{"id":2323,"date":"2023-09-17T15:58:58","date_gmt":"2023-09-17T13:58:58","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2323"},"modified":"2023-10-21T11:18:01","modified_gmt":"2023-10-21T09:18:01","slug":"pomeridiana-di-venerdi-21-novembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2323","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 21 NOVEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2323\" class=\"elementor elementor-2323\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2ccdf09 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"2ccdf09\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-22587ec\" data-id=\"22587ec\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e98899c elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"e98899c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471121_2.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0a44078 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0a44078\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCXCIX.<\/p><p>SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 21 NOVEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedi:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Interrogazioni urgenti <\/strong>(<em>Svolgimento<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Cingolani, <em>Ministro della difesa<\/em><\/p><p>Meda<\/p><p>Tupini, <em>Ministro dei lavori pubblici<\/em><\/p><p>Sampietro<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Mortati<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Patricolo<\/p><p>Nobili Tito Oro<\/p><p>Costa<\/p><p>Grassi<\/p><p>Sapienza<\/p><p>Targetti<\/p><p>Perrone Capano<\/p><p>Ghidini<\/p><p>Rescigno<\/p><p>Gabrieli<\/p><p>Leone Giovanni<\/p><p>Persico<\/p><p>Carboni Angelo<\/p><p>Romano<\/p><p>Cairo<\/p><p>Colitto<\/p><p>Abozzi<\/p><p>Caccuri<\/p><p>Adonnino<\/p><p>Scalfaro<\/p><p>Varvaro<\/p><p>Castiglia<\/p><p>Mastino Gesumino<\/p><p>Codacci Pisanelli<\/p><p>Gasparotto<\/p><p>Calamandrei<\/p><p><strong>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Interrogazioni<\/strong> (<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 17.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedo.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il deputato Viale.<\/p><p>(<em>\u00c8 concesso<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Svolgimento di interrogazioni urgenti.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro della difesa ha dichiarato che \u00e8 pronto a rispondere alla seguente interrogazione con carattere d\u2019urgenza presentata l\u2019altra sera dall\u2019onorevole Meda:<\/p><p>\u00abAl Ministro della difesa, sull\u2019esito delle indagini in ordine alle cause che possono avere determinato lo scoppio della polveriera di Vigevano\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ministro della difesa ha facolt\u00e0 di rispondere anche alla interrogazione presentata il giorno 14 novembre dagli onorevoli Meda, Roselli e Benvenuti:<\/p><p>\u00abAl Ministro della difesa, perch\u00e9, in relazione allo scoppio della polveriera verificatosi il giorno 13 novembre nei pressi di Cassano d\u2019Adda (provincia di Milano) ed in conseguenza del quale hanno perso la vita quattro operai, assicuri della adozione di provvedimenti che impediscano il ripetersi tanto frequente di simili gravi accidenti\u00bb.<\/p><p>CINGOLANI, <em>Ministro della difesa.<\/em> Il giorno 13 novembre si sono verificate delle esplosioni al deposito munizioni di Cassano d\u2019Adda e il 16 novembre al deposito munizioni di Vigevano. Entrambi i depositi sono andati completamente distrutti, fatta solo eccezione, per il deposito di Vigevano, di due riservette. Il deposito di Cassano d\u2019Adda era costituito da due capannoni in muratura aventi ognuno la lunghezza di 36 metri, dieci di larghezza e cinque di altezza. Le pareti perimetrali del locale erano dello spessore di 40 centimetri, in mattoni, e il tetto con lastre in <em>eternit<\/em>. La pavimentazione era in cemento. Tutto il deposito era circondato da un muro alto cinque metri. Ai quattro lati, in alto, si trovavano le garitte in cemento per le sentinelle: due di giorno e tre di notte. Erano regolamentari le misure di sicurezza. Il parafulmine efficiente. Luce all\u2019esterno. Servizio idrico, lampade elettriche, campanelli di allarme. Distanza dal capannone al corpo di guardia venticinque metri, dalla strada nazionale di Milano 200 metri, dal primo cascinale metri 250.<\/p><p>A Vigevano il deposito era costituito da un enorme capannone nel quale erano conservati esplosivi di lancio, scoppio, munizionamento, ecc. La costruzione era in muratura. Vi erano pure altri locali quali il corpo di guardia, lo spogliatoio, l\u2019ufficio del consegnatario, il magazzino attrezzi di lavoro. Il deposito era tutto attorno cinto da un muro, sopra il quale vi era una rete metallica, e dal lato del fiume Ticino da reticolati alti tre metri. Regolamentari le misure di sicurezza. Parafulmine efficiente. Servizio idrico, lampade elettriche disseminate lungo il perimetro del deposito con proiezione luce verso l\u2019esterno. Campanello di allarme. Tre sentinelle con garitte di legno ed una quarta il cui compito era di spostarsi continuamente lungo un tratto di sentiero di cento metri di lunghezza circa. Inoltre, erano destinati a guardia quattro cani lupo legati da catena scorrevole lungo vari tratti. Distanza del deposito da alcune casette, costruite in periodo repubblichino in zona militare, circa cento metri; dalla strada provinciale Vigevano-Milano seicento metri; da Vigevano tre chilometri.<\/p><p><em>Una voce a sinistra.<\/em> Molto meno, onorevole Ministro: neanche due chilometri dal centro di Vigevano.<\/p><p>CINGOLANI, <em>Ministro della difesa.<\/em> Queste sono le misurazioni che mi sono state date. Ad ogni modo, la ringrazio della precisazione. \u00c8 comune convinzione, e della popolazione di Vigevano in specie, che le distruzioni avvenute siano dovute ad atti di terrorismo; ed \u00e8 questa la stagione che per temperatura, \u00e8 la meno propizia ad autocombustione della polveriera per eccessivo calore, oppure alla formazione di cristalli nelle balistiti: cristallizzazione che avviene a bassa temperatura. Inoltre, lo stato chimico delle polveri di lancio, nelle recenti visite effettuate, era risultato sodisfacente; n\u00e9 si pu\u00f2 attribuire, per il deposito di Cassano d\u2019Adda, lo scoppio a manipolazioni di bombe a mano, come \u00e8 stato riferito in un primo momento, poich\u00e9 trattasi di bombe a mano che avevano sub\u00ecto diversi trasporti e trasferimenti senza dar luogo ad inconvenienti, bombe che risultavano, secondo l\u2019esame fatto dal maresciallo consegnatario, tutte in posizione di sicurezza. I depositi di Cassano e Vigevano sono sempre stati presidiati da guardie militari. Non \u00e8 facile, non essendovi pi\u00f9 elementi probatori, per effetto delle distruzioni avvenute, poter indagare e determinare le probabili cause dello scoppio, cio\u00e8 se sia dovuto ad esplosivi precedentemente posti nell\u2019interno dei depositi, oppure introdotti nella stessa notte approfittando della nebbia. Le autorit\u00e0 ed i carabinieri sono stati investiti del caso per ulteriori indagini. Sono stati subito inviati sul posto un dottore in chimica e successivamente il dottor Fezzi ed il tenente colonnello Terlizzi, particolarmente competente in materia di munizioni, per l\u2019accertamento ciascuno nel ramo di propria competenza. Circa il munizionamento andato distrutto, si afferma che non incide sull\u2019efficienza dei reparti, poich\u00e9 i depositi in oggetto non contenevano munizioni di prima e seconda linea dei reparti.<\/p><p>Per quanto riguarda il danneggiamento, risponder\u00e0 il mio collega dei lavori pubblici. Riguardo alle vittime dell\u2019esplosione esse sono: per Vigevano, un soldato di sentinella, ustionato, una donna settantenne deceduta tra le macerie e un ferito ad una gamba, che ha dovuto poi subire l\u2019amputazione dell\u2019arto. Poi la moglie del guardiano ferita ad una mano; ed altri 11 feriti leggeri, non ricoverati all\u2019ospedale. La popolazione di Vigevano si \u00e8 mantenuta tranquilla. Per quanto riguarda Cassano d\u2019Adda vi sono stati quattro operai morti, dei quali sono stati ritrovati fino ad ora una salma e pochi resti. Il maresciallo consegnatario del deposito ferito gravemente. All\u2019esterno della polveriera un contadino ottantenne, che custodiva il pascolo a circa 200 metri, morto per aneurisma. Pochi feriti leggeri, nessun ricoverato all\u2019ospedale.<\/p><p>La popolazione, bench\u00e9 impressionata, si \u00e8 mantenuta tranquilla.<\/p><p>Il Ministero provveder\u00e0 con larghezza per gli aiuti alle famiglie dei morti e dei feriti, a prescindere da quanto dovuto per gli operai dall\u2019istituto assicurazioni, come pure per coloro che sono stati danneggiati dalle esplosioni.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Meda ha facolt\u00e0 di dichiarare se sia sodisfatto.<\/p><p>MEDA. Ringrazio l\u2019onorevole Ministro delle notizie dateci intorno allo scoppio delle polveriere di Cassano e di Vigevano. Lo ringrazio in modo particolare, perch\u00e9 ci ha comunicato ufficialmente che si tratta di atti terroristici.<\/p><p>Sapevamo gi\u00e0, per vero, che questi due scoppi non erano avvenuti per cause di carattere tecnico. Sapevamo che in realt\u00e0 si erano verificati degli attentati. Dopo lo scoppio della polveriera di Cassano, si affacciavano dubbi in proposito; in relazione a quanto era stato comunicato in via ufficiale dalle autorit\u00e0, si era infatti pensato che l\u2019accidente fosse stato determinato da imperizia o da negligenza degli operai, che stavano maneggiando una cassa di bombe a mano. Quando, per\u00f2, dopo tre giorni si \u00e8 verificato lo scoppio della polveriera di Vigevano, allora non abbiamo pi\u00f9 avuto alcun dubbio che ci si trovava davanti ad un piano preordinato per distruggere i due depositi di munizioni.<\/p><p>Devo far notare all\u2019onorevole Ministro \u2013 egli non ci ha dato chiarimenti al riguardo \u2013 che a noi consta che a Cassano si trovavano le munizioni di prima dotazione per le truppe della zona di Milano. In realt\u00e0, all\u2019indomani dello scoppio di Cassano le truppe della guarnigione di Milano si trovavano in condizioni di non disporre del munizionamento necessario per far fronte a qualsiasi impiego, al quale avessero potuto essere chiamate.<\/p><p>Io sono sodisfatto, in ogni modo, delle dichiarazioni dell\u2019onorevole Ministro. Soltanto mi permetto di chiedere che venga svolta una pi\u00f9 intensa vigilanza, che si facciano indagini, per ricercare i colpevoli di questi atti criminosi.<\/p><p>Se la polveriera di Vigevano fosse scoppiata, non alle ore 6 di domenica mattina, ma in ora pi\u00f9 avanzata della mattina o nel pomeriggio di un giorno lavorativo, noi avremmo dovuto registrare, e saremmo qui a commemorare, un numero ingente di vittime. Quindi, ripeto, massima energia e massimo rigore.<\/p><p>\u00c8 assodato che nel nostro Paese vi sono terroristi, i quali cercano di sabotare in ogni modo l\u2019efficienza delle nostre truppe, distruggendo tra l\u2019altro le polveriere.<\/p><p>Si agisca con energia contro costoro.<\/p><p>Questa raccomandazione, la faccio non tanto al Ministro della difesa, quanto al Ministro dell\u2019interno. In certe regioni, specie in Lombardia, vi sono molti individui, di nazionalit\u00e0 incerta ed oscura, che non sappiamo per quali scopi siano venuti in Italia. Non certamente per ragioni di lavoro.<\/p><p>PAJETTA GIAN CARLO. Si tratta di sedicenti profughi.<\/p><p>MEDA. Certamente non sono venuti per favorire l\u2019opera di ricostruzione del nostro Paese, ma per seminare terrore e lutti.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Ministro dei lavori pubblici risponder\u00e0 ora alla seguente interrogazione con risposta d\u2019urgenza, firmata dagli onorevoli Sampietro, Castelli Edgardo, Balduzzi, Ferreri, Meda, Morini:<\/p><p>\u00abAl Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno e doveroso che a favore dei sinistrati per lo scoppio della polveriera di Vigevano, in attesa che si provveda come di legge, sia ordinata la immediata riedificazione delle case operaie gravemente lesionate, prelevando i fondi necessari sulle somme stanziate per alleviare la disoccupazione invernale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ministro dei lavori pubblici ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>TUPINI, <em>Ministro dei lavori pubblici. <\/em>Sono completamente d\u2019accordo con gli onorevoli interroganti circa l\u2019opportunit\u00e0 della loro richiesta. Non appena si \u00e8 verificato lo scoppio di Vigevano, furono date istruzioni al Genio civile, perch\u00e9 approntasse i soccorsi necessari. A questo invito il Genio civile ha ottemperato. I danni riportati dal complesso degli edifici, tra pubblici e privati, ammontano ad una somma che si aggira \u2013 secondo gli accertamenti ordinati telegraficamente e pervenuti questa mattina \u2013 intorno a circa 50 milioni. Le famiglie rimaste provvisoriamente senza tetto sono 120, di cui 100 hanno trovato ricovero presso parenti ed amici; 20 sono state ricoverate a spese dell\u2019E.C.A. presso la scuola \u00abVittorio Veneto\u00bb. Le prime riparazioni sono gi\u00e0 in corso. Il complesso della spesa sar\u00e0 sostenuto dallo Stato, gravando in parte sia sui fondi normali del bilancio, sia su quelli in corso di stanziamento per la disoccupazione. Sono lieto di poter dare alle famiglie dei colpiti queste assicurazioni del Governo e ringrazio gli interroganti che me ne hanno offerto l\u2019occasione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Sampietro ha facolt\u00e0 di dichiarare se sia sodisfatto.<\/p><p>SAMPIETRO. Gli interroganti si dichiarano sodisfatti, ma c\u2019\u00e8 un\u2019osservazione da fare alle dichiarazioni del Ministro, cio\u00e8 che parte della somma sar\u00e0 prelevata dai fondi gi\u00e0 stanziati per la disoccupazione. Gli interroganti chiedevano che il Ministro desse ordine che questi fondi \u2013 in attesa di un regolare prelevamento \u2013 fossero presi fra quelli destinati per la disoccupazione, in quanto erano gi\u00e0 stati stanziati, ma intendevano per\u00f2 che non fossero distratti da quelli stanziati, affinch\u00e9 il fondo di disoccupazione per provvedere ai lavori deliberati per alleviare la disoccupazione nella provincia di Pavia non fosse diminuito di alcun milione, per quanto fossero indispensabili dei fondi per i lavori resisi necessari a causa dello scoppio della polveriera. Gli interroganti si raccomandano ancora e ringraziano il Ministro della premura che ha avuto nel dare subito ordine per l\u2019esecuzione di questi lavori ed insistono perch\u00e9 tutto sia, in via straordinaria, a carico dello Stato e solo provvisoriamente parte della somma sia prelevata dai fondi per la disoccupazione.<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Ieri sera abbiamo votato l\u2019articolo 94. Dobbiamo ora esaminare una serie di proposte di articoli indicati come articoli 94-<em>bis<\/em>.<\/p><p>Gli onorevoli Mortati e Leone Giovanni, hanno proposto il seguente articolo 94-<em>bis<\/em>.<\/p><p>\u00abI magistrati, anche all\u2019infuori dei casi per i quali la legge disponga una incompatibilit\u00e0, non possono accettare dal Governo funzioni retribuite, a meno non le esercitino gratuitamente.<\/p><p>\u00abLo Stato assicura, con legge speciale, l\u2019indipendenza economica dei magistrati\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MORTATI. Il mio emendamento \u00e8 nato dalla insoddisfazione per alcuni altri emendamenti analoghi che sono stati presentati dagli onorevoli Sardiello, Rossi Paolo, Varvaro e Damiani, e che si riconnettono alla esigenza di evitare che i magistrati siano distratti dal loro ufficio. A me pare che formulati in questi termini, cos\u00ec come hanno fatto gli onorevoli colleghi di cui ho fatto menzione, gli emendamenti non possano essere accettati, perch\u00e9 sottraggono i magistrati da una serie di attivit\u00e0 che bene potrebbero giovarsi della loro competenza.<\/p><p>Il vero problema che sorge in ordine a questo punto \u00e8 quello di sottrarre i magistrati all\u2019influenza del Governo e quindi di completare quelle garanzie di indipendenza che si sono poste con le altre disposizioni dirette ad assicurare tale indipendenza nei riguardi del reclutamento, della carriera, ecc. Quindi l\u2019esigenza da salvaguardare per questo punto, \u00e8 di evitare che il Governo, attraverso attribuzione di incarichi retribuiti, possa compromettere indirettamente l\u2019indipendenza della Magistratura.<\/p><p>Il mio emendamento, che poi in sostanza \u00e8 una parafrasi di una analoga disposizione che si legge nella Costituzione belga, tende ad evitare semplicemente quegli incarichi retribuiti i quali siano conferiti dal Governo; senza impedire al magistrato la possibilit\u00e0 di poter ottenere altri incarichi o altre funzioni che non lo pongono in una situazione di soggezione verso il Governo. Nello stesso tempo, ove si sancisca questa diminuzione della capacit\u00e0 dei magistrati di assumere incarichi retribuiti, appare opportuno di abbinare questa disposizione con l\u2019altra che garantisce la loro indipendenza economica. Proposte di questo genere sono state anche fatte dall\u2019onorevole Murgia e da altri colleghi. A me pare che sia opportuno mettere insieme queste due serie di norme, cio\u00e8 da una parte garantire l\u2019indipendenza del magistrato di fronte alle possibili pressioni che potrebbero venire dal Governo attraverso il conferimento di incarichi retribuiti, e nello stesso tempo assicurare, con legge speciale, l\u2019indipendenza economica, che viene a costituire una specie di compenso alla diminuzione di proventi, che potrebbe derivare dall\u2019esclusione da incarichi retribuiti.<\/p><p>Insisto pertanto sull\u2019opportunit\u00e0 di mettere insieme la due disposizioni che, in un certo modo, si integrano e che servono ad offrire pienezza di indipendenza alla Magistratura.<\/p><p>PRESIDENTE. Credo che potremmo, per intanto, deliberare su questi due emendamenti aggiuntivi, poich\u00e9 quello dell\u2019onorevole Patricolo tocca materia del tutto diversa. Ricordo che l\u2019onorevole Murgia ha gi\u00e0 svolto il seguente articolo 94-<em>bis<\/em>:<\/p><p>\u00abNorme speciali regoleranno il trattamento economico dei magistrati\u00bb.<\/p><p>Prego l\u2019onorevole Ruini di esprimere l\u2019avviso della Commissione su questi emendamenti.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Queste proposte riguardano due materie. La prima \u00e8 che norme speciali regolino il trattamento economico dei magistrati. Nessuno pi\u00f9 dei membri del Comitato sente la necessit\u00e0 di questa elevazione del trattamento economico dei magistrati. Credo che in questo senso l\u2019Assemblea potrebbe esprimere, con un ordine del giorno, la sua volont\u00e0 che si provveda; ma mettere nella Costituzione, e per una sola categoria, per quanto degnissima, questa disposizione, mi sembra che non sia una cosa tecnicamente costituzionale. Quindi, pregherei, proprio per ragioni tecniche, di trasformare questi emendamenti in un ordine del giorno, ed in un voto esplicito al Governo, perch\u00e9 presenti proposte adeguate.<\/p><p>La seconda parte riguarda il divieto di accettare dal Governo incarichi retribuiti, a meno che i magistrati non esercitino questi incarichi gratuitamente. Anche questo \u00e8 un principio molto apprezzabile, ma (permettetemi di difendere un certo carattere di costituzionalit\u00e0 della Costituzione), \u00e8 argomento che potr\u00e0 essere messo nell\u2019ordinamento giudiziario. Pregherei l\u2019onorevole Mortati di voler trasformare anche questo emendamento in una raccomandazione od in un ordine del giorno.<\/p><p>PRESIDENTE. Dovrei ora porre in votazione l\u2019articolo aggiuntivo gi\u00e0 svolto dall\u2019onorevole Murgia:<\/p><p>\u00abNorme speciali regoleranno il trattamento economico dei magistrati\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Murgia, s\u2019intende decaduto.<\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Osservo che non \u00e8 perfettamente esatto quanto ha affermato l\u2019onorevole Ruini circa l\u2019inidoneit\u00e0 della norma proposta ad assumere carattere costituzionale. Ho gi\u00e0 osservato che una disposizione analoga si legge in una delle pi\u00f9 antiche e notevoli Costituzioni europee, quella belga. Comunque io, per motivi di opportunit\u00e0, aderisco volentieri all\u2019invito del Presidente della Commissione per la Costituzione di trasformare in ordine del giorno il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue la proposta di articolo aggiuntivo dell\u2019onorevole Patricolo, presentato insieme con gli onorevoli Colitto, Castiglia, Penna Ottavia, Miccolis, Marina, Abozzi, Coppa, Rodi e Mazza, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abSono organi del potere giudiziario:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) la Magistratura sia requirente che giudicante;<\/li><li><em>b<\/em>) la polizia giudiziaria;<\/li><li><em>c<\/em>) l\u2019amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena\u00bb.<\/li><\/ol><p>L\u2019onorevole Patricolo ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PATRICOLO. Devo fare una premessa all\u2019emendamento da me presentato, ricordando di avere fatto parte della Commissione dei Settantacinque e di avere presentato un progetto articolato riguardante il potere giudiziario, in cui si considerava il potere giudiziario come potere autonomo, non soltanto come Magistratura, ma insieme ai due altri aspetti sotto cui si attua la giustizia, insieme cio\u00e8 a dire alla fase esecutiva ed alla fase preventiva dell\u2019atto di giustizia che compie il magistrato; come potere giudiziario consideravo, insieme, la Magistratura, la polizia giudiziaria e gli istituti di prevenzione e di pena, perch\u00e9 ritenevo che, dovendo stendere un articolato di Costituzione sulla Magistratura e quindi sul potere giudiziario, si dovesse procedere ad una riorganizzazione veramente democratica dell\u2019amministrazione della giustizia e non ad una elencazione di norme, che oggi hanno preso la semplice espressione di norme di una legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>Ho assistito alle discussioni fatte sull\u2019autonomia del potere giudiziario e sulla indipendenza della Magistratura ed ho visto che sono state ridotte queste questioni alla pi\u00f9 semplice espressione.<\/p><p>Si \u00e8 parlato della necessit\u00e0 che il magistrato abbia degli emolumenti maggiori, che appartenga ad un partito politico o meno, ecc., ma non si \u00e8 affrontato il problema essenziale della autonomia della Magistratura, autonomia che, per essere completa, non pu\u00f2 ottenersi se non distaccandola dal potere esecutivo e da quelle influenze di carattere politico che vengono dal fatto che esiste un Ministro della giustizia. E qui devo rilevare che, quando l\u2019Uomo Qualunque, un anno e pi\u00f9 addietro, inizi\u00f2 la sua campagna politica in Italia facendo presente la necessit\u00e0 dell\u2019autonomia della Magistratura e la necessit\u00e0 che si desse al popolo italiano ogni garanzia contro il potere esecutivo che attraverso la Magistratura poteva influire nell\u2019attuazione della giustizia, io ho veduto in tutte le citt\u00e0 d\u2019Italia, deputati di tutti i partiti dire: ma questo Uomo Qualunque che cosa viene a raccontare di nuovo? Tutti siamo per l\u2019indipendenza e l\u2019autonomia della Magistratura e tutti siamo per dare queste garanzie al popolo italiano.<\/p><p>Io oggi non appartengo pi\u00f9 al partito dell\u2019Uomo Qualunque; comunque rivendico questo punto programmatico, non come punto programmatico esclusivo dell\u2019Uomo Qualunque, ma di tutti quei partiti che si sono dichiarati democratici e soprattutto di tutti quei deputati che, nella loro campagna elettorale, hanno sbandierato questa grande riforma della democrazia, che si sarebbe ottenuta in Italia dando l\u2019autonomia al potere giudiziario e dando questa garanzia al popolo italiano, contro l\u2019invadenza del potere esecutivo.<\/p><p>Da questa premessa della vera autonomia ed indipendenza del potere giudiziario deriva l\u2019emendamento da me presentato, perch\u00e9 il potere giudiziario va inteso non soltanto come Magistratura, ma anche come polizia giudiziaria e amministrazione delle case di prevenzione e di pena.<\/p><p>Se vogliamo fare un articolato di Costituzione che effettivamente dia quelle garanzie che noi invochiamo per il popolo, occorre che il potere politico non intralci l\u2019opera della giustizia, n\u00e9 nella fase della preparazione di quello che viene chiamato giudizio, n\u00e9 nella fase posteriore dell\u2019esecuzione della pena. Dobbiamo garantire che non vengano a perpetuarsi quei sistemi, spesso inumani, usati dalla polizia politica verso determinate categorie di cittadini. Noi vogliamo evitare che nel trattamento del delinquente punito nelle case di pena vengano usati sistemi che non sono consoni alla pena avuta e che non devono andare al di l\u00e0 della pena stabilita dal giudice. Queste garanzie possiamo dare al cittadino soltanto se riuniamo le tre funzioni della giustizia in un unico potere, dando piena autonomia a questo potere e piena indipendenza dal potere politico, dal potere esecutivo.<\/p><p>Io non credo che debba ancora soffermarmi su questo, perch\u00e9 tutti gli onorevoli colleghi conoscono abbastanza bene il significato, la sostanza dell\u2019argomento che trattiamo e le conseguenze che possono nascere dall\u2019abbandono di questa unit\u00e0 e di questa autonomia del potere giudiziario. Io li prego di riflettere; dopo di che, se questo mio emendamento dovesse essere accettato, si intende che verrebbero altri emendamenti ad integrare la materia.<\/p><p>Io, tuttavia, non penso che l\u2019emendamento sia accettato. Comunque, per chiudere, onorevole Presidente, intendevo ed intendo denunziare ancora una volta all\u2019opinione pubblica italiana questo inganno che i partiti politici e gli uomini politici fanno nel promettere prima e nel non mantenere poi.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Patricolo, non \u00e8 la sede questa per apprezzamenti di tal genere.<\/p><p>PATRICOLO. Ho finito, signor Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ruini ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> L\u2019onorevole Patricolo ha spiegato le ragioni che hanno dettato questo suo emendamento: egli vuole riunire insieme alla funzione giudicante la fase preventiva e la fase esecutiva delle pene.<\/p><p>Faccio osservare all\u2019onorevole Patricolo che in questo suo panorama di tutti gli organi della Magistratura, mancherebbe ancora qualche cosa, e cio\u00e8, per esempio, i cancellieri. Il quadro non \u00e8 completo; il suo sforzo di tutto comprendere non \u00e8 riuscito; sfugge sempre qualche cosa.<\/p><p>Ma il quadro non va, sovratutto perch\u00e9 mette insieme come organi del potere giudiziario, quasi di pari grado, elementi diversi tra loro, e che non sono tutti degli organi giudiziari. D\u2019accordo per la Magistratura che \u00e8 per definizione l\u2019organo del potere giudiziario; e non c\u2019\u00e8 bisogno di dirlo; anzi, mettendo la Magistratura, che \u00e8 essa stessa il potere giudiziario, con altri elementi, si rimpicciolisce la figura e la funzione della Magistratura, che l\u2019onorevole Patricolo intende rafforzare.<\/p><p>Non \u00e8 per\u00f2 esatto dire che la polizia giudiziaria \u00e8 un organo giudiziario, come la Magistratura. Sar\u00e0 tutt\u2019al pi\u00f9 un organo ausiliario; ma \u00e8 cosa molto differente, e non bisogna fletterla sullo stesso piano della Magistratura. \u00c8 bens\u00ec giusto che la funzione preventiva, come dice l\u2019onorevole Patricolo, sia esercitata da una speciale polizia, la giudiziaria, e che questa sia a disposizione della Magistratura. Abbiamo messo appunto nel progetto di Costituzione che la Magistratura pu\u00f2 disporre direttamente dell\u2019opera della polizia giudiziaria; siamo pronti ad andare pi\u00f9 in l\u00e0 ed a chiarire che la polizia giudiziaria \u00e8 un corpo speciale, che dipende direttamente dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Il terzo organo, nel quadro dell\u2019onorevole Patricolo, \u00e8 l\u2019amministrazione carceraria. Qui non possiamo seguirlo. L\u2019esecuzione delle condanne pu\u00f2 e deve essere vigilata da giudici; che per\u00f2 adempiono tale compito non in veste vera e propria di giudici, giacch\u00e9 il loro vero compito \u00e8 la giurisdizione. Il dissenso tra noi e l\u2019onorevole Patricolo \u00e8 nel concetto di \u00abamministrazione\u00bb, e va al di l\u00e0 del settore delle carceri.<\/p><p>L\u2019onorevole Patricolo ha torto quando dice che la Costituente vuol eludere le aspettative della Magistratura. Qual \u00e8 lo scopo che si propone l\u2019Assemblea? \u00c8 opportuno dirlo dinanzi al Paese tutto, \u00e8 lo scopo di assicurare alla Magistratura la sua indipendenza come personale, come corpo, come ordine, e in questo possiamo spingerci molto innanzi: ma che l\u2019amministrazione di tutti i servizi della giustizia debba passare alla Magistratura, con la conseguente soppressione del Ministero della giustizia e con l\u2019inevitabile corollario che la Magistratura diventi essa stessa una specie di Ministero, questo no.<\/p><p>Che la Magistratura debba avere funzioni autonome ed indipendenti di autoregolazione per le assunzioni, per i trasferimenti, per le promozioni, per le misure disciplinari (sono questi i quattro punti essenziali) la Commissione o l\u2019Assemblea sono perfettamente d\u2019accordo con l\u2019onorevole Patricolo; ma ferme rimanendo le attribuzioni autonome della Magistratura sul suo personale, l\u2019amministrazione dei servizi della giustizia spetta ad un dicastero e ad un Ministro che ne risponde davanti al Parlamento. C\u2019\u00e8 un equivoco, onorevole Patricolo; quando non soltanto la Commissione o l\u2019Assemblea, ma tutti, quando il Paese ha dichiarato che i magistrati debbono costituire un ordine indipendente ed autonomo, non si \u00e8 inteso di affidare ad essi tutto il funzionamento dell\u2019amministrazione e dei servizi del Ministero della giustizia, questo \u00e8 un indirizzo che non si pu\u00f2 seguire.<\/p><p>\u00c8 per il concetto di organizzazione dello Stato, e di tutto l\u2019insieme di quella che \u00e8 la struttura dello Stato moderno, che io ritengo non si possa giungere all\u2019estremo cui l\u2019onorevole Patricolo ha accennato. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PATRICOLO. Chiedo di parlare per un chiarimento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PATRICOLO. Io mi sarei aspettato da chiunque una risposta come quella che mi ha dato l\u2019onorevole Ruini, ma non da lui che conosce il mio progetto che, come prima ho avuto occasione di dire, presentai in sede di Commissione. Egli sa che io concepivo un ordinamento della Magistratura in cui il potere giudiziario fosse considerato come un potere a s\u00e9, che avesse un suo capo il quale rispondesse al Parlamento degli atti del potere giudiziario.<\/p><p>Io non venivo quindi a sottrarre al Parlamento e al suo sindacato tutta l\u2019amministrazione del potere giudiziario: io intendevo soltanto di svincolare dalle sorti del potere politico il capo del potere giudiziario, non ritenendo che la Magistratura e il potere giudiziario, con il loro capo, potessero correre l\u2019alea delle vicende politiche del Ministero.<\/p><p>Questo e non altro \u00e8 lo spirito della mia proposta, onorevole Ruini.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Lei conserva, onorevole Patricolo, la sua proposta?<\/p><p>PATRICOLO. La mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione.<\/p><p>Pongo in votazione il testo proposto dall\u2019onorevole Patricolo e da altri colleghi, che dovrebbe essere inserito come articolo 94-<em>bis<\/em>:<\/p><p>\u00abSono organi del potere giudiziario:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) la Magistratura sia inquirente che giudicante;<\/li><li><em>b<\/em>) la polizia giudiziaria;<\/li><li><em>c<\/em>) l\u2019amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena\u00bb.<\/li><\/ol><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019esame dell\u2019articolo 95. Se ne dia lettura.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa funzione giurisdizionale in materia civile e penale \u00e8 attribuita ai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abAl Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti spetta la giurisdizione nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.<\/p><p>\u00abPresso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi per determinate materie sezioni specializzate con la partecipazione anche di cittadini esperti, secondo le norme sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abLe norme sull\u2019ordinamento giudiziario e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere.<\/p><p>\u00abNon possono essere istituiti giudici speciali se non per legge approvata nel modo sopra indicato. In nessun caso possono istituirsi giudici speciali in materia penale.<\/p><p>\u00abI tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli emendamenti proposti a questo articolo sono numerosissimi; alcuni sono gi\u00e0 stati svolti.<\/p><p>L\u2019onorevole Carboni Angelo ha svolto la seguente proposta di emendamento sostitutivo degli articoli 95 e 96, firmata anche dagli onorevoli Mastino Pietro, Lussu, Fietta.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirli col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa funzione giurisdizionale, salvo che per le materie attribuite dalla legge al Consiglio di Stato, ai tribunali amministrativi regionali, di cui all\u2019articolo 122, ed alla Corte dei conti, \u00e8 esercitata esclusivamente dagli organi della magistratura ordinaria, istituiti e regolati secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abPresso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi, per determinate materie, sezioni specializzate anche con la partecipazione, secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario, di cittadini esperti e di giudici popolari.<\/p><p>\u00abIn tempo di guerra possono istituirsi tribunali militari.<\/p><p>\u00abLe norme sull\u2019ordinamento giudiziario e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere.<\/p><p>L\u2019onorevole Monticelli ha gi\u00e0 svolto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa funzione giurisdizionale \u00e8 esercitata esclusivamente dai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abAl Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi, di cui all\u2019articolo 122, terzo comma, spetta la giurisdizione amministrativa in materia di interessi legittimi.<\/p><p>\u00abAlla Corte dei conti spetta la giurisdizione in materia di contabilit\u00e0 e pensioni nei casi e modi dalla legge previsti.<\/p><p>\u00abI tribunali militari non possono essere istituiti che in tempo di guerra.<\/p><p>\u00abLe norme sull\u2019ordinamento giudiziario e quelle sulle Magistrature del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi, della Corte dei conti e dei tribunali militari di guerra, sono stabilite con legge votata a maggioranza assoluta dai membri delle due Camere.<\/p><p>Anche l\u2019onorevole Romano ha svolto il suo emendamento cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl potere giudiziario tutela i diritti e gli interessi legittimi di tutte le persone, sindaca la legittimit\u00e0 delle norme giuridiche e degli atti di ogni pubblico ente, punisce ogni violazione dell\u2019ordine giuridico penalmente sanzionata.<\/p><p>\u00abLe norme sull\u2019Ordinamento giudiziario sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere.<\/p><p>\u00abIn nessun caso possono essere istituiti giudici speciali.<\/p><p>\u00abI tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati ha presentato il suo emendamento, che nell\u2019ultima formulazione \u00e8 cos\u00ec redatto:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente;<\/em><\/p><p>\u00abLa funzione giurisdizionale nella materia penale ed in quella civile, per le controversie tra privati, \u00e8 attribuita ai magistrati ordinari, istituiti e regolati secondo le norme sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abPresso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi, per determinate materie, sezioni specializzate, con la partecipazione anche di cittadini, a norma delle leggi sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abNelle controversie in cui l\u2019amministrazione intervenga come parte, per la tutela di un pubblico interesse, la legge potr\u00e0 attribuire la funzione giurisdizionale ad organi giudiziari speciali.<\/p><p>\u00abNella materia penale possono istituirsi con legge giudici speciali solo per le infrazioni commesse da militari e nel caso di guerra dichiarata.<\/p><p>\u00abLa legge, che stabilisce giurisdizioni speciali, determina le condizioni necessarie ad assicurare l\u2019indipendenza dei giudici che le compongono\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MORTATI. Il mio emendamento tende a modificare il testo del progetto in modo che a me sembra pi\u00f9 razionale, cos\u00ec da evitare equivoci e da togliere delle limitazioni alle specialit\u00e0 delle giurisdizioni, poste dalla Commissione, e che sono, a mio avviso, eccessive.<\/p><p>In sostanza, secondo il testo proposto per l\u2019articolo 95 del progetto, il problema della ripartizione della competenza fra giudice ordinario e speciale \u00e8 risolto dall\u2019inciso inserito nel primo comma: \u00abper la materia civile e penale la competenza \u00e8 attribuita ai magistrati ordinari\u00bb.<\/p><p>Ora, questa formulazione mi sembra troppo generica e troppo vaga, e tale da rendere possibili gravi inconvenienti pratici, perch\u00e9 per materia civile si deve intendere letteralmente tutto quanto tocca i diritti dei cittadini, e quindi anche le controversie, nelle quali possa essere interessata una pubblica amministrazione. Quindi, a tenore di questa disposizione, si dovrebbe ritenere che sia esclusa la giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, tutte le volte che si controverta su diritti, e che, analogamente, in tali casi sia esclusa la competenza della Corte dei conti; e noi sappiamo che la maggior parte della competenza della Corte dei conti si esercita proprio per il giudizio sui diritti dei cittadini.<\/p><p>Ora ad evitare le difficolt\u00e0 interpretative (che si sono verificate, per esempio, in Belgio, in relazione alla norma costituzionale la quale contiene un analogo riferimento alla materia civile, come competenza esclusiva della Magistratura ordinaria, e dove ci si \u00e8 trovati imbarazzati quando si sono volute instituire giurisdizioni speciali, in materia di diritti fatti valere nei riguardi di pubbliche amministrazioni) il mio emendamento propone di precisare che la \u00abmateria civile\u00bb attribuita alla competenza esclusiva dei giudici ordinari sia solo quella relativa a \u00abcontroversie tra privati\u00bb. In questo modo si eliminano gli equivoci a cui ho accennato.<\/p><p>Il secondo scopo del mio emendamento \u00e8 quello di evitare la casistica fatta nel secondo comma, secondo cui la competenza giurisdizionale \u00e8 mantenuta solamente a favore del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nei limiti che saranno fissati dalla legge.<\/p><p>A me pare che questa concessione, fatta ai sostenitori del principio della unicit\u00e0 della giurisdizione, sia eccessiva, e cio\u00e8 che sia poco opportuno escludere in questa sede la possibilit\u00e0 per le leggi avvenire di mantenere o di creare altre giurisdizioni speciali nelle materie in cui sia interessata la pubblica amministrazione. A me pare che la discussione che noi abbiamo fatto a preparazione di questo articolo non abbia raggiunto un grado di maturit\u00e0 e di approfondimento sufficiente a farci prendere posizione con informata coscienza, in ordine ad un problema cos\u00ec straordinariamente importante, com\u2019\u00e8 quello delle giurisdizioni speciali nelle materie in cui sia interessata la pubblica amministrazione.<\/p><p>\u00c8 gi\u00e0 eccessivo, a mio avviso, escludere in sede costituzionale la possibilit\u00e0 del mantenimento di giudici speciali nelle materie di diritto privato, essendovene alcune che si sono dimostrate assai utili, come, per esempio, il Commissariato per gli usi civici, e forse coloro che affermano la unicit\u00e0 della giurisdizione non hanno pienamente valutato tutta la gravit\u00e0 delle conseguenze che potrebbero nascere dalla loro soppressione. Forse per alcune delle giurisdizioni speciali cui accenno, e in ispecie per quella ricordata degli usi civici, sarebbe opportuna una disposizione transitoria che le mantenga fino all\u2019esaurimento delle controversie loro affidate.<\/p><p>Ma dico che, se \u00e8 una grande concessione eliminare ogni giudice speciale nei rapporti fra privati, mi pare sia ancora pi\u00f9 grave escludere giurisdizioni speciali nella materia in cui sia interessata la pubblica amministrazione, all\u2019infuori del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. N\u00e9 si dica che gli inconvenienti di questa limitazione alla possibilit\u00e0 di creare giudici speciali siano eliminabili in virt\u00f9 della norma del terzo comma dell\u2019articolo, che prevede la possibilit\u00e0 di creare sezioni specializzate con la partecipazione di cittadini esperti. Questi organi di giurisdizione ordinaria specializzata potranno esplicare una funzione utile nei casi in cui il giudice ordinario debba essere illuminato su circostanze di fatto. Allora pu\u00f2 essere proficuo che il giudice completi la sua informazione tecnica mediante consiglieri esperti. Ma vi sono casi in cui non si chiede tanto un contributo di informazione sui fatti, ma una speciale <em>forma mentis<\/em>, una speciale preparazione per la interpretazione di certe disposizioni di legge, per cui il giudice ordinario non appare sufficientemente preparato. Quindi, allo stato in cui \u00e8 la maturazione del problema, non \u00e8 possibile decidere nel senso proposto, esaurendo tutti gli organi di giurisdizione speciale nel Consiglio di Stato e nella Corte dei conti.<\/p><p>La mia proposta tende appunto a lasciare la possibilit\u00e0 alla legge ordinaria di prendere posizione in ordine a questi importanti problemi, senza i vincoli che il progetto vorrebbe porre.<\/p><p>E a questo proposito ho emendato la mia primitiva formulazione del terzo comma, con una nuova dizione che mi sembra meno insoddisfacente. In questa materia \u00e8 difficile raggiungere la perfezione. Si tratta di trovare una formula che appaia la meno imperfetta. E allora, propongo di dire: \u00abNelle controversie in cui l\u2019amministrazione intervenga come parte per la tutela di un pubblico interesse, la legge potr\u00e0 attribuire la funzione giurisdizionale ad organi giudiziari speciali\u00bb.<\/p><p>In questo modo mi pare si abbia una raffigurazione piuttosto precisa delle possibilit\u00e0 lasciate al legislatore avvenire, per quanto riguarda la materia della giurisdizione amministrativa, senza cristallizzarla nella formula del progetto.<\/p><p>Ho sott\u2019occhio una proposta a firma degli onorevoli Conti, Bettiol ed altri, che nella sostanza riproduce la proposta da me formulata. Ad essa io potrei anche aderire, se ci\u00f2 pu\u00f2 giovare ad affrettare l\u2019approvazione dell\u2019articolo. Faccio osservare per\u00f2 che ci sono dei gravi difetti di formulazione in questa formula Conti, perch\u00e9 in essa si fa particolare menzione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e quindi si uniforma allo schema logico del progetto primitivo, che precisa e limita a questi due soli organi la competenza del giudizio speciale; ma viceversa poi lo amplia in quanto prevede altri organi, diversi dal Consiglio di Stato, di giustizia amministrativa; cos\u00ec, per la Corte dei conti, attribuisce ad essa in modo esplicito la materia contabile, ma poi prevede un ampliamento della sua competenza a tutti i casi che la legge ordinaria potr\u00e0 prevedere.<\/p><p>Cos\u00ec vi sarebbe una indicazione nominativa dei due organi, con un valore per\u00f2 sostanzialmente esemplificativo.<\/p><p>Ora, non mi pare che un testo costituzionale sia il campo pi\u00f9 propizio per procedere a delle esemplificazioni.<\/p><p>Proporrei quindi, proprio per una considerazione di tecnica costituzionale, di modificare la formula Conti, che, se non mi sbaglio, mi sembra meno sodisfacente di quella da me proposta, pur concordando nel risultato di consentire al legislatore di domani la possibilit\u00e0 di creare giurisdizioni speciali anche all\u2019infuori delle due classiche che si son volute conservare nel progetto. Si potrebbe obiettare che la menzione espressa dal Consiglio di Stato e della Corte dei conti non \u00e8 puramente esemplificativa, avendo significato di conferire valore costituzionale a questi organi. Ma questa costituzionalizzazione mi sembra inopportuna, anche perch\u00e9 si dovrebbe ricorrere alla legge costituzionale per modificare la situazione attuale e cos\u00ec, per esempio, fondere i due organi in un tribunale amministrativo unico.<\/p><p>Per quanto riguarda il Tribunale militare dichiaro di aderire alla formula dell\u2019onorevole Conti riconoscendo opportuno limitare ulteriormente la competenza di detto organo nel tempo di pace non solo ai reati commessi dai militari, ma anche ai reati obiettivamente militari.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019ultimo punto dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Conti, mi pare del tutto superfluo, poich\u00e9 gi\u00e0 nei commi precedenti si parla di legge come regolatrice di questa materia. Invece mi sembra necessario stabilire che anche ai giudici speciali sono estese le garanzie poste per quelli ordinari. Il progetto afferma tale principio nell\u2019articolo 97, ma mi pare opportuno che, istituendosi giudici speciali, siano estese le garanzie di indipendenza anche a questa categoria di giudici.<\/p><p>Per il Consiglio di Stato e la Corte dei conti c\u2019\u00e8 gi\u00e0 un articolo in cui si dice che la legge discipliner\u00e0 le forme e le condizioni che garantiscano a queste magistrature la indipendenza del governo. Mi pare che la formula si dovrebbe trasportare in questa sede ed estenderla a tutti gli altri organi speciali, quindi non solo al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, ma anche ai Tribunali militari ed agli altri attuali o eventuali giudici speciali.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Nobili Tito Oro ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa giurisdizione \u00e8 esercitata, in materia civile e penale, dalla magistratura ordinaria; la giurisdizione in materia di atti amministrativi, quella in materia di contabilit\u00e0 e di pensione e quella in materia di reati militari sono esercitate dalle Magistrature speciali del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, e \u2013 rispettivamente \u2013 della Corte dei conti e dei tribunali militari.<\/p><p>\u00abNon potranno essere istituite altre Magistrature speciali e quelle esistenti dovranno essere soppresse entro due anni dall\u2019entrata in vigore della Costituzione.<\/p><p>\u00abL\u2019assunzione e la carriera dei magistrati ordinari e speciali sono regolate dalla legge organica sull\u2019ordinamento giudiziario e \u2013 rispettivamente \u2013 da leggi speciali, votate \u2013 l\u2019una e le altre \u2013 a maggioranza assoluta.<\/p><p>\u00abPresso le sezioni specializzate, civili e penali, delle Magistrature di merito potranno essere assunti cittadini esperti secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario e processuale\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Sviluppando ieri, onorevoli colleghi, l\u2019emendamento da me proposto all\u2019articolo 94, ho voluto porre in rilievo il sistema della prima Sezione di questo Titolo, che ha negli articoli 94, 95 e 97 i propr\u00ee capisaldi e negli articoli 96 e 98, 99 e 100 contiene norme complementari. Esposi le ragioni per le quali deve ritenersi che coll\u2019articolo 94 siasi voluta indicare nel popolo la fonte originaria della giurisdizione, in quanto questa \u00e8 esercitata in suo nome, e osservai che in conseguenza sarebbe stato opportuno trasferire in quella sede la disposizione dell\u2019articolo 96, comunque emendata, in quanto riguardante il caso in cui il popolo partecipa direttamente all\u2019esercizio della giurisdizione. Fu concordato di esaminare tale proposta all\u2019esito della discussione sull\u2019articolo 96; e fu cosa opportuna, perch\u00e9 oggi sar\u00e0 quasi certamente votata, io spero, in aggiunta al testo del progetto, una norma per la quale cittadini esperti potranno partecipare all\u2019esercizio della giurisdizione presso le sezioni specializzate delle magistrature di merito; per modo che all\u2019articolo 94 si renda opportuno e sufficiente aggiungere, invece che la norma speciale contenuta nell\u2019articolo 96, una norma generica che raccomando fin d\u2019ora all\u2019esame della Commissione, e per la quale subito dopo il primo comma sia detto: \u00abil popolo pu\u00f2 partecipare anche direttamente all\u2019esercizio della giurisdizione nei modi stabiliti dalla legge\u00bb. Di ci\u00f2 riparler\u00f2 fra poco.<\/p><p>Come l\u2019articolo 94 si occupa della fonte della giurisdizione, l\u2019articolo 95 ne determina gli organi e ne stabilisce l\u2019unit\u00e0, facendo finalmente ragione alle insistenti invocazioni della dottrina, della giurisprudenza e dei ceti forensi, che da anni reclamano a gran voce il ristabilimento di questo principio; cos\u00ec l\u2019articolo 97 determiner\u00e0 le garanzie d\u2019indipendenza della Magistratura, quanto dire della tutela della giurisdizione. Come si vede pertanto, ed \u00e8 per questo che ho voluto qui prospettare il sistema del progetto, anche in questa sezione del quarto titolo, che prende il nome dalla Magistratura, i temi delle norme che si vengono dettando sono quelli sulla giurisdizione, sulla Magistratura, sull\u2019Ordinamento giudiziario, temi inscindibili, come inscindibile \u00e8 la relativa materia, come inscindibile \u00e8 la funzione che crea l\u2019organo dall\u2019organo stesso.<\/p><p>Rilevo ci\u00f2 perch\u00e9 mi parve saggio consiglio quello espresso ieri dall\u2019onorevole Ruini di riservare a dopo la votazione dell\u2019articolo 100 la decisione sulla opportunit\u00e0 tecnica di distinguere il Titolo IV sulla Magistratura in due Sezioni. Pei motivi che ho prospettati, ritengo di dovere esprimere fin da questo momento il voto che il Titolo IV non sia suddiviso e prenda il nome soltanto dalla Magistratura. Premesso questo voto, che tende ad armonizzare il lavoro fin qui compiuto in questa parte con quello che resta da compiere, e ad avviare fin d\u2019ora verso la razionale soluzione le questioni rimaste sospese, passo a un rapido esame dell\u2019articolo 95 del progetto e a quello dei singoli commi come da me emendati.<\/p><p>L\u2019articolo 95 come da me emendato, tende a realizzare il principio della unit\u00e0 della giurisdizione, in modo pi\u00f9 deciso che non abbia fatto il testo del progetto; il quale, malgrado le trecento giurisdizioni speciali tutt\u2019ora esistenti, afferma la possibilit\u00e0 che se ne istituiscano delle altre sebbene con legge votata a maggioranza assoluta (comma 5); e lascia che possano passare ancora 5 anni prima di procedere alla revisione di quelle giurisdizioni speciali delle quali pi\u00f9 insistentemente si reclama la soppressione (Disposizioni transitorie VII). E pertanto il testo da me proposto riafferma col primo comma il principio che: \u00abla giurisdizione \u00e8 esercitata, in materia civile e penale, dalla Magistratura ordinaria\u00bb; e aggiunge che: \u00abla giurisdizione in materia di atti amministrativi, quella in materia di conti e di pensioni e quella in materia di reati militari sono esercitate dalle Magistrature speciali del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi locali, nonch\u00e9 \u2013 rispettivamente \u2013 della Corte dei conti e dei Tribunali militari. Ho spiegato ieri le ragioni per le quali alla locuzione \u00abfunzione giurisdizionale\u00bb, usata nel testo della Commissione, io sostituisca quella tecnica \u00abla giurisdizione\u00bb. Non occorre dire come col definire \u00abordinaria\u00bb la Magistratura che esercita la giurisdizione in materia civile e penale, si \u00e8 voluto affermare il principio che \u00e8 proprio attorno ad essa che si vuole formare la \u00abunit\u00e0 della giurisdizione\u00bb; onde si considerano speciali anche le tre richiamate Magistrature destinate a sopravvivere, in quanto, a mio giudizio, insopprimibili per la funzione essenziale che hanno nel nostro ordinamento amministrativo. Come l\u2019Assemblea sa, i pareri sono, in questa parte, discordi, sembrando a taluno che anche verso i campi degli atti amministrativi, dei conti e delle pensioni e dei reati militari, debba pi\u00f9 o meno dilatarsi l\u2019unit\u00e0 della giurisdizione. Qualche emendamento avanzava addirittura proposte specifiche. Ma \u00e8 troppo evidente che esse non possono essere tolte in esame in questa sede. Io ho preferito limitarmi ad affermare la necessit\u00e0 di conservare queste giurisdizioni, rimandando il rispettivo disciplina-mento alle leggi regolatrici dei singoli istituti. In ordine ai tribunali militari confesso la mia perplessit\u00e0 sulla possibilit\u00e0 di sopprimerne il funzionamento in tempo di pace; ma sono d\u2019accordo che la relativa giurisdizione debba limitarsi ai soli reati militari propriamente detti e, relativamente ai soggetti, ai soli militari.<\/p><p>Il secondo comma \u00e8 cos\u00ec formulato: \u00abNon potranno essere istituite altre Magistrature speciali e quelle esistenti dovranno essere soppresse entro due anni dall\u2019entrata in vigore della Costituzione\u00bb.<\/p><p>Questa parte del mio emendamento investe in pieno l\u2019oscitanza del progetto e impone che il principio della unit\u00e0 della giurisdizione non sia affermato per lustra: giurisdizioni speciali non potranno pi\u00f9 essere istituite n\u00e9 con decreti-legge n\u00e9 con leggi, si vogliano queste approvate a maggioranza semplice, o si vogliano approvate a maggioranza assoluta; e quelle presentemente esistenti dovranno essere al pi\u00f9 presto soppresse, secondo l\u2019emendamento, non oltre i due anni dalla entrata in vigore della Costituzione.<\/p><p>Qui il principio non \u00e8 proclamato in astratto, ma diventa norma cogente! E io confido che l\u2019Assemblea non esiter\u00e0, per la seriet\u00e0 dei propri propositi, ad approvare questa soluzione, evidentemente non contradetta dal quarto comma dell\u2019emendamento cos\u00ec formulato: \u00abPresso le sezioni specializzate, civili e penali, delle Magistrature di merito potranno essere assunti cittadini esperti secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario e processuale\u00bb.<\/p><p>Altro \u00e8 la giurisdizione speciale, altro \u00e8 la sezione specializzata istituita nell\u2019ambito di una giurisdizione ordinaria. Quanto poi al potere di assumere, nei modi di legge, in seno a queste sezioni specializzate cittadini esperti, esso deriva dal fatto che nel popolo \u00e8 la fonte originaria della giurisdizione e dal diritto al popolo \u00e8 riservato di partecipare direttamente al suo esercizio nei casi e nei modi dalla legge stabiliti, come io ho proposto di dichiarare all\u2019articolo 94, sciogliendo la riserva fatta dal Presidente della Commissione, e come sar\u00e0 ad ogni modo stabilito in altra parte del Titolo.<\/p><p>Con altro comma \u00e8 fissata la norma che: \u00abL\u2019assunzione e la carriera dei magistrati ordinari e speciali sono regolate dalla legge organica sull\u2019ordinamento giudiziario e \u2013 rispettivamente \u2013 da leggi speciali, votate, l\u2019una e le altre, a maggioranza assoluta\u00bb. Si vedr\u00e0 poi all\u2019articolo 97, come, a garanzia della autonomia e della indipendenza della Magistratura, l\u2019applicazione della legge a tale riguardo sia devoluta al Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>Pare a me che le modifiche introdotte soddisfino appieno le esigenze dei principio che qui si \u00e8 voluto riaffermare ed attuare, in coincidenza con quelle di una giustizia controllata dal popolo, non soltanto attraverso la pubblicit\u00e0 delle udienze (garanzia che in verit\u00e0 \u00e8 di scarsissimo rilievo nei giudizi civili), ma anche colla partecipazione ai processi del popolo medesimo, in determinati casi e in determinati modi dalla legge stabiliti. Ed \u00e8 certo, comunque che esse rispondono ai voti, formulati dalla associazione nazionale dei magistrati pi\u00f9 che ad essi non corrispondesse il testo del progetto.<\/p><p>Ma gli emendamenti a questo articolo proposti sono tanti e io penso che, a rendere possibile l\u2019allargamento dei consensi, sia indispensabile che il Comitato dei Diciotto promuova la riunione di tutti i presentatori al fine di tentarne l\u2019accordo sopra un unico testo. Allo sforzo dei magistrati italiani, pi\u00f9 della giustizia che di se stessi pensosi, per realizzare, in questa sede, i pi\u00f9 indeclinabili postulati di un saggi\u00f2 ordinamento giudiziario, aggiungiamo gli sforzi nostri e avremo la grande gioia di aver finalmente cominciato a sodisfare, verso una categoria di cos\u00ec benemeriti cittadini, e cos\u00ec desiderosi di sempre migliorarsi ed elevarsi, un debito tanto gravoso, tanto vecchio e tanto dilazionato. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Cairo ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abLa funzione giurisdizionale \u00e8 interamente attribuita agli organi della Magistratura ordinaria istituiti e regolati dalla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abAl Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti spetta la giurisdizione delle sole materie e nei limiti stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>Non essendo egli presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>Ricordo che sono gi\u00e0 stati svolti i seguenti altri emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa giustizia \u00e8 amministrata da magistrati secondo norme stabilite dalla legge.<\/p><p>\u00abColitto\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma con i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abLa funzione giurisdizionale in materia civile e penale \u00e8 attribuita ai magistrati ordinari.<\/p><p>\u00abLa Corte di cassazione \u00e8 eletta dai magistrati. I magistrati sono nominati dalla Corte di cassazione.<\/p><p>\u00abLa legge determina le modalit\u00e0 della elezione e delle nomine.<\/p><p>\u00abAbozzi\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa funzione giurisdizionale per la tutela dei diritti dei cittadini \u00e8 esercitata esclusivamente dai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abCaccuri\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Costa ha proposto i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, alle parole:<\/em> funzione giurisdizionale, <em>sostituire l\u2019altra:<\/em> giurisdizione\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il quarto comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>COSTA. Il mio primo emendamento non \u00e8 che la ripetizione di quello accennato ieri sera e siccome non ha trovato fortuna, lo ritiro.<\/p><p>Ho presentato per\u00f2 un secondo emendamento relativo alla soppressione del quarto comma dell\u2019articolo 95. Mi pare che non sia necessario dire nella Carta costituzionale che ci sar\u00e0 una legge speciale la quale provveder\u00e0 all\u2019ordinamento giudiziario. In particolare, poi, non mi rendo conto del motivo per il quale si prescrive una maggioranza qualificata. Mi spiego la maggioranza qualificata richiesta al capoverso successivo per istituire nuove giurisdizioni speciali, data la particolare delicatezza dell\u2019argomento, ma per una legge sull\u2019ordinamento giudiziario e sulle giurisdizioni speciali gi\u00e0 esistenti mi sembra che la richiesta della maggioranza qualificata non abbia una seria ragion d\u2019essere.<\/p><p>Per questi motivi ho proposto la soppressione di tutto il quarto comma dell\u2019articolo 95.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Grassi ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, alle parole:<\/em> in materia civile e penale, <em>sostituire le seguenti:<\/em> in materia penale e per la tutela dei diritti civili e politici\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Rinviare il secondo comma ad un articolo successivo<\/em> (articolo 95-<em>bis<\/em>)\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il terzo comma con il seguente: <\/em>\u00abNon possono essere istituiti giudici speciali. \u00c8 tuttavia consentito d\u2019istituire presso gli organi giudiziari ordinari, per determinate materie, con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna delle due Camere, sezioni specializzate con la partecipazione anche di cittadini esperti\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al quarto comma, sopprimere le parole: <\/em>e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, <em>e<\/em> <em>sostituire alle parole:<\/em> a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere, <em>le seguenti:<\/em> nel modo indicato nel precedente comma\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il quinto comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>GRASSI. Onorevoli colleghi. Io ho seguito il testo della Commissione cercando di apportare alcuni emendamenti senza creare un mio testo in sostituzione.<\/p><p>Il primo emendamento che io ho presentato sostituisce alle parole \u00abin materia civile e penale\u00bb le altre \u00abin materia penale e per la tutela di diritti civili e politici\u00bb. Siamo tutti d\u2019accordo che la materia penale \u00e8 tutta comprensiva nella funzione giurisdizionale penale. Ma quando si parla di materia civile non siamo perfettamente d\u2019accordo, perch\u00e9 per materia civile \u2013 a prescindere se si debba o no comprendere. anche quella che riguarda i rapporti con le pubbliche amministrazioni a cui accennava poco fa l\u2019onorevole Mortati, ma di cui si pu\u00f2 fare distinzione \u2013 si intendono anche le questioni relative a tutti i diritti politici del cittadino, i quali vengono ad essere esclusi se non diciamo, con una forma pi\u00f9 corretta che risponde alla legge del 1865, \u00abper la tutela dei diritti civili e politici\u00bb. Ora, mentre la materia penale \u00e8 assorbente nella funzione giurisdizionale penale, la materia civile non sarebbe assorbente se non dicessimo \u00abper la tutela dei diritti\u00bb. Allora anche l\u2019osservazione fatta dall\u2019onorevole Mortati cadrebbe, perch\u00e9 evidentemente, di fronte alla giurisdizione del Consiglio di Stato, la materia prevalente, tranne quella eccezionale, non \u00e8 che la tutela di interessi. Quindi noi dovremmo dire: \u00abin materia penale e per la tutela dei diritti civili e politici\u00bb. Questa \u00e8 una forma che spero la Commissione vorr\u00e0 accettare. Per quanto concerne il secondo comma, che riguarda appunto il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, io preferirei che fosse stralciato dall\u2019articolo 95 che riguarda soltanto la giurisdizione ordinaria, e di esso fosse fatto un articolo a parte riguardante appunto il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Ma io non mi limito soltanto a questa osservazione, ma siccome la formula adottata dalla Commissione lascia alla legge successiva di stabilire la materia ed i limiti della competenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, io giudico preferibile che questa materia venga determinata tenendo presente lo sviluppo che la giustizia ha preso nel campo dell\u2019amministrazione. Io parlo dal concetto, che \u00e8 del resto quello della Commissione, dell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione.<\/p><p>Non possiamo, di fronte all\u2019unit\u00e0 della legislazione, che avere una unit\u00e0 giurisdizionale. Possiamo avere creata una giurisdizione speciale, ma bisogna che la si contenga in quei limiti nei quali si \u00e8 mantenuta fino ad oggi.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 presentavo un articolo 95-<em>bis<\/em>, nel quale stabilivo nettamente queste considerazioni, ossia che oltre al Consiglio di Stato ci sono altri organi della giustizia amministrativa, come le Giunte provinciali e i Consigli di prefettura che, specialmente attraverso il sistema regionale istaurato oggi in Italia, prenderanno un loro sviluppo, come accade per la Regione siciliana.<\/p><p>Stabiliamo quale \u00e8 il compito di questa giurisdizione amministrativa e anche le materie specialmente determinate dalla legge per la tutela dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione. Alla Corte dei conti \u00e8 attribuita la funzione giurisdizionale di quelle materie che le competono. Perci\u00f2 ho creduto sia pi\u00f9 prudente che nella legge fondamentale dello Stato, dal momento che di questi argomenti se ne \u00e8 voluto parlare, per lo meno venissero precisati e non lasciati alla legge futura. Per quanto si riferisce al terzo comma ed al penultimo, avevo presentato un emendamento, che in parte \u00e8 riassunto in quello dell\u2019onorevole Conti, in cui si stabilisce il principio che non possono essere istituiti giudici speciali.<\/p><p>Questo bisogna stabilirlo come principio fondamentale, e soltanto in via di eccezione \u00ab\u00e8 tuttavia consentito d\u2019istituire presso gli organi giudiziari ordinari, per determinate materie, con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna delle due Camere, sezioni specializzate con la partecipazione anche di cittadini esperti\u00bb.<\/p><p>\u00c8 il concetto della Commissione. La preoccupazione dell\u2019onorevole Merlin circa la presenza in Italia di 300 giurisdizioni speciali \u00e8 esagerata. C\u2019\u00e8 un libro del Cadendo, ottimo magistrato, che attesta che dopo la guerra si largheggi\u00f2 moltissimo per le giurisdizioni speciali. Oggi c\u2019\u00e8 un lavoro pi\u00f9 recente da cui risulta che le legislazioni speciali sono una cinquantina. Effettivamente sono anche importanti. Ma non \u00e8 detto che attraverso il grande tronco dell\u2019ordinamento ordinario non si possano creare sezioni speciali.<\/p><p>Questi sono i concetti fondamentali in cui si ispira questo emendamento, che pu\u00f2 seguire quello che la Commissione ha fatto, cercando di portare un perfezionamento e di evitare l\u2019equivoco.<\/p><p>Non parlo dell\u2019ultimo comma: ho domandato la soppressione, nel senso non che la giustizia militare debba essere soppressa in tempo di pace. Sono d\u2019accordo con l\u2019onorevole Gasparotto sulla necessit\u00e0 che rimanga. Bisognerebbe disciplinarla. Non so se sia il caso di parlarne in questa sede nella Costituzione o rimandare la questione alla legge che ordiner\u00e0 la Magistratura, nel campo della giustizia penale.<\/p><p>Voglio far presente che sopprimere addirittura la giurisdizione militare \u00e8 forse un errore, nel senso che si graverebbe la Magistratura ordinaria di un compito enorme, quale quello di tutti i reati militari, che possono avvenire durante il periodo di pace; d\u2019altra parte, se limitiamo la giurisdizione penale militare soltanto al reato militare vero e proprio, senza estenderla, per connessione, a tutti i civili che possono venire coinvolti nel giudizio presso il tribunale militare, compiamo opera utile, senza aggravare il compito, gi\u00e0 abbastanza grave e penoso, della Magistratura ordinaria.<\/p><p>Affido all\u2019Assemblea queste osservazioni suggeritemi dalla pratica e dall\u2019esperienza acquisita nei contatti con la Magistratura, e spero che ne terr\u00e0 conto.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Sapienza ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo la parola:<\/em> attribuita, <em>aggiungere:<\/em> esclusivamente\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, sopprimere le parole: <\/em>con la partecipazione anche di cittadini esperti, secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al quinto comma, dopo le parole<\/em><em>:<\/em> legge approvata nel modo sopra indicato, <em>aggiungere<\/em><em>:<\/em> sempre sotto la presidenza e con la maggioranza di membri appartenenti alla Magistratura ordinaria\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>All\u2019ultimo comma, aggiungere: <\/em>e con giurisdizione limitata alle Forze armate, escluse sempre, e anche nel caso di concorso nei reati, le persone estranee alle Forze armate\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>SAPIENZA. Ho presentato a questo articolo quattro emendamenti, partendo dal principio che i magistrati dovrebbero essere i soli ad amministrare la giustizia in Italia; i tribunali speciali, le commissioni, gli arbitrati, dovrebbero esistere solo in linea eccezionale.<\/p><p>Quindi io, dove al primo comma \u00e8 detto: \u00abLa funzione giurisdizionale in materia civile e penale \u00e8 attribuita&#8230;\u00bb aggiungerei \u00abesclusivamente\u00bb.<\/p><p>Al terzo comma, io propongo di sopprimere, per le ragioni sopra dette, le parole \u00abcon la partecipazione anche di cittadini esperti, secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>E quando si parla della istituzione del giudice speciale, io propongo di aggiungere \u00absempre sotto la presidenza e con la maggioranza di membri appartenenti alla Magistratura ordinaria\u00bb.<\/p><p>Riguardo ai tribunali militari, io escluderei tutti i civili, anche quando essi concorrano in reati con militari.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Targetti ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sostituire alle parole: <\/em>magistrati ordinari, <em>le parole<\/em><em>:<\/em> magistrature ordinarie\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>TARGETTI. Onorevoli colleghi, l\u2019articolo in esame stabilisce che la funzione giurisdizionale \u00e8 attribuita in materia civile e penale ai magistrati ordinari. Io propongo di sostituirvi le parole: \u00aballe magistrature ordinarie\u00bb. Questa mia proposta non corrisponde ad un desiderio di modificazione letteraria, ma ad un concetto che credo debba trovare consenso nei colleghi. Se si mantenesse la dizione del progetto, cio\u00e8 \u00abmagistrati ordinari\u00bb, si manterrebbe una disposizione in contrasto con quella dell\u2019articolo successivo, il quale prevede la istituzione della giuria. Evidentemente, se si mantenesse la dizione del progetto, i giudici contemplati dall\u2019articolo successivo non rientrerebbero in questa questione.<\/p><p>Si dir\u00e0 da parte di qualcuno che quest\u2019articolo \u00e8 destinato ad avere vita breve ed ingloriosa. Mi auguro di no. Ma anche se l\u2019Assemblea Costituente non lo approvasse, la modificazione da me proposta non porterebbe a nessuna conseguenza illogica. Infatti, nel caso che l\u2019Assemblea Costituente non affermi fino da oggi, ma non escluda \u2013 e credo che a questo l\u2019Assemblea non arriver\u00e0 \u2013 per l\u2019avvenire la possibilit\u00e0 dell\u2019istituzione della giuria, o se rimanesse fissa la dizione che \u00abla funzione giurisdizionale \u00e8 attribuita ai magistrati ordinari\u00bb, vi sarebbe una contraddizione. Nell\u2019opposta ipotesi, che cio\u00e8 l\u2019Assemblea Costituente voglia proprio precludere la via all\u2019istituzione, anche non immediata, della giuria, non per questo la dizione: \u00abmagistrature ordinarie\u00bb creer\u00e0 nessuna situazione contradittoria, perch\u00e9 nelle magistrature ordinarie resteranno certamente compresi tutti i giudici ordinari. Per concludere, lasciando la dizione attuale si va incontro a contraddizione fra quella norma e la norma successiva; modificandola, non si va incontro in nessun caso a nessuna contraddizione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ricordo che sono gi\u00e0 stati svolti i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il secondo comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>\u00abColitto\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abSono giurisdizioni speciali:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) il Consiglio di Stato e le giurisdizioni amministrative regionali in materia di interessi legittimi;<\/li><li><em>b<\/em>) la Corte dei conti e \u2013 nei limiti fissati dalla legge \u2013 le giurisdizioni contabili locali, in materia di giudizi sui conti, di danni prodotti da pubblici funzionari, di pensioni e di quote inesigibili d\u2019imposta;<\/li><li><em>c<\/em>) le giurisdizioni fiscali, per la materia tributaria, in tre soli gradi, nelle forme che saranno stabilite dalla legge;<\/li><li><em>d<\/em>) i tribunali militari per i reati di carattere esclusivamente militare, nelle forme stabilite dalla legge.<\/li><\/ol><p>\u00abAdonnino\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Perrone Capano ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma con i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abAl Consiglio di Stato e ai tribunali amministrativi regionali spetta la giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica Amministrazione.<\/p><p>\u00abAlla Corte dei conti spetta la giurisdizione in materia di pensioni e di contabilit\u00e0 dello Stato nei limiti stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abI tribunali militari giudicano esclusivamente i reali commessi da militari nell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere dopo il terzo comma il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abPu\u00f2 essere istituita una Magistratura onoraria per le preture e per gli uffici di conciliazione secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere l\u2019ultimo comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Perrone Capano ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>PERRONE CAPANO. Io ho presentato quattro emendamenti all\u2019articolo 95. Di questi quattro rinuncio al primo perch\u00e9 accetto quello dell\u2019onorevole Adonnino, che mi sembra pi\u00f9 ampio e che precisa gli stessi concetti compresi nel mio primo emendamento. Rinuncio a svolgere il secondo, che mantengo, perch\u00e9 riguardo ad esso, che ha per oggetto il mantenimento dei tribunali militari in tempo di pace, mi rimetto a quello che hanno detto gli altri oratori i quali hanno sostenuto lo stesso principio. Insisto nel terzo emendamento: \u00abPu\u00f2 essere istituita una Magistratura onoraria per le preture e per gli uffici di conciliazione secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario\u00bb&#8230;<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Questo c\u2019\u00e8 gi\u00e0 in un altro articolo del progetto.<\/p><p>PERRONE CAPANO. Non mi pare. Comunque non credo necessario illustrarlo. Per quanto riguarda l\u2019ultimo, rilevo che \u00e8 un corollario del secondo perch\u00e9, istituendosi i tribunali militari, anche in tempo di pace, deve essere logicamente soppresso l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 95.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Scalfaro ha gi\u00e0 svolto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il terzo comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Varvaro ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il terzo comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>Ricordo che sono stati svolti i seguenti altri emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il terzo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa legge determina anche i casi in cui la funzione giudiziaria \u00e8 esercitata con la partecipazione dei cittadini esperti.<\/p><p>\u00abColitto\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, inserire dopo le parole: <\/em>per determinate materie, <em>le seguenti<\/em>: che presentano particolari caratteri tecnici.<\/p><p>\u00abCortese Guido\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, sopprimere le parole: <\/em>con la partecipazione anche di cittadini esperti.<\/p><p>\u00abCastiglia\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ghidini, insieme con l\u2019onorevole Filippini, ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, sopprimere le parole: <\/em>con la partecipazione anche di cittadini esperti\u00bb.<\/p><p>Ha anche presentato, insieme con l\u2019onorevole Carboni Angelo, il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>All\u2019ultimo comma, aggiungere le parole: <\/em>al seguito di unit\u00e0 mobilitate\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ghidini ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>GHIDINI. Per quanto riguarda il primo emendamento, consistente nella proposta di soppressione delle parole: \u00abcon la partecipazione anche di cittadini esperti\u00bb, osservo che la parola: \u00abesperti\u00bb ha un significato consentito unanimemente. L\u2019accezione comune della parola: \u00abesperti\u00bb \u00e8 questa: l\u2019esperto \u00e8 persona che ha sperimentato, che cio\u00e8 pu\u00f2 trarre da una conoscenza di carattere generale un giudizio che riguarda il caso particolare. Quando si parla di esperti, si parla di pratici, di periti, in sostanza. Questi cittadini, che verrebbero a far parte di un collegio giudicante, non sono esperti del diritto, sarebbero invece esperti in altre discipline complementari le quali servono indubbiamente alla risoluzione del caso che \u00e8 proposto all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, in virt\u00f9 per\u00f2 di particolari nozioni scientifiche ed artistiche che posseggono.<\/p><p>Praticamente, se noi introduciamo questi esperti in un collegio di magistrati capiter\u00e0, ad esempio, che quando vi \u00e8 una causa civile di danni per un crollo sar\u00e0 chiamato un costruttore per esprimere il suo parere; quando saremo di fronte ad un investimento automobilistico chiameremo un ingegnere meccanico; quando ci troveremo di fronte ad un omicidio chiameremo un medico legale per sapere se la ferita abbia determinato la morte o se la morte sia avvenuta per altre cause; in materia di servit\u00f9 chiameremo un geometra, e cos\u00ec via.<\/p><p>Ora, tutto questo, che significa l\u2019introduzione del perito nel collegio giudicante, porta con s\u00e9 due conseguenze, entrambe indiscutibilmente dannose. La prima \u00e8 che si viene in tal modo a snaturare completamente quella che \u00e8 la funzione del giudice. Il giudice si giova indubbiamente del perito, ma non \u00e8 obbligato ad accettarne le conclusioni, perch\u00e9 il giudice deve giudicare anche la perizia. Se invece noi introduciamo il perito come giudice, \u00e8 certo che questo perito giudice non potrebbe che approvare le sue conclusioni.<\/p><p>Il guaio peggiore poi \u00e8 questo: se noi introduciamo gli esperti nel collegio giudicatile veniamo a sottrarre la perizia dal contradittorio che \u00e8 il fondamento di qualsiasi procedimento, sia civile che penale. Oggi, di fronte ad una perizia, noi possiamo contrapporre, tanto in sede civile che in sede penale, un perito o un consulente tecnico: ma se invece mettiamo nel collegio giudicante questo perito. noi non gli possiamo pi\u00f9 contrapporre utilmente nessuno. La sua voce sar\u00e0 ascoltata dai giudici e noi non potremo n\u00e9 come imputati, n\u00e9 come parte civile, contrapporre persone che essendo versate nelle medesime discipline siano in grado di controllarlo.<\/p><p>\u00c8 per questi motivi che la frase \u00abcittadini esperti\u00bb deve essere assolutamente eliminata.<\/p><p>Questa osservazione ebbi a farla anche in sede di Comitato dei diciotto e per verit\u00e0 venne raccolta ed anche accolta nel senso che alla frase del testo si sostituisse l\u2019altra \u00abcittadini idonei\u00bb. L\u2019onorevole Mortati poco fa sosteneva che devono essere dei \u00abcittadini\u00bb da includersi come elementi estranei nel collegio dei magistrati. Per mio conto trovo pericolosissime l\u2019ina e l\u2019altra modificazione; le trovo pericolose perch\u00e9 mi pare che in tal modo si faccia entrare dalla finestra ci\u00f2 che si voleva escludere dalla porta, perch\u00e9 questi cittadini, se devono essere idonei, finiranno per essere dei periti.<\/p><p>Del resto noi che abbiamo esperienza di giudizi sappiamo che questi cittadini introdotti nei collegi giudicanti hanno sempre fatto cattiva prova. Cos\u00ec nei Tribunali pei minorenni, dove i <em>pater familias<\/em>, i pedagoghi ecc. hanno portato un contributo minimo; e nelle cause annonarie dove furono introdotti per un decreto Mussolini del 1944, ancora peggio.<\/p><p>\u00c8 un giudice speciale di pi\u00f9 che introduciamo, ma \u00e8 un giudice il quale non ci d\u00e0 certamente nessuna delle garanzie di indipendenza del giudice ordinario.<\/p><p>Eliminiamo quindi gli elementi estranei, e quante volte occorreranno cognizioni speciali si ricorra all\u2019istituto della perizia che ci d\u00e0 veramente una piena e completa garanzia di giustizia.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019altro emendamento debbo dire (perch\u00e9 non si pensi che io vesta le penne del pavone) che mi viene suggerito da un testo proposto dalla Commissione di alti magistrati che fu nominata dal Ministro Guardasigilli.<\/p><p>Siccome non fa parte diretta del mio emendamento, non parler\u00f2 della opportunit\u00e0, della quale io sono sincerissimamente e profondamente convinto, di lasciare al giudice militare la competenza unicamente per i reati militari in tempo di guerra. Per quanto riguarda il tempo di pace, sono assolutamente convinto che sia il magistrato ordinario che se ne deve occupare.<\/p><p>Non voglio risollevare le questioni che vennero esaminate dall\u2019onorevole Gasparotto e da altri, ma per mio conto trovo che, stringendo stringendo, \u00e8 pi\u00f9 che altro una accusa di incapacit\u00e0 che viene fatta al magistrato ordinario per questa materia. Si fa inoltre una questione di sensibilit\u00e0, ecc. considerando la legge penale militare un complemento del Regolamento di disciplina.<\/p><p>In proposito osservo che i reati, tipicamente militari, sono la cosa pi\u00f9 semplice del mondo, che la loro nozione non richiede una competenza specifica. Infatti siamo sempre noi avvocati borghesi a trattare queste cause. Quindi io dico: tribunale militare di guerra, e aggiungo: al seguito di unit\u00e0 mobilitate. Anzitutto noi vogliamo limitare, per ragioni di ordine generale, il numero di giudici speciali; in secondo luogo penso che quando si tratti di reati commessi da militari (sia pure in tempo di guerra dichiarata) ma commessi da militari che non appartengono alle truppe, mobilitate, le quali sono ancora nel Paese pacifiche e tranquille, non v\u2019\u00e8 nessuna ragione per cui non se ne debbono occupare i tribunali ordinari. Infine faccio un rilievo sul quale richiamo l\u2019attenzione dei colleghi. C\u2019\u00e8 un punto in questa materia, che probabilmente susciter\u00e0 gravi dubbi nell\u2019animo degli onorevoli colleghi. \u00c8 la disposizione della quale ci occuperemo pi\u00f9 innanzi ma che giova richiamare in questo momento: la disposizione dell\u2019articolo 102, dove si dice che tutte le decisioni degli organi giurisdizionali, tanto ordinari quanto speciali, sono soggette al ricorso per Cassazione.<\/p><p>Sar\u00e0 possibile, quando si tratta di giudizi che si fanno al fronte, nell\u2019attualit\u00e0 o quasi del combattimento, quando, come si afferma, l\u2019immediatezza della esecuzione \u00e8 un elemento indispensabile della esemplarit\u00e0 della pena, consentire che vi sia un ricorso in Cassazione? L\u2019articolo 102, badate, non lascia adito a nessuna eccezione. Vedrete dopo voi se \u00e8 possibile includere questa eccezione. Ma, nel dubbio che la disposizione possa restare com\u2019\u00e8 attualmente, sar\u00e0 bene almeno limitare la possibilit\u00e0 che vi siano dei giudizi per i quali non sia possibile il ricorso ad un giudice superiore di controllo.<\/p><p>Quindi, limitando la competenza del magistrato militare al caso delle truppe mobilitate, in tempo di guerra, noi avremo indubbiamente ristretto la portata e l\u2019ampiezza dell\u2019inconveniente che ho segnalato. Per queste ragioni credo che l\u2019emendamento possa essere tranquillamente accolto dall\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Colitto ha gi\u00e0 svolto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il quarto comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Rescigno ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abSezioni anche speciali, denominate Tribunali e Corti di assise, giudicheranno, rispettivamente in 1\u00b0 e in 2\u00b0 grado, di gravi o particolari reati indicati dalla legge\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>RESCIGNO. Aderisco alla nuova redazione dell\u2019articolo 95 a firma dell\u2019onorevole Conti ed altri e rinunzio al mio emendamento. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Gabrieli ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019ultimo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa funzione giurisdizionale in materia penale militare \u00e8 attribuita ai magistrati militari, istituiti e regolati dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario militare\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Gabrieli ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>GABRIELI. Veramente, avrei rinunziato a svolgere il mio emendamento, perch\u00e9 le ragioni che devo esporre sono gi\u00e0 state brillantemente esposte dall\u2019onorevole Gasparotto.<\/p><p>Ma l\u2019intervento dell\u2019onorevole Ghidini mi impone di riassumere brevemente le ragioni che devono consigliare il mantenimento dei tribunali militari.<\/p><p>La necessit\u00e0 di mantenere i tribunali militari \u00e8 stata segnalata da vari oratori, da grandi avvocati e giuristi che siedono in questa Assemblea; \u00e8 stata anche avvertita dai compilatori del progetto di Costituzione, anche se limitatamente al solo tempo della guerra. \u00c8 facile osservare dunque, che i tribunali militari sono necessari sia secondo i compilatori del progetto, sia secondo gli oratori che sono intervenuti in questo dibattito. Secondo questi ultimi, devono essere mantenuti sia in tempo di guerra che in tempo di pace, secondo i compilatori del progetto, la loro esistenza deve essere limitata al tempo di guerra.<\/p><p>Io faccio osservare che i tribunali militari non possono essere improvvisati in tempo di guerra. Essi comportano un vasto concorso di funzioni tecniche e l\u2019apprezzamento di molteplici uffici sussidiari, che devono necessariamente essere predisposti in tempo di pace. Come l\u2019esercito e tutte le altre forze militari, sia di mare sia aeronautiche, nella loro struttura embrionale sono preparate in tempo di pace avendo per obiettivo remoto le esigenze della guerra, cos\u00ec i tribunali militari che sono un elemento indispensabile di ogni organizzazione militare, devono necessariamente costituirsi in tempo di pace, per potere in maniera efficace accompagnare le forze operanti in tutte le fasi del loro sviluppo. D\u2019altra parte, l\u2019istituzione dei tribunali militari risponde ad insopprimibili esigenze di carattere etico e di carattere tecnico. \u00c8 innegabile la grande efficacia che esercita sulla coesione della compagine militare e sulla saldezza dei princip\u00ee di gerarchia e di disciplina il conferimento della funzione giudiziaria penale alle stesse persone che vivono nell\u2019ambiente militare. Ci\u00f2 rende pi\u00f9 efficace la tutela e del servizio e della disciplina.<\/p><p>Sotto questi riflessi etici e sotto questi riflessi tecnici, si deve riconoscere che la valutazione del fatto e della personalit\u00e0 del colpevole trova nel giudice militare una particolare competenza ed una sensibilit\u00e0 pi\u00f9 pronta di quella dei giudici togati, non del tutto edotti dei sistemi e dei modi di vita delle Forze armate.<\/p><p>L\u2019immediatezza della repressione trova, poi, piena attuazione presso i tribunali militari; ma ci\u00f2 di cui i compilatori non hanno tenuto alcun conto nel sopprimere tribunali militari in tempo di pace \u00e8 la considerazione degli inconvenienti che potrebbero derivare nell\u2019ambito delle forze navali. Secondo il sistema legislativo vigente, la nave militare \u00e8 come un lembo della patria lontana, della patria che la nave porta con s\u00e9, per cos\u00ec dire, allontanandosi dal territorio nazionale. Essa, quindi, porta anche con s\u00e9 le leggi dello Stato ed una organizzazione giudiziaria ed \u00e8 costituita dal tribunale di bordo.<\/p><p>Ci\u00f2 risponde, infatti, ad uno stato di necessit\u00e0, quando la nave \u00e8 lontana dal territorio nazionale. \u00c8 evidente, quindi, che, in tale circostanza, stante anche il carattere di urgenza, non \u00e8 possibile intervenire con i tribunali ordinari.<\/p><p>Infine, vi recher\u00f2 una considerazione di ordine storico: in tutti i Paesi, presso tutti gli Stati, dai grandi ai piccoli, vi sono e vi sono sempre stati i tribunali militari. Tutti gli Stati inoltre li hanno conservati dopo la prima grande guerra: la sola Germania, a dir vero, nel marasma che succedette per quel Paese alla prima guerra mondiale, li aveva soppressi, ma uno dei primi atti della ricostruzione fu anche per loro la ricostituzione dei tribunali militari.<\/p><p>Un\u2019eccezione all\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione si trova nel mantenimento delle giurisdizioni speciali amministrative, le quali rispondono in un certo senso, ad esigenze analoghe a quelle che si presentano a proposito dei tribunali militari. \u00c8 evidente, quindi, che l\u2019unicit\u00e0 della legislazione non \u00e8 possibile pensare si possa realizzare perfettamente: qualche deroga \u00e8 inevitabile.<\/p><p>Del resto, quand\u2019anche tutto ci\u00f2 non bastasse, si pensi che in tutti i momenti della storia, anche nei pi\u00f9 gravi, i tribunali militari hanno dato prova di attaccamento agli interessi del Paese con piena soddisfazione del popolo e della classe forense.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Conti, Reale Vito, Bettiol, Perassi e Fabbri hanno proposto il seguente nuovo testo:<\/p><p>\u00abLa funzione giurisdizionale \u00e8 esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abNon possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.<\/p><p>\u00abIl Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi, ed anche per la tutela di diritti soggettivi nelle particolari materie determinate dalla legge.<\/p><p>\u00abLa Corte dei conti ha giurisdizione in materia di contabilit\u00e0 pubblica ed in altre materie specialmente indicate dalla legge.<\/p><p>\u00abI Tribunali militari sono istituiti in tempo di guerra. Possono istituirsi in tempo di pace per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.<\/p><p>\u00abLe norme sull\u2019ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. L\u2019onorevole Conti mi ha affidato l\u2019incarico di illustrare il suo emendamento sostitutivo al quale in parte aderisco. Chiedo, quindi, di poterlo svolgere.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Dedicher\u00f2 un minuto a ciascuno dei commi che sono stati prospettati all\u2019articolo 95 come emendamento sostitutivo di tutto l\u2019articolo, a firma degli onorevoli Conti, ecc.<\/p><p>Ho l\u2019impressione e la speranza che questo emendamento sostitutivo sar\u00e0 accolto dalla Commissione; quindi, su questo si potrebbe concentrare da parte dell\u2019Assemblea la discussione e la votazione.<\/p><p>Il primo e il secondo comma esprimono questo orientamento dell\u2019Assemblea, che si \u00e8 avuto sia in sede di Commissione, ma soprattutto in sede di discussione pubblica: cio\u00e8 affermare il principio dell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione sia in materia civile che penale; e, quindi, il divieto di istituzione di giudici straordinari e speciali, fatta eccezione per i due tronchi di cui parler\u00f2 a proposito del terzo e quarto comma, richiamando nel grande tronco della giustizia ordinaria (unit\u00e0 di giurisdizione) tutte quelle giurisdizioni speciali attualmente esistenti, che saranno configurate come sezioni specializzate, le quali, mediante la partecipazione di elementi estranei alla Magistratura \u2013 salvo a vedere l\u2019idoneit\u00e0 in che cosa consiste \u2013, possano rendere pi\u00f9 sensibile la funzione della giustizia a particolari esigenze, senza rompere quell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione che si ricostituisce al vertice supremo nella Corte di cassazione.<\/p><p>A questo proposito volevo dire soltanto che nella nostra formulazione (sezioni specializzate con la partecipazione di elementi estranei) pu\u00f2 entrare la possibilit\u00e0, che veniva segnalata dall\u2019onorevole Targetti, della ricostituzione della giuria. Poich\u00e9 \u00e8 ovvio, pacifico, indiscutibile che la Corte di assise non \u00e8 un giudice speciale, ma, \u00e8, \u00e8 stata, e sar\u00e0 sempre una sezione del giudice ordinario, una Sezione della Corte di appello; \u00e8 evidente che quando noi abbiamo votato una formula che dice che le sezioni specializzate potranno essere composte, in tutto o in parte, da elementi estranei alla Magistratura, abbiamo messo la base perch\u00e9, in sede pi\u00f9 opportuna, con maggiore meditazione o responsabilit\u00e0, possa l\u2019Assemblea legislativa discutere, votare e decidere su questo delicato e pauroso problema della giuria.<\/p><p>Abbiamo fatto eccezione, come dicevo \u2013 e passo cos\u00ec al terzo e quarto comma \u2013 per quanto concerne i due grossi tronchi della giurisdizione amministrativa. Non star\u00f2 qui a ripetere quella diffusa discussione che si \u00e8 svolta a questo proposito nella Sottocommissione; n\u00e9 star\u00f2 a ricordare i voti di larghissima parte della dottrina e anche dei pratici, degli avvocati, circa l\u2019opportunit\u00e0, la necessit\u00e0 di mantenere questi due grossi tronchi, che, peraltro, secondo autorevoli giuristi, non costituirebbero una giurisdizione speciale, ma una giurisdizione ordinaria, sia pure amministrativa.<\/p><p>Ora, questi due tronchi devono restare, non solo per il prestigio, la capacit\u00e0 e l\u2019indipendenza di cui hanno dato prova in tutti i tempi, ma devono restare anche perch\u00e9 sono sorti sotto un profilo che ritengo opportuno segnalare all\u2019Assemblea: sono sorti, cio\u00e8, non come usurpazione al giudice ordinario di particolari attribuzioni, ma come conquista di una tutela giurisdizionale da parte del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi, non si tratta di ristabilire la tutela giudiziaria ordinaria del cittadino che sia stata usurpata da questa giurisdizione amministrativa; ma di riconsacrare la perfetta tradizione di una conquista particolare di tutela da parte del cittadino.<\/p><p>La formula del penultimo comma, che riguarda i tribunali militari, non \u00e8 da me personalmente condivisa; tuttavia \u00e8 condivisa da larga parte della Commissione. Se tali tribunali dovessero restare, vada ad essi il mio saluto ed il mio augurio di una proficua attivit\u00e0.<\/p><p>Io ho presentato un emendamento subordinato, il quale richiede che, ove i tribunali militari dovessero essere conservati in tempo di pace, dovrebbero essere organizzati in modo da assicurare ai giudici, che sono alle dipendenze assolute del Ministro della difesa, quella indipendenza che costituisce la caratteristica, la garanzia principale di qualsiasi giudice. Non dimentichiamo che, seppure in un altro Titolo della Costituzione, abbiamo scritto che la Corte dei conti e il Consiglio di Stato si organizzano con garanzie di indipendenza nei confronti del potere esecutivo; \u00e8, quindi, opportuno, se i tribunali militari dovessero, contrariamente alla mia modesta, personale opinione, restare, che noi stabiliamo in questa sede la garanzia di indipendenza dei tribunali militari (pubblico ministero e giudici), nei confronti del potere esecutivo.<\/p><p>GHIDINI. Chiedo di parlare per un chiarimento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GHIDINI. Ho il dubbio che ci possa essere eventualmente una lacuna. Ma siccome il mio \u00e8 semplicemente un dubbio, non ho creduto di fare un emendamento.<\/p><p>Io noto nell\u2019emendamento, del quale ha dato lettura test\u00e9 l\u2019onorevole Leone, che i giudici sono: magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario; poi ci sono: sezioni specializzate presso organi giudiziari ordinari; ed infine il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, i Tribunali militari.<\/p><p>Io domando se si pu\u00f2 dubitare che sia mantenuta la giurisdizione arbitrale o se invece si debba ritenere esclusa. Il mio dubbio nasce da questo: \u00e8 una magistratura o non \u00e8 una magistratura? Si potrebbe negare che sia una magistratura, per una ragione: perch\u00e9 questa magistratura \u00e8 eletta dalla volont\u00e0 delle parti, \u00e8 un intervento della volont\u00e0 delle parti. Per\u00f2 in tutti i Codici, nel Codice civile precedente ed in quello attuale, c\u2019\u00e8 un regolamento dell\u2019attivit\u00e0 degli arbitri. Se non ricordo male, vi sono circa 30 articoli del Codice di procedura civile, che disciplinano l\u2019attivit\u00e0 di questi arbitri speciali. L\u2019intervento del magistrato \u00e8 normalmente solo in questo senso: che il Pretore emette un decreto col quale dichiara esecutivo il lodo, dichiarando che \u00e8 stato depositato tempestivamente nella cancelleria della Pretura. E basta.<\/p><p>Quindi questo lodo assume i caratteri intrinseci ed estrinseci della sentenza. E non solo: il Codice parla proprio di sentenza arbitrale. \u00c8 una sentenza che \u00e8 anche pi\u00f9 vincolante, nella sua portata, di quella che \u00e8 la sentenza normale del giudice, perch\u00e9 \u2013 dice la legge \u2013 le sentenze arbitrali sono impugnabili dinanzi al magistrato unicamente per nullit\u00e0 e per di violazione di legge. Non per altro.<\/p><p>Ora, per questa ragione, mi pare che assuma carattere di vera giurisdizione ordinaria.<\/p><p>Anche in penale, c\u2019\u00e8 il giur\u00ec d\u2019onore; ma ci sono differenze notevoli, la regolamentazione \u00e8 diversa nei rapporti che necessariamente intercorrono fra il giur\u00ec e la Magistratura, che \u00e8 giudice investito della causa attraverso la querela.<\/p><p>Per queste ragioni credo che meriti di essere considerato questo mio dubbio e che necessiti una spiegazione: per lo meno, se non si fa un\u2019aggiunta, una dichiarazione allo scopo di chiarire il dubbio che ho fatto presente.<\/p><p>TARGETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Per quale ragione, onorevole Targetti?<\/p><p>TARGETTI. Lo scopo della mia richiesta sarebbe di chiedere un chiarimento all\u2019onorevole Leone su quello che ha detto ad illustrazione del nuovo testo proposto e accettato dalla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>TARGETTI. Se ho compreso bene, l\u2019onorevole Leone ritiene che in questa nuova dizione del comma secondo siano inclusi anche i giudici giurati.<\/p><p>Io ho tanto rispetto per la competenza giuridica dell\u2019onorevole Leone, che \u00e8 giustamente considerato oggi come uno dei pi\u00f9 valorosi docenti del diritto penale in Italia, da ritenere di aver compreso male, perch\u00e9 ritengo insostenibile che la previsione di un giudizio di giurati possa rientrare nella dizione di questo comma.<\/p><p>Dicendo \u00absezioni specializzate per determinate materie\u00bb, non mi sembra che ci si possa riferire anche ad organi giudiziari istituiti per le cause di competenza delle Corti d\u2019assise. Vari sono i criteri con i quali questa competenza pu\u00f2 essere determinata. La natura del diritto leso, l\u2019entit\u00e0 della pena. Comunque, l\u2019espressione \u00abdeterminate materie\u00bb non credo possa indicare quelli che saranno i delitti di competenza dei giurati.<\/p><p>Ma anche a parte questo, quando si parla di una sezione di Tribunale o di Corte d\u2019appello alla quale possono partecipare anche elementi estranei alla Magistratura, si viene ad indicare un organo giudiziario nel quale la funzione prevalente \u00e8 sempre esercitata dal giudice ordinario. \u00c8 il magistrato, che, aiutato da alcuni elementi laici, giudica, decide con la loro partecipazione. Si potr\u00e0 entro questa dizione comprendere il cosiddetto scabinato, l\u2019assessorato, ma che possa esservi compreso anche l\u2019istituto della giuria, per il quale unici giudici del fatto sono i giurati, non credo che possa riuscire a dimostrarlo neppure l\u2019ingegno acutissimo dell\u2019onorevole Leone, neppure la grande abilit\u00e0 dell\u2019onorevole Ruini, il quale vedo che chiede di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Leone di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Rispondo subito, perch\u00e9 le due obiezioni dell\u2019onorevole Targetti sono queste, se ho ben compreso il suo acuto e chiaro intervento: che non si possono inserire qui le giurie, perch\u00e9 si parla di \u00abdeterminate materie\u00bb e di \u00abpartecipazione di cittadini\u00bb.<\/p><p>Risponder\u00f2 brevemente a queste due obiezioni. \u00abPer determinate materie\u00bb significa non solo un determinato complesso di affari in materia di giurisdizione, ma significa anche un complesso di determinati reati. Ricorder\u00f2 che nel Codice di procedura penale si parla di competenza per materia, e la competenza delle Corti d\u2019assise non \u00e8 che uno dei casi di distribuzione di competenza per materia.<\/p><p>Quindi siamo precisamente nella materia della terminologia tecnica, essendo la competenza per materia riferita alla distribuzione dei reati al Pretore, al Tribunale o alla Corte di assise: queste sono tre distinzioni di competenza di materia previste dal Codice di procedura penale.<\/p><p>Seconda obiezione. Si dice: con l\u2019espressione: \u00abpartecipazione\u00bb volete introdurre soltanto una parte, piccola o grande, di cittadini. Noi vorremmo la giuria totalmente composta di elementi popolari. Io invito i colleghi a contribuire alla formulazione, se credono, pi\u00f9 chiara della norma; ma credo che non possa sorgere equivoco, perch\u00e9 anche con la legge Gullo \u2013 ed \u00e8 qui presente l\u2019autorevole Guardasigilli che formul\u00f2 questa legge \u2013 il Presidente non \u00e8 estromesso; il magistrato \u00e8 Presidente della Corte d\u2019assise ed \u00e8 un momento che insieme ai giurati forma il complesso organo della Corte d\u2019assise.<\/p><p>Quando si dice: \u00abpartecipazione\u00bb, non si pone un limite; partecipazione minima o massima, in misura maggiore o in misura minore. Si stabilisce soltanto la possibilit\u00e0 che la legge chiami a far parte di un organo giudiziario elementi estranei.<\/p><p>In quale misura? Non lo diciamo e non lo possiamo dire, proprio perch\u00e9 noi vogliamo lasciare aperto il varco, la possibilit\u00e0 di ingresso alla giuria, ma non risolvere <em>ex professo<\/em> il delicato problema.<\/p><p>Ove per\u00f2 riterreste che questa formula possa essere equivoca, invito l\u2019onorevole Targetti o gli altri colleghi a precisarla.<\/p><p>PRESIDENTE. Ricordo che i seguenti altri emendamenti sono stati gi\u00e0 svolti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il quarto comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLe norme sull\u2019ordinamento giudiziario, in cui saranno comprese quelle sulle giurisdizioni speciali, sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera.<\/p><p>\u00abAdonnino\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il quinto comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abNon possono essere istituiti giudici n\u00e9 speciali, n\u00e9 straordinari per nessuna materia.<\/p><p>\u00abMerlin Umberto\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il quinto comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abNon possono essere istituiti giudici speciali se non per legge approvata nel modo sopra indicato. In nessun caso possono istituirsi giudici straordinari in materia penale.<\/p><p>\u00abBellavista\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il quinto comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abNon possono essere istituiti, in nessun caso, giudici speciali.<\/p><p>\u00abCairo\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il quinto comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIn nessun caso possono istituirsi giudici speciali.<\/p><p>\u00abCastiglia\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il quinto comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abNon possono essere istituiti giudici speciali.<\/p><p>\u00abCaccuri\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il quinto comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abNon possono essere istituite altre giurisdizioni speciali se non per legge approvata da ciascuna delle due Camere a maggioranza di due terzi dei suoi membri, e sentito il parere del Consiglio superiore della Magistratura.<\/p><p>\u00abAdonnino\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Limitare il quinto comma alla proposizione seguente:<\/em><\/p><p>\u00abNon possono essere istituiti giudici speciali.<\/p><p>\u00abMastino Gesumino\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al quinto comma, sostituire alle parole: <\/em>In nessun caso, <em>la parola:.<\/em> Non.<\/p><p>\u00abColetto\u00bb.<\/p><p><em>\u00abAl quinto comma, alle parole: <\/em>giudici speciali in materia penale, <em>sostituire le altre: <\/em>giudici straordinari in materia penale.<\/p><p>\u00abBettiol, La Pira\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere l\u2019ultimo comma<\/em>.<\/p><p>\u00ab<em>Subordinatamente, sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa funzione giurisdizionale in materia penale militare \u00e8 regolata dalla legge.<\/p><p>\u00abGasparotto, Chatrian, Moranino, Stampacchia, Brusasca\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019ultimo comma col seguente: <\/em>\u00abI tribunali militari, in tempo di pace, avranno giurisdizione soltanto nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.<\/p><p>\u00abPersico\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019ultimo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abAi tribunali militari spetta la giurisdizione sui reati militari tanto in tempo di guerra che in quello di pace.<\/p><p>\u00abBettiol\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019ultimo comma col seguente: <\/em>\u00abAi tribunali militari spetta la giurisdizione per i reati militari nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.<\/p><p>\u00abCaccuri\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019ultimo comma col seguente: <\/em>\u00abAi tribunali militari spetta la giurisdizione sui reati militari, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.<\/p><p>\u00abCastiglia\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Il Comitato si \u00e8 trovato di fronte a pi\u00f9 di 40 emendamenti e ha cercato di tener conto di tutti. In sostanza per\u00f2, nella nuova formula che ha adottato, e che \u00e8 quella proposta dall\u2019onorevole Conti e da altri colleghi, mantiene la sostanza della sua proposta originaria, in alcuni punti la attenua, in altre la completa, nel suo complesso la perfeziona, senza spezzarne, anzi rinforzando la linea fondamentale. Che cosa diceva l\u2019articolo in origine, quale era stato proposto dalla Commissione dei Settantacinque? Cominciava con l\u2019affermare che la funzione giurisdizionale in materia civile e penale \u00e8 esercitata dalla Magistratura secondo le norme sull\u2019ordinamento giudiziario. Lo stesso concetto viene espresso nel testo che ora adottiamo. Con esso veniamo incontro alle preoccupazioni dell\u2019onorevole Grassi, perch\u00e9 mettendo \u00abfunzione giurisdizionale\u00bb, in generale cade la preoccupazione che non siano considerati i delitti politici.<\/p><p>Vi \u00e8 la proposta Targetti che invece di \u00abmagistrato\u00bb si metta \u00abMagistratura\u00bb. Osservo che magistrato o giudice non vuol dire che debba essere uno solo. Pu\u00f2 essere anche un collegio, un complesso. Ci\u00f2 che importa \u00e8 accentrare la figura del magistrato a cui, in un modo o nell\u2019altro, spetta la funzione giurisdizionale.<\/p><p>Un\u2019altra proposta \u00e8 di mettere \u00abgiurisdizione\u00bb invece di \u00abfunzione giurisdizionale\u00bb. Non \u00e8 forse inutile parlar di \u00abfunzione\u00bb; ma insomma per tali questioni di nomenclatura \u2013 magistrato o Magistratura, giurisdizione o funzione giurisdizionale \u2013 non faremo battaglia. Ci\u00f2 che importa \u00e8 la sostanza; per il rimanente il Comitato, dopo aver detto che preferisce il suo testo, si rimette all\u2019Assemblea.<\/p><p>Per quanto riguarda poi il secondo comma, vorrei richiamare l\u2019attenzione sulla sforzo che si \u00e8 fatto, tenendo conto degli emendamenti. Nella proposta originaria si ammetteva l\u2019istituzione, sia pure con legge qualificata di giudici speciali tranne in materia penale. Abbiamo riconosciuto che \u00e8 inopportuno e pericoloso, ed abbiamo acceduto ad un\u2019idea venuta fuori da pi\u00f9 parti di questa Assemblea, che giudici speciali non devono esservi mai. N\u00e9 giudici speciali, n\u00e9 giudici straordinari; due concetti che non coincidono, perch\u00e9 vi possono essere giudici speciali ordinari. Escludiamo gli uni e gli altri.<\/p><p>Bisogna reagire alla tendenza ed alla tentazione di creare sempre nuovi giudici e giurisdizioni speciali. Questo \u00e8 il chiaro intento mio e del Comitato. Noi vogliamo andare \u2013 non in modo astratto, ma nel modo pi\u00f9 concreto possibile \u2013 verso l\u2019unicit\u00e0 di giurisdizione. La linea \u00e8 questa: che l\u2019affermazione dell\u2019unicit\u00e0 di giurisdizione riuscirebbe vana; e la soppressione di tutte le giurisdizioni speciali sarebbe vana e pericolosa, se nel tempo stesso non si prevedesse e non si procedesse alla loro trasformazione, nei casi ove \u00e8 necessario, in sezioni specializzate, inserite negli organi normali della Magistratura. Ecco la via concreta che noi indichiamo, e che la Costituzione deve prescrivere. Naturalmente nelle Disposizioni transitorie stabiliremo un periodo adeguato di tempo, non troppo breve n\u00e9 troppo lungo, perch\u00e9 si addivenga alle necessarie trasformazioni. \u00c8 il modo pi\u00f9 concreto di avvicinarsi alla meta; e spero di dare cos\u00ec, il maggior contributo possibile in senso previsto, all\u2019unicit\u00e0 di giurisdizione. Bisogna arginare il pericolo che si creino, di nuovo e di continuo, altri giudici e giurisdizioni speciali. Se ve ne sar\u00e0 bisogno, e dovr\u00e0 essere vero bisogno, si istituiranno sezioni specializzate di Magistratura. Quanto ai giudici ed alle giurisdizioni speciali esistenti (siano esse pi\u00f9 centinaia come fu constatato dopo l\u2019altra guerra, o siano gi\u00e0 ridotte a meno di cento, che \u00e8 sempre un numero troppo grosso) si sopprimeranno quelle che non han ragione di essere, e si trasformeranno le altre in sezioni specializzate; con che non si intaccher\u00e0, ma si rafforzer\u00e0 sostanzialmente l\u2019unicit\u00e0 di giurisdizione.<\/p><p>Naturalmente le sezioni specializzate implicano che potranno essere chiamati a parteciparvi anche elementi estranei alla Magistratura, ossia all\u2019ordine giudiziario in senso stretto. L\u2019amico Ghidini, che ha un po\u2019 di fobia per la parola \u00abesperti\u00bb, ha espresso con la consueta acutezza il timore che, chiamando i periti a far parte del collegio giudicante, si snaturi la loro funzione. Vi possono essere inconvenienti \u2013 e non vi sono in qualsiasi soluzione? \u2013 ma vi sono anche vantaggi; particolarmente quando si tratta, come, ad esempio, nei tribunali delle acque, di funzionari tecnici dello Stato, che son per cos\u00ec dire dei magistrati tecnici; e non \u00e8 da escludere che giovi avere nel collegio giudicante anche tecnici estranei dell\u2019Amministrazione. La espressione da noi usata \u00e8 larga ed elastica; \u00abelementi idonei\u00bb; va, quindi, anche al di l\u00e0 di un tecnicismo specifico; ed abbraccia casi di idoneit\u00e0 pi\u00f9 generica, che possono riscontrarsi e richiedersi, ad esempio, per giudici popolari in materia penale. Tutto ci\u00f2 premesso, onorevole Ghidini, veniamo al nodo della questione. Se vogliamo reagire al sistema delle giurisdizioni speciali, dobbiamo adottare quello delle sezioni specializzate; e se si vogliono fare delle sezioni specializzate, bisogna ammettere che vi possano partecipare anche elementi idonei estranei alla Magistratura. \u00c8 la nostra espressione, e non saprei trovarne migliore.<\/p><p>Vogliamo dunque andare verso la unicit\u00e0 di giurisdizione. Ma lo spirito di concretezza che ci deve animare, per far s\u00ec che la nostra riforma sia attuabile e non susciti turbamenti ed inconvenienti, deve tener conto di una effettiva realt\u00e0: che esistono due organi che hanno funzioni giurisdizionali, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, e non potrebbero sopprimersi tali loro funzioni, senza perturbare e creare difficolt\u00e0 al funzionamento della giustizia, nell\u2019interesse dei cittadini. Non vi far\u00f2 rilievi teorici; io che appartengo ancora per alcuni giorni, prima del limite di et\u00e0, al Consiglio di Stato, ho sentito con compiacimento ed orgoglio che tutte le voci, nessuna eccettuata, che si sono alzate nell\u2019Assemblea, hanno riconosciuto e lodata l\u2019opera che esso svolge anche nel campo giurisdizionale; opera che si \u00e8 potuto mettere in essere, appunto perch\u00e9 vi \u00e8 stato questo organo speciale. Vi possono essere teoricamente due posizioni limite. Quella di sopprimere anche la giurisdizione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti tesi svolta nella Commissione dei Settantacinque da Calamandrei; ma sarebbe, a mio avviso, rendere non buon servizio alla causa dell\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione, perch\u00e9 si sconvolgerebbero e disordinerebbero ad un tratto rami particolari di giurisdizione; ed il metodo stesso delle possibili unificazioni verrebbe messo in dubbio. Vi \u00e8 poi un\u2019opposta tendenza, di cui mi pare di scorgere traccia nel pensiero di Mortati, che, affermato l\u2019unicit\u00e0 in materia penale e nelle controversie civili fra privati, lascia mano libera per creare nuove giurisdizioni speciali nelle controversie fra amministrazione pubblica e privati. Badate bene, onorevoli colleghi, io posso ammettere che il clima del periodo dopo l\u2019unificazione nazionale, nella battaglia contro il contenzioso amministrativo, non \u00e8 pi\u00f9 lo stesso; e che negli altri paesi si \u00e8 andati e si va verso organismi e tribunali amministrativi, al di fuori dell\u2019unit\u00e0 giurisdizionale. Ma credo che non si debba decampare dalla linea generale dell\u2019unicit\u00e0, con due limiti: la sostituzione di sezioni specializzate, e la conservazione di organi speciali di giurisdizione amministrativa, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti \u2013 che hanno una funzione storica ed una funzione propria che fu conquistata, si noti, non sottraendo la propria competenza alla Magistratura ordinaria, ma conquistando nuovi campi di diritto e di libert\u00e0 ai cittadini.<\/p><p>La stessa Magistratura ordinaria \u2013 con la Commissione presieduta dal primo Presidente della Corte di cassazione e con la associazione dei magistrati presieduta dal professore Battaglia \u2013 ha riconosciuto che si debbano lasciare determinate competenze giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti. Il progetto dei Settantacinque usava una espressione generica: nei casi e modi stabiliti dalla legge. Vari emendamenti, e sovrattutto uno dell\u2019onorevole Grassi, chieggono di meglio delineare tali competenze. Il Comitato non si rifiuta. Sarebbe stato suo desiderio \u2013 ed anche mio personalmente \u2013 potersi limitare alla tutela degli interessi legittimi verso la pubblica amministrazione. Qui \u00e8 stata la vera conquista, che soltanto un organo come il Consiglio di Stato poteva conseguire. N\u00e9 si dimenticher\u00e0 che la facolt\u00e0 di annullare provvedimenti amministrativi non pu\u00f2 essere data ad un qualunque organo di Magistratura ordinaria; potr\u00e0 esercitare tale delicatissima funzione soltanto un organo di struttura e di competenza amministrativa come il Consiglio di Stato. Ma limitarsi ai soli interessi legittimi non \u00e8 possibile; vi sono materie di competenza esclusiva, residuate da vecchie leggi, come in tema di debito pubblico, che debbono a mio avviso, sottrarsi al Consiglio di Stato; ma v\u2019\u00e8 un gruppo di controversie, quelle di pubblico impiego, che per la inscindibilit\u00e0 delle questioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, e per la prevalenza delle prime, debbono restare al Consiglio di Stato; ed allora bisogna, come fa l\u2019onorevole Grassi e come propone il nuovo testo del Comitato, aggiungere la competenza del Consiglio di Stato per i diritti soggettivi, nelle materie particolari specificamente indicate dalla legge. Quanto alla Corte dei conti, il nucleo e la fonte delle sue funzioni giurisdizionali sono le questioni attinenti alla contabilit\u00e0 pubblica; cui si ha da aggiungere, e cos\u00ec fa l\u2019articolo, le materie che la legge stabilisce per la connessione alla competenza speciale della Corte dei conti.<\/p><p>Credo che su quanto sopra si raggiunga il consenso di tutta l\u2019Assemblea. Divergenze vi potranno essere per i tribunali militari. La Commissione dei Settantacinque li aveva, a maggioranza, ammessi soltanto in tempo di guerra, si sono qui sollevate molte voci per ammetterli anche in tempo di pace. Il Comitato di redazione non \u00e8 concorde; prevale per\u00f2 la tendenza nel nuovo senso. Si \u00e8 ad ogni modo ritenuta la necessit\u00e0 di ammettere tribunali in tempo di pace, con la indicazione di due limitazioni; una obiettiva, che si tratta di reati propriamente militari, ed una soggettiva, che siano commessi da appartenenti alle Forze armate. \u00c8 la formula, che, nelle mie consultazioni, ha avuto l\u2019assenso dei penalisti competenti di questa Assemblea; spetter\u00e0 ai Codici ed alle leggi di attuarlo in modo concreto.<\/p><p>Ho finito: resta l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo, nel quale il testo dei Settantacinque chiedeva che per le norme sull\u2019ordinamento giudiziario e nelle altre magistrature fosse necessaria una legge con un <em>quorum<\/em> speciale di approvazione. Pi\u00f9 di una voce ha chiesto, nel dibattito, che si tolga questa condizione; ed il Comitato aderisce. Ci\u00f2 anche in relazione ad un orientamento generale in tema di leggi costituzionali. Nella gerarchia delle norme, cui ho pi\u00f9 volte accennato, vengono in prima linea la Costituzione e le leggi costituzionali, che richiederanno, per essere rivedute, lo stesso procedimento che richiede la Costituzione. Non sembra necessario creare una categoria di leggi intermedie che, per l\u2019approvazione e la revisione, richiedano un altro metodo e un <em>quorum<\/em> speciale; tanto pi\u00f9 che di fatto quelle leggi si sarebbero ridotte al caso qui considerato. Si \u00e8 modificato l\u2019ultimo comma nel senso che, se per l\u2019ordinamento giudiziario e le norme sulle altre magistrature baster\u00e0 una legge ordinaria, la disposizione potrebbe sembrare inutile; ma si vuole chiarir bene che non basteranno decreti di organizzazione.<\/p><p>Debbo ancora una risposta all\u2019onorevole Ghidini per la questione degli arbitrati. Vi sono commissioni e collegi arbitrali, che costituiscono vere e proprie giurisdizioni speciali; ne seguiranno le sorti, nel nuovo orientamento, che non esclude la partecipazione, anche paritetica, di rappresentanti delle parti nelle sezioni specializzate. Vi sono poi tutti gli arbitrati in materia civile, che si formano per volont\u00e0 delle parti, e si basano su loro facolt\u00e0 e sul loro diritto, che non pu\u00f2 essere disconosciuto; n\u00e9 ci\u00f2 vien meno, in quanto le decisioni sono rese esecutive dal Pretore, e possono poi entrare nella via dei ricorsi giudiziari. Posso assicurare l\u2019onorevole Ghidini che nel formulare il suo nuovo testo il Comitato intende che l\u2019istituto degli arbitrati sia perfettamente rispettato.<\/p><p>Ritornando a quanto dicevo prima, credo che la soluzione da noi proposta, raccogliendo la confluenza dei vari emendamenti presentati, risponda veramente alle esigenze della giustizia nell\u2019interesse dei cittadini. Fra i due estremi, di una indulgenza alla creazione di giurisdizioni speciali e di una assoluta ed immediata unificazione, che sarebbe riuscita astratta e perturbatrice, la Costituente sceglie la via giusta, la via della concretezza, e si orienta, nel modo pi\u00f9 efficace che \u00e8 possibile, con una riforma che non ha riscontri in altri paesi, verso la razionale unit\u00e0 della giurisdizione. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PERSICO. Chiedo di parlare sull\u2019articolo 95 proposto dalla Commissione in quanto desidero presentare un emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Lei sa, onorevole Persico, che doveva presentarlo prima che parlasse il Relatore.<\/p><p>PERSICO. Ma la Commissione ha proposto un nuovo testo.<\/p><p>PRESIDENTE. Il testo proposto dalla Commissione \u00e8 stato illustrato dall\u2019onorevole Leone Giovanni e dopo mezz\u2019ora ha parlato anche l\u2019onorevole Ghidini. Quindi lei, onorevole Persico, ha avuto tutto il tempo per presentare nuove proposte di emendamento. Con questo non intendo togliere la possibilit\u00e0 di un nuovo contributo alla discussione; ma vorrei che gli onorevoli colleghi si abituassero ad attenersi al Regolamento.<\/p><p>PERSICO. Desidero dare soltanto lettura dell\u2019emendamento che propongo.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERSICO. Lascio intatto tutto il sistema qual \u00e8 proposto dalla Commissione, che trovo perfettamente redatto, talch\u00e9 risponde alla volont\u00e0 della maggioranza dell\u2019Assemblea; solo al penultimo comma farei una piccola modifica: \u00abI tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalle leggi. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate\u00bb. \u00c8 lo stesso testo della Commissione, ma, secondo me, pi\u00f9 preciso.<\/p><p>PRESIDENTE. In sede di coordinamento si potr\u00e0 tener conto di tutte queste modifiche.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Sono d\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego i presentatori degli emendamenti svolti, dopo udite le dichiarazioni del Presidente della Commissione, di dichiarare se li mantengono.<\/p><p>Onorevole Carboni Angelo, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CARBONI ANGELO. Dopo le dichiarazioni dell\u2019onorevole Ruini non ho pi\u00f9 bisogno di conservare il mio emendamento, almeno per quello che riguarda la unicit\u00e0 della giurisdizione, la soppressione delle giurisdizioni speciali e la facolt\u00e0 della partecipazione di elementi popolari negli organi giudiziari ordinari. Rinuncerei completamente al mio emendamento, se non fossi in dissenso con la Commissione relativamente ai tribunali militari. Nel mio emendamento, aderendo alla proposta fatta dalla Commissione nel testo primitivo, in cui si prevedeva la possibilit\u00e0 dell\u2019istituzione dei tribunali militari solo in tempo di guerra, io avevo enunciato&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. Mi perdoni! Mi dica soltanto quale parte del suo emendamento intende conservare.<\/p><p>CARBONI ANGELO. Mantengo del mio emendamento soltanto il terzo comma. Per il resto aderisco al testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Poich\u00e9 l\u2019onorevole Monticelli non \u00e8 presente, il suo emendamento s\u2019intende decaduto.<\/p><p>Onorevole Romano, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>ROMANO. Aderisco alla proposta della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mortati, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>MORTATI. Debbo esprimere la mia perplessit\u00e0. Avevo detto, nel mio precedente intervento, che avrei consentito, per giungere ad una maggiore semplificazione di lavoro, di aderire al testo proposto dall\u2019onorevole Conti, accettato dalla Commissione. Senonch\u00e9, pur notando le gravi incongruenze ed inesattezze tecniche contenute nel testo medesimo, debbo dichiarare che il recente intervento dell\u2019onorevole Ruini mi fa cambiare opinione.<\/p><p>PRESIDENTE. Se lei conserva il suo emendamento non ha pi\u00f9 diritto di parlare.<\/p><p>MORTATI. Vorrei pregare l\u2019onorevole Ruini di chiarire il suo pensiero, perch\u00e9 ho inteso \u2013 e spero di aver inteso male \u2013 che egli interpreta il terzo ed il quarto comma dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Conti nel senso che con esso si siano voluti limitare al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti gli organi di giurisdizione amministrativa, mentre io interpreto il testo diversamente, nel senso cio\u00e8 che con la dizione di \u00aborgani di giustizia amministrativa\u00bb, sia possibile mantenere tutte le giurisdizioni speciali esistenti, perch\u00e9 questa \u00e8 l\u2019interpretazione che si d\u00e0 comunemente alla frase; cos\u00ec si verrebbe \u2013 come io credo opportuno \u2013 ad affidare al futuro legislatore di precisare gli organi da conservare e quelli da sopprimere. Se questa \u00e8 l\u2019interpretazione da dare a questa dizione, io l\u2019accetto e ritiro il mio emendamento. Se si dovesse invece adottare la tesi dell\u2019onorevole Ruini, per cui questa dizione implica conservazione del solo Consiglio di Stato, insisterei nel mio emendamento. Ritengo che in una materia cos\u00ec delicata, quale quella riguardante la tutela degli interessi dei cittadini di fronte all\u2019amministrazione, non si possa votare senza una chiarificazione del significato da attribuire alla norma proposta.<\/p><p>RUINI. <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Dicendo: \u00aborgani di giustizia amministrativa\u00bb, abbiamo inteso dire organi locali: istituiremo, ad esempio, dei Consigli regionali di giustizia amministrativa. Questo \u00e8 il nostro intendimento. Di queste giurisdizioni speciali ce ne sono moltissime di indole civile e non amministrativa. L\u2019intento della Commissione \u00e8 questo: non dobbiamo cambiar nulla, non si devono moltiplicare le giurisdizioni speciali amministrative o crearne delle nuove, e che si cerchi per quanto \u00e8 possibile di ridurle a sezioni specializzate della Magistratura ordinaria. Il senso mio \u00e8 chiaro. Se ella vuol conservare il suo emendamento, pregher\u00f2 l\u2019Assemblea di votare contro.<\/p><p>MORTATI. Conservo il mio emendamento sostitutivo dei commi terzo e quarto dell\u2019emendamento Conti.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Nobili Tito Oro, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Gli emendamenti da me proposti sono stati tutti trasferiti o concettualmente o letteralmente addirittura, nel nuovo testo della Commissione; quindi, non occorrer\u00e0 sottoporli a votazione. Insisto per altro perch\u00e9, invece della locuzione \u00abfunzione giurisdizionale\u00bb, sia usata quella di \u00abgiurisdizione\u00bb. Vorrei poi permettermi un\u2019osservazione relativa alla assunzione di cittadini esperti nelle sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti di merito. Il collega Ghidini ha osservato che meglio sarebbe potersi servire ancora dell\u2019istituto della perizia giudiziale, invece che introdurre l\u2019esperto in seno a queste sezioni specializzate. A me pare che nessuno abbia detto che l\u2019uso della perizia giudiziale debba essere avanti a queste sezioni soppresso. E penso che la guida dell\u2019esperto possa riuscire sempre utile al Collegio nella valutazione delle perizie, siano giudiziali, siano di parte; e che proprio essa possa rendere operante il principio che il giudice \u00e8 il perito dei periti&#8230;<\/p><p>GHIDINI. Non ho detto questo.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Ho gi\u00e0 risposto e confermo l\u2019adesione al nuovo testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cairo, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CAIRO. Lo ritiro dopo l\u2019esposizione dell\u2019onorevole Ruini.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>COLITTO. Aderisco alla formulazione dell\u2019articolo adottato dalla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Abozzi, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>ABOZZI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Caccuri, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>CACCURI. Aderisco pienamente alla formulazione della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>COSTA. La Commissione li ha accettati. Quindi, li ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Grassi, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>GRASSI. Dopo la dichiarazione dell\u2019onorevole Ruini di accettare, in gran parte, i miei emendamenti, accetto la formulazione della Commissione. Soltanto vorrei che l\u2019onorevole Ruini accettasse di togliere da questo articolo la parte che si riferisce alla Corte dei conti e al Consiglio di Stato, facendo un articolo a s\u00e9 e precisando le linee fondamentali delle materie spettanti a queste due giurisdizioni speciali.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Accolgo la proposta dell\u2019onorevole Grassi. Evidentemente, nell\u2019ordinamento finale, sar\u00e0 specificato.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Sapienza, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>SAPIENZA. Li ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Targetti, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>TARGETTI. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Adonnino, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>ADONNINO. Insisto solo sulla ledera <em>c<\/em>) del mio emendamento al secondo comma, che riguarda le giurisdizioni fiscali.<\/p><p>PRESIDENTE. Bisognerebbe per\u00f2 che lei ci indicasse in qual modo inserire questo piccolo brano avulso dal suo emendamento nel testo della Commissione.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Perrone Capano, si intende che i suoi emendamenti siano decaduti. Onorevole Scalfaro, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>SCALFARO. Aderisco al testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Varvaro, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>VARVARO. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presente l\u2019onorevole Cortese il suo emendamento s\u2019intende decaduto.<\/p><p>Onorevole Castiglia, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>CASTIGLIA. Aderisco al testo della Commissione e quindi li ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Ghidini, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>GHIDINI. Rinuncio al secondo emendamento per quanto si riferisce alle unit\u00e0 mobilitate, e conservo il primo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Rescigno, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>RESCIGNO. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presente l\u2019onorevole Merlin Umberto, il suo emendamento s\u2019intende decaduto.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Bellavista il suo emendamento s\u2019intende decaduto.<\/p><p>Onorevole Mastino Gesumino, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>MASTINO GESUMINO. Lo ritiro e aderisco al testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bettiol \u00e8 assorbito dal nuovo testo.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Dichiaro che faccio mio l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bettiol che si riferisce ai tribunali militari.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Gasparotto, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>GASPAROTTO. Lo ritiro e aderisco al testo della Commissione secondo la formulazione dell\u2019onorevole Conti e mi associo alla modificazione proposta dall\u2019onorevole Persico.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Gabrieli, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>GABRIELI. L\u2019onorevole Ruini ha riconosciuto che i tribunali del tempo di guerra presuppongono i tribunali del tempo di pace, e mi sembra, quindi, che non si pu\u00f2 usare la dizione \u00abpossono\u00bb; aderisco, quindi, all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Persico, ritirando il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Persico, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>PERSICO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE, Passiamo ora all\u2019emendamento presentato dagli onorevoli Conti, Reale Vito, Bettiol, Perassi, Fabbri, che la Commissione ha fatto proprio.<\/p><p>Procediamo alla votazione del primo comma:<\/p><p>\u00abLa funzione giurisdizionale \u00e8 esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>A questo comma \u00e8 stato presentato un emendamento sostitutivo dall\u2019onorevole Abozzi, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa funzione giurisdizionale in materia civile e penale \u00e8 attribuita ai magistrati ordinari.<\/p><p>\u00abLa Corte di cassazione \u00e8 eletta dai magistrati. I magistrati sono nominati dalla Corte di cassazione.<\/p><p>\u00abLa legge determina le modalit\u00e0 della elezione e delle nomine\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il primo comma del testo Conti:<\/p><p>\u00abLa funzione giurisdizionale \u00e8 esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo al secondo comma:<\/p><p>\u00abNon possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla Magistratura\u00bb.<\/p><p>A questo proposito vi \u00e8 l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Ghidini:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere le parole:<\/em> con la partecipazione anche di cittadini idonei estranei alla Magistratura\u00bb.<\/p><p>GHIDINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GHIDINI. Vorrei che questo comma fosse votato per divisione.<\/p><p>PRESIDENTE. Accolgo la richiesta: porremo, quindi, in votazione prima la parte accettata anche dell\u2019onorevole Ghidini e poi l\u2019inciso.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Vorrei fare osservare che, se si toglie la possibilit\u00e0 di questi elementi estranei, cosa sarebbero le sezioni specializzate? Votata la prima parte si deve approvare per forza anche la seconda.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del secondo comma:<\/p><p>\u00abNon possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinato materie\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora in votazione la seconda parte, della quale l\u2019onorevole Ghidini propone la soppressione:<\/p><p>\u00abanche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla Magistratura\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al terzo e quarto comma.<\/p><p>\u00abIl Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi, ed anche per la tutela di diritti soggettivi nelle particolari materie determinate dalla legge.<\/p><p>La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di contabilit\u00e0 pubblica ed in altre materie specialmente indicate dalla legge\u00bb.<\/p><p>Questi due commi, verranno, nella suddivisione della materia dell\u2019intera Costituzione, a costituire un altro articolo. L\u2019onorevole Mortati ha mantenuto un suo emendamento sostitutivo di questi due commi: \u00abNelle controversie in cui l\u2019Amministrazione intervenga come parte, per la tutela del pubblico interesse, la legge potr\u00e0 attribuire la funzione giurisdizionale ad organi giudiziari speciali\u00bb.<\/p><p>Pongo in votazione questo emendamento.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo alla votazione del terzo e quarto comma nel testo Conti accettato dalla Commissione.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Dichiaro che voter\u00f2 a favore, ma con l\u2019intesa che l\u2019espressione \u00abinteressi legittimi\u00bb non escluda anche quelli legittimamente protetti.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione i due commi test\u00e9 letti.<\/p><p>(<em>Sono approvati<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dobbiamo ora porre in votazione la lettera <em>c<\/em>) dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Adonnino:<\/p><p><em>\u00abc<\/em>) le giurisdizioni fiscali, per la materia tributaria, in tre soli gradi, nelle forme che saranno stabilite dalla legge\u00bb.<\/p><p>ADONNINO. La ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. E allora passiamo al comma successivo:<\/p><p>\u00abI tribunali militari sono istituiti in tempo di guerra. Possono istituirsi in tempo di pace per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate\u00bb.<\/p><p>A questo comma sono stati presentati degli emendamenti. Il primo \u00e8 quello dell\u2019onorevole Carboni Angelo, il quale propone la seguente formula sostitutiva:<\/p><p>\u00abIn tempo di guerra possono istituirsi tribunali militari\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 \u00e8 questa la formula che pi\u00f9 si distacca dal testo della Commissione, dovremo votarla per prima.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Desidererei, onorevole Presidente, che lei chiarisse la portata di questa votazione giacch\u00e9, se non erro, l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Carboni, se fosse accolto, comporterebbe l\u2019impossibilit\u00e0 di istituire tribunali militari in tempo di pace. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Desideravo dire che noi non abbiamo difficolt\u00e0 ad accogliere la proposta dell\u2019onorevole Persico. Dove mi pare, invece, che si tratti di un terreno sul quale non possiamo camminare \u00e8 nella proposta dell\u2019onorevole Bettiol fatta propria dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli, che sarebbe, a parer mio, controproducente, perch\u00e9 in tempo di guerra i tribunali militari dovrebbero giudicare i reati strettamente militari.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo, pertanto, in votazione l\u2019emendamento sostitutivo dell\u2019onorevole Carboni Angelo:<\/p><p>\u00abIn tempo di guerra possono istituirsi tribunali militari\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bettiol, fatto proprio dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli di cui do ancora lettura:<\/p><p>\u00abAi tribunali militari spetta la giurisdizione sui reati militari tanto in tempo di guerra che in quello di pace\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo ora alla formulazione dell\u2019onorevole Persico, accettata dalla Commissione.<\/p><p>\u00abI tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate\u00bb.<\/p><p>VARVARO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VARVARO. Chiedo che questa formulazione sia votata per divisione, cio\u00e8 sia posto innanzitutto in votazione il primo periodo e poi il secondo.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Pongo, pertanto, in votazione il primo periodo della formulazione dell\u2019onorevole Persico:<\/p><p>\u00abI tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il secondo periodo:<\/p><p>\u00abIn tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vi sono adesso due emendamenti aggiuntivi proposti l\u2019uno dall\u2019onorevole Mortati, l\u2019altro dall\u2019onorevole Leone Giovanni. L\u2019onorevole Leone Giovanni propone:<\/p><p>\u00abLa legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l\u2019indipendenza dei giudici del pubblico ministero militari di fronte al Governo\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati propone:<\/p><p>\u00abLa legge che stabilisce giurisdizioni speciali determina le condizioni necessarie ad assicurare l\u2019indipendenza dei giudici che le compongono\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Ritiro il mio emendamento, aderendo a quello dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> La formula dell\u2019onorevole Mortati meriterebbe esame; e cio\u00e8 che la legge che stabilisce giurisdizioni speciali determina le condizioni necessarie ad assicurare l\u2019indipendenza dei giudici che le compongono.<\/p><p>Ma intendiamoci: noi abbiamo ammesso che giurisdizioni speciali non ve ne saranno pi\u00f9. Lo ripeto ancora una volta, e perch\u00e9 non sorga equivoco, dichiaro che nel testo ora approvato, quando si parla, dopo \u00abil Consiglio di Stato\u00bb di \u00abaltri organi di giustizia amministrativa\u00bb, il Comitato intende riferirsi agli organi periferici, correlativi al Consiglio di Stato, e che potranno foggiarsi in modo diverso per le Regioni. Si potr\u00e0 chiarire meglio ci\u00f2 in sede di revisione e di coordinamento, nel testo definitivo, perch\u00e9 risulti pi\u00f9 evidente ci\u00f2 che l\u2019Assemblea vuole: che tranne siffatti organi non ne potranno sorgere altri, completamente nuovi, ma si dovr\u00e0, se occorre, seguire la via delle sezioni specializzate presso gli organi giudiziari.<\/p><p>Ci\u00f2 premesso, e tornando all\u2019emendamento aggiuntivo Mortati, trovo giustissimo che la legge assicuri l\u2019indipendenza anche dei membri delle sezioni specializzate, dei tribunali militari, e cos\u00ec via; ma non credo opportuna la dizione proposta, che accentua l\u2019espressione e la figura delle giurisdizioni speciali. Il Comitato trover\u00e0 una formula pi\u00f9 adatta e pi\u00f9 rispondente al nostro pensiero.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Leone, dopo le dichiarazioni dell\u2019onorevole Ruini, quale decisione adotta?<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Aspetto la risposta dell\u2019onorevole Mortati. Se l\u2019onorevole Mortati ritirasse il suo emendamento insisterei nel mio, salvo poi a coordinarlo con altre eventuali norme analoghe.<\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Si perpetua l\u2019equivoco denunciato poco fa.<\/p><p>L\u2019onorevole Ruini dice che non vi devono essere pi\u00f9 giurisdizioni speciali. Io trovo che quando si fa riferimento ad organi di giustizia amministrativa diversi dal Consiglio di Stato, e fra questi sono da considerare per lo meno la Giunta, provinciale amministrativa e suppongo anche il Consiglio di prefettura, quando si \u00e8 di fronte ad una disposizione cos\u00ec chiara sorge il problema del modo di garantire per questi giudici speciali l\u2019imparziale esercizio delle loro funzioni. Quindi, non mi pare che le obiezioni dell\u2019onorevole Ruini siano esatte. Occorre una disposizione che garantisca a questi giudici, che sono mantenuti e non soppressi, garanzie analoghe a quelle stabilite per i giudici ordinari.<\/p><p>CALAMANDREI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CALAMANDREI. Vorrei chiedere un chiarimento sulla formula in relazione a quanto ha detto il collega Mortati. Vi sono delle giurisdizioni speciali che rimangono, cio\u00e8 il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo \u00e8 stato gi\u00e0 provveduto.<\/p><p>CALAMANDREI. Vorrei sapere come \u00e8 stato provveduto a garantire che si introducano regole di indipendenza simili a quelle che si assicurano alla Magistratura ordinaria.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Per il Consiglio di Stato e la Corte di conti abbiamo in un altro articolo stabilito che la legge garantisce l\u2019indipendenza degl\u2019istituti e dei loro componenti di fronte al potere esecutivo. Si potr\u00e0, nella revisione, trasferire la disposizione, invece, in questo articolo.<\/p><p>Ripeto poi all\u2019onorevole Mortati che accettiamo il suo concetto, e ci riserviamo di darvi espressione, come non \u00e8 possibile fare qui subito, su due piedi.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Si voti il concetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Non si possono votare dei concetti.<\/p><p>All\u2019onorevole Calamandrei faccio presente che se leggo l\u2019articolo 93, gi\u00e0 votato dall\u2019Assemblea, trover\u00e0 sodisfatte le sue esigenze. L\u2019ultimo comma infatti dice:<\/p><p>\u00abLa legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l\u2019indipendenza, degli istituti suddetti e dei loro componenti di fronte al Governo\u00bb.<\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. In relazione a quanto suggeriva l\u2019onorevole Ruini io penso che si possa rinviare l\u2019esame della norma proposta fino a quando il Comitato di redazione non l\u2019abbia esaminata. Si potrebbe, pertanto, rinviarne la discussione all\u2019articolo 97, che riguarda appunto le garanzie e l\u2019indipendenza della Magistratura.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Pertanto la proposta dell\u2019onorevole Mortati \u00e8 rimessa al Comitato per una rielaborazione che sar\u00e0 riportata al momento opportuno all\u2019Assemblea.<\/p><p>Si deve, pertanto, votare la proposta dell\u2019onorevole Leone Giovanni, il quale ha dichiarato di mantenerla, nel caso che l\u2019onorevole Mortati non insistesse nella sua proposta, alla quale aveva aderito in linea principale.<\/p><p>Pongo in votazione la formulazione proposta dall\u2019onorevole Leone Giovanni, test\u00e9 letta.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019ultimo comma del testo proposto dagli onorevoli Conti e altri:<\/p><p>\u00abLe norme sull\u2019ordinamento giudiziario e su ogni Magistratura sono stabilite con legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>L\u2019articolo 95, pertanto, salvo coordinamento, risulta cos\u00ec approvato nel suo complesso:<\/p><p>\u00abLa funzione giurisdizionale \u00e8 esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>\u00abNon possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla Magistratura.<\/p><p>\u00abIl Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi, ed anche per la tutela di diritti soggettivi nelle particolari materie determinate dalla legge.<\/p><p>\u00abLa Corte dei conti ha giurisdizione in materia di contabilit\u00e0 pubblica ed in altre materie specialmente indicate dalla legge.<\/p><p>\u00abI tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.<\/p><p>\u00abLa legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l\u2019indipendenza dei giudici e del pubblico ministero militari di fronte al governo.<\/p><p>\u00abLe norme sull\u2019ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge\u00bb.<\/p><p>Il seguito di questa discussione \u00e8 rinviato a domani alle ore 16.<\/p><p>Interrogazioni con richiesta di urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta urgente:<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, sui fatti di violenza comunista di Caltanissetta e sulle misure adottate per prevenire la minaccia di \u00abpi\u00f9 gravi pericoli\u00bb che incomberebbero sulla Sicilia, formulata dall\u2019esponente comunista signor Gino Cortese, consigliere regionale dell\u2019Assemblea siciliana.<\/p><p>\u00abCastiglia\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se il Governo non creda giunto il momento per adottare in Puglia misure eccezionali in difesa dell\u2019ordine costituito e dell\u2019incolumit\u00e0 personale dei cittadini, in considerazione che:<\/p><p>la situazione dell\u2019ordine pubblico in Puglia sta diventando gravissima;<\/p><p>il numero dei morti e dei feriti cresce giornalmente per l\u2019indeciso atteggiamento delle forze di polizia, le quali, intervenendo sempre con ritardo, non riescono a rappresentare pi\u00f9 l\u2019autorit\u00e0 dello Stato e a farla rispettare preventivamente;<\/p><p>gruppi sovversivi tengono ferma ogni attivit\u00e0 produttiva, con incalcolabile danno all\u2019economia del Paese e contro la volont\u00e0 di lavoro delle popolazioni pugliesi;<\/p><p>il perdurare di un atteggiamento di protesta puramente platonico da parte del Governo costringer\u00e0 i privati a provvedere alla difesa individuale, al di fuori degli ordinamenti costituiti.<\/p><p>\u00abCicerone\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, per sapere quali provvedimenti siano stati presi contro i responsabili della spedizione compiuta il 19 novembre a Cola di Vetto (Reggio Emilia) da elementi che, eccitati da un discorso del segretario dell\u2019A.N.P.I., hanno perquisito case e persone, percosso a sangue due esponenti della Democrazia cristiana ed altri giovani, minacciando altri pi\u00f9 gravi interventi e spargendo il terrore in quel pacifico paese.<\/p><p>\u00abMarconi, Dossetti\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, sui dolorosi avvenimenti accaduti in Campi Salentina (Lecce) e sui provvedimenti che intende prendere per richiamare le autorit\u00e0 locali ad una pi\u00f9 umana comprensione del contenuto delle agitazioni delle classi lavoratrici e per stroncare l\u2019atteggiamento provocatorio delle classi padronali nel resistere alle richieste dei lavoratori.<\/p><p>\u00abStampacchia, Cacciatore\u00bb.<\/p><p>\u00abAi Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conoscere se, in vista del costante rifiuto degli istituti bancari e finanziari di concedere mutui per gli Istituti case popolari ed enti assimilati, nella misura pari alla concessione da parte del Ministero dei lavori pubblici, non ritengano opportuno, ad evitare l\u2019arresto di ogni attivit\u00e0 di ricostruzione edilizia popolare, di ripristinare le norme di cui al decreto legislativo 22 settembre 1945, n. 637, il quale prevede l\u2019anticipo da parte dello Stato delle intere somme occorrenti, salvo il ricupero della met\u00e0 nel giro di anni trenta senza interessi.<\/p><p>\u00abIn ogni caso, se non ritengano disporre perch\u00e9 la Cassa depositi e prestiti, nella sua specifica competenza, con provvedimenti di facile e sollecita attuazione, diventi l\u2019ente mutuante.<\/p><p>\u00abCifaldi\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dei trasporti, per conoscere a che punto si trovino le pratiche di riassunzione dei ferrovieri licenziati per ragioni politiche.<\/p><p>\u00abMorini\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se non si ritiene urgente:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) riformare tutte le norme in materia di risarcimento danni ai nostri connazionali d\u2019Africa, eliminando il formalismo burocratico, introducendo criteri deduttivi e per quando l\u2019importo delle liquidazioni al valore attuale della moneta;<\/li><li><em>b<\/em>) riorganizzare uffici e sistemi di lavoro, in modo da affiancare all\u2019unica divisione che, guidata da un capo valoroso e preparato, attualmente funziona a costo di gravi sacrifici del personale e dei dirigenti, anche le altre tre divisioni oggi praticamente inattive.<\/li><\/ol><p>\u00abMorini\u00bb<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, per conoscere quale fondamento abbia e quali eventuali misure abbia provocato da parte del Governo la notizia, pubblicata dalla stampa e confermata da persone del luogo, circa la presenza e la diretta partecipazione di stranieri al comando delle squadre d\u2019azione protagoniste delle attuali violazioni delle pi\u00f9 fondamentali libert\u00e0 in Puglia e nel Salento.<\/p><p>\u00abCodacci Pisanelli, Regga\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, per conoscere i particolari dell\u2019uccisione del sacerdote D. Leo di Bitonto ed i provvedimenti che il Governo intende adottare per fronteggiare la grave situazione di disordine verificatasi in Puglia e che si va estendendo anche alla Basilicata ed alla Calabria.<\/p><p>\u00abDe Maria\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per la sollecita liquidazione dei danni arrecati a cittadini italiani dalle forze alleate.<\/p><p>\u00abMacrelli, Paolucci, Magrassi, Bernabei\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati contro i responsabili dei luttuosi incidenti di Corato, Gravina e Bitonto e quali misure intende adottare per fronteggiare l\u2019imperversare delle violenze in terra di Bari.<\/p><p>\u00abCaccuri\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, per conoscere i particolari sui fatti di sangue di Campi Salentina e di Trepuzzi (Lecce).<\/p><p>\u00abGabrieli\u00bb.<\/p><p>Il Ministro dell\u2019interno ha fatto sapere che risponder\u00e0 luned\u00ec, in fine seduta, alle interrogazioni relative ai fatti avvenuti in Puglia.<\/p><p>Le altre interrogazioni saranno trasmesse ai Ministri competenti, perch\u00e9 facciano sapere quando intendono rispondere.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze, per conoscere i motivi i quali hanno determinato la concessione di facilitazioni sui diritti erariali sugli spettacoli alla Associazione cattolica lavoratori (ACLI), mentre analogo trattamento finora non \u00e8 stato accordato, bench\u00e9 insistentemente richiesto, all\u2019Ente nazionale assistenza lavoratori (ex dopolavoro), organismo apolitico ed anticonfessionale, il quale pure godeva di varie facilitazioni in passato.<\/p><p>\u00abCostantini\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni per le quali ha concesso una riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto ferroviario agli iscritti all\u2019Azione cattolica, i quali viaggiano in comitiva, mentre un trattamento, quanto meno analogo, bench\u00e9 insistentemente richiesto, non \u00e8 stato finora accordato agli inscritti all\u2019Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), organizzazione apolitica che, a prescindere dalla fede religiosa, racchiude un ingente numero di lavoratori, tenuto anche presente che l\u2019ENAL \u00e8 l\u2019unico Ente nazionale di diritto pubblico.<\/p><p>\u00abCostantini\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell\u2019interno e del tesoro, per conoscere se e quali provvedimenti si siano presi per provvedere al pagamento dei danni di guerra per quanto riguarda in ispecie la perdita di effetti mobili, in quanto i danneggiati, dopo un primo acconto, da anni attendono di essere saldati sia pure in misura ora irrisoria, per il diminuito valore di acquisto della lira, tra la data della denunzia del danno ed il giorno d\u2019oggi. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abTozzi Condivi\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per i ferrovieri che hanno raggiunto il limite di et\u00e0, in considerazione del fatto che le altre Amministrazioni statali hanno elevato il limite di et\u00e0, mentre le ferrovie dello Stato non solo mantengono lo stesso limite ma sembra vogliano ridurlo, e come il Ministro intenda provvedere per il trattamento economico che verr\u00e0 loro assegnato dopo aver raggiunto il limite di et\u00e0. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abZagari\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali ancora non \u00e8 stato provveduto in merito alla richiesta fatta a suo tempo, nei termini regolari, dal comune di Mantova, al fine di ottenere, ai sensi dell\u2019articolo 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilit\u00e0, una proroga di anni cinque al termine assegnato dall\u2019articolo 3 della legge 22 maggio 1939, n. 846, per l\u2019esecuzione del piano di risanamento edilizio della citt\u00e0 di Mantova. La cosa riveste carattere di particolare gravit\u00e0 per il comune di Mantova. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBianchi Bruno\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non intenda promuovere un provvedimento legislativo per la convalida dei risultati degli esami di abilitazione all\u2019insegnamento medio, svoltisi sotto l\u2019impero della sedicente repubblica sociale italiana e attualmente considerati nulli, mentre hanno carattere di accertamenti esclusivamente tecnici, il cui valore \u00e8 indipendente dal momento politico in cui siano stati compiuti. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abGeuna\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri del tesoro e della difesa, per sapere se non intendano riparare una grave ingiustizia esercitata fino ad oggi verso le famiglie di reduci deceduti per infermit\u00e0 contratta in prigionia. Esistono numerosi casi di militari morti di tubercolosi prima che il loro caso fosse vagliato dalla Commissione medica pelle pensioni di guerra, oppure prima che il Ministero del tesoro abbia liquidata la pensione diretta; in entrambi i casi il periodo di malattia, doloroso e costoso, non ha visto la corresponsione della dovuta pensione.<\/p><p>\u00abLe cause dell\u2019ingiustizia denunziata vanno ricercate nella lungaggine burocratica e nell\u2019eccessivo lavoro al quale le Commissioni mediche sono sottoposte, ma le conseguenze non possono e non debbono ricadere sui famigliari dei reduci deceduti.<\/p><p>\u00abPertanto gli interroganti ritengono che anche per quei casi non vagliati dalla Commissione medica prima del decesso, debbasi stabilire la dipendenza della malattia e della invalidit\u00e0 da causa di servizio secondo il giudizio dei medici curanti.<\/p><p>\u00abIn numerosi casi, di cui gli interroganti hanno vagliato i decorsi clinici, non si pu\u00f2, per l\u2019anzianit\u00e0 delle lesioni tubercolari, non ammettere l\u2019insorgenza durante, o subito dopo, la prigionia.<\/p><p>\u00abVa da s\u00e9 che trattandosi di infermit\u00e0 mortali la categoria di pensione debba essere la prima.<\/p><p>\u00abGli interroganti chiedono che alla pensione indiretta si uniscano i ratei della pensione diretta, fino al giorno della morte dei reduci, a favore dei famigliari cos\u00ec duramente colpiti dalla guerra. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCavallotti, Lozza\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e previdenza sociale e l\u2019Alto Commissario per l\u2019igiene e la sanit\u00e0 pubblica, per sapere se non intendano provvedere immediatamente a promulgare il nuovo regolamento per salariati e stipendiati dei sanatori dell\u2019Istituto nazionale della previdenza sociale, regolamento elaborato da oltre un anno dall\u2019apposita Commissione di studio, accettato dalla Direzione generale dell\u2019Istituto nazionale della previdenza sociale, ma non ancora in attuazione.<\/p><p>\u00ab\u00c8 necessario, inoltre, provvedere all\u2019imminente costituzione del Consiglio di amministrazione dell\u2019Ente casa di cura di Vialba (Milano).<\/p><p>\u00abTali provvedimenti, insieme alla soluzione dell\u2019ormai annoso problema dell\u2019inquadramento dei medici, porranno fine alle agitazioni iniziate dai dipendenti dell\u2019Istituto nazionale della previdenza sociale su scala nazionale, agitazioni che, se pur ridotte ad una parziale astensione dal lavoro e coll\u2019approvazione dei degenti, provocano ugualmente un ben comprensibile stato di disagio fra i ricoverati. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCavallotti, Scotti Francesco, Lozza\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Le interrogazioni test\u00e9 lette saranno iscritte all\u2019ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.<\/p><p>La seduta termina alle 20.5.<\/p><p>Ordine del giorno per le sedute di domani.<\/p><p>Alle ore 10:<\/p><ol><li>\u2013 <em>Seguito della discussione del disegno di legge:<\/em><\/li><\/ol><p>Norme per la repressione dell\u2019attivit\u00e0 fascista e dell\u2019attivit\u00e0 diretta alla restaurazione dell\u2019istituto monarchico. (10).<\/p><ol start=\"2\"><li>\u2013 <em>Discussione del disegno di legge:<\/em><\/li><\/ol><p>Disposizioni relative al soggiorno nel territorio dello Stato ed ai beni degli ex regnanti di casa Savoia. (11).<\/p><p>Alle ore 16:<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCXCIX. SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 21 NOVEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Congedi: Presidente Interrogazioni urgenti (Svolgimento): Presidente Cingolani, Ministro della difesa Meda Tupini, Ministro dei lavori pubblici Sampietro Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente Mortati Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione Patricolo Nobili Tito [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2364,2390,2382,2378,2376,2370","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[60,7],"tags":[],"post_folder":[58],"class_list":["post-2323","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-11","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2323","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2323"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2323\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6359,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2323\/revisions\/6359"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2323"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2323"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2323"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2323"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}