{"id":2337,"date":"2023-09-17T16:02:46","date_gmt":"2023-09-17T14:02:46","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2337"},"modified":"2023-10-21T11:05:02","modified_gmt":"2023-10-21T09:05:02","slug":"antimeridiana-di-mercoledi-26-novembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2337","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 26 NOVEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2337\" class=\"elementor elementor-2337\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-a3a3538 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"a3a3538\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b304fb9\" data-id=\"b304fb9\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-681218f elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"681218f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471126_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b08510d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b08510d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCCVI.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 26 NOVEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedi:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguilo della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Targetti<\/p><p>Grassi<\/p><p>Federici Maria<\/p><p>Rossi Maria Maddalena<\/p><p>Canepa<\/p><p>Rossi Paolo<\/p><p>Perrone Capano<\/p><p>Targetti<\/p><p>Leone Giovanni<\/p><p>Musolino<\/p><p>Calosso<\/p><p>Colitto<\/p><p>Mastino Pietro<\/p><p>Adonnino<\/p><p>Persico<\/p><p>Abozzi<\/p><p>Carboni Angelo<\/p><p>Caccuri<\/p><p>Romano<\/p><p>Murgia<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Laconi<\/p><p>Condorelli<\/p><p>Corbino<\/p><p>Conti<\/p><p>Mastrojanni<\/p><p>Mannironi<\/p><p>Bellavista<\/p><p><strong>Disegni di legge <\/strong>(<em>Presentazione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Grassi, <em>Ministro di grazia e giustizia<\/em><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Votazione segreta:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Risultato della votazione segreta:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Presentazione di una relazione:<\/strong><\/p><p>Martino Gaetano<\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>MATTEI TERESA, <em>Segretaria<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedi.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Cairo, Ghidini e Gui.<\/p><p>(<em>Sono<\/em> <em>concessi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Passiamo all\u2019esame dell\u2019articolo 98. Se ne dia lettura:<\/p><p>MATTEI TERESA, <em>Segretaria<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI magistrati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da tirocinio. Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura pu\u00f2 designare per la nomina magistrati onorari in tutte le funzioni attribuite dalla legge giudici singoli; e pu\u00f2 designare all\u2019ufficio di Consigliere di cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Universit\u00e0 ed avvocati dopo quindici anni d\u2019esercizio\u00bb.<\/p><p>A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti.<\/p><p>Gli onorevoli Carpano Maglioli e Targetti hanno proposto di sopprimere l\u2019articolo.<\/p><p>Onorevole Targetti, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>TARGETTI. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. I seguenti emendamenti devono intendersi assorbiti dalle votazioni di ieri:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLe assunzioni, le promozioni, i trasferimenti, la disciplina e tutto quanto concerne il governo della magistratura e dei funzionari ed ausiliari dell\u2019ordine giudiziario rientrano nell\u2019esclusiva competenza del potere giudiziario, che la esercita col Consiglio Superiore della Magistratura\u00bb.<\/p><p>Mastino Pietro.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLe nomine, le promozioni, i trasferimenti e la disciplina dei magistrati spettano al Consiglio Superiore della Magistratura\u00bb.<\/p><p>Costa.<\/p><p>L\u2019onorevole Grassi ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abI magistrati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica in base a concorso. Possono essere anche assunti in Magistratura, previa deliberazione del Consiglio Superiore, professori ordinari di materie giuridiche nelle Universit\u00e0 ed avvocati dopo 15 anni di esercizio, in considerazione di meriti eminenti nel campo del diritto e dalla pratica giudiziaria.<\/p><p>\u00abLa nomina dei magistrati onorari, in tutte le funzioni attribuite dalla legge ai giudici singoli, \u00e8 consentita in conformit\u00e0 dell\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>GRASSI. Lo ritiro, e aderisco al testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. L\u2019onorevole Castiglia ha gi\u00e0 svolto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo la parola:<\/em> tirocinio, <em>inserire le seguenti:<\/em> \u00c8 fatta eccezione per i conciliatori\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Adonnino ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo la parola:<\/em> tirocinio, <em>aggiungere:<\/em><\/p><p>\u00abSecondo le norme stabilite dall\u2019ordinamento giudiziario. Ai concorsi per le giurisdizioni speciali saranno ammesse le categorie che abbiano formazione psicologica e culturale adatta. I vincitori, entrando in Magistratura, dovranno completamente e definitivamente lasciare l\u2019Amministrazione di origine.<\/p><p>\u00abAlla Magistratura fiscale si pu\u00f2 essere ammessi senza il concorso, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura, e per tempo determinato, secondo le norme stabilite dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>L\u2019onorevole Federici Maria ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sopprimere le parole: <\/em>Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>FEDERICI MARIA. Vorrei rassicurare l\u2019onorevole Villabruna (che mi pare non sia presente) e quanti altri siano caduti con lui nello stesso errore, che l\u2019emendamento da me proposto, e cio\u00e8 la soppressione del comma dell\u2019articolo 98: \u00abPossono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall\u2019ordinamento giudiziario\u00bb non tende a precludere alla donna la via della Magistratura; al contrario tende ad aprirla, a spianarla.<\/p><p>Veramente, dopo aver sostenuto, insieme con le mie colleghe e con non meno fervore di esse, i diritti della donna madre, della donna lavoratrice, della donna professionista, io non mi dovevo attendere che si volesse dare un senso cos\u00ec restrittivo e limitativo al mio emendamento.<\/p><p>Insisto su questo, perch\u00e9 si \u00e8 verificato un caso singolare. Altri colleghi hanno proposto un emendamento a prima vista simile al mio, cio\u00e8 un emendamento che tende alla soppressione del comma, con spirito nettamente contrario, cio\u00e8 con la intenzione di non parlare neppure del diritto della donna ad accedere alla Magistratura.<\/p><p>Perch\u00e9 allora ho presentato questo emendamento? L\u2019ho presentato perch\u00e9, per quanto riguarda i diritti della donna, io mi ritengo paga di quanto abbiamo stabilito nell\u2019articolo 48. Infatti nell\u2019articolo 48 \u2013 forse \u00e8 necessario che io lo ricordi \u2013 abbiamo stabilito che tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere alle cariche elettive ed agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.<\/p><p>\u00c8 ben vero che l\u2019articolo 48 sta sotto il Titolo IV \u00abRapporti politici\u00bb, ma non v\u2019\u00e8 dubbio che, votandolo, l\u2019Assemblea non ha dato ad esso, in nessun modo, valore restrittivo o significato particolare. N\u00e9 \u00e8 men vero che, parlando nell\u2019articolo 48 di uffici pubblici, non sia compresa fra essi la Magistratura, ch\u00e9 anzi fra gli uffici pubblici la Magistratura \u00e8 ufficio pubblico per eccellenza.<\/p><p>Quando al Titolo, sotto il quale \u00e8 compreso l\u2019articolo 48, io penso che sia stato meglio comprendere i diritti tutti sotto il Titolo IV, perch\u00e9 quella era la sede pi\u00f9 adatta per un\u2019affermazione che investe tutta la capacit\u00e0 di diritto sotto ogni aspetto.<\/p><p>Onorevoli colleghi, durante la discussione su questa parte dell\u2019articolo 98, che particolarmente mi sta a cuore, abbiamo inteso voci intonate e voci stonate, voci favorevoli e voci sfavorevoli; abbiamo sentito portare innanzi argomenti cos\u00ec triti e cos\u00ec superficiali da generare, almeno in me, un senso di mortificazione. Abbiamo sentito citare argomenti di puro valore accademico, che molto spesso mi hanno fatto ripensare a quella accolta di illustri accademici che perse il suo tempo per discutere se un pesce vivo pesasse pi\u00f9 di un pesce morto! Si trattava di fare una semplice prova e di rimettersi alla bilancia.<\/p><p>Ora anche qui, onorevoli colleghi, facciamo la prova, vediamo se la donna \u00e8 veramente in grado di coprire le cariche che sono inerenti all\u2019alto esercizio della Magistratura. A tutto quanto \u00e8 stato detto, io potrei rispondere che una raffinata sensibilit\u00e0, una pronta intuizione, un cuore pi\u00f9 sensibile alle sofferenze umane e un\u2019esperienza maggiore del dolore non sono requisiti che possano nuocere, sono requisiti preziosi che possono agevolare l\u2019amministrazione della giustizia. Potrei rispondere che le donne avranno la possibilit\u00e0 di fare rilevare attraverso un lungo tirocinio la loro capacit\u00e0; saranno sottomesse e sottoposte ai concorsi e a una rigida selezione. Le donne che si presenteranno a chiedere di salire i gradi della Magistratura devono avere in partenza (e li avranno) i requisiti che possono dare loro una certa garanzia di successo.<\/p><p>Non so invece che cosa rispondere a coloro i quali ci hanno proposto di imitare i modelli domestici. Prima di tutto \u00e8 uno sbaglio psicologico, perch\u00e9 noi donne amiamo differenziarci fra noi sia pure nel dettaglio di un vestito o nel particolare di un ornamento, e se qualcuno che siede qui ha la propria moglie che in casa fa la calza, non ritengo questo un argomento valido per invogliare una donna che chieda una toga ad accettare anzich\u00e9 una toga una calza.<\/p><p>Se voi, onorevoli colleghi, stabilirete una norma limitativa nella nostra Costituzione per quanto riguarda il diritto della donna di accedere alla Magistratura, commetterete molti errori. Rileggete, onorevoli colleghi, quanto siete andati dicendo nel corso di questi nostri lavori, contate quante volte avete parlato di libert\u00e0 civili, di parit\u00e0 di diritti, di uguaglianza di diritti, senz\u2019altra discriminazione all\u2019infuori di quella stabilita dalla legge e limitata alla incapacit\u00e0 naturale o legale. Lo avete fatto per logomachia, Dio vi perdoni, o per ansia di rinnovare sotto il segno della giustizia il nostro Paese, la vita sociale italiana? Commetterete un grave errore, e prima di tutto entrerete in contraddizione con voi stessi, poich\u00e9 voi non soltanto nell\u2019articolo 48 avete parlato di parit\u00e0 di diritti, ma nell\u2019articolo 3 voi avete stabilito che: \u00abI cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizione sociale, di opinioni religiose e politiche, hanno pari dignit\u00e0 sociale e sono uguali di fronte alla legge\u00bb. Ed avete anche aggiunto che: \u00ab\u00c8 compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libert\u00e0 e l\u2019uguaglianza dei cittadini impediscono il completo sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale dello Stato\u00bb.<\/p><p>Entrerete, dunque, in contradizione con voi stessi. In pi\u00f9 infirmerete la Costituzione, poich\u00e9 mentre nell\u2019articolo 48 voi rimettete tutto alla legge, nell\u2019articolo 98 voi rimettete la definizione della materia che ci interessa a un ordinamento come supremo regolatore ma anche modificatore di una norma generale. Voi offendete inoltre la giustizia, poich\u00e9 nell\u2019articolo 31 la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto, e l\u2019articolo conclude con l\u2019affermazione che<\/p><p>\u00abogni cittadino ha il dovere di svolgere un\u2019attivit\u00e0 o una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della societ\u00e0 conformemente alle proprie possibilit\u00e0 e alla propria scelta\u00bb. Che cosa sta per diventare, per la vostra volont\u00e0 negativa, questo diritto e questo dovere, per quanto riguarda la donna?<\/p><p>Sono argomenti, dunque, che voi avete gi\u00e0 considerato; \u00e8 una affermazione solenne che voi avete gi\u00e0 fatto e che ora vorreste annullare. Quando noi parliamo della donna magistrato noi dobbiamo evidentemente sottintendere una vocazione; vocazione, s\u00ec, sia pure per andare soltanto a difendere il fanciullo colpevole, sia pure per intendere meglio i gravi dolori che hanno potuto spingere una donna fino alle soglie del delitto. Che cosa potrete obiettare contro questa vocazione? Inoltre, onorevoli colleghi, a me pare che il diritto di farsi giustizia da s\u00e9, che ogni uomo possiede, ma che ogni uomo, ad un certo momento, trasferisce ad un altro uomo, mi fa considerare che la donna deve avere anche essa il diritto di trasferire a chi vuole il diritto di farsi giustizia. Non pu\u00f2 accettare da voi il giudice che voi volete; deve poterlo scegliere. (<em>Applausi a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vorrei anche dire \u2013 e specialmente ai colleghi del Partito al quale mi onoro di appartenere \u2013 che se una donna ha ricevuto dalla Provvidenza talenti speciali, che la Provvidenza \u00e8 ben libera di seppellire in un cervello femminile, quale diritto avete voi per impedire che questa donna possa sfruttare i talenti che ha ricevuto e che \u00e8 suo dovere mettere a profitto? Quale fondamento hanno dunque i vostri timori? Le esperienze passate non sono contro la donna. In quei Paesi dove la donna \u00e8 stata ammessa nella Magistratura, essa ha fatto eccellentemente la sua prova. Di che cosa avete paura? Ricordatevi che tutte le moderne Costituzioni non fanno pi\u00f9 restrizioni in questo senso. Ricordate che la Francia ha detto chiaramente che alla donna sono accordati in tutti i campi gli stessi diritti che sono accordati agli uomini. Volete forse voi che la patria del diritto sia al di sotto degli altri Paesi, anche di minore civilt\u00e0 di quella italiana? Ed allora, onorevoli colleghi, la severit\u00e0 della carriera far\u00e0 cadere le incapaci, non temete. Ma salutate fin d\u2019ora, onorevoli costituenti, quella donna che, anche per vostro merito, salir\u00e0 per prima ad amministrare la giustizia, con coscienza virile, illuminata, sorretta e riscaldata da un cuore femminile. (<em>Vivi applausi \u2013 Molte congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. I seguenti emendamenti sono stati gi\u00e0 svolti:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sopprimere le parole: <\/em>Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>Villabruna, Badini Confalonieri.<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sopprimere le parole: <\/em>Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall\u2019ordinamento giudiziario\u00bb<\/p><p>Ruggiero Carlo.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Geuna:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sopprimere le parole: <\/em>possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, s\u2019intende che abbia rinunciato a svolgerlo.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bianchi Bianca:<\/p><p>\u00ab<em>Al<\/em> <em>primo comma sopprimere le parole: <\/em>nei casi previsti dall\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, s\u2019intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Merlin Angelina:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sopprimere le parole: <\/em>nei casi previsti dall\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, s\u2019intende che abbia rinunciato a svolgerlo.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento delle onorevoli Mattei Teresa e Rossi Maria Maddalena:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sostituire il secondo periodo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLe donne hanno diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi della Magistratura\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Mattei Teresa, ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento l\u2019onorevole Rossi Maria Maddalena.<\/p><p>ROSSI MARIA MADDALENA. Onorevoli colleghi, all\u2019articolo 98 noi abbiamo proposto questo emendamento: \u00abLe donne hanno diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi della Magistratura\u00bb.<\/p><p>Cos\u00ec emendato, il secondo comma dell\u2019articolo 98 diventa un corollario logico dell\u2019articolo 48, nel quale \u00e8 affermato il diritto della donna ad accedere a tutte le cariche elettive ed agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza rispetto agli uomini.<\/p><p>Voler limitare o addirittura vietare l\u2019accesso delle donne alla Magistratura, come \u00e8 nello spirito dell\u2019articolo nel testo del progetto e come ancor pi\u00f9 chiaramente \u00e8 nelle intenzioni di alcuni colleghi, secondo quanto \u00e8 emerso nel corso del dibattito su questo Titolo, contraddice e alla lettera e allo spirito dell\u2019articolo 48.<\/p><p>L\u2019Assemblea non vorr\u00e0 dare una prova cos\u00ec palese di incoerenza.<\/p><p>Il problema fu posto quasi negli stessi termini nella Costituzione francese. Tanto nella prima Costituzione del 1946, quanto nel preambolo della seconda \u00e8 enunciato il principio:<\/p><p>\u00abLa legge garantisce alla donna, in tutti i campi, diritti uguali a quelli dell\u2019uomo\u00bb. Ed ecco la legge 11 aprile 1946 n. 46-643 enunciare nel suo unico articolo:<\/p><p>\u00abOgni francese, dell\u2019uno o dell\u2019altro sesso, avente i requisiti legali, pu\u00f2 accedere alle funzioni della Magistratura\u00bb.<\/p><p>Tutto \u00e8 semplice e chiaro. Se noi chiediamo oggi all\u2019Assemblea Costituente italiana di risolvere nello stesso modo un problema che si presenta a noi negli stessi termini, non le chiediamo di compiere un atto rivoluzionario. Noi non faremo altro che questo: raggiungere, non la Francia soltanto, ma le numerose nazioni che ci hanno preceduto su questa via.<\/p><p>Ancora prima della seconda guerra mondiale, le donne erano infatti ammesse senza restrizione alcuna all\u2019esercizio della Magistratura nei seguenti Paesi: nell\u2019Unione Sovietica, anzitutto, e questo \u00e8 naturale, negli Stati Uniti, in Cecoslovacchia, in Finlandia, Danimarca, Norvegia, Turchia, Brasile, Cuba, Cile, Honduras. Anche in Australia, nel Canada e nella Nuova Zelanda le donne sono ammesse alla Magistratura, ma limitatamente alle funzioni di giudice di pace. In Polonia prima della guerra erano gi\u00e0 ammesse a giudicare nei tribunali dei minorenni, e la prima donna che esercit\u00f2 questa funzione, la signora Gabinska, effettu\u00f2 anzi allora un giro di conferenze in numerosi paesi d\u2019Europa, ove ottenne un immenso successo esponendo le proprie esperienze di magistrato. Recentemente \u00e8 stato riconosciuto alle donne il diritto di accesso alla Magistratura senza restrizioni in tutta una serie di Stati democratici, dalla Jugoslavia alla Cina e perfino al Giappone.<\/p><p>Perci\u00f2 noi non possiamo non meravigliarci del tono che il dibattito ha assunto a questo proposito in seno all\u2019Assemblea, dei dissensi che vi si sono manifestati e della volont\u00e0 espressa da parte di alcuni colleghi di non tener conto alcuno dell\u2019articolo 48, venendo cos\u00ec meno allo spirito di giustizia al quale l\u2019Assemblea, approvandolo, si \u00e8 ispirata. La donna, in Italia, gode di tutti i diritti politici, \u00e8 elettrice ed eleggibile; pu\u00f2 partecipare alla direzione degli Affari dello Stato, anche se, in pratica, l\u2019esperienza dei quattro Governi De Gasperi ci abbia dimostrato che la Democrazia cristiana non intende tenerne alcun conto. Noi siamo per\u00f2 certi che in avvenire le donne parteciperanno al Governo anche in Italia, cos\u00ec come recentemente \u00e8 avvenuto in altri Paesi democratici, fra cui la Francia e la Romania.<\/p><p>Gi\u00e0 in seno a quest\u2019Assemblea noi partecipiamo a discussioni e a decisioni che investono non il destino di singole persone, ma quello di tutto il nostro popolo. Noi abbiamo quindi occasione di emettere giudizi che hanno immenso valore, mentre, secondo alcuni colleghi, noi non avremmo il diritto di partecipare a giudizi che riguardano una sola persona o fatti d\u2019importanza infinitamente minore.<\/p><p>Il diritto di partecipare all\u2019amministrazione della giustizia, noi lo rivendichiamo tanto nel campo del diritto civile quanto in quello del diritto penale. Una donna pu\u00f2 possedere un proprio patrimonio, pu\u00f2 esercitare un commercio, \u00e8 fattore essenziale nel processo produttivo. Lo sviluppo economico della societ\u00e0 moderna ha posto e pone quotidianamente di fronte alla Magistratura una serie di problemi complessi e delicati, in cui la donna \u00e8 coinvolta quanto l\u2019uomo. Perch\u00e9 non dovrebbe essa avere il diritto di concorrere ad emettere giudizi allo stesso titolo?<\/p><p>Ma la donna non ha soltanto il diritto di partecipare alla amministrazione della giustizia, essa ne ha anche il dovere, in determinati campi, come quello dei tribunali dei minorenni, nell\u2019interesse della stessa giustizia.<\/p><p>Ad un Convegno internazionale tenutosi recentemente a San Remo, il Presidente del Tribunale dei minorenni di Milano, Domenico Medugno, ed il dottor Colucci, capo dell\u2019Ufficio per lo studio dei problemi minorili presso il Ministero della giustizia, affermarono concordemente che la giustizia italiana non pu\u00f2 pi\u00f9 privarsi dell\u2019aiuto della donna in questo settore.<\/p><p>E cos\u00ec in quello che riguarda la difesa della famiglia e quindi nel campo del diritto penale.<\/p><p>Si \u00e8 parlato di divergenze, che sarebbero, secondo alcuni, fattore di turbamento in seno ai collegi misti giudicanti, rese pi\u00f9 acute dalla presenza delle donne, a causa del loro diverso modo di sentire. Secondo noi ci\u00f2 torna a vantaggio dell\u2019esattezza del giudizio, che risulta da un esame pi\u00f9 largo e pi\u00f9 completo delle cose. Il fatto \u00e8 cio\u00e8 esaminato da ogni punto di vista e sotto ogni profilo: proprio per questo, se non sbaglio, esiste il giudice collegiale. E quindi le argomentazioni dei nostri oppositori non reggono.<\/p><p>La nostra profonda convinzione sulla idoneit\u00e0 della donna, proprio per le sue particolari doti, a partecipare all\u2019amministrazione della giustizia non \u00e8 stata scossa nemmeno dagli altri argomenti che gli oppositori hanno citato a sostegno della loro tesi. Durante il dibattito ci \u00e8 anzi sembrato riecheggiassero gli stessi luoghi comuni di cui si servirono gli oppositori di Lidia Po\u00ebt, quando, circa 70 anni or sono, esercitata la pratica, pretese il diritto di vestire la toga e chiese l\u2019iscrizione all\u2019Ordine degli avvocati di Torino. La sua richiesta fu in un primo tempo accolta da quel Consiglio dell\u2019ordine, ma suscit\u00f2 polemiche senza fine. Due consiglieri indignati si dimisero, e non so se uno di essi non fosse per caso parente dell\u2019onorevole Villabruna. Ad ogni modo, la Corte di Appello di Torino, con sentenza 9 agosto 1883, revoc\u00f2 il provvedimento.<\/p><p>Le stesse polemiche si riaccesero nel 1912 intorno al nome di una donna eletta, Teresa Labriola, la quale non ebbe migliore sorte di quella toccata alla Po\u00ebt trent\u2019anni prima.<\/p><p>Soltanto con la legge 17 luglio 1919 fu riconosciuto alle donne il diritto di esercitare la professione di avvocato e di procuratore legale. Si avverava cos\u00ec la profezia di Domenico Giuriati il quale, durante le polemiche citate, aveva detto: \u00abIl mondo cammina: l\u2019ultima parola \u00e8 riservata al prossimo avvenire\u00bb.<\/p><p>Una prima, grande vittoria fu dunque riportata nel 1919 con la conquista da parte della donna del diritto di vestire la toga; vittoria contro lo spirito di conservazione che si faceva scudo degli stessi luoghi comuni sul temperamento inadatto a pronunciare giudizi, sulla mancanza di autorit\u00e0 e sulla suggestionabilit\u00e0 femminili. Luoghi comuni che non tornano ad onore di chi li ha riesumati in quest\u2019occasione.<\/p><p>Dopo tante prove mirabili date dalle donne italiane in questi anni tempestosi, noi avremmo il diritto, onorevoli colleghi, di scandalizzarci che da parte di alcuni si contesti ancora alla donna il diritto di partecipare all\u2019amministrazione della giustizia. Soprattutto quando si apprendono notizie come quelle riportate recentemente dai giornali circa certe sentenze emesse da nostri magistrati in applicazione del decreto di amnistia, dalle quali risulta che sottoporre un patriota, per indurlo a parlare, a scariche elettriche al capo per mezzo di una specie di telefono da campo non costituisce sevizia. Oppure, tra le molte altre del genere, quella sentenza pronunciata in Cassazione, che riguarda un famigerato capitano delle brigate nere, un certo Progresso, il quale abbandon\u00f2 una donna, una patriota, alle violenze di non so quanti dei suoi sgherri, dopo averle bendato gli occhi e legato le mani. Questo, secondo un magistrato, non costituisce sevizia, no, ma soltanto oltraggio al pudore, e quindi reato soggetto ad amnistia. Ebbene, nessuna donna al mondo, mai, sarebbe capace di pronunciare un simile giudizio, avvilire la giustizia fino a questo punto! Sono sentenze, queste, che offendono la legge nella lettera e nello spirito, sentenze che offendono l\u2019umanit\u00e0, la civilt\u00e0!<\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> \u00c8 la legge per l\u2019amnistia che fu fatta male! (<em>Commenti a sinistra \u2013 Interruzione del deputato Tonello<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>ROSSI MARIA MADDALENA. \u00c8 vero invece, onorevoli colleghi, che le qualit\u00e0 di sensibilit\u00e0, di intuizione, di tenacia, di pazienza, di coscienza, il senso di umanit\u00e0 che spesso si riscontrano nella donna, uniti alla conoscenza profonda del diritto, troverebbero un impiego infinitamente utile nel campo della Magistratura.<\/p><p>Lo comprese Guglielmo Shakespeare 350 anni or sono. Voi ricorderete certamente la singolare vicenda che port\u00f2 di fronte alla Corte di giustizia di Venezia un usuraio, Shylock, il quale avrebbe voluto, in nome della legge, commettere un delitto a danno di un mercante suo debitore. Un caso veramente singolare, a giudicare il quale Shakespeare richiede un giudice dotata di finezza, di cuore, d\u2019intelligenza ed onest\u00e0, un giudice che amministri la giustizia vera, onorevoli colleghi, la giustizia dello spirito della legge e non della lettera soltanto. Questo magistrato \u00e8 una donna, Porzia, la quale salva, insieme con la maest\u00e0 della legge, la vita di un innocente e domina alla fine, con la sua sottile ed umana misericordia, il malvagio usuraio. Rileggano gli onorevoli colleghi le parole che Porzia pronuncia nell\u2019aula del tribunale di Venezia allorch\u00e9 Bassanio le chiede di violare, per una volta, la legge, perch\u00e9 non sia permesso commettere in suo nome un delitto \u00abNessuna autorit\u00e0 in Venezia \u2013 risponde Porzia \u2013 potrebbe modificare una legge in vigore. Ci\u00f2 sarebbe invocato come un precedente e, per quell\u2019esempio, molti abusi s\u2019infiltrerebbero nello Stato. Non \u00e8 possibile\u00bb.<\/p><p>Ricordate la sua saggia sentenza e le parole che essa rivolge a chi, dopo il giudizio, vorrebbe compensarla col denaro.<\/p><p>\u00ab\u00c8 ben ricompensato chi \u00e8 ben sodisfatto; ed io sono soddisfatta di avervi liberato&#8230;\u00bb, cio\u00e8 di aver fatto trionfare la giustizia, \u00abquindi, ritengo di essere ben ricompensata. Il mio animo non \u00e8 mai stato finora pi\u00f9 mercenario di cos\u00ec\u00bb.<\/p><p>E infine la carit\u00e0, la clemenza: \u00abLa clemenza \u2013 dice Porzia \u2013 \u00e8 pi\u00f9 del potere scettrato. Essa ha il suo trono nel cuore dei re ed \u00e8 un attributo di Dio stesso&#8230;\u00bb. Cos\u00ec che il malvagio alla fine appare non domato soltanto, ma, forse, pentito, forse umanamente redento.<\/p><p>Trecentocinquant\u2019anni fa Shakespeare affermava nella sua opera immortale che una donna pu\u00f2 possedere le qualit\u00e0 del giudice. Trecentocinquant\u2019anni dopo, nell\u2019Assemblea Costituente italiana si contesta alle donne il diritto di partecipare all\u2019amministrazione della giustizia, negando loro le qualit\u00e0 per farlo.<\/p><p>Ed ora, onorevoli colleghi, ancora un\u2019ultima osservazione. Si \u00e8 affermato qui che la giustizia \u00e8 amministrata in nome del popolo. Due giorni or sono il Ministro Guardasigilli disse in quest\u2019Aula che \u00abil popolo partecipa sempre all\u2019amministrazione della giustizia\u00bb. Non \u00e8 vero, onorevole Grassi, non \u00e8 esatto: soltanto la met\u00e0 del popolo italiano ha finora partecipato all\u2019amministrazione della giustizia! Ma forse la sua affermazione significa che, condividendo la nostra tesi, anch\u2019ella ritiene che, d\u2019ora innanzi, la giustizia sar\u00e0 veramente amministrata in nome di tutto il popolo italiano. Onorevoli colleghi, se negassimo alle donne l\u2019accesso alla Magistratura, noi tradiremmo la fiducia della grandissima maggioranza di coloro, uomini e donne, che ci affidarono la tutela dei loro diritti. Ho fiducia che ci\u00f2 non accadr\u00e0. Ma, se le parole di Domenico Giuriati dovessero ancora una volta rispondere alla decisione sfavorevole di quest\u2019Assemblea, se un voto negativo fosse pronunciato oggi, ebbene, noi non desteremo certo dalla nostra battaglia. Resterebbe a voi il rammarico di non aver compreso in tempo.<\/p><p>Noi ci auguriamo per\u00f2 che il nostro emendamento sia approvato: vorremmo anzi che questa pietra miliare sulla via della libert\u00e0, del progresso, della giustizia sociale fosse posta oggi dalle mani concordi dei colleghi di tutti i settori dell\u2019Assemblea Costituente. (<em>Vivi applausi \u2013 Molte congratulazioni).<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Canepa e Pera hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo il primo comma aggiungere:<\/em><\/p><p>\u00abI giudici conciliatori, competenti per le cause di lieve valore da determinarsi dalla legge, sono nominati, per ogni comune, dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione il comune \u00e8 sito\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Canepa ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CANEPA. Io credo che la Commissione non possa non tener conto del concetto espresso nel mio emendamento, e credo che nessuno possa essere contrario alla vita dell\u2019istituto del giudice conciliatore perch\u00e9 sarebbe un atto contro la giustizia popolare. Un operaio, un artigiano, un esercente di un piccolo villaggio, che abbia un credito modesto, ed il cui debitore sia moroso, come fa ad ottenere il pagamento del suo avere se deve ricorrere alla sede della Pretura, pagare avvocati, uscieri, carte bollate ecc.? Sarebbe costretto evidentemente a rinunciare al suo credito, per lui non vi sarebbe giustizia. Io credo che la nomina del giudice conciliatore per ogni comune dovrebbe essere fatta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; mi pare la cosa migliore, perch\u00e9 esclude la possibilit\u00e0 di intervento dei partiti, ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale \u00e8 sempre in grado di avere quelle informazioni che sono necessarie per fare una scelta che dia le maggiori garanzie.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Sapienza ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abIl primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione sono eletti dai magistrati della Repubblica per il tempo e con le modalit\u00e0 che saranno determinati dall\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abCon le stesse modalit\u00e0 sono eletti il primo presidente ed il procuratore generale delle Corti di appello, da parte dei magistrati del distretto; il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, limitatamente alle sedi dei capoluoghi di distretto, da parte dei magistrati del circondario\u00bb.<\/p><p>Sapienza.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma con i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abLa giustizia civile e penale non pu\u00f2 essere amministrata che da magistrati nominati a norma del primo comma del presente articolo; le funzioni di conciliatore sono esercitate dai notai secondo la circoscrizione territoriale assegnata all\u2019ufficio notarile, onorificamente e con procedura speciale sommaria, nella quale sia consacrato il sistema del contradittorio.<\/p><p>\u00abNelle sedi giudiziarie dove esista una Universit\u00e0 degli studi con Facolt\u00e0 di giurisprudenza possono essere istituiti seminari giudiziari per la formazione spirituale e culturale dei giovani alle funzioni giudiziarie\u00bb.<\/p><p>Sapienza.<\/p><p>Non essendo presente, s\u2019intende che abbia rinunziato a svolgerli.<\/p><p>I seguenti emendamenti sono stati gi\u00e0 svolti.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura pu\u00f2 designare all\u2019ufficio di consigliere di Cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Universit\u00e0 ed avvocati di chiara fama dopo 25 anni di esercizio\u00bb.<\/p><p>Abozzi.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abI giudici civili di pace e i pretori civili e penali saranno di nomina elettiva, secondo le modalit\u00e0 che verranno stabilite per legge. Il Consiglio Superiore della Magistratura pu\u00f2 designare all\u2019ufficio di consigliere di Cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Universit\u00e0 ed avvocati dopo quindici anni di esercizio\u00bb.<\/p><p>Persico.<\/p><p>L\u2019onorevole Cairo ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura pu\u00f2 designare all\u2019ufficio di consiglieri di Cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Universit\u00e0 ed avvocati aventi 25 anni di effettivo esercizio professionale, inscritti nell\u2019albo speciale delle Magistrature superiori e previo parere dei competenti Consigli dell\u2019Ordine\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, s\u2019intende che vi abbia rinunziato.<\/p><p>I seguenti emendamenti sono stati gi\u00e0 svolti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura pu\u00f2 designare per la nomina magistrati onorari limitatamente alle funzioni di vicepretore. Pu\u00f2 designare all\u2019ufficio di consigliere di Cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Universit\u00e0 italiane ed avvocati iscritti nell\u2019albo degli esercenti in Cassazione da almeno dieci anni\u00bb.<\/p><p>Castiglia.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire la prima parte del secondo comma con la seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura designa per la nomina i vicepretori e conciliatori onorari\u00bb.<\/p><p>Rossi Paolo.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, alle parole:<\/em> in tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli, <em>sostituire le parole:<\/em> nella funzione di giudice conciliatore\u00bb.<\/p><p>Carboni Angelo, Lussu, Fietta.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire la seconda parte del secondo comma col testo seguente:<\/em> e pu\u00f2 designare all\u2019ufficio di consigliere di Cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Universit\u00e0 ed avvocati dopo 25 anni di esercizio professionale ed inscritti da almeno 10 anni nell\u2019Albo speciale delle Magistrature superiori\u00bb.<\/p><p>Sardiello.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, dopo le parole:<\/em> pu\u00f2 designare all\u2019ufficio il consigliere di Cassazione; <em>aggiungere: <\/em>per meriti insigni\u00bb.<\/p><p>Caccuri.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, sopprimere le parole: <\/em>dopo 15 anni di esercizio\u00bb.<\/p><p>Romano.<\/p><p>Gli onorevoli Ghidini, Filippini e Rossi Paolo hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, sopprimere le ultime parole:<\/em> dopo 15 anni di esercizio\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Ghidini, ha facolt\u00e0 di svolgerlo l\u2019onorevole Rossi Paolo.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Lo mantengo e rinuncio a svolgerlo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Perrone Capano ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, sostituire le parole: <\/em>dopo quindici anni di esercizio, <em>con le parole: <\/em>dopo venti anni di esercizio\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERRONE CAPANO. Questo emendamento chiarisce, evidentemente, e precisa da s\u00e9 il proprio testo; esso tende ad acquisire il contributo di una maggiore esperienza da parte dei componenti la Corte di Cassazione, che siano tratti dalle professioni forensi. Si \u00e8 giustamente ricordato anche da altri oratori che il diritto \u00e8 un campo cos\u00ec vasto che non pochi anni occorrono perch\u00e9 se ne acquisti una compiuta cognizione.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Targetti, Amadei e Bordon avevano presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, sostituire le parole:<\/em> ed avvocati dopo quindici anni d\u2019esercizio, <em>con le seguenti:<\/em> ed avvocati dopo almeno venti anni d\u2019esercizio, nel numero massimo stabilito dalla legge\u00bb.<\/p><p>Di questo emendamento l\u2019onorevole Targetti ha presentato la seguente ultima formulazione:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire la seconda parte del secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abe pu\u00f2 designare all\u2019ufficio di consigliere di Cassazione, nei limiti e con le modalit\u00e0 di legge, professori ordinari di materie giuridiche nelle Universit\u00e0 ed avvocati dopo cinque anni di iscrizione all\u2019Albo speciale della Cassazione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Targetti ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>TARGETTI. Pochissime parole ad illustrazione di questo emendamento, tanto pi\u00f9 che si riferisce ad un argomento che in pratica ha un\u2019importanza relativa; il principio ne ha molta, ma la sua applicazione, almeno per il passato, \u00e8 stata cos\u00ec eccezionale, da diminuire l\u2019importanza dell\u2019argomento stesso. Come l\u2019Assemblea ricorda furono proprio eccezionalissimi i casi in cui un professore universitario o un avvocato furono chiamati a far parte della Cassazione.<\/p><p>Comunque, la norma figura ed io ritengo che sia necessario che essa venga accompagnata da alcune indicazioni, che devono rappresentare altrettante cautele.<\/p><p>Questo mio concetto viene espresso dalle parole: \u00abnei limiti e con le modalit\u00e0 di legge\u00bb.<\/p><p>Ritengo che la legge debba determinare i limiti e il modo dell\u2019esercizio di questa facolt\u00e0 che si attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura di inserire nella Cassazione elementi estranei alla Magistratura stessa.<\/p><p>Ma una limitazione ritengo opportuno venga stabilita fin da ora e fissata nella norma che si sta esaminando. Quando si ammette che avvocati possano essere chiamati a far parte della Cassazione ritengo che sia bene indicare un periodo di tempo minimo di iscrizione nell\u2019albo speciale della Cassazione per la loro eleggibilit\u00e0.<\/p><p>Potrebbe darsi il caso \u2013 ripeto, l\u2019argomento ha pi\u00f9 un\u2019importanza dottrinale che pratica \u2013 potrebbe darsi il caso, che il Consiglio Superiore della Magistratura scegliesse un avvocato che avesse venti anni di professione, pur non essendo mai stato iscritto nell\u2019albo speciale della Cassazione; donde la conseguenza strana che andasse a far parte della Cassazione un avvocato il quale non avrebbe mai avuto la possibilit\u00e0 neppure di comparire come patrono in un\u2019aula della Cassazione.<\/p><p>Per questo propongo che sia messa la condizione dell\u2019iscrizione almeno per cinque anni nell\u2019albo dei patrocinanti in Cassazione.<\/p><p>Queste limitazioni le ritengo necessarie, come anche la fissazione di un limite massimo di tali nomine, nell\u2019interesse specifico della Magistratura, perch\u00e9 i magistrati hanno ben diritto di vedersi cautelati e difesi da un pericolo lontano, sia pure, ma possibile, dal pericolo della immissione nella Cassazione di un tale numero di elementi estranei, da danneggiare le loro legittime aspettative.<\/p><p>PERSICO. Sono pochi cinque anni, occorrono dieci anni.<\/p><p>TARGETTI. Il collega Persico sa che, per essere iscritti nell\u2019albo della Cassazione, occorrono almeno dieci anni di esercizio professionale.<\/p><p>PERSICO. Con la guerra il periodo di tempo fisso \u00e8 diminuito.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Conti, Leone Giovanni e Perassi hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLe nomine hanno luogo in base a concorso. Possono essere nominati magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli. Possono essere chiamati all\u2019ufficio di consiglieri di Cassazione docenti ordinari di diritto nelle Universit\u00e0 ed avvocati dopo 20 anni di esercizio\u00bb.<\/p><p>In assenza dell\u2019onorevole Conti, ha facolt\u00e0 di svolgerlo l\u2019onorevole Leone.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Lo mantengo rinunciando a svolgerlo.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Gullo Fausto e Musolino hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo la parola:<\/em> tirocinio, <em>aggiungere le seguenti:<\/em> o in base al risultato delle elezioni nei casi e secondo i modi stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, sopprimere le parole:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura pu\u00f2 designare per la nomina magistrati onorari in tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Musolino ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MUSOLINO. Lo mantengo, non solo per i motivi addotti dal compagno onorevole Gullo nel suo intervento in sede di discussione generale, ma anche per non precludere al futuro legislatore la possibilit\u00e0 di accettare il principio e introdurlo nella legge.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. L\u2019onorevole Leone Giovanni ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abPer garantirne l\u2019indipendenza lo Stato assicura al magistrato un particolare trattamento economico\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Onorevole Presidente, mi riservo di svolgerlo quando parler\u00f2 a nome della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. L\u2019onorevole Calosso ha presentato un emendamento del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abSono istituiti i giudici di pace elettivi. La legge determiner\u00e0 il modo della loro elezione e i limiti della loro competenza\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CALOSSO. Prendo la parola su questo argomento unicamente perch\u00e9 alla radio, ne \u00abLa voce della Costituente\u00bb, insistetti a lungo su tale questione, in seguito a consigli di uomini di diritto.<\/p><p>Avevo soprattutto presente una pubblicazione del collega onorevole Persico, con prefazione di Vittorio Emanuele Orlando, che mi sembr\u00f2 molto probante sotto questo riguardo.<\/p><p>Io mi domando perch\u00e9 il popolo lo si consideri <em>naturaliter reationarius<\/em>, cio\u00e8 gli si neghi quasi per istinto quella fiducia che sovente poi conferiamo con tanta facilit\u00e0 ai duci, alla classe dirigente, la quale ci ha diretto in modo&#8230; cos\u00ec commendevole.<\/p><p>A me sembra naturale, onorevoli colleghi, che un atto di sovranit\u00e0 cos\u00ec importante venga esplicato da giudici di pace di nomina elettiva. Sarebbe infatti, in tal modo affermato il principio che il nostro popolo \u00e8 un popolo civile, europeo, da non trattarsi con il disprezzo con cui alle volte la nostra classe diligente lo tratta, come fosse un popolo negro.<\/p><p>Sarebbe una cosa, a mio parere, importante, anche perch\u00e9 i giudici di pace ci sono in tanti paesi ordinati. Ma c\u2019\u00e8 poi un altro punto di vista, quello dell\u2019indipendenza della Magistratura, di cui tanto si \u00e8 discusso da noi in questi ultimi giorni. Non essendo io un uomo di legge, non mi periter\u00f2 di confessarvi che non ho ben inteso che cosa si sia veramente fatto al riguardo. Si \u00e8 detto, s\u00ec, che la Magistratura \u00e8 indipendente, ma \u00e8 evidente che certe cose non basta soltanto affermarle: che la Magistratura dovesse essere indipendente non pot\u00e9 negarlo neppure Mussolini. Noi sappiamo invece che l\u2019indipendenza \u00e8 una conquista interna, una conquista quindi la quale implica una capacit\u00e0: \u00e8 come salire una montagna, \u00e8 una cosa difficile. Cosa abbiamo fatto dunque noi per questa indipendenza? Io non l\u2019ho inteso.<\/p><p>Ora, perch\u00e9 la Magistratura sia veramente indipendente, un vero metodo sarebbe quello, mi pare, di dare una radice elettiva a questo organo, in modo da far s\u00ec che esso riceva direttamente dal popolo la sua sovranit\u00e0, derivi dal popolo quella forza stessa che hanno gli altri due poteri, il legislativo e l\u2019esecutivo.<\/p><p>Io non vedo altro sistema. Naturalmente il fare elettivi i giudici di pace, questo rendere elettiva almeno la base della Magistratura, qualche inconveniente \u00e8 innegabile che possa presentarlo. Io capisco che quelli che sostenevano il sistema inquisitorio o segreto di giudizio prima del Risorgimento, prima del partito liberale, di tipo Cavour, dir\u00f2 cos\u00ec per intenderci \u2013 non quello che \u00e8 in quest\u2019Aula (devo pur dirlo) \u2013 non mancavano di una certa logica, perch\u00e9 c\u2019\u00e8 una maggiore esattezza tecnica se il popolo non sa quello che avviene; non c\u2019\u00e8 nemmeno l\u2019influenza della opinione pubblica, e nemmeno dei rischi, fuorch\u00e9 il grande rischio di depotenziare un popolo e condurlo alla decadenza; non si corrono rischi tecnici. Ma \u00e8 chiaro che noi non dobbiamo fare una legge che piaccia ai tecnici, in particolare agli avvocati. Bisogna anzi che abbiamo un po\u2019 di sospetto verso gli avvocati, perch\u00e9 essi sono dei tecnici; i loro pareri hanno grandissima importanza, ma non possono essere decisivi.<\/p><p>So ci fossero alla base della Magistratura i giudici di pace elettivi, la Magistratura automaticamente prenderebbe dal popolo quella data forza per cui potrebbe guardare al potere esecutivo con un senso di indipendenza, di autonomia. Perci\u00f2, se noi vogliamo veramente questa autonomia, dobbiamo dare, direi cos\u00ec, alla Magistratura una base elettiva.<\/p><p>Il mio emendamento, molto moderato, non \u00e8 altro che una copia di quello del mio amico Persico, da cui ho preso queste idee. Ma \u00e8 semplicemente pi\u00f9 moderato, per indurre pi\u00f9 facilmente la Camera ad approvarlo. Se non adotter\u00e0 l\u2019emendamento Persico, che vuole giustamente anche i pretori elettivi, potr\u00e0 forse accettare il mio per i giudici di pace elettivi.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sopprimere le parole: <\/em>con decreto del Presidente della Repubblica, <em>e le altre:<\/em> seguito da tirocinio\u00bb.<\/p><p>COLITTO. L\u2019articolo 98 del progetto di Costituzione dispone che i magistrati sono nominati \u00abcon decreto del Presidente della Repubblica\u00bb. Io propongo che queste ultime parole siano soppresse.<\/p><p>La difesa di questo mio emendamento soppressivo \u00e8 affidata a due ragioni. La prima \u00e8 che gi\u00e0 nell\u2019articolo 83 si \u00e8 stabilito che il Presidente della Repubblica nomina i funzionari dello Stato, per cui le parole, di cui propongo la soppressione, costituirebbero una inutile ripetizione.<\/p><p>La seconda \u00e8 che non la sola nomina dei magistrati ha luogo mediante decreto del Capo dello Stato, ma anche, ad esempio, la dispensa ed il trasferimento. Potrebbe ora sorgere il dubbio, dicendosi che i magistrati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, che la dispensa o il trasferimento debbano, poi, aver luogo non con decreto del Presidente della Repubblica, ma in altro modo.<\/p><p>Ho anche proposto che siano soppresse le parole \u00abseguito da tirocinio\u00bb, in quanto mi sembra che le stesse accennino ad un dettaglio di non grande importanza, di cui non \u00e8 opportuno che si parli in una norma costituzionale.<\/p><p>Ma, questo detto, io devo subito aggiungere che non ho ragione di insistere sulle mie proposte di emendamento, perch\u00e9 ho letto poco fa l\u2019emendamento sostitutivo, che porta le firme degli onorevoli Conti, Leone Giovanni e Perassi. E, poich\u00e9 in questo emendamento le parole di cui ho proposto la soppressione, sono state effettivamente soppresse, non ho nessuna difficolt\u00e0 ad aderire al loro emendamento, rinunciando al mio.<\/p><p>PRESIDENTE. Sono stati cos\u00ec svolti tutti gli emendamenti all\u2019articolo 98.<\/p><p>Presentazione di disegni di legge.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro di grazia e giustizia ha chiesto di parlare per la presentazione di disegni di legge. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia.<\/em> A nome del Ministro dell\u2019interno, mi onoro di presentare il decreto del Capo provvisorio dello Stato che autorizza il ritiro del disegno di legge riguardante l\u2019elezione dei membri della Camera dei deputati.<\/p><p>Presento, inoltre, il disegno di legge:<\/p><p>\u00abModificazioni al decreto legislativo 10 marzo 1946, per l\u2019elezione dei membri della Camera dei deputati\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Do atto della presentazione del decreto di ritiro e della presentazione del disegno di legge, il quale ultimo sar\u00e0 inviato alla Commissione competente.<\/p><p>Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Leone Giovanni per esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti all\u2019articolo 98.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Il primo problema che si presenta all\u2019attenzione della Commissione in sede di esame di emendamenti \u00e8 quello che concerne l\u2019assunzione delle donne nella Magistratura. Ci occupiamo quindi in concreto degli emendamenti delle onorevoli colleghe Federici Maria e Rossi Maria Maddalena.<\/p><p>Il testo proposto dalla Commissione non vuole costituire, cos\u00ec come \u00e8 presentato ai voti, un limite alla introduzione delle donne nella Magistratura. Vuol soltanto contribuire a dare possibilit\u00e0 alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario \u2013 quando verr\u00e0 affrontato questo nuovo problema \u2013 di organizzare la partecipazione delle donne in modo che sia pi\u00f9 idonea ad un contributo degno della loro personalit\u00e0.<\/p><p>L\u2019articolo 48, in precedenza votato, ne parla. Stabilisce infatti la perfetta parit\u00e0 dei due sessi nei confronti dell\u2019assunzione agli uffici pubblici e alle cariche elettive, e aggiunge: \u00absecondo i requisiti richiesti dalla legge\u00bb. Il che importa che, per ciascun settore dell\u2019amministrazione, la legge che ne discipliner\u00e0 la vita e lo sviluppo dovr\u00e0 tener conto della particolare adattabilit\u00e0 della donna ai singoli settori dell\u2019amministrazione. Noi abbiamo voluto, con la formula proposta dal progetto, ripetere in questa sede quella stessa possibilit\u00e0 di adattamento della partecipazione della donna all\u2019amministrazione della giustizia.<\/p><p>Ci\u00f2 premesso, mi pare che la Camera non debba drammatizzare questo problema, e che possiamo tutti convenire su questo punto di vista: libera introduzione della donna nella Magistratura; mentre si lascia all\u2019ordinamento giudiziario la facolt\u00e0 di adeguare le funzioni della donna ai gradi della Magistratura pi\u00f9 conformi al suo proficuo rendimento.<\/p><p>ROSSI MARIA MADDALENA. La donna deve partecipare a tutti gli ordini e gradi della Magistratura.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Questo \u00e8 un problema sul quale la Commissione non deve dire altro, rimettendo all\u2019Assemblea ogni decisioni.<\/p><p>Dobbiamo rimandare poi \u2013 come ieri gi\u00e0 decidemmo \u2013 all\u2019esame dell\u2019articolo 99 quella parte dell\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Grassi che riguarda il trasferimento su domanda del magistrato, perch\u00e9, come si ricorder\u00e0, l\u2019onorevole Grassi propose ieri che, se i trasferimenti devono essere assegnati come competenza al Consiglio Superiore, quelli su domanda dei magistrati devono essere affidati al Ministro di giustizia. Poich\u00e9 questo problema verr\u00e0 pi\u00f9 idoneamente in discussione a proposito della inamovibilit\u00e0 dei magistrati, la Commissione \u00e8 d\u2019accordo nel ritenere che in quella sede si debba riproporre il problema.<\/p><p>Il terzo problema veramente interessante e suggestivo, che purtroppo \u00e8 venuto in discussione ed ha assunto maggiore ampiezza di discussane solo in questa sede, \u00e8 quello che attiene all\u2019elettivit\u00e0 dei giudici.<\/p><p>Qui ci troviamo di fronte a tre gradi di proposte. C\u2019\u00e8 una proposta massima, che \u00e8 contenuta nell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Gullo. Detto emendamento rimanda in genere alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario la disciplina della elettivit\u00e0 dei giudici, poich\u00e9 quell\u2019emendamento \u00e8 cos\u00ec formulato: \u00abo in base al risultato delle elezioni nei casi e secondo i modi stabiliti dalla legge\u00bb. Con questo emendamento, in altri termini, si riconoscerebbe in misura ampia, senza alcun limite, la possibilit\u00e0 alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario di stabilire l\u2019assunzione elettiva dei giudici.<\/p><p>Vi sono poi due diversi gradi di emendamenti di minore ampiezza; l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Persico, nel quale si richiede che l\u2019elettivit\u00e0 sia limitata soltanto ai giudici conciliatori e ai pretori; e, in un ulteriore grado minore, l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Calosso, col quale si chiede che l\u2019elettivit\u00e0 sia limitata soltanto ai giudici di pace, cio\u00e8 ai giudici conciliatori attuali.<\/p><p>PERSICO. Un po\u2019 pi\u00f9 vasta.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Salvo il dettaglio: \u00e8 un termine pi\u00f9 storico che tecnico; ma siamo d\u2019accordo nel volerci riferire alla giurisdizione pi\u00f9 bassa.<\/p><p>Ora, la Commissione su questo punto non pu\u00f2 dare alcun parere, perch\u00e9 la Commissione \u00e8 stata soltanto oggi investita di questi emendamenti e non ha potuto quindi, in forma legale, poter predisporre un orientamento che possa esprimere all\u2019Assemblea quello che \u00e8 il suo pensiero. Ritiene, per\u00f2, la Commissione, che la formulazione dell\u2019emendamento degli onorevoli Conti e Perassi, al quale ho dato la mia modesta firma, corretto nei modi che dir\u00f2 da qui ad un istante (la correzione \u00e8 stata determinata dal desiderio di noi, presentatori dell\u2019emendamento, di convogliare nel nostro la parte accettabile degli altri emendamenti), sia accoglibile; e che in essa, a nostro avviso, sia posta la valvola, il congegno perch\u00e9 la legge possa rendere elettive alcune Magistrature minori. In altri termini, poich\u00e9 la legge sull\u2019ordinamento giudiziario \u00e8 quella che dovr\u00e0 dare il complesso della risoluzione del problema giudiziario in Italia; poich\u00e9 questa legge sar\u00e0 di prossima emanazione \u2013 e penso che uno dei primi compiti del prossimo Parlamento sia quello di attendere alla legge che riguarda l\u2019ordinamento giudiziario, perch\u00e9 senza l\u2019approvazione di quella legge non potranno vivere ed essere messe in attuazione le norme, altamente innovativi, che abbiamo posto nella Costituzione; poich\u00e9 \u00e8 da augurarsi \u2013 anzi, a mio avviso, \u00e8 certezza \u2013 che il prossimo Parlamento sar\u00e0 sensibile a queste aspirazioni ad organizzare certe minori magistrature secondo talune esigenze; noi pensiamo che basti demandare alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario la disciplina di alcune magistrature minori.<\/p><p>Ora, il nuovo emendamento degli onorevoli Conti e Perassi, al quale ho dato anche la mia firma, stabilisce che la nomina dei magistrati avr\u00e0 luogo in base a concorso. Nello stesso emendamento \u00e8 ammessa, in conformit\u00e0 alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario, la nomina anche elettiva, di \u00abmagistrati onorari per tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli\u00bb.<\/p><p>Con questo non diciamo: nomina dei magistrati onorari.<\/p><p>Possiamo anche sostituire altra espressione a quella di \u00abmagistrati onorari\u00bb.<\/p><p>In altri termini, accanto al magistrato di carriera, dove esiste \u2013 come il pretore \u2013, in sostituzione, dove non esiste \u2013 come il conciliatore \u2013 la legge sull\u2019ordinamento giudiziario potr\u00e0 o ricorrere ad altri criteri o mantenere il criterio attuale, per cui la nomina dei giudici onorari viene fatta da alcuni organi (dal presidente di Corte d\u2019appello per il conciliatore; dal Ministro per il vicepretore); ma sappiamo che queste nomine in gran parte sono sensibili al dato politico, perch\u00e9 il presidente di Corte d\u2019appello come il Ministro provvedono a queste nomine dopo larghe informazioni circa la capacit\u00e0, l\u2019idoneit\u00e0, la probit\u00e0, il disinteresse di certe persone.<\/p><p>Ora, la nuova legge sull\u2019ordinamento giudiziario, in base a questa formula, potr\u00e0, con maggiore meditazione e con maggiore libert\u00e0 di discussione, stabilire se sia il conciliatore, o il giudice di pace, e dirla con l\u2019espressione dell\u2019onorevole Calosso. Anzi con la nostra formula perfino il vicepretore ordinario pu\u00f2 essere elettivo. Per quanto attiene a questi giudici da assumere fuori carriera, cio\u00e8 senza il concorso, io anzi preferisco l\u2019elettivit\u00e0 alla nomina dall\u2019alto. Preferirei, invece, se si dovesse mantenere la magistratura onoraria (contro la cui ammissione ho presentato un emendamento che ritiro), se questa magistratura deve sopravvivere, preferirei che sopravviva con la garanzia dell\u2019elettivit\u00e0. Proveniente da questa fonte, mi pare che questa affermazione debba avere per la Camera un certo valore, essendo noto il mio orientamento contrario al principio generale dell\u2019elettivit\u00e0 dei giudici.<\/p><p>Il terzo comma dell\u2019emendamento Conti-Perassi-Leone si occupa del problema dell\u2019inserzione nella Magistratura dei professori ordinari di diritto e degli avvocati di chiara fama; in quanto \u00e8 opportuno che la magistratura possa, in certi momenti, richiamare nel suo seno queste alte personalit\u00e0 del mondo forense e scientifico idonee a portare il loro contributo tecnico e scientifico.<\/p><p>Ed allora abbiamo formulato l\u2019ultimo di questi tre commi nella seguente maniera: \u00abSu designazione del Consiglio Superiore possono essere chiamati all\u2019ufficio di consigliere di Cassazione, ecc. ecc.\u00bb e qui, facendo nostro l\u2019emendamento Targetti, aggiungiamo: Riscritti all\u2019albo speciale, ecc., ecc.\u00bb.<\/p><p>VERONI. Si potrebbe dire esercenti.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. No, esercenti non si pu\u00f2 dire. Per lo meno si deve chiedere da parte di questi avvocati l\u2019iscrizione in questi albi particolari, la quale dovrebbe importare per lo meno la presunzione di un attivo servizio professionale dinanzi alla Corte di cassazione.<\/p><p>Riteniamo che cos\u00ec, senza occuparci dettagliatamente di tutti gli emendamenti, la Commissione abbia espresso da una parte il suo parere per quanto attiene agli emendamenti pi\u00f9 drastici; mentre, alcuni modesti membri della Commissione, in un loro emendamento \u2013 che vuole essere, pi\u00f9 che altro, un emendamento di coordinamento di tutti gli orientamenti della Camera \u2013 hanno tenuto conto delle aspirazioni di pi\u00f9 larga portata di parte di questa Assemblea. Riteniamo che possa quindi la votazione concentrarsi su questo emendamento, salvo a portare quelle rettifiche che voi riterrete opportune e che speriamo di accettare.<\/p><p>Esiste poi un emendamento mio personale (ma su questo punto la Commissione ha espresso il suo giudizio e cio\u00e8 che non sia materia di Costituzione) che riguarda il trattamento economico particolare del magistrato. Questo problema pu\u00f2 essere rimandato, a giudizio della Commissione, ad un ordine del giorno da formulare in questa sede.<\/p><p>Soltanto a titolo personale mi permetto insistere sul mio emendamento, perch\u00e9 ritengo che quando noi organizziamo la Magistratura come un ordine autonomo ed indipendente, cos\u00ec come abbiamo votato ieri, con una organizzazione al vertice della quale partecipa, sia pure in misura minima, il potere politico, quest\u2019organo debba sentire in questa sede l\u2019affermazione che merita un particolare trattamento economico il quale, non disconoscendo le necessit\u00e0 ed i bisogni di tutta la classe impiegatizia, riconosca questo dovere dello Stato di destinare al magistrato un trattamento economico che gli renda possibile l\u2019indipendenza indispensabile nell\u2019esercizio delle sue funzioni.<\/p><p>Pertanto, sotto questo aspetto, in questo punto, staccando la mia opinione personale da quella che \u00e8 la responsabilit\u00e0 della Commissione, la quale gi\u00e0 segnalava l\u2019opportunit\u00e0 di trasferire questa preoccupazione in sede di ordine del giorno, io insisto su questo emendamento mio personale e ritengo che la Camera, nella sua altissima sensibilit\u00e0, non vorr\u00e0 negare alla Magistratura \u2013 quale che sar\u00e0, elettiva o di carriera \u2013 al corpo giudiziario, cio\u00e8 a questo corpo a cui spetta la divina funzione dello Stato, una particolare segnalazione, che non \u00e8 una provvidenza per i magistrati, ma \u00e8 una garanzia per i cittadini, i quali, attraverso l\u2019indipendenza economica del magistrato, possono vedere assicurata l\u2019indipendenza della funzione.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Ho presentato e svolto il seguente emendamento come articolo 102-<em>bis<\/em>:<\/p><p>\u00abLo Stato garantisce l\u2019indipendenza economica del magistrato e dei funzionari dell\u2019ordine giudiziario\u00bb. Lo sottolineo perch\u00e9 non vorrei che con la dichiarazione fatta dall\u2019onorevole Leone, secondo la quale egli riduce la propria proposta concreta a un ordine del giorno, si intendesse esaurito l\u2019argomento. Non intendo rinunziare a che sia messo in votazione il mio emendamento.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Ho distinto il giudizio della Commissione da quello mio personale. La Commissione \u00e8 per il trasferimento nell\u2019ordine del giorno. Io mantengo l\u2019emendamento, anzi vorrei associarmi all\u2019emendamento Mastino, perch\u00e9 sia fatta una sola votazione su questo problema.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mastino Pietro, lei mantiene il suo emendamento?<\/p><p>MASTINO PIETRO. Lo mantengo, in quanto la sostanza risponde all\u2019altro emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Chieder\u00f2 ai presentatori di emendamenti se li mantengono. Non essendo presente l\u2019onorevole Castiglia, i suoi emendamenti si intendono decaduti.<\/p><p>Onorevole Adonnino, lei mantiene il suo emendamento?<\/p><p>ADONNINO. Vi rinunzio.<\/p><p>PRESIDENTE. Dopo la presentazione del nuovo testo della Commissione, sono da considerarsi assorbiti gli emendamenti degli onorevoli Federici Maria, Villabruna, Ruggiero Carlo, Geuna. Gli emendamenti delle onorevoli Bianchi Bianca e Merlin Angelina erano soppressivi soltanto in parte: quindi penso si possano ripresentare i loro emendamenti con una formulazione positiva, considerato il nuovo testo che terremo a base delle nostre votazioni.<\/p><p>L\u2019onorevole Rossi Maria Maddalena mi ha comunicato di mantenere il suo emendamento, trasformandolo in formulazione aggiuntiva.<\/p><p>Onorevole Canepa, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CANEPA. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Sapienza, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>PERSICO. Faccio miei i due emendamenti, non essendo l\u2019onorevole Sapienza presente.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Abozzi, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>ABOZZI. Accetto il testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Persico?<\/p><p>PERSICO. Mantengo il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo l\u2019onorevole Cairo presente, il suo emendamento si intende decaduto.<\/p><p>Onorevole Rossi Paolo?<\/p><p>ROSSI PAOLO. Mantengo il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Carboni Angelo?<\/p><p>CARBONI ANGELO. Mantengo l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo l\u2019onorevole Sardiello presente, si intende decaduto il suo emendamento.<\/p><p>Onorevole Caccuri?<\/p><p>CACCURI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Romano?<\/p><p>ROMANO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli Ghidini e Rossi Paolo?<\/p><p>ROSSI PAOLO. Manteniamo l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Perrone Capano?<\/p><p>PERRONE CAPANO. Mantengo il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Targetti, mantiene il suo ultimo emendamento?<\/p><p>TARGETTI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Gullo Fausto non \u00e8 presente.<\/p><p>MUSOLINO. Quale firmatario dell\u2019emendamento, lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Calosso, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>CALOSSO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Colitto?<\/p><p>COL1TTO. Lo mantengo.<\/p><p>MURGIA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MURGIA. Avevo presentato un emendamento come articolo 94-<em>bis<\/em>, cos\u00ec formulato: \u00abNorme speciali regolano il trattamento economico dei magistrati\u00bb.<\/p><p>Io ero assente e chiedo ora che sia ripreso con la seguente aggiunta: \u00abatte a garantirne l\u2019indipendenza economica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Murgia, se avesse assistito all\u2019inizio della seduta di stamani, avrebbe sentito l\u2019onorevole Leone, il quale si \u00e8 molto diffuso su un emendamento analogo. L\u2019onorevole Mastino Pietro ha richiamato ora altro emendamento analogo, presentato in precedenza. Pertanto, onorevole Murgia, il suo emendamento si allinea a quelli degli onorevoli Leone Giovanni e Mastino Pietro e ne seguir\u00e0 la sorte.<\/p><p>RUINI. <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Confermo che l\u2019onorevole Leone, come egli stesso ha detto, ha parlato non come relatore, ma a titolo personale, per l\u2019inserimento nella Costituzione della proposizione sul trattamento economico dei magistrati. Il Comitato ritiene che ci\u00f2 non sia opportuno. Per due ragioni. La prima \u00e8 che non ha nessun carattere costituzionale. La seconda \u00e8 che, per quanto i magistrati siano una categoria che merita particolare riguardo, non si pu\u00f2 parlare soltanto di loro per i miglioramenti economici necessari per tutti gli impiegati; e non si pu\u00f2 affermare, solo per essi, che deve assicurarsi l\u2019indipendenza economica.<\/p><p>Il Comitato propone che si voti un ordine del giorno, per segnalare questa particolare posizione dei magistrati, ma di non dedicarvi un articolo della Costituzione.<\/p><p>MURGIA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MURGIA. Il mio emendamento si distacca dagli altri, in quanto tende a svincolare i magistrati, attraverso la riforma amministrativa della categoria, dagli altri impiegati statali, limitatamente, si intende, al trattamento economico. Non so concepire una indipendenza economica elettiva dei magistrati, senza sganciarne precedentemente la categoria da quelle di tutti gli altri impiegati statali, perch\u00e9 \u00e8 ovvio \u2013 diversamente \u2013 che un miglioramento ai magistrati di una determinata categoria comporterebbe automaticamente un identico miglioramento a tutti gli altri impiegati non magistrati della stessa categoria.<\/p><p>In questo senso io ho formulato il mio emendamento sul quale insisto.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Prego gli onorevoli colleghi di non proseguire su questa via, di mettere nella Costituzione norme minute che non hanno nulla di costituzionale.<\/p><p>Siamo d\u2019accordo che si debba sganciare le categorie dei magistrati dal parallelismo con quelle degli altri impiegati e funzionari dello Stato; ma non credo che se ne possa fare una norma costituzionale.<\/p><p>Questa nostra Costituzione ha gi\u00e0 il difetto di essere troppo particolareggiata e minuta.<\/p><p>CACCURI. La proposta si riallaccia alla disciplina della indipendenza della Magistratura.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Altro \u00e8 affermare il principio della indipendenza, altro \u00e8 dire che le categorie degli impiegati statali e dei magistrati non devono essere parallele.<\/p><p>CACCURI. L\u2019indipendenza economica \u00e8 una forma di indipendenza.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Neppure quello dell\u2019indipendenza economica \u00e8 tema da inserire nella Costituzione. E tanto meno inserirlo pei soli magistrati. Se facessimo tale affermazione per essi solo, ne risulterebbe che per gli altri impiegati lo Stato non \u00e8 obbligato ad assicurare la loro indipendenza economica! \u00c8 un\u2019esigenza elementare nei riguardi di tutti. Si pensi ai funzionari del genio civile, che devono avere i mezzi necessari per vivere e per non subire tentazioni pericolose. Io sono dispostissimo ad accettare un ordine del giorno il quale affermi due punti: la necessit\u00e0 di provvedere all\u2019indipendenza economica dei magistrati, e di dare ad essi nel loro ordinamento giuridico, collocazioni e categoria distinte dagli altri impiegati. Mi oppongo nettamente, a nome del Comitato, che queste cose diventino un articolo della Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE. La formulazione definitiva dell\u2019emendamento presentato dagli onorevoli Conti, Leone Giovanni e Perassi, accettato come testo base dalla Commissione, \u00e8 la seguente:<\/p><p>\u00abLe nomine dei magistrati hanno luogo in base a concorso.<\/p><p>\u00ab\u00c8 ammessa, in confronto alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario, la nomina di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli.<\/p><p>\u00abSu designazione del Consiglio Superiore possono essere chiamati all\u2019ufficio di consigliere di cassazione: docenti ordinari di diritto nelle Universit\u00e0 e avvocati dopo venti anni d\u2019esercizio, iscritti nell\u2019albo speciale dei patrocinatori dinanzi alle giurisdizioni superiori\u00bb.<\/p><p>PERSICO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERSICO. Vorrei pregare i colleghi Leone e Conti di accettare questa formula: \u00abla nomina, anche elettiva, di magistrato onorario, ecc.\u00bb, lasciando immutato il resto. Ove questa nostra formula venisse accolta, io ed il collega Calosso ritireremmo i nostri emendamenti. Si tratta, in fondo, di una semplice possibilit\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione. <\/em>Accettiamo la formula proposta dall\u2019onorevole Persico, nel senso (l\u2019espressione potr\u00e0 poi essere formalmente riveduta) che \u00abla legge pu\u00f2 ammettere la nomina anche elettiva\u00bb di magistrati onorari nei casi gi\u00e0 indicati dal nostro testo.<\/p><p>PRESIDENTE. Cosicch\u00e9 la formula del testo verrebbe ad essere del seguente tenore: \u00abLa legge sull\u2019ordinamento giudiziario pu\u00f2 ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli\u00bb.<\/p><p>PERSICO. Naturalmente rinuncio al mio emendamento.<\/p><p>CALOSSO. Ritiro anche il mio.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, passino alla votazione del primo comma del testo proposto dagli onorevoli Conti, Leone Giovanni e Perassi.<\/p><p>\u00abLe nomine dei magistrati hanno luogo in base a concorso\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vi \u00e8 ora l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Canepa cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo il primo comma aggiungere:<\/em><\/p><p>\u00abI giudici conciliatori, competenti per le cause di lieve valore da determinarsi dalla legge, sono nominati, per ogni comune, dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione il comune \u00e8 sito\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Osservo all\u2019onorevole Canepa, che secondo l\u2019emendamento concordato con i colleghi Persico e Calosso, abbiamo stabilito una norma pi\u00f9 vasta, perch\u00e9 abbiano ammesso anche l\u2019elettivit\u00e0. Se mettessimo ora soltanto la formula suggerita dall\u2019onorevole Canepa, verrebbe a cadere l\u2019elettivit\u00e0. Quanto ha detto l\u2019onorevole Canepa sull\u2019esigenza che non si ricorra sempre al centro per le designazioni dei magistrati onorari nei gradi inferiori, pu\u00f2 benissimo essere accolto in sede di legge sull\u2019ordinamento giudiziario, ma metterlo ora nella Costituzione sarebbe troppo minuto e sembrerebbe eliminare la via elettiva, che vogliamo rendere possibile.<\/p><p>Con l\u2019esplicita assicurazione che la legge sull\u2019ordinamento giudiziario potr\u00e0 prevedere nel senso da lui desiderato, pregherei l\u2019onorevole Canepa di non insistere nel suo emendamento.<\/p><p>CANEPA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CANEPA. La ragione per la quale io propongo di affidare la nomina al procuratore della Repubblica presso il tribunale, \u00e8 questa: la vicinanza del tribunale ad ogni piccolo paese, per cui le informazioni possono essere pi\u00f9 dirette, mentre, se si demanda la cosa al presidente della Corte di appello, si stabilisce una distanza maggiore e quindi tale da rendere meno dirette, meno sicure le informazioni medesime.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Canepa, cos\u00ec come lo stesso proponente ha in questo momento spiegato, essenzialmente acquista il suo valore nell\u2019affermazione che il giudice conciliatore debba ritrovarsi in ogni comune. Questa \u00e8 la parte sostanziale.<\/p><p>LACONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LACONI. Desideravo soltanto far notare che c\u2019\u00e8 anche l\u2019emendamento degli onorevoli Gullo Fausto e Musolino:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo la parola:<\/em> tirocinio, <em>aggiungere le seguenti:<\/em> o in base al risultato delle elezioni nei casi e secondo i modi stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. L\u2019onorevole Leone Giovanni ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. La Commissione non accetta questo emendamento, perch\u00e9 la parte accettabile \u00e8 stata gi\u00e0 introdotta in quel secondo comma che, in coordinamento con altri emendamenti, abbiamo formulato.<\/p><p>CALOSSO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CALOSSO. Domando se non si possa togliere dal testo accettato dalla Commissione la parola: \u00abonorari\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Leone ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. La parola \u00abonorari\u00bb sta a indicare che la carica \u00e8 elettiva e non di carriera. Se noi manteniamo il concetto del giudice onorario, allora avremo una distinzione anche agli effetti della carriera.<\/p><p>Sia sotto questo profilo, sia sotto un diverso profilo \u2013 perch\u00e9 \u00e8 una funzione che si presta non come attivit\u00e0 professionale, ma come una partecipazione spontanea che esce dalle normali occupazioni della propria vita \u2013 non si pu\u00f2 accettare la soppressione della parola \u00abonorario\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento degli onorevoli Gullo e Musolino:<\/p><p>\u00ab<em>Al<\/em> <em>primo comma, dopo la parola:<\/em> tirocinio, <em>aggiungere le seguenti: \u00ab<\/em>o in base al risultato delle elezioni nei casi e modi stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Canepa:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo il primo comma aggiungere:<\/em><\/p><p>\u00abI giudici conciliatori, competenti per le cause di lieve valore da determinarsi dalla legge, sono nominati, per ogni comune, dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione il comune \u00e8 sito\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vi \u00e8 adesso l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Sapienza, fatto proprio dall\u2019onorevole Persico:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma con i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abLa giustizia civile e penale non pu\u00f2 essere amministrata che da magistrati nominati a norma del primo comma del presente articolo; le funzioni di conciliatore sono esercitate dai notai secondo la circoscrizione territoriale assegnata all\u2019ufficio notarile, onorificamente e con procedura speciale sommaria, nella quale sia consacrato il sistema del contradittorio.<\/p><p>\u00abNelle sedi giudiziarie dove esista una Universit\u00e0 degli studi con Facolt\u00e0 di giurisprudenza possono essere istituiti seminari giudiziari per la formazione spirituale e culturale dei giovani alle funzioni giudiziarie\u00bb.<\/p><p>Prego l\u2019onorevole Leone Giovanni di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. La Commissione \u00e8 dolente di non potere accettare questo emendamento, perch\u00e9 la parte sostanziale di esso \u00e8 gi\u00e0 tradotta nel secondo comma che ci accingiamo a votare.<\/p><p>La seconda parte dell\u2019emendamento \u00e8 degna, non dico del Codice di procedura, ma delle norme di attuazione di esso e quindi di norme regolamentari.<\/p><p>Io per primo sar\u00f2 felice che a suo tempo nell\u2019ordinamento giudiziario possano istituirsi seminari giudiziari per la formazione spirituale e culturale dei giovani alle funzioni giudiziarie, ma non mi pare che ci\u00f2 possa esser materia da disciplinare nella Costituzione.<\/p><p>PERSICO. Ritiro l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Rossi Paolo:<\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura designa per la nomina i vicepretori e conciliatori onorari\u00bb.<\/p><p>Onorevole Rossi Paolo, ella mantiene questo suo emendamento?<\/p><p>ROSSI PAOLO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al comma secondo nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abLa legge sull\u2019ordinamento giudiziario pu\u00f2 ammettere la nomina, anche elettiva, dei magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Carboni Angelo ha proposto che la nomina dei magistrati onorari sia possibile non a tutte le funzioni attribuite a giudici singoli, ma soltanto alle funzioni dei giudici conciliatori.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo che la votazione sia fatta per divisione.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abLa legge sull\u2019ordinamento giudiziario pu\u00f2 ammettere la nomina di magistrati onorari\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019inciso: \u00abanche elettiva\u00bb accettato dalla Commissione.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Ed ora abbiamo l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Carboni Angelo. Ricordo che il testo della Commissione reca: \u00abper tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli\u00bb. L\u2019onorevole Carboni Angelo propone invece: \u00abnella funzione di giudice conciliatore\u00bb.<\/p><p>Pongo in votazione questo emendamento dell\u2019onorevole Carboni.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora in votazione l\u2019ultima parte del secondo comma nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abper tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo ora al terzo comma, per il quale la Commissione propone la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abSu designazione del Consiglio Superiore, possono essere chiamati all\u2019ufficio di consigliere di cassazione:<\/p><p>docenti ordinari di diritto nelle Universit\u00e0;<\/p><p>avvocati dopo venti anni di esercizio, iscritti nell\u2019albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori\u00bb.<\/p><p>A questo comma sono stati presentati vari emendamenti. L\u2019onorevole Caccuri propone di aggiungere dopo le parole: \u00abconsigliere di Cassazione\u00bb le altre: \u00abper meriti insigni\u00bb. L\u2019onorevole Ghidini propone invece di sopprimere ogni indicazione di termine, mentre l\u2019onorevole Perrone Capano ha vista accolta la sua proposta, di venti anni di esercizio, nel nuovo testo della Commissione, e l\u2019onorevole Romano propone la soppressione della categoria degli avvocati.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Dichiaro che voter\u00f2 contro, perch\u00e9, nel momento, in cui ci preoccupiamo dell\u2019indipendenza economica \u2013 che non so che cosa voglia dire \u2013 della Magistratura, introduciamo nella Costituzione una disposizione che \u00e8 destinata a stroncare la carriera dei magistrati.<\/p><p>Ora, io dico che i professori di diritto delle Universit\u00e0 debbono restare a fare i professori di diritto nelle Universit\u00e0. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em> Gli avvocati, se sono dei buoni avvocati, continuino a fare gli avvocati. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em> Temo che se alcuni non sono dei buoni avvocati, cercheranno di diventare consiglieri di cassazione (<em>Applausi<\/em>) al posto di magistrati che, quando sono entrati in carriera, avevano tutto il diritto di credere che sarebbero arrivati agli alti gradi, ove ne avessero avuto il merito.<\/p><p>Bisognerebbe smetterla, a mio giudizio, con questo voler introdurre negli alti gradi della Magistratura, della diplomazia, ed in altri rami, gente che proviene dal di fuori e che per lo pi\u00f9 arriva a quei posti per motivi politici. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PERRONE CAPANO. In questo modo non sarebbe mai entrato nella Magistratura italiana Ludovico Mortara!<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Leone Giovanni di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Vorrei ricordare a chi ha proposto degli emendamenti soppressivi e all\u2019onorevole Corbino, che la norma esiste da vecchia data, e vorrei aggiungere che questa norma \u00e8 stata applicata sempre con il massimo rigore. Vorrei aggiungere anche che uno dei casi pi\u00f9 degni di ricordo per l\u2019applicazione della norma \u00e8 stato quello di Ludovico Mortara, che port\u00f2 alla Magistratura italiana il contributo della sua altezza scientifica, talch\u00e9 la Cassazione italiana ancor oggi si onora di averlo avuto suo primo presidente.<\/p><p>Vorrei inoltre aggiungere che non sono esatte le osservazioni pratiche fatte test\u00e9, perch\u00e9 non bisogna impedire \u2013 a mio avviso \u2013 questa immissione, sia pure con quel rigore di applicazione che fu adottato perfino in tempi fascisti. Queste assunzioni saranno eccezionalissime, rarissime, ma tali da consentire l\u2019immissione nel corpo della Magistratura di quelle personalit\u00e0 altissime nel campo scientifico e in quello professionale \u2013 il quale non \u00e8 inferiore al campo scientifico \u2013 che possano dare il loro contributo di esperienza, e soprattutto di dottrina, nelle pi\u00f9 alte funzioni giurisdizionali della Repubblica. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CONTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONTI. Ieri, mentre l\u2019onorevole Mancini difendeva la classe degli avvocati, l\u2019ho interrotto per dichiarare che non accettavo il suo punto di vista. Non si pu\u00f2 generalizzare mai, in nessuna materia. Oggi, di fronte alla questione che \u00e8 stata sollevata, dichiaro che sono favorevole all\u2019emendamento. Non si pu\u00f2 vietare che avvocati insigni, che uomini di grande altezza intellettuale, passino alla Magistratura dalla professione.<\/p><p>Sono convinto della importanza di questo principio: che nella Magistratura dovrebbero avere ingresso elementi che escano anche dalla professione di avvocati, perch\u00e9 la Magistratura ha bisogno di elementi esperti, preparati con l\u2019esercizio dell\u2019avvocatura. Disse un giorno qui un grande avvocato della parte politica alla quale io appartengo, Antonio Pellegrino: \u00abil giudice prendetelo fatto\u00bb, cio\u00e8 formato, cio\u00e8 preparato alla grande funzione del giudicare. La classe degli avvocati pu\u00f2 dare alla Magistratura ottimi elementi. E non mi pare che l\u2019onorevole Corbino, che dice spesso cose sensatissime, questa volta abbia visto chiaro in questa questione.<\/p><p>Io, che non sono amico degli avvocati, bench\u00e9 avvocato, dico che dobbiamo votare l\u2019emendamento.<\/p><p>MASTROJANNI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MASTROJANNI. Dichiaro di votare a favore dell\u2019emendamento; condivido le argomentazioni dell\u2019onorevole Conti; la possibilit\u00e0 di inserzione di avvocati nell\u2019ordine giudiziario, e nei pi\u00f9 alti gradi della Magistratura, non pu\u00f2 che aumentarne il prestigio, la dignit\u00e0 e il decoro.<\/p><p>Esempio recente \u00e8 quello dell\u2019inserzione nella Magistratura militare di avvocati con un determinato numero di anni di esercizio professionale. La Magistratura militare ha aumentato il suo prestigio ed ha illustrato la sua dottrina attraverso l\u2019apporto che gli avvocati italiani le hanno dato. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>D\u2019altra parte deve considerarsi che gli avvocati d\u2019Italia non hanno mai respinto i magistrati che, cessati dalla loro carriera, hanno intrapreso l\u2019esercizio professionale. Noi avvocati li abbiano accolti, riconoscendo in loro capacit\u00e0 giuridiche e preparazione seria che consentivano di metterli alla nostra pari e di concedere loro i nostri stessi diritti.<\/p><p>Le argomentazioni dell\u2019onorevole Corbino mi sembra che possano anche non essere opportune per l\u2019ordine degli avvocati d\u2019Italia (<em>Commenti<\/em>), sia perch\u00e9 la storia insegna che, se pochissimi avvocati hanno lasciato l\u2019esercizio professionale per inserirsi fra i magistrati, costoro furono insigni avvocati, che per amore esclusivo della scienza, e per speciale temperamento personale, rinunziarono ai pi\u00f9 lauti guadagni che concede la professione: l\u2019avvocato che intende di concorrere ai posti della Corte suprema di cassazione, vi \u00e8 spinto esclusivamente dall\u2019amore per la scienza e da un pi\u00f9 quieto tenore di vita e non dal gretto interesse per uno stipendio che sar\u00e0 sempre inferiore al reddito che anche un modesto avvocato pu\u00f2 sempre ricavare dall\u2019esercizio professionale.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione le seguenti parole del terzo comma:<\/p><p>\u00abSu designazione del Consiglio superiore, possono essere chiamati all\u2019ufficio di consigliere di cassazione\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento Caccuri: \u00ab<em>Dopo le parole:<\/em> all\u2019ufficio di consigliere di cassazione, <em>aggiungere:<\/em> per meriti insigni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abdocenti ordinari di diritto nelle Universit\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo ora alla successiva formulazione:<\/p><p>\u00abavvocati, dopo venti anni di esercizio, iscritti nell\u2019albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. A nome del Comitato, dichiaro di accettare l\u2019emendamento Targetti, riducendo quindi la durata dell\u2019esercizio professionale a quindici anni.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Allora, la formulazione, secondo la proposta fatta dall\u2019onorevole Targetti ed accettata dal Comitato, risulta la seguente:<\/p><p>\u00abavvocati, dopo quindici anni di esercizio, iscritti nell\u2019albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MANNIRONI. Propongo che questa ultima parte sia posta in votazione per divisione, votando cio\u00e8, in un secondo momento, le parole: \u00abiscritti nell\u2019albo speciale dei patrocinanti, ecc.\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Pongo in votazione la frase:<\/p><p>\u00abe avvocati dopo quindici anni di esercizio\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019altra frase:<\/p><p>\u00abiscritti nell\u2019albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ritengo che si possa ora, contrariamente a quanto stabilito in precedenza, e se non sorge opposizione, passare alla votazione dell\u2019emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Rossi Maria Maddalena.<\/p><p>La proposta \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLe donne hanno diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi della Magistratura\u00bb.<\/p><p>Comunico che \u00e8 stato chiesto l\u2019appello nominale dagli onorevoli: Rossi Maria Maddalena, Togliatti, Molinelli, Farini, Minio, Fantuzzi, Montagnana Rita, D\u2019Onofrio, Leoni, Gallico Spano Nadia, Lozza, Montalbano, Moranino, Barontini Anelito, Ferrari e Scoccimarro.<\/p><p>Sullo stesso emendamento \u00e8 stato chiesto lo scrutinio segreto dagli onorevoli Mastrojanni, Perugi, Villabruna, Mastino Gesumino, Corbino, Penna Ottavia, Corsini, Colitto, Scalfaro, Giacchero, Micheli, Badini Confalonieri, Bellavista, Valenti, Alberti, Colonnetti, Corsanego, Baracco, Coppi e Bubbio.<\/p><p>ROSSI MARIA MADDALENA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ROSSI MARIA MADDALENA. Ritiro la mia richiesta di appello nominale se i presentatori della domanda di scrutinio segreto acconsentono a fare altrettanto.<\/p><p>PRESIDENTE. I presentatori della richiesta dello scrutinio segreto la mantengono dinanzi alla rinunzia dell\u2019appello nominale?<\/p><p>BELLAVISTA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di insistere nella richiesta dello scrutinio segreto.<\/p><p>Votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull\u2019emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Rossi Maria Maddalena, test\u00e9 letto.<\/p><p>(<em>Segue la votazione<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dichiaro chiusa la votazione segreta. Invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.<\/p><p>(<em>Gli onorevoli Segretari numerano i voti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Risultato della votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta:<\/p><p>Presenti e votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 273<\/p><p>Maggioranza\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 137<\/p><p>Voti favorevoli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 120<\/p><p>Voti contrari \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 153<\/p><p>(<em>L\u2019Assemblea non approva<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Hanno preso parte alla votazione:<\/em><\/p><p>Abozzi \u2013 Adonnino \u2013 Alberti \u2013 Aldisio \u2013 Allegato \u2013 Amadei \u2013 Assennato \u2013 Avanzini.<\/p><p>Bacciconi \u2013 Badini Confalonieri \u2013 Baldassari \u2013 Balduzzi \u2013 Baracco \u2013 Barontini Anelito \u2013 Bartalini \u2013 Basile \u2013 Bastianetto \u2013 Bei Adele \u2013 Bellato \u2013 Bellavista \u2013 Belotti \u2013 Bencivenga \u2013 Benedetti \u2013 Benvenuti \u2013 Bernabei \u2013 Bernamonti \u2013 Bertola \u2013 Bettiol \u2013 Bianchi Bruno \u2013 Bianchini Laura \u2013 Bibolotti \u2013 Bocconi \u2013 Bordon \u2013 Bosco Lucarelli \u2013 Bovetti \u2013 Bubbio \u2013 Bulloni Pietro.<\/p><p>Caccuri \u2013 Calosso \u2013 Camangi \u2013 Camposarcuno \u2013 Canepa \u2013 Caporali \u2013 Cappi Giuseppe \u2013 Carboni Angolo \u2013 Carboni Enrico \u2013 Carignani \u2013 Carpano Maglio\u00eci \u2013 Carratelli \u2013 Cassiani \u2013 Castelli Avolio \u2013 Cevolotto \u2013 Chiaramello \u2013 Chieffi \u2013 Chiostergi \u2013 Ciampitti \u2013 Ciccolungo \u2013 Cimenti \u2013 Coccia \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Colitto \u2013 Colombo Emilio \u2013 Colonna di Paliano \u2013 Colonnelli \u2013 Conci Elisabetta \u2013 Condorelli \u2013 Conti \u2013 Coppi Alessandro \u2013 Corbi \u2013 Corbino \u2013 Corsini \u2013 Cortese Pasquale \u2013 Costantini \u2013 Cremaschi Carlo \u2013 Cremaschi Olindo.<\/p><p>D\u2019Amico \u2013 D\u2019Aragona \u2013 De Caro Gerardo \u2013 Della Seta \u2013 Delli Castelli Filomena \u2013 De Maria \u2013 De Martino \u2013 De Mercurio \u2013 De Michele Luigi \u2013 De Michelis Paolo \u2013 De Palma \u2013 De Unterrichter Maria \u2013 Di Fausto \u2013 Di Giovanni \u2013 Domined\u00f2 \u2013 D\u2019Onofrio \u2013 Dossetti.<\/p><p>Ermini.<\/p><p>Fabbri \u2013 Fabriani \u2013 Fantoni \u2013 Fantuzzi \u2013 Faralli \u2013 Farina Giovanni \u2013 Farini Carlo \u2013 Fedeli Armando \u2013 Federici Maria \u2013 Ferrari Giacomo \u2013 Ferrario Celestino \u2013 Ferreri \u2013 Filippini \u2013 Fiore \u2013 Fiorentino \u2013 Firrao \u2013 Franceschini \u2013 Froggio \u2013 Fuschini.<\/p><p>Gabrieli \u2013 Galati \u2013 Gallico Spano Nadia \u2013 Garlato \u2013 Gasparotto \u2013 Gavina \u2013 Germano \u2013 Gervasi \u2013 Ghidetti \u2013 Giacchero \u2013 Giannini \u2013 Giolitti \u2013 Giua \u2013 Gotelli Angela \u2013 Gronchi \u2013 Guariento \u2013 Guerrieri Filippo \u2013 Guidi Cingolani Angela \u2013 Gullo Fausto \u2013 Gullo Rocco.<\/p><p>Jacometti.<\/p><p>Laconi \u2013 La Malfa \u2013 Lami Starnuti \u2013 Landi \u2013 La Pira \u2013 La Rocca \u2013 Lazzati \u2013 Leone Giovanni \u2013 Lettieri \u2013 Lizier \u2013 Lombardi Carlo \u2013 Lombardo Ivan Matteo \u2013 Longhena \u2013 Lozza \u2013 Lucifero \u2013 Lussu.<\/p><p>Maffi \u2013 Maffioli \u2013 Malagugini \u2013 Mancini \u2013 Mannironi \u2013 Mariani Enrico \u2013 Marinaro \u2013 Marinelli \u2013 Martinelli \u2013 Martino Gaetano \u2013 Mastino Gesumino \u2013 Mastino Pietro \u2013 Mastrojanni \u2013 Mattarella \u2013 Mazza \u2013 Mazzoni \u2013 Meda Luigi \u2013 Merighi \u2013 Merlin Angelina \u2013 Miccolis \u2013 Micheli \u2013 Minella Angiola \u2013 Minio \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Molinelli \u2013 Momigliano \u2013 Montagnana Rita \u2013 Montalbano \u2013 Monticelli \u2013 Moranino \u2013 Morelli Renato \u2013 Morini \u2013 Moro \u2013 M\u00f9rdaca \u2013 Murgia \u2013 Musolino.<\/p><p>Nasi \u2013 Nicotra Maria \u2013 Nobili Tito Oro \u2013 Notarianni \u2013 Novella.<\/p><p>Pallastrelli \u2013 Paolucci \u2013 Pastore Raffaele \u2013 Pat \u2013 Pecorari \u2013 Penna Ottavia \u2013 Pera \u2013 Perassi \u2013 Perlingieri \u2013 Perrone Capano \u2013 Perugi \u2013 Piccioni \u2013 Pignatari \u2013 Pistoia \u2013 Platone \u2013 Pollastrini Elettra \u2013 Ponti \u2013 Preti \u2013 Priolo \u2013 Pucci.<\/p><p>Quintieri Adolfo.<\/p><p>Rapelli \u2013 Reale Eugenio \u2013 Recca \u2013 Rescigno \u2013 Ricci Giuseppe \u2013 Rivera \u2013 Rodi \u2013 Rodin\u00f2 Ugo \u2013 Rognoni \u2013 Romano \u2013 Rossi Maria Maddalena \u2013 Rossi Paolo \u2013 Ruggeri Luigi \u2013 Ruini \u2013 Rumor.<\/p><p>Saccenti \u2013 Saggin \u2013 Salerno \u2013 Salvatore \u2013 Sampietro \u2013 Sansone \u2013 Santi \u2013Saragat \u2013 Sardiello \u2013 Sartor \u2013 Scalfaro \u2013 Scarpa \u2013 Schiavetti \u2013 Schiratti \u2013 Scoccimarro \u2013 Sicignano \u2013 Siles \u2013 Silipo \u2013 Simonini \u2013 Spallicci \u2013 Spataro \u2013 Stampacchia \u2013 Stella.<\/p><p>Targetti \u2013 Taviani \u2013 Tega \u2013 Tessitori \u2013 Titomanlio Vittoria \u2013 Togliatti \u2013 Tonetti \u2013 Tosato \u2013 Tosi \u2013 Tozzi Condivi \u2013 Treves \u2013 Trimarchi.<\/p><p>Uberti.<\/p><p>Valenti \u2013 Varvaro \u2013 Veroni \u2013 Villabruna \u2013 Villani \u2013 Vischioni \u2013 Volpe.<\/p><p>Zaccagnini \u2013 Zagari \u2013 Zanardi \u2013 Zerbi.<\/p><p><em>Sono in congedo:<\/em><\/p><p>Bergamini.<\/p><p>Cairo \u2013 Carmagnola \u2013 Cavallari.<\/p><p>Dugoni.<\/p><p>Ghidini \u2013 Gui.<\/p><p>Jacini.<\/p><p>Lizzadri.<\/p><p>Pellizzari\u2013 Preziosi.<\/p><p>Ravagnan \u2013 Rubilli.<\/p><p>Vanoni \u2013 Viale.<\/p><p>Il seguito di questa discussione \u00e8 rinviato alla seduta pomeridiana.<\/p><p>Presentazione di una relazione.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare per la presentazione di una relazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Mi onoro presentare la relazione della prima Commissione permanente sul seguente disegno di legge:<\/p><p>\u00abOrdinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Questa relazione sar\u00e0 stampata e distribuita.<\/p><p>La seduta termina alle 13.45.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCCVI. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 26 NOVEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Congedi: Presidente Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguilo della discussione): Presidente Targetti Grassi Federici Maria Rossi Maria Maddalena Canepa Rossi Paolo Perrone Capano Targetti Leone Giovanni Musolino Calosso Colitto Mastino Pietro Adonnino Persico Abozzi Carboni Angelo Caccuri [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2364,2382,2390,2542,2376,2378","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[60,7],"tags":[],"post_folder":[58],"class_list":["post-2337","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-11","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2337","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2337"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2337\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6331,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2337\/revisions\/6331"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2337"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2337"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2337"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2337"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}