{"id":2327,"date":"2023-09-17T16:00:02","date_gmt":"2023-09-17T14:00:02","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2327"},"modified":"2023-10-21T11:13:34","modified_gmt":"2023-10-21T09:13:34","slug":"pomeridiana-di-sabato-22-novembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2327","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI SABATO 22 NOVEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2327\" class=\"elementor elementor-2327\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-dbb41d7 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"dbb41d7\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e7975fa\" data-id=\"e7975fa\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-11d3aa5 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"11d3aa5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471122_2.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3266b38 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3266b38\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCCI.<\/p><p>SEDUTA POMERIDIANA DI SABATO 22 NOVEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>indi<\/p><p>DEL VICEPRESIDENTE <strong>BOSCO<\/strong> <strong>LUCARELLI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Presentazione di una relazione:<\/strong><\/p><p>Martino Gaetano<\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Disegno di legge<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Norme per la repressione dell\u2019attivit\u00e0 fascista e dell\u2019attivit\u00e0 diretta alla restaurazione dell\u2019istituto monarchico. (10).<\/p><p>Presidente<\/p><p>Togliatti<\/p><p>Crispo<\/p><p>Leone Giovanni<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Bettiol, <em>Relatore<\/em><\/p><p>Grassi, <em>Ministro di grazia e giustizia<\/em><\/p><p>Gullo Fausto<\/p><p>Condorelli<\/p><p>Schiavetti<\/p><p>Uberti<\/p><p>Moro<\/p><p>Targetti<\/p><p>Calosso<\/p><p>Benedettini<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Gabrieli<\/p><p>Rescigno<\/p><p>Perrone Capano<\/p><p>Nobili Tito Oro<\/p><p>Targetti<\/p><p>Cairo<\/p><p>Ghidini<\/p><p>Coccia<\/p><p><strong>Votazione nominale:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Risultato della votazione nominale:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Votazione segreta:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Risultato della votazione segreta:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Interrogazioni <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Presentazione di una relazione.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Mi onoro di presentare la relazione al disegno di legge:<\/p><p>\u00abApprovazione dei seguenti atti internazionali: <em>a<\/em>) Protocollo di emendamenti agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all\u2019Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l\u201911 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936; <em>b<\/em>) Annesso al Protocollo di emendamenti agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all\u2019Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l\u201911 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Questa relazione sar\u00e0 stampata e distribuita.<\/p><p>Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la repressione dell\u2019attivit\u00e0 fascista e dell\u2019attivit\u00e0 diretta alla restaurazione dell\u2019istituto monarchico. (10).<\/p><p>PRESIDENTE. Secondo la decisione presa dall\u2019Assemblea alla fine della seduta antimeridiana, proseguiamo l\u2019esame del disegno di legge: Norme per la repressione dell\u2019attivit\u00e0 fascista e dell\u2019attivit\u00e0 diretta alla restaurazione dell\u2019istituto monarchico.<\/p><p>Dobbiamo procedere alla votazione dell\u2019articolo 6, nel testo fatto proprio dalla Commissione colla inclusione dell\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Mastino Pietro:<\/p><p>\u00abChiunque, con i mezzi indicati nel precedente articolo, fa propaganda per la restaurazione violenta della dinastia sabauda \u00e8 punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 7 del testo presentato dal Governo \u00e8 stato soppresso dalla Commissione.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 8. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPer i delitti preveduti negli articoli precedenti si procede con istruzione sommaria e, quando \u00e8 possibile, con giudizio direttissimo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Scalfaro ha proposto di sopprimerlo. Non essendo egli presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 8.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vi \u00e8 una proposta di articolo <em>8-bis<\/em>, a firma degli onorevoli Schiavetti, Fiorentino, Faralli, Pistoia, Giua, Farini, Carpano Maglioli, Pieri, Fedeli Aldo, Nenni, Priolo e Togliatti, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abNei casi previsti dall\u2019articolo 1 il Ministro dell\u2019interno, mentre dispone la denuncia dei responsabili alla autorit\u00e0 giudiziaria, ordina lo scioglimento dell\u2019organizzazione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Togliatti ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>TOGLIATTI. Mi pare che questa proposta di articolo aggiuntivo sia evidente nel suo contenuto e si giustifichi da s\u00e9. La legge prevede determinate sanzioni che debbono essere inflitte dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, ma al di fuori di queste sanzioni, vi sono atti dell\u2019autorit\u00e0 amministrativa, di polizia, di ordine pubblico, che devono essere paralleli agli atti dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e anche precederli. Quindi \u00e8 bene che la legge faccia un obbligo a quel funzionario dello Stato \u2013 nella specie, il Ministro degli interni \u2013 che ha il compito di dirigere questi organi di tutela dell\u2019ordine pubblico, di applicare la legge, nel senso di sciogliere quelle organizzazioni che rientrano nei casi preveduti dalla legge. Ritengo che non occorrano altre parole per dimostrare che questo articolo aggiuntivo \u00e8 perfettamente coerente con tutti i precedenti articoli della legge ed esige unicamente la necessaria azione parallela degli organi dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e degli organi del potere esecutivo.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Avevo chiesto la parola unicamente perch\u00e9 volevo pregare l\u2019onorevole Togliatti di considerare se non sia pi\u00f9 opportuno stabilire una norma con cui si dica che il magistrato, con la sanzione di condanna ordina lo scioglimento dell\u2019organizzazione. Naturalmente nel nostro codice di procedura vi sono le norme che prevedono gli organi incaricati dell\u2019esecuzione delle sentenze dei magistrati. Piuttosto che fare un provvedimento con cui si demanda esclusivamente all\u2019organo di polizia l\u2019esecuzione o l\u2019applicazione delle conseguenze della sentenza, mi parrebbe molto pi\u00f9 logico e pi\u00f9 giuridico che si stabilisse che il magistrato, con la sentenza che afferma l\u2019esistenza del reato, ordini lo scioglimento dell\u2019organizzazione. Di conseguenza, prego l\u2019onorevole Togliatti di voler entrare in questo ordine di idee.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. A nome del mio Gruppo dichiaro che, in primo luogo, voteremo contro questa proposta, per ragioni di delimitazione della sfera di competenza di questa legge, che ci pare sia sorta e debba rimanere in tale ambito, diretta soltanto a reprimere penalmente certe manifestazioni. Non ci dobbiamo, invece, occupare della disciplina amministrativa delle organizzazioni incriminate con la legge in corso di votazione, che sar\u00e0 invece affidata alla legge di pubblica sicurezza in corso di elaborazione, e che dovr\u00e0 uniformarsi al sistema costituzionale che andiamo elaborando.<\/p><p>Tale legge detter\u00e0 anche le norme che disciplinano lo scioglimento di queste particolari organizzazioni che sono contrarie allo Stato democratico. Noi correremmo il rischio, inserendo in questa legge una norma del genere, di portare una frattura al complesso sistema legislativo che la legge di pubblica sicurezza (o altra pi\u00f9 ampia legge) dar\u00e0 a tutta questa materia delle organizzazioni contrarie allo Stato democratico e repubblicano.<\/p><p>In linea subordinata, riteniamo che sia da accettarsi la proposta Crispo, che cio\u00e8 sia pi\u00f9 conveniente affidare al magistrato in sede di pronuncia della sentenza, e non all\u2019organo del potere esecutivo, un provvedimento che disciolga tali organizzazioni.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. A titolo personale, perch\u00e9 non ho la possibilit\u00e0 di consultare la maggioranza della Commissione che non \u00e8 presente, mi permetto di fare un\u2019osservazione, e cio\u00e8 che il testo formulato dall\u2019onorevole Schiavetti mi pare faccia una strana confusione fra i poteri di polizia e quelli dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, anche nel senso che questa desiderata conseguenza dello scioglimento di un partito ecc., non riconnette ad una constatazione di reato fatta dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, ma la riconnette all\u2019ipotesi di una denuncia, di guisa che il Ministro dell\u2019interno, quando volesse prendere un provvedimento arbitrario di polizia sulla pretesa base di questa legge, non avrebbe che da arricchirlo con una denuncia, che potrebbe essere tutto ci\u00f2 che si pu\u00f2 immaginare di pi\u00f9 arbitrario e di pi\u00f9 contrario ad ogni concetto di carattere obiettivo e veramente correlativo a norme di una legge penale.<\/p><p>Quindi, se fosse una sanzione inerente ad una pronuncia penale ritenuta definitiva, la potrei capire, ma questo effetto conseguente ad una denuncia fatta da un <em>quidam de populo <\/em>mi pare che sia proprio una stortura dal punto di vista della distinzione fra i poteri dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, che sono una cosa, e quelli dell\u2019autorit\u00e0 amministrativa e del potere esecutivo, che ne sono un\u2019altra.<\/p><p>TOGLIATTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOGLIATTI. All\u2019argomentazione dell\u2019onorevole Fabbri mi pare si risponda richiamandosi a quello che \u00e8 stato detto fin dall\u2019inizio dal collega Relatore della Commissione, onorevole Bettiol. Questa legge prevede un reato di pericolo, non di danno. Trattandosi di reato di pericolo, \u00e8 giusto, \u00e8 legittimo si dia agli organi del potere esecutivo, e all\u2019autorit\u00e0 che dipende dal Ministro dell\u2019interno, organo supremo del potere esecutivo, il potere di intervenire preventivamente. Se domani l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria emaner\u00e0 un giudizio in contrasto con la decisione presa dal Ministro dell\u2019interno, \u00e8 evidente che il provvedimento del Ministro dell\u2019interno dovr\u00e0 essere revocato; ma poich\u00e9 ci troviamo di fronte ad un reato che si tratta di prevenire, di fronte ad una minaccia, che bisogna divergere dall\u2019organismo democratico, cio\u00e8 di fronte ad un reato di pericolo, come ha ripetuto parecchie volte l\u2019onorevole Bettiol, \u00e8 giusto dare questa facolt\u00e0 al potere esecutivo.<\/p><p>Per quanto si riferisce all\u2019obiezione fatta dall\u2019onorevole Leone, il quale sottolinea che questa \u00e8 una legge di natura speciale, mi pare evidente che, appunto per ci\u00f2, questa legge deve prevedere anche quelle applicazioni che normalmente possono essere deferite al regolamento di pubblica sicurezza. Data la gravit\u00e0 del reato, dato il carattere del reato stesso e la gravit\u00e0 quindi del pericolo che si tratta di allontanare, \u00e8 giusto che le misure che devono essere prese dal potere esecutivo vengano previste nella legge stessa, la quale d\u00e0 l\u2019indicazione al potere giudiziario per la sua attivit\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Io sono costretto a ribadire il nostro punto di vista di dissenso dall\u2019approvazione di questo nuovo articolo aggiuntivo. Per quanto attiene alla obiezione pregiudiziale, io ho gi\u00e0 sottoposto all\u2019Assemblea Costituente che, trattandosi di repressione penale di determinate attivit\u00e0, a me pare che il carattere di legge speciale, sottolineato dall\u2019onorevole Targetti, ci costringa a mantenerci in quei limiti che il Governo ha voluto predeterminare per questa legge speciale (repressione penale di determinate manifestazioni della vita politica) e quindi a non estendere la sua disciplina alla regolamentazione del potere del Governo per quanto concerne la vita di questi partiti, al di fuori del campo penale.<\/p><p>Per quanto concerne poi la obiezione di sostanza che \u00e8 stata formulata dall\u2019onorevole Fabbri, io non posso che aderire a questa formulazione: reato di pericolo, s\u00ec, onorevole Togliatti, ma pericolo che sia giudizialmente accertato, che costituisca oggetto di un accertamento da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Il reato di pericolo si distingue dal reato di danno, infatti, per quanto attiene ai motivi che legittimano una legge ed alla sua formulazione. Mentre, infatti, la legge di regola richiede, per la incriminazione delle azioni umane, che si verifichi la lesione di un bene o di interesse giuridico, per alcune speciali attivit\u00e0, per non attendere la lesione di un bene o di interesse giuridico che sarebbe preminentemente pregiudizievole per la vita sociale, si ferma a punire quello che di regola costituirebbe soltanto il tentativo di reato: siamo alla presenza del cos\u00ec detto reato di attentato.<\/p><p>Ma, nell\u2019una e nell\u2019altra ipotesi (danno, lesione, pericolo, messa in pericolo), occorre sempre un accertamento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, che dica alla societ\u00e0 se il danno ed il pericolo si \u00e8 realizzato. Nel primo caso si \u00e8 realizzata la lesione di un bene giuridico, nell\u2019altro la messa in pericolo di un bene giuridico.<\/p><p>Io contesto al Ministro dell\u2019interno di poter preventivamente dare questo accertamento, sciogliendo una organizzazione, prima che il magistrato abbia detto in quale posizione questa organizzazione si trovi rispetto alla norma penale; con gravissimo danno per l\u2019organizzazione, ove il magistrato ritenga non sussistere le condizioni della legge penale.<\/p><p>Pensiamo, inoltre, che la denuncia pu\u00f2 anche non partire dal Ministro dell\u2019interno; anzi, di regola, non parte dal Ministro dell\u2019interno. Il funzionamento della giustizia \u00e8 tale che la denunzia, di regola, parte dal cittadino o da un organo statale, organo statale che pu\u00f2 essere anche collegato al Ministero dell\u2019interno, ma \u00e8 un organo che pu\u00f2 avere la sua autonomia, come la polizia giudiziaria, ad esempio. Di regola questa denuncia \u00e8 trasmessa direttamente all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, senza neppure il tramite del Ministero dell\u2019interno.<\/p><p>Ora, io faccio questa domanda: voi consentireste al Ministro di sciogliere queste organizzazioni prima che il magistrato abbia accertato la sussistenza delle condizioni rispondenti al fatto specifico? Se cos\u00ec fosse, noi vedremmo una discrepanza inammissibile e ingiustificata; perch\u00e9, ove la denuncia non promanasse dal Ministro dell\u2019interno, ove la denuncia non passasse tramite il Ministro dell\u2019interno, questo non potrebbe sciogliere le dette organizzazioni. Se d\u2019altra parte voi, per risolvere questa discrepanza, voleste dare la possibilit\u00e0 al Ministro dell\u2019interno di sciogliere queste organizzazioni, anche quando la denuncia parte da un privato, voi mettereste in condizioni il Ministro dell\u2019interno di poter sciogliere preventivamente una organizzazione anche quando una denuncia sia manifestamente infondata. Quindi, soprattutto per quei limiti che la legge speciale assegna in questo campo, io insisto nell\u2019affermare che il nostro Gruppo voter\u00e0 contro questo articolo, demandando ad altre norme di legge ed in sede pi\u00f9 opportuna la formulazione delle norme e disposizioni che concernono la possibilit\u00e0 di scioglimento di quelle organizzazioni che si mettono contro la vita, la libert\u00e0 e lo sviluppo dello Stato repubblicano.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Io volevo dire quello che \u00e8 stato in gran parte detto dall\u2019onorevole Leone. Mi permetterei aggiungere due sole osservazioni.<\/p><p>Se l\u2019onorevole Togliatti si preoccupa di un intervento sollecito, ricordo che opportunamente \u00e8 stata contemplata nelle norme di questa legge la particolare procedura del giudizio direttissimo, in modo che tra la denunzia e il giudizio interceda un intervallo brevissimo, perch\u00e9 si possa avere l\u2019intervento immediato del giudice.<\/p><p>Rilevo poi, a ribadire gli argomenti evidentissimi esposti dall\u2019onorevole Leone, che si potrebbe stabilire una contradizione evidente tra un provvedimento di polizia, che preventivamente sciogliesse l\u2019organizzazione ed una sentenza che, per caso, riconoscesse l\u2019insussistenza degli estremi costitutivi dei delitti contemplati nella legge speciale.<\/p><p>D\u2019altra parte, l\u2019indole, o, per essere pi\u00f9 precisi, il carattere del delitto di mero pericolo non giustifica l\u2019intervento dell\u2019autorit\u00e0 di polizia; si conferirebbe in tal modo all\u2019autorit\u00e0 di polizia un potere sconfinato in questa materia. Non giustifica questo intervento, per una ragione molto semplice. Come \u00e8 stato gi\u00e0 perspicuamente osservato, la distinzione, la demarcazione tra delitto di mero pericolo e delitto di danno \u00e8 unicamente in rapporto all\u2019evento, perch\u00e9 nel secondo caso si verifica l\u2019evento e nel primo caso no. Ci\u00f2 non significa, tuttavia, che gli estremi del delitto di pericolo non debbano essere accertati con una sentenza, con una pronunzia del magistrato, nella quale la parte incriminata abbia il diritto di svolgere tutti i mezzi di difesa.<\/p><p>Per queste ragioni mi permetto di insistere sull\u2019emendamento all\u2019emendamento, nel caso che l\u2019Assemblea approvi, comunque, il principio invocato dall\u2019onorevole Togliatti, e cio\u00e8 che deve essere la sentenza della Magistratura ad ordinare lo scioglimento dell\u2019organizzazione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>BETTIOL, <em>Relatore.<\/em> La Commissione \u2013 credo nella sua maggioranza, perch\u00e9 c\u2019\u00e8 qualche voce discorde \u2013 ritiene che questo articolo aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Schiavetti non possa essere accettato. Non tanto per ragioni riguardanti il merito, quanto per ragioni inerenti alla natura di questa legge, che ha carattere spiccatamente penale.<\/p><p>Uno dei cardini di una concezione democratica del diritto penale \u00e8 quello di evitare ogni e qualsiasi contatto col ramo del diritto di polizia, il quale risponde a finalit\u00e0 totalmente diverse dalle finalit\u00e0 proprie della norma penale e si dirige, sempre, nei confronti di singoli individui che disobbediscono ad un precetto penale, munito di sanzione.<\/p><p>Voglio ricordare che gi\u00e0, in sostanza, questa legge viene condizionata a quelle giuste necessit\u00e0 di difesa del nostro ordine democratico e repubblicano.<\/p><p>Quanto alla possibilit\u00e0 concreta che l\u2019autorit\u00e0 di polizia possa sciogliere l\u2019associazione prima della sentenza del magistrato, non posso non sottolineare tutti i pericoli che ne potrebbero derivare; del resto credo che gi\u00e0 l\u2019attuale legge di polizia consenta in questi casi un intervento dell\u2019autorit\u00e0 amministrativa per sciogliere tali organizzazioni delittuose.<\/p><p>Per questi motivi, la maggioranza della Commissione non ritiene di poter accedere all\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Schiavetti.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Onorevoli colleghi, non c\u2019\u00e8 dubbio che l\u2019articolo aggiuntivo presentato dall\u2019onorevole Schiavetti non entra in quella che \u00e8 l\u2019economia dell\u2019attuale disegno di legge, il quale stabilisce delle misure punitive per coloro che promuovono la ricostituzione del partito fascista, oppure, sotto qualsiasi forma di un movimento che ripeta le finalit\u00e0 del partito fascista.<\/p><p>Il partito fascista \u00e8 sciolto e l\u2019articolo 270 del Codice penale aggiunge un inasprimento di pena per le associazioni di cui sia stato ordinato lo scioglimento. Ora, con questa disposizione, noi vogliamo in sostanza precisare meglio quello che, in fondo, il Codice penale gi\u00e0 prevedeva e vogliamo stabilire che, quando un movimento cerca di riprodurre il disciolto partito fascista, incorre in queste penalit\u00e0.<\/p><p>Che cosa significa ci\u00f2? Significa che il partito fascista non esiste e non pu\u00f2 esistere. Non si pu\u00f2 quindi giuridicamente ordinare lo scioglimento di un partito che non esiste. E, per questa forma di associazioni che non possono esistere e che quindi sono contrarie all\u2019ordine pubblico, mi pare sufficientemente soccorra l\u2019articolo 210 della legge di pubblica sicurezza, il quale dice: \u00abSalvo quanto disposto con l\u2019articolo precedente \u2013 ossia per le associazioni non costituite, ma che potrebbero costituirsi \u2013 il prefetto pu\u00f2 disporre lo scioglimento di enti od associazioni che svolgano un\u2019attivit\u00e0 contraria al bene dello Stato. Nei confronti di detti enti od associazioni si pu\u00f2 ordinare la confisca\u00bb.<\/p><p>Io penso quindi soprattutto che non sia il caso di inserire in una legge penale una disposizione di pubblica sicurezza, perch\u00e9 creeremmo una confusione in termini. Io ritengo insomma che sarebbe troppo voler congegnare l\u2019articolo in questa maniera, ossia nel senso che il Ministro dell\u2019interno \u2013 il quale poi non sarebbe l\u2019organo, caso mai, competente, ch\u00e9 dovrebbe trattarsi del Governo o del prefetto \u2013 potesse avere la potest\u00e0 della iniziativa di questo scioglimento.<\/p><p>Io penso infatti che in un ordinamento democratico, in un ordinamento di diritto, in un ordinamento giuridico, sia necessario dare le garanzie a tutti. E noi che, come costituenti, stiamo gettando le basi di quelle che sono le norme fondamentali cos\u00ec dei singoli, come dei gruppi e dei partiti, non possiamo lasciare un simile arbitrio all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza.<\/p><p>Il voler dare all\u2019esecutivo dei poteri superiori a quelli che non gli spettano, significherebbe formare un governo di polizia, il che non \u00e8 certo consono allo spirito democratico al quale ci onoriamo tutti di assoggettarci.<\/p><p>Per queste ragioni, dunque, ritengo che sia inutile inserire questo articolo nella legge attualmente in discussione.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Vorrei proporre un emendamento a questo articolo aggiuntivo, e cio\u00e8:<\/p><p>\u00abNei casi previsti dall\u2019articolo 1, il Ministro dell\u2019interno, ove sia intervenuta denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, pu\u00f2 adottare i provvedimenti necessari per la sospensione in via provvisoria dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019organizzazione denunziata, salvo a procedere allo scioglimento definitivo di essa in dipendenza dell\u2019affermazione di responsabilit\u00e0 da parte del giudice penale\u00bb.<\/p><p>Ho sentito le osservazioni tanto dell\u2019onorevole Leone che dell\u2019onorevole Fabbri e dell\u2019onorevole Bettiol; ma c\u2019\u00e8 questo: non bisogna dimenticare il carattere particolare di questa legge. Ora, se effettivamente \u00e8 accertato o, comunque, si ha il fondato sospetto che un\u2019organizzazione possa riuscire pericolosa all\u2019ordine pubblico e alla pace sociale e interviene una denuncia per questo, pu\u00f2 accadere che l\u2019organizzazione continui ad esplicare la sua attivit\u00e0 fino a che sopravvenga la sentenza definitiva di affermazione di responsabilit\u00e0. A me pare che andremmo incontro a qualche cosa di paradossale. Infatti, o l\u2019organizzazione \u00e8 pericolosa, e come tale deve sospendere l\u2019attivit\u00e0, e allora mi pare strano che si possa ammettere, anche in ipotesi, un Ministro dell\u2019interno che se ne stia inoperoso di fronte a tale pericolo.<\/p><p>A me pare sia rispondente alla logica anche giuridica questo attribuire al Ministro dell\u2019interno la facolt\u00e0 di sospendere in via provvisoria, ove sia intervenuta denuncia al giudice penale, l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019organizzazione denunciata, salvo \u2013 si capisce \u2013 a procedere allo scioglimento definitivo dell\u2019organizzazione stessa, quando intervenga sentenza definitiva di condanna da parte del magistrato.<\/p><p>PRESIDENTE. Do lettura del testo proposto dall\u2019onorevole Gullo:<\/p><p>\u00abNei casi previsti dall\u2019articolo 1, il Ministro dell\u2019interno, ove sia intervenuta denunzia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, pu\u00f2 adottare i provvedimenti necessari per la sospensione in via provvisoria dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019organizzazione denunziata, salvo a procedere allo scioglimento definitivo di essa in dipendenza dell\u2019affermazione di responsabilit\u00e0 da parte del giudice penale\u00bb.<\/p><p>Invito l\u2019onorevole Relatore ad esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>BETTIOL, <em>Relatore.<\/em> Rilevo che questo emendamento \u00e8 pi\u00f9 preciso dell\u2019altro presentato dall\u2019onorevole Schiavetti; ma tuttavia anche questo emendamento segue quella linea \u2013 diciamo cos\u00ec \u2013 poliziesca, in senso lato, cui accennava prima il Ministro di grazia e giustizia.<\/p><p>Considerato poi \u2013 come \u00e8 stato detto dal Ministro \u2013 che la legge di pubblica sicurezza consente all\u2019autorit\u00e0 amministrativa di intervenire per bloccare le attivit\u00e0 pericolose per l\u2019ordine democratico, la Commissione non accetta questo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere il parere del Governo.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Riconosco anch\u2019io che l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Gullo precisa che lo scioglimento non sarebbe un arbitrio del Ministro, ma dovrebbe avvenire in seguito a denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, e in forma definitiva, solo dopo la denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Pregherei, peraltro, l\u2019onorevole Gullo di non insistere oltre, perch\u00e9, se effettivamente la legge, anche senza attendere la denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, autorizza ad agire, se la pericolosit\u00e0 si presenta, io penso che la legge e le disposizioni di pubblica sicurezza diano sufficiente garanzia, nel caso di pericolosit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Crispo, Villabruna e Morelli Renato hanno proposto la seguente dizione:<\/p><p>\u00abNei casi previsti dall\u2019articolo 1, con la sentenza di condanna si ordina lo scioglimento dell\u2019organizzazione\u00bb.<\/p><p>Invito l\u2019onorevole Relatore ad esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>BETTIOL, <em>Relatore.<\/em> Mi pare che anche questo emendamento sia inutile, perch\u00e9 automaticamente l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, in base a sentenza del magistrato, deve procedere allo scioglimento dell\u2019organizzazione che \u00e8 delittuosa per natura sua.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere il parere del Governo.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Penso che quando \u00e8 intervenuta la sentenza dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria siamo gi\u00e0 nella fase di esecuzione; ma un provvedimento di Governo essa non pu\u00f2 prenderlo, se no si confonderebbero tutti i poteri. L\u2019autorit\u00e0 giudiziaria applica le leggi nel caso concreto, non pu\u00f2 sciogliere un partito. Non possiamo dare all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria l\u2019ordine di sciogliere un partito. Essa pu\u00f2 applicare le pene per il singolo individuo, ma non per l\u2019ente, per l\u2019associazione, per il partito. \u00c8 il Governo che, in seguito a queste risultanze \u2013 o anche senza attendere queste risultanze, se il caso venga comprovato \u2013 pu\u00f2 ordinare lo scioglimento dell\u2019associazione in quanto la ritenga pericolosa in base all\u2019articolo 110, e pu\u00f2 il prefetto disporre lo scioglimento.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha la facolt\u00e0.<\/p><p>GULLO FAUSTO. L\u2019onorevole Ministro intende ricorrere alla legge pi\u00f9 poliziesca, cio\u00e8 alla legge fascista.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia.<\/em> \u00c8 la legge in vigore.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Ora, noi domandiamo che questa attivit\u00e0 del Ministro dell\u2019interno entri nell\u2019ambito d\u2019una vera legalit\u00e0. Perch\u00e9 mi pare strano che, di fronte a questo emendamento si dica che c\u2019\u00e8 una legge fascista, che d\u00e0 facolt\u00e0 al Ministro dell\u2019interno di fare quello che vuole, quando poi si respinge l\u2019emendamento appunto per questo suo preteso contenuto poliziesco! \u00c8 una contradizione strana!<\/p><p>Con questa norma si vuole appunto fare rientrare l\u2019attivit\u00e0 del Ministero dell\u2019interno in una legalit\u00e0 che non sia quella fascista.<\/p><p>PRESIDENTE. Riassumendo, vi sono tre proposte: quella dell\u2019onorevole Schiavetti, quella dell\u2019onorevole Gullo e quella dell\u2019onorevole Crispo.<\/p><p>Procederemo alla votazione della proposta Schiavetti, in quanto \u00e8 la pi\u00f9 radicale.<\/p><p>Su di essa \u00e8 stata chiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Uberti ed altri.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. Voter\u00f2 contro tutte e tre le proposte perch\u00e9, data la grande importanza che nella vita costituzionale moderna hanno assunto i partiti, lo scioglimento od anche la semplice sospensione dell\u2019attivit\u00e0 politica di un partito pu\u00f2 avere il significato di un colpo di Stato. Noi siamo alla vigilia di istituire la Corte costituzionale. Mi sembra che il giudice naturale della legittimit\u00e0, della legalit\u00e0, dell\u2019ammissibilit\u00e0 di un partito sia appunto la Corte costituzionale, la quale, avendo per competenza proprio la materia costituzionale, e il giudice veramente indicato a questa funzione, ed ha anche la possibilit\u00e0, guardando dall\u2019alto, di giudicare l\u2019attivit\u00e0 del partito di cui si discute, non nell\u2019apparenza o nell\u2019atteggiamento che esso per avventura pu\u00f2 avere assunto in una determinata situazione locale o temporale, ma nel complesso dell\u2019attivit\u00e0 politica svolta nel quadro della Nazione. Io ho perci\u00f2 proposto di riesaminare il problema quando, fra qualche giorno, voteremo sulla Corte costituzionale.<\/p><p>SCHIAVETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCHIAVETTI. Ritiro il mio emendamento e aderisco a quello dell\u2019onorevole Gullo.<\/p><p>UBERTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI. Trasferiamo la richiesta di votazione per appello nominale sull\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Gullo.<\/p><p>Votazione nominale.<\/p><p>PRESIDENTE. Procediamo alla votazione, per appello nominale, dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Gullo Fausto, al quale ha dato la sua adesione l\u2019onorevole Schiavetti:<\/p><p>\u00abNei casi previsti dall\u2019articolo 1, il Ministro dell\u2019interno, ove sia intervenuta denunzia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, pu\u00f2 adottare i provvedimenti necessari per la sospensione in via provvisoria dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019organizzazione denunziata, salvo a procedere allo scioglimento definitivo di essa in dipendenza dell\u2019affermazione di responsabilit\u00e0 da parte del giudice penale\u00bb.<\/p><p>Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincer\u00e0 la chiama.<\/p><p>(<em>Segue il sorteggio<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Comincer\u00e0 dall\u2019onorevole Saragat.<\/p><p>Si faccia la chiama.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, fa la chiama.<\/p><p><em>Rispondono<\/em> s\u00ec:<\/p><p>Baldassari \u2013 Barbareschi \u2013 Barontini Anelito \u2013 Bartalini \u2013 Bei Adele \u2013 Bianchi Bruno \u2013 Binni \u2013 Bocconi \u2013 Bolognesi \u2013 Bonfantini \u2013 Bordon \u2013 Bosi \u2013 Bucci \u2013 Buffoni Francesco.<\/p><p>Cairo \u2013 Calamandrei \u2013 Caldera \u2013 Calosso \u2013 Camangi \u2013 Canepa \u2013 Caporali \u2013 Carpano Maglioli \u2013 Cartia \u2013 Cavallotti \u2013 Cevolotto \u2013 Chiarini \u2013 Chiostergi \u2013 Corbi \u2013 Corsi \u2013 Cremaschi Olindo.<\/p><p>D\u2019Amico Michele \u2013 Della Seta\u2013 De Michelis Paolo \u2013 De Vita \u2013 D\u2019Onofrio.<\/p><p>Fantuzzi \u2013 Faralli \u2013 Farina Giovanni \u2013 Farini Carlo \u2013 Fedeli Aldo \u2013 Fedeli Armando \u2013 Ferrari Giacomo \u2013 Filippini \u2013 Fiore \u2013 Fiorentino.<\/p><p>Gallico Spano Nadia \u2013 Gavina \u2013 Gervasi \u2013 Ghidetti \u2013 Giacometti \u2013 Giolitti \u2013 Gorreri \u2013 Gullo Fausto.<\/p><p>Imperiale \u2013 Iotti Nilde.<\/p><p>La Malfa \u2013 Lami Starnuti \u2013 Landi \u2013 La Rocca \u2013 Leone Francesco \u2013 Lombardi Carlo \u2013 Lombardi Riccardo \u2013 Longhena \u2013 Lozza \u2013 Luisetti \u2013 Lussu.<\/p><p>Macrelli \u2013 Maffi \u2013 Magnani \u2013 Magrassi \u2013 Magrini \u2013 Malagugini \u2013 Maltagliati \u2013 Mancini \u2013 Marchesi \u2013 Mariani Enrico \u2013 Marinelli \u2013 Massini \u2013 Massola \u2013 Mastino Pietro \u2013 Merighi \u2013 Mezzadra \u2013 Minella Angiola \u2013 Minio \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Molinelli \u2013 Momigliano \u2013 Montagnana Mario \u2013 Montagnana Rita \u2013 Montalbano \u2013 Moranino \u2013 Morini \u2013 Moscatelli \u2013 Musolino.<\/p><p>Nasi \u2013 Negarville \u2013 Nenni \u2013 Nobili Tito Oro \u2013 Novella.<\/p><p>Pacciardi \u2013 Paolucci \u2013 Pellegrini \u2013 Pera \u2013 Piemonte \u2013 Pistoia \u2013 Platone \u2013 Pollastrini Elettra \u2013 Pressinotti \u2013 Preti \u2013 Priolo.<\/p><p>Reale Eugenio \u2013 Ricci Giuseppe \u2013 Romita \u2013 Rossi Maria Maddalena \u2013 Ruggieri Luigi.<\/p><p>Saccenti \u2013 Salerno \u2013 Saragat \u2013 Scarpa \u2013 Schiavetti \u2013 Scoccimarro \u2013 Secchia \u2013 Sicignano \u2013 Silipo \u2013 Spano \u2013 Stampacchia.<\/p><p>Targetti \u2013 Tega \u2013 Togliatti \u2013 Tonello \u2013 Treves.<\/p><p>Veroni \u2013 Vigna.<\/p><p>Zanardi.<\/p><p><em>Rispondono<\/em> no:<\/p><p>Abozzi \u2013 Adonnino \u2013 Alberti \u2013 Aldisio \u2013 Andreotti \u2013 Angelini \u2013 Arcaini \u2013 Arcangeli \u2013 Avanzini.<\/p><p>Balduzzi \u2013 Baracco \u2013 Bellato \u2013 Bencivenga \u2013 Benedetti \u2013 Benedettini \u2013 Benvenuti \u2013 Bertola \u2013 Bertone \u2013 Bettiol \u2013 Bonino \u2013 Bonomi Ivanoe \u2013 Bonomi Paolo \u2013 Borsellino \u2013 Bosco Lucarelli \u2013 Bovetti \u2013 Bozzi \u2013 Braschi \u2013 Bubbio.<\/p><p>Caccuri \u2013 Camposarcuno \u2013 Cappelletti \u2013 Cappi Giuseppe \u2013 Cappugi \u2013 Capua \u2013 Carboni Enrico \u2013 Caristia \u2013 Caronia \u2013 Carratelli \u2013 Cavalli \u2013 Chieffi \u2013 Ciampitti \u2013 Ciccolungo \u2013 Cingolani Mario \u2013 Clerici \u2013 Coccia \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Colonna di Paliano \u2013 Colonnetti \u2013 Conci Elisabetta \u2013 Condorelli \u2013 Conti \u2013 Coppa Ezio \u2013 Coppi Alessandro \u2013 Corsini \u2013 Cortese Guido \u2013 Cortese Pasquale \u2013 Covelli \u2013 Crispo.<\/p><p>Damiani \u2013 De Caro Gerardo \u2013 De Gasperi \u2013 Del Curto \u2013 Delli Castelli Filomena \u2013 De Maria \u2013 De Martino \u2013 De Palma \u2013 De Unterrichter Maria \u2013 Di Fausto \u2013 Domined\u00f2.<\/p><p>Fabbri \u2013 Fabriani \u2013 Fantoni \u2013 Federici Maria \u2013 Ferrarese \u2013 Ferrario Celestino \u2013 Ferreri \u2013 Franceschini \u2013 Froggio \u2013 Fuschini.<\/p><p>Gabrieli \u2013 Galati \u2013 Garlato \u2013 Gatta \u2013 Germano \u2013 Geuna \u2013 Giordani \u2013 Gotelli Angela \u2013 Grassi \u2013 Gronchi \u2013 Guariento \u2013 Guerrieri Emanuele \u2013 Guerrieri Filippo \u2013 Gui \u2013 Guidi Cingolani Angela.<\/p><p>Jervolino.<\/p><p>Leone Giovanni \u2013 Lizier.<\/p><p>Malvestiti \u2013 Mannironi \u2013 Marazza \u2013 Martinelli \u2013 Martino Gaetano \u2013 Marzarotto \u2013 Mastino Gesumino \u2013 Mattarella \u2013 Mazza \u2013 Meda Luigi \u2013 Mentasti \u2013 Merlin Umberto \u2013 Miccolis \u2013 Micheli \u2013 Monterisi \u2013 Monticelli \u2013 Morelli Renato \u2013 Moro \u2013 Mortati \u2013 M\u00f9rdaca.<\/p><p>Nicotra Maria \u2013 Nitti \u2013 Notarianni \u2013 Numeroso.<\/p><p>Pallastrelli \u2013 Pastore Giulio \u2013 Pat \u2013 Penna Ottavia \u2013 Perlingieri \u2013 Perrone Capano \u2013 Piccioni \u2013 Proia.<\/p><p>Quarello \u2013 Quintieri Quinto.<\/p><p>Raimondi \u2013 Reale Vito \u2013 Recca \u2013 Rescigno \u2013 Restagno \u2013 Riccio Stefano \u2013 Rodi \u2013 Rodin\u00f2 Ugo \u2013 Romano \u2013 Rubilli.<\/p><p>Salizzoni \u2013 Salvatore \u2013 Sampietro \u2013 Scalfaro \u2013 Scelba \u2013 Scoca \u2013 Segni \u2013 Siles \u2013 Spataro \u2013 Stella \u2013 Storchi \u2013 Sullo Fiorentino.<\/p><p>Taviani \u2013 Terranova \u2013 Tessitori \u2013 Titomanlio Vittoria \u2013 Togni \u2013 Tosato \u2013 Tosi \u2013 Trimarchi \u2013 Turco.<\/p><p>Uberti.<\/p><p>Valenti \u2013 Venditti \u2013 Vicentini \u2013 Vigo \u2013 Villabruna \u2013 Volpe.<\/p><p>Zaccagnini \u2013 Zerbi.<\/p><p><em>Si sono astenuti<\/em>:<\/p><p>Costa \u2013 Costantini.<\/p><p><em>Sono in congedo<\/em><em>:<\/em><\/p><p>Bergamini.<\/p><p>Carmagnola \u2013 Caso \u2013 Cavallari.<\/p><p>De Caro Raffaele \u2013 Dugoni.<\/p><p>Jacini.<\/p><p>Pellizzari \u2013 Preziosi.<\/p><p>Ravagnan.<\/p><p>Tambroni.<\/p><p>Vanoni \u2013 Viale \u2013 Vischioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli Segretari a procedere al computo dei voti.<\/p><p>(<em>Gli onorevoli Segretari fanno il computo dei voti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Risultato della votazione nominale.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione per appello nominale:<\/p><p>Presenti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 307<\/p><p>Votanti \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 305<\/p><p>Astenuti \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em>2<\/p><p>Maggioranza\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 153<\/p><p>Voti favorevoli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 134<\/p><p>Voti contrari\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 171<\/p><p>(<em>L\u2019Assemblea non approva<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Si riprende la discussione del disegno di legge: Norme per la repressione dell\u2019attivit\u00e0 fascista e dell\u2019attivit\u00e0 diretta alla restaurazione dell\u2019istituto monarchico. (10).<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Crispo.<\/p><p>Onorevole Crispo, lo mantiene?<\/p><p>CRISPO. Lo mantengo.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Dichiaro che il mio Gruppo voter\u00e0 a favore dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Crispo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Crispo \u00e8 del seguente tenore: \u00abNei casi previsti dall\u2019articolo 1, con la sentenza di condanna si ordina lo scioglimento dell\u2019organizzazione\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019onorevole Lucifero ha proposto un articolo aggiuntivo del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa presente legge cesser\u00e0 di aver vigore non appena saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale, ed in ogni caso entro il 31 dicembre 1948\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>CONDORELLI. Lo faccio mio.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CONDORELLI. Sostanzialmente \u00e8 stato gi\u00e0 svolto e mi sembra che raccolga il consenso di diverse parti della Camera, corrispondendo in sostanza alla natura eccezionale di questa legge, che \u00e8 ormai trapelata da tutta la discussione. Bisogna pertanto stabilire queste eccezionalit\u00e0 anche nel tempo, cio\u00e8 dichiarare che si tratta di una legge limitata nel tempo entro il quale sar\u00e0 possibile rielaborare armonicamente tutta quanta la materia.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>BETTIOL, <em>Relatore.<\/em> La Commissione in proposito \u00e8 divisa. La maggioranza accede all\u2019idea che questa legge debba essere limitata nel tempo e sarebbe disposta ad accettare una limitazione di cinque anni, con una formulazione in questi termini: \u00abLa presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta <em>Ufficiale <\/em>e sino al 31 dicembre 1952\u00bb.<\/p><p>TARGETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TARGETTI. Onorevoli colleghi! La proposta accettata dalla maggioranza della Commissione non mi trova consenziente e credo che forse non trover\u00e0 consenziente neppure i colleghi del mio Gruppo. Il proposito, o per meglio dire la speranza a cui si ispira questa disposizione \u00e8 una speranza che dev\u2019essere nell\u2019animo di tutti noi, cio\u00e8 che in breve volger di tempo vengano a mancare le ragioni che hanno determinata l\u2019Assemblea Costituente ad approvare questa legge, cio\u00e8 vengano a cessare quelle manifestazioni criminose, che la legge approvata intende reprimere. Questa speranza, questo augurio, deve essere da tutti noi condiviso, nel supremo interesse del Paese. Ma vi \u00e8 una conseguenza pratica ed immediata di questa disposizione aggiuntiva, su cui mi permetto richiamare l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea, una conseguenza che \u00e8 anche in contradizione, a parer mio, con le penalit\u00e0 stabilite dalla legge a cui si riferisce. Quando si \u00e8 ritenuto che alcune di queste manifestazioni fossero da considerarsi cos\u00ec gravi da meritare una repressione di venti, di trenta anni di reclusione, e persino dell\u2019ergastolo, stabilire la durata della legge stessa significa ridurre quasi a niente quella efficacia intimidatrice che noi alla legge attribuiamo. Perch\u00e9 \u00e8 un vecchio principio, che \u00e8 stato sempre sostenuto, condiviso da tutti i giuristi, e che corrisponde alla coscienza pubblica, quello che al cessare della incriminazione di un determinato fatto debbano necessariamente cessare anche le conseguenze, tutte le conseguenze, delle condanne pronunciate per il fatto stesso.<\/p><p>lo credo che non importi essere avvocati, che sia indifferente la professione che si esercita, e la preparazione culturale, per essere persuasi di questo. Se un tizio \u00e8 stato condannato a venti anni per un fatto che la legge dichiari non pi\u00f9 reato, non \u00e8 possibile che la esecuzione di quella pena continui (<em>Interruzione del deputato Fabbri<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Onorevole Fabbri, immagino quello che vuol dire; lo conosco anch\u2019io quell\u2019articolo del Codice penale che fa eccezione a questo sacrosanto principio \u2013 \u00e8 un principio sacrosanto, onorevoli colleghi \u2013 che nessuno possa essere punito e neppure possa essere conclamato a continuare l\u2019espiazione di una pena per uni fatto che se era reato quando lo commise, reato non \u00e8 pi\u00f9. \u00c8 cosa che ripugna, prima che alla coscienza giuridica, alla ragione, al sentimento.<\/p><p>Lo so; c\u2019\u00e8 un articolo del Codice fascista che fa eccezione a questo principio per le leggi temporanee ed eccezionali. Noi dobbiamo augurarci che ben presto in molte parti il Codice fascista sia modificato. Ebbene, una delle prime aberrazioni che dovranno essere cancellate \u00e8 proprio questa. Ritornando al principio della non ultra-attivit\u00e0 della legge penale, le disposizioni che abbiamo votate resterebbero senza effetto allo scadere del termine. Bisognerebbe fare un\u2019eccezione. Ricordo che nella legge del novembre 1926 per la difesa dello Stato, nella quale si dov\u00e9 stabilire una scadenza in relazione al cessare delle condizioni che l\u2019avevano determinata, si stabil\u00ec: \u00absalvo le esecuzioni delle condanne gi\u00e0 pronunciate\u00bb. Se si volesse insistere nella approvazione dell\u2019articolo aggiuntivo, io ritengo che sarebbe necessario aggiungere, per eccezione alla regola, una simile disposizione. Ma si tratta di eccezioni ad un principio che si dovrebbe sempre poter rispettare. Meglio dunque rinunziare all\u2019apposizione di un termine e piuttosto operare in tutti i campi per far s\u00ec che cessino al pi\u00f9 presto queste manifestazioni delittuose.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Desidero, a titolo personale \u2013 e soltanto per sottoporre un rilievo di carattere tecnico che valga a tranquillizzare l\u2019onesta coscienza dell\u2019onorevole Targetti \u2013 il quale si \u00e8 preoccupato che predisponendo un termine di cessazione del vigore della legge si possa ritenere che l\u2019esecuzione della condanna inflitta durante il vigore della legge medesima possano cessare, dichiarare che a questo riguardo interviene la norma comune del Codice, e precisamente l\u2019articolo 2, che stabilisce che la irretroattivit\u00e0 della legge pi\u00f9 favorevole o abrogativa non vale quando si tratta di leggi penali temporanee o eccezionali. Questa legge \u00e8 temporanea ed eccezionale e quindi cadono le preoccupazioni dell\u2019onorevole Targetti.<\/p><p>D\u2019altra parte, se la ricordata norma del Codice penale cadesse in avvenire, resterebbe travolta anche l\u2019eventuale eccezione che preventivamente avessimo gi\u00e0 previsto.<\/p><p>TARGETTI. Questo io l\u2019ho gi\u00e0 detto.<\/p><p>PRESIDENTE. Lei, onorevole Targetti, ha proposto un emendamento?<\/p><p>TARGETTI. Io ho fatto una proposta di soppressione di qualsiasi formulazione aggiuntiva ed, in via subordinata, ho proposto che si specifichi: \u00absalvo l\u2019esecuzione delle sentenze di condanna definitiva gi\u00e0 pronunciate\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Crispo ha presentato una nuova formulazione, cos\u00ec concepita:<\/p><p>\u00abLa presente legge cesser\u00e0 di avere effetto dopo sei mesi dall\u2019entrata in vigore della Costituzione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Crispo ha facolt\u00e0 di svolgere la sua proposta.<\/p><p>CRISPO. Vorrei anzitutto rilevare, per acquietare le preoccupazioni dell\u2019onorevole Targetti, che il caso dell\u2019articolo 2 del Codice penale che contempla la successione di leggi e specialmente il caso di una legge abrogativa di una legge precedente, non \u00e8 un caso che possa invocarsi a proposito dell\u2019emendamento da me proposto; perch\u00e9, per verificarsi le conseguenze che egli dice, occorrerebbe che una nuova legge successiva a questa cancellasse i reati contemplati dagli articoli 1, 2 e 3 della legge in vigore. Il caso nostro \u00e8 diverso: qui si contempla semplicemente un termine entro il quale la legge \u00e8 scaduta, ma non si contempla l\u2019eventualit\u00e0 di una nuova legge successiva a questa, che regoli diversamente questa materia. Noi deliberiamo una legge eccezionale, la quale, in tanto ha ragione di essere, in quanto obbedisce ad eccezionali esigenze. Cessate le condizioni per le quali la legge eccezionale \u00e8 stata emanata, la legge cessa di aver vigore.<\/p><p>Questo \u00e8 stato scritto in tutte le leggi repressive dell\u2019attivit\u00e0 fascista, anche nella istituzione dei tribunali straordinari e delle Corti di assise straordinarie, non potendosi configurare una legge eccezionale che non sia limitata entro un determinato periodo di tempo.<\/p><p>\u00c8 evidente che, quando avrete votato il mio emendamento, se \u2013 per caso \u2013 allo scadere del termine da me prestabilito, che potrebbe anche essere un termine diverso, crederete che permangano le preoccupazioni per le quali oggi l\u2019Assemblea vota questa legge eccezionale, nulla vieter\u00e0 di prorogarla.<\/p><p>Ecco perch\u00e9, onorevole Targetti, le sentenze che, per caso, fossero emesse durante il periodo in cui la legge ha vigore, passate che fossero in giudicato, non potrebbero caducarsi, non potrebbe cessare l\u2019effetto di queste sentenze, perch\u00e9 avr\u00e0 cessato di avere effetto la legge, ma non sar\u00e0 subentrata una legge la quale dica che quella attivit\u00e0 non \u00e8 pi\u00f9 reato.<\/p><p>\u00c8 cos\u00ec evidente il mio pensiero, che non ritengo sia il caso di illustrarlo pi\u00f9 a lungo.<\/p><p>Quindi, insisto sul mio emendamento, al quale si potrebbe eventualmente aggiungere, \u00absalvo eventuale proroga\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Abbiamo, dunque, tre testi. Il primo \u00e8 quello dell\u2019onorevole Lucifero, fatto proprio dall\u2019onorevole Condorelli, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa presente legge cesser\u00e0 di aver vigore non appena saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale, ed in ogni caso entro il 31 dicembre 1948\u00bb.<\/p><p>Il secondo \u00e8 quello dell\u2019onorevole Crispo:<\/p><p>\u00abLa presente legge cesser\u00e0 di avere effetto dopo sei mesi dall\u2019entrata in vigore della Costituzione, salvo eventuale proroga\u00bb.<\/p><p>E vi \u00e8, una proposta aggiuntiva dell\u2019onorevole Targetti, nel caso che dovesse essere approvata una di queste due formulazioni:<\/p><p>\u00abSalvo l\u2019esecuzione delle sentenze di condanna definitiva, gi\u00e0 pronunciate\u00bb.<\/p><p>Infine la Commissione propone di non formulare un articolo aggiuntivo, ma di modificare l\u2019articolo 9 del progetto in questo senso:<\/p><p>\u00abLa presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica e sino al 31 dicembre 1952\u00bb.<\/p><p>Occorre mettere in votazione per primo l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Crispo, che pone il termine pi\u00f9 vicino poich\u00e9 la Costituzione entrer\u00e0 in vigore prossimamente.<\/p><p>Nella proposta dell\u2019onorevole Lucifero si indica come terminale il momento nel quale saranno state rivedute le disposizioni del Codice penale, e noi possiamo prevedere che ci\u00f2 avverr\u00e0 ad una scadenza pi\u00f9 lontana di quella in cui entrer\u00e0 in vigore la Costituzione.<\/p><p>Infine, vi \u00e8 la proposta della Commissione.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. Onorevole Presidente, aderisco all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Crispo, rinunciando al mio che ripresenterei per\u00f2, come subordinato, nel caso che non venisse approvato quello dell\u2019onorevole Crispo.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Vorrei richiamare l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea sulla possibilit\u00e0 di rinviare la questione al momento in cui verr\u00e0 in discussione quella disposizione finale della Costituzione che dice: \u00ab\u00c8 proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista\u00bb.<\/p><p>Mi pare che sia quella la sede pi\u00f9 opportuna per porre in discussione e risolvere questa questione, lasciando ora le cose come stanno. Comunque, fra le diverse formulazioni, io preferisco quella della Commissione e ad essa aderisco. \u00c8 del resto da osservarsi che di questa materia il Codice penale dovr\u00e0 certamente occuparsi; la presente legge cesser\u00e0 cos\u00ec di aver vigore non appena saranno state rivedute le relative disposizioni del Codice penale, e si rientrer\u00e0 nell\u2019ordine normale.<\/p><p>\u00c8 questa, intendiamoci, una disposizione per cui c\u2019\u00e8 un impegno internazionale derivante dal Trattato di pace, dalla quale disposizione ne consegue un\u2019altra particolare nella nostra Costituzione. Io proporrei quindi la formulazione seguente:<\/p><p>\u00abLa presente legge cesser\u00e0 di aver vigore non appena saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ed in ogni caso non oltre il 31 di dicembre 1952\u00bb.<\/p><p>BETTIOL, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BETTIOL, <em>Relatore.<\/em> La maggioranza della Commissione accetta questa formula.<\/p><p>CALOSSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CALOSSO. La formulazione della Commissione, poich\u00e9 si vuol stabilire un termine, mi pare la pi\u00f9 logica, perch\u00e9 si tratta di cinque anni e noi siamo un po\u2019 tutti, nella discussione di questa legge, sotto l\u2019impressione di un ritorno delle circostanze dell\u2019altro dopoguerra dal 1918 al 1923. Mi pare quindi che il periodo di cinque anni si giustifichi.<\/p><p>Mentre pertanto le altre cifre che rappresentano un termine pi\u00f9 stretto mi sembrano del tutto arbitrarie, questa di cinque anni mi pare la pi\u00f9 conseguente.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Dichiaro che noi voteremo in favore del testo accettato dalla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la formula dell\u2019onorevole Crispo:<\/p><p>\u00abLa presente legge cesser\u00e0 di avere effetto dopo sei mesi dall\u2019entrata in vigore della Costituzione, salvo eventuale proroga\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo adesso in votazione la formulazione Lucifero fatta propria dall\u2019onorevole Condorelli:<\/p><p>\u00abLa presente legge cesser\u00e0 di aver vigore non appena saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale, ed in ogni caso entro il 31 dicembre 1948\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora in votazione il testo proposto dall\u2019onorevole Grassi ed accettato dalla Commissione:<\/p><p>\u00abLa presente legge cesser\u00e0 di aver vigore non appena saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1952\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Targetti: \u00absalvo l\u2019esecuzione delle sentenze di condanna definitiva gi\u00e0 pronunciate\u00bb.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Vorremmo chiarire che la Commissione non \u00e8 d\u2019accordo specialmente per la completa superfluit\u00e0 di questa disposizione.<\/p><p>In sostanza il concetto che ha esposto l\u2019onorevole Targetti mi pare trovi il contrasto di due obiezioni fondamentali. La prima \u00e8 il carattere eccezionale della legge, per il quale concetto, se \u2013 per esempio \u2013 in un\u2019annata di raccolto scarso di un qualunque prodotto che serve per l\u2019alimentazione, il legislatore dispone una pena che sia di cinque, sei, dieci anni per l\u2019incetta e l\u2019occultamento di quel prodotto, nessuno sosterr\u00e0 mai, in linea di logica ed anche di buon senso, che, per il fatto che nell\u2019annata successiva il raccolto sar\u00e0 abbondante, quel tale precedente delitto di occultamento avr\u00e0 perduto i requisiti dell\u2019incriminazione e che cessi, per senso comune o per diritto, la esecuzione della pena che \u00e8 siate precedentemente irrogata. Non c\u2019\u00e8 dubbio che la pena che \u00e8 stata irrogata per un delitto grave nel momento in cm \u00e8 stato compiuto in dipendenza di una contingenza particolare continui ad essere operante.<\/p><p>E poi c\u2019\u00e8 la seconda ragione: qui si tratta di una legge eccezionale nel senso che configura come reati, puniti con una esasperazione di pena, dei fatti i quali nella loro generalit\u00e0, sono gi\u00e0 reati previsti dal codice penale ordinario e che lo saranno anche dal codice penale futuro, perch\u00e9 nessun codice penale permetter\u00e0 la minaccia, la violenza, l\u2019intimidazione, la banda armata, la lotta civile, ecc.<\/p><p>Quindi l\u2019ipotesi che fa l\u2019onorevole Targetti \u00e8 completamente al di fuori della realt\u00e0 politica; per queste due ragioni e non quindi per questioni di merito, ma proprio per tecnicismo inerente alla logica della legge, nella quale abbiamo messo disposizioni abbastanza originali, per lo meno, come quella della confisca dei beni, penso che non sia il caso di aggravare alcuni aspetti alquanto patologici di questa legge.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Dichiaro di votare contro, perch\u00e9 la formula, oltre che superflua perch\u00e9 rientra nell\u2019articolo 2 del Codice penale, \u00e8 imprecisa, in quanto parlare di sentenza irrevocabile pronunciata prima della cessazione del vigore della legge significa quasi rendere possibile, nel caso di una sentenza che sia stata emanata prima della cessazione del vigore della legge speciale e che passi in giudicato successivamente alla cessazione del vigore, che tale sentenza non possa avere esecuzione. Per tali categorie di sentenze, secondo l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Targetti, non funzionerebbe perci\u00f2 la norma che egli propone. Il che significa che queste sentenze non entrerebbero in esecuzione.<\/p><p>Credo che questa non sia nemmeno l\u2019intenzione dell\u2019onorevole proponente. Perci\u00f2 propongo la soppressione.<\/p><p>TARGETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TARGETTI. Ho chiesto di parlare per dichiarare che ritiro il mio emendamento. Mi rincresce di non dare all\u2019onorevole Leone la soddisfazione di mantenere la sua promessa di votare contro. Lo ritiro perch\u00e9 dalle dichiarazioni dell\u2019onorevole Fabbri devo dedurre che, in sostanza, siamo d\u2019accordo, e non c\u2019\u00e8 ragione che una votazione dia la sensazione di un disaccordo inesistente. (<em>Applausi a destra<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo all\u2019articolo 9. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica\u00bb.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. Quando il futuro storico si accinger\u00e0 a fare la storia dei nostri lavori, vorr\u00e0 certamente trovare il filo conduttore delle nostre decisioni, vedere quali sono stati i criteri che hanno prevalso nella nostra Assemblea. All\u2019inizio della discussione della nostra Costituzione trover\u00e0 affermato, dalla parte opposta a quella da cui io parlo, un principio che \u00e8 la rievocazione di una norma giuridica protostorica: <em>In hostes perpetuo auctoritas.<\/em><\/p><p>La interpretazione era errata storicamente perch\u00e9 il legislatore antico non aveva affatto intenzione di affermare il principio che&#8230; si voleva confermare. L\u2019intenzione ed il significato della rievocazione erano per\u00f2 troppo evidenti. Oggi, a distanza di sei mesi, noi abbiamo sentito l\u2019eco di quella affermazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Lei sa quale \u00e8 il contenuto dell\u2019articolo 9?<\/p><p>CONDORELLI. S\u00ec, ma devo spiegare le ragioni della chiesta soppressione dell\u2019articolo che si traduce nell\u2019invito ai miei colleghi a votare contro l\u2019intera legge.<\/p><p>PRESIDENTE. Va bene, lei pu\u00f2 sostenere questa tesi; ma la prego di tener presente quale \u00e8 la dizione dell\u2019articolo.<\/p><p>CONDORELLI. Io non star\u00f2 a tediare l\u2019Assemblea pi\u00f9 dei dieci minuti consentiti.<\/p><p>Si \u00e8 sostenuto dalle oneste labbra del collega Tonello, proprio dallo stesso settore, dallo stesso banco, in coincidenza non casuale, sostenendo un\u2019altra disposizione di legge, il principio della responsabilit\u00e0 collettiva di una famiglia, non soltanto dei discendenti e dei collaterali contemporanei, ma anche dei discendenti futuri.<\/p><p>Si ritorna al pi\u00f9 oscuro medioevo, all\u2019istituto della <em>detestatio memoriae<\/em>. Per\u00f2 questa \u00e8 <em>detestatio descendentiae<\/em>.<\/p><p>E la conclusione di questi alti princip\u00ee del nuovo diritto penale progressivo, ci \u00e8 apparsa evidente allorch\u00e9, attraverso un voto avvenuto quando la Costituente era rappresentata soltanto da 40-50 deputati, \u00e8 stato reintrodotto nel diritto italiano l\u2019istituto medievale della confisca. (<em>Rumori a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>COSTANTINI. C\u2019era anche col fascismo e lei non parlava. Stavate tutti zitti!<\/p><p>CONDORELLI. \u00c8 pi\u00f9 penoso che ci siano stati in questa Assemblea dei giuristi per i quali ho sommo rispetto, che di fronte all\u2019istantaneit\u00e0 della sbalorditiva decisione pensarono che, avendo trovato affermato col primo voto questo istituto, fosse esigenza di coerenza tornarlo ad affermare in rapporto ad una norma che colpisce un crimine maggiore. Si \u00e8 venuta ad affermare la necessit\u00e0 della coerenza nell\u2019errore, dimenticando, specialmente i colleghi di parte democristiana, che se <em>errare humanum est, perseverare est diabolicum! <\/em>(<em>Rumori a sinistra<\/em>)<em>.<\/em> Ora io penso che questi colleghi che dichiaratamente cos\u00ec votarono e per questo cos\u00ec votarono, abbiano in quel momento dimenticato che loro potevano negare l\u2019approvazione di questa legge la quale, se non fosse ripugnante alla nostra coscienza non di giuristi, ma di uomini del secolo XX per mille altre ragioni, lo sarebbe per questa ragione sola, perch\u00e9 ha reintrodotto l\u2019istituto della confisca.<\/p><p>Io credo che chiunque abbia rispetto reale e non formale per questa Costituente, sentir\u00e0 l\u2019imperativo di bocciare questa legge perch\u00e9 sia cancellato l\u2019errore. (<em>Rumori a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vi avverto, colleghi, che niente di disastroso avverrebbe se voi nello scrutinio segreto finale respingeste questa legge, perch\u00e9 l\u2019indomani il Governo potrebbe riproporre una legge che colpisca queste forme di delinquenza in via generale, come vogliono i canoni ormai conquistati definitivamente del diritto penale, il quale ripugna, in nome della libert\u00e0 e della giustizia, dalle leggi eccezionali. (<em>Rumori a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ed io vi dico che, votando come io vi chiedo, voi farete onore a voi stessi, anche se avete votato quell\u2019enormit\u00e0 che poc\u2019anzi deploravo, perch\u00e9 quell\u2019irato voto, che voi ora ripudiereste, \u00e8 contrario ai princip\u00ee della giustizia, ai princip\u00ee della civilt\u00e0, della carit\u00e0 cristiana (<em>Rumori a sinistra \u2013 Interruzione del deputato Bubbio<\/em>) perch\u00e9 la confisca, colleghi di parte democristiana, \u00e8 una pena non contro l\u2019autore del reato, ma contro la sua famiglia, i suoi figli, i suoi discendenti. Voi che avete votato questa mattina contro la singola norma istitutiva della confisca, avete il preciso dovere di votare stasera contro l\u2019intera legge nella votazione a scrutinio segreto. (<em>Rumori a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Condorelli, lei non ha detto una parola sul suo emendamento.<\/p><p>CONDORELLI. lo propongo la soppressione dell\u2019intera legge: dunque, anche di questo articolo.<\/p><p>PRESIDENTE. Lei avrebbe dovuto dire queste cose in sede di discussione generale; mentre in questo momento lei si era impegnato a proporre la soppressione dell\u2019articolo 9, che non ha invece neppure citato.<\/p><p>L\u2019onorevole Condorelli voleva sostenere, con il suo intervento, un emendamento soppressivo dell\u2019articolo 9; e lo dico io, poich\u00e9 egli se ne \u00e8 dimenticato.<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 9, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al titolo della legge:<\/p><p>\u00abNorme per la repressione dell\u2019attivit\u00e0 fascista e dell\u2019attivit\u00e0 diretta alla restaurazione dell\u2019istituto monarchico\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Benedettini ha presentato un emendamento del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere dopo le parole:<\/em> repressione dell\u2019attivit\u00e0, <em>le altre:<\/em> di tipo, <em>e,<\/em> <em>dopo le parole: <\/em>dell\u2019attivit\u00e0 diretta alla restaurazione, <em>l\u2019altra: <\/em>violenta.<\/p><p>L\u2019onorevole Covelli ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo la parola:<\/em> restaurazione, <em>aggiungere le parole:<\/em> con mezzi violenti\u00bb.<\/p><p>Onorevole Benedettini, ella ha firmato anche l\u2019emendamento Covelli. Quale dei due mantiene?<\/p><p>BENEDETTINI. Mantengo il mio emendamento; subordinatamente, per il caso che non fosse approvato, ho firmato l\u2019emendamento Covelli.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>BETTIOL, <em>Relatore.<\/em> Per quanto riguarda l\u2019emendamento Benedettini, la Commissione non accetta la prima parte, quella relativa alla repressione dell\u2019attivit\u00e0 di tipo fascista. Per quanto riguarda la seconda parte, accetta l\u2019emendamento stesso, perch\u00e9 rientra nello spirito informatore della legge: colpire la violenta estrinsecazione dell\u2019attivit\u00e0 monarchica.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Aderisco al parere della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Dei due emendamenti che sono stati proposti la Commissione ed il Ministro dichiarano di accettare parzialmente quello dell\u2019onorevole Benedettini che comprende in parte quello dell\u2019onorevole Covelli.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell\u2019emendamento Benedettini:<\/p><p>\u00abRepressione dell\u2019attivit\u00e0 di tipo fascista\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la seconda parte accettata dalla Commissione e dal Governo:<\/p><p>\u00abRestaurazione violenta dell\u2019istituto monarchico\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Resta inteso che l\u2019Assemblea autorizza il coordinamento formale degli articoli del disegno di legge.<\/p><p>Votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge:<\/p><p>\u00abNorme per la repressione dell\u2019attivit\u00e0 fascista e dell\u2019attivit\u00e0 diretta alla restaurazione violenta dell\u2019istituto monarchico\u00bb.<\/p><p>Presidenza del Vicepresidente BOSCO LUCARELLI<\/p><p>(<em>Segue la votazione<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.<\/p><p>(<em>Gli onorevoli Segretari numerano i voti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Presidenza del Presidente TERRACINI<\/p><p>Risultato della votazione segreta.<\/p><p>Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Norme per la repressione dell\u2019attivit\u00e0 fascista e dell\u2019attivit\u00e0 diretta alla restaurazione violenta dell\u2019istituto monarchico:<\/p><p>Presenti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 285<\/p><p>Votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 284<\/p><p>Astenuti \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1<\/p><p>Maggioranza\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 143<\/p><p>Voti favorevoli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 188<\/p><p>Voti contrari \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 96<\/p><p>(<em>L\u2019Assemblea approva<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Hanno preso parte alla votazione:<\/em><\/p><p>Abozzi \u2013 Adonnino \u2013 Alberti \u2013 Aldisio \u2013 Andreotti \u2013 Angelucci \u2013 Arcaini \u2013 Arcangeli \u2013 Avanzini \u2013 Azzi.<\/p><p>Baldassari \u2013 Balduzzi \u2013 Barontini Anelito \u2013 Bartalini \u2013 Basile \u2013 Bei Adele \u2013 Bencivenga \u2013 Benedetti \u2013 Benedettini \u2013 Benvenuti \u2013 Bertola \u2013 Bertone \u2013 Bettiol \u2013 Bianchi Bruno \u2013 Bocconi \u2013 Bonfantini \u2013 Bonino \u2013 Bonomi Ivanoe \u2013 Bonomi Paolo \u2013 Bordon \u2013 Borsellino \u2013 Bosco Lucarelli \u2013 Bosi \u2013 Bozzi \u2013 Bubbio \u2013 Bucci \u2013 Buffoni Francesco \u2013 Bulloni Pietro.<\/p><p>Caccuri \u2013 Cairo \u2013 Calosso \u2013 Camposarcuno \u2013 Candela \u2013 Canepa \u2013 Caporali \u2013 Cappi Giuseppe \u2013 Cappugi \u2013 Capua \u2013 Carboni Enrico \u2013 Caristia \u2013 Caronia \u2013 Carpano Maglioli \u2013 Carratelli \u2013 Cartia \u2013 Castiglia \u2013 Cavalli \u2013 Cavallotti \u2013 Cevolotto \u2013 Chiarini \u2013 Chieffi \u2013 Chiostergi \u2013 Ciampitti \u2013 Ciccolungo \u2013 Cingolani Mario \u2013 Clerici \u2013 Coccia \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Colonna di Paliano \u2013 Colonnetti \u2013 Conci Elisabetta \u2013 Condorelli \u2013 Coppa Ezio \u2013 Coppi Alessandro \u2013 Corbi \u2013 Corsi \u2013 Cortese Pasquale \u2013 Costa \u2013 Costantini \u2013 Covelli \u2013 Cremaschi Olindo \u2013 Crispo.<\/p><p>Damiani \u2013 D\u2019Amico \u2013 De Caro Gerardo \u2013 De Gasperi \u2013 Del Curto \u2013 Della Seta \u2013 Delli Castelli Filomena \u2013 De Maria \u2013 De Martino \u2013 De Michelis Paolo \u2013 De Palma \u2013 De Unterrichter Maria \u2013 De Vita \u2013 Di Fausto \u2013 Domined\u00f2 \u2013 D\u2019Onofrio.<\/p><p>Fabbri \u2013 Fabriani \u2013 Facchinetti \u2013 Fantoni \u2013 Fantuzzi \u2013 Farina Giovanni \u2013 Farini Carlo \u2013 Fedeli Armando \u2013 Federici Maria \u2013 Ferrarese \u2013 Ferrari Giacomo \u2013 Ferrario Celestino \u2013 Filippini \u2013 Fiore \u2013 Fiorentino \u2013 Flecchia \u2013 Franceschini \u2013 Fresa \u2013 Froggio.<\/p><p>Gabrieli \u2013 Galati \u2013 Gallico Spano Nadia \u2013 Garlato \u2013 Gavina \u2013 Germano \u2013 Gervasi \u2013 Geuna \u2013 Ghidetti \u2013 Ghidini \u2013 Giacometti \u2013 Giolitti \u2013 Gorreri \u2013 Gotelli Angela \u2013 Grassi \u2013 Gronchi \u2013 Guariento \u2013 Guerrieri Emanuele \u2013 Guerrieri Filippo \u2013 Gui \u2013 Guidi Cingolani Angela \u2013 Gullo Fausto \u2013 Gullo Rocco.<\/p><p>Imperiale \u2013 Iotti Leonilde.<\/p><p>Jervolino.<\/p><p>Lagravinese Pasquale \u2013 La Malfa \u2013 Lami Starnuti \u2013 Landi \u2013 La Rocca \u2013 Leone Francesco \u2013 Leone Giovanni \u2013 Lizier \u2013 Lombardi Carlo \u2013 Longhena \u2013 Lozza \u2013 Luisetti.<\/p><p>Macrelli \u2013 Maffi \u2013 Magnani \u2013 Magrini \u2013 Malagugini \u2013 Maltagliati \u2013 Malvestiti \u2013 Mancini \u2013 Mannironi \u2013 Marazza \u2013 Marchesi \u2013 Mariani Enrico \u2013 Marina Mario \u2013 Marinaro \u2013 Marinelli \u2013 Martinelli \u2013 Martino Gaetano \u2013 Marzarotto \u2013 Massini \u2013 Massola \u2013 Mastino Gesumino \u2013 Mastino Pietro \u2013 Mattarella \u2013 Mazza \u2013 Meda Luigi \u2013 Mentasti \u2013 Merighi \u2013 Mezzadra \u2013 Miccolis \u2013 Micheli \u2013 Minella Angiola \u2013 Minio \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Molinelli \u2013 Momigliano \u2013 Montagnana Rita \u2013 Montalbano \u2013 Monterisi \u2013 Monticelli \u2013 Moranino \u2013 Morelli Renato \u2013 Merini \u2013 Moro \u2013 Mortati \u2013 Moscatelli \u2013 M\u00f9rdaca \u2013 Musolino.<\/p><p>Nasi \u2013 Negarville \u2013 Nenni \u2013 Nicotra Maria \u2013 Nitti \u2013 Nobili Tito Oro \u2013 Notarianni \u2013 Novella.<\/p><p>Orlando Camillo \u2013 Orlando Vittorio Emanuele.<\/p><p>Pallastrelli \u2013 Paratore \u2013 Pat \u2013 Patricolo \u2013 Penna Ottavia \u2013 Perassi \u2013 Perrone Capano \u2013 Pesenti \u2013 Piccioni \u2013 Piemonte \u2013 Pistoia \u2013 Pollastrini Elettra \u2013 Pressinotti \u2013 Priolo.<\/p><p>Raimondi \u2013 Reale Eugenio \u2013 Reale Vito \u2013 Recca \u2013 Rescigno \u2013 Restagno \u2013 Ricci Giuseppe \u2013 Riccio Stefano \u2013 Rodi \u2013 Rodin\u00f2 Ugo \u2013 Romano \u2013 Romita \u2013 Rossi Maria Maddalena \u2013 Rubilli \u2013 Ruini.<\/p><p>Saccenti \u2013 Salizzoni \u2013 Salvatore \u2013 Sampietro \u2013 Santi \u2013 Scalfaro \u2013 Scarpa \u2013 Scoca \u2013 Scoccimarro \u2013 Secchia \u2013 Sicignano \u2013 Siles \u2013 Silipo \u2013 Spano \u2013 Spataro \u2013 Stampacchia \u2013 Storchi \u2013 Sullo Fiorentino.<\/p><p>Targetti \u2013 Taviani \u2013 Tega \u2013 Terranova \u2013 Tessitori \u2013 Titomanlio Vittoria \u2013 Togliatti \u2013 Tonello \u2013 Tosato \u2013 Tosi \u2013 Treves \u2013 Trimarchi \u2013 Turco.<\/p><p>Uberti.<\/p><p>Valenti \u2013 Valiani \u2013 Venditti \u2013 Veroni \u2013 Vicentini \u2013 Vigna \u2013 Vigo \u2013 Villabruna \u2013 Volpe.<\/p><p>Zaccagnini \u2013 Zanardi \u2013 Zerbi.<\/p><p><em>Si<\/em> <em>\u00e8 astenuto:<\/em><\/p><p>Conti.<\/p><p><em>Sono in congedo:<\/em><\/p><p>Bergamini.<\/p><p>Carmagnola \u2013 Caso \u2013 Cavallari.<\/p><p>De Caro Raffaele \u2013 Dugoni.<\/p><p>Jacini.<\/p><p>Pellizzari \u2013 Preziosi.<\/p><p>Ravagnan.<\/p><p>Tambroni.<\/p><p>Vanoni \u2013 Viale \u2013 Vischioni.<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, torniamo ora alla discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana. Dovremmo esaminare i vari emendamenti che sono stati presentati sotto l\u2019indicazione di articolo 95-<em>bis<\/em>.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. A me sembra che la norma contemplata nell\u2019emendamento che forma l\u2019articolo 95-<em>bis<\/em> comporti una insuperabile connessione, vorrei anzi dire, una unicit\u00e0 di tema con la norma dell\u2019articolo 102, relativo alla definizione della struttura della Corte Suprema di Cassazione, della sua funzione e della sua competenza. Sicch\u00e9 mi pare che non si possa affrontare questo tema se non in unione all\u2019esame dell\u2019articolo 102. Ed infatti noi vediamo emendamenti all\u2019articolo <em>95-bis <\/em>che si ripetono in sede di emendamenti all\u2019articolo 102, con questi intersecandosi.<\/p><p>Perci\u00f2, sottopongo al Presidente la proposta di trattare questo tema unitamente alla materia della Cassazione, in sede di discussione dell\u2019articolo 102 del progetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Ruini di volere esprimere l\u2019avviso della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non ho nulla in contrario a questa proposta.<\/p><p>PRESIDENTE. Se non si sollevano obiezioni, possiamo allora senz\u2019altro accettare la proposta dell\u2019onorevole Domined\u00f2, di discutere ci\u00f2 che si riferisce agli emendamenti all\u2019articolo 95-<em>bis<\/em>, che sono stati proposti e che toccano tutti il problema della Cassazione, quando saremo giunti all\u2019articolo 102, che pone appunto, nel progetto della Commissione, la questione della Corte di Cassazione.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo ora all\u2019articolo 96, nel testo iniziale della Commissione.<\/p><p>Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl popolo partecipa direttamente all\u2019amministrazione della giustizia mediante l\u2019istituto della giuria nei processi di Corte d\u2019assise\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentali numerosissimi emendamenti, in modo particolare soppressivi. Sono stati svolti gli emendamenti soppressivi degli onorevoli Monticelli, Rossi Paolo, Colitto, Ruggiero Carlo, Villabruna, Badini Confalonieri, Mastino Pietro, Merlin Umberto, Scalfaro e Castiglia. Vorrei che gli onorevoli Gabrieli, Rescigno, Perrone Capano e Nobili Tito Oro, presentatori anch\u2019essi di emendamenti soppressivi, dichiarassero se si rimettono allo svolgimento gi\u00e0 fatto dai suddetti numerosi colleghi di questa stessa proposta, oppure intendano aggiungere qualche cosa.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Gabrieli.<\/p><p>GABRIELI. Mi rimetto alle dichiarazioni gi\u00e0 fatte in sede di discussione generale.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Rescigno.<\/p><p>RESCIGNO. Anche io mi rimetto alle argomentazioni che sono state svolte dagli altri colleghi.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Perrone Capano.<\/p><p>PERRONE CAPANO. Desidero aggiungere soltanto che sono stato portato a proporre il mio emendamento soppressivo particolarmente per la mia esperienza di avvocato penale. In virt\u00f9 di questa esperienza, contratta nei molti anni durante i quali ho praticato la Corte d\u2019assise coi giurati, mi sono convinto della necessit\u00e0 imprescindibile di unificare la giurisdizione penale. Desidero rilevare inoltre che il mantenimento della giuria determinerebbe alcune contraddizioni nel testo del progetto di Costituzione. Il progetto, infatti, afferma innanzitutto il principio che i magistrati non debbono appartenere a partiti politici, e poi affida l\u2019esame e la decisione dei giudizi penali di maggiore entit\u00e0 a cittadini i quali potrebbero essere iscritti a partiti politici.<\/p><p>Il progetto di Costituzione afferma il principio che ogni sentenza debba essere motivata, e poi con l\u2019articolo 96 viola questo concetto, perch\u00e9 pone il presupposto per cui, per i giudizi relativi ai delitti di alta criminalit\u00e0, il pronunciato del giudice non sar\u00e0 motivato.<\/p><p>Infine, sancisce il principio che ogni sentenza deve essere soggetta a impugnazione e per i giudizi di Corte di assise compromette tale possibilit\u00e0, mentre, a mio avviso, sarebbe pi\u00f9 che mai necessario un giudizio di appello nei riguardi dei processi relativi ai delitti di alta criminalit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Ricordo che sono stati svolti anche i seguenti altri emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimerlo.<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Subordinatamente, sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl popolo partecipa unitamente ai magistrati all\u2019amministrazione della giustizia nei processi di Corte d\u2019assise, secondo le norme di legge.<\/p><p>\u00abMurgia\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimerlo.<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Subordinatamente, sopprimere le parole<\/em>: mediante l\u2019istituto della giuria.<\/p><p>\u00abColitto\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abNei processi di Corte di assise la giustizia \u00e8 amministrata da una Corte criminale composta di magistrati designati dal primo presidente della Corte di cassazione, sentito il parere del Consiglio superiore della Magistratura.<\/p><p>\u00abAbozzi\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl popolo partecipa direttamente all\u2019amministrazione della giustizia mediante l\u2019istituto della giuria nei processi per reati politici.<\/p><p>\u00abSardiello\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl popolo partecipa direttamente all\u2019amministrazione della giustizia nelle Corti di assise, alle quali \u00e8 attribuita la cognizione dei delitti contro la personalit\u00e0 dello Stato.<\/p><p>\u00abRomano\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire le parole:<\/em> nei processi di Corte d\u2019assise, <em>con le seguenti:<\/em> nei processi penali.<\/p><p>\u00abPersico\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere in fine:<\/em><\/p><p>\u00abLe sentenze delle Corti di assise sono soggette ad appello nei modi stabiliti dalla legge.<\/p><p>\u00abMannironi\u00bb.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nobili Tito Oro cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimerlo, in relazione agli emendamenti presentati al secondo e all\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 94<\/em>\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Il mio emendamento in realt\u00e0 non \u00e8 un emendamento soppressivo. \u00c8 un emendamento modificativo; ma io non ho nessuna difficolt\u00e0 di consentire alla soppressione dell\u2019emendamento stesso con i criteri che sono stati stabiliti.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento degli onorevoli Targetti, Costa, Carpano Maglioli, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl popolo partecipa direttamente all\u2019amministrazione della giustizia nei casi e nei modi stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Targetti ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>TARGETTI. Nel presentare quest\u2019emendamento io ho cominciato coll\u2019emendare me stesso, perch\u00e9 la storia dell\u2019articolo a cui si riferisce \u00e8 questa. Innanzi alla Sottocommissione, che era incaricata di occuparsi del Titolo relativo al potere giudiziario, stavano due proposte: una del collega onorevole Leone ed una del collega onorevole Calamandrei. Mentre il progetto conclusivo della relazione dell\u2019onorevole Calamandrei prevedeva una generica partecipazione di giudici popolari nei giudizi di competenza della Corte di Assise senza specificarne le modalit\u00e0, che rimetteva alla legge, l\u2019onorevole Leone, coerentemente al suo temperamento battagliero, non si era accontentato di fare un accenno indiretto alla questione della giuria, ma si era proposto di risolvere definitivamente il problema proponendo, senz\u2019altro, di ricondurre la competenza dell\u2019Assise, come egli si espresse, nell\u2019ambito della competenza del Tribunale. Fu in contrapposizione di questa sua proposta che perpetuava il bando della giuria dalla nostra legislazione, che io formulai e sostenni l\u2019articolo che poi la Commissione dei settantacinque approv\u00f2 e che figura nel testo sottoposto all\u2019esame dell\u2019Assemblea Costituente.<\/p><p>Si comprende facilmente come possa nascere la domanda perch\u00e9 io abbia, poi, preso l\u2019iniziativa di emendare questa proposta che era partita da me. Per questa considerazione: mentre la formula suggerita da me in sede di Commissione, e che ebbe la fortuna e l\u2019onore di essere approvata dalla Commissione dei settantacinque, diceva: \u00abIl popolo partecipa direttamente all\u2019amministrazione della giustizia attraverso l\u2019istituto della giuria\u00bb, io ho ritenuto opportuno modificare questa formula, mantenendone per\u00f2 intatta la prima parte, cio\u00e8 quella nella quale si afferma che il popolo partecipa direttamente all\u2019amministrazione della giustizia. A questo proposito si potr\u00e0 domandare perch\u00e9 questo avverbio \u00abdirettamente\u00bb. A me \u00e8 sembrato, e cos\u00ec ai colleghi della Commissione dei settantacinque, opportuno e non superfluo, perch\u00e9 se in un certo senso si pu\u00f2 dire che il popolo partecipa indirettamente all\u2019amministrazione della giustizia, partecipando alla costituzione del Parlamento il quale, a sua volta, elegge il Consiglio Superiore della Magistratura, che nomina i magistrati, qui occorreva specificare che si trattava di un\u2019altra specie di partecipazione, di una partecipazione diretta.<\/p><p>L\u2019espressione \u00abdirettamente\u00bb, \u00e8 stata usata non per fare un\u2019affermazione demagogica, che i colleghi sanno non sarebbe stata di mio gusto, ma per la necessit\u00e0 di esprimere un concetto che non si prestava ad essere denunziato diversamente. Mentre, dunque, manteniamo la formula: \u00abIl popolo partecipa direttamente all\u2019amministrazione della giustizia\u00bb invece di dire \u00abattraverso l\u2019istituto della giuria\u00bb preponiamo di dire \u00abnei casi e nei modi stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>Ci\u00f2 perch\u00e9, onorevoli colleghi, io credo che in questa sede non sia dare prova di eccessiva condiscendenza, ma di una necessaria saggezza, se ciascuno di noi, se ciascuno dei Gruppi in cui si divide questa Assemblea, fa tutto il possibile per dividersi il meno possibile nelle decisioni che si devono prendere in tema di Costituzione, cercando di rinunziare a tutto ci\u00f2 che possa creare delle diversit\u00e0, delle differenze, dei disaccordi evitabili senza fare nessuna concessione di sostanza, nessuna rinunzia di idee fondamentali.<\/p><p>Quindi, con la dizione \u00abnei casi e nei modi stabiliti dalla legge\u00bb intendiamo lasciar aperto il campo a qualsiasi forma di partecipazione diretta del popolo all\u2019amministrazione della giustizia. Detto questo, per\u00f2, dobbiamo dichiarare, non solo per onest\u00e0 e per franchezza, ma anche perch\u00e9 la nostra disposizione non possa prestarsi ad interpretazioni equivoche, che per noi socialisti, per gli appartenenti al mio Gruppo, la giuria \u00e8 la forma, nella quale meglio si manifesta una diretta partecipazione del popolo all\u2019amministrazione della giustizia.<\/p><p>L\u2019Assemblea non si spaventi se ho ricordato la giuria, non tema cio\u00e8 che io voglia tornare su quest\u2019argomento che \u00e8 stato, in un senso e nell\u2019altro, cos\u00ec largamente ed egregiamente trattato in questa discussione.<\/p><p>Noi siamo favorevoli alla giuria per tutte quelle ragioni che sono state esposte da colleghi valorosissimi; fra gli altri dall\u2019onorevole Macrelli, dall\u2019onorevole Veroni e dal nostro carissimo compagno onorevole Mancini, che ha pronunziato in questa occasione uno di quei discorsi che fanno onore non soltanto a chi li pronunzia, ma anche all\u2019Assemblea a cui l\u2019oratore appartiene.<\/p><p>Io mi limito a fare un solo rilievo.<\/p><p>Dagli avversari della giura \u00e8 stata citata l\u2019alta autorit\u00e0 di Enrico Ferri. Alta nel campo della criminologia. Altri campi, in questo momento, non ci interessano. In realt\u00e0, s\u00ec, il Ferri era contrario alla giuria, ma era per\u00f2 ugualmente contrario anche ai giudici togati, cos\u00ec come sono reclutati. Egli aveva, infatti, una concezione ben precisa di quella che avrebbe dovuto essere la funzione punitiva, che invece che ad uomini esperti nel diritto, egli avrebbe voluto in gran parte affidare a psicologi, a psichiatri, a medici, a biologi. Insomma, ad uomini di scienza piuttosto che a giuristi.<\/p><p>Io ricordo tuttavia la conclusione cui egli pervenne nell\u2019ultima intervista che ebbe occasione di concedere su questo argomento nel 1922. Fra gli altri difetti Enrico Ferri, aveva quello di ripetersi. Gli accadde cos\u00ec, anche in quella circostanza, di servirsi contro i giurati di un argomento che gli era in questo tema consueto. Se io ho un orologio guasto \u2013 disse \u2013 non andr\u00f2 certamente per farlo riparare da un calzolaio. Cos\u00ec anche le cause penali dovrebbero essere portate dinanzi a dei competenti a giudicare. Ma, alla domanda specifica se egli intendesse proporre alla Commissione per la riforma del Codice penale, di cui era Presidente, la soppressione della giuria, Enrico Ferri si strinse nelle spalle eppoi fin\u00ec col dire che i giudici popolari avrebbero continuato a far giustizia finch\u00e9 non si fosse avuta una magistratura tecnica, realmente capace di giudicare anche i reati pi\u00f9 gravi.<\/p><p>Onorevoli colleghi! Noi potremmo additarvi anche altri inconvenienti, anche altri difetti oltre tutti quelli che i nostri contradittori hanno messo eloquentemente in luce per combattere la giuria, ma, arrivati ad un certo punto, spunterebbe forse l\u2019alba e l\u2019alba ci sorprenderebbe ancora a discutere, ci sorprenderebbe ancora nel momento critico della discussione, quando noi torneremmo a chiedervi che cosa voi vorreste sostituire a questo istituto della giuria e nessuno di voi sarebbe in grado di rispondere.<\/p><p>Nessun giurista, nessun legislatore ha potuto mai suggerire n\u00e9 trovare una forma di giudizio che potesse degnamente sostituire questo istituto. Si \u00e8 discorso di tante cose, si \u00e8 parlato dello scabinato, si \u00e8 parlato della gran corte criminale. Ma, onorevoli colleghi, anche la gran corte criminale napoletana non emanava forse delle sentenze che erano inappellabili proprio come quelle che emana la giuria popolare? Ed allora perch\u00e9 scandalizzarsi dell\u2019inappellabilit\u00e0 dei verdetti popolari? Ma i giurati, si dice, hanno commesso molti errori. S\u00ec, onorevoli colleghi, ne hanno commessi molti e molti ne commetteranno, come ne hanno commessi, ne commettono e ne commetteranno i giudici togati; come \u00e8 destinato a commetterne chiunque si trovi a dover giudicare un suo fratello, ad assolverlo o condannarlo. Siano pure destinati, i giurati, a commetterne ancora e molti, ma sempre dalla loro giustizia emaner\u00e0 qualche sprazzo di luce, qualche raggio di bont\u00e0 che andranno ad illuminare quello che spesso \u00e8 il grigiore della legge amministrata da giudici togati, che la vita ha reso scettici e stanchi.<\/p><p>Se, onorevoli colleghi, anche il legislatore pi\u00f9 saggio, non \u00e8 riuscito, nella freddezza del suo studio a fissare, a prevedere e ben regolare, a seconda del movente, della personalit\u00e0, dell\u2019animo di chi \u00e8 trasceso a violare la legge penale, tutti i casi da giudicare, lasciamo che ci siano i giurati. Ben vengano allora i giurati che, nella loro sia pure impetuosa e tumultuosa passionalit\u00e0, possono rompere tutte queste impalcature, che il legislatore aveva creduto di erigere incrollabili, possono rompere questi compartimenti stagni in cui il legislatore aveva creduto di poter incasellare tutti i moti dell\u2019animo, e in casi nei quali e la legge e la giurisprudenza e il magistrato dicevano: \u00abcondanna\u00bb, possono dire \u00abassoluzione\u00bb. Non domandate ragioni, giudizi motivati di questi che possono essere errori giuridici, ma che spesso sono grandi riconoscimenti di esigenze della legge umana.<\/p><p>E non vi dico altro, onorevoli colleghi, e mi scuso anche di avervi parlato di quello di cui mi ero proposto di non parlare: cio\u00e8 dei difetti e dei pregi della giuria, per venire a questa conclusione: noi proponiamo una formula, nella quale \u2013 ripetiamo \u2013 \u00e8 compresa, \u00e8 contemplata, in primo luogo, per il nostro convincimento, la giuria. Per\u00f2 \u00e8 una formula che permetter\u00e0 alle Assemblee legislative di domani di far partecipare il popolo, in modi anche diversi, all\u2019amministrazione della giustizia.<\/p><p>Quando noi diciamo \u00abnei limiti\u00bb, indichiamo che sar\u00e0 la legge a determinare la competenza: problema arduo, anche questo, della competenza che deve essere attribuita ai giurati. Da pi\u00f9 parti si dice: soltanto reati gravissimi, e si pu\u00f2 aver ragione; da un\u2019altra si dice: soltanto i reati politici, e si pu\u00f2 aver ragione; ma si pu\u00f2 in questo anche aver torto, almeno in certi momenti che abbiano determinati caratteri politici. Io ricordo nei tristi inizi del tristissimo periodo fascista di aver trovato una maggiore possibilit\u00e0 di giustizia presso i giudici togati che presso certe giurie, che erano influenzate politicamente, o erano costrette a dire una parola diversa anche da quella che pensavano, per quella intimidazione che si esercitava pi\u00f9 facilmente dal fascismo sopra i giurati che non sui magistrati togati. E a proposito dei magistrati \u2013 dei quali tanto si dice male e spesso con ragione \u2013 lasciatemi anche ricordare che vi sono stati, nel tristissimo periodo fascista, dei magistrati che hanno avuto il coraggio, in mezzo a difficolt\u00e0 che non si possono apprezzare senza averle conosciute, e sfidando dei pericoli che non si possono giudicare se non si sono sfidati, di mantenere fede, nonostante tutto e tutti, al loro dovere: quello di amministrare giustizia senza guardare in faccia a nulla e a nessuno. Sacrifici talvolta eroici e mai riconosciuti n\u00e9 apprezzati nella misura giusta.<\/p><p>E se, onorevoli colleghi, si dice nel nostro emendamento \u00abnei limiti determinati dalla legge\u00bb, non pregiudichiamo neppure la questione della competenza; se noi diciamo \u00abnei modi stabiliti dalla legge\u00bb, non pregiudichiamo nessuna forma di partecipazione diretta del popolo all\u2019amministrazione della giustizia.<\/p><p>\u00c8 per questo che facciamo le insistenze pi\u00f9 vive presso tutti i nostri colleghi di voler aderire a questa nostra proposta. Non aderirvi vorrebbe dire chiudere la via oggi come domani, fino al giorno in cui non si arrivasse ad una revisione della Costituzione, all\u2019istituzione di questa forma di Magistratura \u2013 ed \u00e8 l\u2019ultima osservazione che mi permetto di fare \u2013 che \u00e8 adottata da tutte le Nazioni. Non si pu\u00f2 dire: c\u2019\u00e8 l\u2019obbligo di fare in un determinato modo perch\u00e9 tutti fanno cos\u00ec; quest\u2019obbligo non c\u2019\u00e8; ma sar\u00e0 sempre lecito dire che prima di fare in un modo diverso da quello di tutti i popoli che sono anche organizzati, ordinati come noi, democraticamente, bisogna un po\u2019, onorevoli colleghi, esitare; perch\u00e9 altrimenti una mancanza di esitazione non vorrebbe dire un\u2019esuberanza di coraggio, ma una vera audacia; una determinazione non ragionata. Rifiutarsi ad ammettere l\u2019istituzione della giuria anche per un domani pi\u00f9 o meno vicino, persino per un domani un po\u2019 lontano, non ostante che la Francia, che l\u2019Inghilterra, che la Polonia, che l\u2019Ungheria, che l\u2019Austria, che tutte le Costituzioni del dopoguerra stabiliscano in modo tassativo, non quella che per noi si limiterebbe ad essere una possibilit\u00e0 di istituzione, ma la vera e propria istituzione, per decisione inderogabile, costituzionale, della giuria popolare, vorrebbe dire chiudere gli occhi dinanzi a fatti, ad esperienze che istruiscono ed ammoniscono.<\/p><p>Confidiamo per questa realt\u00e0 \u2013 e non per la modestia della nostra argomentazione \u2013 che questa nostra proposta venga accolta! (<em>Applausi \u2013 Congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Cairo e l\u2019onorevole Carboni Angelo hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:<\/p><p>\u00abPossono istituirsi per legge e per la cognizione e la decisione di determinate materie, sezioni specializzate degli organi giudiziari civili e penali con la partecipazione, regolata dalle norme dell\u2019ordinamento giudiziario, di cittadini esperti e di giudici popolari\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Cairo ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>CAIRO. Onorevoli colleghi, l\u2019emendamento da me proposto mi sembra in parte sostanzialmente superato dal criterio che \u00e8 stato introdotto ieri nell\u2019articolo che \u00e8 stato per ultimo approvato. Infatti il nostro emendamento tendeva ad affermare il principio che nelle giurisdizioni criminali fossero chiamati a partecipare cittadini esperti o giudici popolari.<\/p><p>Ieri si \u00e8 approvata la partecipazione generica di cittadini idonei. Quindi si \u00e8, in certo senso, anticipato il principio della partecipazione di giudici popolari o giudici non togati all\u2019amministrazione della giustizia.<\/p><p>Comunque io far\u00f2 qualche rilievo anche di carattere formale.<\/p><p>Mi consentano gli estensori della formula consacrata nel progetto, ed anche in qualche emendamento, di dire che l\u2019esordio della formula stessa degli emendamenti \u2013 \u00abil popolo partecipa direttamente\u00bb \u2013 mi sembra, mi si consenta, un po\u2019 enfatica.<\/p><p>Comunque, che il popolo partecipi alla giustizia, sia pure per il tramite degli organi giudiziari, \u00e8 certo. La formula che mi permetto di contestare sembra quasi contradire al principio che la stessa Magistratura, l\u2019ordinamento giudiziario, la Magistratura ordinaria sia emanazione \u2013 indiretta, ma emanazione \u2013 del popolo.<\/p><p>Quindi riterrei pi\u00f9 opportuno fermarsi su una dizione cos\u00ec come \u00e8 stata formulata da me: \u00abPossono istituirsi per legge e per la decisione di determinate materie, giudici popolari e cittadini esperti\u00bb.<\/p><p>Si \u00e8 molto discusso ed argomentato sulla giuria. Io, a questo proposito, ho una profonda incertezza, che ha il proprio riflesso nel mio emendamento, il quale potrebbe anche essere tacciato di compromesso o di transazione. Comunque, all\u2019animo democratico di tutti noi ripugna \u2013 come diceva benissimo poc\u2019anzi l\u2019onorevole Targetti \u2013 di respingere senz\u2019altro l\u2019intervento del giudice popolare e della sua umanit\u00e0, della sua integrale umanit\u00e0 nei giudizi penali.<\/p><p>La confessione di molti illustri ed egregi colleghi, che hanno esercitato per tanti anni la professione dinanzi alle Corti d\u2019assise, ci dice che le Corti d\u2019assise non corrispondono pi\u00f9 oggi alle necessit\u00e0 di tecnica e di competenza che esige la vita umana, ogni manifestazione della vita umana, e specialmente questa della giustizia, che delle manifestazioni della vita umana \u00e8 forse la pi\u00f9 difficile e la pi\u00f9 alta.<\/p><p>Quindi il mio emendamento non fa che protrarre questa decisione \u2013 che, come dico, \u00e8 ardua \u2013 sulla esistenza della giuria, rimandandola ad un esame che verr\u00e0 fatto da un\u2019assemblea, la quale avr\u00e0 a propria disposizione degli elementi tecnici (e questo non si ritenga offensivo per l\u2019Assemblea) pi\u00f9 completi per potere giudicare se la giuria dovr\u00e0 rimanere cos\u00ec com\u2019\u00e8 o se dovr\u00e0 subire quelle trasformazioni, che del resto tutti gli istituti giuridici subiscono col tempo.<\/p><p>Io non aggiungo altro.<\/p><p>Ho introdotto anche: \u00aborgani giudiziari civili\u00bb oltre che penali, appunto per affermare questo criterio basilare del mio emendamento, cio\u00e8 introduzione e la partecipazione dell\u2019elemento umano, dell\u2019elemento che direi civico, estraneo alla tecnica della Magistratura non solamente per il giudizio penale, ma anche per i giudizi civili, cio\u00e8 l\u2019esigenza che vicino al giudice tecnico e togato ci sia anche il giudice popolare o il rappresentante della cittadinanza che non veste la toga.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019esistenza della giuria cos\u00ec come \u00e8, io ho gi\u00e0 richiamato la confessione fatta dai maggiori assistiti che sono intervenuti in questa discussione. Oserei dire che nella formazione della giuria c\u2019\u00e8 qualche cosa di romantico, qualche cosa di melodrammatico, qualche cosa di superato. Noi tutti, che esercitiamo da molto tempo la carriera forense, sentiamo che effettivamente nella giuria manca qualche cosa, sentiamo che la giuria ha rappresentato un\u2019affermazione notevole dei princip\u00ee di libert\u00e0 nel secolo scorso, ma che oggi non rappresenta pi\u00f9 quella esigenza tecnica che io ritengo sovrana in tutte le materie.<\/p><p>Quindi il mio emendamento potr\u00e0 essere accolto sia da coloro che caldeggiano il ritorno della giuria, sia da coloro che sentono che la giuria non risponde pi\u00f9 alle esigenze attuali.<\/p><p>C\u2019\u00e8 un ostacolo ad aderire ancora alla sopravvivenza della giuria; un ostacolo grave di carattere umano: \u00e8 la mancanza della sentenza e, quindi, della doppia giurisdizione; \u00e8 una esigenza sentita da tutti, perch\u00e9, onorevoli colleghi, o ammettiamo che il giudice popolare sia infallibile e rappresenti qualche cosa di insuperabile nella sua sentenza e nei suoi verdetti, ed allora possiamo venir meno alla esigenza fondamentale di una revisione di secondo grado, o noi non ammettiamo a priori questa infallibilit\u00e0 al verdetto dei giudici popolari, ed allora dobbiamo escogitare una nuova formula la quale sancisca anche la possibilit\u00e0 di un appello contro la sentenza, contro il giudicato popolare. Problema difficile che io non pretendo di risolvere. Per questo ritengo che oggi sia opportuno e saggio rimettere all\u2019Assemblea legislativa la risoluzione tecnica di questo problema. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Ghidini, Filippini e Rossi Paolo hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl popolo partecipa direttamente all\u2019amministrazione della giustizia, nei processi di Corte di assise, nei limiti e secondo le forme che saranno stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ghidini ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>GHIDINI. Onorevoli colleghi, veramente io sono rimasto incerto fino a questo momento se dovessi mantenere o ritirare questo mio emendamento, perch\u00e9 ho il dubbio che la questione sia pregiudicata dalla votazione che si \u00e8 fatta ieri sull\u2019articolo 95. Alludo precisamente al capoverso primo dell\u2019articolo 95 e al commento fattone dal Relatore.<\/p><p>Il secondo comma dell\u2019articolo 95 \u00e8 in questi termini: \u00abNon possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi, presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla Magistratura\u00bb.<\/p><p>Mi sono chiesto se in queste sezioni specializzate che si istituiscono presso gli organi giudiziari ordinari siano comprensibili anche le giurie.<\/p><p>L\u2019onorevole Leone Giovanni ha detto s\u00ec ed allora sarebbe inutile che io insistessi sull\u2019articolo 96.<\/p><p>Ma per la verit\u00e0, io non sono della stessa opinione o, per lo meno, non ho affatto la certezza che si possa dire che l\u2019istituto della giuria sia compreso in questo secondo comma dell\u2019articolo 95, cio\u00e8 che si possa considerare la giuria come una sezione specializzata istituita presso un organo giudiziario ordinario. Sono perfettamente d\u2019accordo nel ritenere che di fronte alla legislazione attuale non \u00e8 un giudice speciale, perch\u00e9 la Corte di assise non \u00e8 che una sezione della Corte di appello; e poi c\u2019\u00e8 una ragione anche pi\u00f9 sostanziale, ed \u00e8 questa, che se si trattasse di un giudice speciale, le sue sentenze dovrebbero essere impugnate dinanzi alla Cassazione a sezioni unite, mentre invece si sa che le sentenze della Corte di assise sono impugnate dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione. Quindi, indiscutibilmente, secondo la legge attuale, non ci troviamo di fronte ad un giudice speciale. Per\u00f2, nella realt\u00e0 delle cose, si pu\u00f2 per lo meno dubitare, ed io ne dubito profondamente, per queste ragioni: prima di tutto perch\u00e9 \u00e8 indubitato che la giuria \u00e8 un giudice il quale si occupa soltanto di determinate categorie di reati.<\/p><p>In secondo luogo, i giurati non possono essere considerati come giudici ordinari, secondo l\u2019articolo 95 votato ieri, dove si dice testualmente: \u00abla funzione giurisdizionale \u00e8 esercitata dai magistrati ordinari istituiti secondo le norme sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb. Fra questi non si possono comprendere i cittadini giurati.<\/p><p>Per queste ragioni io penso che realmente si tratti di un giudice speciale. Altrimenti si potrebbe pensare dello scabinato, nel quale il giudice popolare giudica unitamente al magistrato ordinario e le sentenze vengono fatte insieme, e la motivazione appartiene ad entrambi. Invece, nel caso della giuria, intesa secondo la tradizione legislativa italiana e la comune accezione, il giurato giudica da solo e in modo elusivo del fatto e della responsabilit\u00e0. Per questo motivo ritengo che l\u2019emendamento possa essere mantenuto.<\/p><p>Il mio emendamento somiglia a quello dell\u2019onorevole Targetti, ma vi \u00e8 una differenza fra il mio ed il suo, che \u00e8 sostanziale. L\u2019onorevole Targetti dice: \u00abIl popolo partecipa direttamente all\u2019amministrazione della giustizia nei casi e nei modi stabiliti dalla legge\u00bb. Dunque, secondo l\u2019onorevole Targetti la partecipazione diretta del popolo all\u2019amministrazione della giustizia si dovrebbe effettuare in qualsiasi giudizio, non soltanto in quelli di Corte di assise.<\/p><p>Se questo non \u00e8 stato il pensiero dell\u2019onorevole Targetti, ne prendo atto; e se anche egli ritiene che \u00e8 soltanto alla Corte di assise che il popolo deve partecipare, allora siamo d\u2019accordo in tutto ed il mio emendamento \u00e8 identico al suo, salvo la diversa espressione verbale.<\/p><p>Nel mio emendamento \u00e8 detto: \u00abIl popolo partecipa direttamente all\u2019amministrazione della giustizia nei processi di Corte di assise\u00bb.<\/p><p>Io elimino dal testo la frase: \u00abmediante l\u2019istituzione della giuria\u00bb, perch\u00e9, secondo il mio modo di vedere, l\u2019istituto della giuria ha una sua significazione, che \u00e8 quella consacrata da una lunga tradizione legislativa.<\/p><p>Nella giuria, com\u2019\u00e8 oggi intesa, esistono dei difetti che furono rilevati da molti colleghi e sono: la mancanza di motivazione ed il verdetto monosillabico. Il verdetto monosillabico contrasta anche con una disposizione della nostra Carta costituzionale, articolo 101, dove si dice che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Il s\u00ec ed il no non rappresentano una motivazione.<\/p><p>Si tratta di un giudice il cui verdetto, mancando di motivazione, non consente il doppio grado di giurisdizione, cio\u00e8 il controllo di merito. Ecco perch\u00e9 io penso che si debba trovare una forma di giudizio la quale consenta da un lato la motivazione e dall\u2019altro il ricorso di merito. Sar\u00e0 difficile trovare questa forma, ma non dispero.<\/p><p>A proposito della giuria v\u2019\u00e8 ancora un inconveniente sul quale hanno insistito i colleghi, ed \u00e8 \u00abl\u2019incompetenza del cittadino giurato\u00bb. \u00c8 una verit\u00e0 parziale, come tutte le verit\u00e0. Ma \u00e8 certo che in talune materie, come sarebbe ad esempio nei delitti di falso documentale, di bancarotta, ecc., difficilmente potrebbe decidere un profano del diritto. Non ammetto la competenza del giurato neppure in materia di reati politici e contro la personalit\u00e0 esterna ed interna dello Stato.<\/p><p>La struttura dei reati contro la personalit\u00e0 dello Stato \u00e8 squisitamente tecnica e sarebbe quindi pericoloso affidarne il giudizio ai giurati. E penso altrettanto pei reati politici, nei quali si disfrena pi\u00f9 violenta la passione popolare; quella passione che indiscutibilmente \u00e8 l\u2019antitesi della giustizia che \u00e8 soprattutto misura e serenit\u00e0. \u00c8 vero, come diceva l\u2019altro giorno l\u2019onorevole Avanzini, che vi sono state delle cause in cui nel giudicare i reati politici i giurati hanno emerso sentenze altamente serene, ma disgraziatamente furono un\u2019eccezione.<\/p><p>D\u2019altro canto vi sono reati che \u00e8 bene siano demandati al giudice popolare: parlo dei reati gravi di sangue, dell\u2019omicidio e dell\u2019infanticidio. Non \u00e8 che io diffidi del magistrato ordinario, per il quale anzi professo altissima stima e in virt\u00f9 della mia esperienza posso ben dire che le critiche che gli sono state rivolte sono eccessive ed ingiuste. \u00c8 per\u00f2 certo che il giudice ordinario ha minore aderenza alla realt\u00e0 della vita e meno avverte l\u2019umanit\u00e0 di certe cause, che devono essere risolte non soltanto in linea di puro diritto, ma col criterio della pi\u00f9 alta equit\u00e0.<\/p><p>Bisogna che la sentenza del giudice non sia soltanto corrispondente alla legge, ma anche alla coscienza giuridica e morale del popolo per essere efficace. La sentenza non \u00e8 soltanto accertamento del fatto e degli elementi giuridici che ne fanno un reato, ma deve essere anche una norma di condotta per il cittadino.<\/p><p>Per questa ragione ritengo che in certi casi debba essere mantenuta la giuria, per\u00f2 nelle forme e nei modi dei quali parlava l\u2019onorevole Targetti. Ecco il mio emendamento:<\/p><p>\u00abIl popolo partecipa direttamente all\u2019amministrazione della giustizia nei giudizi di Corte di assise, nei limiti e secondo le norme che saranno stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>Le norme riguarderanno la struttura dell\u2019istituto e le condizioni di nomina dei giurati, affinch\u00e9 siano in grado di fare una motivazione ragionata e seria. Del resto il caso si \u00e8 gi\u00e0 verificato.<\/p><p>Ricordo una causa discussa a una Corte di assise dell\u2019Emilia, nella quale vi fu un contrasto irreducibile fra i magistrati, presidente e relatore, e gli assessori: questi volevano e vollero assolvere, mentre i magistrati volevano condannare. Quei magistrati onestamente non fecero una sentenza suicida, fenomeno questo deplorevole e eccezionale, tanto che non pu\u00f2 certamente essere motivo per ammettere una riforma dell\u2019organo in un senso o nell\u2019altro. La fecero invece i giurati e fu tale da riscuotere unanime plauso per la logicit\u00e0 e la seriet\u00e0 della sua motivazione.<\/p><p>Per queste ragioni credo che limiti precisi di competenza dovranno essere segnati dalla legislazione ordinaria ad un nuovo e diverso istituto della giuria, tale che risponda a quelle necessit\u00e0 di giustizia e a quelle esigenze di umanit\u00e0 e di equit\u00e0, che sono vive e perenni nella coscienza dei popoli civili. (<em>Applausi \u2013 Congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Coccia ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abIl verdetto viene emanato dai giurati ed \u00e8 inappellabile\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>COCCIA. Eravamo d\u2019accordo che questo emendamento aggiuntivo sarebbe stato discusso dopo decisa la soppressione o meno.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. La stessa cosa si pu\u00f2 dire dell\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Sapienza, che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p><em>\u00abAggiungere il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abI giurati sono eletti, per il tempo e con le modalit\u00e0 stabilite nell\u2019ordinamento giudiziario, dai Consigli comunali dei Comuni compresi nella circoscrizione giudiziaria\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mannironi ha gi\u00e0 svolto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abLe sentenze delle Corti d\u2019assise sono soggette ad appello, nei modi stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>RESCIGNO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RESCIGNO. Vorrei, con riferimento all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mannironi ed anche a quello dell\u2019onorevole Coccia, ed anche alle proposte qua e l\u00e0 avanzate da altri colleghi su questa eventuale appellabilit\u00e0 delle sentenze pronunciate dalla giuria popolare, dare un chiarimento.<\/p><p>Noi dobbiamo, poich\u00e9 questa Costituzione dovr\u00e0 essere letta, speriamo, anche dai posteri, non offendere certi princip\u00ee fondamentali filosofici. I verdetti della giuria popolare non possono essere appellabili e non v\u2019\u00e8 bisogno di scriverlo qui, che essi sono inappellabili, perch\u00e9 il concetto su cui si fonda il verdetto della giuria \u00e8 che esso rappresenta l\u2019espressione della coscienza popolare. Ora, la coscienza popolare non si pu\u00f2 esprimere sullo stesso fatto che una sola volta, per non correre il rischio di contraddire se stessa. Perci\u00f2 il pronunziato, nella Corte di assise, della giuria popolare \u00e8 inappellabile. Quindi non vi pu\u00f2 essere speranza di appellabilit\u00e0 ed \u00e8 questo l\u2019argomento per cui sono contro la giuria, perch\u00e9 non mi posso persuadere come sia data la revisione per una condanna a lire 2001 di pena pecuniaria e non possa essere data revisione per la condanna all\u2019ergastolo.<\/p><p>RUBILLI. La Corte di assise \u00e8 una sezione della Corte di appello.<\/p><p>RESCIGNO. E che vuol dire? Finch\u00e9 v\u2019\u00e8 la giuria, non pu\u00f2 la sua sentenza, per ragioni di indole logica, essere impugnata nel merito. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 cos\u00ec esaurito lo svolgimento degli emendamenti.<\/p><p>Il seguito di questa discussione \u00e8 rinviato alle ore 11 di luned\u00ec prossimo, avvertendo che dar\u00f2 la parola al Presidente della Commissione, onorevole Ruini, perch\u00e9 esprima il parere sugli emendamenti.<\/p><p>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta urgente:<\/p><p>\u00abAl Ministro della pubblica istruzione, per sapere per quali ragioni, pur avendo l\u2019onorevole Ministro assicurato personalmente l\u2019interrogante di avere disposto la riapertura della sezione distaccata in Meta di Sorrento del liceo-ginnasio di Castellammare di Stabia, il Provveditorato agli studi di Napoli non solo non ha eseguito la disposizione, ma dichiara di ignorarla.<\/p><p>\u00abCrispo\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Governo, per conoscere con urgenza se intenda emettere provvedimento legislativo, che integrando il decreto legislativo del 26 aprile 1946, n. 274, contenente provvidenze per Torre Annunziata a causa del sinistro del 21 gennaio 1946, disponga la cumulabilit\u00e0 dell\u2019indennit\u00e0 di citt\u00e0 sinistrata e di quella di caro-vita, in estensione del decreto legislativo 26 ottobre 1947.<\/p><p>\u00abIl provvedimento risponderebbe a ragioni profonde di giustizia e tenderebbe ad eliminare la particolarissima situazione di disagio in cui si sono trovati e si trovano tuttora i lavoratori a seguito delle distruzioni derivate dal sinistro stesso.<\/p><p>\u00abRiccio Stefano\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se intenda provvedere al pi\u00f9 presto al finanziamento dei lavori di completamento dell\u2019acquedotto Alto Calore, che, iniziato e portato a buon punto in periodo fascista, attende, per essere terminato, lo stanziamento di circa 900 milioni di lire secondo i calcoli dell\u2019ufficio competente.<\/p><p>\u00ab\u00c8 necessario provvedere subito per tre ordini di ragioni:<\/p><p>1\u00b0) perch\u00e9 col passar del tempo le opere, incomplete, subiscono deterioramenti e danneggiamenti;<\/p><p>2\u00b0) perch\u00e9, per quanto si siano spese grosse cifre in moneta non svalutata, alcune decine di comuni sono praticamente ancora senz\u2019acqua o con insufficiente dotazione;<\/p><p>3\u00b0) perch\u00e9 occorre che la provincia di Avellino, nella quale pure la disoccupazione \u00e8 notevole, venga tenuta presente dal Ministro dei lavori pubblici in misura superiore alle altre, in quanto che essa \u00e8 rimasta del tutto esclusa dall\u2019assegnazione di fondi per la disoccupazione in agricoltura, pur comprendendo vari comprensori di bonifica.<\/p><p>\u00abSullo, Scoca\u00bb.<\/p><p>Ai Ministri dell\u2019interno e dell\u2019agricoltura e foreste, per conoscere:<\/p><p>1\u00b0) per quali ragioni il Governo ha revocato o sospeso la concessione di terreno, in territorio di Mussomeli (ex feudo Polizzello), fatta regolarmente dalla Commissione per la assegnazione delle terre incolte o mal coltivate della provincia di Caltanissetta;<\/p><p>2\u00b0) quali provvedimenti il Governo intenda adottare per sanare la situazione creatasi col misconoscimento dei diritti dei contadini, per sottrarre la provincia di Caltanissetta al dominio della mafia, cause prime dei recenti incidenti, e per richiamare le autorit\u00e0 locali ad una giusta comprensione delle richieste e delle agitazioni dei contadini.<\/p><p>\u00abFiore, Montalbano, D\u2019Amico\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro della difesa, per conoscere a che punto si trovino le pratiche di liquidazione dei danni causati a cittadini italiani dalle forze alleate in investimenti stradali.<\/p><p>\u00abMorini\u00bb.<\/p><p>\u00abAi Ministri del commercio con l\u2019estero, delle finanze, dell\u2019industria e commercio, dell\u2019agricoltura e foreste, e agli Alti Commissari per l\u2019alimentazione e per l\u2019igiene e la sanit\u00e0 pubblica, per conoscere se non si ritiene urgente e indispensabile provvedere alla riorganizzazione ed alla trasformazione del sistema di rilascio delle licenze di importazione e di esportazione, sistema che attualmente attraversa interminabili trafile burocratiche.<\/p><p>\u00abMorini\u00bb.<\/p><p>Interesser\u00f2 \u00ec Ministri interrogati affinch\u00e9 facciano sapere al pi\u00f9 presto quando intendano rispondere.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se, nella costituzione dell\u2019organico relativo alle insegnanti di scuole materne, non creda opportuno di estendere il beneficio del passaggio alle scuole elementari per le maestre di asilo, vincitrici di concorsi precedenti per titoli ed esami alle scuole elementari, come gi\u00e0 si pratic\u00f2 col regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 11 (articolo 6), abrogato successivamente senza plausibili motivi.<\/p><p>\u00abCrispo, Bozzi, Martino Gaetano, Villabruna\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga equo adottare delle disposizioni per regolamentare la revisione dei prezzi per i contratti di appalto di opere pubbliche stipulati posteriormente all\u2019entrata in vigore del decreto-legge del 5 aprile 1945, n. 192, contratti nei quali non fu inserita la clausola della rivedibilit\u00e0, erroneamente ritenuta non necessaria.<\/p><p>\u00abSilipo\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno provvedere sollecitamente, in relazione anche all\u2019inoltrarsi della stagione invernale, disporre a che i carri bestiame attualmente adibiti al trasporto dei passeggeri nelle linee ferroviarie della Sicilia, sia nelle normali, sia nelle secondarie, siano sostituiti con vetture regolari e che le vetture particolarmente nella linea secondaria Castelvetrano-Porto Empedocle, siano munite di tutti gli accessori necessari atti a garantire la salute dei viaggiatori, e altres\u00ec disporre che siano assicurate le pi\u00f9 elementari condizioni igieniche; e quali i motivi che fino ad oggi non hanno permesso di introdurre nelle dette linee secondarie l\u2019esercizio delle automotrici previste da tempo.<\/p><p>\u00abD\u2019Amico, Li Causi, Montalbano, Fiore, Nasi\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere se, in considerazione delle particolari condizioni in cui si \u00e8 venuta a trovare la citt\u00e0 di Messina in seguito al terremoto del 1908 \u2013 e per la ricostruzione della quale furono votate una serie di leggi speciali \u2013 e dei successivi eventi che ritardarono, ostacolarono od addirittura impedirono la rinascita della citt\u00e0, non credano opportuno emanare delle norme che richiamino in vigore la legge 27 settembre 1923, n. 2309, abrogando le successive aggiunte e modifiche e specialmente il decreto 26 gennaio 1933, che ridusse i contributi dello Stato, almeno nei confronti di coloro che avevano adempiuto alla suddetta legge del 27 settembre 1923, n. 2309, entro i prescritti termini del 31 marzo 1927.<\/p><p>\u00abPer sapere, inoltre, se, in caso negativo, non credano di dover sciogliere con apposito decreto-legge i contratti di condominio che furono stipulati dai privati in base alle suddette leggi ed impossibilitati in seguito a costruire. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>).<\/p><p>\u00abMartino Gaetano\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se intenda, conformemente alle aspirazioni delle popolazioni interessate, proporre d\u2019urgenza la statizzazione della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini, avendo l\u2019I.R.I. rifiutato il necessario finanziamento e non esistendo pi\u00f9 una vera e propria societ\u00e0 che provveda adeguatamente all\u2019esercizio della linea. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abFinocchiaro Aprile\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Miniati. del commercio con l\u2019estero, dell\u2019industria e commercio, dei trasporti e del tesoro, per conoscere:<\/p><p>1\u00b0) quale azione abbiano svolta, stiano svolgendo od intendano svolgere, in conseguenza dell\u2019attuale crisi, per attivare il mercato agrumario di esportazione, nei confronti dei mercati di assorbimento e consumo, con speciale riguardo a quelli dell\u2019Europa centrale;<\/p><p>2\u00b0) il motivo per cui non sia stato concesso agli esportatori di agrumi e loro derivati la libera disponibilit\u00e0 del 75 per cento di valuta, come gi\u00e0 fatto per alcune categorie di esportatori settentrionali;<\/p><p>3\u00b0) come intendano agire perch\u00e9 siano immediatamente ripristinate le concessioni di credito bancario in favore dell\u2019esportazione agrumaria ed in rapporto alle sue odierne improrogabili necessit\u00e0, le quali investono gli interessi del lavoro e della economia dell\u2019intera Sicilia;<\/p><p>4\u00b0) se intendano provvedere all\u2019effettivo adeguamento dell\u2019assegnazione dei carri ferroviari chiusi, necessari all\u2019esportazione degli agrumi durante l\u2019attuale campagna agrumaria; e come intendano tempestivamente risolvere il problema del relativo traghettamento e dell\u2019applicazione di una tariffa preferenziale per tutti \u00ec trasporti agrumari, tenendo conto dell\u2019attuale grave situazione. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abFinocchiaro Aprile\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali fondi voglia destinare alla Basilicata, in relazione ai gravi bisogni di questa vasta regione:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) molti lavori iniziati e rimasti incompleti per mancanza di fondi, che minacciano di andare in rovina con grave danno dell\u2019Erario e dei Comuni interessati, che attendono queste opere dall\u2019unit\u00e0 della Patria; che sono state pur promesse con legge che non \u00e8 stata mai applicata;<\/li><li><em>b<\/em>) il dovere di dotare molti Comuni del cimitero, la necessit\u00e0 di costruzione di edifici scolastici, urbani e rurali, di costruire strade indispensabili alla bonifica di quelle terre, dare esecuzione organica e completa al piano dei lavori di sistemazione montana predisposti dal Genio civile e dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/li><\/ol><p>\u00abReale Vito\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se non intenda dare disposizioni, affinch\u00e9 venga riconosciuto il diritto di riscatto dell\u2019imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio a quelle ditte, che non hanno potuto chiedere il riscatto stesso entro il termine stabilito dalla legge 1\u00b0 settembre 1947, n. 828, perch\u00e9 l\u2019accertamento iniziale o la revisione dell\u2019accertamento provvisorio vennero notificati posteriormente al predetto termine da parte degli uffici distrettuali.<\/p><p>\u00abLa limitazione del diritto di riscatto danneggia molti contribuenti, che non furono inscritti nel ruolo principale 1947 per ragioni non dipendenti dalla loro volont\u00e0, e torna forse a svantaggio dello Stato che non potr\u00e0 anticipare l\u2019incasso di somme notevoli.<\/p><p>\u00abSi osserva al riguardo che il testo definitivo della legge modifica sostanzialmente la lettera e lo spirito del quarto comma dell\u2019articolo 72 del primo decreto istitutivo approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, supplemento al n. 73 del 29 marzo 1947, secondo il quale il riscatto era possibile per qualunque iscrizione a ruolo, purch\u00e9 chiesto entro il decimo giorno del mese successivo a quello di scadenza della prima rata. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abGarlato\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell\u2019agricoltura e foreste e l\u2019Alto Commissario per l\u2019alimentazione, per sapere se intendano liberare le provincia liguri dall\u2019obbligo dell\u2019ammasso dell\u2019olio, come \u00e8 richiesto dal solidale interesse dei produttori e dei consumatori, in base alla reale situazione olearia.<\/p><p>\u00abInfatti nelle provincie dell\u2019Italia meridionale, dove la produzione \u00e8 abbondantissima, gli olivicoltori insistono per consegnare all\u2019ammasso non solo il contingente fissato ma tutta la produzione, al prezzo fissato, sicch\u00e9 lo Stato ha a sua disposizione quant\u2019olio vuole da distribuire ai consumatori di tutta la Nazione.<\/p><p>\u00abAl contrario, nella Liguria, la produzione \u00e8 scarsa e il conferimento all\u2019ammasso riesce di grave peso ai produttori, e l\u2019olio non potr\u00e0 essere distribuito per tessera senza essere gravato delle enormi spese che comporta questa bardatura ormai anacronistica.<\/p><p>\u00abL\u2019interesse dei consumatori, la convenienza di rispondere al desiderio dei produttori per non disaffezionarli sempre pi\u00f9 dal lavoro agricolo, la seriet\u00e0 stessa della Amministrazione statale esigono la pronta attuazione dell\u2019invocato provvedimento. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCanepa, Pera\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per sapere se non ritengano equo emendare la legge pei senza tetto per stabilire una pi\u00f9 adeguata misura del contributo dello Stato per la ricostruzione edilizia nei paesi danneggiati dalla guerra e gi\u00e0 danneggiati dal terremoto, dove \u00e8 obbligatoria l\u2019osservanza delle norme antisismiche, e deve perci\u00f2 tenersi conto del relativo aumento di spese che, se non fosse sostenuto dallo Stato, renderebbe impossibile la ricostruzione delle case nelle sventurate zone sismiche, cui indubbiamente non pu\u00f2 mancare la solidariet\u00e0 della Nazione. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBasile\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019interno, per sapere se non creda urgente di assicurare la disponibilit\u00e0 di streptomicina necessaria all\u2019ufficio provinciale di sanit\u00e0 di Messina, che non \u00e8 in grado di fare nessuna assegnazione per assoluta mancanza del farmaco. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBasile\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se non creda opportuno disporre le riparazioni occorrenti alla stazione ferroviaria di Santa Teresa di Riva (Messina), popoloso centro commerciale, la quale \u00e8 in stato di abbandono, fino al punto che non ripara la pioggia, oltre a mancare completamente di gabinetti e di sale di attesa di prima, seconda e terza classe e di altri servizi necessari per un minimo di comodit\u00e0 per i viaggiatori, pur essendo una delle stazioni pi\u00f9 importanti della linea Messina-Catania e pi\u00f9 redditizie per l\u2019Amministrazione ferroviaria. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBasile\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Le interrogazioni test\u00e9 lette saranno iscritte all\u2019ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.<\/p><p>La seduta termina alle 20.10.<\/p><p>Ordine del giorno per le sedute di luned\u00ec 24 novembre 1947:<\/p><p>Alle ore 11 e alle 16:<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCCI. SEDUTA POMERIDIANA DI SABATO 22 NOVEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI indi DEL VICEPRESIDENTE BOSCO LUCARELLI INDICE Presentazione di una relazione: Martino Gaetano Presidente Disegno di legge (Seguito della discussione): Norme per la repressione dell\u2019attivit\u00e0 fascista e dell\u2019attivit\u00e0 diretta alla restaurazione dell\u2019istituto monarchico. (10). 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