{"id":2333,"date":"2023-09-17T16:01:34","date_gmt":"2023-09-17T14:01:34","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2333"},"modified":"2023-10-21T11:08:47","modified_gmt":"2023-10-21T09:08:47","slug":"antimeridiana-di-martedi-25-novembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2333","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 25 NOVEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2333\" class=\"elementor elementor-2333\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b9afd36 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b9afd36\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-be043f2\" data-id=\"be043f2\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f0b677e elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"f0b677e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471125_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-31eed4f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"31eed4f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCCIV.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 25 NOVEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedo:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Perassi<\/p><p>Targetti<\/p><p>Nobili Tito Oro<\/p><p>Preti<\/p><p>Grassi<\/p><p>Scalfaro<\/p><p>Condorelli<\/p><p>Perrone Capano<\/p><p>Varvaro<\/p><p>Mortati<\/p><p>Cappi<\/p><p>Colitto<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Mancini<\/p><p>Costantini<\/p><p>Mastino Pietro<\/p><p>Adonnino<\/p><p>Villabruna<\/p><p>Abozzi<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedo.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il deputato Rubilli.<\/p><p>(<em>\u00c8 concesso<\/em>)<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Dobbiamo esaminare l\u2019articolo 97. Se ne dia lettura.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente.<\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, \u00e8 composto del primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, di un altro vicepresidente nominato dall\u2019Assemblea Nazionale e di membri designati per sette anni, met\u00e0 da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie, met\u00e0 dall\u2019Assemblea Nazionale fuori del proprio seno. Gli eletti dall\u2019Assemblea Nazionale iscritti negli albi forensi non possono esercitare la professione finch\u00e9 fanno parte del Consiglio.<\/p><p>\u00abLe assunzioni, le promozioni, le assegnazioni ed i trasferimenti di sede e di funzioni, i provvedimenti disciplinari ed in genere il governo della Magistratura ordinaria, sono di competenza del Consiglio Superiore secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abIl Ministro della giustizia promuove l\u2019azione disciplinare contro i magistrati, secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Ricordo che sono gi\u00e0 svolti i seguenti emendamenti a questo articolo:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente. Il governo e la disciplina della Magistratura sono attribuiti al Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura \u00e8 presieduto dal Presidente della Repubblica; ne fanno parte di diritto il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti dalla Magistratura fra i magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello. I componenti designati per elezione durano in carica 5 anni. Una sezione del Consiglio Superiore della Magistratura funziona come Corte disciplinare.<\/p><p>\u00abL\u2019azione disciplinare contro i magistrati pu\u00f2 essere esercitata dai procuratori generali della Cassazione e delle Corti di appello\u00bb.<\/p><p>Romano.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura sar\u00e0 presieduto dal Presidente della Repubblica e composto del primo presidente della Cassazione, vicepresidente, e di membri designati per cinque anni da tutti i magistrati tra quelli appartenenti alle categorie non inferiori a quella di giudice della Corte di appello\u00bb.<\/p><p>Mastino Pietro.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente.<\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura \u00e8 presieduto dal Presidente della Repubblica, \u00e8 composto del primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, e di dieci membri designati per sette anni. Di questi dieci membri, cinque vengono nominati dai magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie e cinque vengono eletti dall\u2019Assemblea Nazionale fuori del proprio seno.<\/p><p>\u00abVengono pure nominati sei membri supplenti pure per sette anni: tre dai magistrati e tre dall\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>\u00abDei cinque membri eletti dai magistrati, due devono essere scelti tra i primi presidenti di Corte d\u2019appello o presidenti di sezione di cassazione, due tra i procuratori generali di Corte di appello o avvocati generali di cassazione, uno tra i consiglieri di cassazione o sostituti procuratori generali di cassazione.<\/p><p>\u00abI membri supplenti da eleggersi dai magistrati debbono rivestire il grado di consigliere di cassazione o grado parificato della requirente.<\/p><p>\u00abGli eletti dall\u2019Assemblea Nazionale devono essere scelti nelle seguenti categorie: ex magistrati a riposo, avvocati gi\u00e0 inscritti nell\u2019albo della Corte suprema, che abbiano per\u00f2 cessato di esercitare la professione, professori di Universit\u00e0.<\/p><p>\u00abLe assunzioni, le promozioni, le assegnazioni ed i trasferimenti di sede o di funzioni, i provvedimenti disciplinari ed in genere il governo della Magistratura ordinaria sono di competenza del Consiglio superiore secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abIl Ministro di grazia e giustizia promuove l\u2019azione disciplinare contro i magistrati, secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>Merlin Umberto.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente.<\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, \u00e8 composto del primo presidente della Cassazione, vicepresidente, del procuratore generale presso la Corte di cassazione, e di membri eletti per due terzi da tutti i magistrati tra gli appartenenti alle diverse categorie, e per un terzo dall\u2019Assemblea Nazionale fuori dal proprio seno e dagli albi forensi.<\/p><p>\u00abLe assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti di sede e di funzioni, le deliberazioni sulle spese nei limiti del bilancio e del gettito delle tassazioni sugli atti giudiziari, i provvedimenti disciplinari ed in genere il governo della Magistratura ordinaria sono di competenza del Consiglio Superiore, secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abIl Ministro della giustizia ed i procuratori generali della Cassazione e delle Corti di appello promuovono l\u2019azione disciplinare contro \u00ec magistrati, secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>Caccuri.<\/p><p>Vi \u00e8 ora l\u2019emendamento presentato dagli onorevoli Conti, Perassi, Rossi Paolo, Cassiani, Leone Giovanni, Bettiol e Dossetti, del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere.<\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, \u00e8 composto del primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, del procuratore generale della Cassazione, e di altri membri designati per sei anni, met\u00e0 da tutti i magistrati, fra gli appartenenti alle diverse categorie, e met\u00e0 dal Parlamento riunito in seduta comune, fra persone che appartengono alle seguenti categorie: magistrati dell\u2019ordine giudiziario e amministrativo, anche a riposo; docenti universitari di diritto; avvocati dopo quindici anni di esercizio. Chi \u00e8 nominato nel Consiglio Superiore della Magistratura cessa di essere iscritto negli albi professionali e non pu\u00f2 essere membro del Parlamento o dei Consigli regionali\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Perassi, ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERASSI. L\u2019emendamento che \u00e8 stato presentato da me, insieme con gli onorevoli Conti, Leone Giovanni ed altri colleghi, si ispira a quel criterio conciliativo a cui si ispirano gli emendamenti che sono presentati dopo un\u2019ampia discussione come quella che \u00e8 avvenuta sull\u2019argomento.<\/p><p>Quali erano i criteri contrapposti che sono stati da una parte e dall\u2019altra sostenuti? Da alcuni si diceva: Il Consiglio Superiore deve essere costituito in maniera esclusiva di magistrati. Era l\u2019affermazione rigida, assoluta, dell\u2019indipendenza della Magistratura.<\/p><p>D\u2019altra parte, il Progetto aveva previsto che, accanto ai membri eletti dai magistrati vi fosse un numero pari di membri eletti da parte del Parlamento.<\/p><p>In seguito all\u2019ampia discussione che \u00e8 intervenuta, i proponenti di questo emendamento si sono ispirati all\u2019idea di portare qualche temperamento al progetto della Commissione, nel senso di attribuire nel Consiglio Superiore la maggioranza ai rappresentanti della Magistratura, mantenendo tuttavia un numero sufficientemente ampio di membri eletti dal Parlamento.<\/p><p>In relazione a questo concetto, con l\u2019emendamento proposto si stabilisce che il Consiglio Superiore della Magistratura \u2013 ferma restando la Presidenza da parte del Presidente della Repubblica \u2013 comprenda, come membri di diritto, il primo Presidente della Corte di cassazione, che sarebbe vice Presidente del Consiglio ed il Procuratore generale presso la Cassazione. Per quanto concerne la parte elettiva, si stabilisce che il Consiglio sar\u00e0 composto di altri membri, designati, met\u00e0 da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie e met\u00e0 dal Parlamento, cio\u00e8 dalle due Camere riunite. Ma \u2013 \u00e8 questa una caratteristica dell\u2019emendamento proposto \u2013 si delimita la discrezionalit\u00e0 dell\u2019elezione da parte del Parlamento, indicandosi determinate categorie: cio\u00e8, magistrati dell\u2019ordine giudiziario o amministrativo a riposo; professori ordinari di universit\u00e0 in materie giuridiche; ed infine avvocati, dopo 15 anni di esercizio.<\/p><p>Si stabilisce poi una cautela, la cui ragion d\u2019essere non ha bisogno di essere dimostrata, dicendosi che chi \u00e8 nominato nel Consiglio Superiore della Magistratura cessa, finch\u00e9 dura in carica, di essere iscritto negli albi professionali e non pu\u00f2 essere membro del Parlamento o di un Consiglio regionale. Queste incompatibilit\u00e0 sembrano necessarie per meglio garantire l\u2019indipendenza del Consiglio Superiore nell\u2019esercizio delle sue delicate funzioni.<\/p><p>Il testo presentato tende a sostituire l\u2019articolo 97 nel modo detto. Alcune parti dell\u2019articolo 97 dovrebbero essere, secondo il nostro avviso, rinviate ad articoli successivi.<\/p><p>In conclusione, l\u2019emendamento proposto tende a sostituire il testo della Commissione per la parte indicata e si ispira ad un concetto conciliativo, che tenga conto delle due esigenze, ugualmente meritevoli di essere prese in considerazione nella costituzione del Consiglio Superiore, col quale si deve assicurare l\u2019indipendenza della Magistratura, senza tuttavia incorrere nel pericolo di dare alla Magistratura il carattere di casta chiusa.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Targetti, Amadei e Bordon:<\/p><p>\u00abLe assunzioni, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti di sede, i cambiamenti di funzioni dei magistrati ed i procedimenti disciplinari sono di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>\u00abIl Ministro di grazia e giustizia pu\u00f2 promuovere l\u2019azione disciplinare.<\/p><p>\u00abIl Consiglio superiore della Magistratura \u00e8 presieduto dal Presidente della Repubblica ed \u00e8 composto del presidente della Corte di cassazione, vicepresidente; di altro vicepresidente nominato dal Presidente della Repubblica; di membri eletti per met\u00e0 da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle varie categorie in rappresentanza di ciascuna di queste e per met\u00e0 dai due rami del Parlamento, secondo le norme di eleggibilit\u00e0 e di elezione stabilite dalla legge.<\/p><p>\u00abI membri elettivi durano in carica tre anni\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Targetti ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>TARGETTI. Rinuncio allo svolgimento dell\u2019emendamento, che per\u00f2 mantengo, riservandomi di modificarlo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Nobili Tito Oro ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abLa Magistratura costituisce un potere autonomo e indipendente, retto da un proprio Consiglio.<\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura \u00e8 presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione, coadiuvato da due vicepresidenti in persona del procuratore generale della Corte medesima, e di un magistrato collocato a riposo col titolo di primo presidente della Cassazione; ed \u00e8 composto di membri eletti per un terzo dai magistrati della Corte di cassazione e dai primi presidenti della Corte di appello, per un terzo da tutti gli altri magistrati e per l\u2019altro terzo, in parti uguali, da ciascuna delle due Camere.<\/p><p>\u00abIl magistrato a riposo \u00e8 eletto alla vicepresidenza da tutti i magistrati a riposo.<\/p><p>\u00abI membri elettivi durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.<\/p><p>\u00abIl Consiglio \u00e8 rinnovato ogni due anni per un terzo.<\/p><p>\u00abGli appartenenti agli albi forensi sono incompatibili colla carica di membri del Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>\u00abL\u2019assunzione, la carriera e i provvedimenti disciplinari sono di competenza del Consiglio Superiore.<\/p><p>\u00abIl procuratore generale vicepresidente promuove l\u2019azione disciplinare avanti la speciale sezione istituita presso il Consiglio medesimo\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Un eminente collega, dopo avere sollevato, nella discussione generale, alcune critiche al progetto di Costituzione, concludeva il proprio giudizio su questo, osservando, con garbata arguzia fiorentina che in fondo per\u00f2, in questo progetto vi \u00e8 del bello e del nuovo; ma tosto soggiungeva che peraltro il bello non \u00e8 nuovo e che il nuovo non \u00e8 bello. Ho ripensato alla faceta conclusione quando mi sono trovato di fronte al Titolo presente e ho subito escluso che qui potesse affermarsene l\u2019esattezza: la soluzione adottata dalla Commissione, per riconoscere alla Magistratura la reclamata autonomia, mi \u00e8 sembrata veramente geniale, cos\u00ec da non potersi negare che essa sia in pari tempo \u00abnuova e bella\u00bb. Non si pu\u00f2 negare che la Magistratura, per difendere la libert\u00e0 dei propri giudizi, debba essere immune da vincoli e, quindi, sciolta da qualsiasi subordinazione, specialmente nei confronti del potere esecutivo. All\u2019uopo molte soluzioni risultavano escogitate, e in Italia e fuori, alcune esagerate e farraginose, altre non producenti: quale tendente a spezzare qualunque vincolo coll\u2019esecutivo e a creare una amministrazione autonoma della giustizia, quale limitata all\u2019affermazione di un principio astratto d\u2019indipendenza, privo di qualsiasi garanzia. Il progetto ha invece ripreso un istituto gi\u00e0 esistente, il Consiglio Superiore della Magistratura, ne ha esteso i poteri e gli ha affidato la esecuzione della legge per tutto quanto concerne l\u2019assunzione, le promozioni, i trasferimenti, in una parola la carriera dei magistrati, nonch\u00e9 i provvedimenti disciplinari. Naturalmente il Consiglio non ha pi\u00f9 soltanto una funzione consultiva, ma addirittura un potere deliberativo. E le sue deliberazioni assumono direttamente forma e forza di decreti legislativi per la sanzione del Presidente della Repubblica che, secondo il progetto dovrebbe assumerne la Presidenza. Questo \u00e8 per\u00f2 elemento non essenziale del progetto e include aspetti che, secondo me, vanno riveduti. Ammesso il principio, tutto il resto dell\u2019attuale ordinamento, per quanto riguarda lo stanziamento della spesa, la disciplina dei servizi sussidiari, da quelli delle Cancellerie e delle Segreterie a quelli degli ufficiali giudiziari, degli uscieri, e dei portieri, e per quanto riguarda l\u2019amministrazione del complesso, tutto resta immutato ed organizzato nel dicastero della giustizia.<\/p><p>I magistrati d\u2019Italia hanno accolto con soddisfazione le linee generali del progetto e, allo scopo di migliorarlo senza ferirlo, hanno proposti degli emendamenti che in parte, a mio giudizio, non riguardano materia di Costituzione, in parte meritano esame obiettivo e benevola considerazione. Sul riconoscimento del principio d\u2019indipendenza, la discussione generale ha palesato notevole concordia. Sulla composizione del Consiglio, che diventa l\u2019organo di realizzazione di quel principio si sono sviluppati dissensi; ma io ritengo che, ammesso il principio, sia controproducente la pretesa di opporre nel Consiglio, alla rappresentanza dei magistrati, una paritetica rappresentanza di nomina parlamentare.<\/p><p>Comunque, questo \u00e8 ora il campo della discussione e io brevemente lo affronto, sulla guida dell\u2019emendamento del quale il nostro Presidente ha dato test\u00e9 lettura; e nel quale ho avuto cura di non includere proposte che si allontanino dal campo di quelle avanzate dagli stessi magistrati o, comunque, affiorate durante la discussione generale. Ma voglio qui incidentalmente accennare a una mia idea per sottoporla all\u2019avviso della Commissione: io ho creduto di ravvisare, nel Consiglio Superiore che si va a costituire e nella sua Presidenza, qualche cosa che si avvicina al Senato Accademico delle libere Universit\u00e0, e, rispettivamente, al Rettorato. E mi domando se, ad accrescere il prestigio della Magistratura e del suo organo, non converrebbe che questo assumesse il nome di Senato della Magistratura. Con questi preliminari chiarimenti, do brevemente ragione del mio emendamento.<\/p><p>Il primo comma del progetto proclama che \u00abla Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente\u00bb. Il mio emendamento contrappone questa formulazione: \u00abLa Magistratura \u00e8 un potere autonomo e indipendente, retto da un proprio Consiglio Superiore\u00bb.<\/p><p>Le ragioni delle modifiche non abbisognano di lungo svolgimento. Intitolazione: il termine \u00abordine\u00bb, in quanto include il concetto di sindacato professionale, di corporativa tradizione, non mi pare rispondente alla funzione e al carattere della Magistratura. Ordine \u00e8 quello forense, ma la Magistratura si differenzia da esso in quanto non \u00e8 un ordine professionale, ma un corpo destinato a una pubblica funzione, rivestita di un \u00abpotere\u00bb che \u00e8 quello dell\u2019esercizio della giurisdizione.<\/p><p>Se dunque si debba scegliere fra l\u2019uno e l\u2019altro termine, la scelta non pu\u00f2 essere incerta. Se per altro il termine \u00abpotere\u00bb, per le ragioni che sono state da altri accampate, si dovesse ragionevolmente escludere, si potrebbe fare a meno sia di esso sia di quello usato nel progetto, e dire semplicemente che \u00abla Magistratura \u00e8 autonoma ed indipendente\u00bb.<\/p><p>Allontanandomi, a questo punto, ancora una volta dal progetto, per completare il carattere della proclamata autonomia della Magistratura, io aggiungo subito che essa \u00ab\u00e8 retta da un proprio Consiglio Superiore\u00bb: \u00abretta\u00bb, notisi bene, e non \u00abgovernata\u00bb, come altri ha proposto. Onde \u00e8 precisato immediatamente il riconosciutole potere, di <em>Self-government<\/em>; ed \u00e8 questo potere immediatamente caratterizzato dall\u2019organo che lo realizza e lo attua, lo concreta, lo qualifica.<\/p><p>Questo Consiglio non \u00e8 una istituzione nuova; come ho dianzi ricordato, esso gi\u00e0 esisteva. Potr\u00e0 conservare, se cos\u00ec piacer\u00e0 all\u2019Assemblea, pur nella nuova funzione, il vecchio nome: Consiglio Superiore della Magistratura; oppure potr\u00e0 pi\u00f9 solennemente chiamarsi, per le ragioni che parimente ho esposte, Senato della Magistratura, in riguardo soprattutto al carattere istituzionale che deve assumere.<\/p><p>Lo vedr\u00e0 la Commissione, lo decider\u00e0 l\u2019Assemblea: io non ne ho fatto oggetto specifico di emendamento.<\/p><p>Quel che invece l\u2019emendamento pone in rilievo \u00e8 l\u2019istituzione, presso il Consiglio Superiore, di un vero e proprio ufficio di Presidenza. Questo ufficio ha una sua specifica funzione e risponde a una necessit\u00e0 evidente: chiunque sia chiamato alla Presidenza, sar\u00e0 sempre una personalit\u00e0 gi\u00e0 investita di pesanti funzioni, ed \u00e8 prevedibile che proprio in ragione di queste dovr\u00e0 accedere, <em>ope legis<\/em>, all\u2019alto Ufficio. Come potr\u00e0 egli disimpegnarlo, senza danno della propria attivit\u00e0 nell\u2019espletamento delle sue funzioni ordinarie? Pensate: il progetto indica all\u2019alto Ufficio il Presidente della Repubblica; come avr\u00e0 egli la possibilit\u00e0 di seguire, di convogliare tutta l\u2019attivit\u00e0 del Consiglio, che si concreta nell\u2019assunzione, nelle promozioni, nei trasferimenti di magistrati, nei procedimenti disciplinari a loro carico, senza essere distolto dalle superiori cure di Capo dello Stato? O la sua presidenza dovrebbe risolversi in una lustra, e non sarebbe serio prevederla e accettarla come tale; o dovr\u00e0 rappresentare un concreto contributo di attivit\u00e0 e questa non si potr\u00e0 intendere, se non si voglia cozzare contro una impossibilit\u00e0 materiale, se non come, perspicace visione dall\u2019alto dei vari problemi, seguiti dall\u2019attivit\u00e0 di organi immediatamente subordinati e costituiti da due Vicepresidenti, i quali si distribuiscano il lavoro in base a criteri di predeterminate attribuzioni. N\u00e9 la situazione muterebbe se all\u2019ufficio di presidenza dovesse essere assunto il primo Presidente della Cassazione: come potrebbe egli attendervi, se non sufficientemente coadiuvato da almeno due Vicepresidenti, e date le pesanti cure della prima presidenza e della presidenza delle Sezioni unite, che lo obbliga settimanalmente allo studio di almeno otto ponderosi ricorsi, nella risoluzione dei quali egli deve costituire la guida principale del supremo Collegio? Per queste considerazioni, io prevedo due Vicepresidenti, dei quali uno dovrebbe essere il procuratore generale della Cassazione e l\u2019altro un magistrato collocato a riposo col grado di Primo Presidente di Cassazione.<\/p><p>Ci\u00f2 premesso chi dovr\u00e0 essere il presidente? Allontanandomi dalla proposta sulla quale la Commissione insiste, reputo che non possa essere il Presidente della Repubblica. Si oppone anzi tutto un motivo di simmetria, di omotetia, di adeguamento con tutto il sistema costituzionale. Per quale motivo il Presidente della Repubblica, che \u00e8 all\u2019apice di tutto l\u2019ordinamento dello Stato, dovrebbe particolarmente ravvicinarsi al potere giudiziario, fino a diventare elemento integratore dell\u2019organo che lo regge? Come Presidente del Consiglio Superiore, egli dovrebbe, infatti, partecipare alle riunioni del Consiglio, alle discussioni ed anche alle deliberazioni. Pensate, colleghi, alle conseguenze di carattere costituzionale che ne deriverebbero. Recentemente, fra gli altri provvedimenti per la difesa della Repubblica, noi abbiamo approvato l\u2019aggiornamento dell\u2019articolo 279 del Codice penale, trasferendo dal Re al Presidente della Repubblica e allo stesso Capo provvisorio dello Stato la prerogativa di irresponsabilit\u00e0 per gli atti del Governo. Ora nel Consiglio Superiore si dovranno purtroppo affrontare situazioni antipatiche, come i procedimenti di carattere disciplinare. Pensate che domani un colpito da provvedimento disciplinare sia portato a dolersi, secondo la natura umana, della misura adottata contro di lui. Inveendo, pubblicamente e in forma scandalistica, contro la misura adottata a suo carico e contro i responsabili di essa, comprende fra costoro lo stesso Presidente della Repubblica, in quanto personalmente partecip\u00f2 o in quanto pu\u00f2 presumersi abbia personalmente partecipato alla deliberazione. Pensate alle conseguenze che da ci\u00f2 potrebbero discendere.<\/p><p>Se denunziato, a norma dell\u2019articolo 279 sopra richiamato, egli non potr\u00e0 essere condannato, perch\u00e9 si dovrebbe nella specie riconoscere mancante il presupposto logico e giuridico della prerogativa di irresponsabilit\u00e0. Se non fosse denunziato, malgrado l\u2019avvenuto pubblico accertamento del fatto, sar\u00e0 aperta la porta al ludibrio, in danno della istituzione che l\u2019articolo 279 avrebbe dovuto rendere immune.<\/p><p>Per questi e per tutti gli altri motivi ai quali ho fugacemente accennato, ritengo che la personalit\u00e0 del Capo dello Stato debba rimanere avulsa da tutto quello che possa avere carattere di partecipazione diretta alla attivit\u00e0 dei singoli organi dell\u2019amministrazione statale e, quindi, anche a quella del Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>\u00c8 indiscutibile che la partecipazione del Presidente della Repubblica al Consiglio Superiore della Magistratura aggiungerebbe a questo, prestigio rilevante. D\u2019altra parte non \u00e8 men vero che essa inciderebbe sfavorevolmente sulla indipendenza che si proclama; mentre non va negato rilievo al fatto che il Capo dello Stato dovr\u00e0 comunque sanzionare direttamente, e senza l\u2019interposizione di organi gerarchici i provvedimenti che il Consiglio Superiore della Magistratura adotter\u00e0, e li sanzioner\u00e0, senza che essi debbano passare per la trafila del potere esecutivo. E questo sar\u00e0 suggello della rivendicata autonomia, segno concreto di concreto prestigio.<\/p><p>Sostituito pertanto il Presidente della Repubblica col Primo Presidente della Corte di Cassazione, io propongo che questi sia coadiuvato da due Vicepresidenti, nelle persone del Procuratore generale della Corte medesima e di un magistrato, collocato a riposo col grado onorifico di Primo Presidente di Cassazione. Questo magistrato dovrebbe essere eletto da tutti i magistrati a riposo. A me pare che si debba tener conto di questa categoria di magistrati i quali, lasciando la Magistratura, non si sono distaccati completamente da essa, ma la seguono ancora nelle sue vicende e la seguono ancora nel suo diuturno travaglio, nello sforzo per la sua continua elevazione, nella lotta per la conquista delle condizioni indispensabili alla pi\u00f9 retta amministrazione della giustizia. Accordiamo, dunque, loro, questa soddisfazione morale, tanto pi\u00f9 che dall\u2019inserimento di un loro rappresentante nel Consiglio Superiore, potr\u00e0 derivare a questo, oltrech\u00e9 la collaborazione assidua di uno sperimentato elemento tecnico, l\u2019apporto incalcolabile della <em>prudenza senum<\/em>.<\/p><p>In relazione alla costituzione del Consiglio Superiore, sono dell\u2019opinione che nella rappresentanza dei magistrati si debba fare una distinzione di gradi; e propongo che il terzo dei membri ad esso assegnati sia eletto dai magistrati della Corte di cassazione, nonch\u00e9 dai primi Presidenti delle Corti di appello; un altro terzo propongo che sia eletto da tutti gli altri magistrati. L\u2019ultimo terzo infine, in parti uguali dalle due Camere. A me pare che a questo modo la rappresentanza delle due Camere non abbia altro carattere che di osservazione e di eventuale informazione, senza incidere, come nel progetto della Commissione, sull\u2019autonomia e sull\u2019indipendenza della Magistratura che con questa riforma ci proponiamo di realizzare.<\/p><p>Considerato poi che la durata di sette anni, assegnata alla carica di consigliere, finirebbe per costituire a ciascuno degli eletti un vero e proprio dominio in seno al Consiglio Superiore, e una influenza sui magistrati ad esso soggetti (e questa \u00e8 cosa che non garantisce la indipendenza e non risponde a criteri di democrazia), propongo la durata di sei anni divisi in tre periodi biennali, alla scadenza dei quali il Consiglio Superiore dovr\u00e0 essere rinnovato per un terzo.<\/p><p>Per quanto riguarda gli avvocati che fossero nominati membri del Consiglio Superiore, non ho ritenuto di stabilire restrizioni: le Camere, eleggendo i propri rappresentanti, dovranno avere una illimitata libert\u00e0 di scelta. Per altro, per gli avvocati, la iscrizione agli albi professionali saranno incompatibili con la carica di Consiglieri. Quindi, allorch\u00e9 fossero eletti, e se volessero assumere la carica, essi dovrebbero farsi cancellare dagli Albi.<\/p><p>Queste sono le proposte che costituiscono la parte principale del mio emendamento all\u2019articolo 97; e sono completate da una norma che non si ritrova nel progetto e per la quale, sempre allo scopo di prevenire incrostazione di prepotere, i membri elettivi, allo scadere dalla carica non potranno essere immediatamente rieletti. Ho voluto seguire, nella esposizione degli emendamenti, l\u2019ordine del progetto, che prima ha proposto l\u2019organo e poi ne ha determinalo le funzioni; ma queste erano state gi\u00e0 da me indicate nelle premesse e si riassumono nella duplice tutela dei magistrati e della Magistratura: dei magistrati, in quanto concerne le promozioni e i trasferimenti; della Magistratura, in quanto concerne le assunzioni e i procedimenti disciplinari. In altri termini il Consiglio Superiore esercita il proprio ufficio di controllo, di moderazione e di tutela, inspirato al principio: <em>Neminem laedere, suum cuique tribuere<\/em>, sui Magistrati, a protezione della loro carriera nel rispetto di quella degli altri e a salvaguardia del decoro della Magistratura e delle esigenze della Giustizia (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>A chi, meglio che alla stessa Magistratura cos\u00ec giustamente gelosa del decoro del suo ministero e del senso della giustizia, potrebbe affidarsi questo delicatissimo compito? Inspirato a questo criterio e preoccupato che l\u2019iniziativa del Ministro di giustizia nei procedimenti disciplinari abbia ad offendere il principio della indipendenza della Magistratura, l\u2019ho riservato, coll\u2019ultimo comma, al Procuratore generale della Cassazione, quale Vicepresidente del Consiglio; il quale lo eserciter\u00e0 presso la sezione speciale del Consiglio medesimo. Sono convinto che le modifiche da me proposte, che vanno sensibilmente incontro ai desideri della Magistratura, non incontreranno opposizione n\u00e9 da parte della Commissione n\u00e9 da parte dell\u2019Assemblea. E in questa certezza, formulo l\u2019augurio che la Magistratura italiana, rianimata dalla fiducia nell\u2019ordinamento costituzionale che la presidier\u00e0, sapr\u00e0 dare alla Repubblica, in un rinnovato clima di giustizia individuale e sociale, quel prezioso contributo di opere e di intenti al progresso generale che lo Stato deve richiedere a tutti i propri organi prima che ai singoli cittadini. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Costa ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il primo comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, s\u2019intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>L\u2019onorevole Preti ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il primo comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PRETI. Debbo fare alcune osservazioni sul primo comma dell\u2019articolo 97, se l\u2019onorevole Presidente della Commissione vuole per un attimo seguirmi. Mi sembra dunque che il primo comma, dove \u00e8 detto: \u00abLa Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente\u00bb, sia inopportuno, perch\u00e9, come sostanza non aggiunge nulla a quanto \u00e8 stabilito nei seguenti commi, e in quanto definizione pu\u00f2 dar luogo ad equivoci. Infatti, mi sembra che gli ordini autonomi ed indipendenti nello Stato moderno non esistano: il concetto di ordine autonomo \u00e8 proprio dello stato anteriore alla Rivoluzione francese, il quale era fondato su un\u2019articolazione eterogenea di ceti e di categorie chiuse. Oggi mi sembra che i magistrati debbano considerarsi al servizio dello Stato, cos\u00ec come tutti gli alti funzionari, anche se la loro posizione deve considerarsi particolare. Non sono i Magistrati dei Parlamenti francesi dello <em>Ancien regime<\/em>! Va bene che essi svolgano una delicata funzione e che perci\u00f2 deve essere garantita la loro indipendenza; ma non si deve giungere a dichiarare nella Costituzione che costituiscono un ordine autonomo e indipendente. Dire questo vuol dire riconoscere ad essi un pieno autogoverno, quasi che si voglia creare uno Stato nello Stato, o per lo meno una casta chiusa, intangibile. E mi sembra che in questa maniera si limiti anche quella che \u00e8 la sovranit\u00e0 del Parlamento. D\u2019altra parte mi pare che nel progetto non si sia voluto arrivare a questo completo autogoverno, posto che il Consiglio Superiore della Magistratura \u00e8 presieduto dal Presidente della Repubblica e di conseguenza il governo della Magistratura stessa non \u00e8 affidato esclusivamente a magistrati. Perci\u00f2 mi sembra che si possa togliere questa poco felice definizione del primo comma dell\u2019articolo 97.<\/p><p>L\u2019indipendenza della Magistratura mi sembra che in questo Titolo della Costituzione sia gi\u00e0 bene assicurata; anzi fin troppo assicurata, perch\u00e9, se dipendesse da me, certamente non si voterebbe nessun comma dell\u2019articolo 97. Infatti, questa parte del progetto, relativa all\u2019autogoverno della Magistratura, \u00e8 frutto di un\u2019errata impostazione giuridica, dato che risente esageratamente l\u2019impulso dell\u2019ormai arcaica dottrina della divisione dei poteri e di un errore politico, dato che, contrapponendo al Parlamento, e con ci\u00f2 alla volont\u00e0 popolare, una casta chiusa di funzionari, nobile quanto si vuole, ma per sua natura estremamente conservatrice \u2013 si finisce per ostacolare il progresso sociale.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Adonnino ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa Magistratura, composta dei magistrati della giurisdizione ordinaria e di quelli delle giurisdizioni speciali, costituisce un ordine autonomo ed indipendente\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma con i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura \u00e8 presieduto dal Capo dello Stato. Sono vicepresidenti il capo della Magistratura ordinaria ed i capi delle Magistrature speciali di cui all\u2019articolo 95.<\/p><p>\u00ab\u00c8 composto di 21 membri, di cui:<\/p><p>un terzo, designati dalla legge fra le alte cariche della Magistratura;<\/p><p>un terzo, eletti da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle varie categorie, nelle proporzioni e con le modalit\u00e0 stabilite dalla legge;<\/p><p>ed un terzo, designati fra i professori ordinari di materie giuridiche delle Universit\u00e0 dai Corpi accademici, secondo le modalit\u00e0 delta legge.<\/p><p>\u00abFanno parte del Consiglio, con voto consultivo, tre deputati designati dalla Camera e tre senatori designati dal Senato.<\/p><p>\u00abIl Consiglio dura in carica 7 anni.<\/p><p>\u00abI membri elettivi non possono essere rieletti\u00bb.<\/p><p>Non essendo egli presente, s\u2019intende che abbia rinunziato a svolgerli.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Sapienza:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo, terzo e quarto comma con i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, \u00e8 composto da un vicepresidente e da sei membri nominati dal Presidente della Repubblica tra magistrati che eccellano per moralit\u00e0, cultura, indipendenza e attaccamento alle istituzioni repubblicane, nonch\u00e9 da un deputato eletto dai magistrati per ogni circoscrizione distrettuale.<\/p><p>\u00abIl Consiglio \u00e8 amministrato da un Assessorato di cinque membri, eletti dal Consiglio stesso preferibilmente nel proprio seno e, in ogni caso, tra magistrati dell\u2019ordine giudiziario che esercitino funzioni giudiziarie da almeno un triennio. L\u2019ordinamento giudiziario determina le norme per l\u2019elezione del Consiglio, la durata delle funzioni, le attribuzioni del Consiglio e dell\u2019Assessorato.<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica sanziona e decreta i provvedimenti emanati dal Consiglio e dall\u2019Assessorato; ha il diritto di sciogliere il Consiglio anche prima della scadenza del termine stabilito, indicendo, con lo stesso decreto, le elezioni e fissando la convocazione del nuovo Consiglio non oltre novanta giorni dalla data dello scioglimento.<\/p><p>\u00abDurante la vacanza l\u2019Assessorato resta in carica per il disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.<\/p><p>\u00abL\u2019eletto col maggior numero di voti presiede e coordina i lavori dell\u2019Assessorato e rappresenta il Consiglio presso il Parlamento, partecipando, anche a mezzo di assessore delegato, senza voto deliberativo, alle sedute delle Camere per mantenere i necessari contatti col potere legislativo\u00bb.<\/p><p>Non essendo egli presente, s\u2019intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Grassi:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo, terzo e quarto comma con i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, \u00e8 composto del primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, del procuratore generale della Corte medesima, e di membri designati per met\u00e0 dai magistrati, secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario, per un quarto dalla Camera dei deputati e per un quarto dal Senato della Repubblica. Gli eletti dalle Assemblee legislative debbono essere scelti, fuori del proprio seno, tra magistrati a riposo, professori ordinari di Universit\u00e0 in materie giuridiche ed avvocati che si facciano cancellare dall\u2019albo forense rinunziando all\u2019esercizio professionale. I membri elettivi rimangono in carica per quattro anni.<\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario, nomina le commissioni per le assunzioni in carriera e per le promozioni dei magistrati; procede agli scrutini; delibera sulla dispensa, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o destinazione ad altra funzione, quando non vi sia il consenso del magistrato; provvede in materia disciplinare, esprime il parere, nei casi indicati dalla legge, per i magistrati del pubblico ministero\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Grassi ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>GRASSI. Onorevoli colleghi, io ho presentato un emendamento al secondo, terzo e quarto comma dell\u2019articolo che si discute.<\/p><p>Il primo comma va bene: \u00e8 un\u2019affermazione di principio che va confermata. Ma per quello che riguarda i commi seguenti, ho cercato di chiarire e di precisare specialmente, pi\u00f9 che la composizione, il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>Non nascondo che sono favorevole anche ad altri emendamenti, come a quelli test\u00e9 svolti dall\u2019onorevole Oro Nubili, che cercano di dare maggiore partecipazione, nella composizione del Consiglio, ai magistrati in servizio, oppure ai magistrati a riposo, perch\u00e9 io penso che la legge sullo guarentigie, gi\u00e0 fatta dal Guardasigilli onorevole Togliatti, rappresenta effettivamente un notevole passo avanti in quella che \u00e8 la difesa delle guarentigie della Magistratura, poich\u00e9 in essa l\u2019intero Consiglio \u00e8 composto di magistrati.<\/p><p>Io, anche per l\u2019ufficio che rivesto, debbo farmi portavoce delle lagnanze di magistrati, circa la composizione del Consiglio Superiore come prevista dal progetto, perch\u00e9 ritengono questa infiltrazione di elementi estranei come un passo indietro, rispetto a quella posizione di garanzia che avevano ottenuto con la legge precedente.<\/p><p>In ogni modo, io, in ossequio a quello che la Commissione aveva stabilito, ho proposto \u2013 e credo che questa proposta sia stata ripresa nel nuovo testo elaborato dal Comitato a firma Conti, che ha raccolto anche in parte le mie osservazioni \u2013 che si migliori la situazione dei magistrati, nel senso di dare loro maggior peso nella composizione del Consiglio.<\/p><p>In particolare, io propongo con questo emendamento che il Consiglio Superiore della Magistratura sia presieduto dal Presidente della Repubblica ed abbia come Vicepresidente il Primo Presidente della Cassazione.<\/p><p>\u00c8 inutile che vi ricordi che la Francia, nella sua ultima Costituzione, stabilisce nel Titolo XI che Vicepresidente del Consiglio della Magistratura sia il Guardasigilli.<\/p><p>Non mi oppongo a questa diffidenza che si \u00e8 voluta manifestare in Italia nei confronti del Ministro della giustizia; in ogni modo, se un Vicepresidente ci deve essere, deve essere un magistrato.<\/p><p>Aggiungo anche, e credo che questo emendamento il Comitato dei Diciotto lo abbia accolto, che sia anche componente di diritto il Procuratore generale della Cassazione.<\/p><p>Oltre a ci\u00f2 bisognerebbe stabilire che i membri del Consiglio Superiore della Magistratura devono essere per met\u00e0 magistrati di nomina elettiva. Vi \u00e8 poi un\u2019esigenza di chiarezza, perch\u00e9 l\u2019emendamento presentato dal Comitato reca l\u2019espressione \u00abeletti da tutte le categorie\u00bb. Ci\u00f2 pu\u00f2 intendersi in due sensi: il primo senso \u00e8 quello di magistratura requirente e di magistratura giudicante. Ed \u00e8 evidente che, se fosse inteso in questo senso, io non avrei difficolt\u00e0 ad accoglierlo: ma allora bisognerebbe chiarirlo e bisognerebbe anche specificare se requirente in che misura e se giudicante in che misura.<\/p><p>Ma se, come ho udito dire, per categorie si \u00e8 voluto intendere tutti i gradi della giurisdizione, io richiamo allora l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea sul fatto che, secondo l\u2019attuale legge delle guarentigie fatta dall\u2019onorevole Togliatti, possono far parte del Consiglio Superiore soltanto i magistrati di grado quarto. Non credo quindi che sia pensabile ai magistrati di qualunque grado, anche quelli dei pi\u00f9 bassi, come gli uditori giudiziari.<\/p><p>\u00c8 evidente quindi che un certo limite dovr\u00e0 pur essere stabilito.<\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> \u00c8 una rappresentanza.<\/p><p>GRASSI. \u00c8 una rappresentanza, s\u00ec, ma \u00e8 assurdo mettere, ad esempio, un uditore giudiziario o un pretore a fianco di coloro che sono scelti fra le altre categorie. Se proprio si dovesse ritenere che il grado quarto sia eccessivo, si potr\u00e0 scendere al quinto, consigliere d\u2019appello, ma non credo assolutamente che si possa mettere dinanzi alle altre categorie, come a quella dei professori d\u2019universit\u00e0, un uditore giudiziario: sarebbe un assurdo.<\/p><p>Qualche altra osservazione debbo fare in merito alla composizione. Si dice che queste categorie possono essere scelte anche fra gli ex magistrati. Io condivido, perch\u00e9 lo scegliere alcuni di questi rappresentanti fra gli ex magistrati rappresenterebbe certamente un correttivo, in quanto si verrebbe ad allargare e a dare maggiori garanzie alla classe.<\/p><p>L\u2019altra met\u00e0 deve essere costituita di professori universitari in discipline giuridiche o di avvocati i quali abbiano cessato dall\u2019esercizio professionale. Siamo pienamente d\u2019accordo su queste linee. Dove invece non siamo pi\u00f9 d\u2019accordo, \u00e8 per quello che si riferisce alla durata, giacch\u00e9 a me pare che si debba in modo particolare tener conto della circostanza che noi ci accingiamo a creare un organo, il quale ha competenza dall\u2019assunzione nella carriera della Magistratura sino al pi\u00f9 alto grado della medesima.<\/p><p>Non dimentichiamo che quest\u2019organo, questo gruppo di uomini, questo gruppo di governanti in seno alla Magistratura, diventa un istituto veramente importante e, in certo senso, veramente assoluto: io penso quindi che la durata debba essere molto breve. Riflettiamo che questi uomini \u2013 quattordici o quindici al pi\u00f9 \u2013 detengono la potest\u00e0 di governare, di regolare il funzionamento di tutti i gradi della Magistratura, ed \u00e8 bene che si rinnovino, \u00e8 bene che non si fossilizzino per un lungo periodo di tempo di sette o sei anni. Io l\u2019avrei ridotto al massimo a quattro anni.<\/p><p>Il pericolo di questa costruzione che stiamo facendo \u00e8 questo: che mentre noi cerchiamo di dare maggiori garanzie alla Magistratura, ho paura che, invece, finiremo per opprimere l\u2019ordine giudiziario. Perch\u00e9, di fronte alla facolt\u00e0 di disporre, che era limitata, affidata al potere esecutivo, c\u2019era prima la garanzia effettiva del Consiglio Superiore, il quale doveva esprimere il suo parere e metteva cos\u00ec delle limitazioni all\u2019arbitrio del Ministro. Di fronte al Ministro c\u2019era cio\u00e8 il Consiglio Superiore. Ora di fronte al Consiglio superiore non ci sar\u00e0 pi\u00f9 nessuno: le sue decisioni sono assolute e non sono pi\u00f9 criticabili; esso diventa, diciamo cos\u00ec, un despota dell\u2019ordinamento della Magistratura.<\/p><p>Io non voglio difendere una posizione, perch\u00e9 sono attualmente Ministro; anzi desidero che la Magistratura abbia la pi\u00f9 piena possibilit\u00e0 di sviluppo e di disponibilit\u00e0 del suo funzionamento; ma \u00e8 bene che vi avverta di qualche cosa che \u00e8 gi\u00e0 sentito nell\u2019animo dei pi\u00f9 responsabili nel campo della Magistratura e cio\u00e8 che forse noi stiamo facendo un ordinamento che finir\u00e0 col non essere qualche cosa di meglio per la Magistratura, perch\u00e9 questa aveva le sue difese e le sue guarentigie rispetto al potere esecutivo per mezzo del Consiglio Superiore. Oggi il Consiglio Superiore, che assume i poteri che aveva il potere esecutivo, finisce per non avere nessun controllo nella sua azione.<\/p><p>Ad ogni modo, dato che ci siamo messi su questa linea, cerchiamo almeno di porre un limite a questa discrezionalit\u00e0; e questo limite, io penso, lo si potrebbe trovare nel periodo di durata del Consiglio Superiore, di modo che attraverso il suo rinnovamento, sia pure elettivo, si possano superare le difficolt\u00e0 che possono sorgere, e che sarebbero ancora pi\u00f9 gravi se noi concedessimo al Consiglio superiore una durata pi\u00f9 lunga.<\/p><p>Un\u2019altra osservazione che faccio \u2013 e che rappresenta un\u2019altra proposta compresa nel mio emendamento \u2013 \u00e8 che ritengo sia preferibile che la parte dei componenti del Consiglio superiore, non eletta dai magistrati, ma dalle Assemblee legislative, fosse divisa per met\u00e0: met\u00e0 alla Camera dei deputati e met\u00e0 al Senato della Repubblica. Le ragioni sono intuitive. Io ritengo anzitutto che sia ottima cosa mantenere un po\u2019 separate queste due Assemblee (del resto, alla super-assemblea l\u2019Assemblea stessa si \u00e8 dimostrata contraria, riducendo le sue funzioni a casi eccezionalissimi). Ora, non mi sembra il caso di riunire le due Assemblee per la nomina dei membri del Consiglio Superiore. Non solo, ma \u00e8 bene che ogni Camera abbia i suoi rappresentanti in quel Consiglio, per le origini diverse che hanno le due Assemblee, per la natura stessa della loro composizione, per il loro <em>quorum<\/em>, in quanto che, se una Camera \u00e8 inferiore all\u2019altra, finirebbe eventualmente per essere assorbita dal potere di questa, \u00c8 quindi bene che i membri, siano quattro, sei od otto quelli che saranno affidati all\u2019elezione delle Assemblee legislative, siano divisi per met\u00e0, ossia una parte alla Camera dei deputati e un\u2019altra al Senato della Repubblica.<\/p><p>Questo, per quanto riguarda il funzionamento e la costituzione del Consiglio Superiore. Dichiaro, per\u00f2, di accettare tutti quegli altri emendamenti che danno maggiori possibilit\u00e0 ai magistrati a riposo, di far parte del Consiglio Superiore.<\/p><p>Ma la parte pi\u00f9 essenziale del mio emendamento \u00e8 quella relativa all\u2019ultimo comma, ossia quella che si riferisce alle funzioni del Consiglio Superiore. Ho gi\u00e0 detto che in tutti gli ordinamenti giudiziari degli altri Paesi democratici \u2013 e ricorderete che Fiorello La Guardia, nella sua visita qui, ci disse quali erano stati i risultati della magistratura elettiva nel suo Paese, e come raccomand\u00f2 a noi Costituenti di guardarci dal battere quella strada \u2013 negli altri paesi democratici non c\u2019\u00e8 dubbio che la Magistratura, pur essendo riconosciuta indipendente nella sua funzione, \u00e8 sempre legata al potere esecutivo per quanto riguarda la sua organizzazione.<\/p><p>Ora, non dobbiamo farne un organismo a s\u00e9 per non creare uno Stato nello Stato, andando incontro a quei pericoli da molti denunciati in questa Assemblea.<\/p><p>Non dobbiamo seguire a questo proposito una linea di condotta diversa da quella seguita da altri Stati, come la Francia la quale, avendo istituito il Consiglio Superiore, lo ha legato al potere esecutivo in quanto il Presidente della Repubblica ne \u00e8 il Capo ideale ed in lui convergono tutti i poteri dello Stato.<\/p><p>In Inghilterra, il Capo della Magistratura \u00e8 il Lord Cancelliere, che fa parte del Gabinetto; e questo dimostra che la Magistratura non pu\u00f2, dunque, staccarsi dalla vita unitaria dello Stato, perch\u00e9 la responsabilit\u00e0 di fronte alle Assemblee parlamentari non pu\u00f2 essere assunta da un organo estraneo allo Stato, che funzioni per conto suo, ma deve essere collegata con l\u2019organo del potere esecutivo che risponde di fronte al Parlamento di tutte le sue azioni. Lo stesso Presidente della Repubblica dovr\u00e0 essere coperto nella sua responsabilit\u00e0 dal Ministro di grazia e giustizia.<\/p><p>Perci\u00f2 \u00e8 impossibile che lo Stato venga separato in settori. Un certo raccordo deve esservi.<\/p><p>Quindi, sia per queste considerazioni, sia perch\u00e9 il funzionamento deve avvenire in maniera concreta, io ho presentato un emendamento che tiene conto di questa situazione per dare la possibilit\u00e0 al Consiglio Superiore di funzionare.<\/p><p>Ho stabilito nel mio emendamento, che il Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario, che potr\u00e0 essere modificato in base ai criteri indicati, nomina le commissioni perle assunzioni.<\/p><p>Perch\u00e9 non basta dire che il Consiglio Superiore assume, ma come assume? Pensare che le assunzioni possano esser fatte direttamente da sedici uomini che si riuniscono, \u00e8 un assurdo, perch\u00e9 ogni anno essi dovranno assistere ad esami, dovranno correggere, ecc. Sono lavori di commissioni che durano per un anno intero!<\/p><p><em>Una voce.<\/em> \u00c8 naturale.<\/p><p>GRASSI. Non \u00e8 naturale. Se diciamo che il Consiglio Superiore fa le assunzioni, si potrebbe pensare anche ad assunzioni dirette, mentre il Consiglio Superiore ha una competenza diretta per gli scrutini.<\/p><p>In altri termini, \u00e8 bene che la Camera abbia chiaro che, mentre per il grado di uditore e fino al IV grado le assunzioni si fanno attraverso le commissioni, ed anche le promozioni, soltanto gli scrutini per i gradi superiori si fanno attraverso le stesse Sezioni.<\/p><p>Quindi, se non diciamo chiaramente quale deve essere il funzionamento organico di questo Consiglio Superiore (perch\u00e9 non \u00e8 detto, che se non si stabilisce chiaramente il principio la questione pu\u00f2 essere domani ripresa da una legge) se noi facciamo una Costituzione rigida \u2013 secondo il vostro pensiero \u2013 non so quali difficolt\u00e0 si potranno avere in sede di applicazione.<\/p><p>Perci\u00f2 io dico che il Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario, che stabilir\u00e0 i dettagli, nomina le commissioni per le assunzioni in carriera e per le promozioni dei magistrati; procede agli scrutini (\u00e8 quindi stabilito quando il Consiglio Superiore proceder\u00e0 agli scrutini direttamente), delibera sulla dispensa, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o destinazione ad altra funzione, quando non vi sia il consenso del magistrato e (ed \u00e8 questa la parte principale del mio emendamento) provvede in materia disciplinare, esprime il parere nei casi indicati dalla legge, per i magistrati del pubblico ministero.<\/p><p>Oggi la situazione \u00e8 questa: mentre per la Magistratura giudicante il parere del Consiglio Superiore o la deliberazione \u00e8 vincolativa, e quindi il Ministro non pu\u00f2 far niente senza la deliberazione del Consiglio Superiore; per quanto si riferisce, invece, alla Magistratura requirente, ossia al pubblico ministero, dal tribunale fino alla Cassazione, il parere del Consiglio Superiore non \u00e8 vincolante. Questo significa che c\u2019\u00e8 un rapporto ancora di congiunzione fra il Ministro e la Magistratura attraverso il pubblico ministero, il pubblico ministero che non \u00e8 soltanto magistrato nel senso che adempie alle funzioni del magistrato, ma \u00e8 organo del potere esecutivo, ha tutte le funzioni di ordine di esecuzione nel campo della Magistratura e fuori della Magistratura: per esecuzione delle sentenze, per la parte riguardante le cancellerie, i minorenni, lo stato civile e per tutte le funzioni che svolge al Ministero della giustizia nella tutela dei giudicati; e il pubblico ministero \u00e8 incaricato di ricorrere nell\u2019interesse della legge quando il Ministro crede che nell\u2019interesse della legge debba farsi ricorso.<\/p><p>Ora non possiamo estraniare la funzione dell\u2019esecuzione dalle responsabilit\u00e0 che intorno a questo organismo ci sono.<\/p><p>Se le stacchiamo nettamente, e poniamo anche la Magistratura requirente alla dipendenza esclusiva del Consiglio Superiore con deliberazione vincolante, separeremo la Magistratura dall\u2019esecutivo e dal legislativo. Ci\u00f2 porterebbe come conseguenza che nessuno risponderebbe pi\u00f9, evidentemente, del funzionamento della Magistratura in Italia.<\/p><p>Queste sono le considerazioni che sottopongo all\u2019Assemblea, frutto in parte dell\u2019esperienza, in parte della necessit\u00e0 di porre dei limiti all\u2019indipendenza della Magistratura, che deve essere concessa con quelle garanzie che i miei predecessori hanno gi\u00e0 stabilito; io dico: andare oltre queste e voler considerare alla stessa stregua le funzioni requirenti e quelle giudicanti, sarebbe un errore le cui conseguenze, rispetto al funzionamento degli organi dello Stato, risulterebbero gravissime.<\/p><p>Io ho creduto mio dovere di affidare all\u2019Assemblea queste osservazioni e non parlo come Ministro ma come componente di essa ed \u00e8 bene che ognuno assuma le proprie responsabilit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Ricordo che i seguenti emendamenti sono stati gi\u00e0 svolti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, \u00e8 composto del primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, del procuratore generale presso la Corte di cassazione, del presidente del Consiglio nazionale forense e di membri designati per quattro anni, met\u00e0 da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie, met\u00e0 dall\u2019Assemblea Nazionale fuori del proprio seno, nelle seguenti categorie: professori universitari, membri di Accademie, magistrati a riposo, avvocati e procuratori. I membri elettivi iscritti negli albi forensi non possono esercitare la professione finch\u00e9 fanno parte del Consiglio\u00bb.<\/p><p>Rossi Paolo.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma con i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione, \u00e8 composto di un vicepresidente nominato dall\u2019Assemblea Nazionale e di membri eletti per sette anni met\u00e0 da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie, e met\u00e0 dall\u2019Assemblea Nazionale fuori del proprio seno e degli albi forensi.<\/p><p>\u00abI membri del Consiglio Superiore della Magistratura non possono essere privati della libert\u00e0 personale senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, salvo il caso di flagrante delitto per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura\u00bb.<\/p><p>Monticelli.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, \u00e8 composto del primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, e di otto membri designati per sette anni, met\u00e0 da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie, met\u00e0 dall\u2019Assemblea Nazionale fuori del proprio seno, fra i cittadini che non abbiano direzione o rappresentanza di partiti politici\u00bb.<\/p><p>Sardiello.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura \u00e8 composto del primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, per due terzi di membri designati da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie, i quali restano in carica per quattro anni, e per un terzo di presidi \u2013 in carica \u2013 della Facolt\u00e0 di giurisprudenza presso le Universit\u00e0 di Stato, designati dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione\u00bb.<\/p><p>Villabruna, Badini Confalonieri.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, \u00e8 composto del primo presidente e del procuratore generale della Corte di cassazione, in qualit\u00e0 di vicepresidenti, di sei membri eletti da tutti i magistrati della Repubblica aventi almeno il grado di giudice o parificato, di tre membri eletti dalla Camera dei deputati e di tre membri eletti dal Senato della Repubblica, fuori dal proprio seno e dagli albi forensi, in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza.<\/p><p>\u00abPersico\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, \u00e8 composto del Guardasigilli, Ministro della giustizia, vicepresidente, e di membri designati per sette anni da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie.<\/p><p>\u00abPerlingieri\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio superiore della Magistratura \u00e8 composto del primo presidente della Corte di cassazione che lo presiede e di otto membri eletti per cinque anni da tutti i magistrati, fra gli appartenenti alle diverse categorie.<\/p><p>\u00abAbozzi\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, \u00e8 composto del primo presidente della Corte di cassazione, del procuratore generale della cassazione, vicepresidenti, e di membri designati per sette anni da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie.<\/p><p>\u00ab<em>Subordinatamente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, \u00e8 composto del primo presidente della cassazione e del procuratore generale, vicepresidenti, nonch\u00e9 di membri designati per sette anni da tutti i magistrati per due terzi e per un terzo dall\u2019Assemblea Nazionale fuori del proprio seno.<\/p><p>\u00abCasti glia\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Tosato ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma con i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura \u00e8 composto per met\u00e0 di membri eletti dai magistrati appartenenti alle diverse categorie, e per l\u2019altra met\u00e0 di membri estranei nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col primo presidente della cassazione.<\/p><p>\u00abIl primo presidente della cassazione \u00e8 nominato dal Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri.<\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura delibera a maggioranza di tre quinti dei suoi componenti\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>L\u2019onorevole Costa ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura \u00e8 composto del primo presidente della Corte di cassazione, presidente, e di sei consiglieri nominati per cinque anni, met\u00e0 da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie e un quarto da ciascuna delle Camere legislative\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il terzo e quarto comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente si intende che abbia rinunziato a svolgerli.<\/p><p>L\u2019onorevole Scalfaro ha presentato e svolto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, \u00e8 composto del primo presidente e del procuratore generale della Corte di cassazione, vicepresidenti, e di membri designati per sette anni, per due terzi, fra tutti i magistrati appartenenti alle diverse categorie, e per un terzo dall\u2019Assemblea Nazionale fuori del proprio seno\u00bb.<\/p><p>SCALFARO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCALFARO. Io vorrei aggiungere soltanto alcune parole alla fine del mio emendamento. Le seguenti:<\/p><p>\u00abche appartengano alle seguenti categorie:<\/p><p>1\u00b0) magistrati dell\u2019ordine giudiziario o amministrativo anche a riposo;<\/p><p>2\u00b0) professori universitari di diritto di ruolo;<\/p><p>3\u00b0) avvocati dopo quindici anni di esercizio.<\/p><p>\u00abChi \u00e8 nominato nel Consiglio Superiore della Magistratura cessa di essere iscritto nell\u2019albo professionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Condorelli ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, sostituire le parole: <\/em>da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie, <em>con le seguenti altre:<\/em> fra tutti i magistrati direttamente dalla legge, in base all\u2019anzianit\u00e0 di carriera e con criteri di distribuzione territoriale e per categoria\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CONDORELLI. Noi ci siamo molto preoccupati, come era giusto, di assicurare la indipendenza costituzionale dell\u2019ordine giudiziario. Credo che non ci siamo preoccupati altrettanto di assicurare l\u2019indipendenza istituzionale o interna dell\u2019ordine giudiziario e dei magistrati. E difatti, io ritengo che l\u2019elettoralismo, cos\u00ec largamente introdotto fra i magistrati, sia veramente un pericolo per l\u2019indipendenza dei magistrati medesimi, perch\u00e9 non \u00e8 difficile prevedere che questa necessit\u00e0 di riunirsi in corpo elettorale assai di sovente per eleggere i rappresentanti presso il Consiglio superiore, verr\u00e0 a stabilire delle interdipendenze fra i magistrati, fra coloro che chiedono i voti e coloro che li d\u00e0nno, il che tante volte si traduce in <em>do ut des<\/em>. E la cosa \u00e8 molto pi\u00f9 grave quando si tratta di selezione a funzione che si riferisce esclusivamente alle persone, cio\u00e8 a trasferimenti, a promozioni, a scrutini, e via di seguito. Noi qualche esperienza in materia l\u2019abbiamo gi\u00e0 fatta. L\u2019elettoralismo \u00e8 molto diffuso nelle Universit\u00e0. Lungi da me, professore universitario, chiedere una riforma che diminuisca l\u2019autonomia accademica; ma indubbiamente degli inconvenienti si verificano. Nella formazione delle Commissioni esaminatrici di concorso, per esempio, anzi attraverso la formazione di queste Commissioni, si determinano delle interdipendenze, dei conglomerati, dei patti di tendenza o di scuola, che non sono sempre producenti alla serenit\u00e0 dei giudizi. E credo che i magistrati stessi abbiano fatto una non lieta esperienza di questo elettoralismo nelle recenti elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura. Cominciano a correre le lettere, le raccomandazioni, le promesse, le assicurazioni; che indubbiamente vengono a creare una stratificazione gerarchica fra gli eletti, i grandi elettori, i piccoli elettori ed i singoli elettori. Io credo che noi proprio renderemmo un servizio alla Magistratura se la liberassimo da questo elettoralismo, che, fra le altre cose, non \u00e8 strettamente necessario.<\/p><p>Noi abbiamo sempre dinanzi agli occhi lo schema dello Stato democratico che si deve reggere sulle elezioni, in quanto le elezioni da un lato sono dichiarazione di volont\u00e0 delle direttive dello Stato, della politica, ed \u00e8 logico che si ricorra al popolo perch\u00e9 indichi dove vuole andare: e sono dall\u2019altro scelta di persone. Ma queste stesse esigenze, evidentemente, non ci sono quando la scelta \u00e8 per funzioni che sono esclusivamente tecniche e amministrative, sulle quali i criteri e gli orientamenti politici non c\u2019entrano o, per lo meno, non ci dovrebbero entrare; e quando poi il corpo elettorale \u00e8 talmente scelto, che si deve supporre che ognuno dei componenti del corpo elettorale sia idoneo. Ed allora perch\u00e9 non ricorrere ad un sistema di designazione fissa attraverso la legge, che assicurerebbe, secondo me, molto pi\u00f9 la indipendenza istituzionale della Magistratura e quella indipendenza psicologica della quale noi ci dobbiamo veramente preoccupare? Noi dovremmo creare un congegno puramente legale per la designazione del Consiglio Superiore.<\/p><p>Io proporrei che i membri del Consiglio Superiore fossero designati dalla legge con criteri di anzianit\u00e0, tenendo conto anche di una distribuzione per territorio e per categorie, se si vuole introdurre anche il criterio della categoria, come \u00e8 nel testo del progetto e come si prevede in parecchi emendamenti.<\/p><p>Se si dicesse, per esempio: sono eletti i tre pi\u00f9 anziani primi presidenti delle tre parti d\u2019Italia: Italia settentrionale, Italia centrale e Italia meridionale; i tre pi\u00f9 anziani presidenti di tribunale di queste stesse circoscrizioni; i tre pi\u00f9 anziani primi pretori, noi avremmo il duplice effetto di liberare la Magistratura dal grave pericolo dell\u2019elettoralismo \u2013 che sarebbe un elettoralismo meramente personalistico, non determinato da ragioni politiche n\u00e9 di scuola, come avviene nel campo universitario \u2013 e si avrebbe l\u2019altro effetto di scegliere persone che sono certamente capaci della funzione. Perch\u00e9, indubbiamente, un magistrato esercita una funzione molto pi\u00f9 alta quando decide degli averi e della libert\u00e0 dei cittadini e comunque quando interpreta ed applica la legge, anzich\u00e9 quando decide di trasferimenti o della formazione di commissioni o di provvedimenti disciplinari.<\/p><p>Io perci\u00f2 ho pensato, dopo lunghe riflessioni e dopo aver ascoltato molti magistrati, di cui molti anche componenti di questa Assemblea, di proporre questo sistema che ritengo atto a proteggere veramente l\u2019indipendenza dei singoli magistrati.<\/p><p>Giacch\u00e9 mi trovo ad avere la parola, vorrei richiamare l\u2019attenzione della Costituente sul problema degli avvocati, membri del Consiglio Superiore della Magistratura. Tutti si sono preoccupati di non mettere degli avvocati esercenti nel Consiglio Superiore, e si \u00e8 ricorso all\u2019accorgimento di stabilire che questi avvocati o non devono essere iscritti all\u2019albo o se ne devono far cancellare, appena eletti.<\/p><p>Non penso soltanto alla possibilit\u00e0 che gli avvocati continuino ad esercitare la professione, pur essendo cancellati dall\u2019albo, attraverso sostituti od amici, ma penso anche alla categoria di persone che potrebbero trovarsi nella situazione di eleggibili.<\/p><p>Sarebbero gli avvocati che non farebbero un grande sacrificio a farsi cancellare dall\u2019albo, cio\u00e8 gli avvocati che hanno meno cause, che sono meno richiesti e che il pubblico ha giudicato meno bene; o potrebbero essere gli avvocati che hanno troppo desiderio e troppo interesse di andare al Consiglio Superiore, tanto che per andarci sarebbero disposti a rinunciare od a interrompere con una lunga sospensione la loro attivit\u00e0 professionale.<\/p><p>Ed allora, evidentemente, questa rappresentanza degli avvocati non sarebbe certamente la pi\u00f9 eletta della categoria; per cui io, pur senza proporre un nuovo emendamento che regoli l\u2019introduzione degli avvocati nel Consiglio Superiore, invito la Costituente a riflettere molto sugli accorgimenti di cui deve circondare la scelta degli avvocati, che anche io ritengo necessari partecipi alla costituzione del Consiglio Superiore.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Perrone Capano ha proposto i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, sostituire le parole: <\/em>met\u00e0 dall\u2019Assemblea Nazionale fuori del proprio seno, <em>con le seguenti:<\/em> met\u00e0 dal Parlamento con rappresentanza della minoranza fuori del proprio seno, e fuori degli iscritti nell\u2019albo forense\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019ultimo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abL\u2019azione disciplinare contro i magistrati pu\u00f2 essere esercitata dal Ministro della giustizia e dai procuratori generali della Cassazione e delle Corti di appello\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>PERRONE CAPANO. Onorevoli colleghi, ho presentato due emendamenti all\u2019articolo 97. Essi, in verit\u00e0, non sono originali, perch\u00e9 realizzano due voti espressi dal Consiglio nazionale dell\u2019Associazione magistrati d\u2019Italia; due voti che mi sono parsi raccomandabili e che perci\u00f2 ho fatti miei.<\/p><p>Il primo emendamento ha carattere subordinato. Ove, infatti, venga accolto il criterio della formazione del Consiglio Superiore della Magistratura col sistema elettivo, pare a me che, assicurando al risultato della elezione la partecipazione della minoranza, si eliminer\u00e0 l\u2019inconveniente che un determinato partito politico possa entrare a far parte del Consiglio Superiore della Magistratura in condizioni tali da disporre in partenza della maggioranza o quasi del Consiglio stesso, s\u00ec che esso finirebbe per dominarlo. Assicurando, viceversa, come ho detto, la partecipazione della minoranza della due Camere, si consentir\u00e0 una diversa distribuzione delle forze politiche nel Consiglio Superiore della Magistratura: e quindi si determiner\u00e0 la possibilit\u00e0 che il Consiglio conservi sempre una notevole indipendenza.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019ultima parte del primo emendamento, credo di non dover aggiungere altro a quanto detto poco fa dall\u2019onorevole Condorelli.<\/p><p>In sostanza, dicendo che la scelta degli eligendi deve avvenire fuori del seno del Parlamento e fuori degli albi forensi, io ho voluto esprimere la mia adesione a quanto \u00e8 stato prima messo in rilievo: evitare il rischio, cio\u00e8, che la semplice cancellazione dall\u2019albo per la durata della carica di componente del Consiglio Superiore non sia garanzia sufficiente, quale abbiamo diritto di stabilire e di attendere, di indipendenza dei componenti del Consiglio che provengono dall\u2019avvocatura.<\/p><p>Io non voglio mancare di riguardo alla categoria forense, alla quale mi onoro di appartenere. Ma non possiamo aver dimenticato ci\u00f2 che in passato \u00e8 talvolta avvenuto nel delicato campo dell\u2019esercizio di certe funzioni non garantite a sufficienza dalla semplice cancellazione dall\u2019albo o dalla semplice sospensione transitoria dell\u2019esercizio forense.<\/p><p>Ritengo quindi che sarebbe garanzia veramente integrale di indipendenza del Consiglio e garanzia contro il rischio che si possa far valere indirettamente, nell\u2019esercizio della professione forense, l\u2019appartenenza al Consiglio Superiore, la disposizione che porti ad eleggere in questo campo i rappresentanti delle Camere fuori degli albi forensi.<\/p><p>Il secondo emendamento si ispira al concetto che debba ritenersi eccessivo lasciare soltanto al Ministro di grazia e giustizia l\u2019iniziativa dell\u2019azione disciplinare contro i magistrati.<\/p><p>Il Ministro, ordinariamente, \u00e8 espressione di un partito, di una corrente politica, di una determinata combinazione ministeriale. I procuratori generali della Cassazione e delle Corti di appello sono magistrati. Come tali devono rimanere estranei ai partiti politici; e quindi possono integrare, per lo meno, l\u2019esercizio della facolt\u00e0 riservata al Ministro, potendo esercitate essi l\u2019azione disciplinare, anche quando il Ministro non creda opportuno di provvedervi. Per queste ragioni mantengo entrambi i miei emendamenti.<\/p><p>PRESIDENTE. I seguenti emendamenti sono stati gi\u00e0 svolti:<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, sopprimere le parole: <\/em>Le assunzioni.<\/p><p>\u00abAbozzi\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019ultimo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl primo presidente della Corte di cassazione promuove l\u2019azione disciplinare contro i magistrati.<\/p><p>\u00abAbozzi\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, dopo le parole<\/em>: fuori del proprio seno, <em>aggiungere le parole<\/em>: tra avvocati e docenti di diritto che abbiano compiuto il quarantesimo anno di et\u00e0.<\/p><p>\u00abCarboni Angelo, Lussu, Fietta\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Varvaro ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019ultimo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura assicura l\u2019indipendenza e la disciplina dei magistrati\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>VARVARO. Onorevoli colleghi, a proposito dell\u2019articolo 94 avevo presentato un emendamento, al quale ho rinunciato, che era del seguente tenore: \u00abI magistrati non possono essere destinati ad uffici estranei all\u2019ordine giudiziario\u00bb. Ne faccio in questo momento oggetto di raccomandazione per la Commissione.<\/p><p>Vi ho rinunciato perch\u00e9 non vedo l\u2019opportunit\u00e0 di una simile disposizione nel testo costituzionale, ma devo ricordare alla Commissione che l\u2019ordinamento giudiziario Grandi, con gli articoli dal 196 al 203, codific\u00f2 la carriera dei magistrati applicati agli uffici del Ministero della giustizia. Di questo fenomeno tutti quelli che sono vicini alla Magistratura, o perch\u00e9 magistrati, o perch\u00e9 avvocati, o perch\u00e9 comunque studiosi del problema della Magistratura, sanno benissimo quali perniciosi effetti abbia nella realt\u00e0 prodotti, perch\u00e9 si \u00e8 creata una casta privilegiata, e precisamente la casta di quelli che vogliono andare vicino al potere esecutivo o meglio alle alte sfere del potere esecutivo per farvi carriera. Vorrei raccomandare alla Commissione che in qualunque modo si trovi la maniera di evitare che si torni al carrierismo presso il potere esecutivo.<\/p><p>L\u2019emendamento da me proposto \u00e8 molto semplice. Si tratta di sostituire l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 97, e cio\u00e8 che al posto dell\u2019iniziativa del Ministro per la disciplina della Magistratura, si fissi questo concetto: \u00abil Consiglio Superiore della Magistratura assicura l\u2019indipendenza e la disciplina dei magistrati\u00bb. La dizione \u00e8 quasi conforme a quella della Costituzione francese. In verit\u00e0 non mi spiego perch\u00e9 la Magistratura italiana in questo momento abbia tanta diffidenza verso il potere legislativo. Capirei di pi\u00f9 e riterrei ragionevole la maggiore diffidenza per quanto riguarda l\u2019interferenza del potere esecutivo, perch\u00e9 basta vedere quel che \u00e8 stato scritto nell\u2019ultimo ordinamento giudiziario fascista, all\u2019articolo 6, per potersi render conto del come la Magistratura fosse letteralmente schiava. \u00c8 inutile usare eufemismi: era letteralmente schiava; per cui non condivido affatto quel che s\u2019\u00e8 detto circa l\u2019inerzia della Magistratura nel periodo fascista.<\/p><p>La Magistratura nel periodo fascista non poteva far nulla, n\u00e9 dire nulla, n\u00e9 chieder nulla, perch\u00e9 tutti i provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, cio\u00e8 nomine, promozioni, trasferimenti, revoche, ecc., erano affidati al Ministro della giustizia.<\/p><p>Non mi spiego invece la diffidenza verso il potere legislativo, che, appena costituitosi in regime di libert\u00e0 con questa Assemblea, si \u00e8 preoccupato soprattutto, e con intendimento nobilissimo, dell\u2019indipendenza della Magistratura.<\/p><p>Evidentemente, la Magistratura deve essere indipendente, ma renderla avulsa completamente da quello che \u00e8 il complesso della amministrazione dello Stato, o che si esercita nella maniera pi\u00f9 rispondente ai bisogni del popolo attraverso le Assemblee legislative, mi pare proprio un assurdo; e se \u00e8 vero che le Assemblee legislative possono, come diceva un momento fa l\u2019onorevole Perrone Capano, esprimere in un determinato momento la prevalenza di un partito, tuttavia esse, nel loro complesso, rispondono a quella che \u00e8 l\u2019opinione pubblica, cio\u00e8 alle esigenze del popolo che le ha elette. Quindi, \u00e8 giusto che vi sia un\u2019armonia fra l\u2019Assemblea Nazionale e la Magistratura, un\u2019armonia anche funzionale, perch\u00e9 non capirei che la Magistratura non rispondesse affatto dinanzi alle Assemblee legislative, quando tutti i Ministri e tutte le amministrazioni sono responsabili di fronte ad esse.<\/p><p>Pertanto, vorrei che i voti dei magistrati fossero intesi come un astratto desiderio di indipendenza, perch\u00e9 mi parrebbe veramente poco lodevole che essi sospettassero di questa democrazia, che si \u00e8 preoccupata proprio della loro indipendenza.<\/p><p>Noi abbiamo creato il Consiglio Superiore della Magistratura. Evidentemente, se abbiamo creato quest\u2019organo, non capisco perch\u00e9 subito e proprio nello stesso articolo che si riferisce al funzionamento, alla costituzione ed ai poteri di esso si debba inserire una iniziativa disciplinare del Ministro. Io intendo che il Ministro possa esercitare l\u2019azione disciplinare anche quando il Consiglio Superiore avr\u00e0 i poteri che la Costituzione gli attribuisce. Li potr\u00e0 esercitare, si capisce, come una iniziativa da sottoporre proprio al Consiglio Superiore; ma non vorrei che attraverso questa dizione si invertissero i termini, perch\u00e9 allora sarebbe molto pericoloso e noi affermeremmo un principio che si avvicinerebbe al famoso sistema del vecchio ordinamento giudiziario.<\/p><p>Il Ministro della giustizia pu\u00f2 esercitare, senza dubbio, la sua iniziativa disciplinare, ma questo non deve essere inserito nella Costituzione, perch\u00e9 non vedrei a che titolo possa stabilirsi questo suo potere, dal momento che non \u00e8 un potere deliberativo, se io ben interpreto l\u2019articolo. L\u2019iniziativa dei provvedimenti disciplinari vuol dire facolt\u00e0 di fare proposte a quel Consiglio Superiore che poi, in fin dei conti, sar\u00e0 quello che dovr\u00e0 deliberare. Perci\u00f2 ritengo inopportuno, pur convinto come sono che l\u2019ordinamento giudiziario dovr\u00e0 stabilire questa iniziativa del Ministro, che ci\u00f2 sia stabilito nella Costituzione.<\/p><p>Ho visto che altri emendamenti, in sostanza, rispondono a questo concetto. Non ho capito, a proposito dell\u2019emendamento Grassi, se egli vuole conservata o meno questa iniziativa, perch\u00e9 il suo emendamento \u00e8 sostitutivo dell\u2019articolo 97. Quindi, vorrei sapere se l\u2019onorevole Grassi intende che sia conservata l\u2019iniziativa disciplinare del Ministro in altro articolo della Costituzione, oppure se ha inteso rinunziare a questa iniziativa, riservandola all\u2019ordinamento giudiziario. Questo non mi \u00e8 parso chiaro nel suo emendamento. Evidentemente c\u2019\u00e8 un difetto di espressione. Io vorrei, perci\u00f2, domandare se l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Grassi \u00e8 inteso a conservare o no l\u2019iniziativa disciplinare del Ministro.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Pu\u00f2 rimanere.<\/p><p>VARVARO. Per la mia non breve pratica giudiziaria, posso dire che vi \u00e8 sempre stata, in Italia, la tendenza ad interferire nell\u2019azione della Magistratura. Specialmente durante il periodo fascista, ho visto che si era giunti a legarla mani e piedi, non soltanto al Ministro di grazia e giustizia, ma anche, sotto una certa forma, al Ministro dell\u2019interno. Ho presentato perci\u00f2 un emendamento all\u2019articolo 100, per cui vorrei che la polizia giudiziaria dipendesse direttamente dalla Magistratura. La Magistratura ha bisogno di essere indipendente dal potere esecutivo, sia esso Ministero di grazia e giustizia oppure dell\u2019interno. Questi Ministeri sono quelli che in Italia si chiamano \u2013 con una frase che secondo me \u00e8 la manifestazione di una malattia grave, propria del passato \u2013 Ministeri-chiave. Da che io sono al mondo, ho sempre inteso nella politica italiana parlare di Ministeri-chiave: ogni qualvolta c\u2019\u00e8 una crisi c\u2019\u00e8 la corsa ai Ministeri-chiave.<\/p><p>Ora, il cittadino buono e onesto si domanda: che cosa sono questi Ministeri-chiave? di che chiave si tratta? E se noi volessimo rispondere a questi interrogativi, saremmo costretti ad ammettere che si tratta di una chiave che apre la porta della faziosit\u00e0 e delle sopraffazioni! Quando si dice che un partito vuole uno di questi Ministeri, vuol dire che esso intende che tali Ministeri si mettano al servizio di quel partito e non della Nazione. Perci\u00f2 bisogna togliere questa preoccupazione al popolo italiano. Io credo che risponda a questa esigenza sottrarre la Magistratura all\u2019influenza del potere esecutivo e avvicinarla, invece, al potere legislativo, attraverso un\u2019armonica collaborazione.<\/p><p>E sotto questo punto di vista, onorevoli colleghi, credo che molto pi\u00f9 esatto sia il criterio accolto nella Costituzione francese, in confronto a quello adottato nel progetto, cio\u00e8 il criterio di non preoccuparsi troppo di una prevalenza della Magistratura nella composizione del Consiglio Superiore perch\u00e9, ripeto, le Assemblee legislative rispondono veramente agli interessi del Paese del quale interpretano la volont\u00e0 e le aspirazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019ultimo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Ministro della giustizia vigila e sopraintende al regolare funzionamento secondo legge dell\u2019organizzazione giurisdizionale ordinaria, e provvede all\u2019esecuzione delle decisioni giudiziarie.<\/p><p>\u00abEgli promuove innanzi al Consiglio superiore della Magistratura l\u2019azione disciplinare contro i magistrati\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MORTATI. Il mio emendamento risponde a due scopi: anzitutto quello di giustificare l\u2019attribuzione al Ministro di grazia e giustizia della funzione disciplinare nei riguardi dei magistrati; avendo egli la funzione di garante del buon funzionamento dell\u2019amministrazione della giustizia, \u00e8 ovvio che si attribuisca a lui questo promovimento dell\u2019azione disciplinare.<\/p><p>L\u2019altro scopo del mio emendamento \u00e8 quello di attribuire al Ministro quella funzione di organizzazione dell\u2019amministrazione della giustizia nei limiti della legge.<\/p><p>Per quanto riguarda la formulazione, siccome c\u2019\u00e8 un testo concordato, che sar\u00e0 presentato dal collega Colitto, mi rimetto ad esso.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento degli onorevoli Cappi, Benvenuti, Moro, Mannironi, Valenti, Bulloni, Clerici, Chieffi, Liberti, Salvatore e Nicotra Maria del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, dopo le parole<\/em>: met\u00e0 dell\u2019Assemblea Nazionale, <em>aggiungere le altre: <\/em>con lista limitata\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Cappi ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CAPPI. Il mio emendamento \u00e8, nella sostanza, simile a quello proposto dall\u2019onorevole Perrone Capano; c\u2019\u00e8 solo una differenza di forma.<\/p><p>L\u2019onorevole Perrone Capano propone che le nomine da parte dell\u2019Assemblea legislativa siano fatte con rappresentanza delle minoranze. Mi pare che tecnicamente sia difficile accettare questa formula, e pertanto io avrei proposto di dire: \u00abcon lista limitata\u00bb, perch\u00e9 per nominare cinque o sei membri del Consiglio Superiore, se ci sono quattro o cinque correnti politiche, mi pare difficile che ciascuna possa avere un\u2019influenza nella nomina.<\/p><p>Mi sembra che per attenuare l\u2019inconveniente della preponderanza assoluta della maggioranza politica della Camera, basti la votazione con scheda limitata, come del resto \u00e8 consuetudine quando si tratta della nomina di persone.<\/p><p>Questa \u00e8 la ragione del mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Abbiamo concluso lo svolgimento degli emendamenti all\u2019articolo 97.<\/p><p>Sono stati proposti alcuni emendamenti come articoli 97-<em>bis<\/em>. Data la connessione della materia, ritengo opportuno che siano svolti.<\/p><p>Gli onorevoli Targetti, Costa, Carpano Maglioli, Fedeli Aldo, Mancini hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>Art. 97-<em>bis.<\/em><\/p><p>\u00abL\u2019organizzazione dell\u2019Amministrazione della giustizia spetta al Ministro di grazia e giustizia, che ne risponde innanzi al Parlamento\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Targetti ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>TARGETTI. Onorevoli colleghi, lo scopo al quale mira il nostro emendamento \u00e8 cos\u00ec chiaro, che l\u2019emendamento stesso non ha bisogno di essere illustrato. Noi siamo favorevolissimi ad assicurare alla Magistratura il massimo di indipendenza; non siamo neppure contrari a dare ad essa, attraverso il Consiglio Superiore, larghi poteri; ma, al tempo stesso, riteniamo che si debba essere tutti d\u2019accordo nel ristabilire il principio o, per dir meglio, nel mettere in evidenza che non abbiamo rinunciato al principio che il Ministro della giustizia debba rispondere dell\u2019amministrazione della giustizia.<\/p><p>Si potrebbe dire che questo articolo aggiuntivo \u00e8 superfluo. A noi non sembra, perch\u00e9 tenendo presente il contenuto, la portata dello stesso articolo \u2013 noi avevamo fatto un articolo <em>bis \u2013 <\/em>tenendo presente, dicevo, la portata, le conseguenze dell\u2019approvazione dell\u2019articolo 97, crediamo sia necessario, a scanso di equivoci, mettere bene in chiaro che a rispondere del funzionamento dell\u2019amministrazione della giustizia resta ancora il Ministro della giustizia.<\/p><p>Abbiamo aggiunto \u00abdinanzi al Parlamento\u00bb, sebbene si sappia che questo pu\u00f2 essere anche considerato come un pleonasmo, perch\u00e9 tutti i Ministri rispondono dinanzi al Parlamento; ma ci \u00e8 sembrato opportuno ricordarlo per mettere ancora pi\u00f9 in chiaro lo scopo della norma stessa. L\u2019Assemblea comprender\u00e0 che, in difetto di questa riaffermazione esplicita della responsabilit\u00e0 del Ministro, non vi sarebbe alcuno a rispondere effettivamente dell\u2019amministrazione della giustizia, giacch\u00e9 non potrebbe certo esser chiamato a rispondere il Consiglio Superiore della Magistratura dinanzi alle due Camere.<\/p><p>Occorre quindi che la responsabilit\u00e0 del modo come la giustizia viene amministrata faccia carico, e sia esplicitamente assunta dal Ministro della giustizia, con tutte le conseguenze che da questa responsabilit\u00e0 derivano.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Colitto ha presentato il seguente articolo 97-<em>bis<\/em>:<\/p><p>\u00abIl Ministro di grazia e giustizia assicura il funzionamento, secondo la legge, dell\u2019organizzazione della giustizia\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>COLITTO. Onorevoli colleghi, l\u2019emendamento aggiuntivo che porta la mia firma, \u00e8 stato da me formulato di accordo con altri colleghi dell\u2019Assemblea. Ritengo che esso possa essere da voi accolto.<\/p><p>Perch\u00e9 la giustizia si realizzi \u00e8 indubbiamente necessaria un\u2019organizzazione di uffici, il cui regolare funzionamento costituisce una delle condizioni perch\u00e9 il magistrato adempia al suo ministero. Di qui la necessit\u00e0 di un Ministro della giustizia che tale funzionamento assicuri. Nell\u2019ambito, s\u2019intende, della legge. Di qui, pertanto, il mio emendamento. Non pu\u00f2 essere accolta, a mio avviso, la formula proposta dall\u2019onorevole Targetti, giacch\u00e9 egli propone che si dica che l\u2019organizzazione della giustizia spetta al Ministro di grazia e giustizia. Ora, a me pare che tale organizzazione non spetti al Ministro, ma al potere legislativo.<\/p><p>\u00c8 inutile, poi, aggiungere \u2013 come anche l\u2019onorevole Targetti propone \u2013 che il Ministro risponde della sua attivit\u00e0 dinanzi al Parlamento, perch\u00e9 sappiamo tutti che della propria attivit\u00e0 ciascun Ministro risponde dinanzi al Parlamento. Sembra a me, pertanto, pi\u00f9 esatta la formula concordata, la quale tiene conto della sostanza dell\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Mortati, mentre presenta il vantaggio di una dizione pi\u00f9 semplice.<\/p><p>\u00abIl Ministro della giustizia\u00bb, ripeto il testo dell\u2019emendamento, \u00abassicura il funzionamento secondo la legge dell\u2019organizzazione della giustizia\u00bb. Tale formula \u00e8 tale, a mio avviso, da soddisfare tutte le esigenze, per cui ritengo che l\u2019emendamento possa essere accettato dalla Commissione e, onorevoli colleghi, essere da voi approvato.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Conti, Leone Giovanni e Perassi hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:<\/p><p>Art. 97-<em>bis<\/em>.<\/p><p>\u00abSpettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Perassi ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERASSI. Non mi pare che il nostro emendamento abbia bisogno di essere svolto, giacch\u00e9 esso non \u00e8 se non una semplice modificazione formale del terzo comma dell\u2019articolo 97. L\u2019averlo noi presentato sotto veste di articolo 97-<em>bis<\/em> significa semplicemente che noi abbiamo voluto implicitamente suggerire di farlo diventare un articolo a parte.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti all\u2019articolo 97.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Riferir\u00f2 su ci\u00f2 che ha ritenuto questa mattina il Comitato di redazione talvolta ad unanimit\u00e0, talvolta a maggioranza. Assumo la responsabilit\u00e0 personale delle mie dichiarazioni; ma nello stesso tempo interpreto il pensiero esatto del Comitato di redazione in una materia essenzialmente tecnica.<\/p><p>Seguiamo il testo del progetto, che il Comitato sostanzialmente mantiene.<\/p><p>Il primo comma dice: \u00abLa magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente\u00bb.<\/p><p>Sono stati proposti due emendamenti.<\/p><p>Uno, soppressivo, dell\u2019onorevole Preti, il quale non crede che questa espressione \u00abautonomo ed indipendente\u00bb abbia un valore costituzionale e democratico e corrisponda allo Stato moderno. Io non sono preso dagli scrupoli dell\u2019onorevole Preti. Dicendo che un dato ordine, l\u2019ordine della Magistratura, deve essere indipendente, e cio\u00e8 non deve dipendere da un altro potere dello Stato, e che deve essere autonomo, ossia disporre da s\u00e9 per ci\u00f2 che riguarda il suo stato, come personale dei magistrati, non diciamo cosa che non sia costituzionale e democratica. Che la Magistratura sia sottratta alla dipendenza ed all\u2019influenza del Governo e del potere esecutivo, \u00e8 un\u2019esigenza ed una conquista della democrazia. L\u2019affermazione qui fatta poi non implica, l\u2019ho detto rispondendo all\u2019onorevole Patricolo, e lo ripeter\u00f2 fra breve, che vengano meno tutte le altre funzioni del Ministro di giustizia.<\/p><p>L\u2019onorevole Oro Nobili propone alcune aggiunte, che non credo siano necessarie. Perch\u00e9 egli dice: \u00abed \u00e8 retto da un Consiglio della Magistratura\u00bb, ci\u00f2 che risulta senz\u2019altro da quanto l\u2019articolo dispone subito dopo; chiama \u00abpotere\u00bb ci\u00f2 che io preferisco chiamare \u00abordine\u00bb, e come tale va qui considerata la Magistratura, senza darle una qualificazione diretta di potere, che non abbiamo data neppure ad altri essenziali organi dello Stato.<\/p><p>Il Comitato rimane fermo al primo comma del testo, che era gi\u00e0 stato deliberato e presentato a voi nel progetto.<\/p><p>Il secondo comma riguarda la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura. In seguito a lunghe discussioni in seno alla Seconda Sottocommissione e poi nella Commissione dei Settantacinque, si era venuti a questa conclusione: presidente: il Presidente della Repubblica; due vicepresidenti: il primo presidente della Corte di cassazione e uno eletto dall\u2019Assemblea, e poi met\u00e0 e met\u00e0. Era una struttura perfettamente paritetica, tranne il Presidente della Repubblica, che era il capo, al vertice di questo organismo.<\/p><p>Esaminati tutti gli emendamenti, il Comitato ha ritenuto di mantenere fermo che il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura sia il Presidente della Repubblica; perch\u00e9 ci\u00f2 avviene in altre Costituzioni, come la francese; e poi, onorevoli colleghi, ricordiamoci che noi abbiamo gi\u00e0 votato una riforma, che fa quindi gi\u00e0 parte della Costituzione, per la quale il Presidente della Repubblica \u00e8 presidente del Consiglio Superiore della difesa. Dovremmo, se lo togliamo qui, toglierlo anche di l\u00e0. Sono infatti eguali le ragioni che potrebbero far dubitare dell\u2019opportunit\u00e0 di dare siffatte funzioni al Presidente della Repubblica: non si osserverebbe il canone della irresponsabilit\u00e0 del Presidente della Repubblica, e lo si inserirebbe in un potere particolare, mentre deve essere superiore a tutti; e cos\u00ec via. Questi argomenti non reggono. Nella concezione complessiva, che ha ispirato il Comitato e l\u2019Assemblea nell\u2019accettare la struttura da essa proposta dell\u2019ordinamento statale, abbiamo considerato il Capo dello Stato come fuori d\u2019ogni potere (non gli abbiamo perci\u00f2 data la sanzione delle leggi); ma appunto perch\u00e9 egli \u00e8 al vertice di tutto, interviene nel dare espressione agli atti pi\u00f9 eminenti dei vari poteri: promulga le leggi, emana i provvedimenti del Governo di maggior rilievo; non poteva essere estraneo a quello che \u00e8 comunemente designato per terzo potere. Ci \u00e8 sembrato che dargli la presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura risponda alle linee generali della Costituzione, mentre d\u00e0 dignit\u00e0 e risalto al Consiglio Superiore della Magistratura. Quanto al timore che in questa funzione il Presidente della Repubblica esca dalla sua imparzialit\u00e0, e possa compromettersi personalmente, non dobbiamo dimenticare, come ho detto tante volte, che la funzione del Presidente della Repubblica \u00e8 una funzione di arbitro, di moderatore, di equilibratore; o il Presidente della Repubblica ha il temperamento adatto, ed allora anche come presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, senza entrare in questioni particolari, sapr\u00e0 svolgere anche qui la sua alta funzione; o non ha quel temperamento, e gli urti avverranno anche negli altri compiti che gli spettano per la Costituzione.<\/p><p>Il Comitato mantiene la proposta della Presidenza del Consiglio Superiore al Presidente della Repubblica.<\/p><p>Vi sono poi le questioni sopra la composizione, ed abbiamo assai copiosi emendamenti. Vi domando perdono se qualcuno potr\u00e0 sfuggirmi nell\u2019esame. Ad ogni modo, vediamo di raggrupparli. Io cerco soprattutto \u2013 come ho detto altre volte \u2013 di fare il notaio, cercando di agevolare il compito dell\u2019Assemblea.<\/p><p>Un gruppo di emendamenti propone che tutti i membri del Consiglio Superiore siano nominati e designati dalla Magistratura. Sono precisamente gli emendamenti degli onorevoli Romano, Castiglia, Perlingieri; il quale ultimo per\u00f2 aggiunge che il vicepresidente deve essere il Ministro Guardasigilli.<\/p><p>Dico subito che il Comitato non ritiene di ammettere il Guardasigilli in questo organo, al quale il potere esecutivo deve essere estraneo; mentre l\u2019immissione del Ministro nel Consiglio diminuirebbe ed intralcerebbe l\u2019esercizio dei compiti che gli spettano per l\u2019organizzazione dei servizi della giustizia; e di fronte alle stesse decisioni del Consiglio Superiore sul personale, che hanno valore vincolante pel Ministro, ma non escludono la sua funzione di vigilanza per la regolarit\u00e0 delle decisioni da tradursi poi in provvedimenti di cui il Ministro \u00e8 responsabile.<\/p><p>Non \u00e8 quindi da ammettersi la sua partecipazione al Consiglio Superiore.<\/p><p>Il Comitato mantiene poi fermo il concetto di una parit\u00e0 fra elementi eletti dalla Magistratura ed elementi eletti dal Parlamento; parit\u00e0 che \u00e8 fissata nel testo del progetto, e non vi \u00e8 ragione di accedere alle proposte degli onorevoli Caccuri, Villabruna, Scalfaro, di dare due terzi alla Magistratura ed un terzo soltanto al Parlamento. Tale squilibrio altererebbe il punto di partenza, dal quale muove la concezione della struttura di questo organo.<\/p><p>Il Comitato mantiene fermo il criterio della parit\u00e0; od \u00e8 disposto soltanto \u2013 accettando l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Grassi e quello firmato dagli onorevoli Conti, Perassi, Leone, Dossetti, Bettiol, Rossi Paolo e da altri (e cio\u00e8 dai rappresentanti di varie tendenze), nel senso di far partecipare al Consiglio Superiore, diciamo cos\u00ec, fuori quota, non solo il primo presidente della Cassazione, come vicepresidente, ma anche il procuratore generale della Repubblica, mentre non vi sarebbe pi\u00f9 il vicepresidente, diciamo cos\u00ec, laico, eletto dall\u2019Assemblea. L\u2019onorevole Sardiello si ferma prima, ammettendo il solo primo presidente della Cassazione; mentre noi siamo disposti ad andare pi\u00f9 in l\u00e0, ed ammettere anche il procuratore generale.<\/p><p>Questa duplice inserzione \u00e8 giustificata dalla particolare dignit\u00e0 di questi due altissimi magistrati, che sono al di fuori di ogni interesse personale di carriera, e non riflettono che da un punto di vista generalissimo gli interessi delle varie categorie. \u00c8 giusto che questi due magistrati facciano parte del Consiglio Superiore, e siano sottratti al giuoco delle elezioni di categoria: siano dunque membri di diritto.<\/p><p>\u00c8 in realt\u00e0 una lieve preminenza che si accorda all\u2019elemento dei magistrati, in quanto nello stesso tempo si sopprime il vicepresidente laico. Debbo far notare che di tale misurata prevalenza e della soluzione data alla questione del riparto dei posti dal Guardasigilli \u2013 qui in veste di costituente \u2013 Grassi e da rappresentanti di molteplici tendenze, si appaga \u2013 anche lo spunto fu preso da una sua proposta \u2013 l\u2019Associazione dei magistrati, presieduta dal professor Battaglini. Non vi sarebbe dunque ragione di andare al di l\u00e0.<\/p><p>N\u00e9 vi sarebbe ragione di accogliere la proposta dell\u2019onorevole Targetti, che alla vicepresidenza data al primo presidente della Cassazione affianca un\u2019altra vicepresidenza di nomina del Presidente della Repubblica, e non ammette nel Consiglio il procuratore generale; sopprimendo cos\u00ec quella prominenza lieve che pu\u00f2 darsi alla Magistratura.<\/p><p>La soluzione del Guardasigilli e dei rappresentanti di varie tendenze \u00e8 la pi\u00f9 equilibrata; e ad essa il Comitato esprime parere favorevole.<\/p><p>Vi sono ancora proposte degli onorevoli Calamandrei e Tosato, che la nomina della met\u00e0 dei membri del Consiglio Superiore, che nel progetto spetta al Parlamento, sia data al Presidente della Repubblica. \u00c8 una soluzione che \u00e8 attraente, almeno a mio giudizio personale; ma il Comitato non ritiene di potersi distaccare dal principio-base che nel Consiglio superiore vi sia una parte designata dal Parlamento, cos\u00ec che entri in questo organo la voce ed il riflesso popolare, pel tramite di una designazione dagli eletti del popolo; mentre \u2013 \u00e8 stato detto \u2013 le designazioni dal Presidente della Repubblica aprirebbe l\u2019adito agli elementi dell\u2019esecutivo.<\/p><p>In complesso, con gli emendamenti Grassi, Conti ed altri, cui il Comitato aderisce, si ottiene lo scopo desiderato di sottrarre la carriera dei magistrati all\u2019influenza del Governo, e, poich\u00e9 non si pu\u00f2 farne una casta chiusa, di ammettere un controllo popolare. La parte designata dal Parlamento non significa senz\u2019altro dominio d\u2019un solo partito. Come \u00e8 stato osservato, nel Parlamento sono rappresentati tutti i partiti; e naturalmente vi sar\u00e0 quella che l\u2019onorevole Perrone chiama \u00abrappresentanza della minoranza\u00bb, mentre con frase migliore l\u2019onorevole Cappi parla di \u00ablista limitata\u00bb; ma forse non \u00e8 necessario mettere in questo articolo, gi\u00e0 troppo carico di particolari, questo punto, perch\u00e9 nel regolamento della Camera sta gi\u00e0 scritto che quando si tratta di nomine a pi\u00f9 nomi, la lista deve essere limitata.<\/p><p>Mi pare di avere esaurito l\u2019esame di tutti gli emendamenti, salvo quelli che escono dal quadro delle proposte originarie del testo dei Settantacinque.<\/p><p>Abbiamo una proposta dell\u2019onorevole Grassi, che ritiene di rendere eleggibili, da parte dei magistrati che possono nominare altri magistrati, soltanto i membri della Cassazione o della Corte d\u2019appello.<\/p><p>GRASSI. Lasciamolo all\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Sta bene; ma se dovessimo metterci nella strada del rinvio alle norme dell\u2019ordinamento giudiziario, sarebbe forse da seguire l\u2019onorevole Targetti, che vuole un rinvio pi\u00f9 pieno. Il testo originario indicava la partecipazione di tutte le categorie&#8230;<\/p><p>GRASSI. Se si dice \u00abtutte le categorie\u00bb si stabilisce gi\u00e0 un criterio. Se non si dice niente, si lascia all\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Dovevo chiarire che si era detto \u00abtutte le categorie\u00bb per venire incontro al desiderio manifestato in tal senso dai magistrati; ma il Comitato non si oppone alla formula ora proposta dall\u2019onorevole Grassi. L\u2019emendamento Condorelli si scosta per il suo spirito dal testo di prima e di ora. Esso pone una esigenza che l\u2019Assemblea certamente apprezza: di togliere a queste nomine interne della Magistratura il carattere elettorale. Farebbero parte del Consiglio Superiore della Magistratura magistrati designati, senza elezione, per loro stesso ufficio. Di fronte al vantaggio di eliminare l\u2019elettoralismo vi sono inconvenienti: il criterio dell\u2019anzianit\u00e0 \u2013 ad esempio per i consiglieri di Cassazione, per quelli di Corte d\u2019appello, pei giudici, designati appunto per anzianit\u00e0, come vorrebbe l\u2019onorevole Condorelli \u2013 non darebbe sempre i pi\u00f9 adatti e capaci ad adempiere i compiti del Consiglio Superiore. Il Comitato a maggioranza, non ha creduto di seguire la proposta Condorelli.<\/p><p>Per la durata del Consiglio Superiore della Magistratura, il Comitato non ha difficolt\u00e0 ad accedere alla proposta dei quattro anni.<\/p><p>Erano stabiliti sei, perch\u00e9, tenendo conto che la Camera vive cinque anni, si cercava di evitare che dovesse rinnovare durante la legislatura i propri membri. Considerando d\u2019altro lato che \u00e8 bene non lasciar il termine troppo lungo, si acconsente alla durata dei quattro anni.<\/p><p>Veniamo alla seconda parte dell\u2019articolo, che riguarda le funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura. Si presenta fra gli altri il problema se la facolt\u00e0 di promuovere l\u2019azione disciplinare deve essere riservata al Ministro della giustizia. Il Comitato ritiene di s\u00ec. Mantiene fermo per quest\u2019affermazione il testo originario, perch\u00e9 \u00e8 evidente che se il Guardasigilli, che ha la responsabilit\u00e0 di tutto l\u2019andamento dei servizi della Magistratura, si avvede che v\u2019\u00e8 qualche difetto da parte del magistrato, come volete che non possa promuovere azione disciplinare? Non \u00e8 lui che punisce, \u00e8 il Consiglio superiore; il Guardasigilli non fa che promuovere il giudizio; e ci\u00f2 non ferisce le guarentigie che ha la Magistratura. \u00c8 essa che regola e disciplina esclusivamente la carriera, lo \u00abstato personale\u00bb dei magistrati.<\/p><p>Ecco ci\u00f2 che occorre far bene risaltare. L\u2019emendamento che porta per prima la firma di Conti, e poi di altri deputati di vari Gruppi, intende precisare \u2013 conservando in sostanza tutto il testo originario, ma dandogli una espressione pi\u00f9 incisiva ed efficace \u2013 le attribuzioni del Consiglio Superiore. Sono essenzialmente quattro momenti: le assunzioni, le destinazioni, le promozioni, le misure disciplinari.<\/p><p>L\u2019onorevole Grassi propone una formulazione che \u00e8 pi\u00f9 dettagliata e minuta, e che sembra rimpicciolire il compito del Consiglio. Ad esempio non parla di assunzioni, ma solo di nomina delle commissioni esaminatrici; non parla di promozioni in generale, ma di scrutini per le promozioni, e cos\u00ec via. L\u2019onorevole Grassi manifesta il timore che, se non vi sono tali limitazioni, il Consiglio possa senz\u2019altro procedere direttamente alla nomina, senza commissioni di esame; ma ci\u00f2 non \u00e8 concepibile; e del resto provvederanno ai particolari le norme sull\u2019ordinamento giudiziario, alle quali si dovr\u00e0 attenere il Consiglio; e qui si determineranno i particolari, che l\u2019onorevole Grassi desidera.<\/p><p>Ci\u00f2 che importa \u00e8 fissare nell\u2019articolo della Costituzione, come quattro chiodi, i punti essenziali, su cui \u00e8 competente il Consiglio, e nei quali non pu\u00f2 ingerirsi il Ministro. Si noti che ormai gi\u00e0, di fatto, tre punti sono acquisiti: le nomine, le promozioni, le norme disciplinari, che spettano all\u2019attuale Consiglio Superiore. Restano solo i trasferimenti a subire le possibilit\u00e0 di influenza del potere esecutivo. Infatti se \u2013 data l\u2019inamovibilit\u00e0 \u2013 un magistrato, quando occupa una data sede, non \u00e8 trasferibile, senza il suo consenso, il Ministero ha facolt\u00e0 discrezionale di assegnare dove crede i magistrali di prima nomina, quelli promossi, e pu\u00f2 inoltre trasferire gli inamovibili magistrati dalla sede attuale a quella che chiedono; nel che vi pu\u00f2 essere il favore, l\u2019ingerenza, la infiltrazione dell\u2019esecutivo che vogliamo eliminare.<\/p><p>Resti ben fermo che nulla di ci\u00f2 che concerne lo stato del personale, la sua carriera, rimane sottratto al Consiglio Superiore. Il che per\u00f2 non vuol dire che il Consiglio sostituisca il Ministro ed il dicastero della giustizia, in tutte le sue attribuzioni. Vi sono in questo campo dagli equivoci: taluno interpreta autonomia ed indipendenza della Magistratura e competenza del suo Consiglio Superiore nel senso che tutta l\u2019amministrazione dei servizi attuali del Ministero della giustizia passi al Consiglio. Il Ministero dovrebbe scomparire. No. Tutto quanto riguarda il personale, la sua carriera \u00e8 regolalo esclusivamente dal Consiglio; ed il Ministro \u00e8 vincolato per tale riguardo alle sue decisioni. Ma, tranne ci\u00f2, resta al Ministro ed al suo Ministero un campo non piccolo di attribuzioni. Sar\u00e0 intaccata soltanto la direzione generale del personale. Ad ogni modo rimangono al Ministero altri personali, dei cancellieri, degli uscieri; rimangono i servizi di prevenzione e di esecuzione delle pene; rimane l\u2019elenco di attribuzioni che vi ha fatto, alcuni giorni fa, l\u2019onorevole Conti. Il Ministero conserva tutti i servizi amministrativi. Per quanto riguarda lo stesso personale della Magistratura, se il Ministro \u00e8 vincolato alle decisioni del Consiglio Superiore, deve per\u00f2 vigilarne la legalit\u00e0; e non \u00e8 un mero economo o gerente responsabile, come si deve da qualcuno; \u00e8 il responsabile davanti al Parlamento.<\/p><p>Per chiarire questo argomento, sono stati presentati due emendamenti: dell\u2019onorevole Targetti e degli onorevoli Mortati e Colitto: dicono ambedue che l\u2019organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia spettano, secondo le norme di legge, al Ministro di giustizia. Il Comitato \u00e8 pronto ad accogliere l\u2019uno n l\u2019altro emendamento. Se ne dovrebbe fare un articolo a s\u00e9, che dovrebbe andare oltre, dopo che si sia parlato di tutto ci\u00f2 che concerne il Consiglio Superiore e lo stato del personale.<\/p><p>Avrei finito, se non dovessi accennare ad un\u2019aggiunta al testo originario che, tenendo conto degli emendamenti qui presentati, il Comitato accetta, e cio\u00e8 che siano designate le categorie, nelle quali il Parlamento deve scegliere i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, di cui gli spetta l\u2019elezione. Sono tre: magistrati anche a riposo, professori universitari di diritto, avvocati. Per questi ultimi vi sono varie proposte; che occorrano venti anni d\u2019esercizio, che ne occorrano meno, che non ne occorra nessuno. Il Comitato non ha difficolt\u00e0 a mettere quindici anni. Vi sono poi disparit\u00e0 su un altro punto: se gli avvocati eletti nel Consiglio Superiore debbano rimanere iscritti nell\u2019albo professionale, o cessarne per sempre, o non essere iscritti solo finch\u00e9 dura la loro carica di membri del Consiglio. Il Comitato \u00e8 per questa ultima soluzione; cessino di essere iscritti finch\u00e9 sono membri del Consiglio.<\/p><p><em>Una voce \u00e0 destra.<\/em> Lasciano aperto lo studio a mezzo di prestanomi.<\/p><p>MANCINI. Siamo noi i nemici di noi stessi? Gli avvocati non sono capaci di prestanomi. Tutti gli avvocati chiamati ad alte cariche hanno chiuso lo studio: questa \u00e8 la grande tradizione italiana. Porter\u00f2 al Consiglio forense questo vostro atteggiamento.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Il Comitato non condivide l\u2019ingiusto apprezzamento dell\u2019interruzione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mancini, porti pure questa questione al Consiglio forense; ma questo non \u00e8 il Consiglio forense, anche se molti membri di questa Assemblea ne facciano parte.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Qui non si tratta di offesa agli avvocati, almeno da parte del Comitato. Io non credo, onorevole Mancini, che ove essi cessino di far parte di questo ufficio, manterranno aperto ugualmente il loro ufficio sotto un prestanome. In questo consento pienamente con l\u2019onorevole Mancini; ma non c\u2019\u00e8 nessuna offesa nel dire che, mentre essi durano in carica, per quel periodo non sono iscritti all\u2019albo. Che offesa vi \u00e8 in questo? L\u2019offesa ci sarebbe se malgrado la non iscrizione, si ritenesse che terranno egualmente aperto lo studio.<\/p><p>GAVINA. \u00c8 una questione di apprezzamento morale. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Questo apprezzamento non ha nulla a che fare col Comitato.<\/p><p>Concludo, richiamando l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea sulla importanza che ha questa materia dell\u2019ordine giudiziario. Per le attribuzioni del Consiglio superiore della Magistratura abbiamo cercato di precisare il suo compito di autonomia e d\u2019indipendenza dell\u2019ordine giudiziario per quanto riguarda lo stato del personale, lasciando al Ministro le altre attribuzioni dei servizi di giustizia. Per la composizione abbiamo adottato il sistema della met\u00e0 ai magistrati, e della met\u00e0 al Parlamento, con una ulteriore assegnazione dei due pi\u00f9 alti magistrati. Come ho detto, \u00e8 la tesi accetta dalla Associazione dei magistrati, \u2013 \u00e8 scritto cos\u00ec nel <em>memorandum<\/em>, a firma del presidente Battaglini \u2013 non andiamo <em>ultra petita<\/em>; ne potrebbero conseguire contrasti ed incertezze. Il sistema che vi \u00e8 proposto \u00e8 il pi\u00f9 equilibrato.<\/p><p>VARVARO. Chiedo di parlare per un chiarimento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VARVARO. Vorrei chiedere un chiarimento all\u2019onorevole Ruini, cio\u00e8 qual \u00e8 il motivo per cui si debba porre nella Costituzione questo principio che il Ministro ha l\u2019iniziativa dell\u2019azione disciplinare. Mi sembra infatti che questo concetto sia implicito in tutto il nostro ordinamento giudiziario, come lo \u00e8, del resto, il diritto d\u2019iniziativa di un capo di Corte o di un procuratore generale. Conservando questa dizione c\u2019\u00e8 un pericolo, ed \u00e8 questo: quando un procuratore generale od un presidente di Corte d\u2019appello vuol procedere disciplinarmente contro un magistrato, cosa deve fare? Si deve rivolgere al Consiglio Superiore o al Ministro?<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Evidentemente, al Consiglio Superiore.<\/p><p>VARVARO. Appunto: se l\u2019iniziativa la stabiliamo per il Ministro dovremmo stabilirla anche per i procuratori generali e i capi delle Corti.<\/p><p>CONTI. Per il Ministro c\u2019\u00e8 solo la facolt\u00e0!<\/p><p>VARVARO. Secondo me, creiamo un dubbio funzionale, per cui domani si potrebbe pensare che un procuratore generale od un presidente di Corte \u00e8 costretto a rivolgersi al Ministro. In tal modo verremmo ad intaccare il principio di indipendenza, perch\u00e9 il Ministro potrebbe proporre o non l\u2019azione disciplinare, secondo che gli convenga o meno. Per ipotesi, se un Ministro volesse influire sulla Magistratura, potrebbe servirsi di quest\u2019arma. Quindi, secondo me, i casi sono due: o non si mette nulla nella Costituzione \u2013 e credo che sia bene non scrivere nulla \u2013 o si sancisce anche che i procuratori generali e i capi di Corte possono rivolgersi al Consiglio Superiore per promuovere l\u2019azione disciplinare contro i magistrati.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> L\u2019onorevole Varvaro avrebbe pienamente ragione se si riferisse al testo originario del progetto, il quale diceva: \u00abIl Ministro della giustizia promuove l\u2019azione disciplinare&#8230;\u00bb. Mettendo: \u00abpromuove\u00bb si pu\u00f2 supporre che egli solo pu\u00f2 promuovere questa azione. Ma v\u2019\u00e8 l\u2019emendamento degli onorevoli Conti e Perassi, che il Comitato ha dichiarato di accettare. Nell\u2019emendamento si stabilisce: \u00abha la facolt\u00e0\u00bb. Quale sistema ne viene? Siccome al Consiglio superiore della Magistratura spetta di provvedere per tutte le misure disciplinari, la procedura e l\u2019iniziativa dell\u2019azione disciplinare all\u2019interno della Magistratura e per mezzo dei suoi organi, sar\u00e0 stabilita evidentemente come suo regolamento interno dall\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>Noi abbiamo creduto, e sono stato esplicito a questo riguardo, che non si possa non dare al Guardasigilli una facolt\u00e0 adduttiva, che non distrugge quella che \u00e8 la facolt\u00e0 principale degli organi interni della Magistratura. Ho dette le ragioni, per cui ci\u00f2 \u00e8 necessario.<\/p><p>VARVARO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VARVARO. Formulo diversamente la mia proposta. Siccome il mio emendamento \u00e8 sostitutivo del quarto comma, proporrei soltanto la soppressione di questo, dopo quanto ha detto l\u2019onorevole Ruini circa i poteri del Consiglio superiore.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Varvaro! Vuol dire che quando metteremo ai voti quel comma lei voter\u00e0 contro.<\/p><p>COSTANTINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COSTANTINI. Non ho sentito parlare della possibilit\u00e0 o meno di rielezione dei componenti elettivi del Consiglio superiore della Magistratura. Mi parrebbe che fosse indispensabile, soprattutto per le considerazioni che ha fatto l\u2019onorevole Grassi allorch\u00e9 ha svolto il suo emendamento, che fosse essenziale lo stabilire che, cessata la carica, i membri del Consiglio superiore della Magistratura (elettivi) non sono rieleggibili, e fissare, se si credesse di temperare in qualche forma questo concetto, che non possano essere rieletti nel Consiglio immediatamente successivo ed esserlo invece in quello seguente.<\/p><p>Ad ogni modo, credo di avere espresso il mio concetto.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Risponder\u00f2 all\u2019onorevole Costantini che comprendo il fondamento della sua osservazione, ma gli faccio presente un altro caso. \u00c8 stato osservato che gli avvocati, che rinunceranno pure temporaneamente all\u2019esercizio della loro professione saranno ben pochi. Vi \u00e8 stato qualche caso, come quello dell\u2019avvocato Marciano di Napoli, il quale, dopo aver illustrato la professione per molti anni, chiese di non essere pi\u00f9 iscritto all\u2019albo. Per chi si trova in tali condizioni, e rinuncia al guadagno professionale per far parte del Consiglio superiore, non vi dovrebbe essere il divieto della rieleggibilit\u00e0. Provveder\u00e0 in ogni caso, per la rieleggibilit\u00e0, la legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Costantini, vi sono alcuni emendamenti nei quali \u00e8 suggerita una soluzione. L\u2019onorevole Adonnino e l\u2019onorevole Nobili Tito Oro hanno proposto la non rieleggibilit\u00e0 al Consiglio successivo.<\/p><p>COSTANTINI. Questo \u00e8 il mio concetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Interpeller\u00f2 ora i presentatori di emendamenti per sentire se dopo le spiegazioni dell\u2019onorevoli Ruini li mantengono.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Romano, si intende decaduto il suo emendamento.<\/p><p>Onorevole Mastino Pietro, conserva il suo emendamento?<\/p><p>MASTINO PIETRO. Non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli Merlin Umberto e. Caccuri, i loro emendamenti si intendono decaduti.<\/p><p>L\u2019emendamento Conti \u00e8 stato accettato dalla Commissione.<\/p><p>Onorevole Targetti, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>TARGETTI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Nobili Tito Oro, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Lo mantengo, salvo poi a ritirarlo in qualche parte, perch\u00e9 credo che si dovr\u00e0 votare separatamente.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Non essendo presente l\u2019onorevole Costa, i suoi emendamenti si intendono decaduti.<\/p><p>Onorevole Preti, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>PRETI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Adonnino, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>ADONNINO. Li ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presente l\u2019onorevole Sapienza, il suo emendamento s\u2019intende decaduto.<\/p><p>Onorevole Grassi, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>GRASSI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli Rossi Paolo, Monticelli e Sardiello, i loro emendamenti si intendono decaduti.<\/p><p>Onorevole Villabruna, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>VILLABRUNA. Se l\u2019onorevole Scalfaro mantiene il suo emendamento, ritiro il mio.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Scalfaro mantiene il suo emendamento?<\/p><p>SCALFARO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presente l\u2019onorevole Persico, il suo emendamento s\u2019intende decaduto.<\/p><p>L\u2019onorevole Perlingieri non \u00e8 presente.<\/p><p>PRETI. Faccio mio l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Perlingieri, per la prima parte.<\/p><p>PRESIDENT\u00c8. Sta bene. Onorevole Abozzi, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>ABOZZI. Mantengo il primo ed il terzo e ritiro il secondo.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli Tosato e Castiglia, i loro emendamenti si intendono decaduti.<\/p><p>Onorevole Perrone Capano, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>PERRONE CAPANO. Li mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Condorelli, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CONDORELLI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presente l\u2019onorevole Carboni Angelo, il suo emendamento si intende decaduto.<\/p><p>Onorevole Varvaro, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>VARVARO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mortati, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>MORTATI. Ritiro il mio e aderisco a quello dell\u2019onorevole Colitto.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>COLITTO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cappi, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CAPPI. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Rimane l\u2019articolo 97-<em>bis <\/em>proposto dagli onorevoli Conti, Leone Giovanne, Perassi, che dovr\u00e0 essere esaminato in rapporto al testo accettato come base dall\u2019onorevole Ruini.<\/p><p>Il seguito di questa discussione \u00e8 rinviato alle 16.<\/p><p>La seduta termina alle 13.20.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCCIV. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 25 NOVEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Congedo: Presidente Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente Perassi Targetti Nobili Tito Oro Preti Grassi Scalfaro Condorelli Perrone Capano Varvaro Mortati Cappi Colitto Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione Mancini Costantini Mastino Pietro [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2364,2382,2390,2542,2376,2380","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[60,7],"tags":[],"post_folder":[58],"class_list":["post-2333","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-11","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2333","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2333"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2333\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6339,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2333\/revisions\/6339"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2333"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2333"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2333"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2333"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}