{"id":2339,"date":"2023-09-17T16:03:19","date_gmt":"2023-09-17T14:03:19","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2339"},"modified":"2023-10-21T11:03:12","modified_gmt":"2023-10-21T09:03:12","slug":"pomeridiana-di-mercoledi-26-novembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2339","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 26 NOVEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2339\" class=\"elementor elementor-2339\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-730b205 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"730b205\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-df7937e\" data-id=\"df7937e\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-66322f9 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"66322f9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471126_2.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-78d8dd8 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"78d8dd8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCCVII.<\/p><p>SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 26 NOVEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Commemorazione:<\/strong><\/p><p>Nobili Tito Oro<\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Federici Maria<\/p><p>Musolino<\/p><p>Grassi<\/p><p>Bettiol<\/p><p>Perrone Capano<\/p><p>Targetti<\/p><p>Colitto<\/p><p>Manntroni<\/p><p>Adonnino<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Leone Giovanni<\/p><p>Nobile<\/p><p>Romano<\/p><p>Rossi Paolo<\/p><p>Caccuri<\/p><p>Carboni Angelo<\/p><p>Mastino Pietro<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Carpano Maglioli<\/p><p>Filippini<\/p><p>Monticelli<\/p><p>Persico<\/p><p>Uberti<\/p><p>La Rocca<\/p><p>Platone<\/p><p>Bubbio<\/p><p>Coppi<\/p><p>Moro<\/p><p><strong>Interrogazioni con richiesta di urgenza <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Di Fausto<\/p><p><strong>Presentazione di una relazione:<\/strong><\/p><p>Paratore<\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Interrogazioni <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 17.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Commemorazione.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, amorosamente assistito dai familiari e circondato dall\u2019affetto religioso dei compagni, conchiudeva ieri l\u2019altro in Assisi la sua travagliata giornata l\u2019onorevole Giuseppe Sbaraglini, sindaco di quella citt\u00e0, gi\u00e0 consigliere comunale di quel Comune e del Comune di Perugia. Presidente dell\u2019ultimo Consiglio provinciale dell\u2019Umbria e deputato per la circoscrizione dell\u2019Umbria e della Sabina per le legislature del 1919 e del 1921, oratore fecondo e penalista insigne. Egli discendeva da illustre famiglia di Assisi, preclara per civiche benemerenze e soprattutto per aver dato insieme con un largo parentado, noto anche nel mondo letterario, cospicuo contributo di sostanze e di sacrifici alla causa della indipendenza e dell\u2019unit\u00e0 d\u2019Italia. Erede di questa tradizione generosa, quando il moto del popolo verso un avvenire pi\u00f9 degno si trasfer\u00ec dal settore politico e patriottico al settore economico e sociale, egli, giovinetto ancora, ne sub\u00ec il fascino e lo segu\u00ec, prima da osservatore, fuori di ogni disciplina politica, goliardicamente, poi da simpatizzante e da assertore, affiancando il movimento dell\u2019Internazionale dei lavoratori, e ne propugn\u00f2 i princip\u00ee e ne cur\u00f2 l\u2019organizzazione.<\/p><p>E quando nel 1892 fu costituito il Partito socialista italiano, egli ne accett\u00f2 il programma e fu fra i fondatori della Sezione socialista di Assisi e di quella di Perugia.<\/p><p>Appena si fu laureato in giurisprudenza, il suo professore di diritto penale, Francesco Innamorati, lo affid\u00f2 alle cure dell\u2019avvocato Bianchi, celebre assistista del tempo, il quale lo assunse nel proprio studio, prima come praticante e poi come sostituto. Le prime prove che egli dette di cultura, di preparazione, di eloquenza e di accorgimento ne fecero un avvocato degno di partecipare, come partecip\u00f2, a fianco dei maestri, ai pi\u00f9 clamorosi processi che in quel periodo si celebrarono nell\u2019Umbria e nelle Regioni vicine. In breve egli raggiunse quella rinomanza che lo fece considerare alla pari dei suoi maestri, inserendolo nella triade dei \u00abmiracolisti\u00bb. Di questo suo magico potere di difensore egli fece generosamente e disinteressatamente sempre larga concessione al Partito e ai compagni in tutti i processi politici che si vennero svolgendo, finch\u00e9 pot\u00e9 attendere all\u2019esercizio professionale. E al Partito dette l\u2019autorit\u00e0 della sua voce, per la elevazione delle masse, per il loro miglioramento economico, nei comizi, nelle conferenze e in ogni altra manifestazione politica e sindacale.<\/p><p>La sua elevata parola fu sempre una propaganda di amore e di fratellanza fra i lavoratori e i cittadini di qualsiasi tendenza, da tradursi nella auspicata fratellanza dei popoli coll\u2019abbattimento del \u00abregno della guerra\u00bb e delle \u00abbarriere scellerate\u00bb. Nei Consigli del Comune e della Provincia egli profuse sempre i tesori dalla sua saggezza e della sua fede; e quando infier\u00ec la pi\u00f9 spaventosa delle reazioni, che doveva soffocare nel sangue e nella rovina del Paese l\u2019anelito del popolo aspirante a un po\u2019di giustizia sociale, la sua voce si lev\u00f2 potente in Parlamento, per segnalare la crescente sedizione dei poteri contro la legge, per denunziare coloro che avevano finanziato e organizzato il movimento dei nuovi lanzi, e per reclamarne il disarmo.<\/p><p>Membro della Commissione per le autorizzazioni a procedere, nel luglio 1921 fu relatore della richiesta contro il compagno onorevole professor Agostinone per offese al Re, per incitamento alla disobbedienza e alla guerra civile, e precis\u00f2 il proprio pensiero sulle responsabilit\u00e0 della monarchia, proponendo alla Camera, che ne accolse le conclusioni, di rifiutare l\u2019autorizzazione.<\/p><p>Ma il campo in cui pi\u00f9 rifulsero il suo carattere e la sua fede, fu quello della metodica, eroica resistenza opposta alla ferocia del fascismo umbro, che fece spietatamente di lui, come di tutti i deputati socialisti della Regione, il bersaglio dei colpi pi\u00f9 inumani e pi\u00f9 audaci. Nessuna violenza gli fu risparmiata: dalle pubbliche manifestazioni di beffa, sotto l\u2019occhio pure beffardo dei commissari di pubblica sicurezza, alle violenze personali, agli assalti alla abitazione, allo studio,&#8230; e quando gli furono rese insostenibili anche le condizioni della vita fisica, per non essere causa di ulteriore compromissione per alcuno, egli, generosamente, abbandon\u00f2 la propria residenza e trasfer\u00ec altrove l\u2019attivit\u00e0 professionale, svolta sempre nella probit\u00e0 pi\u00f9 assoluta e nella pi\u00f9 scrupolosa austerit\u00e0 della vita.<\/p><p>Giuseppe Sbaraglini ha avuto bens\u00ec l\u2019incommensurabile conforto di vedere il tramonto dell\u2019esecrato regime, ma quale tramonto! Gi\u00e0 colpito dal male, egli si trov\u00f2 fisicamente impossibilitato a partecipare al moto sollecitatore degli eventi; cos\u00ec che pot\u00e9 dire, come Virgilio di s\u00e9: <em>Libertas sera tamen me respexit inertem.<\/em> Oggi egli raggiunge lo stuolo dei compagni deputati dell\u2019Umbria, caduti prima di lui: dall\u2019indimenticabile Maestro, Pietro Farini, padre del nostro collega Carlo, a Francesco Ciccotti morto come lui in esilio, al professor Arsenio Brugnola, a Ferdinando Innamorati&#8230; Oggi \u00e8 la volta di Sbaraglini; domani, in un imminente domani sar\u00e0 la volta dell\u2019ultimo sopravvissuto ormai stanco e carico del fardello delle pi\u00f9 irreparabili sciagure&#8230;<\/p><p>Onorevoli colleghi, mentre i lavoratori dell\u2019Umbria e della Sabina inchinano abbrunate le purpuree bandiere di fronte alla salma del fiero combattente caduto, il Gruppo Parlamentare Socialista porge ai familiari, all\u2019Amministrazione Comunale di Assisi e alle sezioni di Assisi e di Perugia l\u2019espressione di un cordoglio che non ha confine e la promessa che Giuseppe Sbaraglini sar\u00e0 ricordato, finch\u00e9 sia santo il sacrificio sofferto per un\u2019idea! (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Esprimo la sincera partecipazione dell\u2019Assemblea Costituente al profondo cordoglio in occasione della morte dell\u2019onorevole Giuseppe Sbaraglini.<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>\u00c8 stato presentato alla Presidenza il seguente ordine del giorno, firmato dagli onorevoli Federici Maria, Delli Castelli Filomena, Rossi Maria Maddalena, Mattei Teresa, Titomanlio Vittoria, Rapelli, Rivera, Storchi, Bellato, Cremaschi Carlo, Salvatore, Raimondi, Firrao:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente, considerato che l\u2019articolo 48 garantisce a tutti i cittadini di ambo i sessi il diritto di accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici, in condizione di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, afferma che per quanto riguarda l\u2019accesso della donna alla Magistratura l\u2019articolo 48 contiene le garanzie necessarie per la tutela di questo diritto\u00bb.<\/p><p>FEDERICI MARIA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FEDERICI MARIA. Onorevole Presidente, desidero fare una dichiarazione. Non intendo illustrare l\u2019ordine del giorno, perch\u00e9 dovrei ripetere gli argomenti gi\u00e0 esposti stamattina.<\/p><p>Desidero dichiarare, per\u00f2, che le vicende della votazione di stamattina a proposito dell\u2019articolo 98 e precisamente del comma aggiuntivo, respinto con votazione a scrutinio segreto, impongono una messa a punto circa gli orientamenti di tutti i settori sulla questione che riguarda l\u2019accesso delle donne alla Magistratura.<\/p><p>Poich\u00e9 ho ragione di ritenere che l\u2019Assemblea abbia respinto l\u2019emendamento aggiuntivo perch\u00e9 formulato in senso generico, propongo all\u2019Assemblea di votare un ordine del giorno che \u00e8 quello appunto da lei, onorevole Presidente, test\u00e9 letto.<\/p><p>Non ho altro da dichiarare.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione questo ordine del giorno.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019esame dell\u2019articolo 99. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI magistrati sono inamovibili.<\/p><p>\u00abNon possono essere dispensati o sospesi dal servizio, retrocessi, trasferiti o destinati ad altra sede o funzione se non col loro consenso o con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abI magistrati si distinguono per diversit\u00e0 di funzioni e non di gradi.<\/p><p>\u00abIl pubblico ministero gode di tutte le garanzie dei magistrati\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. il primo \u00e8 dell\u2019onorevole Romano, il quale lo ha gi\u00e0 svolto:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019articolo 99 col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abI magistrati sono inamovibili.<\/p><p>\u00abNon possono essere dispensati o sospesi dal servizio, trasferiti o destinati ad altra sede o funzione se non con il loro consenso o con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per i motivi e con le garanzie stabilite dall\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abIl pubblico ministero gode di tutte le garanzie stabilite per gli altri magistrati.<\/p><p>\u00abI magistrati non possono essere privati della libert\u00e0 personale se non previa autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, salvo il caso di flagrante delitto per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura.<\/p><p>L\u2019onorevole Rossi Paolo ha presentato il seguente emendamento, che ha gi\u00e0 svolto:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abI magistrati, sia giudicanti che appartenenti al pubblico ministero, sono inamovibili.<\/p><p>Gli onorevoli Musolino e Gavina hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Inserire fra il primo e il secondo comma il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa inamovibilit\u00e0 dei magistrati non pu\u00f2 durare oltre i cinque anni\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Musolino ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MUSOLINO. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Grilli ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma con i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abNon possono essere dispensati o sospesi dal servizio o retrocessi se non con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per i motivi e colle garanzie di difesa stabiliti dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abNon possono essere trasferiti o destinati ad altra sede o funzione se non col loro consenso\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>L\u2019onorevole Grassi ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLe deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura concernenti la dispensa, la sospensione, il trasferimento e la destinazione ad altra funzione possono essere prese soltanto per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>GRASSI. L\u2019emendamento all\u2019articolo 99 da me proposto si riferisce esclusivamente all\u2019ultimo comma, in quanto, in seguito ad un nuovo testo presentato dal Comitato che tiene presente le osservazioni fatte, cos\u00ec come mi \u00e8 stato assicurato, io non ho ragione di insistere sulle altre parti dell\u2019articolo 99. Rimane soltanto quella parte che fu rinviata in sede di discussione sull\u2019articolo 97, perch\u00e9 si voleva, prima di fissare la competenza del Consiglio Superiore nei riguardi della Magistratura requirente, stabilire se la Magistratura requirente debba avere tutte le garanzie della Magistratura giudicante.<\/p><p>\u00c8 questo il concetto espresso nell\u2019ultimo comma del testo della Commissione. Ora, io non so quale sia al riguardo il pensiero della Commissione: mi \u00e8 stato detto che qualche autorevole componente di essa avrebbe presentato un emendamento in un senso anche pi\u00f9 largo di quello che non abbia fatto io. Ci\u00f2 ad ogni modo vuol dire che la Commissione \u00e8 divisa su questo punto, n\u00e9 potrebbe essere altrimenti, data la grande importanza che il problema riveste.<\/p><p>Secondo il mio emendamento, per quanto si riferisce ai magistrati del pubblico ministero, le garanzie sono stabilite dall\u2019ordinamento giudiziario. Si tratta, in altri termini, di una disposizione che non pregiudica in modo definitivo le eventuali future modifiche che la legge ordinaria potr\u00e0 apportare all\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>La Camera sa infatti che nel testo dell\u2019ordinamento giudiziario originario era stabilito che il pubblico ministero fosse alle dipendenze del Ministro della giustizia; e l\u2019onorevole Togliatti \u2013 quando fu Guardasigilli \u2013 modific\u00f2 la disposizione nel senso che il pubblico ministero fosse semplicemente sotto la vigilanza del Ministero della giustizia. Si era cos\u00ec, in tal modo, trovata certamente la formula migliore per rendere possibile il raccordo tra potere giudiziario e potere esecutivo. Inutile infatti che io ricordi a voi che, anche se il pubblico ministero ha dei rapporti con l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, tuttavia le sue preminenti funzioni sono di esecuzione. Il pubblico ministero \u00e8 quello che promuove l\u2019azione penale, \u00e8 quello che perseguisce l\u2019azione penale con l\u2019istruttoria, anche con mezzi di polizia, e rappresenta sempre la difesa dello Stato, la difesa della societ\u00e0 nel procedimento penale.<\/p><p>Ma non soltanto nel processo penale: anche nel processo civile il pubblico ministero interviene nell\u2019interesse dello Stato e nell\u2019interesse della societ\u00e0, in tutti quei processi in cui questo interesse pu\u00f2 essere in gioco e pu\u00f2 essere anche prevalente: cos\u00ec, per i giudizi di stato, i giudizi di patrimonio, i giudizi di interdizione, i giudizi in cui, diciamo cos\u00ec, tutto lo stato civile della persona pu\u00f2 essere in gioco e in discussione. In questi giudizi \u00e8 indispensabile l\u2019intervento del pubblico ministero, il quale non interviene come magistrato giudicante, ma interviene come parte in difesa della societ\u00e0 e della legge.<\/p><p>Il pubblico ministero interviene in tanti altri casi: in tutti i giudizi di delibazione; interviene in tutte le materie di processo civile in cui \u00e8 prevalente questo interesse pubblico. E allora non \u00e8 possibile, con questa vigilanza che il pubblico ministero esercita, anche attraverso la Direzione generale del Ministero responsabile, che esso possa essere trattato alla stessa stregua del giudicante. La legge francese espressamente dice che quelle garanzie, inamovibilit\u00e0, ecc., sono date soltanto per i magistrati <em>au siege<\/em>, ossia giudicanti, ma non per quelli che rappresentano il pubblico ministero.<\/p><p>Ora, in conformit\u00e0 a questi princip\u00ee, i quali sono effettivamente inderogabili \u2013 perch\u00e9, oltre quello che riguarda il processo penale e il processo civile, il pubblico ministero interviene in tutte le altre attivit\u00e0 attinenti all\u2019esecuzione, come in tutto il sistema carcerario, come nella vigilanza su tutta l\u2019amministrazione della giustizia nel nome dello Stato \u2013 non \u00e8 possibile che il pubblico ministero non abbia rapporti con le autorit\u00e0 del potere esecutivo.<\/p><p>La formula oggi adottata dalla legge delle guarentigie, ossia che il pubblico ministero \u00e8 sotto la vigilanza del Ministro della giustizia e che i trasferimenti di sede e i provvedimenti per le attribuzioni di funzioni devono essere fatti, sentito il parere del Consiglio Superiore, il cui parere non \u00e8 peraltro vincolante, in modo che il Ministro \u00e8 libero di disporre per i magistrati del pubblico ministero, \u00e8 una disposizione ch\u2019io ritengo fondamentale per un ordinamento, il quale non vuole staccare completamente la Magistratura dal potere esecutivo, formandone un\u2019entit\u00e0 a s\u00e9, da quello completamente avulsa.<\/p><p>D\u2019altra parte, se noi abbiamo stabilito il principio che l\u2019organizzazione e il funzionamento della giustizia dipendono dal Ministro della giustizia, che ne \u00e8 responsabile di fronte al Parlamento, vorrei sapere di quale responsabilit\u00e0 egli potrebbe essere caricato, se nessuna possibilit\u00e0 di controllo e di vigilanza gli verr\u00e0 affidata in merito all\u2019ordinamento della giustizia.<\/p><p>Per queste considerazioni, affido all\u2019Assemblea l\u2019importanza di questo emendamento, dal quale pu\u00f2 dipendere il funzionamento della giustizia in Italia. Io non credo che alcuno possa preoccuparsi di questa pretesa invadenza del potere esecutivo nel campo giudiziario.<\/p><p>Anche recentemente qualche mio predecessore si \u00e8 trovato nella necessit\u00e0 di dover prendere dei provvedimenti nei riguardi di funzionari del pubblico ministero; ma di fronte al parere del Consiglio Superiore, pur non essendo questo vincolante, si \u00e8 fermato, per rispetto della volont\u00e0 del Consiglio stesso. Questo prova che effettivamente non si abuser\u00e0 mai di questo potere che il Ministro ha, in quanto che, specialmente in un regime democratico, ogni attivit\u00e0 del potere esecutivo \u00e8 controllata, non solo dalla pubblica opinione, ma anche dal Parlamento, di fronte al quale il Ministro \u00e8 responsabile. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. I seguenti emendamenti sono stati gi\u00e0 svolti:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma sopprimere la parola: <\/em>retrocessi\u00bb.<\/p><p>\u00abMonticelli\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, sopprimere la parola: <\/em>retrocessi\u00bb.<\/p><p>\u00abColitto\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, sopprimere la parola: <\/em>retrocessi\u00bb.<\/p><p>\u00abPersico\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, sopprimere la parola: <\/em>retrocessi\u00bb.<\/p><p>\u00abCastiglia\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, sopprimere la parola: <\/em>retrocessi, <em>e aggiungere:<\/em> Salvo il caso di flagrante delitto, per cui sia obbligatorio il mandato di cattura, non possono essere privati della libert\u00e0 personale, se non previa autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura\u00bb.<\/p><p>\u00abCaccuri\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Dopo il secondo comma, aggiungere:<\/em><\/p><p>\u00abNon possono essere privati della libert\u00e0 personale, se non previa autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, salvo il caso di flagrante delitto, per cui sia obbligatorio il mandato di cattura\u00bb.<\/p><p>\u00abColitto\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere al secondo comma, il periodo seguente:<\/em><\/p><p>\u00abNon possono essere privati della libert\u00e0 personale, se non previa autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, salvo il caso di flagrante delitto per cui sia obbligatorio il mandato di cattura\u00bb.<\/p><p>\u00abCastiglia\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere l\u2019ultimo comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>\u00abRossi Paolo\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bettiol ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere l\u2019ultimo comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BETTIOL. Ho proposto la soppressione dell\u2019ultimo comma perch\u00e9 non ritengo opportuno che in sede di Costituzione si adotti un principio su cui la dottrina \u00e8 tanto profondamente divisa. Le funzioni del pubblico ministero non devono essere incapsulate accanto a quelle del giudice, ma devono essere tenute distinte. \u00c8 proprio dei regimi totalitari il concetto di voler considerare il pubblico ministero come un organo della giustizia, mentre in tutti i regimi liberali esso \u00e8 considerato come un organo del potere esecutivo.<\/p><p>Quindi insisto su questa proposta di soppressione dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo quale risulta nel progetto di Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Grassi ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere l\u2019ultimo comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>GRASSI. Rinunzio a svolgerlo.<\/p><p>PRESIDENTE. Sono stati svolti i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019ultimo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl pubblico ministero \u00e8 organo del potere esecutivo.<\/p><p>\u00abUn particolare corpo di polizia giudiziaria \u00e8 posto alla sua esclusiva dipendenza\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Subordinatamente, sopprimere il comma<\/em>\u00bb<em>.<\/em><\/p><p>\u00abLeone Giovanni\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>All\u2019ultimo comma, alle parole:<\/em> dei magistrati, <em>sostituire le parole:<\/em> degli altri magistrati\u00bb.<\/p><p>\u00abCaccuri\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine, il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abI magistrati non possono essere arrestati o altrimenti privati della libert\u00e0 personale, se non previa autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, salvo il caso di flagrante delitto per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura\u00bb.<\/p><p>\u00abCarboni Angelo, Lussu, Fietta\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Costa ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019ultimo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abI magistrati addetti al pubblico ministero godono di tutte le garanzie degli altri\u00bb.<\/p><p>Non essendo l\u2019onorevole Costa presente, s\u2019intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Perrone Capano:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abI magistrati non possono essere privati della libert\u00e0 personale senza la previa autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, salvo il caso di flagrante delitto per il quale sia obbligatorio il mancato di cattura\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Perrone Capano ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERRONE CAPANO. Questo emendamento mi sembra che opportunatamente integri l\u2019affermazione di indipendenza della Magistratura, in quanto pone il magistrato sullo stesso piano dei deputati nel campo della libert\u00e0 personale. Il che \u00e8 apprezzabile, a mio avviso, ed \u00e8 giusto, in quanto i magistrati, oltre a costituire un ordine superiore al quale abbiamo appunto riconosciuto un assai ampio prestigio con le decisioni di ieri, sono in fondo coloro che dovranno interpretare ed applicare le leggi che il Parlamento avr\u00e0 deliberato.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Conti, Leone Giovanni e Perassi hanno presentato il seguente nuovo testo dell\u2019articolo 99, accettato dal Comitato di redazione:<\/p><p>\u00abI magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, n\u00e9 trasferiti ad altra sede od ufficio, se non dal Consiglio Superiore della Magistratura, in base al loro consenso od a deliberazione del Consiglio per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abIl Ministro di grazia e giustizia ha facolt\u00e0 di promuovere l\u2019azione disciplinare.<\/p><p>\u00abI magistrati si distinguono per diversit\u00e0 di funzioni e non di grado.\u00bb.<\/p><p>Vi sono ora emendamenti presentati nel corso della seduta antimeridiana o all\u2019inizio di questa seduta. Ne do lettura.<\/p><p>L\u2019onorevole Targetti propone anch\u2019egli la soppressione dell\u2019ultimo comma. Egli sottopone poi all\u2019approvazione dell\u2019Assemblea il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente ritiene che, fino a quando non sia meglio definita la natura delle funzioni e quindi la figura del pubblico ministero, debbano essere integralmente mantenute le garanzie che per il pubblico ministero stabilisce la legge 31 maggio 1946.<\/p><p>L\u2019onorevole Targetti ha facolt\u00e0 di svolgere questo suo ordine del giorno.<\/p><p>TARGETTI. Onorevoli colleghi, nella Sottocommissione che elabor\u00f2 il Titolo della Magistratura, quando fu approvato l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo in esame, io ebbi a dichiarare che facevo le mie riserve in considerazione del mio convincimento che la posizione del pubblico ministero si pu\u00f2 o no equiparare, per ci\u00f2 che riguarda le garanzie di cui gode di fronte al potere esecutivo, a quelle dei magistrati e dei giudici, solo quando sia stata ben definita la figura che il pubblico ministero ha nel nostro sistema procedurale.<\/p><p>L\u2019Assemblea m\u2019insegna che, in conseguenza della promiscuit\u00e0 delle funzioni che al pubblico ministero sono attribuite, la sua figura non ha oggi contorni precisi.<\/p><p>I precedenti legislativi che si possono richiamare confermano quest\u2019incertezza della sua posizione nell\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>Basta ricordare che con la legge antica del 1865 i magistrati del pubblico ministero costituivano un ruolo a s\u00e9, distinto da quello degli altri magistrati. Poi venne l\u2019unificazione del ruolo, poi venne la formula del testo unico del 1923 ricordato dall\u2019onorevole Grassi, per la quale il pubblico ministero era alle dipendenze del Ministro; ed infine, la disposizione molto pi\u00f9 liberale dell\u2019onorevole Togliatti, che \u00e8 consacrata nel testo vigente dell\u2019ordinamento giudiziario, per la quale il pubblico ministero \u00e8 sotto la sorveglianza del Ministro e gli viene accordata una seria garanzia di indipendenza dal potere esecutivo, se pure non identica a quella assicurata ai magistrati della giudicante.<\/p><p>L\u2019Assemblea m\u2019insegna che le funzioni del pubblico ministero, cos\u00ec come sono fissate nella procedura vigente, si pu\u00f2 dire che siano di carattere misto. Se il pubblico ministero non avesse funzioni giurisdizionali, allora potremmo anche convenire che il pubblico ministero esercita una funzione che molto lo avvicina al potere esecutivo, col quale deve di conseguenza sentirsi, in qualche modo, legato.<\/p><p>Ma quando, come \u00e8 oggi, il pubblico ministero ha anche dei veri e propri poteri di giurisdizione, quando pu\u00f2 decidere di un arresto emettendo un ordine di cattura (si dice ordine e non mandato, ma \u00e8 perfettamente identico essere arrestati con un ordine o con un mandato); quando \u2013 dicevo \u2013 si attribuisce al pubblico ministero facolt\u00e0 di concedere la libert\u00e0 provvisoria, facolt\u00e0 di rinviare al giudizio, chiunque comprende che questo magistrato esercita molte delle funzioni che lo parificano, in questo, al magistrato della giudicante. Funzioni che devono portare ciascuno di noi a riconoscere la necessit\u00e0 di garantirne il pi\u00f9 possibile l\u2019indipendenza dal potere esecutivo. Ma al tempo stesso, anzi prima di stabilire norme tassative in questo punto, occorre definire la figura di quest\u2019importantissimo magistrato.<\/p><p>In questo senso ho proposto in sede di Commissione e torno a proporre oggi l\u2019abolizione dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 99, il quale comma d\u00e0 per risoluta una questione che \u00e8 ancora da risolvere.<\/p><p>Quando io propongo di togliere: \u00abIl pubblico ministero gode di tutte le garanzie dei magistrati\u00bb non intendo in nessun modo auspicare \u2013 mi piace ripeterlo \u2013 che il pubblico ministero non goda il massimo possibile di garanzie, ma mi rifiuto ad una equiparazione che, stando le cose come stanno, non mi sembra giustificata.<\/p><p>Questa affermazione precisa ed impegnativa (perch\u00e9 \u00e8 di carattere costituzionale) sopra l\u2019equiparazione, ai fini delle garanzie, del pubblico ministero con i magistrati giudicanti, non tiene conto di una necessit\u00e0 che dovrebbe essere da tutti riconosciuta, cio\u00e8 della urgenza \u2013 e se non della urgenza, della necessit\u00e0 \u2013 di rivedere le norme della nostra procedura. Sar\u00e0 questa una funzione delle norme di procedura che definiranno la vera figura del pubblico ministero, risolvendo la questione cui alludeva con grande competenza l\u2019onorevole Bettiol, questione che si dibatte nella dottrina; e bisogna riconoscere che nella dottrina una opinione prevalente \u00e8 quella che il pubblico ministero \u00e8 magistrato, nel senso di giudice, pi\u00f9 che un esecutore di ordini del potere esecutivo. Ma finch\u00e9 questa questione non sar\u00e0 decisa, a me sembra che non sia da pregiudicare la posizione del pubblico ministero nei riguardi delle garanzie.<\/p><p>E perch\u00e9 non si sospetti che la soppressione di questo comma voglia significare un minore amore alla indipendenza del magistrato, anche dell\u2019inquirente, io propongo \u2013 come il Presidente ha ricordato \u2013 l\u2019approvazione di un ordine del giorno che metta bene in chiaro che, finch\u00e9 questa definizione definitiva della figura del pubblico ministero non si avr\u00e0 attraverso le norme di procedura e le disposizioni della legge, restino in vita integralmente (e mi piace insistere sull\u2019avverbio integralmente) tutte le garanzie che al pubblico ministero attribuisce la vigente legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>Mi sono permesso di dilungarmi un po\u2019 troppo nell\u2019esposizione delle ragioni che spiegano il mio emendamento, per timore che gli venisse data una interpretazione che si allontani dal concetto e dal proposito a cui \u00e8 inspirato.<\/p><p>COLITTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COLITTO. Dichiaro di aderire al primo comma del nuovo testo presentato dagli onorevoli Conti, Perassi e Leone Giovanni, riservandomi libert\u00e0 di giudizio per gli altri due commi.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Gli onorevoli Mannironi, Caccuri, Guerrieri Filippo, Quintieri Adolfo, Romano, Benvenuti, Ferreri, Carboni Enrico, Ponti e Cappi, hanno presentato i seguenti emendamenti al testo formulato dagli onorevoli Conti, Leone Giovanni e Perassi:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, alle parole: <\/em>od ufficio, <em>sostituire:<\/em> n\u00e9 destinati ad altre funzioni\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Nello stesso comma, alla parola<\/em><em>:<\/em> stabilite, <em>sostituire:<\/em> stabiliti\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mannironi ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>MANNIRONI. Vorrei che i presentatori dell\u2019emendamento, Conti, Leone Giovanni, Perassi, aderissero alla mia proposta e mi dispensassero dall\u2019illustrare quella che \u00e8 l\u2019evidente necessit\u00e0 di sostituire a quella generica frase: \u00abdispensati o sospesi dal servizio, n\u00e9 trasferiti ad altra sede od ufficio\u00bb la seguente: \u00abdestinati ad altre funzioni\u00bb, che precisa meglio quale sia il compito riservato al Consiglio Superiore della Magistratura nel regolare il problema.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Adonnino ha proposto, insieme con gli onorevoli Mortati, Uberti, Nicotra Maria, Salvatore, Gotelli Angela, Conci Elisabetta, Domined\u00f2, Federici Maria, Giordani e De Unterrichter Jervolino Maria, il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abLa legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l\u2019indipendenza dei cittadini idonei che siano chiamati a far parte delle sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Adonnino ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>ADONNINO. Io mi sono preoccupato, onorevoli colleghi, di queste sezioni speciali che noi aggiungiamo alla Magistratura ordinaria.<\/p><p>Col passo fatto in avanti dalla Commissione, in sostanza, siamo venuti a creare la Magistratura ordinaria con le sezioni specializzate e cos\u00ec le giurisdizioni speciali sono eliminate; non se ne potranno creare pi\u00f9. Quelle che ci sono dovranno essere eliminate. Si mantengono soltanto, come sapete, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e la giurisdizione militare. Per il Consiglio di Stato e la Corte dei conti e per la giurisdizione militare ci siamo preoccupati di fare in modo che queste giurisdizioni speciali abbiano le garanzie necessarie di indipendenza. Ma allora io mi sono preoccupato anche dei cittadini esterni, esperti, che vengono a far parte dei collegi giudiziari della Magistratura ordinaria. Avremo dei collegi composti da magistrati ordinari e da cittadini esperti. Per di pi\u00f9: non \u00e8 detto in che proporzione gli uni e gli altri saranno; perci\u00f2 c\u2019\u00e8 anche da prevedere la possibilit\u00e0 che i cittadini esperti saranno in maggioranza rispetto ai magistrati togati. Io mi preoccupo sempre della giurisdizione tributaria, della materia fiscale e ricordo che nella materia fiscale vi sono le commissioni distrettuali che sono in ogni piccolo paese, piccolo paese in cui di magistrati non vi \u00e8 altro che il pretore. Dunque volendo formare delle sezioni speciali fiscali si verr\u00e0 alla conclusione che il pretore sar\u00e0 in minoranza rispetto ai commissari. Ed allora \u00e8 di importanza somma il problema. Questi commissari chi li designer\u00e0? Questi commissari, questi cittadini idonei, questi esperti, che garanzia di indipendenza avranno? Perch\u00e9 se garanzia di indipendenza non ne avessero nessuna, allora noi avremmo fatto entrare dalla finestra quello che \u00e8 uscito dalla porta, cio\u00e8 non avremmo pi\u00f9 la garanzia di questi collegi speciali, malgrado essi facciano parte della Magistratura ordinaria.<\/p><p>Mi si potr\u00e0 dire che \u00e8 difficile creare queste condizioni di vera indipendenza, poich\u00e9 questi cittadini esperti non sono di carriera, ma saranno scelti, cos\u00ec, fra i cittadini comuni. Io per\u00f2 posso rispondere che una garanzia fondamentale, per lo meno, \u00e8 possibile; cio\u00e8 che il legislatore futuro potr\u00e0 dare la garanzia fondamentale di farli designare non dal potere esecutivo, non dal Governo, ma di farli designare dal Consiglio Superiore della Magistratura, a mo\u2019 di esempio, per dimostrare che qualche garanzia di indipendenza \u00e8 possibile che il legislatore ordinario dia anche ad essi. Appunto perci\u00f2 mi sono permesso di sottoporre a voi questo punto, che cio\u00e8, in sostanza, questi magistrati speciali siano indipendenti e che anche essi abbiano le garanzie di assoluta indipendenza.<\/p><p>Ho posto qui questo emendamento perch\u00e9 in questo articolo 99 mi pare che vi siano delle disposizioni relative alla indipendenza dei magistrati. \u00c8 opportuno poi forse che questo mio emendamento sia armonizzato e conglobato con le altre disposizioni che garantiscono l\u2019indipendenza delle altre magistrature speciali. In questo senso e per queste ragioni io ho proposto il mio emendamento.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare perch\u00e9 desidererei un chiarimento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>FABBRI. L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Adonnino mi pare faccia una certa confusione fra le giurisdizioni amministrative, quali per esempio appunto le commissioni fiscali cui egli si \u00e8 esplicitamente riferito, e le sezioni speciali della Magistratura ordinaria. Io non penso che la Costituente abbia deliberato di sopprimere proprio tutte le infinite commissioni e giurisdizioni amministrative che non fanno parte della Magistratura ordinaria. Quindi egli prospetta una ipotesi che in gran parte non risponde alla realt\u00e0 delle nostre deliberazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Forse l\u2019onorevole Adonnino, nello svolgimento del suo emendamento, ha allargato il suo concetto. Infatti il testo dell\u2019emendamento proposto riguarda solo \u00able condizioni necessarie ad assicurare l\u2019indipendenza dei cittadini idonei che sono chiamati a far parte delle sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari\u00bb.<\/p><p>Rimane ancora da svolgere l\u2019ultimo emendamento presentato dagli onorevoli Conti, Leone Giovanni e Perassi.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di parlare, a nome della Commissione, l\u2019onorevole Leone Giovanni per esprimere il pensiero della Commissione sugli emendamenti presentati e per illustrare il nuovo testo dell\u2019articolo 99, accettato dal Comitato di redazione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Onorevoli colleghi, a nome della Commissione risponder\u00f2 brevemente agli emendamenti che sono stati presentati. Nella medesima sede, per non abusare del vostro tempo, mi occuper\u00f2 dell\u2019emendamento Conti-Perassi, al quale ho avuto l\u2019onore di apporre la mia firma. Io constato che su molti dei punti disciplinati nell\u2019articolo 99 vi \u00e8 accordo in tutti i settori; e l\u2019accordo principalmente verte sul principio di riconsacrare nelle garanzie costituzionali l\u2019inamovibilit\u00e0 del giudice che noi abbiamo anche articolato nei confronti dei vari movimenti che pu\u00f2 subire la carriera del magistrato. Preferisco pertanto, ai fini del tempo, occuparmi degli emendamenti sui quali la Commissione esprime dissenso o qualche riserva.<\/p><p>Il primo emendamento \u00e8 quello dell\u2019onorevole Perrone Capano per quanto concerne l\u2019immunit\u00e0, da fissare in sede costituzionale, dei magistrati. Qui io non prospetto il mio punto di vista personale, per il quale rimando al mio discorso pronunciato il 14 dinanzi a questa Assemblea. Ma, a nome della Commissione, dichiaro che essa \u00e8 contraria alla consacrazione in sede costituzionale di questo principio che, cos\u00ec come \u00e8 formulato, sembra non opportuno fissare in questo momento. Noi riteniamo d\u2019altra parte, per\u00f2, che occorre stabilire in sede propria (e vedremo da qui ad un istante la sede pi\u00f9 idonea) le particolari garanzie circa la possibilit\u00e0 di arresto o fermo del giudice, garanzie tali da assicurare e potenziare la sua indipendenza. Ora, queste garanzie potrebbero essere sufficientemente disciplinate in quel settore della legislazione comune o della legislazione procedurale penale e amministrativa che stabilisce particolari condizioni di procedibilit\u00e0 nei confronti di taluni funzionari dello Stato durante l\u2019esercizio delle loro funzioni. Mi riferisco in particolare agli agenti della forza pubblica per i reati commessi in servizio, o al sindaco durante l\u2019esercizio delle proprie funzioni.<\/p><p>Ora, una norma di questa struttura, di tale genere, congegnata in modo da stabilire alcune garanzie per l\u2019indipendenza del giudice \u2013 senza assurgere ad una immunit\u00e0 personale vera e propria, per la quale esistono solo pochissimi casi, \u2013 ci sembra che sia la soluzione migliore del problema. Sicch\u00e9 la Commissione si fa interprete del vostro sentimento a questo riguardo, nel segnalare al legislatore di domani questa esigenza, rispondente alla necessit\u00e0 di formulare una norma opportuna.<\/p><p>Per quanto concerne l\u2019emendamento Grassi, l\u2019ultimo emendamento al quale ho avuto l\u2019onore di apporre anche la mia firma dopo quella dell\u2019onorevole Grassi, la Commissione esprime il parere di accettare questo emendamento. Io personalmente avrei un altro punto di vista, ma ritiro quel mio emendamento, anzi mi pare che si salvi il mio punto di vista personale in perfetta coerenza con quello dell\u2019onorevole Grassi, che \u00e8 condiviso anche dalla Commissione. In altri termini io sostenevo che il pubblico ministero dovesse essere ritenuto organo del potere esecutivo; ma lo condizionavo ad una revisione totale di tutto l\u2019ordinamento giuridico e giudiziario italiano. Nella struttura attuale del pubblico ministero, in considerazione delle funzioni attuali del pubblico ministero, stabilire nella Carta costituzionale che \u00e8 un organo del potere esecutivo, significa una cosa fuori luogo. Sono d\u2019accordo con la Commissione e con l\u2019onorevole Targetti nella dichiarazione che fino a quando esiste questa struttura, questo sistema di diritto sostantivo e processuale civile e penale, \u00e8 opportuno che restino quelle parziali garanzie che la legge Togliatti ha conquistato al pubblico ministero. Quindi, non tornare indietro nei confronti della legge 31 maggio 1946, fino a quando dura l\u2019attuale sistema giudiziario, nel quale si inserisce il pubblico ministero oggi. Domani, in una integrale riforma di tutto il complesso giudiziario, il legislatore sar\u00e0 costretto a rivedere le funzioni del pubblico ministero: se deve conservare l\u2019attuale natura anfibia, nella quale le funzioni giurisdizionali sono prevalenti nei confronti delle amministrative, o assegnargli funzioni esclusivamente amministrative ed esecutive. Ricorder\u00f2 che nel Congresso giuridico forense di Firenze, il professor Delitala accenn\u00f2 all\u2019idea di organizzare il processo penale sul tipo anglosassone, nel quale il pubblico ministero appare come organo di polizia, come l\u2019organo che raccoglie le prime prove. Ora, queste diverse prospettive, che si presentano dinanzi a noi e sulle quali non possiamo fermarci neppure per delibarle, ma che saranno oggetto di una vasta riforma, ci dicono che allo stato attuale non possiamo togliere al pubblico ministero le garanzie conquistate, perch\u00e9, avendo funzioni sia amministrative che giurisdizionali, non pu\u00f2 essere organo del potere esecutivo. Non pu\u00f2 essere considerato organo giurisdizionale \u2013 e quindi come tale accompagnato da tutte le garanzie del giudice \u2013 perch\u00e9 ha punti di contatto con il potere esecutivo. Deve perci\u00f2 conservare quel parziale complesso di garanzie che egli ha conquistato con la legge 31 maggio 1946; donde quindi l\u2019esattezza della formula proposta dall\u2019onorevole Grassi alla quale, rinunciando al mio emendamento soppressivo, ho aderito anche io e spero che cos\u00ec faccia pure l\u2019onorevole Bettiol.<\/p><p>Mi sono permesso di suggerire all\u2019Assemblea di rimandare alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario lo stabilire quali saranno le garanzie del pubblico ministero; e poich\u00e9 la legge sull\u2019ordinamento giudiziario dovr\u00e0 essere congegnata in perfetta armonia con la riforma del Codice civile, con la riforma del processo penale ed eventualmente con la riforma del processo civile, quella sar\u00e0 la sede pi\u00f9 opportuna perch\u00e9, premessa la determinazione delle funzioni future del pubblico ministero, si possa stabilire se aumentare le garanzie o abolirle o ricorrere ad un sistema intermedio.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento Mannironi, che chiede che nel fissare l\u2019inamovibilit\u00e0 del giudice si preveda anche il divieto di assegnarlo ad altre funzioni, la Commissione accetta questo emendamento, perch\u00e9 ritiene che sia una chiarificazione di quello che era nella formula della legge abbastanza sufficientemente espresso. Cio\u00e8, inamovibilit\u00e0 non soltanto sotto l\u2019aspetto, topografico ma anche sotto l\u2019aspetto funzionale.<\/p><p>Per quanto concerne l\u2019emendamento Adonnino, la Commissione \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Adonnino, che occorre indubbiamente formulare una norma. Difficile \u00e8 formularla, ma occorre. Occorre che si stabiliscano garanzie nei confronti dei membri estranei all\u2019ordine giudiziario. Ora \u00e8 chiaro che non possiamo chiedere, per gli elementi estranei alla Magistratura, le stesse garanzie dei magistrati, perch\u00e9 quando la legge sente il bisogno di affidare talune funzioni giudiziarie ad elementi estranei, vuol dire che sente la necessit\u00e0 di affidarsi ad elementi che portino quella duttilit\u00e0 e quel minor senso di attaccamento alla stretta formula giuridica che non si pu\u00f2 chiedere ai magistrati. Donde l\u2019impossibilit\u00e0 di accompagnarli con tutte le garanzie del magistrato. E, d\u2019altra parte, bisogna mettere in condizioni la societ\u00e0 di vedere in costoro i propri giudici, cittadini che, non tanto per l\u2019aspetto della idoneit\u00e0 quanto per l\u2019aspetto della indipendenza morale, la quale si pu\u00f2 articolare nelle forme pi\u00f9 diverse, possano assicurare la convinzione che questi giudici, tolti dalla societ\u00e0 ed immessi negli ordini giudiziari, possano portare il massimo di serenit\u00e0 e di imparzialit\u00e0.<\/p><p>Accettiamo il principio informatore della formula proposta dall\u2019onorevole Adonnino, con l\u2019intesa che dovr\u00e0 essere coordinato con le altre norme analoghe, predisposte in altra sede.<\/p><p>Richiamo l\u2019articolo che noi votammo a proposito del Consiglio di Stato e della Corte dei conti: la legge assicura e garantisce le condizioni per l\u2019indipendenza di tali organi nei confronti del Governo.<\/p><p>Con una formula pi\u00f9 recente, a proposito dei tribunali militari, volevamo dire lo stesso: che non si pu\u00f2 richiedere per la giustizia militare il complesso di garanzie che si richiedono per la giustizia ordinaria; ma occorre stabilire che questo corpo della giustizia militare possa essere garantito nella sua indipendenza funzionale, nei confronti del potere esecutivo, e specificatamente nei confronti del Ministero della difesa.<\/p><p>Questa ulteriore formula proposta dall\u2019onorevole Adonnino sar\u00e0 congegnata insieme alle altre due, in modo che ne esca una formula unitaria, la quale esprima, sia pure con sfumature di diverse gradualit\u00e0, questa esigenza che \u00e8 nell\u2019animo di tutti: affidarsi per talune particolari funzioni giurisdizionali anche ad elementi estranei, ma richiedendo garanzie di serenit\u00e0 e di imparzialit\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Desidero un chiarimento. L\u2019ultimo comma del nuovo testo Conti stabilisce che i magistrati si distinguono per diversit\u00e0 di funzioni e non di grado.<\/p><p>Ora, ad un profano come me, sembrerebbe che questo significhi che per i magistrati non debbano esservi i gradi come per gli altri funzionari dello Stato. \u00c8 esatta questa mia interpretazione?<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Leone Giovanni ha facolt\u00e0 di rispondere per la Commissione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Questa formula esprime questa nostra opinione: che, essendosi creato l\u2019ordine giudiziario, nel seno di questo ordine occorre una gerarchia di funzioni. Cos\u00ec la Corte di cassazione \u00e8 la competenza pi\u00f9 alta rispetto agli organi inferiori di merito; ma in questa gerarchia non devono giocare i gradi come per gli impiegati dello Stato. Non occorre per la Magistratura mantenere quella diversit\u00e0 di gradi che, se non erro, \u00e8 dovuta al fascismo, cio\u00e8 la equiparazione ai gradi militari. Occorre cominciare a sgretolare questo sistema di equiparazione, di gradi. Occorre sovrattutto esprimere questo desiderio e questa aspirazione: che in seno alla Magistratura non si discuta di gerarchia di gradi (non ci sia un grado IX; inferiore all\u2019VIII, rispetto al quale deve mantenere un particolare contegno di obbedienza e di subordinazione), ma che ci siano diversit\u00e0 di funzioni, cio\u00e8 di attribuzioni di organi, che possono essere maggiori o minori, ma esprimono maggiore o minore ampiezza di giurisdizione, non di grado.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti se, dopo le considerazioni fatte dall\u2019onorevole Leone Giovanni a nome della Commissione, li mantengono.<\/p><p>Onorevole Romano, mantiene il suo emendamento.<\/p><p>ROMANO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Rossi Paolo?<\/p><p>ROSSI PAOLO. Rinunzio ai miei emendamenti, aderendo a quelli dell\u2019onorevole Grassi.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo l\u2019onorevole Grilli presente, il suo emendamento s\u2019intende decaduto.<\/p><p>L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Grassi \u00e8 stato accettato dalla Commissione.<\/p><p>Gli emendamenti degli onorevoli Monticelli, Colitto, Persico e Castiglia relativi alla soppressione al secondo comma della parola \u00abretrocessi\u00bb, sono stati accettati dalla Commissione.<\/p><p>Onorevole Caccuri, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>CACCURI. Per quanto riguarda la proposta di soppressione della parola: \u00abretrocessi\u00bb, essa \u00e8 stata accolta dalla Commissione. Mi rimetto alla formula dell\u2019onorevole Targetti, per quanto concerne i magistrati del pubblico ministero.<\/p><p>Rinunzio, poi, al mio emendamento aggiuntivo.<\/p><p>PRESIDENTE. Poich\u00e9 gli onorevoli Colitto, Castiglia e Costa non sono presenti, i loro emendamenti si intendono decaduti.<\/p><p>Onorevole Bettiol, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>BETTIOL. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Carboni mantiene il suo?<\/p><p>CARBONI ANGELO. Dopo le dichiarazioni dell\u2019onorevole Leone non vi insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. E lei, onorevole Perrone Capano?<\/p><p>PERRONE CAPANO. Non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Lei, onorevole Mannironi?<\/p><p>MANNIRONI. Il mio testo \u00e8 stato per una parte accettato dalla Commissione; per l\u2019altra parte lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Targetti, insiste nel suo ordine del giorno?<\/p><p>TARGETTI. Lo mantengo.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Tenendo conto delle osservazioni formulate in Assemblea, poich\u00e9, per quanto a mio avviso erroneamente, potrebbe dubitarsi del vero significato delle parole: \u00abe non di gradi\u00bb e poich\u00e9 intendo esprimere, come ho detto test\u00e9, che c\u2019\u00e8 una gerarchia nella Magistratura, ma si tratta di una gerarchia di funzioni giurisdizionali, senza peraltro rinnegare quel minimo d\u2019interna gerarchia amministrativa che \u00e8 indispensabile in seno a ciascun collegio, la Commissione ritiene di poter sopprimere le ultime parole: \u00abe non di gradi\u00bb. Di modo che la formulazione del comma verrebbe ad essere la seguente: \u00abi magistrati si distinguono soltanto per diversit\u00e0 delle funzioni\u00bb. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Avevo presentato un emendamento relativo all\u2019arresto dei magistrati da limitare ai casi di flagranza di delitto, ed alla possibilit\u00e0 di inserire questa disposizione in un articolo 100-<em>bis <\/em>ma siccome questo argomento \u00e8 stato gi\u00e0 discusso, dichiaro di ritirare il mio articolo aggiuntivo, anche perch\u00e9 l\u2019onorevole Leone Giovanni ha detto che l\u2019argomento sar\u00e0 esaminato in sede legislativa.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del testo degli onorevoli Conti, Leone Giovanni e Perassi, accettato dalla Commissione.<\/p><p>GRASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI. Sarebbe meglio, a mio parere, votare sul testo originario della Commissione.<\/p><p>Infatti c\u2019\u00e8 una differenza, che in un primo tempo non avevo notato, fra l\u2019uno e l\u2019altro testo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Leone Giovanni ha detto che la Commissione accetta che si voti su questo nuovo testo.<\/p><p>GRASSI. Io avevo accettato il testo della Commissione ed avevo presentato un emendamento all\u2019articolo 97, che poi fu rimandato in questa sede; ossia, in merito al trasferimento su domanda del magistrato. Il quesito \u00e8 se sia sempre necessario il parere deliberante del Consiglio Superiore della Magistratura. Secondo il testo originario, non ve ne era bisogno e i trasferimenti si potevano fare, o su domanda, o senza domanda, da parte del Consiglio Superiore che assicurava le garanzie necessarie. Invece, nel nuovo testo della Commissione si dice che i magistrati \u00abnon possono essere trasferiti ad altra sede o ufficio\u00bb, mentre sarebbe stato meglio dire \u00abad altra sede o funzione\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Ma abbiamo accettato questa formulazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Grassi, c\u2019\u00e8 un emendamento accettato dalla Commissione a tenore del quale, invece di dire \u00abo ufficio\u00bb, si dice \u00abn\u00e9 destinati ad altre funzioni\u00bb.<\/p><p>GRASSI. E questo era un punto importante. Poi ve ne \u00e8 un altro sostanziale. Dice il testo: \u00abse non dal Consiglio Superiore della Magistratura, in base al loro consenso\u00bb; sicch\u00e9 la Commissione ritiene che anche quando vi sia il consenso da parte del magistrato, sia sempre necessario domandare il parere del Consiglio Superiore. Questa pu\u00f2 essere una tesi, ma pu\u00f2 essere anche una tesi superflua, nel senso che questo non fa che creare impaccio a quelle numerose proposte di trasferimento che vengono su domanda, per cui io non capisco la necessit\u00e0 di sentire il parere del Consiglio Superiore.<\/p><p>L\u2019onorevole Presidente della Commissione ha detto che \u00e8 sempre bene che i trasferimenti siano fatti sotto la direzione del Consiglio Superiore, perch\u00e9 vi potrebbero essere domande di due o pi\u00f9 magistrati per la stessa sede. Pu\u00f2 esser vero questo, ma normalmente assicuro che una delle preoccupazioni continue, giornaliere per le necessit\u00e0 di servizio, \u00e8 quella di poter adibire i funzionari magistrati in sedi meno ambite e meno richieste. E se specialmente in questo caso capita una domanda da parte di un magistrato non credo che vi sia la necessit\u00e0 di dover ricorrere al parere del Consiglio Superiore.<\/p><p>Io ho esposto il mio punto di vista. La Commissione dir\u00e0 se mantiene o no la sua formula. PRESIDENTE. Onorevole Grassi, vi \u00e8 l\u2019emendamento Romano il quale appunto, fra l\u2019altro, offre all\u2019Assemblea una decisione in ordine alla questione che lei ha posto. La Commissione ha esaminato tutti gli emendamenti ed \u00e8 venuta alla determinazione di proporre un\u2019altra formula. Io la sottoporr\u00f2 all\u2019Assemblea per la decisione, ma ritengo che allo stato dei fatti sia inutile chiarire ancora un punto che \u00e8 stato sufficientemente chiarito. Ma se l\u2019onorevole Leone Giovanni lo ritiene necessario, lo autorizzo ancora a parlare.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Faccio osservare all\u2019onorevole Grassi che stamani mi sono gi\u00e0 occupato di questo problema e che la Commissione ha espresso quel parere che adesso rinnova mediante la mia modesta persona, che cio\u00e8 non si possa accettare nessun altro emendamento di questo genere<em>. <\/em>E ci\u00f2 per due ragioni: una di carattere strutturale ed una di carattere sostanziale. Di carattere strutturale: perch\u00e9, avendo noi congegnato il Consiglio Superiore come l\u2019organo di governo della carriera del magistrato (che incomincia con le assunzioni, salvo a vedere se il decreto lo firma il Ministro o il Capo dello Stato, e finisce col collocamento a riposo), costituirebbe una rottura dell\u2019armonia di questo governo del Consiglio Superiore il volere sottrarre al Consiglio Superiore stesso la facolt\u00e0 di provvedere al trasferimento su domanda.<\/p><p>Di carattere sostanziale: perch\u00e9 sembra alla Commissione che sia questa la materia in cui possano intervenire interferenze di carattere politico. Per un primo aspetto, infatti, vi pu\u00f2 essere una pluralit\u00e0 di domande inerenti alla stessa sede e toccher\u00e0 all\u2019organo competente di prescegliere. Cosicch\u00e9 assegnare al Ministro il potere di scegliere tra le diverse domande, significa restituire al Ministro quella possibilit\u00e0 di discrezionalit\u00e0 che noi abbiamo voluto togliere al Ministro e dare ad un organo apposito. Inoltre, occorre, anche se esiste una sola domanda, un giudizio di opportunit\u00e0 per quella determinata sede, dato in base alla idoneit\u00e0 del magistrato che vi aspira; occorre cio\u00e8 anche che l\u2019organo che deve trasferire ritenga che quel magistrato per i suoi precedenti di carriera, ecc., possa ricoprire quella determinata funzione in quella determinata sede.<\/p><p>Ora, questo giudizio di merito che noi vogliamo dare al Consiglio Superiore, pu\u00f2 essere un giudizio suscettibile di carattere personale, politico ecc. La questione era quindi quella di sottrarre o meno la carriera del magistrato alla influenza del potere esecutivo. E perci\u00f2, la Commissione ritiene di non accettare l\u2019emendamento proposto e prega l\u2019Assemblea di votare sulla formula della Commissione stessa.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell\u2019articolo 99.<\/p><p>Pongo in votazione il primo periodo del primo comma cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abI magistrati sono inamovibili\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al secondo periodo del primo comma:<\/p><p>\u00abNon possono essere dispensati o sospesi dal servizio, n\u00e9 trasferiti ad altra sede, n\u00e9 destinati ad a tre funzioni se non dal Consiglio Superiore della Magistratura in base al loro consenso o a deliberazione del Consiglio, per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Romano ha proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abNon possono essere dispensati o sospesi dal servizio, trasferiti o destinati ad altra sede o funzioni se non con il loro consenso o con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Dichiaro che noi voteremo per il testo della Commissione, e quindi contro l\u2019emendamento, cio\u00e8 facendo capo al concetto per cui il provvedimento deve sempre promanare dal Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione allora, la parte introduttiva di questo periodo, che \u00e8 comune al testo della Commissione ed all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Romano. La formulazione \u00e8 la seguente:<\/p><p>\u00abNon possono essere dispensati o sospesi dal servizio, n\u00e9 trasferiti ad altra sede, n\u00e9 destinati ad altre funzioni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la formulazione dell\u2019onorevole Romano, nella parte che modifica il testo della Commissione:<\/p><p>\u00abse non con il loro consenso o con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la formulazione della Commissione:<\/p><p>\u00abse non dal Consiglio Superiore della Magistratura, in base al loro consenso od a deliberazione del Consiglio per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abIl Ministro di grazia e giustizia ha facolt\u00e0 di promuovere l\u2019azione disciplinare\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019ultimo comma nel testo della Commissione quale risulta modificato con l\u2019inclusione degli emendamenti accettati dalla Commissione:<\/p><p>\u00abI magistrati si distinguono soltanto per diversit\u00e0 delle funzioni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo degli onorevoli Grassi e Leone Giovanni, accettato dalla Commissione:<\/p><p>\u00abIl pubblico ministero gode le garanzie stabilite dall\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Mastino Pietro:<\/p><p>Art. 99-<em>bis.<\/em><\/p><p>\u00abOgni magistrato esercita in modo autonomo le proprie funzioni. Ai capi spetta la direzione amministrativa degli uffici giudiziari e la sorveglianza circa la condotta e le attitudini dei magistrati e dei funzionari ed ausiliari dell\u2019ordine giudiziario\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Leone Giovanni ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. La Commissione ritiene che questa non sia la sede opportuna per inserire una norma di tal genere. Il principio \u00e8 gi\u00e0 introdotto nel comma test\u00e9 votato. \u00c8 chiaro che l\u2019organizzazione della Magistratura \u00e8 su quella base; l\u2019organizzazione amministrativa dei Corpi e Collegi sar\u00e0 disciplinata dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mastino Pietro, conserva il suo emendamento?<\/p><p>MASTINO PIETRO. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo all\u2019ordine del giorno presentato dall\u2019onorevole Targetti.<\/p><p>TARGETTI. Dato il tenore dell\u2019emendamento aggiuntivo Grassi-Leone votato dall\u2019Assemblea, ritiro l\u2019ordine del giorno da me proposto.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. L\u2019articolo 99 risulta, nel suo complesso, cos\u00ec approvato:<\/p><p>\u00abI magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, n\u00e9 trasferiti ad altra sede, n\u00e9 destinati ad altre funzioni se non dal Consiglio Superiore della Magistratura in base al loro consenso o deliberazione del Consiglio per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dall\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abIl Ministro di grazia e giustizia ha facolt\u00e0 di promuovere l\u2019azione disciplinare.<\/p><p>\u00abI magistrati si distinguono soltanto per diversit\u00e0 delle funzioni.<\/p><p>\u00abIl pubblico ministero gode le garanzie stabilite dall\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 100. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abL\u2019autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 disporre direttamente dell\u2019opera della polizia giudiziaria\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Costa ha proposto di sopprimerlo. Non essendo presente, si intende che abbia rinunziato a svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>Gli onorevoli Carpano Maglioli e Targetti hanno anch\u2019essi presentato un emendamento soppressivo. L\u2019onorevole Carpano Maglioli ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CARPANO MAGLIOLI. Rinunzio, per mio conto, a svolgerlo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Targetti?<\/p><p>TARGETTI. Rinunzio anch\u2019io a svolgerlo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Rescigno ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa polizia giudiziaria dipende esclusivamente e direttamente dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>Sono stati gi\u00e0 svolti i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abL\u2019autorit\u00e0 giudiziaria dispone direttamente dell\u2019opera della polizia giudiziaria e pu\u00f2 richiedere l\u2019intervento delle forze armate dello Stato\u00bb.<\/p><p>\u00abMonticelli\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00ab\u00c8 istituito un corpo speciale di polizia giudiziaria, posto alla diretta ed esclusiva dipendenza dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. A questa spetta, inoltre, il controllo sul funzionamento degli istituti di prevenzione o di pena\u00bb.<\/p><p>\u00abRomano\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abL\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ha alle sue dirette dipendenze un corpo specializzato di polizia giudiziaria\u00bb.<\/p><p>\u00abPersico\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa polizia giudiziaria per la repressione dei reati e per l\u2019esecuzione delle pronuncie giurisdizionali \u00e8 posta alla diretta dipendenza dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>\u00abCaccuri\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abL\u2019autorit\u00e0 giudiziaria dispone dell\u2019opera della polizia giudiziaria, che \u00e8 alle sue dirette dipendenze.<\/p><p>\u00abPu\u00f2 anche disporre di ogni altro corpo di polizia e pu\u00f2 richiedere l\u2019intervento delle forze armate dello Stato\u00bb.<\/p><p>\u00abCastiglia\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Ghidini, Filippini e Rossi Paolo hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa polizia giudiziaria dipende direttamente dalla autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>In assenza dell\u2019onorevole Ghidini, ha facolt\u00e0 di svolgerlo l\u2019onorevole Filippini.<\/p><p>FILIPPINI. Dir\u00f2 poche parole per spiegare la portata e il valore del nostro emendamento. E ci\u00f2 non tanto ai fini del voto, ch\u00e9 anzi, se altri colleghi i quali hanno presentato un emendamento simile \u2013 starei per dire uguale \u2013 non lo ritireranno, io sarei disposto a ritirare il mio.<\/p><p>Il nostro emendamento intanto mi pare abbia il pregio della brevit\u00e0 e della chiarezza. Il testo del progetto, all\u2019articolo 100, reca: \u00abL\u2019autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 disporre direttamente dell\u2019opera della polizia giudiziaria\u00bb. Noi, con il nostro emendamento, diciamo invece molto semplicemente che la polizia giudiziaria dipende esclusivamente dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Ora, mi pare evidente che il testo proposto dal progetto porti ad una confusione di poteri tra l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e il potere esecutivo. Non si sa bene infatti, secondo questo testo, se tale organo di polizia giudiziaria dipenda dall\u2019una oppure dall\u2019altro e mi sembra che questo inconveniente, che questa ambiguit\u00e0, vada senz\u2019altro evitata, anche se non si pu\u00f2 considerare questa una questione di gran rilievo.<\/p><p>Che la polizia giudiziaria sia disciplinata, sia regolata, sia pagata dal potere esecutivo, non ha grandissima importanza. A mio avviso, l\u2019importanza maggiore sta invece nel fatto di sapere se la polizia giudiziaria prenda norma, indirizzo, impronta, dall\u2019un potere o dall\u2019altro.<\/p><p>Ora, onorevoli colleghi, a me sembra che una risposta sarebbe quasi implicita nella definizione di questo organo, che \u00e8 chiamato appunto di \u00abpolizia giudiziaria\u00bb, e che si potrebbe quindi venire senz\u2019altro alla conclusione che esso debba dipendere dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Ma oltre a questo io vi prego di considerare che quest\u2019organo di polizia giudiziaria non deve essere confuso eventualmente con altre Forze armate dello Stato, che possono essere chiamate talvolta a difendere l\u2019ordine pubblico. Quest\u2019organo di polizia giudiziaria deve essere considerato come la prima ruota della macchina della giustizia. In sostanza, \u00e8 un organo che si mette immediatamente, starei per dire improvvisamente a contatto con la libert\u00e0 dell\u2019individuo, del cittadino; e pu\u00f2 avere il diritto di sopprimere anche questa libert\u00e0 individuale del cittadino. Io debbo ricordare che noi abbiamo gi\u00e0 approvato in questo progetto di Costituzione delle disposizioni, nelle quali \u00e8 gi\u00e0 considerato l\u2019intervento di questo organo. Esso interviene, ad esempio, per quello che riguarda la disposizione contenuta nell\u2019art. 8 del testo approvato della Costituzione; interviene anche per la disposizione contenuta nell\u2019articolo 16 dello stesso testo, e che si riferisce precisamente all\u2019opera che questo organo di polizia giudiziaria deve espletare, sia pure in un primo tempo soltanto e per breve tempo. Anzi, si dir\u00e0 a questo proposito che la cosa non ha molta importanza, in quanto l\u2019organo di polizia giudiziaria agisce per poco, per 48 ore, dopo di che deve cedere il suo potere all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Ma, anche a questo proposito, io trovo che questo \u00e8 un argomento di pi\u00f9 a favore della nostra tesi. Se c\u2019\u00e8 questa correlazione di opera tra l\u2019organo della polizia giudiziaria e l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, mi pare che sia di tutta evidenza rendere interdipendenti tanto l\u2019organo di polizia giudiziaria come l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Ma v\u2019ha di pi\u00f9. Come ho gi\u00e0 accennato, la polizia giudiziaria interviene nei primi atti del procedimento penale, per la scoperta del latto delittuoso, per la scoperta anche delle prove del delitto che \u00e8 stato commesso. E allora, nelle prime 48 ore, pu\u00f2 arrestare, pu\u00f2 entrare nel domicilio, pu\u00f2 operare delle perquisizioni, pu\u00f2 procedere all\u2019interrogatorio dell\u2019imputato, sia esso colpevole o innocente. Si tratta di atti preliminari, ma che possono essere anche definitivi.<\/p><p>E allora, cos\u00ec stando le cose, \u00e8 evidente che il problema che si pone \u00e8 questo: con quale indirizzo, sotto quale responsabilit\u00e0 questo organo di polizia giudiziaria compie l\u2019opera sua? Chi ne risponde?<\/p><p>Abbiamo detto, nell\u2019articolo 8 gi\u00e0 votato dall\u2019Assemblea, che questi primi atti per la scoperta del reo devono avvenire senza usare minimamente violenza o fisica o morale. Ricordo anche la disposizione dell\u2019articolo 16; quando si tratti, ad esempio, di reati di stampa, \u00e8 consentito a questo organo di polizia giudiziaria, quando l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria in s\u00e9 e per s\u00e9 non possa intervenire, in un primissimo tempo di arrivare anche al sequestro preventivo della stampa periodica. Ora, si tratta di atti di notevole importanza, e si tratta, quindi, di stabilire se l\u2019organo della polizia giudiziaria debba rispondere di ci\u00f2 con una propria responsabilit\u00e0 e di sapere, finalmente da quale organo superiore esso dipende. Questo organo di polizia giudiziaria dipende dal potere esecutivo? Dipende dal potere o dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria?<\/p><p>Secondo il testo della legge non dipende n\u00e9 dall\u2019uno n\u00e9 dall\u2019altro, e allora si verificano pi\u00f9 che mai degli arbitr\u00ee in un momento cos\u00ec grave come quello al quale vado accennando.<\/p><p>\u00c8 quindi questione non di piccoli rilievi ma di problemi che attingono proprio alla nostra sensibilit\u00e0 e responsabilit\u00e0 per l\u2019ordinamento democratico della nostra Costituzione.<\/p><p>Si tratta di sapere se quest\u2019organo di polizia giudiziaria abbia da dipendere da un potere o dall\u2019altro. In questo caso diciamo che esso deve dipendere direttamente ed esclusivamente dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Non arriveremo con questo ad eliminare gli inconvenienti, a rendere perfetta l\u2019opera di questo istituto che in questo momento, in questo punto della nostra Costituzione noi andiamo ad affermare. Ma pare a me che bisogna uscire dall\u2019equivoco, che bisogna rendere chiaro e preciso il funzionamento della polizia giudiziaria.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 noi abbiamo proposto questo emendamento sul quale attiriamo l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea. Se noi diremo che questo organo dipende dal potere esecutivo, a mio avviso non avremo fatto un passo innanzi; probabilmente ne avremo fatto uno indietro. Se invece faremo dipendere l\u2019organo di polizia giudiziaria dalla stessa autorit\u00e0 giudiziaria che all\u2019indomani dei primi atti dovr\u00e0 raccogliere e coprire con la propria autorit\u00e0 quanto \u00e8 stato compiuto, io credo che avremo fatto qualcosa che si intona al migliore spirito della Costituzione; avremo contemperato meglio i diritti dello Stato e quelli del cittadino della nuova Repubblica. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Segue un emendamento dell\u2019onorevole Varvaro, del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa polizia giudiziaria dipende esclusivamente e direttamente dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>Prego ora l\u2019onorevole Leone Giovanni di esprimere il pensiero della Commissione sugli emendamenti.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Per quanto concerne gli emendamenti che sono stati presentati sull\u2019articolo 100, la Commissione si \u00e8 trovata presente a due ordini di emendamenti di diversa essenza.<\/p><p>Un primo gruppo \u00e8 quello in cui possono rientrare quelli degli onorevoli Romano, Persico, Varvaro, e quello dell\u2019onorevole Filippini.<\/p><p>Questo primo gruppo di emendamenti chiederebbe, sia pure con una diversa gradualit\u00e0, la istituzione di un corpo di polizia giudiziaria particolare alle dipendenze della autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Ora, la Commissione sente in misura notevole la importanza e l\u2019urgenza di questo problema. Chi ha cognizione diretta del funzionamento del magistero penale in Italia deve dolorosamente constatare come l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria spessissimo si trovi in condizioni di assoluta impotenza di fronte agli organi di polizia.<\/p><p>Esiste una disposizione nel nostro ordinamento processuale per cui la polizia giudiziaria dipende dal pubblico ministero. Ma questa norma non funziona, in quanto, di regola, la polizia acquisisce i primi elementi che sono i pi\u00f9 importanti e li porta all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria in un momento cos\u00ec tardivo da rendere infruttuoso e insufficiente il suo intervento.<\/p><p>Quindi noi formuliamo in questo momento l\u2019augurio, in maniera veramente calorosa, che l\u2019Italia si trovi in condizioni, anche sotto l\u2019aspetto economico, da poter istituire un corpo di polizia giudiziaria speciale, autonomo, e come tale soltanto alle dipendenze dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, senza l\u2019interferenza di nessun altro organo amministrativo.<\/p><p>Ma in questo momento ci sembra che non si possa inserire nella Costituzione una formula di questo genere, a meno che non si voglia inserire una formula inattuale. Se vogliamo congegnare formule costituzionali esponenti aspirazioni ed auguri; e in tal caso la Costituzione diventa qualche cosa che vive nel nostro animo, ma \u00e8 inattuale nella realizzazione. Ma, se dobbiamo esprimere formule che rispecchino le possibilit\u00e0 attuali e concrete, non possiamo andare oltre l\u2019affermazione contenuta nel secondo gruppo di emendamenti.<\/p><p>Quindi, partendo dal concetto espresso da noi, \u00e8 opportuno inserire nel testo costituzionale la formulazione contenuta nel secondo gruppo di emendamenti, che fanno capo a quello che porta le firme degli onorevoli Ghidini, Filippini e Rossi Paolo, nel quale emendamento non si parla di dipendenza esclusiva della polizia giudiziaria dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, ma di dipendenza diretta.<\/p><p>Non potremmo in questo momento dire dipendenza esclusiva, ma ribadiamo la dipendenza diretta, sia pure migliorando la formula del progetto: formula che esprima questo vincolo di dipendenza diretta della polizia giudiziaria, senza alcuna ingerenza o interferenza di altri organi, dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Le leggi, che saranno informate ed elaborate in ossequio alla Costituzione che stiamo votando, dovranno tener conto di questa attuale formulazione per ribadire, sia pure nei limiti delle possibilit\u00e0 dell\u2019amministrazione italiana, questa diretta dipendenza della polizia giudiziaria dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>\u00c8 quindi ovvio che la Commissione accetta la formula dell\u2019emendamento Ghidini-Filippini-Rossi Paolo: \u00abLa polizia giudiziaria dipende direttamente dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli Costa, Carpano Maglioli, Targetti, Rescigno, Castiglia e Varvaro, i loro emendamenti si intendono decaduti.<\/p><p>Domando all\u2019onorevole Monticelli se insista nel suo emendamento.<\/p><p>MONTICELLI. Insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Romano, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>ROMANO. La Commissione ha accettato la formula dell\u2019onorevole Ghidini, sostanzialmente identica alla mia. Quindi non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Persico, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>PERSICO. Lo ritiro e lo trasformo in un ordine del giorno cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente fa voti per la creazione di un corpo specializzato di polizia alle dirette dipendenze dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Caccuri, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CACCURI. Aderisco alla formula dell\u2019onorevole Ghidini, che sostanzialmente \u00e8 simile alla mia.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Leone Giovanni ha dichiarato che la Commissione accetta la formula degli onorevoli Ghidini, Filippini e Rossi Paolo nel seguente testo: \u00abLa polizia giudiziaria dipende direttamente dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb. Ora l\u2019onorevole Ghidini ha proposto che la parola \u00abdirettamente\u00bb sia sostituita dall\u2019altra: \u00abesclusivamente\u00bb. Pertanto il testo dovrebbe essere il seguente: \u00abLa polizia giudiziaria dipende esclusivamente dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Io, quale altro firmatario dell\u2019emendamento Ghidini, mantengo la parola \u00abdirettamente\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Ripeto che la Commissione fa sua la formula: \u00abLa polizia giudiziaria dipende direttamente dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presente l\u2019onorevole Ghidini, si intende che decade questa sua modificazione a meno che non vi insista l\u2019onorevole Filippini.<\/p><p>FILIPPINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FILIPPINI. Avrei preferito la parola \u00abesclusivamente\u00bb come nella proposta dell\u2019onorevole Ghidini. Comunque, non insisto.<\/p><p>UBERTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI. Vorrei domandare alla Commissione che cosa intenda con la parola \u00abdirettamente\u00bb; se intenda che si debba costituire un corpo di polizia nuovo, o no.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Leone ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. La Commissione preventivamente ha gi\u00e0 chiarito il suo punto di vista che proprio accetta \u00abdirettamente\u00bb, respingendo \u00abesclusivamente\u00bb, perch\u00e9 non ritiene che in questo momento sia configurabile un corpo di polizia giudiziaria che sia alle dipendenze dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Segnala questo \u00abesclusivamente\u00bb come un voto di prossima realizzazione per la formazione di un corpo di polizia giudiziaria particolare, speciale, che, come tale, sganciato dalle altre amministrazioni statali, possa mettersi anche alle esclusive dipendenze dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, cos\u00ec come \u00e8 nella formula dell\u2019ordine del giorno test\u00e9 presentato dall\u2019onorevole Persico.<\/p><p>PRESIDENTE. Resta, pertanto, l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Monticelli, gi\u00e0 svolto, e che risulta del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abL\u2019autorit\u00e0 giudiziaria dispone direttamente dell\u2019opera della polizia giudiziaria e pu\u00f2 richiedere l\u2019intervento delle forze armate dello Stato\u00bb.<\/p><p>MONTICELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MONTICELLI. Vorrei precisare che in seguito ad un pi\u00f9 attento esame mi pare che la formula Filippini-Ghidini raggiunga di pi\u00f9 lo scopo a cui volevo arrivare, cio\u00e8 che fosse messo un corpo di polizia giudiziaria a disposizione dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Ritiro quindi il mio emendamento.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Vorrei chiedere un chiarimento. Con la dizione che viene adottata, secondo cui la polizia giudiziaria dipende direttamente dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, si viene implicitamente ad ammettere che l\u2019ordinamento di questa polizia giudiziaria sia di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura o no?<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Leone Giovanni ha facolt\u00e0 di rispondere, a nome della Commissione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. \u00c8 ovvia la risposta di carattere negativo al dubbio formulato dall\u2019onorevole Nobile. Il Consiglio Superiore della Magistratura, cos\u00ec come lo abbiamo votato, dispone soltanto della carriera del magistrato. Tutte le funzioni amministrative, che concernono l\u2019amministrazione dei servizi della giustizia, restano al Ministro della giustizia. Anzi c\u2019\u00e8 un articolo che \u00e8 stato votato, in cui \u00e8 chiaramente espresso che la organizzazione dei servizi dell\u2019amministrazione della giustizia resta al Ministro della giustizia. Quindi \u00e8 chiaro che l\u2019organizzazione di questo corpo non \u00e8 alle dipendenze del Consiglio Superiore della Magistratura, che dispone solo della carriera del magistrato, ma \u00e8 alle dipendenze del singolo ufficio del magistrato.<\/p><p>NOBILE. Alle dipendenze del Ministro della giustizia.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. La polizia giudiziaria oggi \u00e8 composta da carabinieri, pubblica sicurezza e guardia di finanza.<\/p><p>Ora, ciascuno di questi tre organismi dipende per proprio conto dalla propria amministrazione. I carabinieri dipendono, in condominio, dal Ministero dell\u2019interno e dal Ministero della difesa; la guardia di finanza, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle finanze; la pubblica sicurezza soltanto dal Ministero dell\u2019interno.<\/p><p>Ora, per quanto attiene alla disciplina, alla carriera, al personale di questi tre organi, sono i tre Ministeri test\u00e9 citati che dispongono del destino di questi tre corpi.<\/p><p>Per quanto attiene alle particolari funzioni della polizia giudiziaria, che sono una aggiunta alle altre attribuzioni, queste particolari funzioni saranno espletate alla dipendenza dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, nel senso che gli organi di polizia giudiziaria hanno il dovere di obbedire agli ordini dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria solo nei limiti delle attribuzioni della polizia giudiziaria. Di conseguenza non pare che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria possa avere alcun potere disciplinare verso questi organi. A questo punto si ricollega l\u2019esigenza innanzi espressa, di un particolare organo, esigenza che si pu\u00f2 tradurre in un ordine del giorno.<\/p><p>NOBILE. Chiarisco: intendevo chiedere se dipendeva dal Ministro di grazia e giustizia, non dal Consiglio Superiore.<\/p><p>UBERTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI. Le spiegazioni date attualmente dall\u2019onorevole Leone a me sembra siano a conforto, non del nuovo testo che la Commissione ha accettato, ma del suo primitivo testo: perch\u00e9 dire \u00abdipende\u00bb non \u00e8 solo stabilire una dipendenza funzionale, ma anche gerarchica. Invece quando si dice \u00abpu\u00f2 disporre\u00bb, vi \u00e8 la dipendenza funzionale, cio\u00e8 la disposizione a poter comandare determinati compiti, ma non la dipendenza gerarchica. Si potrebbe anche arrivare a migliorare la formula dell\u2019articolo primitivo, si potrebbe cio\u00e8 mettere invece di \u00abpu\u00f2 disporre\u00bb, la parola \u00abdispone\u00bb, che mi sembra sia molto pi\u00f9 chiara e molto meno dubbia dell\u2019altra \u00abdipende\u00bb. Per togliere ogni equivoco \u00e8 meglio ritornare alla primitiva formula. Pertanto se la Commissione non fa proprio il suo primo testo, lo faccio mio questo primo testo della Commissione, modificando il \u00abpu\u00f2 disporre\u00bb in \u00abdispone\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Abbiamo dunque da una parte il testo base, accettato dalla Commissione, costituito dall\u2019emendamento degli onorevoli Filippini e Rossi Paolo:<\/p><p>\u00abLa polizia giudiziaria dipende direttamente dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>Dall\u2019altra vi \u00e8 il testo dell\u2019onorevole Uberti:<\/p><p>\u00abL\u2019autorit\u00e0 giudiziaria dispone direttamente dell\u2019opera della polizia giudiziaria\u00bb.<\/p><p>Pongo in votazione questa seconda formulazione che rappresenta un emendamento.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora in votazione l\u2019ordine del giorno proposto dall\u2019onorevole Persico:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente fa voti per la creazione di un corpo specializzato di polizia alle dirette dipendenze dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019esame dell\u2019articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli La Rocca, Amendola, Bosi, Lombardi Carlo, Bibolotti, Molinelli, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLo Stato assicura, con una sua avvocatura, la difesa ai non abbienti, in ogni grado di giurisdizione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole La Rocca ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>LA ROCCA. Onorevoli colleghi, nella parte del testo costituzionale gi\u00e0 approvato \u2013 all\u2019articolo 19 \u2013 \u00e8 solennemente affermato il principio che la difesa \u00e8 un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. \u00c8 anche detto che tutti possono far valere le loro ragioni e difendere i loro interessi legittimi in giudizio.<\/p><p>Ma il fondamento di una Costituzione improntata ad una democrazia conseguente non pu\u00f2 restringersi a questo: a fissare i diritti formali del cittadino, senza preoccuparsi delle condizioni che garantiscono il godimento, l\u2019uso di questi diritti, delle possibilit\u00e0 di esercitarli, dei mezzi per esercitarli.<\/p><p>Il tratto caratteristico di una Costituzione veramente democratica deve consistere nel non accontentarsi dell\u2019affermazione, della proclamazione dei diritti formali del cittadino, ma nello spostare il centro di gravit\u00e0 sulla garanzia di questi diritti, sui mezzi per l\u2019esercizio di questi diritti.<\/p><p>Nel caso concreto, non basta proclamare che la difesa \u00e8 un diritto inviolabile e che tutti possono far valere le loro ragioni e tutelare i loro interessi legittimi. Occorre, invece, assicurare realmente la possibilit\u00e0 di questa difesa, dare il modo di esercitare questo diritto, stebilendo una sanzione legislativa al fatto che ognuno dev\u2019essere assistito, convenientemente, in giudizio.<\/p><p>In sede di discussione generale sulla Magistratura, \u00e8 stata pi\u00f9 volte tirata in campo, a torto o a ragione, l\u2019autorit\u00e0 di Shakespeare, se non come conoscitore delle peccata, come espertissimo degli umani vizi e del valore. Sia consentito anche a me citare Shakespeare, ricordando il suo monito: che la spada della giustizia trapassa facilmente gli stracci e si spezza contro le lamine d\u2019oro.<\/p><p>E, di solito, proprio gli stracci sono chiamati a saldare i conti; gli stracci che avvolgono disperazioni dispregiate o non conosciute, che coprono ragioni non illuminate, non ricercate, non comprese, da chi sarebbe tenuto a farlo, e per vari motivi.<\/p><p>Se ci proviamo a ridurre in cifre nude la miseria umana, la demenza umana, la colpa umana, l\u2019immensit\u00e0 della sciagura umana, ci convinciamo che alle spalle del delitto, vi \u00e8 una spinta, una forza motrice, che sorpassa talvolta l\u2019individuo e lo fa preda delle circostanze: che il delitto non \u00e8 semplicemente squallore o brivido di raccapriccio, sangue a terra e fango in faccia o anche dell\u2019altro, quando non ha l\u2019impronta di una specie di rivolta contro tutto ci\u00f2 che opprime l\u2019uomo, come nel dramma famoso: ci convinciamo che il delitto pu\u00f2 essere espressione d\u2019infermit\u00e0, sciagura e maledizione di gente malnata, ma \u00e8, quasi sempre, prodotto di determinate condizioni d\u2019ambiente e di rapporti sociali, che \u00e8 un frutto vermiglio che sboccia sopra una certa pianta, in un dato terreno; che esso si sviluppa sopra una data base. E le vittime, nel pi\u00f9 gran numero, sono i miserabili: i miserabili a cui \u00e8 negato dalla sorte di far sentire, nelle aule giudiziarie, tutte le loro ragioni.<\/p><p>In una vita, che ha l\u2019intelligenza per suo fuoco centrale, \u00e8 o dovrebbe essere, pur sempre, maestra colei che non fu concepita nel buio delle visceri, nelle tenebre della matrice, s\u00ec bene nei lampeggiamenti del cervello maschio. Ma anche l\u2019occhichiara, che dalla mano infallibile lasciava cadere il sasso, per assolvere o condannare, anche Pallade, l\u2019occhichiara, aveva bisogno, nelle questioni pi\u00f9 delicate e complesse, di essere soccorsa dalla presenza del nume che incarnava la luce, che era il sole vestito di membra umane.<\/p><p>E se la giustizia, secondo una definizione luminosa ripetuta nei secoli, \u00e8 la costante volont\u00e0 di dare a ognuno quello che gli \u00e8 dovuto, essa si dimostra, troppe volte una grossa bilancia collocata sopra un vecchio tavolo, dove i tarli scavano i loro labirinti dubitosi: bilancia che pencola e crolla dalla parte dove si gitta di pi\u00f9, anche di cavilli e di parole.<\/p><p>Ora, accade che la difesa manchi l\u00e0 dove sarebbe pi\u00f9 necessaria. \u00c8 questo il punto su cui richiamo l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea, perch\u00e9 la formulazione dell\u2019articolo 19 assolutamente non soddisfa alcuno.<\/p><p>Il povero, in giudizio, deve avere qualcuno che lo sostenga, con calore, con fede. E questo bisogno \u00e8 stato sentito e tradotto in formule giuridiche, in tutte le legislazioni, nelle pi\u00f9 antiche. Non occorre fare scavi archeologici. Potremmo rimetterci alla testimonianza aristotelica e vedere che uno degli arconti assiste il povero o l\u2019incapace. Per la legislazione romana, una favola triste suona, secondo la quale l\u2019esercizio forense sarebbe stato una spoliazione e una rapina: esso era <em>honorificum munus<\/em>; e sorse come insegna e come scudo del diritto, finch\u00e9, per abusi intervenuti, la famosa legge Cinzia proib\u00ec il compenso e impose il gratuito. L\u2019avvocato (<em>vir bonus, dicendi peritus<\/em>) era chiamato dalla voce dell\u2019affetto o del sangue, accanto al reo, nell\u2019ora della sciagura.<\/p><p>E il rostro, da cui si dilatava la musica verbale dei grandi oratori, era un po\u2019 la casa sicura dei pi\u00f9 deboli.<\/p><p>Del resto, le condizioni di Roma erano particolari. La grande massa dei non abbienti costituiva il piedistallo passivo della lotta politica, che si svolgeva nel seno e nel cerchio di una piccola minoranza privilegiata: tra patrizi e cavalieri e plebei liberi. E il proletariato, per intenderci, viveva a spese della societ\u00e0, mentre la societ\u00e0 moderna vive a spese del proletariato.<\/p><p>Il patrono, il ricco, era proprietario di schiavi; ma era tenuto a nutrirli e a difenderli, anche in giudizio.<\/p><p>Un riflesso del diritto romano si ritrova in tutta la legislazione barbarica e carolingia. Carlo Magno spediva i suoi messi a proteggere, e senza spese, i poveri del regno; e nell\u2019et\u00e0 di mezzo, accanto al fiore della cavalleria, c\u2019\u00e8 la difesa gratuita del miserabile, come un obbligo morale, che poi acquista il rilievo e i lineamenti di un vero e proprio istituto giuridico, che si perfeziona con precise norme, al tempo di Paolo V. Il diritto canonico d\u00e0 vita all\u2019<em>advocatus pauperorum, advocatus deputatus et stipendiatus pro pauperibus<\/em>.<\/p><p>Il concetto cristiano si \u00e8 attuato in altri istituti di carattere legislativo. Non abbiamo che da innestarci sul tronco della pi\u00f9 schietta tradizione italiana, delle nostre Repubbliche, dei Comuni: di Vercelli, di Alessandria, di Cuneo, di Novara, di Torino, di Milano, di Bologna, di Firenze, di Parma, di Mantova e soprattutto di Venezia che, nel suo \u00abStatuto\u00bb, considera espressamente il caso, dicendo che \u00aboccorre istituire un\u2019avvocatura speciale e stipendiata, perch\u00e9 la ragione del povero e del miserabile non cada per mancanza di pecunia\u00bb. D\u2019altra parte, senza uscire dai confini del nostro paese e rifarci a Enrico IV o alla Rivoluzione francese, in cui vediamo in embrione un\u2019avvocatura dei poveri, basta risalire all\u2019alba del nostro Risorgimento per trovare, con netti contorni, un organo di difesa gratuita, come funzione sociale. Giuseppe Mazzini, prima del suo arresto, esercitava nel Foro genovese l\u2019avvocatura dei poveri. Nel 1859, con la legge Rattazzi sull\u2019ordinamento giudiziario, abbiamo avuto questa avvocatura come istituto di Stato, una carriera simile a quella del pubblico ministero, quanto mai diversa dal gratuito patrocinio, che \u00e8 molto meno di una formalit\u00e0: che \u00e8 una lustra, e si risolve in una frase vuota per i giudicabili. Non si pratica il monito di Verlaine: di torcere il collo all\u2019eloquenza, ma semplicemente si abolisce la difesa. Non si domanda pi\u00f9 al delitto; perch\u00e9? Si chiederai delitto: quanto? Sovrasta il rigore. Ma dopo la sentenza, c\u2019\u00e8 un dirugginio di cardini, uno sbattere di porte, e l\u2019uomo \u00e8 buttato in una cella, con un\u2019inferriata fra lui e la societ\u00e0, fra lui e il sole, senza che nessuno, praticamente, si sia piegato sulla sua sventura, a conoscere, a intendere il suo caso. Credo che l\u2019Assemblea Costituente, ricollegandosi alle tradizioni romane ed italiane in particolare, voglia trovare il modo di trasformare l\u2019istituto del gratuito patrocinio in una avvocatura che sia particolarmente incaricata di assistere e difendere i poveri, con gli accorgimenti del caso, in ogni grado e stadio del procedimento, in modo che i derelitti, i miserabili vedano che, nell\u2019incominciare la nostra vita nuova, il diritto della difesa \u00e8 una realt\u00e0 anche per loro, e non si sentano, in sede giudiziaria, delle ragioni misconosciute, delle povere fonti calpestate. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PERSICO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERSICO. Onorevoli colleghi, ignoravo che il collega La Rocca e gli altri suoi compagni avessero presentato questo emendamento, ma sono assai lieto che l\u2019abbiano fatto, perch\u00e9 mi ricorda l\u2019inizio della mia vita professionale. Il mio amico Conti forse ricorder\u00e0 quando i vecchi avvocati romani, Bindi, Randanini e gli altri, convocarono un gruppo di giovani, dei quali mi onoravo di far parte, per costituire in Roma l\u2019\u00abAssociazione penale per la difesa gratuita dei poveri\u00bb, associazione che ancora esiste e funziona, sia pure con forze assai modeste.<\/p><p>\u00c8 uno spettacolo veramente doloroso quello che provano, non soltanto gli avvocati, ma anche i profani della giustizia, quando entrando in un\u2019aula assistono a questa scena: il Presidente domanda all\u2019imputato: \u00abLei ha il difensore?\u00bb L\u2019imputato risponde: \u00abNo\u00bb. Al banco c\u2019\u00e8 un avvocato, che, forse per caso, sta sfogliando un suo fascicolo. Il Presidente dice: \u00abLei sar\u00e0 il difensore\u00bb. L\u2019avvocato continua a sfogliare attentamente il suo fascicolo. Il dibattito termina. Il Presidente d\u00e0 la parola alla difesa, e l\u2019avvocato nominato di ufficio dice: \u00abMi rimetto alla giustizia\u00bb. E la causa finisce. Questo \u00e8 uno spettacolo triste che vediamo continuamente, e che produce un senso di enorme disagio morale per tutti coloro che si trovano presenti nell\u2019aula. Tutte le volte che mi \u00e8 capitata una simile occasione, mi son fatto dare il fascicolo del processo ed ho cercato di studiare alla meglio la causa e di fare il mio dovere, anche improvvisando.<\/p><p>E cos\u00ec, in Cassazione. Si mandano agli avvocati degli avvisetti rossi o verdi, con i quali vengono nominati difensori di ufficio. Ho visto diversi colleghi stracciare questi avvisi all\u2019atto della consegna, senza neanche leggerli. Di modo che, in Cassazione, abbiamo centinaia e centinaia di processi che si fanno senza l\u2019assistenza dell\u2019avvocato. Eppure, spesso, specialmente nei primi anni del mio esercizio, ho trovato in questi processi motivi di ricorso cos\u00ec fondati da far accogliere i ricorsi, pur senza avere nessun rapporto con l\u2019imputato.<\/p><p>Quindi, la proposta La Rocca colma una lacuna nella nostra Costituzione. Una lacuna che si ricollega proprio a quell\u2019articolo 19 che abbiamo gi\u00e0 approvato, perch\u00e9 \u00e8 inutile proclamare dei princip\u00ee astratti, quando poi concretamente non vi \u00e8 nessuna possibilit\u00e0 di realizzarli. \u00c8 vero che tutti hanno diritto di agire in giudizio per la difesa dei loro diritti, \u00e8 vero che la difesa \u00e8 diritto inviolabile, ma se questo diritto non \u00e8 assicurato, rimane un diritto astratto, privo di ogni sanzione e di ogni realizzazione pratica.<\/p><p>Per\u00f2, mi permetta l\u2019onorevole La Rocca, di dissentire da lui su un punto. Se non ho mal compreso leggendo l\u2019emendamento, egli vuole che si costituisca un\u2019avvocatura di Stato <em>ad hoc<\/em>. Per carit\u00e0, non costituiamo un\u2019altra avvocatura. Vi sarebbero difficolt\u00e0 enormi per farla funzionare, e noi vediamo come oggi funziona male il gratuito patrocinio civile e quello penale. Quello penale non funziona affatto; quello civile funziona attraverso difficolt\u00e0 enormi, perch\u00e9 c\u2019\u00e8 l\u2019ostruzionismo di tutto l\u2019organismo giudiziario verso la difesa ufficiosa, di modo che le prove non si raccolgono, le sentenze non si pubblicano, gli atti non si notificano, se non attraverso enormi difficolt\u00e0 e ritardi.<\/p><p>Se dovessimo costituire un\u2019avvocatura, ci sarebbe gi\u00e0 l\u2019avvocatura dello Stato, che funziona benissimo, ed una sezione specializzata potrebbe essere adibita per la difesa civile e penale dei meno abbienti. Ma, poich\u00e9 l\u2019onorevole La Rocca ha ricordato quello che \u00e8 il glorioso retaggio della nostra tradizione giuridica, cio\u00e8 le benemerite avvocature dei poveri, che in Piemonte e negli Stati sardi soprattutto hanno avuto vita floridissima di cui \u00e8 ancora vivo il ricordo, malgrado che la legge non la preveda pi\u00f9, io credo che si potrebbe istituire un\u2019avvocatura per i poveri. In che modo? Rendendo obbligatorio per tutti i professionisti, come titolo onorifico e come corrispettivo di tutte le cause che sono pagate dagli abbienti, di assumere a turno, secondo le specializzazioni, la difesa dei poveri.<\/p><p>Naturalmente, bisogner\u00e0 tutelare il lato economico, e bisogner\u00e0 stabilire che il beneficio deve essere soltanto pei non abbienti, perch\u00e9 altrimenti, come mi diceva poco fa il collega Ivan Matteo Lombardo, nessuno si farebbe pi\u00f9 difendere dall\u2019avvocato di fiducia e tutti andrebbero dall\u2019avvocato dei poveri. L\u2019avvocato dei poveri dovr\u00e0 essere il difensore di coloro che non hanno mezzi sufficienti per poter iniziare un giudizio, o per poter difendere i loro diritti. Tutto questo sar\u00e0 stabilito con una legge che sar\u00e0 emanata a suo tempo, e che sar\u00e0 attentamente studiata nei suoi particolari. Per\u00f2, diamo anche a questi avvocati dei poveri la possibilit\u00e0 di un compenso; cio\u00e8 lo Stato dovrebbe costituire un fondo attraverso il quale le spese di giustizia (copia dei processi, notifica degli atti, ecc., insomma tutte quelle spese che non rientrano nell\u2019opera professionale), potrebbero venir rimborsate dallo Stato. Io direi cos\u00ec, se il collega La Rocca lo consente: \u00abLo Stato assicura, con la istituzione della avvocatura dei poveri, la difesa dei non abbienti in ogni grado di giurisdizione\u00bb.<\/p><p>Noi potremo cos\u00ec tutelare praticamente il diritto delle classi non abbienti ad ottenere giustizia. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Rossi Paolo ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Alla Commissione dispiace dissentire delle argomentazioni svolte cos\u00ec bene dai colleghi, le quali in realt\u00e0 non rispondono all\u2019esperienza che si \u00e8 fatta; l\u2019avvocatura dei poveri c\u2019\u00e8 stata ed \u00e8 risultato che la legge del gratuito patrocinio rappresenta rispetto ad essa un vero progresso.<\/p><p>Vogliamo vedere, per la tutela dei diritti di ordine patrimoniale e civile, come funzionava l\u2019avvocatura dei poveri e come ha funzionato, successivamente, l\u2019istituto del gratuito patrocinio? L\u2019avvocatura dei poveri esaminava il reclamo; e la decisione se convenisse dar seguito giudiziario all\u2019istanza del povero era inappellabilmente rimessa al placito del funzionario che aveva letto pi\u00f9 o meno attentamente quel dato fascicolo e che diceva s\u00ec o no.<\/p><p>Come funziona l\u2019istituto del gratuito patrocinio? Funziona con garanzie infinitamente superiori: intanto la parte ricorre all\u2019avvocato in cui ha fiducia, e se si imbatte in un avvocato che non sia d\u2019accordo con la sua tesi ne pu\u00f2 cercare altri quattro o cinque, finch\u00e9 non trova l\u2019avvocato che sia persuaso della bont\u00e0 del diritto che si intende far valere. Tutti gli avvocati d\u2019Italia possono essere consultati dal povero, ed il povero pu\u00f2 ottenere il concorso di uno, o di molti avvocati, mentre il solo avvocato dei poveri poteva dire: no, non intendo che l\u2019avvocatura dei poveri dia seguito a questo ricorso.<\/p><p>Poi ci sono due gradi: dalla Commissione davanti al tribunale si pu\u00f2 adire alla Commissione istituita presso la Corte d\u2019appello.<\/p><p>Le decisioni di rigetto non fanno stato. Se eventualmente la Commissione di primo grado ha detto \u00abno\u00bb e la Commissione di appello ha detto \u00abno\u00bb, il povero pu\u00f2 lasciar passare tre mesi, aspettare che la composizione delle Commissioni sia mutata, e riprendere la questione.<\/p><p>Io sono stato scelto fra i membri della Commissione per dire questa cosa che sembra non piacere ai colleghi, proprio perch\u00e9 sono ligure, e noi del Regno sardo abbiamo fatto l\u2019esperienza pi\u00f9 a fondo di tutti gli altri e sappiamo come l\u2019avvocatura dei poveri funzionasse contro il povero e ne paralizzasse spesso l\u2019iniziativa, mettendo le cause in mano di un freddo ed indifferente funzionario, che poteva, a suo placito, impedire di fatto l\u2019azione del povero.<\/p><p>Resta la questione molto pi\u00f9 grave della tutela penale. Mi permettano l\u2019onorevole La Rocca e l\u2019amico onorevole Persico una semplice osservazione.<\/p><p>Se si trova spesso un avvocato che non sente il suo dovere, un avvocato d\u2019ufficio che stancamente pronuncia le parole \u00abmi rimetto\u00bb, quando \u00e8 incaricato della difesa di un povero, credete voi che un qualunque avvocato funzionario, che abbia questo ufficio, non agirebbe alla stessa maniera? Molti di voi hanno sentito tante volte il pubblico ministero limitare la sua arringa a quest\u2019espressioni: \u00abmi rimetto\u00bb oppure \u00abrinunzio alla parola\u00bb, oppure \u00abdomando l\u2019applicazione della pena di legge\u00bb. E come il pubblico ministero, che \u00e8 un funzionario, si limita spesso a dire \u00abchiedo la condanna\u00bb, cos\u00ec farebbe pure l\u2019avvocato dei poveri, il quale sarebbe un funzionario freddo, indifferente, senza il calore di simpatia che viene dalla libera scelta che il cliente ha fatto del suo difensore. Anch\u2019egli direbbe \u00abmi rimetto\u00bb, oppure \u00abchiedo l\u2019assolutoria\u00bb, e non pi\u00f9.<\/p><p>Per queste ragioni e per tutte le ragioni dette a suo tempo, quando si cre\u00f2 la legge sul gratuito patrocinio, la Commissione ritiene di non poter aderire all\u2019emendamento La Rocca.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Io sono rimasto impressionato da ci\u00f2 che ha detto specialmente l\u2019onorevole Persico, e non sono rimasto convinto dalle dichiarazioni fatte dall\u2019onorevole Rossi a nome della Commissione.<\/p><p>Quindi io voter\u00f2 l\u2019articolo aggiuntivo La Rocca; soltanto vorrei proporre che, anzich\u00e9 parlare di \u00abnon abbienti\u00bb, si parlasse di una \u00abavvocatura dei poveri\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Platone ha proposto la seguente formula:<\/p><p>\u00abLo Stato garantisce la difesa ai non abbienti e se ne assume il carico\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Platone ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>PLATONE. Secondo me anche i rilievi che ha fatto l\u2019onorevole Persico manifestano una lacuna nelle attuali disposizioni di legge. Siamo tutti d\u2019accordo che lo Stato deve provvedere alla difesa dei non abbienti; si tratta di trovare per\u00f2, il mezzo pi\u00f9 efficace.<\/p><p>Oggi abbiamo gi\u00e0 teoricamente assicurato questa difesa, per\u00f2 praticamente non funziona.<\/p><p>BUBBIO. Non \u00e8 vero che non funziona! Basta fare il proprio dovere!<\/p><p>PLATONE. Questa \u00e8 un\u2019illusione. Potr\u00e0 farlo l\u2019onorevole Bubbio il suo dovere, potr\u00f2 farlo anche io, ma non possiamo pretenderlo da tutti. Dobbiamo convenire che non tutti sentono questo dovere.<\/p><p>Che cosa si verifica, in pratica, quando si tratta di difendere un povero? Si verifica appunto che un avvocato pu\u00f2 essere occupato in una difesa per pi\u00f9 udienze; alle volte pu\u00f2, alle volte non pu\u00f2, ed allora trascura questa difesa.<\/p><p>Io credo che praticamente il problema debba essere risolto in questo modo: anzich\u00e9 istituire una avvocatura, si pu\u00f2 semplicemente assicurare e pretendere una valida difesa dei non abbienti attraverso un congruo compenso per ogni seduta della difesa. In questo modo noi avremo molti avvocati che, oltre a sentire il dovere di compiere questa difesa, sentiranno anche lo stimolo di compierlo.<\/p><p>Io credo che con questa proposta si concili quello che tutti quanti stiamo cercando di ottenere. (<em>Applausi all\u2019estrema sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>BUBBIO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BUBBIO. Desidero soltanto aggiungere una considerazione che mi pare sia stata in parte dimenticata dai colleghi che mi hanno preceduto. Noi abbiamo in sostanza una legge sul gratuito patrocinio e chi fa anche modestamente l\u2019avvocato sa bene come basti saperla e volerla applicare, per rendersi conto che essa \u00e8 pienamente sufficiente ed efficiente alla bisogna. Ci\u00f2 che occorre \u00e8 che ognuno senta il senso di responsabilit\u00e0 nell\u2019esplicazione del mandato di cui \u00e8 investito. In materia civile ognuno sa come sia tutelato il diritto dei poveri.<\/p><p>PLATONE. Ma da chi?<\/p><p>BUBBIO. Come da chi? \u00c8 tutelato dal patrono ufficioso formalmente nominato; solo non bisogna dimenticare che si tratta di un onere cui egli \u00e8 per legge ed in coscienza tenuto.<\/p><p>In materia penale, poi, c\u2019\u00e8 un\u2019altra considerazione da fare. Invero qui si \u00e8 dimenticato che il difensore d\u2019ufficio non viene nominato al momento dell\u2019udienza, ma viene nominato al momento della citazione a giudizio (<em>Rumori a sinistra<\/em>), e tanto l\u2019imputato quanto il difensore sono quindi in tempo preavvertiti della nomina.<\/p><p>Sta quindi all\u2019avvocato di sentire il proprio dovere, al Consiglio dell\u2019Ordine di chiamarlo, al pubblico ministero di esigere che il mandato sia effettivamente esplicato. (<em>Rumori a sinistra<\/em>)<em>.<\/em> \u00c8 una questione di coscienza. Facciamo un voto solenne, perch\u00e9 questo dovere sia sentito e perch\u00e9 gli organi di controllo esplichino la loro funzione; ma non si crei una vera e propria avvocatura dei poveri, che costituir\u00e0 una nuova costosa burocrazia, la quale offrir\u00e0 di certo assai minori garanzie di quello che non offra l\u2019attuale ordinamento, solo che sia regolarmente attuato. (<em>Applausi al centro \u2013 Commenti a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seguente nuova formulazione dell\u2019articolo 100-<em>bis<\/em> \u00e8 stata concordata dagli onorevoli La Rocca, Persico, Nobile:<\/p><p>\u00abLa Repubblica assicura, mediante apposite istituzioni, la difesa ai non abbienti in ogni grado di giurisdizione e soprattutto in sede penale\u00bb.<\/p><p>COPPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COPPI. Dichiaro che io e altri colleghi del mio Gruppo voteremo a favore della prima parte della formulazione La Rocca, per la quale chiediamo, quindi, la votazione per divisione, in quanto non troviamo giustificato che in tale articolo si dica che la difesa del povero deve essere assicurata specialmente in sede penale. La difesa del povero deve essere assicurata egualmente, sia in sede civile che in sede penale. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>LA ROCCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA ROCCA. Aderisco pienamente alle osservazioni del collega. In fondo la difesa del non abbiente era sentita con maggiore necessit\u00e0 in sede penale: ma poich\u00e9 riconosco la giustezza delle considerazioni fatte, sono di accordo di modificare in questo senso la mia proposta:<\/p><p>\u00abLa Repubblica assicura, mediante apposite istituzioni, la difesa ai non abbienti in ogni grado di giurisdizione\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Dichiaro, anche a nome dei miei amici di Gruppo, che noi voteremo a favore della norma proposta, con una sola riserva per quanto riguarda il suo collocamento. Probabilmente la nuova formula potrebbe essere inserita nell\u2019articolo 19 della Costituzione, laddove si contempla il diritto alla difesa e conviene quindi assicurarne l\u2019effettivo esercizio.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene; non \u00e8 questione di immediata importanza.<\/p><p>CARPANO MAGLIOLI. Chiedo di parlare<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CARPANO MAGLIOLI. A nome del mio Gruppo dichiaro di aderire alla proposta dell\u2019onorevole La Rocca, perch\u00e9, se \u00e8 vero che la difesa del povero \u00e8 un dovere ed \u00e8 un onore per noi avvocati, non \u00e8 men vero che, come si garantisce ai poveri una retribuzione sia pure modesta, l\u2019assistenza sanitaria ecc., \u00e8 giusto che una garanzia, sia pure modesta, si dia per quanto riguarda l\u2019assistenza legale. Occorre evitare lo sconcio al quale assistiamo quotidianamente nei tribunali, dove la difesa d\u2019ufficio si riduce ad una pura apparenza esteriore, e dove raramente l\u2019avvocato d\u00e0 quello che deve dare, anche perch\u00e9 vi sono delle esigenze che lo impediscono. (<em>Approvazioni a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Il testo risulta cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa Repubblica assicura mediante apposite istituzioni la difesa ai non abbienti in ogni grado di giurisdizione\u00bb.<\/p><p>Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.<\/p><p>ROSSI PAOLO. La Commissione pu\u00f2 accettare questa nuova formula; anzi, l\u2019accetta volentieri. \u00c8 contraria all\u2019istituzione dell\u2019avvocatura dei poveri, non certo al principio della difesa assicurata per tutti!<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo test\u00e9 letto e che la Commissione ha dichiarato di accettare.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vi \u00e8 ora da passare alla seconda Sezione: \u00abNorme sulla giurisdizione\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Targetti e Carpano Maglioli hanno proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere l\u2019intera Sezione <\/em>(<em>articoli 101-105<\/em>)\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare per mozione d\u2019ordine.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. A me sembra che la discussione su un emendamento di soppressione integrale di una Sezione del testo del progetto sia inutile, perch\u00e9 occorrer\u00e0 sempre, anche in una discussione preliminare, esaminare ciascuno degli articoli di cui si chiede la soppressione. A mio avviso, bisognerebbe passare subito all\u2019articolo 101: cos\u00ec si guadagnerebbe tempo. Vuol dire che l\u2019onorevole Targetti e gli altri colleghi potrebbero ripresentare per ciascuno degli articoli la proposta di soppressione. Io stesso ho presentato qualche proposta di soppressione di taluni commi.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Leone, io ritengo che tutti coloro che hanno presentato una proposta di soppressione integrale abbiano diritto di svolgere in modo preliminare il loro emendamento. Evidentemente questi colleghi sanno che non devono approfondire l\u2019esame di tutti gli articoli, ma svolgerlo rapidamente sfiorandone il contenuto.<\/p><p>L\u2019onorevole Targetti ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>TARGETTI. Per calmare ogni apprensione premetto che non intendo in nessun modo di discendere all\u2019esame particolareggiato dei vari articoli, anche perch\u00e9 questo porterebbe come conseguenza un prolungamento inutile della discussione in materia.<\/p><p>In sostanza, mi limiter\u00f2 a fare quello che accennava il Presidente, cio\u00e8 esporre le ragioni d\u2019indole generale per le quali penso che l\u2019Assemblea potrebbe senz\u2019altro decidere di non passare all\u2019esame di nessuno di questi articoli, ritenendo che la materia trovi la sua pi\u00f9 logica e normale regolamentazione in altre sedi.<\/p><p>Mi basta accennare al tenore delle norme contenute nei vari articoli.<\/p><p>L\u2019articolo 101 contiene norme che troverebbero la sede pi\u00f9 acconcia e logica nel Codice di procedura penale, perch\u00e9 quando si stabilisce come devono essere motivate le sentenze (e a questo proposito osservo per incidenza come affermare che tutte le decisioni devono essere motivate andrebbe contro una decisione gi\u00e0 presa dall\u2019Assemblea che apre la via all\u2019istituzione della giuria popolare) si invade il campo delle leggi procedurali.<\/p><p>UBERTI. V\u2019\u00e8 il principio fondamentale.<\/p><p>TARGETTI. S\u00ec, v\u2019\u00e8 un principio fondamentale, ma che non possiamo approvare perch\u00e9 abbiamo gi\u00e0 approvato il principio opposto, cio\u00e8 la possibilit\u00e0 che si dia vita ad una Magistratura&#8230;<\/p><p>MASTINO PIETRO. Ma perch\u00e9 opposto? \u00c8 una diversa concezione. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>TARGETTI. Potrei rispondere subito a queste interruzioni, ma se lo facessi non potrei tener fede alla mia promessa della massima brevit\u00e0. Per\u00f2, su questo punto, non posso fare a meno di osservare che col principio dell\u2019obbligo della motivazione di qualsiasi pronunciato giurisdizionale si verrebbe a limitare all\u2019Assemblea legislativa di domani la scelta delle varie forme di intervento diretto del popolo nell\u2019amministrazione della giustizia. (<em>Interruzione del deputato Uberti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Per la ragione che ho detto non posso raccogliere neppure le sue interruzioni, onorevole Uberti, che, per\u00f2, non mi dispiacciono giacch\u00e9, se ella non interrompesse, vorrebbe dire che ella non godrebbe perfetta salute giacch\u00e9, normalmente, ella deve interrompere. (<em>Ilarit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passando all\u2019altro articolo, ci si trova di fronte ad una norma di procedura civile, mentre il successivo articolo 103 si riferisce alla giustizia amministrativa, affermando anche questo articolo un principio molto lato, il cui accoglimento dovrebbe dar luogo necessariamente ad una preventiva lunga discussione: se cio\u00e8 contro qualsiasi atto della pubblica amministrazione sia possibile ammettere come obbligatoria la concessione dell\u2019esercizio della tutela giudiziaria.<\/p><p>Qualche segno di dissenso dell\u2019illustre maestro, l\u2019onorevole Orlando, dimostra la gravit\u00e0 del problema che, per essere risolto, richiederebbe ripeto una lunga discussione.<\/p><p>Quando poi si passa all\u2019articolo 104 (e l\u2019Assemblea pu\u00f2 essere tranquilla nell\u2019ascoltarmi perch\u00e9 sa che ho solo poche parole da dire) vi si trova affermato il principio che nessuna legge pu\u00f2 non rendere pi\u00f9 irrimediabile un giudicato definitivo.<\/p><p>Io non so neppure a quale ipotesi ci si pu\u00f2 riferire oltre quelle ammesse, in via d\u2019eccezione, dallo stesso articolo della legge penale abrogativa: della grazia, dell\u2019indulto e dell\u2019amnistia. Io non concepisco l\u2019ipotesi di un\u2019Assemblea legislativa che fa una legge per rendere non pi\u00f9 definitiva una determinata sentenza!<\/p><p>Infine, un\u2019ultima osservazione riguardo all\u2019Avvocatura dello Stato. Io ho il massimo rispetto verso l\u2019Avvocatura dello Stato; ma non capisco per quale ragione essa debba fare il suo ingresso nella Carta costituzionale. Si \u00e8 detto spesso (certe volte, anche in mancanza di argomentazioni pi\u00f9 serie) che il nostro progetto di Costituzione esagera nelle previsioni. Quando ci si presenta l\u2019occasione di ridurre, senza nessun inconveniente e con ragione, di uno, tre, cinque il numero degli articoli della Carta costituzionale, mi pare che potrebbe essere cosa lieta per tutti di approfittarne! (<em>Applausi a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Leone Giovanni ad esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Lo far\u00f2 brevemente. A me pare che l\u2019Assemblea non debba affrettarsi a pronunciare un giudizio di soppressione o di mantenimento totale degli articoli da 101 a 105; perch\u00e9 io posso condividere parte delle preoccupazioni espresse dall\u2019onorevole Targetti, ma su altre sono dissenziente.<\/p><p>Gi\u00e0 nei miei emendamenti si trova proposta qualche soppressione: per esempio, quella del primo comma dell\u2019articolo 101. Potrei successivamente, meditando pi\u00f9 a lungo la materia, ritenere di potere accettare l\u2019emendamento soppressivo di un\u2019altra norma; ma una soppressione totale di questi articoli non si pu\u00f2 decretare in questo momento senza scendere nel vivo della materia attraverso l\u2019esame di ciascun articolo.<\/p><p>E, a proposito di questo esame, dir\u00f2 che vi sono negli articoli dal 101 al 105 delle garanzie che sono certamente di carattere costituzionale, di talch\u00e9 noi le troviamo formulate in quasi tutte le Costituzioni del mondo. Ad esempio: pubblicit\u00e0 delle udienze. In gran parte delle Costituzioni di tutti i Paesi troviamo scritto che le udienze sono pubbliche. Perch\u00e9 \u00e8 una garanzia costituzionale? Perch\u00e9 il giudizio del magistrato, del giudice popolare, circa lo svolgimento, circa la acquisizione delle prove, circa il rispetto della garanzia della difesa deve essere fatto pubblicamente, cio\u00e8 sotto il controllo dell\u2019opinione pubblica. Altra garanzia di carattere costituzionale, che troviamo in moltissime Costituzioni estere, \u00e8 costituito dall\u2019obbligo della motivazione. Salvo a vedere se e fino a dove la vogliamo. Perch\u00e9 in tanto una sentenza di giudice speciale od ordinario si pu\u00f2 imporre alla coscienza dei cittadini, pu\u00f2 avere valore, pu\u00f2 penetrare nella coscienza dei cittadini, in quanto il magistrato, giudice speciale o giudice popolare, attraverso una motivazione, sia pure sommaria, empirica o anche sgrammaticata, dia conto alla societ\u00e0 di un giudizio che ha pronunziato, che convinca non solo le parti, ma soprattutto la societ\u00e0 della fondatezza del giudizio.<\/p><p>Una terza garanzia di carattere costituzionale, e che esiste in altre Costituzioni, \u00e8 quella del ricorso per cassazione. La Cassazione in tutti i Paesi in cui \u00e8 configurata come supremo organo regolatore della interpretazione, della unit\u00e0 della interpretazione del diritto, sta a significare la possibilit\u00e0 per tutti i cittadini di potere, per quanto attiene alla interpretazione della legge, attingere a questo supremo organo a cui deve essere consentito l\u2019accesso a tutti i cittadini nei confronti di tutte le decisioni del giudice ordinario e speciale.<\/p><p>Per queste ragioni io penso che noi non ci possiamo affrettare a dare un giudizio sul mantenimento di tutte le norme o sulla soppressione di tutte le norme. Baster\u00e0 dire che da un certo banco molto autorevole e da un altro banco altrettanto autorevole si \u00e8 chiesto che si esamini e risolva il problema della Cassazione regionale. Questo \u00e8 un problema di carattere costituzionale perch\u00e9 importa il collegamento con tutte le organizzazioni dello Stato secondo la Carta costituzionale, che andiamo elaborando.<\/p><p>Allora penso che non ci dobbiamo affrettare a decidere sulla proposta dell\u2019onorevole Targetti, che deve segnalare una tendenza a ridurre, con maggiore rigore di forbici, le norme ivi formulate; non una proposta complessiva che, se noi votassimo, potrebbe importare da parte nostra una votazione non meditata e non responsabile.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Anch\u2019io sono di opinione che non si possa sopprimere in blocco questa serie di articoli perch\u00e9 vi sono effettivamente alcuni princip\u00ee di carattere nettamente costituzionale. Uno, per esempio, \u00e8 quello che non pu\u00f2 essere soppressa la garanzia di giurisdizione contro determinati atti del potere esecutivo.<\/p><p>Durante il periodo fascista era divenuta quasi una clausola di stile, ogni qual volta il potere esecutivo prendeva delle deliberazioni arbitrarie, nel senso della loro illegittimit\u00e0 rispetto all\u2019ordinamento giuridico, di iscrivere nella legge che contro i provvedimenti della tale direzione generale o della tal\u2019altra determinata commissione non sono ammessi ricorsi e impugnative di qualsiasi genere n\u00e9 in linea giurisdizionale, n\u00e9 in linea amministrativa.<\/p><p>Ora, se si crede, come io penso, di affermare il principio di cui all\u2019articolo 103 del progetto \u00e8 indiscutibile che il suo posto \u00e8 quello della Carta costituzionale.<\/p><p>Si domandava ancora l\u2019onorevole Targetti come potrebbe mai accadere che ad una sentenza divenuta definitiva si togliesse il suo carattere di atto esecutivo. Io non so se sia assolutamente impossibile il formulare molte ipotesi, ma la prima, proprio degli ultimi mesi, di quest\u2019ultimo periodo di tempo, \u00e8 quella per cui molte sentenze di sfratto, divenute perfettamente esecutive e non pi\u00f9 suscettibili di alcun rimedio, sono state dichiarate sospese nella loro efficacia ed annullate nella loro sostanza da provvedimenti di legge successivi, solo perch\u00e9 non fossero state ancora eseguite. Ed \u00e8 divenuto normale che si dica: se l\u2019affittuario, se l\u2019inquilino \u00e8 ancora in possesso del fondo o della casa, anche la sentenza di sfratto perde ogni valore e si applicano le disposizioni della presente legge.<\/p><p>Ora, se eventualmente la Carta costituzionale risulter\u00e0 giuridicamente rigida e costituir\u00e0 un vincolo anche per il legislatore, in determinati casi, questi esempi spiccioli che ho ricordato in contraddizione del valore della sentenza definitiva saranno resi impossibili proprio dalle garanzie costituzionali congegnate in questa Carta.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Non voglio discutere se a norma di Regolamento si possa chiedere la soppressione di una intera sezione, ma io vorrei domandare all\u2019amico onorevole Targetti se dopo che abbiamo discusso tutta la Costituzione e di volta in volta abbiamo effettivamente disposto per l\u2019eliminazione di alcuni articoli, o di alcune parti di articoli, perch\u00e9 mai proprio e solo per questi cinque articoli noi dobbiamo rifiutarci di fare una serena discussione dalla quale per taluni potr\u00e0 derivare la soppressione richiesta mentre per altri potr\u00e0 risultare l\u2019opportunit\u00e0 di mantenerli. Vorrei rivolgere un caldo invito all\u2019onorevole Targetti perch\u00e9 ritiri la sua proposta con l\u2019intesa che giudicando i singoli articoli voteremo la soppressione dove essa possa sembrare opportuna.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Targetti se conserva la sua proposta.<\/p><p>TARGETTI. La ritiro senz\u2019altro, perch\u00e9 l\u2019avevo presentata con la speranza (che \u00e8 andata subito delusa) che incontrasse il parere, non dico unanime, perch\u00e9 tanto non si pu\u00f2 pretendere, ma per lo meno di gran parte dell\u2019Assemblea. Devo per\u00f2 dire che in questa opposizione mi \u00e8 sembrato vederci come l\u2019attribuzione di un secondo proposito, nel senso cio\u00e8 che la mia proposta fosse inspirata da contrariet\u00e0 al contenuto di tutte queste norme. Ebbene questo non corrisponde a verit\u00e0. Tant\u2019\u00e8 vero che io mi proponevo di presentare all\u2019approvazione dell\u2019Assemblea un ordine del giorno che spiegasse come il ritiro di questi articoli non significava in nessun modo sconfessione di alcuni princip\u00ee che negli articoli stessi sono consacrati.<\/p><p>Ma vedendo che nell\u2019insistere nella mia proposta di abbreviare la Carta costituzionale corro il rischio senz\u2019altro di allungare, intanto, la discussione, la ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Il seguito di questa discussione \u00e8 rinviato a domani alle 11.<\/p><p>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta urgente:<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell\u2019interno, sui recenti fatti di Calabria.<\/p><p>\u00abSilipo, Gullo Fausto, Musolino, Mancini, Priolo\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, sui fatti di Bisignano in provincia di Cosenza, dove un morto e parecchi feriti sono stati vittime del terrore premeditatamente diffuso dagli agrari pi\u00f9 arretrati e pi\u00f9 gretti della provincia.<\/p><p>\u00ab\u00c8 davvero doloroso che all\u2019ostinata trascuranza del Governo nei rapporti di quelle popolazioni patriottiche e tranquille si aggiunga ora la violenza e lo spargimento di sangue, che crea lutti, spreme lacrime e scava solchi profondi di irritazione e di protesta.<\/p><p>\u00abMancini, Priolo, Gullo Fausto, Silipo\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro della pubblica istruzione, per sapere che cosa intenda fare di fronte alla vasta agitazione di insegnanti medi ed elementari, pur sinceramente repubblicani, i quali lamentano che l\u2019articolo 3 della legge 13 dicembre 1946 imponga ad essi una formula di giuramento che non tiene nessun conto della particolare posizione dell\u2019insegnante e lo eguaglia agli impiegati amministrativi dello Stato, mentre per i professori universitari, che pur svolgono la stessa missione, \u00e8 addirittura escluso il giuramento.<\/p><p>\u00abPreti, Binni\u00bb.<\/p><p>Interesser\u00f2 i Ministri competenti affinch\u00e9 facciano sapere al pi\u00f9 presto quando intendano rispondere a queste interrogazioni.<\/p><p>DI FAUSTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DI FAUSTO. Chiedo quando il Governo intende rispondere ad una mia interrogazione urgente sulle condizioni degli italiani in Albania.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Ministro degli esteri mi ha comunicato che risponder\u00e0 non appena sar\u00e0 in possesso di elementi di giudizio sui fatti denunciati.<\/p><p>Presentazione di una relazione.<\/p><p>PARATORE. Chiedo di parlare per la presentazione di una relazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PARATORE. Mi onoro di presentare la relazione al seguente disegno di legge:<\/p><p>\u00abApprovazione dello scambio di Note relative ai danni di guerra e all\u2019articolo 79 del Trattato di pace effettuato in Roma fra l\u2019Italia e la Cina il 30 luglio 1947\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Questa relazione sar\u00e0 stampata e distribuita.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell\u2019agricoltura e foreste e dell\u2019industria e commercio, per conoscere per quali motivi non si dispone il sollecito ritiro, da parte dell\u2019industria interessata, dell\u2019olio al solfuro, dato che gli stabilimenti che producono tale olio hanno nei loro depositi notevoli quantit\u00e0 \u2013 che costituiscono immobilizzo di forti somme \u2013 mentre non possono continuare la produzione sia per mancanza di capitali che per insufficienza dei loro depositi. Di conseguenza non viene ritirata la sansa con grave danno anche per gli olivicoltori. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abScotti Alessandro\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019industria e del commercio, per sapere quali provvedimenti sono stati presi o si ritiene doveroso di prendere per aiutare le piccole e medie industrie in questa particolare congiuntura economica al fine di salvare l\u2019efficienza di tali industrie e di non licenziare la mano d\u2019opera impiegata. Tali fini debbono essere raggiunti contemporaneamente se si vuole per un verso tutelare l\u2019ordine pubblico e per un altro assicurare una necessaria continuit\u00e0 al nostro ritmo produttivo.<\/p><p>\u00ab\u00c8 chiaro che solo mantenendo costante tale ritmo di produzione o rafforzandolo si potranno condurre a buon fine gli effetti derivanti dalla presente politica economica anti-inflazionistica. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abDi Gloria\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019industria e del commercio, per conoscere \u2013 a seguito della risposta data il 21 novembre 1947 con prot. D. 4543\/A34\/131 a precedente interrogazione \u2013 se ritenga conforme ad una pratica democratica e regolare il fatto che non si sia dato corso all\u2019insediamento del dottor Giorgio Segre nelle funzioni di presidente della Giunta della Camera di commercio di Vercelli, cui fu nominato con decreto ministeriale del 10 maggio 1947, in base a generiche segnalazioni che non hanno riscontro, n\u00e9 riferimento in alcun fondato motivo; e per sapere se non ritenga gravemente pregiudiziale alle norme della democrazia e al prestigio del suo Ministero la linea di condotta adottata, che, in base alle dichiarazioni stesse dell\u2019onorevole Ministro, non pu\u00f2 supporsi fondata su altro che sulla posizione politica del dottor Segre, il quale, essendo in possesso di tutti i requisiti per la nomina, cui si fece luogo con decreto ministeriale del 10 maggio 1947, non sembra possa essere ritenuto inadatto per il fatto di essere notoriamente esponente del Partito socialista italiano. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abJacometti\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se ed in che modo intende provvedere perch\u00e9 le pratiche per la liquidazione delle pensioni siano definite con maggiore sollecitudine.<\/p><p>\u00abLa maggior parte di coloro che hanno inoltrato la domanda di pensione vivono in gravi ristrettezze e lamentano la lentezza con la quale le pratiche sono decise. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCamposarcuno\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019interno, per conoscere se, in dipendenza degli assalti e saccheggi che, ad opera dei partiti di sinistra, si sono svolti nella provincia di Imperia contro le sedi del Partito dell\u2019uomo qualunque di Porto Maurizio, San Remo e Bordighera:<\/p><p>1\u00b0) sono stati presi provvedimenti nei riguardi del questore, il quale non ha assunta alcuna iniziativa per prevenire le delittuose azioni ed ha lasciato tranquillamente transitare per ore camions carichi di faziosi armati, senza tempestivamente intervenire per evitare le devastazioni e senza preoccuparsi, dopo, di rintracciare e punire i responsabili facilmente identificabili;<\/p><p>2\u00b0) se si ritiene giusto e ammissibile che lo stesso questore abbia fatto ritardare per tre giorni la pubblicazione del manifesto che invitava i qualunquisti a non reagire alla violenza con la violenza, esortandoli alla calma e ad usare la sola arma della scheda contro gli avversari, mentre veniva immediatamente dato il consenso per l\u2019affissione di un manifesto compilato dai partiti di sinistra, praticamente incitante a nuove violenze e reazioni ed incitante gli aderenti ai partiti di sinistra contro il Governo e gli altri partiti ed, in specie, l\u2019Uomo qualunque. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abRodin\u00f2 Mario\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere quali provvedimenti intenda prendere per indurre la societ\u00e0 \u00abSita\u00bb a ripristinare il servizio automobilistico San Fele-stazione Bella-Ulmo.<\/p><p>\u00abL\u2019interrogante fa presente che diversi paesi, per il mancato ripristino di detto servizio, sono privi di ogni mezzo di collegamento con la linea ferroviaria. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abPignatari\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019interno, sull\u2019episodio di intimidazione e di violenza verificatosi il 23 novembre nel comune di Taglio di Po, dove qualche centinaio di facinorosi irrompeva nei locali del municipio durante la seduta del Consiglio comunale ed imponeva al sindaco e ai consiglieri di allontanarsi dall\u2019aula, tentando anche di imporre le dimissioni del sindaco.<\/p><p>\u00abL\u2019interrogante chiede, inoltre, di sapere quali provvedimenti siano stati adottati dall\u2019autorit\u00e0 prefettizia e di pubblica sicurezza e quali quelli che intendono adottare per prevenire l\u2019eventuale e prevedibile ripetersi di ulteriori episodi di violenza, evidentemente delittuosi, miranti ad impedire il legittimo funzionamento di una amministrazione democraticamente eletta. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abVillani\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali temperamenti intenda adottare nei confronti dell\u2019attuale sistema di tassazione dei contributi unificati in agricoltura, i quali \u2013 per la loro onerosit\u00e0 \u2013 spingono all\u2019evasone e favoriscono la disoccupazione, ed inoltre considerano quali datori di lavoro molti piccoli proprietari o mezzadri, che non soltanto non assumono mai salariati, ma che prestano essi stessi saltuariamente la loro opera presso terzi, e sono ingiustamente a carico dei concedenti il fondo anche qualora siano assunti dai mezzadri, ai quali invece in quota dovrebbero essere accollate le spese di assicurazione. Sperequazioni, infine, di notevole entit\u00e0 si riscontrano nelle ripartizioni per ettaro-coltura, senza tener conto dei minori redditi relativi alle zone collinari e montane; e nel riferimento che per la tassazione si fa a ruoli non aggiornati. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBadini Confalonieri\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno intervenire nei confronti della ditta concessionaria della tramvia Cuneo-Borgo San Dalmazzo-Demonte, che pur avendo dovuto e potuto a suo tempo rinnovare il materiale rotabile antidiluviano, che \u00e8 ancora attualmente in funzione, non provvede neppure a quelle spese di ordinaria amministrazione, che consentano almeno un minimo di sicurezza e di comodit\u00e0 per i viaggiatori. Detta linea serve una delle pi\u00f9 ridenti vallate del Cuneese, il cui sviluppo turistico ne rimane inceppato, mente un aumento di corse giornaliere e un miglioramento del materiale non graverebbe le spese di esercizio, che si potrebbero facilmente ammortizzare anche per il notevole flusso di trasporti di legname dalla zona montana verso la pianura, che oggi debbono effettuarsi quasi esclusivamente mediante autocarri. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBadini Confalonieri<\/p><p>PRESIDENTE. Le interrogazioni test\u00e9 lette saranno trasmesse ai Ministri competenti per la risposta scritta.<\/p><p>La seduta termina alle 20.<\/p><p>Ordine del giorno per le sedute di domani.<\/p><p>Alle ore 11 e alle 16:<\/p><p>Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCCVII. SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 26 NOVEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Commemorazione: Nobili Tito Oro Presidente Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente Federici Maria Musolino Grassi Bettiol Perrone Capano Targetti Colitto Manntroni Adonnino Fabbri Leone Giovanni Nobile Romano Rossi Paolo Caccuri Carboni Angelo Mastino Pietro [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2364,2390,2382,2378,2370,2376","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[60,7],"tags":[],"post_folder":[58],"class_list":["post-2339","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-11","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2339","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2339"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2339\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6327,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2339\/revisions\/6327"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2339"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2339"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2339"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2339"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}