioni distaccate in quelle regioni che erano precedentemente sedi di sezione di Corte di cassazione o di Cassazioni regionali; e propongo che si demandi alla legge il modo di potere, attraverso gli istituti complementari, provvedere alla uniformit\u00e0 dell\u2019interpretazione giurisprudenziale.<\/p><p>PRESIDENTE. D\u2019onorevole Leone Giovanni ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019articolo 102 col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abTutte le sentenze pronunziate da giudici ordinari o speciali sono impugnabili presso la Corte di cassazione per violazione di legge.<\/p><p>\u00abLa medesima garanzia vale per i provvedimenti di giudice ordinario o speciale concernenti la libert\u00e0 personale dell\u2019imputato.<\/p><p>\u00abLe decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono impugnabili in Cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento, per quanto concerne il primo ed il terzo comma, \u00e8 un emendamento interamente sostitutivo dell\u2019articolo 102.<\/p><p>Esso si incontra con l\u2019emendamento Rossi; di tal che in sede di votazione, se l\u2019onorevole Rossi creder\u00e0 di accettare il secondo comma del mio emendamento, che potrebbe essere introdotto anche come una parte del primo comma, io potrei rinunciare al mio per aderire al suo.<\/p><p>A che cosa mirano i tre commi del mio emendamento?<\/p><p>Il primo comma stabilisce l\u2019impugnabilit\u00e0 in Cassazione di tutte le sentenze pronunciate dal giudice, ordinario o speciale, per violazione di legge. In questo punto non sono d\u2019accordo, come \u00e8 stato test\u00e9 rilevato, con l\u2019orientamento di alcuni colleghi, espresso nell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati. L\u2019emendamento Mortati sostiene che l\u2019impugnabilit\u00e0 in Cassazione per violazione di legge debba essere consentita soltanto avverso i provvedimenti di giudici ordinari; mentre, per quanto concerne i giudici speciali, l\u2019impugnabilit\u00e0 in Cassazione deve essere limitata soltanto a motivi concernenti il difetto di giurisdizione.<\/p><p>Penso di dover insistere, ad onta delle acute osservazioni dell\u2019onorevole proponente dell\u2019emendamento. Insistere perch\u00e9? Innanzitutto dovr\u00f2 ricordare ai colleghi e all\u2019onorevole Mortati che, secondo l\u2019articolo 95 da noi votato, le giurisdizioni speciali nel loro complesso sono cadute.<\/p><p>Il progetto stabiliva la possibilit\u00e0 di mantenere o di introdurre giurisdizioni speciali, con legge votata con particolare maggioranza. Senonch\u00e9 a quel testo del progetto fu sostituito l\u2019emendamento Conti-Perassi, a cui aderii anche io, col quale si diceva che non sono consentite le creazioni di giudici speciali straordinari e si convogliavano tutte le giurisdizioni speciali esistenti o di cui in avvenire si potr\u00e0 profilare la necessit\u00e0, in sezioni specializzate, come tali, organi del giudice ordinario.<\/p><p>Sicch\u00e9, per tutte quelle pronunzie, che saranno emesse da quelli che adesso sono organi giurisdizionali speciali, ma che, in esecuzione della Costituzione, domani saranno sezioni specializzate di un organo ordinario, \u00e8 chiaro che non si presenti la questione, in quanto che, trattandosi di sezioni di un organo giurisdizionale ordinario, contro le pronunzie delle medesime deve essere ammesso ricorso per violazione di legge, con formula ampia.<\/p><p>Resta il problema per quelle poche giurisdizioni speciali, che abbiamo conservato: i due grossi tronchi di giurisdizioni speciali amministrative, Consiglio di Stato con derivazioni periferiche (quindi tutte quelle giurisdizioni amministrative che confluiscono al vertice nel Consiglio di Stato), Corte dei conti; e, per quanto attiene alla materia penale, i Tribunali militari.<\/p><p>Ora, per il Consiglio di Stato e giurisdizioni periferiche che vi sono connesse, e per la Corte dei conti, \u00e8 chiaro che non si pu\u00f2 stabilire la impugnabilit\u00e0 in Cassazione per violazione di legge, ma che soltanto debba mantenersi il principio vigente della impugnabilit\u00e0 per difetto di giurisdizione o di competenza. Perch\u00e9 la stessa ragion d\u2019essere di questa giurisdizione, lo stesso motivo che ci ha indotti, deflettendo dal principio della unit\u00e0 della giurisdizione dal quale siamo mossi, a mantenere questa giurisdizione, deve valere per limitare il ricorso in Cassazione ai soli casi di difetto di giurisdizione.<\/p><p>La ragione \u00e8 che queste giurisdizioni incidono con la loro attivit\u00e0 nell\u2019atto amministrativo, sicch\u00e9 c\u2019\u00e8 maggiore aderenza tra queste giurisdizioni e gli atti del potere amministrativo, donde la conseguenza che anche il motivo di violazione di legge \u00e8 motivo che si radica sull\u2019essenza, sulla finalit\u00e0, sul motivo di opportunit\u00e0, che ispirano l\u2019atto amministrativo.<\/p><p>Per questo devo difendere il mio punto di vista nei confronti delle critiche mosse dall\u2019onorevole Mortati, dicendo che ritengo non incoerente il fatto di richiedere che il ricorso in Cassazione per tutte le giurisdizioni ordinarie e speciali sia dato per motivi di violazione di legge e sia soltanto per le giurisdizioni amministrative \u2013 Corte dei conti e Consiglio di Stato \u2013 delimitato al difetto di giurisdizione.<\/p><p>Resta il terzo tronco di giurisdizioni speciali, che abbiamo mantenuto.<\/p><p>Allo stato di fatto, la situazione \u00e8 la seguente: giurisdizioni speciali non dovranno pi\u00f9 esisterne, tranne questi tre grossi tronchi: Consiglio di Stato, Corte dei conti, Tribunale militare.<\/p><p>I Tribunali militari territoriali sono rimasti. Io ho esposto in altra sede, che essi debbano, anche attraverso una norma, essere organizzati in modo da dare ai loro giudici e al pubblico ministero quelle garanzie di indipendenza dal potere esecutivo, che oggi essi non possiedono, neppure in misura minima.<\/p><p>Sorge il problema nei confronti del Tribunale supremo militare. Quali sono oggi le sue funzioni? Sono eguali alle funzioni della Corte di cassazione, nei confronti delle sentenze dei giudici ordinari; perch\u00e9 al Tribunale supremo militare non si pu\u00f2 ricorrere che per motivi di violazione di legge, procedurali o sostanziali. Non siamo pi\u00f9 qui, di fronte a questo Tribunale, nell\u2019ambito di un problema particolare di applicazione della legge al caso singolo, per cui si richiede una particolare sensibilit\u00e0, l\u2019apporto di alcuni elementi estranei agli organi civili ordinari, i quali, per la loro maggiore aderenza alla vita dell\u2019imputato militare, per la maggiore sensibilit\u00e0 a certi interessi, per la maggiore conoscenza dell\u2019ambiente, possono influire nell\u2019applicazione concreta al caso singolo della legge, con particolari vedute che la legge pu\u00f2 rispettare.<\/p><p>Qui si tratta soltanto di stabilire, da parte del Tribunale supremo militare, se esistono le determinate violazioni di legge denunziate da un ricorrente.<\/p><p>PERSICO. E le funzioni speciali?<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Risponder\u00f2 pi\u00f9 tardi anche per le funzioni speciali. Dapprima voglio confutare quello che l\u2019onorevole Mortati portava come base per la sua critica di carattere generale alla impostazione del problema da me fatta. Il giudice speciale si giustifica, diceva il collega Mortati, per la sua particolare <em>forma mentis<\/em>, per la sua particolare preparazione, necessaria per interpretare certe norme; onde la conseguenza che se noi, per formare un organo giurisdizionale speciale chiamiamo a comporlo elementi al di fuori degli organi ordinari, perch\u00e9 provvisti maggiormente di questa preparazione, di questa <em>forma mentis<\/em>, anche nei giudizi di legittimit\u00e0 occorre che sia rispettata questa esigenza. Ma nei giudizi di legittimit\u00e0, io dico, questa esigenza irrilevante, \u00e8 estranea e non pu\u00f2 presentarsi, perch\u00e9 l\u2019esigenza della partecipazione dell\u2019elemento estraneo alle sezioni specializzate \u00e8 un\u2019esigenza che si esaurisce nell\u2019indagine concernente la ricerca delle condizioni di fatto in cui la legge va applicata, e concernente la ricerca di taluni particolari motivi e condizioni ambientali, i quali condizionano l\u2019applicazione della legge; ma queste esigenza non possono importare un diverso profilo ed un diverso orientamento per quanto attiene all\u2019interpretazione della legge. Infatti le norme di interpretazione della legge si impongono sia al giudice ordinario che al giudice speciale, tanto al giudice togato, quanto al giudice laico. Lo stesso giurato, che voi avete voluto, e per il quale esprimo augurio uguale a quello formulato per il Tribunale militare, potr\u00e0 persino portare in maniera incontrollata ed incontrollabile la espressione della coscienza sociale; ma il giurato non si pu\u00f2 rifiutare infatti di interpretare le norme di legge in conformit\u00e0 dei tradizionali princip\u00ee di ermeneutica. Ma dir\u00f2 di pi\u00f9; cio\u00e8 che la stessa organizzazione della giuria, secondo il recente decreto Gullo, \u00e8 impostata sulla base, peraltro molto discutibile, ma assai significativa, della distinzione fra indagine di fatto e indagine di diritto; perch\u00e9 il progetto Gullo e tutta la tradizione sull\u2019organizzazione della giuria distinguono tra giudizio di fatto e giudizio di diritto, assegnando il primo al giudice laico e il secondo al giudice togato. Infatti, se nel giudizio di fatto \u00e8 bene che si inserisca questo elemento estraneo alla vita del diritto, nel giudizio di diritto occorre invece rispettare rigorosamente le norme della legge e quindi anche i canoni d\u2019interpretazione della legge stessa. Bisogna allora accogliere questa conseguenza: che i giudizi di legittimit\u00e0 debbono essere affidati tutti ad organi che non siano speciali, e per essere pi\u00f9 specifico, ad un solo organo di giurisdizione ordinaria, che \u00e8 la Corte di cassazione, mentre restano come unica eccezione quei soli organi speciali, come la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, per cui ho illustrato le ragioni che ci inducono a discostarci dal criterio generale di condurre nell\u2019alveo della Cassazione i ricorsi avverso i giudici speciali, anche per violazione di legge.<\/p><p>Questo soprattutto vale in tema di giurisdizione militare. Ma, mi diceva sottovoce l\u2019amico Persico poco fa: il Tribunale supremo militare ha altre funzioni. Io dico: sono altre funzioni di carattere non giurisdizionale, ma amministrativo, le quali potranno essere domani assegnate a un altro organo. Ci dobbiamo preoccupare, per esempio, che il tribunale militare d\u00e0 il parere sugli svincoli di dote o su altre pratiche poco importanti? Questi sono controlli di carattere amministrativo che possono essere demandati ad altro organo; non so, affidati, ad esempio, al Consiglio di Stato o al Supremo Consiglio della difesa, od all\u2019Avvocatura dello Stato. Il problema in questo momento si risolve nello stabilire se convenga mantenere nel Tribunale supremo militare l\u2019unico organo giurisdizionale supremo dei vari tribunali militari. Mi pare che, trattandosi dell\u2019esame di motivi concernenti violazione di legge, e quindi involgenti l\u2019interpretazione della legge, non sia necessario formare un particolare organo di legittimit\u00e0 misto. Detta Corte \u00e8 composta oggi \u2013 perch\u00e9, onorevoli colleghi, \u00e8 bene ricordare come \u00e8 composta \u2013 cos\u00ec: la Presidenza \u00e8 affidata a un generale, che, se \u00e8 stato un buon generale, \u00e8 certamente privo di qualsiasi cognizione di cose giuridiche; poi vi \u00e8 un magistrato militare, con funzioni di relatore, il quale, avendo la funzione monopolistica di redigere la sentenza, mette in un certo imbarazzo i consiglieri di Cassazione che vi partecipano, che, se vogliono affermare un principio di maggioranza, non sono idonei a farlo valere nella sentenza; poi, vi partecipano tre consiglieri di Cassazione, altri due militari, quattro tecnici e due non tecnici.<\/p><p>Questa composizione mista non ha ragion d\u2019essere. Con ci\u00f2 voi avete il diritto di domandarmi se voglio la distruzione del Tribunale supremo militare. No, onorevoli colleghi, non ho nessun interesse a distruggere quest\u2019organo. Dico solo che esso pu\u00f2 trasformarsi in un organo di secondo grado per i giudizi militari; perch\u00e9 a me pare che non vi sia alcuna ragione di conservarlo cos\u00ec, non ammettendo il giudizio di appello contro le sentenze pronunciate dal tribunale militare. Il Tribunale supremo militare si potrebbe trasformare in una seconda istanza, oppure si potrebbe conservare la procura generale militare con esigenze particolari e quindi come un organo di pubblico ministero particolare, sedente presso la Cassazione. Ma, i ricorsi avverso ai tribunali militari per motivi di legittimit\u00e0, per una certa coerenza, dovrebbero essere portati alla Cassazione.<\/p><p>Una sola parola sul secondo comma. Il mio secondo comma esprime una esigenza non avvertita in altri emendamenti e che io ho segnalato anche in privato all\u2019onorevole Rossi. Col mio secondo comma mi sono preoccupato di stabilire nella Carta costituzionale una garanzia, che mi sembra fondamentale, che cio\u00e8 verso tutti i provvedimenti del magistrato, giudice ordinario e giudice speciale, che concernono la libert\u00e0 personale dell\u2019imputato, sia consentito il ricorso per Cassazione. Questa esigenza nasce da una conoscenza di carattere pratico e tecnico che del funzionamento della giustizia penale ha il modesto presentatore dell\u2019emendamento. Nel Codice di procedura penale \u2013 e questa \u00e8 la parte che pi\u00f9 ha sentito l\u2019influenza dittatoriale \u2013 esistono, s\u00ec, le norme che consentono il ricorso per Cassazione in materia di libert\u00e0 provvisoria; ma vi sono altri istituti \u2013 e questo lo segnalo soprattutto ai colleghi avvocati di quel settore (<em>Indica. la sinistra<\/em>), perch\u00e9 sono quelli che forse, anche dal punto di vista personale, hanno pi\u00f9 sentito il peso di questo norme che sono contrarie a qualsiasi regime democratico \u2013 vi sono altri istituti nei quali l\u2019influenza politica del fascismo \u00e8 stata cos\u00ec forte da sopprimere il diritto di impugnazione. Tutti i provvedimenti di emissione e di revoca del mandato di cattura sono impugnabili in appello soltanto da parte del pubblico ministero (articolo 263); tutti i provvedimenti sulla scarcerazione per mancanza di indizi (articolo 169) sono appellabili solo dal pubblico ministero e non dall\u2019imputato.<\/p><p>Se noi vogliamo veramente conservare nella Carta costituzionale e potenziare quel principio, che noi abbiamo gi\u00e0 votato, e cio\u00e8 che la libert\u00e0 personale \u00e8 garantita anche nei confronti del potere giudiziario, il quale pu\u00f2 privare il cittadino della libert\u00e0 personale solo con provvedimento motivato, una formulazione giuridica corrispondente a questa nostra esigenza politica la potremmo trovare soltanto in questa sede. Se ammettiamo che il provvedimento motivato, che priva il cittadino della libert\u00e0 personale, sia suscettivo di ricorso in Cassazione, ci\u00f2 costituir\u00e0, se voi lo voterete, una delle pi\u00f9 grandi garanzie conquistate da un regime democratico in un Codice di procedura penale che, in questa parte soprattutto, sent\u00ec l\u2019influenza del regime dittatoriale. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Mannironi ha presentato, insieme con gli onorevoli Carboni Enrico, Trimarchi, Braschi, Fantoni, Mortati, Alberti, Marzarotto, Domined\u00f2, Cappi, Clerici, Uberti, il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abLe sentenze delle Corti di assise sono soggette ad appello, nei modi stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mannironi ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MANNIRONI. Nel mio emendamento si afferma il principio della appellabilit\u00e0 dei provvedimenti giurisdizionali.<\/p><p>Penso che preliminarmente ognuno di voi si prospetter\u00e0 la solita questione: se questa materia abbia un contenuto di carattere costituzionale. Mi pare di poter rispondere che cos\u00ec come stamane, nell\u2019approvare l\u2019articolo 101, noi abbiamo riconosciuto che era materia costituzionale l\u2019obbligo della motivazione dei provvedimenti e dell\u2019esercizio dell\u2019azione penale, cos\u00ec mi pare che possa ritenersi, per ragioni di coerenza, materia costituzionale anche quella che riguarda l\u2019appellabilit\u00e0 degli stessi provvedimenti giurisdizionali. La mia parola oggi \u00e8 rivolta soprattutto a coloro i quali hanno delle preoccupazioni circa la sorte della giuria popolare. Molti colleghi, che sono contrari alla giuria popolare, non si preoccupano della affermazione del principio della appellabilit\u00e0, che ritengono, come me, doveroso e necessario nella futura legislazione penale; ma se ne preoccupano coloro che ritengono che l\u2019obbligo della motivazione delle sentenze della Corte di assise, e cos\u00ec pure il principio della appellabilit\u00e0, svuoti la realt\u00e0 e l\u2019efficacia della giuria popolare.<\/p><p>Ora, mi pare che questa preoccupazione non abbia ragione di essere. Intanto mi pare opportuno richiamare la vostra attenzione sul contenuto dell\u2019articolo che si \u00e8 approvato l\u2019altro giorno. L\u2019altro giorno noi non abbiamo approvato puramente e semplicemente il ripristino della giuria popolare quale esisteva in periodi anteriori; noi abbiamo solamente affermato il principio che la legge regoler\u00e0 i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia.<\/p><p>Questo vuol dire che domani il legislatore ordinario potr\u00e0 anche non ripristinare la giuria popolare come era nel passato e potr\u00e0 trovare una forma di partecipazione diretta del popolo all\u2019amministrazione della giustizia anche con altre soluzioni, che potrebbero assomigliare a questa forma mista di giuria popolare oggi in vigore.<\/p><p>Comunque, sia nel caso che il legislatore di domani decida di ripristinare integralmente la vecchia giuria popolare, sia nel caso che ritenga di adottare una forma mista, a me pare che nell\u2019un caso e nell\u2019altro sia possibile la motivazione della sentenza, e che, se \u00e8 possibile tale motivazione, dovr\u00e0 essere anche possibile l\u2019appello di detta sentenza.<\/p><p>A me pare che quando noi stamane abbiamo approvato il principio che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, abbiamo creato il presupposto necessario dell\u2019appellabilit\u00e0; perch\u00e9 altrimenti, se noi non avessimo la possibilit\u00e0 di un riesame del giudizio, a me pare che non avrebbe ragione di essere l\u2019obbligo della motivazione. In tanto si motiva un provvedimento in quanto si deve dare la possibilit\u00e0 di controllare se il giudizio \u00e8 stato dato in una forma veramente giusta e soddisfacente, dal punto di vista logico e giuridico.<\/p><p>Ora, io ritengo che l\u2019aver affermato stamane l\u2019obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali importi come conseguenza anche l\u2019appellabilit\u00e0 degli stessi provvedimenti.<\/p><p>Io nego che il ripristino puro e semplice della giuria popolare comporti automaticamente ed ineluttabilmente l\u2019antico verdetto popolare classico.<\/p><p>Non \u00e8 vero che la giuria popolare debba sempre ed assolutamente concludere i propri giudizi con un \u00abs\u00ec\u00bb o con un \u00abno\u00bb. Credo che la giuria popolare possa essere messa nella condizione e in obbligo di motivare le sue decisioni.<\/p><p>Ora, se questo \u00e8 possibile, deve essere possibile anche il riesame di quelle decisioni.<\/p><p>Vi prego di non preoccuparvi del modo con cui potr\u00e0 svolgersi l\u2019appello dalle sentenze delle eventuali giurie popolari. Lo stabilire le modalit\u00e0 del giudizio di appello deve essere un compito riservato esclusivamente al legislatore di domani, al quale abbiamo anche riservato di decidere entro quali limiti ed in quali forme sar\u00e0 regolata la partecipazione diretta del popolo all\u2019amministrazione della giustizia. L\u2019essenziale \u00e8 che vi convinciate che \u00e8 possibile, anche dal punto di vista tecnico, fare un giudizio di appello per le sentenze motivate dei giudici popolari. Quali siano queste forme e queste possibilit\u00e0 non ho bisogno di stare a spiegare. Baster\u00e0 dire, per esempio, che il riesame di un giudizio popolare potr\u00e0 esser fatto da un altro giudice popolare di pari grado; oppure baster\u00e0 ammettere la possibilit\u00e0 che si istituisca un giudice popolare di secondo grado.<\/p><p>Comunque, poich\u00e9 non siamo in sede di legislazione ordinaria, non stiamo qui a vedere come si potr\u00e0 fare l\u2019appello dalle sentenze dei giudici popolari; a noi interessa fissare il principio dell\u2019appellabilit\u00e0 delle sentenze.<\/p><p>Qui non \u00e8 in gioco il principio della sovranit\u00e0 popolare.<\/p><p>Noi abbiamo ammesso che la giustizia viene amministrata, anche dai giudici ordinari, in nome del popolo: i giudici sono degli strumenti indiretti della sovranit\u00e0 popolare. Ma, anche quando avessimo ammesso la possibilit\u00e0 di far partecipare il popolo direttamente all\u2019amministrazione della giustizia, noi ci dobbiamo sempre preoccupare, non di salvaguardare soltanto il principio della sovranit\u00e0 popolare, ma anche di premunirci di fronte alla fallacia di tutti i giudizi umani, perch\u00e9 tutti gli umani sono soggetti ad errare, in qualunque forma e sotto qualunque veste essi diano dei giudizi. Evitiamo di porre questa questione delle giurie popolari e dell\u2019appellabilit\u00e0 delle loro sentenze sul piano politico. Trattasi invece di questione tecnica e giuridica. Se \u00e8 giusto preoccuparci di salvare il principio della sovranit\u00e0 popolare, \u00e8 anche doveroso preoccuparci della libert\u00e0 dei cittadini e della riparabilit\u00e0 di ogni possibile errore. Le due esigenze possono essere armonizzate.<\/p><p>A me pare assurdo, assolutamente illogico ed irrazionale che oggi si sostenga e mantenga ancora la situazione nella quale ci si trova. E la situazione, che \u00e8 una stortura giuridica, politica e logica, \u00e8 questa: che, mentre un cittadino condannato, con tutti i possibili benefici di legge, a soli 15 giorni di reclusione, ha diritto di far riesaminare da un altro giudice la sentenza che lo condanna, un altro, invece, che sia stato condannato alla pena capitale, questo diritto non ha. Pensate alla frequenza degli errori giudiziari anche in processi gravissimi e avrete l\u2019idea della gravit\u00e0 delle conseguenze derivanti dalla inappellabilit\u00e0 delle sentenze capitali.<\/p><p>A me pare che questo sia enorme e che cozzi contro la logica, contro le esigenze popolari stesse e contro le legittime aspirazioni del popolo, il quale, attraverso la motivazione della sentenza ed attraverso la pluralit\u00e0 dei giudizi, ha bisogno di convincersi che giustizia sia fatta. Ora, la possibilit\u00e0 di formarsi tale convinzione, che \u00e8 l\u2019anima e l\u2019alimento della vera giustizia, la toglieremmo, se negassimo il diritto di appellare le sentenze, comprese anche quelle relative a giudizi per reati pi\u00f9 gravi. (<em>Applausi al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. I seguenti emendamenti, che erano stati rinviati all\u2019articolo 102, sono gi\u00e0 stati svolti in sede di discussione dell\u2019articolo 95:<\/p><p>Art. 95-<em>bis<\/em>.<\/p><p>\u00abLa Corte di cassazione \u00e8 unica nello Stato ed ha sede in Roma. Essa ha il compito di assicurare la esatta osservanza e la uniforme interpretazione delle leggi da parte degli organi giurisdizionali.<\/p><p>\u00abIl primo presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione sono nominati dall\u2019Assemblea generale della Corte stessa\u00bb.<\/p><p>\u00abRomano\u00bb.<\/p><p>Art. 95-<em>bis<\/em>.<\/p><p>\u00abLa Corte di cassazione \u00e8 unica nello Stato ed ha sede in Roma. Essa ha il compito di assicurare la esatta osservanza e la uniforme interpretazione delle leggi da parte degli organi giurisdizionali\u00bb.<\/p><p>\u00abMerlin Umberto\u00bb.<\/p><p>Anche l\u2019onorevole Grassi aveva allora presentato due emendamenti, del seguente tenore:<\/p><p>Art. 95-<em>bis<\/em>.<\/p><p>\u00abAl Consiglio di Stato ed agli altri organi della giustizia amministrativa \u00e8 attribuita funzione giurisdizionale per la tutela degli interessi legittimi e anche, in particolari materie specialmente determinate dalla legge, per la tutela di diritti contro gli atti della pubblica amministrazione.<\/p><p>\u00abAlla Corte dei conti \u00e8 attribuita funzione giurisdizionale in materia di pensioni, di conti e di responsabilit\u00e0 per danni arredati all\u2019erario dello Stato nei casi preveduti dalla legge.<\/p><p>\u00abLe norme sulla Magistratura del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e sulle attribuzioni giurisdizionali di questi organi sono stabilite con legge approvata nel modo indicato nell\u2019articolo precedente\u00bb.<\/p><p>Grassi.<\/p><p>Art. 95-<em>ter<\/em>.<\/p><p>\u00abLa Corte di cassazione \u00e8 unica per tutto il territorio della Repubblica ed ha sede in Roma\u00bb.<\/p><p>Grassi.<\/p><p>L\u2019onorevole Grassi ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>GRASSI. Onorevoli colleghi, io ho inteso il dovere di precisare, e ritengo che sia una di quelle cose necessarie a dirsi in una Carta costituzionale, di fronte ad eventualit\u00e0 di deviazione da una conquista verificatasi nel campo della giurisdizione in Italia, che la Corte di cassazione \u00e8 unica per tutto il territorio della Repubblica ed ha sede in Roma.<\/p><p>Sembra a me, e credo anche a molti autorevoli colleghi, e forse in questo campo pi\u00f9 autorevoli di me, come l\u2019onorevole Calamandrei, il quale ha presentato un emendamento che suona pi\u00f9 o meno nello stesso senso, che non sia possibile trascurare in una Carta costituzionale, la quale si occupi dell\u2019organizzazione della giustizia, questo principio fondamentale che, come poc\u2019anzi dicevo, \u00e8 una grande conquista che si \u00e8 raggiunta in Italia. Si potrebbe rinviare l\u2019affermazione di questo principio ad altre disposizioni processuali; ma, dal momento che la questione \u00e8 stata posta con un ordine del giorno presentato in questa Assemblea, che le regioni le quali hanno gi\u00e0 degli statuti incominciano a profilare ed a presentare una richiesta concreta di Cassazioni regionali, io ritengo che sia dovere dell\u2019Assemblea Costituente di affrontare il problema e di risolverlo in maniera definitiva.<\/p><p>Non faccio presente a voi, onorevoli deputati, che conoscete la storia della nostra giurisdizione, come il movimento verso l\u2019unificazione, verso una Cassazione unica, tendente a superare tutte le difficolt\u00e0 che hanno i caratterizzato, anche in questo campo, la unit\u00e0 nazionale, sia stato grave e profondo! Sino dal 1862, non appena cio\u00e8 questo movimento unitario aveva incominciato a trovare la sua vera consacrazione, nell\u2019epoca in cui \u2013 dopo il 1860 \u2013 si era incominciato finalmente a considerare che l\u2019unit\u00e0 italiana non era un\u2019espressione geografica o letteraria, ma diventava per forza di pensatori nostri e di uomini d\u2019azione una realt\u00e0, questo movimento della Cassazione unificata and\u00f2 prendendo piede ed un progetto Minghetti, del 1862, proponeva l\u2019unificazione della Cassazione.<\/p><p>In seguito, nel 1863, il grande Ministro Giuseppe Pisanelli, che io ricordo sempre con grande devozione essendo figlio della mia stessa terra, di quel Salento che io sento di onorare e che qui rappresento, presentava il progetto di un nuovo Codice di procedura civile, e nella allegata relazione si legge il proposito di istituire appunto una Corte Suprema regolatrice del diritto in Italia.<\/p><p>Un secondo progetto fu presentato dal Ministro De Falco nel 1872. Siamo adesso alla completa unificazione italiana, al periodo in cui Roma \u00e8 divenuta effettivamente la capitale d\u2019Italia. In questo progetto, il Ministro De Falco proponeva l\u2019istituzione della Corte di cassazione unica in Roma, salvo a mantenere transitoriamente sezioni ancora a Napoli, a Palermo, a Torino, a titolo temporaneo, per esaurire i ricorsi pendenti.<\/p><p>Quando si dice quindi che \u00e8 stato il fascismo nel 1923 ad attuare la Cassazione unica in campo civile, si dice un\u2019eresia, perch\u00e9 il movimento della Cassazione unica \u00e8 stato un movimento coevo al processo dell\u2019unificazione d\u2019Italia.<\/p><p>Si giunse cos\u00ec sino alla ricordata legge del 1875, con la quale il Governo fu autorizzato ad istituire in Roma due sezioni di Corte di cassazione, in attesa che fosse ordinata la suprema Magistratura del nuovo Stato. Con questa legge del 1875 furono create due sezioni di Corte di cassazione, le quali avevano una competenza speciale per tutte le questioni che si riteneva indispensabile che gi\u00e0 venissero ad affluire in un unico ordinamento legislativo e giurisdizionale.<\/p><p>Questo \u00e8 il processo continuo della giurisdizione civile. Per la giurisdizione penale fu pi\u00f9 grande ed intenso il bisogno della sua unificazione e, con legge 6 dicembre 1888, in correlazione con la legislazione penale, fu attribuita alla Corte di Roma la competenza a decidere di tutti i ricorsi in materia penale.<\/p><p>Questi sono i precedenti storici del movimento di unificazione. Tale movimento fu appoggiato da tutti i cultori del diritto processuale e principalmente da Lodovico Mortara, che fin dal 1919-20 voleva ottenere l\u2019unificazione della Cassazione civile, che per\u00f2 fu raggiunta soltanto nel 1923.<\/p><p>Ora, come vogliamo rinunciare a tutto quello che \u00e8 un processo storico che corrisponde ad una esigenza della legislazione, l\u2019esigenza di avere l\u2019unicit\u00e0 della Cassazione? Come possiamo noi pensare di tornare indietro, di tornare a situazioni storiche sorpassate, che furono appunto superate per vincere quegli organismi, quelle incrostazioni di ordine parlamentare ed elettoralistico per cui si mantenevano ancora in vita Cassazioni regionali quando le regioni erano unificate ed era unificata l\u2019Italia?<\/p><p>E un\u2019altra ragione viene a conforto della mia tesi: in nessun Paese del mondo \u2013 posso testificarlo! \u2013 neanche negli Stati federali, c\u2019\u00e8 una Cassazione o un ordinamento giudiziario, i quali non abbiano una unit\u00e0, perch\u00e9 non \u00e8 possibile che l\u2019ultima parola nel campo del diritto non sia detta dall\u2019ultimo magistrato, che deve essere la Corte regolatrice per tutti!<\/p><p>Questa unificazione si impone di fronte al nuovo volto che abbiamo dato allo Stato italiano, di fronte alla nuova forma repubblicana! Abbiamo cercato di consolidare le Regioni che sono state votate, ma, malgrado queste e con queste, non dobbiamo permettere che la giurisdizione come la legislazione del Paese possano trovare incrinature, perch\u00e9 ci\u00f2 significherebbe mortificare il diritto e la giustizia e rendere impossibile quella unica linea che il diritto deve avere in un Paese come l\u2019Italia!<\/p><p>Per queste brevi considerazioni (perch\u00e9 io penso che, pi\u00f9 che diffondermi in notizie e concetti, \u00e8 bene precisare questi concetti in maniera chiara e lineare), ritengo che il mio emendamento aggiuntivo debba essere compreso nella Carta costituzionale. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Ricordo che \u00e8 stato gi\u00e0 svolto il seguente articolo 95-<em>bis<\/em>:<\/p><p>\u00abSono ripristinate le Cassazioni regionali di Torino, Firenze, Napoli e Palermo\u00bb.<\/p><p>\u00abVillabruna\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Targetti ha proposto, insieme con gli onorevoli Costa, Fedeli Aldo, Caldera, Faccio, Amadei, Tomba, Bernardi, Merlin Angelina e Pieri il seguente articolo 95-<em>bis<\/em>:<\/p><p>\u00abLa legge sull\u2019ordinamento giudiziario regoler\u00e0 l\u2019istituto della Corte di cassazione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Targetti ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>TARGETTI. Anzitutto devo scusarmi con l\u2019Assemblea se riprendo ancora una volta la parola nella stessa giornata, ma la colpa non \u00e8 mia: la colpa \u00e8 dell\u2019ordine del giorno.<\/p><p>Il mio emendamento propone di rimandare il regolamento dell\u2019istituto della Cassazione alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario. Con questo emendamento noi non facciamo altro che ripetere quello che abbiamo sostenuto, e con fortuna, dinanzi alla Sottocommissione incaricata dello studio di questo Titolo della Carta costituzionale. In quella Sottocommissione il nostro egregio collega, egregio nel significato pi\u00f9 vero della parola, l\u2019onorevole Calamandrei, aveva incluso nell\u2019articolo 12 un comma che stabiliva la unicit\u00e0 della Corte di cassazione.<\/p><p>Dopo una brevissima discussione, fu lo stesso onorevole Calamandrei che si indusse a ritirare questo comma. Qualcuno potrebbe sentirsi autorizzato a dire: se oggi l\u2019onorevole Calamandrei presenta un emendamento nel senso dell\u2019affermazione della unicit\u00e0 della Cassazione, l\u2019onorevole Calamandrei si contradice. Sarebbe questo un appunto addirittura privo di fondamento. L\u2019onorevole Calamandrei, dinanzi alla nostra proposta di non includere nella Carta costituzionale nessuna statuizione relativa alla Corte suprema, aveva ritenuto di potere ritirare la sua proposta; ma oggi, dinanzi al proposito di molti egregi colleghi di liquidare in quattro e quattr\u2019otto, per alzata e seduta, la Cassazione unica e con la stessa procedura, la stessa celerit\u00e0, far risorgere le Corti regionali, l\u2019onorevole Calamandrei ha presentato un emendamento che riproduce alla lettera il comma secondo dell\u2019articolo che egli aveva presentato in sede di Sottocommissione. Cio\u00e8: \u00abAl vertice dell\u2019ordinamento giudiziario, unica per tutto lo Stato, sta la Corte di cassazione\u00bb. Noi rimaniamo sulla nostra posizione che non abbiamo mai abbandonato e diciamo: concordiamo interamente con i rilievi fatti dall\u2019onorevole Grassi, quando ha detto che \u00e8 un\u2019eresia parlare della Cassazione unica come di un istituto di carattere fascista. La Cassazione unica \u00e8 nata in regime fascista, ma non \u00e8 certo una creazione fascista, nel senso cio\u00e8 che la sua creazione sia stata una riforma di carattere fascista. Basta ricordare quello che ha gi\u00e0 ricordato l\u2019onorevole Grassi: che cio\u00e8 i sostenitori della Cassazione unica furono egregi uomini politici, ben noti giureconsulti, vissuti, per loro fortuna, molto prima che il nostro disgraziato Paese conoscesse l\u2019onta dell\u2019invasione fascista, ed altri ai quali non si pu\u00f2 certo rimproverare di essere stati fascisti, come Lodovico Mortara, sebbene vissuti in pieno fascismo.<\/p><p>Tutti sanno che la unificazione della Corte di cassazione avvenne dopo che se ne fu discusso, in un senso e nell\u2019altro, per diecine di anni; dopo che la Cassazione penale era stata da pi\u00f9 di trent\u2019anni unificata. Quello che si pu\u00f2 dire \u00e8 che il regime fascista cre\u00f2 l\u2019istituto, non certo per la convinzione della sua utilit\u00e0 ma, pi\u00f9 che per altro, per sodisfare la sua patologica passione accentratrice. Questo per\u00f2 non pu\u00f2 influire sul giudizio da darsi sull\u2019istituto stesso.<\/p><p>D\u2019altra parte, onorevoli colleghi, quando si propone all\u2019Assemblea, prima un ordine del giorno e poi un vero e proprio emendamento, per il quale la Costituzione verrebbe, senz\u2019altro, ad abolire la Cassazione unica ed a ripristinare le Corti di cassazione regionali cos\u00ec come erano, si fa una proposta, me lo permettano gli egregi proponenti, si fa cosa molto affrettata, a parte il merito della questione. Tornare alle Cassazioni regionali, regolandole diversamente? Ma in qual modo?<\/p><p>Vi sono vari sistemi. Vi \u00e8 il sistema delle Cassazioni regionali del tutto autonome; vi \u00e8 il sistema delle Cassazioni regionali integrate, alcuni dicono corrette, da un altro istituto che starebbe sopra di loro e dovrebbe avere sede in Roma. Vi sono altri che sostengono che accanto alle Cassazioni regionali vi dovrebbero essere le sezioni unite composte di membri delle varie Corti regionali. Vi sono infine quelli che proporrebbero che la Cassazione avesse delle sezioni in quelle citt\u00e0 che furono sedi delle antiche Cassazioni od in altre; sezioni della Corte di Roma, della Cassazione unica.<\/p><p>\u00c8 inutile far perdere tempo all\u2019Assemblea per illustrare tutte le variet\u00e0 di soluzioni che comporta questo problema per dimostrare come, prima di dichiarare l\u2019abolizione di un istituto esistente, un istituto di tanta importanza, occorrerebbe avere gi\u00e0 preparato un progetto di legge che determinasse con grande precisione che cosa a ci\u00f2 che si vuole abolire si sostituisce. Il semplice ritorno all\u2019antico \u00e8&#8230; troppo semplice, in materia cos\u00ec complessa.<\/p><p>Arrivato a questo punto (e mi avvicino a grandi passi alla conclusione) io mi permetto, d\u2019altra parte, di fare qualche osservazione ai sostenitori della Cassazione unica. La Cassazione unica non \u00e8 da considerarsi come un\u2019arca santa alla quale non ci si possa avvicinare se non con religioso rispetto e della quale non si possa discutere, senza commettere un delitto di lesa maest\u00e0 giuridica. Evidentemente non \u00e8 cos\u00ec. Si possono avere pareri diversi. Si \u00e8 detto per esempio da alcuni che la Cassazione unica \u00e8 nata unica, ma quando si \u00e8 riconosciuto la necessit\u00e0 di creare una seconda sezione e quando poi, con l\u2019andare del tempo, si \u00e8 riconosciuto la necessit\u00e0 di crearne anche una terza, la Cassazione ha seguitato a chiamarsi unica, ma il principio dell\u2019unicit\u00e0, se non \u00e8 stato ferito, qualche scalfittura l\u2019ha riportata. Si adducono inoltre degli inconvenienti, che non si possono sdegnosamente negare. Fra gli altri quello di allontanare i litiganti da questo stadio ultimo della giurisdizione, con danno dei pi\u00f9 modesti. Quando si dice che la resurrezione delle Cassazioni regionali contribuirebbe ad elevare il livello culturale del foro delle varie citt\u00e0 d\u2019Italia, si dice forse cosa non inesatta, e ci\u00f2 per ragioni intuitive. Basta osservare come nella maggior parte dei fori di citt\u00e0 diverse da Roma, gli avvocati cassazionisti, come si usa chiamarli, sono delle eccezioni.<\/p><p>Si dice anche che, mentre si rimproverava alla Corte regionale di subire l\u2019influenza dell\u2019ambiente della loro circoscrizione, questo che si indicava come un difetto, ne era e tornerebbe ad esserne un pregio, giacch\u00e9 l\u2019interpretazione della legge ha tutto da guadagnare se, anche in Cassazione, il giudicato non sia del tutto avulso dalla realt\u00e0, dalla vita in mezzo alle quali \u00e8 sorto il rapporto che ha dato origine alla controversia.<\/p><p>Per concludere, le mie pretese si limitano a chiedere che si lasci impregiudicata una questione che se pu\u00f2 avere un lato politico, ha un carattere prevalentemente tecnico-giuridico. (<em>Interruzione del deputato Villabruna<\/em>)<em>. <\/em>No, onorevole Villabruna, Milano non c\u2019entra. E come potrebbe entrarci? Caso mai Firenze, la mia citt\u00e0 natale, da dove il fascismo mi band\u00ec nel 1925 e che ora son tornato qui a rappresentare, potrebbe avere interesse al ripristino delle Cassazioni regionali, essendo stata sede di una delle Cassazioni soppresse; ma il nostro dovere \u00e8 di esaminare le. questioni di carattere generale, di esaminarle e risolverle nell\u2019interesse nazionale e non in quello di una citt\u00e0 o di una regione.<\/p><p>\u00c8 per questo che io mi rivolgo ai colleghi difensori strenui dell\u2019unicit\u00e0 della Cassazione come ai fautori della pluralit\u00e0, invitandoli a convenire che la risoluzione della questione non va presa oggi, dopo una discussione affrettata, con una votazione nella quale pu\u00f2 prevalere una tesi sull\u2019altra per una differenza di quattro o cinque voti, come altre volte \u00e8 gi\u00e0 accaduto.<\/p><p>\u00c8 pi\u00f9 opportuno che venga presa dopo un esame approfondito di tutti i suoi lati tecnico-giuridici in altra sede, da altre Assemblee. Dal Parlamento, in sede di approvazione della legge sull\u2019ordinamento giudiziario. Cos\u00ec non si pone alcun limite alla volont\u00e0 del legislatore di domani. Nulla si pregiudica, nulla si compromette, n\u00e9 in un senso n\u00e9 in un altro.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Calamandrei ha proposto, con gli onorevoli Magrassi, Paolucci, Magrini, Macrelli, Schiavetti, Cianca, Mastino Pietro, Valiani e Perassi il seguente articolo 95-<em>bis<\/em>:<\/p><p>\u00abAl vertice dell\u2019ordinamento giudiziario, unica per tutto lo Stato, siede in Roma la Corte di cassazione, istituita per mantenere l\u2019unit\u00e0 del diritto nazionale attraverso l\u2019uniformit\u00e0 dell\u2019interpretazione giurisprudenziale e per regolare le competenze tra i giudici\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Calamandrei ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CALAMANDREI. Onorevoli colleghi, ho presentato un emendamento che propone di inserire nella Costituzione un articolo riaffermante l\u2019unicit\u00e0 della Corte di cassazione, solamente perch\u00e9 \u00e8 stata presentata un\u2019altra proposta di emendamento in senso contrario.<\/p><p>La mia proposta ha avuto quindi un carattere \u2013 diciamo cos\u00ec \u2013 di rappresaglia; e gi\u00e0 questo carattere \u00e8 stato messo in evidenza dall\u2019onorevole Targetti, il quale \u00e8 stato una specie di difensore di ufficio del mio emendamento.<\/p><p>Di questo vivamente lo ringrazio, anche perch\u00e9 ha dimostrato cos\u00ec, quasi volendo continuare la discussione svoltasi ieri, che anche i difensori a gratuito patrocinio (poich\u00e9 io non l\u2019avevo pagato perch\u00e9 mi difendesse) possono essere scelti tra gli avvocati insigni.<\/p><p>Ora, onorevoli colleghi, sulla questione della Cassazione, quelle poche cose che io dir\u00f2 non le dir\u00f2 per gli avvocati, che hanno gi\u00e0 una loro opinione: una di quelle opinioni che difficilmente si smontano, perch\u00e9 pi\u00f9 che sulla ragione sono basate sul sentimento. Molti di noi avvocati, che siamo in questa Aula, abbiamo conosciuto fino al 1924 il funzionamento delle nostre Cassazioni regionali. E quando ricordiamo il modo con cui esse funzionavano, ci sentiamo intenerire. Ricordo come funzionava la Cassazione a Firenze: c\u2019era una udienza la settimana; in ogni udienza c\u2019era soltanto la discussione di un ricorso. Ci si trovava in un\u2019atmosfera tranquilla, discreta, ovattata; l\u2019udienza durava tre ore; ed era quasi un obbligo di buona creanza che gli avvocati discutessero tre ore, perch\u00e9, se no, quegli egregi magistrati erano dispiacenti di dover andare a casa prima dell\u2019ora consueta. Ma questi ricordi nostalgici lasciamoli da parte.<\/p><p>Ed io, parlando, non agli avvocati, ma a quei colleghi, che, non essendo avvocati, non hanno forse una conoscenza profonda del funzionamento tecnico di questo istituto e, ci\u00f2 nonostante, hanno tuttavia, alcuni di essi, firmato qualcuno degli ordini del giorno che propongono il ristabilimento delle Cassazioni regionali (\u00e8 soprattutto a loro che io mi rivolgo), io vorrei fare intendere che il problema della Cassazione unica o regionale \u00e8 problema che si deve risolvere secondo la ragione o, direi, secondo il senso comune; perch\u00e9 la Cassazione \u00e8 un istituto, \u00e8 un meccanismo, la cui struttura \u00e8 tale che o la Cassazione \u00e8 unica, ed allora serve a qualche cosa, o non lo \u00e8, ed allora non serve pi\u00f9 a niente.<\/p><p>La Cassazione \u00e8 stata inventata in Francia, dopo secoli di lotte tra il potere monarchico centrale e le tendenze centrifughe delle Corti di appello regionali, ognuna delle quali interpretava a suo modo le ordinanze regie; \u00e8 stata inventata dalla rivoluzione francese proprio allo scopo di unificare il diritto, di difendere lo Stato nella sua unit\u00e0, in quanto ordinamento giuridico unitario, scegliendo tra le interpretazioni difformi della stessa legge date da diversi magistrati quella pi\u00f9 esatta e annullando tutte le altre. A questo serve la Cassazione; e per servire a questo scopo unificatore bisogna, naturalmente, che sia unica. Se non serve a questo, non serve a nulla.<\/p><p>Non so \u2013 parlo sempre ai colleghi non avvocati \u2013 se avete riflettuto alla singolarit\u00e0 di questo istituto, il quale fa una distinzione (che sotto l\u2019aspetto dell\u2019interesse del litigante non avrebbe senso) tra la questione di diritto e la questione di fatto. Si pu\u00f2 ricorrere in Cassazione soltanto per errore di diritto, non per errore di fatto: voi capite che per il litigante che si senta colpito da una sentenza ingiusta, \u00e8 perfettamente indifferente che tale ingiustizia derivi da un errore di diritto o da un errore di fatto. L\u2019ingiustizia c\u2019\u00e8; e per quel che riguarda il suo concreto interesse personale ci sarebbe ugualmente ragione di dare al soccombente un mezzo di ricorso. Ma la ragione per la quale il ricorso si d\u00e0 soltanto quando l\u2019ingiustizia, di cui il litigante \u00e8 stato vittima, derivi da errore di diritto, \u00e8 che in Cassazione non si va per difendere soltanto l\u2019interesse del litigante, quello che gli antichi giuristi chiamavano <em>jus litigatoris<\/em>, ma altres\u00ec per difendere lo <em>jus constitutionis<\/em>, che \u00e8 appunto l\u2019interesse pubblico della difesa del diritto e della sua unit\u00e0, messa in pericolo dalla pluralit\u00e0 delle interpretazioni disformi ed aberranti, le quali sono contagiose anche per l\u2019avvenire. Appunto per evitare questo contagio, \u00e8 bene che tutte le interpretazioni della norma giuridica, date dai giudici distribuiti sul territorio nello Stato, abbiano un apice, un vertice comune, e ad esso affluiscano per poter essere sottoposte a un controllo, attraverso il quale si possa stabilire quale \u00e8 la interpretazione pi\u00f9 plausibile, destinata a rimanere e a prevalere. In altre parole la Cassazione \u00e8 un organo istituzionalmente unico, come sarebbe il re nella monarchia od il presidente della repubblica nella repubblica. Non credo che a nessun monarchico, neanche al pi\u00f9 convinto e appassionato, all\u2019amico Fabbri, per esempio, verrebbe in mente di sostenere che per meglio attuar la monarchia, dei re ce ne debbano essere cinque, o tanti re quante sono le regioni&#8230; Il re \u00e8 uno: la Cassazione \u00e8 una. Voler parlare di una Cassazione plurima \u00e8 una mostruosit\u00e0!<\/p><p>SICIGNANO. Che c\u2019entra questo con la Cassazione? Sono due cose profondamente diverse!<\/p><p>CALAMANDREI. Io posso essere anche d\u2019accordo nel senso di sopprimere la Cassazione, se si ritiene che la funzione di unificazione del diritto non abbia importanza o che non sia praticamente realizzabile; ma non posso essere d\u2019accordo nel trasformare la Cassazione unica in Cassazione plurima, il che significherebbe dar vita all\u2019uomo con cinque teste, una specie di fenomeno come quelli che si vedono nei baracconi, un fenomeno mostruoso, che non ha alcuna coerenza nel principio giuridico che ispira questo istituto. (<em>Vivi applausi al centro e a destra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Io capisco che sono logici coloro i quali hanno sostenuto che la divisione fra questioni di diritto e questioni di fatto \u00e8 una divisione artificiosa, che non pu\u00f2 essere praticamente attuata, e che hanno sostenuto per questo l\u2019abolizione del sistema della Cassazione e la sostituzione della Cassazione unica con Corti di terza istanza regionale. Questa sarebbe una proposta coerente. Ma voler mantenere la Cassazione, che vuol dire organo unificatore appositamente costituito per servire a questo scopo di unit\u00e0, e insieme moltiplicare il numero delle Cassazioni, cio\u00e8 degli organi istituzionalmente unificatori, \u00e8 una proposta incoerente ed assurda perch\u00e9 trasforma in strumento ufficiale di disformit\u00e0 della giurisprudenza l\u2019organo creato per unificarla.<\/p><p>Si dice: ma cinque Cassazioni c\u2019erano e sono durate fino al 1924, e funzionavano discretamente; perch\u00e9 non ritornare a quella situazione che c\u2019era prima del 1924? Perch\u00e9, onorevoli colleghi, le cinque Cassazioni, come gi\u00e0 hanno spiegato autorevolmente alcuni oratori che mi hanno preceduto, erano un residuo storico, il residuo di una unificazione non ancora perfettamente compiuta. Al momento della unificazione italiana, ognuno dei piccoli Stati, dai quali venne fuori l\u2019Italia, aveva una sua Corte Suprema, e mal sopportava di vederla abolita. In tale situazione, per procedere gradualmente, si lasciarono sussistere nelle varie ex capitali queste Corti Supreme, trasformandole in Corti di cassazione, le quali dovevano rappresentare uno stadio provvisorio per poi arrivare in un secondo tempo alla unificazione compiuta e definitiva. Tutti i progetti che si susseguirono fino al 1924, e che furono \u2013 se non erro \u2013 diciannove o venti, furono la espressione di questa provvisoriet\u00e0 che si avvertiva in quella situazione. Si capiva che le cose non potevano continuare cos\u00ec, e che questo stadio transitorio doveva sboccare prima o poi in una soluzione stabile. Tra le varie soluzioni proposte da quei progetti (tra i quali tenne un posto a s\u00e9 quello presentato dall\u2019onorevole Orlando, quando fu Guardasigilli, che risolutamente proponeva di dare alle Corti regionali esistenza autonoma senza alcun collegamento col centro) alcune ebbero carattere transattivo ed intermedio, in quanto, come ha ricordato l\u2019onorevole Crispo, mantenevano le Cassazioni regionali, ma le coordinavano con una Corte unificatrice al centro. Ma tutti questi progetti a tendenza mediatrice per\u00f2 furono alla fine superati da quelli che miravano decisamente all\u2019unificazione: e chi riusc\u00ec a compiere il primo passo deciso verso tale unificazione fu un grande parlamentare, il cui ricordo \u00e8 caro a tutti gli italiani, Giuseppe Zanardelli, il quale nel 1888 procedette alla unificazione, che si sentiva specialmente urgente, della Cassazione penale. E se poi pot\u00e9 essere unificata nel 1924 anche la Cassazione civile, ci\u00f2 fu soprattutto per l\u2019insegnamento e per l\u2019opera di un altro grande giurista, ugualmente caro a tutti noi, Lodovico Mortara.<\/p><p>Volete dunque, facendo risorgere le Cassazioni regionali, mandare indietro di cento anni la lancetta della storia, e rimettere in piedi residui, rovine di antiche divisioni di sovranit\u00e0, sopravvivenze di vecchie Corti locali quali furono le Cassazioni regionali fino al 1924? Ma, si dice, ora c\u2019\u00e8 una novit\u00e0, c\u2019\u00e8 la Regione, lo Stato regionale, il decentramento; e quindi bisogna decentrare anche la Cassazione unica. Orbene, colleghi, l\u2019esistenza delle Regioni e dello Stato regionale \u00e8 una ragione di pi\u00f9 per mantenere e rafforzare la Cassazione unica; \u00e8 una ragione decisiva per la quale se la Cassazione non fosse unica bisognerebbe proprio oggi unificarla. In proposito esempi istruttivi si trovano negli ordinamenti stranieri a tipo federale. \u00c8 inutile entrare in particolare: tutti sanno che in Svizzera, nella Germania del secolo scorso, negli Stati Uniti d\u2019America, c\u2019\u00e8, al vertice, come necessario complemento e correttivo dell\u2019autonomia che hanno gli Stati componenti la Federazione, un organo giurisdizionale centrale unico (la Corte federale, il <em>Heichsgericht,<\/em> ecc.) posto come moderatore delle forze centrifughe, e che rappresenta una specie di ingabbiatura giuridica destinata a tenere insieme gli elementi componenti e ad impedire che essi si assumano, attraverso la disformit\u00e0 della giurisprudenza, poteri legislativi pi\u00f9 ampi di quelli permessi dalla Costituzione.<\/p><p>Ma si obietta anche che l\u2019unificazione della giurisprudenza \u00e8 un\u2019utopia. Si dice: voi vi illudete di unificare la giurisprudenza, ma in realt\u00e0 non la unificate. Ora io mi rivolgo qui anche ai colleghi avvocati: ma \u00e8 proprio vero che \u00e8 un\u2019utopia? Bisogna distinguere l\u2019unificazione nello spazio e l\u2019unificazione nel tempo. La giurisprudenza non si unifica nel tempo, e non si deve unificare nel tempo, perch\u00e9 non \u00e8 bene che la vita del diritto diventi immobile e statica, e si cristallizzi. Il diritto, diceva benissimo qualche giorno fa il collega Gullo, \u00e8 una forza viva; l\u2019interpretazione delle leggi \u00e8 un po\u2019 come la critica della poesia: ognuno, leggendo una poesia, ci mette dentro l\u2019anima sua e la interpreta a modo suo e la ricrea. Ogni epoca interpreta e ricrea la stessa legge in modo diverso; per questo, le leggi, rimanendo ferme nella lettera, si evolvono nello spirito ed \u00e8 appunto l\u2019evoluzione storica delle leggi che naturalmente si rispecchia nella giurisprudenza.<\/p><p>Ma, quello che si deve invece difendere \u2013 ed \u00e8 la Cassazione unica che l\u2019ha difesa e la difende \u2013 \u00e8 l\u2019unicit\u00e0 della giurisprudenza nello spazio; non deve cio\u00e8 accadere quello che accadeva fino al 1924, che, contemporaneamente, nello stesso giorno, la stessa norma giuridica potesse essere interpretata in maniera diversa in diverse Regioni: il che portava in realt\u00e0, a far s\u00ec che ogni Regione avesse una propria giurisprudenza e quindi, in sostanza, una propria legislazione, in quanto poteva avvenire, attraverso diverse interpretazioni giurisprudenziali, che lo stesso fatto fosse nello stesso giorno considerato reato in Lombardia, e non in Toscana, o che un certo tipo di contratto fosse considerato valido in Sicilia e non in Sardegna.<\/p><p>Ora, il compito della unificazione della giurisprudenza nello spazio, la Cassazione lo adempie egregiamente, con appositi congegni che gli avvocati conoscono; mentre non adempie, e non deve adempiere, quello della unificazione della giurisprudenza nel tempo. Devo dirvi a questo proposito, onorevoli colleghi, che molto mi meravigliai, qualche giorno fa, quando a sostegno della pluralit\u00e0 delle cassazioni udii parlare il collega Gullo. Non so se l\u2019opinione che egli espresse sia una sua opinione personale o sia l\u2019opinione del suo partito. Se fosse questo, la meraviglia sarebbe anche maggiore, perch\u00e9 durante tutti i lavori della Commissione per la Costituzione ho sentito i colleghi del partito comunista difendere animosamente l\u2019unit\u00e0 dello Stato contro il pericolo della forza centrifuga dell\u2019ordinamento regionale. Essi hanno cercato di limitare il pi\u00f9 possibile l\u2019ambito delle materie sulle quali \u00e8 ammessa una legislazione regionale, e di estendere al massimo il campo della legislazione nazionale, preoccupati soprattutto di tener ferma la compagine unitaria dello Stato. E nonostante questo ho poi sentito dire dal collega Gullo che non si deve conservare la Cassazione unica, e che invece \u00e8 bene che in ogni Regione ci sia un centro di unificazione giurisprudenziale, una fonte di giurisprudenza regionale, perch\u00e9 \u00e8 desiderabile che le leggi siano interpretate in modo diverso in ogni Regione, secondo lo spirito e secondo il costume di ciascuna Regione&#8230; Ma questo, cari colleghi comunisti, vuol dire ridurre in frammenti non soltanto la giurisdizione ma anche la legislazione; vuol dire dare all\u2019Italia in pratica una legislazione diversa per ogni Regione, cio\u00e8 fare il contrario di quello che avete sostenuto allorch\u00e9 avete cercato di limitare la legislazione regionale nel modo che ho detto. E poi, se proprio ritenete che sia utile questa libert\u00e0 di interpretazione delle leggi affidata ai gusti locali, perch\u00e9 volete istituire cinque Cassazioni, e in questo modo creare cinque limitazioni a questa libert\u00e0? Abbiamo allora il coraggio di abolire anche queste cinque Cassazioni e lasciamo che ogni Corte d\u2019appello, ogni tribunale, ogni giudice conciliatore, si crei la sua giurisprudenza e che in questa giurisprudenza si espanda e si sbizzarrisca questo spirito, secondo voi benefico, che varia da provincia a provincia, da comune a comune&#8230;<\/p><p>Ma ammettereste voi, colleghi comunisti, che questa variet\u00e0 si possa tollerare in materia penale e che lo stesso fatto possa essere considerato come reato in una regione e non in un\u2019altra? E se non lo ammettete in materia penale (penso che voi ammetterete che almeno le leggi penali debbano essere uniche anche nello Stato regionale) perch\u00e9 vorreste tollerare invece questa pluralit\u00e0 in materia civile?<\/p><p>Il collega Crispo ci ha detto: c\u2019\u00e8 modo di conciliare tutto: si fanno le Cassazioni regionali e poi sopra di esse la Cassazione unica, e cos\u00ec siamo contenti tutti. Anche questa per\u00f2 \u00e8 un\u2019esperienza che abbiamo gi\u00e0 fatto: perch\u00e9 fino al 1924 c\u2019erano le Cassazioni regionali e c\u2019era insieme anche la Cassazione unica, e le cose si svolgevano in un modo assai singolare, che io voglio descrivere ai colleghi non avvocati, perch\u00e9 lo considerino prima di dare il loro voto. C\u2019era una sentenza di primo grado; contro questa sentenza si ricorreva in appello; contro la sentenza di appello si ricorreva alla Cassazione regionale; poniamo che il ricorso venisse accolto: la causa si rinviava allora ad un altro magistrato di appello. Fase cosiddetta di \u00abrinvio\u00bb: poteva darsi che il magistrato di appello a cui la causa era stata rinviata si uniformasse all\u2019opinione espressa dalla Cassazione regionale, e le cose finivano l\u00ec; ma poteva anche darsi che il giudice di rinvio \u00absi ribellasse\u00bb all\u2019opinione della Cassazione, ed allora contro la sentenza di rinvio che si era ribellata al parere della Cassazione regionale si poteva ricorrere alle Sezioni unite a Roma, le quali Sezioni unite se accoglievano il ricorso (si era gi\u00e0 alla quinta fase) annullavano e rinviavano ad un altro giudice di appello che aveva l\u2019obbligo di uniformarsi. Ma se eventualmente nell\u2019uniformarsi incorreva in qualche diverso errore di diritto, di nuovo questa sentenza era soggetta a ricorso dinanzi alla Cassazione regionale, e la trafila ricominciava&#8230;<\/p><p><em>Una voce.<\/em> Anche adesso avviene la stessa cosa! (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CALAMANDREI. Voi vorreste dunque risuscitare questo sistema che da un giurista francese che studiava quaranta anni fa l\u2019ordinamento giudiziario italiano fu definito come il pi\u00f9 ridicolo giuoco cinese, <em>chinoiserie<\/em>, fra tutti gli ordinamenti giudiziari del mondo?<\/p><p>Un\u2019ultima osservazione ed ho finito: e la spesa? Vi rendete conto che cosa vuol dire creare quattro nuove Cassazioni, o forse pi\u00f9, se si parla di Cassazioni regionali?<\/p><p>Il bilancio della giustizia deve avere a disposizione qualche cosa come due o tre miliardi all\u2019anno. Ho calcolato che per istituire quattro nuove Cassazioni ci vorrebbero circa 300 milioni all\u2019anno, in un momento in cui i magistrati, quelli che ci sono, si trovano in quelle condizioni di fame che voi ben conoscete. E invece di impegnarci a trarre da questo bilancio anemico tutto quanto \u00e8 possibile per migliorare gli emolumenti dei magistrati oggi in servizio, dovremmo pensare a creare nuovi organi, cos\u00ec costosi, che verrebbero ad assorbire pi\u00f9 di un decimo del bilancio della giustizia?<\/p><p>Io ho l\u2019impressione, colleghi, che noi qui talvolta ci lasciamo prendere da una specie di residuo delirio di grandezza, in un momento difficile come quello che attraversiamo.<\/p><p>Guardate nelle Universit\u00e0: per far s\u00ec che le Universit\u00e0 tornino ad insegnare, che si possano avere adeguati mezzi di laboratorio e che gli insegnanti siano retribuiti adeguatamente, bisognerebbe pensare a ridurre, se mai, il numero delle Universit\u00e0 o delle facolt\u00e0, e non ad aumentarlo. Eppure non c\u2019\u00e8 Universit\u00e0 che non reclami per s\u00e9 l\u2019istituzione di qualche nuova facolt\u00e0&#8230;<\/p><p>E i tribunali? Sento dire \u2013 mi voglio augurare che non sia vero \u2013 che il Ministro della giustizia prepara la ricostituzione ad uno ad uno di quei tribunali anemici di provincia, che opportunamente erano stati aboliti molti anni fa.<\/p><p>Ma, prima di creare questi organi nuovi e di far rivivere quelli da tempo aboliti, pensiamo a mantenere e ad alimentare meno indegnamente quelli che oggi a stento vivono!<\/p><p>Prima di ricostituire cinque Cassazioni, pensiamo a retribuire adeguatamente i consiglieri dell\u2019unica Cassazione che abbiamo, e facciamo in modo che i suoi magistrati possano, senza dover lottare giorno per giorno colla miseria, dedicare con serenit\u00e0 tutte le loro forze alla loro funzione!<\/p><p>Non ricadiamo in quello che \u00e8 il vizio fondamentale della vita italiana: parere e non essere. Non creiamo questi organi non necessari, che costituirebbero soltanto un lusso burocratico, un fasto apparente concesso alle condizioni locali, e dedichiamo invece tutte le nostre forze alla semplificazione e al rafforzamento degli organi esistenti!<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Calamandrei, la prego di concludere.<\/p><p>CALAMANDREI. Ho finito. Per\u00f2, onorevole signor Presidente, la prego di ricordare che da molti mesi non ho chiesto la parola (<em>Ilarit\u00e0<\/em>), se mi intrattengo cinque minuti di pi\u00f9, non credo di essere indiscreto.<\/p><p>Ma voglio terminare subito con un ricordo. Quando, nel 1918, alla fine della guerra, ebbi occasione di trovarmi come ufficiale a Bolzano, vi conobbi un magistrato gi\u00e0 appartenente all\u2019amministrazione austriaca, e con lui ebbi occasione di parlare di problemi processuali e giudiziari. Mi ricordo che questo magistrato austriaco si divertiva a pungermi beffando la Cassazione italiana, questo mostro a cinque teste, che egli considerava come un fenomeno che faceva ridere&#8230;<\/p><p>Vi debbo dire, onorevoli colleghi, che io non riuscivo allora, quando c\u2019erano ancora le Cassazioni regionali, a trovare argomenti per confutarlo; e il vedere questo straniero che rideva delle nostre leggi era una cosa che mi dava un certo disagio. Ebbene, colleghi, io vorrei che la Costituzione, questa Costituzione alla quale stiamo lavorando e a cui ci sentiamo gi\u00e0 affezionati, non facesse ridere! (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Della Seta ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abLa Corte di cassazione in materia civile e penale esercita la sua giurisdizione nelle sedi di Torino, Firenze, Roma, Napoli e Palermo\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>DELLA SETA. Parlo a titolo esclusivamente personale. Anch\u2019io, onorevoli colleghi, condanno, con l\u2019onorevole Calamandrei, il delirio di grandezza; anch\u2019io sul parere ho dato sempre la debita prevalenza all\u2019essere. Il che per\u00f2 non mi ha impedito di schierarmi tra i fautori del ripristino delle abolite Corti di Cassazione.<\/p><p>Io non sono n\u00e9 torinese, n\u00e9 fiorentino, n\u00e9 napoletano, n\u00e9 palermitano. Questo per dire che a sostegno della mia tesi non sono stato indotto da nessun personale sentimento prettamente regionalistico.<\/p><p>Modesto cultore anch\u2019io della scienza del diritto non ho mai esercitato, pur potendo esercitarla, la professione dell\u2019avvocatura. Questo per dire che a schierarmi per la pluralit\u00e0 delle Corti non sono stato indotto da nessun larvato interesse di carattere professionale.<\/p><p>E quantunque sia un fatto incontestabile che l\u2019abolizione della Cassazione civile \u00e8 stato uno dei primi atti della dittatura fascista nella sua politica coerentemente accentratrice. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PERSICO. \u00c8 stato un caso fortuito.<\/p><p>DELLA SETA. Che fortuito! \u00c8 stato un caso, se caso pu\u00f2 nomarsi, che rientra nella logica della dittatura. Il fatto \u00e8 il fatto; e il fatto \u00e8 che fu il fascismo, nel 1923, ad abolire le Corti regionali di Cassazione civile.<\/p><p>PERSICO. Non \u00e8 neanche vero storicamente.<\/p><p>DELLA SETA. I precedenti storici non cancellano la data storica che segna l\u2019abolizione delle Corti di cassazione civile avvenuta nel clima logicamente favorevole, nell\u2019orientamento accentratore della dittatura fascista. Ad ogni modo questo io volevo dire che a schierarmi tra i fautori del ripristino delle abolite Corti di cassazione, come non sono stato indotto da un personale sentimento regionalistico, n\u00e9 da un larvato interesse professionale, cos\u00ec non sono stato indotto, neppure, per partito preso dal fatto che \u00e8 stato il fascismo ad abolirle. Quando sono convinto io accolgo le giuste ragioni da qualsiasi parte esse provengano. Le mie sono ragioni molto pi\u00f9 serene ed obiettive. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Tralascio le ragioni estrinseche di ordine pratico. Non mi soffermer\u00f2 perci\u00f2 a rilevare come, tutto accentrando in Roma, la lontananza della giustizia \u2013 con grave dispendio di tempo e di denaro per gli avvocati, per le parti e per gli stessi magistrati \u2013 finisca per tradursi in una mancanza di giustizia, questa finendo per divenire un vero privilegio dei ricchi.<\/p><p>A pi\u00f9 alte ragioni io mi appello di ordino psicologico, giuridico e storico.<\/p><p>In verit\u00e0, se, anzich\u00e9 in sede di emendamenti, noi fossimo oggi in sede di discussione generale \u2013 e mi dolgo non essere allora intervenuto \u2013 allora, s\u00ec, avrei tenuto che, pi\u00f9 che la mia modesta parola, voi aveste potuto ascoltare quella autorevolissima di un Nicola Amore, di un Emanuele Gianturco, di un Giovanni Bovio, quando il fiore della cittadinanza napoletana, il 21 novembre 1888, partecip\u00f2 a quella famosa assemblea nella quale, con calda eloquenza e con forti argomentazioni, fu deplorato il provvedimento zanardelliano che, con un tratto di penna, aveva decretato l\u2019abolizione delle Corti regionali di Cassazione penale. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Io dico anzitutto. Una norma \u00e8 una norma, un Codice \u00e8 un Codice, non vi possono essere tanti codici per quante le regioni, n\u00e9 tanto meno vi pu\u00f2 essere una concezione regionale del diritto. D\u2019accordo. Ma \u00e8 altrettanto vero \u2013 per chi voglia non rimanere alla superficie, ma andare al fondo \u2013 \u00e8 altrettanto vero che nell\u2019applicazione della norma al fatto specifico, nell\u2019applicare la legge ad un dato quesito pratico di diritto, non pu\u00f2, come criterio valutativo, come punto di orientamento, non subentrare un elemento psicologico \u2013 cio\u00e8 una speciale valutazione soggettiva e di ambiente \u2013 onde quella che formalmente sembra essere la stessa causa nel fatto si prospetta diversamente secondo che il medio ambiente sia, ad esempio, il Piemonte o la Sicilia.<\/p><p>Ma, oltrech\u00e9 questa psicologica e sociologica, v\u2019\u00e8 una pi\u00f9 alta ragione di ordine giuridico.<\/p><p>La Cassazione unica, si dice, \u00e8 unit\u00e0 di giurisprudenza. Contesto il fatto, sia nello spazio come nel tempo. Non nello spazio perch\u00e9, nella medesima sede, sezioni diverse possono dare, e hanno dato, giudicati diversi. Non nel tempo, perch\u00e9 nella medesima sede la stessa sezione pu\u00f2, successivamente, con magistrati diversi, dare diversi giudicati. In realt\u00e0, tre essendo oggi le sezioni della Cassazione civile e questa funzionando nei giorni feriali, si hanno oggi, in Roma, non una, ma diciotto Corti di Cassazione.<\/p><p>D\u2019altra parte la unit\u00e0 della giurisprudenza solo si potrebbe conseguire quando fosse raggiunta la unit\u00e0 della scienza. Diverse essendo le dottrine giuridiche non pu\u00f2 alla diversit\u00e0 delle scuole corrispondere la uniformit\u00e0 delle interpretazioni.<\/p><p>E sarebbe forse una tale uniformit\u00e0 auspicabile? Lo neghiamo recisamente. Se il diritto \u00e8 sostanza e non forma semplicemente, se non \u00e8 morte ma vita, una tale vita non pu\u00f2 scaturire da una uniformit\u00e0 di giudicati, che segnerebbe l\u2019inaridirsi, il cristallizzarsi del diritto, ma bens\u00ec da quella variet\u00e0 di esperienze e da quella diversit\u00e0 di interpretazioni e di soluzioni, che segna il processo di elaborazione attraverso il quale il diritto, come pensiero e come prassi, si modifica e si evolve.<\/p><p>V\u2019\u00e8 poi un\u2019ultima e pi\u00f9 alta ragione, una ragione di ordine storico, di ordine storico morale e politico, dovrei dire pi\u00f9 precisamente.<\/p><p>Certe Corti supreme di Cassazione si identificano, storicamente, con la stessa vita civile e politica di determinate regioni.<\/p><p>Non parlo della Sicilia per cui dovremmo risalire, forse, all\u2019epoca dello stesso Federico II di Svevia. Parlo di Napoli nobilissima, della Napoli di Vico, di Filangieri, di Pagano e di Vincenzo Coco, di quella Napoli che, nel secolo scorso, fu, con la sua Corte di Cassazione, un faro di sapienza giuridica, che tanta luce irradi\u00f2 con la mente di un Nicolini, di un Savarese, di un Raffaelli, di un Caravita e di un Cotugno.<\/p><p>Giovanni Bovio, in quel suo memorabile sopracitato discorso del 1888, deplorava melanconicamente come, dopo appena un trentennio di vita italiana, ad altro non si fosse pensato che a soffocare sotto la cappa di piombo di una formale e artificiosa unit\u00e0 quella che doveva essere la mirabile variet\u00e0 nella comunit\u00e0 italica.<\/p><p>Orbene, anch\u2019io non posso non domandarmi come, in questo primo anno della Repubblica, dopo aver tanto parlato di libert\u00e0 e di democrazia, dopo aver tanto parlato di decentramento, dopo aver tanto valorizzato l\u2019Ente regione, dopo aver statuito, nella discussione della Costituzione che si trattasse prima della Regione e poi della Magistratura, non posso, dico, anch\u2019io non domandarmi, con quale senso logico, con quale senso storico, con quale senso etico, giuridico e politico, si possa da taluni oggi avere tanta riluttanza ad ammettere, come riconoscimento dell\u2019invocato decentramento, la pluralit\u00e0 delle Corti di Cassazione.<\/p><p>Io non sono sospetto di essere uomo proclive al linguaggio adulatorio. Mi sia concesso perci\u00f2 con piena serenit\u00e0 il poter dire che se ad Enrico De Nicola, onore e vanto del foro napoletano (<em>Vivi applausi<\/em>), oggi la Costituente volesse offrire un pegno della sua devozione e gratitudine, altro non dovrebbe fare che restituire alla sua Napoli quella gloriosa Corte di Cassazione, contro la di cui abolizione egli, presente alle manifestazioni del Foro, fu, con spirito antifascista, uno dei primi a protestare (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ho finito. Io, conservando il mio emendamento, dichiaro di votare a favore della pluralit\u00e0 delle Cassazioni. Se sia o non sia consacrata nella Costituzione questa esigenza dipender\u00e0 dall\u2019esito della votazione. Ma non sar\u00e0 da qualche voto di maggioranza o di minoranza che dipender\u00e0 la valutazione e la soluzione di un problema di un cos\u00ec alto significato civile. Per me \u00e8 conforto la coscienza del dovere adempiuto. Per me \u00e8 conforto aver rivendicato, per talune citt\u00e0 nobilissime, un diritto che, consacrato nella storia, si identifica con la stessa causa della libert\u00e0 e della giustizia. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Persico ha presentato due emendamenti all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Leone Giovanni:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire alle parole:<\/em> in tempo precedente, <em>le altre:<\/em> precedentemente alla sua entrata in vigore\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Dopo il primo comma, aggiungere le parole:<\/em> la Corte di cassazione former\u00e0 una sezione specializzata per i giudizi militari\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Accetto questi due emendamenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Persico, mi pare che in questi emendamenti ha tradotto considerazioni che sono state svolte dall\u2019onorevole Leone. Intende svolgerli?<\/p><p>PERSICO. No. Vi rinunzio.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo svolgimento degli emendamenti \u00e8 cos\u00ec terminato. Resta un emendamento dell\u2019onorevole Rossi Paolo il quale lo svolger\u00e0 quando parler\u00e0 a nome della Commissione<\/p><p>GASPAROTTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GASPAROTTO. Parlo in ordine al testo presentato dalla Commissione; poich\u00e9 l\u2019onorevole Costa ha creduto prudente ritirare la sua proposta soppressiva, dichiaro di appoggiare l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati, perch\u00e9 temo, ove questo non fosse approvato, che l\u2019Assemblea cadrebbe in una grave contradizione. Infatti, giorni or sono, sia pure con una non cospicua maggioranza, noi abbiamo deliberato il mantenimento in vita della giurisdizione speciale militare in materia penale, con un emendamento che diceva che sarebbero mantenuti i tribunali militari, non i soli tribunali \u00abterritoriali\u00bb, ma anche il tribunale supremo militare. Invece, con l\u2019articolo proposto dalla Commissione, tutti gli organi giurisdizionali, sia ordinari, che speciali, e di conseguenza il supremo organo giurisdizionale in materia penale militare, sarebbero soggetti alla censura della Corte di cassazione. Ecco perch\u00e9, giustamente, l\u2019onorevole Mortati, avvertendo l\u2019evidente contradizione di questo testo con una deliberazione gi\u00e0 presa dall\u2019Assemblea, propone che solo le decisioni dei tribunali ordinari siano soggette al supremo magistrato della Corte di cassazione.<\/p><p>Ecco spiegate le ragioni della mia titubanza. Ch\u00e9 se la Commissione potesse suggerire seduta stante una via d\u2019uscita per impedire la grave contradizione che, a mio avviso, non farebbe onore alla nostra Assemblea, sarei lieto di appigliarmi anche a questa uscita. Mi dispiace solo che una materia di tanta delicatezza sia affrettatamente deliberata, mentre poteva essere oggetto di studio da parte di una commissione che preparasse per il futuro una legge speciale.<\/p><p>TOGLIATTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOGLIATTI. Onorevoli colleghi, sar\u00f2 breve. La mia intenzione \u00e8 soltanto di dare una rapida risposta all\u2019invito che ci \u00e8 stato rivolto dall\u2019onorevole Calamandrei di spiegare come mai il nostro Gruppo abbia manifestato una opinione favorevole alla molteplicit\u00e0 delle Corti di cassazione. Naturalmente, sar\u00f2 costretto a introdurre nella mia dichiarazione anche qualche elemento di natura personale, e prego il nostro Presidente di considerare semmai questa mia dichiarazione anche come una dichiarazione di voto, nel caso si dovesse addivenire a una votazione su questa questione.<\/p><p>In realt\u00e0, anche io sono partito dalle considerazioni che l\u2019onorevole Calamandrei ha test\u00e9 svolto con parola altrettanto autorevole quanto brillante. Ritenevo anch\u2019io che la Corte di cassazione dovesse essere unica essendo questo un mezzo potente per dare unit\u00e0 non soltanto alla giurisprudenza, ma a tutto il diritto, attraverso la pi\u00f9 elevata delle sue interpretazioni. Devo aggiungere che tutti i magistrati, o quasi tutti, con i quali ebbi occasione di intrattenermi su questo problema in qualit\u00e0 di Ministro della giustizia, manifestarono un\u2019opinione analoga a quella dell\u2019onorevole Calamandrei. Non ostante ci\u00f2, sono nel dovere di dichiarare che la stessa esperienza fatta da me dell\u2019amministrazione della giustizia mi ha convinto che questa opinione non \u00e8 giusta e che le argomentazioni che vengono addotte a sostegno di essa non sono esatte n\u00e9 accettabili, perch\u00e9 essendo astratte e formali, non toccano il fondo del problema. L\u2019errore consiste nel riferirsi alla unit\u00e0 in modo esteriore, senza considerare per quale cammino si deve arrivare a realizzare, a che cosa deve corrispondere e a che cosa corrisponde di fatto questa unit\u00e0 del diritto.<\/p><p>Lascio quindi da parte le considerazioni sentimentali e le tradizioni, pur riconoscendo che esse sono pure qualcosa di nobile e glorioso e da non trascurarsi. La traccia lasciata dall\u2019attivit\u00e0 delle Corti di Torino, Firenze, Napoli, Palermo \u00e8 una cosa che difficilmente si potr\u00e0 cancellare e io ricordo che la facolt\u00e0 di giurisprudenza di Torino, nella quale ho studiato, ritraeva un lustro particolare dal fatto di risiedere in quella citt\u00e0, dove era una Corte di cassazione.<\/p><p>Ma lasciamo da parte i riflessi e ricordi sentimentali. L\u2019onorevole Calamandrei ha posto al centro del suo intervento questa affermazione: \u00abSi tratta di un residuo del passato\u00bb. Di quale passato e di quale sorta di residuo? Quando si fece l\u2019unit\u00e0 d\u2019Italia la situazione del nostro Paese, per ci\u00f2 che si riferisce al diritto e alla sua interpretazione, era molto difettosa. Non vi era unit\u00e0, poich\u00e9 esistevano Codici diversi, giurisprudenze diverse, erano organi diversi di interpretazione di diverse legislazioni. Partendo da quella situazione siamo arrivati all\u2019unit\u00e0. Assieme all\u2019unit\u00e0 dello Stato abbiamo creato l\u2019unit\u00e0 del diritto. Ma chi ha creato questa unit\u00e0 del diritto? L\u2019hanno creata le Cassazioni plurime, non la Cassazione unica, e le Cassazioni plurime hanno potuto creare l\u2019unit\u00e0 del diritto appunto perch\u00e9 erano molteplici, cio\u00e8 perch\u00e9 la loro attivit\u00e0 era direttamente collegata con quelle particolari condizioni di fatto a cui erano legate la differente legislazione, la differente codificazione e la differente giurisprudenza. Lavorando nel diverso, e poich\u00e9 lavoravano nel diverso, le Corti plurime fecero l\u2019unit\u00e0. Questo fu il grande merito di queste Corti di cassazione, n\u00e9 credo che se fosse esistita in quel periodo una Cassazione unica avremmo ottenuto nello stesso tempo un risultato cos\u00ec rapido non solo di unificazione, ma anche di arricchimento della scienza giuridica. Fu in quel periodo che sezioni intiere della scienza giuridica sono state sviluppate. Basti pensare agli sviluppi del diritto commerciale che, legati direttamente a quelli dell\u2019industria e dei traffici del Nord, ricevettero notevole impulso dai giudicati delle Corti di appello e della Corte di cassazione settentrionali, mentre tale impulso difficilmente avrebbe potuto essere dato dai giudicati delle Corti di appello e di Cassazione meridionali. Assai diverso era infatti in quel tempo lo sviluppo stesso dell\u2019economia e quindi dei rapporti fondamentali della vita civile nelle diverse parti del nostro Paese.<\/p><p>E qui credo si venga al fondo della questione. Le Cassazioni plurime sono soltanto un residuo del passato, oppure la situazione del nostro Paese \u00e8 tale che giustifichi anche ora la molteplicit\u00e0 delle Corti di cassazione? Unit\u00e0, s\u00ec! Ma unit\u00e0 non vuol dire sempre unicit\u00e0, non vuol dire sempre completa uniformit\u00e0. Ancora adesso, nel nostro Paese, esiste tra una parte e l\u2019altra una grande diversit\u00e0 di sviluppo economico e delle condizioni della vita civile. \u00c8 inevitabile, ad esempio, che lo sviluppo della giurisprudenza e quindi del diritto sia legato in una parte del Paese in particolare alla industria o al commercio ad essa legato, in altra parte d\u2019Italia invece, sia legato in prevalenza alla elaborazione di quella parte del diritto privato che considera i rapporti di propriet\u00e0 sulla terra. Questa diversit\u00e0 esiste ancora; non \u00e8 superata, perch\u00e9 il nostro Paese non \u00e8 cos\u00ec uniforme, come sono altri Paesi d\u2019Europa, e noi dobbiamo concedere qualche cosa a questa diversit\u00e0 di sviluppo, se vogliamo che il diritto, e quella superiore elaborazione di esso, che \u00e8 la giurisprudenza della Corte di cassazione, mantenga un legame vivo col popolo.<\/p><p>Si sente dire talvolta, e in senso dispregiativo, che il popolo italiano sarebbe un popolo di legulei. Non credo per\u00f2 si possa considerare con spregio quella qualit\u00e0 del nostro popolo che \u00e8 l\u2019interesse ch\u2019esso dimostra per i problemi del diritto. Certo \u00e8 che non solo nel nostro Paese, ma in generale, le questioni giuridiche non possono essere considerate separatamente dallo sviluppo di tutta la vita nazionale, della vita cio\u00e8 di tutto il popolo. Questo per\u00f2 vuol dire che quanto pi\u00f9 noi organizzeremo gli organi della giurisdizione, anche nella sfera suprema, in modo da rendere possibile un loro contatto pi\u00f9 diretto con la vita immediata della Nazione, tanto pi\u00f9 avremo fatto progredire la elaborazione stessa della scienza giuridica e del diritto in senso unitario. E questo \u00e8 l\u2019argomento fondamentale.<\/p><p>L\u2019onorevole Calamandrei ci ha terrorizzati, dicendo che in questo modo si ammette che un fatto possa essere reato in una parte d\u2019Italia e non in un\u2019altra parte.<\/p><p>No! Un fatto sar\u00e0 reato dappertutto dove ha vigore quel Codice, che lo qualifica come reato.<\/p><p><em>Una voce.<\/em> C\u2019\u00e8 l\u2019interpretazione.<\/p><p>TOGLIATTI. Interpretazione di applicazione. E a questo proposito permettetemi di ricordare un episodio della recente nostra attivit\u00e0 giurisdizionale: l\u2019esistenza per un periodo di sei mesi circa di una sezione staccata penale della Corte di cassazione, la quale funzion\u00f2 a Milano, dopo la liberazione, con lo scopo di rivedere in sede di seconda istanza le sentenze pronunziate dalle Corti straordinarie del Nord. Il lavoro era difficile, delicatissimo. Si trattava non solo di temperare, ma di elaborare giuridicamente, sulla base di una legge d\u2019eccezione, quella che in determinati pronunziati di Corti straordinarie era stata spesso soltanto la legittima e spontanea reazione immediata del sentimento nazionale offeso dai crimini fascisti. Opera, ripeto, delicatissima. Ebbene, quest\u2019opera venne compiuta assai bene sino a che quella Corte risiedette a Milano, in condizioni materiali terribili, mentre mancavano i locali, ed era difficile perfino l\u2019approvvigionamento dei magistrati. Quella Corte ad ogni modo ademp\u00ec brillantemente al proprio compito fino a che risiedette e funzion\u00f2 in Milano. Non posso dire che lo stesso sia avvenuto, quando quella stessa Corte incominci\u00f2 a funzionare a Roma. Immediatamente si not\u00f2 il contrasto fra due ambienti e due mentalit\u00e0 diverse. Venne proseguita l\u2019opera iniziata, ma in uno spirito, che non era pi\u00f9 quello di prima, sibbene l\u2019opposto. L\u2019animo del giudice non era pi\u00f9 a contatto con l\u2019animo del popolo, da cui erano sorti giudizi che si trattava di rivedere. Ma l\u2019animo del popolo corrispondeva esattamente, invece, all\u2019animo del legislatore, autore delle leggi che si trattava di applicare, mentre lo stesso non si pu\u00f2 dire dello spirito che prevaleva in determinati ambienti politici romani.<\/p><p>Si tratta di un episodio, che per\u00f2 dimostra che anche nel campo penale l\u2019esperienza del decentramento di una sezione della Corte non \u00e8 stata negativa.<\/p><p>Si dice che con la pluralit\u00e0 delle Cassazioni si distruggerebbe l\u2019unit\u00e0 giurisprudenziale. Ma questa unit\u00e0 non esiste nemmeno con la Cassazione unica, perch\u00e9 la giurisprudenza varia da sezione a sezione.<\/p><p><em>Una voce a destra. <\/em>No, no!<\/p><p>TOGLIATTI. Senza dubbio.<\/p><p><em>Una voce a destra<\/em> C\u2019\u00e8 il massimario.<\/p><p>TOGLIATTI. Quando la Cassazione non si pronunzia a sezioni unite, la giurisprudenza varia da sezione a sezione e da presidente di sezione a presidente di sezione. Questo sanno tutti coloro che conoscono qualche cosa della evoluzione del nostro diritto.<\/p><p>Ma io sostengo che la diversit\u00e0 di giurisprudenza, la quale si potr\u00e0 senza dubbio creare esistendo parecchie Corti di cassazione, cos\u00ec come esistette quando le Corti di cassazione erano cinque, sar\u00e0 qualcosa di positivo, e lo sar\u00e0 perch\u00e9 rifletter\u00e0 un\u2019elaborazione giuridica pi\u00f9 vicina alla realt\u00e0, alle esigenze della vita nazionale. Attraverso questa diversit\u00e0 la giurisprudenza dimostrer\u00e0 di essere vicina al polso della nazione, dimostrer\u00e0 che i problemi della terra e dello sviluppo del commercio e dell\u2019industria, e quindi del diritto, saranno sentiti e risolti in relazione con l\u2019ambiente in cui essi sono sorti, e il diritto si svilupper\u00e0 veramente come deve svilupparsi, cio\u00e8 a contatto con la vita reale del Paese.<\/p><p>L\u2019argomento della spesa, secondo me, nemmeno ha valore. La spesa deve essere considerata non soltanto nel quadro del bilancio dello Stato, ma nel quadro generale delle spese della nazione. La spesa che deve sostenere un avvocato per venire da Palermo a Roma per patrocinare in Cassazione, \u00e8 una spesa inutile per la nazione, \u00e8 un puro passivo per il Paese; le economie che in tal senso si verranno a realizzare, compenseranno ampiamente il passivo che si avr\u00e0 nel bilancio dello Stato.<\/p><p>C\u2019\u00e8 infine un altro argomento, che voglio portare, sulla base dell\u2019esperienza. \u00c8 mia convinzione che la esistenza della Cassazione unica a Roma disorganizza, o per lo meno contribuisce alla cattiva organizzazione della Magistratura italiana. \u00c8 un fatto innegabile: tutti i magistrati guardano a Roma, tutti, indistintamente, perch\u00e9 vogliono arrivare, com\u2019\u00e8 legittimo, alla Cassazione. Soltanto quando sono arrivati alla Cassazione i magistrati intelligenti, bravi, valorosi, giustamente ritengono di aver raggiunto quello che \u00e8 l\u2019obiettivo della loro attivit\u00e0 intellettuale e della loro carriera.<\/p><p>Questo crea uno squilibrio nell\u2019organizzazione della Magistratura, uno squilibrio che si manifesta in tutti i campi, come potrebbe confermare, se presente, anche l\u2019attuale Guardasigilli. Si \u00e8 arrivati al punto che il Guardasigilli si trova in serie difficolt\u00e0 quando deve trasferire da Roma degli alti magistrati per dirigere una Corte del Nord. Si vuol rimanere a Roma, non perch\u00e9 a Roma sono i Ministeri e nemmeno perch\u00e9 Roma sia il centro della vita politica, ma perch\u00e9 Roma \u00e8 il centro della Magistratura, dato che qui esiste la Cassazione unica. Questo \u00e8 un fattore negativo, che pesa su tutta l\u2019organizzazione della Magistratura italiana, e che si fa sentire deteriormente data la struttura del nostro Paese, alla quale non corrisponde l\u2019organizzazione della Magistratura. Il nostro Paese \u00e8 policentrico. Abbiamo per questo creato l\u2019organizzazione regionale&#8230;<\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> Anche voi?<\/p><p>TOGLIATTI. Ma s\u00ec, anche noi, e vi abbiamo contribuito con pi\u00f9 seriet\u00e0 e intelligenza di voi. Il nostro Paese, ripeto, \u00e8 policentrico. Esso ha quindi bisogno di una organizzazione la quale, riflettendo questa sua struttura, permetta di far aderire alla realt\u00e0 vivente della vita nazionale non solo l\u2019attivit\u00e0 politica e quella amministrativa, ma anche l\u2019evoluzione del diritto attraverso la stessa giurisprudenza. Orbene, la Cassazione unica a Roma non permette di organizzare la Magistratura italiana in modo adeguato allo sviluppo di un\u2019attivit\u00e0 giuridica che aderisca alle necessit\u00e0 del Paese.<\/p><p>Questi sono i motivi per i quali personalmente mi sono convinto che \u00e8 giusto ritornare al sistema delle cinque Corti di cassazione, essendo questo ritorno coerente con tutto l\u2019indirizzo della nostra Costituzione, e coerente soprattutto con la concezione che noi abbiamo del diritto, della sua origine, che \u00e8 nel popolo, della sua fonte, che \u00e8 nella coscienza popolare e nello sviluppo delle molteplici attivit\u00e0 nazionali.<\/p><p>Per tutti questi motivi il nostro Gruppo dar\u00e0 la sua approvazione agli emendamenti che propongono la restaurazione delle cinque Corti di cassazione. (<em>Vivi applausi a sinistra \u2013 Congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Onorevoli colleghi, io debbo insistere su quella mia pregiudiziale, che concerne il retto uso dei suoi poteri da parte dell\u2019Assemblea Costituente. Ci\u00f2 che noi abbiamo fatto, e continuiamo a fare, potrebbe definirsi la confisca del potere legislativo futuro. Noi dobbiamo fare la Costituzione, che \u00e8 determinazione degli organi sovrani dello Stato e questa nostra competenza, che \u00e8 la sola che veramente ci spetta, procede, naturalmente, <em>sub specie aetemitatis<\/em>, perch\u00e9 ogni forma di regime deve augurare a se stessa una durata indefinita, e quindi tutto quello che tocca la Costituzione in questo senso come la Presidenza della Repubblica, le due Camere, i rapporti fra loro, e cos\u00ec via ha carattere permanente. Ma, poi, c\u2019\u00e8 tutta la zona legislativa, la quale pu\u00f2 mutare ogni momento; mentre noi, invece, pretendiamo \u2013 per cos\u00ec dire \u2013 di imbalsamarla. Io non so come il futuro potere legislativo si condurr\u00e0 verso questi limiti che gli sono imposti, per cui ad esso non \u00e8 riservato altro compito che quello di fare il regolamento, mentre la legge la stiamo facendo noi, per conto di tutti i legislatori di l\u00e0 da venire. Or io non credo che essi si adatteranno; e non lo credo, perch\u00e9 non riconosceranno in noi questa specie di diritto divino di stabilire, per conto loro, quelle norme che hanno la pretesa di essere le linee direttive, obbligatorie, intangibili, della futura legislazione.<\/p><p>Il caso attuale \u00e8 tipico, non solo perch\u00e9 la Cassazione attiene a quegli ordinamenti che hanno propriamente carattere legislativo, in quanto non derivano dalla Costituzione, di cui fa, invece, parte il potere giudiziario nel suo complesso, ma anche per un\u2019altra ragione: e cio\u00e8, che parlare della Cassazione, prescindendo da quello che potr\u00e0 essere l\u2019ordinamento giudiziario, \u00e8 un assurdo. Lo diceva molto bene l\u2019onorevole Calamandrei or ora, da quel maestro che \u00e8: per intendere l\u2019istituto della Cassazione, bisogna avere una conoscenza dei vari gradi dell\u2019ordinamento giudiziario. Da quel maestro che \u00e8, si \u00e8 scelto l\u2019esempio che pi\u00f9 gli \u00e8 convenuto, naturalmente; e, dicendo che parlava a colleghi non avvocati, ci ha presentato una specie di manuale, a tiro rapidissimo, di procedura civile. Ora, qui noi siamo tutti eguali di fronte alle conoscenze che ci occorrono; dobbiamo essere tutti eguali: non ci sono dotti professionali, n\u00e9 \u2013 diciamo \u2013 indotti professionali. Per\u00f2, in fondo, l\u2019onorevole Calamandrei ha ragione in ci\u00f2; come si pu\u00f2 giudicare di un istituto in cui si assomma l\u2019ordinamento giudiziario, quando si prescinda dalla conoscenza dei vari suoi gradi? E, difatti, egli supponeva una Cassazione come la pensa lui, come la vuole lui, che \u00e8 un maestro, non solo in genere della procedura civile, ma anche, e soprattutto, in questo argomento speciale, perch\u00e9 un volume fondamentale sulla Cassazione si deve a lui. Ma, d\u2019altra parte, taluno potrebbe osservargli di concepire in modo diverso l\u2019istituto della Cassazione, o addirittura di non crederci affatto. Perch\u00e9 ognuna di queste opinioni dovrebbe trovare un ostacolo pregiudiziale nella Costituzione?<\/p><p>Non sar\u00f2, certo, io a sostenere, sul tema della Cassazione alcuna tesi estrema o nichilista: non io. Tutto quello che io valgo in diritto, lo debbo alla Cassazione, e precisamente a quella di Palermo, dalla quale appresi; ma la questione, nondimeno, si pone e s\u2019impone, e la stessa Cassazione consente maniere del tutto diverse di considerarla.<\/p><p>Io ho riportato la curiosa sensazione (almeno, cos\u00ec mi \u00e8 sembrato nell\u2019ascoltare il discorso del mio amico e collega Calamandrei) che egli vi abbia parlato della Cassazione come di una specie di sublimazione del diritto. Egli vi ha detto \u2013 ed altri l\u2019avevano pur detto \u2013 che la unificazione della Cassazione \u00e8 il presupposto della unificazione del diritto, e quindi contribuisce alla unificazione nazionale, ecc.: come se l\u2019unit\u00e0 nazionale, sia pure nel campo del diritto, si potesse raggiungere solo attraverso una riforma voluta ed attuata dal fascismo.<\/p><p>Ora, io, nella realt\u00e0 concreta, non so separare il diritto dal fatto in maniera cos\u00ec assoluta. Quindi, questa formulazione della Cassazione come una specie di isolamento superbo (quello che in Inghilterra si dice <em>splendid isolation<\/em>) del diritto, non \u00e8 nel mio temperamento, n\u00e9 risponde al mio pensiero. Ad ogni modo, prescindiamone. Questo, per\u00f2, dimostra soltanto come l\u2019argomento si espanda, si irradii, si innalzi o si approfondisca, e tutto questo noi dovremmo condensare e fissare ora con un piccolo emendamento!<\/p><p>Ad ogni modo, a proposito di opinioni sospette o non sospette, mi sia permesso ricordare che io difesi la pluralit\u00e0 delle Cassazioni in una orazione \u2013 che fu poi pubblicata, e quindi c\u2019\u00e8 la data certa \u2013 da me pronunciata nell\u2019Aula magna della Universit\u00e0 di Palermo, nel 1889 (la maggioranza di voi, a quel tempo, non era ancora nata). Ebbene, allora come ora, io ho sempre avuto questa opinione, apertamente professata, in contrasto con la Cassazione unica.<\/p><p>Per me, quindi, la questione, per se stessa, si present\u00f2 da primi come tecnica, non politica. Comunque, su quelli che sono i presupposti tecnici di essa, io non vedo una distinzione di partiti politici. C\u2019\u00e8 il lato politico, naturalmente, (dove non entra la politica?) e questo fu colto acutamente dall\u2019onorevole Togliatti; ma il problema, per s\u00e9, resta squisitamente tecnico, perch\u00e9 in sostanza si tratta di sapere: questo diritto dove si elabora?<\/p><p>Io avrei voluto dirlo, se fossi intervenuto nella discussione, a proposito della giuria: chi veramente crea questo diritto? dove e come nasce? A questo proposito, la mia idea \u00e8 questa: la tendenza dei giuristi teorici \u00e8 di rendere il diritto inaccessibile al <em>profanum vulgus<\/em>. Perci\u00f2 vi dico: diffidate dei dotti, diffidate dei professori (sono professore anche io e non posso dire di essere con ci\u00f2 ingeneroso coi miei colleghi); il diritto lo fa il popolo, perch\u00e9 se c\u2019\u00e8 qualche cosa di squisitamente popolare, \u00e8 il diritto. Due cose vengono dal popolo immediatamente: il linguaggio ed il diritto. Credere che il diritto si faccia attraverso i cervelli dei grandi maestri, siano dei grandi giureconsulti siano magistrati, \u00e8 un errore, com\u2019\u00e8 un errore il credere, che la lingua la facciano gli accademici che redigono il vocabolario della Crusca. Or quanto pi\u00f9 vasto \u00e8 lo spazio, dove si alimentano le radici di questa creazione popolare per eccellenza, e quanto pi\u00f9 queste radici si accostano al popolo, in tutti i suoi strati, in tutte le sue forme, in tutte le sue regioni, tanto meglio!<\/p><p>Nel campo tecnico, si parla di unit\u00e0 del diritto, di immobilit\u00e0 o di consolidazione. L\u2019amico Calamandrei, mettendo in giuoco i due concetti di spazio e di tempo, si \u00e8 preparata sempre la possibilit\u00e0 di darmi torto; perch\u00e9 egli diceva: \u00abCerto, non si deve immobilizzare il diritto; ma questa esigenza non si riferisce gi\u00e0 allo spazio, bens\u00ec al tempo\u00bb.<\/p><p>Ma il diritto \u2013 rispondo io \u2013 si muove e si muove sempre, e nello spazio e nel tempo. Spazio e tempo non sono due elementi separabili. Comunque, l\u2019immobilizzazione o la consolidazione del diritto \u2013 che pure \u00e8 l\u2019argomento principe a favore dell\u2019unit\u00e0 della Cassazione \u2013 i tecnici stessi finiscono con l\u2019ammettere che non \u00e8 poi un assoluto vantaggio, e che, ad ogni modo, non si riesce a conseguirlo. Ma \u00e8 il caso di aggiungere qualche cosa di pi\u00f9.<\/p><p>\u00c8 qui \u2013 scusatemi \u2013 \u00e8 proprio qui che lo spazio ci giuoca dei tiri veramente birboni. Noi abbiamo a Roma la Cassazione unica: di quanti magistrati si compone? In civile, le sezioni sono tre; ma \u00e8 un\u2019apparenza; in realt\u00e0, saranno sette od otto, perch\u00e9, dato il numero totale dei consiglieri, essi ragionevolmente, per sopportare il peso del lavoro, debbono fare dei turni nella sezione. Quindi, effettivamente, le sezioni civili, che siedono a Roma, sono sette od otto.<\/p><p>Ebbene, si potr\u00e0 con piena coscienza affermare che se questi egregi magistrati si riuniscono a Roma in giorni successivi, la certezza del diritto, la giusta unit\u00e0 del diritto \u00e8 assicurata; mentre, invece, se si riunissero, oltre che a Roma, a Napoli, a Torino, a Firenze, a Palermo, allora addio unit\u00e0 del diritto! Spunterebbe, allora, il mostro a cinque teste.<\/p><p>Certo, quei magistrati che pronunciano sentenze in sedi diverse possono dissentire dall\u2019una all\u2019altra sede; ma, del resto, dissentire possono anche qui a Roma; e, comunque, si possono trovare dei modi di ovviare a tali dissensi, di ricondurre immediatamente il fatto a quella che deve essere la sua giusta regola; sebbene, a tal proposito, \u00e8 utile e prudente tener presente che ogni figura giuridica corrisponde ad una figura specifica di fatto.<\/p><p>Ora, francamente, io sono un cassazionista, perch\u00e9 \u2013 come or ora ho detto \u2013 io studiai in Cassazione: \u00e8, infatti, l\u00e0 che si apprende il diritto. Quindi, \u00e8 ben lungi da me la intenzione di mancare di rispetto alla Cassazione unica; per\u00f2, una constatazione obiettiva mi sia lecito farla. Allorch\u00e9 si determini un dissenso tra Palermo e Torino, passi: \u00e8 una cosa che si comprende, quantunque contro di essa si scaglino poi gli anatemi degli unitari. Ma quando \u00e8 la stessa Cassazione unica, questa a cui vi affidate, la quale nello spazio e nel tempo si contraddice, allora l\u2019impressione \u2013 diciamo pure \u2013 di scandalo \u00e8 assai maggiore. Io ricordo \u2013 e vi partecipai \u2013 la battaglia sulla questione della validit\u00e0 della clausola oro. Ebbene, vi fu un procuratore generale, ora morto, magnifica figura di giurista, il quale, di fronte alla manifesta disposizione d\u2019animo dei giudicanti nel senso di modificare quella che era stata la giurisprudenza sino ad un mese prima, ad un certo punto concluse per la conferma della giurisprudenza, che era stata acquisita. E con felice volo oratorio, disse: \u00abCi fu qualcuno che si affid\u00f2 a voi. Orbene, c\u2019\u00e8, per l\u2019appunto, in questione una gentildonna ungherese, la quale aveva in Italia un mutuo. Poich\u00e9 v\u2019era stata una sentenza della Cassazione, la quale aveva ritenuto la validit\u00e0 della clausola oro, questa gentildonna \u00e8 venuta in Italia ed ha fatto grandi concessioni al debitore, perch\u00e9 avesse acconsentito ad inserire nel contratto la clausola. Quale sar\u00e0, ora, la sua sorte?\u00bb.<\/p><p>Fin qui, mi sono intrattenuto sul lato tecnico: e su di esso si pu\u00f2 discettare indefinitamente. Sono cose ormai note. Ma c\u2019\u00e8 pure il lato politico. E quale il lato politico di questa questione? Vi dir\u00f2 che mi sorprendo, sotto questo riguardo, di quanto ha detto il mio caro amico Grassi: \u00ab\u00c8 un\u2019eresia l\u2019affermare che la Cassazione unica sia di istituzione fascista\u00bb. Sta bene: non nego che anche prima del fascismo essa fosse stata invocata, fosse stata proposta; ma chi fu ad attuarla? La Cassazione unica, dunque, in senso stretto \u2013 ossia, non nella discussione teorica, ma nell\u2019attuazione pratica \u2013 \u00e8 una istituzione fascista.<\/p><p>Ora vediamo: perch\u00e9 lo ha fatto? Una ragione c\u2019\u00e8; prima se ne era tanto parlato, e non si era potuta attuare. Si dice: \u00e8 venuto finalmente il fascismo, che, benemerito, l\u2019ha attuata. Ah, no, amici! La ragione fu politica e fu fascista. Perch\u00e9? Perch\u00e9 il fascismo fu accentratore e rimproverava di debolezza il Parlamento; quanti rimproveri al Parlamento! \u00c8 incapace \u2013 cos\u00ec lo si accusava \u2013 di abolire una Corte d\u2019appello, incapace di abolire un\u2019Universit\u00e0, incapace di abolire una Prefettura, una Provincia, a causa delle pressioni delle clientele locali, per la paura che i deputati hanno del collegio loro, ecc. Si dovr\u00e0, dunque, dire che l\u2019abolizione delle quattro Cassazioni fu un atto di coraggio del fascismo? Ah no! E perch\u00e9? Perch\u00e9 la verit\u00e0 \u00e8 che nel periodo fascista, a parte la soppressione delle Cassazioni, non fu soppressa una Corte d\u2019appello, non fu soppressa una Prefettura, non fu soppressa un\u2019Universit\u00e0: anzi, furono moltiplicate le Prefetture, le Universit\u00e0 e le Corti d\u2019appello. Il motivo fu esclusivamente politico; non fu gi\u00e0 di sfrondare, di semplificare, di assicurare il diritto. E quale fu il motivo politico? l\u2019accentramento. Or, sotto questo aspetto, bisogna riconoscere che il mezzo giovava e fu intelligentemente scelto. Per\u00f2, una cos\u00ec fatta unificazione di pensiero giuridico \u00e8 contro natura, perch\u00e9 ogni ambiente pu\u00f2 foggiare a se stesso le proprie maniere di concezione giuridica, le quali poi, fondendosi, possono dar vita ad una figura nuova. Come in tutte le sue imprese, cos\u00ec anche in questa, e specialmente in questa, la rettorica si prestava a coprire il meditato disegno di un accentramento a fine politico: ci voleva Roma, la via imperiale; Roma, la via dei trionfi; Roma, che deteneva essa questa specie di privilegio, di monopolio rappresentativo del diritto \u2013 essa, madre e maestra del diritto. E cos\u00ec fu compiuta una ingiustizia, una ingiustizia assai grave, che si risolveva tutta a danno del diritto.<\/p><p>Il mio amico Calamandrei, con quella sensibilit\u00e0 che lo distingue, ha cominciato il suo dire con un\u2019osservazione giusta: cio\u00e8, che questa \u00e8 materia di sentimento, \u00e8 una questione sentimentale. Anche io ne convengo: e da parte mia, non ho potuto sentire, senza protestare, che quelle vecchie Cassazioni fossero delle macerie, dei ruderi. Non fo confronti, perch\u00e9 sono odiosi; ma dico e riaffermo che il periodo della Cassazione unica, dal punto di vista del valore dei contributi al diritto ed alla sua scienza, non supera, certo, quello delle soppresse gloriose Cassazioni, attraverso le quali si afferm\u00f2 il progresso giuridico in Italia. In questo breve periodo fascistico non certamente il valore giuridico italiano si \u00e8 innovato e rafforzato; ch\u00e9, anzi, \u00e8 indubbiamente retrocesso. Il progresso del diritto nostro, di cui possiamo essere fieri, non si deve forse \u2013 ripeto \u2013 proprio a quelle Cassazioni?<\/p><p>Per tutte queste ragioni, per coerenza alle mie convinzioni e per riverenza al nostro glorioso passato, io voter\u00f2 tutto ci\u00f2 che meno si allontaner\u00e0 da questa idea, (perch\u00e9 qui vi \u00e8 abbondanza di emendamenti e di formule); voter\u00f2 \u2013 ripeto \u2013 tutto ci\u00f2 che si dimostrer\u00e0 di pi\u00f9 avvicinarsi alla ricostituzione di quei centri di cultura.<\/p><p>Badate bene: si dice che le citt\u00e0 tengano, e fieramente, a questi loro centri, e perch\u00e9? Non certo per quella quantit\u00e0 di carne o di pasta, che consumi un ristretto numero di magistrati \u2013 modesta gente, ma grande, gloriosa gente \u2013 oppure per il numero dei clienti, che arrivano e che possono affollare alberghi e trattorie.<\/p><p>Andiamo: sono citt\u00e0 troppo grandi, per essere sospettate di cos\u00ec piccole miserie; ma esse sentono con tutta intensit\u00e0 che l\u00e0 dove c\u2019\u00e8 la Cassazione, ivi esiste un fecondo, magnifico centro di cultura giuridica. E, veramente, erano centri mirabili di cultura giuridica, veramente, Napoli e Torino, Firenze e Palermo possono vantarsi di essere state, in virt\u00f9 delle loro Cassazioni, delle grandi scuole di diritto!<\/p><p>Questa illustre tradizione si \u00e8 rotta; e non \u00e8 lieve il danno che ne \u00e8 derivato. Or, \u00e8 desiderabile ed augurabile che questa tradizione rinasca, che si ricomponga; ma, in ogni modo, \u00e8 un potente bisogno dell\u2019animo mio, \u00e8 un solenne, sacro dovere per me che la commossa parola di commemorazione e di rimpianto di questo vecchio riaffermi la sua gratitudine a quei giganti, che furono i magistrati e gli avvocati dei pubblici ministeri delle Cassazioni regionali! (<em>Vivissimi applausi \u2013 Congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>ROMANO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Romano, lei propone di offrire dei chiarimenti sull\u2019argomento. Ma evidentemente si tratta qui non di chiarire la questione, ma di esporre eventualmente su essa la propria opinione personale. Forse, avendo parlato gi\u00e0 sostenitori dell\u2019una e dell\u2019altra tesi, ove non si potesse portare qualche nuovo argomento, potremmo considerare la discussione di merito conclusa.<\/p><p>Comunque, ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>ROMANO. Far\u00f2 brevissime considerazioni. Innanzi tutto, come ebbi a dire in discussione generale, se si dovesse arrivare al ripristino delle Corti di cassazione, noi rivendichiamo anche le Cassazioni di Napoli e Palermo. Ma rilevo questo: che mi pare si sia esagerato, scivolando su un altro argomento molto delicato e che richiede molta ponderatezza.<\/p><p>Abbiamo preso in mano, in uno scorcio di seduta pomeridiana, un istituto delicatissimo, che ha formato oggetto di tanti progetti e discussioni. Quando poi ho inteso parlare di regime fascista, ho sentito il bisogno di dire che la Cassazione unica non pu\u00f2 considerarsi istituto fascista, in quanto che la Cassazione unica fu oggetto di numerosi progetti che si riallacciano a nomi come Pisanelli, Pescatore, Martirolo, Quarta, Fadda, Ralli, Minghetti, Taiani, Mortara e di altri. Ora, questi uomini illustri sono per caso divenuti fascisti? Non credo che sia il caso di parlare di fascismo.<\/p><p>E poi, mi pare inesatto parlare di disfunzione della Cassazione unica, perch\u00e9, prendendo in mano i volumi pubblicati dall\u2019istituto di studi legislativi e che riportano le sentenze emesse dalla Cassazione dal 1943 al 1946, rileviamo come la Cassazione unica funzion\u00f2 perfettamente. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Sarebbe dunque opportuno soprassedere e considerare pi\u00f9 ponderatamente questo istituto cos\u00ec delicato.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi asterr\u00f2 dall\u2019intervenire a questa ora nella discussione, dopo che da altri \u00e8 stato con tanta autorit\u00e0 ed ampiezza arato il campo della materia. Mi limiter\u00f2 pertanto ad una sola dichiarazione di voto a nome mio e di numerosi colleghi, che come me sentono l\u2019esigenza giuridica e sociale della Cassazione unica.<\/p><p>PRESIDENTE. Forse la dichiarazione di voto sar\u00e0 pi\u00f9 opportuna dopo che l\u2019onorevole Rossi Paolo avr\u00e0 espresso il parere della Commissione.<\/p><p>DOMINED\u00d2. All\u2019ora parler\u00f2 dopo. Sta bene.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Rossi Paolo di esprimere il pensiero della Commissione.<\/p><p>ROSSI PAOLO. L\u2019Assemblea mi dar\u00e0 atto che, se dovessi rispondere, non dico compiutamente, ma appena decorosamente, o se volete un altro avverbio, decentemente, a tutti gli argomenti che si sono svolti, e non oggi soltanto, intorno alla materia contenuta nelle tre o quattro righe dell\u2019articolo 102 proposto dalla Commissione, non mi basterebbe di certo questo ultimo scorcio di seduta, e forse dovrei chiedere alla vostra pazienza di sentirmi per un tempo altrettanto lungo di quello occupato dai difensori del processo di Frosinone: sei o sette sedute. Soccorrono me e soccorrono voi, onorevoli colleghi, due grandi fortune: la prima, che io non sono materialmente in grado, per difetto di preparazione specifica, di rispondere compiutamente e singolarmente a tutte le argomentazioni fatte valere dagli illustri oratori che mi hanno preceduto, su un tema squisitamente tecnico; e la seconda, onorevoli colleghi, che i vari oratori hanno provveduto benissimo e larghissimamente a confutarsi fra s\u00e9!<\/p><p>Abbiamo, per esempio, un emendamento dell\u2019onorevole Costa, che domanda la soppressione dell\u2019articolo 102; ne abbiamo diversi altri che propongono la geminazione di questo articolo. L\u2019onorevole Costa non vuole l\u2019articolo; altri colleghi ne domandano due o tre al posto di uno. L\u2019onorevole Leone col suo emendamento ha confutato ampiamente l\u2019onorevole Mortati; i sostenitori delle Cassazioni plurime hanno confutato i sostenitori della Cassazione unica e viceversa.<\/p><p>La Commissione si limita a dichiarare questo: non accetta e non respinge alcuno dei numerosi emendamenti. Tutti gli emendamenti sono stati accolti in parte ma, come suggerimento, come incitamento a uno studio nuovo, come invito a rimeditare questioni difficili.<\/p><p>Dir\u00f2 a tutti i presentatori di emendamenti, agli onorevoli Costa, Gabrieli. Mortati, Monticelli, Romano, Colitto, Caccuri, Cortese, Murgia e a tutti gli altri, che non posso uno ad uno nominare, che nessuno dei loro emendamenti \u00e8 stato dimenticato dal Comitato di redazione, che li ha tutti vagliati ed ha cercato, in quanto fosse possibile, di conciliarli.<\/p><p>Il risultato di questo lavoro, onorevoli colleghi, \u00e8 stato che la Commissione ha emendato il suo medesimo testo; lo ha emendato due volte. L\u2019emendamento che ho avuto l\u2019onore di proporre porta soltanto la mia firma, ma, in realt\u00e0, \u00e8 un emendamento concordato col Comitato di redazione. Successivamente, nella seduta di oggi, dopo aver sentito ulteriori dichiarazioni e spiegazioni da parte dei presentatori di emendamenti, abbiamo ancora introdotto qualche modificazione, e questo specialmente ad opera dell\u2019onorevole Leone, i cui suggerimenti, sono stati in gran parte accettati. La formulazione nuova dell\u2019articolo 102 sarebbe questa (ed \u00e8 diversa notevolmente dal primo testo):<\/p><p>\u00abContro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libert\u00e0 personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali \u00e8 ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si pu\u00f2 derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. (Vedano, colleghi, di quante esigenze si \u00e8 tenuto cont\u00f2 in questa formulazione).<\/p><p>\u00abContro le Sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti \u00e8 ammesso ricorso per soli motivi inerenti alla giurisdizione\u00bb.<\/p><p>Quali sono stati sommariamente i princip\u00ee che ci hanno guidato in questa redazione?<\/p><p>Anzitutto il principio fondamentale dell\u2019unicit\u00e0 di giurisdizione. E qui mi dispiace non concordare con l\u2019onorevole Mortati, che ha svolto una delicatissima, finissima questione sistematica. \u00abIl gran desio dell\u2019eccellenza \u2013 dir\u00f2 con Dante \u2013 ove il suo cuore intese\u00bb muove sempre l\u2019onorevole Mortati a distinzioni di carattere sottile, che mettono talora in imbarazzo i membri della Commissione.<\/p><p>Non abbiamo potuto accettare il suo punto di vista sistematico, per cui quando esistono organi giurisdizionali di carattere speciale, la Cassazione non pu\u00f2 intervenire, perch\u00e9 tutta la materia, da capo a fondo, dev\u2019essere demandata agli organi speciali e non pu\u00f2 essere, in ultima istanza, controllata dalla Corte di cassazione. Abbiamo invece accettato il criterio \u2013 scaturente da molti emendamenti e ordini del giorno \u2013 dell\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione.<\/p><p>Ci siamo affidati, in secondo luogo, al principio della tutela contro ogni abuso, o contro ogni sopraffazione. Anche in materia amministrativa abbiamo voluto affermare la garanzia della libert\u00e0 personale, accogliendo l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Leone.<\/p><p>Abbiamo voluto stabilire il mantenimento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.<\/p><p>Abbiamo voluto garantire allo Stato una difesa particolare per il tempo di guerra.<\/p><p>E quindi abbiamo stabilito che si possa, di regola, ricorrere, anzi che si possa sempre ricorrere contro tutte le sentenze e contro tutte le decisioni pronunciate da organi giurisdizionali ordinari e speciali. Abbiamo ammesso il ricorso per Cassazione contro tutti i provvedimenti, anche diversi dalle sentenze, che incidano sulla libert\u00e0 personale. Abbiamo stabilito la deroga soltanto per le sentenze emesse dai tribunali in tempo di guerra, parendo evidente che non sia dato ricorso sospensivo, perch\u00e9, in guerra, o non serve il ricorso o non serve la sentenza. Se si prevede la sospensione, si frustrano le sentenze; se non si ammette la sospensione, di fronte alle possibili condanne a morte, si rende vano il ricorso.<\/p><p>Abbiamo voluto, poi, precisare in un capoverso dell\u2019articolo 102 della nuova formulazione, che contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ed eventualmente di altri organi di questo genere (e questo mi pare sia compreso nella prima parte dell\u2019articolo 102) \u00e8 ammesso ricorso per soli motivi inerenti alla giurisdizione. Con ci\u00f2, in parte, abbiamo cercato di accogliere il criterio dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>Secondo la formulazione antica dell\u2019articolo 102 era sempre ammesso il ricorso per Cassazione, secondo le nonne di legge. Quindi si poteva anche concepire un ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti per violazione di legge. Invece si \u00e8 voluto stabilire che contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti si pu\u00f2 ricorrere soltanto per eccesso di potere. Questa disposizione \u00e8 parsa utile in linea teorica, prevalentemente, perch\u00e9 in linea pratica ci siamo curati di ricercare quante siano state le impugnazioni proposte alle Sezioni unite contro le Sezioni del Consiglio di Stato, e abbiamo constatato che nel ventennio ultimo ci sono state 83 impugnazioni a Sezioni unite contro le sentenze del Consiglio di Stato. Di queste impugnazioni venti erano proposte dalla Amministrazione e sessantatre dai privati. Sedici soltanto sono state accolte. Comunque, anche questa garanzia \u00e8 stata introdotta, senza che sia violata la giurisdizione speciale del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, perch\u00e9 \u00e8 stabilito che il ricorso \u00e8 ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione.<\/p><p>E vengo adesso alla questione pi\u00f9 grave e scottante di cui hanno discusso, oserei dire, senza far torto a nessuno, i pi\u00f9 illustri parlamentari italiani: quella della molteplicit\u00e0 o della unicit\u00e0 della Corte di cassazione. Il parere della Commissione, a grande maggioranza, \u00e8 questo: che non convenga risolvere questa questione nella Carta costituzionale, e che sia meglio votare la proposta dell\u2019onorevole Targetti. Questo, formalmente; sostanzialmente, il parere della maggioranza dei membri della Commissione \u00e8 che, se si dovesse risolvere la questione, bisognerebbe risolverla con l\u2019affermazione risoluta della unicit\u00e0 della Corte di cassazione. Io ho sentito con estrema attenzione le opinioni svolte in contro dagli onorevoli Togliatti e Orlando. L\u2019onorevole Togliatti ha cominciato con un argomento di ordine sentimentale, dicendoci che la citt\u00e0 di Torino, in cui egli era studente, ritraeva un gran lustro dalla presenza a Palazzo Madama (mi ricordo le sale parate di arazzi e di ritratti dei Savoia) della Corte di cassazione.<\/p><p>Con lo stesso argomento l\u2019onorevole Orlando ha chiuso la sua appassionata perorazione. L\u2019uno rimpiangeva la Corte di Torino, che dava lustro alla vecchia citt\u00e0 Sabauda; l\u2019altro rimpiangeva la Cassazione di Palermo che dava lustro alla vecchia citt\u00e0 borbonica.<\/p><p>Ora, questo argomento \u2013 me lo consentano entrambi gli illustri oratori \u2013 \u00e8 di estrema debolezza. Che cosa ha dato lustro alla citt\u00e0 di Urbino, che sarebbe altrimenti un piccolo villaggio sperso sui monti? Il fatto che i Duchi di Montefeltro hanno speso una quantit\u00e0 di denaro per costruire una magnifica reggia, dove hanno chiamato i pi\u00f9 grandi pittori. Cos\u00ec Lucca, cos\u00ec le sedi di piccoli principati, ducati, signorie da cui principi, duchi e signori hanno dovuto fare valigia e andarsene.<\/p><p>Questi argomenti, mi consentano gli illustri contraddittori, non sono validi per nulla. Sono argomenti che provano il contrario della tesi che vorrebbero dimostrare.<\/p><p>Il secondo argomento dell\u2019onorevole Togliatti \u00e8 quello della variet\u00e0 orografica, della variet\u00e0 economica, della variet\u00e0 multiforme del nostro Paese, che si snoda cos\u00ec lungo dalle Alpi fino alla Sicilia.<\/p><p>Ora \u2013 mi si consenta di dirlo \u2013 questo argomento \u00e8 contraddetto dal fatto. Noi siamo praticamente un piccolo Paese; ci sono Paesi, come l\u2019America, la Russia e l\u2019impero Inglese, infinitamente pi\u00f9 grandi della nostra penisola, che si pu\u00f2 rapidamente percorrere in qualche ora; e quei Paesi hanno interessi infinitamente diversi: essi si affacciano all\u2019oceano glaciale da una parte, ad un mare tropicale dall\u2019altro; hanno regioni interamente agricole, altre interamente minerarie, altre interamente mercantili; eppure quelle regioni \u2013 prego gli onorevoli contraddittori di citarmi un esempio in contrario \u2013 nonostante la enorme disparit\u00e0 di condizioni economiche, geografiche e demografiche, hanno tutte una unica Corte di cassazione.<\/p><p>Si \u00e8 parlato di una maggiore aderenza della giurisprudenza della Corte di cassazione agli interessi locali.<\/p><p>Mi pare che questo sia lo snaturamento completo dell\u2019istituto della Corte di cassazione. In questo delicato momento, in cui si istituiscono le Regioni, ma si vuole fermamente mantenere sovrattutto l\u2019unit\u00e0 nazionale, non ci sarebbe niente di peggio che creare un corpo del diritto commerciale milanese ed un corpo del diritto commerciale napoletano.<\/p><p>Quello che l\u2019onorevole Togliatti mostra di desiderare \u00e8 per me quello che si deve in tutti i modi e con tutte le nostre forze evitare. Guai se ci fosse un diritto agrario della valle Padana ed un diritto agrario della Capitanata; ed una giurisprudenza diversa da una all\u2019altra regione!<\/p><p>Quale enorme problema, e non soltanto di ordine giuridico, ma anche di ordine politico, potrebbe nascere da una disparit\u00e0 giurisprudenziale fra la Corte palermitana e quella torinese, in materia agraria, al momento di una grande riforma di carattere nazionale!<\/p><p>L\u2019onorevole Orlando, con la sua squisita finezza, con quell\u2019arte di seduttore di Assemblee che egli possiede, ha sviluppato in parte gli stessi argomenti e ne ha aggiunto un altro, veramente contrario all\u2019istituto della Cassazione.<\/p><p>Vogliamo abolire la Corte di cassazione? Vogliamo arrivare al sistema del diritto libero? Vogliamo applicare il <em>common law<\/em> degli anglosassoni? Io sono personalmente d\u2019accordo \u2013 non impegno di certo la Commissione su una questione cos\u00ec grave \u2013 con l\u2019onorevole Orlando. Vogliamo che la Corte di cassazione decida prevalentemente del fatto, decida in terza istanza del fatto e della equit\u00e0? Benissimo. Ma se la Corte di cassazione deve restare quella che \u00e8 e non pu\u00f2 restare altrimenti, deve restare come Cassazione unica.<\/p><p>E perch\u00e9 una Corte di cassazione a Torino, onorevoli colleghi, e non una Corte di cassazione a Milano? \u00c8 una nobile citt\u00e0, ho sentito dire, Torino; \u00e8 una nobile citt\u00e0 Palermo; e la povera Milano, non ha un piccolo titolo di nobilt\u00e0? E la povera Genova e la vecchia Venezia dogale? Mi pare che siano anche queste citt\u00e0 degne di essere elette a sedi delle Cassazioni regionali. E perch\u00e9 non anche ad Aosta, dove sono vecchi problemi della Nazione?<\/p><p>Un\u2019ultima osservazione, ed \u00e8 questa. L\u2019argomento dell\u2019onorevole collega, e \u2013 se me lo permette \u2013 amico Della Seta e dell\u2019onorevole Orlando, soltanto accennato dall\u2019onorevole Togliatti: l\u2019istituzione della Cassazione unica \u00e8 di marca fascista. No! La Cassazione unica, sia detto chiaramente e forte, non \u00e8 di marca fascista, ma \u00e8 di marca internazionale, perch\u00e9 in tutti i Paesi, che non sono stati disonorati dal fascismo, la Cassazione \u00e8 unica. La Cassazione unica non \u00e8 di marca fascista, perch\u00e9 risponde all\u2019antico e costante voto di tutti i giuristi italiani (molti dei quali sono stati pure in prigione, nelle galere borboniche, come i giuristi da voi citati, onorevole Della Seta), perch\u00e9 \u00e8 il coronamento della unit\u00e0 e dell\u2019indipendenza d\u2019Italia.<\/p><p>La Cassazione unica non \u00e8 quindi un istituto di marca fascista.<\/p><p>E mi sia consentito un ricordo di Anatole France. Sapete che Bergeret aveva un amico che sistematicamente faceva il contrario di Bergeret. Il suo modo di regolarsi era semplice: cosa ha detto Bergeret? Cosa ha scritto o fatto o pensato Bergeret? Ebbene io dico, scrivo, faccio e penso tutto il contrario di Bergeret! Sapete come conclude France? Siccome Bergeret, fatalmente, non aveva sempre torto, ne conseguiva che il suo amico non avesse sempre ragione!<\/p><p>Questa \u00e8 la verit\u00e0. Non ci dobbiamo lasciar ipnotizzare dal fatto che la Corte di cassazione in linea storica sia stata unificata sotto il regime fascista; il regime fascista ha completato fatalmente e necessariamente, forse anche contro delle resistenze regionali, un processo inevitabile sotto qualunque regime.<\/p><p>La vostra Commissione per tutte queste ragioni crede di dovervi proporre: se vi par meglio non affrontare la questione in questa sede, votate la proposta dell\u2019onorevole Targetti; se la discussione si vuole, e si deve, forse, affrontare, vogliate approvare l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Ministro Guardasigilli, con quelle sicure, chiare e serie parole con le quali egli l\u2019ha accompagnato.<\/p><p>Mi pare di aver esaurito l\u2019argomento. Se sorger\u00e0 qualche altra questione potr\u00f2 eventualmente rispondere. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Come l\u2019Assemblea ha udito, il nuovo testo dell\u2019articolo 102 proposto dalla Commissione \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abContro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libert\u00e0 personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali \u00e8 sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.<\/p><p>\u00abSi pu\u00f2 derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.<\/p><p>\u00abContro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti \u00e8 ammesso ricorso per soli motivi inerenti alla giurisdizione\u00bb.<\/p><p>A questo testo l\u2019onorevole Gasparotto ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, aggiungere dopo le parole:<\/em> e della Corte dei conti, <em>le parole:<\/em> e del Tribunale supremo militare\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Murgia, Mastino Gesumino, Laconi ed altri, hanno proposto un emendamento per cui, nell\u2019ipotesi che siano ripristinate le quattro Cassazioni regionali, sia istituita una Cassazione anche in Sardegna. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Questi due emendamenti non possono essere pi\u00f9 svolti.<\/p><p>Chiedo ai presentatori degli emendamenti se li conservano.<\/p><p>L\u2019onorevole Costa aveva ritirata la proposta soppressiva, ma aveva proposto un piccolo emendamento sostitutivo.<\/p><p>COSTA. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli Monticelli, Romano, Varvaro, Merlin Umberto e Grassi, i loro emendamenti si intendono decaduti.<\/p><p>Onorevole Colitto, conserva i suoi emendamenti?<\/p><p>COLITTO. Non ho ragione di insistere, perch\u00e9 i miei emendamenti sono stati accolti nel nuovo testo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Gabrieli, conserva il suo emendamento?<\/p><p>GABRIELI. Il mio emendamento \u00e8 stato accolto dalla Commissione l\u00e0 dove dice che il ricorso in Cassazione \u00e8 ammesso, senza l\u2019avverbio \u00absempre\u00bb, perch\u00e9 si ammette che vi possano essere ricorsi in Cassazione per sentenze di Tribunali militari in tempo di guerra. Mi rimetto al testo della Commissione. Per\u00f2, insieme all\u2019onorevole Gasparotto, ho firmato un emendamento che stabilisce che contro le sentenze dei Tribunali militari \u00e8 ammesso il ricorso in Cassazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Onorevole Caccuri, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CACCURI. Aderisco al testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cortese Guido, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CORTESE GUIDO. Aderisco all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Leone Giovanni.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Murgia, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>MURGIA. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Crispo, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>CRISPO. Li mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Leone Giovanni, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Poich\u00e9 \u00e8 stato riversato nell\u2019emendamento Rossi, al quale pertanto aderisco, rinuncio al mio.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Persico, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>PERSICO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mortati, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>MORTATI. Mantengo i miei emendamenti. Faccio osservare che il mio primo emendamento risulta dalla trasformazione di un emendamento precedente, Nel caso che la mia ultima formulazione non fosse accettata, io chiederei di far rivivere il precedente emendamento, che rappresenta un\u2019attenuazione del principio voluto affermare nell\u2019ultimo. Se il primo non fosse accolto, manterrei il secondo in via subordinata.<\/p><p>La formula della Commissione, che dice di aver adottato l\u2019emendamento Leone Giovanni, in realt\u00e0 lo ha peggiorato.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mortati, l\u2019onorevole Leone Giovanni, che ha dichiarato questo, \u00e8 il migliore interprete di ci\u00f2 che \u00e8 stato fatto al suo emendamento.<\/p><p>MORTATI. Io farei mio l\u2019emendamento Leone Giovanni.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mortati, quanti emendamenti vuole proporre?<\/p><p>MORTATI. Volevo chiedere alla Commissione se non sia possibile modificare la formula adottata nel senso di affermare nella Costituzione il principio della sottrazione al sindacato della Cassazione, per violazione di legge, delle decisioni dei giudici speciali, e non rinviarlo alla legge, come sembra si voglia fare adoperando la formula: \u00abpotr\u00e0 derogare\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Rossi Paolo ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Si pu\u00f2 derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Qui \u00e8 detto: \u00abcontro la sentenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti \u00e8 ammesso ricorso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione\u00bb. Credo che ci sia un equivoco a questo riguardo.<\/p><p>MORTATI. Comunque, io conservo il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mannironi, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>MANNIRONI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Villabruna, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>VILLABRUNA. Lo mantengo, in linea subordinata, perch\u00e9 penso che deve avere la precedenza l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Crispo.<\/p><p>PRESIDENTE: Onorevole Targetti. mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>TARGETTI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Calamandrei, mantiene l\u2019emendamento? L\u2019onorevole Calamandrei \u00e8 assente, ma essendo l\u2019emendamento sottoscritto da altri firmatari, chiedo loro se intendono mantenerlo.<\/p><p>MACRELLI. In assenza dell\u2019onorevole Calamandrei, mantengo l\u2019emendamento quale firmatario.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Della Seta, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>DELLA SETA. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo adesso stabilire in quale modo procederemo alla votazione. Si pone questa questione: l\u2019onorevole Rossi Paolo, ha, a proposito dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Targetti, espresso l\u2019avviso che esso raccoglierebbe il favore di una grande maggioranza della Commissione. Bisogna per\u00f2 che l\u2019onorevole Rossi precisi in maniera chiara se ci\u00f2 significa che la Commissione intende far proprio questo emendamento. Preciso subito la ragione di questa richiesta: se l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Targetti fosse fatto proprio dalla Commissione, \u00e8 evidente che esso rappresenterebbe la formulazione base e per tanto l\u2019ordine di votazione dovrebbe essere stabilito in relazione agli altri emendamenti.<\/p><p>Se, invece, la Commissione non lo fa proprio, nella valutazione della precedenza delle votazioni potrebbe avvenire che l\u2019emendamento Targetti anzich\u00e9 per ultimo, fosse votato per primo.<\/p><p>\u00c8 necessario, pertanto, che la Commissione, valutando questi argomenti, dichiari a che titolo ha espresso il suo favore nei confronti di questo emendamento.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non \u00e8 competenza del Comitato stabilire l\u2019ordine di votazione. Il Comitato non pu\u00f2 che confermare il suo pensiero: che se \u00e8 materia costituzionale il principio che vi sia l\u2019istituto del ricorso in Cassazione, non \u00e8 necessario che la Costituzione dica come la Cassazione deve essere foggiata. L\u2019emendamento Targetti, che rinvia alla legge per l\u2019ordinamento della Cassazione, equivale al silenzio che vi era nel testo della Commissione, e significa la stessa cosa. Fra le proposte ora avanzate di stabilire l\u2019unicit\u00e0 oppure la plurimit\u00e0 della Cassazione, noi concordiamo con l\u2019emendamento Targetti, che \u00e8 di rinvio; ma accettiamo tale risultato, tenendo fermo il testo del progetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Desideravo sapere se la Commissione include questo emendamento nel proprio testo, in modo da considerarlo parte integrante.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Manteniamo la nostra posizione, che \u00e8 di silenzio; e coincide in sostanza con l\u2019emendamento Targetti, tanto che, se fosse approvato, potrebbe anche togliersi dalla revisione formale e nulla muterebbe nella sostanza.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, la votazione proceder\u00e0 in questo modo: dapprima voteremo sull\u2019emendamento dell\u2019onorevole Targetti; ove questo emendamento non fosse accolto, penso che occorra dare la precedenza all\u2019emendamento il quale propone la ricostituzione delle Cassazioni regionali, perch\u00e9 evidentemente il termine di confronto deve allora divenire la situazione in atto oggi nel nostro Paese, e la formula che porterebbe la trasformazione pi\u00f9 profonda deve essere presa in considerazione per prima.<\/p><p>Successivamente si voterebbe quella proposta che prevede la Cassazione unica, ma con sezioni regionali e, infine, la proposta per la Cassazione unica.<\/p><p>Comunico che sull\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Targetti \u00e8 stata chiesta la votazione a scrutinio segreto, dagli onorevoli Scalfaro, Coppi, Nicotra Maria, Bianchini Laura, Calamandrei, Bertola, De Maria, Meda, Caronia, Fabbri, Caso, Bosco Lucarelli, Domined\u00f2, Fantoni e altri.<\/p><p>Votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul seguente emendamento dell\u2019onorevole Targetti e altri:<\/p><p>\u00abLa legge sull\u2019ordinamento giudiziario regoler\u00e0 l\u2019istituto della Corte di cassazione\u00bb.<\/p><p>(<em>Segue la votazione<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.<\/p><p>(<em>Gli onorevoli Segretari numerano i voti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Risultato della votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sull\u2019emendato dell\u2019onorevole Targetti:<\/p><p>Presenti e votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 307<\/p><p>Maggioranza\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 154<\/p><p>Voti favorevoli \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 211<\/p><p>Voti contrari \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 96<\/p><p>(<em>L\u2019Assemblea approva<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Hanno preso parte alla votazione:<\/em><\/p><p>Abozzi \u2013 Adonnino \u2013 Alberti \u2013 Aldisio \u2013 Allegato \u2013 Amadei \u2013 Arata \u2013 Arcangeli \u2013 Assennato \u2013 Avanzini \u2013 Ayroldi \u2013 Azzi.<\/p><p>Bacciconi \u2013 Badini Confalonieri \u2013 Baldassari \u2013 Balduzzi \u2013 Baracco \u2013 Barbareschi \u2013 Bartalini \u2013 Basile \u2013 Bastianetto \u2013 Bellato \u2013 Bellavista \u2013 Bellusci \u2013 Belotti \u2013 Bennani \u2013 Benvenuti \u2013 Bernabei \u2013 Bernamonti \u2013 Bernini Ferdinando \u2013 Bertola \u2013 Bertone \u2013 Bettiol \u2013 Biagioni \u2013 Bianchi Bianca \u2013 Bianchi Bruno \u2013 Bianchini Laura \u2013 Bibolotti \u2013 Binni \u2013 Bocconi \u2013 Bonomelli \u2013 Bordon \u2013 Bosco Lucarelli \u2013 Bovetti \u2013 Bozzi \u2013 Braschi \u2013 Buloni Pietro \u2013 Buonocore \u2013 Burato.<\/p><p>Caccuri \u2013 Calamandrei \u2013 Calosso \u2013 Camangi \u2013 Camposarcuno \u2013 Cannizzo \u2013 Caporali \u2013 Cappi Giuseppe \u2013 Capua \u2013 Carbonari \u2013 Carboni Angelo \u2013 Carboni Enrico \u2013 Carignani \u2013 Caristia \u2013 Caronia \u2013 Carratelli \u2013 Caso \u2013 Cassiani \u2013 Castelli Edgardo \u2013 Castelli Avolio \u2013 Cevolotto \u2013 Chiaramello \u2013 Chieffi \u2013 Chiostergi \u2013 Ciampitti\u2013 Cianca \u2013 Ciccolungo \u2013 Cimenti \u2013 Cingolani Mario \u2013 Clerici \u2013 Coccia \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Colitto \u2013 Colonnetti \u2013 Conci Elisabetta \u2013 Condorelli \u2013 Conti \u2013 Coppa Ezio \u2013 Coppi Alessandro \u2013 Corbi \u2013 Corsi \u2013 Corsini \u2013 Cortese Guido \u2013 Cortese Pasquale \u2013 Cosattini \u2013 Costa \u2013 Costantini \u2013 Cotellessa \u2013 Cremaschi Carlo \u2013 Cremaschi Olindo \u2013 Crispo.<\/p><p>D\u2019Amico \u2013 De Caro Gerardo \u2013 Del Curto \u2013 Della Seta \u2013 De Maria \u2013 De Martino \u2013 De Michele Luigi \u2013 De Michelis Paolo \u2013 De Palma \u2013 De Unterrichter Maria \u2013 Di Fausto \u2013 Di Giovanni \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Dossetti.<\/p><p>Ermini.<\/p><p>Fabbri \u2013 Fabriani \u2013 Facchinetti \u2013 Faccio \u2013 Fantoni \u2013 Fantuzzi \u2013 Farina Giovanni \u2013 Farini Carlo \u2013 Fedeli Armando \u2013 Federici Maria \u2013 Ferrarese \u2013 Ferrari Giacomo \u2013 Ferrario Celestino \u2013 Ferreri \u2013 Fietta \u2013 Finocchiaro Aprile \u2013 Fiore \u2013 Fiorentino \u2013 Fioritto \u2013 Fogagnolo \u2013 Foresi \u2013 Fornara \u2013 Franceschini.<\/p><p>Gabrieli \u2013 Galati \u2013 Gallico Spano Nadia \u2013 Garlato \u2013 Gasparotto \u2013 Gavina \u2013 Gervasi \u2013 Geuna \u2013 Ghidetti \u2013 Ghislandi \u2013 Giacchero \u2013 Giacometti \u2013 Giolitti \u2013 Giua \u2013 Gonella \u2013 Gorreri \u2013 Gortani \u2013 Gotelli Angela \u2013 Grassi \u2013 Gronchi \u2013 Guariento \u2013 Guerrieri Filippo \u2013 Guidi Cingolani Angela \u2013 Gullo Fausto \u2013 Gullo Rocco.<\/p><p>Imperiale \u2013 Iotti Leonilde.<\/p><p>Jervolino.<\/p><p>Labriola \u2013 Laconi \u2013 La Gravinese Nicola \u2013 Lagravinese Pasquale \u2013 Lami Starnuti \u2013 Landi \u2013 La Pira \u2013 La Rocca \u2013 Lazzati \u2013 Leone Giovanni \u2013 Lizier \u2013 Lombardi Carlo \u2013 Lombardo Ivan Matteo \u2013 Lozza \u2013 Lussu.<\/p><p>Macrelli \u2013 Maffi \u2013 Magnani \u2013 Magrassi \u2013 Malagugini \u2013Mancini \u2013 Mannironi \u2013 Marina Mario \u2013 Marinaro \u2013 Martino Gaetano \u2013 Marzarotto \u2013 Mastino Gesumino \u2013 Mastino Pietro \u2013 Mazza \u2013 Mazzoni \u2013 Meda Luigi \u2013 Micheli \u2013 Minella Angiola \u2013 Minio \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Molinelli \u2013 Momigliano \u2013 Montalbano \u2013 Monticelli \u2013 Montini \u2013 Moranino \u2013 Morelli Luigi \u2013 Morini \u2013 Mortati \u2013 Moscatelli \u2013 Murdaca \u2013 Murgia \u2013 Musolino.<\/p><p>Nasi \u2013 Nicotra Maria \u2013 Nitti \u2013 Nobile Umberto \u2013 Nobili Tito Oro \u2013 Notarianni \u2013 Numeroso.<\/p><p>Orlando Camillo \u2013 Orlando Vittorio Emanuele.<\/p><p>Pallastrelli \u2013 Paolucci \u2013 Paris \u2013 Parri \u2013 Pastore Giulio \u2013 Pastore Raffaele \u2013 Penna Ottavia \u2013 Pera \u2013 Perassi \u2013 Persico \u2013 Pertini Sandro \u2013 Perugi \u2013 Pesenti \u2013 Piccioni \u2013 Piemonte \u2013 Pignatari \u2013 Pistoia \u2013 Platone \u2013 Ponti \u2013 Pressinotti \u2013 Preti \u2013 Priolo \u2013 Pucci.<\/p><p>Quarello \u2013 Quintieri Adolfo \u2013 Quintieri Quinto.<\/p><p>Raimondi \u2013 Rapelli \u2013 Reale Eugenio \u2013 Recca \u2013 Restagno \u2013 Rivera \u2013 Rodin\u00f2 Ugo \u2013 Romano \u2013 Romita \u2013 Rossi Paolo \u2013 Roveda \u2013 Ruggeri Luigi \u2013 Ruini.<\/p><p>Saggin \u2013 Salizzoni \u2013 Salvatore \u2013 Sampietro \u2013 Sansone \u2013 Santi \u2013 Sardiello \u2013 Scalfaro \u2013 Scarpa \u2013 Schiavetti \u2013 Schiratti \u2013 Scoca \u2013 Scotti Alessandro \u2013 Scotti Francesco \u2013 Sicignano \u2013 Silipo \u2013 Spallicci \u2013 Spataro \u2013 Stampacchia \u2013 Sullo Fiorentino.<\/p><p>Targetti \u2013 Taviani \u2013 Tega \u2013 Terranova \u2013 Tessitori \u2013 Titomanlio Vittoria \u2013 Togliatti \u2013 Tomba \u2013 Tonello \u2013 Tosato \u2013 Toni \u2013 Treves \u2013 Turco.<\/p><p>Uberti.<\/p><p>Valenti \u2013 Veroni \u2013 Vicentini \u2013 Villabruna \u2013 Vischioni \u2013 Volpe.<\/p><p>Zaccagnini \u2013 Zanardi \u2013 Zerbi \u2013 Zotta \u2013 Zuccarini.<\/p><p><em>Sono in congedo:<\/em><\/p><p>Bergamini.<\/p><p>Cairo \u2013 Carmagnola \u2013 Cavallari.<\/p><p>De Vita \u2013 Dugoni.<\/p><p>Ghidini \u2013 Gui.<\/p><p>Jacini.<\/p><p>Lizzadri.<\/p><p>Pellizzari \u2013 Preziosi.<\/p><p>Ravagnan \u2013 Rubilli.<\/p><p>Vanoni \u2013 Viale.<\/p><p>Presentazione di un disegno di legge.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia.<\/em> Mi onoro di presentare all\u2019Assemblea il seguente disegno di legge:<\/p><p>\u00abProroga del termine per la presentazione e conversione in legge dei decreti legge non ancora presentati o convertibili in legge\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sar\u00e0 trasmesso alla Commissione competente.<\/p><p>(<em>La seduta sospesa alle 20.40 \u00e8 ripresa alle 21.45<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l\u2019Assemblea ha approvato l\u2019emendamento Targetti, che ha rimesso alla legge futura la fissazione di questi vari organi della struttura della Cassazione. Decadono pertanto tutti gli emendamenti relativi alla Corte di cassazione.<\/p><p>Restano pochi emendamenti sui quali l\u2019Assemblea si deve pronunziare.<\/p><p>Il testo dell\u2019articolo 102 proposto dalla Commissione \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00abContro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libert\u00e0 personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali \u00e8 ammesso sempre ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si pu\u00f2 derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.<\/p><p>\u00abContro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti \u00e8 ammesso ricorso per soli motivi inerenti alla giurisdizione\u00bb.<\/p><p>Al primo comma vi \u00e8 un emendamento sostitutivo dell\u2019onorevole Mortati, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abIl ricorso in Cassazione \u00e8 sempre ammesso secondo le norme di legge contro le sentenze emesse dagli organi giurisdizionali ordinari\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Per questo comma la formulazione dell\u2019onorevole Mortati non differisce da quella della Commissione, ma se vogliamo fare una cosa organica prego di attenersi al testo che \u00e8 stato presentato dagli onorevoli Conti, Rossi Paolo e Leone Giovanni. Se vi pu\u00f2 essere in altri punti dissenso di sostanza con l\u2019onorevole Mortati, non \u00e8 il caso di insistere ove si tratta soltanto di espressioni formali.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati, test\u00e9 letto.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abContro le sentenze e contro i provvedimenti sulle libert\u00e0 personali pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali \u00e8 ammesso sempre ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si pu\u00f2 derogare a tale nonna soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Gli onorevoli Murgia e Mannironi, hanno presentato due emendamenti aggiuntivi che pongono la stessa questione, pur risolvendola in formulazioni diverse.<\/p><p>L\u2019onorevole Murgia propone di aggiungere:<\/p><p>\u00abContro tutte le sentenze penali che infliggono pene detentive \u00e8 ammesso l\u2019appello secondo le norme di legge\u00bb.<\/p><p>La formulazione del l\u2019onorevole Mannironi \u00e8:<\/p><p>\u00abTutte le sentenze dei giudici ordinari e speciali sono appellabili, salvo le limitazioni poste dalla legge per i giudizi di lieve entit\u00e0\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI. <em>Presidente dalla Commissione per la Costituzione.<\/em> Oltre a quanto riguarda i ricorsi in Cassazione, viene l\u2019altro tema che concerne i ricorsi in appello contro le sentenze. Avevo dichiarato all\u2019onorevole Mannironi che la Commissione era disposta a creare una norma di questo genere, da mettere in ogni caso, naturalmente, prima dei ricorsi in Cassazione. Abbiamo messo tutta la buona volont\u00e0; ma non siamo riusciti a trovare una formula sodisfacente. Vi sono \u2013 l\u2019onorevole Mannironi lo riconosce \u2013 giudizi di cos\u00ec lieve entit\u00e0, in cui non \u00e8 ammissibile il ricorso in appello. N\u00e9 basta; vi sono nelle giurisdizioni speciali ed in avvenire nelle sezioni specializzate, materie tecniche, nelle quali, per varie ragioni, non si possono organizzare giudizi di merito di vari gradi. Per la questione della giuria, da cui era partito l\u2019onorevole Mannironi, \u00e8 dubbio se possa concepirsi l\u2019appello; comunque la questione non pu\u00f2 rientrarvi subito; e va rimandata alla legge, che conformer\u00e0 l\u2019istituto stesso della giuria in un modo o nell\u2019altro; e ci\u00f2 potr\u00e0 influire nella questione dell\u2019appello. Tutto sommato, veda, onorevole Mannironi, la formula che si potrebbe adottare \u00e8 questa: si pu\u00f2 ricorrere contro tutte le sentenze, salvo che la legge disponga altrimenti. \u00c8 una formula che possa andare?<\/p><p>La proposta dall\u2019onorevole Murgia \u00e8 analoga, se ho inteso bene, a quella dell\u2019onorevole Leone sul ricorso in Cassazione contro i provvedimenti giurisdizionali in tema di libert\u00e0 penale. Avendo accolta la proposta Leone si tiene presente anche la sua.<\/p><p>MURGIA. Non la si tiene presente. Io propongo che, contro tutte le sentenze che infliggono pene detentive venga istituito il giudizio di appello.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Allora non avevo inteso bene. Se l\u2019onorevole Murgia si riferisce all\u2019appello, valgono per lui le risposte che ho dato all\u2019onorevole Mannironi; n\u00e9 conviene ammettere espressamente l\u2019appello per certe categorie di sentenze e provvedimenti, tacendo delle altre, che potrebbero sembrare escluse dall\u2019appello.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mannironi, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>MANNIRONI. S\u00ec; sarei per\u00f2 disposto ad unificare.<\/p><p>PRESIDENTE. Si tratta della stessa materia, infatti. Onorevole Murgia, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>MURGIA. Accetto la seconda parte dell\u2019emendamento Mannironi.<\/p><p>PRESIDENTE. La formulazione sarebbe dunque la seguente:<\/p><p>\u00abContro tutte le sentenze penali, che infliggono pene detentive, \u00e8 ammesso l\u2019appello, salvo le limitazioni poste dalla legge per i giudizi di lieve entit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento Murgia-Mannironi nella formulazione test\u00e9 letta.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al secondo comma del testo della Commissione:<\/p><p>\u00abContro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti \u00e8 ammesso ricorso per le sole materie inerenti alla giurisdizione\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Gasparotto e Gabrieli hanno proposto di aggiungere dopo le parole: \u00abdella Corte dei conti\u00bb le altre: \u00abe del tribunale supremo militare\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ruini ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Vorrei pregare l\u2019onorevole Gasparotto di ritirare il suo emendamento. Il caso del tribunale militare \u00e8 ben diverso di quello del Consiglio di Stato. Poich\u00e9 questo \u00e8 giudice in materia di interessi legittimi, e pu\u00f2 annullare gli atti amministrativi, \u00e8 naturale, ed \u00e8 fermo nel sistema legislativo che contro le sue sentenze si pu\u00f2 ricorrere in Cassazione soltanto per questioni attinenti alla giurisdizione; altrimenti la Cassazione potrebbe essa giudicare di interessi legittimi ed annullare i provvedimenti amministrativi; il che pu\u00f2 esser consentito soltanto ad organi giurisdizionali appositamente congegnati come il Consiglio di Stato. Altro \u00e8 il caso dei tribunali militari, che giudicano in materia penale; e non vi \u00e8 quindi ragione alcuna di sottrarne le sentenze al ricorso, per la violazione di legge, in Cassazione.<\/p><p>L\u2019onorevole Gasparotto si preoccupa che, in questo modo, venga meno la funzione del tribunale supremo militare, che dovrebbe quindi sparire. Posso assicurarlo che non \u00e8 questo il pensiero del Comitato, il quale ritiene che il tribunale supremo potr\u00e0 benissimo essere conservato, diventando giudice di merito in Appello; mentre vi sar\u00e0 poi il ricorso in Cassazione; e cos\u00ec si avr\u00e0 un altro grado di giudizio; ed una garanzia maggiore nell\u2019amministrare la giustizia militare. Chiedo all\u2019Assemblea un assenso, sia pur tacito, a questo concetto; e penso che l\u2019onorevole Gasparotto potr\u00e0 accontentarsi della mia dichiarazione.<\/p><p>GASPAROTTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GASPAROTTO. L\u2019argomento \u00e8 importante. Ritiro il mio emendamento aggiuntivo non per compiacenza, ma per convinzione, dopo quello che ha detto l\u2019onorevole Ruini a nome della Commissione.<\/p><p>La mia preoccupazione era quella di non mettere in contrasto l\u2019articolo 95, gi\u00e0 volato, con l\u2019articolo 102, che stiamo per votare, perch\u00e9 con l\u2019articolo 95 si riconosceva l\u2019esistenza del Tribunale Supremo Militare, mentre era in me il sospetto che con l\u2019articolo 102, anche secondo il testo proposto ora dalla Commissione, si passasse sopra a questo organo gi\u00e0 deliberato dall\u2019Assemblea nella seduta di due giorni fa. Ma poich\u00e9 il Presidente della Commissione mi assicura che il Tribunale Supremo Militare rester\u00e0, pur trasformandosi in un organo di seconda istanza che giudicher\u00e0 anche nel merito, mentre alla Cassazione rester\u00e0 il giudizio di legittimit\u00e0, mi dichiaro soddisfatto e ritiro pertanto la mia proposta, perch\u00e9 il mio pensiero coincide con le dichiarazioni del Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma:<\/p><p>\u00abContro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti \u00e8 ammesso ricorso per soli motivi inerenti alla giurisdizione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 102 risulta, nel suo complesso, cos\u00ec approvato:<\/p><p>\u00abContro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libert\u00e0 personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali \u00e8 ammesso sempre ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si pu\u00f2 derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.<\/p><p>\u00abContro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti \u00e8 ammesso ricorso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.<\/p><p>\u00abLa legge sull\u2019ordinamento giudiziario regoler\u00e0 l\u2019istituto della Corte di Cassamene\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Leone Giovanni ha presentato il seguente articolo 102-<em>bis<\/em>.<\/p><p>\u00abUna legge discipliner\u00e0 il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze inoppugnabili pronunziate in tempo precedente da Tribunali straordinari\u00bb.<\/p><p>A questo articolo l\u2019onorevole Persico ha proposto di sostituire alle parole: \u00abpronunziate in tempo precedente\u00bb, <em>le altre:<\/em> \u00abpronunziate precedentemente alla sua entrata in vigore\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI. <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Questa norma potr\u00e0 essere inserita eventualmente tra le norme transitorie. La esamineremo in tale sede.<\/p><p>PERSICO. Siamo d\u2019accordo.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Su che cosa?<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Sulla proposta fatta dall\u2019onorevole Ruini di rinviare l\u2019esame di queste norme alle Disposizioni transitorie.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Sar\u00f2 brevissimo, perch\u00e9 sono io il primo a sentire il morso dell\u2019ora tarda.<\/p><p>Vorrei sottolineare soltanto ai colleghi la grande importanza di queste norme, ed aggiungere che queste norme si riferiscono in concreto a due soli casi, dei quali uno \u00e8 stato gi\u00e0 risolto legamente, e l\u2019altro resta in questo momento dolorosamente insoluto. Sono due le giurisdizioni penali straordinarie precedenti alla Costituzione. Una, la quale emanava sentenze inoppugnabili, non soggette ad alcuna impugnazione, neppure per difetto di giurisdizione: l\u2019Alta Corte di Giustizia. L\u2019altra giurisdizione \u00e8 costituita dai tribunali militari straordinari per i reati comuni di rapina giudicati in seguito ad arresto in flagranza.<\/p><p>Per le sentenze dell\u2019Alta Corte, le quali costituirono nell\u2019adunanza plenaria dei Settantacinque motivo di perplessit\u00e0 di fronte ad una mia analoga richiesta, non c\u2019\u00e8 pi\u00f9 materia per discutere, perch\u00e9, con una legge recente, si \u00e8 istituito il ricorso per Cassazione.<\/p><p>Quindi, questa prima pagina \u00e8 chiusa, ed \u00e8 chiusa anche l\u2019obiezione di carattere politico, che ci rese perplessi in sede di Commissione dei Settantacinque.<\/p><p>Resta un\u2019altra pagina, che, per chi ha esperienza della vita penale in Italia, \u00e8 dolorosissima. Oggi, in Italia, il reato di rapina, quando vi \u00e8 l\u2019arresto in flagranza, \u00e8 giudicato da un Tribunale straordinario militare, composto in un modo veramente singolare: un Presidente generale, un Consigliere d\u2019appello e un Giudice popolare. Questa giurisdizione straordinaria, neppure speciale, emana sentenze che possono importare perfino la condanna alla pena di morte, pena di morte che in questa legge, ad onta di un articolo della Costituzione gi\u00e0 votato, resta ancora nella nostra legislazione. Avverso queste sentenze non esiste alcun ricorso, neppure per difetto di giurisdizione; sicch\u00e9 oggi pu\u00f2 accadere che questi tribunali straordinari possono giudicare di reati, sui quali non hanno alcuna competenza, senza alcun diritto di reclamo all\u2019imputato.<\/p><p>Ora, \u00e8 bene che la Costituzione \u2013 nel momento in cui riconsacra il principio del divieto dei tribunali straordinari, nel momento in cui si vota il diritto per tutti i cittadini, come garanzia costituzionale, del ricorso di Cassazione per violazione di legge o per difetto di giurisdizione \u2013 possa stabilire anche una norma che voteremo in questa sede se sarete d\u2019accordo, e che metteremo nelle norme transitorie, la quale stabilisca, con effetto retroattivo, il diritto di ricorso avverso le sentenze pronunciate da questi tribunali.<\/p><p>Ci\u00f2 facendo, noi avremo fatto opera di civilt\u00e0, e avremo soprattutto consentito alla legislazione italiana di rettificare un gravissimo errore, che segna il disonore della legislazione democratica italiana. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ci\u00f2 che ha detto l\u2019onorevole Leone dovrebbe rendere titubante l\u2019Assemblea. Egli stesso ha detto che erano aperte due pagine ed una di esse \u00e8 chiusa, perch\u00e9 \u00e8 venuta una legge. L\u2019altra \u00e8 ancora aperta, perch\u00e9 non \u00e8 venuta un\u2019altra legge. Ma anche questa pu\u00f2 venire, senza che si ricorra ad una norma costituzionale. Abbiamo proprio bisogno di mettere nella Costituzione questa disposizione? Potremo in ogni modo esaminare pi\u00f9 attentamente la questione. Se si volesse deciderla ora, la Commissione si opporrebbe alla proposta Leone.<\/p><p>PRESIDENTE. Vi \u00e8 la proposta del Presidente della Commissione di rinviare la soluzione di questo problema in sede di disposizioni finali e transitorie.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Accetto La proposta.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Vi sono ora due proposte di articolo 102-<em>bis<\/em> che ripropongono una questione sulla quale molto si \u00e8 parlato.<\/p><p>\u00abLo Stato garantisce l\u2019indipendenza economica del magistrato e dei funzionari dell\u2019ordine giudiziario\u00bb.<\/p><p>\u00abMastino Pietro\u00bb<\/p><p>\u00abLo Stato garantisce l\u2019indipendenza economica del magistrato\u00bb.<\/p><p>\u00abGabrieli, Scalfaro, Zotta, Mastino Gesumino, Giacchero, De Palma, Adonnino, Corsanego, Bosco Lucarelli, De Maria, Castelli Avolio, De Martino, Benvenuti\u00bb.<\/p><p>Penso che non sia pi\u00f9 necessario aprire la discussione su questi emendamenti.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0..<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ripeto quello che abbiamo gi\u00e0 detto altre volte. Questa disposizione non pu\u00f2 essere inserita nella Costituzione, per due ragioni: la prima, \u00e8 che dire di voler garantire l\u2019indipendenza economica non ha un contenuto costituzionale, in nessun modo.<\/p><p>BUBBIO. Neppure morale?<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Mi lasci finire, onorevole collega.<\/p><p>La seconda ragione \u00e8 che ammettere questo principio soltanto per una categoria, anche se fosse la pi\u00f9 degna di tutte, potrebbe essere interpretato dalle altre nel senso che noi non vogliamo pensare alla loro indipendenza economica. Noi dobbiamo pensare all\u2019indipendenza economica di tutti i dipendenti dello Stato. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Aggiungo che sono dispostissimo a fare un ordine del giorno (e mi pare che l\u2019onorevole Leone lo stava stendendo) per affermare chiaramente che si deve provvedere ad un adeguato trattamento economico dei magistrati. Lo voteremo ad unanimit\u00e0; e non metteremo nella Costituzione un articolo di carattere non costituzionale, e che non suonerebbe bene per gli altri funzionari dello Stato. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mastino Pietro, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>MASTINO PIETRO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Gabrieli, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>GABRIELI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Poich\u00e9 i due emendamenti dicono in fondo la stessa cosa, baster\u00e0 metterne in votazione uno.<\/p><p>ZOTTA. Propongo che si voti per divisione. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione la prima parte della proposta di articolo aggiuntivo nella formulazione comune ai due emendamenti presentati dagli onorevoli Mastino Pietro, Gabrieli ed altri:<\/p><p>\u00abLo Stato garantisce la indipendenza economica del magistrato\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la seconda parte dell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Mastino Pietro: \u00abe dei funzionari dell\u2019ordine giudiziario\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo ora all\u2019articolo 103. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi verso gli atti della pubblica amministrazione \u00e8 disposta in via generale dalla legge e non pu\u00f2 essere soppressa o limitata per determinate categorie di atti\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019articolo 103 col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi verso gli atti della pubblica amministrazione \u00e8 disposta dalla legge in via generale e non pu\u00f2 essere in nessun caso soppressa o limitata a particolari mezzi di impugnativa o esclusa per determinate categorie di atti\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MORTATI. Lo mantengo; e rinunzio a svolgerlo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Calamandrei ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019articolo 103 col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abContro gli atti della pubblica amministrazione \u00e8 dato ricorso all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria o agli organi della giustizia amministrativa non solo per la reintegrazione dei diritti soggettivi, ma altres\u00ec per la tutela degli interessi legittimi.<\/p><p>\u00abIl giudice competente potr\u00e0, per i motivi di legittimit\u00e0 o di merito stabiliti dalla legge, annullare, revocare o modificare l\u2019atto amministrativo impugnato, a meno che la pubblica amministrazione non dimostri in giudizio l\u2019esistenza di una ragione di carattere politico che faccia apparire al giudice preferibile alla reintegrazione specifica del diritto la condanna ai danni dell\u2019amministrazione responsabile.<\/p><p>\u00abLa tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi di fronte alla pubblica amministrazione non pu\u00f2 essere in qualsiasi modo soppressa o limitata per determinate categorie di atti amministrativi\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Calamandrei ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>CALAMANDREI. Non abbiate paura, onorevoli colleghi, sar\u00f2 brevissimo.<\/p><p>L\u2019emendamento che ho proposto ha importanza, a mio parere, non tanto per il modo con cui \u00e8 formulato, e sul quale sono remissivo; ma perch\u00e9, a parer mio, rivela una vera e propria grave lacuna della nostra Costituzione, la quale ha omesso di assorbire e sistemare quella materia a carattere essenzialmente costituzionale, che gi\u00e0 fu oggetto della famosa legge 31 marzo 1865, abolitrice del contenzioso amministrativo. Quella legge introdusse nel nostro diritto, e fu per questo ritenuta una conquista liberale di grande importanza, il principio per il quale, quando un diritto civile o politico viene leso da un atto della pubblica amministrazione, questo diritto si pu\u00f2 far valere di fronte all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria, in modo che la pubblica amministrazione davanti ai giudici ordinari viene a trovarsi, in questi casi, come un qualsiasi litigante privato soggetto alla giurisdizione.<\/p><p>Questo \u00e8 il principio fondamentale stabilito da questa legge, alla quale ci si riferisce continuamente davanti ai tribunali; principio che \u00e8 stato completato poi con l\u2019istituzione delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, che, accanto alla tutela dei diritti soggettivi, ha introdotto la tutela degli interessi davanti alle stesse sezioni.<\/p><p>Ora, di tutto questo nel progetto della nostra Costituzione non c\u2019\u00e8 altro che qualche eco assai vaga, quando si parla di tutela di diritti e di interessi; ma il principio fondamentale dell\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione non vi si trova chiaramente enunciato.<\/p><p>Io pongo qui questo problema di carattere generale e mi dispiace di non veder presente l\u2019onorevole Orlando che, in proposito, avrebbe potuto darci i suoi preziosi suggerimenti. Il problema \u00e8 questo: credete che una volta che si sia votata la Costituzione possano rimanere in piedi leggi di carattere costituzionale precedenti alla Costituzione, alle quali si debba far riferimento, quasi per completare i vuoti della Costituzione; oppure ritenete \u2013 come io ritengo \u2013 che nella Costituzione tutti i princip\u00ee fondamentali di carattere costituzionale debbano trovarsi riassorbiti e riassunti, sia pure in modo schematico, sicch\u00e9 a questa Carta presente e non al passato ci si debba riferire?<\/p><p>Se questa \u00e8 la regola che si deve tener presente, vi prego di considerare che questo \u00e8 un punto di importanza fondamentale che non pu\u00f2 esser lasciato insoluto: perch\u00e9 riguarda niente meno che i rapporti tra la pubblica amministrazione e il potere giudiziario, cio\u00e8 la estensione dei poteri dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei confronti degli atti amministrativi; si tratta di stabilire se i giudici hanno un controllo sull\u2019amministrazione, se possono annullare i suoi atti, se possono condannarla ai danni.<\/p><p>\u00c8 un punto che riguarda rapporti fra i poteri dello Stato, di importanza certamente costituzionale.<\/p><p>Detto questo, non vi commento il modo con cui avrei proposto di colmare questa lacuna: sono remissivo sul modo, se la Commissione proporr\u00e0 qualche altro modo pi\u00f9 semplice o pi\u00f9 idoneo.<\/p><p>Quello che mi pare assolutamente necessario \u00e8 che questa lacuna sia colmata: e se eventualmente questo mio emendamento verr\u00e0 respinto e la lacuna rimarr\u00e0, io mi riterr\u00f2 pago di averla rilevata. (<em>Applausi<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non occorre che ricordi da quali criteri era stata dettata la disposizione. Vi \u00e8 stata, durante il fascismo, l\u2019abitudine di privare del ricorso giurisdizionale molte categorie di atti dell\u2019autorit\u00e0 amministrativa lesivi degli interessi e dei diritti dei privati. Ad ogni pi\u00e8 sospinto veniva una legge e pi\u00f9 spesso un decreto legge fascista che diceva: per questi atti non \u00e8 ammesso alcun ricorso n\u00e9 davanti ai tribunali n\u00e9 davanti al Consiglio di Stato.<\/p><p>Ci\u00f2 ha preoccupato la Commissione ed abbiamo di conseguenza stabilito che non si pu\u00f2 togliere ai cittadini per segmento di materie e di atti la garanzia del ricorso giurisdizionale. Nessun dubbio che fin qui tutti noi dell\u2019Assemblea siamo d\u2019accordo. L\u2019onorevole Mortati ha presentato un emendamento di forma che rispecchia la sua tendenza mentale a pi\u00f9 minute specificazioni. Io sono per le espressioni pi\u00f9 schematiche e sintetiche; comunque, non mi oppongo all\u2019emendamento Mortati.<\/p><p>Il problema sollevato dall\u2019onorevole Calamandrei \u00e8 molto grave, e non credo che lo possiamo ora affrontare e risolvere. L\u2019onorevole Calamandrei ha fatto appello all\u2019autorit\u00e0 di Vittorio Emanuele Orlando; ma, per la verit\u00e0, mi pare che l\u2019onorevole Orlando sia di un punto di vista opposto. Noi lo abbiamo udito dire che non si debbono includere nella Costituzione norme che non sono assolutamente necessarie come norme costituzionali, e che possono rimandarsi alla legge ordinaria. Io non sono, per tutti i casi, disposto ad aderire alla tesi dell\u2019onorevole Orlando, che si ferma troppo ad una struttura antica delle Costituzioni; ma l\u2019onorevole Calamandrei pecca forse d\u2019una tendenza opposta, proponendo, come ha fatto nella Commissione, di mettere nella Costituzione minute ed estese norme procedurali.<\/p><p>Ma veniamo al problema di cui ora particolarmente si tratta. L\u2019onorevole Calamandrei vorrebbe che, quando un giudice ritiene che un atto amministrativo violi un diritto privato, pu\u00f2 annullare, e notate bene, anche modificare l\u2019atto amministrativo. Ci\u00f2 significa che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria si sostituirebbe a quella amministrativa; e che un semplice pretore potrebbe, nonch\u00e9 annullare, rifare esso decreti e provvedimenti di Governo d\u2019estrema importanza. Non \u00e8 troppo? Non \u00e8 cancellare quel principio della distinzione dei poteri, che, se non va inteso meccanicamente e letteralmente, anima del suo spirito lo Stato moderno?<\/p><p>Se nel nostro ordinamento giuridico si ammette che gli atti amministrativi possano essere annullati, ci\u00f2 avviene soltanto in quanto il compito \u00e8 affidato ad una Magistratura speciale, che per la sua composizione offre alte e particolari garanzie di competenza amministrativa; e si noti che neppure il Consiglio di Stato pu\u00f2 modificare, rifare l\u2019atto amministrativo. Arrivare a ci\u00f2 non sarebbe giuridicamente ammissibile.<\/p><p>L\u2019onorevole Calamandrei, dando alla Magistratura ordinaria ogni facolt\u00e0 di annullamento e di modificazione, aggiunge che quando l\u2019amministrazione adduca che si tratta di atto politico, allora il magistrato pu\u00f2 condannare soltanto ai danni. Ma cosa sono questi atti politici? Ed \u00e8 il giudice che deve valutare se sono tali? L\u2019onorevole Calamandrei sa con quale cura il Consiglio di Stato abbia cercato di definire e di eliminare pi\u00f9 che sia possibile la categoria degli atti politici sottratti al suo sindacato. Ora tornerebbero sul proscenio con ampiezza e con forza rinnovata.<\/p><p>Ci perdoni l\u2019onorevole Calamandrei; ma il sistema che egli ha abbozzato non pu\u00f2 in nessun modo accettarsi. Egli dice bens\u00ec, con semplicit\u00e0 e nobilt\u00e0, di rimettersi a noi del Comitato perch\u00e9 troviamo una soluzione del problema che ci ha prospettato, dando modo di giungere, anche in tema di violazione di diritti, a quell\u2019annullamento di atti amministrativi che \u00e8 consentito, con determinate cautele, per violazione di interesse legittimi. In realt\u00e0, come ha ben detto l\u2019onorevole Orlando, la soluzione dei problemi giuridici non avviene per disposti improvvisi di legge, ma gradualmente, con l\u2019esperienza viva e concreta. Cos\u00ec \u00e8 avvenuto per le conquiste del Consiglio di Stato in materia di interessi legittimi. Il Comitato non pu\u00f2 impegnarsi a risolvere con un articolo di Costituzione il problema che l\u2019onorevole Calamandrei ha sollevato.<\/p><p>CEVOLOTTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO. Il problema prospettato dall\u2019onorevole Calamandrei \u00e8 senza dubbio di importanza somma; e, d\u2019altra parte, quello che dice l\u2019onorevole Ruini \u00e8 perfettamente giusto e ragionevole; non siamo in grado in questo momento di risolverlo. Ma anche quello che dice l\u2019onorevole Calamandrei, cio\u00e8 che questo \u00e8 un punto che sarebbe bene \u2013 fra i tanti che vi abbiamo messo senza che fosse necessario \u2013 che fosse compreso nella Costituzione, con una soluzione logica e giuridica che si dovrebbe studiare.<\/p><p>Propongo di sospendere l\u2019esame di questo punto, pregando la Commissione di studiare una formula la quale sodisfi l\u2019esigenza manifestata dall\u2019onorevole Calamandrei.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ruini, ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione sulla proposta dell\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non ho difficolt\u00e0 a studiare questa questione insieme con i miei colleghi di Comitato; l\u2019onorevole Calamandrei ne fa parte; esamineremo il problema anche col concorso degli altri colleghi dell\u2019Assemblea che crederanno di aiutarci; ma sinceramente non possiamo impegnarci di trovare senz\u2019altro una soluzione.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Calamandrei se sia d\u2019accordo con la proposta dell\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>CALAMANDREI. Sono d\u2019accordo, e baster\u00e0, credo, una conversazione di un\u2019ora, in un momento meno stanco di quella attuale, intorno ad un tavolino, per trovare una formula sodisfacente.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono osservazioni, rimane cos\u00ec stabilito.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec<\/em> <em>rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Poich\u00e9 l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Calamandrei pu\u00f2 considerarsi come aggiuntivo, pongo intanto in votazione l\u2019articolo 108, nel testo Mortati accettato dalla Commissione, di cui do ancora lettura:<\/p><p>\u00abLa tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi verso gli atti della pubblica amministrazione \u00e8 disposta dalla legge in via generale e non pu\u00f2 essere in nessun caso soppressa o limitata a particolari mezzi di impugnativa o esclusa per determinate categorie di atti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 104. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe sentenze non pi\u00f9 soggette ad impugnazione di qualsiasi specie non possono essere annullate o modificate neppure per atto legislativo, salvo i casi di legge penale abrogativa o di amnistia, grazia ed indulto.<\/p><p>\u00abL\u2019esecuzione di una sentenza irrevocabile non pu\u00f2 essere sospesa se non nei casi previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Per tutta questa Sezione v\u2019era un emendamento soppressivo dell\u2019onorevole Targetti. La Commissione si era riservata articolo per articolo di rispondere. Ora, per l\u2019articolo 104 accoglierebbe l\u2019emendamento soppressivo.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. I seguenti sono stati gi\u00e0 svolti:<\/p><p>\u00ab<em>Collocarlo dopo l\u2019articolo 21 del testo del progetto, con la seguente aggiunta:<\/em><\/p><p>\u00abL\u2019azione penale non pu\u00f2 essere promossa o proseguita, in alcun caso, quando sia intervenuta una causa estintiva del reato\u00bb.<\/p><p>\u00abCrispo\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLe sentenze revocabili non possono essere annullate o modificate neppure per atto legislativo, salvo \u00ec casi di revocazione in materia civile e di revisione in materia penale\u00bb.<\/p><p>\u00abCaccuri\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, alle parole:<\/em> salvo i casi di legge penale abrogativa o di amnistia, grazia ed indulto, <em>sostituire le seguenti:<\/em> salvo i casi di revocazione in materia civile e di revisione in materia penale\u00bb.<\/p><p>\u00abCrispo\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, dopo la parola:<\/em> sospesa, <em>aggiungere le seguenti:<\/em> \u00e8 fatta cessare\u00bb.<\/p><p>\u00abCrispo\u00bb.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Costa:<\/p><p>\u00ab<em>In fine del primo comma, alle parole:<\/em> o di amnistia, grazia ed indulto, <em>sostituire le parole:<\/em> o di amnistia, indulto, grazia e commutazione di pena\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>COSTA. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. L\u2019onorevole Colitto ha gi\u00e0 svolto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo la parola:<\/em> indulto, <em>aggiungere le seguenti:<\/em> ed i casi di revocazione previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 la Commissione ha gi\u00e0 espresso il suo avviso, evidentemente risolutivo per tutti gli emendamenti che sono stati presentati, in quanto aderisce alla soppressione di tutto l\u2019articolo, chiedo ai presentatori se conservano i loro emendamenti.<\/p><p>Onorevole Crispo, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>CRISPO. Se l\u2019articolo sar\u00e0 soppresso, evidentemente non insisto nel mio emendamento. Ma se si dovesse votare in senso contrario alla soppressione mi permetterei in un secondo momento di dare dei chiarimenti.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Caccuri non \u00e8 presente; il suo emendamento, pertanto si intende decaduto.<\/p><p>Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>COLITTO. Mi associo alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Crispo.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Allora pongo per prima in votazione la proposta dell\u2019onorevole Targetti, ripresa e fatta propria dalla Commissione, per la soppressione dell\u2019articolo 104.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 105. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abL\u2019Avvocatura dello Stato provvede alla consulenza legale ed alla difesa in giudizio dello Stato e degli altri enti indicati dalla legge.<\/p><p>\u00abAgli avvocati e procuratori dello Stato competono garanzie adeguate per l\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo non sono state fatte proposte, all\u2019infuori di quella soppressiva, gi\u00e0 svolta, dagli onorevoli: Romano, Perassi, Camangi e Costa. Ha, pertanto, facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Rossi Paolo per esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Io rappresento in questo momento soltanto la maggioranza della Commissione.<\/p><p>Vi sono stati dei dubbi, e dir\u00f2 anzi che una voce autorevolissima, forse la pi\u00f9 autorevole della Commissione, si \u00e8 espressa in senso contrario; viceversa la Commissione nella sua maggioranza ha ritenuto che questo articolo possa essere soppresso.<\/p><p>Nessuno contesta gli eminenti altissimi servizi dati dall\u2019Avvocatura dello Stato e nessuno pensa che essa possa essere soppressa, perch\u00e9 anzi se ne attende un sempre pi\u00f9 potente contributo alla giustizia e alla tutela degli interessi statali. Ma non pare che questa materia sia di rilevanza costituzionale. D\u2019altra parte la legge sull\u2019Avvocatura erariale esiste, e nessuno attenta alla sua vita. Perci\u00f2 la Commissione nella sua maggioranza, con le riserve fatte poco prima, ha dato parere favorevole all\u2019emendamento soppressivo presentato dall\u2019onorevole Targetti.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. La Commissione ha fatto, a maggioranza, una proposta soppressiva dell\u2019art. 105. Io mi permetter\u00f2 invece di sottoporre all\u2019Assemblea qualche rilievo sul delicato tema, considerando che l\u2019Avvocatura dello Stato, vista nella sua duplice funzione di organo per la difesa e la rappresentanza in giudizio della pubblica amministrazione e di organo di consulenza, appare perfettamente meritevole di menzione costituzionale.<\/p><p>Sotto il primo profilo, quello dell\u2019organo di difesa e di rappresentanza, a me pare che si debba tener presente la crescente importanza che tale funzione ha assunto e va assumendo nella vita contemporanea. A questo proposito, si impone la circostanza che la pubblica amministrazione, per l\u2019estendersi dei compiti tradizionali dello Stato dal piano giuridico sul piano sociale, e quindi per l\u2019allargarsi della stessa funzione sociale dello Stato, trovasi in sempre pi\u00f9 largo contatto coi cittadini, onde i rapporti giuridici che vengono ad intessersi fra amministrazione e privati investono una zona sempre pi\u00f9 vasta di attivit\u00e0, e importano una sempre crescente sfera di attribuzioni al fine di assicurare l\u2019osservanza del diritto da parte dell\u2019amministrazione.<\/p><p>Se poi si guardi al progressivo estendersi della giustizia nell\u2019amministrazione, attraverso il sindacato degli atti amministrativi che domani sar\u00e0 allargato a tutta la pubblica attivit\u00e0 senza che si possano dare preclusioni per singole categorie di atti sia pur compiuti nell\u2019esercizio del cos\u00ec detto potere politico, se a ci\u00f2 si guardi, dicevo, anche sotto questo aspetto appare la crescente importanza delle controversie nelle quali sia in giuoco la vita di un atto amministrativo e si tratti quindi di assicurare il funzionamento dello Stato di diritto.<\/p><p>E allora, per questo complesso di funzioni che determina un particolare onere di difesa e di rappresentanza in giudizio da parte di un organo selezionato e munito di apposita attrezzatura tecnica, sembra giusto che sia menzionato nella Carta costituzionale il corpo dei rappresentanti dello Stato, i quali si distaccano dalla figura del consueto patrono, proprio perch\u00e9 al rapporto di prestazione d\u2019opera che sta alla base del normale mandato professionale qui si sovrappone l\u2019assunzione di un pubblico servizio (<em>Commenti a sinistra<\/em>): s\u00ec, assunzione di un pubblico servizio che pone in singolare evidenza la collaborazione alla funzione della giustizia da parte dell\u2019avvocato dello Stato. Cosicch\u00e9, sotto questo aspetto, non si tratta se non di consacrare nella legge costituzionale una realt\u00e0 gi\u00e0 esistente nella legge ordinaria, la quale, agli effetti della indipendenza, da tempo equipara gli avvocati dello Stato ai magistrati.<\/p><p>Secondo il secondo profilo, quello della funzione di consulenza della pubblica amministrazione, devesi tener presente che l\u2019Avvocatura dello Stato esprime dei pareri i quali giungono ad assumere natura vincolante e per ci\u00f2 stesso si pongono al di sopra di quelli pronunciati da un normale organo di consulenza, e persino di quelli del Consiglio di Stato il quale \u00e8 tuttavia contemplato nella Carta costituzionale anche come organo di consulenza amministrativa, per quanto i suoi pareri non siano mai vincolanti.<\/p><p>Sotto questi profili, io debbo ritenere che la menzione nella Carta costituzionale dell\u2019Avvocatura dello Stato sia non solamente atto di opportunit\u00e0, ma di doverosa correttezza. (<em>Approvazioni al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Rossi Paolo ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho gi\u00e0 detto.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ora alla votazione.<\/p><p>GASPAROTTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GASPAROTTO. Come \u00e8 mio costume, sar\u00f2 breve. Ho chiesto di parlare per associarmi al voto espresso dall\u2019onorevole Domined\u00f2, inquantocch\u00e9, in questo momento in cui l\u2019Avvocatura difende lo Stato contro tutti coloro (e cio\u00e8 contro i profittatori) che cercano di evadere ai loro doveri fiscali, io credo che essa vada accresciuta di dignit\u00e0 e di autorit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell\u2019articolo 105 fatta propria dalla Commissione.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dobbiamo adesso risolvere alcune questioni lasciate in sospeso relativamente a questo Titolo IV della seconda parte del progetto di Costituzione.<\/p><p>Vi \u00e8 la proposta dell\u2019onorevole Nobili Tito Oro di sopprimere la distinzione del Titolo in due sezioni.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobili Tito Oro non \u00e8 presente e pertanto la sua proposta s\u2019intende decaduta.<\/p><p>Vi sono ora le proposte relative alla intitolazione.<\/p><p>L\u2019onorevole Romano propone di sostituire la denominazione della Sezione prima: \u00abOrdinamento giudiziario\u00bb, con l\u2019altra: \u00abFunzione giurisdizionale\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Romano, la sua proposta si intende decaduta.<\/p><p>Vi \u00e8 anche una proposta dell\u2019onorevole Grassi del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire la denominazione della Sezione I:<\/em> Ordinamento giudiziario, <em>con la seguente:<\/em> Ordinamento giurisdizionale\u00bb.<\/p><p>Anche l\u2019onorevole Grassi non \u00e8 presente.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Faccio mia la proposta Grassi sostituendo per\u00f2: \u00abOrdinamento della giurisdizione\u00bb a: \u00abOrdinamento giurisdizionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ruini ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> La Commissione preferirebbe la formulazione del progetto; tuttavia non ha difficolt\u00e0 ad accettare la formula: \u00abOrdinamento giurisdizionale\u00bb, proposta dall\u2019onorevole Grassi.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Leone accetta?<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Accetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019intitolazione accettata dalla Commissione, e cio\u00e8:<\/p><p>\u00abOrdinamento giurisdizionale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Onorevoli colleghi, all\u2019articolo 99 discusso ieri la Commissione aveva accettato il principio informatore di un emendamento dell\u2019onorevole Adonnino del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l\u2019indipendenza dei cittadini idonei che siano chiamati a far parte delle sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari\u00bb.<\/p><p>osservando, in particolare, trattarsi di una norma di difficile formulazione, ed accettandola con l\u2019intesa che avrebbe dovuto essere coordinata con le altre norme analoghe gi\u00e0 stabilite per le giurisdizioni amministrative e la Magistratura militare.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Le parole del relatore dovevano, secondo l\u2019intendimento del Comitato, intendersi nel senso che, se accettavamo il concetto, ci riservavamo interamente di darvi un\u2019altra espressione, coordinatamente agli altri casi che si dovevano insieme regolare. L\u2019Assemblea ha ritenuto che, cos\u00ec stando le cose, fosse meglio non approvare, neppure provvisoriamente, una formula che dovr\u00e0 essere certamente modificata. L\u2019onorevole Adonnino insiste perch\u00e9 si voti il suo emendamento. Accontentiamolo pure; ma stia ben fermo che approviamo soltanto un\u2019indicazione, e lo spirito non la forma di una disposizione, che non rester\u00e0 certamente nella Costituzione ma, non facendo pi\u00f9 perno specifico dei membri estranei delle sezioni specializzate, sar\u00e0 compresa in un\u2019altra pi\u00f9 vasta e comprensiva.<\/p><p>PRESIDENTE. A parte la formulazione \u00e8 bene che l\u2019Assemblea voti sul principio, e credo che l\u2019onorevole Adonnino sar\u00e0 d\u2019accordo.<\/p><p>ADONNINO. Accetto che si voti sul concetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione il principio enunciato dall\u2019onorevole Adonnino nel suo emendamento all\u2019articolo 99, di cui ho dato lettura, con l\u2019intesa che la formulazione Adonnino non \u00e8 affatto impegnativa.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo ora al seguente emendamento presentato dagli onorevoli Clerici, Pignedoli, Franceschini, Bovetti, Foresi, Codacci Pisanelli, Sullo, Mastino Gesumino, De Palma, Coppa e Benvenuti, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa carriera di magistrato, di militare, di funzionario ed agente di polizia e di diplomatico comporta la rinunzia all\u2019iscrizione ai partiti politici\u00bb.<\/p><p>La votazione su questo emendamento era stata a suo tempo rinviata.<\/p><p>Prego l\u2019onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Il Comitato non ha potuto pronunziarsi. Noi sediamo dalle 9 fino alle 11; poi vi sono due o tre sedute d\u2019Assemblea. Pregherei di rimandare questa proposizione di qualche giorno. Si tratta di una proposizione delicata che va meditata.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Clerici, \u00e8 di avviso che si possa ancora rinviare?<\/p><p>CLERICI. Aderisco al desiderio dell\u2019onorevole Ruini.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Il seguito di questa discussione \u00e8 rinviato a domani.<\/p><p>Interrogazioni con richiesta di urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta urgente:<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, sui recenti fatti di Caltanissetta ed Agrigento, nei quali vennero assaltate e devastate le sedi di partiti politici. Ed in particolare, se siano stati identificati ed arrestati gli autori del tentato omicidio in danno del vicecommissario di pubblica sicurezza Di Natale, che venne derubato dell\u2019orologio e di altri effetti personali in occasione della grave aggressione subita; se sia stato deferito all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, come responsabile del reato d\u2019istigazione a delinquere, il deputato regionale Gino Cortese; se siano stati identificati ed arrestati i lanciatori di bombe contro la sede del Partito liberale di Agrigento, attentato conclusosi col ferimento di cinque carabinieri.<\/p><p>\u00abBellavista, Villabruna, Crispo\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, per sapere se, in correlazione con l\u2019odierna distruzione di giornali avvenuta alla periferia di Roma, il Governo sia al corrente delle recentissime deliberazioni dei Sindacati giornalai di Biella, Sampierdarena e Genova, per cui non si proceder\u00e0 al prelievo ed alla vendita dei giornali non ritenuti graditi alla popolazione, a fine di evitare i danni conseguenti alla distruzione di pubblicazioni e di edicole.<\/p><p>\u00abPoich\u00e9 la decisione si risolve in un grave attentato alla libert\u00e0 di stampa ed in un arbitrio, nel quale sono coinvolti fra l\u2019altro giornali che hanno costantemente combattuto il neofascismo, l\u2019interrogante chiede quali provvidenze vorr\u00e0 adottare il Governo per il ristabilimento della normalit\u00e0 nel rispetto dei patti liberamente conclusi.<\/p><p>\u00abDi Fausto\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro del tesoro, perch\u00e9 voglia chiarire con giustizia l\u2019incongruenza della non cumulabilit\u00e0, per gli statali e parastatali, della indennit\u00e0 di citt\u00e0 sinistrata con il massimo del carovita, dei comuni compresi in una fascia di 5 chilometri intorno Napoli.<\/p><p>\u00abMazza\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, sul contegno tenuto dalla polizia durante la recente manifestazione di protesta dei minatori di Aragona, in Agrigento, e sui provvedimenti che reputa indispensabili adottare per garantire la libert\u00e0 dei lavoratori nella difesa del loro diritto alla vita.<\/p><p>\u00abFiorentino, Musotto\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, per conoscere il pensiero del Governo sulle gravi violenze poliziesche contro un pacifico corteo di lavoratori svoltosi in Agrigento, e quali provvedimenti intenda prendere contro i responsabili.<\/p><p>\u00abD\u2019Amico, Montalbano, Fiore\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, circa i fatti del 24 novembre, che condussero alla devastazione della sede dell\u2019Unione monarchica italiana di Cosenza, circa i provvedimenti preventivi e repressivi adottati, nonch\u00e9, in generale, sull\u2019esistenza di progetti riparatori, che impediscano che la violenza politica raggiunga l\u2019effetto di eliminare od attenuare l\u2019azione dei partiti contro la quale si dirige.<\/p><p>\u00abCondorelli\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se \u2013 considerato: <em>a<\/em>) che dai contributi unificati venendo umili onestamente colpiti innumerevoli coltivatori diretti che mai hanno necessit\u00e0 di assumere mano d\u2019opera; <em>b<\/em>) che gli accertamenti per le tassazioni risalgono al 1940, con il risultato di gravare come conduttori in economia molti coltivatori diretti; <em>c<\/em>) che nessuna pubblicazione di matricole e di ruoli viene effettuata nei singoli Comuni;<em> d<\/em>) che con il pretesto dei lavori di punta si stabiliscono imponibili assurdi nei riguardi dei piccoli coltivatori: <em>e<\/em>) che, in seguito ai recenti enormi aumenti dei contributi, gravissima diviene l\u2019agitazione dei coltivatori diretti con minaccia anche di sciopero fiscale \u2013 non ritenga di adottare con la massima urgenza provvedimenti atti:<\/p><p>1\u00b0) a ristabilire la corretta applicazione della legge ammettendo l\u2019immediata rettifica delle tassazioni in corso nei riguardi dei coltivatori diretti che dimostrino la reale forma di conduzione in atto e l\u2019erroneit\u00e0 degli accertamenti effettuati in precedenza;<\/p><p>2\u00b0) a esentare totalmente da contributo le piccole aziende aventi esuberanza di mano d\u2019opera familiare;<\/p><p>3\u00b0) a esentare dalle contribuzioni le zone nelle quali \u00e8 in uso lo scambio di mano d\u2019opera;<\/p><p>4\u00b0) a rivedere d\u2019urgenza la legge per emendare la attuale pessima distribuzione del carico contributivo:<\/p><p>5\u00b0) a rendere giustizia ai coltivatori diretti, tassandoli solo nei casi in cui venga accertata effettiva assunzione di mano d\u2019opera;<\/p><p>6\u00b0) a rendere obbligatoria la pubblicazione, in ogni Comune e in ogni frazione, delle matricole e dei ruoli relativi ai contributi unificati.<\/p><p>\u00abBonomi Paolo\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri e all\u2019Alto Commissario per l\u2019alimentazione, per conoscere i motivi che hanno spinto ad elevare il prezzo alla stalla del latte alimentare da lire 28 a lire 45-50 o a lire 55, secondo le zone, aggravando cos\u00ec lo stato di disagio delle popolazioni in un settore alimentare di primissima necessit\u00e0.<\/p><p>\u00abE se non credono opportuno di mantenere i prezzi gi\u00e0 in corso e sufficientemente rimunerativi rispetto a quelli del 1938-39.<\/p><p>\u00abPressinotti, Sansone\u00bb.<\/p><p>Avverto che le interrogazioni sull\u2019ordine pubblico saranno riunite alle altre alle quali il Ministro dell\u2019interno risponder\u00e0 marted\u00ec prossimo. Delle altre interrogazioni dar\u00f2 considerazione ai Ministri interessati affinch\u00e9 comunichino quando intendano rispondere.<\/p><p>BUBBIO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BUBBIO. Cinque giorni fa io ho presentato una interrogazione sui dispersi in Russia. L\u2019onorevole Andreotti mi aveva promesso che mi avrebbe comunicato la data di discussione dell\u2019interrogazione. Siccome non ho ricevuto alcuna comunicazione, prego la Presidenza di sollecitare.<\/p><p>PRESIDENTE. Informer\u00f2 il Sottosegretario alla Presidenza di questa sua richiesta.<\/p><p>MASTINO GESUMINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MASTINO GESUMINO. Io ho rivolto una interrogazione, con carattere di urgenza, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sui contributi unificati. Desidererei sapere quando sar\u00e0 discussa.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mastino, questa settimana non abbiamo dedicato alcuna seduta alle interrogazioni: probabilmente nella settimana prossima vi sar\u00e0 una seduta di interrogazioni ed allora Ella potr\u00e0 rinnovare la sua richiesta.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se non ritenga opportuno ed urgente fare un passo ufficiale presso il Governo dell\u2019U.R.R.S. per ottenere:<\/p><p>1\u00b0) che vengano liberati e rimpatriati i seguenti ufficiali italiani prigionieri di guerra, che fino al 6 giugno 1946 si trovavano al Bunker Lager 70722: tenente colonnello Russo Nicola, da Rionero (Potenza); maggiore Massa Alberto, da Napoli; maggiore Ziggiotti, da Coldoredo (Udine); capitano Magnini Franco, da Mede (Pavia); capitano Iovino Dante, da Napoli; tenente Stagno Italo, da Cagliari; tenente Pennisi Salvatore, da Sant\u2019Alfio (Palermo); sottotenente medico Enrico Pettinato, da Treviso; tenente cappellano Brevi Giovanni, da S. G. Chiesa Cristo Re, Roma; capitano Musitelli, da Trieste; tenente Suppa Domenico e altri soldati o quanto meno conoscere le cause che impediscono eventualmente il loro sollecito rimpatrio;<\/p><p>2\u00b0) come si chiamano gli ex combattenti italiani ammalati degenti in luoghi di cura e se sia possibile il loro rimpatrio tramite la nostra Croce Rossa.<\/p><p>\u00abMurgia\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere le ragioni per le quali si disconosce tuttora all\u2019Unione nazionale ferroviaria, sorta nel 1943, ed ora composta di migliaia di aderenti, il diritto alla rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nelle Commissioni centrali e periferiche delle ferrovie dello Stato; diritto le cui esigenze e la cui necessit\u00e0 sono state riaffermate nel secondo Congresso dei ferrovieri, che ha avuto luogo in Napoli, nei giorni 24, 25 e 26 novembre, col concorso dei rappresentanti di tutti i compartimenti d\u2019Italia.<\/p><p>\u00abCrispo\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e l\u2019Alto Commissario per l\u2019alimentazione, per conoscere i provvedimenti che intendono adottare per i 5000 dipendenti dalle Sezioni provinciali dell\u2019alimentazione per garantire ad essi un preciso stato giuridico nonch\u00e9 stabilit\u00e0 e continuit\u00e0 d\u2019impiego.<\/p><p>\u00abE ci\u00f2 anche in vista della politica governativa orientata verso l\u2019abolizione di vincoli e razionamenti. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abSansone\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non sia possibile disporre che la posta diretta ad Ausonia, in provincia di Frosinone, sia trasportata a Cassino, centro di raccolta, con i treni n. 1929 e 1922, in modo che, secondo il desiderio della popolazione, la distribuzione possa essere effettuata al mattino, anzich\u00e9, come ora avviene, alla sera. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBozzi\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere<\/p><p>1\u00b0) se risponde a verit\u00e0 che l\u2019Alto Commissario per l\u2019igiene e la sanit\u00e0 pubblica nell\u2019indire i concorsi in tutte le provincie d\u2019Italia per i posti di medici condotti si \u00e8 attenuto al regolamento del 1935 senza alcun aggiornamento, risultando cos\u00ec esclusi da ogni agevolazione i combattenti e reduci della recente guerra;<\/p><p>2\u00b0) se non ritiene necessario, anche a seguito delle vive agitazioni verificatesi per ci\u00f2 tra i medici ex combattenti e reduci, provvedere affinch\u00e9, come per altri concorsi, venga riservata per medici reduci, ex combattenti e partigiani, una parte dei posti messi a concorso o, quanto meno, che gli anni trascorsi in prigionia e alle armi diano diritto a un punteggio equivalente a quello conseguito dai medici che non hanno svolta attivit\u00e0 militare, per pari periodo di tempo. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abZaccagnini\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se non ritiene opportuno disporre affinch\u00e9 da parte delle dogane sia usata una maggior tolleranza e comprensione verso quanti ritornano in Patria dalle colonie africane dopo aver gi\u00e0 subito col\u00e0 ogni sorta di umiliazioni e privazioni. Risulterebbe, infatti, che nei posti di sbarco essi sarebbero privati anche di oggetti di modestissimo valore e trattati, in troppi casi, con maniere prive di ogni urbanit\u00e0. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abZaccagnini\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, se non ritenga doveroso provvedere alla emanazione di una misura legislativa, la quale assicuri alle minoranze confessionali della Repubblica italiana le stesse provvidenze che sono state da lungo tempo assicurate alla grande maggioranza cattolica in ordine alla ricostruzione delle sedi del culto, tenendo presente la oramai sancita norma costituzionale, che implica la piena eguaglianza di tutte le confessioni davanti allo Stato, ed inoltre il grande olocausto di sangue dato dalle minoranze, specie ebraica, per il riscatto nazionale e politico del nostro Paese. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>\u00ab<\/em>Minio\u00bb<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019industria e del commercio, per sapere se non creda urgente concretare le determinazioni accennate nella risposta del 13 agosto 1947 alla precedente interrogazione, in merito al prezzo di vendita del citrato di calcio pel 1946-47, fissato in misura inadeguata all\u2019aumento dei prezzi delle materie prime sostenuto dai produttori, fissando anche il prezzo per la campagna 1947-48 che interessa tutti gli agrumicoltori. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBasile\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere quando entreranno in servizio i due nuovi traghetti a tre binari che dovevano esser pronti per il mese di ottobre e che sono indispensabili per migliorare le comunicazioni dello stretto di Messina. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBasile\u00bb<\/p><p>PRESIDENTE. Le interrogazioni test\u00e9 lette saranno iscritte all\u2019ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.<\/p><p>La seduta termina alle 23.<\/p><p>Ordine del giorno per le sedute di domani.<\/p><p>Alle ore 11 e alle 16:<\/p><p>Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCCIX. SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 27 NOVEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente Costa Gabrieli Mortati Crispo Leone Giovanni Mannironi Grassi Targetti Calamandrei Della Seta Persico Gasparotto Togliatti Risultato della votazione segreta: Presidente Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza (Annunzio): Presidente Bubbio Mastino [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2364,2390,2382,2378,2542,2376","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[60,7],"tags":[],"post_folder":[58],"class_list":["post-2343","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-11","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2343","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2343"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2343\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6319,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2343\/revisions\/6319"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2343"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2343"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2343"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2343"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}