{"id":2305,"date":"2023-09-17T15:53:54","date_gmt":"2023-09-17T13:53:54","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2305"},"modified":"2023-10-21T11:35:46","modified_gmt":"2023-10-21T09:35:46","slug":"antimeridiana-di-giovedi-13-novembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2305","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 13 NOVEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2305\" class=\"elementor elementor-2305\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9aae0e8 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"9aae0e8\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-22d7231\" data-id=\"22d7231\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-000f0f7 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"000f0f7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471113_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3cc91e3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3cc91e3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>ccxc.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 13 NOVEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>PECORARI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedi:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Gasparotto<\/p><p>Avanzini<\/p><p>Castiglia<\/p><p><strong>Presentazione di relazioni:<\/strong><\/p><p>Treves<\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia allo 10.<\/p><p>GABRIELI, <em>ff. Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedi.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Caso e Caroleo.<\/p><p>(<em>Sono concessi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>\u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Gasparotto. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GASPAROTTO. Al margine estremo della discussione generale, poich\u00e9 voci autorevoli ci hanno fatto apprendere che oggi essa sar\u00e0 chiusa, non vi \u00e8 tempo n\u00e9 posto per fare o rifare accademia.<\/p><p>Riconosco che la Magistratura italiana non poteva attendersi omaggio maggiore di questa discussione, ove oratori giovani ed anziani si sono schierati in sua difesa, sfoggiando dottrina, eloquenza e soprattutto esperienza, come d\u2019altronde devo riconoscere che apporto maggiore non poteva essere recato all\u2019Assemblea Costituente dalla Magistratura, la quale, attraverso ordini del giorno, memoriali, articoli di riviste, lettere personali, ha portato qui la sua libera voce.<\/p><p>Io cercher\u00f2, come ho sempre cercato in questa discussione, di attenermi, pi\u00f9 che sia possibile e finch\u00e9 sia possibile, al testo della Commissione, alla quale riconosco la ampiezza e la bont\u00e0 del lavoro compiuto.<\/p><p>Cercher\u00f2 anche di non subire l\u2019attrazione, o suggestione che sia, del nuovo. Cercher\u00f2, invece, di tenermi aderente, anche qui finch\u00e9 sia possibile, alla tradizione del nostro Paese, soprattutto in quanto la tradizione giuridica del Paese abbia superato e vinto la prova del tempo.<\/p><p>Le discussioni pi\u00f9 appassionate sono culminate sui problemi della giuria popolare e della partecipazione delle donne all\u2019esercizio della Magistratura.<\/p><p>Non vale pi\u00f9 la pena di parlare sulla Corte di assise. Forse anche la stessa discussione gi\u00e0 fatta poteva essere evitata. Ognuno porta da tempo nel proprio cuore le convinzioni antiche o recenti. C\u2019\u00e8 una cos\u00ec vasta letteratura, una cos\u00ec larga fioritura di dottrina su questo argomento, che la discussione su di esso non pu\u00f2 che convertirsi ed esaurirsi in mera accademia.<\/p><p>Perci\u00f2, coerente alle mie antiche convinzioni, mi dichiaro favorevole al mantenimento della giuria popolare, nei limiti indicati dal testo della Commissione, cio\u00e8 demandando alle leggi particolari, alle norme comuni la disciplina dell\u2019istituto nei suoi limiti di competenza e nella composizione della giuria.<\/p><p>Qui si sono evocati i grandi spiriti che hanno dominato la dottrina antica e moderna. Si \u00e8 ricordato perfino lo Stuart Mill, il Montesquieu, e tra i nostri pi\u00f9 vicini scrittori, il Pessina, il Pisanelli, il Finocchiaro Aprile, ed altri. Mi permetter\u00f2 invece di ricordare il pi\u00f9 grande spirito italiano, che ha anticipato l\u2019istituto moderno del giudice popolare, ed \u00e8 Cesare Beccaria, il quale diceva che, mentre riconosceva al giudice togato la maggiore e migliore capacit\u00e0 per istruire le cause, preferiva il giudice popolare, scevro da preconcetti, per il giudizio sulle cause. Vale la pena \u2013 e con questa citazione credo di aver esaurito l\u2019argomento \u2013 di leggere quello che ha scritto in tempi tanto lontani Cesare Beccaria: egli diceva che se nel cercare le prove occorre abilit\u00e0 e destrezza, nel giudicare un risultato si richiede \u00abun semplice ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di un giudice assuefatto a trovare il reo, e che tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato ai suoi studi\u00bb. Si dir\u00e0 che questo \u00e8 gi\u00e0 un luogo comune e fu detto da tanti oratori; ma \u00e8 privilegio e gloria dei grandi precursori quello di esprimere opinioni che, a distanza di tempo, diventano luoghi comuni.<\/p><p>Qui, da pi\u00f9 parti, fu rievocato il \u00abcaso Olivo\u00bb, che \u2013 riconosco \u2013 a suo tempo, quarant\u2019anni fa, provoc\u00f2 una larga campagna di stampa contro la giuria popolare. Poich\u00e9 ho avuto la fortuna di assistere a talune di quelle sedute, alla Corte di assise di Milano, posso portare un chiarimento sul \u00abfatto Olivo\u00bb, imputato di uxoricidio. Olivo era un modello di impiegato, per rettitudine, per capacit\u00e0, per assiduit\u00e0. Aveva la disgrazia di avere al suo fianco, e di convivervi, una donna la quale gli rendeva la vita impossibile. Portato all\u2019estremo limite della disperazione, un certo giorno la soppresse. Le cronache umoristiche del tempo dicevano: \u00abnon riusciva a farla tacere; per chiuderle la bocca, si decise a sopprimerla\u00bb.<\/p><p>Il giudice popolare di Milano lo ha assolto, deponendo nell\u2019urna 12 schede bianche. Sotto la pressione della stampa, la Corte di cassazione annull\u00f2 il verdetto (e questo fu giudicato da tutti un atto di arbitrio) e trasfer\u00ec la causa alla Corte d\u2019assise di Bergamo. Quasi in via pregiudiziale, fors\u2019anche \u2013 lo riconosco \u2013 per ribellione al giudizio del magistrato supremo, i giurati di Bergamo con 12 schede bianche confermarono il giudizio milanese. Si venne poi a conoscere il retroscena di queste assoluzioni. I giurati milanesi intendevano assolvere dall\u2019uxoricidio, vale a dire dall\u2019accusa pi\u00f9 grave, l\u2019Olivo; intendevano condannarlo per lo strazio fatto del cadavere, a scopo di occultamento del delitto. Il Presidente della Corte d\u2019assise \u2013 e potrei farne anche il nome \u2013 il quale, badate bene, aveva scritto un libro <em>Sui quesiti ai giurati \u2013 <\/em>non credette, non volle o non pot\u00e9 inserire fra essi quello dello scempio del cadavere.<\/p><p>MACRELLI. Omicidio preterintenzionale!<\/p><p>GASPAROTTO. No. Il Codice Zanardelli del tempo, che regolava la materia, bens\u00ec contemplava il delitto di vilipendio, ma era un reato che aveva un ben diverso contenuto, punibile con la pena irrisoria da tre mesi a trenta mesi. Cos\u00ec, i giurati si trovarono nella impossibilit\u00e0 di giudicare in senso sfavorevole, per quanto grandemente attenuato, l\u2019imputato.<\/p><p>Ebbene, che cosa avvenne? Avvenne che il successivo Codice penale ebbe ad introdurre precisamente, pur mantenendo l\u2019antico articolo 144 del vilipendio, un nuovo articolo 411, per la distruzione del cadavere, punibile con la sensibile pena da tre a sette anni. L\u2019errore dei giurati ha servito al legislatore.<\/p><p>Questa \u00e8 la spiegazione del caso Olivo. Del resto, riconosco col caro amico Villabruna, che colla Corte d\u2019assise ha consuetudine di antica data, riconosco che la questione su questo argomento si trasferisce dal campo tecnico al campo politico.<\/p><p>Giustamente ha detto Veroni che l\u2019istituto della giuria rappresenta un trionfo della democrazia e della libert\u00e0. L\u2019accostamento della giustizia al popolo, il principio di far giudicare l\u2019uomo dai suoi pari \u00e8 principio di democrazia e di libert\u00e0. Perci\u00f2, in questi gravi reati, soltanto il giudice popolare pu\u00f2, in un certo momento, interpretare la pubblica coscienza, e soltanto al giudice popolare \u00e8 dato di assolvere nei delitti a ragion d\u2019onore, per difesa cio\u00e8 dell\u2019onore della famiglia, mentre ci\u00f2, per il rigore della legge e per l\u2019abito professionale, al magistrato togato non sarebbe mai consentito. Queste assoluzioni nei reati d\u2019onore non hanno mai meravigliato l\u2019opinione pubblica, anzi hanno trovato il pubblico consenso perch\u00e9, pi\u00f9 che una repressione, costituiscono un ammonimento per coloro che attentano all\u2019onore delle donne e alla pace della famiglia; precedenti questi, che dimostrano che la giuria popolare \u00e8 gradita all\u2019opinione del popolo italiano. Perci\u00f2 dev\u2019essere mantenuta.<\/p><p>Quanto poi ai limiti di questo istituto, quanto alla scelta dei giurati, alla qualit\u00e0 dei reati che saranno sottoposti al suo giudizio, provveder\u00e0 la nuova legge. La Costituzione \u00e8 uno statuto solenne che deve avere carattere, se non di fissit\u00e0, di stabilit\u00e0 tale da essere sottratto alle alterne fluttuazioni delle condizioni contingenti della vita politica ed economica del Paese. Tutto quello che pu\u00f2 essere frutto del mutevole corso del tempo deve essere regolato dalla legge speciale, per non esporre il Paese, non dico alla vergogna, ma certamente al fastidio di cambiamenti frequenti alla legge costituzionale.<\/p><p>Partecipazione delle donne all\u2019esercizio della Magistratura. Non vi \u00e8 nulla di nuovo in materia. Dal momento che, dopo la prima guerra europea, la donna ha fatto il suo ingresso trionfale nella vita economica, del Paese, dal momento che durante quella guerra la donna \u00e8 entrata nei ranghi della mobilitazione civile, dal momento che, sempre durante quella guerra, ben pi\u00f9 terribile dell\u2019ultima per quel che riguarda il rischio personale, perch\u00e9 quella era guerra di uomini e l\u2019ultima fu guerra di macchine, dal momento che la donna, come crocerossina, \u00e8 arrivata a fianco dei combattenti a raccogliere i feriti sulla linea del fuoco, dal momento che la donna molte volte ha sostituito gli uomini nei pubblici e privati uffici, non \u00e8 il caso di contenderle ulteriormente questo diritto di partecipare alla Magistratura. Del resto, vi \u00e8 un precedente: la legge dei probiviri, che se oggi non esiste pi\u00f9 perch\u00e9 trasferita nella Magistratura del lavoro, resta come principio, ha consentito l\u2019ingresso della donna in questi uffici: ebbene, la donna vi ha fatto ottima prova. Io vorrei frenare le impazienze della nostra gentile collega onorevole Mattei, la quale, con un emendamento, domanda addirittura la parificazione assoluta della donna magistrato al magistrato uomo. Io non vorrei che, insistendo troppo su questo emendamento, si finisse con il perdere la battaglia.<\/p><p>Io mi attengo invece al testo della Commissione, il quale dice che questa partecipazione sar\u00e0 regolata dalla legge speciale.<\/p><p>Ma finora possiamo dire che, a parit\u00e0 con l\u2019uomo e forse anche con un giudizio superiore a quello che d\u00e0 l\u2019uomo, la donna pu\u00f2 intervenire in tutte le questioni che riguardano la tutela dei minori e la famiglia. Quando si \u00e8 parlato della parificazione della donna all\u2019uomo nell\u2019esercizio dell\u2019elettorato politico ed amministrativo \u2013 e la Camera ha votato a grande maggioranza questa parificazione \u2013 si sono rievocate vecchie dottrine circa la prevalenza del cervello dell\u2019uomo su quello della donna. Si sono addirittura dosate con la bilancia le cellule del cervello dell\u2019uomo rispetto a quelle del cervello della donna. Ma si \u00e8 concluso poi che queste discussioni sono oziose: la verit\u00e0 \u00e8 che la donna \u00e8 diversa dall\u2019uomo.<\/p><p>Ma, appunto perch\u00e9 \u00e8 diversa, essa deve entrare negli uffici, proprio per recare un elemento nuovo, equilibratore e integratore di altri elementi di giudizio.<\/p><p>Ma il tema che maggiormente mi attrae per l\u2019ufficio che ho recentemente ricoperto, tema che \u00e8 gi\u00e0 stato trattato pi\u00f9 o meno ampiamente e nobilmente sia dall\u2019onorevole Bettiol che dall\u2019onorevole Villabruna, \u00e8 quello che riguarda la proposta soppressione della cosiddetta giustizia militare. La Commissione parte da un principio basilare: l\u2019unicit\u00e0 della funzione giurisdizionale. Essa dice che tutti i giudizi debbono essere sottoposti all\u2019alto esame della Magistratura.<\/p><p>Ora, io faccio un\u2019osservazione preliminare: secondo una notizia anticipatami dal collega, onorevole Ghidini, il Capo IV della Costituzione non si intitoler\u00e0 pi\u00f9 \u00abMagistratura\u00bb, ma \u00abGiustizia\u00bb. Ottima innovazione, perch\u00e9 il principio supremo \u00e8 la giustizia, della quale la Magistratura \u00e8 l\u2019organo: l\u2019organo che l\u2019amministra. Ma questo principio dell\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione, che ha trovato una vastissima letteratura, trova gi\u00e0 delle eccezioni nel testo stesso della Commissione.<\/p><p>Ci sono infatti delle evidenti evasioni a questo principio, in quanto si permette la sussistenza, a fianco della Magistratura, del Consiglio di Stato, organo di giudizio di legittimit\u00e0 e di merito in materia legislativa, e della Corte dei conti, organo di legittimit\u00e0 nelle questioni di contabilit\u00e0 e di pensioni, al quale \u00e8 sottoposto lo Stato stesso.<\/p><p>Inoltre, vi \u00e8 un articolo del progetto di Costituzione che non \u00e8 stato ancora oggetto di esame: il 102. Esso dispone testualmente che \u00abcontro le sentenze o le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali \u00e8 sempre ammesso il ricorso per Cassazione secondo le norme di legge\u00bb.<\/p><p>Dunque signori della Commissione, voi ammettete la presenza, nella Costituzione, di organi speciali, e cos\u00ec il principio dell\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione, che avete cos\u00ec solennemente posto a base del Capo II, viene ad essere da voi stessi profondamente ferito. Tuttavia, in relazione a questo principio base e come sua logica conseguenza, per quanto in contradizione con gli organi speciali che avete riconosciuto, voi intendete sopprimere quella che si chiama volgarmente la giustizia militane.<\/p><p>A questo proposito dichiaro subito che i tecnici militari si propongono di opporsi virilmente e concordemente a questa proposta, al fine di tener salda la compagine delle Forze armate, non solo in tempo di guerra, ma anche in tempo di pace.<\/p><p>A tal fine il Ministero della guerra \u2013 come ha ricordato, per quanto fuggevolmente, il collega Persico \u2013 ha nominato una Commissione che ha studiato con larghezza di indagini il problema dell\u2019ordinamento della giustizia militare. E mentre non si \u00e8 trovata unanime, per il difforme parere dell\u2019onorevole Palermo, sul principio del riconoscimento esplicito della necessit\u00e0 di mantenere il Magistrato militare, e cio\u00e8 i Tribunali militari, si \u00e8 trovata unanime, anche con Palermo, nel riconoscere che questa materia deve essere sottratta alla Costituzione ed essere regolata da norme speciali, perch\u00e9 si tratta di materia in via di successiva elaborazione, che pu\u00f2 subire l\u2019influsso del tempo e delle circostanze, e quindi non trova sede opportuna nella Costituzione, che ha e deve avere carattere di stabilit\u00e0.<\/p><p>Quali sono le ragioni per le quali la Commissione (dissenziente, ma non intervenuto alle sedute, l\u2019onorevole Calamandrei) insiste sulla necessit\u00e0 di mantenere questo organo speciale giurisdizionale?<\/p><p>Lo stesso progetto della Commissione ammette la Magistratura militare, e cio\u00e8 la giustizia militare, in tempo di guerra; ma questa presuppone un\u2019attrezzatura gi\u00e0 in funzione anche in tempo di pace, perch\u00e9 la giustizia militare non \u00e8 un organo \u2013 data la delicatezza del suo congegno e la gravit\u00e0 delle pene alle quali pu\u00f2 arrivare (perfino alla sentenza di morte, in tempo di guerra) \u2013 che si possa improvvisare al momento dello scoppio spesso fulmineo delle ostilit\u00e0, perch\u00e9 anche in tempo di guerra la giustizia militare presuppone un vasto concorso di funzioni tecniche e l\u2019organizzazione di complessi uffici e servizi che non possono essere attuati sotto le incalzanti pressioni del momento.<\/p><p>Del resto \u2013 onorevole relatore Ghidini, mi segua su questo punto, perch\u00e9 non \u00e8 pi\u00f9, questa, discussione accademica \u2013 il diritto positivo vigente prevede gi\u00e0 l\u2019applicazione della legge penale di guerra anche in tempo di pace, ad esempio per i corpi militari di spedizione all\u2019estero, per le operazioni militari (art. 9 del Codice penale militare di guerra). E, ripeto, non faccio dell\u2019accademia, il fatto si \u00e8 verificato: nel 1900 l\u2019Italia ha onorevolmente partecipato con un Corpo di spedizione, a fianco delle maggiori nazioni civili, alla repressione dei \u00abboxers\u00bb in Cina. Eravamo in tempo di pace, ma in quella occasione fu applicata la legge militare in tempo di guerra e furono messi in funzione i tribunali militari.<\/p><p>Del resto, senza ricorrere all\u2019esempio di quello che \u00e8 avvenuto nella lontana Cina, la nave militare navigante in tempo di pace, quando esce dalle acque territoriali, allontanandosi dal lido della Patria, porta con s\u00e9 la bandiera della Patria, e con essa le leggi della Patria, e le applica. E nessuno mai proporrebbe ad una nave della marina italiana in crociera nell\u2019alto Oceano di tornare indietro per far giudicare dal magistrato borghese il reato di ammutinamento, che esige una pronta repressione, soprattutto allo scopo di esempio e di ammonimento.<\/p><p>Per modo che avviene che, per amore della teoria, per l\u2019affetto che portate al principio astratto dell\u2019unit\u00e0 giurisdizionale, voi siete costretti a riconoscere che anche in tempo di pace quella Magistratura militare che volete abolire si trova, per necessit\u00e0 di cose, direi comandata a funzionare, a dispetto della vostra tesi.<\/p><p>Del resto, i reati che offendano la fedelt\u00e0, la difesa, i piani militari di guerra o di pace, le piante delle fortificazioni, la disciplina e il servizio militare, esigono l\u2019istituzione di un giudice specializzato, tecnicamente preparato all\u2019esatta conoscenza dell\u2019ordinamento delle tre Forze armate, che hanno speciali caratteristiche, speciali esigenze, speciali necessit\u00e0, alla conoscenza delle quali non \u00e8 certamente predisposto il magistrato ordinario.<\/p><p>E poich\u00e9 ovunque e da tutti i banchi di questa Assemblea si parla di democrazia, dir\u00f2 che chi ha professato avanti i tribunali militari ha sempre riconosciuto che procedimento pi\u00f9 democratico in materia di giudizi non vi \u00e8, perch\u00e9 si tratta del militare giudicato, a parte la gerarchia, dai suoi compagni, dai suoi simili; si tratta del militare giudicato da militari; e quindi si tratta di una forma di giustizia aderente alla vita e alla classe cui appartiene il giudicando.<\/p><p>Inoltre, per poter applicare con giustizia, con efficacia soprattutto, la giustizia fra i militari, occorre l\u2019immediatezza del giudizio, occorre repressione immediata, non tanto a scopo punitivo, quanto a scopo educativo, come esempio agli altri, tanto pi\u00f9, colleghi, che con le ferme brevi oggi adottate che trattengono i soldati alle armi soltanto per un anno, che spesso si riduce ad otto mesi, se voi affidaste la giustizia militare al magistrato ordinario, gi\u00e0 tanto oberato di lavoro e di funzioni, si finirebbe col cadere nel grottesco di veder giudicato un militare quando non \u00e8 pi\u00f9 militare, quando ha ripreso il suo posto di cittadino nella vita civile, e sarebbe allora veramente curioso e inefficace rimandarlo al carcere militare.<\/p><p>Vi ha di pi\u00f9. Si \u00e8 sparato, e non a salve, contro il Tribunale Supremo militare. Ma bisogna conoscere l\u2019organizzazione di questa giustizia, chiamatela pure straordinaria, per poterla condannare. Il Tribunale militare supremo giudica anche in via amministrativa per quanto riguarda la reintegrazione nel grado militare per condanna, giudica per i provvedimenti disciplinari riguardanti la cancellazione dai ruoli, l\u2019infrazione delle leggi sul matrimonio, tutte cose per le quali occorre una esatta conoscenza della vita militare, che difficilmente pu\u00f2 apprendere il magistrato, che, come dico, deve spaziare in campi tanto vasti e diversi, che non ha tempo e modo e \u2013 direi quasi \u2013 non ha attitudine, per scendere alla particolare visione e conoscenza della vita militare.<\/p><p>Vi \u00e8 poi, a conforto della nostra proposta, il largo presidio dell\u2019esperienza. Signori, i codici militari italiani sono in vigore dal 1869 e \u2013 salva qualche eccezione di cui parler\u00f2 subito \u2013 essi hanno funzionato con piena soddisfazione di quanti avvocati vi si sono accostati. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fra la Magistratura ordinaria (non se ne offendano i magistrati!), e la Magistratura militare, gli avvocati pi\u00f9 volte preferiscono quella militare (<em>Approvazioni<\/em>), per il senso di indulgenza che vi trovano, per la larga e umana comprensione dei moventi, dei motivi del delinquere. Qualche volta certi moventi, sforzando la legge, portano i giudici militari all\u2019assoluzione, in casi cio\u00e8 pietosi ai quali non potrebbe arrivare per abito professionale il magistrato comune!<\/p><p>Giustamente perci\u00f2 un uomo di non dubbia fede democratica, Genunzio Bentini, ha fatto, prima di morire, l\u2019esaltazione della giustizia militare. Non vi \u00e8, infatti, avvocato che, uscendo dal tribunale militare dopo la sentenza, abbia avuto una parola di rimprovero verso i giudici.<\/p><p>Cosa \u00e8 avvenuto, invece, dopo il 1869? Ci fu, \u00e8 vero, una proposta votata e deliberata dalla Camera nella seduta del 26 novembre del 1900 per la soppressione dei tribunali militari, ma essa obbed\u00ec alla passione del tempo: erano avvenuti i fatti clamorosi del 1898, i fatti del maggio di Milano, le repressioni severe di Sicilia, Turati condannato a 12 anni, De Andreis condannato a 14 anni; e c\u2019era ancora nell\u2019aria la risonanza del fatto Dreyfus, per cui allora i tribunali militari furono chiamali \u00abtribunali giberna\u00bb. Quindi, per reazione contro la giustizia militare, prona allora al Governo e per forzare la mano alla giustizia comune (ma anche la Cassazione allora tenne bordone al Governo!), per reazione politica la Camera vot\u00f2 la proposta di abolizione dei tribunali militari. Ma quella proposta \u00e8 caduta nel vuoto: ricordate quanti anni sono passati, oggi siamo al 1947, e la proposta \u00e8 rimasta senza eco. Il che \u00e8 certamente significativo!<\/p><p>Insomma, io dico che la passione del nuovo non ci deve sedurre. Io, per mio conto, resto fedele alla nostra tradizione, alla sana e salda tradizione italiana; e notate, tradizione italiana che trova la sua origine niente meno che nelle leggi di Roma, alle quali ancor oggi, nella riforma della giustizia militare che ci proponiamo di fare, si dovr\u00e0 far capo, perch\u00e9 Roma insegna che il militare, in quanto delinqua <em>uti miles<\/em>, deve essere giudicato dalla giustizia militare, ma in quanto delinqua <em>uti civis<\/em> deve essere giudicato dalla giustizia civile.<\/p><p>Perci\u00f2, nella prossima riforma della giustizia militare, noi dovremmo separare dai reati essenzialmente militari tutti quei reati nei quali il militare, pur delinquente, pur mancando al rispetto della legge nella sua qualit\u00e0 di soldato, offende non la legge militare, ma la legge civile. Quando, con una legge speciale, sottratta quindi alla Costituzione, noi verremo a riformare il vigente Codice militare, provvederemo certamente ad una sensibile diminuzione delle pene che, ripeto, ebbero la loro vigilia ed ispirazione dalle leggi piemontesi, di rigore eccessivo, tanto eccessivo, per non dire feroce, che il giudice militare fu costretto a ricorrere molto spesso al rimedio della forza irresistibile per non relegare per trent\u2019anni in carcere il militare colpevole di colpe non gravi.<\/p><p>Inoltre, per quanto io non sia schiavo della tirannia degli esempi (la parola \u00e8 bella, perch\u00e9 viene da Mazzini), per quanto riconosca che occorra svincolarsi una volta tanto dalla tirannia degli esempi, non posso non tenere presente che tutte le legislazioni europee, anche le ultime e pi\u00f9 recenti, sono per il mantenimento della giustizia militare. Vi fu un\u2019eccezione soltanto in Germania, dopo la guerra perduta del 1918, ma fu subito ripristinata da Hitler. Ho in mano la pubblicazione nostra, che fu distribuita a tutti i deputati, la quale porta il riferimento di tutte le legislazioni, le quali, eccettuata quella Danese, anche le pi\u00f9 recenti, anche le legislazioni di paesi di acceso spirito repubblicano, come la Spagna al tempo della Repubblica, dovendo legiferare in materia di giustizia militare, hanno mantenuto l\u2019ordine speciale, e lo ha mantenuto e lo mantiene, soprattutto, la Russia, che ha applicato al proprio valoroso esercito una disciplina veramente superiore ad ogni nostra aspettativa.<\/p><p>Dunque, riassumendo: necessit\u00e0 di mantenere la giurisdizione militare: 1\u00b0) perch\u00e9 si tratta di una giustizia pi\u00f9 aderente ai rapporti della vita militare, che non pu\u00f2 essere affidata che al giudizio dei militari; 2\u00b0) per la natura particolare dei reati militari, la quale esige una speciale sensibilit\u00e0 come, ad esempio, nel caso, non infrequente anche in tempo di pace, delle mutilazioni volontarie per evadere agli obblighi militari; 3\u00b0) per la necessit\u00e0 della immediatezza della repressione, dato le ferme brevi applicate dall\u2019ordinamento militare odierno. Ch\u00e9 se contro questa nostra proposta si opponesse, come si \u00e8 opposto da pi\u00f9 parti, la possibilit\u00e0 di integrare la Magistratura ordinaria con dei giudici militari, ricorrendo a quelle forme di scabinato che sono state, se non erro, condannate da tutti, vi prevengo che questa forma di ibridismo processuale \u00e8 condannata da ogni parte e condannata soprattutto dalla unanime dottrina.<\/p><p>Una volta fissato nella Carta costituzionale, come vorrebbe il testo della Commissione, la soppressione della giustizia militare, ed affidata la stessa ai magistrati ordinari, vi domando: se questo vostro esperimento non facesse buona prova, dovremmo modificare la Costituzione per ritornare alla Magistratura militare? Basti questo pericolo, basti questo rischio per fare comprendere quanta responsabilit\u00e0 la Commissione si \u00e8 assunta e quanta responsabilit\u00e0 si assumerebbe la Camera ove adottasse il principio della Commissione stessa. Perci\u00f2, mentre io personalmente, interprete del pensiero dell\u2019ambiente militare (perch\u00e9 non per nulla il mio emendamento \u00e8 stato firmato dai quattro Sottosegretari di tutti i partiti)&#8230;<\/p><p>GHIDINI. E in caso di connessione o di concorso?<\/p><p>GASPAROTTO. Ne parler\u00e0 la legge speciale.<\/p><p>Dunque, stavo dicendo, io ho voluto che il mio emendamento soppressivo in questa ultima parte, ultimo capoverso dell\u2019articolo 95, fosse firmato dai quattro Sottosegretari di Stato, un comunista, due democristiani, un socialista, per dimostrare che noi, pi\u00f9 che esprimere un pensiero personale, interpretavamo il pensiero degli ambienti militari. E di ci\u00f2 me ne ha dato autorevole conferma un momento fa l\u2019onorevole Cingolani, mio successore nel Dicastero della difesa.<\/p><p>E non crediate che ci\u00f2 si faccia per spirito tradizionalistico, perch\u00e9 l\u2019Esercito italiano si \u00e8 democratizzato di molto. Abbiamo recentemente unificato tre Ministeri, senza incontrare difficolt\u00e0. Tutte e tre le forze armate vi hanno lealmente aderito; ma questi tre Ministeri, queste tre forze armate distinte ma non separate, devono costituire un tutto organico, devono costituire un corpo omogeneo, e perch\u00e9 venga mantenuta questa omogeneit\u00e0 non si pu\u00f2 toglierle uno dei suoi organi che riteniamo essenziale al mantenimento della disciplina.<\/p><p>L\u2019Esercito, signori, \u00e8 una cosa seria. Non si pu\u00f2 sul suo corpo fare sperimentazioni avventate. L\u2019Esercito vive di fede e di disciplina: la fede innanzitutto, ma fede regolata dalla disciplina, perch\u00e9 un esercito senza disciplina \u00e8 un corpo che facilmente si sfalda. E l\u2019esempio di una disciplina, che non consente eccezioni, ci viene dalla Russia. La Russia \u00e8 una organizzazione militare delle pi\u00f9 ferree. Ma \u00e8 stata la ferrea disciplina militare russa quella che \u00e8 valsa ad infrangere e schiantare il possente urto delle forze germaniche a Stalingrado.<\/p><p>E recentemente, <em>La Flotta Rossa<\/em>, un giornale sovietico destinato ai soldati, scriveva che pur attraverso l\u2019accorciamento delle distanze fra capi e gregari (il che avviene anche oggi in Italia) la disciplina deve essere rigidamente praticata. \u00abDisciplina basata sull\u2019alta coscienza del dovere militare. Essa non ammette liberalismi verso i violatori di ordini, verso i vacillanti\u00bb.<\/p><p>Se dalla Russia ci viene questo esempio, proprio da noi si deve praticare qualche cosa di diverso, per non dire di opposto?<\/p><p>Da pi\u00f9 parti si sono alzati al cielo accenti di poeti e filosofi. Un nostro speciale gruppo parlamentare aspira all\u2019unit\u00e0 federativa europea, con la costituzione di un nuovo Stato internazionale che allarghi le sue braccia a tutto il mondo.<\/p><p>Pur non correndo dietro a questi sogni troppo alti e troppo lontani, bisogna riconoscere che se questi sogni si propongono di assicurare al mondo la pace, si pu\u00f2 salvare la pace solo con la creazione dell\u2019esercito internazionale a garanzia della libert\u00e0 e dell\u2019ordine fra le nazioni.<\/p><p>Nel 1940 il Partito laburista inglese ha espresso un esplicito voto a questo proposito. L\u2019esperienza, come ho detto, della spedizione internazionale della Cina del 1900 vale ancora oggi, ed \u00e8 non inutilmente ricordata. Soltanto attraverso la creazione di questa grande gendarmeria internazionale, al servizio di un organo superiore delegato a difendere la pace anche degli Stati minori, soprattutto degli Stati minori, contro il pericolo delle aggressioni, si pu\u00f2 raggiungere questo generoso obiettivo. E l\u2019Italia deve contribuire e contribuir\u00e0 col suo contingente, col suo piccolo esercito. E come gi\u00e0 nel lontano 1900 e con pieno onore della sua Marina, dovremo farci onore anche in queste prossime occasioni. Ma per far questo, occorre mantenere all\u2019Esercito salda e omogenea la sua compagine, e tenerlo lontano, per l\u2019amore del nuovo, dal pericolo di avventate improvvisazioni. (<em>Applausi \u2013 Congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Avanzini. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>AVANZINI. Onorevoli colleghi, il tema \u00e8 tanto alto da rifiutare ogni conformismo. Cos\u00ec pu\u00f2 e deve accadere che voci diverse e discordi si elevino dallo stesso settore di questa Camera. Inteso dunque, che esprimer\u00f2 idee personali, le quali non impegneranno il Gruppo, al quale appartengo.<\/p><p>Tanto pi\u00f9 che quelle idee mi saranno vele per navigare contro corrente, dissentendo dagli oratori pi\u00f9 validi, che mi hanno preceduto e hanno parlato di tre argomenti: l\u2019indipendenza della Magistratura, la giuria, la Cassazione unica. L\u2019indipendenza della Magistratura! Chi, pensoso delle sorti della libert\u00e0, della democrazia e del Paese pu\u00f2 non volerla? Quando giorni addietro l\u2019onorevole Bozzi, parafrasando l\u2019articolo 94 del progetto, affermava che il giudice deve dipendere soltanto dalla legge e dalla sua coscienza, proclamava una verit\u00e0, che \u00e8 nel pensiero e nel sentimento di tutti, qui dentro.<\/p><p>Il problema \u00e8 un altro. \u00c8 piuttosto il problema della garanzia, che la Carta costituzionale deve prestare al giudice per quella sua indipendenza, avallando proprio quelle due ubbidienze, al disopra delle interferenze e delle influenze, delle suggestioni e delle preoccupazioni.<\/p><p>A questo dovrebbe intendere il Consiglio Superiore della Magistratura, quale lo compone l\u2019articolo 97, che al Consiglio Superiore della Magistratura affida le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni ed i trasferimenti di sede, i provvedimenti disciplinari; in genere il governo della Magistratura. Cos\u00ec si vorrebbe dunque disancorare completamente la Magistratura dal potere legislativo e da quello esecutivo. Essa andrebbe per la sua via, a testa alta oltre tutti i richiami. E non dubito che quella sarebbe la diritta via. Anch\u2019io, anch\u2019io come l\u2019onorevole Bozzi, non partecipo neppure al remoto sospetto che domani la Magistratura, fatta casta chiusa, possa erigersi contro lo Stato, e magari rifiutare l\u2019applicazione della legge.<\/p><p>Per\u00f2 in me c\u2019\u00e8 un dubbio, un dubbio solo, anche se non irragionevole. E proprio per quanto ha detto l\u2019onorevole Bozzi: il giudice deve essere indipendente anche nei confronti delle sue gerarchie interne. Se non la Magistratura, i magistrati nel nuovo organamento della vita giudiziaria forse non si troveranno garantiti nella pienezza dei loro diritti.<\/p><p>Certo non accadr\u00e0 pi\u00f9 quello che accadeva in tempi non distanti. Un Presidente della Corte di Cassazione, che in sede di concorsi o di promozioni si presentava, traeva il suo fogliettino, e gli assunti e i promossi dovevano essere quelli iscritti in quel fogliettino.<\/p><p>Non accadr\u00e0 pi\u00f9 che un magistrato munitissimo di titoli, degno di ritrovarsi nei primi posti della graduatoria, si ritrovi invece relegato negli ultimi posti.<\/p><p>Pure in me risuonano le parole antiche: <em>homo sum, nihil humani a me alienum<\/em>.<\/p><p>Nel Consiglio Superiore della Magistratura entreranno dunque alcuni avvocati, i quali per\u00f2 dovranno interrompere l\u2019esercizio della professione. E per sette anni! Una vacanza lunga, destinata, se sar\u00e0 reale e compiuta, a distruggere lo studio professionale pi\u00f9 florido!<\/p><p>Lo sappiamo un po\u2019 noi avvocati costituenti. E la nostra vacanza, pur non completa, dura soltanto da un anno e mezzo!<\/p><p>Allora \u00e8 certo che nel Consiglio Superiore della Magistratura non entreranno n\u00e9 i maggiori, n\u00e9 i migliori, coloro cio\u00e8 che nel pensiero della Commissione avrebbero dovuto rappresentare garanzia alta e degna per il buon governo della Magistratura.<\/p><p>Vi entreranno alcuni magistrati, i quali non giudicheranno pi\u00f9. Sia per la grave mole dell\u2019impegno, che andranno ad assumere, sia perch\u00e9 venga allontanato anche il lontano sospetto che quelli, i quali hanno ancora aperta una carriera, possano giovarsi in causa propria. Dunque i magistrati non giudicheranno pi\u00f9: giudicheranno invece i loro colleghi. Allora \u2013 ecco la eco delle parole antiche <em>homo sum<\/em> ecc. \u2013: amicizie, rivalit\u00e0, solidariet\u00e0 pi\u00f9 impensate, ricordi di scuola, consuetudini di sede, ammirazioni magari ingiustificate, lieviti insomma, che non si possono sopprimere. E tutto questo per sette lunghi anni, al di sopra ed al di fuori di ogni controllo; perch\u00e9 non pu\u00f2 rappresentare un controllo la presenza di uomini non appartenenti alla Magistratura; tanto pi\u00f9 se il numero di questi sar\u00e0 ridotto, secondo chiede l\u2019onorevole Domined\u00f2, a una rappresentanza meramente simbolica.<\/p><p>Oggi, onorevoli colleghi, un magistrato, che sia vittima di una soperchieria, pu\u00f2 trovare, e trova certamente, in qualunque settore questa Assemblea un deputato, che denunzi quella soperchieria e gli ottenga giustizia.<\/p><p>\u00c8 questo il grande, democratico controllo della Assemblea, espressa dalla volont\u00e0 popolare. C\u2019\u00e8 una realt\u00e0 insopprimibile: distinti i poteri ma non separati decisamente, come compartimenti stagni per nessun verso comunicanti. Son necessari pur sempre un collegamento, un coordinamento di vita tra i diversi poteri.<\/p><p>Il potere esecutivo \u00e8 o non \u00e8 chiamato a rendere conto di s\u00e9 ogni giorno al potere legislativo? Io non dico che questo debba accadere quotidianamente, per il terzo potere; dico soltanto che questo non pu\u00f2, non deve essere avulso, rigidamente e compiutamente, dalla complessa vita dello Stato.<\/p><p>Ed allora? Lo so: l\u2019onda ormai \u00e8 troppo alta. Questa istanza di autogoverno della Magistratura \u00e8 troppo ormai diffusa. Quello che \u00e8 non pu\u00f2 restare. Qualche correttivo deve essere per\u00f2 cercato; sar\u00e0 cercato in sede di emendamenti.<\/p><p>Per esempio. Il capoverso dell\u2019articolo 97 recita che il Ministro della giustizia promuove l\u2019azione disciplinare contro i magistrati secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario. E perch\u00e9 allora non consentire una facolt\u00e0 di reclamare al Ministro da parte del magistrato, il quale senta e dimostri di essere stato offeso nelle sue libert\u00e0 e nei suoi diritti? Si dir\u00e0: ecco sopravvivere allora quella subordinazione, che vogliamo cancellare. Nossignori! Il Ministro risponder\u00e0 di s\u00e9 all\u2019Assemblea. Allora, eccola la pi\u00f9 alta e pi\u00f9 compiuta garanzia; quella che deriva dalla concorde e coordinata azione di tutti i poteri dello Stato.<\/p><p>Credetemi, nessuna diffidenza ha ispirate le mie parole. Io sono tra coloro che per lunghi anni hanno imparato ad ammirare ed ad amare i magistrati. Soltanto la esigenza di quella pi\u00f9 alta e compiuta garanzia e la maturata conoscenza dei fermenti deteriori di quasi e nostra umanit\u00e0, mi hanno indotto a parlare, come ho parlato.<\/p><p>La giuria: tema arroventato. E non potrebbe non esserlo, se il bravissimo amico onorevole Turco ha detto che tale tema attiene alla torrida zona della criminalit\u00e0 umana.<\/p><p>Poche voci in favore della giuria, qui dentro. Dir\u00f2 la mia modestissima e la trarr\u00f2 non dell\u2019astrazione e dalla dilettazione teorica.<\/p><p>Vedete: se noi vogliamo incidere la figura del giudice perfetto, o pi\u00f9 vicino alla perfezione, dobbiamo certo concludere che il giurato \u00e8 il giudice pi\u00f9 imperfetto. Ma c\u2019\u00e8 un giudice, non dico perfetto, ma che si avvicini alla perfezione? Ci\u00f2 non pu\u00f2 dirsi neppure del giudice togato. Quante volte sbaglia! Basti pensare al numero delle sentenze che quotidianamente vengono riformate in sede di impugnazione.<\/p><p>Quante cose poi dovrebbe sapere il giudice? Se egli \u00e8 chiamato a decidere in processi di bancarotta dovrebbe intendersi di contabilit\u00e0 e della complessa vicenda commerciale e industriale; se \u00e8 chiamato a giudicare nei processi di aggiotaggio dovr\u00e0 conoscere il minuto e complesso, talora insidioso funzionamento delle borse; se sar\u00e0 chiamato a giudicare in processi di omicidio, di lesioni, di aborto dovr\u00e0 intendersi di medicina legale, di psichiatria, di psicologia. Tante e tante cose insomma, per cui, non ricordo chi, volendo dimostrare l\u2019assurdo che \u00e8 nel motto notissimo: \u00abil giudice \u00e8 il perito dei periti\u00bb, scriveva che allo scopo, ciascun giudice dovrebbe avere il cervello poderoso di Leonardo.<\/p><p>Allora il problema \u00e8 un altro. \u00c8 davvero il giurato, pur giudice imperfetto, del tutto incapace di rendere giustizia, o quanto meno di renderla quale la renderebbe il giudice togato? Io sento il problema, onorevoli colleghi, non secondo quanto ho letto nelle riviste o nei libri \u2013 del resto poche cose, quasi sempre uguali e non del tutto suadenti \u2013 ma secondo la mia pratica professionale. Perch\u00e9 la teoria non \u00e8 sempre la vita, come la vita non sempre si pu\u00f2 inquadrare negli schemi rigidi imposti dalla teoria. Consentite dunque anche a me di partire da un ricordo professionale<\/p><p>1921! Una frotta di giovani fascisti percorre un argine del Po nella mia terra mantovana. Dai lati della strada partono colpi di rivoltella: tra quei giovani un morto e due feriti gravi. \u00c8 arrestato un giovane del paese: ne ricordo ancora, il nome. Istruttoria e rinvio a giudizio. I due feriti sopravvissuti ed altri che erano in loro compagnia riconoscono senz\u2019altro nell\u2019arrestato lo sparatore. Al dibattimento i confronti si ripetono fermi, precisi, senza esitazioni, mentre io rivivevo la disperazione del vecchio padre dell\u2019imputato, il quale nel mio studio mi scongiurava di salvargli il figlio innocente. Il vecchio soffriva d\u2019asma, vegliava tutta la notte: giurava quindi che il figliolo, quando il delitto veniva commesso, dormiva nel letto, che gli era vicino! Cosa dovevo fare? Dovevo citarlo come testimonio? Gi\u00e0 il codice di procedura del tempo non lo consentiva. E anche se lo avessi potuto fare chi gli avrebbe creduto? Un padre pu\u00f2 mentire per salvare la sua creatura. Io non ricordo quel che dissi allora ai giurati. Ricordo solo che alla fine l\u2019urna rivel\u00f2 cinque schede per l\u2019assoluzione e cinque per la condanna. E fu l\u2019assoluzione! L\u2019assoluzione di un innocente! Si ripet\u00e9 la solita storia: dopo anni, un uomo venne a morire, ma prima si confess\u00f2 autore di quel delitto, indic\u00f2 i complici, escludendo la partecipazione di colui che aveva, innocente, azzardato l\u2019ergastolo.<\/p><p>Onorevoli colleghi, di fronte a quella imponenza di riconoscimenti il giudice togato non avrebbe mai assolto. Ai miei argomenti sulla possibile fallacia del riconoscimento, sulla possibilit\u00e0 dell\u2019equivoco, sulla suggestione dell\u2019ora avrebbe risposto: \u00abferravecchi del mestiere\u00bb. E avrebbe condannato un innocente!<\/p><p>Potrei aggiungere altri casi: ma basta uno. Perch\u00e9 anche da quest\u2019uno deriva un grande ammonimento! Gonzales, che ha tanta pratica di vicende giudiziarie ha scritto:<\/p><p>\u00abPur abrogata fin dal 1944 la pena capitale per i reati comuni del codice penale, le lunghe pene sono comunque pene capitali; 20-30 anni di reclusione, l\u2019ergastolo, annichiliscono le ragioni di vivere. Allora, affidare tanto destino di uomini alla <em>routine<\/em> professionale, all\u2019ossequio formale ed intransigente per le regole cristallizzate del diritto, in confronto delle molteplici esigenze di vita, dei molti problemi di equit\u00e0 e di responsabilit\u00e0 sociale, che affiorano nei drammi umani, ripugna al sano istinto popolare di giustizia\u00bb.<\/p><p>Lo so, amico Scalfaro, che ti do un dispiacere, ma \u00e8 certo che il giudice togato ha sempre in s\u00e9 una insidia, che alla lunga non riesce a vincere: l\u2019abito professionale. Dopo i primi fervori, se pur, come te, li ha avuti, il giudice finisce per procedere per schemi, per convinzioni ed idee acquisite. La logica delle prove nel fatto \u2013 e, badate, che in Corte d\u2019assise \u00e8 soprattutto questione di logica delle prove nel fatto \u2013 diventa in lui come anchilosata, onde perde quella duttilit\u00e0, quella elasticit\u00e0 che sono postulate dalla diversit\u00e0 dei casi.<\/p><p>La pratica professionale insomma ottunde la sensibilit\u00e0! E allora che mi importa se il giurato non sar\u00e0 un pozzo di scienza giuridica, quando egli nel giudizio porta invece come una freschezza, una spontaneit\u00e0, oserei dire una innocenza di indagine? Se egli procede con una sensibilit\u00e0 pi\u00f9 aperta, con una comprensione, certamente non professionale, ma indubbiamente pi\u00f9 umana?<\/p><p>Amico Bettiol, il giurato se tu lo interroghi non ti sapr\u00e0 definire, secondo i testi, in che consista la preterintenzione, non ti spaccher\u00e0 l\u2019argomento, ridotto ad un capello, nelle innumeri distinzioni dei giuristi. Cos\u00ec, in tema di premeditazione, non sapr\u00e0 dirti se per essa basta il proposito, o se ci si deve aggiungere la riflessione, e quindi alla riflessione la deliberazione, e ancora la pervicacia nella deliberazione. No, queste cose non te le sapr\u00e0 dire, ma nel caso concreto il giurato sapr\u00e0 dirti se colui, che attende il suo giudizio, ha colpito o non oltre l\u2019intenzione, ha premeditato o non, e te lo sapr\u00e0 dire di istinto, per intuizione, con una comprensione umana, proprio quale \u00e8 richiesta dalla gravit\u00e0 del giudizio!<\/p><p>Per questo indubbiamente grandi Presidenti di Corte d\u2019assise: Campolongo, Vaccaro, Raimondi, Fanelli, che hanno vissuto la loro vita fra i giurati, che hanno presieduto tante giurie, quando si tratt\u00f2 della loro abolizione si ribellarono e proclamarono che, per i pi\u00f9 gravi delitti, la giuria popolare \u00e8 somma garanzia per la giustizia.<\/p><p>SCALFARO. Non c\u2019\u00e8 anche una coscienza anchilosata di difesa?<\/p><p>AVANZINI. Non immiseriamo il problema, onorevole collega. In questo momento io non parlo da avvocato, ma parlo da uomo che guarda al problema della giustizia: perch\u00e9 al problema della giustizia sia data la soluzione che pi\u00f9 conviene alla tradizione italiana ed a quelle che sono le supreme esigenze del diritto.<\/p><p>Devo anche dissentire da altro collega che ha parlato da questi banchi, ed ha guardato con orrore a quella, che defin\u00ec la nefasta influenza del fattore politico nei giudizi affidati alle giurie. Potrei ricordare che uno dei pi\u00f9 fieri oppositori della giuria, l\u2019Altavilla, fin\u00ec per riconoscere che alla giuria devono almeno essere riservati i giudizi nei processi politici e in quelli passionali.<\/p><p>Anche qui dentro mi affiorano ricordi personali e in quest\u2019Aula vi sono uomini che possono rendere testimonianza di quanto io dico. L\u2019onorevole Villani, innocente, allora seduto tra gli imputati. Gli onorevoli Targetti e Grilli con me al banco della difesa. Fu nel processo chiamato allora dell\u2019eccidio di Castello Estense. Le colonne fasciste avevano investito il Castello, in cui i socialisti si orano asserragliati per difenderlo. Scaricate le armi dall\u2019una e dall\u2019altra parte sul terreno, fra i fascisti, cinque morti e numerosi feriti.<\/p><p>Il processo non si pot\u00e9 celebrare a Ferrara: si celebr\u00f2 a Mantova per legittima suspicione. Agguerritissima la parte civile: i migliori avvocati del foro penale ferrarese ed altri ancora. Ma non essa ci impauriva. Ci impauriva altro fatto: tra i giurati ben sette erano iscritti al fascio. Per due mesi, tutti i giorni quei sette dischetti tricolori innanzi agli occhi! Dove andiamo? Come finir\u00e0? ci domandavamo.<\/p><p>Ebbene, la conclusione fu che, di quindici imputati, dodici furono assolti e degli altri tre uno, il pi\u00f9 accusato da me difeso, fu condannato a 7 anni di reclusione, altro a 4, altro a due. Condanne miti quindi, quali nessun giudice togato, nel caso, avrebbe pronunciate. \u00c8 vero dunque che quei giudici popolari avevano sentito che la giustizia era un qualche cosa di pi\u00f9 alto sul loro spirito di parte.<\/p><p>Potrei citare altri casi. Lo sa l\u2019onorevole Ghidini. Lo sa l\u2019onorevole Cappi che tratto a Cremona davanti alla Corte d\u2019assise, domino Farinacci, quale imputato di vilipendio alle istituzioni, fu assolto.<\/p><p>Non vogliamo dunque esser cos\u00ec pessimisti.<\/p><p>C\u2019\u00e8 e resta sempre in fondo all\u2019anima umana un sedimento di nobilt\u00e0 e di responsabilit\u00e0. Sovrattutto di responsabilit\u00e0!<\/p><p>Fuori delle ore pi\u00f9 convulse e arroventate della storia, nella ritornata normalit\u00e0 della vita, sedete sul banco del giudice il pi\u00f9 acceso uomo di parte. Nel momento in cui dovr\u00e0 decidere la sorte di un suo simile \u2013 ergastolo, trent\u2019anni, vent\u2019anni \u2013 quel senso di responsabilit\u00e0 risorger\u00e0 in lui prepotente e obbligante!<\/p><p>L\u2019altro giorno l\u2019onorevole Villabruna mi ha stupito, poi che in lui parlava un penalista di cos\u00ec alta statura.<\/p><p>Egli ha detto che per correggere la giuria fu creato l\u2019assessorato, e fu un passo avanti. Ma non certo per la giustizia! Lasciamo il caso delle sentenze suicide.<\/p><p>Gli assessori eccezionalmente impongono l\u2019assoluzione dell\u2019imputato e allora il Presidente scrive una sentenza volutamente contradittoria e carente di motivazione, cos\u00ec da assicurarne l\u2019annullamento. Ho detto eccezionalmente, perch\u00e9 la caratteristica pi\u00f9 grave dell\u2019assessorato \u00e8 la subordinazione del giudice popolare al giudice togato. Cos\u00ec, proprio nei processi pi\u00f9 gravi, si arriva al giudice unico.<\/p><p>S\u00ec, pu\u00f2 essere accaduto che i giurati abbiano assolto forse chi non lo meritava. In fondo, non \u00e8 un gran male. \u00abPurch\u00e9 il reo non si salvi il giusto pera e l\u2019innocente\u00bb. \u00c8 un verso di un poeta epico italiano, che l\u2019ha posto per\u00f2 sulle labbra di un saraceno. Non \u00e8 un gran male. Certo, per\u00f2, nei miei ricordi professionali c\u2019\u00e8 questo: io ho sicura coscienza che mai sia stato condannato un innocente dalla giuria popolare. Ho la sicura certezza, invece, che durante l\u2019assessorato, due innocenti mi sono stati condannati. E da uno di questi sciagurati a tanto a tanto mi giunse una lettera disperata, quasi come un triste rintocco di campana! \u00c8 il pi\u00f9 funesto ricordo della mia vita professionale. E anche allora, per quella deprecata subordinazione del giudice popolare. Cinque ore di camera di consiglio, finch\u00e9 il Presidente impose la sua convinzione. Il giorno dopo la sentenza tre assessori, fra cui un ingegnere e un professore, si presentavano al presidente del Tribunale per chiedere di essere cancellati dalla lista degli assessori. Tanto era il peso che ingombrava la loro coscienza.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 son sorto a parlare sovrattutto per il ripristino della giuria. Certo, vedete, bisogner\u00e0 rendere la giuria pi\u00f9 rispondente ai suoi compiti. Baster\u00e0 selezionarla.<\/p><p>Un magistrato eletto, il Serena Monghini, il quale non \u00e8 certo tenero per la giuria, al riguardo scrive: \u00abSecondo i princip\u00ee della sana democrazia, il potere \u00e8 esercitato dai migliori per designazione diretta o indiretta di tutti i cittadini&#8230; Questo criterio dovrebbe estendersi progressivamente all\u2019amministrazione della giustizia anche in Italia. Se si ritiene pertanto, che nei casi di reati pi\u00f9 gravi l\u2019elemento popolare debba concorrere all\u2019amministrazione della giustizia, \u00e8 opportuno che tali giudici siano scelti tra i cittadini che per le loro qualit\u00e0 intellettuali e morali appaiono al popolo suoi legittimi rappresentanti come i pi\u00f9 idonei all\u2019esercizio di tale funzione\u00bb. E qui una serie di proposte, fra cui quella di elevare il titolo di studio, che consente l\u2019ammissione al corpo dei giurati.<\/p><p>C\u2019\u00e8 per\u00f2 l\u2019ultimo argomento, quasi il fortilizio, degli avversari della giuria. Dicono: \u00abMa non la sentite la iniquit\u00e0? Chi viene condannato soltanto ad un mese di reclusione o a 2.001 lire di multa, pu\u00f2 ricorrere in appello, mentre ci\u00f2 \u00e8 negato al condannalo all\u2019ergastolo o a trent\u2019anni!\u00bb.<\/p><p>\u00c8 argomento questo che pu\u00f2 essere superato; una soluzione pu\u00f2 essere trovata in sede di legislazione. Un\u2019idea che mi \u00e8 venuta ieri sera, pensando a queste poche cose che dovevo dirvi, e che questa mattina ho incontrata anche in qualche autore. Se, per esempio, fosse disposto che un verbale di dibattimento, rigorosamente e diffusamente redatto, raccogliesse tutte le prove dibattimentali, che cosa potrebbe vietare alla Corte di cassazione o ad una sua Sezione, di essere ammessa al riesame del fatto? In presenza cio\u00e8 e delle prove dibattimentali, compiutamente raccolte, e delle prove istruttorie, essere ammessa a giudicare se anche il monosillabo, il semplice monosillabo che afferma o che nega ha corrisposto e corrisponde alla logica delle prove e alle supreme ragioni del diritto e della giustizia? E questo, non solo in ordine all\u2019affermazione o alla negazione della responsabilit\u00e0, ma in ordine anche alla pi\u00f9 esatta definizione giuridica dei fatti contestati e delle conseguenze che ne possono derivare?<\/p><p>Un\u2019idea che potr\u00e0 essere elaborata.<\/p><p>L\u2019altro giorno l\u2019onorevole Bettiol diceva: tutte le norme devono essere dettate a garanzia dell\u2019innocenza dell\u2019imputato. \u00c8 vero, \u00e8 vero: questa dev\u2019essere la meta. Ma non \u00e8 men vero che questa meta la giuria popolare non allontana se essa, in fondo, esaudisce un prepotente desiderio di giustizia, ansia indomita da secoli, di tutti gli uomini, di tutte le genti.<\/p><p>La Cassazione unica: tema pacato, che non domanda accenti di passione.<\/p><p>Vediamo, su questo argomento, di non essere incantati pi\u00f9 dalla suggestione che dalla sostanza di una formula. Cassazione unica, si dice, perch\u00e9 sia mantenuta l\u2019uniformit\u00e0 della giurisprudenza e la sua costanza.<\/p><p>Innanzi tutto \u00e8 possibile una uniformit\u00e0 di giurisprudenza? E poi, la costanza della giurisprudenza, contraddicendo al principio del continuo divenire, giover\u00e0 al progredire del diritto?<\/p><p>Uniformit\u00e0 della giurisprudenza! Essa esige l\u2019unicit\u00e0 del giudice. Ora la Cassazione \u00e8 unica, ma distinta in Sezioni. Tale distinzione in Sezioni compromette proprio quella uniformit\u00e0. Vedete in penale, dove la materia \u00e8 pi\u00f9 angusta, dove sono sconosciuti i vasti orizzonti del diritto civile.<\/p><p>Il tramviere delle aziende municipalizzate \u00e8 un pubblico ufficiale? Ebbene ci fu un tempo in cui una Sezione diceva s\u00ec, l\u2019altra diceva no. Pi\u00f9 recentemente: il ladro, che spoglia l\u2019albero recidendone i rami, commette furto semplice o furto aggravato per aver usata violenza sulla cosa? Una Sezione diceva: furto semplice, e l\u2019altra: furto aggravato. Ci vollero le Sezioni unite per dirimere il dissenso.<\/p><p>Anche i civilisti potrebbero denunciare casi di dissenso nei giudizi delle diverse Sezioni della Cassazione civile.<\/p><p>E badate: dovr\u00e0 giungere prossimo il tempo in cui bisogner\u00e0 pur guardare a questo lavoro della Cassazione.<\/p><p>I ricorsi sono tanti, affluiscono da tutta Italia: la decisione \u00e8 lenta: impiega degli anni. Converr\u00e0 dunque alla fine aumentare le Sezioni. E ci\u00f2 aumenter\u00e0 le possibilit\u00e0 di dissonanza e di dissenso nelle decisioni. Che importa allora che il dissenso e la dissonanza siano fra le diverse Sezioni della cos\u00ec detta Cassazione unica, piuttosto che fra le diverse Corti istituite nelle varie citt\u00e0 d\u2019Italia, che prima le ospitavano?<\/p><p>In fine: la costanza delle decisioni giover\u00e0 alla elaborazione giurisprudenziale e quindi al diritto? Certo, eletti magistrati compongono la Cassazione romana. Ma non dimentichiamo \u2013 mi scusi l\u2019onorevole Cappi se gli rubo troppe citazioni latine \u2013 che <em>quandoque bonus dormitat Homerus<\/em>. E allora badate che la norma giurisprudenziale, uniforme e costante, considerata perfetta e immutabile, non diventi una comoda poltrona per un sonno troppo prolungato, inimico di quella necessit\u00e0 di progrediente elaborazione in una continua ansia di ascesa e di perfezione, senza la quale si ha la stasi, il regresso e la morte.<\/p><p>Le diverso Corti di cassazione, invece, ricostituite, emule dovranno essere in un grande compito di vita del diritto.<\/p><p>Dagli anni lontani mi viene il ricordo della pi\u00f9 antica Cassazione d\u2019Italia, quella di Torino. Quale stimolo essa era per il divenire del diritto!<\/p><p>Ci sono poi ragioni pratiche, che non devono trascurarsi. Tutti i ricorsi da essere decisi a Roma. La distanza, la spesa! Questa oggi assurge a un patrimonio. Ne consegue che il ricorso diventa privilegio di pochi; e, in regime di democrazia, onorevoli colleghi, la giustizia, il ricorso alla giustizia dev\u2019essere possibile per tutti!<\/p><p>Ho certamente abusato della vostra pazienza, onorevoli colleghi, ma il tema era alto, altissimo, e domandava tutte le voci: le voci della scienza, che io non ho potuto dare, le voci dell\u2019esperienza, che io ho tentate, ma ad un solo scopo: quello che il diritto e la giustizia, e la Magistratura che deve assicurare l\u2019uno e l\u2019altra, siano sempre alte e degne nelle nostre coscienze e nelle nostre mete! (<em>Applausi \u2013 Congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Castiglia. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CASTIGLIA. Onorevoli colleghi, dopo tutto quello che sull\u2019argomento \u00e8 stato detto e ripetuto in quest\u2019Aula, dopo le molte pubblicazioni che su questa parte della Costituzione sono state fatte \u2013 dalla pubblicazione del padre Lener a quella di Angeloni e Santoni, a quella di Borghese, Brescia e altri; dalle proposte della Corte suprema di cassazione, alle varie relazioni, ai lavori approntati dalla Commissione nominata dal Ministero per la Costituente \u2013 non si pu\u00f2 sperare di dire cose nuove e di portare argomenti che non siano stati gi\u00e0 trattati.<\/p><p>Ad ogni modo, se \u00e8 vero che la giurisdizione \u00e8 la funzione che ha per oggetto l\u2019attuazione e la tutela dell\u2019ordinamento giuridico, l\u2019importanza di tale funzione \u00e8 troppo evidente. Ed \u00e8 per questo che l\u2019argomento ancora merita un ulteriore esame, anche se questo esame porti necessariamente alla ripetizione di temi gi\u00e0 svolti, ma che possono essere guardati da un punto di vista forse diverso.<\/p><p>La giurisdizione, dunque, mira alla stessa conservazione dell\u2019ordinamento giuridico e, quindi, alla conservazione dei presupposti che regolano la vita politica e garantiscono la libert\u00e0 del Paese.<\/p><p>Non \u00e8 dubbio che il potere giudiziario, attraverso i suoi organi, costituisca il miglior presidio e la migliore garanzia alla realizzazione della giustizia, senza della quale non pu\u00f2 parlarsi di libert\u00e0.<\/p><p>Dall\u2019esame panoramico della parte del progetto di Costituzione che riguarda il potere giudiziario, balza evidente che essa non risponde in pieno a queste superiori esigenze di giustizia, soprattutto per la violazione di due punti, di due esigenze fondamentali: la violazione della indipendenza della Magistratura, indispensabile ai fini della sovranit\u00e0 del potere giudiziario, e la violazione del principio della unit\u00e0 della giurisdizione.<\/p><p>L\u2019onorevole Cappi si \u00e8 dichiarato soddisfatto di questo sistema adottato nel progetto di Costituzione, specialmente per quanto riguarda la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura. \u00c8 perfettamente logico, perch\u00e9 io ricordo che nella seconda Sottocommissione fu il pi\u00f9 strenuo assertore di questi princip\u00ee, che poi trovarono la loro consacrazione nell\u2019articolo 97 nel progetto di Costituzione. Egli, prendendo le mosse dallo scritto del Lener e rifacendosi alla sistematica da questi adottata, ha affermato che il progetto di Costituzione \u00e8 in grado di assicurare alla Magistratura sia l\u2019indipendenza costituzionale, che quella istituzionale, e funzionale. Ma \u00e8 proprio nello scritto del Lener, citato dall\u2019onorevole Cappi, che si contengono gli argomenti fondamentali, che combattono la stessa tesi propugnata, in un primo momento in sede di Sottocommissione ribadita in questa Assemblea dall\u2019onorevole Cappi.<\/p><p>Io non condivido questa visione ottimista dell\u2019onorevole collega perch\u00e9, per esempio, osservo che, a proposito della indipendenza costituzionale, manca nel progetto di Costituzione una formulazione, che consacri il principio della sovranit\u00e0 della funzione giurisdizionale stessa nel quadro della divisione dei poteri e conseguentemente la sua indipendenza dagli altri poteri. Come \u00e8 noto, si parla di giurisdizione, ma il termine giurisdizione, in dottrina, \u00e8 usato sia in senso sostanziale, come potest\u00e0 sostanziale, sia anche come complesso dei poteri procedurali necessari per attuare la giurisdizione stessa. E quando pi\u00f9 tardi, nell\u2019articolo 97 del progetto di Costituzione, si parla di autonomia, il termine \u00e8 assolutamente inadeguato ad esprimere il concetto di sovranit\u00e0, che, secondo noi, dovrebbe essere espresso, perch\u00e9, come osserva appunto il Lener nel suo scritto, l\u2019autonomia \u00e8 una categoria diversa ed inferiore alla sovranit\u00e0. Senza dire poi che la frase usata all\u2019articolo 94 del progetto di Costituzione, cio\u00e8 \u00abespressione della sovranit\u00e0 della Repubblica\u00bb, si appalesa priva di valore effettivo, perch\u00e9, a proposito della indipendenza dei magistrati, al capoverso successivo dello stesso articolo 94, si consacra, non quella che il Lener chiama indipendenza costituzionale, ma solo una indipendenza istituzionale. Possiamo allora dire che il progetto di Costituzione cos\u00ec come \u00e8 formulato, non soltanto non garantisce la indipendenza della Magistratura, ma sancisce una vera e propria subordinazione della Magistratura al potere legislativo e alle vicissitudini politiche del Paese. Diceva l\u2019onorevole Fausto Gullo, ieri, che non bisogna confondere fra la sovranit\u00e0, che \u00e8 del potere, e una sovranit\u00e0, che si vorrebbe attribuire all\u2019organo. Perfettamente d\u2019accordo. Ma non \u00e8 possibile arrivare alla sovranit\u00e0 del potere se non attraverso una indipendenza dell\u2019organo, che \u00e8 chiamato all\u2019attuazione, all\u2019esplicazione delle funzioni proprie del potere, vale a dire, nel nostro caso, attraverso l\u2019indipendenza costituzionale, oltre che funzionale e istituzionale, della Magistratura.<\/p><p>La prima violazione dell\u2019indipendenza. della Magistratura \u00e8 costituita dalla formulazione del quarto capoverso dell\u2019articolo 95, il quale costituisce nello stesso tempo violazione del principio di indipendenza della Magistratura e offesa all\u2019unit\u00e0 della giurisdizione, dato che con esso si d\u00e0 la possibilit\u00e0 di sottrarre qualsiasi controversia alla Magistratura ordinaria, tranne che in materia penale, la sola per la quale sia sancito il divieto di istituzione di magistrature speciali.<\/p><p>Ma il punto fondamentale, la questione veramente grave, che si \u00e8 agitata e dibattuta da tutti i settori dell\u2019Assemblea e che dimostra, attraverso questa molteplicit\u00e0 di discussioni, come sia veramente sentita, come essa debba essere affrontata e risoluta, \u00e8 quella della costituzione del Consiglio Superiore della Magistratura. Io non star\u00f2 a ripetere tutto quello che \u00e8 stato detto, ma sono del parere (e l\u2019ho espresso anche in sede di seconda Sottocommissione) che il Consiglio Superiore della Magistratura non debba comprendere elementi estranei alla Magistratura; che la Magistratura debba essere governata da un Consiglio Superiore composto esclusivamente di magistrati, appunto per evitare quella influenza, che \u00e8 influenza del legislativo, ma \u00e8 anche influenza politica che pu\u00f2 esercitarsi sul magistrato. Che cosa importa che si faccia divieto in sede di progetto di Costituzione ai magistrati di appartenere a partiti politici quando poi \u2013 come ha giustamente osservato un altro collega \u2013 la carriera, la promozione, la sede a cui dovr\u00e0 essere assegnato il magistrato sono soggetti a questo giudizio, che sar\u00e0 fatto, sempre secondo il progetto di Costituzione, in parte da magistrati, ma in parte da elementi estranei? I quali ultimi devono essere nominati dal Parlamento, e pertanto saranno espressione di una maggioranza parlamentare necessariamente fluttuante, che costringer\u00e0 il magistrato a quello speciale abito mentale di adattamento, per cui cercher\u00e0 di non essere mai n\u00e9 da una parte n\u00e9 dall\u2019altra e cercher\u00e0 di barcamenarsi, con quanto danno per l\u2019amministrazione della giustizia \u00e8 facile intendere Che dire, poi, dell\u2019enormit\u00e0 di proporre che un estraneo all\u2019Ordine giudiziario, nominato dal Parlamento, sia Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura? Lasciare che la Magistratura si governi da s\u00e9 a me sembra, non soltanto un atto di riconoscimento della coerenza e della indipendenza, di cui la Magistratura ha sempre dato prova. Non \u00e8 soltanto atto di omaggio e di fiducia che la Magistratura merita. \u00c8 anche esigenza superiore di giustizia e necessit\u00e0 politica. So benissimo che non da tutti si condivide questa idea, ma in fondo \u00e8 la vicenda a cui tutti gli uomini sono sottoposti.<\/p><p>Durante il regime fascista i magistrati si ritenevano come i pi\u00f9 fieri antifascisti e si guardava ad essi con sospetto; adesso, perch\u00e9 qualche sentenza pu\u00f2 non essere giusta, e non rispondere a esigenze di giustizia, alcuni ritengono i magistrati i pi\u00f9 fieri reazionari. Questo \u00e8 il giudizio degli uomini, il quale pu\u00f2 essere determinato e ispirato da una serie di considerazioni che non sono sempre serene ed oggettive, ma possono essere determinate e ispirate da particolari stati di animo.<\/p><p>Contro questo principio, contro questa necessit\u00e0, ieri parlava l\u2019onorevole Gullo, quando diceva che l\u2019ordine giudiziario non pu\u00f2 essere scisso dagli altri poteri, che non \u00e8 pensabile nemmeno in linea d\u2019ipotesi alla eventualit\u00e0 di una ingerenza illecita degli altri poteri, per il rispetto che dobbiamo alla democrazia. Perfettamente d\u2019accordo! Ma, nel formulare una legge che dovr\u00e0 regolare l\u2019istituto non soltanto per oggi, ma per l\u2019avvenire, non possiamo escludere preventivamente la eventualit\u00e0 di una possibile degenerazione, di una deviazione e di un qualsiasi inconveniente.<\/p><p>E allora \u00e8 assolutamente necessario che si ritorni al concetto dell\u2019indipendenza delia Magistratura. Divisione di poteri non deve essere isolamento, diceva l\u2019onorevole Gullo. Giustissimo! Ma altro \u00e8 parlare d\u2019indipendenza della Magistratura, che \u00e8 condizione necessaria per la sovranit\u00e0 del potere giudiziario, altro \u00e8 parlare d\u2019isolamento. Si pu\u00f2 arrivare a questa armonizzazione dei tre poteri attraverso altre forme; per esempio, con la nomina di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura del Capo dello Stato, il quale partecipa dei vari poteri dello Stato.<\/p><p>Potrebbe essere questo un modo di armonizzare le varie attivit\u00e0, le varie competenze ed i vari poteri; ma non pi\u00f9 di questo io credo che si possa dire e si possa fare.<\/p><p>Altro argomento contrario. Si diceva: se c\u2019\u00e8 una vera democrazia, non c\u2019\u00e8 ragione di preoccuparsi eccessivamente dell\u2019indipendenza della Magistratura. Il problema della indipendenza della Magistratura poteva essere sentito nel regime monarchico costituzionale (diceva l\u2019onorevole Gullo), quando c\u2019era questa posizione di antagonismo fra re depositario del potere giudiziario e popolo.<\/p><p>Io credo che non isolare la Magistratura, ma renderla assolutamente indipendente possa essere utile, in tutti i regimi e climi politici, per la garanzia che la Magistratura deve dare alla libert\u00e0 del cittadino, che non pu\u00f2 essere una libert\u00e0 condizionata alle esigenze politiche del momento.<\/p><p>Diceva l\u2019onorevole Calamandrei in altro discorso che, pur essendo convinto della esigenza che la Magistratura sia resa assolutamente indipendente, si deve al famoso caso Pilotti se la Magistratura oggi non pu\u00f2 avere la sua completa indipendenza.<\/p><p>In fondo, il caso singolo \u2013 che non discuto, ma che \u00e8 il caso di un solo magistrato \u2013 come i vari episodi e ricordi professionali che si sono citati in quest\u2019Aula, non possono e non debbono influire su una questione di carattere generale che \u00e8 di giustizia superiore.<\/p><p>Se c\u2019\u00e8 un magistrato, per esempio, che non dia garanzia di onest\u00e0, non si dir\u00e0 che tutti i magistrati non compiono il loro dovere. Perch\u00e9 da questo esempio, per altro ingigantito e gonfiato, si deve discendere a questa conseguenza?<\/p><p>Altra menomazione a questa esigenza dell\u2019indipendenza della Magistratura \u00e8 costituita dal modo di composizione della Corte costituzionale, la quale, secondo il progetto, \u00e8 composta solo per met\u00e0 di magistrati; non solo, ma tutti i membri, tutti i giudici, tutti i componenti della Corte devono essere nominati dal Parlamento. \u00c8 troppo evidente, o signori, che, se questa formulazione dovesse restare, noi avremmo una illogicit\u00e0 grave: la Corte costituzionale cadrebbe sotto la influenza di quel potere legislativo, che essa stessa, a sua volta, deve controllare, a proposito del giudizio sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi.<\/p><p>Mi pare sia troppo evidente la mostruosit\u00e0 giuridica, troppo grande la contradizione. Ed \u00e8 per ci\u00f2 che questa formulazione non pu\u00f2 e non deve essere consacrata definitivamente nella Costituzione dello Stato.<\/p><p>Evidentemente, bisogna correggere tutti questi difetti, bisogna colmare tutte le lacune, che non sono soltanto queste, cui ho accennato panoramicamente, se si vuole contribuire efficacemente al consolidamento di quelle libert\u00e0 democratiche, che sono aspirazione di tutti.<\/p><p>Occorre provvedere a quel complesso di norme, che garantiscano alla Magistratura, oltre all\u2019indipendenza dall\u2019esecutivo, anche la indipendenza dal legislativo e l\u2019indipendenza da qualsiasi influenza politica.<\/p><p>Come? Prima di tutto, riformando la Costituzione nella parte che riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura (ho presentato in proposito un emendamento). Riformare poi la Corte costituzionale in modo da farne un organismo prevalentemente tecnico-giuridico e non un organismo prevalentemente politico, cos\u00ec com\u2019\u00e8 invece nella formulazione attuale. Estendere il divieto di cui all\u2019articolo 95, quarto capoverso, circa la istituzione di giudici speciali, anche alle altre materie che non siano la materia penale. Ribadire il principio, di cui all\u2019articolo 94, ultima parte, circa il divieto di appartenenza a partiti politici.<\/p><p>So che le obbiezioni a quest\u2019ultimo principio sono molteplici. Si \u00e8 detto che questo costituirebbe la rinuncia a certi diritti politici, quale quello dell\u2019elettorato passivo. Ebbene, non rispondo io, a questa argomentazione: hanno risposto i magistrati della Cassazione, quando hanno detto che l\u2019astensione dal porre candidature (naturalmente non essendo inscritti a un partito politico, non si pu\u00f2 porre una candidatura politica) \u00e8 conseguenza logica della particolare funzione dei magistrati, i quali sicuramente non si dorranno della privazione di questo particolare diritto.<\/p><p>Altra obiezione che si \u00e8 fatta \u00e8 che l\u2019appartenenza ad un partito politico non pu\u00f2 e non deve turbare la serenit\u00e0 e l\u2019imparzialit\u00e0 del giudice. Neanche questo \u00e8 esatto. Anche a ci\u00f2 hanno risposto i magistrati della Cassazione, i quali hanno detto che, viceversa questi vincoli di subordinazione, i quali si creano fra i partiti a cui si appartiene e i dirigenti del partito e delle sue organizzazioni, in fondo debbono per forza di cose creare un vincolo di subordinazione che, anche indirettamente, pu\u00f2 turbare la serena amministrazione della giustizia.<\/p><p>Contro tutto questo si \u00e8 argomentata ancora ieri da parte dell\u2019onorevole Fausto Gullo: la Magistratura cos\u00ec \u00e8 avulsa dal popolo, non sente le pulsazioni della vita sociale.<\/p><p>Si tratta di frasi le quali possono creare un certo allarme, ma in ultima analisi, non mi pare che rispondano per nulla alla realt\u00e0 oggettiva dei fatti. Cos\u00ec egli ha citato l\u2019esempio dell\u2019applicazione estensiva del decreto di amnistia sui reati politici, dicendo come questa applicazione estensiva abbia violato lo spirito della legge e turbato la coscienza popolare. Io vi dico: signori, non dimenticate quella che era la formulazione di quel famoso articolo 3 del decreto 22 giugno 1946, che ha dato luogo poi a tante polemiche, con il quale si escludevano dal beneficio dell\u2019amnistia coloro, i quali avevano rivestito \u00abuna elevata funzione di direzione civile e politica\u00bb. Io mi chiedo se con una formulazione cos\u00ec equivoca, cos\u00ec generica e cos\u00ec poco felice dal punto di vista tecnico, non si dovesse dar luogo a delle interpretazioni che, per taluni, sono perfettamente rispondenti allo spirito del decreto, mentre per taluni altri possono non esserlo. Ma il giudice deve essere al di sopra di queste competizioni. Di che cosa vi lagnate? Voi stessi avete detto che l\u2019amnistia era uno strumento di pacificazione generale, e se questo strumento di pacificazione \u00e8 stato applicato con una certa larghezza \u2013 eccessiva secondo il vostro punto di vista, non secondo il nostro \u2013 in tutto questo cosa c\u2019entra la considerazione che il magistrato sarebbe avulso dalle pulsazioni della vita sociale? Il magistrato applica la legge secondo la formulazione che voi gli avete data; questa \u00e8 la legge che voi avete data al magistrato perch\u00e9 l\u2019applicasse, ed egli l\u2019ha applicata secondo la sua coscienza, secondo la sua competenza e secondo il suo convincimento: secondo lo spirito di giustizia che lo anima.<\/p><p>Si dice: il magistrato \u00e8 avulso dal popolo, come se il magistrato non fosse il popolo, come se il magistrato non vivesse la vita quotidiana, la vita della collettivit\u00e0 e come se il magistrato fosse un essere diverso da quello che forma tutta l\u2019umanit\u00e0 e tutto il complesso dei cittadini. Se, poi, sotto il velo di questa accusa si vuole imputare ai magistrati di non volersi uniformare ai desideri di parti politiche che prevalgono in determinati momenti, io vi dico che questa accusa \u00e8 la migliore e pi\u00f9 ambita lode che si possa fare alla Magistratura italiana.<\/p><p>Ora, la verit\u00e0 \u00e8 che con queste affermazioni sbalorditive, ma inconsistenti, si vuole giustificare la negazione della indipendenza della Magistratura, per arrivare a quello al quale voi mostrate di voler arrivare: a quella subordinazione della Magistratura a esigenze che non sono di carattere puramente giuridico, ma di carattere sociale, e pi\u00f9 che sociale, politico, per cui ad un certo momento il magistrato dovrebbe superare anche la lettera e lo spirito della legge, per creare un nuovo diritto aderente a chiss\u00e0 quali nuovi criter\u00ee e nuovi concetti, di opportunit\u00e0 contingente e di interesse non collettivo, ma partigiano e quindi fazioso.<\/p><p>A tutto questo, evidentemente, non possiamo aderire. Ed \u00e8 per questo: perch\u00e9 si profila gi\u00e0, fin da questo momento, il pericolo contro l\u2019indipendenza della Magistratura, il pericolo contro quella che dev\u2019essere la disarticolazione del potere giudiziario, e quindi della Magistratura, dall\u2019influenza politica, e bisogna insistere su questo concetto, perch\u00e9 il pericolo \u00e8 grave, come si desume da tutto quello che \u00e8 stato detto in questa Aula.<\/p><p>E cos\u00ec, le stesse ragioni militano contro i tentativo di inserire nel progetto di Costituzione l\u2019istituto dell\u2019elettorato per la scelta dei magistrati: i magistrati non dovrebbero pi\u00f9 venire alla Magistratura attraverso il concorso, ma attraverso l\u2019elezione. Certamente questa conseguenza \u00e8 coerente con il punto di vista espresso ieri dall\u2019onorevole Gullo, ma altrettanto coerente, dal nostro punto di vista, \u00e8 il rifiuto di aderirvi. L\u2019elezione del magistrato comporterebbe e aggraverebbe tutti gli inconvenienti di cui abbiamo parlato, e che sono determinati dalla subordinazione della Magistratura alle influenze politiche. Si diceva ieri che il concorso, in fondo, non serve a niente, tranne che a saggiare la preparazione culturale del magistrato. E vi sembra poco? Vi sembra cosa da niente che il magistrato sia gi\u00e0 preparato ad affrontare la vita del giudice con quel corredo di cognizioni e di conoscenze che sono indispensabili, perch\u00e9 la sua missione venga esercitata con quello spirito di serenit\u00e0, di intransigenza, di diligenza, che tutti noi ci auguriamo? Vi sembra poco? E perch\u00e9 non ricordiamo tutti che i vari reclutamenti di magistrati fatti fuori dei concorsi hanno dato degli esiti, nella maggior parte dei casi, addirittura disastrosi? I magistrati che sono stati reclutati senza concorso, molto spesso si sono arenati ai primi gradi, appunto a causa della loro scarsa preparazione, della loro scarsa attitudine alla funzione di giudice.<\/p><p>Vogliamo estendere questi inconvenienti alla totalit\u00e0, o quasi, della Magistratura, con l\u2019altro grave incommensurabile inconveniente della soggezione del magistrato al corpo elettorale? Perch\u00e9 non vi \u00e8 dubbio che ogni eletto \u00e8 soggetto alla pressione, diretta o indiretta, del corpo elettorale. E tutto questo non quanto beneficio della amministrazione della giustizia, con quanto beneficio per l\u2019assoluta obbedienza alle leggi, \u00e8 facile immaginare!<\/p><p>La verit\u00e0 \u00e8 sempre quella: si vuol creare una Magistratura obbediente, in luogo di una Magistratura che, come la nostra, ha dato sempre prova di indipendenza contro tutte le intimidazioni, da qualsiasi parte venute, in ogni tempo.<\/p><p>Ed allora, grosso errore sarebbe quello di aderire a questa tesi, grosso inconveniente, che anche questa volta si risolverebbe in una grave offesa a quel principio di giustizia, a quel principio di indipendenza della Magistratura, che dev\u2019essere assolutamente, integralmente, pienamente consacrato nella Carta costituzionale della nuova Italia.<\/p><p>Ma il problema dell\u2019indipendenza della Magistratura, o signori, non ha soltanto un aspetto giuridico, ha anche un aspetto economico. Io so benissimo che in sede di Costituzione non si possa risolvere il problema, che, badate, influisce enormemente sulla serenit\u00e0 spirituale del giudice, e quindi sulla realizzazione della sua missione; problema che influisce sul reclutamento dei magistrati, perch\u00e9, se i magistrati dovessero continuare a dibattersi nelle strettoie di queste difficolt\u00e0 quotidiane, come vi si dibattono i nove decimi dell\u2019umanit\u00e0, avverrebbe un vero esodo, giacch\u00e9 molti sarebbero costretti a lasciare la toga, e i migliori elementi, domani, non si presenterebbero pi\u00f9 ai concorsi per iniziare una vita, che indiscutibilmente \u00e8, dal punto di vista morale, degna del pi\u00f9 grande sacrifizio, ma che in sostanza comporterebbe una continua lotta contro i bisogni materiali, ai quali il magistrato, rappresentante di un potere dello Stato e alla cui opera di giustizia sono affidati la vita, la libert\u00e0, l\u2019onore, gli averi dei cittadini, deve essere assolutamente sottratto.<\/p><p>Io credo che, sia pure in forma indiretta, l\u2019Assemblea Costituente potrebbe e dovrebbe porsi il problema della libert\u00e0 dal bisogno del magistrato e dare, se non altro, un certo avvio alla soluzione di esso. Ho presentato in tal senso una proposta di emendamento, secondo cui \u2013 non \u00e8, intendiamoci bene, la mia una proposta originale, in quanto l\u2019ho desunta dai voti di parecchie associazioni di magistrati \u2013 secondo cui, dicevo, al Consiglio Superiore della Magistratura si commetterebbe il compito di determinare il trattamento economico da farsi al magistrato, entro i limiti dei fondi gravanti sul bilancio dello Stato e valendosi di speciali proventi da ricavarsi mediante speciali tassazioni sugli alti processuali. Dei modi per l\u2019attuazione concreta di tale proposta, si dovrebbe naturalmente, parlare in sede opportuna.<\/p><p>Comunque, signori, teniamo conto che l\u2019eroismo non pu\u00f2 essere senza limiti e non pu\u00f2 durare all\u2019infinito.<\/p><p>Unicit\u00e0 della giurisdizione, dicevo. L strano che il progetto di Costituzione, mentre si preoccupa di riaffermare questo principio, con il quarto capoverso dell\u2019articolo 95, viceversa lo vulnera in pieno e si occupa di due questioni che sicuramente, a mio modo di vedere, non influiscono per nulla sul principio dell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione e tanto meno lo menomano.<\/p><p>Si parla infatti di soppressione dei tribunali militari e si parla poi di una questione per noi particolarmente grave, quella della Cassazione unica e del conseguente divieto di costituire le Cassazioni regionali. A proposito dei tribunali militari, non potrei aggiungere molto a quello che ha detto cos\u00ec efficacemente poco fa l\u2019onorevole Gasparotto. Egli ha delineato un quadro veramente completo della situazione e ci ha addirittura illuminati su questo problema, che non \u00e8 un problema di carattere affettivo e sentimentale, come qualcuno pu\u00f2 credere. Io non ho ragione di nascondere i miei sentimenti, e se anche il problema ha uno sfondo affettivo, esso \u00e8 soprattutto di carattere tecnico e giuridico.<\/p><p>Osservo innanzi tutto, per amore della chiarezza, che cos\u00ec come \u00e8 formulato, ed inquadrato nella materia del progetto di Costituzione, il problema della soppressione dei tribunali militari d\u00e0 luogo ad equivoci. Invero, l\u2019articolo 95, sesto comma, dice che \u00abi tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra\u00bb; l\u2019articolo VII delle disposizioni transitorie afferma che \u00abentro cinque anni dall\u2019entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine \u00e8 ridotto a tre anni per i tribunali militari\u00bb.<\/p><p>Questo articolo delle disposizioni transitorie, dunque, si occupa della revisione di questi organi speciali di giurisdizione. Capoverso: \u00abEntro sei mesi dall\u2019entrata in vigore della presente discussione si provvede con legge alla soppressione del Tribunale Supremo militare e alla devoluzione della sua competenza alla Cassazione\u00bb.<\/p><p>Dunque, nello stesso articolo si parla di soppressione del Tribunale Supremo e di devoluzione della sua competenza alla Corte di cassazione; ma a proposito dei tribunali militari di prima istanza non si parla di soppressione e della conseguente devoluzione, che sarebbe automatica, ad altro organo giurisdizionale: si parla unicamente di revisione, che non si sa in che cosa debba poi praticamente ed esattamente consistere.<\/p><p>Signori, la questione, il problema, non \u00e8 per\u00f2 questo. Da tutto lo spirito del progetto di Costituzione si rileva come la direttiva sia la soppressione; anche se quell\u2019articolo VII delle disposizioni transitorie \u00e8 formulato in maniera cos\u00ec equivoca, come ho esposto all\u2019Assemblea.<\/p><p>Noi conosciamo su per gi\u00f9 gli argomenti che si formulano in favore della tesi della soppressione: non ultimo quello esposto nella relazione di minoranza della Commissione per lo studio dell\u2019ordinamento della giustizia militare, del componente, avvocato Palermo, che dovrebbe essere l\u2019obiezione, vorrei dire, fondamentale, quella cio\u00e8 che dovrebbe addirittura togliere qualsiasi dubbio in proposito, e cio\u00e8 che essendo la giustizia militare \u00aballe dirette dipendenze del potere esecutivo, e, pi\u00f9 particolarmente, del Ministero della difesa e della autorit\u00e0 militare\u00bb offre al potere da cui dipende la possibilit\u00e0 di essere usata come \u00aborgano di giustizia politica, come arma liberticida, e strumento di governi autoritari\u00bb.<\/p><p>\u00c8 strano che ci si preoccupi che la giustizia militare sia soggetta all\u2019esecutivo, nello stesso momento in cui non ci si preoccupa che la Magistratura ordinaria, la quale giudica dei fatti che possono essere commessi da tutta la collettivit\u00e0, sia soggetta al legislativo, e sia soggetta anche e soprattutto a quelle influenze politiche di cui ho parlato, che potrebbero renderla, pi\u00f9 che organo di giustizia politica, organo di protezionismo di una faziosit\u00e0 intollerante.<\/p><p>Ma, signori, se anche questo fosse vero, tutto ci\u00f2 non inciderebbe sull\u2019opportunit\u00e0, sulla necessit\u00e0 direi, di conservare i tribunali militari anche in tempo di pace, perch\u00e9 basterebbe riformare questa parte dell\u2019ordinamento della giustizia militare l\u00e0 dove questo inconveniente pu\u00f2 essere denunciato.<\/p><p>Unit\u00e0 della giurisdizione offesa dall\u2019istituzione dei tribunali militari? Errore, signori, errore gravissimo, perch\u00e9 prima di tutto noi sappiamo, nella pratica, che tutto questo non \u00e8 vero e non \u00e8 esatto.<\/p><p>Ma, d\u2019altra parte, se vogliamo esaminare la questione da un punto di vista strettamente giuridico, possiamo dire che, se riduciamo \u2013 questo s\u00ec \u2013 la competenza dei tribunali militari in tempo di pace alla conoscenza soltanto dei reati oggettivamente indiziari, senza quei tali casi di connessione che, secondo l\u2019attuale Codice militare, estendono la competenza sino ai reati comuni commessi dai borghesi, possiamo considerare i tribunali militari come una vera e propria giurisdizione parallela a quella ordinaria, dotata di leggi proprie.<\/p><p>Si \u00e8 detto che il militare, per tale sua qualit\u00e0 transitoria, non perde la qualit\u00e0 di cittadino, e pertanto deve essere giudicato, alla stregua di tutti gli altri cittadini, dal giudice ordinario, con la procedura ordinaria. L\u2019errore di questa teoria, consiste in una concezione eccessiva dei diritti del cittadino, concezione che trascura quelle che sono le esigenze preminenti del servizio militare, perfettamente conciliabili coi diritti individuali. La questione del resto non \u00e8 nuova: fu agitata, in Francia, e tenne il cartello per molto tempo. Si tent\u00f2 la soppressione dei tribunali militari, ma poi si riconobbe la necessit\u00e0 di ricostituirli. Cos\u00ec come l\u2019onorevole Gasparotto ha esposto, in tutti i Paesi esistono i tribunali militari. N\u00e9 c\u2019\u00e8 bisogno di ricorrere al solito esempio della Russia, come se fosse quello l\u2019unico Paese da prendere ad esempio. Tutti i Paesi europei hanno i tribunali militari anche in tempo di pace.<\/p><p>Si dice che i tribunali militari avevano la loro ragion d\u2019essere quando l\u2019organizzazione militare era molto pi\u00f9 imponente di quella che non sia ora. La risposta \u00e8 semplice: la disciplina, che viene indiscutibilmente garantita, maggiormente rafforzata, e resa valida, dai tribunali militari, \u00e8 necessaria tanto in un grosso, quanto in un piccolo esercito. Anzi in un periodo come quello dal quale noi usciamo, in cui i vincoli disciplinari e il sentimento di coesione sono notevolmente allentati, considerata la situazione caotica nella quale ci siamo trovati, dobbiamo riconoscere che il problema \u00e8 addirittura di ricostruzione, e quindi il freno, il vincolo della disciplina dev\u2019essere pi\u00f9 efficacemente tenuto. E credo che nessuno possa dissentire da una simile considerazione.<\/p><p>Si dice che la giurisdizione militare \u00e8 conquista della casta militare di cui costituirebbe quasi un privilegio. Anche questa \u00e8 una inesattezza, perch\u00e9 se \u00e8 vero che il servizio militare obbligatorio \u00e8 un dovere del cittadino verso la societ\u00e0, la giurisdizione penale militare non ha la caratteristica del <em>privilegium fori<\/em>, e diviene una specialit\u00e0 della giurisdizione penale, giustificata anche dalla specialit\u00e0 della legge da applicare.<\/p><p>Si \u00e8 lamentata la preponderanza dei giudici di fatto, perch\u00e9, come sono costituiti oggi i tribunali militari, del collegio giudicante fa parte un solo giudice tecnico, mentre gli altri sono giudici di fatto. Questa osservazione viene proprio da quelli che parlano della ricostituzione della giuria, che deve giudicare in maniera preponderante sul fatto.<\/p><p>Se v\u2019\u00e8 questo inconveniente, che i giudici di fatto hanno preponderanza sui giudici tecnici, anche questo pu\u00f2 essere oggetto di riforma nell\u2019ordinamento della giustizia militare. Anzich\u00e9 un giudice tecnico, si insedieranno due tecnici nel collegio giudicante; ma tutto questo non inficia per nulla l\u2019esigenza del mantenimento della giurisdizione militare.<\/p><p>Altra obiezione: riducendo i quadri si ridurrebbero praticamente i tribunali militari a sei in tutta Italia, con grave danno dell\u2019immediatezza fra le parti e il giudice.<\/p><p>Ma neanche questa \u00e8 un\u2019obiezione seria e consistente, perch\u00e9 si possono istituire, come sono stati istituiti durante il periodo test\u00e9 trascorso, delle sezioni distaccate di tribunali militari che adempiano perfettamente alla loro funzione e alla loro missione.<\/p><p>Per converso, vi sono delle esigenze etiche por la conservazione, e sono quelle inerenti alla coesione della compagine militare, alla saldezza dei princip\u00ee di gerarchia e di disciplina, alla esigenza della immediatezza della repressione che sono sempre valevoli sotto qualsiasi regime o spirito politico che possa dominare il Paese.<\/p><p>Avete sentito l\u2019inconveniente denunciato dall\u2019onorevole Gasparotto nel caso in cui la competenza del reato militare fosse sottratta al giudice militare per essere affidata al giudice ordinario, oberato gi\u00e0 di lavoro, col risultato di giudicare il militare colpevole quando sar\u00e0 tornato alla vita civile. E v\u2019\u00e8 anche la giusta osservazione che chi non vive nell\u2019ambiente militare e chi \u00e8 lontano dalla mentalit\u00e0 militare non pu\u00f2 avere una esatta conoscenza delle cose militari, e pertanto non \u00e8 in grado di valutare convenientemente i fatti, riportandoli all\u2019ambiente nel quale sono avvenuti e alla mentalit\u00e0 di chi ha commesso il reato. Questo riporto pu\u00f2 farlo molto meglio il magistrato militare \u2013 che vive nell\u2019ambiente e che partecipa della mentalit\u00e0 militare \u2013 che non il magistrato civile.<\/p><p>Altri colleghi hanno portato la voce della loro esperienza e dei loro ricordi professionali. Io non ne porto. Ma, come giustamente \u00e8 stato osservato, \u00e8 molto difficile che noi avvocati ci siamo qualche volta lamentati di una sentenza del tribunale militare, perch\u00e9, ad onor del vero, devo dire che quasi sempre (salvo eccezioni trascurabili che non possono che confermare la regola) i tribunali militari hanno adempiuto veramente e con senso di consapevolezza a questa missione di giustizia che \u00e8 stata loro affidata.<\/p><p>Altra questione: le Cassazioni regionali. Mi ci fermer\u00f2 brevemente perch\u00e9 il collega Avanzini ha detto le ragioni che militano per l\u2019istituzione delle Cassazioni regionali.<\/p><p>Unit\u00e0 della giurisdizione offesa? Nemmeno per idea, perch\u00e9 fra le varie sezioni della Cassazione unica vi sono divergenze nella soluzione di taluni problemi giuridici, tanto che si \u00e8 dovuto costituire l\u2019ufficio del massimario per il coordinamento delle varie massime della Cassazione, senza che per questo possa dirsi violata l\u2019unit\u00e0 del diritto o della giurisdizione. Che cosa vieta dunque che vi sia, accanto \u2013 per esempio \u2013 alla terza sezione penale, una quarta sezione che risieda a Napoli, una quinta che risieda a Torino e una sesta che risieda a Palermo?<\/p><p>Invece di Cassazioni regionali, si potr\u00e0 parlare di sezioni della Cassazione unica, sezioni la cui esigenza \u00e8 troppo evidente per le ragioni gi\u00e0 dette dal collega Avanzini e perch\u00e9 rispondono alla necessit\u00e0 di decentramento della giustizia che \u00e8 esigenza della moderna complessa dinamica vita sociale.<\/p><p>Consentite, o signori, che mi trattenga ora brevemente sull\u2019ultimo argomento che ha formato oggetto della pi\u00f9 appassionata discussione in questa Assemblea: il problema della giuria.<\/p><p>Il collega Avanzini \u2013 in fondo \u2013 ha argomentato (cos\u00ec come ha argomentato ieri l\u2019onorevole Fausto Gullo) soprattutto su quelli che sono i suoi ricordi personali e professionali.<\/p><p>Ma, o signori, chi di noi avvocati non ricorda di aver vinto una causa che credeva di dover perdere e di aver perduto una causa che credeva di dovere vincere? Chi di noi non si \u00e8 lamentato, durante la vita professionale, di una sentenza che ha ritenuto ingiusta e quindi ha \u2013 vorrei dire \u2013 solidificato una sua impressione su questa, che ha ritenuto una grande ingiustizia?<\/p><p>Ma, cos\u00ec come vi sono state giurie che hanno assolto innocenti che sembravano raggiunti da prove imponenti, vi sono state giurie (e non vi affligger\u00f2 con dei ricordi personali che non hanno poi nessuna importanza), che hanno condannato, senza possibilit\u00e0 di previsione, senza possibilit\u00e0 di appello, degli innocenti a delle pene che vanno fino a trent\u2019anni, che vanno all\u2019ergastolo. Perch\u00e9 noi nel ricordare questi episodi della vita professionale ricordiamo soltanto quelli che fanno comodo alla nostra tesi personale? Quante volte la giuria \u00e8 caduta in errore, ha giudicato male per influenze o politiche o paesane o di interessi pi\u00f9 o meno larvati, confessabili o non confessatibi per tutto quel complesso di elementi che formano un ambiente tanto pericoloso nel quadro della giustizia amministrata dal giudice popolare che non pu\u00f2 essere serena come deve essere quella amministrata dal giudice togato? Signori, dice il collega Avanzini: siccome il giudice togato sbaglia pure lui e lo dimostra il fatto del gran numero di sentenze in grado di appello, cos\u00ec pu\u00f2 sbagliare il giurato. Ma l\u2019errore del giudice togato lo potete correggere, se v\u2019\u00e8 una Corte di appello che giudichi in secondo grado, ma l\u2019errore del giurato, del giudice non togato, non potete rimediarlo perch\u00e9 non v\u2019\u00e8 e non vi pu\u00f2 essere nessuna possibilit\u00e0 di revisione di fatto, perch\u00e9 l\u2019espediente suggerito dal collega Avanzini, quello di conferire alla Cassazione la potest\u00e0 di una revisione del fatto, attraverso un verbale di dibattimento che sia completo, non \u00e8 espediente che possa essere attuato. Nemmeno per sogno! Del resto l\u2019idea non \u00e8 nuova, perch\u00e9 \u00e8 stata attuata anche in Inghilterra fin dal 1908 quando si istitu\u00ec una Corte di revisione che rivedeva i giudicati della giuria. Ma \u00e8 assurdo e questo ha segnato una grande decadenza dell\u2019istituto della giuria popolare. L\u2019idea suggerita dal collega Avanzini \u00e8 inattuabile per due ragioni soprattutto: come possiamo affidare alla Cassazione, la quale \u00e8 una giurisdizione che deve occuparsi esclusivamente delle violazioni di diritto, una giurisdizione di merito, di fatto, snaturando quella che \u00e8 la natura dell\u2019organo che noi vorremmo investire di questa conoscenza? E poi non vi accorgete che proprio cos\u00ec verreste ad annullare questo principio della sovranit\u00e0 popolare della giuria, conferendo al giudice togato (proprio a quel giudice togato al quale voi vorreste sottrarre la conoscenza dei delitti affidati alla competenza della giuria popolare) questo giudizio di revisione il quale potrebbe naturalmente ritornare sulla decisione del s\u00ec o del no della giuria e fare precipitare nel nulla questo principio della sovranit\u00e0 popolare della giuria?<\/p><p>Proprio in questo preteso rimedio si rivela il pi\u00f9 forte, il pi\u00f9 grosso inconveniente della giuria popolare. Ma poi, signori, non vi sono due ragioni, v\u2019\u00e8 una serie di ragioni, una quantit\u00e0 enorme di ragioni le quali sono tutte contro il ripristino della, giuria popolare. Lasciamo stare tutto il patrimonio di ricordi di ingiustizie pi\u00f9 o meno volontarie da parte della giuria popolare.<\/p><p>Ma quando mi si dice, per esempio, come ha fatto l\u2019onorevole Avanzini, che il magistrato togato, appunto per quella <em>routine <\/em>professionale alla quale \u00e8 abituato non \u00e8 pi\u00f9 sensibile come dovrebbe essere il giudice non togato, il giudice popolare, io protesto, signori, contro questa affermazione e mi sorprende che venga da un collega che \u00e8 anche avvocato. Noi viviamo la vita delle nostre corti, dei nostri tribunali, partecipiamo a questa amministrazione della giustizia.<\/p><p>Non mi sono mai accorto che il giudice togato non fosse all\u2019altezza della situazione, non soltanto riguardo alla conoscenza, alla preparazione, ma anche in quanto a sensibilit\u00e0, a quello scrupolo che si accompagna sempre nello sforzo del giudice che deve giudicare il suo simile. Non posso lasciar passare sotto silenzio una affermazione che lede la dignit\u00e0 della Magistratura. Io devo rendere atto di omaggio \u2013 io che non sono magistrato \u2013 ai magistrati, a quelli che possono essere considerati nella nostra vita professionale, per certi riguardi, i nostri antagonisti. Io rendo omaggio a questo spirito di serenit\u00e0, che non \u00e8 affatto insensibile a tutte le esigenze di vita vissuta.<\/p><p>Il giurato \u2013 dice il collega Avanzini \u2013 non sapr\u00e0 definire in termini giuridici un istituto giuridico, ma lo sapr\u00e0 praticamente applicare.<\/p><p>Vorrei vedere come farebbe il giurato ad applicare, per esempio, quella famosa disposizione dell\u2019articolo 133 del Codice penale, secondo cui la valutazione del reato deve essere, fra le altre cose, desunta dall\u2019intensit\u00e0 del dolo o dal grado della colpa. Vorrei vedere come si pu\u00f2 spiegare ad un giudice popolare, ad un complesso di giudici popolari i quali saranno lasciati soli tra loro a decidere, come si potr\u00e0 fare a spiegar loro e a far applicare, per esempio, il capoverso dell\u2019articolo 56, a proposito della desistenza volontaria, e far definire i confini fra gli atti non punibili della desistenza e il tentativo punibile. Tutto ci\u00f2 affatica coloro che hanno una preparazione giuridica che si \u00e8 consolidata attraverso gli anni, come il non tecnico potr\u00e0 affrontare problemi di questa specie? Ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi all\u2019infinito. Diceva ieri l\u2019onorevole Fausto Gullo che Finocchiaro Aprile nel 1905 affermava che i processi di Corte d\u2019assise erano in diminuzione e da parte sua aggiungeva che se \u00e8 vero che la pena ha una funzione educativa, evidentemente bisogna dedurre che la giuria aveva efficacemente contribuito a questa riduzione giudicando bene.<\/p><p>Oh signori, ma la riduzione di certi reati o l\u2019aumento di essi viene da tali e tante circostanze, viene da molteplici moventi che agiscono in un senso o nell\u2019altro, per cui non si pu\u00f2 dire che la diminuzione di processi annunziata cinquanta anni fa da Finocchiaro Aprile dipendesse unicamente dal fatto che la Corte di assise avesse giudicato bene o male, e dir ci\u00f2 \u00e8 assolutamente arbitrario. Il punto fondamentale su cui si fondano i sostenitori della giuria popolare, \u00e8 la necessit\u00e0 della separazione tra il giudizio di fatto e il giudizio di diritto.<\/p><p>Ma, signori, come si fa a distinguere l\u2019esame di fatto dall\u2019esame di diritto se fatto e diritto non sono due entit\u00e0 che possono nettamente separarsi, ma che inevitabilmente si amalgamino e si confondono? Ogni valutazione di fatto importa di necessit\u00e0 una valutazione di diritto. Basti pensare all\u2019articolo 133 del Codice penale gi\u00e0 da me citato, o al congegno dell\u2019articolo 62 dello stesso Codice, sulle circostanze attenuanti comuni, e cos\u00ec via. Io non star\u00f2 a ripetere quello che hanno detto giuristi di chiara fama. Si sono fatti dei nomi qui ai quali potremmo aggiungere quelli di Carrara, Carnelutti, Pessina, Del Giudice, Altavilla, Maraviglia e Jannitti Piromallo, che ha scritto un pregevole opuscolo sulla abolizione delle Corti d\u2019assise, tutti contro l\u2019istituzione della giuria popolare. E vi ricordo le parole di Pessina a proposito di questo argomento, che cio\u00e8 non \u00e8 sempre possibile separare la questione di fatto dalla questione di diritto e spesso su problemi giuridici deve sentenziare il giudice popolare. Sono parole sacrosante sulle quali dobbiamo convenire come quelle di Del Giudice: \u00abLa distinzione tra fatto e diritto in Corte di assise \u00e8 artificiosa e non rispondente a verit\u00e0\u00bb. Ed allora viene meno uno dei pilastri fondamentali su cui si vuol poggiare l\u2019esigenza della istituzione della giuria popolare.<\/p><p>L\u2019equit\u00e0. Qualcuno ravvisa la ragion d\u2019essere della giuria popolare nella sua funzione equitativa, come se fosse possibile svincolare il giudizio, sia pure fatto dal giurato, dalle norme fondamentali e dai princip\u00ee di diritto. Se la giuria facesse questo, dimostrerebbe di aver fallito la sua missione.<\/p><p>Possiamo parlare di equit\u00e0 come una fonte di diritto autonoma? \u00c8 assurdo. Violerebbe con ci\u00f2 il principio della certezza della norma giuridica. Ma se per equit\u00e0 s\u2019intende quel complesso di considerazioni che possono attenuare un giudizio e determinare quella che noi chiamiamo comunemente la benevolenza nei riguardi dell\u2019imputato, la comprensione pi\u00f9 umana e benigna di certi fatti delittuosi, in questo il giudice togato, che ha a sua disposizione il rimedio, perch\u00e9 nel giuoco delle diminuenti pu\u00f2 benissimo fare entrare quella sua considerazione, pu\u00f2 attenuare di molto la responsabilit\u00e0 secondo le particolari condizioni di ambiente, di mentalit\u00e0, di educazione.<\/p><p>Quante volte noi abbiamo fatto appello a questa equit\u00e0, a questo senso di benevolenza e di umana comprensione, che non \u00e8 privilegio del giudice popolare ma anche e soprattutto del giudice togato! Quante volte abbiamo visto sentenze rispondenti a questo criterio di equit\u00e0, anche se da un punto di vista strettamente giuridico potessero presentare lacune, anche se fossero state superate delle concezioni giuridiche strettamente rigorose! Eppure, questo \u00e8 stato fatto dai magistrati togati. \u00abPer fare direttamente partecipare il popolo all\u2019amministrazione della giustizia\u00bb, si \u00e8 detto.<\/p><p>Signori, in nome del popolo si possono fare e soprattutto dire tante cose; ma se la funzione di amministrare giustizia in regime democratico deriva, come tutti i poteri dello Stato, dalla investitura popolare, che cosa vogliamo di pi\u00f9?<\/p><p>\u00abIl popolo deve direttamente giudicare\u00bb. Come se il magistrato non fosse il popolo. Solo per il fatto di aver frequentato le Universit\u00e0 e superato il concorso si dovrebbe ritenerlo avulso dal popolo come un essere che viva una vita autonoma e diversa da quella della comunit\u00e0. Anche questa obiezione, consentitemelo, ha un carattere non serio, ma semplicemente demagogico, che deve assolutamente essere bandito.<\/p><p>Le ragioni, viceversa, che militano per l\u2019abolizione, sono molte e sono state tutte esposte. Le influenze politiche vi sono e vi saranno sempre, onorevole Avanzini. Se l\u2019influenza politica \u00e8 in noi, immaginiamo quella che pu\u00f2 essere nel giudice popolare che della sua funzione non fa norma di vita e che non ha acquistato quella sensibilit\u00e0, quella abitudine a giudicare, quella certa mentalit\u00e0 e quella particolare tendenza a valutare i fatti degli uomini senza lasciarsi fuorviare da considerazioni diverse da quelle che non siano le esigenze di una rigida applicazione della norma giuridica. Pensate voi che cosa potrebbe essere il giudizio nel processo Graziosi, tanto per citarne uno, e in tutti quei processi che appassionano la stampa. Pensate come il clima rovente della passione sia alimentato da certa stampa che attualmente specula sui pi\u00f9 bassi istinti dell\u2019uomo. Questa stampa, la quale tenta di orientare l\u2019opinione pubblica in un senso o nell\u2019altro, quanto male fa e potrebbe fare sulle decisioni di una giuria popolare che non fosse corazzata contro questa seduzione, contro questa influenza deleteria! A tutto questo bisogna pensare, specialmente in questo clima di sovvertimento morale, in questa epoca spaventosamente piena di delitti. La stampa pu\u00f2 essere orientata in certo modo, per ragioni intuitive. E la giuria popolare pu\u00f2 a sua volta essere irresistibilmente influenzata dalla campagna di stampa, nel suo giudizio.<\/p><p>Quindi: pressione e impreparazione. Non soltanto impreparazione giuridica, ma impreparazione in quel complesso di cognizioni, le quali molto spesso sono insufficienti al giudice, che pure ha percorso tutti i gradi della carriera; immaginate se non debba essere insufficiente anche in colui il quale occasionalmente viene chiamato a prestare la sua opera di giudice, e normalmente non possiede il <em>curriculum<\/em> di studi di un magistrato. Impreparazione in quella particolare capacit\u00e0 di spersonalizzazione, tanto necessaria per riportare ci\u00f2 che si apprende alla mentalit\u00e0 e alla personalit\u00e0 dell\u2019imputato, sempre diversa da quella di chi giudica.<\/p><p>Mancanza di responsabilit\u00e0: il \u00abs\u00ec\u00bb o il \u00abno\u00bb, puro e semplice, sottrae spesso il giudice popolare al dovere di un processo logico, specialmente quando questo sia complesso e difficile; e spesso la risposta \u00e8 determinata da impressioni superficiali, da sensazioni errate, o da ragioni indipendenti da una convinzione, formatasi attraverso la raccolta delle prove ed attraverso un procedimento logico non soltanto formale ma anche sostanziale.<\/p><p>Queste sono alcune delle ragioni che militano contro l\u2019istituzione della giuria popolare; problema, questo, che non dovrebbe riguardare nemmeno la Costituzione. Ma poich\u00e9 v\u2019\u00e8 un articolo, il quale consacra questo principio, \u00e8 opportuno proporne, come io ho fatto, la soppressione, per i motivi esposti.<\/p><p>Onorevoli colleghi, non ho la pretesa di avere passato in rassegna tutti i problemi; ho voluto esaminare pi\u00f9 rapidamente possibile taluni aspetti di questo problema fondamentale della giustizia, che \u00e8 problema anche di libert\u00e0; perch\u00e9 \u2013 sia detto ancora una volta e non per fare un\u2019affermazione la quale abbia carattere demagogico \u2013 non v\u2019\u00e8 libert\u00e0 senza giustizia. Mi auguro che dallo sforzo e dalla collaborazione di tutti, come anche dall\u2019urto delle pi\u00f9 disparate opinioni ed idee possa sorgere quella direttiva, che possa ispirare la nostra Costituzione a questi princip\u00ee di libert\u00e0 e di giustizia, in modo che questo complesso di norme possa salvaguardare le istituzioni democratiche del Paese e possa dimostrare ancora una volta che l\u2019Italia \u00e8 la culla del diritto. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione \u00e8 rinviato alla seduta pomeridiana.<\/p><p>Presentazione di relazioni.<\/p><p>TREVES. Chiedo di parlare per la presentazione di due relazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TREVES. Ho l\u2019onore di presentare le relazioni ai seguenti disegni di legge:<\/p><p>1\u00b0) Approvazione del Trattato di amicizia e relazioni generali fra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine, firmato a Roma, il 9 luglio 1947;<\/p><p>2\u00b0) Approvazione del Trattato di pace e relativo scambio di note fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, firmato all\u2019Avana il 30 giugno 1947.<\/p><p>PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.<\/p><p>La seduta termina alle 12.35.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE ccxc. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 13 NOVEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PECORARI INDICE Congedi: Presidente Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Gasparotto Avanzini Castiglia Presentazione di relazioni: Treves Presidente La seduta comincia allo 10. GABRIELI, ff. Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana. (\u00c8 approvato). Congedi. 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