{"id":2341,"date":"2023-09-17T16:22:41","date_gmt":"2023-09-17T14:22:41","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2341"},"modified":"2023-10-21T11:01:28","modified_gmt":"2023-10-21T09:01:28","slug":"antimeridiana-di-giovedi-27-novembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2341","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 27 NOVEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2341\" class=\"elementor elementor-2341\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5f8afeb elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5f8afeb\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ab38f01\" data-id=\"ab38f01\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-534eb14 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"534eb14\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471127_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0745a3f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0745a3f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCCVIII.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 27 NOVEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedo:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Nobili Tito Oro<\/p><p>Mastino Gesumino<\/p><p>Mannironi<\/p><p>Targetti<\/p><p>Crispo<\/p><p>Bettiol<\/p><p>Leone Giovanni<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Nobile<\/p><p>Gasparotto<\/p><p>Rossi Paolo<\/p><p>Colitto<\/p><p>Mastino Pietro<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Scoca<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Moro<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedo.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo l\u2019onorevole De Vita.<\/p><p>(<em>\u00c8 concesso<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana<\/p><p>Iniziamo l\u2019esame della Sezione II del Titolo IV: Norme sulla giurisdizione. Si dia lettura dell\u2019articolo 101.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abL\u2019azione penale \u00e8 pubblica. Il pubblico ministero ha l\u2019obbligo di esercitarla e non la pu\u00f2 mai sospendere o ritardare.<\/p><p>\u00abLe udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralit\u00e0 disponga altrimenti.<\/p><p>\u00abTutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti. Il primo \u00e8 quello dell\u2019onorevole Leone Giovanni, gi\u00e0 svolto:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il primo comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Crispo, gi\u00e0 svolto:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abL\u2019azione penale \u00e8 pubblica, ed \u00e8 esercitata di ufficio, quando non sia necessaria la querela, la richiesta o l\u2019istanza. L\u2019esercizio dell\u2019azione penale non pu\u00f2 sospendersi, interrompersi o farsi cessare se non nei casi stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>Seguono gli emendamenti dell\u2019onorevole Colitto, gi\u00e0 svolti:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sopprimere le parole: <\/em>Il pubblico ministero ha l\u2019obbligo di esercitarla e non la pu\u00f2 mai sospendere o ritardare\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, sopprimere le parole: <\/em>per ragioni di ordine pubblico o di moralit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mastino Pietro, gi\u00e0 svolto:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abIl magistrato dovr\u00e0 rimettere gli atti alla Corte di cassazione quando ritenga che le leggi che dovrebbe applicare siano contrarie alla Costituzione dello Stato\u00bb.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Io avevo presentato un emendamento inteso a sopprimere la distinzione in sezioni di questo Titolo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Nobili Tito Oro, quando si \u00e8 parlato, all\u2019inizio dell\u2019esame di questo Titolo, dei problemi attinenti alle intitolazioni, si era rimasti d\u2019intesa che li si sarebbe decisi alla fine dell\u2019esame di tutto il Titolo. Io non ho detto di porre adesso in votazione questa intitolazione. Il problema resta sospeso.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mastino Gesumino:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abEntro otto mesi dalla data in cui venne arrestato deve essere disposto il rinvio a giudizio dell\u2019imputato detenuto; o ne deve essere ordinatala scarcerazione\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MASTINO GESUMINO. Il mio emendamento \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abEntro otto mesi dalla data in cui venne arrestato deve essere disposto il rinvio a giudizio dell\u2019imputato detenuto; o ne deve essere ordinata la scarcerazione\u00bb.<\/p><p>Io ritengo che con questa norma noi porremo giuridicamente una garanzia fondamentale non solo per la libert\u00e0, ma anche per la tutela della personalit\u00e0 del cittadino.<\/p><p>L\u2019obiezione che prima sorge \u00e8 la stessa che \u00e8 sorta in molteplici discussioni in questa Aula, in merito a svariate norme costituzionali, ed \u00e8 questa: che la norma che io intendo inserire nella Costituzione non avrebbe carattere costituzionale.<\/p><p>Ora, o signori, io ritengo che sulla costituzionalit\u00e0 o meno di una norma ci siano idee molto vaghe, perch\u00e9 la costituzionalit\u00e0 si afferma o si nega a seconda che la norma aderisca o meno a determinate ideologie o criteri. \u00c8 mia ferma convinzione che tutto ci\u00f2 che attiene alle fondamentali libert\u00e0 del cittadino \u00e8 di ordine strettamente costituzionale. Del resto questo principio noi l\u2019abbiamo gi\u00e0 attuato alle soglie del nostro lavoro costituzionale: perch\u00e9, quando abbiamo fissato la norma secondo la quale la polizia giudiziaria o la pubblica sicurezza devono presentare al magistrato entro 48 ore l\u2019arrestato, abbiamo stabilito un principio che era gi\u00e0 in tutti i codici di procedura penale: variava il termine, ma la norma c\u2019era; il che dimostra che non basta che una norma sia contenuta nei normali codici di procedura penale perch\u00e9 la si debba ritenere di carattere non costituzionale.<\/p><p>Il problema da risolvere \u00e8 quindi un problema fondamentale, essenziale; e perci\u00f2 io credo di affermare che, se si bada alla essenza della norma, quando ci troviamo di fronte alla necessit\u00e0 di garantire il diritto fondamentale di ogni cittadino di non essere trattenuto in arresto oltre le necessit\u00e0 dell\u2019amministrazione della giustizia, quando ci troviamo di fronte ad una di queste norme, noi ci troviamo di fronte ad una norma essenzialmente costituzionale.<\/p><p>Quindi l\u2019obiezione che si pu\u00f2 opporre \u2013 che cio\u00e8 la norma che fissa i termini al di l\u00e0 dei quali non \u00e8 consentita la detenzione istruttoria dell\u2019imputato \u00e8 gi\u00e0 contenuta in leggi normali ed anche in una legge speciale \u2013 secondo il mio modesto avviso non ha valore alcuno.<\/p><p>Io parlo qui ad un\u2019Assemblea alla quale partecipano molti illustri avvocati, i quali sanno che se c\u2019\u00e8 una norma che \u00e8 stata sempre violata, \u00e8 proprio quella che riguarda i termini della istruttoria, scaduti i quali, l\u2019imputato dovrebbe essere rinviato a giudizio. Il che dimostra che esiste la necessit\u00e0 di fissare costituzionalmente la norma, in modo che sia stabilito, nella forma pi\u00f9 definitiva ed inviolabile, l\u2019obbligo di non tenere il cittadino in carcere se non il tempo strettamente necessario per la istruttoria. Io, nel fissare il termine, ho stabilito otto mesi, perch\u00e9 l\u2019esperienza mi dice che in otto mesi non c\u2019\u00e8 istruttoria che non possa essere compiuta. Le attuali lungaggini, che tutti noi deploriamo, sono dovute al fatto che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, data la scarsit\u00e0 del personale (mi rendo perfetto conto delle difficolt\u00e0 in cui si dibatte l\u2019amministrazione della giustizia) troppe volte indulge in minute indagini che non sono essenziali, e fa girare a vuoto i fascicoli processuali.<\/p><p>Ho constatato in un processo recentemente definito presso una Corte di assise, \u2013 processo che \u00e8 durato in istruttoria due anni e mezzo e si \u00e8 concluso dopo 3 anni con l\u2019assoluzione dell\u2019imputato per non aver commesso il fatto \u2013 che gli atti hanno girato per tre mesi attraverso l\u2019Italia alla ricerca di un carabiniere verbalizzante, che avrebbe dovuto solamente confermare la sua denunzia.<\/p><p>Ora, questo stato di cose pone una situazione che io non esito a definire vergognosa, per chi abbia amore della giustizia o meglio, direi, intuito della giustizia; e, soprattutto, dimostra che noi italiani, che ci vantiamo di essere i creatori del diritto, abbiamo smarrito quel completo concetto del diritto che impone assoluto rispetto della personalit\u00e0 umana; rispetto che era stato la gloria dei nostri avi e che noi abbiamo completamente dimenticato attraverso le tempeste che abbiamo dovuto attraversare.<\/p><p>Mi pare quindi, onorevoli colleghi, che la norma, che chiedo venga posta, sia la diretta conseguenza della prima parte dell\u2019articolo che stiamo discutendo. Perch\u00e9 la prima parte dell\u2019articolo contiene la fissazione di norme che ritengo fondamentali. L\u2019articolo 101 dice:<\/p><p>\u00abL\u2019azione penale \u00e8 pubblica. Il pubblico ministero ha l\u2019obbligo di esercitarla e non la pu\u00f2 mai sospendere o ritardare\u00bb.<\/p><p>Mi pare che sia consequenziale e di naturale evidenza, la necessit\u00e0 di porre qui la norma che l\u2019esercizio dell\u2019azione penale deve essere limitato al tempo strettamente indispensabile alle necessit\u00e0 istruttorie.<\/p><p>Non si pu\u00f2 opporre che una volta che il cittadino \u00e8 stato deferito al magistrato la garanzia sussiste gi\u00e0 in questo fatto, cio\u00e8 che la sua sorte sar\u00e0 decisa da chi, per un concetto unanime dei cittadini, \u00e8 degno, avendone la capacit\u00e0 morale e giuridica, di vegliare affinch\u00e9 la libert\u00e0 non sia vincolata per un periodo di tempo superiore al necessario.<\/p><p>Ma io osservo \u2013 e l\u2019osservazione mi pare decisiva \u2013 che il magistrato al quale \u00e8 affidata in questa fase la libert\u00e0 del cittadino non \u00e8 il magistrato nella pienezza dei suoi poteri giurisdizionali: si tratta del magistrato inquirente, che ha limitati poteri e non del magistrato che, nell\u2019esercizio della sua sovrana funzione, veramente rappresenta tutti i cittadini ed assomma la fiducia e la speranza della nazione.<\/p><p>Perci\u00f2, onorevoli colleghi (desidero essere brevissimo e, d\u2019altra parte, il mio emendamento \u00e8 molto chiaro) vi prego di volere accogliere questa norma; sono sicuro che cos\u00ec porremo un principio basilare, fondamentale, a garanzia della personalit\u00e0 umana, che \u00e8 il centro etico e il motore di ogni giustizia e di ogni libert\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Mannironi ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma aggiungere, prima della parola:<\/em> Tutti, <em>le parole:<\/em> Tutte le sentenze e\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mannironi ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MANNIRONI. La mia proposta tende ad ottenere un risultato pratico e concreto tendente a chiarificare la frase: \u00abTutti i provvedimenti ecc.\u00bb.<\/p><p>Mi si dice da taluno dei membri della Commissione che nella dizione \u00abTutti i provvedimenti\u00bb dovrebbero essere comprese anche le sentenze, come, del resto, sarebbe ovvio. Se ci\u00f2 fosse, se da quello che dichiarer\u00e0 il Relatore, da quello che riconoscer\u00e0 la Commissione, dovr\u00e0 risultare, secondo quanto figurer\u00e0 nel verbale, che la parola \u00abprovvedimenti\u00bb si deve intendere comprensiva anche delle sentenze, io non insister\u00f2 nel mio emendamento. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>VERONI. La sentenza \u00e8 il provvedimento dei provvedimenti.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Targetti ha proposto di sopprimere l\u2019ultimo comma.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>TARGETTI. Questo ultimo comma \u00e8 realmente cos\u00ec importante che io chiedo al nostro egregio Presidente di voler domandare a se stesso se si possa mettere in votazione questo terzo comma cos\u00ec com\u2019\u00e8, o se non sia invece da riconoscersi che questo comma sarebbe, per alcune sue conseguenze, in contrasto, in contradizione, con una deliberazione gi\u00e0 recentemente presa dalla nostra Assemblea.<\/p><p>\u00c8 fuor di dubbio che, nell\u2019espressione \u00abtutti i provvedimenti\u00bb, ha il suo primo posto qualsiasi sentenza. Fu adottata l\u2019espressione \u00abi provvedimenti giurisdizionali\u00bb per evitare, se ben ricordo, che questo obbligo della motivazione si estendesse anche ai decreti; ma la dizione \u00abprovvedimenti giurisdizionali\u00bb \u00e8 proprio fatta apposta per indicare in primo luogo le sentenze e poi le ordinanze.<\/p><p>Le sentenze: evidentemente, se si approvasse questa norma, nessuna sentenza si potrebbe emanare che fosse priva di motivazione. Ora, noi sosteniamo che una simile deliberazione, una simile statuizione, l\u2019Assemblea nostra si \u00e8 posta nell\u2019impossibilit\u00e0 di prenderla, dopo che essa ha approvato l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mastino all\u2019articolo 96. Dice infatti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mastino Pietro all\u2019articolo 96: \u00abLa legge regoler\u00e0 i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all\u2019amministrazione della giustizia\u00bb. Mi sembra quindi che sarebbe fuori luogo voler mettere in chiaro ci\u00f2 che dev\u2019essere gi\u00e0 chiarissimo alla mente di tutti, che cio\u00e8 la portata di questa disposizione approvata dall\u2019Assemblea Costituente \u00e8 tale \u2013 io faccio anzi l\u2019ipotesi meno favorevole a noi \u2013 da ammettere anche la resurrezione dell\u2019istituto classico della giuria.<\/p><p>Ho detto che, esprimendomi cos\u00ec, dicendo cio\u00e8 che questa formula ammette anche questa ipotesi, io ero remissivo, ero molto modesto, perch\u00e9 avrei anche potuto dire che, nelle forme di partecipazione diretta del popolo all\u2019amministrazione della giustizia, l\u2019istituto classico della giuria non \u00e8 soltanto compreso, ma vi troneggia: e questo per parere di tutti, parere che non pu\u00f2 quindi in nessun modo venir posto in discussione.<\/p><p>Non \u00e8 quindi neppure, necessario richiamarsi all\u2019illustrazione che della sua proposta ci ha dato l\u2019onorevole Mastino e neppure ai precedenti del progetto della disposizione stessa. Io ricordo all\u2019Assemblea che il testo della Costituzione prevedeva la partecipazione diretta del popolo all\u2019amministrazione della giustizia attraverso l\u2019istituto della giuria. Proponemmo noi stessi un emendamento che toglieva l\u2019espressione: \u00abattraverso l\u2019istituto della giuria\u00bb e diceva: \u00abnei limiti e nei modi stabiliti dalla legge\u00bb. Ma nell\u2019illustrazione di questa nostra nuova forma di dizione fummo chiari ed espliciti, dichiarando che noi intendevamo prevedere come prima ipotesi la resurrezione dell\u2019istituto classico della giuria e adottavamo questa diversa forma per rendere possibile eventualmente anche qualche forma diversa di partecipazione diretta del popolo all\u2019amministrazione della giustizia.<\/p><p>Per concludere: non credo che da nessuno, sia pure di sottilissimo e sofistico ingegno, si potrebbe arrivare a sostenere che nella disposizione approvata dall\u2019Assemblea non \u00e8 anche contemplata la facolt\u00e0 per il legislatore di domani di ricostituire la giuria classica.<\/p><p>Io non sono audace al punto di rientrare nella discussione della questione della giuria, mettendo a durissima prova la tolleranza dell\u2019Assemblea, ma ricordo a tutti i colleghi che la mancanza di motivazione, che per alcuni \u00e8 il difetto maggiore, \u00e8 il difetto condannatorio dell\u2019istituto della giuria, \u00e8 al tempo stesso la caratteristica dell\u2019istituto classico della giuria: la famosa giustizia monosillabica.<\/p><p>E se fosse possibile ricordare ancora una volta Francesco Carrara, ricorderei all\u2019Assemblea che fu proprio Carrara che disse: \u00abI giurati si vogliono o non si vogliono; i giurati si fanno o non si fanno\u00bb. E noi possiamo aggiungere che qualsiasi sostanziale modificazione dell\u2019istituto della giuria, e in special modo quella che sarebbe costituita dall\u2019obbligo della motivazione, darebbe luogo a qualche cosa di ibrido. Parrebbe quasi che si volesse mettere sulla testa del giurato la parrucca del magistrato, col risultato di fare una caricatura al tempo stesso e del magistrato e del giudice.<\/p><p>La motivazione del verdetto dei giurati \u00e8 la negazione del verdetto stesso. Prescrivere l\u2019obbligo della motivazione, vuol dire rifiutarsi a quella forma di giudizio, che \u2013 ripeto \u2013 pu\u00f2 essere osannata, esaltata o condannata, ma che \u00e8 quella che la tradizione ci ha tramandato.<\/p><p>E allora, onorevoli colleghi, \u00e8 inutile che mi appelli alla vostra onest\u00e0 di discussione e di deliberazione. Potrei dirvi: mettetevi una mano sulla coscienza, e ditemi se vi pu\u00f2 essere qualcuno fra di noi che, dinanzi alla approvazione della norma proposta dall\u2019onorevole Mastino, non abbia ritenuto che con quella norma si intendesse lasciare ai legislatori di domani facolt\u00e0 di far rivivere \u2013 con l\u2019esultanza degli uni e la desolazione degli altri \u2013 la vecchia giuria.<\/p><p>Ora, onorevoli colleghi, se il Presidente mettesse in votazione questo terzo comma dell\u2019articolo 101, che fa obbligo della motivazione per qualsiasi sentenza, esporrebbe l\u2019Assemblea al rischio di scendere all\u2019approvazione di un principio in pieno contrasto con un principio gi\u00e0 approvato.<\/p><p>Non si tratta di evitare questo rischio; si tratta, per parte nostra, della improcedibilit\u00e0, dell\u2019improponibilit\u00e0, dir\u00f2 meglio, di questa questione; perch\u00e9 se fosse ammesso che, affermato un principio, potesse domani l\u2019Assemblea, affermarne un altro in pieno contrasto col primo, non basterebbe il 1947, e non basterebbe neppure il 1948 per arrivare alla fine del nostro lavoro, giacch\u00e9 ogni giorno si potrebbe distruggere parte del lavoro gi\u00e0 fatto.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Crispo ha proposto di aggiungere all\u2019emendamento Mastino Pietro queste parole:<\/p><p>\u00absenza che possa successivamente, o con la sentenza di rinvio, emettersi altro mandato di cattura\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Crispo ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>CRISPO. Onorevoli Colleghi, se l\u2019Assemblea riterr\u00e0 di approvare l\u2019emendamento del collega Mastino, cio\u00e8 se riterr\u00e0 che il contenuto di quell\u2019emendamento sia materia che debba essere compresa e regolata dalla Costituzione, io ritengo indispensabile integrare l\u2019emendamento stesso con le parole che mi sono permesso di proporre, per una ragione semplicissima.<\/p><p>Oggi, secondo il nostro Codice di diritto penale, e secondo le speciali norme, emesse soprattutto durante il periodo della guerra, \u00e8 fuori discussione che debba essere comunque limitato entro un termine determinato il periodo della detenzione preventiva dell\u2019imputato, durante il periodo della istruttoria. C\u2019\u00e8 anzi una norma che distingue i reati di competenza del tribunale e quelli di competenza della Corte d\u2019assise, stabilendo un termine pi\u00f9 breve per la escarcerazione nel caso di reati di competenza del tribunale, e un termine pi\u00f9 lungo per quelli di competenza della Corte d\u2019assise.<\/p><p>Ma la questione che sorge \u00e8 un\u2019altra, non nuova, perch\u00e9 fu dibattuta gi\u00e0 durante la discussione del Codice di procedura del 1913, che prevedeva un istituto <em>ad hoc<\/em>. Tale questione \u00e8 sorta anche adesso, se cio\u00e8 il giudice, non avendo potuto espletare l\u2019istruttoria e avendo perci\u00f2 dovuto escarcerare l\u2019imputato, possa, dopo l\u2019escarcerazione, emettere un nuovo mandato di cattura, soprattutto all\u2019atto dell\u2019emissione della sentenza di rinvio a giudizio.<\/p><p>Si \u00e8 giustificato l\u2019istituto della cosiddetta perenzione, in quanto si \u00e8 ritenuto non potersi prolungare indefinitivamente lo stato di detenzione, soprattutto quando il giudice non fosse stato sollecito a compiere l\u2019istruttoria del processo, onde si disse che quando il giudice avesse completato l\u2019istruttoria da cui risultasse la presunzione della colpevolezza dell\u2019imputato avrebbe potuto di nuovo emettere un mandato di cattura.<\/p><p>Io penso che questo non dovrebbe accadere, perch\u00e9 altrimenti la escarcerazione sarebbe una lustra, potendosi verificare che pochi giorni dopo l\u2019escarcerazione si emetta un nuovo mandato di cattura.<\/p><p>Ora a me sembra che si debba consacrare il principio, che, quando si \u00e8 verificata la perenzione dell\u2019arresto, quando il giudice ha lasciato trascorrere quel termine entro il quale avrebbe dovuto completare l\u2019istruttoria, emettendo sentenza di rinvio a giudizio, non gli sia consentito di emettere un nuovo mandato di cattura durante l\u2019istruttoria.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Bettiol ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma sopprimere le parole: <\/em>e non la pu\u00f2 mai sospendere o ritardare\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BETTIOL. Se non possiamo rinunziare, come sarebbe desiderio di molti, a tutte queste norme che hanno un carattere troppo particolare, \u00e8 chiaro che almeno dobbiamo cercare di emendare le norme di tutto il superfluo. A me sembra che queste parole abbiano carattere di superfluit\u00e0.<\/p><p>Di carattere veramente costituzionale \u00e8 l\u2019affermazione esplicita del principio di obbligatoriet\u00e0 dell\u2019esercizio dell\u2019azione penale, perch\u00e9 \u00e8 un principio che si adegua ad un ordine democratico nell\u2019ambito di uno stato di diritto in contrasto a due princip\u00ee: quello di discrezionalit\u00e0, da un lato, per cui il pubblico ministero \u00e8 arbitro di potere esercitare o non l\u2019azione penale, e il principio di obbligatoriet\u00e0 o di legalit\u00e0, per cui il pubblico ministero, quando ricorrano i presupposti di fatto e di diritto, deve esercitare l\u2019azione penale stessa.<\/p><p>Abbiamo assistito, nella regolamentazione di ordinamenti politici antidemocratici stranieri, all\u2019affermazione del principio di discrezionalit\u00e0. Anche da noi, nel 1930, col Codice di procedura penale, quel principio aveva fatto capolino col permettere al pubblico ministero di archiviare gli atti del processo, quando il documento che conteneva la notizia fosse manifestamente infondato.<\/p><p>Oggi questo potere del pubblico ministero di archiviare gli atti del processo senza ottenere il benestare del giudice istruttore \u00e8 eliminato, per cui siamo tutti orientati verso l\u2019affermazione chiara e precisa che l\u2019esercizio dell\u2019azione penale ha carattere obbligatorio. E pertanto mi sembra che la frase: \u00abil pubblico ministero ha l\u2019obbligo di esercitarla\u00bb sia chiara, breve e precisa, mentre il resto della formulazione: \u00abe non la pu\u00f2 mai sospendere o ritardare\u00bb pu\u00f2 rappresentare eccezioni che possono essere previste in leggi particolari o nel Codice di procedura penale.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Leone Giovanni, ritirando il suo emendamento soppressivo del primo comma, ha proposto di sostituire quel comma con l\u2019espressione seguente:<\/p><p>\u00abIl pubblico ministero ha l\u2019obbligo di esercitare l\u2019azione penale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Leone ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, fui proprio io che nell\u2019adunanza plenaria della Commissione dei Settantacinque, mi opposi ad una proposta di soppressione della formula, che \u00e8 stata poi travasata nell\u2019articolo 101. Ed in quella sede io tenni a riaffermare \u2013 il che \u00e8 stato ripetuto oggi dall\u2019onorevole Bettiol \u2013 il carattere costituzionale del principio della obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale.<\/p><p>Il mio emendamento soppressivo, al quale ho poi sostituito un nuovo emendamento, tendeva soltanto ad eliminare il pericolo che era insito nella espressione \u00abl\u2019azione penale \u00e8 pubblica\u00bb.<\/p><p>I cultori di diritto penale sanno che il principio dell\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale non \u00e8 ben definito ancora.<\/p><p>Secondo alcuni esiste un principio di officialit\u00e0 da tener distinto dall\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale; secondo altri i due princip\u00ee si identificano; secondo alcuni \u00e8 pi\u00f9 ampio il primo, secondo altri \u00e8 pi\u00f9 ampio il secondo principio. Basta questa esposizione sommaria dell\u2019incertezza della dottrina nel definire il concetto di pubblicit\u00e0 dell\u2019azione penale, perch\u00e9 si debba rinunciare, in una Carta costituzionale, ad adottare tale formula, che potrebbe creare gravissimi impacci per il legislatore comune.<\/p><p>Che cosa occorre stabilire, nella Carta costituzionale? Occorre che noi riaffermiamo nella Carta costituzionale questo che \u00e8 un principio fondamentale dello Stato moderno: cio\u00e8, che il pubblico ministero non pu\u00f2 esercitare un\u2019attivit\u00e0 discrezionale circa il proponimento dell\u2019azione penale. Sono contento che l\u2019onorevole Bettiol l\u2019abbia ripetuto adesso.<\/p><p>Il pubblico ministero, in altri termini, quando viene a cognizione della <em>notitia criminis<\/em>, non ha un potere discrezionale, ma deve investire l\u2019organo della giurisdizione dell\u2019esame del contenuto dell\u2019azione penale.<\/p><p>Questo lo vogliamo tutti perch\u00e9 corrisponde alle costituzioni attuali, ed \u00e8 stato gi\u00e0 rettificato in alcuni aspetti da una legge emanata successivamente alla caduta del fascismo; perch\u00e9 \u00e8 noto che nell\u2019articolo 74 del Codice di procedura penale si stabiliva un potere di archiviazione che era consegnato nelle mani del pubblico ministero e che \u00e8 stato poi tolto per essere affidato all\u2019organo della giurisdizione. Se noi vogliamo dire che il pubblico ministero non pu\u00f2 declinare il dovere di promuovere l\u2019azione penale, aboliamo l\u2019espressione \u00abl\u2019azione penale \u00e8 pubblica\u00bb e diciamo soltanto che \u00abil pubblico ministero ha l\u2019obbligo di esercitare l\u2019azione penale\u00bb.<\/p><p>Sopprimiamo cos\u00ec, come ha chiesto l\u2019onorevole Bettiol, l\u2019aggiunta \u00abe non la pu\u00f2 mai sospendere o ritardare\u00bb, perch\u00e9 qui ci si introduce in alcuni congegni processuali che sono delicati e che sono suscettibili di riforme o perfezionamento.<\/p><p>Sopprimiamo infine la denominazione \u00abpubblicit\u00e0\u00bb, anche per un altro aspetto personale, che presenter\u00f2 all\u2019Assemblea.<\/p><p>Quando avremo detto soltanto che il pubblico ministero ha l\u2019obbligo di esercitare l\u2019azione penale, noi avremo sodisfatto l\u2019ansia politica che in questa sede dobbiamo rispettare, cio\u00e8 che il pubblico ministero non pu\u00f2 non esercitare l\u2019azione penale; ma non diciamo che il monopolio dell\u2019azione penale \u00e8 nelle mani del pubblico ministero.<\/p><p>Ricordo, presentando un concetto che nella scienza penale \u00e8 molto discusso, che nel Congresso giuridico nazionale forense di Firenze, ho sostenuto per il legislatore futuro la necessit\u00e0 di introdurre accanto all\u2019azione penale di spettanza del pubblico ministero (per la quale vige e deve vigere il principio della obbligatoriet\u00e0) anche l\u2019azione penale sussidiaria del privato. Non impediamo al legislatore di domani di poter risolvere questo problema nel quale indubbiamente vive e palpita una grande ansia democratica, cio\u00e8 il non respingere del tutto dall\u2019ambito del processo penale quelle che sono le istanze, i desideri, i legittimi interessi e diritti dei soggetti privati del rapporto giuridico penale.<\/p><p>Per queste ragioni, cio\u00e8 per la possibilit\u00e0 di lasciare il varco all\u2019azione penale sussidiaria per la imprecisione della espressione tecnica \u00abpubblicit\u00e0 dell\u2019azione penale\u00bb, obbedendo alla aspirazione concreta di affermare soltanto che il pubblico ministero ha l\u2019obbligo di esercitare l\u2019azione penale, io ritengo che, convogliandosi nel mio emendamento anche quelli di alcuni miei colleghi, come quello dell\u2019onorevole Bettiol, si possa votare questa formula pi\u00f9 breve e pi\u00f9 chiara.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Signor Presidente, debbo spendere brevi parole sull\u2019emendamento dell\u2019onorevole Targetti, proposto con singolare eleganza agli effetti di fare apparire l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 101 \u2013 relativo all\u2019obbligo di motivazione di tutte le sentenze \u2013 come una norma contrastante con la precedente votazione dell\u2019Assemblea sul giudizio popolare.<\/p><p>Mi permetto, anzitutto, di considerare che, se la norma in esame contempla in modo generale l\u2019obbligo della motivazione, appare chiaro che un istituto cos\u00ec genericamente configurato debba essere snodato e adattato alle singole specie, a seconda delle varie ipotesi cui sia riferibile, prima che su di esso possa esprimersi un giudizio.<\/p><p>Di conseguenza, nessuno pu\u00f2 preliminarmente escludere che l\u2019istituto della motivazione si renda applicabile anche in quella ipotesi di giudizio popolare, che noi teniamo ferma in conseguenza della votazione di questa Assemblea. E vogliamo spiegarci. Pur se domani si dovesse concepire la partecipazione popolare all\u2019amministrazione della giustizia nella formula pi\u00f9 rigida, in quella della originaria giuria precedente l\u2019assessorato \u2013 taccio quindi delle ipotesi intermedie che potrebbero ben essere contemplate dalla legge futura, ove si consideri, quanto sia delicata la linea di demarcazione fra fatto e diritto e come il fatto interferisca nel diritto ed il diritto sia influenzato dal fatto \u2013 persino nella ipotesi estrema e pi\u00f9 radicale di partecipazione popolare, dicevo, appare evidente che un elemento essenziale di motivazione sussisterebbe sempre. Il magistrato, infatti, dovrebbe comunque ricondurre le risultanze del verdetto di fatto ai suoi presupposti di diritto. Ed in questa opera di collegamento egli sarebbe in ogni caso tenuto a giudicare di quell\u2019insieme di elementi che sono dalla legge a lui discrezionalmente affidati, e attengono alla valutazione stessa della personalit\u00e0 umana in genere e del giudicabile in specie. Senza di che inconcepibile sarebbe il potere di spaziare fra il minimo e il massimo della pena, vagliando i precedenti e il complesso degli elementi idonei a istituire il raccordo fra il giudizio di fatto e la statuizione di diritto. Come negare, pertanto, gli estremi, minimi se si vuole, ma tuttavia adeguati, del concetto di motivazione?<\/p><p>Sotto questi profili, io debbo ritenere che non sia sostenibile n\u00e9 la tesi della improponibilit\u00e0 formale del terzo comma dell\u2019articolo 101, n\u00e9 quella della sua inopportunit\u00e0 sostanziale. Non la prima, perch\u00e9 nessuna incompatibilit\u00e0 preliminare sussiste fra il concetto della partecipazione popolare e l\u2019obbligo di motivare la sentenza. Non la seconda, poich\u00e9, andando al fondo delle cose, l\u2019istituto della motivazione rappresenta una conquista giuridica, cui non si potrebbe abdicare se non ricadendo in quei tempi oscuri di cui magistralmente ci parla Vico.<\/p><p>Si lasci dunque che l\u2019adeguamento concreto del concetto sia fatto dalla legge, la quale aprir\u00e0 cos\u00ec la via ad una pi\u00f9 alta tutela delle libert\u00e0 del cittadino, attraverso la possibilit\u00e0 di configurare sempre il doppio grado di giurisdizione in quanto sempre operi l\u2019istituto della motivazione, garanzia di giustizia e segno di civilt\u00e0. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Non ho alcuna competenza in questo argomento, ma ho seguito la discussione avvenuta a proposito del terzo comma, e posso vedere le cose da un punto di vista che mi sembra ragionevole.<\/p><p>Gli argomenti addotti dall\u2019onorevole Domined\u00f2 contro le preoccupazioni che a me sembrano molto fondate manifestate dall\u2019onorevole Targetti non mi hanno convinto, perch\u00e9 ho l\u2019impressione che se si lascia passare il comma cos\u00ec come \u00e8 stato stilato dalla Commissione, realmente il legislatore di domani si potrebbe trovare in qualche modo imbarazzato nel proporre la istituzione della giuria. Pertanto, per venire incontro in qualche modo alle preoccupazioni dell\u2019onorevole Targetti, e per togliere ogni ambiguit\u00e0 alla disposizione di questo comma, vorrei proporre che fosse emendato in questi termini: \u00abTutti i provvedimenti emessi dai magistrati, nell\u2019esercizio delle loro funzioni, devono essere motivati.\u00bb. In questo modo, mentre il dovere dei magistrati di motivare i loro provvedimenti giurisdizionali \u00e8 sancito, non si esclude che quando fosse un giudice popolare a emettere il giudizio, questo potrebbe non essere motivato.<\/p><p>GASPAROTTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GASPAROTTO. In via principale, dichiaro di essere favorevole all\u2019intera soppressione dell\u2019articolo. In via subordinata accedo all\u2019emendamento Targetti, al quale ho dato anche io la firma, perch\u00e9 si tratta di materia che non pu\u00f2 essere che regolata dalla legge ordinaria. Se dovessimo entrare in dettagli, io dovrei proporre, per esempio, questa aggiunta: che le sentenze e i provvedimenti di magistrati debbano essere sufficientemente motivati, perch\u00e9 \u00e8 ora di finirla con il malvezzo di trasformare le sentenze in veri trattati, allo scopo di farne costituire titoli di carriera.<\/p><p>Ricordo che la pratica francese, per quanto riguarda la materia commerciale, riduce la motivazione a termini brevissimi, anzi la sentenza \u00e8 stesa su un foglietto azzurro che ha due facciate soltanto. Ed \u00e8 rimasta celebre in Italia una sentenza della Corte d\u2019appello di Milano che, in materia di delibazione di sentenza di divorzio, ha trasformato la motivazione in un vero trattato di storia e diritto costituzionale circa la costituzione dello Stato libero di Fiume, risalendo addirittura a Maria Teresa, sentenza che ha valso a portare l\u2019allora direttore de <em>La giurisprudenza italiana<\/em>, il senatore Mortara, a dare una grande strigliata all\u2019estensore, (il quale, notissimo magistrato, consigliere di Corte di appello salito poi ai pi\u00f9 alti gradi) tutto acceso di spirito nazionalistico, ha voluto sfogare o meglio sfoggiare a spese delle parti il suo personale sentimento.<\/p><p>Per questi motivi, siccome \u00e8 materia che deve trovare comunque in altra sede la sua definitiva regolamentazione, mi dichiaro favorevole alla soppressione dell\u2019intero articolo e subordinatamente favorevole all\u2019emendamento Targetti.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Targetti ha proposto di sostituire il terzo comma col seguente:<\/p><p>\u00abTutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati salvo il disposto dell\u2019articolo 96\u00bb.<\/p><p>Si intende che egli rinunzia all\u2019emendamento soppressivo dello stesso comma.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Rossi Paolo, per esprimere il pensiero della Commissione.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Premetto che in linea generale la Commissione sarebbe molto favorevole allo sfrondamento di alcune disposizioni non strettamente necessarie e non strettamente attinenti alla materia costituzionale. Quindi, tutte le proposte di soppressione e di riduzione trovano la simpatia della Commissione.<\/p><p>Vorrei cominciare a rispondere agli onorevoli Mastino Gesumino e Mannironi che le loro preoccupazioni \u2013 preoccupazioni di libert\u00e0 che sono comuni a tutti noi \u2013 mi paiono assolutamente ingiustificate di fronte alla disposizione dell\u2019articolo 8, gi\u00e0 inserita in capo alla Costituzione: \u00abLa legge determina i limiti massimi della carcerazione preventiva\u00bb. \u00c8 una deposizione di carattere molto ampio. Non volendo trasformare la Costituzione in Codice di procedura penale mi pare che possiamo accontentarci delle affermazioni solenni dell\u2019articolo 8: \u00abNessuno pu\u00f2 esser privato della libert\u00e0 personale; la libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile; la legge determina i limiti massimi della carcerazione preventiva\u00bb.<\/p><p>All\u2019onorevole Crispo vorrei osservare che l\u2019emendamento che egli propone non mi pare di rilevanza costituzionale. E solleverebbe anche dubbi in un penalista. Vero \u00e8 che non si pu\u00f2, per la inerzia del giudice, tenere un prevenuto indefinitamente in prigione; ma \u00e8 altres\u00ec vero che questa colpevole pigrizia del giudice non deve tornare a danno e pericolo della societ\u00e0 in determinati casi. Quando vi \u00e8 la sentenza di rinvio a giudizio che riconosce sufficienti elementi di colpevolezza a carico dell\u2019autore di un delitto gravissimo, forse \u00e8 pi\u00f9 opportuno che sia emesso un nuovo mandato di cattura, anche se vi \u00e8 stata scarcerazione per decorrenza dei termini.<\/p><p>Per queste semplici ragioni mi pare che gli emendamenti degli onorevoli Mannironi, Mastino Gesumino e Crispo siano da respingersi, bastando largamente l\u2019affermazione dell\u2019ultima parte dell\u2019articolo 8 della Costituzione.<\/p><p>Per il blocco degli emendamenti degli onorevoli Bettiol e Leone, le difficolt\u00e0 di ordine scientifico sono numerose. Se l\u2019Assemblea crede di dover risolvere la questione dell\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale superando l\u2019antica tesi della discrezionalit\u00e0 e affermando il principio della legalit\u00e0 dell\u2019azione penale, converr\u00e0 introdurre un cenno nella Costituzione: perch\u00e9, qui, lo riconosco, la materia \u00e8 di rilevanza costituzionale.<\/p><p>Giustissimo \u00e8 il rilievo dell\u2019onorevole Leone: che bisogner\u00e0, cio\u00e8, affermare soltanto l\u2019obbligatoriet\u00e0 e non anche la pubblicit\u00e0 dell\u2019azione penale. L\u2019azione penale sussidiaria del privato pu\u00f2 essere in qualche caso utile. Personalmente, per esempio, ritengo che sarebbe opportuno ritornare, nei reati di diffamazione per mezzo della stampa, al sistema della citazione diretta. Evidentemente, questa riforma sarebbe preclusa o, per lo meno, messa in dubbio, se l\u2019articolo 101 si aprisse con un\u2019affermazione perentoria che l\u2019azione penale \u00e8 pubblica. Bisognerebbe ricorrere a qualche scappatoia per poter giungere a questa riforma che molti ritengono utile. Cos\u00ec \u00e8 inutile indicare che il pubblico ministero non pu\u00f2 sospendere l\u2019azione penale o ritardarla. Adesso non possiamo tutto prevedere. Ci sono dei casi in cui la sospensione dell\u2019azione penale pu\u00f2 essere opportuna. Possiamo immaginare lo stato di guerra od altro, per cui la sospensione dell\u2019azione penale sia inevitabile. Se facciamo un divieto nella Costituzione, possiamo legare le mani al futuro legislatore in circostanze difficili.<\/p><p>Cos\u00ec mi pare che si possa rinunciare con tutta tranquillit\u00e0 a stabilire nella Costituzione il principio della pubblicit\u00e0 delle udienze.<\/p><p>\u00c8 un principio cos\u00ec comune, cos\u00ec universalmente accettato che non sembra il caso di parlarne; come non abbiamo introdotto nella Costituzione il principio che nessuno pu\u00f2 porre prezzo all\u2019aria che si respira, cos\u00ec non si deve porre il principio che i processi penali sono pubblici. Non c\u2019\u00e8 stato mai dubbio in proposito; in tutti i Paesi del mondo i processi penali sono pubblici.<\/p><p>E poi si introdurrebbe immediatamente dopo l\u2019altra dichiarazione: \u00absalvo che la legge, per ragioni di ordine pubblico o di moralit\u00e0, non disponga altrimenti\u00bb. Quindi, si spalancherebbe un solenne portone e si aprirebbe una porticina, per cui si potrebbero sempre tenere udienze penali non pubbliche!<\/p><p>Rimane la questione pi\u00f9 grave, sollevata dall\u2019emendamento Targetti e dalle osservazioni degli onorevoli Nobile e Domined\u00f2. La questione della motivazione, a mio avviso, \u00e8 piuttosto questione formale, di parole, che non questione di sostanza. Noi siamo in gran parte avvocati o magistrati o professori di diritto in questa Assemblea e sappiamo che questa esigenza della motivazione molte volte \u00e8 superata con mezzi di forma. Ci sono motivazioni puramente formali, apparenti. Tutti ricordiamo le motivazioni apposte col timbro, per esempio, per concedere i sequestri: il cancelliere appone il timbro, con la formula: \u00abvisti gli articoli, ecc.\u00bb e il Presidente firma. Questa \u00e8 motivazione formale, non sostanziale.<\/p><p>MURGIA. E in materia penale?<\/p><p>ROSSI PAOLO. Accade lo stesso, utilmente talora, se ella mi consente; perch\u00e9 tutti riconosciamo l\u2019opportunit\u00e0, per sveltire il lavoro delle grandi preture urbane, soverchiate da centinaia e migliaia di piccoli processi, del procedimento per decreto penale. Ebbene, nel procedimento per decreto penale, avviene la medesima cosa: si fa la stampigliatura, in cui \u00e8 detto: \u00abvisto il verbale in data tale dell\u2019agente; visto l\u2019articolo tale, il pretore&#8230;\u00bb.<\/p><p>MURGIA. Questo per pene pecuniarie.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Ammende e multe, talora di qualche importanza. Rimane infine la questione teorica. Non entro in discussione, accenno. Il legislatore futuro potrebbe introdurre anche in Italia il sistema della dichiarazione <em>guilty or not guilty<\/em>, per cui non c\u2019\u00e8 motivazione: si legge di fronte all\u2019imputato, puramente e semplicemente, il capo di imputazione e gli si domanda, prima di iniziare il processo se accetti o no l\u2019imputazione. Talora l\u2019imputato accetta l\u2019imputazione; ed allora questa si trasforma in sentenza, senza obbligo di motivazione. Ricordo che nella fredda e tranquilla Inghilterra avviene \u2013 ne ho osservato in pochi anni tre o quattro casi \u2013 che persino in accusa implicante la pena di morte, l\u2019imputato accetti la contestazione. Non credo che sia possibile, col nostro costume forense e con le abitudini del nostro popolo, introdurre un sistema simile. Ma perch\u00e9 creare impedimenti o qualche modificazione nel nostro sistema.<\/p><p>E poi c\u2019\u00e8 la grave questione della giuria. L\u2019onorevole Domined\u00f2, ingegno sottile, dice che la motivazione si fa sempre. Perch\u00e9, signori, cosa dice il Presidente dalla Corte di assise, quando estende materialmente la sentenza? Dice: visto che non si pu\u00f2 discutere che i fatti si siano svolti il tal modo, poich\u00e9 i giurati hanno in punto di fatto ammesso <em>A<\/em>, <em>B<\/em>, <em>C<\/em><em>; <\/em>visto che devono essere applicate le pene previste dalla legge; visto che il diritto si applica in questo modo; la sentenza \u00e8 questa. Una motivazione c\u2019\u00e8, dunque, anche in questo caso.<\/p><p>Nel consentire all\u2019introduzione dell\u2019obbligo della motivazione in tutti i provvedimenti giurisdizionali, si fa questa riserva da parte della Commissione: che con ci\u00f2 non si vuole impedire per nulla l\u2019accesso alla giuria, anzi si deve ammettere che anche le sentenze della Corte di assise sono sentenze motivate in fatto ed in diritto, con il semplice riferimento all\u2019affermazione dei giurati i quali hanno ritenuta provata o meno la veridicit\u00e0 dei fatti.<\/p><p>La Commissione \u00e8 disposta a sfrondare ed a guadagnare almeno un poco di tutto quel tempo che si \u00e8 perduto durante i nostri lavori, e, pertanto, propone di votare l\u2019articolo 101 in questi brevi termini:<\/p><p>\u00abIl pubblico ministero ha l\u2019obbligo di esercitare l\u2019azione penale\u00bb (quindi nulla \u00e8 detto intorno alla pubblicit\u00e0 dell\u2019azione penale e la strada rimane aperta all\u2019azione penale sussidiaria).<\/p><p>\u00abTutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati\u00bb.<\/p><p>Quindi nulla \u00e8 detto sulla pubblicit\u00e0 delle udienze. Ripeto, infine, per la chiarezza, che l\u2019accettazione del principio dell\u2019obbligo della motivazione non vulnera in alcun modo l\u2019acquisito diritto di partecipazione del popolo ai giudizi mediante l\u2019istituzione della giuria.<\/p><p>MASTINO GESUMINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MASTINO GESUMINO. La Commissione si \u00e8 limitata a dire che esiste l\u2019articolo 8 delle norme costituzionali approvate, il quale rimanda al legislatore futuro i termini per la carcerazione preventiva. Orbene, il fatto che il legislatore futuro si debba occupare dei termini della carcerazione, i quali partono da un minimo e vanno fino ad un massimo, e debba dettare le disposizioni dirette a precisare le forme e le norme della carcerazione e della scarcerazione, non attiene affatto al problema puramente costituzionale da me posto. Perch\u00e9, quindi, deve rimanere una simile lacuna fra le norme che garantiscono le libert\u00e0 del cittadino? \u00c8 possibile che si lasci indeterminato in ogni modo il massimo del termine che \u00e8 concesso al futuro legislatore per la detenzione preventiva del cittadino? Questo \u00e8 un problema di ordine strettamente costituzionale, in quanto attiene alle libert\u00e0 fondamentali del cittadino.<\/p><p>Mi permetto, poi, di dissentire dall\u2019opinione del Relatore per quanto concerne la soppressione della frase: \u00able udienze sono pubbliche\u00bb. Egli ha detto che questo \u00e8 ormai un principio unanimemente accettato ed acquisito in tutte le legislazioni. Non mi pare questa una ragione sufficiente: molti princip\u00ee essenziali di libert\u00e0 abbiamo visto crollare e l\u2019esperienza deve pur servire a qualcosa. Il principio che le udienze sono pubbliche \u00e8 un principio faticosamente acquisito attraverso le lotte per la libert\u00e0. Io credo che sia un po\u2019 superficiale rinunciare senza discussione a questo principio, unicamente perch\u00e9 l\u2019attuale unanime consenso di tutti i popoli lo ha affermato.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti se li conservano.<\/p><p>Onorevole Crispo, conserva i suoi due emendamenti?<\/p><p>CRISPO. Mantengo l\u2019emendamento aggiuntivo all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mastino Gesumino, come ho gi\u00e0 affermato, nel caso che si votasse favorevolmente all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mastino, mantengo anche l\u2019emendamento al primo comma, nel caso che non passasse il testo cos\u00ec come \u00e8 modificato dalla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. E lei, onorevole Colitto?<\/p><p>COLITTO. Non insisto sul primo, ma mantengo il secondo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Faccio rilevare che il suo secondo emendamento \u00e8 sodisfatto, direi al di l\u00e0 del suo desiderio, dalla nuova proposta della Commissione, la quale propone di sopprimere il secondo comma, del quale lei proponeva la soppressione parziale.<\/p><p>COLITTO. Non insisto; mi rimetto alle decisioni dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mastino Gesumino, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>MASTINO GESUMINO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mastino Pietro, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>MASTINO PIETRO. Il mio emendamento era presentato all\u2019articolo 101, ma l\u2019argomento riguarda la materia contenuta nel 128. Quindi, desidererei mantenerlo per quando si discuter\u00e0 dell\u2019articolo 128.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Sono molti i suoi emendamenti, che non hanno trovato la sede opportuna al momento della votazione.<\/p><p>Onorevole Targetti, mantiene, i suoi emendamenti?<\/p><p>TARGETTI. Modificando la mia precedente dichiarazione, mantengo in via principale l\u2019emendamento soppressivo dell\u2019ultimo comma e in via subordinata quello sostitutivo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Bettiol, la sua proposta \u00e8 stata accolta dalla Commissione.<\/p><p>BETTIOL. Io accetto l\u2019emendamento Leone Giovanni, sebbene sia perplesso, in quanto si elimina il carattere dell\u2019azione penale.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Nobile, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>NOBILE. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Nobile, forse il suo emendamento dovrebbe essere completato con l\u2019aggettivo \u00abordinari\u00bb, e dire cos\u00ec: \u00abtutti i provvedimenti emessi dai magistrati ordinari\u00bb; diversamente si possono intendere anche i giurati, che sono anche essi magistrati, bench\u00e9 non ordinari.<\/p><p>NOBILE. D\u2019accordo. Penso per\u00f2 che i giurati non emanino un provvedimento; i giurati, per quello che so, emettono un verdetto, rispondendo se l\u2019imputato \u00e8 colpevole o no. Il provvedimento giurisdizionale lo emette il Presidente della Corte. Questo \u00e8 il mio avviso.<\/p><p>PRESIDENTE. Ed allora, passiamo alla votazione.<\/p><p>Come hanno udito dalla risposta dell\u2019onorevole Rossi Paolo a nome della Commissione, il testo proposto dalla Commission\u00f2 \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00abIl pubblico ministero ha l\u2019obbligo di esercitare l\u2019azione penale.<\/p><p>\u00abTutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati\u00bb.<\/p><p>Pongo in votazione il primo comma:<\/p><p>\u00abIl pubblico ministero ha l\u2019obbligo di esercitare l\u2019azione penale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Il secondo comma nel testo primitivo della Commissione suonava cos\u00ec:<\/p><p>\u00abLe udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralit\u00e0 disponga altrimenti\u00bb.<\/p><p>La Commissione propone la soppressione completa di questo comma.<\/p><p>L\u2019onorevole Colitto propone, invece, la soppressione delle parole: \u00abper ragioni d\u2019ordine pubblico o di moralit\u00e0\u00bb.<\/p><p>MASTINO GESUMINO. Faccio mia la formulazione originaria di questo comma.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Rossi Paolo ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>ROSSI PAOLO. \u00c8 chiaro che senza la eccezione sarebbe pericoloso introdurre questa dizione, in quanto ci sono processi per i quali le porte chiuse rispondono ad una evidente esigenza morale.<\/p><p>COLITTO. Propongo che si voti per divisione, eliminando le parole: \u00abper ragione d\u2019ordine pubblico o di moralit\u00e0\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo, dunque, in votazione la formulazione dell\u2019onorevole Colitto:<\/p><p>\u00abLe udienze sono pubbliche salvo che la legge disponga altrimenti\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Onorevoli colleghi, penso che sia superfluo avvertire che con questa votazione non si \u00e8 inteso deliberare che le udienze non devono essere pubbliche; ma che non si ritiene di inserire la norma nel testo costituzionale.<\/p><p>Pongo adesso in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Mastino Gesumino, che la Commissione ha dichiarato di non accettare: anche in questo caso non perch\u00e9 sia contraria al concetto, ma perch\u00e9 non ritiene che debba essere incluso nella Costituzione:<\/p><p>\u00abEntro otto mesi dalla data in cui venne arrestato deve essere disposto il rinvio a giudizio dell\u2019imputato detenuto, o ne deve essere ordinata la scarcerazione\u00bb.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Mi scusi, onorevole Mastino, perch\u00e9 questo termine di otto mesi? Noi siamo pi\u00f9 solleciti della libert\u00e0 dei detenuti, quando devono essere scarcerati, ed il termine di otto mesi pu\u00f2 presentarsi soverchiamente lungo.<\/p><p>Credo che il principio secondo cui la legge deve determinare i limiti della carcerazione preventiva, gi\u00e0 incluso nel testo costituzionale, costituisca una maggiore garanzia di quella rappresentata dall\u2019emendamento Mastino. Perch\u00e9, colleghi, cosa far\u00e0 il legislatore? Si riferir\u00e0 ai precedenti. Ora, i termini stabiliti dal codice del 1913 per la carcerazione preventiva erano molto pi\u00f9 brevi degli otto mesi, arrivando fino ad un anno solo in alcuni casi.<\/p><p>Credo che, se stabiliamo il termine di otto mesi, invece di stimolare l\u2019attivit\u00e0 del futuro legislatore per creare un sistema ben organizzato, che distingua tra imputazioni di una certa gravit\u00e0, e altre di minor gravit\u00e0, i reati di competenza del pretore, del tribunale e della Corte d\u2019assise, indulgiamo al suo ozio e alla sua inerzia, perch\u00e9 il legislatore si limiter\u00e0 semplicemente ad accettare il termine di otto mesi, con danno degli interessi di libert\u00e0 che l\u2019onorevole Mastino intenderebbe proteggere.<\/p><p>Quindi, mi pare che sia meglio tutelato il desiderio legittimo e spiegabilissimo dell\u2019onorevole Mastino col respingere il suo emendamento e col richiamare ancora una volta l\u2019affermazione che la legge deve determinare il limite massimo della carcerazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mastino, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>MASTINO GESUMINO. Mantengo l\u2019emendamento ed osservo che queste norme sono state sempre violate.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mastino Gesumino:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abEntro otto mesi dalla data in cui venne arrestato deve essere disposto il rinvio a giudizio dell\u2019imputato detenuto; o ne deve essere ordinata la scarcerazione\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al secondo comma del testo della Commissione.<\/p><p>\u00abTutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati\u00bb.<\/p><p>Vi e una proposta soppressiva dell\u2019onorevole Targetti, non accolta dalla Commissione.<\/p><p>La pongo in votazione.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passano alla votazione della formula proposta dall\u2019onorevole Nobile, sostitutiva di tutto il comma:<\/p><p>\u00abTutti i provvedimenti emessi dai magistrati nell\u2019esercizio delle loro funzioni debbono essere motivati\u00bb.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Dichiaro che voter\u00f2 a favore dell\u2019emendamento Nobile, il quale mi pare chiaro nel senso di fare eccezione per il verdetto dei giurati, mentre invece la formulazione proposta dall\u2019onorevole Targetti mi pare dubbia, specialmente se reca chiaramente la sostituzione del \u00abfermo\u00bb al \u00absalvo\u00bb. Mi pare infatti che, in tal modo, il \u00abfermo\u00bb non costituisca pi\u00f9 un\u2019eccezione.<\/p><p>Se noi pertanto vogliamo mantenere la giuria, occorre che la manteniamo con tutte le sue caratteristiche fondamentali di giustizia, di cui la principale \u00e8 certamente che il verdetto non si appelli. \u00c8 <em>veredictum<\/em> perch\u00e9 inappellabile.<\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> Ma questo non \u00e8 stato mai detto.<\/p><p>FABBRI. Lo dico io come dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Avverto che dagli onorevoli Leone Giovanni, Moro, e altri \u00e8 stata chiesta la votazione per appello nominale sopra l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Nobile al terzo comma dell\u2019articolo 101.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Mantengo il mio emendamento; ma da taluni colleghi giuristi mi viene suggerito \u2013 e probabilmente avranno ragione \u2013 di sopprimere le parole \u00abnell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb.<\/p><p>Se tali parole sono superflue, non ho nessuna difficolt\u00e0 che siano soppresse.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora il testo sarebbe il seguente:<\/p><p>\u00abTutti i provvedimenti emessi dai magistrati devono essere motivati\u00bb.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Qui si fa riferimento alla qualit\u00e0 di magistrati; ora, il magistrato esercita anche funzioni che molte volte non sono giurisdizionali: ha delle funzioni amministrative, per esempio. Quindi occorre che si chiarisca questo concetto. Mi pare che una dizione cos\u00ec lata non sia ammissibile.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Credo ci sia qui una preoccupazione assolutamente infondata. L\u2019onorevole Nobile, come l\u2019onorevole Targetti, temono che, votando il testo della Commissione \u00abtutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati\u00bb, si venga in qualche modo a vulnerare il voto precedente dell\u2019Assemblea circa la partecipazione diretta del popolo, attraverso l\u2019istituzione della giuria, all\u2019amministrazione della giustizia.<\/p><p>Ora, io mi permetto di dire all\u2019onorevole Nobile che il suo emendamento non reca alcun conforto (oltre la dichiarazione formale, solenne ed esplicita della Commissione), alla sua tesi. Egli dice: \u00abTutti i provvedimenti emessi dai magistrati devono essere motivati\u00bb. Con ci\u00f2 l\u2019onorevole Nobile vuol dire che i provvedimenti emessi dal popolo e non dai magistrati possono essere immotivati. Suppongo che questa sia l\u2019intenzione del suo emendamento. Ma debbo dire all\u2019onorevole Nobile che i giurati non emettono alcun provvedimento, perch\u00e9 il provvedimento non consiste nel verdetto dei giurati: il provvedimento consiste nella sentenza della Corte di assise redatta dal Presidente, che apporr\u00e0 al verdetto le necessarie considerazioni di diritto, determiner\u00e0 la pena, e quindi, in concreto, emaner\u00e0 la sentenza. Si capisce che il verdetto dei giurati non \u00e8 e non pu\u00f2 essere motivato. Ma quando si dice che il provvedimento del magistrato, nell\u2019esercizio delle sue funzioni, deve essere motivato, non si dice con ci\u00f2 nulla che si riferisca ai giurati, perch\u00e9 i giurati \u2013 ripeto \u2013 non emettono alcun provvedimento, non emettono sentenze, fanno giustizia, ma non emettono alcun provvedimento. Quindi non credo che non possiamo derogare dal testo che risponde alle esigenze che la Commissione si propone, per tener conto di necessit\u00e0 che non sarebbero in alcun modo soddisfatte.<\/p><p>La Commissione insiste nel suo testo: \u00abtutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati\u00bb.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. L\u2019osservazione che ha fatto test\u00e9 l\u2019onorevole Rossi l\u2019avevo gi\u00e0 fatta io in precedenza, quando ho ricordato che la giuria emette un giudizio, un verdetto, non una sentenza. Ma, come gi\u00e0 ho detto prima, ho proposto il mio emendamento per venire incontro alla preoccupazione dell\u2019onorevole Targetti di avere un testo chiaro e preciso che non desse luogo ad equivoci. Per questa ragione la mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Nobile, io la pregherei di voler dare una risposta all\u2019obiezione mossa dall\u2019onorevole Scoca, il quale ha fatto presente che i magistrati, oltre ad emettere provvedimenti giurisdizionali, sono chiamati anche ad altre funzioni. \u00c8 evidente che la motivazione deve richiedersi per i provvedimenti di carattere giurisdizionale e non per gli altri.<\/p><p>NOBILE. \u00c8 giusto, aggiungiamo \u00abgiurisdizionali\u00bb. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ma allora rimane il testo della Commissione: \u00e8 la stessa cosa. Chi pu\u00f2 emettere provvedimenti giurisdizionali se non \u00e8 un magistrato? (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Nobile, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>NOBILE. Mantengo l\u2019emendamento con l\u2019aggiunta della parola \u00abgiurisdizionali\u00bb. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Osservo che il testo della Commissione \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00abTutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobile in realt\u00e0 propone soltanto questa aggiunta: \u00abemessi dai magistrati\u00bb, e pertanto si pu\u00f2 votare il testo della Commissione e, poi, la formulazione dell\u2019onorevole Nobile come formulazione aggiuntiva.<\/p><p>BETTIOL. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BETTIOL. Faccio una dichiarazione di voto a nome mio e di altri colleghi. Noi diciamo che voteremo il testo della Commissione perch\u00e9 ci sembra che sia un testo chiaro, preciso, lapidario, veramente in armonia con una fondamentale esigenza di libert\u00e0, perch\u00e9 noi ricordiamo come l\u2019obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali sia sorto all\u2019epoca della ragione spiegata contro il ricordo di un\u2019epoca fosca, rude e barbara. Noi ricordiamo come questo provvedimento sia sorto anche nel momento in cui il popolo veniva chiamato a partecipare all\u2019amministrazione della giustizia. Noi ci ribelliamo all\u2019idea che non debbano essere motivati in un modo o nell\u2019altro anche quelle sentenze di un organo nel quale il popolo \u00e8 stato chiamato, con quei modi che la legge stabilisce, ad amministrare la giustizia.<\/p><p>Noi votiamo per il testo della Commissione perch\u00e9 vogliamo che questa Carta costituzionale sia veramente una <em>Magna Charta<\/em> di libert\u00e0 per tutti i cittadini, e l\u2019obbligo della motivazione garantisce questa libert\u00e0. Non vogliamo che questo testo possa trasformarsi in un pozzo nero per ogni iniquit\u00e0! (<em>Applausi al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>TARGETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TARGETTI. Il nostro Gruppo, mentre ha votato a favore della soppressione di quest\u2019articolo, non per la ragione che l\u2019onorevole Bettiol sembra abbia voluto attribuirci, cio\u00e8 non perch\u00e9 si fosse contrari ai concetti che esprime, perch\u00e9 a tali princip\u00ee nessuno pu\u00f2 essere contrario oggi, nel 1947, ma perch\u00e9 si riteneva che tanto questo articolo che i successivi contenessero dei princip\u00ee che potrebbero essere anche considerati sacrosanti, ma non per questo avrebbero dovuto trovare posto nella Carta costituzionale. Questo diciamo, non solo a scanso di equivoci, ma per spiegare come e perch\u00e9, non gi\u00e0 contradicendoci, ma anzi in relazione a questo nostro convincimento, votiamo ora a favore di questa prima parte dell\u2019articolo proposto dalla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma nella formulazione della Commissione:<\/p><p>\u00abTutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Si tratta ora di votare l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Nobile, che \u00e8 cos\u00ec formulato: \u00abemessi dai magistrati\u00bb.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Vorrei raccomandare che si cerchi di dare un\u2019altra formulazione.<\/p><p>Faccio una osservazione molto semplice: se si vuole esprimere un certo concetto lo si pu\u00f2 esprimere. Si dia per\u00f2 in questo caso un\u2019altra formulazione. Mi pare che, per la dignit\u00e0 dell\u2019Assemblea, mettere in votazione un emendamento siffatto non abbia molto significato, perch\u00e9 non penso che ci sia un provvedimento giurisdizionale che sia emesso da chi non sia magistrato.<\/p><p>NOBILE. Dopo l\u2019interpretazione data dal Relatore al testo della Commissione, non ho difficolt\u00e0 a ritirare l\u2019emendamento.<\/p><p>La dichiarazione fatta poco fa dall\u2019onorevole Bettiol, dimostra la necessit\u00e0 di adoperare un testo pi\u00f9 chiaro ed esplicito. L\u2019onorevole Bettiol ha detto, infatti, che voter\u00e0 la formula della Commissione, in quanto ritiene che essa implicitamente faccia obbligo anche alla giuria di mostrare il suo giudizio. Di qui la necessit\u00e0 di chiarire anche a costo di adoperare un\u2019espressione pleonastica.<\/p><p>Ora, io avevo ritirato il mio emendamento per evitare un appello nominale, ma voter\u00f2 l\u2019emendamento Targetti, proponendo una lieve modificazione di forma per renderlo pi\u00f9 chiaro. Io direi: \u00absalvo nei casi di applicazione dell\u2019articolo 96\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Targetti, mantiene il suo emendamento aggiuntivo delle parole: \u00absalvo il disposto dell\u2019articolo 96\u00bb?<\/p><p>TARGETTI. Lo mantengo.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Trasferiamo la richiesta di appello nominale dalla votazione sull\u2019emendamento Nobile a quelli sull\u2019emendamento dell\u2019onorevole Targetti.<\/p><p>TARGETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TARGETTI. Da alcuni colleghi mi viene riferito che a nome della Commissione l\u2019onorevole Rossi avrebbe dato all\u2019articolo proposto una interpretazione che renderebbe superflua la precauzione che noi intendevamo di prendere con questo emendamento aggiuntivo.<\/p><p>Confesso che, in quel momento (signor Presidente, ella sa meglio di noi che qualche volta l\u2019Assemblea non \u00e8 religiosamente silenziosa) io non devo aver prestato quell\u2019attenzione che si dovrebbe sempre prestare, e quindi vorrei chiedere alla Commissione il tenore preciso della sua dichiarazione che equivale alla pi\u00f9 autorevole interpretazione della norma. Ci\u00f2 perch\u00e9, se dovesse restare un dubbio che con l\u2019approvazione di questa norma si venisse in qualche modo a restringere in qualsiasi misura il significato di un voto gi\u00e0 emesso e che dovrebbe essere impegnativo anche per quei colleghi che hanno dissentito (se non si \u00e8 disposti a rispettare la volont\u00e0 della maggioranza \u00e8 inutile parlare di democrazia!) se si volesse dare all\u2019articolo, dicevo, questo significato di correzione di una deliberazione gi\u00e0 presa da questa Assemblea, allora noi dovremmo insistere.<\/p><p>MURGIA. Questo \u00e8 il significato. Bisogna avere il coraggio di dirlo!<\/p><p>ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ROSSI PAOLO. L\u2019opinione dell\u2019onorevole Murgia \u00e8 strettamente personale, o comunque \u00e8 un opinione che sar\u00e0 condivisa da una parte dell\u2019Assemblea. L\u2019opinione della Commissione \u00e8 questa, e la Commissione non ha alcuna difficolt\u00e0 a ripeterla solennemente: la formulazione dell\u2019ultima parte dell\u2019articolo 101 non intende in alcun modo vulnerare l\u2019affermazione contenuta nell\u2019articolo 97 della Costituzione. Sarebbe addirittura inconcepibile che da parte della Commissione vi fosse un tentativo quasi subdolo, qualunque fosse stata l\u2019opinione di alcuni dei membri della Commissione, di introdurre di straforo, attraverso una interpretazione inopportuna, una norma che ne annulla una precedente.<\/p><p>TARGETTI. Dopo questa precisazione ritiro il mio emendamento.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Io e i miei amici di Gruppo non siamo d\u2019accordo con la Commissione in questa valutazione, sicch\u00e9 ci sembra preferibile votare. Per la chiarezza necessaria io pregherei perci\u00f2 il collega Targetti di mantenere il suo emendamento! (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 necessario che io risponda a quanto ha detto l\u2019onorevole Moro. \u00c8 abbastanza strano che da parte, non dico di numerosi, ma fosse anche di un solo membro dell\u2019Assemblea si voglia, diciamolo esplicitamente, inficiare anche in piccolissima parte una decisione gi\u00e0 presa suggerendo una nuova votazione. Che i nostri successori o i giuristi dell\u2019avvenire si accapiglino fra loro per cercare di mettere in armonia due articoli della Costituzione che loro sembrino in contrasto, \u00e8 una cosa che possiamo rammaricare, e che ci auguriamo non si verifichi. Ma \u00e8 evidente che l\u2019Assemblea, man mano che vota, vota pensando che il nuovo voto non infirmi una votazione precedente. (<em>Applausi a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Vi \u00e8 un equivoco su questo punto. Non ho che da richiamarmi alla dichiarazione di voto che ebbi a fare qualche giorno fa a proposito dell\u2019emendamento Coppi, il quale affermava il principio della partecipazione popolare all\u2019amministrazione della giustizia, lasciando potere discrezionale alla legge per attuare il principio stabilendone le modalit\u00e0 e le forme.<\/p><p>In quella sede io dissi che a nostro parere era opportuno votare quella formulazione anzich\u00e9 l\u2019altra presentata da altri colleghi, proprio per permettere alla legge (sono, credo, le parole precise che si possono riscontrare nel resoconto) di sganciare l\u2019istituto della partecipazione del popolo all\u2019amministrazione della giustizia da alcune formule tradizionali. E mi pare di aver fatto un cenno esplicito a proposito della motivazione e della rivedibilit\u00e0 della decisione del giudice popolare, affermando che l\u2019istituto della partecipazione popolare poteva essere congegnato dalla legge in modo da ovviare agli inconvenienti lamentati e da corrispondere insieme alle esigenze democratiche, affermate da una parte, ed alle esigenze di libert\u00e0 e di giustizia rivendicate da un\u2019altra parte dell\u2019Assemblea.<\/p><p>Ora, qui non si tratta, a nostro parere, di contrastare il voto gi\u00e0 dato. Ammesso che il popolo partecipi direttamente all\u2019amministrazione della giustizia, non vedo nessuna ragione per cui sia inammissibile il controllo \u2013 nella forma che la legge stabilir\u00e0 \u2013 sulle decisioni dei giudici popolari.<\/p><p>Le forme possono essere molte, la legge le studier\u00e0. In ogni modo mi rifiuto di credere che, solo perch\u00e9 il popolo entra a partecipare all\u2019amministrazione della giustizia, non possa assolutamente sbagliarsi; cos\u00ec come mi rifiuto di credere che sia una garanzia della libert\u00e0 l\u2019affermata infallibilit\u00e0 del giudice popolare. (<em>Interruzione \u2013 Commenti<\/em>)<em>.<\/em> La democrazia \u00e8 fondata sulla possibilit\u00e0 di discussione e di correzione dell\u2019errore. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em> Cos\u00ec da parte nostra non vi \u00e8 alcun tentativo di infirmare il voto precedente. (<em>Interruzioni<\/em>)<em>.<\/em> Ma chiediamo la possibilit\u00e0 di congegnare l\u2019istituto della partecipazione del popolo in modo che sia richiesta una giustificazione razionale e permessa una revisione di questi deliberati.<\/p><p>PRESIDENTE. Desidero ripetere all\u2019onorevole Moro una sua frase, cio\u00e8 che, con la votazione dell\u2019articolo 96, si \u00e8 rimessa alla legge la determinazione del modo con cui il popolo potr\u00e0 o dovr\u00e0 direttamente partecipare all\u2019amministrazione della giustizia. Pertanto mi pare non si possa ora affidare all\u2019Assemblea Costituente quel compito che con l\u2019articolo 96 \u00e8 stato deferito alla legge.<\/p><p>Questa \u00e8 una precisazione necessaria; e poich\u00e9, non dir\u00f2 da parte dell\u2019onorevole Murgia, ma da parte sua, onorevole Moro, si \u00e8 appunto detto essere invece necessario votare adesso questo emendamento aggiuntivo per fare un primo passo verso la soluzione di quel problema che l\u2019articolo 96 ha rinviato completamente alla legge, ritengo che convenga attenersi a quell\u2019impegno che l\u2019Assemblea ha gi\u00e0 assunto con una precedente votazione.<\/p><p>UBERTI. Ma anche senza impegni di altro genere.<\/p><p>PRESIDENTE. Vi \u00e8 un articolo al quale \u00e8 stato presentato un emendamento aggiuntivo. Il proponente, udite le dichiarazioni della Commissione, lo ha ritirato.<\/p><p>Vi sarebbe una sola via di uscita: qualcuno riprenda l\u2019emendamento per proprio conto e lo presenti; ed allora lo porremo in votazione.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Se io ho inteso bene le sue ultime dichiarazioni, cio\u00e8 che si intende rinviare tutta la materia alla legge, allora mi pare che la Commissione non possa dare all\u2019articolo ora votato la interpretazione che ha dato. Se la Commissione dichiara che la questione resta impregiudicata, tanto che, stabilendosi secondo l\u2019articolo 96 la struttura dell\u2019istituto della partecipazione popolare, si decida allora liberamente anche su questo punto, noi possiamo accedere. Ma se la Commissione dice che l\u2019articolo cos\u00ec come \u00e8 stato votato implica la esclusione preconcetta e pregiudiziale dell\u2019istituto della partecipazione popolare dal principio della motivazione, noi dobbiamo far nostro l\u2019emendamento Targetti.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Rossi Paolo ha detto questo: che la votazione di questo articolo non implica menomamente una modificazione del significato e del valore della votazione fatta sull\u2019articolo 96. Pi\u00f9 di questo non si pu\u00f2 dire.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Per tranquillizzare l\u2019onorevole Moro, vorrei precisare che la Commissione non pu\u00f2, e non deve, fare altro che ripetere quanto ha gi\u00e0 detto: che cio\u00e8 l\u2019articolo 96 \u00e8 articolo 96, che l\u2019articolo 101 \u00e8 articolo 101. Non spetta a noi interpretare un articolo con l\u2019altro. I giuristi del futuro decideranno sul significato complesso della Costituzione, in tutti i suoi articoli.<\/p><p>Ma, quando si tratta di materia regolamentare \u2013 \u00e8 una domanda che rivolgo sommessamente al Presidente \u2013 vorrei sapere se sia lecito, su una proposta ritirata dai proponenti, chiedere la votazione da parte di coloro che intendono votare contro.<\/p><p>MORO. \u00c8 accaduto tante volte.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Moro, intende far suo l\u2019emendamento Targetti?<\/p><p>MORO. Non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019articolo 101, pertanto, rimane approvato nella seguente formulazione:<\/p><p>\u00abIl pubblico ministero ha l\u2019obbligo di esercitare l\u2019azione penale.<\/p><p>\u00abTutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati\u00bb.<\/p><p>Il seguito di questa discussione rinviato alle 16.<\/p><p>La seduta termina alle 13.5.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCCVIII. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 27 NOVEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Congedo: Presidente Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente Nobili Tito Oro Mastino Gesumino Mannironi Targetti Crispo Bettiol Leone Giovanni Domined\u00f2 Nobile Gasparotto Rossi Paolo Colitto Mastino Pietro Fabbri Scoca Ruini, Presidente della Commissione per [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2364,2390,2382,2542,2376,2378","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[60,7],"tags":[],"post_folder":[58],"class_list":["post-2341","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-11","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2341","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2341"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2341\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6323,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2341\/revisions\/6323"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2341"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2341"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2341"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2341"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}