{"id":2299,"date":"2023-09-17T15:52:00","date_gmt":"2023-09-17T13:52:00","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2299"},"modified":"2023-10-21T11:41:14","modified_gmt":"2023-10-21T09:41:14","slug":"pomeridiana-di-martedi-11-novembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2299","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI MARTED\u00cc 11 NOVEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2299\" class=\"elementor elementor-2299\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d1ac815 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"d1ac815\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-123a6d1\" data-id=\"123a6d1\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5c801f3 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"5c801f3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471111_2.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5139b83 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5139b83\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCLXXXVII.<\/p><p>SEDUTA POMERIDIANA DI MARTED\u00cc 11 NOVEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>TARGETTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Monticelli<\/p><p>Romano<\/p><p>Salerno<\/p><p>Martino Gaetano<\/p><p><strong>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Interrogazioni <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>\u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Monticelli. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MONTICELLI. Onorevoli colleghi, molto \u00e8 stato gi\u00e0 detto a proposito del Titolo della Costituzione sulla Magistratura e molto ancora si dir\u00e0 dai numerosi colleghi che sono iscritti a parlare.<\/p><p>Ritengo che se un problema deve essere esaminato in ogni sua parte, questo problema \u00e8 appunto quello della Magistratura, perch\u00e9 \u00e8 da tutti sentita la necessit\u00e0 inderogabile che il potere giudiziario si eserciti in piena indipendenza nell\u2019interesse di tutti, essendo la continua garanzia di tutti i cittadini. Quando infatti l\u2019indipendenza del potere giudiziario decade, la storia ci ha insegnato che il regime democratico entra in crisi, col conseguente dominio di una fazione politica sullo Stato, che non \u00e8 pi\u00f9 lo Stato di tutti i cittadini. A questo interessante ed importante problema della nostra nuova Costituzione mi accingo a dare il mio modesto contributo di avvocato e di studioso, sicuro di esplicare opera utile alla ricostruzione del Paese anche in questo delicato settore.<\/p><p>Qualche giorno fa il collega onorevole Villabruna ricord\u00f2, in quest\u2019Aula, il memorabile discorso pronunziato da Giuseppe Zanardelli sull\u2019indipendenza della Magistratura. Io credo che difficilmente un discorso potrebbe essere pi\u00f9 attuale e pi\u00f9 idoneo a rispecchiare le supreme esigenze di una restaurazione di quel senso della giustizia, che l\u2019onorevole Cappi nella sua equilibrata eloquenza, ha intravveduto come un nuovo grande insegnamento al mondo che l\u2019Italia, debitrice verso gli altri popoli sul piano economico, pu\u00f2 invece dare nel campo del progresso civile. Quando Giuseppe Zanardelli, il 25 marzo 1903, affermava che \u00abla Magistratura \u00e8 la custode, la difenditrice e vindice di tutti i diritti e dei diritti di tutti\u00bb, e che dipendendo dalla sua azione la vita, la libert\u00e0, l\u2019onore e la propriet\u00e0 dei cittadini, \u00abil decoro stesso, la grandezza delle nazioni si misurano dall\u2019autorit\u00e0, dal rispetto che ottengono i magistrati, dalla fede in essi riposta, dal grado di elevatezza nel quale sono collocati nell\u2019opinione del popolo\u00bb, noi sentiamo che qualsiasi discorso, anche del pi\u00f9 abile oratore, nulla potrebbe aggiungere alla solennit\u00e0 di una simile affermazione.<\/p><p>Del resto, l\u2019esigenza della indipendenza del potere giudiziario \u00e8 stata riconosciuta dall\u2019articolo 97 del progetto di Costituzione, e non poteva essere diversamente, perch\u00e9 non si possono difendere i diritti e la libert\u00e0 dei cittadini se non con una Magistratura autonoma e indipendente. Non posso quindi essere d\u2019accordo su quanto in questi giorni \u00e8 stato scritto sul giornale forense pubblicato a Roma, <em>La Giustizia<\/em>, relativamente al costume ed alla turpitudine che durante il fascismo fin\u00ec, secondo l\u2019autore di questo articolo, col contaminare l\u2019Ordine giudiziario, che prefer\u00ec grandeggiare pi\u00f9 nella livrea della caserma che sotto la gloriosa toga per cui Roma \u00e8 eterna, facendo&#8230; scricchiolare la giustizia. Ad onor del vero \u2013 ed \u00e8 necessario che in difesa della Magistratura si elevi da quest\u2019Aula non soltanto la viva voce di chi ha fatto parte dell\u2019Ordine giudiziario, ma anche di chi ha indossato ed indossa la toga dell\u2019avvocato, considerandola non come un lurido cencio che gli uscieri talvolta appoggiano sulle spalle dell\u2019avvocato di passaggio, ma come il simbolo di una missione alta e solenne \u2013 ad onore del vero, dobbiamo dire che questo senso di sfiducia politica non \u00e8 sentito dagli italiani, i quali ricordano non solo che in periodo di intransigente assolutismo la Magistratura ha resistito per venti anni, priva di ogni effettiva garanzia, all\u2019invadenza di uno Stato totalitario, mantenendo la sua indipendenza nella dipendenza di uno Stato asservito, ma anche ricordando il glorioso contributo di sangue e l\u2019opera preziosa data alla lotta clandestina dai magistrati, i quali furono i soli dipendenti dello Stato che rifiutarono collettivamente quel giuramento di fedelt\u00e0 alla repubblica sociale, che essi non vollero dare, considerando tale rifiuto un loro preciso dovere. Ma io non voglio lasciarmi attrarre dal lato, direi quasi, sentimentale della <em>vexata quaestio<\/em>, e preferisco tornare sul terreno realistico dell\u2019esame accurato degli articoli della Costituzione che riguardano la Magistratura.<\/p><p>Io ho presentato numerosi emendamenti, ma essi per me hanno voluto avere un solo e preciso significato: richiamare la vigile attenzione dell\u2019Assemblea su alcuni articoli del progetto che, pur partendo dall\u2019affermazione dell\u2019indipendenza della Magistratura, hanno poi tradotto in norme incomplete e difettose il principio stesso.<\/p><p>Il collega onorevole Bettiol ha, secondo me, posto nel modo pi\u00f9 chiaro il quesito, quando, dopo aver rilevato che da un lato vi sono coloro che vogliono un regime costituzionale autonomo per la Magistratura, e dall\u2019altro lato coloro che propendono per la seconda soluzione, di far dipendere la Magistratura dal potere esecutivo, ha poi affermato che fra le due soluzioni vi \u00e8 posto \u2013 e vi pu\u00f2 essere posto \u2013 per una soluzione intermedia, che possa legare armonicamente la Magistratura agli altri poteri, senza un carattere di subordinazione e senza un regime di casta chiusa. Io penso che proprio questa soluzione occorra attuare nella Costituzione, non ritenendo che gli articoli del progetto, cos\u00ec come si presentano a noi per l\u2019approvazione, siano completamente riusciti a questo scopo.<\/p><p>Si rendono necessari dei ritocchi, degli emendamenti, delle modifiche essenziali, per raggiungere questo obiettivo. Quale \u00e8 questo obiettivo, onorevoli colleghi? Anzitutto, l\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione, costante affermazione dei pi\u00f9 eminenti giuristi italiani da Mancini a Mortara, e in secondo luogo l\u2019autorit\u00e0 degli organi del potere giudiziario. Occorre anzitutto che il cittadino sia garantito, attraverso la Costituzione, contro la permanenza o la creazione di giudici speciali che sottraggono il suo caso quasi sempre alla competenza degli organi dello stesso potere giudiziario. Ed \u00e8 per questo che io, contrario ai giudici straordinar\u00ee o a quelli speciali, che sono sempre alle dipendenze del potere esecutivo, ovvero sono composti con quel deprecabile sistema misto che non ha fatto mai buona prova, ho proposto la soppressione del terzo comma dell\u2019articolo 95, non ritenendo che sia il caso di istituire i giudici speciali neppure in materia civile. Ed ho altres\u00ec proposto la soppressione dell\u2019articolo 96 sull\u2019istituto della giuria nei processi di Corte di assise, che stamane \u00e8 stato esaminato con tanta competenza da altri valorosi colleghi, perch\u00e9 ritengo che questo problema sia pi\u00f9 opportuno rimandarlo alla legge e non farne oggetto di un articolo speciale della Costituzione.<\/p><p>Ma questa unicit\u00e0 della Magistratura non si raggiunge solo con la soppressione dei giudici straordinar\u00ee o dei giudici speciali che, non appartenendo all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, non saranno mai forniti di quelle garanzie di indipendenza e di competenza che noi riteniamo necessarie, ma affidando al potere giudiziario la funzione giurisdizionale come regola generale. Ed \u00e8 per questo che io ho proposto di aggiungere l\u2019avverbio \u00abesclusivamente\u00bb al primo comma dell\u2019articolo 95.<\/p><p>La funzione giurisdizionale deve essere esercitata esclusivamente dai magistrati ordinari. Vi possono essere delle eccezioni, ma le uniche eccezioni possibili sono quelle per gli organi del Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, di cui all\u2019articolo 122, secondo comma, di cui ci siamo spesso dimenticati, perch\u00e9 il Consiglio di Stato non esercita soltanto un controllo di legittimit\u00e0, ma anche, in grado di appello, giudica sulle sentenze della Giunta provinciale amministrativa. Altra eccezione pu\u00f2 essere ancora la Corte dei conti in materia di contabilit\u00e0 e pensioni, ed ancora i tribunali militari per i reati militari, stabilendo per\u00f2 per ciascun organo la sfera di specifica competenza. Non mi nascondo la grande difficolt\u00e0 della distinzione, che ha travagliato dottrina e giurisprudenza, tra diritti ed interessi, o la conseguente incertezza circa il giudice competente, cos\u00ec come non mi nascondo \u2013 e ho avuto occasione di esprimere questi miei timori allo stesso Presidente della Commissione, onorevole Ruini \u2013 che, parlando di interessi legittimi devoluti alla giurisdizione del Consiglio di Stato, non risulta ben chiara la posizione di quei rapporti d\u2019impiego, che debbono essere decisi o dalla Magistratura ordinaria o dal Consiglio di Stato. Penso per\u00f2 che non dovrebbe essere difficile, una volta affermata la distinzione fra interessi legittimi e diritti, di trovare anche un <em>modus<\/em> <em>vivendi<\/em>, una formula cio\u00e8 la quale, mantenendo la differenza tra la giurisdizione sugli interessi legittimi dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, e quella dei diritti devoluti invece alla cognizione della Magistratura ordinaria, possa comprendere, nella competenza esclusiva dei Consiglio di Stato, anche i rapporti di pubblico impiego.<\/p><p>Il secondo obiettivo da raggiungere \u00e8 quello dell\u2019autorit\u00e0 degli organi del potere giudiziario, autorit\u00e0 che \u2013 \u00e8 doveroso e doloroso riconoscerlo \u2013 oggi si manifesta in maniera assai imperfetta. Ho avuto occasione di leggere un pregevole volume compilato da due giudici del Tribunale di Roma, Angeloni e Santoni, dal titolo: <em>Ricostruire la giustizia<\/em>. Questo problema \u00e8 esaminato con vera competenza, giungendo purtroppo a conclusioni amare nei confronti della decadenza del potere giudiziario, specialmente nel campo della applicazione delle decisioni. Conseguenza della concezione statale formatasi durante venti anni di fascismo, per cui la forza prevaleva sul diritto, l\u2019istinto sul raziocinio; o ancor pi\u00f9 \u2013 ed \u00e8 grave constatarlo \u2013 della decadenza di tutti i valori morali? In parte sono questi i motivi, ma la ragione principale \u00e8 che il potere giudiziario \u00e8 stato troppe volte confinato nella superficialit\u00e0 e non si \u00e8 adeguato o non ha avuto la possibilit\u00e0 di adeguarsi ai nuovi tempi per cui i ruoli, gli uffici, gli stessi sistemi, sono rimasti ancorati al lontano 1860. Non \u00e8 forse vero che nel campo penale mandati ed ordini di cattura sono stati sistematicamente ritardati od ineseguiti dalla polizia giudiziaria, in base ad istruzioni piovute il pi\u00f9 delle volte dall\u2019alto e persino sentenze irrevocabili di condanna non sono state eseguite o sono state ritardate per mesi e talvolta per anni? Non \u00e8 forse vero che in materia civile oggi l\u2019esecuzione di una sentenza o di una ordinanza del giudice \u00e8 diventata una cosa quanto mai preoccupante per l\u2019avvocato che deve agire a tutela degli interessi del cliente, perch\u00e9, per esempio, nel campo degli sfratti sa che dipendono ancora oggi dalla volont\u00e0 dell\u2019ufficiale giudiziario procedente, o dalla maggiore o minore buona volont\u00e0 del commissario di pubblica sicurezza che, ritardando o non concedendo la forza pubblica, impedisce praticamente l\u2019esecuzione.<\/p><p>La spiegazione si trova nel fatto che gli organi di polizia sono sottoposti al potere esecutivo, mentre \u00e8 necessario (ed ecco la ragione di un altro mio emendamento) che sia creato un corpo di polizia giudiziaria alle dirette dipendenze del potere giudiziario, non soltanto per le esigenze tecniche di cui ho parlato, ma per il suo prestigio costituzionale e per le nuove e gravi responsabilit\u00e0 che oggi alla Magistratura sono affidate con la nuova Costituzione. Solo cos\u00ec si restituir\u00e0 al potere giudiziario quella autorit\u00e0 che \u00e8 tanto necessaria per l\u2019esplicazione dei suoi importanti compiti, e nello stesso tempo si riuscir\u00e0 a spezzare quel diaframma che oggi purtroppo esiste tra il cittadino ed il suo giudice naturale, in modo di ottenere che ogni cittadino non debba riguardare al potere giudiziario soltanto come all\u2019organo che colpisce ogni illegalit\u00e0, ma anche all\u2019organo che difende con la massima intransigenza ogni diritto, costituendo la vera e sola affermazione di tutte le libert\u00e0. Ma l\u2019autorit\u00e0 del potere giudiziario non si attuer\u00e0 completamente se non si provveder\u00e0 a concedere ai magistrati la immunit\u00e0, cos\u00ec come \u00e8 concessa ai membri della Camera dei deputati. Non debbo io ricordare a questa Assemblea, nella quale la classe degli avvocati \u00e8 cos\u00ec numerosamente e degnamente rappresentata, come un arresto, un procedimento penale in danno di un magistrato pu\u00f2 produrre, anche se egli \u00e8 innocente, delle conseguenze irreparabili per la sua reputazione, e pi\u00f9 ancora per il prestigio del potere giudiziario.<\/p><p>\u00c8 troppo recente il fatto di un magistrato del Tribunale di Roma che, in seguito ad un procedimento penale affrettato, per una falsa denuncia, \u00e8 rimasto lungo tempo in carcere e solo dopo questo lungo periodo ha potuto riprendere il suo posto, dopo avere dimostrato la sua piena innocenza; ma a prezzo di sofferenze e conseguenze che non \u00e8 facile descrivere.<\/p><p>Il magistrato ha necessit\u00e0 assoluta di essere libero per tutelare la libert\u00e0 degli altri, e del resto la preventiva autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura toglie alla norma qualsiasi possibilit\u00e0 di abuso e qualsiasi privilegio di casta. Il principio della indipendenza della Magistratura \u2013 che Gladstone proclam\u00f2, con una sua felice formula, essere la forza dell\u2019organizzazione statale \u2013 viene ad ottenere nel nostro sistema costituzionale il massimo riconoscimento, con la creazione del Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>Mi sia concesso fare qualche breve rilievo sulla formazione o costituzione di questo Consiglio. Tale Consiglio, che dovrebbe essere l\u2019organo centrale dell\u2019autogoverno, non si \u00e8 riusciti a sottrarlo, con la dizione dell\u2019articolo 97 del progetto, alla influenza del potere esecutivo, che \u00e8 sempre portatore di interessi politici, ed \u00e8 espressione di forze politiche, perch\u00e9 la presidenza \u00e8 stata affidata al Presidente della Repubblica.<\/p><p>Debbo affermare che, essendo una mia personale convinzione, sarebbe preferibile che il capo del potere giudiziario fosse il pi\u00f9 alto magistrato, cio\u00e8 il primo presidente della Corte di cassazione, il quale rafforzerebbe anche la qualit\u00e0 di \u00abcustode della legge\u00bb, che \u00e8 stata delegata dal popolo al potere giudiziario. Anche perch\u00e9 poi vi \u00e8 una evidente incompatibilit\u00e0 tra la funzione del Presidente della Repubblica, quale organo che nomina i magistrati, e dello stesso quale Presidente dell\u2019organo che tali nomine propone.<\/p><p>Si \u00e8 osservato, a tale proposito, che l\u2019attribuzione della presidenza al Capo dello Stato conferisce maggiore solennit\u00e0 all\u2019organo stesso e sopperisce alla assenza di mezzi di collegamento tra i vari poteri. Se si volesse seguire tale indirizzo, sarebbe bene modificare l\u2019articolo, aggiungendo quale membro anche il procuratore generale della Repubblica e restringendo le categorie, nelle quali dovrebbero essere scelti i membri di nomina da parte del Parlamento, ai magistrati dell\u2019Ordine giudiziario e amministrativo, anche a riposo, a professori universitari docenti di diritto e agli avvocati dopo venti anni di esercizio professionale. In tal modo, non soltanto si riesce a portare i magistrati ad essere in seno al loro Consiglio in maggioranza di fronte agli altri membri, ma si evita l\u2019inclusione di uomini prevalentemente politici, si attenuano le influenze politiche, in modo da unificare l\u2019indirizzo dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa del Consiglio; senza aggiungere, poi, che data l\u2019impossibilit\u00e0 per il Presidente della Repubblica di attendere personalmente a tutta la complessa attivit\u00e0 del Consiglio Superiore della Magistratura, praticamente il Consiglio stesso sarebbe presieduto dal primo presidente della Cassazione, quale vicepresidente del Consiglio stesso.<\/p><p>Occorre per\u00f2, in tal caso, sancire il divieto per chi esercita la professione forense di esercitarla quando sia eletto al Consiglio Superiore della Magistratura; e non soltanto per il periodo della carica, ma anche per l\u2019avvenire. Sembra un paradosso, ma \u00e8 cos\u00ec, perch\u00e9 chi ha consuetudine con la vita forense, chi conosce gli ambulacri dei vari palazzi di giustizia, sa che sarebbe molto facile per un avvocato continuare e mantenere il suo studio sotto il nome di un altro collega, e poi partecipare alle riunioni del Consiglio Superiore della Magistratura, influendo sulla nomina o sulla promozione di questo o di quel magistrato: in fondo poi ne andrebbe a soffrire il prestigio e la dignit\u00e0 della giustizia, perch\u00e9, una volta mantenuto aperto uno studio con siffatti accorgimenti, praticamente l\u2019avvocato non pi\u00f9 iscritto nell\u2019albo e facente parte del Consiglio superiore, continua e continuerebbe ad essere, sia pure sotto il nome di un altro collega, il vero <em>dominus<\/em> della lite.<\/p><p>Occorre evitare questo inconveniente, occorre ovviarvi e, con questi emendamenti che io ho proposto, si pu\u00f2 garantire l\u2019indipendenza della Magistratura. Ma, come bene osservava il collega onorevole Bettiol, pi\u00f9 che l\u2019indipendenza della Magistratura, bisogna affermare l\u2019indipendenza del giudice nell\u2019amministrazione della giustizia, e tale indipendenza, piuttosto che con una garanzia giuridica, si afferma con la virt\u00f9 professionale. Sia prima indipendente e incorruttibile l\u2019uomo e poi la legge potr\u00e0 intervenire per garantire la disposizione d\u2019animo dell\u2019uomo.<\/p><p>Nessuna legge, onorevoli colleghi, nessun articolo della Costituzione, saranno sufficienti a garantire l\u2019indipendenza del giudice se al giudice manca questa qualit\u00e0 morale e politica in s\u00e9 e per s\u00e9 espressa.<\/p><p>E infine mi sia concesso di soffermarmi sulla Corte costituzionale. \u00c8 innegabile che, seguendo l\u2019esempio degli Stati Uniti d\u2019America, esempio seguito da quasi tutti gli ordinamenti costituzionali d\u2019Europa, occorra creare una Corte suprema per la custodia della Costituzione, per la vigilanza sulla sua applicazione e per dirimere i conflitti fra i vari poteri dello Stato, per giudicare infine il Presidente della Repubblica e i Ministri.<\/p><p>Si tratta di creare un organo di superlegalit\u00e0 o, come comunemente si dice, si tratta di creare un superpotere. Ma occorre anche qui, secondo la mia opinione, evitare la formazione di un\u2019Alta Corte di carattere politico, sia perch\u00e9 i compiti affidati alla Corte Costituzionale sono di carattere prevalentemente giuridico, sia perch\u00e9 le condizioni politiche e sociali dell\u2019attuale vita italiana non tollererebbero mai una tale soluzione.<\/p><p>Si chiede che la Corte Costituzionale venga messa in condizioni di assoluta imparzialit\u00e0, si chiede di avere la certezza del giudizio e che l\u2019autorit\u00e0 che proviene da tale Corte sia la sola cui sia commessa l\u2019interpretazione della legge. Onorevoli colleghi, come raggiungere tutto ci\u00f2? \u00c8 questo un po\u2019 il problema del Consiglio Superiore della Magistratura, perch\u00e9 l\u2019attuale soluzione, cos\u00ec come \u00e8 prevista dall\u2019articolo 127 del progetto di Costituzione, non mi sodisfa. Debbo anzi aggiungere che anche lo stesso emendamento da me proposto, dopo le discussioni che sono state fatte in questa Assemblea e che io ho accuratamente seguito, mi sembra ormai superato dalle discussioni stesse e da quelli che sono oggi conseguentemente i miei nuovi convincimenti.<\/p><p>Io ritengo che la soluzione migliore per una corretta interpretazione giuridica della Costituzione sia di fare in modo che la Corte costituzionale sia composta per un terzo di membri nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura, per un terzo dal Presidente della Repubblica e per l\u2019altro terzo scelti dal Parlamento fra le tre categorie, per\u00f2, di cui ho parlato prima a proposito del Consiglio Superiore della Magistratura, e cio\u00e8 tra i magistrati dell\u2019Ordine giudiziario e amministrativo, anche a riposo, i docenti universitari di diritto e gli avvocati dopo venti anni di professione. In tal modo la scelta viene ristretta ad un numero molto limitato e la composizione della Corte Costituzionale diviene veramente una garanzia per tutti.<\/p><p>Un ultimo rilievo vorrei fare a proposito della competenza della Corte Costituzionale. Nell\u2019articolo 126 \u00e8 detto che la Corte risolve i conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni. Ma, onorevoli colleghi, i conflitti di attribuzione, secondo l\u2019articolo 3 della legge 31 marzo 1877, non sono forse devoluti alla cognizione delle Sezioni unite della Corte di cassazione? E il vigente Codice di procedura civile forse non ha confermato tale disciplina? E allora occorre distinguere. Perch\u00e9, se si intende devolvere alla competenza della Corte Costituzionale questi conflitti di attribuzione, sottraendoli al giudizio della Suprema Corte e spezzando cos\u00ec il principio dell\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione, allora sono contrario a tale principio, per i concetti che ho gi\u00e0 avuto l\u2019onore di esporre.<\/p><p>Le controversie che possono sorgere non hanno alcuna attinenza con la materia costituzionale, e il potere giudiziario non potrebbe garantire una pronta efficace tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, quando la decisione potesse essere rimessa ad un organo estraneo al potere giudiziario. Se, invece, si tratta di un\u2019ambiguit\u00e0 di dizione, se si tratta di una frase poco felice, allo scopo di evitare dubbi e contrasti futuri, occorre dire semplicemente che la Corte Costituzionale risolve i conflitti fra i poteri dello Stato o, tutt\u2019al pi\u00f9, per amore di precisione, i conflitti di elaborazione fra gli organi costituzionali dello Stato, fra lo Stato e le Regioni, fra le Regioni. Ecco le considerazioni a cui si \u00e8 ispirato il mio emendamento all\u2019articolo 126.<\/p><p>Ed ho cos\u00ec esaminato rapidamente quasi tutti gli emendamenti. che ho proposto, inquadrandoli nella discussione generale del Titolo. Mi riservo di intervenire per illustrare gli emendamenti a cui non ho accennato durante questa discussione.<\/p><p>Lo spirito informatore del mio discorso \u00e8 la convinzione assoluta che fondamento di ogni umana convivenza debba essere la giustizia. E tale ideale noi lo raggiungiamo solo dando al potere giudiziario un\u2019assoluta indipendenza rispetto agli altri poteri, una piena e completa unicit\u00e0 organica e un\u2019indiscussa autorit\u00e0. Quando tali princip\u00ee sono stati dimenticati, obliati, come ho detto al principio di questo mio discorso, il diritto e il Paese sono andati alla deriva. Oggi vi \u00e8 nel Paese una storica ripresa di energie e di speranze. Occorre imporre, con una forza di cui il popolo \u00e8 fiero, alta su tutte e ferrea disciplinatrice, non il silenzio a chi chiede giustizia e chiede luce, a chi invoca onore e libert\u00e0, ma il punto fermo, il basta ad ogni illegalit\u00e0, ad ogni offesa alla giustizia, alla dignit\u00e0 dei cittadini e ad ogni violazione della legge. L\u2019uomo della strada, che \u00e8 vecchio, molto vecchio. ma che non muore mai, sente oggi che nella Patria bollono i fermenti di questa tragedia, e sa altres\u00ec che tutte le possibilit\u00e0 di ripresa della Nazione sono condizionate dalla inderogabile esigenza costituita dalla sua stabilit\u00e0 morale ed interna.<\/p><p>Se vogliamo corrispondere a questa aspettativa, a questa attesa, occorre affrontare il problema della giustizia nel campo della concretezza politica e non gi\u00e0 nel campo dell\u2019astrazione filosofica, e ricostruire la giustizia. Ricostruire la giustizia significa porre la giustizia in alto, nell\u2019augusto nome di Roma che \u00e8 stata madre di leggi eterne.<\/p><p>Nel campo delle scienze giuridiche noi potremo essere orgogliosi, se sapremo dare al mondo il senso di questa giustizia attravers\u00f2 gli studi severi e la nostra passione.<\/p><p>Veramente grande, onorevoli colleghi, \u00e8 la grandezza che ci appartiene: e dobbiamo lavorare per la nostra rinascita.<\/p><p>Io sono soddisfatto, quale membro dell\u2019Assemblea Costituente, di aver portato la mia piccola pietra per la grande ricostruzione. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Romano. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ROMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione elevata, densa di pensiero e di saggezza giuridica di questi giorni ha gi\u00e0 inquadrato tutti i problemi che interessano la Magistratura.<\/p><p>Purtroppo tutti gli oratori, egregi oratori, maestri del diritto, sono stati sfortunati. Hanno dovuto parlare ad un\u2019Aula quasi deserta, e guardando il vuoto, ho ricordato pi\u00f9 volte un pregevole articolo pubblicato lo scorso anno nel <em>Sabato del Lombardo<\/em>, dal professore Candian: \u00abDisinteresse per la giustizia\u00bb.<\/p><p>\u00abOggi\u00bb, scriveva l\u2019illustre giurista, \u00abnessuno pi\u00f9 si interessa della giustizia, un poco perch\u00e9 tutti gli orientamenti incidono nelle cosiddette economie sociali, e un poco per la penosa e scettica rassegnazione ai nostri mali ritenuti inguaribili, giudicati insuscettibili di una qualunque terapia\u00bb.<\/p><p>Onorevoli colleghi, bisogna ricordare che i problemi della Magistratura sono problemi di giustizia, che i problemi di giustizia a loro volta sono problemi politici, perch\u00e9 la giustizia \u00e8 garanzia di libert\u00e0.<\/p><p>Purtroppo non si considera tutto questo, non si pensa che non si pu\u00f2 avere libert\u00e0 vera, se non si realizza la universale sottoposizione delle attivit\u00e0 pubbliche al diritto. Non si considera che, quando nelle aule di giustizia si leggono le parole \u00abla legge \u00e8 uguale per tutti\u00bb, in quel \u00abtutti\u00bb \u00e8 compreso anche lo Stato.<\/p><p>Questa \u00e8 una delle ragioni d\u2019essere della divisione dei poteri, e da questa divisione discende l\u2019indipendenza della Magistratura, che ancora non si \u00e8 voluto chiamare: \u00abpotere giudiziario\u00bb.<\/p><p>Onorevoli colleghi, nonostante le critiche diverse mosse alla teoria della divisione dei poteri, questa teoria, trasmessaci dall\u2019illuminismo del \u2019700 e solo imperfettamente trasfusa nelle varie costituzioni europee, compreso lo Statuto albertino, rimane ancora oggi la pi\u00f9 rispondente all\u2019essenza delle istituzioni politiche, che regolano la vita dei popoli, la pi\u00f9 feconda di risultati pratici, la pi\u00f9 consona alla vita di uno Stato veramente democratico. Se il potere legislativo \u00e8 la fonte stessa dell\u2019ordinamento giuridico e se il potere esecutivo promuove l\u2019azione del potere legislativo e del potere giudiziario, quest\u2019ultimo svolge la sua attivit\u00e0 controllando gli altri due. Perch\u00e9 questo controllo sia perfetto \u00e8 necessaria la indipendenza assoluta della Magistratura, non quella semi-indipendenza, che finisce per rivelarsi vana, illusoria, inesistente, cos\u00ec come \u00e8 stata sanzionata nel progetto di Costituzione. Se seguiamo i diversi ordinamenti giudiziari che hanno preceduto quello del 1941, constatiamo un continuo regresso, non un progresso! Il maggiore progresso nostro \u00e8 stato il decreto Togliatti, gliene rendiamo onore: il decreto del maggio 1946 fu una conquista democratica dell\u2019ordine giudiziario, ed oggi questa conquista si vuole annullare attraverso questo progetto di Costituzione, creando un Consiglio Superiore della Magistratura eletto per met\u00e0 dall\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>Onorevoli colleghi, il potere giudiziario deve essere messo in condizioni tali da essere in qualsiasi momento in grado di arrestare l\u2019azione illegale di qualsiasi organo dello Stato, sindacando la legittimit\u00e0 delle leggi, dei regolamenti, dei decreti, degli atti amministrativi in genere, deve cio\u00e8 essere in grado di tutelare in modo sicuro, pronto ed efficace ogni diritto, ogni interesse legittimo offeso o minacciato, eliminando ogni arbitrio da qualunque parte esso provenga, deve rendere impossibile ogni oppressione individuale o collettiva, ogni abuso politico, legislativo o amministrativo, ogni ingiustizia particolare o generale.<\/p><p>Se questa indipendenza non sar\u00e0 tale da rendere pienamente libera la nobile, direi quasi divina missione del giudicare, la dovuta garanzia verr\u00e0 a mancare alla libert\u00e0 del cittadino, che si trover\u00e0 esposto alle mutevoli oscillazioni delle forze politiche, o peggio all\u2019arbitrio di possibili dittature.<\/p><p>Onorevoli colleghi, la giustizia \u00e8 il termometro infallibile della civilt\u00e0 dei popoli. Pi\u00f9 un popolo \u00e8 civile, pi\u00f9 in alto siede la giustizia. Ed \u00e8 per questo che, discutendo questo Titolo IV, quasi bisognerebbe che ognuno di noi si spogliasse dello spirito di parte, perch\u00e9 questo Titolo IV, riguarda un patrimonio sacro che appartiene a tutto il popolo italiano, e che \u00e8 appunto la giustizia. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vengo rapidamente agli emendamenti da me presentati e comincio con la denominazione del Titolo.<\/p><p>La denominazione del Titolo non \u00e8 felice, giacch\u00e9 qui non si tratta di stabilire i diritti, i doveri di quella particolare categoria di pubblici funzionari che veste toga e tocco. La Magistratura non \u00e8 un organo complesso come il Governo, come il Parlamento, di cui ci siamo occupati nei Titoli precedenti.<\/p><p>La Magistratura \u00e8 un complesso di organi, e, quindi, la denominazione indica un concetto puramente astratto.<\/p><p>Io avrei desiderato che si fosse detto una buona volta: \u00abpotere giudiziario\u00bb. Ma purtroppo non si \u00e8 voluto. Appena si legge, nella relazione fatta dal Presidente dei Settantacinque, che per ordine giudiziario sostanzialmente si deve intendere potere giudiziario e che non si usa questo termine per non far sorgere equivoci ed inconvenienti.<\/p><p>In verit\u00e0 il perch\u00e9 di questa preoccupazione non sono riuscito a comprendere.<\/p><p>Ma giacch\u00e9 non si \u00e8 voluto adoperare il termine \u00abPotere giudiziario\u00bb, almeno si preferisca l\u2019altro: \u00abOrdine giudiziario\u00bb, che risponde a quello dello Statuto albertino.<\/p><p>Considerato poi che il capitolo primo comprende i princip\u00ee generali dell\u2019amministrazione della giustizia sarebbe pi\u00f9 esatto, a mio modesto avviso, usare non gi\u00e0 il termine \u00abOrdinamento giudiziario\u00bb cos\u00ec come \u00e8 stato fatto, ma quello di \u00abFunzione giurisdizionale\u00bb. L\u2019ordinamento giudiziario \u00e8 quel complesso di norme che regolano tutta la struttura delle diverse categorie che concorrono al funzionamento del l\u2019amministrazione della giustizia.<\/p><p>L\u2019impropriet\u00e0 della denominazione scaturisce anche dal fatto che l\u2019articolo 97 demanda al Ministro la facolt\u00e0 di promuovere l\u2019azione disciplinare contro i magistrati, e richiama le norme sull\u2019ordinamento giudiziario. E allora domando e dico: questo ordinamento giudiziario o \u00e8 nella Carta costituzionale oppure \u00e8 fuori della Carta. Se \u00e8 fuori, togliamo di qua la denominazione \u00abOrdinamento giudiziario\u00bb e scriviamo in testa alla sezione prima le parole \u00abFunzione giurisdizionale\u00bb. Come vedete la impropriet\u00e0 scaturisce proprio da un articolo compreso nella sezione prima, denominata \u00abOrdinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>Dopo queste considerazioni sulla denominazione del Titolo, accenner\u00f2 brevemente, pur non avendo presentato alcun emendamento anche per ragioni di opportunit\u00e0, alla questione della non iscrizione dei magistrati ai partiti politici.<\/p><p>Ho ascoltato le elevate considerazioni del collega onorevole Ruggiero, dichiaratosi favorevole all\u2019iscrizione, ho sentito anche i rilievi pratici del collega onorevole Musotto, il quale ha il vanto di essere vissuto per vent\u2019anni nella Magistratura; ho udito altri onorevoli colleghi che hanno sostenuto il divieto dell\u2019iscrizione, ma ho pensato che non \u00e8 l\u2019iscrizione intesa nel senso organizzativo quella che lega l\u2019uomo e ho ricordato un episodio molto simpatico di un filosofo napoletano, che ebbe sequestrata tutta la biblioteca per aver parlato male dei Borboni: portati via tutti i libri su una strada secondaria di Napoli, i ragazzi gironzolando intorno ai carretti, gridavano: \u00abI libri du diavulu!\u00bb. Usc\u00ec il vecchio filosofo con la incolta barba sul balcone e, premendosi la fronte con una mano, rivolgendosi all\u2019usciere procedente disse: \u00abDon Gennar\u00ec, e questa non me la sequestrate?\u00bb.<\/p><p>Onorevoli colleghi, il pensiero non si pu\u00f2 vincolare, l\u2019idea rimane al di sopra di tutti i pezzi di carta; quindi lasciate stare, fatene a meno di questa disposizione nella Carta costituzionale. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vengo all\u2019emendamento all\u2019articolo 94.<\/p><p>Ho detto di sostituire il primo comma con le parole: \u00abLa funzione giurisdizionale, espressione della sovranit\u00e0 della Repubblica, \u00e8 esercitata in nome del popolo italiano\u00bb.<\/p><p>Nel progetto si \u00e8 detto solamente \u00abpopolo\u00bb. Quando lessi questa parola \u00abpopolo\u00bb mi domandai: ma chi \u00e8 questo popolo? Indubbiamente sono tutti gli italiani. E poich\u00e9 noi attraversiamo un periodo in cui fetecisticamente si adopera questa parola per indicare determinati gruppi o frazioni, ho pensato all\u2019opportunit\u00e0 di un appellativo che mettesse chiaramente in evidenza che la giustizia sar\u00e0 amministrata in nome di tutto il popolo italiano.<\/p><p>Unit\u00e0 del potere giudiziario e giudici speciali. \u2013 Altro concetto al quale ho ispirato i miei emendamenti \u00e8 l\u2019unit\u00e0 del potere giudiziario, che \u00e8 garanzia di giustizia.<\/p><p>Questa unit\u00e0 del potere giudiziario dovrebbe stare a cuore a tutti, perch\u00e9 tutte le volte che un Governo vuol far prevalere la politica alla giustizia, specie quando trova resistenza nella coscienza giuridica e nella rettitudine del magistrato ordinario, ricorre alla creazione di nuovi organi giudiziari, sottraendo cos\u00ec la cognizione di determinati rapporti ai giudici naturali.<\/p><p>Intanto questo frazionamento \u00e8 rimasto sanzionato nella Carta costituzionale e si \u00e8 dimenticato che ogni frazionamento significa polverizzazione dell\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>La lotta per evitare il frazionamento \u00e8 antica, perch\u00e9 gi\u00e0 nell\u2019articolo 71 dello Statuto si era astrattamente affermato il principio dell\u2019unit\u00e0 del potere giudiziario; ma fin da allora le classi dirigenti, che miravano a dominare il Paese, iniziarono una lotta e si coalizzarono per violare questo articolo 71. Infatti la legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, allegato <em>E<\/em>, nacque contemplando delle eccezioni.<\/p><p>Si cre\u00f2 la giurisdizione sul Consiglio di Stato e quella della Corte dei conti in materia di contabilit\u00e0 e pensioni. L\u2019offensiva al principio della unit\u00e0 della giurisdizione continu\u00f2 negli anni successivi, e si ebbero i testi unici del 2 giugno 1889, del 17 agosto 1907, n. 678, e 26 giugno 1924, n. 1054. Cos\u00ec il Consiglio di Stato fu investito della giurisdizione sugli interessi legittimi dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, delle questioni giurisdizionali relative a diritti che si presentano nelle controversie di sua competenza ed infine di una giurisdizione esclusiva nei riguardi di determinati gruppi di veri e propri diritti dei cittadini, deliberatamente sottratti alla competenza dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria, come i diritti derivanti dal rapporto di pubblico impiego. Con la giurisdizione esclusiva, l\u2019abolizione del contenzioso amministrativo cadde quasi nel nulla.<\/p><p>Noi rendiamo omaggio a quell\u2019altissimo consesso che \u00e8 il Consiglio di Stato, che ha segnato delle pagine indelebili e nel campo della cultura e nel campo della giurisprudenza amministrativa, pagine indelebili che mi fanno ricordare un articolo pregevolissimo dell\u2019onorevole Vittorio Emanuele Orlando; ma se si deve affermare una buona volta questa unit\u00e0 del potere giudiziario, \u00e8 bene arrivare ad una precisazione. La resistenza si basa su rilievi diversi e si dice che \u00able norme riguardanti la illegittimit\u00e0 degli atti amministrativi, cio\u00e8 incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge sono poste pi\u00f9 che altro nell\u2019interesse della pubblica amministrazione, non nell\u2019interesse del cittadino, e che pertanto solo un organo amministrativo pu\u00f2 giudicare con perfetta cognizione di causa. Ma \u00e8 facile osservare che le norme riguardanti la legittimit\u00e0 degli atti amministrativi sono nell\u2019interesse della collettivit\u00e0 dei cittadini e non solo della pubblica amministrazione.<\/p><p>Altro motivo che si adduce per giustificare la esistenza del Consiglio di Stato a \u00absezioni giurisdizionali\u00bb \u00e8 la specifica conoscenza del diritto amministrativo.<\/p><p>A questa osservazione si pu\u00f2 rispondere che anche in seno alla Magistratura ordinaria si pu\u00f2 arrivare ad una specializzazione amministrativa. D\u2019altra parte i membri del Consiglio di Stato, che andrebbero a far parte della Suprema Corte di cassazione, nulla perderebbero n\u00e9 moralmente n\u00e9 materialmente. Concludendo, ai giudici amministrativi dovrebbero essere sottratte tutte le controversie relative a diritti e tutte quelle di legittimit\u00e0 relative ad interessi.<\/p><p>Invece, le controversie importanti un esame di merito sarebbero devolute ad un organo di controllo amministrativo, che non sarebbe un organo giudiziario, ma un organo fiduciario del Governo, vale a dire espressione del potere esecutivo, da questo nominato, incaricato di controllare l\u2019opportunit\u00e0 degli atti amministrativi.<\/p><p>I tribunali giudicherebbero in primo grado sia le controversie relative a diritti, sia quelle di legittimit\u00e0 relative ad interessi; le sezioni specializzate di Corte di appello giudicherebbero in secondo grado, ed in sede di Cassazione le sezioni specializzate. L\u2019autorit\u00e0 giudiziaria potrebbe dichiarare illegittimo l\u2019atto amministrativo, annullarlo o sospenderlo.<\/p><p>Cos\u00ec si realizzerebbe l\u2019unit\u00e0 del potere giudiziario: affermando il principio dell\u2019unit\u00e0 del potere giudiziario, bisognerebbe eliminare per sempre il giudice speciale, perch\u00e9 nella coscienza giuridica del Paese \u00e8 fermo il convincimento che la creazione di giudici speciali straordinari o eccezionali \u00e8 contraria ad ogni pi\u00f9 elementare concetto di libert\u00e0 e di giustizia. Noi non abbiamo pi\u00f9 bisogno dileggi speciali. Ogni legge speciale riabilita il fascismo. Le leggi speciali sono pericolose, esse sono tipici istituti degli stati totalitari e quando afferma di volere combattere questa o quella corrente con leggi speciali, senza accorgersene l\u2019antifascismo crea il fascismo. Con la paura non si governa, ed un Governo veramente democratico non pu\u00f2 pretendere una opinione popolare unanime; l\u2019unanimit\u00e0 \u00e8 un caso molto raro, mentre l\u2019indecisione \u00e8 un caso molto frequente nella volont\u00e0 collettiva.<\/p><p>Il popolo italiano, se lasciato libero, sa scegliere la sua via, ma se lo si obbliga, se lo si costringe a seguire un indirizzo coattivamente, per reazione va alla parte opposta. Spetta alla saggezza dei Governi di evitare questo pericolo, evitando le leggi eccezionali, che violano il diritto delle minoranze, diritto che s\u2019estrinseca nella opposizione, la quale deve considerarsi organo della sovranit\u00e0.<\/p><p>Purtroppo ancora si ha la cattiva abitudine di ricorrere a leggi speciali, con le quali si arriva ad annullare anche i diritti acquisiti. Proprio con una legge speciale noi, non so se opportunamente o inopportunamente, giorni or sono abbiamo messo alla porta centodieci vecchi che rappresentavano l\u2019<em>\u00e9lite<\/em> della cultura italiana e che rimangono ancora oggi i custodi viventi del Risorgimento italiano. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Cassazione unica. \u2013 Ho letto l\u2019ordine del giorno che reca la firma dell\u2019onorevole Villabruna e di altri numerosi deputati, ordine del giorno col quale si chiede il ripristino della Cassazione a Torino.<\/p><p>Se l\u2019Assemblea dovesse arrivare all\u2019accoglimento di detto ordine del giorno, noi deputati del Mezzogiorno e della Sicilia abbiamo il diritto di chiedere il ripristino delle Corti di Cassazione di Napoli e di Palermo, che furono due grandi fari del diritto; due grandi palestre della giurisprudenza.<\/p><p>Non vorrei per\u00f2 che col ripristino di queste tre Corti di Cassazione, in applicazione dell\u2019autonomia regionale si creasse una Corte di Cassazione per ogni Regione, giacch\u00e9 allora si cadrebbe nel ridicolo.<\/p><p>N\u00e9 vorrei che il ripristino si giustificasse affermando che la Cassazione unica fu una istituzione fascista, \u2013 e che non ha dato prove di perfetto funzionamento.<\/p><p>La riforma si riallaccia ad una serie di progetti, che vanno da quello di Minghetti del 1872 agli altri di De Filippo del 1868, Raeli del 1870, De Falco del 1872, Taiani del 1879 e 1885 ed infine Mortara del 1919.<\/p><p>Tutti questi progetti si riallacciano a nomi come Pisanelli, Pescatore, Mattirolo, Quarta, Mortara, Fadda.<\/p><p>Dunque, niente istituzione fascista. A chi parla di disfunzione della Corte di Cassazione io vorrei rivolgere la preghiera di dare uno sguardo ai volumi della giurisprudenza della Corte Suprema, civile e penale, per gli anni 1943, 1944 e 1945, pubblicati lo scorso anno dall\u2019Istituto italiano di studi legislativi. Quei volumi hanno un grande significato, costituiscono la prova migliore del perfetto funzionamento della Suprema Corte.<\/p><p>Gli anni 1944 e 1945 sono il periodo pi\u00f9 triste seguito alla sconfitta: mentre allora tutto andava in sfacelo, mentre il nostro patrimonio morale sempre pi\u00f9 si assottigliava, mentre le difficolt\u00e0 della vita materiale si aggravavano di giorno in giorno, in Roma di frequente bombardata, proprio in quegli anni la Cassazione, anche dimezzata di personale, continu\u00f2 ad amministrare serenamente giustizia.<\/p><p>Dopo queste brevi considerazioni sulla Cassazione, desidero fare presente che con l\u2019ultima parte dell\u2019articolo 95-<em>bis<\/em> ho inteso sottrarre al potere esecutivo, cio\u00e8 al Consiglio dei Ministri la nomina del Primo Presidente e del Procuratore generale della Cassazione. Ogni Governo \u00e8 l\u2019espressione di maggioranze mutevoli e la nomina dei due pi\u00f9 alti magistrati deve essere sottratta a queste volont\u00e0 mutevoli.<\/p><p>Giuria. \u2013 Argomento questo gi\u00e0 molto mietuto. Io per\u00f2 vorrei impostare la questione sotto questo riflesso. Che cos\u2019\u00e8 una Carta costituzionale? \u00c8 una legge che guarda il futuro, e presuppone una vitalit\u00e0 ed una stabilit\u00e0; ora, la Giuria, regolata da leggi speciali, non ha trovato stabilit\u00e0 nelle leggi ordinarie. Perch\u00e9 la si vuol inserire proprio nella Carta costituzionale, quando gli stessi ideatori della giuria finirono per pentirsene? Basta leggere una pagina del Pisanelli. I difetti della Giuria sono molteplici: <em>a<\/em>) incapacit\u00e0 dei giurati; <em>b<\/em>) parzialit\u00e0 di giurati; <em>c<\/em>) grande indulgenza per i reati passionali; <em>d<\/em>) eccessivo rigore per i reati contro la propriet\u00e0. Si sono lamentati frequentemente assoluzioni scandalose, che ci hanno discreditato anche all\u2019estero, pene inadeguate alla gravit\u00e0 dei reati; inique sproporzioni tra le pene inflitte per casi identici, affermazioni di responsabilit\u00e0 in processi indiziari che hanno lasciato perplessa la pubblica opinione.<\/p><p>Tutto questo mi fa ricordare le parole del professore Roncati, illustre psichiatra, il quale in una sua monografia \u00abIl processo penale\u00bb ebbe a dire: che con l\u2019istituto della Giuria la scienza istruisce il processo, la scienza lo discute e d\u2019ignorante lo giudica.<\/p><p>Questo amaro giudizio dato anni or sono \u00e8 ancora oggi di attualit\u00e0. Il fascismo cerc\u00f2 di rimediare. Perch\u00e9 non si deve riconoscerlo? Si \u00e8 detto che si peggior\u00f2. Non \u00e8 vero. Con l\u2019assessorato non si peggior\u00f2 affatto. Il fascismo incorpor\u00f2 la giuria e la confuse col magistrato togato, di modo che il collegio giudicante risult\u00f2 formato da un certo numero di giudici popolari e di due giudici togati.<\/p><p>Questo collegio misto ebbe il compito di pronunziare la sentenza, senza che vi fosse pi\u00f9 il verdetto separato dei giudici popolari. Caduto il verdetto, che limitava il compito del magistrato togato all\u2019applicazione della pena o all\u2019assoluzione, l\u2019oratoria dovette acconciarsi alla nuova situazione. Si arriv\u00f2 una buona volta alla sentenza con la motivazione in modo che l\u2019imputato potesse sapere il perch\u00e9 della condanna, si evitarono tante altre incongruenze; ma non bast\u00f2, e prova ne \u00e8 il famoso caso Mulas per il quale Gennaro Marciano combatt\u00e9 la sua ultima e nobile battaglia. Fu allora che si sent\u00ec il bisogno di arrivare sollecitamente ad una riforma; e si arriv\u00f2 alla nomina di una Commissione da parte del Ministro Tupini. Vi furono allora due tendenze diverse. Una mirava ad attribuire i reati di competenza della Corte di assise ai giudici togati. Si voleva cio\u00e8 creare l\u2019Alta Corte criminale sul genere di quella che esisteva a Napoli e che dette buona prova.<\/p><p>Ma questa presentava l\u2019inconveniente di abolire proprio per i reati gravi il rimedio dell\u2019appello.<\/p><p>A questo inconveniente si voleva ovviare investendo la Suprema Corte oltre che del sindacato di diritto anche del sindacato sul fatto; ma si snaturava l\u2019istituto della Corte di cassazione.<\/p><p>Altri avrebbero voluto attribuire i reati di competenza della Corte di assise in prima istanza ai tribunali ed in seconda istanza alla Corte di appello.<\/p><p>Questo sistema avrebbe offerto tre garanzie:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) unit\u00e0 di competenza per tutti i reati gravi;<\/li><li><em>b<\/em>) garanzia del doppio grado di giurisdizione;<\/li><li><em>c<\/em>) capacit\u00e0 funzionale tecnica, che \u00e8 indubbiamente maggiore nel giudice togato.<\/li><\/ol><p>La realizzazione di questi tre princip\u00ee nell\u2019ordinamento giuridico dello Stato avrebbe delle conseguenze di indiscutibile pregio e garantirebbe in modo certo ed equo la volont\u00e0 della legge.<\/p><p>Intanto \u00e8 prevalsa la corrente in favore della giuria, come si evince dal decreto del maggio 1946 e dall\u2019articolo 96 del progetto di Costituzione.<\/p><p>Io personalmente sono contrario alla giuria; e questo mio modesto parere trova conforto nel pensiero di sommi giuristi.<\/p><p>Al congresso internazionale di diritto penale tenutosi a Palermo nel 1935 partecip\u00f2 fra altri, Raffaele Garofalo, vanto della Magistratura e della cattedra.<\/p><p>Il Garofalo allora non esit\u00f2 ad affermare pubblicamente che quello che si era veduto in Italia durante 50-60 anni del sistema della Giuria non era che un seguito di ingiustizie. Nello stesso congresso si dichiar\u00f2 contrario all\u2019istituto della Giuria il Presidente della Seconda Sezione penale della Suprema Corte, Ugo Aloisi dicendo che non bisognava far decidere con un responso di giustizia enigmatica e che la motivazione dei pronunziati del giudice doveva rimanere la base di garanzia per la retta amministrazione della giustizia.<\/p><p>Mi piace anche ricordare il pensiero di Enrico Altavilla: \u00abdire che affidare l\u2019amministrazione della giustizia al giudice popolare \u00e8 un trionfo democratico, significa pronunziare una bella frase fuori di ogni realt\u00e0, che non giustifica la paradossale situazione. I delitti pi\u00f9 gravi debbono essere giudicati da giudici incompetenti e debbono essere sottratti ad un controllo del giudice di appello\u00bb. Onorevoli colleghi, l\u2019amministrazione della giustizia \u00e8 una cosa seria.<\/p><p>Nell\u2019evoluzione del diritto penale si \u00e8 consolidato la necessit\u00e0 della specializzazione del giudice penale, la opportunit\u00e0 dell\u2019approfondimento della cultura nelle scienze psichiatriche e psicologiche.<\/p><p>Con questo indirizzo del pensiero moderno contrasta il ritenere di poter chiamare a giudicare dei reati gravi persone fornite di scarsissima cultura.<\/p><p>Dai sostenitori della giuria si dice che quando si debbono infliggere pene molto gravi \u00e8 opportuno che la colpevolezza dell\u2019imputato sia riconosciuta non solo dai giudici togati, ma anche dai giudici laici.<\/p><p>Si vuole insomma che la sentenza sia l\u2019espressione non solo della scienza giuridica, ma anche della coscienza popolare.<\/p><p>Bisogna invece, tener presente che l\u2019amministrazione della giustizia \u00e8 qualcosa di cos\u00ec squisitamente tecnico che non pu\u00f2 obbedire al concetto, che dicesi democratico, di attribuire a qualsiasi persona la risoluzione di problemi che decidono di tutta la vita di un uomo. Si dice che anche un buon lavoratore pu\u00f2 decidere una causa che non richiede particolari conoscenze tecniche; questo significa affermare una verit\u00e0 parziale, giacch\u00e9 chiunque ha esperienza di cose giudiziarie, sa che ogni giorno sorgono presso le Corti di assise questioni, le cui situazioni di diritto sono cos\u00ec interamente legate a quelle di fatto, che soltanto i tecnici possono risolvere tali problemi.<\/p><p>Dire se un omicidio fu commesso con premeditazione, se vi fu eccesso di difesa, se questo fu doloso o colposo, se ed in quale misura il giudicabile \u00e8 imputabile, se concorre la circostanza della continuazione, se l\u2019imputato sia un delinquente per tendenza, tutte queste questioni non possono essere risolte dal giudice laico.<\/p><p>Lo studio del delinquente, l\u2019esigenza di profonde indagini sui motivi del delitto, sulla personalit\u00e0 fisiopsichica del reo, sulla sua personalit\u00e0 sociale, tutto lascia pensare al pericolo del giudice laico.<\/p><p>Il giudice laico anche se preparato, il che costituirebbe rara eccezione, non d\u00e0 mai affidamento di serenit\u00e0.<\/p><p>In proposito desidero ricordare che sul giornale l\u2019<em>Avanti!<\/em> del 1\u00b0 dicembre 1946, Achille Corona dedicava un articolo al processo che doveva in quei giorni svolgersi innanzi alla Corte di assise di Bari per l\u2019omicidio del deputato socialista Giuseppe Di Vagno commesso nel 1921 ad opera di squadristi fascisti.<\/p><p>Nell\u2019articolo si osservava che il Collegio giudicante era formato in modo da dar luogo ai pi\u00f9 legittimi sospetti per il partito, cui si riteneva che appartenessero gli assessori.<\/p><p>L\u2019articolo concludeva con queste parole: \u00abla giustizia deve essere amministrata in modo che tutti gli italiani abbiano fiducia nel suo verdetto\u00bb.<\/p><p>Questa proposizione merita di essere sottolineata per il suo significato e per il suo valore, che trascende il caso speciale, riaffermando il principio basato su una inderogabile necessit\u00e0, cio\u00e8 l\u2019imparzialit\u00e0 del giudice in ogni attivit\u00e0 giudiziaria, sia essa penale, civile o amministrativa.<\/p><p>Indipendenza della Magistratura. \u2013 I magistrati dipendono soltanto dalla legge, cos\u00ec afferma l\u2019articolo 94.<\/p><p>\u00abOrdine autonomo ed indipendente\u00bb si legge nella prima parte dell\u2019articolo 97.<\/p><p>Sempre, in tutti i tempi, prima del fascismo e anche durante il fascismo, come oggi, si \u00e8 parlato e si parla di indipendenza della Magistratura, di terzo potere, ma n\u00e9 nello Statuto albertino, n\u00e9 in questo progetto di Costituzione si leggono le parole \u00abpotere giudiziario\u00bb.<\/p><p>Nella relazione si \u00e8 detto che la Magistratura non \u00e8 soltanto un ordine; che \u00e8 sostanzialmente un potere dello Stato e che non si adopera questo termine neppure per gli altri poteri, per non fare sorgere equivoci ed inconvenienti, cui potrebbe dar luogo una ripartizione teorica interpretata meccanicamente.<\/p><p>In verit\u00e0 questo chiarimento \u00e8 poco convincente.<\/p><p>La verit\u00e0 \u00e8 che l\u2019indipendenza della Magistratura ha moltissimi fautori, ma quando si tratta di attuare l\u2019indipendenza le cose cambiano; e molti dei fautori apparenti finiscono per svelarsi avversari decisi, sino a sembrare di avere un sacro terrore della indipendenza che predicavano.<\/p><p>Eppure in tanti altri campi si pensano le pi\u00f9 ardite riforme.<\/p><p>Essi dicono che bisogna evitare uno strapotere della Magistratura e che in questo si cadrebbe con la piena autonomia del potere giudiziario.<\/p><p>Questo forse \u00e8 il motivo per cui, pur affermandosi nell\u2019articolo 97 del progetto che la Magistratura costituisce un organo autonomo ed indipendente, nello stesso articolo in questa autonomia e questa indipendenza vengono sensibilmente ridotti, chiamando a far parte del Consiglio Superiore della Magistratura elementi estranei all\u2019ordine giudiziario e demandando al Ministro della giustizia, cio\u00e8 ad un organo del potere esecutivo, il diritto di promuovere l\u2019azione disciplinare contro i magistrati.<\/p><p>Ecco, onorevoli colleghi, in che consiste l\u2019autonomia e la indipendenza.<\/p><p>Tutto si giustifica con la preoccupazione di creare uno strapotere.<\/p><p>La preoccupazione \u00e8 ingiustificata: io comprendo uno strapotere del potere esecutivo, al quale si assiste in Italia da un quarto di secolo, strapotere consacrato nella legge del 31 gennaio 1926, n. 100, e nel decreto legislativo luogotenenziale del 16 marzo 1946, n. 98, riguardanti l\u2019autorizzazione al Governo di emanare norme giuridiche.<\/p><p>Comprendo anche lo strapotere del potere legislativo, specie in quei paesi ove si adotta il sistema unicamerale o un bicameralismo reso illusorio.<\/p><p>Ma non so pensare ad uno strapotere del potere giudiziario, la cui funzione \u00e8 tutta nell\u2019applicazione della legge, la quale detta ai giudici anche le regole della interpretazione.<\/p><p>Certo \u00e8 che il termine \u00abpotere giudiziario\u00bb ha destato preoccupazioni anche nei compilatori del progetto di Costituzione.<\/p><p>Eppure nella prima parte dell\u2019articolo 94 si legge: \u00abla funzione giurisdizionale, espressione della sovranit\u00e0 della Repubblica, \u00e8 esercitata in nome del popolo\u00bb.<\/p><p>Ora se il potere giudiziario, che \u00e8 la massima garanzia dei diritti e delle libert\u00e0 dei cittadini non pu\u00f2 considerarsi come una concessione dello Stato, bens\u00ec come una istituzione voluta dal popolo e difesa dal popolo, si sarebbe ben potuto dire: \u00abil potere giudiziario esercita la giustizia in nome del popolo\u00bb.<\/p><p>Ma come ho detto si \u00e8 sempre avuto una certa preoccupazione, anzi una riluttanza a parlare di potere giudiziario.<\/p><p>Quando si parl\u00f2 di ordine giudiziario, si discusse sul significato di questa dizione. Nel 1859 dal Manfredini fu sostenuto che \u00abordine giudiziario\u00bb doveva significare \u00abpotere giudiziario\u00bb indipendenza dal Governo; ma prevalse la tesi contraria sostenuta dal Rattazzi, per la quale l\u2019ordine giudiziario fu inteso come una parte della pubblica amministrazione.<\/p><p>Oggi solo nella relazione si legge che \u00abordine giudiziario\u00bb deve intendersi per potere giudiziario\u00bb.<\/p><p>Ma un potere per essere tale deve essere indipendente.<\/p><p>Questa indipendenza, a mio avviso, non si realizzer\u00e0 se le disposizioni del titolo IV rimarranno quali sono.<\/p><p>Guardando un poco la posizione giuridica che dal 1860 in poi le leggi dello Stato hanno fatto e fanno al potere giudiziario, noi troviamo che nello Statuto albertino vennero affermati i seguenti princip\u00ee:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) pronunzia delle decisioni giudiziarie in nome del Capo dello Stato (art. 68);<\/li><li><em>b<\/em>) inderogabilit\u00e0 dell\u2019ordinamento giudiziario da parte del potere esecutivo (art. 70);<\/li><li><em>c<\/em>) divieto di giurisdizione straordinaria (art. 61);<\/li><li><em>d<\/em>) inamovibilit\u00e0 del giudice dopo tre anni di servizio (art. 69);<\/li><li><em>e<\/em>) obbligatoriet\u00e0 specifica e non generale delle decisioni giudiziarie (art. 73);<\/li><li><em>f<\/em>) pubblicit\u00e0 delle udienze (art. 72).<\/li><\/ol><p>La pronunzia delle sentenze in nome del Capo dello Stato gi\u00e0 da sola metteva in evidenza il carattere accessorio della pi\u00f9 alta funzione dello Stato come \u00abla giustizia\u00bb.<\/p><p>Tale accessoriet\u00e0 si aggravava facendo dipendere i magistrati, per quanto riguarda lo stato personale, da un Ministro politico, il quale, pur rimanendo in teoria estraneo alle funzioni giudiziarie, finiva sempre per portare l\u2019influsso della corrente politica da lui rappresentata in seno al Governo.<\/p><p>Anche l\u2019inderogabilit\u00e0 dell\u2019ordinamento giudiziario da parte del potere esecutivo (art. 70 dello Statuto) rimase un\u2019affermazione vuota di reale contenuto.<\/p><p>Mancando una distinzione fra leggi costituzionali e leggi ordinarie e potendo il Parlamento legiferare senza distinzione, a qualsiasi Parlamento era possibile sconvolgere l\u2019ordinamento della giustizia.<\/p><p>Lo stesso dicasi per l\u2019inamovibilit\u00e0 del giudice (art. 69).<\/p><p>L\u2019esperienza di 80 anni ha dimostrato come alle volte si era o in un modo o nell\u2019altro costretti a rinunziare a questo ipotetico diritto o bisognava rassegnarsi a subire sostituzioni, rimozioni per esigenze di servizio (art. 222 regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).<\/p><p>Ugualmente fu violato il divieto di giurisdizione straordinaria.<\/p><p>Si crearono tribunali speciali come quello per la difesa dello Stato e per giustificare la violazione del divieto si fece la distinzione tra tribunale speciale e tribunale straordinario.<\/p><p>Insomma in tutti gli ordinamenti giudiziari che si sono susseguiti, l\u2019indipendenza della Magistratura \u00e8 stata quasi sempre una beffa. Cos\u00ec fu con l\u2019ordinamento del 14 luglio 1907, n. 511; cos\u00ec con l\u2019ordinamento del 30 dicembre 1923, n. 2786, ed il culmine si raggiunse con l\u2019ordinamento del 30 gennaio 1941, n. 12) ancora oggi vigente, ove il magistrato \u00e8 posto sotto l\u2019alta sorveglianza del Ministro, da cui riceve le opportune direttive in base al principio dell\u2019unit\u00e0 del potere.<\/p><p>Insomma durante il regime fascista le condizioni si aggravarono: la inamovibilit\u00e0 divenne suscettibile di sospensione per volere del Ministro (art. 223 del regio decreto-legge 3 gennaio 1941, n. 12). Furono istituiti con circolare rapporti sull\u2019attivit\u00e0 dei magistrati e si mise cos\u00ec il magistrato in uno stato di soggezione ancora pi\u00f9 grave di quello di qualunque funzionario, il quale aveva almeno il diritto di conoscere il giudizio espresso su di lui dai suoi superiori e ricorrere gerarchicamente.<\/p><p>Ancora oggi le promozioni sono alla discrezione del Ministro che nomina le commissioni di scrutinio e di concorso.<\/p><p>Il reclutamento dei magistrati \u00e8 rimasto al completo arbitrio del Ministro (art. 125 del regio decreto legge 30 gennaio 1941, n. 12 ed art. 4-5 e 19 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860).<\/p><p>Il Ministro pu\u00f2 escludere, con provvedimento insindacabile, chi vuole dal concorso e pu\u00f2 persino annullare gli esami (art. 19 regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860).<\/p><p>Nel 1940 un egregio giovane che nulla aveva commesso, non fu ammesso al concorso semplicemente perch\u00e9 suo padre era uno studioso delle opere di Benedetto Croce, e questo episodio lo cito per dare l\u2019idea di quale situazione si era venuta creando in questo campo. Anche fosse esistita una colpa per il padre giammai le colpe dei padri si sono fatte gravare sui figli.<\/p><p>Questo principio \u00e8 affermato anche nel Codice civile per i casi di indegnit\u00e0 a succedere.<\/p><p>L\u2019appartenenza del magistrato alla carriera collegiale o a quella di Pretura \u00e8 rimasta all\u2019arbitrio del Ministro (art. 115 e 138 regio decreto-legge, 30 gennaio 1941, n. 12).<\/p><p>Dopo questo sommario sguardo al passato viene da domandare: \u00abil problema della autonomia, dell\u2019indipendenza della Magistratura \u00e8 risolto nel progetto di Costituzione?<\/p><p>Si \u00e8 veramente dato forza al potere giudiziario?<\/p><p>Si \u00e8 affermato il principio dell\u2019unit\u00e0 del potere giudiziario?<\/p><p>Si sono fornite per i magistrati quelle garanzie stabilite per i membri del potere legislativo e del potere esecutivo?<\/p><p>Penso che anche questo progetto, nonostante le affermazioni di indipendenza, abbia sotto certi punti di vista aggravato lo stato di dipendenza della Magistratura.<\/p><p>Il problema della indipendenza della Magistratura somiglia un poco al problema del Mezzogiorno.<\/p><p>Ogni Governo nell\u2019insediarsi fa l\u2019elogio del Mezzogiorno, fa le solite promesse, ma poi tutto rimane come prima.<\/p><p>Cos\u00ec avviene per la Magistratura.<\/p><p>Quattro sono le indipendenze che si chiedono: indipendenza costituzionale, indipendenza funzionale, indipendenza istituzionale, indipendenza economica.<\/p><p>Manca la prima perch\u00e9 il progetto di Costituzione non qualifica come sovrana la funzione giurisdizionale, n\u00e9 qualifica sovrano il potere che la esercita.<\/p><p>Difetta d\u2019indipendenza funzionale perch\u00e9 non si parla esplicitamente di autogoverno.<\/p><p>\u00c8 minacciata l\u2019indipendenza istituzionale in quanto le assunzioni, le promozioni, i trasferimenti di sede e di funzioni si fanno dipendere da un Consiglio Superiore di cui fanno parte elementi che sono espressioni di correnti politiche.<\/p><p>Non vi \u00e8 traccia della indipendenza economica, che \u00e8 di somma importanza al fine di una retta amministrazione della giustizia. Con l\u2019articolo 97 proposto in sostituzione di quello del progetto ho inteso eliminare il grave inconveniente che si avrebbe con un Consiglio Superiore della Magistratura costituito in parte di estranei all\u2019ordine giudiziario e tutti eletti dall\u2019Assemblea. I membri del Consiglio Superiore della Magistratura devono essere solo magistrati ed eletti dalla Magistratura.<\/p><p>Una sezione del Consiglio Superiore deve funzionare da corte disciplinare e l\u2019azione disciplinare dovr\u00e0 essere esercitata dai procuratori generali della Cassazione o delle Corti di appello.<\/p><p>Lasciando l\u2019articolo 97 cos\u00ec come \u00e8 formulato nel progetto non solo si annullerebbe l\u2019indipendenza della Magistratura, ma tutto l\u2019ordine giudiziario verrebbe messo alla sbaraglio. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Prima di lasciare l\u2019argomento fondamentale del Titolo IV, cio\u00e8 l\u2019indipendenza della Magistratura, desidero ricordare quanto ha scritto un gesuita, padre Lener. Questi, figlio di un alto magistrato, dopo avere esercitato la professione di avvocato, entr\u00f2 nell\u2019ordine dei gesuiti. Nel raccoglimento della sua cella deve avere ricordato il tormento paterno, deve avere pensato ai suoi anni di esercizio dell\u2019avvocatura ed ha scritto in quella rivista densa di pensiero che \u00e8 la <em>Civilt\u00e0 Cattolica<\/em> un pregevolissimo articolo sull\u2019indipendenza della Magistratura (anno 1947, pagina 303 e seguenti).<\/p><p>Il dotto gesuita cos\u00ec scrive: \u00abCon l\u2019articolo 97 del progetto di Costituzione il governo dell\u2019ordine giudiziario viene conferito bens\u00ec al Consiglio Superiore della Magistratura, ma questo non \u00e8 pi\u00f9 un organismo composto di soli magistrati.<\/p><p>\u00abElementi estranei all\u2019ordine giudiziario, politici, sono chiamati a comporlo in condizioni d\u2019assoluta parit\u00e0. Poich\u00e9 la scelta di tutti i membri elettivi per met\u00e0 compete all\u2019Assemblea Nazionale e non \u00e8 a vita, la maggioranza parlamentare potr\u00e0 fare in modo che la stessa maggioranza del Consiglio Superiore della Magistratura sia di un dato colore politico.<\/p><p>\u00abCon ci\u00f2 tutta la Magistratura sar\u00e0 influenzata dal partito politico che riuscir\u00e0 ad aver la maggioranza in Parlamento\u00bb.<\/p><p>Padre Lener richiama nello stesso articolo la parola detta in pubblica Assemblea Costituente dall\u2019onorevole Calamandrei: \u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura, che secondo il progetto da me redatto avrebbe dovuto essere composto da soli magistrati eletti dalla stessa Magistratura, sar\u00e0 invece composto per met\u00e0 da elementi politici.<\/p><p>Chi ha impedito all\u2019autogoverno della Magistratura di affermarsi in pieno, \u00e8 stato Sua Eccellenza il Procuratore Generale Pilotti. La Magistratura deve ringraziare proprio lui della ostilit\u00e0 con cui \u00e8 stata accolta nel progetto l\u2019idea dell\u2019autogoverno\u00bb.<\/p><p>Questo \u00e8 enorme; la storia dir\u00e0 se Sua Eccellenza Pilotti fosse dalla parte della ragione o meno, ma \u00e8 incredibile che per l\u2019eventuale errore di un uomo si debba punire una classe, anzi si debba punire il Paese. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Nell\u2019articolo 98 parte 1<sup>a<\/sup> \u00e8 detto che possono essere magistrati anche le donne nei casi previsti dall\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>Da alcuni si \u00e8 detto che, potendo le donne esercitare la professione di avvocato, debbono anche poter essere magistrati.<\/p><p>In verit\u00e0 io invito a meditare sulla opportunit\u00e0 di questa norma.<\/p><p>Oggi chi per un verso, chi per altro, tutti si concordano per allontanare la donna dal focolare domestico.<\/p><p>La donna deve rimanere la regina della casa, pi\u00f9 la si allontana dalla famiglia, pi\u00f9 questa si sgretola. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Con tutto il rispetto per le capacit\u00e0 intellettive della donna, ho l\u2019impressione che essa non sia indicata per la difficile arte del giudicare.<\/p><p>Questa richiede grande equilibrio e alle volte l\u2019equilibrio difetta per ragioni anche fisiologiche.<\/p><p>GUIDI CINGOLANI MARIA. \u00c8 un antiquato.<\/p><p>ROMANO. Meglio cos\u00ec.<\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> Le signore protestano.<\/p><p>ROMANO. Questa \u00e8 la mia opinione. Le donne devono stare a casa. (<em>Interruzione della onorevole Federici Maria<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Penso che l\u2019intervento della donna, non come magistrato togato, potrebbe essere utile per il tribunale dei minorenni.<\/p><p>Su questo punto non ho presentato un emendamento specifico, ma ho ritenuto opportuno un rilievo anche per il legislatore futuro.<\/p><p>Ho chiesto invece, che nel secondo capoverso dell\u2019articolo 98 siano eliminate le parole \u00abed avvocati dopo quindici anni di esercizio\u00bb.<\/p><p>Consentendo questa forma di reclutamento dei Consiglieri di cassazione si apre il varco ad inconvenienti diversi, che potranno portare al favoritismo con grande nocumento dell\u2019ordine giudiziario.<\/p><p>Un avvocato di valore dopo quindici anni di esercizio professionale avr\u00e0 indubbiamente gettato le basi di una clientela, alla quale per ovvie ragioni economiche non rinunzier\u00e0; quindi il reclutamento cadrebbe su avvocati che non sono riusciti ad affermarsi nel campo professionale e che attraverso l\u2019intrigo cercherebbero rifugio nell\u2019alta Magistratura.<\/p><p>Ci\u00f2 potrebbe verificarsi facilmente se il Consiglio Superiore rimarr\u00e0 costituito per met\u00e0 da elementi eletti dall\u2019Assemblea Nazionale fra estranei alla Magistratura.<\/p><p>Pertanto insisto nel proposto emendamento.<\/p><p>Guarentigia dell\u2019immunit\u00e0. \u2013 L\u2019autonomia funzionale degli organi giudiziari non potrebbe dirsi completa ed assoluta se le persone dei giudici non fossero poste al sicuro da qualsiasi attentato \u00abdiretto o indiretto\u00bb da parte degli organi statali o di forze politiche organizzate.<\/p><p>In ogni ordinamento costituzionale \u00e8 stata sempre grande la preoccupazione di mettere al sicuro da ogni estranea influenza coloro che esercitano le pi\u00f9 alte e delicate funzioni di giustizia e di controllo.<\/p><p>L\u2019indipendenza personale del magistrato pu\u00f2 essere violata in due modi:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) mediante la rimozione del magistrato dalla sede o dalla funzione a lui spettante;<\/li><li><em>b<\/em>) col fermo di polizia, con l\u2019applicazione di misure amministrative di sicurezza ed in alcuni casi addirittura con l\u2019arresto.<\/li><\/ol><p>Atti arbitrari del genere oggi sono ancora pi\u00f9 possibili dati i tempi di intensa passione e di aspra rivalit\u00e0 politica.<\/p><p>Quindi la garanzia dell\u2019immunit\u00e0 concessa finora solo ai membri della Camera dei deputati, dovrebbe essere estesa anche ai magistrati come organi del potere giudiziario.<\/p><p>L\u2019arresto, anche se revocato, finisce per gettare delle ombre e ci\u00f2 a discapito del prestigio della Magistratura.<\/p><p>Qualche anno fa venne spiccato un mandato di cattura contro un distinto magistrato solo in base ad una chiamata di correo fatta da un cancelliere.<\/p><p>Il magistrato, la cui innocenza risult\u00f2 chiarissima fu dopo qualche mese scarcerato.<\/p><p>Nel frattempo su alcuni giornali si erano letti a grossi caratteri le parole \u00abLa Magistratura alla sbarra\u00bb.<\/p><p>Ora, se la persona del magistrato fosse tutelata come quella dei deputati s\u00ec gravi inconvenienti si eviterebbero.<\/p><p>Onde insisto nell\u2019emendamento cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abI magistrati non possono essere privati della libert\u00e0 personale se non previa autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, salvo il caso di flagrante delitto per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura\u00bb.<\/p><p>Polizia giudiziaria. \u2013 L\u2019articolo 100 stabilisce che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 disporre direttamente dell\u2019opera della polizia giudiziaria.<\/p><p>Su questo argomento desidero osservare che l\u2019attivit\u00e0 preparatoria del giudizio e quella esecutiva dei giudicati non potranno ricevere piena applicazione sino a quando non si avr\u00e0 un corpo di polizia giudiziaria alle dirette dipendenze disciplinari ed amministrative del potere giudiziario.<\/p><p>Gli organi di polizia sono attualmente assorbiti dall\u2019attivit\u00e0 amministrativa e politica e, quindi, spesso non trovano il tempo per eseguire un mandato di cattura.<\/p><p>\u00c8 necessario che sia creato un corpo di polizia giudiziaria alle dirette dipendenze disciplinari ed amministrative del potere giudiziario.<\/p><p>Quando si devono servire due padroni si finisce per servire poco diligentemente quello dal quale meno si dipende.<\/p><p>Onde l\u2019articolo 100 nel suo primo comma potrebbe essere cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab\u00c8 istituito un corpo speciale di polizia giudiziaria posta alla diretta ed esclusiva dipendenza dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>Istituti di prevenzione e di pena. \u2013 Nella Carta costituzionale non \u00e8 detto da chi debbano dipendere gli Istituti di prevenzione e di pena.<\/p><p>Vi fu un tempo in cui questi dipesero dal Ministero dell\u2019interno; successivamente passarono alle dipendenze del Ministero della giustizia. La dipendenza naturale spetta all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, la quale ha tutti i requisiti per controllare il funzionamento degli istituti stessi, in tali sensi dispone il secondo comma dell\u2019articolo 100 nell\u2019emendamento proposto.<\/p><p>Avvocatura dello Stato. \u2013 Ho chiesto la soppressione dell\u2019articolo 105 che riguarda l\u2019Avvocatura dello Stato, in considerazione che questa non pu\u00f2 essere considerata un organo costituzionale da comprendersi sotto il Titolo IV.<\/p><p>Come il cittadino per la difesa dei suoi diritti assume il patrocinio di un avvocato, cos\u00ec lo Stato ha il suo difensore e basta questo rilievo per comprendere come questo difensore non possa essere considerato organo costituzionale.<\/p><p>Corte costituzionale. \u2013 Desidero infine rivolgere viva preghiera all\u2019Assemblea di meditare sull\u2019articolo 127, che riguarda la formazione della Corte costituzionale.<\/p><p>Il magistrato, se vuole essere tale, non pu\u00f2 per definizione assiomatica essere dipendente da alcun altro potere.<\/p><p>Ora mi domando come possono essere indipendenti e giudicare secondo coscienza uomini nominati a tempo dal Parlamento, ossia da partiti politici, uomini che dipendono per la loro rielezione dal Parlamento. Quando un giudice \u00e8 l\u2019espressione di una corrente politica, egli nel giudicare della costituzionalit\u00e0 delle leggi, avr\u00e0 sempre la preoccupazione di recar danno a quel partito, dal quale ha ricevuto il suffragio.<\/p><p>Trovare una soluzione che tranquillizzi in pieno non \u00e8 facile; ma deve riconoscersi che la garanzia maggiore ci pu\u00f2 essere data dal magistrato ordinario, cio\u00e8 dal magistrato nominato e promosso, trasferito e governato dal Corpo medesimo di cui fa parte.<\/p><p>Trattamento economico. \u2013 La posizione economica attuale della Magistratura deriva da un equivoco, giacch\u00e9 i magistrati d\u2019Italia ebbero origine nettamente nobiliare.<\/p><p>Il posto di giudice era ambito per mantenere alto il prestigio ed il potere della famiglia e,quindi, l\u2019esercizio della Magistratura era un <em>munus publicum<\/em>.<\/p><p>Si ritenne che il magistrato dovesse essere provvisto di beni di fortuna, dei quali lo stipendio rappresentava solo una integrazione.<\/p><p>Ma quando le cariche giudiziarie, come tutte le altre cariche direttive dello Stato passarono dalla nobilt\u00e0 all\u2019alta borghesia e da questa alla media, i magistrati vennero a trovarsi in gran parte nella condizione economica di tutti gli altri impiegati delle amministrazioni statali, costretti a vivere di solo stipendio.<\/p><p>I magistrati di oggi non discendono da magnanimi lombi, ma dal popolo e prevalentemente da quella classe impiegatizia, che silenziosamente \u00e8 sempre vissuta e vive tra mille difficolt\u00e0 e stenti.<\/p><p>I figli di questa modestissima classe usciti dalle universit\u00e0, non potendo per mancanza di mezzi affrontare la incertezza e l\u2019aleatoriet\u00e0 della libera professione, concorrono in Magistratura.<\/p><p>Questi giovani, che sentono imperioso il dovere di non pesare un giorno di pi\u00f9 sul bilancio familiare, questi giovani sono le nobili reclute della Magistratura italiana.<\/p><p>Perci\u00f2 molto ci addolora il sentire alle volte affermare con poca ponderatezza che la Magistratura \u00e8 asservita agli agrari, che guarda con simpatia i grandi proprietari, gli industriali.<\/p><p>La Magistratura conosce un solo imperativo categorico, la norma giuridica, batte una sola strada, quella della giustizia, invoca una sola luce, la luce di Dio.<\/p><p>Oggi mentre molti assetati di felicit\u00e0, divorati dall\u2019egoismo, avidi di beni, corrono dietro i facili guadagni, mentre tutto \u00e8 in funzione del benessere fisico, il magistrato ha saputo soffrire, mantenendo lontano ogni ombra, ogni macchia dalla toga, che considera un simbolo sacro.<\/p><p>La Magistratura italiana ha al suo attivo una giusta fama di onest\u00e0 e di correttezza, per cui la sua rettitudine non \u00e8 stata mai neppure discussa.<\/p><p>La quasi totalit\u00e0 dei magistrati non frequenta teatri, non cinematografi, non si consente villeggiature di montagna o di mare.<\/p><p>Con tanto impoverimento della personalit\u00e0 i magistrati italiani si sono comportati da eroi attendendo, in silenzio, in mezzo alle pi\u00f9 gravi ristrettezze economiche, alla oscura e diuturna fatica del giudicare, hanno continuato ad accudire con serenit\u00e0 allo studio di poderose questioni, in cui spesso sono in contrasto interessi ingentissimi.<\/p><p>La Magistratura italiana \u00e8 quella che meno si sporc\u00f2 di fascismo, e prova ne \u00e8 che si sent\u00ec il bisogno di creare organi speciali disposti ad asservirsi supinamente alla dittatura.<\/p><p>La Magistratura italiana come allora cos\u00ec anche oggi, \u00e8 rimasta e rimane al suo posto.<\/p><p>Purtroppo in questi tempi grigi, tutti si \u00e8 presi dall\u2019autodenigrazione: ombre si gettano sulla polizia, ombre sull\u2019arma dei carabinieri, ombre sulla Magistratura.<\/p><p>Con questo sistema si discreditano gli organi pi\u00f9 vitali e si aggrava la carenza dello Stato. Tagliare i rami secchi \u00e8 un dovere, ma \u00e8 anche un dovere mantenere alto il prestigio di queste istituzioni, che sono un poco la spina dorsale del Paese.<\/p><p>Qui vi sono stati lanci inconsulti di manate di fango contro la Magistratura, specie quella siciliana.<\/p><p>Ebbene non le parole vane, ma i numeri della statistica dicono che la Magistratura in Sicilia fra infinite difficolt\u00e0, ha colpito in pieno petto la criminalit\u00e0.<\/p><p>Dal 1943 al 1945 vi fu un crescente di attivit\u00e0 delittuosa: rapine, estorsioni, sequestri di persone, associazioni a delinquere.<\/p><p>A molti non era pi\u00f9 consentito di andare in campagna, ma alla fine del 1946 la statistica ha segnato il ritorno alla normalit\u00e0.<\/p><p>E la lotta contro la criminalit\u00e0 si \u00e8 svolta osservando la legge, non come si fece all\u2019epoca del prefetto Mori, ricorrendo ai mandati di cattura in bianco.<\/p><p>Sono, quindi, in errore quei pochi che inconsultamente hanno osato attaccare la Magistratura. Se in tutti i settori della vita italiana esistesse quello scrupolo, quello spirito di sacrificio, che intensamente vive sotto la toga del magistrato, la risurrezione morale del Paese potrebbe ritenersi assicurata.<\/p><p>\u00c8 di ieri un esempio fulgido di purezza e di francescana povert\u00e0 della Magistratura di Sicilia.<\/p><p>In un grande centro di quella terra, che vive di onore, un Presidente di Sezione di Corte di appello cess\u00f2 improvvisamente di vivere.<\/p><p>Il giorno del decesso colleghi ed avvocati andarono a visitare la vedova; questa dirottamente piangeva; pregata di rassegnarsi, tra i singhiozzi disse al Primo Presidente della Corte che non aveva neppure i mezzi per ordinare la cassa.<\/p><p>Con una colletta quell\u2019esimio magistrato raggiunse l\u2019ultima dimora tra quattro assi coperti da una toga intemerata. Questa \u00e8 la Magistratura italiana.<\/p><p>Nell\u2019agosto scorso avrete letto sulla <em>Scena illustrata<\/em> lo stato di miseria in cui mor\u00ec a Milano un giovane magistrato.<\/p><p>Quando amici e colleghi accorsero nella squallida stanzetta trovarono sopra un tavolo un voluminoso processo civile coperto di appunti.<\/p><p>Quel volume era la ricchezza in contestazione, sul letto di morte l\u2019indigenza assoluta, sopra una sedia una giacca sdrucita con poche centinaia di lire che servirono per telegrafare alla famiglia, alla fidanzata. Anche questa accorse e chiese un ricordo, un indumento, che essa gi\u00e0 considerava un simbolo, la toga onoratamente indossata da chi doveva essere il compagno della sua vita.<\/p><p>Ecco la Magistratura italiana.<\/p><p>Onorevoli colleghi, rispettiamola e difendiamola in questa legge suprema dello Stato.<\/p><p>Ricordiamo in questo momento le parole di un grande giurista, Giuseppe Zanardelli.<\/p><p>Questi disse che la toga del magistrato senza armi spaventa la forza, senza forza arresta la violenza, senza apparato riduce il fasto alla modestia ed al timore.<\/p><p>S\u00ec, onorevoli colleghi, la forza giusta della toga \u00e8 ricercata da tutti, dalla povert\u00e0 come un asilo, dalla ricchezza come un appoggio, dall\u2019onore come una luce, dalla vita stessa come mezzo di conservazione.<\/p><p>Onorevoli colleghi. La Magistratura non ha ambizione di sorta, non mira a strapotere alcuno.<\/p><p>Chiedo ai colleghi di sinistra che rispettino il decreto del guardasigilli Togliatti del maggio 1946, che fu una conquista democratica per l\u2019ordine giudiziario. Ai colleghi del centro rivolgo viva preghiera di leggere questo numero della <em>Civilt\u00e0 cattolica<\/em> e meditare le sagge parole di Padre Lener, che per avere preferito a questo brutto mondo la vita dello spirito ha diritto di essere creduto pi\u00f9 di noi.<\/p><p>Prego infine, vivamente i colleghi di destra di leggere quei libro profondo di Roepke campione del liberalismo, cio\u00e8 <em>La crisi sociale del nostro tempo<\/em>. In questo libro che \u00e8 la sintesi di tutta la sua produzione scientifica, Roepke dice ad un certo punto che i tribunali sono la cittadella dell\u2019autorit\u00e0 dello Stato, che fino a quando questa cittadella resiste non vi \u00e8 timore di sfacelo dello Stato.<\/p><p>Difendiamo dunque questa cittadella, che in tempi grigi ha resistito alla prova del fuoco. Difendendo la Magistratura, intendiamo difendere la giustizia del nostro Paese. Qui, onorevoli colleghi, non si tratta di difendere gli interessi di questa o di quella categoria di lavoratori ma qualche cosa di sacro, la giustizia, che \u00e8 patrimonio di tutti gli italiani. (<em>Applausi \u2013 Congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Salerno. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SALERNO. Onorevoli colleghi, siamo certamente tutti d\u2019accordo in quest\u2019Aula nel sottolineare l\u2019estrema importanza dell\u2019argomento che stiamo trattando: la giustizia, l\u2019amministrazione della giustizia. Ma credo che non siamo ugualmente d\u2019accordo sulle ragioni che ci inducono ad attribuire tanta importanza a questo argomento.<\/p><p>Eppure \u00e8 necessario fissare queste ragioni, perch\u00e9 esse possono costituire l\u2019orientamento utile per la impostazione e la risoluzione dei maggiori problemi.<\/p><p>Per me le ragioni sono due: una di carattere strettamente costituzionale \u2013 e quindi giuridica \u2013; l\u2019altra di carattere profondamente umano \u2013, e quindi universale. Sono due termini inscindibili, senza di cui\u2013 \u00e8 mia opinione \u2013 nessuno dei problemi attinenti alla giustizia pu\u00f2 essere compiutamente risolto.<\/p><p>Se \u00e8 vero in gran parte \u2013 come \u00e8 stato detto \u2013 che la legge esaurisce il travaglio politico che la precede e supera, per cos\u00ec dire, le idee e i contrasti che ne sono il presupposto; \u00e8 anche vero che la legge non esaurisce la sua finalit\u00e0 estrema, cio\u00e8 l\u2019applicazione al caso concreto, se non attraverso la funzione giurisdizionale, tappa ultima del ciclo vitale della norma giuridica, cuspide somma di tutto l\u2019ordinamento costituzionale.<\/p><p>Accanto per\u00f2 a questo profilo tecnico e giuridico della giustizia, ve n\u2019\u00e8 un altro: morale, sociale, umano, che non pu\u00f2 essere trascurato: la giustizia sete degli uomini, la giustizia proporzione, misura, calcolo di tutte le entit\u00e0 imponderabili della vita, la giustizia che eleva il giudice ai pi\u00f9 alti fastigi, senza fargli perdere la sua natura umana e la conoscenza degli uomini, la giustizia reclamata da tutti perch\u00e9 tutela gli interessi di tutti, e non solo quelli materiali, ma anche quelli altamente personali, come l\u2019onore, la libert\u00e0, il lavoro.<\/p><p>Sarebbe una iattura se questi due lati, il lato giuridico e il lato umano, fossero tenuti distanti o, peggio ancora, se il lato tecnico-giuridico dovesse eccessivamente estendersi a detrimento dell\u2019altro, perch\u00e9 allora avremmo una giustizia fredda, una giustizia meccanica, lontana dagli uomini, pericolosa per la societ\u00e0.<\/p><p>Ad evitare questo pericolo, bisogna compendiare i due termini: il termine giuridico e il termine umano; essi devono incontrarsi e questo incontro non pu\u00f2 avvenire che sull\u2019unico terreno possibile, cio\u00e8 sul terreno sociale.<\/p><p>Una grande affermazione \u00e8 contenuta nella nostra Costituzione: \u00abLa funzione giurisdizionale \u00e8 espressione della sovranit\u00e0 della Repubblica ed \u00e8 esercitata in nome del popolo\u00bb.<\/p><p>\u00c8 un\u2019affermazione alla quale bisogna dare tutto il peso e la significazione che merita se si vuole che questa Costituzione non sia solamente una raccolta di formule esteriori, ma abbia veramente un contenuto di schiettezza e di socialit\u00e0. \u00c8 un\u2019affermazione importante perch\u00e9 fissa il potere, ma fissa anche la fonte del potere: attribuisce alla funzione giurisdizionale tutta l\u2019autorit\u00e0 necessaria, ma pone un limite, che \u00e8 la condizione della nascita e della vita di questo potere.<\/p><p>Sovranit\u00e0, e sovranit\u00e0 che deriva dal popolo!<\/p><p>Noi usciamo da un periodo di tirannide, in cui il potere esecutivo e tutto il meccanismo dispotico che gli era sorto intorno si era mostruosamente ingigantito a danno degli altri poteri, compreso naturalmente quello della giustizia. \u00c8 necessario che si formuli questa alta affermazione di riscatto e di prestigio della giustizia. Proclamare in uno Stato ispirato alla legalit\u00e0 che il potere giudiziario \u00e8 espressione della sovranit\u00e0 popolare, significa applicare un principio di schietta democrazia, che cio\u00e8 tutti i cittadini sono uguali dinanzi al giudice e il giudice \u00e8 uguale per tutti. Non basta affermare che la norma astratta \u00e8 uguale per tutti. Il giudice deve essere sicuramente uguale per tutti.<\/p><p>La sovranit\u00e0 della giustizia per\u00f2 deve essere intesa nei suoi giusti termini per evitare due pericoli a cui si potrebbe andare incontro: che cio\u00e8 questa sovranit\u00e0 sia soltanto una espressione verbale e, per cos\u00ec dire, una finzione, e per evitare il pericolo opposto: che questa sovranit\u00e0 straripi nell\u2019arbitrio e diventi la negazione della funzione altissima che al potere giudiziario \u00e8 commessa.<\/p><p>Si vuole insomma che il giudice sia sovrano s\u00ec, ma che la sua sia una sovranit\u00e0 effettiva e concreta, senza manti laceri n\u00e9 corone di cartone, ma anche senza eccessi ed arbitrii che metterebbero la sua volont\u00e0 in istridente contrasto con la volont\u00e0 sociale. E per me questo \u00e8 il problema fondamentale: creare un potere giudiziario sovrano che sia la fedele espressione della volont\u00e0 collettiva.<\/p><p>Ebbene, le condizioni della sovranit\u00e0 non sono che due: da un canto il prestigio del giudice, dall\u2019altro l\u2019indipendenza del giudice.<\/p><p>Il prestigio non pu\u00f2 discendere dalla legge; il prestigio scaturisce dall\u2019ordine interno dei magistrati, perch\u00e9 poggia sulla fierezza e sulla dignit\u00e0 dell\u2019uomo, in osservanza di quei princip\u00ee etici che non si scrivono, ma si sentono e dei quali si deve fare uso. Bisogna bandire la corsa alle posizioni avanzate, la gara dei successi personali, insomma il \u00abcarrierismo\u00bb. Bisogna abolire la distinzione per gradi, e mantenere soltanto quella per funzioni, abolire una bassa ed una alta Magistratura, comprendendo nella prima i giudici che esercitano nel campo penale, nella seconda quelli che trattano la materia civile.<\/p><p>Sia unica la funzione, ed unica la dignit\u00e0.<\/p><p>La Magistratura deve essere intesa come l\u2019espressione di una missione e le missioni sono fatte con un po\u2019 di sacrificio. Quando un magistrato non sente questa norma imperativa, egli avr\u00e0 tutte le attitudini per altre funzioni, ma non sar\u00e0 un buon magistrato.<\/p><p>Tutti possono essere magistrati, come tutti possono essere sacerdoti di una fede, ma sia magistrato chi vive e chi sa vivere da magistrato, cio\u00e8 in quello stato di elezione morale onde possa dirsi: molti sono gli avvocati ma&#8230; i magistrati sono gli eletti.<\/p><p>L\u2019altra condizione della sovranit\u00e0 \u00e8 l\u2019indipendenza. Ma anche su questa espressione bisogna intendersi.<\/p><p>Diceva l\u2019onorevole Domined\u00f2: insomma, che cosa si vuole con questo titolo IV, qual \u00e8 la sua essenza, quale il suo spirito? Non altro che la ricerca ansiosa del giudice libero, egli rispondeva. E certo, se la libert\u00e0 \u00e8, come dev\u2019essere, la somma di tutti i valori morali, non v\u2019\u00e8 nessuno che non aspiri a questo giudice libero. Ma bisogna intendersi sul concetto di libert\u00e0. La libert\u00e0, deve essere, innanzitutto, per essere vera, la risultante di tutte le libert\u00e0, ed in secondo luogo la libert\u00e0 non la si pu\u00f2 intendere se non come la coesistenza di essa con le altre libert\u00e0. Insomma, quello di libert\u00e0 \u00e8 un concetto di relazione e di proporzione. Una libert\u00e0 assoluta potrebbe esprimere un concetto negativo. La libert\u00e0 deve perci\u00f2 rispondere a requisiti di coordinamento e di armonia, sicch\u00e9 nel tempo stesso in cui si pone il problema della libert\u00e0, si pone anche il problema dei limiti della libert\u00e0, e nel tempo stesso in cui si pone il problema dell\u2019indipendenza del giudice, si pone anche il problema della dipendenza del giudice, perch\u00e9 il giudice che fosse completamente indipendente, astrattamente indipendente, potrebbe giungere alla rinnegazione della funzione che gli \u00e8 affidata.<\/p><p>In quanto alla dipendenza, nella Costituzione \u00e8 detto che il giudice dipende dalla legge e dalla coscienza, ma io vorrei dire che non basta. Occorre una terza dimensione, cio\u00e8 egli deve dipendere anche dalla coscienza, dallo spirito della legge, deve essere pervaso da quel soffio animatore che \u00e8 nella legge.<\/p><p>Non parliamo di una coscienza popolare che non sia consacrata nella norma. Non ne parliamo. Era una preoccupazione dell\u2019onorevole Domined\u00f2, ma \u00e8 una preoccupazione che mi pare non abbia ragion d\u2019essere, prima di tutto perch\u00e9 una coscienza popolare non consacrata nella legge, in un regime democratico, non pu\u00f2 esistere. Questa specie di dualismo, di contrasto tra il precetto e la volont\u00e0 popolare pu\u00f2 verificarsi in periodo di tirannide, quando la coscienza popolare non giunge ad esplicarsi nella legge, ma non \u00e8 concepibile in periodo di libert\u00e0. In secondo luogo, se una coscienza popolare non \u00e8 consacrata nella legge, evidentemente non si tratta della legge che deve essere applicata. Quando noi parliamo di coscienza popolare, parliamo di quella coscienza che \u00e8 nella legge e che l\u2019accompagna, perch\u00e9, onorevoli colleghi, si dice (e l\u2019hanno scritto i relatori autorevolissimi di questo Titolo) che la legge, nell\u2019atto della sua formazione, esaurisce il processo politico che le sta alla base, ma io dubito della esattezza integrale di questa massima.<\/p><p>\u00c8 proprio vero che tutta la politica venga esaurita? Non \u00e8 forse anche vero che vi \u00e8 sempre qualcosa che non riesce ad inserirsi nella legge, non riesce a prendere espressione concreta e che tuttavia esiste ed accompagna la legge come un\u2019ombra, come una vibrazione, come una invisibile riserva copiosa, alla quale il giudice attinge forse con maggiore fortuna di quel che non faccia attingendo alla legge medesima nella sua articolazione letterale, appunto perch\u00e9 essa, definita e quasi conclusa in determinati cancelli, spesso finisce per essere arida ed insufficiente?<\/p><p>Quando si dice che esiste lo spirito della legge, si parla di qualche cosa che non deve essere considerata come un formalismo o una convenzionale figura retorica, che si tramanda da secoli, ma come alcunch\u00e9 di reale e vivente. Ora, \u00e8 questo lo spirito che lega il popolo alla giustizia ed alla Magistratura. \u00c8 questo lo spirito che lega il potere legislativo al potere giudiziario; ed \u00e8 con questo spirito che la legge viene interpretata secondo la coscienza, secondo la civilt\u00e0 di un periodo storico presso una determinata societ\u00e0.<\/p><p>Io ho sentito qui i pi\u00f9 aurei discorsi pronunciati dai luminari della scienza. Il tecnicismo ha raggiunto i vertici della elaborazione. Come dicevo in principio, temo per\u00f2 che si sia lasciato nell\u2019ombra quell\u2019altro lato del problema, che \u00e8 il lato umano, e che bisogna inserire nella norma costituzionale. Quando poco fa sentivo dire che il giudice applica la legge, e che questa applicazione della legge si esaurisce nel processo dialettico e tecnico-giuridico, io pensavo che in tutto questo non solo vi \u00e8 un vizio di ragionamento, ma forse tutta una inclinazione del nostro tempo a dimenticare quanto di umanit\u00e0 era negli antichi maestri del diritto, da Francesco Carrara ad Emanuele Carnevale.<\/p><p>E vorrei dire che questo \u00e8 anche un po\u2019 il vizio di una tendenza scientifica, per cui Emanuele Carnevale, che fu uno degli ultimi veri umanisti del diritto penale, temeva che la nuova scuola sorgente in Italia potesse disumanare il diritto penale, come potrebbe disumanare il diritto ogni giudice che prescindesse dal contenuto umano che esso racchiude.<\/p><p>Ora, qual \u00e8 la funzione del giudice? Qual \u00e8 la sua funzione al di fuori di ogni tecnicismo, al di fuori di ogni formulazione scientifica, prescindendo da tutti gli schemi e le nomenclature, qual \u00e8 questa funzione del giudice? Che cosa fa il giudice, in fondo? Non si passa d\u2019un tratto dalla legge alla vita. Fra la legge e la sua applicazione c\u2019\u00e8 un intervallo, c\u2019\u00e8 uno <em>jatus<\/em>, che bisogna riempire, c\u2019\u00e8 un <em>quid<\/em> che bisogna trovare: questa \u00e8 la funzione del giudice, vale a dire adeguare, avvicinare, livellare la norma astratta al caso concreto, la norma generale al caso specifico. E tutto questo secondo la legge e secondo la coscienza del giudice, ma anche e soprattutto secondo la coscienza sociale. Si \u00e8 detto tante volte ed autorevolmente: il giudice \u00e8 la legge vivente. Un antico filosofo affermava che le leggi peggiori possono diventare sopportabili quando i giudici sono buoni e che viceversa le leggi buone possono diventare pessime quando i giudici sono cattivi. Che cosa significa questo? Qual \u00e8 la ragione di queste alternative e quali sono gli strumenti di cui si deve servire il giudice per trasformare la legge astratta in una legge vicina alla vita ed all\u2019uomo? Qual \u00e8 la fonte alla quale potr\u00e0 attingere? Essa non pu\u00f2 essere che la ricerca dell\u2019umanit\u00e0 e del fondo sociale di cui \u00e8 permeata la legge stessa. La legge per essere giusta, deve essere aderente alla umanit\u00e0 ed allo spirito sociale. Questo contatto e questa continuit\u00e0 fra la vita sociale e la vita giurisdizionale, lungi dall\u2019indebolire la sovranit\u00e0 del giudice, la rafforza e la contiene nei limiti solamente accettabili, vale a dire i limiti di una sovranit\u00e0 costituzionale.<\/p><p>In tutto questo pu\u00f2 entrare un atteggiamento politico? Potrei dire di s\u00ec, e se \u00e8 assurdo parlare di una politica giudiziaria, nel senso di un orientamento sistematico della giustizia nella sua esplicazione, \u00e8 altres\u00ec indubitabile che un coefficiente politico entra in quasi tutte le attribuzioni e le esplicazioni dell\u2019attivit\u00e0 della giustizia. Oggi la vita moderna ci va insegnando questo: che le controversie demandate al potere giurisdizionale sono sempre pi\u00f9 tali da richiedere una larga conoscenza dei bisogni umani. La politica, quindi, \u00e8 uno di quei fattori che non possono essere nella vita collettiva allontanati e respinti, perch\u00e9 \u00e8 un po\u2019 come l\u2019aria che circonda l\u2019essere umano; politica per\u00f2 della legge, che accompagna la legge stessa, non la politica del giudice, per cui quel termine \u00abcoscienza\u00bb, che si legge nel progetto e che si deve interpretare come criterio di rettitudine e di zelo, va integrato e completato col concetto di coscienza sociale che accompagna la norma; altrimenti, a lasciar arbitra la coscienza subiettiva del giudice, si potrebbe andare incontro a dolorose sorprese ed assistere alle pi\u00f9 aperte storpiature della legge, nell\u2019ottimistica presunzione di compiere un sacro dovere.<\/p><p>In conseguenza di questo punto di vista, cio\u00e8 che un\u2019impronta sociale e politica deve essere anche nella coscienza del giudice e deve corrispondere alla coscienza sociale e politica di chi la legge ha formato, discende che, negare al magistrato la possibilit\u00e0 non di essere politicamente orientato, ma di essere iscritto ad un partito, \u00e8 una contraddizione evidente. Vero \u00e8 che il divieto \u00e8 originato dalla preoccupazione di quel che potrebbe sulla pubblica opinione, di discredito e di sospetto, l\u2019appartenenza del giudice alla milizia di un partito. Ma certamente in quel divieto vi \u00e8 un\u2019offesa ed un\u2019ingiuria al partito ed al giudice, cosicch\u00e9 quella norma non pu\u00f2 non essere cancellata, appunto per affermare vieppi\u00f9 le necessit\u00e0 dell\u2019aderenza del giudice alla coscienza collettiva.<\/p><p>Inteso cos\u00ec il principio dell\u2019indipendenza del magistrato, cio\u00e8 come avvicinamento alla vita sociale, bisogna applicarlo anche al campo funzionale della Magistratura. L\u2019autogoverno o il Governo della Magistratura fatto da un organo specifico \u00e8 una esigenza indeclinabile, ma bisogna che anche questo organo mantenga la sua continuit\u00e0 tra vita sociale e vita giurisdizionale.<\/p><p>Io ho sentito citare qui frequentemente un discorso di Giuseppe Zanardelli pronunciato nel 1903 a proposito della progettata riforma dell\u2019ordinamento giudiziario, che non ebbe poi seguito. Ora lo Zanardelli, che era un liberale, a questo proposito non esit\u00f2 a dire che tra il pericolo di una soggezione della Magistratura al potere esecutivo e quello della clausura, dell\u2019incapsulamento della giustizia in un organismo staccato dalla vita collettiva, era preferibile il pericolo che derivava dal potere esecutivo. Testualmente egli disse: \u00abE non \u00e8 certo meno pernicioso dell\u2019arbitrio ministeriale quello dei corpi chiusi, presso i quali possano le condiscendenze, i pregiudizi di classe, e prevalga uno spirito di parte, esclusivo e parziale\u00bb. \u00c8 inevitabile allora il formarsi, non diremo di un clientelismo, ma di un classismo interno, in virt\u00f9 del quale chi non avesse santi in quel piccolo paradiso sarebbe condannato&#8230; alle pene eterne.<\/p><p>Ma poi c\u2019\u00e8 un\u2019altra ragione per cui non \u00e8 concepibile che quest\u2019organo supremo sia composto esclusivamente di magistrati. Noi diciamo che nella Magistratura la funzione giurisdizionale \u00e8 l\u2019espressione della sovranit\u00e0 ed \u00e8 esercitata in nome del popolo. Quale sarebbe un qualsiasi indizio di investitura della base sociale per questo alto consesso, questo organo supremo, quale \u00e8 l\u2019organo giudiziario? Se domani andasse in vigore la Costituzione, e fosse accolta la proposta secondo cui il Consiglio Superiore della Magistratura deve essere composto esclusivamente di magistrati, di quale Magistratura si parlerebbe? Della nostra Magistratura, di quella Magistratura che noi in massima parte abbiamo ereditato dal passato, la quale improvvisamente si chiuderebbe in un organo sovrano che potrebbe disporre del reclutamento, delle promozioni, di tutto quello che attiene alla vita amministrativa e disciplinare del magistrato. Dove sarebbe quel qualsiasi contrassegno della volont\u00e0 e della potenza del corpo sociale da cui tutto dovrebbe scaturire, compresa l\u2019autorit\u00e0 della Magistratura? Noi speriamo che la Magistratura non sia legata al passato, speriamo che non possa andare incontro ai pericoli che ha dovuto subire nel ventennio della tirannide; ma queste nostre speranze appunto ci additano la necessit\u00e0 e ci impongono il dovere di mantenerla vicina alla vita e al corpo sociale.<\/p><p>Non credo per\u00f2 che si possa accogliere la proposta di coloro che nel Consiglio Superiore della Magistratura vorrebbero inserire una rappresentanza simbolica \u2013 come si \u00e8 detto in quest\u2019Aula \u2013 dell\u2019elemento laico, perch\u00e9 questo \u00e8 il sistema del riconoscimento della necessit\u00e0 di partecipazione di tutta la vita collettiva a questo organo supremo, attraverso l\u2019espressione simbolica, ma \u00e8 anche l\u2019annullamento del principio. Comprenderete, infatti, che la presenza di tre o quattro laici nell\u2019ordinamento del Consiglio Superiore della Magistratura sarebbe solamente una finzione giuridica, per non dire una ipocrisia legale.<\/p><p>Quindi, sono dell\u2019opinione che debba in misura equa partecipare al Consiglio Superiore della Magistratura una rappresentanza della vita collettiva; e non comprendo tutte quelle diffidenze che sono state per vari motivi profilate in queste discussioni.<\/p><p>Il Capo dello Stato non deve partecipare, si \u00e8 detto, perch\u00e9 il Capo dello Stato, comunque, \u00e8 sempre espressione di un partito. Eppure si era sempre dichiarato, si pensava, si sperava che, bench\u00e9 espressione di un partito, il Capo dello Stato fosse anche la sintesi della vita nazionale e, quindi, stesse un po\u2019 al disopra dei partiti. Non devono partecipare gli avvocati, perch\u00e9 gli avvocati potrebbero continuare ed esercitare la loro attivit\u00e0 professionale per interposta persona. Non deve partecipare una rappresentanza del legislativo, perch\u00e9, come ha detto l\u2019onorevole Domined\u00f2, questa sarebbe una contaminazione del potere giudiziario. Penso che in tutte queste affermazioni vi sia l\u2019estrinsecazione di un senso di scetticismo, di pessimismo e di diffidenza, onde pu\u00f2 ben dirsi che noi viviamo quasi in un\u2019atmosfera di continuo sospetto. E forse questa \u00e8 la barriera pi\u00f9 grande che divide, non solo in questo campo, gli uomini di tutto il mondo. Se abbiamo fiducia nella democrazia dobbiamo anche ritenere che vi \u00e8 una forza intrinseca che purifica e non contamina la giustizia. Mentre questo sospettare il delitto, la malversazione, l\u2019inganno, la frode ad ogni pi\u00e8 sospinto, mi pare che sia l\u2019espressione di uno stato d\u2019animo, che pu\u00f2 essere forse giustificato dopo un periodo di tirannide, ma che deve essere fugato, in maniera che a questa democrazia, che vogliamo rinnovellare, sia infusa una vita nuova, una vita rispondente ai fini sociali, ai quali le nuove istituzioni devono essere indirizzate.<\/p><p>Purtroppo, noi non abbiamo pi\u00f9, forse, il senso esatto delle cose, proprio per quel fenomeno della tirannide di cui parlavo innanzi: noi temiamo che il potere legislativo possa sopraffare il potere giudiziario, sol perch\u00e9 entrino in questo dei rappresentanti del primo. Ma la verit\u00e0 \u00e8 che il potere legislativo non ha mai sopraffatto gli altri poteri, e se tirannidi si sono avute, sono sorte fuori del potere legislativo, fuori delle Assemblee, fuori dei Parlamenti, e, quindi, bisogna diffidare di tutto ci\u00f2 che non \u00e8 emanazione della volont\u00e0 popolare liberamente espressa: questo \u00e8 il pericolo da cui bisogna difendersi.<\/p><p>L\u2019indipendenza della Magistratura non consiste nell\u2019isolamento; la partecipazione di un\u2019equa rappresentanza di elementi laici al Consiglio Superiore deve essere imposta dalla Costituzione, perch\u00e9 \u00e8 garanzia del mantenimento di quel legame indispensabile di continuit\u00e0, che deve esistere fra vita sociale e Magistratura.<\/p><p>Ma l\u2019indipendenza sia soprattutto affermata nelle estrinsecazioni concrete della funzione giurisdizionale. Si \u00e8 suggerito giustamente che qualche cosa bisogna dire per rafforzare il principio dell\u2019autonomia finanziaria del magistrato: sia questo anche detto incidentalmente, ma deve essere detto e legato, come un dovere, al legislatore futuro, giacch\u00e9 la libert\u00e0 di cui parlava l\u2019onorevole Domined\u00f2, presuppone innanzitutto la libert\u00e0 del magistrato da quel bisogno e da quel sospetto che potrebbe qualche volta incidere sulla funzione suprema della Magistratura.<\/p><p>Abbia questa indipendenza la Magistratura ed abbia anche tutto il potere giurisdizionale, perch\u00e9, se si \u00e8 parlato e si combatte per la creazione di un vero potere giudiziario, sarebbe assurdo che, mentre si lotta con tanto ardore, si consente poi che molte delle attribuzioni di questo potere siano esercitate proprio da coloro che il potere non posseggono, perch\u00e9 non hanno gli attributi del potere giudiziario.<\/p><p>Si dice che tutte le funzioni giurisdizionali debbono essere conferite al magistrato; ma intanto l\u2019ordinamento statale \u00e8 ricco di funzioni giurisdizionali esercitate da organi che non hanno a che vedere con la Magistratura. Ora, questo bisogna in qualunque modo evitarlo, perch\u00e9 defrauda i magistrati della loro sovranit\u00e0 e della loro indipendenza.<\/p><p>Purtroppo il Consiglio di Stato rimane, ma dovrebbe attendere soltanto a quella tutela di interessi legittimi, per cui gi\u00e0 un passo avanti si \u00e8 fatto con la legislazione del 1865 e del 1877, e si restringa in questi termini il suo potere senza toccare la materia dei diritti subbiettivi, in modo da non invadere la sfera del potere giudiziario.<\/p><p>Anche la Corte dei conti dovr\u00e0 mantenere esclusivamente la sua tradizionale funzione di controllo sulla contabilit\u00e0 dello Stato, ma si sottragga a queste due Magistrature ogni potere giurisdizionale. Si render\u00e0 cos\u00ec il doveroso omaggio alla tradizione ed anche al comportamento di questi organi, i quali, anche in periodo di oppressione, hanno dato prova di indipendenza e di fierezza.<\/p><p>Il potere giudiziario non pu\u00f2 per\u00f2 \u2013 organizzato sulle basi che sono indicate nella Costituzione \u2013 consentire che siano mantenuti in vita i tribunali militari. Io ho sentito tante volte fare qui l\u2019elogio dei tribunali militari; non bisogna confondere quella che \u00e8 la necessaria tutela di alcuni interessi schiettamente militari, e quindi la necessit\u00e0 di una legge penale militare, con una giurisdizione penale militare: sono due cose diverse, perch\u00e9 i tribunali militari contrastano il principio informatore del potere giudiziario, cio\u00e8 la sua indipendenza, cio\u00e8 la sua appartenenza ad un Ordine di giustizia. Come \u00e8 noto invece, i giudici militari non dipendono che dall\u2019esecutivo, e propriamente dal Ministero della guerra. \u00c8 memorabile un ordine del giorno presentato molti anni addietro, nel 1900, da un gruppo di deputati, fra i quali luminosamente figuravano uomini come Turati, come Prampolini, come Comandini ed altri, con cui si chiedeva fin da allora l\u2019abolizione dei tribunali militari, appunto perch\u00e9, essendo organi del potere esecutivo, erano stati investiti di quelle pi\u00f9 severe repressioni, che difficilmente sarebbero state applicate dalla giustizia ordinaria. Non \u00e8 concepibile che in una giustizia socialmente e democraticamente organizzata, un ampio potere di giurisdizione sia esercitato da organi che non entrano nella compagine giudiziaria, ma che dipendono dal potere esecutivo. Costoro non sono dei giudici; sono dei funzionari. Io non vedo come si possa da una parte rivendicare l\u2019autorit\u00e0, la sovranit\u00e0 del potere giudiziario, e dall\u2019altra consentire che vi siano queste deviazioni cos\u00ec evidenti e notevoli.<\/p><p>Non m\u2019indugio su altri problemi, e mi soffermo su qualcuno che pi\u00f9 mi sta a cuore, come quello, per esempio, della Corte d\u2019assise. Su di essa vi \u00e8 una specie di dichiarazione di ostilit\u00e0, se non proprio universale, certamente della grande maggioranza dell\u2019Assemblea. Per\u00f2 vi \u00e8 una minoranza favorevole, e in questa minoranza mi sento contento di trovarmi. Per la verit\u00e0, non mi pare che il problema sia impostato con esattezza. In sostanza, l\u2019opposizione all\u2019istituzione delle Corti d\u2019assise \u00e8 questa: il problema ha carattere solamente procedurale, la Corte d\u2019assise \u00e8 solamente una questione di competenza, non \u00e8 un problema politico. Non mi pare che questa sia la maniera di impostare il problema, perch\u00e9 la politica pu\u00f2 entrare dovunque; anche qualche cosa che apparentemente ha un suo significato, ne pu\u00f2 assumere uno politico. Viviamo in un\u2019epoca profondamente politica. Ma ci\u00f2 \u00e8 accaduto anche in altri tempi, quando l\u2019essere sbarbati o non sbarbati poteva costituire un\u2019espressione politica; il fumare o non fumare, perfino questo aveva un significato politico. Quindi, il problema politico non \u00e8 vero che non ci sia. Il problema politico c\u2019\u00e8 in questo precetto contenuto nella Costituzione, e d\u2019altra parte la questione delle Corti d\u2019assise \u00e8 sorta storicamente proprio come una questione politica.<\/p><p>In Francia \u00e8 sorta come una questione politica, quando \u00e8 crollata tutta la struttura regia dello Stato ed \u00e8 venuto il popolo a determinare, a custodire i nuovi ordinamenti. Si \u00e8 voluto, in senso reattivo, dare al popolo la possibilit\u00e0 di esercitare direttamente la giustizia, e si sono create le Corti d\u2019assise.<\/p><p>Ma anche in Italia \u2013 e cerchiamo di non fare passi indietro almeno in questo \u2013 la Corte d\u2019assise \u00e8 sorta nel Piemonte, nel 1848, per giudicare i reati di stampa. Anche qui la significazione politica era ovvia, era patente. Usciamo da un periodo di tirannide, usciamo da quei periodi, cio\u00e8, nei quali tutto ci\u00f2 che ha significazione ed espressione popolare viene combattuto e compresso. Si impone anche qui un problema politico; tanto \u00e8 vero che lo si \u00e8 portato alla Costituente. In fondo, che cosa si vuol dire con questo precetto? Si vuol presentare un dilemma: pu\u00f2 il popolo, al quale \u2013 si dice nel primo articolo della Costituzione \u2013 appartiene la sovranit\u00e0; pu\u00f2 il popolo, in nome del quale si esercitala giurisdizione (art. 94) rivendicare il diritto di esercitare direttamente questa funzione e di esercitarla come detentore, come depositario della funzione stessa?<\/p><p>Si dice da qualcuno, come ha detto l\u2019onorevole Villabruna, che non occorre creare le Corti d\u2019assise, perch\u00e9 c\u2019\u00e8 gi\u00e0 nella Costituzione il principio, secondo cui la funzione giurisdizionale \u00e8 esercitata in nome del popolo.<\/p><p>Quindi tutti contenti. Ma se invece di affermarlo soltanto, lo si potesse tradurre in qualcosa di concreto, credo che il precetto avrebbe la sua reale applicazione. Si \u00e8 detto da qualch\u2019altro \u2013 come l\u2019onorevole Crispo \u2013 che la partecipazione del popolo alle Corti di assise rappresenta la partecipazione di una massa indifferenziata, e che le Corti d\u2019assise sono uno scannatoio, o lo sono state.<\/p><p>Ascoltando ci\u00f2 mi veniva fatto di rilevare come molte volte noi ci rendiamo portatori di princip\u00ee astratti con piena convinzione, con piena lealt\u00e0, ma poi, al momento in cui dobbiamo trasportare il principio nel campo dell\u2019esecuzione, cio\u00e8 dobbiamo passare alla realizzazione, incontriamo dei diaframmi. E quanti diaframmi in questa Costituzione!<\/p><p>Molte cose si dicono, ma quando si deve creare un istituto che renda attivo il principio e lo faccia incidere sulla vita sociale, quanti timori e quanti tentennamenti!<\/p><p>Si \u00e8 parlato della sovranit\u00e0 popolare, ma poi si dice che \u00e8 bene che il popolo non partecipi all\u2019amministrazione della giustizia; si \u00e8 parlato della sovranit\u00e0 e della indipendenza della giustizia, e si mantengono i tribunali militari; si \u00e8 parlato di tante altre cose, per esempio della parit\u00e0 dei diritti delle donne, ma poi non si vuole che le donne giudichino. Quanti contrasti! Del resto l\u2019uomo agisce non come pensa, ma come sente, e nel sentimento si annidano spesso dei pregiudizi.<\/p><p>Comunque, al quesito politico riflettente il diritto del popolo a rivendicare la funzione di giudice, nessuno risponde di no, nessuno nega al popolo il diritto di amministrare la giustizia, ma si afferma che il popolo non \u00e8 capace di farlo. Quando si sono istituite le Corti d\u2019assise in Francia c\u2019era pi\u00f9 conseguenza. Si disse: il cittadino deve essere il padrone vero, il depositario di tutta la vita sociale. Ebbene il cittadino \u00e8 anche lui che dispone, che amministra giustizia: il cittadino vota, il cittadino giudica ed ha diritto di essere partecipe delle attivit\u00e0 principali dello Stato.<\/p><p>Ma si dice: la giuria popolare non \u00e8 capace, perch\u00e9 non \u00e8 tecnica. Si \u00e8 fatta in questa Aula l\u2019esaltazione del tecnicismo. Ora se tutto ci\u00f2 che \u00e8 tecnico rappresenta un perfezionamento della funzione, il tecnicismo, anche nel campo della giustizia, sia il benvenuto.<\/p><p>Ma il fatto \u00e8 questo: che qui si tratta di un tecnicismo <em>sui generis<\/em>, composto per lo meno di due capitoli, uno di tecnica strettamente giuridica, e l\u2019altro di tecnica umana. Io ricordo quando, molti anni or sono, nel 1928, dirigevo con altri giovani a Napoli un giornale giudiziario, nel quale speravamo di trovare un palladio e un rifugio di idealit\u00e0. Anche allora si dibatteva questo problema, e credemmo di aprire un <em>referendum<\/em> sulle Corti d\u2019assise, sul magistrato togato, sullo scabinato, e interpellammo i pi\u00f9 illustri maestri dell\u2019epoca e, primo fra tutti, Enrico Ferri, che ci rispose con la sua caratteristica scrittura dicendoci una cosa, che potrebbe definirsi di carattere sensazionale ed incisivo. Disse: se mi si guasta l\u2019orologio, io lo porto dall\u2019orologiaio. Perch\u00e9 mai, quando si tratta di giustizia, non debbo andare dai tecnici della giustizia?<\/p><p>La cosa pu\u00f2 anche sembrare soddisfacente e davvero conclusiva. Modestamente credo di no, perch\u00e9 non ci troviamo qui in presenza del comune orologio, ma per lo meno di un orologio, nei cui confronti ognuno sente di essere un po\u2019 orologiaio, perch\u00e9 non si tratta solamente del problema della giustizia intesa come applicazione della norma tecnica, guardata con freddezza, come si pu\u00f2 guardare al microscopio un qualsiasi corpo per poterlo studiare fin nelle pi\u00f9 intime latebre. Qui ci troviamo di fronte ad un fatto giuridico, che nella sua intima essenza \u00e8 un fatto umano, e qual \u00e8 la giustizia che non sente il contenuto di umanit\u00e0 nel fatto che deve giudicare? Ecco perch\u00e9 tutti sono un po\u2019 orologiai. (<em>Interruzioni<\/em>)<em>.<\/em> Lo so, questo mio ragionamento non pu\u00f2 non suscitare, non solo il disappunto, ma la ribellione dei molti illustri tecnici-giuristi che sono in quest\u2019Aula, ma \u00e8 d\u2019uopo che ogni tecnico della giustizia possa dire la sua parola, perch\u00e9 qui non si tratta di fare la ruota di un carro che possa interessare solamente una ristretta categoria di persone. Ecco la necessit\u00e0 di mantenere il contatto fra la vita sociale e la vita giudiziaria.<\/p><p>Ora, se \u00e8 vero che vi \u00e8 sempre una dose di umanit\u00e0, che anche il giudice togato deve possedere, io non comprendo perch\u00e9 mai non debbano attribuirsi alla competenza dei giurati quei reati il cui giudizio poggia prevalentemente sul criterio della umanit\u00e0. \u00c8 un errore certo il credere che tutti i reati, che secondo la procedura penale sono di competenza della Corte d\u2019assise, debbano senz\u2019altro essere giudicati dai giurati.<\/p><p>Qui siamo in tema di Costituzione, e noi vogliamo solamente che questo principio, del diritto del popolo a pronunciarsi su alcuni fatti della vita, e quindi dell\u2019attivit\u00e0 sociale, sia espressamente proclamato, e non facciamo in questo momento nessuna distinzione. Certo, parlare della competenza della Corte d\u2019assise sotto il profilo quantitativo della pena \u00e8 uno sproposito.<\/p><p>Noi diciamo che, poich\u00e9 la giustizia ha per lo meno due volti, uno tecnico e uno umano, vi sono casi in cui l\u2019umanit\u00e0 prevale, o per lo meno, \u00e8 pi\u00f9 imperante, onde pu\u00f2 affermarsi il principio costituzionale, che d\u2019altra parte \u00e8 un principio politico, secondo cui il popolo in alcuni casi pu\u00f2 esercitare direttamente la giustizia. Quindi il concetto della capacit\u00e0 \u00e8 un concetto che non mi soddisfa, perch\u00e9 circoscrive la questione della competenza della giuria a determinati reati, a quelli che comportano una determinata penalit\u00e0, mentre la competenza deve essere qualitativa.<\/p><p>E quando si parla di giuria, non si faccia la questione del titolo di studio, perch\u00e9 o si deve credere ad una funzione umana, la quale pu\u00f2 essere esercitata senza titolo di studio, oppure si deve trasportare tutto sul terreno del tecnicismo.<\/p><p>I difetti delle giurie sono stati lamentati, e giustamente. Per\u00f2 non esageriamo. Io potrei fare una ultima osservazione, ed \u00e8 questa: hanno sbagliato le giurie? Hanno sbagliato; ma quante volte hanno sbagliato i magistrati togati! Tutto l\u2019ordinamento giudiziario poggia sull\u2019errore, poggia sulla possibilit\u00e0 costante dell\u2019errore, perch\u00e9 il secondo grado di giurisdizione ha per presupposto l\u2019errore. Ora, tutto questo&#8230;<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Non c\u2019\u00e8 il secondo grado di giurisdizione con la giuria. (<em>Interruzioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>SALERNO. Ha ragione, ma salendo salendo non si sa dove si arriva. Non facciamo una specie di barriera di questo argomento della possibilit\u00e0 dell\u2019errore in seno alla giustizia popolare, errore che invece sarebbe eliminato ed evitato dal magistrato togato. La verit\u00e0 \u00e8 che sbagliano tutti e due, ma per alcuni determinati reati, per i quali vale pi\u00f9 la coscienza popolare che l\u2019intelligenza, sovente chiusa in campane di vetro, si presta meno all\u2019errore il giudizio popolare. Noi sappiamo che, a parte gli errori, si sono avute le cos\u00ec dette sentenze suicide, ed uno dei pi\u00f9 grandi ed insigni giuristi nostri \u00e8 morto combattendo contro una di queste sentenze. Eppure quella sentenza suicida l\u2019aveva scritta un magistrato togato. (<em>Interruzioni del deputato Priolo<\/em>)<em>.<\/em> E poi vi \u00e8 un\u2019altra cosa che non potete negare: si forma nel giudice una deformazione professionale, in virt\u00f9 della quale, anche vedendo bene, ma sempre in un certo senso, si finisce col vedere solo in quel senso e a non avere quella elasticit\u00e0 che \u00e8 nella vita e deve essere nella funzione.<\/p><p>Io non faccio una filippica contro i magistrati; Iddio mi guardi! Dico solo che il popolo pu\u00f2 anche giudicare in alcuni reati direttamente, perch\u00e9 tutti quei grossi pericoli, che sono stati avvisati, non esistono o esistono anche in seno alla giustizia togata.<\/p><p>SILES. Cosa c\u2019entra con la Costituzione?<\/p><p>SALERNO. Ne avete parlato tutti. E finisco. Un\u2019ultima parola, un ultimo argomento: le donne (<em>Si ride<\/em>). Probabilmente sorrideremo un po\u2019 tutti di simpatia verso le donne.<\/p><p>Ebbene, anche qui, quanti contrasti fra i princip\u00ee e la loro applicazione! Si dice: la donna non pu\u00f2 essere giudice, perch\u00e9 non ha l\u2019intelligenza dell\u2019uomo, non ha la sensibilit\u00e0 dell\u2019uomo, non ha la commozione dell\u2019uomo. Ho sentito parlare di gradi e qualit\u00e0 di commozioni, della commozione superficiale delle donne e della commozione profonda degli uomini. Ma io, rivedendo quello che si \u00e8 detto nel passato, ho dovuto constatare che questi sono proprio gli stessi argomenti che si usavano cinquant\u2019anni addietro, quando non si volevano fare entrare le donne nelle scuole, quando non si voleva che le donne entrassero nei pubblici uffici, quando non si voleva che le donne entrassero nella vita pubblica. Gli stessi argomenti di allora ritornano, perch\u00e9 la verit\u00e0 \u00e8 questa: che con tutta la celebrazione della giornata della donna fatta mesi or sono proprio in questa Aula (la ricordiamo tutti), e malgrado le varie apologie di occasione: la donna questo, la donna quest\u2019altro, quando si pu\u00f2 sbarrare il passo alle donne, lo si fa volentieri, perch\u00e9 noi abbiamo ancora molti pregiudizi. La donna non ha commozione, la donna non \u00e8 capace&#8230; sono argomenti gi\u00e0 superati. La donna \u00e8 entrata nella scuola, ha insegnato, \u00e8 medico, \u00e8 tecnico, e non pu\u00f2 non essere anche giudice, sia pure tenendo conto della sua particolare natura, per cui \u00e8 soprattutto madre, e quindi capace di sentire l\u2019anima del fanciullo.<\/p><p>Le donne devono tacere \u2013 disse l\u2019onorevole Bettiol \u2013 ripetendo le parole di S. Paolo: \u00abtacciano le donne in chiesa\u00bb. Ma tuttavia le donne hanno parlato in tutti i campi, e parlano anche dai posti pi\u00f9 alti della vita politica non italiana, ma internazionale. Quanti Stati sono stati retti (<em>Commenti<\/em>) e lo sono tuttora con molta saggezza dalle donne!<\/p><p>E allora chiudiamo questo argomento, dicendo che la donna, che \u00e8 la prima a parlare all\u2019essere che nasce, pu\u00f2 anche parlare in quella pi\u00f9 ampia famiglia umana che \u00e8 la societ\u00e0.<\/p><p>Ed io concludo dicendo che le donne hanno questo diritto, non fosse altro perch\u00e9 esse fanno parte integrante di questa nostra umanit\u00e0 ed hanno diritto di pronunciarsi in questa, che \u00e8 materia giuridica, ma che \u00e8 anche materia sociale, onde la giustizia pi\u00f9 sar\u00e0 vicina agli uomini, pi\u00f9 sar\u00e0 conforme alle esigenze della vita: giustizia degli uomini, fatta per gli uomini! (<em>Applausi \u2013 Congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Martino Gaetano. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Onorevoli colleghi! Io mi propongo di parlarvi del Titolo VI della seconda parte del progetto di Costituzione, e cio\u00e8 delle \u00abGaranzie costituzionali\u00bb. So bene che \u00e8 un ardimento questo, anche se, come mi avvertiva poc\u2019anzi il collega ed amico onorevole Lussu, pu\u00f2 ad alcuni dei presenti in quest\u2019Aula far piacere che finalmente venga rotto \u00abl\u2019incantesimo degli avvocati\u00bb. \u00c8 un ardimento, e pu\u00f2 sembrare presunzione, per chi, come me, sia digiuno di nozioni giuridiche, intervenire nel dibattito su una cos\u00ec importante questione costituzionale, soprattutto se, come me, si voglia esprimere un\u2019opinione contrastante col pensiero di maestri del diritto e di autorevolissimi parlamentari.<\/p><p>L\u2019onorevole Vittorio Emanuele Orlando espresse gi\u00e0, nel suo memorabile discorso all\u2019inizio dei nostri lavori sul progetto di Costituzione, la propria ostilit\u00e0 al sindacato costituzionale della legge. Questa ostilit\u00e0 non \u00e8 di oggi, perch\u00e9 egli gi\u00e0 la manifestava, credo, sessant\u2019anni addietro, quando giovane professore di diritto costituzionale nella mia universit\u00e0, scriveva la sua \u00abteoria giuridica delle guarentigie delle libert\u00e0\u00bb. Dalla lettura dei resoconti della Commissione dei Settantacinque ho appreso, inoltre, che l\u2019onorevole Einaudi, nella seduta del 1\u00b0 febbraio di questo anno, espresse egli pure critiche e riserve notevoli sulla Corte costituzionale. Non ho avuto la fortuna ancora di ascoltare la parola, a questo proposito, dell\u2019onorevole Nitti, per\u00f2 non mi \u00e8 difficile rendermi edotto del suo pensiero al riguardo, leggendo gli emendamenti che egli ha presentato su questo titolo. L\u2019onorevole Nitti ha presentato quattro emendamenti: uno all\u2019articolo 126: \u00absopprimerlo\u00bb; uno all\u2019articolo 127: \u00absopprimerlo\u00bb; uno all\u2019articolo 128: \u00absopprimerlo\u00bb; uno all\u2019articolo 129: \u00absopprimerlo\u00bb. Nessun emendamento ha presentato l\u2019onorevole Nitti, almeno che io sappia, a proposito dell\u2019articolo 130, cio\u00e8 della seconda sezione del titolo sesto della seconda parte del progetto, quella che riguarda la \u00abrevisione della Costituzione\u00bb. Ci\u00f2 mi lascia pensare che l\u2019onorevole Nitti sia contrario al controllo giudiziario delle leggi, ma favorevole alla rigidit\u00e0 della Costituzione.<\/p><p>Ora a me pare evidente che il controllo della costituzionalit\u00e0 delle leggi sia una conseguenza necessaria della rigidit\u00e0 della Costituzione. Nelle Costituzioni flessibili, dove praticamente nessun limite \u00e8 posto all\u2019attivit\u00e0 del potere legislativo, in quanto non \u00e8 fatta una distinzione tra potere costituente e potere legislativo e con l\u2019ordinaria procedura legislativa possono essere approvate leggi costituzionali, evidentemente non pu\u00f2 ammettersi nessun sindacato sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi, eccetto quello sulla costituzionalit\u00e0 estrinseca, cio\u00e8 sulla regolarit\u00e0 degli atti attraverso cui si compie la funzione legislativa. Ma nelle Costituzioni rigide quando, se pure il potere costituente non \u00e8 distinto dal potere legislativo (come nel nostro caso), una procedura particolare, pi\u00f9 o meno complicata, per la revisione della Costituzione \u00e8 fissata, io credo che altrettanto evidentemente si imponga un controllo giudiziario dell\u2019attivit\u00e0 del potere legislativo. Questo concetto, del resto, fu affermato in modo estremamente chiaro dal primo giudice John Marshall, il quale presiedette la Corte Suprema federale degli Stati Uniti di America per un lunghissimo periodo nella prima met\u00e0 del secolo XIX, ed al quale si deve in sostanza tutta l\u2019importanza enorme che ha assunto negli Stati Uniti di America il controllo giudiziario delle leggi esercitate dalla Corte Suprema federale, nell\u2019occasione della famosa decisione sulla controversia Marbury v. Madison (il cosiddetto Mandamus-Case).<\/p><p>\u00ab\u00c8 certo \u2013 egli scrisse \u2013 che quando uno Stato adotta una Costituzione rigida, automaticamente esso sanziona la superiorit\u00e0 delle norme costituzionali sulle norme legislative ordinarie. Ed infatti, o la Costituzione \u00e8 superiore ad ogni atto legislativo non conforme ad essa, o il potere legislativo pu\u00f2 modificare la Costituzione con una legge ordinaria. Non c\u2019\u00e8 via di mezzo. Se la prima parte di questa proposizione alternativa \u00e8 vera, un atto legislativo contrario alla Costituzione non \u00e8 legge; e se non \u00e8 legge, pu\u00f2 essa, ci\u00f2 malgrado, avere efficacia, possono i tribunali essere obbligati ad applicarla? In altre parole, pu\u00f2 un atto legislativo essere considerato norma produttrice di effetti giuridici, sebbene non sia legge? E quando \u2013 egli afferm\u00f2 ancora \u2013 nella Costituzione il potere giudiziario \u00e8 considerato come uno dei poteri fondamentali e indipendenti dello Stato, non c\u2019\u00e8 dubbio che spetta ai tribunali, nell\u2019esercizio dei loro poteri giurisdizionali, di controllare la validit\u00e0 delle leggi, cio\u00e8 la loro compatibilit\u00e0 e conformit\u00e0 con le norme della Costituzione\u00bb.<\/p><p>Di modo che il sindacato giurisdizionale della costituzionalit\u00e0 delle leggi \u00e8 evidente che discende dalla rigidit\u00e0 della Costituzione, cio\u00e8 dall\u2019esistenza di quei limiti che la Costituzione pone all\u2019attivit\u00e0 del legislatore. Se questi limiti sono superati, allora evidentemente \u00e8 violato il diritto. Contro gli atti del potere esecutivo, che violano il diritto, il cittadino \u00e8 garantito attraverso il sindacato giurisdizionale del Consiglio di Stato; non dovrebbe egli essere parimenti garantito contro gli atti del potere legislativo i quali violino la Costituzione? E non \u00e8 questo tanto pi\u00f9 necessario proprio in una Repubblica parlamentare come questa, che vogliamo organizzare col nostro progetto di Costituzione, dove al Capo dello Stato non \u00e8 attribuita quella superiore funzione della tutela giuridica, cio\u00e8 del confronto fra la legge e la Costituzione, che \u00e8 propria della Corona negli Stati monarchici?<\/p><p>Se ho ben capito il pensiero di Vittorio Emanuele Orlando, e degli altri che con lui sono ostili a qualsiasi forma di sindacato giurisdizionale della costituzionalit\u00e0 delle leggi, quest\u2019ostilit\u00e0 deriva soprattutto dalla preoccupazione che, ammettendosi il principio del controllo giudiziario delle leggi, in un certo senso si venga a fornire una scusa legittima per la disobbedienza alla legge, si venga dunque a turbare la tranquillit\u00e0 giuridica dello Stato. Per essa \u00e8, infatti, indispensabile che non esistano dubbi sulla validit\u00e0 delle leggi: principio questo ovvio ed indiscutibile.<\/p><p>Ma l\u2019esistenza di un organo particolare per il controllo giudiziario delle leggi non servirebbe appunto ad eliminare qualsiasi possibilit\u00e0 di dubbio? E d\u2019altra parte, l\u2019assenza di questo controllo particolare non equivarrebbe a \u00abproclamare \u2013 come scrisse Orlando \u2013 il governo dispotico di una maggioranza di Assemblea\u00bb?<\/p><p>Qui si \u00e8 a lungo discusso, a proposito del Titolo IV della prima parte della Costituzione, sul cosiddetto diritto di resistenza, e dubbi non infondati furono espressi da parecchi autorevoli colleghi circa l\u2019opportunit\u00e0 di far menzione nella Costituzione di questo principio, accolto da tempo immemorabile nel diritto pubblico di tutti i paesi. Forse \u00e8 stato un errore l\u2019averlo incluso fra i diritti politici, cio\u00e8 l\u2019averlo considerato come un diritto di libert\u00e0, mentre esso rappresenta piuttosto \u2013 come sostengono i cultori di diritto pubblico dal Casanova al Brunialti, per non citare che i pi\u00f9 noti \u2013 la \u00abguarentigia comune dei diritti di libert\u00e0\u00bb, cio\u00e8 una garanzia di libert\u00e0, una garanzia costituzionale. Il diritto di resistenza, come garanzia dei diritti di libert\u00e0, \u00e8 ammesso fin dalle leggi Valerie, trova posto nella \u00abMagna Charta\u00bb britannica e nella \u00abBulla Aurea\u00bb di re Andrea II di Ungheria, rappresenta un principio accettato e difeso da tutti gli scrittori di diritto pubblico in tutti i tempi ed in tutti i Paesi, e soprattutto dai Gesuiti.<\/p><p>Ora, il sindacato giurisdizionale della costituzionalit\u00e0 delle leggi non \u00e8 che l\u2019espressione giuridica continua di questo diritto di resistenza popolare contro l\u2019onnipotenza parlamentare: ne \u00e8 una prova, vorrei dire ontogenetica, la storia della Costituzione degli Stati Uniti d\u2019America. La separazione delle Colonie del Nord-America dalla Madre Patria fu l\u2019effetto, come \u00e8 noto, della resistenza popolare contro una legge votata dal Parlamento inglese, la quale imponeva tributi ritenuti arbitrari, cio\u00e8 tasse sul commercio interno. Infatti, secondo la dottrina allora vigente, era competente il Parlamento della Madre Patria soltanto per le tasse e i tributi che gravavano sul commercio esterno delle colonie (perch\u00e9 considerati di interesse generale), ma non per i tributi gravanti sul commercio interno, per i quali erano competenti le Assemblee legislative delle colonie: questa fu la tesi che sostenne con tanto calore il Pitt alla Camera dei Comuni. \u00c8 proprio per queste origini, che nel diritto pubblico americano si afferm\u00f2 fin dall\u2019inizio, come fondamentale, il principio del diritto di resistenza popolare contro l\u2019onnipotenza parlamentare; e l\u2019espressione concreta di questo principio si trova appunto nel controllo giudiziario delle leggi, controllo imposto pi\u00f9 dal costume del Paese, che dal testo dell\u2019articolo 6 della Costituzione del 1787. E a questo proposito vorrei che mi fosse consentita una digressione: l\u2019onorevole Einaudi, nel suo intervento nella seduta plenaria della Commissione dei Settantacinque del 1\u00b0 febbraio ultimo scorso, ebbe ad affermare \u00abimproprio\u00bb il riferimento cos\u00ec frequente al diritto pubblico americano in questa materia. Egli disse che nella Costituzione degli Stati Uniti d\u2019America non esiste niente che possa giustificare il controllo giudiziario delle leggi, eccetto quelle parole del 1\u00b0 capoverso dell\u2019articolo 6: \u00abquesta Costituzione e le leggi che saranno fatte in sua conformit\u00e0\u00bb. Egli disse: \u00abTutto quello che si \u00e8 fatto \u00e8 stata l\u2019opera dei magistrati: sono i magistrati che si sono impadroniti di queste due o tre parole della Costituzione ed in base ad esse hanno elaborato il sistema attuale del controllo giudiziario sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi\u00bb.<\/p><p>Ora, ci\u00f2 non mi sembra esatto. Anzitutto, secondo l\u2019opinione dei cultori del diritto pubblico americano, la competenza della Corte Suprema federale ad occuparsi della costituzionalit\u00e0 della legge, deriva non tanto dall\u2019articolo 6, quanto dalla seconda sezione dell\u2019articolo 3 della Costituzione, dove si tratta appunto del potere giudiziario, della Corte Suprema federale, e si dice che \u00abesso si estender\u00e0 a tutti i casi, in diritto ed equit\u00e0, che deriveranno da questa Costituzione, dalle leggi degli Stati Uniti, ecc.\u00bb. Le parole \u00abdi questa Costituzione\u00bb rappresentano un emendamento aggiuntivo, proposto da William Johnson, ed approvato il 27 agosto 1787 dalla Costituente di Filadelfia, appunto con lo scopo precipuo di confermare questa specifica competenza della Corte suprema federale.<\/p><p>Ma, a parte ci\u00f2, \u00e8 certo che il controllo giudiziario delle leggi era gi\u00e0 nella coscienza popolare e che, pertanto, esso deriva pi\u00f9 dal costume del paese che dalla lettera della Costituzione. Infatti, i coloni erano gi\u00e0 abituati, prima ancora della rivoluzione, a considerare limitati i poteri delle Assemblee legislative. Il controllo giudiziario delle leggi veniva allora esercitato dal Privy Council, che dichiarava invalide le leggi incompatibili con gli Statuti delle colonie e con il <em>Common Law<\/em>. \u00c8 certo, infine, che i costituenti del 1787, fin dal primo momento, considerarono come fondamentale per la struttura costituzionale degli Stati Uniti d\u2019America il controllo delle leggi, ci\u00f2 risulta dalle notizie e dalle indiscrezioni che si ebbero sui lavori dell\u2019Assemblea Costituente del 1787. Come saprete, i lavori dell\u2019Assemblea Costituente non ebbero carattere pubblico, n\u00e9 furono redatti resoconti verbali; non solo, ma sui lavori i costituenti si erano anzi impegnati a mantenere il segreto.<\/p><p>Tuttavia, qualcuno trad\u00ec questo segreto. Ci\u00f2 risulta inoltre dall\u2019interpretazione che della Costituzione diedero gli stessi costituenti. Tre mesi dopo l\u2019approvazione della Costituzione, e cio\u00e8 nel dicembre 1787, in un discorso alla Convenzione del Delaware per la ratifica, uno dei costituenti, James Wilson, disse queste parole: \u00abSe il Congresso facesse una legge incompatibile con i poteri attribuitigli da questa Costituzione, i giudici dichiarerebbero la legge nulla ed inefficace. Di conseguenza, tutte le leggi del Congresso contrarie alla Costituzione, non avranno forza di legge\u00bb. E due mesi dopo, il 26 febbraio 1788, un altro costituente, George Bryan scriveva nel <em>The Independent Gazetteer<\/em> di Filadelfia:<\/p><p>\u00abSe il Congresso fosse disposto a violare gli articoli fondamentali della Costituzione, le sue deliberazioni non produrrebbero nessuna conseguenza, dato che esiste una barriera, cio\u00e8 la Corte Suprema dell\u2019unione, che ha facolt\u00e0 di determinare la costituzionalit\u00e0 di qualsiasi legge controversa\u00bb. Questa fu, possiamo dire, l\u2019interpretazione autentica che della Costituzione diedero gli stessi costituenti. Non mi pare, dunque, esatto che l\u2019elaborazione dell\u2019attuale sistema di controllo sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi in America sia stata l\u2019opera arbitraria dei magistrati. Se una clausola specifica non fu inserita nella Costituzione, ci\u00f2 fu perch\u00e9 questo controllo era nella coscienza di tutti, faceva parte cio\u00e8 di quel patrimonio comune di princip\u00ee elementari che, per la loro universalit\u00e0, non avevano bisogno di essere confermati per iscritto. L\u2019opera dei magistrati, e soprattutto di John Marshall, consistette piuttosto nel rivendicare con estrema energia al potere giudiziario questa facolt\u00e0 in un particolare momento della vita degli Stati Uniti, quando \u2013 essendo al potere gli antifederalisti, con Jefferson alla Presidenza \u2013 rischiavano di essere allentati i vincoli che univano gli Stati nella Confederazione.<\/p><p>Riassumendo: non vi sono fondate ragioni per ripudiare il controllo giudiziario della costituzionalit\u00e0 delle leggi; vi sono invece serie e fondate ragioni per ritenere che, come espressione giuridica e civile di un indiscutibile diritto di resistenza popolare contro gli abusi del potere esecutivo, esso rappresenti un mezzo adeguato per la stabilit\u00e0 del regime parlamentare.<\/p><p>Ci\u00f2 che, piuttosto, \u00e8 da discutere, \u00e8 se convenga meglio affidare questo potere ai magistrati ordinari, o ad una corte particolare come quella prevista nel nostro progetto di Costituzione.<\/p><p>L\u2019onorevole Einaudi vorrebbe che questo potere fosse affidato ai magistrati ordinari. La Corte costituzionale, se \u00e8, come \u00e8 nel nostro progetto, espressione dell\u2019Assemblea, pu\u00f2 trasformarsi da organo giuridico in organo politico e, anzich\u00e9 servire a tutelare i diritti di libert\u00e0 del cittadino, pu\u00f2 contribuire a violare la Costituzione; pu\u00f2 rappresentare cio\u00e8 lo strumento legale per la violazione della Costituzione, interpretandola secondo le esigenze, le aspirazioni della parte politica dominante, in un determinato momento, nell\u2019Assemblea. In altri termini, piuttosto che tutela sostanziale dei diritti di libert\u00e0 del cittadino, essa potrebbe essere tutela formale delle esigenze di una determinata corrente politica.<\/p><p>\u00c8 innegabile che il controllo costituzionale delle leggi conferisca contenuto politico agli atti del potere giudiziario. Del resto, questo lo dimostra anche l\u2019esperienza fatta negli Stati Uniti d\u2019America, dove il contenuto politico degli atti della Corte Suprema federale \u00e8 stato talvolta cos\u00ec cospicuo, da giustificare l\u2019espressione di \u00abGoverno dei giudici\u00bb, con la quale da taluno \u00e8 stato definito questo organo particolare della giustizia federale. Ma, \u00e8 vero che, qualora questo controllo fosse affidato ai magistrati ordinari, i loro atti sarebbero sempre ispirati a criteri giuridici e non politici; che sarebbe eliminato il contenuto politico del controllo di costituzionalit\u00e0 delle leggi?<\/p><p>Onorevoli colleghi, io non lo credo. Il controllo giurisdizionale della costituzionalit\u00e0 delle leggi presuppone sempre \u2013 inevitabilmente \u2013 una indagine sui princip\u00ee cui si informa la Costituzione, presuppone cio\u00e8 la determinazione della realt\u00e0 delle norme costituzionali. La componente politica nel giudizio di costituzionalit\u00e0 delle leggi mi pare pertanto sia sempre inevitabile, tanto nel caso che il controllo venga affidato a magistrati ordinari, quanto nel caso che esso venga invece affidato ad un collegio particolare, come quello previsto dal nostro progetto di Costituzione.<\/p><p>D\u2019altra parte, come \u00e8 stato segnalato, se non erro, dall\u2019onorevole Mastrojanni, nonch\u00e9 da altri colleghi nel corso dei lavori della seconda Sottocommissione, l\u2019affidare questo controllo ad un collegio particolare pu\u00f2 rappresentare una garanzia per la certezza del diritto. Infatti, qualora questo compito venga affidato alla Magistratura ordinaria, l\u2019eventuale dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 di una legge si riferir\u00e0 esclusivamente alla controversia specifica che ha dato origine alla dichiarazione di invalidit\u00e0, mentre invece, quando questo compito venga affidato ad un organo particolare, la legge incostituzionale cesser\u00e0 di aver vigore in tutto il territorio della Repubblica. Non si avr\u00e0 dunque una giurisprudenza contrastante, non esisteranno dubbi sulla validit\u00e0 della legge, non sar\u00e0 turbata la tranquillit\u00e0 giuridica dello Stato.<\/p><p>\u00abIl dubbio sulla validit\u00e0 della legge \u2013 scrisse Orlando \u2013 scuote uno dei princip\u00ee pi\u00f9 essenziali alla tranquillit\u00e0 giuridica dello Stato\u00bb. Ci\u00f2 che occorre \u00e8 conferire ai giudici della Corte costituzionale una indipendenza, un prestigio, una posizione adeguata all\u2019alto compito che viene ad essi affidato.<\/p><p>Negli Stati Uniti d\u2019America i giudici della Corte federale vengono nominati dal Presidente, il quale evidentemente si ispira molto spesso, per ovvie ragioni, a criteri politici nella sua scelta. Eppure, ci\u00f2 nonostante, sono tali le prerogative sancite dalla Costituzione (inamovibilit\u00e0, permanenza in carica per tutta la vita, ecc.), che i giudici possono mantenere, e mantengono, la loro indipendenza anche nei confronti di chi li ha nominati. Ed infatti i giudici che al principio del secolo XIX furono nominati da Jefferson, antifederalista, per farne quasi il contrapposto a Marshall, presidente della Corte Suprema Federale, che era accanito federalista, non esitarono a seguire molto spesso le direttive del Marshall contro lo stesso Jefferson che li aveva nominati.<\/p><p>Nel nostro caso, una garanzia di indipendenza si trova, a parer mio, nella lunga durata dell\u2019ufficio prevista dall\u2019articolo 127 del progetto, perch\u00e9 quando la durata dell\u2019ufficio \u00e8 di nove anni, mentre quella delle Assemblee legislative \u00e8 di cinque o di sei, in sostanza viene ad essere evitato il pericolo della soggezione verso la maggioranza dell\u2019Assemblea legislativa, e quindi del conformismo, da parte dei giudici eletti a quella carica dalla stessa Assemblea.<\/p><p>Tuttavia, per maggiore garanzia, io penso che non sarebbe mal fatto se si stabilisse il principio della non rieleggibilit\u00e0 dei giudici della Corte. Il desiderio, pi\u00f9 che legittimo e naturale, di essere rieletti allo scadere dei nove anni, potrebbe indurre i giudici della Corte al conformismo, alla soggezione verso partiti politici dominanti in un determinato periodo nell\u2019Assemblea o nel Paese; mentre la nozione che allo scadere dei nove anni, comunque e in ogni caso, cessa l\u2019ufficio ricoperto, pu\u00f2 renderli pi\u00f9 autonomi, pi\u00f9 indipendenti nelle loro funzioni.<\/p><p>Si pu\u00f2 obiettare: ma cos\u00ec si verrebbe a privare il Paese dei servizi di persone \u2013 magistrati o avvocati o docenti di diritto \u2013 che hanno dimostrato di saperlo utilmente servire e che potrebbero ancora continuare a servirlo utilmente. Si pu\u00f2 ricordare che negli Stati Uniti d\u2019America si sono avuti casi di permanenza per lunghissimi periodi nella carica di giudice costituzionale (il Marshall, se non erro, stette in carica quasi 35 anni). Ma, anzitutto, negli Stati Uniti d\u2019America i giudici della Corte Suprema federale vengono nominati a vita; e poi non mi sembra che in un paese di 46 milioni di abitanti come il nostro, sempre cos\u00ec ricco di magistrati e di cultori del diritto di eccezionale valore, possa rappresentare un serio inconveniente la sostituzione di poche persone nella carica di giudice costituzionale.<\/p><p>Di modo che il principio del controllo costituzionale delle leggi, da affidarsi ad una Corte particolare, ci trova in massima favorevoli; tanto pi\u00f9 che esso, come ho detto, \u00e8 una conseguenza necessaria della rigidit\u00e0 della Costituzione, alla quale rigidit\u00e0 noi liberali siamo pure favorevoli. Dire che questa Costituzione sia tale da soddisfare le aspirazioni liberali, non sarebbe dire cosa esatta. Troppo spesso noi ci siamo trovati in disaccordo con la maggioranza di questa Assemblea, soprattutto a proposito della prima parte del progetto, dove sono formulati princip\u00ee da noi magari accettabili come tali, ma non accettabili sotto l\u2019aspetto di norme giuridiche vincolative per lo Stato. E tuttavia, non ostante tutto quello che questa Costituzione possa contenere di non gradito per noi, noi desideriamo che essa viva, e che viva nei secoli; noi desideriamo che essa possa rappresentare un\u2019efficiente barriera contro ogni nuovo eventuale attentato alle pubbliche libert\u00e0. La Costituzione che noi avevamo prima del fascismo apparteneva al tipo di quelle che si dicono elastiche o flessibili: poteva essere modificata con la normale procedura legislativa del Parlamento. E fu assai spesso modificata, non ostante essa fosse stata proclamata \u00ablegge fondamentale perpetua e irrevocabile dello Stato\u00bb. Per questo suo carattere di flessibilit\u00e0 essa non rappresent\u00f2 un serio ostacolo contro tutte quelle innovazioni, che a poco a poco portarono alla completa soppressione delle libert\u00e0 del cittadino. Perci\u00f2, se pure da un punto di vista teorico, si potrebbe sostenere che noi liberali dovremmo essere pi\u00f9 favorevoli ad una Costituzione di tipo elastico, la recente esperienza ci induce a schierarci decisamente in favore di una Costituzione di tipo rigido; tanto pi\u00f9 che non \u00e8 possibile evitare il sospetto che pericoli di nuove violazioni dell\u2019ordinamento costituzionale possano sorgere soprattutto in un Paese, come il nostro, uscito appena, si pu\u00f2 dire, da una guerra disastrosa e cos\u00ec agitato da contrastanti passioni. Se, per esempio, fosse vero quello che di questi giorni si dice e cui si accennava ieri in un giornale del pomeriggio (<em>La Repubblica<\/em>), che cio\u00e8 alcuni colleghi nostri si propongono, in sede di compilazione della legge elettorale per il Senato, di introdurre con un artificio il sistema proporzionale, che \u00e8 stato gi\u00e0 respinto dall\u2019Assemblea Costituente, non dovremmo noi vedere in questo un indizio di una naturale, involontaria, incosciente disposizione, che \u00e8 in noi fin da ora, di violare questa carta costituzionale che cos\u00ec faticosamente siamo venuti elaborando?<\/p><p>Occorre poi aggiungere che l\u2019esistenza di una Corte costituzionale per il controllo giurisdizionale delle leggi \u00e8 resa inevitabile dall\u2019ordinamento regionalistico che abbiamo adottato. Contrasti inevitabilmente sorgeranno fra gli organi politici centrali e quelli decentrati; e un equilibrio, una armonia del sistema statale non potranno essere assicurati senza l\u2019esistenza di un sindacato imparziale, cio\u00e8 di un controllo giurisdizionale.<\/p><p>Detto ci\u00f2, vorrei che mi fosse consentito di fare alcune brevi osservazioni di dettaglio sul titolo VI della seconda parte del progetto. Esso \u00e8 diviso in due sezioni: la \u00abCorte costituzionale\u00bb e la \u00abrevisione della Costituzione\u00bb. E allora perch\u00e9 denominarlo \u00abGaranzie costituzionali\u00bb? La seconda sezione non rappresenta qui evidentemente un istituto di garanzia, e d\u2019altra parte la Corte costituzionale non rappresenta la sola garanzia della Costituzione.<\/p><p>\u00c8 superfluo dire quello cui \u00e8 stato accennato da autorevoli colleghi in parecchie occasioni: la migliore e pi\u00f9 vera garanzia non deriver\u00e0 dall\u2019esistenza di una Corte costituzionale, e nemmeno dal carattere rigido della Costituzione, ma piuttosto dalla sua adeguatezza al modo di essere, alla struttura sociale e politica del popolo.<\/p><p>\u00c8 stato ricordato dall\u2019onorevole Orlando che nel Paese pi\u00f9 ligio alle norme costituzionali, l\u2019Inghilterra, una Costituzione scritta nemmeno esiste. \u00c8 il diritto consuetudinario che rappresenta la base ed il fondamento del diritto pubblico, la garanzia \u00e8 nella tradizione. Il <em>Common Law<\/em> \u00e8 scritto solo in parte, in gran parte \u00e8 ammesso invece per adattamento, senza nessuna garanzia esterna coattiva. Eppure la sua forza \u00e8 cos\u00ec grande, da assicurare veramente la stabilit\u00e0 ideale delle istituzioni giuridiche. In nessun posto, per esempio, si trovano scritte norme che prescrivano l\u2019ordinamento bicamerale, la convocazione annuale del Parlamento, la prerogativa reale nella organizzazione dell\u2019esercito, il carattere pubblico delle tornate del Parlamento: \u00e8 la tradizione, \u00e8 il costume che ha creato tutto ci\u00f2. Il costume \u00e8 la migliore garanzia.<\/p><p>Ma, a parte questo, non meritano forse di essere considerate come attivit\u00e0 di garanzia costituzionale quelle previste dall\u2019articolo 117 di questo nostro progetto. Lo scioglimento del Consiglio regionale che compia atti contrari all\u2019unit\u00e0 della Nazione, o altre gravi violazioni di legge? Non rappresenta una garanzia costituzionale quel diritto di resistenza che, come ho detto, a torto era stato incluso nel Titolo dei diritti politici, perch\u00e9 pi\u00f9 che un diritto di libert\u00e0 esso rappresenta la sanzione di essa? Di modo che, la Corte costituzionale non \u00e8 la sola garanzia e una garanzia non \u00e8 la seconda sezione (la revisione della Costituzione).<\/p><p>Pi\u00f9 logico mi sembrerebbe denominare questo titolo: Garanzie giurisdizionali e revisione della Costituzione. \u00c8 quello che ho appunto proposto con un mio emendamento. Se vogliamo che la Corte costituzionale rappresenti veramente un serio istituto di garanzia, dobbiamo fare in modo che essa sia un organo giuridico, non un organo politico; dobbiamo fare in modo che le sue sentenze abbiano davvero virt\u00f9 di persuasione, e non siano invece \u2013 come teme Luigi Einaudi \u2013 \u00ablievito di discordie civili\u00bb. Perch\u00e9, se la Corte costituzionale dovesse invadere il campo politico nella interpretazione di certe norme, spesso anche troppo elastiche, di questa nostra Carta costituzionale, o se dovesse addirittura assumere il compito di giudicare anche dell\u2019opportunit\u00e0 delle leggi (come \u00e8 avvenuto, per esempio, negli Stati Uniti d\u2019America), allora noi avremmo davvero nella Corte, anzich\u00e9 una ragione di tranquillit\u00e0, una ragione di preoccupazione e di perenne discordia.<\/p><p>Deve essere dunque un organo giuridico e non politico. Cio\u00e8, il controllo giudiziario deve esercitarsi esclusivamente quando la violazione di una norma costituzionale sia positivamente accertata. \u00c8 questo il concetto al quale si ispir\u00f2 il Marshall, ed egli, nel suo lunghissimo periodo di presidenza della Corte federale, in un caso solo dichiar\u00f2 incostituzionale una legge del Congresso. E bisogna evitare altres\u00ec quei concetti giusnaturalistici che sono assai pericolosi nella determinazione dei rapporti fra l\u2019individuo e lo Stato o fra le Regioni e lo Stato.<\/p><p>Il controllo giudiziario delle leggi presuppone una duplice interpretazione: quella della Costituzione e quella delle leggi.<\/p><p>Ora, se la Corte si attribuisse il compito di intervenire nella interpretazione di quelle norme a confini elastici, suscettibili di pluralit\u00e0 di soluzioni e di realizzazioni, evidentemente essa invaderebbe il campo che \u00e8 riservato al Parlamento, cio\u00e8 si trasformerebbe da organo giuridico in organo politico.<\/p><p>\u00c8 questo un pericolo che \u00e8 stato prospettato, se non ricordo male, dall\u2019onorevole Benvenuti a proposito della discussione dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 31 del nostro progetto di Costituzione, l\u00e0 dove era affermato che l\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 la quale concorra al progresso materiale o spirituale della Nazione \u00e8 condizione essenziale per l\u2019esercizio dei diritti politici.<\/p><p>Orbene, per evitare questo, occorrerebbe che la Costituzione dettasse gi\u00e0 le norme per la interpretazione delle proprie disposizioni, sottolineando l\u2019importanza delle norme fondamentali da cui \u00e8 caratterizzato il regime dello Stato, cos\u00ec come il Codice civile detta le norme per la interpretazione delle leggi. Ci\u00f2 sarebbe tanto pi\u00f9 necessario, io penso, in quanto molto spesso nella elaborazione di questa Carta costituzionale si \u00e8 cercato di obbedire a quella tale esigenza napoleonica rammentata dall\u2019onorevole Calamandrei nel suo memorabile discorso. Napoleone in verit\u00e0 voleva che la Costituzione non fosse solamente oscura, ma anche breve: <em>courte et obscure<\/em>. Noi non abbiamo potuto farla breve, ma non abbiamo certo mancato di farla oscura.<\/p><p>\u00c8 la mancata comprensione di questo compito esclusivamente giuridico che ha portato, in altri paesi, all\u2019attribuzione di poteri non giuridici, ma politici alla Corte costituzionale. E quando questo accade, quando cio\u00e8 il potere giudiziario si attribuisce compiti politici, come diceva il Guizot, la politica non ha niente da guadagnare e la giustizia ha tutto da perdere.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 mi son permesso di proporre il seguente emendamento aggiuntivo (l\u2019articolo 126-<em>bis<\/em>):<\/p><p>\u00abLa Corte non potr\u00e0 pronunciarsi sulla validit\u00e0 degli atti legislativi e dei decreti, se non in relazione a quelle norme costituzionali, la cui interpretazione non giustifichi una pluralit\u00e0 di soluzioni, una delle quali sia stata adottata dal Parlamento o dal Governo. Essa si asterr\u00e0 parimenti, nelle sue decisioni, dal pronunciarsi su questioni che implichino una valutazione dell\u2019opportunit\u00e0 dei suddetti atti\u00bb.<\/p><p>Credo che questa norma risponda a una esigenza effettiva, avvertita gi\u00e0 da autorevoli colleghi. Ho visto, per esempio, che l\u2019onorevole Calamandrei nella riunione della seconda Sottocommissione del 14 gennaio sottoline\u00f2, in un suo notevole intervento, la necessit\u00e0 di vedere \u00abcome togliere o attenuare il carattere politico del controllo, come smorzare questa eccessiva ingerenza politica del giudice\u00bb.<\/p><p>Dobbiamo tuttavia tenere presente che, per quanto limitato, la Corte costituzionale avr\u00e0 sempre un compito politico. I suoi atti avranno sempre un, se pur limitato, contenuto politico. Se noi vogliamo che sia davvero efficiente la garanzia offerta dall\u2019organo giurisdizionale, dobbiamo fare in modo che non sia possibile mantenere in vita una legge gi\u00e0 dichiarata incostituzionale dalla Corte.<\/p><p>E qui viene in discussione il procedimento di revisione della Costituzione: perch\u00e9, presupposto per l\u2019efficienza della Corte costituzionale \u00e8 che non sia possibile approvare leggi costituzionali se non attraverso una procedura complicata. Altrimenti il Parlamento potrebbe superare il contrasto con l\u2019organo giudiziario approvando come legge costituzionale la legge eventualmente dichiarata invalida dalla Corte. Ma vi \u00e8 un altro mezzo con il quale il Parlamento potrebbe mantenere in vita una legge incostituzionale e risolvere a proprio vantaggio il conflitto eventuale con la Corte. Il Parlamento potrebbe aumentare il numero dei giudici e nominare a quel posto persone fedeli a una determinata politica. E questo \u00e8 gi\u00e0 avvenuto del resto anche negli Stati Uniti d\u2019America: i giudici della Corte suprema federale erano sei, poi diventarono sette nel 1807, poi diventarono nove nel 1837.<\/p><p>In due occasioni, nei famosi <em>Legal tender cases<\/em> e nel contrasto, non meno famoso, fra Roosevelt e la Corte Suprema federale all\u2019epoca del <em>New-Deal,<\/em> fu appunto la nomina di nuovi giudici che serv\u00ec a definire il conflitto, cio\u00e8 a determinare la maggioranza a favore dell\u2019organo legislativo. Di modo che mi sembra inopportuno, anzi pericoloso, demandare alla legislazione ordinaria, cos\u00ec come fa il nostro progetto di Costituzione all\u2019articolo 129, il compito di determinare il numero dei giudici. Mi sembra assolutamente indispensabile che il numero dei giudici sia gi\u00e0 fissato nella Costituzione. Ora, per quanto si riferisce alla composizione della Corte, l\u2019articolo 127 gi\u00e0 precisa che la Corte sar\u00e0 composta per met\u00e0 di magistrati, per un quarto di avvocati e docenti di diritto, per un quarto di cittadini eleggibili a ufficio politico. In tal modo la Corte verrebbe ad essere composta di un numero pari, mentre a me sembra opportuno che sia composta di un numero dispari di giudici. Inoltre, io vorrei proporre di diminuire un po\u2019 il numero degli elementi politici, appunto per accentuare ancor pi\u00f9 il carattere giuridico e non politico della Corte. Io oserei proporre che la Corte fosse composta di sette magistrati, cinque avvocati docenti di diritto e tre cittadini eleggibili ad ufficio politico.<\/p><p>Veniamo ora al funzionamento della Corte. Per quanto riguarda il funzionamento, mentre il compito di disciplinarlo \u00e8 demandato alla legislazione ordinaria, il progetto gi\u00e0 prevede all\u2019articolo 128 che una legge dichiarata invalida cessa di avere efficacia. Si tratta dunque dell\u2019annullamento <em>ex nunc<\/em>: alla legge sorta viziata \u00e8 riconosciuta efficacia e validit\u00e0 fino al momento dell\u2019annullamento. Ed allora bisogna porsi un quesito: nel caso in cui la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 consegua dal deferimento della questione alla Corte costituzionale, da parte della Magistratura ordinaria cos\u00ec come \u00e8 previsto dal primo comma dell\u2019articolo 128, la legge invalida si applica o non si applica alla controversia? Credo che la risposta dovrebbe essere negativa. Dovrebbe essere ovvio che quella legge non si applica alla controversia. Ma ad ogni modo non \u00e8 inutile prospettarsi questo quesito, perch\u00e9 la legge dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal momento della pubblicazione della sentenza, la controversia che ha promosso la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 \u00e8 sorta invece nel periodo di vigenza della legge.<\/p><p>Io ho presentato un emendamento aggiuntivo allo scopo di chiarire con una norma espressa questo punto. Vedranno gli illustri giuristi del Comitato di coordinamento se sia il caso di accoglierlo o se pu\u00f2 essere considerato superfluo.<\/p><p>Ed un\u2019altra parola vorrei dire a proposito di un altro emendamento aggiuntivo che ho presentato. Il controllo giudiziario delle leggi si estende pure a quelle approvate eventualmente mediante <em>referendum<\/em> popolare? Io non credo che dovrebbe essere cos\u00ec: il <em>referendum<\/em> gi\u00e0 rappresenta di per se stesso un istituto di garanzia; a parte ci\u00f2, poich\u00e9 il compito della Corte \u00e8 quello di garantire, nella organizzazione costituzionale di una democrazia indiretta, l\u2019organo delegante, cio\u00e8 il popolo, contro gli eccessi di poteri dell\u2019organo delegato, cio\u00e8 del Parlamento, non si comprende come possa esercitarsi questo controllo nei confronti di un tipico istituto di democrazia diretta, qual \u00e8 il <em>referendum<\/em> popolare. Tuttavia, allo scopo di chiarire questo punto io ho presentato un emendamento aggiuntivo, e non penso che, dopo tutto, una breve norma, inserita dopo l\u2019articolo 129, sarebbe troppo dannosa per l\u2019economia di questa legge.<\/p><p>Io ho gi\u00e0 detto, anche troppo a lungo, che il controllo giudiziario delle leggi \u00e8 una conseguenza necessaria della rigidit\u00e0 della Costituzione. Vorrei ora aggiungere che l\u2019efficacia, l\u2019utilit\u00e0 del controllo giudiziario non pu\u00f2 non variare nello stesso senso (per usare una espressione matematica) della rigidit\u00e0 della Costituzione. In altri termini, quanto pi\u00f9 una Costituzione \u00e8 rigida, tanto pi\u00f9 efficiente ed utile risulter\u00e0 il controllo giudiziario delle leggi.<\/p><p>Ed infatti, come poc\u2019anzi accennavo, l\u2019utilit\u00e0, l\u2019efficacia della Corte costituzionale \u2013 del controllo giudiziario, diciamo meglio in senso lato, della costituzionalit\u00e0 delle leggi \u2013 sta nella circostanza che per l\u2019approvazione di leggi costituzionali \u00e8 necessario o l\u2019intervento di un organo straordinario o l\u2019intervento di una procedura straordinaria particolarmente complicata. Ch\u00e9, altrimenti, se potesse essere con facilit\u00e0 modificata la Costituzione, il Parlamento potrebbe superare facilmente il dissidio con la Corte modificando la parte della Costituzione che \u00e8 in contrasto con la legge dichiarata incostituzionale. E questo \u00e8 avvenuto talvolta perfino negli Stati Uniti di America, dove pure il procedimento di revisione della Costituzione \u00e8 abbastanza complicato.<\/p><p>Se nella Svizzera il controllo giudiziario della legge non ha avuto uno sviluppo sufficiente (in Svizzera possono essere dichiarate invalide soltanto le leggi delle Assemblee cantonali, ma non quelle dell\u2019Assemblea federale) ci\u00f2 si deve proprio al fatto che quella Costituzione pu\u00f2 essere emendata con grande facilit\u00e0.<\/p><p>Infatti, in circa 50 anni la Costituzione Svizzera fu modificata ben 25 volte.<\/p><p>Di modo che occorre porsi questo quesito: la nostra Costituzione \u00e8 davvero una Costituzione rigida? Il procedimento di revisione costituzionale \u00e8 sufficientemente complicato? Ora, io condivido pienamente la preoccupazione dell\u2019onorevole Relatore che un procedimento troppo complicato di revisione costituzionale non abbia \u00abad ostacolare il cammino ad un completamento dell\u2019edificio costituzionale\u00bb. Una Costituzione non pu\u00f2 essere evidentemente un\u2019arca santa, da fulminare chiunque la tocchi. Una Costituzione deve essere vitale; ma come ogni essere vivente non pu\u00f2 non essere, pure, al tempo stesso, mortale. Essa risulter\u00e0 adeguata alla struttura sociale e politica di un popolo in un determinato momento; pu\u00f2 risultare inadeguata in un altro momento. \u00c8 dunque necessario che essa sia modificabile, se si vuole che col mutare dei tempi non tutto di essa perisca. Ma ci\u00f2 che altres\u00ec mi preoccupa \u00e8 che un procedimento troppo semplice di revisione costituzionale pu\u00f2 frustrare quella garanzia che \u00e8 offerta dall\u2019esistenza di una Corte costituzionale. Non si potrebbe, ad esempio, far s\u00ec che una legge di revisione, la quale sia ispirata o promossa da una dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 pronunciata dalla Corte, debba essere in ogni caso sottoposta a <em>referendum<\/em> popolare? Non presento emendamenti: sottopongo questo suggerimento al giudizio del Comitato di coordinamento.<\/p><p>Se nel caso specifico le difficolt\u00e0 saranno accresciute, ancor pi\u00f9 lodevole apparir\u00e0 ai miei occhi la disposizione dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 128, in base alla quale la decisione della Corte costituzionale, che abbia dichiarato incostituzionale una legge, deve essere immediatamente comunicata al Parlamento perch\u00e9 provveda nelle forme costituzionali. Questa disposizione avr\u00e0 allora davvero un solo significato: deferire all\u2019organo competente il compito di eliminare il vuoto che si presenta \u2013 nella disciplina giuridica di una determinata materia \u2013 in seguito all\u2019annullamento <em>ex nunc<\/em> di una legge. Tale disposizione sottolineer\u00e0, allora, io penso, quella che \u00e8 l\u2019opinione comune di tutti i membri di questa Assemblea, che cio\u00e8 la Corte costituzionale debba essere un organo prevalentemente, seppure non esclusivamente, giuridico. Se questo sar\u00e0 il carattere vero della Corte, se essa funzioner\u00e0 come noi immaginiamo che debba funzionare, allora io penso, onorevoli colleghi, che potr\u00e0 realizzarsi nel nostro Paese quanto James Harrington auspicava gi\u00e0 nel 1656: \u00abun Governo che sia imperio delle leggi e non imperio degli uomini\u00bb. (<em>Vivi applausi \u2013 Molte congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione \u00e8 rinviato a domani alle 11. Avverto che vi sar\u00e0 seduta anche nel pomeriggio, alle 16, sempre per il seguito della discussione del progetto di Costituzione.<\/p><p>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta urgente:<\/p><p>\u00abAl Ministro di grazia e giustizia, per conoscere per quali ragioni, malgrado le ripetute segnalazioni e sollecitazioni, non si \u00e8 provveduto a fornire la Corte di appello ed il Tribunale di Catanzaro dei magistrati indispensabili al loro funzionamento.<\/p><p>\u00abLucifero\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro degli affari esteri, per sapere se gli risulta l\u2019avvenuta fucilazione in Albania del giovane tecnico italiano Paolo Saggiotti, accusato di sabotaggio, e se, data la gravissima situazione degli italiani rimasti ancora in quel Paese (si tratta di circa 750 persone, di cui oltre un centinaio in stato di detenzione) non ravvisa l\u2019opportunit\u00e0 di un pronto intervento, nelle formeche saranno giudicate possibili ed opportune, nell\u2019intento di conseguire la liberazione dei detenuti ed il ritorno in patria di tutti gli italiani rimasti in Albania a seguito dell\u2019accordo negoziato e concluso nel marzo 1945 dall\u2019onorevole Palermo.<\/p><p>\u00abQuest\u2019accordo prevedeva la permanenza in Albania di alcune categorie di personale specializzato, per un periodo che si presume sia stato lungamente sorpassato.<\/p><p>\u00abDi Fausto\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere gli intendimenti del Governo circa il blocco degli affitti.<\/p><p>\u00abLami Starnuti\u00bb.<\/p><p>Interesser\u00f2 i Ministri competenti affinch\u00e9 facciano sapere al pi\u00f9 presto quando intendano rispondere a queste interrogazioni.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell\u2019agricoltura e foreste, per conoscere e far conoscere i criteri coi quali vengono determinati i contributi uniti per i lavoratori dell\u2019agricoltura, tanto quelli ordinari che quelli supplementari, e le ragioni per le quali molti piccoli proprietari, che sono lavoratori come gli altri, sono chiamati a pagarli senza essere ammessi a beneficiarne.<\/p><p>\u00abMontemartini\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019interno, per conoscere i provvedimenti presi nella provincia di Bologna contro attivit\u00e0 terroristiche, svolte da persone armate \u2013 che, per il buon nome del nostro Paese, \u00e8 augurabile non appartengano a nessun partito politico \u2013 le quali hanno invaso nella sera dell\u20198 novembre 1947 la sede dell\u2019Enal in Crocetta (Medicina) ferendo gravemente due persone \u2013 fra cui Alfredo Buttazzi combattente e partigiano delle brigate Matteotti \u2013 in offesa al diritto comune ed in spregio delle tradizioni democratiche e socialiste di Bologna.<\/p><p>\u00abZanardi\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se non crede opportuno ristabilire la norma, gi\u00e0 vigente antecedentemente al regime fascista, che considerava, agli effetti della pensione per gli impiegati statali muniti di laurea o titolo equipollente, gli anni di universit\u00e0 o di istituto superiore, che venivano cos\u00ec accumulati agli anni di effettivo servizio prestato.<\/p><p>\u00abCi\u00f2 evidentemente servirebbe sempre a migliorare intellettualmente la burocrazia statale e ad invogliare ottimi elementi a partecipare ai concorsi per il personale banditi dalle varie Amministrazioni dello Stato. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abChiaramello\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019interno, per sapere se \u00e8 a conoscenza del vivissimo malumore che serpeggia in mezzo ai funzionari di pubblica sicurezza di grado inferiore all\u2019VIII, i quali, soli fra tutti gli impiegati statali, sono ancora obbligati a sostenere gli esami di idoneit\u00e0 per la promozione al grado di commissario di pubblica sicurezza (VIII). Da tali esami sono stati recentemente esonerati i pari grado del ruolo ufficiali di pubblica sicurezza per i quali, fra l\u2019altro, non \u00e8 richiesta, ai fini dell\u2019ammissione nell\u2019Amministrazione della pubblica sicurezza, la laurea; titolo, questo, indispensabile, invece, per i funzionari. Inutile fare presente che, dato l\u2019attuale momento, che richiede l\u2019impiego (eccezionale per durata e pesantezza) dei funzionari di pubblica sicurezza in servizi continuativi di ordine pubblico, i funzionari stessi non hanno il tempo necessario per un\u2019adeguata preparazione. Conseguenza logica: gli esami o saranno una burletta o ritarderanno ancora la troppo lenta carriera dei funzionari di pubblica sicurezza. Tali esami, che si prevedono in dicembre, sono stati banditi col decreto del Ministro dell\u2019interno, pubblicato nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> n. 11 del 30 maggio 1947. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBruni\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni per le quali agli operai collocati in pensione nella citt\u00e0 di Isola Liri (Frosinone):<\/p><ol><li><em>a<\/em>) viene dagli uffici postali, nel corrispondere la pensione, fatta una ritenuta di lire 300 per ogni pensionato;<\/li><li><em>b<\/em>) a quelli di et\u00e0 inferiore ai 65 anni viene corrisposto un assegno di contingenza inferiore;<\/li><li><em>c<\/em>) non \u00e8 stato dato il premio della Repubblica;<\/li><li><em>d<\/em>) vengono esclusi da tutte le opere di assistenza e beneficenza che la Cassa mutua malattia svolge a favore dei lavoratori. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/li><\/ol><p>\u00abPersico\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se non intenda ripristinare la vendita dei biglietti di seconda classe sui treni rapidi da Caserta (capoluogo di provincia) a Roma, essendo il rapido l\u2019unica comunicazione diurna (a meno di prendere l\u2019interminabile via di Cassino) tra le due citt\u00e0, e non essendo possibile alla maggioranza dei ceti popolari e medi acquistare il biglietto di prima classe, o recarsi in una stazione intermedia tra Napoli e Caserta per prendere il biglietto. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abPersico\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019agricoltura e delle foreste, per sapere in virt\u00f9 di quali considerazioni, in spregio alle disposizioni contenute nell\u2019articolo 49 del testo unico della legge sulla caccia, sia stata nuovamente autorizzata la riserva di caccia della zona boschiva denominata \u00abPioppe\u00bb in territorio di Vigevano.<\/p><p>\u00abL\u2019interrogante fa presente che l\u2019illegale autorizzazione ha provocato la legittima reazione da parte dei liberi cacciatori di Vigevano, i quali si vedono privati di una delle gi\u00e0 scarse zone di libera caccia ed ha indotto il prefetto di Pavia a emanare una temporanea disposizione di divieto di caccia, tanto libera che riservata. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abPistoia\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se intenda consentire ai viaggiatori muniti dei biglietti di seconda classe il viaggio sull\u2019automotrice Potenza-Roma e ci\u00f2 in vista della mancanza di altri agevoli mezzi di comunicazione. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abPignatari\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere le ragioni per le quali il professore Enrico Garaffa, ordinario di disegno, appartenente al ruolo <em>A<\/em>, col grado 7\u00b0, proveniente dalla soppressa sezione fisico-matematica degli Istituti tecnici superiori, vincitore di ben 7 concorsi (dei quali 3 speciali) per ogni tipo e ordine di scuole secondarie, sia condannato da anni a prestare servizio nella scuola media inferiore, annessa all\u2019istituto tecnico \u00abGiambattista della Porta\u00bb di Napoli. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCrispo\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019interno, per sapere se e quali provvedimenti intenda promuovere, perch\u00e9 si addivenga ad una ricomposizione delle attuali Deputazioni provinciali, che furono formate in base ad un criterio di rappresentanza proporzionale dei sei Partiti partecipanti ai Comitati di liberazione e pi\u00f9 non rispondono alla mutata fisonomia e consistenza dei Partiti stessi, nonch\u00e9 all\u2019attuale situazione politica nazionale. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abRescigno\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno promuovere l\u2019abrogazione o almeno la modifica dell\u2019articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, che concede il diritto di reintegra ai soci assegnatari di cooperative edilizie a contributo erariale, dichiarati decaduti ai sensi dell\u2019articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, anche nel caso che il socio, cui successivamente fu fatta l\u2019assegnazione, abbia stipulato od eventualmente riscattato il mutuo edilizio individuale.<\/p><p>\u00abTale concessione, invero, \u00e8 in aperto contrasto con gli articoli 139 e 229 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, a norma dei quali i soci acquistano irrevocabilmente la propriet\u00e0 dell\u2019alloggio con la stipulazione del contratto di mutuo individuale.<\/p><p>\u00abChe anzi la disposizione che si deplora va oltre i limiti fissati dal citato articolo 2 del regio decreto-legge del 1927, secondo il quale la dichiarazione di decadenza doveva arrestarsi di fronte alla stipulazione del mutuo edilizio individuale. Quanto sia necessario riparare ad una cos\u00ec evidente violazione del diritto di propriet\u00e0 non \u00e8 chi non veda. Ed \u00e8 appena il caso di rilevare che la disposizione dell\u2019articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, \u00e8 praticamente inattuabile, per la mancanza di alloggi disponibili, onde per non lasciare indefinitamente sospeso il diritto di chi ha gi\u00e0 ottenuto l\u2019assegnazione definitiva, sarebbe preferibile che i nuovi alloggi fossero messi a disposizione di coloro che chiedono la reintegra. Ed occorrerebbe altres\u00ec precisare che in nessun caso l\u2019assegnatario proprietario pu\u00f2 essere obbligato a lasciare l\u2019alloggio prima che venga soddisfatto ai sensi del citato articolo 5. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abRescigno\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se, di fronte ai frequenti gravi disastri automobilistici (fra i recenti, quello di Positano, in provincia di Salerno), cagionati per la maggior parte da imperizia o imprudenza dei conducenti, non ritenga opportuno promuovere un provvedimento legislativo che prescriva, per il conseguimento delle patenti di abilitazione alla guida di autoveicoli di secondo e di terzo grado, preventivi diligenti accertamenti sanitari di ufficio ed indagini accurate sui precedenti morali degli aspiranti alle patenti stesse, con la revisione altres\u00ec di quelle gi\u00e0 concesse.<\/p><p>\u00abNon si comprende, invero, come il rigore col quale vengono abilitati i conducenti di locomobili a vapore o elettrici, viaggianti su rotaie, non debba estendersi ai conducenti di autoveicoli, la cui guida su strade trafficate \u00e8 tanto pi\u00f9 delicata e pericolosa. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abRescigno\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se, nell\u2019interesse della citt\u00e0 di Amalfi, la cui vita presente e futura \u00e8 ancorata precipuamente allo sviluppo del turismo locale, che costituisce altres\u00ec una notevole fonte di lavoro per gli amalfitani, ed a seguito delle proteste sollevate da quella Amministrazione comunale, da enti e da cittadini, in ordine alla recente destinazione del Palazzo Bergamasco, non ritenga opportuno promuovere un provvedimento legislativo, che dichiari riservata a scopi turistici tutta la zona del Lungomare dei Cavalieri della detta citt\u00e0. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abRescigno\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non creda equo estendere anche al personale dei Provveditorati agli studi i vantaggi dei ruoli aperti, gi\u00e0 accordati al personale insegnante e direttivo delle scuole elementari, a quello delle scuole medie e a quello delle biblioteche e dei convitti nazionali. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abMontemartini\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quando intende dare corso al provvedimento che ripristina la pretura di Polistena, centro popoloso e importantissimo della piana di Palmi di Reggio Calabria; provvedimento atteso da molto tempo e la cui adozione sanerebbe una ingiustizia perpetrata dal defunto regime.<\/p><p>\u00ab\u00c8 opportuno tener presente che in Polistena esistono locali adatti, ove funziona una sezione staccata, che per\u00f2 non corrisponde alle esigenze giudiziarie del mandamento, centro agricolo e commerciale di grande rilievo. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abPriolo\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere con quali criteri furono assegnati i 20 miliardi, messi a disposizione delle \u00abProvvidenze per agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie\u00bb (decreto legislativo 8 maggio 1947) ed a quali enti ed in quale misura per ciascuno le assegnazioni vennero fatte. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abChiaramello\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Le interrogazioni test\u00e9 lette saranno iscritte all\u2019ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.<\/p><p>La seduta termina alle 19.40.<\/p><p>Ordine del giorno per le sedute di domani.<\/p><p>Alle ore 11 e alle 16:<\/p><p>Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCLXXXVII. SEDUTA POMERIDIANA DI MARTED\u00cc 11 NOVEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI INDICE Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Monticelli Romano Salerno Martino Gaetano Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza (Annunzio): Presidente Interrogazioni (Annunzio): Presidente La seduta comincia alle 16. 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